adempimenti pratici a cura del dottore commercialista, ragioniere

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adempimenti pratici a cura del dottore commercialista, ragioniere
Ente pubblico non economico
ADEMPIMENTI PRATICI A CURA DEL DOTTORE COMMERCIALISTA,
RAGIONIERE COMMERCIALISTA, ESPERTO CONTABILE
PER LA TENUTA DI LIBRI E DOCUMENTI
IN MATERIA DI LAVORO
1. RIFERIMENTI LEGISLATIVI
1.1 Legge 12/79 e Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza 2/12/97
La Legge n. 12 dell’11 gennaio 1979 disciplina l’attività di coloro che possono effettuare
tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale relativi ai
lavoratori dipendenti.
Il Decreto 2 dicembre 1997 del Ministero del Lavoro (G.U. n. 287 del 10.12.1997), in
parziale riforma della legge sopra citata, completa i temi relativi ai requisiti per l’accesso e
all’oggetto professionale.
1.2 Soggetti abilitati
L’articolo 1 della Legge 11 gennaio 1979, n. 12, afferma che “… Tutti gli adempimenti in
materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale per i lavoratori dipendenti quando non
sono curati dal datore di lavoro, direttamente o a mezzo di propri dipendenti, possono
essere svolti solo da coloro che siano iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro oppure
dagli Avvocati e Procuratori Legali, dai Dottori Commercialisti, dai Periti Commerciali che
pur non essendo iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro, abbiano dato comunicazione
alla Direzione Provinciale del Lavoro delle Province nel cui ambito territoriale intendano
svolgere gli adempimenti di cui sopra”.
I Commercialisti e gli Esperti Contabili hanno quindi la possibilità di gestire le buste-paga e
gli adempimenti connessi, a condizione che ne diano preventiva comunicazione alla
Direzione Provinciale del Lavoro competente territorialmente (nel formulario che segue
viene data una traccia di detta comunicazione).
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L’art. 5 della stessa Legge approfondisce che qualora i datori di lavoro intendano avvalersi
della facoltà di tenere i propri documenti di lavoro presso lo studio del Professionista,
devono comunicare preventivamente alla competente Direzione le generalità di colui al
quale è stato affidato l’incarico, nonché il recapito dello studio ove sono reperibili i
documenti stessi.
1.3 Adempimenti preliminari allo svolgimento dell’attività di consulenza in materia di
lavoro
I primi passi che il Commercialista/Esperto Contabile deve compiere nel momento in cui
intende iniziare ad esercitare la consulenza in materia di lavoro, così come definita dalla
Legge n. 12/79, sono:
a) comunicare, in istanza in bollo, indirizzata al Capo della Direzione Provinciale del Lavoro
della Provincia in cui si intende esercitare e in quella dove hanno sede i propri clienti,
l’intenzione di svolgere l’attività di consulenza del lavoro, ai sensi dell’ art. 1 della
Legge 11/01/1979 n. 12. La comunicazione, completa di tutti i dati personali, deve
contenere anche l’indirizzo del proprio studio;
b) allegare alla comunicazione di cui sopra un certificato in bollo di iscrizione al proprio
Ordine Professionale;
c) presentare detta comunicazione di persona o per RRR alla Direzione Provinciale del
Lavoro della Provincia in cui si intende esercitare.
Si ricorda che è necessario presentare una comunicazione per ogni Provincia in cui si
intende esercitare ad ogni Direzione Provinciale del lavoro di competenza;
d) dopo qualche settimana si riceverà presso il proprio studio, da parte del Capo della
Direzione Provinciale del Lavoro, la relativa presa d’atto all’esercizio dell’attività di cui
alla Legge 11/01/1979, n. 12.
1.4 Oggetto dell’attività
Ai sensi dell’ art. 2 della citata Legge, i Professionisti abilitati in materia di lavoro possono
svolgere per conto di qualsiasi datore di lavoro tutti gli adempimenti previsti dalle norme
vigenti in materia di amministrazione del personale dipendente.
Essi, inoltre, su delega e in rappresentanza dei datori di lavoro interessati, sono competenti
in ordine allo svolgimento di ogni altra funzione che sia affine, connessa e conseguente a
quanto sopra descritto.
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Ferma restando la responsabilità personale del Professionista, questi può avvalersi
esclusivamente dell’opera di propri dipendenti per l’effettuazione dei compiti inerenti
all’attività professionale.
1.5 Sanzioni per la mancata esibizione dei documenti in possesso del Professionista
abilitato
E’ prevista la sanzione amministrativa (da Euro 25.82 a Euro 103.29, alla data in cui
scriviamo) per i Professionisti che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro 15
giorni dalla richiesta della Direzione Provinciale del Lavoro, o di altro organo ispettivo a ciò
abilitato dalla Legge, di esibire la documentazione in loro possesso. Tale sanzione, in caso
di recidiva, aumenta variando da Euro 51.65 a Euro 206.58 (alla data in cui scriviamo).
1.6 Certificazione del praticantato degli aspiranti Consulenti del Lavoro a cura del
Commercialista/Esperto Contabile – Requisiti
Il Decreto 2 dicembre 1997 del Ministero del Lavoro disciplina il praticantato necessario per
sostenere l’esame di abilitazione alla Professione di Consulente del Lavoro.
L’art. 1, comma 2, di detto Decreto, stabilisce che la pratica può essere svolta sia presso lo
studio di un Consulente iscritto all’Albo da almeno due anni, sia presso lo studio di un altro
Professionista: Avvocato, Commercialista o Esperto Contabile che però abbia effettuato la
comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro da almeno 3 anni e che effettivamente
svolga attività in materia di lavoro.
Ciascun Professionista non può ammettere contemporaneamente nel proprio studio più di
due Praticanti Consulenti del Lavoro.¹
Il periodo di pratica non può essere inferiore a due anni e con una frequenza minima di
quattro ore giornaliere; può essere sospeso per servizio militare, gravidanza, motivi di
salute.
Si sottolinea che esiste incompatibilità tra il praticantato ai fini dell’esame di Stato per
Dottori Commercialisti/Esperti Contabili e quello per Consulenti del Lavoro.
1.6.1 Requisiti del Praticante
Sono ammessi alla pratica coloro che, intendendo svolgere il tirocinio professionale, siano
in possesso, oltre che dei requisiti di cui all’ art. 1, di uno dei titoli di studio validi per
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l’ammissione all’esame di Stato, determinati dall’ultimo Decreto Interministeriale di cui
all’art. 3, ultimo comma, della Legge n. 12/97, ossia devono aver conseguito la laurea
triennale secondo indirizzi riconducibili all’area delle scienze sociali o laurea in
giurisprudenza, in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche.
Inoltre devono essere in possesso del certificato di buona condotta morale e civile.
Si rimanda comunque all’Ordine dei Consulenti del Lavoro per una verifica puntuale ed
aggiornata.
2. FORMULARIO
2.1 Comunicazione alla Direzione
Commercialista/Esperto Contabile
Provinciale
del
Lavoro
da
parte
del
La comunicazione deve essere redatta in carta da bollo, con i dati del Professionista, ed è
in forma libera.
A mero titolo di contributo, ne diamo di seguito una traccia:
Da consegnare a mano o spedire a mezzo raccomandata a.r.
Spettabile
Direzione Provinciale del Lavoro
Suo indirizzo
------------------------------------------Torino, lì ………
Oggetto: Comunicazione di tenuta e gestione del Libro Unico del Lavoro e degli
adempimenti riguardanti materia di lavoro, previdenza ed assistenza
per conto delle aziende clienti.
Il sottoscritto …………, nato a ……….. il …………, residente …………………
codice fiscale …………………….., titolare dello studio professionale ……………….
sito in ……………, via ………………… Partita Iva ………………………………………..,
Ente pubblico non economico
iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di…….. al n. …..; ( e
al registro dei Revisori Contabili con D.M. …………… pubblicato nella G.U. del …/…/…), ai
sensi della Legge 11 gennaio 1979, n. 12
COMUNICA
che dal ……. svolgerà per conto dei propri clienti datori di lavoro tutti gli adempimenti
previsti dalle norme vigenti per l’amministrazione del personale dipendente e ogni altra
funzione che sia affine, connessa e conseguente a quanto previsto nell’art. 2, comma 1°,
della legge 11 gennaio 1979, n. 12.
Con i migliori saluti.
________________________
(firma)
2.2 Comunicazione unica all’INAIL e alla DPL da effettuarsi in via telematica.
Nota del Ministero del Lavoro n. 102/2009 e nota INAIL protocollo 78/2009.
3. RIASSUMENDO:
Il Commercialista/Esperto Contabile può (ex Legge n. 12/79):
•
svolgere per qualsiasi datore di lavoro tutti gli adempimenti per l’amministrazione
del personale dipendente (art.2, comma 1°, Legge n. 12/79);
•
tenere nel proprio studio i documenti dei datori di lavoro suoi clienti;
•
su delega e in rappresentanza dei datori di lavoro interessati, svolgere ogni altra
funzione che sia affine, connessa e conseguente a quanto previsto ai punti
precedenti (art.2, comma 2°, Legge n. 12/79);
•
ammettere nel proprio studio fino a due Praticanti Consulenti del Lavoro. Questa
regola vale anche per il Professionista associato (ogni Professionista associato può
dare la pratica a due aspiranti Praticanti) - Art. 4 comma 1° D.M. 2/12/97.
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ATTENZIONE: E’ incompatibile, per i Tirocinanti, svolgere contemporaneamente il
praticantato per attività professionali diverse.
Il tutto a condizione:
a) di aver dato comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro delle Province nel cui
ambito territoriale intende svolgere gli adempimenti di cui sopra (art. 1, comma 1°,
Legge 12/79);
b) che i clienti datori di lavoro comunichino preventivamente alla competente Direzione
Provinciale del Lavoro le generalità del proprio Professionista, al quale è affidato
l’incarico, nonché il recapito dello studio ove sono reperibili i documenti (art.5 della
Legge n. 12/79).
Torino, ottobre 2009
A cura del Gruppo di Lavoro in materia giuslavoristica del nostro Ordine
con la supervisione dei Colleghi Luisella Fontanella, Livia Morone ed Aldo Ragazzi