Spett.le CASSA DI RISPARMIO DI CESENA S.P.A.

Transcript

Spett.le CASSA DI RISPARMIO DI CESENA S.P.A.
Spett.le
CASSA DI RISPARMIO DI CESENA S.P.A.
Dipendenza: DIREZIONE GENERALE
CDG: 3154426
Data: 07/11/2016
Luogo: CESENA
Intestazione
Taccioli Simone
Oggetto: ACCORDO DI MODIFICA DEL CONTRATTO DI CONTO CORRENTE N° 43/330/0012286
!!"#$%&'"()*+,%&-#&.%/,'#&0)-&/)1+)2,)&,)2%')3
Gentile Cliente,
con riferimento al contratto di conto corrente da Lei acceso, Le sottoponiamo il seguente accordo di modifica, necessario al fine di adeguare il contratto
alle disposizioni contenute nell'art. 120, comma 2, del Testo Unico Bancario (nel nuovo testo introdotto dalla Legge 8 aprile 2016, n. 49 di conversione
del Decreto Legge 14 febbraio 2016, n. 18) e nel Decreto attuativo n. 343 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2016), che hanno
modificato la disciplina relativa alla produzione di interessi composti nelle operazioni bancarie.
Con il presente addendum ("Accordo") redatto ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 ("Testo Unico Bancario") e dell'art. 5 del
Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 3 agosto 2016, n. 343 ("Decreto 343") la Banca e il Cliente (congiuntamente individuati come le
"Parti") prestano reciprocamente il consenso alla modifica del contratto di conto corrente indicato in oggetto, stipulato fra le Parti ("Contratto").
In particolare, le Parti concordano che, a far data dalla sottoscrizione del presente Accordo, le norme del Contratto (comunque rubricate e/o numerate)
disciplinanti la "Chiusura periodica del conto! e il "Regolamento degli interessi, commissioni e spese" siano sostituite dalle seguenti.
Annotazione delle operazioni sul conto - Chiusura periodica del conto
Regolamento degli interessi, commissioni e spese
1. La Banca provvede ad annotare sul conto le operazioni effettuate dal Cliente o disposte a suo favore, indicando la "data contabile" (data di
registrazione dell'operazione) e la "data valuta" (per la decorrenza degli interessi). Gli interessi sono accreditati al Cliente o dallo stesso corrisposti
alla Banca nella misura pattuita ed indicata nel Documento di Sintesi, che espone tutte le condizioni economiche e tutte le spese applicabili al
rapporto.
2. I rapporti di dare ed avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con la periodicità indicata nel Documento di Sintesi; il
conteggio degli interessi creditori e debitori è effettuato con pari periodicità, comunque non inferiore ad un anno. Gli interessi sono conteggiati il 31
dicembre e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti.
3. Gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora eventualmente previsti nel Documento di Sintesi, e sono
calcolati esclusivamente sulla sorte capitale. Agli interessi moratori si applicano le disposizioni del codice civile.
4. Il conteggio per la chiusura periodica è effettuato portando in conto con valuta pari a quella di chiusura del periodo di riferimento gli interessi
creditori, le commissioni e le spese nella misura e con la periodicità pattuita ed applicando le trattenute fiscali di legge. Il saldo risultante dalla
chiusura periodica così calcolato produce interessi secondo le medesime modalità.
5. Gli interessi debitori maturati, in caso di aperture di credito o in caso di sconfinamento, anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido,
divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati, e comunque non prima che siano decorsi 30 (trenta) giorni dal
ricevimento delle comunicazioni periodiche contrattualmente previste. Tuttavia, nel caso di apertura di credito a tempo determinato che sia stata
stipulata e si esaurisca nel corso del medesimo anno solare, gli interessi debitori maturati sono conteggiati alla scadenza e sono immediatamente
esigibili; si applica al riguardo il successivo comma 10.
6. Il Cliente autorizza espressamente la Banca ad addebitare in conto gli interessi debitori maturati, una volta divenuti esigibili, e a
considerarli sorte capitale ai fini di cui al precedente comma 3.
7. Il Cliente può revocare tale autorizzazione in ogni momento, mediante comunicazione effettuata con lettera raccomandata, posta elettronica
certificata all#indirizzo PEC della Banca, oppure presentata a mani alla filiale presso la quale è intrattenuto il rapporto. La revoca potrà riguardare
esclusivamente gli interessi non ancora addebitati in conto; a tal fine, la stessa dovrà pervenire alla Banca almeno dieci (dieci) giorni lavorativi
prima della data in cui gli interessi diventano esigibili. La comunicazione deve in ogni caso contenere l'impegno del Cliente a estinguere il debito da
interessi nei confronti della Banca e l'indicazione delle modalità con le quali egli intende farlo. Il mancato pagamento degli interessi debitori esigibili e
degli eventuali interessi di mora costituisce inadempimento contrattuale, ad ogni effetto di legge e di contratto.
8. Dal momento in cui gli interessi sono esigibili, la Banca, anche in caso di revoca dell'autorizzazione di cui al comma 6 che precede, può impiegare, ai
fini dell'estinzione del debito da interessi, i fondi destinati ad affluire sul conto del Cliente, avvalendosi anche della compensazione convenzionale e
legale ai sensi e per gli effetti degli articoli 1243 e 1853 del codice civile.
9. Fermo quanto precede, il Cliente prende altresì atto che ogni versamento e/o rimessa, di qualunque natura effettuata in conto in caso di
sconfinamento, anche in assenza di fido ovvero oltre il limite del fido concesso, costituisce pagamento del debito esigibile in favore della Banca; ai
fini dell'imputazione del pagamento trova applicazione l'art. 1194 cod. civ.
10. In caso di estinzione del conto:
a. il saldo relativo alla sorte capitale produce interessi, nel rispetto del presente articolo, nella misura pattuita e indicata nel Documento di Sintesi;
b. quanto dovuto a titolo di interessi debitori è immediatamente esigibile e non produce ulteriori interessi (fatti salvi quelli di mora).
11. Salvo diverso accordo e fermo restando quanto previsto dal precedente comma 5, ad ognuna delle parti è sempre riservato il diritto di esigere
l#immediato pagamento di tutto quanto dovuto.
12. Nel caso in cui le commissioni, le spese o il tasso di interesse, aumentato degli interessi di mora eventualmente dovuti, fossero per qualsiasi ragione
superiori al tasso massimo consentito ai sensi delle vigenti disposizioni in tema di usura, gli stessi saranno automaticamente ridotti, per il periodo
strettamente necessario, ad un tasso pari al massimo consentito.
Inoltre le Parti concordano che, a far data dalla sottoscrizione del presente Accordo, le norme del Contratto (comunque rubricate e/o numerate)
disciplinanti l# "Apertura di credito in conto corrente" nonché il "Glossario! siano integrati dalle seguenti.
Apertura di credito in conto corrente.
Il Cliente può utilizzare in una o più volte la somma che gli è messa a disposizione dalla Banca e può, con successivi versamenti, bonifici o altri
accrediti, ripristinare la disponibilità del credito concesso. Tuttavia, i versamenti, bonifici o altri accrediti sono prioritariamente destinati al pagamento
degli interessi passivi esigibili alla data dei medesimi versamenti, bonifici o altri accrediti; l$eccedenza è destinata al ripristino della disponibilità.
ADD501 11/2016
2 - Copia per la Banca
Pagina 1 di 2
Glossario
Anno solare: il periodo intercorrente fra il 1° gennaio e il 31 dicembre del medesimo anno.
Ogni ulteriore disposizione del Contratto non espressamente modificata dal presente Accordo deve intendersi vigente e
conforme allo stesso. Il presente Accordo, espressione della volontà delle Parti, non presenta carattere novativo ai sensi e
per gli effetti di cui agli artt. 1230 e ss. cod. civ., in quanto introduce una modifica meramente accessoria al Contratto in
essere fra le Parti.
Facendo riferimento al punto 3 della clausola "Annotazione delle operazioni sul conto - Chiusura periodica del conto Regolamento degli interessi,
commissioni e spese!, specifichiamo che qualora, per qualunque motivo, gli interessi debitori esigibili non siano pagati, sugli stessi matureranno a
carico del Cliente, dalla data di esigibilità sino al saldo, interessi di mora nella misura indicata nel Documento di Sintesi (periodicamente trasmesso
al Cliente), attualmente pari al tasso debitore annuo nominale previsto per l!utilizzo della linea di credito concessa sul conto corrente, ovvero
per gli sconfinamenti extra fido o in assenza di fido.
Vogliate inviarci accettazione su tutto quanto sopra riportato, trascrivendo nella relativa Vostra lettera di riscontro l'integrale contenuto
della presente, integrandolo con le ulteriori clausole e dichiarazioni - nel testo e secondo le modalità di firma - che seguono.
Cordiali saluti.
F.to CASSA DI RISPARMIO DI CESENA S.P.A.
J)-& 0"(5"#'#'("& 7")2#$)2,)& 0 #((%'0%& /+& ,+,,%& K+#2,%& 7')()0)9& #utorizziamo espressamente la Banca ad addebitare in conto gli interessi
debitori maturati, una volta divenuti esigibili, e a considerarli sorte capitale.
Inoltre prendiamo specificamente atto ed accettiamo la maturazione di interessi di mora sugli interessi esigibili, ove non pagati, nella misura
indicata nel Documento di Sintesi (periodicamente a noi trasmesso), attualmente pari al tasso debitore annuo nominale previsto per l#utilizzo della linea
di credito concessa sul conto corrente, ovvero per gli sconfinamenti extra fido o in assenza di fido.
4"/,"2,"&/#-+,";
Firma per esteso (di tutti i cointestatari)
____________________________________
____________________________________
____________________________________
Clausole onerose.
4"(5"#'"#$%& #-,')/6& 0"& #77'%*#')& /7)("8"(#$)2,)9& #"& /)2/"& 0)--:#',;& <=><9& (%$$#& ?9& 0)-& (%0"()& ("*"-)9& -)& /)1+)2,"& (-#+/%-)& (%2,'#,,+#-"9& #*)20%2)& !)2&
(%$7')/%&"-&(%2,)2+,%&)&1-"&)88),,"3
@&&(5"+/+'#&7)'"%0"(#&0)-&(%2,%9&')1%-#$)2,%&0)1-"&"2,)')//"9&(%$$"//"%2"&)&/7)/)A
@&&8#(%-,B&7)'&-#&C#2(#&0"&+,"-"DD#')&1-"&#((')0","&0)/,"2#,"&#-&(%2,%&0)-&E-")2,)&7)'&"-&7#1#$)2,%&0)-&0)!",%&0#&"2,)')//"&7#//"*"A
@&&$#,+'#D"%2)&)&')1%-#$)2,%&0)1-"&"2,)')//"&2)-- #7)',+'#&0"&(')0",%&#&,)$7%&0),)'$"2#,%;
Firma per esteso (di tutti i cointestatari)
____________________________________
____________________________________
____________________________________
Trasparenza bancaria.
4"(5"#'"#$%&0"&#*)')&'"()*+,%&(%7"#&0)-&7')/)2,)& ((%'0%&0"&$%0"8"(#&(%$)&/%7'#&8"'$#,%.
Informativa precontrattuale.
"&/)2/"&)&7)'&1-"&)88),,"&0)--#&*"1)2,)&2%'$#,"*#&"2&,)$#&0"&F,'#/7#')2D#&!#2(#'"#F9&0"(5"#'"#$%3
G&&H&0"&#*)'&7')()0)2,)$)2,)&'"()*+,%9
GIH&0"&2%2&)//)'("&#**#-/"&7)'&2%/,'#&'"2+2("#&0)-&0"'",,%&0"&'"()*)')&2)--:#$!",%&0)--:"28%'$#,"*#&7')(%2,'#,,+#-)9&
(%7"#&(%$7-),#&0)-&7')/)2,)&,)/,%&"0%2)#&7)'&-#&/,"7+-#;
Firma per esteso (di tutti i cointestatari)
____________________________________
____________________________________
____________________________________
ADD501 11/2016
2 - Copia per la Banca
Pagina 2 di 2