Trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi: le regole
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Trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi: le regole
Trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi: le regole Renzo La Costa La dichiarazione che sia stata "scartata" dal sistema informatico non può ritenersi tempestivamente presentata: ed, infatti, in tal caso, non viene emessa la ricevuta attestante la ricezione della dichiarazione da parte dell’amministrazione: non operando i prescritti rimedi, il professionista o l’intermediario sono legittimamente destinatari delle sanzioni previste. La Corte di Cassazione con sentenza 29 luglio 2015, n. 16003 torna sulla questione dello “scarto” automatico delle dichiarazioni, offrendo una vera e propria fotografia della procedura telematica. La controversia all’esame concerne l’impugnazione dell’avviso irrogazione sanzioni comminate al contribuente ai sensi dell’art. 7, d.lgs. n. 241 del 1997 per violazione degli artt. 2 e 3 d.P.R. n. 322 del 1998: il contribuente, nella sua qualità di intermediario per la trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi, aveva omesso la trasmissione di 42 dichiarazioni e ritardata oltre il termine una dichiarazione, in relazione a più anni. Il ricorrente sosteneva che le dichiarazioni in questione, regolarmente inviate, erano state scartate dal sistema telematico per irregolarità formali che tuttavia non incidevano sulla determinazione del reddito e sull’applicazione delle imposte. La Commissione adita rigettava il ricorso, affermando la legittimità della sanzione irrogata in quanto la trasmissione è comprovata esclusivamente dalla "ricevuta" stampata in esito alla regolare trasmissione e se la trasmissione fosse stata "scartata", essa avrebbe potuto essere ritrasmessa, secondo le stesse regole del sistema, ovviando ai motivi dello scarto. L’appello del contribuente era rigettato, con la sentenza della CTR, la quale confermava il valore della ricevuta ai fini dell’attestazione di regolarità della trasmissione e rilevava che la sanzione era dovuta a colpa del contribuente per non essersi attivato per eliminare le ragioni che avevano determinato lo "scarto" della eseguita trasmissione. Avverso tale sentenza il contribuente propone ricorso per cassazione, eccependo l’esclusiva valenza della "ricevuta" rilasciata dall’amministrazione finanziaria. Orbene – ha evidenziato la suprema Corte - la situazione che è alla base del giudizio appare pacifica tra le parti, le quali non contestano (reciprocamente) i seguenti fatti essenziali: - il soggetto "intermediario" ha trasmesso telematicamente le dichiarazioni di cui si discute; - il sistema ha "scartato" le dichiarazioni trasmesse per errori formali non incidenti sulla determinazione del reddito e sull’applicazione delle imposte; - il soggetto "intermediario", pur messo al corrente dello "scarto" e delle relative ragioni, non ha provveduto a ritrasmettere le dichiarazioni. Sulla base di tali fattori, la censura del contribuente è risultata sfornita di fondamento. Dal sistema normativo, all’epoca vigente, emerge che la dichiarazione trasmessa telematicamente può essere "scartata" dal sistema informatico per una serie di errori, individuati dall’art. 9 comma 10 del D.M. 31 luglio 1998 (recante "Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti"): «a) mancato riconoscimento del codice di autenticazione del file, in base alle modalità descritte al paragrafo 2.2 dell’allegato tecnico; b) file doppio o non elaborabile in quanto non conforme alle specifiche tecniche indicate nei decreti di approvazione dei modelli di dichiarazione; c) omessa o errata indicazione del codice fiscale dell’utente delegante, per i file inviati dai soggetti delegati dalle banche e dalla P.I. S.p.A. di cui all’art. 6». Ai sensi del comma seguente: «Tutte le dichiarazioni contenute nel file scartato per uno dei motivi di cui al comma precedente, vengono respinte. Tale circostanza viene comunicata tramite il servizio telematico all’utente che ha effettuato la trasmissione del file. L’utente è tenuto, in tale ipotesi, a ripetere la trasmissione, dopo aver rimosso la causa che ha provocato lo scarto». In proposito la stessa Corte ha recentemente avuto modo di affermare, che: «In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la dichiarazione inviata in via telematica, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 (nel testo applicabile ratione temporis), si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa, e si ritiene ricevuta, ai sensi del comma 10 del medesimo articolo, dal momento della comunicazione di ricevimento da parte dell’Amministrazione finanziaria, atto che assolve alla finalità di fornire prova dell’avvenuta, tempestiva, consegna da parte del contribuente e del regolare adempimento degli obblighi di presentazione. Tale disciplina si applica anche nel caso in cui si siano verificati i cosiddetti "errori bloccanti" della trasmissione telematica, che - con i tempi e le modalità di cui alla circolare n. 35 del 23 aprile 2002 del Ministero delle finanze - sono segnalati nel sistema telematico consultabile dal contribuente, il quale, messo in condizione di avvedersi in tempo utile dell’avvenuto "scarto" della propria dichiarazione, può porvi tempestivo rimedio» (Cass n. 675 del 2015). Osserva anche la Corte che «con circolare n. 35/E del 23/04/2002, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al "Servizio di assistenza e informazione ai contribuenti per la presentazione delle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2001", ad integrazione di altra pregressa Circolare ministeriale n. 195 del 1999, specificando che: 1) relativamente alla trasmissione della dichiarazione in via telematica ed alla segnalazione di errori che determinano il blocco della trasmissione (c.d. "errori bloccanti", contraddistinti da tre asterischi), "il servizio telematico restituisce dopo breve tempo, per ogni dichiarazione trasmessa, la ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione e l’esito del primo controllo formale operato su di essa. Ciò comporta che gli uffici devono adottare idonee misure organizzative che permettano di restituire al contribuente la predetta attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione, al più tardi entro il giorno successivo a quello di consegna della stessa dichiarazione agli uffici medesimi", in quanto, se una dichiarazione è trasmessa nei termini ma viene scartata dal servizio telematico, essa potrà essere comunque "tempestiva", qualora, dopo avere effettuato i dovuti controlli e la rimozione di eventuali errori, venga ritrasmessa entro i 5 giorni successivi dal ricevimento della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che ne motiva lo scarto; 2) con riguardo alla comunicazione di errori o di anomalie nelle dichiarazioni positivamente trasmesse invece, "tutti i contribuenti che presenteranno la dichiarazione in via telematica riceveranno, tramite intermediario, un preavviso telematico, nel caso in cui dalla liquidazione della dichiarazione dovesse emergere un'anomalia, un errore o un omesso versamento", "...in pratica, ciascun intermediario riceverà per mezzo di posta elettronica l’avviso che sulla sua casella Entratel è consultabile l’elenco delle dichiarazioni trasmesse telematicamente che, dall’eseguito controllo, hanno evidenziato anomalie o errori", affinché il professionista abilitato possa provvedere, entro i 60 gg. dal "preavviso telematico", ove ritenga insussistente l’anomalia o l’errore a fornire spiegazioni, così evitando l’invio della comunicazione di irregolarità al cliente». Da tanto si ricava che: a) la dichiarazione che sia stata "scartata" dal sistema informatico non può ritenersi (ancora) tempestivamente presentata: ed, infatti, in tal caso, non viene emessa la ricevuta attestante la ricezione della dichiarazione da parte dell’amministrazione; b) la dichiarazione può, invece, ritenersi tempestivamente presentata allorché la stessa sia stata (sempre telematicamente) ritrasmessa successivamente alla comunicazione da parte dell’amministrazione dei motivi dell’avvenuto "scarto"; c) siffatta procedura doveva essere ben nota al ricorrente, il quale come "intermediario" incaricato della presentazione in via telematica delle dichiarazioni dei contribuenti, doveva esser specificamente "abilitato" all’utilizzo della procedura in questione dall’Agenzia delle entrate ai sensi dell’art. 3, comma 4, del d.P.R. n. 322 del 1998, previa presentazione dell’apposita domanda di cui all’art. 4, comma 1, del d.m. 31 luglio 1998 (già richiamato), al fine di ricevere il "codice di autenticazione", previsto dall’art. 3, comma 1, del medesimo decreto, codice che consente di «verificare l’identità dell’utente e l’integrità delle informazioni presenti nel file trasmesso». Assume, quindi, rilevanza decisiva nella fattispecie il fatto che: a) l’amministrazione abbia comunicato all’attuale ricorrente l’avvenuto "scarto" per la presenza di "errori bloccanti" della dichiarazione dallo stesso telematicamente trasmessa (il fatto non è contestato); b) il ricorrente non abbia provveduto a ritrasmettere la dichiarazione scartata dopo aver ricevuto la predetta comunicazione (anche tale fatto non è contestato); c) il ricorrente non abbia spiegato in alcun modo le ragioni per le quali non ha provveduto alla nuova trasmissione della dichiarazione una volta ricevuta la predetta comunicazione, né nei cinque giorni successivi, nè in alcuna altra data; d) il ricorrente non abbia prodotto in atti la "ricevuta emessa dall’amministrazione" ricevente, la sola idonea a dare prova dell’avvenuta (e tempestiva) trasmissione telematica della dichiarazione (né abbia sostenuto di averla mai avuta o di averla smarrita); Alla luce delle considerazioni che precedono, il motivo di ricorso è stato rigettato.