Commissione Tributaria Regionale di Trieste
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Commissione Tributaria Regionale di Trieste, Sez. I Sentenza 11 febbraio 2015, n. 11/02/14 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso alla Commissione Tributaria provinciale di Gorizia POLDI Emanuele impugnava tre avvisi di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate, in conseguenza dell'omessa o minore dichiarazione di ricavi da attività di impresa, recuperava a tassazione le relative imposte con riguardo alle annualità 2005, 2006 e 20A7.I fatti erano stati originati da una verifica effettuata dalla Guardia di Finanza che aveva interessato un'attività commerciale di vendita di telefoni cellulari con relativi accessori, via Internet, sul sito eBay. Nel ricorso il contribuente spiegava invece come l'accertamento, che definiva presuntivo, sarebbe mancato dei requisiti di gravità precisione e concordanza richiesti dalle norme vigenti, avrebbe interessato il commercio svolto dalle Filippine da tal Katharina Kaye Collado, all'epoca sua fidanzata, e dal padre di lei che curava l’esportazione della merce: vendita effettuata attraverso l’account Palmari.ect intestato alla Collado. Il ricorrente invece avrebbe svolto un semplice compito logistico consistente nel ricevere le merci in Italia presso la propria abitazione e presso quella dei suoi genitori. L'esistenza poi di un conto corrente bancario acceso presso l'Unicredit, intestato allo stesso ed alla Collado, sarebbe dipeso dalla richiesta della Banca Ci cointestare il conto anche ad un cittadino italiano. Il volume d'affari sarebbe inoltre stato calcolato sulla base dei feed back positivi comunicati dall'eBay alla G.d.F.: elemento che avrebbe portato a determinare un valore assolutamente irreale e ben lontano da quelli che era.no i limitati versamenti di denaro operati sul c/c con la causale "vendite d'asta". Chiedeva pertanto l'annullamento degli avvisi o, in via subordinata, la rideterminazione del volume d' affari. Si costituiva I'Ufficio che respingeva le conclusioni del contribuente specificando che l'accertamento avrebbe dovuto considerarsi come operato in via induttiva, quindi sulla base di presunzioni anche prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, per cui le innumerevoli operazioni doganali, i bonifici effettuati dagli acquirenti ed il ricevimenti della merce presso la propria abitazione, avrebbe portato alla conclusione indicata dall'Ufficio. Concludeva quindi con la richiesta di rigetto del ricorso con vittoria di spese. Con sentenza dell'11 gennaio 2012 la Commissione tributaria provinciale di Gorizia, previa riunione dei procedimenti, accoglieva parzialmente il ricorso. Nella motivazione i giudici spiegavano come attraverso le informazioni assunte dalla Guardia di Finanza era emerso che la signora Collado aveva presentato nel suo paese la dichiarazione dei redditi per i periodi in questione, da cui sarebbero effettivamente risultati buona parte degli introiti poi determinati in Italia attraverso i tabulati fomiti dalla società eBay, tabulati che facevano riferimento all'account Palmari.etc registrato a nome della stessa cittadina filippina. I giudici provvedevano pertanto a scorporare dall'accertamento effettuato a carico del Poldi le somme dichiarate al fisco filippino dalla Collado, venendo così a determinare dei ricavi rispettivamente di euro 50.579,32 per l'anno 2005, euro 94.422,89 per il 2006 ed euro 24.341,45 per il 2A07. Le spese venivano compensate. Avverso detta sentenza veniva proposto tempestivo appello da parte del contribuente che ribadiva invece come tutte le operazioni prese in esame dalla Guardia di Finanza prima e con la richiesta cli riconferma della sentenza impugnata e di accoglimento del ricorso. Spese rifuse per entrambi gradi di giudizio. Replicava l’Ufficio che ribadiva invece la validità dell'accertamento, pur nei limiti indicati dalla CTP, rilevato l’ingentissimo volume delle transazioni effettuate e la quantità di merce cornpravenduta. Sulla validità del metodo accertato ribadiva come si fosse stati in presenza cli omessa dichiarazione e tenuta delle scritture contabili per i primi due anni e delta sola omessa dichiarazione per il terzo anno in esame: circostanze che ben avrebbero autorizzato l'Ufficio a procedere ad un accertamento induttivo ed all'utilizzo di presunzioni semplici e di dati comunque raccolti. Aggiungeva anche che gli account utilizzati sarebbe stati più di uno, come pure i conti correnti bancari, intestati sia al contribuente che ai suoi genitori. Inoltre la quasi totalità delle bollette doganali di importazione sarebbero state a lui intestate, come pure la merce era a lui diretta. Quanto poi alla compensazione delle spese decisa dai primi giudici rilevava come tale decisione spettasse appunto al giudicante che poteva liberamente valutare tutti gli aspetti della vertenza, non solo il risultato numerico finale. Concludeva quindi con la richiesta di conferma della sentenza di primo grado con il rigetto del ricorso e la condanna alla rifusione delle spese di giudizio. Con successiva memoria di replica la difesa del contribuente insisteva sul fatto che l’intera attività economica sarebbe stata da ricondurre alla sig.ra Collado, (nome peraltro anche riconosciuto dalla stessa Commissione provinciale, pur senza trarne le opportune conseguenze. Il fatto poi che la Collado fosse l’unica e reale titolare del commercio in questione sarebbe stato anche acclarato da Tribunale penale di Busto Arsizio con sentenza dell’11 aprile 2013 quando, prendendo in esame gli stessi fatti ma con riguardo alla denunciata falsificazione di marchi, aveva prosciolto il Poldi dall'accusa, perché il t'atto non costituisce reato, essendo stato dimostrata tra sua estraneità all'importazione 'lei prodotti telefonici e la circostanza che non fosse lui il soggetto che svolgeva attività di commercio di telefonia. Ribadiva pertanto le conclusioni già formulate nell'appello principale. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello del contribuente è fondato e merita accoglimento con la riforma della sentenza di primo grado e L’annullamento degli atti impositivi impugnati. Questo Collegio infatti ritiene che l’intero accertamento sia stato effettuato utilizzando strumenti ed acquisendo informazioni non decisive né importanti al fine della terminazione del reddito poi attribuito al contribuente. È francamente sconcertante l'uso che vien fatto del feedback, facendogli assumere un ruolo che gli è completamente estraneo. Che cosa esso rappresenta allora, e come funziona? Vediamo di chiarirlo. Ogni utente eBay ha un profilo di feedback, con informazioni di base sull'utente e commenti di feedback lasciati dagli utenti con cui ha concluso transazioni di acquisto o vendita. La fiducia nei confronti di un utente si basa molto sulle opinioni espresse dai suoi precedenti acquirenti o venditori. Al termine di ogni transazione, l’acquirente e il venditore possono, possono si badi bene non devono, formulare un giudizio reciproco. Il feedback degli acquirenti è composto da un punteggio positivo, negativo o neutro e un breve commento. Il feedback dei venditori può essere composto da un punteggio positivo e un breve commento. Questi giudizi permettono di determinare il punteggio di feedback. L'acquirente può anche valutare il venditore in base ad altri criteri: accuratezza della descrizione dell'oggetto, comunicazione, tempo di spedizione e costi di spedizione e imballaggio. Le valutazioni dettagliate di questo tipo non contribuiscono però al punteggio di feedback e sono anonime: i venditori non possono quindi sapere da chi è stata lasciata una particolare valutazione dettagliata e gli acquirenti possono tranquillamente lasciare valutazioni oneste, basate sulla propria esperienza" Lasciando commenti obiettivi su un utente si permette agli altri membri della Community di farsi una buona idea della correttezza di tale utente. Ogni commento di feedback lasciato viene inserito in modo permanente nel profilo di feedback dell'utente. Al termine di una compravendita, un acquirente può lasciare un commento di feedba.ck per un venditore. Se successivamente lascia un altro commento di feedback per lo stesso venditore, il nuovo feedback verrà conteggiato nel punteggio di feedback del venditore solo se la relativa transazione ha avuto luogo in una settimana diversa. Grazie a questo metodo di feedback, gli acquirenti possono premiare i venditori migliori non solo con nuovi acquisti, ma anche segnalando alla community la qualità dei servizi offerti dal venditore in modo oggettivo e trasparente. Da quanto ora esposto emergono due conseguenze evidenti: la prima è che attraverso il feedback non è possibile determinare il volume degli affari, e la seconda che il feedback è strettamente connesso ad un account che può rappresentare solo il soggetto che lo ha aperto. Nel caso in questione tal Katharina Kaye Collado operante nelle Filippine. Vero è invece che un corretto accertamento avrebbe dovuto in ogni caso far riferimento alle operazioni bancarie, essendo circostanza nota e di comune esperienza che tutti i pagamenti per acquisti fatti in rete, quindi anche con eBay, vengono effettuati con strumenti elettronici, quali carte di credito, Paypal, carte prepagate: tutte operazioni la cui tracciabilità non può sfuggire. Corrette sono state quindi le obiezioni svolte dal ricorrente che giustamente ha fatto notare come tra sua attività si sarebbe limitata a far da tramite per l’invio della merce. E nulla a proposito hanno evidenziato gli accertatori sulle modalità di distribuzione della merce, che senz'altro sarà avvenuta a mezzo corriere o attraverso il servizio postale: sistemi pure essi molto facilmente riscontabili. In sintesi è la conclusione cui è pure giunto il Tribunale penale di Busto Arsizio, che ha accertato come il Poldi fosse estraneo al commercio di materiale di telefonia come invece sostenuto dalla Guardia di Finanza e dall'Ufficio. In particolare il giudice penale ha affermato come alla luce della documentazione depositata dalle parti (PM e difesa) sarebbe emerso pacificamente che il mittente della merce era tal Collado e che era la stessa ad esser l’unico titolare dell'account "palmari" attraverso il quale venivano fatte le transazioni commerciali aventi ad oggetto accessori di telefonia. In conclusione il Tribunale afferma che l’imputato Poldi deve essere assolto per contraddittorietà ed incompletezza della prova. Vanno pertanto annullati gli avvisi di accertamento poiché fondati su fatti e circostanze non dimostrate, e su una erronea valutazione degli elementi in possesso. Le spese possono peraltro compensarsi rilevata la novità e la originalità della questione trattata. P.Q.M. Ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando la I Sezione della Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia, in riforma della sentenza impugnata annulla gli avvisi di accertamento; spese compensate. Trieste, 14 gennaio 2014