ADEMPIMENTI PRATICI CHE IL DOTTORE

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ADEMPIMENTI PRATICI CHE IL DOTTORE
ADEMPIMENTI PRATICI CHE IL DOTTORE COMMERCIALISTA
DEVE SEGUIRE PER POTER TENERE LIBRI E DOCUMENTI
IN MATERIA DI LAVORO
1. Riferimenti legislativi
1.1
Legge 12/79 e Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza
2/12/97
La legge n. 12 dell’ 11/1/79 disciplina l’ attività di coloro che possono
effettuare tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza
sociale relativi ai lavoratori dipendenti.
Il Decreto 2 dicembre 1997 del Ministero del Lavoro ( G.U. n. 287 del
10.12.1997 ) in parziale riforma della legge sopra citata, completa i temi
relativi ai requisiti per l’accesso e all’oggetto professionale.
1.2
Soggetti abilitati
L’articolo 1 della legge 11 gennaio1979, n. 12 afferma che “ Tutti gli
adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale per i
lavoratori dipendenti quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente
o a mezzo di propri dipendenti, possono essere svolti solo da coloro che siano
iscritti all’Albo dei consulenti del lavoro oppure dagli avvocati e procuratori
legali, dai dottori commercialisti, dai periti commerciali che pur non essendo
iscritti all’albo dei consulenti del lavoro, abbiano dato comunicazione “ agli
Ispettori del Lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendano svolgere
gli adempimenti di cui sopra”.
I Dottori Commercialisti hanno quindi la possibilità di gestire le buste-paga e
gli adempimenti connessi, a condizione che ne diano preventiva
comunicazione all’ Ispettorato del Lavoro competente territorialmente ( nel
formulario che segue viene data una traccia di detta comunicazione).
L’ art. 5 della stessa legge approfondisce che qualora i datori di lavoro
intendano avvalersi della facoltà di tenere i propri documenti di lavoro presso
lo studio del professionista, devono comunicare preventivamente al
competente Ispettorato le generalità di colui al quale è stato affidato l’incarico,
nonché il recapito dello studio ove sono reperibili i documenti stessi.
1.3
Adempimenti preliminari allo svolgimento dell’ attività di
consulenza in materia di lavoro
I primi passi che il Dottore Commercialista deve compiere nel momento in cui
intende iniziare ad esercitare la consulenza in materia di lavoro così come
definita dalla Legge n. 12/79 sono:
a) comunicare, su carta da bollo da Euro 10.33, indirizzata al capo
dell’ Ispettorato del Lavoro della provincia in cui si intende esercitare e in
quella dove hanno sede i propri clienti, l’ intenzione di svolgere l’ attività di
consulenza del lavoro, ai sensi dell’ art. 1 della Legge 11/1/1979 n. 12. La
comunicazione, completa di tutti i dati personali, deve contenere anche l’
indirizzo del proprio studio;
b) allegare alla comunicazione di cui sopra un certificato in bollo di iscrizione
al proprio Ordine dei Dottori Commercialisti;
c) presentare detta comunicazione di persona o per RRR all’ Ispettorato del
Lavoro della provincia in cui si intende esercitare.
Si ricorda che è necessario presentare una comunicazione per ogni
provincia in cui si intende esercitare ad ogni Ispettorato Provinciale del
lavoro di competenza;
d) dopo qualche settimana si riceverà presso il proprio studio, da parte del
del Capo dell’ Ispettorato del Lavoro Provinciale, una presa d’ atto dell’
intenzione di esercitare l’ attività di cui alla Legge 11/1/1979, n. 12.
1.4
Oggetto dell’ attività
Ai sensi dell’ art.2 della citata legge, i professionisti abilitati in materia di
lavoro possono svolgere per conto di qualsiasi datore di lavoro tutti gli
adempimenti previsti dalle norme vigenti in materia di amministrazione del
personale dipendente.
Essi inoltre, su delega e in rappresentanza dei datori di lavoro interessati,
sono competenti in ordine allo svolgimento di ogni altra funzione che sia
affine, connessa e conseguente a quanto sopra descritto.
Ferma restando la responsabilità personale del professionista, questi può
avvalersi esclusivamente dell’ opera di propri dipendenti per l’ effettuazione dei
compiti inerenti all’ attività professionale.
1.5
Sanzioni per la mancata esibizione dei documenti in possesso del
professionista abilitato.
E’ prevista la sanzione amministrativa da Euro 25.82 a Euro 103.29 per i
Professionisti che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro 15 giorni
dalla richiesta dell’ Ispettorato del Lavoro, o di altro organo ispettivo a ciò
abilitato dalla legge, di esibire la documentazione in loro possesso. Tale
sanzione, in caso di recidiva, aumenta variando da Euro 51.65 a Euro 206.58.
1.6
Possibilità per il dottore commercialista di certificare il
praticantato agli aspiranti consulenti del lavoro. – Requisiti –
Il Decreto 2 dicembre 1997 del Ministero del Lavoro disciplina il praticantato
necessario per sostenere l’ esame di abilitazione alla professione di Consulente
del Lavoro. L’ art. 1, comma 2 di detto decreto stabilisce che la pratica può
essere svolta sia presso lo studio di un Consulente iscritto all’ Albo da almeno
due anni, sia presso lo studio di un altro professionista: avvocato, dottore
commercialista o ragioniere che però abbia effettuato la comunicazione all’
Ispettorato da almeno 3 anni e che effettivamente svolga attività in materia di
lavoro.
Ciascun professionista non può ammettere contemporaneamente nel proprio
studio più di due praticanti consulenti del lavoro.¹ Il periodo di pratica non
può essere inferiore a due anni e con una frequenza minima di quattro ore
giornaliere; può essere sospeso per servizio militare, gravidanza, motivi di
salute.
Si sottolinea che esiste incompatibilità tra il praticantato ai fini dell’ esame di
stato per Dottori Commercialisti e quello per Consulenti del Lavoro.
1.6.1 Requisiti per il praticante
Sono ammessi alla pratica coloro che, intendono svolgere il tirocinio
professionale, abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e siano in
possesso, oltre che dei requisiti di cui all’ art. 1², di uno dei titoli di studio
validi per l’ ammissione all’ esame di Stato, determinati dall’ ultimo decreto
interministeriale di cui all’ art. 3 ultimo comma, della legge n. 12/97, ossia
devono aver conseguito il diploma di maturità di scuola secondaria superiore
secondo indirizzi riconducibili all’ area delle scienze sociali o di laurea in
giurisprudenza, in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche.
Inoltre devono essere in possesso del certificato di buona condotta morale e
civile.
_____________________________________________________________________________
1. Art. 4 Decreto 2 dicembre 1997: “Il professionista, anche associato, non può
ammettere contemporaneamente e complessivamente più di due praticanti presso il
proprio studio. Il praticantato non può essere svolto contemporaneamente per
attività professionali diverse”.
2. L’ art. 1 del Decreto 2 dicembre 1997 elenca tutti i certificati da presentare in
allegato alla domanda per l’iscrizione nel registro dei praticanti.
2. Formulario
2.1 Comunicazione all’ Ispettorato del lavoro da parte del dottore
Commercialista
La comunicazione deve essere redatta in carta da bollo con i dati del
Professionista ed è in forma libera. Di seguito ne diamo una traccia:
Bollo Euro 10.33
Dati Dottore commercialista
RRR o consegnata a mano
Spett.le Ispettorato del Lavoro
Via Arcivescovado n.9
10121 Torino³
Torino, lì ………
Oggetto: Comunicazione di tenuta e gestione delle buste paga e degli
adempimenti riguardanti materia di lavoro, previdenza ed assistenza
per conto delle aziende clienti.
Il sottoscritto Dott. …………, nato a ……….. il …………, residente …………………
Codice fiscale …………………….., titolare dello studio professionale ……………….
Sito in ……………, via ………………… Partita Iva ………………………………………..,
iscritto all’ Ordine dei Dottori Commercialisti al n. …..; ( e al registro dei revisori
contabili con D.M. …………… pubblicato nella G.U. del …/…/…, numero ………),
ai sensi della Legge 11 gennaio 1979 n. 12
COMUNICA
che dal ……. svolgerà per conto dei propri clienti datori di lavoro tutti gli
adempimenti previsti dalle norme vigenti per l’ amministrazione del personale
dipendente e ogni altra funzione che sia affine, connessa e conseguente a quanto
previsto nell’ art. 2 comma 1° della legge 11 gennaio 1979 n. 12:
Con i migliori saluti.
________________________
( Dott. ………………..)
3. O altro indirizzo se territorialmente di competenza di altra Provincia.
2.2 Comunicazione all’ Ispettorato da parte del datore di lavoro per la
tenuta dei documenti presso lo studio del professionista
La comunicazione deve essere redatta su carta intestata del datore di lavoro ed è
libera. Anche in questo caso l’indirizzo dell’ Ispettorato del Lavoro è quello
territorialmente di competenza della provincia.
Di seguito ne diamo una traccia:
Su carta intestata dell’ azienda
Spett.le Ispettorato del Lavoro
Via Arcivescovado n.9
10121 Torino
RRR
Torino, lì ……………
Oggetto: Tenuta documenti presso professionista
Ai sensi e per gli effetti dell’ art. 5 comma 3° della legge 11/1/1979 il sottoscritto
……………… nato a ………, il ……, residente in …………., codice fiscale……………
titolare (in qualità di legale rappresentante) della ditta ……….. con sede a ………..,
Partita Iva …………………
COMUNICA
♦ che intende avvalersi della facoltà prevista dal 1° comma dell’ articolo
citato;
♦ che i documenti di lavoro verranno tenuti dal Dottore Commercialista
………, nato a ……, codice fiscale ………, con studio ………, partita iva
……….
Sul luogo di lavoro saranno tenuti, a disposizione degli incaricati della
Vigilanza:
- Libro matricola; libro presenze; libro infortuni.
Detti documenti, prima di essere messi in uso, saranno presentati per la
vidimazione all’ Ente assicuratore competente e saranno tenuti con le
stesse modalità del libro matricola e paga tenuti presso il Professionista.
In Fede
Per l’ azienda
_______________________
( ………………………….)
3. RIASSUMENDO :
Il Dottore Commercialista può ( legge n. 12/79):
¾ Svolgere per qualsiasi datore di lavoro tutti gli adempimenti per
l’ amministrazione del personale dipendente; ( art.2 comma 1° legge
n. 12/79)
¾ Tenere nel proprio studio i documenti dei datori di lavoro suoi clienti
¾ Su delega e in rappresentanza dei datori di lavoro interessati,
svolgere ogni altra funzione che sia affine, connessa e conseguente a
quanto previsto ai punti precedenti; ( art.2 comma 2° legge n. 12/79)
↓
Il tutto a condizione:
a) di aver dato comunicazione all’ Ispettorato del Lavoro delle province
nel cui ambito territoriale intende svolgere gli adempimenti di cui
sopra; ( Art. 1 comma 1° legge 12/79)
b) che i clienti datori di lavoro comunichino preventivamente al
competente Ispettorato le generalità del proprio professionista al
quale è affidato l’ incarico, nonché il recapito dello studio ove sono
reperibili i documenti. ( Art.5 della legge n. 12/79)
¾ ammettere nel proprio studio fino a due praticanti consulenti del
lavoro
a condizione che:
¾ di aver dato la comunicazione di cui al primo comma del citato
art. 1 legge n. 12/79 da almeno 3 anni ( Art. 1, 2° comma, D.M.
2/12/97);
¾ non ammetta contemporaneamente nel proprio studio più di due
praticanti consulenti del lavoro. Questa regola vale anche per il
professionista associato ( ogni professionista associato può dare
la pratica a 2 aspiranti) Art. 4 comma 1° D.M. 2/12/97.
ATTENZIONE: E’ incompatibile, per i tirocinanti, svolgere contemporaneamente
praticantato per attività professionali diverse.