Comunicato stampa per Il Tirreno
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Comunicato stampa per Il Tirreno
Notaio Fabio Diaferia Via Vittor Pisani n. 28 20124 MILANO Tel. 026702847 Fax. 0267078134 [email protected] [email protected] ASSOCIAZIONE PRO.LOCA.TUR. Via Vittor Pisani n. 28 20124 Milano Codice fiscale 97747360150 https://www.facebook.com/Prolocatur/ [email protected] COMUNICATO STAMPA 28 aprile 2016 In relazione all’articolo “Nel mirino gli appartamenti in affitto” pubblicato il 24 ottobre 2016 su Il Tirreno. Parlare di “abusivismo” rispetto ad un proprietario che dà in locazione il proprio alloggio per brevi periodi appare improprio. La locazione turistica (cosi detta per distinguerla dalla locazione abitativa) è espressamente prevista dalla legge 431/1998 e dall’art. 53 del D.Lgs. 79/2011 (Codice del Turismo) e non c’è nessuna differenza tra locazione breve e locazione stagionale. Il proprietario che dà in locazione turistica il proprio alloggio non fa altro che esercitare il proprio diritto di proprietà privata (tutelato dall’art. 42 della Costituzione) così come previsto dall’art. 832 del codice civile. Quando Lemucchi dichiara che: “Bisogna capire chi fa questa attività saltuariamente e oppure la rende una vera e propria attività imprenditoriale” sembra non considerare che, come viene insegnato nelle Università: “Non si può definire imprenditoriale una qualsiasi attività che fornisca nuova ricchezza. Non lo è, infatti, l’attività di mero godimento o di amministrazione (ad es., il proprietario di un immobile che tragga profitto dallo stesso dandolo in locazione non è un imprenditore). “Si veda in questo senso la lezione del 13 ottobre 2016 consultabile all’indirizzo:http://www.uniroma2.it/didattica/eai_energ/deposito/lezione_11_ottobre_2013.pdf L’articolo 71 della proposta di legge approvata dalla Giunta di Regione Toscana, attualmente all’esame del Consiglio Regionale, che contiene una presunzione di imprenditorialità per il proprietario che dà in locazione il proprio alloggio per oltre 90 giorni all’anno e con contratti di durata prevalentemente di durata inferiore a 7 giorni è in contrasto con quanto stabilito dalla sentenza del TAR Veneto del 12 settembre 2016 in base alla quale: 1. Nessuna struttura ricettiva può essere considerata automaticamente di natura imprenditoriale, restando necessario un accertamento caso per caso, da svolgere in base ai criteri generali del codice civile; 2. Una legge regionale che contenesse una presunzione di imprenditorialità per una qualsiasi attività non si sottrarrebbe alla censura di incostituzionalità perché la materia è di esclusiva competenza del legislatore statale. Altro discorso naturalmente va fatto per il proprietario che non dovesse dichiarare il reddito derivante dalla locazione. In tal caso non si potrebbe comunque parlare di “abusivismo” ma si dovrebbe parlare di infedeltà fiscale per l’accertamento della quale il soggetto competente è l’agenzia delle entrate e non certo la Regione o la Polizia Locale. E’ certamente condivisibile l'appello di Federalberghi ad unire le forze per combattere il fenomeno del "sommerso" per il quale, però, occorre che il legislatore nazionale e i legislatori regionali diano armi efficaci e cioè norme chiare e semplici da rispettare. Non si deve poi confondere chi gestisce legittimamente, in forma imprenditoriale, decine o centinaia di appartamenti di proprietà altrui, con il singolo proprietario che, altrettanto legittimamente, dà in locazione turistica il proprio alloggio, senza avvalersi di una società di gestione, e per il quale i canoni derivanti dalla locazione costituiscono indubbiamente una forma di integrazione del reddito. Notaio Fabio Diaferia Presidente Pro.Loca.Tur.