libano - Camera di Commercio di Rimini

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libano - Camera di Commercio di Rimini
Italian Trade Commission
Trade Promotion Section of the Italian Embassy
Beirut Office
LIBANO
I CONTRATTI COMMERCIALI
con specifico riferimento
all’agenzia/rappresentanza
Settembre 2009
Italian Trade Commission
Trade Promotion Section of the Italian Embassy
Beirut Office
INDICE
ƒ
Introduzione
ƒ
Le caratteristiche dei contratti commerciali.
ƒ
Contratti di agenzia/rappresentanza commerciale.
ƒ
Agenzia/rappresentanza esclusiva
ƒ Risoluzione del contratto
ƒ Arbitrato e giudicati
ƒ Raccomandazioni
ƒ
Sistemi di pagamento con l’estero
ƒ
Settore bancario
ƒ
Indirizzi utili
ƒ
Studi legali
Allegati:
ƒ Legge 34/67 emendato dai DD.LL. 9639/75 e 1/3/93
LIBANO. Contratti commerciali
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INTRODUZIONE
Il Libano è una democrazia parlamentare basata sulla costituzione del 1926, emendata successivamente nel
1943 e 1989. E’ Stato fondatore delle Nazioni Unite e della Lega Araba, e membro di varie organizzazioni
internazionali (BIRS, FMI ecc.).
Il Paese ha ridotte dimensioni e limitate risorse naturali ma ricca tradizione culturale e strategica posizione
geografica che l’hanno imposto come centro nevralgico dell’intera area mediorientale.
La sua struttura economica, di stampo occidentale, è caratterizzata da:
Intervento minimo dello Stato.
Alto grado d’apertura verso il resto del mondo ed integrazione regionale.
Leggi commerciali flessibili
Libero movimento di capitali.
Favorevole politica degli investimenti esteri.
Il Libano ha una naturale vocazione agli scambi commerciali, è vetrina mediorientale per eccellenza ed è valida
piattaforma operativa per operazioni triangolari.
Il sito web dell’ICE Beirut www.ice.gov.it/paesi/asia/libano/ che si consiglia di consultare, offre una vasta
panoramica sul paese e consigli e suggerimenti per il migliore approccio del mercato.
Per ulteriori informazioni ed assistenza contattare l’Ufficio ICE di Beirut al seguente indirizzo:
Italian Trade Commission - ICE
Trade Promotion Section of the Italian Embassy
Presidential Palace Street
Baabda 2902-2633 (Lebanon)
Tel. 00961.5.959640
Fax 00961.5.959644
E-Mail: [email protected] Sito www.ice.gov.it/paesi/asia/libano/
Portale Italtrade : www.italtrade.com/lubnan
Il presente documento è stato predisposto dall’ICE di Beirut con l’obbiettivo di fornire alle aziende italiane
informazioni utili per poter operare in Libano. Tuttavia l’Istituto nazionale per il Commercio Estero (ICE) non
assume alcuna responsabilità per quanto riguarda le informazioni ivi contenute. Suggeriamo, per la tematica
succittata, di farsi assistere da uno studio legale in Libano (v. elenco allegato).
LIBANO. Contratti commerciali
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CARATTERISTICHE DEI CONTRATTI COMMERCIALI
Il sistema economico libanese è caratterizzato dalla libertà d’impresa. A questo titolo, la legge libanese relativa
ai contratti è, in linea di massima, molto aperta e relativamente vicina alla legge europea ed in particolare a
quella francese.
I contratti commerciali in genere sono disciplinati in modo primario dal Codice degli Obblighi e dei Contratti che
risale al 1932 – per quanto riguarda i principi generali – e dal Codice del Commercio emanato nel 1942,
successivamente emendati da normative specifiche relative alle varie forme di contratti.
Tale legislazione offre all’agente/rappresentante commerciale certe prerogative in materia di protezione, tenuto
conto del suo ruolo economico estremamente importante. In effetti, servirsi di un rappresentante commerciale
locale è il mezzo largamente utilizzato dalle società estere per penetrare il mercato e/o ivi consolidare la loro
presenza.
Una normativa speciale a carattere di ordine pubblico è stata introdotta per i contratti di rappresentanza, con il
D.L. N. 34 del 5.8.1967 e successive modifiche (1975 e 1983).
CONTRATTI DI AGENZIA/RAPPRESENTANZA COMMERCIALE
Con la legge 34/1967 sulla rappresentanza commerciale, il Libano è stato il primo Paese del Medio Oriente a
disciplinare il rapporto tra il produttore estero e l’agente locale. La legge libanese identifica il rappresente di
commercio quale l’agente commerciale, il concessionario, o anche il commerciante che funge da rappresentante
o distributore.
Da notare, come già anticipato, che la legge libanese sulla rappresentanza commerciale è una legge “d’ordine
pubblico” e questo significa che la legge si applica in ogni modo a prescindere dalle clausole contrattuali
contrarie.
L’attività di rappresentanza commerciale è riservata alle persone fisiche o giuridiche libanesi.
La forma del contratto è quella scritta e può essere a tempo determinato o indeterminato (Art. 2 della legge
34/1967).
I requisiti richiesti per esercitare l’attività di rappresentanza commerciale sono, alternativamente:
o
Persone fisiche:
ƒ
Cittadino libanese (salvo in casi di diritto acquisito o reciprocità)
ƒ
Non legato da un contratto di lavoro con il rappresentato
ƒ
Disporre di una sede in Libano
o
Società a responsabilità limitata o società di persone:
ƒ
Maggioranza dei soci libanese
ƒ
Maggioranza del capitale sociale detenuta da libanesi.
ƒ
Potere decisionale in mano ad un libanese.
o
Società per azioni:
ƒ
Azioni nominali
ƒ
Maggioranza delle azioni controllata da cittadini libanesi.
ƒ
Due terzi del Consiglio d’Amministrazione libanesi.
ƒ
Presidente e Direttore Generale (PDG) libanese
Il rappresentante ha diritto ad una remunerazione che generalmente ha forma di commissione. Questa
remunerazione è comunque dovuta al rappresentante indipendentemente dall’assovimento del contratto da parte
dei terzi, eccetto che per colpa del rappresentante o per convenzione contraria conclusa fra le parti.
In contropartita il rappresentante è “obbligato a realizzare l’oggetto” del proprio mandato con la dovuta diligenza
richiesta.
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Il rappresentante è inoltre obbligato a rendere conto al rappresentato del raggiungimento del proprio mandato
senza incidere comunque sulla essenziale autonomia del rappresentante.
Il contratto di rappresentanza commerciale dovrà essere registrato presso il Ministero dell’Economia e del
Commercio dietro il pagamento di una tassa annua pari a LL. 500.000 (US$ 335 circa).
Contratti di agenzia/rappresentanza esclusiva.
E’ un contratto di rappresentanza commerciale con la clausola di esclusività. Per usufruire delle tutele previste
dalla legge sull’agenzia commerciale in esclusiva nei confronti di terzi, il mandatario dovrà provvedere
tempestivamente alla registrazione del contratto presso il Registro Commerciale e iscriversi nell’apposito albo
degli Agenti e dei Rappresentanti di commercio presso il locale Ministero dell'Economia e del Commercio. Tale
registrazione rende immediatamente opponibile la clausola di esclusività nei confronti di terzi e permette al
mandatario di impedirgli di importare e/o commercializzare i prodotti, oggetto del contratto di rappresentanza
esclusiva.
La clausola di esclusività riguarda solo i prodotti classificati “di lusso” e non è applicabile alle derrate alimentari
ad eccezione di quelle “a consumo speciale” (Articolo 2 della legge). Tale clausola potrà essere ripristinata con
un Decreto emanato dal Consiglio dei Ministri.
L'esclusiva attribuita al rappresentante libanese gli concede il diritto di:
Esercitare in maniera esclusiva sul territorio di sua competenza la rappresentanza dei prodotti della
società rappresentata.
Citare la società rappresentata in giudizio e richiedere la cessione del contratto di rappresentanza per
eventuale inadempienza della società rappresentata, imponendo le relative spese e l'indennità qualora
contravvenga all’esclusiva.
Citare in giudizio per concorrenza sleale chiunque distribuisca, nella zona di sua competenza, gli
specifici prodotti di cui al contratto di rappresentanza.
I titolari di marchi di fabbrica ricorrono molto più facilmente ai contratti di agenzia/rappresentanza esclusiva che
permette loro di controllare più efficacemente il flusso di merci con il marchio in questione.
Deposito del Marchio di Fabbrica
Il Marchio dovrà essere depositato presso il Servizio della Protezione della Proprietà Industriale,
Commerciale ed Artistica del Ministero dell’Economia e del Commercio. Per depositare il Marchio in
Libano, il titolare del Marchio dovrà incaricare un legale libanese o straniero tramite una procura
speciale redatta da un notaio italiano, autenticata dalla Procura della Repubblica e dall’Ambasciata del
Libano a Roma o dal Consolato del Libano a Milano. Nella procura devono essere riportare l’aspetto
generale e gli elementi distintivi del Marchio. Il titolare del Marchio dovrà inviare al legale incaricato
della registrazione un “cliché” e 7 copie rappresentazione grafica del Marchio. Il Marchio potrà essere
depositato per una durata di 15 anni rinnovabile.
La clausola d'esclusiva commerciale che proibisce, di fatto, l'instaurazione di una rete di rivenditori autorizzati
per i prodotti di lusso, costituisce una salvaguardia contro le importazioni illegali o parallele. L'assenza di una
specifica legge sui marchi commerciali e le indicazioni geografiche indebolisce tuttavia il monopolio di
distribuzione.
Va fatto presente che, secondo una legge votata in Parlamento il 29 gennaio 2004, le agenzie esclusive
dovevano essere abolite dopo un periodo di grazia di 4 anni. Ma l’abolizione entro il 2008 è poco probabile in
quanto la legge stessa è stata poi rinviata in attesa dell'esame da parte di un apposito comitato parlamentare
sulle leggi d'accompagnamento che organizzano la concorrenza e rafforzano la protezione del consumatore.
Risoluzione del contratto
In caso di controversie, un componimento amichevole è di norma sempre auspicabile per non compromettere i
rapporti d’affari instaurati. Inoltre, gli agenti/rappresentanti libanesi non sono ancora abituati all'arbitrato, in
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particolare quello internazionale. Tuttavia, se una parte ricorre alle vie legali per la soluzione di una controversia
non potrà più pretendere la continuazione dell'esecuzione del contratto.
Il mancato rispetto, da una delle parti di un impegno specifico previsto dal contratto, dà diritto all’altra parte che
ha rispettato i propri impegni, di richiedere l'annullamento del contratto.
Nonostante sia meno coercitiva che in tanti Paesi della zona, la legge libanese comporta importanti
inconvenienti. Infatti, in caso di interruzione del contratto, la legge offre maggiore protezione al rappresentanti
commerciale.
Poichè la legge libanese sulla rappresentanza commerciale è una legge “d’ordine pubblico”, questo significa che
la legge si applica in ogni modo a prescindere dalle clausole contrattuali contrarie. Così la legge libanese
riconosce al rappresentante il diritto di percepire un’indennità ed il lucro cessante (v. Art. 4) nei seguenti casi,
anche se concordato diversamente dalle parti nel contratto:
ƒ
revoca o recissione unilaterale del contratto (a durata determinata o indeterminata), salvo per
comprovata colpa dell’agente o altro motivo legittimo.
ƒ
mancato rinnovo del contratto da parte della societa’ estera rappresentata, salvo per comprovata colpa
dell’agente o altro motivo legittimo.
Il tribunale, sentito il parere di un esperto, da esso nominato, è del tutto autonomo nel valutare l'ammontare
dell'indennità. In generale, le indennità sono determinate in base alla media della cifra d’affari registrata negli
ultimi tre-cinque anni, moltiplicata per 1,2, o 3.
La risoluzione del contratto da parte della società estera rappresentata è generalmente considerata legittima
dalla giurisprudenza libanese in caso:
di mancato rispetto da parte del rappresentante dell’eventuale quota minima di vendite, o dell’oggetto
del proprio mandato;.
di presentazione da parte del rappresentante di domanda di concordato preventivo;
di riorganizzazione del sistema di distribuzione imputabile a colpa o negligenza del rappresentante;
di cambiamento della qualifica giuridica del rappresentante;
Il rappresentante, senza previa autorizzazione da parte della società estera rappresentata, abbia preso
la rappresentanza di una casa concorrente.
L'articolo 5 della legge rafforza ulteriormente la protezione del rappresentante locale dando competenza, per la
soluzione delle vertenze tra il rappresentante commerciale e la società straniera rappresentata, ai tribunali del
luogo dove il rappresentante commerciale esercita le sue attività, nonostante ogni clausola contraria citata nel
contratto. La competenza giudiziaria si applica indipendentemente dalla nazionalità delle parti.
ARBITRATO E GIUDICATI
La giurisprudenza libanese considera che le “clausole compromissorie” stipulate nei contratti di rappresentanza
commerciale sono nulle a causa del carattere d'ordine pubblico della legge che si ricollega alla competenza dei
tribunali libanese in materia.
Per i grandi contratti, in compenso, l'arbitrato internazionale fuori del Libano è certamente il modo più adeguato
per la soluzione delle controversie.
Nel caso di un giudizio a sfavore, l'emendamento n° 6939 del 2 febbraio 1975 al decreto 34/1967 dà alla società
estera la scelta tra l'esecuzione della sentenza o la cessazione della vendita dei suoi prodotti sul mercato
libanese (v. Art. 4).
Tra il Libano e l’Italia è stata stipulata nel 1972 una convenzione in termini di esecuzione bilaterale dei giudicati o
delle sentenze arbitrali (Relativo testo in francese potrà essere fornito a titolo gratuito dietro richiesta all’Ufficio
ICE di Beirut).
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RACCOMANDAZIONI
o
o
o
o
o
Fissare un preciso target annuo di vendita.
Stabilire nel contratto che lo stesso verrà rinnovato annualmente per volontà espressa delle parti e non
tacitamente.
Specificare in maniera precisa le modalità di pagamento.
Fare massima attenzione all’eventuale inserimento di clausole compromissorie, che sono considerate nulle;
Avvalersi dell’assistenza di un avvocato libanese in fase di redazione del contratto.
SISTEMI DI PAGAMENTO CON L’ESTERO
In Libano vige un sistema bancario libero. Non esistono norme che determinino uno specifico sistema di
pagamento per le transazioni di merci. Nelle transazioni commerciali con l’estero, si ricorre in genere alle
modalità e ai sistemi abitualmente praticati nel commercio internazionale.
Oltre al pagamento anticipato, che naturalmente evita ogni rischio di insolvibilità, i sistemi che offrono maggiori
garanzie per il fornitore estero sono:
ƒ
Lettera di credito: la garanzia del pagamento è data dalla banca dell’acquirente se si tratta di
“lettera di credito non confermata”, anche dalla banca del fornitore nel caso di “lettera di credito
confermata”. Tale modalità di pagamento, che maggiormente garantisce l'esportatore, non è molto
gradita dagli acquirenti locali perché giudicata troppo onerosa.
ƒ
Cash Against Documents” (CAD): La banca locale non consegna i documenti di spedizione
(fattura, polizza di carico, packing list, certificato di origine ecc.) fino a quando il cliente non abbia
onorato i suoi impegni finanziari. In caso contrario, il venditore rimane proprietario della merce.
Frequenti ma rischiose anche altre modalità di pagamento: assegni personali, cambiali, ecc. Queste ultime,
concesse a volte dal venditore a clienti affidabili, non sono consigliabili a causa dei rischi che comportano.
Termini di pagamento abituali (*)
Il normale periodo di credito nelle transazioni con le società libanesi è di 60-120 giorni.
Ritardi nei trasferimenti valutari (*)
Il tempo oltre i termini stabiliti che occorre al cliente per depositare, presso la banca locale, le somme per il
pagamento delle importazioni è di 2-3 mesi. Il tempo medio che intercorre tra la data in cui l’importatore effettua
il pagamento presso il sistema bancario locale e la data in cui l’esportatore riceve i fondi è di 1-2 mesi.
(*) Fonte: Banca Dati D&B
Si consiglia, in ogni modo, di richiedere garanzie per le forniture a clienti non abituali. Prima di definire eventuali
contratti si raccomanda di assumere informazioni sulla consistenza organizzativa e finanziaria della controparte.
L’Ufficio ICE di Beirut può, a parziale rimborso dei costi, fornire questo servizio alle aziende italiane che
devono iniziare a fornire clienti libanesi.
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SETTORE BANCARIO
Dai dati del 2005 si rileva che Il settore bancario libanese conta su 65 banche con 790 filiali e 15.100 addetti.
Negli ultimi anni il numero degli istituti è andato progressivamente diminuendo, passando da 87 del 1997 agli
attuali 65. In controtendenza, invece, il numero degli sportelli, cresciuto a 790 rispetto a 656 del 1997. Ben 454
sportelli sono attivi a Beirut. Delle banche presenti nel Paese, 45 sono a maggioranza libanese, 11 araba e 9
straniera.
Principali banche locali:
Banque du Liban e d'Outre-Mer
Banque Audi
Byblos Bank
Banque de la Mediterranée
Banque Libano Française
Fransabank
Principali banche estere:
American Express International Bank
Arab Bank Limited
Banche italiane:
- Banca Intesa Sanpaolo spa
Nejme square, Assicurazioni Generali bldg, 3rd flr
P.O.Box 11-7481 Beirut
Tel. 01-980550/1 Fax 01-980509
Email: [email protected]
INDIRIZZI UTILI
Ministry of Economy & Trade: www.economy.gov.lb
Chamber of Commerce & Industry, Beirut: www.ccib.org.lb
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STUDI LEGALI
JABRE LAW OFFICE
23, Benoit Barakat Str. , Jabre bldg, Badaro - Beirut
Tel.: 00961-1-386444 / 777 / 387555 Fax: 00961-1-383583
Email: [email protected]
Contatto: avv. George Jabre
Lingua di contatto: arabo, italiano, francese, inglese.
Specializzazione: Diritto civile, commerciale, societario, fallimentare, del lavoro, immobiliare,
internazionale.
CHAKHTOURA ANTOINE LAW OFFICE
288, Naoum Labari str, Horsh Tabet, Sin El Fil - Beirut
B.P 1162108 Beirut
Tel./Fax 00961-1-502542
Email: [email protected]
Contatto: avv. Antoine Chakhtoura
Lingua di contatto: arabo, francese, inglese, tedesco, russo, bulgaro.
Specializzazione: Diritto civile, commerciale, societario, fallimentare, immobiliare, amministrativo,
Recupero credito.
GHANNAM – ATTORNEYS AND LEGAL COUNSELS
Yared bldg, Abdel Aziz street, Hamra - Beirut
Tel. 00961-1-351140/1
Fax 00961-1-353567
Email: [email protected]
Sitoweb: www.ghannamlaw.com
Contatto: avv. Charbel Ghannam
Lingua di contatto: arabo, francese, inglese
Specializzazione: Diritto civile, commerciale, societario, fallimentare, del lavoro, immobiliare,
internazionale, Recupero credito.
HAJJ MOUSSA BONJA & PARTNERS LAW FIRM
Hayek Hospital, Horch Tabet, Metropolitan district - Beirut
Tel.: 00961-1-514141 / 514242 Fax: 00961-1-514423 / 514424
Email: [email protected]
Sitoweb : www.hmb-law.com
Contatto: avv. Wajih Hechaime
Lingua di contatto: arabo, francese, inglese.
Specializzazione: Diritto civile, commerciale, societario, fallimentare, del lavoro, immobiliare,
internazionale, Recupero credito, Litigio.
HECHAIME ALBERT CABINET D’AVOCATS
Avenue Sami Solh, Imm. Hechaime - Beirut
Tel.: 00961-1-388031 / 386907 Fax: 00961-1-389101
Email: [email protected]
Contatto: avv. Wajih Hechaime
Lingua di contatto: arabo, italiano, francese, inglese, spagnolo.
Specializzazione: Diritto civile, commerciale, societario, fallimentare, del lavoro, immobiliare,
successioni, internazionale, Recupero credito.
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NASR, CABINET D’AVOCAT
155, President Sarkis ave, Sodeco Nasra, Freij bldg, 3rd flr - Beirut
B.P 1162160 Beirut
Tel.: 00961-1-616842 / 616849 / 616850 /1 Fax: 00961-1-616842
Email: [email protected]
Contatto: avv. Jean-Pierre Nasr
Lingua di contatto: arabo, italiano, francese, inglese.
Specializzazione: Diritto civile, commerciale, societario, fallimentare, internazionale, penale, Recupero
credito, Arbitrato
R.G. SABER & ASSOCIATES
Ibrahim Basha str, Saba bldg, Medawar area – Beirut
Tel: 00961-1-566323 Fax: 00961-1-566324
Email: [email protected]
Contatto : dott. Riad Saber
Lingua di contatto: arabo, francese, inglese.
Specializzazione: Diritto civile, commerciale, societario, fallimentare, del lavoro, immobiliare,
internazionale, Arbitrato.
SADER & ASSOCIATES (ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS)
Dekwaneh, facing the Lebanese University of Agriculture, Beirut
B.P 1162428 Beirut
Tel.: 00961-1-499888
Fax: 00961-1-499888
Cell.: 00961-3-055065
Email: [email protected]
Sito: www.saderlaw.com
Contatto: avv. Rany Sader
Lingua di contatto: arabo, Italiano, francese, inglese.
Specializzazione: Diritto civile, commerciale, societario, Recupero credito, Proprietà intellettuale.
SAMIR SABA LAW OFFICE
Achrafieh, Abdel Wahab el Inglizi str, Haddad bldg, 5th flr, Beirut
Tel.: 00961-1-338162
Cell.: 00961-3-930053
Email: [email protected]
Contatto: avv. Nady Tyan
Lingua di contatto: arabo, Italiano, francese, inglese, spagnolo.
Specializzazione: Diritto civile, commerciale, societario, fallimentare, immobiliare, internazionale,
Recupero credito
TYAN & ASSOCIES
250, Avenue Sami Solh, Imm. Manhattan, Beirut
B.P 175563 Beirut
Tel.: 00961-1-386006/381006 Fax: 00961-1-381016
Cell.: 00961-3-344567
Email: [email protected]
Contatto: avv. Nady Tyan
Lingua di contatto: arabo, francese, inglese.
Specializzazione: Diritto civile, commerciale, societario, fallimentare, fiscale, del lavoro, immobiliare,
internazionale, diritto aereo.
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(Allegato 1)
Rappresentanza Commerciale
Legge 34/1967 emendato dai DD.LL. 9639 del 1975 e 1/3/1993
ARTICOLO 1
Il rappresentante commerciale è l’agente (il mandatario) che, in virtù della sua abituale autonoma professione e
senza essere vincolato da un contratto d’impiego (prestazione di servizi), dà inizio a trattative intese a portare a
conclusione operazioni di vendita, acquisto, affitto o fornitura di servizi e, se del caso, compie dette operazioni in
nome e per conto di produttori o di commercianti.
E’ ugualmente considerato rappresentante commerciale colui che vende per proprio conto ciò che acquista, in
virtù di un contratto che gli accordi la qualifica di rappresentante o di distributore esclusivo.
Dall’entrata in vigore del presente Decreto Legge, il rappresentante commerciale dovrà essere cittadino libanese
o avere la sede sociale in Libano.
Se il rappresentante commerciale è:
1.
2.
Società di persone/Società a Responsabilità Limitata:
La maggioranza degli associati e la maggioranza del capitale sociale dovranno essere libanesi cosi
come dovrà essere libanese la persona che ha il potere di firma a nome della società.
Società per azioni
Le azioni dovranno essere nominali e la maggioranza delle azioni controllata da cittadini libanesi cosi
come dovranno essere libanesi i due terzi dei membri del Consiglio d'Amministrazione, il Direttore
Generale e la persona delegata dal Presidente del Consiglio d’Amministrazione o dal Direttore
Generale a svolgere tutte le cariche amministrative o parte di esse.
ARTICOLO 2
Ogni contratto di rappresentanza commerciale, concluso dopo l’entrata in vigore del presente Decreto Legge,
dovrà essere per iscritto e potrà essere a tempo determinato o indeterminato. I contratti possono includere una
clausola di esclusiva o che prevede che l’agente garantisce (l’insolvenza di) coloro con i quali egli tratta per
conto del suo mandante (del credere) o una clausola di consegnatario della merce in attesa della consegna della
stessa ai clienti.
La clausola di esclusività è opponibile alle parti terze solo se il contratto è registrato dall’agente nell’apposito
registro presso il Ministero dell’Economia e del Commercio. La clausola di esclusività non è applicabile sulle
derrate alimentari ad eccezione di quelle a consumo speciale che saranno determinate con un Decreto emanato
dal Consiglio dei Ministri dopo aver sentito il parere di un’apposita Commissione composta dal Sottosegretario
dell’Economia e del Commercio e da rappresentati della Camera Sindacale dei Rappresentanti Commerciali in
Libano, della Federazione Nazionale delle Società Cooperative, della Confederazione Generale dei Lavoratori e
della Camera di Commercio e Industria.
La Commissione sarà nominata con un Decreto emanato dal Consiglio dei Ministri.
Qualora la situazione economica lo permetta, la clausola di esclusività commerciale per le derrate alimentari
potrà essere ripristinata con un Decreto emanato dal Consiglio dei Ministri dopo aver sentito il parere della
Commissione di cui al precedente paragrafo.
ARTICOLO 3
Il rappresentante commerciale è autonomo nell’esercizio dell’attività della propria rappresentanza e
nell’organizzazione della sua abituale attività commerciale.
LIBANO. Contratti commerciali
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Egli può, più particolarmente:
1. Intraprendere operazioni commerciali per proprio conto.
2. Accettare la rappresentanza commerciale di nuovi mandanti senza previa autorizzazione del primo
mandante a condizione che non si verifichino situazioni di conflitto d’interesse o di concorrenza tra di
essi.
3. Nominare sotto-agenti o assumere impiegati, le cui provvigioni o retribuzioni fisse siano loro corrisposte
dal mandatario stesso. Questi non avranno alcun rapporto con i suoi mandanti. In tal caso, questi
saranno soggetti, ognuno sulla base dei termini del proprio contratto, sia alle disposizioni del presente
Decreto Legge (per quanto riguarda i sotto-agenti), sia a quelle del Codice del Lavoro libanese (per gli
impiegati).
ARTICOLO 4
Il contratto di rappresentanza commerciale s’intende stipulato nell’interesse comune delle due parti contraenti.
Di conseguenza, l’annullamento del contratto di rappresentanza commerciale da parte del mandante, per difetto
di colpa del rappresentante o per altro motivo legittimo, dà al rappresentante, nonostante qualsiasi clausola
contraria, il diritto di richiedere un’indennità equivalente al danno subito e al mancato beneficio (lucro cessante).
Analogamente, anche se il contratto giunge a scadenza nei termini previsti, e nonostante qualsiasi clausola
contraria, il rappresentante commerciale ha il diritto di esigere un’indennità, che sarà valutata dai tribunali,
qualora la sua attività abbia conseguito un risultato positivo nel lancio dei prodotti del mandante oppure
nell’aumento del numero dei suoi clienti, qualora il rappresentante non possa trarne beneficio a seguito del rifiuto
da parte del mandante di rinnovare il contratto di rappresentanza.
1.
Sarà tenuto presso il Ministero dell’Economia e del Commercio un registro speciale in cui dovranno
iscriversi le ditte (companies and establishments) intenzionate a trattare rappresentanze commerciali in
Libano, nel quale sarà istituito un foglio per:
a. Ogni società il cui contratto di rappresentanza è stato registrato nel registro speciale dopo
l’entrata in vigore del presente Decreto Legge.
b. Ogni società processata in base alle disposizioni del D.L. n. 34 del 05.08.1967 e relativi
emendamenti.
c. Ogni società contro cui è stata pronunciata una sentenza non resa esecutiva.
2.
Le seguenti menzioni saranno riportate sul foglio relativo ad ogni società:
a. Azioni legali istituite in virtù del D.L. n. 34 del 05.08.1967 e relativi emendamenti, che saranno
riportati all’atto di presentazione di citazione, copia della quale verrà notificato al Ministero
dell’Economia e del Commercio (Registro Speciale).
b. Sentenza finale pronunciata contro di essa in virtù del D.L. n. 34 del 05.08.1967 e relativi
emendamenti.
3.
Un nuovo rappresentante può rappresentare una società sul cui foglio è stata riportata una menzione di
una causa (un processo) e può registrare la sua rappresentanza nel registro speciale a condizione che
entro 3 mesi dalla pronuncia di una sentenza irrevocabile contro la società in virtù della legge n. 34 del
05.08.1967 e relativi emendamenti, sceglierà tra:
a. Esecuzione della sentenza per conto della società condannata, riservandosi il suo diritto di
procedere contro quest’ultima.
b. Rinuncia definitiva della rappresentanza di detta società ed accettazione della radiazione di
tale rappresentanza dal registro speciale.
4.
Alla società contro la quale è stata pronunciata una sentenza irrevocabile sarà impedito di essere
rappresentata in Libano finché non abbia eseguito la sentenza direttamente o tramite il suo nuovo
rappresentante, riservandosi quest’ultimo il diritto di procedere contro la società.
5.
In caso di menzione di una sentenza irrevocabile in virtù delle disposizioni del D.L. n. 34 del 05.08.1967
e relativi emendamenti sul foglio della società rappresentata, l’ex rappresentante avrà il diritto di
notificare la sentenza alle Autorità Doganali locali in modo che lo sdoganamento della merce prodotta
dalla società condannata venga bloccato se l’importatore non presenta un certificato attestante che la
menzione sul foglio della società è stata tolta.
LIBANO. Contratti commerciali
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Italian Trade Commission
Trade Promotion Section of the Italian Embassy
Beirut Office
ARTICOLO 5
Nonostante qualsiasi clausola contraria, le vertenze riguardanti il contratto di rappresentanza commerciale sono
di competenza dei tribunali del luogo ove il rappresentante commerciale esercita la propria attività.
ARTICOLO 6
Il presente Decreto Legge è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. I contratti di rappresentanza commerciale
stipulati prima della sua entrata in vigore, siano detti contratti redatti per iscritto oppure fondati su altri elementi di
prova accettabili in base alle precedenti regolamentazioni, saranno soggetti alle disposizioni del presente
Decreto Legge.
Traduzione non ufficiale dalla lingua araba effettuata da ICE Beirut
LIBANO. Contratti commerciali
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