INDICAZIONI PER IL CONSIGLIO DI CLASSE E L`INSEGNANTE DI

Transcript

INDICAZIONI PER IL CONSIGLIO DI CLASSE E L`INSEGNANTE DI
INDICAZIONI PER IL CONSIGLIO DI CLASSE E L'INSEGNANTE DI SOSTEGNO
SCOPO
Definire le attività, le responsabilità, le modalità, i tempi, la documentazione alla quale i docenti di
sostegno devono attenersi.
PROCEDURE
1. Assegnazione cattedre
Il Dirigente Scolastico, sentito il Referente dell'integrazione e applicando, dove possibile, il
principio della continuità didattica, procede alla formazione delle cattedre, definendo, per
ciascun alunno certificato, un numero di ore di sostegno.
2. Raccolta di informazioni ( settembre)
Assegnate le cattedre, il docente di sostegno prende visione di tutta la documentazione specifica
in possesso della scuola (Diagnosi Funzionale, PEI, relazione finale della scuola secondaria di 1
grado se trattasi di nuova iscrizione), inerente l’alunno/i,. La documentazione, essendo
riservata, è soggetta alla legge sulla privacy, dunque non si può fotocopiare e si deve consultare
nei locali della segreteria.
Se trattasi di un alunno iscritto alla classe prima, sarà cura del docente di sostegno contattare il
docente di sostegno della scuola media o l'equipe di riferimento, per avere maggiori
informazioni, soprattutto per i casi più gravi.
Per gli alunni già iscritti, oltre a prendere visione del P.E.P., è possibile contattare il coordinatore
di classe dell'anno precedente.
In seguito il coordinatore di classe ed il docente di sostegno organizzeranno un incontro con la
famiglia o con altre figure di riferimento dell'alunno diversamente abile.
3. Osservazione (Settembre - Ottobre)
La seconda fase (che coincide con l’inizio della scuola), consiste in un periodo di osservazione
dell’alunno e della classe in cui è inserito. Questo permetterà al consiglio di classe e al docente
di sostegno di osservare l’alunno nelle varie aree dell'attività cognitiva, relazionale, della sfera
dell'autonomia etc..
Tale periodo consentirà, altresì, di confrontarsi con tutti i docenti curricolari allo scopo di
personalizzare il piano di lavoro, compatibilmente con le capacità dell'alunno con BES e con la
programmazione dell'attività didattica della classe.
4. Presentazione al consiglio di classe
Alla prima riunione del C.d.C. il docente di sostegno presenta una scheda informativa (da non
allegare al verbale), sull'alunno, contenente tutte le informazioni in suo possesso, al fine di
redigere le linee fondamentali dell’intervento didattico ed educativo. Durante l'anno scolastico,
in presenza di motivate esigenze didattiche, il docente di sostegno può variare il suo orario: ogni
cambiamento dovrà essere comunicato in vicepresidenza, al coordinatore di classe ed al
coordinatore di materia.
5. Scelta della Programmazione
Possibili percorsi scolastici nella scuola secondaria di secondo grado
Nella scuola Secondaria Di Secondo Grado agli studenti con disabilità viene garantita la
frequenza, ma non a tutti il conseguimento del titolo di studio.
Per loro sono possibili pertanto due percorsi distinti.
Primo percorso: Programmazione equipollente
• Gli obiettivi didattici sono minimi, ma sempre riconducibili a
quelli della classe (programmi ministeriali) (art. 15 comma 3
dell’O.M. n.90 del 21/5/2001), con la ricerca dei contenuti
essenziali delle discipline; si tratta di una programmazione
che comporta la riduzione parziale e/o sostituzione dei
contenuti, conservando la medesima valenza formativa (art.
318 del D.L.vo 297/1994).
• Sia per le verifiche che vengono effettuate durante l’anno
scolastico, sia per quelle svolte in sede d’esame, possono
essere predisposte prove equipollenti, che verifichino il
livello di preparazione culturale e professionale idoneo per il
rilascio del diploma di qualifica o della maturità.
• Gli alunni partecipano a pieno titolo agli esami di Stato e
acquisiscono il titolo di studio.
Secondo percorso: Programmazione differenziata
• Gli obiettivi didattici sono diversi dai programmi ministeriali.
• E’ necessario il consenso della famiglia (art. 15, comma 5,
O.M. n. 90 del 21/5/01): il Consiglio di Classe deve dare
immediata comunicazione scritta alla famiglia, fissando un
termine per manifestare un formale assenso.
In caso di mancata risposta, si intende accettata dalla famiglia la valutazione
differenziata.
In caso di diniego scritto, l’alunno deve seguire la programmazione di classe.
• La programmazione differenziata consiste in un piano di lavoro
personalizzato per l’alunno, stilato da ogni docente del
C.d.C. per ogni singola materia, sulla base del P.E.I.
• Gli alunni vengono valutati con voti che sono relativi
unicamente al P.E.I. e che hanno valore legale solo ai fini
della prosecuzione degli studi.
Per gli alunni che seguono un Piano Educativo Individualizzato differenziato, ai
voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si
aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l’indicazione che la votazione è riferita
al P.E.I. e non ai programmi ministeriali (comma 6 art. 15 O.M. 90 del
21/5/2001).
• Gli alunni per i quali viene prevista una programmazione
differenziata possono partecipare agli Esami di Stato,
svolgendo prove differenziate omogenee al percorso svolto,
finalizzate al conseguimento di un attestato delle competenze
acquisite utilizzabile come “credito formativo” per la
frequenza di corsi professionali (art. 312 e seguenti del D.
L.vo n. 297/94).
• Poiché al centro dell’attività scolastica rimane sempre e
comunque l’alunno e il suo Progetto di vita, per una sua più
adeguata maturazione si può collegialmente decidere di
dedicare maggior tempo-scuola alle materie caratterizzanti il
suo percorso di studi attraverso progetti specifici di percorsi
di alternanza scuola lavoro o attività laboratoriali.
• E’ possibile prevedere un percorso differenziato nei primi anni
di scuola e successivamente, ove il Consiglio di Classe
riscontri che l’alunno abbia raggiunto un livello di
preparazione conforme agli obiettivi didattici previsti dai
programmi ministeriali o globalmente corrispondenti, passare
ad un percorso con obiettivi minimi, senza necessità di prove
di idoneità relative alle discipline dell’anno o degli anni
precedenti (comma 4 art. 15 dell’O.M. 90 del 21/5/2001).
Pertanto, se ci fossero le condizioni, è possibile cambiare, nel
percorso scolastico, la programmazione da differenziata in
obiettivi minimi e viceversa.
Se l’alunno passa alla programmazione della classe nell’ultimo anno di un
percorso di studio è attribuito per il terzultimo e penultimo anno un credito
scolastico sulla base della votazione riferita al PEI differenziato (O.M. n. 37 del
19/05/14 art. 17 comma 5).
Per entrambe le tipologie di programmazione la valutazione non può mai essere delegata al solo
docente di sostegno. Il C.D.C. ha l’obbligo di redigere una relazione finale sull’alunno con
disabilità come previsto dal paragrafo 8 della Circolare ministeriale n. 262 del 22/09/68.
I docenti di sostegno, a norma dell’art. 315, comma 5, del D.Lvo n 297/1994, fanno parte del
C.D.C. e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione, con diritto di voto
per tutti gli alunni della classe
6. Elaborazione Realizzazione e Consegna parziale del PEP e/o PED (Dicembre-
gennaio)
Il docente di sostegno concorda con ciascun docente curricolare i contenuti del PEP o PED per
la relativa disciplina.
Entro il mese di gennaio gli insegnanti di sostegno sono tenuti a consegnare al coordinatore di
materia la prima parte del PEP o PED redatti per ogni singolo alunno da loro seguito.
In dettaglio le parti da compilare sono le seguenti:
1) raccolta dati;
2) situazione scolastica;
3) analisi della situazione di partenza.
Durante l'anno scolastico il docente di sostegno prende accordi con ciascun docente curricolare
sulle attività da proporre, sul modo di operare in caso di verifiche scritte o orali, sulla
predisposizione di verifiche equipollenti (ossia equivalenti a quelle della classe ma pianificate
sulle caratteristiche dell’alunno), concorda inoltre le modalità di proseguimento del lavoro nelle
ore della disciplina in cui egli non è presente.
Per rispondere a motivate esigenze particolari, l'attività didattica dell'alunno con BES può
essere svolta in un luogo diverso da quello del resto della classe, da solo o in piccoli gruppi.
7. Verifica della programmazione ( Gennaio, febbraio, marzo)
Durante i C.D.C si verifica l'andamento scolastico dell'alunno con BES e si valuta la possibilità
di effettuare delle modifiche al PEP o PED. Inoltre si possono predisporre momenti di
recupero o di sostegno mirati al raggiungimento degli obiettivi.
8. Stesura della relazione finale (Maggio, giugno)
Il C.D.C. elabora la relazione finale sulla base del lavoro svolto durante l'anno scolastico,
tenendo conto del livello di partenza dell'alunno, delle difficoltà incontrate, dei progressi fatti e
del grado di maturità raggiunto.
Nella relazione finale sarà opportuno che il C.D.C. fornisca delle indicazioni utili ed eventuali
suggerimenti per l'anno seguente, al fine di ottimizzare il futuro andamento scolastico.
9. Consegna dei Pei (Giugno)
Il docente di sostegno consegnerà al coordinatore di materia il PEP completo in tutte le sue
parti, debitamente firmato dal consiglio di classe, in sede di scrutinio finale.
Il coordinatore di materia, raccolti tutti i PEP, provvederà a depositarli nel faldone riservato dei
PEP posto in segreteria didattica.
VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI PER GLI ALUNNI CERTIFICATI L.104/92
(O.M. N. 90 del 21/5/2001 art, 15)
Programmazione della classe o per obiettivi minimi
La valutazione del C.D.C sarà effettuata in base ai criteri definiti per tutta la classe.
Elemento importante del PEI è la definizione dei criteri o dei metodi di valutazione. Anche se gli
obiettivi didattici sono uguali a quelli dei compagni, la situazione di disabilità può a volte richiedere
che vengano attivate delle procedure molto diverse nel momento in cui si va ad accertare il loro
raggiungimento.
Occorre dunque definire bene il concetto di equipollenza: usare metodi diversi per verificare il
raggiungimento degli stessi obiettivi.
• Prove diverse rispetto alla modalità di espressione-comunicazione (una prova scritta
diventa orale, una orale diventa scritta).
• Prove diverse rispetto alla modalità di somministrazione (domande aperte diventano
chiuse, a scelta multipla ecc.).
• Prove diverse rispetto ai tempi (assegnazione di un tempo maggiore a disposizione,
variazioni nella frequenza delle verifiche scritte e/o orali, programmazione delle
verifiche scritte e/o orali).
• Prove diverse rispetto al numero di esercizi e/o di domande
• Prove diverse rispetto ai contenuti che però rimangono idonei a valutare globalmente il
raggiungimento degli obiettivi.
Programmazione differenziata
La valutazione del C.D.C. sarà effettuata in base ai risultati dell'apprendimento con l'attribuzione di
voti relativi alla progettazione del PEI differenziato e non ai programmi ministeriali.
In calce alla pagella dell’alunno deve essere apposta annotazione secondo la quale la votazione è
riferita al PEI e non ai programmi ministeriali.
ESAME DI STATO CONCLUSIVI DEGLI STUDI DI ISTRUZIONE SECONDARIA
SUPERIORE
Gli alunni certificati L.104/92 che seguono la programmazione della classe o per
obiettivi minimi possono partecipare agli esami di Stato conclusivi del secondo
ciclo di istruzione ed essere valutati in base ai criteri definiti per tutta la classe e
contenuti nel PEI. il superamento dell'esame comporta il rilascio del diploma con
nessuna indicazione del sostegno ricevuto.
Per gli alunni sono previsti, se necessario :
​
PROGRAMMAZIONE
DELLA CLASSE
​
O PER OBIETTIVI
MINIMI
DIPLOMA
-tempi più lunghi per le prove scritte e del colloquio previsti dal c.3, dell'art, 16
della L. n. 104/92
-strumenti tecnici di supporto
- assistente (può essere l'insegnante di sostegno o altra figura professionale
secondo le indicazioni del cdc che ha seguito l'alunno durante l'anno scolastico
- prove equipollenti
Le prove equipollenti (OM n 37 del 19/5 /2014 art,1) possono consistere
nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti
culturali e professionali differenti;
- devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una
preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante
il superamento d'esame;