REGOLE DI PARTECIPAZIONE per ASTE

Transcript

REGOLE DI PARTECIPAZIONE per ASTE
REGOLE DI PARTECIPAZIONE per ASTE
della commissionaria BCA Italia
1. Solo le aziende iscritte presso BCA Italia e i loro rappresentanti (o delegati muniti di procura)
possono partecipare alle aste organizzate sul territorio nazionale.
2. Al momento del battito del martello si stipula un contratto di compravendita tra il Compratore e
il Venditore, BCA ha diritto alle commissioni di vendita.
Al momento del battito del martello si stipula un contratto di compravendita tra il Compratore e
il Venditore, BCA ha diritto alle commissioni di vendita.
3. Ogni offerta effettuata durante l’asta da parte del Compratore è da ritenersi vincolante anche se
non raggiunge il prezzo di riserva (prezzo minimo richiesto dal Venditore) e viene considerata
una vendita provvisoria.
4. La vendita provvisoria dà diritto al maggior offerente d’intraprendere una successiva trattativa
commerciale post—asta ed è comunque vincolante in caso di aggiudicazione qualora il Venditore
ritenga di accettarla nonostante non abbia raggiunto il prezzo di riserva.
5. Ogni aggiudicazione comporta da parte del Compratore il pagamento dell’auto, delle commissioni
a BCA Italia e dei relativi passaggi di proprietà (Legge Dini).
6. All’avvenuta aggiudicazione i compratori sono tenuti a versare caparra confirmatoria ex articolo
1385 cc (pari al valore delle commissioni d’acquisto BCA e costo passaggi di proprietà).
7. I veicoli venduti saranno fatturati da BCA al Compratore.
8. Il pagamento delle auto aggiudicate in asta deve essere effettuato entro le 48 successive all’acquisto
tramite: assegno o bonifico bancario.
9. Nell’ipotesi in cui l’acquirente non adempia la propria obbligazione di pagamento dell’autovettura
nel termine essenziale ex art. 1457 c.c. di giorni 2 dall’aggiudicazione, Bca potrà recedere dal
contratto trattenendo la caparra salvo il maggior danno; in ipotesi di adempimento da parte
dell’acquirente, la somma sarà imputata a copertura dei costi di commissione e minipassaggio.
10. Qualora il pagamento non pervenga a BCA entro le 48 ore, BCA si ritiene autorizzata a trattenere
il deposito cauzionale precedentemente versato (ex articolo 1457 cc).
11. Il ritiro delle auto deve essere effettuato entro 3 giorni dal ricevimento del documento di autorizzazione al ritiro, I veicoli venduti saranno fatturati da BCA Italia al Compratore.
12. Tutte le pratiche relative ai passaggi di proprietà sono gestite dall’agenzia autorizzata di BCA
Italia (Safo Dynamic S.r.l. Tel: +39 06 97990170 – Fax: +39 06 97990153).
13. Tutti i veicoli, accessori e altri oggetti offerti online da BCA sono venduti da quest’ultima ai
sensi e per gli effetti dell’art. 1731 c.c., con specifico mandato a vendere del Venditore. BCA è
autorizzata a riscuotere il prezzo di acquisto oltre alla tassa (commissione) d’asta in nome proprio,
rilasciando quietanza e relativa fattura, e, se necessario, a perseguire la domanda di pagamento
per vie legali e / o ad annullare il contratto di acquisto. Nessun veicolo sarà offerto senza il
preventivo consenso del Venditore.
14. La garanzia di vendita, è fornita esclusivamente dal Venditore ed in seguito specificamente disciplinata, e concerne anche l’evizione da parte di terzi e la libertà del veicolo da vincoli di sorta,
L’acquirente rinuncia sin d’ora, quindi, ad ogni eventuale pretesa nei confronti della commissionaria che potesse vantare per il fatto dell’acquisto della vettura.
I veicoli sono “venduti come visti e piaciuti”, e senza garanzia di buon funzionamento. Ciò
significa che una volta che la vendita è stato conclusa, l’acquisto è definitivo e irrevocabile e
non può essere annullato dal Compratore per non conformità a meno che l’Acquirente provi un
inganno sui seguenti elementi essenziali del veicolo:
• mancanza di titolarità alla vendita da parte del Venditore
• trascrizioni o iscrizioni a favore di terzi nel Pubblico registro automobilistico
• mancanza di titolarità alla vendita da parte del Venditore
• trascrizioni o iscrizioni a favore di terzi nel Pubblico registro automobilistico
• chilometraggio visualizzato nelle informazioni fornite da BCA, diverso da quello reale, ovvero
falsificazione delle risultanze del contachilometri da parte del Venditore
• gravi vizi e difetti non segnalati da BCA
Le specifiche dei veicoli, accessori e altri oggetti offerti in vendita da BCA sono basate sulle
informazioni fornite da parte del Venditore che debbono ritenersi indicative, talché discrepanze
nella misura di un decimo nei valori devono ritenersi accettabili e non contestabili dall’acquirente.
BCA non garantisce le informazioni fornite dal Venditore, che rimane unico responsabile delle
qualità dell’oggetto promesso.
I veicoli offerti e altri articoli proposti sono venduti nello stato in cui sono, al momento della
vendita. I veicoli usati, cosı̀ come gli accessori usati e altri oggetti usati sono offerti su BCA senza
alcuna garanzia meccanica. E’ escluso il risarcimento del danno per vizi occulti.
Le parti convengono che le tracce visibili esternamente di utilizzo sono accettabili, ad esempio,
coprimozzi mancanti o difettosi, piccole crepe nelle finestre e vetri o lampade, graffi, piccole
abrasioni di collisioni con le pietre, e ammaccature causate da apertura incurante delle porte. Lo
stesso vale per i piccoli graffi che penetrano nelle lamiere. L’acquirente non può chiedere a BCA
e/o al Venditore eventuali costi per la riparazione di queste voci di danno.
Eventuali reclami ai sensi del contratto di acquisto potranno essere fatti valere solo nei confronti del Venditore, ma eventuali garanzie esistenti ed eventualmente operanti dei produttori non
dovranno intendersi pregiudicate, fatte salve le condizioni generali di vendita del produttore.