cedolare affitti 2013
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cedolare affitti 2013
Antonella Donati CEDOLARE AFFITTI 2013 • CALCOLO DELLA CONVENIENZA • SCADENZE • MODALITÀ PER L’OPZIONE • ACCONTO A RATE • RISPOSTE A QUESITI • NORMATIVA Aggiornato con i chiarimenti della Circolare 47/E del 20 dicembre 2012 Antonella Donati CEDOLARE AFFITTI 2013 • CALCOLO DELLA CONVENIENZA • SCADENZE • MODALITÀ PER L’OPZIONE • ACCONTO A RATE • RISPOSTE A QUESITI • NORMATIVA Aggiornato con i chiarimenti della Circolare 47/E del 20 dicembre 2012 Sintesi Cedolare sempre più conveniente per chi ha redditi da locazione. Con l’aumento, a partire dal 2013, della quota di canone da dichiarare ai fini Irpef, infatti, l’opzione per la tassa piatta si qualifica di fatto come vincente per chiunque abbia anche altri redditi sottoposti ad Irpef. Con le ultime indicazioni dell’Agenzia delle entrate del dicembre 2012 è stato anche definitivamente chiarito il quadro in merito alla possibilità di effettuare l’opzione in maniera tardiva. Nel testo la panoramica delle ultime novità e di tutti gli adempimenti necessari. Antonella Donati è giornalista professionista, ha al suo attivo diversi anni di giornalismo parlamentare con particolare attenzione all’approvazione delle misure di carattere finanziario e alle manovre di bilancio. In questo ambito si occupa espressamente di tematiche fiscali, contributive e previdenziali. È autrice di numerosi volumi, articoli e saggi in materia. © Copyright 2013 by Fisco e Tasse 2 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Indice Sintesi............................................................................................................................................................. » 2 Premessa....................................................................................................................................................... » 7 1. La nuova convenienza della cedolare............................................................................................... » 8 1. Le voci da considerare.................................................................................................................... » 8 2. Quanto pesa l’Irpef sul canone di locazione............................................................................... » 9 3. I contratti a canone concordato.................................................................................................... » 9 4. Gli immobili vincolati........................................................................................................................ »10 5. Quando la cedolare non è vantaggiosa ...................................................................................... »11 2. Una sola tassa e niente più burocrazia............................................................................................. »12 1. Un’opzione molto flessibile............................................................................................................. »12 2. Reddito comunque da considerare per i benefici fiscali e assistenziali................................ »12 3. Addio alla tassa di registro............................................................................................................. »13 4. Il blocco degli aumenti contrattuali.............................................................................................. »13 5. Cedolare valida per tutta la durata del contratto senza necessità di conferme annuali .... »14 6. Ammesso il cambio di regime se la cedolare non è più conveniente..................................... »14 7. Le scadenze da rispettare per i contratti già stipulati............................................................... »14 8. Ravvedimento operoso in caso di mancato rispetto dei termini per la registrazione del contratto............................................................................................................................................ »15 9. Niente possibilità di opzione tardiva per chi ha già pagato l’imposta di registro................. »15 10.In caso di proroga o di risoluzione del contratto ....................................................................... »16 11.Quando non c’è un termine per la registrazione opzione in dichiarazione............................ »17 3. I contratti interessati............................................................................................................................. »18 1. Solo immobili per uso abitativo e pertinenze locate con l’abitazione .................................... »18 2. Niente cedolare per i contratti uso foresteria ........................................................................... »18 3. Esclusi dalla cedolare i contratti sottoscritti nell’ambito di attività d’impresa...................... »19 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 3 Antonella Donati - Cedolare affitti 2013 Indice 4. Niente cedolare per l’uso promiscuo .......................................................................................... »19 5. Niente cedolare per gli immobili di proprietà condominiale ................................................... »20 6. Escluse anche le sublocazioni e gli immobili all’estero ........................................................... »20 7. Le regole per le pertinenze ............................................................................................................ »20 8. I calcoli in caso di immobile locato per una sola parte dell’anno .......................................... »20 9. Per più contratti su un unico immobile obbligatorio applicare lo stesso regime fiscale..... »21 10.Aliquote differenziate...................................................................................................................... »21 11.Tassazione ridotta per i canoni agevolati.................................................................................... »22 12.Al 19% anche la cedolare sui contratti per studenti fuori sede............................................... »23 4. Termini e modalità per l’opzione......................................................................................................... »24 1. Quando si può usare il modello semplificato.............................................................................. »24 2. Solo in caso di nuova registrazione.............................................................................................. »24 3. Solo immobili già censiti................................................................................................................. »24 4. Un modello per ogni immobile....................................................................................................... »25 5. Non più di tre comproprietari......................................................................................................... »25 6. L’esercizio dell’opzione per i proprietari che non risultano come locatorie.......................... »26 7. Nessuna necessità di allegare il contratto.................................................................................. »26 8. La presentazione per via telematica............................................................................................. »27 9. Il Modello 69 per le situazioni complesse................................................................................................. » 27 10.Un unico modello per più immobili................................................................................................ »27 11.Comproprietari e opzioni diverse.................................................................................................. »28 12.In caso di proroga, cessione o risoluzione del contratto.......................................................... »28 13 In caso di trasferimento di proprietà dell’immobile locato....................................................... »28 14.Gli obblighi del locatore che non ha esercitato l’opzione......................................................... »29 15.La revoca dell’opzione in carta semplice.................................................................................... »29 5. Le regole per l’acconto......................................................................................................................... »30 1. Due rate alle ordinarie scadenze di pagamento dell’Irpef ....................................................... »30 2. Possibile anche la compensazione............................................................................................... »30 3. In caso di sfratto.............................................................................................................................. »31 4. Le sanzioni per chi non si mette in regola................................................................................... »31 6. La legge sulle locazioni e le tipologie contrattuali......................................................................... »32 1. Le formule previste dalla legge..................................................................................................... »32 2. L’imposta di registro e il bollo sul testo del contratto................................................................ »33 3. Canone e oneri accessori............................................................................................................... »33 4. Le voci di spesa escluse dalla tassazione................................................................................... »33 5. Il rinnovo obbligatorio..................................................................................................................... »34 4 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Cedolare affitti 2013 Indice 6. Se l’inquilino vuol lasciare prima.................................................................................................. »34 7. La disdetta alla seconda scadenza .............................................................................................. »34 8. Prelazione in caso di vendita dell’alloggio ................................................................................. »34 9. Sfratto possibile solo con il contratto registrato........................................................................ »35 10.Il trattamento fiscale....................................................................................................................... »35 7. I contratti a canone libero e per uso transitorio ................................................................................. »37 1. Tutte le clausole contrattabili tranne la durata........................................................................... »37 2. L’aumento annuale del canone...................................................................................................... »37 3. I contratti transitori e la documentazione obbligatoria ............................................................... »38 4. Il testo di un accordo-tipo per i contratti transitori (legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 2, comma 3)................................................................................................................................... »39 5. Il testo ministeriale del contratto.................................................................................................. »41 8. I contratti a canone concordato.......................................................................................................... »46 1. Gli accordi territoriali...................................................................................................................... »46 2. L’aumento annuale........................................................................................................................... »47 3. Disdetta anticipata dopo soli tre anni........................................................................................... »48 4. L’uso dell’appartamento e il divieto di sublocazione ................................................................ »48 5. Il testo di un accordo-tipo.............................................................................................................. »48 6. 7. 8. 9. Le clausole del contratto ministeriale (legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 2, comma 3)...... »49 I contratti per gli studenti fuori sede............................................................................................ »53 La durata del contratto.................................................................................................................... »54 Gli intestatari del contratto............................................................................................................. »54 10. Le spese per le utenze nel canone ma fuori dal reddito da dichiarare ai fini fiscali........................ » 54 11.Un accordo territoriale per studenti universitari........................................................................ »55 12.Il testo del contratto-tipo per studenti universitari.................................................................... »56 9. Domande & risposte ............................................................................................................................. »60 Appendice normativa.................................................................................................................................. »69 1. Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale (G.U. n. 67 del 23 marzo 2011)................................................................................... »70 2. Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro n. 131/1986........................ »74 3. Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell’articolo 3, comma 133, lettera q), della l. 23 dicembre 1996, n. 662 ................. »75 4. Legge 9 dicembre 1998 , n. 431 Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo.................................................................................................................... »76 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 5 Antonella Donati - Cedolare affitti 2013 Indice 5. Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Ministero delle finanze 30 dicembre 2002 Criteri generali per la realizzazione degli Accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazione agevolati ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nonché dei contratti di locazione transitori e dei contratti di locazione per studenti universitari ai sensi dell’articolo 5, commi 1, 2 e 3, della stessa legge................................................................................................................................................... »81 6. Circolare Agenzia delle entrate, 20 dicembre 2012, n. 47/E Questioni interpretative in merito all’applicazione dell’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, (c.d. “cedolare secca”) e dell’articolo 2 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 2012, n. 44 (c.d. “remissione in bonis”).................................. » 91 7. Circolare Agenzia delle entrate, 20 dicembre 2012, n. 47/E Questioni interpretative in merito all’applicazione dell’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, (c.d. “cedolare secca”) e dell’articolo 2 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 2012, n. 44 (c.d. “remissione in bonis”)................................ » 96 8. Circolare Agenzia delle entrate, 4 giugno 2012, n. 20/E Cedolare secca sugli affitti Risposte a quesiti................................................................................................................................ »101 9. Risoluzione 14 maggio 2012, n. 49/E, prot. n. 2012/71265 Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello “F24” ed “F24EP”, dell’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione a seguito di assistenza fiscale – articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23...................... »107 11.Circolare Agenzia delle entrate 1° giugno 2011, n. 26 Cedolare secca sugli affitti – Articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale) – Primi chiarimenti ....................................................................................... »110 12.Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 7 aprile 2011, prot. n. 2011/55394 Modalità di esercizio dell’opzione per l’applicazione del regime della cedolare secca, modalità di versamento dell’imposta e altre disposizioni di attuazione dell’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Approvazione dei modelli per la registrazione dei contratti di locazione e per l’esercizio dell’opzione .................................................................................. »136 6 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Premessa Non solo carico fiscale. Anche la tipologia contrattuale è una delle variabili da considerare in vista dell’opzione per la cedolare. Per chi si trova ad affrontare per la prima volta la registrazione di un contratto di locazione è determinante effettuare la scelta con cura considerando non solo l’aspetto della tassazione ma anche quello relativo ai rapporti con l’inquilino e i termini e le modalità di durata della locazione. Questo e-book affronta, dunque, il tema della cedolare anche da questo punto di vista offrendo una panoramica delle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge, con l’obbiettivo di facilitare l’individuazione del contratto più conveniente alla luce delle proprie esigenze, presenti e future. Per quel che riguarda, invece, i contratti già in essere, viene dettagliata la procedura da seguire per effettuare l’opzione anche in presenza di più proprietari con esigenze diverse, o di diverse tipologie di immobili e di contratti. Una pratica guida accompagna passo passo nella compilazione dei modelli necessari. E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 7 1. La nuova convenienza della cedolare Cedolare secca come via obbligata per chi non ha solo redditi da locazione. Con il taglio delle deduzioni sul canone da dichiarare, la tassa fissa è l’unica arma a disposizione dei contribuenti per ridurre la quota di reddito altrimenti destinata ad andare al Fisco Una stangata sui titolari di redditi da locazione. Tra Imu e aumento della percentuale di canone da dichiarare per chi sceglie la tassazione Irpef sulle case affittate si è abbattuta la scure del Fisco tanto che le tasse sugli immobili sono diventate una delle prime fonti di finanziamento delle casse dello Stato con oltre 44 miliardi di euro di gettito, il 36,8% in più rispetto all’anno precedente. Per evitare di lasciare quote sempre più alte del proprio reddito allo Stato la cedolare secca si rivela un’arma vincente. Partita in realtà un pò in sordina, anche per la mancanza di indicazioni chiare in sede di prima applicazione dovuta ai ritardi dell’Agenzia delle entrate che ha emanato le circolari applicative solo a ridosso delle scadenze per l’opzione, ora il quadro è completo e tutti gli aspetti sono stati chiariti. 1. Le voci da considerare Per valutare la convenienza reale della cedolare, che si applica sul 100% del canone incassato, l’elenco delle variabili in campo è il seguente: - - - - - tipologia contrattuale; aliquota marginale; presenza o meno di altri redditi; diritto a detrazioni d’imposta; aliquote delle addizionali regionali e comunali. La tipologia contrattuale è al primo posto, dal momento che caratteristica della cedolare è l’applicazione dell’aliquota sull’intero importo dell’affitto, ossia sul 100% del canone incassato. Nei contratti liberi, ossia quelli per i quali il canone è determinato contrattualmente tra le parti, ai fini Irpef, il canone da dichiarare sconta la sola deduzione forfettaria del 5%. Nel caso dei contratti a canone concordato, invece, a questa deduzione se ne aggiunge un’altra 8 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Cedolare affitti 2013 1. La nuova convenienza della cedolare pari al 30%, così che complessivamente il canone da dichiarare è parai al 65,5%. Considerando la diversa base imponibile è possibile, quindi, calcolare qual’è l’aliquota marginale “reale” che pesa sul canone da locazione quando non viene effettuata l’opzione per la cedolare. Nella tabella che segue, l’aliquota è così determinata senza considerare il valore delle addizionali. Il peso delle addizionali, infatti, va verificato caso per caso, perché è molto variegata la situazione a livello regionale e ci sono anche regioni che prevedono l’esenzione dall’addizionale per fasce di reddito. Senza tener conto di queste voci il conteggio è solo indicativo ma comunque significativo. 2. Quanto pesa l’Irpef sul canone di locazione La nuova convenienza della cedolare balza agli occhi confrontando il carico Irpef sul canone di locazione rispetto alla tassa piatta. CONTRATTI A CANONE LIBERO, TRANSITORI E STAGIONALI Canone lordo 100 euro annui importo soggetto a tassazione 95% Reddito complessivo Aliquota Imposta sul canone Cedolare fino a 15.000 23% 21,85% 21% 15.000-28.000 27% 25,65% 28.000-55.000 38% 36,10% 55.000-75.000 41% 38,95% oltre 75.000 43% 40,85% È chiaro che non c’è alcun dubbio sulla convenienza anche considerando solo l’aliquota Irpef, ossia al netto delle addizionali comunali e regionali la cui somma supera generalmente il 2% e senza tener conto del peso della tassa di registro. Questa, solo per la quota a carico del proprietario, è all’1% e quindi complessivamente all’aliquota Irpef va aggiunta una media di tre punti, cosa che porta le imposte sul canone, già per il primo scaglione di reddito, a superare il 24%. 3. I contratti a canone concordato Anche nel caso dei contratti a canone concordato, per i quali è prevista la riduzione del 30% dell’importo da dichiarare, alla luce dei nuovi aumenti, la cedolare si dimostra l’opzione più conveniente considerando soprattutto che su questi contratti l’aliquota è ridotta di due punti e quindi pesa solo per il 19%. E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 9 Antonella Donati - Cedolare affitti 2013 1. La nuova convenienza della cedolare CONTRATTI A CANONE CONCORDATO E PER STUDENTI UNIVERSITARI Canone lordo 100 euro annui importo soggetto a tassazione 66,50 euro Reddito complessivo Aliquota Imposta sul canone Cedolare fino a 15.000 23% 15,07% 19,00% 15.000-28.000 27% 17,96% 28.000-55.000 38% 25,27% 55.000-75.000 41% 27,27% oltre 75.000 43% 28,60% Senza considerare il peso delle addizionali e della tassa di registro, che in caso di contratti a canone concordato solo per la quota a carico del locatore è pari allo 0,70%, la convenienza potrebbe scattare solo dal terzo scaglione di reddito. Ma sommando le addizionali e, appunto, la tassa di registro, già dal secondo scaglione emerge il vantaggio della tassa piatta. 4. Gli immobili vincolati Si sposta invece verso i redditi più elevati l’asticella della convenienza della cedolare per i proprietari di immobili vincolati dalle Belle Arti. In questo caso, infatti, la quota di affitto da non dichiarare è pari al 35%. Un trattamento di favore rispetto alla locazione di immobili che non presentano vincoli anche se è aumentato, anche in questo caso, il peso del Fisco sul canone di locazione dato che non è più ammessa la tassazione in base alla sola tariffa d’estimo come avveniva fino al 2011. Considerando la quota di locazione da dichiarare la tabella della convenienza per le locazioni a canone libero è la seguente CONTRATTI A CANONE LIBERO, TRANSITORI E STAGIONALI Canvone lordo 100 euro annui importo soggetto a tassazione 65% Reddito 10 Aliquota Imposta sul canone Cedolare fino a 15.000 23% 14,96% 21% 15.000-28.000 27% 17,55% 28.000-55.000 38% 24,70% 55.000-75.000 41% 26,65% oltre 75.000 43% 27,95% E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Cedolare affitti 2013 1. La nuova convenienza della cedolare La convenienza in questo caso, anche considerando le addizionali e l’imposta di registro, scatta solo dal terzo scaglione di reddito. Solo dal quinto scaglione, invece, nel caso di locazione a canone concordato. CONTRATTI A CANONE CONCORDATO E PER STUDENTI UNIVERSITARI Canone lordo 100 euro annui importo soggetto a tassazione 45,5% Reddito Aliquota Imposta sul canone fino a 15.000 23% 10,47% 15.000-28.000 27% 12,29% 28.000-55.000 38% 17,29% 55.000-75.000 41% 18,66% oltre 75.000 43% 19,57% Cedolare 19% 5. Quando la cedolare non è vantaggiosa Il conteggio presentato è, come detto, del tutto indicativo. Per poter esercitare l’opzione con cognizione di causa, infatti, è necessario tener conto della situazione reale relativamente alle imposte pagate. Ci sono, infatti, situazioni nelle quali si può avere una convenienza fiscale maggiore a scegliere il regime dell’aliquota marginale per i nuovi contratti, quindi denunciando il reddito da locazione ai fini Irpef. Questo accade in due casi specifici: - situazioni di incapienza (senza reddito da locazione) e spese significative per le quali si ha diritto a detrazioni d’imposta; - presenza di soli redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali la detrazione d’imposta non è rapportata al periodo di lavoro e c’è margine per utilizzare la detrazione stessa. Nel primo caso, infatti, cumulando i redditi con quello da locazione è possibile utilizzate le detrazioni per ridurre l’importo dell’Irpef dovuto sul canone di locazione. Se invece si optasse semplicemente per la cedolare si avrebbe l’obbligo di pagare l’imposta sul canone senza poter usufruire delle detrazioni per le spese sostenute. Stesso discorso per il secondo caso: le detrazioni per i redditi assimilati, infatti variano in funzione del reddito e sono pari a 1.104 x (55.000 – reddito complessivo/50.200). La convenienza a dichiarare il canone di locazione ai fini Irpef può aversi, dunque, anche in questo caso, considerando che per i primi 4.800 euro di reddito non sono dovute imposte in virtù della detrazione. Per sciogliere qualunque dubbio si deve, quindi, raffrontare la cifra dovuta a fronte della cedolare con quella da versare tenendo invece conto del reddito complessivo e delle detrazioni d’imposta applicabili. E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 11 2. Una sola tassa e niente più burocrazia Meno obblighi burocratici e imposte nettamente più basse. Ma la cedolare punta anche sulla carta della massima flessibilità, con una scelta che può essere revocata quando non è più conveniente L’opzione per la cedolare secca ha un impatto fiscale ma non solo, dato che la tassazione separata si accompagna anche ad una notevole semplificazione nella gestione “burocratica” del contratto. Scegliendo la cedolare, infatti, non ci sono più obblighi annuali di versamento delle imposte di registro, con un risparmio non solo economico ma anche di tempo. 1. Un’opzione molto flessibile Le norme di legge sono inoltre molto elastiche da tutti i punti di vista. è così possibile esercitare l’opzione per ogni singolo immobile posseduto, e da parte di ciascun interessato in caso di comproprietà, senza alcun vincolo da questo punto di vista. A seconda della tipologia contrattuale e della situazione personale, infatti, ci possono anche essere convenienze diverse. Può essere, ad esempio, vantaggioso per tutti i proprietari applicare la cedolare nel caso di un contratto di locazione in regime di libero mercato, mentre potrebbe essere fiscalmente più conveniente mantenere la dichiarazione in sede Irpef per un altro immobile, con gli stessi proprietari, continuando ad approfittare del taglio del canone da dichiarare, nel caso in cui si trattasse di una locazione per studenti. Allo stesso modo in presenza di due proprietari con redditi sensibilmente diversi, l’opzione per la cedolare potrebbe essere conveniente solo per uno dei due. Ebbene in tutti questi casi sono possibili opzioni separate, e la scelta di un proprietario non vincola quella degli altri. 2. Reddito comunque da considerare per i benefici fiscali e assistenziali In ogni caso l’opzione per la cedolare non consente di escludere il reddito sottoposto a questa forma di tassazione dal reddito complessivo da verificare ai fini della presenza dei requisiti per essere familiari a carico, o per godere di determinate prestazioni assistenziali. Il comma 7 12 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Cedolare affitti 2013 2. Una sola tassa e niente più burocrazia dell’articolo 3 del decreto sul federalismo lo chiarisce espressamente, stabilendo che quando le disposizioni di legge fanno riferimento, per il godimento di varie tipologie di benefici, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato a cedolare secca. Inoltre lo stesso comma stabilisce che il reddito sottoposto a cedolare è rilevante, per cui va considerato nel reddito complessivo anche ai fini dell’Isee, ossia dell’indicatore della situazione economica equivalente, documento necessario per accedere a benefici sui servizi locali (asili nido, trasporti), sulle utenze (bonus gas ed elettricità), sulle spese per l’istruzione (riduzione delle tasse universitarie) e su quelle per la salute (esenzione dal pagamento del ticket per reddito). 3. Addio alla tassa di registro Per chi esercita l’opzione la tassazione in cifra fissa sostituisce: -imposta sul reddito; -addizionale comunale; -addizionale regionale; -imposta di registrazione del nuovo contratto; -imposta di registro annuale; -imposta sulla risoluzione del contratto. L’opzione per la cedolare cancella anche l’imposta di bollo sul contratto di locazione. Si tratta di un’imposta indiretta che viene pagata al momento della registrazione del contratto, che è però dovuta dall’inquilino ai sensi di legge. La somma da versare è determinata moltiplicando l’importo di 14,62 euro per il numero dei fogli di cui si compone il contratto (art. 2 della Tariffa dell’imposta di bollo annessa al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642). 4. Il blocco degli aumenti contrattuali Imposte “bloccate” dalla cedolare ma anche blocco degli aumenti contrattuali per l’inquilino. Perchè l’opzione per la cedolare sia valida, infatti, il comma 11 dell’articolo 3 del decreto sul federalismo impone di comunicare preventivamente al conduttore, con lettera raccomandata, la rinuncia all’aggiornamento annuale del canone. Questa ha validità per il periodo corrispondente alla durata dell’opzione. Una rinuncia che opera a prescindere da qualunque clausola inserita nel contratto, sia nel caso di aumento “automatico” dello 0,75% dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, come previsto per i contratti a canone concordato, sia per qualunque altra tipologia di aumento prevista nel contratto a qualsiasi titolo. La raccomandata deve essere inviata obbligatoriamente con ricevuta di ritorno. La ricevuta della copia dell’invio della raccomandata dovrà essere esibita di fronte al Caf ai fini della E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 13 Antonella Donati - Cedolare affitti 2013 2. Una sola tassa e niente più burocrazia verifica delle regolarità della dichiarazione dei redditi nel perioro d’imposta per il quale viene effettuata l’opzione e conservata per eventuali controlli dell’Agenzia delle entrate. In caso di più proprietari la raccomandata dovrà essere inviata singolarmente da ciascuno se tutti effettuano l’opzione. Viceversa se uno solo effettua l’opzione il blocco degli aumenti contrattuali ha valore anche per il proprietario che dovesse decidere di continuare ad assoggettare ad Irpef la quota del canone di sua spettanza. 5. Cedolare valida per tutta la durata del contratto senza necessità di conferme annuali L’opzione per la cedolare secca vincola il locatore all’applicazione del regime prescelto per l’intero periodo di durata del contratto nel caso di nuova registrazione, ovvero per il residuo periodo di durata del contratto nel caso di opzione esercitata nelle annualità successive alla prima. Per l’esercizio dell’opzione basta un solo atto, la presentazione del modello ad hoc, che consente sia di registrare il nuovo contratto e dichiarare la scelta della cedolare, sia di optare per la cedolare per quelli in corso. La scelta una volta effettuata, quindi, non deve essere confermata ogni anno, ma al contrario se si vuol cambiare idea è possibile farlo in una qualunque delle scadenze annuali successive, tornando, in questo caso a pagare il bollo annuale. 6. Ammesso il cambio di regime se la cedolare non è più conveniente L’opzione per la cedolare, quindi, non è “per sempre”: nel caso in cui dovessero cambiare le situazioni reddituali del contribuente e si dovesse perdere la convenienza alla tassazione separata è possibile tornare al regime ordinario, pagando l’imposta di registro alla sua naturale scadenza annuale. La revoca, infatti, dovrà essere effettuata entro il termine previsto per il pagamento dell’imposta relativa all’annualità di riferimento, e comporta il ritorno all’obbligo del versamento della somma stessa. Resta salva, comunque, la facoltà di esercitare l’opzione nelle annualità successive, senza alcun limite. Allo stesso modo il mancato esercizio dell’opzione nella prima annualità del contratto non preclude la possibilità di esercitare l’opzione per le annualità successive. Anche in questo caso si dovrà presentare il modello per l’opzione entro il termine di scadenza per il versamento dell’imposta di registro. 7. Le scadenze da rispettare per i contratti già stipulati Per evitare di pagare l’imposta di registro, l’opzione deve essere espressa al momento della registrazione del contratto di locazione, registrazione che deve essere fatta per legge entro 30 giorni dalla sua stipula. 14 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Cedolare affitti 2013 2. Una sola tassa e niente più burocrazia Per i contratti già in corso è possibile l’esercizio dell’opzione per le annualità successive esclusivamente prima del pagamento dell’imposta annuale di registro. Per effettuare l’opzione in questo caso è necessario: - presentare il modello 69 entro il termine previsto per il versamento dell’imposta di registro; - inviare la raccomandata all’inquilino. 8. Ravvedimento operoso in caso di mancato rispetto dei termini per la registrazione del contratto Per chi effettua in ritardo gli adempimenti in merito alla registrazione del contratto e all’opzione per la cedolare secca c’è la possibilità di mettersi in regola utilizzando il ravvedimento operoso, in caso di tardiva registrazione del contratto, o la remissione in bonis in caso di tardiva presentazione del modello 69, ma, in questo secondo caso, solo se non è già stata pagata l’imposta di registro per l’annualità successiva. Per quel che riguarda la tardiva registrazione di un nuovo contratto, già con la circolare 26/2011 l’Agenzia delle entrate aveva riconosciuto la possibilità di sanare la situazione ricorrendo al ravvedimento operoso. Per essere in regola in questa situazione, però, poiché la cedolare sostituisce l’imposta di registro per tutto il periodo di durata dell’opzione, per mettersi in regola è dovuto il pagamento delle sanzioni commisurate all’imposta di registro calcolata sul corrispettivo pattuito per l’intera durata del contratto, ancorché il pagamento di detta imposta, per effetto dell’opzione, sia sostituito dal pagamento della cedolare secca. 9. Niente possibilità di opzione tardiva per chi ha già pagato l’imposta di registro Diverso, invece, il caso di tardiva presentazione del modello 69 per comunicare l’opzione per la cedolare per le annualità successive, quando non si è comunque pagata l’imposta di registro. In questa situazione, infatti, come illustrato con la circolare 47/2012, è prevista la possibilità di utilizzare lo strumento della remissione in bonis. Questa – introdotta dall’art. 2 del d.l. 16/2012 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento” – consente di usufruire di benefici di natura fiscale o accedere a regimi fiscali opzionali subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione o di altri adempimenti formali, anche nel caso in cui l’adempimento stesso non è stato eseguito nei termini, pagando una sanzione in cifra fissa. Il mancato adempimento, però, non deve essere già stato contestato e non devono essere già state avviate altre attività di accertamento. In questi casi devono comunque essere rispettate tre condizioni: - avere i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento; E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 15 Antonella Donati - Cedolare affitti 2013 2. Una sola tassa e niente più burocrazia - effettuare la comunicazione o l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile; - versare contestualmente l’importo di 258 euro, ossia la sanzione minima stabilita dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 relativa all’omissione di comunicazioni. In riferimento all’opzione per la cedolare, la remissione in bonis, come detto è consentita solo in caso di mancata presentazione del modello 69 nei termini, ossia entro la data prevista per il pagamento annuale dell’imposta di registro, a patto che quest’ultima non sia già stata versata. Non si deve trattare, cioè, di una semplice questione di opportunità – contribuente che scopre solo dopo il pagamento la convenienza della cedolare – ma di un’effettiva dimenticanza. Questo perché già con la circolare n. 38/2012 l’Agenzia aveva escluso che il beneficio potesse essere fruito o il regime applicato nelle ipotesi in cui il tardivo assolvimento dell’obbligo formale rappresentasse solo un mero ripensamento, ovvero una scelta a posteriori basata su ragioni di opportunità. Il ricorso alla remissione in bonis non è consentito, invece in caso di omessa comunicazione all’inquilino o raccomandata inviata in ritardo in quanto l’istituto consente esclusivamente di sanare le mancate comunicazioni da effettuarsi nei confronti dell’amministrazione finanziaria. 10.In caso di proroga o di risoluzione del contratto L’opzione per il regime della cedolare secca è esercitata nel termine per il versamento dell’imposta di registro, ossia al momento della sua naturale scadenza annuale anche in caso di proroga del contratto. Con proroga del contratto va intesa la prosecuzione oltre la scadenza di legge, vale a dire dal nono anno in poi per i contratti con durata 4+4, o dal sesto anno in poi per i contratti con durata 3+2. In questi casi, all’inizio del nuovo periodo contrattuale, è necessario presentare il Modello 69 per la registrazione e l’opzione, entro il termine previsto per il pagamento dell’imposta di registro. Esercizio dell’opzione nei termini di ordinario pagamento dell’imposta di registro anche in caso di risoluzione, ossia di disdetta anticipata, del contratto di locazione in corso alla data del 7 aprile 2011, oppure di risoluzione per la quale alla stessa data non era ancora scaduto il termine per il pagamento dell’imposta di registro dovuta per la risoluzione stessa. L’opzione espressa in sede di risoluzione del contratto consente la non applicazione dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo, ove dovuta, sulla risoluzione stessa e vincola il locatore al versamento d’acconto, ove dovuto, della cedolare secca relativa al periodo d’imposta 2011. 16 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Cedolare affitti 2013 2. Una sola tassa e niente più burocrazia 11.Quando non c’è un termine per la registrazione opzione in dichiarazione Per i contratti per i quali non sussiste l’obbligo di registrazione in termine fisso, o per quelli da registrare solo in caso d’uso ci sono, infine, due possibilità. Si tratta, ad esempio, dei contratti di locazione per uso stagionale o comunque di tutti i contratti con durata inferiore ai 30 giorni per i quali la registrazione non è un obbligo di legge. In questo caso il locatore può applicare la cedolare secca in sede di dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale è prodotto il reddito. Così, ad esempio, se si è affittata una casa per le vacanze per tre mesi con tre inquilini diversi, la cedolare andrà applicata sul reddito dell’intero periodo complessivamente considerato. Per esercitare l’opzione in sede di dichiarazione dei redditi da quest’anno sui modelli fiscali è prevista un’apposita casella denominata “Contratti non sup. 30 gg”. è anche possibile esercitare l’opzione in sede di registrazione in caso d’uso (ossia se la registrazione è necessaria ai fini giudiziari o per far valere altri diritti), ovvero in caso di registrazione volontaria del contratto. Quest’ultima ipotesi riguarda in particolare tutti gli atti per i quali si ha interesse a fornire certezza dell’esistenza del contratto di locazione e della sua data. Esclusi i casi di registrazione, l’appuntamento con l’opzione è differito alla dichiarazione dei redditi da presentare il prossimo anno. E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 17 3. I contratti interessati Solo contratti per uso abitativo e solo contraenti persone fisiche. L’opzione per la cedolare non prescinde da questi paletti E proprio perché la funzione della cedolare è principalmente quella di recuperare nuovo gettito, la possibilità di scegliere la tassazione con aliquota fissa è limitata, per legge, ai soli contratti di locazione stipulati da persone fisiche titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento (per esempio di usufrutto) sugli immobili ad uso abitativo. è necessario, inoltre, che la locazione non riguardi l’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni, ma esclusivamente l’uso abitativo. In ogni caso non possono aderire al nuovo regime le società e gli enti non commerciali. 1. Solo immobili per uso abitativo e pertinenze locate con l’abitazione Per quel che riguarda le caratteristiche degli immobili, dunque, la possibilità di esercitare l’opzione per la tassazione ad aliquota fissa è riservata alle sole unità immobiliari accatastate nelle categorie da A/1 a A/9 e nella categoria A/11. è esclusa, invece, l’opzione per la cedolare nel caso di appartamenti accatastati nella categoria A/10, vale a dire quella riservata agli immobili destinati ad uso ufficio o studio privato, qualunque sia poi la reale destinazione dell’immobile. In questo caso si prescinde anche dal soggetto titolare del contratto: la locazione di A/10 è sempre esclusa dall’applicazione della cedolare. Opzione negata anche per la locazione delle sole pertinenze, box o garage, in quanto immobili ad uso commerciale, in tutti i casi in cui si ha a che fare con un contratto separato rispetto a quello ad uso abitativo. La cedolare secca, invece, è ammessa se si tratta di pertinenze date in locazione insieme all’abitazione, quindi nell’ambito dello stesso contratto. 2. Niente cedolare per i contratti uso foresteria Posto che il locatore deve essere una persona fisica e il reddito non riguardare l’attività 18 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Cedolare affitti 2013 3. I contratti interessati d’impresa, non rientratno nell’applicazione della cedolare i contratti uso foresteria, ossia quei contratti ad uso abitativo che vedono però come controparte del locatore una società di capitali. Anche se questa prende in locazione un appartamento al fine di destinarlo ad abitazione dei propri dipendenti, questa tipologia di contratto non rientra nella disciplina delle locazioni ad uso abitativo, anche se a questo scopo è finalizzata la locazione, ma è regolata solo dal codice civile (art. 1571 e seguenti). Di conseguenza sono liberamente contrattabili tra le parti non solo il canone ma anche la durata della locazione, l’aggiornamento del canone, il rinnovo del contratto e qualunque altro tipo di clausola, senza limitazione alcuna. Se la finalità del contratto è quella di fornire uno stabile alloggio ai dipendenti che si trasferiscono per motivi di lavoro, la società ha il diritto di portare in deduzione dal reddito il canone di locazione corrisposto al proprietario per il periodo d’imposta in cui si verifica il trasferimento di residenza del dipendente e per i due anni successivi. Con i contratti di questo tipo, quindi, si ottiene già la finalità di sottoporre a tassazione il reddito da locazione, poiché esiste un conflitto di interessi tra la società e il proprietario dell’immobile, e quindi l’uso foresteria è escluso dall’applicazione della cedolare in quanto non si tratta di una tipologia di contratto a rischio di evasione. Inoltre, come ha precisato l’Agenzia delle entrate con la circolare del 1° giugno 2011, n. 26, in questa tipologia contrattuale, il conduttore agisce nell’esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo e questo impedisce l’accesso al regime indipendentemente dal successivo utilizzo dell’immobile per finalità abitative di collaboratori e dipendenti del conduttore. Ammessa invece la cedolare nel caso di contratti conclusi con enti pubblici o privati non commerciali, purché risulti dal contratto di locazione la destinazione degli immobili ad uso abitativo. 3. Esclusi dalla cedolare i contratti sottoscritti nell’ambito di attività d’impresa A definire l’ambito esatto dell’applicazione della cedolare secca ai soli contratti per uso abitativo, peraltro, è il comma 6 dell’articolo 3. Nella prima parte, infatti, è specificatamente indicato che le nome che riconoscono la possibilità di optare per la cedolare non si applicano alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell’esercizio di una attività d’impresa o di arti e professioni. Solo contratti tra privati e per uso privato, dunque, senza alcuna possibilità di ulteriori interpretazioni della legge. 4. Niente cedolare per l’uso promiscuo Per questo stesso motivo, tenuto conto che la norma esclude l’applicazione della cedolare in caso di locazioni effettuate nell’esercizio di un’attività di impresa o di arti e professioni, sono esclusi dall’applicazione della norma i contratti di locazione di immobili accatastati come abitativi ma locati per uso promiscuo. Ai fini della possibilità di opzione, infatti, occorre considerare E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 19 anche l’attività esercitata dal locatario e il conseguente utilizzo dell’immobile che, come detto, deve essere tassativamente limitato all’uso abitativo. 5. Niente cedolare per gli immobili di proprietà condominiale Allo stesso modo restano esclusi dalla possibilità di esercizio dell’opzione i redditi da locazione di immobili di proprietà condominiale. I contratti, infatti, sono stipulati e registrati dall’amministratore utilizzando il codice fiscale del condominio rimanendo, quindi, fuori dall’ambito di applicazione del regime che è riservato ai privati. 6. Escluse anche le sublocazioni e gli immobili all’estero Nessuna possibilità di applicare la cedolare ai contratti di sublocazione di immobili e a quelli di locazione di immobili all’estero. In entrambi i casi, infatti, in quanto i relativi redditi rientrano nella categoria dei redditi diversi (art. 67, comma 1, lett. f) e h) del t.u.i.r.) e non tra i redditi di natura fondiaria. 7. Le regole per le pertinenze Ammessa la cedolare, invece, per quel che riguarda la locazione di pertinenze dell’abitazione data in locazione, qualunque sia la loro tipologia e il loro numero, purché esista un effettivo rapporto di pertinenzialità con l’appartamento e questo sia evidenziato nel contratto di locazione. In questo ambito, quindi, è possibile esercitare l’opzione sia nel caso di unico contratto di locazione che riguardi anche le pertinenze, sia nel caso di un contratto con lo stesso inquilino stipulato successivamente rispetto a quello relativo all’immobile abitativo, sempre che, come detto, nel contratto di locazione riferito alla o alle pertinenze si faccia riferimento al contratto abitativo e al relativo vincolo pertinenziale. 8. I calcoli in caso di immobile locato per una sola parte dell’anno Occorre poi prestare particolare attenzione all’esercizio dell’opzione nel caso di immobile locato per una sola parte dell’anno poiché la seconda parte del comma 6 dell’articolo 3 contiene una norma di tipo antielusivo. Stabilisce, infatti, che in ogni caso il reddito dei contratti di locazione ad uso abitativo sottoposti alla cedolare non può essere inferiore al reddito determinato ai sensi dell’articolo 37, comma 1, del t.u.i.r. Secondo questa disposizione il reddito medio ordinario delle unità immobiliari è determinato mediante l’applicazione delle tariffe d’estimo stabilite 20 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Cedolare affitti 2013 3. I contratti interessati secondo le norme della legge catastale per ciascuna categoria e classe. In pratica il reddito minimo da dichiarare in caso di immobile dato in locazione con opzione per la cedolare non può 1. Determinazione del reddito da assoggettare tassazione per un immobile tenuto a disposizione dal 1° gencomunque essere inferiore alla rendita catastale imponibile ai fini Irpef, ossia alla rendita catastanaio al 10 aprile e concesso in locazione a decorrere dall’11 aprile con canone annuo di 12.000 euro e rendita le rivalutata del 5%. Occorre, quindi, fare i calcoli per verificare quale importo deve essere sot3.000 euro: toposto a tassazione quando l’annualità contrattuale non coincide con il periodo d’imposta poi- canoni 11 aprile - 31 dicembre = 12.000 x 265 / 365 = 8.712,33; ché, per legge, in questo caso, il reddito da assoggettare alla cedolare secca è pari all’importo - rendita 11 aprile - 31 dicembre = 3000 x 265 / 365 = 2.178,08; più elevato tra canone e rendita. Ovviamente per il restante periodo dell’anno per il quale l’imè da assoggettare a cedolare secca l’importo del canone di euro 8.712,33. mobile non è locato si continueranno a pagare le imposte sulla rendita. Ecco come fare i calcoli 2. Rendita superiore al canone secondo lo schema dell’Agenzia delle entrate che ha preso in considerazione le due diverse Immobile tenuto a disposizione dal 1° gennaio al 30 novembre e concesso in locazione dal 1° dicembre; p o s s i b i l i t à . - canone annuo 10.000 euro; - rendita annua 12.000 euro; - rendita 1° dicembre - 31 dicembre = 12.000 x 31 / 365 = 1.019,18; - canone 1° dicembre - 31 dicembre = 10.000 x 31 / 365 = 849,32; è da assoggettare a cedolare secca l’importo della rendita di euro 1.019,18. 9. Per più contratti su un unico immobile obbligatorio applicare lo stesso regime fiscale In caso, invece, di un unico immobile dato in locazione a persone diverse, con contratti diversi e diverse durate, occorre considerare che la locazione parziale l’immobile segue un unico regime. In altre parole, l’esercizio dell’opzione per un contratto di locazione relativo a una porzione dell’unità abitativa vincola all’esercizio dell’opzione per il medesimo regime anche per il reddito derivante dalla locazione, contemporanea o successiva, di altre porzioni della stessa abitazione. Un esempio concreto, un immobile locato con due contratti diversi: - porzione A, contratto di durata 1° gennaio - 31 maggio; - porzione B, contratto di durata 1° febbraio - 30 giugno; - porzione A, nuovo contratto di durata 1° settembre - 30 novembre, l’esercizio dell’opzione per la cedolare secca per la locazione della porzione A vincola all’applicazione della cedolare anche per la porzione B per tutta la sua durata. Successivamente, in sede di registrazione del nuovo contratto per la porzione A è possibile scegliere se esercitare o meno l’opzione per la cedolare secca. Se anche in questo caso viene esercitata l’opzione, questa avrà valore, come detto, anche per tutti i contratti sullo stesso immobile stipulati successivamente. 10.Aliquote differenziate Per quel che riguarda invece le aliquote previste per le diverse tipologie contrattuali, com’è noto ci sono due diversi livelli: 21% e 19%, che si applicano sul 100% del canone contrattuale, senza alcuna deduzione forfettaria. E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 21 Antonella Donati - Cedolare affitti 2013 3. I contratti interessati L’aliquota del 21% è prevista in caso di opzione da parte del proprietario per le seguenti tipologie contrattuali: - contratti con durata 4+4; - contratti per uso transitorio; - contratti senza obbligo di registrazione (durata pari o inferiore a 30 giorni). In pratica l’aliquota più elevata è dovuta sul reddito derivante dai contratti di locazione per i quali è previsto, nel regime a tassazione ordinaria, l’abbattimento del 15% del canone da dichiarare, senza altre agevolazioni per i proprietari. Tra questi contratti ci sono anche i contratti di durata inferiore al mese, e per i quali attualmente non c’è alcun obbligo di registrazione. Di fatto rientrano in questa categoria tutte le forme di locazione nelle città di vacanza, finora agevolmente sfuggite al fisco in quanto escluse per legge dall’obbligo di registrazione. Il decreto sul federalismo municipale, invece, inserisce espressamente anche queste tipologie di locazione tra quelle per le quali è possibile esercitare l’opzione della cedolare, e non a caso. Nei luoghi di villeggiatura, infatti, più ancora che nelle grandi città, sarà agevole per il comune verificare se l’immobile dichiarato dal proprietario come seconda casa, e quindi a disposizione, è davvero tale, oppure se viene dato in locazione stagionale. Sarà possibile in questo modo anche per i comuni di minori dimensioni recuperare una consistente quota di base imponibile, e quindi rimpinguare le casse municipali. 11.Tassazione ridotta per i canoni agevolati L’aliquota del 19% si applica invece ai contratti a canone concordato, ossia a quelli con durata 3 anni più 2 di rinnovo obbligatorio, che possono essere sottoscritti: - nei comuni capoluogo di provincia; - nei comuni limitrofi; - nei comuni ad “alta tensione abitativa”. Sono, dunque, interessati all’applicazione di questa aliquota ridotta solo coloro che possiedono immobili dati in locazione nei 750 comuni indicati come tali dal Cipe, il Comitato per la programmazione economica, ai sensi di legge (vedi elenco in appendice). In questi comuni il canone di riferimento per i contratti agevolati è fissato in base agli accordi territoriali stipulati tra le associazioni dei proprietari e quelle degli inquilini. I canoni sono fissati considerando i parametri di mercato relativi a ubicazione, tipologia, caratteristiche dell’alloggio e dell’eventuale arredamento. L’importo richiesto in caso di contratto a canone concordato è mediamente più basso di circa il 20% rispetto ai canoni del mercato libero. In cambio di questo minor introito, la legge riconosce ai proprietari un’ulteriore detrazione del 30 per cento del canone da dichiarare 22 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Cedolare affitti 2013 3. I contratti interessati ai fini fiscali in caso di tassazione con aliquota marginale. 12.Al 19% anche la cedolare sui contratti per studenti fuori sede Tra i contratti agevolati rientrano anche i contratti di locazione per studenti fuori sede. Questi sono peraltro citati solo indirettamente nel testo del decreto sul federalismo. Il comma 2 dell’articolo 3 che introduce l’aliquota al 19%, precisa infatti, che l’aliquota della cedolare fissata a questo livello si applica ai contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431. Ora il comma 2 dell’articolo 3 della legge 431/1998 riguarda, appunto, i contratti con durata 3+2 ma anche quelli di tipo transitorio per studenti, limitandosi a far riferimento all’obbligo di fissazione del canone, e alla durata prestabilita sulla base degli accordi siglati a livello territoriale, mentre l’articolo 8 della legge 431/1998, che introduce le agevolazioni fiscali per i proprietari, fa espresso riferimento anche alla tipologia di affitto per studenti fuori sede. E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 23 4. Termini e modalità per l’opzione Modello semplificato per registrare i nuovi contratti e dichiarare l’opzione per la cedolare. Nei casi più complessi occorre invece usare il Modello 69 appositamente rivisitato. 1. Quando si può usare il modello semplificato Per consentire l’opzione per la tassazione con la cedolare secca nel caso di nuovi contratti, l’Agenzia delle entrate ha predisposto un modello ad hoc che va utilizzato online tramite “Siria”, il Servizio internet per la registrazione dei contratti relativi a immobili adibiti ad abitazione. La procedura è accessibile direttamente sul sito dell’Agenzia o tramite intermediario autorizzato. Siria e il modello semplificato possono essere utilizzati per registrare il contratto ed esercitare l’opzione della cedolare secca a patto che: - si tratti di un contratto di nuova registrazione; - si tratti di una sola unità abitativa con non più di tre pertinenze contestualmente locate; - l’immobile sia censito con attribuzione di rendita; - i locatori non siano più di tre, e tutti effettuino l’opzione per la cedolare; - i conduttori non siano più di tre; -il contratto disciplini esclusivamente il rapporto di locazione e non anche altre tipologie di rapporti. Se non si rientra nelle situazioni appena descritte, occorre compilare e presentare, anche per via telematica, il Modello 69. 2. Solo in caso di nuova registrazione Il modello semplificato, quindi, va utilizzato solo per la registrazione di nuovi contratti. 3. Solo immobili già censiti Per quel che riguarda invece gli immobili, l’obbligo di indicare i dati catastali è scattato peraltro 24 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Cedolare affitti 2013 4. Termini e modalità per l’opzione dal 1° luglio 2010, in seguito all’entrata in vigore della cosiddetta manovra estiva, ossia il d.l. 78/2010. A partire dal luglio scorso, dunque, tutti i moduli di registrazione di nuovi contratti, scritti o verbali, di locazione o affitto di immobili debbono riportare anche le informazioni identificative degli immobili dal punto di vista catastale. Le disposizioni si applicano a tutte le tipologie di immobili e a tutte le tipologie di contratto, nessuna esclusa. Per questo il modello Siria presenta un riquadro ad hoc per ospitare i “dati degli immobili” per i quali si chiede la registrazione del contratto. Le informazioni da riportare nell’apposito riquadro sono quelle indicate nella documentazione catastale. Si tratta di dati identificativi, ossia: -comune; -sezione; -foglio; -particella; -subalterno. L’errata indicazione dei dati catastali costa cara. Secondo quanto prevedono le norme, infatti, è considerata una violazione rilevante ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro. La sanzione prevista per queste violazioni va da un minimo del 120 al 240 per cento dell’imposta di registro dovuta all’atto della registrazione. La mancanza dei dati, invece, comporta l’impossibilità di utilizzare il modello e quindi di registrare il contratto ed effettuare l’opzione per la cedolare. 4. Un modello per ogni immobile Il modello Siria, come detto, consente di indicare i dati di un solo immobile per uso abitativo alla volta, e purché non abbia più di tre pertinenze. Di conseguenza, in caso di più contratti di locazione occorre utilizzare più modelli semplificati, oppure utilizzare il Modello 69. Con questo è possibilie indicare fino a 12 immobili contemporaneamente, ed effettuare l’opzione per la cedolare singolarmente per ciascuno di essi. 5. Non più di tre comproprietari Per quel che riguarda invece i titolari del contratto di locazione, è possibile utilizzare il sistema Siria e il modello semplificato solo se non sono più di tre i proprietari e i locatori. Stesso numero massimo per i titolari contitolari del contratto come conduttori. Se ci sono più di tre persone interessate, da una parte o dall’altra, cosa che può accadere, ad esempio, nel caso di immobili dati in locazione a studenti universitari, occorre, invece, far ricorso al Modello 69. E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 25 Antonella Donati - Cedolare affitti 2013 4. Termini e modalità per l’opzione 6. L’esercizio dell’opzione per i proprietari che non risultano come locatorie Ovviamente queste regole si applicano sia nel caso in cui il contratto di locazione sia stato stipulato da entrambi i proprietari, sia nel caso in cui figuri come locatore solamente uno di essi, dato che, ai sensi dell’art. 26 del Tuir, nel caso di un immobile in comproprietà, il contratto di locazione stipulato da uno solo dei comproprietari esplica effetti anche nei confronti del comproprietario non presente in atti che, pertanto, è tenuto a dichiarare, ai fini fiscali, il relativo reddito fondiario per la quota a lui imputabile. Di conseguenza anche il comproprietario che non risulta titolare del contratto di locazione ha la possibilità di effettuare l’opzione. In questo caso se il proprietario che figura come locatore ha già esercitato l’opzione in sede di registrazione del contratto, il comproprietario che non risulta negli atti e che intende optare per la cedolare secca, dovrà presentare il Modello 69, selezionando l’opzione per la cedolare secca, e allegando i documenti dai quali risulta che è comproprietario dell’immobile in questione. Inoltre per la validità dell’opzione anche il locatore che non è indicato nel contratto è tenuto a comunicare preventivamente al conduttore, tramite lettera raccomandata, la scelta per il regime della cedolare secca con la conseguente rinuncia ad esercitare la facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone a qualsiasi titolo. 7. Nessuna necessità di allegare il contratto Nella denuncia telematica, poi, vanno riportati gli elementi essenziali del contratto, che quindi non è più necessario allegare in copia ma va comunque conservato dalle parti, insieme alla ricevuta di avvenuta presentazione del modello Siria. Nel modello, infatti, vanno indicati: - l’importo del canone di locazione annuo o comunque, nel caso in cui il contratto abbia una durata inferiore all’anno, l’importo del canone relativo all’intera durata del contratto, indicandolo per intero indipendentemente dalla quota di possesso dell’immobile; - l’eventuale applicazione del canone concordato se il contratto è stipulato secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (c.d. contratto convenzionale o a canone concordato); - il codice corrispondente alla frequenza con la quale viene effettuato il pagamento del canone: • “1” - mensile, • “2” - bimestrale, • “3” - trimestrale, • “4” - quadrimestrale, • “5” - semestrale, • “6” - annuale, 26 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Cedolare affitti 2013 4. Termini e modalità per l’opzione - la data di stipula del contratto di locazione; - la durata del contratto di locazione (data di inizio e data di fine locazione). La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal locatore. In presenza di più locatori la denuncia deve essere sottoscritta da uno di essi, il quale deve barrare la casella “Firmatario della denuncia” nella sezione del modello in cui sono indicati i suoi dati anagrafici, mentre coloro che non sono firmatari della denuncia possono utilizzare la sezione in calce al modello per delegare il locatore che sottoscrive la denuncia alla registrazione del contratto di locazione con l’esercizio dell’opzione per la cedola secca. Nella ricevuta, oltre alla data di registrazione del contratto, sono anche indicati il numero di protocollo telematico, gli estremi dell’atto e l’identificativo telematico del contratto. 8. La presentazione per via telematica Siria offre la possibilità di inviare direttamente il modello semplificato previa registrazione al sito dell’Agenzia delle entrate e richiesta dei relativi codici di accesso. In questo caso è prevista una procedura guidata di compilazione e invio. Altrimenti è sempre possibile rivolgersi per l’invio ad uno degli intermediari abilitati. 9. Il Modello 69 per le situazioni complesse Opzione per la cedolare con il Modello 69, invece, in caso di situazioni più complesse ovvero in caso di proroga del contratto già in essere. La data per l’opzione coincide, in questo caso, con quella prevista per il pagamento dell’annualità di registro relativa alla proroga. Niente più versamento, dunque, ma comunicazione all’Agenzia della propria decisione. Obbligo di presentazione del Modello 69 anche nel caso in cui, sempre al momento della proroga, debbano essere dichiarati i dati catastali omessi in precedenza. Con le regole in vigore dal 1° luglio 2010, infatti, era stato stabilito l’obbligo di presentare il modello Cdc per l’indicazione dei dati catastali relativi ad immobili entro 20 giorni dalla data del versamento della relativa imposta di registro annuale per i contratti in corso, ovvero quelli registrati entro giugno per i quali i dati non fossero stati comunicati al momento della registrazione del contratto. Ora il modello Cdc è stato “assorbito” dal Modello 69 per cui con la sua presentazione si potrà far fronte a quest’obbligo e anche optare per la cedolare. 10.Un unico modello per più immobili Lo stesso Modello 69 deve essere utilizzato per la registrazione dei nuovi contratti nelle situazioni diverse da quelle viste in precedenza. E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 27 Antonella Donati - Cedolare affitti 2013 4. Termini e modalità per l’opzione Va usato obbligatoriamente quando: - - - - - gli immobili dati in locazione sono più di uno; sono presenti immobili commerciali per i quali non si può optare per la cedolare; i proprietari sono più di tre; i conduttori sono più di tre; i contratti non riguardano solo la locazione per uso abitativo ma sono previste anche altre clausole; - gli immobili sono in corso di accatastamento. L’opzione va espressa esplicita barrando l’apposita casella prevista nel riquadro relativo ai dati del locatore, scrivendo un “sì” o un “no” nella casella “opzione per la cedolare” a seconda che si intenda o meno utilizzare la tassazione in cifra fissa. 11.Comproprietari e opzioni diverse In presenza di più proprietari con situazioni fiscali diverse ciascuno può singolarmente effettuare la sua scelta utilizzando lo stesso modello. Diversamente dalla versione semplificata, però, con questo modello ciascun locatore dovrà indicare la quota di possesso dell’immobile espressa in percentuale con due cifre decimali. Il Modello 69, infatti, non prevede l’indicazione esplicita dei dati del contratto che deve invece essere allegato in caso di registrazione, anche se, optando per la cedolare, non devono essere pagate le relative imposte di bollo. 12.In caso di proroga, cessione o risoluzione del contratto Il Modello 69, come detto, deve essere utilizzato anche per effettuare l’opzione per la cedolare nelle suenti situazioni: - annualità successive alla prima nella quale non è stata esercitata l’opzione; - proroga del contratto di locazione dopo la sua originaria scadenza (ad esempio dopo i primi otto anni nel caso di un contratto 4+4); - cessione del contratto a terzi; - risoluzione del contratto prima della sua naturale scadenza. In questi casi occorre riportare anche i dati della registrazione originaria del contratto. Anche per il Modello 69 è possibile utilizzare la procedura di invio on line. 13 In caso di trasferimento di proprietà dell’immobile locato Il Modello 69, come detto, deve essere utilizzato in tutti i casi di trasferimento di un immobile sul quale è presente un contratto di locazione, per poter esercitare l’opzione per la cedolare da 28 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Cedolare affitti 2013 4. Termini e modalità per l’opzione parte di chi subentra nella proprietà dell’immobile. Il passaggio di proprietà per successione o per acquisto di un immobile locato ad uso abitativo comporta, infatti, anche il subentro nella titolarità del contratto di locazione, dato che la legge tutela la posizione del conduttore nelle locazioni ad uso abitativo, e di conseguenza non esiste l’obbligo di stipulare un nuovo contratto. Per questo anche se l’opzione per la cedolare secca esercitata dal precedente proprietario cessa di avere efficacia al momento del trasferimento dell’immobile, per quanto riguarda l’imposta sul reddito continua ad avere effetto fino al termine dell’annualità contrattuale per l’imposta di registro e di bollo. Quindi i nuovi titolari potranno optare per la cedolare secca mediante presentazione del modello 69 entro l’ordinario termine di trenta giorni decorrente dalla data del subentro. In caso contrario dovranno applicare l’Irpef sul reddito da locazione. 14.Gli obblighi del locatore che non ha esercitato l’opzione Per i locatori che non esercitano l’opzione per l’applicazione del regime della cedolare secca scatta invece l’obbligo del versamento dell’imposta di registro calcolata sulla parte del canone di locazione imputabile in base alle quote di possesso, ovvero da versare per intero nei casi in cui la norma fissa un ammontare minimo dovuto, come, ad esempio, in caso di risoluzione anticipata del contratto. Questo principio si applica anche ai contratti in corso. Di conseguenza al momento della scadenza del pagamento annuale dell’imposta di registro, chi non ha effettuato l’opzione deve pagare il relativo importo. Se non viene effettuata l’opzione per la cedolare in sede di registrazione, deve essere pagata anche l’imposta di bollo sul contratto di locazione, onere che peraltro per legge spetta all’inquilino. 15.La revoca dell’opzione in carta semplice Se invece si intende cambiare idea e revocare l’opzione per la cedolare, il punto 2.2 del provvedimento del 7 aprile 2011 consente di effettuare la revoca in ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in cui l’opzione è stata esercitata. L’Agenzia, con la circolare del 4 giugno 2012, ha precisato che potrà essere considerata valida la revoca effettuata in carta libera, debitamente sottoscritta e contenente i dati necessari all’identificazione del contratto e delle parti. In alternativa è possibile presentare il modello 69 opportunamente adattato. In entrambi i casi, l’ufficio al quale deve essere presentata la revoca dell’opzione è lo stesso nel quale è stato registrato il contratto. La revoca comporta ovviamente l’obbligo di riportare a tassazione Irpef il reddito da locazione a partire dall’annualità nella quale non è più applicata la cedolare secca oltre che l’obbligo di tornare a pagare l’imposta di registro alla scadenza annuale. Inoltre, potranno essere nuovamente richiesti gli aumenti contrattuali. Per questi motivi, pur non essendo formalmente prevista alcuna forma di comunicazione della revoca dell’opzione già esercitata, l’Agenzia ritiene opportuno che il locatore comunichi formalmente la revoca al conduttore. E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 29 5. Le regole per l’acconto Appuntamento con le stesse scadenze previste per il pagamento dell’Irpef sulla cedolare. Non tutti i contratti sono però interessati 1. Due rate alle ordinarie scadenze di pagamento dell’Irpef Per i contratti in corso, il versamento dell’acconto deve essere effettuato in unica soluzione se la somma da pagare è inferiore a 257,52 euro, ovvero in due rate, se l’importo dovuto è pari o superiore. La prima rata di acconto relativo alla cedolare secca può essere versata anche con le stesse regole previste per l’Irpef, ossia: Rata Scadenza Interessi 1 18 giugno 0% 2 18 luglio 0,13% 3 31 luglio 0,46% 4 31 agosto 0,79% 5 1 ottobre 1,12% 6 31 ottobre 1,45% 7 30 novembre 1,78% Chi salta il pagamento di giugno e inizia a pagare a luglio deve maggiorare l’importo da rateizzare dello 0,40%. In questo caso la scadenza del primo pahamento è quella del 18 luglio. 2. Possibile anche la compensazione Per i versamenti è possibile utilizzare anche eventuali crediti d’imposta e quindi effettuare il pagamento della cedolare tramite compensazione. Il nuovo regime, infatti, segue le stesse 30 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Cedolare affitti 2013 5. Le regole per l’acconto regole dell’Irpef per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso. Di conseguenza, precisa l’Agenzia, sono applicabili anche per la cedolare secca i criteri di compensazione previsti dal d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241. 3. In caso di sfratto Non cambiano le regole per chi opta per il regime della cedolare in caso di sfratto. Si seguono, infatti, le disposizioni generarli in base alle quali i canoni di locazione non percepiti devono essere assoggettati a tassazione, salvo che entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi non si sia concluso il procedimento giudiziale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Per le imposte versate sui canoni non percepiti è quindi riconosciuto un credito d’imposta di pari ammontare. Nel caso di opzione per la cedolare il credito d’imposta sarà commisurato all’importo della cedolare secca versata. 4. Le sanzioni per chi non si mette in regola Infine, c’è da sottolineare che la legge sul federalismo ha inasprito le sanzioni sia per chi non registra il contratto, sia per chi non dichiara il canone. In particolare in caso di omissione della registrazione è prevista una sanzione dal 120% al 240% dell’imposta calcolata sul reddito da locazione. La sanzione si applica a prescindere dal fatto che l’imposta di registro non sia dovuta a fronte dell’opzione per la cedolare secca. In caso di semplice registrazione in ritardo, invece, è ammesso il ravvedimento operoso. Per quel che riguarda invece la mancata dichiarazione del canone ai fini fiscali, si applica una sanzione in misura dal 240% al 480% dell’imposta dovuta, con un minimo di 516 euro. In caso di dichiarazione del canone in misura inferiore, le sanzioni amministrative si applicano nella misura dal 200% al 400%. Non è prevista, inoltre, la possibilità di ravvedimento e quindi le sanzioni si applicano in tutti i casi senza riduzioni. Nel caso, infine, di contratti registrati per un importo inferiore a quello effettivo e di comodati fittizi, secondo quanto prevede il comma 8 dell’articolo 3 del decreto legislativo, oltre al pagamento delle sanzioni: - la durata della locazione è stabilita in quattro anni a decorrere dalla data di registrazione, volontaria o d’ufficio, con altri quattro di rinnovo obbligatorio; - a decorrere dalla registrazione il canone annuo di locazione è fissato in misura pari al triplo della rendita catastale, oltre l’adeguamento, dal secondo anno, in base al 75% dell’aumento degli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai. Se invece il contratto prevede un canone inferiore a quello realmente pagato dall’inquilino, si applica comunque il canone stabilito dalle parti. E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 31 6. La legge sulle locazioni e le tipologie contrattuali Scegliere il contratto più adatto con cognizione di causa. Chi si appresta solo ora a dare in locazione il proprio appartamento dovrà verificare con cura la soluzione più vantaggiosa Ai fini del calcolo delle convenienze relativamente all’opzione per la cedolare secca è necessario, tra l’altro, far riferimento alla tipologia del contratto, entrando nel merito del contratto stesso, dato che a seconda del tipo è prevista una tassazione diversa. Non necessariamente, in sostanza, il “classico” contratto 4+4 a canone libero può rivelarsi la scelta migliore, neppure se associato alla cedolare secca. è necessario, quindi, per chi si appresta solo ora a dare in locazione il proprio immobile e vuole scegliere il contratto più conveniente da tutti i punti di vista, valutare le varie opzioni offerte dalla legge. 1. Le formule previste dalla legge La legge 431/1978 sulle locazioni abitative ha dato regolamentazione al settore, prevedendo sostanzialmente quattro diverse formule contrattuali, definendone i punti qualificanti e le clausole non contrattabili. Si tratta di: - contratti con canone fissato a libero mercato con durata obbligatoria di 4 anni e rinnovo di altri quattro; - contratti per uso transitorio con durata da 1 a 36 mesi senza rinnovo obbligatorio; - contratti con canone fissato in base a specifici accordi territoriali tra le associazioni di proprietari e inquilini con durata di 3 anni e rinnovo obbligatorio di 2; - contratti per studenti fuori sede con canone fissato in base a specifici accordi territoriali e con gli organismi universitari, con durata compresa tra i 6 e i 36 mesi, con rinnovo obbligatorio solo in caso di richiesta dell’inquilino. Per quel che riguarda i contratti liberi, ossia 4+4, durata a parte tutte le clausole sono liberamente contrattabili. Per i contratti a canone concordato, per studenti e per uso transitorio, invece, ci sono norme comuni da rispettare, espressamente indicate nel facsimile del contratto messo a 32 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Cedolare affitti 2013 6. La legge sulle locazioni e le tipologiecontrattuali punto dal Ministero che va utilizzato obbligatoriamente quando si sceglie una di queste tre tipologie. Allo stesso modo, per essere in regola occorre il rispetto dei livelli di canone fissati dagli accordi territoriali. Per i contratti transitori, a canone concordato e per studenti, sono stati messi a punto dei modelli ministeriali che debbono obbligatoriamente essere utilizzati per la stipula. 2. L’imposta di registro e il bollo sul testo del contratto Dal punto di vista fiscale la prima regola comune a tutti i contratti è quella che riguarda gli obblighi di pagamento della registrazione. Per legge, infatti, le somme sono dovute a metà tra proprietario e inquilino. Spetta però al padrone di casa provvedere alla registrazione e chiedere poi il rimborso di metà della somma al suo inquilino. La registrazione è obbligatoria per legge sia ai fini fiscali, sia quale prova dell’esistenza del contratto e della sua data certa. Per questo motivo senza registrazione non è possibile avviare nessuna procedura di sfratto, neanche quella per morosità. 3. Canone e oneri accessori Quanto al pagamento del canone, questo è dovuto entro la data prefissata dal contratto stesso e non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, quale ne sia la motivazione. Il mancato pagamento, per qualsiasi causa, anche di una sola rata del canone, comporta la possibilità per il proprietario di avviare le pratiche di sfratto per morosità. Lo sfratto per morosità è possibile anche nel caso in cui non vengano pagati dall’inquilino gli oneri accessori dovuti per legge (sostanzialmente le bollette condominiali come indicate nella tabella), in tutti i casi in cui il mancato pagamento delle bollette condominiali arriva ad un importo pari almeno ad una mensilità del canone. 4. Le voci di spesa escluse dalla tassazione Per il canone da dichiarare ai fini fiscali, però, vale una regola di base comune a tutti: in tutti i casi in cui nel canone fossero comprese anche voci quali condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili – cosa che accade, ad esempio, quando si affitta agli studenti –, la parte relativa a questi importi non va calcolata. Le tasse, quindi, si pagano solo sulla somma dovuta a titolo di affitto vero e proprio; per i rimborsi spese, anche in forma forfettaria, al fisco nulla è dovuto. Non ci sono tasse da pagare, invece, sull’importo della cauzione versata dall’inquilino, che non va neppure calcolato ai fini della tassa di registro. E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 33 Antonella Donati - Cedolare affitti 2013 6. La legge sulle locazioni e le tipologiecontrattuali 5. Il rinnovo obbligatorio Quanto alle scadenze, nel caso dei contratti per uso abitativo di lunga durata, ossia i contratti liberi e quelli per uso transitorio, la legge impone non solo una durata minima, ma anche specifiche regole da rispettare alla prima scadenza. Per i contratti liberi la durata di legge è di 4 anni più 4. Il rinnovo è sempre obbligatorio alla prima scadenza a meno che il proprietario non abbia necessità di utilizzare l’immobile per sé e/o per i suoi familiari. Disdetta possibile anche nel caso in cui siano necessari lavori strutturali, sull’appartamento stesso o sulla palazzina, che ne rendono impossibile l’uso, oppure se vuol vendere l’appartamento e non ne ha altri a disposizione oltre a quello in cui abita. Se però entro un anno dalla disdetta l’immobile non è adibito da proprietario ad uso proprio o dei familiari, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle stesse condizioni previste nel contratto disdetto o, in alternativa, ad un risarcimento pari a trentasei mensilità dell’ultimo canone di locazione corrisposto. 6. Se l’inquilino vuol lasciare prima Se invece è l’inquilino che vuol lasciare in anticipo, la legge riconosce questa facoltà consentita ma solo previo avviso da recapitarsi tramite lettera raccomandata almeno sei mesi prima della data nella quale si intende lasciare l’appartamento. Ovvero, se l’inquilino vuol andarsene da un giorno all’altro, deve comunque versare un importo pari ai sei mesi di canone dovuti per la disdetta anticipata. Per i contratti per studenti è previsto un preavviso più breve. 7. La disdetta alla seconda scadenza Alla scadenza del periodo di proroga imposto dalla legge, invece, ciascuna parte ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni, oppure dare disdetta, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all’altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. Alla seconda scadenza, quindi, non c’è alcun obbligo di proseguire con il contratto alle stesse condizioni, né di rinnovarlo: sia proprietario che inquilino possono decidere come preferiscono. In mancanza della comunicazione sulla disdetta, invece, il contratto è rinnovato tacitamente alle stesse condizioni e alla stessa scadenza prevista in precedenza. 8. Prelazione in caso di vendita dell’alloggio Se il proprietario intende vendere l’alloggio alla fine della locazione, o dà la disdetta dopo il primo periodo di durata obbligatoria per questo motivo, l’inquilino, per legge, deve consentire l’accesso all’unità immobiliare almeno una volta la settimana, per almeno due ore, esclusi i 34 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Cedolare affitti 2013 6. La legge sulle locazioni e le tipologiecontrattuali giorni festivi. E se il proprietario intende vendere l’appartamento, l’inquilino può avere il diritto di prelazione, ossia il diritto di essere informato per primo sulle intenzioni di vendita del proprietario e di conoscere il prezzo al quale intende mettere l’immobile sul mercato, in modo da poter acquistare senza avere concorrenti. Il diritto di prelazione è inserito nel testo del contratto ministeriale, ma la clausola è opzionale: spetta cioè al proprietario decidere se concedere o meno questa facoltà al suo inquilino. In ogni caso se l’immobile si vende il contratto resta in vita. La vendita dell’appartamento dato in locazione, infatti, per legge non costituisce motivo di risoluzione del contratto. L’eventuale acquirente, quindi, avrà l’obbligo di rispettarne condizioni e scadenze fino al termine originariamente previsto. 9. Sfratto possibile solo con il contratto registrato Alla scadenza del contratto di locazione se l’inquilino non lascia l’immobile, oppure in qualunque momento se l’inquilino non paga, è possibile rivolgersi al giudice per chiedere lo sfratto, qualunque sia il tipo di contratto firmato. Condizione per la messa in esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile – secondo quanto espressamente previsto dall’articolo 8 della legge – è la dimostrazione che il contratto di locazione sia stato registrato, che l’immobile sia stato denunciato ai fini dell’applicazione dell’Ici e che il reddito derivante dall’immobile sia stato dichiarato ai fini dell’applicazione delle imposte sui redditi. Per questo nella richiesta al giudice devono essere indicati gli estremi di registrazione del contratto di locazione, gli estremi dell’ultima denuncia dell’unità immobiliare alla quale il contratto si riferisce ai fini dell’applicazione dell’Ici, gli estremi dell’ultima dichiarazione dei redditi nella quale il reddito derivante dal contratto è stato dichiarato nonché gli estremi delle ricevute di versamento dell’Ici relative all’anno precedente a quello di competenza. In caso di sfratto per morosità convalidato dal giudice, si ha il diritto a recuperare le imposte pagate sui canoni non incassati. Per legge in queste situazioni si ha infatti diritto ad un credito d’imposta pari alle tasse pagate sulle somme dichiarate ma mai percepite. 10.Il trattamento fiscale La scelta del tipo di contratto, come accennato, incide anche sul trattamento fiscale. Per il canone concordato, la legge ha infatti stabilito un’extra sconto del 30% sull’importo tassabile, il che comporta che il canone da dichiarare ai fini fiscali sia pari al solo 59,5%. Altra agevolazione è legata alla riduzione dell’imposta di registro: a fronte del 2% annuo dovuto per i contratti liberi e per uso transitorio, infatti, anche in questo caso c’è uno sconto del 30%, così che l’imposta scende allo 0,70%. C’è poi da considerare che la gran parte dei comuni ha previsto la possibilità di usufruire di un’aliquota Ici più bassa per queste tipologie di affitto, e questa aliquota ridotta è in vigore fino al 2014. E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 35 Antonella Donati - Cedolare affitti 2013 6. La legge sulle locazioni e le tipologiecontrattuali Da quell’anno in poi, infatti, entrerà in vigore la nuova Imu che però non distinguerà più tra immobili locati a canone libero o concordato. Riepilogo tipologie contrattuali e trattamento fiscale La legge 9 dicembre 1998, n. 431 prevede quattro tipologie di contratti di locazione: Tipologia Durata e canone Trattamento fiscale ordinario Cedolare Canone libero legge 431/1998, art. 2, comma 1 4 anni + 4 di rinnovo automatico Canone e aumento annuo secondo accordi tra proprietario e inquilino Imposta progressiva sull’85% del canone, Addizionali Irpef, Imposta registro 2% 21% comprensiva dell’imposta di registro Canone concordato legge 431/1998, art. 2, comma 3 Solo per comuni ad alta tensione abitativa 3 anni + 2 di rinnovo automatico Canone compreso entro i limiti stabiliti negli accordi territoriali stipulati tra le organizzazioni degli inquilini e quelle dei proprietari. Aumento annuo: 0,75% indice Istat famiglie di operai e impiegati Imposta progressiva sul 59,5% del canone, Addizionali Irpef, Imposta registro 1,4% I comuni possono deliberare aliquote Ici ridotte 19% comprensiva dell’imposta di registro Canone concordato per studenti universitari legge 431/1998, art. 5, commi 2 e 3 Da 6 a 36 mesi con rinnovo automatico Il conduttore deve essere iscritto a un corso di laurea, di perfezionamento o di specializzazione Imposta progressiva sul 59,5% del canone, Addizionali, Imposta registro 1,4% 19% comprensiva dell’imposta di registro Solo per i comuni sedi di università e sedi di staccate, e comuni limitrofi in un comune diverso da quello di residenza I comuni possono deliberare aliquote Ici ridotte Contratti transitori legge 431/1998, art. 5, comma 1 Da 1 a 18 mesi Può essere stipulato solo per specifiche esigenze di transitorietà del locatore o del conduttore da documentare nel contratto Imposta progressiva sull'85% del canone, Addizionali, Imposta registro 2% 21% comprensiva dell’imposta di registro I modelli da utilizzare per la stipula dei contratti agevolati (canone concordato e per studenti) sono quelli allegati al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero delle finanze 30 dicembre 2002. Le parti devono, inoltre, obbligatoriamente adottare la tabella degli oneri accessori allegata al d.m. La tassa di registro è dovuta al 50% da locatore e conduttore. Il bollo sul contratto è a carico del conduttore. 36 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 7. I contratti a canone libero e per uso transitorio Contratti con canoni fissati dal mercato. Nessuna clausola vincolante per legge per la durata standard, obblighi per proprietari e inquilini per i contratti transitori Per i contratti a canone libero, la formula più utilizzata dal mercato – secondo le stime ben l’80% del totale –, la cedolare rappresenta un vantaggio fiscale senza dubbio alcuno. è bene, comunque, conoscere diritti e doveri di proprietario e inquilino anche in questo caso, soprattutto in riferimento ai contratti di natura transitoria, per i quali è richiesta per la stipula una particolare attenzione per evitare che possano poi trasformarsi in contratti con durata fino a otto anni. 1. Tutte le clausole contrattabili tranne la durata Nel caso dei contratti a libero mercato, a parte la durata minima e il rinnovo obbligatorio previsti dalla legge, qualunque clausola è contrattabile oltre, ovviamente, all’importo del canone. Così, in particolare, se il proprietario vuole può imporre anche un preavviso di durata maggiore dei sei mesi previsti dalla legge per i contratti a canone concordato. E se l’inquilino accetta è poi tenuto a rispettare qualunque clausola abbia firmato. I contratti, infatti, hanno valore di legge tra le parti e una volta firmati possono essere modificati solo se c’è un accordo tra tutti gli interessati. 2. L’aumento annuale del canone Tra le clausole specifiche da inserire nel contratto c’è anche quella dell’aumento annuale. Una clausola che perde di valore se si opta per la cedolare, dato che questo meccanismo vieta al proprietario di pretendere l’aumento se decide di scegliere la tassazione con aliquota fissa. In ogni caso, qualora nel contratto fossero inserite formule quali “adeguamento automatico senza richiesta del proprietario”, sarebbe l’inquilino a doversi fare carico di pagare il canone E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 37 Antonella Donati - Cedolare affitti 2013 7. I contratti a canone libero e per usotransitorio aumentato a partire dal primo anno successivo alla data di stipula del contratto, senza necessità di richiesta da parte del proprietario. E se non lo fa, il proprietario ha diritto non solo all’aumento dalla scadenza annuale in poi, ma anche a tutti gli arretrati proprio perchè l’aggiornamento era contrattualmente dovuto. Contratti liberi Caratteristiche - durata: 4 anni + 4 - revisione condizioni: dopo otto anni, ossia dopo la seconda scadenza, possibile modificare le clausole contrattuali o non rinnovare il contratto - canone: importo libero - aggiornamento annuale del canone: secondo accordo tra le parti - indennità del conduttore per disdetta anticipata: sei mesi - schema di contratto: libero con possibilità di definire qualunque tipo di clausola tra le parti Vantaggi - importo del canone sui livelli di mercato e nessun vincolo per gli aumenti annuali Svantaggi - durata del contratto: a meno di non avere esigenze personali le condizioni contrattuali non possono essere modificate prima di otto anni - nessuna agevolazione fiscale sull’Ici 3. I contratti transitori e la documentazione obbligatoria I contratti per uso transitorio, invece, hanno una durata massima di 18 mesi, ma possono essere tali solo a fronte di dichiarare esigenze del conduttore o del proprietario. La motivazione di questa durata ridotta deve essere messa nero su bianco nel testo stesso del contratto. Se è un’esigenza del solo proprietario c’è l’obbligo di confermare la necessità di tornare in possesso dell’immobile comunicando la disdetta al conduttore prima della scadenza. In caso di mancato invio della lettera, oppure se non ci sono più le condizioni che hanno giustificato la durata breve da parte del proprietario, il contratto viene automaticamente trasformato in uno con durata 4+4. Se invece il locatore ha riacquistato la disponibilità dell’alloggio alla scadenza dichiarando di volerlo adibire ad un uso determinato e non lo utilizza come previsto entro sei mesi, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione con durata 4+4 o, in alternativa, ad un risarcimento in misura pari a trentasei mensilità dell’ultimo canone di locazione corrisposto. Anche in questo caso il canone è quello previsto dall’accordo territoriale, ma aumentato di base del 15%/20% a seconda dell’accordo territoriale. Un aumento che di fatto comporta che per i contratti transitori sia possibile richiedere canoni pari a quelli del mercato libero. La differenza di base tra canone concordato e canone libero, infatti, è circa del 20%. 38 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Cedolare affitti 2013 7. I contratti a canone libero e per usotransitorio 4. Il testo di un accordo-tipo per i contratti transitori (legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 2, comma 3) L’ambito di applicazione dell’Accordo relativamente ai contratti di cui al titolo, è costituito dal territorio del Comune di Roma. Le OO.SS. stipulanti si danno atto che il canone dei contratti individuali di tipo transitorio sarà definito dalle parti contraenti all’interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione dei contratti agevolati per le zone del Comune di Roma, con un incremento percentuale sino ad un massimo del 15%. Tale incremento non si applicherà per i contratti riferiti agli studenti universitari e/o equiparati. Per i contratti in epigrafe – per i quali le Organizzazioni stipulanti concordano l’applicazione della medesima tabella degli oneri accessori di cui sub I) – vengono individuate le seguenti fattispecie a soddisfacimento, rispettivamente, di esigenze dei proprietari e dei conduttori. Fattispecie di esigenze dei proprietari: 1.Quando il proprietario ha esigenze di adibire entro i diciotto mesi l’immobile ad abitazione propria o dei figli o dei genitori per i seguenti motivi: a) trasferimento temporaneo della sede di lavoro; b) matrimonio dei figli; c) rientro dall’estero; d)destinazione dell’immobile ad abitazione propria o dei figli per ragioni di studio, esclusi vamente per immobili ubicati in luogo diverso da quello di residenza del locatore; e) destinazione dell’immobile ad abitazione propria o dei figli o dei genitori in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, già nota al momento della stipula della locazione, che comporti il rilascio dell’alloggio di servizio. 2.Qualsiasi altra esigenza specifica del locatore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata nel contratto. Fattispecie di esigenze dei conduttori: Quando il conduttore ha una esigenza transitoria collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata nel contratto. Si specifica che per la stipula dei contratti di cui al presente paragrafo è sufficiente la sussistenza di una delle su indicate esigenze in capo anche ad una sola delle parti contraenti. Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione secondo l’allegato tipo di contratto (C e C1). Al fine di individuare la specifica fascia di oscillazione di riferimento, per determinare il canone di locazione da applicare nei singoli casi, le parti convengono sulla definizione di alloggio “normale”, che come tale si colloca nella fascia di oscillazione “media”, per ogni unità abitativa che sia dotata di allacciamento alla rete idrica, di erogazione di gas (anche tramite deposito E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 39 Antonella Donati - Cedolare affitti 2013 7. I contratti a canone libero e per usotransitorio rispondente alle vigenti normative di sicurezza), di allacciamento alla rete fognante, di idoneo impianto di riscaldamento, di uno stato di manutenzione generale normale. L’alloggio di tipo “normale”, come sopra definito, potrà collocarsi all’interno della fascia massima in presenza di almeno tre parametri tra quelli indicati nel presente allegato. La definizione del canone effettivamente applicabile, all’interno delle singole sub-fasce (minima, media, massima), sarà determinata tra le parti, con l’assistenza delle organizzazioni sindacali di categoria, se richiesta anche da una sola parte, in riferimento allo stato di manutenzione dell’alloggio e dello stabile, dalla tipologia, dai servizi utilizzabili quali mezzi di trasporto, scuole, ecc., da ogni elemento che lo caratterizzi tra quelli comunemente presenti nel mercato immobiliare: esposizione, rifiniture, infissi, ecc. Si conviene che la collocazione al valore massimo della fascia massima potrà avvenire solo in presenza di almeno sei parametri tra quelli indicati nel presente allegato. Il canone individuato sarà diminuito di una percentuale pari al dieci per cento per alloggi situati al piano seminterrato, e per quelli posti oltre il terzo piano senza ascensore, mentre per gli alloggi situati al piano attico il canone sarà incrementato del 10%. Il canone potrà essere aggiornato annualmente in misura non superiore al 75% della variazione Istat. L’ adeguamento del canone decorrerà dal mese successivo a quello in cui ne viene fatta richiesta. Per quanto riguarda la contrattazione integrativa con la grande proprietà immobiliare privata, e privatizzata, di cui al decreto ministeriale citato, questa avverrà all’interno delle fasce di oscillazione, senza tenere conto dei parametri indicati nel presente allegato, essendo gli stessi riferiti esclusivamente alla piccola proprietà. La contrattazione per la grande proprietà farà riferimento alla fascia media di ogni zona, con variazioni in diminuzione o in aumento della stessa, in presenza di situazioni, accertate tra le parti, di degrado o di maggior pregio. All’interno delle fasce di oscillazione del canale agevolato vengono individuate fino a tre sub fasce; per l’individuazione della subfascia massima si terrà conto dei seguenti elementi: 1. posto auto; 2. cortile d’uso comune, storico o attrezzato a verde; 3.cantina; 4. terrazza o balcone; 5. area verde di pertinenza; 6. impianto di condizionamento; 7. impianto sportivo di pertinenza; 40 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Cedolare affitti 2013 7. I contratti a canone libero e per usotransitorio 8. doppi servizi; 9. porta blindata; 10.doppi vetri; 11.giardino ad uso esclusivo con superficie di 80 mq o oltre; 12.stabile o unità immobiliare ultimati o completamente ristrutturati negli ultimi 10 anni; 13.sistema di sicurezza o sistema di allarme; 14.cucina abitabile con finestra; 15.citofono o Videocitofono; 16.antenna centralizzata o impianto satellitare; 17.riscaldamento autonomo; 18.palazzina non superiore a quattro piani, con un massimo di tre appartamenti al piano; 19.strutture di superamento di barriere architettoniche. 5. Il testo ministeriale del contratto Locazione abitativa di natura transitoria (Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 5, comma 1) Articolo 1 - Durata Il contratto è stipulato per la durata di ………………mesi , dal …………. al ………………., allorché, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2 cessa senza bisogno di alcuna disdetta. Articolo 2 - Esigenza del locatore Il locatore, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge n. 431/1998 – di cui il presente tipo di contratto costituisce l’allegato C – e dall’Accordo tra ……………………………. depositato il …………….. presso il Comune di ……………………., dichiara la seguente esigenza che giustifica la transitorietà del contratto: ………… Il locatore ha l’onere di confermare il verificarsi di quanto ha giustificato la stipula del presente contratto di natura transitoria tramite lettera raccomandata da inviarsi al conduttore entro ………… giorni prima della scadenza del contratto. In caso di mancato invio della lettera oppure del venire meno delle condizioni che hanno giustificato la transitorietà, il contratto s’intende ricondotto alla durata prevista dall’articolo 2, comma 1, della legge n. 431/1998. In ogni caso, ove il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell’alloggio alla scadenza dichiarando di volerlo adibire ad un uso determinato e non lo adibisca, nel termine di sei mesi dalla data in cui ha riacquistato la detta disponibilità, a tale uso, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle condizioni di cui all’articolo 2, comma 1, della legge n. 431/1998 o, in alternativa, ad un risarcimento in misura pari a trentasei mensilità dell’ultimo canone di locazione corrisposto. Articolo 3 - Esigenza del conduttore Ai sensi di quanto previsto dall’Accordo tra ……………… depositato il ………… presso il Comune di ………………, le E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 41 Antonella Donati - Cedolare affitti 2013 7. I contratti a canone libero e per usotransitorio parti concordano che la presente locazione ha natura transitoria in quanto il conduttore espressamente ha l’esigenza di abitare l’unità immobiliare per un periodo non eccedente i ………… mesi per il seguente motivo: …………………………………………………….…, che documenta allegando al presente contratto ………… Articolo 4 - Canone A. Il canone di locazione è convenuto in euro …………………, importo che conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo di bonifico bancario, ovvero ……………………………………, in n. ……… rate eguali anticipate di euro ………………ciascuna, alle seguenti date: ……………………… ovvero B. Il canone di locazione (per le aree metropolitane di Roma, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Torino, Bari, Palermo e Catania, nei comuni con essi confinanti e negli altri comuni capoluogo di provincia) è convenuto in euro …………………….….., importo che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo di bonifico bancario, ovvero ……………….., in n. ……… rate eguali anticipate di euro ……………… ciascuna, alle seguenti date: …………… ovvero C. Il canone di locazione, secondo quanto stabilito dal decreto di cui all’articolo 4, comma 3, della legge n. 431/1998, è convenuto in euro…………..…, che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero……………………, in n. …………… rate eguali anticipate di euro ………….. ciascuna, alle seguenti date: …….............. Articolo 5 - Deposito cauzionale A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa/non versa al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di euro ………………………….. pari a n. ……… mensilità del canone, non imputabile in conto canoni e produttiva di interessi legali, riconosciuti al conduttore al termine di ogni periodo di locazione. Il deposito cauzionale così costituito viene reso al termine della locazione previa verifica dello stato dell’unità immobiliare e dell’osservanza di ogni obbligazione contrattuale. Altre forme di garanzia: …………… Articolo 6 - Oneri accessori Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della tabella oneri accessori, allegato G al decreto emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge n. 431/1998. Il pagamento degli oneri anzidetti deve avvenire - in sede di consuntivo - entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l’indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione – anche tramite organizzazioni sindacali – presso il locatore (o il suo amministratore o l’amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell’anno precedente. 42 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Cedolare affitti 2013 7. I contratti a canone libero e per usotransitorio Articolo 7 - Spese di bollo e registrazione Le spese di bollo per il presente contratto, e per le ricevute conseguenti, sono a carico del conduttore. Il locatore provvede alla registrazione del contratto, dandone notizia al conduttore. Questi corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà. Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo. Articolo 8 - Pagamento, risoluzione e prelazione Il pagamento del canone o di quant’altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant’altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55 della legge n. 392/1978. La vendita dell’unità immobiliare locata – in relazione della quale viene/non viene concessa la prelazione al conduttore – non costituisce motivo di risoluzione del contratto. Articolo 9 - Uso L’immobile deve essere destinato esclusivamente a civile abitazione del conduttore e delle seguenti persone attualmente con lui conviventi: …......... Salvo patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocare o dare in comodato, né in tutto né in parte, l’unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto. Per la successione nel contratto, si applica l’articolo 6 della legge n. 392/1978, nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 404 del 1988. Articolo 10 - Recesso del conduttore Il conduttore ha facoltà di recedere per gravi motivi dal contratto previo avviso da recapitarsi mediante lettera raccomandata almeno ……… prima. Articolo 11 - Consegna Il conduttore dichiara di aver visitato l’unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all’uso convenuto e, pertanto, di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa. Il conduttore si impegna a riconsegnare l’unità immobiliare nello stato in cui l’ha ricevuta, salvo il deperimento d’uso, pena il risarcimento del danno; si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell’assemblea dei condomini. È in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile. Le parti danno atto, in relazione allo stato dell’immobile, ai sensi dell’articolo 1590 del codice civile, di quanto segue: …… ovvero di quanto risulta dall’allegato verbale di consegna. Articolo 12 - Modifiche e danni Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati e alla loro E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 43 Antonella Donati - Cedolare affitti 2013 7. I contratti a canone libero e per usotransitorio destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore. Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi. Articolo 13 - Assemblee Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell’unità immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell’assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d’aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni. Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d’aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l’osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull’assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori. Articolo 14 - Impianti Il conduttore – in caso d’installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata – si obbliga a servirsi unicamente dell’impianto relativo, restando sin d’ora il locatore, in caso di inosservanza, autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge. Per quanto attiene all’impianto termico autonomo, ove presente, vale la normativa del d.P.R. n. 412/1993, con particolare riferimento a quanto stabilito dall’articolo 11, comma 2, dello stesso. Articolo 15 - Accesso Il conduttore deve consentire l’accesso all’unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano – motivandola – ragione. Nel caso in cui il locatore intendesse vendere l’unità immobiliare locata il conduttore deve consentire la visita all’unità immobiliare una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi oppure con le seguenti modalità: ……… Articolo 16 - Commissione di conciliazione (omissis) Articolo 17 - Varie (omissis) Uso transitorio 44 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Cedolare affitti 2013 7. I contratti a canone libero e per usotransitorio Contratti per uso transitorio Caratteristiche Vantaggi - durata: minimo 1 mese, massimo - importo del canone vicino a livelli 18 mesi non rinnovabili del mercato libero - canone: importo fissato dall’accor- - durata limitata senza obbligo di do territoriale tra sindacati degli inrinnovo quilini e associazioni dei proprietari più aumento di base del 15% o del 20% se l’immobile è ben arredato - aggiornamento annuale del canone: non previsto - indennità del conduttore per disdetta anticipata: secondo accordo contrattuale - schema di contratto: ministeriale con divieto di subaffitto, salvo accordo scritto con il proprietario Svantaggi - nessuna agevolazione fiscale sull’Ici NB - Il contratto può essere stipulato solamente in presenza di comprovate particolari situazioni in capo al locatore (es. necessità personale, ecc.) o dell’inquilino (es. contratto di lavoro a tempo determinato). La documentazione relativa va allegata al contratto. In assenza di questa, alla scadenza, il contratto si trasforma automaticamente in uno con durata 4+4. E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 45 8. I contratti a canone concordato Contratti a canone concordato con sconto fiscale sul canone per i proprietari. La convenienza rimane ancora per i redditi sottoposti all’aliquota marginale più bassa Diversa da tutti i punti di vista, la situazione che si presenta nel caso di un contratto a canone concordato con durata 3+2. Oltre alle clausole contrattuali rigidamente stabilite dal testo di legge, infatti, è anche l’importo del canone a non poter essere liberamente concordato tra le parti, a fronte di un consistente sconto fiscale per chi sceglie la tassazione con aliquota marginale. Contratti di questo tipo, però, sono possibili solo nei capoluoghi di provincia e nei comuni individuati dal Cipe come quelli ad alta tensione abitativa. Nessuna possibilità di optare per i contratti con sconto fiscale se non ci si trova in uno di questi comuni. 1. Gli accordi territoriali Per i contratti 3+2, come detto, il canone annuo di locazione non può essere liberamente fissato ma può essere applicato solo l’importo stabilito dall’accordo locale tra associazioni dei proprietari e degli inquilini. L’accordo prevede, però, tre fasce di oscillazione – minima, media, massima – per ciascuna delle zone nelle quali è suddiviso il comune. Le fasce variano in base alla tipologia dell’immobile, al suo stato di manutenzione e ai servizi disponibili. In particolare per determinare il valore della fascia di canone si tiene conto della presenza di: - - - - - - - - - - 46 posto auto; cortile comune; cantina; terrazza o balcone; giardino privato; impianto di condizionamento; doppi servizi; porta blindata; doppi vetri; stabile o appartamento ultimati o completamente ristrutturati negli ultimi 10 anni; E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Cedolare affitti 2013 8. I contratti a canone concordato - - - - - - - - - - sistema di sicurezza o sistema di allarme; cucina abitabile con finestra; videocitofono; antenna centralizzata o impianto satellitare; riscaldamento autonomo; palazzina non superiore a quattro piani, con un massimo di tre appartamenti al piano attico; posto auto coperto in autorimessa comune; giardino ad uso esclusivo con superficie di 80 mq o oltre; appartamento con superficie superiore a 120 mq; altezza dei soffitti superiore a m 3,50. Il canone è fissato a metro quadro, e metri quadrati dell’unità immobiliare sono il risultato della somma dei seguenti elementi: - - - - - l’intera superficie calpestabile; il 50% della superficie delle autorimesse singole; il 20% della superficie del posto macchina in autorimesse di uso comune; il 25% della superficie di balconi, terrazze, cantine ed altri accessori simili; il 15% della superficie scoperta di pertinenza dell’immobile in godimento esclusivo del conduttore; - il 10% della superficie condominiale a verde corrispondente alla quota millesimale della unità immobiliare. La superficie dei vani con altezza inferiore a m 1,70 è conteggiata al 70%. Per gli alloggi con superficie interna compresa tra 46 mq e 70 mq, la superficie è aumentata del 15% fino ad un massimo di 70 metri quadri. Per gli alloggi con superficie interna inferiore a 46 mq, la superficie è aumentata del 20% fino ad un massimo di 50,6 metri quadri. 2. L’aumento annuale Posto il valore di base, per i contratti a canone concordato è previsto un aggiornamento annuale in misura pari al 75% della variazione Istat dell’indice del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati. Il testo del contratto ministeriale non stabilisce espressamente che l’adeguamento debba avvenire sulla base della richiesta del locatore, ma neppure che si tratti di aumento automatico. E così poiché per legge non si possono inserire nel contratto clausole peggiorative per il conduttore, diventa obbligatorio per il proprietario richiedere l’aumento annuale all’inquilino, anche se previsto dal contratto, con una lettera raccomandata. Finché la richiesta non arriva, l’aumento non è dovuto. E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 47 Antonella Donati - Cedolare affitti 2013 8. I contratti a canone concordato 3. Disdetta anticipata dopo soli tre anni L’obbligo di far riferimento ad un canone che comunque risulta inferiore a quello del mercato libero, è “compensato” per il proprietario dalla minor durata complessiva di questo contratto, che ai sensi di legge, compreso il rinnovo obbligatorio, dura poco più della metà rispetto al contratto a canone libero. Un aspetto non sempre considerato, ma che vale la pena valutare con attenzione soprattutto per la possibilità di disdire il contratto in via anticipata, in caso di necessità, dopo soli tre anni. Anche in caso di canone concordato, infatti, il proprietario che abbia necessità dell’immobile per un uso personale o per i propri familiari, ha il diritto di dare il recesso anticipato un anno prima, dunque, rispetto ai contratti a canone libero. E non solo: dopo cinque anni, contro gli otto previsti per i contratti “liberi”, si può legittimamente risolvere il contratto, ovvero stipularne un altro a nuove condizioni. 4. L’uso dell’appartamento e il divieto di sublocazione Rimanendo nel campo delle clausole di legge, infine, perché l’inquilino sia in regola, l’immobile deve essere destinato esclusivamente ad abitazione di chi ha firmato il contratto e del suo nucleo familiare, salvo, ovviamente, il caso dei contratti per studenti. è inoltre vietato al conduttore sublocare o dare in comodato, in tutto o in parte, l’unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto. Infine il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione o miglioria all’appartamento o agli impianti, senza il preventivo consenso scritto del locatore. 5. Il testo di un accordo-tipo Accordo territoriale per il Comune di Roma 1. Contratti agevolati (Art. 2, comma 3, l. 431/1998) L’ambito di applicazione dell’Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Roma. Il territorio del comune viene suddiviso in 165 zone omogenee come da allegato A, individuate dalle Agenzie per il territorio. Per le zone omogenee come sopra individuate, vengono definite e riportate nello stesso allegato le fasce di oscillazione dei canoni per valori al mq mensile. Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione secondo gli allegati contratti-tipo (allegati B e B1), recanti altresì – come col presente Accordo formalmente si conviene – le modalità di aggiornamento del canone nella misura del 75% della variazione Istat. Il canone di locazione di ogni singola unità immobiliare è determinato dalle parti all’interno della fascia di oscillazione di cui all’allegato A e sulla base degli elementi oggettivi di cui all’allegato D. Per quanto attiene alla ripartizione degli oneri 48 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Cedolare affitti 2013 8. I contratti a canone concordato accessori fra locatore e conduttore, le organizzazioni stipulanti il presente Accordo approvano la tabella come da allegato E. I metri quadrati dell’unità immobiliare sono dati dalla somma dei seguenti elementi: a) l’intera superficie calpestabile; b) il 50% della superficie delle autorimesse singole; c) il 20% della superficie del posto macchina in autorimesse di uso comune; d) il 25% della superficie di balconi, terrazze, cantine ed altri accessori simili; e) il 15% della superficie scoperta di pertinenza dell’immobile in godimento esclusivo del conduttore; f) il 10% della superficie condominiale a verde corrispondente alla quota millesimale della unità immobiliare; g) la superficie di cui alla lettera a) avrà una tolleranza per eccesso o per difetto pari e sino ad un massimo del 5%. La superficie dei vani con altezza inferiore a m 1,70 è conteggiata al 70%. Per gli alloggi con superficie interna compresa tra 46 mq e 70 mq, la superficie è aumentata del 15% fino ad un massimo di 70 mq. Per gli alloggi con superficie interna inferiore a 46 mq, la superficie è aumentata del 20% fino ad un massimo di 50,6. I suddetti limiti tengono conto della sentenza della Corte costituzionale n. 236 del 18 giugno 1987. 1. Le parti concordano che, limitatamente ai rinnovi contrattuali, gli incrementi riferiti alle superfici degli alloggi sino a 46 mq non si applicheranno per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o due ultrasessantacinquenni, il cui reddito familiare non sia superiore a € 21.434,00 (limite di decadenza della Regione Lazio per gli alloggi ERP), da calcolarsi in base all’art. 21, comma 1 della legge 457/1978. 2. Il valore unitario al mq delle fasce e delle subfasce di oscillazione potrà essere ridotto sino ad un massimo del 15% per gli alloggi la cui superficie sia pari o superiore ai 120 mq. 3. Ove le singole parti contraenti concordino una durata contrattuale superiore ad anni tre, la fascia di oscillazione dei canoni di cui all’allegato A, relativa al comune e alle zone ove è ubicato l’immobile, potrà subire nei valori minimo e massimo un aumento del 4% per i contratti di durata di quattro anni, del 6% per i contratti di durata di cinque o sei anni, del 10% per i contratti superiori a sei anni, a valere per l’intera durata contrattuale. Per gli immobili di cui all’art. 1, comma 2, lett. a), l. 431/1998, le fasce di oscillazione dei canoni di cui al comune o alle zone ove è ubicato l’immobile subiranno nei valori minimo e massimo un aumento del 15% a valere per l’intera durata contrattuale. Tale aumento sarà cumulabile con quello della fattispecie di cui al comma precedente, ove ricorrente. Per le unità immobiliari completamente arredate con mobilio efficiente e non degradato, e con elettrodomestici completamente funzionanti, i valori delle subfasce potranno aumentare fino ad un massimo del 20%. 6. Le clausole del contratto ministeriale (legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 2, comma 3) La locazione è regolata dalle pattuizioni seguenti. Articolo 1 - Durata Il contratto è stipulato dal .... al ……………… , e alla prima scadenza, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, e senza che sia necessaria disdetta per finita locazione, il contratto è prorogato di diritto di due anni, fatta E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 49 Antonella Donati - Cedolare affitti 2013 8. I contratti a canone concordato salva la facoltà di disdetta da parte del locatore che intenda adibire l’immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all’articolo 3 della legge n. 431/1998, ovvero vendere l’immobile alle condizioni e con le modalità di cui al citato articolo 3. Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna parte ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni ovvero per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all’altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza della comunicazione, il contratto è rinnovato tacitamente alle stesse condizioni. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell’alloggio alla prima scadenza e non lo adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in cui ha riacquistato tale disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle stesse condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, ad un risarcimento pari a trentasei mensilità dell’ultimo canone di locazione corrisposto. Articolo 2 - Canone A. Il canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito dall’Accordo locale definito tra …………………………………………… e depositato il …………. presso il Comune di ………………………….., è convenuto in euro …….... , che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo di bonifico bancario, ovvero, in n. ……… rate eguali anticipate di euro ……………… ciascuna, alle seguenti date: ……… Nel caso in cui l’Accordo territoriale di cui al presente punto lo preveda, il canone viene aggiornato ogni anno nella misura contrattata del ……………, che comunque non può superare il 75% della variazione Istat. Articolo 3 - Deposito cauzionale A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa/non versa al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di euro .... pari a … mensilità del canone, non imputabile in conto canoni e produttiva – salvo che la durata contrattuale minima non sia superiore ad anni quattro, ferma la proroga del contratto per due anni – di interessi legali, riconosciuti al conduttore al termine di ogni anno di locazione. Il deposito cauzionale così costituito viene reso al termine della locazione, previa verifica sia dello stato dell’unità immobiliare sia dell’osservanza di ogni obbligazione contrattuale. Altre forme di garanzia: … Articolo 4 - Oneri accessori Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, allegato G al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge n. 431/1998 e di cui il presente contratto costituisce l’allegato A. Il pagamento degli oneri anzidetti deve avvenire – in sede di consuntivo – entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l’indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione – anche tramite organizzazioni sindacali – presso il locatore (o il suo amministratore o l’amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell’anno precedente. Articolo 5 - Spese di bollo e di registrazione Le spese di bollo per il presente contratto e per le ricevute conseguenti, sono a carico del conduttore. Il locatore 50 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Cedolare affitti 2013 8. I contratti a canone concordato provvede alla registrazione del contratto, dandone notizia al conduttore. Questi corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà. Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo. Articolo 6 - Pagamento, risoluzione e prelazione Il pagamento del canone o di quant’altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, quale ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualsiasi causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant’altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392. La vendita dell’unità immobiliare locata – in relazione alla quale viene /non viene concessa la prelazione al conduttore – non costituisce motivo di risoluzione del contratto. Articolo 7 - Uso L’immobile deve essere destinato esclusivamente a civile abitazione del conduttore e delle seguenti persone attualmente con lui conviventi ………Salvo espresso patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocazione, sia totale sia parziale. Per la successione nel contratto si applica l’articolo 6 della legge n. 392/1978, nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 404/1988. Articolo 8 - Recesso del conduttore è facoltà del conduttore recedere dal contratto per gravi motivi, previo avviso da recapitarsi tramite lettera raccomandata almeno sei mesi prima. Articolo 9 - Consegna Il conduttore dichiara di aver visitato l’unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all’uso convenuto e, pertanto, di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa. Il conduttore si impegna a riconsegnare l’unità immobiliare nello stato in cui l’ha ricevuta, salvo il deperimento d’uso, pena il risarcimento del danno; si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile 4 ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell’assemblea dei condomini. È in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile. Le parti danno atto, in relazione allo stato dell’unità immobiliare, ai sensi dell’articolo 1590 del codice civile di quanto segue:…… ovvero di quanto risulta dall’allegato verbale di consegna. Articolo 10 - Modifiche e danni Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore. Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi. E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 51 Antonella Donati - Cedolare affitti 2013 8. I contratti a canone concordato Articolo 11 - Assemblee Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell’unità immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell’assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d’aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni. Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d’aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l’osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull’assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori. Articolo 12 - Impianti Il conduttore – in caso d’installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata – si obbliga a servirsi unicamente dell’impianto relativo, restando sin d’ora il locatore in caso di inosservanza autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge. Per quanto attiene all’impianto termico autonomo, ove presente, vale la normativa del d.P.R. n. 412/1993, con particolare riferimento a quanto stabilito dall’articolo 11, comma 2, del citato d.P.R. Articolo 13 - Accesso Il conduttore deve consentire l’accesso all’unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano – motivandola – ragione. Nel caso in cui il locatore intenda vendere l’unità immobiliare locata, il conduttore deve consentirne la visita una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi oppure con le seguenti modalità: ………… Articolo 14 - Commissione di conciliazione (omissis) Articolo 15 - Varie (omissis) 52 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Cedolare affitti 2013 8. I contratti a canone concordato Contratti a canone concordato 3 +2 Caratteristiche Vantaggi - durata: 3 anni, rinnovabile di altri tre se c’è accordo, altrimenti automaticamente rinnovato per legge per 2 anni - in caso di immobile in buono stato, in zona commerciale e dotato di balconi e/o posto auto, il canone concordato si discosta in maniera poco sensibile da quello libero - revisione condizioni: dopo la seconda scadenza possibile scegliere se proseguire a canone concordato, modificare le condizioni, non rinnovare il contratto. - canone: importo fissato dall’accordo territoriale tra sindacati e Associazioni dei proprietari in base a tre fasce – minima, media, massima – per zona - aggiornamento annuale del canone: 0,75% indice Istat - indennità del conduttore per disdetta anticipata: sei mesi - schema di contratto: ministeriale con divieto di subaffitto, salvo accordo scritto con il proprietario - agevolazioni fiscali: imposta di registro ridotta del 30%, Irpef sul 59,5% del canone annuo, Ici ridotta come da delibera comunale - possibile evitare il rinnovo dopo solo 5 anni Svantaggi - limitato aggiornamento annuale del canone 7. I contratti per gli studenti fuori sede Si muove nella stessa logica dell’affitto calmierata la tipologia di legge dei contratti per gli studenti universitari fuori sede. Questi sono disciplinati dall’articolo 5 della legge e possono essere stipulati solo a fronte di specifici accordi territoriali. Questi contratti debbono avere le seguenti caratteristiche obbligatorie: - - l’immobile si deve trovare: • nei comuni sede di università; • nei comuni sede di corsi universitari distaccati; • nei comuni limitrofi alle sedi universitarie; lo studente inquilino non deve essere residente nel comune dove è iscritto e frequenta i corsi universitari. Il contratto può essere sottoscritto da un singolo studente o da un gruppo di studenti a patto che siano tutti fuori sede. E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 53 Antonella Donati - Cedolare affitti 2013 8. I contratti a canone concordato L’iscrizione al corso di laurea è una conditio sine qua non per poter ottenere le agevolazioni fiscali di legge da parte del proprietario. 8. La durata del contratto Obbligo di applicare lo stesso importo del canone previsto per i contratti 3+2 per la stipula di quello per studenti universitari. In questo caso, però, la durata minima è di sei mesi e quella massima di trentasei mesi. I contratti sono rinnovabili alla prima scadenza, salvo disdetta del conduttore, per la stessa durata. Una volta scaduto il termine fissato, il proprietario non ha alcun obbligo di rinnovare il contratto con le stesse persone. Da parte sua l’inquilino può dare la disdetta anticipata con un preavviso di soli tre mesi. Come prevede l’articolo 3 della legge 431/1998, comunque, alla prima scadenza il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi. Ovviamente per il mancato rinnovo dovrà esserci una delle motivazioni di legge ossia uso diretto o necessità di lavori di ristrutturazione. 9. Gli intestatari del contratto è possibile stipulare contratti singoli, uno per studente, oppure un contratto cumulativo indicando i nomi di tutti gli inquilini. In questo caso se decide di lasciare uno solo, la locazione prosegue nei confronti degli altri senza alcuna formalità. Nei diversi accordi territoriali possono comunque essere previste clausole specifiche che fissano anche gli eventuali obblighi degli altri studenti che continuano a risiedere nell’appartamento. 10.Le spese per le utenze nel canone ma fuori dal reddito da dichiarare ai fini fiscali Un’altra delle caratteristiche peculiari di questi contratti è il diritto, per i proprietari, di inserire nel canone una cifra forfettaria per il pagamento delle utenze in tutti i casi in cui i contratti sono intestati al proprietario. La somma è prevista in percentuale del canone e di norma l’indicazione è contenuta negli stessi accordi territoriali, e si aggiunge al rimborso degli oneri condominiali. In entrambi i casi trattandosi di somme che sono di fatto versate a titolo di rimborso spese, il relativo importo resta al di fuori del reddito fiscalmente imponibile. 54 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Cedolare affitti 2013 8. I contratti a canone concordato 11.Un accordo territoriale per studenti universitari Accordo territoriale per iscritti alle università, statali e non statali, presenti nel territorio del Comune di Roma Il canone di locazione è definito sulla base dell’accordo territoriale, depositato il 6 agosto 1999, prot. n. 4473, presso l’Assessorato alla casa del Comune di Roma, di cui il presente capitolo è parte integrante, e sulla base dei punti qui sotto concordati. Il canone deve essere corrisposto in via solidale tra tutti i conduttori, che potranno tra loro suddividere pro quota l’importo complessivo. Al fine di soddisfare la domanda alloggiativa degli studenti universitari, a partire dagli studenti idonei, le Aziende per il diritto allo studio universitario potranno assumere alloggi in locazione in qualità di conduttori. In questo caso le parti firmatarie si riconvocheranno per concordare, nel rispetto del presente accordo, le modalità della stipula di tali fattispecie contrattuali. Le oscillazioni dei canoni per le locazioni riguardanti gli studenti universitari sono fissate sulla base dell’accordo territoriale per il Comune di Roma. Gli alloggi locati a studenti universitari dovranno preferibilmente prevedere i seguenti elementi: - - - disponibilità di almeno 20-25 mq per studenti e abitante; appartamento ammobiliato fornito di almeno (riferimenti standard previsti per le case dello studente) una lavatrice; ubicazione dell’alloggio in prossimità della sede universitaria dove è iscritto lo studente, e/o facilità di raggiungimento del luogo di studio con mezzi di trasporto pubblico; - - presenza di impianto di riscaldamento; presenza di doppi servizi oltre i 100 mq. Per l’immobile in locazione dovrà essere stilato un verbale contenente entità e qualità del mobilio esistente. è esclusa la sublocazione. In caso di recesso di uno o più conduttori firmatari, in presenza di almeno uno degli iniziali conduttori, è ammesso il subentro di altro studente nel rapporto di locazione. Il subentro dovrà essere comunicato per accettazione tramite raccomandata A/R al locatore da parte del conduttore/i iniziali e di quello subentrante, il quale dovrà dichiarare di accettare solidalmente e integralmente le clausole contrattuali ed in particolare la durata concordata inizialmente. Il pagamento del canone ed oneri accessori non è interrotto dal recesso di uno o più conduttori. Indipendentemente da gravi motivi è concesso al conduttore/i di recedere dal contratto, dandone preavviso un mese prima. Per il termine si farà riferimento alla data di ricevuta dell’avviso da parte del locatore. Qualora tutti gli originali conduttori fossero sostituiti da subentranti, questi dovranno stipulare un nuovo contratto entro 30 giorni dall’ultimo subentro, salvo il pagamento dell’indennità di occupazione sino all’effettivo rilascio dell’alloggio. Sono a carico del conduttore/studente le spese condominiali e dei servizi, secondo quanto previsto dall’art. 9 della legge 392/1978 e delle tabelle dell’accordo. In considerazione della prassi e degli usi locali, per cui spesso i contratti di fornitura di acqua, luce e gas rimangono intestati al locatore e si è in presenza di frequenti scambi tra i conduttori/studenti, può essere inserita nel contratto la clausola che prevede il pagamento delle spese condominiali e dei servizi con quota mensile forfettaria pari a 1/12 delle E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 55 Antonella Donati - Cedolare affitti 2013 8. I contratti a canone concordato spese annuali per tali oneri accessori preventivate o, in mancanza, come da consuntivo. Sono, comunque, a carico del conduttore anche la Tarsu mensile e l’eventuale spesa del telefono intestato al locatore. Il conduttore deve obbligatoriamente provvedere agli adempimenti previsti a suo carico dal d.P.R. 412/1993, pena il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata manutenzione prescritta dell’impianto di riscaldamento autonomo. Il deposito cauzionale, che genera la maturazione dell’interesse legale vigente tempo per tempo, può altresì essere sostituito da una fideiussione bancaria, assicurativa, o di terzi, che dovrà scadere tre mesi dopo la scadenza del contratto, a garanzia dell’esatto pagamento delle spese condominiali e delle utenze al conduttore, ripetibili anche al subentro di uno studente ad altro. La commissione di conciliazione stragiudiziale è costituita da due componenti scelti tra gli appartenenti alle organizzazioni dei proprietari e degli inquilini e da un rappresentante delle associazioni studentesche firmatarie dell’accordo. Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso rinvio alla Convenzione nazionale, ex art. 4, comma 1, della legge n. 431/1998, al decreto del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con il Ministero delle finanze, emanato il 5 marzo 1999 di cui all’art. 4 comma 2 della legge 431/1998, all’accordo territoriale di cui al punto 3, alle disposizioni del codice civile vigente, alle norme vigenti e agli usi locali. Il presente accordo resterà in vigore fino alla stipula di altro, a seguito dell’emanazione di un nuovo decreto ministeriale di recepimento di Convenzione nazionale, sostituita da quella scritta l’8 febbraio 1999, e potrà essere oggetto di revisione prima della suddetta scadenza ove le parti, di comune intesa, lo ritengano opportuno. Le parti stipuleranno i contratti di locazione secondo l’allegato tipo di contratto. 12.Il testo del contratto-tipo per studenti universitari Allegato E Locazione abitativa per studenti universitari Tipo di contratto La locazione è regolata dalle pattuizioni seguenti. Articolo 1 - Durata Il contratto è stipulato per la durata mesi dal ….... al … Alla prima scadenza il contratto si rinnova automaticamente per uguale periodo se il conduttore non comunica al locatore disdetta almeno tre mesi prima della data di scadenza del contratto. Articolo 2 - Natura transitoria Secondo quanto previsto dall’Accordo territoriale stipulato ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della legge n. 431/1998, tra …… depositato il ……………… presso il Comune di ………………………, le parti concordano che la presente locazione ha natura transitoria in quanto il conduttore espressamente ha l’esigenza di abitare l’immobile per un periodo non eccedente i …….... frequentando il corso di studi di …………… presso l’Università di .... 56 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Cedolare affitti 2013 8. I contratti a canone concordato Articolo 3 - Canone Il canone di locazione, secondo quanto stabilito dall’Accordo di cui all’articolo 2 è convenuto in euro …… , che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo di bonifico bancario, ovvero …………...., in n. ………….. rate eguali anticipate di euro ………...ciascuna, alle seguenti date:…… Articolo 4 - Deposito cauzionale A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa/ non versa al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di euro ……... pari a …... mensilità del canone, non imputabile in conto pigioni e produttiva di interessi legali, riconosciuti al conduttore al termine di ogni periodo di locazione. Il deposito cauzionale così costituito viene reso al termine della locazione, previa verifica sia dello stato dell’unità immobiliare sia dell’osservanza di ogni obbligazione contrattuale. Altre forme di garanzia: …… Articolo 5 - Oneri accessori Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della tabella oneri accessori, allegato G al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge n. 431/1998 e di cui il presente contratto costituisce l’allegato E. Il pagamento degli oneri anzidetti deve avvenire – in sede di consuntivo – entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l’indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione – anche tramite organizzazioni sindacali – presso il locatore (o il suo amministratore o l’amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell’anno precedente. Articolo 6 - Spese di bollo e di registrazione Le spese di bollo per il presente contratto, e per le ricevute conseguenti, sono a carico del conduttore. Il locatore provvede alla registrazione del contratto, dandone notizia al conduttore. Questi corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà. Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo. Articolo 7 - Pagamento, risoluzione e prelazione Il pagamento del canone o di quant’altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, quale ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualsiasi causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant’altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55 della legge n. 392/1978. La vendita dell’unità immobiliare locata – in relazione alla quale viene/non viene concessa la prelazione al conduttore –- non costituisce motivo di risoluzione del contratto. Articolo 8 - Uso L’immobile deve essere destinato esclusivamente ad uso di civile abitazione del conduttore. Salvo patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocare o dare in comodato, né in tutto né in parte, l’unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto. E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 57 Antonella Donati - Cedolare affitti 2013 8. I contratti a canone concordato Articolo 9 - Recesso del conduttore Il conduttore ha facoltà di recedere dal contratto per gravi motivi, previo avviso da recapitarsi mediante lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza. Tale facoltà è consentita anche ad uno o più dei conduttori firmatari ed in tal caso, dal mese dell’intervenuto recesso, la locazione prosegue nei confronti degli altri, ferma restando la solidarietà del conduttore recedente per i pregressi periodi di conduzione. Articolo 10 - Consegna Il conduttore dichiara di aver visitato l’unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all’uso convenuto e - così - di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa. Il conduttore si impegna a riconsegnare l’unità immobiliare nello stato in cui l’ha ricevuta, salvo il deperimento d’uso, pena il risarcimento del danno. Si impegna altresì a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell’assemblea dei condomini. È in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile. Le parti danno atto, in relazione allo stato dell’immobile, ai sensi dell’articolo 1590 del codice civile di quanto segue: … ovvero di quanto risulta dall’allegato verbale di consegna. Articolo 11 - Modifiche e danni Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore. Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi. Articolo 12 - Assemblee Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell’unità immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell’assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d’aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni. Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d’aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l’osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull’assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori. Articolo 13 - Impianti Il conduttore – in caso di installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata – si obbliga a servirsi unicamente dell’impianto relativo, restando sin d’ora il locatore in caso di inosservanza autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge. Per quanto attiene all’impianto termico autonomo, ove presente, vale la normativa del d.P.R. n. 412/1993, con particolare riferimento a quanto stabilito dall’articolo 11, comma 2, dello stesso d.P.R. 58 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Cedolare affitti 2013 8. I contratti a canone concordato Articolo 14 - Accessi Il conduttore deve consentire l’accesso all’unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano – motivandola – ragione. Nel caso in cui il locatore intenda vendere l’unità immobiliare locata, il conduttore deve consentire la visita all’unità immobiliare una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi ovvero con le seguenti modalità:… Articolo 15 - Commissione di conciliazione (omissis) Articolo 16 - Varie (omissis) Contratti per studenti universitari Caratteristiche Vantaggi Svantaggi - durata: minimo 6 massimo 36 mesi - rinnovo obbligatorio: per lo stesso periodo salvo disdetta anticipata dello studente - canone: importo fissato dall’accordo territoriale tra organizzazioni sindacali, università e associazioni degli studenti in base a tre fasce – minima, media, massima – per zona. Aumento di base del 20% se l’immobile è arredato - aggiornamento annuale del canone: non previsto - disdetta anticipata: uno, due o tre mesi a seconda dell’accordo territoriale - schema di contratto: ministeriale con divieto di subaffitto, salvo accordo scritto con il proprietario - possibile affitto separato per singola stanza - agevolazioni fiscali per il proprietario: imposta di registro ridotta del 30%, Irpef sul 59,5% del canone annuo, Ici ridotta come da delibera comunale - spese per le utenze e per il condominio inserite in via forfettaria nel canone di locazione e non imponibili ai fini fiscali - possibile rapido turn over degli inquilini e maggiore degrado dell’immobile E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 59 9. Domande & risposte In caso di fondo patrimoniale costituito con il coniuge ai sensi degli articoli 167 e seguenti del codice civile, il coniuge non proprietario può optare per il regime fiscale della cedolare secca per la metà dei canoni di locazione che gli vengono attribuiti, derivanti dagli immobili conferiti nel fondo patrimoniale? Ai sensi dell’art. 167, primo comma, del codice civile ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia. Per quanto riguarda il profilo dell’imposizione sui redditi, l’art. 4, comma 1, lett. b) del Tuir prevede che “i redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale di cui agli artt.167 e seguenti del codice civile sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi”, indipendentemente dalla circostanza che la costituzione del fondo sia avvenuta con il trasferimento del diritto di proprietà ovvero con la riserva di proprietà in capo all’originario proprietario e, quindi a prescindere dalla circostanza che ciascun coniuge sia titolare o meno di un diritto reale sul bene e dalla misura cui spetta detto diritto. In questo contesto, quindi, è ammessa l’opzione per la cedolare secca considerazione del comune presupposto impositivo e del carattere alternativo della cedolare secca rispetto all’Irpef. Ho optato per la cedolare ma l’inquilino ha smesso di pagare l’affitto e ho avviato le procedure di sfratto. Cosa devo fare per l’acconto di novembre? Anche in caso di applicazione della cedolare, i canoni di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti devono essere assoggettati a tassazione, salvo che entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi non si sia concluso il procedimento giudiziale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. In questo caso è riconosciuto un credito d’imposta pari alle tasse pagate sui redditi non percepiti che in questo caso sarà commisurato all’importo della cedolare secca versata. 60 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Cedolare affitti 2013 9. Domande & risposte Optando per la cedolare si mantiene il diritto alle detrazioni fiscali per i lavori di ristrutturazione effettuati sull’immobile locato? E come? L’opzione per la tassazione con la cedolare non fa perdere il diritto alle detrazioni. Per poterne usufruire, però, è necessario avere sufficiente capienza nell’Irpef da pagare poiché non è possibile usufruire delle detrazioni sui canoni sottoposti a tassazione separata. Mia moglie ha solo redditi da locazione sottoposti alla cedolare secca. Posso considerarla a mio carico e detrarre le sue spese sanitarie e per il mutuo? No. Come previsto dalla legge, in caso di opzione per la cedolare il reddito da locazione contribuisce comunque alla formazione del reddito complessivo. Il reddito fondiario assoggettato a cedolare secca deve quindi essere considerato per determinare l’eventuale condizione di familiare fiscalmente a carico e per le altre detrazioni d’imposta previste, comprese quelle per canoni di locazioni e, in generale, per stabilire la spettanza o la misura di benefici, fiscali e non, collegati al possesso di requisiti reddituali. Per un nuovo contratto studenti solo uno dei due proprietari dell’immobile opta per la cedolare secca: quali sono gli adempimenti pratici da fare? L’opzione per la cedolare è possibile anche da parte di un solo proprietario che potrà esercitarla al momento della registrazione dell’atto con il Modello 69. Il proprietario che non effettua l’opzione dovrà pagare la quota di imposta di registro di competenza, ossia il 50%. è dovuto il bollo sul testo del contratto, che deve in questo caso essere allegato al modello. La spesa per il bollo è a carico dell’inquilino. In caso di locazione congiunta di immobili per uso commerciale e abitativo (negozio e appartamento sovrastante), come ci si deve regolare volendo optare per la cedolare? è possibile optare per la cedolare in relazione alla quota di canone relativa alla locazione dell’immobile abitativo. In caso di canone unitario per entrambi gli immobili, la quota riferibile all’immobile per il quale si intende applicare la cedolare secca deve essere determinata ripartendo il canone in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità. Sono un imprenditore e ho affittato un immobile per uso abitativo ad un mio dipendente che si è trasferito in città. Posso applicare la cedolare sul reddito da locazione? No, non può farlo. Come chiarito dall’Agenzia delle entrate con la circolare 26 del 1° giugno, la possibilità di optare per la cedolare secca è riconosciuta soltanto alle persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa. Sono quindi esclusi dal regime gli imprenditori e i lavoratori autonomi, anche nel caso in cui concedano in locazione un immobile abitativo ai propri dipendenti essendo irrilevante la circostanza che l’immobile sia utilizzato dal dipendente per finalità abitative. E poiché l’opzione è riservata alle persone fisiche non possono ovviamente accedere al nuovo regime le società di persone, le società di capitali e gli enti commerciali e non. E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 61 Antonella Donati - Cedolare affitti 2013 9. Domande & risposte Possiedo un immobile accatastato come ufficio ma con i servizi in regola e da tempo dato in locazione per uso abitativo. Posso optare per la cedolare? No, non è possibile. L’applicazione della cedolare, infatti, è ammessa solo per gli immobili catastalmente destinati ad abitazione o per i quali è stata presentata domanda di accatastamento in questa categoria. Nessuna possibilità di optare per i contratti relativi ad immobili che, pur avendo i requisiti di fatto per essere destinati ad uso abitativo, sono iscritti in una categoria catastale diversa (ad esempio fabbricati accatastati come uffici o negozi). Come condominio abbiamo dato in locazione per uso abitativo l’ex appartamento del portiere. I singoli condomini possono applicare la cedolare secca sul canone? No, non è possibile. Poiché l’opzione è riservata alle persone fisiche, restano esclusi dalla possibilità di esercizio dell’opzione i redditi da locazione di immobili di proprietà condominiale. I contratti, infatti, sono stipulati e registrati dall’amministratore utilizzando il codice fiscale del condominio rimanendo, quindi, fuori dall’ambito di applicazione del regime. In caso di contratto transitorio per il quale non è previsto l’aggiornamento del canone di locazione, come ci si deve regolare per la raccomandata da inviare all’inquilino? In tutti i casi in cui nel contratto non è previsto l’aggiornamento annuale del canone la raccomandata all’inquilino non è dovuta. Possiedo più immobili dati in locazione e diversi contratti su uno stesso immobile in quanto ho affittato le singole stanze agli studenti. Poiché ho anche molte spese da detrarre, e optando per la cedolare potrei perdere le agevolazioni fiscali non avendo sufficiente capienza nell’Irpef, posso effettuare l’opzione solo per alcuni dei contratti? Sì. Si può decidere di assoggettare alla cedolare anche solo uno o alcuni dei contratti in corso, in caso di possesso di più immobili locati. Ha però l’obbligo di assoggettare allo stesso regime tutti i contratti relativi a più porzioni dello stesso immobile. Io e mia moglie siamo comproprietari dell’appartamento dato in affitto. Optando entrambi per la cedolare secca, dobbiamo inviare due raccomandate separatamente all’inquilino o basta una sottoscritta da tutti e due? Occorrono due raccomandate, ossia una raccomandata da ciascun proprietario. Lo ha precisato l’Agenzia delle entrare con la circolare 26/2012. Sto per affittare un appartamento e vorrei comprendere nel contratto sia il canone, sia le spese (riscaldamento e altre spese dovute per la conduzione dell’immobile): come mi devo comportare con la cedolare secca? La cedolare si applica solo sul canone di locazione escluse, quindi, le spese aggiuntive. Di conseguenza lei dovrà specificare nel contratto qual’è la somma dovuta per le due diverse 62 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Cedolare affitti 2013 9. Domande & risposte voci e, in sede di registrazione del contratto, indicherà l’importo richiesto per l’affitto al netto delle altre somme comunque dovute dall’inquilino in base al testo del contratto che dovrà comunque essere regolarmente stipulato anche se non deve essere allegato alla registrazione se si opta per il Modello Siria. Ho locato l’appartamento 4+4, l’inquilino, dopo soli 8 mesi, mi ha dato la disdetta dell’affitto con sei mesi di preavviso come stabilito dal contratto, quindi tra 4 mesi scade il primo anno di affitto, ma l’inquilino resta ancora due mesi nell’immobile. Come ci si deve comportare per l’opzione per la cedolare? Per esercitare l’opzione in caso di contratto in corso è sufficiente pagare l’acconto della cedolare. Al momento della disdetta effettuerà la comunicazione all’Agenzia con il Modello 69 ed eventuali conguagli saranno effettuati al momento del saldo. Con l’adesione alla cedolare per quanto tempo non si può richiedere l’adeguamento Istat? Per sempre, ossia fino alla cessata locazione, o solo fino al rinnovo del contratto? Chi esercita l’opzione per la cedolare secca non può richiedere aumenti all’inquilino per tutto il periodo di durata dell’opzione che coincide con la durata del contratto a meno che non sia revocata. Questo comporta che lei non potrà richiedere alcun aumento retroattivo nel momento in cui decidesse di cambiare regime fiscale finché il contratto non arriverà alla sua naturale scadenza. Al momento della scadenza del periodo contrattuale previsto dalla legge, ossia al termine dei primi otto anni per il canone libero o dei primi cinque per il canone concordato, è possibile decidere se cessare la locazione, prorogare il contratto con lo stesso inquilino alle stesse condizioni o stipulare un nuovo contratto. Solo in quest’ultimo caso, ossia in caso di nuovo contratto, è possibile l’aggiornamento del canone. Successivamente, però, se si mantiene l’opzione per la cedolare, non potranno essere previsti gli adeguamenti annuali. Ho un contratto di comodato d’uso con autorizzazione ad affittare. Se affitto l’abitazione posso utilizzare la cedolare secca sull’affitto e fare in modo che il reddito sia caricato a me? No, non è possibile. I redditi fondiari debbono sempre essere dichiarati dal proprietario dell’immobile anche se non materialmente percepiti. Perché il proprietario possa optare per la cedolare deve necessariamente subentrare nel contratto di affitto. Per questo può essere effettuata una cessione del contratto e la contestuale registrazione e opzione per la cedolare utilizzando il Modello 69. E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 63 Antonella Donati - Cedolare affitti 2013 9. Domande & risposte Cosa accade all’aumento contrattuale nel caso in cui si voglia revocare l’opzione per la cedolare? Nel caso in cui l’opzione sia revocata, resta comunque valida la rinuncia del locatore agli aggiornamenti del canone per un periodo corrispondente a quello della prima annualità per il quale il locatore si è avvalso della cedolare. Pertanto non si potranno richiedere gli aggiornamenti del canone relativi all’annualità in corso al momento della revoca, dato che per il periodo precedente il canone era bloccato. Il diritto all’aumento scatta, quindi, dall’anno successivo a quello nel quale viene effettuata la revoca dell’opzione. è possibile esercitare l’opzione per la cedolare nel caso di un contratto di locazione solo verbale? Sì. Occorre, però, che il contratto venga contestualmente registrato. Se si vuole prorogare un contratto in scadenza per il quale si è optato per la cedolare, senza modificarne le condizioni, è necessario effettuare qualche adempimento? Chi ha optato per la cedolare secca dovrà comunicare all’Agenzia delle entrate che il contratto viene rinnovato oltre la scadenza compilando il modello 69 senza effettuare, ovviamente, alcun versamento. Il modello deve essere presentato alla scadenza annuale del contratto che si intende rinnovare. Come ci si deve regolare se si intende optare per la cedolare dando in affitto la casa al mare per il periodo estivo? In caso di locazione con durata superiore ai 30 giorni con lo stesso inquilino è obbligatoria la registrazione del contratto. Se la locazione ha una durata inferiore non occorre la registrazione del contratto. In entrambi i casi è necessario pagare l’acconto a novembre calcolato sul totale del canone incassato. Con la dichiarazione dei redditi del prossimo anno verrà comunicata l’opzione per la cedolare e si pagherà il saldo. Se l’inquilino lascia in anticipo, com’è possibile recuperare la somma pagata in più a titolo di acconto? Si può usare per compensare altre imposte? L’eventuale somma pagata in eccesso non può essere utilizzata per scontare altre imposte ma solo per ridurre il saldo della cedolare l’anno successivo. Ovviamente, in caso di disdetta anticipata del contratto è necessario compilare il modello 69 per comunicare la cessazione. In caso di acquisto di una casa locata per la quale il precedente proprietario ha effettuato l’opzione per la cedolare secca, l’acquirente è obbligato a mantenere lo stesso regime? Quando si vende un immobile sul quale è presente un contratto di affitto occorre effettuare la cessione del contratto all’acquirente. Per questo è necessario presentare il Modello 69. Starà poi all’acquirente che subentra decidere se optare o meno per la cedolare. 64 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Cedolare affitti 2013 9. Domande & risposte La raccomandata per comunicare all’inquilino l’applicazione della cedolare secca con quanto anticipo va inviata? La raccomandata all’inquilino relativa all’esercizio dell’opzione per la cedolare secca va necessariamente inviata prima della scadenza annuale del contratto, ovvero alla data prevista per comunicare l’obbligo del pagamento degli aumenti annuali. è da questa data, infatti, che è possibile richiedere l’aumento e con la raccomandata si comunica, invece, che l’aumento non è dovuto. Si può utilizzare la cedolare in caso di affitto solo parziale dell’immobile nel quale si continua a rimanere residenti? La cedolare può essere utilizzata anche per le locazioni parziali. In caso di locazione ad extracomunitari con l’opzione per la cedolare, va comunque presentata la dichiarazione di cessione di fabbricato? La registrazione del contratto assorbe l’obbligo di presentazione della dichiarazione di cessione di fabbricato. Non occorre, quindi, presentare la comunicazione neppure in caso di inquilini extracomunitari. In caso di opzione per la cedolare, cosa si deve fare se l’inquilino non ritira la raccomandata? Le norme di attuazione della cedolare secca prevedono l’obbligo di informare il conduttore tramite raccomandata. Si può, eventualmente inviare una nuova raccomandata, nella quale si citerà anche la raccomandata precedentemente inviata. Se si sbagliano i conteggi per il pagamento della cedolare è possibile mettersi in regola utilizzando il ravvedimento operoso? Il ravvedimento operoso è utilizzabile anche per sanare eventuali errori nel pagamento della cedolare. In caso di sfratto in corso per morosità e inquilino che non lascia l’abitazione pur non pagando il canone, e il contratto nel frattempo è scaduto, cosa si deve fare dopo aver optato per la cedolare e su quale somma va pagato l’acconto? In caso di sfratto per morosità l’acconto è dovuto. Si potrà, poi, recuperare la somma versata in sede di saldo. Ovviamente il contratto scaduto non deve essere rinnovato. Si può utilizzare il credito Irpef per pagare l’acconto della cedolare? Sì, è possibile utilizzare il credito Irpef in compensazione anche per il pagamento della cedolare. E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 65 Antonella Donati - Cedolare affitti 2013 9. Domande & risposte In caso di più immobili dati in locazione deve essere effettuato un versamento per ogni immobile o può essere fatto un versamento unitario? In caso di più immobili dati in locazione, l’importo della cedolare da versare corrisponde al totale dovuto sulla somma dei diversi contratti. Il versamento, quindi, va effettuato in maniera unitaria, in quanto sarà possibile risalire alla specificità degli immobili e dei contratti dalle indicazioni riportate nella dichiarazione dei redditi Ho due diversi contratti in corso dal settembre 2012 ma senza opzione per la cedolare. È possibile esercitarla quest’anno? E come? È possibile esercitare l’opzione per la cedolare secca anche per i contratti in corso. L’opzione, in questo caso, si esercita presentando il modello 69. Come chiarito dall’Agenzia delle entrate con la circolare 47/2012, l’opzione deve essere esercitata nel termine previsto per il pagamento dell’imposta di registro per l’annualità di riferimento, quindi entro 30 giorni dalla scadenza naturale del contratto e a patto di non aver già pagato l’imposta stessa. Se l’opzione viene presentata dopo questa data ha valore solo per l’anno successivo. Quindi è possibile esercitare l’opzione per tutti i contratti in corso nel prossimo mese di settembre, ovvero entro i termini di pagamento annuale dell’imposta di registro. Inoltre, sempre prima della scadenza annuale del contratto, deve inviare all’inquilino una raccomandata per comunicare che non saranno più dovuti gli aumenti annuali del canone. Il proprietario di un appartamento ha registrato un contratto d’affitto nel 2010 con scadenza 30 giugno 2014. Nel 2011 ha deciso di aderire alla cedolare e a luglio 2011 ha spedito all’inquilino la raccomandata comunicando questa decisione e la rinuncia all’aumento Istat. Entro il luglio 2012 avrebbe dovuto comunicare all’Agenzia delle entrate l’adesione alla cedolare con la presentazione del Mod. 69, ma non l’ha fatto. Si può provvedere ora con “ravvedimento operoso”, altrimenti come fare per regolarizzare la posizione? Per l’opzione per la cedolare per i contratti in corso nell’anno 2011 era richiesto semplicemente l’invio della raccomandata all’inquilino prima della scadenza del pagamento della tassa di registro annuale, come chiarito dall’Agenzia delle entrate con la circolare 26/2011 nella quale si precisa che “Per i contratti, per i quali sia già stata effettuata, ove richiesta, la registrazione del contratto, non devono essere presentate opzioni per la cedolare secca, né in via telematica, né presso l’ufficio, e l’eventuale applicazione del nuovo regime di tassazione può avvenire direttamente in sede di dichiarazione dei redditi da presentare nell’anno 2012 per i redditi 2011”. Non era richiesta, quindi, nessuna ulteriore successiva conferma dell’opzione, per cui il proprietario è perfettamente in regola poiché, com’è noto, una volta effettuata l’opzione questa ha valore per tutta la naturale durata del contratto. 66 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Cedolare affitti 2013 9. Domande & risposte Per esercitare l’opzione per la cedolare per i contratti in corso è necessario inviare la raccomandata all’inquilino. Ma se la raccomandata non viene ritirata e torna indietro, cosa si può fare? Ai fini della regolarità dell’opzione, non è richiesto l’invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno ma di una semplice raccomandata. Quindi è sufficiente esibire la copia della ricevuta di invio per essere in regola. In caso di soli redditi da locazione e opzione per la cedolare, occorre presentare la dichiarazione dei redditi? Sì. La dichiarazione deve essere presentata anche se sono stati percepiti esclusivamente redditi che derivano dalla locazione di fabbricati per i quali si è optato per la cedolare secca. Come può essere revocata l’opzione per la cedolare se si decide che questo regime non è più conveniente? La revoca deve essere effettuata entro il termine previsto per il pagamento dell’imposta di registro relativa all’annualità di riferimento inviando all’Agenzia delle entrate una comunicazione in carta libera oppure utilizzando il modello 69 con i necessari adattamenti. La revoca deve essere comunicata anche al conduttore. Inoltre è obbligatorio il pagamento dell’imposta di registro a partire dall’annualità per la quale si esercita la revoca. Per i contratti stagionali, in caso di opzione per la cedolare, poiché non è prevista la registrazione occorre comunque la comunicazione all’inquilino dell’opzione? No, perchè la raccomandata serve solo per comunicare la rinuncia agli aggiornamenti del canone. Quest’obbligo, quindi, può essere escluso nell’ipotesi di contratti di locazione di durata complessiva nell’anno inferiore a trenta giorni in quanto per questi contratti non opera il meccanismo di aggiornamento del canone. In caso proroga di un contratto di affitto a canone concordato già sottoposto all’opzione della cedolare secca, quali comunicazioni dovranno essere effettuate all’Agenzia dell’Entrate? In caso di proroga dopo la naturale scadenza del contratto alle stesse condizioni, il locatore deve presentare il modello 69 confermando l’opzione per la cedolare secca. Invece se al termine della durata naturale di un contratto 4+4, si prevedono nuove condizioni economiche anche se si procede con lo stesso inquilino, quali sono gli adempimenti? In caso di revisione del canone si è di fronte ad un nuovo contratto, anche se non cambiano né il proprietario né l’inquilino. Si deve, quindi, provvedere alla registrazione del nuovo testo. E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 67 Antonella Donati - Cedolare affitti 2013 9. Domande & risposte In caso di eredità di immobili locati, cosa deve fare l’erede che intende optare per la cedolare secca? In caso di successione il subentro dell’erede nella posizione del locatore avviene in modo automatico, senza che si renda necessario porre in essere un nuovo contratto. È però necessario presentare il modello 69 per poter effettuare l’opzione per la cedolare. Se in sede di stipula di un nuovo contratto nel testo è stata specificata l’opzione per la cedolare secca, è ancora necessaria la raccomandata all’inquilino? No. In tutti i casi in cui nel contratto di locazione non è previsto alcun aumento annuale, ovvero viene già citata l’opzione per la cedolare, la raccomandata all’inquilino non deve essere inviata. 68 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Appendice normativa Antonella Donati - Cedolare affitti 2013 Appendice normativa 1. Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale (G.U. n. 67 del 23 marzo 2011) (omissis) progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare di cui Art. 2 - Devoluzione ai comuni della fiscalità im- ai commi 1 e 2, è istituito un Fondo sperimentale mobiliare di riequilibrio. La durata del Fondo è stabilita in tre 1. In attuazione della citata legge n. 42 del 2009, anni e, comunque, fino alla data di attivazione del e successive modificazioni, ed in anticipazione ri- fondo perequativo previsto dall’articolo 13 della ci- spetto a quanto previsto in base al disposto del se- tata legge n. 42 del 2009. Il Fondo è alimentato guente articolo 7, a decorrere dall’anno 2011 sono con il gettito di cui ai commi 1 e 2, secondo le mo- attribuiti ai comuni, relativamente agli immobili dalità stabilite ai sensi del comma 7. ubicati nel loro territorio e con le modalità di cui 4. Ai comuni è attribuita una compartecipazione al al presente articolo, il gettito o quote del gettito gettito dell’imposta sul valore aggiunto; con decre- derivante dai seguenti tributi: to del Presidente del Consiglio dei ministri, di con- a) imposta di registro ed imposta di bollo sugli atti certo con il Ministro dell’economia e delle finanze, indicati all’articolo 1 della tariffa, parte prima, da adottare d’intesa con la Conferenza unificata allegata al testo unico delle disposizioni concer- ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 nenti l’imposta di registro, di cui al decreto del agosto 1997, n. 281, è fissata la percentuale del- Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. la predetta compartecipazione e sono stabilite le 131; modalità di attuazione del presente comma, con b)imposte ipotecaria e catastale, salvo quanto c) imposta sul reddito delle persone fisiche, in re- to il territorio su cui si è determinato il consumo lazione ai redditi fondiari, escluso il reddito agra- che ha dato luogo al prelievo. La percentuale della rio; compartecipazione al gettito dell’imposta sul va- d) imposta di registro ed imposta di bollo sui contratti di locazione relativi ad immobili; e) tri- buti speciali catastali; 70 particolare riferimento all’attribuzione ai singoli comuni del relativo gettito, assumendo a riferimen- stabilito dal comma 5; lore aggiunto prevista dal presente comma è fissata, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, in misura finanziariamente equivalente alla compar- f )tasse ipotecarie; tecipazione del 2 per cento al gettito dell’imposta g)cedolare secca sugli affitti di cui all’articolo 3, sul reddito delle persone fisiche. In sede di prima con riferimento alla quota di gettito determinata applicazione, e in attesa della determinazione del ai sensi del comma 8 del presente articolo. gettito dell’imposta sul valore aggiunto ripartito per 2. Con riferimento ai tributi di cui alle lettere a), ogni comune, l’assegnazione del gettito ai comuni b), e) ed f), del comma 1, l’attribuzione del getti- avviene sulla base del gettito dell’imposta sul valo- to ivi prevista ha per oggetto una quota pari al 30 re aggiunto per provincia, suddiviso per il numero per cento dello stesso. 3. Per realizzare in forma degli abitanti di ciascun comune. 5. Il gettito delle E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Cedolare affitti 2013 Appendice normativa imposte ipotecaria e catastale relative agli atti sog- giorno dalla data di entrata in vigore del presente getti ad imposta sul valore aggiunto resta attribuito decreto. Per i comuni che esercitano in forma as- allo Stato. sociata le funzioni fondamentali ai sensi dell’artico- 6. A decorrere dall’anno 2012 l’addizionale all’acci- lo 14, commi 28 e seguenti del decreto-legge 31 sa sull’energia elettrica di cui all’articolo 6, comma maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, 1, lettere a) e b), del decreto-legge 28 novembre dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché per le 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla isole monocomune, sono, in ogni caso, stabili- legge 27 gennaio 1989, n. 20, cessa di essere ap- te modalità di riparto differenziate, forfettizzate e plicata nelle regioni a statuto ordinario ed è corri- semplificate, idonee comunque ad assicurare che spondentemente aumentata, nei predetti territori, sia ripartita, in favore dei predetti enti, una quota l’accisa erariale in modo tale da assicurare la neu- non inferiore al 20 per cento della dotazione del tralità finanziaria del presente provvedimento ai fini fondo al netto della quota del 30 per cento di cui al del rispetto dei saldi di finanza pubblica. Con de- secondo periodo del presente comma. creto del Ministro dell’economia e delle finanze da 8. La quota di gettito del tributo di cui al comma 1, emanarsi entro il 31 dicembre 2011 sono stabilite lettera g), devoluta ai comuni delle regioni a statuto le modalità attuative del presente comma. ordinario, è pari al 21,7 per cento per l’anno 2011 7. Previo accordo sancito in sede di Conferenza e al 21,6 per cento a decorrere dall’anno 2012. I Stato-città ed autonomie locali ai sensi dell’articolo trasferimenti erariali sono ridotti, con decreto del 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro con decreto del Ministro dell’interno, di concerto dell’economia e delle finanze, sentita la Conferen- con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono za Stato-città ed autonomie locali, in misura corri- stabilite le modalità di alimentazione e di riparto spondente al gettito che confluisce nel Fondo spe- del Fondo sperimentale di cui al comma 3, nonché rimentale di riequilibrio di cui al comma 3, nonché le quote del gettito dei tributi di cui al comma 1 al gettito devoluto ai comuni ed al gettito derivante che, anno per anno, sono devolute al comune ove dalla compartecipazione di cui al comma 4 e al net- sono ubicati gli immobili oggetto di imposizione. to del gettito di cui al comma 6. Per gli anni 2011 e Nel riparto si tiene conto della determinazione dei 2012, al fine di garantire il rispetto dei saldi di finan- fabbisogni standard, ove effettuata, nonché, sino al za pubblica e di assicurare ai comuni un ammonta- 2013, anche della necessità che una quota pari al re di risorse pari ai trasferimenti soppressi, la pre- 30 per cento della dotazione del Fondo sia ridistri- detta quota di gettito del tributo di cui al comma buita tra i comuni in base al numero dei residenti. 1, lettera g), può essere rideterminata sulla base Ai fini della determinazione del Fondo sperimentale dei dati definitivi, tenendo conto del monitoraggio di cui al comma 3 non si tiene conto delle variazio- effettuato dalla Commissione tecnica paritetica per ni di gettito prodotte dall’esercizio dell’autonomia l’attuazione del federalismo fiscale ovvero, ove isti- tributaria. Ai fini del raggiungimento dell’accordo tuita, dalla Conferenza permanente per il coordina- lo schema di decreto è trasmesso alla Conferenza mento della finanza pubblica. La quota di gettito Stato-città ed autonomie locali entro il 15 ottobre. del tributo di cui al comma 1, lettera g), può essere In caso di mancato accordo entro il 30 novembre successivamente incrementata, con decreto del dell’anno precedente, il decreto di cui al primo pe- Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa riodo può essere comunque emanato; in sede di con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, prima applicazione del presente provvedimento, il in misura corrispondente alla individuazione di ulte- termine per l’accordo scade il quarantacinquesimo riori trasferimenti suscettibili di riduzione. E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 71 Antonella Donati - Cedolare affitti 2013 Appendice normativa 9. Ai comuni è garantito che le variazioni annuali ferenza Stato-città ed autonomie locali, ai dati del gettito loro attribuito ai sensi del presente ar- contenuti nell’anagrafe tributaria relativi: ticolo non determinano la modifica delle aliquote 1)ai contratti di locazione nonché ad ogni altra e delle quote indicate nei commi 2, 4 e 8. Le ali- informazione riguardante il possesso o la deten- quote e le quote indicate nei commi 2, 4 e 8, non- zione degli immobili ubicati nel proprio territorio; ché nell’articolo 7, comma 2, possono essere mo- 2)alla somministrazione di energia elettrica, di dificate con decreto del Presidente del Consiglio servizi idrici e del gas relativi agli immobili ubica- dei ministri, da emanare su proposta del Ministro ti nel proprio territorio; dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Con- 3)ai soggetti che hanno il domicilio fiscale nel ferenza Stato-città ed autonomie locali, nel rispetto proprio territorio; dei saldi di finanza pubblica; in particolare, dal 2014 4) ai soggetti che esercitano nello stesso un’at- la quota di gettito devoluta ai comuni del tributo di tività di lavoro autonomo o di impresa; cui al comma 1, lettera g), può essere incremen- d) i comuni hanno altresì accesso, con le moda- tata sino alla devoluzione della totalità del gettito lità di cui alla precedente lettera c) a qualsiasi al- stesso, con la contestuale ed equivalente riduzio- tra banca dati pubblica, limitatamente ad immo- ne della quota di cui all’articolo 7, comma 2, e, ove bili presenti ovvero a soggetti aventi domicilio necessario, della quota di cui al comma 4 del pre- fiscale nel comune, che possa essere rilevante sente articolo. 10. In ogni caso, al fine di rafforzare per il controllo dell’evasione erariale o di tributi la capacità di gestione delle entrate comunali e di locali; incentivare la partecipazione dei comuni all’attività e) il sistema informativo della fiscalità è integra- di accertamento tributario: to, d’intesa con l’Associazione nazionale comuni a)è assicurato al comune interessato il maggior italiani, con i dati relativi alla fiscalità locale, al gettito derivante dall’accatastamento degli im- fine di assicurare ai comuni i dati, le informazio- mobili finora non dichiarati in catasto; ni ed i servizi necessari per la gestione dei tribu- b) è elevata al 50 per cento la quota dei tributi statali riconosciuta ai comuni ai sensi dell’articolo ti di cui agli articoli 7 e 11 e per la formulazione delle previsioni di entrata. 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 11. Il sistema informativo della fiscalità assicura co- 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dal- munque l’interscambio dei dati relativi all’effettivo la legge 2 dicembre 2005, n. 248 e successi- utilizzo degli immobili, con particolare riferimento ve modificazioni. La quota del 50 per cento è alle risultanze catastali, alle dichiarazioni presenta- attribuita ai comuni in via provvisoria anche in te dai contribuenti, ai contratti di locazione ed ai relazione alle somme riscosse a titolo non defi- contratti di somministrazione di cui al comma 10, nitivo. lettera c), n. 2). Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed Art. 3 - Cedolare secca sugli affitti autonomie locali, sono stabilite le modalità di 1. In alternativa facoltativa rispetto al regime ordinario recupero delle somme attribuite ai comuni in vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini via provvisoria e rimborsate ai contribuenti a dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, il pro- qualunque titolo; prietario, o il titolare di diritto reale di godimento, di c) i singoli comuni hanno accesso, secondo le mo- 72 unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo può dalità stabilite con provvedimento del direttore optare per il seguente regime. dell’Agenzia delle entrate d’intesa con la Con- 2. A decorrere dall’anno 2011 il canone di locazione E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Cedolare affitti 2013 Appendice normativa relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad ad essa relativi si applicano le disposizioni previste uso abitativo e le relative pertinenze locate congiun- per le imposte sui redditi. Con provvedimento del tamente all’abitazione, può essere assoggettato, direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare en- in base alla decisione del locatore, ad un’imposta, tro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva presente provvedimento, sono stabilite le modalità dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e del- di esercizio dell’opzione di cui al comma 1, nonché di le relative addizionali, nonché delle imposte di regi- versamento in acconto della cedolare secca dovuta, stro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare nella misura dell’85 per cento per l’anno 2011 e del secca sostituisce anche le imposte di registro e di 95 per cento dal 2012, e del versamento a saldo della bollo sulle risoluzione e sulle proroghe del contratto medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito utile, anche dichiarativa, ai fini dell’attuazione del pre- dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di sente articolo. un’aliquota del 21 per cento. La cedolare secca può 5. Se nella dichiarazione dei redditi il canone derivan- essere applicata anche ai contratti di locazione per te dalla locazione di immobili ad uso abitativo non è i quali non sussiste l’obbligo di registrazione. Per i indicato o è indicato in misura inferiore a quella ef- contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli fettiva, si applicano in misura raddoppiata, rispettiva- articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, mente, le sanzioni amministrative previste dall’artico- n. 431, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui lo 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 dicembre all’articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto 1997, n. 471. In deroga a quanto previsto dal decreto legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito in legge, legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per i redditi deri- con modificazioni dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, vanti dalla locazione di immobili ad uso abitativo, nel e negli altri comuni ad alta tensione abitativa indivi- caso di definizione dell’accertamento con adesione duati dal Comitato interministeriale per la program- del contribuente ovvero di rinuncia del contribuen- mazione economica, l’aliquota della cedolare secca te all’impugnazione dell’accertamento, si applicano, calcolata sul canone pattuito dalle parti è ridotta al 19 senza riduzione, le sanzioni amministrative previste per cento. dall’articolo 1, commi 1 e 2, e dall’articolo 13, comma 3. Fermi gli obblighi di presentazione della dichiara- 1, del citato decreto legislativo n. 471 del 1997. zione dei redditi, la registrazione del contratto di loca- 6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 del pre- zione assorbe gli ulteriori obblighi di comunicazione, sente articolo non si applicano alle locazioni di unità incluso l’obbligo previsto dall’articolo 12 del decreto immobiliari ad uso abitativo effettuate nell’esercizio legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modifi- di una attività d’impresa o di arti e professioni. Il reddito cazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. Nei casi derivante dai contratti di cui al presente articolo non può di omessa richiesta di registrazione del contratto di essere, comunque, inferiore al reddito determinato ai locazione si applica l’articolo 69 del citato testo unico sensi dell’articolo 37, comma 1, del decreto del Presi- di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. dente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 131 del 1986. 7. Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per 4. La cedolare secca è versata entro il termine sta- il riconoscimento della spettanza o per la determinazio- bilito per il versamento dell’imposta sul reddito delle ne di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle im- anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti poste di bollo e di registro eventualmente già pagate. reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito Per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, i assoggettato alla cedolare secca. Il predetto reddito ri- rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso leva anche ai fini dell’indicatore della situazione econo- E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 73 Antonella Donati - Cedolare affitti 2013 Appendice normativa mica equivalente (I.S.E.E.) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109. a) nel contratto di locazione registrato sia stato indicato un importo inferiore a quello effettivo; 8. Ai contratti di locazione degli immobili ad uso abitati- b) sia stato registrato un contratto di comodato fittizio. vo, comunque stipulati, che, ricorrendone i 10. La disciplina di cui ai commi 8 e 9 non si applica ove presupposti, non sono registrati entro il termine stabilito dalla legge, si applica la seguente disciplina: a) la durata della locazione è stabilita in quattro anni a la registrazione sia effettuata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 11. Nel caso in cui il locatore opti per l’applicazione della decorrere dalla data della registrazione, volontaria o cedolare secca è sospesa, per un periodo corrisponden- d’ufficio; te alla durata dell’opzione, la facoltà di chiedere l’aggior- b) al rinnovo si applica la disciplina di cui all’articolo 2, comma 1, della citata legge n. 431 del 1998; namento del canone, anche se prevista nel contratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione accertata dall’ISTAT c) a decorrere dalla registrazione il canone annuo di lo- dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le fami- cazione è fissato in misura pari al triplo della rendita glie di operai e impiegati verificatasi nell’anno preceden- catastale, oltre l’adeguamento, dal secondo anno, in te. L’opzione non ha effetto se di essa il locatore non ha base al 75 per cento dell’aumento degli indici ISTAT dato preventiva comunicazione al conduttore con lettera dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati raccomandata, con la quale rinuncia ad esercitare la fa- ed operai. Se il contratto prevede un canone inferio- coltà di chiedere l’aggiornamento del canone a qualsiasi re, si applica comunque il canone stabilito dalle parti. titolo. Le disposizioni di cui al presente comma sono 9. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 346, della inderogabili. legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed al comma 8 del presente articolo si applicano anche ai casi in cui: (omissis) 2. Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro n. 131/1986 (omissis) e dei fatti rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta, ovvero la presentazione delle denunce 74 Art. 69 - Omissione della richiesta di registra- previste dall’articolo 19 è punito con la sanzione zione e della presentazione della denuncia amministrativa dal centoventi al duecentoqua- 1. Chi omette la richiesta di registrazione degli atti ranta per cento dell’imposta dovuta.(omissis) E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Cedolare affitti 2013 Appendice normativa 3. Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell’articolo 3, comma 133, lettera q), della l. 23 dicembre 1996, n. 662 Titolo I - Sanzioni in materia di imposte dirette esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore e di imposta sul valore aggiunto non sussistenti. La presente disposizione non si applica se il maggior reddito d’impresa ovvero di Capo I - Sanzioni in materia di imposte dirette arte o professione, accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non è su- Art. 1 - Violazioni relative alla dichiarazione del- periore al 10 per cento del reddito d’impresa o di le imposte dirette lavoro autonomo dichiarato. 1. Nei casi di omessa presentazione della dichiara- 2-ter. In caso di rettifica del valore normale dei zione dei redditi, si applica la sanzione amministra- prezzi di trasferimento praticati nell’ambito delle tiva dal centoventi al duecentoquaranta per cento operazioni di cui all’articolo 110, comma 7, del de- dell’ammontare delle imposte dovute, con un mi- creto del Presidente della Repubblica 22 dicembre nimo di lire cinquecentomila. Se non sono dovute 1986, n. 917, da cui derivi una maggiore imposta imposte, si applica la sanzione da lire cinquecento- o una differenza del credito, la sanzione di cui al mila a lire due milioni. Essa può essere aumentata comma 2 non si applica qualora, nel corso dell’ac- fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati cesso, ispezione o verifica o di altra attività istrut- alla tenuta di scritture contabili. toria, il contribuente consegni all’amministrazione 2. Se nella dichiarazione è indicato, ai fini delle finanziaria la documentazione indicata in apposito singole imposte, un reddito imponibile inferiore a provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle en- quello accertato, o, comunque, un’imposta inferio- trate idonea a consentire il riscontro della confor- re a quella dovuta o un credito superiore a quello mità al valore normale dei prezzi di trasferimento spettante, si applica la sanzione amministrativa dal praticati. Il contribuente che detiene la documenta- cento al duecento per cento della maggior imposta zione prevista dal provvedimento di cui al periodo o della differenza del credito. La stessa sanzione si precedente, deve darne apposita comunicazione applica se nella dichiarazione sono esposte indebi- all’amministrazione finanziaria secondo le modalità te detrazioni d’imposta ovvero indebite deduzioni e i termini ivi indicati. dall’imponibile, anche se esse sono state attribuite In assenza di detta comunicazione si rende appli- in sede di ritenuta alla fonte. cabile il comma 2. 2-bis. La misura della sanzione minima e massi- 3. Se le violazioni previste nei commi 1 e 2 riguar- ma di cui al comma 2 è elevata del 10 per cento dano redditi prodotti all’estero, le sanzioni sono au- nelle ipotesi di omessa o infedele indicazione dei mentate di un terzo con riferimento alle imposte o dati previsti nei modelli per la comunicazione dei alle maggiori imposte relative a tali redditi. dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di 4. Per maggiore imposta si intende la differenza tra settore, nonché nei casi di indicazione di cause di l’ammontare del tributo liquidato in base all’accer- E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 75 Antonella Donati - Cedolare affitti 2013 Appendice normativa tamento e quello liquidabile in base alle dichiarazio- reale o personale previste dalla legge o riconosciu- ni, ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decre- te dall’amministrazione finanziaria, effettuati con to del Presidente della Repubblica 29 settembre un ritardo non superiore a quindici giorni, la san- 1973, n. 600 , recante disposizioni comuni in mate- zione di cui al primo periodo, oltre a quanto pre- ria di accertamento delle imposte sui redditi. visto dalla lettera a) del comma 1 dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, Titolo II - Sanzioni in materia di riscossione è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Art. 13 - Ritardati od omessi versamenti diretti Identica sanzione si applica nei casi di liquidazione 1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescrit- della maggior imposta ai sensi degli articoli 36-bis e te scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica periodici, il versamento di conguaglio o a saldo 29 settembre 1973, n. 600 , e ai sensi dell’articolo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratto 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica in questi casi l’ammontare dei versamenti periodi- 26 ottobre 1972, n. 633. ci e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto 2. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione a sanzione amministrativa pari al trenta per cento prevista al comma 1 si applica altresì in ogni ipotesi di ogni importo non versato, anche quando, in se- di mancato pagamento di un tributo o di una sua guito alla correzione di errori materiali o di calcolo frazione nel termine previsto. rilevati in sede di controllo della dichiarazione an- 3. Le sanzioni previste nel presente articolo non nuale, risulti una maggiore imposta o una minore si applicano quando i versamenti sono stati tem- eccedenza detraibile. Per i versamenti riguardanti pestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario crediti assistiti integralmente da forme di garanzia diverso da quello competente. 4. Legge 9 dicembre 1998 , n. 431 Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo Capo I - Locazione di immobili adibiti ad uso 8 e 13 della presente legge non si applicano: abitativo a)ai contratti di locazione relativi agli immobili vincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. Art. 1 - (Ambito di applicazione) 1089, o inclusi nelle categorie catastali A/1, A/8 1. I contratti di locazione di immobili adibiti ad uso e A/9, che sono sottoposti esclusivamente alla abitativo, di seguito denominati “contratti di loca- disciplina di cui agli articoli 1571 e seguenti del zione”, sono stipulati o rinnovati, successivamente codice civile qualora non siano stipulati secondo alla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di cui al comma 3 dell’articolo 2 della ai sensi dei commi 1 e 3 dell’articolo 2. 2. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 4-bis, 7, 76 presente legge; b)agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Cedolare affitti 2013 Appendice normativa quali si applica la relativa normativa vigente, sta- stenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e tale e regionale; dei conduttori. c) agli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche. 3. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, le parti possono stipulare contratti di locazione, defi- 3. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 4-bis, 7 nendo il valore del canone, la durata del contratto, e 13 della presente legge non si applicano ai con- anche in relazione a quanto previsto dall’articolo 5, tratti di locazione stipulati dagli enti locali in qualità comma 1, nel rispetto comunque di quanto pre- di conduttori per soddisfare esigenze abitative di visto dal comma 5 del presente articolo, ed altre carattere transitorio, ai quali si applicano le disposi- condizioni contrattuali sulla base di quanto stabilito zioni di cui agli articoli 1571 e seguenti del codice in appositi accordi definiti in sede locale fra le orga- civile. nizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni A tali contratti non si applica l’articolo 56 della leg- dei conduttori maggiormente rappresentative. Al ge 27 luglio 1978, n. 392. fine di promuovere i predetti accordi, i comuni, an- 4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della che in forma associata, provvedono a convocare le presente legge, per la stipula di validi contratti di predette organizzazioni entro sessanta giorni dalla locazione è richiesta la forma scritta. emanazione del decreto di cui al comma 2 dell’articolo 4. I medesimi accordi sono depositati, a cura Art. 2 - Modalità di stipula e di rinnovo dei con- delle organizzazioni firmatarie, presso ogni comu- tratti di locazione ne dell’area territoriale interessata. 1. Le parti possono stipulare contratti di locazio- 4. Per favorire la realizzazione degli accordi di cui al ne di durata non inferiore a quattro anni, decorsi comma 3, i comuni possono deliberare, nel rispet- i quali i contratti sono rinnovati per un periodo di to dell’equilibrio di bilancio, aliquote dell’imposta quattro anni, fatti salvi i casi in cui il locatore in- comunale sugli immobili (Ici) più favorevoli per i tenda adibire l’immobile agli usi o effettuare sullo proprietari che concedono in locazione a titolo di stesso le opere di cui all’articolo 3, ovvero vendere abitazione principale immobili alle condizioni defi- l’immobile alle condizioni e con le modalità di cui nite dagli accordi stessi. I comuni che adottano tali al medesimo articolo 3. Alla seconda scadenza del delibere possono derogare al limite minimo stabili- contratto, ciascuna delle parti ha diritto di attivare to, ai fini della determinazione delle aliquote, dalla la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per normativa vigente al momento in cui le delibere la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando stesse sono assunte. la propria intenzione con lettera raccomandata da I comuni di cui all’articolo 1 del decreto-legge 30 inviare all’altra parte almeno sei mesi prima della dicembre 1988, n. 551, convertito, con modifica- scadenza. La parte interpellata deve rispondere a zioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e suc- mezzo lettera raccomandata entro sessanta giorni cessive modificazioni, per la stessa finalità di cui al dalla data di ricezione della raccomandata di cui al primo periodo possono derogare al limite massimo secondo periodo. In mancanza di risposta o di ac- stabilito dalla normativa vigente in misura non su- cordo il contratto si intenderà scaduto alla data di periore al 2 per mille, limitatamente agli immobili cessazione della locazione. In mancanza della co- non locati per i quali non risultino essere stati re- municazione di cui al secondo periodo il contratto gistrati contratti di locazione da almeno due anni. è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni. 5. I contratti di locazione stipulati ai sensi del com- 2. Per i contratti stipulati o rinnovati ai sensi del ma 3 non possono avere durata inferiore ai tre anni, comma 1, i contraenti possono avvalersi dell’assi- ad eccezione di quelli di cui all’articolo 5. Alla prima E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 77 Antonella Donati - Cedolare affitti 2013 Appendice normativa scadenza del contratto, ove le parti non concordi- c) quando il conduttore abbia la piena disponibilità no sul rinnovo del medesimo, il contratto è proro- di un alloggio libero ed idoneo nello stesso co- gato di diritto per due anni fatta salva la facoltà di mune; disdetta da parte del locatore che intenda adibire d)quando l’immobile sia compreso in un edificio l’immobile agli usi o effettuare sullo stesso le ope- gravemente danneggiato che debba essere ri- re di cui all’articolo 3, ovvero vendere l’immobile costruito o del quale debba essere assicurata la alle condizioni e con le modalità di cui al medesi- stabilità e la permanenza del conduttore sia di mo articolo 3. Alla scadenza del periodo di proroga ostacolo al compimento di indispensabili lavori; biennale ciascuna delle parti ha diritto di attivare la e) quando l’immobile si trovi in uno stabile del qua- procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per le è prevista l’integrale ristrutturazione, ovvero la rinuncia al rinnovo del contratto comunicando si intenda operare la demolizione o la radicale la propria intenzione con lettera raccomandata da trasformazione per realizzare nuove costruzioni, inviare all’altra parte almeno sei mesi prima del- ovvero, trattandosi di immobile sito all’ultimo la scadenza. In mancanza della comunicazione il piano, il proprietario intenda eseguire soprae- contratto è rinnovato tacitamente alle medesime levazioni a norma di legge e per eseguirle sia condizioni. indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero 6. I contratti di locazione stipulati prima della data di dell’immobile stesso; entrata in vigore della presente legge che si rinno- f) quando, senza che si sia verificata alcuna legitti- vino tacitamente sono disciplinati dal comma 1 del ma successione nel contratto, il conduttore non presente articolo. occupi continuativamente l’immobile senza giustificato motivo; Art. 3 - (Disdetta del contratto da parte del lo- 78 g) quando il locatore intenda vendere l’immobile a catore) terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad 1. Alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi uso abitativo oltre a quello eventualmente adibi- del comma 1 dell’articolo 2 e alla prima scaden- to a propria abitazione. In tal caso al conduttore za dei contratti stipulati ai sensi del comma 3 del è riconosciuto il diritto di prelazione, da esercita- medesimo articolo, il locatore può avvalersi della re con le modalità di cui agli articoli 38 e 39 della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dando- legge 27 luglio 1978, n. 392. ne comunicazione al conduttore con preavviso di 2. Nei casi di disdetta del contratto da parte del almeno sei mesi, per i seguenti motivi: locatore per i motivi di cui al comma 1, lettere d) ed a) quando il locatore intenda destinare l’immobile e), il possesso, per l’esecuzione dei lavori ivi indi- ad uso abitativo, commerciale, artigianale o pro- cati, della concessione o dell’autorizzazione edilizia fessionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei è condizione di procedibilità dell’azione di rilascio. figli o dei parenti entro il secondo grado; I termini di validità della concessione o dell’auto- b)quando il locatore, persona giuridica, società rizzazione decorrono dall’effettiva disponibilità a o ente pubblico o comunque con finalità pub- seguito del rilascio dell’immobile. Il conduttore ha bliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assi- diritto di prelazione, da esercitare con le modalità stenziali, culturali o di culto intenda destinare di cui all’articolo 40 della legge 27 luglio 1978, n. l’immobile all’esercizio delle attività dirette a 392, se il proprietario, terminati i lavori, concede perseguire le predette finalità ed offra al con- nuovamente in locazione l’immobile. Nella comu- duttore altro immobile idoneo e di cui il locatore nicazione del locatore deve essere specificato, a abbia la piena disponibilità; pena di nullità, il motivo, fra quelli tassativamente E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Cedolare affitti 2013 Appendice normativa indicati al comma 1, sul quale la disdetta è fondata. per garantire particolari esigenze delle parti. In caso 3. Qualora il locatore abbia riacquistato la disponi- di mancanza di accordo delle parti, i predetti criteri bilità dell’alloggio a seguito di illegittimo esercizio generali sono stabiliti dal Ministro dei lavori pubbli- della facoltà di disdetta ai sensi del presente arti- ci, di concerto con il Ministro delle finanze, con il colo, il locatore stesso è tenuto a corrispondere un decreto di cui al comma 2 del presente articolo, sul- risarcimento al conduttore da determinare in mi- la base degli orientamenti prevalenti espressi dalle sura non inferiore a trentasei mensilità dell’ultimo predette organizzazioni. I criteri generali definiti ai canone di locazione percepito. sensi del presente comma costituiscono la base 4. Per la procedura di diniego di rinnovo si applica per la realizzazione degli accordi locali di cui al com- l’articolo 30 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e ma 3 dell’articolo 2 e il loro rispetto, unitamente successive modificazioni. all’utilizzazione dei tipi di contratto di cui all’articolo 5. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato, 4-bis, costituisce condizione per l’applicazione dei anche con procedura giudiziaria, la disponibilità benefici di cui all’articolo 8. dell’alloggio e non lo adibisca, nel termine di dodici 2. I criteri generali di cui al comma 1 sono indicati in mesi dalla data in cui ha riacquistato la disponibi- apposito decreto del Ministro dei lavori pubblici, di lità, agli usi per i quali ha esercitato facoltà di di- concerto con il Ministro delle finanze, da emanare sdetta ai sensi del presente articolo, il conduttore entro trenta giorni dalla conclusione della conven- ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle zione nazionale ovvero dalla constatazione, da par- medesime condizioni di cui al contratto disdettato te del Ministro dei lavori pubblici, della mancanza o, in alternativa, al risarcimento di cui al comma 3. di accordo delle parti, trascorsi novanta giorni dalla 6. Il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può loro convocazione. Con il medesimo decreto sono recedere in qualsiasi momento dal contratto, dan- stabilite le modalità di applicazione dei benefici di do comunicazione al locatore con preavviso di sei cui all’articolo 8 per i contratti di locazione stipulati mesi. ai sensi del comma 3 dell’articolo 2 in conformità ai criteri generali di cui al comma 1 del presente Capo II - Contratti di locazione stipulati in base articolo. ad accordi definiti in sede locale 3. Entro quattro mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2, il Ministro dei lavori Art. 4 - Convenzione nazionale pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, 1. Al fine di favorire la realizzazione degli accordi di fissa con apposito decreto le condizioni alle quali cui al comma 3 dell’articolo 2, il Ministro dei lavori possono essere stipulati i contratti di cui al comma pubblici convoca le organizzazioni della proprietà 3 dell’articolo 2 nonché dell’art. 5, nel caso in cui edilizia e dei conduttori maggiormente rappre- non vengano convocate da parte dei comuni le or- sentative a livello nazionale entro sessanta giorni ganizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori dalla data di entrata in vigore della presente leg- ovvero non siano definiti gli accordi di cui al mede- ge e, successivamente, ogni tre anni a decorrere simo comma 3 dell’articolo 2. dalla medesima data, al fine di promuovere una 4. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo convenzione, di seguito denominata “convenzione 60, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 nazionale”, che individui i criteri generali per la de- marzo 1998, n. 112, con apposito atto di indirizzo e finizione dei canoni, anche in relazione alla durata coordinamento, da adottare con decreto del Pre- dei contratti, alla rendita catastale dell’immobile e sidente della Repubblica, previa deliberazione del ad altri parametri oggettivi, nonché delle modalità Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 8 della E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 79 Antonella Donati - Cedolare affitti 2013 Appendice normativa legge 15 marzo 1997, n. 59, sono definiti, in sosti- per la definizione, sulla base dei criteri stabiliti ai sen- tuzione di quelli facenti riferimento alla legge 27 si del comma 2 dell’articolo 4, dei canoni di locazione luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni, di immobili ad uso abitativo per studenti universitari. criteri in materia di determinazione da parte del- Agli accordi partecipano, oltre alle organizzazioni di le regioni dei canoni di locazione per gli alloggi di cui al comma 3 dell’articolo 2, le aziende per il dirit- edilizia residenziale pubblica. Gli attuali criteri di to allo studio e le associazioni degli studenti, nonché determinazione dei canoni restano validi fino all’a- cooperative ed enti non lucrativi operanti nel settore. deguamento da parte delle regioni ai criteri stabiliti ai sensi del presente comma. Capo IV - Misure di sostegno al mercato delle locazioni Art. 4-bis - Tipi di contratto 1. La convenzione nazionale di cui all’articolo 4, Art. 8 - (Agevolazioni fiscali) comma 1, approva i tipi di contratto per la stipula 1. Nei comuni di cui all’articolo 1 del decreto-legge dei contratti agevolati di cui all’articolo 2, comma 3, 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modifica- nonché dei contratti di locazione di natura transito- zioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e succes- ria di cui all’articolo 5, comma 1, e dei contratti di sive modificazioni, il reddito imponibile derivante al locazione per studenti universitari di cui all’articolo proprietario dai contratti stipulati o rinnovati ai sensi 5, commi 2 e 3. del comma 3 dell’articolo 2 a seguito di accordo de- 2. I tipi di contratto possono indicare scelte alter- finito in sede locale e nel rispetto dei criteri indicati native, da definire negli accordi locali, in relazione dal decreto di cui al comma 2 dell’articolo 4, ovvero a specifici aspetti contrattuali, con particolare rife- nel rispetto delle condizioni fissate dal decreto di cui rimento ai criteri per la misurazione delle superfici al comma 3 del medesimo articolo 4, determinato degli immobili. ai sensi dell’articolo 34 del testo unico delle impo- 3. In caso di mancanza di accordo delle parti, i tipi ste sui redditi, approvato con decreto del Presidente di contratto sono definiti con il decreto di cui all’ar- della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e succes- ticolo 4, comma 2. sive modificazioni, è ulteriormente ridotto del 30 per cento. Per i suddetti contratti il corrispettivo annuo ai fini della determinazione della base imponibile per 80 Art. 5 - Contratti di locazione di natura transi- l’applicazione dell’imposta proporzionale di registro è toria assunto nella misura minima del 70 per cento. 1. Il decreto di cui al comma 2 dell’articolo 4 de- 2. Il locatore, per usufruire dei benefici di cui al finisce le condizioni e le modalità per la stipula di comma 1, deve indicare nella dichiarazione dei contratti di locazione di natura transitoria anche di redditi gli estremi di registrazione del contratto di durata inferiore ai limiti previsti dalla presente leg- locazione nonché quelli della denuncia dell’immo- ge per soddisfare particolari esigenze delle parti. bile ai fini dell’applicazione dell’Ici. 2. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, pos- 3. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono essere stipulati contratti di locazione per sod- si applicano ai contratti di locazione volti a sod- disfare le esigenze abitative di studenti universitari disfare esigenze abitative di natura transitoria, sulla base dei tipi di contratto di cui all’articolo 4-bis. fatta eccezione per i contratti di cui al comma 2 3. è facoltà dei comuni sede di università o di corsi dell’articolo 5 e per i contratti di cui al comma 3 universitari distaccati, eventualmente d’intesa con dell’articolo 1. comuni limitrofi, promuovere specifici accordi locali (omissis) E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Cedolare affitti 2013 Appendice normativa 5. Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Ministero delle finanze 30 dicembre 2002 Criteri generali per la realizzazione degli Accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazione agevolati ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nonché dei contratti di locazione transitori e dei contratti di locazione per studenti universitari ai sensi dell’articolo 5, commi 1, 2 e 3, della stessa legge Art. 1 - Criteri per la determinazione dei canoni cali, con riferimento agli stessi criteri di individua- di locazione agevolati nella contrattazione ter- zione delle aree omogenee, prevedono un valore ritoriale minimo ed un valore massimo del canone. 1. Gli Accordi territoriali, in conformità delle finalità 4. Nella definizione del canone effettivo, collocato indicate all’articolo 2, comma 3, della legge 9 di- tra il valore minimo ed il valore massimo delle fa- cembre 1998, n. 431, stabiliscono fasce di oscilla- sce di oscillazione, le parti contrattuali, assistite – a zione del canone di locazione all’interno delle quali, loro richiesta – dalle rispettive organizzazioni sinda- secondo le caratteristiche dell’edificio e dell’unità cali, tengono conto dei seguenti elementi: immobiliare, è concordato, tra le parti, il canone - tipologia dell’alloggio; per i singoli contratti. - stato manutentivo dell’alloggio e dell’intero sta- 2. A seguito delle convocazioni avviate dai comuni, singolarmente o in forma associata, le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello locale, al fine della realizzazione degli Accordi di cui al comma bile; - pertinenze dell’alloggio (posto auto, box, cantina, ecc.); - presenza di spazi comuni (cortili, aree a verde, impianti sportivi interni, ecc.); 1, dopo aver acquisito le informazioni concernenti - dotazione di servizi tecnici (ascensore, riscal- le delimitazioni – ove effettuate - delle microzone damento autonomo o centralizzato, condiziona- del territorio comunale definite ai sensi del d.P.R. mento d’aria, ecc.); 23 marzo 1998, n. 138, individuano, anche avvalen- - eventuale dotazione di mobilio. dosi della banca dati dell’Osservatorio del mercato 5. Per le compagnie assicurative, gli enti privatiz- immobiliare dell’Agenzia del territorio, insiemi di zati, i soggetti giuridici o fisici detentori di grandi aree aventi caratteristiche omogenee per: proprietà immobiliari (per tali sono da intendersi - valori di mercato; le proprietà individuate negli Accordi territoriali e, - dotazioni infrastrutturali (trasporti pubblici, ver- comunque, quelle caratterizzate dall’attribuzione, de pubblico, servizi scolastici e sanitari, attrez- in capo ad un medesimo soggetto, di più di cento zature commerciali, ecc.); unità immobiliari destinate ad uso abitativo anche - tipologie edilizie, tenendo conto delle categorie e classi catastali. se ubicate in modo diffuso e frazionato sul territorio nazionale) i canoni sono definiti, all’interno All’interno delle aree omogenee individuate ai sensi dei valori minimi e massimi stabiliti dalle fasce di del presente comma, possono essere evidenziate oscillazione per le aree omogenee e le eventuali zone di particolare pregio o di particolare degrado. zone individuate dalle contrattazioni territoriali, in 3. Per ogni area od eventuale zona, gli Accordi lo- base ad appositi Accordi integrativi fra la proprietà E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 81 Antonella Donati - Cedolare affitti 2013 Appendice normativa 82 interessata e organizzazioni sindacali della proprie- 11. Sono approvati i tipi di contratto, rispettivamen- tà edilizia e dei conduttori partecipanti al tavolo di te per le proprietà individuali (allegato A) e per le confronto per il rinnovo della Convenzione nazio- proprietà di cui ai commi 5, 6 e 7 del presente ar- nale o comunque firmatarie degli Accordi territo- ticolo (allegato B). riali relativi. Tali Accordi integrativi, da stipularsi per 12. I contratti di locazione di cui al presente artico- zone territoriali da individuarsi dalle associazioni lo sono stipulati esclusivamente utilizzando i tipi di sindacali predette, possono prevedere speciali contratto di cui al precedente comma. condizioni per far fronte ad esigenze di particola- 13. Le disposizioni del presente articolo si appli- ri categorie di conduttori nonché la possibilità di cano sia agli Accordi territoriali sottoscritti nei derogare dalla tabella oneri accessori (allegato G). comuni di cui all’articolo 1 del decreto-legge 30 6. Per gli enti previdenziali pubblici, si procede, in dicembre 1988, n. 551, convertito dalla legge 21 analogia a quanto indicato al comma 5, tenuta pre- febbraio 1989, n. 61, che a quelli sottoscritti negli sente la vigente normativa. I canoni relativi a tale altri comuni. comparto sono determinati in base alle aree e/o 14. Le parti contrattuali possono essere assistite, zone omogenee nonché agli elementi individuati a loro richiesta, dalle rispettive organizzazioni sin- negli Accordi territoriali. dacali. 7. Alla sottoscrizione degli Accordi integrativi di cui Art. 2 - Criteri per definire i canoni dei contratti di ai commi 5 e 6, possono partecipare imprese o as- locazione di natura transitoria e durata degli stessi sociazioni di imprese di datori di lavoro in relazione 1. I contratti di locazione di natura transitoria di alla locazione di alloggi destinati al soddisfacimen- cui all’articolo 5, comma 1, della legge 9 dicem- to di esigenze abitative di lavoratori non residenti bre 1998, n. 431, hanno durata non inferiore ad un e di immigrati comunitari o extracomunitari. I con- mese e non superiore a diciotto mesi. Tali contratti tratti, da stipulare con i diretti fruitori, sono regolati sono stipulati per soddisfare particolari esigenze dall’articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre dei proprietari e/o dei conduttori per fattispecie – 1998, n. 431. con particolare riferimento a quelle derivanti da 8. Gli Accordi territoriali possono stabilire, per du- mobilità lavorativa – da individuarsi nella contratta- rate contrattuali superiori a quella minima fissata zione territoriale tra le organizzazioni sindacali del- dalla legge, misure di aumento dei valori (minimo la proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente e massimo) delle fasce di oscillazione dei canoni rappresentative. definiti per aree omogenee nonché particolari for- 2. I canoni di locazione dei contratti di natura me di garanzia. transitoria relativi ad immobili ricadenti nelle aree 9. Gli Accordi in sede locale possono prevedere metropolitane di Roma, Milano, Venezia, Genova, l’aggiornamento del canone in misura contrattata Bologna, Firenze, Napoli, Torino, Bari, Palermo e e comunque non superiore al 75% della variazio- Catania, nei comuni con esse confinanti e negli al- ne Istat dell’indice dei prezzi al consumo per le tri comuni capoluogo di provincia, sono definiti dalle famiglie di operai e impiegati verificatasi nell’anno parti all’interno dei valori minimi e massimi stabiliti precedente. per le fasce di oscillazione per le aree omogenee, 10. è nella attribuzione esclusiva del proprietario come individuate dall’articolo 1. Gli Accordi territoriali dell’immobile, la facoltà di concedere il diritto di relativi a questo tipo di contratti possono prevedere prelazione al conduttore in caso di vendita dell’im- variazioni, fino ad un massimo del 20 per cento, dei mobile con le modalità previste dagli articoli 38 e valori minimi e massimi anzidetti per tenere conto, 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392. anche per specifiche zone, di particolari esigenze lo- E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Cedolare affitti 2013 Appendice normativa cali. In caso di inesistenza di accordo a livello locale, i per studenti universitari di durata – precisata ne- valori di riferimento sono quelli definiti dalle condizio- gli allegati tipi di contratto – da sei mesi a tre anni ni previste dal decreto ministeriale di cui all’articolo 4, (rinnovabili alla prima scadenza, salvo disdetta del comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. conduttore). Tali contratti possono essere sotto- 3. Per le proprietà di cui all’articolo 1, commi 5 e 6, scritti o dal singolo studente o da gruppi di studenti si procede – per i comuni di cui al comma 2 del pre- universitari o dalle aziende per il diritto allo studio. sente articolo – mediante Accordi integrativi, stipulati 2. I canoni di locazione sono definiti in appositi Ac- fra i soggetti e con le modalità indicate nell’articolo 1 cordi locali sulla base dei valori per aree omogenee medesimo. ed eventuali zone stabiliti negli Accordi territoriali di 4. I contratti di cui al presente articolo devono preve- cui all’articolo 1. dere una specifica clausola che individui l’esigenza di 3. Per le proprietà di cui all’articolo 1, commi 5 e transitorietà del locatore e/o del conduttore – da pro- 6, si procede mediante Accordi integrativi, stipulati vare quest’ultima con apposita documentazione da fra i soggetti e con le modalità indicate nel mede- allegare al contratto – i quali dovranno confermare il simo articolo 1. permanere della stessa tramite lettera raccomandata 4. Sono approvati i tipi di contratto, rispettivamente da inviarsi prima della scadenza del termine stabilito per le proprietà individuali (allegato E) e per le pro- nel contratto. prietà di cui all’articolo 1, commi 5 e 6 (allegato F). 5. I contratti di cui al presente articolo sono ricondot- 5. I contratti di locazione di cui al presente articolo ti alla durata prevista dall’articolo 2, comma 1, della sono stipulati utilizzando esclusivamente i tipi di legge 9 dicembre 1998, n. 431, in caso di inadempi- contratto di cui al precedente comma. mento delle modalità di conferma delle esigenze tran- 6. Le parti contrattuali possono essere assistite, a sitorie stabilite nei tipi di contratto di cui al comma 6, loro richiesta, dalle rispettive organizzazioni sinda- ovvero nel caso le esigenze di transitorietà vengano cali. meno. 6. Sono approvati i tipi di contratto, rispettivamente per le proprietà individuali (allegato C) e per le proprietà di cui all’articolo 1, commi 5 e 6 (allegato D). 7. I contratti di locazione di cui al presente articolo sono stipulati utilizzando esclusivamente i tipi di contratto di cui al precedente comma. 8. Le parti contrattuali possono essere assistite, a loro richiesta, dalle rispettive organizzazioni sindacali. Art. 3 - Criteri per definire i canoni dei contratti di locazione per studenti universitari e durata degli stessi 1. Nei comuni sede di università o di corsi universitari distaccati e di specializzazione nonché nei comuni limitrofi e qualora il conduttore sia iscritto Art. 4 - Tabella degli oneri accessori 1. Per i contratti di locazione di cui agli articoli 1, 2 e 3 è adottata la tabella degli oneri accessori allegata al presente decreto (allegato G). Per le voci non considerate nella citata tabella si rinvia alle leggi vigenti e agli usi locali. Art. 5 - Agevolazioni fiscali 1. Ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo situati nel territorio dei comuni di cui all’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, stipulati o rinnovati ai sensi delle disposizioni dell’articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre ad un corso di laurea o di perfezionamento ovvero 1998, n. 431, a seguito di accordo definito in sede di specializzazione in un comune diverso da quel- locale e nel rispetto delle condizioni fissate dal pre- lo di residenza, possono essere stipulati contratti sente decreto, nonché ai contratti di cui agli articoli E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 83 Antonella Donati - Cedolare affitti 2013 Appendice normativa 1, comma 3, e 5, comma 2, della medesima legge n. 431 del 1998, si applica la disciplina fiscale di cui ai seguenti commi. 2. Il reddito imponibile dei fabbricati locati, deter- a) euro 495,80 se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71; b)euro 247,90 se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41. minato ai sensi dell’articolo 34 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Art. 6 - Commissioni di conciliazione Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 1. Per ogni controversia che sorga in merito all’in- n. 917, è ulteriormente ridotto del 30 per cento, a terpretazione ed esecuzione dei contratti di cui al condizione che nella dichiarazione dei redditi rela- presente decreto nonché in ordine all’esatta appli- tiva all’anno in cui si intende usufruire della age- cazione degli Accordi territoriali e/o integrativi, cia- volazione siano indicati gli estremi di registrazione scuna parte può richiedere, prima di adire l’Autorità del contratto di locazione, l’anno di presentazione giudiziaria, che si pronunci una Commissione di della denuncia dell’immobile ai fini dell’imposta co- conciliazione stragiudiziale che deve decidere non munale sugli immobili e il comune di ubicazione oltre sessanta giorni dalla data della richiesta. dello stesso fabbricato. Ai fini di quanto previsto 2. è altresì nella facoltà di ciascuna parte ricorrere dall’articolo 4, comma 1, ultimo periodo, della cita- alla Commissione di conciliazione affinché attesti la ta legge n. 431/98, i tipi di contratto di cui all’arti- rispondenza del contenuto economico e normativo colo 4-bis della stessa legge si intendono utilizzati del contratto agli Accordi di riferimento. ove le pattuizioni negli stessi previste siano state 3. In caso di variazione dell’imposizione fiscale tutte integralmente accettate da entrambe le parti gravante sull’unità immobiliare locata, in più o in contraenti ed integrate quando richiesto. meno, rispetto a quella in atto al momento della 3. In sede di prima applicazione del presente de- stipula del contratto, la parte interessata può adire creto e fino all’eventuale aggiornamento periodico la Commissione di cui al presente articolo, la quale eseguito ai sensi dell’articolo 8, comma 4, della ci- determina, nel termine perentorio di novanta gior- tata legge n. 431 del 1998, la base imponibile per ni, il nuovo canone da corrispondere. la determinazione dell’imposta di registro è assun- 4. La richiesta di decisione della Commissione, co- ta nella misura del 70 per cento del corrispettivo stituita con le modalità indicate negli allegati tipi di annuo pattuito. contratto, non comporta oneri a carico della parte 4. In relazione a quanto stabilito dall’articolo 10 richiedente. della citata legge n. 431 del 1998 e dall’articolo 13- 84 ter del decreto del Presidente della Repubblica 22 Art. 7 - Decorrenza dell’obbligatorietà dei tipi dicembre 1986, n. 917, come modificato dall’artico- di contratto lo 2, comma 1, lettera h) della legge 23 dicembre 1. L’adozione dei tipi di contratto allegati diviene ob- 2000, n. 388, ai soggetti titolari di contratti di loca- bligatoria, negli ambiti territoriali interessati, a partire zione di unità immobiliari adibite ad abitazione prin- dalla sottoscrizione, sulla base dei criteri indicati nel cipale degli stessi, stipulati o rinnovati a norma degli presente decreto, degli Accordi territoriali da parte articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della citata delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei con- legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazio- duttori. ne, rapportata al periodo dell’anno durante il quale 2. In mancanza di sottoscrizione degli Accordi in sede sussiste tale destinazione, nei seguenti importi: locale, i contratti vengono stipulati sulla base degli E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Cedolare affitti 2013 Appendice normativa Accordi territoriali e integrativi previgenti, fino all’e- Art. 8 manazione del decreto ministeriale di cui all’articolo 1. Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzet- 4, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. ta Ufficiale della Repubblica italiana. Tabella oneri accessori - Ripartizione fra locatore e conduttore Amministrazione Tassa occupazione suolo pubblico per passo carrabile Tassa occupazione suolo pubblico per lavori condominiali conduttore locatore Ascensore Manutenzione ordinaria e piccole riparazioni conduttore Installazione e manutenzione straordinaria degli impianti locatore Adeguamento alle nuove disposizioni di legge locatore Consumi energia elettrica per forza motrice e illuminazione conduttore Ispezioni e collaudi conduttore Autoclave Installazione e sostituzione integrale dell’impianto o di componenti primari (pompa, serbatoio, elemento rotante, avvolgimento elettrico ecc.) locatore Manutenzione ordinaria Imposte e tasse di impianto conduttore locatore Forza motrice conduttore Ricarico pressione del serbatoio conduttore Ispezioni, collaudi e lettura contatori conduttore Impianti di illuminazione, di videocitofono e speciali Installazione e sostituzione dell’impianto comune di illuminazione locatore Manutenzione ordinaria dell’impianto comune di illuminazione Installazione e sostituzione degli impianti di suoneria e allarme conduttore locatore Manutenzione ordinaria degli impianti di suoneria e allarme Installazione e sostituzione dei citofoni e videocitofoni conduttore locatore Manutenzione ordinaria dei citofoni e videocitofoni Installazione e sostituzione di impianti speciali di allarme, sicurezza e simili conduttore locatore Manutenzione ordinaria di impianti speciali di allarme, sicurezza e simili conduttore Impianti di riscaldamento, condizionamento, produzione acqua calda, addolcimento acqua Installazione e sostituzione degli impianti E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse locatore 85 Antonella Donati - Cedolare affitti 2013 Appendice normativa Adeguamento degli impianti a leggi e regolamenti locatore Manutenzione ordinaria degli impianti, compreso il rivestimento refrattario conduttore Pulizia annuale degli impianti e dei filtri e messa a riposo stagionale conduttore Lettura dei contatori conduttore Acquisto combustibile, consumi di forza motrice, energia elettrica e acqua conduttore Impianti sportivi Installazione e manutenzione straordinaria locatore Addetti (bagnini, pulitori, manutentori ordinari ecc.) conduttore Consumo di acqua per pulizia e depurazione; acquisto di materiale per la manutenzione ordinaria (es.:terra rossa) conduttore Impianto antincendio Installazione e sostituzione dell’impianto locatore Acquisti degli estintori locatore Manutenzione ordinaria conduttore Ricarica degli estintori, ispezioni e collaudi conduttore Impianto televisivo Installazione, sostituzione o potenziamento dell’impianto televisivo centralizzato locatore Manutenzione ordinaria dell’impianto televisivo centralizzato conduttore Parti comuni Sostituzione di grondaie, sifoni e colonne di scarico locatore Manutenzione ordinaria grondaie, sifoni e colonne di scarico Manutenzione straordinaria di tetti e lastrici solari conduttore locatore Manutenzione ordinaria dei tetti e dei lastrici solari Manutenzione straordinaria della rete di fognatura conduttore locatore Manutenzione ordinaria della rete di fognatura, compresa la disotturazione dei condotti e dei pozzetti Sostituzione di marmi, corrimano, ringhiere conduttore locatore Manutenzione ordinaria di pareti, corrimano, ringhiere di scale e locali comuni Consumo di acqua ed energia elettrica per le parti comuni Installazione e sostituzione di serrature Manutenzione delle aree verdi, compresa la riparazione degli attrezzi utilizzati 86 locatore conduttore E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Cedolare affitti 2013 Appendice normativa Installazione di attrezzature quali caselle postali, cartelli segnalatori, bidoni, armadietti per contatori, zerbini, tappeti, guide e altro materiale di arredo locatore Manutenzione ordinaria di attrezzature quali caselle postali, cartelli segnalatori, bidoni, armadietti per contatori, zerbini, tappeti, guide e altro materiale di arredo conduttore Parti interne all’appartamento locato Sostituzione integrale di pavimenti e rivestimenti L locatore Manutenzione ordinaria di pavimenti e rivestimenti conduttore Manutenzione ordinaria di infissi e serrande, degli impianti di riscaldamento e sanitario conduttore Rifacimento di chiavi e serrature conduttore Tinteggiatura di pareti conduttore Sostituzione di vetri conduttore Manutenzione ordinaria di apparecchi e condutture di elettricità e del cavo e dell’impianto citofonico e videocitofonico conduttore Verniciatura di opere in legno e metallo conduttore Manutenzione straordinaria dell’impianto di riscaldamento locatore Portierato 10% locatore 90% conduttore Indennità sostitutiva alloggio portiere prevista nel c.c.n.l. 10% locatore 90% conduttore Manutenzione ordinaria della guardiola 10% locatore 90% conduttore Manutenzione straordinaria della guardiola locatore Trattamento economico del portiere e del sostituto, compresi contributi previdenziali e assicurativi, accantonamento liquidazione, tredicesima,premi, ferie e indennità varie, anche locali, come da c.c.n.l. Materiale per le pulizie Pulizia Spese per l’assunzione dell’addetto locatore Trattamento economico dell’addetto, compresi contributi previdenziali conduttore e assicurativi, accantonamento liquidazione, tredicesima, premi, conduttore ferie e indennità varie, anche locali, come da c.c.n.l. conduttore Spese per il conferimento dell’appalto a ditta locatore Spese per le pulizie appaltate a ditta conduttore Materiale per le pulizie conduttore E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 87 Antonella Donati - Cedolare affitti 2013 Appendice normativa locatore Acquisto e sostituzione macchinari per la pulizia Manutenzione ordinaria dei macchinari per la pulizia conduttore Derattizzazione e disinfestazione dei locali legati alla raccolta delle immondizie conduttore Disinfestazione di bidoni e contenitori di rifiuti conduttore Tassa rifiuti o tariffa sostitutiva conduttore Acquisto di bidoni, trespoli e contenitori Sacchi per la preraccolta dei rifiuti locatore conduttore Sgombero neve Spese relative al servizio, compresi i materiali d’uso 88 conduttore Elenco comuni ad alta tensione abitativa Pagani, Palma Campania, Pellezzano, Pesco Sanni- Abruzzo Avezzano, Chieti, Francavilla al Mare, L'A- ta, Piano di Sorrento, Pietrelcina, Poggiomarino, Po- quila, Lanciano, Montesilvano, Ortona, Pescara, migliano d’Arco, Pontecagnano, Pozzuoli, Qualiano, Spoltore, Sulmona, Teramo, Vasto • Basilicata Avi- Quarto, Sala Consilina, Salerno, San Cipriano d’Aver- gliano, Lavello, Matera, Melfi, Nova Siri, Pignola, Po- sa, San Cipriano Picentino, San Felice a Cancello, licoro, Potenza, Rapolla, Tito, Venosa • Calabia Acri, San Leucio del Sannio, San Mango Piemonte, San Cassano allo Jonio, Castrovillari, Catanzaro, Coriglia- Nicola la Strada, San Nicola Manfredi, San Prisco, no Calabro, Cosenza, Crotone, Gioia Tauro, Lamezia Sant’Angelo a Cupolo, Sant’Antimo, Sant’Antonio Terme, Montalto Uffugo, Palmi, Reggio Calabria, Abate, Sant’Arpino, Santa Maria, Santa Maria a Vico, Rende, Rossano, San Giovanni in Fiore, Vibo Valentia Sarno, Saviano, Scafati, Sessa Aurunca, Sorrento, • Campania Giugliano in Campania, Ischia, Mugna- Summonte, Teano, Torrecuso, Trentola Ducenta, no di Napoli, Acerra, Afragola, Agropoli, Aiello del Valle di Maddaloni, Vico Equense, Vietri sul Mare, Vil- Sabato, Angri, Apollosa, Ariano Irpino, Arzano, Atri- laricca, Volla • Emilia-Romagna Anzola dell'Emilia, palda, Avellino, Aversa, Bacoli, Baronissi, Battipaglia, Bologna, Calderara di Reno, Campogalliano, Carpi, Bellizzi, Benevento, Brusciano, Caivano, Campagna, Casalecchio di Reno, Casalgrande, Castel Maggiore, Capaccio, Capriglia Irpina, Capua, Capua Vetere, Castelfranco Emilia, Castenaso, Cattolica, Cento, Cardito, Casagiove, Casal di Principe, Casalnuovo di Cesena, Cesenatico, Correggio, Faenza, Ferrara, Fi- Napoli, Casandrino, Casavatore, Caserta, Casoria, denza, Fiorenzuola d'Arda, Forlì, Formigine, Granaro- Castel Morrone, Castel San Giorgio, Castel Volturno, lo dell’Emilia, Imola, Lugo, Modena, Montecchio Emi- Castellammare di Stabia, Castelpoto, Castiglione del lia, Parma, Piacenza, Pianoro, Ravenna, Reggio Emi- Genovesi, Cava de’ Tirreni, Contrada, Eboli, Faiano, lia, Riccione, Rimini, Rubiera, San Lazzaro di Savena, Fisciano, Foglianise, Forio, Fragneto, Frattamaggio- Sasso Marconi, Sassuolo, Scandiano, Zola Predosa re, Frattaminore, Giffoni Valle Piana, Gragnano, Grot- • Friuli Venezia Giulia Basiliano, Cervignano del tolella, Grumo Nevano, Lusciano, Maddaloni, Mano- Friuli, Duino Aurisina, Gorizia, Monfalcone, Muggia, calzati, Marano di Napoli, Marcianise, Marigliano, Pordenone, Tavagnacco, Trieste, Udine • Lazio Ala- Massa Lubrense, Melito di Napoli, Mercato San Se- tri, Albano Laziale, Anagni, Anguillara Sabazia, Anzio, verino, Mercogliano, Mondragone, Monforte, Monte Aprilia, Ardea, Ariccia, Artena, Bracciano, Campa- di Procida, Monteforte Irpino, Montefredane, Monte- gnano di Roma, Cassino, Castel Gandolfo, Ceccano, sarchio, Napoli, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Cerveteri, Ciampino, Cisterna di Latina, Civita Castel- Nola, Orta di Atella, Ospedaletto d’Alpinolo, Paduli, lana, Civitavecchia, Colleferro, Colonna, Cori, Fara in E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Cedolare affitti 2013 Appendice normativa Sabina, Ferentino, Fiumicino, Fondi, Formello, For- • Piemonte Acqui Terme, Alba, Alessandria, Alpi- mia, Frascati, Frosinone, Gaeta, Gallicano nel Lazio, gnano, Asti, Beinasco, Biella, Borgaro Torinese, Bor- Genzano di Roma, Grottaferrata, Guidonia Montece- gosesia, Bra, Casale Monferrato, Chieri, Collegno, lio, Isola del Liri, Ladispoli, Lariano, Latina, Marcelli- Cossato, Cuneo, Domodossola, Druento, Grugliasco na, Marino, Mentana, Minturno, Monte Porzio Cato- Ivrea, Moncalieri, Nichelino, Novara, Novi Ligure, Or- ne, Monte San Giovanni Campano, Montecompatri, bassano, Pianezza, Pinerolo, Racconigi, Rivalta di Montefiascone, Monterotondo, Nettuno, Orte, Pale- Torino, Rivoli, Savigliano, Settimo Torinese, Torino, strina, Palombara Sabina, Poli, Pomezia, Pontecor- Tortona, Venaria Reale, Verbania, Vercelli, • Puglia vo, Pontinia, Priverno, Riano, Rieti, Ripi, Rocca di Andria, Stornara, Stornarella, Surbo, Taranto, Adelfia, Papa, Rocca Priora, Roma, Sabaudia, Sacrofano, Altamura, Arnesano, Ascoli Satriano, Bari, Barletta, San Cesareo, Santa Marinella, Sezze, Sora, Tarqui- Bisceglie, Bitonto, Bitritto, Brindisi, Capurso, Cara- nia, Terracina, Tivoli, Valmontone, Velletri, Veroli, Ve- pelle, Carovigno, Castellaneta, Castelluccio dei Sau- tralla, Viterbo, Zagarolo • Liguria Chiavari, Genova, ri, Cavallino, Cellino San Marco, Cerignola, Corato, Rapallo, Bordighera, Camporosso, Diano Marina, Crispiano, Faggiano, Foggia, Giovinazzo, Gravina in Imperia, San Remo, Taggia, Vallecrosia, Ventimiglia, Puglia, Grottaglie, Latiano, Lecce, Leporano, Lequile, Arcola, La Spezia, Ortonovo, Santo Stefano di Ma- Lizzanello, Lucera, Manfredonia, Martina Franca, gra, Albenga, Savona • Lombardia Agrate Brianza, Massafra, Mesagne, Modugno, Mola di Bari, Molfet- Arese, Bergamo, Bollate, Bovisio Masciago, Brescia, ta, Monopoli, Monteiasi, Montemesola, Monteroni di Bresso, Buccinasco, Busto Garolfo, Canegrate, Ca- Lecce, Mottola, Noicattaro, Novoli, Ordona, Orta rate Brianza, Cassano d'Adda, Cassina de' Pecchi, Nova, Palagiano, Pulsano, Rignano Garganico, San Cernusco sul Naviglio, Cerro Maggiore, Cesano Bo- Cesario di Lecce, San Donaci, San Giorgio Jonico, scone, Cesano Maderno, Cinisello Balsamo, Colo- San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, San Pie- gno Monzese, Como, Concesio, Cormano, Corsico, tro Vernotico, San Severo, San Vito dei Normanni, Cremona, Cusano Milanino, Dalmine, Desio, Garba- Squinzano, Trani, Trepuzzi, Triggiano, Troia, Valenza- gnate Milanese, Gardone Val Trompia, Giussano, no, Vernole • Sardegna Alghero, Cagliari, Carbonia, Gorgonzola, Gussago, Lecco, Legnano, Lentate sul Iglesias, Macomer, Monserrato, Nuoro, Olbia, Orista- Seveso, Limbiate, Lissone, Lodi, Lumezzane, Manto- no, Ozieri, Porto Torres, Quartu Sant'Elena, Sassari, va, Meda Melzo, Milano, Monza, Muggiò, Nova Mila- Tempio Pausania, Aci Castello, • Sicilia Acireale, nese, Novate Milanese, Opera, Paderno Dugnano, Acquedolci, Adrano, Alcamo, Altofonte, Augusta, Parabiago, Pero, Peschiera Borromeo, Pieve Ema- Avola, Bagheria, Barcellona Pozzo di Gotto, Brolo, nuele, Pioltello, Porto Mantovano, Rescaldina, Rez- Caltagirone, Camporotondo Etneo, Canicattini Ba- zato, Rho, Rozzano, San Donato Milanese, San Giu- gni, Capaci, Capo d’Orlando, Carlentini, Castelvetra- liano Milanese, Segrate, Senago, Seregno, Seriate, no, Catania, Enna, Erice, Ficarazzi, Floridia, Gaggi, Sesto San Giovanni, Settimo Milanese, Seveso, Torre Gargallo, Gravina di Catania, Isola delle Femmine, Boldone, Trezzano sul Naviglio, Trezzo sull’Adda, Va- Malvagna, Marsala, Mazara del Vallo, Melilli, Merì, redo, Vimercate, Vimodrone, Virgilio • Marche Anco- Messina, Milazzo, Misilmeri, Misterbianco, Modica, na, Ascoli Piceno, Civitanova Marche, Colbordolo, Monreale0, Montelepre, Motta Camastra, Motta Fabriano, Fano, Fermignano, Grottammare, Macera- Sant’Anastasia, Noto, Pace del Mela, Paceco, Palaz- ta, Monte Urano, Montegranaro, Montelabbate, zolo Acreide, Palermo, Paternò, Priolo, Ragusa, San Monteprandone, Pesaro Sant’Angelo in Lizzola, Por- Filippo del Mela, San Giovanni la Punta, San Grego- to Sant’ Elpidio, Potenza Picena, Recanati, San Be- rio di Catania, San Pietro Clarenza, Sant’Agata di Mi- nedetto del Tronto, Senigallia, Urbino • Molise Cam- litello, Sant’Agata li Battiati, Santa Lucia del Mela, pobasso, Campodipietra, Campomarino, Ferrazza- Scaletta Zanclea Spadafora, Siracusa • Toscana no, Guardialfiera, Isernia, Jelsi, Macchia d'Isernia, Agliana, Arezzo, Bagno a Ripoli, Calenzano, Camaio- Oratino, re, Campi Bisenzio, Capannori, Capolona, Carrara, Ripalimosani, Sant'Agapito, E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Termoli 89 Antonella Donati - Cedolare affitti 2013 Appendice normativa 90 Cascina, Castiglion Fibocchi, Castiglione della Pe- Lana, Merano, Pergine, Riva del Garda, Rovereto, scaia, Civitella in Val di Chiana, Collesalvetti, Empoli, Trento, Valsugana • Umbria Amelia, Città di Castello, Firenze, Follonica, Grosseto, Impruneta, Lastra a Si- Corciano, Foligno, Gubbio, Narni, Orvieto, Perugia, gna, Livorno, Lucca, Massa, Massarosa, Montale, Spoleto, Terni, Todi, Umbertide • Valle D'Aosta Ao- Monte San Savino, Montemurlo, Montignoso, Piom- sta, Chatillon, Morgex, Verres • Veneto Abano Ter- bino, Pisa, Pistoia, Poggibonsi, Pontedera, Prato, me, Arzignano, Bassano del Grappa, Belluno, Busso- Quarrata, Rosignano Marittimo, San Giuliano Terme, lengo, Castelfranco Veneto, Chioggia, Conegliano, Scandicci, Scarlino • Trentino-Alto Adige Sesto Fio- Iesolo, Legnago, Mira, Mogliano Veneto, Montebellu- rentino, Siena, Signa, Subbiano, Solarino, Taormina, na, Paese, Padova, Rovigo, San Donà di Piave, San Tirrena, Torregrotta, Torretta, Trabia, Trapani, Treme- Martino Buon Albergo, San Giovanni Lupatoto, stieri Etneo, Valdina, Valverde Venetico, Viagrande, Schio, Selvazzano Dentro, Spinea, Treviso, Valda- Villabate, Villafranca, Vittoria, Viareggio, Appiano sul- gno, Venezia, Verona, Vicenza, Villafranca di Verona, la Strada del Vino, Arco, Bolzano, Lagundo, Laives, Vittorio Veneto. E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Cedolare affitti 2013 Agenzia delle Entrate 6. Circolare Agenzia delle entrate, 20 dicembre 2012, n. 47/E Questioni interpretative in merito all’applicazione dell’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, (c.d. “cedolare secca”) e dell’articolo 2 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 2012, n. 44 (c.d. “remissione in bonis”). Premessa del regime della cedolare secca devono esercita- Pervengono alla scrivente numerosi quesiti in re- re l’opzione in sede di registrazione del contratto, lazione all’applicazione delle disposizioni contenu- mediante il modello telematico di cui al punto 8.1 te nell’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo (“modello Siria”) del Provvedimento citato, ove 2011, n. 23. sussistano le condizioni per il suo utilizzo, ovvero mediante il modello cartaceo di cui al successivo Con la presente circolare si forniscono, pertanto, punto 8.2 (“modello 69”) valido anche per eserci- ulteriori chiarimenti in merito alla disciplina della tare l’opzione in occasione della proroga del con- c.d. “cedolare secca”, con particolare riferimento ai tratto di locazione o per le annualità successive a rapporti intercorrenti fra detta disciplina e l’istituto quella della registrazione. Tali modelli devono esse- della c.d. “remissione in bonis” di cui all’articolo 2, re presentati entro il termine previsto per la regi- comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, strazione del contratto di locazione (30 giorni dalla convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile data di formazione dell’atto o dalla data di esecu- 2012, n. 44. zione, se antecedente alla stipula, o se si tratta di Vengono fornite, altresì, precisazioni in merito al contratti verbali). Nel caso di esercizio dell’opzione regime fiscale applicabile, ai fini dell’imposta di nelle annualità successive a quella della registra- registro, ai contratti di locazione di beni immobili zione o in sede di proroga del contratto deve es- ad uso abitativo non registrati o registrati con in- sere presentato il “modello 69” entro il termine dicazione di un importo inferiore a quello effettivo, previsto per il versamento dell’imposta di registro nonché alla registrazione dei contratti di comodato dall’articolo 17 del testo unico delle disposizioni fittizio (commi 8 e 9 del citato articolo 3 del D.Lgs. concernenti l’imposta di registro approvato con n. 23 del 2011). decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (di seguito TUR), vale a dire entro 30 giorni dalla proroga. 1. La disciplina della cedolare secca Si forniscono chiarimenti in merito alla disciplina L’articolo 3 del D.Lgs. n. 23 del 2011 ha introdotto fiscale relativa alle ipotesi in cui l’opzione venga nel nostro ordinamento un regime facoltativo di effettuata oltre i richiamati termini di scadenza tassazione dei redditi derivanti dalla locazione di (tramite la presentazione del “modello 69”), di- immobili ad uso abitativo (c.d. cedolare secca). Ter- stinguendo le ipotesi in cui si tratti: mini e modalità di esercizio dell’opzione sono stati - opzione effettuata in sede di registrazione tardi- stabiliti con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 7 aprile 2011. In particolare, i soggetti che intendono avvalersi E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse va del contratto; - opzione effettuata successivamente alla registrazione. 91 Antonella Donati - Cedolare affitti 2013 Agenzia delle Entrate 1.1. Opzione effettuata in sede di registrazione secca per l’annualità in relazione alla quale l’opzio- tardiva del contratto ne non è stata esercitata nei termini. L’ipotesi in cui l’opzione per il regime della cedo- Pertanto, in questo caso gli effetti dell’opzione lare secca venga effettuata in sede di tardiva regi- decorrono soltanto “per le annualità successive”, strazione iniziale del contratto di locazione è stata ossia dal momento in cui inizia a decorrere il suc- oggetto dei chiarimenti al paragrafo 9.1 della Circo- cessivo anno nell’ambito del complessivo periodo lare n. 26/E del 1° giugno 2011. di locazione. Nel richiamato paragrafo è stato precisato, infatti, In questa ipotesi, non è applicabile alcuna sanzio- che è possibile optare per il regime facoltativo di ne. tassazione anche nell’ipotesi di tardiva registrazio- Si pensi al caso di un contratto di locazione qua- ne del contratto di locazione, ricorrendo all’istituto driennale con efficacia dal 1° gennaio 2013 (anno del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del n) al 31 dicembre 2016 (anno n + 3) stipulato il 1° Decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997. gennaio 2013 e registrato nei termini il 15 gennaio 2013, presentando un “modello 69” in cui non è 1.2. Opzione effettuata successivamente alla stata esercitata l’opzione per la cedolare secca ed registrazione è stata versata l’imposta di registro dovuta per tut- Com’è noto, l’esercizio dell’opzione per il regime te e quattro le annualità. della cedolare secca può essere effettuato (presentando un nuovo “modello 69”) in un momento Esempio 1 successivo alla registrazione del contratto. Successivo “modello 69” presentato in data 15 Sul punto, nel paragrafo 2.1. della circolare n. 26/E febbraio 2013 al fine di esercitare la opzione per la del 1° giugno 2011, è stato precisato che “qualora cedolare secca. non sia stata esercitata l’opzione in sede di regi- L’opzione non produce effetto per il 2013 (anno per strazione del contratto ovvero di proroga, è possi- il quale doveva essere presentata entro il termine bile accedere al regime della cedolare secca per le di prima registrazione ossia 31 gennaio 2013), ma annualità successive, esercitando l’opzione entro il solo a partire dal 2014 (anno n +1), senza applica- termine previsto per il versamento dell’imposta di zione di alcuna sanzione e senza diritto al rimborso registro dovuta annualmente sull’ammontare del dell’imposta di registro versata. canone relativo a ciascun anno, vale a dire entro 30 giorni dalla scadenza di ciascuna annualità (arti- Esempio 2 colo 17 del TUR). Tale descritta modalità di opzione Successivo “modello 69” presentato in data 15 deve essere osservata anche nel caso in cui il con- febbraio 2014 al fine di esercitare l’opzione per la tribuente abbia corrisposto l’imposta dovuta per cedolare secca. la registrazione del contratto in unica soluzione al L’opzione non produce effetto per il 2014 (anno momento della registrazione”. In tale caso, il contri- per il quale doveva essere presentata entro il 31 buente non ha diritto alla restituzione dell’imposta gennaio 2014), ma solo a partire dal 2015 (anno n di registro versata. +2), senza applicazione di alcuna sanzione e senza Per quanto appena specificato, l’esercizio dell’op- diritto al rimborso dell’imposta di registro versata. zione attraverso la presentazione del “modello 69” 92 oltre il termine previsto per il versamento dell’im- 2. La disciplina della remissione in bonis posta di registro dovuta annualmente determina Con l’entrata in vigore dell’articolo 2 del decreto- l’impossibilità di accedere al regime della cedolare legge n. 16 del 2012 è stata introdotta nel sistema E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Cedolare affitti 2013 Agenzia delle Entrate tributario la c.d. remissione in bonis che consente volontà di optare per il regime della cedolare secca al contribuente in ritardo con gli obblighi di pre- che, come noto, non presuppone il versamento del ventiva comunicazione o con gli adempimenti di richiamato tributo. natura formale richiesti per la fruizione di benefi- In tale ipotesi troverà, di conseguenza, applica- ci di natura fiscale o per l’accesso a regimi fiscali zione soltanto la regola generale prima descritta, opzionali, di “sanare” tale dimenticanza versando secondo cui l’opzione esercitata tardivamente pro- l’importo pari alla misura minima della sanzione duce i suoi effetti a decorrere dall’annualità suc- stabilita dall’articolo 11, comma 1, del decreto legi- cessiva. slativo 18 dicembre 1997, n. 471, in presenza degli Non sono, pertanto, sanabili con la remissione in ulteriori requisiti formali richiesti dalla norma. bonis le situazioni indicate negli esempi 1 e 2 al fine Al riguardo la circolare n. 38/E del 28 settembre di ottenere la decorrenza del regime della cedolare 2012 ha sottolineato che la previsione in esame secca, rispettivamente, dal 2013 (nel caso dell’e- intende “salvaguardare la scelta operata dal con- sempio 1) e dal 2014 (nel caso dell’esempio 2). tribuente che presenta la comunicazione ovvero Analogamente, non è possibile beneficiare dell’i- assolve l’adempimento richiesto tardivamente” ed stituto della remissione in bonis per l’anno in corso è “strutturata in modo tale da sanare quei soli com- nei casi in cui il contribuente che corrisponda an- portamenti che non abbiano prodotto danni per l’e- nualmente l’imposta di registro abbia già versato, rario, nemmeno in termini di pregiudizio all’attività nei termini previsti dall’articolo 17 del TUR, l’impo- di accertamento”. sta annuale sull’ammontare del canone. Il citato documento di prassi ha altresì espressa- La remissione in bonis può produrre, invece, effetti mente escluso “che il beneficio possa essere frui- qualora si verifichino congiuntamente le ipotesi in- to o il regime applicato nelle ipotesi in cui il tardivo dicate nelle lettere successive. assolvimento dell’obbligo di comunicazione ovvero a) Contratto di locazione quadriennale con efficacia dell’adempimento di natura formale rappresenti un dal 1° gennaio 2013 (anno n) al 31 dicembre 2016 mero ripensamento, ovvero una scelta a posteriori (anno n +3) stipulato il 1° gennaio 2013 e registra- basata su ragioni di opportunità”. to nei termini il 15 gennaio 2013, presentando un “modello 69” in cui non è stata esercitata l’opzio- 3. Rapporti tra cedolare secca e remissione in ne per la cedolare secca ed è stata versata l’impo- bonis sta di registro dovuta per la sola prima annualità. La fattispecie di tardiva presentazione del “model- Si ricorda che in tal caso, per gli anni successivi, lo 69” può rientrare nel campo di applicazione del l’imposta deve essere versata entro il 31 gennaio citato articolo 2 del decreto-legge n. 16 del 2012, di ciascun anno, termine entro il quale può anche solo se il tardivo assolvimento dell’obbligo di pre- essere esercitata l’opzione per la cedolare secca a sentazione di tale modello non sia configurabile valere sulle rispettive annualità. b) S u c c e s s i v o come mero ripensamento. Ne consegue che non “modello 69” presentato in data 15 febbraio 2014 può essere ammesso ad usufruire dell’istituto in al fine di esercitare l’opzione per la cedolare secca. esame chi ha effettuato il versamento dell’imposta Come indicato nell’esempio 2, in tal caso l’opzione di registro (anche se in un’unica soluzione) prima non produce effetti per il 2014 (anno per il quale do- di esercitare l’opzione per il regime della cedolare veva essere presentata entro il 31 gennaio 2014), secca. ma solo per il 2015 (anno n +2), senza applicazione Si ritiene, infatti, che il pagamento di detta imposta di alcuna sanzione. configuri un comportamento non coerente con la Nelle predette condizioni è infatti possibile avvaler- E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 93 Antonella Donati - Cedolare affitti 2013 Agenzia delle Entrate si dell’istituto della remissione in bonis e ottenere settembre 2013, senza diritto al rimborso dell’impo- la decorrenza dal 2014, considerando che, fermo sta di registro versata. restando il rispetto delle altre condizioni richieste In definitiva, il beneficio della remissione in bonis è per accedere al regime, non si è provveduto al applicabile, secondo le modalità e le condizioni pre- versamento dell’imposta di registro annuale. La viste dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. remissione in bonis deve essere effettuata entro 16 del 2012, solo nelle ipotesi in cui i contribuenti ab- termine di presentazione della prima dichiarazione biano manifestato un comportamento coerente con dei redditi utile, successiva alla scadenza del termi- il regime opzionale della cedolare secca ed abbiano ne ordinario (30 settembre 2014). altresì assolto tutte le formalità e adempiuto a tutti Si evidenzia che ai fini del perfezionamento della re- gli obblighi richiesti, omettendo solo la presentazione missione in bonis occorre versare la sanzione di cui nei termini del “modello 69”. all’articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto- legge Con riferimento alla preventiva comunicazione che il 2 marzo 2012, n. 16 in misura pari a 258 euro. La locatore è obbligato ad inviare al conduttore per poter sanzione deve essere versata tramite modello F24 accedere al regime della cedolare secca, in applica- ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio zione di quanto disposto dal comma 11 dell’articolo 1997, n. 241, senza possibilità di effettuare la com- 3 del citato d.lgs. n. 23 del 2011, si precisa che l’invio pensazione con crediti eventualmente disponibili, tardivo della stessa comunicazione non è “ravvedibi- utilizzando il codice tributo “8114” (cfr risoluzione n. le” ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto-leg- 46/E dell’11 maggio 2012). ge n. 16 del 2012, posto che le comunicazioni cui si È il caso di precisare che possono accedere all’isti- riferisce l’anzidetta norma sono solo quelle da effet- tuto della remissione in bonis anche coloro che, pri- tuarsi nei confronti dell’Amministrazione finanziaria. ma dell’entrata in vigore della disposizione relativa alla cedolare secca, hanno registrato un contratto di 4. Disciplina fiscale dei contratti di locazione di locazione versando l’imposta di registro in un’unica beni immobili ad uso abitativo non registrati, re- soluzione; ciò in quanto nella fattispecie in esame gistrati a canone inferiore e dei comodati fittizi non può logicamente configurarsi un comportamen- L’articolo 3, comma 8, del d.lgs. n. 23 del 2011 sta- to non coerente con la volontà di optare per il regime bilisce che i contratti di locazione degli immobili ad della cedolare secca. uso abitativo, comunque stipulati, che, ricorrendone i presupposti, non siano stati registrati entro il termi- 94 Esempio 3 ne previsto dalla legge, sono soggetti alla seguente Si pensi al caso di un contratto di locazione quadrien- disciplina: nale con efficacia dal 1° gennaio 2010 (anno n) al 31 - la durata della locazione è fissata in quattro anni a dicembre 2013 (anno n + 3), stipulato il 1° genna- decorrere dalla registrazione del contratto di loca- io 2010 e registrato nei termini il 15 gennaio 2010, zione, volontaria o d’ufficio; presentando il “modello 69” in cui non era possibile - al rinnovo si applica la disciplina recata dall’articolo esercitare l’opzione per la cedolare secca, per il qua- 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998 n. 431; le era stata versata l’imposta di registro dovuta per - a decorrere dalla registrazione il canone annuo di tutte e quattro le annualità e alla presentazione di un locazione è fissato in misura pari al triplo della nuovo “modello 69” in data 15 febbraio 2013 al fine rendita catastale, oltre l’adeguamento che trova di esercitare la opzione per la cedolare secca. applicazione, dal secondo anno, in base al 75% In deroga a quanto chiarito con riferimento all’esem- dell’aumento degli indici ISTAT dei prezzi al con- pio 1, è ammessa la remissione in bonis entro il 30 sumo per le famiglie degli impiegati ed operai. Se E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Cedolare affitti 2013 Agenzia delle Entrate il contratto prevede un canone inferiore si applica ce il valore e la durata risultanti dall’atto non registra- comunque quello individuato dalle parti. to nei termini. In tal caso gli Uffici procedono alla li- Il successivo comma 9 del medesimo articolo 3 pre- quidazione dell’imposta di registro dovuta sulla base vede che la disciplina sopra richiamata si applica an- dei chiarimenti resi con la citata circolare n. 26/E del che ai contratti di locazione registrati con indicazione 2011, paragrafo n. 9.3. di un canone inferiore a quello effettivo, nonché ai Si precisa, infine, che in tale sede non è comunque contratti di comodato fittizi. preclusa all’Agenzia delle Entrate la possibilità di ac- Come chiarito con circolare n. 26/E del 2011, al para- cettare ulteriori elementi spontaneamente esibiti dal grafo 9.3., il regime introdotto dal comma 8 dell’arti- contribuente e relativi al rapporto di locazione, che colo 3 del d.lgs. n. 23 del 2011 ha individuato le con- potrebbero risultare utili nella successiva fase dei seguenze derivanti ex lege dalla mancata o tardiva controlli. registrazione del contratto di locazione “sulle future vicende del rapporto tra locatario e locatore”, in ordi- 4.1.Rapporti con l’istituto del ravvedimento ope- ne agli aspetti concernenti la durata, il canone ed il roso rinnovo del contratto. In merito al rapporto intercorrente fra l’istituto del Pertanto, le richiamate disposizioni producono effetti ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decre- sul piano dei rapporti privatistici intercorrenti tra le to legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, ed il regime parti del contratto di locazione. previsto dall’articolo 3, commi 8 e 9, del d.lgs. n. 23 In sede di registrazione dei contratti di locazione o del 2011, si ritiene che l’eventuale ravvedimento ope- di denuncia degli stessi, gli Uffici dell’Agenzia delle roso del contribuente possa incidere esclusivamente Entrate non sono tenuti ad effettuare valutazioni in sul trattamento sanzionatorio tributario, non potendo ordine all’applicabilità o meno delle richiamate nor- influenzare la predetta disciplina di cui ai commi 8 e me, neanche in relazione alla categoria catastale di 9, che, come chiarito, è applicata dagli Uffici solo a appartenenza dell’immobile locato. richiesta delle parti contraenti in sede di registrazione In altri termini, gli Uffici dell’Agenzia effettuano la li- dei contratti o delle relative denunce. quidazione dell’imposta di registro dovuta esclusiva- Dall’omessa o tardiva registrazione dei contratti di mente sulla base di quanto emerge dalle risultanze locazione derivano, quindi, conseguenze o di natura contrattuali o di quanto dichiarato dalla parte contra- sanzionatoria sul piano fiscale, sulle quali può incide- ente che procede all’adempimento tardivo. re l’istituto del ravvedimento operoso, ed effetti sul La parte contraente, che ritiene di poter invocare nei piano extra tributario, o nei rapporti civilistici tra le confronti della controparte l’applicazione dei commi parti, ai sensi dei commi 8 e 9 del citato articolo 3 del 8 e 9, deve conseguentemente dichiarare per la re- D.Lgs. n. 23 del 2011, in relazione ai quali l’istituto del gistrazione il valore e la durata contrattuale derivanti ravvedimento operoso dall’applicazione delle citate disposizioni e non inve- non può influire. E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 95 Antonella Donati - Cedolare affitti 2013 Agenzia delle Entrate 7. Circolare Agenzia delle entrate, 20 dicembre 2012, n. 47/E Questioni interpretative in merito all’applicazione dell’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, (c.d. “cedolare secca”) e dell’articolo 2 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 2012, n. 44 (c.d. “remissione in bonis”). Premessa dizioni per il suo utilizzo, ovvero mediante il modello Pervengono alla scrivente numerosi quesiti in relazio- cartaceo di cui al successivo punto 8.2 (“modello 69”) ne all’applicazione delle disposizioni contenute nell’ar- valido anche per esercitare l’opzione in occasione del- ticolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. la proroga del contratto di locazione o per le annualità Con la presente circolare si forniscono, pertanto, ulte- successive a quella della registrazione. Tali modelli de- riori chiarimenti in merito alla disciplina della c.d. “ce- vono essere presentati 4 entro il termine previsto per dolare secca”, con particolare riferimento ai rapporti la registrazione del contratto di locazione (30 giorni intercorrenti fra detta disciplina e l’istituto della c.d. dalla data di formazione dell’atto o dalla data di esecu- “remissione in bonis” di cui all’articolo 2, comma 1, zione, se antecedente alla stipula, o se si tratta di con- del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con tratti verbali). Nel caso di esercizio dell’opzione nelle modificazioni, nella legge 26 aprile 2012, n. 44. annualità successive a quella della registrazione o in Vengono fornite, altresì, precisazioni in merito al regi- sede di proroga del contratto deve essere presentato me fiscale applicabile, ai fini dell’imposta di registro, il “modello 69” entro il termine previsto per il versa- ai contratti di locazione di beni immobili ad uso abi- mento dell’imposta di registro dall’articolo 17 del te- tativo non registrati o registrati con indicazione di un sto unico delle disposizioni concernenti l’imposta di importo inferiore a quello effettivo, nonché alla regi- registro approvato con decreto del Presidente della strazione dei contratti di comodato Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (di seguito TUR), fittizio (commi 8 e 9 del citato articolo 3 del d.lgs. n. vale a dire entro 30 giorni dalla proroga. 23 del 2011). Si forniscono chiarimenti in merito alla disciplina fiscale relativa alle ipotesi in cui l’opzione venga ef- 1. La disciplina della cedolare secca fettuata oltre i richiamati termini di scadenza (tramite L’articolo 3 del d.lgs. n. 23 del 2011 ha introdotto nel la presentazione del “modello 69”), distinguendo le nostro ordinamento un regime facoltativo di tassazio- ipotesi in cui si tratti: - opzione effettuata in sede di ne dei redditi derivanti dalla locazione di immobili ad registrazione tardiva del contratto; - opzione effettuata uso abitativo (c.d. cedolare secca). Termini e modalità successivamente alla registrazione. di esercizio dell’opzione sono stati stabiliti con il Prov- 96 vedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 1.1. Opzione effettuata in sede di registrazione tar- 7 aprile 2011. diva del contratto In particolare, i soggetti che intendono avvalersi del L’ipotesi in cui l’opzione per il regime della cedolare regime della cedolare secca devono esercitare l’op- secca venga effettuata in sede di tardiva registrazione zione in sede di registrazione del contratto, mediante iniziale del contratto di locazione è stata oggetto dei il modello telematico di cui al punto 8.1 (“modello Si- chiarimenti al paragrafo 9.1 della Circolare n. 26/E del ria”) del Provvedimento citato, ove sussistano le con- 1° giugno 2011. E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Cedolare affitti 2013 Agenzia delle Entrate Nel richiamato paragrafo è stato precisato, infatti, che pensi al caso di un contratto di locazione quadriennale è possibile optare per il regime facoltativo di tassa- con efficacia dal 1° gennaio 2013 (anno n) al 31 dicem- zione anche nell’ipotesi di tardiva registrazione del bre 2016 (anno n + 3) stipulato il 1° gennaio 2013 e contratto di locazione, ricorrendo all’istituto del rav- registrato nei termini il 15 gennaio 2013, presentando vedimento operoso di cui all’articolo 13 del Decreto un “modello 69” in cui non è stata esercitata l’opzio- legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997. ne per la cedolare secca ed è stata versata l’imposta di registro dovuta per tutte e quattro le annualità. 1.2. Opzione effettuata successivamente alla registrazione Esempio 1 Com’è noto, l’esercizio dell’opzione per il regime del- Successivo “modello 69” presentato in data 15 feb- la cedolare secca può essere effettuato (presentando braio 2013 al fine di esercitare la opzione per la cedo- un nuovo “modello 69”) in un momento lare secca. successivo alla registrazione del contratto. L’opzione non produce effetto per il 2013 (anno per Sul punto, nel paragrafo 2.1. della circolare n. 26/E il quale doveva essere presentata entro il termine di del 1° giugno 2011, è stato precisato che “qualora prima registrazione ossia 31 gennaio 2013), ma solo 6 non sia stata esercitata l’opzione in sede di regi- a partire dal 2014 (anno n +1), senza applicazione di al- strazione del contratto ovvero di proroga, è possi- cuna sanzione e senza diritto al rimborso dell’imposta bile accedere al regime della cedolare secca per le di registro versata. annualità successive, esercitando l’opzione entro il termine previsto per il versamento dell’imposta Esempio 2 di registro dovuta annualmente sull’ammontare Successivo “modello 69” presentato in data 15 feb- del canone relativo a ciascun anno, vale a dire en- braio 2014 al fine di esercitare l’opzione per la cedo- tro 30 giorni dalla scadenza di ciascuna annualità lare secca. (articolo 17 del TUR). Tale descritta modalità di op- L’opzione non produce effetto per il 2014 (anno per il zione deve essere osservata anche nel caso in cui quale doveva essere presentata entro il 31 gennaio il contribuente abbia corrisposto l’imposta dovuta 2014), ma solo a partire dal 2015 (anno n +2), senza per la registrazione del contratto in unica soluzio- applicazione di alcuna sanzione e senza diritto al rim- ne al momento della registrazione”. In tale caso, il borso dell’imposta di registro versata. contribuente non ha diritto alla restituzione dell’imposta di registro versata. 2. La disciplina della remissione in bonis Per quanto appena specificato, l’esercizio dell’opzio- Con l’entrata in vigore dell’articolo 2 del decreto- ne attraverso la presentazione del “modello 69” oltre legge n. 16 del 2012 è stata introdotta nel sistema il termine previsto per il versamento dell’imposta di tributario la c.d. remissione in bonis che consente registro dovuta annualmente determina l’impossibi- al contribuente in ritardo con gli obblighi di preven- lità di accedere al regime della cedolare secca per tiva comunicazione o con gli adempimenti di natura l’annualità in relazione alla quale l’opzione non è stata formale richiesti per la fruizione di benefici di natura esercitata nei termini. fiscale o per l’accesso a regimi fiscali opzionali, di “sa- Pertanto, in questo caso gli effetti dell’opzione decor- nare” tale dimenticanza versando l’importo pari alla rono soltanto “per le annualità successive”, ossia dal misura minima della sanzione stabilita dall’articolo 11, momento in cui inizia a decorrere il successivo anno comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. nell’ambito del complessivo periodo di locazione. In 471, in presenza degli ulteriori requisiti formali richie- questa ipotesi, non è applicabile alcuna sanzione. Si sti dalla norma. E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 97 Antonella Donati - Cedolare affitti 2013 Agenzia delle Entrate Al riguardo la circolare n. 38/E del 28 settembre 2012 bonis per l’anno in corso nei casi in cui il contribuente ha sottolineato che la previsione in esame intende che corrisponda annualmente l’imposta di registro ab- “salvaguardare la scelta operata dal contribuente che bia già versato, nei termini previsti dall’articolo 17 del presenta la comunicazione ovvero assolve l’adempi- TUR, l’imposta annuale sull’ammontare del canone. mento richiesto tardivamente” ed è “strutturata in La remissione in bonis può produrre, invece, effetti modo tale da sanare quei soli comportamenti che non qualora si verifichino congiuntamente le ipotesi indi- abbiano prodotto danni per l’erario, nemmeno in ter- cate nelle lettere successive. mini di pregiudizio all’attività di accertamento”. a) Contratto di locazione quadriennale con efficacia Il citato documento di prassi ha altresì espressamen- dal 1° gennaio 2013 (anno n) al 31 dicembre 2016 te escluso “che il beneficio possa essere fruito o il (anno n +3) stipulato il 1° gennaio 2013 e registra- regime applicato nelle ipotesi in cui il tardivo to nei termini il 15 gennaio 2013, presentando un assolvimento dell’obbligo di comunicazione ovvero “modello 69” in cui non è stata esercitata l’opzio- dell’adempimento di natura formale rappresenti un ne per la cedolare secca ed è stata versata l’impo- mero ripensamento, ovvero una scelta a posteriori sta di registro dovuta per la sola prima annualità. basata su ragioni di opportunità”. Si ricorda che in tal caso, per gli anni successivi, l’imposta deve essere versata entro il 31 gennaio 3. Rapporti tra cedolare secca e remissione in di ciascun anno, termine entro il quale può anche bonis essere esercitata l’opzione per la cedolare secca a La fattispecie di tardiva presentazione del “modello valere sulle rispettive annualità. 69” può rientrare nel campo di applicazione del citato b) Successivo “modello 69” presentato in data 15 articolo 2 del decreto-legge n. 16 del 2012, solo se il febbraio 2014 al fine di esercitare l’opzione per la tardivo assolvimento dell’obbligo di presentazione di tale modello non sia configurabile come mero ripen- 98 cedolare secca. Come indicato nell’esempio 2, in tal caso l’opzione samento. Ne consegue che non può essere ammes- non produce effetti per il 2014 (anno per il quale dove- so ad usufruire dell’istituto in esame chi ha effettuato va essere presentata entro il 31 gennaio 2014), il versamento dell’imposta di registro (anche se in ma solo per il 2015 (anno n +2), senza applicazione di un’unica soluzione) prima di esercitare l’opzione per alcuna sanzione. il regime della cedolare secca. Si ritiene, infatti, che Nelle predette condizioni è infatti possibile avvalersi il pagamento di detta imposta configuri un compor- dell’istituto della remissione in bonis e ottenere la de- tamento non coerente con la volontà di optare per correnza dal 2014, considerando che, fermo il regime della cedolare secca che, come noto, non restando il rispetto delle altre condizioni richieste per presuppone il versamento del richiamato tributo. In accedere al regime, non si è provveduto al versamen- tale ipotesi troverà, di conseguenza, applicazione sol- to dell’imposta di registro annuale. La remissione in tanto la regola generale prima descritta, secondo cui bonis deve essere effettuata entro termine di pre- l’opzione esercitata tardivamente produce i suoi ef- sentazione della prima dichiarazione dei redditi utile, fetti a decorrere dall’annualità successiva. Non sono, successiva alla scadenza del termine ordinario (30 pertanto, sanabili con la remissione in bonis le situa- settembre 2014). Si evidenzia che ai fini del perfezio- zioni indicate negli esempi 1 e 2 al fine di ottenere namento della remissione in bonis occorre versare la la decorrenza del regime della cedolare secca, rispet- sanzione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), del tivamente, dal 2013 (nel caso dell’esempio 1) e dal decretolegge 2 marzo 2012, n. 16 in misura pari a 258 2014 (nel caso dell’esempio 2). Analogamente, non euro. La sanzione deve essere versata tramite model- è possibile beneficiare dell’istituto della remissione in lo F24 ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Cedolare affitti 2013 Agenzia delle Entrate 9 luglio 1997, n. 241, senza possibilità di effettuare la dell’articolo 3 del citato d.lgs. n. 23 del 2011, si compensazione con crediti eventualmente disponibili, precisa che l’invio tardivo della stessa comunica- utilizzando il codice tributo “8114” (cfr risoluzione n. zione non è “ravvedibile” ai sensi dell’articolo 2, 46/E dell’11 maggio 2012). comma 1, del decreto-legge n. 16 del 2012, po- È il caso di precisare che possono accedere all’isti- sto che le comunicazioni cui si riferisce l’anzidetta tuto della remissione in bonis anche coloro che, pri- norma sono solo quelle da effettuarsi nei confronti ma dell’entrata in vigore della disposizione relativa dell’Amministrazione finanziaria. alla cedolare secca, hanno registrato un contratto di locazione versando l’imposta di registro in un’unica 4. Disciplina fiscale dei contratti di locazione di soluzione; ciò in quanto nella fattispecie in esame non beni immobili ad uso abitativo non registrati, può logicamente configurarsi un comportamento non registrati a canone inferiore e dei comodati fit- coerente con la volontà di optare per il regime della tizi cedolare secca. L’articolo 3, comma 8, del d.lgs. n. 23 del 2011 stabilisce che i contratti di locazione degli immobili ad Esempio 3 uso abitativo, comunque stipulati, che, ricorrendone Si pensi al caso di un contratto di locazione qua- i presupposti, non siano stati registrati entro il termi- driennale con efficacia dal 1° gennaio 2010 (anno ne previsto dalla legge, sono soggetti alla seguente n) al 31 dicembre 2013 (anno n + 3), stipulato il 1° disciplina: gennaio 2010 e registrato nei termini il 15 gennaio - la durata della locazione è fissata in quattro anni a de- 2010, presentando il “modello 69” in cui non era correre dalla registrazione del contratto di locazione, possibile esercitare l’opzione per la cedolare sec- volontaria o d’ufficio; - al rinnovo si applica la disciplina ca, per il quale era stata versata l’imposta di regi- recata dall’articolo 2, comma 1, della stro dovuta per tutte e quattro le annualità e alla legge 9 dicembre 1998 n. 431; presentazione di un nuovo “modello 69” in data 15 - a decorrere dalla registrazione il canone annuo di lo- febbraio 2013 al fine di esercitare la opzione per la cazione è fissato in misura pari al triplo della rendita cedolare secca. In deroga a quanto chiarito con ri- catastale, oltre l’adeguamento che trova applicazione, ferimento all’esempio 1, è ammessa la remissione dal secondo anno, in base al 75% dell’aumento degli in bonis entro il 30 settembre 2013, senza diritto al indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli rimborso dell’imposta di registro versata. impiegati ed operai. Se il contratto prevede un canone In definitiva, il beneficio della remissione in bonis è inferiore si applica comunque quello individuato dalle applicabile, secondo le modalità e le condizioni pre- parti. viste dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. Il successivo comma 9 del medesimo articolo 3 pre- 16 del 2012, solo nelle ipotesi in cui i contribuenti vede che la disciplina sopra richiamata si applica an- abbiano manifestato un comportamento coerente che ai contratti di locazione registrati con indicazione con il regime opzionale della cedolare secca ed ab- di un canone inferiore a quello effettivo, nonché ai biano altresì assolto tutte le formalità e adempiuto contratti di comodato fittizi. a tutti gli obblighi richiesti, omettendo solo la pre- Come chiarito con circolare n. 26/E del 2011, al para- sentazione nei termini del “modello 69”. grafo 9.3., il regime introdotto dal comma 8 dell’arti- Con riferimento alla preventiva comunicazione che colo 3 del d.lgs. n. 23 del 2011 ha individuato le con- il locatore è obbligato ad inviare al conduttore per seguenze derivanti ex lege dalla mancata o tardiva poter accedere al regime della cedolare secca, in registrazione del contratto di locazione “sulle future applicazione di quanto disposto dal comma 11 vicende del rapporto tra locatario e E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 99 Antonella Donati - Cedolare affitti 2013 Agenzia delle Entrate locatore”, in ordine agli aspetti concernenti la durata, il potrebbero risultare utili nella successiva fase dei canone ed il rinnovo del contratto. controlli. Pertanto, le richiamate disposizioni producono effetti sul piano dei rapporti privatistici intercorrenti tra le 4.1. Rapporti con l’istituto del ravvedimento ope- parti del contratto di locazione. roso In sede di registrazione dei contratti di locazione o di In merito al rapporto intercorrente fra l’istituto del denuncia degli stessi, gli Uffici dell’Agenzia delle En- ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decre- trate non sono tenuti ad effettuare valutazioni in or- to legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, ed il regime dine all’applicabilità o meno delle richiamate norme, previsto dall’articolo 3, commi 8 e 9, del d.lgs. n. 23 neanche in relazione alla categoria catastale di appar- del 2011, si ritiene che l’eventuale ravvedimento ope- tenenza dell’immobile locato. roso del contribuente possa incidere esclusivamente In altri termini, gli Uffici dell’Agenzia effettuano la li- sul trattamento sanzionatorio tributario, non potendo quidazione dell’imposta di registro dovuta esclusiva- influenzare la predetta disciplina di cui ai commi 8 e mente sulla base di quanto emerge dalle 11 risultanze 9, che, come chiarito, è applicata dagli Uffici solo a contrattuali o di quanto dichiarato dalla parte contraen- richiesta delle parti contraenti in sede di registrazione te che procede all’adempimento tardivo. dei contratti o delle relative denunce. La parte contraente, che ritiene di poter invocare nei Dall’omessa o tardiva registrazione dei contratti di confronti della controparte l’applicazione dei commi 8 locazione derivano, quindi, conseguenze o di natura e 9, deve conseguentemente dichiarare sanzionatoria sul piano fiscale, sulle quali può per la registrazione il valore e la durata contrattuale incidere l’istituto del ravvedimento operoso, ed effetti derivanti dall’applicazione delle citate disposizioni e sul piano extra tributario, o nei rapporti civilistici tra le non invece il valore e la durata risultanti dall’atto non parti, ai sensi dei commi 8 e 9 del citato articolo 3 del registrato nei termini. In tal caso gli Uffici procedono d.lgs. n. 23 del 2011, in relazione ai quali l’istituto del alla liquidazione dell’imposta di registro dovuta sulla ravvedimento operoso non può influire. base dei chiarimenti resi con la citata Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi circolare n. 26/E del 2011, paragrafo n. 9.3. enunciati e le istruzioni fornite con la presente circo- Si precisa, infine, che in tale sede non è comunque lare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni preclusa all’Agenzia delle Entrate la possibilità di ac- provinciali e dagli Uffici dipendenti. cettare ulteriori elementi spontaneamente esibiti dal contribuente e relativi al rapporto di locazione, che 100 IL DIRETTORE DELL’AGENZIA E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Cedolare affitti 2013 Agenzia delle Entrate 8. Circolare Agenzia delle entrate, 4 giugno 2012, n. 20/E Cedolare secca sugli affitti Risposte a quesiti Premessa ha effetto se di essa il locatore non ha dato preven- Con la presente circolare si forniscono chiarimenti su tiva comunicazione al conduttore. Pur non essendo varie questioni interpretative poste all’attenzione della formalmente prevista alcuna forma di comunicazione scrivente riguardanti la c.d. cedolare secca. Nel segui- della revoca dell’opzione già esercitata, è comunque to, per TUIR si intende il Testo Unico delle Imposte sui opportuno che il locatore comunichi la revoca eser- Redditi approvato con il decreto del Presidente della citata al conduttore, responsabile solidale del paga- Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per TUR si mento dell’imposta di registro. Detta comunicazione, intende Testo Unico dell’imposta di Registro, appro- peraltro, corrisponde anche a un interesse del locato- vato con decreto del Presidente della Repubblica 26 re perché a decorrere dall’annualità della revoca vie- aprile 1986, n. 131. Le circolari e le risoluzioni citate in ne meno la rinuncia agli aggiornamenti del canone di questo documento sono consultabili nella banca dati locazione. Documentazione Tributaria accessibile dal sito www. agenziaentrate.gov.it o dal sito www.finanze.gov.it. 2. Periodo transitorio 2011 - comunicazione al conduttore – acconti e ravvedimento operoso 1. Revoca dell’opzione D. Tenuto conto che l’anno 2011 rappresenta il primo D. Il punto 2.2 del provvedimento del 7 aprile 2011 anno di applicazione della “cedolare secca” e che, ai stabilisce che il locatore ha la facoltà di revocare l’op- fini della scelta della modalità di tassazione dei redditi zione in ciascuna annualità contrattuale successiva a derivanti dagli immobili ad uso abitativo relativi a con- quella in cui questa è stata esercitata, demandando a tratti già registrati o prorogati al 7 aprile 2011, il prov- un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle en- vedimento prevede che il locatore può applicare la trate la definizione delle relative modalità. Nelle more cedolare secca in sede di dichiarazione dei redditi da dell’adozione del provvedimento si chiede di conosce- presentare nell’anno 2012 per i redditi 2011, si chiede re le modalità di revoca dell’opzione per la cedolare se sia comunque possibile inviare la comunicazione al secca già esercitata. conduttore entro la presentazione della dichiarazione R. Nelle more dell’adozione del provvedimento di dei redditi. definizione delle modalità di revoca dell’opzione della R. In base all’art. 3, comma 11, del decreto legislativo cedolare secca precedentemente esercitata, l’Ufficio n. 23 del 2011 l’opzione per la cedolare secca non ha può considerare valida la revoca effettuata in carta effetto se di essa il locatore non ha dato preventiva co- libera, debitamente sottoscritta e contenente i dati municazione al conduttore con lettera raccomandata, necessari all’identificazione del contratto e delle parti, con la quale rinuncia ad esercitare la facoltà di chiede- o quella effettuata con il modello 69 utilizzato come re l’aggiornamento del canone a qualsiasi titolo. schema di richiesta della revoca. Al riguardo, considerato il particolare regime transito- L’art. 3, comma 11, del decreto legislativo n. 23 del rio previsto dal provvedimento del direttore dell’Agen- 2011 prevede che l’opzione per la cedolare secca non zia delle entrate del 7 aprile 2011 con riguardo ai casi E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 101 Antonella Donati - Cedolare affitti 2013 Agenzia delle Entrate in cui il locatore può avvalersi della cedolare secca per si sul ravvedimento - Imposte sostitutive”, e “8913”, l’annualità decorrente dal 2011 direttamente in sede denominato “Sanzioni pecuniarie imposte sostitutive di dichiarazione dei redditi da presentare nel 2012 delle imposte sui redditi”. (contratti di locazione in corso alla data del 7 aprile Si ricorda che l’imposta di registro versata non può 2011, per i quali è già stata eseguita la registrazione essere restituita, stante il disposto dell’art. 3, comma e per i contratti prorogati per i quali è già stato ef- 4, del d.lgs. n. 23 del 2011 secondo cui, in caso di fettuato il relativo pagamento - cfr. circolare n. 26/E opzione “non si fa luogo al rimborso delle imposte di del 2011, par. 8.1.1), la lettera raccomandata con cui il bollo e di registro eventualmente già pagate”. locatore comunica al conduttore la rinuncia all’aggior- Nell’ipotesi in cui il contribuente abbia tenuto conto namento del canone a qualsiasi titolo deve ritenersi del reddito derivante dalla locazione dell’immobile abi- tempestiva se inviata entro il 1° ottobre 2012, termine tativo ai fini del versamento dell’acconto IRPEF di presentazione della dichiarazione dei redditi 2011 2011, non è altresì preclusa la possibilità di assog- (da osservare anche nell’ipotesi in cui il locatore pre- gettare i canoni di locazione ad imposta sostitutiva, senti il modello 730). sempreché ne ricorrano tutte le condizioni previste, Rimangono comunque fermi gli altri presupposti di qualora il contribuente presenti istanza per la corre- applicazione della cedolare secca e i conseguenti ob- zione del codice tributo indicando l’importo versato blighi dichiarativi e di versamento, anche dell’acconto. a titolo di acconto IRPEF da considerare versato a Ciò presuppone, in particolare, che per le annualità titolo di acconto per la cedolare secca per il 2011. Il interessate (che terminano nel 2011 e/o che decorro- maggior versamento dell’acconto IRPEF sarà indicato no dal 2011) il locatore non abbia applicato l’aggior- come acconto della cedolare secca nel modello UNI- namento del canone e abbia versato l’acconto se CO 2012. dovuto. Qualora l’aggiornamento del canone sia stato La medesima soluzione può essere adottata anche applicato, si ricorda che – per quanto già precisato con nelle ipotesi in cui l’acconto IRPEF sia stato trattenuto circolare n. 26 del 2011 – sulla base della comunica- e versato nell’ambito dell’assistenza fiscale. In questo zione di rinuncia il locatore non può percepire dal con- caso, il maggior versamento dell’acconto IRPEF sarà duttore gli aggiornamenti dei canoni e questi, se già indicato come acconto della cedolare secca nel mo- percepiti, devono essere restituiti. dello 730/2012. Per quanto riguarda l’acconto, si ritiene che l’omes- Rimane ferma l’applicazione delle sanzioni e degli in- so versamento dell’acconto della cedolare secca per teressi in caso di carente versamento degli acconti. l’anno 2011 alle date previste non precluda la possibi- Al riguardo, si rinvia ai chiarimenti forniti con circolare lità di assoggettare i canoni di locazione ad imposta n. 26 del 2011, al par. 8.2, in merito al versamento sostitutiva. Il contribuente interessato può avvalersi dell’acconto IRPEF e della cedolare secca per il 2011. a tal fine dell’istituto del ravvedimento c.d. operoso 102 di cui all’articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, applica- 3. Acconto 2012 bile alla cedolare secca per effetto del rinvio operato D. Per il 2011, primo periodo d’imposta di applicazione dall’articolo 3 del d.lgs. n. 23 del 2011 alle disposizioni del regime della cedolare secca, il provvedimento del in materia di imposte sui redditi per regolarizzare gli 7 aprile 2011 prevede, al punto 7.1, particolari regole omessi versamenti, effettuando il pagamento delle per il relativo versamento in acconto. Dato che una si- imposte dovute, unitamente agli interessi e la sanzio- tuazione analoga a quella del 2011 si può determinare ne nella misura ridotta stabilita dal citato articolo 13 ogni qualvolta il contribuente applichi per la prima vol- del d.lgs. n. 472 del 1997. A tal fine devono essere ta la cedolare secca, in quanto il reddito dell’immobile utilizzati i codici tributo “1992”, denominato “Interes- locato è stato precedentemente assoggettato ad IR- E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Cedolare affitti 2013 Agenzia delle Entrate PEF, si chiede se la citata previsione del provvedimen- ne al conduttore. In base all’articolo 3, comma 11, del to trovi comunque applicazione solo in riferimento al decreto legislativo n. 23 del 2011, la preventiva comu- periodo d’imposta 2011. nicazione al conduttore con cui il locatore rinuncia ad R. Il Provvedimento del 7 aprile 2011, al punto 7.2, esercitare la facoltà di richiedere l’aggiornamento del nel prevedere le regole applicabili al versamento in canone a qualunque titolo costituisce una condizione acconto della cedolare secca a partire dal periodo di a cui è subordinata l’efficacia dell’opzione. imposta 2012, stabilisce - tra l’altro - che l’acconto è Il provvedimento del 7 aprile 2011 stabilisce che l’op- pari al 95 per cento dell’imposta dovuta a titolo di ce- zione vincola il locatore all’applicazione del regime dolare secca per l’anno precedente. Si ricorda che per della cedolare secca per l’intero periodo di durata del effetto del differimento di 3 punti percentuali previsto contratto o della proroga ovvero per il residuo periodo dal comma 2 dell’articolo 1 del decreto del Presidente di durata del contratto nel caso di opzione esercita- del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2011, la ta nelle annualità successive alla prima (punto 2.1), misura dell’acconto per il periodo di imposta 2012 è con facoltà di revocare l’opzione in ciascuna annualità ridotta dal 95 per cento al 92 per cento dell’imposta contrattuale successiva a quella in cui questa è stata dovuta a titolo di cedolare secca per l’anno preceden- esercitata (punto 2.2). te (cfr. il comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate Pertanto, la comunicazione inviata al conduttore in del 25 novembre 2011). Pertanto, se nell’anno 2011 sede di opzione per il 2011 esplica i suoi effetti per un contribuente ha assoggettato all’IRPEF il reddito tutta la residua durata del contratto, ovvero fino a re- dell’immobile locato e intende esercitare dal 2012 voca, e non deve essere nuovamente comunicata al l’opzione per la cedolare secca per le residue annuali- conduttore. tà di durata del contratto non è tenuto al versamento dell’acconto della cedolare secca per l’anno 2012. Ul- 5. Trasferimento di immobile locato teriori chiarimenti sul versamento dell’acconto per la D. Si chiede se in caso di trasferimento mortis cau- cedolare secca a partire dal periodo d’imposta 2012 sa, donazione o cessione di un fabbricato già locato sono stati forniti al par. 7 della circolare n. 26 del 2011, il nuovo titolare (erede, donatario, acquirente) possa, cui si rinvia. al momento dell’acquisizione del fabbricato, esercitare l’opzione per la cedolare secca o revocare l’op- 4. Validità della comunicazione al conduttore in- zione formulata dal precedente proprietario. Qualora viata nel 2011 la risposta fosse affermativa si chiede di conoscere i D. Si ha il caso di contratti di locazione in corso al 7 tempi e le modalità per l’esercizio dell’opzione o della aprile 2011 e già registrati a tale data, per i quali l’op- revoca. zione per l’applicazione della cedolare secca viene R. È opportuno premettere che la cedolare secca è esercitata in sede di dichiarazione dei redditi UNICO un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle 2012. La comunicazione dell’opzione al conduttore è persone fisiche e delle relative addizionali, nonché stata già inviata entro il termine di versamento del delle imposte di registro e di bollo sul contratto di primo acconto per il 2011 e contiene una formula in locazione (nonché delle imposte di registro e di bol- cui la stessa si ritiene valida “fino a revoca”. Il locato- lo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di re può omettere di inviare una nuova comunicazione locazione). L’opzione per la cedolare secca esercita- al conduttore per le annualità successive (dal 2012 in ta dal dante causa in ipotesi di trasferimento mortis poi), essendo valida “fino a revoca” la comunicazione causa o per atto tra vivi di un immobile locato cessa già inviata? di avere efficacia con il trasferimento stesso per quan- R. Non è necessario inviare una nuova comunicazio- to riguarda l’imposta sul reddito, mentre continua ad E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 103 Antonella Donati - Cedolare affitti 2013 Agenzia delle Entrate avere effetto fino al termine dell’annualità contrattuale stipulato solo da alcuni di loro. per l’imposta di registro e di bollo. Per queste ultime, R. Nel caso di un immobile in comproprietà, il con- infatti, vale la sussistenza del presupposto di applica- tratto di locazione stipulato da uno solo dei compro- zione della cedolare secca al momento della registra- prietari esplica effetti anche nei confronti del compro- zione del contratto, della proroga o del versamento prietario non presente in atti che, pertanto, è tenuto a dell’imposta per le annualità successive, prima del dichiarare, ai fini fiscali, il relativo reddito fondiario per trasferimento dell’immobile. Inoltre, il trasferimento la quota a lui imputabile. mortis causa o per atto tra vivi della proprietà di un A decorrere dall’anno 2011, l’art. 3 del decreto legi- immobile locato ad uso abitativo comporta, in linea slativo n. 23 del 2011 ha introdotto la possibilità per generale, la successione o il subentro nella titolarità i possessori di immobili abitativi locati ad uso abi- del contratto di locazione senza soluzione dello stes- tativo (persone fisiche titolari del diritto di proprietà so, dato che la legge tutela la posizione del conduttore o di altro diritto reale di godimento di unità immo- nelle locazioni ad uso abitativo. biliari abitative locate, che non agiscono nell’eser- Non sussistendo l’obbligo di stipulare un nuovo con- cizio di un’attività di impresa, o di arti e professioni) tratto, i nuovi titolari potranno optare per la cedolare di optare per l’applicazione della c.d. cedolare sec- secca mediante presentazione del modello 69 entro ca sugli affitti. Secondo tale regime di tassazione, l’ordinario termine di trenta giorni decorrente dalla il canone di locazione di detti immobili può essere data del subentro. Rimane fermo che il contribuente assoggettato ad un’imposta sostitutiva dell’IRPEF subentrante può applicare direttamente la cedolare e delle relative addizionali sul reddito fondiario pro- secca in sede di dichiarazione dei redditi nei casi in dotto dall’immobile locato, nonché delle imposte di cui è consentito: registro e di bollo dovute sul contratto di locazione. - per il periodo transitorio, per i contratti in corso nel Ne consegue che anche il comproprietario non indica- 2011, scaduti ovvero oggetto di risoluzione volontaria to nel contratto di locazione ha la possibilità di optare, alla data del 7 aprile 2011, nonché per i contratti in cor- in sostituzione dell’IRPEF, per la cedolare secca. so alla stessa data del 7 aprile 2011, per i quali è già Al di fuori delle ipotesi in cui è consentito applicare stata eseguita la registrazione e per i contratti proroga- direttamente la cedolare secca in sede di dichiarazio- ti per i quali è già stato effettuato il relativo pagamento; ne dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale - per i contratti di locazione di immobili, non formati è prodotto il reddito (cfr. circolare n. 26 del 2011), i per atto pubblico o scrittura privata autentica, di dura- comproprietari dovranno esercitare l’opzione utiliz- ta non superiore a trenta giorni complessivi nell’anno. zando i modelli previsti. Se l’altro comproprietario ha già esercitato l’opzione, il comproprietario non risul- 104 6. Comproprietario non risultante dal contratto di tante in atti che intende optare per la cedolare secca locazione dovrà produrre all’Ufficio territorialmente competente D. Un contribuente, comproprietario di un immobile, il modello 69, selezionando l’opzione per la cedolare ha stipulato solo a proprio nome un contratto di lo- secca, allegando documentazione attestante il titolo cazione, senza indicare in atti il nominativo dell’altro di comproprietario. comproprietario. Quest’ultimo, comunque, ha sem- Resta fermo che anche il locatore non indicato in atti pre indicato nel modello di dichiarazione il reddito di è tenuto, tra l’altro, a comunicare preventivamente al fabbricato in ragione della sua quota di proprietà. Si conduttore, tramite lettera raccomandata, la scelta chiede se il regime della c.d. cedolare secca possa per il regime della cedolare secca con la conseguente essere applicato da tutti i comproprietari di un immo- rinuncia ad esercitare la facoltà di chiedere l’aggiorna- bile, anche qualora il contratto di locazione sia stato mento del canone a qualsiasi titolo. E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Cedolare affitti 2013 Agenzia delle Entrate 7. Fondo patrimoniale relative azioni spettano congiuntamente ad entrambi i D. Un contribuente fa presente di aver costituito, in coniugi (secondo comma). data 16 marzo 1999, insieme al coniuge, un fondo Generalmente il fondo patrimoniale è considerato patrimoniale ai sensi degli articoli 167 e seguenti del un’ipotesi di “patrimonio di destinazione” in quanto codice civile, destinando allo specifico scopo alcune è vincolato alla funzione di adempimento e garanzia unità immobiliari di esclusiva proprietà del coniuge delle obbligazioni contratte per fronteggiare i bisogni (civili abitazioni e pertinenze), attualmente in parte della famiglia che è assicurata da alcune disposizioni locate. L’amministrazione dei beni è regolata con- che impongono limitazioni e divieti all’alienazione di- formemente all’art. 180 del codice civile. Chiede screzionale dei beni che lo compongono da parte dei di conoscere se il coniuge non proprietario possa coniugi (art. 169 c.c.) e alla espropriabilità da parte dei optare per il regime fiscale della cedolare secca per creditori (art. 170 c.c.). la metà dei canoni di locazione che gli vengono at- Per quanto riguarda il profilo dell’imposizione sui red- tribuiti, derivanti dagli immobili conferiti nel fondo diti, l’art. 4, comma 1, lett. b) del TUIR prevede che “i patrimoniale. Il contribuente non possiede i requisiti redditi dei beni che formano oggetto del fondo patri- soggettivi previsti dal comma 1 dell’art. 3 del decre- moniale di cui agli artt.167 e seguenti del codice civile to legislativo n. 23 del 2011, ossia non è proprietario sono imputati per metà del loro ammontare netto a o titolare di alcun diritto reale di godimento sull’im- ciascuno dei coniugi”. mobile locato, conferito a suo tempo nel fondo pa- La disposizione in questione, tenendo conto delle par- trimoniale. ticolari regole dettate dal codice civile per la gestione R. Ai sensi dell’art. 167, primo comma, del codice ci- dei beni facenti parte del fondo patrimoniale e per vile ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, l’imputazione dei relativi frutti, stabilisce una discipli- o un terzo, anche per testamento, possono costituire na specifica di imputazione dei redditi dei beni ogget- un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, to del fondo patrimoniale: in luogo della imputazione immobili o mobili iscritti in pubblici registri o titoli di secondo le regole ordinarie, è previsto che il reddito credito, a far fronte ai bisogni della famiglia. In base sia attribuito ex lege in misura pari ad entrambi i co- al successivo art. 168, la proprietà dei beni conferiti niugi, indipendentemente dalla circostanza che la co- spetta ai coniugi, salvo diversa statuizione nell’atto stituzione del fondo sia avvenuta con il trasferimento costitutivo (primo comma); i frutti dei beni costituenti del diritto di proprietà ovvero con la riserva di proprie- il fondo patrimoniale sono impiegati per i bisogni della tà in capo all’originario proprietario, e quindi a prescin- famiglia (secondo comma); l’amministrazione dei beni dere dalla circostanza che ciascun coniuge sia titolare è regolata dalle norme relative alla amministrazione o meno di un diritto reale sul bene e dalla misura cui della comunione legale di cui all’art. 180 del c.c. (terzo spetta detto diritto. Detta disposizione, per il suo ca- comma). rattere generale, è applicabile anche per l’imputazione Nel caso prospettato, l’amministrazione dei beni è re- dei redditi derivanti dalla locazione degli immobili ad golata conformemente a quanto previsto dall’art. 180 uso abitativo, come nel caso in questione, che altri- del c.c., secondo cui l’amministrazione dei beni e la menti concorrerebbero quali redditi fondiari, in base rappresentanza in giudizio per gli atti ad essi relativi all’art. 26 del TUIR, a formare il reddito complessivo spettano disgiuntamente ad entrambi i coniugi (primo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di comma) e il compimento degli atti eccedenti l’ordi- proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale. naria amministrazione, nonché la stipula dei contratti In detto contesto, il regime della c.d. cedolare secca, con i quali si concedono o si acquistano diritti perso- introdotto dall’art. 3 del decreto legislativo n. 23 del nali di godimento e la rappresentanza in giudizio per le 2011, si pone come alternativa facoltativa rispetto al E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 105 Antonella Donati - Cedolare affitti 2013 Agenzia delle Entrate regime ordinario di tassazione del reddito fondiario ai plicata anche ai contratti di locazione per i quali non fini IRPEF cui può accedere, su opzione, il proprietario sussiste l’obbligo di registrazione”. Si tratta dei contratti o il titolare di diritto reale di godimento che sia locato- di locazione di immobili, non formati per atto pubblico re di unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo o scrittura privata autentica, di durata non superiore a per assoggettare a imposizione il relativo canone di trenta giorni complessivi nell’anno. Con circolare n. 26 locazione. del 2011 è stato chiarito che il limite di durata dei tren- Stante le particolari disposizioni del codice civile in ta giorni deve essere determinato computando tutti i tema di fondo patrimoniale, si ritiene che il principio rapporti di locazione di durata anche inferiore a trenta di imputazione del reddito disposto in via genera- giorni intercorsi nell’anno con il medesimo locatario. le dall’art. 4 del TUIR possa valere anche in sede di Se la durata della locazione, in tal modo determinata, è applicazione della cedolare secca, in considerazione inferiore a 30 giorni nell’anno, è previsto l’obbligo della del comune presupposto impositivo e del carattere registrazione solo in caso d’uso, ai sensi del combina- alternativo della cedolare secca rispetto all’IRPEF, ri- to disposto dell’articolo 5 del TUR e dell’articolo 2-bis sultando assorbente del requisito soggettivo previsto della tariffa, parte seconda, allegata allo stesso TUR. dall’art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 23 del Per tali contratti, per i quali non sussiste l’obbligo di 2011 concernente la proprietà dell’immobile. Conse- registrazione in termine fisso, il locatore può applica- guentemente, si ritiene che il coniuge non proprieta- re la cedolare secca in sede dichiarazione dei redditi rio possa optare autonomamente per l’applicazione relativa al periodo di imposta nel quale è prodotto il del regime della cedolare secca sui canoni di locazio- reddito. L’opzione esercitata in sede di dichiarazio- ne di immobili ad uso abitativo. Rimane fermo il rispet- ne dei redditi, in tal caso, esplica effetti anche ai fini to delle altre condizioni previste dall’art. 3 del decreto dell’imposta di registro nell’ipotesi in cui il contribuen- legislativo n. 23 del 2011, oggetto di chiarimenti nella te proceda alla registrazione volontaria o in caso d’uso circolare n. 26 del 2011. del contratto. Per poter beneficiare del regime della cedolare secca, 8. Comunicazione al conduttore - contratto infe- in base al comma 11 dell’art. 3 del decreto legislativo riore a 30 giorni in un anno n. 23 del 2011, il locatore deve comunicare preventiva- D. Un contribuente è titolare del diritto di usufrutto su mente al conduttore tramite lettera raccomandata la due unità immobiliari appartenenti, rispettivamente, scelta del regime alternativo e la conseguente rinun- alla categoria catastale A8 e C2 (pertinenza dell’immo- cia per il corrispondente periodo di durata dell’opzione bile A8) che concede in locazione ad uso abitativo nel ad esercitare la facoltà di chiedere l’aggiornamento periodo estivo (case per vacanze). Gli immobili sono del canone a qualsiasi titolo. locati congiuntamente per periodi settimanali a sog- L’obbligo di inviare la comunicazione di rinuncia agli getti non residenti in Italia. Il periodo di locazione non aggiornamenti del canone può essere escluso nell’i- eccede le tre settimane consecutive con il medesimo potesi di contratti di locazione di durata complessiva locatario. Si chiede di conoscere se, ai fini dell’applica- nell’anno inferiore a trenta giorni. In relazione a tali zione della cedolare secca, sia obbligatorio inviare una contratti di breve durata, per i quali non vige l’obbligo apposita raccomandata a tutti i conduttori con la quale della registrazione in termine fisso, non opera il mec- comunicare l’intenzione di avvalersi del nuovo regime canismo di aggiornamento del canone. e la rinuncia all’aggiornamento del canone. 106 R. L’articolo 3 del decreto legislativo n. 23 del 2011, 9. Comunicazione al conduttore – contratti con istitutivo del regime della cedolare secca, stabilisce clausola di rinuncia agli aggiornamenti del canone al comma 2 che “... La cedolare secca può essere ap- D. Un contribuente titolare del diritto di proprietà di un E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Cedolare affitti 2013 Agenzia delle Entrate immobile abitativo intende stipulare un contratto di lo- riodo di durata dell’opzione ad esercitare la facoltà di cazione per uso abitativo della durata di quattro anni in chiedere l’aggiornamento del canone a qualsiasi titolo. cui è previsto in apposita clausola la rinuncia all’aggior- Con la circolare n. 26 del 2011, è stato precisato, con namento del canone. Si chiede di conoscere se, ai fini particolare riferimento all’applicazione del regime della dell’applicazione della cedolare secca, sia comunque cedolare secca per l’anno 2011, che per i contratti di lonecessario inviare l’apposita raccomandata al condut- cazione che prevedono espressamente la rinuncia agli tore con la quale comunicare l’intenzione di avvalersi aggiornamenti del canone non è necessario inviare al del nuovo regime e la rinuncia all’aggiornamento del conduttore la comunicazione in questione. Si ritiene canone a qualsiasi titolo. che la medesima conclusione può essere estesa an- R. Come già specificato, in base al comma 11 dell’art. che ai contratti di locazione di immobili ad uso abitati3 del decreto legislativo n. 23 del 2011, il locatore deve vo che non rientrano nel regime transitorio del 2011, comunicare preventivamente al conduttore tramite qualora nel contratto di locazione sia espressamente lettera raccomandata la scelta del regime alternativo prevista la rinuncia ad esercitare la facoltà di chiedere e la conseguente rinuncia per il corrispondente pe- l’aggiornamento del canone a qualsiasi titolo. 9. Risoluzione 14 maggio 2012, n. 49/E, prot. n. 2012/71265 Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello “F24” ed “F24EP”, dell’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione a seguito di assistenza fiscale – articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 L’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, mite modello F24, dell’acconto e del saldo dell’imdetta disposizioni in materia di cedolare secca sugli af- posta in parola. fitti, prevedendo, al comma 4, che “La cedolare secca Per consentire il versamento, tramite modello F24, e’ versata entro il termine stabilito per il versamento delle somme dovute per la predetta imposta a sedell’imposta sul reddito delle persone fisiche. …”. guito di assistenza fiscale, si istituiscono i seguenti In attuazione del predetto disposto normativo, con codici tributo: provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle en- “1845” - denominato “Imposta sostitutiva dell’IRtrate del 7 aprile 2011 sono state stabilite, tra l’al- PEF e delle relative addizionali, nonché delle impotro, le modalità di versamento in acconto e a saldo ste di registro e di bollo, sul canone di locazione della cedolare secca, per il periodo d’imposta 2011 relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad e per i periodi successivi. uso abitativo e le relative pertinenze locate congiun- Con risoluzione del 25 maggio 2011, n. 59/E, sono tamente all’abitazione - Art. 3, d.lgs. n. 23/2011 - Asstati istituiti i codici tributo per il versamento, tra- sistenza fiscale - Acconto” E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 107 Antonella Donati - Cedolare affitti 2013 Agenzia delle Entrate “1846” - denominato “Imposta sostitutiva dell’IR- ste di registro e di bollo, sul canone di locazione PEF e delle relative addizionali, nonché delle impo- relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad ste di registro e di bollo, sul canone di locazione uso abitativo e le relative pertinenze locate con- relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad giuntamente all’abitazione - Art. 3, d.lgs. n. 23/2011 uso abitativo e le relative pertinenze locate congiun- - Assistenza fiscale - Acconto”; tamente all’abitazione – Art. 3, d.lgs. n. 23/2011 - “148E” - denominato “Imposta sostitutiva dell’IR- Assistenza fiscale - Acconto” PEF e delle relative addizionali, nonché delle impo- In sede di compilazione del modello di versamen- ste di registro e di bollo, sul canone di locazione to F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad sezione “Erario” in corrispondenza delle somme uso abitativo e le relative pertinenze locate con- indicate nella colonna “importi a debito versati” con giuntamente all’abitazione - Art. 3, d.lgs. n. 23/2011 indicazione, nel campo “rateazione/regione/prov./ - Assistenza fiscale - Saldo”” mese rif.” e nel campo “anno di riferimento”, del In sede di compilazione del modello F24EP, i sud- mese e dell’anno cui si riferisce la trattenuta, rispet- detti codici tributo sono esposti nella sezione “Era- tivamente nel formato “00MM” e “AAAA”. rio” (valore F), con indicazione nel campo “riferi- Per consentire il versamento, tramite modello F24EP, mento A” e nel campo “riferimento B” del mese delle somme dovute per l’imposta in parola a seguito e dell’anno cui si riferisce la trattenuta, rispetti- di assistenza fiscale, si istituiscono i seguenti codici vamente nel formato “00MM” e “AAAA”. I campi tributo: “codice” ed “estremi identificativi” non devono “147E” - denominato “Imposta sostitutiva dell’IR- essere valorizzati. PEF e delle relative addizionali, nonché delle impo- 10. Risoluzione 25 maggio 2011, n. 59/E Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione – Articolo 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 108 L’articolo 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. all’abitazione, può essere assoggettato, in base alla 23, recante disposizioni in materia di cedolare sec- decisione del locatore, ad un’imposta, operata nella ca sugli affitti, prevede al comma 2 che “A decorre- forma della cedolare secca, sostitutiva dell’imposta re dall’anno 2011, il canone di locazione relativo ai sul reddito delle persone fisiche e delle relative ad- contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitati- dizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo vo e le relative pertinenze locate congiuntamente sul contratto di locazione; la cedolare secca sostitui- E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Cedolare affitti 2013 Agenzia delle Entrate sce anche le imposte di registro e di bollo sulla riso- abitativo e le relative pertinenze locate congiunta- luzione e sulle proroghe del contratto di locazione. mente all’abitazione – Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011-AC- Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la CONTO PRIMA RATA”; cedolare secca si applica in ragione di un’aliquota del - “1841” - denominato “Imposta sostitutiva dell’IR21 per cento. La cedolare secca può essere applicata PEF e delle relative addizionali, nonché delle im- anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste poste di registro e di bollo, sul canone di locazio- l’obbligo di registrazione. Per i contratti stipulati se- ne relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili condo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e ad uso abitativo e le relative pertinenze locate 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, relativi ad abita- congiuntamente all’abitazione – Art. 3, D.Lgs. n. zioni ubicate nei comuni di cui all’articolo 1, comma 1, 23/2011-ACCONTO SECONDA RATA O ACCON- lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. TO IN UNICA SOLUZIONE”; 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 feb- - “1842” - denominato “Imposta sostitutiva dell’IRbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione PEF e delle relative addizionali, nonché delle im- abitativa individuati dal Comitato interministeriale per poste di registro e di bollo, sul canone di locazio- la programmazione economica, l’aliquota della cedo- ne relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili lare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti è ad uso abitativo e le relative pertinenze locate ridotta al 19 per cento.” congiuntamente all’abitazione – Art. 3, D.Lgs. n. Il comma 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23/2011- SALDO”; 23, stabilisce che “La cedolare secca e’ versata entro In sede di compilazione del modello di versamenil termine stabilito per il versamento dell’imposta sul to F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella reddito delle persone fisiche . …”. “Sezione Erario” in corrispondenza delle somme in- Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dicate nella colonna “importi a debito versati” con Entrate del 7 aprile 2011, emanato in attuazione della evidenza, quale “anno di riferimento”, dell’anno d’impredetta disposizione normativa, sono stati stabiliti, posta cui si riferisce il versamento, espresso nella tra l’altro, i termini e le modalità di versamento in ac- forma “AAAA”. Il codice tributo “1842” è utilizzabile conto e a saldo della cedolare secca, per il periodo anche in corrispondenza degli “importi a credito d’imposta 2011 e per i periodi successivi. compensati”. Per consentire ai soggetti interessati il versamento, Per i codici tributo “1840” e “1842” in caso di versatramite modello F24, delle somme dovute per l’im- mento rateale, nel campo “rateazione/regione/prov./ posta sostitutiva in parola, si istituiscono i seguenti mese rif.” è riportato il numero della rata nel formato codici tributo: “NNRR” dove “NN” rappresenta il numero della rata - “1840” - denominato “Imposta sostitutiva dell’IR- in pagamento e “RR” indica il numero complessivo PEF e delle relative addizionali, nonché delle impo- delle rate. Si precisa che, in caso di pagamento in ste di registro e di bollo, sul canone di locazione re- un’unica soluzione il suddetto campo è valorizzato lativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso con “0101”. E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 109 Antonella Donati - Cedolare affitti 2013 Agenzia delle Entrate 11. Circolare Agenzia delle entrate 1° giugno 2011, n. 26 Cedolare secca sugli affitti – Articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale) – Primi chiarimenti Premessa di registro e di bollo, ove dovute, anche sulle L’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, risoluzioni e sulle proroghe del contratto di lo- n. 23 (di seguito decreto legislativo) concernente 110 cazione. “Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale In linea generale, l’opzione per la cedolare sec- Municipale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ca consente al locatore di applicare un regime di marzo 2011, n. 67 ed entrato in vigore il 7 aprile tassazione agevolato e semplificato; l’opzione da 2011, ha introdotto, a partire dal 2011, un nuovo re- parte del locatore per l’accesso a detto regime gime facoltativo di tassazione dei redditi derivanti esplica, tuttavia, effetti anche nei confronti del dalla locazione per finalità abitative degli immobili conduttore che non è più tenuto, per il periodo di ad uso abitativo e delle relative pertinenze. durata dell’opzione, al versamento dell’imposta di La possibilità di optare per il regime facoltativo di registro sul contratto di locazione concluso. imposizione è riservata alle persone fisiche titolari Per il periodo di durata dell’opzione, inoltre, è del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godi- sospesa per il locatore la facoltà di chiedere l’ag- mento di unità immobiliari abitative locate, che non giornamento del canone, anche se detta facoltà è agiscono nell’esercizio di un’attività di impresa, o di prevista nel contratto di locazione. A tal fine, il loca- arti e professioni. L’opzione comporta l’assoggetta- tore è tenuto a comunicare preventivamente con mento del canone di locazione ad una imposta ope- lettera raccomandata al conduttore l’intenzione di rata nella forma della cedolare secca. esercitare l’opzione e la rinuncia all’aggiornamento Si tratta di un sistema di tassazione alternativo a del canone. quello ordinario. L’opzione da parte del locatore L’imposta dovuta nella forma della cedolare secca dell’immobile per il regime della cedolare sec- è determinata con l’applicazione di una aliquota or- ca esclude l’applicazione per il periodo di durata dinaria del 21 per cento. dell’opzione: L’aliquota è ridotta al 19 per cento per i contratti a dell’imposta sul reddito delle persone fisiche canone concordato disciplinati dall’articolo 2, com- (IRPEF), secondo le aliquote progressive per ma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e per i scaglioni di reddito, e delle relative addizionali contratti contemplati nell’articolo 8 della medesi- sul reddito fondiario prodotto dall’immobile lo- ma legge relativi ad abitazioni site nei comuni con cato; carenze di disponibilità abitative individuati dall’ar- dell’imposta di registro dovuta sul contratto di ticolo 1, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge locazione, generalmente prevista nella misura 30 dicembre 1988, n. 551 e negli altri comuni ad del 2 % del canone pattuito; alta tensione abitativa individuati dal CIPE. dell’imposta di bollo sul contratto di locazione Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del- dovuta nella misura di euro 14,62 per ogni fo- le entrate del 7 aprile 2011 (di seguito Provvedi- glio. La cedolare secca sostituisce le imposte mento), sono state definite, in forza dell’articolo E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Cedolare affitti 2013 Agenzia delle Entrate 3, comma 4, del decreto legislativo, le modalità di Per effetto di tale disposizione restano, quindi, esercizio dell’opzione, i termini e le modalità di ver- esclusi dal regime gli imprenditori ovvero i lavo- samento in acconto e a saldo della cedolare secca. ratori autonomi, anche nel caso in cui concedano Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in locazione un immobile abitativo ai propri dipen- in ordine all’applicazione del nuovo regime di tas- denti. Risulta, infatti, irrilevante la circostanza che sazione sostitutivo. Nel seguito si indicherà con l’immobile sia utilizzato dal dipendente per finalità TUR il “Testo unico delle disposizioni concernenti abitative. l’imposta di registro” approvato con d.P.R. 26 apri- Per gli immobili abitativi locati posseduti pro quo- le 1986, n. 131 e con t.u.i.r. il “Testo unico delle ta l’opzione per il regime della cedolare secca può imposte sui redditi” approvato con d.P.R. 22 di- essere esercitata disgiuntamente da ciascun tito- cembre 1986, n. 917. lare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento ed esplica effetti solo in capo ai locatori 1. Ambito applicativo che l’hanno esercitata (cfr. punto 5.1 del Provvedimento). Il regime della cedolare secca può, quindi, 1.1 Soggetti che possono optare per il regime essere applicato anche in relazione ad una quota della cedolare secca dell’immobile locato. La facoltà di optare per il regime della cedolare Non è possibile esercitare l’opzione per i redditi secca, come specificato al punto 1.1 del Provvedi- derivanti dalla locazione di immobili ad uso abitati- mento, è riservata al locatore, persona fisica, tito- vo oggetto di proprietà condominiale, attesa la par- lare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di ticolarità della fattispecie con riguardo alle regole godimento sull’immobile. che sovrintendono alla gestione della parti comuni La riserva a favore delle persone fisiche risulta dal e alla circostanza che i contratti sono usualmente complesso dell’articolo 3 del decreto legislativo stipulati e registrati dall’amministratore utilizzando che, dall’assoggettamento del reddito fondiario il codice fiscale del condominio. derivante dalla locazione alla cedolare secca, fa anche conseguire al comma 7 l’obbligo di tenere 1.2 Contratti di locazione per i quali è possibile conto di tale reddito ai fini della determinazione optare per il regime della cedolare secca dell’imposta personale, in termini di riconoscimen- Il regime della cedolare secca può trovare applica- to della spettanza o di determinazione di deduzioni, zione in relazione ai contratti di locazione aventi ad detrazioni fiscali, nonché di altri benefici, anche di oggetto immobili ad uso abitativo locati per finalità natura non tributaria; da cui anche la rilevanza ai fini abitative e le relative pertinenze. dell’indicatore della situazione economica equiva- L’opzione può essere esercitata anche per i con- lente (I.S.E.E). tratti di locazione di durata inferiore a trenta giorni Non possono, quindi, accedere al regime della ce- nell’anno, per i quali non sussiste l’obbligo di regi- dolare secca le società di persone, le società di strazione in termine fisso. capitali, nonché gli enti commerciali e non com- La disposizione recata dall’articolo 3 del decreto merciali. legislativo fa riferimento agli immobili abitativi e, Ai sensi del comma 6 dell’articolo 3 del decreto pertanto, il regime di tassazione sostitutivo risulta legislativo non possono optare per il regime della applicabile solo con riferimento ai contratti di loca- cedolare secca i soggetti che procedono alla lo- zione aventi ad oggetto fabbricati censiti nel cata- cazione di immobili ad uso abitativo nell’esercizio sto dei fabbricati nella tipologia abitativa (categoria dell’attività di impresa o di arti e professioni. catastale A, escluso A10) ovvero per i quali è stata E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 111 Antonella Donati - Cedolare affitti 2013 Agenzia delle Entrate presentata domanda di accatastamento in detta na in commento anche in relazione ad uno solo di tipologia abitativa. essi (cfr. punto 4 del Provvedimento). Sono esclusi gli immobili che, pur avendo i requisiti Ad analoga soluzione si perviene nel caso in cui il di fatto per essere destinati ad uso abitativo, sono contratto di locazione concluso abbia ad oggetto iscritti in una categoria catastale diversa (ad esem- un immobile abitativo ed un immobile strumenta- pio fabbricati accatastati come uffici o negozi). le per il quale non è possibile accedere al regime Tenuto conto che la norma consente l’applicazione della cedolare secca. Il locatore potrà accedere al della cedolare secca solo per gli immobili abitativi regime della cedolare secca solo in relazione alla locati con finalità abitative, escludendo quelle ef- quota di canone relativa alla locazione dell’immo- fettuate nell’esercizio di un’attività di impresa, o bile abitativo. di arti e professioni, occorre porre rilievo, al fine Nell’ipotesi in cui sia previsto un canone unitario di valutare i requisiti di accesso al regime, anche per entrambi gli immobili, la quota di canone riferi- all’attività esercitata dal locatario ed all’utilizzo bile all’immobile per il quale si intende applicare la dell’immobile locato. cedolare secca deve essere determinata riparten- Esulano dal campo di applicazione della norma in do il canone in misura proporzionale alla rendita commento, i contratti di locazione conclusi con catastale di ciascuna unità. conduttori che agiscono nell’esercizio di attività di L’opzione per il regime in commento può essere impresa o di lavoro autonomo, indipendentemen- esercitata anche se il locatore abbia locato soltan- te dal successivo utilizzo dell’immobile per finalità to una o più porzioni dell’immobile abitativo. abitative di collaboratori e dipendenti. Al riguardo, si precisa che il reddito ritraibile dalla Sono altresì esclusi dall’applicazione della norma contemporanea locazione di porzioni di un’unità in commento anche i contratti di locazione di im- abitativa, cui è attribuita un’unica rendita catasta- mobili accatastati come abitativi, ma locati per uso le, deve essere assoggettato allo stesso regime ufficio o promiscuo. impositivo. In altre parole, l’esercizio dell’opzione Il locatore può, invece, esercitare l’opzione per il per il regime della cedolare secca per un contrat- regime della cedolare secca in relazione ai contrat- to di locazione relativo a una porzione dell’unità ti di locazione conclusi con soggetti che non agi- abitativa vincola all’esercizio dell’opzione per il scono nell’esercizio di imprese, arti o professioni. medesimo regime anche per il reddito derivante Sono quindi compresi anche i contratti conclusi dalla contemporanea locazione di altre porzioni con enti pubblici o privati non commerciali, pur- della stessa. Rimangono fermi modalità e termini ché risulti dal contratto di locazione la destinazione di esercizio dell’opzione anche in caso di contem- degli immobili ad uso abitativo in conformità alle poranea sottoscrizione di più contratti di locazione proprie finalità. In tal caso, infatti, è soddisfatto il di porzioni di unità abitativa. requisito della destinazione dell’immobile all’uso abitativo previsto dalla norma. Esempio n. 1 In presenza dei presupposti, non osta all’esercizio Sono stipulati più contratti di locazione di porzioni dell’opzione per la cedolare secca da parte del lo- di un’unità abitativa con studenti universitari: catore l’intervento di un’agenzia che operi come porzione A, contratto di durata 1° gennaio - 31 mero intermediario tra locatore e conduttore. Si precisa, inoltre, che nel caso in cui siano locati con il medesimo contratto due immobili abitativi il locatore può chiedere l’applicazione della discipli- 112 maggio 2012; porzione B, contratto di durata 1° febbraio - 30 giugno 2012; porzione A, nuovo contratto di durata 1° E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Cedolare affitti 2013 Agenzia delle Entrate settembre - 30 novembre 2012. L’esercizio 2.1 Esercizio dell’opzione dell’opzione per la cedolare secca per la locazio- Il regime di tassazione della cedolare secca ha ca- ne della porzione A vincola all’esercizio dell’op- rattere facoltativo e, pertanto, la sua applicazione zione anche per la porzione B. Successivamen- è subordinata all’esercizio di un’opzione da parte te, in sede di registrazione del nuovo contratto del locatore. per la porzione A è possibile scegliere se eser- In linea generale, l’opzione deve essere esercitata citare o meno l’opzione per la cedolare secca. in sede di registrazione del contratto di locazione ed Il regime di tassazione sostitutiva in commento esplica effetti per l’intera durata del contratto, salvo trova applicazione anche per le pertinenze locate revoca. congiuntamente all’immobile abitativo ovvero lo- Si ricorda che l’obbligo della registrazione deve cate con contratto separato e successivo rispetto essere adempiuto per i contratti di locazione di a quello relativo all’immobile abitativo, a condizio- immobili esistenti nel territorio dello Stato nel ter- ne che il rapporto di locazione intercorra tra le me- mine fisso di trenta giorni, che decorre: desime parti contrattuali, nel contratto di locazione per i contratti scritti, dalla data di formazione della pertinenza si faccia riferimento al contratto di dell’atto o, se antecedente dalla data di esecu- locazione dell’immobile abitativo e sia evidenziata la sussistenza del vincolo pertinenziale con l’unità abitativa già locata. zione; per i contratti verbali, dalla data di inizio della loro esecuzione. Dalla disposizione in commento non emergono In caso di proroga, anche tacita, del contratto di limitazioni in ordine al numero di pertinenze per locazione, l’opzione per il regime della cedolare le quali è possibile optare per il regime della ce- secca deve essere esercitata entro il termine di dolare secca. Pertanto, il nuovo regime opzionale versamento dell’imposta di registro, vale a dire en- può essere applicato anche in relazione a più per- tro 30 giorni dal momento della proroga (art. 17 del tinenze, sempreché sussista un effettivo rapporto TUR), tramite la presentazione del modello per la di pertinenzialità con l’immobile abitativo locato e richiesta di registrazione degli atti e per gli adempi- tale rapporto sia evidenziato nel contratto di loca- menti successivi (modello 69). zione. Qualora non sia stata esercitata l’opzione in sede Si precisa, infine, che il nuovo sistema di tassa- di registrazione del contratto ovvero di proroga, è zione non trova applicazione con riferimento ai possibile accedere al regime della cedolare secca contratti di sublocazione di immobili, in quanto i per le annualità successive, esercitando l’opzione relativi redditi rientrano nella categoria dei redditi entro il termine previsto per il versamento dell’im- diversi di cui all’art. 67, comma 1, lett. h) del t.u.i.r. posta di registro dovuta annualmente sull’ammon- e non tra i redditi di natura fondiaria. tare del canone relativo a ciascun anno, vale a dire Non sono in ogni caso interessati dal nuovo re- entro 30 giorni dalla scadenza di ciascuna annualità gime di tassazione i contratti di locazione di im- (articolo 17 del TUR). mobili situati all’estero, in quanto i relativi redditi Tale modalità deve essere osservata anche nel rientrano nella categoria dei redditi diversi di cui caso in cui il contribuente abbia corrisposto l’im- all’art. 67, comma 1, lett. f) del t.u.i.r. e non dei posta dovuta per la registrazione del contratto in redditi fondiari. unica soluzione al momento della registrazione. L’opzione per la cedolare secca, esercitata entro 2 Condizioni per l’applicazione della cedolare il termine di versamento dell’imposta di registro secca dovuta per le annualità successive, esclude l’ap- E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 113 Antonella Donati - Cedolare affitti 2013 Agenzia delle Entrate plicazione dell’IRPEF e delle relative addizionali sul relativa al periodo di imposta nel quale è prodotto reddito fondiario, mentre le imposte di registro e il reddito. L’opzione esercitata in sede di dichiara- bollo già versate non possono comunque essere zione dei redditi, in tal caso, esplica effetti anche ai oggetto di rimborso (articolo 3, comma 4, del de- fini dell’imposta di registro nell’ipotesi in cui la re- creto legislativo). gistrazione volontaria o in caso d’uso del contratto sia successiva alla dichiarazione. Esempio n. 2 Qualora, tuttavia, il contribuente provveda alla re- Contratto di locazione pluriennale stipulato in data gistrazione volontaria o in caso d’uso del contratto 15 luglio 2011 per il quale il locatore non abbia in data antecedente alla presentazione della dichia- optato per il regime della cedolare secca al mo- razione dei redditi, l’opzione per la cedolare secca mento della registrazione ed abbia assolto l’impo- deve essere esercitata in sede di registrazione del sta di bollo sul contratto e l’imposta di registro in contratto. una unica soluzione. L’opzione per il regime della cedolare secca per l’annualità successiva deve Esempio n. 3 essere effettuata entro il termine di scadenza del Contratto di locazione di durata 4 agosto – 25 versamento dell’imposta di registro relativa alla agosto 2012 non registrato. La cedolare secca è seconda annualità, quindi entro il 14 agosto 2012. applicata in sede di dichiarazione dei redditi 2013 per i redditi 2012. Contratto di locazione di durata 7 2.2 Esercizio dell’opzione per i contratti non luglio – 28 luglio 2012 registrato volontariamente in soggetti a registrazione data 10 luglio 2010. L’opzione deve essere esercita- Il comma 2 dell’articolo 3 del decreto legislativo ta in sede di registrazione del contratto. stabilisce che “… La cedolare secca può essere Per i contratti di locazione in esame il contribuente, applicata anche ai contratti di locazione per i quali sia che intenda esercitare l’opzione in sede di di- non sussiste l’obbligo di registrazione”. chiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta Si tratta dei contratti di locazione di immobili, non nel quale è prodotto il reddito, sia che intenda eser- formati per atto pubblico o scrittura privata autenti- citarla in sede di registrazione, è comunque tenuto ca, di durata non superiore a trenta giorni comples- al versamento dell’acconto della cedolare secca, sivi nell’anno. ove dovuto. La durata del contratto deve essere determinata 114 computando tutti i rapporti di locazione anche di 2.3 Comunicazione dell’opzione al conduttore durata inferiore a trenta giorni intercorsi nell’anno Il comma 11 dell’articolo 3 del decreto legislativo con il medesimo locatario (cfr. circolare n. 12 del stabilisce che laddove “il locatore opti per l’appli- 16 gennaio 1998). Se la durata del contratto in tal cazione della cedolare secca è sospesa, per un modo determinata è inferiore a 30 giorni nell’anno periodo corrispondente alla durata dell’opzione, è previsto l’obbligo della registrazione solo in caso la facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone, d’uso, ai sensi del combinato disposto dell’articolo anche se prevista nel contratto a qualsiasi titolo, in- 5 del TUR e dell’articolo 2-bis della tariffa, parte se- clusa la variazione accertata dall’ISTAT verificatasi conda, allegata al TUR. nell’anno precedente” (indice nazionale dei prezzi In base al punto 1.3.3 del Provvedimento, per i al consumo per le famiglie di operai e impiegati contratti per i quali non sussiste l’obbligo di regi- con riferimento all’anno precedente). strazione in termine fisso, il locatore può applicare In applicazione del comma 11, pertanto, il locatore la cedolare secca in sede dichiarazione dei redditi che intende accedere al regime alternativo della E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Cedolare affitti 2013 Agenzia delle Entrate cedolare secca è tenuto a rinunciare per il periodo Il legislatore stabilisce, altresì, con lo stesso com- corrispondente alla durata dell’opzione alle varia- ma 11 in esame che le disposizioni concernenti la zioni del canone che derivino dall’applicazione di in- sospensione della facoltà di chiedere gli aggiorna- dici di aggiornamento, inclusa la variazione dell’in- menti del canone e la relativa comunicazione non dice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie sono suscettibili di modifiche in via convenzionale di operai e impiegati (F.O.I). tra le parti. Ai sensi del medesimo comma 11, “L’opzione non Nel caso in cui l’opzione esercitata in sede di re- ha effetto se di essa il locatore non ha dato pre- gistrazione del contratto e, quindi all’inizio della ventiva comunicazione al conduttore con lettera prima annualità, sia revocata a valere dalla secon- raccomandata, con la quale rinuncia ad esercitare da annualità, resta comunque valida la rinuncia la facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone del locatore agli aggiornamenti del canone per un a qualsiasi titolo. Le disposizioni di cui al presente periodo corrispondente a quello della prima an- comma sono inderogabili.”. nualità per il quale il locatore si è avvalso di tale Il locatore, per beneficiare del regime della cedola- regime. Pertanto, il locatore non può richiedere re secca, deve quindi comunicare preventivamen- gli aggiornamenti del canone relativi alla seconda te al conduttore, tramite lettera raccomandata, la annualità. scelta per il regime alternativo di tassazione e la Si precisa che per gli immobili posseduti in com- conseguente rinuncia, per il corrispondente perio- proprietà, l’opzione esercitata da parte di un solo do di durata dell’opzione, “ad esercitare la facoltà locatore, comporta la rinuncia agli aggiornamenti di chiedere l’aggiornamento del canone a qualsiasi del canone a qualsiasi titolo, anche da parte dei titolo”. È esclusa la validità ai fini in esame della comproprietari che non hanno optato per il regi- raccomandata consegnata a mano, anche con rice- me della cedolare secca. Tenuto conto che il ca- vuta sottoscritta dal conduttore. In caso di più con- none è pattuito contrattualmente in maniera uni- duttori, l’opzione va comunicata a ciascuno di essi. taria, non appare, infatti, possibile differenziarne Il locatore che adotta il regime della cedolare secca l’ammontare in ragione delle quote di possesso per l’intera durata del contratto non potrà, quindi, di ciascun comproprietario. richiedere gli aggiornamenti del canone per l’intero periodo cui si riferisce l’opzione. Qualora in sede 3. Modalità di registrazione del contratto ed di proroga il contribuente confermi l’opzione per la esercizio dell’opzione cedolare secca, dovrà rinunciare agli aggiornamenti del canone anche per il periodo di durata della 3.1 Registrazione del contratto di locazione ed proroga. esercizio dell’opzione - Modello Siria e modello 69 La comunicazione deve essere inviata al condutto- Con il Provvedimento è stata introdotta una nuova re prima di esercitare l’opzione per la cedolare sec- modalità semplificata di registrazione del contratto ca, e, pertanto, in linea generale, prima di procede- di locazione, che può essere utilizzata facoltativa- re alla registrazione del contratto ovvero prima del mente dai locatori che intendano contestualmente termine di versamento dell’imposta di registro per esercitare l’opzione per la cedolare secca. le annualità successive. La registrazione del contratto è, in tal caso, effet- Il conduttore che riceve tale comunicazione è così tuata tramite la presentazione, esclusivamente in posto in condizione di sapere che, per il periodo via telematica, del modello Siria (Denuncia per la di durata dell’opzione, non è tenuto al pagamento registrazione telematica dei contratti di locazione di dell’imposta di registro. beni immobili a uso abitativo e relative pertinenze E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 115 Antonella Donati - Cedolare affitti 2013 Agenzia delle Entrate ed esercizio dell’opzione per la cedolare secca) [1]. dei quali esercita l’opzione per la cedolare secca in La nuova modalità di registrazione semplificata è relazione alla propria quota di possesso; resa possibile dall’articolo 38, comma 5, del de- un numero di conduttori non superiori a tre; creto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con una sola unita abitativa ed un numero di perti- modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nenze non superiori a tre; che ha demandato a un provvedimento del Diret- solo immobili censiti con attribuzione di rendita. tore dell’Agenzia delle entrate la definizione degli La modalità telematica di registrazione può es- “atti per i quali la registrazione prevista per legge sere utilizzata solo per i contratti di locazione che è sostituita da una denuncia esclusivamente tele- non contengono disposizioni o clausole aggiunti- matica di una delle parti, la quale assume qualità di ve rispetto al rapporto di locazione dell’immobile fatto ai sensi dell’articolo 2704, primo comma del abitativo, quali, ad esempio, fideiussioni prestate codice civile”. da terzi, locazioni congiunte di immobili abitativi e Com’è noto, la registrazione di un atto conferisce strumentali, ecc. allo stesso data certa. Ai sensi dell’articolo 2704 del I contribuenti che utilizzano la suddetta modalità codice civile, infatti, “… la data della scrittura privata telematica di registrazione ed esercizio dell’opzio- della quale non è autenticata la sottoscrizione non ne sono comunque tenuti all’obbligo di conserva- è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal zione del relativo contratto, che deve essere esibi- giorno in cui la scrittura è registrata …”. to a richiesta degli organi preposti al controllo. Con la formalità di registrazione telematica dei con- La presentazione del modello Siria può essere tratti di locazione, introdotta con il Provvedimento, effettuata direttamente dai contribuenti abilitati ai viene conferito, alla scrittura privata, il requisito servizi telematici (le modalità di abilitazione sono della certezza della data ai sensi dell’articolo 2704 specificate sul sito www.agenziaentrate.gov.it nel- del c.c., analogamente a quanto avviene con la la sezione “servizi on line”) ovvero tramite i sog- modalità di registrazione ordinaria. getti incaricati di cui all’articolo 3, comma 3, del Come chiarito con il Provvedimento, tale modalità decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio di registrazione telematica del contratto di locazio- 1998, n. 322 e successive modificazioni. ne può essere utilizzata solo per i contratti che con- Il modello Siria può essere presentato anche dagli tengono esclusivamente la disciplina del rapporto intermediari abilitati alla trasmissione dei contratti di locazione e che presentano le seguenti ulteriori di locazione con il modello 69, indicati dall’articolo caratteristiche: 15 del DM 31 luglio 1998: un numero di locatori non superiore a tre, ciascuno organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative, firmata- 1. I soggetti interessati possono avvalersi del modello Siria, versione web, che consente di procedere alla registrazione dei propri contratti di locazione e di esercitare l’opzione per la cedolare secca direttamente sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, www.agenziaentrate. gov.it, senza la necessità di scaricare sulproprio personal computer alcun software di supporto. È sempre possibile avvalersi del modello Siria, utilizzando il programma per la compilazione e la trasmissione del modello messo a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle entrate sul proprio sito www.agenziaentrate.gov.it. 116 rie delle convenzioni nazionali stipulate ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge n. 431 del 1998; agenzie di mediazione immobiliare iscritte nei ruoli dei mediatori tenuti dalle Camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato; soggetti, anche organizzati in forma associativa o federativa degli utenti, appositamente delegati e aventi adeguata capacità tecnica, economica, finanziaria e organizzativa; E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Cedolare affitti 2013 Agenzia delle Entrate agenzie che svolgono, per conto dei propri clien- Si precisa che il locatore che intende esercitare ti, attività di pratiche amministrative presso am- l’opzione per il regime della cedolare secca, nell’i- ministrazioni ed enti pubblici, purché titolari di potesi descritta, deve effettuare detta scelta trami- licenza rilasciata ai sensi dell’art. 115 del testo te la presentazione del modello 69 presso gli uffici unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato dell’Agenzia delle entrate, nel termine di trenta con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; giorni dal momento della proroga. iscritti all’albo professionale dei geometri, anche riuniti in forma associata. 4. Durata ed effetti dell’opzione Con il Provvedimento è stato approvato anche il “Modello per la richiesta di registrazione degli atti 4.1 Aspetti generali e per gli adempimenti successivi (modello 69)”. L’esercizio dell’opzione vincola il locatore all’applica- Il modello 69, che può essere utilizzato anche in zione del regime della cedolare secca per l’intero alternativa al modello Siria, deve essere utilizzato periodo di durata del contratto o della proroga, ov- per la registrazione dei contratti di locazione, nei vero, in caso di opzione esercitata a decorrere dalle casi non previsti dal modello Siria, e degli adempi- annualità successive alla prima, per il residuo perio- menti successivi dei contratti di locazione (cessio- do di durata del contratto o della proroga. ni, risoluzioni e proroghe anche tacite). Il model- Il vincolo derivante dall’esercizio dell’opzione ri- lo 69 deve essere presentato presso qualunque guarda sia le imposte sui redditi che l’imposta di Ufficio dell’Agenzia delle entrate dal soggetto che registro per le annualità di durata del contratto o chiede la registrazione del contratto di locazione. della proroga. In caso di mancato esercizio dell’opzione, ovvero Il locatore può revocare l’opzione in ciascuna an- nel caso in cui siano presenti una pluralità di loca- nualità contrattuale successiva a quella in cui è tori e solo alcuni di essi esercitino l’opzione per il stata esercitata l’opzione entro il termine previsto regime della cedolare secca, occorre produrre, per per il pagamento dell’imposta di registro relativa la richiesta di registrazione del contratto, l’attesta- all’annualità di riferimento. La revoca comporta il zione del pagamento delle imposte. pagamento dell’imposta di registro dovuta per detta annualità di riferimento e per le successive. 3.2 Proroga del contratto di locazione Le modalità di revoca dell’opzione per il regime In caso di proroga, anche tacita, del contratto di lo- della cedolare secca saranno stabilite con succes- cazione, occorre procedere, ai sensi dell’articolo 17 sivo Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle del TUR, al versamento dell’imposta di registro en- entrate. tro trenta giorni dal verificarsi del relativo evento. Per quanto concerne l’applicazione dell’imposta di Qualora il contratto venga prorogato per più annua- bollo sui contratti di locazione redatti per scrittura lità, il pagamento può essere eseguito annualmen- privata non autenticata, si ricorda che l’articolo 2 te ovvero per l’intero periodo. Il contribuente deve, della tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 inoltre, presentare l’attestato di versamento entro stabilisce l’assoggettamento al tributo delle “Scrit- i venti giorni successivi al pagamento. Tali modalità ture private contenenti convenzioni o dichiarazioni devono essere osservate in caso di contratti di lo- anche unilaterali con le quali si creano, si modifica- cazione di immobili abitativi per i quali non è eser- no, si estinguono, si accertano o si documentano citata l’opzione per il regime della cedolare secca rapporti giuridici di ogni specie …”. Pertanto, in linea ovvero è esercitata, in caso di più locatori, solo da generale, il contratto di locazione formalizzato trami- alcuni di essi. te scrittura privata deve essere assoggettato all’im- E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 117 Antonella Donati - Cedolare affitti 2013 Agenzia delle Entrate posta di bollo nella misura di euro 14,62 per ogni A parere della scrivente, il presupposto per l’appli- foglio. In deroga a tale previsione, non è dovuta l’im- cazione dei tributi speciali non si realizza con rife- posta di bollo per i contratti di locazione per i quali si rimento alle annotazioni di avvenuta registrazione esercita l’opzione per il regime della cedolare secca. apposte dall’ufficio in calce o a margine dell’atto Analogamente, non è dovuta l’imposta di registro portato alla registrazione. per la registrazione del contratto di locazione. L’op- L’annotazione sull’atto degli estremi e della data di zione per il regime della cedolare secca esplica, registrazione prevista dall’articolo 16 del TUR, costi- quindi, effetti anche nei confronti del conduttore tuisce, infatti, una modalità di “Esecuzione della Re- che non sarà più tenuto a corrispondere l’imposta gistrazione” stessa che si incardina nel procedimen- di registro sul contratto. Si precisa che in caso di to di registrazione degli atti. Tale procedura non può revoca dell’opzione da parte del locatore nelle an- qualificarsi, a parere della scrivente, né come certi- nualità successive ritorna dovuta l’imposta di re- ficazione, né come attestazione da parte dell’ufficio. gistro sui canoni relativi alle annualità successive. Conseguentemente, si precisa che per la registra- Sarà cura del locatore che revoca l’opzione per la zione dei contratti di locazione, sia in caso di eser- cedolare secca darne comunicazione al condutto- cizio dell’opzione per il regime della cedolare secca re al fine di procedere solidalmente al pagamento sia nel caso in cui tale opzione non venga esercita- dell’imposta di registro dovuta. ta, non sono dovuti i tributi speciali di cui al punto La cedolare secca sostituisce, inoltre, il reddito 2) del Titolo II della tabella, annessa al decreto-leg- fondiario prodotto dall’immobile ad uso abitativo ge n. 533 del 1954, per carenza del presupposto e dalla relativa pertinenza per il periodo di durata impositivo. dell’opzione. Peraltro, occorre altresì considerare che la richiesta di registrazione del contratto è presentata dal con- 118 4.2 Tributi Speciali tribuente in adempimento di un obbligo di legge; In ordine all’applicabilità dei tributi speciali di cui non si ritiene, quindi, che l’attività svolta dagli uffi- al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito ci dell’Agenzia delle entrate per l’espletamento di con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, detta formalità possa essere inquadrata nell’ambi- n. 869, in casi di registrazione dei contratti di loca- to dei servizi resi al cittadino di cui al decreto-legge zione e di esercizio dell’opzione per il regime della n. 533 del 1954. cedolare secca, si precisa che nel Titolo II della ta- Si precisa che non risulta integrato il presupposto bella A, annessa allo stesso decreto-legge n. 533 per l’applicazione dei tributi speciali in esame an- del 1954, al punto II è prevista la corresponsione che nel caso in cui la registrazione del contratto di dei tributi speciali per “il rilascio dei certificati e atte- locazione venga effettuata tramite il modello Siria. stazioni di qualsiasi specie: copie o estratti di atti, di Restano, in ogni caso, dovuti i tributi speciali per denunzie e di documenti depositati negli uffici …”. il rilascio di copie, estratti, certificazioni o attesta- Pertanto, il rilascio di “certificati e attestazioni di zioni resi dall’Amministrazione finanziaria su richie- qualsiasi specie” menzionati nella riportata norma sta del contribuente. La corresponsione dei tributi realizza il presupposto per l’applicazione dei tributi speciali resta dovuta anche nei casi in cui venga ri- speciali. Tale attività si sostanzia nel rilascio di do- lasciata una copia o una certificazione di contratti di cumenti che attestano e certificano atti o fatti che locazione per i quali è stata esercitata l’opzione per sono a conoscenza della pubblica amministrazione il regime della cedolare secca. Tali tributi non sono e che possono essere desunti dalla consultazione stati, infatti interessati, dalle disposizioni introdotte di atti in possesso della medesima. con l’articolo 3 del decreto legislativo. E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Cedolare affitti 2013 Agenzia delle Entrate 4.3 Contitolarità di diritti di proprietà e di diritti di solidarietà per il pagamento dell’imposta di re- reali di godimento gistro nei confronti di tutti i soggetti parti del con- L’opzione per il regime della cedolare secca può tratto. essere esercitata anche nel caso in cui vi siano Nel caso in cui solo alcuni locatori intendano acce- due o più locatori, persone fisiche titolari del dirit- dere al regime della cedolare secca, deve essere to di proprietà o di altro diritto reale di godimen- comunque assolta, in misura piena, l’imposta di to sull’immobile e sulle relative pertinenze locate bollo sul contratto di locazione. congiuntamente all’abitazione. In tali casi, l’opzione deve essere esercita distintamente da ciascun Esempio n. 4 locatore. Contratto di locazione di durata annuale avente ad L’opzione per il regime di tassazione della cedolare oggetto un immobile abitativo e una pertinenza secca esplica i suoi effetti solo in capo a coloro che con un corrispettivo complessivo annuo di euro l’hanno esercitata. 15.000. I locatori posseggono le seguenti quote di Pertanto, i locatori che non hanno esercitato tale proprietà (dell’immobile e della pertinenza): opzione sono tenuti solidalmente al versamento A)Bianchi possiede il 40% dell’imposta di registro per la parte dell’imposta B)Rossi possiede il 30% che viene loro imputata, in ragione della quota di C)Verdi possiede il 30% possesso. Verdi opta per il regime della cedolare secca. L’im- È opportuno precisare che, ai sensi dell’articolo 57, posta di registro dovuta sul contratto di locazione primo comma, del TUR “… sono solidalmente ob- deve essere calcolata sulla parte del canone im- bligati al pagamento dell’imposta le parti contraen- putabile a Bianchi e Rossi corrispondente alle loro ti, le parti in causa …”. quote di possesso (15.000 x 70%) = euro 10.500. Il regime alternativo di tassazione introdotto con- Su tale importo, deve poi essere applicata l’aliquo- sente, quindi, di derogare al principio di solidarietà ta del 2% al fine di determinare l’imposta di regi- passiva dell’imposta di registro, in quanto i sogget- stro, pari a euro 210, dovuta solidalmente solo da ti che optano per il nuovo regime non sono tenuti, Bianchi e Rossi oltre che dal conduttore. per il periodo di durata dell’opzione, al versamento Si precisa che nel caso in cui l’imposta di registro dell’imposta di registro. dovuta sia di ammontare inferiore ad euro 67,00, i Il principio di solidarietà passiva dell’imposta espli- soggetti che non hanno optato per il regime della ca effetti solo con riferimento ai locatori che non cedolare secca e il conduttore sono comunque te- hanno esercitato l’opzione per il regime della ce- nuti al versamento di detto importo. dolare secca. Per i contratti di durata pluriennale, i comproprie- I soggetti che non hanno optato per il regime al- tari che non optano per il regime della cedolare ternativo in commento sono tenuti al pagamento secca possono, ai sensi dell’articolo 17 del TUR, dell’imposta di registro, limitatamente alla frazione corrispondere l’imposta sul corrispettivo loro impu- del canone loro imputabile in base alle quote com- tabile, pattuito per l’intera durata del contratto ov- plessive di possesso dell’immobile loro spettanti. vero annualmente sull’importo del canone annuo In analoga misura, è tenuto al pagamento dell’im- di locazione. posta di registro il conduttore. Si precisa, al riguardo, che qualora i comproprie- Qualora i locatori che hanno esercitato l’opzione tari che hanno optato per il regime della cedolare per la cedolare secca revochino l’opzione per le secca revochino, per le annualità successive, tale annualità successive, torna ad operare il principio opzione, torna ad operare il principio di solidarietà E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 119 Antonella Donati - Cedolare affitti 2013 Agenzia delle Entrate passiva di cui all’articolo 57 del TUR, con la conse- Rendita B / Rendita totale = 900/4.000 x 100 = guenza che i soggetti che hanno revocato l’opzione 22,5% risponderanno in solido con gli altri comproprietari Rendita C / Rendita totale = 2.000/4.000 x 100 = e con il conduttore dell’imposta di registro dovuta 50,0% sull’intero importo del canone di locazione. Corrispettivo riferibile agli immobili B e C = 45.000 x 72,5% = 32.625 L’imposta di registro da corri- 4.4 Contratti aventi ad oggetto una pluralità di spondere, solidalmente dalle parti contraenti, in immobili sede di registrazione del contratto è pari ad euro Nel caso in cui il contratto di locazione abbia ad 652,50 determinata sulla parte del canone relativo oggetto unità immobiliari abitative, per le quali è agli immobili per i quali non è stata esercitata l’op- esercitata l’opzione per il regime alternativo di tas- zione (32.625 x 2%). sazione, ed altre unità immobiliari non soggette al Sul contratto di locazione deve essere, comunque, regime della cedolare secca, l’imposta di registro corrisposta l’imposta di bollo nella misura ordinaria. deve essere assolta solo sui corrispettivi relativi a quest’ultimi immobili. In tali ipotesi, l’imposta di Esempio n. 6 registro deve essere determinata solo con riferi- Contratto di locazione di durata annuale avente ad mento al canone di locazione pattuito nel contratto oggetto due immobili con un corrispettivo com- per gli immobili esclusi dal regime della cedolare plessivo annuo pari ad euro 9.000. Gli immobili secca. oggetto del contratto sono: Qualora sia indicato un canone unitario, l’imposta A)immobile abitativo di categoria catastale A3, di registro è dovuta sulla quota di canone imputabi- rendita euro 700,00; le agli immobili per i quali non trova applicazione il B)immobile ad uso non abitativo di categoria ca- regime della cedolare secca. Tale quota deve esse- tastale C6, che non è pertinenza dell’immobile re determinata in misura proporzionale alla rendita abitativo, rendita euro 80,00. catastale. Il locatore, in tale ipotesi, può optare per il regime della cedolare secca solo per l’immobile A. Esempio n. 5 L’imposta di registro deve essere, quindi, corrispo- Contratto di locazione di durata annuale avente ad sta solo sul canone relativo all’immobile di cui al oggetto tre immobili con un corrispettivo contrat- punto B, determinato sulla base della rendita cata- tuale complessivo annuo pari ad euro 45.000. Gli stale attribuita allo stesso immobile. immobili oggetto del contratto sono: Canone riferibile all’immobile B = 9.000 x 80,00/ A)immobile abitativo di categoria catastale A1, (700,00+80,00) = 923,00. rendita euro 1.100,00; B)immobile abitativo di categoria catastale A2, rendita euro 900,00; C)immobile non abitativo di categoria catastale C1, rendita catastale euro 2.000,00. Il locatore opta per il regime della cedolare secca L’imposta di registro è pari a euro 18,46 (923,00 x 2%). In tale ipotesi, poiché l’imposta di registro proporzionale è inferiore alla misura minima prevista per la registrazione dei contratti di locazione, l’imposta da corrispondere, solidalmente dalle parti, è pari alla misura fissa di euro 67,00. solo per l’immobile A. L’imposta di registro deve 120 essere corrisposta solo sul corrispettivo riferibile 5. Effetti della cedolare sulla determinazione agli immobili B e C, determinato in proporzione alla del reddito rendita catastale attribuita agli stessi immobili. L’opzione per l’applicazione della cedolare secca E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Cedolare affitti 2013 Agenzia delle Entrate comporta che i canoni tassati con il regime dell’im- stitutiva, costituito dal canone stabilito contrattual- posta sostitutiva siano esclusi dal reddito comples- mente ovvero, nel caso in cui il canone risulti infe- sivo e, conseguentemente, non rilevino ai fini della riore alla rendita dell’immobile locato, dalla rendita progressività delle aliquote IRPEF. rivalutata del 5% riferibile ai giorni di applicazione Il nuovo regime di tassazione non influenza, tutta- della cedolare secca nel periodo d’imposta. via, l’attribuzione di altri benefici fiscali o l’accesso L’applicazione della cedolare secca non influenza, a prestazioni di natura sociale o assistenziale colle- invece, l’applicazione di altre deduzioni e detrazio- gati alla situazione reddituale. L’articolo 3, comma 7, ni d’imposta, quali, ad esempio, quelle del 36 per del decreto legislativo prevede, infatti, che “Quan- cento o del 55 per cento, previste, rispettivamen- do le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il te, per i lavori di ristrutturazione edilizia su immobili riconoscimento della spettanza o per la determina- abitativi (art. 1 della legge n. 449 del 1997 e suc- zione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi cessive modificazioni) e per gli interventi di rispar- titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di mio energetico (art. 1, commi 344 e seguenti, della requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche legge n. 296 del 2006 e successive modificazioni), del reddito assoggettato alla cedolare secca. Il pre- le quali restano applicabili, secondo la specifica di- detto reddito rileva anche ai fini dell’indicatore della sciplina, a prescindere dalle modalità di tassazione situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui del reddito fondiario, mediante IRPEF e relative ad- al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109”. dizionali o mediante cedolare secca. Resta fermo, Il reddito fondiario assoggettato a cedolare secca naturalmente, che le suddette detrazioni d’impo- deve quindi essere computato nel reddito com- sta potranno essere fatte valere esclusivamente plessivo del locatore per determinare la condizione sull’IRPEF e non anche sulla cedolare secca. di familiare fiscalmente a carico, per calcolare le detrazioni per carichi di famiglia, le altre detrazioni 6. Determinazione della cedolare secca d’imposta previste dall’articolo 13 del t.u.i.r., le detrazioni per canoni di locazioni di cui all’articolo 16 6.1 Base imponibile del t.u.i.r. e, in generale, per stabilire la spettanza La cedolare secca si applica ai soli redditi derivanti o la misura di benefici, fiscali e non, collegati al da contratti di locazione per i quali il locatore ha possesso di requisiti reddituali quali, in particolare, esercitato l’opzione per il nuovo sistema di tassa- l’I.S.E.E. zione, rinunciando anche all’applicazione degli ag- Coerentemente, si tiene conto del reddito assog- giornamenti del canone. gettato a cedolare secca anche nelle ipotesi in cui Nel medesimo periodo d’imposta potranno aversi, al maggior reddito complessivo sia collegato un pertanto, redditi fondiari derivanti da contratti di lo- maggior beneficio come, ad esempio, nel caso di cazione assoggettati a cedolare secca e redditi fon- detrazioni per le erogazioni liberali in favore di as- diari assoggettati ad IRPEF e relative addizionali. sociazioni senza scopo di lucro di cui all’articolo 15, La base imponibile della cedolare secca è costitui- comma 1, lettera i), del t.u.i.r., spettanti nel limite ta, per espressa previsione dell’articolo 3, comma massimo del 2 per cento del reddito complessivo. 2, del decreto legislativo, dal canone di locazione Per le finalità indicate, per espressa previsione del annuo stabilito dalle parti. comma 7 dell’articolo 3, occorre tenere conto “an- L’imposta deve, pertanto, essere calcolata assu- che del reddito assoggettato a cedolare secca”; ne mendo una base imponibile più elevata rispetto a consegue che deve essere ricondotto nel reddito quella prevista ai fini della determinazione del reddi- complessivo l’importo tassato con l’imposta so- to fondiario da assoggettare ad IRPEF (e relative ad- E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 121 Antonella Donati - Cedolare affitti 2013 Agenzia delle Entrate dizionali), in quanto sul canone stabilito contrattual- nali. Nel medesimo periodo di imposta possono mente non possono essere operati abbattimenti. altresì coesistere sia annualità per le quali è stata In particolare, il canone non può essere decurtato esercitata l’opzione per la cedolare secca, sia pené dell’abbattimento forfetario del 15% previsto riodi in cui l’immobile non è oggetto di contratti di ordinariamente per gli immobili concessi in locazio- locazione (perché è tenuto a disposizione ovvero ne, né di quello del 25% previsto per i fabbricati utilizzato direttamente dal proprietario). siti nei comuni di Venezia centro e nelle isole della Al riguardo si precisa che l’articolo 3, comma 2, del Giudecca, di Murano e di Burano, né dell’ulteriore decreto legislativo consente di assoggettare a cedoabbattimento del 30% previsto dell’articolo 8 della lare secca il solo canone derivante dal contratto di legge 9 dicembre 1998, n. 431. locazione per il quale è stata esercitata la relativa op- Ai sensi dell’articolo 3, comma 6, del decreto le- zione. Il canone derivante dal contratto di locazione gislativo, il reddito derivante dai contratti per cui è per il quale non è stata esercitata la relativa opzione stata esercitata l’opzione per la cedolare secca non ovvero la rendita derivante dall’unità abitativa non lopuò essere, comunque, inferiore al reddito deter- cata costituiscono reddito da assoggettare a IRPEF minato ai sensi dell’articolo 37, comma 1, del t.u.i.r.. e relative addizionali con le modalità ordinarie. È quindi necessario preliminarmente confrontare i Quindi, se al momento della registrazione, o alla canoni di locazione maturati nel periodo di vigen- decorrenza delle successive annualità, è stata eserza dell’opzione per la cedolare secca con l’importo citata l’opzione per l’applicazione della cedolare secdella rendita relativa al medesimo arco temporale. ca, i canoni di tali annualità che maturano nel periodo Il reddito da assoggettare alla cedolare secca, in d’imposta devono essere assoggettati a tassazione sostituzione dell’IRPEF e delle relative addizionali, mediante cedolare secca. I canoni maturati nel meè pari all’importo più elevato. In particolare, i termi- desimo periodo d’imposta, relativi alle annualità per ni da confrontare sono costituiti: le quali non è stata espressa l’opzione o per i quali è dall’ammontare dei canoni di locazione maturati stata revocata, restano applicabili le ordinarie modanel periodo di vigenza dell’opzione per la cedo- lità di tassazione del reddito fondiario. lare secca, assunti senza operare alcun abbattimento. Esempio n. 7 - Canone superiore alla rendita dall’ammontare della rendita catastale riferita Immobile tenuto a disposizione dal 1° gennaio al al medesimo periodo determinata secondo le 10 aprile 2012 e concesso in locazione a decorreregole ordinarie, vale a dire con la rivalutazione re dal 11 aprile 2012; canone annuo 12.000 euro; del 5%; rendita 3000 euro (comprensiva della rivalutazione La cedolare secca deve essere applicata soltanto del 5%); opzione per l’applicazione della cedolare sui canoni (o sulla rendita se superiore) relativi alle secca in sede di registrazione del contratto. annualità contrattuali per le quali sia stata esercitata la relativa opzione. Reddito fondiario anno 2012 Per i contratti con decorrenza in corso d’anno l’an- Determinazione del reddito da assoggettare a IRnualità contrattuale non coincide con il periodo PEF: d’imposta e, quindi, nel medesimo periodo d’im- rendita 1 gennaio - 10 aprile = 3000 x 100 / 365 posta possono coesistere sia annualità contrattuali + maggiorazione di 1/3 = 821,92 + 273, 97 = per le quali è stata esercitata l’opzione per la ce- 1.095,89. dolare secca, sia annualità contrattuali per le quali Determinazione del reddito da assoggettare a cedeve essere applicata l’IRPEF e le relative addizio- dolare secca: 122 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Cedolare affitti 2013 Agenzia delle Entrate canoni 11 aprile - 31 dicembre = 12.000 x 265 / 365 dicembre 2012; canone annuo 10.000 euro; ren- = 8.712,33; dita 12.000 euro (comprensiva della rivalutazione rendita 11 aprile - 31 dicembre = 3000 x 265 / 365 del 5%); opzione per la cedolare secca in sede di = 2178,08; registrazione del contratto. è da assoggettare a cedolare secca l’importo del canone di euro 8.712,33. Reddito fondiario anno 2012 Determinazione del reddito da assoggettare a IR- Reddito fondiario anno 2013 PEF: Ipotesi A) - Per la seconda annualità (decorrente rendita 1° gennaio - 30 novembre = 12.000 x 334 dall’11 aprile 2013) non è revocata l’opzione per la / 365 + maggiorazione di 1/3 = 10.980,82 + 3660, cedolare secca. Quindi: 27 = 14.641,10. nessun adempimento ai fini dell’imposta di re- Determinazione del reddito da assoggettare a ce- gistro; tassazione del reddito data dai canoni relativi dolare secca: Rendita 1° dicembre - 31 dicembre = 12.000 x 31 alla prima annualità (periodo 1 gennaio - 10 / 365 = 1.019,18; aprile 2013) + canoni relativi alla seconda an- Canone 1° dicembre - 31 dicembre = 10.000 x 31 nualità (periodo 11 aprile - 31 dicembre 2013) / 365 = 849,32; = euro 12.000 da assoggettare a cedolare è da assoggettare a cedolare secca l’importo della secca. rendita di euro 1.019,18. Ipotesi B) - Per la seconda annualità (decorrente Il contribuente che possieda più immobili locati può dall’11 aprile 2013) è revocata l’opzione per la ce- optare per l’applicazione della cedolare secca sia in dolare secca. Quindi: relazione a tutti i contratti, sia in relazione ad alcuni comunicazione della revoca e pagamento soltanto di essi. In tal caso dovrà determinare se- dell’imposta di registro; tassazione del reddito come segue, paratamente l’IRPEF e la cedolare secca, secondo le regole proprie di ciascun sistema di tassazione. canoni relativi alla prima annualità (periodo 1 gennaio - 10 aprile 2013) = 12.000 x 100 / 365 Esempio n. 9 - Immobili locati con applicazione = euro 3.287,67 da assoggettare a cedolare di diversi regimi secca, Immobile A: contratto 1° gennaio 2011 - 31 dicem- canoni relativi alla seconda annualità (perio- bre 2014; canone annuo 12.000 euro; opzione per do 11 aprile - 31 dicembre 2013) = [(12.000 x la cedolare secca. 265 / 365) – 15%] = euro 7.405,48 da assog- Immobile B: contratto 1° dicembre 2010 - 30 no- gettare ad IRPEF e addizionali. vembre 2014; canone annuo 6.000 euro; tassazio- Se, invece, l’importo della rendita, determinata nel ne IRPEF con aliquota IRPEF, ad esempio 27%. modo indicato, risulti superiore all’ammontare dei canoni, la cedolare secca andrà applicata sulla par- Redditi 2011 te di rendita riferibile ai giorni del contratto oggetto Cedolare secca relativa all’immobile A = 12.000 x di opzione. 21% = euro 2.520 IRPEF relativa all’immobile B = (6000 - 15%) x Esempio n. 8 - Rendita superiore al canone 27% = euro 1.377 Immobile tenuto a disposizione dal 1° gennaio al Sulla base dei criteri generali di determinazione del 30 novembre 2012 e concesso in locazione dal 1° reddito fondiario, anche in applicazione del regime E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 123 Antonella Donati - Cedolare affitti 2013 Agenzia delle Entrate della cedolare secca i canoni di locazione di immo- dell’art. 8 della citata legge n. 431 del 1998), sulla bili ad uso abitativo non percepiti devono essere base di apposite convenzioni nazionali. assoggettati a tassazione, salvo che entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei red- 7. Versamenti diti non si sia concluso il procedimento giudiziale La cedolare secca dovuta è versata con l’apposito di convalida di sfratto per morosità del conduttore. codice tributo separatamente dall’IRPEF, ma con le Per le imposte versate sui canoni venuti a scaden- medesime modalità ed entro i medesimi termini. za e non percepiti, come da accertamento avve- Anche per la cedolare secca sono dovuti, pertan- nuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale to, versamenti sia in acconto che a saldo. Inoltre, di sfratto per morosità, è riconosciuto un credito essendo previsto che per la cedolare secca si ap- d’imposta di pari ammontare (art. 26 del t.u.i.r.). plicano le medesime regole dell’IRPEF per la liqui- Per i canoni di locazione non percepiti assoggettati dazione, l’accertamento, la riscossione, i rimborsi al regime della cedolare secca, il credito d’impo- le sanzioni, gli interessi e il contenzioso, sono ap- sta, da utilizzare nella dichiarazione dei redditi se- plicabili anche per la cedolare secca i criteri di com- condo le medesime modalità previste per i canoni pensazione previsti dal d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241. non percepiti assoggettati a IRPEF, sarà commisu- L’art. 3, comma 4, del decreto legislativo stabilisce rato all’importo della cedolare secca versata. che i versamenti in acconto della cedolare secca sono dovuti nella misura: 6.2 Aliquote della cedolare secca dell’85% per il 2011; L’aliquota della cedolare secca è stabilita nella mi- del 95% per cento a partire dal 2012. sura del 21% in generale per i contratti disciplinati Il Provvedimento stabilisce al punto 7.1 un regime dal codice civile o a canone libero, regolati dalla transitorio applicabile ai versamenti in acconto re- legge n. 431 del 1998, anche di durata limitata (ad lativi al periodo di imposta 2011, per la cui trattazio- esempio, case per vacanze o per soddisfare esi- ne si rinvia al successivo par. 8.2. genze specifiche). A partire dal periodo di imposta 2012, il Provve- L’aliquota è ridotta al 19% per i contratti di locazio- dimento al punto 7.2 stabilisce che il versamento ne a canone concordato (o concertato) sulla base di dell’acconto, pari al 95% dell’imposta dovuta per appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà l’anno precedente, deve essere effettuato in unica edilizia e degli inquilini, di cui all’art. 2, comma 3, soluzione entro il 30 novembre, se inferiore a euro della legge n. 431 del 1998, e all’art. 8 della medesi- 257,52, o in due rate, se l’importo dovuto è pari o ma legge, relativi ad abitazioni site nei comuni con superiore a euro 257,52, di cui: carenze di disponibilità abitative individuati dall’arti- la prima, nella misura del 40 per cento, entro il colo 1, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 16 giugno, ovvero entro il 16 luglio con la mag- 30 dicembre 1988, n. 551 (Bari, Bologna, Catania, giorazione dello 0,40 per cento a titolo di inte- Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, resse corrispettivo; la prima rata dell’acconto Torino e Venezia, nonché i comuni confinanti con gli della cedolare secca può essere versata rateal- stessi e gli altri comuni capoluogo di provincia) e ne- mente e sugli importi rateizzati sono dovuti gli gli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati interessi, secondo le disposizioni previste per la dal CIPE con apposite delibere. rateazione dell’imposta sul reddito delle perso- Rientrano in detta previsione anche i contratti con ne fisiche; canone concordato stipulati per soddisfare esigenze abitative di studenti universitari (comma 3 124 la seconda, nella restante misura del 60 per cento, entro il 30 novembre. E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Cedolare affitti 2013 Agenzia delle Entrate Il versamento dell’acconto non si considera caren- to, inoltre, che il versamento della cedolare secca, in te se di importo almeno pari al 95% della cedola- acconto e a saldo, è eseguito con le modalità stabi- re secca calcolata per l’anno in cui si è prodotto lite dall’articolo 19 del decreto legislativo n. 241 del il reddito. È quindi possibile applicare il metodo 1997 e quindi mediante modello F24, utilizzando gli previsionale. appositi codici tributo. Per il 2011 questa modalità L’acconto non è dovuto e l’imposta è versata inte- di versamento è seguita anche dai soggetti che si ramente a saldo se l’importo su cui calcolarlo non avvalgono dell’assistenza fiscale (cfr. paragrafo 8). supera euro 51,65. Con risoluzione n. 59/E del 25 maggio 2011 sono sta- L’acconto della cedolare secca è unitario; quindi, ti istituiti i seguenti codici tributo per il versamento, per verificare se l’importo dell’acconto dovuto tramite modello F24, della cedolare secca: codice debba essere versato in due rate o in unica rata, “1840” - acconto prima rata; codice “1841” - accon- ovvero per verificare se l’acconto non sia dovuto, to seconda rata o acconto in unica soluzione; codice occorre sommare tutti gli importi della cedolare “1842” - saldo. secca dovuta per ogni contratto di locazione per cui sia stata esercitata la relativa opzione nel perio- 8. Applicazione della cedolare per il 2011 do di riferimento. Limitatamente al periodo d’imposta 2011, trat- Nel caso in cui l’anno di prima applicazione della tandosi del primo anno di applicazione del nuovo cedolare secca sia anche il primo anno di posses- regime, il Provvedimento stabilisce alcune regole so dell’immobile, non è dovuto acconto conside- specifiche, sia per quanto riguarda l’opzione per rato che il relativo reddito nel precedente periodo l’applicazione del nuovo regime, sia per i versa- di imposta non è stato assoggettato a imposta. menti in acconto. Se l’anno di prima applicazione della cedolare è il 2011, l’acconto della cedolare è, invece, dovuto 8.1 Opzione relativa ai redditi 2011 in quanto l’articolo 7 del Provvedimento, per tutti i Il Provvedimento, ai punti 6.2, 6.3 e 6.4, prevede contratti in corso in tale anno, obbliga al versamen- per l’applicazione della cedolare secca nell’anno to dell’acconto. 2011 diverse modalità di esercizio dell’opzione a Nell’ipotesi in cui si revochi l’opzione per la cedola- seconda che il contratto, la relativa risoluzione o re secca e quindi il reddito dell’immobile sia da as- la proroga siano stati registrati o meno alla data soggettare a cedolare secca solo per una parte del del 7 aprile, data di entrata in vigore del decreto periodo di imposta, è comunque possibile, deter- legislativo. minare l’acconto dovuto per il periodo di imposta di uscita dal regime della cedolare secca, con me- 8.1.1 Opzione in sede di dichiarazione – Regi- todo previsionale considerato che in base al punto strazione intervenuta prima del 7 aprile 2011 7.2 del Provvedimento, il versamento dell’acconto Il regime della cedolare secca può essere applicato non si considera carente se di importo almeno pari a partire dal periodo d’imposta 2011 e, in partico- al 95% della cedolare secca calcolata per l’anno in lare, può essere applicato ai contratti in corso alla cui si è prodotto il reddito. data del 1° gennaio 2011, anche se scaduti o og- In base al punto 7.3 del Provvedimento, per il ver- getto di risoluzione prima del 7 aprile 2011. L’impo- samento a saldo della cedolare secca si applicano sta di registro e l’imposta di bollo già versate, per le disposizioni in materia di versamento a saldo espressa previsione del decreto legislativo, non dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Al possono comunque essere rimborsate. successivo punto 7.4 del Provvedimento è specifica- Per questi contratti, per i quali sia già stata effet- E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 125 Antonella Donati - Cedolare affitti 2013 Agenzia delle Entrate tuata, ove richiesta, la registrazione del contratto o L’applicazione della cedolare secca in sede dichia- sia stata già corrisposta l’imposta di registro dovu- razione redditi 2012 per i redditi 2011 può riguar- ta per la risoluzione del contratto, non devono es- dare: sere presentate opzioni per la cedolare secca, né entrambe le annualità, in via telematica, né presso l’ufficio, e l’eventuale canoni relativi al periodo 1° gennaio – 31 applicazione del nuovo regime di tassazione può marzo 2011, riferiti alla annualità scaduta il 31 avvenire direttamente in sede di dichiarazione dei redditi da presentare nell’anno 2012 per i redditi marzo 2011, canoni relativi al periodo 1° aprile - 31 dicem- 2011 (cfr punto 6.2 del Provvedimento). bre 2011, relativi alla annualità 1° aprile 2011 Ciò presuppone, naturalmente, che sia stato versato - 31 marzo 2012; nell’anno 2011 l’acconto della cedolare secca per il medesimo anno, ove dovuto. oppure una sola delle due annualità, i soli canoni relativi al periodo 1° gennaio - 31 Il medesimo criterio è applicabile anche alle pro- marzo 2011, riferiti alla annualità scaduta il 31 roghe dei contratti intervenute prima del 7 aprile marzo 2011, 2011 e per le quali alla predetta data sia già stato i soli canoni relativi al periodo 1° aprile - 31 eseguito il versamento dell’imposta di registro. dicembre 2011, relativi alla annualità 1° aprile Anche in questo caso il contribuente può avvalersi 2011 - 31 marzo 2012. della cedolare secca direttamente in sede di dichiarazione dei redditi. Se l’opzione è riferita anche ai canoni relativi alla L’applicazione della cedolare secca riferita all’an- annualità 1° aprile 2011 - 31 marzo 2012, dovran- nualità scadente nel 2011 in sede di dichiarazione no essere assoggettati a cedolare secca anche i dei redditi da presentare nell’anno 2012 (redditi canoni 1° gennaio - 31 marzo 2012, in quanto l’op- 2011), può avere effetti anche per l’annualità con- zione espressa in sede di dichiarazione dei redditi trattuale successiva, vale a dire per l’annualità de- riguarda l’intera annualità contrattuale, compresa corrente dall’anno 2011. quindi la parte dell’annualità ricadente nel succes- L’applicazione della cedolare secca in sede di di- sivo periodo d’imposta. chiarazione dei redditi può riguardare, pertanto, sia Per l’annualità decorrente dal 1° aprile 2012 (annua- entrambe le annualità, vale a dire quella che scade lità 1° aprile 2012 3 1 marzo 2013), l’opzione per la nel 2011 e quella che decorre dallo stesso anno e applicazione della cedolare secca deve, invece, es- scade nel 2012, sia una soltanto di esse. sere espressa con il modello 69, entro il termine Per l’annualità decorrente dal 2012 e per le suc- di pagamento dell’imposta di registro che sarebbe cessive, in applicazione della regola generale, il dovuta per tale annualità ed esplica effetti per la re- contribuente che intenda avvalersi della cedolare sidua durata del contratto. secca dovrà comunque, entro i termini previsti per il versamento dell’imposta di registro relativa a 8.1.2 Opzione in sede di registrazione del con- detta annualità, esprimere la relativa opzione con tratto – Registrazione a partire dal 7 aprile 2011 il modello 69. Per i contratti registrati a partire dalla data del 7 aprile 2011, l’opzione per la cedolare secca deve 126 Esempio n. 10 essere esercitata nei modi ordinari, vale a dire in Contratto di durata quadriennale 1° aprile 2010 - 31 sede di registrazione del contratto con il modello marzo 2014; scadenza prima annualità 31 marzo Siria, ove ne ricorrano i presupposti, o con il model- 2011; decorrenza seconda annualità 1° aprile 2011. lo 69 (cfr punto 6.3 del Provvedimento). E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Cedolare affitti 2013 Agenzia delle Entrate L’opzione esercitata in sede di registrazione esplica cazione della norma, ha disposto al punto 6.4 che effetti per l’intera durata del contratto, salvo revoca. per i contratti per i quali il termine di registrazione Anche per le proroghe dei contratti per le quali scade tra il 7 aprile e il 6 giugno 2011, la registra- il termine per il versamento dell’imposta di regi- zione, con eventuale esercizio dell’opzione, può stro non è ancora decorso alla data del 7 aprile, essere effettuata entro il 6 giugno 2011. l’applicazione della cedolare secca è subordinata I medesimi termini di registrazione e di esercizio all’esercizio dell’opzione, ma è necessario utilizza- dell’opzione devono essere riferiti anche alle proro- re esclusivamente il modello 69, come previsto, ghe per le quali il termine di pagamento dell’impo- in linea generale, in caso di opzione esercitata in sta di registro scade tra il 7 aprile e il 6 giugno 2011. sede di proroga. Si precisa che anche i soggetti che non esercitano L’opzione può essere espressa anche in sede di l’opzione per il regime della cedolare secca, posso- risoluzione del contratto e comporta la non appli- no effettuare entro il 6 giugno 2011, i versamenti cazione dell’imposta di registro dovuta per la ri- dell’imposta di registro relativi alle annualità succes- soluzione. L’opzione deve essere esercitata con il sive alla stipula del contratto di locazione di immo- modello 69 per i contratti risolti per i quali alla data bile ad uso abitativo, sempreché i relativi termini di del 7 aprile non sia ancora scaduto il termine per il pagamento scadano tra il 7 aprile e il 6 giugno 2011. versamento dell’imposta di registro e per i contrat- Quanto previsto in caso di proroga è applicabile ti risolti successivamente a tale data. anche per la risoluzione anticipata del contratto. Pertanto, nel caso in cui i termini di pagamento 8.1.3 Opzione in sede di registrazione del con- dell’imposta di registro dovuta per la risoluzione tratto – Termini di registrazione in scadenza en- scadano in tale periodo, il termine di pagamento tro il 6 giugno 2011 dell’imposta di registro, e conseguentemente di Il Provvedimento, per agevolare l’esercizio dell’op- esercizio dell’opzione, si deve ritenere che scada zione per la cedolare secca in sede di prima appli- a tale ultima data. Opzione in sede di dichiarazione Opzione in sede di registrazione o alla scadenza del pagamento dell’imposta di registro Opzione modello 69 Opzione modello SIRIA Contratti già scaduti alla data del 7 aprile 2011 Contratti stipulati a partire dal 7 aprile 2011 (se il termine di registrazione del contratto scade entro il 6 giugno 2011: opzione entro il 6 giugno 2011) Contratti stipulati a partire dal 7 aprile 2011 per i quali può essere utilizzato il modello Siria (se il termine di registrazione del contratto scade entro il 6 giugno 2011: opzione entro il 6 giugno 2011) Contratti in corso alla data del 7 aprile 2011 e già registrati a tale data, per l’annualità che termina nel 2011 e/o per quella successiva Contratti stipulati prima del 7 aprile 2011 i cui termini di registrazione sono in corso a tale data (se il termine di registrazione del contratto scade tra il 7 aprile e il 6 giugno 2011: registrazione e opzione entro il 6 giugno 2011) Contratti stipulati prima del 7 aprile 2011 per i quali può essere utilizzato il modello Siria i cui termini di registrazione sono in corso a tale data (se il termine di registrazione del contratto scade tra il 7 aprile e il 6 giugno 2011: opzione entro il 6 giugno 2011) E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 127 Antonella Donati - Cedolare affitti 2013 Agenzia delle Entrate Contratti stipulati prima del 7 aprile 2011 i cui termini di registrazione siano già scaduti a tale data ma non sono stati registrati Proroga del contratto intervenuta prima del 7 aprile 2011 per la quale a tale data è stata versata l’imposta di registro Proroga del contratto intervenuta nel 2011 per la quale al 7 aprile non è stata corrisposta l’imposta di registro (se il termine di registrazione del contratto scade tra il 7 aprile e il 6 giugno 2011: opzione entro il 6 giugno 2011) Risoluzione del contratto intervenuta prima del 7 aprile 2011 per la quale è già stata versata l’imposta di registro ovvero quelle intervenute successivamente a tale data per le quali non sia stata esercitata l’opzione con il Modello 69 Risoluzione del contratto intervenuta nel 2011 per la quale al 7 aprile non è stata corrisposta l’imposta di registro (se il termine di registrazione del contratto scade tra il 7 aprile e 6 giugno 2011: opzione entro il 6 giugno 2011) Tabella n. 1 Esercizio dell’opzione nel 2011 8.2 Versamento degli acconti In particolare, per le persone fisiche il termine per Si premette che con decreto del Presidente del Con- l’effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichia- siglio dei Ministri del 12 maggio 2011 (pubblicato nel- razioni dei redditi e del versamento in acconto del- la Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 2011, n. 111) sono la cedolare secca è differito dal 16 giugno al 6 luglio stati differiti, per l’anno 2011, i termini di effettuazione 2011. I versamenti potranno essere effettuati dal 7 dei versamenti dovuti dai contribuenti . luglio al 5 agosto 2011 maggiorando le somme da [2] versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse 2. Il d.P.C.M. del 12 maggio 2011 (Termini per l’effettuazio- corrispettivo. Nel seguito si farà riferimento ai ter- ne dei versamenti per l’anno 2011) all’articolo 1, comma 1, mini come differiti dal citato d.P.C.M.. stabilisce che “Le persone fisiche tenute, entro il 16 giugno Per l’anno d’imposta 2011, l’acconto è stato pre- 2011, ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, nonché al versamento in acconto dell’imposta sostituti- visto nella misura dell’85% dell’importo della cedolare secca che risulta dovuta per tale anno. Trat- va, operata nella forma della cedolare secca, di cui all’articolo tandosi del primo anno di applicazione del nuovo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, effettuano i sistema di tassazione, l’acconto deve essere de- predetti versamenti: a) entro il 6 luglio 2011, senza alcuna terminato esclusivamente con il metodo previsio- maggiorazione; b) dal 7 luglio 2011 al 5 agosto 2011, mag- nale, non potendo applicarsi il metodo storico che giorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.”. Al successivo art. 3 (Adempimenti fiscali e versamenti che hanno scadenza nel periodo 1° ago- normalmente si applica in materia di acconti IRPEF. Anche per il 2011, trovano applicazione le regole sto -20 agosto 2011) prevede che “1. Gli adempimenti fiscali ordinarie per quanto concerne l’obbligo di versa- e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, com- mento dell’acconto che, pertanto, risulta dovuto in ma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno unica rata entro il 30 novembre 2011, se di importo scadenza nel periodo compreso tra il giorno 1 ed il giorno 20 del mese di agosto 2011, possono essere effettuati entro il 128 medesimo giorno 20, senza alcuna maggiorazione. dell’importo nella misura dello 0,40 per cento a titolo di inte- 2. Resta ferma la scadenza del versamento, maggiorato resse corrispettivo, di cui all’articolo 1 del presente decreto.”. E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Cedolare affitti 2013 Agenzia delle Entrate inferiore ad euro 257,52 e in due rate, se di importo per i contratti scaduti ovvero oggetto di risoluzio- pari o superiore ad euro 257,52. ne volontaria entro tale data. In applicazione delle In tal caso, la prima rata, pari al 40 per cento regole ordinarie, tuttavia, se l’85% della cedolare dell’acconto, deve essere versata entro il 6 luglio secca dovuta per il 2011, calcolata sommando l’im- 2011, ovvero entro il 5 agosto 2011 con la mag- porto della cedolare secca dovuta dal contribuente giorazione dello 0,40% a titolo di interesse corri- per ciascuno di detti contratti, è inferiore a 257,52 spettivo. La prima rata dell’acconto della cedolare euro, l’acconto è versato in unica rata entro il 30 secca può essere versata ratealmente e sugli im- novembre 2011. Coerentemente, se l’importo su cui porti rateizzati sono dovuti gli interessi, secondo le calcolare l’acconto, calcolato come sopra indicato, disposizioni previste per la rateazione dell’imposta non supera 51,65 euro l’acconto non è dovuto e la sul reddito delle persone fisiche; la seconda, pari cedolare secca è versata interamente a saldo. al 60 per cento dell’importo dovuto, entro il 30 no- Per i contratti con decorrenza successiva al 31 vembre 2011. maggio 2011 il versamento d’acconto è effettuato, L’acconto per il 2011 non è dovuto e la cedolare in unica rata, entro il 30 novembre 2011. In altre secca è versata interamente a saldo se l’importo parole, per i contratti decorrenti tra il 1° giugno e su cui calcolare il relativo acconto non supera euro il 31 ottobre 2011, l’acconto sarà versato in unica 51,65. rata, pari all’85% della cedolare secca complessi- Per il 2011, i contribuenti che ricorrono all’assisten- vamente dovuta per detti contratti entro il 30 no- za fiscale, non potendo avvalersi di tale assistenza vembre 2011. Anche per i contratti in esame, se anche per il pagamento degli acconti della cedolare l’importo su cui calcolare l’acconto, definito come secca, devono effettuare il relativo versamento con sopra indicato, non supera 51,65 euro l’acconto il modello F24, entro i termini ordinari previsti per non è dovuto e la cedolare secca è versata intera- l’acconto IRPEF. mente a saldo. Fermo restando quanto sopra, il Provvedimento Per i contratti con decorrenza dal 1° novembre al punto 7.1 detta una disciplina particolare per il 2011, non è dovuto acconto e la cedolare secca 2011 che tiene conto del mese di decorrenza dei sarà versata interamente in sede di saldo. contratti rispetto al mese in cui cade il termine di Nel caso in cui il contratto sia risolto anticipata- versamento dell’acconto. mente, prima del versamento della seconda rata di In particolare, è previsto che l’acconto dell’85% è acconto, quest’ultima potrà essere rideterminata versato in due rate (6 luglio e 30 novembre 2011) al fine di commisurare l’acconto dovuto alla per- per i contratti in corso al 31 maggio 2011, nonché centuale stabilita dalla norma. Tabella n. 2 -Versamento in acconto dell’85% per il 2011 Entro il 6 luglio 2011: prima rata (40% dell’acconto), • contratti in corso al 31 maggio 2011 (anche se conclusi prima del 7 aprile ), se l’acconto dovuto è pari o superiore a 257,52 euro • contratti scaduti ovvero oggetto di risoluzione volontaria entro il 31 maggio 2011, se l’acconto dovuto è pari o superiore a 257,52 euro. Entro il 30 novembre 2011: seconda rata (60% dell’acconto), • contratti in corso al 31 maggio 2011 (anche se conclusi prima del 7 aprile), se l’acconto dovuto è pari o superiore a 257,52 euro, • contratti scaduti ovvero oggetto di risoluzione volontaria entro il 31 maggio 2011, se l’acconto dovuto è pari o superiore a 257,52 euro; E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 129 Antonella Donati - Cedolare affitti 2013 Agenzia delle Entrate unica rata (100% dell’acconto), • contratti in corso al 31 maggio 2011 (anche se conclusi prima del 7 aprile), se l’acconto dovuto è inferiore a 257,52 euro, • contratti scaduti ovvero oggetto di risoluzione volontaria entro il 31 maggio 2011, se l’acconto dovuto è inferiore a 257,52 euro, • contratti con decorrenza tra il 1 giugno e il 30 ottobre 2011. Acconto non dovuto e versamento della cedolare secca a saldo: • per i contratti con decorrenza tra il 1° novembre e il 31 dicembre 2011; • se l’importo su cui calcolare l’acconto è pari o inferiore a 51,65 euro. ANNO 2011 Contratti di locazione - in corso al 31 maggio - scaduti e risolti entro il 31 maggio - decorrenti dal 1° giugno - decorrenti dal 1° novembre Importo dell’acconto ≥ 257,52 euro Versamento 2 rate 6 luglio 40% 30 novembre 60% Versamento 1 rata 30 novembre 100% Non dovuto Per i contratti in corso alla data del 1° gennaio 2011, in sede di determinazione dell’acconto dovuto per il 2011, occorre considerare anche i canoni relativi alla successiva annualità decorrente dal 2011 (anche se Importo dell’acconto < 257,52 euro Versamento 1 rata 30 novembre 100% Importo su cui calcolare l’acconto ≤ 51,65 euro Non dovuto Versamento 1 rata 30 novembre 100% Non dovuto Non dovuto Non dovuto 6 luglio 2011 = 34% dei canoni 1° luglio - 31 dicembre 2011; 30 novembre 2011 = 51% dei canoni 1° luglio - 31 dicembre 2011. successivamente al termine previsto per i predetti acconti), se anche per tale annualità si intenda eser- Esempio n. 13 citare l’opzione per la cedolare secca. Contratto 5 novembre 2011-4 novembre 2015. Acconto: non dovuto, la cedolare secca è versata di- 130 Esempio n. 11 rettamente a saldo nel 2012. Contratto 1° luglio 2010 - 30 giugno 2014; opzione Se nell’anno 2011 sono stipulati più contratti di loca- per la cedolare secca anche per la seconda annua- zione, in relazione al medesimo immobile o a immo- lità 1° luglio 2011 - 30 giugno 2012. Acconto in due bili diversi, l’acconto dell’85% è dovuto, secondo le rate: regole descritte, e quindi sommando l’importo della 6 luglio 2011 = 40% x 85% = 34% dei canoni 1° cedolare secca dovuta in relazione alla decorrenza gennaio - 30 giugno 2011 + canoni 1° luglio - 31 propria di ciascun contratto. Potrà verificarsi, infatti, dicembre 2011; che per l’anno 2011, per alcuni contratti è dovuto 30 novembre 2011 = 60% x 85% = 51% dei l’acconto della cedolare secca, mentre per un altro canoni 1° gennaio - 30 giugno 2011 + canoni 1° non è dovuto, ad esempio perché il contratto ha de- luglio 2011 - 31 dicembre 2011. correnza successiva al 31 ottobre 2011. Esempio n. 12 Esempio n. 14 Contratto 1° luglio 2010 - 30 giugno 2014; opzione Nell’anno 2011 sono stipulati più contratti di locazio- per cedolare secca solo per la seconda annualità. ne di breve durata: Acconto in due rate: Immobile A (contratto 1° aprile - 30 aprile ) e E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Cedolare affitti 2013 Agenzia delle Entrate immobile B (contratto 1° aprile-31 ottobre): ac- imposta 2010 (nell’esempio nei mesi da settembre conto 85% in due rate (se l’importo complessivo a dicembre 2010) dell’acconto è pari o superiore a 257 euro): 40% entro il 6 luglio, 60 % entro il 30 novembre; Immobile A (contratto 10 agosto - 9 settembre): acconto 85% entro il 30 novembre; Immobile B (contratto 20 dicembre 2011 - 6 gennaio 2012): nessuno acconto. Esempio n. 16 - Acconto IRPEF in presenza di immobile assoggettato a cedolare secca solo per una parte del periodo di imposta 2011 Situazione anno 2010: dal 1° gennaio al 31 maggio 2010 immobile a disposizione; dal 1° giugno al 31 Con riguardo al primo anno di applicazione del dicembre 2010 immobile locato con canone annuo nuovo regime, visto l’obbligo di versamento in ac- 9.000 euro. conto dell’85% della cedolare secca dovuta per Contratto 1° settembre 2011 - 31 agosto 2015; ca- il periodo di imposta 2011, l’acconto IRPEF per il none annuo 12.000 euro; rendita 1.200 euro (com- medesimo periodo di imposta 2011 si ritiene cor- prensiva della rivalutazione del 5%); è esercitata rettamente determinato se pari al 99 per cento l’opzione per la cedolare secca dal 1° settembre dell’IRPEF dovuta sulla base della dichiarazione 2011. Acconto IRPEF per il 2011: il reddito fondiario dei redditi relativa al periodo d’imposta preceden- su cui calcolare l’acconto potrà essere ridetermi- te, assumendo il relativo reddito senza considera- nato non considerando l’immobile come produtti- re il reddito fondiario prodotto nel 2010 dagli im- vo di reddito fondiario limitatamente al periodo di mobili abitativi per i quali, nel 2011, il contribuente possesso 1° settembre 2010 – 31 dicembre 2010. si avvale della cedolare secca per l’intero periodo Conseguentemente, il reddito fondiario su cui cal- di imposta. colare l’acconto IRPEF per il 2011 sarà rideterminato con i metodi ordinari tenendo in considerazione il Esempio n. 15 - Acconto IRPEF in presenza di im- solo periodo 1° gennaio-31 agosto 2010, conside- mobile assoggettato a cedolare secca per l’inte- rando per i primi 5 mesi la rendita catastale rivaluta- ro periodo di imposta 2011 ta con la maggiorazione di 1/3 e per i mesi da giugno Situazione anno 2010: immobile a disposizione dal ad agosto i 3/12 del canone di locazione ridotto del 1° gennaio al 31 dicembre 2010. 15%. Contratto 1° gennaio 2011 - 31 dicembre 2015; ca- I soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale none annuo 12.000 euro; rendita 1.200 euro (com- possono effettuare un minore acconto mediante prensiva della rivalutazione del 5%); è esercitata indicazione nel modello 730 dei minori importi a l’opzione per la cedolare secca dal 2011. titolo di acconto che intendono effettuare. Acconto IRPEF per il 2011: il reddito fondiario su cui Coloro che hanno già presentato il modello 730, calcolare l’acconto potrà essere ridotto di un ammon- possono avvalersi della possibilità di riduzione del tare pari all’intera rendita catastale maggiorata di 1/3 primo acconto, presentando al sostituto d’imposta assoggettata a tassazione nel periodo d’imposta tempestivamente per consentire a questi di tener- 2010: euro 1.200 + 1/3 = 1.600. ne conto al momento dell’effettuazione del con- Se nel 2011 per determinati immobili abitativi il con- guaglio, una apposita comunicazione per indicare tribuente si avvale della cedolare secca solo per una i minori importi a titolo di acconto che intendono parte del periodo di imposta (ad esempio per i mesi effettuare. da settembre a dicembre 2011) non si dovrà considerare il reddito fondiario prodotto dai medesimi 8.3 Comunicazione di rinuncia agli aggiorna- immobili nella corrispondente parte del periodo di menti E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 131 Antonella Donati - Cedolare affitti 2013 Agenzia delle Entrate Anche per il 2011, l’applicazione del nuovo siste- lisce che “… Nei casi di omessa richiesta di regi- ma di determinazione dell’imposta è subordinata strazione del contratto di locazione si applica l’arti- alla condizione che il locatore rinunci alla facoltà colo 69 del citato testo unico di cui al decreto del di chiedere l’aggiornamento del canone, pena l’i- Presidente della Repubblica n. 131 del 1986”. napplicabilità del regime in questione, e che ne dia Il citato articolo 69 del TUR prevede che “chi omet- preventiva comunicazione al conduttore. te la richiesta di registrazione degli atti e dei fatti La comunicazione per l’applicazione della cedolare rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta, ovve- secca, come già illustrato nel paragrafo 2.3, in via ro la presentazione delle denunce previste dall’arti- generale deve essere inviata al conduttore prima colo 19 è punito con la sanzione amministrativa dal dell’esercizio dell’opzione. centoventi al duecentoquaranta per cento dell’im- Per l’anno 2011, per quanto riguarda i contratti sca- posta dovuta”. duti o risolti, già registrati, prorogati e con imposta Tali misure sanzionatorie sono dovute solidalmen- di registro già versata alla data del 7 aprile 2011, te dai soggetti obbligati a chiedere la registrazione deve ritenersi che la condizione richiesta dalla nor- del contratto di locazione (parti contraenti per i con- ma sia rispettata se la rinuncia è comunicata al tratti verbali e le scritture private non autenticate, conduttore, con lettera raccomandata, nel termine ovvero parti contraenti e pubblico ufficiale per gli stabilito per il versamento del primo acconto do- atti pubblici e le scritture private autenticate). vuto, che può essere il 6 luglio 2011 se l’acconto è Si segnala che l’omissione o la tardività della regi- dovuto in due rate, oppure il 30 novembre 2011 se strazione del contratto di locazione degli immobili l’acconto è dovuto in unica rata, ovvero se non è ad uso abitativo, comporta l’applicazione delle mi- dovuto acconto, entro il termine di presentazione sure previste dall’articolo 3, commi 8 e seguenti, della dichiarazione dei redditi. del decreto legislativo (al riguardo sono forniti chia- Per i contratti di locazione nei quali è espressa- rimenti con il successivo paragrafo 9.3). mente disposta la rinuncia agli aggiornamenti del Con riferimento all’omissione dell’obbligo di regi- canone di cui al paragrafo 2.3 si ritiene che non sia strazione si precisa che, anche a seguito dell’intro- necessario inviare al conduttore la comunicazione duzione del nuovo regime di tassazione della cedo- in questione. lare secca, trova applicazione una sanzione ammi- Sulla base della comunicazione di rinuncia, per nistrativa commisurata all’imposta di registro do- il periodo contrattuale cui si riferisce l’acconto, il vuta sul contratto. A seguito della contestazione da locatore non può percepire dal conduttore gli ag- parte dell’ufficio, i soggetti tenuti alla registrazione giornamenti dei canoni e questi, se già percepiti, del contratto sono, quindi, obbligati al versamento devono essere restituiti. dell’imposta di registro dovuta, al pagamento della In presenza di più locatori, l’opzione esercitata da sanzione dal 120% al 240% dell’imposta, nonché uno di essi esplica effetti anche nei confronti degli al pagamento degli interessi. altri locatori ai fini della rinuncia agli aggiornamenti In caso di tardività nella richiesta di registrazione, del canone. trova applicazione l’articolo 13 del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 472. Com’è noto, tale 9. Sanzioni disposizione, con una previsione di carattere generale, ha esteso a tutti i tributi compreso quello di 132 9.1 Disciplina delle sanzioni per omessa regi- registro, l’operatività del ravvedimento operoso che strazione del contratto di locazione consiste nell’effettuare spontaneamente l’adem- L’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo stabi- pimento omesso o irregolarmente eseguito oltre i E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Cedolare affitti 2013 Agenzia delle Entrate termini originalmente previsti, ma pur sempre nel 2010, di durata pari a 4 anni, i cui termini di registra- rispetto di scadenze normativamente predetermi- zione sono decorsi il 29 gennaio 2011. Corrispetti- nate, con una riduzione della sanzione (cfr. circola- vo pattuito per l’intera durata del contratto 40.000 re del Ministero delle finanze n. 192 del 23 luglio euro. Registrazione effettuata in data 31 luglio 2011 1998). Pertanto, nel caso in cui la registrazione del ed opzione per il regime della cedolare secca per contratto di locazione sia stata eseguita oltre i ter- l’intera durata del contratto. Si applica la sanzione mini di registrazione (che coincide con il termine di minima del 120%. 30 giorni previsto per il pagamento dell’imposta di Imposta di registro calcolata sul corrispettivo pattu- registro, secondo le disposizioni dell’articolo 17 del ito = 40.000 x 2% = 800 TUR -cfr. circolare del 16 novembre 2000, n. 207, Sanzione = 800 x 120% = 960 Tenuto conto che par. 2.2.9), il contribuente che intende beneficiare la registrazione del contratto è effettuata entro un dell’istituto del ravvedimento operoso ricorrendone anno dal termine di registrazione previsto e che la le condizioni ivi richiamate, è tenuto al versamento violazione è intervenuta prima del 1° febbraio 2011, dell’imposta, delle sanzioni ridotte oltre che degli trova applicazione l’istituto del ravvedimento ope- interessi. Al riguardo appare, tuttavia, opportuno roso e la riduzione della sanzione a un decimo del fornire alcuni chiarimenti per i casi in cui il locatore, minimo ai sensi dell’articolo 13, lettera b), del d.lgs. in sede di registrazione tardiva del contratto di loca- n. 472 del 1997 (riduzione poi portata a un ottavo zione, eserciti l’opzione per il regime della cedolare del minimo a partire dal 1 febbraio 2011 ad ope- secca. Per effetto di tale opzione, infatti, il locatore ra dell’art. 1, comma 20 della legge 13 dicembre è tenuto al versamento della cedolare secca che, 2010, n. 220). Sanzione dovuta in solido dalle parti com’è noto, sostituisce, tra l’altro, per il periodo di contraenti = 960 x 1/10 = 96 durata dell’opzione l’imposta di registro dovuta sul In definitiva, in caso di opzione per il regime della canone di locazione. Si ritiene, quindi, che, analo- cedolare secca, i soggetti tenuti alla registrazione gamente a quanto avviene nei casi in cui l’opzione del contratto che provvedono a porre in essere sia esercitata in sede di registrazione nei termini del detto adempimento tardivamente, devono cor- contratto di locazione, anche in caso di registrazio- rispondere le sanzioni per tardiva registrazione. ne tardiva, a seguito dell’esercizio dell’opzione per Non risulta, invece, dovuta, per il periodo di durata il regime alternativo, il locatore non sarà tenuto al dell’opzione, l’imposta di registro. versamento dell’imposta di registro. Tuttavia, le parti Si precisa, al riguardo, che, in caso di opzione per contraenti restano comunque tenute al versamento il regime della cedolare secca, l’imposta di registro delle sanzioni commisurate all’imposta di registro non deve essere versata solo con riferimento ai calcolata sul corrispettivo pattuito per l’intera du- contratti di locazione, i cui termini di registrazio- rata del contratto, ancorché il pagamento di detta ne erano ancora pendenti alla data del 1° gennaio imposta, per effetto dell’opzione, sia sostituito dal 2011, per i quali può, dunque, trovare applicazione pagamento della cedolare secca. Anche in tal caso, il regime alternativo di tassazione. i soggetti obbligati alla registrazione possono bene- Per i contratti di locazione i cui termini di registra- ficiare dell’istituto del ravvedimento operoso di cui zione erano già decorsi a tale data, le parti con- all’art. 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997 al traenti restano, comunque, tenute, a prescindere sussistere delle condizioni ivi previste. dall’esercizio dell’opzione, al versamento dell’imposta di registro, oltre che delle sanzioni e degli in- Esempio n. 17 - Calcolo delle sanzioni teressi. Da ultimo, si ricorda che il Provvedimento Contratto di locazione stipulato il 30 dicembre ha disciplinato, tra l’altro, l’applicazione del regime E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 133 Antonella Donati - Cedolare affitti 2013 Agenzia delle Entrate della cedolare secca per l’anno 2011, prevedendo di 516 euro. In caso di dichiarazione del canone in che per i contratti per i quali il termine di registra- misura inferiore, le sanzioni amministrative previste zione scade tra il 7 aprile e il 6 giugno 2011, la for- dal comma 2 del citato articolo 1 nella misura dal 100 malità di registrazione del contratto, anche ai fini al 200 per cento della maggiore imposta dovuta, si dell’esercizio dell’opzione, può essere effettuata applicano nella misura dal 200 al 400 per cento. entro tale ultimo termine. Per tali fattispecie, lad- Inoltre, in deroga a quanto previsto dal decreto dove la richiesta di registrazione del contratto sia legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per i redditi de- presentata entro il termine del 6 giugno 2011, non rivanti dalla locazione di immobili ad uso abitati- si realizza l’ipotesi di tardiva registrazione del con- vo, nel caso di definizione dell’accertamento con tratto di locazione e, quindi, il presupposto per l’ap- adesione del contribuente ovvero di rinuncia del plicazione delle sanzioni. contribuente all’impugnazione dell’accertamento, Non trovano applicazione le sanzioni, anche nel le sanzioni amministrative previste dall’articolo 1, caso in cui gli adempimenti relativi alle proroghe commi 1 e 2, e dall’articolo 13, comma 1, del cita- del contratto, per le quali il termine di pagamento to decreto legislativo n. 471 del 1977 si applicano dell’imposta di registro scade tra il 7 aprile e il 6 senza riduzioni. giugno 2011, vengano effettuati entro il 6 giugno 2011. Si precisa, inoltre, che non si considera 9.3 Contratti non registrati, registrati per un tardivo il versamento dell’imposta di registro ef- importo inferiore a quello effettivo e comodati fettuato entro il 6 giugno 2011 per le annualità fittizi successive alla stipula del contratto da parte dei L’articolo 1, comma 346, della legge 30 dicembre soggetti che non esercitano l’opzione per il regi- 2004, n. 311 prescrive che “i contratti di locazione, me della cedolare secca. Le sanzioni non trova- o che comunque costituiscono diritti relativi di go- no applicazione a condizione che il termine per il dimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzio- versamento dell’imposta di registro scade tra il 7 ni, comunque stipulati, sono nulli, se ricorrendone aprile ed il 6 giugno 2011. i presupposti non sono registrati”. Coerentemente con tale disposizione, il legislatore 9.2 Canone non dichiarato o dichiarato in mi- ha stabilito con l’articolo 3, commi 8 e 9, del decre- sura inferiore to legislativo una specifica disciplina per i contratti Il comma 5, dell’articolo 3 del decreto legislativo di locazione ad uso abitativo, che, ricorrendone i prevede un inasprimento delle sanzioni se nella di- presupposti di legge, non sono registrati entro i chiarazione dei redditi il canone derivante dalla lo- termini previsti di 30 giorni dalla stipula del contrat- cazione di immobili ad uso abitativo non è indicato to o dalla sua esecuzione. In particolare, il comma o è indicato in misura inferiore a quella effettiva. È 8 del medesimo articolo 3 dispone che a tali con- previsto che si applicano in misura raddoppiata le tratti si applica “la seguente disciplina: sanzioni amministrative di cui all’articolo 1, commi a)la durata della locazione è stabilita in quattro 1 e 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. anni a decorrere dalla data di registrazione, vo- 471. Pertanto, la sanzione amministrativa dal 120 al 240 per cento dell’imposta dovuta, con un minimo 134 lontaria o d’ufficio; b) al rinnovo si applica la disciplina di cui all’articolo di 258 euro, prevista dal comma 1 del citato articolo 2, comma 1, della citata legge n. 431 del 1998; 1, in caso di omessa indicazione del canone nella di- c) a decorrere dalla registrazione il canone annuo chiarazione dei redditi si applica nella misura dal 240 di locazione è fissato in misura pari al triplo della al 480 per cento dell’imposta dovuta, con un minimo rendita catastale, oltre l’adeguamento, dal se- E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Cedolare affitti 2013 Agenzia delle Entrate condo anno, in base al 75 per cento dell’aumen- Per accedere al Cassetto Fiscale è necessario es- to degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le sere registrati ai Servizi Telematici dell’Agenzia del- famiglie degli impiegati ed operai. Se il contratto le entrate ed essere in possesso del Codice PIN prevede un canone inferiore, si applica comun- (codice identificativo personale). que il canone stabilito dalle parti”. In considerazione della previsione recata dal com- La disciplina in esame regola gli effetti derivanti ma 8 dell’articolo 3 del decreto legislativo, a partire dalla mancata o tardiva registrazione sulle future dalla data di registrazione del contratto (volontaria vicende del rapporto tra locatario e locatore, per ovvero d’ufficio), occorre tener conto nella deter- quanto concerne la durata del contratto, il rinnovo minazione dell’imposta di registro dovuta anche del medesimo e la determinazione del canone. delle nuove condizioni e della durata del contratto In particolare, ex lege, la durata del contratto viene stabilite ex lege. Conseguentemente, qualora sia re- stabilita in 4 anni a decorrere dalla data di registra- gistrato un contratto di locazione tardivamente, l’im- zione (volontaria o d’ufficio). Viene, altresì, previsto posta deve essere assolta sul corrispettivo pattuito che al rinnovo dei contratti di locazione si applica la per intera durata del contratto ovvero annualmente disciplina di cui all’articolo 2, comma 1, della legge sull’ammontare del canone relativo a ciascun anno, n. 431 del 1998, il quale prevede che i contratti sia- ferma restando l’applicazione di sanzioni e interessi. no rinnovati automaticamente alla scadenza per un In considerazione della disposizione recata dall’arti- periodo di 4 anni, fatte salve l’eccezioni previste dal colo 3, comma 8, del decreto legislativo si precisa medesimo articolo 2. A decorrere dalla registrazio- che in caso di registrazione tardiva del contratto l’im- ne del contratto, il canone è fissato in misura pari al posta di registro può essere assolta sulla base del triplo della rendita catastale, oltre l’adeguamento, canone stabilito dalle parti fino all’annualità contrat- che trova applicazione dall’anno successivo in base tuale in corso alla data di registrazione del contratto. al 75% dell’aumento degli indici ISTAT. A partire dalla data registrazione del contratto, in Nell’ipotesi, quindi, in cui un contratto di locazio- considerazione di quanto disposto dal comma 8 in ne non sia stato registrato o sia registrato tardiva- merito alla determinazione del canone e alla durata mente è dovuta l’imposta di registro e le relative del contratto, la base imponibile dell’imposta di cui sanzioni, secondo le precisazioni contenute nel trattasi deve essere determinata sulla base del ca- paragrafo 9.1. none fissato in misura pari al triplo della rendita ca- Si precisa che le parti possono verificare l’avvenu- tastale, oltre all’adeguamento ISTAT, se tale importo ta registrazione del contratto di locazione ed i ter- è inferiore al canone pattuito tra le parti. mini della locazione stessa mediante l’accesso al Cassetto Fiscale dei Servizi Telematici dell’Agenzia Esempio n. 18 delle Entrate (saranno presto disponibili le informa- Contratto stipulato in data 15 novembre 2009 per zioni relative ai contratti registrati avvalendosi del la durata di 4 anni. Canone annuo stabilito dalle modello Siria). Le informazioni sono visualizzate al parti euro 12.000. Registrazione del contratto ef- percorso: La mia scrivania - Consultazioni - Cassetto fettuata dal conduttore in data 15 giugno 2011. In Fiscale – Dati Patrimoniali – Atti del Registro. Sele- tale ipotesi, in sede di registrazione del contratto, zionando l’anno di registrazione verranno visualizzati le parti sono tenute a corrispondere, l’imposta di tutti gli atti registrati, in cui è parte l’utente, con i dati registro sul corrispettivo pattuito: di dettaglio quali: l’ufficio presso cui è stato registra- per l’annualità 15/11/2009-14/11/2010; to l’atto, la tipologia, il numero e la data di registra- per l’annualità 15/11/2010-14/11/2011. zione, le parti interessate e gli importi dichiarati. A partire dalla data di registrazione (15 giugno 2011) E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 135 Antonella Donati - Cedolare affitti 2013 Agenzia delle Entrate fino al termine della durata del contratto, come stabi- traenti intendano denunciare un canone di locazione lita ex lege (14 giugno 2015, salvo proroga) l’imposta più elevato rispetto a quello indicato nel contratto di registro è commisurata al canone come definito già registrato, non è necessario che venga prodotto, dal citato articolo 3, comma 8, del decreto legislativo. all’ufficio dell’Agenzia un atto scritto. In tali ipotesi, È, altresì, previsto al comma 9 dello stesso articolo il soggetto che procede alla registrazione deve pre- 3 che le medesime disposizioni in materia di nullità sentare all’ufficio apposita denuncia in doppio origi- del contratto non registrato recate dal comma 346 nale unitamente al modello 69 debitamente compi- dell’articolo 1 della legge n. 344 del 2005 e quelle lato. Ai sensi del successivo comma 10, le disposi- previste dal comma 8 dello stesso articolo 3, “si zioni di cui ai commi 8 e 9 non si applicano ove la applicano anche ai casi in cui: registrazione sia effettuata entro il 6 giugno 2011, e a) nel contratto di locazione registrato sia stato in- cioè entro il sessantesimo giorno dalla data di entra- dicato un importo inferiore a quello effettivo; ta in vigore del decreto legislativo. Anche nel caso in b) sia stato registrato un contratto di comodato fit- cui la registrazione del contratto sia effettuata entro tizio”. il 6 giugno 2011, trovano, comunque applicazione le In caso di omessa registrazione del contratto di lo- sanzioni di cui all’articolo 69 del TUR, secondo i chia- cazione ovvero nel caso in cui sia stato registrato rimenti forniti al paragrafo 9.1. un contratto di comodato fittizio, può procedere Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi alla formalità di registrazione anche una delle parti enunciati e le istruzioni fornite con la presente cir- contraenti, pur in assenza di un apposito contratto colare vengano puntualmente osservati dalle Dire- scritto. Analogamente, nel caso in cui le parti con- zioni provinciali e dagli Uffici territoriali. 12. Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 7 aprile 2011, prot. n. 2011/55394 Modalità di esercizio dell’opzione per l’applicazione del regime della cedolare secca, modalità di versamento dell’imposta e altre disposizioni di attuazione dell’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Approvazione dei modelli per la registrazione dei contratti di locazione e per l’esercizio dell’opzione Il direttore dell’agenzia tivo 14 marzo 2011, n. 23 può essere esercitata In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme ri- dal locatore, persona fisica, proprietario o titolare portate nel seguito del presente provvedimento, di diritto reale di godimento di unità immobiliari abitative locate. Dispone 136 1. Esercizio dell’opzione per l’applicazione delle 1.2. Immobili oggetto dell’opzione cedolare secca L’opzione può essere esercitata relativamente a 1.1. Soggetti interessati all’opzione ciascun immobile ad uso abitativo locato per finali- L’opzione per l’applicazione del regime della cedo- tà abitative e relative pertinenze locate congiunta- lare secca di cui all’articolo 3 del decreto legisla- mente all’abitazione. E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Cedolare affitti 2013 Agenzia delle Entrate 1.3. Esercizio dell’opzione te alla durata dell’opzione, alla facoltà di chiedere 1.3.1. Opzione in sede di registrazione del con- l’aggiornamento del canone, anche se prevista nel tratto contratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione ac- I soggetti di cui al punto 1.1. che intendono avva- certata dall’ISTAT dell’indice nazionale dei prezzi al lersi del regime della cedolare secca esercitano consumo per le famiglie di operai e impiegati veri- l’opzione in sede di registrazione del contratto, me- ficatasi nell’anno precedente. diante il modello di cui al punto 8.1, ove sussistano le condizioni per il suo utilizzo, ovvero mediante il 2. Durata dell’opzione modello di cui al punto 8.2. 2.1. Vincolatività dell’opzione L’opzione vincola il locatore all’applicazione del regi- 1.3.2. Opzione in caso di proroga del contratto me della cedolare secca per l’intero periodo di dura- In caso di proroga, anche tacita, del contratto di ta del contratto o della proroga ovvero per il residuo locazione, l’opzione per il regime della cedolare periodo di durata del contratto nel caso di opzione secca è esercitata nel termine per il versamento esercitata nelle annualità successive alla prima. dell’imposta di registro, mediante il modello di cui al punto 8.2. 2.2. Facoltà di revoca Il locatore ha la facoltà di revocare l’opzione in ciascu- 1.3.3. Opzione nel caso di contratti per i quali na annualità contrattuale successiva a quella in cui non sussiste l’obbligo di registrazione questa è stata esercitata, con le modalità stabilite Per i contratti per i quali non sussiste l’obbligo di con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle registrazione in termine fisso, il locatore può ap- entrate. La revoca è effettuata entro il termine previ- plicare la cedolare secca in sede di dichiarazione sto per il pagamento dell’imposta di registro relativa dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale all’annualità di riferimento e comporta il versamento è prodotto il reddito ovvero esercitare l’opzione in dell’imposta di registro dovuta. Resta salva la facoltà sede di registrazione in caso d’uso o di registrazio- di esercitare l’opzione nelle annualità successive. ne volontaria del contratto. 3. Regime tributario conseguente all’esercizio 1.4. Mancato esercizio dell’opzione nella prima dell’opzione annualità di durata del contratto 3.1. Obbligo del versamento della cedolare secca Il mancato esercizio dell’opzione nella prima an- I soggetti che hanno effettuato l’opzione sono te- nualità del contratto non preclude la possibilità di nuti al versamento della cedolare secca calcolata opzione per le annualità successive nel termine sul canone di locazione stabilito dalle parti. Resta per il versamento dell’imposta di registro, median- fermo che il reddito derivante dal contratto di loca- te il modello di cui al punto 8.2. zione non può essere, comunque, inferiore al reddito determinato ai sensi dell’articolo 37, comma 1, 1.5. Rinuncia alla facoltà di aggiornamento del del testo unico delle imposte sui redditi, approvato canone con decreto del Presidente della Repubblica 22 di- Il locatore, ai sensi del comma 11 dell’articolo 3 del cembre 1986, n. 917. decreto legislativo 7 marzo 2011, n. 23, è tenuto, a pena dell’inefficacia dell’opzione, a comunicare 3.2. Imposte sostituite preventivamente, con lettera raccomandata, al L’imposta dovuta nella forma della cedolare secca conduttore la rinuncia, per il periodo corrisponden- sostituisce: E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 137 Antonella Donati - Cedolare affitti 2013 Agenzia delle Entrate l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le stintamente da ciascun locatore, compilando l’ap- addizionali relative al reddito fondiario prodotto posito modello di cui al punto 8.1, ove sussistano dalle unità immobiliari alle quali si riferisce l’op- le condizioni per il suo utilizzo, ovvero mediante il zione, nei periodi d’imposta ricadenti nel perio- modello di cui al punto 8.2. L’opzione esplica ef- do di durata dell’opzione; fetti solo in capo ai locatori che l’hanno esercitata. l’imposta di registro dovuta per le annualità contrattuali o per il minor periodo di durata del con- 5.2. Mancato esercizio dell’opzione da parte di tratto per i quali si applica l’opzione; uno o più locatori l’imposta di bollo dovuta sul contratto di locazione. I locatori che non esercitano l’opzione per l’applicazione del regime della cedolare secca sono tenuti La cedolare secca sostituisce l’imposta di registro al versamento dell’imposta di registro calcolata e l’imposta di bollo, ove dovuta, sulle risoluzioni e sulla parte del canone di locazione loro imputabile proroghe del contratto di locazione qualora: in base alle quote di possesso. L’imposta di regi- alla data della risoluzione anticipata sia in corso stro deve essere versata per l’intero importo sta- l’annualità per la quale è esercitata l’opzione per bilito nei casi in cui la norma fissa l’ammontare mi- la cedolare secca; nimo dell’imposta dovuta. Deve essere comunque venga esercitata l’opzione per la cedolare secca assolta l’imposta di bollo sul contratto di locazione. per il periodo di durata della proroga. 6. Disciplina transitoria per l’anno 2011 4. Contratti aventi ad oggetto immobili sogget- 6.1. Contratti ai quali può essere applicato il re- ti al regime della cedolare secca e altre unità gime delle cedolare secca immobiliari Il regime della cedolare secca può applicarsi, per Nel caso in cui il contratto di locazione abbia ad il periodo d’imposta 2011, ai contratti in corso oggetto unità immobiliari abitative, per le quali nell’anno 2011, anche con scadenza anteriore al 7 viene esercitata l’opzione per l’applicazione della aprile, data di entrata in vigore del decreto legisla- cedolare secca, e altri immobili per i quali non è tivo 14 marzo 2011, n. 23, ovvero oggetto di risolu- esercitata l’opzione, l’imposta di registro è calco- zione volontaria prima della predetta data. lata solo sui canoni riferiti a questi ultimi immobili. Se il canone è pattuito unitariamente l’imposta di 6.2. Contratti scaduti ovvero già registrati alla registro è calcolata sulla parte di canone imputabi- data del 7 aprile 2011 le a ciascun immobile in proporzione alla rendita. Per i contratti in corso nel 2011, scaduti ovvero Deve essere comunque assolta l’imposta di bollo oggetto di risoluzione volontaria alla data del 7 sul contratto di locazione. aprile 2011, nonché per i contratti in corso alla stessa data del 7 aprile 2011, per i quali è già sta- 138 5. Contitolarità del diritto di proprietà e di altri ta eseguita la registrazione e per i contratti pro- diritti reali di godimento rogati per i quali è già stato effettuato il relativo 5.1. Esercizio dell’opzione pagamento, il locatore può applicare la cedolare Qualora vi siano due o più locatori, persone fisi- secca in sede di dichiarazione dei redditi da pre- che titolari del diritto di proprietà o di altro diritto sentare nell’anno 2012 per i redditi 2011. Non si reale di godimento sull’immobile ad uso abitativo fa luogo al rimborso delle imposte di registro e di e delle relative pertinenze locate congiuntamente bollo versate e il locatore è tenuto per il periodo all’abitazione, l’opzione deve essere esercitata di- d’imposta 2011 al versamento dell’acconto della E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Cedolare affitti 2013 Agenzia delle Entrate cedolare secca, ove dovuto, ai sensi del punto 7. Versamenti della cedolare secca 7.1. L’applicazione della cedolare secca in sede di 7.1. Versamento in acconto della cedolare secca dichiarazione dei redditi da presentare nell’anno per l’anno 2011 2012 ha effetto anche per l’annualità contrattuale Per i contratti in corso nell’anno 2011, il versamen- decorrente dall’anno 2011. to dell’acconto, pari all’85 per cento dell’imposta dovuta, deve essere effettuato in unica soluzio- 6.3. Contratti registrati a partire dalla data del ne, entro il 30 novembre 2011, se inferiore a euro 7 aprile 2011 257,52 e in due rate, se l’importo dovuto è pari o Per i contratti registrati a partire dalla data del 7 superiore ad euro 257,52, di cui: aprile 2011 l’opzione si esprime in sede di regi- la prima, nella misura del 40 per cento, entro il strazione del contratto. Per i contratti prorogati 16 giugno 2011 ovvero entro il 18 luglio 2011 con per i quali il termine per il relativo pagamento non la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di è ancora decorso, l’opzione si esprime con il mo- interesse corrispettivo; dello indicato al punto 8.2. la seconda, nella restante misura del 60 per cento, entro il 30 novembre 2011. 6.4. Registrazione del contratto Per i contratti in corso alla data del 31 maggio 2011 Per i contratti per i quali il termine di registrazione e per quelli scaduti ovvero oggetto di risoluzione scade tra il 7 aprile 2011 e il 6 giugno 2011 la re- volontaria prima della predetta data, in presenza gistrazione, anche ai fini dell’opzione, può essere delle condizioni sopra indicate, il versamento d’ac- effettuata entro tale ultimo termine. Entro il mede- conto è effettuato in due rate; per i contratti con simo temine può essere effettuata l’opzione per i decorrenza successiva al 31 maggio il versamen- contratti il cui termine di pagamento per la proroga to d’acconto è effettuato, in unica rata, entro il 30 scade nel medesimo periodo. novembre 2011. Per i contratti con decorrenza dal 1° novembre 2011 il versamento in acconto non è 6.5. Risoluzione del contratto dovuto. Il versamento dell’acconto relativo al perio- In caso di risoluzione del contratto di locazione in do d’imposta 2011 non si considera carente se di corso alla data del 7 aprile 2011 ovvero di risolu- importo almeno pari all’85 per cento dell’ammon- zione per la quale, alla predetta data, non è sca- tare della cedolare secca. Non è dovuto acconto e duto il termine per il pagamento dell’imposta di l’imposta è versata a saldo se l’importo su cui cal- registro dovuta per la risoluzione stessa, l’opzio- colare l’acconto non supera euro 51,65. La prima ne per l’applicazione della cedolare secca si può rata dell’acconto della cedolare secca può essere esprimere anche entro il termine di versamento versata ratealmente e sugli importi rateizzati sono dell’imposta di registro relativa alla risoluzione, dovuti gli interessi, secondo le disposizioni previ- mediante il modello di cui al punto 8.2 e ha ef- ste per la rateazione dell’imposta sul reddito delle fetto per l’applicazione della cedolare secca per persone fisiche. il periodo d’imposta 2011. L’opzione espressa in sede di risoluzione del contratto consente la non 7.2. Versamento in acconto della cedolare secca applicazione dell’imposta di registro e dell’impo- a partire dal periodo d’imposta 2012 sta di bollo, ove dovuta, sulla risoluzione stessa e Il versamento dell’acconto, pari al 95 per cento vincola il locatore al versamento d’acconto, ove dell’imposta dovuta per l’anno precedente, deve dovuto, della cedolare secca relativa al periodo essere effettuato, in unica soluzione, entro il 30 no- d’imposta 2011. vembre di ciascun anno, se inferiore a euro 257,52 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 139 Antonella Donati - Cedolare affitti 2013 Agenzia delle Entrate e in due rate, se l’importo dovuto è pari o superiore 8.1.1. Approvazione del modello ad euro 257,52, di cui: è approvato, unitamente alle relative istruzioni, il mo- la prima, nella misura del 40 per cento, entro dello di denuncia per la registrazione del contratto di il 16 giugno di ciascun anno ovvero entro il 16 locazione di beni immobili ad uso abitativo e relative luglio con la maggiorazione dello 0,40 per cento pertinenze e per l’esercizio dell’opzione per la cedola- a titolo di interesse corrispettivo; re secca di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 14 la seconda, nella restante misura del 60 per cento, entro il 30 novembre. marzo 2011, n. 23, riportato all’allegato 1. 8.1.2. Descrizione e contenuto del modello Il versamento dell’acconto non si considera carente Il modello è composto da due pagine: -nella prima se di importo almeno pari al 95 per cento della ce- sono indicati i dati dei locatori comprensivi dell’op- dolare secca calcolata per l’anno in cui si è prodotto zione per il regime della cedolare secca e i dati dei il reddito. Non è dovuto acconto e l’imposta è ver- conduttori; -nella seconda pagina sono indicati i dati sata a saldo se l’importo su cui calcolare l’acconto catastali dell’unità abitativa e delle relative pertinenze non supera euro 51,65. La prima rata dell’acconto e i dati utili alla registrazione del contratto concernenti della cedolare secca può essere versata ratealmen- l’importo, la natura e la periodicità del canone, la data te e sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi, di stipula e la durata della locazione. Gli elementi ri- secondo le disposizioni previste per la rateazione portati nel modello devono coincidere con quelli con- dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. tenuti nel contratto. 7.3. Versamento a saldo 8.1.3. Ambito di applicazione Per il versamento a saldo della cedolare secca si Il modello di denuncia può essere utilizzato per la re- applicano le disposizioni in materia di versamen- gistrazione del contratto e per l’esercizio dell’opzione to a saldo dell’imposta sul reddito delle persone per la cedolare secca solo se il contratto di locazione fisiche. presenta le seguenti caratteristiche: un numero di locatori non superiore a tre; 7.4. Modalità di versamento Il versamento della cedolare secca, in acconto e a secca; saldo, è eseguito con le modalità stabilite dall’ar- un numero di conduttori non superiore a tre; ticolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. una sola unità abitativa ed un numero di pertinen- 241. Detta modalità è utilizzata per i versamenti d’acconto eseguiti nel corso del 2011 anche dai soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale 140 tutti i locatori esercitano l’opzione per la cedolare ze non superiore a tre; tutti gli immobili devono essere censiti con attribuzione di rendita; e presentano la dichiarazione dei redditi al sosti- contiene esclusivamente la disciplina del rapporto tuto d’imposta o a un CAF o a un professionista di locazione e, pertanto, non comprende ulteriori abilitato. pattuizioni. 8. Approvazione dei modelli per l’esercizio 8.1.4. Reperibilità del modello dell’opzione Il modello di cui al punto 8.1.1. è reso disponibile gra- 8.1. Modello di denuncia per la registrazione tele- tuitamente dall’Agenzia delle entrate in formato elet- matica del contratto di locazione di beni immobili tronico sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it . ad uso abitativo e relative pertinenze e per l’eser- Il modello può essere, altresì, prelevato da altri siti cizio dell’opzione per la cedolare secca internet, a condizione che lo stesso sia conforme, per E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Cedolare affitti 2013 Agenzia delle Entrate struttura e sequenza, a quello approvato con il pre- nel secondo sono presenti il quadro C “Dati de- sente provvedimento e rechi l’indirizzo del sito dal scrittivi dell’atto” e il quadro D “Dati degli immo- quale è stato prelevato, nonché gli estremi del pre- bili”; sente provvedimento. nel terzo, da utilizzare solo in caso di presenza Il modello può essere riprodotto con stampa mono- di un negozio di locazione non finanziaria di fab- cromatica, realizzata in colore nero, mediante l’utiliz- bricato (codice negozio 7202) relativo ad almeno zo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che un’unità immobiliare a uso abitativo i cui canoni di comunque garantiscano la chiarezza e l’intelligibilità locazione sono assoggettabili al regime fiscale del- del modello nel tempo. la cedolare secca, sono presenti il quadro relativo È consentita la stampa del modello nel rispetto della al conferimento di eventuale delega per la presen- conformità grafica al modello approvato e della se- tazione e per l’esercizio dell’opzione, il quadro E quenza dei dati. “Tabella di associazione immobili/ pertinenze” e il quadro F “Ulteriori dati degli immobili”. 8.1.5. Modalità di presentazione Il modello è presentato esclusivamente in via tele- 8.2.3. Reperibilità del modello matica all’Agenzia delle entrate direttamente dai con- Il modello di cui al punto 8.2.1. è reso disponibile gra- tribuenti abilitati ai servizi telematici ovvero tramite i tuitamente dall’Agenzia delle entrate in formato elet- soggetti incaricati di cui all’articolo 3, comma 3, del tronico sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio Il modello può essere, altresì, prelevato da altri siti 1998, n. 332 e successive modificazioni. internet, a condizione che lo stesso sia conforme, per 8.2. Modello per la richiesta di registrazione degli struttura e sequenza, a quello approvato con il pre- atti e per gli adempimenti successivi (modello 69) sente provvedimento e rechi l’indirizzo del sito dal 8.2.1. Approvazione del modello quale è stato prelevato, nonché gli estremi del pre- è approvato, unitamente alle relative istruzioni, il mo- sente provvedimento. dello per la richiesta di registrazione degli atti (model- Il modello può essere riprodotto con stampa mono- lo 69), esclusi quelli degli organi giurisdizionali, e per cromatica, realizzata in colore nero, mediante l’utiliz- la comunicazione degli adempimenti successivi dei zo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che contratti di locazione, riportato all’allegato 2. Il presen- comunque garantiscano la chiarezza e l’intelligibilità te modello può sostituire il modello Comunicazione del modello nel tempo. Dati Catastali (CDC) per gli adempimenti ad esso con- È consentita la stampa del modello nel rispetto della nessi previsti nel Provvedimento del Direttore dell’A- conformità grafica al modello approvato e della se- genzia delle entrate del 25 giugno 2010. quenza dei dati. 8.2.4. Modalità di presentazione 8.2.2. Descrizione e contenuto del modello Il modello è presentato in modalità cartacea, in dupli- Il modello è composto da 2 fogli e da un terzo even- ce copia, agli uffici dell’Agenzia delle entrate. tuale. nel primo, oltre ad una parte riservata all’ufficio, Motivazioni sono presenti il quadro A “Dati generali” compren- Il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, concernen- sivo, tra l’altro, dei dati relativi al richiedente la re- te “Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Mu- gistrazione e del tipo di adempimento richiesto e il nicipale”, all’articolo 3 reca le disposizioni in materia di quadro B “Soggetti destinatari degli effetti giuridici “Cedolare secca sugli affitti”. dell’atto”; In particolare, il citato articolo 3 prevede un regime di E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 141 Antonella Donati - Cedolare affitti 2013 Agenzia delle Entrate tassazione facoltativo degli immobili ad uso abitativo In particolare viene approvato un modello semplifi- locati per finalità abitative e per le relative pertinenze cato di denuncia, da trasmettere esclusivamente in locate congiuntamente all’abitazione. via telematica, per la registrazione del contratto di lo- La possibilità di optare per il regime facoltativo di im- cazione e per l’esercizio dell’opzione per la cedolare posizione degli anzidetti immobili, in luogo della tassa- secca, la quale assume qualità di fatto ai sensi dell’ar- zione del reddito fondiario secondo il regime ordinario ticolo 2704, primo comma, del codice civile, come vigente, è riservato alle persone fisiche titolari del di- previsto dall’articolo 38, comma 5, del decreto legge ritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, Il sistema di tassazione alternativo consiste nell’ap- dalla legge 30 luglio 2010, 122. plicazione sul canone di locazione di un’imposta Detto modello può essere utilizzato per fattispecie operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva più semplici con un numero limitato di locatori e di dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle conduttori (per entrambi i casi in numero massimo relative addizionali, nonché delle imposte di registro di tre), con omogeneità di opzioni e con un contenu- e di bollo sul contratto di locazione. Il comma 4 dello to contrattuale limitato alla disciplina del rapporto di stesso articolo 3, dopo aver stabilito, fra l’altro, che la locazione. cedolare secca è versata entro il termine fissato per Nelle ipotesi diverse da quelle sopra descritte l’opzio- il versamento dell’imposta sul reddito delle persone ne viene espressa mediante il modello per la richie- fisiche e che per la liquidazione, l’accertamento, la ri- sta di registrazione degli atti (modello 69), per il quale scossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il con- vengono approvate le integrazioni necessarie al fine tenzioso si applicano le disposizioni previste per le im- dell’opzione. poste sui redditi, rinvia al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo, le modalità di esercizio dell’opzione nonché di versamento in acconto nella misura dell’85 per cento per l’anno 2011 e del 95 per cento dal 2012, e del versamento a saldo, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell’attuazione dello stesso articolo 3. Il presente provvedimento, in forza dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 23 del 2011 disciplina le modalità di esercizio dell’opzione, i termini e le modalità di versamento in acconto e a saldo della cedolare secca, sia per il periodo d’imposta 2011 sia per i periodi successivi. Il provvedimento mira a fornire norme di immediata applicazione che consentano ai contribuenti di disporre fin dall’entrata in vigore del decreto legislativo n. 23 degli strumenti necessari per l’applicazione del nuovo regime della cedolare secca. Lo stesso provvedimento approva i modelli per l’esercizio dell’opzione. 142 Riferimenti normativi a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4); Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1); b) Organizzazioni interna delle strutture di vertice dell’Agenzia delle Entrate Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1); Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001. c) Disciplina normativa di riferimento Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale” e, in particolare, articolo 3 concernente “Cedolare secca sugli affitti” ( G.U. n. 67 del 23 marzo 2011); E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Antonella Donati - Cedolare affitti 2013 Agenzia delle Entrate Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con per le richieste di registrazione degli atti pubblici e modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, 122; Legge privati; 27 luglio 2000, n. 212, recante “Disposizioni in mate- Decreto Ministeriale 24 giugno 1986 concernente ria di statuto dei diritti del contribuente”; l’approvazione del nuovo modello per la richiesta di Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con registrazione degli atti e nuove modalità per l’esecu- decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre zione della registrazione negli uffici del registro dotati 1986, n. 917; Testo Unico delle disposizioni concer- di sistemi elettrocontabili; nenti l’imposta di registro, approvato con Decreto del Decreto dirigenziale 31 luglio 1998; Provvedimento Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131; del Direttore dell’Agenzia delle entrate 31 gennaio Decreto del Presidente della repubblica 26 ottobre 2002; Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle 1972, n. 642 (Disciplina dell’imposta di bollo); Decreto entrate 25 giugno 2010; Provvedimento del Direttore legislativo 9 luglio 1997, n. 241; Legge del 23 marzo dell’Agenzia delle entrate 14 gennaio 2011; Provvedi- 1977, n. 97; mento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 4 marzo Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2011. 2001, n. 435; Decreto Ministeriale del 10 maggio La pubblicazione del presente provvedimento sul sito 1980, concernente l’approvazione dei nuovi modelli internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pub- degli allegati delle dichiarazioni di successione ed al- blicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo tre dichiarazioni INVIM decennali e dei nuovi modelli 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 143 Antonella Donati - Cedolare affitti 2013 Agenzia delle Entrate SIRIA ALLEGATO 1 144 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Sostitutiva delle Imposte di Registro, Irpef e Addizionali Servizio Internet per la Registrazione dei contratti relativi a Immobili adibiti ad Abitazione SIRIA Antonella Donati - Cedolare affitti 2013 Agenzia delle Entrate DENUNCIA PER LA REGISTRAZIONE TELEMATICA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO E RELATIVE PERTINENZE ED ESERCIZIO DELL’OPZIONE PER LA CEDOLARE SECCA (Articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23) Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13, D.Lgs. n. 196, 2003) Il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nel presente modello e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino. Finalità del trattamento Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella denuncia sono presenti alcuni dati personali che verranno trattati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dall’Agenzia delle Entrate nonché dai soggetti intermediari individuati dalla legge (Centri di assistenza fiscale, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di accertamento dei dati dichiarati. I dati in possesso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante della Privacy. Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento. Dati personali I dati richiesti nella denuncia devono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo. Modalità del trattamento La denuncia può essere consegnata ad un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti), il quale invia i dati all’Agenzia delle Entrate. Tali dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante verifiche dei dati contenuti nelle dichiarazioni: • con altri dati in possesso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate, anche forniti, per obbligo di legge, da altri soggetti; • con dati in possesso di altri organismi. Titolari del trattamento Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Agenzia delle Entrate e gli intermediari, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 196 del 2003, assumono la qualifica di “titolare del trattamento dei dati personali” quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo. In particolare sono titolari: • il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a richiesta l’elenco dei responsabili; • gli intermediari, i quali, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati. Responsabili del trattamento I “titolari del trattamento” possono avvalersi di soggetti nominati “responsabili”. In particolare, l’Agenzia delle Entrate si avvale della So.ge.i. S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento dei dati, in quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria. Diritti dell’interessato Presso il titolare o i responsabili del trattamento l’interessato in base all’art. 7 del D. Lgs. n. 196 del 2003, può accedere ai propri dati personali per verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge. Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: • Ministero dell’Economia e delle Finanze, via XX Settembre 97 – 00187 Roma; • Agenzia delle Entrate, via Cristoforo Colombo 426 c/d – 00145 Roma. Consenso Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge. La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati. E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 145 Sostitutiva delle Imposte di Registro, Irpef e Addizionali Servizio Internet per la Registrazione dei contratti relativi a Immobili adibiti ad Abitazione SIRIA DENUNCIA PER LA REGISTRAZIONE TELEMATICA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI AD USOAntonella ABITATIVO E RELATIVE Donati - Cedolare affitti 2013PERTINENZE ED ESERCIZIO DELL’OPZIONE PER LA CEDOLARE SECCA (Articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23) Agenzia delle Entrate RISERVATO AI SERVIZI TELEMATICI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DATA DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO___________________________________ ESTREMI ATTO _______________________________________________________ PROT. TELEMATICO ____________________________________________________ ID. TELEMATICO DEL CONTRATTO _________________________________________ DIREZIONE PROVINCIALE DI __________________________________ UFFICIO TERRITORIALE DI __________________________________ LOCATORE DATI DEL LOCATORE Codice fiscale Cognome Nome FIRMATARIO DELLA DENUNCIA L1 Sesso Data di nascita giorno mese anno (M/F) Comune (o Stato estero) di nascita Provincia (sigla) Il sottoscritto dichiara la finalità abitativa della locazione degli immobili sotto indicati e dichiara di optare per il regime della cedolare secca alle condizioni previste dall’art. 3 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 FIRMA Codice fiscale DATI DEL LOCATORE Cognome Nome FIRMATARIO DELLA DENUNCIA Sesso Data di nascita L2 giorno mese anno (M/F) Comune (o Stato estero) di nascita Provincia (sigla) Il sottoscritto dichiara la finalità abitativa della locazione degli immobili sotto indicati e dichiara di optare per il regime della cedolare secca alle condizioni previste dall’art. 3 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 FIRMA Codice fiscale DATI DEL LOCATORE Cognome Nome FIRMATARIO DELLA DENUNCIA Sesso Data di nascita L3 giorno mese anno (M/F) Comune (o Stato estero) di nascita Provincia (sigla) Il sottoscritto dichiara la finalità abitativa della locazione degli immobili sotto indicati e dichiara di optare per il regime della cedolare secca alle condizioni previste dall’art. 3 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 FIRMA CONDUTTORE DATI DEL CONDUTTORE Codice fiscale Cognome Nome C1 Sesso Data di nascita giorno mese anno (M/F) Comune (o Stato estero) di nascita Provincia (sigla) Codice fiscale DATI DEL CONDUTTORE Cognome Nome C2 Sesso Data di nascita giorno mese anno (M/F) Comune (o Stato estero) di nascita Provincia (sigla) Codice fiscale DATI DEL CONDUTTORE Cognome Nome C3 Sesso Data di nascita giorno 146 mese anno (M/F) Comune (o Stato estero) di nascita Pagina 1 di 2 Provincia (sigla) E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse RISERVATO AI SERVIZI TELEMATICI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DATA DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO___________________________________ ESTREMI ATTO _______________________________________________________ PROT. TELEMATICO ____________________________________________________ ID. TELEMATICO DEL CONTRATTO _________________________________________ Antonella Donati - Cedolare affitti 2013 IMMOBILI DATI DEGLI IMMOBILI % Possesso IMMOBILE L1 % Possesso L2 , Codice comune % Possesso L3 , , Sezione urbana/ Comune catastale I/P Agenzia delle Entrate Provincia (sigla) Comune Foglio Particella Subalterno / Rendita catastale Categoria catastale Tipologia (via, piazza, ecc.) % Possesso % Possesso PERTINENZA 1 L1 L2 , Codice comune , Provincia (sigla) , Sezione urbana/ Comune catastale I/P Comune % Possesso L3 N. civico Indirizzo , Foglio Particella Subalterno / Rendita catastale Categoria catastale , % Possesso % Possesso PERTINENZA 2 L1 L2 , Codice comune Tipologia (via, piazza, ecc.) Provincia (sigla) , Sezione urbana/ Comune catastale I/P N. civico Comune % Possesso L3 , Indirizzo Foglio Particella Subalterno / Rendita catastale Categoria catastale , % Possesso PERTINENZA 3 L1 Codice comune Tipologia (via, piazza, ecc.) L2 I/P L3 , N. civico Comune % Possesso % Possesso , Indirizzo Provincia (sigla) , Sezione urbana/ Comune catastale Foglio Particella Subalterno / Categoria catastale Rendita catastale Tipologia (via, piazza, ecc.) Indirizzo N. civico , CONTRATTO REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO Importo annuo CANONE , Durata Data di stipula giorno Periodicità Canone concordato mese anno giorno mese anno giorno mese anno al dal SOTTOSCRIZIONE Il sottoscritto, locatore firmatario della denuncia, dichiara che i dati contenuti nel presente modello: - coincidono con quelli presenti nel contratto di locazione; - sono stati portati a conoscenza di tutte le parti del contratto. FIRMA FIRMA IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA Codice fiscale dell’intermediario Impegno alla presentazione in via telematica Data dell’impegno giorno mese anno FIRMA DELL’INTERMEDIARIO DELEGA IL SOTTOSCRITTO/I SOTTOSCRITTI Firma Codice fiscale Firma Codice fiscale DELEGA/DELEGANO ALLA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE CON L’ESERCIZIO DELL’OPZIONE PER LA CEDOLARE SECCA IL SIG./LA SIG.RA Codice fiscale E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Pagina 2 di 2 147 Antonella Donati - Cedolare affitti 2013 DENUNCIA PEREntrate LA REGISTRAZIONE TELEMATICA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI Agenzia delle AD USO ABITATIVO E RELATIVE PERTINENZE ED ESERCIZIO DELL’OPZIONE PER LA CEDOLARE SECCA (Articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23) ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE PREMESSA L’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ha introdotto, a favore dei proprietari o titolari di diritti reali di godimento di unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo, la facoltà di scegliere un regime di tassazione sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali. Il regime della cedolare secca sugli affitti sostituisce anche le imposte di registro e di bollo relative al contratto di locazione. La facoltà di optare per il regime agevolato di imposizione degli anzidetti immobili, in luogo della tassazione del reddito fondiario secondo il regime ordinario vigente, è riservata al locatore persona fisica titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento. L’opzione può essere esercitata relativamente ai contratti di locazione aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo locati per finalità abitative e per le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione. Il presente modello, realizzato in forma semplificata, può essere utilizzato per la registrazione e la contestuale scelta del nuovo regime agevolativo sulle locazioni, per tutti i contratti stipulati o con decorrenza (se anteriore) dall’8 marzo 2011, che sono caratterizzati dagli elementi individuati nel paragrafo “Chi può utilizzare SIRIA”. Per la registrazione dei contratti di locazione per i quali non è possibile utilizzare il presente modello, nonché per la comunicazione di tutti gli eventi successivi inerenti i contratti già registrati (ad esempio in caso di proroga o risoluzione anticipata), è necessario recarsi presso un ufficio dell’Agenzia o utilizzare, qualora previsto, le apposite procedure telematiche. Si precisa che le modalità da ultimo indicate possono essere sempre utilizzate per la denuncia e l’eventuale opzione per il regime della cedolare secca, in alternativa al presente modello semplificato. Si ricorda, infine, che il comma 11 del citato articolo 3 prevede che per il locatore sia sospesa, per un periodo corrispondente alla durata dell’opzione per l’applicazione della cedolare secca, la facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone, anche se prevista nel contratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione accertata dall’ISTAT dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell’anno precedente. L’opzione non ha effetto se di essa il locatore non ha dato preventiva comunicazione al conduttore con lettera raccomandata, con la quale rinuncia ad esercitare la facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone a qualsiasi titolo. Chi può utilizzare SIRIA Il presente modello semplificato di denuncia può essere utilizzato per la registrazione del contratto ed esercizio dell’opzione per la cedolare secca soltanto se il contratto di locazione presenta le seguenti caratteristiche: • un numero di locatori non superiore a tre ciascuno dei quali esercita l’opzione per la cedolare secca in relazione alla propria quota di possesso; • un numero di conduttori non superiore a tre; • una sola unità abitativa ed un numero di pertinenze non superiore a tre; • tutti gli immobili devono essere censiti con attribuzione di rendita; • il contratto contiene esclusivamente la disciplina del rapporto di locazione e, pertanto, non comprende ulteriori pattuizioni. Modalità di presentazione Il presente modello deve essere presentato esclusivamente in via telematica, direttamente dal locatore (in possesso del codice Pin per l’accesso ai servizi telematici) o tramite un intermediario abilitato, utilizzando il prodotto di compilazione e trasmissione reso gratuitamente disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it. Nella denuncia telematica sono riportati gli elementi essenziali del contratto di locazione sottoscritto dalle parti. Pertanto, il documento contrattuale non deve essere allegato al modello ai fini della registrazione (art. 38, comma 5, del D.L. n. 78/2010) ma va conservato dalle parti, unitamente alla ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata dal servizio telematico, ed esibito in caso di richiesta da parte dell’Amministrazione finanziaria. 148 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 1 SIRIA A seguito della presentazione, il servizio telematico rilascia una ricevuta contenente l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti che, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione Antonella onati - Cedolare 2013indicati il della denuncia. Nella ricevuta, oltre alla data di registrazione del Dcontratto, sonoaffitti anche numero di protocollo telematico, gli estremi dell’atto e l’identificativo telematico del contratto. Agenzia delle Entrate Termini di presentazione Il presente modello deve essere presentato entro i termini previsti per la registrazione del contratto di locazione. Pertanto, la denuncia deve essere trasmessa entro 30 giorni dalla data della stipula del contratto di locazione. Se è prevista una data di decorrenza anteriore alla data della stipula, la denuncia deve essere trasmessa entro 30 giorni dalla data di decorrenza. Per la registrazione tardiva del contratto di locazione non è possibile utilizzare il presente modello, ma è necessario recarsi presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate o utilizzare, qualora previsto, le apposite procedure telematiche. COMPILAZIONE DELLA DENUNCIA Direzione Provinciale e Ufficio Territoriale Indicare la Direzione Provinciale e, nell’ambito di questa, lo specifico Ufficio Territoriale al quale si intende presentare la denuncia per la registrazione del contratto di locazione. Locatore Indicare il codice fiscale del locatore. Il codice fiscale deve corrispondere a quello indicato nella tessera sanitaria o, nel caso in cui non sia stata ancora emessa, a quello risultante dall’apposito tesserino rilasciato dall’Amministrazione finanziaria. Riportare negli appositi spazi il cognome e il nome, la data di nascita, il sesso, il Comune di nascita e la sigla della relativa provincia. Chi è nato all’estero deve indicare, in luogo del Comune, lo Stato di nascita senza compilare lo spazio relativo alla provincia. Il locatore, apponendo la propria firma, dichiara la finalità abitativa della locazione degli immobili indicati nella denuncia e opta per il regime della cedolare secca prevista dall’art. 3 del D.Lgs 14 marzo 2011, n. 23. In presenza di più locatori, ciascuno di essi deve indicare i propri dati anagrafici ed esercitare l’opzione per il regime della cedolare secca. Inoltre, il locatore che sottoscrive la denuncia deve barrare la casella “Firmatario della denuncia”. Dati del locatore Conduttore Dati del conduttore Immobili Dati degli immobili Indicare il codice fiscale del conduttore. Il codice fiscale deve corrispondere a quello indicato nella tessera sanitaria o, nel caso in cui non sia stata ancora emessa, a quello risultante dall’apposito tesserino rilasciato dall’Amministrazione finanziaria. Vanno riportati negli appositi spazi il cognome e il nome, la data di nascita, il sesso, il Comune di nascita e la sigla della relativa provincia. Chi è nato all’estero deve indicare, in luogo del Comune, lo Stato di nascita senza compilare lo spazio relativo alla provincia. In presenza di più conduttori, devono essere indicati i dati anagrafici di tutti i conduttori. Immobile, Pertinenza 1, Pertinenza 2, Pertinenza 3 Indicare i dati catastali dell’unità abitativa e delle relative pertinenze oggetto della locazione. Percentuale di possesso Per ciascun locatore indicare la quota di possesso dell’immobile espressa in percentuale comprensiva di due cifre decimali (in presenza di un solo locatore indicare 100,00 nel campo “L1 % Possesso”). Comune e Provincia Indicare il comune e la relativa provincia dove è situata l’unità immobiliare. Codice Comune Indicare il codice catastale del comune dove è situata l’unità immobiliare. Il codice Comune può essere a seconda dei casi di quattro o cinque caratteri come indicato nel documento catastale. I/P (Intero/ Porzione) Indicare ‘I’ se si tratta di immobile intero (particella o unità immobiliare) e ‘P’ se si tratta di porzione di immobile. Sezione urbana / Comune catastale Riportare, se presenti, le lettere o i numeri indicati nel documento catastale. Per gli immobili siti nelle sole zone in cui vige il sistema tavolare indicare il codice “Comune catastale” presente nel documento catastale. E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 149 2 SIRIA Foglio Riportare il numero di foglio indicato nel documento catastale. Antonella Donati - Cedolare affitti 2013 Agenzia delle Entrate Particella Riportare il numero di particella, indicato nel documento catastale, che può essere composto da due parti, rispettivamente di cinque e quattro cifre, separato da una barra spaziatrice. Se la particella è composta da una sola serie di cifre, quest’ultima va riportata nella parte a sinistra della barra spaziatrice. Subalterno Riportare, se presente, il numero di subalterno indicato nel documento catastale. Categoria catastale Riportare la categoria catastale indicata nel documento catastale. Rendita catastale Riportare la rendita catastale indicata nel documento catastale. In caso di fabbricati non censiti o con rendita non più adeguata, per la registrazione con esercizio dell’opzione non è possibile utilizzare il presente modello ma è necessario recarsi presso un ufficio dell’Agenzia e utilizzare la modulistica ordinaria. Indirizzo e numero civico Indicare dove si trova esattamente l’immobile, riportando la tipologia (via, viale, piazza, largo, ecc.), l’indirizzo e il numero civico. Se situato all’estero, scrivere la località e l’indirizzo completo. Contratto CANONE Registrazione del contratto Importo annuo Indicare l’importo del canone di locazione annuo o comunque, nel caso in cui il contratto abbia una durata inferiore all’anno, indicare l’importo del canone relativo all’intera durata del contratto. In caso di comproprietà il canone va indicato per intero indipendentemente dalla quota di possesso. Canone concordato Barrare la casella se il contratto è stipulato secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (cd. contratto convenzionale o a canone concordato), relativo ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica. In tal caso è prevista l’applicazione della cedolare secca con l’aliquota agevolata del 19 per cento. Periodicità Indicare il codice corrispondente alla frequenza con la quale viene effettuato il pagamento del canone: “1” – mensile; “2” – bimestrale; “3” – trimestrale; “4” – quadrimestrale “5” – semestrale; “6” – annuale. DATA DI STIPULA Indicare la data di stipula del contratto di locazione. Da tale data decorrono i 30 giorni previsti per la presentazione della denuncia. DURATA Indicare la durata del contratto di locazione (data di inizio e data di fine locazione). Dalla data iniziale, qualora anteriore rispetto alla data di stipula, decorrono i 30 giorni previsti per la presentazione della denuncia. Sottoscrizione 150 La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal locatore. In presenza di più locatori la denuncia deve essere sottoscritta da uno di essi, il quale deve barrare la casella “Firmatario della denuncia” nella sezione del modello in cui sono indicati i suoi dati anagrafici. E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 3 SIRIA Il locatore che sottoscrive la denuncia attesta che tutti i dati dichiarati coincidono con quelli contenuti nel contratto di locazione. Lo stesso locatore, inoltre, dichiara di aver portato a conoscenza di Donati Cedolare 2013 tutte le parti del contratto il contenuto della denuncia, che Ainntonella originale è -tenuto a affitti conservare. Agenzia delle Entrate Impegno alla presentazione telematica Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto dall’intermediario che trasmette la denuncia in via telematica. L’intermediario deve riportare: il proprio codice fiscale, la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell’impegno a trasmettere la denuncia. Inoltre, nella casella “Impegno alla presentazione in via telematica”, deve essere indicato il codice 1 se la denuncia è stata predisposta dal locatore firmatario ovvero il codice 2 se la dichiarazione è stata predisposta dall’intermediario che effettua l’invio. Delega In caso di più locatori, coloro che non sono firmatari della denuncia possono utilizzare la sezione in calce al modello per delegare il locatore che sottoscrive la denuncia alla registrazione del contratto di locazione con l’esercizio dell’opzione per la cedola secca. E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 151 4 Mod. 69 Antonella Donati - Cedolare affitti 2013 Agenzia delle Entrate ALLEGATO 2 152 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse MOD. 69 genzia RICHIESTA DI REGISTRAZIONE E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ntrate PARTE RISERVATA ALLUFFICIO NUMERO SERIE DATA IMPORTI TRIBUTI MODULARIO ENTRATE-007 Antonella - DICedolare affitti 2013 RETTIFICHED AIonati CODICI TRIBUTO e/o RELATIVI IMPORTI DATA Agenzia delle Entrate NUMERO SERIE REGISTRO ALTRO ERARIO A DA IMPORTO ALTRE AZIENDE TOTALE IMPORTO VERSATO CODICE UFFICIO LIMPIEGATO ADDETTO ALLA TASSAZIONE Si convalidano, sulla base del contenuto dellatto, i dati risultanti dai Quadri A, B, C e D (E e F) LIMPIEGATO ADDETTO ALLA REGISTRAZIONE QUADRO A DATI GENERALI Foglio N. ...... / di tot. ....... ALLUFFICIO DI: CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE N. DI REPERTORIO DATA FINE PROROGA DATA DI STIPULA/ADEMPIMENTO RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE TIPOLOGIA DELLATTO USO ABITATIVO ADEMPIMENTO Reg Pro Ces Ris Si QUADRO B SOGGETTI DESTINATARI DEGLI EFFETTI GIURIDICI DELLATTO N. ORD. CODICE FISCALE NOME COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE N. ORD. CODICE FISCALE NOME CODICE FISCALE NOME N. ORD. CODICE FISCALE NOME N. ORD. CODICE FISCALE NOME N. ORD. CODICE FISCALE NOME E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse DATA DI NASCITA SESSO N. CIVICO PROVINCIA DATA DI NASCITA SESSO N. CIVICO PROVINCIA VIA O PIAZZA COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE PROVINCIA DATA DI NASCITA SESSO N. CIVICO PROVINCIA VIA O PIAZZA COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE PROVINCIA DATA DI NASCITA PROVINCIA VIA O PIAZZA SESSO N. CIVICO COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE PROVINCIA COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE SESSO N. CIVICO PROVINCIA VIA O PIAZZA COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE DATA DI NASCITA COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE PROVINCIA PROVINCIA VIA O PIAZZA COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE N. ORD. COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE PROVINCIA VIA O PIAZZA PROVINCIA DATA DI NASCITA SESSO N. CIVICO Copia per lufficio 153 DATA DI STIPULA/ADEMPIMENTO CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE N. DI REPERTORIO RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE TIPOLOGIA DELLATTO Foglio N. ...... / di tot. ....... QUADRO C DATI DESCRITTIVI DELLATTO Antonella Donati - Cedolare affitti 2013 N.ORD . CODICE NEGOZIO Agenzia delle Entrate (1) (2) (3) DANTI CAUSA (es. proprietari) VALORE / AVENTI CAUSA (es. inquilini) / / / / / / (1) Barrare se soggetto a IVA (2) Barrare a fronte di agevolazioni (3) Barrare se con effetti sospesi o non definitivo TOTALE VALORE QUADROD DATI DEGLI IMMOBILI N.ORD. CODICE COMUNE T/U I/P SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE FOGLIO PARTICELLA SUBALTERNO IN VIA DI ACCATASTAMENTO / N.ORD. CODICE COMUNE T/U I/P SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE FOGLIO PARTICELLA SUBALTERNO IN VIA DI ACCATASTAMENTO / N.ORD. CODICE COMUNE T/U I/P SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE FOGLIO PARTICELLA SUBALTERNO IN VIA DI ACCATASTAMENTO / N.ORD. CODICE COMUNE T/U I/P CODICE COMUNE T/U I/P SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE FOGLIO PARTICELLA SUBALTERNO IN VIA DI ACCATASTAMENTO / N.ORD. SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE FOGLIO PARTICELLA SUBALTERNO IN VIA DI ACCATASTAMENTO / N.ORD. CODICE COMUNE T/U I/P SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE FOGLIO PARTICELLA SUBALTERNO IN VIA DI ACCATASTAMENTO / N.ORD. CODICE COMUNE T/U I/P SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE FOGLIO PARTICELLA SUBALTERNO IN VIA DI ACCATASTAMENTO / N.ORD. CODICE COMUNE T/U I/P SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE FOGLIO PARTICELLA SUBALTERNO IN VIA DI ACCATASTAMENTO / N.ORD. CODICE COMUNE T/U I/P SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE FOGLIO PARTICELLA N.ORD. CODICE COMUNE T/U I/P SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE FOGLIO PARTICELLA SUBALTERNO IN VIA DI ACCATASTAMENTO / SUBALTERNO IN VIA DI ACCATASTAMENTO / N.ORD. CODICE COMUNE T/U I/P SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE FOGLIO PARTICELLA SUBALTERNO IN VIA DI ACCATASTAMENTO / N.ORD. CODICE COMUNE T/U I/P SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE FOGLIO PARTICELLA SUBALTERNO IN VIA DI ACCATASTAMENTO / Sigillo notarile o timbro dellufficio cui è addetto lUfficiale rogante Firma del richiedente la registrazione 154 Copia per lufficio E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse DATA DI STIPULA/ADEMPIMENTO CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE N. DI REPERTORIO RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE TIPOLOGIA DELLATTO Foglio N. ...... / di tot. ....... Antonella Donati - Cedolare affitti 2013 DELEGA I SOTTOSCRITTI CODICE FISCALE FIRMA CODICE FISCALE FIRMA CODICE FISCALE FIRMA CODICE FISCALE FIRMA CODICE FISCALE FIRMA Agenzia delle Entrate DELEGANO ALLA PRESENTAZIONE DEL PRESENTE MODELLO, CON LEVENTUALE ESERCIZIO DELLOPZIONE PER LA CEDOLARE SECCA SUGLI IMMOBILI AD USO ABITATIVO E RELATIVE PERTINENZE COME INDICATO NEL QUADRO F, IL SIG./SIG.RA DATI DEL DELEGATO COGNOME NOME CODICE FISCALE QUADRO E TABELLA DI ASSOCIAZIONE IMMOBILI / PERTINENZE N.ORD. NEGOZIO 7202 IMMOBILI PRINCIPALI Numero Ordine immobile PERTINENZA Numero Ordine immobile Numero Ordine immobile Numero Ordine immobile Numero Ordine immobile Numero Ordine immobile Numero Ordine immobile Numero Ordine immobile QUADRO F ULTERIORI DATI DEGLI IMMOBILI N.ORD. NEGOZIO 7202 IMMOBILE N. ord. imm. Categoria Uso abit. LOCATORE Rendita catastale Can. conc. Num. ord. sog. % Possesso Opzione ced. Firma del richiedente la registrazione E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse Copia per lufficio 155 ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI REGISTRAZIONE E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI (Modello 69) Antonella Donati - Cedolare affitti 2013 Agenzia delle Entrate Premessa Questo modello serve per: – richiedere la registrazione degli atti, ad eccezione di quelli emessi dagli organi giurisdizionali; – comunicare gli adempimenti successivi dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili (cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite). Il modello, è composto da 3 pagine e suddiviso nelle seguenti parti: • “Parte Riservata all’Ufficio” che non deve essere compilata dal richiedente la registrazione; • “QUADRO A”, “QUADRO B”, “QUADRO D”, “ QUADRO E” e “QUADRO F” che vanno compilati dal richiedente la registrazione; • “QUADRO C” che va compilato a cura dei notai e degli altri ufficiali roganti (ad esempio Segretario comunale) per gli atti pubblici, scritture private autenticate o dell’ufficio per le scritture private non autenticate. ATTENZIONE Il Foglio contenente la sezione “DELEGA”, il “QUADRO E” e il “QUADRO F” deve essere compilato solo se nel modello è presente almeno un negozio con codice “7202” (locazione non finanziaria di fabbricato) relativo ad almeno una unità immobiliare ad uso abitativo i cui canoni di locazione possono essere potenzialmente assoggettati al regime fiscale della cedolare secca. Nei casi in cui la richiesta di registrazione del contratto è effettuata dal conduttore la compilazione del Foglio è facoltativa. ATTENZIONE Se un quadro non possiede il numero sufficiente di righi per inserire tutti i dati necessari, vanno utilizzati più Fogli. In questo caso occorre compilare i campi “Foglio N…/ di tot.…” riportando sia il numero progressivo che il totale. Ad esempio: nel caso in cui la molteplicità dei dati nel “QUADRO B” comporti la compilazione di due “Fogli”, il campo “Foglio N…/ di tot.…” del “QUADRO A” va rispettivamente compilato indicando “Foglio N. 1/di tot. 2” e “Foglio N. 2/di tot. 2”. QUADRO A Dati generali All’Ufficio di Indicare l’ufficio presso il quale si presenta la richiesta di registrazione. La registrazione di scritture private non autenticate può essere richiesta in qualunque ufficio dell’Agenzia delle entrate. Una volta effettuata la registrazione presso un ufficio tutti gli adempimenti successivi dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili vanno comunicati esclusivamente allo stesso ufficio. Numero di repertorio Se l’atto è stato annotato a repertorio, indicare il numero con cui viene classificato l’atto nel repertorio del notaio o dell’ufficiale rogante (ad es. Segretario comunale). Data di stipula/adempimento in base all’adempimento da effettuare indicare giorno, mese ed anno della data: – di stipula dell’atto in caso di registrazione; – di inizio proroga; – della cessione; – della risoluzione. Data fine proroga Nei casi di contratti di locazione e affitto di beni immobili indicare giorno, mese ed anno del termine del periodo di proroga. 156 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 1 Tipologia dell’atto In caso di: – richiesta di registrazione indicare la tipologia dell’atto da registrare (ad es. vendita, permuta, costituzione o cessione di usufrutto, divisione,Antonella denuncia verbale, locaDonatidi- Ccontratto edolare affitti 2013 zione, comodato, ecc.); Agenzia delle Entrate – adempimenti successivi di contratti di locazione e affitto di beni immobili riportare l’identificativo telematico del contratto e/o gli estremi identificativi dell’atto (Codice ufficio, anno, serie, numero e sottonumero). Adempimento Barrare le caselle: – Reg: se si tratta di registrazione – Pro: se si tratta di proroga di contratti di locazione e affitto di beni immobili; – Ces: se si tratta di cessione di contratti di locazione e affitto di beni immobili; – Ris: se si tratta di risoluzione di contratti di locazione e affitto di beni immobili. Uso abitativo Barrare la casella se è presente almeno un negozio con codice “7202” (locazione non finanziaria di fabbricato) relativo ad almeno una unità immobiliare ad uso abitativo i cui canoni di locazione possono essere potenzialmente assoggettati al regime fiscale della cedolare secca. QUADRO B Soggetti destinatari degli effetti giuridici dell’atto In questo quadro vanno indicati i soli soggetti destinatari degli effetti giuridici immediati dell’atto (esempio per il contratto di locazione il proprietario e l’conduttore). Numero d’ordine e codice fiscale Per ogni soggetto deve essere indicato un numero d’ordine progressivo e il codice fiscale. Nel caso in cui il numero dei soggetti sia maggiore dei righi presenti nel Foglio dovranno essere utilizzati più Fogli avendo cura di continuare la numerazione dei soggetti in maniera progressiva (ad esempio 7, 8, ecc.). ATTENZIONE Il codice fiscale va sempre indicato, ad eccezione dei casi di esclusione dall’obbligo previsti dal D.P.R. n. 605 del 1973 e successive modificazioni, nonché nell’ipotesi di mancata attribuzione del codice fiscale stesso. In tali casi vanno indicati i soli dati anagrafici. Cognome / Denominazione / Ragione sociale / Nome Per la persona fisica indicare il cognome e il nome completo senza abbreviazioni. Per le donne coniugate indicare il cognome da nubile. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche indicare la denominazione o la ragione sociale della società, ente, associazione, ecc. Comune (o Stato estero) / Provincia / Data di nascita / Sesso Indicare, solo per la persona fisica: – il comune di nascita o, se nato all’estero, lo stato estero di nascita; – la sigla della provincia nella quale si trova il comune di nascita o, se nato all’estero, la sigla ‘EE’; – la data di nascita (GG MM AAAA ); – ‘M’ se il soggetto è di sesso maschile; – ‘F’ se è di sesso femminile. QUADRO C Dati descrittivi dell’atto Questo quadro va compilato a cura dei notai e degli altri ufficiali roganti per gli atti pubblici e scritture private autenticate, o dell’ufficio dell’Agenzia delle entrate per le scritture private non autenticate. Numero d’ordine Attribuire, per ciascun codice negozio, il numero d’ordine progressivo. Nel caso in cui non sono sufficienti i righi previsti per l’indicazione del codice negozio, verranno utilizzati più Fogli avendo cura di continuare la numerazione dei codici negozio in maniera progressiva (ad esempio 7, 8, ecc.). Codice negozio Indicare il codice del negozio giuridico (vedere istruzioni di codifica dei negozi giuridici all. 5 al D.M. 15/12/77 pubblicato nella Gazz. Uff. 23/12/77, n. 349, S.O.). E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 157 2 Colonne Barrare le caselle: 1 se il negozio è soggetto all’Iva; se il2013 negozio usufruisce in sede di registrazione di agevolazioni fiscali (es. locazione a caAntonella Donati - Cedolare2affitti none concordato di cui all’art. 2, comma 3 della Legge n. 431 del 1998); Agenzia delle Entrate 3 se il negozio è con effetti sospesi o non definitivi. Valore Indicare per ogni negozio giuridico riportato nella richiesta, l’imponibile o corrispettivo dichiarato nell’atto. Nel caso di corrispettivo indeterminato indicare quello presunto. Nell’ipotesi di locazione o di affitto indicare il corrispettivo annuale oppure il corrispettivo complessivo se il contratto ha una durata inferiore ad un anno. Danti/Aventi causa Riportare in ciascuna casella, in corrispondenza del relativo codice negozio, i numeri d’ordine “QUADRO B” relativi ai soggetti che figurano come danti causa (es. proprietari) o aventi causa (es. inquilini) nel negozio stesso. In caso vi siano più di quattro danti e/o aventi causa per lo stesso negozio, devono essere utilizzate le caselle dei righi successivi. QUADRO D Dati degli immobili Questo quadro va compilato solo per i negozi relativi a locazioni, affitti e comodati di beni immobili e vanno indicati i dati catastali dei terreni e dei fabbricati iscritti nel catasto terreni, nel libro fondiario e nel catasto edilizio urbano. I dati degli immobili da riportare sono quelli ricavabili dalla documentazione catastale. Nel caso che questi estremi siano individuati da un identificativo graffato (costituito da più stringhe informative e ciascuna composta da comune, sezione, foglio, particella e subalterno) occorre riportare tutti i dati di seguito, negli appositi campi. ATTENZIONE L’immobile graffato è una particolare tipologia di identificativo dell’unità immobiliare urbana, che è possibile ricavare dal documento catastale. Numero d’ordine Riportare, per ciascun rigo, il numero d’ordine progressivo. Nel caso di identificativo graffato ripetere lo stesso numero d’ordine a fianco di ogni stringa informativa, associata alla medesima unità immobiliare. Se il numero degli immobili è maggiore dei righi presenti nel Foglio dovranno essere utilizzati più Fogli avendo cura di continuare la numerazione degli immobili in maniera progressiva (ad esempio 7, 8, ecc.). Codice comune Indicare il codice del comune riportato nel documento catastale che può essere, a seconda dei casi, di 4 o 5 caratteri. T/U (Terreni / Urbano) Indicare: – ‘T’ se l’immobile è censito nel catasto terreni; – ‘U’ se l’immobile è censito nel catasto edilizio urbano. I/P (Intero / Porzione) Indicare: – ‘I’ se si tratta di immobile intero (particella o unità immobiliare); – ‘P’ se si tratta di porzione di immobile. Sezione urbana / Comune catastale Riportare le lettere o i numeri indicati nel documento catastale, se presenti. Per gli immobili siti nelle zone in cui vige il sistema tavolare indicare il codice “Comune catastale”. Foglio Riportare il numero di foglio indicato nel documento catastale. Particella Riportare il numero di particella, indicato nel documento catastale, che può essere composto da due parti, rispettivamente di cinque e quattro cifre, separato da una barra spaziatrice. 158 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 3 ATTENZIONE Se la particella è composta da una sola serie di cifre, quest’ultima va riportata nella parte a sinistra della barra spaziatrice. Antonella Donati - Cedolare affitti 2013 Subalterno delle Entrate Riportare il numero di subalterno indicato nel documento catastale, Asegenzia presente. In via di accatastamento Barrare la casella se l’immobile è in via di accatastamento. Sigillo o timbro Apporre su ogni modulo il sigillo notarile o timbro dell’ufficio cui è addetto l’Ufficiale rogante (ad es. Segretario comunale). Firma Il richiedente la registrazione su ogni foglio compilato appone la firma nello spazio sottostante al sigillo. È necessario allegare la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità per ogni delegante. DELEGA I SOTTOSCRITTI Riportare i codici fiscali e le relative firme dei locatori che delegano alla presentazione del modello, con l’eventuale esercizio dell’opzione per la cedolare secca sugli immobili ad uso abitativo e relative pertinenze. DATI DEL DELEGATO Riportare il cognome, il nome e il codice fiscale del delegato. QUADRO E Tabella di associazione immobili alle pertinenze del negozio 7202 Questo quadro va compilato solo se nel modello è presente almeno un negozio con codice “7202” (locazione non finanziaria di fabbricato) relativo ad almeno una unità immobiliare ad uso abitativo i cui canoni di locazione possono essere potenzialmente assoggettati al regime fiscale della cedolare secca. Nei casi in cui la richiesta di registrazione del contratto è effettuata dal conduttore la compilazione del quadro è facoltativa. Le informazioni servono a collegare le eventuali pertinenze all’immobile principale. N.ord. negozio 7202 Indicare il numero d’ordine dei codici negozio 7202 presenti nel “QUADRO C” relativo ad almeno una unità immobiliare ad uso abitativo i cui canoni di locazione possono essere potenzialmente assoggettati al regime fiscale della cedolare secca. IMMOBILI PRINCIPALI - Numero Ordine Immobile Riportare i numeri d’ordine relativi agli immobili ad uso abitativo presenti nel “QUADRO D” i cui canoni di locazione possono essere potenzialmente assoggettati al regime fiscale della cedolare secca. PERTINENZA - Numero Ordine Immobile Riportare i numeri d’ordine presenti nel “QUADRO D” relativi alle pertinenze dell’immobile già indicato nella colonna “IMMOBILI PRINCIPALI - Numero Ordine Immobile“. QUADRO F Ulteriori dati degli immobili Questo quadro va compilato solo se nel modello è presente almeno un negozio con codice “7202” (locazione non finanziaria di fabbricato) relativo ad almeno una unità immobiliare ad uso abitativo i cui canoni di locazione possono essere potenzialmente assoggettati al regime fiscale della cedolare secca. N.ord. negozio 7202 Indicare il numero d’ordine dei codici negozio 7202 presenti nel “QUADRO C” relativo ad almeno una unità immobiliare ad uso abitativo i cui canoni di locazione possono essere potenzialmente assoggettati al regime fiscale della cedolare secca. E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 159 4 IMMOBILE - N. ord. imm. Riportare il numero d’ordine di tutti gli immobili relativi ai codici negozio 7202. Antonella Donati - Cedolare affitti 2013 IMMOBILE - Categoria genzia delle Entrate Inserire laAcategoria riportata nel documento catastale. IMMOBILE - Uso abitativo Indicare: – SI se l’immobile è locato per tale finalità; – NO in caso contrario. IMMOBILE - Rendita catastale Inserire la rendita riportata nel documento catastale. IMMOBILE - Canone concordato Barrare la casella se il contratto è stipulato secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica. In tal caso è prevista l’applicazione della cedolare secca con l’aliquota agevolata del 19 per cento. LOCATORE - N. ORD. SOG. Riportare il numero d’ordine del soggetto locatore attribuito nel “QUADRO B”. Per tutti gli immobili relativi ai codici negozio 7202, compilare un numero di righi pari al numero dei proprietari dell’immobile che figurano come locatori. LOCATORE - % Possesso Per ciascun locatore indicare la quota di possesso dell’immobile espressa in percentuale con due cifre decimali. LOCATORE - Opzione cedolare Indicare: – Si nel caso si opti per la cedolare secca; – No in caso contrario. 160 E Book – Collana I PRATICI di Fiscoetasse 5