Commissione Tributaria Regionale Milano 30 Data

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Commissione Tributaria Regionale Milano 30 Data
Il raddoppio del termine per l'accertamento è inoperante in relazione all'Irap poichè la violazione di tale
imposta non è penalmente sanzionata
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI MILANO SEZIONE 30
riunita con l'intervento dei Signori:
- VENDITTI MARIO Presidente
- RAMONDETTA ROSSANA Relatore
- MONALDO GIANMARIO Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
sull'appello n. 5191/12 depositato il 19/10/2012
avverso la sentenza n. 54/23/12
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di MILANO
proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI MILANO
controparte:
UNA SPA
L R. FUSI MILVA
VIA CUSANI 13 20121 MILANO Ml
difeso da:
MAISTO GUGLIELMO GUALTIERO
E PICCONE FERRAROTTI P.
PIAZZA F. MEDA 5 20121 MILANO Ml
ATTI impugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B____ IVA-ALTRO 2005
AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B____ IRAP 2005
AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B_____ IRES-ALTRO 2003
AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B_____ IVA-ALTRO 2003
AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B______ IRAP 2003
AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B______ IVA-ALTRO 2004
AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B______ IRAP 2004
OGGETTO DELLA DOMANDA: Appello RGA5191/12 avverso sentenza n. 54/23/2012 della Commissione
Provinciale di Milano, Sez. 23, depositata il 24/2/2012.
DirittoItaliano.com - Tutti i diritti riservati - Autorità: Commissione Tributaria Regionale Milano 30 Data: 21.01.2014 Numero: 255
ESTREMI: Commissione Tributaria Regionale Milano 30 Data: 21.01.2014 Numero: 255
Svolgimento del processo
La Una hotel S.p.A. impugnava tre avvisi di accertamento per le annualità 2003, 2004 e 2005 con i quali l'Ufficio
recuperava a tassazione ai fini Irap quote di canoni leasing relativi ad un immobile alberghiero sito in
Firenze nonchè l'Iva relativa detratta.
Gli accertamenti erano basati sul rilievo che in data 23 maggio 2003 la Ge.Al.Fi. srl aveva ceduto l'immobile alla
Baldassini Tognozzi Costruzioni Generali spa al prezzo di euro 12.040.642,00 oltre Iva; che, nello stesso giorno,
quest'ultima aveva ceduto il medesimo immobile alla Locat S.p.A. al prezzo di euro 18.179.000 oltre Iva, con una
maggiorazione di euro 6.138.353,00, la quale, sempre nella medesima data, con contratto di leasing finanziario,
lo aveva concesso in locazione alla Una Hotel spa.
Poichè la Baldassini Tognozzi Costruzioni Generali spa e la Una Hotel spa appartenevano al medesimo
gruppo, l'Ufficio aveva ritenuto che si trattasse di un finanziamento della Locat in favore della Baldassini
Tognozzi Costruzioni Generali spa, con sopravvalutazione dell'immobile nel canone leasing a carico di
Una Hotel, che avrebbe consentito a questa, attraverso la contabilizzazione di fatture in parte inesistenti,
indebite deduzioni Irap e conseguente indebita detrazione dell'Iva corrispondente.
La società, nel ricorso introduttivo del giudizio, deduceva l'intervenuta decadenza dell'ufficio in relazione alle
annualità 2003 e 2004 per violazione articolo 43, comma 1, d.p.r. 660/73 e articolo 57, comma 1, decreto
legislativo 633/72; illegittimità degli accertamenti per omessa notifica del processo verbale nonchè la
infondatezza degli stessi.
La Commissione Provinciale rigettava il ricorso nel merito e lo accoglieva per il 2003 e 2004 limitatamente
all'irap, in quanto per tale imposta non sarebbe stato applicabile il raddoppio del termine per l'emissione
dell'accertamento e lo confermava in relazione all'Iva.
L'amministrazione propone gravame affidato ad unico motivo con il quale ribadisce l'estensione della previsione
di cui all'articolo 43 d.p.r. 600/73 anche con riferimento all'Irap, per la quale devono essere applicate le
procedure di accertamento per le imposte sui redditi e, quindi, anche il raddoppio dei termini.
Anche la società propone autonomo appello deducendo l'illegittimità dell'avviso di accertamento per violazione
dell'art. 12 della L.212/00 e dell'art. 24 della L. 711/1929; violazione dell'art. 43, comma 1, del d.P.R. 600/73.
Nel merito deduce che la Commissione aveva omesso di valutare la perizia prodotta nel corso del processo
comprovante il valore reale dell'immobile.
Deposita controdeduzioni all'appello dell'Ufficio e successiva memoria.
Motivazione
Preliminarmente la Commissione dispone la riunione del ricorso rubricato al n. RGA 5194/12 al presente
procedimento, trattandosi di autonome impugnazioni avverso la medesima sentenza.
Le eccezioni preliminari formulate dalla società ricorrente devono essere disattese.
Ed, invero, la presunta violazione dell'art. 12 dello Statuto del contribuente, per violazione del contraddittorio
stante l'omessa notifica del processo verbale, deve essere rigettata.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di accertamento tributario le garanzie previste
dall'art. 12 della legge 27 luglio 2000 n. 212 si riferiscono espressamente agli accessi, ispezioni e
verifiche fiscali eseguiti "nei locali destinati all‘esercizio di attività commerciali, industriali, agricole,
artistiche o professionali", che debbono appunto essere giustificati da "esigenze effettive di indagine e
controllo sul luogo".
Pertanto le suddette garanzie operano esclusivamente nelle predette ipotesi e non vengono in questione,
invece, nel caso di attività di verifica e di controllo effettuata dagli Uffici in base all'esame della dichiarazione
fiscale ovvero nel caso di attività di accertamento iniziata a seguito di segnalazioni, rapporti, comunicazioni
ricevute da altri organismi od autorità nell'ambito dei rapporti di cooperazione ovvero direttamente dalla Polizia
giudiziaria che ha operato nell'ambito di indagini penali ovvero nel caso di accertamento effettuato dagli Uffici
fmanziari in base a documenti ed elementi acquisiti a seguito di richieste, questionari od inviti disposti ai sensi
del d.P.R. n. 633/72, art. 51, comma 2.
Anche la presunta illegittimità degli avvisi di accertamento emessi oltre il termine ordinario di decadenza previsto
dall'art. 43, comma 1, del d.P.R. 600/73, stante l'inapplicabilità alla fattispecie del raddoppio del predetto termine
di cui al comma 3 del d.P.R. 600/73, per non avere l'Ufficio fornito la prova dell'esistenza delle condizioni per
l'applicabilità del raddoppio del termine, deve essere rigettato.
Il terzo comma del predetto articolo stabilisce che: "In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai
sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo
2000, n. 74 , i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è
stata commessa la violazione".
La Corte Costituzionale, con la sentenza 25 luglio 2011, ha ritenuto irrilevante la circostanza che l'azione penale
non sia stata iniziata o proseguita, statuendo che: "il raddoppio dei termini di accertamento non può qualificarsi
"sanzione penale", neppure impropria o atipica. Esso infatti, da un lato, non rappresenta la reazione ad un illecito
penale, perchè - come si è visto - consegue non dall'accertamento della commissione di un reato, ma solo
dall'insorgere dell'obbligo di denuncia dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000, restando irrilevante il fatto che
l'azione penale non sia iniziata o non sia proseguita o intervenga una decisione penale di proscioglimento, di
assoluzione o di condanna; dall'altro, non costituisce una conseguenza sfavorevole sul piano sostanziale,
perchè non comporta nè un obbligo di prestazione nè l'emissione di un atto di accertamento. Il mero
assoggettamento ad un termine più lungo di accertamento fiscale non svolge, dunque, alcuna funzione
afflittivo-punitiva o sanzionatoria di un fatto di reato, ma, operando su un piano meramente procedimentale,
persegue solo il sopra evidenziato obiettivo di attribuire agli uffici tributari maggior tempo per accertare l'effettiva
capacità contributiva del soggetto passivo d'imposta, quando ciò sia giustificato dalla non arbitraria ipotizzabilità,
ai sensi dell'art. 331 cod. proc. pen., di violazioni gravi e di più difficile controllo".
Secondo l'amministrazione la proroga dei termini deve essere applicata anche per l'Irap poichè l'art. 30 prevede
che l'imposta “è riscossa mediante versamento del soggetto passivo da eseguire con le modalità e nei termini
stabiliti per le imposte sui redditi” (comma 2) tuttavia, come correttamente evidenziato dalla Commissione, il
raddoppio del termine per l'accertamento è inoperante in relazione all'Irap poichè la violazione di tale
imposta non è penalmente sanzionata.
Nel merito l'appello del contribuente è fondato.
Ed, invero, l'appellante società ha dimostrato attraverso la produzione della perizia asseverata e giurata del 15
maggio 2003 che il valore dell'immobile era pari ad euro 18.200.015 e, quindi, in linea con il prezzo di euro
18.179.000 dichiarato e pattuito nella seconda compravendita.
Non solo, ma anche dalla successiva perizia del 16 marzo 2009 emerge che il valore dell'immobile è superiore a
quello dichiarato.
Verosimile, pertanto, è la giustificazione addotta dalla ricorrente che la società Baldassini Tognozzi, avendo
acquistato nel medesimo giorno anche il 100% delle quote della Gealfi ad un prezzo di euro 8.117.000,00 superiore al patrimonio netto della Gealfi al momento della compravendita delle quote – tale importo
rappresentase nella sostanza una integrazione di corrispettivo ascrivibile all'immobile il quale, diversamente,
sarebbe stato valorizzato ad un importo estremamente inferiore al valore di mercato.
La particolarità della materia trattata, giustifica la compensazione delle spese di lite.
PQM
La Commissione accoglie il ricorso della contribuente e rigetta l'appello dell'Ufficio. Spese compensate.
Milano, 13 maggio 2013.
Pronunciata il 13 maggio 2013
Depositata in segreteria il 21 gennaio 2014