Conferenza sull`asbestosi - CSDDL.it
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Conferenza sull'asbestosi - CSDDL.it - Centro Studi Diritto Dei Lavori Scritto da di Ezio Bonanni Martedì 30 Agosto 2011 09:50 - Ultimo aggiornamento Martedì 30 Agosto 2011 10:04 Johnson Conference on Asbestos Burlington - 28.07.2011 di Ezio Bonanni L’amianto killer per l’uomo e per l’ambiente Vi ringrazio di avermi invitato ad intervenire in questa importante sessione sull’amianto che mi permette di essere oggi qui con voi. Sono Ezio Bonanni, avvocato cassazionista di 43 anni, responsabile dell’Osservatorio Nazionale Amianto (associazione rappresentativa delle vittime dell’amianto in Italia), docente presso l’Università di Bari, master di II livello in mobbing e responsabile del settore sicurezza, ambiente e diritto penale del lavoro del Centro Studi Diritto dei Lavori, diretto dal Prof. Gaetano Veneto; in precedenza sono stato docente di diritto pubblico e diritto penale presso l’Università di Siena, con pubblicazione delle ricerche e dei risultati di indagini e procedimenti e rappresento e difendo molte associazioni ed esposti e vittime dell’amianto e loro familiari, in Italia ed in Europa. Già nel 1906, con il congresso di medicina del lavoro di Milano e, contemporaneamente, con la Sentenza del Tribunale di Torino, del 31.10.1906, con la decisione della causa n. 1197, era emerso incontrovertibilmente come l’amianto fosse genotossico e capace di indurre reazioni autoimmuni, ed influire sugli altri processi infiammatori: “ fra le industrie pericolose … vi sono quelle che indicarono col nome di polverose, e tra queste in prima linea le industrie nel cui lavorìo si sollevano polveri minerali, … sono più pericolose quelle provenienti da sostanze silicee, in quantochè per la costituzione delle particelle che la compongono vengono a ledere le vie delli apparati respiratorii, quando non giungono fino al polmone, predisponendole allo sviluppo della tubercolosi, facilitandone la diffusione aumentandone la gravità”. La Corte di Appello di Torino ha confermato le motivazioni della sentenza del Tribunale. 1/5 Conferenza sull'asbestosi - CSDDL.it - Centro Studi Diritto Dei Lavori Scritto da di Ezio Bonanni Martedì 30 Agosto 2011 09:50 - Ultimo aggiornamento Martedì 30 Agosto 2011 10:04 La legge n. 455 del 12.04.1943, in Italia, aveva inserito l’asbestosi nell’elenco delle malattie professionali, riconducibili all’esposizione ad amianto, con il riconoscimento della rendita per coloro che ne erano affetti, con estinzione dei giudizi in corso a carico dei datori di lavoro e con il fine di “proteggere … in sede di prevenzione tecnica con ogni più opportuna misura di sicurezza, i lavoratori, tracciando e imponendo agli imprenditori un piano razionale e completo di prevenzione” (come si evince nel disegno di legge del 25.01.1943, n. 2262), specificando principi generali già contenuti nell’art. 2087 del Codice Civile, e riaffermati negli artt. 32 e 41, II comma, della Costituzione della Repubblica Italiana del 1948. Il Tribunale di Torino, Giudice Dott. Ciocchetti, con la sentenza n. 3308/98, in materia di amianto, ha evidenziato che “ Le leggi son, ma chi pon mano ad esse? Nullo …” (Dante, Purgatorio, XVI, 96-98) e cioè le leggi ci sono ma si è alla ricerca di chi le applica, nessuno. Infatti dal 1946, c’è stato un aumento esponenziale dell’estrazione e della lavorazione dell’amianto, in Italia e in Europa, con esposizione di milioni di lavoratori e cittadini. Nel 1964, nella Conferenza di New York, la Comunità Scientifica Internazionale concordò con Selikoff, anche alla luce degli studi di Wagner sull’associazione amianto – mesotelioma, che colpisce quasi esclusivamente persone che in passato hanno lavorato con l'amianto, con una incidenza 100 volte superiore rispetto al resto della popolazione. Vigliani presentò i primi casi italiani di mesotelioma ed evidenziò che su circa 300 operai indennizzati dall'INAIL per l'asbestosi nel periodo dal 1943 al 1967 e successivamente deceduti, ben 28 persero la vita per tumore polmonare o mesotelioma pleurico, con una incidenza 8 volte superiore a quella riscontrata sui silicotici. Il mesotelioma costituisce la causa di decesso di circa il 10% dei lavoratori esposti. I limiti di soglia validi per la prevenzione della fibrosi non lo sono per le neoplasie, poichè tutti i tipi di amianto sono cancerogeni (IARC Monographs supplement 7, Asbestos (group 1), 106-116, 1987), anche se in modo diverso: per cui per azzerare il rischio oncogeno occorre azzerare l'esposizione . 2/5 Conferenza sull'asbestosi - CSDDL.it - Centro Studi Diritto Dei Lavori Scritto da di Ezio Bonanni Martedì 30 Agosto 2011 09:50 - Ultimo aggiornamento Martedì 30 Agosto 2011 10:04 La patogenesi del mesotelioma dimostra che il rischio è presente anche con inalazioni minime: in Italia i dati epidemiologici hanno fatto emergere un'altissima incidenza tra le mogli che lavavano le tute e tra i barbieri che tagliavano i capelli, dei lavoratori esposti, senza risparmiare i dipendenti della Comunità Europea che lavoravano in un palazzo contenente amianto. L’Unione Europea con la Direttiva 477/83/CEE, detto norme “sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con l’esposizione all’amianto durante il lavoro ” e venne recepita in Italia soltanto dopo la condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 13.12.1990, nella procedura n. 240/89. Con la Legge n°257/92, recante “Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto”, il legislatore italiano p finalmente intervenuto per vietarne l'utilizzo. La legge non impone la bonifica dei siti, e ci sono ancora ad oggi lavoratori esposti. Questi ultimi hanno diritto ad un indennizzo contributivo, con maturazione anticipata del diritto alla prestazione previdenziale.Non si risolve così il problema sanitario e ambientale e di tutela giuridica, soprattutto per coloro che si sono ammalati, e sono deceduti in futuro (circa 5000 persone ogni anno nel nostro paese) o che si ammaleranno nel futuro. Le polveri di amianto attraverso il circolo sanguigno raggiungono tutti gli organi: ledono il DNA cellulare, avviano la cancerogenesi, anche a basse dosi (Selikoff e Wagner). Il rischio è proporzionale all'esposizione per intensità e durata. Ogni successiva esposizione si somma. Tutte possono indurre la cancerogenesi, per effetto moltiplicatore, con sinergismo e potenziamento tossicologico e abbreviare i tempo di latenza, etc., fino a raggiungere il carico di rottura del tiro alla fune con le difese dell'organismo, quando si sono esauriti gli enzimi riparatori del DNA e le difese immunitarie dell'organismo, fino al punto di non ritorno. Le basse esposizioni sono quindi dannose e, in alcuni soggetti particolarmente predisposti, o in particolari condizioni enzimatiche, possono essere sufficienti per innescare il processo cancerogeno. 3/5 Conferenza sull'asbestosi - CSDDL.it - Centro Studi Diritto Dei Lavori Scritto da di Ezio Bonanni Martedì 30 Agosto 2011 09:50 - Ultimo aggiornamento Martedì 30 Agosto 2011 10:04 Solo azzerando le esposizioni all'amianto e gli altri cancerogeni si realizza la vera prevenzione primaria, secondo il principio di equivalenza “mondo pulito = salute; mondo inquinato = malattia” (secondo l'insegnamento di Renè Truhaut e di Giancarlo Ugazio). Il Presidente della Camera dei Deputati della Repubblica italiana ha condiviso queste mie tesi mediche e giuridiche e un considerevole numero di deputati le ha trasformate in una proposta di legge, all'esame del Parlamento. E' in corso presso il Tribunale di Torino il processo Eternit, nel quale sono imputati i due proprietari degli stabilimenti italiani della multinazionale dell'amianto e nel quale sono intervenuti come parti civili migliaia di lavoratori e cittadini, ma anche i familiari di quelli deceduti, per ottenere giustizia e l'integrale risarcimento di tutti i danni. Il Pubblico Ministero ha accolto le mie richieste ed ha formulato l’ipotesi del reato doloso di disastro ambientale aggravato dall'evento, e ha chiesto 20 anni di reclusione.Il processo è alla fase dibattimentale e la sentenza è attesa per l'autunno. L’INAIL, per il solo caso Eternit, e per il limitato periodo dal 1998 al 2006 ha erogato alle vittime 152 milioni di Euro di indennizzi. Nel processo si è costituita parte civile e ha chiesto agli imputati la restituzione degli importi versati, in aggiunta ai premi supplementari che avevano già versato per il maggior rischio delle lavorazioni. I loro siti sono ora dismessi e saranno a loro carico le bonifiche. Tecniche investigative moderne, mi hanno permesso di far accertare il disastro ambientale cagionato in Praia a Mare e di ottenere il rinvio a giudizio di tutti i responsabili. 4/5 Conferenza sull'asbestosi - CSDDL.it - Centro Studi Diritto Dei Lavori Scritto da di Ezio Bonanni Martedì 30 Agosto 2011 09:50 - Ultimo aggiornamento Martedì 30 Agosto 2011 10:04 Il processo è nella fase dibattimentale e il Tribunale di Paola ha accolto la mia richiesta di citazione della Presidenza del Consiglio e di enti locali, oltre alle società datrici di lavoro, quali responsabili civili per i danni subiti dalle vittime. L’amianto non crea ricchezza ed è un killer per l’uomo e per l’ambiente, ed è un costo in termini di vite umane e per la collettività, e costituisce un’emergenza sanitaria e giudiziaria. L’esito infausto del decorso delle patologie fa emergere la irreparabilità e irretrattabilità del pregiudizio e l’insufficienza di una concezione del diritto penale nell’ottica soltanto repressiva e della insufficienza della condanna risarcitoria e pone in evidenza la necessità di strumenti normativi e di esercizio della giurisdizione, nella logica della prevenzione, e della precauzione, per interdire le condotte pericolose prima della lesione dell'integrità fisica e della vita umana di un gran numero di persone e della compromissione dell'ambiente. Solo con il rischio zero e con la messa al bando di tutti gli agenti patogeni, la tecnica come utilizzo della scienza (Giovanni Paolo II) e il diritto come complesso di norme sono posti a servizio dell'essere umano e della sua dignità (Cicerone, De De Officiis, I, 106) quale personalità morale che costituisce il nucleo essenziale, il grumo da cui si dipana ogni altro diritto. Senza la tutela dell'ambiente e con esso della salute nessun altro diritto può essere fruibile; la tutela dell'ambiente e della salute, inoltre, vanno contro ogni forma di imbarbarimento e di declino, nei quali dominano il profitto sulla vita umana, conformemente ai principi della nostra millenaria tradizione e cultura, rispettosa delle radici etiche e culturali, scientifiche e morali, per il progresso della civiltà per un mondo migliore ora, nel futuro e per sempre. Il Sommo Pontefice all’udienza generale del 27.04.2011, ha esortato l’Osservatorio Nazionale Amianto e l’Associazione Vittime Amianto Nazionale Italiana “a proseguire la loro importante attività a difesa dell’ambiente e della salute pubblica ”. “Quante vite umane potevano essere salvate se gli studi di Gardner non fossero stati censurati!” (Abrams, 1992). codexa 5/5