IL MODELLO 770/2011 SEMPLIFICATO

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IL MODELLO 770/2011 SEMPLIFICATO
IL MODELLO 770/2011 SEMPLIFICATO
1. Premessa
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2. Termini e modalità di trasmissione del modello 770/2011
2.1. Il modello 770 Semplificato
3. Novità
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4. Frontespizio
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5. Comunicazione dati certificazione lavoro dipendente, assimilati ed assistenza
fiscale
Pag. 4
5.1. Parte A
5.2. Parte B
5.3. Parte D - Assistenza 2010
6. La compilazione delle comunicazioni del 770/S/2011 in caso di corresponsione agli
eredi del lavoratore dipendente del Tfr e delle altre indennità e somme soggette a
tassazione separata
Pag. 7
7. Comunicazione dati certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi
Pag. 7
7.1. Indicazione del codice fiscale del percettore non residente
8. Le regole di compilazione del modello 770 Semplificato nell'ipotesi di operazioni
societarie straordinarie
Pag. 8
9. Prospetto SS del modello 770 Semplificato: riepilogo delle compensazioni
Pag. 8
10. Prospetto ST ed SV
Pag. 8
11. Prospetto SX del modello 770 Semplificato: riepilogo dei crediti e delle
compensazioni
Pag. 12
11.1. La compilazione del prospetto SX
11.2. Riepilogo del credito da utilizzare in compensazione
11.2.1. Istituzione dei codici tributo da utilizzare per le compensazioni
11.2.2. Modalità di compilazione della sezione "riepilogo del credito da utilizzare in
compensazione"
11.3. Riepilogo altri crediti
12. Il prospetto SY
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13. Sanzioni
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1. PREMESSA
L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 17 gennaio 2011, ha approvato il nuovo modello 770/2011 Semplificato
e le relative istruzioni per la compilazione.
Nelle note che seguono si analizzano le modalità di trasmissione del modello 770/2011 Semplificato, ponendo
particolare attenzione alle modifiche della nuova modulistica rispetto a quella precedente.
2. TERMINI E MODALITA' DI TRASMISSIONE DEL MODELLO 770/2011
Come noto, il modello 770 si suddivide in Semplificato e Ordinario.
Il modello 770 Semplificato deve essere utilizzato dai sostituti d'imposta per comunicare i dati relativi alle certificazioni
rilasciate ai soggetti cui sono stati corrisposti nell'anno 2010 redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati,
indennità di fine rapporto, prestazioni in forma di capitale erogate dai fondi pensione, redditi di lavoro autonomo,
provvigioni e redditi diversi, nonché i dati contributivi, previdenziali ed assicurativi e quelli relativi all'assistenza fiscale
prestata nell'anno 2010 per il periodo d'imposta precedente. La trasmissione telematica deve avvenire entro il 22 agosto
2011 (cosi come previsto dal DPCM 12 maggio 2011).
Le specifiche tecniche per la trasmissione del modello 770 Semplificato sono state approvate con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 16 febbraio 2011, e successivamente integrate dal provvedimento del 22 aprile
2011.
2.1 Il modello 770 semplificato
Il modello 770 Semplificato può essere suddiviso in due parti; in particolare una parte deve contenere, oltre al
frontespizio, i dati relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, all'indennità di fine rapporto, alle prestazioni in forma
di capitale erogate dai fondi pensione, ai premi assicurativi e ai contributi previdenziali, nonché i dati relativi
all'assistenza fiscale prestata nel 2010 per il periodo d'imposta precedente.
L'altra parte deve invece contenere, oltre al frontespizio, i dati relativi ai redditi di lavoro autonomo, alle provvigioni e ai
redditi diversi. Tale suddivisione, tuttavia, è possibile solo qualora non siano state effettuate compensazioni "interne" tra i
versamenti attinenti ai redditi di lavoro dipendente e quelli di lavoro autonomo.
Il modello 770 Semplificato può essere presentato esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite un
intermediario abilitato.
La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle
Entrate e la prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione rilasciata per via telematica dalla
stessa Agenzia che ne attesta l'avvenuto ricevimento.
Coloro che si avvalgono della trasmissione diretta debbono obbligatoriamente utilizzare il servizio telematico Entratel,
qualora la dichiarazione riguardi un numero di soggetti superiore a venti, ovvero il servizio telematico Internet qualora la
dichiarazione riguardi un numero di soggetti non superiore a venti.
Per il computo dei soggetti è necessario fare riferimento al numero delle comunicazioni, indicate nel frontespizio al
riquadro "redazione della dichiarazione".
Si ricorda che qualora il sostituto d'imposta sia tenuto a presentare il modello 770/2011 Semplificato per un numero di
soggetti non superiore a 20 e il modello 770/2011 Ordinario per un numero di soggetti superiore a 20, dovrà utilizzare
per la trasmissione di entrambi i modelli il servizio telematico Entratel; lo stesso dovrà fare il sostituto d'imposta che si
avvale della facoltà di separare il modello 770/2011 Semplificato qualora una delle parti contenga un numero di
comunicazioni superiore a venti. Si ricorda che i soggetti già abilitati al servizio telematico Entratel devono continuare ad
avvalersi in ogni caso di tale servizio, come precisato dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 21/E del 21 marzo
2001.
Nell'ambito dei gruppi societari, di cui almeno una società o ente sia obbligato alla presentazione delle dichiarazioni per
via telematica, la trasmissione delle stesse può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo
esclusivamente attraverso il servizio telematico Entratel.
Per quanto riguarda le modalità generali di compilazione delle dichiarazioni si ricorda che gli importi presenti nella parte
dedicata all'indicazione dei dati fiscali vanno esposti in unità di euro mediante troncamento delle cifre decimali (Ad
esempio, se gli importi desunti dalle scritture contabili sono 755,50 + 865,62 + 965,49 = 2.586,61 le corrispondenti cifre
da indicare nella dichiarazione sono: 755; 865; 965; 2.586), mentre gli importi esposti nella parte dedicata all'indicazione
dei dati contributivi vanno arrotondati all'unità di euro (Ad esempio, 55,50 diventa 56; 65,62 diventa 66; 65,49 diventa
65).
3. NOVITA'
Tra le principali modifiche introdotte quest'anno si evidenziano le seguenti:
- l'inserimento della casella 30, per l'indicazione dell’imposta sostitutiva non trattenuta dal sostituto per effetto delle
disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali;
- l'inserimento delle caselle 71 e 72 relative alle remunerazioni erogate sottoforma di bonus e stock option ai soggetti che
prestano la loro attività nel settore finanziario;
- l'inserimento della sezione relativa alle somme erogate per l'incremento della produttività del lavoro (caselle da 93 a
106);
- l'inserimento nella parte D - assistenza 2010, delle caselle da 62 a 70, 98, 99 e da 132 a 135 relative all'imposta
sostitutiva per premi di produttività;
- l'inserimento nel prospetto SS, delle caselle 37 e 38, relative all'imposta sostitutiva per premi di produttività;
- l'eliminazione nel rigo SX1 del punto denominato "Credito di cui al D.L. n.168/2009", presente lo scorso anno;
- la creazione del prospetto SY, relativo alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi.
4. FRONTESPIZIO
La dichiarazione può essere normale, correttiva nei termini o integrativa.
La casella "correttiva nei termini" andrà barrata qualora il sostituto d'imposta intenda integrare o modificare dati già
trasmessi con una precedente dichiarazione e non siano scaduti i termini di presentazione.
Scaduti invece i termini di presentazione della dichiarazione, il sostituto può integrare o rettificare la stessa soltanto
barrando la casella "dichiarazione integrativa".
Quest'ultima può comunque essere presentata soltanto quando la dichiarazione originaria sia stata validamente
trasmessa (si ricorda che si considera validamente trasmessa la dichiarazione presentata entro 90 giorni dal termine di
scadenza).
Le dichiarazioni integrative possono essere presentate:
- nell'ipotesi di ravvedimento operoso, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno
successivo;
- entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria per
correggere errori e/o omissioni cui consegua un maggior debito d'imposta;
- entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo successivo per correggere
errori o omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior debito d'imposta ovvero di un minor
credito.
N.B.: I sostituti d'imposta che presentano il Mod. 770/Semplificato, anche avvalendosi della facoltà di suddividere il
predetto modello, possono produrre la dichiarazione "correttiva nei termini" o quella "integrativa" mediante l'invio anche
delle singole comunicazioni che si intendono integrare o rettificare. In tal caso occorre barrare anche la casella
"Correttiva/Integrativa parziale". Tale facoltà è consentita ai soli sostituti d'imposta che hanno presentato il Mod.
770/Semplificato contenente un numero di comunicazioni superiore a 200 (comunicazioni dati certificazioni lavoro
dipendente assimilati ed assistenza fiscale e/o comunicazioni dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi
diversi). In particolare tale dichiarazione dovrà essere costituita dal frontespizio, previa barratura delle relative caselle, e
dalle sole comunicazioni oggetto di integrazione o rettifica, complete di ogni loro parte, indicando gli stessi numeri
progressivi delle comunicazioni originarie.
Nell'ipotesi in cui la dichiarazione "correttiva nei termini" od "integrativa" sia utilizzata per trasmettere ulteriori
comunicazioni si dovrà rispettare la progressione numerica riportando nello spazio "progressivo comunicazione" il
numero successivo a quello utilizzato per l'invio dell'ultima comunicazione contenuta nel Mod. 770/Semplificato, ovvero
in una delle due parti in cui lo stesso è stato suddiviso, oggetto di rettifica. Nelle precedenti ipotesi il sostituto dovrà
indicare nel frontespizio il numero aggiornato delle comunicazioni trasmesse.
Si precisa che, in caso di integrazione o rettifica, il sostituto dovrà trasmettere anche il prospetto SS integralmente
compilato aggiornato delle modifiche apportate nelle comunicazioni.
Analoghe modalità possono essere utilizzate per correggere o integrare i prospetti ST, SV, SX e/o SY avendo cura di
ricompilare integralmente detti prospetti.
Il riquadro "redazione della dichiarazione" è composto da quattro sezioni che devono essere alternativamente
compilate a seconda della modalità di presentazione prescelta.
La Sezione I è riservata ai sostituti d'imposta che intendano procedere alla trasmissione integrale del modello 770/2011
Semplificato, ossia Frontespizio, Comunicazioni dati lavoro dipendente e/o Comunicazioni dati lavoro autonomo,
Prospetti SS, ST, SV, SX e SY. Tale sezione dovrà essere inoltre compilata dal sostituto che, essendo tenuto alla
presentazione anche del Mod. 770/2011 Ordinario e, non avendo effettuato compensazioni "interne" tra i versamenti
attinenti al Mod. 770/Semplificato (ritenute su redditi di lavoro dipendente ed assimilati, di lavoro autonomo, provvigioni e
redditi diversi) e quelli relativi al Mod. 770/Ordinario (redditi di capitale), abbia optato per l'invio integrale del Mod.
770/Semplificato (comprensivo dei prospetti ST, SV, SX e SY). In tal caso, occorrerà indicare il numero delle
comunicazioni di cui è composta la dichiarazione barrando la casella SS. Inoltre andranno barrate le caselle ST, SV, SX
e SY qualora siano state operate ritenute ed effettuate compensazioni nonché la casella "Presenza di modello 770
ordinario 2011".
La Sezione II deve invece essere compilata dai sostituti d'imposta che procedono alla trasmissione del Mod. 770/2011
Semplificato, con successivo inoltro dei prospetti ST, SV, SX e SY nell'ambito del Mod. 770/2011 Ordinario.
Il sostituto è obbligato ad adottare tale modalità di invio qualora abbia effettuato compensazioni cd. interne tra
versamenti attinenti al Mod. 770/Semplificato (ritenute su redditi di lavoro dipendente ed assimilati, di lavoro autonomo,
provvigioni e redditi diversi) e quelli relativi al modello 770/Ordinario (ritenute su redditi di capitale). In assenza delle
suddette compensazioni, il sostituto è tenuto a compilare la presente sezione qualora non abbia optato per l'invio
integrale del Mod. 770/Semplificato (comprensivo dei prospetti ST, SV, SX e SY).
Nel compilare la sezione va sempre indicato il numero delle comunicazioni di cui è composta la dichiarazione, barrando
altresì la casella SS.
La Sezione III deve essere compilata dai sostituti d'imposta che intendono separare il Mod. 770/2011 Semplificato ed
inviare, con il frontespizio, le sole comunicazioni relative a certificazioni lavoro dipendente ed assimilati ed i relativi
prospetti SS, ST, SV, SX e SY.
Il sostituto può avvalersi di tale facoltà soltanto qualora non siano state effettuate compensazioni interne tra i versamenti
attinenti ai redditi di lavoro dipendente e quelli di lavoro autonomo, né tra tali versamenti e quelli riguardanti i redditi di
capitale.
La Sezione IV deve essere infine compilata dai sostituti d'imposta che intendono separare il Modello 770/2011
Semplificato ed inviare, con il frontespizio, le sole comunicazioni relative a certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e
redditi diversi ed i prospetti SS, ST, SV, SX e SY. Anche in questo caso, come sopra, il sostituto può avvalersi di tale
facoltà soltanto qualora non siano state effettuate compensazioni interne tra i versamenti attinenti ai redditi di lavoro
dipendente e quelli di lavoro autonomo, né tra tali versamenti e quelli riguardanti i redditi di capitale.
5. COMUNICAZIONE DATI CERTIFICAZIONI LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE
Si ricorda che ciascuna comunicazione deve essere contraddistinta da un diverso numero progressivo e dal codice
fiscale del soggetto dichiarante.
Tale modalità di indicazione dei dati dovrà essere seguita anche in presenza di più certificazioni correttamente rilasciate
dal sostituto per il medesimo periodo d'imposta allo stesso percipiente; in questo caso, i dati relativi alle somme e valori
assoggettati a tassazione sulla base degli scaglioni di reddito e delle relative aliquote, nonché quelli relativi agli
emolumenti arretrati di lavoro dipendente, dovranno essere indicati con riferimento ai CUD rilasciati.
Per ciascun percipiente dovranno inoltre essere trasmesse più comunicazioni nell'ipotesi di erogazione di indennità di
fine rapporto e prestazioni in forma di capitale e in caso di erogazione all'erede di somme di spettanza del de cuius e di
somme spettanti allo stesso erede in qualità di lavoratore.
5.1 Parte A
Nella parte A vanno indicati i dati relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme.
Il punto 8 deve essere compilato soltanto qualora il sostituto ha versato contributi e/o TFR presso una forma di
previdenza complementare o individuale. Tale punto deve essere altresì compilato nella ipotesi in cui il sostituto ha
tenuto conto dei contributi versati direttamente dal contribuente ad una forma di previdenza.
Nel punto 10 deve invece essere riportato il codice della categoria particolare di cui alla tabella SD posta nell’Appendice
delle istruzioni del modello.
5.2 Parte B
Nella parte B vanno indicate le somme e i valori soggetti a tassazione ordinaria, quelle soggette a tassazione separata
(somme erogate per premi di produttività, redditi soggetti a ritenuta a titolo di imposta, arretrati di anni precedenti,
indennità di fine rapporto di lavoro dipendente e le prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale), nonché gli
oneri e gli altri dati necessari ai fini dell'eventuale presentazione della dichiarazione dei redditi.
Per i soggetti che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale, nei punti 26, 27, 28, 29 e 30 vanno indicati rispettivamente gli
importi del saldo Irpef, dell'addizionale regionale all'Irpef, del saldo all'addizionale comunale all'Irpef, dell'acconto della
tassazione separata e dell'imposta sostitutiva non trattenuto dal sostituto per effetto delle disposizioni emanate a seguito
di eventi eccezionali.
Altri dati
In caso di remunerazioni erogate sottoforma di bonus e stock option nella ipotesi in cui si verifichino
le condizioni di cui all'articolo 33 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 si dovrà inserire nel punto 71 l'anno in cui ha
avuto inizio l'erogazione di dette remunerazioni e nel punto 72 l'ammontare del bonus e delle stock option erogato che
eccede il triplo della parte fissa della retribuzione.
Somme erogate per prestazioni di lavoro straordinario e per premi di produttività e altre agevolazioni
Nei punti da 93 a 106 vanno indicati gli importi relativi alle somme erogate per prestazioni di lavoro straordinario,
supplementare e per premi di produttività ai sensi del D.L. n.93 del 27 maggio 2008.
Si ricorda che il predetto decreto stabilisce una misura agevolativa che consiste nell'applicazione alle suddette somme,
nel limite complessivo di 6.000 euro lordi, di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali pari
al 10 per cento.
Si precisa che tale misura agevolativa è riservata ai lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato o indeterminato, i quali abbiano percepito nel 2009 redditi di lavoro dipendente, di cui
all'art. 49 del Tuir, di ammontare non superiore a 40.000 euro. I medesimi punti devono essere utilizzati anche nel caso
di corresponsione agli eredi delle suddette somme.
In particolare, si deve indicare nel punto 93 la quota della somma erogata per prestazioni di lavoro straordinario,
supplementare e per premi di produttività fino a 6.000 euro, al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie. Nel caso in
cui sul suddetto importo sia stata applicata l'imposta sostitutiva del 10 per cento, si deve indicare l'importo dell'imposta
nel punto 94.
Nel punto 95 va indicato l'importo delle imposte sostitutive non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito
di eventi eccezionali, già compreso nell'importo indicato al punto 93.
Qualora il sostituto abbia assoggettato a tassazione ordinaria l'importo di dette somme non eccedenti i 6.000 euro, tale
importo oltre ad essere ricompreso evidentemente nel punto 1 della presente certificazione, dovrà essere indicato anche
nel punto 93, avendo cura di barrare il punto 96.
In tale ipotesi nessun importo dovrà essere evidenziato nel punto 94.
Il datore di lavoro dovrà indicare nei punti 97 e 99 rispettivamente le somme erogate negli anni 2008 e 2009 per il
conseguimento di elementi di produttività e redditività ovvero per lavoro straordinario assoggettabili a imposta sostitutiva
in tali anni, sulle quali invece è stata effettuata la tassazione ordinaria. Il sostituto dovrà procedere alla compilazione dei
suddetti punti anche qualora abbia già certificato al dipendente detti importi a seguito della risoluzione
n. 83 del 2010. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro avvenuta prima dell’emanazione della risoluzione n. 83, con
relativo rilascio della certificazione unica, il sostituito può richiedere al sostituto la consegna di una nuova certificazione
(utilizzando il CUD 2011), per l’indicazione nel punto 101 dei redditi di cui alla predetta risoluzione di competenza del
2010, tassati ordinariamente, che possono essere assoggettati ad imposta sostitutiva. Con riferimento
agli importi indicati nei punti 97, 99 e 101 nelle annotazioni (cod. BY) deve essere certificato che tali somme sono state
erogate a titolo di incremento della produttività del lavoro e che su tali importi non è stata applicata la tassazione
sostitutiva. Tale certificazione assolve all’obbligo del rilascio di apposita dichiarazione previsto dalla circolare n. 47 del
2010.
Nel punto 98 si dovrà indicare l’importo relativo agli straordinari e ai premi di produttività erogati nel 2008 certificati al
punto 77 del CUD 2009.
Nel punto 100 si dovrà invece indicare l’importo relativo a somme erogate per l’incremento della produttività
nel 2009 certificati al punto 90 del CUD 2010.
Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro antecedente al 2010 e di richiesta da parte del sostituito di una
attestazione relativa ai compensi erogati nel 2008 e/o 2009 di cui alla risoluzione n. 83 del 2010 , il sostituto d’imposta è
tenuto al rilascio del CUD 2011 per l’attestazione di detti importi, sempreché sia obbligato alla presentazione del modello
770/2011 semplificato.
Nei punti da 102 a 106 vanno specificati i dati relativi alle somme erogate per l'incremento della produttività del lavoro
erogate da altri soggetti, utilizzando il cd. "sistema del multi rigo".
Per una disamina approfondita sul tema si rimanda alle comunicazioni n. tr10064, tr10069, tr10095, tr11002.
5.3. Parte D - Assistenza 2010
In questa parte devono essere indicati i dati relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito di assistenza fiscale
prestata nel corso del 2010 dal sostituto stesso o da un CAF al quale il contribuente si è rivolto.
Si precisa che nella presente parte vanno indicate le suddette operazioni anche se effettuate a seguito di:
- comunicazioni rettificative e integrative Mod. 730-4;
- comunicazioni (anche integrative) Mod. 730-4 pervenute tardivamente;
- conguagli operati tardivamente relativi a comunicazioni Mod. 730-4 (anche rettificative) pervenute entro i
termini;
- conguagli tardivi relativi all'assistenza fiscale prestata direttamente dal sostituto d'imposta, anche in seguito a
rettifica dei Mod. 730-3.
Vanno, infine, esposte le somme che non sono state trattenute o rimborsate dal sostituto nel corso del 2010.
Cosi come sottolineato nelle istruzioni, il sostituto non può rimborsare crediti risultanti dalle operazioni di conguaglio di
assistenza fiscale utilizzando importi da lui anticipati né successivamente utilizzare nel Mod. 770 Semplificato tali importi
a scomputo di ritenute operate al fine di recuperare le somme anticipate effettuando versamenti inferiori rispetto al
dovuto.
Nei punti da 1 a 74 vanno riportati i dati delle operazioni di conguaglio riferite al dichiarante e al coniuge del dichiarante,
relativamente al saldo IRPEF per il 2009, alla prima rata di acconto IRPEF per il 2010, alla seconda rata di acconto
IRPEF per il 2010, all'addizionale regionale per il 2009, al saldo dell'addizionale comunale per il 2009, all'acconto per
l'addizionale comunale per il 2010, all'acconto del 20% su alcuni redditi soggetti a tassazione separata, nonché
all'imposta sostitutiva per premi di produttività.
Cosi come lo scorso anno, nei punti 5, 14, 23, 34, 45, 56, 65 e 79 vanno indicati gli importi effettivamente trattenuti
in capo al dichiarante e al coniuge per ciascuna tipologia di tributo.
Ad esempio, qualora il sostituto abbia trattenuto, a titolo di saldo IRPEF 2009 un importo di 100 e un importo di 80
attribuibili, rispettivamente, al
dichiarante e al coniuge, oltre ad indicare i suddetti importi ai punti 3 e 8, dovrà indicare al punto 5 quanto
effettivamente trattenuto, vale a dire 180.
Nel caso in cui, invece, sia stato trattenuto 100 al dichiarante e sia stato rimborsato 60 al coniuge, il sostituto
dovrà indicare 100 al punto 3, 60 al punto 7 e nel punto 5 quanto effettivamente trattenuto, vale a dire 100. Nel
caso in cui, in riferimento all'ultimo esempio, sia stata effettuata la compensazione tra i suddetti importi (100
trattenuti per il dichiarante e 60 rimborsati al coniuge), generando quindi un'imposta effettivamente trattenuta pari
a 40, la compilazione della presente sezione dovrà essere effettuata nel seguente modo: 100 nel punto 3, 60 nel
punto 7 e 40 nel punto 5.
Si ricorda che nel caso in cui gli importi risultino inferiori all'unità di euro, nel rispetto delle regole del troncamento, il
sostituto non deve indicare alcun importo e relativamente ai punti da 2 a 69, qualora tutti gli importi del rigo siano inferiori
all'unità di euro, sarà necessario barrare le caselle di cui ai punti 6, 10, 15, 19, 24, 29, 35, 40, 46, 51, 57, 61, 66, 70.
Il codice regione e comune vanno indicati anche se tutti gli importi del relativo rigo sono inferiori all'unità di euro. Il punto
71 (tipo conguaglio) deve essere compilato utilizzando uno dei seguenti codici:
A- conguaglio tardivo derivante da Mod. 730/3;
B- conguaglio tardivo conseguente a comunicazione di Mod. 730/4 pervenuta entro i termini;
C- conguaglio conseguente a comunicazione tardiva del Mod. 730/4;
D- Mod. 730/3 o 730/4 da cui non risulta alcun debito o credito.
Il punto 72 (rettificativo) va compilato in presenza di Mod. 730/3 o 730/4 rettificativo, con uno dei seguenti codici:
A- conguaglio derivante da Mod. 730/3 o 730/4 rettificativo;
B- conguaglio tardivo derivante da Mod. 730/3 rettificativo;
C- conguaglio tardivo derivante da Mod. 730/4 rettificativo;
D- conguaglio a seguito di rettifica di una precedente comunicazione tardivamente pervenuta al sostituto, per la quale
non è stato effettuato il conguaglio;
E- conguaglio a seguito di rettifica di una precedente comunicazione tempestivamente presentata al sostituto, ma per la
quale non è stato effettuato il conguaglio;
F- rettifica del solo codice regione;
G- rettifica del solo codice comune.
Il punto 73 (integrativo) deve essere barrato qualora i punti 2, 7, 20, 26, 31, 37, 55, 60, 62 e 67 siano relativi a conguagli
derivanti da modelli 730/4 integrativi, anche in parte.
Il punto 74 deve essere barrato qualora il modello 730/2010 non sia risultato liquidabile.
I punti 80 e 84 devono essere barrati con il codice "A" in caso di richiesta di minore secondo o unico acconto, o con il
codice "B" se gli importi del rigo sono tutti inferiori all'unità di euro.
In caso di liquidazione a rettifica, il sostituto deve riportare:
- nei punti 2, 7, 13, 18, 20, 26, 31, 37, 42, 48, 55, 60, 62, 67, 78 e 83 l'importo complessivamente rimborsato (anche a
seguito di rettifiche o integrazioni);
- nei punti 3, 8, 11, 16, 21, 27, 32, 38, 43, 49, 53, 58, 63, 68, 76 e 81 l'importo complessivamente trattenuto (anche a
seguito di rettifiche), al netto degli interessi a qualsiasi titolo trattenuti indipendentemente dai rimborsi effettuati
a seguito dell'integrazione.
In presenza di dichiarazioni rettificative e/o integrative il sostituto deve quindi esporre i dati relativi agli importi rimborsati
e trattenuti senza effettuare tra tali ammontari alcuna compensazione.
Gli importi trattenuti a seguito di liquidazione a rettifica devono essere anche esposti nei punti da 86 a 99 e nei punti
101 e 102, al netto degli interessi trattenuti.
I punti da 103 a 135 dovranno essere compilati indicando la causa per la quale il conguaglio non è stato effettuato,
ovvero non è stato completato.
6. LA COMPILAZIONE DELLE COMUNICAZIONI DEL 770/S/2011 IN CASO DI CORRESPONSIONE AGLI EREDI
DEL LAVORATORE DIPENDENTE DEL TFR E DELLE ALTRE INDENNITÀ E SOMME SOGGETTE A TASSAZIONE
SEPARATA
Con riferimento all'ipotesi del decesso del lavoratore, le istruzioni per la compilazione del modello 770/S/2011 sono
sostanzialmente conformi a quelle degli anni precedenti. Per un approfondimento si fa pertanto riferimento alla
comunicazione n. tr08041.
7. COMUNICAZIONE DATI CERTIFICAZIONI LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI
La comunicazione dati certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi va utilizzata per indicare:
- le corresponsioni di somme erogate nel corso del 2010 riferite a redditi di lavoro autonomo, di cui all'articolo 53
del TUIR, o a redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1 del TUIR, cui si sono rese applicabili le disposizioni
degli articoli 25 del DPR 600/73 e 33, comma 4 del DPR 4 febbraio 1988 n. 42;
- le provvigioni per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione,
rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari, corrisposte nel corso del 2010.
- i corrispettivi erogati nel 2010 per prestazioni relative a contratti d'appalto.
Vanno inoltre indicate in tale parte le indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche
e delle società di persone, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell'attività sportiva quando il
rapporto di lavoro è di natura autonoma.
Relativamente ai compensi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m) del TUIR, non vanno indicate le indennità di
trasferta e i rimborsi per spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, sostenute in occasione
di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.
Si precisa che ciascuna comunicazione riguarda i dati riferiti ad un singolo percipiente e deve essere contraddistinta da
un diverso numero progressivo.
Il codice fiscale del sostituto d'imposta va compilato esclusivamente in caso di operazioni straordinarie e successioni,
che hanno determinato l'estinzione di soggetti preesistenti e la prosecuzione dell'attività da parte di altro soggetto.
Le istruzioni alla compilazione precisano che qualora il sostituto eroghi più compensi allo stesso percipiente, egli ha la
facoltà di indicare il totale degli importi compilando un'unica comunicazione, qualora i compensi siano riferiti alla stessa
causale; ovvero compilare tante comunicazioni quanti sono i compensi erogati nell'anno, avendo cura di numerare
progressivamente le singole comunicazioni riguardanti il medesimo percipiente; ancora indicare una sola volta i dati
anagrafici relativi al percipiente ed il numero progressivo della comunicazione, ed utilizzare più righi per esporre i dati
relativi a ciascun importo erogato, compilando i soli punti da 18 a 36.
Si ricorda che nel punto 21 va indicato l'ammontare lordo del compenso corrisposto (ad eccezione del contributo
integrativo del 2%-4% destinato alle Casse professionali di previdenza) al netto dell'Iva eventualmente dovuta, mentre al
punto 23 vanno indicate le somme che, per espressa previsione di legge, sono escluse dalla base imponibile su cui
deve essere applicata la ritenuta, ovvero la quota delle provvigioni non soggette alla ritenuta (ad esempio il 25%
relativamente ai diritti d'autore, al 50 o all'80% relativamente alla quota di provvigioni non soggette a ritenuta; il contributo
integrativo del 2% non va riportato nemmeno in tale punto).
La sezione "redditi erogati da altri soggetti" riguarda le certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, e
viene utilizzata per l'indicazione degli importi erogati da diversi sostituti d'imposta nel caso di operazioni straordinarie in
cui la certificazione non è stata rilasciata dal soggetto estinto, ma da chi prosegue l'attività.
In particolare, nel punto 39 deve essere indicata la causale del pagamento effettuato dal soggetto estinto.
Nei punti da 39 a 47 vanno specificati i dati relativi ai redditi erogati da ciascun sostituto.
Qualora vi siano redditi corrisposti da più soggetti, devono essere utilizzati più righi esponendo i dati relativi a ciascun
sostituto nei punti da 40 a 47. In particolare, nel punto 40 va indicato il codice fiscale del soggetto che ha corrisposto il
reddito. Nei punti 41, 42 e 43 vanno indicati, rispettivamente, l'importo complessivo del reddito imponibile corrisposto da
altro soggetto e certificato dal sostituto d'imposta, le relative ritenute a titolo d'acconto e a titolo d'imposta operate da
altro soggetto, comprensive anche di quelle indicate nel punto
44. Nel punto 44 vanno indicate le ritenute eventualmente non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di
eventi eccezionali, già indicate nei punti 42 e 43. Nel punto 45 va indicato l'importo relativo all'Addizionale regionale
all'IRPEF trattenuta a titolo di acconto, comprensiva anche di quella eventualmente indicata nel punto 47. Nel punto 46
va indicato l'importo relativo all'Addizionale regionale all'IRPEF trattenuta a titolo d'imposta, comprensiva anche di quella
eventualmente indicata nel punto 47. Nel punto 47 va indicata l'Addizionale regionale all'IRPEF eventualmente non
trattenuta per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali già indicate nei punti 45 e 46.
7.1 Indicazione del codice fiscale del percettore non residente
Le istruzioni delle caselle da 1 a 13 della comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo prevedono che le stesse
siano compilate riportando i dati anagrafici del percettore. E' inoltre previsto che, nell'ipotesi in cui il percipiente sia un
"non residente", devono essere utilizzati i punti da 14 a 17 indicando, in particolare nel punto 14, il codice di
identificazione fiscale rilasciato dall'Autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un codice identificativo
rilasciato da un'Autorità amministrativa del Paese di residenza.
Ai fini di verificare l'obbligo di compilazione della casella codice fiscale, nell'ipotesi particolare in cui, su richiesta del
sostituto d'imposta dichiarante, il codice fiscale sia stato rilasciato dall'Amministrazione fiscale italiana, si rileva quanto
segue.
Ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del DPR n. 605/73, l'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti non
residenti nel territorio dello Stato, cui tale codice non risulti già attribuito, si intende adempiuto con la sola indicazione del
cognome, del nome del luogo e della data di nascita, del sesso e del domicilio all'estero. Inoltre, nell'ipotesi in cui non si
sia in possesso di tutti i dati prima indicati, i soggetti obbligati all'indicazione del codice fiscale del percettore devono
richiedere all'Amministrazione finanziaria italiana il rilascio di un codice fiscale numerico.
L'analisi di quanto sopra riportato fa ritenere che, nell'ipotesi in cui la comunicazione sia relativa ad un soggetto non
residente, e quindi venga compilata la casella 17 relativa al Codice di Stato estero:
- se si è in possesso del codice di identificazione fiscale estero, debbano essere compilate le caselle da 14 a 17;
- se non si è in possesso del codice di identificazione fiscale estero, dovranno essere compilati solamente i dati
anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita, sesso e domicilio all'estero) e le caselle da 15 a 17, mentre
il punto 1 relativo al codice fiscale italiano non deve essere compilato.
8. LE REGOLE DI COMPILAZIONE DEL MODELLO 770 SEMPLIFICATO NELL'IPOTESI DI OPERAZIONI
SOCIETARIE STRAORDINARIE
Con riferimento all'ipotesi di operazioni straordinarie, le istruzioni per la compilazione del modello 770/S/2011 sono
sostanzialmente conformi a quelle degli anni precedenti. Per un approfondimento si fa pertanto riferimento alla
guida relativa al modello 770/2010.
9. PROSPETTO SS DEL MODELLO 770 SEMPLIFICATO: RIEPILOGO DELLE COMPENSAZIONI
Nel prospetto SS devono essere indicati i dati riassuntivi relativi ai dati riportati nelle comunicazioni del modello di
dichiarazione.
Il prospetto si suddivide in quattro sezioni dove devono essere riportati:
- nella sezione SS1, il codice fiscale del sostituto d'imposta (estinto) per il quale un altro soggetto presenta la
dichiarazione (ad esempio il codice fiscale della società incorporata nell'ipotesi di fusioni per incorporazioni);
- nella sezione SS2, suddiviso nei righi relative ai redditi di lavoro dipendente tassate ordinariamente, alle somme
erogate per prestazioni di lavoro straordinario e per premi di produttività e altre agevolazioni, ai redditi soggetti a
ritenuta a titolo di imposta, ai redditi soggetti a tassazione separata (ad esempio arretrati di lavoro dipendente),
al TFR e alle indennità per prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale e infine all'assistenza fiscale
2010, ancora i dati riepilogativi relativi alle ritenute afferenti tali redditi;
- nella sezione SS3, in cui devono essere riportate le ritenute relativi ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi
diversi;
- nelle sezione SS4 vanno invece indicati gli importi non prelevati a seguito di operazioni straordinarie.
10. PROSPETTO ST e SV
Come lo scorso anno il prospetto ST si compone di due sezioni:
- la prima sezione deve essere utilizzata per indicare i dati relativi alle ritenute alla fonte operate, per l'assistenza
fiscale effettuata, per le imposte sostitutive prelevate, nonché per esporre tutti i versamenti relativi alle ritenute e
imposte sostitutive sopra indicate;
- la seconda sezione deve invece essere utilizzata per indicare i dati relativi alle trattenute di addizionale
regionale all'IRPEF comprese quelle effettuate in sede di assistenza fiscale, nonché per esporre tutti i relativi
versamenti.
Il prospetto SV deve essere invece utilizzato per indicare i dati relativi alle trattenute di addizionali comunali all'IRPEF
effettuate anche in sede di assistenza fiscale, e per esporre tutti i relativi versamenti.
Qualora i righi dei vari prospetti non siano sufficienti devono essere utilizzati ulteriori prospetti, ed in tal caso va numerata
progressivamente la casella "Mod. N."
Attenzione: per i soggetti che, avvalendosi della facoltà di suddividere il Mod. 770 Semplificato, abbiano trasmesso le
sole Comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente, si precisa che nei relativi prospetti ST e SV non potranno
trovare esposizione codici tributo attinenti a ritenute su redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi risultando
diversamente impedita la trasmissione telematica della dichiarazione nella modalità di invio separato.
Analogamente, il sostituto d'imposta che provvede alla trasmissione separata delle sole Comunicazioni dati certificazioni
lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, dovrà esporre nel relativo prospetto dei versamenti esclusivamente codici
tributo attinenti a ritenute su redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi (1019, 1020, 1038, 1040, 1051, 3802,
3815, 3840, 5004, 5005, 5006, 5007, 5024).
Compilazione del modello di pagamento F24
In relazione ai versamenti eseguiti mediante l'utilizzo del modello di pagamento F24, si ricorda che l'anno di riferimento
da inserire nel suddetto modello di pagamento corrisponde al periodo d'imposta dei redditi cui si riferisce il tributo.
Ad es. nel caso di versamento di ritenute Irpef su redditi di lavoro dipendente corrisposti dal datore di lavoro entro il 12
gennaio 2011 e riferiti al periodo d'imposta 2010 indicare come anno di riferimento il 2010; nel caso di versamento di
trattenute di addizionale regionale all'Irpef determinate su redditi di lavoro dipendente corrisposti nel periodo d'imposta
2009 indicare come anno di riferimento il 2009.
Nel caso di errata indicazione nel modello di pagamento F24 del codice tributo (es. ritenute su indennità per la
cessazione di rapporti di co.co.co. versate erroneamente con il codice 1040 anziché con il codice tributo 1004) la
regolarizzazione può essere effettuata esclusivamente con comunicazione presso un qualsiasi ufficio locale dell'Agenzia
delle Entrate. La compilazione del prospetto ST deve poi essere effettuata riportando, con le ordinarie modalità, il codice
tributo e/o il codice regione corretto.
Il versamento eseguito avvalendosi del ravvedimento operoso, ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.472,
di più adempimenti omessi relativi allo stesso codice tributo deve essere riportato sul medesimo F24, avendo cura di
compilare un distinto rigo della delega di pagamento. Analogamente la sanzione ridotta (codice tributo 8906) deve
essere indicata nella delega separatamente per ciascun adempimento e non deve essere riportata nei prospetti ST e SV.
La risoluzione n. 395/2007 ha individuato i codici tributo per i quali in sede di compilazione del modello F24 occorre
riportare l'informazione del mese di riferimento. Pertanto non è più possibile versare cumulativamente, a seguito di
ravvedimento, stesse ritenute relative a più mesi.
N.B.: Relativamente ai versamenti da effettuare nella delega di pagamento Mod. F24 devono essere compilati tanti righi
quanti sono i comuni interessati al versamento dell'addizionale comunale.
L'esposizione dei dati di versamento nel presente prospetto deve essere, invece, effettuata in forma aggregata.
Il criterio da utilizzare per effettuare tale aggregazione è quello di prendere come riferimento la data di versamento.
Pertanto, tutte le addizionali comunali versate nella stessa data devono essere riepilogate in un unico rigo ancorché
riferibile a diversi comuni.
Si precisa che nelle ipotesi in cui ci sia difformità relativamente al periodo di riferimento e ai codici tributo, presenza di
versamenti per ravvedimento, versamenti codificati con diverse note (punto 10) e presenza di versamenti effettuati in
tesoreria, nel prospetto SV vanno compilati più righi per l'indicazione dei versamenti relativi alle addizionali comunali
anche se effettuati nella stessa data.
Le ritenute da indicarsi nel prospetto ST, prima sezione (Erario) devono riferirsi a:
- le ritenute operate e versate sugli emolumenti erogati nel 2010, comprese quelle operate sulle somme e sui
valori corrisposti entro il 12 gennaio 2011, se riferiti al 2010, nonché quelle operate a seguito di conguaglio di
fine anno effettuato nei primi due mesi del 2011;
- le imposte sostitutive trattenute e versate entro il 16 dicembre 2010, relativamente all'acconto sulle
rivalutazioni del TFR ed entro il 16 febbraio 2011 per il saldo;
- le trattenute effettuate a titolo di saldo e acconto IRPEF, di addizionale regionale all'IRPEF nonché di acconto
su alcuni redditi soggetti a tassazioni separata, a seguito di assistenza fiscale prestata nel 2010.
- le imposte sostitutive operate sulle somme erogate per prestazioni di lavoro straordinario e per premi di
produttività e altre agevolazioni.
Devono inoltre essere indicati i dati dei versamenti tardivi effettuati entro la presentazione della dichiarazione, nonché le
ritenute operate a partire dal mese di marzo 2010 e i relativi versamenti effettuati a seguito dell'incapienza delle
retribuzioni a subire il prelievo derivante dal conguaglio di fine anno 2009.
I dati da indicare nel prospetto ST, seconda sezione (Regioni) devono invece riferirsi:
- alle trattenute e ai relativi versamenti delle addizionali regionali all'IRPEF effettuati in forma rateizzata nell'anno
2010 con riferimento all'anno 2009. Vanno indicate, altresì, le trattenute relative alle addizionali regionali
all'IRPEF effettuate a seguito di cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nel corso del 2010;
- alle trattenute e ai relativi versamenti delle addizionali regionali all'IRPEF effettuati a seguito di assistenza
fiscale prestata nel 2010;
Devono essere altresì indicati i dati dei versamenti tardivi inerenti al periodo d'imposta 2010 effettuati entro la
presentazione della dichiarazione.
Non devono essere invece indicati le trattenute e i relativi versamenti delle addizionali regionali all'IRPEF effettuati in
forma rateizzata nell'anno 2011 con riferimento all'anno 2010.
Con riferimento al prospetto SV, le ritenute da indicare devono riferirsi:
- alle trattenute e ai relativi versamenti delle addizionali comunali all'IRPEF effettuati in forma rateizzata nell'anno
2010 con riferimento all'anno 2009, nonché le trattenute e i relativi versamenti dell'acconto delle addizionali
comunali all'IRPEF effettuati in forma rateizzata nell'anno 2010 con riferimento all'anno 2009. Vanno indicate,
altresì, le trattenute relative alle addizionali comunali all'IRPEF effettuate a seguito di cessazione del rapporto di
lavoro avvenuta nel corso del 2010;
- alle trattenute effettuate a titolo di addizionali comunali all'IRPEF a seguito di assistenza fiscale prestata nel
2010 nonché ai relativi versamenti.
Devono essere altresì indicati i dati dei versamenti tardivi inerenti al periodo d'imposta 2008 effettuati entro la
presentazione della dichiarazione.
Non devono essere indicati le trattenute e i relativi versamenti delle addizionali comunali all'IRPEF effettuati in forma
rateizzata nell'anno 2011 con riferimento all'anno 2010.
Per un'analisi dettagliata delle singole caselle si rinvia alle istruzioni ministeriali.
Compilazione nell'ipotesi di ravvedimento operoso
Qualora debba essere evidenziato un versamento collegato ad un ravvedimento operoso ai sensi dell'articolo 13 del
D.Lgs. n. 472/97, le istruzioni precisano che, nel punto 7, deve essere riportato l'importo versato comprensivo dei relativi
interessi che devono anche essere esposti al successivo punto 8.
In particolare, quindi, il rigo relativo al versamento delle ritenute e degli interessi dovrà essere compilato nel modo
seguente:
- punto 1: periodo di riferimento della ritenuta;
- punto 2: importo trattenuto;
- punto 7: importo della ritenuta versata comprensivo degli interessi;
- punto 8: interessi versati;
- punto 9: barrare la casella;
- punto 11: codice tributo;
- punto 14: data di effettuazione del versamento.
Non devono invece essere fornite informazioni relativamente al versamento della sanzione.
Esempio:
Un sostituto d'imposta il 30 novembre 2010 ha effettuato un ravvedimento operoso relativo ad un omissione di
versamento di ritenute di lavoro dipendente per complessivi euro 100 (e relativi interessi) per mancate effettuazioni di
versamenti di 25 euro nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, e aprile 2010. Tale versamento deve essere rappresentato
come segue:
Rigo 1
- punto 1: 01/2010; punto 2: 25; punto 7: 29; punto 8: 4;punto 9: barrare la casella; punto 14: 30/11/2010.
Rigo 2
- punto 1: 02/2010; punto 2: 25; punto 7: 28; punto 8: 3; punto 9: barrare la casella; punto 14: 30/11/2010.
Rigo 3
- punto 1: 03/2010; punto 2: 25; punto 7: 27; punto 8: 2; punto 9: barrare la casella; punto 14: 30/11/2010.
Rigo 4
- punto 1: 04/2010; punto 2: 25; punto 7: 26; punto 8: 1; punto 9: barrare la casella; punto 14: 30/11/2010.
Rappresentazione del versamento delle sanzioni e degli interessi in un momento successivo rispetto a quello di
versamento delle ritenute
Può accadere che la regolarizzazione di un tardivo versamento di ritenute ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 472/97
avvenga in un momento successivo rispetto a quello in cui il contribuente ha versato (in ritardo) l'imposta trattenuta. Tale
situazione si potrebbe verificare, ad esempio, nell'ipotesi in cui le ritenute siano state versate in ritardo dal sostituto
d'imposta e la relativa regolarizzazione venga effettuata dal consulente in occasione della predisposizione del modello
770 e prima della trasmissione dello stesso.
In tale caso, si ritiene che il prospetto ST del modello 770/S/2011 debba essere compilato nel seguente modo.
Un rigo dovrebbe rappresentare il tardivo versamento e, pertanto:
- nel punto 1 andrà riportato il mese di pagamento del compenso da cui è scaturita la ritenuta versata in ritardo;
- nel punto 2 andrà riportato l'importo della ritenuta tardivamente versata;
- nel punto 7, l'intero importo versato con il modello F24;
- nel punto 11, andrà riportato il codice tributo relativa alla ritenuta tardivamente versata;
- nel punto 14, la data di versamento.
Un rigo successivo dovrebbe invece rappresentare il ravvedimento operoso e, pertanto:
- nel punto 1 andrà riportato il mese di pagamento del compenso da cui è scaturita la ritenuta versata in ritardo (
stessa data del rigo precedente);
- nel punto 7 andrà indicato l'importo versato;
- nel punto 8, andranno riportati gli interessi versati in occasione del versamento operoso;
- dovrà essere barrato il punto 9;
- nel punto 11, andrà riportato il codice tributo relativo alla ritenuta tardivamente versata;
- nel punto 14, la data di versamento.
Nulla andrà indicato relativamente al versamento delle sanzioni.
Compilazione del punto 7 in ipotesi di versamento in eccesso e di restituzione di ritenute applicate e non dovute
Come in parte già commentato nei paragrafi precedenti, nell'ipotesi in cui il sostituto d'imposta abbia effettuato, per
qualsiasi ragione, un versamento in eccesso rispetto a quello dovuto e voglia usufruire della compensazione "c.d.
verticale" ai sensi del DPR 445/97, il sostituto d'imposta dovrà indicare:
- nel punto 2 del rigo relativo al mese in cui si è verificato il versamento errato, l'importo effettivamente da
prelevare;
- nel punto 5, il valore dell'eventuale versamento in eccesso.
- nel punto 7 dello stesso rigo, l'importo effettivamente ed erroneamente versato. Tale modalità di compilazione
consentirà al sostituto d'imposta di evidenziare il credito spettante recuperabile con le ordinarie modalità, a
partire dal primo versamento utile successivo.
Ad esempio, nell'ipotesi in cui, nel maggio 2010, siano state erroneamente trattenute (e versate) 500 Euro di codice
1001 anziché 300 Euro, l'importo di 200 Euro trattenuti e versati in eccesso sono utilizzati nel mese successivo in cui,
pur in presenza di una ritenuta di 1000 Euro viene effettuato un versamento per 800 Euro.
In tale caso il quadro ST va compilato con le seguenti modalità:
Punto 1: 05/2010
Punto 2: 300
Punto 5: 200
Punto 7: 500
Punto 11: 1001
Punto 14: 16/6/2010
Con riferimento ai versamenti del mese successivo:
Punto 1: 06/2010
Punto 2: 1000
Punto 4: 200
Punto 7: 800
Punto 11: qualsiasi codice
Punto 14: 16/7/2010
I punti 8 e 9, come visto, riguardano rispettivamente gli interessi e il ravvedimento operoso.
Il punto 10 "Note" riguarda i codici che devono essere utilizzati al verificarsi di determinati eventi (per una elencazione
dei vari codici si rimanda alle istruzioni alla compilazione del modello 770).
Presenza contemporanea di più codici da indicare nel punto 10 "note"
Può accadere che, per un determinato versamento da indicare nel prospetto ST o SV, si debbano riportare nella colonna
10 (note) più codici. Tale situazione non è prevista nelle istruzioni allegate al modello 770/2011, ma essendo
contemplata nelle specifiche tecniche per la predisposizione del file può, comunque, essere correttamente gestita e
rappresentata.
Esempio:
Conguaglio per cessazione del rapporto di lavoro
Mese di gennaio 2010
Addizionale comunale 2010: 0,90 (codice tributo 3816)
Punto 1: 01/2010; Punto 2: 0,9; Punto 7: 0,9; Punto 10: SE; Punto 11:3816; Punto 14: 16/02/2010
11. PROSPETTO SX DEL MODELLO 770 SEMPLIFICATO: RIEPILOGO DEI CREDITI E DELLE COMPENSAZIONI
Il prospetto SX del modello 770/Semplificato deve contenere i dati riepilogativi delle compensazioni effettuate dal
sostituto d'imposta relativamente:
- al credito 2009 derivante dalla precedente dichiarazione - Mod. 770/2010 e al suo utilizzo:
- in compensazione esterna, tramite Mod. F24, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 entro la data di
presentazione di questa dichiarazione (22 agosto 2011);
- in compensazione interna mediante utilizzo a scomputo nel punto 4 della prima e seconda sezione del
prospetto ST, e nel punto 4 del prospetto SV;
- ai crediti sorti nel corso del periodo d'imposta 2010 e al loro utilizzo:
- in compensazione interna nei punti 4 e 5 della prima e seconda sezione del prospetto ST, e nei punti 4 e 5 del
prospetto SV, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 10 novembre 1997, come modificato dal D.P.R. n. 542 del
14 ottobre 1999. Tali dati vanno evidenziati ai righi SX1 e SX4. In sostanza, il prospetto SX evidenzia le
compensazioni effettuate dal sostituto d'imposta, sia "internamente", che tramite modello F24, tra debiti e crediti
esistenti nei confronti dell'erario, delle singole regioni e dei comuni, al fine del riscontro e della ripartizione dei
fondi tra i vari enti destinatari dell'imposizione. In pratica, tale prospetto permette di distribuire correttamente i
versamenti effettuati alle varie regioni e a comuni, appartenenti a gruppi diversi, a titolo di addizionale nonché di
evidenziare le compensazioni effettuate (sia "verticalmente" ai sensi del DPR 445/97, che "orizzontalmente" sul
modello F24) dal sostituto d'imposta tra debiti e crediti esistenti nei confronti dei diversi enti destinatari
dell'imposizione (erario, regioni e comuni).
Tali compensazioni sono ripartite analiticamente nei righi da SX5 a SX34 e nelle relative colonne.
11.1. La compilazione del prospetto SX
Il prospetto SX del modello 770/2011 Semplificato si presenta sostanzialmente identico a quello dello scorso anno,
tranne che per l'eliminazione al rigo SX1 della casella denominata "credito derivante da conguaglio su somme di cui al
DL. 168/2009" e nella parte finale del modello, rispettivamente al rigo SX40, la creazione di apposite caselle
per l'indicazione del credito scaturito dalla liquidazione definitiva della prestazione in forma capitale.
Analogamente per quanto previsto con riferimento ai prospetti ST e SV, per una analisi delle singole caselle, si rimanda
a quanto descritto nelle istruzioni ministeriali.
11.2. Riepilogo del credito da utilizzare in compensazione
La sezione concernente il riepilogo del credito da utilizzare in compensazione permette di distinguere quanto, del credito
eventualmente indicato a colonna 6 del rigo SX4, sia riferito, genericamente, a ritenute su redditi di lavoro dipendente e
quanto a ritenute su redditi di lavoro autonomo.
Con tale informazione si permette al sostituto di rappresentare il credito, ai sensi del DPR 445/97, solo con riferimento
alle stesse categorie di reddito, in modo da potere, nel periodo d'imposta successivo (e quindi per le ritenute effettuate
nel 2011 dichiarate nel modello 770/2012), inviare "separatamente" (comprendendo, quindi i relativi prospetti ST, SV e
SX) le comunicazioni dati riferite a redditi di lavoro dipendente e assimilati da quelle riferite ai redditi di lavoro autonomo,
provvigioni e redditi diversi.
In pratica, in conseguenza, come si vedrà oltre, della richiesta di separare quanto del credito di colonna 6 del rigo SX4
scaturisce da ritenute relative a redditi di lavoro dipendente e quanto da ritenute relative a redditi di lavoro autonomo, per
potere trasmettere separatamente il modello 770/2012, il sostituto dovrà evitare di effettuare compensazioni interne (o
"verticali") ai sensi del DPR 445/97 tra categorie di reddito diverse (lavoro autonomo, dipendente e di capitali, queste
ultime nelle ipotesi un cui sussista anche l'obbligo di trasmettere il modello 770/O), mentre la compensazione
"orizzontale" sul modello F24 avverrà con l'utilizzo del codice tributo appositamente indicato.
11.2.1. Istituzione dei codici tributo da utilizzare per le compensazioni
Per completezza di analisi è opportuno ricordare che l'invio separato delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta (e, quindi,
non solo del modello 770/S dal modello 770/O, ma anche delle varie parti che compongono il modello 770/S) si ricollega
anche all'introduzione dei seguenti nuovi codici tributo istituiti con la risoluzione n. 9 del 18 gennaio 2005:
- "6781" denominato: "Eccedenza di versamenti di ritenute di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale
scaturente dalla dichiarazione del sostituto d'imposta 770 Semplificato";
- "6782" denominato: "Eccedenza di versamenti di ritenute di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi
scaturente dalla dichiarazione del sostituto d'imposta 770 Semplificato";
- "6783" denominato: "Eccedenza di versamenti di ritenute su redditi di capitale scaturente dalla dichiarazione del
sostituto d'imposta 770 Ordinario".
Tali codici permettono all'Amministrazione finanziaria, come visto, di individuare la provenienza del credito utilizzato sul
modello F24 in compensazione.
11.2.2. Modalità di compilazione della sezione "Riepilogo del credito da utilizzare in compensazione"
I righi SX32 e SX33 sono da compilare unicamente nell'ipotesi in cui sia stato compilato colonna 6 del rigo SX4 relativo
al credito da portare in compensazione.
In particolare, nel rigo SX32, colonna 2, deve essere indicata la quota di credito di cui al rigo SX4, colonna 6, da
utilizzare in compensazione che scaturisce da ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati nonché dall'assistenza
fiscale prestata. Tale credito è comprensivo di quello, indicato a colonna 1, eventualmente ceduto ai sensi dell'articolo
117 e ss del TUIR ai fini della compensazione dell'IRES dovuta dalla società consolidante per effetto della tassazione di
gruppo.
L'importo del credito residuo (pari a SX32 colonna 2 - SX32, colonna 1), potrà essere utilizzato in compensazione
orizzontale mediante il modello F24 esclusivamente con il codice 6781, mentre l'eventuale presentazione "separata" del
modello 770/S/2012 potrà avvenire solo se la parte di credito non compensato "orizzontalmente" mediante il modello F24
viene compensata "verticalmente" (e quindi, internamente secondo quanto previsto dal DPR 445/97) con versamenti
attinenti ai redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati.
Nel rigo SX33, colonna 2, deve essere indicata la quota di credito di cui al rigo SX4, colonna 6 da utilizzare in
compensazione, che scaturisce da ritenute su redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. Tale credito, è
comprensivo di quello, indicato a colonna 1,eventualmente ceduto ai sensi dell'articolo 117 e ss del TUIR ai fini della
compensazione dell'IRES dovuta dalla società consolidante per effetto della tassazione di gruppo.
L'importo del credito residuo (pari a SX33 colonna 2 - SX33, colonna 1), potrà essere utilizzato in compensazione
orizzontale mediante il modello F24 esclusivamente con il codice 6782, mentre l'eventuale presentazione "separata" del
modello 770/S/2011 potrà avvenire solo se la parte di credito non compensato "orizzontalmente" mediante il modello F24
viene compensata "verticalmente" (e quindi, internamente secondo quanto previsto dal DPR 445/97) con versamenti
attinenti ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
11.3. Riepilogo altri crediti
Nella sezione relativa al "Riepilogo altri crediti" devono essere indicati i crediti conseguenti alla ritenuta subita, e non
dovuta, su interessi e canoni ai sensi dell'art. 25 u.c. e 26 quater del DPR 600/73, il credito originatosi per versamenti
concernenti l'anticipo d'imposta sul TFR, nonché i crediti riconosciuti per famiglie numerose e per canoni di locazione.
Per quanto riguarda il rigo SX37, nello stesso, devono essere forniti i dati relativi al credito d'imposta derivante dal
versamento, negli anni 1997 e 1998, con le modalità previste dall'articolo 3, commi 211, 212 e 213 della legge n. 662 del
23 dicembre 1996, dell'anticipo delle imposte da trattenere ai lavoratori dipendenti all'atto della corresponsione dei
trattamenti di fine rapporto. In particolare, le istruzioni precisano che, in tale rigo, debba essere indicato:
- nella colonna 1, l'importo del credito residuo rivalutato utilizzabile alla data del 1 gennaio 2010 costituito
dall'importo indicato al rigo SX41, colonna 6 della precedente dichiarazione aumentato della rivalutazione;
- nella colonna 2, deve essere indicato l'importo del credito acquisito per effetto di operazioni straordinarie
verificatesi nel 2010 che non hanno comportato estinzione del sostituto (ad esempio cessione di ramo
d'azienda);
- nella colonna 3, deve essere riportato l'importo del credito ceduto per effetto di operazioni straordinarie
verificatesi nel corso del 2010;
- nella colonna 4, l'ammontare del credito indicato nelle precedenti colonne 1 e 2 utilizzato dal 01/01/2010 al
31/12/2010, nel mod. F24 (codice tributo 1250), a compensazione delle ritenute operate nell'anno sul TFR a
qualunque titolo erogato o della imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR come previsto dalla circolare
dell'Agenzia delle Entrate n. 29 del 20 marzo 2001;
- nella colonna 5, l'importo del credito indicato nelle precedenti colonne 1 e 2 utilizzato nel punto 6 del prospetto
ST della presente dichiarazione a scomputo delle ritenute operate nell'anno sul TFR erogato;
- nella colonna 6, l'importo del credito residuo risultante alla data del 31 dicembre 2010 dalla seguente
operazione: colonna 1 + colonna 2 - colonna 3 - colonna 4 - colonna 5.
Le istruzioni alla compilazione della sezione ricordano inoltre che il suddetto credito non può essere utilizzato ai fini della
compensazione di imposte diverse da quelle indicate.
Il rigo SX38 è riservato ai sostituti d'imposta che hanno riconosciuto il credito per famiglie numerose di cui all'art. 12,
comma 3 del Tuir relativo al 2010. In particolare si dovrà indicare:
_ nella colonna 1, l'ammontare del credito riconosciuto relativo all'anno d'imposta 2010;
_ nella colonna 2, l'ammontare del credito riconosciuto per famiglie numerose, successivamente recuperato dal
sostituto che effettua le operazioni di conguaglio.
Il rigo SX39, è riservato ai sostituti d'imposta che hanno riconosciuto il credito per canoni di locazione di cui all'art. 16,
comma 1-sexies del Tuir relativo all'anno d'imposta 2010.
Anche in questo caso si dovrà indicare:
_ nella colonna 1, l'ammontare del credito riconosciuto per canoni di locazione nell'anno d'imposta 2010;
_ nella colonna 2, l'ammontare del credito riconosciuto per canoni di locazione successivamente recuperato dal
sostituto che effettua le operazioni di conguaglio a seguito di una pluralità di rapporti.
12. PROSPETTO SY
Il prospetto SY rappresenta la novità principale del modello 770/2011.
Nel presente prospetto vanno indicati i dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso
terzi di cui all’art. 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’art. 15, comma 2, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102 nonché le ritenute operate ai sensi dell’art.
25 del D.L. n. 78/2010. Sul punto, per maggiori approfondimenti, si veda la comunicazione n. tr11024.
Il prospetto in esame si compone di tre sezioni: la prima sezione deve essere compilata dal soggetto erogatore delle
somme, la seconda sezione deve essere compilata dal debitore principale, la terza sezione deve essere compilata dalle
banche e dalle Poste Italiane S.p.a.
Qualora i righi del prospetto non siano sufficienti devono essere utilizzati ulteriori prospetti. In questo caso va numerata
progressivamente la casella “Mod. N.”posta in alto a destra dei singoli prospetti utilizzati.
Nel rigo SY2, riservato al soggetto erogatore delle somme, deve essere indicato:
• nel punto 1 il codice fiscale del debitore principale;
• nei punti 2 il codice fiscale del creditore pignoratizio;
• nel punto 3 le somme erogate;
• nel punto 4 l’importo delle ritenute a titolo d’acconto del venti per cento effettuate.
Nel punto 5 deve essere barrata la casella nel caso di ritenuta non operata se il credito vantato dal percipiente è
riferibile a somme o valori non assoggettabili a ritenute alla fonte ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo III del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, nell’articolo 11 commi 5, 6 e 7 della legge 30 dicembre
1991, n. 413 nonché nell’articolo 33, comma 4 del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42.
Nel rigo SY7, riservato al debitore principale, deve essere indicato:
• nel punto 1 il codice fiscale del creditore pignoratizio;
• nei punti 2, 4, 6, 8 e 10 le somme erogate
• nei punti 3, 5, 7, 9 e 11 la tipologia delle somme liquidate. In particolare vanno indicati uno
dei seguenti codici:
A - redditi di lavoro dipendente, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e redditi di
pensione assoggettati a tassazione ordinaria;
B - redditi di lavoro dipendente, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente assoggettati
a ritenuta a titolo d ‘imposta;
C - arretrati di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati relativi ad anni precedenti assoggettati
a tassazione separata;
D - trattamento di fine rapporto di lavoro dipendente, indennità equipollenti, altre indennità
e prestazioni in forma di capitale;
E - redditi di lavoro autonomo;
F - redditi diversi;
G - redditi d’impresa;
H - redditi di capitale;
I - redditi fondiari.
La sezione III deve invece essere compilata esclusivamente dalle banche e dalle Poste Italiane Spa.
13. SANZIONI
Di seguito si riportano le sanzioni amministrative relative alle possibili violazioni da parte del sostituto d'imposta in
materia di dichiarazioni:
VIOLAZIONI
OMESSA presentazione
SANZIONI
sanzione amministrativa dal 120% al 240% della
ritenuta non versata con minimo di euro 258 più
euro 51 per ogni percipiente non indicato
OMESSA dichiarazione con effettivo versamento delle
ritenute
sanzione amministrativa da euro 258 a euro
2.065 più euro 51 per ogni percipiente non
indicato
RITARDO di presentazione non superiore a 90 giorni
sanzione amministrativa di euro 32 (1/8 di 258 €)
INFEDELE dichiarazione con compensi, interessi, ecc.
dichiarati in misura inferiore a quella accertata
da 1 a 2 volte le ritenute relative all'importo
accertato con minimo di euro 258
NON COMPLETA indicazione di tutti i percipienti
sanz. come sopra con l'aggiunta di euro 51 per
ogni nomin. non indicato
DICHIARAZIONE IRREGOLARE: mancante degli
elementi
indicati dall'art. 7 D.P.R. 600/1973 (art. abrogato dall' art.
9, c. 8, D.P.R. 22.7.1998, n. 322 con effetto dall'1.1.1999).
Si vedano ora gli artt. 2, c. 5, e 4, D.P.R. 22.7.1998, n. 322
INOSSERVANZA delle disposizioni in materia di
assistenza
fiscale e di operazioni di conguaglio da parte dei sostituti
d'imposta
da euro 516 a euro 4.131
sanzione amministrativa da euro 258 a euro
2.582