Aiuti
Transcript
Aiuti
Diritto Comunitario dell’Impresa aa. 2008/2009 Docente: Alessandra Zanardo Norme comunitarie sulla tutela della concorrenza Artt. 81-89 TCE Aiuti di Stato Intese tra imprese Abuso di posizioni dominanti Concentrazioni Aiuti di Stato (art. 87 ss. TCE e Reg. CE 659/99) “Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il Mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza” Aiuti Tutti gli interventi che, sotto forme diverse, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un’impresa (ad es. sovvenzioni, esonero da imposte o tasse, garanzia di prestiti a condizioni particolarmente favorevoli, abbuono di interessi, differimento del versamento dei contributi fiscali) L’aiuto è illecito nella misura in cui incida sugli scambi tra gli Stati Membri e alteri o minacci di alterare la libera concorrenza rafforzi la posizione di un’impresa nei confronti di altre imprese concorrenti negli scambi comunitari Il destinatario un’impresa dell’aiuto deve essere Il TCE prevede una serie di aiuti che sono o possono essere compatibili con il mercato comune nella prima ipotesi rientrano, ad es., gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, gli aiuti destinati ad ovviare ai danni recati da calamità naturali nella seconda ipotesi rientrano gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo, a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso oppure vi sia un elevato livello di disoccupazione, ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche Altre esenzioni per categorie di aiuti statali sono previste in regolamenti della Commissione (ad es. aiuti per le piccole e medie imprese, aiuti a favore dell’occupazione, aiuti de minimis) Tipologie di aiuti Nuovi aiuti tutti gli aiuti, ossia regimi di aiuti e aiuti individuali, che non siano aiuti esistenti, comprese le modifiche degli aiuti esistenti Aiuti illegali aiuti attuati in assenza di notifica, prima della notifica, oppure dopo la notifica ma prima della decisione di autorizzazione della Commissione Aiuti abusivi aiuti autorizzati, ma attuati in modo difforme da quanto stabilito nella decisione di autorizzazione della Commissione Aiuti esistenti aiuti già in vigore all’atto dell’istituzione o adesione alla Comunità e aiuti espressamente o tacitamente autorizzati a livello comunitario I NUOVI AIUTI sono sottoposti all’obbligo di notifica del progetto alla Commissione E’ vietato darvi esecuzione prima che la Commissione li abbia autorizzati (obbligo di standstill) Procedura: a) Esame preliminare della Commissione per verificare la compatibilità dell’aiuto con il mercato comune b) L’esame preliminare si conclude con una decisione. La Commissione decide se avviare o meno il procedimento di indagine formale c) Il procedimento di indagine formale si chiude con una decisione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della UE. La decisione è negativa nel caso in cui l’aiuto notificato risulti incompatibile con il mercato comune; è positiva qualora la Commissione dichiari la compatibilità dell’aiuto con il mercato comune N.B.: Per quanto riguarda gli aiuti illegali, in caso di decisione negativa la Commissione adotta una decisione di recupero, con la quale si impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l’aiuto dal beneficiario Intese restrittive della concorrenza Art. 81 TCE “Sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra gli Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune ed in particolare quelli consistenti nel […]” Elementi costitutivi della fattispecie: Pregiudizio al commercio intracomunitario Alterazione del gioco della concorrenza In tale caso gli accordi, le decisioni o pratiche concordate sono nulli N.B.: Non rilevano né la nazionalità delle imprese partecipanti alle intese, né il luogo in cui le imprese hanno la sede o esercitano la loro attività. Ciò che conta è il luogo in cui il comportamento anticoncorrenziale viene posto in atto Tre forme di cooperazione contemplate dall’art. 81 TCE: a. Accordi tra imprese (manifestazione della comune volontà delle imprese di comportarsi sul mercato in un determinato modo) b. Decisioni di associazioni di imprese c. Pratiche concordate (consapevole collaborazione tra imprese a danno della concorrenza che non presenti i requisiti di un vero e proprio accordo, ad es. riunioni periodiche tra imprese concorrenti, scambio di informazioni riservate, ecc…) Accordi orizzontali vs. accordi verticali 1) Accordi orizzontali: le parti si impegnano a tenere un medesimo comportamento (ad es. applicare un determinato prezzo, operare in un certo segmento del mercato comunitario) 2) Accordi verticali: una parte si impegna nei confronti dell’altra a tenere un dato comportamento (esclusive di vendita o clausole di approvvigionamento esclusivo) vengono conclusi tra imprese che operano in stadi successivi del processo economico Le intese (o accordi) orizzontali sono considerate più rischiose e, pertanto, vengono trattate con maggior severità (le intese verticali possono, al contrario, comportare anche dei vantaggi per i consumatori) L’art. 81 TCE prende in considerazione i seguenti comportamenti: Fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione; Limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti; Ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento; Applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza; Subordinare la conclusione di contratti all’accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l’oggetto dei contratti stessi. Esenzioni: (art. 81, par. 3, TCE) N.B.: Ammissibilità di esenzioni per categoria e di esenzioni individuali Sono validi ab initio gli accordi, decisioni di associazioni di imprese, pratiche concordate che – ricorrendo determinate condizioni contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico […..] A seguito del regolamento CE 1/2003 non occorre più una decisione preventiva di autorizzazione da parte della Commissione Esenzioni per le intese verticali Reg. CE 2790/99 Esenzione per tutti gli accordi verticali che riguardano l’acquisto o la vendita di beni e servizi, dei quali è parte un fornitore la cui quota di mercato è inferiore al 30%; per gli accordi di fornitura esclusiva, l’esenzione è concessa quando è inferiore al 30% la quota di mercato dell’acquirente (N.B.: c’è, tuttavia, una lista nera di clausole che non consentono l’applicabilità del regolamento) Abuso di posizione dominante Art. 82 TCE E’ incompatibile con il mercato comune e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati Membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune o su di una parte sostanziale di questo N.B.: Il TCE non vieta l’assunzione di una posizione dominante, ma solo lo sfruttamento abusivo della stessa (ad es. imponendo prezzi d’acquisto sproporzionati o predatori) Tali pratiche abusive possono consistere in particolare: a) b) c) d) nell’imporre direttamente o indirettamente prezzi di acquisto, di vendita od altre condizioni di transazioni non eque; nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori; nell’applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza; nel subordinare la conclusione di contratti all’accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l’oggetto dei contratti stessi. Il principale indicatore dell’esistenza di una posizione dominante è la QUOTA DI MERCATO detenuta dall’impresa in considerazione La Commissione CE ha considerato abuso di posizione dominante il rifiuto di accesso o l’accesso a condizioni discriminatorie dei concorrenti alle infrastrutture essenziali (essential facilities) detenute da imprese in posizione dominante. Inoltre, un’impresa in posizione dominante non può fare discriminazioni a favore delle proprie attività in un mercato vicino, rifiutando o concedendo l’accesso a un concorrente a condizioni meno favorevoli di quelle praticate per i propri servizi c.d. dottrina delle essential facilities Concentrazioni Operazioni di investimento capitalistico transfrontaliero che modifichino la struttura del mercato concentrando il potere decisionale in un unico agente economico Si ha una concentrazione quando si produce una modifica duratura del controllo (su una o più imprese) a seguito: a) della fusione di due o più imprese precedentemente indipendenti o parti di imprese; oppure b) dell'acquisizione, da parte di una o più persone che già detengono il controllo di almeno un'altra impresa, o da parte di una o più imprese, sia tramite acquisto di partecipazioni nel capitale o di elementi del patrimonio, sia tramite contratto o qualsiasi altro mezzo, del controllo diretto o indiretto dell'insieme o di parti di una o più altre imprese. N.B.: La costituzione di un'impresa comune che esercita stabilmente tutte le funzioni di una entità economica autonoma è considerata come una concentrazione ai sensi della lettera b) Deve trattarsi di operazioni di concentrazione di dimensione comunitaria Una concentrazione è di dimensione comunitaria quando: a) il fatturato totale realizzato a livello mondiale dall'insieme delle imprese interessate è superiore a 5 miliardi di EURO e b) il fatturato totale realizzato individualmente nella Comunità da almeno due delle imprese interessate è superiore a 250 milioni di EURO salvo che ciascuna delle imprese interessate realizzi oltre i due terzi del suo fatturato totale nella Comunità all'interno di un solo e medesimo Stato membro Le concentrazioni di dimensioni comunitarie devono essere notificate alla Commissione prima della loro realizzazione e dopo la conclusione dell’accordo, la comunicazione dell'offerta d'acquisto o di scambio o l'acquisizione di una partecipazione di controllo. Le concentrazioni che non ostacolino in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso sono dichiarate compatibili con il mercato comune. Le concentrazioni che ostacolino in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso sono dichiarate incompatibili con il mercato comune