Gravidanza e puerperio

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Gravidanza e puerperio
Gravidanza e puerperio
LA LAVORATRICE IN GRAVIDANZA PUÒ ESSERE
LICENZIATA?
NO: L’art. 2 della Legge 30.12.1971 n. 1204 prevede che,
per tutto il periodo che va dall’inizio della gestazione (data
oggettiva dell’inizio della gravidanza attestata da certificato
medico) e fino al compimento del 1° anno di vita del bambino, la lavoratrice non può essere licenziata.
NOTA: Lo stesso articolo di legge ammette tuttavia la
possibilità di licenziamento nelle seguenti ipotesi:
- colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro;
- cessazione dell’attività dell’azienda cui essa è addetta;
- scadenza del termine del contratto di lavoro.
L’art. 13 della Legge 8.3.2000 n. 53 ha esteso il divieto di
licenziamento anche al padre lavoratore con gli stessi criteri
previsti per la madre.
COSA SI PUÒ FARE IN CASO DI LICENZIAMENTO?
Durante il periodo protetto si può impugnare il licenziamento
inviando al datore di lavoro il certificato di gravidanza entro
90 giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della
cessazione effettiva del rapporto di lavoro.
NOTA: Il licenziamento è inefficace anche se il datore di
lavoro non era a conoscenza dello stato di gravidanza.
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C’E’ TUTELA ANCHE NEL CASO IN CUI IL BAMBINO NASCE MORTO ?
Nel caso che il bambino sia nato morto, o sia deceduto durante il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, il divieto
di licenziamento continua ad operare per tutta la durata dell’astensione stessa. Ove il bambino sia deceduto dopo il periodo di astensione obbligatoria e prima del compimento di
un anno di età, il divieto cessa dieci giorni dopo la sua morte.
QUALE TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTA ALLA
LAVORATRICE IN CASO DI DIMISSIONI ?
In caso di dimissioni volontarie presentate entro il 1° anno di
vita del bambino (periodo di non licenziabilità a norma di legge) alla lavoratrice competono le indennità previste dalle norme di legge e di contratto per l’ipotesi di licenziamento.
NOTA: il C.C.N.L. prevede inoltre che alla lavoratrice
dimissionaria durante il 1° anno del bambino spetta il trattamento economico fino al termine del mese in corso.
QUANTE E QUALI SONO LE ASTENSIONI DAL LAVORO ?
- Astensione obbligatoria
- Antitcipo astensione obbligatoria (Interdizione obbligatoria
dal lavoro)
- Astensione facoltativa
- Permessi per allattamento
- Assenze per malattie del bambino
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1. ASTENSIONE OBBLIGATORIA
QUAL E’ IL PERIODO ?
Viene concesso nei 2 mesi precedenti il parto e nei 3 mesi
successivi.
Fermo restando la durata complessiva di 5 mesi le lavoratrici
hanno facoltà:
- di astenersi il mese precedente la data presunta del parto e
i 4 mesi successivi al parto a condizione che il medico specialista del SSN attesti che ciò non arrechi danno alla gestante
e al nascituro.
a) PERIODO ANTE-PARTUM: 1 o 2 mesi precedenti la data
presunta del parto;
NOTA: prendendo a riferimento la data presunta del
parto, si va indietro nel tempo di uno o due mesi ed avanti
di un giorno.
ESEMPIO: data presunta del parto il 20 marzo; 1° giorno di astensione obbligatoria il 21 gennaio nel caso di 2
mesi, 21 febbraio nel caso di 1 mese;
b) PERIODO INTERCORRENTE TRA LA DATA PRESUNTA DEL PARTO E QUELLA EFFETTIVA: ci sarà solamente
nel caso in cui la lavoratrice partorisca con ritardo rispetto
alla data presunta;
c) PERIODO POST-PARTUM: prendendo a riferimento la data
effettiva del parto si va avanti nel tempo di 3 o 4 mesi.
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E SE IL PARTO E’ PREMATURO?
E’ previsto che i giorni non goduti di astensione obbligatoria
prima del parto vengano aggiunti al periodo di astensione
obbligatoria dopo il parto.
CHI NE BENEFICIA ?
a) La madre lavoratrice in via esclusiva fino al parto e in via
non esclusiva per i 3 o 4 mesi successivi al parto;
b) Il padre lavoratore solo per i 3 o 4 mesi successivi al
parto, in caso di morte o grave infermità della madre, abbandono della madre o affidamento esclusivo al padre, indipendentemente dall’esistenza di un rapporto di lavoro della madre.
NOTA: l’infermità della madre va soprattutto valutata in
rapporto con la compatibilità all’assolvimento dei compiti
materni. Mancando tale compatibilità i 3 o 4 mesi postpartum devono essere riconosciuti al padre. In caso di
guarigione della madre prima dello scadere dei 3 o 4 mesi,
se lavoratrice dipendente, il diritto all’astensione dal lavoro viene
ripristinato a suo favore.
COME SE NE BENEFICIA ?
La lavoratrice deve presentare al datore di lavoro il certificato
medico con l’indicazione della data presunta del parto (la data
fa testo, anche in caso di errore di previsione).
Il lavoratore deve presentare al proprio datore di lavoro opportuna documentazione attestante la morte o la grave infermità della madre.
NOTA: al rilascio dei certificati sono abilitati: gli ufficiali
sanitari, i medici condotti, i medici convenzionati con l’Asl.
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QUAL E’ IL TRATTAMENTO ECONOMICO E
NORMATIVO ?
La lavoratrice (o in alternativa il lavoratore) ha diritto da parte
dell’Ente Previdenziale ad una indennità giornaliera pari
all’80% della retribuzione per tutto il periodo dell’astensione
obbligatoria.
Il Ccnl/Abi prevede l’integrazione fino al raggiungimento del
100% della retribuzione goduta in servizio. Essa viene erogata per un massimo di 5 mesi.
Quindi il periodo intercorrente fra la data presunta e quella
effettiva del parto va retribuita all’ 80%.
Nei periodi di astensione obbligatoria matura l’anzianità
di servizio ai fini:
- degli scatti triennali;
- degli automatismi;
- della gratifica natalizia;
- della quota “ex premio di rendimento”;
- delle ferie.
COSA SPETTA ALLA LAVORATRICE CHE ALL’INIZIO
DEL PERIODO DI ASTENSIONE OBBLIGATORIA
NON E’
COPERTA DAL PUNTO DI VISTA
RETRIBUTIVO ?
Se la lavoratrice è disoccupata, sospesa o assente dal lavoro, senza diritto alla retribuzione, ha ugualmente diritto all’indennità di maternità se l’intervallo di tempo tra l’inizio dell’assenza, sospensione, disoccupazione e l’inizio del periodo di
interdizione, non superi i 60 giorni.
NOTA: Tra le cause della sospensione vanno considerate ora anche:
- l’assenza facoltativa per una precedente maternità (Corte Costituzionale nr. 106 del 7 luglio 1980);
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- l’assenza per la cura del minore affidato in preadozione (Corte
Costituzionale nr. 332 del 24 marzo 1988)
- l’assenza dovuta alla stipulazione di un contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale su base annua, anche se intercorrono
più di 60 giorni (Corte Costituzionale nr. 132 del 29 marzo 1991).
Secondo un orientamento ormai prevalente è da inserire in queste cause l’aspettativa sindacale, anche quando intercorrono più
di 60 giorni (Cassazione, Sezioni unite nr. 3092 del 16 marzo 1993).
2. ANTICIPO DELL’ASTENSIONE
OBBLIGATORIA
(INTERDIZIONE OBBLIGATORIA DAL LAVORO)
QUANDO E COME PUÒ RICORRERE ?
- Anticipo per periodi di tempo determinati in caso di gravi
complicanze della gestazione, di condizioni ambientali
pregiudizievoli, di impossibilità di spostamento ad altre
mansioni.
Tale assenza anticipata può anche coincidere con l’inizio della gravidanza e perdurare per tutto il tempo dell’astensione
obbligatoria.
Per il riconoscimento del diritto di cui sopra la lavoratrice deve
presentare domanda all’Ispettorato del Lavoro, con raccomandata a.r., indicando il motivo della richiesta e allegando
un certificato medico attestante le condizioni di salute che
giustificano la richiesta.
L’ispettorato deve decidere entro sette giorni dal ricevimento
della domanda; trascorso tale periodo, se l’Ispettorato non
ha emanato alcun provvedimento, la domanda deve considerarsi accolta.
Vi è una tendenza a considerare importanti e talora da sole
sufficienti le certificazioni delle Asl e degli Enti ospedalieri.
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QUAL E’ IL TRATTAMENTO ECONOMICO E
NORMATIVO ?
La lavoratrice ha diritto da parte dell’Ente Previdenziale ad
una indennità giornaliera pari all’80% della retribuzione per
tutto il periodo dell’astensione anticipata obbligatoria.
Nei periodi di astensione anticipata obbligatoria matura
l’anzianità di servizio ai fini:
- degli scatti triennali di anzianità;
- degli automatismi;
- della gratifica natalizia;
- delle ferie.
3. INTERRUZIONE DELLA GRAVIDANZA
QUAL E’ IL TRATTAMENTO ECONOMICO E
NORMATIVO ?
I 3 o 4 mesi di astensione obbligatoria dopo il parto spettano
anche in caso di interruzione della gravidanza se questa avviene dopo il 180° giorno dal suo inizio.
NOTA: per calcolare i 180 giorni di cui sopra occorre
tornare indietro di 300 giorni dalla data presunta del parto. Se l’interruzione - spontanea o terapeutica - esclusa
quella procurata, si verifica prima dei 180 giorni si considera aborto e, quindi, a tutti gli effetti come malattia.
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4. ASTENSIONE FACOLTATIVA
QUANDO SE NE PUÒ USUFRUIRE ?
Trascorso il periodo di Astensione Obbligatoria.
CHI NE BENEFICIA ?
Il diritto di assentarsi dal lavoro può essere esercitato da entrambi i genitori anche contemporaneamente per un periodo
di 10 o 11 mesi, nei primi otto anni di vita di ogni singolo figlio:
- madre lavoratrice dopo l’astensione obbligatoria ha diritto
ad assentarsi dal lavoro nei primi 8 anni di vita del bambino,
per un periodo frazionato o continuativo non superiore a 6
mesi;
- padre lavoratore: ha diritto ad assentarsi dal lavoro nei primi 8 anni di vita del lavoro, per un periodo continuativo o
frazionato non superiore a 6 mesi, elevabili a 7, qualora abbia effettuato 3 mesi di astensione dal lavoro. Il diritto del padre può essere esercitato da subito e cioè fin dall’inizio della
nascita del figlio, senza che siano trascorsi i 3 mesi previsti
per la maternità obbligatoria, anche contemporaneamente alla madre che usufruisca dell’astensione obbligatoria;
- famiglia monoparentale: il diritto viene esercitato dall’unico genitore per un periodo continuativo o frazionato di 10 mesi
sempre negli 8 anni di vita del bambino.
NOTA: il diritto di astenersi dal lavoro è riconosciuto anche se l’altro genitore non ne ha diritto: ad esempio se la
madre è casalinga o lavoratrice autonoma o il padre è
lavoratore autonomo o non occupato, ecc.
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COME RICHIEDERLA ?
Comunicando al datore di lavoro il periodo in cui il lavoratore
intende assentarsi, con un preavviso, di norma, non inferiore
a 15 giorni.
QUAL E’ IL TRATTAMENTO ECONOMICO E
NORMATIVO ?
- Spetta il 30% della retribuzione fino al 3° anno di vita del
bambino e comunque per un periodo massimo complessivo
di 6 mesi per i genitori. Tali periodi sono coperti da
contribuzione figurativa. Per i restanti periodi di astensione
facoltativa, sia quelli successivi ai 6 mesi entro i 3 anni di età
del bambino, sia tutti i periodi usufruibili dai 3 agli 8 anni del
figlio l’indennità spetta nella misura del 30% solo se il reddito
del singolo genitore interessato, reddito riferito all’anno in cui
si usufruisca dell’astensione, sia inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria detratte le retribuzioni non percepite. Quest’ultimo periodo è coperto da contribuzione figurativa ridotta;
- Vengono riconosciuti l’anzianità di servizio e gli scatti
triennali;
- non maturano le ferie, gli automatismi di carriera e le
mensilità aggiuntive.
5. RIPOSI GIORNALIERI
(PERMESSI PER L’ALLATTAMENTO)
QUANDO E COME SE NE PUÒ USUFRUIRE ?
- Spettano al termine del periodo di astensione obbligatoria
e fino al compimento del 1° anno di vita del bambino;
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- Possono essere richiesti indipendentemente dal fatto che
l’allattamento avvenga in modo naturale o artificiale;
- Consistono in 2 interruzioni giornaliere di 1 ora ciascuna,
anche cumulabili, la cui distribuzione deve essere concordata con il datore di lavoro: in genere le lavoratrici o i lavoratori
in alternativa accorpano le 2 ore in modo da effettuare l’orario unico giornaliero;
Per coloro che effettuano un orario giornaliero inferiore alle
6 ore, l’interruzione è di 1 ora;
- Sono retribuiti integralmente e danno diritto a contribuzione
figurativa ridotta.
NOTA: in caso di mancato accordo la distribuzione dei
riposi sarà determinata dall’Ispettorato del Lavoro.
CHI PUÒ USUFRUIRNE ?
Con l’entrata in vigore della nuova legge sui congedi parentali il diritto di godere dei riposi giornalieri (di una o due ore a
seconda che l’orario sia inferiore o superiore a sei ore di lavoro) durante il 1° anno di vita del bambino viene esteso anche
al padre lavoratore dipendente, in alternativa alla madre,
nei casi in cui:
- la madre lavoratrice dipendente non se ne avvalga;
- la madre non sia lavoratrice dipendente;
- i figli siano affidati solo al padre.
Tale diritto non è riconosciuto al padre se la madre sta
usufruendo dell’astensione obbligatoria o facoltativa.
La circolare del Ministero del Lavoro afferma inoltre che è da
ritenere escluso il diritto del padre ai riposi orari quando la
madre non svolge attività lavorativa, fatta salva l’ipotesi di
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grave infermità della stessa.
In caso di parto plurimo, le ore di riposo sono raddoppiate e
le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre.
NOTA: i periodi di riposo per allattamento sono da considerarsi lavorativi a tutti gli effetti.
6. PERMESSI PER MALATTIE DEL
BAMBINO
CHI NE HA DIRITTO E PER QUANTO TEMPO SI POSSONO OTTENERE ?
Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di assentarsi dal lavoro durante le malattie di ciascun figlio fino a 3
anni di età senza limiti temporali, mentre per i figli di età compresa tra i 3 e gli 8 anni l’astensione è possibile nei limiti di 5
giorni lavorativi all’anno per ciascun genitore.
COME SI POSSONO RICHIEDERE ?
Presentando al datore di lavoro un certificato medico rilasciato da un medico specialista del Ssn e con esso convenzionato.
La malattia che dà luogo al ricovero ospedaliero interrompe il
decorso del periodo di ferie.
Ai fini della fruizione di questi congedi la lavoratrice o il lavoratore sono tenuti ad autocertificazione che l’altro genitore
non sia in astensione dal lavoro gli stessi giorni e per il medesimo motivo.
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QUAL E’ IL TRATTAMENTO ECONOMICO E
NORMATIVO ?
Per quanto riguarda l’aspetto economico, anche se per tali
assenze non è corrisposta la retribuzione, si ha però diritto alla contribuzione figurativa fino al 3° anno di vita del bambino.
Dai 3 agli 8 anni del bambino, il lavoratore ha invece diritto ad
una contribuzione figurativa ridotta.
I permessi di cui sopra sono computabili nelle anzianità di
servizio ad eccezione delle ferie e degli automatismi economici e di carriera.
7. ASTENSIONI PER FIGLI PORTATORI DI HANDICAP
SONO PREVISTE ASTENSIONI PER CHI HA FIGLI
PORTATORI DI HANDICAP ?
La lavoratrice, o in alternativa il lavoratore, in caso di figlio
con handicap in situazione di gravità accertata (e non ricoverato a tempo pieno) ha diritto al prolungamento fino a 3 anni
dell’astensione facoltativa dal lavoro. In alternativa si ha diritto a 2 ore di permesso giornaliero retribuito.
Passati i 3 anni del figlio, è previsto il diritto a 3 giorni di permesso mensile retribuito.
Inoltre, per gravi motivi familiari, è previsto per uno dei genitori di disabile grave, un congedo retribuito per un massimo
di 2 anni anche frazionabili, coperto da contribuzione ai fini
previdenziali.
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IL TRATTAMENTO ECONOMICO E CONTRIBUTIVO
NELLA GRAVIDANZA E PUERPERIO
Scatti
AutoQuota ex
Trattam.
I.N.P.S.
Ferie 13a
Triennali matismi
Premio Rendim.
Economico
ASTENSIONE
OBBLIGATORIA:
1 o 2 mesi prima del parto
3 o 4 mesi dopo il parto
ANTICIPO ASTENSIONE
OBBLIGATORIA:
per gravi complicazioni: può
coincidere con l’inizio della
gravidanza
100%
SI
(1)
SI
SI
SI
SI
SI
80%
SI
(1)
SI
SI
SI
SI
NO
(2)
30%
(4)
SI
(4)
SI
NO
(2)
NO
(2)
NO
(2)
NO
(2)
100%
SI
(5)
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
(6)
SI
NO
(2)
NO
(2)
NO
(2)
NO
(2)
ASTENSIONE FACOLTATIVA:
dopo il parto:
10 o 11 mesi anche frazionati
entro i primi 8 anni di vita del
bambino
RIPOSI GIORNALIERI:
durante il 1° anno di vita del
neonato:
2 permessi di 1 ora cad.
cumulabili (3)
ASTENSIONE FACOLTATIVA
durante le malattie del bambino.
Entro l’8° anno di vita
1) Contribuzione figurativa totale.
2) Relativamente al periodo di assenza
3) In caso di lavoro Part-time inferiore a 6 ore giornaliere, il riposo si riduce a 1 ora al giorno
4) Per quanto concerne gli aspetti economici e contributivi, precisiamo che l’indennità è pari al
30% della retribuzione fino al 3° anno di vita del bambino e comunque per un periodo
massimo complessivo di 6 mesi riferito ad entrambi i genitori. Tali periodi sono coperti da
contribuzione figurativa totale. Per i restanti periodi di astensione facoltativa, sia quelli
successivi ai sei mesi già fruiti, entro i 3 anni di vita del bambino, sia tutti i periodi usufruibili dai 3 agli 8 anni del figlio, l’indennità spetta nella misura del 30% solo se il reddito del
singolo genitore interessato, reddito riferito all’anno in cui usufruisce dell’astensione, sia
inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione a carico dell’Assicurazione generale
obbligatoria. Quest’ultimo periodo è coperto da contribuzione figurativa ridotta.
5) Contribuzione figurativa ridotta.
6) Fino ai 3 anni del figlio contribuzione figurativa totale. Tra i 3 e gli 8 anni del figlio
contribuzione figurativa ridotta.
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