aiuti al trasporto combinato sulla lione
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aiuti al trasporto combinato sulla lione
IP/03/1697 Bruxelles, 10 dicembre 2003 Aiuti di Stato: la Commissione approva il regime italiano di aiuti al trasporto combinato La Commissione europea ha autorizzato oggi un regime italiano di aiuti1 destinati a ridurre gli svantaggi concorrenziali del trasporto ferroviario di merci e del trasporto combinato nei confronti del trasporto stradale. Il regime di aiuti mira ad attenuare gradualmente lo svantaggio concorrenziale di cui soffre il trasporto merci ferroviario rispetto al trasporto stradale. Il diverso grado di internalizzazione dei costi esterni dei due modi di trasporto tende infatti a penalizzare il trasporto su rotaia. Le misure di aiuto intendono migliorare i servizi di trasporto ferroviario e comprendono: - aiuti alle imprese che si impegnano a realizzare un numero minimo annuo di treni completi di trasporto combinato o di merci pericolose; - aiuti agli investimenti per lo sviluppo del trasporto ferroviario di merci; - aiuti alle imprese ferroviarie che si impegnano ad effettuare un certo numero di treni-chilometro nel territorio nazionale per il trasporto combinato accompagnato di merci; - agevolazioni tariffarie per il trasporto di passeggeri per via ferroviaria. Queste misure saranno finanziate mediante la costituzione di un apposito fondo. Il governo italiano assegnerà un contributo quindicennale ad un organismo finanziario designato per decreto ministeriale. Il contributo consentirà di rimborsare i mutui assunti dai beneficiari del regime di aiuti. Il regime prevede tre limiti di impegno quindicennali pari a 14 500 000 euro per l'anno 2002; 5 000 000 di euro per l'anno 2003 e 13 000 000 di euro per l'anno 2004, per un importo totale di 487,5 milioni di euro. Una delle misure del regime di aiuti prevede la realizzazione del progetto francoitaliano di autostrada ferroviaria sperimentale tra Aiton e Orbassano (linea Lione-Torino). L’Italia contribuirà al progetto per mezzo del summenzionato regime di aiuti approvato dalla Commissione, mentre il finanziamento francese della fase sperimentale è stato autorizzato in data odierna mediante un’altra decisione della Commissione. Il nuovo progetto prevede l’erogazione di servizi di trasporto combinato accompagnato2. La Commissione ritiene che le misure siano compatibili con il trattato3 e conformi agli obiettivi del Libro bianco della Commissione sulla politica dei trasporti4. 1 2 3 4 "Disposizioni in materia di trasporto ferroviario e interventi per lo sviluppo del trasporto ferroviario di merci", articolo 38 della legge 1° agosto 2002, n. 166 "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti". Per trasporto combinato accompagnato si intende il trasporto di un complesso veicolare stradale completo accompagnato dal conducente – mediante un altro modo di trasporto (ad es. treno o traghetto). Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1107/70 del Consiglio e dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE. "La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte", COM(2001) 370.