IVIE: L`IMPOSTA “PATRIMONIALE ESTERA” SUGLI IMMOBILI

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IVIE: L`IMPOSTA “PATRIMONIALE ESTERA” SUGLI IMMOBILI
MAP
APPROFONDIMENTI E PROCEDURE
IVIE: L’IMPOSTA
“PATRIMONIALE ESTERA”
SUGLI IMMOBILI
Breve analisi dell’imposta sugli immobili
situati all’estero
A cura di
Stefano Battaglia
Dottore Commercialista
in Torino
Premessa:
il quadro normativo
e la sua evoluzione
1
A decorrere dal 2012, la detenzione, da parte di persone fisiche residenti in Italia, di immobili situati all’estero comporta l’assoggettamento all’IVIE, la cui disciplina normativa – caratterizzata da significative analogie
con l’IMU – ha recentemente subito ripetute modificazioni.
Con l’art. 19, co. 13-17 del “decreto salva-Italia” (D. L.
06/12/2011, n. 201, convertito in L. 22/12/2011, n. 214), il
legislatore ha introdotto nell’ordinamento nazionale una
imposta sul valore degli immobili detenuti all’estero dalle
persone fisiche residenti in Italia (IVIE)1.
Successivamente, la norma ha subito una serie di modificazioni, dapprima ad opera del D.L. 02/03/2012, n. 16 (poi convertito
in L. 26/04/2012, n. 44), e quindi da parte della “legge di stabilità per il
2013” (L. 24/12/2012, n. 228); quest’ultima, in particolare, ha disposto
il differimento dell’applicazione dell’imposta al periodo 2012, ed ha introdotto alcuni correttivi volti a prevenire eventuali censure in merito
a possibili profili discriminatori della disciplina.
Contestualmente, i commi 18-22 del medesimo articolo hanno istituito una “imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero” da persone fisiche residenti in Italia (IVAFE).
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Nel contempo, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate in data 5 giugno 2012 sono state emanate le disposizioni
attuative dell’art. 19; l’Amministrazione finanziaria ha altresì fornito
i propri chiarimenti con le Circolari 02/07/2012, n. 28/E, n. 12/E del
03/05/2013 e n. 13/E del 09/05/2013 (queste ultime attengono, in particolare, alle modificazioni apportate dalla “legge di stabilità”).
Presupposti
oggettivi
e soggettivi
dell IVIE
L’imposta sul valore degli immobili detenuti all’estero è dovuta dalle
persone fisiche residenti in Italia che risultino titolari di diritti reali su
beni immobili localizzati fuori del territorio nazionale.
Dal punto di vista sistematico, nella prospettiva del legislatore l’introduzione dell’imposta risponde ad esigenze di equità, al fine di sottoporre a tassazione la detenzione di immobili esteri, così come quelli siti in Italia sono assoggettati all’IMU; più in particolare, secondo
l’Amministrazione finanziaria, l’IVIE presenta molteplici analogie proprio con l’IMU, sicché alcune delle disposizioni vigenti per quest’ultima possono essere estese anche all’IVIE, “per ragioni di coerenza e di
uniformità di trattamento”2.
Sotto il profilo soggettivo, la residenza in Italia ai fini fiscali costituisce
condizione sufficiente per l’assoggettamento all’imposta di una persona fisica, mentre resta sostanzialmente irrilevante la cittadinanza del
contribuente3. La sussistenza del requisito della residenza deve essere
valutata sulla base delle ordinarie regole di cui all’art. 2, co. 2-bis, TUIR,
in merito alle quali va ricordato che:
a) l’Amministrazione finanziaria può disconoscere l’efficacia del
trasferimento all’estero della residenza di un cittadino italiano
qualora sia in grado di provarne il carattere fittizio, nonostante
la cancellazione dell’interessato dall’anagrafe della popolazione
residente e la sua iscrizione all’A.I.R.E.;
b) nel caso in cui il contribuente trasferisca la residenza in Stati o
territori con regime fiscale privilegiato4, l’onere della prova è invertito (i.e., compete al contribuente provare l’effettività della
propria residenza estera).
2
Così come avviene per l’IMU, l’IVIE è sostitutiva dell’IRPEF con riferimento agli immobili esteri adibiti ad abitazione principale (vedasi infra) nonché a quelli tenuti a
disposizione (quest’ultima previsione è stata introdotta dalla “legge di stabilità” al fine di assicurare una effettiva equiparazione del trattamento degli immobili esteri
rispetto a quelli domestici assoggettati ad IMU).
Un possibile profilo discriminatorio permane nel senso che il tributo non si applica ai soggetti diversi dalle persone fisiche, i quali invece restano assoggettati all’IMU
con riferimento agli immobili detenuti in Italia.
3
In linea di principio, pertanto, sono soggetti all’imposta i cittadini stranieri fiscalmente residenti in Italia – ivi compresi i c.d. inbound expatriates, ossia gli stranieri
temporaneamente residenti per ragioni lavorative – mentre ne sono esclusi i cittadini italiani fiscalmente residenti all’estero.
4
Si veda la black list di cui al D.M. Finanze 04/05/1999.
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L’imposta si applica sugli immobili “situati all’estero”, detenuti:
a) a titolo di proprietà;
b) sulla base di altro diritto reale, in particolare di diritti corrispondenti a quelli di usufrutto5, uso, abitazione, enfiteusi o superficie6;
c) in concessione (soggetto passivo dell’imposta è il concessionario,
per l’intera durata della concessione);
d) sulla base di contratti di locazione finanziaria (soggetto passivo
dell’imposta è il locatario, per l’intera durata del contratto, anche
nel caso in cui l’immobile sia da costruire o in corso di costruzione).
In caso di contitolarità, ciascuno dei detentori è debitore dell’imposta
per la quota di propria competenza.
L’IVIE è dovuta:
- indipendentemente dalle modalità di acquisizione degli immobili;
sono pertanto soggetti anche quelli pervenuti per successione o
donazione;
- a prescindere dalla relativa destinazione di uso; sono quindi soggetti anche gli immobili strumentali per natura o per destinazione, utilizzati in attività d’impresa o di lavoro autonomo.
Quanto alla localizzazione all’estero, l’Amministrazione finanziaria ha
espressamente precisato che sono assoggettati ad IVIE anche gli immobili oggetto di sanatoria mediante lo “scudo fiscale”, sia nella forma
della regolarizzazione che del rimpatrio giuridico, sebbene questi ultimi siano da qualificarsi come “di fatto in Italia”, secondo quanto indicato nella Circolare n. 45/E/2010.
Presupposti soggettivi
I detentori degli immobili devono essere:
- persone fisiche
- residenti in Italia (art. 2, TUIR)
Presupposti oggettivi
Immobili situati all’estero
Titolo di detenzione dell’immobile:
- proprietà
- altri diritti reali immobiliari (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, ecc...)
- concessione
- locazione finanziaria
5
Se due contribuenti residenti sono rispettivamente titolari dell’usufrutto e della nuda proprietà su un medesimo immobile estero, soggetto passivo d’imposta è esclusivamente il titolare del diritto di usufrutto (cfr. Circolare n. 28).
6
Secondo la Circolare n. 28, “ai fini dell’individuazione dei diritti reali che attribuiscono ai loro titolari l’obbligo passivo dell’imposta, si deve fare riferimento agli analoghi
istituti previsti negli ordinamenti esteri in cui l’immobile è ubicato”. Tale analisi va condotta sulla base di indici e criteri sostanziali piuttosto che formali: ad esempio,
posto che l’istituto del leasehold, previsto nei paesi di tradizione anglosassone, “presenta maggiori analogie con i diritti reali come disciplinati dall’ordinamento italiano
(in particolare, con l’usufrutto), piuttosto che con il diritto di locazione, si ritiene che in tal caso sono tenuti al pagamento dell’imposta in questione i titolari di tale
diritto”.
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Oltre che nel caso di possesso diretto dell’immobile da parte del contribuente, l’imposta si applica altresì laddove esso sia detenuto tramite entità giuridiche (quale che ne sia la natura: società, fondazioni,
trust, ecc…) operanti quali meri “soggetti interposti”, secondo le indicazioni a suo tempo espresse dall’Amministrazione con la Circolare
99/E/20017: in tali circostanze, infatti, la disponibilità effettiva dei beni è
da riconoscersi in capo a persone fisiche residenti in Italia.
Nel caso specifico di immobili oggetto di contratti di amministrazione
con una società fiduciaria, secondo le indicazioni dell’Amministrazione è quest’ultima a dover versare l’imposta dovuta dal contribuente,
ricevendo apposita provvista da parte dello stesso8.
La base
imponibile IVIE
Base imponibile
per gli immobili siti
nell Unione Europea
L’individuazione della base imponibile rappresenta il profilo di maggiore complessità per l’applicazione dell’imposta, sia perché le relative
modalità di calcolo si differenziano a seconda del Paese nel quale l’immobile è localizzato, sia perché la normativa individua una molteplicità
di criteri da applicare in via alternativa e reciprocamente subordinata.
Per gli immobili situati nei Paesi dell’Unione Europea, nonché in Norvegia ed Islanda9, il valore da assumere quale base imponibile è quello “catastale”, così come utilizzato, nel Paese in questione, ai fini della
liquidazione delle imposte patrimoniali sugli immobili e di quelle sui
redditi fondiari10.
Per “valore catastale”, in base alle indicazioni dell’Amministrazione, si
deve intendere il “valore dell’immobile preso a base per la determinazione delle imposte ivi dovute”; è quindi preclusa la possibilità di fare riferimento ad importi espressivi del solo reddito medio ordinario dell’immobile (di fatto equivalenti alla rendita catastale di cui al sistema impositivo italiano). Una tale “rendita catastale” può essere utilizzata solo
se la normativa in vigore nel Paese interessato contempla – come avviene nella determinazione della base imponibile IMU – l’applicazione
di “meccanismi di moltiplicazione e rivalutazione analoghi a quelli previsti
dalla legislazione italiana”.
7
In tale occasione, a titolo di esempio, è stata qualificata come soggetto interposto una società localizzata in un Paese avente fiscalità privilegiata, non soggetta ad
alcun obbligo di tenuta delle scritture contabili, in relazione alla quale lo schermo societario appare meramente formale. Quanto ai trust, si rinvia alle ulteriori e specifiche indicazioni fornite con la Circolare 61/E/2010.
8
La fiduciaria deve altresì indicare i dati complessivi relativi ai versamenti dell’imposta nella propria dichiarazione Modello 770 ordinario, fornendo i dati di ciascun
contribuente nonché le indicazioni circa l’ammontare dell’imposta riferibile agli stessi.
9
Paesi aderenti al SEE (Spazio economico europeo), che garantiscono un adeguato scambio di informazioni ai fini fiscali.
10
Come indicato dalla Circolare n. 28, se ad uno stesso immobile sono attribuibili più valori catastali diversi, rispettivamente ai fini delle imposte reddituali e delle imposte patrimoniali, deve essere preso in considerazione quello utilizzabile ai fini di queste ultime, ivi comprese quelle di competenza di enti locali e territoriali.
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In mancanza di un valore catastale come sopra inteso, la base imponibile dell’IVIE è invece costituita:
a) dal valore risultante dall’atto di acquisto dell’immobile acquisito
in proprietà;
b) dal costo di costruzione sostenuto, purché documentato, nel
caso di immobili in costruzione;
c) dal costo complessivamente sostenuto per l’acquisizione degli altri diritti reali di godimento, quale risultante dai relativi contratti;
d) con riferimento agli immobili acquisiti per successione o donazione, dal valore indicato nella dichiarazione di successione, nei
corrispondenti atti registrati ovvero negli altri atti con analoghe
finalità previsti dagli ordinamenti esteri interessati.
Soltanto nell’eventualità in cui non sia possibile documentare i costi
storici di acquisizione dei beni come sopra specificati, il contribuente
deve fare riferimento al valore di mercato rilevato al termine di ciascun anno, determinato sulla base della media dei valori risultanti dai
listini elaborati da organismi, enti o società operanti nel settore immobiliare locale.
Un meccanismo correttivo, al fine di perequare le possibili disomogeneità fra soggetti che abbiano acquisito immobili in periodi diversi11,
può essere applicato nel caso in cui la normativa locale:
a) preveda un valore espressivo del reddito medio ordinario; e
b) non contempli meccanismi di moltiplicazione e rivalutazione
analoghi a quelli previsti dalla normativa italiana.
In tali circostanze, è rimessa al contribuente la facoltà di optare, in
alternativa alle modalità ordinarie sopra individuate, per l’utilizzo di
una “base imponibile virtuale” risultante dall’applicazione, al suddetto
reddito medio ordinario, dei coefficienti moltiplicativi ai fini IMU, tenuto altresì conto delle eventuali rettifiche previste dalla legislazione
locale12.
11
Si pensi alla fattispecie di due soggetti detentori di immobili identici, siti nello stesso luogo, ma acquistati, ad esempio, rispettivamente nel 1980 per l’equivalente di
€ 30.000 e nel 2008 per € 150.000: in mancanza del correttivo, nei due casi l’imposizione sarebbe marcatamente differente, per il solo fatto del (diverso valore
economico del bene nel) diverso momento di acquisto.
12
In proposito, la prassi dell’Amministrazione richiama il caso degli immobili siti in Francia, ove, ai fini della liquidazione della taxe foncière, si applica un valore locativo
catastale presunto abbattuto del 50%.
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In calce alla Circolare n. 28 sono distintamente elencati:
- i Paesi europei per i quali si deve assumere quale base imponibile
dell’IVIE il valore catastale dell’immobile utilizzato ai fini dell’assolvimento delle imposte locali;
- quelli per i quali detto valore non è previsto dalla normativa
estera, e si deve pertanto fare riferimento al costo di acquisto o,
in assenza, al valore di mercato.
In questa seconda categoria di Paesi rientrano, in sostanza, Belgio,
Francia, Irlanda e Malta; in relazione agli immobili ivi posseduti il contribuente potrà fare ricorso, a propria scelta, al valore ottenuto moltiplicando il reddito medio ordinario eventualmente previsto dalle legislazioni locali, per i coefficienti IMU.
In generale, se un immobile non è più posseduto al 31/12 dell’anno di
riferimento, il valore da assumere per la determinazione dell’imposta
è quello rilevato al termine del periodo di detenzione.
Il processo di individuazione della base imponibile può essere così
schematizzato:
Immobili siti nella UE/SEE
1. valore catastale in base alla normativa locale
2. in mancanza: costo di acquisto (ovvero reddito medio per coefficienti IMU)
3. in mancanza: valore di mercato
Immobili siti fuori dalla UE/SEE
1. costo di acquisto
2. in mancanza: valore di mercato
Immobili acquisiti per successione/donazione
1. valore indicato negli atti di successione/donazione
2. in mancanza: costo di acquisto/costruzione sostenuto dal dante causa
3. in mancanza: valore di mercato
Base imponibile
per gli immobili
siti fuori dall Unione
Europea
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Il principio generale per gli immobili diversi da quelli di cui al precedente paragrafo è che il valore imponibile è costituito dal costo storico di acquisizione adeguatamente documentato, ossia, come già sopra
indicato:
a) dal costo di acquisto;
b) dal costo di costruzione;
c) dal costo sostenuto per l’acquisizione degli altri diritti reali di godimento;
d) dal valore indicato negli atti di successione o donazione.
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Anche in questo caso, l’impossibilità di documentare i costi storici impone l’applicazione del valore di mercato rilevato al termine del periodo di imposta.
Aliquote, esenzioni
e detrazioni
L’aliquota ordinaria dell’IVIE è stabilita nella misura dello 0,76%, analoga all’aliquota ordinaria dell’IMU.
La determinazione dell’imposta dovuta avviene in proporzione, oltre
che alla quota di titolarità del diritto di proprietà o altro diritto reale,
alla durata, in mesi, per cui tale diritto si è protratto nel corso del periodo di imposta di riferimento, assunta con le medesime convenzioni
previste per l’IMU (il mese durante il quale il possesso si è protratto
per almeno quindici giorni è computato per intero).
Il decreto istitutivo ha peraltro previsto una soglia di esenzione per gli
immobili il cui valore complessivo non superi € 26.380, cui corrisponde una imposta teorica pari a € 200, che rappresenta l’ammontare al
di sotto del quale l’imposta non è dovuta13.
Al fine di evitare fenomeni di doppia imposizione, ai contribuenti viene riconosciuto un credito d’imposta pari all’importo dell’eventuale
imposta patrimoniale sull’immobile versata, nell’anno di riferimento,
nello Stato estero in cui è sito il bene interessato; il credito è determinato sulla base del principio di cassa, e pertanto spetta anche con
riferimento ai pagamenti effettuati in relazione a periodi d’imposta
precedenti.
Non concorrono, in ogni caso, a formare tale credito le imposte locali
corrisposte in relazione all’utilizzo abitativo dell’immobile14, in quanto di fatto costituenti non un tributo patrimoniale ma una sorta di
“corrispettivo” per la fruizione dei servizi forniti dalle amministrazioni locali.
Nel solo caso degli immobili localizzati nell’Unione Europea o nel SEE,
dall’IVIE può essere detratta, in aggiunta, la quota di imposte reddituali
estere pagate sugli immobili, laddove eccedente la quota scomputabile
ai sensi dell’art. 165, TUIR.
In ogni caso, i crediti di imposta spettanti non possono eccedere l’IVIE
dovuta ma, al più, azzerarla.
Per poter beneficiare delle suddette detrazioni, i contribuenti devono
disporre della documentazione attestante l’avvenuto versamento, nel
13
Per verificare l’applicabilità della soglia di esenzione, l’imposta teorica di € 200 va calcolata senza tenere conto delle eventuali detrazioni e crediti di imposta spettanti.
14
Ad esempio, non potrà essere detratta dall’IVIE la taxe d’habitation applicata in Francia.
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periodo di riferimento, delle imposte patrimoniali e reddituali relative
agli immobili soggetti ad IVIE.
Una specifica agevolazione è riconosciuta ai soggetti detentori di immobili situati all’estero adibiti ad abitazione principale15. Per tali beni
opera una sostanziale equiparazione rispetto al trattamento previsto
ai fini dell’IMU; infatti:
a) l’IVIE si applica con l’aliquota ridotta dello 0,4%;
b) compete una detrazione per abitazione principale dell’ammontare di € 200 annui, fino a concorrenza dell’importo dell’imposta
dovuta16;
c) la suddetta detrazione è maggiorata, per gli anni 2012 e 2013, di
€ 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, residente
ed abitualmente dimorante nell’immobile.
Tale regime di favore opera a condizione che il medesimo contribuente non possieda in Italia un immobile per il quale già fruisca delle corrispondenti agevolazioni previste ai fini IMU. Inoltre, in ulteriore analogia a quanto previsto in tema di IMU:
- se l’unità immobiliare estera è adibita ad abitazione principale da
più contribuenti, le detrazioni spettano, proporzionalmente alla
quota di possesso, a tutti i contitolari;
- se l’unità immobiliare estera è adibita ad abitazione principale
solo per una parte del periodo di imposta, le agevolazioni (aliquota ridotta e detrazioni) si applicano pro rata temporis, limitatamente alla durata di tale destinazione;
- il beneficio dell’aliquota ridotta è riconosciuto anche con riferimento alle eventuali pertinenze dell’abitazione principale17.
15
Nella formulazione della norma anteriore alle modifiche apportate dalla “legge di stabilità”, l’agevolazione era riconosciuta esclusivamente a favore dei soggetti che
prestano lavoro all’estero, la cui residenza fiscale è stabilita in Italia in base a specifiche norme di legge, in deroga ai criteri generali dell’art. 2, TUIR. (ad esempio, i
dipendenti dello Stato che svolgono la propria attività all’estero).
L’effettivo ambito di applicazione dell’agevolazione sarà presumibilmente piuttosto ristretto, essendo in concreto poco frequente l’utilizzo di un immobile all’estero
quale abitazione principale con contestuale mantenimento della residenza fiscale in Italia (ad esempio perché il contribuente ha conservato l’iscrizione anagrafica
in Italia).
16
In questo caso, non trova applicazione la soglia di esenzione di € 200 accordata a fronte dell’applicazione dell’aliquota IVIE ordinaria dello 0,76%.
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Una sola pertinenza per ciascuna categoria (magazzini e locali di deposito; stalle, rimesse e autorimesse; tettoie).
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Dichiarazione
e versamento
dell imposta
La liquidazione dell’IVIE avviene attraverso la compilazione di una apposita sezione del quadro RM del Modello UNICO PF, denominata
“Imposta su immobili situati all’estero”18.
La “legge di stabilità” ha disposto il differimento al periodo di imposta
2012 della decorrenza dell’IVIE19; di conseguenza, gli importi nel frattempo già corrisposti dai contribuenti in forza della previgente normativa vengono riqualificati come acconti a valere su quanto dovuto
per il 201220.
Ai fini del versamento (nonché dell’accertamento), si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi; pertanto:
- l’imposta va versata a mezzo delega di pagamento modello F24,
entro il termine previsto per il saldo IRPEF dell’anno di riferimento;
- si applica il medesimo sistema di versamenti in acconto ed a saldo operante per l’IRPEF21;
- l’imposta può essere versata in forma rateale e può essere compensata; l’eventuale eccedenza a credito risultante dalla dichiarazione può,a propria volta, essere utilizzata in compensazione di
altri tributi;
- per i tardivi o omessi versamenti si applica la sanzione del 30%
dell’importo dovuto (salvo il caso di infedele dichiarazione); è applicabile l’istituto del ravvedimento operoso.
I codici tributo da utilizzare per i versamenti sono riepilogati nella Risoluzione 19/04/2013, n. 27/E.
18
In presenza di importi denominati in valute diverse dall’euro, la conversione va operata in base ai tassi di cambio di cui agli appositi Provvedimenti del Direttore
dell’Agenzia delle Entrate ex art. 4, D.L. 28/06/1990, n. 167.
Laddove l’IVIE non sia dovuta in quanto spetta l’esenzione per l’imposta di ammontare non superiore ad € 200, non è necessario indicare i dati relativi all’immobile
nel quadro RM del Modello UNICO; permane tuttavia l’obbligo di compilazione del modulo RW, ai fini del monitoraggio fiscale.
In generale, potranno aversi divergenze tra i valori indicati nel quadro RM e quelli indicati nel modulo RW; ad esempio, un immobile valorizzato ai fini IVIE in base
al valore catastale estero, nel modulo RW andrà comunque indicato al relativo costo di acquisto.
19
In proposito si veda altresì la Circolare n. 13/E/2013, par. 5.2. L’originaria decorrenza dal 2011 avrebbe potuto essere qualificata come discriminatoria rispetto a
quanto previsto per la corrispondente imposta “domestica” (l’IMU).
20
Come chiarito dalla Circolare n. 12/E/2013, non si applicano sanzioni per omessi versamenti nel caso in cui non sia stato eseguito, in tutto o in parte, il versamento
delle imposte originariamente dovute per il periodo di imposta 2011.
21
Cfr. Circolare n. 12/E/2013.
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ELENCO PAESI UE E SEE
PAESE
AUSTRIA
IMPOSTA PRESA A RIFERIMENTO AI FINI DELLA
DETERMINAZIONE DEL VALORE DELL’IMMOBILE
Grundsteuer
BELGIO
IMPOSTE PATRIMONIALI DETRAIBILI
Grundsteuer
-
Précompte immobilier/ Onroerende Voorheffing
BULGARIA
Danak varhu nedvizhimite imoti
(Данък върху недвижимите имоти)
Danak varhu nedvizhimite imoti (Данък върху недвижимите имоти)
CIPRO
Foros akinitis periousias (Φόρος Ακίνητης Περιουσίας)
Foros akinitis periousias (Φόρος Ακίνητης Περιουσίας)
DANIMARCA
Lov om statslig, kommunal og amtskommunal
ejendomsværdiskat; Kommunal og amtskommunal grundskyld
Lov om statslig, kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat;
Kommunal og amtskommunal grundskyld
ESTONIA
Maamaks
Maamaks
FINLANDIA
Kiinteistövero/ Fastighetsskatt
FRANCIA
Kiinteistövero/ Fastighetsskatt
-
Tax foncière; - Impôt de Solidarité sur la Fortune
GERMANIA
Grundsteuer
Grundsteuer
GRECIA
Foros akinitis periousias (Φόρος Ακίνητης Περιουσίας)
Foros akinitis periousias (Φόρος Ακίνητης Περιουσίας)
IRLANDA
ISLANDA
-
The rates
Fasteignagjöld
Fasteignagjöld
LETTONIA
Nekustamā īpašuma nodoklis
Nekustamā īpašuma nodoklis
LITUANIA
Nekilnojamojo turto mokestis
Nekilnojamojo turto mokestis
LUSSEMBURGO
Impôt foncier
MALTA
Impôt foncier
-
-
NORVEGIA
Eiendomsskatt
Eiendomsskatt
OLANDA
Onroerendzaak belasting
Onroerendzaak belasting
POLONIA
Podatek od nieruchomości
Podatek od nieruchomości
PORTOGALLO
Imposto Municipal sobre Imóveis
Imposto Municipal sobre Imóveis
REGNO UNITO
Council tax
-
REP. CECA
Daň z nemovitostí
Daň z nemovitostí
ROMANIA
Taxa pe cladiri
Taxa pe cladiri
SLOVACCHIA
Dan z nehnutelnosti
Dan z nehnutelnosti
SLOVENIA
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča; Davek na
premoženje; Davek na nepremično premoženje večje vrednosti
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča; Davek na premoženje;
Davek na nepremično premoženje večje vrednosti
SPAGNA
Impuesto sobre Bienes Inmuebles
Impuesto sobre Bienes Inmuebles
SVEZIA
Fastighetsskatt; Kommunal Fastighetsavgift
Fastighetsskatt; Kommunal Fastighetsavgift
UNGHERIA
Epítményadò
Epítményadò
ELENCO ALTRI PAESI
PAESE
ARGENTINA
IMPOSTE PATRIMONIALI DETRAIBILI
Impuesto inmobiliario
STATI UNITI
Real Property Tax
SVIZZERA
Imposta sulla sostanza delle persone fisiche; Imposta immobiliare
RUSSIA
Nalog na imuschestvo fizicheskih litz
(Налог на имущество физических лиц)
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