comune di langhirano provincia di parma

Transcript

comune di langhirano provincia di parma
COMUNE DI LANGHIRANO
PROVINCIA DI PARMA
DELIBERAZIONE N. 64
in data: 28/05/2012
Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO: CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI LANGHIRANO E LA
FEDERAZIONE ITALIANA CACCIA- SEZIONE COMUNALE DI
LANGHIRANO- PER LA CONCESSIONE IN USO DI UN LOCALE PRESSO
IL “PALAZZO DEL VESCOVO”
L’anno Duemiladodici addì ventotto del mese di Maggio alle ore 18:30 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano i Signori:
BOVIS STEFANO
CASALINI CRISTIANO
ALBANESE LARA
BONATI CLAUDIO
BONATI DANIELE
CAVAZZINI GIORGIO
CONTINI MARCO
Totale presenti
Totale assenti
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
7
0
Assiste il Segretario Comunale dott. DINO ADOLFO GIUSEPPE il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, l’ing. BOVIS STEFANO nella sua qualità di
SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.
Pagina | 1
DELIBERA DI G.C. N. 64 del 28/05/2012
OGGETTO: CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI LANGHIRANO E LA FEDERAZIONE
ITALIANA CACCIA- SEZIONE COMUNALE DI LANGHIRANO- PER LA CONCESSIONE IN
USO DI UN LOCALE PRESSO IL “PALAZZO DEL VESCOVO”
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che l’art. 118, comma 4 della Costituzione affida allo Stato, alle Regioni, alle
Città Metropolitane, alle Province e ai Comuni il compito di favorire “l’autonoma iniziativa dei
cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del
principio di sussidiarietà”;
VISTO l’art. 3, comma 5 del D.Lgs 267/2000 che recita “I Comuni e le Province svolgono le
loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall’autonoma
iniziativa dei cittadini e dalle loro formazioni sociali”;
CONSIDERATO che la Federazione Italiana della Caccia, fondata l’1/01/1900, è
riconosciuta dalla Legge 27 dicembre 1977 n° 968 e dalla Legge 11 febbraio 1992 n° 157 ed è una
Associazione nazionale democratica ed apartitica costituita dalle Associazioni dei cacciatori in essa
federate, così come recita l’art.1 dello statuto della Federazione;
DATO ATTO che la Federazione ha fra i propri fini istituzionali quello di collaborare alla
realizzazione di una moderna cultura della conservazione e dell’uso razionale delle risorse naturali,
di valorizzare il ruolo della caccia, la tutela gli interessi dei soci e dei cacciatori promuovendone e
coordinandone l’organizzazione;
CONSIDERATO che in relazione a ciò adotta tutte le necessarie iniziative con particolare
riferimento alla gestione del territorio e della fauna selvatica e allo svolgimento dell’attività
venatoria, nonché iniziative in campo ambientale ed ecologico, nella prevenzione e repressione del
bracconaggio, nella vigilanza ambientale e delle acque interne, nella promozione delle attività
ricreative, sportive, culturali, sociali, sia attraverso le proprie strutture organizzative sia
promuovendo intese e collaborazioni con altre associazioni venatorie, ambientaliste e del mondo
agricolo;
DATO ATTO che tra le associazioni di volontariato presenti ed operanti nel Comune di
Langhirano figura anche la sezione langhiranese della Federazione Nazionale della Caccia, da anni
impegnata a livello locale e con numerosi soci iscritti;
TENUTO CONTO che, allo scopo di continuare a svolgere la propria attività l’Associazione
ha richiesto all’Amministrazione Comunale la concessione in uso di un locale da adibire a sede
dell’Associazione stessa, ed ubicato al primo piano del Palazzo del Vescovo;
CONSIDERATO che il suddetto locale è già concesso in uso ad altra associazione che vi
svolge la propria attività solo nella giornata del lunedì e che pertanto ha accettato di condividere il
locale che verrebbe utilizzato dalla Federazione Nazionale della Caccia in giornate diverse;
Pagina | 2
ACCERTATA la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per la stipula
del contratto, in ragione della funzione sociale e aggregativa svolta dall’associazione;
RITENUTO di procedere alla stipula di una nuova convenzione, secondo lo schema
predisposto allo scopo dall’Ufficio ed allegato alla presente quale parte sostanziale ed integrante
(Allegato A);
VISTO il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal Direttore Generale
in ordine alla regolarità tecnica in applicazione dell’art. 24, ultimo periodo, del vigente regolamento
sull’Ordinamento degli uffici e servizi, in quanto assente il responsabile del settore Socio-educativi;
APPURATO che, non comportando impegno di spesa, il presente atto non necessita del
parere del Responsabile di Settore in ordine alla regolarità contabile;
A VOTI unanimi, resi palesi a norma di legge;
DELIBERA
1) DI APPROVARE lo schema di convenzione predisposto dall’Ufficio ed allegato alla presente
quale parte sostanziale e integrante (ALLEGATO A);
2) DI DARE ATTO che la convenzione avrà durata triennale e comporterà il pagamento da parte
dell’associazione di un canone annuo pari ad € 300,00;
3) DI DARE MANDATO al Responsabile del Settore SOCIO EDUCATIVO per l’adozione dei
necessari atti di competenza.
COMUNE DI LANGHIRANO
Letto, approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
BOVIS STEFANO
IL SEGRETARIO COMUNALE
DINO ADOLFO GIUSEPPE
Pagina | 3