sconto e rilascio di cambiali agrarie (pdf 0.1 mb)
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Foglio N. 2.07.0 informativo Codice Prodotto Redatto in ottemperanza al D.Lgs. 385 del 1 settembre 1993 "Testo Unico delle leggi in materia bancarie creditizia" (e successive modifiche ed integrazioni ) e delle Disposizioni di Vigilanza in materia di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari " emanate dalla Banca d'Italia in data 15 luglio 2015 e pubblicate in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n° 174 del 29 luglio 2015. Data aggiornamento 26/09/2016 SCONTO E RILASCIO DI CAMBIALI AGRARIE BANCA POPOLARE DI MANTOVA Società per Azioni Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza Martiri di Belfiore, 7 46100 Mantova Telefono: 800.100.203 FAX 02 - 77004377 Sito Internet: www.popmantova.it Capitale sociale al 31/09/2015 € 2.968.290 Iscr. Reg. Imprese Mantova n. 00103200762 Cod. Fisc. 00103200762 Part Iva 01906000201 n. iscr. Albo delle Banche:1462.10 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Appartenente al Gruppo Bipiemme Banca Popolare di Milano Iscritto all'Albo dei Gruppo Bancari n. 5584 La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Banca Popolare di Milano. Dati e Qualifica del soggetto incaricato dell'Offerta Fuori Sede Numero Delibera Iscrizione all'Albo/Elenco : Nome/Ragione Sociale : Cognome : Telefono : Iscrizione ad Albi o Elenchi : E-Mail : Sede : Qualifica : Che cos'è lo sconto e rilascio di cambiali agrarie Sono finanziamenti a breve/medio termine concessi dalla Banca ai sensi degli artt. 43 e seguenti del D.Lgs.385/93 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) destinati in via esclusiva alle attività agricole e zootecniche, ossia attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali nonché a quelle ad esse connesse e collaterali, ossia l’agriturismo, la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti nonché le attività dirette alla fornitura dei beni o servizi mediante l’utilizzo prevalente di attrezzature o risorse normalmente impegnate nell’attività agricola comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale e di ricezione e ospitalità. Finalità: Sono finanziamenti di scopo, che deve essere dichiarato in domanda e ne diventa presupposto ed elemento essenziale. Soggetti finanziati: I finanziamenti di credito agrario sono concedibili a tutti i soggetti che svolgono una delle attività sopra descritte. In particolare: Imprenditori agricoli singoli o associati Imprese agro-meccaniche Società (agrarie, agro-alimentari, agro-industriali) Imprenditori che svolgono attività connesse o collaterali all’attività agricola (es.: grossisti, grande distribuzione, dettaglianti, autotrasportatori, fioristi) Consorzi agrari Consorzi di bonifica, d’irrigazione e simili F.I. 2.07.0 pag. 2/8 Per quanto riguarda i finanziamenti di credito agrario di miglioramento, ivi compreso l’acquisto, si ricorda che tali operazioni possono essere concesse anche a soggetti che non esercitano l’attività agricola connessa o collaterale (es.: proprietario di fondo agricolo concesso in affitto che esegua opere di miglioramento del fondo stesso ovvero soggetto che non svolge attività agricola, ma che acquista un fondo agricolo che condurrà direttamente o che concederà in affitto) Cambiale agraria Titolo di credito previsto specificatamente per operazioni di finanziamento di attività agricole, equiparata agli effetti giuridici alla cambiale ordinaria. Oltre agli elementi essenziali previsti per quest’ultima, sulla cambiale agraria devono essere indicati lo scopo del finanziamento, il luogo dell’iniziativa finanziata e le eventuali garanzie che assistono il finanziamento. E’ soggetta ad imposta di bollo pari a 0,10/1000 (zero virgola uno per mille). Forme tecnica e rimborso 1 - Sconto di cambiale: viene sottoscritta dal soggetto finanziato un’ unica cambiale agraria con scadenza eventualmente prorogabile con emissione di cambiale di proroga. Con il negozio di sconto la Banca anticipa all’imprenditore, mediante accredito sul conto corrente aperto presso la Banca finanziatrice, una somma pari al netto ricavo dello sconto della cambiale, deducendo dall’importo per il quale la cambiale viene emessa, gli interessi convenuti, le spese, le imposte e i giorni Banca. Il rimborso avviene pertanto in un’unica soluzione alla scadenza della cambiale inizialmente rilasciata o di quella di proroga, con addebito sul conto corrente acceso presso la banca finanziatrice. Gli interessi, calcolati ad un tasso fisso, vengono corrisposti in via anticipata, in quanto dedotti dalla Banca all’atto dell’erogazione. 1a – Rilascio di cambiale: viene sottoscritta dal soggetto finanziato un’ unica cambiale agraria con scadenza eventualmente prorogabile con emissione di cambiale di proroga. La Banca eroga all’imprenditore, mediante accredito sul conto corrente aperto presso la Banca finanziatrice, una somma fino al 100% dell’importo deliberato al netto delle spese di Istruttoria, i giorni Banca e, in caso di finanziamento agevolato, del contributo ISMEA previsto. Il rimborso avviene pertanto in un’unica soluzione alla scadenza della cambiale inizialmente rilasciata o di quella di proroga, con addebito sul conto corrente acceso presso la banca finanziatrice. Gli interessi, calcolati ad un tasso fisso, vengono corrisposti in via posticipata, alla scadenza dell’effetto cambiario. 2 - Rilascio di più cambiali: vengono sottoscritte più cambiali agrarie con scadenza pari a quella delle singole rate previste dal piano di ammortamento. L’importo di ogni singola cambiale corrisponde alle rate stesse, ed è comprensivo di quota capitale ed interessi, calcolati ad un tasso fisso (divisore anno civile 365/366 giorni). Il rimborso avviene mediante addebito su conto corrente acceso presso la Banca finanziatrice. Può essere previsto un periodo di preammortamento. Erogazione: in un’unica soluzione mediante accredito sul conto corrente acceso dall’imprenditore presso la Banca finanziatrice. Durata: • Sconto e Rilascio di singola cambiale: di norma sino ai dodici mesi, salvo nel caso di sconto agrario bullet (non rateizzato) parametrato all’euribor, in questo caso la durata massima è di mesi 6 • Rilascio di più cambiali: sino a sessanta mesi (di regola comprensivi dell’eventuale periodo di preammortamento). Importo finanziamento: correlato alle esigenze economico/finanziarie del richiedente Garanzie che possono essere richieste oltre al privilegio legale tipico della cambiale agraria sui frutti pendenti, prodotti finiti e in corso di lavorazione; bestiame, merci, scorte di materie prime, macchine, attrezzi e altri beni comunque acquistati con il finanziamento concesso, crediti anche futuri derivanti dalla vendita dei beni sopra indicati. • • • • • • Garanzie personali : quale avallo o fideiussione ovvero garanzie reali quale il pegno e l’ipoteca ecc Privilegio speciale: da costituirsi mediante atto notarile o scrittura privata autenticata e trascrizione nell’apposito registro, del privilegio speciale mobiliare previsto dall’art. 46 D. Lgs. 386/93 su beni mobili destinati all’esercizio dell’impresa, non iscritti in pubblici registri, quali: impianti e opere esistenti e future concessioni e beni strumentali, materie prime, prodotti in corso di lavorazione scorte, prodotti finiti, frutti bestiame e merci; beni comunque acquistati con il finanziamento concesso; crediti anche futuri derivanti dalla vendita dei beni sopra indicati F.I. 2.07.0 pag. 3/8 In caso di inadempimento, il giudice del luogo ove si trovano i beni oggetto di privilegio, legale e/o speciale, può su istanza della Banca, assunte sommarie informazioni, disporne il sequestro e la vendita. Le operazioni di prestito agrario possono inoltre essere assistite dal Fondo Interbancario di Garanzia ISMEA (l'Istituto dei servizi per il mercato agricolo alimentare) il quale contribuisce con i criteri ed i limiti stabiliti dal regolamento al ripianamento della perdita che la banca dimostra di avere sofferto dopo l’espletamento nei confronti dei soggetti inadempienti delle procedure esecutive con escussione delle garanzie primarie acquisite a fronte del finanziamento. In particolare le operazioni in esame fruiscono della garanzia solo se effettuate a favore di: operatori agricoli e contoterzisti singoli o associati in società di persone (sempre che tutti i soci rivestano la qualifica di operatori agricoli o contoterzisti) cooperative agricole, loro consorzi e consorzi agrari iscritti nei registri prefettizi; associazioni di produttori agricoli riconosciute nei termini di legge; società di capitali in cui le cooperative agricole e loro consorzi detengono almeno il 60 % del capitale sociale. In caso di operazioni a tasso agevolato l'erogazione è effettuata a seguito di emissione di nulla osta da parte delle Regioni competenti, ai sensi della legge n.185/92, art.3, comma 2, lett. c) e lett. d). Le operazioni in parola sono assistite da privilegio legale (sulla base delle disposizioni del D.L. 4 gennaio 1994, n. 1, convertito nella legge 17 febbraio 1994, n. 135), possono essere assistite da privilegio speciale, da avallo e/o da altre garanzie. Beneficiari sono soggetti operanti nei settori dell'agricoltura, della zootecnia e delle attività connesse e collaterali. Tenuto conto che gli interessi vengono corrisposti in via anticipata, il cliente ha la certezza della misura del tasso indipendentemente dalle variazioni di mercato. Il tasso fisso applicato non consente di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso. Tipi di Prestito agrario disponibili CAMBIALE AGRARIA DI CONDUZIONE Prestito destinato alle spese di esercizio/conduzione, acquisto bestiame e macchinari, necessità finanziarie aziendali diverse. CAMBIALE AGRARIA PER SMOBILIZZO CREDITI DERIVANTI DAL CONFERIMENTO DI PRODOTTI AGRICOLI Prestito destinato ad anticipare / smobilizzare crediti derivanti dal conferimento di prodotti agricoli a consorzi, cooperative o aziende. CAMBIALE AGRARIA PER ANTICIPO ANNUALE DEI CONTRIBUTI PUBBLICI Prestito destinato ad anticipare, su base annuale, premi e/o contributi derivanti dalla politica agricola a livello comunitario, nazionale e locale (compresi aiuti delle amministrazioni locali); esempio PSR, PAC, indennizzi, contributi vari, ecc. ALTRE SPESE DA SOSTENERE Contributo ISMEA: 0,30% sull'importo del finanziamento nei casi previsti dalla legge per durate fino a 18 mesi, 0,50% per durate comprese tra 18 e 60 mesi calcolato sull'importo originario del finanziamento nei casi previsti dalla legge. Per importo originario si deve intendere: nel caso di sconto, il netto ricavo (per netto ricavo si intende l'importo diminuito degli interessi e delle commissioni); nel caso di rilascio di cambiale, l'importo del finanziamento concesso. La contribuzione a carico dei soggetti finanziati è pari al 30% sull'importo originario. Imposta di bollo per cambiale agraria : secondo l'importo stabilito per legge pro-tempore vigente, attualmente pari allo 0,10 per mille dell'importo della cambiale Imposta sostitutiva per durate superiori ai 18 mesi: 0,25% sull'importo del finanziamento. Estinzione anticipata: Nello sconto e rilascio di cambiale può essere acconsentita dalla banca contro versamento di una somma onnicomprensiva nella misura del 2% sul capitale residuo in presenza di tasso variabile e 3% se tasso fisso, salvo diversa disposizione della normativa vigente. Principali rischi (generici o specifici) Tra i principali rischi vanno tenuti presenti: Impossibilità di beneficiare dell’eventuale fluttuazione dei tassi al ribasso Possibilità per la banca di variare anche in senso sfavorevole al cliente le condizioni contrattuali (qualora ricorra un giustificato motivo) ed economiche nel corso del contratto. F.I. 2.07.0 pag. 4/8 PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE TASSI Sconto effetti agrari EURIBOR (vedi nota 1)+ 7,250% solo durata 6 mesi IRS (vedi nota 2)+ 7,250 % Rilascio cambiale agraria EURIBOR (vedi nota 1)+ 7,250 % Rilascio cambiale agraria IRS (vedi nota 2)+ 7,250 % Percentuale di mora massimo di 1 p.p. del tasso applicato Giorni banca gg. 5 Giorni valuta gg. 1 SPESE Spese istruttoria sull'importo minimo per durate da 0 -18 mesi 1,75 % minimo 150 euro(vedi nota 3) Spese istruttoria sull'importo minimo oltre i 18 mesi 2,00 % minimo 250 euro (vedi nota 3) Spese Incasso rata Spese di invio e produzione Documento di Sintesi Compenso per rimborso anticipato 36,00 euro annuali, da ripartire per singola rata euro 1,35 , Gratuito online 2,00% del capitale rimborsato(vedi nota 4)nel caso di tasso variabile 3,00% del capitale rimborsato(vedi nota 4) nel caso di tasso fisso Imposta di bollo su erogazione Nella misura prevista dalla Legge Trattenuta a favore della ISMEA ISMEA Sussidiaria: prevista per le sole operazioni agrarie e nel caso in cui ricorra una agevolazione pubblica, pari allo 0,30% sull’importo del finanziamento con durata sino a 18 mesi; 0,50% per operazioni con durata da 18 mesi a 60 mesi; ISMEA Diretta: Commissione una tantum sull’importo garantito calcolata e comunicata in base al rilascio della garanzia da parte di ISMEA oltre ad un costo di istruttoria reclamato e da riconoscere alla ISMEA, pari a € 100,00 per ogni richiesta presentata (da percepire anche in caso di esito negativo della stessa). F.I. 2.07.0 pag. 5/8 APPLICAZIONE DEL REGIME DI IMPOSTA (Nuovo Regime) nel caso di rilascio di cambiali a 60 mesi Ai sensi del Decreto Legge n. 145 del 23 dicembre 2013, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 23 dicembre 2013 n. 300, alle parti è stata data facoltà di scelta del regime fiscale più favorevole agli interessi del cliente, eliminando l’obbligo di pagare l’imposta sostitutiva in tutti quei casi in cui la stessa sarebbe risultata più gravosa delle imposte d’atto. In mancanza di scelta del richiedente, al finanziamento verrà applicato il regime tributario ordinario. In alternativa, le parti possono optare per l’applicazione dell’imposta sostitutiva, evidenziando sotto la loro scelta, che andrà confermata prima della stipula del finanziamento. APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA: APPLICAZIONE DELLE IMPOSTE D’ATTO:(vedi nota 5) L’applicazione dell’imposta sostitutiva, prevista ai In alternativa all’imposta sostitutiva, le parti possono applicare le sensi del DPR 601/73, solleva la clientela dal imposte d’atto. pagamento delle imposte d’atto (imposte di In caso d’uso verranno applicate alla presente operazione di registro, di bollo, ipotecarie, catastali e sulle finanziamento ed ai relativi atti, contratti e formalità, compresa garanzie, nonché delle tasse sulle concessioni l’assunzione di eventuali garanzie, la disciplina ordinaria delle c.d. governative). imposte d’atto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: imposte di Bollo ex DPR 642/72 e di Registro ex DPR 131/86, imposte ipotecarie e tasse sulle concessioni governative): Il costo dell’imposta sostitutiva è pari al: Imposte ordinarie Sul finanziamento: 2,00% della somma erogata nel caso di acquisto - Imposta di bollo: euro 16,00 della seconda casa e relative pertinenze; - Imposta di registro: euro 200,00 0,25% in tutti gli altri casi - 0,50% sulle garanzie enunciate nel contratto di finanziamento (con un minimo di euro 200,00 per garanzia enunciata) salvo avere già assolto l’imposta di registro sulla garanzia; base imponibile: importo garantito. Sulle garanzie: - Imposta di bollo: Euro 16,00 -11 per mille sulle cambiali emesse all’ordine della banca. Imposta di registro: - 0,50% dell’importo garantito (con un minimo di euro 200,00 per garanzia) PIANO AMMORTAMENTO Tipo di Ammortamento Tipologia di rata Calcolo interessi Francese se finanziamento rateizzato Bullet con rimborso alla scadenza, se prestito di conduzione breve termine non rateizzato Comprensive di capitale ed interessi o solo capitale per operazioni con pagamento interessi anticipato Capitalizzazione anticipata o posticipata con riferimento all’anno commerciale OPERAZIONI A TASSO AGEVOLATO ai sensi della Legge 185/92 art. 3, comma 2, lett c) e d) Tasso fisso Importo massimo Durata massima Trattenuta (SGFA) ora ISMEA nei casi previsti dalla normativa, sull'importo erogato Bollo su cambiali Imposte e tasse presenti e future determinato mensilmente dalla Regione in funzione del tasso di riferimento per i prestiti agrari o in assenza, determinato ai sensi della normativa vigente determinato dal nullaosta regionale 5 anni 0,50% a carico del cliente a carico del cliente F.I. 2.07.0 pag. 6/8 Quanto può costare il prestito rateizzato con rilascio di cambiale agraria. Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG). Il tasso è calcolato sulla base dell’anno civile (365 giorni) su un finanziamento di durata 2 anni (24 mesi) ed importo di € 50.000,00, piano di ammortamento francese, rata semestrale, spese di istruttoria Euro 1000,00 , contributo ISMEA euro 250,00, spese produzione e invio documento di sintesi Euro 1,35 imposta sostitutiva euro 125,00 , spese incasso rata € 36 annuali IRS 2 anni -0,139 % + SPREAD 7,11p.p. TAN 7,111 TAEG 9,562 % ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO Tasso fisso: IRS (Interest rate swap), rilevato alla pagina IRSB EU del’info provider Bloomberg il giorno antecedente quello della stipula del contratto: esempi di IRS aggiornati, alla data indicata. Data Valore tasso 5 maggio 2016 IRS 2 anni -0,139% Tasso variabile: Euribor 3 mesi: Rideterminato secondo la periodicità della rata in misura pari alla media per valuta, arrotondata allo 0,05 superiore, dei tassi giornalieri EURIBOR 3 mesi (base 360) rilevati dal circuito Bloomberg, relativi al mese solare precedente quello di applicazione.Vedere in proposito la sezione “Ultime rilevazioni del parametro di riferimento”. Data Valore tasso -0,200 % Maggio 2016 Non sono previsti prestiti rateizzati assisti da cambiale agraria regolati a tasso variabile di durata superiore a 18 mesi Il finanziamento breve termine bullet (conduzione) come sconto di cambiale agraria, parametrato all'Euribor tre mesi, prevede la durata massima del finanziamento di mesi 6. Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi. CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA RATEIZZATO TASSO FISSO Tasso di Interesse applicato (TAN) 7,111% Durata del finanziamento (mesi) 24 Importo della rata semestrale per 50.000,00 euro di capitale 13.632,14 Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (Legge nr. 108/1996), relativo alle operazioni di credito in Conto Corrente,può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca. F.I. 2.07.0 pag. 7/8 ESTINZIONE ANTICIPATA, CHIUSURA RAPPORTO E RECLAMI Estinzione anticipata Il cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il finanziamento con un preavviso di almeno 30 giorni, dietro pagamento di un compenso omnicomprensivo (compenso per rimborso anticipato, così come previsto dal contratto stipulato). L’estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto - tutto insieme - prima della scadenza del prestito, maggiorato del rateo interessi maturato dall’ultima rata alla data di estinzione. Portabilità del finanziamento Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo/chirografario, ottenga un nuovo finanziamento da un'altra banca/intermediario, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio. Tempi massimi di chiusura del rapporto Immediati (addebito in c/c in tempo reale, se capiente), oppure dipendenti dalla modalità di regolamento (tramite assegno o bonifico). Recesso in caso di Offerta Fuori Sede Ai sensi del Codice del Consumo, il cliente può recedere senza penali e senza dover indicare il motivo entro 14 giorni dalla conclusione del contratto, con le modalità comunicate al momento della conclusione del medesimo. Peraltro, nel caso in cui il diritto di recesso venga esercitato nel termine di legge: il cliente è tenuto comunque a pagare l'importo relativo ai servizi già prestati dalla banca secondo le condizioni economiche previste nei relativi testi contrattuali e fogli informativi; restano dovuti eventuali oneri fiscali già maturati. PROCEDURE DI RECLAMO E RICORSO Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca, per lettera raccomandata A/R indirizzandola a: Ufficio Reclami BPM - Piazza F . Meda 4 20121 Milano, o per via telematica indirizzando un messaggio di posta elettronica ai seguenti indirizzi: [email protected], [email protected] ovvero tramite fax al seguente numero: 02 7700 2799. La Banca deve rispondere entro 30 giorni. La Banca risponde al reclamo mediante comunicazione su supporto cartaceo o altro supporto durevole (ad es. pdf o email). Qualora il Cliente non sia soddisfatto o non abbia ricevuto risposta al reclamo, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'ABF il Cliente può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, può recarsi presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure può rivolgersi direttamente alla Banca. Il Cliente, in alternativa al ricorso all'ABF, può attivare una procedura di mediazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. 28/2010. La procedura di mediazione può essere esperita, singolarmente dal Cliente o in forma congiunta con la Banca, innanzi al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it). Resta impregiudicata la facoltà del Cliente di ricorrere all'Autorità Giudiziaria. Se il Cliente intende rivolgersi all'Autorità giudiziaria per una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del presente Contratto deve – ove inderogabilmente previsto dalla legge – preventivamente rivolgersi all'ABF oppure esperire la procedura di mediazione secondo quanto previsto ai paragrafi precedenti. Ai fini dell'esperimento della procedura di mediazione di cui ai precedenti commi, la Banca e il Cliente possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario o dall'ABF, purché iscritto nell'apposito registro degli organismi tenuto presso il Ministero della Giustizia ai sensi del D.Lgs. 28/2010. Indipendentemente dalla presentazione di un reclamo alla Banca o dalle procedure di mediazione sopra descritte, il Cliente, per istanze afferenti il riesame degli iter di concessione del credito, può rivolgersi alla Prefettura territoriale competente utilizzando i moduli che potrà scaricare dai siti www.interno.it e www.tesoro.it ed inviare alla Prefettura territoriale competente a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica. Il Cliente e le associazioni che lo rappresentano e le altre parti interessate possono presentare esposti alla Banca d'Italia, impregiudicato il loro diritto di adire la competente Autorità Giudiziaria, di presentare reclami e di attivare la procedura di mediazione di cui ai precedenti commi. NOTE: nota 1. Euribor 3 mesi: Rideterminato secondo la periodicità della rata in misura pari alla media per valuta, arrotondata allo 0,05 superiore, dei tassi giornalieri EURIBOR 3 mesi (base 360) rilevati dal circuito Bloomberg, relativi al mese solare precedente quello di applicazione.Vedere in proposito la sezione “Ultime rilevazioni del parametro di riferimento”. nota 2. Interest rate swaps - valore rilevato alla pagina IRSB EU dell'info provider Bloomberg .Sempre nella misura massima consentita dalla Legge 108/96 e dalla relativa normativa di attuazione. nota 3. Non è riportato esplicitamente un valore massimo, in quanto gli importi potenzialmente rilevanti richiedono una contrattazione dell’ammontare di tale spesa e pertanto non è possibile individuare a priori un massimale. nota 4. Salvo operazioni stipulate da parte di persone fisiche o microimprese per lo svolgimento della propria attività economica professionale (D.Lgs.7/07). nota 5 : le suddette ”imposte d’atto” non essendo quantificabili a priori non vengono comprese nel calcolo del TAEG F.I. 2.07.0 pag. 8/8 LEGENDA Ammortamento Decreto legislativo 385/93 Testo Unico Cambiale Imposta sostitutiva Interesse anticipato nello sconto della cambiale agraria Interessi di mora Periodo di sconto Piano di ammortamento francese Preammortamento Quota capitale Quota interessi Rata ISMEA Spese di istruttoria Tasso annuo (TAEG) E’ il corrispettivo di una somma di denaro che viene detratto in via anticipata al cliente all’atto dell’erogazione del finanziamento. Interessi per il periodo di ritardato pagamento delle rate. E’ il periodo che intercorre fra la data in cui si effettua l’operazione di sconto e la data di scadenza dell’effetto. Il piano di ammortamento più diffuso in italia. La rata prevede una quota capitale crescente ed una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto gli interessi, a mano a mano che il capitale viene restiuito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta. Periodo iniziale del prestito nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi. Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito. Quota della rata costituita dagli interessi maturati. Pagamento che la parte finanziata effettua periodicamente per la restituzione del finanziamento, secondo cadenze stabilite contrattualmente. Nel caso di rilascio di cambiale agraria, la rata è composta dalla quota capitale e dalla quota interessi; nel caso di sconto di cambiale agraria, la rata è composta della sola quota capitale, in quanto gli interessi sono calcolati in via anticipata. L’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) ha incorporato in data 01/01/2016 la Società Gestione Fondi per l’Agroalimentare (SGFA) e gestisce gli interventi per il rilascio di garanzie dirette e di garanzie sussidiarie. Spese per l’analisi di concedibilità. Effettivo GlobaleIndica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) Tasso fisso Processo di restituzione graduale del prestito mediante il pagamento periodico di rate. Articoli 43 a 46 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia che disciplinano il Credito Agrario Titolo di credito all’ordine mediante il quale il sottoscrittore (traente od emittente) si obbliga a pagare una data somma di denaro a un terzo (prenditore) alla scadenza e nel luogo indicati nel titolo stesso. L’imposta sostitutiva, prevista dal DPR 601/73, viene applicata sui finanziamenti di durata contrattuale superiore a 18 mesi. Con il pagamento di questa imposta non si deve procedere al pagamento delle imposte di registro, bollo, ipotecarie e catastali nonché delle tasse sulle concessioni governative. sull’ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di istruttoria della pratica e di riscossione della rata Alcune spese non sono ricomprese, per esempio quelle notarili Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per determinare se un tasso e' usurario occorre verificare se il TEG (tasso effettivo globale) supera la soglia d'usura. Per determinare tale soglia occorre individuare il TEGM (tasso effettivo globale medio) della specifica categoria di operazione creditizia, aumentarlo di un quarto ed aggiungere ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra la soglia d'usura cosi' calcolata ed il TEGM di riferimento non puo' essere superiore agli otto punti percentuali. Tasso di interesse che non varia per tutta la durata del finanziamento.