comune di langhirano provincia di parma
Transcript
comune di langhirano provincia di parma
COMUNE DI LANGHIRANO PROVINCIA DI PARMA DELIBERAZIONE N. 64 in data: 28/05/2012 Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale OGGETTO: CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI LANGHIRANO E LA FEDERAZIONE ITALIANA CACCIA- SEZIONE COMUNALE DI LANGHIRANO- PER LA CONCESSIONE IN USO DI UN LOCALE PRESSO IL “PALAZZO DEL VESCOVO” L’anno Duemiladodici addì ventotto del mese di Maggio alle ore 18:30 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. All'appello risultano i Signori: BOVIS STEFANO CASALINI CRISTIANO ALBANESE LARA BONATI CLAUDIO BONATI DANIELE CAVAZZINI GIORGIO CONTINI MARCO Totale presenti Totale assenti PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE 7 0 Assiste il Segretario Comunale dott. DINO ADOLFO GIUSEPPE il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, l’ing. BOVIS STEFANO nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto. Pagina | 1 DELIBERA DI G.C. N. 64 del 28/05/2012 OGGETTO: CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI LANGHIRANO E LA FEDERAZIONE ITALIANA CACCIA- SEZIONE COMUNALE DI LANGHIRANO- PER LA CONCESSIONE IN USO DI UN LOCALE PRESSO IL “PALAZZO DEL VESCOVO” LA GIUNTA COMUNALE PREMESSO che l’art. 118, comma 4 della Costituzione affida allo Stato, alle Regioni, alle Città Metropolitane, alle Province e ai Comuni il compito di favorire “l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”; VISTO l’art. 3, comma 5 del D.Lgs 267/2000 che recita “I Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall’autonoma iniziativa dei cittadini e dalle loro formazioni sociali”; CONSIDERATO che la Federazione Italiana della Caccia, fondata l’1/01/1900, è riconosciuta dalla Legge 27 dicembre 1977 n° 968 e dalla Legge 11 febbraio 1992 n° 157 ed è una Associazione nazionale democratica ed apartitica costituita dalle Associazioni dei cacciatori in essa federate, così come recita l’art.1 dello statuto della Federazione; DATO ATTO che la Federazione ha fra i propri fini istituzionali quello di collaborare alla realizzazione di una moderna cultura della conservazione e dell’uso razionale delle risorse naturali, di valorizzare il ruolo della caccia, la tutela gli interessi dei soci e dei cacciatori promuovendone e coordinandone l’organizzazione; CONSIDERATO che in relazione a ciò adotta tutte le necessarie iniziative con particolare riferimento alla gestione del territorio e della fauna selvatica e allo svolgimento dell’attività venatoria, nonché iniziative in campo ambientale ed ecologico, nella prevenzione e repressione del bracconaggio, nella vigilanza ambientale e delle acque interne, nella promozione delle attività ricreative, sportive, culturali, sociali, sia attraverso le proprie strutture organizzative sia promuovendo intese e collaborazioni con altre associazioni venatorie, ambientaliste e del mondo agricolo; DATO ATTO che tra le associazioni di volontariato presenti ed operanti nel Comune di Langhirano figura anche la sezione langhiranese della Federazione Nazionale della Caccia, da anni impegnata a livello locale e con numerosi soci iscritti; TENUTO CONTO che, allo scopo di continuare a svolgere la propria attività l’Associazione ha richiesto all’Amministrazione Comunale la concessione in uso di un locale da adibire a sede dell’Associazione stessa, ed ubicato al primo piano del Palazzo del Vescovo; CONSIDERATO che il suddetto locale è già concesso in uso ad altra associazione che vi svolge la propria attività solo nella giornata del lunedì e che pertanto ha accettato di condividere il locale che verrebbe utilizzato dalla Federazione Nazionale della Caccia in giornate diverse; Pagina | 2 ACCERTATA la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per la stipula del contratto, in ragione della funzione sociale e aggregativa svolta dall’associazione; RITENUTO di procedere alla stipula di una nuova convenzione, secondo lo schema predisposto allo scopo dall’Ufficio ed allegato alla presente quale parte sostanziale ed integrante (Allegato A); VISTO il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal Direttore Generale in ordine alla regolarità tecnica in applicazione dell’art. 24, ultimo periodo, del vigente regolamento sull’Ordinamento degli uffici e servizi, in quanto assente il responsabile del settore Socio-educativi; APPURATO che, non comportando impegno di spesa, il presente atto non necessita del parere del Responsabile di Settore in ordine alla regolarità contabile; A VOTI unanimi, resi palesi a norma di legge; DELIBERA 1) DI APPROVARE lo schema di convenzione predisposto dall’Ufficio ed allegato alla presente quale parte sostanziale e integrante (ALLEGATO A); 2) DI DARE ATTO che la convenzione avrà durata triennale e comporterà il pagamento da parte dell’associazione di un canone annuo pari ad € 300,00; 3) DI DARE MANDATO al Responsabile del Settore SOCIO EDUCATIVO per l’adozione dei necessari atti di competenza. COMUNE DI LANGHIRANO Letto, approvato e sottoscritto: IL SINDACO BOVIS STEFANO IL SEGRETARIO COMUNALE DINO ADOLFO GIUSEPPE Pagina | 3