carta intestata - Comune di Ello
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COMUNE DI ELLO Provincia di Lecco 23848 ELLO – via M. De Vecchi n. 17 tel. 0341 576164 fax 0341 260651 e-mail [email protected] casella di P.E.C.: [email protected] sito web www.comune.ello.lc.it INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE CIRCA L’OBBLIGO DI DICHIARARE LE PRESTAZIONI ENERGETICHE E LA CLASSE ENERGETICA DEGLI EDIFICI OGGETTO DI ANNUNCIO COMMERCIALE PER LA VENDITA O LA LOCAZIONE. 1) DA QUANDO DECORRE L'OBBLIGO DI INDICARE LA CLASSE ENERGETICA NEGLI ANNUNCI COMMERCIALI PER COMPRAVENDITA E LOCAZIONE? Dal 1/1/2012. Con delibera ix/2555 del 24/11/2011 è stato introdotto l'obbligo di riportare la classe energetica su tutti gli annunci commerciali, così come stabilito BURL n. 8 del 25 febbraio 2011. LA VIOLAZIONE È SANZIONATA IN VIA AMMINISTRATIVA DA EURO 1.000 A EURO 5.000 . In parole povere tutti gli annunci commerciali che pubblicizzano “vendesi” o “affittasi” devono riportare la classificazione energetica dell’edificio. Anche per un privato deve rispettare quest’obbligo quando diffonde annunci commerciali per vendita o affitto senza farsi assistere da una agenzia immobiliare o professionisti del settore (i comunissimi cartelli esposti sugli immobili che riportano vendesi/ affittasi, per intenderci). 2) Cos’è un ACE - ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA-? L' «Attestato di certificazione energetica» è, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 192/2005, un documento redatto da un esperto indipendente o da un organismo all'uopo preposto (l'individuazione dei cui requisiti è lasciato, ex art. 4, comma 1, lett. c), alla determinazione dei decreti attuativi presidenziali), sulla base di criteri generali e di apposite metodologie di calcolo (anch'esse lasciate alla determinazione degli stessi decreti attuativi presidenziali), avente la funzione di attestare la prestazione energetica e le caratteristiche energetiche dell'edificio in modo da consentire al cittadino una valutazione di confronto di tali caratteristiche rispetto ai valori di riferimento previsti dalla legge (che devono, anch'essi, essere riportati nella prescritta attestazione), unitamente ad eventuali suggerimenti per il miglioramento della resa energetica dell'edificio (art. 6, comma 6, D.Lgs. 192/2005). L’indice di cui è formato un ACE è suddiviso in CLASSI. 3) quante “classi” esistono in Lombardia? Ve ne sono 8: da “A+” - miglior rendimento - a “G” - il più basso -. 4) Cosa indica per un cittadino la classificazione energetica di un appartamento? Confrontando la certificazione energetica* di due appartamenti, entrambi di 120 m2 : uno di classe “B” e l’altro di classe “G” si può scoprire che acquistando il classe “B” si risparmiano, rispetto al classe “G”, circa € 1.900 all'anno per il suo riscaldamento: 19.000 euro in 10 anni. Per il calcolo si è considerato come combustibile il METANO che, per un appartamento di 120 m2 comporta una spesa di € 2.380 annue per il classe “G” mentre per la classe “B” la spesa sarà di € 475 annue. Inoltre la collettività risparmia, in 10 anni, circa € 900** sulle emissioni di CO2 . * in classi della certificazione energetica della Lombardia. **calcolato su valore medio di € 15 per tonnellata di CO2 (fonte ECX). 5) Quando è obbligatoria la certificazione energetica ? Punto 9 della DGR VIII/8745 La certificazione energetica degli edifici è obbligatoria per tutte le categorie di edifici, classificati in base alla destinazione d’uso indicata all’articolo 3 del DPR 26 agosto 1993, n. 412, secondo la seguente scadenza temporale, nei seguenti casi: • dal 1° settembre 2007: - edifici di nuova costruzione, interventi di demolizione e ricostruzione in ristrutturazione, ristrutturazioni edilizie superiori al 25 %, recupero dei sottotetti a fini abitativi e ampliamenti volumetrici superiori al 20%; - per tutti gli edifici, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero che avvenga mediante la cessione di tutte le unità immobiliari che lo compongono effettuata con un unico contratto; - a decorrere dal 1° settembre 2007 ed entro il 1° luglio 2010, nel caso di edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la cui superficie utile superi i 1000 m2; - per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura, sia come sgravi fiscali o contributi a carico di fondi pubblici o della generalità degli utenti, finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio o degli impianti. • dal 1° gennaio 2008: - contratti Servizio Energia e Servizio Energia “Plus”, nuovi o rinnovati, relativi ad edifici pubblici o privati; - provvedimenti giudiziali portanti trasferimenti immobiliari resi nell’ambito di procedure esecutive individuali e di vendite conseguenti a procedure concorsuali purché le stesse si siano aperte, rispettivamente, con pignoramenti trascritti ovvero con provvedimenti pronunciati a decorrere dal 1° gennaio 2008 e purché le stesse abbiano ad oggetto edifici per i quali ricorrono gli obblighi di allegazione di cui alle fattispecie considerate dal punto 9 della DGR VIII/8745. • dalla data di entrata in vigore della DGR VIII/8745: contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura comunque come committente un Soggetto pubblico. • dal 1° luglio 2009: trasferimento a titolo oneroso delle singole unità immobiliari. • dal 1° luglio 2010: contratti di locazione, di locazione finanziaria e di affitto di azienda comprensivo di immobili, siano essinuovi o rinnovati, riferiti a una o più unità immobiliari. 6) E' SEMPRE NECESSARIO ALLEGARE LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA NEGLI ATTI DI COMPRAVENDITA E NEI CONTRATTI DI LOCAZIONE? Premesso che la Regione Lombardia con la DGR VIII/8745 ha reintrodotto in maniera esplicita l'obbligo dal 1° luglio 2009 per il trasferimento a titolo oneroso delle singole unità immobiliari dal 1° luglio 2010 per contratti di locazione, di locazione finanziaria e di affitto di azienda comprensivo di immobili, siano essi nuovi o rinnovati, riferiti a una o più unità immobiliari. La legge Regione Lombardia 29/06/2009, BUR 30/06/2009, n. 26, n. 2 stabilisce (art.1 comma f 17quinquies sexies e nonies) che L’alienante a titolo oneroso che non ottempera all’obbligo, incorre nella sanzione amministrativa da euro 5 mila a euro 20 mila. Il locatore che, a decorrere dall’1 luglio 2010, non ottempera all’obbligo, incorre nella sanzione amministrativa da euro 2.500,00.= a euro 10 mila. Al fine di consentire il controllo sull’effettivo rispetto delle disposizioni in materia di dotazione ed allegazione dell’attestato di certificazione energetica, agli atti di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unita` immobiliari, il notaio che non avesse, anche giustificatamente, provveduto alla detta allegazione, ha obbligo di inviare copia conforme dell’atto dallo stesso ricevuto o autenticato, entro il termine di quindici giorni dalla sua registrazione, all’organismo regionale di accreditamento. 7) QUANDO NON È PREVISTA LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA ? Punto 3.2 della DGR VIII/8745 Sono escluse dall'applicazione del provvedimento regionale le seguenti categorie di edifici e di impianti: • gli immobili ricadenti nell’ambito della disciplina della parte seconda e dell’articolo 136, comma 1, lettere b) e c) del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio e gli immobili che secondo le norme dello strumento urbanistico devono essere sottoposti a solo restauro e risanamento conservativo nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe un’alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici; • i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono mantenuti a temperatura controllata o climatizzati per esigenze del processo produttivo, sono altresì esclusi i fabbricati industriali artigianali e agricoli e relative pertinenze qualora gli ambienti siano mantenuti a temperatura controllata o climatizzati utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili; • i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 m2; • gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell'edificio, anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile. Punto 9 della DGR VIII/8745 • (9.5) L’applicazione degli obblighi di dotazione e allegazione agli atti di trasferimento a titolo oneroso dell’attestato di certificazione energetica è esclusa per tutte le ipotesi di trasferimento a titolo oneroso di quote immobiliari indivise, nonché di autonomo trasferimento del diritto di nuda proprietà o di diritti reali parziali e nei casi di fusione, di scissione societaria e di atti divisionali. • (9.6) L’applicazione degli obblighi di dotazione e di allegazione agli atti di trasferimento a titolo oneroso dell’attestato di certificazione energetica è esclusa quando l’edificio, o la singola unità immobiliare in caso di autonoma rilevanza di questa, sia privo dell’impianto termico o di uno dei suoi sottosistemi necessari alla climatizzazione invernale o al riscaldamento dell’edificio. 8) NEL CASO DI AMPLIAMENTO VOLUMETRICO, IL CUI VOLUME LORDO È SUPERIORE AL 20% DELL’EDIFICIO ESISTENTE, L’ACE PUÒ ESSERE RIFERITO ESCLUSIVAMENTE ALLA NUOVA PORZIONE DI EDIFICIO? Si, sempre che l’ampliamento volumetrico sia servito da un impianto termico ad esso dedicato. No, qualora l’ampliamento volumetrico e edificio esistente siano serviti dallo stesso impianto termico. In quest’ultimo caso il Soggetto certificatore è tenuto a produrre un attestato riferito all’intero edificio (esistente più ampliamento volumetrico). 9) NEL CASO DI TRASFERIMENTO A TITOLO ONEROSO DI UNA SINGOLA UNITÀ IMMOBILIARE FACENTE PARTE DI UN EDIFICIO COSTITUITO DA PIÙ UNITÀ IMMOBILIARI, IL PROPRIETARIO DELLA STESSA È TENUTO A DOTARSI DELL’ACE? Si, è obbligatorio dal 1° luglio 2009. 10) E' POSSIBILE PRODURRE UN ACE RIFERITO A PIÙ UNITÀ IMMOBILIARI? Si, sempre che queste unità immobiliari siano servite dal medesimo impianto termico, abbiano medesima destinazione d’uso e sia presente un unico proprietario (o amministratore). 11) NEL CASO DI UN EDIFICIO COMPOSTO DA PIÙ UNITA IMMOBILIARI CIASCUNA SERVITA DA UN IMPIANTO TERMICO AD USO ESCLUSIVO, QUANTI ACE OCCORRE PRODURRE? Occorre produrre tanti ACE quante sono le unità immobiliari interessate. È possibile accorpare in un unico ACE più unità immobiliari, solo nel momento in cui queste siano servite dal medesimo impianto termico, abbiano medesima destinazione d’uso e sia presente un unico proprietario (o amministratore). Per ogni altra informazione relativa alla certificazione energetica si consiglia di rivolgersi a professionisti abilitati del settore. Queste sono solo informazioni di carattere generale e non possono essere considerate esaustive.