Decisione N. 372 del 22 gennaio 2014
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Decisione N. 372 del 22 gennaio 2014
Decisione N. 372 del 22 gennaio 2014 COLLEGIO DI NAPOLI composto dai signori: (NA) QUADRI Presidente (NA) CARRIERO Membro designato dalla Banca d'Italia (NA) CONTE Membro designato dalla Banca d'Italia (NA) RISPOLI FARINA Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (NA) BARTOLOMUCCI Membro designato da rappresentativa dei clienti Associazione Relatore RISPOLI FARINA MARILENA Nella seduta del 10/12/2013 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO La ricorrente, titolare di un conto corrente presso l’intermediario resistente, afferma di non aver mai disposto “in data 3 dicembre 2012 operazione di prelievo contante”, “essendo in quella data allettata presso il Fatebenefratelli così come si evince dal certificato di ricovero ininterrotto” che allega. La cliente aggiunge di aver richiesto più volte, tramite una nipote delegata ad operare sul conto, chiarimenti in ordine ad alcune operazioni effettuate e di aver ottenuto dall’intermediario solo risposte generiche; contesta all’intermediario il mancato rispetto degli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza che “nei confronti di una cliente novantenne sono molto più che un dovere professionale”. La ricorrente cita, a riprova della “veridicità dei fatti esposti”, un’operazione di prelievo contabilizzata sul conto in data 31.5.2013 e mai autorizzata (poi stornata dalla banca); afferma infine che “ancor meno chiara è l’operazione di cambio assegno del 22 maggio 2012 … mai richiesta” (in quell’occasione la cliente aveva chiesto il rilascio di un carnet di assegni e € 2.000,00 in contanti “secondo la consueta modalità di prelievo, ovvero mediante distinta di prelevamento”; aveva invece firmato un assegno da lei non compilato, dell’importo di € 2.500,00, ricevendo però solo € 2.000,00 in contanti). Pag. 2/5 Decisione N. 372 del 22 gennaio 2014 Con le controdeduzioni, l’intermediario individua, quale oggetto del ricorso, la contestazione delle seguenti operazioni: - prelievo allo sportello di € 500,00 disposto in data 3.12.2012; - prelievo allo sportello di € 1.000,00 del 31.5.2012; - “cambio assegno” di € 2.500,00 del 22.5.2012. Ritenendo che le suddette operazioni siano state effettuate nel pieno rispetto delle regole di deontologia e trasparenza, la banca osserva che le operazioni di prelievo allo sportello da parte della ricorrente erano “molto frequenti” (6 nel IV trimestre e 4 nel III trimestre 2012); in particolare, con riferimento all’episodio del 3.12.2012, la resistente allega alle controdeduzioni copia della “ricevuta di prelievo allo sportello” sottoscritta dalla ricorrente con firma conforme a quella apposta sullo “specimen firme” del 20.7.2010 e afferma la correttezza dell’operazione anche in considerazione del fatto che “nessuna denuncia, ancorché contro ignoti, è stata presentata alle preposte Autorità di P.G. e conseguentemente prodotta alla scrivente”. L’intermediario fornisce anche i dettagli delle altre due operazioni richiamate dalla cliente e, in particolare, quanto al “cambio assegno” richiama la sottoscrizione della cliente in calce al titolo (che riportava l’importo di € 2.500,00) e le risultanze del giornale di fondo depositato (prodotto in automatico dalla procedura) dal quale risultano “i tagli delle banconote consegnate”. La ricorrente chiede lo storno dell’operazione del 3.12.2012 e sollecita “spiegazioni dettagliate (ora, luogo ecc)” in merito, precisando che la banca si è limitata a fornirle unicamente la copia della “distinta di versamento”. La banca chiede il rigetto del ricorso, perché infondato. DIRITTO Il Collegio deve esaminare la richiesta della ricorrente, titolare di un rapporto di conto corrente presso l’intermediario, di disconoscimento di una operazione di prelievo eseguita presso lo sportello dell’istituto. In particolare, la cliente ha chiesto lo storno di un operazione di prelievo effettuata il 3.12.2012, e sollecita spiegazioni in merito, avendo la banca fornito soltanto la copia della distinta di versamento. Con riferimento alla contestazione relativa all’operazione, dell’importo di € 500,00, si deve precisare che è allegata al ricorso copia di un attestato dal quale risulta che in quella data la ricorrente era ricoverata in ospedale. L’intermediario, invece, a conferma della correttezza del proprio operato richiama la distinta di prelevamento sottoscritta dalla ricorrente, da confrontare con quella depositata presso la banca nel 2010. Deve anche precisarsi che le parti non hanno depositato documentazione attestante l’esistenza di deleghe ad operare sul conto; in base a quanto affermato dalle parti sembrerebbe sussistere una delega a favore di una nipote della ricorrente. Venendo al merito, la questione che si pone riguarda la verifica dell’identità del cliente in occasione di operazioni allo sportello, su cui i Collegi si sono più volte pronunziati (si veda, in proposito, Collegio di Napoli, decisione n. 526/11) Va ricordato che con il contratto di conto corrente, la banca svolge un servizio di cassa per il correntista attraverso operazioni di versamento e prelevamento, alle quali si applica l’art. 1856 c.c. che, in tema di esecuzione di incarichi ricevuti dal correntista, prevede che il banchiere risponda secondo le regole del mandato, con rinvio pertanto all’art. 1710 c.c. e, quindi, alla diligenza del buon padre di famiglia ex art. 1176, comma 1, c.c. Pag. 3/5 Decisione N. 372 del 22 gennaio 2014 Secondo la giurisprudenza e la dottrina, tale rinvio, non essendo puntuale, deve essere meglio riferito alla diligenza professionale di cui al comma 2 dell’art. 1176 c.c., rapportata al tipo di attività svolta. Pertanto, tenuto anche conto della quantità e della frequenza delle transazioni presso gli sportelli bancari, la diligenza richiesta alla banca (che – si ripete – è quella professionale ex art. 1176, comma 2, c.c.) deve identificarsi con la diligenza tipica del buon banchiere (o suo dipendente), in relazione alla preparazione media esigibile da un operatore professionale del settore. Ne consegue, dunque, che le norme di riferimento ai fini della definizione della controversia in esame sono le seguenti: art. 1218 c.c., responsabilità del debitore; art. 1227 c.c., concorso del fatto colposo del creditore; artt. 1852 e ss. c.c., in particolare, art. 1856 c.c., che estende le regole del contratto di mandato all’esecuzione degli ordini del correntista da parte della banca; art. 1710 c.c., che impone al mandatario l’obbligo di agire con la diligenza del “buon padre di famiglia”; art. 1176 c.c., che disciplina la diligenza nell’adempimento. Secondo gli orientamenti prevalenti in giurisprudenza (sebbene relativi al pagamento di assegni allo sportello), agli impiegati di banca non è richiesto di avere particolare competenza in materia grafologica né la banca stessa è tenuta a predisporre particolari attrezzature idonee ad evidenziare il falso, tramite strumenti meccanici o chimici, al fine di un controllo dell’autenticità delle sottoscrizioni o di altre contraffazioni dei titoli presentati per la riscossione. In altri termini, si richiede «media capacità e normale buon senso» (cfr., tra le altre, Cass. civ., 25 febbraio 2004, n. 3729; Cass. 23 dicembre 1993, n. 12761). Avendo l’intermediario verificato la (apparente) conformità della firma della cointestataria del c/c allo specimen depositato ed avendo provveduto alla identificazione della stessa e alla conservazione di copia del documento di identità, la sua condotta può, in linea generale, ritenersi sostanzialmente conforme, per questo profilo, agli standard di diligenza professionale previsti dalle norme e dalla prevalente giurisprudenza. L’intermediario ha sostenuto che tutte le operazioni poste in essere sono state effettuate nel pieno rispetto delle regole di deontologia e trasparenza, che le operazioni di prelievo allo sportello da parte della ricorrente erano “molto frequenti”, in particolare, con riferimento all’episodio del 3.12.2012, la resistente allega alle controdeduzioni copia della “ricevuta di prelievo allo sportello”, sottoscritta dalla ricorrente con firma reputata conforme a quella apposta sullo “specimen firme” del 20.7.2010 e afferma la correttezza dell’operazione, anche in considerazione del fatto che “nessuna denuncia, ancorché contro ignoti, è stata presentata alle preposte Autorità di P.G. e conseguentemente prodotta alla scrivente”. Tuttavia, proprio in merito alla operazione compiuta in data 3.1.22013, la ricorrente ha allegato documentazione dalla quale emerge, in modo inequivocabile, che non poteva trovarsi nella sede dell’istituto bancario, per l’operazione di prelievo allo sportello che risulta posta essere in pari data presso l’intemediario resistente. Pertanto, data la preponderante valenza probatoria di tale allegazione ed il suo carattere manifestamente dirimente, il Collegio ritiene che, circa la suddetta operazione, meriti accoglimento la richiesta della cliente, di “storno“ della somma addebitata, in conseguenza del disconoscimento dell’operazione. P.Q.M. In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto allo storno dell’operazione di prelievo di € 500,00. Pag. 4/5 Decisione N. 372 del 22 gennaio 2014 Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 5/5