Foglio Informativo

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Foglio Informativo
ALLEGATO 4.1
FOGLIO INFORMATIVO
Redatto in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare ai sensi dell’art.
16 della legge 108/1996, del titolo VI del T.U. Bancario e successive modifiche, della Delibera
CICR del 4 Marzo 2003, del Provvedimento di attuazione della Banca d’Italia del 25 luglio 2003,
del Provvedimento UCI del 29 aprile 2005 e delle disposizioni di Banca d’Italia sulla “trasparenza
delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – correttezza delle relazioni tra intermediari e
clienti”, approvata in data 29 luglio 2009.
Le informazioni pubblicate in questo FOGLIO INFORMATIVO non costituiscono offerta al
pubblico ai sensi dell’art. 1336 del Codice Civile.
INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO
ImutuiPI S.r.l., con unico socio IPI S.p.A., avente:
• Capitale sociale: Euro 150.000 i.v.
• Sede legale: via Nizza, 262/59 – 10126 Torino – tel. 011.4277111
• Sedi operative:
o corso Galileo Ferraris, 64 – 10129 Torino – tel. 011.501272 – fax 011.50170;
o Corso Magenta, 81 – 20123 Milano – tel. 02.796751 – fax 02.39522921;
o via Ezio, 49 – 00192 Roma – tel. 06.89026757 – fax 06.89026797
• Registro imprese di Torino e codice fiscale n. 10634620016
• Iscritta al n° M118 nel Elenco dei Mediatori Creditizi tenuto dal OAM
• Iscritta presso Registro IVASS sez. E RUI n° E000457330
• PEC: [email protected]
• Sito internet: www.imutuipi.com
CARATTERISTICHE DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA
La mediazione creditizia è l’attività svolta, professionalmente, a titolo esclusivo fatte salve le
attività connesse o strumentali, da chi mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza,
banche o intermediari finanziari determinati con la potenziale clientela al fine dell’erogazione di
finanziamenti sotto qualsiasi forma.
L’attività di mediazione creditizia è riservata ai soggetti iscritti nel Elenco dei Mediatori Creditizi
tenuto dall’OAM in forza del D.Lgs. 141/2010. La mediazione creditizia prevede sia un’attività di
consulenza sia un’attività di raccolta delle richieste di finanziamento inviate dai potenziali clienti
(unitamente alla preventiva necessaria autorizzazione al trattamento dei dati inerenti alle stesse) e di
trasmissione di tali richieste alle banche e/o agli intermediari finanziari.
La mediazione creditizia presuppone l’assenza di ogni rapporto di dipendenza, subordinazione o
para-subordinazione tra il mediatore e le parti, ossia la banca e/o l’intermediario finanziario da una
parte ed il potenziale cliente dall’altra parte.
Il servizio offerto dal mediatore creditizio si limita alla messa in relazione di banche ed intermediari
finanziari con la clientela al fine della concessione di finanziamenti. Tale servizio non garantisce al
cliente di trovare una banca e/o un intermediario finanziario disposto a concedere il finanziamento.
CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA
I compensi del Mediatore Creditizio sono rapportati:
•
Al volume dei mutui effettivamente erogati dalla banca in 12 mesi a fronte delle
segnalazioni pervenute dall’intermediario;
•
Alla durata e condizioni economiche applicate agli stessi mutui, come previsto dalla
Convenzione
Provvigioni:
Tipologia di finanziamento
Provvigione massima sul valore erogato
Mutuo ipotecario a clientela consumatrice
Prestiti personali
La provvigione corrisposta al mediatore creditizio viene inclusa dalla Banca o dell’Intermediario
Finanziario eroganti nel calcolo del TAEG/ISC (Indicatore Sintetico di Costo).
In determinate situazioni è facoltà del Mediatore Creditizio, sempreché sia consentito dalla
convenzione con l’intermediario o la banca, richiedere al cliente il pagamento di una provvigione
una tantum per il servizio di mediazione che non potrà eccedere il 2% (due per cento) dell’importo
del mutuo erogato.
CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO LA MEDIAZIONE
A. Diritti del Cliente:
1) Il cliente ha diritto di avere a disposizione e di poter asportare, presso i locali del mediatore
creditizio o mediante le tecniche di comunicazione a distanza, l’Avviso denominato
“Principali Norme di Trasparenza” ed il presente Foglio Informativo.
2) Nel caso di offerta fuori sede, il cliente ha diritto di ricevere, prima della stipulazione del
contratto di mediazione creditizia, l’Avviso denominato “Principali Norme di Trasparenza”
ed il presente Foglio Informativo.
3) Nel caso in cui il mediatore creditizio effettui la raccolta delle richieste di finanziamento
firmate dai clienti per il successivo inoltro all’ente erogante, il cliente ha diritto di ricevere
dal mediatore, prima della stipulazione del contratto di finanziamento e rilasciando apposita
dichiarazione di avvenuta consegna, copia dell’Avviso denominato “Principali Norme di
Trasparenza” ed il presente Foglio Informativo relativi all’operazione di finanziamento
offerta dall’Istituto bancario o dall’Intermediario Finanziario.
Il mediatore creditizio non assume alcun obbligo di garanzia in ordine alla conclusione positiva
della mediazione e specificamente in ordine alla concreta concessione del finanziamento sotto
qualsiasi forma, ai tempi e alle modalità di approvazione delle richieste di finanziamento sotto
qualsiasi forma ed all’entità delle spese di istruzione pratica previste dagli Istituti bancari o
Intermediari finanziari eroganti.
B. Obblighi del Cliente:
1) Il cliente ha l’obbligo di fornire al mediatore creditizio dati, notizie e documentazione
corrispondenti al vero.
2) Il cliente ha l’obbligo di dichiarare espressamente l’esistenza, a proprio carico, di eventuali
protesti, procedimenti penali pendenti, procedure esecutive e/o concorsuali in corso,
ipoteche o pignoramenti o altri pregiudizi iscritti e gravanti su eventuali diritti reali di cui
egli sia titolare.
3) Il cliente ha l’obbligo di dichiarare se ha stipulato nei 3 (tre) mesi precedenti altri contratti di
mediazione creditizia.
4) Il cliente risponde della veridicità e dell’autenticità dei documenti e delle informazioni
fornite.
C. Obblighi del Mediatore creditizio:
1) Comportarsi con diligenza, correttezza, buona fede e osservare gli ordinari obblighi di
riservatezza;
2) Disaminare e predisporre la pratica di finanziamento sulla base del profilo economico e di
rischio del cliente;.
3) Fornire la propria assistenza fino al perfezionamento dell’operazione;
4) Rispettare le caratteristiche del finanziamento indicate dal cliente; resta espressamente
inteso che la ricerca e la conseguente scelta del prodotto finanziario dovrà indirizzarsi verso
i prodotti reperibili sul mercato, nel rispetto dei tassi medi praticati dagli istituti di credito
relativi ai prodotti finanziari richiesti, senza mai superare i tassi massimi previsti dalla
normativa in tema di tassi usurari;
5) Fornire al cliente la consulenza necessaria all’esecuzione dell’incarico, in considerazione del
fatto che essa costituisce parte integrante del servizio di mediazione creditizia.
D. Rapporto tra Cliente e Mediatore creditizio:
1) Il cliente prende atto che qualora il finanziamento non dovesse essere erogato da Istituti
Bancari o Intermediari Finanziari o fosse erogato in parte, il mediatore creditizio non è
tenuto a comunicargli né genericamente, né specificamente il motivo.
2) Il cliente prende altresì atto che il mediatore creditizio non potrà essere ritenuto in alcun
modo responsabile di eventuali inadempimenti od omissioni di qualsiasi genere imputabili
agli Istituti Bancari o Intermediari Finanziari, anche nell’ipotesi di sospensione o
interruzione nell’erogazione del finanziamento richiesto.
3) Il cliente prende infine atto che il mediatore creditizio non potrà essere ritenuto, a nessun
titolo, responsabile per i comportamenti delle parti messe in relazione a seguito dell’attività
di mediazione, trattandosi di attività da svolgersi esclusivamente nell’ambito giuridico della
mera mediazione.
4) Nel caso di controversie aventi ad oggetto il contratto di mediazione creditizia, o rapporti ad
essi connessi, il foro competente è quello del luogo di residenza o di domicilio del cliente, se
ubicati nel territori dello Stato.
Non sono previste procedure di reclamo o di composizione stragiudiziale delle eventuali
controversie sopra descritte.
E. Clausola penale
Una penale nella misura massima del doppio delle spese documentate e degli oneri di istruttoria
fissati in €……………. sarà dovuta dal Cliente al Mediatore creditizio nei seguenti casi:
- Rifiuto di consentire l’esecuzione del presente incarico e violazione degli obblighi di cui
al punto B)
- Rinuncia ad accettare un finanziamento alle condizioni stabilite nel presente incarico
- Rifiuto di dare esecuzione al presente contratto entro il termine di durata previsto
contrattualmente.
F. Recesso
Ciascuna delle parti ha diritto di recedere entro 10 giorni dalla sottoscrizione del incarico dandone
comunicazione all’altra a mezzo raccomandata a/r; in tale ipotesi sono a carico del richiedente il
recesso le sole spese documentate effettuate nel periodo compreso tra la sottoscrizione e il recesso
unilaterale del contratto, fatto salvo il diritto di recesso previsto dal Codice del Consumo.
Il cliente ha diritto di recedere oltre il 10° giorno dalla sottoscrizione pagando, a titolo di
corrispettivo per il recesso, le spese documentate e le spese di istruttoria di competenza del
Mediatore Creditizio che si quantificano in €……………
DATI E QUALIFICA DEL MEDIATORE CREDITIZIO e del COLLABORATORE
INCARICATO DELL’OFFERTA:
Ragione sociale:…………………………………………………….
REA: ……………………………..
Sede…………………………………………………………………
P. IVA…………………………….
Iscritto nel Elenco dei Mediatori Creditizi – al n M118 in data: ………………………………
Nome e cognome Persona Fisica: …………………………….……….
.C.F./P.IVA ……………………….
Indirizzo: ……………………………………………………………
Recapito Telefonico: …………….
……..…….
in data: ………………………………