Imprese di pulizia, disinfezione, disinfestazione
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Imprese di pulizia, disinfezione, disinfestazione
Scheda 2.4 – Imprese di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione SOGGETTI RICHIEDENTI/AMBITO DI APPLICAZIONE_____________________________________ La presente scheda riguarda unicamente soggetti ricadenti nella qualifica di impresa ai sensi delle disposizioni che disciplinano il Registro delle imprese, e non altri soggetti, quali collaboratori domestici, portieri o addetti alla pulizia dei condomini e simili, la cui attività viene esercitata nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente, direttamente instauratosi con il committente secondo le norme di settore. Quindi le attività sopra indicate possono essere esercitate dopo l'iscrizione nel Registro delle Imprese, o all'Albo delle imprese artigiane, dai seguenti soggetti: 1) imprese, artigiane e non, che hanno una sede nel territorio della Repubblica; 2) imprese che hanno sede in uno degli Stati membri della UE; 3) imprese composte da cittadini extracomunitari, purché abbiano in Italia una sede secondaria o filiale tra l'Italia e il Paese di appartenenza esistano le condizioni di reciprocità. Le imprese esercenti l’attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, per potersi iscrivere al registro delle imprese e svolgere la loro attività debbono essere in possesso dei seguenti requisiti: 1. Economico - finanziari: • Assenza di protesti cambiari negli ultimi cinque anni nei confronti del titolare o dei soci delle società di persone o degli amministratori delle società di capitali; • regolare iscrizione all'INAIL e all'INPS di tutti gli addetti, compreso il titolare e i soci prestatori d'opera; • almeno un conto corrente bancario e/o dichiarazioni bancarie. 2. Tecnico - organizzativi (uno o più di uno dei seguenti punti): • assolvimento dell'obbligo scolastico ed esercizio biennale (per attività di pulizia e disinfezione) o triennale (per disinfestazione, derattizzazione e sanificazione) di attività presso un’impresa del settore svolta in qualità di titolare, collaboratore familiare, socio partecipante, dipendente qualificato; • diploma universitario o di laurea in materia tecnica utile ai fini dello svolgimento dell'attività; • diploma d'istruzione secondaria superiore in materia tecnica attinente l'attività, comprendente: un biennio di chimica per le attività di pulizia e disinfezione; • un biennio di chimica ed elementi di scienze naturali e biologiche per le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione; • attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l'attività, conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale. 3. Onorabilità: • assenza di sentenze penali con condanne definitive o non siano in corso procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore a due anni o sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica o il patrimonio o alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un' arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione; • assenza di fallimento o procedura fallimentare in corso, salvo riabilitazione ai sensi del R.D. 267/42 artt. 142,143 e 144; • assenza di misure di sicurezza o procedimenti penali in corso per reati di stampo mafioso; • assenza di sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui all'art. 513-bis del Codice Penale; • assenza di contravvenzioni per violazioni in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione sul lavoro e le malattie professionali non conciliabili in via amministrativa. I requisiti tecnico organizzativi devono essere posseduti dal preposto alla gestione tecnica, che non può essere un consulente o un professionista esterno (art.2 D.M. 274/97). Se l’impresa non è artigiana (iscrizione al Registro Imprese) deve trattarsi di una delle seguenti figure: 1. per le ditte individuali il titolare, un collaboratore familiare del titolare (quale coniuge, parente entro il terzo grado o affine entro il secondo grado), un dipendente, un associato in partecipazione; 2. per le società di persone un socio, un dipendente, un associato in partecipazione; 3. per le cooperative: un socio, un dipendente, un associato in partecipazione; 4. per le società di capitali un amministratore, un dipendente, un associato in partecipazione. Se invece si tratta di impresa artigiana, le Commissioni provinciali per l’Artigianato, al fine del riconoscimento della qualifica di “impresa artigiana”, accettano come responsabile tecnico solamente il titolare dell’impresa individuale, il socio unico di s.r.l., il socio accomandatario di s.a.s., il socio artigiano di s.n.c. o di s.r.l.. Le attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione sono così definite: Sono attività di pulizia "quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiali non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinanti ed aree di pertinenza". Sono attività di disinfezione "quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni". Sono attività di disinfestazione "quelle che riguardano il complesso di complesso di procedimenti e operazioni atti a distinguere piccoli animali, in particolari artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate. La disinfestazione può essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singole specie". Sono attività di derattizzazione "quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero delle popolazioni dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia". Sono attività di sanificazione "quelle che riguardano il processo dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore". ADEMPIMENTI_________________________________________________________________________ Le imprese che svolgono attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione denominate "imprese di pulizia" sono iscritte Registro delle Imprese o, qualora presentino i requisiti previsti dalla L. 82/94, nell'Albo provinciale delle Imprese Artigiane di cui all'art. 5 della L. 443/85. Chi intende svolgere attività di pulizia, disinfezione, derattizzazione e sanificazione deve presentare la denuncia di inizio attività al Registro delle imprese o, secondo i casi, all'Albo delle Imprese Artigiane, dichiarando di possedere i requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnica e organizzativa e i requisiti di onorabilità. Entro 10 giorni dalla presentazione della denuncia la Camera di Commercio deve disporre l’iscrizione provvisoria dell’impresa, ed entro sessanta giorni procederà, verificata della sussistenza dei requisiti, all'iscrizione definitiva. La presentazione della domanda di iscrizione nel Registro delle imprese o nell'Albo delle Imprese Artigiane è presupposto necessario per l'effettivo esercizio dell'attività di pulizia. Documentazione richiesta Le imprese che intendono esercitare alcune delle attività disciplinate dalla L. 82/94, presentano denuncia di inizio dell'attività, ai sensi dell'art. 22, c. 3, del D.Lgs. 112/98, dichiarando il possesso dei requisiti previsti dalla medesima L. 82/94, unendo, altresì, il modello previsto all'allegato A del D.M. 274/97, compilato nella prima sezione, per la dichiarazione del possesso dei requisiti di capacità economicofinanziaria, tecnica ed organizzativa, e per l’indicazione del responsabile tecnico che, a sua volta, deve dichiarare il possesso dei requisiti di legge. La seconda sezione del modello di cui sopra va compilato, invece, nel caso di richiesta di iscrizione in una determinata fascia di classificazione. Le imprese artigiane presentano la denuncia di inizio attività alla Commissione Provinciale per l'Artigianato unitamente alla domanda di iscrizione al relativo albo, ai fini del riconoscimento della qualifica artigiana; le altre imprese presentano la denuncia unitamente alla domanda di iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese. Le imprese di pulizia, ai fini della partecipazione, secondo la normativa comunitaria, alle procedure di affidamento dei servizi di pulizia, sono iscritte a domanda nel RI secondo fasce di classificazione del volume di affari al netto dell'IVA. In tali casi esse devono presentare al RI la modulistica indicata, con allegata la seguente documentazione: - Copia libro paga e matricola per i tre (o i due) anni di riferimento o, in alternativa, copia autentica del modello 770, comprensivo dei relativi quadri, per ciascuno degli anni di riferimento ; - Elenco dei principali servizi prestati dalla impresa nei tre (o nei due) anni di riferimento, con allegati attestai di servizio (in originale o in copia autentica) resi dai committenti in elenco; - Elenco dei principali contratti in essere alla data di presentazione della istanza; - Autocertificazione (ai sensi del D.P.R. 445/00) in cui si dichiara, ai sensi dell’art.3, l. b, del D.M. del 27 aprile 1997, il costo sostenuto dalla impresa per il personale dipendente: • • non inferiore al 40% dei costi totali; non inferiore al 60% dei costo totali (se svolge esclusivamente attività di pulizia e disinfezione). - L’impresa che si trova nelle condizioni previste dall’art 3, c.5, del D.M. 274/97 (“l’impresa che per la sua forma giuridica non può comprovare le percentuali minime di cui alla l.b del c.5 ovvero che, qualunque ne sia il motivo, non le raggiunge…”) dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, il rispetto delle norme in materia di previdenza e di assicurazione sociale per i dipendenti, per i titolari di impresa artigiana e per i soci in caso di società cooperativa; - Dichiarazioni bancarie in originale. ONERI________________________________________________________________________________ Marca da bollo da € 10,33; tassa concessione governativa € 129,11 su c.c.p. 8003 intestato a Ufficio Registro Roma; diritti: SOGGETTO Società di capitali Società di capitali ADEMPIMENTO Iscrizione Inizio attività Aggiunta attività Società di capitali pulizia Inserimento/modifica Società di capitali fascia Variaz. preposizione Società di capitali tecnica S.N.C. – S.A.S. Iscrizione S.N.C. – S.A.S. Inizio attività Aggiunta attività S.N.C. – S.A.S. pulizia Inserimento/modifica S.N.C. – S.A.S. fascia Variaz. preposizione S.N.C. – S.A.S. tecnica Cooperativa Iscrizione sociale Cooperativa Inizio attività sociale Cooperativa Aggiunta attività sociale pulizia Cooperativa Inserimento/modifica sociale fascia Cooperativa Variaz. preposizione sociale tecnica Impresa Iscrizione individuale Impresa Aggiunta attività individuale pulizia Impresa Inserimento/modifica individuale fascia Impresa Variaz. preposizione individuale tecnica Impresa artigiana Iscrizione Impresa artigiana Aggiunta attività 1 DIRITTO BASE1 145/119 18/13 CONTRIBUTO 30%2 43/36 43/36 TOT. DA VERSARE 188/155 61/49 18/13 43/36 61/49 18/13 43/36 61/49 18/13 === 18/13 129/93 18/13 39/28 39/28 168/121 57/41 18/13 39/28 57/41 18/13 39/28 57/41 18/13 === 18/13 72/59 22/18 94/77 18/13 22/18 40/31 18/13 22/18 40/31 18/13 22/18 40/31 18/13 === 18/13 28/21 9/6 37/27 18/13 9/6 27/20 18/13 9/6 27/20 18/13 === 18/13 31 10 9 9 40 19 Il primo importo si riferisce alla presentazione delle denunce su supporto cartaceo, il secondo alla presentazione su supporto informatico. 2 Il contributo del 30% è stato previsto dall’art. 8 del D.M. del 27 aprile 1997, in attuazione del disposto di cui all’art. 1, c.2 l. c) della L. 82/94. Impresa artigiana pulizia Inserimento/modifica fascia 10 9 19 SCADENZE/RINNOVI___________________________________________________________________ L’iscrizione al Registro imprese o all’Albo Provinciale delle Imprese Artigiane è a tempo indeterminato. SANZIONI______________________________________________________________________________ Al titolare di impresa di pulizia individuale, all'institore preposto ad essa o ad un suo ramo o ad una sua sede, e agli amministratori di impresa di pulizia che abbia forma di società, ivi comprese le cooperative, che non eseguono nei termini prescritti le comunicazioni previste dall'art. 1 c.3 della L. 82/94, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 206,00 a euro 619,00. Qualora l'impresa di pulizia eserciti la propria attività senza essere iscritta nel registro delle imprese o nell'albo provinciale delle imprese artigiane, o nonostante l'avvenuta sospensione, ovvero dopo la cancellazione, il titolare dell'impresa individuale, l'institore preposto ad essa o ad un suo ramo o ad una sua sede, tutti i soci in caso di società in nome collettivo, i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice o per azioni, ovvero gli amministratori in ogni altro tipo di società, ivi comprese le cooperative, sono puniti con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 103,00 a euro 516,00. Qualora l'impresa di pulizia affidi lo svolgimento delle proprie attività ad imprese che versino nelle situazioni sanzionabili di cui sopra, il titolare dell'impresa individuale, l'institore preposto ad essa o ad un suo ramo o ad una sua sede, tutti i soci in caso di società in nome collettivo, i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice o per azioni, ovvero gli amministratori in ogni altro tipo di società, ivi comprese le cooperative, sono puniti con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 103,00 a euro 516,00. A chiunque stipuli contratti per lo svolgimento di attività di cui alla L. 82/94, o comunque si avvalga di tali attività a titolo oneroso, con imprese di pulizia non iscritte o cancellate dal registro delle imprese o dall'albo provinciale delle imprese artigiane, o la cui iscrizione sia stata sospesa, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 a euro 1.032,00. Qualora tali contratti siano stipulati da imprese o enti pubblici, ai medesimi si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.164,00 a euro 25.822,00. I contratti stipulati con imprese di pulizia non iscritte o cancellate dal registro delle imprese o dall'albo provinciale delle imprese artigiane, o la cui iscrizione sia stata sospesa, sono nulli. Le imprese iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane sono cancellate, limitatamente all'esercizio delle attività di pulizia, da tali registri, con provvedimento motivato della giunta della Camera di Commercio o della commissione provinciale per l'artigianato qualora, al venire meno di uno o più dei requisiti di cui all'art. 2, c.1, della L. 82/94, o di cui all'art. 2 del D.M. 274/97 , l'impresa non presenti istanza di sospensione, ovvero detta istanza non venga accolta, ovvero allo scadere del periodo di sospensione accordato l'impresa non abbia rimosso le cause che hanno portato all'avvio del procedimento di cancellazione. Ove l'impresa non sia costituita in forma societaria e svolga soltanto attività di pulizia, la cancellazione per tali attività comporta la cancellazione dal registro delle imprese o dall'albo delle imprese artigiane. Ove l'impresa sia costituita in forma societaria e non svolga soltanto attività di pulizia, può richiedere la reiscrizione per l'esercizio delle attività di pulizia nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane, al venire meno delle cause che ne hanno comportato la cancellazione per le suddette attività. NORMATIVA DI RIFERIMENTO__________________________________________________________ Normativa nazionale D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558, Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici (numeri 94-97- 98 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59). D.M. 4 ottobre 1999, n. 439, Regolamento recante modificazioni al regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, concernente la disciplina delle attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, adottato con decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274 . D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 art. 22, Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1977, n. 59 – capo IV: conferimenti ai comuni e sportello unico per le attività produttive . D.M. 7 luglio 1997, n. 274, Testo coordinato con le modifiche introdotte dal Decreto 4 ottobre 1999, n. 439 (Regolamento recante modificazioni al regolamento di attuazione degli artt. 1 e 4 della Legge 25 gennaio 1994, n. 82 concernente la disciplina delle attività di polizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, adottato con Decreto Ministeriale 7 luglio 1997, n. 274) Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione . L. 25 gennaio 1994, n. 82, Disciplina delle attività di Pulizia, di disinfezione, di disinfestazione derattizzazione e di sanificazione. L. 8 agosto 1985, n. 443, Legge - quadro per l’artigianato . Normativa regionale L.R. 28 febbraio 1987, n. 15, Formazione di centralinisti ciechi ai sensi della Legge 29 marzo 1985, n. 113. ENTI TITOLARI_________________________________________________________________________ Regione Camera di Commercio Comune