piccoli e grandi inventori crescono - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

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piccoli e grandi inventori crescono - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
Dispensa per le scuole secondarie di secondo grado
PICCOLI E GRANDI INVENTORI CRESCONO
Programma di formazione e sensibilizzazione sulla tutela della Proprietà Industriale per il sistema scolastico
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Invenzioni e scoperte
Brevetti e marchi
Un piccolo viaggio per esplorare
la Proprietà Industriale
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INTRODUZIONE ALLA PROPRIETA’ INTELLETTUALE
La Proprietà Intellettuale è un settore del diritto che si riferisce a creazioni intellettuali di ogni genere, in particolare:
opere musicali, letterarie ed artistiche
software
innovazioni tecniche
design
segni distintivi quali simboli, nomi,
loghi, suoni
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PROPRIETA’ INTELLETTUALE E PROPRIETA’ INDUSTRIALE
Il titolare di un diritto di proprietà intellettuale, ottenuto a
certe condizioni, ha alcuni diritti esclusivi relativi alla creazione dell’intelletto che si intende proteggere.
Esistono differenti tipi di tutela:
• Diritto d’Autore
• Brevetti d’invenzione
• Modelli di utilità
• Disegni o Modelli
• Marchi e segni distintivi
• Varietà vegetali
• Topografie dei semiconduttori
• Know-how
Da un punto di vista terminologico, i sopra elencati tipi di
tutela, ad eccezione del Diritto d’Autore, formano la cosiddetta Proprietà Industriale, mentre l’aggiunta all’elenco del
Diritto d’Autore fa acquisire all’insieme complessivo la definizione di Proprietà Intellettuale.
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PROPRIETA’ INDUSTRIALE…….. UN PO’ DI STORIA……..
I brevetti e marchi rappresentano i fondamenti della Proprietà Industriale, mentre tutte le altre forme di tutela sono di più recente elaborazione.
Quando si pensa a brevetti e marchi, si crede che siano legati alla
rivoluzione industriale a partire dalla fine del 1700.
In realtà, in tutta la sua evoluzione l’uomo ha svolto “attività industriali”, costantemente rivolte al miglioramento della qualità della vita.
La complessità di tali attività, intesa anche come struttura organizzativa delle attività stesse, ha progredito nel tempo assieme al progredire dello sviluppo tecnico scientifico.
A questo proposito non deve sorprendere che le prime tracce di una
forma di protezione per le invenzioni si trovino già nella Magna Grecia. Infatti, nella città di Sibari, nell’odierna Calabria, è stata ritrovata
una iscrizione risalente al V sec. a.c. in cui si legge “viene offerto un
incoraggiamento a tutti coloro che realizzano un qualsiasi miglioramento al benessere, i relativi guadagni essendo assicurati all’inventore per un anno”.
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PROPRIETA’ INDUSTRIALE…….. UN PO’ DI STORIA……..
In Italia, la Repubblica di Venezia emanò nel 1474 un “Decreto relativo ai privilegii sui dispositivi nuovi ed inventivi”, in cui era stabilito che era facoltà del Doge concedere ad un inventore il privilegio
di una esclusiva per un limitato numero di anni su una invenzione
nuova ed originale. Tale privilegio non era ancora un diritto ottenibile a patto che l’invenzione soddisfacesse certi requisiti, ma doveva
anche incontrare la benevola generosità del Doge per poter essere
concesso.
Quello mostrato sotto è un Privilegio concesso nel 1597 da Pasquale
Cicogna, Doge di Venezia per grazia di Dio, a Galileo Galilei sula sua
invenzione de “lo strumento d’alzar acqua”: si trattava di un sistema
idraulico che consentiva di estrarre acqua da un pozzo in quantità
sufficiente per alimentare una fontana a nove bocche.
Nel 1624, il Parlamento del Regno d’Inghilterra (allora comprendente soltanto Inghilterra e Galles) emanò lo Statuto dei Monopoli che,
per la prima volta, stabiliva che l’esclusiva temporanea per una invenzione era un diritto disponibile per tutti a patto che l’invenzione
fosse nuova ed originale.
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UN PO’ DI STORIA……..
Fin dalla proclamazione della loro indipendenza, gli Stati Uniti d’America hanno adottato e sviluppato i principi dello Statuto dei Monopoli
inglese. Infatti, il 10 Aprile 1790 fu approvato dal Parlamento degli allora
12 Stati Uniti “An Act to promote the progress of useful Arts” che
conteneva una vera e propria legge di tutela dei brevetti.
E’ interessante osservare come i brevetti abbiano attraversato la storia
politica e culturale dei popoli e degli stati.
A destra è mostrato il primo brevetto rilasciato il 31 Luglio 1790, a seguito di tale prima legge brevetti negli Stati Uniti d’America, ad un certo
Samuel Hopkins per un innovativo procedimento di produzione di potassa, una sostanza impiegata nella fabbricazione di sapone e vetro.
Nel frattempo, gli Stati Uniti d’America erano diventati 13.
Il 4 Luglio 1836 entrò in vigore un nuovo Patent Act degli allora 25
Stati Uniti che introduceva una articolata procedura amministrativa
che è sostanzialmente rimasta fino ai giorni nostri.
Nove giorni più tardi, il 13 Luglio 1836, fu rilasciato il primo brevetto
(identificato come “N° 1”), in conformità alle norme stabilite dal nuovo Patent Act, a John Ruggles su un sistema ruote-binari destinato
a locomotive a vapore.
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UN PO’ DI STORIA……..
In effetti, le strade ferrate furono una delle chiavi per la conquista del “vecchio West” che, nel 1836, era appena iniziata.
Sotto il Regno della Regina Vittoria, non ancora Imperatrice d’India, il 9
Giugno 1855 fu rilasciato il brevetto qui mostrato a John Greenwood su
un procedimento di purificazione di olii minerali, vegetali, animali, o di
qualsiasi altro tipo.
Nell’Impero Austro-Ungarico, sotto il regno di Francesco Giuseppe, il 15
Maggio 1899 fu rilasciato il brevetto qui mostrato al viennese Julius Drach
su una pompa meccanica.
In piena belle epoque, nella Terza Repubblica Francese, il 31 marzo 1903
fu rilasciato un brevetto a Monsieur Louis Renault su un sistema di raffreddamento per motori di automobile.
Louis, assieme ai fratelli Marcel e Fernand, aveva fondato da appena 4
anni una società automobilistica.
Rimanendo all’avanguardia del progresso tecnico che nella belle epoque
ha prodotto numerosissime invenzioni in tutti i campi della tecnologia, e
soprattutto proteggendo i risultati innovativi delle proprie attività tramite
il ricorso alla tutela brevettuale, Louis, Marcel e Fernand hanno dato impulso alla loro società automobilistica che, a distanza di oltre un secolo,
è una dei primi 10 gruppi industriali mondiali nel settore delle automobili.
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UN PO’ DI STORIA……..
L’Ufficio Brevetti della Repubblica Tedesca, storicamente nota come
Repubblica di Weimar, rilasciò il 23 settembre 1920 il brevetto qui mostrato alla società tedesca Siemens & Halske su un interruttore elettrico
a relè.
Il brevetto fu rilasciato sulla base di una domanda depositata il 21 gennaio 1916, quando la Germania partecipava da 19 mesi alla Prima Guerra Mondiale.
La società Siemens & Halske, fondata nel 1847 come azienda di costruzioni telegrafiche, è nota oggi con un semplice nome Siemens: anche
utilizzando in tutta la sua storia le forme di tutela offerte dalla Proprietà Industriale per proteggere le proprie invenzioni e per distinguere nel
mercato i propri prodotti e servizi, la Siemens è oggi uno dei maggiori
gruppi industriali europei.
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UN PO’ DI STORIA……..
Infine, qui riprodotta è la prima domanda di brevetto europeo, depositata presso l’Ufficio Brevetti Europeo il 1 giugno 1976 dalla Istituzione
Comunitaria dell’energia atomica EURATOM su una pompa termica di
calore.
Come vedremo in dettaglio nel seguito, l’Ufficio Brevetti Europeo non
è una istituzione comunitaria, ma un ente creato da una convenzione
internazionale cui aderiscono molti paesi europei. La convenzione stabilisce una unica procedura di brevettazione accettata dai singoli paesi
aderenti. Tuttavia, un brevetto europeo rilasciato non è automaticamente valido in tutti i paesi aderenti, ma deve essere “convalidato” nei singoli
paesi di interesse attraverso semplici atti amministrativi ed il pagamento
di tasse locali.
Questa domanda di brevetto attesta, da un lato, le progressive forme
di cooperazione tra paesi, in particolare europei, nate dopo la tragedia
della Seconda Guerra Mondiale, e, dall’altro, la crescente mobilità delle
persone tra i vari paesi, visto che l’inventore è un austriaco residente in
provincia di Varese, in Italia.
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UN PO’ DI STORIA……..
Come i brevetti, anche i marchi, e più in generale i segni distintivi, hanno
accompagnato il progresso tecnologico e l’evoluzione dei costumi.
E, così come per i brevetti, anche per i segni distintivi se ne trovano tracce fin dall’antichità.
Già dal II secolo a.C., i laterizi degli edifici romani riportavano stampati
dei bolli con l’indicazione delle officine nelle quali erano stati fabbricati.
In altre parole, tali bolli attestavano l’origine dei laterizi sui quali erano
impressi.
Analogamente, i fabbri più esperti che forgiavano le spade di migliore
qualità nell’Impero Romano, a partire dal I secolo a.C., apponevano segni distintivi per distinguersi dalla “concorrenza” e consentire a legionari
e gladiatori di riconoscere l’origine dei gladii.
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UN PO’ DI STORIA……..
Nel Medioevo, i fabbricanti di birra utilizzavano segni distintivi sulle
botti. Ad esempio, alla Locanda del Leone (Zum Löwen) di Monaco
di Baviera, nel 1383 si vendeva una birra in botti che riportavano il
marchio che ne attestava l’origine, ovvero la fabbrica di birra (bräu)
del Leone (Löwen): Löwenbräu.
Questo segno distintivo è utilizzato ancora oggi per una birra assai
apprezzata, in particolare all’Oktoberfest di Monaco di Baviera.
A partire dalla fine del XVIII secolo, i segni distintivi hanno avuto il
loro maggiore sviluppo proprio con la Rivoluzione Industriale, che,
però, avevano di molto anticipato.
Ancora un fabbricante di birra, William Bass, che aveva fondato nel
1776 la propria fabbrica di birra Bass & Co Brewery, utilizzò per le
sue birre un triangolo equilatero come segno distintivo attestante
l’origine del prodotto, come mostrato in uno dei primi marchi utilizzati (qui mostrato) relativo ad una specifica birra della Bass prodotta
da malti chiari (pale) tramite lieviti ad alta fermentazione (ale).
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UN PO’ DI STORIA……..
All’inizio del 900, i segni distintivi hanno promosso la notorietà delle
fabbriche di motori e di automobili, attrici principali del frenetico progresso tecnico di quel periodo.
In proposito, le componenti figurative e le stilizzazioni dei caratteri
dei segni distintivi hanno assunto sempre maggiore importanza.
Due esempi europei sono:
- il marchio della BMW, che richiama, nel logo circolare centrale suddiviso in quattro settori a colori alternati celeste e bianco, il
movimento di un’elica e la bandiera della Baviera;
- il marchio della FIAT, di cui qui è mostrata la versione del
1904, del quale è stato mantenuta fino ad oggi la stilizzazione dei
caratteri della scritta, in cui le lettere sono alte e strette e la lettera
“A” si slancia verso destra a partire dalla gamba sinistra completamente rettilinea.
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UN PO’ DI STORIA……..
Nel secondo dopoguerra, la rilevanza delle componenti figurative
dei marchi, soprattutto per quelli destinati a contraddistinguere prodotti e servizi destinati ad un mercato internazionale, aumenta ulteriormente.
A titolo esemplificativo, i rami motociclistici delle due aziende giapponesi Honda e Yamaha promuovono fortemente due loghi (già utilizzati in precedenza) che acquisiscono nel tempo, soprattutto dagli
anni ’70 del XX secolo, una indiscussa fama internazionale: non è
più necessario leggere il nome dell’azienda, ma è sufficiente osservare l’ala ed il triplo diapason stilizzati per riconoscere l’origine delle
motociclette sulle quali sono apposti tali loghi.
Una ulteriore conferma è fornita anche dalle aziende italiane della moda, protagoniste principali del cosiddetto “Made In Italy”, che
fanno della grafica dei loro loghi anche un messaggio di stile. A titolo
esemplificativo, sono qui mostrati i loghi di Fendi e di Armani.
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UN PO’ DI STORIA……..
L’importanza della Proprietà Intellettuale,
ed in particolare dei segni distintivi, a tutela delle attività industriali e commerciali, è
provata da quello che potremmo chiamare
il marchio dei marchi: il marchio “base” della
Coca Cola (poiché il gruppo The Coca Cola
Company ne ha moltissimi altri).
Il valore di questo marchio è stimato in 70
milioni di dollari. In altre parole, il valore del
gruppo non è più nelle fabbriche, nelle infrastrutture o nella forza lavoro, ma nel marchio:
se il gruppo si privasse improvvisamente del
marchio, farebbe molta fatica ad evitare la
bancarotta; se, invece, un’azienda non appartenente al gruppo potesse utilizzare per
i propri prodotti il marchio Coca Cola, vedrebbe moltiplicarsi il suo fatturato in brevissimo tempo.
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CHE COSA E’ UN’ INVENZIONE
I riferimenti normativi validi in Italia sono: il Codice della proprietà
industriale (c.p.i), l’Accordo sui diritti di Proprietà Intellettuale relativi al commercio (TRIPS), la Convenzione sul Brevetto Europeo
(CBE), il Patent Cooperation Treaty (PCT).
Nella legislazione, non esiste una definizione positiva di un’invenzione.
Tuttavia, la giurisprudenza italiana ed europea, interpretando la
normativa brevettuale, hanno definito un’invenzione come una
soluzione tecnica di un problema tecnico.
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CHE COSA E’ UN’ INVENZIONE
A titolo esemplificativo, immaginiamo per un momento di essere
tornati indietro di un secolo, quando per scrivere era necessario
utilizzare un pennino da intingere in un serbatoio di inchiostro.
Ciò crea numerosi problemi tecnici, quali, ad esempio: la lentezza
della scrittura per le frequenti interruzioni dovute alla necessità di
intingere il pennino nel serbatoio; la disuniformità dei tratti scritti sul foglio, che si assottigliano man mano che l’inchiostro sul
pennino si esaurisce; le macchie sul foglio, sulle mani e sui vestiti
create dalle grandi quantità di inchiostro rilasciate dal pennino
subito dopo essere stato intinto; l’affaticamento dovuto al movimento frequente del braccio dal foglio al serbatoio e viceversa.
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INVENZIONE E BREVETTO
La penna a sfera è una soluzione tecnica a
tali problemi: la sferetta alloggiata ad una
estremità di un serbatoio cilindrico incorporato nella penna, quando rotola sul foglio
durante la scrittura, rilascia una quantità uniforme di inchiostro che rende più regolare il
tratto. Ciò consente di eliminare o drasticamente ridurre tutti i problemi tecnici sopra
elencati.
Dunque, la penna a sfera è un’invenzione.
Poiché la penna a sfera è anche nuova ed
inventiva (ovvero non ovvia), se ci trovassimo indietro di un secolo, sarebbe anche
un’invenzione brevettabile.
Infatti, il Sig. Laszlo Jozsef Biro ha ottenuto
tra gli anni ’30 e ‘40 del XX secolo una pluralità di brevetti in vari paesi del mondo per la
sua invenzione. Quello qui mostrato è quello
rilasciato negli USA.
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BREVETTO D’INVENZIONE
Un brevetto d’invenzione è un documento concesso da una autorità governativa (in Italia la Direzione Generale per la lotta alla
contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) che conferisce
al titolare il diritto di escludere soggetti terzi dallo sfruttamento
commerciale dell’oggetto dell’invenzione.
Il diritto di esclusiva conferito dal brevetto è limitato nel tempo:
20 anni dalla data di deposito della domanda di brevetto, ed i
diritti di brevetto non sono rinnovabili.
Inoltre, il diritto di esclusiva è valido solo nell’ambito del territorio
di validità del brevetto. In altre parole, esistono solo brevetti nazionali e non esistono brevetti internazionali, ovvero non esiste un
unico titolo brevettuale automaticamente valido in una pluralità di
paesi.
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MODELLO DI UTILITA’
In Italia, accanto ai brevetti d’invenzione, esiste anche una differente forma di tutela per prodotti, apparati, strumenti tecnici.
Si tratta dei modelli di utilità, che vengono rilasciati per “nuovi
modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione, o di impiego, a macchine o parti di esse, strumenti, utensili
o oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni
di parti note”.
A titolo esemplificativo, una pena a sfera provvista del gancio elastico per consentire di assicurare la penna, ad esempio, al taschino di una giacca potrebbe essere una innovazione proteggibile in
Italia con un modello di utilità, se fosse nuova ed originale (ovvero
se ci trovassimo indietro di un secolo).
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MODELLO DI UTILITA’
Rispetto ai brevetti d’invenzione, i modelli di utilità non sono ottenibili per qualsiasi settore tecnologico (la chimica farmaceutica
e la biotecnologia) né per metodi o procedimenti.
Inoltre, il requisito dell’originalità rispetto a ciò che è già noto dai
tecnici del settore è valutato in modo meno severo rispetto al requisito dell’inventività (ovvero della non ovvietà) delle invenzioni.
Ulteriormente, il diritto di esclusiva è più limitato nel tempo:
dura 10 anni dalla data di deposito della domanda di modello
di utilità.
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BREVETTO D’INVENZIONE: VANTAGGI PER IL TITOLARE E LA COLLETTIVITA’
Un brevetto di invenzione, in pratica, è una sorta di contratto tra
la collettività e chi sviluppa l’invenzione: il titolare riceve dalla collettività una esclusiva in cambio di un “insegnamento” altrimenti
non alla portata dei tecnici del settore.
Per la collettività, un brevetto di invenzione è un incentivo all’innovazione scientifica e tecnologica, ed un progresso tecnico liberamente sfruttabile al più tardi dopo 20 anni (o prima, nel caso
in cui il titolare non mantenga più in vigore il brevetto).
Per il titolare, un brevetto di invenzione offre, nei 20 anni di esclusiva, la possibilità di recuperare le spese di ricerca e sviluppo e
quelle per la brevettazione e di ottenere ulteriori capitali da reinvestire in nuove attività di ricerca e sviluppo.
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BREVETTO D’INVENZIONE E MODELLO DI UTILITA’: ELEMENTI DI ATTENZIONE
Diversamente, un brevetto di invenzione od un modello di utilità
non costituiscono una autorizzazione per il titolare a realizzare,
utilizzare, e commercializzare l’invenzione. A titolo esemplificativo, il titolare di un brevetto su un nuovo meccanismo per una
pistola non è autorizzato a utilizzare una tale pistola senza porto
d’armi.
Inoltre, l’esclusiva conferita da un brevetto o da un modello di utilità non impedisce ad altri di condurre attività sperimentale a fini
non commerciali sull’oggetto dell’invenzione, in modo tale che
i concorrenti possano effettuare attività di ricerca allo scopo di
migliorare o addirittura superare l’oggetto dell’invenzione. A titolo
esemplificativo, all’interno di un laboratorio universitario è possibile realizzare una nuova sostanza chimica e testarne le proprietà
chimico-fisiche senza dover chiedere il consenso al titolare del
brevetto su tale sostanza chimica.
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BREVETTO D’INVENZIONE E MODELLO DI UTILITA’: ELEMENTI DI ATTENZIONE
Da un punto di vista economico, lungi dall’essere una garanzia di
guadagni, brevetti d’invenzione, modelli di utilità, e più in generale tutti i titoli di Proprietà Intellettuale, sono un investimento.
Infatti, un portafoglio brevettuale, e più in generale un portafoglio
di titoli di Proprietà Industriale, più che un singolo titolo, costituisce un vantaggio concorrenziale ed un valore economico, poiché
consente al titolare di escludere i concorrenti dallo sfruttamento
commerciale di specifiche soluzioni tecniche e di avere una posizione di maggior forza contrattuale nel caso di negoziazioni su
collaborazioni e scambi di tecnologia.
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DIRITTI DERIVANTI DAI BREVETTI
Titolare del brevetto d’invenzione o del modello di
utilità - è l’inventore
In Italia, esistono due tipi di diritti associati ad un brevetto d’invenzione o ad un modello di utilità, legati alle figure dell’inventore (in
realtà possono esserci più co-inventori della medesima invenzione)
e del titolare del brevetto.
• Il diritto morale dell’inventore di essere riconosciuto tale, è inalienabile.
• I diritti patrimoniali di brevetto sono costituiti dalla facoltà esclusiva di attuare l’invenzione e trarne profitto nel territorio dello Stato
fanno capo al titolare del brevetto e sono alienabili e trasmissibili.
Il diritto al deposito della domanda di brevetto e, dunque, ad essere
il titolare del brevetto spetta all’inventore od al suo avente causa.
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DIRITTI DERIVANTI DAI BREVETTI: TITOLARITA’
Nel caso in cui l’inventore concepisca l’invenzione nel corso dell’esecuzione delle attività regolate dal suo rapporto di lavoro con un
datore di lavoro, ad esempio un’azienda, il diritto al deposito della
domanda di brevetto (ovvero ad essere il titolare del brevetto) spetta all’azienda.
Nel caso in cui l’inventore concepisca l’invenzione al di fuori delle
attività regolate dal suo rapporto di lavoro con l’azienda, e l’invenzione rientri nel campo di attività dell’azienda stessa, l’inventore può
depositare a suo nome la domanda di brevetto ma l’azienda ha un
diritto di opzione per l’uso, esclusivo o non esclusivo dell’invenzione, o per l’acquisto del brevetto.
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DIRITTI DERIVANTI DAI BREVETTI: TITOLARITA’
Invece, nel caso di una università o di una pubblica amministrazione, la norma relativa alla titolarità del datore di lavoro non è
valida: l’inventore dipendente (ad esempio un ricercatore di una
Università) ha anche il diritto al deposito della domanda di brevetto (ovvero ad essere il titolare del brevetto).
Tuttavia, la normativa italiana stabilisce che, in assenza di altre
pattuizioni, al ricercatore spetta almeno il 50% ed all’Università
(o pubblica amministrazione) almeno il 30% dei proventi di sfruttamento dell’invenzione.
Usualmente, le università si offrono di acquistare il diritto al deposito della domanda di brevetto, sostenendo le spese di brevettazione e confermando la suddivisione dei proventi in conformità
alla normativa italiana.
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CHE COS’E’ BREVETTABILE
Le invenzioni, di ogni settore della tecnica, che sono nuove e che
implicano un’attività inventiva e sono atte ad avere un’applicazione industriale.
Al di là del riferimento alla “tecnica”, come è già stato detto, nella
legislazione non esiste una definizione positiva di invenzione, ma
soltanto una definizione “per esclusione”. In altre parole, la norma stabilisce cosa non è brevettabile ed in particolare:
• le teorie scientifiche, le scoperte e i metodi matematici, le cure
per uomini e animali;
• le razze animali e i procedimenti biologici per ottenerle;
• i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali o per gioco;
Tuttavia si possono brevettare, qualora nuovi, inventivi ed applicabili industrialmente:
• una sostanza chimica per produrre un farmaco;
• un giocattolo;
• un oggetto od uno strumento per giocare.
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REQUISITI DI BREVETTABILITA’
Novità Il primo requisito (necessario anche per un valido modello di utilità) è
quello della novità: un’invenzione è nuova quando non fa parte dello
stato dell’arte.
Lo stato dell’arte comprende tutto ciò che è stato reso pubblico (ovunque nel mondo) con una descrizione scritta o orale, una presentazione
su Internet, un uso o qualsiasi altro mezzo, prima della data di deposito
o di priorità (se rivendicata) della domanda di brevetto. La priorità è un
concetto basilare della Proprietà Industriale. Possiamo indicare la data
di priorità come la data di deposito della domanda di brevetto (depositata in un altro paese o in Italia) in cui l’inventore abbia descritto per la
prima volta l’invenzione.
In altre parole, affinché l’invenzione sia nuova, non deve esistere alcuna
divulgazione precedente, ad esempio una pubblicazione scientifica o
una domanda di brevetto, che singolarmente descriva tutte le caratteristiche dell’invenzione.
Questo requisito è molto severo ed anche lo stesso inventore deve astenersi dal divulgare l’invenzione prima del deposito della relativa domanda di brevetto, in quanto anche la sua stessa divulgazione entrerebbe a
far parte dello stato della tecnica rispetto al quale viene valutata la novità
dell’invenzione oggetto della domanda.
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REQUISITI DI BREVETTABILITA’
Attività Un’invenzione implica un’attività inventiva se, rispetto a quanto è
inventiva noto dallo stato dell’arte, non risulta deducibile in modo ovvio per
un esperto del settore.
In altre parole, affinché l’invenzione sia inventiva, non deve esistere alcuna divulgazione precedente che descriva alcune caratteristiche dell’invenzione ed il cui insegnamento possa essere combinato in modo ovvio (ad esempio perché implicitamente
suggerito da altre divulgazioni) da un esperto del settore.
Un’invenzione è atta ad avere un’applicabilità industriale se il suo Applicabilità
oggetto può essere fabbricato o utilizzato in un qualsiasi tipo di industriale
industria, compresa quella agricola.
Liceità Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni la cui
attuazione sia contraria all’ordine pubblico o al buon costume.
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CONTENUTI DI UN BREVETTO
Il contenuto di un brevetto
Un brevetto si compone di:
• un titolo, che ha il solo scopo di classificazione dell’invenzione;
• un riassunto, che ha lo scopo di consentire una rapida consultazione;
• una descrizione e (eventuali) disegni, che consiste in una spiegazione chiara e completa dell’invenzione e delle sue caratteristiche tecniche, preferibilmente con i vantaggi/effetti rispetto allo stato
dell’arte noto all’inventore e le sue possibili applicazioni; e
• una o più rivendicazioni, che definiscono l’ambito di protezione
legale conferito dal brevetto
Un ulteriore requisito fondamentale di validità di un brevetto concerne la descrizione che deve risultare sufficientemente chiara e completa affinché l’esperto nel settore sia in grado di riprodurla senza
sforzi inventivi.
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CONTENUTI DI UN BREVETTO
Prendendo come esempio il brevetto sulla macchina volante,
ovvero sull’aereo, dei fratelli Orville e Wilbur Wright, di cui nella
pagina seguente sono mostrati alcuni estratti, ciò comporta che
tutti gli elementi raffigurati nei disegni rilevanti per una sufficiente
descrizione vengano indicati con numeri e lettere di riferimento
poi richiamati nel testo della descrizione stessa.
La descrizione deve spiegare in modo chiaro e completo come è
realizzata la struttura dell’invenzione ed il suo funzionamento.
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CONTENUTI DI UN BREVETTO
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DOVE DEPOSITARE UNA DOMANDA DI BREVETTO
Per ottenere un brevetto, il titolare del diritto deve depositare una
domanda di brevetto presso un’Autorità governativa competente,
che in Italia è la Direzione Generale per la lotta alla contraffazione
- Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) per la quale le Camere
di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, presenti in tutte
le province del territorio nazionale, operano come uffici riceventi.
Dopo aver verificato la regolarità formale della domanda, l’UIBM
sottopone l’invenzione ad una ricerca di anteriorità che, in base
ad un accordo con l’Ufficio Brevetti Europeo, viene effettuata da
un esaminatore di quest’ultimo Ufficio per conto dell’UIBM.
Successivamente, l’UIBM effettua un esame di merito del contenuto della domanda e, per finire rilascia il brevetto o rigetta la
domanda (in quest’ultimo caso il richiedente può fare ricorso ad
una speciale Commissione dell’UIBM).
E’ importante sottolineare che le summenzionate procedure
amministrative sono sostanzialmente armonizzate con quelle
omologhe dei paesi maggiormente industrializzati del mondo.
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TRASFERIMENTO DEI DIRITTI DI BREVETTO
E’ possibile cedere il brevetto o la domanda di brevetto oppure
concedere licenze di uso, esclusive o non esclusive, a terzi a partire dal giorno stesso in cui è stata depositata la domanda.
In realtà, è anche possibile cedere il diritto “al” brevetto, ovvero
cedere il diritto a depositare la domanda di brevetto.
A tale proposito, gli accordi di cessione e di licenza sono atti privati lasciati sostanzialmente alla libera contrattazione delle parti, sebbene la legislazione comunitaria renda inefficaci eventuali
clausole vessatorie.
Tutto questo riguarda i diritti patrimoniali di brevetto, in quanto,
come detto in precedenza, il diritto di essere riconosciuto inventore non è alienabile.
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CHE COS’E’ UN MARCHIO
I marchi, e più in generale i segni distintivi, vengono
utilizzati per contraddistinguere prodotti e servizi offerti sul mercato.
Da un punto di vista “giuridico”, un marchio può fornire l’indicazione
dell’origine imprenditoriale del prodotto (o degli strumenti necessari
a fornire il servizio) sul quale è apposto, come ad esempio nel caso
del cosiddetto “swoosh”, il notorio logo dell’azienda statunitense
Nike, qui mostrato.
Alternativamente, un marchio può fornire l’indicazione di uno specifico prodotto o serie di prodotti (ovvero di uno specifico servizio o
catena di servizi) attraverso un segno avente una particolare capacità attrattiva, evocativa di particolari caratteristiche di qualità possedute dal prodotto (o servizio) ovvero di elevati livelli di abilità raggiungibili nella utilizzazione del prodotto (o fruizione del servizio) da
parte dell’utilizzatore. E’ questo ad esempio il caso del marchio “Air
Jordan” che la stessa azienda Nike appone sui prodotti di abbigliamento destinati alla pallacanestro, marchio che evoca le sembianze
dell’ex-campione del basket NBA Michael Jordan.
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CHE COS’E’ UN MARCHIO
Da un punto di vista “socio-economico”, marchi e segni distintivi
possono essere considerati come mezzi di comunicazione attraverso i quali un’azienda veicola al mercato un messaggio sui propri prodotti e servizi.
A titolo esemplificativo, come accennato in precedenza, un marchio può essere un segno che garantisce la costante qualità dei
prodotti e servizi offerti da un’azienda.
Infine, così come per tutti gli altri titoli di Proprietà Intellettuale, marchi e segni distintivi costituiscono un valore economico
aziendale.
Le legislazione italiana e comunitaria stabilisce che un
marchio registrabile può essere un qualsiasi segno rappresentabile graficamente (in particolare parole, lettere, cifre,
suoni, tonalità cromatiche, forme di prodotti, confezioni di
prodotti, e le relative combinazioni) che serve a contraddistinguere prodotti e/o servizi.
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LA DURATA DI UN MARCHIO
I diritti di esclusiva per un segno distintivo si acquisiscono in base
ad una registrazione presso un’Autorità governativa, la Direzione
Generale per la lotta alla Contraffazione - UIBM per i marchi italiani
o l’Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno per i marchi
comunitari, la cui durata è di 10 anni dalla data di deposito della
domanda di registrazione ed è rinnovabile, in linea di principio, per
sempre.
In realtà, i diritti di esclusiva possono anche essere acquisiti in base
ad un uso del segno tale da comportare una notorietà “qualificata” presso i consumatori dei prodotti o servizi contraddistinti dal
segno, ovvero una notorietà tale che i consumatori riconoscono
il segno come indicativo dell’origine dei prodotti o servizi, o come
portatore di uno specifico messaggio commerciale associato ai
prodotti o servizi. Si parla in questo caso dei cosiddetti “marchi di
fatto”. Tuttavia, la tutela ottenuta in base all’uso del segno comporta l’onere per il titolare del segno di dimostrare tale notorietà,
onere usualmente complesso.
Nel seguito, non verrà affrontato l’argomento dei marchi di fatto, e
ci si limiterà ai marchi registrati.
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MARCHIO: CLASSI DI PRODOTTI E SERVIZI
I segni distintivi sono tutelati limitatamente ai prodotti e servizi
che sono destinati a contraddistinguere. In particolare, con la
domanda di registrazione di marchio, è necessario fornire l’elenco
di tali prodotti e servizi.
Tuttavia, non è sufficiente il deposito della domanda, ma il marchio
deve poi essere effettivamente utilizzato per i prodotti ed i servizi
indicati dopo l’avvenuta registrazione.
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REQUISITI PER LA REGISTRAZIONE DI UN MARCHIO
Un segno, per essere validamente registrabile come
marchio, deve soddisfare alcuni requisiti.
Innanzitutto, il segno deve essere nuovo, nel senso che non deve
essere identico o simile a segni distintivi già utilizzati o già registrati
da altri in riferimento a prodotti o servizi affini a quelli per il quale il
segno in considerazione viene registrato, per non determinare un
rischio di confusione tra i due segni per il pubblico. Nel caso in cui
il segno precedente sia particolarmente famoso, non è nemmeno necessaria una affinità tra i prodotti o servizi se l’uso di quello
successivo trarrebbe indebitamente vantaggio dalla rinomanza del
segno precedente o danneggerebbe tale rinomanza.
Inoltre, il segno deve avere carattere distintivo, pertanto non possono essere registrati come marchi i segni consistenti esclusivamente
in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi
costanti del commercio, ed i segni costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive
che ad essi si riferiscono, a meno che prima della data di deposito
della domanda di registrazione tali segni non abbiano acquistato carattere distintivo (ad esempio tramite intense campagne pubblicitarie).
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REQUISITI PER LA REGISTRAZIONE DI UN MARCHIO
A tale proposito, va sottolineato che se il segno già registrato
come marchio si volgarizza, ovvero diviene denominazione generica del prodotto o servizio che è destinato a contraddistinguere,
il marchio decade.
Ulteriormente, il segno non deve essere contrario alla legge,
all’ordine pubblico o al buon costume e non deve violare altrui
diritti (ad esempio, non può essere depositato come marchio un
disegno protetto da un diritto d’autore).
Infine, il segno non deve ingannare il pubblico - non deve essere
“decettivo” - ad esempio sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi (ad esempio, potrebbe
essere considerato decettiva la parola “legnol” depositata come
marchio per mobili in materiali plastici, poiché evoca il legno come
materiale con cui sono fabbricati i mobili).
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ESEMPI DI MARCHIO: MARCHI DENOMINATIVI E MARCHI FIGURATIVI
Un primo tipo di segno rappresentabile graficamente è quello dei
marchi denominativi, come ad esempio: “Nike” della omonima
azienda statunitense, “BMW” della omonima azienda tedesca,
“nutella” della azienda italiana dolciaria Ferrero, “iPod” dell’azienda statunitense di elettronica ed informatica Apple, “Caterpillar”
della omonima azienda statunitense di macchine industriali.
Un secondo tipo di segno rappresentabile graficamente è quello
dei marchi figurativi, come ad esempio:
• lo swoosh della Nike
• il disegno del frontale di una automobile, registrato come marchio dalla BMW
• il logo della Apple, apposto sugli accessori del lettore multimediale iPod
• il logo della Ferrero, utilizzabile dai negozi che vendono spuntini a base della crema nota con il marchio Nutella
• il logo della Caterpillar
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ESEMPI DI MARCHIO: MARCHI DI FORMA
Un terzo tipo di segno rappresentabile graficamente è quello dei
marchi tridimensionali, come ad esempio:
• l’imballaggio del cioccolatino Ferrero Rocher della Ferrero
la forma della barretta di cioccolato a sezione triangolare (nota con
• • il marchio denominativo Toblerone) del gruppo dell’azienda svizzera Kraft Foods Schweiz Holding, e la forma del relativo imballo,
mostrate di seguito
• • • la forma del telefono cellulare della Nokia
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ESEMPI DI MARCHIO: MARCHI DI COLORE
Un quarto tipo di segno rappresentabile graficamente è quello
dei marchi di colore, come ad esempio il marchio dell’azienda
britannica BP operante nel settore energetico, utilizzato per contraddistinguere stazioni di servizio
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ESEMPI DI MARCHIO: MARCHI SONORI
Un quinto tipo di segno rappresentabile graficamente è quello dei
marchi sonori, come ad esempio il marchio dell’azienda statunitense di elettronica Intel
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MARCHIO COLLETTIVO
Una particolare tipologia di segni distintivi è quella dei marchi
collettivi, ottenibili da quei soggetti (ad esempio consorzi) che
svolgono la funzione di garantire l’origine, la natura o la qualità di
determinati prodotti o servizi.
Alla domanda di registrazione del marchio collettivo occorre allegare un regolamento concernente l’uso del marchio collettivo
stesso, i controlli e le relative sanzioni. Un marchio collettivo può
essere utilizzato da produttori o commercianti che si attengano al
regolamento d’uso del marchio collettivo.
Un esempio di marchio collettivo è quello della Associazione Verace Pizza Napoletana, qui mostrato.
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DISEGNI E MODELLI
La veste estetica di un prodotto (o anche solo del suo imballo) è
spesso l’aspetto che viene inizialmente apprezzato dai consumatori e, dunque, riveste una particolare importanza per raggiungere il successo commerciale.
Un esempio di come l’estetica di un prodotto possa rivestire un
forte ruolo attrattivo per l’apprezzamento del pubblico, è qui mostrato da un telefono cordless dell’azienda danese di elettronica
audio, video e multimediale Bang & Olufsen.
In tutti i paesi si prevede la tutela dell’aspetto estetico dei prodotti.
In particolare, la legislazione italiana e quella comunitaria tutelano
l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in
particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali
del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che
siano nuovi ed abbiano carattere individuale.
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DISEGNI E MODELLI
Un disegno o modello è nuovo se nessun disegno o modello
identico è stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione.
Tuttavia, il requisito della novità dei disegni o modelli è differente
rispetto a quanto illustrato per i brevetti ed i modelli di utilità.
Bisogna precisare che i disegni o modelli si reputano identici anche quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti.
Inoltre, lo stato della tecnica rispetto al quale deve essere valutata la novità di un disegno o modello comprende tutti i disegni
o modelli che siano stati resi accessibili al pubblico in qualsiasi
modo.
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CARATTERISTICHE E DURATA DEI DISEGNI E MODELLI
Per quel che riguarda il requisito del carattere individuale dei disegni o modelli esso è completamente differente rispetto al requisito dell’attività inventiva dei brevetti e dell’originalità dei modelli
di utilità.
Infatti, un disegno o modello ha carattere individuale se l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore informato differisce
dall’impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello precedentemente divulgato.
Inoltre, nella valutazione del carattere individuale, si tiene conto
anche del cosiddetto margine di libertà di cui l’autore ha beneficiato nel realizzare il disegno o modello. In altre parole, nei cosiddetti settori “affollati” (per esempio, quello delle sedie o quello
delle calzature), saranno sufficienti lievi differenziazioni estetiche.
Durata della protezione
La registrazione di un disegno o modello dura 5 anni dalla data di
deposito della domanda prorogabili per periodi di 5 anni fino ad
un massimo di 25 anni.
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ESEMPI DI DISEGNI E MODELLI
Nel seguito sono mostrati alcuni esempi di disegni e modelli.
In particolare, si tratta di disegni e modelli comunitari, ancora pendenti come domande depositate o già registrati presso l’Ufficio comunitario per l’Armonizzazione del Mercato Interno. Si precisa che
una registrazione comunitaria ha effetto anche in Italia.
Il primo esempio è quello di una automobile della società ItaldesignGiugiaro S.p.A., fondata dal designer italiano Giorgetto Giugiaro.
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ESEMPI DI DISEGNI E MODELLI
Il secondo esempio è quello di un apparecchio audio, comprendente radio e lettore di
CD, della azienda statunitense di sistemi audio hi-fi Bose CorporationIl
Terzo esempio è quello di un telefono cellulare della società finlandese Nokia. Vale la pena
sottolineare ancora una volta che ciò che viene
tutelato con il disegno o modello registrato è l’aspetto estetico complessivo del telefono cellulare e non, ad esempio, la funzione tecnica del
cosiddetto flap richiudibile. Peraltro, le caratteristiche tecniche che consentono di realizzare
tale funzione tecnica sono state protette con
brevetti di invenzione della società statunitense Motorola a partire dai primi anni ’90 del XX
secolo. Questa osservazione consente di apprezzare i differenti aspetti protetti dai brevetti
di invenzione e dai disegni o modelli: l’aspetto
tecnico e l’aspetto estetico, rispettivamente.
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ESEMPI DI DISEGNI E MODELLI
Il terzo esempio è ancora frutto del design italiano, in particolare del cosiddetto “Made in
Italy” della moda. Si tratta di una borsa di Dolce & Gabbana. Anche qui, vale la pena sottolineare ancora una volta che ciò che viene
tutelato con il disegno o modello registrato è
l’aspetto estetico complessivo della borsa, e
non il marchio D&G, che infatti non compare
nelle viste della borsa che definiscono l’aspetto estetico oggetto della tutela del disegno o
modello.
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ESEMPI DI DISEGNI E MODELLI
Un quarto esempio è un orologio dell’azienda svizzera Swatch.
Anche in questo caso, ciò che viene tutelato è esclusivamente
l’aspetto estetico complessivo dell’orologio, di cui le scritte sono
soltanto una componente.
Ciò significa che il marchio non riceve alcuna protezione dal disegno o modello, nel quale, anzi, contribuisce in maniera estremamente marginale alla formazione della impressione generale
che il disegno o modello suscita nell’utilizzatore informato. Infatti,
i segni distintivi della Swatch sono protetti con la differente tutela
offerta dalle registrazioni di marchio.
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ESEMPI DI DISEGNI E MODELLI
Un quinto esempio è una calzatura dell’azienda statunitense di abbigliamento e attrezzatura sportiva Nike, depositata nello scorso
gennaio 2011.
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VARIETA’ VEGETALI
Sia in Italia che nell’Unione Europea (presso l’Ufficio comunitario
delle varietà vegetali CPVO – Community Plant Variety Office) è possibile tutelare le varietà vegetali.
Le varietà vegetali tutelabili possono differenziarsi ad esempio per i
caratteri del frutto o per i caratteri dei fiori.
Per una valida tutela, le varietà vegetali debbono essere nuove, distinte, omogenee e stabili.
L’esame delle domande italiane di privativa di varietà vegetale viene
effettuato, in Italia, dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali.
La durata della privativa è di venti anni (nell’Unione Europea venticinque) a decorrere dalla data della sua concessione; nel caso di
alberi e viti, la durata è estesa a trenta anni dalla data della concessione della privativa.
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VARIETA’ VEGETALI
La varieta’ si reputa DISTINTA quando si contraddistingue nettamente da ogni altra varieta’ la cui esistenza, alla data del deposito della domanda, e’ notoriamente conosciuta (ad esempio perché
per essa e’ stata depositata, in qualsiasi Paese, una domanda per
il conferimento del diritto di costitutore o l’iscrizione in un registro
ufficiale – che venga poi accolta - oppure perché e’ presente in collezioni pubbliche.
La varieta’ si reputa OMOGENEA quando e’ sufficientemente uniforme nei suoi caratteri pertinenti e rilevanti ai fini della protezione,
con riserva della variazione prevedibile in conseguenza delle particolarita’ attinenti alla sua riproduzione sessuata e alla sua moltiplicazione vegetativa.
La varieta’ si reputa STABILE quando i caratteri pertinenti e rilevanti
ai fini della protezione rimangono invariati in seguito alle successive
riproduzioni o moltiplicazioni o, in caso di un particolare ciclo di riproduzione o moltiplicazione, alla fine di ogni ciclo.
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CLASSIFICAZIONE DELLE VARIETA’ VEGETALI
Le varietà vegetali vengono usualmente classificate in:
varietà agricole,
ad esempio una
varietà di orzo
varietà di frutti,
ad esempio una
varietà di fragola
varietà vegetali,
ad esempio una
varietà di lattuga
varietà
ornamentali,
ad esempio una
varietà di Lupinus
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LE TOPOGRAFIE DEI PRODOTTI A SEMICONDUTTORI
Le topografie dei prodotti a semiconduttori sono costituite da una
serie di disegni rappresentanti lo schema tridimensionale degli
strati di cui si compone un prodotto a semiconduttori e che vengono utilizzati nelle fasi del processo di fabbricazione del prodotto a semiconduttori.
Nella figura che segue, a sinistra è mostrato un prodotto a semiconduttori ed a destra la topografia del prodotto.
Prodotto
Topografia
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IL DIRITTO D’AUTORE
Il Diritto d’Autore tutela opere dell’ingegno di carattere creativo che
appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura (opere di ingegneria), al teatro ed alla cinematografia, ed i
programmi per computer.
Il Diritto d’Autore nasce nel momento stesso in cui l’autore concepisce l’opera, per cui, in linea di principio non è necessaria alcuna
procedura di registrazione.
Tuttavia, esistono una serie di uffici competenti, a seconda del tipo
di opera, nei quali è possibile registrare il Diritto d’Autore, che costituisce così una prova dell’esistenza del diritto stesso.
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ESEMPI DI DIRITTO D’AUTORE
I programmi per computer (anche detto software), in codice sorgente o in codice oggetto, sono protetti dal Diritto d’Autore.
E’ possibile registrare il relativo Diritto d’Autore presso la SIAE (Società Italiana degli Autori e degli Editori).
Si deve tenere presente che il software è altresì brevettabile qualora
costituisca una nuova soluzione tecnica inventiva di un problema
tecnico.
Siti web
I siti web sono considerati come opere multimediali e, come tali, tutelabili anch’essi ai sensi del Diritto d’Autore.
Anche per essi si può procedere con una registrazione del Diritto
d’Autore presso la SIAE.
Banche dati
La Tutela giuridica delle banche dati (database) è articolata su due
livelli (D.Lgs. 6.5.99, n. 169 – Direttiva 96/9/CE):
• la struttura del database è tutelabile con il Diritto d’Autore;
• il contenuto del database (ovvero le informazioni ivi memorizzate)
è tutelabile mediante una protezione “sui generis” a salvaguardia
degli investimenti del “costitutore”.
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IL KNOW–HOW
Sono tutelabili le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo
del detentore, ove tali informazioni:
• siano segrete;
• abbiano valore economico in quanto segrete;
• siano sottoposte a misure adeguate a mantenerle segrete.
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LA CONTRAFFAZIONE ED I DANNI DA ESSA DERIVANTI
La contraffazione si verifica quando segni distintivi o marchi già
registrati ed attribuiti a determinati prodotti vengono apposti da
soggetti terzi e non autorizzati su prodotti nuovi, o soltanto similari, o anche diversi da quelli legittimamente commercializzati dal
titolare del marchio in questione.
La contraffazione si verifica anche quando il consumatore viene
tratto in inganno sulla reale provenienza dei prodotti.
Fenomeno antichissimo e diffuso, la contraffazione - che riguarda tutti i settori merceologici - si va oggi sempre più configurando
come una vera e propria industria criminale, con gravi ripercussioni sia in ambito economico che sociale, che ha rilevante capacità di incidenza sul corretto funzionamento del mercato interno
e sulla sicurezza dei consumatori.
NON VOGLIO
IL FALSO
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LA CONTRAFFAZIONE ED I DANNI DA ESSA DERIVANTI
La contraffazione procura un danno diretto all’impresa che la subisce ma anche ai consumatori e più in generale alla società. Per
l’impresa il danno è derivante dal mancato guadagno e dal danno
“di reputazione” poiché il contraffattore offre sul mercato prodotti o
servizi scadenti che i consumatori associano al reale produttore.
I consumatori sono indotti, ingannevolmente, ad acquistare prodotti o servizi contraffatti che non hanno le caratteristiche di qualità
dei prodotti originali a rischio della sicurezza della salute dei consumatori.
La società nel suo insieme ne ha un danno anche in relazione al
mancato gettito fiscale, ed al coinvolgimento nella produzione di
manodopera non regolare.
NON VOGLIO
IL FALSO
63
ALCUNI ESEMPI DI PRODOTTI CONTRAFFATTI
• Prodotti tecnici, ad esempio ricambi, da utilizzare con mezzi di trasporto che possono non soddisfare gli standard di qualità imposti
per garantire la sicurezza e l’incolumità degli utilizzatori dei mezzi di
trasporto stesso;
• Opere multimediali offerte gratuitamente sulla rete Internet in violazione dei Diritti d’Autore che possono essere affette da virus informatici e che creano malfunzionamenti nei computer;
• Prodotti alimentari che possono essere adulterati.
NON VOGLIO
IL FALSO
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LE AZIONI DI CONTRASTO
La contraffazione, quindi, viene contrastata sia civilmente sia penalmente con appositi strumenti da attivare per far valere i diritti di esclusiva nei
confronti di terzi che attuino comportamenti lesivi di tale esclusiva.
In particolare, i diritti di proprietà intellettuale sono violati ogni volta che
la relativa creazione intellettuale viene prodotta, commercializzata, importata, utilizzata commercialmente senza il consenso del titolare.
Un esempio di contraffazione è quello mostrato nella foto seguente, dove
è mostrato un pacchetto originale di Ferrero Rocher ed un pacchetto di
un prodotto denominato Trésor Doré che costituisce una contraffazione
del marchio tridimensionale della Ferrero. La Ferrero ha attivato tutti gli
strumenti a sua disposizione ed ha bloccato l’attività contraffattoria.
NON VOGLIO
IL FALSO
CON LA CONTRAFFAZIONE
PERDE TUTTA L ’ITALIA
65
Via Molise, 19 - 00187 Roma
Call center: + 39 06 47055800
e-mail: [email protected]
web: www.uibm.gov.it