Scheda paesi Maghreb - Mai più spose bambine
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Scheda paesi Maghreb - Mai più spose bambine
MAI PIÙ SPOSE BAMBINE - MAGHREB Nell’area del Maghreb, il fenomeno dei matrimoni forzati si inserisce nel contesto di quadri legislativi lacunosi che non tutelano adeguatamente le donne dalla violenza. In particolare, controverse disposizioni in materia di stupro non tutelano le vittime, se di età inferiore ai 18 anni, consentendo al responsabile di questa grave violazione dei diritti umani di non essere perseguibile penalmente sposandole. Il Marocco, tra i paesi presi in considerazione nell’area, ha abolito questa norma ma manca di un quadro legislativo organico sulla violenza contro donne e ragazze. Algeria Negli ultimi due anni, le autorità hanno varato alcuni provvedimenti volti a migliorare i diritti delle donne, nonostante questo, la legislazione interna algerina continua a non tutelare adeguatamente le donne dalla violenza, inclusa quella sessuale. È infatti rimasta in vigore una disposizione in base alla quale gli uomini che stuprano ragazze di età inferiore ai 18 anni non sono perseguibili penalmente se sposano la loro vittima. Le donne inoltre hanno continuato a essere discriminate dal codice di famiglia, in materia di matrimonio, divorzio, custodia dei figli ed eredità. L'articolo 326 del codice penale considera lo stupro un reato punibile con la reclusione da 1 a 5 anni se una persona "rapisce o corrompe" un minore di 18 anni con o senza l'uso di violenza, minaccia o inganno, o tenta di farlo. Tuttavia, se l'autore del reato sposa il minore, non è perseguibile o condannabile ai sensi dell'articolo 326 a meno che il matrimonio non venga annullato. Tale disposizione concede l'impunità ad alcuni stupratori e può facilitare sia lo stupro che il ricorso al matrimonio precoce e forzato delle ragazze. L'articolo 336 prevede pene dai 5 ai 10 anni per il reato di stupro, ma non fornisce una definizione di questo reato. Lo stesso articolo prevede il raddoppiamento della pena nei casi in cui la vittima abbia meno di 16 anni di età. L’articolo 337 aumenta ulteriormente la pena fino al carcere a vita, se gli autori sono familiari della vittima, ricoprono un ruolo di autorità sulla vittima o sono insegnanti, pubblici ufficiali o autorità religiose o se hanno agito insieme ad altri per commettere la violenza. Le autorità algerine hanno assicurato il Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione contro le donne (Cedaw), che, nonostante il fallimento per definire il reato di stupro nel codice penale, la giurisprudenza algerina considera lo stupro come un crimine che coinvolge violenza fisica o psicologica contro le donne. Le disposizioni sullo stupro sono contenute nella sezione del codice penale che copre i reati relativi alla "moralità" e alla "decenza". Questo non riflette adeguatamente la vera natura del crimine come una forma di violenza e di violazione dell'integrità fisica e mentale di una persona. Incorniciando il reato di stupro come una questione principalmente di moralità e decenza si rischia di rafforzare gli stereotipi discriminatori in base ai quali il ruolo delle donne nella società è strettamente relegato alla morale. Le disposizioni in materia di stupro dovrebbero essere modificate in modo da riflettere gli standard internazionali di definizione di stupro, che riconoscono il diritto a essere liberi dalla coercizione e dalla violenza e il diritto all'integrità fisica e mentale. La definizione di stupro dovrebbe essere neutra rispetto al genere in modo da proteggere tutte le vittime. Sebbene la legge algerina, a differenza del diritto marocchino, non punisca in modo diverso l'autore del reato a seconda che la vittima fosse vergine o meno, nella pratica sembra che le donne e le ragazze possono essere state sottoposte a test di verginità forzati da parte della polizia, e che la sentenza contro il trasgressore può essere più severa se la vittima era vergine. L’articolo 334 punisce gli attacchi indecenti, tentati o commessi senza violenza, contro le persone di età inferiore a 16 anni con la reclusione tra i 5 e i 10 anni. Stessa pena è prevista per gli attacchi indecenti, tentati o commessi senza violenza, da parte di un familiare nei confronti di un figlio di età superiore a 16 e non sposato. La punizione prescritta dall'articolo 335 per gli attacchi indecenti commessi con violenza, anche contro gli adulti, è la reclusione e aumenta da 10 a 20 anni e da 5 a 10 anni di reclusione se la violenza è commessa contro un bambino di età inferiore ai 16 anni. Marocco Le statistiche ufficiali sulla violenza contro le donne in Marocco e Sahara Occidentale sono esigue. L’unico studio ufficiale pubblicato nel 2011- ha rivelato che tra gennaio 2009 e giugno 2010, l’8,7 per cento delle donne intervistate ha subito abusi sessuali, che nello 0,4 per cento si è trattato di stupro (pari a 38.000 donne). Sebbene l'età minima per il matrimonio sia di 18 anni, nel 2010, 134 ragazze tra i 15 e i 18 anni sono state date in sposa. Nonostante l'articolo 20 del codice della famiglia consenta a un giudice di sposare dei minorenni in circostanze eccezionali, le statistiche ufficiali mostrano che nel 2010 il tasso di approvazione è stato del 92,2 per cento delle domande presentate. Nel gennaio 2014, il parlamento ha approvato un emendamento all’art. 475 del codice penale che ha cancellato una disposizione che in precedenza consentiva agli uomini che stupravano ragazze al di sotto dei 18 anni di eludere la giustizia sposando la vittima. Tuttavia, una bozza di legge sulla violenza contro donne e ragazze, che avrebbe dovuto rimediare alla mancanza di un quadro legale e politico esauriente in grado di affrontare questo tipo di abusi, è ancora all’esame del comitato di esperti al quale era stata trasmessa a dicembre 2013. L'attuale progetto di revisione del codice di procedura penale e il progetto di codice penale presentano l'opportunità di modificare le disposizioni problematiche in materia di violenza sessuale quali la definizione problematica di stupro, il mancato riconoscimento dello stupro coniugale come reato specifico, la discriminazione in base alla verginità della vittima, e la criminalizzazione dei rapporti sessuali al di fuori del matrimonio e tra persone dello stesso sesso, le relazioni che interferiscono con la segnalazione e l'accesso alla giustizia. Inoltre permetterebbero di introdurre misure specifiche per garantire l'adeguato trattamento delle vittime di violenze sessuali e le indagini sulle aggressioni sessuali e gli stupri. Tunisia Le donne continuano a essere discriminate nella legge e nella prassi. La Tunisia ha ritirato ufficialmente le proprie riserve alla Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne il 23 aprile 2014; il governo ha tuttavia confermato una dichiarazione di carattere generale, secondo cui non avrebbe intrapreso alcuna azione di tipo organizzativo o legislativo richiesta dalla Cedaw, nel caso in cui questa fosse in conflitto con la costituzione tunisina. Nonostante la nuova costituzione adottata a gennaio 2014 abbia migliorato la tutela dei diritti delle donne, sono state mantenute le norme legislative che discriminavano le donne in questioni inerenti la famiglia, come eredità e custodia dei figli. Se da un lato l’art. 46 della costituzione ha garantito alle donne una maggiore protezione contro la violenza, il codice penale è rimasto controverso, in particolare l’art. 227 bis, secondo cui gli uomini che stuprano ragazze o donne al di sotto dei 20 anni non sono perseguibili penalmente se sposano la loro vittima. Quest’articolo è oggetto di un progetto di modifica, dopo che il segretario di stato per le Donne e la famiglia della Tunisia, il 13 agosto 2014, ha annunciato l’intenzione di redigere una legge organica sulla violenza contro le donne e le ragazze. Il processo di stesura è stato condotto da un comitato di esperti in consultazione con le organizzazioni per i diritti delle donne nazionali e, oltre alla modifica dell’articolo, prevede la depenalizzazione delle relazioni sessuali e il riconoscimento dello stupro coniugale come reato specifico. Ad oggi il progetto non è stato ancora approvato. Le statistiche ufficiali sulla violenza contro le donne in Tunisia sono scarse. Fino ad oggi, c'è stato solo uno studio ufficiale pubblicato nel 2010, sulla base di un campione di 3873 donne, che ha rivelato che il 15,7 per cento delle donne aveva subito violenza sessuale almeno una volta nella loro vita, di queste il 7,4 per cento nei 12 mesi precedenti l'indagine. Nel 78,2 per cento dei casi, la violenza sessuale era stata commessa dal marito/compagno.