1. la trasparenza e gli strumenti di pubblicità

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1. la trasparenza e gli strumenti di pubblicità
1. LA TRASPARENZA E GLI STRUMENTI DI PUBBLICITÀ
1.1. Premessa
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GLOSSARIO
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NORMATIVA
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1.1 PREMESSA
Al termine di questo capitolo sarai in grado di conoscere gli obiettivi perseguiti dalle
disposizioni in materia di trasparenza per l’attività di mediazione creditizia e le fonti normative,
gli obblighi di trasparenza relativi a informativa precontrattuale, pubblicità e contratti e le
tipologie di intervento effettuate dall’autorità di vigilanza nell’ambito dei poteri di controllo a
essa attribuiti.
1.1.1 Obiettivi della disciplina e fonti normative
La “trasparenza” è intesa come insieme di regole
finalizzate a porre il cliente in condizione di
assumere decisioni consapevoli e informate in
merito a un determinato rapporto.
La disciplina in materia di trasparenza, quindi, persegue l’obiettivo, nel rispetto
dell’autonomia negoziale, di rendere noti ai clienti gli elementi essenziali del rapporto, in
particolare attraverso:
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l’indicazione di forme obbligatorie di pubblicità e informazione precontrattuale,
la prescrizione di requisiti necessari di forma e di contenuto dei contratti,
la definizione di forme di comportamento da tenere nell’attività svolta fuori sede o
attraverso tecniche di comunicazione a distanza.
L’adeguata applicazione delle regole in materia di trasparenza e il raggiungimento degli
obiettivi che esse sottendono, presuppongono che i destinatari della norma ispirino il proprio
comportamento a criteri di buona fede e correttezza.
I mediatori creditizi, infatti, devono fornire alla clientela le informazioni previste dalla
disciplina in materia di trasparenza con modalità adeguate alla forma di
comunicazione utilizzata, in modo chiaro ed esauriente, avendo riguardo alle
caratteristiche del rapporto e dei destinatari.
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I mediatori creditizi in qualità di soggetti che procedono all'offerta fuori sede per gli
intermediari committenti, osservano gli obblighi di trasparenza previsti per questi
ultimi.
L’applicazione delle regole di trasparenza che
stiamo considerando, non esclude quella di altre
disposizioni in materia di trasparenza e correttezza
dei comportamenti previste in altri comparti
dell’ordinamento (mobiliare, assicurativo, etc.).
Tali regole e comportamenti scaturiscono da un
complesso regolamentare integrato, dalle
iniziative di autoregolamentazione del settore
creditizio (i c.d. codici di condotta), dalle norme
del codice civile e dalla iniziative legislative.
Le principali fonti normative della trasparenza sono:
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art. 16, comma 4 della legge 108/1996, che stabilisce che “ai mediatori creditizi si
applicano le disposizioni relative alla trasparenza delle condizioni contrattuali contenute
nel Titolo VI del Testo Unico Bancario, in quanto compatibili”;
art. 128-decies Testo Unico Bancario, il quale conferma che agli agenti in attività
finanziaria e ai mediatori creditizi si applicano, in quanto compatibili, le norme in materia
di trasparenza contenute nel titolo VI del Testo Unico Bancario, precisando che la
Banca d’Italia può stabilire ulteriori regole per garantire la trasparenza e la correttezza
nei rapporti con la clientela;
Delibera CICR del 4 marzo 2003, emanata in attuazione delle disposizioni contenute
nel Titolo VI del Testo Unico bancario, che prevede che "le disposizioni della presente
delibera e quelle di attuazione emanate dalla Banca d’Italia si applicano, in quanto
compatibili", tra gli altri, ai mediatori creditizi" e Decreto n. 117/11 del Ministro
dell’Economia e delle Finanze;
Provvedimento della Banca d’Italia del 29 luglio 2009,il cui Titolo VIII è in attesa di
essere aggiornato alle nuove norme in materia di mediazione creditizia (nell’attesa
continua ad applicarsi ai mediatori creditizi il Provvedimento UIC 29/4/2005).
Il Provvedimento UIC 29 aprile 2005 “Istruzioni per i mediatori creditizi” prevede che le
disposizioni in materia di trasparenza contenute nel Titolo VI del Testo unico bancario, nella
delibera del CICR del 4 marzo 2003 e nel provvedimento di Banca d’Italia del 25 luglio 2003
si applicano ai mediatori creditizi in base alle indicazioni di compatibilità previste dallo stesso
provvedimento.
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1.1.2 Obblighi di trasparenza
Ora, analizziamo brevemente la struttura generale del “Provvedimento UIC del 29 aprile
2005” per capire quali sono gli strumenti di pubblicità delle operazioni e dei servizi offerti e gli
obblighi derivanti dall’applicazione di tale disciplina.
Tale provvedimento prende in considerazione due aspetti del rapporto mediatore
creditizio/cliente.
Pubblicità e
informazione
precontrattuale
Nella fase che precede la conclusione di un contratto, il mediatore creditizio
mette a disposizione della clientela i seguenti strumenti di pubblicità:
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Contratti
l’avviso;
il foglio informativo;
la copia completa dello schema contrattuale di mediazione
creditizia, che può essere richiesta dal cliente prima della
conclusione del contratto;
il documento di sintesi delle principali condizioni contrattuali,
unito al testo del contratto.
La redazione di contratti di mediazione creditizia deve seguire alcune
regole di base rispetto a forma e contenuto che di seguito analizzeremo.
Un discorso a parte meritano gli annunci pubblicitari cioè i messaggi, in qualsiasi modo
diffusi, aventi lo scopo di promuovere l’attività del mediatore creditizio.
Il Provvedimento UIC del 29 aprile 2005 si limita a specificare che, se i mediatori creditizi
utilizzano annunci pubblicitari, questi devono contenere alcuni elementi che li rendono
chiaramente riconoscibili come tali.
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Annunci
pubblicitari
In particolare, negli annunci:
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è specificata la natura di messaggio pubblicitario con finalità
promozionale;
•
è indicato che per le condizioni contrattuali occorre fare riferimento ai
"fogli informativi", indicando le modalità in cui questi sono messi a
disposizione dei clienti.
Gli annunci pubblicitari dell'attività di mediazione creditizia sono subordinati
all'indicazione, nella pubblicità medesima, degli estremi dell’iscrizione
all'Albo.
Non possono essere utilizzate nella denominazione o in qualsivoglia segno
distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, parole o locuzioni, anche in
lingua straniera, come "banca", "banco", "credito", "risparmio" etc.,
ricomprese nel divieto di cui all'art. 133 del T.U.B., idonee a trarre in
inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività bancaria (il nuovo
comma 1-quater dell’art. 133 del TUB prevede, infatti, che l’uso, nella
denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al
pubblico, della parola «finanziaria» ovvero di altre parole o locuzioni, anche
in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo
svolgimento dell’attività finanziaria loro riservata, è vietato ai soggetti
diversi dagli intermediari finanziari di cui all’articolo 106).
Qualora si intenda pubblicizzare la denominazione di una ditta individuale,
si rende necessario indicare anche l'esatta specificazione del nome e del
cognome integrali dell'iscritto all'Albo nonché del relativo numero
d'iscrizione.
Negli annunci pubblicitari, i mediatori creditizi indicano chiaramente che il
servizio offerto si limita alla messa in relazione di banche e intermediari
finanziari con la clientela al fine della concessione di finanziamenti e che
tale servizio non garantisce l’effettiva erogazione del finanziamento
richiesto.
Gli annunci indicano, altresì, il periodo di validità delle condizioni
pubblicizzate.
Annunci
pubblicitari
relativi a
operazioni di
finanziamento
Gli annunci pubblicitari relativi a operazioni di finanziamento nei quali il
mediatore creditizio dichiara il tasso di interesse o altre cifre che si
riferiscono al costo del finanziamento, specificano anche la banca o
l’intermediario erogante e – ove previsti – il TAEG o l’Indicatore Sintetico di
Costo (ISC) comprensivo degli oneri di mediazione laddove inclusi nella
base di calcolo.
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Comunicazioni
alla clientela
Le disposizioni in materia di comunicazioni alla clientela, contenute negli
articoli 11 e 12 della Delibera CICR e nella Sezione IV delle Disposizioni
del 29 luglio 2009 della Banca d’Italia, non si applicano ai mediatori creditizi
in quanto riferite a contratti di durata e dunque incompatibili con l’attività da
questi svolta.
In ogni caso, il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che
subentra nell’amministrazione dei suoi beni, hanno diritto di ottenere, a
proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta
giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in
essere negli ultimi dieci anni. I mediatori indicano al cliente, al momento
della richiesta, il presumibile importo delle relative spese.
1.1.3 Controlli e sanzioni
Ai sensi dell’art. 128-decies del T.U.B., la Banca
d’Italia anche avvalendosi di altre autorità, svolge
controlli nei confronti dei mediatori creditizi al fine di
verificare il rispetto delle disposizioni in materia di
trasparenza delle condizioni contrattuali e delle altre
disposizioni a essi applicabili.
Al riguardo, la Banca d’Italia può acquisire
informazioni, atti e documenti ed eseguire ispezioni
presso i mediatori creditizi.
Nel caso di inosservanza delle disposizioni degli obblighi di trasparenza e pubblicità, sono
applicate sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell’art. 144 del TUB.
In base all’art. 39, comma 3 della Legge 28 dicembre 2005, n. 262 (Legge sul Risparmio) le
suddette sanzioni sono quintuplicate.
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GLOSSARIO
Annuncio pubblicitario
Messaggio, in qualsiasi modo diffuso, avente lo scopo di promuovere l'attività del mediatore
creditizio.
CICR
(argomento trattato a pagina 2 della dispensa)
Comitato interministeriale per il credito e il risparmio che ha l'alta vigilanza in materia di credito
e di tutela del risparmio. Esso delibera nelle materie attribuite alla sua competenza dal Testo
Unico bancario o da altre leggi. Il CICR è composto dal Ministro dell’Economia e delle Finanze,
che lo presiede, dal Ministro dello Sviluppo Economico - Commercio Internazionale, dal
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti e dal Ministro per le Politiche Comunitarie. Alle sedute partecipa il Governatore della
Banca d'Italia.
Cliente
Il Provvedimento UIC del 29 aprile 2005 definisce cliente “qualsiasi soggetto, persona fisica o
giuridica che intende entrare in relazione con banche o intermediari finanziari per la
concessione di un finanziamento per il tramite di un mediatore creditizio”.
Nella nozione di “cliente” non rientrano i seguenti soggetti: le banche, gli intermediari finanziari,
gli IMEL, le imprese di assicurazione, le Sim, le imprese di investimento comunitarie ed
extracomunitarie, gli organismi di investimento collettivo del risparmio (fondi comuni di
investimento e SICAV), le SGR, le società di gestione accentrata di strumenti finanziari, i fondi
pensione, le Poste italiane S.p.A., la Cassa Depositi e Prestiti e ogni altro soggetto che svolge
attività di intermediazione finanziaria.
Locale aperto al pubblico (o dipendenza)
Il Provvedimento UIC del 29 aprile 2005 definisce il locale aperto al pubblico come “il locale
accessibile al pubblico e qualunque locale adibito al ricevimento del pubblico per l’esercizio di
mediazione creditizia, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo”.
Mediatore creditizio
(argomento trattato a pagina 1 della dispensa)
È mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di
consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela per la concessione di
finanziamenti sotto qualsiasi forma.
Il mediatore creditizio può svolgere esclusivamente l'attività sopra indicata (o quelle connesse
o strumentali) e non può essere legato ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano
compromettere l'indipendenza.
Ai mediatori creditizi è vietato concludere contratti, nonché effettuare, per conto di banche o di
intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti e ogni forma di pagamento o di incasso di
denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito.
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I mediatori creditizi possono raccogliere le richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti,
svolgere una prima istruttoria per conto dell'intermediario erogante e inoltrare tali richieste a
quest'ultimo.
Nullità
Una delle forme che può assumere l’invalidità di un negozio giuridico. La nullità di un negozio
giuridico determina l’inidoneità dello stesso a produrre in alcun modo gli effetti suoi propri.
Le cause che determinano la nullità di un negozio sono:

la mancanza di uno degli elementi essenziali indicati (accordo, causa, oggetto, forma
prescritta dalla legge a pena di nullità;

l’illiceità della causa;

l’illiceità dei motivi ex art. 1345 del Codice civile;

l’impossibilità, illiceità, indeterminatezza e indeterminabilità dell’oggetto;

la contrarietà a norme imperative;

altri casi stabiliti dalla legge.
La nullità si dice “relativa” quando può essere fatta valere solo da una delle parti del contratto.
Offerta fuori sede
(argomento trattato a pagina 2 della dispensa)
Secondo la definizione del Provvedimento UIC del 29 aprile 2005 “l’attività di mediazione
creditizia svolta in luogo diverso dal domicilio o dalla sede o da altro locale aperto al pubblico
del mediatore”.
Servizi accessori
Secondo la definizione prevista nel Provvedimento UIC del 29 aprile 2005 “i servizi, anche non
strettamente connessi con il servizio principale (quali, ad esempio, contratti di assicurazione,
convenzioni con soggetti esterni, ecc.), commercializzati congiuntamente a quest'ultimo,
ancorché su base obbligatoria”.
Supporto durevole
Qualsiasi strumento che permetta al cliente di memorizzare informazioni a lui personalmente
dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo
adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse e che consenta la riproduzione
immutata delle informazioni memorizzate.
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NORMATIVA
•
Delibera CICR 4 marzo 2003
•
Banca d'Italia, Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza
delle relazioni tra intermediari e clienti, del 29 luglio 2009 (come integrato e modificato con il
Provvedimento in data 9/2/2011)
•
Provvedimento dell'Ufficio Italiano dei Cambi - 29/04/2005, n. 18044 - Gazzetta Ufficiale
20/05/2005, n. 116
•
Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società
dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico
•
Banca D'Italia, Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza
delle relazioni tra intermediari e clienti, del 10 febbraio 2011
•
Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 141 “Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai
contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario
(decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore
finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi”
•
Decreto Ministro dell'Economia e delle Finanze 3 febbraio 2011, n. 117
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