08 - Perdite - Confindustria Venezia

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08 - Perdite - Confindustria Venezia
Il regime
delle perdite fiscali
Gianluca Cristofori
Cristofori & Partners s.s.t.p. – Milano e Verona
IL TRATTAMENTO DELLE PERDITE IN CAPO AI SOGGETTI IRPeF
L’articolo 8 del TUIR – così come modificato dall’articolo 1, comma 29,
della Legge Finanziaria per l’anno 2008” – dispone che:
“1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che
concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall’esercizio di imprese
commerciali di cui all’articolo 66 e quelle derivanti dall’esercizio di arti e
professioni. Non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti i
compensi non ammessi in deduzione ai sensi dell’articolo 60.
2. Le perdite delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice di cui
all’articolo 5, nonché quelle delle società semplici e delle associazioni di cui allo
stesso articolo derivanti dall’esercizio di arti e professioni, si sottraggono per
ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dall’articolo 5.
Per le perdite della società in accomandita semplice che eccedono l’ammontare
del capitale sociale la presente disposizione di applica nei soli confronti dei soci
accomandatari.
3. Le perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti
dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice
[nonché quelle derivanti dall’esercizio di arti e professioni, anche esercitate
attraverso società semplici e associazioni di cui all’articolo 5,] sono
computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta e
per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto,
quinto per l’intero importo che
trova capienza in essi. La presente disposizione non si applica per le perdite
determinate a norma dell’articolo 66. Si applicano le disposizioni dell’articolo
84, comma 2, e, limitatamente alle società in nome collettivo ed in accomandita
semplice, quelle di cui al comma 3 del medesimo articolo 84”.
§ Decorrenza: periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2008 – articolo 1,
comma 30, della Legge Finanziaria per l’anno 2008 (le norme del D.L.
n.223/2006 si applicano per i soli periodi d’imposta 2006 e 2007).
§ Le perdite fiscali derivanti dall’esercizio di imprese commerciali e
quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in
accomandita semplice (in regime di contabilità ordinaria)
ordinaria sono
scomputabili solo dai redditi della medesima natura.
§ Viene reintrodotta per le imprese in contabilità semplificata e per i
lavoratori autonomi la possibilità di scomputare le perdite fiscali
realizzate dagli altri redditi dichiarati dalla persona fisica nel medesimo
periodo d’imposta. L’eccedenza non scomputata non può essere riportata
negli esercizi successivi.
RIPORTO DELLE PERDITE DELLE SOCIETA’ PERSONALI (1)
Soggetti IRES
Utili/Perdite
SNC/SAS
(1) Articolo
“Le perdite attribuite per trasparenza
dalle società in nome collettivo e in
accomandita semplice [detenute da
soggetti IRES] sono utilizzabili solo in
abbattimento degli utili attribuiti per
trasparenza nei successivi cinque
periodi d’imposta dalla stessa società
che ha generato le perdite.”
101, comma 6, del TUIR, come modificato dall’articolo 1,
comma 33, lettera m), della Legge Finanziaria per il 2008.
§ A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2007 viene introdotto un limite alla compensazione delle perdite
derivanti da società personali commerciali.
§ Ambito soggettivo: partecipazione in società in nome collettivo e in
accomandita semplice detenuta da un soggetto IReS.
§ Effetto:
― compensazione tra perdite e utili prodotti dalla medesima società;
― riportabilità delle perdite limitata ai cinque esercizi successivi.
N.B. In ipotesi di cessione della partecipazione della società “trasparente” le
perdite fiscali precedentemente subite possono essere riportate in capo al soggetto
cedente (?) – al quale erano state imputate per trasparenza – o al soggetto
cessionario (!), ovvero non sono più fiscalmente ricuperabili ?
RIPORTO DELLE PERDITE DELLE SOCIETA’ PERSONALI (2)
Soggetti IRPeF
SNC/SAS
“Per le perdite derivanti dalla
partecipazione in società in nome
collettivo e in accomandita
semplice [detenute da soggetti
IRPeF esercenti attività d’impresa]
si applicano le disposizioni del
comma 2, dell’articolo 8”.
(articolo 56, comma 2, del TUIR, così come modificato dall’articolo
1, comma 33, lettera a), della Legge Finanziaria per l’anno 2008)
LE PERDITE NEL REGIME DI TRASPARENZA FISCALE
L’articolo 115, comma 3, quarto periodo, del TUIR, come modificato
dall’articolo 36, comma 9, del D.L. n.223/2006: “Le perdite fiscali dei
soci relative agli esercizi anteriori all’inizio della tassazione per
trasparenza non possono essere utilizzate per compensare i redditi
imputati dalle società partecipate”.
Estensione anche a trasparenza ex articolo 116 del TUIR
Articolo 116, comma 2, del TUIR, come modificato dall’articolo 36,
comma 10, del D.L. n.223/2006: “[...] Si applicano le disposizioni del
terzo e del quarto periodo del comma 3 dell’articolo 115 e quelle del
primo e terzo periodo del comma 3 dell’articolo 8 [...]”.
DECORRENZA:
Le nuove disposizioni hanno effetto dal periodo d’imposta dei soci in
corso alla data di entrata in vigore del Decreto, ma solo con riferimento
ai redditi delle società partecipate relativi a periodi d’imposta chiusi a
partire dalla predetta data.
Sostituito dall’art. 2, comma 23,
del D.L. 262 /2006
“con riferimento ai redditi delle società partecipate relativi a periodi di
imposta che iniziano successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto. Per i redditi delle società partecipate relativi a
periodi di imposta precedenti all’entrata in vigore del presente decreto
resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 37-bis
del D.P.R. n.600/1973”.
Chiarimenti forniti nella Circolare n.1/E del 19 gennaio 2007
“Considerando che il D.L. n.223/2006 è entrato in vigore il 4 luglio 2006,
nel caso in cui la società partecipata trasparente abbia l’esercizio
coincidente con l’anno solare, la norma trova applicazione con
riferimento ai redditi prodotti dalla stessa a partire dal periodo d’imposta
2007. In altri termini, rispetto al testo previgente, l’attuale formulazione
del comma 11, in caso di periodo d’imposta coincidente con l’anno solare,
consente ancora al socio che opera in regime di trasparenza ex articolo
115 o 116 del TUIR di compensare le proprie perdite fiscali, realizzate
ante opzione, con i redditi della società partecipata relativi al periodo
d’imposta 2006”. Per i periodi d’imposta precedenti a quello a partire dal
quale si applicano le limitazioni introdotte dal D.L. n.223/2006 si applica
l’articolo 37-bis del DPR n.600/1973”.