IMPRESE DI PULIZIA – DISINFEZIONE DISINFESTAZIONE

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IMPRESE DI PULIZIA – DISINFEZIONE DISINFESTAZIONE
IMPRESE DI PULIZIA – DISINFEZIONE
DISINFESTAZIONE – DERATTIZZAZIONE - SANIFICAZIONE
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Istruzioni per l’iscrizione nell’Albo Imprese Artigiane
dei soggetti esercenti l’attività di pulizia – disinfezione
disinfestazione – derattizzazione - sanificazione
(aggiornato al dicembre 2012)
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INDICE
1. RIFERIMENTI NORMATIVI
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2. DEFINIZIONE
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3. REQUISITI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’
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4. PREPOSTO ALLA GESTIONE TECNICA
pag.
6
5. INIZIO ATTIVITA’ – IMPRESA IN UN GIORNO
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6. FASCE DI CLASSIFICAZIONI
pag.
8
7.
pag. 10
Capacità economico – finanziaria
Tecnico - Professionali
Onorabilità
CONTATTI
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1. RIFERIMENTI NORMATIVI:
Legge 25.01.1994 N. 82 “Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di
disinfezione, di derattizzazione e di sanificazione”
D.M. 07 luglio 1997 n. 274 “Regolamento di attuazione delle Legge n. 82 del 25
gennaio 1994”
D.M. 04 luglio 1999 n. 439 Regolamento recante modificazioni al regolamento di
attuazione degli articoli 1 e 4 della L. 25 gennaio 1994, n. 82, concernente la
disciplina delle attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e
sanificazione, adottato con D.M. 7 luglio 1997, n. 274.
D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558 “Semplificazione della disciplina in materia di
Registro imprese e Albo Artigiani per particolari categorie di attività soggette alla
verifica di determinati requisiti tecnici” – Art. 7 “Imprese di Pulizia” e Art. 8
“Sospensione cancellazione e reiscrizione delle imprese di pulizia”
D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 convertito in L. 02 aprile 2007 n. 40
“Misure urgenti per la liberalizzazione di alcune attività economiche” articolo 10;
L. 07 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi” - Art. 19 “segnalazione
certificata di inizio attività”
2. DEFINIZIONE:
Rientrano nella disciplina dell’attività di imprese di pulizia tutte le imprese che
svolgono una o più delle seguenti attività:
· Pulizia: complesso dei procedimenti ed operazioni atti a
rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti,
ambienti
confinati ed aree di pertinenza.
· Disinfezione: complesso dei procedimenti ed operazioni atti a rendere sani
determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o in
attivazione di microganismi patogeni.
· Disinfestazione: complesso dei procedimenti ed operazioni atti a distruggere
piccoli animali, in particolare artropodi sia perché parassiti, vettori o riserve di
agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate. La
disinfestazione può essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero
mirata se rivolta a singola specie.
· Derattizzazione: complesso dei procedimenti e operazioni di disinfestazione atti
a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della
popolazione dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia.
· Sanificazione: complesso dei procedimenti ed operazioni atti a rendere sani
determinati ambienti mediante l’attività di pulizia e/o di disinfezione e/o
disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del
microclima per quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la
ventilazione ovvero per quanto riguarda l’illuminazione ed il rumore.
Non rientrano nell’attività di pulizia di cui alla legge n. 82 /1994 le
seguenti attività :
-pulizia di caminetti
-l’espurgo dei pozzi neri
-la sterilizzazione di terreni ed ambienti
-la pulizia di arenili, strade, piazze, cigli stradali
-la manutenzione e la pulizia di giardini, corsi d’acqua, sentieri
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-l’attività di disinfestazione o fumigazione, in locali confinati, di merci e derrate per
mezzo di
gas tossici.
-servizi di nettezza urbana, gestione di rigiuti urbani e pulizia di strade ed aree
pubbliche.
3. REQUISITI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’
L’esercizio dell’attività di impresa di pulizia, disinfezione, disinfestazione,
sanificazione è subordinato al possesso di requisiti di capacità economico –
finanziaria, professionali e di onorabilità.
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•
Requisiti di capacità economico finanziaria
I requisiti di capacità economico finanziaria sono posseduti in presenza di:
assenza di protesti cambiari negli ultimi cinque anni a carico del titolare per le
imprese individuali, dei soci per le società di persone, degli amministratori per le
società di capitali e per le società cooperative salvo riabilitazione ai sensi dell’art. 17
della legge 7 marzo 1996 n. 108, ovvero dimostrazione di aver completamente
soddisfatto i creditori. Tale requisito verrà accertato dall’ufficio mediante il Registro
Informatico dei Protesti tenuto dall’Ufficio Protesti della Camera di Commercio.
iscrizione all’INPS ed all’INAIL, ricorrendone i presupposti di legge di tutti gli addetti
compreso il titolare e i familiari e i soci prestatori d’opera.
regolare applicazione dei contratti collettivi di settore qualora l’impresa occupi
personale dipendente.
esistenza di rapporti con il sistema bancario (titolarità di almeno un c/c bancario o
postale intestato all’impresa)
Requisiti Tecnico - Professionali
Il preposto alla gestione tecnica di un impresa che eserciti l’attività di
disinfestazione, derattizzazione e/o sanificazione deve possedere uno dei seguenti
requisiti tecnico – professionali:
a)
titolo di studio:
· diploma universitario o laurea in materia tecnica utile ai fini dello svolgimento
dell’attività;
· diploma di istruzione secondaria superiore in materia tecnica attinente l’attività (
il corso di studi deve avere almeno un biennio di chimica nonché nozioni di scienze
naturali o biologiche);
· attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l’attività, conseguito ai sensi
della legislazione vigente in materia di formazione professionale.
b) Titolo di studio e esperienza professionale:
Assolvimento dell’ obbligo scolastico (frequenza della scuola per 5 anni, i nati dopo
il 1952 la frequenza della scuola dell’obbligo per otto anni, i nati dal 1986 al 1989 è
la frequenza per nove anni e successivamente 10 anni in quanto l’obbligo scolastico
è fino a 16 anni.) e esperienza professionale qualificata di almeno tre anni nello
specifico campo di attività in qualità di:
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·
·
·
·
titolare, amministratore, socio lavorante – iscritto Inail
collaboratore familiare, lavorante iscritto Inail
dipendente operaio qualificato
altre figure particolari (prestatore di lavoro somministrato, lavoro intermittente,
lavoro ripartito, ecc) verranno valutate caso per caso e comunque con gli stessi
criteri del lavoro a tempo parziale.
ATTENZIONE: Il possesso dei requisiti tecnico – professionali NON è richiesto per lo
svolgimento delle attività di pulizia e disinfezione
Requisiti di onorabilità
Il titolare di impresa individuale, tutti i soci di società in nome collettivo, tutti i soci
accomandatari di società in accomandita semplice (sas), tutti gli amministratori di
società di capitali di ogni tipo ivi comprese le cooperative.
• non deve essere stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna o
non devono essere in corso procedimenti penali nei quali sia già stata
pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi a pena detentiva
superiore a due anni o sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica
o il patrimonio, o alla pena accessoria dell’interdizione dall’esercizio di una
professione o di un arte o all’interdizione dagli uffici direttivi delle imprese
salvo che sia intervenuta riabilitazione;
• non deve essere stata svolta o non è in corso procedura fallimentare;
• non devono essere state applicate misure di sicurezza o di prevenzione ai
sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57, 31
maggio 1965 n. 575 e 13 settembre 1982, n. 646 e successive modificazioni
o non siano in corso procedimenti penali per reati di stampo mafioso
• non deve essere stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna
per il reato di cui all’articolo 513 bis del codice penale
• non devono essere state accertate contravvenzioni per violazioni di norme in
materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via
amministrativa.
ATTENZIONE: qualora l’impresa perda uno dei requisiti è necessario che provveda
a cessare l’attività. Nel caso in cui l’impresa non provveda autonomamente, verrà
adottato d’ufficio un provvedimento di inibizione all’esercizio dell’attività.
Requisiti professionali maturati all’estero
Circolare Ministero dello Sviluppo Economico n. 3610/c del 08/06/2007
• nel caso in cui il requisito del titolo di studio sia l’unico titolo necessario e
sufficiente per ottenere l’abilitazione (punto a), i cittadini italiani e i cittadini
stranieri (comunitari ed extracomunitari) che hanno conseguito il titolo di
studio all’estero (in paesi comunitari o terzi) devono chiederne il
riconoscimento al Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per
l’impresa e l’Internazionalizzazione – Direzione Generale per il Mercato, la
Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica – Ufficio VI
– Servizi e Professioni (www.sviluppoeconomico.gov.it). Il Ministero emana
apposito decreto di riconoscimento del titolo conseguito all’estero che sarà
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•
•
pubblicato on line sul sito dello stesso Ministero (art. 32 L. 69/2009). Sono
ammessi al riconoscimento da parte del Ministero solo i titoli/attestati seguiti
con successo, e dai quali discenda il conseguimento di un titolo;
nel caso in cui il titolo di studio o attestato di formazione professionale sia stato
conseguito in Italia, ma l’esperienza professionale necessaria (punto b) sia
stata maturata in paese extracomunitario, il richiedente dovrà previamente
ottenere il riconoscimento da parte del Ministero come sopra evidenziato;
nel caso opposto, in cui il titolo di studio o attestato di formazione professionale
sia stato conseguito all’estero e l’esperienza professionale necessaria (punto
b) sia stata compiuta in Italia, si dovrà comunque procedere al
riconoscimento ministeriale di cui sopra;
nel caso in cui il titolo di studio o attestato di formazione professionale sia stato
conseguito in Italia, ma l’esperienza professionale sia stata svolta in uno dei
Paesi membri dell’Unione Europea e sia del medesimo tipo e della stessa
durata richiesta ai cittadini italiani (punto b), i cittadini comunitari possono
rivolgersi direttamente alla CCIAA.
nel caso in cui il requisito dell’esperienza professionale sia l’unico titolo
necessario e sufficiente per ottenere l’abilitazione (punto c), i cittadini
comunitari che hanno conseguito un’esperienza professionale del medesimo
tipo e della stessa durata richiesta ai cittadini italiani possono rivolgersi
direttamente alla CCIAA (registro imprese o albo imprese artigiane).
4. PREPOSTO ALLA GESTIONE TECNICA
Il possesso dei requisiti tecnico – professionali da parte del Preposto alla Gestione
Tecnica è necessario solamente per le imprese che esercitano l’attività di
disinfestazione, derattizzazione e/o sanificazione. Un stesso soggetto può svolgere
tale funzione per una sola impresa.
Per le imprese artigiane il Preposto alla gestione tecnica deve necessariamente
coincidere con una delle seguenti figure:
•
•
Titolare
Socio partecipante all’attività artigiana (socio lavorante di Snc o Srl o socio
accomandatario di Sas).
Le imprese artigiane non possono avvalersi di un consulente o
professionista esterno.
La cancellazione di un responsabile tecnico deve contestualmente essere
accompagnata dalla nomina di un nuovo responsabile tecnico a meno che l’impresa
abbia già iscritto altri responsabili tecnici.
5. INIZIO ATTIVITA’
Impresa in un giorno
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Le imprese di pulizia devono presentare la segnalazione certificata di inizio attività
alla Camera di Commercio nella cui provincia l’impresa ha fissato la propria sede
operativa utilizzando l’applicativo Starweb.
L’adempimento relativo alla Scia si assolve allegando alla comunicazione unica
copia della stessa, la data di sottoscrizione deve coincidere con la data inizio attività
e con la data di presentazione della Comunicazione Unica.
La modulistica è scaricabile dal sito della Camera di Commercio di Perugia su
modulistica.
Impresa individuale
Società
Coop. Sociali
I1/I2/UL
S5/UL
S5/UL
Int. P
Int. P
SI
SI
SI
Misura prevista per l’Albo
Imprese Artigiane
(iscrizione/modifica)
maggiorata di € 9
Misura prevista per
l’Albo Imprese
Artigiane
(iscrizione/modifica)
maggiorata di € 15
NO
Misura prevista per
l’Albo Imprese
Artigiane
(iscrizione/modifica)
maggiorata di € 15
NO
€ 168,00
NO
Starweb - Artigianato
Già modello base
Intercalare
Modulistica
impiantisti
mod. SCIA/82
Costi amministrativi
Diritti di segreteria
Imposta di bollo
SI
(se iscrizione con
contestuale inizio dell’attività
o iscrizione di impresa già
attiva al Registro imprese)
NO
Concessione
Governativa
(se iscrizione di impresa
individuale iscritta inattiva al
Registro imprese o se
trattasi di modifica)
€ 168,00
Tasse di concessione governativa: non è dovuta se si varia il responsabile
tecnico o si chiedono o variano le fasce di classificazioni.
Casi particolari di inizio dell’attività:
Trasferimento sede da altra Provincia
In caso di trasferimento della sede principale o operativa in altra provincia, dato
che le abilitazioni relative alla attività di imprese di pulizia hanno valore in tutto il
territorio nazionale, l’impresa non deve ripresentare il modello per dimostrare i
requisiti ne pagare le tasse concessioni governative, ma solo i diritti dovuti dalla
pratica telematica.
Trasferimento d’azienda
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In caso di trasferimento di azienda, conferimento, fusione, scissione e
incorporazione deve essere presentata, oltre alla Comunicazione unica, il modello
Scia per denunciare il possesso dei requisiti. In caso di trasferimento di azienda il
fatturato dell’azienda cedente potrà essere tenuto in considerazione per
l’applicazione di eventuali fasce di classificazioni.
Sospensione dell’ attività
La sospensione dell’attività determina la cancellazione dall’Albo Imprese Artigiane e
la registrazione dell’evento di sospensione presso il Registro Imprese: in caso di
riavvio dell’attività è necessario inoltrare nuovamente domanda di iscrizione
nell’Albo delle imprese artigiane utilizzando l’applicativo Starweb; non è necessario
allegare nuovamente la Scia per denunciare il possesso dei requisiti.
6. FASCE DI CLASSIFICAZIONE
Dopo due anni di regolare iscrizione al Registro Imprese le imprese di pulizia per poter
essere ammesse a partecipare, secondo la normativa comunitaria, a gare di appalto
per l’affidamento di servizi pubblici devono essere iscritte, a domanda, presentando
l’apposito modello disponibile sul sito internet e presso gli sportelli Camerali in una
delle seguenti fasce di classificazione:
Fascia
Fascia
Fascia
Fascia
Fascia
Fascia
Fascia
Fascia
Fascia
Fascia
a) fino a euro 51.646,00
b) fino a euro 206.583,00
c) fino a euro 361.520,00
d) fino a euro 516.457,00
e) fino a euro 1.032.914,00
f) fino a euro 2.065.828,00
g) fino a euro 4.131.655,00
h) fino a euro 6.197.483,00
i) fino a euro 8.263.310,00
l) oltre euro 8.263.310,00
Requisiti economico finanziari per l’iscrizione nella fascia
L’iscrizione nella fascia di classificazione avviene sulla base del volume di affari, al
netto dell’IVA, realizzato dall’impresa mediamente nell’ultimo triennio, oppure nel
minor periodo di attività ( che comunque non può essere inferiore a due anni): la
fascia di classificazione che può essere richiesta è quella immediatamente superiore
al quella comprendente l’importo medio di cui sopra.
Nel caso di iscrizione nella prima fascia l’importo medio deve essere almeno di euro
30.987,00.
I requisiti che debbono essere dimostrati sono i seguenti:
a) elenco dei servizi forniti nel periodo di riferimento
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Il periodo di riferimento coincide con gli ultimi tre anni oppure se l’impresa è in
attività da meno di tre anni il periodo può essere inferiore a tre ma superiore a due
anni.
•
•
•
Almeno un servizio di importo complessivo non inferiore al 40%
Oppure almeno due servizi di importo complessivo non inferiore al 50%
Oppure almeno tre servizi di importo complessivo non inferiore al 60%
Le percentuali del 40%, 50%, 60% devono essere calcolate facendo riferimento
all’importo della fascia immediatamente inferiore a quella per la quale è richiesta
l’iscrizione.
Per l’inserimento nella prima fascia le predette percentuali vanno calcolate facendo
riferimento all’importo massimo della fascia stessa ( 51.646,00).
Calcolo per servizi eseguiti per ciascuna fascia:
fascia di classificazione 1 servizio 2 servizi 3 servizi
Fascia a) 12.395,00 15.494,00 18.592,00
Fascia b) 20.658,00 25.823,00 30.988,00
Fascia c) 82.633,00 103.291,00 123.950,00
Fascia d) 144.608,00 180.760,00 216.912,00
Fascia e) 206.583,00 258.227,00 309.874,00
Fascia f) 413.166,00 516.457,00 619.748,00
Fascia g) 826.331,00 1.032.914,00 1.239.497,00
Fascia h) 1.652.662,00 2.065.828,00 2.478.993,00
Fascia i) 2.478.993,00 3.098.741,00 3.718.490,00
Fascia l) 3.305.324,00 4.131.655,00 4.957.986,00
Gli importi sopra riportati possono essere riferiti anche a contratti pluriennali e
quindi scontare servizi per importo annuale frazionato.
b) Costo complessivo lordo per il personale dipendente
Per ogni anno del periodo di riferimento (il periodo coincide con gli ultimi tre anni
oppure se l’impresa è in attività da meno di tre anni il periodo può essere inferiore
a tre ma superiore a due anni) l’impresa deve avere sopportato un costo
complessivo per il personale dipendente, costituito da retribuzioni, stipendi,
contributi sociali, accantonamento ai fondi di trattamento di fine rapporto, non
inferiore al 40% dei costi totali, ovvero al 60% dei costi totali se l’attività è
esclusivamente quella di pulizia e disinfezione.
Se non si possono dimostrare le percentuali costo personale/costo totale è possibile
allegare gli attesati INAIL ed INPS che comprovano la regolarità della posizione
previdenziale ed assicurativa di tutti gli addetti dell’impresa es. titolare, familiari
collaboratori, soci prestatori d’opera, dipendenti).
c) Rapporti col sistema bancario
E’ necessario comprovare tale requisito con apposite dichiarazioni bancarie o postali
riferiti agli affidamenti effettivamente accordati.
d) Libri paga e matricola
E’ necessario presentare copia dei libri paga e matricola. In alternativa è possibile
presentare copia del modello 770, comprensivo dei relativi quadri, per ciascuno
degli anni di riferimento (il periodo coincide con gli ultimi tre anni oppure se
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l’impresa è in attività da meno di tre anni il periodo può essere inferiore a tre ma
superiore a due anni).
e) Elenco dei servizi
E’ necessario presentare un elenco di tutti i servizi prestati dall’impresa negli ultimi
tre anni o nel minor periodo.
f) Elenco dei contratti
E’ necessario presentare un elenco dei contratti in essere alla data della
presentazione della domanda.
g) Attestazioni dei committenti
E’ necessario presentare le attestazioni dei committenti dei servizi prestati (tutti
quelli del punto 5).
In caso di subentro di attività, di fusione, successione ecc. è possibile fare ricorso,
ai fini della iscrizione nelle fasce di classificazione, anche al fatturato dell’impresa
cessata a condizione che sia verificabile la continuità delle relative attività.
In caso di variazione negativa, cioè si sono verificati i presupposti per classificare
l’impresa in una fascia inferiore a quella di appartenenza, deve essere comunicata la
variazione negativa della fascia entro un anno dal suo verificarsi.
CONTATTI
CAMERA DI COMMERCIO DI PERUGIA
ALBO IMPRESE ARTIGIANE
Via Catanelli, 72 – Ponte San Giovanni
Telefax 075 5970156
Call center 848884242
www.pg.camcom.gov.it
e mail [email protected]
PEC [email protected]
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