LA DICHIARAZIONE TELEMATICA PREVALE SU QUELLA

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LA DICHIARAZIONE TELEMATICA PREVALE SU QUELLA
INFORMATIVA N. 222 – 09 SETTEMBRE 2014
DICHIARAZIONI
LA DICHIARAZIONE TELEMATICA
PREVALE SU QUELLA CARTACEA
• Art. 3, DPR n. 322/98
• Ordinanze Corte Cassazione 27.7.2012, n. 13440; 10.1.2013,
n. 385 e 30.8.2013, n. 20047
• Sentenza Corte Cassazione 11.12.2013, n. 27712
I contribuenti ed i sostituti d’imposta che presentano le
dichiarazioni fiscali in via telematica devono conservare l’originale
della dichiarazione trasmessa, redatta in formato cartaceo e
sottoscritta, fino al termine di decadenza dell’accertamento, ai fini
dell’eventuale esibizione all’Amministrazione finanziaria in sede di
controllo.
In caso di difformità tra i dati indicati nella dichiarazione cartacea
e quelli contenuti nel file trasmesso la Corte di Cassazione ha
affermato la “prevalenza” dei dati trasmessi in via telematica
rispetto al contenuto cartaceo della dichiarazione.
Tale situazione risulta essere comunque un evento “patologico”
imputabile ad un anomalo comportamento tenuto in sede di
predisposizione della dichiarazione ovvero ad una anomalia del
software utilizzato.
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IF 09.09.2014 n. 222 - pagina 2 di 4 Come noto la dichiarazione dei redditi, nella maggioranza dei casi, va inviata all’Agenzia delle
Entrate tramite il canale telematico (Entratel, Fisconline).
Va innanzitutto evidenziato che ai sensi dell’art. 3, comma 9, DPR n. 322/98 i contribuenti ed i
sostituti d’imposta che presentano la dichiarazione in via telematica, direttamente o tramite un
intermediario abilitato, devono conservare fino allo scadere del termine previsto per l’esercizio
dell’attività di accertamento ex art. 43, DPR n. 600/73 (in generale, quarto anno successivo a
quello di presentazione della dichiarazione) la dichiarazione trasmessa, debitamente sottoscritta,
nonché i relativi documenti rilasciati dal soggetto incaricato alla predisposizione della stessa.
Come disposto dal comma 9-bis del citato art. 3 l’intermediario deve conservare copia delle
dichiarazioni trasmesse, anche su supporto informatico (conservazione elettronica sostitutiva),
per il medesimo periodo di tempo di cui sopra, al fine dell’eventuale esibizione all’Amministrazione
finanziaria in sede di controllo.
In merito all’individuazione del soggetto “sanzionabile”, va tenuto presente che in base all’art. 5,
D.Lgs. n. 472/97, per le violazioni punite con sanzioni amministrative “ciascuno” risponde della
propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
Nell’ambito della sentenza 11.12.2013, n. 27712 la Corte di Cassazione ha evidenziato che
l'azione od omissione, oltre a dover essere cosciente e volontaria, deve essere anche colpevole,
per cui può essere rimproverato ad un soggetto di aver tenuto un comportamento, “se non
necessariamente doloso, quanto meno negligente”.
Qualora il contribuente si rivolga ad un intermediario abilitato per la compilazione e/o trasmissione
della dichiarazione, “è suo preciso obbligo quello di far si che la dichiarazione sia correttamente e
fedelmente compilata e tempestivamente presentata”.
Conseguentemente, gli obblighi tributari relativi alle dichiarazioni “non possono considerarsi
assolti da parte del contribuente con il mero affidamento delle relative incombenze ad un
professionista”. Il contribuente deve infatti svolgere anche un’attività di controllo e vigilanza sulla
loro esecuzione “… superabile soltanto a fronte di un comportamento fraudolento del
professionista finalizzato a mascherare il proprio inadempimento dell’incarico ricevuto”.
Operativamente è emersa la questione in merito a quali siano i dati a cui attribuire “preferenza” in
caso di difformità tra il contenuto del file telematico inviato all’Agenzia delle Entrate e quello del
modello cartaceo conservato dal contribuente.
Di seguito si propone l’esame della giurisprudenza disponibile sull’argomento anticipando
comunque che secondo i Supremi Giudici prevalgono i dati trasmessi telematicamente rispetto
a quanto riportato nel modello cartaceo.
ORDINANZA 27.7.2012, N. 13440
Nell’ambito dell’ordinanza 27.7.2012, n. 13440, la Corte di Cassazione ha esaminato il caso di una
società che ha ricevuto una cartella di pagamento a seguito di un controllo automatizzato ex art.
36-bis, DPR n. 600/73 per omessi versamenti derivanti da maggiori redditi indicati nella
dichiarazione inviata telematicamente. Tuttavia, tali “redditi” non erano evidenziati nel modello
cartaceo conservato dalla società.
La Corte ha precisato che:
“la modalità di trasmissione per via telematica della dichiarazione fiscale … comporta una
presunzione di identità tra i dati risultanti all’esito della trasmissione (dedotti dall’anagrafe
tributaria) e i dati presenti nel modello cartaceo, conforme a quello approvato ai sensi dell’art.
1 del D.P.R. n. 322 del 1998, sottoscritto dal contribuente. La via telematica costituisce infatti
soltanto una modalità di invio della dichiarazione”.
Richiamando l’art. 2697, comma 2, C.c., ai sensi del quale spetta al convenuto l’onere di provare
l’inefficacia del fatto costitutivo della pretesa (tributaria), la Corte evidenzia che, qualora sia
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IF 09.09.2014 n. 222 - pagina 3 di 4 eccepita una difformità tra i dati indicati nella dichiarazione cartacea e quelli contenuti nel file
telematico:
• non spetta all’Ufficio fornire la prova del (conforme) contenuto del modello cartaceo. La
Corte ritiene infatti assolto tale obbligo sulla base della “presunzione di identità” tra tali dati;
• spetta a chi eccepisce fornire la prova della difformità ex art. 2697, comma 2, C.c..
ORDINANZA 10.1.2013, N. 385
Con l’ordinanza 10.1.2013, n. 385, la Corte di Cassazione ha esaminato il caso di un contribuente
che ha ricevuto una cartella di pagamento per carente versamento derivante da maggiori redditi
indicati nella dichiarazione inviata telematicamente. Tuttavia, tali “redditi” non erano riportati nel
modello cartaceo conservato dal contribuente.
La Corte di Cassazione, ha precisato che:
“con la procedura di presentazione della dichiarazione in via telematica, prevista dal D.P.R. n.
322 del 1998, art. 3, diversamente dal sistema cartaceo …, la dichiarazione e la sua
presentazione costituiscono un unico, complesso, atto che viene ad esistenza giuridica
soltanto con l'invio”.
Conseguentemente il contribuente:
“non può addurre dati diversi desunti da una propria dichiarazione cartacea (salvo il caso … di
errore compiuto dallo stesso contribuente nel formare ed inviare la dichiarazione, eventualmente
emendabile secondo le regole generali), poiché tale dichiarazione cartacea è irrilevante, non
costituendo copia della dichiarazione presentata all'Ufficio, in quanto l'elaborazione telematica
attribuisce certezza (superabile solo con rigorosa prova contraria attinente al sistema
informatico di trasmissione dei dati) della conformità del file (contenente la dichiarazione)
giunto all’amministrazione e quello inviato dal contribuente”.
ORDINANZA 30.8.2013, N. 20047
Con l’ordinanza 30.8.2013, n. 20047 la Corte di Cassazione è nuovamente intervenuta per chiarire
quali siano i dati a cui attribuire la “preferenza” (da parte del Giudice) in sede di contenzioso in
caso di difformità tra quanto indicato nel modello cartaceo e quanto contenuto nel file trasmesso
telematicamente.
In particolare la questione affrontata dalla Corte riguarda la rettifica ex art. 36-bis, DPR n. 600/73
effettuata dall’Agenzia delle Entrate a causa della mancata indicazione nel quadro RU del mod.
UNICO, inviato telematicamente, di un credito d’imposta relativo agli incentivi per la ricerca
scientifica utilizzato in compensazione nel mod. F24. Tale credito risultava correttamente indicato
soltanto nella dichiarazione cartacea conservata dal contribuente.
In sede di liquidazione automatizzata l’Agenzia aveva determinato una maggiore imposta dovuta,
disconoscendo le compensazioni in quanto effettuate utilizzando un credito non risultante dalla
dichiarazione telematica.
La Corte di Cassazione, conformemente a quanto già affermato, ha precisato che in base al citato
art. 3, DPR n. 322/98:
“… la dichiarazione che ha da intendersi presentata dal contribuente è … quella trasmessa in
via telematica, mentre la copia cartacea sottoscritta dal contribuente è strumento utile ai soli
controlli, eventuali e successivi, da effettuarsi da parte dell'Amministrazione in ordine alla
genuinità ed alla paternità della dichiarazione trasmessa per via telematica”.
Conseguentemente:
“non vi è perciò ragione per ritenere che in ipotesi di contraddizione tra i dati risultanti nella
dichiarazione presentata in via telematica e la copia conservata con modalità cartacea il
giudicante possa attribuire preferenza a questi ultimi e perciò ritenere che la predetta copia
cartacea sia opponibile all'Amministrazione a preferenza di quella trasmessale per via
telematica”.
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IF 09.09.2014 n. 222 - pagina 4 di 4 Pertanto, per la Corte di Cassazione la dichiarazione è una sola, ossia quella trasmessa in via
telematica. Il modello cartaceo, che il contribuente deve conservare esclusivamente per finalità di
controllo, è una copia che non può differire dai dati trasmessi.
SENTENZA 11.12.2013, N. 27712
Infine, con specifico riferimento alla difformità tra i dati indicati nella dichiarazione cartacea e quelli
contenuti nel file trasmesso telematicamente, la Corte di Cassazione nella citata sentenza
11.12.2013, n. 27712 ha confermato il proprio orientamento, espresso nelle predette ordinanze,
affrontando la questione di alcune dichiarazioni IVA inviate da un intermediario abilitato con un
saldo a credito.
L’Agenzia ha ritenuto le stesse “infedeli” in quanto il relativo risultato a credito non era supportato
dalle annotazioni desumibili dai registri IVA.
La Corte ha confermato l’operato dell’Ufficio ancorché i contribuenti (e l’intermediario) avevano
sottolineato che si era “trattato di errore informatico di trasmissione, atteso che nessuna somma
era stata da loro riportata «a credito» ovvero «a rimborso»”.
DATI
TRASMESSI IN VIA TELEMATICA
difformità
DATI
CONTENUTI NEL MODELLO
CARTACEO
• la dichiarazione da ritenere “presentata” è quella inviata
telematicamente
• la copia cartacea va conservata solo ai fini di evenutali controlli e non è
opponibile all’Amministrazione, rispetto a quella telematica
I dati trasmessi telematicamente prevalgono
rispetto al contenuto cartaceo della dichiarazione
„
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