libano - Camera di Commercio di Rimini
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Italian Trade Commission Trade Promotion Section of the Italian Embassy Beirut Office LIBANO I CONTRATTI COMMERCIALI con specifico riferimento all’agenzia/rappresentanza Settembre 2009 Italian Trade Commission Trade Promotion Section of the Italian Embassy Beirut Office INDICE Introduzione Le caratteristiche dei contratti commerciali. Contratti di agenzia/rappresentanza commerciale. Agenzia/rappresentanza esclusiva Risoluzione del contratto Arbitrato e giudicati Raccomandazioni Sistemi di pagamento con l’estero Settore bancario Indirizzi utili Studi legali Allegati: Legge 34/67 emendato dai DD.LL. 9639/75 e 1/3/93 LIBANO. Contratti commerciali - 1 - Italian Trade Commission Trade Promotion Section of the Italian Embassy Beirut Office INTRODUZIONE Il Libano è una democrazia parlamentare basata sulla costituzione del 1926, emendata successivamente nel 1943 e 1989. E’ Stato fondatore delle Nazioni Unite e della Lega Araba, e membro di varie organizzazioni internazionali (BIRS, FMI ecc.). Il Paese ha ridotte dimensioni e limitate risorse naturali ma ricca tradizione culturale e strategica posizione geografica che l’hanno imposto come centro nevralgico dell’intera area mediorientale. La sua struttura economica, di stampo occidentale, è caratterizzata da: Intervento minimo dello Stato. Alto grado d’apertura verso il resto del mondo ed integrazione regionale. Leggi commerciali flessibili Libero movimento di capitali. Favorevole politica degli investimenti esteri. Il Libano ha una naturale vocazione agli scambi commerciali, è vetrina mediorientale per eccellenza ed è valida piattaforma operativa per operazioni triangolari. Il sito web dell’ICE Beirut www.ice.gov.it/paesi/asia/libano/ che si consiglia di consultare, offre una vasta panoramica sul paese e consigli e suggerimenti per il migliore approccio del mercato. Per ulteriori informazioni ed assistenza contattare l’Ufficio ICE di Beirut al seguente indirizzo: Italian Trade Commission - ICE Trade Promotion Section of the Italian Embassy Presidential Palace Street Baabda 2902-2633 (Lebanon) Tel. 00961.5.959640 Fax 00961.5.959644 E-Mail: [email protected] Sito www.ice.gov.it/paesi/asia/libano/ Portale Italtrade : www.italtrade.com/lubnan Il presente documento è stato predisposto dall’ICE di Beirut con l’obbiettivo di fornire alle aziende italiane informazioni utili per poter operare in Libano. Tuttavia l’Istituto nazionale per il Commercio Estero (ICE) non assume alcuna responsabilità per quanto riguarda le informazioni ivi contenute. Suggeriamo, per la tematica succittata, di farsi assistere da uno studio legale in Libano (v. elenco allegato). LIBANO. Contratti commerciali - 2 - Italian Trade Commission Trade Promotion Section of the Italian Embassy Beirut Office CARATTERISTICHE DEI CONTRATTI COMMERCIALI Il sistema economico libanese è caratterizzato dalla libertà d’impresa. A questo titolo, la legge libanese relativa ai contratti è, in linea di massima, molto aperta e relativamente vicina alla legge europea ed in particolare a quella francese. I contratti commerciali in genere sono disciplinati in modo primario dal Codice degli Obblighi e dei Contratti che risale al 1932 – per quanto riguarda i principi generali – e dal Codice del Commercio emanato nel 1942, successivamente emendati da normative specifiche relative alle varie forme di contratti. Tale legislazione offre all’agente/rappresentante commerciale certe prerogative in materia di protezione, tenuto conto del suo ruolo economico estremamente importante. In effetti, servirsi di un rappresentante commerciale locale è il mezzo largamente utilizzato dalle società estere per penetrare il mercato e/o ivi consolidare la loro presenza. Una normativa speciale a carattere di ordine pubblico è stata introdotta per i contratti di rappresentanza, con il D.L. N. 34 del 5.8.1967 e successive modifiche (1975 e 1983). CONTRATTI DI AGENZIA/RAPPRESENTANZA COMMERCIALE Con la legge 34/1967 sulla rappresentanza commerciale, il Libano è stato il primo Paese del Medio Oriente a disciplinare il rapporto tra il produttore estero e l’agente locale. La legge libanese identifica il rappresente di commercio quale l’agente commerciale, il concessionario, o anche il commerciante che funge da rappresentante o distributore. Da notare, come già anticipato, che la legge libanese sulla rappresentanza commerciale è una legge “d’ordine pubblico” e questo significa che la legge si applica in ogni modo a prescindere dalle clausole contrattuali contrarie. L’attività di rappresentanza commerciale è riservata alle persone fisiche o giuridiche libanesi. La forma del contratto è quella scritta e può essere a tempo determinato o indeterminato (Art. 2 della legge 34/1967). I requisiti richiesti per esercitare l’attività di rappresentanza commerciale sono, alternativamente: o Persone fisiche: Cittadino libanese (salvo in casi di diritto acquisito o reciprocità) Non legato da un contratto di lavoro con il rappresentato Disporre di una sede in Libano o Società a responsabilità limitata o società di persone: Maggioranza dei soci libanese Maggioranza del capitale sociale detenuta da libanesi. Potere decisionale in mano ad un libanese. o Società per azioni: Azioni nominali Maggioranza delle azioni controllata da cittadini libanesi. Due terzi del Consiglio d’Amministrazione libanesi. Presidente e Direttore Generale (PDG) libanese Il rappresentante ha diritto ad una remunerazione che generalmente ha forma di commissione. Questa remunerazione è comunque dovuta al rappresentante indipendentemente dall’assovimento del contratto da parte dei terzi, eccetto che per colpa del rappresentante o per convenzione contraria conclusa fra le parti. In contropartita il rappresentante è “obbligato a realizzare l’oggetto” del proprio mandato con la dovuta diligenza richiesta. LIBANO. Contratti commerciali - 3 - Italian Trade Commission Trade Promotion Section of the Italian Embassy Beirut Office Il rappresentante è inoltre obbligato a rendere conto al rappresentato del raggiungimento del proprio mandato senza incidere comunque sulla essenziale autonomia del rappresentante. Il contratto di rappresentanza commerciale dovrà essere registrato presso il Ministero dell’Economia e del Commercio dietro il pagamento di una tassa annua pari a LL. 500.000 (US$ 335 circa). Contratti di agenzia/rappresentanza esclusiva. E’ un contratto di rappresentanza commerciale con la clausola di esclusività. Per usufruire delle tutele previste dalla legge sull’agenzia commerciale in esclusiva nei confronti di terzi, il mandatario dovrà provvedere tempestivamente alla registrazione del contratto presso il Registro Commerciale e iscriversi nell’apposito albo degli Agenti e dei Rappresentanti di commercio presso il locale Ministero dell'Economia e del Commercio. Tale registrazione rende immediatamente opponibile la clausola di esclusività nei confronti di terzi e permette al mandatario di impedirgli di importare e/o commercializzare i prodotti, oggetto del contratto di rappresentanza esclusiva. La clausola di esclusività riguarda solo i prodotti classificati “di lusso” e non è applicabile alle derrate alimentari ad eccezione di quelle “a consumo speciale” (Articolo 2 della legge). Tale clausola potrà essere ripristinata con un Decreto emanato dal Consiglio dei Ministri. L'esclusiva attribuita al rappresentante libanese gli concede il diritto di: Esercitare in maniera esclusiva sul territorio di sua competenza la rappresentanza dei prodotti della società rappresentata. Citare la società rappresentata in giudizio e richiedere la cessione del contratto di rappresentanza per eventuale inadempienza della società rappresentata, imponendo le relative spese e l'indennità qualora contravvenga all’esclusiva. Citare in giudizio per concorrenza sleale chiunque distribuisca, nella zona di sua competenza, gli specifici prodotti di cui al contratto di rappresentanza. I titolari di marchi di fabbrica ricorrono molto più facilmente ai contratti di agenzia/rappresentanza esclusiva che permette loro di controllare più efficacemente il flusso di merci con il marchio in questione. Deposito del Marchio di Fabbrica Il Marchio dovrà essere depositato presso il Servizio della Protezione della Proprietà Industriale, Commerciale ed Artistica del Ministero dell’Economia e del Commercio. Per depositare il Marchio in Libano, il titolare del Marchio dovrà incaricare un legale libanese o straniero tramite una procura speciale redatta da un notaio italiano, autenticata dalla Procura della Repubblica e dall’Ambasciata del Libano a Roma o dal Consolato del Libano a Milano. Nella procura devono essere riportare l’aspetto generale e gli elementi distintivi del Marchio. Il titolare del Marchio dovrà inviare al legale incaricato della registrazione un “cliché” e 7 copie rappresentazione grafica del Marchio. Il Marchio potrà essere depositato per una durata di 15 anni rinnovabile. La clausola d'esclusiva commerciale che proibisce, di fatto, l'instaurazione di una rete di rivenditori autorizzati per i prodotti di lusso, costituisce una salvaguardia contro le importazioni illegali o parallele. L'assenza di una specifica legge sui marchi commerciali e le indicazioni geografiche indebolisce tuttavia il monopolio di distribuzione. Va fatto presente che, secondo una legge votata in Parlamento il 29 gennaio 2004, le agenzie esclusive dovevano essere abolite dopo un periodo di grazia di 4 anni. Ma l’abolizione entro il 2008 è poco probabile in quanto la legge stessa è stata poi rinviata in attesa dell'esame da parte di un apposito comitato parlamentare sulle leggi d'accompagnamento che organizzano la concorrenza e rafforzano la protezione del consumatore. Risoluzione del contratto In caso di controversie, un componimento amichevole è di norma sempre auspicabile per non compromettere i rapporti d’affari instaurati. Inoltre, gli agenti/rappresentanti libanesi non sono ancora abituati all'arbitrato, in LIBANO. Contratti commerciali - 4 - Italian Trade Commission Trade Promotion Section of the Italian Embassy Beirut Office particolare quello internazionale. Tuttavia, se una parte ricorre alle vie legali per la soluzione di una controversia non potrà più pretendere la continuazione dell'esecuzione del contratto. Il mancato rispetto, da una delle parti di un impegno specifico previsto dal contratto, dà diritto all’altra parte che ha rispettato i propri impegni, di richiedere l'annullamento del contratto. Nonostante sia meno coercitiva che in tanti Paesi della zona, la legge libanese comporta importanti inconvenienti. Infatti, in caso di interruzione del contratto, la legge offre maggiore protezione al rappresentanti commerciale. Poichè la legge libanese sulla rappresentanza commerciale è una legge “d’ordine pubblico”, questo significa che la legge si applica in ogni modo a prescindere dalle clausole contrattuali contrarie. Così la legge libanese riconosce al rappresentante il diritto di percepire un’indennità ed il lucro cessante (v. Art. 4) nei seguenti casi, anche se concordato diversamente dalle parti nel contratto: revoca o recissione unilaterale del contratto (a durata determinata o indeterminata), salvo per comprovata colpa dell’agente o altro motivo legittimo. mancato rinnovo del contratto da parte della societa’ estera rappresentata, salvo per comprovata colpa dell’agente o altro motivo legittimo. Il tribunale, sentito il parere di un esperto, da esso nominato, è del tutto autonomo nel valutare l'ammontare dell'indennità. In generale, le indennità sono determinate in base alla media della cifra d’affari registrata negli ultimi tre-cinque anni, moltiplicata per 1,2, o 3. La risoluzione del contratto da parte della società estera rappresentata è generalmente considerata legittima dalla giurisprudenza libanese in caso: di mancato rispetto da parte del rappresentante dell’eventuale quota minima di vendite, o dell’oggetto del proprio mandato;. di presentazione da parte del rappresentante di domanda di concordato preventivo; di riorganizzazione del sistema di distribuzione imputabile a colpa o negligenza del rappresentante; di cambiamento della qualifica giuridica del rappresentante; Il rappresentante, senza previa autorizzazione da parte della società estera rappresentata, abbia preso la rappresentanza di una casa concorrente. L'articolo 5 della legge rafforza ulteriormente la protezione del rappresentante locale dando competenza, per la soluzione delle vertenze tra il rappresentante commerciale e la società straniera rappresentata, ai tribunali del luogo dove il rappresentante commerciale esercita le sue attività, nonostante ogni clausola contraria citata nel contratto. La competenza giudiziaria si applica indipendentemente dalla nazionalità delle parti. ARBITRATO E GIUDICATI La giurisprudenza libanese considera che le “clausole compromissorie” stipulate nei contratti di rappresentanza commerciale sono nulle a causa del carattere d'ordine pubblico della legge che si ricollega alla competenza dei tribunali libanese in materia. Per i grandi contratti, in compenso, l'arbitrato internazionale fuori del Libano è certamente il modo più adeguato per la soluzione delle controversie. Nel caso di un giudizio a sfavore, l'emendamento n° 6939 del 2 febbraio 1975 al decreto 34/1967 dà alla società estera la scelta tra l'esecuzione della sentenza o la cessazione della vendita dei suoi prodotti sul mercato libanese (v. Art. 4). Tra il Libano e l’Italia è stata stipulata nel 1972 una convenzione in termini di esecuzione bilaterale dei giudicati o delle sentenze arbitrali (Relativo testo in francese potrà essere fornito a titolo gratuito dietro richiesta all’Ufficio ICE di Beirut). LIBANO. Contratti commerciali - 5 - Italian Trade Commission Trade Promotion Section of the Italian Embassy Beirut Office RACCOMANDAZIONI o o o o o Fissare un preciso target annuo di vendita. Stabilire nel contratto che lo stesso verrà rinnovato annualmente per volontà espressa delle parti e non tacitamente. Specificare in maniera precisa le modalità di pagamento. Fare massima attenzione all’eventuale inserimento di clausole compromissorie, che sono considerate nulle; Avvalersi dell’assistenza di un avvocato libanese in fase di redazione del contratto. SISTEMI DI PAGAMENTO CON L’ESTERO In Libano vige un sistema bancario libero. Non esistono norme che determinino uno specifico sistema di pagamento per le transazioni di merci. Nelle transazioni commerciali con l’estero, si ricorre in genere alle modalità e ai sistemi abitualmente praticati nel commercio internazionale. Oltre al pagamento anticipato, che naturalmente evita ogni rischio di insolvibilità, i sistemi che offrono maggiori garanzie per il fornitore estero sono: Lettera di credito: la garanzia del pagamento è data dalla banca dell’acquirente se si tratta di “lettera di credito non confermata”, anche dalla banca del fornitore nel caso di “lettera di credito confermata”. Tale modalità di pagamento, che maggiormente garantisce l'esportatore, non è molto gradita dagli acquirenti locali perché giudicata troppo onerosa. Cash Against Documents” (CAD): La banca locale non consegna i documenti di spedizione (fattura, polizza di carico, packing list, certificato di origine ecc.) fino a quando il cliente non abbia onorato i suoi impegni finanziari. In caso contrario, il venditore rimane proprietario della merce. Frequenti ma rischiose anche altre modalità di pagamento: assegni personali, cambiali, ecc. Queste ultime, concesse a volte dal venditore a clienti affidabili, non sono consigliabili a causa dei rischi che comportano. Termini di pagamento abituali (*) Il normale periodo di credito nelle transazioni con le società libanesi è di 60-120 giorni. Ritardi nei trasferimenti valutari (*) Il tempo oltre i termini stabiliti che occorre al cliente per depositare, presso la banca locale, le somme per il pagamento delle importazioni è di 2-3 mesi. Il tempo medio che intercorre tra la data in cui l’importatore effettua il pagamento presso il sistema bancario locale e la data in cui l’esportatore riceve i fondi è di 1-2 mesi. (*) Fonte: Banca Dati D&B Si consiglia, in ogni modo, di richiedere garanzie per le forniture a clienti non abituali. Prima di definire eventuali contratti si raccomanda di assumere informazioni sulla consistenza organizzativa e finanziaria della controparte. L’Ufficio ICE di Beirut può, a parziale rimborso dei costi, fornire questo servizio alle aziende italiane che devono iniziare a fornire clienti libanesi. LIBANO. Contratti commerciali - 6 - Italian Trade Commission Trade Promotion Section of the Italian Embassy Beirut Office SETTORE BANCARIO Dai dati del 2005 si rileva che Il settore bancario libanese conta su 65 banche con 790 filiali e 15.100 addetti. Negli ultimi anni il numero degli istituti è andato progressivamente diminuendo, passando da 87 del 1997 agli attuali 65. In controtendenza, invece, il numero degli sportelli, cresciuto a 790 rispetto a 656 del 1997. Ben 454 sportelli sono attivi a Beirut. Delle banche presenti nel Paese, 45 sono a maggioranza libanese, 11 araba e 9 straniera. Principali banche locali: Banque du Liban e d'Outre-Mer Banque Audi Byblos Bank Banque de la Mediterranée Banque Libano Française Fransabank Principali banche estere: American Express International Bank Arab Bank Limited Banche italiane: - Banca Intesa Sanpaolo spa Nejme square, Assicurazioni Generali bldg, 3rd flr P.O.Box 11-7481 Beirut Tel. 01-980550/1 Fax 01-980509 Email: [email protected] INDIRIZZI UTILI Ministry of Economy & Trade: www.economy.gov.lb Chamber of Commerce & Industry, Beirut: www.ccib.org.lb LIBANO. Contratti commerciali - 7 - Italian Trade Commission Trade Promotion Section of the Italian Embassy Beirut Office STUDI LEGALI JABRE LAW OFFICE 23, Benoit Barakat Str. , Jabre bldg, Badaro - Beirut Tel.: 00961-1-386444 / 777 / 387555 Fax: 00961-1-383583 Email: [email protected] Contatto: avv. George Jabre Lingua di contatto: arabo, italiano, francese, inglese. Specializzazione: Diritto civile, commerciale, societario, fallimentare, del lavoro, immobiliare, internazionale. CHAKHTOURA ANTOINE LAW OFFICE 288, Naoum Labari str, Horsh Tabet, Sin El Fil - Beirut B.P 1162108 Beirut Tel./Fax 00961-1-502542 Email: [email protected] Contatto: avv. Antoine Chakhtoura Lingua di contatto: arabo, francese, inglese, tedesco, russo, bulgaro. Specializzazione: Diritto civile, commerciale, societario, fallimentare, immobiliare, amministrativo, Recupero credito. GHANNAM – ATTORNEYS AND LEGAL COUNSELS Yared bldg, Abdel Aziz street, Hamra - Beirut Tel. 00961-1-351140/1 Fax 00961-1-353567 Email: [email protected] Sitoweb: www.ghannamlaw.com Contatto: avv. Charbel Ghannam Lingua di contatto: arabo, francese, inglese Specializzazione: Diritto civile, commerciale, societario, fallimentare, del lavoro, immobiliare, internazionale, Recupero credito. HAJJ MOUSSA BONJA & PARTNERS LAW FIRM Hayek Hospital, Horch Tabet, Metropolitan district - Beirut Tel.: 00961-1-514141 / 514242 Fax: 00961-1-514423 / 514424 Email: [email protected] Sitoweb : www.hmb-law.com Contatto: avv. Wajih Hechaime Lingua di contatto: arabo, francese, inglese. Specializzazione: Diritto civile, commerciale, societario, fallimentare, del lavoro, immobiliare, internazionale, Recupero credito, Litigio. HECHAIME ALBERT CABINET D’AVOCATS Avenue Sami Solh, Imm. Hechaime - Beirut Tel.: 00961-1-388031 / 386907 Fax: 00961-1-389101 Email: [email protected] Contatto: avv. Wajih Hechaime Lingua di contatto: arabo, italiano, francese, inglese, spagnolo. Specializzazione: Diritto civile, commerciale, societario, fallimentare, del lavoro, immobiliare, successioni, internazionale, Recupero credito. LIBANO. Contratti commerciali - 8 - Italian Trade Commission Trade Promotion Section of the Italian Embassy Beirut Office NASR, CABINET D’AVOCAT 155, President Sarkis ave, Sodeco Nasra, Freij bldg, 3rd flr - Beirut B.P 1162160 Beirut Tel.: 00961-1-616842 / 616849 / 616850 /1 Fax: 00961-1-616842 Email: [email protected] Contatto: avv. Jean-Pierre Nasr Lingua di contatto: arabo, italiano, francese, inglese. Specializzazione: Diritto civile, commerciale, societario, fallimentare, internazionale, penale, Recupero credito, Arbitrato R.G. SABER & ASSOCIATES Ibrahim Basha str, Saba bldg, Medawar area – Beirut Tel: 00961-1-566323 Fax: 00961-1-566324 Email: [email protected] Contatto : dott. Riad Saber Lingua di contatto: arabo, francese, inglese. Specializzazione: Diritto civile, commerciale, societario, fallimentare, del lavoro, immobiliare, internazionale, Arbitrato. SADER & ASSOCIATES (ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS) Dekwaneh, facing the Lebanese University of Agriculture, Beirut B.P 1162428 Beirut Tel.: 00961-1-499888 Fax: 00961-1-499888 Cell.: 00961-3-055065 Email: [email protected] Sito: www.saderlaw.com Contatto: avv. Rany Sader Lingua di contatto: arabo, Italiano, francese, inglese. Specializzazione: Diritto civile, commerciale, societario, Recupero credito, Proprietà intellettuale. SAMIR SABA LAW OFFICE Achrafieh, Abdel Wahab el Inglizi str, Haddad bldg, 5th flr, Beirut Tel.: 00961-1-338162 Cell.: 00961-3-930053 Email: [email protected] Contatto: avv. Nady Tyan Lingua di contatto: arabo, Italiano, francese, inglese, spagnolo. Specializzazione: Diritto civile, commerciale, societario, fallimentare, immobiliare, internazionale, Recupero credito TYAN & ASSOCIES 250, Avenue Sami Solh, Imm. Manhattan, Beirut B.P 175563 Beirut Tel.: 00961-1-386006/381006 Fax: 00961-1-381016 Cell.: 00961-3-344567 Email: [email protected] Contatto: avv. Nady Tyan Lingua di contatto: arabo, francese, inglese. Specializzazione: Diritto civile, commerciale, societario, fallimentare, fiscale, del lavoro, immobiliare, internazionale, diritto aereo. LIBANO. Contratti commerciali - 9 - Italian Trade Commission Trade Promotion Section of the Italian Embassy Beirut Office (Allegato 1) Rappresentanza Commerciale Legge 34/1967 emendato dai DD.LL. 9639 del 1975 e 1/3/1993 ARTICOLO 1 Il rappresentante commerciale è l’agente (il mandatario) che, in virtù della sua abituale autonoma professione e senza essere vincolato da un contratto d’impiego (prestazione di servizi), dà inizio a trattative intese a portare a conclusione operazioni di vendita, acquisto, affitto o fornitura di servizi e, se del caso, compie dette operazioni in nome e per conto di produttori o di commercianti. E’ ugualmente considerato rappresentante commerciale colui che vende per proprio conto ciò che acquista, in virtù di un contratto che gli accordi la qualifica di rappresentante o di distributore esclusivo. Dall’entrata in vigore del presente Decreto Legge, il rappresentante commerciale dovrà essere cittadino libanese o avere la sede sociale in Libano. Se il rappresentante commerciale è: 1. 2. Società di persone/Società a Responsabilità Limitata: La maggioranza degli associati e la maggioranza del capitale sociale dovranno essere libanesi cosi come dovrà essere libanese la persona che ha il potere di firma a nome della società. Società per azioni Le azioni dovranno essere nominali e la maggioranza delle azioni controllata da cittadini libanesi cosi come dovranno essere libanesi i due terzi dei membri del Consiglio d'Amministrazione, il Direttore Generale e la persona delegata dal Presidente del Consiglio d’Amministrazione o dal Direttore Generale a svolgere tutte le cariche amministrative o parte di esse. ARTICOLO 2 Ogni contratto di rappresentanza commerciale, concluso dopo l’entrata in vigore del presente Decreto Legge, dovrà essere per iscritto e potrà essere a tempo determinato o indeterminato. I contratti possono includere una clausola di esclusiva o che prevede che l’agente garantisce (l’insolvenza di) coloro con i quali egli tratta per conto del suo mandante (del credere) o una clausola di consegnatario della merce in attesa della consegna della stessa ai clienti. La clausola di esclusività è opponibile alle parti terze solo se il contratto è registrato dall’agente nell’apposito registro presso il Ministero dell’Economia e del Commercio. La clausola di esclusività non è applicabile sulle derrate alimentari ad eccezione di quelle a consumo speciale che saranno determinate con un Decreto emanato dal Consiglio dei Ministri dopo aver sentito il parere di un’apposita Commissione composta dal Sottosegretario dell’Economia e del Commercio e da rappresentati della Camera Sindacale dei Rappresentanti Commerciali in Libano, della Federazione Nazionale delle Società Cooperative, della Confederazione Generale dei Lavoratori e della Camera di Commercio e Industria. La Commissione sarà nominata con un Decreto emanato dal Consiglio dei Ministri. Qualora la situazione economica lo permetta, la clausola di esclusività commerciale per le derrate alimentari potrà essere ripristinata con un Decreto emanato dal Consiglio dei Ministri dopo aver sentito il parere della Commissione di cui al precedente paragrafo. ARTICOLO 3 Il rappresentante commerciale è autonomo nell’esercizio dell’attività della propria rappresentanza e nell’organizzazione della sua abituale attività commerciale. LIBANO. Contratti commerciali - 10 - Italian Trade Commission Trade Promotion Section of the Italian Embassy Beirut Office Egli può, più particolarmente: 1. Intraprendere operazioni commerciali per proprio conto. 2. Accettare la rappresentanza commerciale di nuovi mandanti senza previa autorizzazione del primo mandante a condizione che non si verifichino situazioni di conflitto d’interesse o di concorrenza tra di essi. 3. Nominare sotto-agenti o assumere impiegati, le cui provvigioni o retribuzioni fisse siano loro corrisposte dal mandatario stesso. Questi non avranno alcun rapporto con i suoi mandanti. In tal caso, questi saranno soggetti, ognuno sulla base dei termini del proprio contratto, sia alle disposizioni del presente Decreto Legge (per quanto riguarda i sotto-agenti), sia a quelle del Codice del Lavoro libanese (per gli impiegati). ARTICOLO 4 Il contratto di rappresentanza commerciale s’intende stipulato nell’interesse comune delle due parti contraenti. Di conseguenza, l’annullamento del contratto di rappresentanza commerciale da parte del mandante, per difetto di colpa del rappresentante o per altro motivo legittimo, dà al rappresentante, nonostante qualsiasi clausola contraria, il diritto di richiedere un’indennità equivalente al danno subito e al mancato beneficio (lucro cessante). Analogamente, anche se il contratto giunge a scadenza nei termini previsti, e nonostante qualsiasi clausola contraria, il rappresentante commerciale ha il diritto di esigere un’indennità, che sarà valutata dai tribunali, qualora la sua attività abbia conseguito un risultato positivo nel lancio dei prodotti del mandante oppure nell’aumento del numero dei suoi clienti, qualora il rappresentante non possa trarne beneficio a seguito del rifiuto da parte del mandante di rinnovare il contratto di rappresentanza. 1. Sarà tenuto presso il Ministero dell’Economia e del Commercio un registro speciale in cui dovranno iscriversi le ditte (companies and establishments) intenzionate a trattare rappresentanze commerciali in Libano, nel quale sarà istituito un foglio per: a. Ogni società il cui contratto di rappresentanza è stato registrato nel registro speciale dopo l’entrata in vigore del presente Decreto Legge. b. Ogni società processata in base alle disposizioni del D.L. n. 34 del 05.08.1967 e relativi emendamenti. c. Ogni società contro cui è stata pronunciata una sentenza non resa esecutiva. 2. Le seguenti menzioni saranno riportate sul foglio relativo ad ogni società: a. Azioni legali istituite in virtù del D.L. n. 34 del 05.08.1967 e relativi emendamenti, che saranno riportati all’atto di presentazione di citazione, copia della quale verrà notificato al Ministero dell’Economia e del Commercio (Registro Speciale). b. Sentenza finale pronunciata contro di essa in virtù del D.L. n. 34 del 05.08.1967 e relativi emendamenti. 3. Un nuovo rappresentante può rappresentare una società sul cui foglio è stata riportata una menzione di una causa (un processo) e può registrare la sua rappresentanza nel registro speciale a condizione che entro 3 mesi dalla pronuncia di una sentenza irrevocabile contro la società in virtù della legge n. 34 del 05.08.1967 e relativi emendamenti, sceglierà tra: a. Esecuzione della sentenza per conto della società condannata, riservandosi il suo diritto di procedere contro quest’ultima. b. Rinuncia definitiva della rappresentanza di detta società ed accettazione della radiazione di tale rappresentanza dal registro speciale. 4. Alla società contro la quale è stata pronunciata una sentenza irrevocabile sarà impedito di essere rappresentata in Libano finché non abbia eseguito la sentenza direttamente o tramite il suo nuovo rappresentante, riservandosi quest’ultimo il diritto di procedere contro la società. 5. In caso di menzione di una sentenza irrevocabile in virtù delle disposizioni del D.L. n. 34 del 05.08.1967 e relativi emendamenti sul foglio della società rappresentata, l’ex rappresentante avrà il diritto di notificare la sentenza alle Autorità Doganali locali in modo che lo sdoganamento della merce prodotta dalla società condannata venga bloccato se l’importatore non presenta un certificato attestante che la menzione sul foglio della società è stata tolta. LIBANO. Contratti commerciali - 11 - Italian Trade Commission Trade Promotion Section of the Italian Embassy Beirut Office ARTICOLO 5 Nonostante qualsiasi clausola contraria, le vertenze riguardanti il contratto di rappresentanza commerciale sono di competenza dei tribunali del luogo ove il rappresentante commerciale esercita la propria attività. ARTICOLO 6 Il presente Decreto Legge è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. I contratti di rappresentanza commerciale stipulati prima della sua entrata in vigore, siano detti contratti redatti per iscritto oppure fondati su altri elementi di prova accettabili in base alle precedenti regolamentazioni, saranno soggetti alle disposizioni del presente Decreto Legge. Traduzione non ufficiale dalla lingua araba effettuata da ICE Beirut LIBANO. Contratti commerciali - 12 -