Norme Tecniche di attuazione in vigore dal 7/12/2005
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Norme Tecniche di attuazione in vigore dal 7/12/2005
Copia modificata a seguito degli stralci e delle prescrizioni della Regione Toscana nonché dalle variazioni apportate dalle proposte dell’Amministrazione Comunale approvate con del. G.R.T. n 1142 del 5/10/1998 COMUNE DI SINALUNGA VARIANTE GENERALE AL P.R.G. NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I - CONTENUTO E ATTUAZIONE DELLA VARIANTE GENERALE art. 1, ambito di applicazione della Variante Generale p. art. 2, termini di attuazione e programmazione p. art. 3, riferimenti legislativi e normativi di redazione contenuti e attuazione della variante generale p. art. 4, atti che costituiscono la variante generale. p. 5 5 6 7 CAPO II - ELEMENTI E DISPOSIZIONI COMUNI DELLA VARIANTE GENERALE art. art. art. art. art. 5, 6, 7, 8, 9, definizioni p. 10 destinazioni d'uso p. 14 categorie di intervento p. 16 modificazioni del suolo p. 23 spazi pubblici o riservati alle attivitá collettive, a verde pubblico o a parcheggi p. 24 art. 10, attrezzature di interesse generale p. 26 art. 11, classificazione delle strade e sedi ferroviarie p. 29 art. 12, limiti di edificabilitá a protezione delle infrastrutture di comunicazione p. 30 art. 13, pertinenze del patrimonio edilizio p. 30 art. 14, aree e corti private p. 31 art. 15, verde privato di interesse ambientale e paesaggistico, tutela del verde p. 31 1 art. art. art. art. art. art. art. 16, recinzioni e fondi chiusi 17, aree riparie 18, autorimesse e parcheggi privati 19, campi da tennis e piscine 20, ritrovamenti archeologici 21, impianti per la distribuzione di carburanti 21bis, criteri per la localizzazione di nuovi Impianti art. art. art. art. art. art. art. art. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, percorsi pedonali e piste ciclabili orti urbani elementi di arredo tipi edilizi classificazione degli ambiti residenziali classificazione degli ambiti produttivi disposizioni comuni per le aree protette classificazione degli ambiti agricolo-ambientali TITOLO II - AMBITI PREVALENTEMENTE COMPLETAMENTO p. p. p. p. p. p. 32 33 34 35 36 36 p. p. p. p. p. p. p. p. p. 37 38 39 39 40 43 44 50 52 EDIFICATI E CAPO I - SINALUNGA PIEVE art. art art. art. 30, 31, 32, 33, ambito del paese vecchio ambito del paese nuovo interventi unitari ambiti produttivi p. p. p. p. 62 62 63 66 CAPO II - BETTOLLE art. 34, ambito del paese vecchio art. 35, ambito del paese nuovo art. 36, interventi unitari p. 67 p. 67 p. 68 2 DI CAPO III - GUAZZINO art. 37, ambito di Guazzino art. 38,interventi unitari p. 72 p. 73 CAPO IV - SCROFIANO art. 39, ambito del paese vecchio art. 40, ambito di Pietreto p. 75 p. 75 CAPO V - FARNETELLA art. 41, ambito del paese vecchio p. 77 CAPO VI - RIGOMAGNO art. 42, ambito del paese vecchio art. 43, ambito di Rigomagno Scalo p. 78 p. 78 CAPO VII - RIGAIOLO art. 44, ambito di Rigaiolo p. 80 TITOLO III - AMBITI PREVALENTEMENTE NON EDIFICATI AGRICOLO-AMBIENTALI - F PARCO CAPO I - SISTEMA TERRITORIALE DI PIANA art. 45, ambiti agricolo-ambientali art. 46, ambiti di cava art. 47, ambito del parco territoriale del Foenna p. 81 p. 81 p. 86 3 CAPO II - SISTEMA TERRITORIALE DI COLLINA art. 48, ambiti agricolo - ambientali p. 87 TITOLO IV - NORME TRANSITORIE E FINALI - DEROGHE art. 49, strumenti in itinere p. art. 50, edifici condonati p. art. 51, edifici non cartografati p. art. 52, deroghe p. art. 53 validità dei P.d.R. precedentemente adottati p. art. 54 zone artigianali e industriali p. art. 55 ex zone residenziali C p. art. 56 ex zone speciali G- attrezzature distributive, commerciali e ricettive p. art. 57 casi particolari p. ALLEGATI 1. Tecniche e materiali negli interventi di conservazione 2. Norme geologico - tecniche di fattibilitá 3. Norme Tecniche relative alla Classificazione Acustica del territorio comunale ai sensi dell'art. 6 della L. 447/95 4. Norme per la costruzione di annessi agricoli per Autoconsumo 4 88 88 89 89 89 89 90 90 90 p. 98 p. 101 p. 105 p. 135 TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I CONTENUTO ED ATTUAZIONE DELLA VARIANTE GENERALE Art. 1 Ambito d'applicazione della Variante Generale 1. La Variante Generale interessa l'intero territorio comunale. 2. E' fatta salva la disciplina urbanistica degli strumenti urbanistici e dei provvedimenti in atto richiamati all'articolo 49. Art. 2 Termini di attuazione e programmazione 1. La Variante Generale sará attuata ordinatamente con Programmi Integrati d'Intervento Pluriennali. A termine di ciascuno il Comune procederá ad una valutazione della Variante Generale, in modo da verificarne lo stato di attuazione, l'attendibilitá alla luce delle esigenze economiche e sociali maturate nel frattempo e la conformitá agli atti ed agli indirizzi urbanistici nazionali, regionali e provinciali, riservandosi contestualmente la facoltá di eliminare o modificare gli interventi unitari, di cui al successivo art. 5, per i quali non siano state avviate le procedure di attuazione. 2. Programmi costituiscono la sede per concertare le iniziative pubbliche e private rivolte ad attuare i contenuti della Variante Generale. Inoltre, per assicurarne la continua specificazione, in rapporto a situazioni concrete e a esigenze dei cittadini, il Comune attiverá strumenti e metodi di trasparenza e di partecipazione. Il Comune si riserva con le presenti NTA la facoltá di procedere a determinate modifiche e integrazioni della Variante Generale, soggette alla sola approvazione del Consiglio Comunale ai sensi dell'art.40 commi 2/7 della LR 5/95. Tali modifiche e integrazioni riguardano il sistema delle attrezzature e dei servizi pubblici o di uso pubblico, il recupero residenziale negli ambiti edificati, la realizzazione dei progetti (interventi unitari), l'applicazione delle categorie d'intervento, gli indirizzi alla progettazione urbana, il coordinamento nell'impiego di risorse pubbliche e private nella riqualificazione urbana e nello sviluppo delle attività produttive. 5 Art. 3 Riferimenti legislativi e normativi di redazione, contenuti e attuazione della Variante Generale 1. La Variante Generale è stata redatta ai sensi della vigente legislazione urbanistica nazionale e regionale. 2. Comprende l'assetto delle infrastrutture di comunicazione , 3. l'assetto e l'uso del territorio, inclusa la disciplina paesaggistica ed ambientale di cui alla L.R. 52/82 per le disposizioni comunque fatte salve dalla LR 5/95, e alla D.C.R. 296/1988. 4. Le presenti NTA stabiliscono nel Capo II del Titolo I le disposizioni comuni a tutti gli ambiti costituenti i sistemi territoriali e nei successivi Titoli II e III le disposizioni specifiche di ambito. 5. Le opere edilizie e le trasformazioni urbanistiche e d'uso debbono risultare conformi agli elaborati grafici e alle NTA della Variante Generale, agli strumenti urbanistici richiamati all'art. 50, al Regolamento Edilizio, oltre che alle prescrizioni della vigente legislazione urbanistica nazionale e regionale di riferimento. Debbono essere autorizzate a seguito di norme procedurali e di piani attuativi di cui al Regolamento Edilizio ed in conformità alle definizioni dei parametri urbanistici ed edilizi di cui al Regolamento Edilizio stesso, alla disciplina delle destinazioni d'uso e delle categorie d'intervento di cui alla L.R. n. 59/1980. 6. Le presenti norme riconoscono e fanno propri, il quadro conoscitivo, le discipline (obiettivi, indirizzi e prescrizioni) e le metodologie del P.T.C. provinciale a cui la pianificazione comunale è tenuta ad attenersi ed adeguarsi, in accordo con le direttive di cui all’art. Z3 del P.T.C. stesso, vista anche la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 222 del 12.08.2003 con la quale è stata approvata la “Circolare esplicativa inerente l’attuazione degli strumenti urbanistici, generali ed attuativi, dei Comuni, i Programmi di Miglioramento Agricolo Ambientale, l’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alla L.R. n. 5/95, al P.I.T. regionale e al P.T.C. provinciale”. Per l’attuazione diretta di trasformazioni rilevanti, od aventi effetti comunque significativi sulle risorse essenziali interessate, e la formazione di piani attuativi, le richieste od atti relativi dovranno essere corredati dalle specifiche valutazioni (da redigersi sulla base delle indicazioni contenute nell’allegato 5 alle norme del PTCP) e dalla verifica del grado di coerenza con la disciplina del PIT e del PTCP. 6 Art. 4 Atti che costituiscono la Variante Generale Elaborati di conoscenza Analisi dell'assetto e delle risorse del territorio A. Rilevazione dei caratteri storici, artistici, ambientali, del degrado, della consistenza e degli usi in atto del patrimonio edilizio esistente e dell'assetto vegetazionale e di particolari usi del territorio Schede relative al patrimonio edilizio con valori storici, artistici e ambientali: - in aree extraurbane - in aree urbane B. Tavole relative ai vincoli sopraordinati Vincolo paesaggistico: fiumi, torrenti e corsi d'acqua classificati pubblici ex L. 431/1985 scala 1: 25.000 Vincolo paesaggistico: zone di interesse archeologico ex L. 431/1985 scala 1: 25.000 Vincolo paesaggistico: territori coperti da foreste e da boschi ex L. 431/1985 scala 1: 25.000 Vincolo paesaggistico: insieme dei beni tutelati ex L. 431/1985 scala 1: 25.000 Vincolo paesaggistico: (L. 431/85, L. 1497/39) Vincolo idrogeologico: (R.D. 3267/1923) scala 1: 25.000 Vincolo archeologico: (L. 1089/1939) scala 1: 25.000 Sistema regionale delle aree protette (L.R. 52/82 - delibera del C.R. n° 406 del 30.9.86) scala 1: 25.000 Ambito di applicazione della deliberazione del C.R. 296/1988 scala 1: 25.000 7 Elaborati di progetto TAV. 1 Ambiti prevalentemente non edificati agricolo ambientali, F parco, principali vie di comunicazione stradali e ferroviarie scala 1: 10.000 TAV. 2 Ambiti patrimonio omogenee prevalentemente edificati e di completamento, edilizio sparso, interventi unitari, zone scala 1: 5.000 TAV. 3.1 Sinalunga - Pieve - Rigaiolo Ambiti prevalentemente edificati e di completamento, interventi unitari scala 1: 2.000 TAV. 3.2 Bettolle Ambiti prevalentemente interventi unitari edificati e di completamento, scala 1: 2.000 TAV. 3.3 Guazzino Ambiti prevalentemente interventi unitari edificati e di completamento, scala 1: 2.000 TAV. 3.4 Scrofiano Ambiti prevalentemente interventi unitari edificati e di completamento, scala 1: 2.000 TAV. 3.5 Farnetella Ambiti prevalentemente interventi unitari edificati e di completamento, scala 1: 2.000 TAV. 3.6 Rigomagno Ambiti prevalentemente interventi unitari edificati e di completamento, scala 1: 2.000 Norme Tecniche di Attuazione Allegati: 1. Tecniche e materiali negli interventi di conservazione 2. Norme geologico - tecniche di fattibilità 8 3. Classificazione del territorio comunale di Sinalunga ai sensi del D.P.C.M. 1.3.1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" Deliberazione G.T.R. n° 488 del 25.11.1988 3a) Relazione 3b) carta 1: 10.000 Relazione illustrativa Indagine di fattibilià geologica 1. Relazione geomorfologica, pericolosità e rischio idraulico 2. Elaborati cartografici: - carta geologica - carta morfologica - carta idrogeologica - carta pericolosità relative agli ambiti di: Rigomagno, Lucignano sud, Farnetella, Scrofiano, Castellina, Sinalunga, Guazzino, Bettolle, Amorosa, Fratta, Foenna. 9 CAPO II ELEMENTI E DISPOSIZIONI COMUNI DELLA VARIANTE GENERALE Art. 5 Definizioni Ambiti 1. Il territorio è costituito da sistemi complessi, articolati in ambiti, in determinano cui alcune componenti specifiche e peculiari conformazioni e assetti con proprie identità 2. Sono descritti per ogni ambito gli elementi costitutivi che ne determinano la forma, le funzioni e i valori. 3. La variante generale distingue ai fini normativi ambiti prevalentemente edificati e di completamento (corrispondenti alle zone omogenee A B C D F G del D.I. 1444/1968) e ambiti prevalentemente non edificati agricolo-ambientali (corrispondenti alle zone omogenee E, F parco). 4. Per ogni ambito prevalentemente edificato e di completamento sono forniti la descrizione dei suoi caratteri principali e il progetto degli specifici interventi in esso: di recupero, completamento, trasformazione del patrimonio urbanistico e architettonico. Pertanto, di ogni ambito sono stabilite le seguenti indicazioni spaziali e normative: - limiti di edificabilità; - categorie di intervento e grado di trasformabilità dell'esistente; - destinazioni d'uso; - conformazione fisica dei nuovi interventi e sistemazione delle aree inedificate; - prescrizioni specifiche per singole zone a tessuto omogeneo: - riordino e riconfigurazione degli spazi (aperti e edificati); - orientamenti morfologici e tipologici per la progettazione; 5. Per ogni ambito prevalentemente non edificato agricolo-ambientale sono fornite le discipline riguardanti gli assetti edilizi e urbanistici, quelli infrastrutturali, l'uso delle risorse, la difesa del suolo, la tutela ambientale e paesaggistica. 6. Per le aree ricadenti nel sistema delle aree protette di cui alla D.C.R. 296/88, così come integrata dalla D.G.R. 914 del 28.07.97, la disciplina ha specifico carattere paesaggistico ed ecologico ambientale. 10 7. Le opere e gli interventi sugli edifici e sui complessi edilizi esistenti e di sostituzione, recupero, addizione, trasformazione e completamento dei tessuti urbanistici, costituenti le regole edilizie, sono definite nel presente articolo e nei successivi articoli 6 e 7. Tessuto urbanistico 8. Le diverse modalità insediative e le regole che le caratterizzano individuano specifici tessuti urbanistici, con prevalenti fisionomie tipologiche, urbane e edilizie. Organismo edilizio 9. L'organismo edilizio è un edificio o un complesso di edifici con carattere unitario riguardante l'impianto tipologico e il rapporto con gli spazi di pertinenza. Alloggio 10. Si intende per alloggio l'insieme di spazi privati strutturalmente correlati tra loro, destinati allo svolgimento delle attività di nuclei familiari, delimitato da frontiere fisiche di chiusura, le cui caratteristiche distributive dipendono dalla tipologia edilizia di appartenenza. 11. Al fine di stabilire un riferimento alla progettazione e alla quantificazione degli interventi previsti dalla presente Variante Generale, si è assunta una superficie utile indicativa d'alloggio di mq. 110. Tipo edilizio 12. Il tipo edilizio è un esemplare di costruzione avente caratteristiche specifiche relative a: planimetria, altezza media, articolazione distributiva, rapporto con il lotto, rapporto con la strada, modalità di aggregazione con edifici analoghi. Intervento unitario 13. L'intervento unitario riguarda progetti complessivi di trasformazione, di riordino, di recupero, di nuova edificazione, di aree, edificate e non, che per le loro caratteristiche devono essere trattate unitariamente. Tali progetti saranno di iniziativa pubblica, privata o congiuntamente pubblica e privata, ai sensi della presente normativa e 11 secondo le determinazioni del Comune. L'attuazione è per intervento diretto o è subordinata a strumento urbanistico preventivo. 14. Gli interventi unitari sono evidenziati sugli elaborati grafici mediante apposita perimetrazione, le lettere IU e numerazione progressiva. Sono sottoposti a disposizioni normative o progettuali. Per ogni intervento unitario sono prescritti la superficie minima degli spazi pubblici e di quelli pubblici convenzionati - se realizzati e gestiti dai privati su consenso del Comune - , gli spazi con vincolo d'uso da disciplinare in convenzione, il volume massimo edificabile, le destinazioni d'uso ammesse, la tipologia. 15. Il Comune si riserva di modificare in qualunque momento le destinazioni d'uso degli spazi pubblici o di uso pubblico all'interno degli interventi unitari, come indicati nella cartografia 1:2000 della variante generale. 16. L'area non rappresenta una zona edificabile nella sua interezza, bensì un perimetro entro il quale, oltre gli spazi pubblici prescritti, saranno collocate le nuove costruzioni, da disporre in accordo alle indicazioni degli elaborati grafici e alle prescrizioni normative, alla morfolologia del terreno, alle sue caratteristiche ambientali e paesaggistiche, alla vegetazione esistente e a quant'altro denota l'ambito. 17. Il terreno compreso nell'area, non utilizzato per gli spazi pubblici, per le urbanizzazioni e per l'edificazione, sarà mantenuto convenientemente a colture agricole, a verde condominiale, a orti e comunque a usi non distruttivi del suolo. 18. Costituirà parte integrante del piano urbanistico attuativo e quando necessario anche della concessione in caso di intervento diretto, una convenzione, che disciplini l'intervento e la sua realizzazione in fasi, anche suddividendo l'area perimetrata e individuata come intervento unitario, le modalità di gestione degli spazi convenzionati, la realizzazione delle opere di urbanizzazione e la cessione al Comune degli spazi pubblici, compresa la loro sistemazione. Il Comune si riserva in ogni momento di fornire disposizioni in merito alle destinazioni d'uso e alle caratteristiche progettuali, e delle disposizioni del successivo art. 9 relativamente agli spazi pubblici facenti parte degli interventi unitari. Sono ammesse limitate modifiche delle perimetrazioni degli interventi unitari e delle aree in cui essi sono suddivisi, ferme restando le quantità edificabili e degli spazi pubblici. Quando ricorra la necessità di dette modifiche la concessione deve essere preceduta da approvazione di 12 strumento urbanistico attuativo, anche se per l'intervento unitario interessato dalle modifiche la relativa norma ammette l'intervento diretto. Tali modifiche non costituiscono variante. 19. La disposizione normativa contiene i criteri e le prescrizioni riguardanti gli interventi unitari per i quali si ritiene sufficiente la descrizione normativa del progetto. Essa rappresenta in modo esauriente l'intervento stesso in quanto contiene tutte le indicazioni necessarie a individuare i limiti di fabbricabilità stabiliti mediante i parametri urbanistici di cui al Regolamento Edilizio o mediante il volume massimo edificabile, le categorie di intervento, le nuove costruzioni e le loro tipologie, le aree pubbliche e quelle private, gli allineamenti, le modalità di disposizione del suolo, le destinazioni d'uso. 20. La norma di disposizione normativa indica se l'intervento unitario è di saturazione, nel qual caso l'attuazione è per intervento diretto, o se è di espansione, nel qual caso l'attuazione è subordinata a strumento urbanistico preventivo. 21. La disposizione progettuale specifica gli interventi unitari per i quali sono ritenute necessarie soluzioni plano-volumetriche, con definizioni tipo-morfologiche, che hanno carattere indicativo, precisato nelle presenti norme tecniche di attuazione e negli elaborati grafici. 22. La disposizione progettuale consiste in: regole insediative, tipologie degli spazi, edificati e non, quantità degli spazi pubblici e della nuova edificazione. La soluzione tipo-morfologica è compresa negli elaborati grafici 1:2000 della Variante Generale. 23. In ogni caso sono perimetrate, all'interno dell'intervento unitario, le aree di insediamento, nelle quali debbono essere ubicate le quantità edilizie ammesse dall'intervento unitario medesimo. Le prescrizioni e le quantità ammissibili per ciascun intervento unitario sono richiamate nella relativa norma. 24. Gli interventi conformi alle soluzioni indicative potranno essere attuati mediante concessione diretta, estesa a tutte le opere prescritte all'interno di ciascuna area; esse dovranno essere progettate e realizzate unitariamente, oppure in fasi stabilite dalla citata convenzione. 13 25. Qualora i soggetti attuatori intendano proporre soluzioni progettuali diverse, ferme restando per ciascun intervento le destinazioni d'uso e le quantità prescritte di volume edificabile e di spazi pubblici, il rilascio della concessione sarà preceduto da un piano urbanistico attuativo. 26. E’ da intendersi come modificabile attraverso il piano attuativo la tipologia edilizia ipotizzata e data dal P.R.G., la disposizione planivolumetrica, il numero degli alloggi. 27. Nel caso di interventi che prevedano tipologie “i – villini isolati”, qualunque sia la volumetria edificabile, vale quanto previsto in merito al successivo art. 25. Art. 6 Destinazioni d'uso 1. Le destinazioni d'uso sono così classificate: A comprendono aree, complessi e immobili a esclusiva o prevalente destinazione d'uso residenziale civile o agricola, di formazione antica o recente, che rivestono carattere storico, artistico, testimoniale, ambientale; per i quali si persegue la conservazione. B Comprendono aree, complessi e immobili a esclusiva o prevalente destinazione d'uso residenziale civile o agricola, di formazione antica o recente, diversi dalla precedente classe A; per i quali è ammessa la trasformazione. C Comprendono insediamenti, complessi e immobili a esclusiva o prevalente destinazione d'uso residenziale di nuova edificazione e di sostituzione. D Comprendono insediamenti, complessi e immobili, esistenti o di nuova edificazione, a esclusive o prevalenti destinazioni d'uso industriali, artigianali, turistico-ricettive, estrattive, commerciali, di deposito, direzionali. E Comprendono aree a prevalente destinazione d'uso agricola e forestale, di vario interesse ambientale e paesaggistico. F Comprendono aree, complessi e immobili, esistenti o di nuova formazione, costituenti attrezzature di interesse generale, compresi i 14 parchi; G Comprendono aree, complessi e immobili, esistenti o di nuova formazione, costituenti spazi pubblici riservati alle attività collettive, a verde pubblico e a parcheggi. 2. Per ogni area, complesso o immobile, sono stabilite nelle presenti NTA e negli elaborati grafici, le destinazioni d'uso ammissibili, specificate mediante numerazione progressiva ai successivi articoli 9, 10, 26, 27, 29. 3. Sono vietati i mutamenti delle destinazioni d'uso prescritte dagli elaborati grafici e dalla normativa della Variante Generale. E' al contrario sempre ammessa la destinazione d'uso residenziale di volumi con usi in atto o destinazioni diversi da quello residenziale, negli ambiti edificati e di completamento perimetrati sugli elaborati grafici della Variante Generale e per i soli immobili e complessi, con le relative costruzioni accessorie, per i quali gli elaborati grafici stessi indicano le destinazioni d'uso A2 e B2. Devono essere assicurati comunque i requisiti di abitabilità prescritti dal Regolamento Edilizio. 4. Per edifici ed aree per i quali gli elaborati grafici non riportano la destinazione d'uso, oltre a quella esistente, saranno ammesse destinazioni compatibili con l'ambito all'interno del quale gli immobili ricadono; in particolare, ai sensi dei successivi art. 26 e 27, destinazione A1 in ambito A, B1 in ambito B, C1 in ambito C e D1 in ambito D. Destinazione di immobili o aree ad attrezzature 5. Ai sensi del 4° capoverso dell'art. 4 della L.R. 59/1980, in qualsiasi tempo senza che ciò costituisca variante, previo parere motivato espresso con deliberazione del Consiglio Comunale, singoli immobili, complessi edilizi, isolati, con gli eventuali spazi di pertinenza possono essere destinati ad attività sanitarie, culturali, ricreative, scolastiche o a sedi di uffici di enti pubblici. Mutamenti d'uso 6. mutamenti d'uso in assenza di opere edilizie sono regolati dalla legge regionale 39/1994 e dalla L.R. 52/99. 7. mutamenti dell'uso di edifici rurali e di annessi agricoli, in usi 15 turistici, ricettivi e di ristorazione, quando ammessi ai sensi della LR 64/95 e della presente Variante Generale, oltre ad essere soggetti a concessione/DIA onerosa, devono garantire mediante convenzione (oppure atto unilaterale d'obbligo) il non frazionamento della superficie fondiaria aziendale di pertinenza dell'edificio o del complesso interessato dal mutamento d'uso e la conservazione agricoloambientale dei terreni non utilizzati per attività turistiche, ricettive e ricreative. Art. 7 Categorie d'intervento (D.P.R. 380/2001 - Legge Regionale n° 52/99) 1. Le categorie d'intervento di seguito stabilite integrano le definizioni degli interventi sul patrimonio edilizio esistente, di cui al D.P.R. 380/2001, alla L.R. 52/99 e al Regolamento Edilizio. 2. Negli elaborati grafici della presente Variante Generale le categorie di intervento sono individuate con lettere minuscole e numerazione che specifica i tipi di intervento. Le categorie di intervento sono indicate sugli edifici e sui complessi. Quando le relative sigle compaiono sull'area, si intende che le categorie di intervento si riferiscono agli edifici e ai complessi presenti all'interno dell'area stessa. 3. Ai sensi del 4° capoverso dell'art. 27 della L. 457/1978, mediante interventi diretti sui singoli immobili, complessi edilizi, isolati ed aree, sono ammesse esclusivamente le categorie di intervento indicate sugli elaborati grafici della Variante Generale. Premesso tuttavia che la Variante Generale ai sensi del primo comma dell'art. 27 della L. 457/1978 considera le aree, i complessi e gli immobili a esclusiva o prevalente destinazione d'uso residenziale A e B, di cui al precedente art. 6, zone di recupero e che gli elaborati stessi utilizzano le scale 1: 5000 e 1: 2000, proprie dello strumento urbanistico generale, è ammessa in ogni tempo ai sensi del primo comma dell'art. 28 e del primo comma dell'art. 30 della predetta legge, e dell'art. 9, secondo comma, della L.R. 59/1980, la presentazione di piani di recupero, di iniziativa privata, soggetti alla sola approvazione del Consiglio Comunale. Tali piani, nel dettagliare con le scale, la individuazione delle unità minime di intervento e gli approfondimenti storici, fisici, sociali e patrimoniali, specifici di questo tipo di piano particolareggiato di attuazione, possono proporre motivate modifiche delle categorie di intervento e dei relativi perimetri, indicati sugli elaborati grafici della 16 Variante Generale, senza che risultino disattesi i criteri e le finalità della Variante stessa e senza che ciò costituisca variante. Sono comunque esclusi da questa possibilità i singoli immobili, i complessi edilizi, gli isolati e le aree per i quali la Variante Generale prescrive la categoria di intervento di restauro c, per i quali l'eventuale P.d.R. può prevedere il cambio di destinazione d'uso ma non la modifica della categoria d'intervento. 4. Le modifiche che il P.d.R. può proporre ai perimetri sono individuabili esclusivamente nella corrispondenza alle proprietà interessate o a confini fisici esistenti nel territorio. Relativamente alle modifiche alle categorie di intervento, esse possono prevedere fino alla ristrutturazione urbanistica e2.4 fermo restando il rispetto degli altri parametri urbanistici di P.R.G. e di Regolamento Edilizio. 5. Qualsiasi tipo di intervento dovrà essere realizzato in pieno accordo con quanto stabilito al Capo L del P.T.C. della Provincia di Siena, con particolare attenzione per quanto riguarda la disciplina delle aree di pertinenza degli aggregati (art. L8 del P.T.C.), la disciplina dei beni storico-architettonici e delle loro pertinenze (art. L9 del P.T.C.) e gli interventi edilizi riguardanti i beni storico-architettonici e le loro pertinenze e modalità per il cambiamento di destinazione d’uso (art. L11 del P.T.C.). Parametri tecnologici per gli interventi di conservazione 6. Negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su edifici soggetti alle categorie di intervento c, c1 e d1, in quelli di restauro c e in quelli di risanamento conservativo c1 e di ristrutturazione edilizia d1 si devono rispettare di regola le indicazioni relative ai materiali e alle tecniche di conservazione di cui all'allegato 1. Manutenzione ordinaria (categoria a) 7. Sono ammesse le opere di cui all'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, all'art. 4 della L.R. 52/99 e al Regolamento Edilizio. Manutenzione straordinaria (categoria b) 8. Alle opere definite all'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, all'art. 4 della L.R. 52/99 e al Regolamento Edilizio, con le presenti NTA sono stabilite le integrazioni seguenti. 9. Negli interventi di manutenzione straordinaria debbono essere usati materiali e tecniche congrui rispetto al manufatto edilizio oggetto dell'intervento. Dovrà essere presentato progetto esteso a tutto l'edificio 17 con l'indicazione dei materiali e dei colori che si intendono utilizzare. In presenza di manomissioni, dovute a interventi che abbiano comportato alterazioni dei materiali e dei colori originari, si dovrà perseguire il loro ripristino. 10. Negli edifici soggetti alle categorie di ristrutturazione edilizia d1 e di restauro e risanamento conservativo c, c1 si useranno i metodi e le tecniche di cui all'allegato 1. Restauro (categoria c): 11. Sono ammesse le opere di cui all'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, all'art. 4 della L.R. 52/99 e al Regolamento Edilizio. Negli elaborati grafici della Variante Generale sono sottoposte a restauro le aree di verde pubblico di notevole interesse; gli interventi di manutenzione debbono conservarne le caratteristiche. Risanamento conservativo (categoria c1) 12. E' soggetta a categoria di risanamento conservativo c1 la classe degli edifici e manufatti edilizi per i quali sono perseguiti la conservazione degli elementi formali, tipologici e strutturali fondamentali, nonché il ripristino tipologico e formale. 13. I fronti su strada dovranno essere conservati unitariamente nei loro aspetti architettonici e decorativi. L'apposizione di insegne, corpi illuminanti e serramenti, dovrà essere conforme ai caratteri originari dei fronti interessati. 14. Sono ammessi gli interventi di riparazione e di sostituzione degli elementi di finitura, fermi restando i materiali e i colori originari, e il loro ripristino in caso di avvenuta manomissione. In questo caso si terrà conto delle indicazioni di cui all' allegato 1. 15. Sono consentiti inoltre gli interventi di sostituzione e di consolidamento degli elementi strutturali mediante l'uso di tecniche e materiali originari. 16. In caso di grave e documentato degrado fisico è ammessa la sostituzione degli elementi strutturali interni che non abbiano particolari caratteri di pregio architettonico, utilizzando tecniche e materiali diversi da quelli esistenti. 17. In corrispondenza degli ambienti di servizio (locali igienici, cucine, corridoi, ripostigli, etc.) con la sopraddetta sostituzione degli elementi strutturali orizzontali interni, è concesso lo spostamento della loro quota in un intervallo da contenere entro cm 30. 18. Sono ammessi inoltre, sui fronti su strada, il ripristino degli 18 elementi costitutivi del tipo edilizio, di cui sia reperita adeguata documentazione, quali la partitura delle aperture e le finiture. Sui fronti interni prospettanti su cortili e non visibili da strade pubbliche, sono consentite l'apertura di nuove finestre e la formazione di piccole terrazze di servizio. 19. Sono ammessi interventi di riorganizzazione funzionale, compresi gli accorpamenti e le suddivisioni delle unità immobiliari, purche' non incidano sulle parti comuni (atrio, androne, scale) e siano volti anche alla conservazione del tipo edilizio originario e degli elementi aventi pregio architettonico o decorativo, 20. E' consentito l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, tipologiche e decorative dell'edificio. L'unità minima d'intervento è l'organismo edilizio ed, in subordine, l'unità immobiliare. Ristrutturazione edilizia e urbanistica (categorie d e) 21. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, urbanistica e di completamento, definiti di seguito, vale il criterio dell'adeguamento tipologico. Esso si applica agli edifici e alle aree di pertinenza nei casi di ristrutturazione, ampliamento, sopraelevazione, sostituzione e di nuova costruzione di completamento. 22. Tali interventi, cioè, dovranno uniformarsi alle caratteristiche specifiche dei singoli ambiti e tessuti urbanistici per quanto riguarda: - la legge di crescita caratteristica del tipo edilizio; - le dimensioni dei corpi di fabbrica; - la sistemazione del lotto; - la posizione delle costruzioni all'interno del lotto; - le partiture architettoniche delle facciate; - le dimensioni delle aperture; - la forma dei tetti; i manti di copertura; - l'altezza e l'allineamento; - le finiture esterne; - i sistemi di recinzione e sistemazione degli spazi esterni; Ristrutturazione edilizia (categoria d) 23. d1 - Opere che comportino anche la riorganizzazione funzionale interna delle unità immobiliari, senza che ne siano alterati i volumi, le superfici e gli elementi strutturali orizzontali e verticali e fermi 19 restando i caratteri architettonici e decorativi dell'edificio, nonchè gli elementi costituenti arredo urbano. Sono ammesse comunque modifiche su murature portanti finalizzate alla formazione, chiusura e/o spostamento di aperture interne, fino a raggiungere la larghezza massima di ml. 1,50. Non sono di norma ammesse nuove aperture esterne né l'ampliamento di quelle esistenti, fatta eccezione per la riapertura di forature tamponate debitamente documentabili o laddove venga ricostruito un assetto compositivo che tenga conto di ogni caratteristica tipologica propria dell'edificio, quali ad esempio la simmetria, l'allineamento, la partitura, ecc. Gli interventi di tamponamento di aperture su facciate di particolare pregio architettonico dovranno lasciare traccia della struttura originaria. I lucernari filo falda possono essere realizzati esclusivamente nelle parti di copertura non affaccianti sulla via pubblica. E' ammissibile l'aumento di unità immobiliare fermo restando il rispetto dei criteri di cui sopra. Non sono ammessi ampliamenti volumetrici. 24. d2 - Opere che comportino la riorganizzazione funzionale interna delle unità immobiliari e il loro adeguamento igienico - sanitario con modifiche non incidenti sugli elementi verticali strutturali, salvo quanto già in tal senso previsto per la categoria d1. E' ammessa la costruzione di servizi igienici e relativi spazi distributivi in ampliamento della volumetria esistente fino ad un massimo di mq. 6,00 utili senza che ciò incida nel calcolo dei volumi, e il rialzamento dell'ultimo piano nella misura massima di ml. 0.40 nel caso che questo risulti abitato e senza che si costituiscano nuove unità immobiliari. 25. d2.1 - Costruzione di servizi, pertinenze e/o vani abitabili della misura massima complessiva di mc 75.00, in ampliamento della unità immobiliare esistente, intendendo in tal senso l'unità immobiliare così come definita catastalmente, fatta esclusione per le autorimesse, ed esistente alla data di adozione del vigente P.R.G. L'ampliamento può avvenire purchè non si determini l'intasamento degli spazi di resede, le condizioni d'areazione e soleggiamento dell'unità immobiliare soddisfino le prescrizioni di legge e l'ampliamento, da realizzarsi preferibilmente sul fronte tergale, (ferme restando le norme in materia di distanze), costituisca con l'esistente un insieme unitario e morfologicamente compatibile. Dovranno essere verificati gli spazi di parcheggio ai sensi della L.122/89 in rapporto 20 non solo all'ampliamento ma anche all'esistente. Nel caso di più unità immobiliari, qualunque ne sia la proprietà, i 75 mc. in ampliamento non sono cumulabili tra loro. Per l'ampliamento possono essere utilizzati anche porticati, terrazze, logge a condizione che non sia compromessa l'abitabilità dei vani interessati e che siano soddisfatti i requisiti di abitabilità prescritti dal Regolamento Edilizio. 26. d2.2 - Rialzamento della copertura dell'ultimo piano, anche se non risulti abitato, della misura massima di ml 0.80; negli elaborati di progetto il rialzamento della copertura dovrà essere messo in relazione agli edifici contigui. L'unità minima d'intervento è l'unità immobiliare, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di prescrivere a più unità immobiliari interventi coordinati. 27. d3 - Opere che comportino la ristrutturazione e la modifica anche degli elementi strutturali orizzontali dell'edificio, fino allo svuotamento dell'involucro edilizio. Tale categoria, oltre alle categorie di intervento d2.1 e d2.2, comprende anche gli interventi di demolizione con fedele ricostruzione nonché la demolizione di volumi secondari e la loro ricostruzione anche con forma e collocazione diversa da quella originaria. Con intervento diretto sono ammesse ricostruzioni nella stessa ubicazione o comunque all'interno della originaria area di pertinenza, intendendo per questa l'area contigua all'edificio oggetto di intervento che presenta caratteristiche di sistemazione ed uso legate funzionalmente all'edificio stesso, documentabili con elaborati grafici, fotografici e quanto altro ritenuto utile ed opportuno. Con Piano di Recupero, eventualmente preceduto da variante urbanistica, è ammessa la demolizione e ricostruzione del volume di fabbricati esistenti anche al di fuori dell'area di pertinenza. 28. Gli ampliamenti previsti tramite le categorie d'intervento d2 e d3, indipendentemente dalla destinazione d'uso prevista dal vigente P.R.G., possono avvenire in qualunque ambito mantenendo l'uso preesistente sull'unità oggetto di ampliamento. 29. Ristrutturazione urbanistica (categoria e) e1 Opere che comportino la completa riorganizzazione distributiva e 21 funzionale, nonchè di quella planovolumetrica, del singolo edificio, anche attraverso opere di parziale o totale demolizione e ricostruzione del volume originario. Detta categoria di intervento viene estesa a tutti gli edifici che formano il complesso edilizio(edificio principale ed annessi) e la conseguente ricostruzione del volume demolito può avvenire con accorpamento all’edificio principale o con realizzazione di fabbricato nuovo indipendente. 30. e2 - Opere rivolte alla sostituzione e alla modifica del tessuto edilizio e urbanistico esistente. Vi sono comprese la demolizione degli edifici, o di parti di essi, non compatibili dal punto di vista morfologico e ambientale o funzionale con l'insieme del tessuto urbanistico - edilizio, o la ricostruzione totale o parziale di edifici distrutti per eventi naturali o bellici. 31. e2.1 Ampliamenti - Interventi di ampliamento orizzontale e/o verticale di edificio esistente. L'intervento costituirà un insieme unitario e morfologicamente coerente ed avrà la consistenza massima di mc 350, ove non altrimenti specificato negli elaborati grafici per consistenze minori o maggiori. L'intervento non è cumulabile con gli ampliamenti e i rialzamenti di cui alle categorie d2.1 e d2.2. 32. e2.2 Rialzamenti - Interventi di rialzamento della copertura del singolo edificio o di parti di esso; il rialzamento dovrà essere realizzato sul filo delle murature esterne esistenti e consentirà la realizzazione di un solo piano dell'altezza massima di ml 3.50, in aggiunta a quelli esistenti. L'intervento non è cumulabile con gli ampliamenti e i rialzamenti di cui alle categorie d2.1, d2.2 ed e2.1 33. Gli interventi e2.1 ed e2.2 consentono l’adozione contemporanea dell’intervento e1 per quei fabbricati o parte di essi che presentano caratteristiche idonee all’applicazione di tale categoria. 34. e2.3 Completamenti, sostituzioni, addizioni- Interventi di completamento, sostituzione e addizione in singoli lotti o aree, individuati negli elaborati grafici della Variante Generale; comprendono gli interventi unitari di cui all'art. 5, nei quali l'edificazione è stabilita dalla disposizione normativa o dalla disposizione progettuale. Nei lotti singoli, non costituenti interventi unitari, in quanto 22 assimilabili ad aree di saturazione del tessuto urbanistico esistente, si opererà per intervento diretto, in conformità alla tipologia e al volume massimo edificabile, stabiliti per il lotto dagli elaborati grafici della Variante Generale. 35. e2.4 Demolizioni - Per gli edifici soggetti a demolizione sono ammesse esclusivamente le opere di manutenzione ordinaria. In tutti i casi sono consentiti interventi indifferibili ai fini della incolumità pubblica. Art. 8 Modificazioni del suolo 1. Sono gli interventi di modificazione dello stato dei terreni a seguito della realizzazione di manufatti, infrastrutture, impianti e attrezzature in superficie e in profondità. 2. Relativamente alla costruzione e/o ampliamento di edifici, realizzazione di piscine, campi da tennis e altri manufatti, la quota originaria del piano di campagna potrà essere modificata fino ad un massimo di ml. 0,80, fatte salve specifiche esigenze relative alla sicurezza dei luoghi e dettate dalla particolare conformazione geomorfologica dei terreni. 3. Gli interventi di cui sopra non debbono comportare alterazioni dell'equilibrio idrogeologico e delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del luogo. Inoltre, dovranno essere eseguiti secondo quanto previsto dalle classi di "Fattibilità" e dagli elaborati dell'Indagine Geologico-Tecnica allegata al presente strumento urbanistico nonchè nel rispetto della Normativa Tecnica vigente (D.M. 11/03/1988 e successive circolari applicative dei LL.PP.). 4. L'indagine geologico-tecnica, redatta secondo quanto previsto dalla D.C.R.T. 94/1985, oltre alle classi generiche di fattibilità, individua norme specifiche per alcuni ambiti tra i quali: le "aree agricole", il "patrimonio edilizio esistente", le "aree alluvionabili" e quelle di "tutela idrogeologica". 5. In ogni momento il Sindaco può sospendere opere di modificazione del suolo che comportino rischi pubblici, alterazioni all'ambiente e al paesaggio o che risultino contrarie al pubblico decoro. In questi casi sarà ordinato il ripristino, ricostituendo lo stato preesistente all'intervento. 23 Art. 9 Spazi pubblici riservati alle attività collettive, a pubblico o a parcheggi (D.I. n. 1444/68 art. 3): ZONE G verde 1. G.1 - Spazi destinati ad attrezzature scolastiche (D.I.n. 1444/1968, art. 3, lett. a) Le aree non strettamente necessarie agli usi dell'attrezzatura saranno sistemate a verde e saranno aperte al pubblico passeggio. Negli elaborati grafici di Variante sono indicate le destinazioni d'uso scolastiche specifiche e le categorie di intervento ammissibili per i complessi e gli immobili esistenti nell'area. La nuova edificazione sarà regolata dalla normativa di settore. 2. G.2 - Spazi riservati alle attrezzature di interesse comune (D.I. n. 1444/68 art. 3, lett. b) Le aree non strettamente necessarie agli usi dell'attrezzatura saranno sistemate a verde e saranno aperte al pubblico passeggio. Negli elaborati di Variante sono indicati il tipo di attrezzatura e le categorie d'intervento ammissibili per i complessi e gli immobili esistenti nell'area. La nuova edificazione sarà regolata dalla normativa di settore. 3. G.3 - Spazi attrezzati a parco, per il gioco e lo sport (D.I. n. 1444/68, art. 3, lett. c) Negli elaborati grafici di Variante sono indicate le destinazioni specifiche delle aree a verde, l'eventuale arredo vegetazionale, prati, piantumazioni, viali, aree attrezzate, ecc., e le categorie di intervento ammissibili per i complessi e gli immobili esistenti nell'area. La nuova edificazione sarà regolata dalla normativa di settore. All'interno delle aree G3 è possibile realizzare strutture collettive permanenti da destinare all'uso pubblico per particolari manifestazioni; le richieste potranno essere presentate da parte di privati, enti od associazioni e il progetto dovrà prioritariamente essere approvato dalla Giunta Municipale. La richiesta dovrà essere corredata da uno schema di convenzione che regolamenti l'attività da insediare, le caratteristiche costruttive, le modalità di gestione della struttura e quant’altro ritenuto necessario. Le caratteristiche dimensionali delle strutture dovranno essere strettamente commisurate alle necessità. 4. G.4 - Aree di parcheggio (D.I. n. 1444/68 art. 3, lett. d) 24 Con la sola eventuale esclusione dei parcheggi lineari in margine alle strade, deve essere realizzata una piantumazione di alberi nella misura minima di quattro soggetti ogni 200 mq ed un soggetto ogni 10 ml lungo il perimetro. La pavimentazione delle piazzole di sosta sarà di tipo filtrante. Gli spazi pubblici per parcheggio prescritti per ogni intervento unitario dalla relativa norma o dagli elaborati grafici debbono essere realizzati integralmente dai soggetti che attuano l'intervento stesso. Tali spazi debbono essere considerati parcheggi pubblici ai sensi dell'articolo 3, lettera d) del D.M. 1444/68 e concorrono alla dotazione di standard prescritti da tale articolo. Ove le superfici di parcheggio pubblico da realizzare all'interno di ogni intervento unitario non siano già stabilite nelle apposite schede, lo standard deve essere realizzato integralmente in ogni intervento unitario considerato di espansione e nella misura del 50% negli interventi e nei lotti assimilati ad aree di saturazione, come già previsto dal D.M.1444/68. Esclusivamente in questi ultimi casi assimilati a saturazione, per documentata impossibilità di reperire gli spazi di parcheggio pubblico all'interno del perimetro dell'intervento unitario o del lotto, tali spazi possono essere, integralmente o in parte, localizzati in aree private che non formino parte dell'area di intervento unitario o del lotto, ma che risultino effettivamente, per localizzazione, a servizio dell'intervento interessato; tali aree non potranno essere reperite all'interno di ambiti E ed F. 5. Negli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, il Comune, gli Enti istituzionalmente competenti ed i privati opereranno per singoli interventi, ovvero mediante Piano Attuativo, ai sensi delle presenti NTA o su decisione del Comune. 6. Gli interventi d'iniziativa privata saranno regolati da una convenzione che ne stabilisca le fasi di realizzazione. Il progetto e la convenzione sono soggetti alla approvazione del Consiglio Comunale. 7. Nel caso di realizzazione per fasi, ciascun intervento deve presentare una configurazione morfologicamente compiuta e debbono essere realizzate almeno le opere d'urbanizzazione afferenti all'area di parziale intervento. 8. L'Amministrazione Comunale può riservarsi la progettazione esecutiva degli spazi di cui al presente articolo, anche se interessanti aree private ed interventi non realizzati direttamente dal Comune. 9. Per gli spazi di cui al presente articolo facenti parte degli interventi unitari la Variante Generale stabilisce prescrizioni di diverso livello 25 d'approfondimento progettuale, conseguenti agli obiettivi di qualità urbana che ogni intervento unitario si propone. a) Nel caso che negli elaborati grafici della Variante Generale risultino precisazioni dimensionali e funzionali, l'intervento deve soddisfare i requisiti, le prescrizioni ed i vincoli posti dagli elaborati stessi. Soluzioni diverse, ferme restando le quantità, possono essere proposte negli interventi unitari con soluzioni indicative, come stabilito all'art. 5. b) Nel caso che le prescrizioni funzionali e dimensionali siano contenute esclusivamente nelle presenti norme, l'intervento dovrà uniformarsi ad esse nella predisposizione del progetto. 10. Anche nelle aree G4 è possibile realizzare strutture collettive permanenti da destinare all'uso pubblico per particolari manifestazioni con le stesse procedure già specificate per le aree G3. Art. 10 Attrezzature di interesse generale (Zone omogenee F, D.I. n° 1444/1968) 1. Nelle aree, nei complessi e negli immobili destinati ad attrezzature ed impianti d'interesse generale il Comune, gli Enti istituzionalmente competenti ed i privati potranno operare anche mediante intervento diretto, se non diversamente stabilito dalle presenti NTA o dal Comune. 2. Gli interventi di Enti e di privati dovranno essere preceduti dalla stipula di una convenzione che disciplini gli aspetti d'interesse pubblico relativi all'attuazione. 3. Gli edifici esistenti in dette zone sono soggetti alla disciplina degli interventi di cui al precedente art. 7. Le zone omogenee F comprendono: 4. F1 - Parchi pubblici territoriali Le zone destinate a parco pubblico territoriale individuano le aree che, per la rilevanza delle risorse naturali, ambientali, paesaggistiche, culturali in esse presenti, richiedono la definizione di programmi integrati d’intervento di cui all’art. 29 della L.R.n. 5 del 1995, ovvero di specifici Piani Attuativi di Intervento da parte del Comune, comprendenti interventi e destinazioni d'uso funzionali alla tutela ed alla valorizzazione delle risorse stesse, nonché alla razionale organizzazione dei servizi per le funzioni proprie di ciascun parco. Qualora nell'ambito dell'intervento unitario o dell'area di servizio ricadano anche edifici ed aree di proprietà privata, è facoltà del Comune consentire 26 la presentazione di Piani Attuativi di iniziativa privata finalizzati al conseguimento degli obiettivi definiti dalla Variante Generale. In tal caso una convenzione stabilirà gli impegni dei privati per l'ordinata sistemazione delle aree e delle attrezzature ricadenti nell'intervento unitario o nell'area di servizio, comprese quelle pubbliche, disciplinando altresì i termini e le modalità di gestione di eventuali servizi al fine di garantirne l'uso sociale e il diritto di prelazione da parte del Comune in caso di vendita, locazione e costituzione di diritti reali verso terzi. Potranno altresì essere disciplinati impegni dei privati per la gestione di servizi e la cura delle risorse presenti nel Parco. In assenza dei Programmi Integrati di Intervento o dei Piani Attuativi, sono ammessi esclusivamente gli interventi di cui all’art.5 comma 1 e 2 , ed art. 5bis della L.R.n. 64 del 1995, e quelli di conservazione delle risorse naturali. Non sono ammessi interventi edilizi e di trasformazione del suolo che comportino variazioni delle destinazioni d'uso degli edifici e degli assetti colturali esistenti. 5. F2 - Attrezzature sanitarie e ospedaliere L'edificazione è vincolata al rispetto delle norme riguardanti l'edilizia ospedaliera e sanitaria, integrate dalla disciplina degli interventi ammissibili sugli edifici esistenti in zona, come risultanti dagli elaborati grafici della Variante Generale. 6. F3 - Attrezzature per l'istruzione superiore all'obbligo L'edificazione è vincolata al rispetto delle norme riguardanti l'edilizia scolastica, integrate dalla disciplina degli interventi ammissibili sugli edifici esistenti in zona, come risultanti dagli elaborati grafici della Variante Generale. 7. F4 - Parchi urbani Le zone di parco pubblico urbano , individuate mediante numerazione progressiva, sono costituite da ambiti all'interno o adiacenti agli abitati, riservati ad attività di tempo libero, motorie, ricreative, culturali, sociali. L'assetto, gli usi e gli interventi ammessi all'interno di ciascuno di esse sono prescritti dalla relativa norma. L'attuazione dei parchi urbani avviene mediante piano attuativo di iniziativa pubblica o privata, nel quale saranno precisati la disposizione e la tipologia della nuova edilizia eventualmente ammessa dalla presente Variante Generale, e gli interventi di recupero delle costruzioni presenti nelle zone di parco urbano. Il piano attuativo preciserà inoltre gli accessi, i parcheggi, i percorsi pedonali e 27 ciclabili, le aree di sosta, la vegetazione, i servizi confacenti all'uso del parco. 8. F5 - Servizi generali ed impianti tecnologici Tali zone comprendono i servizi generali, gli impianti tecnologici, gli impianti inerenti le urbanizzazioni a rete ed i servizi tecnici, le discariche controllate, gli impianti per le aziende di trasporti e di igiene urbana. 9. F6 - Cimiteri In tali zone non è consentita alcuna costruzione eccettuate quelle adibite al servizio esclusivo del cimitero. E' fatto inoltre divieto adibire dette zone a deposito o simili usi. Nelle aree soggette a vincolo di rispetto cimiteriale è vietata la costruzione di qualsiasi manufatto edilizio anche a carattere precario, ad eccezione di piccole costruzioni per la vendita di fiori e oggetti di arredo funerario; tali manufatti dovranno essere realizzati con strutture prefabbricate, semplicemente asportabili una volta venuta meno la loro utilizzazione e non potranno avere superficie coperta superiore ai mq. 20,00 ed altezze maggiori di ml. 2,70 in gronda. E' ammesso l'ampliamento dei cimiteri, previa approvazione del Consiglio Comunale, entro la relativa fascia di rispetto ai sensi dell'art. 338 del Regio Decreto 27 luglio 1934, N. 1265 e successive mm. e ii.; nella progettazione degli spazi ed edifici dovranno essere rispettate per quanto possibile la morfologia dei luoghi e le tipologie e materiali preesistenti. 10. F7 - Precari Tali zone sono destinate all'accoglimento di circhi, spettacoli viaggianti, feste popolari, incontri musicali, fiere e alle operazioni di Protezione Civile di cui alla L. 225 del 24.02.1992. Nelle aree interessate debbono essere assicurati gli impianti igienico-sanitari, di illuminazione notturna, smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi, rifornimento idrico. Può essere predisposta inoltre un'elisuperficie. 11. F8 - Musei, centri espositivi e fieristici, centri culturali e sociali, sale per spettacoli comprese le discoteche Comprendono immobili, complessi e aree destinati ad attività culturali, museali, espositive, ricreative e sociali; la Variante Generale individua inoltre le aree nelle quali é prevista la edificazione di manufatti di analoga destinazione d'uso. Sugli elaborati grafici della Variante Generale sono indicati le categorie 28 d'intervento ammesse per gli immobili e i complessi esistenti e gli eventuali incrementi volumetrici. La nuova edificazione sarà regolata dalla normativa di settore; inoltre, dovrà essere assicurata una superficie di parcheggi pubblici nella misura di 100 mq. per ogni 100 mq. di superficie di calpestio delle nuove costruzioni. 12. F9 - Crossodromo L'area è individuata con apposito perimetro sugli elaborati della Variante Generale e ivi indicata come zona F9. Vi si possono svolgere attività di cross - country con motocicletta. Sono consentite le trasformazioni del suolo necessarie per la realizzazione di percorsi e piste per lo svolgimento delle gare di motocross. Può essere realizzato un edificio destinato a locali di servizio e sede dei cronometristi, nel rispetto dei seguenti parametri: - volume massimo mc.500 - altezza massima mt. 3 - distanza minima dalla strada ml. 40 La sistemazione delle aree al contorno dovrà essere adeguatamente realizzata tramite piantumazioni atte a costituire barriera acustica, nel rispetto dei disposti di cui al D.P.C.M. 1.3.1991, alla Legge n. 447/95 e alla L.R. n. 89/98 e alle classificazioni del territorio comunale effettuata ai sensi della L.R. medesima, nonché secondo i criteri indicati nell'allegato 3 delle presenti norme. Nel caso che il crossodromo sia di proprietà e/o gestione privata, un'apposita convenzione stabilirà gli obblighi del gestore per quanto riguarda le urbanizzazioni dell'area, il canone annuo, il sistema tariffario, la pulizia periodica dell'area e quant'altro previsto dalle vigenti normative in materia. Art. 11 Classificazione delle strade e sedi ferroviarie 1. Oltre a quanto stabilito dalla delimitazione dei centri abitati e dalla classificazione delle strade di cui alla legislazione nazionale e regionale, la Variante Generale indica le strade: - esistenti, da assoggettare normalmente a manutenzione al fine di assicurarne l'uso e tutelarne i valori ambientali e paesistici; - esistenti da recuperare e migliorare nella qualità, al fine di 29 permetterne l'uso in relazione ai tipi di traffico a cui sono destinate e di riqualificarle per quanto riguarda gli aspetti ambientali e paesistici; - di progetto, anche su tratti di viabilità minore esistente, o per interi tracciati nuovi, quando la viabilità esistente si riveli insufficiente o inadeguata. 2. Negli elaborati grafici della Variante Generale sono indicati i tracciati ferroviari esistenti e le aree ferroviarie. Queste ultime possono essere utilizzate, oltre che per le funzioni proprie dell'esercizio ferroviario, per le funzioni strettamente collegate con il trasporto delle persone e delle merci. In tali aree, per comprovate esigenze, è possibile la realizzazione di manufatti da adibire ad esclusivo uso dell'esercizio ferroviario. 3. Sono indicate inoltre le distanze di edificabilità dalle linee ferroviarie esistenti e di progetto. Per i tratti delle linee ferroviarie ricadenti negli ambiti prevalentemente edificati e di completamento, di cui al precedente art. 5, tali distanze potranno essere ridotte, a seguito di autorizzazione dell'amministrazione ferroviaria. Art. 12 Limiti di edificabilità a protezione delle infrastrutture di comunicazione 1. Per quanto riguarda le distanze minime (anche non individuate graficamente dalla Variante Generale) da osservare nell'edificazione al di fuori dei centri e nuclei esistenti e delle aree di completamento e di nuova edificazione previste dalla Variante Generale e dagli strumenti urbanistici e provvedimenti richiamati all'art. 49 si applicano le norme di cui al D.P.R. 16 Dicembre 1992, N° 495 e successive mm. e ii. 2. Le aree soggette al vincolo concorrono alla determinazione delle quantità edificabili. 3. Nelle aree soggette a vincolo di rispetto stradale è consentita l'installazione degli impianti di distribuzione di carburante per autotrazione, di cui al seguente articolo 21. Art. 13 Pertinenze del patrimonio edilizio 1. Salvo quanto prescritto dal Regolamento Edilizio, per tutte le nuove sistemazioni e per le modificazioni delle aree inedificate di pertinenza 30 degli edifici soggetti alle presenti norme, é richiesto che non meno del 40% della superficie dell'intero lotto interessato sia riservato ad opere a verde o con suolo filtrante. 2. Le costruzioni accessorie necessarie e compatibili con le caratteristiche tipologiche dell'edificio sono da considerarsi parte integrante dell'edificio stesso. 3. Le costruzioni precarie, se oggetto d'intervento e previa dimostrazione della loro liceità, dovranno essere sostituite con manufatti progettati in modo tale che siano compatibili con l'edificio principale. Ad esclusione delle manutenzioni ordinaria e straordinaria, tutti gli interventi di cui all'art. 7, quando estesi all'intero organismo edilizio, comportano automaticamente la revisione e la sostituzione delle costruzioni accessorie, contestualmente all'intervento sull'edificio principale. 4. Gli annessi agricoli e le costruzioni accessorie esistenti negli ambiti prevalentemente edificati e di completamento residenziali A e B di cui all'art. 26, produttivi D di cui all'art. 27, quando non altrimenti indicato dagli elaborati grafici per quanto riguarda le categorie di intervento ammesse, possono essere sostituite, anche mediante accorpamento, con costruzioni di pari volume (categoria di intervento e1). In questo caso dovranno essere migliorate le condizioni morfologiche e dovranno essere perseguiti i criteri di cui al precedente capoverso del presente articolo, in merito alla compatibilità del manufatto ricostruito e della sua organicità con l'edificio principale; si dovrà inoltre procedere per quanto possibile all'eliminazione dei manufatti dagli spazi di pertinenza degli edifici perseguendo una migliore sistemazione con superfici a verde. Art. 14 Aree e corti private 1. Salvo diversa indicazione degli elaborati di piano, le aree inedificate interposte tra gli edifici, o comunque ad essi pertinenti, dovranno rimanere libere. Art. 15 Verde privato d'interesse ambientale e paesaggistico, tutela del verde 1. Le aree di verde privato d'interesse ambientale consistono in giardini, viali, parchi, masse vegetazionali ed individui isolati di pregio, da conservare. 2. In esse la vegetazione esistente sarà mantenuta convenientemente e reintegrata in caso di deterioramento. 3. E' ammessa la realizzazione di recinzioni, muri a retta, vasconi e 31 cisterne, parcheggi pavimentati, scalinate, terrazzamenti, strade e pianali, focolari all'aperto, piscine e campi da tennis . 4. Nelle aree di verde privato sono vietati gli ampliamenti volumetrici e le nuove costruzioni di qualunque genere. E' fatta salva la possibilità di realizzare strutture da destinare all'uso pubblico; in tali casi il progetto, corredato da uno schema di convenzione che regolamenti l'attività da insediare, le caratteristiche costruttive e le modalità di gestione della struttura, dovrà prioritariamente essere approvato dalla Giunta Municipale. 5. Le alberature stradali e le alberature isolate o a gruppi che sono poste a segnalazione di siti, di incroci, di crinali, di confini, ecc., devono essere tutelate e conservate. 6. Il Comune definirà le convenzioni e gli atti d’obbligo di cui alla L.R. n.64 del 1995, garantendo la loro conservazione e valorizzazione, attenendosi ai seguenti criteri: a. classificazione delle specie e delle essenze presenti e di quelle scomparse; b. mantenimento delle specie naturali significative da un punto di vista paesaggistico e di tradizione; c. restauro e ripristino delle caratteristiche floristico- vegetazionali e ambientale - paesaggistiche: miglioramento e/o impianto delle aree boschive, dei filari, della vegetazione di contenimento, ecc.; d. eliminazione delle specie non in armonia con la cultura, la tradizione e il paesaggio; e. sperimentazione di piantumazione di nuove specie ed essenze compatibili con i fattori climatici, ambientali e paesaggistici della zona; f. riequilibrio dei rapporti tra aree naturali e aree antropiche. Art. 16 Recinzioni e fondi chiusi 1. La recinzione dei fondi agricoli é ammessa esclusivamente in presenza delle superfici minime di cui all'art. 3 della L.R. 64/95 e non può estendersi su più del 50% di proprietà, purchè: - non vengano ostruite strade vicinali; - la recinzione consenta il passo a terra di fauna di piccole dimensioni (distacco minimo ml. 0,20, qualora non si usino siepi) e sia di altezza non superiore a ml. 1.00; - siano creati varchi e/o scavalchi ogni ml. 100; - siano preferibilmente usate siepi di essenze locali o comunque tecniche e materiali paesaggisticamente compatibili, con divieto 32 dell'uso del filo spinato. 2. Quando le superfici minime del fondo siano inferiori a quelle di cui all’art. 3 della L.R. 64/95, sono ammesse esclusivamente recinzioni per delimitare le corti delle abitazioni esistenti e delle relative pertinenze. Sul fronte strada e lateralmente fino all'allineamento del fabbricato potranno essere realizzati muri in pietrame facciavista e/o intonacati, in armonia con la tipologia edilizia dell’edificio principale, con un’altezza massima pari a ml. 0,90; tale altezza potrà essere superata solamente nelle parti di raccordo con le colonne del cancello di accesso alla proprietà. Al di sopra dei muretti potranno essere collocate ringhiere e/o reti metalliche con un’altezza massima di ml. 1,20. Per la restante porzione di recinzione vale quanto stabilito dall’art. 99 del Regolamento Edilizio Comunale. 3. Previo parere dell'Ente competente, Possono essere costituiti fondi chiusi con recinzioni aventi o non le caratteristiche di cui al primo comma, ferma restando l'impossibilità di ostruire strade vicinali, nei seguenti casi: - pertinenza di abitazioni e di terreni a coltivazioni particolari; - allevamenti zootecnici e colture ortoflorovivaistiche. 4. Negli ambiti diversi da quelli agricolo-ambientali sono ammesse recinzioni con le caratteristiche indicate nel R.E.C. all'art. 99. Art. 17 Aree riparie 1. Comprendono tutte le aree occupate dai corpi d'acqua e dalle golene marginali, escluse quelle già regolate da leggi nazionali e regionali (acque pubbliche) tutelate ai fini del rispetto del sistema di deflusso delle acque. 2. Oltre a quanto stabilito dalla DCR 230/1994 e dal P.I.T. valgono le disposizioni seguenti, se non in contrasto. 3. In esse è vietato modificare o manomettere gli alvei, se non per la regolazione del regime idraulico. Gli eventuali interventi debbono essere autorizzati dall'Ente competente. 4. Le aree di pertinenza di edifici poste lungo i corpi d'acqua, escluse quelle già regolate da leggi nazionali e regionali (acque pubbliche), e quelle vincolate a specifica destinazione d'uso dalla Variante Generale, debbono essere considerate una fondamentale componente ambientale e paesaggistica e come tali protette e mantenute. 5. In prossimità dei corpi d'acqua e nei margini delle golene o comunque fino ad un minimo di ml. 10.00 dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine stesso sono vietate le costruzioni e le infrastrutture, comprese le recinzioni, anche a carattere precario, le attività 33 6. 7. 8. 9. inquinanti, lo scarico di rifiuti, sia solidi che liquidi non depurati secondo le norme vigenti e l'escavazione di inerti. Sono fatte salve le opere idrauliche e di attraversamento del corso d'acqua, con le precauzioni necessarie per la riduzione del rischio idraulico. Gli scarichi esistenti ed in uso dovranno uniformarsi alla sopradetta disposizione. L'alveo dei corpi d'acqua dovrà essere mantenuto o ripristinato in condizioni di efficienza idraulica, secondo le procedure e le competenze previste dalla normativa vigente in materia.. E' vietato inoltre ridurre la consistenza delle formazioni arboree di argine, di ripa e di golena esistenti, con esclusione degli impianti specializzati per l'arboricoltura del legno. Sono vietati gli argini in cemento armato o in materiale lapideo, salvo che in brevi tratti in adiacenza a manufatti, infrastrutture e abitati. Art. 18 Autorimesse e parcheggi privati 1. Il dimensionamento e la localizzazione dei parcheggi privati sono regolati dalle disposizioni di legge in materia. 2. A integrazione di tali disposizioni, le superfici di parcheggio nella misura di 1 mq./10 mc. (L. 122/89) oltre che per la nuova edificazione, dovranno essere reperiti anche nei seguenti casi, ad esclusione degli interventi in ambito A: − ristrutturazione edilizia con contestuale cambio d'uso; − suddivisione in più unità immobiliari anche in assenza di variazione d'uso, assicurando comunque almeno un posto auto per ogni unità immobiliare. 3. Relativamente all'ambito A, gli interventi che comportano una diversa utilizzazione di garages esistenti sono ammessi solamente se viene reperita a tale fine, all'interno della proprietà una superficie pari a quella trasformata. 4. Le disposizioni medesime debbono essere integralmente soddisfatte negli interventi unitari, in aggiunta agli spazi di parcheggio pubblici previsti in ciascuno di tali interventi dalla relativa norma e dagli elaborati grafici di Variante Generale, come precisato al precedente art. 9, lettera G.4. 5. Al fine di assicurare la quota di suolo permeabile prescritta al precedente art. 13, la pavimentazione degli spazi di parcheggio all'aperto sarà di tipo filtrante. 6. Garages privati prescritti dalla L. 122/89, per la quantità minima 34 stabilita dalla legge (1 mq./10 mc.), non concorrono alla determinazione del volume fabbricabile, purché siano asserviti all'edificio con vincolo permanente di destinazione a parcheggio a mezzo di vincolo pertinenziale da trascriversi a cura del soggetto attuatore dell'intervento. 7. Possono essere collocati all'interrato, al seminterrato o al piano terreno degli edifici, ma anche in corpo di fabbrica separato dalla costruzione principale, nonchè sul resede esterno esclusivo purchè opportunamente sistemato allo scopo. 8. Resta fermo quanto previsto dall'art. 41 c. 9 del vigente R.E.C. Art. 19 Campi da tennis e piscine di pertinenza degli edifici (modificato dall’articolato) 1. Nelle aree degli edifici per la residenza civile e rurale, turistico ricettivi, ricreativi e sportivi, ove non sia specificatamente vietata da normative nazionali o regionali, nonché dalle presenti Norme (art. 28) è consentita la realizzazione di campi da tennis e/o piscine con le seguenti prescrizioni: a) Dovranno mantenere il miglior rapporto possibile con l’andamento del terreno e con i fabbricati esistenti, ciò per evitare forti impatti con l’ambiente circostante, oppure che la nuova attrezzatura non sia predominante rispetto alla edificazione preesistente. La valutazione di impatto ammissibile sará di giudizio insindacabile della Commissione Edilizia se è prevista dalle vigenti norme, in caso contrario il giudizio sará dell’U.T.C; in ogni caso i movimenti terra dovranno essere contenuti e non superare quanto previsto dal precedente art. 8. b) Le nuove piscine e/o campi da tennis, se ubicati in aree extraurbane, dovranno rispettare gli allineamenti del tessuto agrario esistente, dei muri a retta, delle alberature a filari e sistemazioni in genere; c) Eventuali schermature a verde o piantumazioni in genere, dovranno essere eseguite con essenze tipiche della zona; d) Le dimensioni del campo da tennis non dovranno superare mt.18 x 36 e per le piscine mt. 10 x 20 . Nel caso che la piscina risulti a servizio di almeno quattro alloggi o di una attrezzatura alberghiera , tali dimensioni potranno maggiorare fino a mt. 12,50 x 25. 2. E' ammessa la realizzazione di locali tecnici interrati a servizio della piscina esclusivamente in adiacenza della stessa, con dimensioni nette massime di mq. 6,00 ed altezza utile di ml. 2,20. 35 Art. 20 Ritrovamenti archeologici 1. Qualora nel corso dei lavori di qualsiasi natura avvengano ritrovamenti di interesse storico o artistico, è fatto obbligo al proprietario, al direttore e all'assuntore dei lavori, di denunciarli alla competente Soprintendenza Archeologica ed al Sindaco. 2. In caso di ritrovamento fortuito di elementi di rilevante interesse storico, archeologico ed artistico, nel corso dei lavori oggetto di concessione edilizia, il Sindaco può disporre la sospensione della concessione e fornire prescrizioni per la più idonea conservazione degli elementi ritrovati, compresa la vigilanza sul cantiere di personale specializzato individuato di concerto con la Soprintendenza Archeologica in caso di prosecuzione dei lavori. Art. 21 Impianti per la distribuzione di carburanti 1. Le aree “I.R.” destinate ad Impianti Stradali di Distribuzione di Carburante per auto trazione vengono suddivise in due categorie: – Aree di Servizio “I.R.1” previste lungo la Strada di Grande Comunicazione E78 Siena – Bettolle, ad esclusivo servizio della stessa strada. – Aree di Servizio “I.R.2” inserite all’interno dell’intero territorio comunale con esclusione delle aree “I.R.1” di cui all’alinea precedente. Aree di Servizio “I.R.1” 2. Nelle aree destinate ad Impianti Stradali di Distribuzione di Carburante per auto trazione “I.R.1” sono ammessi impianti del tipo “stazione di rifornimento” o “stazione di servizio” secondo le tipologie e le caratteristiche previste con D.C.R. 359 del 26 novembre 1996, allegato C. 3. In tali aree, oltre agli apparecchi di erogazione del carburante con relativi serbatoi, possono essere realizzati locali per il lavaggio e/o grassaggio e/o per la vendita di accessori per autoveicoli, un locale di ristoro, un locale Bar, locali per la vendita di prodotti tipici e/o giornali e/o tabacchi, servizi igienici ed eventuali altri servizi accessori all’impianto nel rispetto dei seguenti indici: – Rapporto di copertura massima: Rc 15%, escluse le pensiline; – Altezza massima della pensilina: ml. 5,00; – Altezza massima degli altri manufatti: ml. 5,00 4. L’ingresso e l’uscita dell’area di Servizio devono essere distinti e separati. Almeno il 30% della superficie totale degli spazi non coperti deve essere riservato esclusivamente ad opere a verde o comunque a 36 sistemazioni con suolo filtrante. Aree di Servizio “I.R.2” 5. Nelle aree destinate ad Impianti Stradali di Distribuzione di Carburante per auto trazione “I.R.2” sono ammessi impianti del tipo “stazione di rifornimento”, “stazione di servizio” o “chiosco” secondo le tipologie e le caratteristiche previste con D.C.R. 359 del 26 novembre 1996, allegato C. 6. In tali aree, oltre agli apparecchi di erogazione del carburante con relativi serbatoi, possono essere realizzati locali per il lavaggio e/o grassaggio e/o per la vendita di accessori per autoveicoli, un piccolo locale di ristoro, servizi igienici ed eventuali altri servizi accessori all’impianto nel rispetto dei seguenti indici: – Rapporto di copertura massima: Rc 15%, escluse le pensiline; – Altezza massima della pensilina: ml. 5,00; – Altezza massima degli altri manufatti: ml. 5,00 7. L’ingresso e l’uscita dell’area di Servizio devono essere distinti e separati. Almeno il 40% della superficie totale degli spazi non coperti deve essere riservato esclusivamente ad opere a verde o comunque a sistemazioni con suolo filtrante. Art. 21.bis Criteri per la localizzazione di nuovi Impianti 1. Le aree all’interno delle quali potranno essere installati i nuovi impianti di distribuzione di carburante dovranno essere situate all’interno delle zone I.R.1 o I.R.2, oppure dovranno soddisfare le seguenti caratteristiche: – Fuori dai centri abitati dovranno essere poste entro le fasce di rispetto stradale e non potranno interessare aree destinate ad attrezzature pubbliche e di pubblico interesse; – Dentro i centri abitati dovranno essere situate all’interno degli ambiti produttivi D; – Le dimensioni dell’impianto non potranno misurare il doppio delle dimensioni minime previste dalla D.C.R. 359/96; – Non dovranno essere sottoposte a vincoli di carattere paesaggistico – ambientale ai sensi della L. 490/99 (vincoli ex L. 1497/39 e ex L. 431/85) né essere contigue a manufatti di carattere storico – architettonico vincolati ai sensi della stessa legge (vincoli ex 1089/39). 2. In ogni caso i nuovi impianti dovranno rispettare la disciplina prevista dalla D.C.R. n. 359 del 26.11.1996 e risultare conformi al Nuovo 37 Codice della Strada nonché al relativo Regolamento di Attuazione. 3. Diverse localizzazioni potranno essere individuate solo attraverso specifica variante al PRG che dia atto delle motivazioni che sottendono la scelta. Art. 22 Percorsi pedonali e piste ciclabili 1. Le piste ciclabili, i percorsi e gli spazi pedonali saranno attrezzati ed arredati in conformità alla loro destinazione d'uso. La loro realizzazione comporterà sia il riuso di manufatti esistenti che la realizzazione di opere nuove, ovvero potrà risultare dalla riorganizzazione funzionale e morfologica delle sedi stradali esistenti. 2. Il sistema di relazioni costituito dai percorsi e dalle aree pedonali deve essere alternativo a quello della circolazione automobilistica e avere, quindi, spazi, direzioni, velocità e scenari autonomi. Il sistema delle aree verdi funziona in parallelo, in contiguità e in continuità con il sistema delle aree pedonali. 3. Gli spazi ed i percorsi pedonali dovranno soddisfare le condizioni di accessibilità di cui al D.P.R. 384/1978. 4. Alcuni percorsi pedonali sono indicati negli elaborati grafici della Variante Generale, assieme alle aree di sosta e alle piazze/piazzole/aree pavimentate. Sono individuate le parti di tracciato destinate esclusivamente ai pedoni, ai pedoni e alle biciclette, e le parti nelle quali ø consentito l'accesso veicolare per i soli residenti. 5. Dove non siano già previsti, gli interventi devono essere individuati da apposito piano di settore di iniziativa pubblica o privata, con i seguenti criteri: − utilizzo di tracciati storici esistenti o abbandonati; − attraversamento marginale di campi, di proprietà, su segni del terreno già individuabili; − collegamento tra strutture scolastiche, sportive, civiche, aree verdi, ecc.; − presenza lungo i percorsi di edifici e manufatti di interesse storico, architettonico, ambientale, corsi d'acqua, elementi vegetazionali. 6. Nel caso i tracciati interessino proprietà private il Comune potrà provvedere all'esproprio o a convenzioni per definire servitù. 7. La realizzazione dei percorsi pedonali deve essere attuata con il criterio dell'intervento leggero. Ciò implica un miglioramento del fondo stradale e/o di un suo adeguamento con la realizzazione di un manto in materiale permeabile e la sua delimitazione attraverso bordi e cordoli, senza risalto sul terreno. 38 8. E' possibile prevedere tratti di percorsi pedonali e ciclabili utilizzabili da mezzi meccanici per accedere direttamente alle attrezzature con ambulanze, mezzi di rifornimento, mezzi di manutenzione, ecc. 9. Disposizioni particolari definiranno le modalità per impedire l'accesso agli autoveicoli, la protezione dei percorsi in sede mista, le pavimentazioni e le alberature e le attrezzature di corredo. 10. Il progetto deve prevedere, inoltre, la segnaletica, naturale e artificiale, atta a sottolineare la natura dei percorsi stessi, marcati dalla presenza di essenze e alberature che ne definiscano meglio il tracciato e il luogo dove conducono. Art. 23 Orti urbani 1. Comprendono aree di proprietà pubblica o privata destinate ad attività orticole non professionali, costituenti attrezzature urbane. 2. In tali zone è fatto divieto assoluto di frazionamento dei fondi; lo strumento urbanistico preventivo di iniziativa pubblica o privata al quale è assoggettata l'attuazione delle opere, stabilirà la suddivisione in orti senza che ciò determini frazionamento della proprietà. Ciascun orto è concesso all'uso per il periodo di tempo determinato dalla convenzione regolante l'attuazione della zona. 3. All'interno della zona è vietata la costruzione di manufatti precari; è ammesso un capanno per ogni orto, con le dimensioni di seguito precisate. I capanni dovranno uniformarsi a uno o più tipi predisposti dal Comune. - superficie minima dell'orto: 400 mq - superficie massima del capanno: 20 mq - altezza massima del capanno: 2,20 m - distanza minima dalle strade carrabili principali: 10 m - distanza minima dai corsi d'acqua: 10 m - distanza minima dagli edifici: 20 m - recinzioni con siepi di essenze locali ai margini esterni della zona e tra i singoli lotti . 4. Le presenti disposizioni valgono anche per aree di orti esistenti. Il proseguimento delle attività in esse è condizionato alla formazione dello strumento urbanistico preventivo e all'adeguamento dell'area alle disposizioni stesse. Art. 24 Elementi di arredo 1. L'allegato 1 delle presenti NTA costituisce un manuale dei materiali e delle tecniche da utilizzare di regola negli interventi di conservazione. 39 2. Con provvedimenti separati il Comune potrà eventualmente predisporre strumenti specifici ma facoltativi, ossia i manuali del colore, dell'arredo vegetazionale, delle pavimentazioni degli spazi pubblici, dell'illuminazione pubblica, delle insegne e della segnaletica. Nel caso in cui il Comune abbia predisposto tali manuali, essi costituiranno i riferimenti per gli interventi pubblici e privati sul patrimonio urbanistico ed edilizio esistente e nella nuova urbanizzazione o edificazione. 3. Tali manuali determineranno l'unitarietà e l'uniformità degli interventi, evitando la loro attuale casualità e garantiranno l'innalzamento generale della qualità urbana. 4. In attesa (o in assenza, nel caso in cui il Comune non predisponga tali manuali) della formazione di tali strumenti di guida alla progettazione si adotteranno comportamenti di facile attuazione: - in ogni intervento su edifici esistenti conservare anche per analogia con altre unità edilizie dello stesso periodo e di simile tipologia e se necessario ripristinare, le finiture originarie: colori, decorazioni, materiali dei serramenti, ecc; - in ogni intervento di nuova edificazione applicare il criterio della contestualizzazione al tessuto urbanistico esistente, previa documentazione delle regole e delle caratteristiche tipo-morfologiche di tale tessuto; - conservare, se necessario ripristinare elementi di arredo di interesse storico, artistico, testimoniale o ambientale: recinzioni, pilastri di accesso a viali e giardini, paracarri, insegne, targhe, edicole, opere in ferro, ecc. , applicando il criterio della riparazione piuttosto che quello della sostituzione. - richiedere che i progetti degli interventi unitari, sia attuabili per intervento diretto sia sottoposti a strumento attuativo, contengano il progetto dell'arredo vegetazionale. Gli elaborati della Variante Generale suggeriscono alcune disposizioni della vegetazione, a filari e a masse. Art. 25 Tipi edilizi 1. La Variante Generale tiene presenti le caratteristiche tipologiche degli insediamenti esistenti per definire i nuovi interventi. 2. Gli interventi diretti e gli strumenti attuativi faranno riferimento a tali caratteristiche e alle relative leggi di crescita e di trasformazione, nella progettazione e nell'attuazione degli interventi. 3. Ogni intervento di nuova edificazione previsto dalla Variante Generale 40 è normato nelle sue caratteristiche tipologiche e morfologiche in modo da renderlo coerente con le "regole" del tessuto urbanistico entro il quale è previsto. A tal fine sono individuate alcune classi tipologiche di seguito descritte. VILLINI ISOLATI ( i ) 4. Edificio residenziale isolato con pertinenza a giardino sui quattro lati, di uno o due piani abitabili; comprende eventuale interrato/seminterrato o piano terreno non abitabile di limitata altezza, per accessori degli alloggi (garage, cantina). I garages possono trovare posto nell'interrato/seminterrato, nel piano terreno non abitabile o in un corpo di fabbrica separato dall'edificio principale. Il villino è costituito preferibilmente da uno o due alloggi e deve insistere su un lotto con superficie non inferiore a mq. 400, non escludendo pertanto la possibilità, all'interno della stessa perimetrazione, di avere più edifici isolati distribuiti su altrettanti lotti. Nei lotti “i”, qualunque sia la volumetria prevista, è possibile con intervento diretto prevedere fino ad un massimo di quattro unità abitative per edificio. VILLINI BINATI E A SCHIERA ( s ) 5. Edificio residenziale che occupa tutta la larghezza del lotto con pertinenza a giardino o orto sul retro ed eventualmente a giardino sul fronte, di uno o due piani abitabili; comprende eventuale interrato/seminterrato o piano terreno non abitabile di limitata altezza, per accessori degli alloggi (garage, cantina). I garages possono trovare posto anche in un corpo di fabbrica separato costituito dai garages di tutta la schiera. Il villino a schiera è costituito da uno o due alloggi. Gli edifici si presentano in forma aggregata a formare un fronte continuo a filo strada o arretrato in caso di pertinenza a giardino sui fronti. Ogni aggregazione, che preferibilmente non sarà inferiore a sei unità, avrà caratteri di unitarietà; in caso di fronte arretrato, la recinzione dovrà essere uguale per tutta l'estensione dell'aggregazione. Nel caso che gli edifici siano aggregati a due a due, ognuno presenta tre lati liberi; in questo caso l'elemento seriale diventa l'unità binata. PALAZZINE ( p ) 41 6. Edificio residenziale isolato con quattro o più alloggi, con un corpo scala unico e centrale e altezza fino a tre piani, compreso il piano terra, di norma riservato ad accessori degli alloggi: garages, cantine, porticati, ecc., salvo diversa destinazione d'uso indicata negli elaborati grafici e nelle disposizioni normative o progettuali. L'area scoperta di pertinenza è condominale e non può essere suddivisa; è sistemata a giardino e in parte, a seconda della grandezza del lotto, a sosta delle auto. Le piazzole per la sosta auto dovranno comunque avere pavimentazione filtrante. La superficie minima del lotto deve essere di 600 mq. Saranno preferite forme compatte e coperture a padiglione. EDIFICI IN LINEA ( l ) 7. Edificio residenziale con 4 o più alloggi per corpo scala e minimo tre piani di altezza, compreso il piano terra, di norma riservato ad accessori degli alloggi: garages, cantine, porticati, ecc, salvo diversa destinazione d'uso indicata negli elaborati grafici di Variante Generale e nelle disposizioni normative e progettuali di cui alle presenti NTA. Esso si presenta in forma aggregata e seriale o isolato (4 affacci). Disposto su più lati di un isolato determina la tipologia a corte (c ). Gli accessi ai garages devono avvenire dalla parte interna. L'area scoperta di pertinenza è condominiale e non può essere suddivisa; è sistemata a giardino e in parte a sosta per le auto. Le piazzole per sosta auto dovranno comunque avere pavimentazione filtrante. Le pareti di estremità non debbono essere cieche; possono essere progettate finestre finte. La copertura sarà preferibilmente a padiglione o a giardino pensile. EDIFICI A TORRE ( t ) 8. Edificio residenziale multipiano a tre o quattro alloggi per piano, con corpo scala centrale; il piano terra è di norma destinato ad accessori degli alloggi: garages, cantine, porticati, ecc., salvo diversa destinazione d'uso indicata negli elaborati grafici di Variante Generale e nelle disposizioni normative o progettuali. L'area scoperta di pertinenza è condominiale e non può essere suddivisa; è sistemata a giardino e solo in parte, come sosta per le auto. Le piazzole per la sosta auto dovranno comunque avere pavimentazione filtrante. L'edificio ha forma quadrata o tendenzialmente tale e deve presentare aperture su tutti i lati. 42 La copertura può essere piana, ma i volumi tecnici soprastanti la copertura dovranno essere risolti con una soddisfacente architettura. EDIFICI PUBBLICI 9. Gli edifici con destinazione pubblica di nuova costruzione devono essere ubicati in luoghi nodali dello spazio pubblico che contribuiranno a definire. La facciata principale deve essere rivolta verso tale spazio. I parcheggi sono da realizzare sui lati o sul retro e schermati con vegetazione come stabilito dal precedente Art. 9. Parte delle aree destinate agli edifici pubblici e alle attrezzature sarà aperta al pubblico passeggio e convenientemente sistemata a piazza, giardino, prato, ecc. E' auspicabile la collocazione di sculture e di fontane negli spazi fronteggianti gli edifici pubblici e le attrezzature. Art. 26 Classificazione degli ambiti residenziali 1. Gli ambiti A - B - C prevalentemente edificati e di completamento residenziali, di cui al successivo Titolo II, comprendono aree, complessi e immobili riservati alla destinazione d'uso residenziale, di cui al precedente art. 6. 2. Si distinguono le sottozone di seguito definite, per le quali valgono le sotto elencate disposizioni comuni, mentre al Titolo III sono stabilite disposizioni specifiche per singoli ambiti. 3. A1 B1 C1 comprendono gli edifici ed aree a esclusiva destinazione d'uso residenziale civile o agricola, compresi i locali accessori e gli annessi, inclusi quelli agricoli. Fatta esclusione degli edifici ricadenti in ambiti agricolo-ambientali di cui all'art. 29, sono ammessi commercio di prima necessità, uffici e artigianato di servizio alla residenza, pubblici esercizi da collocarsi esclusivamente ai piani terra degli edifici; al piano primo degli edifici ricadenti all’interno degli ambiti “A” e “B”, oltre alla residenza, potranno essere localizzati anche gli uffici. Le attività di artigianato non debbono dar luogo a inquinamenti molesti e a pericoli per le persone; in particolare non debbono essere superati i limiti massimi di esposizione al rumore stabiliti nella classificazione predisposta dal Comune ai sensi della L.R. n. 89/98 e alle classificazioni del territorio comunale effettuata ai sensi della L.R. medesima. 43 4. A2 B2 C2 comprendono gli edifici ed aree a prevalente destinazione d'uso residenziale civile o agricola, compresi i locali accessori e gli annessi, inclusi quelli agricoli. Sono ammesse le destinazioni d'uso commerciali, produttive, direzionali e turistico ricettive, pubblici esercizi, purché venga comunque mantenuta anche la destinazione d'uso residenziale, rispondano ai limiti e alle prescrizioni stabiliti per ogni ambito al successivo Titolo II, non determinino situazioni di pericolo per le persone, inquinamenti o molestie anche per volume di traffico indotto. Le attività produttive non debbono superare i limiti massimi di esposizione al rumore stabiliti nella classificazione predisposta dal Comune ai sensi della L.R. n. 89/98 e alle classificazioni del territorio comunale effettuata ai sensi della L.R. medesima. Art. 27 Classificazione degli ambiti produttivi (D) 1. Gli ambiti prevalentemente edificati e di completamento produttivi di cui al successivo Titolo II, comprendono aree, complessi e immobili riservati alle destinazioni d'uso industriali, artigianali, turistico ricettive, estrattive, commerciali, di deposito, direzionali. 2. Si distinguono le sottozone di seguito definite, per le quali valgono le sottoelencate disposizioni comuni, mentre al Titolo II sono stabilite disposizioni specifiche per singoli ambiti. 3. Gli ambiti industriali, in relazione al grado di utilizzazione articolano in sottozone sature o di completamento e in espansione con disponibilità di aree per nuovi impianti per la rilocalizzazione di quelli esistenti. 4. Le industrie insalubri di seconda classe, di cui al D.M. delle aree, si sottozone di industriali e 5 settembre 1994 ai sensi dell'art. 216 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive mm. e ii., potranno essere insediate esclusivamente all'esterno del perimetro del centro urbano e comunque indicativamente ad almeno 100 m. da qualsiasi abitazione limitrofa. La realizzazione di tali interventi, sia che si tratti di nuova realizzazione che di ampliamento dell'esistente, dovrà essere oggetto di specifico Piano Unitario da sottoporre al parere preventivo del Consiglio Comunale che valuterà tra l'altro, in base alla tipologia dell'industria e alla sua localizzazione, la distanza minima dalle abitazioni circostanti. 5. D1 - Sono considerate sature o di completamento le sottozone D1. 44 Comprendono ambiti produttivi esistenti o conseguenti a piani attuativi approvati. Fatte salve le disposizioni specifiche stabilite per ogni ambito nel successivo Titolo II, sono previsti la sostituzione delle costruzioni esistenti, il loro ampliamento e la nuova edificazione entro il rapporto massimo di copertura del 50%. E' ammesso il mutamento della destinazione d'uso delle strutture esistenti nonchè la nuova edificazione con destinazione d'uso commerciale e direzionale, a condizione che, trattandosi di aree di completamento per le quali in sede di stesura della variante generale di PRG sono già state verificate le dotazioni di standard per zone produttive, sia soddisfatto al 50% lo standard di spazi pubblici di cui all'art. 5 del D.I. 2 aprile 1968 n° 1444, da destinare preferibilmente a parcheggio e da reperire interamente entro il lotto dell'azienda interessata dalla trasformazione d'uso. L'attuazione di tali interventi di sostituzione, ampliamento e nuova edificazione con destinazione d'uso commerciale e direzionale sono assentibili mediante concessione diretta convenzionata con la quale il soggetto attuatore si impegna alla realizzazione e successiva cessione degli spazi pubblici previsti. Nel caso di strutture commerciali, ai sensi della D.C.R. 233/99, sono ammessi negozi di vicinato e medie strutture. E' ammessa la realizzazione di un solo alloggio per il personale di custodia o di direzione della superficie utile massima di 90 mq. per ciascuna azienda; tale alloggio dovrà essere asservito all'attività con vincolo permanente a mezzo di atto da trascriversi a cura del soggetto attuatore dell'intervento, affinché sia impossibile cedere in proprietà e/o affitto l’abitazione a persone, società ed enti diverse da quelle che gestiscono l’attività collegata. 6. D2 - Comprendono ambiti disponibili per nuovi impianti industriali e per la rilocalizzazione di quelli trasferiti, per la piccola industria, per l'artigianato, il commercio e il direzionale. Fatte salve le disposizioni specifiche stabilite per ogni ambito nel successivo Titolo II, la nuova costruzione è ammessa entro il rapporto di copertura del 50%. E' ammesso un solo alloggio per il personale di custodia o di direzione della superficie utile massima di 95 mq. per ciascuna azienda. L'attuazione parziale o totale di ciascun ambito, ove la cartografia del vigente strumento urbanistico preveda la realizzazione di opere di urbanizzazione, è subordinata ad approvazione di strumento 45 urbanistico attuativo. In caso di attuazione parziale dell'ambito, quando le opere di urbanizzazione previste interessano diverse proprietà, l'Amministrazione può decidere se far realizzare la parte di opere ricadenti all'interno della proprietà del richiedente o, nel caso in cui tale porzione risulti funzionalmente incompleta, incamerare gli oneri per procedere poi, ove lo ritenga opportuno, direttamente all'esecuzione delle opere stesse. Nei casi soggetti a Piano Attuativo, per ciascun intervento, devono essere integralmente realizzati gli spazi pubblici di cui all'art. 5 del D.I. 2 aprile 1968 n° 1444 da reperire interamente entro il lotto dell'azienda interessata. Ove ai sensi dei commi precedenti non sia necessario un Piano Attuativo nonché nei casi di aree già urbanizzate, può essere prevista la nuova edificazione o il cambio d'uso dell'esistente da industriale/artigianale a commerciale e/o direzionale purché sia soddisfatto al 50% lo standard di spazi pubblici di cui all'art. 5 del D.I. 2 aprile 1968 n° 1444, da destinare preferibilmente a parcheggio e da reperire interamente entro il lotto dell'azienda interessata dalla trasformazione d'uso. Nel caso di strutture commerciali, ai sensi della D.C.R. 233/99, sono ammessi negozi di vicinato e medie strutture. Qualora non già specificato nella convenzione del piano attuativo, il rilascio delle concessioni edilizie per nuovi impianti produttivi è subordinato alla stipula di una apposita convenzione con la quale dovranno essere disciplinati: la quantità e le modalità di approvvigionamento idrico; lo smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi con particolare riferimento a quantità, classificazione, stoccaggio e trattamento; il rispetto delle normative vigenti in materia di inquinamento acustico, atmosferico, del suolo, del sottosuolo, dei corsi d'acqua e della falda. Dovranno essere osservate le disposizioni stabilite nella classificazione predisposta dal Comune ai sensi della L.R. n. 89/98 e alle classificazioni del territorio comunale effettuata ai sensi della L.R. medesima. 7. D3 - Comprendono attività produttive sparse. Si tratta di insediamenti produttivi, artigianali e commerciali sparsi in zone agricole e residenziali. Per ciascuno di essi sono stabiliti negli elaborati grafici della Variante Generale stessa gli interventi di 46 adeguamento consistenti nelle opere ammissibili sugli edifici esistenti e negli eventuali incrementi volumetrici. Esclusivamente per gli immobili ricadenti in ambiti “B” e “D” sono previsti la sostituzione delle costruzioni esistenti, il loro ampliamento e la nuova edificazione entro il rapporto massimo di copertura del 50%. E' ammesso il mutamento della destinazione d'uso delle strutture esistenti nonché la nuova edificazione con destinazione d'uso commerciale e direzionale, a condizione che, trattandosi di aree di completamento per le quali in sede di stesura della variante generale di PRG sono già state verificate le dotazioni di standard per zone produttive, sia soddisfatto al 50% lo standard di spazi pubblici di cui all'art. 5 del D.I. 2 aprile 1968 n° 1444, da destinare preferibilmente a parcheggio e da reperire interamente entro il lotto dell'azienda interessata dalla trasformazione d'uso. L'attuazione di tali interventi di sostituzione, ampliamento e nuova edificazione con destinazione d'uso commerciale e direzionale sono assentibili mediante concessione diretta convenzionata con la quale il soggetto attuatore si impegna alla realizzazione e successiva cessione degli spazi pubblici previsti. Nel caso di strutture commerciali, ai sensi della D.C.R. 233/99, sono ammessi negozi di vicinato e medie strutture, ad esclusione degli immobili ricadenti in ambito agricolo ed oggetto di cambio di destinazione d'uso che non potranno dar luogo a strutture commerciali diverse dal negozio di vicinato. 8. D4 - Sostituito da Del. C.C. n. 23 del 23.9.97 variante PRAE (vedi art. 46) 9. D5 - Comprendono ambiti per insediamenti turistico-residenziali. Negli insediamenti esistenti sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; potranno essere realizzati limitati ampliamenti esclusivamente per adeguamento delle strutture di servizio del complesso. I nuovi insediamenti debbono rispondere alle seguenti condizioni: - il 30% della superficie dell'area interessata dall'intervento deve essere destinato a verde pubblico, realizzato e mantenuto dai soggetti attuatori dell'intervento stesso; - le nuove costruzioni, residenziali, di servizio e destinate ad accogliere le attività comuni, rispetteranno i seguenti indici: . indice di fabbricabilità territoriale, calcolato sull'intera superficie dell'area dell'intervento: 0.3 mc/mq. . altezza massima: mt. 6.50 E' ammesso l'intervento diretto negli ambiti esistenti; l'attuazione di 47 quelli di nuovo impianto è subordinata all'approvazione di strumento urbanistico attuativo. 10. D6 - Comprendono ambiti per insediamenti turistico ricettivi (campeggi e villaggi turistici, aree di sosta, parchi di vacanza ex L.R. 23 febbraio 2000, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni). Per ciascun ambito di insediamento turistico-ricettivo di campeggio e villaggio, esistente o di nuovo impianto, la relativa norma di intervento unitario, di cui al successivo Titolo II, stabilisce le opere ammissibili, le quantità edificabili, le attrezzature e i servizi richiesti, le sistemazioni da realizzare, oltre a quanto prescritto dalla L.R. 42/2000. Gli interventi di nuovo impianto sono subordinati all'approvazione di strumenti urbanistici attuativi. 11. D7 - Comprendono immobili, complessi e aree per insediamenti turistico-ricettivi (alberghi e residenze turistico alberghiere ex L.R. 23 febbraio 2000, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni). Per ciascun insediamento turistico-ricettivo alberghiero o residenziale alberghiero, esistente o di nuovo impianto, la relativa norma di intervento unitario, di cui al successivo Titolo II, o le indicazioni contenute negli elaborati grafici della Variante Generale stabiliscono le opere ammissibili, le quantità edificabili, le attrezzature e i servizi richiesti, le sistemazioni da realizzare, oltre a quanto stabilito dalla L.R. 42/2000. Stabiliscono inoltre, la realizzazione dei servizi per incrementare gli standard qualitativi di insediamenti esistenti, nella misura stabilita dai successivi articoli. Possono comprendere complessi agricoli da recuperare con le opere e gli ampliamenti nelle misure stabilite dal successivo Titolo II, o degli elaborati grafici della Variante Generale, previa salvaguardia delle unità poderali. Gli interventi di nuovo impianto sono subordinati all'approvazione di strumenti urbanistici preventivi estesi agli ambiti individuati negli elaborati grafici della Variante Generale. 12. D8 - Comprendono immobili, complessi edilizi o aree per strutture ricettive extra-alberghiere (L.R. 23 febbraio 2000, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni). Per ciascun insediamento extra-alberghiero, esistente o di nuovo impianto, la relativa norma di intervento unitario o gli elaborati grafici di Variante Generale stabiliscono le opere ammissibili, le quantità 48 edificabili, le attrezzature e i servizi richiesti, le sistemazioni da realizzare, oltre a quanto stabilito dalla L.R. 42/2000. Stabiliscono inoltre, la realizzazione dei servizi per incrementare gli standard qualitativi di insediamenti esistenti, nella misura stabilità dalla relativa norma o dagli elaborati grafici, previa salvaguardia delle unità poderali. Se non altrimenti stabilito, gli interventi sono assentibili mediante concessione diretta. 13. D9 - Comprendono immobili, complessi e aree per il commercio compreso quello all'ingrosso e le grandi strutture di vendita Oltre a quanto stabilito dalla D.C.R. n° 221 del 14.6.1994 dovranno essere rispettati i seguenti indici: . rapporto di copertura 50% . altezza massima: mt. 10.00 Gli interventi di nuovo impianto sono subordinati all'approvazione di strumenti urbanistici preventivi (piani attuativi). 14. D10 - Comprendono immobili, complessi edilizi o aree per attività direzionali, uffici pubblici e privati, attività ricreative, attrezzature militari, per la protezione e l'ordine pubblico. Negli elaborati grafici della Variante Generale sono indicate le categorie di intervento ammesse per gli edifici e i complessi esistenti. La nuova edificazione è subordinata all'approvazione di strumenti urbanistici preventivi, e sarà assicurato il soddisfacimento dello standard di spazi pubblici di cui al numero 2 dell'art. 5 del D.I. 2 aprile 1968, n° 1444. 15. D11 - Comprendono ambiti attrezzati per la sosta camper. Vi debbono essere assicurati gli impianti di illuminazione notturna, di smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi, di rifornimento idrico. Di norma, i servizi igienici, telefonici, di ristoro e di informazione turistica debbono trovare posto negli edifici e nelle attrezzature turistico-ricettive esistenti in prossimità dell'area destinata a sosta camper; se ciò si rivela assolutamente impossibile può essere realizzato all'interno dell'area un manufatto in materiali tradizionali e copertura inclinata, dell'altezza non maggiore di mt. 3.00 e del volume massimo di mc. 100. La pavimentazone dell'area sarà prevalentemente permeabile e la recinzione deve essere costituita da siepe sempreverde di essenze autoctone. Nel caso che la sosta camper sia di proprietà e/o gestione privata, 49 un'apposita convenzione stabilirà gli obblighi del gestore per quanto riguarda le sopradette urbanizzazioni dell'area, il canone annuo, il sistema tariffario, la pulizia periodica dell'area. 16. D12 - Zone destinate agli edifici per lo spettacolo e il tempo libero. Oltre a quanto stabilito al successivo art. 57, ai sensi della D.C.R. 233/99, sono ammessi negozi di vicinato e medie strutture, anche indipendenti dall'attività principale, purché quest'ultima rimanga prevalente. Dovrà comunque essere assicurato il soddisfacimento degli standard di spazi pubblici e privati di cui al D.I. 2 aprile 1968 n. 1444 da destinare preferibilmente a parcheggio e da reperire interamente entro il lotto dell'azienda interessata dalla trasformazione d'uso. Art. 28 Disposizioni comuni per le aree protette 1. La normativa paesaggistico-ambientale ai sensi della D.C.R. 296/1988 e del P.I.T., è parte organica delle norme tecniche di attuazione della Variante Generale e riguarda le aree, comprese entro il territorio comunale, facenti parte del sistema regionale delle Aree Protette di cui alla L.R. 52/1982. 2. Le componenti territoriali prese in considerazione per la verifica della perimetrazione, per le conseguenti variazioni, e per la definizione della disciplina degli assetti edilizi, urbanistici e infrastrutturali, e dell'uso delle risorse e della difesa del suolo, sono le seguenti: - morfologiche - idrogeologiche - vegetazionali - faunistiche - colturali - insediative - fondiarie - infrastrutturali. 3. Di seguito si elencano le norme di carattere generale e comuni a tutte le aree di cui sopra; nei titoli seguenti delle presenti norme tecniche di attuazione sono specificate norme di area. 4. Per quanto riguarda i sistemi idrogeopedologici si stabiliscono le 50 seguenti norme: conservazione delle difese delle zone di esondazione ed in particolare di quelle storiche; realizzazione delle opere spondali in argini di terra o gabbionata; tutela della permeabilità tra acque correnti e falde vietando escavazioni in alveo; mantenimento a cielo aperto dei corsi di acqua e nel corso naturale; regolamentazione dei prelievi; mantenimento e ove necessario, ripristino della vegetazione spondale; difesa delle capacità di autodepurazione; divieto di impermeabilizzazione dei terreni in ambito di piena; esclusione delle escavazioni in zone franose se non per interventi di bonifica; obbligo di conservazione dei terrazzamenti; ammissibilità delle immissioni liquide in relazione alla legislazione nazionale e regionale; divieto degli emungimenti dalle falde nelle aree specificamente indicate dalle norme geologico - tecniche di fattibilità. 5. Per quanto riguarda i sistemi vegetazionali, si stabiliscono le seguenti norme: mantenimento e ripristino delle aree boschive; conservazione degli insiemi vegetazionali di tipo particolare (zone umide, zone cacuminali, ecc.); divieto delle essenze estranee e infestanti; introduzione di essenze arboree e cespugliate autoctone finalizzate alla tutela della fauna; ricostruzione delle alberature lungo le strade; mantenimento e ripristino all'interno dei boschi di percorsi pedonali; conservazione di elementi di particolare interesse per il disegno del suolo: filari di alberi, cespugli, canneti, etc., anche al fine di garantire "corridoi ecologici". 6. Per quanto riguarda la fauna selvatica si stabiliscono le seguenti norme: tutela della fauna esistente e ricostituzione di un insieme in equilibrio con le risorse ambientali; definizione di programmi di ripopolamento e di regolamentazione dell'attività venatoria e di pesca. 7. Per quanto riguarda l'assetto urbanistico ed edilizio si fa riferimento alle norme contenute nella LR 64/95 e alle specifiche disposizioni di cui al seguente articolo 29. 8. Divieto di ogni tipo di costruzione i cui limiti superiori delle coperture superino le linee di crinale o le vette dei poggi. Divieto inoltre di realizzare campi da tennis se non a servizio di centri turistico - ricettivi ed agrituristici, purché l’intervento non comporti impatto paesaggistico da verificare con specifici elaborati di valutazione ambientale che il Comune si riserva di definire nel Regolamento Edilizio. Le piscine realizzabili a servizio di edifici abitativi, qualunque sia il numero delle 51 unità immobiliari servite, dovranno avere le caratteristiche di cui all’art. 19 e dimensioni massime dello specchio d’acqua di ml. 5 x 10 (o superficie equivalente). Nel caso di strutture a servizio di centri turistico - ricettivi ed agrituristici, qualunque sia il numero delle unità immobiliari servite, tali dimensioni potranno crescere in funzione di 5 mq. in più per ogni posto letto superiore agli 8 fino ad un massimo di ml 6 x 15 (o superficie equivalente); in quest’ultimo caso, ferma restando la superficie totale, potranno essere realizzate anche due vasche separate. Obbligo di conservazione dei terrazzamenti. 9. Per quanto riguarda gli assetti infrastrutturali si stabiliscono le seguenti norme: conservazione e manutenzione della viabilità esistente, compresa quella poderale; divieto di chiusura di strade e percorsi; divieto di costruzione di nuove strade per traffico meccanizzato, mentre sono ammessi limitati interventi di adeguamento che tuttavia non determinino alterazioni morfologiche e le infrastrutture funzionali alle attività agricole e agrituristiche, di vigilanza e di sicurezza; ripristino di soddisfacenti condizioni ambientali e paesaggistiche in presenza di situazioni di degrado geomorfologico; utilizzazione della viabilità esistente a scopi escursionistici e per la formazione di circuiti di turismo naturalistico e didattico. Art. 29 Classificazione degli ambiti agricolo-ambientali (E) 1. Gli ambiti prevalentemente non edificati agricolo-ambientali, di cui al successivo Titolo IV, comprendono le zone con esclusiva o prevalente funzione agricola (zone omogenee E del D.M. 2.4.1968 n° 1444). 2. Nelle zone con esclusiva o prevalente funzione agricola, sono individuate per caratteri produttivi, ambientali, paesaggistici, storici e fondiari sottozone soggette a particolare normativa al fine di salvaguardare l'ambiente ed il paesaggio agrario, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della L.R. 64/1995. 3. Per le aree facenti parte del sistema regionale delle aree protette di cui alla L.R. 52/82 e della D.C.R. n° 296/88, le presenti norme, unitamente a quelle del precedente art. 28, costituiscono anche disciplina paesaggistica ed ambientale. 4. Le sottozone individuate sono le seguenti: 52 E1 - aree agricole produttive E2 - aree agricole d'interesse paesaggistico d'insieme E3 - aree agricole sulle quali l'interesse paesaggistico ambientale assume specificità per rilevanza e rarità dei valori E4 - aree che presentano distinte peculiarità storico - artistiche, naturalistiche, ambientali E5 - aree in cui la caratterizzazione assume particolarità, rilevanza e rarità E6 - aree per attività di trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli e per allevamenti intensivi E7 - aree per colture ortoflorovivaistiche 5. Per le zone con esclusiva o prevalente funzione agricola, oltre alle specifiche disposizioni relative alle singole sottozone, valgono le disposizioni comuni di seguito elencate. 6. Le nuove costruzioni rurali (abitazioni e annessi), nelle sottozone ove previste, sono ammesse in conformità alle specifiche disposizioni regionali, nelle aziende che mantengono in produzione le superfici fondiarie minime definite dall'art. 3 della L.R. 64/95 e dagli atti di pianificazione territoriale e previa dimostrazione dell'impossibilità di soddisfare le esigenze aziendali attraverso il riuso del patrimonio edilizio esistente. 7. Le attività di trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli di aziende associate, gli allevamenti intensivi eccedenti la capacità produttiva del fondo e le attività ortoflorovivaistiche esercitate prevalentemente in serra fissa, sono ammesse esclusivamente nelle sottozone individuate dalla Variante Generale. 8. Le costruzioni rurali ad uso abitativo dovranno essere realizzate con caratteristiche tipologiche e morfologiche simili a quelle tradizionali esistenti in zona. In particolare si preferiranno forme compatte, con prevalenza delle pareti piene sulle aperture e con eventuali portici e loggiati compresi all'interno delle pareti perimetrali degli edifici. 9. Sono vietate le coperture piane, salvo comprovate motivazioni tecnico costruttive o di contestualizzazione tipologica. 10. Ciascuna unità abitativa non potrà superare i 130 mq. di superficie abitabile; l'altezza massima delle nuove abitazioni rurali non potrà superare i 7,00 ml. 53 11. Le corti dovranno essere convenientemente sistemate ed arborate secondo le caratteristiche tipologiche e morfologiche tradizionali esistenti nella zona. 12. Nelle aziende in cui esistono costruzioni o nuclei agricoli, salvo comprovate esigenze produttive, di sicurezza e igienico - ambientali, le nuove abitazioni rurali dovranno essere realizzate nelle loro adiacenze in modo tale che i nuovi edifici formino, con quelli esistenti, complessi organici sotto il profilo morfologico. In ogni caso la nuova edificazione non dovrà arrecare pregiudizio alla percezione dei valori formali degli edifici soggetti alle categorie del restauro (c e c1) e della ristrutturazione edilizia del tipo d1. 13. Gli annessi rurali dovranno essere realizzati con materiali di finitura e particolari costruttivi il più possibile simili a quelli prescritti per le costruzioni ad uso abitativo; dovranno essere ubicati rispettando l'andamento naturale dei terreni ed in posizione tale da evitare, o ridurre al minimo, la formazione di nuove strade poderali. 14. Ove esistono costruzioni o nuclei agricoli, per la localizzazione dei nuovi annessi si seguiranno criteri analoghi a quelli descritti per le abitazioni rurali. 15. La dimensione massima degli annessi che possono essere realizzati dalle aziende agricole senza l'attribuzione del valore di piano attuativo al programma di miglioramento agricolo - ambientale è definita per ciascuna sottozona in cui è ammessa la loro costruzione. 16. Nelle aree protette, oltre alle prescrizioni tipologiche per le nuove costruzioni rurali sopra definite, valgono le disposizioni del precedente art. 28 per gli assetti urbanistici ed edilizi. 17. Le serre fisse sono ammesse in tutti gli ambiti agricoli con le stesse procedure previste per gli annessi rurali, fatti salvi i diversi criteri localizzativi e tipologici che caratterizzano tali impianti. 18. L'installazione dei manufatti precari di cui all'art. 3, dodicesimo comma, della L.R. n° 64/95, è consentita esclusivamente nelle sottozone E1 ed E2 alle aziende agricole con superfici fondiarie minime non inferiori a quelle definite dall'art. 3 della L.R. n° 64/95 e dagli atti di pianificazione territoriale. 19. Nei fondi con superfici inferiori a quelle minime prescritte dall'art. 3 della L.R. 64/95 e dagli atti di pianificazione territoriale è vietata la 54 realizzazione di vasche per irrigazione, strade poderali, recinzioni, piazzali e qualsiasi trasformazione del suolo non riconducibile alle ordinarie lavorazioni agricole. Sono ammesse esclusivamente opere di sistemazione delle pertinenze dei fabbricati abitativi, quali realizzazione di pozzi, nuovi accessi da viabilità esistente (purchè non si realizzino tratti superiori ai 30 ml.), opere di contenimento dei terreni, cancelli e recinzioni limitatamente alle corti delle abitazioni e delle relative pertinenze, nonchè opere connesse ad interventi di pubblica utilità. La realizzazione di pozzi è inoltre ammessa per fondi aventi superficie non inferiore a mq. 10.000,00, purché tale superficie non sia costituita anche da aree con destinazione colturale a bosco e a condizione che tutte le particelle costituenti il fondo risultino contigue. 20. Interventi sul patrimonio edilizio esistente Sul patrimonio edilizio esistente nelle zone agricole sono ammessi gli interventi previsti dall'art. 5, 5 bis e 5 ter della L.R. n° 64/95, salvo che per gli edifici di interesse storico artistico e ambientale risultanti dagli elaborati grafici della Variante Generale per i quali sono consentite esclusivamente le categorie d'intervento indicate sugli elaborati stessi. Per gli edifici d'interesse storico, artistico e ambientale, gli ampliamenti "una tantum" previsti dall'art. 5, della L.R. 64/95 potranno essere realizzati esclusivamente in corpi separati, nelle aree di pertinenza degli edifici esistenti e con criteri di contestualizzazione morfologica. Per tutti gli edifici esistenti con destinazione d’uso diversa da quella residenziale, per i quali gli elaborati grafici della Variante Generale non riportano categoria d'intervento, sono ammesse opere fino alla categoria e1, comunque senza possibilità di ampliamento volumetrico. Per gli edifici esistenti con destinazione d’uso residenziale, privi di particolare pregio storico - architettonico, per i quali gli elaborati grafici della Variante Generale non riportano categoria d'intervento, sono ammesse opere fino alla categoria e1, con possibilità di ampliamenti funzionali di cui alla categoria d2.1 Negli edifici esistenti per i quali è consentito il mutamento della destinazione d'uso, ai sensi e con le modalità dell'art. 5 e 5 ter della L.R. 64/95, sono ammessi riusi per destinazioni residenziali, turistico - ricettive e di ristorazione. 55 Con intervento diretto è ammesso il riuso per fini residenziali, fermo restando il limite massimo di una unità abitativa per ogni annesso agricolo ristrutturato. E' inoltre ammessa la suddivisione delle unità abitative esistenti, purché la superficie abitabile minima di ogni nuovo alloggio non sia inferiore a mq. 55. Con il piano di recupero potranno essere previsti interventi comportanti la realizzazione di un numero superiore di unità abitative, superfici degli alloggi minori di quelle minime previste al comma precedente, destinazioni d'uso turistico - ricettive tra quelle disciplinate dalla legge regionale n° 42/00, pubblici esercizi di ristorazione. I mutamenti d'uso degli edifici rurali in usi turistico ricettivi e di ristorazione, quando interessano aziende con superficie fondiaria superiore a quella definita dall'art. 3 della L.R. n° 64/95, sono consentiti con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 6 delle N.T.A. sulla conservazione agricolo -ambientale dei terreni. Il riuso degli edifici dovrà risultare in ogni caso compatibile con le categorie d'intervento ammesse per ciascun edificio. Per i manufatti precari privi di valore formale, condonati o costruiti in epoca antecedente alla Legge 765/67, è ammessa la sostituzione con costruzioni di pari volume (categoria d'intervento e1) ferma restando la destinazione d'uso preesistente. 21. Nuovi annessi agricoli per autoconsumo Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 30.10.2003, la costruzione di nuovi annessi agricoli per autoconsumo, necessari per lo svolgimento dell’attività agricola da parte di soggetti diversi dagli imprenditori agricoli, ai sensi dell’art. 1 comma 4 della L.R. 14 aprile 1995 n. 64, è disciplinata all'allegato n. 4 delle vigenti N.T.A. 22. Impianti pubblici e di pubblico interesse Ove non espressamente vietato o condizionato da specifiche norme per le varie sottozone e dalle disposizioni comuni per le aree protette di cui all'art. 28, nelle zone agricole è ammessa la realizzazione di reti di telecomunicazione, trasporto energetico, acquedotti, fognature, impianti tecnici di modesta entità a supporto delle reti tecnologiche, opere necessarie per la protezione civile, posti di vigilanza e soccorso. 23. Conservazione degli ambiti agricolo - ambientali 56 Ai fini della conservazione dei valori ambientali e degli assetti idrogeologici delle zone agricole è vietato: − ridurre la consistenza delle formazioni arboree lineari individuate negli elaborati grafici di piano e tutelate dal presente strumento; − eliminare qualsiasi manufatto di valore storico e/o culturale; − eliminare le alberature segnaletiche di confine e d'arredo. − diminuire il grado di efficienza idraulica della rete scolante superficiale; − eseguire opere di sistemazione fondiaria che aggravino le − possibilità di ristagni e impaludamenti; 24. Per gli emungimenti di acqua dal sottosuolo si dovranno osservare le norme geologico - tecniche di fattibilità prescritte nell'Allegato 2 delle presenti NTA. 25. Ai fini della disciplina agricola e paesaggistica - ambientale, le zone agricole del territorio comunale sono articolate in sottozone per le quali valgono le seguenti disposizioni specifiche. 26. Qualsiasi tipo di intervento dovrà essere realizzato in pieno accordo con quanto stabilito al Capo A del P.T.C. della Provincia di Siena, con particolare attenzione per quanto riguarda la disciplina di cui agli artt. A2, A3, A5 e A8 del P.T.C.” 27. Aree agricole produttive (E1) Comprendono le aree nelle quali la suscettività produttiva primaria prevale su altri aspetti. Per queste aree vale integralmente la disciplina degli usi e degli interventi di cui alle precedenti disposizioni comuni. Nelle presenti aree potranno essere realizzati depositi di materiale a cielo aperto, purché in forma temporanea, senza opere di sistemazione che comportino la modifica della morfologia e qualità dell’area interessata ed esclusivamente per materiali inerti con esclusione di quelli provenienti da lavorazioni di attività produttive, da demolizioni o qualsiasi altro materiale il cui accantonamento, ai sensi della vigente normativa ambientale, possa avvenire esclusivamente in discarica. La realizzazione di tali spazi dovrà essere preceduta da un progetto che, verificate le condizioni di cui sopra, dovrà essere convenzionato per quanto attiene le tempistiche (massimo anni 5 non reiterabili) e le modalità di gestione, dismissione e ripristino dell’area; il ripristino dell’area dovrà essere garantito da polizza fidejussoria commisurata agli interventi necessari. 57 Le superfici massime delle aree di deposito a cielo aperto dovranno essere strettamente commisurate alle esigenze. 28. Aree agricole di interesse paesaggistico d'insieme (E2) Comprendono le aree nelle quali l'utilizzazione agricola concorre a presidiare i valori ambientali e peasaggistici. Le nuove costruzioni rurali saranno ubicate preferibilmente in vicinanza di nuclei o preesistenze edilizie. Nelle sottozone E2 la costruzione di serre fisse ø ammessa solo per aziende agricole con superficie fondiaria non inferiore a 3 ha., in posizione paesaggisticamente non rilevante e per una superficie coperta non superiore al 10% dell'intera superficie aziendale. 29. Aree agricole nelle quali l'interesse paesaggistico - ambientale assume specificità per rilevanza e rarità dei valori (E3) Comprendono le aree da conservare per i loro particolari caratteri di pregio ambientale (orografia, manufatti, alberature) e quelle da tutelare in quanto d'interesse archeologico. In tali aree, oltre a quanto stabilito nel precedente art. 28, sono vietati ai fini dell’approvazione dei Programmi Aziendali : - la realizzazione di serre stabili; - l'eliminazione di terrazzamenti e ciglioni; - le trasformazioni colturali che alterino la percezione consolidata del paesaggio agrario; Sono ammessi esclusivamente volumi completamente interrati a servizio dell’abitazione, con superficie non superiore a mq. 20 ed altezza massima di ml. 2,40, purché gli stessi siano realizzati entro un raggio di ml. 30 dall’edificio principale a cui dovranno essere asserviti mediante vincolo pertinenziale registrato presso l’agenzia delle entrate. Per quanto riguarda la realizzazione di piscine vale quanto già stabilito in precedenza all’art. 28 comma 8. Nella sottozona E3 le nuove costruzioni rurali saranno ammesse esclusivamente nelle adiacenze di nuclei o preesistenze edilizie, preferibilmente in ampliamento degli edifici non soggetti a categorie di intervento di conservazione (c, c1, d1), e con l'osservanza dei criteri di contestualizzazione morfologica. A tale scopo i relativi progetti dovranno essere corredati da dettagliate descrizioni dei materiali, delle finiture, dei colori con cui saranno eseguite le costruzioni, fornendo inoltre rilievi grafici e fotografici dell'area d'intervento dai quali siano visibili le caratterizzazioni tipo 58 morfologiche degli edifici esistenti, le preesistenze arboree e le sistemazioni delle corti. In accertata assoluta assenza di nuclei e preesistenze edilizie, che non permetta il soddisfacimento della prescrizione di cui al terzo comma del presente articolo, le nuove costruzioni, oltrechè uniformarsi ai caratteri tipo - morfologici delle costruzioni rurali tradizionali, dovranno essere ubicate in posizione tale da non compromettere la percezione dei valori consolidati del paesaggio rurale e non potranno superare un piano fuori terra con le seguenti limitazioni: abitazioni rurali, altezza massima mt. 3,50; annessi agricoli, altezza massima mt. 4,00. Esclusivamente in caso di aziende le quali, tramite P.M.A.A., abbiano dimostrato specifiche esigenze, l’altezza degli annessi agricoli potrà superare quella massima prevista al capoverso precedente 30. Aree che presentano distinte peculiarità storico - artistiche, naturalistiche, ambientali (E4) Comprendono prevalentemente le aree coperte da boschi cedui e/o fustaie e le aree da essi intercluse, destinate al governo o potenziamento del bosco e del sottobosco, sia a scopi produttivi, di tempo libero e di raccolta regolamentata, che di tutela idrogeologica. In esse, oltre a quanto stabilito nel precedente art. 28, non sono ammesse nuove costruzioni di qualsiasi tipo, dimensione ed uso, fatte salve quelle necessarie alla vigilanza e alla sicurezza, così come non sono ammessi insegne, cartelli pubblicitari, recinzioni, parcheggi e viabilità non pedonale, salvo quella esistente o quella di nuova attuazione per varchi tagliafuoco o tracciati percorribili da mezzi di soccorso. Sono ammessi gli interventi e le opere di pubblico interesse finalizzati alla tutela, alla conoscenza ed alla fruizione dei valori naturalistici ed ambientali del bosco. 31. Aree in cui la caratterizzazione assume particolarità, rilevanza e rarità (E5) Comprendono aree di tutela assoluta . Sono vietate costruzioni di qualsiasi tipo e consistenza, e qualsiasi opera che possa alterare l'equilibrio, la consistenza, le caratteristiche ambientali e morfologiche della zona, salvo quelle strettamente necessarie per il ripristino ambientale o per la fruizione didattico scientifica. 59 32. Aree per attività di trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli e per allevamenti intensivi (E6) Comprendono aree per impianti di conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli, quali frantoi, caseifici, cantine; comprendono inoltre gli allevamenti intensivi. Sono da osservare le seguenti disposizioni specifiche. Mentre per gli impianti esistenti valgono le destinazioni d'uso e le categorie di intervento indicate negli elaborati grafici della Variante Generale, per gli impianti di conservazione e di trasformazione di nuova costruzione è prescritto il rapporto di copertura 0,5 mq/mq. E' ammessa l'abitazione del custode della superficie massima di mq. 110. Per quanto riguarda gli allevamenti sono da osservarsi i seguenti indici: Sm = mq. 20.000 Uf = 0,10 mq/mq, di cui una superficie massima dei vani abitabili di 110 mq. per l'alloggio del custode. Per gli edifici destinati al ricovero degli animali vanno osservate le distanze indicate nella tabella seguente: Allevamenti Allevamenti agricoli piccoli grandi e industr. mt. mt. 35 75 300 600 Strade 30 50 Case di abitazione 40 80 Confini di proprietà Zone resid., centri e nuclei abitati Le case d'abitazione del personale addetto agli allevamenti potranno essere ubicate a distanze inferiori, in relazione alle caratteristiche delle aziende e degli allevamenti, con un minimo di mt. 25. Le distanze sopraindicate valgono anche per le recinzioni di stabulazione all'aperto di animali. Devono essere posti in atto provvedimenti e opere per la depurazione e lo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi ed aeriformi adeguati alle condizioni ambientali ed alle dimensioni dell'allevamento e comunque in grado di escludere l'inquinamento del terreno, delle acque sia superficiali che profonde e dell'aria. 33. Aree per colture ortoflorovivaistiche (E7) Nelle aree destinate a colture ortoflorovivaistiche è ammessa la costruzione di serre fisse per aziende che mantengono in produzione superfici fondiarie minime non inferiori a quelle prescritte dall'art. 3, 60 comma II, lettera a), della L.R. 64/95. La costruzione di serre fisse non è soggetta a nessuna limitazione ed ø commisurata alle esigenze produttive previste nei piani di miglioramento agricolo - ambientale approvati. Nelle stesse aziende è ammessa la costruzione di annessi agricoli per una superficie coperta non superiore al 5% della superficie fondiaria dell'azienda stessa; tali annessi possono essere utilizzati quale attività commerciale complementare all'attività vivaistica. 61 TITOLO II AMBITI PREVALENTEMENTE EDIFICATI E DI COMPLETAMENTO CAPO I - SINALUNGA PIEVE Art. 30 Ambito del paese vecchio (zona A D.I. 1444) 1. Comprende due parti urbane, l'una con andamento a fuso, su un rilievo e l'altra in corrispondenza della piana del Foenna, in prossimità della stazione ferroviaria, dove si trova la chiesa di San Pietro ad Mensulas. 2. Nel nucleo collinare predomina l'uso residenziale che la Variante Generale conferma, assieme alla normativa di carattere conservativo, estesa a quasi tutto questo bel borgo. 3. Anche per il nucleo in pianura, dove compaiono attività commerciali dovute alle infrastrutture di comunicazione - stradale e ferroviaria - si perseguono finalità di mantenimento dei caratteri storici, ove ancora presenti. Art. 31 Ambito del paese nuovo (zona B D.I. 1444) 1. Il paese nuovo, a Pieve, è dilagato nella pianura del Foenna, occupando i terreni compresi tra il colle su cui sorge il centro storico e la linea ferroviaria e poi oltre la ferrovia in direzione di Guazzino, fino al Foenna. 2. Un'espansione più limitata, caratterizzata prevalentemente da villini residenziali, si è avuta a ovest del centro storico, in direzione del Convento di San Bernardino. 3. La Variante Generale si propone di contenere ulteriori ampliamenti dell'abitato. 4. La Variante Generale fa salvi gli strumenti attuativi approvati (residenziali e produttivi), riduce la volumetria delle due zone di espansione collinare in quanto insistenti in un intorno di un certo interesse paesistico-ambientale, (per queste zone si veda il successivo articolo 32), prevede operazioni di riqualificazione urbana sia mediante alcuni interventi residenziali di sostituzione e di completamento nel tessuto urbanistico esistente (art. 32: interventi unitari), sia attraverso la riprogettazione della zona produttiva a est della linea ferroviaria come normata dal successivo art. 33. 5. Nei lotti ricadenti nel presente ambito e: - non disciplinati da specifica ammissibilità di edificazione indicata 62 nella Variante Generale; - pertinenti a costruzioni esistenti di qualsiasi tipo e consistenza, il cui volume deve essere completato ai fini della determinazione della cubatura di nuove edificazioni; - liberi, in quanto non pertinenti ad alcuna costruzione, per i quali la Variante Generale non stabilisca specifica disciplina di edificazione; è ammissibile la nuova edificazione anche in ampliamento degli edifici esistenti, ove non siano soggetti alle categorie di intervento di restauro (c), di risanamento conservativo (c1) , prendendo a riferimento per l'intervento tutto quanto previsto dalle previgenti Norme Tecniche di Attuazione. Per gli edifici ricadenti in detti lotti , gli eventuali incrementi volumetrici in ampliamento o in rialzamento puntualmente indicati nella Variante Generale, non sono cumulabili con gli interventi previsti nel vigente P.R.G. Pertanto si applicheranno in alternativa gli incrementi volumetrici disposti dalla Variante Generale o quelli ammessi dal P.R.G. previgente. Art. 32 Interventi unitari 1. Gli interventi unitari sono descritti e regolamentati specificatamente nelle apposite schede che costituiscono la fonte normativa primaria per l'attuazione degli stessi. IU1 Lungo via Po, a ovest della zona sportiva, sono disposte sulla destra alcune residenze di modeste dimensioni e sulla sinistra un edificio industriale non utilizzato. Da questi fabbricati fino alla linea ferroviaria si distendono terreni liberi da costruzioni. L'intervento unitario destina gran parte di quei terreni a verde pubblico attrezzato ad attività sportive. Sull'area della fabbrica sono previsti 6 villini bifamiliari a due piani abitabili, per complessivi mc. 4.800 e 12 alloggi, disposti attorno ad una piazza verde. La nuova edificazione prosegue lungo via Po con tre villini a schiera ciascuno di due alloggi abbinati, per totali 6 alloggi e mc. 2.400. L'insediamento si conclude con un edificio a U, che prospetta una piazza pedonale alberata in proseguimento dell'area verde frontistante il palazzetto dello sport.. Questa piazza dà accesso alla zona di verde 63 pubblico che si estende lungo la linea ferroviaria. L'edificio ø costituito da un piano terreno destinato ad accessori degli alloggi (garages, cantine) e a commercio, e da tre piani superiori utilizzabili indifferentemente per residenza e/o terziario. L'edificio ha un volume di mc. 9.600. Pertanto, il volume totale edificabile in questo intervento unitario è di mc. 16.800. Sono a carico dei soggetti attuatori dell'intervento la realizzazione della piazza verde nel primo nucleo edilizio, la piazza pedonale alberata di fronte al palazzo a quattro piani e la cessione al Comune dei terreni per la formazione da parte del Comune stesso di attrezzature per il gioco e lo sport. La soluzione tipo-morfologica è indicativa; l'attuazione conforme è assentibile mediante intervento diretto con concessione convenzionata. Al fine della determinazione dei parcheggi pubblici l'intervento unitario è considerato di espansione. IU2 L'area interessata dall'intervento unitario è accessibile da via Trento e da via Ginzburg. Sono previsti 6 villini unifamiliari, ciascuno costituito da piano terreno di limitata altezza destinato ad accessori dell'alloggio, che occuperà il primo piano. I sei villini si dispongono attorno ad una piazzetta alberata con posti di parcheggio pubblico. Il volume totale è di mc. 3.180. I soggetti attuatori debbono realizzare le strade di accesso e la piazzetta. La soluzione tipo - morfologica è indicativa; l'attuazione è assentibile mediante intervento diretto con concessione convenzionata. Al fine della determinazione dei parcheggi pubblici l'intervento unitario è considerato di saturazione. IU3 Tra via Trento e il centro commerciale Coop si trova un terreno che ha un secondo lato su via Casalpiano. Gli spazi pubblici previsti, che i soggetti attuatori dovranno realizzare, sono: una piazza pedonale su via Trento e un giardino su via Casalpiano. Fronteggia la piazza un edificio in linea di tre piani: il piano terreno è destinato ad accessori degli alloggi e al commercio; i due superiori a residenza, con 6 alloggi per piano. Il volume dell'edificio è di mc. 4.200. A lato del giardino pubblico sono previste 6 abitazioni monofamiliari a schiera, di due piani abitabili più piano terreno di limitata altezza 64 destinato ad accessori degli alloggi: garages e cantine. Il volume dell'intera schiera ø di mc. 2.700. Sommano pertanto mc. 6.900 e 18 alloggi. Tra i due organismi edilizi è posto un parcheggio pubblico, indicato dagli elaborati grafici della Variante come gli altri spazi pubblici. La soluzione tipo - morfologica è indicativa; l'attuazione è assentibile mediante intervento diretto con concessione convenzionata. Al fine della determinazione dei parcheggi pubblici, l'intervento unitario è considerato di saturazione. IU4 In fondo a via della Valle sono previsti due villini bifamiliari a due piani abitabili, del volume totale di mc. 1.600, di fronte a uno spazio alberato con parcheggi pubblici che dovrà essere realizzato dai soggetti attuatori dell'intervento unitario. La soluzione tipo - morfologica è indicativa. L'attuazione è assentibile mediante intervento diretto con concessione convenzionata. Al fine della determinazione dei parcheggi pubblici l'intervento unitario è considerato di saturazione. IU5 Soprastante l'edificio della scuola media si trova un terreno pianeggiante nel quale l'intervento unitario prevede 3 villini unifamiliari, ciascuno costituito da piano terreno di limitata altezza destinato ad accessori dell'alloggio, che occuperà il primo piano. I tre villini sorgeranno lungo una nuova strada da realizzarsi da parte degli attuatori dell'intervento, le cui caratteristiche dimensionali e tecniche saranno precisate dal Comune. Il volume totale dei tre villini è di mc. 1.590. L'attuazione dell'intervento è subordinata ad approvazione di strumento urbanistico attuativo. Al fine del dimensionamento dei parcheggi l'intervento è considerato di espansione. IU 5A L’intervento ricade all’interno del centro abitato, in adiacenza alla parte di recente espansione del edilizia del paese, propone soluzioni aggiuntive anche per spazi di interesse pubblico. E’ così suddiviso: 65 Area edificabile per la realizzazione di cinque alloggi in villette unifamiliari o a schiera di mc. 500 ciascuno (altezza massima m.4.50). G4 area destinata a parcheggio pubblico da realizzare a confine con il parcheggio esistente a fianco delle scuole elementari. G1 area da cedere all’Amministrazione Comunale, destinata all’ampliamento dell’edificio scolastico esistente. G3.1 area di circa mq.1600 destinata alla costruzione di un piccolo anfiteatro, in parte a carico dei lottizzanti ed in parte a carico dell’Amministrazione Comunale. In fase di progettazione del comparto, particolare attenzione dovrà essere rivolta ai volumi da realizzare che dovranno essere in sintonia con le caratteristiche tipologiche e costruttive del luogo. Per quanto concerne la realizzazione del piccolo anfiteatro, la determinazione della parte a carico dei lottizzanti sarà determinata dal Consiglio Comunale in fase di approvazione del comparto IU 5A Art. 33 Ambiti produttivi (zona D D.I. 1444) 1. Nella parte di abitato di Pieve compresa tra la linea ferroviaria e il Foenna sono presenti diverse e ampie zone produttive, a stretto contatto con gli insediamenti residenziali. 2. Alcune sono realizzate, totalmente o in gran parte: costituiscono le sottozone D1 e D2 di cui al precedente art. 27 del Titolo I. 3. E' individuata una vasta zona compresa tra le vie Casalpiano, Piave e Trento, individuata sugli elaborati grafici di Variante Generale come sottozona D1 e D2 normata specificatamente dalla controdeduzione all'osservazione n. 215. Tale zona, in parte occupata da attività produttive, nella quale sono previste dalla Variante Generale aree di parcheggio e di servizio e una strada in proseguimento di via Pasolini fino a via Piave, ha rilevante valore per la riqualificazione e la riorganizzazione dell'abitato di Pieve. 66 CAPO II - BETTOLLE Art. 34 Ambito del paese vecchio (zona A D.I.1444) 1. Fanno parte di questo ambito di Bettolle il nucleo centrale, posto su un rilievo, e le parti di prima espansione: a ovest fino al viale della Rimembranza; a nord-est lungo la Cassia; a sud-est in corrispondenza delle vie XXI Aprile e del Progresso. 2. L'ambito è attraversato dalla ex strada statale 327 che sopporta un intenso traffico di transito, dando luogo a notevoli inconvenienti per l'abitato di Bettolle. Con una Variante parziale adottata nel 1993, è stato previsto un nuovo tracciato per la statale, a oriente dell'autostrada A1. 3. La Variante Generale stabilisce categorie di intervento di conservazione per gli immobili e i complessi di valore architettonico e ambientale presenti nell'ambito. Art. 35 Ambito del paese nuovo (zona B D.I. 1444) 1. La recente espansione residenziale di Bettolle si è indirizzata prevalentemente in direzione contraria all'autostrada A1, occupando ampi terreni a ovest del centro storico. E' caratterizzata in larga massima da villini. 2. La Variante Generale conferma i piani attuativi residenziali approvati, per i quali rimane valida la relativa disciplina urbanistica, come stabilito dall'art. 49. 3. Conferma inoltre una zona residenziale prevista dal PRG vigente, ma non interessata da piani attuativi. Per motivi ambientali vengono ridotti i parametri urbanistici, come prescritto al successivo art. 36. 4. La principale previsione della Variante Generale per quanto riguarda Bettolle consiste in un insediamento residenziale lineare lungo il margine occidentale dell'abitato. 5. L'insediamento comprende sette interventi unitari, normati nel successivo articolo 36. La nuova edilizia, formata da una tipologia a palazzine isolate circondate da giardini privati, si dispone lungo un viale che aggira il paese, collegando due importanti strade di traffico che oggi penetrano nell'abitato. Lungo il viale è prevista una fascia di verde pubblico, da attrezzarsi per lo sport, la ricreazione, il tempo libero. 6. Altri interventi di nuova edificazione residenziale sono collocati all'interno del tessuto urbanistico esistente, ma hanno dimensioni 67 molto limitate. Sono caratterizzati da spazi pubblici (parcheggi, giardini) che concorreranno alla riqualificazione dell'abitato esistente. 7. Nei lotti ricadenti nel presente ambito e: - non disciplinati da specifica ammissibilità di edificazione indicata nella Variante Generale; - pertinenti a costruzioni esistenti di qualsiasi tipo e consistenza , il cui volume deve essere completato ai fini della determinazione della cubatura di nuove edificazioni; - liberi, in quanto non pertinenti ad alcuna costruzione, per i quali la Variante Generale non stabilisca specifica disciplina di edificazione; è’ ammissibile la nuova edificazione anche in ampliamento degli edifici esistenti, ove non siano soggetti alle categorie di intervento di restauro (c ), di risanamento conservativo (c1) , prendendo a riferimento per l'intervento tutto quanto previsto dalle previgenti N.T.A. Per gli edifici ricadenti in detti lotti , gli eventuali incrementi volumetrici in ampliamento o in rialzamento puntualmente indicati nella Variante Generale, non sono cumulabili con gli interventi previsti nel vigente P.R.G.Pertanto si applicheranno in alternativa gli incrementi volumetrici disposti dalla Variante Generale o quelli ammessi dal P.R.G. previgente. Art. 36 Interventi unitari 1. Gli interventi unitari sono descritti e regolamentati specificatamente nelle apposite schede che costituiscono la fonte normativa primaria per l'attuazione degli stessi. IU1 Questo intervento unitario poggia su una nuova strada che collegherà via Dalla Chiesa con il viale di circonvallazione ovest. Mentre nella parte più interna sono disposti sei villini bifamiliari a due piani abitabili, per mc. 4.800 e 12 alloggi, in vicinanza all'incrocio col viale, in corrispondenza di aree di verde pubblico indicate sugli elaborati grafici di Variante Generale, sono previste due palazzine di due piani abitabili a due alloggi per piano, per mc. 3.200 e 8 alloggi. Il volume totale edificabile nell' IU è di mc. 8.000; gli alloggi sono 20. Risultano a carico dei soggetti attuatori la realizzazione del viale, per il tratto che ricade nell'area dell' IU e le aree di verde pubblico in prossimità dell'incrocio. Dovrà inoltre essere ceduta al Comune la parte di verde pubblico, antistante il viale, facente parte dell' IU, che il Comune 68 sistemerà a parco attrezzato per attività ricreative, sportive e di tempo libero. La soluzione tipo-morfologica è indicativa; l'attuazione conforme è assentibile mediante intervento diretto con concessione convenzionata. Al fine della determinazione dei parcheggi pubblici l'intervento unitario è considerato di espansione. IU2 In proseguimento di via Dalla Chiesa si realizzerà un nucleo di cinque palazzine di due piani abitabili a due alloggi per piano, per complessivi mc. 8.000 e 20 alloggi. Le palazzine in parte affacciano sul viale e in parte si dispongono attorno a una piazza verde con aree di parcheggio, come risulta dagli elaborati grafici della Variante Generale. Sono a carico dei soggetti attuatori la realizzazione del tratto di viale ricadente nell'IU e la piazza verde con parcheggi. Dovrà inoltre essere ceduta al Comune la parte di verde pubblico, antistante il viale, che fa parte dell'IU. Il verde sarà attrezzato dal Comune per attività di gioco, sport e tempo libero. La soluzione tipo - morfologica è indicativa; l'attuazione conforme è assentibile mediante intervento diretto con concessione convenzionata. Al fine della determinazione dei parcheggi pubblici l'intervento unitario è considerato di espansione. IU3 Anche questo intervento unitario si dispone lungo il nuovo viale di circonvallazione, proseguendo la tipologia edilizia che lo caratterizzerà. Consta di due palazzine di due piani abitabili, a due alloggi per piano, della cubatura complessiva di mc. 3.200 e il numero totale di 8 alloggi. L'IU comprende l'allargamento fino al viale della strada vicinale della Ceppa. E' a carico dei soggetti attuatori la realizzazione del tratto di viale ricadente entro l'IU. Dovrà inoltre essere ceduta al Comune la parte di verde pubblico, antistante il viale e facente parte dell'IU. Il Comune la attrezzerà per attività di gioco, sportive e di tempo libero. La soluzione tipo - morfologica è indicativa; l'attuazione conforme ø assentibile mediante intervento diretto con concessione convenzionata. Al fine della determinazione dei parcheggi pubblici l'intervento unitario è considerato di espansione. 69 IU4 L'intervento unitario, oltre ad assicurare come tutti gli altri interventi unitari la realizzazione del tratto di viale di proprio interesse, deve formare un parcheggio come risulta dagli elaborati grafici di Variante Generale. Comprende tre palazzine di due piani abitabili, a due alloggi per piano, per complessivi mc. 4.800 e 12 alloggi. Oltre la realizzazione del tratto di viale e del parcheggio deve essere ceduta al Comune la parte di verde sul lato opposto del viale, facente parte dell'IU, che il Comune attrezzerà per attività ricreative e sportive. La soluzione tipo – morfologica è indicativa; la soluzione conforme è assentibile mediante intervento diretto con concessione convenzionata. Al fine della determinazione dei parcheggi pubblici l'intervento unitario è considerato di espansione. IU5 Contiene tre palazzine di due piani abitabili, a due alloggi per piano, per totali mc. 4.800 e 12 alloggi. Deve essere realizzato il prolungamento di via Che Guevara fino al viale e deve essere ceduta al Comune la parte di verde pubblico che verrà attrezzato per il tempo libero e lo sport. La soluzione tipo - morfologica è indicativa; l'attuazione conforme ø assentibile mediante intervento diretto con concessione convenzionata. Al fine della determinazione dei parcheggi pubblici l'intervento unitario è considerato di espansione. IU6 Alle spalle dell'IU5 si trova un terreno servito dal prolungamento della strada dell'adiacente lottizzazione. Sono previsti sei alloggi a gruppi di due, per un totale di mc. 2.400. I soggetti attuatori dell'intervento devono realizzare la strada di servizio, il parcheggio e l'area di verde pubblico come risultanti dagli elaborati grafici della Variante Generale. La soluzione tipo - morfologica è indicativa; l'attuazione conforme è assentibile mediante intervento diretto con concessione convenzionata. Al fine della determinazione dei parcheggi pubblici l'intervento unitario è considerato di espansione. IU7 Questo intervento unitario corrisponde alla parte terminale del viale di circonvallazione. In posizione centrale sono previsti un parcheggio e una 70 retrostante area di verde pubblico, da realizzarsi da parte degli attuatori dell'intervento, assieme al tratto di viale ricadente nell'IU. Comprende quattro palazzine di due piani abitabili, a due alloggi per piano, per complessivi mc. 6.400 e 16 alloggi. La soluzione tipo - morfologica è indicativa; l'attuazione conforme è assentibile mediante intervento diretto con concessione convenzionata. Al fine della determinazione dei parcheggi pubblici l'intervento unitario è considerato di espansione. IU8 In località Casato, allo stacco di via Ferdinando Di Giulio con l'intervento unitario si prevede la realizzazione da parte dei soggetti attuatori di un parcheggio pubblico, indicato sugli elaborati grafici della Variante Generale. Sul parcheggio affacciano due villini bifamiliari di due piani abitabili, per complessivi 4 alloggi e mc. 1.600. L'attuazione è assentibile mediante intervento diretto. Al fine della determinazione dei parcheggi pubblici l'intervento è considerato di saturazione. IU9 La principale caratteristica di questo intervento unitario posto a monte di via del Progresso è un ampio parcheggio in prossimità del centro storico. Comprende un fabbricato in linea di tre piani: il piano terreno è destinato a garages, cantine e commercio; i due piani superiori a residenze, con quattro alloggi per piano. Risultano otto alloggi e mc. 2.800. Nell'area sono previsti inoltre due alloggi abbinati, per 800 mc. In totale, l'intervento unitario comprende mc. 3.600 e dieci alloggi. Il parcheggio avrà le caratteristiche dei parcheggi pubblici di cui all'art. 9, su indicazioni tecniche del Comune e realizzato dai soggetti attuatori dell'intervento. L'attuazione è assentibile mediante intervento diretto con concessione convenzionata. Al fine della determinazione dei parcheggi pubblici l'intervento è considerato di saturazione. IU10 In corrispondenza di un breve tratto di strada che si diparte da via Gobetti è previsto uno slargo alberato con qualche posto di parcheggio pubblico, da realizzarsi da parte dei soggetti attuatori. Sullo slargo si affacceranno due villini bifamiliari a due piani abitabili, del volume totale 71 di mc. 1.600 e per quattro alloggi. Al fine della determinazione dei parcheggi pubblici l'intervento è considerato di saturazione. IU11 In fondo a via Gobetti è previsto uno slargo alberato con posti di parcheggio pubblico, la cui realizzazione è a carico dei soggetti attuatori dell'intervento unitario. Sullo slargo si affacceranno due villini bifamiliari a due piani abitabili, complessivamente di mc. 1.600 e 4 alloggi. CAPO III - GUAZZINO Art. 37 Ambito di Guazzino (zona B D.I. 1444) 1. Guazzino è un abitato lineare, lungo la strada da Pieve a Bettolle. Di recente si è avuta una piccola espansione residenziale verso nord, in direzione delle Case Poggi Gialli. A sud si hanno zone di escavazione e i manufatti delle Fornaci Tempora. 2. La Variante Generale, indica le categorie di intervento ammissibili per gli immobili e i complessi edilizi esistenti, e prevede alcuni completamenti residenziali, connessi all'abitato. Tali completamenti comprendono aree pubbliche (parcheggi, giardini) necessari per la riqualificazione del circostante insediamento. 3. Nei lotti ricadenti nel presente ambito e: - non disciplinati da specifica ammissibilità di edificazione indicata nella Variante Generale; - pertinenti a costruzioni esistenti di qualsiasi tipo e consistenza ,il cui volume deve essere completato ai fini della determinazione della cubatura di nuove edificazioni; - liberi, in quanto non pertinenti ad alcuna costruzione, per i quali la Variante Generale non stabilisca specifica disciplina di edificazione; è ammissibile la nuova edificazione anche in ampliamento degli edifici esistenti, ove non siano soggetti alle categorie di intervento di restauro (c), di risanamento conservativo (c1), prendendo a riferimento per l'intervento tutto quanto previsto dalle previgenti N.T.A. Per gli edifici ricadenti in detti lotti , gli eventuali incrementi volumetrici in ampliamento o in rialzamento puntualmente indicati nella Variante Generale, non sono cumulabili con gli interventi previsti nel vigente P.R.G.Pertanto si applicheranno in alternativa gli incrementi 72 volumetrici disposti dalla Variante Generale o quelli ammessi dal P.R.G. previgente. Art.38 Interventi unitari 1. Gli interventi unitari sono descritti e regolamentati specificatamente nelle apposite schede che costituiscono la fonte normativa primaria per l'attuazione degli stessi. IU2 In cima a via 25 Luglio, a completamento dell'esistente nucleo residenziale è previsto un piccolo insediamento di villini, del volume totale di mc. 2.400. Fanno parte dell'IU un parcheggio pubblico e un'area di verde pubblico indicati dagli elaborati grafici della Variante Generale. Ambedue gli spazi pubblici devono essere realizzati dai soggetti attuatori dell'intervento. L'attuazione è subordinata ad approvazione di strumento urbanistico attuativo. Al fine della determinazione dei parcheggi pubblici l'intervento è considerato di espansione. IU3 L'intervento unitario interessa terreni a monte del nucleo residenziale posto lungo via D'Orso. Si prevede una nuova strada di servizio residenziale che ha inizio da piazza 1 Maggio e disimpegnerà una serie di villini per il volume totale di mc. 5.600. La strada termina in un parcheggio riconnettendosi con via D'Orso; dal parcheggio si accede a un'area di verde pubblico. Sono a carico dei soggetti attuatori dell'intervento unitario la realizzazione della strada di servizio e dei parcheggi indicati dagli elaborati grafici della Variante Generale; l'allargamento, nelle misure che indicherà il Comune, delle vie Mascagni e Rosselli; la cessione dell'area di verde pubblico. L'attuazione è subordinata all'approvazione di strumento urbanistico preventivo. L'area è considerata di espansione, ai fini della determinazione dei parcheggi pubblici. IU4 L'obiettivo di questo intervento unitario è la realizzazione di una nuova strada di collegamento di via Giovanni XXIII con via Mascagni. Lungo la strada troveranno posto villini, per un volume totale di mc. 5.600. 73 I soggetti attuatori devono realizzare la strada e il piccolo parcheggio indicato negli elaborati grafici della Variante Generale. 74 CAPO IV - SCROFIANO Art. 39 Ambito del paese vecchio (zona A D.I. 1444) 1. Scrofiano è un bellissimo centro antico da conservare per i notevoli valori architettonici, urbanistici e paesistici. Fortunatamente, non ci sono state nuove edificazioni; tuttavia andrebbe usata maggiore cura nei materiali di finitura. Piccoli interventi di manutenzione - sugli infissi, sugli intonaci, sui colori, sulle gronde, ecc. - se non utilizzanti tecniche e materiali appropriati possono comportare notevoli guasti in un patrimonio singolarmente modesto, ma il cui insieme costituisce un bene culturale da tutelare con rigorosità. 2. La Variante Generale stabilisce generalmente per gli immobili e i complessi edilizi categorie di intervento di carattere conservativo, ma la cura dei dettagli non può che essere demandata ai residenti e agli artigiani che eseguono le opere. Art. 40 Ambito di Pietreto (zone B, D D.I. 1444) 1. Ai piedi delle pendici collinari che si elevano fino al centro antico di Scrofiano si trovano due insediamenti: uno produttivo, adiacente alla Siena - Bettolle, totalmente realizzato e quindi classificato come sottozona D1, ai sensi del precedente art. 27 del Titolo I; un altro residenziale. 2. Quest'ultimo è costituito da alcuni recenti edifici residenziali a carattere estensivo; esso si completerà con una piccola lottizzazione in corso di attuazione. 3. Nei lotti ricadenti nel presente ambito e: - non disciplinati da specifica ammissibilità di edificazione indicata nella Variante Generale; - pertinenti a costruzioni esistenti di qualsiasi tipo e consistenza ,il cui volume deve essere completato ai fini della determinazione della cubatura di nuove edificazioni; - liberi, in quanto non pertinenti ad alcuna costruzione, per i quali la Variante Generale non stabilisca specifica disciplina di edificazione; è ammissibile la nuova edificazione anche in ampliamento degli edifici esistenti, ove non siano soggetti alle categorie di intervento di restauro (c), di risanamento conservativo (c1), prendendo a riferimento per l'intervento tutto quanto previsto dalle previgenti N.T.A. Per gli edifici ricadenti in detti lotti , gli eventuali incrementi volumetrici in 75 ampliamento o in rialzamento puntualmente indicati nella Variante Generale, non sono cumulabili con gli interventi previsti nel vigente P.R.G.Pertanto si applicheranno in alternativa gli incrementi volumetrici disposti dalla Variante Generale o quelli ammessi dal P.R.G. previgente. 76 CAPO V - FARNETELLA Art. 41 Ambito del paese vecchio (zona A D.I. 1444) 1. Anche Farnetella è un nucleo storico di notevole valore architettonico, urbanistico e paesistico, da tutelare, come per l'ambito di Scrofiano di cui al precedente art. 40 prescrivendo in genere categorie di intervento di carattere conservativo. 2. Ma è da dirsi anche qui che la tutela del patrimonio storico deve molto all'uso di materiali e tecniche appropriati, proprio negli interventi più modesti. L'urbanistica non può far molto se non esiste un comportamento diffuso e radicato di cura e di rispetto per i beni che la storia ci ha consegnato. 77 CAPO VI - RIGOMAGNO Art. 42 Ambito del paese vecchio (zona A D.I. 1444) 1. pur pochissimi edifici recenti, realizzati in prossimità del centro antico, dimostrano che sono da evitare nuove edificazioni, di qualsiasi entità. Nuclei storici come questo di Rigomagno, quelli di Scrofiano, Farnetella, Poggiolo, ecc. hanno un altissimo valore paesistico che può essere irrimediabilmente guastato anche da una piccola presenza estranea attorno ad essi. 2. La Variante Generale persegue la tutela del nucleo, prescrivendo categorie di intervento conservative, ma, come per gli altri centri antichi è necessaria una grande cura nei materiali e nelle tecniche con cui si interviene sugli edifici. Art. 43 Ambito di Rigomagno Scalo (zona B D.I. 1444) 1. Il piccolo nucleo di Rigomagno Scalo è situato tra le prime pendici collinari su cui si eleva il centro antico, il Foenna e la linea ferroviaria. 2. In prossimitá si trova lo svincolo della Siena Bettolle da cui si diramerà il tratto per Arezzo della Strada di Grande Comunicazione Grosseto Fano. 3. Nell'ambito di Rigomagno Scalo è previsto un intervento unitario (IU1), comprendente villini per un volume totale di mc. 4.800. L'insediamento prosegue quello realizzato di recente tra la strada provinciale e la strada vicinale del Borro. I villini si disporranno ai due lati di una strada di servizio, che terminerà in una piccola area di verde pubblico, della superficie di mq. 1.000. L'attuazione è subordinata ad approvazione di strumento urbanistico attuativo. Ai fini della determinazione dei parcheggi pubblici l'intervento unitario è considerato di espansione. 4. Nei lotti ricadenti nel presente ambito e: - non disciplinati da specifica ammissibilità di edificazione indicata nella Variante Generale; - pertinenti a costruzioni esistenti di qualsiasi tipo e consistenza ,il cui volume deve essere completato ai fini della determinazione della cubatura di nuove edificazioni; 78 liberi, in quanto non pertinenti ad alcuna costruzione, per i quali la Variante Generale non stabilisca specifica disciplina di edificazione; è ammissibile la nuova edificazione anche in ampliamento degli edifici esistenti, ove non siano soggetti alle categorie di intervento di restauro (c ), di risanamento conservativo (c1), prendendo a riferimento per - l'intervento tutto quanto previsto dalle previgenti N.T.A. Per gli edifici ricadenti in detti lotti , gli eventuali incrementi volumetrici in ampliamento o in rialzamento puntualmente indicati nella Variante Generale, non sono cumulabili con gli interventi previsti nel vigente P.R.G.Pertanto si applicheranno in alternativa gli incrementi volumetrici disposti dalla Variante Generale o quelli ammessi dal P.R.G. previgente. 79 CAPO VII Art. 44 Ambito di Rigaiolo 1. Attorno all'incrocio tra la strada provinciale Lauretana e la vicinale Fonte del Leccio si dispone il nucleo di Rigaiolo. Poco più a sud di esso si trova la strada provinciale di Trequanda. 2. E' ubicato a circa seicento metri dall'abitato di Sinalunga e costituisce un piccolo insediamento di interesse storico; nella definizione degli interventi ammissibili si sono assoggettati a conservazione gli edifici di un certo valore. 3. E' previsto un limitatissimo completamento, con caratteristiche tipologiche simili a quelle esistenti. 80 TITOLO III - AMBITI PREVALENTEMENTE NON EDIFICATI AGRICOLO-AMBIENTALI - F PARCO CAPO I - SISTEMA DI PIANA Art. 45 Ambiti agricolo ambientali (zona E D.I. 1444) 1. Il sistema territoriale della piana del Foenna attraversa longitudinalmente il territorio comunale, da Rigomagno a Bettolle; è attraversato dalla Siena-Bettolle e dalla linea ferroviaria. 2. Nella parte meridionale sono collocati gli abitati di Pieve, Guazzino e Bettolle. 3. La piana è quasi interamente classificata come zona E1 (aree agricole produttive), la cui norma è esposta nell'art. 29 delle NTA: classificazione degli ambiti agricolo - ambientali. 4. Lungo il Foenna sono indicate dagli elaborati grafici della Variante Generale fasce territoriali classificate come zone E2 (aree agricole di interesse paesaggistico d'insieme), di cui all'articolo 29 delle NTA. 5. Il sistema territoriale di piana è inoltre interessato dalle disposizioni stabilite dalla DCR 230/1994 e dal P.I.T.. Art. 46 Ambiti di cava 1. Sul territorio comunale sono individuati ambiti di cava secondo le definizioni di cui al Piano regionale delle Attivitá Estrattive approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 200 del 7 marzo 1995. 2. Gli ambiti di cava, secondo le disposizioni sopra richiamate, sono perimetrati sulle tavole 1:10.000 e 1:5.000 della Variante Generale, con le seguenti definizioni e destinazioni finali di zona: BEA Bacino Estrattivo Ampliabile, zona E1 e zona F1 CN Nuova Cava , zone E1 3. Le aree occupate da edifici di tipo produttivo per le attivitá di cava e i loro resedi sono individuate e perimetrate sulle tavole 1:10.000 e 1:5.000 della Variante Generale come zone D. 4. In conformitá a quanto previsto dalle Istruzioni tecniche per la redazione delle varianti agli strumenti urbanistici generali comunali di adeguamento al Piano Regionale delle Attività Estrattive approvato con delibera di C.R. n. 200 del 7.3.95 di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 3886 del 24 luglio 1995, paragrafo 3.1.2., la Variante Generale ha modificato, nei limiti ammessi, i perimetri dei bacini estrattivi 81 ampliabili e delle nuove cave, tenuto conto delle zone D corrispondenti ai fabbricati e ai resedi esistenti, dello stato di diritto di cui gli strumenti urbanistici vigenti, e dei caratteri fisici, morfologici, orografici del territorio. 5. Per quanto riguarda le procedure e il processo di attuazione del piano Regionale delle Attivitá estrattive si fa riferimento a quanto disciplinato al Titolo IV della D.C.R. n. 200/95 giá citata e nelle suddette Istruzioni tecniche di cui alla DGR n. 3886/95. 6. Il Comune predisporrá, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, una apposita variante, soggetta alla sola approvazione comunale ai sensi dell'articolo 40, comma 2 lettera f), della LR 5/95 come modificato dalla LR 96/95. 7. In base al P.R.A.E. e alle Istruzioni sopra detti, la Variante Generale perimetra e definisce gli ambiti di cava, e li zonizza in riferimento alla destinazione finale delle aree, così come dettato in particolare dal paragrafo 3.1.2 lett.h) delle citate Istruzioni, e con le modifiche già richiamate, ai sensi del citato paragrafo 3.1.2 lett.a) delle Istruzioni regionali. 8. Sono individuati tre zone produttive di cava D ( Fornaci di Monte Martino, Fornaci Tempora, Fornaci Poggi Gialli) e cinque ambiti di cava, articolati in tre bacini estrattivi ampliabili (uno a Fornaci Tempora, con destinazione finale in parte a zona E1 e in parte a zona e F1; e due a Poggi Gialli Nord e Poggi Gialli Sud, entrambi con destinazione finale a zone E1, ai due lati della SGC Siena Bettolle) e due nuove cave ( ai due lati della ferrovia, a Poggi Gialli Nord, con destinazione entrambe a zona E1). 9. Cave Poggigialli Nord Vi si estrae argilla per laterizi. Si tratta di un ampio complesso estrattivo, con presenza di bacino d'acqua. La fornace è costituita da corpi di fabbrica e piazzali, attualmente non utilizzati, che la Variante Generale perimetra e zonizza come zona produttiva D, ambito di cava. Adiacente alla suddetta zona D, è perimetrata una nuova cava, a destinazione finale zona E1, tra la ferrovia e la SP Cassia, a confine con una area boscata che la Variante Generale zonizza come zona E4. 82 Dal lato opposto della ferrovia, è perimetrata un'altra nuova cava, a destinazione finale zona E1. Le modalitá di coltivazione e di recupero ambientale delle nuove cave, conformemente a quanto disposto dal Piano Regionale delle Attivitá Estrattive, saranno disciplinate dalla apposita variante di adeguamento, come precedentemente definita. Dovranno comunque essere rispettate le disposizioni generali di cui al presente articolo. 10. Cave Poggigialli Sud Vi si estrae argilla per laterizi. Si tratta di un ampio complesso estrattivo. Nessuna lavorazione avviene in loco, il materiale scavato viene trasportato alla fornace di Monte Martino. Sono aree di grande rilievo, sia per localizzazione che per dimensionamento. Appartengono entrambe al corridoio infrastrutturale costituito dalla S.G.C. Siena - Bettolle sulla quale si attestano in ciglio; sono quindi interessate dalle previsioni di raddoppio della Siena Bettolle e dalle previsioni di mascheramento verde contenute nel progetto urbanistico relativo a detto raddoppio; appartengono inoltre al sistema insediativo longitudinale N/S delimitato dalla S.G.C. Siena Bettolle a sud e dalla ferrovia a nord, e lateralmente dalle viabilità che salgono verso la provincia di Arezzo. L'intorno ha valore ambientale e paesaggistico, con presenza di distese e poggi, vicinanza di aree boscate e presenza di edifici e vegetazione di rilevanza dal punto di vista insediativo; tra i quali Il Poggiolo, Villa Poggi Gialli, Il Casello in prossimità dell'ambito di cava Poggigialli Nord, e i poderi Abbazia e Necco in prossimità dell'ambito di cava denominato Poggigialli Sud, inseriti negli elenchi vigenti ai sensi delle leggi regionali 10/79 e 59/80. Le attività di escavazione hanno fortemente compromesso i luoghi, avvicinandosi sia alla S.G.C. Siena - Bettolle sia agli insediamenti e alla viabilità secondaria senza previsione di adeguate zone di rispetto. Ai due lati della SGC Siena-Bettolle la Variante Generale individua due bacini estrattivi ampliabili, con destinazione finale a zona E1, ai sensi della disciplina di cui al Piano Regionale delle Aree Estrattive e delle Istruzioni regionali già ricordate. Le modalità di coltivazione e di recupero ambientale dei bacini estrattivi, conformemente a quanto disposto dal Piano Regionale delle Attività Estrattive, saranno disciplinate dalla apposita variante di adeguamento, come precedentemente definita. 83 Dovranno comunque essere rispettate le disposizioni generali di cui al presente articolo. 11. Cave Monte Martino Vi si trovano un sito di cava dismessa, un complesso industriale edificato costituito da corpo di fabbrica principale e vari corpi annessi, di diversa epoca di costruzione, e un ampio piazzale di stoccaggio dei prodotti finiti. E' qui che avviene infatti la lavorazione del materiale estratto dalle cave di Poggigialli Nord e Sud. L'area è di valore ambientale e paesaggistico in quanto situata in vallata sul retro dell'abitato di Guazzino, ai piedi del crinale sul quale scorre la strada da Bettolle a Guazzino. Vi è una forte presenza di edifici e nuclei di rilevante valore insediativo e ambientale (Monte Martino e Molino di Monte Martino), e di un complesso di particolare valore ambientale e architettonico, (Villa Colli Lunghi), inserito negli elenchi vigenti ai sensi delle leggi regionali 10/79 e 59/80. Le attività estrattive aggrediscono il poggio di Villa Colli Lunghi, invadendo il versante che degrada verso il torrente Foenna. L'area occupata dai fabbricati e dai resedi è perimetrata e individuata dalla Variante Generale come zona D ambito di cava. 12. Cave Fornaci Tempora Vi si estrae argilla per laterizi. E' un ampio complesso estrattivo, nel quale avviene la lavorazione in loco del materiale di cava. Nucleo industriale costituito da due corpi di fabbrica e altri minori, oltre a piazzale di stoccaggio e ampia area di coltivazione. L'area ha valore ambientale e paesaggistico in quanto è situata in vallata dal crinale di Guazzino al torrente Foenna. Vi si trovano edifici di valore ambientale e architettonico, tra i quali il medesimo corpo di fabbrica industriale, il Podere Belvedere e il Podere Sughera, inseriti negli elenchi delle leggi regionali 10/79 e 59/80, nonchè il Podere Capanne fortemente compromesso dalle attivitá di coltivazione. Vi è la presenza di area boscata, di tracciati e vie poderali, di un bacino di scavo ricolmato di acqua e di una vasca di acqua rettangolare, ormai consolidati, nelle aree oggetto di attivitá di escavazione nel passato. Le attivitá hanno fortemente compromesso i luoghi, in particolare 84 avvicinandosi all'insediamento di Guazzino senza adeguate zone di rispetto. L'area occupata dai fabbricati e dai resedi è perimetrata e individuata dalla Variante Generale come zona D ambito di cava. Adiacente a tale zona, la variante Generale perimetra un ampio bacino estrattivo ampliabile, che si estende dal nucleo di Guazzino al fiume Foenna, con destinazioni finali in parte a zona E1 e in parte a zona F1. Le modalitá di coltivazione e di recupero ambientale dei bacini estrattivi, conformemente a quanto disposto dal Piano Regionale delle Attivitá Estrattive, saranno disciplinate dalla apposita variante di adeguamento, come precedentemente definita. Dovranno comunque essere rispettate le disposizioni generali di cui al presente articolo. 13. Disposizioni generali Nelle aree descritte e normate dal presente articolo dovranno essere rispettate le seguenti disposizioni generale, anche nella formazione della variante di adeguamento al PRAE: le aree esterne al perimetro entro il quale sono ammesse le attivitá di escavazione dovranno essere adeguatamente ripristinate se allo stato attuale sono oggetto di attivitá estrattive; le aree esterne al perimetro entro il quale sono ammesse le attivitá di stoccaggio dovranno essere liberate e ripristinate se allo stato attuale sono oggetto dalle suddette attivitá; dovranno essere realizzate piantumazioni con alberature a filare, a schermature dei piazzali di stoccaggio; lungo il corridoio infrastrutturale costituito dalla S.G.C. Siena Bettolle dovranno essere infoltite le alberature esistenti e, aumentando la massa vegetazionale con piantumazione anche di schermature basse a siepe, sará realizzata una barriera visiva; le attivitá estrattive dovranno essere attuate in più fasi, in modo da interessare delimitate porzioni di terreno fino all'esaurimento delle risorse, e di procedere all'apertura del nuovo sito di scavo iniziando, contemporaneamente, il ripristino ambientale del precedente; le sistemazioni ambientali dei luoghi, sia a confine dei siti di escavazione, sia dei siti stessi dopo il loro sfruttamento, saranno diversificate in funzione della specificitá dei luoghi medesimi; le sistemazioni a laghetti saranno ammesse solo qualora siano 85 motivatamente dimostrate inattuabili altre sistemazioni, e comunque dovranno essere progettate entro una generale organizzazione dell'area, e prevedendo la riduzione massima degli invasi da riempire; laddove possibile, qualora si siano formate profonde aree con sezione verticale, si provvederá a parziali riempimenti e al ripristino dei terrazzamenti e declivi; sono ammessi interventi di manutenzione dello stato attuale e il miglioramento della qualitá formale e funzionale dei luoghi e degli edifici; dovranno essere ripristinati i tracciati poderali, viarii, i sentieri esistenti se compromessi. In generale si realizzeranno sistemazioni dei terreni in primo luogo per la loro stabilità fisica e in secondo luogo per la loro riconfigurazione morfologica e funzionale, privilegiando gli assetti esistenti. Dovranno inoltre sempre essere ripristinate adeguate distanze di rispetto dagli edifici, dalla viabilità e dalla ferrovia. Ai fini di una migliore organizzazione e distribuzione dei traffici e dell'allontamento dei mezzi pesanti e dei flussi funzionali alle attività estrattive dalla viabilità ordinaria, la Variante Generale prevede la realizzazione di un tracciato viario (in adeguamento e miglioramento di una sede in parte esistente) di collegamento diretto dalla SP Cassia alla SP da Bettolle a Guazzino, connettendo le aree di escavazione di Poggi Gialli alla Fornace di Monte Martino. Art. 47 Ambito del parco territoriale del Foenna (zona F D.I. 1444) 1. A sud dell'abitato di Guazzino, precisamente a valle dei terreni occupati dalla cava e dalle attività produttive delle Fornaci Tempora, è previsto un piccolo parco territoriale lungo il Foenna. Comprende terreni di notevole bellezza e di interesse paesistico, al centro fra i tre principali abitati comunali, Pieve, Guazzino e Bettolle, rispetto ai quali può svolgere funzioni ricreative e di tempo libero, oltre a rappresentare tutela e valorizzazione di risorse naturali. 2. La zona è disciplinata dalla norma riguardante i parchi territoriali, art. 10 delle NTA: attrezzature di interesse generale. 86 SISTEMA TERRITORIALE DI COLLINA Art. 48 Ambiti agricolo - ambientali 1. Il sistema territoriale di collina è disposto sull'arco occidentale del territorio comunale, a confine con quelli di Rapolano e Trequanda. E' attraversato da est a ovest nella parte settentrionale dalla stretta valle del Foenna, dove scorrono le infrastrutture di comunicazione stradali e ferroviaria. 2. E' territorio di notevole bellezza, dove spiccano i centri antichi di Scrofiano, Farnetella e Rigomagno. Coperto da ampie aree boschive, ricade per la parte a monte della stretta valle del Foenna nel sistema delle aree protette (L.R. 52/1982). 3. E' in gran parte classificata dalla Variante Generale come sottozona E4, di cui all'articolo 29 delle NTA, mentre le sue parti a colture specializzate, lungo i crinali, sono classificate come sottozona E3. 4. La normativa ha valenza paesistico - ambientale per le aree protette, per le quali valgono inoltre le disposizioni generali di cui all'articolo 28 delle NTA. 87 TITOLO IV NORME TRANSITORIE E FINALI, DEROGHE Art. 49 Strumenti in itinere 1. Stati di fatto o provvedimenti in atto ovvero in vigore, anche se non richiamati dalle presenti norme, o non indicati negli elaborati grafici della Variante Generale, devono intendersi riferiti alla data di adozione della Variante stessa. 2. Resta valida la disciplina urbanistica prescritta da strumenti attuativi d'iniziativa pubblica o privata, ove non modificata espressamente dalla Variante Generale. Si applicano i relativi criteri di misurazione delle grandezze, dei parametri urbanistici e delle categorie di intervento. Pertanto gli interventi avvengono in conformità a detta disciplina ed alle relative convenzioni. 3. Per la sottozona G1 - a, loc. Bettolle, oltre alla destinazione specifica prevista (Lettera “a” dell’art. 6 delle N.T.A. vigenti) sono ammesse anche le destinazioni specifiche corrispondenti alle lettere d) (centro ricettivo) , e) (centro Commerciale ) dell’art. 6 pag. 14 delle Norme Tecniche di attuazione previgenti. 4. Le concessioni e D.I.A. per opere edilizie ed interventi, in contrasto con le previsioni e con le prescrizioni della Variante Generale, decadono salvo che i relativi lavori siano iniziati e vengano portati a termine entro i termini di validità delle concessioni e delle D.I.A. . Art. 50 Edifici condonati 1. Sono ammessi la sostituzione edilizia e l'accorpamento, anche all'edificio principale dove esistente, quando risulti necessario per il miglioramento igienico-funzionale dei manufatti esistenti condonati, senza che ciò comporti aumento di volume, ammettendo il mutamento di destinazione d'uso compatibile con le previsioni del P.R.G., purché tali interventi si realizzino nella compatibilità con l'edificio principale e con le caratteristiche della zona, utilizzando materiali di carattere tradizionale. 88 Art. 51 Edifici non cartografati e/o privi di categoria d'intervento 1. Per edifici non cartografati si intendono le costruzioni realizzate a seguito di regolare concessione, che non appaiono sulla cartografia utilizzata per la Variante generale, realizzate posteriormente alla data di adozione della Variante generale medesima, e le costruzioni concessionate di cui al seguente articolo 53. 2. Per tali costruzioni sono ammesse le opere dalla manutenzione ordinaria alla ristrutturazione urbanistica categorie e1 ed e2, senza comunque alcuna possibilità di ampliamento volumetrico. 3. Per gli edifici non cartografati realizzati all’interno di piani attuativi sono invece ammessi tutti gli interventi fino alla ristrutturazione edilizia “d3” escludendo comunque ogni possibilità di ampliamento volumetrico. 4. Per gli edifici cartografati ma privi di categoria d'intervento sono ammesse opere dalla manutenzione ordinaria alla ristrutturazione edilizia d2, così come descritta all'art. 7 delle vigenti norme, escludendo però qualsiasi possibilità di ampliamento; per quanto attiene alla destinazione d'uso vale quanto previsto all'art. 6. Art. 52 Deroghe 1. Sono ammesse deroghe alle prescrizioni della presente Variante soltanto per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, ai sensi dell'art. 41 quater della Legge n° 1150/1942 e successive modifiche ed integrazioni. Art. 53 (abrogato) Validità dei Piani di Recupero precedentemente adottati Art. 54 Zone artigianali ed industriali Vengono confermate le previsioni ed i contenuti delle Schede Progettuali e Normative della Variante Organica al P.R.G. per l’assetto di zone artigianali in localitá Bettolle, adottate con delibera di C.C. n.61 del 29.07.1993, così come modificate e riapprovate dal Consiglio Comunale con delibera n. 13 del 04.03.1994. E’ ammesso il mutamento della destinazione d'uso delle strutture esistenti nonchè la nuova edificazione, ove prevista dalle schede progettuali, con 89 destinazione d'uso commerciale e direzionale, a condizione che, trattandosi di aree di completamento per le quali in sede di stesura della variante generale di PRG sono già state verificate le dotazioni di standard per zone produttive, sia soddisfatto al 50% lo standard di spazi pubblici di cui all'art. 5 del D.I. 2 aprile 1968 n° 1444, da destinare preferibilmente a parcheggio e da reperire interamente entro il lotto dell'azienda interessata dalla trasformazione d'uso. L'attuazione di tali interventi di sostituzione, ampliamento e nuova edificazione con destinazione d'uso commerciale e direzionale sono assentibili mediante concessione diretta convenzionata con la quale il soggetto attuatore si impegna alla realizzazione e successiva cessione degli spazi pubblici previsti. Nel caso di strutture commerciali, ai sensi della D.C.R. 233/99, sono ammessi negozi di vicinato e medie strutture. Restano invariate tutte le altre indicazioni riportate nelle schede progettuali. Art. 55 (abrogato) Ex zone residenziali C Art. 56 ricettive. (abrogato) Ex zone speciali G - Attrezzature distributive, commerciali e Art. 57 Casi particolari 1. casi particolari sono descritti e regolamentati specificatamente nelle controdeduzioni che costituiscono la fonte normativa primaria per l'attuazione degli stessi. 3 – La possibilità edificatoria s2000(case a schiera ) è per la costruzione di numero 4 appartamenti. 14 – Si propone di variare la categoria d’intervento del fabbricato residenziale da B1-d3 a B2-e2.2 con estensione anche a porzione dell’adiacente fabbricato per attività produttive, fermo restando la destinazione D3 del piano terreno. 22 – La categoria d’intervento e2.1 è finalizzata esclusivamente al recupero ed il miglioramento della tettoia esistente, rimanendo comunque entro il 90 perimetro della stessa. L’intervento sarà ammissibile attraverso un progetto unitario esteso all’intera area, comprensivo delle sistemazioni a verde e degli spazi privati a parcheggio. 46- Il progetto dovrà prevedere anche la sistemazione della viabilità pubblica come da tavola del piano e planimetria allegata alla controdeduzione. 49 - Per la realizzazione degli interventi ammessi dovrà essere presentato un progetto unitario esteso all’intera area comprendente la realizzazione del tratto di viabilità pubblica prospiciente e le sistemazioni a verde, come evidenziato nella planimetria allegata. 61 - La realizzazione dell’intervento (i 800) è subordinata alla totale demolizione delle strutture esistenti nel lotto; il progetto dovrà prevedere la riqualificazione dell’intero lotto. 69- Si consente l’ampliamento dell’edificio esistente, limitatamente ad una volumetria massima di mc.1000, mantenendo la stessa destinazione D3. Per la realizzazione degli interventi ammessi dovrà essere presentato un apposito progetto che preveda le opere edilizie, la realizzazione del parcheggio pubblico adiacente a carico del privato e le adeguate sistemazioni esterne. 72 – Il fabbricato adibito a Macelli Pubblici, viene inserito in zona D3 “attività produttive sparse” con la possibilità massima di ampliamento delle superfici attuali, pari al doppio di quelle esistenti, in modo da poter ripristinare l’attività originaria anche da privati. 78 – L’intervento è vincolato alla ricostruzione di un unico corpo di pari volumetria, mantenendo invariata l’altezza massima degli annessi esistenti. L’individuazione del nuovo annesso dovrà avere una distanza massima di mt.50,00 dalla strada. 90 - All’edificio viene assegnata la categoria d’intervento e2.2 con destinazione D10 per la parte da realizzare, mantenendo invariata la destinazione D9 del piano terreno esistente 96 – Per la realizzazione di eventuali interventi ammessi dovrà essere presentato un progetto unitario esteso anche ai volumi esistenti e all’intera area, comprensivo delle sistemazioni a verde da realizzare lungo i confini del lotto. 99 – La categoria d’intervento e2.1 è finalizzata esclusivamente alla tamponatura del fabbricato stesso. 107 - Potrà essere concessa la possibilità di realizzare le volumetrie in due fasi distinte, solo successivamente all’approvazione e realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione del comparto C2-g 108 - Per la realizzazione dell’edificio dovrà essere presentato un progetto unitario esteso alle resedi circostanti, comprensivo della sistemazione a verde e della realizzazione di un passaggio pedonale con larghezza di mt.2.50, di 91 collegamento tra via Don Minzoni e Piazza del Popolo. La realizzazione del passaggio pedonale sarà a carico del privato e dovrà successivamente essere ceduto all’Amministrazione Comunale 112 – La categoria d’intervento d2.2 è attribuita limitatamente alla porzione di edificio di proprietà del richiedente, che potrà così adeguare la copertura a quella dell’edificio in aderenza. 117 - Per la realizzazione degli interventi ammessi dovrà essere presentato un progetto comprendente, oltre agli interventi edilizi anche le sistemazioni esterne, in particolar modo riferite alla viabilità di accesso dalla S.S.326. 130 - Si propone di assegnare la categoria d’intervento d2.2, limitatamente alla porzione di immobile di proprietà del richiedente, in modo da adeguare la copertura a quella dell’edificio adiacente. 132 – La presente osservazione costituisce variante alla Lottizzazione Carpineta ( approvazione del.. G.R.T. n.9751 del 1/10/1980). Rimane però, per i terreni inseriti dentro la lottizzazione, il vincolo al rispetto degli obblighi della convenzione approvata . 139 – Per la realizzazione degli interventi ammessi dovrà essere presentato un progetto unitario esteso all’intera area, comprendente la sistemazione a verde e la realizzazione del parcheggio pubblico antistante il lotto in oggetto. 140 – La presente osservazione costituisce variante alla Lottizzazione Carpineta ( approvazione del.. G.R.T. n.9751 del 1/10/1980). Rimane però, per i terreni inseriti dentro la lottizzazione, il vincolo del rispetto degli obblighi della convenzione approvata. 141 - Per la realizzazione degli interventi ammessi dovrà essere presentato un progetto unitario contenente anche la sistemazione degli spazi dell’intera area compresa una idonea piantumazione del lotto con essenze locali. 150 – Si assegna all’edificio la destinazione B2 con categoria di intervento e2.2 , limitatamente alla parte retrostante, ad un solo piano fuori terra 156 – Si conferma la destinazione D3 con possibilità di ampliare gli edifici e installare nuovi silos per una superficie coperta massima di mq.2400.Per la realizzazione degli immobili e dei silos dovranno essere mantenute le altezze massime dei rispettivi edifici esistenti. 160 – L’edificazione nel lotto i800 dovrà prevedere la demolizione degli annessi attualmente esistenti. 172 –Per la realizzazione del fabbricato sono prescritte le stesse caratteristiche costruttive indicate nella controdeduzione n. 241. 175 - Per la realizzazione degli interventi ammessi dovrà essere presentato un Piano Attuativo preventivo di Recupero che definisca le linee generali d’intervento e preveda l’intera sistemazione dell’area, compresa una idonea piantumazione della stessa. Successivamente all’approvazione del Piano 92 Attuativo si interverrà con singole concessioni. La categoria di intervento per singolo edificio è meglio evidenziata all’allegata planimetria. Per gli edifici per i quali è prevista la categoria d’intervento e1 , oltre a quanto previsto dalle N.T.A., si prescrive che la ricostruzione dei volumi demoliti, debba essere effettuata all’interno dell’area D5, o in ampliamento dell’edificio esistente o in un unico corpo. 178 – Per la realizzazione dei fabbricati ,sono prescritte le stesse caratteristiche costruttive indicate nella controdeduzione n. 241 188-Il nuovo fabbricato deve essere ricostruito con materiali di recupero e devono essere mantenute le caratteristiche del fabbricato esistente. 189 - A fianco del lotto, in posizione perpendicolare a via del Cassero, deve essere lasciata una fascia di terreno di almeno mt.8,00 per una futura viabilità di collegamento tra via del Cassero ed il terreno a valle del lotto medesimo. 193 – E’ previsto un ampliamento di una volumetria massima di mc.700, per la realizzazione degli uffici, di una superficie massima di mq.500 per l’ampliamento del capannone, come meglio evidenziato nella cartografia in scala 1:2000 (tav.3.5). 195- Per la realizzazione degli interventi ammessi dovrà essere presentato un progetto unitario esteso all’intera area comprensivo delle sistemazioni a verde. Oltre a quanto sopra, per l’attuazione dell’ambito produttivo D7 deve essere assicurato il soddisfacimento degli standard urbanistici di spazi pubblici e privati di cui al D.I. 2 aprile 1968 n. 1444 e dovranno essere rispettati i seguenti indici: superficie coperta massima mq.900; altezza massima mt:7.50 210 – E’ concesso l’ampliamento richiesto mantenendo le altezze massime degli edifici esistenti. 215 - L’area è suddivisa in dodici zone così organizzate: -Zone (1)-(3)-(10) sono classificate come ambiti produttivi D1 -Zone (2)-(4)-(5)-(6) sono classificate come ambiti produttivi D2 -Zone (7) è classificata come ambito produttivo D12 (zone destinate agli edifici per lo spettacolo e il tempo libero) -Zona (8) è classificata come ambito produttivo D11, ambito attrezzato per la sosta camper -Zona (9) è classificata I.R. impianti per la distribuzione di carburante -Zona (11) è classificata come ambito residenziale B2 -Zona (12) è classificata area G3 ,spazi attrezzati a parco , per il gioco e lo sport: 93 La riorganizzazione in zone consente una più rapida attuazione degli interventi e una migliore gestione da parte dei proprietari nel garantire il necessario sviluppo delle aziende esistenti.. Resta comunque inteso che ciascuna zona provvederà direttamente alla realizzazione delle opere pubbliche di piano (adeguamento della regimazione idraulica della zona al progetto Ademollo viabilità pubblica, aree di parcheggio G4, spazi attrezzati a parco G3 ecc.). Lo strumento attuativo delle zone è l’intervento diretto con concessione accompagnata da convenzione con la quale i privati si impegnano a realizzare tutte le opere di urbanizzazione e pubbliche previste dal piano stesso, compresa la cessione al Comune delle aree e degli spazi pubblici opportunamente sistemati. Oltre a quanto sopra, per l ‘attuazione dell’ambito produttivo D12 ( zone destinate agli edifici per lo spettacolo e il tempo libero) deve essere assicurato il soddisfacimento degli standard di spazi pubblici e privati di cui al D.I. 2 aprile 1968 n. 1444 e dovranno essere rispettati i seguenti indici: -Superficie coperta massima mq:1500 -Altezza massima : mt. 8,00. 220- Per la realizzazione degli interventi ammessi dovrà essere presentato un apposito progetto unitario che preveda le opere edilizie , le adeguate sistemazioni esterne comprensive degli spazi pubblici (viabilità di accesso, prolungamento di via Garda e racchetta di rigiro). 221-Per la realizzazione degli interventi ammessi dovrà essere presentato un progetto unitario comprensivo delle sistemazioni degli spazi esterni, con adeguate piantumazioni di alberi, la realizzazione della strada di collegamento tra via Lucignano e la S.S.326, nonchè il prolungamento di via Lucignano con idonea racchetta di rigiro all’estremità, come meglio evidenziato nella planimetria allegata. 230 – Per la realizzazione degli interventi ammessi dovrà essere presentato un progetto unitario che preveda le opere edilizie e le adeguate sistemazioni esterne, comprensive della viabilità e del parcheggio . 235 – vedi IU 5A art.32 236 - Per la realizzazione dell’intervento nel lotto in angolo tra via Colonna e via Dante si dovrà prevedere un progetto comprensivo della realizzazione del piccolo parcheggio pubblico in fregio al lotto stesso, compresa la demolizione dell’attuale recinzione. Inoltre la quota d’imposta del fabbricato, dovrà risultare quella del terreno esistente, ciò per non modificare l’attuale assetto del lotto stesso. Per la realizzazione dell’intervento nel lotto con accesso da via Dante, nel progetto dell’opera 94 dovrà essere tenuta in considerazione la nuova previsione di viabilità (veicolare e pedonale). Dette aree dovranno essere cedute gratuitamente al comune. Quanto sopra si ritiene indispensabile per poter dotare la nuova costruzione delle necessarie fognature che dovranno percorrere aree pubbliche. 241 – Per la realizzazione degli interventi ammessi dovrà essere presentato un apposito progetto unitario che preveda oltre alle opere edilizie anche le adeguate sistemazioni esterne, comprensive degli spazi pubblici a parcheggio e le piantumazioni dell’area come da Tav. 1:2.000 Rigomagno salvaguardando ove possibile anche quella esistente (ulivi). Per la realizzazione dei fabbricati sono prescritte le seguenti caratteristiche costruttive: - realizzazione di un solo piano abitabile fuoriterra ed uno parzialmente interrato da destinare a cantine ed autorimessa; -altezza massima in gronda mt.4.50; - copertura a capanna anche sfalsata con possibilità di ricavare locali nel sottotetto, in tal caso l’altezza massima in gronda potrà raggiungere mt. 5.50; - le murature esterne dovranno essere realizzate per la maggior parte in pietra locale a faccia vista o mattoni fatti a mano, alternata con parti in muratura che non potrà superare il 30% della superficie totale esterna del fabbricato. - gli intonaci dovranno essere realizzati in malta di calce e la tinteggiatura dovrà essere concordata con l’Amm.ne Comunale, scelta tra limitate gradazioni di giallo ocra o terra di Siena; - i manti di copertura dovranno essere realizzati sia con materiali di recupero che di nuova fattura scegliendo comunque tra manto in coppi ed embrici o tegole portoghesi; - le gronde dovranno essere realizzate in muratura di mattoni o in mensole di legno e mezzane in laterizio. - i canali di gronda e i pluviali dovranno essere in rame; - i comignoli dovranno essere realizzati all’antica, rivestiti in pietra o mattoni; - i parapetti delle eventuali logge (i balconi e le terrazze sono vietati) e delle scale esterne dovranno essere in muratura di pietra o in mattoni; - le cimase, le soglie, i davanzali ed i rivestimenti delle scale esterne dovranno essere in cotto o in pietra serena; - gli infissi esterni dovranno essere tutti in legno tinteggiati color castagno naturale o verde scuro; - le recinzioni esterne dovranno essere in muratura di pietra locale faccia 95 a vista e le ringhiere ed i cancelli in metallo lavorato; - le pavimentazioni esterne potranno essere realizzate in cotto o pietra serena; - la sistemazione delle resedi dovrà essere realizzata, per quanto riguarda le piante di alto fusto, con olivi, cipressi o altre tipiche del luogo, per quanto riguarda le siepi con piante aromatiche, corbezzolo od altre tipiche del sottobosco locale. 242 – Per la realizzazione degli interventi ammessi dovrà essere presentato un progetto comprendente anche le sistemazioni esterne con idonea piantumazione di alberi ad alto fusto. 267 - La categoria d’intervento e2.1 è limitata all’esclusiva copertura della terrazza esistente. 269 - Il porticato dovrà essere realizzato in adiacenza al corpo di fabbrica, allungato su via Mazzini, dell’altezza di un piano fuori terra e con materiali tradizionali e di recupero in sintonia con l’edificio esistente. 280 - Per la realizzazione dell’intervento (i600) il progetto dovrà comprendere la sistemazione dell’intera area, compresa la demolizione dell’annesso esistente e un’idonea piantumazione del lotto stesso. 284 – L’edificio in ampliamento dovrà rispettare le altezze massime previste dal P.R.G vigente. 96 Allegati 1. Tecniche e materiali negli interventi di conservazione 2. Norme geologico - tecniche di fattibilità 3. Criteri e norme per l'edificabilità ai sensi del D.P.C.M. 1.3.1991 in materia di compatibilità acustica 4. Variante al P.R.G. vigente per la costruzione di annessi agricoli 97 Allegato 1 Tecniche e materiali negli interventi di conservazione Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su edifici soggetti alle categorie di restauro c, di risanamento conservativo c1, di ristrutturazione edilizia d1. Nelle architetture contemporanee, ovvero quelle realizzate nel dopoguerra, soggette a conservazione sono da mantenere materiali e tecniche originari. Quelli di seguito indicati saranno di regola osservati nelle architetture di epoche precedenti. In ogni caso saranno sempre rispettati i materiali originari presenti nell'edificio soggetto all'intervento o ripristinati a seguito di adeguata documentazione. Interventi di manutenzione ordinaria: (a) non possono comportare modifiche o alterazioni degli elementi architettonici o decorativi degli edifici; non possono comportare l'uso di materiali, tecniche e configurazioni diversi da quelle originarie nel caso di rinnovamento o sostituzione di finiture. Interventi di manutenzione straordinaria: (b) intonaci: devono essere realizzati del tipo "civile" mediante formazione di arricciatura e stabilitura con malta bastarda e formazione di velatura finale con malta di calce. E' fatto obbligo di intonacatura negli edifici originariamente intonacati, con coloriture tradizionali della zona; infissi esterni: ammessi nelle forme tradizionali di legno verniciato. Le porte devono essere impostate sul filo interno; sistemazioni esterne: gli elementi di arredo, anche vegetazionali, devono essere conservati e ripristinati nelle forme originarie o tradizionali. Le pavimentazioni, dove si rendono necessarie per motivi igienico e funzionali, devono essere realizzate i lastre di pietra tradizionale con profondità strettamente necessaria, in forme unitarie e 98 regolari. I dislivelli e gli andamenti del terreno devono essere il più possibile mantenuti. Le essenze arboree e arbustive ammesse sono quelle autoctone, da localizzare in rapporto all'edificio nelle disposizioni originarie o tradizionali. Le recinzioni originarie devono essere conservate, e ripristinate in caso di manomissione. Sono vietate le insegne a bandiera e esterne alle specchiature costituite dai profili decorativi. copertura: deve essere realizzata in coppi ed embrici di materiale originario. Le gronde devono essere nelle forme e materiali tradizionali o in forme semplici con correnti non sagomati. Il cordolo di c. a. deve essere realizzato nello spessore del muro e comunque con una modificazione dell'altezza di non oltre 10 cm.. I vani sottotetto non possono essere controsoffittati; opere di consolidamento: le opere di consolidamento delle strutture e delle fondazioni, nonchè la realizzazione di vespai e scannafossi devono essere realizzate in modo da non alterare l'aspetto architettonico dell'edificio e il rapporto di questi con il terreno circostante. Interventi di restauro e risanamento conservativo (c, c1), di ristrutturazione edilizia (d1) il rinnovo strutturale del tetto e dei solai deve avvenire attraverso la reintegrazione delle parti deteriorate e non con la totale sostituzione, anche se nelle forme tradizionali, degli elementi costitutivi. E' ammessa la posa di materiale coibente e di rete elettrosaldata. Tutti gli interventi ammessi devono comunque osservare, al fine della conservazione dei caratteri architettonici, tipologici, strutturali decorativi, degli arredi e delle sistemazioni esterne, vegetazionali e non, i seguenti criteri: conservazione nella loro forma, nei loro materiali, nella loro collocazione attraverso la sostituzione delle sole parti deteriorate; sostituzione e rinnovo con forme, materiali, tecniche costruttive tipici del manufatto e della zona con forme semplici e regolare e senza mimetismi; gli edifici intonacati devono rimanere tali e in caso di intonaco di vecchia formazione non deve essere sostituito integralmente ma solo nelle parti cadute o non stabili; non devono essere usati materiali plastici e resine negli intonaci e 99 - - - negli interventi di consolidamento di murature; si devono utilizzare colori tipici della zona rilevati sui manufatti oggetto dell'intervento e mediante adeguata documentazione; gli infissi devono essere in legno e con forme tradizionali senza avvolgibili; le pavimentazioni devono essere coordinate e non suddivise per pertinenze a meno che ciò non determini un disegno congruo con lo spazio circostante e gli edifici. Esse potranno essere in terra battuta, in ghiaietto, in pietra o altri materiali similari. E' in ogni caso vietato l'asfalto; gli arredi esterni devono essere semplici e tipici della zona rilevati nel contesto o a seguito di adeguata documentazione; i cavi di adduzione dell'elettricità e del telefono, sia sulle murature che a vista, devono essere collocati con attenzione all'edificio e al sito; devono essere conservate le eventuali scritte originarie esistenti sugli edifici. sono vietate le insegne a bandiera e debordanti dalle specchiature costituite dai profili decorativi. Le prescrizioni sopra stabilite costituiscono un indirizzo di tutela del patrimonio architettonico e urbanistico di immediata applicabilità assieme alle disposizioni di cui all'art. 24 delle NTA. I manuali del colore, dell'arredo vegetazionale, delle pavimentazioni, dell'illuminazione pubblica, delle insegne e della segnaletica, che il Comune potrà predisporre ai sensi dell'articolo medesimo, integreranno queste prime norme cautelative. 100 Allegato 2 Norme geologico - tecniche di fattibilita' Il raffronto tra la "pericolosità" dell'area e la "destinazione d'uso", permette di determinare la "classe di fattibilità" e di conseguenza il "piano di indagine" sui terreni e i "vincoli imposti" dai risultati di tali indagini. Per gli interventi di previsione di Variante Generale, compresi quelli di sistemazione dei suoli, è da attenersi alla "carta della fattibilità", nonchè al rispetto delle Norme Tecniche del D.M. 11.03.1988 e successive Circolari applicative dei LL.PP. Sono state individuate quattro Classi di Fattibilità, descritte di seguito, valide come Norme Generali, mentre per determinati ambiti e per particolari tipi di intervento sono state predisposte norme specifiche. Per le aree indicate in classe 3 nella carta del rischio idraulico, la fattibilità risulta sempre condizionata alle verifiche di progetto ed è indicata con il simbolo 3i nella cartografia di riferimento, nella quale è riportato il perimetro dell'ambito "B" di cui all'art. 5 della Del. C.R. n° 230/94. - Aree con fattibilità di classe 1 (senza particolari limitazioni) La caratterizzazione geotecnica del terreno può essere ottenuta per mezzo di raccolta di notizie; comunque la validità delle soluzioni progettuali adottate deve essere motivata con apposita relazione; - Aree con fattibilità di classe 2 (normalmente vincolata a livello di progetto) E' richiesta la relazione geologica e quella geotecnica ottenuta per mezzo di indagini specifiche. - Aree con fattibilità di classe 3i (condizionata) Sono necessarie le relazioni geologica e geotecnica preventiva a livello di area complessiva, basata su indagini specifiche, sia per lo strumento urbanistico attuativo, sia per l'intervento diretto. Il rilascio della concessione edilizia è vincolato all'esecuzione di quanto previsto dalle precedenti relazioni in termini di interventi di bonifica, miglioramento dei terreni e particolari tecniche fondazionali, interventi di regimazione idraulica. - Aree con fattibilità di classe 4 (limitata) Vale quanto prescritto per la Classe 3 di Fattibilità; inoltre le indagini dovranno essere finalizzate alla soluzione dei problemi evidenziati dagli studi 101 di Variante Generale. In base ai risultati conseguiti dovrà essere approntato un programma di interventi sul terreno e di controlli necessari per valutare l'esito degli stessi. Interventi sulle aree agricole 1. Interventi sull'edificato Vale quanto disposto per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente. 2. Interventi di nuova realizzazione e ristrutturazione di strade poderali comportanti scavi, rinterri e modeste opere di sostegno: . se ricadenti su terreni inseriti in classe 1 e 2 di pericolosità la fattibilità è senza particolari limitazioni (classe 1); . se ricadenti su terreni inseriti in classe 3 di pericolosità la fattibilità è normalmente vincolata a livello di progetto (classe 2); . se ricadenti in classe 4 di pericolosità la fattibilità è condizionata ad una indagine di dettaglio a livello di area complessiva (classe 3) e il rilascio della concessione è vincolato all'esecuzione di quanto previsto dai risultati di tali indagini. 3. Costruzioni superiori agli 80 mc., scannafossi e muri di sostegno, reti idriche e fognarie, serbatoi di accumulo e sistemi di derivazione dei corsi d'acqua, infrastrutture e opere di urbanizzazione primaria in genere: . se ricadenti su terreni inseriti in classe 1 e 2 di pericolosità la fattibilità è normalmente vincolata a livello di progetto (classe 2); . se ricadenti su terreni inseriti in classe 3 di pericolosità la fattibilità è condizionata da una indagine di dettaglio a livello di area complessiva (classe 3); . se ricadenti, anche parzialmente, su terreni inseriti in classe 4 di pericolosità, la fattibilità è limitata (classe 4) e se ne vieta la realizzazione sino a quando non sarà effettuata la bonifica del sito. Interventi sul patrimonio edilizio esistente a) Manutenzione Ordinaria. Non è richiesta alcuna indagine geologica e geotecnica. 102 b) - c) Manutenzione Straordinaria, Restauro e Risanamento conservativo. E' necessaria la relazione geotecnica per gli interventi di consolidamento delle fondazioni e per tutti gli interventi che comportino modifiche di elementi strutturali ed opere di consolidamento con alterazione significativa dell'entità e della distribuzione dei carichi di fondazione. d) - e) Ristrutturazione Edilizia e Urbanistica Oltre a quanto previsto al punto precedente, per gli ampliamenti e rialzamenti con aumenti significativi dei carichi di fondazione, demolizioni e ricostruzioni è sempre necessaria la relazione geotecnica. Se gli interventi ricadono in aree a classe 3 di pericolosità è necessaria anche una relazione geologica a livello di area complessiva. Gli interventi in classe 4 di pericolosità devono prevedere opere preliminari di bonifica dei terreni. Gli interventi che non determinano alterazioni significative sull'entità e sulla distribuzione dei carichi di fondazione, devono risultare da specifica attestazione dei tecnici abilitati nell'ambito della presentazione dei relativi progetti edilizi. Aree alluvionabili Premesso che in tutto il territorio comunale dovrà essere mantenuta efficiente la rete di drenaggio superficiale e non dovrà essere realizzato alcun manufatto che ostacoli o riduca la sezione di deflusso delle acque, nelle aree inserite in classe 3 nella carta del Rischio Idraulico, sono vietati i locali interrati o seminterrati e le destinazioni d'uso residenziale al piano terreno. Per gli insediamenti produttivi e le opere infrastrutturali le soluzioni progettuali, basate sui risultati dell'indagine geologico-tecnica di dettaglio e sulle caratteristiche geomorfologiche e idrologiche dell'area, dovranno prevedere il rialzamento dei piani di posa dei manufatti, opere arginali di difesa o altri interventi di difesa dalle acque. Si rimanda quindi alla fase di intervento diretto o alla formazione dello strumento urbanistico attuativo, l'individuazione e la localizzazione degli interventi di regimazione idraulica di cui all'art. 7.1 della Del. C.R. n° 230/94. Emungimenti dal sottosuolo La perforazione di opere per l'emungimento delle acque sotterranee 103 necessita di una specifica regolamentazione. Su tutto il territorio comunale i pozzi andranno realizzati in modo tale da tutelare le risorse idriche sotterranee e a seguito di rilascio di concessione da parte del Comune (vedi le norme per la costruzione dei pozzi per acqua redatte dall'A.N.I.P.A.). Il rinnovo delle concessioni di emungimento per i pozzi artesiani sarà vincolato alla verifica tecnica delle situazioni idrogeologiche locali sulla base dei quantitativi emunti. Le portate emungibili dai pozzi artesiani dovranno essere limitate e derivate da opere realizzate secondo metodologie tecniche adeguate. Le perforazioni per pozzi freatici o artesiani saranno sempre vincolate alla verifica tecnica delle norme di salvaguardia idrogeologica delle acque sotterranee. Attorno alle captazioni per uso idropotabile dovrà essere realizzata una fascia di rispetto secondo quanto stabilito dal D.P.R. 236/88. 104 Allegato 3 Classificazione Acustica del Territorio Comunale ai sensi dell’art.6 della L.447/95 e s.m.i. e della normativa regionale vigente Norme Tecniche di Attuazione 1. PRINCIPI GENERALI 1.1. 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4. 1.1.5. 1.2. 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. 1.2.4. 1.3. 1.4. 1.4.1. 1.4.2. 1.5. 2. 105 TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO E CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE 106 Premessa 106 Definizioni. 107 Quadro normativo di riferimento. 108 Provvedimenti e azioni per la tutela dell’inquinamento acustico 110 Elaborati costitutivi e principi interpretativi 112 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE 113 Finalità 113 Articolazione in zone omogenee 114 Zone particolari: Aree di cava, Aree militari, Aree ferroviarie, viabilità 116 Viabilità 117 EFFETTI DELL'ADOZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA SULLA STRUMENTAZIONE URBANISTICA 117 AMBITI DI TUTELA DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA 118 Aree Autostradale e strade primarie di scorrimento 118 Aree ferroviarie 119 MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO E REVISIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E DELLE PRESENTI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 119 PRESCRIZIONI A TUTELA DELL’INQUINAMENTO ACUSTICO E UTILIZZAZIONE EDIFICATORIA E D’USO DEL TERRITORIO COMUNALE. 121 2.1. PARAMETRI E NORMATIVA DI RIFERIMENTO. 121 2.2. VALORI LIMITE NELLE ZONE OMOGENEE E VALORI DI QUALITÀ NELLE ZONE OMOGENEE 121 Valori limite di emissione 121 Valori limite assoluti di immissione 122 Valori di attenzione 123 Valori di qualità 123 2.3. PRESCRIZIONI PER LE SORGENTI SONORE 124 2.4. PRESCRIZIONI PER LE ZONE CONFINANTI A DIVERSA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA 124 2.5. PIANI URBANISTICI ATTUATIVI, PROGETTI ASSOGGETTATI A CONVENZIONE. 125 2.6. INTERVENTI EDILIZI DIRETTI 127 2.7. DISPOSIZIONI DA OSSERVARE PER LA TUTELA DEL CLIMA ACUSTICO IN SEDE DI PROGETTAZIONE, 129 AUTORIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO. 2.8. ALTRI INTERVENTI 130 3. DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DELL’INQUINAMENTO ACUSTICO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI 131 3.1.1. DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DELL’INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DA ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE 132 4. INTERVENTI SUL TRAFFICO E SERVIZI PUBBLICI 133 5. PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANZIONI 133 6. NORME DI SALVAGUARDIA E NORME TRANSITORIE 134 105 1. Principi generali 1.1. Tutela dall'inquinamento acustico e Classificazione Acustica del territorio comunale 1.1.1. Premessa La legge 447/95 “Legge Quadro sull’inquinamento acustico“ si propone tra gli obiettivi l’integrazione degli aspetti di tutela ambientale degli strumenti urbanistici pianificatori e il rilancio del ruolo dei comuni quali soggetti preposti nell’azione per la tutela dall’inquinamento acustico nella gestione delle politiche ambientali. Il coordinamento tra gli strumenti urbanistici è infatti previsto nell’articolato “provvedimenti per la limitazione delle emissioni sonore (art.2,comma 5)” dove per la prima volta si auspica “l’integrazione tra i piani di trasporto urbani ed extraurbani, i piani urbani del traffico, la pianificazione del traffico stradale ferroviario ed aeroportuale e gli stessi strumenti di pianificazione urbanistica.” Anche nelle competenze attribuite dalla Legge Quadro ai comuni (Competenze dei comuni – Art.6; Piani di risanamento acustico – Art.7; Disposizioni in materia di impatto acustico – Art.8; Ordinanze contingibili e urgenti – Art.9; Controlli – Art.14) emerge la piena responsabilità dei comuni sul controllo tecnico amministrativo. Appare quindi evidente, diversamente da quanto contenuto in altre leggi ambientali, come i comuni in questo quadro normativo vengano posti al centro delle azioni per la tutela dell’inquinamento acustico e nella gestione delle politiche ambientali. La normativa statale con la legge n. 447/1995, superando il vecchio concetto di “Classificazione acustica” del DPCM 1.3.1991 di premessa per i Piani di Risanamento Acustico, si caratterizza come strumento attivo di gestione del territorio e delle attività che su di esso si esplicano, avendo come conseguenza la revisione dei regolamenti locali e fornendo indicazioni a supporto degli altri strumenti urbanistici. Scopi della Classificazione acustica sono quelli di permettere una chiara individuazione territoriale dei livelli massimi ammissibili di rumorosità relativi a ogni ambito territoriale analizzato, di consentire valutazioni connesse con il controllo degli organi competenti e definire gli obiettivi di risanamento dell’esistente e di prevenzione per il nuovo. Quest’ultimo obiettivo, rappresenta in prospettiva l’aspetto più qualificante della classificazione acustica, che deve essere considerata come elemento di completamento all’interno di un quadro ben più allargato di pianificazione integrata dal quale non è più possibile prescindere. In sintesi la classificazione acustica del territorio può considerarsi il perno attorno al quale ruota tutta l’attività di prevenzione e di risanamento nei confronti dell’inquinamento acustico, nonché, più in generale di riqualificazione del territorio urbano. Un ulteriore elemento di qualificazione ambientale che va a completamento di tali 106 prescrizioni, è l’obbligo di produrre in sede di istruttoria dei progetti una valutazione previsionale del clima acustico relativamente alla area interessata dalla realizzazione di scuole ed asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani, nonché di nuovi insediamenti residenziali prossimi ad aeroporti ed eliporti, ferrovie, autostrade e strade appartenenti alle categorie B ed E del Nuovo Codice della Strada, circoli privati e pubblici, esercizi pubblici e attività produttive, in cui siano istallati macchinari o impianti rumorosi: adempimento nel quale, a secondo della natura dell’intervento, il comune può avere sia la funzione di estensore che quella di controllore. Questa attività preventiva rappresenta quindi, il riscontro immediato sull’efficacia operativa degli indirizzi di tutela ambientale applicata agli strumenti di pianificazione e trova una idonea collocazione nell’iter procedimentale delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie all’atto della formazione dei Piani Particolareggiati. La Regione Toscana assume la tutela ambientale ai fini acustici quale obiettivo operativo della programmazione territoriale, ai sensi della legge regionale 16 gennaio 1995 n. 5 (norme per il governo del territorio) e successive modifiche ed integrazioni La Legge n.89 del 1 dicembre 1998 della Regione Toscana lega strettamente la Pianificazione Acustica del Territorio agli strumenti urbanistici affermando all’art.7 comma 1 che i comuni sono tenuti ad adeguare i propri strumenti urbanistici con il piano di classificazione acustica entro 12 mesi dalla sua approvazione. Scopo delle presenti Norme Tecniche di Attuazione è quello di coordinare e rendere attuativa l'azione amministrativa del Comune di Sinalunga, alla luce delle finalità previste dalla Legge Quadro e dalla Legge Regionale e dalle Linee Guida della Regione Toscana al fine di potere rendere efficaci tutte le prescrizioni necessarie per l’adeguamento dei regolamenti locali, e l’avvio delle successive attività di controllo e di redazione dei Piani di Risanamento. 1.1.2. Definizioni. Ai fini delle presenti Norme Tecniche si definisce: a. b. inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi; ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive; 107 c. d. e. f. g. h. sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative; sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lett. c); valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa; valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori; valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente; valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalle leggi sull’inquinamento acustico. I valori di cui alle, lettere e), f), g) e h), sono determinati in funzione della tipologia della sorgente, del periodo della giornata e della destinazione d'uso della zona da proteggere. I valori limite di immissione sono distinti in: 1. valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale; 2. valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo. i) Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato ‘A’, Leq(A), parametro fisico adottato per la misura di rumore. l) Livello del rumore aeroportuale, Lva, livello del rumore aeroportuale. 1.1.3. Quadro normativo di riferimento. I riferimenti legislativi e normativi che sono stati inseriti nella stesura delle presenti Norme Tecniche di Attuazione sono: • DPCM 1/3/91 Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno. • DLGS del 30 aprile 1992 n. 285 Nuovo Codice della strada. • DPR del 16 dicembre 1992 Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada. • Legge n. 447 del 26/10/95 Legge Quadro sull'inquinamento acustico. 108 • DM 11/12/96 Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo. • DPCM 18/9/97 Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante. • DPCM 14/11/97 Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore. • DPCM 5/12/97 Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici. • DM 16/3/98 Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico. • DPCM 31/3/98 Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l’esercizio dell’attività del tecnico competente in acustica. • DPR 18/11/98 Regolamento recante norma di esecuzione dell’articolo 11 della 447/95 in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario. • DM del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 5/11/2001 – Norme funzionali e geometriche delle strade. • L. R. 1 dicembre 1998, n. 89 “Norme in materia di inquinamento acustico” • Delibera G.R. 13 luglio 1999, n. 788 "Definizione dei criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e della relazione previsionale di clima acustico ai sensi dell'art. 12, comma 2 e 3 della L.R. n. 89/98". • Delibera C.R. 22 febbraio 2000, n. 77 "Definizione dei criteri e degli indirizzi della pianificazione degli enti locali ai sensi dell'art. 2, della L.R. n. 89/98 "Norme in materia di inquinamento acustico"". • Deliberazione n. 398 del 28/03/2000, Modifica e integrazione della Deliberazione 13/7/99, n. 788 "Definizione dei criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e della relazione previsionale di clima acustico ai sensi dell'art. 12, comma 2 e 3 della L.R. n. 89/98". • Circolare applicativa del 04/04/2000 prot. 104/13316/10-03 a firma del Coordinatore del Dipartimento delle Politiche Territoriali e Ambientali. Delibera C.R. 22/02/2000, n. 77 "Definizione dei criteri e degli indirizzi della pianificazione degli enti locali ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 89/98 "Norme in materia di inquinamento acustico"". Circolare applicativa. • UNI n. 9884 del luglio 1991 "Caratterizzazione acustica del territorio mediante la descrizione del rumore ambientale". • ISO n. 1996/1-82 "Description and measurement of environmental noise. Part 1: basic quantities and procedures". • ISO n. 1996/2-87 "Description and measurement of environmental noise. Part 2: acquisition of data pertinent to land use". • ISO n. 1996/3-87 "Description and measurement of environmental noise. Part 3: application to noise limits". • CNR - Norme sulle caratteristiche geometriche e di traffico delle strade urbane Bollettino Ufficiale, parte IV, Norme Tecniche. • Documento S.I.A.R. del Ministero dell’Ambiente “Linee Guida per la Classificazione del territorio comunale”. 109 • Documento A.N.P.A. - Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente - “Linee Guida per la redazione dei Piani di Risanamento Acustico”. Data la complessità e la specificità dei provvedimenti in materia di difesa dall’inquinamento acustico queste norme tecniche sono configurate come norme tecnico normative - metodologiche che prendono inoltre, spunto dai diversi contributi sull'argomento pubblicati in letteratura. Tutti i provvedimenti legislativi e regolamentari vigenti citati all’interno delle presenti norme tecniche si intendono recepiti integralmente con le successive modifiche e integrazioni alla data di adozione della zonizzazione acustica e si intendo recepiti nelle loro modifiche non sostanziali. 1.1.4. Provvedimenti e azioni per la tutela dell’inquinamento acustico Le competenze dei comuni, così come indicato sia nell’articolato della Legge Quadro 447/95 che nella L.R. 89/98 si attuano attraverso i seguenti atti ed azioni che si elencano in modo non esaustivo: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) la classificazione del territorio comunale in zone acustiche; il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte ai sensi del punto sopra; la coerenza con la classificazione acustica dei progetti di piano di futura adozione. l'adozione dei piani comunali di risanamento acustico, di seguito denominati piani comunali; l'adozione di regolamenti locali ai fini dell'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico, prevedendo espliciti divieti, limitazioni, orari e regolamentazioni, tese a tutelare la cittadinanza dall'inquinamento acustico, anche per le modalità di raccolta dei rifiuti, per l'uso delle campane, degli altoparlanti e per tutte le attività rumorose; la rilevazione delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modifiche; le attività di controllo sull'osservanza: delle prescrizioni attinenti al contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse; della disciplina stabilita dall'articolo 8, commi 4 e 6, della l. 447/1995, relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto; della disciplina e delle prescrizioni tecniche contenute negli atti emanati dal comune ai sensi del presente articolo; il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere 8) 110 temporaneo ovvero mobile, anche in deroga ai valori limite definiti dalla vigente normativa; 9) per i comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti, l'adozione di una relazione biennale sullo stato acustico; 10) la verifica sull'osservanza della normativa vigente per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio: 11) delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali; 12) dei provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione degli immobili ed infrastrutture di cui al numero 11); 13) dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive, ivi compresi i nulla osta di cui all'articolo 8, comma 6, della l. 447/1995; 14) a verifica sulla corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della l. 447/1995; 15) l'adozione delle misure amministrative e tecniche tese al contenimento del rumore nei casi di inquinamento acustico che riguardino aree ricadenti nel territorio comunale; 16) l'approvazione dei progetti di risanamento delle imprese nei confronti dell'ambiente esterno nonché dei piani di contenimento ed abbattimento del rumore di cui all'articolo 10, comma 5 della l. 447/1995; 17) l'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti, nei limiti delle proprie competenze territoriali, per il ricorso temporaneo, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale di determinate attività. Conseguentemente all’entrata in vigore delle presenti norme di attuazione e per ottemperare agli adempimenti che ne conseguono, saranno adeguati i regolamenti locali edilizio, di igiene e sanità, di polizia municipale e ogni altro regolamento coinvolto, prevedendo apposite norme contro l'inquinamento acustico, con particolare riferimento al controllo, al contenimento e all'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore. Il Regolamento edilizio potrà prevedere i casi in cui è possibile l’ipotesi di una dichiarazione di conformità prestazionale nella forma di asseverazione redatta da tecnico competente , dotato dei requisiti di professionalità e dell’abilitazione di cui al DPCM 31/3/1998. Nelle more dell’approvazione dei vari regolamenti le attività e i procedimenti dell’Amministrazione Comunale dovranno comunque rispettare la normativa generale cogente in materia di tutela dall’inquinamento acustico. Contemporaneamente potranno essere emanati appositi atti amministrativi contingenti per la parte di competenza quali ordinanze e determinazioni dirigenziali destinati a disciplinare aspetti puntuali che necessitano di disposizioni prescrittive specifiche. Per i casi previsti dall’articolo 8 della Legge 447/95 oltre alla rispondenza ai requisiti sopra richiamati dovrà essere prodotto uno studio finalizzato alla valutazione del clima acustico esistente nell’area di progetto al fine di verificare la compatibilità 111 ambientale dell’opera in progetto. 1.1.5. Elaborati costitutivi e principi interpretativi La classificazione Acustica del Territorio Comunale di Sinalunga è costituita da: Tav. 1 Unità Censuarie sc.1:20.000 Tav. 2 Viabilità comunale principale sc.1:20.000 Tav. 2a Viabilità comunale principale sc.1:5.000 Tav. 3a Ricettori sensibili sc.1:10.000 Tav. 3b Ricettori sensibili sc.1:10.000 Tav. 3c Ricettori sensibili sc.1:10.000 Tav. 4 Aree artigianali industriali sc.1:10.000 Tav. 5 Densità di popolazione sc.1:20.000 Tav. 6 Densità di esercizi commerciali sc.1:20.000 Tav. 7 Densità di unità artigianali sc.1:20.000 Tav. 8 Zonizzazione Acustica del Territorio sc.1:20.000 Tav. 8a Zonizzazione Acustica del Territorio sc.1:10.000 Tav. 8b Zonizzazione Acustica del Territorio sc.1:10.000 Tav. 8c Zonizzazione Acustica del Territorio sc.1:10.000 Tav. 8d Zonizzazione Acustica del Territorio (Rigomagno) sc.1:5.000 Tav. 8e Zonizzazione Acustica del Territorio (centro) sc.1:5.000 Tav. 8f Zonizzazione Acustica del Territorio (Bettolle) sc.1:5.000 Norme Tecniche di Attuazione La disciplina della classificazione acustica del territorio comunale è dettata dall’insieme delle previsioni di testo e di quelle grafiche contenute negli elaborati di Piano sopraccitati. In caso di non corrispondenza tra tavole a scale diverse, fa sempre testo la tavola a maggior dettaglio. In caso di contrasto fra elaborati progettuali e norme di attuazione prevalgono queste ultime. 112 1.2. Classificazione Acustica del territorio comunale 1.2.1. Finalità L'azione amministrativa del Comune di Sinalunga dovrà essere improntata a principi di tutela dall'inquinamento acustico degli ambienti abitativi e dell'ambiente esterno. • • • • • • • • Le disposizioni a tutela dell’inquinamento acustico si esplicitano mediante: Norme generali per il coordinamento tra attuazione delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie e Classificazione Acustica del territorio; Prescrizioni concernenti le modalità di redazione e approvazione degli strumenti urbanistici attuativi nonché la pianificazione e la progettazione di interventi rilevanti sul piano urbanistico necessitanti di rapporti convenzionali con il Comune, in relazione a destinazioni d’uso sensibili all’esposizione al rumore, o attività, funzioni e infrastrutture da cui possano avere origine emissioni sonore disturbanti Vincoli e condizioni all’utilizzazione edificatoria dei suoli in relazione alle diverse situazioni di esposizione al rumore ambientale Norme per il contenimento dell’impatto acustico derivante da particolari attività, funzioni ed installazioni, nonché, dall’esercizio delle infrastrutture di trasporto. La Classificazione Acustica del territorio comunale persegue pertanto i seguenti obiettivi: stabilire gli standard minimi di comfort acustico da conseguire nelle diverse parti del territorio comunale, in relazione alle caratteristiche del sistema insediativo di ogni contesto territoriale, ricondotto alle classificazioni di cui alla Tab. A del D.P.C.M.14 novembre 1997; costituire riferimento per la redazione dei Piani di Risanamento Acustico di cui all'art. 7 della Legge Quadro sull’Inquinamento Acustico (Legge n. 447/95), in base al confronto tra rumorosità ambientale misurata o stimata nei diversi ambiti del territorio comunale e standard di comfort acustico prescritti nelle diverse zone, secondo le classificazioni assegnate in sede di Classificazione Acustica; consentire l'individuazione delle priorità d'intervento, in relazione all'entità del divario tra stato di fatto e standard prescritti, ed al grado di sensibilità delle aree e degli insediamenti esposti all'inquinamento acustico; costituire supporto all'azione amministrativa dell'Ente locale per la gestione delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie, nonché per la disciplina delle attività antropiche e degli usi del patrimonio edilizio, secondo principi di tutela dell'ambiente urbano ed extraurbano dall'inquinamento acustico. 1.2.2. Articolazione in zone omogenee 113 Ai fini dell'individuazione dei valori limite di esposizione al rumore da prevedersi nell'ambiente esterno, il territorio del Comune di Sinalunga è suddiviso in zone corrispondenti alle classi definite nella tabella A - Classificazione del territorio comunale - del D.P.C.M. 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”. La modalità di rappresentazione delle diverse zone negli elaborati grafici della Classificazione Acustica del territorio comunale è conforme alle disposizioni contenute nelle Linee Guida della Regione Toscana. CLASSE I - aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, aree scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, siti di particolare interesse storico (aree archeologiche). Tale classe è rappresentata con retino SOLID colore 83 (verde). CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali, le aree boschive le zone delimitate nel P.R.G. da vincoli paesaggistici, le aree attrezzate destinate allo sport. Sono state inoltre considerate ricadenti nella seconda classe le fasce cuscinetto nelle aree di pertinenza degli edifici scolastici in ambito urbano. Tale è classe è rappresentata con retino SOLID colore 51 (giallo) CLASSE III - aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici. In ambito extraurbano rientra nella classe terza la fascia cuscinetto compresa tra l’autostrada e la zona agricola. Tale è classe è rappresentata con retino SOLID colore 31 (arancione). CLASSE IV - aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie, le aree con limitata presenza di piccole industrie. La viabilità di cui al punto 1.2.4 Tale è classe è rappresentata con retino SOLID colore 10 (rosso). CLASSE V - aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con limitata presenza di abitazioni. Tale è classe è rappresentata con retino SOLID colore 211 (viola). CLASSE VI - aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi. 114 Non sono state individuate aree appartenenti a questa classe Nella fase di omogeneizzazione è stato ricercato il rispetto del divieto di accostamento di aree i cui valori di qualità differiscono in misura superiore a 5 dB(A) (“accostamento critico”). Tale divieto se limitato al caso in cui non vi siano preesistenti destinazioni d’uso che giustifichino l’accostamento critico, ossia tra aree che non siano urbanizzate o completamente urbanizzate al momento della redazione del piano di Classificazione acustica è facilmente raggiungibile. In virtù di ciò, qualora al termine della fase di omogeneizzazione siano presenti accostamenti critici tra aree non urbanizzate, ove possibile si è proceduto all’inserimento di “fasce cuscinetto”. Le fasce cuscinetto sono parti di territorio ricavate da una o più aree in accostamento critico, di norma delimitate da confini paralleli e distanti almeno 50 metri. Negli accostamenti critici tra aree non urbanizzate a seconda dei casi specifici sono state inserite, con i criteri di cui sotto, una o più fasce cuscinetto e ad ognuna di tali fasce è stata attribuita una classe acustica tale da evitare l’accostamento critico (es.: in presenza di un accostamento tra un’area in Classe II e una in Classe V vengono inserite due fasce cuscinetto, rispettivamente in Classe III e in Classe IV). Le fasce cuscinetto sono inserite seguente le seguenti regole generali: • non possono mai essere inserite all’interno di aree poste in Classe I; • non vengono inserite nel caso di evidenti discontinuità geomorfologiche che evitano di fatto l’accostamento critico; • possono essere inserite solo in aree non urbanizzate o non completamente urbanizzate • non può essere inserito un numero di fasce cuscinetto tale che la superficie totale di esse risulti superiore al 50% dell’area in cui vengono incluse; • nel caso non possano essere posizionate tutte le fasce cuscinetto necessarie ad evitare l’accostamento critico, verranno inserite solamente quelle di classe acustica contigua all’area più sensibile. Le fasce cuscinetto sono state inserite secondo le seguenti modalità operative: • accostamento critico tra due aree non urbanizzate: per un numero dispari di salti di classe acustica tra le due aree in accostamento critico le fasce cuscinetto sono da distribuire in numero uguale all’internodi entrambe le aree; nel caso di un numero pari di salti di classe deve essere inserita una fascia in più nell’area con classe più elevata. • accostamento critico tra un’area urbanizzata ed una non completamente urbanizzata o tra due aree non completamente urbanizzate: resta valido quanto indicato al punto precedente. Nel caso un’abitazione o un nucleo di abitazioni risulti tagliato da una fascia cuscinetto, questi dovranno essere ricompresi nell’area in cui ricadono per più del 50% della superficie edificata totale (in tal caso la profondità della fascia cuscinetto può essere anche inferiore a 50 metri). 115 1.2.3. Zone particolari (Aree di cava, Aree militari, Aree ferroviarie, Viabilità) Aree di cava L’attività estrattiva è considerata attività a carattere temporaneo. Tale attività si esercita all’interno del perimetro di zona di attività estrattiva e più specificatamente all’interno del perimetro definito in sede di autorizzazione, nonché dai relativi atti progettuali. La Classe V, per le attività estrattive è una classificazione di carattere temporaneo ed è vigente solo nel caso in cui sia stata rilasciata l’autorizzazione estrattiva, oppure - in assenza - solo nel caso in cui siano stati emessi eventuali atti unilaterali da parte della Pubblica Amministrazione. Conclusasi l’attività estrattiva, con atto deliberativo di svincolo delle fideiussioni e certificato di regolare esecuzione dei lavori, decade la Classificazione temporanea di attività estrattiva e torna vigente la classe acustica di PRG. Dopo la dismissione tali aree vengono riclassificate in base alla destinazione d'uso prevista dal PRG vigente. Aree militari Fatto salvo che queste aree sono soggette ai limiti di zona previsti dalla Classificazione acustica, la Legge n. 447/95 (art. 11 comma 3) prevede altresì che “la prevenzione e il contenimento acustico nelle aree esclusivamente interessate da installazioni militari e nelle attività delle Forze armate sono definiti mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui all’art. 3 della Legge 34 dicembre 1976, n. 898, e successive modificazioni". Dopo la dismissione tali aree vengono riclassificate in base alla destinazione d'uso prevista dal PRG vigente. Aree ferroviarie Le infrastrutture ferroviarie sono regolamentate dal D.P.R. 18/11/1998 n. 459 “Regolamento recante norme d’esecuzione dell’art. 11 della legge 26/10/1995 n. 447 in materia d’inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario” decreto che stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore avente origine dall'esercizio delle infrastrutture delle ferrovie e delle linee metropolitane di superficie, con esclusione delle tramvie e delle funicolari. Le disposizioni si applicano: a) alle infrastrutture esistenti, alle loro varianti ed alle infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento a quelle esistenti; b) alle infrastrutture di nuova realizzazione. In particolare vengono istituite delle fasce di rispetto delle linee ferroviarie che, seguono le relative disposizioni in merito ai limiti di esposizione per le sorgenti ferroviarie. Le altre sorgenti sono disciplinate dalla Classificazione Acustica del territorio. 116 1.2.4. Viabilità Fatto salvo quanto previsto dai regolamenti di cui all'articolo 11, comma 1, della L.447/1995 e L.R. 89/98, in riferimento alla densità di traffico veicolare, appartengono: • alla classe IV le strade primarie di scorrimento, i tronchi terminali o passanti di autostrade, le tangenziali, le strade di grande comunicazione e comunque le strade con traffico intenso superiore ai 500 veicoli l'ora. • alla classe III le strade di quartiere prevalentemente utilizzate per servire il tessuto urbano toscano, con traffico compreso tra 50 e 500 veicoli l'ora. • alla classe II le strade locali prevalentemente situate in zone residenziali, con traffico inferiore ai 50 veicoli l'ora. I flussi di traffico sono riferiti all'intervallo orario 6.0022.00. • Le strade in ambito extraurbano sono state classificate in relazione alla tipologia e al contesto naturale o agricolo in cui si inseriscono Qualora la classe da attribuire alla strada ai sensi del comma precedente non corrisponda alla classe da attribuire alle zone circostanti, la strada è classificata nel modo seguente: • strada con valore limite di zona ad essa corrispondente più basso rispetto a quello della zona attraversata, la strada viene classificata nella stessa classe della zona circostante; • strada posta tra due zone a classificazione acustica differente, la strada viene inserita nella classe con il valore limite di zona più elevato; • strada con valore limite di zona più elevato rispetto a quello della zona attraversata, le amministrazioni e gli enti competenti devono adottare entro dodici mesi provvedimenti volti a ridurre l'inquinamento acustico in modo da poter attribuire alla strada la stessa classe della zona attraversata. Qualora le strade da classificare siano interne al tessuto urbano, la zona ad esse propria è delimitata dalla superficie degli edifici frontistanti le strade stesse. In condizioni diverse e, comunque, qualora non esista una continuità di edifici-schermo, la tipologia classificatoria di zona della strada si estende ad una fascia di trenta metri a partire dal ciglio della strada stessa. 1.3. Effetti dell'adozione della Classificazione Acustica sulla strumentazione urbanistica L'adozione della Classificazione Acustica del territorio comunale costituisce l'atto attraverso il quale trovano pieno recepimento nella prassi amministrativa del Comune di Sinalunga i principi di tutela dell'inquinamento acustico espressi dalla “Legge Quadro sull’Inquinamento Acustico”, e dai relativi decreti di attuazione. A decorrere dall'adozione della Classificazione Acustica del territorio comunale, 117 qualsiasi variante al Piano Regolatore Generale e relativi strumenti attuativi, devono obbligatoriamente essere improntati a principi di conseguimento e/o salvaguardia dei limiti minimi di comfort acustico prescritti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 e successive modifiche e integrazioni. I medesimi principi sono perseguiti anche nella fase attuativa degli strumenti urbanistici generali in essere. 1.4. Ambiti di tutela della Classificazione Acustica L'ambito di tutela dall'inquinamento acustico viene esercitato sull'intero territorio comunale sulla base della Classificazione Acustica adottata. L’azione di salvaguardia viene applicata già nella stesura della Classificazione Acustica del territorio con interventi sulle principali infrastrutture presenti sul territorio. Il legislatore ha già attuato delle norme di salvaguardia con l’emanazione di Decreti specifici per le principali infrastrutture (ferrovie, aeroporti, quello relativo alle autostrade è a stato approvato dal Consiglio dei Ministri in data 19.03.2004) con l’istituzione di fasce di rispetto. Di seguito si riportano sia le indicazioni previste dai singoli decreti (fasce di rispetto ferroviarie e stradali) e l’inserimento delle fasce "cuscinetto" e delle fasce di pertinenza delle infrastrutture dei trasporti. 1.4.1. Aree Autostradali e strade primarie di scorrimento Il Decreto Legislativo sul “Rumore Stradale” (approvato il 19.03.2004, ma non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale alla data di revisione delle presenti norme), all’art. 2 stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell’inquinamento da rumore avente origine dall’esercizio dalle infrastrutture stradali di tipo: Tipologia delle infrastrutture stradali A Autostrade B Strade extraurbane principali C Strade extraurbane secondarie D Strade urbane di scorrimento E Strade urbane di quartiere F Strade locali Nello stesso decreto all’art. 3 vengono definite le fasce di pertinenza. A partire dal confine dell’infrastruttura stradale di tipo A, B, C e D per ciascun lato sono fissate fasce territoriali di pertinenza dell’infrastruttura stessa della larghezza di: a) m 250 per le infrastrutture esistenti, tale fascia viene divisa in due parti: - la prima più vicina all’infrastruttura della larghezza di m 100, denominata fascia A; 118 - la seconda più distante all’infrastruttura, della larghezza di m 150, denominata b) m 250 per le infrastrutture nuove fascia B; A partire dal confine dell’infrastruttura stradale di tipo E ed F, per ciascun lato sono fissate fasce di pertinenza dell’infrastruttura stessa della larghezza di m 30. 1.4.2. Aree ferroviarie Le fasce di rispetto delle linee ferroviarie ai sensi del D.P.R. 18/11/1998 n. 459 “Regolamento recante norme d’esecuzione dell’art. 11 della legge 26/10/1995 n. 447 in materia d’inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario”, seguono le relative disposizioni in merito ai limiti di esposizione per le sorgenti ferroviarie. Le altre sorgenti sono disciplinate dalla Classificazione Acustica del territorio. Le fasce di rispetto vengono così individuate: "A partire dalla mezzeria dei binari esterni e per ciascun lato sono fissate fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture della larghezza di: • m 250 per le infrastrutture esistenti (o loro varianti) e per le infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento a quelle esistenti nonché per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h. • Tale fascia viene suddivisa in due parti: la prima più vicina all’infrastruttura, della larghezza di 100 m denominata fascia A; la seconda più distante dall’infrastruttura, della larghezza di 150 m denominata fascia B. • m 250 per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h. • Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture in affiancamento ad una esistente, la fascia di pertinenza si calcola a partire dal binario esterno preesistente”. Per le altre sorgenti sonore presenti all'interno di tali fasce, valgono i limiti stabiliti dalla Classificazione acustica; la somma dei contributi di tutte le sorgenti sonore, ivi comprese le infrastrutture ferroviarie, non deve in ogni caso superare i limiti stabiliti dal Decreto 459/98. All’interno delle fasce di pertinenza valgono i limiti previsti dal DPR stesso per la sorgente sonora ferroviaria. 1.5. Modalità di aggiornamento e revisione della Classificazione Acustica e delle presenti Norme Tecniche di Attuazione La Classificazione Acustica può essere sottoposta a revisione in relazione a variazioni del quadro legislativo nazionale o regionale e in relazione alle variazioni degli strumenti urbanistici del Comune perseguendo l’obiettivo del miglioramento dal clima acustico. Dette revisioni si devono inoltre adottare in considerazione a modifiche significative dei flussi di traffico del sistema di viabilità urbana ed extraurbana principale, riscontrate o previste, oppure modifiche nella composizione degli stessi o nel caso di nuove linee di trasporto pubblico. 119 Nel caso di approvazioni di varianti parziali al PRG la Classificazione Acustica viene contestualmente revisionata sulla base delle modificate destinazioni d'uso in relazione alle caratteristiche del sistema insediativo in oggetto ed alle classificazioni di cui alla Tab. A del D.P.C.M. l4 novembre 1997. In caso di normative specifiche nazionali e/o regionali, la Classificazione Acustica viene automaticamente aggiornata se vengono modificati i limiti di esposizione senza variazione del numero complessivo delle classi di destinazione d'uso del territorio. Nel caso in cui ci sia variazione del numero complessivo delle classi sarà necessario stabilire un criterio oggettivo di adeguamento alla nuova normativa. Se in seguito all’adozione della Classificazione Acustica verranno pubblicati gli altri decreti attuativi, previsti dalla Legge Quadro, di cui per ora sono stati presentate bozze, essi verranno esaminati dall’amministrazione e recepiti all’interno della Classificazione Acustica in modo organico. Diversamente, qualora vengano pubblicati provvedimenti legislativi e normativi comunitari, nazionali e regionali che introducano novità sostanziali in materia di difesa dall’inquinamento acustico, l’Amministrazione provvederà ad aggiornare la Classificazione Acustica e le presenti norme tecniche secondo i nuovi indirizzi nelle forme e nei modi previsti dalla legge. 120 2. Prescrizioni a tutela dell’inquinamento acustico e utilizzazione edificatoria e d’uso del territorio comunale. 2.1. Parametri e normativa di riferimento. I riferimenti legislativi e normativi che sono stati inseriti nella stesura delle presenti Norme Tecniche di Attuazione sono quelli riportati al capo I paragrafi 1.1.3. 2.2. Valori limite nelle zone omogenee e Valori di qualità nelle zone omogenee A decorrere dall'adozione della Classificazione Acustica del Territorio Comunale, qualsiasi variante al Piano Regolatore Generale e relativi strumenti attuativi, devono obbligatoriamente essere improntati a principi di conseguimento e/o salvaguardia dei limiti minimi di comfort acustico prescritti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 e successive modifiche e integrazioni. Il decreto, sopra richiamato, in attuazione della Legge n. 447, determina: • i valori limite per le sorgenti sonore, in rapporto alla classe acustica di appartenenza, di emissione, • i valori limite di immissione, • i valori di attenzione • i valori di qualità. I valori sono riferiti alle classi di destinazione d'uso del territorio di cui alla tabella riportata al punto 1.2.2. Valori limite di emissione I valori limite di emissione, sono riferiti alle sorgenti fisse ed alle sorgenti mobili. I valori limite di emissione delle singole sorgenti fisse (art. 2, comma 1, lettera e, della L. n. 447/95), sono quelli indicati nella tabella successiva , e si applicano a tutte le aree del territorio ad esse circostanti, secondo la rispettiva classificazione in zone. I valori limite di emissione del rumore delle sorgenti sonore mobili (art. 2, comma 1, lettera d della L.447/95), e dei singoli macchinari costituenti le sorgenti sonore fisse, laddove previsto, sono altresì regolamentati dalle norme di omologazione e certificazione delle stesse. Valori limite di emissione - Leq in dB(A) - DPCM 14/11/1997 classi di destinaz. d'uso del territorio tempi di riferimento Diurno (06.00-22.00) notturno (22.00-06.00)) I aree particolarmente protette 45 35 II aree prevalentemente residenziali 50 40 121 III aree di tipo misto 55 45 IV aree di intensa attività umana 60 50 V aree prevalentemente industriali 65 55 VI aree esclusivamente industriali 65 65 Valori limite assoluti di immissione I valori limite assoluti di immissione (art. 2, comma 3, lettera a, della L.n. 447/95), riferiti al rumore immesso nell'ambiente esterno dall' insieme di tutte le sorgenti sono quelli indicati nella tabella successiva. Per le infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali e le altre sorgenti sonore di cui all'art. 11, comma 1, legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono prescritti i limiti di cui alla tabella successiva all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, individuate dai relativi decreti attuativi. All'esterno di tali fasce, dette sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione. All'interno delle fasce di pertinenza, le singole sorgenti sonore diverse da quelle indicate al precedente comma, devono rispettare i limiti di cui alla tabella relativa i valori limite di emissione. Le sorgenti sonore diverse da quelle di cui al precedente comma , devono rispettare, nel loro insieme, i limiti di cui alla tabella relativa ai Valori limite assoluti di immissione, secondo la classificazione che a quella fascia viene assegnata. Valori limite assoluti di immissione - Leq in dB (A) - DPCM 14/11/1997 classi di destinaz. d'uso del territorio tempi di riferimento Diurno (06.00-22.00) notturno (22.00-06.00) I aree particolarmente protette 50 40 II aree prevalentemente residenziali 55 45 III aree di tipo misto 60 50 IV aree di intensa attività umana 65 55 V aree prevalentemente industriali 70 60 VI aree esclusivamente industriali 70 70 Valori limite differenziali di immissione I valori limite differenziali di immissione, art. 2, comma 3, lettera b, L.447/95), sono: 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, all'interno degli ambienti abitativi. Tali valori non si applicano nelle aree classificate nella classe VI. Secondo le norme vigenti le disposizioni di cui sopra non si applicano alla rumorosità prodotta: dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime; da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali; da 122 servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso. Valori di attenzione I valori di attenzione (art. 6 del DPCM 14/11/1997) espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata "A", riferiti al tempo a lungo termine (TL) sono : 1. se riferiti ad un'ora, i valori della tabella successiva, aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno; 2. se relativi ai tempi di riferimento, i valori di cui alla tabella relativa ai valori limiti assoluti di immissione. Per l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, è sufficiente il superamento di uno dei due valori di cui sopra (punto 1 o 2), ad eccezione delle aree esclusivamente industriali in cui i piani di risanamento devono essere adottati in caso di superamento dei valori di cui al punto 2 del comma precedente. I valori di attenzione di cui ai punti 1 e 2 non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie. Valori di qualità I valori di qualità (art. 2, comma 1, lettera h. L. n.447/95) ossia i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge sono riportati nella tabella successiva. valori di qualità - Leq in dB (A) - DPCM 14/11/1997 classi di destinaz. d'uso del territorio tempi di riferimento Diurno (06.00-22.00) notturno (22.00-06.00) I aree particolarmente protette 47 37 II aree prevalentemente residenziali 52 42 III aree di tipo misto 57 47 IV aree di intensa attività umana 62 52 V aree prevalentemente industriali 67 57 VI aree esclusivamente industriali 70 70 123 2.3. Prescrizioni per le sorgenti sonore All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare le limitazioni previste dal D.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" secondo la classificazione acustica del territorio comunale, ad eccezione delle infrastrutture ferroviarie per le quali, all’interno delle fasce di pertinenza, valgono i limiti stabiliti dal D.P.R. 18/11/98 n. 459 e delle infrastrutture stradali per le quali dovrà essere emanato il decreto di cui alla Legge n. 447/95. Gli impianti a ciclo continuo devono rispettare i limiti previsti dal D.M. 11/12/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo". Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16/3/98 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”. I requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera sono contenuti nel D.P.C.M. 5/12/97 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”. Per le scuole, i limiti massimi di zona si intendono comunque rispettati qualora, nel periodo di riferimento, vi sia assenza dei soggetti fruitori. 2.4. Prescrizioni per le zone confinanti a diversa classificazione acustica La normativa sull’inquinamento acustica nazionale e regionale (art. 4 comma 1, lettera a della legge 447/95 e L.R. 01/12/1998 n. 89 art. 6 comma 1) vieta l’accostamento di zone acustiche caratterizzate da una differenza dei valori limite previsti dalla normativa vigente superiore a 5 dB, anche allorquando le zone appartengano a comuni confinanti. Le stessa normativa prevede che nel caso in cui ci si trovi in presenza di ambiti già urbanizzati per cui non è possibile rispettare tale condizione vanno previsti piani di risanamento acustico. Va comunque ricordato lo spirito di salvaguardia della legge verso le zone a maggiore sensibilità acustica per cui in presenza di scostamento maggiori di 5 dB la zona di classe maggiore dovrà predisporre interventi di protezione o bonifica acustica. Gli elaborati della Classificazione Acustica del territorio comunale individuano una classificazione acustica per ambiti definiti sulla base delle zone omogenee di destinazione d'uso e per ambiti di tutela del sistema naturalistico. In relazione a tale classificazione si individuano tre possibili situazioni rispetto ai confini tra zone appartenenti a classi acustiche differenti e/o al clima acustico rilevato nella situazione attuale: situazioni di compatibilità 124 Situazioni con clima acustico attuale entro i valori limite di zona indicati nella tabella C del D.P.C.M. 14/11/97 e confini tra zone di classe acustiche che non differiscono per più 5 dB(A). In questo caso non si rendono necessari interventi di risanamento. situazioni di potenziale incompatibilità Confini tra zone di classe acustiche differenti per più di 5 dB(A), dove comunque, dalle misure effettuate, non risulta allo stato attuale una situazione di superamento del limite di zona assoluto. Per tali ambiti non si rendono necessari, al momento, interventi di risanamento. In relazione alla loro potenziale problematicità, tali situazioni dovranno essere periodicamente oggetto di monitoraggio acustico in quanto la modifica alle fonti di rumore presenti, pur rispettando i limiti della classe propria, potrebbe provocare un superamento dei limiti nella confinante area a classe minore. In caso di superamento di tali limiti si procederà alla predisposizione di Piano di Risanamento Acustico. come al successivo punto c). situazioni di incompatibilità Le situazioni in cui le misure evidenziano un non rispetto dei limiti di zona. In questo caso il Piano di Risanamento Acustico individua l’ambito territoriale della situazione di incompatibilità e individua le strategie di intervento necessarie a riportare il clima acustico entro tali limiti. 2.5. Piani urbanistici attuativi, progetti assoggettati a convenzione. In sede di presentazione di Piani Attuativi e dei progetti assoggettati a convenzione, con riferimento all'assetto planivolumetrico, alla distribuzione dei fattori di carico urbanistico e dei diversi usi e destinazioni di progetto, dovranno essere forniti tutti gli elementi utili ai fini dell'assegnazione dell’area nelle classi di Classificazione Acustica, ovvero alla suddivisione della stessa in sotto-aree caratterizzate da differenti classi acustiche, in funzione delle loro destinazioni d'uso specifiche (aree verdi, scolastiche, residenziali, commerciali ecc.) Tale classificazione avviene sulla base di una valutazione preventiva del clima acustico dell’area con particolare riferimento ai valori di qualità (Tab. D del D.P.C.M 14 novembre 1997), e sempre tenendo come limite massimo quello della zona Acustica di appartenenza dell’area o comparto di aree. La pianificazione e la progettazione hanno l’obiettivo di determinare una classificazione acustica compatibile con quella delle aree limitrofe e al suo interno dovrà evitarsi di avere zone che differiscono per più di 5 db(A). L'approvazione dei Piani Attuativi e dello studio previsionale del clima acustico in cui sia previsto comporterà, nel caso di progettati miglioramenti della qualità Acustica prevista dalla Classificazione, l'automatico aggiornamento della Classificazione stessa. La definizione dell'assetto planivolumetrico dei suddetti Piani attuativi, o progetti 125 d’assieme o singoli nonché la localizzazione delle specifiche funzioni e attività previste dovrà tenere conto: • della minimizzazione dell’esposizione al rumore derivante da strade e infrastrutture dei trasporti , già esistenti o di nuova costruzione, limitrofe o appartenenti all’area di intervento, nonché da sorgenti fisse interne o esterne a tale area , ma comunque tali da fare risentire i propri effetti in entrambi i casi all’interno del comparto; • della mitigazione dell’impatto acustico a carico di zone contermini derivanti da rumorosità ambientale, fisse o mobili, previste o di prevedibile localizzazione all’interno dell’area di piano o di progetto. A tal fine in fase di elaborazione degli atti progettuali dei Piani di Attuazione e di Ristrutturazione Urbanistica o progetti di cui sopra dovrà tenersi conto degli effetti delle sorgenti lineari e puntuali di rumorosità interna ed esterna al comparto o all’area, prevedendo soluzioni, accorgimenti, dispositivi, distacchi, distribuzione dei vari tipi edilizi e delle funzioni previste, modalità di distribuzione e conformazione del verde, schermi acustici fonoisolanti o fonoassorbenti, finalizzati: • alla riduzione dell’esposizione degli insediamenti in oggetto, con particolare riferimento a quelli destinati a funzioni residenziali, • alla protezione di edifici e insediamenti contermini dal rumore eventualmente generato dalle sorgenti interne all’area disciplinata dallo strumento urbanistico o dalla convenzione in essere. • all’ottenimento di particolari obiettivi di qualità per quanto riguarda le destinazioni d’uso specifiche particolarmente sensibili. Nei Piani di Ristrutturazione Urbanistica a destinazione residenziale o polifunzionale, attuati anche mediante parziale demolizione o ricostruzione, ove risulti impossibile il rispetto dei prescritti valori limite nell’ambiente esterno in relazione al clima acustico del contesto territoriale in cui risulti collocato il comparto oggetto dell’intervento, per gli edifici di nuova costruzione da adibire ad usi residenziali, ferme restando le prescrizioni di cui al successivo articolo, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni: • dovranno essere ubicati alla massima distanza dalle sorgenti di rumorosità contermini compatibilmente con i distacchi previsti dagli edifici conservati e dai confini di proprietà e/o di zona e con la geometria dell’area di intervento , • ovvero presentare alle medesime sorgenti fronti di minori dimensioni lineari • infine presentare verso le sorgenti fronti prevalentemente isolanti in modo da ottenere al fronte opposto spazi di buona qualità Acustica. Nei Piani di Ristrutturazione Urbanistica a destinazione residenziale o polifunzionale, attuati mediante conservazione del patrimonio edilizio esistente, ove risulti impossibile il rispetto dei prescritti valori limite nell’ambiente esterno in relazione al clima acustico del contesto urbanistico dell’intervento, la localizzazione delle destinazioni residenziali, ferme restando le prescrizioni di cui al successivo articolo, dovrà indirizzarsi ad assegnare prioritariamente al riuso ai fini residenziali gli edifici meno esposti al rumore ambientale, tra quello compresi nel Piano di Ristrutturazione 126 Urbanistica. Per il conseguimento di un clima acustico entro i prescritti valori limite, o comunque del migliore clima acustico possibile in relazione alle condizioni di esposizione l’Amministrazione Comunale potrà indicare idonee condizioni e/o prescrizioni anche inerenti alla realizzazione di interventi di protezione attiva e/o passiva per il contenimento delle rumorosità ambientale sia ponendone l’attuazione a carico del proponente sia assumendone la realizzazione a propria cura nell’ambito delle previsione di Piano di Risanamento Acustico (art. 7 Legge n.447/95), condizionandone l’esecutività dell’opera all’attuazione degli interventi del Piano di Risanamento Acustico Il Regolamento Edilizio disciplina i requisiti acustici degli edifici oggetto delle disposizioni del presente articolo. 2.6. Interventi edilizi diretti Nelle parti del territorio - o per le tipologie d'intervento - in cui sia previsto l'intervento edilizio diretto, l’ammissibilità delle trasformazioni edilizie comportanti realizzazione di nuovi edifici, anche per demolizione e ricostruzione, e/o interventi di tipo sistematico su edifici esistenti (restauro scientifico; restauro e risanamento conservativo; ripristino tipologico; ristrutturazione edilizia), è subordinata al rispetto delle prescrizioni del DPCM 5/12/1997 “Requisiti passivi acustici degli edifici”. In assenza del rispetto dei requisiti di comfort acustico interno, è vietato il cambio di destinazione d’uso finalizzato all’insediamento di funzioni residenziali anche in corrispondenza delle altre trasformazioni edilizie, restando inoltre vietato anche per tali fattispecie il cambio di destinazione d' uso finalizzato all' insediamento di funzioni protette, assoggettato alle prescrizioni di cui alla tabella A del DPCM 14 novembre 1997. Il Regolamento Edilizio disciplina i requisiti acustici degli edifici oggetto delle disposizioni del presente articolo. Nuova edificazione e recupero L’utilizzazione edificatoria delle aree di nuova urbanizzazione disciplinate da strumento urbanistico attuativo è subordinata all’esistenza, o al previsto conseguimento, di un clima acustico in cui: a) sia comunque garantito il mancato superamento dei valori di attenzione di cui all’art.6 del DPCM 14 novembre 1997; b) in corrispondenza degli edifici in progetto siano, di norma, conseguiti i valori di qualità di cui all’art. 7 del DPCM 14 novembre 1997 "Valori Limite delle sorgenti sonore", anche mediante esecuzione di opere o adozione di accorgimenti in grado di garantire un clima acustico conforme a detti valori limite e/o limiti massimi di esposizione. Per gli edifici, o loro parti, a destinazione residenziale non è ammessa deroga ai limiti di esposizione in facciata prescritti dalla Classificazione Acustica. 127 Fatte salve eventuali disposizioni più restrittive derivanti dall’attuazione degli adempimenti specifici derivanti dalla Legge Regione Toscana sull’Inquinamento Acustico e dalla Legge n. 447/95, nel caso di edifici non residenziali potrà essere derogato il limite di esposizione in facciata, ove i requisiti tecnico costruttivi e/o impiantistici delle strutture edilizie in oggetto risultino tali da garantire all’interno delle stesse, e lungo tutto l’anno, un adeguato comfort acustico. E' vietato l’insediamento di funzioni classificabili come "particolarmente protette" riconducibili alla Classe I di cui alla Tab. A dell’Allegato al DPCM 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", in assenza di un clima acustico conforme ai prescritti valori limite di immissione, fatta eccezione per zone a parco, cui attribuire la funzione di filtro, e fabbricati o loro parti, destinati ad attività o funzioni collaterali e/o di supporto a quella principale. Per i casi previsti dal comma 2 dell’art.8 della Legge n.447/95 il soggetto titolare dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico. Il Regolamento Edilizio disciplina i requisiti acustici degli edifici oggetto delle disposizioni del presente articolo. Attività produttive sportive e ricreative e servizi commerciali polifunzionali; Il conseguimento dei provvedimenti autorizzatori relativi a trasformazioni edilizie e/o cambi di destinazione d’uso concernenti: − nuovi impianti e infrastrutture adibiti o da adibire ad attività produttive, sportive e ricreative, nonché a postazioni di servizi commerciali polifunzionali; − la realizzazione, il potenziamento e la modifica di insediamenti, edifici o loro parti adibiti o da adibire a discoteche e altri luoghi di intrattenimento danzante e pubblico spettacolo, a circoli privati o pubblici esercizi in cui siano installati macchinari e impianti rumorosi, nonché ad impianti sportivi e ricreativi; − l’installazione di macchinari, impianti e attrezzature comunque costituenti sorgente fissa di rumore, a ciclo continuo o discontinuo, - anche se in connessione con funzioni, attività o finalità diverse da quelle richiamate ai precedenti punti del presente comma, - in grado di generare emissioni sonore che facciano risentire i propri effetti all’esterno delle unità immobiliari e/o dei confini delle proprietà in cui siano previste le predette installazioni o attività rumorose, è subordinato alle seguenti prescrizioni e ai seguenti vincoli: • Nel caso di sorgenti o attività rumorose previste all’interno di locali di edifici appartenenti ad insediamenti complessi, costituiti da uno o più edifici funzionalmente collegati a relativa area cortiliva, dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di zona prescritti dalla Classificazione Acustica ai confini, salvo che per i confini prospettanti su strade o altre linee di trasporto; • Nel caso di sorgenti o attività rumorose previste all’interno di locali, edifici ed insediamenti posti in prossimità dei confini tra zone a diversa classificazione Acustica, in corrispondenza di ciascun confine di zona dovrà essere garantito il rispetto dei livelli prescritti per la zona comportante maggior grado di tutela, salvo 128 che non siano previste idonee zone filtro in sede di Classificazione Acustica, o di strumenti urbanistici particolareggiati, in grado di consentire comunque il rispetto dei valori prescritti al margine esterno della zona filtro; • Sempre e comunque, in relazione all’esercizio delle sorgenti di rumore e/o delle attività rumorose previste, dovrà essere garantito il rispetto del criterio differenziale in corrispondenza degli ambienti confinanti appartenenti ad insediamenti ed edifici contermini, fatto salvo il caso di rumore trascurabile così come definito all’art.4 comma 2 del DPCM 31/3/1998. Per i casi previsti dal comma 2 dell’art.8 della Legge n. 447/95 il soggetto titolare dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico. Il Regolamento Edilizio disciplina i requisiti acustici degli edifici oggetto delle disposizioni del presente articolo. 2.7. Disposizioni da osservare per la tutela del clima acustico in sede di progettazione, autorizzazione e realizzazione di infrastrutture di trasporto. Ferme restando le disposizioni delle norme legislative nazionali e regionali in materia di assoggettamento a procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale, i progetti sottoposti ad approvazione dell’Amministrazione Comunale, e/o a provvedimento autorizzatorio o parere di competenza comunale, finalizzati alla realizzazione, al potenziamento o alla ristrutturazione di infrastrutture di trasporto su sede propria, anche parziale realizzata tramite corsie preferenziali nonché di assi viari destinati ad accogliere flussi di traffico, devono contenere una documentazione d’impatto acustico redatta secondo le finalità indicate all’ art. 8 della Legge n. 447/95 In sede di progettazione e realizzazione di nuovi assi stradali e di linee di trasporto su sede propria e tratte ferroviarie, i progetti dovranno comunque prevedere la contestuale realizzazione di idonei dispositivi di mitigazione del rumore indotto, a protezione degli edifici e degli insediamenti limitrofi esistenti e di progetto, in corrispondenza dei quali risulti o possa risultare alterato il preesistente clima acustico in forza dell’entrata in esercizio dell’infrastruttura, tenuto conto dei distacchi esistenti o previsti, così da garantire i livelli di esposizione prescritti al confine della zona stradale, o almeno in facciata agli edifici esistenti o di progetto, fatte salve le disposizioni, i limiti e le condizioni definite dai Regolamenti di cui all’art.11 della Legge n.447/95. Nell’ambito degli interventi di cui al comma precedente, ove per la mitigazione dell’inquinamento acustico indotto sia prevista la realizzazione di barriere fisiche, naturali o artificiali, in sede di approvazione del progetto relativo all’infrastruttura dovrà essere prevista l’acquisizione delle aree necessarie per la realizzazione dei dispositivi di protezione dal rumore, nonché l’esecuzione degli stessi prima della messa in esercizio dell’infrastruttura, con relazione di calcolo degli effetti di mitigazione ottenuti. Nell’ambito degli interventi di cui sopra, ove per la mitigazione dell’inquinamento acustico indotto sia previsto il ricorso ad asfalti fonoassorbenti o a conglomerati in grado di ridurre l’emissione di rumore, dovrà essere valutata preventivamente con apposita relazione di calcolo l’efficacia Acustica del provvedimento nei confronti delle aree 129 disturbate, tenuto conto della prevista conservazione nel tempo delle caratteristiche acustiche del manto impiegato. Alle medesime disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, e, in quanto applicabili, alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, sono assoggettati i progetti relativi alla realizzazione, al potenziamento e alla ristrutturazione di aviosuperfici, eliporti, e piste di prova, competizione e gara, anche ai fini meramente ricreativi, destinate a veicoli a motore di qualunque tipo. Per le opere di cui al presente articolo, il provvedimento autorizzatorio o il parere favorevole di competenza comunale dovrà dare atto del positivo esito dell’istruttoria compiuta sulla documentazione di previsione dell’ impatto acustico prodotta, attestando la compatibilità ambientale del clima acustico post operam, ovvero contenere prescrizioni per la realizzazione di dispositivi, interventi o accorgimenti per la mitigazione dell’impatto acustico indotto; per gli interventi di competenza comunale, in alternativa, potrà prescriversi che le opere di mitigazione vengano realizzate nell’ambito del Piano di Risanamento Acustico comunale. 2.8. Altri interventi I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ferme restando le prescrizioni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377 e successive modificazioni, e 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate. Nell'ambito delle procedure di cui al comma 1 dell’art.8 della L.447/95, ovvero su richiesta dell’amministrazione comunale, i titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere: a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti; b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni; c) discoteche; d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi; e) impianti sportivi e ricreativi; f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia. E' fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti: • scuole e asili nido; • ospedali; • case di cura e di riposo; • parchi pubblici urbani ed extraurbani; 130 • nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2. Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico. La documentazione di impatto acustico per le opere o le attività di cui sopra è resa, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera l), della legge 447/95, con le modalità di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 1 La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività di cui sopra, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. La relativa documentazione deve essere inviata all'ufficio competente per l'ambiente del comune ai fini del rilascio del relativo nullaosta. 3. Disposizioni per il contenimento dell’inquinamento acustico all’interno degli edifici L’utilizzazione edificatoria delle aree di nuova urbanizzazione disciplinate da strumento urbanistico attuativo è subordinata all’esistenza, o al previsto conseguimento, di un clima acustico in cui: • sia comunque garantito il mancato superamento dei valori di attenzione di cui all’art.6 del DPCM 14 novembre 1997; • in corrispondenza degli edifici in progetto siano, di norma, conseguiti i valori di qualità di cui all’art. 7 del DPCM 14 novembre 1997 "Valori Limite delle sorgenti sonore", anche mediante esecuzione di opere o adozione di accorgimenti in grado di garantire un clima acustico conforme a detti valori limite e/o limiti massimi di esposizione. Per gli edifici, o loro parti, a destinazione residenziale non è ammessa deroga ai limiti di esposizione in facciata prescritti dalla Classificazione Acustica. classi di destinaz. d'uso del territorio tempi di riferimento Diurno (06.00-22.00) notturno (22.00-06.00) I aree particolarmente protette 50 40 II aree prevalentemente residenziali 55 45 III aree di tipo misto 60 50 IV aree di intensa attività umana 65 55 V aree prevalentemente industriali 70 60 131 VI aree esclusivamente industriali 70 70 Fatte salve eventuali disposizioni più restrittive derivanti dall’attuazione degli adempimenti derivanti dalla Legge Regionale della Legge n. 447/95, nel caso di edifici non residenziali potrà essere derogato il limite di esposizione in facciata, ove i requisiti tecnico costruttivi e/o impiantistici delle strutture edilizie in oggetto risultino tali da garantire all’interno delle stesse, e lungo tutto l’anno, un adeguato comfort acustico. E' vietato l’insediamento di funzioni classificabili come "particolarmente protette" riconducibili alla Classe I di cui alla Tab. A dell’Allegato al DPCM 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", in assenza di un clima acustico conforme ai prescritti valori limite di immissione, fatta eccezione per zone a parco, cui attribuire la funzione di filtro, e fabbricati o loro parti, destinati ad attività o funzioni collaterali e/o di supporto a quella principale. Il Regolamento Edilizio disciplina i requisiti acustici degli edifici da realizzare e/o da recuperare nelle zone assoggettate alle disposizioni del presente articolo. Nelle parti del territorio - o per le tipologie d'intervento - in cui sia previsto l'intervento edilizio diretto, l’ammissibilità delle trasformazioni edilizie comportanti realizzazione di nuovi edifici, anche per demolizione e ricostruzione, e/o interventi di tipo sistematico su edifici esistenti (restauro scientifico; restauro e risanamento conservativo; ripristino tipologico; ristrutturazione edilizia), è subordinata al rispetto delle prescrizioni del DPCM 5/12/1997 “Requisiti passivi acustici degli edifici”. In assenza del rispetto dei requisiti di comfort acustico interno, è vietato il cambio di destinazione d’uso finalizzato all’insediamento di funzioni residenziali anche in corrispondenza delle altre trasformazioni edilizie, restando inoltre anche per tali fattispecie il cambio di destinazione d' uso finalizzato all' insediamento di funzioni protette, assoggettato alle prescrizioni di cui alla tabella A del DPCM 14 novembre 1997. Il Regolamento Edilizio disciplina i requisiti acustici degli edifici oggetto delle disposizioni del presente articolo. 3.1.1. Disposizioni per il contenimento dell’inquinamento acustico derivante da attività rumorose temporanee Si intendono per attività rumorose temporanee quelle attività limitate nel tempo che utilizzano macchinari o impianti rumorosi. Rientrano in tale definizione, tra l'altro, cantieri edili, manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, discoteche all'aperto, cinema all'aperto, piano bar all'aperto, attività all'interno di impianti sportivi. Le attività rumorose temporanee sono autorizzate dal comune, anche in deroga ai valori di cui all'articolo 2, comma 3, della l. 447/1995, ad eccezione delle attività di cantieri edili rese necessarie da circostanze di somma urgenza, tali da non consentire alcun indugio, che devono comunque essere comunicate immediatamente al comune competente mediante una relazione tecnica del responsabile dei lavori. Non sono in ogni caso soggette ad autorizzazione le feste religiose patronali, feste laiche e consimili nonché i comizi elettorali. 132 Il comune rilascia l'autorizzazione sulla base dei dati contenuti nella relazione prevista dal regolamento comunale specifico, qualora trattasi di autorizzazione in deroga, previo parere dell'ARPAT, con indicazione altresì dei valori massimi e delle eventuali specifiche prescrizioni, tenendo conto dell'esigenza di tutelare il riposo delle persone. L'autorizzazione é rilasciata dal comune entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta dell'interessato. Tale termine si intende sospeso in pendenza del parere dell'ARPAT, da esprimere entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta del comune. Sia il comune che l'ARPAT possono interrompere il decorso dei rispettivi termini se, prima della loro scadenza, rappresentino esigenze istruttorie connesse alla necessità di acquisire ulteriori elementi di giudizio. 4. Interventi sul traffico e servizi pubblici Il comune favorisce il contenimento delle emissioni sonore derivanti da traffico stradale mediante: • il piano urbano del traffico; • il controllo periodico delle emissioni sonore dei veicoli per la verifica del rispetto delle norme del d.lgs.285/1992 e successive modificazioni ed integrazioni; • il miglioramento e le verifiche periodiche dei mezzi che effettuano servizi pubblici per conto del comune; • il piano di risanamento comunale. I piani urbani del traffico, redatti ai sensi dell’art.36 del D.lgs.285/1992, devono comprendere: • l’analisi dell’inquinamento acustico, da parte di tecnico competente in acustica ambientale, causato dal traffico stradale in vicinanza di ospedali, di scuole o di edifici destinati ad usi sensibili al rumore e nelle aree particolarmente protette; • l’indicazione delle strade nelle quali sono attuate specifiche misure di limitazione o esclusione del traffico o di categorie di veicoli per ridurre l’inquinamento acustico; • l’indicazione del programma e delle modalità delle verifiche da realizzare per la determinazione degli sull’inquinamento acustico conseguenti a modifiche della viabilità; • la definizione e l’organizzazione di banche dati che permettano di descrivere l’evoluzione nel tempo dei flussi di traffico e dei livelli di rumore da essi prodotti; • le previsioni organizzative e gestionali di competenza comunale finalizzate al controllo ed al contenimento delle emissioni sonore prodotte dai mezzi che effettuano servizi pubblici per conto del comune. • I finanziamenti e gli incentivi per l’acquisto dei nuovi mezzi di trasporto pubblico devono privilegiare i veicoli che presentino ridotte emissioni sonore complessive. 5. Provvedimenti amministrativi e sanzioni 133 Chiunque nell’esercizio di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limiti di cui al presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 (€ 516.45) a lire 10.000.000 (€ 5164.45) in analogia a quanto disposto dall’art. 10 comma 2 della L.447/95. Sono escluse le infrastrutture stradali per le quali dovrà essere emanato apposito decreto ai sensi della L. 447/95. Tali disposizioni potranno essere integrate in apposito regolamento o atto regolamentare dell’amministrazione Comunale. In caso di mancata presentazione della documentazione di Impatto Acustico, nei casi nei casi previsti dalla presente normativa tecnica, il Sindaco provvede mediante ordinanza a richiedere tale documentazione. Il mancato rispetto dei modi e dei tempi previsti dall'ordinanza comporterà l'immediata sospensione della procedura autorizzativa, nonché la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 (€ 258.22) a lire 20.000.000 (€ 10239.14) così come disposto dall’art. 10 comma 3 della L. 447/95. Tali disposizioni potranno essere integrate in apposito regolamento o atto regolamentare dell’amministrazione Comunale. 6. Norme di salvaguardia e norme transitorie In attesa che le presenti norme e la classificazione acustica del territorio siano pubblicate si applicano le disposizioni del DPCM del 1/3/1991 per quanto non in contrasto con la normativa nazione e regionale vigente, limitatamente al disposto di cui all’articolo 2, comma 2 e all’articolo 6. Dopo l’approvazione della Classificazione Acustica del territorio e delle presenti Norme Tecniche l’Amministrazione Comunale provvede ad adeguare il Regolamento Edilizio, il Regolamento di igiene ed il Regolamento di Polizia Municipale e a redigere gli altri regolamenti entro il termine di una anno. I gestori o i responsabili delle discoteche, dei luoghi di intrattenimento danzante, dei circoli privati a ciò abilitati, delle attività di pubblico spettacolo, queste ultime solo se in luogo aperto, delle attività ricreative o sportive che utilizzino strumenti o impianti rumorosi in modo continuativo, in esercizio alla data di entrata in vigore delle presenti norme, entro sei mesi dalla stessa data, presentano all’Assessorato competente la documentazione di impatto acustico prevista dall'articolo 18, comma 1, ai fini della verifica del rispetto dei limiti di legge. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle attività già autorizzate, ma non ancora in esercizio alla data di entrata in vigore delle presente norme. Per i casi non previsti dalle presenti Norme di Attuazione si fa riferimento alla Legge n.447/95 “Legge Quadro sull’inquinamento acustico”, ai relativi decreti di attuazione ed alla Normativa Regionale in materia di tutela dall’inquinamento acustico. Per tutti i casi non previsti dalle presenti norme tecniche di attuazione si fa riferimento alla normativa specifica vigente, alle norme UNI ed ISO e a quant’altro di riferimento. 134 Allegato 4 VARIANTE AL P.R.G. VIGENTE PER LA COSTRUZIONE DI ANNESSI AGRICOLI (Approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 68 del 30.10.2003) ART. 1 - Oggetto della variante. La presente normativa, disciplina la costruzione di nuovi annessi agricoli per autoconsumo, necessari per lo svolgimento dell’attività agricola da parte di soggetti diversi dagli imprenditori agricoli, ai sensi dell’art. 1 comma 4 della L.R. 14 aprile 1995 n. 64, nel rispetto dell’ambiente rurale e delle necessità dei cittadini operanti in tale settore. ART. 2 - Ambito di applicazione e dati dimensionali. 1) La costruzione di nuovi annessi agricoli ai sensi del presente regolamento è consentita nelle parti di territorio classificate nella Vigente Variante Generale al P.R.G. “Ambito Agricolo Ambientale” con esclusione delle aree classificate “E4” ed “E5”. 2) Per la realizzazione di nuovi annessi agricoli o ampliamento di quelli esistenti fino al massimo appresso stabilito, è necessario mantenere in produzione superfici fondiarie minime non inferiori a: - 0.15 ha per vigneti e frutteti; - 0.20 ha per oliveto, seminativo irriguo, orto e orto irriguo; - 0.30 ha per colture seminative, seminativo arborato, prato, prato irriguo; - 1.50 ha per bosco ad alto fusto, bosco misto, pascolo; 135 - 2.50 ha per bosco ceduo.- 3) Per proprietà di diverso ordinamento colturale la superficie minima si intende raggiunta quando risulti maggiore o uguale a 1 (uno) la somma dei quozienti ottenuti dividendo le superfici dei terreni di ciascuna qualità colturale per le relative superfici fondiarie minime previste dal comma precedente. 4) Non potranno concorrere alla realizzazione di nuovi annessi agricoli né all’ampliamento degli annessi esistenti fino al dimensionamento massimo di seguito stabilito: a) terreni che hanno già concorso alla realizzazione di annessi agricoli nei 20 anni precedenti alla richiesta di concessione; b) terreni ubicati in altri Comuni, ancorchè limitrofi. In ogni caso le proprietà dovranno essere contigue o comunque non potranno distare dalla particella su cui insisterà l’annesso più di ml. 250 misurati come percorrenza sulla viabilità carrabile esistente più breve congiungente le due particelle. 5) Possono essere realizzati nuovi annessi agricoli o ampliamenti di quelli esistenti fino al dimensionamento massimo consentito di mq. 40,00 al netto delle murature e comunque di dimensioni non superiori all’1% della superficie fondiaria convenzionale di proprietà. Per superficie fondiaria convenzionale si intende la sommatoria tra: - il 100% della superficie adibita a vigneto e frutteto; - il 75% di superficie adibita a oliveto e seminativo irriguo; - il 50% di superficie adibita a seminativo arborato, prato e prato irriguo; - il 10% di superficie adibita a bosco ad alto fusto, bosco misto, pascolo, pascolo arborato e castagneto; - il 6% di superficie adibita a bosco ceduo. 6) Le altezze massime esterne in gronda, misurate dalla quota del terreno al punto di intersezione tra l’intradosso del solaio di copertura e il filo della facciata, non 136 potranno essere superiori a ml. 2.50. L’altezza interna in gronda, misurata dal pavimento al punto di intersezione tra l’intradosso del solaio di copertura e la muratura perimetrale, non potrà superare ml. 2.50. 7) La costruzione di nuovi annessi agricoli è consentita fermo restando l’obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti che presentino caratteristiche tipologiche e finiture con un chiaro valore architettonico e ambientale. La superficie utile degli annessi recuperati dovrà essere detratta dal totale realizzabile ai sensi del presente regolamento. 8) Gli annessi esistenti privi di valore formale potranno essere demoliti e ricostruiti, accorpati in un unico manufatto utilizzando il volume preesistente o ampliati fino al raggiungimento della superficie utile massima consentita ai sensi del presente regolamento, rispettando le caratteristiche tecniche e costruttive previste al successivo art. 3. 9) La distanza minima dai confini per la realizzazione di nuovi annessi è fissata in ml. 10,00; la distanza minima dai canali di qualsiasi ordine, dai corsi d’acqua, dalle strade esistenti e di progetto è fissata in ml. 20,00. Nel caso di ampliamento di annessi esistenti la distanza minima dai confini sarà quella prevista dal Codice Civile; l’ampliamento non potrà comunque essere realizzato ad una distanza dal confine inferiore a quella dell’edifico preesistente. 10) Sarà cura dell’Ufficio Tecnico redarre un elenco riportante i dati catastali delle proprietà che hanno contribuito alla formazione della superficie convenzionale di cui all’art. 2. ART. 3 - Caratteristiche tecniche e costruttive. 1) Per la realizzazione dei nuovi annessi sono prescritte le seguenti caratteristiche: 137 - Muratura delle pareti in mattoni o pietra a faccia vista; in alternativa blocchi in calcestruzzo o laterizio intonacati e tinteggiati con colorazione da concordare con l’Amministrazione Comunale e comunque individuata in genere nel giallo ocra o terra di Siena. Nel caso che l’annesso si addossi a muri di terrazzamento già esistenti sarà ripreso il tipo di muratura dello stesso. - Infissi in legno o ferro verniciati con colorazione da concordare con l’Amministrazione Comunale. Oltre alla porta di accesso è consentita una superficie finestrata non superiore al 2.5% della superficie di pavimento dell’annesso agricolo. - Copertura a due falde con manto di embrici e coppi o tegole portoghesi; gli sporti di gronda dovranno essere realizzati con mensole in legno o laterizio. In ogni caso l’Ufficio Tecnico Comunale, in base all’ubicazione dell’annesso,valuterà l’idoneità delle finiture proposte e prescriverà le soluzioni più adatte al corretto inserimento ambientale. 2) Gli interventi sugli annessi esistenti di cui sopra, richiesti sia per motivi estetici che funzionali, dovranno avvenire rispettando le caratteristiche tecniche e costruttive previste dal presente regolamento. 3) E’ ammessa la realizzazione all’interno degli annessi di un wc. di dimensione massima di mq. 1,50 per il quale dovrà essere preventivamente richiesto allacciamento alla fognatura pubblica, se esistente sul posto o autorizzazione allo scarico all’Amministrazione Comunale, fatti comunque salvi i necessari pareri e/o nulla osta di altri Enti competenti. 4) E’ vietata in ogni caso la realizzazione di annessi su due livelli ancorchè uno risulti interrato. 5) La realizzazione dell’annesso dovrà avvenire nel pieno rispetto dell’ambiente circostante, evitando per quanto possibile la rimozione di alberature esistenti; nel caso in cui debbano essere eliminate piante di medio o alto fusto, dovranno essere messe a dimora nuovi elementi in altra posizione. 138 6) E’ vietata la formazione di piazzali, recinzioni murarie o di qualsiasi altro genere, la demolizione di muri a retta e terrazzamenti, nonché qualsiasi altra movimentazione o sistemazione del terreno che comporti una variazione delle quote esistenti, in aumento o diminuzione, superiore a cm. 50,00. 7) Eventuali nuove strade poderali, necessarie esclusivamente a garantire l’accesso all’annesso, potranno essere realizzate solamente con fondo in terra battuta purchè complete di opere utili alla regimazione delle acque. ART. 4 - Documentazione necessaria per la pratica edilizia. 1) La richiesta di Concessione Edilizia da indirizzare al competente Ufficio, debitamente compilata sui moduli forniti dall’Amministrazione Comunale, deve contenere: I. ubicazione ed identificazione catastale dell’immobile o dell’area oggetto d’intervento; II. visura terreni o copia di Mod. 26 presentato al N.C.T. dimostrante l’avvenuta denuncia di variazione colturale. In quest’ultimo caso l’ufficio tecnico potrà effettuare sopralluogo per verificare l’avvenuta variazione; III. planimetria di zona in scala 1:500 o 1:200 che illustri chiaramente: a) dimensione del lotto; b) distanze dell'edificio progettato da confini di proprietà, edifici limitrofi e loro pareti finestrate, strade pubbliche e/o private prospicienti la proprietà nonché eventuali tracciati di previsione di Piano Regolatore; c) punti di ripresa fotografici, con l' indicazione del numero delle foto, e tutto ciò che ulteriormente serve al fine di illustrare correttamente l'inserimento dell'intervento proposto nel contesto esistente. Le suddette indicazioni dovranno essere rapportate ad una distanza non inferiore a ml.10 da tutti i confini di proprietà. 139 IV. Tabella dei dati di progetto, a cui saranno allegate in copia le Visure catastali di tutte le particelle afferenti alla proprietà che concorrono al calcolo della superficie, dovranno essere indicati: a) superficie totale della proprietà e calcolo della superficie massima edificabile; b) eventuali superfici di annessi esistenti da recuperare, ampliare o demolire; c) verifiche superfici finestrate; d) ogni altro dato e/o verifica necessaria al corretto inquadramento dell'opera. V. Piante, prospetti, sezioni (stato di fatto, modificato e sovrapposto). Nella pianta, ampliata a tutta la particella su cui insiste l'annesso, andranno indicate le sistemazioni esterne esistenti e di progetto debitamente quotate e, ove presenti, gli schemi degli impianti di smaltimento liquami. Nelle sezioni dovranno essere indicati l'andamento del terreno e relative quote nello stato esistente ed in quello di progetto oltre alla quota del piano di calpestio nonché l' altezza interna ed esterna dell' edificio. VI. copia di estratto catastale e P.R.G. con evidenziata l' area oggetto dell'intervento. VII. idonea documentazione fotografica. VIII. relazione geotecnica e/o geologica del terreno firmata da un tecnico abilitato nelle apposite discipline e regolarmente iscritto all' Albo Professionale; IX. relazione tecnica - descrittiva ed illustrativa dell'intervento richiesto a firma del tecnico progettista. 2) Tutta la documentazione richiesta dovrà essere prodotta in due copie ad eccezione di quella di cui al punto II per cui è sufficiente una copia. Nel caso in cui l' intervento ricada in area soggetta anche al parere di altri Enti (es: Soprintendenza, Provincia, ecc.) dovranno essere presentate ulteriori due copie, oltre alle tre già richieste, per ogni parere da acquisire. 140 ART. 5 – Norme transitorie 1) Le presenti norme sostituiscono integralmente quelle contenute nella variante approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 10.09.1998, ad eccezione di quanto specificato al successivo comma. 2) Potranno comunque essere rilasciate tutte le Concessioni Edilizie relative a richieste inoltrate al Protocollo Generale dell’Ente in virtù della precedente Delibera C.C. n. 53 del 10.09.1998 per le quali alla data del 30 ottobre 2002 sia stato già espresso parere istruttorio favorevole da parte del Settore Attività Urbanistica e Pianificazione del Territorio. 141