RISOLUZIONE n. 227/E Roma, 18 dicembre 2003 Oggetto: Rendite

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RISOLUZIONE n. 227/E Roma, 18 dicembre 2003 Oggetto: Rendite
Direzione Centrale
Normativa e Contenzioso
RISOLUZIONE n. 227/E
Roma, 18 dicembre 2003
Oggetto: Rendite liquidate dallo Stato XY ai lavoratori italiani per invalidità
sofferta a seguito di attività lavorativa in miniera - esenzioni fiscali
Sono stati chiesti a questa Agenzia chiarimenti circa il trattamento fiscale
da applicare alle rendite liquidate dallo Stato XY ai lavoratori italiani che
abbiano prestato la propria opera nelle miniere di carbone del…………….,
contraendo la malattia professionale.
In particolare, è stato chiesto di conoscere l’esatta interpretazione
dell’articolo 145, comma 92, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nella parte in
cui prevede, per le suddette rendite, l’equiparazione ai fini fiscali alle rendite
Inail.
Il citato comma 92, più precisamente, stabilisce che i redditi di pensione
estera concessi ai minatori che abbiano lavorato per almeno 20 anni nelle miniere
di carbone del……………., e per i quali sia stata riscontrata la malattia
professionale, siano sottoposti allo stesso trattamento fiscale previsto per le
rendite erogate dall’Inail a seguito di infortuni sul lavoro e di malattie
professionali.
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Prevede cioè che i menzionati redditi di pensione estera siano esclusi
dalla formazione del reddito complessivo del soggetto, e che non vengano,
pertanto, assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche.
Anteriormente all’entrata in vigore della norma richiamata, il soppresso
Dipartimento delle Entrate aveva chiarito, con la risoluzione n. 39 del 3 marzo
1997, che le prestazioni erogate dagli Enti previdenziali esteri a seguito di
malattia professionale o incidente sul lavoro che hanno privato l’interessato
dell’attitudine al lavoro per tutta la vita sono equiparate alle rendite Inail in
quanto finalizzate a reintegrare il danno alla salute o alla integrità fisica subito
dal lavoratore.
Sulla base della citata risoluzione, quindi, il beneficio ivi previsto spetta
a tutti quei lavoratori che abbiano cessato di lavorare a causa di una malattia
professionale che abbia loro impedito lo svolgimento della prestazione
lavorativa, a prescindere dalla durata della predetta prestazione.
Tutto ciò premesso, questa Agenzia ritiene che l’articolo 145, comma 92,
della legge n. 388 del 2000, non incida sulle conclusioni di cui alla risoluzione n.
39 del 3 marzo 1997, ricavabili dai principi generali in materia di IRPEF.
Il comma 92 dell’art. 145 della legge n. 388 del 2000 prevede, infatti,
l’equiparazione dei redditi di pensione estera alle rendite Inail, per i minatori che
abbiano
lavorato
per
almeno
venti
anni
nelle
miniere
di
carbone
del…………………..e che abbiano contratto la malattia professionale, senza
richiedere anche il requisito del pregiudizio dell’inabilità lavorativa permanente.
La nuova previsione agevolativa, dunque, si aggiunge al beneficio già
riconosciuto dalla richiamata risoluzione, stabilendo che sono esclusi dalla
formazione del reddito complessivo del soggetto, non solo i redditi di pensione
estera erogati a coloro che abbiano lavorato nelle miniere di carbone
del…………………, contraendo una malattia professionale invalidante, ma
anche i redditi di pensione estera erogati nei confronti di coloro che abbiano
contratto una malattia professionale non invalidante, purchè abbiano lavorato
nelle miniere di carbone del………………..per almeno venti anni.
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Anche in questo caso, infatti, alle pensioni di invalidità, per effetto
dell’art. 145, comma 92, della l. n. 388 del 2000, deve essere riconosciuto
carattere non reddituale, ma risarcitorio, ricollegabile alla natura particolarmente
usurante dell’attività svolta dai minatori del…………………………...