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ORDINANZA NR. 050/AG DEL 06 OTTOBRE 2008
OGGETTO: DISCIPLINA DEGLI ORARI DI APERTURA DEI NEGOZI E DELLE
ATTIVITA’ ESERCENTI LA VENDITA AL DETTAGLIO, DEGLI
ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE,
DELLE SALE GIOCHI E DEI MERCATI COPERTI “MARINA” E
“ARENE”.-
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VISTA
la propria ordinanza sindacale n. 009/AG in data 25.03.2005 e
ss.mm.ii., di pari oggetto;
RITENUTA
l’opportunità di riesaminare le vigenti disposizioni sindacali
relative all’oggetto, anche in considerazione delle deroghe
sopravvenute e delle ulteriori esigenze dei diversi settori
commerciali e turistici della città, rappresentate in varie forme
sia dalle Associazioni di categoria interessate sia dagli stessi
operatori del commercio;
LETTO
il verbale della conferenza di servizi in data 02.10.2008 alla
quale hanno partecipato le Organizzazioni locali e provinciali
delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a
livello nazionale, esprimendo l'avviso di mantenere l'attuale
regime orario previsto dalla vigente ordinanza sindacale n.
009/AG in data 25.03.2005 e ss.mm.ii.;
RAVVISATA
tuttavia l'esigenza di apportare alcune modifiche, prevedendo
sostanzialmente l'estensione all'intera giornata della facoltà –
attualmente in vigore - di apertura antimeridiana domenicale e
festiva, nel periodo invernale, nonché di armonizzare gli orari di
apertura/chiusura dei pubblici esercizi alla sopravvenuta Legge
Regionale 29 novembre 2006, n. 21 ed al correlativo regolamento
comunale (approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale
nn. 80/XII del 28.07.2008 e 86/XIII del 05 agosto 2008), in
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considerazione delle esigenze derivanti dal costante afflusso di
turisti pendolari provenienti dai Comuni viciniori e limitrofi sia
nei week-end che nei giorni festivi in genere;
TENUTO CONTO dell’esigenza di ordinare e raccogliere in un unico contesto
formale i provvedimenti ordinatori sinora emanati nella soggetta
materia, allo scopo di garantirne una più chiara conoscenza da
parte dei cittadini;
VISTI
gli artt. 11, 12 e 13 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.
114 e ss.mm.;
VISTI
gli artt. 52, lett. a) e 54 lett. d) del D.P.R. 24 luglio 1977, n.
616;
VISTE
le Leggi Regionali 7 agosto 1978, n. 37, 12 agosto 1978, n. 40, 10
settembre 1993, n. 48 e 18 novembre 1999, n. 33, come
modificata dalla Legge Regionale 25 maggio 2001, n. 12,
concernente la disciplina del settore commercio, nonché l'art. 17
della Legge Regionale 29 novembre 2006, n. 21 recante la
“Disciplina dell'attività di somministrazione di alimenti e
bevande”;
VISTA
la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 996 in data
29.10.2004, con la quale viene attribuita all’intestato Ente la
qualifica di “Città d’arte ed a prevalente economia turistica”
(pubblicata sul B.U.R.L. n. 36 del 30.12.2004);
VISTI
il Regolamento Comunale per il funzionamento dei Mercati,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 422 in
data 4 maggio 1987, nonché l'art. 14 del Regolamento Comunale
approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 80/XII
del 28.07.2008 e 86/XIII del 05 agosto 2008, recante i criteri in
materia di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e
bevande;
VISTO
il parere del Ministero dell’Industria, del Commercio e
dell’Artigianato, reso con nota prot. n. 530859 in data 2.11.1999;
VISTO
il Regolamento Comunale per l’esercizio delle sale giochi,
approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 24 e 708,
rispettivamente in data 28.03.2001 e 22.11.2001;
VISTO
l’art. 50, comma 7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267 (Testo Unico degli Enti Locali);
VISTO
l’art. 20 dello Statuto del Comune di Terracina, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 in data 17.10.2000;
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ARTICOLO 1
Determinazione periodi stagionali – Definizioni e criteri
1.1 Nel territorio del Comune di Terracina, gli orari di apertura e chiusura dei
negozi e delle attività esercenti la vendita al dettaglio (ad esclusione delle
attività di cui all’art. 13 del D. Lgs. n°114/98), dei pubblici esercizi di vendita
e consumo di alimenti e bevande, delle sale giochi e dei mercati comunali
coperti “Marina” e “Arene” sono regolamentati dalla presente ordinanza in
relazione a due periodi stagionali come appresso determinati:
PERIODO INVERNALE
PERIODO ESTIVO
Dal 01 ottobre
al 31 marzo o al Sabato che precede la
domenica “delle Palme”, se
antecedente
Dal 1 Aprile - o dalla domenica “delle
Palme”, se antecedente fino al 30 settembre
1.2 Ai fini applicativi della presente ordinanza, i titolari delle attività di vendita
di natura mista hanno l’obbligo di osservare l’orario di apertura e chiusura
statuito per l’attività esercitata in modo prevalente, secondo le disposizioni
successive contenute nel presente provvedimento.
1.3 La prevalenza dell’attività di vendita - per i fini previsti dal precedente punto
1.2 - è determinata in base al criterio del maggiore volume d’affari.
ARTICOLO 2
ESERCIZI COMMERCIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO
Orari di apertura e chiusura
Chiusura infrasettimanale, domenicale e festiva - Deroghe
2.1 Le disposizioni di cui al presente articolo NON si applicano alle attività
mercatali ed ai pubblici esercizi.
2.2 L’orario di apertura e chiusura giornaliera degli esercizi commerciali di
vendita al dettaglio è determinato come segue:
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PERIODO INVERNALE
(Dal 01 ottobre
al 31 marzo o al Sabato che precede la
domenica “delle Palme”, se
antecedente)
PERIODO ESTIVO
(Dal 1 Aprile - o dalla domenica “delle
Palme”, se antecedente fino al 30 settembre)
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Apertura: ore 07.00
Chiusura: ore 22.00
Orario di Apertura e Chiusura:
liberamente determinato dagli
operatori commerciali
2.3 Nel rispetto dell’arco temporale di apertura/chiusura previsto dal precedente
punto 2.2, ogni esercente commerciale ha facoltà di fissare liberamente
l’orario di apertura e chiusura del proprio esercizio, a condizione che – nel
solo periodo invernale – l’orario complessivo di apertura non sia superiore a
13 (tredici) ore giornaliere.
2.4 Nei giorni prefestivi e festivi e limitatamente al periodo invernale, ogni
esercente ha facoltà di posticipare di un’ora l’orario di chiusura
dell’esercizio commerciale, che non potrà comunque protrarsi oltre le ore
23.00.
2.5 Nei giorni domenicali e festivi gli esercenti le attività di qualsiasi settore
commerciale hanno facoltà di praticare l’apertura per l'intera giornata.
2.6 Salvo quanto disposto dai successivi punti 2.8, 2.9, 2.10 e 2.14 e dall’art. 5
del presente provvedimento, gli esercizi commerciali hanno l’obbligo di
osservare la chiusura infrasettimanale di mezza giornata, secondo i seguenti
Settori:
SETTORE ALIMENTARE
Chiusura di mezza giornata ogni
GIOVEDI’ pomeriggio
SETTORE NON ALIMENTARE
ED ESERCIZI COMMERCIALI PER
Chiusura di mezza giornata ogni
LA VENDITA DI PRODOTTI ITTICI
LUNEDI’ mattina
ESERCIZI COMMERCIALI
SPECIALIZZATI IN MATERIALI
Chiusura di mezza giornata in un
EDILI, FERRAMENTA, ARTICOLI giorno della settimana, compreso tra
TECNICI, BENI STRUMENTALI ED lunedì e sabato, conformemente ai
AUTORICAMBI
punti 2.12 e 2.13
2.7 Ai fini del precedente punto 2.6, il termine orario finale dell’obbligo di
chiusura antimeridiana ed il termine orario iniziale dell’obbligo di chiusura
pomeridiana è determinato alle ore 14.00.
2.8 Nel solo periodo estivo, come determinato dal precedente art.1.1, è
liberamente consentita la deroga l’obbligo di chiusura infrasettimanale di
mezza giornata, previsto dal precedente punto 2.6 della presente ordinanza.
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2.9 In occasione di Fiere o Sagre che si svolgono sul territorio comunale, è
liberamente consentita la deroga all’obbligo di chiusura infrasettimanale di
mezza giornata, se coincidente con il giorno della Fiera o della Sagra.
2.10 E’ altresì liberamente consentita la deroga all’obbligo di chiusura
infrasettimanale di mezza giornata, quando nella settimana calendariale
ricorre un giorno festivo, oltre la domenica, anche se coincidente con il giorno
di chiusura stabilito dal precedente punto 2.6.
2.11 Ai concessionari di autoveicoli è data la facoltà di esercitare l'apertura
domenicale e festiva, in coincidenza con il lancio promozionale di nuovi
modelli di autoveicoli; a tal fine il titolare della concessionaria è obbligato a
dare previa comunicazione scritta al competente Dipartimento comunale,
allegando idonea documentazione della cd. “Casa Madre”, attestante la
fondatezza dell’iniziativa commerciale.
2.12 Gli esercizi commerciali specializzati in materiali edili, ferramenta, articoli
tecnici, beni strumentali ed autoricambi hanno l’obbligo di osservare la
chiusura infrasettimanale di mezza giornata in un giorno della settimana –
compreso tra lunedì e sabato – liberamente scelto e comunicato annualmente
per iscritto al Dirigente del Dipartimento Sviluppo Economico, entro il 31
dicembre antecedente all’anno di riferimento oggetto della scelta; la scelta
effettuata ha validità per l’intero anno di riferimento e non può essere
modificata nel corso dello stesso. La comunicazione può essere validamente
effettuata anche all'indirizzo email: [email protected]
2.13 In caso di omessa comunicazione annuale della scelta – nei termini previsti dal
precedente punto 2.12 – il giorno in cui osservare l’obbligo di chiusura
infrasettimanale di mezza giornata sarà pari a quello scelto nell’anno
precedente o, in ulteriore difetto, al giorno stabilito al punto 2.6 per le
attività commerciali NON alimentari.
2.14 Nel caso che la chiusura infrasettimanale di mezza giornata, come disciplinata
al precedente comma 2.6, coincida con la ricorrenza di San Valentino (14
febbraio), della Festa della Donna (8 marzo), della Festa del Papà (19
marzo), della Festa della Mamma e del cd. “martedì grasso”, ai titolari
delle attività di vendita al dettaglio è data la facoltà di apertura degli
esercizi, in deroga al predetto obbligo di chiusura.
ARTICOLO 3
ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
SALE GIOCHI
Orari di apertura e chiusura – Chiusura infrasettimanale - Deroghe
3.1 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente agli
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, alle sale giochi – ivi
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compresi i pubblici esercizi muniti di videogiochi - ed alle attività di cui al
successivo punto 3.2.
3.2 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì alle attività di
vendita al dettaglio di generi di rosticceria (ivi comprese le carni suine cotte),
di pasticceria e di gelateria, anche se NON munite di autorizzazione per la
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
3.3 Fatta salva l'osservanza dell'art. 17, comma 3, della legge regionale n.
21/2006, l’orario di apertura e chiusura giornaliera è liberamente
determinato dai titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e
bevande, nel rispetto dei limiti minimo e massimo di cui al successivo punto
3.4.
3.4 Il limite minimo di apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e
bevande è fissato in 8 (otto) ore giornaliere; quello massimo è di 18
(diciotto) ore giornaliere.
3.5 Fatta salva l'osservanza dell'art. 17, comma 3, della legge regionale n.
21/2006, i titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e
delle attività di cui al precedente punto 3.2 hanno la facoltà di osservare uno
o più riposi infrasettimanali, previa comunicazione scritta del giorno di
riposo prescelto, da inviare al Dirigente del Dipartimento Sviluppo Economico,
almeno 5 (cinque) giorni prima del riposo stesso; detta comunicazione potrà
essere inviata anche all'indirizzo email: [email protected]
3.6 Qualora la giornata facoltativa di riposo infrasettimanale coincida con la
ricorrenza di San Valentino (14 febbraio), della Festa della Donna (8
marzo), della Festa del Papà (19 marzo), della Festa della Mamma e del cd.
“martedì grasso”, è data facoltà ai titolari di esercizi di somministrazione di
alimenti e bevande ed ai titolari delle attività di vendita al dettaglio (anche in
modo prevalente) di generi di pasticceria, gelateria e rosticceria di derogare
alla giornata di riposo, previa comunicazione scritta da inviare al Dirigente
del Dipartimento Sviluppo Economico, almeno 5 (cinque) giorni prima del
riposo stesso. Detta comunicazione potrà essere inviata anche all'indirizzo
email: [email protected]
3.7 L’accesso di minorenni alle sale giochi – ivi compresi i pubblici esercizi
muniti di videogiochi – è consentito previo accompagnamento di un genitore o
di chi esercita la potestà parentale.
3.8 L’orario di chiusura giornaliera degli esercizi che esplicano attività di
intrattenimento e svago (discoteche, sale da ballo, ecc.) è fissato alle ore
02.00; nel periodo dal 23 dicembre al 06 gennaio, nonché nei giorni 14 e 15
agosto e nelle festività indicate nel precedente comma 3.6 è consentita la
chiusura alle ore 04.00.
3.9 Il Dirigente del Dipartimento Sviluppo Economico può autorizzare deroghe
all'orario di chiusura di cui al precedente punto 3.8, purchè ricorrano le
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condizioni di cui all'art. 5.6 del Regolamento Comunale (approvato con
deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 80/XII del 28.07.2008 e 86/XIII del 05
agosto 2008), recante i criteri in materia di autorizzazione per la
somministrazione di alimenti e bevande e, comunque, non oltre le ore 04.00.
ARTICOLO 4
Mercati comunali - Orari di apertura e chiusura
4.1 L’orario di apertura e chiusura giornaliera dei mercati comunali è stabilito come
segue:
MERCATO MARINA
PERIODO
INVERNALE
Apertura per
(Dal 01 ottobre
sistemazione merci:
al 31 marzo o al
dalle ore 05.30
Sabato che precede la
alle ore 08.00
domenica “delle
Palme”, se
antecedente)
PERIODO ESTIVO
Apertura per
(Dal 1 Aprile - o dalla
sistemazione merci:
domenica “delle
dalle ore 05.00
Palme”, se antecedenalle ore 08.00
te, fino al 30
settembre)
Vendita
al Pubblico:
dalle ore 07.00
alle ore 14.00
CHIUSURA:
Vendita
al Pubblico:
dalle ore 07.00
alle ore 14.00
CHIUSURA:
ore 15.00
ore 15.00
MERCATO ARENE
PERIODO
INVERNALE
(Dal 01 ottobre
al 31 marzo o al
Sabato che precede la
domenica “delle
Palme”, se
antecedente)
PERIODO ESTIVO
Apertura per
sistemazione merci:
Vendita
al Pubblico:
dalle ore 06.00
alle ore 08.00
dalle ore 07.30
alle ore 13.30
Apertura per
Vendita
al Pubblico:
dalle ore 07.30
alle ore 14.00
(Dal 1 Aprile - o dalla
sistemazione merci:
domenica “delle
dalle ore 05.30
Palme”, se antecedenalle ore 08.00
te, fino al 30
settembre)
CHIUSURA:
ore 14.30
CHIUSURA:
ore 15.00
4.2 In deroga a quanto disposto dal precedente punto 4.1, nei giorni 23 e 30
dicembre l’orario di vendita al pubblico è prolungato dalle ore 13.30
(Mercato Arene) e 14.00 (Mercato Marina) alle ore 18.00.
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4.3 Durante il solo periodo invernale, i mercati comunali “Marina” e “Arene”
resteranno chiusi nella giornata di domenica e nelle ore pomeridiane dei
giorni prefestivi, a partire dalle ore 15.00.
4.4 La coincidenza di una festività con il giorno stabilito per lo svolgimento del
mercato settimanale del Giovedì NON comporta il divieto di svolgimento del
mercato stesso.
ARTICOLO 5
DEROGHE GENERALI
OBBLIGO CHIUSURA INFRASETTIMANALE
PERIODO DI SOSPENSIONE
5.1 Fatto salvo quanto disposto dall’art. 11, comma 5, del D. Lgs. n°114/98,
l’obbligo di chiusura infrasettimanale - previsto dall'art. 2 della presente
ordinanza – è sospeso nel periodo compreso dal 01 dicembre alla festività
dell’Epifania (6 gennaio) e nel giorno della ricorrenza della festività del S.
Patrono della Città di Terracina (S. Cesareo).
ARTICOLO 6
SANZIONI
6.1 Salvo quanto previsto dal successivo punto 6.2, i contravventori alla presente
ordinanza saranno perseguiti ai sensi dell’art. 22 del Decreto Legislativo 31
marzo 1998, n. 114, che prevede la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da € 516,00 (cinquecentosedici/00) ad € 3.098,00
(tremilanovantotto/00).
6.2 La violazione dell’orario di apertura/chiusura da parte dei pubblici esercizi
che svolgono attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
sarà perseguita ai sensi dell’art. 20 della L.R. n. 21/2006, che prevede
l’applicazione dell’art. 17bis, commi 1 e 3, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e
ss.mm. (sanzioni amministrative per una somma da € 154,00
(centocinquantaquattro/00) ad € 3.098,00 (tremilanovantotto/00).
6.3 La violazione, anche per una sola volta, dell’orario di chiusura come disposto
dai precedenti commi 3.8 e 3.9 dell’art. 3 della presente ordinanza sindacale
comporta la revoca della licenza per lo svolgimento dell’attività di
intrattenimento e svago, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla vigente
normativa nazionale e regionale.
6.4 Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell’esecuzione
della presente ordinanza.
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ARTICOLO 7
NORMA ABROGATIVA – PUBBLICAZIONE ORDINANZA
7.1 Sono abrogate le ordinanze sindacali n. 009/AG in data 25.03.2005, n. 027/AG
in data 04.08.2005, n. 043/AG del 24.11.2006 e n. 0050/AG del 20 dicembre
2007, nonché ogni altra precedente disposizione ordinatoria incompatibile o
confliggente con la presente ordinanza.
7.2 La presente ordinanza sarà pubblicata all’albo Pretorio del Comune nonchè
sul
sito
internet
istituzionale
all’indirizzo
http//:www.comune.terracina.lt.it – sezione “IL COMUNE”, voce
“Ordinanze” -, e sarà notificata alla Questura di Latina, ai Comandi locali
delle Forze di Polizia ed all’Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina.
7.3 Il Dipartimento Sviluppo Economico è incaricato di curare l’adeguata
diffusione del presente provvedimento presso gli utenti e gli operatori
commerciali.
F.to IL SINDACO
(dott. Stefano NARDI)
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ESTRATTO NORME DI PARTICOLARE INTERESSE
ESPRESSAMENTE RICHIAMATE DALLA PRESENTE ORDINANZA
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114
Riforma della disciplina relativa al settore del commercio
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 aprile 1998, n. 95, S.O.)
… omissis …
TITOLO IV
Orari di vendita
ART. 11 - Orario di apertura e di chiusura.
1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi
alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e dei criteri
emanati dai comuni, sentite le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio
e dei lavoratori dipendenti, in esecuzione di quanto disposto dall'articolo 36, comma 3, della
legge 8 giugno 1990, n. 142 (ora art. 50, comma 7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267 - Testo Unico degli Enti Locali).
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 4, gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio
possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore
ventidue. Nel rispetto di tali limiti l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura
del proprio esercizio non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere.
3. L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura
del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.
4. Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale e festiva
dell'esercizio e, nei casi stabiliti dai comuni, sentite le organizzazioni di cui al comma
1, la mezza giornata di chiusura infrasettimanale.
5. Il comune, sentite le organizzazioni di cui al comma 1, individua i giorni e le zone del
territorio nei quali gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva.
Detti giorni comprendono comunque quelli del mese di dicembre, nonché ulteriori otto
domeniche o festività nel corso degli altri mesi dell'anno.
ART. 12 – Comuni ad economia prevalentemente turistica e città d'arte.
1. Nei comuni ad economia prevalentemente turistica, nelle città d'arte o nelle zone del territorio
dei medesimi, gli esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e di chiusura e
possono derogare dall'obbligo di cui all'articolo 11, comma 4.
2. Al fine di assicurare all'utenza, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso turistico, idonei
livelli di servizio e di informazione, le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del
commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti, possono definire accordi da sottoporre al
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sindaco per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990,
n. 142 .
… omissis ….
ART. 13 - Disposizioni speciali.
1. Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle seguenti tipologie di attività: le
rivendite di generi di monopolio; gli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai
complessi turistici e alberghieri; gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio
lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali; alle rivendite di
giornali; le gelaterie e gastronomie; le rosticcerie e le pasticcerie; gli esercizi specializzati nella
vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici,
musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da
ricordo e artigianato locale, nonché le stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di
vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva e prevalente, e le sale
cinematografiche.
… omissis …
TITOLO VII
Sanzioni
ART. 22 - Sanzioni e revoca.
1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 16, 17, 18 e 19 del presente decreto
è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire
30.000.000 (ora, da .
2. In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può inoltre disporre la sospensione della attività di vendita
per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa
violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, 14, 15 e 26, comma 5, del presente
decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
1.000.000 a lire 6.000.000.
… omissis …
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Legge Regione Lazio 29 novembre 2006, n. 21
Disciplina dello svolgimento delle attività
di somministrazione di alimenti e bevande
(Pubblicata nel B.U.R.L. 9 dicembre 2006, n. 34 - S.O. n. 10)
… omissis …
Art. 17
Orari di apertura e chiusura degli esercizi
1. I comuni, previo parere delle organizzazioni dei pubblici esercizi e delle organizzazioni
sindacali, maggiormente rappresentative a livello provinciale, nonché delle organizzazioni dei
consumatori, determinano l'orario minimo e massimo di apertura e chiusura al
pubblico degli esercizi di somministrazione nell'ambito di una fascia oraria compresa
tra un minimo di sei ore ed un massimo di diciotto ore.
2. Gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione, compresi quelli
in cui vengono svolte congiuntamente attività di vendita di beni e servizi, sono rimessi alla
libera determinazione degli esercenti entro il limite minimo e massimo stabilito dal comune,
che può differenziarlo in ragione delle caratteristiche e specificità delle zone considerate, nel
rispetto dei contratti collettivi di lavoro di primo e secondo livello relativi al personale
dipendente impiegato, con particolare riguardo alla salvaguardia del diritto al riposo
settimanale contrattualmente sancito. Gli esercizi di somministrazione possono osservare uno
o più riposi settimanali con espressa indicazione nel cartello di cui al comma 3.
3. I titolari degli esercizi di somministrazione hanno l'obbligo di comunicare al comune
l'orario adottato e renderlo pubblico con l'esposizione di un apposito cartello ben
visibile.
4. Nell'ambito della fascia oraria prevista dai commi 1 e 2 i titolari degli esercizi di
somministrazione possono effettuare la chiusura intermedia a condizione che l'orario di
attività non sia inferiore all'orario minimo stabilito dal comune.
… omissis …
Art. 20
Sanzioni pecuniarie.
1. Chiunque svolga l'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza le prescritte
autorizzazioni, o quando queste siano decadute o sospese, ovvero violi ogni altra disposizione
della presente legge, salvo quanto previsto dal comma 2, è soggetto al pagamento della
sanzione pecuniaria di cui all'articolo 17-bis, comma 1, del regio decreto 18 giugno 1931, n.
773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modifiche
[cioè, da € 516,00 (cinquecentosedici/00) ad € 3.098,00 (tremilanovantotto/00)]
… omissis ...
------------DES/des