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TOBIN TAX
Riferimenti:
- Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 491 e ss.
- D.M. 21 febbraio 2013.
Con la pubblicazione della L. 24 dicembre 2012, n. 228 (meglio nota come Legge stabilità 2013) nel
Supplemento ordinario n. 212/L alla Gazzetta Ufficiale n. 302 dello scorso 29 dicembre, la Tobin Tax
italiana è divenuta realtà. Dopo la Francia anche l’Italia si allinea su questa posizione e pone in essere una
tassa che colpisce le transazioni finanziarie, le operazioni sugli strumenti derivati e le negoziazioni ad
alta frequenza.
L’IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE
Dal 1° marzo 2013 le transazioni finanziarie relative ad azioni e altri strumenti finanziari partecipativi
emessi da società residenti in Italia sono interessate dalla nuova imposta. Restano escluse dall’ambito
d’applicazione dell’imposta il trasferimento di quote di SRL e di società di persone.
L’imposta, introdotta dal co. 491, art. 1, L. 228/2012, si applica alle operazioni di seguito indicate:
trasferimento della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi di cui al co. 6,
art. 2346 c.c.;
trasferimento della proprietà di azioni che avvenga per effetto della conversione di obbligazioni.
Ne deriva che sono soggette alla TT anche le transazioni relative a titoli rappresentativi dei predetti
strumenti finanziari, indipendentemente dal paese di residenza dell'emittente, nonché la conversione di
obbligazioni in azioni italiane già esistenti. La norma fa riferimento a tutti i trasferimenti di proprietà e
dunque include anche i conferimenti, le permute o le assegnazioni ai soci di azioni e altri strumenti
finanziari partecipativi.
Per queste operazioni la Tobin Tax (TT) prevede un'aliquota dello 0,2% del valore della transazione.
L’aliquota viene ridotta allo 0,1% nei casi in cui l'operazione venga eseguita in un mercato
regolamentato.
Il valore della transazione sul quale sarà applicata la Tobin Tax è pari al saldo netto degli acquisti e delle
vendite effettuate giornalmente da uno stesso soggetto sul medesimo strumento finanziario.
L’IMPOSTA SUI DERIVATI
Il 1° settembre 2013 è entrata in vigore la TT relativa agli strumenti derivati. In questo caso l'imposta
sarà pari a un importo fisso stabilito in base alla tipologia di strumento e al valore del contratto, e sarà
ridotta
di
1/5
se
l'operazione
sarà
eseguita
in
un
mercato
regolamentato.
Le operazioni che rientrano nel campo di applicazione della TT sono quelle relative a:
derivati, il cui sottostante è principalmente un'azione o uno strumento finanziario partecipativo
soggetto alla TT;
derivati, il cui valore dipende prevalentemente da azioni o strumenti finanziari partecipativi
soggetti alla TT;
qualsiasi altro strumento che consenta di acquistare o vendere in maggioranza titoli soggetti alla
tassa sulle transazioni finanziarie o che preveda un regolamento in contanti determinato in misura
prevalente con riguardo a strumenti finanziari imponibili ai sensi della FTT (ad esempio: warrant,
covered warrant e certificates).
MOMENTO IMPOSITIVO
L'imposta si applica sul controvalore complessivo della transazione e solo all'atto dell'acquisto.
Più precisamente "è dovuta dal soggetto in favore del quale avviene il trasferimento di proprietà" di titoli
azionari emessi da società residenti, in base alla sede legale, nel territorio dello Stato. Non rilevano
invece la residenza del soggetto passivo, né il luogo di conclusione del contratto.
VERSAMENTO DELL’IMPOSTA
Sono responsabili dell’imposta le banche, le società fiduciarie che intervengono nell’esecuzione delle
operazioni di cui ai commi 491, 492 (operazioni in mercati regolamentati etc) e i Notai che intervengono
nella formazione o nell’autentica di atti relativi alla transazioni al di fuori dei mercati regolamentati o
autenticano la girata sul titolo azionario.
Se la girata sul titolo azionario viene autenticata da funzionario di Banca è responsabile dell’imposta la
banca.
Il versamento dell’imposta va effettuato a cura del soggetto responsabile entro il giorno 16 del mese
successivo a quello del trasferimento della proprietà.
DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE
Ai sensi dell’art. 4 comma 2 lett. D) D.M. 21 febbraio 2013 l’imposta di cui al comma 491 si applica in base
al corrispettivo contrattualmente stabilito o in mancanza in base al valore normale determinato ai sensi del
comma 4 dell’art. 9 del TUIR.
ESCLUSIONI E MODALITA’ DI APPLICAZIONE
L’imposta non si applica nel caso in cui il trasferimento delle azioni o degli strumenti finanziari partecipativi
avvenga per successione o donazione ed a tutti gli atti traslativi riconducibili al presupposto dell’imposta
sulle successioni e donazioni, come ad esempio l’apporto di azioni o strumenti finanziari assimilato ad un
atto di trust.
Sono inoltre escluse:
•
Operazioni tra società appartenenti al medesimo gruppo societario intendendosi trasferimenti posti
in essere tra società fra le quali sussiste un rapporto di controllo di cui all’art. 2359 comma 1 e 2 del
codice civile (controllo diretto e indiretto) o che siano controllate dalla stessa società.
•
Operazioni di riorganizzazione aziendale ai sensi dell’art.1 comma 494 lett. d) Legge n. 228/2012 tra
le quali:
Trasferimento da parte di una o più società di capitali della totalità dei loro patrimoni , o di
uno o più rami della loro attività a una o più società di capitali in via di costituzione o già
esistenti a condizione che il trasferimento sia remunerato
in parte mediante titoli
rappresentativi del capitale della società acquirente;
Acquisizione da parte di una società di capitali in via di costituzione o già esistente di quote
sociali che rappresentano la maggioranza dei diritti di voto di un’altra società di capitali a
condizione che i conferimenti siano remunerati in parte mediante titoli rappresentativi del
capitale della precedente società. Se la maggioranza dei diritti di voto è raggiunta in seguito
a due o più operazioni, solo l’operazione con la quale è raggiunta la maggioranza dei diritti
di voto e le operazioni successive sono considerate operazioni di ristrutturazione;
Operazioni di fusioni, con o senza annullamento di azioni, scissioni e conferimenti che
abbiano per oggetto aziende o rami d’azienda, a determinate condizioni. In altri termini le
operazioni menzionate non possono ritenersi di per sé sempre fuori dal campo di
applicazione della TT sulla base delle considerazione che secondo l’ordinamento italiano
non sono riconducibili ai negozi traslativi, risolvendosi in vicende evolutive e modificative
degli enti societari che conservano la loro identità pur in un nuovo assetto organizzativo;
Conferimento di partecipazioni. Occorre distinguere dal lato della società conferente da
quello della società conferitaria. Con riferimento alla conferente nel caso in cui riceva azioni
di nuova emissione, non sarà applicata la TT; diversamente in capo alla conferitaria
l’imposta troverà applicazione solo nel caso in cui non sia raggiunta la maggioranza dei
diritti di voto delle azioni della società conferita.
PARTICOLARI ESENZIONI
Il co. 494, art. 1, L. 228/2012 dichiara esenti dall’imposta le operazioni che hanno come controparte i
seguenti soggetti:
l’Unione europea;
la Banca centrale europea;
le banche centrali degli Stati membri dell’Unione europea;
le banche centrali e gli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di altri Stati;
gli enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in
Italia.
ACCERTAMENTO
Ai fini dell’accertamento delle sanzioni e della riscossione dell’imposta nonché per il relativo contenzioso si
applicano le disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, in quanto compatibili. Le sanzioni per
omesso o ritardato versamento si applicano esclusivamente nei confronti dell’intermediario finanziario e del
Notaio tenuti all’adempimento. Tali soggetti rispondono anche del pagamento dell’imposta. Questi ultimi
possono sospendere l’esecuzione dell’operazione fino a che non ottengono provvista dal cliente per il
versamento dell’imposta.
In caso di insufficiente o omesso versamento dell’imposta resta salva la facoltà dell’amministrazione
finanziaria di procedere al recupero della stessa e dei relativi interessi anche nei confronti del contribuente.
TRATTAMENTO FISCALE DELL’IMPOSTA
Ai fini fiscali è prevista l’integrale indeducibilità dell’imposta corrisposta ai fini delle imposte sui redditi
(IRES/IRPEF) e IRAP.
Non concorre alla determinazione del costo fiscale di acquisto delle azioni ai fini del calcolo del Capital
gain.