Decisione N. 372 del 22 gennaio 2014

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Decisione N. 372 del 22 gennaio 2014
Decisione N. 372 del 22 gennaio 2014
COLLEGIO DI NAPOLI
composto dai signori:
(NA) QUADRI
Presidente
(NA) CARRIERO
Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) CONTE
Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RISPOLI FARINA
Membro designato da Associazione
rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI
Membro designato da
rappresentativa dei clienti
Associazione
Relatore RISPOLI FARINA MARILENA
Nella seduta del 10/12/2013 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
La ricorrente, titolare di un conto corrente presso l’intermediario resistente, afferma di non
aver mai disposto “in data 3 dicembre 2012 operazione di prelievo contante”, “essendo in
quella data allettata presso il Fatebenefratelli così come si evince dal certificato di ricovero
ininterrotto” che allega. La cliente aggiunge di aver richiesto più volte, tramite una nipote
delegata ad operare sul conto, chiarimenti in ordine ad alcune operazioni effettuate e di
aver ottenuto dall’intermediario solo risposte generiche; contesta all’intermediario il
mancato rispetto degli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza che “nei confronti di
una cliente novantenne sono molto più che un dovere professionale”.
La ricorrente cita, a riprova della “veridicità dei fatti esposti”, un’operazione di prelievo
contabilizzata sul conto in data 31.5.2013 e mai autorizzata (poi stornata dalla banca);
afferma infine che “ancor meno chiara è l’operazione di cambio assegno del 22 maggio
2012 … mai richiesta” (in quell’occasione la cliente aveva chiesto il rilascio di un carnet di
assegni e € 2.000,00 in contanti “secondo la consueta modalità di prelievo, ovvero
mediante distinta di prelevamento”; aveva invece firmato un assegno da lei non compilato,
dell’importo di € 2.500,00, ricevendo però solo € 2.000,00 in contanti).
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Con le controdeduzioni, l’intermediario individua, quale oggetto del ricorso, la
contestazione delle seguenti operazioni:
- prelievo allo sportello di € 500,00 disposto in data 3.12.2012;
- prelievo allo sportello di € 1.000,00 del 31.5.2012;
- “cambio assegno” di € 2.500,00 del 22.5.2012.
Ritenendo che le suddette operazioni siano state effettuate nel pieno rispetto delle regole
di deontologia e trasparenza, la banca osserva che le operazioni di prelievo allo sportello
da parte della ricorrente erano “molto frequenti” (6 nel IV trimestre e 4 nel III trimestre
2012); in particolare, con riferimento all’episodio del 3.12.2012, la resistente allega alle
controdeduzioni copia della “ricevuta di prelievo allo sportello” sottoscritta dalla ricorrente
con firma conforme a quella apposta sullo “specimen firme” del 20.7.2010 e afferma la
correttezza dell’operazione anche in considerazione del fatto che “nessuna denuncia,
ancorché contro ignoti, è stata presentata alle preposte Autorità di P.G. e
conseguentemente prodotta alla scrivente”.
L’intermediario fornisce anche i dettagli delle altre due operazioni richiamate dalla cliente
e, in particolare, quanto al “cambio assegno” richiama la sottoscrizione della cliente in
calce al titolo (che riportava l’importo di € 2.500,00) e le risultanze del giornale di fondo
depositato (prodotto in automatico dalla procedura) dal quale risultano “i tagli delle
banconote consegnate”.
La ricorrente chiede lo storno dell’operazione del 3.12.2012 e sollecita “spiegazioni
dettagliate (ora, luogo ecc)” in merito, precisando che la banca si è limitata a fornirle
unicamente la copia della “distinta di versamento”.
La banca chiede il rigetto del ricorso, perché infondato.
DIRITTO
Il Collegio deve esaminare la richiesta della ricorrente, titolare di un rapporto di conto
corrente presso l’intermediario, di disconoscimento di una operazione di prelievo eseguita
presso lo sportello dell’istituto. In particolare, la cliente ha chiesto lo storno di un
operazione di prelievo effettuata il 3.12.2012, e sollecita spiegazioni in merito, avendo la
banca fornito soltanto la copia della distinta di versamento.
Con riferimento alla contestazione relativa all’operazione, dell’importo di € 500,00, si deve
precisare che è allegata al ricorso copia di un attestato dal quale risulta che in quella data
la ricorrente era ricoverata in ospedale.
L’intermediario, invece, a conferma della correttezza del proprio operato richiama la
distinta di prelevamento sottoscritta dalla ricorrente, da confrontare con quella depositata
presso la banca nel 2010.
Deve anche precisarsi che le parti non hanno depositato documentazione attestante
l’esistenza di deleghe ad operare sul conto; in base a quanto affermato dalle parti
sembrerebbe sussistere una delega a favore di una nipote della ricorrente.
Venendo al merito, la questione che si pone riguarda la verifica dell’identità del cliente in
occasione di operazioni allo sportello, su cui i Collegi si sono più volte pronunziati (si veda,
in proposito, Collegio di Napoli, decisione n. 526/11)
Va ricordato che con il contratto di conto corrente, la banca svolge un servizio di cassa per
il correntista attraverso operazioni di versamento e prelevamento, alle quali si applica l’art.
1856 c.c. che, in tema di esecuzione di incarichi ricevuti dal correntista, prevede che il
banchiere risponda secondo le regole del mandato, con rinvio pertanto all’art. 1710 c.c. e,
quindi, alla diligenza del buon padre di famiglia ex art. 1176, comma 1, c.c.
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Secondo la giurisprudenza e la dottrina, tale rinvio, non essendo puntuale, deve essere
meglio riferito alla diligenza professionale di cui al comma 2 dell’art. 1176 c.c., rapportata
al tipo di attività svolta. Pertanto, tenuto anche conto della quantità e della frequenza delle
transazioni presso gli sportelli bancari, la diligenza richiesta alla banca (che – si ripete – è
quella professionale ex art. 1176, comma 2, c.c.) deve identificarsi con la diligenza tipica
del buon banchiere (o suo dipendente), in relazione alla preparazione media esigibile da
un operatore professionale del settore.
Ne consegue, dunque, che le norme di riferimento ai fini della definizione della
controversia in esame sono le seguenti: art. 1218 c.c., responsabilità del debitore; art.
1227 c.c., concorso del fatto colposo del creditore; artt. 1852 e ss. c.c., in particolare, art.
1856 c.c., che estende le regole del contratto di mandato all’esecuzione degli ordini del
correntista da parte della banca; art. 1710 c.c., che impone al mandatario l’obbligo di agire
con la diligenza del “buon padre di famiglia”; art. 1176 c.c., che disciplina la diligenza
nell’adempimento.
Secondo gli orientamenti prevalenti in giurisprudenza (sebbene relativi al pagamento di
assegni allo sportello), agli impiegati di banca non è richiesto di avere particolare
competenza in materia grafologica né la banca stessa è tenuta a predisporre particolari
attrezzature idonee ad evidenziare il falso, tramite strumenti meccanici o chimici, al fine di
un controllo dell’autenticità delle sottoscrizioni o di altre contraffazioni dei titoli presentati
per la riscossione. In altri termini, si richiede «media capacità e normale buon senso» (cfr.,
tra le altre, Cass. civ., 25 febbraio 2004, n. 3729; Cass. 23 dicembre 1993, n. 12761).
Avendo l’intermediario verificato la (apparente) conformità della firma della cointestataria
del c/c allo specimen depositato ed avendo provveduto alla identificazione della stessa e
alla conservazione di copia del documento di identità, la sua condotta può, in linea
generale, ritenersi sostanzialmente conforme, per questo profilo, agli standard di diligenza
professionale previsti dalle norme e dalla prevalente giurisprudenza.
L’intermediario ha sostenuto che tutte le operazioni poste in essere sono state effettuate
nel pieno rispetto delle regole di deontologia e trasparenza, che le operazioni di prelievo
allo sportello da parte della ricorrente erano “molto frequenti”, in particolare, con
riferimento all’episodio del 3.12.2012, la resistente allega alle controdeduzioni copia della
“ricevuta di prelievo allo sportello”, sottoscritta dalla ricorrente con firma reputata conforme
a quella apposta sullo “specimen firme” del 20.7.2010 e afferma la correttezza
dell’operazione, anche in considerazione del fatto che “nessuna denuncia, ancorché
contro ignoti, è stata presentata alle preposte Autorità di P.G. e conseguentemente
prodotta alla scrivente”.
Tuttavia, proprio in merito alla operazione compiuta in data 3.1.22013, la ricorrente ha
allegato documentazione dalla quale emerge, in modo inequivocabile, che non poteva
trovarsi nella sede dell’istituto bancario, per l’operazione di prelievo allo sportello che
risulta posta essere in pari data presso l’intemediario resistente.
Pertanto, data la preponderante valenza probatoria di tale allegazione ed il suo carattere
manifestamente dirimente, il Collegio ritiene che, circa la suddetta operazione, meriti
accoglimento la richiesta della cliente, di “storno“ della somma addebitata, in conseguenza
del disconoscimento dell’operazione.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto allo storno
dell’operazione di prelievo di € 500,00.
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Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario
corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese
della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma
versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1
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