A.I.A. Autorizzazione Integrata Ambientale

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A.I.A. Autorizzazione Integrata Ambientale
DECRETO N.
5
DEL
30
GENNAIO
2013
OGGETTO: Ditta GEA srl, (CF 00394760284) con sede legale in via Brusà, 6 – 35040 – S. Urbano (PD).
Discarica per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili
che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas, ubicata in via Brusà, 6 – 35040 - S. Urbano (PD).
Rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) e contestuale revoca dei decreti del
Segretario regionale per l’Ambiente n. 64/2009, n. 7/2011, n. 26/2011 e n. 73/2011.
IL SEGRETARIO REGIONALE
PER L’AMBIENTE
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VISTA
la direttiva 96/61/CE del Consiglio dell’Unione Europea del 24 settembre 1996 sulla
prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento.
VISTO
il decreto legislativo 372 del 4 agosto 1999, recante “Attuazione della direttiva 96/61/CE
relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”.
VISTO
il decreto ministeriale del 31 gennaio 2005, recante “Emanazione di linee guida per
l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate
nell’allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372”.
VISTO
il decreto legislativo n. 59 del 18 febbraio 2005, recante “Attuazione integrale della
direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento” ora
sostituito dal decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante “Norme in materia
ambientale” e s.m. ed i.
VISTA
la deliberazione di Giunta regionale n. 668 del 20 marzo 2007 recante “D. Lgs. 18 febbraio
2005 n. 59 – Autorizzazione ambientale per la prevenzione e riduzione integrate
dell’inquinamento. Modalità di presentazione delle domande da parte dei gestori degli
impianti soggetti all’autorizzazione integrata ambientale - Approvazione della modulistica
e dei calendari di presentazione delle domande previsti dall’art. 5 comma 3 del D. Lgs. n.
59/2005”.
VISTA
la deliberazione di Giunta regionale n. 1450 del 22 maggio 2007, recante “Chiarimenti e
integrazioni in ordine alla deliberazione della Giunta regionale n. 668 del 20 marzo
2007”.
VISTA
la deliberazione di Giunta regionale n. 2493 del 7 agosto 2007, recante “D. Lgs. 18
febbraio 2005 n. 59 – Autorizzazione ambientale per la prevenzione e riduzione integrate
dell’inquinamento. Chiarimenti e integrazioni in ordine alle deliberazioni della Giunta
regionale n. 668 del 20 marzo 2007 e n. 1450 del 22 maggio 2007”.
VISTO
il decreto ministeriale del 29/01/2007 recante “Emanazione di linee guida per
l'individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione
dei rifiuti, per le attività elencate nell'all. I del decreto Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”.
VISTA
la legge regionale n. 26 del 16/08/2007 recante “Modifiche alla legge regionale 16 aprile
1985, n. 33, “Norme per la tutela dell’ambiente” e successive modificazioni, ai fini
dell’attuazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, “attuazione integrale della
direttiva 96/61/ce relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”.
(10)
VISTO
il decreto-legge n. 180 del 30 ottobre 2007, recante “Differimento di termini in materia di
autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie” come modificato dalla legge di
conversione 19 dicembre 2007, n. 243.
VISTA
la circolare del Segretario regionale all’Ambiente e Territorio e del Segretario regionale
alle Infrastrutture e Mobilità del 31 ottobre 2008.
VISTA
la deliberazione di Giunta regionale n. 321 del 14/02/2003 con cui, ai sensi dell’art. 4,
comma 1, lettera f), punto 2 bis della L. R. 21/01/2000, n. 3, come modificato dall’art. 8
della L. R. 16/08/2002, n. 27, è stata individuata la discarica in argomento quale “Impianto
tattico regionale”.
VISTO
il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 recante “Attuazione della direttiva
1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”.
VISTA
la deliberazione di Giunta regionale n. 850 del 03/04/2007 recante “Decreto legislativo 13
gennaio 2003, n. 36 - D. M. 3 agosto 2005. Istituzione di un tavolo tecnico in merito alle
problematiche relative al rilascio delle autorizzazioni alle discariche, delle sottocategorie
di rifiuti non pericolosi con deroghe ai limiti di accettabilità, previsti dalla norma”.
VISTA
la deliberazione di Giunta regionale n. 1838 del 19 giugno 2007 recante “Decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 - D. M. 3 agosto 2005. Presa d'atto degli esiti dei lavori
del tavolo tecnico istituito con D.G.R. n. 850 del 3 aprile 2007 in merito alle problematiche
relative al rilascio delle autorizzazioni delle sottocategorie di discariche per rifiuti non
pericolosi con deroghe ai limiti di accettabilità previsti dalla norma (art. 7 D. M. 3 agosto
2005)”.
VISTO
il decreto legislativo n. 128 del 29 giugno 2010, riferito a “Modifiche ed integrazioni al
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma
dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69”.
VISTA
la richiesta di autorizzazione integrata ambientale (di seguito A.I.A.) presentata dalla
società Gea srl (di seguito Ditta) in data 29/06/2007 per il punto 5.4 dell’Allegato I del D.
Lgs n. 59/2005, ricevuta con protocollo n. 389995/57.19 in data 10/07/2007, e che la
competente Struttura regionale ha riscontrato essere conforme a quanto stabilito dal punto 5
della DGR n. 668/2007.
VISTO
l’avvio del procedimento, comunicato alla Ditta ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs n. 59/2005
con nota n. 455929/57.01 del 14/08/2007.
VISTA
la pubblicazione su quotidiano dell’annuncio di cui all’art. 5, comma 7, del D. Lgs. n.
59/2005 effettuata dalla Ditta in data 31/08/2007 e il riscontro inoltrato ai competenti
Uffici regionali con comunicazione del 03/09/2007.
CONSIDERATO
che non è pervenuta alcuna osservazione da parte del pubblico entro il termine previsto
dall’art. 5, comma 8 del D. Lgs. n. 59/2005, ossia nei 30 giorni dalla data di pubblicazione
dell’annuncio, e neanche fuori detto termine.
DATO ATTO
che nell’istanza di A.I.A. di cui al precedente punto (20), la Ditta ha chiesto di poter
utilizzare dei “materiali-rifiuti” nel sistema di drenaggio del biogas nel capping di discarica
e proposto di realizzare un impianto per la raccolta delle acque di prima pioggia
provenienti dal piazzale d’ingresso.
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DATO ATTO
altresì che, tale richiesta è stata esaminata dalla Commissione tecnica regionale Ambiente
in data 03/03/2008 ottenendo il parere favorevole n. 3504 con prescrizioni.
VISTO
il decreto del Segretario regionale all’Ambiente e Territorio n. 42 del 31/03/2008 con il
quale è stata rilasciata alla Ditta, relativamente all’impianto di cui trattasi, un’A.I.A.
“provvisoria” ricognitiva delle autorizzazioni settoriali in essere e con scadenza il
31/12/2008.
VISTA
la nota prot. n. 400849/45.07 del 04/07/2006, con cui la Ditta ha attivato - in via del tutto
volontaria - domanda di valutazione d'impatto ambientale (di seguito V.I.A.) ai sensi
dell'art. 10 della L. R. n. 10/99.
VISTE
le istanze presentate in data 16/03/2009 ed in data 17/03/2009, con cui la Ditta ha chiesto,
all’interno della procedura di V.I.A., la riclassificazione della discarica in “discarica di
rifiuti non pericolosi sottocategoria “C”, ai sensi del D.M. 03/08/2005, art. 7 comma 1
lettera c)”.
VISTA
la deliberazione n. 2407 del 04/08/2009 con cui la Giunta regionale, su conforme parere
della Commissione VIA n. 243 del 30/06/2009, ha espresso il giudizio favorevole di
compatibilità ambientale pronunciandosi positivamente anche in ordine alla proposta della
Ditta di riclassificare l’impianto in argomento da “Discarica per rifiuti non pericolosi” a
“Discarica per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o
biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas”, che comporta la
contestuale deroga del parametro DOC di cui alla tabella 5 dell’art. 6 dell’allora vigente
D.M. 3 agosto 2005 nel limite di 800 mg/l.
PRESO ATTO
che, nel medesimo parere di cui al punto (26), per quanto riguarda l’istanza formulata dalla
Ditta con prot. n. 692409/45/07 del 07/01/2009, relativamente alla possibilità di svolgere
operazioni di recupero (R5) di materiali-rifiuti alternativi per la formazione dello strato di
drenaggio del biogas, per la copertura giornaliera e lo strato di regolarizzazione dei rifiuti
oltre la soglia delle 100 t/giorno, la Commissione V.I.A. “ […] ha ritenuto compatibile un
utilizzo dei materiali fino a:
−
−
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80 mc/giorno lavorativo per la copertura giornaliera dei rifiuti e strato di
regolarizzazione;
400 mc/giorno lavorativo per la realizzazione dello strato drenante del
biogas nella copertura finale”.
PRESO ATTO
che la predetta modifica ha incidenza sulla tariffa di smaltimento applicata in discarica la
quale, in sede di formulazione dell’aggiornamento annuale di cui al comma 3 dell’art. 36
della legge regionale n. 3 del 2000, dovrà necessariamente tener conto delle economie
conseguite a seguito della sostituzione del materiale conformemente previsto con i rifiuti.
PRESO ATTO
che ai sensi dell’art. 5, c. 10, del D. Lgs n. 59/2005, è stata convocata in data 01/02/2008
(nota prot. n. 5325/57.01 del 04/01/2008), una conferenza dei servizi istruttoria (ex legge n.
241/90 s.m. ed i.) alla quale sono stati invitati a partecipare la Provincia di Padova,
l’ARPAV-DAP di Padova, il Comune di S. Urbano e la Ditta, nonché degli esiti riportati
nel verbale trasmesso a tutti i partecipanti con nota prot. n. 283750/5719 del 29/05/2008.
PRESO ATTO
che, come precisato dalla Ditta con nota prot. n. 134/08 del 19/06/2008, per potere
consentire l’utilizzo dei materiali-rifiuti nella copertura giornaliera, così come approvato
con la D.G.R. n. 3608 del 2006, è opportuno inserire espressamente nel provvedimento di
A.I.A. il riferimento all’“operazione R 5 (riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche)“.
PRESO ATTO
che con nota prot. n. 134/08 del 19/06/2008, la Ditta ha trasmesso il Piano di Sorveglianza
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e Controllo (di seguito PSC) comprensivo delle modifiche introdotte a seguito di quanto
approvato con la D.G.R. n. 3608 del 28/11/2006 relativamente alla “Costruzione di una
struttura di stoccaggio – deposito preliminare (operazione D 15) per l’effettuazione delle
verifiche analitiche di conformità dei rifiuti conferiti prima dello smaltimento definitivo
(operazione D 1) in discarica”.
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PRESO ATTO
che con nota prot. n. 412858/57.19 del 07/08/2008 la Regione Veneto ha chiesto a
Provincia e ARPAV-DAP di Padova, in qualità di Enti di controllo, di esprimere un parere
in merito al PSC trasmesso dalla Ditta in data 19/06/2008.
VISTE
le note prot. n. 123009/2008 del 28/08/2008 e n. 124951ST.V.C. del 03/10/2008 con cui la
Provincia e l’ARPAV-DAP di Padova hanno rispettivamente dato riscontro positivo alle
richieste di cui al precedente punto (32).
DATO ATTO
che ai sensi della legge n. 241/90 e s.m. ed i., in data 02/12/2008 è stata convocata la
conferenza dei servizi decisoria relativa all’istanza di AIA presentata dalla Ditta, alla quale
sono stati invitati a partecipare Provincia e ARPAV-DAP di Padova, Comune di S. Urbano
(PD) e la Ditta.
VISTO
il parere della conferenza dei servizi decisoria del 02/12/2008 depositato agli atti della
Direzione Tutela Ambiente.
VISTA
l’A.I.A. definitiva rilasciata con decreto del Segretario regionale all’Ambiente e Territorio
n. 108 del 23/12/2008 come successivamente integrata e parzialmente modificata con il
decreto del Segretario regionale all’Ambiente e Territorio n. 25 del 07/05/2009.
PRESO ATTO
della richiesta presentata dalla Ditta con nota prot. n. 157/09 del 16/06/2009 di: “frazionare
la capacità del deposito preliminare (operazione D 15) realizzando ulteriori tre box, aventi
medesime caratteristiche costruttive e dimensionali di quelli già autorizzati e realizzati,
allo scopo di espletare le verifiche di conformità dei rifiuti alle condizioni previste
dall’autorizzazione integrata ambientale già in essere”.
ATTESO
che la realizzazione dei tre nuovi box di cui al precedente punto (37), non intende mutare la
capacita di stoccaggio, pari a 100 mc, autorizzata con DGR n. 3608/06 (parere CTRA n.
3392) ed ottimizza le procedure di verifica sulla conformità dei rifiuti in ingresso, come
previsto da decreto SRAT n. 108 del 23/12/2008 così come integrato dal DSRAT n. 25 del
07/05/2009.
ATTESO
che, sulla base di quanto dichiarato dalla Ditta con la nota richiamata di cui al punto (38) e
verificato dagli Uffici, la realizzazione dei tre nuovi box - alla luce delle vigenti
disposizioni normative - non è assoggettabile alla procedura di Valutazione di Impatto
Ambientale in quanto detto intervento non comporta il superamento delle soglie di cui
all’allegato B alla DGR n. 327 del 17/02/2009, lett. q).
PRESO ATTO
che le varianti di cui al punto (38) si configurano, sotto l’aspetto gestionale, come una
“modifica non sostanziale” e che la loro realizzazione è comunque subordinata, sotto
l’aspetto edilizio, alle valutazioni del Comune di S. Urbano.
PRESO ATTO
che la Ditta ha versato gli oneri istruttori in conformità alla DGR n. 1519 del 26/05/2009 e
che risulta essere regolarmente certificata UNI EN ISO 14001:2004.
TENUTO CONTO che con decreto del Segretario regionale all’Ambiente e Territorio n. 64 del 25 settembre
2009 sono stati integralmente sostituiti i decreti del Segretario regionale all’Ambiente e
Territorio n. 108 del 23/12/2008 e n. 25 del 07/05/2009.
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(49)
VISTA
la nota prot. n. 281/09 del 23/11/2009 con la quale la Ditta ha provveduto a trasmettere
l’aggiornamento del Piano di Sorveglianza e Controllo (di seguito PSC-PMC) a Regione,
Provincia, ARPAV- DAP di Padova e Comune di S. Urbano, in conformità al decreto del
Segretario regionale all’Ambiente e Territorio n. 64 del 25 settembre 2009.
VISTO
il decreto del Segretario regionale all’Ambiente e Territorio n. 27 del 17 maggio 2010 con
il quale viene preso atto del PSC-PMC presentato dalla Ditta GEA srl in data 15/05/2008
(2^ edizione – Rev.01), cui hanno dato parere favorevole richiedendone però integrazioni:
ARPAV – DAP di Padova e Provincia di Padova con rispettive note prot. n. 37844 del
29/03/2010 e n. 59630/2010 del 13/04/2010.
VISTA
la nota regionale n. 422040/57.19 del 04/08/2010 con cui è stato dato riscontro
all’aggiornamento del PSC-PMC, trasmesso dalla Ditta in data 06/07/2010.
VISTO
decreto del Segretario regionale all’Ambiente e Territorio n. 7 del 21 febbraio 2011 che in
riscontro alla richiesta della Ditta (prot. n. 259/2010 del 02/09/2010), ha integrato - previo
riscontro positivo di ARPAV e Provincia - il DSRAT n. 64 del 25/09/2009 e revocato il
DSRAT n. 27 del 17/05/2010.
VISTO
il decreto ministeriale 27 settembre 2010, pubblicato sulla GU n. 281 del 1 dicembre 2010,
recante “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di
quelli contenuti nel decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 3 agosto
2005”.
PRESO ATTO
dello specifico parere n. 11/035/CR8/C5 espresso dalla Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome a seguito dei lavori del tavolo interregionale del 24 marzo 2011, il
quale ha ritenuto i nuovi limiti di accettabilità per i rifiuti conferibili in discarica, introdotti
dal DM 27 settembre 2010, immediatamente applicabili.
CONSIDERATO
altresì che nel parere di cui al punto precedente (48), viene rilevato quanto segue:
“Si ritiene inoltre che, poiché le discariche operanti ai sensi del D. Lgs. 36/2003 devono
già rispettare le condizioni per ricevere i rifiuti secondo le disposizioni contenute nel
D.M. 27/9/2010, non siano necessari ulteriori provvedimenti (in particolare riguardanti
la VIA o l’AIA) sugli impianti attivi. Qualora nelle autorizzazioni in atto sia stato
riportato un limite più restrittivo rispetto a quello contenuto nella vecchia normativa
(DM 3/8/2005) è fatta salva la possibilità di effettuare specifiche valutazioni tendenti a
confermare o meno i limiti restrittivi già previsti Considerato che l’art. 7 del DM
27/09/2010 relativo alle sottocategorie non ha modificato la norma precedente, restano
valide le deroghe già rilasciate ai sensi dell’art 7 del D.M. 3/8/2005, qualora riguardino
limiti superiori rispetto ai limiti individuati dal nuovo DM”.
(50)
(51)
VISTO
il DSRA n. 26 del 27/04/2011, che modifica il DSRA n. 64/2009 allo scopo di recepire le
novità introdotte con l’entrata in vigore del DM 27 settembre 2010 relativamente ai criteri
di accettabilità dei rifiuti in discarica.
VISTA
l’istanza di modifica non sostanziale trasmessa dalla Ditta, ai sensi dell’art. 29-nonies del
D. lgs. n. 152/06 s.m.i, con nota prot. n. 117/2011 del 18/05/2011, che chiede:
−
−
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l’estensione all’utilizzo dei materiali-rifiuti per tutti i codici CER già autorizzati per la
realizzazione dello strato di biogas della copertura definitiva, nel caso in cui non
presentino caratteristiche tecniche di permeabilità adatte al drenaggio del biogas,
anche per la copertura giornaliera e lo strato di regolarizzazione;
l’integrazione dell’elenco dei rifiuti utilizzati come materiale di copertura giornaliera
di rifiuti di alcuni codici CER già presenti nell’AIA n. 64/2009 e attualmente
autorizzati come operazione D1;
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−
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una modifica gestionale per utilizzare n. 2 dei 5 box destinati ad operazione D15 (box
B e C) anche per le verifiche di conformità dei materiali-rifiuti (deposito preliminare
R13) da utilizzare per la copertura giornaliera, lo strato di regolarizzazione e lo strato
di rottura capillare del biogas (operazione R5).
VISTO
gli esiti della riunione tecnica tenutasi presso la Sede regionale in data 13/07/2011, riportati
nel verbale trasmesso ai partecipanti con nota prot. n. 336018 del 13/07/2011.
DATO ATTO
che nel corso della riunione sono state ritenute varianti non sostanziali e per tale ragione
accoglibili le modifiche di cui al precedente punto (52) e demandata a successivi
approfondimenti la questione relativa all’integrazione dell’elenco dei codici CER per
l’utilizzo come materiale di copertura giornaliera di rifiuti di alcuni codici CER già presenti
nell’AIA n. 64/2009 in attività D1.
VISTA
la nota prot. n. 188/2011 del 30 agosto 2011, con cui la Ditta, nel dar riscontro alla richiesta
di integrazione di cui al precedente punto (53), ha presentato istanza di modifica non
sostanziale (ex art. 29-nonies del D.lgs. n. 152/06 s.m.i.) a Regione Veneto, Provincia,
ARPAV-DAP di Padova ed al Comune di Sant’Urbano relativa all’integrazione dei codici
CER autorizzati per l’operazione D1 ed R5.
CONSIDERATO
che, in base ad un protocollo interno condiviso dagli Uffici regionali, la richiesta di inserire
nel provvedimento di AIA nuovi codici CER possa ritenersi modifica di tipo non
sostanziale ex art. 29-nonies del D.lgs. n. 152/06 s.m.i. a condizione che:
− non costituisca modifica ai limiti quantitativi dei rifiuti in ingresso né ai limiti analitici
per i criteri di ammissibilità;
− non determini ulteriori e diversi potenziali impatti ambientali già valutati nello Studio
di Impatto Ambientale approvato;
− non interferisca con la RETE NATURA 2000;
− non comporti modifiche gestionali con particolare riferimento al biogas e al percolato;
− l’integrazione dei CER comprenda solo rifiuti non pericolosi:
- analoghi ad altri codici CER già autorizzati;
- appartenenti alla stessa classe/capitolo di quelli già autorizzati;
- gestibili con le stesse modalità gestionali dei rifiuti già autorizzati,
− l’impiego dei CER avvenga solo in assenza di controindicazioni di ordine tecnicogestionale e igienico-sanitario.
VISTO
che, a conclusione dell’istruttoria condotta a seguito della comunicazione di modifica non
sostanziale presentata con nota prot. n. 188/2011 del 30 agosto 2011, recependo altresì i
pareri espressi da ARPAV e Provincia di Padova, è stato comunicato a Ditta e Enti
interessati (nota prot. n. 501532 del 27/10/2011) gli esiti istruttori, specificando in
particolare che:
“[...] la modifica proposta appare ragionevolmente configurarsi come non sostanziale ai
sensi degli artt. 5 e 29-nonies della Parte II del D.lgs. n. 152/2006 s.m.i. per tutti i CER
oggetto della richiesta ad esclusione dei codici CER 19 02 06 e CER 19 08 14 che sono
stati valutati non ammissibili e pertanto non potranno essere conferiti in impianto. Tale
esclusione è dovuta alla natura stessa dei rifiuti, trattandosi di fanghi da trattamenti
chimico-fisici su rifiuti di natura prevalentemente inorganica con un carico presumibile
di metalli pesanti non paragonabile a quello presente in fanghi da trattamenti fisici o
biologici di acque reflue”.
(57)
VISTO
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il decreto del Segretario regionale per l’Ambiente n. 73 del 29 novembre 2011, che
recependo i pareri espressi da ARPAV e Provincia di Padova, integra i codici CER per le
attività D1 e R5 effettuate in impianto già autorizzati con DSRA n. 64 del 25/09/2009 e
individua le aree di stoccaggio dei rifiuti sottoposti a verifica di ammissibilità preliminare
6/25
al conferimento in discarica (Allegato A al presente provvedimento).
(58)
(59)
(60)
PRESO ATTO
della condivisione di Regione, Provincia e ARPAV – DAP di Padova, dei contenuti della
versione aggiornata del PSC-PMC denominata “2^ Edizione del 15.05.2008 – Rev. 04”,
trasmesso dalla Ditta con nota prot. n. 258/2011 del 14/12/2011.
VISTA
la DGR. n. 2400 del 27 novembre 2012 recante. “Autorizzazione unica alla realizzazione
ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a biogas da
discarica con potenza elettrica pari a 834 kWe e potenza termica pari a 2.091 kWt da
realizzarsi nel comune di Sant’Urbano (PD) in via Brusà n. 6 D.Lgs 387/2003; D.Lgs
152/2006”.
VISTA
la richiesta di modifica non sostanziale (ai sensi dell’art. 29-nonies del D.lgs. n. 152/06
s.m.i) trasmessa dalla Ditta con nota prot. 212/2012 del 10/09/2012 (prot. Regione n.
406477 del 10/09/2012), che chiede:
− integrazione dei rifiuti conferibili in discarica;
− l’integrazione dell’elenco dei codici CER per l’utilizzo (operazioni di recupero R5)
come materiale di copertura giornaliera di rifiuti, dello strato di regolarizzazione
dei rifiuti e di formazione dello strato di drenaggio del biogas;
− adeguamento del parametro DOC.
(61)
(62)
(63)
(64)
(65)
(66)
(67)
VISTA
la nota regionale prot. n. 480139 del 23/10/2012 con cui è stato convocato l’incontro
tecnico per il giorno 30/10/2012 con ARPAV-DAP di Padova, Provincia di Padova e la
Ditta, al fine di discutere e dare seguito alla richiesta di modifica non sostanziale di cui al
punto precedente.
VISTO
l’esito della riunione istruttoria di cui al precedente punto (61), il cui verbale è agli atti
degli Uffici regionali della Direzione Ambiente.
DATO ATTO
che nel corso della riunione sono state ritenute varianti non sostanziali e accoglibili le
modifiche relative:
− integrazione dei rifiuti conferibili in discarica compresi i codici CER 19 02 06 e
CER 19 08 14 precedentemente esclusi ed ora ritenuti conformi sulla base dei
ulteriori precisazioni fornite dalla ditta;
− l’integrazione dell’elenco dei codici CER per l’utilizzo (operazioni di recupero R5)
come materiale di copertura giornaliera di rifiuti, dello strato di regolarizzazione
dei rifiuti e di formazione dello strato di drenaggio del biogas.
DATO ATTO
altresì che nella medesima riunione (63) è stata demandata a successivi approfondimenti, in
attesa dell’imminente riapertura del tavolo tecnico istituito ai sensi della DGR 1766/2010,
l’innalzamento a 2500 mg/l della deroga al limite della tabella 5 dell’art. 6 del DM 27
settembre 2010 per il parametro DOC.
CONSIDERATO
che, nel mutuare la procedura richiamata al punto (55), può essere ragionevolmente accolta
l’istanza della Ditta (prot. Regione n. 406477 del 10/09/2012) di integrazione dei rifiuti
conferibili in discarica.
VISTA
la nota di ARPAV-DAP di Padova, n. prot. 138381 del 6/12/2012, con cui viene chiesto,
allo scopo di omogeneizzare l’attività di controllo programmatico svolto dall’Agenzia nelle
altre discariche del territorio provinciale di Padova, la modifica della relativa prescrizione
contenuta nell’A.I.A. rilasciata con DSRA n. 64/2009.
VISTA
la DGR 2229 del del 20 dicembre 2011 così come modificata da DGR 1543 del 31 luglio
2012 recante. “Garanzie finanziarie a copertura dell’attività di smaltimento e recupero di
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rifiuti. Modifica dei criteri individuati con DGRV n. 2528 del 14.07.1999”.
(68)
necessario uniformare all’interno di un unico provvedimento l’Autorizzazione Integrata
Ambientale rilasciata con il DSRA 64 del 25.09.2009 così come successivamente integrato
dai decreti del Segretario regionale per l’Ambiente n. 7/2011, n. 26/2011 e n. 73/2011.
RITENUTO
DECRETA
1. Alla ditta Gea srl (CF 00394760284) con sede legale in Comune di Sant’Urbano, via Brusà, 6, PD, è
rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale relativamente all’impianto di discarica per rifiuti non
pericolosi, con priorità di smaltimento per i rifiuti urbani ed assimilati, ubicato in Comune di Sant’Urbano,
via Brusà, 6, e censito al foglio n. 17 del Comune di S. Urbano mappali n.: 2 - 3 - 7 - 19 - 20 - 21 - 28 - 33 49 - 55 - 58 - 59 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 137 - 154 - 158 - 156 - 14 - 159 - 155 - 157 - 15 e 83 e al foglio n. 18 del
Comune di S. Urbano mappali n.: 168 - 250 - 252 - 275 - 23 - 160 - 162 - 273 - 5 e 21; per l’attività soggetta
al D. Lgs. n. 152/06 Parte II, individuata al punto 5.4 dell’allegato VIII della medesima disposizione di legge.
2. Ai sensi dell’art. 7, comma 1, del DM 27 settembre 2010 con DGR n. 2407 del 04/08/2009 la Giunta
Regionale, su conforme parere della Commissione VIA n. 243 del 30/06/2009, ha riclassificato l’impianto in
“Discarica per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di
rifiuti inorganici, con recupero di biogas” che comporta la contestuale deroga del parametro DOC di cui alla
tabella 5 dell’art. 6 del D.M. 27 settembre 2010.
3. Relativamente al parametro DOC, il valore limite concesso in deroga rispetto al limite della tabella 5 dell’art.
6 del D.M. 27 settembre 2010 è pari a 800 mg/l.
4. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 29-octies, comma 3, del D. Lgs n. 152/06 Parte II, l’Autorizzazione
Integrata Ambientale rilasciata alla ditta Gea srl ha validità 6 (sei) anni, a partire dalla data di rilascio del
primo provvedimento di autorizzazione DSR n. 64 del 25 settembre 2009 (ossia scade il 25/09/2015), in
quanto la ditta risulta essere certificata UNI EN ISO 14001.
5. Il gestore è tenuto a comunicare alla Regione Veneto, alla Provincia di Padova e all’ARPAV-DAP di Padova
l’avvenuto rinnovo della certificazione UNI EN ISO 14001:2004 attualmente in essere entro e non oltre 3
mesi dalla medesima scadenza; il gestore è tenuto altresì a dare immediata comunicazione alla Regione
Veneto e alla Provincia di Padova di eventuali situazioni modificative di detta certificazione per l’assunzione
delle conseguenti determinazioni.
6. In caso di mancato rinnovo e/o di intervenuta revoca della certificazione UNI EN ISO 14001:2004, la validità
della presente Autorizzazione Integrata Ambientale deve intendersi di 5 (cinque) anni a partire della data di
rilascio del primo provvedimento di autorizzazione DSR n. 64 del 25 settembre 2009 (ossia scade il
25/09/2014), fatte salve ulteriori determinazioni.
7. La Ditta è tenuta a presentare alla Provincia di Padova – entro e non oltre 90 giorni dalla data di emanazione
del presente provvedimento – le garanzie finanziarie adeguate ai contenuti della presente Autorizzazione
Integrata Ambientale. Le suddette garanzie dovranno essere prestate, in conformità alla DGRV n. 2229 del
20 dicembre 2011 così come modificata da DGR 1543 del 31 luglio 2012, a favore della medesima
Amministrazione provinciale di Padova, la quale è tenuta a verificarne la congruità.
8. La prestazione delle garanzie finanziarie previste dal presente provvedimento va effettuata secondo una delle
seguenti modalità:
-
fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all’art. 5 del RD 12 marzo 1936, n.375 e
s.m.i.;
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-
polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione autorizzate al rilascio di cauzioni con
polizze fideiussorie a garanzia di obbligazioni verso Enti Pubblici ed operanti nel territorio della
Repubblica in regime di libertà di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi ed iscritte
all’Albo ISVAP.
Sono esclusi altri soggetti, diversi da quelli di cui ai punti sopra riportati, ivi compresi gli intermediari
finanziari e le società di intermediazione finanziaria.
9. La Ditta è tenuta a stipulare, inoltre, una polizza RC inquinamento come previsto dalla DGRV n. 2229/2011
e s.m. ed i.
10. Ai sensi dell’art. 29-nonies del DLgs 152/06 s.m.i., la Ditta è tenuta a comunicare alla Regione Veneto, alla
Provincia e all’ARPAV-DAP di Padova variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto ovvero
modifiche progettuali dell'impianto, così come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l) del Decreto stesso.
11. Per l’eventuale rinnovo dell’autorizzazione integrata ambientale il gestore, conformemente a quanto stabilito
dall’art. 29-octies del D. Lgs. n. 152/06 s.m.i., dovrà presentare istanza, corredata di una relazione contenente
un aggiornamento delle informazioni di cui art. 29-ter, comma 1, del Decreto stesso, almeno sei mesi prima
della scadenza della medesima autorizzazione.
Operazioni svolte e rifiuti ammessi in impianto
12. In impianto possono essere svolte le seguenti operazioni individuate ai sensi degli allegati B e C alla Parte IV
del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m. ed i.:
−
Operazioni di smaltimento individuate come:
1. Deposito sul o nel suolo (D 1);
2. Deposito preliminare finalizzato ad effettuare le verifiche di conformità previste dal DM
03/08/2005 (nei box “B”, “C”, “D”, “E” ed “F” individuati nella planimetria allegata) prima
dell’operazione di smaltimento in discarica D 1 (D 15);
−
Operazioni di recupero individuate come:
1. Messa in riserva di rifiuti (nel box “A” e all’occorrenza “B”, “C” individuati nella
planimetria allegata) per espletare la verifica di conformità dei materiali-rifiuti destinati
all’attività R5 (R 13);
2. Utilizzo di materiali-rifiuti per la formazione dello strato di drenaggio del biogas, nella
copertura giornaliera e nello strato di regolarizzazione dei rifiuti (R5);
3. Recupero energetico del biogas mediante impianto di produzione di energia elettrica (R 1).
Si riporta nell’Allegato A planimetria dei box per l’esecuzione delle verifiche di conformità dei rifiuti in
ingresso all’impianto (operazioni R13-D15), approvata da DGR n. 3608 del 28/11/2006 (Parere CTRA del
13/07/2006 n. 3392), ed integrata con Decreto del Segretario Regionale per l’Ambiente n 73 del 29
novembre 2011.
13. In discarica è ammesso lo smaltimento (operazione D 1 – deposito sul o nel suolo) dei rifiuti urbani non
pericolosi specificati nella Colonna A dell’Allegato B.
14. È altresì ammesso lo smaltimento in discarica (operazione D 1 – deposito sul o nel suolo) dei rifiuti speciali
non pericolosi specificati nella Colonna B dell’Allegato B.
15. Lo smaltimento dei rifiuti di cui ai precedenti punti 13 e 14 è ammesso nel limite di 156.000 t/anno, fatta
salva la necessità di garantire lo smaltimento dei rifiuti urbani in caso di emergenze gestionali sorte sul
territorio regionale. Tale quantitativo potrà essere aumentato, a causa di particolari situazioni di emergenza,
sulla base di uno specifico decreto del Presidente della Giunta regionale del Veneto ai sensi e per gli effetti
dell’art. 4 della Legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, s. m. i.
16. I rifiuti speciali non pericolosi, per cui è consentito lo smaltimento nella presente discarica e codificati con
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CER ... 99, dovranno essere riportati nel registro di carico e scarico previsto dalla legge, con la descrizione
dettagliata del rifiuto smaltito.
17. In fase di gestione della discarica devono essere rispettate le seguenti ulteriori prescrizioni:
a. deve essere evitato ogni spanto del rifiuto al di fuori delle vasche del lotto in esercizio;
b. deve essere esclusa la possibilità di tracimazione delle acque meteoriche venute a contatto con i
rifiuti nei fossati di sgrondo interni alla discarica.
Nel caso di un possibile rischio di tale evento, le acque presenti all’interno del lotto in esercizio
dovranno essere smaltite presso idonei impianti di trattamento, fino al ripristino di un opportuno
margine di sicurezza.
Utilizzo materiali-rifiuti per i sistemi di drenaggio del gas nel capping di discarica
18. Conformemente al parere della CTRA n. 3504 del 03/03/2008, per il sistema di drenaggio del biogas e di
rottura capillare, la Ditta è autorizzata ad utilizzare materiali-rifiuti in sostituzione parziale e/o totale della
sabbia, che garantiscano comunque un grado di permeabilità pari a quello della sabbia pulita (K > 1 x 10-2
cm/s).
I materiali-rifiuti utilizzati dovranno avere caratteristiche tali da garantire – nelle condizioni di esercizio
previste – l’equivalenza di funzionalità, anche nel tempo, alle sabbie previste dal progetto di adeguamento
approvato ai sensi del D. Lgs. n. 36/2003.
Potranno quindi essere utilizzati esclusivamente i codici CER riportati in Colonna C dell’Allegato B.
19. Conformemente a quanto previsto nel parere della CTRA n. 3392 del 13/07/2006 ed in accoglimento a
quanto richiesto dalla ditta con nota prot. n. 259/2010, prot. n. 188/2011 e prot. n. 212/2012 del 10.09.2012,
sentiti gli Enti competenti, la realizzazione della copertura giornaliera dei rifiuti e lo strato di
regolarizzazione potranno essere effettuati mediante l’utilizzo dei codici CER riportati in Colonna D
dell’Allegato B.
E’ ammesso l’utilizzo di tali rifiuti per la copertura giornaliera e lo strato di regolarizzazione purché non
pulverulenti e, nel caso di fanghi, purché abbiano uno stato fisico palabile e idonee caratteristiche
meccaniche.
In accoglimento a quanto richiesto dalla ditta con nota prot. n. 117/2011, sentiti gli Enti competenti, la
realizzazione della copertura giornaliera dei rifiuti e lo strato di regolarizzazione potranno altresì essere
effettuati mediante l’utilizzo codici CER specificati al punto 18 (colonna C dell’Allegato B), nei limiti dei
quantitativi autorizzati e a condizione che gli stessi non abbiano caratteristiche di conformità tecnica
adeguata per il sistema di drenaggio del biogas e di rottura capillare.
20. La ditta è autorizzata all’utilizzo di materiali-rifiuti (operazioni di recupero – R5) per la formazione dello
strato di drenaggio del biogas (punto 18), nella copertura giornaliera e nello strato di regolarizzazione dei
rifiuti (punto 19) pari fino a:
- 80 mc/giorno, pari a circa 160 t/giorno, per la copertura giornaliera dei rifiuti e strato di regolarizzazione;
- 400 mc/giorno, pari a circa 800 t/giorno, per la realizzazione dello strato drenante del biogas nella
copertura finale.
In ogni caso la capacità massima stoccabile (operazione di messa in riserva – R13) non dovrà superare i 2000
mc e dovrà avvenire comunque nell’aerea di coltivazione.
L’utilizzo di tali materiali-rifiuti (operazione di recupero – R5) di cui ai punti 18 e 19 è consentito previa
verifica del rispetto dei criteri di ammissibilità previsti dalla normativa nazionale.
21. Conformemente a quanto previsto dalla DGR n. 2098 del 29/07/2008, i minori costi conseguenti all’utilizzo
dei materiali-rifiuti nel capping (punto 18), dovranno essere considerati ed inseriti nelle future revisioni
tariffarie di cui all’art. 36 della L. R. 21/01/2000, n. 3 e s. m. i.
Modalità realizzative e gestionali della “Struttura di stoccaggio – deposito preliminare” tecnicamente connesso e
a servizio della discarica
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22. Per quanto riguarda le modalità realizzative e gestionali dei nuovi box e di tutta la “Struttura di stoccaggio –
deposito preliminare/messa in riserva” (operazioni – D 15 ed R 13) descritta in premessa, la Ditta è tenuta ad
osservare quanto contenuto nella DGR n. 3608 del 28/11/2006 nonché, nel conforme parere della CTRA n.
3392 del 13/07/2006.
23. In aggiunta a quanto previsto al precedente punto 22 e limitatamente alla “Struttura di stoccaggio - deposito
preliminare/messa in riserva” la Ditta è tenuta altresì ad osservare le seguenti prescrizioni di carattere
generale, riportate nelle “Linee Guida nazionali relative ad impianti esistenti per le attività rientranti nelle
categorie IPPC: 5. Gestione dei rifiuti” che riguardano gli impianti di stoccaggio:
a. deve essere prevista la presenza di sostanze adsorbenti, appositamente stoccate nella zona adibita ai
servizi dell’impianto, da utilizzare in caso di perdite accidentali di liquidi dalle aree di conferimento e
stoccaggio;
b. la Ditta è tenuta a mettere in atto sistemi e procedure tali da assicurare che i rifiuti siano movimentati
in modo sicuro e va mantenuto attivo il sistema di rintracciabilità dei rifiuti, che ha avuto inizio nella
fase di preaccettazione - con riferimento alla fase di accettazione -, per tutto il tempo nel quale i rifiuti
sono detenuti nel sito.
Modalità gestionali discarica
24. Per quanto riguarda le modalità realizzative dell’impianto di discarica, ivi compresi i lavori di
ricomposizione ambientale finale, la Ditta è tenuta ad osservare le prescrizioni contenute nel parere della
Commissione Tecnica Regionale – Sez. Ambiente n. 3248 in data 15/07/2004 allegato alla DGR n. 2542 del
06/08/2004 (approvazione piano di adeguamento ex art. 17 del D. Lgs. 36/2003).
25. La gestione delle attività di discarica in fase operativa e post operativa dovrà avvenire nel rispetto del D. Lgs.
n. 152/2006 s.m. ed i. e del D. Lgs. n. 36/2003 nonché di quanto contenuto nei piani di gestione operativa e
post operativa approvati con DGRV n. 2542 del 06/08/2004 di approvazione del piano di adeguamento ex
art. 17 del D. Lgs n. 36/2003, nonché delle prescrizioni di cui al presente provvedimento.
26. La gestione della discarica dev’essere affidata a personale tecnicamente competente e comunque in ogni fase
di accumulo e trattamento dei rifiuti dovrà essere garantita la massima sicurezza per la salute degli addetti ai
lavori e dei cittadini, nonché per la salvaguardia dell’ambiente.
I conferimenti in discarica devono avvenire negli orari prestabiliti ed alla presenza del tecnico responsabile o
di persona da questi incaricata ed appositamente istruita.
27. La gestione post operativa della discarica dovrà avvenire per un periodo di almeno 30 anni.
28. Ai sensi dell’art. 12, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2003, la procedura di chiusura della discarica può essere
attuata solo dopo verifica della conformità della morfologia della discarica stessa ed in particolare della
capacità di allontanamento delle acque meteoriche, come previsto dal progetto approvato.
29. Ai sensi dell’art. 12, comma 3, del D. Lgs n. 36/2003, la discarica è considerata definitivamente chiusa solo
dopo che la Provincia ha emanato l’atto amministrativo di chiusura della discarica sulla base del collaudo
funzionale presentato dalla Ditta.
Anche dopo la chiusura definitiva della discarica, il gestore è responsabile della manutenzione, della
sorveglianza e del controllo nella fase di gestione post-operativa per il tempo durante il quale la discarica può
comportare rischi per l’ambiente.
Alla Provincia di Padova è demandata la verifica dell’avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del
successivo svincolo della garanzia fideiussoria.
30. La Ditta deve provvedere al ripristino finale e al recupero ambientale dell’area anche in caso di chiusura
dell’attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero finale dell’area ove insiste l’impianto, devono essere
effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato con DGR n. 2542 del 06/08/2004 ed in accordo con
le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.
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Rumore
31. Per quanto concerne i valori limite in materia di inquinamento acustico, gli stessi dovranno rispettare quanto
previsto dalla Zonizzazione Acustica del territorio adottato dal Comune di S. Urbano ai sensi del DPCM 14
novembre 1997.
Acque
32. Conformemente a quanto contenuto nel parere della CTRA n. 3504 del 03/03/2008, a seguito della
realizzazione del sistema di raccolta delle acque di prima pioggia, l’avvio mediante autobotti delle stesse ad
impianto di trattamento terzo autorizzato dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni previste dalla vigente
normativa di settore in materia di rifiuti, accompagnata da corretta identificazione mediante codice CER del
rifiuto trasportato e nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 190 e 193 (registri c/s e formulario di
identificazione) del D. Lgs. n. 152/06.
33. Il conferimento al depuratore consortile delle acque di prima pioggia raccolte nella vasca, realizzata in
conformità al parere di cui al precedente punto, potrà avvenire solo previa autorizzazione dell’Ente
competente, il quale si esprimerà tenuto conto degli esiti dell’istruttoria espletata e dei pareri degli Enti
interessati sentiti nel merito, nonché nel rispetto dei limiti e delle condizioni fissate dai commi 2 e 3 dell’art.
110 del D. Lgs. n. 152/06.
34. La ditta è tenuta ad utilizzare la vasca dedicata alle acque di prima pioggia di cui al parere della CTRA n.
3504 del 03/03/2008 solo per raccogliere le acque piovane e non per stoccare reflui di diversa natura.
35. La ditta è tenuta a mantenere puliti e in piena funzionalità, mediante manutenzione periodica, tutti i pozzi di
ispezione e le tubazioni.
Piano di Sorveglianza e Controllo e obbligo di comunicazione
36. Per quanto riguarda i controlli ed i monitoraggi ambientali, la Ditta dovrà attenersi al Piano di Sorveglianza e
Controllo (PSC-PMC) presentato con nota prot. n. 258/2011 del 14/12/2011 (2^ Edizione del 15.05.2008 rev.
04), nel rispetto delle modalità e tempistiche contenute nello stesso.
37. Il gestore dovrà comunicare alla Regione Veneto, alla Provincia e al Dipartimento ARPAV di Padova ogni
eventuale variazione non sostanziale del PSC-PMC; ogni modifica di tipo sostanziale è soggetta a presa
d’atto formale da parte di questa Amministrazione, sentiti i pareri della Provincia e di ARPAV-DAP di
Padova.
38. Gli esiti delle analisi previste nel PSC-PMC devono essere tenute a disposizione degli Enti responsabili del
controllo ed eventualmente trasmessi con le modalità previste dal PSC-PMC a Regione Veneto, Provincia di
Padova, al Comune di S. Urbano e ad ARPAV.
39. Ai sensi di quanto stabilito dal comma 2, lett. l) dell’art. 10 del D. Lgs. n. 36/2003, durante le fasi di gestione
operativa e post-operativa della discarica, il gestore con periodicità almeno annuale ed entro il 28 febbraio,
dovrà presentare alla Regione Veneto, alla Provincia, al Dipartimento ARPAV di Padova e al Comune di S.
Urbano, una relazione in merito ai tipi ed ai quantitativi di rifiuti smaltiti, ai risultati del Piano di
Sorveglianza ed ai controlli effettuati sia in fase operativa che in fase post operativa, come indicato nell’art.
13, comma 5, del D. Lgs. n. 36/03.
Tale relazione dovrà contenere, inoltre, la quantità di percolato prodotto da ogni vasca/lotto e smaltito, da
correlare ai parametri meteo climatici per eseguire un bilancio idrico complessivo del percolato.
Il soggetto incaricato dei controlli, dovrà riportare con un giudizio sintetico ed in maniera esplicita, il rispetto
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della normativa, delle prescrizioni autorizzative e delle condizioni di normalità, sulla gestione della discarica
e sulle matrici ambientali interessate.
40. Allo scopo di razionalizzare le modalità per la trasmissione delle informazioni richieste nella relazione
annuale di cui al punto 39 ed al fine di condividere tra gli Enti (dipartimento ARPAV di Padova, Provincia di
Padova e Comune di S. Urbano) su supporto informatico tali dati, la Ditta dovrà avvalersi dell’applicativo
web fornito dall’Osservatorio Regionale Rifiuti per trasmettere le seguenti informazioni:
1. i quantitativi dei rifiuti smaltiti suddivisi per tipologia e codice CER, ed il loro andamento mensile;
2. il riepilogo dei rifiuti, utilizzati per la gestione della discarica, suddivisi per codice CER, con
indicati quantitativi e provenienza;
3. i quantitativi di biogas prodotto ed estratto (Nm3/anno) e recupero energetico (kWh);
4. i quantitativi di percolato prodotto (m3/anno) con evidenziate le modalità di smaltimento ed il
relativo andamento mensile;
5. il volume occupato e la capacità residua della discarica al 31 dicembre dell’anno di riferimento.
41. Nella relazione annuale di cui al punto 39 devono inoltre essere indicati e comunicati gli episodi di
funzionamento della torcia del biogas, l’andamento mensile del biogas estratto e combusto, deve essere
inoltre indicata la quantità di energia prodotta nell’impianto di recupero energetico in termini di quantitativo
prodotto totale, di quantitativo destinato all’autoconsumo e di quantitativo destinato alla vendita;
42. Il gestore è tenuto all’osservanza delle seguenti ulteriori prescrizioni:
-
Le relazioni tecniche periodiche dovranno essere consegnate agli Enti entro i 45 giorni successivi
alla scadenza del periodo, così come previsto dal PSC-PMC; limitatamente alle relazioni
semestrali la presentazione deve essere fatta entro i 2 mesi successivi alla scadenza del periodo;
- La relazione non tecnica annuale dovrà essere trasmessa in formato PDF entro i 2 mesi successivi
alla scadenza di riferimento alla Regione Veneto, alla Provincia di Padova, all’ARPAV e al
Comune di S. Urbano.
Il gestore dell’impianto deve comunicare tempestivamente a Regione, Provincia ed ARPAV ogni anomalia o
incidente che dovesse verificarsi nonché eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo le procedure
stabilite nel PSC-PMC.
43. Ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 s.m. e i., art. 29-decies, comma 5, al fine di consentire le attività dei commi
3 e 4, il gestore deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica
relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del
medesimo decreto.
44. In ottemperanza a quanto previsto dall’art.11 del D. Lgs. n. 36/2003, la Ditta è tenuta ad effettuare le
verifiche analitiche della conformità del rifiuto conferito ai criteri di ammissibilità; al fine di omogeneizzare
le procedure nelle discariche delle province del Veneto, per i rifiuti che mantengono invariate nel tempo le
loro caratteristiche, le verifiche devono essere effettuate di norma ogni 1000 mc conferiti, e comunque con
frequenza non superiore a 1 anno; per praticità operativa si stabilisce e si fissa tale controllo ogni 1000 t
(operazioni di smaltimento D1) con coefficiente di conversione del volume in peso approssimato ad 1,00.
Per i materiali-rifiuti (operazione di recupero – R5), con un fattore di conversione da peso a volume pari a
2,00, le verifiche dovranno considerare partite di 2000 t.
45. Qualunque variazione in ordine ai nominativi del tecnico responsabile dell’impianto dovrà essere comunicata
a Regione Veneto, Provincia di Padova, ad ARPAV e al Comune di S. Urbano, accompagnata da esplicita
dichiarazione di accettazione dell’incarico.
46. Ai sensi dell’art. 29-decies, comma 3, del D. Lgs. n. 152/2006 come modificato dal D. Lgs. n. 128/2010 (ex
art. 11, comma 3 del D. Lgs. 59/2005), l’ARPAV effettuerà, con oneri a carico del Gestore, nell’arco di
durata dell’autorizzazione integrata ambientale due controlli amministrativi/tecnici/gestionali ed un controllo
analitico delle acque superficiali, delle acque sotterranee e del percolato di discarica.
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Prescrizioni finali
47. La Ditta è tenuta a rispettare quanto previsto dalla DGR n. 2400 del 27 novembre 2012 che autorizza la
realizzazione e l’esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica alimentato da biogas con potenza
elettrica pari a 834 kWe.
48. L’attivazione dei singoli settori di discarica è subordinata alla preventiva presentazione a Provincia di Padova
ed ARPAV-DAP di Padova di una relazione a firma del Direttore dei Lavori che attesti la regolare
esecuzione dei lavori approvati in sede di progetto.
49. Alla ditta Gea srl è consentito effettuare, nell’area di stoccaggio approvata con la DGR n. 3608 del
28/11/2006, le verifiche di conformità dei rifiuti con le seguenti modalità:
-
nei box identificati con la lettera “A” e all’occorrenza “B”, “C” nella planimetria allegata al presente
atto (Allegato A), la messa in riserva (operazione R 13) dei rifiuti da avviare a recupero (operazione
R 5) nel limite massimo di 30 mc pari a circa 60 t;
nei box identificati con le lettere “B”, “C”, “D”,”E” ed “F” nella planimetria allegata al presente atto
(AllegatoA), il deposito preliminare (operazione D 15) dei rifiuti da destinare a smaltimento in
discarica (operazione D 1) nel limite massimo complessivo di 70 mc pari a circa 70 t.
50. Le terre e rocce da scavo devono essere gestite conformemente a quanto stabilito dall’art. 186 del D. Lgs. n.
152/06 s.m. ed i. e D.M. n. 161 del 10 agosto 2012.
51. Per quanto riguarda la sicurezza, la Ditta è tenuta ad attuare quanto contenuto nel piano di sicurezza di cui
all’art. 22 della L. R. n. 3/2000.
Inoltre dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli
interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti ai sensi di quanto previsto dall’art. 28
della L. R. n. 3/2000.
52. Dovrà essere garantita la presenza fissa, nell’orario di lavoro, di personale qualificato per i casi di emergenza.
Dovrà essere assicurato, inoltre, un sistema di sorveglianza nelle ore di chiusura dell’impianto.
53. Conformemente a quanto pronunciato dalla Commissione VIA nel parere n. 234/09, “in considerazione del
traffico di mezzi pesanti da e verso l’impianto, è necessario venga adeguata la viabilità di avvicinamento.
Tali fasi di cantiere per le connotazioni di dettaglio della medesima dovranno essere concordate con
l’Amministrazione comunale”.
54. Le strade di accesso all’impianto dovranno essere mantenute debitamente pulite al fine di non arrecare danni
alla popolazione e alla viabilità pubblica.
55. Il presente provvedimento revoca i precedenti DSRAT n. 64 del 25/09/2009, n. 7 del 21/02/2011, n. 26 del
27/04/2011 e n. 73 del 29/11/2011.
56. Il presente provvedimento non sostituisce le competenze dei VV.FF. e dell’U.L.S.S. in materia di
prevenzione incendi e di ambienti di lavoro.
57. Il presente provvedimento è comunicato alla Ditta Gea srl con sede legale in via Brusà, 6 – 35040 - S.
Urbano (PD), al Comune di S. Urbano (PD), alla Provincia di Padova, al Comune di S. Urbano, al
Dipartimento Provinciale ARPAV di Padova, ad ARPAV – Osservatorio Regionale Rifiuti e al B.U.R.V. per
la sua pubblicazione.
58. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale (TAR) del Veneto oppure, in via alternativa, al Presidente della Repubblica, nel termine
Mod. B - copia
14/25
rispettivamente di 60 o 120 giorni dalla notificazione dello stesso, così come disposto dall’art. 1, 1° comma,
della L. 205/2000 “Disposizioni in materia di giustizia amministrativa”.
IL SEGRETARIO REGIONALE
AMBIENTE E TERRITORIO
ing. Mariano Carraro
FIRMATO
Mod. B - copia
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giunta regionale
Allegato A al Decreto n. 5
DEL
30
GENNAIO
2013 del pag. 16/25
INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA DEI BOX ADIBITI ALLO STOCCAGGIO DEI RIFIUTI