INDICAZIONI PER IL CONSIGLIO DI CLASSE E L`INSEGNANTE DI
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INDICAZIONI PER IL CONSIGLIO DI CLASSE E L`INSEGNANTE DI
INDICAZIONI PER IL CONSIGLIO DI CLASSE E L'INSEGNANTE DI SOSTEGNO SCOPO Definire le attività, le responsabilità, le modalità, i tempi, la documentazione alla quale i docenti di sostegno devono attenersi. PROCEDURE 1. Assegnazione cattedre Il Dirigente Scolastico, sentito il Referente dell'integrazione e applicando, dove possibile, il principio della continuità didattica, procede alla formazione delle cattedre, definendo, per ciascun alunno certificato, un numero di ore di sostegno. 2. Raccolta di informazioni ( settembre) Assegnate le cattedre, il docente di sostegno prende visione di tutta la documentazione specifica in possesso della scuola (Diagnosi Funzionale, PEI, relazione finale della scuola secondaria di 1 grado se trattasi di nuova iscrizione), inerente l’alunno/i,. La documentazione, essendo riservata, è soggetta alla legge sulla privacy, dunque non si può fotocopiare e si deve consultare nei locali della segreteria. Se trattasi di un alunno iscritto alla classe prima, sarà cura del docente di sostegno contattare il docente di sostegno della scuola media o l'equipe di riferimento, per avere maggiori informazioni, soprattutto per i casi più gravi. Per gli alunni già iscritti, oltre a prendere visione del P.E.P., è possibile contattare il coordinatore di classe dell'anno precedente. In seguito il coordinatore di classe ed il docente di sostegno organizzeranno un incontro con la famiglia o con altre figure di riferimento dell'alunno diversamente abile. 3. Osservazione (Settembre - Ottobre) La seconda fase (che coincide con l’inizio della scuola), consiste in un periodo di osservazione dell’alunno e della classe in cui è inserito. Questo permetterà al consiglio di classe e al docente di sostegno di osservare l’alunno nelle varie aree dell'attività cognitiva, relazionale, della sfera dell'autonomia etc.. Tale periodo consentirà, altresì, di confrontarsi con tutti i docenti curricolari allo scopo di personalizzare il piano di lavoro, compatibilmente con le capacità dell'alunno con BES e con la programmazione dell'attività didattica della classe. 4. Presentazione al consiglio di classe Alla prima riunione del C.d.C. il docente di sostegno presenta una scheda informativa (da non allegare al verbale), sull'alunno, contenente tutte le informazioni in suo possesso, al fine di redigere le linee fondamentali dell’intervento didattico ed educativo. Durante l'anno scolastico, in presenza di motivate esigenze didattiche, il docente di sostegno può variare il suo orario: ogni cambiamento dovrà essere comunicato in vicepresidenza, al coordinatore di classe ed al coordinatore di materia. 5. Scelta della Programmazione Possibili percorsi scolastici nella scuola secondaria di secondo grado Nella scuola Secondaria Di Secondo Grado agli studenti con disabilità viene garantita la frequenza, ma non a tutti il conseguimento del titolo di studio. Per loro sono possibili pertanto due percorsi distinti. Primo percorso: Programmazione equipollente • Gli obiettivi didattici sono minimi, ma sempre riconducibili a quelli della classe (programmi ministeriali) (art. 15 comma 3 dell’O.M. n.90 del 21/5/2001), con la ricerca dei contenuti essenziali delle discipline; si tratta di una programmazione che comporta la riduzione parziale e/o sostituzione dei contenuti, conservando la medesima valenza formativa (art. 318 del D.L.vo 297/1994). • Sia per le verifiche che vengono effettuate durante l’anno scolastico, sia per quelle svolte in sede d’esame, possono essere predisposte prove equipollenti, che verifichino il livello di preparazione culturale e professionale idoneo per il rilascio del diploma di qualifica o della maturità. • Gli alunni partecipano a pieno titolo agli esami di Stato e acquisiscono il titolo di studio. Secondo percorso: Programmazione differenziata • Gli obiettivi didattici sono diversi dai programmi ministeriali. • E’ necessario il consenso della famiglia (art. 15, comma 5, O.M. n. 90 del 21/5/01): il Consiglio di Classe deve dare immediata comunicazione scritta alla famiglia, fissando un termine per manifestare un formale assenso. In caso di mancata risposta, si intende accettata dalla famiglia la valutazione differenziata. In caso di diniego scritto, l’alunno deve seguire la programmazione di classe. • La programmazione differenziata consiste in un piano di lavoro personalizzato per l’alunno, stilato da ogni docente del C.d.C. per ogni singola materia, sulla base del P.E.I. • Gli alunni vengono valutati con voti che sono relativi unicamente al P.E.I. e che hanno valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi. Per gli alunni che seguono un Piano Educativo Individualizzato differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l’indicazione che la votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali (comma 6 art. 15 O.M. 90 del 21/5/2001). • Gli alunni per i quali viene prevista una programmazione differenziata possono partecipare agli Esami di Stato, svolgendo prove differenziate omogenee al percorso svolto, finalizzate al conseguimento di un attestato delle competenze acquisite utilizzabile come “credito formativo” per la frequenza di corsi professionali (art. 312 e seguenti del D. L.vo n. 297/94). • Poiché al centro dell’attività scolastica rimane sempre e comunque l’alunno e il suo Progetto di vita, per una sua più adeguata maturazione si può collegialmente decidere di dedicare maggior tempo-scuola alle materie caratterizzanti il suo percorso di studi attraverso progetti specifici di percorsi di alternanza scuola lavoro o attività laboratoriali. • E’ possibile prevedere un percorso differenziato nei primi anni di scuola e successivamente, ove il Consiglio di Classe riscontri che l’alunno abbia raggiunto un livello di preparazione conforme agli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali o globalmente corrispondenti, passare ad un percorso con obiettivi minimi, senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell’anno o degli anni precedenti (comma 4 art. 15 dell’O.M. 90 del 21/5/2001). Pertanto, se ci fossero le condizioni, è possibile cambiare, nel percorso scolastico, la programmazione da differenziata in obiettivi minimi e viceversa. Se l’alunno passa alla programmazione della classe nell’ultimo anno di un percorso di studio è attribuito per il terzultimo e penultimo anno un credito scolastico sulla base della votazione riferita al PEI differenziato (O.M. n. 37 del 19/05/14 art. 17 comma 5). Per entrambe le tipologie di programmazione la valutazione non può mai essere delegata al solo docente di sostegno. Il C.D.C. ha l’obbligo di redigere una relazione finale sull’alunno con disabilità come previsto dal paragrafo 8 della Circolare ministeriale n. 262 del 22/09/68. I docenti di sostegno, a norma dell’art. 315, comma 5, del D.Lvo n 297/1994, fanno parte del C.D.C. e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione, con diritto di voto per tutti gli alunni della classe 6. Elaborazione Realizzazione e Consegna parziale del PEP e/o PED (Dicembre- gennaio) Il docente di sostegno concorda con ciascun docente curricolare i contenuti del PEP o PED per la relativa disciplina. Entro il mese di gennaio gli insegnanti di sostegno sono tenuti a consegnare al coordinatore di materia la prima parte del PEP o PED redatti per ogni singolo alunno da loro seguito. In dettaglio le parti da compilare sono le seguenti: 1) raccolta dati; 2) situazione scolastica; 3) analisi della situazione di partenza. Durante l'anno scolastico il docente di sostegno prende accordi con ciascun docente curricolare sulle attività da proporre, sul modo di operare in caso di verifiche scritte o orali, sulla predisposizione di verifiche equipollenti (ossia equivalenti a quelle della classe ma pianificate sulle caratteristiche dell’alunno), concorda inoltre le modalità di proseguimento del lavoro nelle ore della disciplina in cui egli non è presente. Per rispondere a motivate esigenze particolari, l'attività didattica dell'alunno con BES può essere svolta in un luogo diverso da quello del resto della classe, da solo o in piccoli gruppi. 7. Verifica della programmazione ( Gennaio, febbraio, marzo) Durante i C.D.C si verifica l'andamento scolastico dell'alunno con BES e si valuta la possibilità di effettuare delle modifiche al PEP o PED. Inoltre si possono predisporre momenti di recupero o di sostegno mirati al raggiungimento degli obiettivi. 8. Stesura della relazione finale (Maggio, giugno) Il C.D.C. elabora la relazione finale sulla base del lavoro svolto durante l'anno scolastico, tenendo conto del livello di partenza dell'alunno, delle difficoltà incontrate, dei progressi fatti e del grado di maturità raggiunto. Nella relazione finale sarà opportuno che il C.D.C. fornisca delle indicazioni utili ed eventuali suggerimenti per l'anno seguente, al fine di ottimizzare il futuro andamento scolastico. 9. Consegna dei Pei (Giugno) Il docente di sostegno consegnerà al coordinatore di materia il PEP completo in tutte le sue parti, debitamente firmato dal consiglio di classe, in sede di scrutinio finale. Il coordinatore di materia, raccolti tutti i PEP, provvederà a depositarli nel faldone riservato dei PEP posto in segreteria didattica. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI PER GLI ALUNNI CERTIFICATI L.104/92 (O.M. N. 90 del 21/5/2001 art, 15) Programmazione della classe o per obiettivi minimi La valutazione del C.D.C sarà effettuata in base ai criteri definiti per tutta la classe. Elemento importante del PEI è la definizione dei criteri o dei metodi di valutazione. Anche se gli obiettivi didattici sono uguali a quelli dei compagni, la situazione di disabilità può a volte richiedere che vengano attivate delle procedure molto diverse nel momento in cui si va ad accertare il loro raggiungimento. Occorre dunque definire bene il concetto di equipollenza: usare metodi diversi per verificare il raggiungimento degli stessi obiettivi. • Prove diverse rispetto alla modalità di espressione-comunicazione (una prova scritta diventa orale, una orale diventa scritta). • Prove diverse rispetto alla modalità di somministrazione (domande aperte diventano chiuse, a scelta multipla ecc.). • Prove diverse rispetto ai tempi (assegnazione di un tempo maggiore a disposizione, variazioni nella frequenza delle verifiche scritte e/o orali, programmazione delle verifiche scritte e/o orali). • Prove diverse rispetto al numero di esercizi e/o di domande • Prove diverse rispetto ai contenuti che però rimangono idonei a valutare globalmente il raggiungimento degli obiettivi. Programmazione differenziata La valutazione del C.D.C. sarà effettuata in base ai risultati dell'apprendimento con l'attribuzione di voti relativi alla progettazione del PEI differenziato e non ai programmi ministeriali. In calce alla pagella dell’alunno deve essere apposta annotazione secondo la quale la votazione è riferita al PEI e non ai programmi ministeriali. ESAME DI STATO CONCLUSIVI DEGLI STUDI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE Gli alunni certificati L.104/92 che seguono la programmazione della classe o per obiettivi minimi possono partecipare agli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione ed essere valutati in base ai criteri definiti per tutta la classe e contenuti nel PEI. il superamento dell'esame comporta il rilascio del diploma con nessuna indicazione del sostegno ricevuto. Per gli alunni sono previsti, se necessario : PROGRAMMAZIONE DELLA CLASSE O PER OBIETTIVI MINIMI DIPLOMA -tempi più lunghi per le prove scritte e del colloquio previsti dal c.3, dell'art, 16 della L. n. 104/92 -strumenti tecnici di supporto - assistente (può essere l'insegnante di sostegno o altra figura professionale secondo le indicazioni del cdc che ha seguito l'alunno durante l'anno scolastico - prove equipollenti Le prove equipollenti (OM n 37 del 19/5 /2014 art,1) possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti; - devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento d'esame;