scheda flc biella

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Federazione Lavoratori della Conoscenza - Biella
CONGEDI PARENTALI
Art. 12 CCNL 2006-2009
ASTENSIONE OBBLIGATORIA , PARTO ED EVENTUALI COMPLICANZE
Prima del parto
Alla lavoratrice spettano 2 mesi prima della data presunta del parto ( Ai sensi dell'art. 12 della L. 53/2000,
l'interessata può, con certificato medico ASL, chiedere la flessibilità: 1 mese prima del parto recuperando
il mese non fruito dopo il parto). Retribuzione al 100%. Il lasso di tempo fra la data presunta e quella
effettiva del parto non và considerato né nei 2 mesi precedenti né nei 3 mesi successivi. La retribuzione
resta al 100%
In caso di gravi complicanze della gestazione è possibile richiedere l'interdizione anticipata dal lavoro prima
del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità su disposizione dell'Ispettorato del lavoro.
Anche in questo caso la retribuzione resta al 100%.
Parto e parto prematuro
Il giorno del parto non và considerato né nei 2 mesi precedenti né nei 3 mesi successivi. La retribuzione
resta al 100%. Nel caso in cui il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, i giorni non
goduti di astensione obbligatoria prima del parto vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo
il parto. La lavoratrice è tenuta a presentare, entro 30 giorni, il certificato attestante la data del parto.
Dopo il parto
3 mesi dopo il parto, decorrenti dal giorno successivo alla nascita. Ai sensi dell'art. 12 della L. 53/2000,
l'interessata può, con certificato medico ASL, chiedere la flessibilità: 4 mesi dopo il parto. Ad essi può
essere aggiunto l'eventuale mese non fruito prima del parto. Retribuzione al 100%.
INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA:
La dipendente che, volontariamente, interrompe la gravidanza (legge n. 194 del 1978 ) non può beneficiare
della tutela della lavoratrice madre. Essa è considerata in assenza per motivi di salute: malattia.
INTERRUZIONE SPONTANEA DELLA GRAVIDANZA:
L'interruzione della gravidanza, per aborto spontaneo o terapeutico: -Prima del 180° giorno di gestazione
(aborto) In tal caso si deve considerare malattia, anche se non fa cumulo con i giorni di malattia per altre
cause -Dopo il 180° giorno di gestazione (parto) In tal caso l'aborto viene considerato parto. La dipendente
deve essere collocata in astensione obbligatoria "post partum" per tre mesi dal giorno successivo a quello
dell'aborto
GRAVI COMPLICANZE NELLA GESTAZIONE. INTERDIZIONE ANTICIPATA DAL SERVIZIO.
La dipendente in stato di gravidanza può ottenere l'interdizione dal servizio per complicanze della
gestazione, producendo istanza all'Ispettorato Provinciale del Lavoro, che ne rilascia ricevuta. Da usufruire
in uno o più periodi, prima dei due mesi antecedenti al parto ( che rientrano nell'ambito dell'astensione
obbligatoria ) La presentazione della domanda al Dirigente Scolastico, con allegata la ricevuta
dell'Ispettorato del Lavoro da diritto alla dipendente di assentarsi per il tempo indicato nel certificato
medico.
Federazione Lavoratori della Conoscenza –
Via Lamarmora,4 13900 BiellaTel.:015 3599250/251 Fax:015 22433 E-mail: [email protected] Sito Web: www.flcbiella.it
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L'interdizione dal servizio per gravi complicanze di gestazione è disposta dall'Ispettorato Provinciale del
Lavoro della provincia di appartenenza dell'interessata (legge 1204/71 art. 5).
L'accertamento dell'Ispettorato Provinciale del Lavoro è finalizzato ad interrompere l'interdizione prima
della data fissata dallo specialista. Nessuna conseguenza potrà derivarne alla lavoratrice madre in caso di
cessazione anticipata dell'interdizione.
L'interdizione dal servizio per gravi complicanze è equiparabile, a tutti gli effetti, all'assenza obbligatoria
per maternità (C.M. n. 2 del 4/1/73). Per ottenere l'interdizione dal servizio per gravi complicanze di
gestazione la dipendente deve:
- Produrre istanza, in carta semplice, all'Ispettorato Provinciale del Lavoro della provincia di competenza.
L'Ispettorato è tenuto al rilascio di ricevuta e dispone l'interdizione dal lavoro dell'interessata fino
all'inizio della astensione obbligatoria. L'Ispettorato dispone l'accertamento entro 7 giorni, dal giorno
successivo a quello della ricezione dell'istanza dell'interessata
- Allegare alla domanda d'interdizione dal servizio un certificato medico, rilasciato dallo specialista ,
attestante: le generalità della dipendente, l'indicazione della scuola di appartenenza, il mese di gestazione
alla data della visita e la data presunta del parto e il periodo concesso di complicanza gestazione
NORMA GENERALE
RETRIBUZIONE
ASTENSIONE PRIMA DEL 2 mesi prima della data presunta (1 100,00%
PARTO
mese di flessibilità)
NOTE
periodo utile a
tutti gli effetti
INTERVALLO DATA
PRESUNTA/DATA
EFFETTIVA
non viene conteggiato nei mesi
di permesso
100,00%
periodo utile a
tutti gli effetti
DOPO ILPARTO
3 mesi dopo la data del parto ( +1 mese 100,00%
dell'eventuale flessibilità pre-parto)
periodo utile a
tutti gli effetti
INTERDIZIONE
ANTICIPATA
prima del periodo di astensione
obbligatoria
100,00%
periodo utile a
tutti gli effetti
PARTO PREMATURO
l'astensione obbligatoria non
goduta prima del parto si
proroga dopo il parto
100,00%
periodo utile a
tutti gli effetti
RIPOSI PER ALLATTAMENTO
La madre ed il padre lavoratori dipendenti, durante il primo anno di vita del bambino (anche in caso di
adozione o affidamento), hanno diritto: a 2 ore al giorno se l'orario di lavoro è pari o superiore alle 6 ore
giornaliere; a 1 ora al giorno se l'orario di lavoro è inferiore a 6 ore.
Le ore di riposo sopra citate spettano solo al padre:
- se il figlio è affidato al solo padre;
- in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
- nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente, ma lavoratrice autonoma, libera professionista,
etc.;
- nel caso di morte o di grave infermità della madre.
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Il padre non ha diritto ai riposi quando la madre non svolge attività lavorativa (tranne nel caso di morte o di
grave infermità della madre).
Al padre non è consentito fruire di tali riposi orari se la madre è in astensione obbligatoria o facoltativa.
E'possibile, invece, che il padre utilizzi l'astensione facoltativa mentre la madre fruisce dei riposi orari
giornalieri.
In caso di parto gemellare o plurimo i riposi orari per allattamento di cui sopra si raddoppiano. Il padre, nel
caso di parto gemellare o plurimo ha diritto alle sole ore aggiuntive che possono essere fruite anche durante
l'astensione obbligatoria della madre quando sussiste il diritto della madre.
ASTENSIONE FACOLTATIVA GENERALE
(Fonti: artt. 7 e 15 L. 1204/71. Art. 3 legge n.53/2000)
MADRE LAVORATRICE SUBORDINATA
La durata massima del congedo della madre è di 6 mesi. L'utilizzazione del congedo va coordinata con quello
cui ha diritto il padre lavoratore subordinato, dato che la coppia può sommare al massimo 10 mesi di
assenza, da usufruire anche contemporaneamente.
Il periodo cumulativo diventa di 11 mesi se il congedo è utilizzato dal padre lavoratore subordinato per
almeno 3 mesi, anche frazionatamente (ad esempio: 6 mesi per la madre e 5 per il padre, 4 mesi per la
madre e 7 per il padre).
Il congedo può essere utilizzato per intero o per frazioni di tempo. E' possibile usufruire dell'astensione
facoltativa entro il limite massimo degli 8 anni di età del bambino.
Salvo casi di oggettiva impossibilità, deve essere dato preavviso al datore di lavoro di almeno 15 giorni. Per
quanto riguarda la retribuzione prevista per il periodo di astensione facoltativa si veda la tabella allegata in
fondo alla sezione.
PADRE LAVORATORE SUBORDINATO
Il padre ha un proprio diritto al congedo a prescindere dalla situazione della madre. Questo significa che la
madre può essere: una lavoratrice autonoma, libera professionista, collaboratrice, casalinga, studentessa,
disoccupata, ecc.
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