al via l`introduzione della tassa sulle transazioni
Transcript
al via l`introduzione della tassa sulle transazioni
Tassa sulle transazioni finanziarie Si è svolta questa mattina a Lussemburgo la riunione del Consiglio Ecofin dell'Unione Europea con all'ordine del giorno la discussione circa l'introduzione di una Tassa sulle Transazioni Finanziarie attraverso il meccanismo della cooperazione rafforzata. C’è stato il voto favorevole dei ministri delle Finanze europei che hanno così autorizzato l’avvio della procedura di cooperazione rafforzata che introdurrà la TFF negli undici paesi europei aderenti (Austria, Belgio, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna). Prosegue il lavoro della Fiba e della Cisl con la Campagna Zerozerocinque e le Campagne internazionali per l’introduzione di una Tassa maggiormente coerente con gli obiettivi di limitare la speculazione finanziaria, di regolamentare i mercati e il loro funzionamento, di drenare risorse utili alla coesione sociale, al sostegno ai Paesi in via di sviluppo e alla cooperazione, al contrasto ai cambiamenti climatici, per la difesa dell’ambiente. Insoddisfacenti ad oggi le applicazioni varate in Francia e in Italia! Approfondimento sulla TTF italiana La legge di stabilità 2013 ha rimodulato il prelievo sulle transazioni finanziarie rispetto alla originaria previsione contenuta nel disegno di legge. La nuova «imposta sulle transazioni finanziarie» che emerge dal testo definitivo della legge di stabilità (con analogie con la tassazione sugli scambi azionari introdotta in Francia) indebolisce l'impianto originario. L’assetto normativo dell’imposta sulle transazioni finanziarie approvato differenzia le aliquote applicate in funzione del grado di organizzazione/regolamentazione del mercato in cui ha luogo l’operazione. L'aliquota viene raddoppiata per le transazioni fuori borsa (OTC - over the counter) rispetto a quella ordinaria prevista per i mercati regolamentati ed i sistemi multilaterali di negoziazione (il G-20 di Pittsburgh nel 2009 aveva indicato l'obiettivo di canalizzare le operazioni dai mercati OTC verso forme di mercato più sicure ye trasparenti). (Commento: certamente positivo e' l'intento di penalizzare l'operatività OTC) Operazioni escluse dall’imposta sulle transazioni finanziarie: operazioni di emissione e di annullamento di titoli azionari e di strumenti finanziari partecipativi, l’imposta non colpisce le transazioni aventi ad oggetto quote di s.r.l, né le quote di fondi comuni di investimento. Pur essendo stato stabilito l’assoggettamento al prelievo del trasferimento della proprietà di azioni derivante dalla conversione di obbligazioni, sono state escluse da imposta le operazioni di conversione in azioni di nuova emissione. È stato ristretto l’ambito di applicazione dell’imposta sui derivati (la Francia ha previsto l’applicabilità della Tassa solo ai contratti di scambio su default di Stati dell’UE – credit default swap). (E' assolutamente insoddisfacente la limitazione all'applicazione su tutte le tipologie di derivati) Analogamente a quanto previsto in Francia, sono escluse dalla tassazione le transazioni concernenti azioni emesse da società con capitalizzazione di borsa fino a 500 milioni di euro. (Commento: le ragioni a base dell'esenzione sono non convincenti) La tassazione viene applicata alle sole operazioni su strumenti finanziari derivati che abbiano come sottostante azioni o altri strumenti finanziari partecipativi italiani o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più di tali strumenti, nonché le operazioni sui valori mobiliari che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente azioni o altri strumenti finanziari partecipativi o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento a tali strumenti (inclusi warrants, covered warrants e certificates). Entra in vigore dal 1/7/2013 e sui derivati verra' applicata in cifra fissa. In tal modo si è escluso che l’imposta colpisca i derivati sulle materie prime ovvero su valute nonché su tassi di interesse. Viene intercettato solo il 2,7% dei derivati OTC. Nel testo originario era previsto l’assoggettamento all’imposta di tutte le operazioni aventi ad oggetto derivati con la sola eccezione di quelli aventi come sottostante titoli di Stato di Paesi UE e di Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo. (Commento: non si colpisce l'enorme volume di speculazione che incide sui livelli di poverta' e di sopravvivenza globali, non si colpisce l'enorme mole di contratti su tassi e valute). L’imposta si applica sempre che si tratti di operazioni relative ad azioni o altri strumenti finanziari partecipativi emessi da società italiane, anche se i soggetti che operano lo scambio sono entrambi non residenti. L’esenzione estesa agli enti di previdenza obbligatoria, ai fondi pensione ed alle altre forme pensionistiche complementari disciplinate dal D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252. (Commento: a livello europeo si stanno valutando i comportamenti dei Fondi Pensione e la possibilita' di selezionare ai fino dell'applicabilita' della TTF almeno i chiari orientamenti speculativi, che caratterizzano in modo particolare alcuni Fondi a nature marcatamente finanziaria. Tale verifica va anche nell'ottica di stabilizzare il risparmio e la rendita previdenziali). Non si applica alle transazioni e alle operazioni tra società fra le quali sussista il rapporto di controllo, anche indiretto, previsto dall’art. 2359 c.c., eccetto che le transazioni tra partecipazione). società legate da un controllo contrattuale (senza Base imponibile Il valore della transazione cui applicare l’imposta è identificato con il saldo netto delle transazioni regolate giornalmente, riguardanti lo stesso strumento finanziario e concluse nella medesima giornata operativa dallo stesso soggetto. Tale delimitazione della base imponibile comporta, analogamente a quanto avviene in Francia, il non assoggettamento ad imposta delle operazioni aperte e chiuse in giornata (operazioni «intraday»). (Commento: la soluzione adottata e' debolissima. La nostra proposta punta a tassare ogni singola operazione e non il saldo di fine giornata , questo crea oltre alla penalizzazione sul gettito anche una discriminazione tra chi esegue 1 solo ordine e chi ne esegue - ad esempio - 1000. Gli ordini immessi al solo scopo di condizionare la formazione dei prezzi, in quanto annullati prima dell'esecuzione, verrebbero tassati allo 0,02% solo nell'ipotesi in cui la mancata esecuzione riguardasse oltre il 60% degli ordini eseguiti. Questa previsione e non la tassazione sulle singole operazioni eseguite viene indicata utile al contrasto dell' High Frequency Trading che viene definito tale solo se gli Intervalli nell'immissione degli ordini e' inferiore al mezzo secondo. Questa definizione e' limitativa a nostro avviso perché il contrasto che si vuole indurre alla speculazione deve essere orientato alla limitazione di tutto ciò che produce effetti condizionanti o distorsivi sui prezzi, con evidente svantaggio per chi opera tradizionalmente). Nel testo originario del disegno di legge, per definire la base imponibile, si faceva esclusivamente riferimento al «valore della transazione» singola. L’aliquota è dello 0,2% sul valore delle transazioni effettuate al di fuori dei mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione, altrimenti è dello 0,1% (soltanto per il 2012: rispettivamente 0,22% e 0,12%). Anche per i derivati, il prelievo è differenziato: l’imposta “in misura fissa” è ridotta ad 1/5 per le operazioni che avvengono in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, rispettivamente: 12,50euro e i 200,00, e ridotta tra i 2,5euro e i 20,00. Per le azioni il soggetto che paga l’imposta è l’acquirente, per i derivati entrambi i contraenti. L’intermediario applica l’imposta, anche quando non residente. Roma, 22 gennaio 2013 La Segreteria Nazionale