Mutuo ipotecario prima casa tasso fisso

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Mutuo ipotecario prima casa tasso fisso
INFORMAZIONI GENERALI SUL CREDITO IMMOBILIARE
OFFERTO A CONSUMATORI
MUTUO IPOTECARIO PRIMA CASA T.F.
INFORMAZIONI SUL FINANZIATORE
Banca dei Colli Euganei Credito Cooperativo Lozzo Atestino Società Cooperativa.
Sede legale e amministrativa: Piazza Dalle Fratte, 1 - 35034 - Lozzo Atestino (PD).
Tel.: 0429 646 311 - Fax: 0429 646 337.
E-mail: [email protected]. - Sito internet: www.bancacollieuganei.it.
Registro delle Imprese di Padova, codice fiscale e partita IVA n. 00331090282.
Iscritta all’Albo della Banca d’Italia al n. 905.0.0 - cod. A.B.I. 08610.8.
Iscritta all’Albo delle Società Cooperative, sez. Cooperative a mutualità prevalente al n. A161280.
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo ed al Fondo di Garanzia degli
Obbligazionisti del Credito Cooperativo.
CHE COS'È IL CREDITO IMMOBILIARE
Il credito immobiliare è un finanziamento a medio-lungo termine. In generale la sua durata va da un minimo di 5 a un
massimo di 30 anni.
Di solito viene chiesto per acquistare, ristrutturare o costruire un immobile. Può servire anche per sostituire o
rifinanziare contratti di credito immobiliare già ottenuti per la stessa finalità.
Il credito immobiliare può essere garantito da ipoteca su un immobile e in questo caso di chiama “ipotecario”.
Il cliente rimborsa il credito con il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso
che può essere fisso, variabile, misto o di due tipi. Le rate possono essere mensili, trimestrali, semestrali o annuali.
I TIPI DI CREDITO IMMOBILIARE E I LORO RISCHI
Finanziamento a tasso fisso
Il tasso di interesse e l’importo delle singole rate rimangono fissi per tutta la durata del contratto.
Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.
Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso,
degli importi delle singole rate, e dell’ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle
variazioni delle condizioni di mercato.
Rischi specifici legati alla tipologia di contratto
Quando il tasso del mutuo è indicizzato, il cliente corre il rischio di pagare una rata più elevata di quella originaria se il
parametro di riferimento aumenta nel corso degli anni.
Quando il tasso del mutuo è fisso, il cliente corre il rischio di non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.
Nei mutui che prevedono un tasso variabile può essere stabilito un tasso minimo (floor) o massimo (cap). In questi
casi, indipendentemente dalle variazioni del parametro di indicizzazione, il tasso di interesse non può scendere al di
sotto del minimo o salire al di sopra del massimo.
Il contratto inoltre può prevedere che il finanziatore, in presenza di un giustificato motivo, possa modificare nel corso
del rapporto le condizioni economiche applicate al cliente, ad eccezione del tasso di interesse.
Il mutuo ipotecario può avere ad oggetto l’erogazione di somme in valuta diversa dall’euro, il cui rimborso deve essere
effettuato nella stessa valuta. In tal caso può verificarsi nel corso del rapporto un aumento del valore della valuta
estera prescelta rispetto all’euro, con un conseguente aggravio di oneri (rischio di cambio) per il cliente.
Il mutuo ipotecario, anche se denominato in euro, è considerato mutuo “in valuta estera” quando tale valuta è diversa
dalla valuta nazionale del cliente, intendendo per essa quella in cui, al momento della conclusione del contratto, il
cliente percepisce il proprio reddito o detiene le attività con le quali dovrà rimborsare il finanziamento ovvero la valuta
diversa da quella avente corso legale nello Stato membro dell’Unione europea in cui il cliente ha la residenza al
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momento della conclusione del contratto.
Nel caso in cui la variazione del tasso di cambio tra la valuta in cui è denominato il mutuo e la valuta nazionale del
cliente è pari o superiore al venti per cento rispetto a quello rilevato al momento della conclusione del contratto, il
cliente può esercitare il “diritto di conversione” nella valuta nazionale secondo quanto previsto dall’articolo 120quaterdecies del Testo Unico Bancario. Per l’esercizio del diritto di conversione al cliente può essere richiesto di
pagare al finanziatore, ove previsto dal contratto, un compenso onnicomprensivo che tenga conto della natura e
dell’entità degli oneri finanziari che il finanziatore può essere tenuto a sostenere in relazione alla conversione della
valuta.
La Banca può sciogliere il contratto per mancato o ritardato pagamento anche solo di una rata. Lo scioglimento del
contratto comporta la restituzione immediata del debito residuo.
Se il cliente non può saldare il debito, la banca può agire in via giudiziaria. Se c’è un fideiussore, anche lui è tenuto a
rimborsare quanto dovuto.
L’intermediario può inoltre segnalare il cliente non affidabile alla Centrale dei Rischi, segnalazione che compromette la
possibilità di ottenere finanziamenti in futuro.
Per saperne di più:
La Guida pratica al mutuo, che aiuta a orientarsi nella scelta, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it, presso tutte le
filiali e sul sito del finanziatore.
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
QUANTO PUÒ COSTARE IL FINANZIAMENTO
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)
Importo totale del credito: € Durata del
10.000,00
(anni): 10
finanziamento T.A.E.G.: 8,74%
Costo totale del credito: €
4.493,90
Importo totale dovuto dal
cliente: € 14.493,90
Oltre al TAEG vanno considerati altri costi, quali le spese per il notaio e l’iscrizione dell’ipoteca ed eventuali penali. Per
i finanziamenti a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo, in quanto può subire variazioni
determinate dall’andamento del parametro di indicizzazione.
Importo massimo finanziabile
Fino all'80% del minore tra il valore di mercato e il prezzo
do acquisto dell'immobile offerto in garanzia.
Durata
Massimo 30 anni
Garanzie accettate
Iscrizione Ipotecaria.
E’ richiesta la produzione di una perizia redatta da un
tecnico abilitato. Le spese saranno a carico del mutuatario,
anche nel caso in cui il finanziamento non venga
perfezionato. L'immobile deve essere ubicato in Italia.
Valute disponibili
Solo in Euro
TASSI DISPONIBILI
Tasso di interesse nominale annuo
IRS lettera di periodo (pari alla durata del mutuo)
pubblicato di norma sul “Sole 24 Ore” il penultimo giorno
lavo-rativo del mese precedente alla stipula del mutuo,
arrotondato ai 10 centesimi superiori + 6 punti perc.
Tasso di interesse di preammortamento
Pari al tasso di interesse nominale annuo
SPESE
Spese per la stipula del contratto
Istruttoria
€
500,00
dell'importo finanziato
Spese stipula fuori sede
€
Altre spese iniziali
Non previste
300,00
Spese per la gestione del rapporto
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Gestione pratica
Non previste
Incasso rata con addebito su c/c
SEMESTRALE: €
24,00
TRIMESTRALE: €
12,00
MENSILE: €
4,00
Incasso rata per cassa
Cassa / SEMESTRALE: €
20,00
Cassa / TRIMESTRALE: €
10,00
Cassa / MENSILE: €
5,00
Incasso rata a mezzo SDD
RID/SDD / SEMESTRALE: €
20,00
RID/SDD / TRIMESTRALE: €
10,00
RID/SDD / MENSILE: €
5,00
Invio comunicazioni
POSTA: €
1,50
CASELLARIO ELETTRONICO: €
Aliquota imposta sostitutiva D.P.R. 601/73
0,25%
per finanziamenti superiori ai 18 mesi
Invio sollecito rate impagate
€
3,00
Invio secondo sollecito rate impagate
€
3,00
Spesa stato avanzamento lavori
PRIVATI MCD IPOTECARIO PRIMA CASA SAL TF: €
250,00
per ogni stato avanzamento
Rilascio atto di assenso cancellazione/ riduzione / €
variazione ipoteca a mezzo atto notarile
0,00
150,00
PIANO DI AMMORTAMENTO
Tipo di ammortamento
FRANCESE A RATE COST. POSTIC.
Tipologia di rata
Costante
Periodicità delle rate
Mensile, trimestrale, semestrale
Tipo calendario
GIORNI COMMERCIALI / 360
Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento
personalizzato eventualmente contenuto nel Prospetto Informativo Europeo Standardizzato.
CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA
Tasso di
applicato
6%
6%
6%
6%
interesse Durata
del Importo della
finanziamento (anni)
mensile
per
capitale
di:
100.000,00
10
€ 1.110,21
15
€
843,86
20
€
716,43
25
€
644,30
rata Se
il
tasso
di Se
il
tasso
di
un interesse aumenta del interesse diminuisce
€ 2% dopo 2 anni
del 2% dopo 2 anni
Non previsto
Non previsto
Non previsto
Non previsto
Non previsto
Non previsto
Non previsto
Non previsto
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti
di mutuo, può essere consultato in filiale e sul sito internet della Banca www.bancacollieuganei.it.
TUTTE LE CONDIZIONI DI CUI ALLE PRECEDENTI SEZIONI NON POTRANNO IN ALCUN MODO COMPORTARE
IL SUPERAMENTO DEI TASSI SOGLIA STABILITI PER DECRETO DEL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE
FINANZE, DIPARTIMENTO DEL TESORO, ED ESPOSTI NEI LOCALI APERTI AL PUBBLICO (LEGGE 7/3/96 N.
108).
SERVIZI ACCESSORI
E’ necessaria la sottoscrizione di una copertura assicurativa dell’immobile concesso in garanzia contro i rischi di
incendio, scoppio e/o di cantiere.
Per maggiori informazioni sull’eventuale polizza assicurativa e in particolare sul dettaglio delle coperture, dei relativi
limiti, dei costi, della facoltà di recesso e delle retrocessioni riconosciute all’intermediario, si rimanda al rispettivo
Fascicolo Informativo disponibile sul sito internet della Compagnia www.assimoco.it a seconda del tipo di polizza
sottoscritta.
In caso di estinzione anticipata, i costi assicurativi saranno rimborsati, per la parte di premio non goduta, secondo le
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modalità disciplinate nel contratto di assicurazione.
ALTRE SPESE DA SOSTENERE NON INCLUSE NEL TAEG
Sospensione pagamento rate
Accollo mutuo
Adempimenti notarili
Assicurazione
Imposta di registro
Tasse ipotecarie
Altro
Nessun costo
Nessun costo
Sono regolate e corrisposte direttamente dal cliente al notaio.
Esenti in caso di portabilità tramite surroga.
Il cliente ha la possibilità di scegliere una polizza di assicurazione
facoltativa a copertura dei rischi morte per infortunio, malattia, etc.
La polizza proposta dalla banca è a premio unico anticipato o a
premio annuo, a copertura del rischio di decesso, invalidità
permanente totale da infortunio e/o malattia, perdita involontaria
impiego, inabilità temporanea totale da infortunio e/o malattia,
ricovero ospedaliero.
Per maggiori informazioni sull’eventuale polizza assicurativa e in
particolare sul dettaglio delle coperture, dei relativi limiti, dei costi,
della facoltà di recesso e delle retrocessioni riconosciute
all’intermediario, si rimanda al rispettivo Fascicolo Informativo
disponibile sul sito internet della Compagnia www.assimoco.it o
www.gruppoitas.it a seconda del tipo di polizza sottoscritta.
In caso di estinzione anticipata, i costi assicurativi saranno
rimborsati, per la parte di premio non goduta, secondo le modalità
disciplinate nel contratto di assicurazione.
Come da normativa vigente
Come da normativa vigente
Non previsto
Tasso di mora
4 punti percentuali
(maggiorazione rispetto al tasso contrattualmente in
vigore)
Perizia tecnica
A carico del cliente
“La/e polizza/e assicurativa/e accessoria/e al finanziamento è/sono facoltativa/e e non
indispensabile/i per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte. Pertanto, il
cliente può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o sottoscrivere
una polizza scelta liberamente sul mercato”.
TEMPI DI EROGAZIONE
Durata dell'istruttoria
30 giorni lavorativi a partire dal momento della consegna
della documentazione completa. Nel calcolo non si tiene
conto dei tempi per l'assunzione di garanzie/assicurazioni
esterne.
Disponibilità dell'importo
10 giorni lavorativi a partire dal perfezionamento del
contratto
ALTRO
Spese per copia di ogni documento reperibile nel sistema €
informativo (formato elettronico)
Spese per copia di ogni documento non reperibile nel €
sistema informativo (formato cartaceo)
Spese per certificazione saldi
€
Spese per certificazione interessi passivi su mutui
Spese per altre certificazioni (es. certificazione interessi
maturati)
Spese per dichiarazione di sussistenza credito/debito
Spese per istruzione pratica di pignoramento presso terzi
con dichiarazione negativa
Spese per istruzione pratica di pignoramento presso terzi
3,00
15,00
5,00
€
5,00
€
20,00
€
120,00
€
50,00
€
100,00
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con dichiarazione positiva
Spese vive
Recuperate nella misura effettivamente sostenuta
INFORMAZIONI E DOCUMENTI PER LA VERIFICA DEL MERITO DI CREDITO
Per consentire al finanziatore di valutare il merito di credito, il cliente deve fornire le informazioni e i documenti indicati
entro 10 giorni della richiesta.
Il credito non può essere concesso se il cliente non fornisce le informazioni e i seguenti documenti.
DOCUMENTI REDDITUALI
Documenti reddituali per lavoratori dipendenti e pensionati
Ultimi 3 cedolini stipendio/pensione
Ultimo CUD / Dichiarazione dei redditi (730/Unico) con relative ricevute di presentazione
Dichiarazione datore di lavoro attestante data di assunzione, qualifica professionale e tipo contratto (solo se
l’informazione non è disponibile da busta paga o dichiarazione dei redditi)
Estratto conto degli ultimi 3 mesi, per ogni intestatario, del conto presso cui saranno addebitate le rate del
mutuo.
Estratto conto degli ultimi 3 mesi, per ogni intestatario, del conto presso cui viene accreditato lo stipendio o la
pensione se differente da quello presso cui viene addebitata la rata.
Documenti reddituali per lavoratori atipici
Ultimo Cedolino stipendio/pensione
Ultimo CUD / Dichiarazione dei redditi (730/Unico) con relative ricevute di presentazione
Dichiarazione datore di lavoro attestante data di assunzione, qualifica professionale e tipo contratto (solo se
l’informazione non è disponibile da busta paga o dichiarazione dei redditi)
Estratto conto degli ultimi 6 mesi, per ogni intestatario, del conto presso cui saranno addebitate le rate del
mutuo.
Documenti reddituali per professionisti
Mod. Unico degli ultimi due anni con relative ricevute di presentazione
Mod. Unico dell’azienda riferito all’ultimo anno (se disponibile) completo di ricevuta di presentazione
Certificato di iscrizione all’Albo professionale (qualora presente)
Copia delle ultime fatture emesse e/o del contratto d’opera stipulato con il committente (unicamente per i
professionisti titolari di sola Partita IVA)
Estratto conto degli ultimi 6 mesi, per ogni intestatario, del conto presso cui saranno addebitate le rate del
mutuo.
Documenti reddituali per imprenditori
Mod. Unico degli ultimi due anni con relative ricevute di pagamento
Certificato CCIAA aggiornato
Ultimo Modello Unico dell’Azienda
Estratto conto degli ultimi 6 mesi del conto presso cui saranno addebitate le rate del mutuo.
DOCUMENTI RELATIVI ALL’IMMOBILE
Perizia redatta da uno dei tecnici muniti dei requisiti professionali e di indipendenza previsti dalla Banca
Copia Atto di provenienza dell’immobile
Planimetria Catastale
Visura Catastale (se disponibile)
Certificato di agibilità (se disponibile)
Dettaglio spese di ristrutturazione, fatture, o computo metrico (solo mutui per ristrutturazione)
Concessione edilizia e/o autorizzazione comunale e/o segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o altra
documentazione relativa alle procedure (solo mutui per ristrutturazione)
Compromesso di vendita, datato e sottoscritto dalle parti (solo mutuo per acquisto).
In caso di Surroga, Sostituzione o Sostituzione più Liquidità è necessario richiedere anche:
Copia dell’atto di mutuo precedente
Conteggio estintivo della Banca
Lettera disponibilità cancellazione ipoteca a cura della Banca precedente
In caso di Acquisto immobili in edilizia convenzionata è necessario richiedere anche:
Testo della Convenzioni di riferimento.
In caso di Mutuo in asta è necessario richiedere anche:
Bando di partecipazione all’asta
Ordinanza di vendita/Avviso di vendita
Perizia redatta dal CTU
Relazione notarile preliminare, se messa a disposizione dal Tribunale.
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Per la verifica del merito del credito, il finanziatore si avvale di informazioni ottenute tramite la consultazione
di banche dati.
ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITÀ E RECLAMI
Estinzione anticipata
Il cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il finanziamento senza dover pagare alcuna penale,
compenso od onere aggiuntivo nel caso in cui il finanziamento sia stipulato per l’acquisto o ristrutturazione di un
immobile adibito ad abitazione. L’estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione
del capitale ancora dovuto - tutto insieme - prima della scadenza del mutuo.
Portabilità del finanziamento
Nel caso in cui, per rimborsare il finanziamento, ottenga un nuovo finanziamento da un altro finanziatore, il cliente non
deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo
contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.
Tempi massimi di chiusura del rapporto
La Banca conclude gli adempimenti connessi alla richiesta del mutuatario entro 30 giorni decorrenti dalla data di
integrale pagamento di quanto dovutole.
Reclami, ricorsi e mediazione
I reclami vanno consegnati direttamente allo sportello o inviati alla Banca, all’attenzione dell’Ufficio Reclami, mediante
raccomandata a.r. (Piazza Dalle Fratte n. 1 35034 Lozzo Atestino - PD) o fax (0429 646 352) o e-mail agli indirizzi
[email protected] o [email protected]. L’Ufficio Reclami risponde entro 30 giorni dal
ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può
rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito
www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.
Oltre alla procedura innanzi all’ABF, il Cliente, indipendentemente dalla presentazione di un reclamo, può –
singolarmente o in forma congiunta con la Banca – attivare una procedura di mediazione finalizzata al tentativo di
conciliazione. Detto tentativo è esperito dall’Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario
Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR con sede a
Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, sito internet www.conciliatorebancario.it.
Se il cliente intende rivolgersi al giudice, egli – se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti
alternativi al giudizio sopra indicati – deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi
all’ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario
Finanziario. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del presente
contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto
nell’apposito registro ministeriale. Rimane in ogni caso impregiudicato anche il diritto del cliente di presentare esposti
alla Banca d’Italia.
CONSEGUENZE DELL'INADEMPIMENTO PER IL CLIENTE
Se il cliente non adempie gli obblighi previsti dal contratto, può andare incontro a conseguenze negative.
Per esempio, in caso di ritardo nel pagamento delle rate il finanziatore applica il tasso di mora.
Se l’inadempimento è grave, il finanziatore può risolvere il contratto e assumere iniziative per soddisfare il proprio
credito. Per esempio, se il finanziamento è garantito da un’ipoteca, può far vendere l’immobile e soddisfarsi sul
ricavato.
LEGENDA
Ipoteca
Garanzia su un bene, normalmente un immobile. Se il debitore non può
pagare il suo debito, il creditore può ottenere l’espropriazione del bene e
farlo vendere..
Istruttoria
Pratiche e formalità necessarie alla erogazione del mutuo.
Parametro di indicizzazione (per i Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per
mutui a tasso variabile)/ Parametro di determinare il tasso di interesse.
riferimento (per i mutui a tasso fisso)
Perizia
Relazione di un tecnico che attesta il valore dell’immobile da ipotecare.
Piano di ammortamento
Piano di rimborso del mutuo con l’indicazione della composizione delle
singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito
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nel contratto.
Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota
capitale crescente e una quota interessi decrescente. All’inizio si pagano
soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito,
l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Quota capitale
Quota della rata costituita dall’importo del finanziamento restituito.
Quota interessi
Quota della rata costituita dagli interessi maturati..
Rata costante
La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la
durata del mutuo.
Spread
Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.
Tasso annuo effettivo globale Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in
(TAEG)
percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il
tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria
della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese,
per esempio quelle notarili.
Tasso
di
interesse
di Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va
preammortamento
dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima
rata.
Tasso di interesse nominale annuo
Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l’interesse (quale
compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di mora
Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel
pagamento delle rate.
Tasso effettivo
globale medio Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e
(TEGM)
delle Finanze come previsto dalla legge sull’usura. E’ utilizzato per il
calcolo del cosiddetto “tasso soglia”, ossia il limite oltre il quale il tasso
d’interesse diviene usurario.
Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna
confrontarlo con il “tasso soglia” riferito ai mutui a tasso fisso oppure con il
“tasso soglia” dei mutui a tasso variabile, in vigore nel trimestre in cui il
contratto di mutuo è stato stipulato.
Tasso minimo (floor)
Detto anche “tasso pavimento”, ovvero il tasso minimo di rimborso
applicato al finanziamento e stabilito contrattualmente.
Piano di ammortamento “francese”
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