infortunio sul lavoro inail 2015: procedure

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infortunio sul lavoro inail 2015: procedure
INFORTUNIO SUL LAVORO INAIL 2015: PROCEDURE, RETRIBUZIONE E PAGAMENTO
dalla Gilda degli insegnanti di Venezia, gennaio 2015 L’infortunio sul lavoro INAIL 2015 è un incidente che avviene in occasione dell’attività lavorativa che va ben oltre il concetto di durante l’orario di lavoro o sul posto di lavoro, in quanto in esso vengono ricomprese tutte quelle situazioni anche ambientali, nelle quali il lavoratore può essere a rischio di incidenti e quindi di infortunio.
Cos'è e come funziona l'infortunio Inail?
L’infortunio sul lavoro INAIL 2015 è coperto dall’assicurazione obbligatoria che prevede risarcimento, retribuzione indennità sostitutiva in caso di incidente violento dal quale derivi la morte e l’inabilità permanente o assoluta del lavoratore.
Nel concetto di infortunio sul lavoro INAIL, oltre a far rientrare gli incidenti causati da agenti aggressivi esterni tali da provocare danneggiamenti all’integrità psico fisica del lavoratore come ad esempio sostanze tossiche, sforzi muscolari eccessivi o virus, l’INAIL ricomprende anche tutti gli eventi che possono minare la salute del lavoratore durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, quindi durante l’orario di lavoro e sul posto di lavoro ma anche gli eventi con rapporto indiretto di causa effetto, tra l’incidente che causa l’infortunio e l’attività lavorativa svolta.
Per cui l’INAIL copre tutti gli infortuni sul lavoro del lavoratore anche se direttamente causati dal lavoratore stesso per negligenza, imprudenza o imperizia ed estende la copertura assicurativa anche agli incidenti che il lavoratore potrebbe avere durante il normale tragitto di andata e ritorno tra casa e posto di lavoro, il cd. in itinere.
Cosa deve fare il datore di lavoro e il lavoratore in caso di infortunio sul lavoro?
1. Il lavoratore in caso di infortunio sul lavoro deve comunicare immediatamente l’incidente al datore di lavoro che deve inviarlo subito al Pronto Soccorso. 2. Il pronto soccorso a seguito della visita medica rilascia il primo certificato medico che deve essere trasmesso dal lavoratore al datore di lavoro. 3. Il datore di lavoro deve obbligatoriamente presentare per via telematica il nuovo modello denuncia infortunio sul lavoro INAIL (vedi sotto), nel caso in cui i giorni di prognosi dovessero superare i 3 giorni oltre la giornata in cui si è verificato l’incidente. 4. Una volta presentata la denuncia infortunio INAIL online, il lavoratore infortunato, due o tre giorni prima della scadenza della prognosi indicata sul certificato medico del pronto soccorso, deve recarsi alla visita medica presso gli ambulatori INAIL. 5. A seguito della visita medica INAIL, l’istituto provvede a: fissare un nuovo appuntamento in caso di continuazione della temporanea e un certificato medico INAIL infortunio sul lavoro da consegnare al datore di lavoro; chiudere l’infortunio temporaneo con un certificato di chiusura definitiva da consegnare in
azienda per poter riprendere il lavoro.
Si ricorda che, la mancata denuncia infortunio INAIL da parte del datore di lavoro entro 2 giorni dal ricevimento del certificato medico o in caso di ritardata presentazione, viene sanzionato con una multa amministrativa da € 1.290,00 a € 7.745,00 sia da parte dell’Inail che dall’Autorità di Pubblica Sicurezza.
Tale sanzione, è prevista anche nel caso in cui il datore di lavoro non indichi o ometta completamente o parzialmente il codice fiscale del lavoratore nel modello di denuncia Inail, in tal caso l’ammontare della sanzione amministrativa è stabilito dall’art. 16, legge n. 251/1982.
Se l’infortunio invece è a carico di un lavoratore autonomo del settore artigianato o del settore dell’agricoltura non è prevista alcuna sanzione amministrativa per l’omessa o ritardata denuncia all’Inail, ma vi è la perdita del diritto all’indennità di temporanea per i giorni antecedenti l’inoltro della denuncia.
Incidente in itinere 2015 quando è risarcito?
L’infortunio sul lavoro incidente itinere Inail, è la tutela dei lavoratori che subiscono infortuni durante il normale tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro.
L’INAIL copre quindi l'infortunio in itinere anche se l’incidente occorso al lavoratore si verifica quando durante il normale percorso per recarsi da un luogo di lavoro a un altro, nel caso di rapporti di lavoro plurimi, oppure durante il tragitto abituale per la consumazione dei pasti, se non esiste una mensa aziendale. L’infortunio sul lavoro in itinere è risarcito per qualsiasi incidente avuto dal lavoratore durante il normale tragitto a prescindere dal mezzo di trasporto pubblico utilizzato, quindi anche in treno, a piedi, in autobus, taxi a patto che siano appurate le finalità lavorative, la normalità del tragitto e la compatibilità degli orari. Incidente in itinere occorso al lavoratore durante il tragitto normale tra casa e lavoro con il mezzo privato: auto, moto o bicicletta, è coperto dall’assicurazione, solo se tale uso è considerato per forza necessario ai fini dello svolgimento dell’attività lavorativa come ad esempio:
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se l’auto o il motorino sono stati forniti dal datore di lavoro per esigenze lavorative 
se il posto di lavoro non può essere raggiunto con i mezzi pubblici 
se il posto di lavoro è raggiungibile con i mezzi pubblici ma i loro orari non consentono di arrivare in tempo al turno di lavoro 
se i mezzi pubblici obbligano ad attese eccessivamente lunghe 
se i mezzi pubblici comportano un rilevante dispendio di tempo rispetto all’utilizzo del mezzo privato 
se la distanza della fermata più vicina è molto lunga da percorrere a piedi.
Importante: l’infortunio sul lavoro in itinere causato dal consumo di alcool, droga e di psicofarmaci, non è indennizzabile dall’INAIL come la mancanza della patente di guida da parte del conducente.
Chi paga l’infortunio sul lavoro e per quanti giorni? L’infortunio sul lavoro è pagato per i primi 4 giorni di assenza del lavoratore infortunato, dal datore di lavoro e comprendono la giornata in cui è avvenuto l’infortunio che è considerato giornata di lavoro a tutti gli effetti e quindi è pagata al 100% della retribuzione giornaliera spettante al lavoratore e i successivi 3 giorni, chiamati periodo di carenza che sono pagati invece al 60% della retribuzione.
Durante il periodo di carenza, ovvero, dal 2° al 4° giorno compresi, il datore di lavoro è obbligato per legge a corrispondere al lavoratore infortunato, le seguenti percentuali della retribuzione media giornaliera utilizzata dall’INAIL per il calcolo dell’indennità:
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100% per il giorno dell’infortunio 
60% dal 2° al 4° giorno compresi i sabati e le domeniche.
Indennizzo INAIL retribuzione e pagamento:
L’indennizzo infortunio sul lavoro è pagato dall’INAIL, dal 5° giorno in poi e per tutto il periodo di assenza dal lavoro per infortunio e spetta la suddetta percentuale di retribuzione:
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al 60% della retribuzione fino al 90° giorno 
al 75% della retribuzione dal 91°giorno e fino alla completa guarigione del lavoratore infortunato.
L’indennizzo INAIL per infortunio sul lavoro, è pagata per tutti i giorni, compresi i festivi che cadono le periodo di astensione dal lavoro. Tale indennità non è però cumulabile con l’indennità di malattia INPS e quindi Infortunio sul lavoro non è soggetto agli orari visite fiscali, indennità economica sanatoriale, cassa integrazione guadagni mentre è cumulabile con l’assegno per congedo matrimoniale, che è erogato sulla differenza tra la retribuzione spettante nello stesso periodo e l’integrazione INAIL e l’assegno per il nucleo familiare che spetta sia per i giorni di carenza e fino a un massimo di 3 mesi.
Il pagamento dell’indennità INAIL per infortunio sul lavoro, viene immediatamente erogata sulla prima busta paga spettante al lavoratore, in quanto è anticipata dal datore di lavoro in base a quanto stabilito dall’articolo 70 T.U. 1124/65 ma nel caso in cui l’azienda o il datore di lavoro non si avvalga di questa facoltà, è la stessa Inail ad erogare direttamente la temporanea assenza del lavoratore infortunato.
Importante: Dal momento che l’infortunio sul lavoro INAIL è indennizzabile dall’istituto senza alcun limite di durata, ovvero, l’INAIL paga l’indennità per tutto il periodo di assenza dal lavoro, il lavoratore deve prestare però molta attenzione alle limitazioni circa il diritto alla conservazione del posto di lavoro, stabilite dai vari CCNL di riferimento che in genere sono di 180 giorni.
Tabella danno biologico 2015:
Una novità importante circa il danno biologico derivato dall'infortunio sul lavoro, è stata introdotta dalla Legge di Stabilità 2014 che ha previsto con il comma 78 dell’articolo unico, uno stanziamento di 50 milioni di euro annui, a decorrere dal 2014, per l’aumento in via straordinaria delle indennità dovute dall’INAIL per danno biologico, in attesa che venga introdotto un meccanismo di rivalutazione automatico. Tale provvedimento, andrebbe quindi a portare una rivalutazione di circa il 7‐8% della retribuzione degli assicurati.
Ma cos'è il danno biologico INAIL? Innanzitutto bisogna dire, che per l’infortunio sul lavoro che causa una inabilità permanente del lavoratore, occorre fare una distinzione tra gli incidenti avvenuti prima o dopo il 2000, in quanto la normativa è stata modificata:
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infortuni sul lavoro permanenti avuti prima del 25 luglio 2000: le disposizioni da applicare sono quelle del regime del Testo Unico 1124/65 che prevede l’erogazione di una rendita diretta per i casi di inabilità permanente pari o superiore all’11%. 
infortuni sul lavoro permanenti avuti dopo il 25 luglio 2000: la regola da applicare è quella stabilita dal Dlgs. 38/2000 che ha introdotto la tutela del danno biologico, ovvero, un’indennità in denaro per gli incidenti sul lavoro che hanno causato nel lavoratore, menomazioni di grado compreso tra 6% e 15% e di una rendita diretta per i casi di grado pari o superiore al 16%.
Nello specifico, l’infortunio sul lavoro con danno biologico è pagato dall’INAIL con una somma in denaro per gli incidenti che hanno causato menomazioni sul corpo del lavoratore. Tali menomazioni, calcolate in percentuali di danno biologico compreso tra il 6% e il 15%, sono elencate in specifiche tabelle INAIL che riportano le valutazioni del danno biologico per le menomazioni elencate e organizzate secondo criteri specifici, ovvero, distinti per tipologia ad esempio: valutazione danno biologico apparato cardio‐circolatorio, danno biologico cicatrici e dermopatie, danno biologico dell’apparato digerente ecc.. La descrizione della menomazione e il valore del danno biologico si trovano nella tabella INAIL infortunio sul lavoro con danno biologico.
Il lavoratore infortunato, inoltre, entro 10 anni dall’incidente sul lavoro può presentare domanda di aggravamento del danno biologico. Tale istanza però, può essere fatta una sola volta entro i 10 anni dall’incidente o dall’erogazione della rendita. La domanda di aggravamento della rendita, invece, può essere presentata una volta all’anno per i primi 4 anni, dopodiché al 7° e al 10° anno dalla decorrenza della rendita.
Chi paga le spese mediche in caso di infortunio sul lavoro? Il lavoratore assente dal lavoro per infortunio causata da incidente, è tutelato dall’INAIL anche per la copertura di esami diagnostici e le terapie riabilitative, in quanto le spese mediche sono completamente pagate dall’istituto, se preventivamente prescritte o autorizzate dall’Inail. Per il lavoratore, inoltre, per tutta la durata dell’erogazione dell’indennità INAIL per infortunio o malattia professionale INAIL 2015, se di durata temporanea, è prevista l’esenzione ticket sanitario per esami e analisi prescritti dall’Inail o dal medico curante.
Successivamente, per i casi in cui al lavoratore viene riconosciuta l’inabilità permanente o danno biologico, ha il diritto all’esenzione ticket parziale riferita alla patologia specifica, da richiedere alla ASL competente, producendo la documentazione Inail che attesti i postumi riconosciuti.
Le novità della Denuncia Infortunio Inail 2015 con il modello pdf editabile e compilabile riguardano le nuove modalità di trasmissione della comunicazione dei casi di infortunio dei Lavoratori dipendenti o assimilati con obbligo assicurativo presso l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro che a partire dal 1 Luglio 2013 dovrà avvenire esclusivamente per via telematica all’Istituto di competenza territoriale in base al domicilio del lavoratore infortunato.
Il modello editabile e compilabile è un modulo che i datori sono dovuti ad utilizzare in caso di infortunio da parte dei lavoratori dipendenti e assimilati soggetti all’obbligo assicurativo presso l’INAIL da trasmettere per via telematica mediante il nuovo modello che può essere utilizzato in forma cartacea fino al 30 giugno 2013 e che di fatto sostituisce i precedenti 4 Prest. e 117 Prest :
Modello editabile:
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Mod. 4 Bis Prest. Denuncia Infortunio Inail 2015 modello Editabile.
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Istruzioni INAIL per la compilazione modello denuncia infortunio.
Modello cartaceo:
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Mod. 4 Bis Prest. Denuncia/Comunicazione Infortunio Inail in formato pdf
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Istruzioni per la compilazione modulistica INAIL denuncia online infortunio pdf
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Certificato medico INAIL infortunio sul lavoro
Comunicazione Infortunio Inail 2015:
La comunicazione infortunio INAIL del lavoratore dipendente e assimilato soggetto all’obbligo assicurativo deve essere trasmessa dal datore di lavoro all’INAIL. L’infortunio sul lavoro, per essere considerato tale deve essere giudicato non guaribile entro 3 giorni escluso il giorno in cui si è verificato l’evento, a prescindere dal fatto che tale evento rientri nei requisiti stabiliti dalle Legge ai fini di indennizzabilità.
La trasmissione della denuncia/comunicazione dell’infortunio deve essere effettuata dal datore di lavoro entro 2 giorni dalla ricezione del certificato medico, tale invio del modello di denuncia consente di adempiere contemporaneamente sia all’obbligo previsto a fini assicurativi dall’art. 53, d.p.r. n. 1124/1965, che all’obbligo previsto a fini statistico/informativi previsto dall’art. 18, comma 1, lettera r, d.lgs. n. 81/2008 che a partire dal 1° luglio 2013 dovrà avvenire tramite apposito modello da inviare secondo la nuova procedura telematica.
Come si compila il modello?
La denuncia/comunicazione di infortunio che il datore deve trasmettere all’INAIL in caso di infortunio di un proprio dipendente o assimilato, deve avvenire a a partire dal 1 luglio 2013 solo ed esclusivamente per via telematica mediante la nuova procedura on line e sollevando lo stesso datore di lavoro dall’obbligo di inviare contestualmente alla trasmissione della denuncia, il certificato medico.
Per il momento e fino all’entrata a regime della nuova modalità di trasmissione on line della denuncia telematica degli infortuni attraverso il sito dell’INAIL è possibile solo per gli eventi intervenuti ai lavoratori: dei settori: industria, artigianato e servizi e Pubbliche Amministrazioni titolari di specifico rapporto assicurativo con l’Istituto.
Mentre il servizio telematico non è ancora attivo per i lavoratori: settore: agricoltura, dipendenti della Pubblica Amministrazione alle quali si applica la "gestione per conto" e, pertanto, non intestatarie di alcuna Posizione assicurativa territoriale (PAT) e studenti di scuole pubbliche.
Importante per i Datori di Lavoro: Per approfondimenti e per consultare la guida alla procedura telematica della trasmissione del >Modello Denuncia/Comunicazione Infortunio Inail: vedere il Manuale Utente pubblicato sul sito ufficiale dell’INAIL e aggiornato il 19 marzo 2013.
Obblighi del datore di lavoro:
Il Datore di Lavoro ha l’obbligo di denunciare all’INAIL l’infortunio occorso ai suoi dipendenti e assimilati entro 2 giorni dalla ricezione del certificato medico. L’adempimento di denuncia deve avvenire esclusivamente attraverso la nuova procedura telematica on line senza che sia necessario allegare la copia del certificato medico.
Nel caso di una prognosi che si prolunghi oltre il 3° giorno escluso quello in cui è intervenuto l’evento, il datore di lavoro deve inoltrare la denuncia/comunicazione entro 2 giorni dalla ricezione del nuovo certificato medico mentre nel caso di infortunio mortale o con pericolo di morte, dovrà effettuare la denuncia all’INAIL entro 24 ore dall’evento con qualunque mezzo che consenta di comprovarne l’invio, fermo restando comunque l’obbligo di inoltro della denuncia/comunicazione nei termini e con le modalità di legge (art.53, c. 1 e 2, d.p.r. n. 1124/1965).
Per gli infortuni certificati giudicati non guaribili entro 3 giorni escluso quello in cui si è verificato l’evento, il datore di lavoro deve inviare una copia della denuncia/comunicazione di infortunio all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza (art. 54, d.p.r. n. 1124/1965).
Obblighi del lavoratore:
Nell’ambito della denuncia dell’Infortunio all’INAIL, il lavoratore è obbligato a dare immediata comunicazione al datore di lavoro di qualsiasi infortunio anche di lieve entità.
La mancata notizia e di conseguenza l’omessa presentazione del modello di denuncia di infortunio all’Inail da parte del datore di lavoro entro i termini di legge, fa sì che il lavoratore infortunato perda il diritto all’indennità per i giorni ad esso antecedenti.
La denuncia/comunicazione di infortunio che il datore deve trasmettere all’INAIL in caso di infortunio di un proprio dipendente o assimilato, deve avvenire a a partire dal 1 luglio 2013 solo ed esclusivamente per via telematica mediante la nuova procedura on line e sollevando lo stesso datore di lavoro dall’obbligo di inviare contestualmente alla trasmissione della denuncia, il certificato medico.
Per il momento e fino all’entrata a regime della nuova modalità di trasmissione on line della denuncia telematica degli infortuni attraverso il sito dell’INAIL è possibile solo per gli eventi intervenuti ai lavoratori:
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dei settori: industria, artigianato e servizi.
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Pubbliche Amministrazioni titolari di specifico rapporto assicurativo con l’Istituto e scuola
Mentre il servizio telematico non è ancora attivo per i lavoratori:
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dipendenti della Pubblica Amministrazione alle quali si applica la "gestione per conto" e, pertanto, non intestatarie di alcuna Posizione assicurativa territoriale (PAT). 
studenti di scuole pubbliche 
settore: agricoltura. Sanzioni per omessa denuncia/comunicazione:
Il datore di lavoro che non provvede ad adempiere all’obbligo di trasmissione della denuncia/comunicazione all’Inail dell’infortunio intervenuto ad un suo dipendente o assimilato, entro i termini previsti e cioè entro 2 giorni dal ricevimento del certificato medico o la invia in ritardo o la ometta completamente, tali comportamenti sono sanzionabili con una multa amministrativa da € 1.290,00 a € 7.745,00 che può essere levata sia dall’Inail che dall’Autorità di Pubblica Sicurezza.
Tale sanzione, è prevista anche nel caso in cui il datore di lavoro tenuto ad indicare nella denuncia l’esatto codice fiscale del lavoratore, lo ometta o lo indichi in modo errato, in tal caso l’ammontare della sanzione amministrativa è stabilito dall’art. 16, legge n. 251/1982.
Se l’infortunio invece è a carico di un lavoratore autonomo del settore artigianato o del settore dell’agricoltura non è prevista alcuna sanzione amministrativa per l’omessa o ritardata denuncia all’Inail, ma vi è la perdita del diritto all’indennità di temporanea per i giorni antecedenti l’inoltro della denuncia.
Siti di riferimento per Denuncia Infortunio Inail 2015:
Norme e circolari INAIL:
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Inail. Circolare n. 62 del 18.12.2014. Linee guida per la trattazione dei casi di infortuni in itinere. Deviazioni per ragioni personali
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Decreto 30 giugno 1965, n. 1124: Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
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Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, integrato con il Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106.
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Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: Codice in materia di protezione dei dati personali.
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Decreto legislativo 38/2000 art. 12: Infortunio in itinere.
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Circolare n. 74 del 23 novembre 1995: Modalità di trattazione delle malattie infettive e parassitarie.
Approfondimenti malattia e Infortunio Inail:
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