Codice Deontologico R01 – ICS - Italiana Credito e Servizi Italiana

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Codice Deontologico R01 – ICS - Italiana Credito e Servizi Italiana
Italiana Credito e Servizi
Mediazione Creditizia s.r.l.
Società soggetta a controllo e coordinamento da parte
della Société General de la Franchise s.r.l.
Sede Legale: Via Benucci 30, 05100, Terni, TR
C.F. - P.IVA 01350960553 R.E.A. TR - 90278
Iscrizione Albo OAM n. M374
Cap. Soc. 50.000,00 I.V.
Verde 800.88.56.70 Cell. 335.74.41.42.9
Sito www.italianacreditoservizi.it
EMail [email protected]
PEC [email protected]
CODICE DEONTOLOGICO DEI MEDIATORI CREDITIZI CHE SVOLGONO L’ATTIVITÀ
DI CONSULENZA E COLLOCAMENTO DI PRODOTTI DI CREDITO
Principi Generali
Art 1.
Destinatari
Il Codice è destinato ai mediatori creditizi (di seguito “mediatori”) persone giuridiche, indipendentemente dal
fatto che l’attività venga svolta in proprio o a servizio di una persona giuridica che svolga attività di mediazione,
nell’ambito dei rapporti intrattenuti con la banca o intermediario finanziario di cui all’art. 106 del D.lgs n. 385/93
(di seguito “intermediario”),con i clienti e con i terzi in genere.
Art 2.
Art. 2 Attività
Art. 128 sexies del T.U.B. D. Lgs. 385/93
a. E' Mediatore Creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza,
banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V con la potenziale clientela per la concessione di
finanziamenti sotto qualsiasi forma.
b. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di Mediatore Creditizio è riservato ai
soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies.
c. Il Mediatore Creditizio può svolgere esclusivamente l'attività indicata al comma 1 nonché attività
connesse o strumentali.
d. Il Mediatore Creditizio svolge la propria attività senza essere legato ad alcuna delle parti da rapporti
che ne possano compromettere l'indipendenza.
Art 3.
Incompatibilità
a. E' vietata la contestuale iscrizione nell'elenco degli agenti in Attività Finanziaria.
b. I collaboratori di Agenti in Attività Finanziaria e di Mediatori Creditizi (sono persone fisiche e) non
possono svolgere contemporaneamente la propria attività a favore di più soggetti (iscritti OAM).
Art 4.
Attività Compatibili
Sono compatibili, e dunque esercitabili da parte del Mediatore Creditizio, l’attività di mediazione di assicurazione
o di riassicurazione e quella di consulenza finanziaria, fermo restando i rispettivi obblighi di iscrizione nel relativo
elenco, albo o registro (cfr. art. 17, comma 4-quater, del D.Lgs. n. 141/2010).
Art 5.
Deroghe
Non costituisce esercizio di mediazione creditizia (cfr. art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 141/2010):
La promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente
per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con le banche e gli intermediari
finanziari. In tali contratti non sono ricompresi quelli relativi al rilascio di carte di credito;
La promozione e la conclusione, da parte di banche, intermediari finanziari, imprese di investimento, società di
gestione del risparmio, SICAV, imprese assicurative, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica e Poste
italiane S.p.A. di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e alla prestazione di
servizi di pagamento;
La stipula, da parte delle associazioni di categoria e dei Confidi, di convenzioni con banche, intermediari finanziari
ed altri soggetti operanti nel settore finanziario finalizzate a favorire l'accesso al credito delle imprese associate.
Art 6.
Divieti
Ai Mediatori è vietato concludere contratti ed effettuare, per conto di banche o di intermediari finanziari,
l’erogazione di finanziamenti e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di
pagamento o di titoli di credito.
I Mediatori possono raccogliere le richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti, svolgere una prima istruttoria
per conto dell’intermediario erogante e inoltrare tali richieste a quest’ultimo (cfr. art. 13 del D.Lgs. n. 141/2010).
Art 7.
Divieto di attività senza titolo autorizzativo, con titolo scaduto o revocato
Come previsto dal D. Lgs. 141/2010, senza iscrizione all'OAM, non è ammissibile l’esercizio dell’attività di
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Mediazione Creditizia s.r.l.
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mediazione creditizia. Pertanto chi si trova in queste condizioni non può ricevere l’incarico; un incarico che fosse
stato acquisito in precedenza, verrà revocato a seguito dell’accertamento della mancanza del suddetto titolo.
Si precisa che tale divieto viene trasferito anche a tutti i Mediatori Creditizi non in regola con quanto previsto dal
nuovo D. Lgs. 141/2010.
L'esercizio dell'attività di Mediazione Creditizia è riservato a società di capitali iscritte nell'apposito Albo tenuto
dall' Organismo Agenti e Mediatori disponibile nel sito dell' OAM.
Art 8.
Indipendenza
Posti i requisiti previsti dal nuovo D.Lgs. 141/2010, in base al quale il mediatore non può operare in via esclusiva
per conto di un intermediario, i mediatori forniranno annualmente all’intermediario una dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, con la quale il mediatore stesso attesta il possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge per l’esercizio della
sua attività.
Si precisa che chi esercita l'attività di Mediazione Creditizia non può svolgere l'attività di Agente in Attività
Finanziaria.
Il Mediatore Creditizio, inoltre, per lo svolgimento della propria attività, può avvalersi fuori sede di figure, persone
fisiche, denominate Collaboratori.
I Collaboratori vengono regolarmente iscritti in un Albo professionale pubblico tenuto dall’Organismo Agenti e
Mediatori.
I Collaboratori svolgono attività in esclusiva per il Mediatore Creditizio con cui hanno sottoscritto il rapporto
contrattuale.
I Collaboratori rispettano tutti i protocolli e procedure applicati dal Mediatore Creditizio.
I Collaboratori partecipano alle riunioni periodiche indette dal Mediatore Creditizio che hanno carattere
formativo, informativo e organizzativo sull’attività svolta a favore dei Clienti.
I Collaboratori, ai fini della loro permanenza nell’Albo Professionale sono tenuti al superamento di un esame con
frequenza annua.
Il Mediatore Creditizio mette a disposizione accordo/convenzione con società preposta alla formazione e
riconosciuta dall’Organismo Agenti e Mediatori, al fine di perseguire il percorso formativo previsto dal D. Lgs.
141/2010.
Rapporti con il Cliente
Art 9.
Trasparenza nella denominazione
Il Mediatore Creditizio nonché i Collaboratori si propongono in modo esplicito e chiaro nei rapporti con la
Clientela, astenendosi da spendere titoli o qualifiche diversi o comunque non pertinenti all’attività di consulenza,
proposizione o di collocamento dei prodotti di credito. Il Mediatore Creditizio utilizza nella propria
denominazione termini che identificano in maniera trasparente il proprio ruolo di Mediatore Creditizio rispetto a
quello dell’Intermediario Finanziario e/o della Banca.
Al riguardo, fornirà al Cliente un documento (foglio informativo) nel quale sono evidenziati i propri dati
identificativi (tra i quali: nome, cognome, denominazione o ragione sociale e forma giuridica – che NON
comprenda, oltre a parole o locuzioni come banca, banco, credito, ecc., anche termini quali “finanziaria” – il
domicilio, la sede legale e la sede amministrativa); l’eventuale indirizzo telematico; il numero e la data di
iscrizione all’albo; se Collaboratore di una società di Mediazione Creditizia, il proprio nome e cognome, il suo
indirizzo con i recapiti telefonici e telematici, la sua qualifica, la propria partita I.V.A., il numero di iscrizione nel
registro delle imprese; il presente codice deontologico (corredato da un foglio esplicativo sui contenuti dello
stesso) e le modalità di segnalazione all’ufficio reclami dell’Intermediario Finanziario e/o della Banca.
Il Collaboratore del Mediatore Creditizio ha l’obbligo di informare il Cliente, per ogni tipo di prodotto presentato,
sulle modalità nonché sulle condizioni generali applicate dal Mediatore Creditizio per lo svolgimento dell’attività a
favore del Cliente stesso.
Il Collaboratore deve, inoltre riferire al Cliente che l’attività svolta dal Mediatore Creditizio è in subordine all’esito
finale da parte dell’Intermediario Finanziario e/o Banca.
Il Collaboratore del Mediatore Creditizio deve comportarsi con diligenza, correttezza e buona fede.
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Il Collaboratore del Mediatore Creditizio deve mantenere alto il livello della propria preparazione professionale
mediante un costante aggiornamento al fine di garantire una prestazione sempre più qualificata.
Il Collaboratore del Mediatore Creditizio deve conoscere il sistema bancario e creditizio nonché le leggi ed i
regolamenti relativi allo svolgimento della propria attività professionale.
Il Collaboratore del Mediatore Creditizio deve accettare l’incarico nei limiti della propria esperienza e
preparazione, valutandolo con attenzione e informando il cliente in ordine a tutte le difficoltà e condizioni del
caso.
Pertanto il Mediatore Creditizio non ha nessuna facoltà di stabilire anticipatamente esiti su richieste avanzate a
seguito di mandati conferiti dal Cliente.
Il Mediatore Creditizio non ha nessuna facoltà e non può applicare particolari forzature ne prendere decisioni
arbitrarie o fare sollecitazioni su pratiche inoltrate a Intermediari Finanziari e/o Banche.
Art 10.
Informazioni trasparenti sulle caratteristiche del prodotto
Fermo restando che i mediatori forniscono alla clientela le informazioni previste dalla disciplina in materia di
trasparenza con modalità adeguate alla forma di comunicazione utilizzata in modo chiaro ed esauriente, avuto
anche riguardo alle caratteristiche del rapporto e dei destinatari (ai sensi dell’art. 2 della Delibera CICR del 4
marzo 2003), i mediatori hanno il dovere di mettere immediatamente a disposizione del cliente tutte le
informazioni sulle caratteristiche del prodotto in termini di costi e benefici, evidenziando con particolare cura le
previsioni relative alle penali a carico del cliente e le circostanze in cui le penali vengono applicate, il diritto di
recesso, i tempi e le modalità del suo esercizio. Il cliente rilascia al mediatore attestazione scritta della ricezione
della documentazione di cui al presente articolo. Il mediatore avrà cura di inviare, ove richiesta, la predetta
documentazione all’intermediario.
Art 11.
Trasparenza sulle commissioni
I mediatori sono tenuti a portare a conoscenza dei clienti e dell’intermediario - prima dello svolgimento
dell’attività di mediazione - l’ammontare delle eventuali commissioni/compensi che il cliente deve versare al
mediatore per la propria attività.
Il mediatore deve informare il cliente – prima della conclusione del contratto – se il compenso che verserà al
mediatore sia oggetto di accordo tra mediatore e intermediario.
Art 12.
Assistenza continuativa al cliente
I mediatori hanno il dovere di svolgere la loro attività di consulenza nei confronti del cliente in modo continuativo
accogliendo le richieste di informazioni fino alla conclusione del contratto tra intermediario e cliente. Non
possono comunque accogliere richieste in contrasto con i principi sanciti nel presente codice deontologico.
Art 13.
Obblighi di riservatezza del Collaboratore del Mediatore Creditizio
Il Collaboratore del Mediatore Creditizio deve rispettare il segreto professionale.
E’ inoltre suo compito rispettare la massima riservatezza sui dati conferiti dal Cliente o di altri dati di cui è venuto
a conoscenza durante le eventuali trattative.
Il Collaboratore del Mediatore Creditizio deve:
a. Svolgere il proprio compito con semplicità, trasparenza e chiarezza al fine del soddisfacimento delle
parti;
b. Comportarsi con lealtà nei confronti dei colleghi evitando con il proprio comportamento di
procurarsi vantaggi a loro danno;
c. Astenersi dall’esprimere apprezzamenti o pareri sull’attività professionale di un collega ed in
particolare sulla sua condotta o su suoi presunti errori o incapacità. Ove venga a conoscenza che di
uno stesso affare è già stato investito un altro collega, deve rifiutare l’incarico, fino a quando
l’incarico del collega non sia scaduto, rinunciato o revocato;
d. Collaborare in sintonia e armonia con le procedure e i protocolli adottati dal Mediatore Creditizio.
Fermo restando il rispetto della normativa nel trattamento dei dati personali, i mediatori hanno l’obbligo di
osservare la massima riservatezza nell’acquisizione, gestione e conservazione delle notizie relative al Cliente e
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della documentazione dallo stesso acquisita, adottando ogni cautela atta ad evitare sia la comunicazione sia la
diffusione non autorizzate di tali elementi.
Art 14.
Inadempimento
In caso di inadempimento del mediatore al presente codice, di assenza o mendace dichiarazione dei requisiti
prescritti dalla legge e dal Codice stesso il mediatore non può ricevere l’incarico; un incarico che fosse stato
acquisito in precedenza verrà revocato a seguito dell’accertamento relativo ai predetti casi.
Art 15.
Disposizioni transitorie
Il Codice prevede che il Mediatore Creditizio comunichi ai Collaboratori, prima di instaurare il rapporto, di voler
operare esclusivamente con coloro che accettino di sottoscrivere le regole ivi contenute adeguando di
conseguenza i rapporti con i Collaboratori stessi.
Tale disposizione deve essere intesa per i nuovi rapporti con i Collaboratori che si vengono ad instaurare a partire
dal 1° Maggio 2013.