prescrizione e decadenza nei contratti
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prescrizione e decadenza nei contratti
8 I QUADERNI DEL CONSUMATORE PRESCRIZIONE E DECADENZA NEI CONTRATTI Imparare a riconoscere la differenza tra prescrizione e decadenza per capire fino a quando è possibile esercitare i nostri diritti. 8 I QUADERNI DEL CONSUMATORE PRESCRIZIONE E DECADENZA NEI CONTRATTI Imparare a riconoscere la differenza tra prescrizione e decadenza per capire fino a quando è possibile esercitare i nostri diritti. Prescrizione e decadenza nei contratti Indice PRESENTAZIONE 5 1. Introduzione 6 2. Prescrizione 6 6 7 8 La definizione I termini di prescrizione Come si calcola Si ringrazia per la collaborazione l’Avv. Giulia Fesce del Foro di Ancona Aggiornato a: ottobre 2014 3. Decadenza 11 4. Termini per far valere i principali diritti 12 5. Costituzione in mora 15 I quaderni del consumatore Presentazione Il Servizio di Tutela del Consumatore è attivo presso l’Ente camerale nell’ambito delle c.d. funzioni di Regolazione del Mercato, funzioni che si sono venute ad affiancare a quelle più tradizionali, innovando profondamente la soggettività politica degli Enti camerali. Queste funzioni e più in generale la nuova mission affidata alle Camere di Commercio tendono a collocare gli Enti camerali super partes, cioè come fornitori di servizi utili non solo al sistema imprenditoriale ma anche ai consumatori/utenti, contribuendo alla rimozione di fattori di disturbo ad un trasparente sviluppo del mercato. Imprese, professionisti, operatori economici e consumatori infatti non agiscono su fronti opposti; tra essi vi deve essere sintonia e scambio proficuo, verso la direzione di un mercato trasparente dove possa attuarsi una libera e leale concorrenza. Per questo motivo la Camera di Commercio di Ancona ha lavorato intensamente sulle tematiche relative al consumo, focalizzandosi in iniziative volte a favorire e a sostenere il dialogo tra imprese e consumatori. In particolare, il Servizio di Tutela del Consumatore offre informazioni sulla normativa nazionale e comunitaria riferita alle problematiche del consumo nei vari settori (finanziario, assicurativo, turistico...), organizzando ogni anno numerose attività di carattere divulgativo, finalizzate ad approfondire i principali aspetti della complessa legislazione sul consumo: un'adeguata conoscenza delle disposizioni applicabili costituisce, infatti, uno strumento fondamentale per la realizzazione di un sistema economico caratterizzato da un maggior equilibrio tra imprese e consumatori, ma soprattutto per fare sì che i consumatori acquistino con consapevolezza beni e servizi. In quest’ottica, questa pubblicazione si inserisce nel quadro delle Prescrizione e decadenza nei contratti iniziative realizzate con l’obiettivo di fornire ai consumatori gli strumenti informativi necessari per tutelare i propri diritti. In particolare il volume affronta il tema della differenza tra il concetto di prescrizione e il concetto di decadenza, ponendosi l’obiettivo di aiutare i consumatori a capire quali documenti debbono essere conservati e per quanto tempo. Ancona, ottobre 2014 Il Presidente Rodolfo Giampieri 5 I quaderni del consumatore 1. Introduzione Il nostro ordinamento inquadra l’attività giuridica di ogni soggetto anche dal punto di vista temporale; il concetto di tempo può infatti influire sui diritti e sulla possibilità o meno di esercitarli. In questo ambito si collocano i concetti di prescrizione e decadenza. In termini pratici si tratta di concetti simili, ma differenti giuridicamente sotto molti aspetti. Vanno tenuti in forte considerazione sia quando si intende esercitare un nostro diritto, sia quando ci viene chiesto un adempimento (ad esempio il pagamento di una cartella esattoriale, di una multa o di una bolletta). Dobbiamo cioè sempre chiederci: il diritto che vogliamo far valere o di cui ci viene chiesto l’adempimento è per caso prescritto o sono spirati i termini per poterlo validamente esercitare da parte del titolare? 2. Prescrizione La definizione 6 La prescrizione, disciplinata dagli artt. 2934 e ss. c.c., è il mezzo con cui viene operata l’estinzione di un diritto quando il titolare non lo esercita entro un determinato periodo stabilito dalla legge. La prescrizione può essere stabilita solo dalla legge, non per accordo delle parti, ed è nullo qualunque patto diretto a modificare quanto posto dalla disciplina legale (es. un patto diretto ad allungarne o ad accorciarne i termini). Esistono diritti che non sono soggetti a prescrizione (imprescrittibili): si tratta dei diritti indisponibili (cioè quelli che non possono essere oggetto di atti di disposizione da parte del titolare, primi fra tutti i diritti della personalità, ma anche le situazioni sogget- Prescrizione e decadenza nei contratti tive di carattere familiare, come lo status di figlio o di coniuge e la potestà dei genitori) e degli altri specificamente indicati dalla legge: tra i più importanti l’imprescrittibilità della qualità di erede e del diritto di proprietà. E’ molto importante sapere che la prescrizione non può essere rilevata d’ufficio da un giudice, per cui sarà onere della parte che ritiene il diritto prescritto vantare tale circostanza, contestando attivamente l’avvenuto decorso dei termini; in caso contrario, se l’eccezione non viene posta, il diritto potrà essere fatto valere ad ogni effetto. Al debitore è sufficiente invocare il decorso del termine per far scattare la prescrizione ed estinguere il debito (anche per questo si parla di prescrizione estintiva). Nella stessa ottica va ricordato che il pagamento preclude la possibilità di opporre la prescrizione. Ciò significa che se un debito, pur prescritto, viene spontaneamente pagato (compiendo così la c.d. rinunzia alla prescrizione), non se ne potrà più chiedere la ripetizione vantando l’avvenuta prescrizione. I termini di prescrizione Come si è spiegato, la prescrizione opera allorché un diritto non è esercitato per un dato tempo; questo tempo è stabilito solo dalla legge ed in misura variabile a seconda dei casi. Esiste una prescrizione ordinaria decennale (art. 2946 c.c.), a cui sono riferibili tutti i crediti per i quali la legge non specifica qualcosa di diverso. In questo caso si parla di prescrizioni brevi (ad esempio, cinque anni per il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, per le pigioni degli affitti e tutti i corrispettivi delle locazioni, per gli interessi e tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi, caso tipico quello delle bollette, le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro; due anni per la contestazione del danno derivante dalla circolazione dei veicoli; un anno 7 I quaderni del consumatore per il diritto alla provvigione dei mediatori, cfr. tabella infra). Esistono poi le prescrizioni presuntive (artt.2954 c.c. e ss.) così dette perché, trascorso un dato periodo variabile a seconda dei casi, il diritto si presume prescritto per intervenuto pagamento; si differenziano dalla prescrizione estintiva in quanto, trascorso il termine, il debito non si estingue, ma si presume sia estinto; è sempre però ammessa la prova contraria, il che significa che, se il creditore dimostra in giudizio che il debitore non ha pagato (con confessione o giuramento decisorio), può ottenere una sentenza favorevole anche se il termine di prescrizione è scaduto. Le prescrizioni presuntive sono state previste dal legislatore per quei rapporti che per loro natura sono destinati normalmente ad esaurirsi rapidamente e per i quali il pagamento e l’estinzione dell’obbligazione avviene o contestualmente alla prestazione o in breve termine; ad esempio conti di alberghi o ristoranti, compensi dei professionisti, ecc… (cfr. tabella infra). Come si calcola 8 Il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.) e termina quando si è compiuto l’ultimo giorno. Il calcolo deve essere fatto comprendendo sabati e festivi e non deve considerare il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine; se il termine scade in un giorno festivo, il diritto è prorogato al giorno successivo non festivo. La prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale. Il calcolo deve prendere in considerazione tutte le vicende eventuali del decorso del termine e cioè i casi di sospensione e/o quelli di interruzione. La sospensione crea sostanzialmente una parentesi nel termine, durante la quale il termine non decorre; cosicché la prescrizione Prescrizione e decadenza nei contratti maturerà quando sarà trascorso il termine di legge una volta sommato il periodo di tempo precedente e quello successivo al periodo sospeso. La sospensione può operare innanzitutto in ragione dei particolari rapporti esistenti fra le parti (art. 2941 c.c.), come ad esempio fra coniugi o fra tutore e minore, oppure per la condizione del titolare (art. 2942 c.c.), come ad esempio minori non emancipati o interdetti senza rappresentante legale. La sospensione può essere operata anche ad opera di terzi estranei al rapporto; tipico è il caso del contratto di assicurazione, per cui la comunicazione all’assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell’azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione (dunque in caso di sinistro sarà onere del terzo danneggiato inoltrare formale richiesta all’assicuratore oltre che all’assicurato, per essere sicuro che i termini di prescrizione vengano sospesi). L'interruzione ha per effetto quello di far decorrere per intero un nuovo termine di prescrizione, senza che possa tenersi conto, ai fini del computo, del tempo trascorso precedentemente. Sono atti con efficacia interruttiva (artt. 2943 e 2944 c.c.): 1) in via stragiudiziale, 9 I quaderni del consumatore 10 la richiesta formale, solitamente tramite raccomandata a.r., scritta dal titolare del diritto ed indirizzata al proprio debitore con la richiesta dell’esecuzione della prestazione (c.d. costituzione in mora del debitore, art. 2943 c.c., che solitamente contiene un termine per adempiere, cfr. paragrafo n.5); 2) sempre in via stragiudiziale il riconoscimento del diritto da parte di colui contro cui il diritto stesso può essere fatto valere; 3) in via giudiziale l’atto con cui si inizia un procedimento o la domanda proposta nel corso di un altro giudizio. Il concetto di non esercizio protratto del diritto, cui si ricollega quello di prescrizione, va integrato con alcune nozioni riguardo la notifica, ovvero la comunicazione della volontà di esercitare il diritto stesso. Può infatti capitare che sorgano contestazioni sulle modalità con cui il diritto è stato esercitato durante il termine di prescrizione, cioè su come è stata notificata la volontà del titolare. La notifica è valida anche se fatta a persona diversa dal destinatario, anche non parente, purché questa sia abilitata a ricevere l’atto (ad esempio, raccomandata a.r. ritirata da soggetto convivente). La notifica è valida anche se avviene per giacenza postale: nei casi in cui non sia possibile eseguire la consegna per irreperibilità, incapacità o rifiuto del destinatario, l’ufficiale giudiziario o l’addetto delle poste deposita l’atto, rispettivamente, nella casa comunale (affissione all’albo pretorio) o presso l’ufficio postale; il destinatario deve essere messo al corrente di detto deposito con l’invio di una raccomandata a/r informativa; la notifica si intende perfezionata, per il destinatario, decorsi dieci giorni di giacenza senza ritiro dell’atto; esattamente, come specificato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 3/2010) la notifica, comunque sia eseguita, deve ritenersi perfezionata, per il destinatario, decorsi dieci giorni dall’invio della raccomandata informativa di avviso di giacenza. Da un punto di vista pratico ciò rileva nel caso in cui, ad esempio, si riceva una cartella esattoriale per la quale non si ricordi es- Prescrizione e decadenza nei contratti sere giunta precedentemente alcuna comunicazione, così da far ritenere prescritto il diritto vantato; è bene sapere che potrebbe risultare una notifica per giacenza postale, che andrà verificata con opportuni accertamenti agli Uffici Postali. Una volta accertato che ci sono i presupposti per contestare il decorso di un termine di prescrizione, la questione va sollevata per iscritto alla controparte mediante raccomandata a.r. con una diffida o una messa in mora. 3. Decadenza La decadenza, disciplinata dagli artt. 2964 e ss. c.c., consiste nella perdita della possibilità di esercitare un diritto per non averlo fatto entro un termine perentorio. La decadenza può essere stabilita dalla legge, ma può essere anche frutto di accordo tra le parti; il nostro ordinamento lo consente nei limiti in cui i termini convenzionali non rendano eccessivamente difficile per una delle parti l’esercizio del diritto. La decadenza ha la funzione di limitare entro un breve termine lo stato di incertezza delle situazioni giuridiche; ha natura eccezionale, diversamente dalla prescrizione cui è, di regola, sottoposto ogni diritto. A differenza di quanto avviene per la prescrizione, non è ammessa né la sospensione né l’interruzione del decorso del termine di decadenza; nel caso della decadenza, infatti, né la volontà del titolare del diritto, né circostanze obiettive possono incidere sul decorso del tempo, dovendo il diritto essere in ogni caso esercitato tempestivamente. La decadenza non è impedita, quindi, se non dal compimento dell’atto previsto dalla legge o dal contratto; tuttavia se si 11 I quaderni del consumatore Prescrizione e decadenza nei contratti tratta di un termine stabilito dal contratto o da una norma di legge relativa a diritti disponibili, può essere impedita anche dal riconoscimento del diritto proveniente dalla persona contro cui si deve far valere il diritto soggetto a decadenza. La decadenza, come la prescrizione, non può essere rilevata d’ufficio. 4. Termini per far valere i principali diritti Si riporta di seguito un tabella che riassume sinteticamente i termini entro i quali debbono essere fatti valere i principali diritti, precisando che per consumatore si intende la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. 12 Oggetto del diritto Termine Riferimento normativo indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro 10 anni art. 2946 c.c. responsabilità medica* 10 anni art. 2946 c.c. diritti in materia di società (derivanti dai rapporti sociali e azione verso gli amministratori) 5 anni art. 2949 c.c. provvigione per il mediatore 1 anno art. 2950 c.c. diritti derivanti da contratto di spedizione e di trasporto** 1 anno art. 2951 c.c. diritto al pagamento delle rate di premio assicurativo 1 anno art. 2952 c.c. diritto degli albergatori per vitto e alloggio 6 mesi art. 2954 c.c. compensi ad insegnanti per lezioni a mesi, a giorni o a ore 1 anno art. 2955 c.c. retribuzioni dei prestatori di lavoro per periodi non superiori al mese 1 anno art. 2955 c.c. compensi degli ufficiali giudiziari 1 anno art. 2955 c.c. pagamento al commerciante di merci vendute al dettaglio 1 anno art. 2955 c.c. pagamento di medicinali al farmacista 1 anno art. 2955 c.c. Oggetto del diritto Termine Riferimento normativo risarcimento del danno da fatto illecito 5 anni art. 2947, 1° comma, c.c. risarcimento del danno prodotto da circolazione di veicoli 2 anni art. 2947, 2° comma, c.c. art. 2956 c.c. 5 anni art. 2948 c.c. retribuzioni dei prestatori di lavoro per periodi superiori al mese 3 anni annualità di rendite perpetue o vitalizie art. 2956 c.c. 5 anni art. 2948 c.c. compensi e rimborsi spese di professionisti 3 anni capitale nominale dei titoli di Stato al portatore compensi dei notai 3 anni art. 2956 c.c. annualità delle pensioni alimentari 5 anni art. 2948 c.c. art. 2956 c.c. 5 anni art. 2948 c.c. compensi ad insegnanti per periodi di lezione superiori al mese 3 anni pigioni di case e ogni altro corrispettivo di locazionis interessi e tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi (es. BOLLETTE) 5 anni art. 2948 c.c. diritto di recesso per il consumatore per contratti a distanza o negoziati fuori dai locali commerciali 10 giorni*** art. 64 d. lgs. n. 206/2005 13 I quaderni del consumatore Prescrizione e decadenza nei contratti Oggetto del diritto Termine Riferimento normativo diritto di recesso per il consumatore per commercializzazione a distanza di servizi finanziari 14 giorni art. 67 duodecies d. lgs. n. 206/2005 diritto di recesso per il consumatore in materia di multiproprietà 14 giorni*** art. 73 d.lgs. n. 206/2005 risarcimento per danni da prodotti difettosi 3 anni dalla scoperta art. 125 d. lgs. n. 206/2005 canone RAI 10 anni dalla scadenza vizi sui beni acquistati dal consumatore 26 mesi dall'acquisto **** art. 132 d. lgs. n. 206/2005 vizi sui beni acquistati dal non consumatore denuncia dei vizi al venditore entro 8 giorni dalla scoperta art. 1495 c.c. bollette relative ad utenze (gas, acqua, luce, ecc..) 5 anni ***** art. 2948 c.c. spese condominiali 5 anni art. 2948 c.c. contravvenzioni stradali 5 anni art. 209 Cod. della Strada vizi e difetti su immobili Garanzia per 10 anni dal compimento dell’opera; denuncia entro 1 anno dalla scoperta; diritto da azionare entro 1 anno dalla denuncia. art. 1669 c.c. tempo fa veniva applicato il termine di prescrizione quinquennale, rientrando tale tipo di richieste risarcitorie in ordinarie richieste di risarcimento del danno; recenti orientamenti della giurisprudenza e della dottrina tendono a considerare la responsabilità medica sempre sotto il profilo contrattuale, facendo estendere, pertanto, la prescrizione del diritto al risarcimento, a dieci anni. ** la prescrizione sale a diciotto mesi se il trasporto ha inizio o fine fuori d’Europa. Il termine decorre dall’arrivo a destinazione della persona o, in caso di sinistro, dal giorno di questo, ovvero dal giorno in cui è avvenuta o sarebbe dovuta avvenire la riconsegna della cosa al luogo di 14 *** si intendono giorni “lavorativi”. ***** ciò significa che al consumatore non possono essere richiesti pagamenti per utenze se sono trascorsi cinque anni (sempre a meno che nel frattempo la prescrizione non sia stata sospesa o interrotta). *per quel che riguarda la responsabilità medica è bene fare una precisazione. Fino a qualche destinazione. **** è questo il periodo per il quale vanno quindi conservati gli scontrini fiscali di acquisto. Tutti i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione breve si prescrivono con il decorso di dieci anni quando riguardo ad essi è intervenuta una sentenza passata in giudicato; in pratica si realizza una vera e propria conversione del termine breve in quello decennale. 5. Costituzione in mora A norma dell’art. 2943 c.c. “La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore (…)”. La costituzione in mora del debitore consiste nella richiesta fatta al debitore dal creditore di adempiere l'obbligazione. Tale richiesta viene fatta per iscritto, normalmente tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in modo da consentire di provare la data del ricevimento. Di seguito si riporta un esempio di lettera di costituzione in mora con effetto interruttivo della prescrizione. 15 I quaderni del consumatore Esempio di lettera di costituzione in mora ex art. 1219 c.c. (con effetto interruttivo della prescrizione) ….... (luogo), lì…........ (data) Spett.le ..............….. Via…….., n…. ………….. (destinatario e indirizzo) RACC. A.R. Oggetto: Diffida ad adempiere ed atto di costituzione in mora Prescrizione e decadenza nei contratti PRECEDENTI VOLUMI DELLA COLLANA I QUADERNI DEL CONSUMATORE Nella Collana “I Quaderni del Consumatore” realizzata a cura del Servizio di Regolazione del Mercato della Camera di Commercio di Ancona, sono già stati pubblicati i seguenti volumi: Quaderno n. 1 - Il Consumo sostenibile Marzo 2009 Quaderno n. 2 - S.O.S. Turista Luglio 2009 Quaderno n. 3 - I contratti a distanza Il/la sottoscritto/a ……. , residente a ……….., Via……, n…., con la presente invita formalmente, ad ogni effetto di legge, il/ la Sig./Sig.ra (o la Società in persona del legale rappresentante pro tempore) ……….., al pagamento della somma di …… oltre interessi legali dal giorno del dovuto al saldo, in adempimento dell’obbligazione sorta con contratto di …….. sottoscritto il…… (o indicare altra fonte dell’obbligazione). In difetto di quanto sopra richiesto nel termine di 15 giorni* dalla ricezione della presente lettera, che vale come formale atto di costituzione in mora ex art. 1219 c.c., il sottoscritto si vedrà costretto ad adire le vie legali per il recupero coatto del credito e l’ottenimento di quanto legittimamente vantato, con aggravio di spese a vostro carico. Distinti saluti. ………… (firma) Dicembre 2009 Quaderno n. 4 - Le etichette ecologiche Dicembre 2010 Quaderno n. 5 - La sicurezza dei prodotti Giugno 2011 Quaderno n. 6 - Le pratiche commerciali scorrette Dicembre 2012 Quaderno n. 7 - Il nuovo condominio Dicembre 2013 I volumi sono scaricabili gratuitamente dal sito camerale all’indirizzo www.an.camcom.gov.it. *il termine può essere anche inferiore o superiore. 16 17 I QUADERNI DEL CONSUMATORE 8 PRESCRIZIONE IL NUOVO ECONDOMINIO DECADENZA NEI CONTRATTI La Legge 11 dicembre 2012 n. 220 ha innovato profondamente la disciplina del condominio, Il nostro ordinamento inquadra l’attività giuridica di ogni soggetto punto di vista temporale; apportando una anche serie didal novità riguardanti ammiilnistratori, concettoassemblee di tempo può infatti influire sui diritti e gestione economica e, più einsulla possibilità o meno di esercitarli. generale, ciò che ciascun condomino può o In questo ambito si collocano i concetti non può fare. e decadenza, concetti simili, di prescrizione ma differenti giuridicamente sotto molti aspetti, che vanno tenuti illustrare in forte considerazione La guida intende gli aspetti salienti della sia quando si intende un nostro riforma e offrire a tutti esercitare i cittadini che vivonodiritto, in un sia quando cio viene chiesto un adempimento condominio comunque proprietari di un immo(ad esempio il pagamento di una cartella esattoriale, bile in ambito una serie di informadi una multa ocondominiale, di una bolletta). zioni teoriche e pratiche per conoscere e quindi In questai propri prospettiva, tutelare diritti. questa pubblicazione affronta il tema della differenza tra il concetto di prescrizione e il concetto di decadenza, ponendosi l’obiettivo di aiutare i consumatori a capire quali documenti debbono essere conservati e per quanto tempo. © 2014 Camera di Commercio di Ancona © 2014 Camera di Commercio di Ancona La Camera di Commercio La Camera di Ancona di Commercio è registrata di Ancona EMAS è registrata EMAS Camera di Commercio, Industria, Artigianato, AgricolturaIndustria, di Ancona Camera di Commercio, Artigianato, Agricoltura di Ancona Piazza XXIV Maggio 1, 60124 Ancona Piazza XXIV Maggio 1, 60124 Ancona Tel. + 39 071 58 98 250-360 Fax +39 071 58 98 255 Tel. + 39 071 58 98 250-360 [email protected] Fax +39 071 58 98 255 www.an.camcom.gov.it [email protected] www.an.camcom.gov.it