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Presentazione standard di PowerPoint
FARE AFFARI IN ISRAELE
AVV. ANTONELLA VERSACI
Studio legale Morresi
Milano, 8 aprile 2015
In collaborazione con
© Studio legale Morresi
N.B. Le slides che seguono sono state predisposte esclusivamente per una
illustrazione dei temi prescelti per la giornata odierna; pertanto esse non
possono essere considerate esaustive né sostitutive di alcuna prestazione
professionale.
Le clausole citate provengono da fonti terze, di volta in volta indicate,
ovvero da contratti effettivamente negoziati con esiti talvolta fisiologici,
talvolta anche patologici.
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Il contratto internazionale - nozione
E’ internazionale il contratto che presenti
elementi di “estraneità” rispetto ad un dato
ordinamento. Internazionale è “non solo il
contratto tra soggetti di paesi diversi ma anche il
contratto che presenti altri tipi di collegamento
con l’esterno (luogo di stipulazione, prestazioni da
eseguirsi all’estero, prodotti da acquistare o
trasportare all’estero, pagamenti all’estero o in
valuta straniera, e così via).”
Cfr. F. Bortolotti, Diritto dei contratti internazionali, CEDAM,
2009, p. 122
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Il contratto internazionale
Contratto internazionale nelle convenzioni internazionali
(es. la vendita)

La definizione di contratto internazionale vale solo per
ciascuna convenzione ai fini della sua applicazione.

Per la Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale
di beni mobili del 1980 è internazionale (ai fini della
sua applicazione) il contratto di vendita di merci fra
parti aventi la loro sede d’affari o stabilimento in due
Stati diversi
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La negoziazione
La preparazione e la negoziazione dei contratti
internazionali
Passi da intraprendere in fase di preparazione
↓
• Raccolta delle informazioni sulla controparte e sul
quadro legale in cui il contratto si inserirà
• Individuazione del contenuto del contratto e dei
margini di negoziazione
• Negoziazione e redazione (uso dei modelli)
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I contratti internazionali: strategie
Spazi di autonomia delle parti
 autonomia contrattuale (contenuti dei contratti)
 scelta della legge regolatrice del rapporto
 scelta del giudice o arbitro competente
(Limiti: norme di applicazione necessaria/ordine
pubblico)
↓
Ruolo centrale del contratto tra le imprese
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I contratti internazionali: strategie
L’elemento di internazionalità porta il contratto
internazionale a dover fare riferimento a
discipline sostanziali e processuali differenti
↓
Occorre conoscere
le “regole del gioco”
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I principali rischi
nelle transazioni internazionali
 Regime giuridico del contratto internazionale
 Rischio Paese /finanziario; categoria OCSE: NC
 Rischio commerciale (solvibilità ed affidabilità
controparte)
 Rischio di produzione (messa in produzione da parte
del venditore senza garanzia di recupero dei relativi
costi)
 Rischio di cambio (pagamenti in valuta differente da
quella del venditore)
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Conoscere il Paese:
Popolazione: circa 8 miioni (2013)
Capitale: Gerusalemme (contestata) Tel Aviv
Forma di governo: repubblica parlamentare
Superficie: 22.072 kmq
Lingua: ebraico ed arabo (lingue ufficiali),
diffuso inglese e russo
Religione: ebraica, mussulmana, cristiana
Valuta: New Israel Shekel (diviso in 100 agorot)
PIL pro capite:33.492 $
Debito pubblico (%PIL).: 66
(fonte: Info Mercati Esteri,
Ambasciata d’Italia Israele)
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Israele sul piano internazionale
• Israele (Stato d’Israele) è membro del WTO (World
Trade Organization), dal 1995. membro OCSE dal 2012.
• Israele è legata ai maggiori Paesi industrializzati da
accordi commerciali: accordo euromediterraneo che
istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i
loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele,
dall’altra (GUCE, L 147/2000) in vigore dal 2001.
• L’Israele beneficia di condizioni particolari in import,
grazie agli accordi di libero scambio con l’UE, l’EFTA
(Islanda, Norvegia, Svizzera), e gli USA.
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Import/export in Israele - barriere
• A tutela del consumatore la maggior parte dei prodotti importati
sono sottoposti ai controlli di conformità agli standard di qualità:
Standard Institute of Insrael (ente riconosciuto dagli istituti
internazionali quali UNI, ISO).
• L’Istituto rilascia attestati di conformità da presentarsi in fase di
sdoganamento (prodotti alimentari, automobili, elettrodomestici,
macchine industriali, materiali elettrici, idraulici, televisori). Talvolta
vengono richieste verifiche su campioni della merce importata.
• Sono prescritti requisiti specifici (sia per i prodotti lavorati in Israele
e quelli importati) in materia di etichettatura; la distribuzione può
avvenire solo previa etichettatura in ebraico, con indicazione del
produttore, importatore in Israele.
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Import/export in Israele - barriere
• Per gli alimentari occorre indicare, oltre alla conformità
alle regole Kasherut ed alla composizione del prodotto, il
calcolo calorico, con etichetta in lingua ebraica (non può
essere in lingua inglese o del Paese di provenienza).
• Le norme alimentari ebraiche vietano sia l’accostamento
di alcuni cibi tra loro (carne e suoi derivati, con latte e
suoi derivati), sia il consumo di cibi non «kosher», ovvero
determinate carni (maiale, coniglio, cavallo), crostacei e
frutti di mare, formaggi con caglio animale, salumi,
insaccati suini, vini, o altre bevande non prodotte nel
rispetto del Kasherut.
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Import/export in Israele
• Il «made in» deve figurare su ogni prodotto.
Per i prodotti alimentari deve
obbligatoriamente indicarsi il nome
dell’importatore/distributore in Israele.
• Si segnalano casi di falsificazione o di uso
improprio di diciture italiane in molti settori
produttivi (tessili, calzature, pelletteria,
alimentari)
Fonte: Guida al Mercato, ICE
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Il DIP dell’ordinamento italiano
 [Codice civile, 1942 Artt. 17 – 31 Codice Civile – c.d.
Preleggi]
 Riforma D.I.P. Legge n. 218 del 31 maggio 1995: ha
abrogato le Preleggi e diversi articoli del C.p.c. modificando
radicalmente il sistema di DIP italiano
 Convenzione di Roma, 19 giugno 1980, sulla legge
applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva in
Italia con Legge n. 975 del 18 dicembre 1984 (in vigore dal
1991, alla ratifica del settimo Stato).
 Regolamento “Roma I”, CE n. 593/2008, sulla legge
applicabile alle obbligazioni contrattuali
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Il contratto internazionale in Israele:
la legge applicabile
La scelta tra le parti, di una legge nazionale diversa da
quella israeliana (ad esempio legge italiana), come
legge applicabile al contratto, è in linea di principio
permessa dall’ordinamento israeliano, salvo che per
le materie in cui vigono norme inderogabili.
In caso di contratto di compravendita, se non viene
espressamente esclusa, è in ogni caso applicabile la
Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita
internazionale di beni mobili, avendovi aderito sia
l’Italia che Israele
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Clausole contrattuali
Legge applicabile
“This Agreement shall be governed by the laws of the
Italian Republic only” (attenzione: ivi compresa la
Convenzione di Vienna, se non esclusa).
“This Agreement shall be governed by and interpreted in
accordance with the laws of Italy and, in particular, the
United Nations convention on contracts for the
international sale of goods signed in Vienna on April 11,
1980.”
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Clausola da modello di contratto*
Legge applicabile in caso di arbitrato
36.1 Unless otherwise agreed, any questions relating to this Contract
which are not expressly or impliedly settled by the provisions
contained in this contract shall be governed in the following order:
• by the principles of law generally recognised in international trade
as applicable to international turnkey contracts,
• by the United Nations Convention on the International Sale of Goods
(CISG),
• by the relevant trade usages, and
• by the Unidroit Principles of International Commercial Contracts,
with the exclusion of the clauses 6.2.1 – 6.2.3.
• with the exclusion of national laws.
*ICC Model Contract For Turnkey Supply of Industrial Plant, pubb. N.
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Modi di risoluzione delle controversie
NEGOZIAZIONE
parti
MEDIAZIONE
parti
ARBITRATO
parti
mediatore
Transazione
Accordo
CONTROV. ORD.
parti
arbitro/
Tribunale arbitrale
Lodo
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Tribunali
Sentenza
Il contratto internazionale in Israele:
risoluzione delle controversie
In un contratto internazionale è, di regola, opportuno
pattuire, attraverso una clausola di proroga della
giurisdizione, quale giudice dovrà decidere eventuali
controversie future:
 Foro competente presso la sede della parte italiana
 Foro competente nel paese di controparte
 Foro competente in un paese terzo
 Scelta di più fori competenti
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Il Diritto Internazionale Privato e Processuale (DIPP)
dell’ordinamento italiano
Regimi applicabili nell’ordinamento italiano in materia civile e
commerciale per l’individuazione del Foro competente e il
riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze:
- nei rapporti tra parti contraenti situate in Paesi UE (28 Paesi):
Reg. UE 1215/2012 (ex Reg. CE 44/2001 ed ex Conv. di
Bruxelles, 1968)
-- nei rapporti tra parti contraenti situate in paesi EFTA (Islanda,
Norvegia e Svizzera):
Convenzione di Lugano, 2007
- regime generale c.d. D.I.P.P. (contratti tra parti situate in paesi
diversi): L. 218/95 artt. 3-12 (giurisdizione), 64-71 (esecuzione).
[NB: nelle materie oggetto di convenzioni bilaterali per il
riconoscimento delle sentenze, queste ultime prevalgono sul regime
generale]
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Il contratto internazionale in Israele: la
risoluzione delle controversie
Art. 3 L. 218/95 d.i.p.
“1. La giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto e'
domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia
autorizzato a stare in giudizio a norma dell'articolo 77 del codice di
procedura civile e negli altri casi in cui e' prevista dalla legge.
2. La giurisdizione sussiste inoltre in base ai criteri stabiliti
dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II della Convenzione concernente la
competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia
civile e commerciale e protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre
1968, resi esecutivi con la legge 21 giugno 1971, n. 804, e successive
modificazioni in vigore per l'Italia, anche allorché il convenuto non sia
domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, quando si tratti di una
delle materie comprese nel campo di applicazione della Convenzione.
Rispetto alle altre materie la giurisdizione sussiste anche in base ai
criteri stabiliti per la competenza per territorio.”
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Il contratto internazionale in Israele e la
risoluzione delle controversie: arbitrato
• Attualmente non vi è, tra Italia ed Israele, una convenzione
bilaterale per il mutuo riconoscimento dei provvedimenti
giudiziari stranieri
• Israele ha aderito sin da subito (1959) alla Convenzione di New
York del 1958 sull’arbitrato internazionale (www.uncitral.org)
• E’ possibile, quindi, sottoporre le controversie ad un arbitrato
internazionale inserendo in contratto una clausola arbitrale.
• Lodi arbitrali resi all’estero possono quindi trovare
riconoscimento in Israele.
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L’arbitrato
Motivi per preferire il ricorso all’arbitrato
 Neutralità
 Competenza specifica
 Attenuata applicazione delle leggi nazionali
 Procedura più semplice e informale
 Rapidità e Segretezza
 Soluzione amichevole della controversia
 Riconoscibilità all’estero del lodo (convenzione New
York, 1958)
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L’arbitrato
Motivi per non scegliere l’arbitrato
 Strategia meramente difensiva
 Materie non arbitrabili
 Valore limitato della controversia (es. </= €
50.000,00)
 Paesi non aderenti a Convenzione di New York del
1958 per il riconoscimento e l’esecuzione delle
sentenze arbitrali straniere.
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La clausola arbitrale
“All disputes, [controversies or claims] arising out of or
in connection with this agreement shall be submitted to
the International Court of Arbitration of the
International Chamber of Commerce and shall be finally
settled under the Rules of Arbitration of the
International Chamber of Commerce by three
arbitrators appointed in accordance with the said Rules.
The place of the arbitration shall be Milan, Italy and the
language of the arbitration shall be English.”
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La clausola arbitrale
• “Any and all disputes arising out of or relating to this
Agreement or in connection herewith, including those
concerning its validity, interpretation, performance and
termination, shall be within the exclusive jurisdiction of and
shall be finally settled by three arbitrators under the
International Arbitration Rules of the Chamber of National
and International Arbitration of Milan. Said arbitrators shall
be appointed according to said Rules, which the Parties hereby
represent that they know and accept in their entirety, and
their jurisdiction excludes the jurisdiction of any other court of
justice except for purposes of the enforcement of the
arbitrators’ decision. The arbitration shall be held in Lugano,
Switzerland and the language of the arbitration shall be
English.”
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Clausola “foro competente”
“The competent law courts of the place where the
Seller has his reg-istered office shall have exclusive
jurisdiction in any action arising out of or in
connection with this contract. How-ever, as an
exception to the principle hereabove, the Seller is in
any case entitled to bring his action before the
competent court of the place where the Buyer has his
registered office.”
Unioncamere Lombardia - Modello di Contratto
Internazionale di vendita
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Compravendita internazionale e Convenzione
di Vienna
La Convenzione di Vienna del 1980 sulla Vendita
Internazionale di Beni Mobili (CV) è convenzione di
“diritto materiale uniforme”, tesa a creare uno spazio
giuridico comune a tutti gli Stati aderenti come
superamento della frammentazione delle legislazioni
nazionali
N.B. A marzo 2015 sono 83 gli Stati che hanno ratificato
la Convenzione di Vienna (cfr. sito web
http://www.uncitral.org)
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Applicazione CV
La CV si applica solo tra parti aventi sede d’affari in
Stati diversi (restano escluse le vendite interne) (art. 1)
 se le parti hanno sede in Stati contraenti l’applicazione
è automatica
 in tutti gli altri casi, si applicherà quando le norme
d.i.p. portano alla legge di uno Stato contraente
(anche quando le parti abbiano scelto quale legge
applicabile al contratto quella di uno Stato contraente)
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Esclusione della CV (art. 6)
Le parti sono libere di escluderne l’applicazione ai
sensi dell’art. 6 della CV.
“Le parti possono escludere l’applicazione della CV o
(…..), derogare a singole sue disposizioni o modificarne
gli effetti”
Esempio clausola di esclusione della CV
“Il presente contratto è sottoposto alla legge italiana
con espressa esclusione della convenzione di Vienna
del 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili”
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Interpretazione della CV (art. 7)
• Pur essendo la CV legge nazionale (in quanto inserita
nell’ordinamento di ciascuno Stato contraente)
“nell’interpretazione della CV si deve aver riguardo al suo
carattere internazionale e alla necessità di promuovere
l’uniformità della sua applicazione e l’osservanza della
buona fede.”
• Le questioni concernenti materie disciplinate dalla CV
non espressamente risolte da essa devono essere risolte
in conformità con i principi generali sui quali essa si basa
ovvero, in mancanza, in conformità con la legge
applicabile in virtù delle norme di d.i.p..
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Materie non coperte dalla CV (art. 4)
La CV regola esclusivamente la formazione del
contratto di vendita e i diritti e obblighi del
venditore e compratore che sorgono da tale
contratto.
In particolare, salvo disposizione contraria ed
espressa contenuta nella CV, essa non tratta del
passaggio di proprietà dei beni venduti.
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Situazioni non rientranti nella CV
(artt. 2 e 3)
• Vendita per uso personale, familiare e
domestico
• Tipi particolari di vendita (asta, vendite
giudiziarie, di valori mobiliari, energia elettrica)
• Responsabilità civile del produttore
• Fornitura di mano d’opera e servizi (art. 3)
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Vendita di merci da fabbricare e prestazione di
servizi (art. 3 CV)
“I contratti aventi per oggetto la fornitura di merce
da fabbricare o produrre, sono da considerarsi
vendite, a meno che la parte che ordina la merce non
debba fornire una parte sostanziale dei materiali per
tale fabbricazione o produzione.
La presente convenzione non si applica ai contratti in
cui la parte preponderante degli obblighi del
contraente che fornisce la merce consiste nella
prestazione di mano d’opera o di altri servizi.”
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Vendita di merci da fabbricare e prestazione di
servizi (art. 3 CV)
Secondo la Corte di Giustizia UE (sent. Car Trim 25.2.2010
causa C 381/08)
(…) Se l'acquirente ha fornito tutti o la maggior parte dei
materiali impiegati nella fabbricazione della merce, tale
circostanza può far propendere a favore della qualifica del
contratto come «contratto di prestazione di servizi». Invece,
nel caso contrario, in assenza di fornitura di materiali da parte
dell'acquirente, si dovrebbe piuttosto preferire una qualifica
del contratto come «contratto di compravendita di beni» (…).
(…) i contratti che hanno per oggetto la fornitura di beni da
fabbricare o da produrre, benché l'acquirente abbia posto
taluni requisiti relativi all'approvvigionamento, alla
trasformazione e alla consegna delle merci, senza che egli
abbia provveduto a fornire i materiali, e benché il fornitore sia
responsabile della qualità e della conformità al contratto della
merce, devono essere qualificati come «compravendita di
beni» ai sensi dell'art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino, del
regolamento.
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La formazione del contratto di compravendita
anche per mezzo di
condizioni generali di vendita
© Studio legale Morresi
La formazione del contratto di compravendita anche
per mezzo di condizioni generali di vendita
Art. 1326 Codice civile - Conclusione del contratto.
Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha patto la
proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte.
L'accettazione deve giungere al proponente nel termine da
lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la
natura dell'affare o secondo gli usi.
Il proponente può ritenere efficace l'accettazione tardiva,
purché ne dia immediatamente avviso all'altra parte.
Qualora il proponente richieda per l'accettazione una forma*
determinata, l'accettazione non ha effetto se è data in forma
diversa.
Un'accettazione non conforme alla proposta equivale a
nuova proposta.
*altrimenti è sufficiente un comportamento concludente
© Studio legale Morresi
La formazione del contratto di compravendita
Convenzione di Vienna: artt. 14-24 CV
Art. 14 Costituisce proposta contrattuale qualsiasi proposta
“sufficientemente determinata” indicante la volontà di essere
vincolati in caso di accettazione; la proposta è
sufficientemente determinata se indica la merce, la quantità,
il prezzo.
Artt. 15/16 La proposta diviene efficace quando arriva al
destinatario; finché il contratto non è concluso può essere
revocata
Art. 18 Costituiscono accettazione la dichiarazione
/comportamento concludente ma non il silenzio o l’inattività
Art. 19 La risposta ad una proposta che contenga aggiunte o
limitazioni tali da alterare i termini della proposta (es.
prezzo, pagamento, qualità e quantità merce, consegna,
responsabilità, risoluzione controversie) vale come controproposta.
© Studio legale Morresi
Clausola effettivamente negoziata
Formazione del contratto
“Il contratto di vendita s’intende perfezionato nel momento in
cui l’acquirente venga a conoscenza dell’accettazione da parte
del Fornitore dell’ordine emesso dall’acquirente stesso ovvero,
al più tardi, al momento della consegna dei Prodotti
all’acquirente e/o al vettore o spedizioniere di quest’ultimo,
secondo il termine di resa concordato.
Il Fornitore non accetterà alcun ordine che non sia
debitamente firmato dall'acquirente e che non contenga tutte
le specifiche ed i dati tecnici necessari per identificare i
Prodotti ordinati e permetterne la produzione.”
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legale Morresi
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La forma del contratto di vendita
Art. 1341, 1° co. Codice civile
Condizioni generali di contratto
1. Le condizioni generali di contratto predisposte da
uno dei contraenti sono efficaci nei confronti
dell'altro, se al momento della conclusione del
contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto
conoscerle usando l'ordinaria diligenza.
(…segue)
© Studio legale Morresi
La forma del contratto di vendita
Art. 1341, 2 c. Codice civile
2. In ogni caso non hanno effetto, se non sono
specificamente approvate per iscritto, le condizioni
che stabiliscono, a favore di colui che le ha
predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di
recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione,
ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente
decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre
eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei
rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del
contratto, clausole compromissorie o deroghe alla
competenza dell'autorità giudiziaria.
© Studio legale Morresi
La diversa disciplina della forma del contratto di
vendita internazionale nella CV (art. 11)
Articolo 11 CV - Non è richiesto che il contratto di
vendita sia concluso o provato per iscritto, ed esso non
è soggetto ad alcun altro requisito di forma. Può essere
provato con ogni mezzo, anche mediante testimoni.
© Studio legale Morresi
Ammissibilità della prova dei contratti
nella giurisdizione italiana
Art. 2721 Codice civile
• La prova per testimoni (244 c.p.c) dei contratti non è
ammessa quando il valore dell’oggetto eccede gli €
2,58. [sic!]
• Tuttavia l’autorità giudiziaria può consentire la prova
(115 c.p.c.) oltre il limite anzidetto, tenuto conto della
qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni
altra circostanza.
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Proprietà - Quadro giuridico
Trasferimento nei contratti internazionali di
vendita
Obblighi del venditore (CV)
Trasferire la proprietà della merce (art. 30)
Consegnare la merce (art. 30-33) nella
quantità, qualità e tipo richiesti (art. 35)
Consegnare i documenti (art. 34)
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Proprietà – Quadro giuridico
La riserva di proprietà nei contratti internazionali di
vendita
La Convenzione di Vienna non disciplina la proprietà
e quindi non riguarda la clausola di riserva di
proprietà. Tali questioni vanno dunque valutate
tenendo conto della legge nazionale applicabile al
contratto secondo le norme di diritto internazionale
privato e della legge fallimentare della sede del
fallito.
(cfr. Art. 4 e 7, comma 2 della Convenzione di Vienna
del 1980)
© Studio legale Morresi
Vendita - Consegna – Quadro giuridico (CV)
Il venditore deve consegnare la merce ….
- nel luogo pattuito o risultante dalla
convenzione (art. 31)
- alla data pattuita o risultante dalla
convenzione (art. 33)
- libera da diritti o pretese di terzi (art. 41)
- libera da diritti o pretese di terzi basati sulla
proprietà industriale (art. 42)
- conforme al pattuito (senza difetti) (art. 35).
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Clausola da modello di contratto*
Clausola limitativa e di esonero della responsabilità
Tutte le date stabilite nel Programma sono a titolo
indicativo e non vincolanti. Il Venditore effettuerà ogni
ragionevole sforzo per effettuare la consegna entro i
termini specificati nel Programma. Il/i termine/i di
consegna non potrà/anno intendersi come essenziale/i e
non potrà sorgere alcuna responsabilità in capo al
Venditore se, non ostante gli sforzi di quest’ultimo, si
verificherà un ritardo nella consegna. Il Venditore
informerà l’Acquirente per iscritto, non appena possibile,
di ogni ritardo nella consegna dell’Impianto con
riferimento alle date previste.
Da: Unioncamere Lombardia - Modello di contratto di
fornitura di impianto industriale, a cura di Renzo Maria
Morresi e Antonella Versaci
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Clausola contrattuale da modello di contratto*
Termini di consegna
“Article 10 – Supply of the Equipment - The Supplier agrees to
ship the Equipment, in accordance with Article 11 hereunder,
within the deadlines set out in the Time Schedule. If the
shipment cannot be effected at the date defined in the Time
Schedule due to reasons for which the Purchaser is responsible,
the Supplier shall be entitled to store the Equipment at the
Purchaser's risk and expense in suitable premises.”
ICC Model Contract for Turnkey Supply of Industrial Plant
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Gli Incoterms® CCI
• Gli International Commercial Terms o Incoterms ®CCI
(l’ultima versione è del 2010) costituiscono una serie
di regole internazionali relative alla consegna delle
merci nella prassi del commercio internazionale e,
oramai, anche nazionale.
• Ove richiamati nel contratto, gli Incoterms ® CCI
regolano i diritti delle parti con riguardo alla
consegna della merce (beni materiali, non beni
immateriali, come ad es. software).
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Gli Incoterms ® CCI
«Se si desidera che le regole Incoterms® si applichino
al contratto in essere, si raccomanda di rendere
esplicito tale intendimento nel contratto stesso,
indicando la regola Incoterms scelta, includendo il
luogo convenuto, seguito da “Incoterms® 2010” ».*
*Introduzione agli Incoterms ® 2010, p. 7.
© Studio legale Morresi
Clausola effettivamente negoziata
Consegna (modalità)
• La consegna dei Prodotti ha luogo secondo la formula "EX
WORKS - Franco Fabbrica Venditore" (tale formula, come anche
le formule di resa che fossero convenute per iscritto in
alternativa ad essa, fanno riferimento all'edizione vigente degli
Incoterms® CCI [2010]. In ogni caso, dal momento in cui i
Prodotti vengono consegnati da XY al vettore o allo
spedizioniere, viaggiano a rischio e pericolo dell'acquirente. XY
non stipula alcun contratto di trasporto dei Prodotti oggetto di
spedizione se non per conto dell'acquirente e a rischio e spese
di quest'ultimo.
© Studio legale Morresi
Vendita - Garanzia per vizi – Quadro giuridico
(CV)
La merce venduta è conforme al pattuito ai sensi
dell’art. 35 CV, se è:
• Merce con caratteristiche (quantità, qualità, tipo,
imballaggio) conformi al contratto (art. 35.1)
• Merce idonea all’uso normale (art. 35.2.a)
• Merce idonea all’uso particolare (art. 35.2.b)
• Merce conforme a campione o modello (art. 35.2.c)
• Merce imballata o confezionata adeguatamente (art.
35.2.d)
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Vizi - Denuncia e decadenza –
Quadro giuridico (CV)
Art. 39 CV - Il compratore perde il diritto di far valere il difetto di
conformità dei beni se non lo denunzia al venditore
specificandone la natura entro un tempo ragionevole dal
momento in cui lo ha scoperto o avrebbe dovuto scoprirlo.
In ogni caso il compratore perde il diritto di far valere il difetto
di conformità dei beni se non lo denunzia al venditore al più
tardi entro due anni dalla data in cui i beni sono stati
effettivamente consegnati al compratore a meno che questo
termine non sia in contrasto con la durata di una garanzia
contrattuale.
© Studio legale Morresi
Clausola tratta da modello*
Limitazione della garanzia
• L’Impianto sarà progettato e realizzato in applicazione delle eventuali previsioni
normative in vigore nel Paese del Venditore alla data di sottoscrizione del
presente Contratto ed in conformità agli eventuali standards specificati
all’Allegato 1. Il Venditore non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia circa la
conformità dell’Impianto a leggi applicabili, normative di sicurezza e/o norme
tecniche vigenti nel Paese in cui l’Impianto sarà installato in via definitiva ed
avviato ai sensi del precedente Articolo 8 (il “Paese di Destinazione”). Spetterà
soltanto all’Acquirente accertarsi che l’Impianto rispetti dette ultime leggi,
normative e norme tecniche. L’Acquirente terrà il Venditore indenne e manlevato
a fronte di ogni reclamo nei confronti del Venditore e/o da ogni costo che possa
derivare al Venditore da o in relazione al mancato accertamento da parte
dell’Acquirente circa il fatto che l’Impianto sia conforme o meno alle leggi
applicabili, alle normative di sicurezza e/o alle norme tecniche vigenti nel Paese
di Destinazione.
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54
Clausola da modello di contratto
Clausola di limitazione della responsabilità
Le dichiarazioni, garanzie e responsabilità del Venditore, ai sensi ed in
relazione al presente Contratto, sono limitate a quelle espressamente previste
nel presente Contratto. Fatta eccezione per quanto espressamente previsto dal
presente Contratto o da norme di applicazione necessaria che siano
inderogabili ad opera della concorde volontà delle Parti, il Venditore non avrà
alcuna altra responsabilità in relazione all’Impianto. In nessun caso il Venditore
sarà responsabile per mancato guadagno, danni indiretti, perdite dirette o
indirette di ogni genere (incluse lesioni personali e danni a cose) o per ogni
perdita o danno derivante da meri consigli forniti all’Acquirente dal Venditore.
Le Parti prendono atto del fatto che, e convengono che, la responsabilità
complessiva del Venditore derivante da e/o relativa al presente Contratto (ivi
inclusa, senza limitazione, la responsabilità del Venditore per la restituzione in
tutto o in parte del Prezzo D’Acquisto) sarà, in tutti i casi, limitata al Prezzo
D’Acquisto.
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55
Clausola effettivamente negoziata
Clausole limitative e di esonero della responsabilità
Article 15 - Safety Regulations and Product Liability
• The Products sold by the Manufacturer to the Distributor hereunder
shall be in compliance with the applicable regulations and directives
of the European Union relating to CE certification.
• Except as otherwise expressly provided in this Article 15 or
otherwise agreed in writing by the Parties, the Manufacturer makes
no representation or warranty as to the compliance of the Products
with the applicable laws, safety regulations and/or technical
standards of the Territory or of any other countries. The Distributor
alone shall be responsible for ensuring that the Products comply
with said laws, regulations and standards and shall bear all costs
related to ensuring said compliance, including but not limited to the
cost of any Product testing and/or certification required for sale of
the Products in the Territory. Consequently, the Distributor agrees to
make no claims against the Manufacturer, including but not limited
to claims for indemnity, for damages resulting from failure of the
Products to comply with said laws, regulations and standards
and/or from defects in the Products, with the exception of warranty
claims expressly contemplated by the Manufacturer's written
Product warranty to the Distributor, and the Distributor hereby
waives any right it might otherwise have to make such claims.
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Rimedi secondo CISG
Qualora i beni forniti risultino, dunque, non conformi al
contratto (ai sensi dell’art. 35 CISG), in assenza di una specifica
garanzia convenzionale tra venditore ed acquirente, la
Convenzione di Vienna accorda all’acquirente, in estrema
sintesi, i seguenti rimedi (artt. 45 e ss. CISG) esercitabili nei
confronti del venditore:
i) sostituzione o riparazione dei beni non conformi (art. 46, 2°
e 3° co. CISG)
ii) risoluzione del contratto (art. 49 CISG)
iii) riduzione del prezzo (art. 50 CISG)
iv) misure cautelative (art. 71-73 CISG).
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57
Rimedi del compratore per inadempimento del
venditore (CV)
A) RICHIESTA DI ADEMPIMENTO (ART. 46)
IN GENERALE (art. 46.1)
Non avendo fatto ricorso ad un rimedio incompatibile
SOSTITUZIONE MERCE NON CONFORME (art. 46.2)

Inadempimento essenziale

Denuncia tempestiva

Possibilità di restituire la merce
RIPARAZIONE MERCE NON CONFORME (art. 46.3)

Ragionevolezza rimedio

Denuncia tempestiva
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58
Rimedi del compratore per inadempimento del
venditore
B) RISOLUZIONE CONTRATTO (ART. 49) E
RESTITUZIONE DELLE PRESTAZIONI EFFETTUATE (artt. 81-84)
 Inadempimento essenziale, o mancata consegna entro il termine
supplementare fissato dal compratore
 Denuncia tempestiva
C) RIDUZIONE DEL PREZZO (ART. 50)
PER DIFFERENZA VALORE MERCE CONSEGNATA E VALORE MERCE
CONFORME
 Non si applica se il venditore pone rimedio all’inadempimento o
se il compratore rifiuta di accettare il rimedio proposto
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59
Risarcimento del danno (art. 45 CV)
In aggiunta ai rimedi di cui sopra il compratore può
richiedere il risarcimento per danno costituito da
danno emergente e mancato guadagno (art. 74)
 Il danno deve però essere conseguenza
dell’inadempimento del venditore
 Il risarcimento è limitato alla perdita prevedibile dal
venditore
 Non è risarcibile il danno che il compratore poteva
evitare (art. 77)
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60
Fonti internazionali
Convenzione di Vienna del 1980 relativa alla Vendita
internazionale di beni mobili
• All’art. 79 Cause di esonero
“Una parte non risponde per l’inadempimento ad uno dei suoi
obblighi se prova che tale inadempimento è dovuto ad un
impedimento indipendente dalla sua volontà e che non era
ragionevole attendersi che essa lo prendesse in considerazione al
momento della conclusione del contratto, ovvero che essa
evitasse o superasse l’impedimento stesso o le sue conseguenze
[…omissis]“.
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61
Clausola effettivamente negoziata
Impossibilità sopravvenuta (forza maggiore) &
eccessiva onerosità sopravvenuta (hardship)
Nessuna Parte potrà essere ritenuta responsabile nei confronti
dell’altra Parte per inadempimento all’esecuzione delle obbligazioni di
cui al presente Contratto, ivi inclusi in via non limitativa il ritardo di
consegna o la mancata consegna, causato da avvenimenti al di fuori
del ragionevole controllo di detta Parte (“Evento di Forza Maggiore”),
inclusi, ancorché in via non limitativa, il ritardo di consegna o la
mancata consegna dei materiali da parte di fornitori, sospensioni o
difficoltà nei trasporti, scioperi, serrate, controversie di lavoro di ogni
tipo, incendi, incidenti, terremoti ed altri eventi naturali, insurrezioni,
guerra (sia dichiarata che non dichiarata), disordini di piazza, ritardo
dei vettori, misure amministrative di sequestro, embargo, leggi o
regolamenti di ogni ente territoriale o autorità amministrativa (incluse
le assicurazioni credito all’esportazione di pubblica emanazione) o di
qualsivoglia amministrazione statale.
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Clausola effettivamente negoziata
Impossibilità sopravvenuta (forza maggiore) &
eccessiva onerosità sopravvenuta (hardship)
If at any time during the term of this Agreement i) continued
performance by the Seller of its obligations hereunder becomes
excessively onerous due to an event beyond the Seller’s reasonable
control, which the Seller could not reasonably have been expected to
have taken into account at the time of the signature of this Agreement,
and ii) the Seller could not reasonably have avoided or overcome said
event or its consequences, the Parties shall, within thirty (30) days
following written notice by the Seller to the Buyer to that effect,
negotiate alternative contractual terms in order to alleviate or mitigate
the effects of such hardship. If the Parties are unable to reach an
agreement as to said alternative contractual terms, the Seller shall be
entitled to terminate this Agreement and to retain the portion of the
Purchase Price already paid by the Buyer, by way of partial
compensation for the expenses incurred by the Seller in connection
with this Agreement.
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Obblighi del compratore nella CV
 Pagare il prezzo
- Concordato o determinato in altro modo (art. 54)
- Nel luogo pattuito o risultante dalla convenzione
(art. 57)
- Alla data pattuita o risultante dalla convenzione
(art. 58)
 Adottare le misure eventualmente necessarie per
consentire l’effettuazione del pagamento (art. 54)
 Prendere in consegna la merce (art. 60)
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Le singole forme di pagamento
In relazione al fattore “tempo” si usa
distinguere tra:
Pagamento anticipato
Pagamento posticipato
Pagamento contestuale (C.O.D., Cash on
Delivery)
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65
I mezzi di pagamento
 Bonifico bancario internazionale
 Assegno bancario internazionale
 Incasso documentario transnazionale
 Sistemi di incasso elettronico
 Credito documentario
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66
Clausola effettivamente negoziata –
Pagamento in parte anticipato
The PRODUCTS for the following seasons shall be paid by the
DISTRIBUTOR as follows:
- 50% of the price of the PRODUCTS shall be paid by the
DISTRIBUTOR immediately at the time the DISTRIBUTOR orders
the PRODUCTS in question;
- the remaining 50% of the price of the PRODUCTS shall be paid by
the DISTRIBUTOR within 60 days following the date of ex works
delivery of the PRODUCTS in question.
It is understood that the above payments shall be effected by the
DISTRIBUTOR by wire transfer to the bank and account number
specified by X in writing from time to time.
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67
Clausola effettivamente negoziata - Pagamento
anticipato e lettera di credito (1/3)
4.1 Unless otherwise agreed upon in writing, the total purchase price for each
purchase order for the Products shall be paid by the Customer to the Manufacturer in
the invoice currency as follows:
i) With respect to purchase orders for an aggregate purchase price less than Euro
25,000.00 (twenty-five thousand), one-half of the purchase price shall be paid to the
Manufacturer by wire transfer prior to the anticipated delivery date of the Products
in question and the remaining one-half of the purchase price shall be paid to the
Manufacturer by wire transfer within 90 (ninety) days of the relevant invoice date, it
being understood that in no event may the total sum owed by the Customer to the
Manufacturer at any given time exceed Euro 45,000.00 (forty-five thousand). The
Manufacturer shall provide the Customer with written notice of the bank account to
which payments by wire transfer are to be made.
ii) With respect to purchase orders for an aggregate purchase price greater than or
equal to Euro 25,000.00 (twenty-five thousand), the entire purchase price shall be
paid by irrevocable divisible letter of credit, issued in compliance with Publication no.
600 of the International Chamber of Commerce and confirmed by a primary Italian
bank satisfactory to - or indicated by - the Manufacturer and in a form previously
approved by the Manufacturer (the “Letter of Credit”). (…)
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Clausola effettivamente negoziata - Pagamento
anticipato e lettera di credito (2/3)
(…) Upon receipt of Manufacturer’s order confirmation, the Customer will submit to
the Manufacturer, for the Manufacturer’s review and approval in writing, a draft
Letter of Credit. The Letter of Credit shall have an expiry date agreed to by the
Manufacturer and shall be valid from the time of issuance until at least [30 (thirty)]
days following the latest Product delivery date indicated by the Manufacturer in the
relevant order confirmation sent to the Customer pursuant to article 5.2.
Said Letter of Credit shall be payable at 120 (one hundred and twenty) days from
the date of the Forwarding Agent's Receipt or Bill of Lading at the counters of the
confirming Italian bank, and/or of any other nominated Italian bank, against
presentation of the following documents:
- commercial invoice;
- Forwarding Agent's Receipt or Bill of Lading.
All costs and expenses in connection with the Letter of Credit (including but not
limited to bank fees and consular visa costs, if any) shall be borne by the Customer.
Should the Letter of Credit not have been issued and confirmed in accordance
herewith within [fifteen (15)] days following the date of Manufacturer’s written
approval of the draft Letter of Credit, then Article 4.2 shall apply.
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69
Clausola effettivamente negoziata - Pagamento
anticipato e lettera di credito (3/3)
4.2
Should the Customer fail to effect payment in accordance with, or
otherwise fail to comply with, the foregoing provisions, then the
Manufacturer shall be entitled, in its sole discretion and without incurring
any liability for damages:
i) to refrain from putting into production Products ordered by the Customer,
or
ii) to refuse to deliver, in whole or in part, the Products not yet delivered or to
postpone delivery until such time as all sums owed to the Manufacturer by
the Customer have been paid and/or
iii) to terminate this Agreement in accordance with the provisions of article
9.2 below and to retain any portion of the purchase price already paid by the
Customer, by way of partial compensation for the expenses incurred by the
Manufacturer in connection with this Agreement, and to claim further
damages, if any.
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70
Inadempimento – Quadro giuridico (CV)
Misure cautelative Art. 71 CV Una parte può
sospendere l’adempimento delle sue obbligazioni se,
dopo la conclusione del contratto, risulta manifesto
che l’altro contraente non adempirà una parte
essenziale delle sue obbligazioni in conseguenza di:
(a) una grave insufficienza nella sua capacità di
adempiere o nella sua solvibilità;
(b) del modo in cui si prepara a dare esecuzione o
esegue il contratto.
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Rimedi del venditore per inadempimento del
compratore: in sintesi (CV)
A.
B.


RICHIESTA DI ADEMPIMENTO (ART. 62)
- pagamento del prezzo, presa in consegna merce, ecc.
- Non aver fatto ricorso ad un rimedio incompatibile
RISOLUZIONE CONTRATTO (ART. 64) E
RESTITUZIONE DELLE PRESTAZIONI EFFETTUATE (artt. 81-84) A
CONDIZIONE DI:
Inadempimento essenziale, oppure mancato pagamento o
mancata presa in consegna nel termine supplementare fissato
dal venditore ai sensi dell’art. 63 (art. 64.1)
Dichiarazione tempestiva, se il compratore ha già pagato (art.
64.2)
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72
Risarcimento danni subiti dal venditore (CV)
In aggiunta ai rimedi di cui sopra, il venditore può
richiedere il risarcimento del danno costituito da
danno emergente e mancato guadagno, sia pure
entro determinati limiti (art. 74)
↓
• Il danno deve essere conseguenza
dell’inadempimento del compratore
• Il risarcimento è limitato alla perdita prevedibile dal
compratore
• Non è risarcibile il danno che il venditore poteva
evitare.
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Clausola contrattuale da modello di contratto
Garanzia bancaria
27.1
Advance Payment Guarantee. To secure the repayment of the
advance payment (if any) specified in Contract Schedule G, the Supplier
shall, within the time limit indicated therein, obtain at its cost, from a firstclass international bank in the Supplier’s country, a first demand bank
guarantee of same amount, which shall be subject to the Uniform Rules for
Demand Guarantees published by the International Chamber of Commerce,
or a standby L/C subject either to such Rules or to the Uniform Customs and
Practice for Documentary Credits published by the International Chamber
of Commerce, in either case to the amount stated in Contract Schedule H-1,
to the satisfaction of the Purchaser and issued by a first-class international
bank. The advance payment guarantee shall be valid from the date of
receipt by Supplier of the advance payment into its designated bank
account. The value of the guarantee shall automatically decrease pro rata
the value of each shipment of Equipment and shall become null and void
and be returned to the issuing bank when all Equipment has been delivered.
ICC Model Contract For Turnkey Supply of Industrial Plant, pubb. N. 653
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74
Clausola contrattuale da modello di contratto
Garanzia bancaria
27.2 Performance guarantee. To secure the proper
performance of the Contract the Supplier shall, before the date
stated in Contract Schedule H (or if not so stated, before
shipment of the Equipment), obtain at its cost, from a first-class
international bank in the Supplier’s country, a first demand
bank guarantee amounting to ten percent (10%) of the
Contract Price, unless otherwise agreed, which shall be subject
to the Uniform Rules for Demand Guarantees published by the
International Chamber of Commerce, or a standby L/C subject
either to such Rules or to the Uniform Customs and Practice for
Documentary Credits published by the International Chamber
of Commerce issued by a first-class international bank.
ICC Model Contract For Turnkey Supply of Industrial Plant, pubb. N. 653
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75
L’organizzazione delle vendite
1) vendita in Italia ad un’impresa
esportatrice (c.d. società di trading)
↓
tale modalità esclude il
produttore/esportatore dalla fase della
rivendita ma gli evita i problemi tipici
dell’esportazione
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76
L’organizzazione delle vendite
1) Vendita diretta a clienti israeliani
a) acquirenti utilizzatori finali (episodici)
b) acquirenti che a loro volta rivendono a terzi anche con il
proprio marchio e attraverso la propria rete distributiva
c) buyers
↓
In linea generale è consentito vendere agli utilizzatori finali,
preferibilmente tramite un importatore rivenditore locale
(persona fisica o società) soprattutto ove il cliente sia un
organismo governativo; anche in questi casi il rapporto si
incentra sulle modalità di fornitura e il produttore/esportatore
non entra nella fase della rivendita.
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77
L’organizzazione delle vendite
2) vendita a grossisti, rivenditori o intermediari
muniti di licenza ma “non integrati”
↓
Trattandosi spesso di importatori/rivenditori
pluri -marca questa modalità non consente al
produttore/esportatore di avere una rete di
vendita dedicata al “marchio”.
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78
L’organizzazione delle vendite
3) vendita attraverso agenti/concessionari di vendita/distributori
“integrati” con o senza esclusiva per territorio
↓
L’agenzia/distribuzione esclusiva è la forma di collaborazione
commerciale più comunemente richiesta da soggetti residenti in
questo Paese. E’ possibile inoltre autorizzare una società locale
(munita di licenza all’importazione) a vendere i propri prodotti con
contratti in “franchising” (soprattutto per i beni di consumo).
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79
I contratti per la distribuzione commerciale in
Israele (distribuzione)
• Nella Sales Law del 1999 è stata incorporata la Convenzione di
Vienna del 1980.
• L’ordinamento israeliano non prevede specifiche norme per
disciplinare il contratto di distribuzione; si applicano le norme di
carattere generale contenute nel Contract Law del 1973.
• Occorre dunque prevedere una disciplina contrattuale il più
possibile autosufficiente.
• Ove si tratti di contratti a tempo indeterminato, sarà possibile
interrompere il rapporto solo con un ragionevole preavviso.
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I contratti per la distribuzione commerciale in
Israele (agenzia commerciale)
Il contratto di agenzia commerciale è disciplinato
dall’Agency Contract Law, in vigore dall’Aprile 2012
(Commercial Agent and Principal), ispirata alla direttiva
UE 653/86
In linea generale è consentito derogare
contrattualmente alla normativa locale (applicando al
contratto, ad esempio, la legge italiana); ove però la
deroga sia a detrimento dell’agente, l’accordo potrebbe
essere considerato non validamente stipulato.
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81
I contratti per la distribuzione commerciale in
Israele (agenzia commerciale)
Commercial Agent è definito:
“a person engaged in identifying customers or in an activity
designed to result in the conclusion of a contract between a
supplier and a customer in connection with the purchase of
goods marketed by the supplier.”
Commercial agency agreement è definito:
"an agreement for consideration between a supplier and a
commercial agent in which the supplier empowers the
commercial agent on an ongoing basis to identify new
customers or additional transactions with existing customers,
where no employment or partnership relations exist between
the parties.“
Fonte Commercial Agency Now Regulated by Statute, Reinhold
Cohn & Partners, Febbraio 2013
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La proprietà intellettuale in Israele
• La proprietà industriale in Israele è protetta dalla
normativa locale.
• In quanto membro del WTO, lo Stato di Israele si è
impegnato ad adottare gli standard di protezione
internazionali ed ha aderito ai principali trattati e
convenzioni in materia (WIPO, World Intellectual
Property Organization, Convenzione di Parigi per la
proprietà industriale, PCT – Patent Cooperation Treaty,
Convenzione di Berna per la protezione delle opere
letterarie e artistiche).
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83
Gli investimenti esteri
in Israele
• Disciplinati dalla legislazione locale in materia di
società
• Non è prevista alcuna limitazione alla proprietà delle
quote da parte di soggetti stranieri, che quindi
potranno detenerne anche il 100%.
• “I cittadini stranieri possono stabilire, con procedure
semplici e veloci, una presenza sotto varie forme tra
cui, proprietà esclusiva, General o Limitated
partnership, società israeliana a responsabilità limitata
e società straniera.” Fonte: Business Atlas, 2013
• Non vi sono limitazioni al rimpatrio dei profitti
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84
Gli investimenti esteri
in Israele
Dove investire:
• Servizi di informazione e comunicazione
• Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi
elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi
• Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici
• Costruzioni
• Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei
rifiuti e risanamento
Fonte: Info Mercati Esteri, 2014
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Convenzione doppie imposizioni
in materia fiscale
• Israele e l’Italia hanno stipulato una Convenzione contro le
doppie imposizioni. Convenzione per evitare le doppie
imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e
per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo (fatta
a Roma l’8.9.1995 in vigore dal 6.8.1998)
• Accordo per evitare le doppie imposizioni sui redditi derivanti
dall’esercizio della navigazione aerea e marittima (firmato a
Roma l’8.9.1995 in vigore dal 25.06.1957).
• E’ in corso di verifica l’applicabilità delle suddette condizioni di
reciprocità con riferimento alla Palestina.
Fonte: Ministero Affari Esteri (www.esteri.it/mae/it)
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86
Fare Affari con Israele
Rischi POLITICI
Conflitto israelo-palestinese
Minaccia nucleare iraniana
Instabilità situazione politica nella regione
Rapporti Israele –Egitto
Fonte: InfoMercatiEsteri, a cura di Ambasciata
d’Italia – Israele (agg. 14.04.2014)
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87
Grazie per l’attenzione
Avv. Antonella Versaci
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[email protected]
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