verbale riunione 11:06:2012

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verbale riunione 11:06:2012
VERBALE RIUNIONE DI CONSIGLIO
NAZIONALE A.I.B.E.S. 11/06/2012
HOTEL POMPEI RESORT ORE 09:00
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Associazione Italiana Barmen e Sostenitori
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1.Comunicazioni del Presidente
2.Approvazione verbale seduta 09/01/2012
3.Relazioni
3.1 Relazione Presidente
3.2 Relazione Tesoriere
3.3 Relazione Segretario Nazionale
3.4 Relazione Presidente Commissione Didattica
3.5 Relazione Presidente Commissione Elettorale
3.6 Relazione Presidente Commissione Revisione Statuto
3.7 Relazione Presidente Commissione Solidus/Istituti alberghieri/Istituzioni
3.8 Relazione Presidente Commissione Tempo Libero
3.9 Relazione Presidente Commissione Responsabili Controllo Concorsi
3.10 Relazione Consigliere Paolo Mati
3.11 Relazione Dott. Pensotti
3.12 Relazione Dott. Martinelli
3.13 Relazione Revisori dei conti
3.14 Relazione I.B.A. Training Center Europe
4.Regolamento per l’esecuzione dello Statuto AIBES - Provvedimenti
5.Adesioni nuovi Soci Sostenitori - Ratifica
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6.Quote Soci Sostenitori anno 2013 – Provvedimenti
7.Stefania Lodola - Provvedimenti
8.Concorso nazionale – Provvedimenti
9.Solidus - Provvedimenti
10.CSA - Provvedimenti
11.Sezione Lombardia - Provvedimenti
12.Proposte
12.1 Proposta “Attolico 6”
12.2 Proposta “Attolico 7”
12.3 Proposta “Attolico 8”
12.4 Proposta “Attolico 9”
12.5 Proposta “Attolico 10”
13.Varie ed eventuali
Sono presenti:
Sergio Aiello, Salvatore Arcidiacono, Giovanni Di Somma, Pietro Attolico,
Giorgio Fadda, Rosa Grimaldi, Stefano Gardani, Paolo Mati, Domenico
Maura, Lucia Milone, Andrea Giacinto Pieri, Raffaele Pepe, Riccardo
Ponzianelli, Giuseppe Riviera, Paolo Stoppa.
Assenti giustificati:
Fiorenzo Colombo, Daniele Dagradi, Tommaso Mascolo,
Assenti: Leonardo Cisotto, Giuseppe Paternostro, Antonino Perrone,
Gianluca Pinna.
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Alle ore 09:10, assume la presidenza il Presidente A.I.B.E.S. Andrea Giacinto
Pieri.
Il Presidente A.I.B.E.S., constatata la presenza del numero legale, dichiara
valida la riunione.
In apertura di seduta, il Presidente A.I.B.E.S., prima di rivolgere il suo
benvenuto a tutti i Consiglieri Nazionali A.I.B.E.S. presenti, chiede che venga
osservato un minuto di silenzio in memoria dell’amico Enrico Clores,
scomparso il 09/05/2012.
1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
Il Presidente A.I.B.E.S. da lettura dei bilanci mensili ricevuti dal Tesoriere.
Il Presidente A.I.B.E.S., procedendo in ordine cronologico, da lettura della
concessione del patrocinio per il Lady Drink 2012, richiesto dal Sig. Danilo
Bellucci in data 16/01/2012.
Il Presidente A.I.B.E.S. da lettura delle dimissioni del Vice Fiduciario della
Sezione Lombardia Adolfo Pascone dovute ad impegni personali.
Il Presidente A.I.B.E.S. da comunicazione del rinnovo della quota di adesione
all’I.B.A. per l’anno 2012 che ammonta alla cifra di € 850,00.
Il Presidente A.I.B.E.S. da lettura della raccomandata ricevuta dal Socio Alex
Siliberto riportante uno spiacevole episodio avvenuto in sede nazionale
riguardante la Signora Simonetta Cristina Beccia.
Il Presidente A.I.B.E.S. da lettura della richiesta di cambio della Sezione
ricevuta dal Socio Francesco Roccaro, rinviando l’approfondimento del tema
della richiesta nella sua relazione.
Il Presidente A.I.B.E.S. da lettura della comunicazione ricevuta in data
21/02/2012 dal Fiduciario della Sezione Piemonte, richiedente il ripristino del
premio Bruno Reja e dell’autorizzazione ad egli concessa.
Il Presidente A.I.B.E.S. da lettura della comunicazione ricevuta dal Socio
Salvatore Fusco in data 01/03/2012 riportante una richiesta di informazioni
per la domanda di acquisto della bandierina I.B.A. effettuata diversi mesi
prima in segreteria.
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Il Presidente A.I.B.E.S. da comunicazione della variazione delle date del
concorso mondiale I.B.A. che è stato spostato dalle iniziali 07-12/10/2012 alle
date del 05-09/10/2012 e che il costo per chi volesse partecipare è lievitato
da € 900,00 a € 950,00.
Il Presidente A.I.B.E.S. da lettura di una raccomandata ricevuta in data
23/03/2012 dal Sig. Giorgio Fadda inerente una tutela legale nei confronti di
terzi.
Alle ore 09.33 prendono parte alla seduta i Consiglieri Leonardo Cisotto,
Gianluca Pinna, Antonino Perrone ai quali il Presidente e tutto il Consiglio
Nazionale A.I.B.E.S. danno il loro benvenuto.
Il Presidente A.I.B.E.S. da lettura di comunicazione ricevuta dal Socio Alfonso
Miniero che, in collaborazione con il Presidente della commissione tempo
libero e con la commissione tutta si sono attivati per l’organizzazione di un
viaggio didattico in Russia per il Novembre p.v..
Il Presidente A.I.B.E.S. da lettura della comunicazione ricevuta dal Sig.
Fiorenzo Colombo in merito alla richiesta di patrocinio ed utilizzo dei loghi
A.I.B.E.S. per una iniziativa rivolta ai giovani allievi delle scuole alberghiere
della Provincia bergamasca e della relativa autorizzazione ad egli concessa.
Il Presidente A.I.B.E.S. da lettura della comunicazione ricevuta dal Fiduciario
della Sezione Piemonte, Sig. Fabio Romano, riferita alla elezione del Vice
Fiduciario della Sezione Piemonte, Sig. Thomas Deste.
Il Presidente A.I.B.E.S. comunica che tutte le documentazioni cartacee a
supporto delle “Comunicazioni del Presidente” sono a disposizione di tutti i
membri del Consiglio Nazionale A.I.B.E.S. per l’intera durata della riunione e,
qualora i Consiglieri Nazionali A.I.B.E.S. desiderino aprire dei punti di
dibattito, la discussione sarà inserita in varie ed eventuali.
2. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA 09/01/2012
Il Presidente A.I.B.E.S. pone in approvazione il verbale della seduta del
09/01/2012.
Il Consiglio Nazionale A.I.B.E.S. approva con la seguente votazione:
Favorevoli: Giovanni Di Somma, Lucia Milone, Giuseppe Riviera, Stefano
Gardani, Sergio Aiello, Paolo Mati, Paolo Stoppa, Pietro Attolico, Giorgio
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Fadda, Domenico Maura, Raffaele Pepe, Salvatore Arcidiacono, Andrea
Giacinto Pieri.
Astenuti: Gianluca Pinna, Riccardo Ponzianelli, Leonardo Cisotto.
Contrari: Antonino Perrone.
Il Presidente A.I.B.E.S. chiede le motivazioni delle astensioni e della
contrarietà in quanto l’ approvazione del verbale della seduta precedente è
un atto formale dovuto e ricorda che, il verbale è la trascrizione di ciò che è
stato detto nella seduta, supportato sia dai propri appunti che dalla
registrazione audio utilizzati per la stesura e che, qualora qualcuno
intendesse integrare la propria dichiarazione di voto, può consegnarla al
Presidente che la renderà parte integrante del verbale della seduta in corso.
Il Consigliere Antonino Perrone motiva la sua contrarietà dichiarando che
approverà il verbale del 9 gennaio u.s. solo dopo avere conferma che
l’attestazione riportata a pag. 37, dal Consigliere Fadda venga corretta e
verbalizzato che ciò che è scritto non risulta a verità, poiché non era
partecipe a tale riunione con il sig. Odello e non sa né dove si è tenuta né chi
era presente.
Interviene il Segretario Nazionale evidenziando come la dichiarazione in
discussione facesse parte della propria relazione e che, probabilmente per un
errore di lettura e/o di trascrizione, è stata erroneamente inserita. Ribadisce
che il Sig. Perrone non era presenta in quella riunione e che è stato un errore
di verbale.
3. RELAZIONI
3.1 RELAZIONE DEL PRESIDENTE
Il Presidente A.I.B.E.S. ricorda il minuto di silenzio tenuto in apertura di
seduta per la scomparsa di Enrico Clores.
Il Presidente A.I.B.E.S. mostra il quotidiano riportante la data della
scomparsa e dichiara che tale data non è quella giusta, poiché Enrico Clores
è stato colpito a morte da tutto il Consiglio Nazionale A.I.B.E.S. il 18/05/2010.
Il Presidente A.I.B.E.S. dichiara come sia stata l’ignoranza, la non
conoscenza del Consiglio Nazionale A.I.B.E.S. a ferirlo, poiché la discussione
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di un bilancio per il quale nessun membro del Consiglio Nazionale A.I.B.E.S.
ha le competenze di analisi e discussione e la relativa accusa di gruppo, di
molti degli allora Consiglieri, poiché non ci fu una singola accusa, sia stato il
danno più grande che si potesse fare alla persona.
Il Presidente A.I.B.E.S. dichiara che, così come sta dimostrando dal
12/07/2011, è un suo obbligo morale fare in modo che un episodio del genere
non accada più. Fare in modo che l’ignoranza, la non conoscenza ed il volere
a tutti i costi far credere una versione dei fatti che non è reale,
oggettivamente smentita da indiscutibili numeri che provano la reale verità,
non accada più.
Il Presidente A.I.B.E.S. dichiara di assumersi la completa responsabilità nel
garantire che ciò che è accaduto ad Enrico Clores non accada mai più a
nessuno dei presenti alla riunione ed a nessuno dei Soci A.I.B.E.S, poiché
non è accettabile che qualcuno paghi per l’ignoranza di altri.
Il Presidente A.I.B.E.S. da lettura della raccomandata ricevuta da Fiorenzo
Colombo:
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Il Presidente A.I.B.E.S. da lettura della raccomandata ricevuta da Fabrizio
Dallavalle:
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Il Presidente A.I.B.E.S. da lettura della raccomandata ricevuta da Francesco
Cione:
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Il Presidente A.I.B.E.S. ripete che il verbale è un atto formale che riporta le
parole pronunciate durante la seduta e che è possibile che accadano errori di
trascrizione, ricordando che, in tal caso, la sede opportuna in cui evidenziare
tali incongruenze è la seduta successiva a quella in cui tali presunte anomalie
di trascrizione siano avvenute e che la persona a cui indirizzarle è il
Presidente.
Il Presidente A.I.B.E.S. ribadisce come sia indispensabile la registrazione ai
fini della verbalizzazione ed evidenzia la scorrettezza del Socio Fabrizio
Dallavalle che intima in modo perentorio, dando anche dei termini
scadenziali, la rettifica di un verbale che riporta soltanto ciò che è stato detto.
Il Presidente A.I.B.E.S. sottolinea come non occorra minacciare per ottenere
risposte ed evidenzia come, la non risposta, indirizzata sia al Socio Fabrizio
Dallavalle che al Socio Francesco Cione che al Consigliere Nazionale
Fiorenzo Colombo, sia motivata dal fatto che l’unica sede in cui fornire tali
risposte sia la seduta di Consiglio Nazionale in corso e che le sedi non sono
ne i social network ne assemblee organizzate in indefinite città d’Italia.
Il Presidente A.I.B.E.S. ribadisce che il verbale è un atto formale che riporta
le dichiarazioni rilasciate nella riunione e che, qualora un Consigliere o un
Socio ritengano che in esso siano contenute delle illegalità, può fare un
esposto alla procura della Repubblica.
Il Presidente A.I.B.E.S. ricorda di aver già dato lettura della raccomanda
ricevuta dal Tesoriere in data 06/01/2012, indirizzata al Consigliere Leonardo
Cisotto e, per opportuna conoscenza, al Consigliere Giorgio Fadda ed al
Presidente A.I.B.E.S..
Il Presidente A.I.B.E.S. da lettura della raccomandata in questione:
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Il Presidente A.I.B.E.S. da lettura della raccomandata ricevuta in data
06/06/2012 dai Soci Umberto Caselli e Fabrizio Dallavalle:
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Il Presidente A.I.B.E.S. comunica come questa sia l’ultima di altre
comunicazioni ricevute dal Sig. Umberto Caselli.
Porta a conoscenza del Consiglio, dandone lettura, la prima e-mail ricevuta
dal Socio Umberto Caselli in data 11/01/2012, ribadendo come, l’ultima
riunione del Consiglio Nazionale A.I.B.E.S. si sia tenuta il 09/01/2012 e che il
verbale della seduta è stato inviato in data 18/01/2012 e che tutti i Consiglieri
Nazionali hanno non soltanto il dovere morale della riservatezza delle
informazioni ma anche quello istituzionale legato al ruolo che rivestono.
Il Presidente A.I.B.E.S. ribadisce di aver sottolineato i doveri dei Consiglieri
nazionali e procede con la lettura della e-mail ricevuta dal Socio Umberto
Caselli in data 11/01/2012 :
Sig. Presidente,
dopo averti incontrato, più di una volta, prima della tua elezione alla presidenza
aibes, mi ero fatto un’idea positiva su di te e delle tue idee.
Ora però devo ricredermi e comunicarti il mio sdegno per i falsi e ambigui
atteggiamenti che questo direttivo ha tenuto in questi ultimi tempi.
Mi sento canzonato ed offeso, perché niente di ciò che mi e’ stato detto, da te ed
Attolico, corrispondeva al vero, tutte ipocrite falsità per trarre in inganno.
Me ne sono reso conto tardi, peccato, ma sai io ho sempre basato il mio
comportamento sulla sincerità ed onestà di pensiero, in particolare con il prossimo
e con i collaboratori.
Questo non lo si può dire di te & c. perché la vigliaccata che avete riservato a
Stefania non ha limiti di definizione. Avete messo alla porta una persona capace,
intelligente e dedita all’associazione da 37 anni.
Per questo fatto potete accampare tutte le motivazioni che volete, ma quella vera è
che era già stato tutto premeditato da tempo in modo subdolo e vergognoso.
Se questa è la mentalità e l’atteggiamento che ritieni di adottare anche in futuro,
devo dirti allora che troverai una strada molto tortuosa sul tuo cammino; ma ciò che
più mi dispiace è che anche “A.I.B.E.S.” ne sarà coinvolta
e questo non lo posso permettere.
Umberto Caselli Il Presidente A.I.B.E.S. evidenzia come sarebbe auspicabile che quando si
ricoprono delle cariche, magari anche di prestigio internazionale, si
antepongano gli interessi di coloro che si rappresenta ad altri, casomai di
diversa natura e questo è quello che lui ha proposto al Consiglio Nazionale
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A.I.B.E.S. quando, dopo attenta analisi dei costi realizzata insieme al
Tesoriere, ha proposto di licenziare la Sig.Ra Lodola.
Il Presidente A.I.B.E.S. dichiara come, per tale scelta di coscienza fatta a
vantaggio dei Soci A.I.B.E.S., venga additato, insieme al Tesoriere, come un
vigliacco.
Il Presidente A.I.B.E.S. informa il Consiglio Nazionale A.I.B.E.S. di aver
incontrato il Sig. Caselli nell’autunno del 2010 proponendogli di candidarsi
come Consigliere Nazionale della Sezione Lombardia per poi candidarsi di
nuovo alla Presidenza A.I.B.E.S., poiché non soddisfatto della gestione del
Presidente Giorgio Fadda. In tali occasioni il Sig. Caselli rifiutò di presentare
tali candidature.
Il Presidente A.I.B.E.S. dichiara come sia intollerabile che un past Presidente
A.I.B.E.S., ancor di più Presidente Onorario I.B.A., minacci sia il Presidente
A.I.B.E.S. che tutta l’Associazione perché è stata licenziata la Sig.Ra
Stefania Lodola.
Il Presidente A.I.B.E.S. evidenzia come la e-mail, essendo del 11/01/2012 sia
antecedente al Verbale della seduta e che, evidentemente, qualche
Consigliere Nazionale A.I.B.E.S., in modo del tutto scorretto, abbia diffuso
informazioni riservate e, probabilmente distorte, prima della pubblicazione del
Verbale.
Il Presidente A.I.B.E.S. evidenzia come le informazioni probabilmente distorte
facciano riferimento alle presunte motivazioni del licenziamento,
licenziamento deliberato poiché i circa € 65.000,00 annui di costo della
Sig.Ra Stefania Lodola non erano sostenibili. Evidenzia inoltre che, tale
costo, andava a sommarsi ai circa € 29.000,00 annui della Sig.Ra Simonetta
Cristina Beccia, generando un costo complessivo del personale di Segreteria
di circa € 94.000,00, costo superiore alla perdita di esercizio relativa all’anno
2011.
Il Presidente A.I.B.E.S. sottolinea come sia inconcepibile pagare i debiti
dell’Associazione con gli utili generati da Aibes Promotion SrL. Dichiara come
sia indispensabile gestire l’Associazione con coscienza, ottimizzando i costi
dove è possibile e facendo in modo che il bilancio dell’Associazione riesca ad
autogestirsi senza dover imprescindibilmente attingere da quello della
società. Qualora la società produca utili, grazie ad una buona gestione,
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questi saranno riversati in Associazione, ma non con la necessità di andare a
pareggiare i debiti generati da costi fissi in eccesso.
Il Presidente A.I.B.E.S. dichiara che in data 08/02/2012 è pervenuta una
raccomanda dal presunto Avv. Federico Zamponi, specificando il perché della
definizione presunto, scrivente per nome e conto della Sig.Ra Stefania
Lodola:
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Il Presidente A.I.B.E.S. sottolinea come, oltretutto, neanche la Sig.Ra
Stefania Lodola possa aver dato comunicazione dell’avvenuto licenziamento
al Sig. Caselli, in quanto lo ha ricevuto in data 13/01/2012, mentre il Sig.
Caselli scrive con toni minacciosi in data 11/01/2012.
Il Presidente A.I.B.E.S. dichiara come, in seguito a tale raccomandata sia
stato richiesto un incontro nel quale la Sig. Ra Stefania Lodola si è dimostrata
disponibile a chiudere il contenzioso previo pagamento di quelle che ritiene
essere le proprie spettanze.
Il Presidente A.I.B.E.S. ribadisce come il 09/01/2012 il Consiglio Nazionale
A.I.B.E.S. abbia fatto una scelta di coscienza della quale hanno beneficiato
3.000 Soci e che, purtroppo, ha generato problemi ad 1 persona. Il
Presidente A.I.B.E.S. esprime consapevolezza per i problemi della Sig. Ra
Stefania Lodola ma informa anche il Consiglio Nazionale A.I.B.E.S. che alla
medesima non mancavano, come si vuole far credere, soltanto 2 anni alla
pensione, bensì oltre 6 anni in quanto i primi anni della Sua carriera
professionale non avevano avuto un versamento contributivo completo
poiché aveva avuto un tipo di rapporto di lavoro part-time.
Il Presidente A.I.B.E.S. ribadisce che l’A.I.B.E.S. non è una Associazione che
ha come fine di esistere quello di mandare in pensione la Sig.Ra Stefania
Lodola.
Evidenzia inoltre come sia sempre stato anomalo che Il Presidente A.I.B.E.S.,
tutto il Consiglio Nazionale A.I.B.E.S., tutti i Fiduciari delle Sezioni e tutti i
Soci d’Italia abbiano sempre lavorato per A.I.B.E.S. gratis, mentre non si
siano mai cercati uno o più Soci che potessero svolgere a titolo gratuito
funzioni di segreteria anche alternandosi. Ribadisce che non si devono
pagare € 65.000,00 per un lavoro che i Soci potrebbero fare, così come i
dirigenti dell’Associazione, a titolo gratuito.
Il Presidente A.I.B.E.S. ricorda che la scelta non è stata semplice e che,
nonostante vengano additate soltanto 2 persone, vale a dire Andrea Giacinto
Pieri e Pietro Attolico, sia stata voluta ed effettuata da tutto il Consiglio
Nazionale A.I.B.E.S..
Il Presidente A.I.B.E.S. illustra come, tra le tante critiche ci sia anche quella
legata alla “caduta di stile” per i modi utilizzati nella comunicazione del
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licenziamento della Sig.Ra Stefania Lodola, comunicazione avvenuta a
mezzo raccomandata a/r nel rispetto della legge.
Il Presidente A.I.B.E.S., sottolineando le parole “caduta di stile”, porta a
conoscenza del Consiglio Nazionale A.I.B.E.S. un episodio avvenuto in sede
nazionale in data 04/05/2012, descritto con dichiarazione firmata dalla
testimone, Sig. Ra Simonetta Cristina Beccia, che descrive cosa è “lo stile”:
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In merito all’espressione utilizzata “se ne devono andare”, il Presidente
A.I.B.E.S. spiega come sembri che qualcuno voglia far credere che in
A.I.B.E.S. ci sia un nuovo organo direttivo denominato triumvirato e composto
da: Presidente A.I.B.E.S., Tesoriere A.I.B.E.S./Presidente Aibes Promotion
SrL, Segretario Nazionale A.I.B.E.S..
Il Presidente A.I.B.E.S. spiega come non esista alcun triumvirato in A.I.B.E.S.
e che è difficile rispondere alle calunnie poiché sono infondate e ribadisce
quanto detto in apertura di seduta: “non lascerò che l’ignoranza di qualcuno
possa attaccare altri, chiunque essi siano”.
Il Presidente A.I.B.E.S. spiega come, alla luce di quanto esposto in
precedenza, inizi ad essere più chiara la motivazione della riunione del
30/05/2012 indetta dal comitato promotore a Bologna.
Il Presidente A.I.B.E.S. precisa che, insieme al Tesoriere, si è recato presso
tale riunione e che il Sig. Antonio Palazzi li ha fermati all’ingresso della
riunione comunicando loro che non sarebbero potuti entrare in quanto non
invitati e non che sarebbero potuti entrare nel pomeriggio come poi
falsamente riportato in altre sedi. Il Presidente A.I.B.E.S. aggiunge inoltre che
il Sig. Antonio Palazzi ha espresso in tale occasione l’opportunità di poter
incontrare il comitato in separata sede in altra data.
Il Presidente A.I.B.E.S. da lettura della lettera in questione:
Caro Socio,
Con questa missiva desideriamo richiamare la tua attenzione sull'attuale
malcontento da " molti soci manifestato nei confronti del nuovo direttivo,
insediatosi dopo le elezioni nel Luglio 2011.
Probabilmente, coloro che si sono iscritti all'A.I.B.E.S. recentemente non sono a
conoscenza della storia della nostra prestigiosa associazione, un glorioso passato
che attualmente si vuole screditare, nell'obiettivo di un fatuo rinnovamento che non
offre alcuna garanzia.
Senza il passato non si costruisce il futuro, pertanto non possiamo permettere che
venga vanificato tutto l'impegno e la dedizione profusi dai fondatori e dai grandi
presidenti del passato al fine di qualificare la nostra professione e di diffondere
l'immagine, in Italia e nel mondo, della nostra associazione, da sempre supportata
dai nostri Soci Sostenitori.
Si è costituito pertanto un comitato, al quale hanno subito aderito past president di
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A.I.B.E.S. E di Aibes Promotion, past tesorieri, consiglieri, revisori del conti e soci,
quali:
Umberto Caselli (Lombardia) , Antonio Palazzi (Veneto Trentino Alto Adige),
Fabrizio Dallavalle (Lombardia) , Camillo Bosco (Piemonte) , Leonardo Cisotto
(Veneto Trentino " Alto Adige), Angelo Campora (Sicilia), Fiorenzo Colombo
(Lombardia), Daniele Dagradi "(Lombardia), Elio Cattaneo (Lombardia) , Alfonso
Cascella (Campania), Claudio Errani (Emilia Romagna R.S.M), Pierluigi Mazzali
(Emilia Romagna R.S.M.), Riccardo "Ponzianelli (Lazio Umbria), Ernesto Molteni
(Valle D'Aosta), Lelio Villa (Genova), Pasquale Riccio (Campania), Paolo Baldini
(Toscana), Francesco Reder (Campania), " Bachisio Ortu (Sardegna), Andrea
Bertelli (Emilia Romagna R.S.M.), Giancarlo Raschi (Emilia Romagna R.S.M.),
Maria Cristina Tomini (Friuli Venezia Giulia), Giuliano Ferretti (Lombardia), Gianni
Pellegrino (Puglia Basilicata), Michele Maggio (Puglia Basilicata), Gianluca Pinna
(Sardegna), Vincenzo Russo (Sicilia), Domenico Randazzo (Sicilia), Gianfranco
Laganà (Calabria), Salvatore Calio' (Calabria), Solindo Soncin (Veneto Trenino Alto
Adige) ,Giordano Zerboni (Estero) oltre a moltissimi altri, i quali si stanno facendo
promotori di un movimento che intende ripristinare credibilità, trasparenza e
prestigio nella conduzione dell'associazione.
Pertanto, con la consulenza di un legale, il comitato ha evidenziato alcuni punti
salienti su cui basare la mozione di sfiducia nei confronti dell'attuale consiglio, che,
in allegato, ti sottoponiamo per tua conoscenza.
Auspichiamo quindi, alla luce della gravità dei fatti e anche per un tuo personale
obiettivo di riqualificare la figura del “barman” e l'immagine della nostra
associazione, che anche tu vorrai aderire al comitato promotore.
Chiediamo pertanto di firmare la mozione di cui sopra.
Ti ringraziamo anticipatamente per la tua attenzione e la tua collaborazione, nel
puro spirito associativo e di amicalità dell'A.I.B.E.S.
"
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"
"
"
Il Comitato promotore
Il Presidente A.I.B.E.S. ricorda come, in occasione del 30/05/2012 a Bologna,
alla presenza del Tesoriere e dei Vice Presidenti Giovanni Di Somma e
Salvatore Arcidiacono, abbia chiesto al Sig. Antonio Palazzi se tale comitato
esistesse davvero, poiché non si firmava ne come tale ne singolarmente da
parte dei componenti e che il Sig. Palazzi abbia replicato che il comitato
esiste e ne fanno parte tutti coloro scritti nel documento, lui compreso.
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Il Presidente A.I.B.E.S. prosegue dando lettura della seconda parte della
comunicazione scritta ed inviata dal comitato promotore per la riunione del
30/05/2012:
APPELLO AI SOCI A.I.B.E.S.
E CONTEMPORANEA RICHIESTA DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
MEMORI
-Della grande tradizione della nostra Associazione che, grazie all’opera nobile e
disinteressata dei fondatori e dei primi gloriosi Presidenti, ha dato dignità e stima
alla nostra professione, fino ad allora sottovalutata, almeno nel nostro Paese.
-Del determinante contributo dato dall’A.I.B.E.S all’espansione dell’I.B.A, anche
grazie alla conduzione dei notevoli suoi Presidenti Italiani.
"
"
"
"
RILEVATO
Con dispiacere e disappunto che stanno accadendo fatti che riteniamo contrari allo
spirito ed alla lettera dello statuto, ma soprattutto alla limpida storia dell’A.I.B.E.S.facciamo alcuni esempi:
"
a- Con una decisione senza precedenti, che ci lascia ancora perplessi, il
Consiglio Nazionale ha nominato Presidente un socio che pochi mesi prima era
stato assoggettato alla sanzione disciplinare della sospensione da parte del
Collegio dei Probiviri. Inoltre, lo stesso Presidente è stato eletto da un Consiglio
Nazionale la cui composizione non era ancora perfezionata, dato che era composto
da 20 e non da 21 membri, come da delibera del consiglio.
"
b-Inoltre l’attuale Presidente è stato eletto in contrasto con l’articolo26 quarto
comma dello Statuto, in quanto egli è contemporaneamente tesoriere dell’A.D.A.
per Abruzzo e Molise (Associazione Direttori d’Albergo).
"
c-La commistione tra A.I.B.E.S. ed A.I.B.E.S. Promotion srl sta portando a
conseguenze addirittura ridicole. Poco tempo fa, ad esempio, i soci chiamati per
l’elezione del Fiduciario della Lombardia sono dovuti entrare nella sede da una
porta secondaria. Nella lettera di convocazione
compariva che i soci A.I.B.E.S. erano “gentilmente ospitati dalla Promotion”.
In altre parole, i soci " A.I.B.E.S. erano ospitati in casa propria!!
Questa situazione costringe tutta l’A.I.B.E.S. a verificare l’uso che viene
attualmente fatto della sede, così desiderata dai nostri primi Presidenti, e costringe
anche a verificare i rapporti tra l’Associazione A.I.B.E.S. e la sua società AIBES
Promotion s.r.l..
Ci preoccupa, infatti, che l’ultimo consiglio Nazionale del 9/1/2012 abbia affidato
anche l’I.B.A Training Center alla Promotion non solo per aspetti amministrativi, ma
anche per la parte“didattica”, il che contrasta apertamente con i due rispettivi
statuti.
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"
d- La questione del problema “divise” ci lascia molto perplessi sia per il
metodo, sia per alcuni aspetti di incompatibilità, sia per alcuni costi inutili(come lo
stoccaggio a Bari presso un magazzino di Pietro Attolico al quale Aibes Promotion
corrisponde la cifra di 1.450 euro al mese),
sia per le incertezze create con il cambiamento dei prezzi, sia per la mancanza di
ogni controllo sull’operazione.
"
e – Non esiste nessun controllo incrociato sulla situazione economica
dell'A.I.B.E.S.e di Aibes Promotion, in quanto la carica di tesoriere A.I.B.E.S. e di
presidente di Aibes Promotion sono ricoperte dalla stessa persona (Pietro Attolico)
e che non è stato eletto un amministratore delegato.
"
e)- La vita associativa dell’A.I.B.E.S. è ormai ai minimi termini, anche perché
l’attuale dirigenza appare preoccupata di tutto, tranne che favorire quei rapporti
“familiari” che sono sempre stati la bella caratteristica della nostra Associazione.
Alcuni consiglieri sono stati umiliati e offesi solamente per aver chiesto alcune
precisazioni e l'invio di documentazione, molti soci si sono rivolti al direttivo senza
aver ricevuto alcun riscontro.
I revisori dei conti sono stati chiamati a svolgere la loro funzione dopo ben sette
mesi dall'ultima revisione e a loro non è stato concesso di svolgere la revisione
anche per Aibes Promotion, per la prima volta dopo tredici anni, e ciò in contrasto
con la tradizionale trasparenza della nostra vita associativa e alla delibera di
consiglio tutt'ora in vigore.
"
f)molte decisioni vengono prese senza che i consiglieri ne siano a
conoscenza, pertanto senza alcuna delibera da parte degli stessi.
"
CONSTATATO
-Che il prestigio dell’A.I.B.E.S. è in forte e rapido calo, sia per motivi ideali che per
motivi organizzativi, tanto che rischiano di nascere e di potenziare associazioni
alternative alla nostra.
-Che l’attuale negativa situazione è causata da una recente conduzione, che non
tiene conto della storia dell’A.I.B.E.S. e che si sta caratterizzando per una serie di
iniziative e di posizioni che esemplifichiamo sommariamente:
"
a)- Eccessive funzioni affidate al “ segretario”, che esorbitano dai compiti
meramente esecutivi da sempre allo stesso (o alla stessa) affidati. Questa
osservazione è ulteriormente aggravata dalla considerazione che lo stesso nostro
Statuto neppure elenca le funzioni del segretario. Anche il “ mansionario” redatto
nel 2004 assegna al “segretario” solo funzioni esecutive e non di rappresentanza.
Questo punto assume oggi particolare gravità, in quanto la funzione della
segretaria sta assumendo toni e compiti che prevaricano spesso suoi compiti
assegnati dallo Statuto agli organi regolarmente eletti dai soci.
"
b)- Eccessiva subordinazione della nostra Associazione, che non ha fini di
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lucro, alla conduzione ed ai voleri di A.I.B.E.S. Promotion s.r.l., che "e r a
stata
pensata solo per conduzione regolare delle attività con contenuto economico e non
per essere, di fatto, la protagonista degli indirizzi e della stessa conduzione
dell’A.I.B.E.S. . Questa commistione tra i due enti sta gettando ombre poco
simpatiche nella nostra Associazione, ombre che vengono aggravate dal fatto che
vi sono cariche comuni all’Associazione ed alla S.R.L., che, invece, dovrebbero
essere considerate incompatibili, sia per motivi di opportunità, sia per motivi di
trasparenza.
"
c)- Grave disamore dei “Sostenitori” nei confronti dell’Associazione, che ha
recentemente portato alle dimissioni da parte di aziende storicamente legate da
sempre all’A.I.B.E.S. Evidentemente, l’attuale conduzione non offre garanzie di
efficienza e di trasparenza nei confronti di chi dovrebbe operare investimenti a
favore dell’A.I.B.E.S.
"
d) Grave disamore di molti soci “storici”, che tanto hanno contribuito alla
crescita dell'associazione.
- Che la maggioranza del consiglieri non si oppone a questa mala conduzione,
rendendosene pertanto compartecipe
Tutto ciò esposto, i sottoscritti soci A.I.B.E.S.
CHIEDONO
La convocazione straordinaria dell’Assemblea dei soci, ai sensi dell’art. 20 del
Codice Civile, nel più breve tempo possibile, al fine di verificare se persiste ancora
la fiducia nell’attuale Consiglio Nazionale.
12 Maggio 2012
Il Presidente A.I.B.E.S. risponde risponde a ciascun punto delle contestazioni
mosse:
a - in merito alla sanzione disciplinare a cui il Presidente A.I.B.E.S. è stato
assoggettato, precisa che ciò non è avvenuto alcuni mesi prima, bensì 2 anni
prima della sua elezione a Presidente A.I.B.E.S. e che comunque, tale
episodio, non preclude la sua attuale posizione. Evidenzia come, purtroppo,
ci sia il malsano piacere di evidenziare gli errori commessi dalle persone e
non le azioni degne di nota e ribadisce, in ogni caso, che prima di parlare
sarebbe opportuno conoscere tutte le informazioni indispensabili a poter
valutare il caso e che, come alcuni Consiglieri Nazionali presenti hanno già
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fatto, sarebbe indispensabile acquisire tutta la documentazione di quel caso
per poter concludere come la pena sia stata erogata ingiustamente. In merito
al fatto che la composizione del Consiglio Nazionale A.I.B.E.S. non fosse
stata perfezionata, il Presidente A.I.B.E.S. lo conferma e spiega che tale non
perfezionamento non precludeva la votazione del Presidente A.I.B.E.S. in
quanto era presente il numero legale di Consiglieri Nazionali previsti dall’art.
13, Titolo 2 dello Statuto Sociale vigente di cui da lettura:
L’associazione è retta da un consiglio nazionale composto da 15 a 21 soci
effettivi capi barmen e da 2 a 3 barmen.
Il Presidente A.I.B.E.S. dichiara inoltre come la mancanza di 1 consigliere
non avrebbe comunque potuto inficiare sul risultato che è stato di: Andrea
Giacinto Pieri: 11 voti favorevoli; Giorgio Fadda: 9 voti favorevoli.
b - Il Presidente A.I.B.E.S. replica in merito alla contestazione mossa dalla
presunta non osservanza del comma 3 dell’art. 26, Titolo 3 dello Statuto
Sociale vigente di cui da lettura:
Tutte le cariche associative sono incompatibili con altri incarichi fiduciari o
direttivi in associazioni con scopi affini o complementari con quelli
dell’A.I.B.E.S..
Il Presidente A.I.B.E.S. spiega come tale articolo sia giusto e come sia falsa
l’accusa che lo vede essere Tesoriere A.D.A. Abruzzo-Molise, fondata
soltanto su un presunto verbale di elezione trovato on line.
Il Presidente A.I.B.E.S. spiega come, prima di aprire bocca e sprecare aria
preziosa, sarebbe opportuno studiare, documentarsi e sapere, poiché, da
Statuto A.D.A., possono ricoprire cariche sociali soltanto i Soci effettivi e lui,
in qualità di Socio Aspirante in seno ad A.D.A. non avrebbe mai potuto essere
Tesoriere, ragion per cui tutte le accuse sono soltanto calunnie.
Il Presidente A.I.B.E.S. ricorda come, per profondo spirito di abnegazione nei
confronti di A.I.B.E.S., alla luce di queste congetture nate già alcuni mesi
dopo la sua elezione alla Presidenza A.I.B.E.S., scelse di rinunciare anche ad
essere Socio dell’Associazione Direttori d’Albergo, ma che, evidentemente,
neanche questa privazione è stata recepita.
c - Il Presidente A.I.B.E.S. spiega come anche per il caso delle presunte
commistioni tra A.I.B.E.S. ed Aibes Promotion SrL, si assista soltanto a
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calunnie. Il Presidente A.I.B.E.S. spiega ai presenti che se si inizia una
giornata pronunciando frasi senza senso, al termine di essa, si potrà anche
auto applaudirsi con soddisfazione, ma le frasi senza senso resteranno frasi
senza senso. A conferma di ciò, il Presidente A.I.B.E.S., da lettura del punto 8
all’o.d.g. del verbale della riunione di Consiglio Nazionale A.I.B.E.S. del
09/01/2012:
8. TRAINING CENTER EUROPE - PROVVEDIMENTI
Il Presidente A.I.B.E.S. ricorda al Consiglio Nazionale A.I.B.E.S. la richiesta ricevuta
dal Presidente I.B.A., Sig. Derrick Lee, di ospitare il Training Center Europe in Italia
nel 2012. Tale richiesta, evidenzia il Presidente A.I.B.E.S., è il risultato di un lavoro
ben sviluppato e consolidato negli ultimi anni che ha visto l’A.I.B.E.S. riscuotere
notevole successo. Comunica che stanno arrivando anche richieste da parte sia di
aziende che di potenziali corsisti. Il Presidente A.I.B.E.S. pone in evidenza la parte
didattica di tale attività, sottolineando la fortuna di avere in A.I.B.E.S., nonché
all’interno del Consiglio Nazionale A.I.B.E.S., membro dell’E.D.C., la commissione
didattica mondiale, nonché Presidente di commissione, il Sig. Giorgio Fadda.
Il Presidente A.I.B.E.S., al di la dell’aspetto didattico, pone in evidenza gli aspetti di
carattere amministrativo e fiscale, indicando come la gestione amministrativa
debba necessariamente essere affidata, anche alla luce delle recenti contestazioni
inerenti presunte attività commerciali svolte da A.I.B.E.S., all’Aibes Promotion srl.
L’Aibes Promotion srl, gestendo la parte amministrativa, sarebbe opportuno che
fosse messa nella condizione di potersi avvalere dei collaboratori che riterrà più
opportuni, prevedendo anche delle retribuzioni.
Alla luce di quanto esposto, il Presidente A.I.B.E.S., ritene necessario affidare
l’organizzazione di tutti gli aspetti organizzativi riferiti al Training Center al
Presidente di Aibes Promotion srl. Il Presidente A.I.B.E.S., nella prima riunione
successiva alla chiusura del Training Center, darà comunicazione della relazione
organizzativa, didattica ed amministrativa di quanto realizzato.
Il Consiglio Nazionale A.I.B.E.S., su proposta del Presidente A.I.B.E.S. e nel
rispetto dello Statuto Sociale, dopo ampio ed approfondito dibattito, a voti unanimi e
legalmente espressi delibera di affidare la totalità della gestione del Training Center
al Presidente Aibes Promotion srl, che si avvarrà della collaborazione delle persone
che riterrà opportune.
Il Presidente A.I.B.E.S. sottolinea come tale decisione sia stata espressa a
voti unanimi dal Consiglio Nazionale A.I.B.E.S. e chiede come sia possibile
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che alcuni Consiglieri Nazionali che la hanno votata il 09/01/2012 possano far
parte di un comitato che la contesta, contestando quindi se stessi.
Il Presidente A.I.B.E.S. invita i presenti, o comunque chiunque riesca a
trovarli, a sottoporre alla sua attenzione quali sono gli articoli dello Statuto
A.I.B.E.S. e quali sono gli articoli dello Statuto Aibes Promotion SrL che
vietano ad Aibes Promotion SrL di gestire il Training Center I.B.A., poiché si
contesta che questa scelta contrasta con i 2 rispettivi statuti. Dal momento
che non esistono articoli riferiti al Training Center I.B.A., bensì soltanto nello
Statuto A.I.B.E.S. si parla dell’Associazione che organizza corsi di formazione
per giovani barman e dal 1998 tutti i corsi vengono affidati ad Aibes
Promotion SrL, per preservare il riconoscimento giuridico della Associazione
intesa come no profit, poiché i ricavi generati dalle attività commerciali non
devono superare i ricavi generati dalle quote sociali. Il Training Center I.B.A.,
essendo un corso, è stato gestito da Aibes Promotion SrL, così come tutti i
corsi degli ultimi 14 anni e, tale scelta, non contrasta con nessun articolo di
nessuno statuto.
Il Presidente A.I.B.E.S. rinnova l’invito ai presenti e non presenti di portarlo a
conoscenza di quali articoli, nella ipotesi in cui sia vero in quanto lui non li ha
trovati, contrastino tale scelta.
d - Il Presidente A.I.B.E.S. replica in merito a tale punto iniziando con la
precisazione che il magazzino di Bari non è di proprietà del Sig. Pietro
Attolico ed invita chiunque lo ritenga opportuno ad effettuare una visura
catastale che lo confermi. Specifica che esiste un contratto in essere datato
30/03/2009 che specifica le modalità di affitto ed esiste un atto integrativo al
contratto di deposito in essere datato 25/11/2009. Evidenzia quindi come
esista un contratto da oltre 3 anni che disciplini tale rapporto.
Il Presidente A.I.B.E.S. da lettura dell’atto integrativo al contratto di deposito:
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Il Presidente A.I.B.E.S. evidenzia come tale atto integrativo, riferito
all’aumento del canone di locazione, sia stato sottoscritto non soltanto
dall’allora legale rappresentante che ne aveva il potere, vale a dire il
Presidente di Aibes Promotion SrL, Sig. Enrico Clores, bensì anche da altri 3
membri del C.D.A. Aibes Promotion SrL, vale a dire i Signori Pietro Attolico,
Massimo Gioacchini, Sergio Aiello. Il Presidente A.I.B.E.S. sottolinea come, in
conclusione, tale atto integrativo sia stato sottoscritto da 4 dei 7 componenti
del C.D.A. Aibes promotion SrL.
Il Presidente A.I.B.E.S. precisa inoltre che, rispetto a tale atto integrativo del
2009 sono oltre 24 mesi che il prezzo è ulteriormente variato, generando
risparmio, in € 1.300,00 mensili.
Il Presidente A.I.B.E.S. esprime dispiacere per la continua ignoranza con la
quale si vogliono leggere i documenti, in quanto, il Sig. Pietro Attolico, seppur
denominato in tale atto depositario, non equivale a proprietario. Specifica
inoltre che il Sig. Pietro Attolico è denominato depositario poiché è colui che è
chiamato a rispondere per conservare la merce (fitto, luce, condominio,
pulizia dei locali, ecc...) nonché alla relativa responsabilità che si è assunto
nel conservare i beni di proprietà altrui. Infatti, se i beni dovessero essere
rubati ovvero andare distrutti, il Sig. Pietro Attolico, sarebbe l’unico chiamato
a rispondere di tutti i danni. Tale contratto, di fatto, fa riferimento al
pagamento delle spese sostenute per la ordinaria gestione dei depositi ed
alla responsabilità che il Sig. Attolico si assume nel custodire i beni.
Il Presidente A.I.B.E.S. descrive come, il deposito in questione, sia
strutturato: un appartamento, due box, un posto auto. Ricorda inoltre che,
inizialmente, le divise furono stoccate nei box di Milano e che, a causa delle
condizioni di tali box, principalmente causa umidità, molte furono danneggiate
e non poterono essere più vendute arrecando un danno economico.
Alle 10:22 il Consigliere Riccardo Ponzianelli lascia la seduta.
Il Presidente A.I.B.E.S. sottolinea che il costo di un deposito a Bari, in linea
teorica, non potrebbe essere paragonato al medesimo costo di un deposito a
Milano, ma invita i Consiglieri a non cadere in banalità, in quanto le due città,
seppur profondamente diverse, in determinate aree, hanno dei prezzi molto
simili in riferimento alla locazione degli immobili.
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Il Presidente A.I.B.E.S. mostra le fotografie dei depositi di Bari a tutti i
Consiglieri Nazionali presenti e le mette a disposizione di chiunque voglia
ulteriormente analizzarle.
Il Presidente A.I.B.E.S. mostra inoltre le foto da lui personalmente scattate in
occasione dell’ultimo sopralluogo fatto a Bari presso i depositi lo scorso
inverno.
Il Presidente A.I.B.E.S., in conclusione alle prove documentali e fotografiche
messe a disposizione del Consiglio Nazionale A.I.B.E.S., definisce come
falsità inaudita quella di coloro che apostrofano il Sig. Pietro Attolico come
proprietario dei depositi di Bari, ribadendo che i documenti mostrati sono la
prova della verità.
Il Presidente A.I.B.E.S. approfondisce la contestazione inerente i costi inutili
riferiti alla gestione delle divise. Gli unici costi sono rappresentati dai depositi
che, anche alla luce dei primi danni generati dalla gestione dei box di Milano,
risultano imprescindibili. In merito alla variazione dei prezzi, esprime dissenso
in quanto i prezzi non sono mai variati, poiché le divise sono sempre state
vendute a € 370,00.
Il Presidente A.I.B.E.S. sottolinea che, purtroppo, è stato commesso l’errore
di promuovere tessera+divisa, poiché sulla tessera A.I.B.E.S. non c’è il
pagamento dell’I.V.A. e l’entrata è in Associazione, mentre, sulla divisa, c’è il
pagamento di I.V.A. e sull’imponibile c’è un regime fiscale applicato ed il
denaro entra nella società. Il Presidente A.I.B.E.S. ricorda come l’I.V.A. sia
una partita di giro, non recuperabile con la denuncia dei redditi come da
qualcuno sostenuto in passato e che le tasse vadano pagate senza
commettere irregolarità. Il Presidente A.I.B.E.S. evidenzia come tale bonus
tessera+divisa abbia generato un pagamento di tasse che ha creato un
danno all’Associazione generando un benefit illusorio al singolo socio che,
seppur di fatto ha sostenuto dei costi inferiori, ne ha comunque ricevuto,
indirettamente prima e direttamente dopo, un danno maggiore. Tale errore di
carattere sia fiscale che amministrativo è stato commesso dalla
amministrazione, rappresentata dal Consiglio Nazionale A.I.B.E.S., sempre
per profonda ignoranza della materia e per impulsività legata a frasi
stereotipate quali “dobbiamo dare una risposta ai Soci” che hanno generato
soltanto disastri.
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e - Il Presidente A.I.B.E.S., in merito a tale punto, esprime dispiacere per
malattie come l’Alzheimer, che spiega di conoscere bene e per le quali non è
ancora stata trovata una cura, però quello che lo stupisce è la volontà di non
leggere.
Il Presidente A.I.B.E.S. afferma pertanto che, dalla seduta odierna in vanti, in
ogni riunione ripeterà sempre le stesse vicende e da lettura di un estratto del
verbale del 12/07/2011 che è arrivato a tutti i Consiglieri Nazionali A.I.B.E.S.:
.....Il CDA si ritira in separata sede e procede, al proprio interno, alle votazioni per le
cariche di
presidente e di vice presidente.
Alle suddette cariche si candidano rispettivamente Pietro Attolico e Sergio Aiello,
che vengono eletti all’unanimità.
Il CDA non ritiene opportuno nominare un amministratore delegato al proprio
interno, al fine di concedere a tutti i membri dello stesso di essere operativi di volta
in volta, previa delega del Presidente Aibes Promotion srl, a seconda delle
necessità.....
Il Presidente A.I.B.E.S. afferma come, in conformità a quanto stabilito in data
12/07/2011 ne esistano 5 di Amministratori Delegati di Aibes Promotion SrL e
vengano delegati di volta in volta con la specifica di quale attività debbano
svolgere.
Il Presidente A.I.B.E.S. rimanda la descrizione degli incarichi e dei nomi dei 5
Amministratori Delegati alla relazione inerente Aibes Promotion SrL.
Il Presidente A.I.B.E.S. esprime disaccordo sull’ipotesi per la quale fosse il
Tesoriere A.I.B.E.S. a controllare Aibes Promotion SrL.
Il Presidente A.I.B.E.S. esprime disaccordo sull’ipotesi per la quale fossero i
Revisori dei Conti A.I.B.E.S. a controllare Aibes Promotion SrL dichiarando
che sarà poi il Tesoriere nella sua relazione a dimostrare in quale non corretta
maniera operassero in passato i Revisori dei Conti A.I.B.E.S..
Il Presidente A.I.B.E.S. comunica che la revisione contabile di Aibes
Promotion SrL è stata svolta dal Dott. Martinelli, professionista in possesso
degli indispensabili requisiti per poter espletare tale funzione.
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A.I.B.E.S.
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Il Presidente A.I.B.E.S. descrive come l’Aibes Promotion SrL sia una società
a responsabilità limitata con capitale sociale versato di € 26.000,00 e che
l’attuale normativa fiscale prevede che, al di sotto dei € 120.000,00 di
capitale sociale versato non vi sia l’obbligo di revisione. Lo Statuto Aibes
Promotion SrL prevede che, in caso di revisione, l’Aibes Promotion SrL,
nomini un collegio sindacale, ma l’attuale normativa prevede che, stante ai
requisiti di Aibes Promotion SrL, possa esserci un revisore unico.
Il Presidente A.I.B.E.S. afferma come, stante tutte le normative fiscali vigenti
in materia, è indispensabile che la revisione contabile la effettui una persona
che abbia delle competenze in materia e che si assuma la responsabilità di
ciò che verifica. Afferma inoltre che, tali competenze, non sono in possesso,
come i requisiti legati al titolo di studio ed alle successive abilitazioni
professionale, agli attuali Revisori dei conti A.I.B.E.S..
Il Presidente A.I.B.E.S. afferma come in A.I.B.E.S. ci sia la malsana
sudditanza ai dictat del Presidente A.I.B.E.S. e del Consiglio Nazionale
A.I.B.E.S., anche in contrasto con le leggi della Repubblica Italiana.
Il Presidente A.I.B.E.S. espone come siano state spiegate tutte queste
motivazioni ai Revisori dei Conti A.I.B.E.S. ma che, purtroppo, in merito al
dispiacere di un Revisori dei Conti A.I.B.E.S. rispetto al fatto che egli non sia
laureato, non può essere di supporto, in quanto non è in grado di regalare
titoli di studio che si conseguono presso le sedi opportune.
Il Presidente A.I.B.E.S. dichiara come non sia imputabile al Presidente
A.I.B.E.S. il fatto che un Revisori dei Conti A.I.B.E.S. non sia laureato e come
non sia imputabile alla Repubblica Italiana la disciplina che prevede dei titoli
di accesso per svolgere determinate funzioni.
Il Presidente A.I.B.E.S. replica avverso alla contestazione che vuole definire
la vita Associativa ai minimi termini in quanto i concorsi sono stati svolti
regolarmente, le riviste sono state spedite, il libro didattico è stato ultimato ed
i nuovi siti internet per tutte le Sezioni d’Italia saranno on-line il prossimo
mese.
Il Presidente A.I.B.E.S. ribadisce come sia difficile rispondere alle calunnie
che, in quanto tali, sono basate su preconcetti, invariabili anche di fronte alla
verità dei fatti che dimostrano il contrario.
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A.I.B.E.S.
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Il Presidente A.I.B.E.S. ribadisce come la critica inerente alla mancanza dei
rapporti familiari sia sostenuta dai Signori Umberto Caselli e Fabrizio
Dallavalle che, testimonianze alla mano, entrano, in data 04/05/2012, in sede
nazionale e dichiarano: “se ne devono andare”.
Il Presidente A.I.B.E.S. replica in merito alla critica mossa sulla base di
presunte umiliazioni ricevute da alcuni Consiglieri soltanto per aver chiesto
alcune precisazioni e l’invio di documentazioni.
Il Presidente A.I.B.E.S. spiega che i Consiglieri che potrebbero essere offesi
sono i Signori Fiorenzo Colombo e Daniele Dagradi assenti per loro
impedimenti alla riunione del 09/01/2012. A tali Consiglieri, così come a tutto
il Consiglio Nazionale A.I.B.E.S., il relativo verbale è arrivato in data
18/01/2012 ed in data 19/03/2012, ben oltre 2 mesi dopo, il Sig. Fiorenzo
Colombo scrive la mail di cui il Presidente A.I.B.E.S. da lettura:
Gentile Presidente,
la presente è per chiedere il materiale che è stato consegnato ai Consiglieri durante
il Consiglio Nazionale del 09-01-2012 svoltosi a Pompei, al quale non ho potuto
partecipare per improrogabili impegni di lavoro.
Nella specifica la bozza dello schema di funzionamento del sito Nazionale, il
rendiconto economico del Tesoriere, la tabella delle presenze dei Consiglieri nei
Concorsi di Sezione, la copia della Bozza del nuovo Statuto.
Ricordo inoltre che gradirei avere il Verbale della riunione del Consiglio e Soci
Sostenitori che non mi è mai pervenuto, nonostante ti avessi prontamente
segnalato in non ricevimento dell’allegato annunciato dalla mail in oggetto. Sarebbe
meglio che sulle mail apparissero il numero e il titolo degli allegati di modo da
poterne verificare il ricevimento.
Cordiali saluti
Il Presidente A.I.B.E.S. comunica, poiché ritiene che probabilmente il
Consigliere Fiorenzo Colombo o il Consiglio Nazionale A.I.B.E.S. non ne
siano a conoscenza, che lui non percepisce € 65.000,00 annui per svolgere
funzioni di segreteria e che tali cifre non sono percepite neanche dal
Tesoriere ne tantomeno dal Segretario Nazionale.
Il Presidente A.I.B.E.S. evidenzia come, dal momento che, di fatto, insieme al
Tesoriere ed al Segretario Nazionale svolge funzioni di segreteria, sia giusto
avere quantomeno educazione e toni per le richieste consoni e non
pretenziosi.
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A.I.B.E.S.
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Il Presidente A.I.B.E.S. da lettura della sua risposta al Consigliere Fiorenzo
Colombo, inviata in data 15/04/2012:
Gentile Consigliere,
sono spiacente per il fatto che Lei non sia potuto intervenire alla riunione del 9
gennaio 2012 (per "improrogabili impegni di lavoro" come scrive in questa ultima
mail, o, come scrive nella comunicazione 07 febbraio 2012 16:57:57 per "impegni
professionali inderogabili, presi precedentemente alla comunicazione del Consiglio
Nazionale, mi impediscono di prendere parte alla riunione di Pompei"), tuttavia,
resto sorpreso per il fatto che questi improrogabili impegni erano stati presi prima
del 24/12/2011, giorno della convocazione, ma Lei ha atteso fino al 07/01/2012 per
comunicarlo.
Con questo non voglio entrare nel merito dei Suoi impegni però, vorrei farle
presente che non vi sono solo diritti ma anche doveri verso l'A.I.B.E.S. e verso
quegli iscritti che con il loro voto hanno consentito a Lei di far parte del Consiglio
Nazionale: credo che l'agire di ciascuno di noi non possa prescindere da queste
basilari premesse.
Ciò posto, faccio sommessamente presente che a seguito della riunione del 9
gennaio il verbale Le è stato inviato il 18 gennaio (può immaginare il lavoro sia di
preparazione della documentazione della riunione che la stesura dello stesso),
mentre Lei mi scrive per chiarimenti il 19 marzo, ovvero dopo oltre due mesi. Non
comprendo bene se i Suoi impegni sono compatibili con il ruolo che riveste ovvero
se altri impegni sono prioritari rispetto a quelli assunti, candidandosi ed essendo
eletto, nel Consiglio Nazionale A.I.B.E.S..
Nel merito della Sua nota:
1) "La bozza dello schema di funzionamento del sito nazionale" è stata consegnata
a tutti i presenti, ma Lei è stato assente alla riunione.
2) "Il rendiconto economico del Tesoriere" è contenuto nel verbale e Lei può dolersi
dell'assenza ma non può esimersi dal leggerlo, se ne è realmente interessato.
3) Per quanto riguarda "la tabella delle presenze dei Consiglieri nei Concorsi di
sezione", Le è stata inviata, così come agli altri 19 componenti del Consiglio
Nazionale A.I.B.E.S. unitamente all'ordine del giorno, come allegato "ODG.9.a".
Ribadisco che sarebbe il caso di prestare maggiore attenzione nella lettura della
documentazione.
4) La "bozza del nuovo Statuto" è stata consegnata cartacea a tutti i presenti. 33
A.I.B.E.S.
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Vorrei farLe presente che non svolgo funzioni di supplenza alle Sue mancanze e
non accetto che Lei, strumentalmente, utilizzi una posizione debole e minoritaria,
come di fatto è la Sua posizione nel Consiglio Nazionale, per discutere di questioni
che invece hanno una sede appropriata quale quella del Consiglio Nazionale.
D'ora in avanti, La invito, qualora non Le fosse possibile partecipare, a leggere
attentamente il Verbale (che comunque Le viene inviato) per conoscere cosa è
stato deliberato, mentre, rispetto alla documentazione oggetto di discussione e/o
dibattito all'interno del Consiglio Nazionale e all'uopo distribuita, Le segnalo che
non sono tenuto a doverLe rendere copia digitale (data la Sua assenza) e quindi
non lo farò. Se fosse invece interessato alla versione cartacea di tale
documentazione, la invito a contattare chi l'ha materialmente distribuita e verificare
se ne è ancora in possesso.
Cordiali saluti.
Il Presidente A.I.B.E.S. evidenzia come, comunicare con soli 2 giorni di
anticipo la propria presenza o assenza alla riunione di Consiglio pone in seria
difficoltà l’organizzazione, anche in funzione alla prenotazione delle camere.
Il Presidente A.I.B.E.S. ricorda come, anche quando era presente la
Segretaria, Sig.ra Stefania Lodola, ci fossero difficoltà, ma che, ultimamente
sono state superate. Ricorda l’episodio accaduto mentre la Sig.ra Stefania
Lodola era ancora in forze all’Associazione per un costo annuo di €
65.000,00, unitamente alla Sig.ra Simonetta Cristina Beccia per un costo
annuo di € 29.000,00, per un totale di costi di segreteria di oltre € 90.000,00
annui, episodio in cui il Consiglio Nazionale A.I.B.E.S., riunitosi in data
19/09/2011, è arrivato in sala riunioni all’ora stabilita da apposita
convocazione e non c’era neanche la sala.
Il Presidente A.I.B.E.S. evidenzia come, attualmente, nonostante l’assenza di
segreteria, i Consiglieri Nazionali che arrivano in riunione trovino efficienti i
servizi di transfer da e per l’aeroporto, la camera per il pernottamento
prenotata, la sala riunioni pronta ed efficiente. Nonostante ciò, il Presidente
A.I.B.E.S., esprime dispiacere per quei Consiglieri che si lamentano della
tipologia della camera.
Il Presidente A.I.B.E.S. specifica come, se un Consigliere Nazionale
A.I.B.E.S. risponda dopo 2 mesi sia ragionevole il dubbio che, probabilmente,
non ha il tempo di ricoprire quell’incarico. Ricorda le parole di un grande
Presidente: “non ci ha ordinato il medico di ricoprire un carica”.
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A.I.B.E.S.
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Il Presidente A.I.B.E.S. descrive come la bozza di funzionamento dei siti,
seppur consegnata ai Consiglieri presenti, rappresentava un lavoro realizzato
da Aibes Promotion SrL e, tale parte del lavoro, al 19/03/2012, risultava
essere già ultimata. Spiega che il rendiconto del Tesoriere era presente nel
verbale e che bisognava leggerlo con attenzione. Ricorda come il calendario
dei concorsi fosse stato inviato con l’o.d.g. della riunione in questione e che,
quindi, non era presente nel verbale poiché già in possesso dei Consiglieri.
Auspica a tal proposito maggior serietà nel conservare ciò che è già in
proprio possesso. La bozza del nuovo statuto, consegnata cartacea, era
sufficiente richiederla al Presidente della apposita commissione.
Il Presidente A.I.B.E.S. ribadisce di non essere la segretaria del Consigliere,
chiunque egli sia, che manca alle riunioni.
Il Presidente A.I.B.E.S. descrive come sia debole e minoritaria la posizione di
chi, in modo strumentale, definendosi una vittima, contesta tutto e tutti senza
alcuna sussistenza di prove e proposte. Ribadisce come la posizione
minoritaria sia tale rispetto ad una maggioranza che produce, fa proposte,
prende decisioni e si assume la responsabilità delle proprie scelte.
Il Presidente A.I.B.E.S. da lettura della risposta del Sig. Fiorenzo Colombo,
ricevuta in data 08/05/2012:
Gentile Presidente,
le parole con cui Lei si è rivolto a me nella Sua ultima mail mi hanno
profondamente turbato e ferito, in quanto hanno messo in dubbio il mio impegno e
la mia dedizione che negli anni ho riservato all'Aibes.
La ringrazio per aver ricordato il mio ruolo di consigliere minoritario, sebbene già
sapessi quali sono i miei doveri, questo non toglie che io sia comunque un
consigliere votato da soci regolarmente iscritti all’Associazione e ai quali Lei dovrà
spiegare perché si rifiuta di farmi avere quanto richiesto.
Le faccio notare che Lei è il presidente di un collegio di consiglieri, eletti in un
associazione di categoria non a scopo di lucro. Ciò posto Le ricordo che il suo ruolo deve essere super partes e soprattutto di
piena disponibilità e cortesia verso anche l’ultimo dei soci, consiglieri compresi,
anche se Le dovessero eventualmente muovere critiche che comunque hanno il
solo scopo di contribuire allo sviluppo e alla crescita dell'Aibes, obiettivi che Lei
dovrebbe condividere.
Dalle Sue parole di accusa non traspare alcun rispetto verso di me nella mia qualità
di consigliere che, come tanti altri consiglieri e soci, ho sempre messo
a disposizione della nostra Associazione tempo, professionalità, e lavorato con
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A.I.B.E.S.
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VERA passione, abnegazione e onestà per il solo bene dell’Aibes. Soci che quando
hanno espresso perplessità rispetto all'attuale presidenza, si sono sentiti dire da Lei
di abbandonare l’Associazione, oppure di rivolgersi ad un avvocato. Soci che Lei ha
mortificato inoculando nelle file dell’Associazione sospetti e malvagie. Il ruolo di Presidente della nostra Associazione è un ruolo di rappresentanza che
deve trasmettere Passione ed Amore per la Professione di Barman ed è la
Passione e l’Amore per la nostra Professione che ci distingue dagli operatori di bar
e ci distingue dalle altre associazioni di categoria.
Sono rammaricato del fatto che ancora una volta, dinnanzi alle mie legittime
richieste di esibizione di alcuni documenti, Lei abbia nuovamente risposto
negativamente, ovviamente confido che tale trattamento non sia riservato
unicamente ai consiglieri di minoranza, altrimenti il suo comportamento sarebbe
discriminante e non conveniente al suo ruolo. Non comprendo come mai, nonostante le promesse, Lei insiste a non mettermi a
disposizione quello che chiedo e che è un mio diritto avere in quanto trattasi di
documenti relativi alla gestione della nostra associazione.
Pertanto, Le chiedo di inviarmi entro breve:
1. la bozza dello schema del sito, ovvero di indicarmi la persona che l'ha distribuita
alla riunione in modo da poterla contattare.
2. il rendiconto economico del Tesoriere. Le faccio presente che nel verbale è
riportato solo che Lei ne ha dato lettura ma null’altro.
3. il calendario concorsi di sezione se c’è stata modifica, vista l'anomalia ravvisata
dal Consigliere Gardani.
4. la bozza dello statuto (anche in versione cartacea, non è un problema).
Le chiedo inoltre di non mettere più in dubbio, per il futuro, il mio ruolo o il mio
impegno verso l'Aibes e verso i soci che io, in parte, rappresento, ricordandoLe che
faccio parte di questa Associazione da molti anni, alla quale ho dedicato e
continuerò a dedicare la maggior parte del mio tempo libero, privandolo anche alla
mia famiglia.
Distinti saluti.
Il Presidente A.I.B.E.S. chiede al Consiglio Nazionale A.I.B.E.S. se, dalla
corrispondenza letta, si possa ravvisare una umiliazione.
Il Presidente A.I.B.E.S. da lettura della richiesta ricevuta in data 24/03/2012
dal Consigliere Nazionale Daniele Dagradi:
Gentile Presidente,
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A.I.B.E.S.
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esaminando il verbale della riunione di consiglio nazionale svoltasi a
Pompei il giorno 9/01/2012, ho costatato che sono stati consegnati documenti ai
Consiglieri presenti. Purtroppo, per motivi di lavoro, non ho potuto essere
presente, giustificando l’assenza con la comunicazione inviata il giorno 6/01/2012.
Gradirei ricevere tale documentazione indispensabile per essere meglio
informato in quanto componente dello stesso consiglio; nello specifico mi sarebbe
indispensabile esaminare:
. bozza dello schema di funzionamento dei futuri siti di tutte le sezioni d’Italia
realizzata da Lei e dal Tesoriere;
. copia della bozza del nuovo Statuto Sociale, consegnata dal Presidente della
Commissione Revisione Statuto.
Inoltre gradire ricevere copia della lettera dove vengo citato formalmente nella
suddetta riunione.
grazie della collaborazione, porgo i miei distinti saluti.
Il Presidente A.I.B.E.S. evidenzia come sia anomalo il fatto che le
comunicazioni del Sig. Dagradi seguano puntualmente quelle del Sig.
Colombo.
Il Presidente A.I.B.E.S. esprime inoltre perplessità in merito alle richieste del
Consigliere Daniele Dagradi, in quanto egli non chiede la relazione del
Tesoriere e la presenza dei Consiglieri nei concorsi, ponendo in dubbio se le
abbia già individuate, oppure, se non siano di suo interesse.
Il Presidente A.I.B.E.S. da lettura della risposta inviata in data 15/04/2012 al
Consigliere Dagradi:
Gentile Consigliere,
sono spiacente per il fatto che Lei non sia potuto intervenire alla riunione del 9
gennaio 2012 (per "motivi di lavoro" come scrive in questa ultima mail, o, come
scrive nella comunicazione 06 gennaio 2012 16:10:37 "per incapacità di
comunicare alla direzione della scuola la mia assenza in quanto la convocazione mi
è stata recapitata sabato 24 dicembre, tale data fino il 9 gennaio la scuola è chiusa
per le vacanze di Natale."), tuttavia, resto sorpreso per il fatto che questa
improrogabilità nel comunicare alla direzione la Sua assenza sarebbe rimasta
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A.I.B.E.S.
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invariata fino al 09/01/2012 dal 24/12/2011, giorno della convocazione, ma Lei ha
atteso fino al 06/01/2012 per comunicarlo.
Con questo non voglio entrare nel merito dei Suoi impegni però, vorrei farle
presente che non vi sono solo diritti ma anche doveri verso l'A.I.B.E.S. e verso
quegli iscritti che con il loro voto hanno consentito a Lei di far parte del Consiglio
Nazionale; credo che l'agire di ciascuno di noi non possa prescindere da queste
basilari premesse.
Ciò posto, faccio sommessamente presente che a seguito della riunione del 9
gennaio il verbale Le è stato inviato il 18 gennaio (può immaginare il lavoro sia di
preparazione della documentazione della riunione che la stesura dello stesso),
mentre Lei mi scrive per chiarimenti il 24 marzo, ovvero dopo oltre due mesi. Non
comprendo bene se i Suoi impegni sono compatibili con il ruolo che riveste ovvero
se altri impegni sono prioritari rispetto a quelli assunti, candidandosi ed essendo
eletto, nel Consiglio Nazionale A.I.B.E.S..
Nel merito della Sua nota:
1) "La bozza dello schema di funzionamento dei futuri siti", è stata consegnata a
tutti i presenti, ma Lei è stato assente alla riunione.
2) La "copia della bozza del nuovo Statuto Sociale" è stata consegnata cartacea a
tutti i presenti. 3) La "copia della lettera dove vengo citato formalmente nella suddetta riunione" è
stata letta ed è contenuta nel verbale a Lei inviato.
Vorrei farLe presente che non svolgo funzioni di supplenza alle Sue mancanze e
non accetto che Lei, strumentalmente, utilizzi una posizione debole e minoritaria,
come di fatto è la Sua posizione nel Consiglio Nazionale, per discutere di questioni
che invece hanno una sede appropriata quale quella del Consiglio Nazionale.
D'ora in avanti, La invito, qualora non Le fosse possibile di partecipare, a leggere
attentamente il Verbale (che comunque Le viene inviato) per conoscere cosa è
stato deliberato, mentre, rispetto alla documentazione oggetto di discussione e/o
dibattito all'interno del Consiglio Nazionale e all'uopo distribuita, Le segnalo che
non sono tenuto a doverLe rendere copia digitale (data la Sua assenza), e quindi
non lo farò. Se fosse invece interessato alla versione cartacea di tale
documentazione, la invito a contattare chi l'ha materialmente distribuita e verificare
se ne è ancora in possesso.
Cordiali saluti.
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A.I.B.E.S.
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Il Presidente A.I.B.E.S. evidenzia come, sostanzialmente, la risposta inviata
al Consigliere Dagradi sia uguale a quella inviata al Consigliere Colombo, a
dimostrazione che il suo modo di operare è lineare, coerente e trasparente.
Prende parte alla seduta alle 10:44 il Consigliere Giuseppe Paternostro al
quale il Presidente A.I.B.E.S. da il benvenuto insieme al Consiglio Nazionale
A.I.B.E.S..
Il Presidente A.I.B.E.S. evidenzia come, tale risposta, sia sostanzialmente
simile poiché, in buona sostanza, entrambe i Consigliere, pretendono in
modo scorretto ed arbitrario che il Presidente A.I.B.E.S. sia la loro segretaria
e da lettura della replica del Consigliere Dagradi:
Gentile Presidente
In merito alla lettera dove vengo formalmente citato durante la riunione di consiglio
nazionale del 9/01/2012, la Signora Rossella Grimaldi comunica e legge ai presenti
consiglieri, la dichiarazione scritta e firmata dalla Signorina Cristina Beccia.
Mi preme contraddire sia l’incontro con l’ Avv. Rondani, tra l’altro mai visto, sia di
avere chiesto un contributo per pagare lo stesso.
Chiedo che venga smentito pubblicamente.
Inoltre ritengo che la sua affermazione, in merito alla mia posizione “minoritaria”
non sia pertinente alla richiesta dei documenti citati dal verbale di cui non ho potuto
avere una conoscenza diretta, soprattutto in quanto membro effettivo , ho
pienamente il diritto al trattamento dei dati e delle documentazioni trattate all’interno
dello stesso.
Pertanto le chiedo nuovamente tale documentazione:
. bozza dello schema di funzionamento dei futuri siti di tutte le sezioni d’Italia
realizzata da Lei e dal Tesoriere;
. copia della bozza del nuovo Statuto Sociale, consegnata dal Presidente della
Commissione Revisione Statuto.
Concludo la presente con una riflessione: il nostro ruolo è si diverso, certamente il
mio non è “minoritario”.
Cordiali Saluti
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A.I.B.E.S.
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Il Presidente A.I.B.E.S. ricorda come la strumentalizzazione di parole sia già
stata adottata a suo carico nel 2008 e che ne è conseguita una indebita
sospensione e ricorda che, così come dal 12/07/2011, si fa garante della
correttezza e della trasparenza a tutela di tutti i Soci.
Il Presidente A.I.B.E.S. ribadisce di non aver umiliato ne tantomeno offeso
nessuno e che, se tra i presenti, oppure tra i Soci che leggeranno il verbale
della seduta in essere, dovesse esserci qualcuno che ritenga lesi i propri
diritti, può rivolgersi presso le autorità competenti per la tutela dei propri diritti.
Il Presidente A.I.B.E.S. ritiene che ci sia la possibilità che il Socio Franco
Cruder possa sentirsi offeso in merito alla presunta non risposta relativa alle
sue osservazioni inerenti l’ultimo concorso nazionale.
Il Presidente A.I.B.E.S. ricorda come, nel verbale della seduta del
09/01/2012, siano contenute le risposte alle osservazioni mosse dal Sig.
Cruder e che, il Presidente della relativa commissione, Sig. Salvatore
Arcidiacono, abbia personalmente parlato con il Sig. Cruder.
Il Presidente A.I.B.E.S. da lettura della richiesta ricevuta in data 24/02/2012
dal Sig. Franco Cruder:
Alla Cortese Attenzione del fiduciario della Sezione Friuli Venezia Giulia
Alla Cortese Attenzione del fiduciario della Sezione Veneto Trentino
Alla cortese Attenzione del Presidente Aibes Andrea G. Pieri
I sottoscritti soci Aibes Valentina Saccà e Franco Cruder, visto e considerato
l’andamento della sezione Friuli Venezia Giulia, la scarsa informazione sugli
avvenimenti dell’Associazione anche a livello Nazionale, e le prospettive poco
allettanti chiedono di passare alla sezione confinante Veneto Trentino; sperando
comunque in un miglioramento per non valutare l’ipotesi per l’anno a venire, nostro
malgrado e con rammarico, di non rinnovare più la quota associativa .
Trieste, 24 febbraio 2012
Valentina Saccà
Franco Cruder
Il Presidente A.I.B.E.S. esprime dispiacere per le continue e reiterate critiche
che scaturiscono nella minaccia del mancato rinnovo della tessera sociale.
Evidenzia come ci sia la malsana consuetudine di volersi definire come
facenti parte di una fazione che addita mancanze alla dirigenza e questo in
aperto contrasto con l’intrinseco valore della parola Associazione.
40
A.I.B.E.S.
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Il Presidente A.I.B.E.S. da lettura della risposta inviata al Sig. Cruder in data
26/02/2012:
Gent. Sig. Cruder, Gent. Sig.Ra Saccà,
apprendo con dispiacere il Vostro disagio nella Sezione Friuli Venezia Giulia.
Potrei contestare, prove alla mano, le vostre osservazioni avverso il Fiduciario, Sig.
Gianni Marcon, ma ritengo che non sia ne il tempo, ne la sede per farlo.
Vi ricordo piuttosto che viviamo, prima che in una Associazione fatta di colleghi che
in maniera rispettosa condividono la propria professionalità, in uno stato di diritto
che rende le persone libere.
Siete liberi di rinnovare il tesseramento, così come di non rinnovarlo.
Quello che non tollero è l'espressione "....sperando comunque in un miglioramento
per non valutare l’ipotesi per l’anno a venire, nostro malgrado e con rammarico, di
non rinnovare più la quota associativa." che lascia sottendere una richiesta
incondizionata a fronte della quale si ravvisa una intenzione di rivalsa.
Vi ricordo, dal momento che avete manifestato palesemente la non conoscenza
delle regole che disciplinano la vita Associativa che, secondo quanto disposto nel
Titolo 3, Art. 18, comma 2 dello Statuto Sociale, è il Socio che sceglie la propria
Sezione, non il Fiduciario, ne tantomeno il Presidente.
Per correttezza ritengo opportuno che conoscano la nostra conversazione i
Consiglieri eletti dalla Vs Sezione, Sig. Giorgio Fadda e Sig. Leonardo Cisotto,
nonché il Tesoriere Sig. Pietro Attolico e, data la prima comunicazione, il Fiduciario
Marcon ed il Fiduciario Pigatto.
Auspico inoltre che le motivazioni da Voi indicate siano quelle corrispondenti alla
realtà e che non ve ne siano altre, di natura diversa...
Certo di una Vostra veloce presa di coscienza, nonché di un Vostro più corretto
comportamento, Vi invio i più cordiali saluti.
Il Presidente A.I.B.E.S. evidenzia la scorretta consuetudine che vede la
richiesta di celerità a monte di molte comunicazioni.
Il Presidente A.I.B.E.S. da lettura della risposta ricevuta in data 26/02/2012
dal Sig. Cruder:
Egregio Presidente,
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lieti di sapere quali siano le prove alla mano da lei indicato. In quanto della vita
associativa diretta del Friuli sono a conoscenza solamente i soci Friulani..Magari
Lei ne sarebbe a conoscenza se fosse stato presente alla prima riunione della
sezione, come comunicato da Lei verbalmente a noi e ad alcuni soci al nazionale di
Porto Cervo. Sarebbe stato utile a tutti, ai fini di capirne l'effettivo andamento .In
riunione il fiduciario Gianni Marcon (dopo mesi di assenza) ha ammesso Lui stesso
ai soci presenti di avere trascurato la sezione per motivi personali che ai soci non
riguardano ne interessano. Come riferito, Sig. Presidente se fosse stato presente
alla riunione, saprebbe come effettivamente sono i fatti reali, e non per sentito dire.
Siamo presenti in Aibes da parecchi anni, sempre lavorato per l'associazione e
rispettosi come da lei sottolineato con i colleghi, senza offendere e accusare
nessuno come lei invece sembra aver insinuato "Auspico inoltre che le motivazioni
da Voi indicate siano quelle corrispondenti alla realtà e che non ve ne siano altre, di
natura diversa". "Certo di una Vostra veloce presa di coscienza, nonché di un
Vostro più corretto comportamento". Cose per Noi molto offensive perché nulla
abbiamo personalmente contro né Lei né il Fiduciario Marcon e se non tenessimo a
questa Associazione non avremmo rinnovato la tessera direttamente, senza dire
niente. Allora tenere all'Associazione ed esprimere le proprie opinioni e la propria
visione della realtà affinché l'Aibes si accresca è simbolo di scorrettezza?
La Nostra richiesta di cambiare sezione è infatti motivata semplicemente da un
effettivo andamento negativo per la crescita della sezione e non per la colpa in
particolare di nessuno. Anche se palesemente, per sua stessa missione il fiduciario
sa che purtroppo la sezione è stata trascurata. Abbiamo anche fatto presente ( a lui
direttamente) che è molto difficile recuperare in corsa due anni di quasi totale
assenza.Ciò non significa che non ci sia stato un rapporto FiduciarioPresidente,però i soci magari non ne hanno beneficiato . Anche se non sappiamo
tutti gli articoli dello Statuto a memoria (con relativi comma), quello che è sicuro è
che l'Associazione è di tutti i Soci, i quali devono essere informati del suo
andamento .Vorremmo quindi sapere da Lei per quale motivazione insinua che le
nostre parole siano indice di scorrettezza e malafede, visto che abbiamo esposto
direttamente in riunione i problemi della sezione e del fiduciariato attuale con
l'interessato Gianni Marcon, esponendo altresì le nostre opinioni. Sarebbe stato un
comportamento non corretto, come insinuato da lei, parlarne alle spalle ed ignorare
i problemi senza parlarne con il diretto interessato. Non crediamo che il nostro
sempre corretto comportamento verso i colleghi e verso questa stimata
associazione sia stato infranto per aver esposto le problematiche del momento,
anzi pensiamo sia più grave da parte di un Presidente, non rispondere ai propri soci
che chiedono delle delucidazioni. Con rammarico infatti constatiamo che alla lettera
da noi inviata dopo il Nazionale per aver delle delucidazioni su alcune cose che non
sono state eseguite correttamente, come da regolamento redatto dal consiglio, non
abbiamo avuto alcuna risposta in merito; né da parte Sua né tanto meno dal
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Fiduciario, se non che per la relazione della riunione di consiglio tenutasi a gennaio
dove non ci sono risposte effettive alla nostra valutazione(.....Il Presidente Aibes in
riferimento al ricorso avverso i risultati del concorso nazionale del socio Andrea
Francardi ed alla lettera di contestazione ricevuta dai soci Franco Cruder e
Valentina Saccà, evidenzia come, il regolamento dei concorsi, seppur scritto
tecnicamente bene, vada migliorato sotto il profilo di tutela del concorrente....).
Pensiamo sia interesse dell' Aibes fare tesoro delle opinioni e talvolta anche critiche
dei suoi Soci, perché tutto aiuta a crescere; è chiaro che tutti i soci sono liberi di
fare ciò che vogliono però sarebbe molto bello e soprattutto opportuno che
l'Associazione tenga ai propri soci cosa da lei apparentemente non dimostrata
( "Siete liberi di rinnovare il tesseramento, così come di non rinnovarlo" )
Distinti Saluti
Franco Cruder
Valentina Saccà
Il Presidente A.I.B.E.S. evidenzia come sia non definibile come spirito
associativo il disinteresse di un Socio che vede con distacco gli impegni del
Fiduciario che, in procinto di sposarsi, deve assentarsi dalla Sezione.
Il Presidente A.I.B.E.S. evidenzia come, in un matrimonio, se uno dei due
partner non è presente, sia impossibile celebrare l’evento.
Il Presidente A.I.B.E.S. sottolinea inoltre come, in riferimento alle
comunicazioni che riceve ci sia la pretesa di una celere risposta, mentre, di
converso, se nelle sue risposte sono presenti le stesse parole, il Sig. Cruder
si offende.
Il Presidente A.I.B.E.S. porta a conoscenza del Consiglio anche la
sconcertante minaccia del Socio Cruder di non voler rinnovare la tessera alla
luce del bonus tessera+divisa di cui il Socio Franco Cruder ha usufruito nel
2012 e che, quindi, lo vedeva dispensato dal pagamento della medesima.
Il Presidente A.I.B.E.S. in merito alla non conoscenza mnemonica dello
statuto da parte del Socio Cruder, così come da lui dichiarato, rincuora sia il
Socio che il Consiglio ricordando che sono stati stampati appositamente per
evitare tanto sforzo intellettuale ed invita chi, come lui, ha bisogno di
consultarlo, a leggerlo di volta in volta.
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Il Presidente A.I.B.E.S., in merito alla sua espressione "Siete liberi di
rinnovare il tesseramento, così come di non rinnovarlo", ribadisce che è un
invito rivolto a tutti quei Soci che intendano minacciare il direttivo di non
rinnovare la tessera sociale a fronte del perseguimento di indefiniti scopi
personali.
Alle 10:55 il Tesoriere lascia la seduta.
Il Presidente A.I.B.E.S. da lettura della risposta inviata in data 28/02/2012 al
Sig. Cruder:
Egr. Sig. Cruder, Gent. Sig.ra Saccà,
mi dispiace leggere molte polemiche per nulla.
Ribadisco che, secondo quanto disposto nel Titolo 3, Art. 18, comma 2 dello Statuto
Sociale, è il Socio che sceglie la propria Sezione o secondo il criterio della
residenza o quello del domicilio lavorativo e ne il Fiduciario, ne tantomeno il
Presidente ed evidenzio che nessuno può opporsi alla scelta fatta dal Socio nel
rispetto delle normative previste nel Titolo 3, Art. 18, comma 2 dello Statuto Sociale.
Qualora non fosse chiaro questo estratto dello Statuto, vi esorto a leggerlo per
intero! Non occorre impararlo a memoria.
Nel dubbio che lo abbiate, Ve lo invio in allegato.
Avendo risposto al Vostro quesito in modo esaustivo, Vi saluto cordialmente.
Il Presidente A.I.B.E.S. da lettura della risposta ricevuta in data 29/02/2012
dal Sig. Cruder:
Egregio Presidente,
La ringraziamo per averci dato una risposta esauriente alla Nostra richiesta. Le
nostre non sono state delle polemiche ma solamente l’evidenza dei fatti.
Conosciamo perfettamente lo statuto e lo conserviamo attentamente. La nostra
richista era motivata dei fatti esposti e con riferimento in quanto detto nell’ultima
riunione Nazionale di modificare anche questo articolo dello statuto.
Il Presidente A.I.B.E.S. chiede quale sia il senso di un Socio che dice
“Conosciamo perfettamente lo statuto e lo conserviamo attentamente” e poi
chiede se si possa fare una azione in aperto contrasto con lo Statuto.
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Il Presidente A.I.B.E.S. ribadisce che le critiche, per essere utili, devono
essere documentate e sensate. Fa riferimento anche alla contestazione
mossa in merito al fatto che i Revisori dei Conti non sono presenti alle
riunioni del Consiglio Nazionale A.I.B.E.S..
Chiede al Consiglio se ci sia il desiderio di aprire le riunioni al pubblico ed, in
tal caso, qualora lo si ritenga necessario, propone come location Piazza del
Popolo a Roma, così da poter poter ospitare il maggior numero di persone
possibili.
Alle 10:56 il Tesoriere riprende parte alla seduta.
Il Presidente A.I.B.E.S. prende in esame il caso imputato al Fiduciario della
Sezione Calabria, Sig. Pasquale Marino ed al Consigliere Nazionale
A.I.B.E.S. cat. Barman Lucia Milone. Le contestazioni mosse, basate sempre
su congetture dettate da inestrinsecabile ignoranza, vogliono accusare le
persone in questione di non lavorare full time in un bar. Tale mancanza
vorrebbe far precludere ai suddetti l’opportunità di ricoprire cariche sociali.
Il Presidente A.I.B.E.S. afferma che neanche lui lavora full time in un bar e
che, quando svolge la professione di barman, ricopre anche mansioni che
esulano dalla mera preparazione del cocktail. Esprime dispiacere per coloro
che interpretano positivamente soltanto la tenuta della lezione in inglese al
T.C. I.B.A. Europe come consona al ruolo del Presidente A.I.B.E.S..
Il Presidente A.I.B.E.S. ricorda come, attualmente, le capacità e le
competenze richieste alla professione del barman siano ampie e variegate e
che, anche tra i presenti, coloro che “dormono”, non si sono probabilmente
accorti che il mondo del lavoro è cambiato e bisogna mantenere il passo,
altrimenti si viene superati.
Il Presidente A.I.B.E.S. replica in merito ai lavori di ristrutturazione in sede
che vedono assisterlo a critiche inerenti le non autorizzazioni dei lavori da
parte del Consiglio Nazionale A.I.B.E.S.. Esprime dispiacere per la cieca
ignoranza delle autorizzazioni che non possono essere trovate dove non
sono.
Il Presidente A.I.B.E.S. da lettura dell’estratto del verbale della seduta del
19/09/2011:
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dare mandato al legale rappresentante, con i più ampi poteri, nel limite di spesa di
5.000,00 € (Cinquemila/00), di procedere all’adeguamento delle normative previste
dalla legge, avvalendosi di una agenzia di settore, nei più brevi tempi possibili.
Il Presidente A.I.B.E.S. ricorda l’inizio di tali difficoltà generate dalla sanzione
causata dalla mancata presenza del cartello “Vietato Fumare” presso la sede
nazionale che ha poi visto l’intervento della polizia annonaria contestare la
mancata esposizione nel bar di rappresentanza, non aperto al pubblico e
dove non si fanno vendite, della licenza per la somministrazione delle
bevande. Tali episodi indussero il Consiglio Nazionale A.I.B.E.S. a prendere
in seria considerazione la verifica di tutta la documentazione inerente gli
adempimenti degli ambienti della sede, tra cui quella inerente gli impianti
idrici, elettrici e le normative in merito alla sicurezza degli ambienti in
questione.
Il Presidente A.I.B.E.S. evidenzia come, le illazioni, possano anche
incoronarlo come Papa e che, in tal caso, si doterà di una tiara e la
indosserà, ma che, nel mondo reale, non lo è.
Il Presidente A.I.B.E.S. ricorda come non sia stata data alcuna autorizzazione
per effettuare lavori di ristrutturazione e che tali lavori non sono mai avvenuti.
Fa presente inoltre che, di converso, il tetto di spesa conferitogli dal Consiglio
Nazionale A.I.B.E.S. per procedere all’adeguamento delle normative previste
dalla legge è stato rispettato spendendo, grazie alla dedizione profusa dal
Segretario Nazionale, Sig.ra Rosa Grimaldi, € 0,00. I lavori di tinteggiatura
della sede nazionale, infatti, grazie alla preziosa collaborazione del
Segretario Nazionale, sono stati sostenuti dal condominio. Evidenzia inoltre
come, i lavori effettuati in Aibes Promotion SrL, siano stati sostenuti dalla
società.
Il Presidente A.I.B.E.S. fa notare come, nonostante fosse stato dotato di un
budget con un tetto di spesa, tale importo non sia stato minimamente speso,
a dimostrazione della coscienza che muove e dovrebbe muovere tutti.
Il Presidente A.I.B.E.S. replica in merito alle illazioni che vedrebbero il
Segretario Nazionale eletto mentre i consiglieri erano in bagno. Esprimendo
dispiacere per tali corbellerie, il Presidente A.I.B.E.S. ricorda che, come da
apposito verbale del 19/09/2011, risultavano candidate due persone per tale
incarico: la Sig.ra Rosa Grimaldi ed il Sig. Luigi Schioppa. Dal verbale
emerge come la votazione abbia dato il seguente risultato: Sig.ra Rosa
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Grimaldi 10 voti; Sig. Luigi Schioppa 0 voti. Da tale verbale emerge anche
come il Sig. Paolo Mati abbia motivato la propria astensione. Alla luce di ciò,
il Presidente A.I.B.E.S., dimostra come, numeri alla mano, anche se in aula ci
fossero state alcune assenze, comunque non sarebbe mai mancato il
numero legale per rendere valida la seduta e che, di conseguenza, tale
seduta non è discutibile.
Il Presidente A.I.B.E.S. dichiara che queste sono soltanto calunnie e che non
è stata commessa alcuna irregolarità. A tal proposito dichiara che la analisi e
valutazione della documentazione inerente i proprietari degli immobili di Via
Baldissera, nello specifico la immobiliare Caselli, la immobiliare Rabitti, la
immobiliare Zola, sono sotto analisi e che, qualora si dovessero riscontrare
irregolarità, tanto di carattere civile che di carattere penale, si procederà per
vie legali.
In merito al ruolo del Segretario Nazionale, il Presidente A.I.B.E.S., esprime
dispiacere per l’impossibilità di modifiche fisiche alla persona che, in quanto
donna, non può diventare uomo. Ciò che contesta apertamente e rimarca è
l’ignoranza di chi contesta e non vuol chiamare gli organi sociali con il loro
nome. Il Segretario Nazionale, seppur donna, è il Segretario Nazionale e non
svolge la funzione della segretaria a € 65.000,00 annui poiché non è
retribuita. Espleta le sue funzioni su mandato diretto del Presidente e del
Tesoriere ottimizzando al meglio i costi, soggiornando nel b&b convenzionato
adiacente alla sede nazionale, denominato Room For You, sito in Via
Esutachi e provvedendo ai propri pasti anche attraverso acquisti diretti al
market vicino la sede provvedendo alla trasformazione della materia prima
acquistata in modo economico ed autonomo.
Il Presidente A.I.B.E.S. spiega anche le contestazioni mosse a carico dei
costi del Segretario Nazionale, costi attribuiti anche in cifre di € 20.000,00
mensili. Il Presidente A.I.B.E.S., dichiarando surreali tali cifre, sia in
riferimento al fatto che le casse associative non sono così dotate, sia in
riferimento al fatto che le cifre siano di totale fantasia, esprime l’eventualità,
data la fantasia dei numeri, di rimborsarle una cifra di € 1.000.000,00 al
mese.
Il Presidente A.I.B.E.S. replica in merito alle congetture che vedrebbero
l’attuale gestione prodigata nella “svendita” dell’Associazione. Tale “svendita”
sarebbe dovuta al fatto che la quota dei Soci Sostenitori sarebbe gratuita.
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Il Presidente A.I.B.E.S. ricorda che la quota per l’adesione all’A.I.B.E.S. è di
€ 4.000,00, mentre la quota pagata per i contest regionali ad Aibes
Promotion SrL è di € 8.000,00 che viene incassata a titolo di contributo per i
contest regionali. Il Presidente A.I.B.E.S. espone come, in alcuni casi, come
ad esempio per l’azienda Sirman, oltre alla quota associativa si sia ricevuto il
contributo di 3.000 abbonamenti alla rivista Zafferano dal valore di circa €
20,00 cadauno per un totale di circa € 60.000,00. Oltre a questo esempio
riporta quello della collaborazione concretizzata con la Metro per un totale di
oltre € 40.000,00.
Il Presidente A.I.B.E.S. evidenzia come, tali contratti, siano stati realizzati
grazie all’operato del Presidente Aibes Promotion SrL, Sig. Pietro Attolico.
Il Presidente A.I.B.E.S. replica in merito alla calunnia che vedrebbe l’attuale
consiglio, non dotato di attributi, vittima delle figure di Attolico e Pieri,
smentendo ed invitando chi sostiene tale tesi, a dimostrarla.
Il Presidente A.I.B.E.S. replica in merito alla calunnia per la quale la Sig.ra
Stefania Lodola abbia effettuato una denuncia querela nei confronti
dell’Associazione, smentendo ufficialmente tale congettura.
Il Presidente A.I.B.E.S. replica in merito a quello che definisce “uno degli
sketch più esilaranti” che vedrebbe le casse dell’associazione svuotate dalla
fantomatica cifra lasciata dal past Tesoriere, Sig. Leonardo Cisotto, di €
500.000,00 spesa con l’acquisto di automobili e con i € 20.000,00 al mese di
rimborso spese al Segretario Nazionale ed i banditi in fuga verso Roma dopo
aver venduto gli immobili di Milano per trasferirsi nella capitale.
Il Presidente A.I.B.E.S. comunica che l’idea di una apertura a Roma è
concreta ma in termini diversi: mantenere le sedi di Milano e
contemporaneamente aprire una attività a Roma. Ricorda inoltre come il
Presidente A.I.B.E.S. non abbia il titolo per vendere gli immobili
dell’Associazione tanto quanto il Presidente di Aibes Promotion SrL non ha il
titolo per vendere gli immobili della società, senza le relative autorizzazioni da
parte dei due consigli. Ribadisce come tali autorizzazioni non esistano e che
è opportuno leggere i verbali delle riunioni prima di poter parlare e fare
affermazioni false come quella che vedrebbe nelle casse A.I.B.E.S., al
12/07/2011, € 500.000,00.
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Il Presidente A.I.B.E.S. replica in merito alle presunte “eliminazioni” di
personaggi storici, quali il Dott. Pensotti e l’Avv. Zola. Dichiara come,
l’evidenza dei fatti, dimostri che il Dott. Pensotti sia ancora l’attuale
commercialista sia dell’Associazione che della Società oltre ad essere Socio
Onorario A.I.B.E.S. e che l’Avvocato Zola sia ancora membro del Collegio dei
Probiviri, oltre ad essere Socio Onorario A.I.B.E.S..
Il Presidente A.I.B.E.S. risponde in merito alla contestazione mossa in
riferimento al fatto che la Sig.ra Stefania Lodola sia stata lasciata a casa per
due mesi pagandole lo stipendio senza farla lavorare, dichiarando che i due
mesi in questione sono stati retribuiti poiché la Sig.ra Lodola era in ferie e che
chiunque abbia documentazione attestante il contrario è invitato ad esibirla,
in quanto in archivio sono presenti le buste paga attestanti le ferie godute e,
per legge, retribuite.
Il Presidente A.I.B.E.S. spiega che, una volta terminato il mandato, il
presidente uscente, non ha il diritto di restare in consiglio come uditore o
come mentore. Il Presidente A.I.B.E.S. dichiara che un past presidente è
ancora in Consiglio ed è Giorgio Fadda. In merito a past presidenti che non
sono presenti, la motivazione è legata alla loro scomparsa in alcuni casi ed al
fatto che, oltre a non avere titolo per essere presenti, degli errori commessi in
passato, l’attuale Presidenza A.I.B.E.S., ritiene di non avere necessità.
Illustrando questi errori replica come la causa iniziata dal Presidente Camillo
Bosco a carico del geometra che seguì i lavori per la ristrutturazione della
sede nel 2005, sia stata portata avanti dal Presidente Giorgio Fadda, così
come si evince dai verbali dello scorso mandato e che, data anche la
distanza geografica, il Presidente Fadda si avvalse della collaborazione del
Tesoriere Fabrizio Dallavalle, il quale assicurò che era tutto a posto, quando,
invece, non era vero.
Il Presidente A.I.B.E.S. replica in merito alle accuse riferite alla presunta non
validità delle elezioni del Consigliere Giuseppe Riviera. Tali accuse, mosse
proprio da coloro che hanno effettuato lo scrutinio e sottoscritto il relativo
verbale, risultano infondate. Da tale verbale, letto e consegnato a tutti i
membri del Consiglio Nazionale A.I.B.E.S. in occasione della riunione del
16/10/2011 emerge come lo scrutinio sia stato regolare:
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Il Presidente A.I.B.E.S. spiega che le motivazioni addotte da chi sostiene che
tale elezione non sia stata corretta sono legate alla non presenza di un
notaio. Ricorda anche che lo scrutinio delle schede elettorali avvenuto il
30/06/2011 presso il notaio Alberta Pianca di Vittorio Veneto non sono mai
state verbalizzate dal notaio stesso, bensì ne fu redatto apposito verbale
scritto dalla Sig.Ra Stefania Lodola e non firmato né da lei né dal notaio che
espletava funzione di Presidente di scrutinio. Tale irregolarità è stata poi
colmata dall’operatività del Segretario Nazionale che, unitamente al
Presidente A.I.B.E.S., davanti al notaio Zito, ha provveduto ad espletare gli
adempimenti burocratici indispensabili per dare le corrette comunicazioni alla
prefettura di Milano, presso la quale, in data 15/10/2011, risultava ancora
essere Giorgio Fadda legale rappresentante dell’Associazione.
Il Presidente A.I.B.E.S. replica in merito alla congettura che vedrebbe il
desiderio di sfiduciare il Presidente esprimendo disponibilità per il dibattito e
la eventuale votazione per la sfiducia al Presidente ricordando che è stato
soltanto lui che, nella storia di A.I.B.E.S., ha chiesto una mozione di sfiducia
ad un Presidente. Ricorda anche che, tale mozione fu argomentata e
motivata oltre che supportata da documentazione cartacea ed invita chi è in
possesso di documenti attestanti irregolarità commesse dal Presidente di
denunciarli presso gli organi associativi competenti, vale a dire il Consiglio
Nazionale A.I.B.E.S., organo sociale che ha eletto il Presidente ed organo
sociale che può sfiduciarlo. Ribadisce inoltre che, chi, come lui ha fatto in
passato, intenda promuovere una tale azione, è tenuto a presentare
l’eventuale documentazione attestante le presunte irregolarità.
Il Presidente A.I.B.E.S. da spiegazione in merito alle persone da ringraziare
per le irregolarità contestate dall’agenzia delle entrate, persone che sono:
Camillo Bosco, Angelo Campora, Fabrizio Dallavalle, nonché una tradizione
consolidata dai loro predecessori Umberto Caselli e Fabrizio Dallavalle e non
imputabile ad altri, nonostante chi abbia formalmente firmato il bilancio riferito
a quell’anno 2007 fosse il Sig. Giorgio Fadda. Il Presidente A.I.B.E.S. spiega
come ci fosse in passato la malsana abitudine di indurre in discussione i due
Presidenti: il Presidente A.I.B.E.S. ed il Presidente Aibes Promotion SrL. Tale
consuetudine, alimentata dalla ignoranza amministrativa, generò la scelta di
gestire i contributi commerciali per i contest regionali in Associazione. In tale
scelta, dichiara il Presidente A.I.B.E.S., subentra la “finanza creativa” del
Tesoriere Fabrizio Dallavalle, per la quale, l’I.V.A. incassata dalle
sponsorizzazioni, non si versa allo Stato ed, in conseguenza a questo errore
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ne emergono anche altri, quali l’erronea gestione fiscale della compravendita
di cravatte, stemmi, spille e libri di testo.
Il Presidente A.I.B.E.S. ribadisce come, alla luce di quanto esposto, trovi
maggior valore la scelta per cui tutto ciò che è commerciale rappresenti una
attività che deve essere gestita dall’Aibes Promotion SrL, compreso l’I.B.A.
T.C. Europe.
Il Presidente A.I.B.E.S. replica in merito alle congetture che prevederebbero
nel nuovo Statuto sociale l’erogazione di soldi ai Soci e che verrebbero aboliti
i probiviri, aggiungendo che, con tali false false premesse, voleranno anche
gli asini.
Il Presidente A.I.B.E.S. da spiegazione in merito alla presunta soluzione per
la rivista che vedrebbe la richiesta di € 5,00 a ciascun socio di Solidus per
pagare la rivista A.I.B.E.S. descrivendo come la composizione di Solidus sia
cambiata rispetto alla fondazione e come ci siano pesi di Associazioni
diverse, anche per numero di iscritti, al proprio interno. Fa riferimento ai circa
35.000 iscritti dell’A.I.S., ai circa 15.000 della F.I.C., ai meno di 100 iscritti
dell’Associazione delle Governanti o di quella dei Concierge che devono far
fronte ad impegni istituzionali con budget molto ridotti. Il Presidente A.I.B.E.S.
fa riflettere sulla quota sociale del socio A.I.S., che è di € 80,00, dalla quale
andrebbero, secondo questa strampalata teoria, sottratti € 5,00 per pagare la
rivista all’A.I.B.E.S., ponendo così l’A.I.S. nella assurda condizione di pagare
€ 175.000,00 per la rivista A.I.B.E.S..
Il Presidente A.I.B.E.S. replica in merito alla teoria per la quale si vorrebbe
creare un “gruppo di persone competenti e preparate” da retribuire in Aibes
Promotion SrL per sviluppare progetti, affermando che è una splendida idea e
che, tale “team” è già stato individuato e convocato.
Il Presidente A.I.B.E.S. replica in merito alla teoria per la quale gli utili della
società debbano necessariamente essere convogliati in Associazione,
descrivendo come però, tale teoria, debba fare i conti con la realtà. Nella
attuale realtà di A.I.B.E.S. c’è un contenzioso aperto con l’agenzia delle
entrate ed è stata accettata l’istanza di sospensione del pagamento, grazie
anche alla non rosea situazione di cassa dell’Associazione. Tale delibera di
dividendi aprirebbe alla concreta possibilità della revocata della istanza di
sospensione.
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Il Presidente A.I.B.E.S. descrive come farsi scudo di slogan elettorali senza
tempo come “dare servizi ai Soci” sia sempre possibile e che tali affermazioni
possano sempre essere utilizzate in qualsiasi contesto ma che, di fatto, non
vogliono significare e produrre nulla per i Soci, bensì, soltanto
strumentalizzare gli insoddisfatti.
Il Presidente A.I.B.E.S. replica in merito alla possibilità di inviare una lettera
con gli auguri di natale a tutti i Soci, possibilmente con inclusa una stella di
natale, possibilmente l’edizione limitata annuale realizzata da Swarovski,
possibilmente andando in tutte le Sezioni e pagando la colazione di natale a
tutti i Soci e durante la colazione sarà selezionata una persona che potrà
usufruire di un mese di vacanza ai Caraibi. Il Presidente A.I.B.E.S. evidenzia
come, al di la della inconsistenza della ennesima congettura, non sia
possibile proporre falsità e sciocchezze, in quanto, il Socio che paga un
tesseramento annuo di € 100,00 o € 120,00 non può ricevere servizi che
costino più della cifra a disposizione per erogarli.
Il Presidente A.I.B.E.S. dichiara che, se il motto di chi vuole contestare
questo Consiglio è l’essere ridicolo, allora il Consiglio darà € 1.000,00 ad
ogni Socio e, se non dovessero bastare, anche € 2.000,00.
Il Presidente A.I.B.E.S. esprime piacere per il moralismo che si trova sui
social network, moralismo espresso con la creazione di gruppi che dichiarano
di aver servito l’A.I.B.E.S. e di non essersi serviti dell’A.I.B.E.S. e ne
approfitta per ricordare che la Sezione Piemonte, al termine dei 9 anni di
Fiduciariato del Sig. Antonino Perrone, ha passato le consegne all’attuale
Fiduciario, Sig. Fabio Romano, comprensive di 987 bottiglie ed € 8.500,00,
mentre la Sezione Campania, al termine dei 9 anni di Fiduciariato del Sig.
Franco Reder, ha passato le consegne all’attuale Fiduciario, Sig.ra Anna Di
Sandro, comprensive di 0 bottiglie e 0 euro. Il Presidente A.I.B.E.S. evidenzia
come la Sezione Piemonte, negli ultimi 9 anni abbia realizzato meno della
metà dei corsi della Sezione Campania ed abbia quasi un terzo degli iscritti
della Sezione Campania.
Il Presidente A.I.B.E.S. evidenzia come il vero ringraziamento a tutto quanto
questo accaduto possa essere rivolto a quei Consiglieri A.I.B.E.S. che già
durante la riunione diffondono informazioni false all’esterno, non documentate
e non documentabili, ma che comunque hanno come obbiettivo quello di
creare malumori.
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Il Presidente A.I.B.E.S. ricorda come, dal 12/07/2011 in poi, abbia sempre
invitato tutti i Soci a collaborare con le commissioni di lavoro e che,
purtroppo, non sia mai pervenuta alcuna proposta, finanche riferita alla
commissione di revisione dello statuto. Qualora dovesse pervenire la
proposta di inserimento nello statuto della opportunità di sfiduciare il
Presidente o anche il Consiglio, sarebbe sicuramente accettata ed inserita
nel nuovo statuto, in quanto proposta valida ed interessante.
Il Presidente A.I.B.E.S. da lettura della comunicazione ricevuta dal Socio
Gianluigi Cupito:
Gentilissimi,
sono il barman Gianluigi Cupito della sezione Friuli Venezia Giulia, ex insegnante
tecnico pratico di sala bar, presso l’Istituto Alberghiero “Bonaldo Stringher” di Udine. Scrivo questa mail perché deluso dalla Nostra Associazione e soprattutto dalle
ultime scelte effettuate.
Va precisato che ho sempre pagato con estrema puntualità il rinnovo della tessera,
ma nonostante ciò, per tutto il 2011, non ho mai ricevuto alcuna rivista (attualmente
infatti non so quale sia) e che le comunicazioni con il Fiduciario sono avvenute
esclusivamente tramite mail ed sms. Mi domando quindi cosa giustifichi un prezzo
così elevato per il rinnovo della quota associativa. Inoltre vorrei capire con quale
criterio vengono riservate agevolazioni per alcuni soci. Così dicendo faccio
riferimento alla “circolare Maura 3”, dove viene comunicato che: << al fine di
agevolare tutti quei Soci che, avendo raggiunto l'età pensionabile, hanno difficoltà a
pagare la quota annuale della nostra Associazione>>. Attualmente sono
disoccupato dal mese di luglio e nonostante non sia pensionato, per me è difficile
sostenere tale spesa. Vorrei inoltre farvi riflettere sulla scarsa operatività
dell’Associazione. Premetto che non considero l’A.I.B.E.S. né un sindacato né un
centro per l’impiego, ma vedo mancare la passione, i valori per i quali questa
Associazione è nata e si è sempre battuta e le promesse fatte. La crisi economica
ha colpito duramente tutti i settori, ma questo non giustifica tali mancanze. In tutte
le richieste di lavoro (sia in Friuli Venezia Giulia, che in Liguria dove ora risiedo),
vengono proposti solo contratti di apprendistato o vengono selezionati giovani
provenienti da corsi professionali (che almeno sulla carta non sono validi come i
nostri) e che si fregiano del titolo di Barman. Associazioni come l’A.I.S. tutelano
maggiormente i loro associati e il titolo professionale!
L’A.I.B.E.S. organizza corsi di apprendimento e perfezionamento al fine di
migliorare il livello professionale dei soci, soprattutto dei giovani; eppure in Friuli si
fa difficoltà ad organizzare un corso all’anno per mancanza di iscritti, ma vorrei
anche render noto che un’altra azienda alle porte di Udine organizza corsi di
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American Bar una volta al mese con 15-20 iscritti! Questi dati devono far riflette,
così come l’elevato numero di Aspiranti Barman, che anche dopo decenni non
effettuano il passaggio di categoria.
In quanto alle promesse, mi è sempre stato detto che nel “circuito A.I.B.E.S.” ci si
dava una mano, anche per trovare lavoro. Se qualche sforzo è stato fatto dai capi
barman Germani e Scubla, devo anche sottolineare che se ne sono completamente
lavati le mani i Fiduciari di sezione, ricordando comunque quanto detto sopra
riguardo al ruolo dell’Associazione. Non ho mai ottenuto alcuna risposta da parte
del Fiduciario riguardo alle conseguenze sul mancato pagamento della quota
associativa del 2012 e trovo insistenti i continui sms e mail che mi ricordano di
rinnovare la tessera o di partecipare all’organizzazione di concorsi o eventi fini a se
stessi, che considero tali, perché partecipandovi o dandovi una mano
nell’organizzazione non ottengo alcuna remunerazione.
Il Presidente A.I.B.E.S. esprime perplessità in riferimento alla lamentela delle
continue comunicazioni che riceve il Sig. Cupito, poiché secondo il Sig.
Cruder, Socio della stessa Sezione, nella Sezione Friuli Venezia Giulia non ci
sono comunicazioni.
Il Presidente A.I.B.E.S. esprime dispiacere per la non informazione del Socio
Cupito in merito all’A.I.S., il quale Presidente nazionale ha recentemente
ribadito che l’A.I.S. non è un sindacato, bensì un’Associazione nata per fare
cultura del vino. Evidenzia inoltre che, il Sig. Cupito, in un passo dichiara di
sapere che l’A.I.B.E.S. non è un sindacato, mentre, in un altro, si lamenta che
quando cerca lavoro il Fiduciario non lo aiuta. Il Presidente A.I.B.E.S.
ribadisce che l’Associazione non è un sindacato, non è un centro per
l’impiego e non è un ente che fa raccolte fondi per le famiglie di quei Soci che
si trovano in difficoltà e che possano attingere dal fondo per pagare l’affitto
della propria abitazione.
Il Presidente A.I.B.E.S. in riferimento alle richieste di documentazione
ricevute dai Consiglieri Nazionali Fiorenzo Colombo e Daniele Dagradi, da
lettura della candidatura al Consiglio Nazionale del Sig. Daniele Dagradi:
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Il Presidente A.I.B.E.S. ricordando che il 12/07/2011 il Consigliere Daniele
Dagradi viene eletto quale membro della commissione didattica nazionale,
così come auspicava e scriveva nel suo programma, da lettura della
comunicazione da egli ricevuta, così come ricevuta da tutti i membri del
Consiglio Nazionale A.I.B.E.S. in data 15/07/2011, con la quale si dimette da
tale incarico:
Cari Colleghi
Vi informo che desidero rinunciare l’incarico di componente della commissione
didattica AIBES, la motivazione va imputata alla mia mancanza di entusiasmo che
fino in questo momento mi ha stimolato a mettere a disposizione la mia esperienza
e a produrre materiale didattico per il comparto educativo AIBES. Ringrazio i
colleghi per la fiducia che hanno dimostrato nel volermi nella commissione, rimango
comunque nel ruolo di consigliere come rappresentante della sezione Lombardia.
Cordiale saluti
Daniele Dagradi
Il Presidente A.I.B.E.S. da lettura della sua comunicazione inviata al
Consigliere Daniele Dagradi in data 19/07/2011:
Gentile Daniele,
con la presente a manifestarTi la mia volontà di rifiutare la Tua rinuncia.
Sono certo che le tue motivazioni sono valide e ponderate.
Sono però altrettanto certo che troveremo, tutti insieme, la strada giusta per darci
nuovi stimoli ed un entusiasmo sempre maggiore.
Sei una persona che ha dato tanto e che ha ancora tanto da dare, sia nel Consiglio
Nazionale Aibes che nella commissione didattica.
Alla luce di ciò, del grande rispetto che nutro per il Tuo operato, e della
considerazione per la tua coerenza di pensiero, ribadisco fermamente il rigetto
della Tua rinuncia.
Il Presidente A.I.B.E.S. da lettura della replica del Consigliere Daniele
Dagradi ricevuta in data 19/07/2011:
Grazie Andrea
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Apprezzo molto il Tuo pensiero e dalla conversazione intercorsa telefonicamente
ho percepito il rispetto sincero che nutri nei miei confronti.
Apprezzo inoltre la fiducia che l’intero Consiglio ha dimostrato nell’eleggermi come
componente della Commissione Didattica , ma oltre al mio pensiero opinionabile
prevedo alcuni impegni di lavoro che limitano la mia disponibilità, in virtù di questi presupposti è maturata la mia decisone.
Comunque ribadisco che sarà mio intento mettere a disposizione un contributo
nella didattica qualora si ritenga necessario.
Il Presidente A.I.B.E.S. al termine della premessa che lo ha visto impegnato
nel fornire spiegazioni sulle calunnie ricevute negli ultimi tempi, procede con
la descrizione di quella che è stata l’operatività degli ultimi 5 mesi.
In seguito alla delibera di Consiglio Nazionale A.I.B.E.S. del 09/01/2012, il
Presidente, coadiuvato dal Tesoriere, ha avviato un percorso di dialogo con i
Soci Sostenitori andando anche a valutare l’opportunità di procedere con
nuove adesioni, incontrando nuove aziende.
Ringraziando la collaborazione del Segretario Nazionale, il Presidente
A.I.B.E.S. elenca le aziende contattate e visitate insieme al Tesoriere:
Moak
Columbus
Red Bull
Roner
Forst
Montenegro
Sirman
Consorzio per la tutela dell’ Asti docg
Confesercenti
Fipe
Caffè mokarico
Magazzini frigoriferi abruzzesi S.p.A.
Marie Brizard
Synapses
Distillerie Mozart
Nexus
Natfood
Gold plast
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Caffè ABC
Ipsa
Legea
Varnelli
Berlucchi
Caragi
Mavidrink
Pica
Federico D'Angelo Prestige Hotellerie
Bisol
Alessi
AICAF
Minipack Torre
Lamborghini energy drink
Sanpellegrino
Cantine Riondo
Afa Arredamenti
Comprital
Illy caffè
La spaziale Giffard
Finest Call
Biscaldi
Hausbrandt
Decafood
Accor Group
Ferrero
Villa Sandi
Volare
Tks group
Top Wines
Paderno
Sambonet
Rosenthal
Il Presidente A.I.B.E.S. comunica quali sono le 10 nuove aziende che hanno
aderito ad A.I.B.E.S. per il 2012: Roner, Forst, Federico D’angelo Hotellerie,
Bisol, Metro, Volare, Top Wines, TKS Group, Sirman, Red Bull.
Il Presidente A.I.B.E.S. descrive come, a fronte di nuove aziende entrate,
altre già presenti siano uscite: Pilsner Urquell, Ceado, Stock. Illustra come
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Stock abbia delocalizzato la produzione in Repubblica Ceca con
conseguente chiusura degli storici stabilimenti in Italia e ridefinizione del
budget. Descrive come la scelta di Sirman abbia precluso la possibilità di
collaborazione con Ceado, legata anche a scelte aziendali variate. Esprime
inoltre dispiacere per l’impossibilità di dialogo che comunque ha sempre
caratterizzato il rapporto con Pilsner Urquell, nato nel 2011.
Il Presidente A.I.B.E.S. descrive gli incontri avvenuti con Sanpellegrino e
Fabbri. Da quest’ultimo è nata l’esigenza di monitorare i ricettari dei concorsi
regionali al fine di garantire una uniformità di presenza dei Soci Sostenitori
all’interno dei concorsi regionali, ragione che ha portato il Presidente ed il
Tesoriere a visionare tutti i ricettari prima della stampa.
Il Presidente A.I.B.E.S. porta a conoscenza del Consiglio l’avvenuto
completamento della documentazione inerente gli adeguamenti normativi
della sede nazionale, comprensivo degli schemi e delle relazioni degli
impianti, reso possibile soltanto grazie all’impegno ed alla dedizione del
Segretario Nazionale.
Il Presidente A.I.B.E.S. relaziona in merito al contenzioso in essere con
l’agenzia delle entrate. In riferimento a tale situazione informa il Consiglio
Nazionale che, rispetto all’ultima riunione, si è proceduto a presentare
formale istanza con adesione che, però, ha prodotto degli esiti non
soddisfacenti, in quanto non si è vista una rilevante riduzione della sanzione.
Comunica che si è quindi proceduto a presentare regolare ricorso e
contestualmente la relativa istanza di sospensione. Tale ricorso, disposto dal
Prof. Massimo Basilavecchia, è stato presentato presso la commissione
tributaria di Milano.
Il Presidente A.I.B.E.S. esprime dispiacere per l’origine del Prof. Massimo
Basilavecchia, in quanto abruzzese come lui, ma dichiara di non poter
intervenire sul fatto che il Prof. Massimo Basilavecchia sia il Presidente
Nazionale della A.I.P.D.T. (Associazione Italiana dei Professori di Diritto
Tributario).
Il Presidente A.I.B.E.S. da lettura del ricorso del Prof. Basilavecchia:
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO RICORSO CON
ISTANZA DI SOSPENSIONE
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per l’Associazione italiana barmen e sostenitori – AIBES – c.f. 80129210151, con
sede in Milano, in persona del legale rappresentante Andrea Giacinto Pieri, c.f.
PRINRG80M12A345D, rapp.ta e difesa nel presente giudizio, in virtù di procura in
calce al presente atto, dall’avv.prof. Massimo Basilavecchia del foro di Pescara
(BSLMSM56B11G482C, [email protected], fax 085 27776 – 085 75274),
elett.mente dom.ta presso la sede dell‟associazione in Milano, alla via Baldissera, 2
(Fax.02/29404565)
nei confronti dell‟Agenzia delle entrate – Direzione provinciale II di Milano, in
persona del Direttore p.t.;
avverso l’avviso di accertamento e di irrogazione sanzioni T9D043C04202/2011,
per IRES, IRAP, IVA per l’anno 2007.
FATTO
1. L’AIBES è stata costituita nel 1949 (all. 1) quale associazione tra i barmen
avente come oggetto sociale la promozione del livello professionale dei propri soci
in modo che essi possano partecipare al momento distributivo del bere nel rispetto
delle istanze morali e sanitarie del nostro paese e nell‟interesse del suo turismo.
Veniva escluso qualsiasi scopo di lucro e qualsiasi vantaggio economico per i soci
(vs. testo statuto, approvato il 5 novembre 2003, art. 2 -all.2-; ma clausole analoghe
sono presenti da sempre e l‟aspetto sociale è sempre più sottolineato dai testi dello
statuto approvati dagli anni settanta: statuto approvato l‟8 novembre 1977 –all.3-).
Tra le diverse categorie di soci, identificate dalle varie disposizioni statutarie
succedutesi nel tempo con variazioni della numerazione e del contenuto (-all.4-:
modifiche statutarie approvate il 10 gennaio 1956), in particolare è sempre stata
prevista, con definizioni omogenee, la qualità di socio sostenitore, “coloro che, pur
non esercitando professionalmente l‟attività di barman, abbiano competenze e
capacità nel campo liquoristico o in altri attinenti le attività del barman e abbiano
dimostrato interesse e passione per lo sviluppo professionale dell
‟associazione” (testo dello statuto approvato nel 2003, art. 4: -all. 2-); qualità,
attribuita su domanda dal Consiglio nazionale dell‟associazione, che fissa anche la
quota annuale; e che “può essere assunta anche da società o associazioni, fermo
restando che l‟adesione ha in ogni caso un carattere assolutamente volontario e
comporta l‟accettazione dei principi ispiratori contenuti nel presente statuto” (art. 5
testo statuto da ultimo citato; clausola presente sin dall‟art. 14 statuto approvato il
28 novembre 1979: all.5).
Nel 1998 AIBES ha ottenuto il riconoscimento e la personalità giuridica, proprio per
il contributo che è in grado di dare alla formazione di un’educazione nel delicato
campo del consumo degli alcolici, promuovendone un uso moderato e garantendo
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elevata qualità dei prodotti impiegati.
Molte campagne di pubblicità sociale sono state diffuse dalle autorità competenti
con il contributo tecnico e operativo di AIBES.
Fiscalmente, si tratta di un ente non commerciale, che svolge attività commerciali
non prevalenti strumentali al raggiungimento degli scopi istituzionali.
2. A seguito di un controllo fiscale, realizzato da funzionari dell’ufficio controlli della
Direzione provinciale di Milano II dell’Agenzia delle entrate, in data 25 ottobre 2010
è stato redatto un p.v.c. di constatazione, con il quale erano contestate irregolarità
minori derivanti dall’esame delle fatture attive e passive, e in particolare era
contestata la mancata inclusione, tra le attività commerciali da includere nel reddito
d‟impresa, dell‟intero ammontare delle quote versate dai soci sostenitori,
considerate come corrispettivi a fronte di corrispettivi specifici resi ai soci stessi.
Di conseguenza, lo stesso ufficio ha notificato, in data 15 settembre, l‟atto di
accertamento impugnato, con il quale erano accertati: maggiori ricavi, per €
101.434,42, con conseguente perdita del regime forfetario di determinazione del
reddito d‟impresa, quantificato in € 185.462, 84, in luogo di € 66.701,00; un valore
della produzione netta, ai fini IRAP, di € 227.585,00 in luogo di € 100.823,00; ai fini
IVA, un volume d’affari, imponibile al 20%, di € 359.137,00, in luogo di €
273.003,00; una minore detrazione di € 927,60.
In conclusione, era irrogata la sanzione di € 58.786,50; erano liquidate una
maggiore imposta IRES di € 39.191,00, una maggiore IRAP di € 5.387,00, una
maggiore IVA per € 18.153,00.
3. AIBES ha presentato istanza di accertamento con adesione in data 7 novembre
e 14 novembre 2011 (all. 6, 7 e 8) e, nel contraddittorio (all.9 e all. 10), ha
documentato le ragioni per una revisione dei rilievi; in particolare, ho documentato
la doppia funzione delle contribuzioni ricevute dai soci sostenitori, in parte da
sempre considerate quota associativa, nella misura del 30%, in parte considerate
corrispettivo (e quindi attività commerciale) per la visibilità assicurata ai prodotti e al
marchio delle imprese sostenitrici, nella misura del 70%, in occasione delle diverse
manifestazioni promosse dall’associazione.
Ciò nonostante, l’ufficio non ha inteso modificare e nemmeno ridurre i propri rilievi
(vs. liquidazione informale inviata all’AIBES per definire il contesto senza ricorso:
all. 11)), per cui l‟accertamento con adesione non è stato perfezionato.
Di qui il presente ricorso, sorretto dai seguenti
MOTIVI
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L’atto di accertamento ripropone i cinque rilievi di cui al p.v.c., per cui i motivi di
ricorso sono impostati secondo lo stesso schema: essi investiranno in primo luogo
il rilievo di maggiore importanza, il n. 4, quindi i rilievi 2 e 3. Seguiranno un motivo,
subordinato, sulla determinazione del reddito, e infine un quinto motivo
sull’applicazione della sanzione amministrativa.
1. Sulla infondatezza del rilievo n. 4. La contestazione di maggior peso economico
è quella che concerne la qualificazione come ricavi dell’intero ammontare versato
dai soci sostenitori, che invece AIBES ha considerato imponibile, per la quota del
70% stimata come corrispettivo dei servizi specifici resi agli associati(1),
considerando invece entrata istituzionale (contributi per l‟esistenza e il
funzionamento dell’associazione) il restante 30%.
1a. Ad avviso di AIBES, in occasione del controllo, non è stata colta, anche per
involontaria insufficiente collaborazione della stessa associazione, la effettiva
natura del rapporto che lega AIBES ai soci sostenitori.
AIBES nasce non solo come associazione di categoria, ma con una missione di
qualificazione professionale e di tutela della clientela di prodotti potenzialmente in
grado di nuocere alla salute, quali gli alcolici e in particolare gli aperitivi e i
cocktails. La funzione è quella di dimostrare che vi può essere un consumo sano,
basato sulla selezione degli ingredienti, garantito dalla formazione professionale
degli operatori del settore. Di tanto dà atto lo stesso p.v.c., a pag. 4 e 5.
Non a caso l‟ente ha ricevuto la personalità giuridica, e partecipa alle campagne
mediatiche a contenuto sociale dissuasive di comportamenti pericolosi(2).
La presenza di soci sostenitori, prevista sin dall‟atto costitutivo del 1949, implica il
coinvolgimento di aziende che certamente hanno interesse alla vitalità
dell‟associazione, per il semplice e solo fatto che l‟attività associativa sviluppa la
coesione tra gli operatori e migliora l‟immagine degli stessi e dei prodotti che
commercializzano. Barmen e sostenitori (questi ultimi, aziende del settore di
primaria importanza) compaiono insieme nella denominazione dell‟associazione,
sin dal primo dopoguerra, quando parlare di sponsorizzazioni, nel senso che oggi
diamo all‟espressione, e tanto più di pratiche elusive connesse a tali rapporti
commerciali, era impensabile.
(1)Tali servizi si identificano con la visibilità assicurata ai prodotti e al marchio dei soci sostenitori, in occasione delle
manifestazioni denominate “concorsi regionali”.
(2)Ad es., il Codice etico di autoregolazione per la sicurezza stradale promosso dal Ministro dell’Interno, dal Ministro per
le Politiche Giovanili e le Attività Sportive, dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome e da
AIBES con altre associazioni.
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1b. Già questo dato strutturale giustifica la imputazione a quota associativa di una
parte dell‟importo versato dal singolo sostenitore. Non è poi anomalo, date la
natura e la “forza” dei sostenitori, che la quota dell‟azienda sia più alta di quella del
singolo barman, né che il diritto di voto sia stato riservato, ab initio, ai soli operatori
professionali.
Anzi. Se le aziende sostenitrici votassero in assemblea, potrebbero influenzare,
data la loro forza economica, decisioni che sinora invece (come tutti gli assetti
statutari, anche quello di AIBES è modificabile) l‟associazione ha inteso riservare ai
soli lavoratori del settore, anche al fine di garantire la loro assoluta indipendenza.
1c. Il riferimento all’art. 148, comma 8, del TUIR, è erroneo: le condizioni di
democraticità statutaria, ivi previste, valgono “ai fini di cui ai commi 3, 5, 6 e 7” dello
stesso articolo, e pertanto condizionano la “non commercialità” di prestazioni o
cessioni rese a fronte di corrispettivi specifici.
Pertanto, quand’anche quelle condizioni per assurdo si considerassero non
rispettate nel caso di AIBES, ciò non porrebbe in discussione il principio
fondamentale e generale di cui al comma 1 dell’art. 148, secondo il quale le somme
versate dagli associati a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a
formare il reddito complessivo: esse non hanno cioè MAI rilevanza reddituale, sotto
nessun profilo.
1d. Esiste insomma un interesse del socio sostenitore-azienda a che esista e
funzioni un‟associazione di professionisti del settore autodeterminata, che
prescinde dal distinto interesse, costituito dal ritorno commerciale assicurato dalla
visibilità dei propri prodotti nelle manifestazioni pubbliche. Il primo interesse trova
espressione finanziaria nella quota parte – individuata presuntivamente, ma con
ragionevolezza – del 30% del contributo, che AIBES non ha considerato ricavo, e
che le imprese sostenitrici vedono esplicitata nelle fatture come pura quota
associativa, non determinante costi pubblicitari (all.12).
Esiste poi un vero e proprio diritto - la cui tutela origina, come si vedrà, anche
conflitti giuridici tra AIBES e soci sostenitori – a vedere garantita una visibilità dei
propri prodotti (eventualmente in esclusiva: non si vede quale sia il problema di tale
clausola, limitatamente al corrispettivo di carattere commerciale), in occasione degli
eventi regionali, e questa è la prestazione di servizi specifica la cui remunerazione
(i contributo per i concorsi regionali) viene considerata ricavo da AIBES rendendola
deducibile in piena simmetria dal socio sostenitore (all.13). La “stima” al 70% è
senza dubbio congrua, considerato che all‟aspetto commerciale viene data una
netta prevalenza, senza dimenticare che l‟interesse fondante il rapporto è quello a
che l‟associazione esista e possa operare, e a questo interesse sembra
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ragionevole aver riconosciuto il 30%. D‟altra parte, la suddivisione non avrà avuto
una evidenza formale negli atti dell‟associazione o nei contratti, ma questo non
vuol dire che sia stata determinata arbitrariamente, in funzione di un obiettivo
fiscale (neanche il p.v.c. lo sostiene, pur lamentando formalisticamente la
mancanza di una determinazione a priori); oltre ad essere stata regolarmente
contabilizzata (all. 14).
1e. Il fatto che, in alcuni esercizi, e in particolare nel 2007, gli organi amministrativi
di AIBES abbiano deciso di imputare al finanziamento delle manifestazioni tutta la
quota versata dal sostenitore, essendo risultata insufficiente alla copertura dei costi
la sola quota corrispettiva, non cambia le conclusioni di cui sopra, dato che si tratta
di una destinazione finanziaria ex post meramente interna all’associazione, per
coprire un disavanzo verificatosi nelle manifestazioni, che non ha affatto modificato
la distinzione, nelle fatture/ricevute, tra quota istituzionale e corrispettivo.
Lo dimostra pag. 10 del verbale del consiglio del 14-16 gennaio 2007 (all.15), là
dove il tesoriere afferma, a proposito dei soci sostenitori, “solamente la cifra di €
7.000 per ciascuna azienda sarà devoluta ai concorsi regionali, ...i rimanenti €
3.000 saranno accantonati al fine di assicurare all‟associazione un margine di
liquidità per l‟eventuale copertura del prossimo convegno nazionale, così come per
la disponibilità economica di fine anno, indispensabile per poter far fronte alle
necessità di inizio gestione 2008, considerando anche il fatto che si dovranno
supportare le spese straordinarie per il rinnovo delle cariche associative”.
La stessa fattura n. 481 (all. 16) del 2006 (che non è l‟anno oggetto
dell’accertamento), emessa dalla società che all’epoca gestiva i concorsi regionali
per incarico di AIBES, dimostra che il versamento delle somme da parte dei soci
sostenitori è sempre stato suddiviso e stornato, per la parte istituzionale non
riguardante i concorsi regionali, in favore dell’associazione.
1f. Vi è d’altra parte una vicenda emblematica che conferma come la distinzione tra
quota associativa e contributo a fronte di servizi commerciali specifici sia ben chiara
ed oggettiva.
Vi è stata nell‟anno 2008 una contestazione, da parte di un socio sostenitore
(BORSCI), in ordine alla visibilità commerciale dei propri prodotti, in occasione degli
eventi, in base alla quale tale socio ha ritenuto di sospendere la sola quota di €
7.000, cioè il corrispettivo da pubblicità, applicando il principio inadimplenti non est
adimplendum. In relazione al contributo/corrispettivo, AIBES ha emesso la nota di
credito del 23 dicembre 2008, n. 088, per settemila euro.
Non è stata invece messa in discussione- né da AIBES, né dall‟associato - la quota
parte associativa di € 3.000, rispetto alla quale il socio sostenitore si è reso moroso
semplicemente per difficoltà finanziarie, poi sfociate in concordato preventivo; per
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riscuotere SOLO tale quota, AIBES ha voluto esprimere il proprio voto sulla
proposta di concordato preventivo poi approvata in sede di adunanza dei creditori
(all. da 17 a 29). Anche i rapporti concretamente intercorsi tra AIBES e associati
dimostrano dunque che la distinzione tra quota associativa e corrispettivi specifici
ha una sua oggettività, una sua effettività, e risponde alla coesistenza di quei due
interessi giuridico-economici del tutto distinti, che si sono in precedenza descritti.
2. Sulla infondatezza del rilievo n. 2.
Con esso si contesta l‟omessa considerazione, ai fini IRES e IRAP, della fattura n.
52 del 9/7/2007 (all.30), per € 8.000,00, pur registrata tra le operazioni attive IVA.
L‟importo della fattura (escluso da Iva ex art. 15 dpr 633/72) riguarda un addebito a
titolo di penale, per mancato rispetto di un limite di spesa da parte di una sezione
regionale, che non ha natura reddituale ma sanzionatoria, o al più risarcitoria. Essa
non può essere considerata in alcun modo componente positivo di reddito, dato
che non esprime né una cessione di beni né una prestazione di servizi nè ha in
alcun modo natura sostitutiva di proventi reddituali; essa attiene al rapporto
istituzionale tra soci e associazione, senza alcuna attinenza alle attività
commerciali. E’ stata in particolare violata la responsabilità contabile della sezione,
che non deve superare il limite di spesa previsto per le sue manifestazioni,
esponendo a rischi il patrimonio dell’AIBES.
3. Sulla infondatezza del rilievo n. 3.
Da tre schede contabili (82.008, 82.100, 82.103; all. da 31 a 33) è stata ricavata la
“vendita” di prodotti (abbigliamento,libri, ma soprattutto prodotti da barman) per €
8.134,42, non considerata ai fini IRES, IRAP, IVA.
Le cessioni contabilizzate, ancorché avvenute dietro esborso di un indennizzo da
parte dell’associato/cessionario dei beni, non possono essere considerate attività
commerciali, dato il valore e l‟uso esclusivamente interni dei beni ceduti e l’assoluta
inerenza della cessione alle finalità istituzionali dell’ente.
Si tratta infatti di beni particolari e di gadget, recanti il logo e la denominazione di
AIBES, quali cravatte, berretti, stemmi, libri, prodotti barman, insuscettibili di
utilizzazione economica al di fuori della sfera associativa, e pertanto non
rispondenti alla definizione normativa - che autorizza la presunzione di
commercialità – di “beni nuovi prodotti per la vendita”. L‟esclusivo riferimento alla
sfera associativa delle “cessioni”, sia in senso soggettivo, sia in senso oggettivo,
impedisce di qualificare ricavi gli indennizzi versati dagli associati a titolo di
contribuzione alle spese, senza alcun ricarico.
4. In via subordinata, la determinazione del reddito imponibile IRES e IRAP è
errata.
Anche ipotizzando, nella denegata ipotesi di rigetto parziale dei motivi precedenti,
un incremento dei ricavi imponibili ai fini IRES tale da superare la soglia di cui agli
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articoli 18, d.p.r. 600/73, e 145 del TUIR, la determinazione del reddito d’impresa
per il periodo 2007 dovrebbe pur sempre avvenire applicando, all’ammontare dei
ricavi, i coefficienti del 15% (fino a € 15.493,71) e del 25% previsti dall’art. 145
citato (per la parte eccedente).
L’ufficio, invece, ha considerato perduto il criterio forfetario, senza considerare che
il superamento del limite non ha effetto per l’anno in corso, ma solo dall’anno
successivo.
Tanto si desume in primo luogo dal fatto che il regime forfetario di cui all’art. 145 è
riservato ai soggetti ammessi alla contabilità semplificata ai sensi dell’art. 18 d.p.r.
600/73. Questi ultimi sono identificati valutando la soglia di ricavi conseguita
nell’anno precedente, e il regime semplificato si applica di anno in anno, salvo che
gli ammontari di cui al comma 1 non vengano superati (conformi in tal senso sono
sia l‟art. 18, sia l‟art. 145). Dalla impostazione delle due disposizioni è evidente
che, contrariamente a quanto assume l’Amministrazione finanziaria, il superamento
del limite non comporta la perdita immediata del regime forfetario, poiché ha effetto
solo per il periodo d‟imposta successivo. E non può essere diversamente, perché il
collegamento tra contabilità semplificata, ammontare dei ricavi e opzione per il
forfait viene cristallizzato con riferimento alle risultanze di un periodo che non può
che essere precedente, rispetto al periodo in corso. Per quest’ultimo, infatti, il
superamento del limite non impedisce di considerare l’ente come “ammesso al
regime di contabilità semplificata”, in virtù del volume di ricavi conseguito nell’anno
precedente. Il contribuente che ha diritto alla contabilità semplificata ha in quanto
tale diritto al forfait nella determinazione del reddito, e perde il secondo solo come
conseguenza derivata dalla perdita del diritto alla prima: che si verifica solo con il
periodo successivo.
In ogni caso, in via ulteriormente subordinata, l’applicazione della percentuale
forfetaria andrebbe riconosciuta alla ricorrente quanto meno fino all’ammontare
massimo di ricavi previsto dall’art. 145 (309.874,14).
La rideterminazione del reddito imponibile, sulla base del forfait, incide poi anche
sull’IRAP, tributo nel quale l‟ente ammesso alla determinazione forfetaria ai fini del
reddito determina la base imponibile proprio partendo dal reddito così quantificato.
5. Sempre in via subordinata, disapplicabilità delle sanzioni amministrative.
Nell‟atto impugnato sono irrogate ad AIBES, in via diretta, sanzioni amministrative
per le presunte violazioni di cui ai precedenti motivi. Manca, tuttavia, qualunque
riferimento ai presupposti di sussistenza dell’illecito, all’elemento soggettivo, sia in
relazione alle persone fisiche che avrebbero commesso gli illeciti, sia in relazione
alla stessa associazione.
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E’ vero infatti che l’art. 7 d.l. 269 prevede che le sanzioni amministrative “relative al
rapporto fiscale di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a
carico della persona giuridica”, ma è anche vero che l’impianto complessivo del
sistema sanzionatorio amministrativo tributario resta ancorato alla responsabilità
personale del trasgressore e al carattere punitivo e afflittivo della sanzione. Tanto
che la migliore dottrina, commentando le modifiche introdotte dall’art. 7, ha posto in
luce l’esigenza di ricondurre comunque la responsabilità dell’ente alla preventiva
verifica della ricorrenza delle condizioni oggettive e soggettive di esistenza
dell’illecito (elemento soggettivo, nesso di causalità, imputabilità), e quindi senza
poter prescindere da una valutazione del comportamento dei singoli soggetti.
La modifica va dunque intesa come esonero da responsabilità per la persona fisica
che ha commesso la violazione, non come automatismo nella responsabilità per la
sanzione della persona giuridica in quanto tale: occorre cioè che si verifichi un
nesso di strumentalità tra l’illecito della persona fisica e il vantaggio fiscale della
persona giuridica.
In ogni caso, la natura dell’ente, la tipologia di irregolarità contestate, l‟assoluta
mancanza di antigiuridicità nel comportamento del tutto trasparente
dell’associazione, inducono a chiedere all’Ecc.ma Commissione tributaria di voler
dichiarare non applicabili le sanzioni e in subordine di rideterminarle con ogni
possibile attenuazione.
Istanza di sospensione dell’atto impugnato
La sospensione dell’atto impugnato si rende necessaria perché sarà iscritto a ruolo
un terzo dell’imposta accertata, con i relativi interessi, e si tratta di una somma,
intorno ai 23.000 €, che incide profondamente sulla vita di un associazione dedita
ad attività di pubblico interesse e prevalentemente non commerciali.
D’altra parte, la solidità, la personalità giuridica, il rilievo nazionale dell’AIBES, la
sua diretta partecipazione a iniziative di interesse pubblico in partnership con enti
pubblici e Ministeri, rendono certa la soddisfazione del credito erariale, quando
dovesse essere confermato dalla valutazione del giudice tributario.
PQM
Si chiede all’Ecc.ma Commissione tributaria provinciale di Milano, in accoglimento
dei motivi suesposti e previa
sospensione dell’esecuzione dell’atto:
- l’annullamento integrale dell’atto impugnato, dichiarando non dovute le somme
liquidate nello stesso;
- in subordine, l’annullamento parziale, con rideterminazione degli importi dovuti
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nella misura che sarà ritenuta di giustizia; - in ulteriore subordine, l’annullamento o
disapplicazione della parte sanzionatoria dell’atto.
Con vittoria di spese e onorari di giudizio.
Ai fini del contributo unificato, si indica il valore della causa in € 63.000 circa, con
applicazione del contributo in € 250,00=.
All’atto della costituzione in giudizio, si produrranno i documenti indicati nel testo
del ricorso.
Istanza di trattazione in pubblica udienza
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 33 d.lgs. 546/92, con il presente atto si chiede
la trattazione con discussione in pubblica udienza.
Pescara, 7 febbraio 2012
Avv.prof. Massimo Basilavecchia
PROCURA
Quale presidente e legale rappresentante dell’Associazione italiana barmen e
sostenitori – AIBES – c.f. 80129210151, con sede in Milano, delego a
rappresentare e difendere l‟associazione, nel presente giudizio davanti alla
commissione tributaria provinciale di Milano nei confronti dell’Agenzia delle entrate
Direzione provinciale II di Milano avverso l’avviso di accertamento
T9D043C04202/2011, l‟avv. prof. Massimo Basilavecchia, con studio in Pescara,
eleggendo domicilio presso la sede dell’associazione in Milano, alla via Baldissera,
2. La delega comprende il giudizio di primo grado in ogni sua fase, anche cautelare
ed esecutiva, con ogni potere e facoltà, anche di delega di singole attività
processuali.
Si autorizza il trattamento dei dati personali e della associazione, ai sensi di legge.
Pescara, 7 febbraio 2012
Il presidente AIBES
Andrea Giacinto Pieri
E’ autentica
Avv.prof. Massimo Basilavecchia
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Dichiarazione di conformità: Si attesta che l‟esemplare del ricorso che verrà
inviato per posta in plico senza busta raccomandato alla Direzione provinciale II di
Milano è conforme a quello che sarà depositato presso la Commissione tributaria di
Milano.
Pescara, 8 febbraio 2012 avv.prof. Massimo Basilavecchia
Il Presidente A.I.B.E.S. dichiara che, per rendere più fruibile tale ricorso a tutti
i componenti del Consiglio Nazionale A.I.B.E.S., ha provveduto, anche per
avere un ulteriore riscontro su tali tesi, a far redigere un parere legale
motivato dallo studio legale Bizzarro/Gatto, del quale da lettura:
PARERE LEGALE MOTIVATO
RELATIVO ALLA CONTROVERSIA
A.I.B.E.S. // AGENZIA DELLE ENTRATE
***
Si redige parere motivato a seguito di incarico ricevuto dal Presidente
A.I.B.E.S., Andrea Giacinto Pieri, relativamente alla controversia insorta
con l’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Milano, in
conseguenza dei controlli effettuati nelle giornate del 04.10.2010,
25.10.2010, 01.06.2011 e successive irrogazioni di sanzioni oggetto di
contestazione dinanzi l’Organo Tributario di competenza con il Ministero
dell’avv. prof. Massimo Basilavecchia.
La vicenda trae origine dalla commistione tra le attività di natura
commerciale e no profit, in particolar modo con la destinazione delle c.d.
“quote associative” dei soci sostenitori ed una errata tenuta della
contabilità c.d. “separata”.
E’ stato all’uopo richiesto al sottoscritto, da parte del Presidente
A.I.B.E.S., una panoramica sulla gestione contabile dell’Associazione,
con riferimenti agli obblighi da osservare, nonché una valutazione
sommaria circa l’eventuale responsabilità del professionista incaricato alla
gestione fiscale.
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Il parere, dunque, si soffermerà sulle richieste di cui innanzi, partendo
dal materiale informativo fornito al sottoscritto procuratore ed inerente la
vicenda.
***
In via assolutamente preliminare, si è provveduto ad esaminare con
attenzione tutta la documentazione posta al vaglio del sottoscritto
professionista, dal cui esame è emerso l’accertamento dell’Organo
fiscale, volto a censurare la commistione contabile tra le operazioni non
ritenute dall’associazione “commerciali” e quelle, al contrario rientrati
nell’alveo delle scopo associativo.
Appare, doveroso, quindi, ripartire per singoli capitoli i temi trattati dallo
scrivente ed utili giuridicamente al fine di non incorrere in successive
“disattenzioni”.
1. Le associazioni riconosciute: inquadramento giuridico
L’associazione può essere definita come una comunità organizzata di
persone che, con riguardo al fine perseguito, si propone come unitario
centro di interessi.
Il riconoscimento ottenuto da A.I.B.E.S., consente a quest’ultima di
essere dotata di regolare capacità giuridica e, di conseguenza, di
beneficiare di ogni previsione di legge con conseguente obbligo di
osservarne le relative prescrizioni.
E’ d’uopo precisare, anche in considerazione del potere rappresentativo
in seno all’associazione all’epoca delle contestazioni, che la persona
giuridica è soggetto autonomo che svolge la sua attività come soggetto
separato, senza implicare la responsabilità illimitata e personale di chi
opera per mezzo di essa.
In buona sostanza, il Presidente A.I.B.E.S., all’epoca delle contestazioni,
rappresentava la figura di riferimento delle operazioni giuridiche ma non il
soggetto passivo delle loro conseguenze.
La limitazione di responsabilità, infatti, è subordinata all’adozione di
schemi previsti dalla legge, al fine di dare ai terzi qualche protezione
contro il pericolo che il patrimonio dell’ente venga sottratto alle loro
pretese creditorie.
Perché si possa parlare, quindi, di una “persona giuridica” occorre
essere in presenza di un patrimonio (inteso come insieme di rapporti
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giuridici attivi e passivi), che sia staccato dal patrimonio di qualsiasi
persona fisica e sia sottoposto a vicende autonome, dirette a realizzare
un determinato scopo.
Nel caso che ci riguarda, possiamo tranquillamente affermare come
l’associazione riconosciuta goda di una c.d. “autonomia patrimoniale
perfetta”.
La predetta autonomia presenta le seguenti caratteristiche:
a) conferisce il beneficio della personalità giuridica;
b) rende insensibile il patrimonio del singolo partecipante ai debiti
dell’ente;
c) rende insensibile il patrimonio dell’ente ai debiti personali del singolo
partecipante.
Le differenze di regime giuridico tra le associazioni riconosciute e quelle non
riconosciute si manifestano, quindi, essenzialmente nella regola relativa
all’autonomia patrimoniale.
Il citato punto “b”, consente di escludere espressamente qualsiasi forma di
coinvolgimento personale da parte dell’allora Presidente, sig. Giorgio Fadda,
alle problematiche ed ipotetiche conseguenze economiche ricadenti sul
patrimonio associativo.
Diversa, a questo proposito, potrebbe essere l’iniziativa degli organi direttivi
dell’ente in merito all’attivazione di procedure interne per censurare e
sanzionare (nel caso di specie con provvedimenti di rilievo) la cattiva
“sorveglianza” da parte del rappresentante massimo dell’associazione.
A parere di chi scrive e per completare il panorama giuridico introduttivo,
l’A.I.B.E.S. è inquadrabile nella figura della c.d. “associazione di promozione
sociale”, dizione comparsa nell’art. 148 del T.U.I.R. (testo unico imposte sui
redditi), nella parte in cui si stabiliscono, nei confronti dei suddetti enti, delle
agevolazioni di natura fiscale.
La legge 7 dicembre 2000 n. 383, è proprio intervenuta per disciplinare il
riconoscimento e la costituzione delle associazioni di promozione sociale,
individuate con le seguenti caratteristiche:
1. svolgimento di attività di utilità sociale a favore di associati e di terzi;
2. assenza di finalità di lucro;
3. pieno rispetto della libertà e dignità degli associati;
4. costituzione per atto scritto;
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5. inserimento, nell’atto costitutivo e nello statuto, di determinate clausole;
6. reperimento di risorse economiche da fonti espressamente previste dalla
legge.
Inquadrando A.I.B.E.S. nella predetta figura giuridica, avremmo già una
prima eccezione da muovere all’Agenzia delle Entrate, in relazione alla
valenza e “commercialità” del versamento della quota associativa.
Infatti, le associazioni di promozione sociale, traggono risorse economiche,
per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività, da fonti
espressamente previste dalla legge:
1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazioni, legati;
3. contributi dello Stato, Regioni, Enti Locali a sostegno di specifici e
dettagliatamente documentati programmi realizzati nell’ambito di fini
statutari;
4. entrate derivanti da prestazioni di servizi e convenzionati;
5. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati, ai terzi, anche
attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale,
artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e
comunque finalizzate al raggiungimento di obiettivi istituzionali;
6. erogazioni liberali degli associati o terzi;
7. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio
finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
8. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazione di
promozione sociale.
Le associazioni di promozione sociale, inoltre, devono avvalersi
prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai
propri associati, per il perseguimento delle attività istituzionali.
E’ parere di chi scrive, quindi, insistere fermamente sulla valenza di interesse
sociale rivestita dall’associazione, anche in considerazione delle necessità di
sostentamento economico che sfugge al profitto pieno e, di conseguenza, alle
imposizioni erariali da parte dello Stato.
Nell'ordinamento giuridico italiano, l'associazione è una delle forme aggregative
riconosciute dalla legge, che ne tutela la libertà costitutiva e le forme di attività.
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L'associazione ha base personale ed è costituita da almeno due persone che
perseguano uno scopo comune legittimo, non essendo il patrimonio un elemento
essenziale.
Con il contratto associativo (l'atto costitutivo), due o più soggetti si obbligano,
attraverso un’organizzazione stabile, a perseguire uno scopo comune non
economico.
La Costituzione italiana (art. 18) riconosce ai cittadini il diritto di associarsi
liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla
legge penale. Lo stesso articolo proibisce le associazioni segrete e quelle che
perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di
carattere militare.
L'associazione è la «formazione sociale» più ampia ma non è la sola formazione
sociale presente nel nostro ordinamento. Essa si distingue:
•
dalla «riunione» (art. 17 Cost., in cui manca il concetto di stabilità e manca
un'organizzazione stabile che indirizzi l'attività delle persone associate),
•
dalla «famiglia» (definita dall'art. 29 Cost. come società naturale, che pure è
un nucleo sociale ma formato da persone unite da vincolo di sangue, e
perciò non tutelato autonomamente, bensì attraverso determinati diritti dei
componenti del nucleo stesso anche nell'ipotesi del perseguimento di fini
superindividuali familiari),
•
dalle «rappresentanze organiche di popolo» (art. 56-57 Cost., che sono
espressione della sovranità popolare e non sono formazioni sociali che
operano all'interno della comunità, ma sono organi istituzionali).
•
dalla «comunione» (art. 1100 c.c. che non concepisce la comunione quale
gruppo di persone dinamicamente teso al raggiungimento di determinati fini
superindividuali di qualsiasi natura, ma piuttosto quale istituto tendente alla
statica conservazione del godimento dei beni tra più persone, il che rievoca
la nozione romanistica di proprietà plurima integrale).
Il fenomeno della spontanea organizzazione di più persone in gruppi o collettività
per il raggiungimento di uno scopo comune è un fenomeno antico, quasi
primordiale, ed ha conosciuto uno sviluppo sempre crescente.
Ciò nonostante, nell'attuale ordinamento non vi è una norma definitoria che
descriva la nozione di associazione o di persona giuridica: il vigente sistema
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deriva la sua indifferenza in parte dall'ordinamento francese del secolo XIX, dove i
raggruppamenti sociali erano addirittura osteggiati e si affermava la supremazia
dell'individuo singolo come titolare di situazioni giuridiche soggettive .
Per quanto riguarda gli “ elementi strutturali dell'associazione”, sono elementi
generali, comuni ad ogni tipo di associazione:
1. elemento soggettivo, costituito da una collettività di persone fisiche che si
uniscono in maniera più o meno duratura per il raggiungimento di un
determinato fine. Viene in rilievo il rapporto giuridico che stringe i vari
individui tra loro e l'interesse comune che li spinge ad unirsi. Poiché l'art. 18
Cost. riferisce il diritto di associarsi soltanto ai «cittadini», una parte
assolutamente minoritaria e risalente della dottrina ha ritenuto che la norma
contenesse una limitazione, ravvisando l'inconfigurabilità delle cd.
«associazioni di associazioni» (numerosi esempi sono da ricercarsi in
campo sindacale) e l'impossibilità di associarsi per gli stranieri e per gli
apolidi. La dottrina prevalente e la giurisprudenza ritengono, in virtù del
principio di uguaglianza, che le associazioni di associazioni (cd. associazioni
di secondo grado) siano ammissibili e siano tutelate dall'art. 18 al pari di
qualsiasi collettività formata da persone fisiche, e ciò anche al di fuori del
campo sindacale, e che siano fuori dalla tutela costituzionale solo le
associazioni straniere composte esclusivamente o prevalentemente da
stranieri (mentre sarebbe possibile per lo straniero aderire ad associazioni
nazionali).
2. elemento teleologico, dato dall'esistenza dello scopo comune (non lucrativo,
cooperativo od altro per cui è prevista dalla legge una forma diversa) cui
tendono le attività di tutti i partecipanti. È questo l'elemento fondamentale
dell'associazione, costituendo la ragione essenziale del suo sorgere, il
legame che unisce le varie attività dei singoli, e la causa dell'estinzione (nel
momento del suo raggiungimento) della associazione.
3. elemento oggettivo, dato dal contributo (in natura, in denaro, in prestazione
lavorativa, ecc.) che ciascun individuo apporta per il raggiungimento dello
scopo comune. Un patrimonio è necessario solo per l'associazione
riconosciuta.
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4. elemento materiale, rappresentato dall'organizzazione (fissata dagli accordi
degli associati), cioè dalla nomina di organi rappresentativi e dalla divisione
dei compiti tra i soggetti associati.
5. elemento volontaristico, dato dalla libertà di costituire un'associazione e di
aderirvi, e dalla libertà di agire nell'ambito dell'ordinamento per il
raggiungimento dei propri scopi.
Il Codice civile del 1942 parla delle associazioni riconosciute e delle fondazioni,
dettando un'unica norma espressa: l'art. 14 cod. civ. che impone la formalità
solenne dell'atto pubblico (ad es. registrata tramite notaio o pubblico ufficiale) per
entrambe le figure, poiché senza l'atto pubblico l'ente non può chiedere il
riconoscimento
Nessuna forma è invece prevista per l'atto costitutivo di una associazione non
riconosciuta.
L'atto costitutivo dell'associazione è un atto negoziale, o meglio un contratto di
natura associativa, che nasce dalla volontà di più soggetti virtualmente in conflitto
tra loro, e le cui prestazioni sono dirette al conseguimento di uno scopo comune.
Non è esclusa la formazione progressiva del contratto associativo, che si ha
quando alcuni soggetti promotori preparano il programma della futura
associazione, al quale aderiscono altri interessati (anche con scrittura privata).
Dopo la deliberazione dello statuto da parte dell'assemblea, si redige l'atto
costitutivo in forma solenne (se l'associazione intende chiedere il riconoscimento).
Lo statuto contiene le regole relative alla vita ed al funzionamento dell'ente (art. 16
c.c.): può anche mancare, quando tali regole sono inserite nel contratto costitutivo
(del quale ha la medesima natura giuridica negoziale), sebbene nella pratica si
tenda a distinguere gli elementi essenziali (denominazione, scopo, patrimonio,
sede, diritti ed obblighi dei soci e criteri di erogazione delle rendite) dagli elementi
facoltativi (norme relative all'estinzione dell'ente, alla sua trasformazione, alla
devoluzione del patrimonio, ecc.).
Le associazioni possono avere caratteristiche e finalità di tipo culturale,
assistenziale, ricreativo, sociale, ambientale, sportivo ecc.
In generale, si parla di associazione definendo un organismo unitario, formato da
almeno 2 o più soggetti, che viene considerato dall'ordinamento soggetto di diritto,
dotato di propria capacità e distinto dagli stessi individui che lo compongono. In
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particolare, i circoli culturali tendono alla diffusione della cultura, delle scienze o
delle arti, della religione nei suoi vari aspetti, dell'educazione, o di elementi specifici
di queste od altre discipline.
L'elemento caratterizzante e più rilevante (sotto il profilo socio-economico)
dell'associazione è dato dall'autonomia patrimoniale “perfetta” per quelle
riconosciute e dalla autonomia patrimoniale “imperfetta” per quelle non
riconosciute.
Autonomia patrimoniale perfetta significa che il patrimonio dei componenti è
separato da quello dell'ente e che delle obbligazioni risponde sempre e soltanto il
patrimonio dell'ente e non quello degli associati. Inoltre i creditori dei soci non
possono aggredire il patrimonio dell'ente. L'autonomia patrimoniale perfetta esiste
per le persone giuridiche, associazioni riconosciute e società di capitali.
Autonomia patrimoniale imperfetta significa che alcune figure associative
prevedono una responsabilità di alcuni o tutti partecipanti per i debiti
dell'associazione.
L'autonomia patrimoniale imperfetta è attribuita alle associazioni non riconosciute
(in cui rispondono oltre al patrimonio dell'ente i soggetti che hanno agito in nome e
per conto dell'associazione) ed alle società di persone (in cui rispondono tutti o
alcuni dei soci).
La Costituzione italiana, all'articolo 18, riconosce ad ogni singolo individuo il diritto
di associarsi in organismi collettivi dalle svariate finalità. "...i cittadini hanno diritto di
associarsi liberamente senza autorizzazione per fini che non sono vietati dalla
legge".
L'ordinamento italiano identifica nel codice civile due principali categorie nei quali
ricondurre le associazioni:
1. associazioni riconosciute come persone giuridiche
2. associazioni non riconosciute come persone giuridiche.
Nella categoria delle “associazioni non riconosciute” rientrano la maggior parte
delle associazioni, considerati gli oneri che comporta il riconoscimento.
Si tratta di organismi che godono di una capacità giuridica oggi piena (in passato
non potevano acquistare per donazione o successione) ma che non hanno
autonomia patrimoniale perfetta. Vale a dire che si tratta di enti privi di personalità
giuridica, le cui responsabilità in sede civile, amministrativa, penale ed economico77
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finanziaria, ricadono su coloro che hanno agito in nome e per conto
dell'associazione, anche se non iscritti ad essa.
L'associazione non riconosciuta qualifica fenomeni organizzativi diversi, dai più
modesti circoli ricreativi o culturali ad organismi complessi e di grandi dimensioni e
con gestione di notevoli mezzi finanziari: ad oggi due tra le formazioni sociali più
importanti, ossia i partiti ed i sindacati rientrano nella categoria delle associazioni
non riconosciute.
Sono comunque soggetti di diritto, autonomi rispetto ai soci, dotati di patrimonio
(eventuale) che prende il nome di fondo comune.
Gli articoli di riferimento del Codice civile sono il 36, 37, 38 CC nonché le
indicazioni previste dalla L.266/91 recante disposizione per le organizzazioni di
volontariato, o i disposti del D. Lgs. del 4 dicembre 1997, n.460 che introduce la
categoria di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus).
Per ovviare all'esiguità dei disposti normativi in materia, il Legislatore attribuisce
agli "accordi degli associati" la definizione dell'ordinamento interno.
L'art. 6 comma 2 L. 383/2000 ha stabilito il principio che per le obbligazioni delle
associazioni di promozione sociale risponde innanzitutto l'associazione stessa con
il suo patrimonio e solo in via sussidiaria il presidente o coloro che hanno agito in
nome dell'associazione ( c.d. responsabilità sussidiaria).
Viene, perciò, modificata la regola valida per le altre associazioni di una
responsabilità solidale senza il Beneficium excussionis.
Le “associazioni riconosciute” sono, invece, quelle associazioni con personalità
giuridica, vale a dire quegli organismi dotati di autonomia patrimoniale perfetta.
L'acquisizione della personalità giuridica implica l'acquisizione della piena
autonomia dell'organismo rispetto agli associati sia nei confronti dei soci stessi,
che di terzi estranei.
Le associazioni riconosciute, assieme alle società dotate di personalità giuridica,
rientrano tra le corporazioni, una della due categorie in cui si classificano
tradizionalmente le persone giuridiche nei sistemi di civil law, essendo l'altra quella
delle fondazioni.
La domanda di riconoscimento deve essere presentata all'autorità competente
(definite dal DPR 10 febbraio 2000, n.361, "Regolamento recante norme per la
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semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e
di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto").
Il D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361, modificando la normativa vigente del codice
civile, ha stabilito che l'acquisto della personalità giuridica consegua di diritto
all'Iscrizione nel Registro delle persone giuridiche istituito presso le Prefetture e
tenuto sotto la sorveglianza del Prefetto.
L'iscrizione, in tal modo, assume valenza di pubblicità costitutiva. La persona
giuridica, dunque, può oggi dirsi costituita non più a seguito del riconoscimento,
ma soltanto dal momento della sua iscrizione nel Registro delle Persone
Giuridiche, purché siano osservate: le condizioni previste da norme di legge o di
regolamento per la costituzione dell'ente, la possibilità e liceità dello scopo
perseguito e l'adeguatezza del patrimonio alla realizzazione dello scopo.
2. Cenni fiscali
Stante la peculiarità dell’attività svolta dalle associazioni, si rende necessaria
una specifica impostazione contabile, che tenga conto delle caratteristiche
gestionali, economiche e organizzative dell’associazione stessa.
Punto di partenza è l’organizzazione della contabilità e l’accurata gestione
della prima nota cassa e banca.
Ai fini della trattazione della disciplina fiscale delle associazioni, assume
rilevanza la definizione di reddito di impresa.
I criteri di identificazione della categoria rilevano sotto due punti di vista.
In primo luogo, la definizione di reddito di impresa consente di discriminare i
fenomeni che danno luogo a reddito di impresa da quelli che non rilevano ai
fini fiscali, cioè sfuggono all’imposizione diretta e a questo proposito ci si
riferisce a quei proventi che, oltre a non costituire reddito di impresa, non
costituiscono reddito in assoluto.
In secondo luogo, definire correttamente il reddito di impresa serve per
discriminare il reddito di impresa stesso da quello di altre categorie.
La capacità di distinguere il reddito di impresa da un reddito diverso è molto
importante, poiché il differente inquadramento rileva sotto vari aspetti, come,
ad esempio, l’obbligo o meno della tenuta delle scritture contabili.
L’attribuzione del reddito di impresa dipende sia dalle caratteristiche dell’attività
svolta sia dalla quantificazione formale del soggetto.
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Questa seconda condizione è legata alla natura giuridica del soggetto che
pone in essere l’attività.
Le società commerciali di persone e le società di capitali conseguono, infatti,
sempre e soltanto redditi di impresa: qualsiasi provento conseguito da tali
soggetti concorrerà a formare il reddito di impresa e l’intero loro patrimonio
sarà soggetto al regime dei beni di impresa.
Per decidere, invece, se gli enti diversi dalle società siano titolari di reddito di
impresa, occorre, viceversa, esaminare la natura e le caratteristiche dell’attività
svolta, attraverso un esame complessivo dell’ attività dell’ente e una attenta
lettura dell’atto costitutivo e dello statuto.
La natura dell’attività svolta, per essere qualificata “d’impresa” deve, in primo
luogo, essere abituale, ossia organizzata con continuità e non
occasionalmente.
L’abitualità della prestazione non significa comunque esclusività, in quanto può
essere abituale, e quindi, d’impresa, anche un’attività effettuata per poche ore
al giorno, come ad esempio, la gestione di un bar all’interno di un circolo,
attivata solo in determinati orari, ma con continuità e costanza nel tempo.
Oltre ad essere abituale, l’attività che dà luogo al reddito di impresa deve
rientrare tra quelle indicate nell’art. 2195 c.c. e, in particolare:
- Attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi;
- Attività intermediaria nella circolazione dei beni;
- Attività di trasporto per terra, acqua, aria;
- Attività bancaria o assicurativa;
- Altre attività ausiliarie alle precedenti.
L’art. 55 del T.u.i.r., considera espressamente “d’impresa” i redditi derivanti
dall’esercizio di imprese commerciali.
Per esercizio di imprese commerciali si intende l’esercizio per professione
abituale, ancorchè non esclusiva, delle attività di cui all’art. 2195 c.c. e delle
attività indicate alla lettera b) e c) del comma 2 dell’art. 32, che eccedono i
limiti stabiliti, quand’anche prive di una scrittura tale da configurare una
“organizzazione in forma di impresa”; se l’attività rientra tra quelle di cui al citato
art. 2195 c.c. dà luogo a reddito d’impresa, anche in assenza di una struttura
organizzativa.
Prosegue l’art. 55 del t.u.i.r. statuendo che sono inoltre considerati redditi di
impresa:
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a) I redditi derivanti dall’esercizio di attività organizate in forma di impresa
dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell’art. 2195 c.c.,
b) I redditi derivanti dall’attività di sfruttamento delle miniere, cave, saline,
laghi, stagni ed altre acque interne;
c) I redditi dei terreni, per la parte derivante dall’esercizio delle attività
agricole di cui all’art. 32, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino alle
società in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché alle stabili
organizzazioni di persone fisiche non residenti esercenti attività di
impresa.
Quindi, se l’attività esercitata non rientra tra quelle menzionate nell’art. 2195
c.c. e rientra nelle attività dirette alla prestazione di servizi, occorre verificare
se trattasi di attività organizzate in forma di impresa.
Si pensi ad esempio alle attività di prestazione didattica esercitata nell’ambito
delle varie attività istituzionali associative: la predetta attività darà luogo a
reddito di impresa se strutturata in forma di scuola privata, con organizzazione
di persone o mezzi.
L’attenzione, in tal caso, si focalizzerà sulle dimensioni organizzative e le
modalità di svolgimento dell’attività.
Nell’ambito della disciplina delle associazioni, oltre alla verifica della natura
delle attività svolte è determinante un ulteriore verifica: si tratta di esaminare,
caso per caso, la “commercialità” delle attività esercitate.
Se, in base all’esito dell’indagine, risulta che le attività di fatto svolte o la
prevalenza delle attività sono commerciali, l’ente perde la qualifica di ente non
commerciale e deve essere assoggettato alle regole proprie delle società di
capitali.
Quando, invece, l’attività commerciale manca o non è prevalente, gli eventuali
redditi conseguiti seguiranno le disposizioni delle rispettive categorie e le
disposizioni sul reddito di impresa saranno applicate solo alla eventuale attività
commerciale a carattere marginale e non prevalente.
Quando si parla di indagine “di fatto” sulla attività svolta, significa che è
necessario considerare enti commerciali anche quelli che, pur non avendo
carattere commerciale in base all’atto costitutivo o allo statuto, svolgono in via
di fatto simile attività.
Attività “marginale” o “non prevalente” non vuol dire occasionale, in quanto per
aversi reddito di impresa occorre, come già sottolineato, un’attività abituale,
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anche se esercitata per poche ore al giorno, o per qualche giorno alla
settimana, o anche solo per qualche giorno al mese.
Se, invece, l’attività commerciale esercitata è occasionale, l’ente conseguirà
un reddito diverso e sarà esonerato dagli obblighi contabili stabiliti dalla legge
gravanti sui soggetti titolari di reddito di impresa.
La definizione di “ente non commerciale” contenuta nell’atto costitutivo e nello
statuto non è quindi determinante per escludere la commercialità dell’ente.
L’esercizio di un’attività di prestazione di servizi, che non rientra nell’art. 2195
c.c. esclude l’applicabilità della normativa sul reddito di impresa solo nel caso
in cui, per la predetta attività, ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
1. Sia resa in conformità alle finalità istituzionali;
2. Senza specifica organizzazione;
3. Verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta
imputazione.
In pratica, l’ente non commerciale – così definito nell’atto costitutivo e nello
statuto- che pone in essere un’attività di prestazione di servizi non rientranti
nell’art. 2195 c.c. non è automaticamente escluso dall’imposizione della
normativa fiscale sul reddito di impresa.
È necessario, al fine di escludere la commerciabilità dell’attività esercitata e
quindi l’imposizione della normativa sul reddito di impresa, che le attività siano
conformi a quanto indicato nell’oggetto sociale, che l’attività sia svolta senza
specifica organizzazione di persone e mezzi e che le entrate non eccedano i
costi di diretta imputazione, quindi che non ci sia un guadagno dall’esercizio
della suddetta attività.
L’intento del legislatore è stato quello di limitare la non imputabilità ad un
ristretto numero di attività che rispecchino la natura di enti non lucrativi.
La formulazione della norma si limita all’elencazione delle condizioni che
devono essere rispettate al fine di escludere l’applicabilità della normativa sul
reddito di impresa ( conformità alle finalità istituzionali; assenza di
organizzazione; corrispettivi che non eccedano i costi di diretta imputazione).
L’interprete sarà quindi chiamato a verificare, di volta in volta:
- La natura dell’attività esercitata;
- La corrispondenza letterale con l’oggetto statutario;
- L’esistenza o meno di una apposita organizzazione di mezzi e persone;
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- Se i corrispettivi delle prestazioni siano superiori ai costi inerenti
all’effettuazione delle operazioni stesse. Di tali costi, chiaramente, l’ente
dovrà essere in grado di provare documentalmente la natura, l’inerenza
alla realizzazione egli scopi statutari e il loro impiego ai fini istituzionali.
Al fine di permettere agli enti non commerciali di beneficiare di fonti di
finanziamento, la cui entrata non concorra alla formazione del reddito
imponibile degli enti stessi, il comma 3 dell’art. 143 del t.u.i.r., sottrae
dal’imposizione, ai fini delle imposte sui redditi:
a) I fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate
occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di
servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o
campagne di sensibilizzazione;
b) I contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo
svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di cui all’art. 8,
comma 7, del decreto legislativo 30 Dicembre 1992 n. 502, cosi come
sostituito dall’art. 9, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 7
Dicembre 1993 n. 517, di attività aventi finalità sociali esercitate in
conformità ai fini istituzionali degli enti stessi.
Per quanto riguarda il punto a) , l’esclusione dell’imposizione tributaria delle
iniziative in argomento, che trova la sua ratio nella consapevolezza che trattasi
di attività poste in essere ai fini di finanziamento dell’ente è subordinata alle
seguenti condizioni:
1. Deve trattarsi di iniziative occasionali;
2. La raccolta di fondi deve avvenire in concomitanza di celebrazioni,
ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
3. In caso di offerta di beni, i beni ceduti devono essere di modico valore.
A tutela della fede pubblica è prevista, inoltre, una rigorosa rendicontazione
dell’attività svolta di raccolta fondi.
Per quanto riguarda il punto b) l’agevolazione è subordinata alle seguenti
condizioni:
- Deve trattarsi di attività aventi finalità sociali, in regime di convenzione o
accreditamento;
- Le attività devono essere svolte in conformità alle finalità istituzionali
dell’ente.
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L’art. 143 del t.u.i.r. , quindi, provvede ad elencare le attività esercitate dagli
enti non commerciali che possono considerarsi escluse dalla imposizione
fiscale e dalla normativa sul reddito di impresa.
Tali attività, come detto, sono le seguenti:
1. Prestazioni di servizi non rientranti nell’art. 2195 c.c. rese in conformità
alle finalità istituzionali, svolte senza specifica organizzazione e verso
pagamento di corrispettivi che non eccedano i costi di diretta
imputazione;
2. Attività di raccolta pubblica di fondi, effettuata occasionalmente, anche
mediante offerta di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in
concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di
sensibilizzazione;
3. Attività aventi finalità sociali, esercitate in conformità ai fini istituzionali, in
regime di convenzione o accreditamento con amministrazioni pubbliche.
L’art. 143 del t.u.i.r., da una parte, elenca le attività e le conseguenti entrate
che non danno luogo ad imposizione fiscale e dall’altra effettua uan disamina
del reddito complessivo degli enti non commerciali.
Il reddito complessivo degli enti non commerciali è formato dalla sommatoria
dei seguenti redditi:
- Redditi fondiari;
- Redditi di capitale;
- Redditi di impresa (esclusi i casi suddetti)
- Redditi diversi,
ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, ad esclusione di quelli esenti
dall’imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di impista o ad
imposta sostitutiva.
Nella formulazione dell’art. 143 del t.u.i.r. , l’intento del legislatore è stato,
dunque, quello di assimilare il trattamento fiscale degli enti non commerciali a
quello delle persone fisiche, salvo ovviamente l’esclusione dei redditi di lavoro
autonomo e dipendente.
L’applicazione dell’imposta sul reddito agli enti non commerciali richiama la
posizione delle persone fisiche, poiché anche in questo caso, avremo diverse
categorie di reddito, la determinazione di un reddito complessivo e la
deduzione di alcuni oneri di cui all’art. 10, a ci fa rinvio l’art. 146 del t.u.i.r.
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Un’importante affinità con le persone fisiche è quella, infatti, di poter avere
attività fiscalmente irrilevanti, con entrate non costituenti reddito.
È, anzi, proprio questa un’impostante differenza pratica tra status di ente non
commerciale e quello di ente commerciale, assoggettato alle regole stabilite in
tema di determinazione del reddito di impresa per qualsiasi entrata.
L’art. 144 del t.u.i.r. disciplina. Inoltre, le regole per la determinazione dei vari
tipi di reddito degli enti non commerciali.
Il comma 1 dell’art. 144 in esame, prevede, in proposito, che il reddito
complessivo degli enti non commerciali si determina sommando i redditi e le
perdite determinati distintamente per ciascuna categoria.
Nel caso di esercizio di attività commerciale, produttiva di reddito di impresa, il
comma 2 dell’art. 144 del t.u.i.r. , nell’intento di rendere più trasparente la
contabilità degli enti non commerciali ed evitare ogni commistione tra attività
istituzionale ed attività commerciale, impone agli enti non commerciali, per
l’eventuale attività commerciale esercitata, l’obbligo di tenuta della contabilità
separata.
La tenuta della contabilità separata obbliga, pertanto, gli enti non commerciali,
a contabilizzare separatamente i proventi ed oneri derivanti dall’attività
istituzionale dai proventi ed oneri derivanti dall’attività commerciale.
Il contemporaneo esercizio di attività commerciale e attività istituzionale può
generare confusione in merito alla contabilizzazione di spese ed altri
componenti negativi relativi ai beni e ai servizi adibiti promiscuamente
all’esercizio delle due tipologie di attività.
A questo proposito, il comma 4 dell’art. 144 del t.u.i.r. stabilisce un limite di
deducibilità delle spese e dei componenti negativi relativi ai beni e servizi
adibiti promiscuamente all’esercizio di attività commerciali e di altre attività.
Detto limite viene determinato sulla base del rapporto tra l’ammontare dei
ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito di impresa e
l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
Per gli immobili utilizzati promiscuamente nell’esercizio dell’attività istituzionale
e di altre attività, si deduce, invece, la rendita catastale o il canone di
locazione, anche finanziaria, per la parte corrispondente a detto rapporto.
In sintesi, quindi, nell'ambito delle attività delle associazioni, sono da considerarsi
non commerciali, e quindi non soggetti a tassazione:
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- tutte le attività svolte verso gli associati, in conformità alle finalità
dell'associazione, per cui non viene chiesto uno specifico corrispettivo economico;
- le quote associative dei soci e gli altri contributi versati dai soci all'associazione;
- le donazioni ricevute dall'associazione;
- i fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente;
Oltre a questi benefici fiscali, la legislazione prevede importanti benefici per le
associazioni politiche, sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, culturali,
sportive, di promozione sociale e formazione extra-scolatica.
Queste associazioni possono sempre svolgere attività di cessione dei beni e
prestazioni di servizi verso i loro soci, svolte in diretta attuazione degli scopi sociali,
considerate fiscalmente irrilevanti. I corrispettivi percepiti da queste attività (cioè
per i corsi e le altre iniziative a pagamento a cui partecipano i soci) non sono
soggetti a tassazione e sussiste solamente l'obbligo di redarre annualmente un
rendiconto contabile.
Inoltre, sono considerati non commerciali i corrispettivi ricavati dalla cessione,
anche a terzi, di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.
Tale agevolazioni riguardano anche il regime IVA, non applicabile in tali casi.
Per beneficiare di queste due importanti agevolazione è però necessario una
corretta redazione dello statuto, che tenga conto dei requisiti richiesti dalla
legislazione fiscale, in mancanza dei quali l'associazione non potrà ricevere
pagamenti dai soci e sarà esposta a possibili contestazioni dall'agenzia delle
entrate.
Anche le associazioni possono svolgere attività commerciali verso terzi non soci,
intese come tipiche attività d'impresa, a cui è applicabile la normativa fiscale che
vale per tutti i redditi d'impresa. Infatti, la sola forma giuridica di associazione non è
sufficiente per qualificare tali enti come non commerciali ai fini fiscali.
In generale, sono comunque sempre considerate commerciali per definizione
(anche se effettuate verso i soci) le attività di: cessione di beni nuovi prodotti per la
vendita, somministrazione di pasti, prestazioni alberghiere , l’alloggio, il trasporto
ed il deposito , gestione di spacci e mense, l’organizzazione di viaggi e soggiorni
turistici, le fiere e le esposizioni a carattere commerciale, le pubblicità commerciali.
Possiamo infatti distinguere due casi:
1- l'associazione svolge attività commerciale in via marginale, al solo scopo di
finanziare l'attività verso i soci. Quindi, l'attività commerciale non figura tra gli scopi
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dell'associazione e non esaurisce l'attività di questa. In questo caso l'associazione
rimane un ente non commerciale. E' però necessario che i proventi derivanti
dall'attività commerciale non siano mai prevalenti rispetto a quelli derivanti
dall'attività istituzionale verso i soci.
Per tali attività dovranno comunque essere predisposte le normali scritture
contabili, e in caso di attività commerciale non occasionale, sarà necessario aprire
P. Iva.
Inoltre la contabilità dell'attività commerciale dovrà essere separata rispetto
all'attività non commerciale.
2- l'attività commerciale è svolta abitualmente e professionalmente, e i proventi di
tali attività superano quelli conseguiti nell'ambito dell'attività verso i soci. In tale
caso l'associazione perde il requisito della non commercialità ed viene
considerata, ai fini fiscali, un'impresa a tutti gli effetti. Tutte le sue attività sono
sottoposte al regime fiscale d'impresa, con l'obbligo di tenere le scritture contabili
ordinarie e redarre il bilancio ordinario.
Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l'ente perde la qualifica di non
commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero
periodo di imposta.
Il risultato della prima nota e della tenuta della contabilità è la redazione del
rendiconto contabile, ossia un raggruppamento sistematico di voci contabili
che illustrino con chiarezza è precisione la situazione economica, finanziaria,
gestionale dell’associazione, le spese, i costi sostenuti per le varie attività, i
costi fissi, l’entità dei contributi ricevuti, le altre entrate e l’avanzo e disavanzo
di gestione.
Per quanto riguarda, nello specifico, la disciplina tributaria delle associazioni,
va preliminarmente evidenziato che gli enti non commerciali di tipo associativo
sono destinatari di uno speciale regime tributario di favore, sia ai fini delle
imposte sui redditi che ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
Tali enti costituiscono una specie del più ampio genere degli enti non
commerciali.
Questo comporta che gli enti di tipo associativo sono assoggettati, in via
generale, sia in materia di imposta sui redditi che in materia di imposta sul
valore aggiunto, alla disciplina propria degli enti non commerciali, ma
relativamente alle attività rese all’interno della vita associativa, fruiscono di un
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trattamento agevolato, in presenza di condizioni espressamente indicate dalla
legge.
Il legislatore del Testo Unico delle imposte sui redditi ha individuato la
categoria degli enti associativi, prevedendo all’art. 111, ora art. 148, i criteri per
la determinazione del reddito imponibile ai fini dell’applicabilità dell’imposta sul
reddito delle persone giuridiche.
La norma citata, che ha subito nel tempo notevoli modifiche, stabilisce una
disciplina specifica riguardante i soli enti di tipo puramente associativo.
Le modifiche più rilevanti sono state apportate dal decreto legislativo 4
dicembre 1997 n. 460, che ha stabilito, in tema di riordino della disciplina degli
enti non commerciali di tipo associativo, l’esclusione dall’ambito
dell’imposizione di talune cessioni di beni e prestazioni di servizi rese dagli
associati nell’ambito dell’attività propria della vita associativa.
Le predette operazioni sono individuate con riferimento ad elementi di natura
meramente obiettiva, connessi all’attività effettivamente e concretamente
esercitata, nonché altresì sulla base di criteri statutari, diretti a prevenire
fattispecie elusive.
L’art. 148 del t.u.i.r. espressamente dedicato alla disciplina tributaria degli enti
di tipo associativo, può essere così suddiviso:
1. Elenco delle attività non commerciali;
2. Elenco delle attività commerciali;
3. Esclusione del carattere commerciale, in parziale deroga alla regoal
generale espressa nel comma 2 precedente, delle attività rese da talune
tipologie associative ed in presenza di determinati presupposti;
4. Elenco delle attività “sicuramente commerciali”;
5. Disciplina speciale per le associazioni di promozione sociale e parziale
deroga al principio delle attività sicuramente commerciali di cui al
comma precedente ( comma 5);
6. Ulteriore deroga al principio delle attività sicuramente commerciali e
disciplina speciale per le associazioni politiche, sindacali, di categoria,
nonché per le associazioni riconosciute dalle confessioni religiose;
7. Disposizioni aventi natura civilistica da rispettare al fine dell’applicabilità
della normativa di favore di cui ai precedenti commi ( comma 8);
8. Deroga di alcune disposizioni aventi natura civilistica, a favore delle
associazioni religiose, politiche, di categoria, sindacali ( comma 9).
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Come visto, la normativa si presenta molto articolata e complessa e quindi
necessita di un’attenta disamina al fine di evitare comportamenti, anche del
tutto involontari, contrari alle norme di legge.
Il primo comma dell’art. 148 del t.u.i.r. statuisce il principio di carattere generale
della “negazione” della commercialità delle attività svolte dalle associazioni nei
confronti degli associati o partecipanti, sempre che le stesse siano esercitate
in conformità alle finalità istituzionali.
Da questo principio di carattere generale discende che le somme versate dagli
associati o dai partecipanti, a titolo di quote o contributi associativi, non
concorrono alla formazione del reddito complessivo del percettore: tali somme
sono corrisposte al fine di consentire al copertura delle spese per il
funzionamento dell’ente e la copertura degli oneri derivanti dalla prestazione
delle attività coerenti con i fini istituzionali e destinate alla generalità dei soci.
Inoltre, le quote associative, in base ad una definizione di carattere generale,
vengono corrisposte indipendentemente da specifiche prestazioni
eventualmente poste in essere.
La non imputabilità delle somme versate dagli associati o partecipanti è
subordinata alla sussistenza di particolari condizioni. Come si evince
chiaramente dal prospetto di seguito riportato.
“condizioni di non commerciabilità delle quote associative versate dagli
associati”:
< la prima condizione riguarda la tipologia delle attività esercitate
dall’associazione nei confronti dei propri associati: deve trattarsi di attività
aderenti ai fini istituzionali dell’ente. L’aderenza ai fini istituzionali va valutata
con riferimento a quanto indicato nell’atto costitutivo o nello statuto, senza
perdere di vista la realtà effettuale, perché, non di rado, la stessa si discosta
dagli scopi risultanti da tali atti. Ed anche la Suprema Corte ha statuito che “le
previsioni dell’atto costitutivo non sono vincolanti, dovendosi piuttosto avere
riguardo all’attività effettivamente esercitata”;
< la seconda condizione riguarda, invece, la qualificazione giuridica della
somma corrisposta dai soci: deve trattarsi di “quota associativa” e la verifica, in
questo caso, è più delicata, in conseguenza della molteplicità delle forme di
contribuzione dell’ente, da parte degli associati per sopperire alle necessità
organizzative di funzionamento.
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Le associazioni, nella pratica, considerano quote associative:
- le somme versate per acquistare lo status di socio in sede di prima
iscrizione;
- le somme versate annualmente per il rinnovo della qualifica;
- altre somme eventualmente richieste dalla associazione a titolo di
contribuzione straordinaria.
Queste quote vengono corrisposte da tutti i soci, generalmente in ugual
misura e danno diritto alla fruizione delle prestazioni dell’ente in base a quanto
previsto dall’atto costitutivo e dallo statuto.
Seguendo letteralmente il dettato del primo comma dell’art. 148 del t.u.i.r. le
somme percepite dall’ente che attribuiscano lo status di socio o di associato e
diano diritto alla piena partecipazione alla vita del sodalizio, sono considerate
quote associative ai fini fiscali e, in tale veste giuridica, godono del particolare
regime tributario ( circ. min., 3 agosto 1979 n.25)
Nella norma non si parla di uguaglianza delle quote associative, ben potendo
accadere che alcuni soci versino in maniera del tutto spontanea una maggiore
somma.
È decisivo, invece, che il soggetto tenuto al versamento del contributo abbia
diritto ad una ben definita cerchia di prestazioni da parte dell’ente, in
conseguenza del versamento della somma.
Le interpretazioni ministeriali sottolineano che la ratio della norma esclude che
la qualificazione di quota associativa alla somma versata per l’assunzione
della qualità di socio con ridotta efficacia temporale e con validità limitata per
un certo periodo di tempo:sono definite quote associative a tutti gli effetti, le
somme versate dagli associati o partecipanti senza controprestazione
specifica, ma per finalità previste dallo statuto nell’interesse generale dell’ente.
Logica conseguenza è la non imponibilità, oltre che delle quote associative
ordinarie, delle contribuzioni straordinarie destinate a coprire maggiori costi
ovvero eventuali perdite derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali
dell’ente, a condizione, comunque, che non diano diritto a prestazioni
supplementari o diverse rispetto a quelle stabilite in relazione al versamento
delle quote associative ordinarie.
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Nel comma 2 dell’art. 148 del t.u.i.r. si disciplinano, nell’ ambito della disamina
tributaria delle associazioni, le attività esercitate dalle stesse aventi natura
commerciale.
Nella norma si sancisce il carattere commerciale delle cessioni di beni e delle
prestazioni di servizi effettuate agli associati e partecipanti, verso pagamento di
corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari a tal fine
determinati.
Tali corrispettivi costituiscono componenti positivi del reddito di impresa o
redditi diversi, a seconda che le relative operazioni abbiano carattere di
abitualità (reddito di impresa) o di occasionalità (reddito diverso).
Questa puntualizzazione, che rispecchia i tratti distintivi del reddito di impresa e
del reddito diverso derivante dalle attività commerciali, è apparsa necessaria al
legislatore per evitare che possano considerarsi effettuate nell’esercizio di
impresa, con tutte le implicazioni di ordine tributario che ne derivano,
operazioni meramente occasionali.
La norma fa comunque salvo il disposto di cui al secondo periodo del comma
1 dell’art. 143 del t.u.i.r. in base al quale non si considerano commerciali le
prestazioni di servizi non rientranti nell’art. 2195 c.c. rese in conformità alle
finalità istituzionali dell’ente, senza specifica organizzazione e verso
pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione.
Dal macchinoso coordinamento delle due norme discende che sono
sicuramente commerciali le cessioni di beni e le prestazioni di servizi estranee
alle finalità istituzionali dell’ente e quelle effettuate a terzi verso corrispettivo.
Costituiranno, inoltre attività commerciali, le prestazioni che perdano il
carattere generale per riguardare singoli o gruppi di associati o partecipanti
verso il pagamento di corrispettivi specifici ovvero contribuzioni aggiuntive,
proporzionate alle prestazioni a cui sono connesse.
Il legislatore, in questo caso, ha escluso l’applicazione del beneficio previsto
per le quote ed i contributi associativi di cui all’art. 148 comma primo del t.u.i.r.,
verificandosi, nel caso in esame, il nesso sinallagmatico tra la cessione di un
bene o la prestazione di un servizio e la somma versata dal socio.
La configurazione del corrispettivo come ricavo ovvero come provento
derivante da attività commerciale non abituale assume particolare rilevanza ai
fini degli adempimenti formali (tenuta dei libri e delle scritture contabili) e della
soggettività ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
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In questo senso, il Ministero delle Finanze, con propria risoluzione, ha ritenuto
corrispettivi di natura occasionale i proventi percepiti da un comitato
organizzatore di un convegno.
Il terzo comma dell’art. 148 del t.u.i.r. disciplina alcune attività già contemplate,
in via generale, nel secondo comma e, quindi, teoricamente, assoggettabili ad
imposta, ma che non si considerano commerciali, al verificarsi di più puntuali e
specifiche condizioni e precisamente:
- la prima condizione riguarda la natura giuridica dell’ente che pone in
essere le predette attività: deve trattarsi di associazioni rientranti nella
tipologia prevista dalla norma e considerate dal legislatore fiscale
meritevoli di agevolazioni, in virtù del particolare scopo sociale che si
prefiggono. Le associazioni elencate nella norma sono le seguenti:
associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali,
culturali, sportive, dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione
extrascolastica alla persona;
- la seconda condizione riguarda la conformità delle attività medesime alle
finalità istituzionali dell’ente;
- la terza condizione è relativa ai destinatari delle cessioni di beni e delle
prestazioni di servizi: trattasi di una cerchia ben determinata di soggetti
e precisamente, iscritti, associati o partecipanti di altre associazioni che
svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto
costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o
nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle
rispettive organizzazioni nazionali.
Inoltre, per espressa previsione normativa (ultima parte del terzo comma
dell’art. 148 t.u.i.r) non si considerano commerciali le cessioni, anche ai terzi,
di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente dagli associati.
Il terzo comma dell’art. 148 del t.u.i.r deroga, quindi alla disciplina contenuta
nel secondo comma (attività esercitate dalle associazioni e aventi natura
commerciale) introducendo una normativa tributaria agevolata a favore di
determinati enti associativi.
La prima condizione per poter beneficiare della non commercialità delle
operazioni poste in essere è l’inserimento dell’ente associativo medesimo in
una delle tipologie indicate dalla norma.
Inoltre, devono concorrere le ulteriori condizioni previste.
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Non vengono in tal modo attratti nel reddito complessivo i corrispettivi specifici
dovuti per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizione che le
operazioni a cui afferiscono siano riconducibili tra le finalità istituzionali
previste nell’atto costitutivo e nello statuto e siano destinate agli associati, ai
partecipanti e agli altri soggetti indicati nella norma.
Il quarto comma dell’art. 248 del t.u.i.r. statuisce la presunzione assoluta di
commercialità per le seguenti attività:
- cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita,
- somministrazione di pasti,
- erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore,
- prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto, di deposito,
- prestazioni di servizi portuali e aeroportuali,
- prestazioni effettuate nell’esercizio di : gestione di spacci aziendali,
organizzazione di viaggi, soggiorni turistici, gestione di fiere ed
esposizioni di carattere commerciale, pubblicità commerciale,
telecomunicazioni o radiodiffusioni circolari.
La dettagliata elencazione, che ha chiari intenti antielusivi, recepisce, in
mancanza di un criterio generale ai fini della delimitazione della sfera di
applicazione delle disposizioni agevolative, le conclusioni raggiunte dalla prassi
amministrativa con riguardo alle diverse operazioni poste in essere dagli enti
associativi.
Le disposizioni dei commi 5,6,7 disciplinano le seguenti attività contemplate
nel comma precedente:
- la somministrazione di alimenti e bevande,
- l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici.
- La cessione di pubblicazioni.
Trattasi di attività “sicuramente commerciali” secondo quanto disposto dal
comma 4 dell’art. 148 del t.u.i.r. , ma che subiscono una deroga alla
commercialità per effetto del verificarsi di più puntuali e precise condizioni.
In particolare, i commi 5 e 6 sanciscono il carattere “non commerciale”
dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell’attività di
organizzazione di viaggi ( attività sicuramente commerciali, secondo la
definizione del precedente quarto comma dell’art. 148 del t.u.i.r.).
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Il comma 7 dell’art. 148 del t.u.i.r. disciplina invece le cessioni delle
pubblicazioni e l’assistenza e ne stabilisce il carattere non commerciale al
verificarsi delle seguenti condizioni:
1. Che siano effettuate da organizzazioni sindacali e di categoria,
2. Che riguardino i contratti collettivi di lavoro,
3. Nel caso di assistenza, che sia presentata prevalentemente agli iscritti,
associati o partecipanti in materia di applicazione degli stessi contratti e
di legislazione sul lavoro,
4. In entrambi i casi (cessioni di pubblicazioni e assistenza) che siano
effettuate verso pagamento di corrispettivi che eccedano i costi di diretta
imputazione.
Inoltre, il comma otto dell’art. 148 del t.u.i.r. stabilisce le condizioni per poter
usufruire della disciplina fiscale agevolata stabilita nei precedenti commi
(esclusione del carattere commerciale di alcune attività).
È consentita l’applicabilità delle agevolazioni a condizione che le associazioni
indicate nei commi precedenti e destinatarie delle norme di favore:
1. Abbiano redatto l’atto costitutivo e lo statuto nella forma dell’atto
pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata,
2. L’atto costitutivo e lo statuto contengano le seguenti clausole:
- divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione,
nonché fondi, riserve, capitale durante la vita dell’associazione, salvo
che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento
per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai
fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3,
comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662;
- disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative
volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo
espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita
associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età
il diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei
regolamenti e per la nomina degli organi direttivi della associazione;
- obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto
economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
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- eleggibilità libera degli organismi amministrativi, principio del voto
singolo, sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti, criteri
di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità
delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci,
dei rendiconti. È ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni
il cui atto costitutivo, anteriore all’1 gennaio 1997, preveda tale modalità
di voto e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e
siano prive di organizzazione a livello locale;
- intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei
trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
Il comma 9 dell’art. 148 del t.u.i.r. stabilisce una deroga alle disposizioni
precedenti.
Alcune disposizioni precedenti e precisamente la disciplina uniforme del
rapporto associativo e la libera eleggibilità degli organi amministrativi,
principio del voto singolo, sovranità dell’assemblea, non si applicano alle
associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha
stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali
e di categoria.
A parte gli obblighi sopra elencati di redazione del rendiconto contabile, non vi
sono regole predeterminate, norme legislative, regole giurisprudenziali che
evidenzino la formazione e il contenuto del rendiconto contabile
dell’associazione.
Tra l’altro, in ambito associativo, è improprio parlare di “ricavi” o di “utile” ma
bensì è necessaria una corretta terminologia che tenga conto della specificità
dell’attività e del fine perseguito.
Occorre, quindi, da una parte, prendere come base le regole stabilite per le
imprese e integrarle con principi utilizzati presso altri Paesi e con regole e
principi stabiliti con esperti contabili, riunite in apposite e qualificate
commissioni.
A questo proposito, per non incappare in future “disavventure” come quella in
corso con l’Agenzia delle Entrate di Milano, si fa presente come esista la
“Commissione Aziende no profit” istituita presso il Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti, formata da esperti del settore e profondi conoscitori sia
della realtà aziendale sia della realtà no profit, la quale ha stilato un apposito
“Documento di presentazione di un sistema rappresentativo dei risultati in
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sintesi delle organizzazioni no profit” che ha espressamente lo scopo di fornire
linee guida e principi di redazione del rendiconto contabile delle associazioni
ed aziende no profit in genere.
Dargli uno sguardo non sarebbe male.
3. La “commercialità” contestata ad A.I.B.E.S. – linee guida
Gli accertamenti di che trattasi, vertono in via principale, sulla c.d.
“commercialità” dell’ente associativo, in spregio ai principi statutari ed in
adesione a principi di carattere meramente reddituale.
L’attenzione principale da parte dell’Agenzia delle Entrate, è stata focalizzata
sulla destinazione e funzione delle quote associative, ritenute vere e proprie
pietre dello “scandalo” fiscale.
Sotto un profilo meramente accademico, la normativa fiscale considera le
associazioni come “enti diversi dalle società” ossia dalle organizzazioni
fiscalmente unitarie ed autonome, non appartenenti ad altri soggetti passivi
d’imposta.
In particolare gli “enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel
territorio dello Stato” sono inquadrati, rispettivamente, nelle lettere b) e c)
dell’articolo 73 del T.U.I.R..
L’elemento che distingue le due categorie è legato alla commercialità
dell’attività svolta.
Gli enti che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio dell’attività
commerciale (lettera b) dell’art. 73 del T.U.I.R. sono equiparati alle società di
capitali e, quindi, sono assoggettati alla disciplina fiscale prevista per questo
tipo di società.
Per gli enti che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio
dell’attività commerciale (lettera c) dell’art. 73 del T.U.I.R., invece, la base
imponibile è costituita dalla sommatoria dei singoli redditi (fondiari, di capitale,
d’impresa e diversi) e non opera l’attrazione della categoria del reddito di
impresa di tutti i redditi prodotti dall’ente (come avviene per le società
commerciali).
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Nei confronti degli enti diversi dalle società, è, quindi, necessario procedere
ad una disamina dell’attività complessiva esercitata per verificare se gli stessi
enti hanno o non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività
commerciale.
L’inserimento in una o nell’altra categoria (lettera b oppure lettera c) dell’art.
73 del T.U.I.R., determina, ovviamente, una diversa modalità di impostazione
fiscale e conseguenti diversi obblighi contabili.
Per stabilire se un’associazione ha o non ha per oggetto esclusivo o
principale l’esercizio di attività commerciale, il quarto comma dell’art. 73 del
T.U.I.R. stabilisce che “l’oggetto esclusivo o principale dell’ente residente
è determinato in base alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto, se
esistenti in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata e
registrata”.
Prosegue la norma: “per oggetto principale si intende l’attività essenziale per
realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall’atto costitutivo
o dallo statuto”.
Il successivo comma 5 dell’art. 73 del T.U.I.R. prevede che “in mancanza
dell’atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l’oggetto principale
dell’ente residente è determinato in base all’attività effettivamente esercitata
nel territorio dello Stato….”
Secondo tali disposizioni, quindi, per oggetto principale s’intende l’attività
essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari dell’ente, indicati dalla
legge, dall’atto costitutivo e dallo statuto.
Pertanto, ai fini della qualificazione dell’ente come commerciale o non
commerciale, occorre, in primo luogo, avere riguardo alle previsioni contenute
nello statuto e nell’atto costitutivo, se esistenti nella forma dell’atto pubblico o
della scrittura privata autenticata o registrata.
In mancanza degli atti redatti nelle predette forme, l’oggetto principale andrà
individuato nell’attività effettivamente esercitata.
Nell’ipotesi in cui nell’atto costitutivo e nello statuto sia previsto lo svolgimento
di più attività, di cui alcune di natura commerciale ed altre di natura non
commerciale, per la qualificazione dell’ente occorre fare riferimento
all’attività che per l’ente stesso risulta essenziale al fine del
raggiungimento degli scopi primari.
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Leggo già nella mente dell’Ottimo Presidente Pieri la seguente domanda:
come si può individuare l’oggetto principale dell’associazione, soprattutto per
le mille sfaccettature che presenta A.I.B.E.S.?
Domanda più che legittima ed alla quale, molto modestamente, cercherò di
dare una chiara risposta.
Ai fini della qualificazione dell’ente commerciale o non commerciale, occorre,
in prima istanza, avere riguardo alle previsioni contenute nello statuto e
nell’atto costitutivo, comparando, però, quanto riportato accademicamente con
quanto avvenuto empiricamente (!).
I motivi che hanno indotto il legislatore a fare leva sulla c.d. “attività
essenziale” sono molteplici.
Anzitutto la circostanza che alcuni organismi, nel perseguire le loro finalità di
carattere sociale, culturale o comunque, non commerciale, spesso si
avvalgono strumentalmente di vere e proprie attività commerciali, anche se
finalizzate alle realizzazioni di tali scopi.
Inoltre, puntando sulla natura dell’attività essenziale si evitano facili evasioni
fondate sull’adozione di schemi organizzativi inappropriati e forzati rispetto allo
scopo reale che si prefigge l’iniziativa.
L’esempio è quello dello sfruttamento di strutture organizzate in vere e
proprie imprese, ma celate dietro l’espediente dell’ente non commerciale; in
questo caso gli imprenditori coincidono con i soci fondatori e l’attività
commerciale e lucrativa viene celata dietro l’espediente del fine istituzionale.
Riassumendo, quindi, esiste un collegamento tra ente non commerciale e
reddito di impresa, nel senso che il legislatore, oltre a stabilire, attraverso la
formulazione dell’art. 73 T.U.I.R., la soggettività passiva degli enti diversi dalle
società, ha reso possibile la compatibilità tra la qualifica di enti non
commerciali e lo svolgimento di attività commerciali, assoggettate alle
disciplina del reddito di impresa.
Quindi, anche l’ente associativo può svolgere attività commerciale
“marginale”, “collaterale”, “occasionale”, senza per questo, perdere la
qualifica di “ente non commerciale”.
4. Le somme versate dagli associati: casus belli
Il primo comma dell’art. 148 del T.U.I.R., statuisce il principio di carattere
generale della “negazione” della commercialità delle attività svolte dalle
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associazioni nei confronti degli associati o partecipanti, sempre che le stesse
siano esercitate in conformità alle finalità istituzionali.
Da questo principio generale discende che le somme versate dagli associati
o partecipanti, titolo di quote o contributi associativi, non concorrono alla
formazione del reddito complessivo del percettore: tali somme sono
corrisposte al fine di consentire la copertura delle spese per il funzionamento
dell’ente e la copertura degli oneri derivanti dalle attività coerenti con i fini
istituzionali e destinate alla generalità dei soci.
Inoltre, le quote associative, in base ad una definizione di carattere generale,
vengono corrisposte indipendentemente da specifiche prestazioni.
La non imputabilità delle somme versate dagli associati, a parere di chi scrive
e senza voler in alcun modo “sconfinare” nelle difese già presentate dinanzi
agli Organi Tributari, è subordinata alla sussistenza di due condizioni cardine:
1- tipologia delle attività esercitate dall’associazione nei confronti dei propri
associati: deve trattarsi di attività aderenti ai fini istituzionali dell’ente.
L’aderenza ai fini istituzionali va valutata con riferimento a quanto
indicato nell’atto costitutivo dello statuto, senza perdere di vista la realtà
effettuale, perché, non di rado, la stessa si discosta dagli scopi risultanti
da tali atti. Ed anche la Suprema Corte ha statuito che “le previsioni
dell’atto costitutivo non sono vincolanti, dovendosi piuttosto aver
riguardo all’attività effettivamente esercitata” (Cass. 4.10.1991, n. 10409
in “Corriere Tributario”, 1991, pag. 31633);
2- qualificazione giuridica della somma corrisposta dai soci: deve trattarsi di
“quota associativa” e la verifica, in questo caso, è più delicata, in
conseguenza della molteplicità delle forme di contribuzione dell’ente, da
parte degli associati, per sopperire alle necessità organizzative e di
funzionamento.
Nella pratica di tutti i giorni, le associazioni considerano “quote associative”:
a) somme di denaro versate per acquisire lo status di socio in sede di prima
iscrizione;
b) somme di denaro versate annualmente per il rinnovo della qualifica;
c) altre somme eventualmente richieste dall’associazione a titolo di
contribuzione straordinaria.
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Queste quote vengono corrisposte da tutti i soci, generalmente in ugual
misura e danno diritto alla fruizione delle prestazioni dell’ente in base a quanto
previsto da atto costitutivo e statuto.
Seguendo letteralmente il dettato del primo comma dell’art. 148 T.U.I.R., le
somme percepite dall’ente che attribuiscano lo stauts di socio o associato e
diano diritto alla piena partecipazione alla vita del sodalizio, sono considerate
quote associative ai fini fiscali e, in tale veste giuridica, godono del particolare
regime tributario (Circolare del Ministero del tesoro 03.08.1979, 25;
Risoluzione del Ministro del tesoro 3.10.1985 n. 396318).
Nella norma non si parla di uguaglianza delle quote associative, ben potendo
accadere che alcuni soci versino in maniera spontanea una maggiore somma.
E’ decisivo, invece, secondo il mio parere, che il soggetto tenuto al
versamento del contributo abbia diritto ad una ben definita cerchia di
prestazioni dell’ente, in conseguenza del versamento della somma.
Logica conseguenze è la non imponibilità, oltre che delle quote associative
ordinarie, delle contribuzioni straordinarie destinate a coprire maggiori costi
ovvero eventuali perdite derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali
dell’ente, a condizione, comunque, che non diano diritto a prestazioni
supplementari o diverse rispetto a quelle stabilite in relazione al versamento
delle quote associative ordinarie.
5. Conclusioni:fattori di rischio e prevenzione
L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 21/E del 18.05.2011, intitolata
“Prevenzione e contrasto all’evasione – Anno 2011 – Indirizzi operativi”, ha
fornito gli indirizzi relativi alle attività specifiche ed alle attività trasversali di
controllo fiscale, destinate alle diverse macrotipologie di contribuenti.
Tra le diverse macrotipologie di contribuenti, sono compresi anche gli enti
non commerciali.
L’Agenzia delle Entrate, nella circolare citata, afferma che l’attività di controllo
volta ad intercettare i soggetti che abusano delle norme agevolative, assume
una rilevanza strategica e da essa sono attesi risultati sempre più significativi,
in termini sia di recupero dell’evasione pregressa, sia dissuasivi, determinando
la fuoriuscita dai settori agevolati dei soggetti privi di specifici requisiti previsti.
La circolare 21/E stabilisce che gli enti associativi sono contestualmente
oggetto di verifiche e di accertamenti al fine di contrastare l’utilizzo abusivo
delle agevolazioni (ma questo, purtroppo, a voi è già noto).
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Un suggerimento: si dovrebbe prestare massima attenzione ai c.d. “indizi” che
accendono le spia per le verifiche:
1. I soci non partecipano alla vita associativa in quanto non sono a
conoscenza della loro posizione giuridica e non esercitato i diritti
derivanti dallo status di socio e previsto nello statuto;
2. L’associazione eroga beni e servizi agli associati e la predetta attività
non è compatibile con le finalità sociali;
3. L’associazione esercita attività commerciali non previste dallo statuto o
per importi superiori rispetto a quelli dichiarati;
4. Nell’associazione il potere sovrano non è esercitato dai soci riuniti in
assemblea bensì da un gruppo ristretto di persone;
5. L’associazione non redige il rendiconto annuale;
6. L’associazione distribuisce utili per via indiretta;
7. L’associazione non rispetta le regole in caso di devoluzione del
patrimonio.
***
Tutto quanto innanzi esposto, quindi, si ritiene che nel caso di specie, a
prescindere dall’esito dell’impugnativa promossa dinanzi gli Organi
Giurisdizionali competenti, sarebbe opportuno sottoporre la tenuta della
contabilità degli anni in fase di accertamento ad esperto consulente
contabile per un parere di massima circa la cattiva condotta del
professionista incaricato.
A parere di chi scrive, le osservazioni di cui innanzi, se seguite con
scrupolo e attenzione, avrebbero potuto evitare quanto sta accadendo.
Resta, però, un parere puramente giuridico.
Si allegano i richiami normativi di riferimento.
***
Ritenendo di avere diligentemente adempiuto all’incarico professionale
conferito, si consegna il presente parere motivato composto di n. 52
pagine compresi gli allegati, il cui utilizzo è riservato in via esclusiva ad
A.I.B.E.S. per finalità interne e non potrà essere divulgato a terzi senza il
consenso scritto del procuratore firmatario.
Bari – Milano, 06.03.2012#
#
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avv. Francesco Gatto
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ALLEGATI
A
R.D. 16 MARZO 1942, N. 262 – Codice civile (G.U. 4 aprile 1942, n. 79) (Estratto)
LIBRO I - DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA
Artt. 1-13. (Omissis)
Art. 14. Atto costitutivo
1. Le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico.
2. La fondazione può essere disposta anche con testamento.
Art. 15. Revoca dell’atto costitutivo della fondazione
1. L’atto di fondazione può essere revocato dal fondatore fino a quando non sia intervenuto il riconoscimento ovvero il
fondatore non abbia fatto iniziare l’attività dell’opera da lui disposta.
2. La facoltà di revoca non si trasmette agli eredi.
Art. 16. Atto costitutivo e statuto. Modificazioni
1. L’atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell’ente, l’indicazione dello scopo, del patrimonio e della
sede, nonché le norme sull’ordinamento e sull’amministrazione. Devono anche determinare, quando trattasi di associazioni, i
diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione; e, quando trattasi di fondazioni, i criteri e le modalità di
erogazione delle rendite.
2. L’atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative alla estinzione dell’ente e alla devoluzione del
patrimonio, e, per le fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione.
3. [Abrogato]
Art. 17. [Abrogato]
Art. 18. Responsabilità degli amministratori
1. Gli amministratori sono responsabili verso l’ente secondo le norme del mandato. È però esente da responsabilità quello
degli amministratori il quale non abbia partecipato all’atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che
l’atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare del proprio dissenso.
Art. 19. Limitazioni del potere di rappresentanza
1. Le limitazioni del potere di rappresentanza, che non risultano dal registro indicato nell’art. 33, non possono essere opposte
ai terzi, salvo che si provi che essi ne erano a conoscenza.
Art. 20. Convocazione dell’assemblea delle associazioni
1. L’assemblea delle associazioni deve essere convocata dagli amministratori una volta l’anno per l’approvazione del bilancio.
2. L’assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da
almeno un decimo degli associati. In quest’ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere
ordinata dal presidente del tribunale.
Art. 21. Deliberazioni dell’assemblea
1. Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In
seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del
bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
2. Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti
degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre
quarti degli associati.
Art. 22. Azioni di responsabilità contro gli amministratori
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1. Le azioni di responsabilità contro gli amministratori delle associazioni per fatti da loro compiuti sono deliberate
dall’assemblea e sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori.
Art. 23. Annullamento e sospensione delle deliberazioni
1. Le deliberazioni dell’assemblea contrarie alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate su istanza
degli organi dell’ente, di qualunque associato o del pubblico ministero.
2. L’annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in
esecuzione della deliberazione medesima.
3. Il presidente del tribunale o il giudice istruttore, sentiti gli amministratori dell’associazione, può sospendere, su istanza di
colui che ha proposto l’impugnazione, l’esecuzione della deliberazione impugnata, quando sussistono gravi motivi. Il decreto di
sospensione deve essere motivato ed è notificato agli amministratori.
4. L’esecuzione delle deliberazioni contrarie all’ordine pubblico o al buon costume può essere sospesa anche dalla autorità
governativa.
Art. 24. Recesso ed esclusione degli associati
1. La qualità di associato non è trasmissibile, salvo che la trasmissione sia consentita dall’atto costitutivo o dallo statuto.
2. L’associato può sempre recedere dall’associazione se non ha assunto l’obbligo di farne parte per un tempo determinato. La
dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell’anno in corso,
purché sia fatta almeno tre mesi prima.
3. L’esclusione d’un associato non può essere deliberata dall’assemblea che per gravi motivi; l’associato può ricorrere
all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.
4. Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione,
non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione.
Artt. 25 e 26. (Omissis)
Art. 27. Estinzione della persona giuridica
1. Oltre che per le cause previste nell’atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato
raggiunto o è divenuto impossibile.
2. Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare.
3. [Abrogato].
Art. 28. (Omissis)
Art. 29. Divieto di nuove operazioni
1. Gli amministratori non possono compiere nuove operazioni, appena è stato loro comunicato il provvedimento che dichiara
l’estinzione della persona giuridica o il provvedimento con cui l’autorità, a norma di legge, ha ordinato lo scioglimento
dell’associazione, o appena è stata adottata dall’assemblea la deliberazione di scioglimento dell’associazione medesima.
Qualora trasgrediscano a questo divieto, assumono responsabilità personale e solidale.
Art. 30. Liquidazione
1. Dichiarata l’estinzione della persona giuridica o disposto lo scioglimento dell’associazione, si procede alla liquidazione del
patrimonio secondo le norme di attuazione del codice.
Art. 31. Devoluzione dei beni
1. I beni della persona giuridica, che restano dopo esaurita la liquidazione, sono devoluti in conformità dell’atto costitutivo o
dello statuto.
2. Qualora questi non dispongano, se trattasi di fondazione, provvede l’autorità governativa, attribuendo i beni ad altri enti che
hanno fini analoghi; se trattasi di associazione, si osservano le deliberazioni dell’assemblea che ha stabilito lo scioglimento e,
quando anche queste mancano, provvede nello stesso modo l’autorità governativa.
3. I creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro credito possono chiedere il pagamento a coloro ai quali i
beni sono stati devoluti, entro l’anno dalla chiusura della liquidazione, in proporzione e nei limiti di ciò che hanno ricevuto.
Art. 32. Devoluzione dei beni con destinazione particolare
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1. Nel caso di trasformazione o di scioglimento di un ente, al quale sono stati donati o lasciati beni con destinazione a scopo
diverso da quello proprio dell’ente, l’autorità governativa devolve tali beni, con lo stesso onere, ad altre persone giuridiche che
hanno fini analoghi.
Artt. 33-34. [Abrogati]
Art. 35. Disposizione penale
1. Gli amministratori e i liquidatori che non richiedono le iscrizioni prescritte [...] sono puniti con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 10 a euro 516.
Art. 36. Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute
1. L’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli
accordi degli associati.
2. Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo questi accordi, è conferita la
presidenza o la direzione.
Art. 37. Fondo comune
1. I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell’associazione. Finché
questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso.
Art. 38. Obbligazioni
1. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo
comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per
conto dell’associazione.
Art. 39. Comitati
1. I comitati di soccorso o di beneficenza e i comitati promotori di opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre,
festeggiamenti e simili sono regolati dalle disposizioni seguenti, salvo quanto è stabilito nelle leggi speciali.
Art. 40. Responsabilità degli organizzatori
1. Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili personalmente e solidalmente della
conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunziato.
Art. 41. Responsabilità dei componenti. Rappresentanza in giudizio
1. Qualora il comitato non abbia ottenuto la personalità giuridica, i suoi componenti rispondono personalmente e solidalmente
delle obbligazioni assunte. I sottoscrittori sono tenuti soltanto a effettuare le oblazioni promesse.
2. Il comitato può stare in giudizio nella persona del presidente.
Art. 42. Diversa destinazione dei fondi
1. Qualora i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo, o questo non sia più attuabile, o, raggiunto lo scopo, si abbia un residuo
di fondi, l’autorità governativa stabilisce la devoluzione dei beni, se questa non è stata disciplinata al momento della costituzione.
Artt. 43-455. (Omissis)
LIBRO II - DELLE SUCCESSIONI (Omissis)
LIBRO III - DELLA PROPRIETÀ (Omissis)
LIBRO IV - DELLE OBBLIGAZIONI
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Artt. 1173-1321. (Omissis)
Art. 1322. Autonomia contrattuale
1. Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge.
2. Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano
diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico.
Artt. 1323-2059. (Omissis)
LIBRO V - DEL LAVORO
Artt. 2060-2194. (Omissis)
Art. 2195. Imprenditori soggetti a registrazione
1. Sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:
1) un’attività industriale diretta alla produzione di beni e sevizi;
2) un’attività intermediaria nella circolazione dei beni;
3) un’attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
4) un’attività bancaria o assicurativa;
5) altre attività ausiliarie delle precedenti.
2. Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta
diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano.
Artt. 2196-2215. (Omissis)
Art. 2216. Contenuto del libro giornale
1. Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni relative all’esercizio dell’impresa.
Art. 2217. Redazione dell’inventario
1. L’inventario deve redigersi all’inizio dell’esercizio dell’impresa e successivamente ogni anno, e deve contenere la
indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all’impresa, nonché delle attività e delle passività
dell’imprenditore estranee alla medesima.
2. L’inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite, il quale deve dimostrare con evidenza e verità gli
utili conseguiti o le perdite subite. Nelle valutazioni di bilancio l’imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle
società per azioni, in quanto applicabili.
3. L’inventario deve essere sottoscritto dall’imprenditore entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei
redditi ai fini delle imposte dirette.
Art. 2218-2641. (Omissis)
B
LEGGE 27 DICEMBRE 1947 – Costituzione della Repubblica italiana (G.U. 27 dicembre 1947, n. 298) (Estratto)
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1. (Omissis)
Art. 2. Diritti inviolabili dell’uomo
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la
sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
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Art. 3. Uguaglianza dei cittadini
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di
religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e
l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Art. 4. Diritto al lavoro e doveri
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che
concorra al progresso materiale o spirituale della società.
Artt. 5-8. (Omissis)
Art. 9. Sviluppo della cultura, ricerca scientifica e tutela patrimonio
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Artt. 10-12. (Omissis)
PARTE I - DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
TITOLO I - Rapporti civili
Artt. 13-17. (Omissis)
Art. 18. Associazioni
I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge
penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di
carattere militare.
Artt. 19-28. (Omissis)
TITOLO II - Rapporti etico-sociali (Omissis)
TITOLO III - Rapporti economici (Omissis)
TITOLO IV - Rapporti politici (Omissis)
PARTE II - ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA (Omissis)
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI (Omissis)
C
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Decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1986, n. 302, S.O.). – Approvazione
del testo unico delle imposte sui redditi (Testo post riforma 2004) – (Per la disciplina applicabile fino al periodo di imposta in corso
al 31 dicembre 2003 e le relative correlazioni, vedi D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 Testo ante riforma 2004) (Articoli estratti)
Art. 9 – Determinazione dei redditi e delle perdite [Testo post riforma 2004] [1]
In vigore dal 1 gennaio 2004
1. I redditi e le perdite che concorrono a formare il reddito complessivo sono determinati distintamente per ciascuna categoria,
secondo le disposizioni dei successivi capi, in base al risultato complessivo netto di tutti i cespiti che rientrano nella stessa
categoria.
2. Per la determinazione dei redditi e delle perdite i corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta estera sono valutati
secondo il cambio del giorno in cui sono stati percepiti o sostenuti o del giorno antecedente più prossimo e, in mancanza,
secondo il cambio del mese in cui sono stati percepiti o sostenuti; quelli in natura sono valutati in base al valore normale dei beni
e dei servizi da cui sono costituiti. In caso di conferimenti o apporti in società o in altri enti si considera corrispettivo conseguito il
valore normale dei beni e dei crediti conferiti. Se le azioni o i titoli ricevuti sono negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e
il conferimento o l'apporto è proporzionale, il corrispettivo non può essere inferiore al valore normale determinato a norma del
successivo comma 4, lettera a).
3. Per valore normale, salvo quanto stabilito nel comma 4 per i beni ivi considerati, si intende il prezzo o corrispettivo
mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio
di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel
luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del
soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe
professionali, tenendo conto degli sconti d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai
provvedimenti in vigore.
4. Il valore normale è determinato:
a) per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei
prezzi rilevati nell'ultimo mese;
b) per le altre azioni, per le quote di società non azionarie e per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle
società, in proporzione al valore del patrimonio netto della società o ente, ovvero, per le società o enti di nuova costituzione,
all'ammontare complessivo dei conferimenti;
c) per le obbligazioni e gli altri titoli diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), comparativamente al valore normale dei titoli
aventi analoghe caratteristiche negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e, in mancanza, in base ad altri elementi
determinabili in modo obiettivo.
5. Ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso
che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società.
___________
[1] Articolo sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, a decorrere dai periodi di imposta che hanno inizio
successivamente al 1° gennaio 2004.
Art. 10. Oneri deducibili [Testo post riforma 2004]
In vigore dal 29 gennaio 2011
1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a
formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente :
a) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo,
compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della Pubblica Amministrazione; sono in
ogni caso esclusi i contributi agricoli unificati;
b) le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione,
sostenute dai soggetti indicati nell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai fini della deduzione la spesa sanitaria relativa
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all’acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità
e quantità dei beni e l’indicazione del codice fiscale del destinatario. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le
spese rimborsate per effetto di contributi o di premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta
o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo; si considerano, altresì, rimaste a
carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a
formare il suo reddito; [1]
c) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di
separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura
in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria ;
d) gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da
provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell'articolo 433 del codice civile;
d-bis) le somme restituite al soggetto erogatore, se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti;
e) i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati
facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di
periodi assicurativi. Sono altresì deducibili i contributi versati al fondo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996,
n. 565. I contributi di cui all'articolo 30, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 101, sono deducibili alle condizioni e nei limiti ivi
stabiliti ;
e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, alle
condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 8 del medesimo decreto. Alle medesime condizioni ed entro gli stessi limiti sono
deducibili i contributi versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati
aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4
settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in
attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239; [2]
e-ter) i contributi versati, fino ad un massimo di euro 3.615,20, ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o
adeguati ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che erogano
prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti con decreto del Ministro della salute da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza
sanitaria versati ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera a). Per i contributi versati nell’interesse delle persone indicate
nell’articolo 12, che si trovino nelle condizioni ivi previste, la deduzione spetta per l’ammontare non dedotto dalle persone stesse,
fermo restando l’importo complessivamente stabilito. [3]
f) le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali in ottemperanza alle
disposizioni dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dell'articolo 1 della legge 30
aprile 1981, n. 178;
g) i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative idonee ai sensi dell'articolo 28
della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato;
h) le indennità per perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della
locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione;
i) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di due milioni di lire, a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del
clero della Chiesa cattolica italiana ;
l) le erogazioni liberali in denaro di cui all'articolo 29, comma 2, della legge 22 novembre 1988, n. 516, all'articolo 21, comma
1, della legge 22 novembre 1988, n. 517, e all'articolo 3, comma 2, della legge 5 ottobre 1993, n. 409, nei limiti e alle condizioni ivi
previsti.
l-bis) il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione
disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184 .
l-ter) le erogazioni liberali in denaro per il pagamento degli oneri difensivi dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello
Stato, anche quando siano eseguite da persone fisiche.
l-quater) le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università, fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, del Fondo per il merito degli studenti universitari e di istituzioni universitarie pubbliche,
degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi
compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco
regionali e nazionali. [4]
2. Le spese di cui alla lettera b) del comma 1 sono deducibili anche se sono state sostenute per le persone indicate
nell'articolo 433 del codice civile. Tale disposizione si applica altresì per gli oneri di cui alla lettera e) del comma 1 relativamente
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alle persone indicate nel medesimo articolo 433 del codice civile se fiscalmente a carico. Sono altresì deducibili, fino all'importo di
lire 3.000.000, i medesimi oneri versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare. [5]
3. Gli oneri di cui alle lettere f), g) e h) del comma 1 sostenuti dalle società semplici di cui all'articolo 5 si deducono dal reddito
complessivo dei singoli soci nella stessa proporzione prevista nel medesimo articolo 5ai fini della imputazione del reddito. Nella
stessa proporzione è deducibile, per quote costanti nel periodo di imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi,
l'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, corrisposta dalle società stesse.
3-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e
quello delle relative pertinenze, si deduce un importo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e
delle relative pertinenze, rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di
possesso di detta unità immobiliare. Sono pertinenze le cose immobili di cui all'articolo 817 del codice civile, classificate o
classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio
delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale
la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non si tiene
conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione
che l'unità immobiliare non risulti locata .
___________
[1] Lettera modificata dall'art. 1, comma 28, lett. a),e comma 29, L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° luglio 2007.
[2] Lettera sostituita dall'art. 21, comma 2, D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dall'art. 1, comma 314, L. 27
dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007.
[3] Lettera sostituita dall'art. 1, comma 197, lett. a), L. 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dal 1° gennaio 2008.
[4] Lettera aggiunta dall'art. 14, comma 7, lett. a), D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, dalla L. 14 maggio
2005, n. 80 e, successivamente, così modificata dall'art. 4, comma 10, L. 30 dicembre 2010, n. 240.
[5] Comma modificato dall'art. 21, comma 3, lett. a), D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dall'art. 1, comma 749,
lett. a), L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007.
Art. 11 – Determinazione dell’imposta [Testo post riforma 2004] [1] [2]
Testo in vigore dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007
1. L’imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10, le
seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;
c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;
d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;
e) oltre 75.000 euro, 43 per cento.
2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, goduti per
l’intero anno, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione
principale e delle relative pertinenze, l’imposta non è dovuta.
2-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi fondiari di cui all’articolo 25 di importo
complessivo non superiore a 500 euro, l’imposta non è dovuta. [3]
3. L’imposta netta è determinata operando sull’imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste
negli articoli 12, 13, 15 e 16 nonché in altre disposizioni di legge.
4. Dall’imposta netta si detrae l’ammontare dei crediti d’imposta spettanti al contribuente a norma dell’articolo 165. Se
l’ammontare dei crediti d’imposta è superiore a quello dell’imposta netta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare
l’eccedenza in diminuzione dell’imposta relativa al periodo d’imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di
dichiarazione dei redditi.
___________
[1] Articolo modificato dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, a decorrere dai periodi di imposta che hanno inizio
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successivamente al 1° gennaio 2004 e, successivamente, sostituito dall'art. 1, comma 6, lett. b), L. 27 dicembre 2006, n. 296, a
decorrere dal 1° gennaio 2007.
[2] Le disposizioni del presente articolo erano precedentemente contenute nell'art. 13 del presente decreto.
[3] Comma inserito dall'art. 1, comma 13, L. 24 dicembre 2007, n. 244. A norma del comma 14 del predetto art. 1, L.
244/2007, tale disposizione si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.
Art. 15 – Detrazione per oneri [Testo post riforma 2004]
In vigore dal 1 gennaio 2008
1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento [1] dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non
deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:
a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione,
pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni
nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei
terreni dichiarati;
b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione
pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni
nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto
dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000
euro. L'acquisto della unità immobiliare deve essere effettuato nell'anno precedente o successivo alla data della stipulazione del
contratto di mutuo. Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui l'originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno
nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. In
caso di acquisto di unità immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall'acquisto sia stato notificato
al locatario l'atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l'unità immobiliare sia
adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano
abitualmente. La detrazione spetta non oltre il periodo di imposta nel corso del quale è variata la dimora abituale; non si tiene
conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si tiene conto, altresì, delle variazioni dipendenti da
ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata. Nel caso l'immobile
acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la
detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l'unità immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni
dall'acquisto. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il limite di 4.000 euro è riferito all'ammontare
complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso limite
complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e
dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione, alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli
interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il
mutuo è intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi;
in caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione spetta a quest'ultimo per entrambe le quote; [2]
b-bis) dal 1° gennaio 2007 i compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza
dell'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale per un importo non superiore ad euro 1.000 per ciascuna
annualità; [3]
c) le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche
e di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell'articolo 10, comma 1, lettera b), e dalle spese chirurgiche, per prestazioni
specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere. Ai fini della detrazione la spesa sanitaria relativa all’acquisto di
medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei
beni e l’indicazione del codice fiscale del destinatario. Le spese riguardanti i mezzi necessari all'accompagnamento, alla
deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le
possibilità di integrazione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si assumono integralmente. Tra i
mezzi necessari per la locomozione dei soggetti indicati nel precedente periodo, con ridotte o impedite capacità motorie
permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere b), c) ed f), e
54, comma 1, lettere a), c), f) ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione
delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di
solo cambio automatico, purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei non vedenti sono compresi i cani guida e gli autoveicoli rispondenti
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alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei sordomuti sono
compresi gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. La detrazione spetta
una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che il suddetto veicolo
sia stato cancellato da detto registro, e con riferimento a un solo veicolo, nei limiti della spesa di lire trentacinque milioni o, nei
casi in cui risultasse che il suddetto veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della spesa massima di lire trentacinque
milioni da cui va detratto l'eventuale rimborso assicurativo. È consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in
quattro quote annuali costanti e di pari importo. La medesima ripartizione della detrazione in quattro quote annuali di pari importo
è consentita, con riferimento alle altre spese di cui alla presente lettera, nel caso in cui queste ultime eccedano,
complessivamente, il limite di lire 30 milioni annue. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate
per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione di imposta o che non sono
deducibili dal suo reddito complessivo nè dai redditi che concorrono a formarlo. Si considerano, altresì, rimaste a carico del
contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo
reddito, salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta; [4]
c-bis) le spese veterinarie, fino all'importo di lire 750.000, limitatamente alla parte che eccede lire 250.000. Con decreto del
Ministero delle finanze sono individuate le tipologie di animali per le quali spetta la detraibilità delle predette spese;
c-ter) le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti, ai sensi della legge 26 maggio
1970, n. 381;
d) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone indicate nell'articolo 433 del codice civile e di affidati o
affiliati, per importo non superiore a 3 milioni di lire per ciascuna di esse;
e) le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le
tasse e i contributi degli istituti statali;
f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da
qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se l'impresa di
assicurazione non ha facoltà di recesso dal contratto, per un importo complessivamente non superiore a lire 2 milioni e 500 mila.
Con decreto del Ministero delle finanze, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), sono stabilite le
caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza. Per i percettori di redditi di
lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il
datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta;
g) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge
1° giugno 1939, n. 1089, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente
rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione
rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni culturali e ambientali [5], previo accertamento della loro
congruità effettuato d'intesa con il competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze. La detrazione non spetta in caso di
mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, di
mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e
mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni culturali ed ambientali dà
immediata comunicazione al competente ufficio delle entrate del Ministero delle finanze delle violazioni che comportano la
perdita del diritto alla detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della
dichiarazione dei redditi;
h) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di
comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali [5], di fondazioni e
associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di
documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad
apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'articolo 1 della legge 1°
giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni
effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose
anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante
interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la
catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate, previo parere del
competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e
ambientali [5], che deve approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali [5]
stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni liberali fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni
e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati nella presente lettera e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti
termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente
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utilizzate nei termini assegnati affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, o delle regioni e degli enti locali territoriali, nel caso di
attività o manifestazioni in cui essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate ad un fondo da utilizzare per le attività culturali
previste per l'anno successivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali [5] comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al
centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze l'elenco nominativo dei soggetti erogatori, nonché
l'ammontare delle erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
h-bis) il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad un'apposita convenzione,
ai soggetti e per le attività di cui alla lettera h);
i) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti
o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente
attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture
esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente
entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato ;
i-bis) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle organizzazioni non lucrative di
utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti
individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) nonché i contributi associativi, per importo non superiore a 2 milioni e 500 mila
lire, versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'articolo 1 della legge 15 aprile
1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di
decesso, un aiuto alle loro famiglie. La detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni e contributi sia
eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalità idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di
efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ;
i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 1.500 euro, in
favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite
banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
i-quater) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle associazioni di promozione
sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Si applica l'ultimo periodo della lettera i-bis);
i-quinquies) le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i
ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati
alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e le attività sportive; [6]
i-sexies) i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n.
431, e successive modificazioni, i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o
locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e
cooperative, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di
residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello
stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro; [7]
i-septies) le spese, per un importo non superiore a 2.100 euro, sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di
non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro; [6]
i-octies) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro
appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, finalizzate
all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa; la detrazione spetta a condizione che il
versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti
dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. [8]
1-bis. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e
movimenti politici per importi compresi tra 100.000 e 200 milioni di lire effettuate mediante versamento bancario o postale.
1-ter. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo
ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire degli interessi passivi e
relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel
territorio dello Stato o di uno Stato membro delle Comunità europee, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di
soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1 gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione
dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. La detrazione è ammessa a condizione che la stipula del contratto di
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mutuo da parte del soggetto possessore a titolo di proprietà o altro diritto reale dell’unità immobiliare avvenga nei sei mesi
antecedenti, ovvero nei diciotto mesi successivi all’inizio dei lavori di costruzione. Con decreto del Ministro delle finanze sono
stabilite le modalità e le condizioni alle quali è subordinata la detrazione di cui al presente comma. [9]
1-quater. Dall'imposta lorda si detrae, nella misura forfettaria di lire un milione, la spesa sostenuta dai non vedenti per il
mantenimento dei cani guida.
2. Per gli oneri indicati alle lettere c), e), f), i-quinquies) e i-sexies) del comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati
sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per gli
oneri di cui alla lettera f), il limite complessivo ivi stabilito. Per gli oneri di cui alla lettera c) del medesimo comma 1 sostenuti
nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che non si trovino nelle condizioni previste dal comma 2 del medesimo
articolo, affette da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, la detrazione spetta per la
parte che non trova capienza nell'imposta da esse dovuta, relativamente alle sole spese sanitarie riguardanti tali patologie, ed
entro il limite annuo di lire 12.000.000. Per le spese di cui alla lettera i-septies) del citato comma 1, la detrazione spetta, alle
condizioni ivi stabilite, anche se sono state sostenute per le persone indicate nell'articolo 12 ancorché non si trovino nelle
condizioni previste dal comma 2 del medesimo articolo. [10]
3. Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 sostenuti dalle società semplici di cui
all'articolo 5 la detrazione spetta ai singoli soci nella stessa proporzione prevista nel menzionato articolo 5 ai fini della
imputazione del reddito .
___________
[1] L'originaria aliquota del 27 per cento è stata ridotta al 22% dall'art. 18, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41 e al 19% dall'art. 49, D.Lgs.
15 dicembre 1997, n. 446, per gli oneri sostenuti dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998.
[2] Lettera modificata dall'art. 1, comma 202, L. 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dal 1° gennaio 2008.
[3] Lettera inserita dall'art. 35, comma 22-bis, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006,
n. 248.
[4] Lettera modificata dall'art. 1, comma 28, lett. b), L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° luglio 2007.
[5] Ora Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi dell'art. 12, comma 2, D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368.
[6] Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 319, lett. a), L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007.
[7] Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 319, lett. a), L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e,
successivamente, modificata dall'art. 1, comma 208, L. 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dal 1° gennaio 2008.
[8] Lettera aggiunta dall'art. 13, comma 3, lett. a), D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 aprile
2007, n. 40; tale disposizione ha effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso dal 1° gennaio 2007.
[9] Comma modificato dall'art. 44, comma 4-ter, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla L. 29
novembre 2007, n. 222.
[10] Comma modificato dall'art. 1, comma 319, lett. b), L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007.
Art. 55 – Redditi d'impresa [Testo post riforma 2004] [1]
In vigore dal 1 gennaio 2004
1. Sono redditi d'impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si
intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell'art. 2195 c.c., e delle attività
indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 32che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma d'impresa.
2. Sono inoltre considerati redditi d'impresa:
a) i redditi derivanti dall'esercizio di attività organizzate in forma d'impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano
nell'art. 2195 c.c.;
b) i redditi derivanti dall'attività di sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne;
c) i redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 32, pur se nei limiti ivi stabiliti,
ove spettino alle società in nome collettivo e in accomandita semplice nonché alle stabili organizzazioni di persone fisiche non
residenti esercenti attività di impresa.
3. Le disposizioni in materia di imposte sui redditi che fanno riferimento alle attività commerciali si applicano, se non risulta
diversamente, a tutte le attività indicate nel presente articolo.
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___________
[1] Articolo sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, a decorrere dai periodi di imposta che hanno inizio
successivamente al 1° gennaio 2004.
Art. 67 – Redditi diversi [Testo post riforma 2004]
Testo in vigore dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 17 settembre 2011
1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni
o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore
dipendente:
a) le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la
successiva vendita, anche parziale, dei terreni e degli edifici;
b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque
anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra
l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonché, in
ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo
gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione,
il predetto periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante; [1]
c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate. Costituisce cessione di
partecipazioni qualificate la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra partecipazione al capitale od al
patrimonio delle società di cui all'articolo 5, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo 73,
comma 1, lettere a), b) e d), nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni,
qualora le partecipazioni, i diritti o titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili
nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o
al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per i diritti o titoli
attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle predette
partecipazioni. La percentuale di diritti di voto e di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel
corso di dodici mesi, ancorché nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli
ed i diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti di voto o di partecipazione superiore alle percentuali suindicate. Sono
assimilate alle plusvalenze di cui alla presente lettera quelle realizzate mediante:
1) cessione di strumenti finanziari di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 44quando non rappresentano una
partecipazione al patrimonio;
2) cessione dei contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), qualora il valore dell'apporto sia superiore al 5 per cento o
al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del
contratto secondo che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per le
plusvalenze realizzate mediante la cessione dei contratti stipulati con associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di
cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, l'assimilazione opera a prescindere dal valore dell'apporto; [2]
3) cessione dei contratti di cui al numero precedente qualora il valore dell'apporto sia superiore al 25 per cento
dell'ammontare dei beni dell'associante determinati in base alle disposizioni previste del comma 2 dell'articolo 47del citato testo
unico;
c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai sensi della lettera c), realizzate mediante cessione a titolo oneroso di
azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di società di cui all'articolo 5, escluse le associazioni di cui al
comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo 73, nonché di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette
partecipazioni. Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla presente lettera quelle realizzate mediante:
1) cessione dei contratti di cui all'art. 109, comma 9, lettera b), qualora il valore dell'apporto sia non superiore al 5 per cento o
al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del
contratto secondo che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni; [3]
2) cessione dei contratti di cui alla lettera precedente qualora il valore dell'apporto sia non superiore al 25 per cento
dell'ammontare dei beni dell'associante determinati in base alle disposizioni previste dal comma 2 dell'articolo 47;
c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle lettere c) e c-bis), realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero
rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da
depositi o conti correnti, di metalli preziosi, sempreché siano allo stato grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad
organismi d'investimento collettivo. Agli effetti dell'applicazione della presente lettera si considera cessione a titolo oneroso anche
il prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente;
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c-quater) i redditi, diversi da quelli precedentemente indicati, comunque realizzati mediante rapporti da cui deriva il diritto o
l'obbligo di cedere od acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a
termine uno o più pagamenti collegati a tassi di interesse, a quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute estere, di metalli
preziosi o di merci e ad ogni altro parametro di natura finanziaria. Agli effetti dell'applicazione della presente lettera sono
considerati strumenti finanziari anche i predetti rapporti;
c-quinquies) le plusvalenze ed altri proventi, diversi da quelli precedentemente indicati, realizzati mediante cessione a titolo
oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti
pecuniari o di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali
positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto;
d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da
prove di abilità o dalla sorte nonché quelli attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali;
e) i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli;
f) i redditi di beni immobili situati all'estero;
g) i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e
informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, salvo il disposto della lettera b) del
comma 2 dell'articolo 53;
h) i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o
concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili, dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende; l'affitto e la
concessione in usufrutto dell'unica azienda da parte dell'imprenditore non si considerano fatti nell'esercizio dell'impresa, ma in
caso di successiva vendita totale o parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito complessivo come redditi
diversi;
h-bis) le plusvalenze realizzate in caso di successiva cessione, anche parziale, delle aziende acquisite ai sensi dell'articolo
58;
h-ter) la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell’impresa a soci
o familiari dell’imprenditore; [4]
i) i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente;
l) i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o
permettere;
m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori
tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità
dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive
nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque
organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione
si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non
professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche; [5]
n) le plusvalenze realizzate a seguito di trasformazione eterogenea di cui all'articolo 171, comma 2, ove ricorrono i
presupposti di tassazione di cui alle lettere precedenti. [6]
1-bis. Agli effetti dell'applicazione delle lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1, si considerano cedute per prime le
partecipazioni, i titoli, gli strumenti finanziari, i contratti, i certificati e diritti, nonché le valute ed i metalli preziosi acquisiti in data più
recente; in caso di chiusura o di cessione dei rapporti di cui alla lettera c-quater) si considerano chiusi o ceduti per primi i rapporti
sottoscritti od acquisiti in data più recente [7].
1-ter. Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti concorrono
a formare il reddito a condizione che nel periodo d'imposta la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti
dal contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del periodo di riferimento sia superiore a cento milioni di lire per
almeno sette giorni lavorativi continui.
1-quater. Fra le plusvalenze e i redditi di cui alle lettere c-ter), c-quater) e c-quinquies) si comprendono anche quelli realizzati
mediante rimborso o chiusura delle attività finanziarie o dei rapporti ivi indicati, sottoscritti all'emissione o comunque non
acquistati da terzi per effetto di cessione a titolo oneroso.
____________
[1] Lettera modificata dall'art. 37, comma 38, lett. a) e b), D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto
2006, n. 248.
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[2] Numero modificato dall'art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247. Le modifiche del presente numero,
primo periodo hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004; quelle relative all'ultimo periodo
del numero 2 hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2006.
[3] Numero modificato dall'art. 4, comma 1, lett. b), D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247. Le modifiche del presente numero
hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004.
[4] Lettera inserita dall’art. 2, comma 36-terdecies, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14
settembre 2011, n. 148. A norma del comma 36-duodevicies del predetto art. 2, D.L. n. 138/2011 , tale disposizione si applica a
decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 17 settembre 2011.
[5] Lettera modificata dall'art. 1, comma 253, L. 30 dicembre 2004, n. 311, a decorrere dal 1° gennaio 2005 e,
successivamente, dall'art. 1, comma 299, lett. a) e b), L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007.
[6] Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, a decorrere dai periodi di imposta che hanno
inizio successivamente al 1° gennaio 2004.
[7] Comma modificato dall'art. 4, comma 1, lett. c), D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247. Le modifiche del presente numero
hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004.
Art. 69 – Premi vincite ed indennità [Testo post riforma 2004]
In vigore dal 1 gennaio 2004
1. I premi e le vincite di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 81 costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel
periodo di imposta, senza alcuna deduzione.
2. Le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 81 [376] non concorrono
a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 7.500 euro. Non concorrono, altresì,
a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di
prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.
Art. 73 – Soggetti passivi [Testo post riforma 2004] [1]
In vigore dal 1 luglio 2011
1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle società:
a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di
mutua assicurazione, nonché le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui
al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato [2] ;
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto
esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali; [3]
c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto
esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali; [3]
d) le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato. [4]
2. Tra gli enti diversi dalle società, di cui alle lettere b) e c) del comma 1, si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le
associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti delle
quali il presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e autonomo. Tra le società e gli enti di cui alla lettera d) del comma 1
sono comprese anche le società e le associazioni indicate nell'articolo 5. Nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i
redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell’atto
di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali. [5]
3. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta
hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato. Si considerano altresì residenti
nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Paesi diversi da quelli indicati
nel decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e
successive modificazioni, in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente residenti nel
territorio dello Stato. Si considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli indicati
nel citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto
residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust un’attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili
o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi. [6]
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4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se
esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l'attività
essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.
5. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente residente è determinato in
base all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti .
5-bis. Salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione di società ed enti, che
detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e
b) del comma 1, se, in alternativa:
a) sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, da soggetti residenti nel
territorio dello Stato;
b) sono amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di
consiglieri residenti nel territorio dello Stato. [7]
5-ter. Ai fini della verifica della sussistenza del controllo di cui al comma 5-bis, rileva la situazione esistente alla data di
chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini, per le persone fisiche si tiene conto
anche dei voti spettanti ai familiari di cui all'articolo 5, comma 5. [7]
5-quater. Salvo prova contraria, si considerano residenti nel territorio dello Stato le società o enti il cui patrimonio sia investito
in misura prevalente in quote di fondi di investimento immobiliare chiusi di cui all'articolo 37 del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e siano controllati direttamente o indirettamente, per il tramite di società fiduciarie o per
interposta persona, da soggetti residenti in Italia. Il controllo è individuato ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del
codice civile, anche per partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle società. [8]
5-quinquies. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio con sede in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e quelli con
sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all’articolo 11-bis del decreto-legge 30
settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni, non
sono soggetti alle imposte sui redditi, con esclusione dell’imposta sostitutiva del 27 per cento di cui all’articolo 2 del decreto
legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni. Le ritenute operate sui redditi di capitale sono a titolo d’imposta.
Non si applicano la ritenuta del 27 per cento prevista dal comma 2 dell’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari, a condizione che la
giacenza media annua non sia superiore al 5 per cento dell’attivo medio gestito, nonché le ritenute del 12,50 per cento previste
dagli articoli 26, commi 3-bis e 5, e 26-quinquies del predetto decreto nonché dall’articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n.
77, e successive modificazioni. [9]
Note:
[1] Articolo sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, a decorrere dai periodi di imposta che hanno
inizio successivamente al 1° gennaio 2004.
[2] Lettera modificata dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 199, con i termini e le modalità di decorrenza
stabiliti dall'art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 199/2007.
[3] Lettera modificata dall'art. 1, comma 74, lett. a), n. 1), L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007.
[4] Lettera modificata dall'art. 1, comma 74, lett. a), n. 2), L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007.
[5] Comma modificato dall'art. 1, comma 74, lett. b), L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007.
[6] Comma modificato dall'art. 1, comma 74, lett. c), L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007.
[7] Comma aggiunto dall'art. 35, comma 13, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n.
248, tale disposizione ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 4 luglio 2006.
[8] Comma inserito dall'art. 82, comma 22, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008,
n. 133.
[9] Comma aggiunto dall'art. 2, comma 62, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio
2011, n. 10, a decorrere dal 1° luglio 2011, ai sensi di quanto disposto dal medesimo art. 2, comma 69, D.L. 225/2010.
Art. 77 – Aliquota dell'imposta [Testo post riforma 2004] [1]
Testo in vigore dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007
1. L'imposta è commisurata al reddito complessivo netto con l'aliquota del 27,5 per cento . [2]
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________
[1] Articolo sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, a decorrere dai periodi di imposta che hanno inizio
successivamente al 1° gennaio 2004. Per la maggiorazione dell'aliquota alle società di comodo, vedi art. 2, commi da 36quinquies a 36-novies, D.L. 13 agosto 2011, n. 138.
[2] Comma modificato dall'art. 1, comma 33, lett. e), L. 24 dicembre 2007, n. 244. Per la decorrenza di tale disposizione, vedi
il comma 34 del predetto art. 1, L. 244/2007.
Art. 78 – Detrazione d'imposta per oneri [Testo post riforma 2004] [1]
In vigore dal 1 gennaio 2004
1. Dall'imposta lorda si detrae fino a concorrenza del suo ammontare un importo pari al 19 per cento dell'onere di cui
all'articolo 15, comma 1-bis, limitatamente alle società e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), diversi dagli enti
nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, nonché dalle
società ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne siano controllati o siano controllati dalla
stessa società o ente che controlla i soggetti medesimi, nonché dell'onere di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i-ter).
________
[1] Articolo sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, a decorrere dai periodi di imposta che hanno inizio
successivamente al 1° gennaio 2004.
Art. 100 – Oneri di utilità sociale [Testo post riforma 2004] [1]
Testo in vigore dal periodo di imposta in corso dal 1° gennaio 2007
1. Le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente
sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili per
un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente
risultante dalla dichiarazione dei redditi.
2. Sono inoltre deducibili:
a) le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalità comprese fra quelle
indicate nel comma 1 o finalità di ricerca scientifica , nonché i contributi, le donazioni e le oblazioni di cui all'articolo 10, comma 1,
lettera g), per un ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato; [2]
b) le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche aventi sede nel Mezzogiorno che perseguono esclusivamente
finalità di ricerca scientifica, per un ammontare complessivamente non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato;
[c) le erogazioni liberali a favore di università, fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, delle fondazioni e delle associazioni regolarmente
riconosciute a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, aventi per
oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'Istituto
superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali;
[3] ]
d) le erogazioni liberali a favore dei concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario per un
ammontare complessivo non superiore all'1 per cento del reddito imponibile del soggetto che effettua l'erogazione stessa;
e) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura
effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita
certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del Ministero per i beni e le attività culturali, previo accertamento della
loro congruità effettuato d'intesa con il competente ufficio dell'Agenzia del territorio. La deduzione non spetta in caso di
mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni e le attività culturali, di
mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e
mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni e le attività culturali dà
immediata comunicazione al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate delle violazioni che comportano la indeducibilità e dalla
data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi ;
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f) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente
riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore
culturale e artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'articolo 2 del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi
comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di esposizioni, che siano di rilevante interesse scientifico o
culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari. Le mostre, le esposizioni, gli studi e
le ricerche devono essere autorizzati, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali
e ambientali, dal Ministero per i beni e le attività culturali, che dovrà approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il
Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni fatte a favore delle associazioni
legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi preindicati, e controlla l'impiego delle
erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni
liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati, ovvero utilizzate non in conformità alla destinazione, affluiscono, nella
loro totalità, all'entrata dello Stato ;
g) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore di enti o
istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività
nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti,
nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il
termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato ;
h) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 2.065,83 euro o al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato,
a favore delle ONLUS, nonché le iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti
individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera i-bis), nei Paesi non
appartenenti all'OCSE;
i) le spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi
erogate a favore di ONLUS, nel limite del cinque per mille dell'ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro
dipendente, così come risultano dalla dichiarazione dei redditi;
l) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 1.549,37 euro o al 2 per cento del reddito di impresa dichiarato,
a favore di associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge;
m) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di
fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di
programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo. Il Ministro per i beni e le attività culturali individua con proprio
decreto periodicamente, sulla base di criteri che saranno definiti sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i soggetti e le categorie di soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali;
determina, a valere sulla somma allo scopo indicata, le quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario; definisce gli
obblighi di informazione da parte dei soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari; vigila sull'impiego delle erogazioni e comunica,
entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento all'Agenzia delle entrate, l'elenco dei soggetti erogatori e
l'ammontare delle erogazioni liberali da essi effettuate. Nel caso che, in un dato anno, le somme complessivamente erogate
abbiano superato la somma allo scopo indicata o determinata, i singoli soggetti beneficiari che abbiano ricevuto somme di
importo maggiore della quota assegnata dal Ministero per i beni e le attività culturali versano all'entrata dello Stato un importo
pari al 37 per cento della differenza ;
n) le erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e
regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale paesistico-ambientale come individuata dalla vigente disciplina, statale e
regionale, nonché gestita dalle associazioni e fondazioni private indicate nell'articolo 154, comma 4, lettera a), effettuate per
sostenere attività di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle finalità di interesse
generale cui corrispondono tali ambiti protetti. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio individua con proprio decreto,
periodicamente, i soggetti e le categorie di soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali; determina, a valere
sulla somma allo scopo indicata, le quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario. Nel caso che in un dato anno le
somme complessivamente erogate abbiano superato la somma allo scopo indicata o determinata i singoli soggetti beneficiari
che abbiano ricevuto somme di importo maggiore della quota assegnata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,
versano all'entrata dello Stato un importo pari al 37 per cento della differenza;
o) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di
fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica nel settore della
sanità autorizzate dal Ministro della salute con apposito decreto che individua annualmente, sulla base di criteri che saranno
definiti sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i soggetti che possono
beneficiare delle predette erogazioni liberali. Il predetto decreto determina altresì, fino a concorrenza delle somme allo scopo
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indicate, l'ammontare delle erogazioni deducibili per ciascun soggetto erogatore, nonché definisce gli obblighi di informazione da
parte dei soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari. Il Ministero della salute vigila sull'impiego delle erogazioni e comunica, entro
il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, all'Agenzia delle entrate, l'elenco dei soggetti erogatori e l'ammontare
delle erogazioni liberali deducibili da essi effettuate;
o-bis) le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro
appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, finalizzate
all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa, nel limite del 2 per cento del reddito
d’impresa dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui; la deduzione spetta a condizione che il
versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti
dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. [4]
3. Alle erogazioni liberali in denaro di enti o di istituzioni pubbliche, di fondazioni o di associazioni legalmente riconosciute,
effettuate per il pagamento delle spese di difesa dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, non si applica il limite di
cui al comma 1, anche quando il soggetto erogatore non abbia le finalità statutarie istituzionali di cui al medesimo comma 1.
4. Le erogazioni liberali diverse da quelle considerate nei precedenti commi e nel comma 1 dell'articolo 95 non sono
ammesse in deduzione .
________
[1] Articolo sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, a decorrere dai periodi di imposta che hanno inizio
successivamente al 1° gennaio 2004.
[2] Lettera modificata dall'art. 14, comma 7, lett. b), D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, dalla L. 18
maggio 2005, n. 80.
[3] Lettera abrogata dall'art. 1, comma 355, L. 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1° gennaio 2006.
[4] Lettera aggiunta dall'art. 13, comma 3, lett. b), D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 aprile
2007, n. 40; tale disposizione ha effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso dal 1° gennaio 2007.
D
D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 – Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non
lucrative di utilità sociale (G.U. 2 gennaio 1998, n. 1, s.o.)
Sezione I - Modifiche alla disciplina degli enti
non commerciali in materia di imposte sul reddito
e di imposta sul valore aggiunto
Art. 1. Qualificazione degli enti e determinazione dei criteri per individuarne l’oggetto esclusivo o principale di attività
1. Nel Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
all’articolo 87, il comma 4 è sostituito dai seguenti:
«4. L’oggetto esclusivo o principale dell’ente residente è determinato in base alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto, se
esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l’attività
essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto.
4-bis. In mancanza dell’atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l’oggetto principale dell’ente residente è
determinato in base all’attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti
non residenti.».
Art. 2. Occasionali raccolte pubbliche di fondi e contributi per lo svolgimento convenzionato di attività
1. Nell’articolo 108, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, concernente il reddito complessivo degli enti non commerciali, dopo il comma 2, è aggiunto, in fine, il
seguente:
«2-bis. Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1
dell’articolo 87:
a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di
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modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
b) i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento convenzionato o in regime di
accreditamento di cui all’articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall’articolo 9,
comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini
istituzionali degli enti stessi.».
2. Le attività indicate nell’articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1, fermo restando il regime di esclusione
dall’imposta sul valore aggiunto, sono esenti da ogni altro tributo.
3. Con decreto del Ministero delle finanze, da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
possono essere stabiliti condizioni e limiti affinché l’esercizio delle attività di cui all’articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del Testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possa
considerarsi occasionale.
Art. 3. Determinazione dei redditi e contabilità separata
1. All’articolo 109 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, concernente la determinazione dei redditi degli enti non commerciali, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Per l’attività commerciale esercitata gli enti non commerciali hanno l’obbligo di tenere la contabilità separata.
3. Per l’individuazione dei beni relativi all’impresa si applicano le disposizioni di cui all’articolo 77, commi 1 e 3-bis.
3-bis. Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all’esercizio di attività commerciali
e di altre attività, sono deducibili per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi
che concorrono a formare il reddito d’impresa e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi; per gli immobili utilizzati
promiscuamente è deducibile la rendita catastale o il canone di locazione anche finanziaria per la parte del loro ammontare che
corrisponde al predetto rapporto.»;
b) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
«4-bis. Gli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilità pubblica sono esonerati dall’obbligo di tenere la contabilità
separata qualora siano osservate le modalità previste per la contabilità pubblica obbligatoria tenuta a norma di legge dagli stessi
enti.».
Art. 4. Regime forfetario di determinazione del reddito
1. Nel Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
dopo l’articolo 109 è inserito il seguente:
«Art. 109-bis. Regime forfetario degli enti non commerciali 1. Fatto salvo quanto previsto, per le associazione sportive
dilettantistiche, dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e, per le associazioni senza scopo di lucro e per le pro loco, dall’articolo 9bis del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1962, n. 66, gli enti non
commerciali ammessi alla contabilità semplificata ai sensi dell’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, possono optare per la determinazione forfetaria del reddito d’impresa, applicando all’ammontare dei
ricavi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività corrispondente alla classe di appartenenza
secondo la tabella seguente ed aggiungendo l’ammontare dei componenti positivi del reddito di cui agli articoli 54, 55, 56 e 57:
a) attività di prestazioni di servizi:
1) fino a lire 30.000.000, coefficiente 15 per cento;
2) da lire 30.000.001 a lire 360.000.000, coefficiente 25 per cento;
b) altre attività:
1) fino a lire 50.000.000, coefficiente 10 per cento;
2) da lire 50.000.001 a lire 1.000.000.000, coefficiente 15 per cento.
2. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività il coefficiente si determina con
riferimento all’ammontare dei ricavi relativi all’attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano
prevalenti le attività di prestazioni di servizi.
3. Il regime forfetario previsto nel presente articolo si estende di anno in anno qualora i limiti indicati al comma 1 non vengano
superati.
4. L’opzione è esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del
quale è esercitata fino a quando non è revocata e comunque per un triennio. La revoca dell’opzione è effettuata nella
dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale la dichiarazione stessa è
presentata.
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5. Gli enti che intraprendono l’esercizio d’impresa commerciale esercitano l’opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi
dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.».
Art. 5. Enti di tipo associativo
1. All’articolo 111 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, concernente l’attività svolta dagli enti di tipo associativo, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di
promozione sociale e di formazione extra scolastica della persona non si considerano commerciali le attività svolte in diretta
attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o
partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno
parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive
organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.»;
b) dopo il comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«4-bis. Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25
agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’interno, non si considerano commerciali,
anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi
in cui viene svolta l’attività istituzionale, da bar ed esercizi similari e l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempreché le
predette attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate
nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.
4-ter. L’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici di cui al comma 4-bis non è considerata commerciale anche se effettuata
da associazioni politiche, sindacali e di categoria, nonché da associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo
Stato ha stipulato patti, accordi o intese, sempreché sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.
4-quater. Per le organizzazioni sindacali e di categoria non si considerano effettuate nell’esercizio di attività commerciali le
cessioni delle pubblicazioni, anche in deroga al limite di cui al comma 3, riguardanti i contratti collettivi di lavoro, nonché
l’assistenza prestata prevalentemente agli iscritti, associati o partecipanti in materia di applicazione degli stessi contratti e di
legislazione sul lavoro, effettuate verso pagamento di corrispettivi che in entrambi i casi non eccedano i costi di diretta
imputazione.
4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4-bis, 4-ter e 4-quater si applicano a condizione che le associazioni interessate
si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell’atto pubblico o della
scrittura privata autenticata o registrata:
a) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con
finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo,
escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o
partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina
degli organi direttivi dell’associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, secondo comma, del codice
civile, sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme
di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della
stessa.
4-sexies. Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del comma 4-quinquies non si applicano alle associazioni religiose
riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali
e di categoria.».
2. Nell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo all’esercizio di imprese ai fini
dell’imposta sul valore aggiunto, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel quarto comma, secondo periodo, relativo al trattamento di talune cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da
enti di tipo associativo, le parole: “e sportive” sono sostituite dalle seguenti: “sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di
formazione extrascolastica della persona”; nello stesso comma, il terzo periodo è soppresso;
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b) nel quinto comma, lettera a), relativo al trattamento delle pubblicazioni curate da enti di tipo associativo, le parole: “e
sportive” sono sostituite dalle seguenti: “sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della
persona”;
c) dopo il quinto comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto
1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’interno, non si considera commerciale, anche se
effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui
viene svolta l’attività istituzionale, da bar ed esercizi similari, sempreché tale attività sia strettamente complementare a quelle
svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel secondo periodo
del quarto comma.
Le disposizioni di cui ai commi quarto, secondo periodo, e sesto si applicano a condizione che le associazioni interessate si
conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell’atto pubblico o della
scrittura privata autenticata o registrata:
a) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con
finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo,
escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e
prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei
regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, secondo comma, del codice
civile, sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme
di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della
stessa.
Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del settimo comma non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle
confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.».
3. Entro il 18 dicembre 1998, le associazioni già costituite prima del 1°/1/1998 predispongono o adeguano il proprio statuto, ai
sensi dell’articolo 111, comma 4-quinquies, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1, lettera b), ed ai sensi dell’articolo 4, settimo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal comma 2, lettera b).
4. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, il termine di cui al comma 3 è di dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
Art. 6. Perdita della qualifica di ente non commerciale
1. Nel Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
dopo l’articolo 111, è inserito il seguente:
«Art. 111-bis. Perdita della qualifica di ente non commerciale – 1. Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l’ente perde la
qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d’imposta.
2. Ai fini della qualificazione commerciale dell’ente si tiene conto anche dei seguenti parametri:
a) prevalenza delle immobilizzazioni relative all’attività commerciale, al netto degli ammortamenti, rispetto alle restanti attività;
b) prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le
attività istituzionali;
c) prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali, intendendo per queste ultime i
contributi, le sovvenzioni, le liberalità e le quote associative;
d) prevalenza delle componenti negative inerenti all’attività commerciale rispetto alle restanti spese.
3. Il mutamento di qualifica opera a partire dal periodo d’imposta in cui vengono meno le condizioni che legittimano le
agevolazioni e comporta l’obbligo di comprendere tutti i beni facenti parte del patrimonio dell’ente nell’inventario di cui all’articolo
15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. L’iscrizione nell’inventario deve essere effettuata entro
sessanta giorni dall’inizio del periodo di imposta in cui ha effetto il mutamento di qualifica secondo i criteri di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689.
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4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti
civili.».
2. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante disciplina dell’imposta sul valore aggiunto,
all’articolo 4, dopo l’ultimo comma, è aggiunto il seguente:
«Le disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale di cui all’articolo 111-bis del Testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano anche ai fini dell’imposta
sul valore aggiunto.».
Art. 7. Enti non commerciali non residenti
1. All’articolo 114 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, riguardante gli enti non commerciali non residenti nel territorio dello Stato, nel comma 2, le parole: «senza tenerne
contabilità separata si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3 dell’articolo 109» sono sostituite dalle seguenti: «si applicano le
disposizioni dei commi 2, 3 e 3-bis dell’articolo 109».
Art. 8. Scritture contabili degli enti non commerciali
1. Nell’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riguardante le scritture contabili degli
enti non commerciali, dopo il primo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«Indipendentemente dalla redazione del rendiconto annuale economico e finanziario, gli enti non commerciali che effettuano
raccolte pubbliche di fondi devono redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, un apposito e separato rendiconto
tenuto e conservato ai sensi dell’articolo 22, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo
chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione
indicate nell’articolo 108, comma 2-bis, lettera a), Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Gli enti soggetti alla determinazione forfetaria del reddito ai sensi del comma 1 dell’articolo 109-bis del Testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che abbiano conseguito
nell’anno solare precedente ricavi non superiori a lire 30 milioni, relativamente alle attività di prestazione di servizi, ovvero a lire
50 milioni negli altri casi, assolvono gli obblighi contabili di cui all’articolo 18, secondo le disposizioni di cui al comma 166
dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».
Art. 9. Agevolazioni temporanee per il trasferimento di beni patrimoniali
1. Il trasferimento a titolo gratuito di aziende o beni a favore di enti non commerciali, con atto sottoposto a registrazione entro il
30 settembre 1999, non dà luogo, ai fini delle imposte sui redditi, a realizzo o distribuzione di plusvalenze, ricavi e minusvalenze,
compreso il valore di avviamento, non costituisce presupposto per la tassazione di sopravvenienze attive nei confronti dell’ente
cessionario, né è soggetto ad alcuna imposta sui trasferimenti, a condizione che l’ente dichiari nell’atto che intende utilizzare
direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività. Qualora il trasferimento abbia a oggetto l’unica azienda
dell’imprenditore cedente, questi ha l’obbligo di affrancare le riserve o fondi in sospensione d’imposta eventualmente costituiti in
precedenza previo pagamento di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche ovvero dell’imposta sul
reddito delle persone giuridiche, dell’imposta locale sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto pari al 25 per cento, secondo le
modalità determinate con decreto del Ministro delle finanze. Per i saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi delle leggi 29
dicembre 1990, n. 408, e 30 dicembre 1991, n. 413, recanti disposizioni tributarie per la rivalutazione dei beni, lo smobilizzo di
riserve e di fondi e per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, l’imposta sostitutiva è stabilita con l’aliquota
del 10 per cento e non spetta il credito d’imposta previsto dall’articolo 4, comma 5, della predetta legge n. 408 del 1990 e
dall’articolo 26, comma 5, della predetta legge n. 413 del 1991; le riserve e i fondi indicati nelle lettere b) e c) del comma 7
dell’articolo 105 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, sono assoggettati ad imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio con l’aliquota, rispettivamente, del 5 per
cento e del 10 per cento.
2. L’ente non commerciale che alla data di entrata in vigore del presente decreto utilizzi beni immobili strumentali di cui al
primo periodo del comma 2 dell’articolo 40 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il 30 settembre 1998, optare per l’esclusione dei beni stessi dal patrimonio
dell’impresa, mediante il pagamento di una somma a titolo di imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche,
dell’imposta locale sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nella misura del 5 per cento del valore dell’immobile medesimo,
determinato con i criteri di cui all’articolo 52, comma 4, del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel caso in cui gli stessi provengano dal
patrimonio personale, e del 10 per cento nel caso di acquisto in regime di impresa. Per bene proveniente dal patrimonio si
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intende il bene di proprietà dell’ente stesso non acquistato nell’esercizio di impresa indipendentemente dall’anno di acquisizione e
dal periodo di tempo intercorso tra l’acquisto e l’utilizzazione nell’impresa.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di presentazione della dichiarazione di opzione e di versamento delle
imposte sostitutive previste ai commi 1 e 2.
sezione II - Disposizioni riguardanti le organizzazioni
non lucrative di utilità sociale
Art. 10. Organizzazioni non lucrative di utilità sociale
1. Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e
gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell’atto pubblico
o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente:
a) lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori:
1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
2) assistenza sanitaria;
3) beneficenza;
4) istruzione;
5) formazione;
6) sport dilettantistico;
7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi
comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;
8) tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e
riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
9) promozione della cultura e dell’arte;
10) tutela dei diritti civili;
11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università,
enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito
regolamento governativo emanato ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
b) l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente
connesse;
d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre
Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
e) l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse
direttamente connesse;
f) l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre
organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma
190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
g) l’obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo,
escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o
partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina
degli organi direttivi dell’associazione;
i) l’uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione
“organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “Onlus”.
2. Si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative
alle attività statutarie nei settori dell’assistenza sanitaria, dell’istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della
promozione della cultura e dell’arte e della tutela dei diritti civili non sono rese nei confronti di soci, associati o partecipanti,
nonché degli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad arrecare benefici a:
a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
b) componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.
2-bis. Si considera attività di beneficenza, ai sensi del comma 1, lettera a), numero 3), anche la concessione di erogazioni
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gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore
di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al medesimo comma 1, lettera a), per la realizzazione
diretta di progetti di utilità sociale.
3. Le finalità di solidarietà sociale s’intendono realizzate anche quando tra i beneficiari delle attività statutarie
dell’organizzazione vi siano i propri soci, associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, se costoro
si trovano nelle condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del comma 2.
4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e 3, si considerano comunque inerenti a finalità di solidarietà sociale le
attività statutarie istituzionali svolte nei settori della assistenza sociale e socio-sanitaria, della beneficenza, della tutela,
promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le
biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, della tutela e valorizzazione
della natura e dell’ambiente con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e
pericolosi di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, della ricerca scientifica di particolare interesse sociale
svolta direttamente da fondazioni, ovvero da esse affidate ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono
direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell’articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché le attività di promozione della cultura e dell’arte per le quali sono riconosciuti apporti
economici da parte dell’amministrazione centrale dello Stato.
5. Si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali le attività statutarie di assistenza sanitaria, istruzione,
formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell’arte e tutela dei diritti civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10)
del comma 1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni previste ai commi 2 e 3, nonché le attività accessorie per natura a
quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse. L’esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che, in
ciascun esercizio e nell’ambito di ciascuno dei settori elencati alla lettera a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto
a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive dell’organizzazione.
6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione:
a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi
amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l’organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che
effettuano erogazioni liberali a favore dell’organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo
grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in
ragione della loro qualità. Sono fatti salvi, nel caso delle attività svolte nei settori di cui ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma
1, i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari, aventi
significato puramente onorifico e valore economico modico;
b) l’acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al
compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e dal decreto legge 21 giugno
1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il Presidente del collegio
sindacale delle società per azioni;
d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza
di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti
collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.
7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1 non si applicano alle fondazioni, e quelle di cui alle lettere h) ed i) del
medesimo comma 1 non si applicano agli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti,
accordi o intese.
8. Sono in ogni caso considerati Onlus, nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità, gli organismi di volontariato di cui alla
legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le
organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali di cui alla
legge 8 novembre 1991, n. 381 nonché i consorzi di cui all’art. 8 della predetta legge n. 381 del 1991 che abbiano la base
sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali. Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative agli
organismi di volontariato, alle organizzazioni non governative e alle cooperative sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n.
266 del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991.
9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di
promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui
finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’interno, sono considerati Onlus limitatamente all’esercizio delle attività
elencate alla lettera a) del comma 1; fatta eccezione per la prescrizione di cui alla lettera c) del comma 1, agli stessi enti e
associazioni si applicano le disposizioni anche agevolative del presente decreto, a condizione che per tali attività siano tenute
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separatamente le scritture contabili previste all’articolo 20-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, introdotto dall’articolo 25, comma 1.
10. Non si considerano in ogni caso Onlus gli enti pubblici, le società commerciali diverse da quelle cooperative, gli enti
conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori
di lavoro e le associazioni di categoria.
Art. 11. Anagrafe delle Onlus e decadenza dalle agevolazioni
1. È istituita presso il Ministero delle finanze l’anagrafe unica delle Onlus. Fatte salve le disposizioni contemplate nel
regolamento di attuazione dell’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese,
approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, i soggetti che intraprendono l’esercizio delle
attività previste all’articolo 10, ne danno comunicazione entro trenta giorni alla direzione regionale delle entrate del Ministero delle
finanze nel cui ambito territoriale si trova il loro domicilio fiscale, in conformità ad apposito modello approvato con decreto del
Ministro delle finanze. La predetta comunicazione è effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto da parte dei soggetti che, alla predetta data, già svolgono le attività previste all’articolo 10. Alla medesima direzione deve
essere altresì comunicata ogni successiva modifica che comporti la perdita della qualifica di Onlus.
2) L’effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 1 è condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni previste
dal presente decreto.
3) Con uno o più decreti del Ministro delle finanze da emanarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di esercizio del controllo
relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l’uso della denominazione di Onlus, nonché i casi di decadenza totale o parziale
dalle agevolazioni previste dal presente decreto e ogni altra disposizione necessaria per l’attuazione dello stesso.
Art. 12. Agevolazioni ai fini delle imposte sui redditi
1. Nel Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
dopo l’articolo 111-bis, introdotto dall’articolo 6, comma 1, del presente decreto, è inserito il seguente:
«Art. 111-ter. Organizzazioni non lucrative di utilità sociale - 1. Per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), ad
eccezione delle società cooperative, non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali nel
perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale.
2. I proventi derivanti dall’esercizio delle attività direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito
imponibile.».
Art. 13. Erogazioni liberali
1. Al Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 13-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel comma 1, relativo alle detrazioni d’imposta per oneri sostenuti, dopo la lettera i), è aggiunta, in fine, la seguente: «i-bis)
le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità
sociale (Onlus), nonché i contributi associativi, per importo non superiore a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle società di
mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all’articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di
assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle
loro famiglie. La detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o
ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
secondo ulteriori modalità idonee a consentire all’Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono
essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400.»;
2) nel comma 3, relativo alla detrazione proporzionale, in capo ai singoli soci di società semplice, afferente gli oneri sostenuti
dalla società medesima, le parole: “Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h) e i)” sono sostituite con le seguenti: “Per gli oneri di cui
alle lettere a), g), h), i) ed i-bis)”;
b) nell’articolo 65, comma 2, relativo agli oneri di utilità sociale deducibili ai fini della determinazione del reddito d’impresa,
dopo la lettera c-quinquies), sono aggiunte, in fine, le seguenti:
«c-sexies) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni o al 2 per cento del reddito d’impresa
dichiarato, a favore delle Onlus;
c-septies) le spese relative all’impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di
servizi erogate a favore di Onlus, nel limite del cinque per mille dell’ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro
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dipendente, così come risultano dalla dichiarazione dei redditi.»;
c) nell’articolo 110-bis, comma 1, relativo alle detrazioni d’imposta per oneri sostenuti da enti non commerciali, le parole: “oneri
indicati alle lettere a), g), h) e i) del comma 1 dell’articolo 13-bis” sono sostituite dalle seguenti: “oneri indicati alle lettere a), g), h),
i) ed i-bis) del comma 1 dell’articolo 13-bis”;
d) nell’articolo 113, comma 2-bis, relativo alle detrazioni d’imposta per oneri sostenuti da società ed enti commerciali non
residenti, le parole: “oneri indicati alle lettere a), g), h) e i) del comma 1 dell’articolo 13-bis” sono sostituite dalle seguenti: “oneri
indicati alle lettere a), g), h), i) ed i-bis) del comma 1 dell’articolo 13-bis”;
e) nell’articolo 114, comma 1-bis, relativo alle detrazioni d’imposta per oneri sostenuti dagli enti non commerciali non residenti,
le parole: “oneri indicati alle lettere a), g), h) e i) del comma 1 dell’articolo 13-bis” sono sostituite dalle seguenti: “oneri indicati alle
lettere a), g), h), i) ed i-bis) del comma 1 dell’articolo 13-bis”;
2. Le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, che, in
alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle Onlus, non si considerano
destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ai sensi dell’articolo 53, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. I beni non di lusso alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, diversi da quelli di cui al comma 2, che
presentino imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che pur non modificandone l’idoneità di utilizzo non ne consentono la
commercializzazione o la vendita, rendendone necessaria l’esclusione dal mercato o la distruzione, qualora siano ceduti
gratuitamente alle Onlus, per un importo corrispondente al costo specifico sostenuto per la produzione o l’acquisto
complessivamente non superiore al 5 per cento del reddito d’impresa dichiarato, non si considerano destinati a finalità estranee
all’esercizio dell’impresa ai sensi dell’articolo 85, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I predetti beni si considerano distrutti agli effetti dell’imposta sul valore
aggiunto.
4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano a condizione che delle singole cessioni sia data preventiva comunicazione,
mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al competente ufficio delle entrate e che la Onlus beneficiaria, in apposita
dichiarazione da conservare agli atti dell’impresa cedente, attesti il proprio impegno ad utilizzare direttamente i beni in conformità
alle finalità istituzionali e, a pena di decadenza dei benefici fiscali previsti dal presente decreto, realizzi l’effettivo utilizzo diretto;
entro il quindicesimo giorno del mese successivo, il cedente deve annotare nei registri previsti ai fini dell’imposta sul valore
aggiunto ovvero in apposito prospetto, che tiene luogo degli stessi, la qualità e la quantità dei beni ceduti gratuitamente in
ciascun mese. Per le cessioni di beni facilmente deperibili e di modico valore si è esonerati dall’obbligo della comunicazione
preventiva. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, possono essere stabilite ulteriori condizioni cui subordinare l’applicazione delle richiamate disposizioni.
5. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali a favore di organizzazioni non governative di cui alla legge 26
febbraio 1987, n. 49, prevista dall’articolo 10, comma 1, lettera g), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è consentita a condizione che per le medesime erogazioni il soggetto
erogante non usufruisca delle detrazioni d’imposta di cui all’articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), del medesimo testo unico.
6. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali previste all’articolo 65, comma 2, lettere a) e b), del Testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è consentita a
condizione che per le medesime erogazioni liberali il soggetto erogante non usufruisca delle deduzioni previste dalla lettera csexies) del medesimo articolo 65, comma 2.
7. La deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali previste all’articolo 114, comma 2-bis, lettere a) e b), del Testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è consentita a
condizione che per le medesime erogazioni liberali il soggetto erogante non usufruisca delle detrazioni d’imposta previste dal
comma 1-bis, del medesimo articolo 114.
Art. 14. Disposizioni relative all’imposta sul valore aggiunto
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante la disciplina dell’imposta sul valore aggiunto,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell’articolo 3, terzo comma, primo periodo, relativo alla individuazione dei soggetti beneficiari di operazioni di divulgazione
pubblicitaria che non sono considerate prestazioni di servizi, dopo le parole “solidarietà sociale,” sono inserite le seguenti:
“nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus),”;
b) all’articolo 10, primo comma, relativo alle operazioni esenti dall’imposta, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel numero 12), dopo le parole: “studio o ricerca scientifica” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “e alle Onlus”;
2) nel numero 15), dopo le parole: “effettuate da imprese autorizzate” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “e da Onlus”;
3) nel numero 19), dopo le parole: “società di mutuo soccorso con personalità giuridica” sono inserite le seguenti: “e da Onlus”;
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4) nel numero 20), dopo le parole: “rese da istituti o scuole riconosciute da pubbliche amministrazioni” sono inserite le
seguenti: “e da Onlus”;
5) nel numero 27-ter), dopo le parole: “o da enti aventi finalità di assistenza sociale” sono inserite le seguenti: “e da Onlus”;
c) nell’articolo 19-ter, relativo alla detrazione per gli enti non commerciali, nel secondo comma, le parole: “di cui all’articolo 20”
sono sostituite dalle seguenti: “di cui agli articoli 20 e 20-bis”.
Art. 15. Certificazione dei corrispettivi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto
1. Fermi restando gli obblighi previsti dal Titolo secondo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
le Onlus, limitatamente alle operazioni riconducibili alle attività istituzionali, non sono soggette all’obbligo di certificazione dei
corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale.
Art. 16. Disposizioni in materia di ritenute alla fonte
1. Sui contributi corrisposti alle Onlus dagli enti pubblici non si applica la ritenuta di cui all’articolo 28, secondo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
2. Sui redditi di capitale di cui all’articolo 41 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, corrisposti alle Onlus, le ritenute alla fonte sono effettuate a titolo di imposta e non si
applica l’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, recante modificazioni al regime fiscale degli interessi,
premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati.
Art. 17. Esenzioni dall’imposta di bollo
1. Nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, relativa agli atti, documenti e
registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto, dopo l’articolo 27, è aggiunto, in fine, il seguente:
«Art. 27-bis. 1. Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni,
dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus).».
Art. 18. Esenzioni dalle tasse sulle concessioni governative
1) Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, recante disciplina delle tasse sulle concessioni
governative, dopo l’articolo 13, è inserito il seguente:
«Art. 13-bis. Esenzioni - 1. Gli atti e i provvedimenti concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) sono
esenti dalle tasse sulle concessioni governative.».
Art. 19. Esenzioni dall’imposta sulle successioni e donazioni
1. Nell’articolo 3, comma 1, del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, approvato
con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, relativo ai trasferimenti non soggetti all’imposta, dopo le parole: “altre finalità di
pubblica utilità” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “, nonché quelli a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale
(Onlus)”.
Art. 20. Esenzioni dall’imposta sull’incremento di valore degli immobili e dalla relativa imposta sostitutiva
1. Nell’articolo 25, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, recante
disciplina dell’imposta sull’incremento di valore degli immobili, relativo all’esenzione dall’imposta degli incrementi di valore di
immobili acquistati a titolo gratuito, dopo le parole: “pubblica utilità”, sono inserite le seguenti: “, nonché da organizzazioni non
lucrative di utilità sociale (Onlus)”.
2. L’imposta sostitutiva di quella comunale sull’incremento di valore degli immobili di cui all’articolo 11, comma 3, del decretolegge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta dalle organizzazioni
non lucrative di utilità sociale.
Art. 21. Esenzioni in materia di tributi locali
1. I comuni, le province, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono deliberare nei confronti delle Onlus
la riduzione o l’esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti.
Art. 22. Agevolazioni in materia di imposta di registro
1. Alla tariffa, parte prima, allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell’articolo 1, concernente il trattamento degli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e degli atti
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traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, dopo il settimo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: “Se il
trasferimento avviene a favore di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) ove ricorrano le condizioni di cui alla nota
II-quater): lire 250.000.”; nel medesimo articolo, dopo la nota II-ter), è aggiunta, in fine, la seguente: “II-quater). A condizione che
la Onlus dichiari nell’atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività e che realizzi l’effettivo
utilizzo diretto entro 2 anni dall’acquisto. In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione per lo svolgimento
della propria attività è dovuta l’imposta nella misura ordinaria nonché una sanzione amministrativa pari al 30 per cento della
stessa imposta.”;
b) dopo l’articolo 11 è aggiunto, in fine, il seguente: “Art. 11-bis - 1. Atti costitutivi e modifiche statutarie concernenti le
organizzazioni non lucrative di utilità sociale: lire 250.000.”.
Art. 23. Esenzioni dall’imposta sugli spettacoli
1. L’imposta sugli spettacoli non è dovuta per le attività spettacolistiche indicate nella tariffa allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, svolte occasionalmente dalle Onlus nonché dagli enti associativi di cui all’articolo 111,
comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, come modificato dall’articolo 5, comma 1, lettera a), in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di
sensibilizzazione.
2. L’esenzione spetta a condizione che dell’attività richiamata al comma 1 sia data comunicazione, prima dell’inizio di ciascuna
manifestazione, all’ufficio accertatore territorialmente competente. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, potranno essere stabiliti condizioni e limiti affinché l’esercizio delle
attività di cui al comma 1 possa considerarsi occasionale.
Art. 24. Agevolazioni per le lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza
1. Nell’articolo 40, primo comma del regio decreto legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
giugno 1939, n. 973, recante riforma delle leggi sul lotto pubblico, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 1), relativo alla autorizzazione a promuovere lotterie, dopo le parole: “enti morali,” sono inserite le seguenti:
“organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus),”;
b) al numero 2), relativo alla autorizzazione a promuovere tombole, dopo le parole: “enti morali,” è inserita la seguente:
“Onlus,”;
c) al numero 3), relativo alla autorizzazione a promuovere pesche o banchi di beneficenza, dopo le parole: “enti morali,” è
inserita la seguente: “Onlus,”.
Art. 25. Disposizioni in materia di scritture contabili e obblighi formali delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale
1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo l’articolo 20, è inserito il seguente:
«Art. 20-bis. Scritture contabili delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale –
1. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) diverse dalle società cooperative, a pena di decadenza di benefici
fiscali per esse previsti, devono:
a) in relazione all’attività complessivamente svolta, redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere
con compiutezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione, e rappresentare adeguatamente in
apposito documento, da redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale, la situazione patrimoniale, economica
e finanziaria della organizzazione, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali, con obbligo di conservare
le stesse scritture e la relativa documentazione per un periodo non inferiore a quello indicato dall’articolo 22;
b) in relazione alle attività direttamente connesse tenere le scritture contabili previste dalle disposizioni di cui agli articoli 14,
15, 16 e 18; nell’ipotesi in cui l’ammontare annuale dei ricavi non sia superiore a lire 30 milioni, relativamente alle attività di
prestazione di servizi, ovvero a lire 50 milioni negli altri casi, gli adempimenti contabili possono essere assolti secondo le
disposizioni di cui al comma 166 dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
2. Gli obblighi di cui al comma 1, lettera a), si considerano assolti qualora la contabilità consti del libro giornale e del libro degli
inventari, tenuti in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del codice civile.
3. I soggetti richiamati al comma 1 che nell’esercizio delle attività istituzionali e connesse non abbiano conseguito in un anno
proventi di ammontare superiore a lire 100 milioni, modificato annualmente secondo le modalità previste dall’articolo 1, comma 3,
della legge 16 dicembre 1991, n. 398, possono tenere per l’anno successivo, in luogo delle scritture contabili previste al primo
comma, lettera a), il rendiconto delle entrate e delle spese complessive, nei termini e nei modi di cui all’articolo 20.
4. In luogo delle scritture contabili previste al comma 1, lettera a), le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti
dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, le
organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, possono tenere il rendiconto nei
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termini e nei modi di cui all’articolo 20.
5. Qualora i proventi superino per due anni consecutivi l’ammontare di due miliardi di lire, modificato annualmente secondo le
modalità previste dall’articolo 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, il bilancio deve recare una relazione di controllo
sottoscritta da uno o più revisori iscritti nel registro dei revisori contabili.».
2. Ai soggetti di cui all’articolo 10, comma 9, le disposizioni del comma 1 si applicano limitatamente alle attività richiamate allo
stesso articolo 10, comma 1, lettera a).
Art. 26. Norma di rinvio
1. Alle Onlus si applicano, ove compatibili, le disposizioni relative agli enti non commerciali e, in particolare, le norme di cui agli
articoli 2 e 9 del presente decreto.
Art. 27. Abuso della denominazione di organizzazione non lucrativa di utilità sociale
1. L’uso nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle parole “organizzazione
non lucrativa di utilità sociale”, ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno è vietato a
soggetti diversi dalle Onlus.
Art. 28. Sanzioni e responsabilità dei rappresentanti legali e degli amministratori
1. Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle leggi tributarie:
a) i rappresentanti legali e i membri degli organi amministrativi delle Onlus, che si avvalgono dei benefici di cui al presente
decreto in assenza dei requisiti di cui all’articolo 10, ovvero violano le disposizioni statutarie di cui alle lettere c) e d) del comma 1
del medesimo articolo sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire 12 milioni;
b) i soggetti di cui alla lettera a) sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 200 mila a lire 2 milioni qualora omettano di
inviare le comunicazioni previste all’articolo 11, comma 1;
c) chiunque contravviene al disposto dell’articolo 27, è punito con la sanzione amministrativa da lire 600 mila a lire 6 milioni.
2. Le sanzioni previste dal comma 1 sono irrogate, ai sensi dell’articolo 54, primo e secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dall’ufficio delle entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio
fiscale della Onlus.
3. I rappresentanti legali ed i membri degli organi amministrativi delle organizzazioni che hanno indebitamente fruito dei
benefici previsti dal presente decreto legislativo, conseguendo o consentendo a terzi indebiti risparmi d’imposta, sono obbligati in
solido con il soggetto passivo o con il soggetto inadempiente delle imposte dovute, delle relative sanzioni, e degli interessi
maturati.
Art. 29. Titoli di solidarietà
1. Per l’emissione di titoli da denominarsi “di solidarietà” è riconosciuta come costo fiscalmente deducibile dal reddito
d’impresa la differenza tra il tasso effettivamente praticato ed il tasso di riferimento determinato con decreto del Ministro del
tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, purché i fondi raccolti, oggetto di gestione separata, siano destinati a
finanziamento delle Onlus.
2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono stabiliti i soggetti abilitati all’emissione dei predetti titoli, le condizioni, i limiti,
compresi quelli massimi relativi ai tassi effettivamente praticati e ogni altra disposizione necessaria per l’attuazione del presente
articolo.
Art. 30. Entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 1° gennaio 1998 e, relativamente alle imposte sui redditi, si
applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1997.
E
Legge 7 dicembre 2000, n. 383 – Disciplina delle associazioni di promozione sociale (G.U. 27 dicembre 2000, n. 300) (Articoli
estratti)
Art. 1. Finalità e oggetto della legge
1. La Repubblica riconosce il valore sociale dell’associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività come
espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali, nella
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salvaguardia della sua autonomia; favorisce il suo apporto originale al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile,
culturale e di ricerca etica e spirituale.
2. La presente legge, in attuazione degli artt. 2, 3, secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, detta
principi fondamentali e norme per la valorizzazione dell’associazionismo di promozione sociale e stabilisce i principi cui le regioni
e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione
sociale nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.
3. La presente legge ha, altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di consolidare e rafforzare quelle
già esistenti che rispondono agli obiettivi di cui al presente articolo.
Art. 2. Associazioni di promozione sociale
1. Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e
i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di
lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
2. Non sono considerate associazioni di promozione sociale, ai fini e per gli effetti della presente legge, i partiti politici, le
organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che
hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati.
3. Non costituiscono altresì associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che
dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione
all’ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine,
collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
Art. 3. Atto costitutivo e statuto
1. Le associazioni di promozione sociale si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l’altro essere indicata la sede
legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:
a) la denominazione;
b) l’oggetto sociale;
c) l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione;
d) l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli
associati, anche in forme indirette;
e) l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;
f) le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la
previsione dell’elettività delle cariche associative. In relazione alla particolare natura di talune associazioni, il Ministro per la
solidarietà sociale, sentito l’Osservatorio nazionale di cui all’art. 11, può consentire deroghe alla presente disposizione;
g) i criteri per l’ammissione e l’esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi;
h) l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli
organi statutari;
i) le modalità di scioglimento dell’associazione;
l) l’obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di
utilità sociale.
Art. 4. Risorse economiche
1. Le associazioni di promozione sociale traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle
loro attività da:
a) quote e contributi degli associati;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e
documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
d) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di
natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento
degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
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i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
2. Le associazioni di promozione sociale sono tenute per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con
l’indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), nonché, per le risorse
economiche di cui alla lettera g), della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e
alle deduzioni dal reddito imponibile di cui all’art. 22.
Art. 5. Donazioni ed eredità
1. Le associazioni di promozione sociale prive di personalità giuridica possono ricevere donazioni e, con beneficio di
inventario, lasciti testamentari, con l’obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalità previste
dall’atto costitutivo e dallo statuto.
2. I beni pervenuti ai sensi del comma 1 sono intestati alle associazioni. Ai fini delle trascrizioni dei relativi acquisti si applicano
gli artt. 2659 e 2660 del codice civile.
Art. 6. Rappresentanza
1. Le associazioni di promozione sociale anche non riconosciute sono rappresentate in giudizio dai soggetti ai quali, secondo
lo statuto, è conferita la rappresentanza legale.
2. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione di promozione sociale i terzi creditori devono far
valere i loro diritti sul patrimonio dell’associazione medesima e, solo in via sussidiaria, possono rivalersi nei confronti delle
persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.
Art. 7. Registri
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali è istituito un registro nazionale al quale
possono iscriversi, ai fini dell’applicazione della presente legge, le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale in
possesso dei requisiti di cui all’art. 2, costituite ed operanti da almeno un anno. Alla tenuta del registro si provvede con le
ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.
2. Per associazioni di promozione sociale a carattere nazionale si intendono quelle che svolgono attività in almeno cinque
regioni ed in almeno venti province del territorio nazionale.
3. L’iscrizione nel registro nazionale delle associazioni a carattere nazionale comporta il diritto di automatica iscrizione nel
registro medesimo dei relativi livelli di organizzazione territoriale e dei circoli affiliati, mantenendo a tali soggetti i benefici connessi
alla iscrizione nei registri di cui al comma 4.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, rispettivamente, registri su scala regionale e
provinciale, cui possono iscriversi tutte le associazioni in possesso dei requisiti di cui all’art. 2, che svolgono attività,
rispettivamente, in ambito regionale o provinciale.
Art. 8. Disciplina del procedimento per le iscrizioni ai registri nazionale, regionali e provinciali
1. Il Ministro per la solidarietà sociale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un
apposito regolamento che disciplina il procedimento per l’emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione delle
associazioni a carattere nazionale nel registro nazionale di cui all’art. 7, comma 1, e la periodica revisione dello stesso, nel
rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, l’istituzione dei registri di cui all’art. 7, comma 4, i procedimenti per l’emanazione dei
provvedimenti di iscrizione e di cancellazione delle associazioni che svolgono attività in ambito regionale o provinciale nel registro
regionale o provinciale nonché la periodica revisione dei registri regionali e provinciali, nel rispetto dei principi della legge 7
agosto 1990, n. 241. Le regioni e le province autonome trasmettono altresì annualmente copia aggiornata dei registri
all’Osservatorio nazionale di cui all’art. 11.
3. Il regolamento di cui al comma 1 e le leggi regionali e provinciali di cui al comma 2 devono prevedere un termine per la
conclusione del procedimento e possono stabilire che, decorso inutilmente il termine prefissato, l’iscrizione si intenda assentita.
4. L’iscrizione nei registri è condizione necessaria per stipulare le convenzioni e per usufruire dei benefici previsti dalla
presente legge e dalle leggi regionali e provinciali di cui al comma 2.
Art. 9. Atti soggetti ad iscrizione nei registri
1. Nei registri di cui all’art. 7 devono risultare l’atto costitutivo, lo statuto, la sede dell’associazione e l’ambito territoriale di
attività.
2. Nei registri devono essere iscritti altresì le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede, le
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deliberazioni di scioglimento.
Art. 10. Ricorsi avverso i provvedimenti relativi alle iscrizioni e alle cancellazioni
1. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso ricorso in via
amministrativa, nel caso si tratti di associazioni a carattere nazionale, al Ministro per la solidarietà sociale, che decide previa
acquisizione del parere vincolante dell’Osservatorio nazionale di cui all’art. 11; nel caso si tratti di associazioni che operano in
ambito regionale o nell’ambito delle province autonome di Trento e di Bolzano, al Presidente della giunta regionale o provinciale,
previa acquisizione del parere vincolante dell’osservatorio regionale previsto dall’art. 14.
[2. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di cancellazione è ammesso, in ogni caso, entro
sessanta giorni, ricorso al tribunale amministrativo regionale competente, che decide, in camera di consiglio, nel termine di trenta
giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, sentiti i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La
decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla sua notifica, al Consiglio di Stato, il quale decide con le stesse
modalità entro sessanta giorni.]
________
(1) Comma abrogato dal numero 24) del comma 1 dell’art. 4 dell’allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16
settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2 dello stesso provvedimento.
Art. 18. Prestazioni degli associati
1. Le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e
gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.
2. Le associazioni possono, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di
lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.
Art. 19. Flessibilità nell’orario di lavoro
1. Per poter espletare le attività istituzionali svolte anche in base alle convenzioni di cui all’art. 30, i lavoratori che facciano
parte di associazioni iscritte nei registri di cui all’art. 7 hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità dell’orario di lavoro o delle
turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l’organizzazione aziendale.
Art. 20. Prestazioni in favore dei familiari degli associati
1. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti dei familiari conviventi degli associati sono equiparate, ai fini
fiscali, a quelle rese agli associati.
2. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 2.700 milioni per il 2000, lire
5.400 milioni per il 2001 e lire 5.400 milioni a decorrere dal 2002.
Art. 21. Imposta sugli intrattenimenti
1. In deroga alla disposizione di cui all’art. 3, comma 3, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, come modificato, da ultimo, dal
d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, le quote e i contributi corrisposti alle associazioni di promozione sociale non concorrono alla
formazione della base imponibile, ai fini dell’imposta sugli intrattenimenti.
2. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 3.500 milioni per il 2001 e
lire 3.500 milioni a decorrere dal 2002.
Art. 22. Erogazioni liberali
1. Al Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’art. 13-bis:
1) al comma 1, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti, dopo la lettera i-ter) è aggiunta la seguente: “i-quater) le
erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte
nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Si applica l’ultimo periodo della lettera i-bis)”;
2) al comma 3, relativo alla detrazione proporzionale, in capo ai singoli soci di società semplice, afferente gli oneri sostenuti
dalla società medesima, le parole: “Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), h-bis), i) ed i-bis)” sono sostituite dalle seguenti: “Per
gli oneri di cui alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater)”;
b) all’art. 65, comma 2, relativo agli oneri di utilità sociale deducibili ai fini della determinazione del reddito di impresa, dopo la
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lettera c-septies) è aggiunta la seguente:
“c-octies) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 3 milioni di lire o al 2% del reddito di impresa dichiarato,
a favore di associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge”;
c) all’art. 110-bis, comma 1, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti da enti non commerciali, le parole: “oneri
indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i) ed i-bis) del comma 1 dell’art. 13-bis” sono sostituite dalle seguenti: “oneri indicati alle lettere
a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell’art. 13-bis”;
d) all’art. 113, comma 2-bis, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti da società ed enti commerciali non residenti,
le parole: “oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i) ed i-bis) del comma 1 dell’art. 13-bis” sono sostituite dalle seguenti: “oneri
indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell’art. 13-bis”;
e) all’art. 114, comma 1-bis, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti dagli enti non commerciali non residenti, le
parole: “oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i) e i-bis) del comma 1 dell’art. 13-bis” sono sostituite dalle seguenti: “oneri
indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell’art. 13-bis”.
2. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 71.500 milioni per il 2001 e
lire 41.000 milioni a decorrere dal 2002.
Art. 23. Tributi locali
1. Gli enti locali possono deliberare riduzioni sui tributi di propria competenza per le associazioni di promozione sociale,
qualora non si trovino in situazioni di dissesto ai sensi del d.lgs. 25/2/1995, n. 77, e successive modificazioni.
Art. 24. Accesso al credito agevolato e privilegi
1. Le provvidenze creditizie e fideiussorie previste dalle norme per le cooperative e i loro consorzi sono estese, senza ulteriori
oneri per lo Stato, alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato iscritte nei rispettivi registri che,
nell’ambito delle convenzioni di cui all’art. 30, abbiano ottenuto l’approvazione di uno o più progetti di opere e di servizi di
interesse pubblico inerenti alle finalità istituzionali.
2. I crediti delle associazioni di promozione sociale per i corrispettivi dei servizi prestati e per le cessioni di beni hanno privilegio
generale sui beni mobili del debitore ai sensi dell’art. 2751-bis del codice civile.
3. I crediti di cui al comma 2 sono collocati, nell’ordine dei privilegi, subito dopo i crediti di cui alla lettera c) del secondo comma
dell’art. 2777 del codice civile.
Art. 25. Messaggi di utilità sociale
1. Ai sensi dell’art. 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150, la Presidenza del Consiglio dei Ministri trasmette alla società
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo i messaggi di utilità sociale ricevuti dall’Osservatorio.
2. All’art. 6, primo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103, dopo le parole: “alle associazioni nazionali del movimento
cooperativo giuridicamente riconosciute,” sono inserite le seguenti: “alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri
nazionale e regionali,”.
Art. 26. Diritto all’informazione ed accesso ai documenti amministrativi
1. Alle associazioni di promozione sociale è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui all’art. 22,
comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi
statutari delle associazioni di promozione sociale.
Art. 27. Tutela degli interessi sociali e collettivi
1. Le associazioni di promozione sociale sono legittimate:
a) a promuovere azioni giurisdizionali e ad intervenire nei giudizi promossi da terzi, a tutela dell’interesse dell’associazione;
b) ad intervenire in giudizi civili e penali per il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione di interessi collettivi concernenti le
finalità generali perseguite dall’associazione;
c) a ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l’annullamento di atti illegittimi lesivi degli interessi collettivi relativi alle
finalità di cui alla lettera b).
2. Le associazioni di promozione sociale sono legittimate altresì ad intervenire nei procedimenti amministrativi ai sensi dell’art.
9 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 28. Accesso al Fondo sociale europeo
1. Il Governo, d’intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove ogni iniziativa per favorire
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l’accesso delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato ai finanziamenti del Fondo sociale
europeo per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, nonché, in collaborazione con la Commissione delle
Comunità europee, per facilitare l’accesso ai finanziamenti comunitari, inclusi i prefinanziamenti da parte degli Stati membri e i
finanziamenti sotto forma di sovvenzioni globali.
Art. 29. Norme regionali e delle province autonome
1. Le leggi regionali e le leggi delle province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla promozione e favoriscono lo
sviluppo dell’associazionismo di promozione sociale, salvaguardandone l’autonomia di organizzazione e di iniziativa.
Art. 30. Convenzioni
1. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e gli altri enti pubblici possono
stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all’art. 7, per lo
svolgimento delle attività previste dallo statuto verso terzi.
2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l’esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con
continuità le attività stabilite dalle convenzioni stesse. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo
della loro qualità nonché le modalità di rimborso delle spese.
3. Le associazioni di promozione sociale che svolgono attività mediante convenzioni devono assicurare i propri aderenti che
prestano tale attività contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità
civile verso terzi.
4. Con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato,
da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi
semplificati con polizze anche numeriche o collettive e sono disciplinati i relativi controlli.
5. La copertura assicurativa di cui al comma 3 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico
dell’ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.
6. Le prescrizioni di cui al presente articolo si applicano alle convenzioni stipulate o rinnovate successivamente alla data di
entrata in vigore della presente legge.
Art. 31. Strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche
1. Le amministrazioni statali, con le proprie strutture civili e militari, e quelle regionali, provinciali e comunali possono prevedere
forme e modi per l’utilizzazione non onerosa di beni mobili e immobili per manifestazioni e iniziative temporanee delle
associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, nel rispetto
dei principi di trasparenza, di pluralismo e di uguaglianza.
2. Alle associazioni di promozione sociale, in occasione di particolari eventi o manifestazioni, il sindaco può concedere
autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande in deroga ai criteri e parametri di cui all’art. 3, comma 4,
della legge 25 agosto 1991, n. 287. Tali autorizzazioni sono valide soltanto per il periodo di svolgimento delle predette
manifestazioni e per i locali o gli spazi cui si riferiscono e sono rilasciate alla condizione che l’addetto alla somministrazione sia
iscritto al Registro degli esercenti commerciali.
3. Le associazioni di promozione sociale sono autorizzate ad esercitare attività turistiche e ricettive per i propri associati. Per
tali attività le associazioni sono tenute a stipulare polizze assicurative secondo la normativa vigente. Possono, inoltre,
promuovere e pubblicizzare le proprie iniziative attraverso i mezzi di informazione, con l’obbligo di specificare che esse sono
riservate ai propri associati.
Art. 32. Strutture per lo svolgimento delle attività sociali
1. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non
utilizzati per fini istituzionali, alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato previste dalla legge 11
agosto 1991, n. 266, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali.
2. All’art. 1, comma 1, della legge 11 luglio 1986, n. 390, dopo la lettera b), è inserita la seguente:
“b-bis) ad associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali;”.
3. All’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo le parole: “senza fini di lucro,” sono inserite le seguenti:
“nonché ad associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali,”. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del
presente comma è autorizzata la spesa di lire 1.190 milioni annue a decorrere dall’anno 2000.
4. La sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte
le destinazioni d’uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.
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5. Per concorrere al finanziamento di programmi di costruzione, di recupero, di restauro, di adattamento, di adeguamento alle
norme di sicurezza e di straordinaria manutenzione di strutture o edifici da utilizzare per le finalità di cui al comma 1, per la
dotazione delle relative attrezzature e per la loro gestione, le associazioni di promozione sociale sono ammesse ad usufruire, nei
limiti delle risorse finanziarie disponibili, di tutte le facilitazioni o agevolazioni previste per i privati, in particolare per quanto attiene
all’accesso al credito agevolato.
Il Consigliere Paolo Stoppa lascia la seduta alle 11:49.
Il Presidente A.I.B.E.S. riferisce come, negli ultimi mesi, si sia attivato,
unitamente al Tesoriere, con l’obiettivo di trovare il modo per poter dare
maggiore visibilità all’Associazione. Descrive come abbiano trovato
un’interessante interlocutore in una società milanese che realizza format
televisivi per Rai e Mediaset. Da tali incontri è nata la possibilità di creare un
format televisivo indirizzato principalmente alle reti Mediaset che prevede la
realizzazione di circa 40 puntate con numerose repliche e che vede il
Barman/Barlady A.I.B.E.S. protagonista della trasmissione. Tale opportunità,
dai molti risvolti pubblicitari, è una eventualità molto articolata per la visibilità
Associativa.
Il Presidente A.I.B.E.S. descrive le difficoltà realizzative legate alla ricerca da
parte dell’agenzia di un main sponsor ed al coinvolgimento di aziende
all’interno del progetto stesso, descrivendo l’opportunità di sponsorizzazione
dell’iniziativa da parte di Aibes Promotion SrL.
Il Consigliere Paolo Stoppa riprende parte alla seduta alle 11:52.
Il Presidente A.I.B.E.S. esprime rammarico per la rivalsa di alcuni Fiduciari
che hanno esternato disaccordo per il fatto che non siano stati loro ad
effettuare la selezione delle persone da inviare al casting. Esprime
perplessità in merito a coloro che pensano di fare il bene dell’Associazione
volendo vantare un credito nei confronti dei Soci soltanto perché li hanno
inviati a fare un casting.
Il Presidente A.I.B.E.S. evidenzia come il pre casting non sia stato fatto ne da
lui ne dal Tesoriere, bensì dall’agenzia che ha selezionato on - line le persone
che riteneva più telegeniche ed idonee ad effettuare un primo casting.
Il Presidente A.I.B.E.S. ricorda che nel lavoro svolto negli ultimi mesi, sono
state inviate diverse circolari ai Fiduciari ed ai Consiglieri Nazionali delle quali
fa un riepilogo:
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CIRCOLARE “27/01/2012”
Gentili Fiduciari, con la presente a riepilogarvi le modalità di ingresso in A.I.B.E.S.,
nonché il pagamento delle quote sociali:
1. La quota di esame è di € 50,00.
2. Gli Amici dell’A.I.B.E.S. pagano € 50,00 di tesseramento.
3. I Soci Aspiranti Barmen pagano € 100,00 di tesseramento.
4. I Soci Barmen pagano € 120,00 di tesseramento.
5. I Soci Capi Barmen pagano € 120,00 di tesseramento.
6. Per quei Soci, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, vale a dire
Amici dell’A.I.B.E.S. o Aspiranti Barmen o Barmen, che intendano effettuare
l’esame per il passaggio di categoria il costo è di € 50,00.
7.Nella raccolta dati di tutti i Soci, indipendentemente dalla categoria di
appartenenza, vale a dire Amici dell’A.I.B.E.S. o Aspiranti Barmen o Barmen o Capi
Barmen o Benemeriti o Onorari, è indispensabile indicare il numero di tessera
“METRO”, per coloro che la hanno, al fine di attivare una convenzione che produrrà
una scontistica del 5% sugli acquisti della linea Columbus.
Tutte queste indicazioni, lasciando invariata la Circolare “Attolico 4”(Che vi invio di
nuovo in allegato) e lasciando invariati i “Budget dei corsi” (Che vi invio di nuovo in
allegato) sono finalizzate a rendere più chiari gli aspetti operativi ai Fiduciari di
Sezione.
Qualora dovessero manifestarsi circostanze che esulino da quanto descritto, o
comunque non chiare, siete pregati di contattare tempestivamente il Tesoriere
A.I.B.E.S., Sig. Pietro Attolico.
CIRCOLARE “29/01/2012”
Gentili Fiduciari, con la presente a comunicarvi la scontistica prevista per i corsi di
formazione professionale A.I.B.E.S. riservata esclusivamente ad i Soci in regola
con il tesseramento.
Lo sconto è del 30% su ciascun corso, riepilogato di seguito con i prezzi riservati ai
Soci:
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1. Costo del corso “Miscelazione avanzata” € 300,00. 2. Costo del corso “Magic
touch” € 270,00.
3. Costo del corso “Caffetteria” €150,00.
Tali agevolazioni, comportano il non riconoscimento della quota pro-capite (come
indicato nella “Circolare Attolico 4”) riconosciuta alla Sezione per il corsista.
Qualora dovessero manifestarsi circostanze che esulino da quanto descritto, o
comunque non chiare, siete pregati di contattare tempestivamente il Tesoriere
A.I.B.E.S., Sig. Pietro Attolico.
CIRCOLARE “21/03/2012”
Gentili Fiduciari, con la presente a riepilogarvi le indicazioni per la gestione ottimale
dei concorsi regionali A.I.B.E.S.:
1.Nella selezione dei prodotti delle ricette, attenersi scrupolosamente all’elenco
presente sul sito www.aibes.it;
2.le aziende che non hanno un elenco prodotti, non partecipano al concorso
regionale;
3.è indispensabile avere la bozza del “libricino” al fine di poter dare l’ok alla stampa
all’indirizzo mail: [email protected];
4.per dare l’ok alla bozza, prima di inviarla in stampa, c’è bisogno di almeno 48 ore;
5.rispettare l'impostazione grafica fornita, avvalendosi esclusivamente della
collaborazione di un grafico;
6.il service trasporterà, oltre tutto il set up, anche dei banner di alcuni Soci
Sostenitori ed i macchinari (blender, turn mix, spremiagrumi, rompighiaccio);
7.nel libricino non è presente l’ultimo Socio Sostenitore acquisito: Sirman. Inserire il
nome nell’apposito elenco presente in pagina 7 ed inserire il logo sull’ultima pagina,
rispettando la grafica del libricino.
8.rispettare l'impostazione di inserimento delle ricette come nel passato (consultare
un vecchio libricino dal quale si evince come impostare il testo della ricetta);
9.attenersi scrupolosamente al regolamento concorsi (quantità di cl per singola
categoria, numero di ingredienti ed altro);
10.tutte le aziende devono essere rappresentate con un minimo di 3 ricette, fatta
eccezione per i prodotti Metro (minimo 4 ricette).
Tutte queste indicazioni, sono finalizzate a rendere più chiari gli aspetti operativi ai
Fiduciari di Sezione.
Come avete potuto notare, nel 2012, abbiamo 10 Soci Sostenitori nuovi e stiamo
lavorando affinché altri si aggiungano.
Sarà nostra premura comunicare tempestivamente altre novità e/o aggiornamenti.
Qualora dovessero manifestarsi circostanze che esulino da quanto descritto o
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Tel.: 0229401685 – Fax 0229404565 – e-mail: [email protected]
comunque non chiare, siete pregati di contattare tempestivamente il Presidente
Aibes Promotion SrL, Sig. Pietro Attolico, esclusivamente alla casella mail:
[email protected].
CIRCOLARE “21/03/2012 - bis”
Gentili Fiduciari, con la presente a riepilogarvi le indicazioni per la gestione ottimale
dei tesseramenti dell’Amico dell’ A.I.B.E.S.:
1.L’Amico dell’A.I.B.E.S. è una qualifica di Socio, come appositamente disciplinato
dallo Statuto;
2.per associare una persona come Amico dell’A.I.B.E.S. è indispensabile riempire
l’opportuna modulistica;
3.l’Amico dell’A.I.B.E.S. che viene tesserato in concomitanza dei corsi di
formazione professionale deve essere gestito economicamente in modo separato
dal conto economico del corso (effettuare due bonifici);
4.il bonifico relativo alla quota Associativa dell’Amico dell’A.I.B.E.S., al netto della
quota che resta in Sezione, deve essere effettuato esclusivamente ad A.I.B.E.S.
(Associazione Italiana Barmen e Sostenitori).
Tutte queste indicazioni, sono finalizzate a rendere più chiari gli aspetti operativi ai
Fiduciari di Sezione.
Qualora dovessero manifestarsi circostanze che esulino da quanto descritto o
comunque non chiare, siete pregati di contattare tempestivamente il Tesoriere
A.I.B.E.S., Sig. Pietro Attolico, esclusivamente alla casella mail: [email protected].
CIRCOLARE “CONCORSI REGIONALI”
Gentili Fiduciari, con la presente a riepilogarvi le principali normative da rispettare
nell’organizzazione dei concorsi regionali:
1. Gli aspetti organizzativi e amministrativi, sono affidati ad Aibes Promotion SrL;
2. La partita I.V.A. a disposizione sia per incassare i contributi degli sponsor locali
che per le fatture pagate è quella di Aibes Promotion SrL (P.I.:12302000158);
3. Nel caso di incasso di sponsorizzazioni utilizzando la partita I.V.A. di Aibes
Promotion SrL, oltre a versare l’I.V.A., si dovrà lasciare ad Aibes Promotion SrL il
45% dell’imponibile incassato;
4.Il budget di spesa è rappresentato dalla quota che verrà riconosciuta per ciascun
concorrente effettivo*, vale a dire € 45,00 + I.V.A. per persona, oltre i contributi
eventualmente reperiti dai Fiduciari.
5. Spese fuori budget saranno addebitate alla Sezione.
6. La bottigliera dovrà essere realizzata utilizzando il materiale fotografico che verrà
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A.I.B.E.S.
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LEGALMENTE RICONOSCIUTA CON D.P.C.M. 16.1.1998
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Tel.: 0229401685 – Fax 0229404565 – e-mail: [email protected]
consegnato direttamente dal Service in fase di allestimento, garantendo così uno
standard.
7. Rispettare il rendering e, in caso di dubbi, contattare direttamente il service.
8. La realizzazione dei “libretti” del concorso è affidata ai Fiduciari, i quali,
utilizzando il format inviato loro via mail, dovranno completarlo avvalendosi della
collaborazione della tipografia che riterranno opportuna, provvedendo con il budget
a disposizione (come indicato al punto 4.) al pagamento 9.Nelle ricette dei
concorrenti presenti sul libricino, dovranno essere rappresentati tutti i Soci
Sostenitori, garantendo minimo 3 ricette per ogni azienda, fatta eccezione per i
prodotti METRO, per i quali bisognerà garantire un minimo di 4 ricette.
Tutte queste indicazioni, sono finalizzate a rendere più chiari gli aspetti
operativi.
Qualora dovessero manifestarsi circostanze che esulino da quanto descritto, o
comunque non chiare, siete pregati di contattare tempestivamente il Presidente
Aibes Promotion SrL, Sig. Pietro Attolico.
*Si considera concorrente effettivo colui/colei effettivamente salito in pedana a
gareggiare.
CIRCOLARE “15/04/2012”
Gentili Fiduciari, con la presente a segnalarvi il formale inizio della collaborazione
A.I.B.E.S. - RED BULL.
Tale collaborazione prevederà:
1.Inserimento della categoria Energy Drink nella didattica del corso Destinazione
Barman.
2.Presenza di un responsabile Red Bull (Identificato con il termine “Moschettiere”)
nella lezione inerente l’argomento energy drink con un intervento di 30 minuti circa.
3.Comunicare a [email protected] la lezione in questione con un
minimo di 10 giorni di anticipo.
4.Entro e non oltre 10 gg prima dell’ inizio di ogni corso, inviare comunicazione via
mail dal Fiduciario A.I.B.E.S. al Moschettiere Red Bull con indicazione di data/
orario/luogo (invio di aggiornamenti costanti in caso di annullamento o cambio data/
orario/luogo), mettendo sempre in copia il Referente Aibes Promotion SrL, Sig.
Pietro Attolico ([email protected]) ed il Referente Red Bull, Dott.ssa
Valentina Milella ([email protected]);
5.Il Moschettiere Red Bull ricontatterà almeno 5 gg. prima il Fiduciario A.I.B.E.S.
per:
a. Definizione intervento/tempistiche, altro;
b. Presenza frigorifero e prodotto.
Tutte queste indicazioni, sono finalizzate a rendere più chiari gli aspetti operativi ai
Fiduciari di Sezione.
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A.I.B.E.S.
Associazione Italiana Barmen e Sostenitori
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Tel.: 0229401685 – Fax 0229404565 – e-mail: [email protected]
Sarà nostra premura comunicare tempestivamente altre novità e/o aggiornamenti
ed inviare nel più breve tempo possibile l’elenco dei Moschettieri affinché sia tutto
completo ed operativo.
Qualora dovessero manifestarsi circostanze che esulino da quanto descritto o
comunque non chiare, siete pregati di contattare tempestivamente il Presidente
Aibes Promotion SrL, Sig. Pietro Attolico, esclusivamente alla casella mail:
[email protected]
Il Presidente A.I.B.E.S. riprende la discussione che vuole imprescindibilmente
inviare i dividendi della società in Associazione, nascondendo esigenze
storiche sotto forma di presunte, poi puntualmente smentite, competenze
fiscali. L’esigenza storica è rappresentata dal fatto che, per diversi anni, i
bilanci dell’Associazione, hanno chiuso in perdita.
Gli anni a cui fa riferimento sono il 2004, il 2005 ed il 2008, di cui da lettura
dei bilanci e li lascia a disposizione dei Consiglieri presenti.
Nel 2004 era Presidente A.I.B.E.S. il Sig. Umberto Caselli e Presidente Aibes
Promotion SrL il Sig. Antonio Palazzi e l’Associazione chiuse con €
79.000,00 di perdita.
Nel 2005 era Presidente A.I.B.E.S. il Sig. Umberto Caselli, che lascia per il
Sig. Camillo Bosco e Presidente Aibes Promotion SrL il Sig. Antonio Palazzi
che lascia per il Sig. Angelo Campora e l’Associazione chiuse con €
165.000,00 di perdita.
Nel 2008 era Presidente A.I.B.E.S. il Sig. Camillo Bosco, che lascia per il Sig.
Giorgio Fadda e Presidente Aibes Promotion SrL il Sig. Angelo Campora che
lascia per il Sig. Enrico Clores e l’Associazione chiuse con €75.000,00 di
perdita.
Il Presidente A.I.B.E.S. spiega la differenza tra utile di esercizio e dividendi
deliberati. Da tale spiegazione emerge come, seppur deliberati dei dividendi
durante una amministrazione, non sono necessariamente stati prodotti da
essa, ma possono essere il risultato di utili prodotti negli anni e non ancora
deliberati.
Il Presidente A.I.B.E.S. dimostra come i dividendi deliberati da Aibes
Promotion SrL ad A.I.B.E.S. nel 2005, per un importo di € 170.000,00, non
solo non sono stati prodotti in quell’esercizio, ma non sono neanche stati
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erogati durante l’anno in corso, poiché, tale cifra, viene versata in
Associazione nei 3 anni successivi e spiega come, tale movimento, abbia
illuso l’assemblea nazionale che i conti fossero in attivo, quando in realtà non
lo erano. Dal documento di cui da lettura, emerge come, in maniera molto
simile, è stato gestito anche l’anno 2008.
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A.I.B.E.S.
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Il Presidente A.I.B.E.S. relaziona in merito ad uno spiacevole episodio
avvenuto durante il concorso regionale della Sezione Campania. Secondo
tale episodio, il Presidente A.I.B.E.S., insieme al Presidente Aibes Promotion
SrL si è ritrovato nella condizione di “dover donare” € 250,00, sommati ad
altri € 250,00 del Presidente Aibes Promotion SrL, a titolo personale, al
Fiduciario della Sezione Campania, Sig.ra Anna Di Sandro, affinché potesse
chiudere una raccolta fondi, non programmata e non autorizzata, a favore di
un canile.
Tale raccolta fondi, se non ultimata, precludeva la possibilità di iniziare il
concorso.
Il Presidente A.I.B.E.S. esprime perplessità sulle aspettative delle persone
nei confronti dell’Associazione e fa riferimento a quelle di un Fiduciario di
Sezione e spiega che l’A.I.B.E.S. non è uno strumento da utilizzare per
raggiungere obiettivi personali, in quanto, se in Campania piacciono i cani si
procede ad una raccolta fondi per i cani e, nell’eventualità in cui in Sicilia
dovessero piacere le farfalle, si procederebbe con una raccolta fondi a favore
delle farfalle.
Il Presidente A.I.B.E.S. manifesta disappunto per la gestione della Sezione
Campania da parte del Fiduciario, ancor più per il ruolo da “spettatore” tenuto
dal Fiduciario durante l’intero concorso. Ribadendo che il responsabile di
Sezione è il Fiduciario dichiara non accettabile che, durante il concorso di
Sezione, il Fiduciario, faccia la special guest.
Il Presidente A.I.B.E.S., alle 11:50 sospende la seduta.
Il Presidente A.I.B.E.S., alle 12:06, constatata la presenza del numero legale,
riprende la seduta.
Il Presidente A.I.B.E.S., prima di poter parlare delle attività di Aibes Promotion
SrL, ritiene opportuno fare chiarezza sulla storia societaria che ha portato
l’Aibes Promotion SrL al 2012. Il Presidente A.I.B.E.S. dichiara come, dati alla
mano, molte gestioni della società possano essere definite: inefficaci,
inefficienti e diseconomiche.
Il Presidente A.I.B.E.S. illustra e spiega lo storico societario:
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Aibes
Promotion
SrL2
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PRESIDENTE AIBES
PROMOTION
PRESIDENTE AIBES
CASELLI
AMMINISTRATORE
DELEGATO
FATTURATO
UTILI
%
DOCENZE
DIVIDENDI DELIBERATI
1
0,22%
179
-
UTILI 4
% 0,51%
DOCENZE245
Aibes 1998
Promotion
SrL
448
FABRIZIO DALLAVALLE
CASELLI
PRESIDENTE AIBES
PALAZZI
PROMOTION
PRESIDENTE
AIBES
CASELLI
ANNO
AMMINISTRATORE
FABRIZIO
DALLAVALLE/
DELEGATO
SERGIO
BERRINI
ANNO
1999
CASELLI
PALAZZI
CASELLI
FABRIZIO DALLAVALLE
1998
CASELLI
CASELLI
PALAZZI
PALAZZI
FABRIZIO
SERGIODALLAVALLE/
BERRINI
SERGIO BERRINI
1999
CASELLI
CASELLI
PALAZZI
PALAZZI
SERGIO
SERGIO BERRINI
BERRINI
2002
2000
1.883
1.122
69 168
8,92%
6,15%
CASELLI
CASELLI
PALAZZI
PALAZZI
SERGIO
SERGIO BERRINI
BERRINI
2003
2001
1.543
1.346
7 122
SERGIO BERRINI
BERRINI
SERGIO
2002
2004
1.883
1.565
SERGIO
SERGIOBERRINI/
BERRINI
CARMINE LAMORTE
2003
2005
1.543
1.545
SERGIO BERRINI
2004
SERGIO BERRINI/
CARMINE LAMORTE
LAMORTE
CARMINE
CASELLI
CASELLI
CASELLI
SERGIO BERRINI
FATTURATO
787
PALAZZI
PALAZZI
CASELLI
CASELLI/BOSCO
PALAZZI
PALAZZI/CAMPORA
CASELLI
PALAZZI
BOSCO
CAMPORA
CASELLI/BOSCO
PALAZZI/CAMPORA
BOSCO
CAMPORA
BOSCO
CARMINE LAMORTE
CAMPORA
BOSCO/FADDA
CARMINE LAMORTE
CARMINE
LAMORTE/
PIETRO ATTOLICO
CAMPORA/CLORES
BOSCO
CARMINE LAMORTE
CAMPORA
FADDA
CLORES
BOSCO/FADDA
PIETRO ATTOLICO
CAMPORA/CLORES
FADDA
CLORES/FADDA
FADDA
FADDA
FADDA/ATTOLICO
FADDA/PIERI
TOTALI
1.346
787
4
69
6,15%
0,22%
7
179
0,52%
0,51%
245
272
288
-
-
272
-
-
7,91%
0,52%
288
302
-
140
168 92
8,92%
5,88%
322
306
-
80
122 4
7,91%
0,26%
302
314
140
170
1.565
92
5,88%
306
2005
1.545
4
0,26%
314
2006
1.180
2
0,17%
278
2007
921
28
3,04%
247
2006
2007
2008
2009
1.180
921
847
897
2009
897
2
2010
1.059
177
2011
1.164
54
16.307
732
2010
2011
847
2
1.059
1.164
16.307
TOTALI
2
0,17%
28
3,04%
2
0,24%
2
0,22%
0,24%
177
54
196
16,71%
0,22%
196
16,71%
213
4,64%
191
4,64%
732
4,49%
4,49%
80
278
FATTURATO
FATTURATO
-
170
247
-
-
196
75
-
196
-
75
213
-
-
191
-
3549
3549
465
DIVIDENDI DA DELIBERARE
DIVIDENDI DA DELIBERARE
2.000
-
-
322
PIETRO ATTOLICO
GIOACCHINI, MARCON,
PATERNOSTRO, MILONE,
PIERI
FADDA/ATTOLICO
1
2008
PIETRO ATTOLICO/
GIOACCHINI,
MARCON,
PIETRO ATTOLICO
PATERNOSTRO, MILONE,
PIETRO ATTOLICO/
PIERI
CLORES/FADDA
FADDA/PIERI
2001
1.122
448
CARMINE LAMORTE/
PIETRO ATTOLICO
PIETRO ATTOLICO
CLORES
2000
DIVIDENDI DELIBERATI
-
-
465
267
267
UTILI
UTILI
1.883
1.883
2.000
1.5651.545
1.545
1.543
1.543 1.565
1.500
1.500
1.346
1.346
1.180
1.180
1.122
1.122
1.059
1.059
921
1.000
1.000
897
921847
847
787
787
1.1641.164
897
500448
500448
168
0
1
4
1 1998 41999
0
1998
1999
69
69
2000
2000
122
7
168
2001
7
2002
2003
2002
2003
2001
122
92
92
2004
2004
177
4
2005
4
2005
2
20062
2006
28
2
200728 2008
2007
54
177
2
2 2009 22010
2008
2009
2011
2010
54
2011
145
A.I.B.E.S.
Associazione Italiana Barmen e Sostenitori
LEGALMENTE RICONOSCIUTA CON D.P.C.M. 16.1.1998
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FATTURATO
2.000
1883
FATTURATO
1883 1543 1565 1545
2.000
1.500
1346
1122
1.500
1.000
787
1543 1565 1545
1180
1059
1346
1180
1122
921
921
1.000
500 448
787
847
847
897
1059
1164
1164
897
500 448
0
1998
0
1998
1999
1999
2000
2000
2001
2001
2002
2003
2002
2003
2004
2004
2005
2005
2006
2006
2007
2007
2008
2008
2009
2009
2010
2010
2011
2011
UTILI
UTILI
200
177
200
168
177
168
150
150
122
122
92
100
92
100
69
69
50
54
54
50
2828
11
44
0 0
1998
1998 1999
1999 2000
2000
77
2001
2001
44
2002
2002
2003
2003
2004
2004
2005
2005
22
2 2
2 2
2006 2007
2007 2008
2008 200920092010201020112011
2006
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A.I.B.E.S.
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%
20,00%
16,71%
15,00%
10,00%
8,92%
7,91%
6,15%
5,88%
4,64%
5,00%
3,04%
0,52%
0,22% 0,51%
0%
1998
1999
2000
2001
0,26% 0,17%
2002
2003
2004
2005
2006
0,24%0,22%
2007
2008
2009
2010
2011
Il Presidente A.I.B.E.S. prende ad esempio l’anno 2009, legato alla
contestazione sfociata nelle dimissioni del Presidente Aibes Promotion SrL,
Sig. Enrico Clores, e lo paragona ad altri anni per i quali c’é stato un fatturato
simile, se non maggiore ed un utile uguale, se non minore, evidenziando
come i numeri vadano letti con preparazione e coscienza e non soltanto
strumentalizzati per attaccare.
Evidenzia inoltre come l’anno in cui siano stati realizzati più utili in valore
assoluto e con una percentuale più che doppia rispetto al risultato utile fino
ad allora migliore, sia stato l’anno della gestione di Pietro Attolico.
Il Presidente A.I.B.E.S. evidenzia come sia facile gestire una società e
produrre lo 0,17% di utile, su € 1.180.000,00, minimo storico, realizzato dal
Presidente Aibes Promotion SrL, Sig. Angelo Campora nel 2006. Ricorda
inoltre come il 2002, anno in cui c’é stato il maggior fatturato della storia, fatto
salvo il Tour Ramazzotti, appaltato e gestito grazie al Sig. Stefano Renzetti,
sia stato un buon anno in termini di produzione, ma non di certo
soddisfacente come amministrazione poiché produce l’8,92% di utile, grazie
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A.I.B.E.S.
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all’amministrazione del Presidente Sig. Antonio Palazzi, contro il 16,71%
prodotto nel 2010 dall’Amministratore delegato, Sig. Pietro Attolico.
Il Presidente A.I.B.E.S. fa notare come alcune gestioni, oculate nella
amministrazione dei costi abbiano pagato un prezzo elevato rispetto a chi ha
gestito e reso “tutti felici” facendo fronte a costi molto elevati.
Il Presidente A.I.B.E.S. fa inoltre notare come, secondo tutto lo storico
societario, nel corso degli anni, i Soci A.I.B.E.S. abbiano ricevuto
direttamente, per prestazioni legate alle docenze, oltre € 3.500.000,00.
Il Presidente A.I.B.E.S. riepiloga inoltre come, su un fatturato complessivo di
€ 16.307.000,00, si sia prodotto un utile totale di € 732.000,00 pari al 4,49%
di media, ricordando come, in alcuni anni, ribadendo lo 0,17% di utile del
2006, la performance negativa incida profondamente sulla media.
Il Presidente A.I.B.E.S. spiega come, al fine di presentare in attivo il bilancio
in assemblea nazionale dei Soci A.I.B.E.S., venissero, in funzione delle
perdite generate dall’Associazione, deliberati dividendi per far chiudere il
bilancio A.I.B.E.S. in pareggio e, in un secondo tempo, girate le somme
deliberate dalla società all’Associazione.
Il Presidente A.I.B.E.S. evidenzia anche come, il rinnovo delle cariche sociali,
generi una perdita di fatturato sistematica, legata all’impegno elettorale dei
candidati che si dedicano alle elezioni e non alla gestione economica delle
attività.
Il Presidente A.I.B.E.S. descrive la situazione dei corsi che attualmente
risultano, fatte salve le eccezioni di Toscana e Lombardia, in diminuzione.
Tale trend, generato dai malumori e dalle calunnie che rallentano il percorso
di crescita e delle attività, deve far riflettere tutti.
Il Presidente A.I.B.E.S. spiega come i buoni risultati ottenuti dalla Lombardia
non siano attribuibili ne al Fiduciario, in quanto insediatosi da brevissimo
tempo, ne ai Consiglieri, in quanto non coinvolti direttamente, fatta salva
l’eccezione di 1 corso Cescot gestito da Fiorenzo Colombo, bensì dalla
Signora Simonetta Cristina Beccia che sta attivamente lavorando per Aibes
Promotion SrL, retribuita anche in funzione della sua produttività.
148
A.I.B.E.S.
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Il Presidente A.I.B.E.S. esprime apprezzamento per la Sezione Toscana che,
nonostante non sia dotata di sedi come la Sezione Lombardia, riesca
comunque a portare avanti le attività con ottimi risultati.
Esprime inoltre perplessità per quelle Sezioni che svolgono zero attività.
Il Presidente A.I.B.E.S. ricorda come il valore di una Sezione o di un
Fiduciario non si misuri dai corsi che essa realizza.
Il Presidente A.I.B.E.S. ricorda come esista la possibilità attuale di deliberare
€ 250.000,00 in A.I.B.E.S. e di inviarli nel tempo limite di 5 anni, ma ciò
genererebbe soltanto una torbida illusione rispetto ad una realtà che ci riporta
a riflessioni diverse, poiché l’Associazione deve far fronte ai propri costi con i
propri fondi e la società deve far fronte ai propri costi con i propri fondi,
ribadendo come, in caso di dividendi, questi debbano essere destinati a
progetti concreti e tangibili a favore dei Soci e non finalizzati al pagamento di
debiti.
Il Presidente A.I.B.E.S. ricorda a tutto il Consiglio Nazionale come, la ricerca
di nuove aziende, sia stata notevolmente supportata dal prezioso lavoro del
Sig. Angelo Borrillo, ex Socio A.I.B.E.S. che, nonostante la recente
radiazione, ha continuato a dare disponibilità, a titolo gratuito, per la crescita
e lo sviluppo dei contatti con nuove aziende.
Il Presidente A.I.B.E.S. da spiegazione della non concretizzazione del
Disaronno Mixing Star con la Illva e della convenzione conclusa con il nuovo
Socio Sostenitore Roner che prevede per gli acquisti fatti in linea diretta con
l’azienda, con un minimo di ordine di un cartone di prodotto, lo sconto del 5%
per gli Associati A.I.B.E.S..
Il Presidente A.I.B.E.S. dimostra documentalmente come il bilancio del
Training Center I.B.A., gestito da A.I.B.E.S., nel 2001 abbia rappresentato
soltanto un costo pari a lire 36.775.500,00 mentre negli ultimi anni tale
bilancio ha visto sostanzialmente chiusure con notevoli quantità di cifre in
entrata e, nel 2012, abbia addirittura chiuso in attivo. L’anomalia è
rappresentata dal fatto che l’I.B.A. versa per il Training Center un contributo
di € 3.000,00 e le aziende pagano un fee di € 1.600,00 cadauna e che i
corsisti hanno sempre pagato.
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Il Presidente A.I.B.E.S. dichiara che sta approfondendo tale anomalia ed
appena avrà concluso l’indagine ne darà ampia spiegazione al Consiglio
Nazionale A.I.B.E.S..
Il Presidente A.I.B.E.S. da spiegazione della gestione amministrativa dei
concorsi regionali per i quali si producono proventi per circa € 154.000,00 ma
che, purtroppo, non riescono a coprire le spese che superano, nonostante
una oculata amministrazione, gli oltre € 180.000,00 di costi. All’interno della
società si sta discutendo per fare in modo che i concorsi rappresentino
comunque dei momenti di crescita per tutti i Soci d’Italia, ma al contempo,
possano essere realizzati rispettando i budget a disposizione. Una
opportunità, ventilata anche dalle aziende, è quella di concentrare gli eventi,
accorpando magari quelli che hanno per propria natura un minor numero di
concorrenti, rispettando le difficoltà territoriali che tali accorpamenti
andrebbero a generare e garantendo comunque la fruibilità a tutti i Soci
d’Italia.
Il Presidente A.I.B.E.S., constatati i problemi di memoria di molti, relaziona in
merito al cambio del presentatore dando lettura della delibera contenuta nel
verbale del 09/01/2012:
Il Presidente A.I.B.E.S. evidenzia che i concorsi regionali sono un veicolo
promozionale non soltanto per l’Associazione, ma anche per ulteriori attività di
carattere commerciale, ragione per cui la gestione operativa ed amministrativa dei
concorsi regionali è stata, già in passato, affidata ad Aibes Promotion srl.
Il Presidente A.I.B.E.S. spiega anche come la scelta dei premi, legati ad un
restyling, sia stata effettuata selezionando uno shaker realizzato dalla
Sambonet, azienda Piemontese e soltanto acquistato tramite rivenditore
abruzzese poiché l’azienda non vende direttamente ai clienti.
Il Presidente A.I.B.E.S. da inoltre lettura del verbale del C.D.A. di Aibes
Promotion del 29/11/2011:
Il Consigliere Andrea Giacinto Pieri, dopo ampio ed approfondito dibattito, nel
rispetto dello statuto societario, pone in votazione di conferire al legale
rappresentante della Società, con i più ampi poteri, il mandato di trattare con il
presentatore dei concorsi regionali per il contratto del 2012, cercando di ottenere le
migliori condizioni, avvalendosi della collaborazione del presentatore che riterrà
opportuno.
Il Consiglio di amministrazione approva all’unanimità.
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A.I.B.E.S.
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Il Presidente A.I.B.E.S. evidenzia come, pertanto, la scelta di cambiare il
presentatore era stata ampiamente pre autorizzata e documentata,
informando il Consiglio Nazionale in data 09/01/2012 del fatto che la gestione
degli eventi era gestita dall’Aibes Promotion SrL.
Il Presidente A.I.B.E.S. dichiara che se qualcuno che il 09/01/2012 dormiva, e
miracolosamente, si è risvegliato ad Aprile affermando di non sapere niente,
doveva svegliarsi prima.
Il Presidente A.I.B.E.S. descrive il rinnovo del contratto del service e il
contratto della Sig.ra Carla Neri spiegando come includa dei costi che la
società dovrà addebitare all’Associazione, in quanto la Sig.ra Neri segue, da
sempre, anche la contabilità dell’Associazione, a carico della Società.
Il Presidente A.I.B.E.S. illustra come il Sig. Fabio Bacchi, producendo e
generando fatturato, abbia ricevuto, secondo una formula di contratto che lo
vede inquadrato come consulente esterno anche percentualizzato al volume
di affari che genera, retribuzioni per le prestazioni erogate nel 2011 ad Aibes
Promotion SrL.
Il Presidente A.I.B.E.S. descrive il risultato prodotto dalla Sig.ra Simonetta
Cristina Beccia che in 4 mesi ha organizzato 10 corsi di formazione
professionale.
Il Presidente A.I.B.E.S. descrive come la proposta avanzata dal Consigliere
Riccardo Ponzianelli sia stata sviluppata da Aibes Promotion SrL e si stia
definendo la collaborazione con l’azienda Amica Card.
Il Presidente A.I.B.E.S. ricorda ulteriormente le specifiche legate alle
fatturazioni dei corsi come quello tenuto in collaborazione con manpower in
Sardegna, ma anche le sponsorizzazioni ricevute dai Fiduciari di Sezione ed
incassate attraverso Aibes Promotion SrL. Il Presidente A.I.B.E.S. ricorda
come l’I.V.A. sia una partita di giro e non può essere data a nessuno che non
sia lo stato. Ricorda anche che, il regime di tassazione fiscale a cui è
assoggettata la società è del 47%, ragion per cui non è auspicabile che, su
una cifra di € 1.000,00 + I.V.A., il Fiduciario pretenda più di € 530,00 poiché,
la differenza, viene pagata in termini di tasse e, comunque, anche gli
eventuali € 530,00 sarebbero una agevolazione che la società non potrebbe
erogare in quanto, per legge, è tenuta all’applicazione di un coefficiente
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commerciale minimo che non può essere zero, a meno che non dimostri di
ricevere un beneficio indiretto da tale operazione.
Il Presidente A.I.B.E.S. ribadisce di non diffondere informazioni false, come
ad esempio, che tale tassazione appena descritta in realtà non esista e che,
se vengono re inviati soldi al Fiduciario in minor misura rispetto a quella
prevista, è perché li ha presi il Presidente Aibes Promotion SrL per andare ad
acquistare una automobile Porsche.
Il Presidente A.I.B.E.S., stante all’esempio della Sezione Lombardia, in cui i
corsi sono aumentati in assenza del Fiduciario, secondo analisi fatte con il
Presidente Aibes Promotion SrL, espone la necessità di dotare la società di
personale operativo sul territorio che sia il referente per l’organizzazione dei
corsi. Tale personale, subito dopo la stagione estiva, sarà individuato nella
figura dei Fiduciari A.I.B.E.S. con l’assegnazione di obiettivi da raggiungere e
scadenze temporali entro le quali operare. Al termine del contratto, qualora
non si dovessero raggiungere tali budget, si procederà a sostituire tali
referenti.
Il Presidente A.I.B.E.S. ricorda come, per percepire compensi per prestazioni
occasionali, sia previsto il non superamento della cifra di € 5.000,00, poiché,
superata tale cifra, tale compenso segue un canale procedurale di
erogazione differente che prevede l’iscrizione alla gestione separata I.N.P.S.
e dimostra documentalmente al Consiglio Nazionale A.I.B.E.S. come il
Consigliere Nazionale Fiorenzo Colombo abbia percepito nel 2011 una
retribuzione di € 9.168,75 quale docente e, nel 2010 una retribuzione di €
11.062,50.
Il Presidente A.I.B.E.S. dimostra inoltre come, sommando le notule dei
formatori Fiorenzo Colombo e Daniele Dagradi dal 1999 al 2011 si arrivi ad
una cifra percepita dai medesimi di oltre € 98.000,00, riflettendo sul dubbio
che ci siano interessi diversi tra chi organizza un corso e chi tiene la lezione
che vedono il docente incassare denaro, mentre, di converso, il Fiduciario
che lo organizza, no.
Il Presidente A.I.B.E.S. descrive le problematiche di natura fiscale generate
dai pagamenti delle utenze telefoniche, dei nuovi siti internet e delle app per
iphone e ipad che sono state pagate dalla società ma che, non essendo
inerenti alle attività societarie, dovranno necessariamente essere addebitate
rispettando anche i coefficienti commerciali della società, all’Associazione.
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Rinvia ulteriore approfondimento di tale punto alla relazione del Dott.
Martinelli.
Il Presidente A.I.B.E.S. comunica che la rivista è in stampa ed arriverà entro il
mese in corso a tutti i Soci. La rivista, come già anticipato, è Zafferano, rivista
con tiratura di oltre 106.000 copie in 2 lingue. Dichiara inoltre che hanno
contribuito alla scrittura degli articoli i Signori Giorgio Fadda, Luca Picchi,
Pietro Attolico ed Andrea Giacinto Pieri. Ricorda inoltre come il costo dei
3.000 abbonamenti sia di € 0,00 grazie alla nuova collaborazione iniziata con
Sirman.
Il Presidente A.I.B.E.S. descrive anche i contatti avuti con la rivista Locali Top
ed auspica che si possa concludere un rapporto di collaborazione anche con
loro.
Il Presidente A.I.B.E.S. comunica che il libro di testo è stato ultimato dalla
commissione didattica e si sta procedendo a far fronte a quelle esigenze di
carattere amministrativo e commerciale intrinseche alla stampa.
Il Presidente A.I.B.E.S. presenta il primo dei testi concepiti come libri
settorizzati, Sulle rotte dei mari del sud, che sarà a breve stampato e messo
a disposizione di chi vorrà acquistarlo.
Il Presidente A.I.B.E.S. da lettura del verbale della riunione del Consiglio
Nazionale A.I.B.E.S. del 12/07/2011:
Il CDA si ritira in separata sede e procede, al proprio interno, alle votazioni per le
cariche di
presidente e di vice presidente.
Alle suddette cariche si candidano rispettivamente Pietro Attolico e Sergio Aiello,
che vengono eletti all’unanimità.
Il CDA non ritiene opportuno nominare un amministratore delegato al proprio
interno, al fine di concedere a tutti i membri dello stesso di essere operativi di volta
in volta, previa delega del Presidente Aibes Promotion srl, a seconda delle
necessità.
Il Presidente A.I.B.E.S., anche alla luce di ciò, ricorda, perché la memoria è
sempre labile, che ripetutamente i consiglieri del C.D.A. sono stati delegati di
volta in volta per singole attività: Sergio Aiello consigliere delegato per la
ricerca di una attività di carattere commerciale a Roma, senza vendere le
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sedi di Milano, oltre che per la realizzazione grafica dei report dei bilanci;
Massimo Gioacchini consigliere delegato per il recupero di attrezzature di
proprietà della società; Giuseppe Paternostro consigliere delegato per il
recupero di attrezzature di proprietà della società; Lucia Milone consigliere
delegato per la supervisione grafica di tutto il layout dei concorsi regionali del
2012 e del Nazionale 2011; Gianni Marcon consigliere delegato per il
recruitment di nuovi contratti commerciali ed in infine il Presidente A.I.B.E.S.,
organismo di controllo, ma pur sempre consigliere e membro attivo con
delega per la ricerca di aziende con le quali instaurare collaborazioni
commerciali.
Il Presidente A.I.B.E.S., in conclusione di relazione afferma che, sempre
insieme al Tesoriere A.I.B.E.S., negli ultimi 150 giorni, è stato impegnato per
A.I.B.E.S. 112 giorni e non ha ricevuto neanche un grazie, ma soltanto
ingiurie e falsità.
Dichiara inoltre che, a decorrere dalla data odierna, non tollererà
ulteriormente tutto ciò ed inizierà ad intraprendere le opportune strade per la
propria tutela.
Il Presidente A.I.B.E.S., conclusa la sua relazione, resta a disposizione per
eventuali domande.
Interviene il Consigliere Nazionale Riccardo Ponzianelli che si alza in piedi
per rispetto dei colleghi. Ribadisce come il ruolo del Sig. Renzetti, contro il
quale dichiara di non avere nulla, non gli potesse essere dato poiché nella
festa più bella dell’anno, dove poi lui Consigliere deve rispondere ai Soci che
lo hanno votato, del fatto che, onestamente non si è fatta una buona figura.
Afferma di sapere che il Sig. Renzetti è stato un grosso personaggio, per
l’Aibes Promotion in particolar modo, però questo signore, purtroppo, se è
stato espulso qualche cosa aveva combinato e noi sappiamo tutti quello che
ha combinato.
Il Consigliere Nazionale Riccardo Ponzianelli ritiene che questa non sia stata
un’operazione giusta. Ricorda di aver fatto i complimenti al Sig. Pieri per
come conduce le riunioni, però in questo caso non era stato informato, anche
se dichiara che è vero che non doveva essere informato ed aggiunge che il
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Sig. Angelo Borrillo che, anche lui, con delle prove inconfutabili, seppur stia
ancora prodigandosi per A.I.B.E.S., va bene.
Il Consigliere Nazionale Riccardo Ponzianelli afferma che nella sua zona non
ci sono aziende da cercare e che forse non ne ha neanche le capacità.
Il Consigliere Nazionale Riccardo Ponzianelli dichiara di sentirsi offeso e
ferito e, nonostante abbia fatto un concorso bellissimo, non ha dormito per
due notti poiché lo ha molto infastidito questo signore che è andato a dirigere
il concorso, che ribadisce essere la festa più bella dell’A.I.B.E.S., poiché lui
nella sua vita dell’onestà ha fatto uno stile di vita e questo gli da fastidio
poiché le persone disoneste vanno cacciate dall’A.I.B.E.S. per sempre.
Il Consigliere Nazionale Riccardo Ponzianelli dichiara che bisogna essere dei
fari per i Soci e che non va bene perché tutto il lavoro fatto viene vanificato e
che quando una persona sbaglia va cacciata a pedate e non deve più entrare
in Associazione, seppur bravo. Il discorso è che chi sta in mezzo a noi deve
essere una persona onesta.
Il Consigliere Nazionale Riccardo Ponzianelli dichiara di non essere
disonesto e di non voler stare con persone disoneste.
Il Presidente A.I.B.E.S. prende atto delle dichiarazioni del Consigliere
Nazionale Riccardo Ponzianelli e replica dichiarando che non ci sono risposte
da dare a tali dichiarazioni.
Interviene il Consigliere Nazionale Gianluca Pinna per una precisazione
inerente il discorso che la Presidenza dell’A.I.B.E.S. non è stata accolta,
spiegando che è stata mandata una lettera di convocazione a tutti i Fiduciari
ed a tutti i Consiglieri eccezione fatta per i due Presidenti. Afferma che il Sig.
Palazzi ha detto ai due Presidenti che sarebbero stati accolti dopo le 16:00
ed ha invitato i Sig.ri Di Somma ed Arcidiacono a restare per la riunione del
mattino, ribadendo che non era un clan che si stava riunendo ma che si è in
democrazia e ci si è riuniti senza divisa A.I.B.E.S.. Dichiara che non è vera
l’affermazione per la quale si è detto che i due Presidenti non erano graditi,
ribadendo che lo smentisce, poiché lui era presente.
Il Consigliere Nazionale Gianluca Pinna chiede su quale base vengono
convocati i Soci A.I.B.E.S. per il programma di Mediaset senza aver
convocato il Fiduciario esprimendo stupore in merito alla selezione del Socio
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Andrea Balleri che, seppur amico ed anche carino, sia stato scelto
semplicemente guardandolo su facebook, poiché i Soci gli chiedono come
mai loro sono rappresentati da due Soci dei quali una c’è da poco più di due
mesi e l’altro c’è da poco.
Il Consigliere Nazionale Leonardo Cisotto comunica che, riguardo il discorso
che mancava il Consigliere in Emilia, il Fiduciario di allora, diceva che lui
intendeva candidare il suo Consigliere come Presidente e chiede se è
possibile conoscere il costo della rivista Zafferano.
Il Consigliere Nazionale Paolo Mati chiede quante sono le utenze telefoniche
ed a chi sono intestate, poiché gli risulta che delle persone che non sono più
membri del Consiglio abbiano ancora delle utenze aziendali.
Il Presidente A.I.B.E.S. replica dichiarando che il Sig. Palazzi non ha invitato i
Presidenti dopo le 16:00 e lo testimonia il fatto che lo ha dichiarato davanti ai
Sig. Arcidiacono, Attolico e Pieri e, tale dichiarazione, può essere sostenuta
soltanto da chi era fisicamente presente e, l’unica persona che possa
eventualmente smentirla è il Sig. Palazzi e nessun altro.
Per quanto concerne i requisiti del casting spiega come, per essere delicati
erano state omesse delle informazioni, ma, constatato che tale delicatezza
non è gradita, espone i requisiti richiesti.
Per le donne: non doveva essere cicciona, non doveva essere più alta di 1,80
mt e non più bassa di 1,65 mt, doveva avere i denti dritti e bianchi, senza
carie, doveva avere il naso proporzionato al viso, i capelli non chiari e gli
occhi non chiari essere brillante nel dialogo.
Per gli uomini: doveva avere dei lineamenti femminili, non doveva superare i
38 anni di età e non doveva essere inferiore ai 25.
Fatta questa breve descrizione, il Presidente A.I.B.E.S. ritiene opportuno non
proseguire e ribadisce lo stupore riferito all’ostinata presunzione da parte di
alcuni di voler fare la selezione delle persone che, di fatto, non è stata fatta
ne dal Presidente A.I.B.E.S., né dal Presidente Aibes Promotion SrL, bensì
imposta dall’agenzia in funzione delle foto trovate sui social network.
Il Presidente A.I.B.E.S. evidenzia come tale selezione precludeva la
possibilità a quei Soci che non fossero iscritti ai Social Network e come
abbia, insieme al Presidente Aibes Promotion SrL, prontamente segnalato il
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disagio all’agenzia, la quale si è dimostrata disponibile ad effettuare il casting
a tutte le persone che avremmo voluto, previo nostro pagamento di tutte le
spese. Alla difficoltà derivante dall’assenza di budget si è poi sommata quella
temporale di dover chiudere questo pre-casting in tempi molto ristretti.
Il Presidente A.I.B.E.S. dichiara che, onde evitare di far perdere tempo a
coloro che non avevano i requisiti minimi per la selezione e mettere anche in
una posizione di imbarazzo chi, come lui, non ha i denti dritti, non è stato
comunicato.
Il Presidente A.I.B.E.S. ribadisce come la scelta fatta sia stata legata alla
sensibilità, unita anche alla selezione per la realizzazione di una puntata zero
all’interno della quale l’A.I.B.E.S. non ha voce in capitolo se non fino a
quando non darà la disponibilità per essere main sponsor e ribadisce che si
può discutere all’infinito, ma il fatto che il casting per la puntata zero sia stato
imposto, non cambierà.
Il Presidente A.I.B.E.S. replica in merito al fatto che il Fiduciario dell’Emilia
Romagna volesse candidare il suo Consigliere alla Presidenza
paragonandolo alle deleghe per la riunione in fase di svolgimento inviate dai
Consiglieri Fiorenzo Colombo e Daniele Dagradi rispettivamente ai
Consiglieri Gianluca Pinna e Riccardo Ponzianelli che definisce non valide.
Chiarisce che il diritto del singolo a candidarsi alla Presidenza lo può
esprimere soltanto il singolo e se i Signori Angelo Borrillo o Giancarlo Raschi,
che quel giorno erano presenti, ritengono di essere stati lesi in un loro diritto,
possono rivolgersi alle autorità competenti per tutelare tale presunto diritto.
Il Presidente A.I.B.E.S. ribadisce che il costo di realizzazione e di spedizione
per la rivista Zafferano è di € 0,00, poiché fa parte del contratto in essere con
Aibes Promotion SrL.
Il Presidente A.I.B.E.S. replica in merito alle utenze telefoniche dichiarando
che ne sono 43 e sono intestate principalmente a Fiduciari e Consiglieri oltre
ad altre utenze intestate a collaboratori quali Fabio Bacchi, Carla Neri,
Simonetta Cristina Beccia, Sante Schena. Per quanto concerne i casi di
coloro che, seppur non ricoprendo più carica sociale, hanno mantenuto il
numero di telefono, si tratta di portabilità di numeri che però hanno interrotto
l’addebito dell’utenza.
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Il Consigliere Nazionale Gianluca Pinna ribadisce che, nonostante la
ristrettezza dei tempi, si poteva trovare il modo di contattare il Fiduciario e
dichiara essere imbarazzante che lui venga a sapere da una Socia che lei
debba andare a fare il casting e vede come non corretto bypassare le figure.
Dichiara di non voler fare polemiche ma se si parla di trasparenza non la
ritiene tale e ribadisce di aver fatto brutta figura, avendo ricevuto da Andrea
Balleri la dichiarazione: “Ma allora cosa mi rappresenti a fare, tu non sai
niente.”
Il Presidente A.I.B.E.S. prende atto delle dichiarazioni del Consigliere
Nazionale Gianluca Pinna e si impegna ad inviare comunicazioni anche che
che vadano a ferire i difetti fisici delle persone e ribadisce di non averlo fatto
per un discorso di sensibilità, ma, evidentemente, è stata intaccata la
sensibilità di qualcun altro.
Il Presidente A.I.B.E.S. passa la parola al Tesoriere per la sua consueta
relazione anticipando una prossima inversione dei punti all’ordine del giorno.
3.2 RELAZIONE DEL TESORIERE
“Gentili membri del Consiglio Nazionale, mi trovo con dispiacere a dover
affrontare la mia consueta relazione.
Dispiacere derivante dai continui attacchi fatti tanto a me, quanto all’attuale
Consiglio.
Purtroppo, parte di questi attacchi sono mossi proprio da alcuni Consiglieri
che, puntualmente, sono assenti alle riunioni o che, peggio, sono presenti,
ma sempre in silenzio.
Mi riferisco ai Signori Fiorenzo Colombo e Daniele Dagradi, assenti oggi,
come nell’ultima riunione del 09/01/2012, oppure ai Consiglieri Leonardo
Cisotto, Gianluca Pinna e Riccardo Ponzianelli che, seppur presenti, fanno
quasi sempre scena muta.
E’ a mio avviso inaccettabile che membri di questo consiglio diffondano
informazioni false che generano malumori. Tali malumori, da loro stessi
alimentati, non fanno altro che danneggiare l’associazione.
Faccio appello al Presidente A.I.B.E.S., che presiede e convoca il Consiglio
Nazionale, ricordando a lui ed a tutto il Consiglio presente che noi siamo
l’espressione del pensiero di 2020 soci effettivi che con le loro 1231 schede
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elettorali, in data 30/06/2011 presso lo studio notarile Pianca di Vittorio
Veneto, hanno dichiarato la loro volontà.
Ricordo inoltre al Presidente che è tenuto non solo da un punto di vista
morale, ma, ancor più, istituzionale a tutelare l’Associazione e lo statuto.
Ricordo ai presenti che, secondo il Titolo 2, articolo 9, dello statuto sociale
vigente:
tutti i soci hanno il dovere di uniformarsi alle delibere adottate dagli organi
competenti.
Ricordo inoltre che, secondo l’articolo 3, comma “a” del regolamento per
l’esecuzione dello statuto A.I.B.E.S.:
In particolare si raccomanda a tutti i soci A.I.B.E.S. dall’astenersi dal
diffondere informazioni o spiegazioni non assolutamente certe e quindi
difficilmente confermate dagli organi competenti come: autorità costituite o
esperti di fama indiscussa, i quali vanno citati con nome e titolo, qualora le
“spiegazioni” vengano fatte in luoghi pubblici.
Mi rivolgo ora al Presidente leggendo una sua affermazione contenuta nel
verbale del 20/21-09-2010: “Quando vengono riscontrate irregolarità, vengono irrogate pene proporzionate,
secondo il codice deontologico, alla carica che si ricopre.
Chiedo dunque: se a commettere delle irregolarità antistatutarie è il Presidente,
quale dovrebbe essere la pena?”
Data la nota memoria del Presidente, sicuramente ricorderà questa
affermazione che generò poi una votazione di Fiducia nei confronti dell’allora
Presidente Giorgio Fadda.
Oggi, chiedo, io Tesoriere a lei Presidente, Sig. Pieri: “Quando vengono riscontrate irregolarità, vengono irrogate pene proporzionate,
secondo il codice deontologico, alla carica che si ricopre.
Chiedo dunque: se a commettere delle irregolarità antistatutarie sono dei
Consiglieri Nazionali, quale dovrebbe essere la pena?”
Ho tempo e forza per attendere una risposta, ma la esigo.
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Mi soffermo ora su una delle tante informazioni sbagliate che circolano.
Il mio predecessore, il Sig. Leonardo Cisotto, mi ha lasciato in cassa €
250.000,00 e non cifre diverse.
Per una liquidità di cassa lasciata in eredità, mi ha però lasciato dei
pagamenti da effettuare per un totale di oltre € 325.000,00 da pagare senza
possibilità di incasso perché, come tutti sapete, in A.I.B.E.S. entrano soldi
soltanto ad inizio anno con il pagamento delle quote associative.
Vi riepilogo i pagamenti lasciati sospesi al 12/07/2011:
Concorso Nazionale: € 180.000,00
Stipendi Sig.Ra Lodola: € 30.000,00
Stipendi Sig.Ra Beccia: € 12.000,00
Rimborsi spese di 3 riunioni di consiglio: € 30.000,00
Rimborsi spese per le sezioni: € 30.000
Condizionatori comprati dal Sig. Cisotto senza autorizzazione di consiglio e
senza avere alcun tetto di spesa autorizzato: € 3.000,00
Imposte e tasse: € 30.000,00
A conferma di tutto questo, Aibes Promotion SrL ha dovuto anticipare di 6
mesi il pagamento dei € 30.000,00 che versa ad A.I.B.E.S. per l’utilizzo del
logo ed invece A.I.B.E.S. ha pagato i € 20.000,00 per l’utilizzo dell’immobile
nel 2011 con un anno di ritardo, vale a dire, nel 2012.
Ricordo inoltre di non aver ricevuto alcun passaggio di consegne come
evidenziato dal Presidente in seguito alla mia raccomandata.
Porto inoltre questo Consiglio a conoscenza di un’altra irregolarità, a mio
avviso perseguibile anche da un punto di vista civile oltre che penale e
Associativo commessa dal mio predecessore, il Sig. Cisotto, con la firmata
complicità del past Revisore dei conti, Sig. Antonio Della Croce.
Da tale documentazione che metto a disposizione di tutti e chiedo
formalmente che venga allegata alla mia relazione come parte integrante,
emerge il comportamento del Tesoriere Cisotto che ha agito senza alcuna
autorizzazione ed in aperta violazione della delibera di Consiglio del
12/01/2010 della quale do lettura: 160
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Dopo ampia discussione sull’argomento e aver chiarito la situazione con Pieri, il
tesoriere propone al consiglio di corrispondere ai consiglieri i rimborsi di seguito
riportati: •
Riunioni di consiglio/fiduciari e concorso nazionale: biglietto aereo, nave,
treno o rimborso benzina più autostrada, parcheggio
•
Riunioni di sezione: benzina e autostrada solamente per quei consiglieri che
rappresentano più sezioni e che partecipano a riunioni al di fuori della sede di
appartenenza
•
Concorsi regionali: rimborso kilometrico
La proposta viene messa ai voti e accettata all’unanimità.
Con questa normativa vigente e dal Tesoriere stesso proposta, il medesimo
Sig. Cisotto eroga, in data 20/05/2011, un rimborso kilometrico di € 0,40 a km
all’allora Presidente Giorgio Fadda per aver percorso 7.500 km per finalità
diverse da quelle previste dalla delibera.
Oltre all’irregolarità dell’erogazione in aperto conflitto con quanto deliberato
dal Consiglio Nazionale A.I.B.E.S., si ravvisa l’anomalia del pagamento in
contanti per un importo di € 3.000,00 e l’irregolarità della totale assenza di
note giustificative, scontrini o ricevute, a dimostrazione delle presunte spese
sostenute.
Questa incresciosa situazione viene poi revisionata dal Sig. Antonio Della
Croce in data 05/07/2011 che, seppur in assenza degli altri due membri del
collegio dei Revisori, mancando quindi il numero legale per effettuare una
corretta revisione contabile, procede comunque ad effettuarla da solo con la
sola presenza del Tesoriere Leonardo Cisotto.
La conclusione della revisione, che chiedo formalmente di allegare a questa
mia relazione, attesta come: “Dopo attento esame è stata constata la
regolarità delle pezze giustificative della contabilità dare e avere”.
Ribadisco che le pezze giustificative per il suddetto rimborso spese non
esistono e che, comunque, è stato commesso un abuso di potere in aperto
conflitto con la delibera del 12/01/2010 approvata all’unanimità su proposta
del Tesoriere Leonardo Cisotto.
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Ci tengo ad evidenziare come, documenti alla mano, il past Presidente Fadda
risulti essere il ricevente di tale rimborso spese, ma che, purtroppo, la sua
firma non è leggibile e potrebbe addirittura risultare non essere la sua ed
inoltre che il pagamento sia avvenuto in contanti senza alcuna tracciabilità sul
beneficiario, nonostante la cifra sia di € 3.000,00.”
Il Tesoriere chiede al Consigliere Giorgio Fadda di riconoscere la propria
firma ed il Consigliere Giorgio Fadda nega che quella firma sia sua.
Interviene il Presidente A.I.B.E.S. dichiarando che la riunione di Consiglio
Nazionale A.I.B.E.S. non è un aula di tribunale ed invitando il Tesoriere a
proseguire con la sua relazione.
Riprende la relazione del Tesoriere.
“Alla luce di quanto esposto chiedo formalmente al Presidente, in qualità di
legale rappresentante, nel rispetto dei poteri conferitigli da questo Consiglio
Nazionale A.I.B.E.S., di adoperarsi presso le opportune sedi civili e/o penali
per tutelare i diritti dei 3.000 Soci d’Italia.
Proseguo informando il Consiglio che la Signora Lodola non ha riconsegnato
il fondo cassa, nonostante i ripetuti solleciti, che aveva in dotazione, fondo
cassa che ammonta ad € 500,00.
Do lettura della e mail ricevuta dal Sig. Umberto Caselli in data 11/01/2012:
Sig. Piero Attolico,
sto pensando alla colazione che abbiamo avuto, assieme a Pieri e Stefania, al
ristorante nei pressi del Michelangelo qualche tempo fa.
Mi chiedevo che faccia tosta avete avuto nel prendermi in giro a proposito della
vostra (tu e Pieri) disponibilità al dialogo e alla mia eventuale coinvolgimento nel
collaborare con voi, nell’indispensabile lavoro che Stefania aveva svolto in 37 anni
per l’aibes e che ancora avrebbe dovuto svolgere nel futuro. Ipocriti e bugiardi,
avevate già programmato il suo licenziamento.
Vergogna!!! Non si tratta così una persona che ha svolto per una vita il suo lavoro
con dedizione, serietà , capacità e con la collaborazione che L’AMICIZIA spesso
richiedeva.
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E’ stupido e ridicolo che accampiate la scusa dell’alto costo, era già tutto
premeditato da lungo tempo. Questo vostro atteggiamento nel gestire
l’associazione, non vi porterà lontano, è un’aibes in cui non mi riconosco. State
rischiando non solo di perdere molti soci, ma ancor più grave state buttando alle
olle ortiche 63 anni di prestigiose tradizioni e lo spirito che dal 1949 ci ha tenuti
uniti.
In aibes non si fanno affari e non si specula. E’ un’associazione senza scopo di
lucro basata sulla professionalità, collaborazione ed amicizia. I principi dei
prestigiosi Soci Fondatori, sono sempre le basi su cui dobbiamo lavorare con
rispetto reciproco.
Rinsavite!!!!
Umberto Caselli
Evidenzio come, a differenza della mail inviata al Presidente, non si ravvisino
in questa minacce.
Vorrei precisare che il licenziamento della Sig.ra Lodola, anche alla luce del
bilancio 2011 che chiude con una perdita di esercizio di € 89.000,00, trova
valore e coscienza da parte di chi, davanti agli interessi economici di una
singola persona, ha voluto porre quelli di 3.000 iscritti.
Evidenzio inoltre come, sempre dal bilancio 2011 che ci esporrà il Dott.
Pensotti, si evince come ai circa € 65.000,00 di costi della Sig.ra Lodola si
vadano a sommare i circa € 29.000,00 di costi della Sig.ra Beccia per la
quale non abbiamo neanche ridiscusso il rinnovo del contratto.
Ricordo infatti che, il contratto di Simonetta Cristina Beccia, scaduto il
30/11/2011, non è stato rinnovato, non è stato discusso il rinnovo e non è
stata inviata alla medesima alcuna comunicazione di non rinnovo.
Sottolineo anche come, per la Sig.ra Lodola, si sia provveduto ad inviare
regolare raccomandata a/r nei tempi e nel rispetto della persona e delle
normative vigenti in materia. Vi comunico, purtroppo soltanto dopo questa sgradevole premessa, che,
attualmente abbiamo in cassa al 31/05/2012 € 156.423,10, a cui si sommano
€ 62.000,00 ancora da incassare.
Tale cifra trova molto valore poiché rappresenta una somma dalla quale sono
già stati pagati gli € 20.000,00 per l’utilizzo degli immobili ad Aibes Promotion
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SrL, sono già stati pagati i circa € 30.000,00 di fondi Sezione che risultano
essere in dotazione ai Fiduciari.
Mancano dalla cassa € 30.000,00 da incassare da Aibes promotion SrL per
l’utilizzo del logo, € 24.000 di 6 Soci Sostenitori, oltre ad € 8.000,00 di
tesseramento della Sezione Veneto-Trentino Alto Adige in ragione dei quali vi
do lettura di opportuna comunicazione inviata, a firma congiunta mia e del
Presidente, a tutti i Soci della Sezione Veneto-Trentino Alto Adige e chiedo
che tale lettera venga integralmente allegata al presente verbale: Milano, 29 Maggio 2012
Caro Socio, Gentile Socia,
con la presente vogliamo portarTI conoscenza delle difficoltà che stiamo avendo
nella chiusura del tesseramento della Tua sezione.
Come sicuramente il Tuo Fiduciario ti avrà informato, dal 2012, c’è una tessera
nuova con validità di un anno che erroneamente Ti è stata inviata per un disguido.
Purtroppo, nonostante i ripetuti solleciti, il Tuo Fiduciario, ci ha inviato l’elenco dei
nomi dei Soci che hanno pagato a Lui, ma non ci ha mandato i soldi a chiusura del
tesseramento 2012.
Risulta infatti pervenuta in tesoreria una cifra molto diversa, circa € 7.060,00 in
meno rispetto al totale che Lui sostiene di avere incassato dai Soci della Sezione
Veneto-Trentino Alto Adige (alleghiamo email di sollecito a cui non ha mai fatto
seguito una risposta).
Nonostante questa incresciosa mancanza da parte del Fiduciario, Sig. Aldo Pigatto,
nonostante i ripetuti solleciti da parte nostra e del consigliere Fadda, risulta ancora
morosa gran parte della Sezione Veneto-Trentino Alto Adige in quanto negli acconti
inviati dal sig. Pigatto non è stata fatta mai mensione a quali soci fossero riferiti i
suddetti versamenti come da noi richiesto. Al fine di risolvere il problema nel più breve tempo possibile, Ti preghiamo di
inviare alla nostra attenzione, in Via Baldissera 2 20129 Milano, oppure a
[email protected] la ricevuta di pagamento in tuo possesso, in modo da poter
amministrativamente portare a termine questa situazione incresciosa non
imputabile a Voi Soci. Ringraziandoti per la collaborazione, Ti inviamo i nostri più
cordiali saluti.
A seguito di questa lettera sono iniziate a pervenire in segreteria delle
ricevute di pagamento che mi hanno lasciato perplesso: una è stata pagata il
19/11/2011 ed un altra il 06/12/2012.
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Mentre la prima evidenzia come il Fiduciario sia in possesso di denaro da
oltre 6 mesi, ma non lo invia, la seconda mi lascia basito in quanto non credo
che in Veneto esista la macchina del tempo.
Il Fiduciario del Veneto, ad oggi 11/06/2012, non manda i soldi a saldo delle
quote incassate e continua ad incassarne altre.
In questo clima di lassismo e negligenza, emergono in aggiunta altre “perle”
gestionali dei Signori Aldo Pigatto e Leonardo Cisotto, i quali, previa firma di
riammissione di un socio sospeso da oltre 5 anni, il Sig. Oscar Cavallera, lo
riammettono come capo barman, sottoscrivendo un modulo di riammissione
che prevede il reingresso soltanto come aspirante barman o come barman.
Gentile Presidente, nel rispetto dei poteri conferitigli da questo Consiglio
nazionale e dallo statuto, auspico che lei, in qualità di legale rappresentante,
possa trovare una soluzione al problema tesseramento sia da un punto di
vista amministrativo che di gestione di banca dati, tale da garantire efficienza
e da impedire a chiunque di appropriarsi indebitamente, come sta
succedendo per il Veneto, di denaro altrui. Le chiedo contestualmente di
prendere i più urgenti ed opportuni provvedimenti a carico del Sig. Aldo
Pigatto e di quanti stanno contribuendo ai disservizi di tutta la Sezione
Veneto-Trentino Alto Adige, patrimonio storico, culturale, ideologico di questa
nostra grande associazione.
Evidenzio inoltre il non rispetto di 13 Fiduciari su 17 della delibera del
16/17-10-2011, di cui leggo l’estratto: Il Fiduciario di Sezione dovrà dare ampia rendicontazione all’Assemblea di Sezione
delle spese effettuate con il budget a disposizione ed invierà copia della
documentazione attestante le spese che, dovranno essere tutte documentate pena
l’addebito al Fiduciario degli importi non documentati, dovranno essere inviate al
Tesoriere A.I.B.E.S. una volta ogni tre mesi per l’archiviazione.
Devo fare i complimenti ai 4 Fiduciari che, di converso, hanno rispettato la
delibera: il Fiduciario della Sezione Toscana, Sig. Luca Picchi, il Fiduciario
della Sezione Valle d’Aosta-Saint Vincent, Sig.ra Annalia Fontanini, il
Fiduciario della Sezione Liguria-Sanremo, Sig. Pino Giordano e il Fiduciario
della Sezione Puglia-Basilicata, Sig. Maurizio Di Maggio.
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A tutti, ad eccezione del Sig. Aldo Pigatto, faccio i complimenti, anche se con
tempistiche diverse, per essere riusciti a fornire una banca dati nonostante le
vicissitudini iniziali visto che chi avrebbe dovuto controllare e aggiornare la
suddetta, a fini statutari e legislativi derivanti dal riconoscimento, non lo
aveva mai fatto.
Allego lettera di un socio della Campania dove fa riferimento al non arrivo
della scheda per le votazioni del consiglio 2011 per cui non è stato tutelato il
diritto di voto come da statuto, riscontro da noi effettuato nel trovare le lettere
che contenevano le suddette schede e che erano ritornate indietro per
indirizzi errati, sconosciuti o cambiati.
Porto a conoscenza dei presenti che l’attuale Tesoriere è anche Presidente di
Aibes Promotion SrL, nel rispetto dello Statuto A.I.B.E.S. e dello statuto Aibes
Promotion SrL, così come il past Tesoriere era Tesoriere A.I.B.E.S. e Vice
Presidente Aibes Promotion SrL o come, in passato, il past Presidente
A.I.B.E.S. era Presidente Aibes Promotion SrL e, in mandati precedenti,
anche un altro Presidente A.I.B.E.S. è stato anche Presidente Aibes
Promotion SrL. Restando a disposizione per eventuali domande, ringrazio per l’attenzione.”
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Il Tesoriere chiede, al termine della propria relazione, al Consigliere
Nazionale A.I.B.E.S. Gianluca Pinna, di dichiarare se è vero che l’ A.I.B.E.S.
non gli eroga i rimborsi spese, ricordandogli che, quando affronta delle spese,
più tempestivamente invia la relativa documentazione e più tempestivamente
riceverà i rimborsi dovuti ed invita i presenti a comportarsi nello stesso modo,
pregando il Consiglio Nazionale di non attribuirgli colpe che non ha.
Il Tesoriere rivolge una ulteriore domanda al Consigliere Leonardo Cisotto in
merito alla notevole merce, intesa come bottiglie, residuale del Training
Center I.B.A. 2011 tenutosi a Mestre. Dichiara di aver cercato di capire più
volte che fine avesse fatto tale merce, ma non è riuscito a saperlo e chiede
che fine ha fatto quella merce che, in quanto di pertinenza A.I.B.E.S.,
sarebbe dovuta tornare in sede nazionale.
Replica il Consigliere Leonardo Cisotto dichiarando che gran parte della
merce è tornata a Milano e le bottiglie della Monin sono state vendute ai
fornitori dei vini ed il ricavato è stato utilizzato per pagare le mance ai
camerieri.
Interviene il Tesoriere chiedendo che venga verbalizzato che a lui, documenti
alla mano, risultano cifre e specifiche differenti: € 1.181,00 rimborso spese
Giorgio Fadda per Training Center, € 731,00 rimborso acquisto vini e acqua
per Training Center oltre il rimborso di € 3.000,00 a firma di Giorgio Fadda,
firma che però risulta non sua, aggiungendo che gli risulta invece che le
bottiglie in eccedenza siano state vendute ed il ricavato diviso tra i Signori
Leonardo Cisotto e Gianni Rebecca.
Replica il Consigliere Leonardo Cisotto ribadendo che, con il ricavato della
vendita degli sciroppi Monin, sono state date le mance al ricevimento e ad
altri. Aggiunge inoltre che i € 3.000,00 in questione li ha ricevuti il Sig. Giorgio
Fadda come compenso per le docenze e che, la formula di erogazione
utilizzata per erogare tale compenso, è stata suggerita dalla Segretaria Carla
Neri. Aggiunge inoltre che tali pagamenti siano stati manipolati e che si
aspetta vendette per quanto riguarda i telefonini poiché lui ha richiamato
qualcuno e altri gli fanno pagare quello che è in eccedenza ribadendo che si
aspetta le vendettine di tutti i tipi anche perché ha trovato delle spesuccie che
non doveva e comunque è disposto a risponderne.
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Interviene il Tesoriere ribadendo l’anomalia del documento attestante i
chilometri ma la totale assenza di giustificativi a dimostrazione e la conferma
emersa dalla relazione del revisore dei conti che dichiara essere tutto a
posto, ma sempre con la totale assenza di giustificativi.
Replica il Consigliere Leonardo Cisotto dichiarando di non essere ne un
contabile ne un ragioniere e che, per tutto quanto, si è sempre affidato alle
indicazioni della Sig.ra Carla Neri.
Replica il Consigliere Riccardo Ponzianelli in merito all’affermazione del
Tesoriere per la quale, secondo il Tesoriere, lui sta in Consiglio a far niente
spiegando come, ogni volta che si è candidato, è stato eletto, ragion per cui
una nullità non è. Aggiunge che se spesso è zitto è perché preferisce stare in
silenzio piuttosto che dire sciocchezze e che, tutta questa nullità, dal
momento che viene eletto ogni volta, non c’è. Dichiara di essere stato molto
abbattuto per i motivi esposti precedentemente e di aver avuto anche
l’intenzione di inviare una lettera con delle proposte, ma, rammaricato, non lo
ha fatto. Esprime il pensiero di rassegnare le dimissioni, ma aggiunge che, se
lo facesse, farebbe un grosso torto ai Soci e ribadisce la propria carriera
professionale.
Al termine degli interventi, il Presidente A.I.B.E.S., data la comunicazione
ricevuta da alcuni Consiglieri che, loro malgrado, dovranno assentarsi,
propone al Consiglio di discutere anticipatamente il punto 4 all’ordine del
giorno, data la profonda importanza e dato che ritiene opportuna la presenza
del maggior numero di Consiglieri possibili.
4. REGOLAMENTO PER L’ESECUZIONE DELLO STATUTO AIBES PROVVEDIMENTI
Il Presidente comunica che, come deliberato nella riunione del 09/01/2012 a
voti unanimi e legalmente espressi di dare mandato al legale rappresentante
dell’Associazione, con i più ampi poteri, di scrivere un regolamento attuativo
dello Statuto da discutere ed approvare nella successiva riunione di Consiglio
Nazionale A.I.B.E.S., si è attivato ed ha portato a termine la stesura del
medesimo.
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Il Presidente A.I.B.E.S. da lettura del Regolamento per l’esecuzione dello
Statuto AIBES, soffermandosi al termine di ogni articolo spiegandone le
motivazioni ed il contenuto.
Il Vice Presidente Giovanni Di Somma lascia la seduta alle 13:19.
Il Vice Presidente Giovanni Di Somma riprende parte alla seduta alle 13:25.
REGOLAMENTO PER L’ESECUZIONE DELLO STATUTO AIBES
Art.1
(Finalità)
1.Il presente Regolamento disciplina le modalità di elezione degli organi sociali AIBES, le
modalità per l'assunzione delle varie qualifiche di Socio nonché il funzionamento della vita
associativa, in attuazione dell'art. 17 dello Statuto AIBES.
Art. 2
(Definizioni)
1.Ai fini del presente Regolamento, si intende:
a) per Associazione: l'AIBES
b) per Statuto: lo Statuto AIBES vigente
a) per Regolamento: il Regolamento per l'esecuzione dello Statuto AIBES vigente
d) per Assemblea: l'Assemblea dei Soci effettivi
e) per Soci: la generalità dei Soci così come disposto dall'art. 4 dello Statuto AIBES
f) per Consiglio: il Consiglio Nazionale AIBES
g) per Presidente: il Presidente AIBES
h) per Vice Presidente: i Vice Presidenti AIBES
i) per Segretario: il Segretario AIBES
j) per Tesoriere: il Tesoriere AIBES
k) per Probiviri: il Collegio dei Probiviri AIBES
l) per Revisori: il Collegio dei Revisori dei conti AIBES
Art. 3
(Art. 3 Statuto)
1.Tutti i Soci effettivi hanno il dovere di divulgare i criteri del buon bere, a tal fine devono
astenersi dal diffondere informazioni o spiegazioni non assolutamente certe e quindi
ufficialmente non confermate dagli organi competenti come: autorità costituite o esperti di
fama indiscussa, ovvero altri organi dai quali si ritiene di avere assunto informazioni. In tal
caso, i soggetti dai quali si ritiene di avere assunto le predette informazioni devono essere
citati chiaramente con dati identificativi e di facile riscontro. Ciò dovrà sempre avvenire
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quando i richiami di cui innanzi vengano effettuati in luoghi pubblici ovvero nel corso di
attività istituzionali o concorsi.
2.Ogni Socio deve, nel rispetto dei principi associativi, segnalare senza indugio al proprio
fiduciario o consigliere qualsiasi situazione di dubbia moralità di carattere civile o
professionale riscontrata e provata, relativa ai Soci membri dell’AIBES. La segnalazione
dovrà essere in forma scritta e dovrà contenere quegli elementi dettagliati a supporto della
irregolarità con adeguata indicazione degli stessi, al fine di evitare che tale principio di
rigore morale venga arbitrariamente utilizzato per mera attività denigratoria nei confronti
dei membri dell’associazione e, di conseguenza, per valutazioni di esclusivo interesse e
carattere personale che nulla hanno a che fare con i principi associativi.
3.Con riferimento all'albo di barmen altamente qualificato, ferme restando le specifiche
competenze del Consiglio (comma 1, lettera G dell'art. 3 dello Statuto), possono far parte di
tale Albo solamente i Soci che hanno ricoperto o ricoprono all’atto dell’ammissione
incarichi professionali documentati dalle aziende per le quali è stata prestata l’opera.
Pertanto si rende obbligatoria la produzione di documenti originali contenenti anche le
valutazioni relative all’attività svolta ovvero in fase di svolgimento, appositamente vistati
dal datore di lavoro con allegazione della documentazione identificativa dei predetti soci.
Tali prescrizioni si riferiscono ai Soci facenti funzioni di Capi Barmen che effettivamente
ricoprono, o hanno ricoperto, tale incarico per non meno di 5 anni effettivi e che possano
documentalmente e preventivamente comprovare tali condizioni. Per i Capi Barmen si
intendono coloro che hanno diretto uno o più subalterni. La qualifica dovrà risultare anche
dal libretto di lavoro o documento equivalente con la disciplina lavoristica vigente.
4.L'Associazione, in caso di partecipazioni, anche di controllo, in Società o enti, nel rispetto di
quanto disposto al comma 1 lettera H dell'art. 3 dello Statuto, deve essere rappresentata nel
rispettivo organo di gestione al fine di poter esercitare il ruolo di controllo. Sarà compito del
Presidente di partecipare alle sedute del relativo consiglio di Amministrazione, fatta salva la
possibilità di delega; in tale veste il Presidente non potrà, per alcuna ragione, neanche in via
transitoria, esserne il legale rappresentante.
5.Con riferimento ai doveri di cui al precedente comma 2, il Socio è tenuto a segnalare al
Presidente il comportamento di altro Socio tale da violare lo Statuto o il Regolamento
ovvero i principi ivi contenuti.
Art. 4
(Art. 4 Statuto)
1.È fatto obbligo ai proponenti di eventuali Soci onorari di presentare, in forma scritta, le
relative motivazioni al Presidente il quale, dopo aver verificato la sussistenza dei
presupposti fissati dallo Statuto, sottoporrà la proposta all’attenzione del Consiglio nella
prima riunione utile successiva alla ricezione della documentazione.
2.I rapporti con i Soci Sostenitori saranno gestiti dal Presidente congiuntamente al Tesoriere. È
altresì riservato al Presidente, con apposita Determina, la possibilità di interloquire ed
eventualmente accettare la domanda di adesione, o di disdetta, con riferimento ai Soci
Sostenitori.
Art. 5
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(Art. 5 Statuto)
1.Fermi restando i requisiti fissati all'art. 5 dello Statuto, possono essere qualificati nella
categoria Capi Barmen coloro che fanno parte dell'Albo indicato nel comma 3, art. 3, del
Regolamento, con i requisiti ivi fissati, prescindendo dall’età anagrafica.
Art. 6
(Art. 6 Statuto)
1.Il Consiglio può intraprendere azioni a carico di Soci anche dal punto di vista legale ovvero di
richiesta di risarcimento per danni morali.
2.Fatto salvo il comportamento dei Soci, è vietato a chiunque di esporre in qualsiasi luogo o
forma i simboli dell’AIBES quali: bandierina, tessera, distintivi di stoffa, metallo o altri
materiali ivi comprese le cravatte, che, in quanto regolarmente acquistate, possono essere
detenute ma non indossate al di fuori dell’ambito privato.
3.Gli accertamenti della violazione di cui al precedente comma 2 riguarderà tutte le situazioni
poste in essere in danno della Associazione.
4.La violazione di quanto prescritto nel precedente comma 2, comporterà la attivazione di
procedure a carattere disciplinare/risarcitorio. Saranno valutate ipotesi di danno
patrimoniale e non patrimoniale a seconda delle conseguenze derivanti dalla violazione.
5.È considerata lesione del prestigio della Associazione, di cui al comma 1 dell'art. 6 dello
Statuto, la mancata uniformazione dei Soci alle deliberazioni del Consiglio.
6.I Soci che, intrattenendo rapporti di collaborazione con Soci Sostenitori e ricoprendo ruoli di
importanza etica e professionale, quali brand ambassador o similari, non incorrono in alcuna
sanzione disciplinare, non integrando completamente la prescrizione di cui al comma 2, art.
6 dello Statuto, ma data la sconveniente posizione riferita agli interessi dell'Associazione,
perdono il diritto di elettorato passivo con riferimento a tutte le cariche negli organi sociali
previsti nell'art. 11 dello Statuto. Da ciò ne consegue la immediata decadenza da ogni carica
e da qualsiasi organo sociale di cui all'art. 11 dello Statuto.
Art. 7
(Art. 7 Statuto)
1.Il collegio dei Probiviri è composto da tre membri, nessuno di essi svolge funzioni di
presidente. Il collegio si riunisce presso la sede dell'Associazione su apposita convocazione
del Presidente AIBES ed a seguito di apposita delibera del Consiglio ai sensi del comma 1
dell'art. 7 dello Statuto.
2.Il collegio dei Probiviri è validamente costituito quando sono presenti tutti i tre componenti.
3.Le riunioni non sono pubbliche. Delle riunioni e delle determinazioni adottate è redatto un
apposito verbale sottoscritto seduta stante da tutti i presenti. Partecipa alle stesse, con
funzioni di segretario verbalizzante il Segretario AIBES.
4.I Probiviri, ferma restando la competenza fissata nel comma 2 dell'art. 7 dello Statuto, nella
fase decisionale del giudizio disciplinare a carico dei Soci, dovranno attenersi in modo
rigoroso, verificata la sussistenza dei presupposti, alla richiesta di sanzione promossa dal
Consiglio. Il Consiglio, nel sottoporre a giudizio disciplinare un Socio, deve indicare
dettagliatamente sia gli elementi di mancanze addebitati al Socio, con particolare riguardo
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all'art. 6 dello Statuto, che la richiesta di sanzione disciplinare da adottare a carico del Socio
stesso.
5.I Probiviri emettono il proprio giudizio, ai sensi del comma 2 art. 7 dello Statuto, entro 30
giorni dalla data di trasmissione agli stessi della deliberazione di deferimento di cui al
comma 1 dello stesso art. 7. A tal fine sarà cura del Presidente effettuare la convocazione
con un preavviso di almeno dieci giorni, prevedendo una rinnovazione della stessa entro un
massimo di altri dieci giorni, purché nel rispetto del termine massimo di adozione della
decisione. La convocazione, congiuntamente alla trasmissione di cui al presente comma, è
effettuata con con raccomandata a/r.
6.Il Presidente è tenuto, nei dieci giorni che precedono la riunione dei Probiviri, ad acquisire il
memoriale difensivo da parte del Socio sottoposto a giudizio. Tale documentazione
difensiva sarà posta all'attenzione dei Probiviri per la decisione.
7.Sarà cura del Presidente, dopo aver acquisito il verbale di cui al precedente comma 3, di
informare il Consiglio sulle decisioni adottate dai Probiviri nonché di darne tempestiva
comunicazione al Socio sottoposto a giudizio.
8.Il collegio dei Probiviri adotta a maggioranza le delibere, fermo restando che ogni votazione,
per essere valida, deve riportare almeno due voti.
9.In casi di particolare gravità i termini di cui al precedente comma 5 e comma 6 sono ridotti
della metà, qualora il Consiglio, specificando nelle motivazioni la gravità, delibera il
deferimento con una votazione di almeno i 2/3 dei componenti.
10.Dal mancato rispetto del termine per l'adozione del giudizio di 30 giorni, di cui al precedente
comma 5, ovvero di quello ridotto di cui al precedente comma 9, ne scaturisce l'accettazione
da parte dei Probiviri della richiesta di sanzione disciplinare avanzata dal Consiglio.
Art. 8
(Art. 10 Statuto)
1.È facoltà dell'Associazione, in caso di rifiuto dell’ex-Socio a riconsegnare tessera e
gagliardetto, di adire a vie legali per ritornare in possesso dei propri simboli associativi con
eventuale richiesta di risarcimento danni.
Art. 9
(Art. 12 Statuto)
1.Nel rispetto del comma 12 dell'art. 12 dello Statuto, non possono essere delegati coloro che
rivestono qualsiasi carica associativa, ad eccezione del vice-fiduciario o di altra figura che
potrà essere indicata con apposita delibera del Consiglio. Tale deroga trova giustificazione
nella mancata individuazione nello Statuto della carica del vice-fiduciario.
Art.10
(Art. 13 Statuto)
1.Sono candidabili alla carica di consiglieri nazionali cat. Barman e cat. Capo Barman coloro
che hanno già ricoperto una carica sociale oppure abbiano maturato almeno 10 (dieci) anni
di anzianità nell’Associazione.
2.L'elettorato attivo spetta a tutti i Soci effettivi, in regola con il tesseramento, prescindendo
dalla categoria di appartenenza.
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3.L'elettorato passivo spetta a ciascun Socio effettivo, in regola con il tesseramento, secondo la
propria categoria di appartenenza.
4.Le modalità di voto per il Consiglio Nazionale sono fissate nel presente Regolamento.
5.Il Consiglio Nazionale è eletto assegnando un consigliere Nazionale cat. Capo Barman per
ciascuna Sezione a condizione che la stessa abbia, all'atto di indizione delle elezioni,
almeno 100 Soci effettivi in regola con il tesseramento. Dal computo sono esclusi i Soci
benemeriti ed è altresì esclusa la possibilità di accorpamento di Sezioni.
6.Il Consiglio Nazionale, in fase di indizione delle elezioni, dopo aver determinato, ai sensi del
precedente comma 5, il numero di Sezioni a cui spetta il consigliere cat. Capo Barman,
determina il numero residuo, in applicazione del comma 1, art. 13 dello Statuto, di
consiglieri Capi Barmen e Barmen da eleggere.
7.I consiglieri da eleggere in applicazione del precedente comma 6, sia quelli Capi Barmen
residuali che i Barmen, concorrono, per la rispettiva categoria, su un collegio unico
nazionale.
Art.11
(Modalità di voto per il Consiglio Nazionale)
1.L'elezione dei componenti del Consiglio Nazionale, per tutte le categorie, si effettua con
sistema elettorale proporzionale a liste concorrenti.
2.Le liste per, ciascuna categoria, devono comprendere un numero di candidati non superiore al
numero dei consiglieri da eleggere.
3.Nessuno può candidarsi per più di una lista e comunque per non più di una posizione.
4.Non possono essere candidati:
a. coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis
del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con D.P.R. 9
ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 7 del citato testo unico,
concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la
fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in
cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la
detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento
personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
b. coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314
(peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a
danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319
(corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti
giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice
penale;
c. coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione
complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei
poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico
servizio diversi da quelli indicati nella precedente lettera b);
d. coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due
anni di reclusione per delitto non colposo;
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e. coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una
misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui
all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della
legge 13 settembre 1982, n. 646;
f. coloro che hanno riportato una sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura
penale, nei limiti di pena o di reato rispetto a quanto previsto nelle lettere precedenti.
5.Le disposizioni previste dal precedente comma 4 si applicano a qualsiasi altro incarico con
riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza.
6.Le disposizioni previste dal precedente comma 4 non si applicano nei confronti di chi non è
stato condannato con sentenza passata in giudicato, ad esclusione della precedente lettera f,
o di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è
concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 179 del codice penale o dell'articolo 15 della
legge 3 agosto 1988. n. 327.
7.Ciascuna lista va presentata con la modulistica predisposta dalla Commissione elettorale e va
sottoscritta dai candidati, a pena di decadenza della stessa.
8.Ciascuna lista deve, a pena di decadenza, presentare quanto segue:
a. elenco dei candidati indicati in maniera progressiva;
b. copia fotostatica completa della carta di identità in corso validità di ciascun candidato;
c. firme di appoggio, utilizzando l'apposito modulo e nel numero fissato dal successivo
comma 9;
d. copia fotostatica completa della carta di identità in corso di validità di ciascun
sottoscrittore di cui al precedente punto c);
e. programma elettorale sottoscritto dai candidati;
f. il contrassegno della lista, racchiuso in un cerchio del diametro di 3 cm, sia in formato
cartaceo che digitale;
g. per i Consiglieri Capi Barmen da eleggere sulle singole sezioni, art. 10, comma 5,
Regolamento: n. 10 firme tra i Soci effettivi di ciascuna Sezione per cui si presenta la
lista;
h. per i Consiglieri Capi Barmen residui, da eleggere sul collegio nazionale: n. 200 firme
di Soci effettivi;
i. per i Consiglieri Barmen, da eleggere sul collegio nazionale: n. 100 firme di Soci
effettivi.
9.Ciascun Socio, a prescindere dalla categoria, può sottoscrivere una sola lista anche se in
competizioni elettorali diverse, a pena di cassazione della stessa.
10.Il voto alla lista viene espresso tracciando un segno o una croce sul contrassegno della lista
prescelta. Le specifiche disposizioni per la validità del voto, sono rimesse ad apposita
delibera del Consiglio Nazionale.
11.La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista
stessa. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi quelle liste che abbiano ottenuto meno
del 5 per cento dei voti validi.
12.Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide la cifra elettorale di
ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4, sino a concorrenza del numero dei consiglieri
da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a
quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna
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lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella
graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista
che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad
una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti,
fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.
13.Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista, sono proclamati eletti
alla carica di consigliere i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine di
presentazione di
cui al precedente comma 8, lettera a).
Art. 12
(Commissione elettorale)
1.Il Consiglio, entro il 30 novembre dell'ultimo anno di mandato, indice le elezioni per il
rinnovo di tutte le rappresentanze negli organi sociali, compresi i Fiduciari ed i vice, e
contestualmente nomina, su proposta del Presidente, la Commissione elettorale che è
composta da tre membri, anche non Soci, purché non candidati. Sono nominati anche tre
membri supplenti.
2.È compito della Commissione gestire e sovrintendere a tutta la fase elettorale. Per
l'espletamento del proprio ufficio la Commissione, di concerto con il Presidente, disporrà di
quanto necessario.
3.Ogni decisione della Commissione è valida se adottata con almeno due voti favorevoli. Di
tutte le adunanze è redatto apposito verbale.
4.È compito della Commissione elettorale:
a. predisporre i moduli per la presentazione delle liste e dei candidati;
b. indicare la data entro cui presentare le candidature, nonché le modalità;
c. verificare la regolarità ed ammettere le liste ed i candidati alla competizione elettorale;
d. indicare le modalità di svolgimento delle elezioni;
e. predisporre le schede elettorali e, in caso di voto per corrispondenza, spedirle;
f. raccogliere e scrutinare le schede votate, indicando i relativi termini e modalità;
g. raccogliere e decidere su eventuali ricorsi;
h. proclamare l'esito delle votazioni;
i. gestire ogni fase elettorale;
j. dare adeguata informazione ai Soci, anche tramite il sito ufficiale, di tutte le decisioni
adottate.
5. L'esito delle elezioni è reso noto dalla Commissione, con pubblicazione sul sito internet
dell'Associazione, entro tre giorni dalla proclamazione.
6. Ai componenti effettivi della Commissione è riconosciuto, oltre al rimborso spese, un
compenso omnicomprensivo determinato dal Consiglio all'atto della nomina della stessa.
Art. 13
(Art. 14 Statuto)
1.Alla carica sociale di Presidente e Tesoriere, a prescindere dalla sezione di riferimento,
possono concorrere solo i consiglieri Capi barmen purché eletti sul collegio unico nazionale
di cui al comma 6 e 7 dell'art. 10 del Regolamento.
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2.Alla carica sociale di Vice Presidente, a prescindere dalla sezione di riferimento, possono
concorrere tutti i consiglieri Capi Barmen eletti.
Art. 14
(Art. 15 Statuto)
1.I Soci benemeriti ed i Soci onorari sono esentati dal pagamento delle quote sociali purché gli
stessi siano in possesso di tutti i requisiti previsti rispettivamente nei commi 5 e 6 dell’Art.
4 dello Statuto.
2.Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale nel quale vengono riportate le
deliberazioni adottate ed il resoconto dell'adunata. Il verbale è predisposto dal Presidente e,
di norma, viene approvato nella prima seduta successiva.
3.Il Presidente, per la stesura del verbale, potrà avvalersi di un segretario verbalizzante e/o di
strumenti idonei alla registrazione delle sedute.
4.Tutte le delibere adottate dal Consiglio hanno decorrenza immediata e le stesse non sono
soggette ad ulteriore approvazione. Il verbale della seduta ne riporta unicamente il
contenuto e la approvazione dello stesso è un atto meramente formale. Dopo la
approvazione, il verbale, verrà pubblicato, a cura del Presidente, su una apposita sezione del
sito internet dell'Associazione.
5.Le deliberazioni, salvo diversa espressa disposizione del Consiglio, verranno attuate dal
Presidente che potrà avvalersi di collaboratori, anche non Soci, al fine di renderle esecutive.
6.I consiglieri che mancheranno ingiustificatamente a due riunioni, anche non consecutive ma
nell’arco dell’anno solare, saranno considerati decaduti e quindi sostituiti. La loro
decadenza sarà automatica e la sostituzione dovrà avvenire entro due mesi. La
giustificazione dell'assenza dovrà pervenire al Presidente entro l'inizio della seduta ed essere
in forma scritta, dettagliata e supportata da documentazione probatoria attestante la
fondatezza della predetta giustificazione.
7.La sostituzione avverrà prioritariamente con la verifica e la disponibilità del Socio primo dei
non eletti, purché della stessa lista e per la stessa categoria. Accertata la eventuale
indisponibilità di Soci, sarà cura del Presidente, nel rispetto delle quote fissate nei commi 5,
6 e 7 dell'art. 10 del Regolamento, indire le elezioni suppletive e svolgere come componente
monocratico, le funzioni di Commissione elettorale di cui all'art. 12 del Regolamento.
Art.15
(Art. 16 Statuto)
1.Spetta al Presidente convocare il Consiglio, fissarne l'ordine del giorno, moderarne il dibattito
e curare la stesura del verbale. Il Presidente è altresì tenuto ad adoperarsi, con l'ausilio di
collaboratori, anche non Soci, affinché le deliberazioni del Consiglio abbiano attuazione.
2.In caso di urgenza, ferme restando le specifiche competenze del Consiglio fissate dallo
Statuto, il Presidente, di concerto con il Tesoriere, può adottare i provvedimenti necessari
alla amministrazione della Associazione, ivi comprese le azioni giudiziarie a difesa della
stessa.
3.Il presidente adotta i provvedimenti, di cui al precedente comma 2, con apposite Determine
scritte, numerate in maniera progressiva e suddivise per anno. Tali Determine sono
pubblicate in una apposita sezione del sito internet della Associazione.
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4.Le Determine assolvono alle stesse funzioni delle delibere del Consiglio Nazionale e ne sono
a tutti gli effetti equiparate, hanno però validità dalla data di pubblicazione fino alla prima
riunione successiva del Consiglio. In tale seduta, sarà cura del Presidente illustrare i motivi
che hanno portato alla emanazione di ciascuna Determina.
5.Il Consiglio, con apposito punto all'ordine del giorno, delibera di ratificare le Determine
prolungandone così la validità e facendone proprie le motivazioni.
6.Il Presidente predispone tutta la documentazione necessaria per ciascuna seduta del Consiglio
inviandola, entro tre giorni ed in formato digitale, a ciascun componente.
7.I consiglieri che lo richiedano in forma scritta al Presidente, possono far inserire uno o più
punti all'ordine del giorno purché producano adeguata documentazione a sostegno di una
proposta di delibera.
8.Di tutte le problematiche aggiuntive emerse nel corso della riunione del Consiglio, sarà cura
del Presidente rinviarle nel punto “varie ed eventuali” salvo comunque l'inserimento in un
apposito punto all'odg di una riunione successiva.
9.Il Presidente, è autorizzato a stipulare accordi commerciali con Società di cui l’Associazione
detenga o controlli quote. Sarà cura del Presidente inserire le motivazioni ed i termini degli
accordi in una apposita Determina da sottoporre, ai sensi del presente articolo alla ratifica
del Consiglio.
Art. 16
(Art. 18 statuto)
1.Le sezioni, a decorrere dal 01/07/2012, sono fissate ed istituite nel numero di 22. Le stesse
sono istituite sul riferimento geografico della singola Regione della Repubblica oltre alla
Sezione Estero. La regione Liguria è suddivisa in due sezioni: Genova e Sanremo.
2.Le Sezioni istituite sono così denominate: Estero; Piemonte; Valle d'Aosta-Saint Vincent;
Lombardia; Trentino-Alto Adige; Veneto; Friuli-Venezia Giulia; Liguria-Genova; LiguriaSanremo; Emilia-Romagna/Repubblica San Marino; Toscana; Umbria; Marche; Lazio;
Abruzzo; Molise; Campania; Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia; Sardegna.
3.Per poter attivare una delle Sezioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, il numero minimo di
Soci che dovranno essere presenti nella regione, rispettando il criterio della residenza o del
domicilio lavorativo ed il tesseramento, è di n. 25 così suddivisi: n. 5 Capi Barmen, n. 15
Barmen, n. 5 Aspiranti. Per le Sezioni Estero, Liguria-Genova e Liguria-Sanremo è
demandata al Consiglio la specificazione dei numeri minimi indicati nel presente comma.
4.Il Presidente, accertati i requisiti minimi di cui al precedente comma 3, per ciascuna Sezione
di cui ai precedenti commi 1 e 2, indice le elezioni del Fiduciario e con apposita Determina
provvede ad attivare la Sezione.
5.Le Sezioni che, per mancanza dei requisiti minimi fissati nel precedente comma 3, risultano
istituite ma non attivate saranno temporaneamente accorpate secondo criteri di omogeneità
territoriale, storici e culturali. Il Presidente, con apposita Determina, provvede ad accorpare
le Sezioni. Nella stessa Determina il Presidente provvede ad individuare un Reggente della
Sezione assegnando compiti di gestione specifici finalizzati al raggiungimento, per ciascuna
Sezione, dei requisiti minimi fissati al precedente comma 3.
Art. 17
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(Art. 21 Statuto)
1.Il limite fissato nella seconda parte del comma 1 dell'art. 21 dello Statuto va inteso nel senso
che dopo tre mandati consecutivi, il Socio non può immediatamente candidarsi con lo stesso
ruolo istituzionale rivestito, ciò comunque non impedisce al Socio stesso di candidarsi ad
altro ruolo istituzionale previsto dallo Statuto.
Art. 18
(Art. 23 Statuto)
1.Il Tesoriere, nell'esercizio delle sue funzioni, amministra ed eroga i rimborsi spese di tutti
componenti degli organi associativi individuati nell'art. 11, comma 1, dello Statuto, nonché
dei Fiduciari e dei vice.
2.Il Tesoriere potrà operare nel rispetto dei tetti di spesa forniti dal Consiglio Nazionale,
fornendo idonea rendicontazione al Consiglio Nazionale in ciascuna seduta.
3.È rimessa al Tesoriere la gestione di tutti gli aspetti di natura amministrativa-contabile della
Associazione.
4.È assegnata al Tesoriere, sentiti i Fiduciari, la gestione del tesseramento Soci. Tale gestione
riguarda sia la parte amministrativa che l’archivio.
5.Il Tesoriere, nell'ambito delle funzioni fissate dal presente articolo, agisce di concerto con il
Presidente.
Art. 19
(Art. 24 Statuto)
1.Le elezioni per il rinnovo dei Probiviri sono svolte con le stesse modalità con cui si eleggono i
componenti del Consiglio di cui al comma 7 dell'art. 10 del Regolamento. È rimessa alla
Commissione elettorale la definizione delle specifiche modalità di voto.
Art. 20
(Art. 25 Statuto)
1.I Revisori, ad ogni chiusura di esercizio, dovranno redigere una relazione sull'opera di
controllo effettuata, dalla quale dovranno emergere, in modo dettagliato ed univoco,
supportato anche da eventuali elementi probatori, le loro osservazioni. Una copia della loro
relazione dovrà essere consegnata ad ogni consigliere.
2.Le elezioni per il rinnovo dei Revisori sono svolte con le stesse modalità con cui si eleggono i
componenti del Consiglio di cui al comma 7 dell'art. 10 del Regolamento. È rimessa alla
Commissione elettorale la definizione delle specifiche modalità di voto.
Art. 21
(Art.26 Statuto)
1.Ciascun Fiduciario, nella gestione della rispettiva Sezione, dovrà attenersi in maniera rigorosa
alle delibere del Consiglio ed alle Determine del Presidente. Qualora si riscontrassero
problematiche o situazioni non codificate, il Fiduciario senza indugio ne da comunicazione
al Presidente astenendosi, comunque, dall'adottare comportamenti tali da pregiudicare le
competenze assegnate al Consiglio.
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2.In caso di accertate irregolarità nella gestione della Sezione, il Presidente, sentiti i consiglieri
di riferimento della Sezione, può sollevare il Fiduciario con apposita Determina.
3.Dato il fondamentale ruolo gestionale e di raccordo che lo Statuto gli assegna, il Socio che si
candida alla carica di Fiduciario, deve preliminarmente superare un colloquio con il
Presidente, coadiuvato dal Tesoriere e dai Vice Presidenti, all’esito del quale, sarà ammesso
alla citata candidatura con apposita Determina.
4.Nel caso di assenza di candidature ovvero di mancate ammissioni tali da non consentire lo
svolgimento delle elezioni, il Presidente, coadiuvato dal Tesoriere, dopo aver indetto una
assemblea aperta a tutti i Soci della Sezione ed aver preso contezza della situazione generale
della Sezione stessa, nomina, con apposita Determina, un Fiduciario reggente tra i Soci
della Sezione. Tale Fiduciario è nominato per un periodo massimo di 18 mesi, entro i quali
dovrà prioritariamente risolvere le problematiche evidenziate nella Sezione e predisporre
ogni atto idoneo allo svolgimento delle elezioni del Fiduciario.
Art.22
(Art.28 Statuto)
1.In caso di dimissioni, decesso o comunque di decadenza di uno dei membri di un organo
collegiale, si procederà a svolgere elezioni suppletive con le stesse modalità previste per le
relative elezioni.
2.Nel rispetto del principio di economicità per l'Associazione, l'ipotesi di nuove elezioni
indicata nel precedente comma 1 è da applicare in via residuale. È compito precipuo del
Presidente, dopo aver riscontrato la decadenza, per qualsiasi motivo e di un qualunque
rappresentante eletto, di verificare, in base alle risultanze delle ultime elezioni svolte, la
presenza nella relativa lista elettorale di un Socio non eletto. A tal fine, in combinato
disposto con il comma 7 dell'art. 14 del Regolamento, per quanto compatibile, il Presidente
provvede con propria Determina ad effettuare la sostituzione del Socio decaduto con il
Socio risultante primo dei non eletti
Art. 23
(Norme transitorie)
1.Alla data del 30/06/2012 decadono tutte le Sezioni, e di conseguenza i Fiduciari, in contrasto
con quanto fissato ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 16 del Regolamento. È affidato al Presidente,
con apposita Determina, il compito di avviare la prima applicazione dell'art. 16 del
Regolamento.
2.Negli anni 2012 e 2013, in caso di dimissioni o decadenza di uno dei componenti di un organo
collegiale ovvero di Fiduciari, anche in applicazione del comma 1, 2 e 3 dell'art. 16 del
Regolamento, il Presidente è autorizzato a nominare, con apposita Determina, un Socio, in
regola con il tesseramento e che gode di elettorato passivo per il rispettivo ruolo, per la
sostituzione. L'individuazione del Socio avviene di concerto con il Tesoriere.
3.Con il rinnovo di tutte le cariche sociali fissato nel 2014, mandato 2014-2016, si provvederà
ad attuare tutte le disposizioni elettorali fissate nel presente Regolamento.
4.Il Presidente, entro il 31/12/2012, predispone un congruo numero di pubblicazioni cartacee del
presente Regolamento, unitamente allo Statuto ed ad altri Regolamenti vigenti, al fine di
metterle a disposizione di ciascun Socio.
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Art. 24
(Norme finali)
1.Il presente Regolamento, adottato con apposita delibera del Consiglio Nazionale, in attuazione
dell'art. 17 dello Statuto AIBES, entra in vigore il giorno successivo alla data di tale
deliberazione. Il giorno stesso della deliberazione è pubblicato sul sito internet della
Associazione.
2.Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sarà vietato avere più di una Sezione
all’interno della stessa regione, con l'unica eccezione fissata nel comma 1 dell'art. 16 del
Regolamento.
3.Il presente Regolamento è modificabile dal Consiglio con apposita delibera. È compito del
Presidente, anche con Determina, di trasformare in modifica di testo una delibera
modificativa del Regolamento. Le modifiche di Regolamento entrano in vigore il giorno
successivo alla loro pubblicazione sul sito dell'Associazione.
4.Il Presidente, con apposita Determina, provvede annualmente a pubblicare sul sito internet
dell'Associazione il testo coordinato vigente del Regolamento.
Art. 25
(Abrogazioni)
1.Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento per l'esecuzione dello Statuto, è
interamente abrogato il precedente Regolamento per l'esecuzione dello Statuto.
2.È altresì abrogata ogni norma in contrasto con il presente Regolamento.
Il Presidente A.I.B.E.S., al termine della lettura e spiegazione del
Regolamento per l’esecuzione dello Statuto AIBES, apre il dibattito sul
medesimo.
Interviene il Consigliere Riccardo Ponzianelli definendo l’argomento molto
complesso ed esprimendo la necessità di avere del tempo per assorbirlo
bene e per alcune cose, evidenziando comunque che sia fatto molto bene, si
riserva di leggerlo attentamente.
Interviene il Consigliere Gianluca Pinna chiedendo spiegazioni sull’art. 10
comma 5, che vedrebbe escluse dall’assegnazione del Consigliere Capo
Barman di Sezione le Sezioni piccole come la Valle d’Aosta e la Sardegna.
Aggiunge il Consigliere Gianluca Pinna, per cui, in merito all’articolo in
questione concorda con la necessità di temporeggiare già manifestata dal
Consigliere Riccardo Ponzianelli perché una votazione così lo mette in
imbarazzo. Aggiunge che ha finito di lavorare a mezzanotte, dopodiché si è
messo in macchina ed sostenuto tre ore di viaggio in automobile fino a
Cagliari e che quindi non ha avuto modo di leggerlo molto, ma lo ha letto il
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giorno prima capendo qualcosina, ma non essendo un avvocato ed avendo la
terza media, poiché ha iniziato a fare il barman a 15 anni, pensa che
qualsiasi avvocato legga il regolamento lo terrebbe come minimo una
settimana, perché è fatto molto bene e contiene delle variazioni molto
positive.
Il Consigliere Riccardo Ponzianelli lascia la seduta alle 14:02.
Continua il Consigliere Gianluca Pinna chiedendo spiegazioni in merito
all’articolo 16 ed alla condizione riferita alle Sezioni Genova e Sanremo.
Esprime inoltre perplessità in merito all’articolo 21, poiché ritiene che il
Fiduciario debba superare troppi controlli. Esprime inoltre perplessità in
merito all’articolo 23, in quanto, a sua avviso, non può accadere quello che
c’è scritto, poiché ritiene che sia anticostituzionale.
Replica il Presidente A.I.B.E.S. ribadendo che non c’è nulla di
anticostituzionale nel regolamento e che è stato attentamente redatto,
spiegando ulteriormente e ribadendo il significato dell’articolo 23.
Interviene il Consigliere Antonino Perrone chiedendo come possono rientrare
quei Soci che lavorano per aziende Socie Sostenitrici.
Replica il Presidente A.I.B.E.S. spiegando che sarà l’occasione per scrivere
un regolamento che preveda le modalità di riammissione di quei Soci.
Interviene il Consigliere Antonino Perrone chiedendo spiegazioni in merito
alle determine, intese come un grande accentramento.
Replica il Presidente A.I.B.E.S. spiegando come sia stata fatta una scelta, più
che di accentramento, di coscienza, poiché, negli ultimi 9 mesi ci sono state
molte problematiche che l’attuale Consiglio si è trovato ad affrontare senza
avere il potere di risolverle in maniera veloce, trascinandole di riunione in
riunione, per portarle in discussione e poi votarle. Dichiara altresì evidente
che, se si agisce con coscienza, le determine non rappresentano un
strumento dittatoriale, bensì uno strumento espresso da un Consiglio
democratico che si affida a persone coscienziose e ciò è auspicabile sia per il
presente, ma, soprattutto, per il futuro. Ribadisce come la determina sia uno
strumento attraverso il quale Presidente e Tesoriere risolvono i problemi e
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non creano stravolgimenti facendo azioni a danno dell’Associazione e ne
rimarca la validità.
Interviene il Consigliere Antonino Perrone chiedendo ulteriori specifiche sulla
ratifica delle determine da parte del Consiglio Nazionale.
Replica il Presidente A.I.B.E.S. spiegando come le determine entrino in
vigore come disciplinato dal Regolamento, mentre, la ratifica del Consiglio,
può non approvare tale determina, che, in tal caso, decade.
Interviene il Consigliere Antonino Perrone chiedendo ulteriori specifiche in
merito alla elezione del Fiduciario che, secondo alcuni, non avverrà più dalla
Sezione, ma verrà eletto dal Presidente e dal Tesoriere.
Replica il Presidente A.I.B.E.S. rassicurando su come, tale regolamento, non
incida sullo Statuto che prevede l’elezione del Fiduciario direttamente dalla
Sezione e che, pertanto, rimarrà tale.
Ribadisce anche la profonda validità del colloquio introdotto in fase di pre
candidatura, poiché, per gestire una Sezione, è importante avere delle
caratteristiche base in assenza delle quali ne pagano le conseguenze i Soci
di tutta la Sezione. Ricorda come possa esistere una persona illuminata che
gestisca in maniera adamantina una Sezione di 30 Soci, ma, altrettanto,
potrebbe verificarsi la possibilità che esista una persona un “po al buio” che si
ritrova una Sezione di 400 Soci e fa grande fatica.
Interviene il Consigliere Riccardo Ponzianelli evidenziando come il Fiduciario
non fa mai nulla da solo e, anche se non sa usare il computer, ha vicino a se
una persona che lo supporta.
Replica il Presidente A.I.B.E.S. dichiarando che il requisito per fare il
Fiduciario non è saper usare il computer, ma, di certo, un Fiduciario che non
sa usare il computer e si presenta senza gruppo di lavoro, inizia a fare fatica.
Interviene il Consigliere Gianluca Pinna ribadendo il concetto espresso in
precedenza e, anche alla luce del fatto che molti dei Consiglieri presenti non
hanno il regolamento stampato, gli sembra troppo affrettato e propone che
non venga votato nella seduta in corso, ma rinviato alla prossima riunione ed
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eventualmente rivisto perché, seppur presenti molti aspetti positivi, altri
andrebbero rivisti.
Il Presidente da nuovamente lettura della bozza di delibera inviata ai
Consiglieri Nazionali evidenziando come sia ormai da oltre 5 mesi a
conoscenza di tutti che, la discussione e la votazione di tale regolamento,
deliberata a voti unanimi, fosse prevista per la seduta in corso:
Il Presidente comunica che, come deliberato nella riunione del 09/01/2012 a voti
unanimi e legalmente espressi di dare mandato al legale rappresentante
dell’Associazione, con i più ampi poteri, di scrivere un regolamento attuativo dello
Statuto da discutere ed approvare nella successiva riunione di Consiglio Nazionale
A.I.B.E.S., si è attivato ed ha portato a termine la stesura del medesimo.
Il Consiglio Nazionale A.I.B.E.S., su proposta del Presidente e nel rispetto
dello Statuto Sociale, dopo ampio ed approfondito dibattito, con la seguente
votazione:
Favorevoli: Giovanni Di Somma, Lucia Milone, Giuseppe Riviera, Stefano
Gardani, Sergio Aiello, Paolo Mati, Paolo Stoppa, Pietro Attolico, Giorgio
Fadda, Giuseppe Paternostro, Domenico Maura, Antonino Perrone, Raffaele
Pepe, Salvatore Arcidiacono, Andrea Giacinto Pieri.
Contrari: Leonardo Cisotto, Riccardo Ponzianelli.
Astenuti: Gianluca Pinna.
DELIBERA
di emanare il Regolamento per l’esecuzione dello Statuto AIBES nel testo in
allegato in attuazione dell’art. 17 dello Statuto in combinato disposto con l’art.
25, comma 1, del regolamento stesso.
Alle ore 14:13, il Presidente A.I.B.E.S. sospende la seduta.
Alle ore 14:50, il Presidente A.I.B.E.S. riapre la seduta, constatando
l’assenza del Consigliere Sergio Aiello e del Consigliere Domenico Maura.
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3.11 RELAZIONE DOTT. PENSOTTI
Il Dott. Pensotti saluta i presenti e descrive il compito che lo vede presente in
riunione. La sua presenza è legata alla richiesta di approvazione del bilancio
di Aibes Promotion SrL da parte del Consiglio Nazionale A.I.B.E.S..
Il Dott. Pensotti ricorda come, tale bilancio sia già stato approvato dal C.D.A.
di Aibes Promotion SrL in data 25/03/2012.
Alle 14:51 prende parte alla seduta il Consigliere Sergio Aiello.
Il Dott. Pensotti ricorda come l’assemblea della società sia rappresentata
dall’Associazione, rappresentata dal Presidente A.I.B.E.S., unica persona
chiamata all’approvazione del bilancio di Aibes Promotion SrL. Ricorda altresì
come, storicamente, da quando esiste Aibes Promotion SrL, l’approvazione
del bilancio si sia sempre fatta passare attraverso il Consiglio Nazionale
A.I.B.E.S. che, a sua volta, da mandato al Presidente A.I.B.E.S. di approvare
o non approvare il bilancio di Aibes Promotion SrL.
Alle 14:51 prende parte alla seduta il Consigliere Domenico Maura.
Il Dott. Pensotti consegna la documentazione inerente il bilancio anche nella
forma legale, cosiddetta 4° direttiva CEE, completa di stato patrimoniale,
conto economico e nota integrativa, ove la nota integrativa è il documento nel
quale vengono date tutte le spiegazioni richieste dalla legge sui dettagli che
compongono il bilancio della SrL. Tali documenti sono quelli resi pubblici che,
tutti gli anni, vengono depositati al registro delle imprese tenuto dalla camera
di commercio.
Il Dott. Pensotti da ampia spiegazione dell’andamento del 2011, anche
paragonata all’andamento del 2010, evidenziando come i ricavi dei concorsi
regionali siano inferiori ai costi da essi generati, chiudendo in perdita e
ricordando come, in passato, il Presidente Aibes Promotion SrL, Sig. Angelo
Campora, decise, in accordo con il Presidente A.I.B.E.S., Sig. Camillo Bosco,
che tale costo venisse inviato in Associazione, generando poi la
contestazione mossa dall’agenzia delle entrate, dopo di che, tale costo è
tornato in Aibes Promotion SrL.
Al termine della sua relazione, il Dott. Pensotti, resta a disposizione per
eventuali domande.
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A.I.B.E.S.
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Interviene il Presidente A.I.B.E.S. chiedendo se, in un momento così delicato
per l’Associazione, a causa dell’accertamento dell’agenzia delle entrate, sia
opportuno delibare dei dividendi da mandare dalla società in Associazione.
Chiede inoltre se il bonus tessera+divisa sia stata una iniziativa che ha
prodotto una perdita economica.
Replica il Dott. Pensotti ribadendo che, in questo momento, non sarebbe
opportuno deliberare dividendi in Associazione. Approfondisce lo stato del
contenzioso, ricordano che il Prof. Massimo Basilavecchia, presidente
dell’Associazione italiana dei professori di diritto tributario, ha sposato le tesi
sostenute dal Dott. Pensotti, sostenendole con dovizia di argomentazioni
giuridiche. Descrive come, i requisiti necessari per l’accettazione della
sospensione, vale a dire il fumus boni iuris e la creazione di un danno grave
e irreparabile, fossero presenti al momento della richiesta della sospensione,
ragion per cui, in questo momento, trasferire liquidità dalla società
all’Associazione, sarebbe negativo.
In merito alla operazione tessera+divisa, il Dott. Pensotti spiega come abbia
generato un’ampliamento dell’imponibile.
Interviene il Presidente A.I.B.E.S. chiedendo se sia sbagliato affermare che,
l’operazione tessera+divisa sia costata € 15.000,00.
Replica il Dott. Pensotti dicendo che, tale affermazione, sostanzialmente, non
è sbagliata.
Il Dott. Pensotti chiede di esprimere un voto a favore di dare mandato al
Presidente A.I.B.E.S. di approvare il bilancio di Aibes Promotion SrL.
Il Presidente A.I.B.E.S. pone in votazione di dare mandato al Presidente
A.I.B.E.S. di approvare il bilancio di Aibes Promotion SrL, per l’anno 2011.
Il Consiglio Nazionale A.I.B.E.S. approva all’unanimità.
Il Dott. Pensotti prosegue illustrando il bilancio dell’Associazione e ricorda
come in passato, in assemblea nazionale, fosse presente un desk con
Revisori dei conti e Tesoriere per fornire chiarimenti sul bilancio. Procede con
la descrizione del bilancio dando ampia rendicontazione su tutte le voci e
segnalando che il Training Center del 2011 ha chiuso il bilancio in perdita.
Al termine della sua relazione resta a disposizione per eventuali domande.
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A.I.B.E.S.
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Interviene il Presidente A.I.B.E.S. dichiarando come sia già da qualche anno
che non è più presente il desk del Tesoriere con i revisori dei conti durante il
convegno nazionale ed annunciando che da questo anno sarà ripristinato.
Chiede inoltre se il Training Center, negli anni passati, ha rappresentato
soltanto un costo per l’Associazione, oppure se sono state incassate anche
somme in denaro.
Replica il Dott. Pensotti dichiarando di ricordare che il Training Center ha
sempre dato costi e ricavi.
Interviene il Tesoriere chiedendo se, in riferimento agli anni 2001 e 2002, sia
possibile sapere se oltre alle uscite delle quali ci sono le relative
documentazioni, vi siano anche tracce delle entrate, per le quali non è stata
trovata alcuna documentazione.
Replica il Dott. Pensotti riservandosi di fornire tali risposte nel più breve
tempo possibile.
Interviene il Consigliere Paolo Mati chiedendo se sia possibile, dal momento
che ci si trova al sesto mese dell’anno, considerando la riduzione dei costi del
personale e mantenendo invariati gli altri costi di gestione, oltre agli oneri
finanziari, che la previsione del bilancio 2012 chiuda con un trend positivo.
Replica il Dott. Pensotti, spiegando come sia molto articolata la risposta a
tale quesito e come, a differenza della società, per l’Associazione il bilancio si
fa per cassa. Tale differenza rende impossibile, fino all’ultimo giorno
dell’anno, una proiezione di bilancio, anche se il trend può essere ragionato
in funzione all’aumento dei Soci, all’aumento dei Soci Sostenitori, al fatto che
il nazionale di questo anno dovrebbe gravare meno di quello dell’anno
scorso, alla luce della considerevole riduzione dei costi del personale.
Interviene il Consigliere Giuseppe Paternostro chiedendo se sia possibile
applicare una sorta di saldi per la vendita delle divise che possa consentire la
fruibilità di tale servizio ad un prezzo agevolato.
Replica il Dott. Pensotti spiegando come tali decisioni siano di carattere
gestionale e che vadano prese dal direttivo.
Interviene il Presidente A.I.B.E.S. chiedendo se è stato corretto che il Training
Center sia stato gestito da Aibes Promotion SrL.
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Replica il Dott. Pensotti spiegando come ritenga sia stato corretto farlo
gestire da Aibes Promotion SrL.
Interviene il Presidente A.I.B.E.S. chiedendo se i revisori contabili
dell’Associazione, eletti da tutta Italia, hanno il titolo per poter effettuare la
revisione contabile anche in Aibes Promotion SrL.
Replica il Dott. Pensotti spiegando come i revisori dei conti dell’Associazione,
storicamente, fino ad alcuni anni fa, fossero chiamati ad osservare i
movimenti bancari dell’Associazione. Aggiunge che negli ultimi anni il lavoro
dei contabili si è molto appesantito e, quindi, chiedere oggi a dei barman di
andare a controllare i conti, anche soltanto dell’Associazione, è un compito
francamente gravoso. Per quanto concerne la società, dato il capitale sociale
versato, dato lo statuto societario, non c’è l’obbligo di nomina di un collegio
sindacale di revisori contabili. Ribadisce che, soprattutto nella società di
capitali, in cui gli adempimenti fiscali sono diventati estremamente articolati,
chiedere a dei barman di fare la revisione, a suo parere, diventa un compito
eccessivo.
Interviene il Segretario Nazionale facendo riferimento al comitato promotore,
secondo il quale, l’attuale Consiglio avrebbe allontanato i personaggi storici
dell’Associazione, vale a dire l’Avv. Zola ed il Dott. Pensotti.
Chiede pertanto al Dott. Pensotti se può replicare in merito.
Replica il Dott. Pensotti affermando come, da colloquio intercorso con l’Avv.
Zola al termine del quale ha incaricato lo stesso Dott. Pensotti di riferire come
non si senta affatto allontanato e lo stesso vale per la sua persona, come
testimonia la sua presenza in seduta di Consiglio Nazionale.
Al termine della relazione, il Presidente A.I.B.E.S. ringrazia il Dott. Pensotti,
confermando la fiducia testimoniata nei suoi confronti anche dalla presenza
nella seduta.
3.12 RELAZIONE DOTT. MARTINELLI
In apertura di relazione il Dott. Massimo Martinelli si presenta dichiarando di
svolgere la professione di commercialista da 20 anni, di svolgere la
professione a Milano, di essere iscritto all’ordine dei commercialisti di Milano,
di essere iscritto da 20 anni nel registro dei revisori contabili, di effettuare
consulenza fiscale ad Altroconsumo, un’Associazione molto importante di
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consumatori nazionali, oltre ad essere consulente del Ministero per le Attività
produttive, all’interno del quale si occupa di scioglimenti coatti.
Il Dott. Massimo Martinelli evidenzia come sia illegittima la revisione contabile
della società effettuata da persone non titolate e procede alla spiegazione
della sua relazione:
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Spett.le
AIBES PROMOTION SRL
VIA ANTONIO BALDISSERA, 2
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Baranzate, li 30/04/2012
Per email
DICHIARAZIONE CORRETTEZZA SCRITTURE CONTABILI DEL I
TRIMESTRE 2012
Con la presente si dichiara di avere verificato la correttezza formale e
sostanziale delle scritture contabili della Società AIBES PROMOTION
SRL come sopra domiciliata, relative al I trimestre 2012.
Si è accertato anche che L IVA, le imposte ed contributi relativi al I
trimestre 2012 sono stati versati correttamente nei modi e termini di legge.
Dalle verifiche si è riscontrata la contabilizzazione di fatture per utenze di
telefonia mobile e di acconti per lo sviluppo del sito Internet che non
risultano pienamente di competenza e di inerenza allo svolgimento
dell oggetto Sociale della Società.
In fede,
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CONSIDERAZIONI AGGIUNTIVE ALLA DICHIARAZIONE DI
CORRETTEZZA DELLE SCRITTURE CONTABILI
Ad integrazione di quanto già specificato con la mia Relazione del 30/4 u.s.
avente ad oggetto Dichiarazione correttezza delle scritture contabili del I
trimestre 2012 si fanno le seguenti ulteriori precisazioni.
La contabilità risulta nel suo complesso tenuta correttamente nel rispetto
delle normative civilistiche e fiscali da una impiegata che ha maturato
notevole esperienza nel campo contabile, garanzia di una corretta e precisa
tenuta della contabilità.
Nel corso della verifica suindicata sono emerse delle contabilizzazioni di
costi di rilevante entità, rappresentati dalle fatture di fornitori di telefonia
mobile e servizi internet. Queste fatture si riferiscono a costi per utenze
telefoniche e per servizi di sviluppo siti internet utilizzati quasi
esclusivamente dall Associazione e addebitati , invero, alla Promotion
s.r.l..
L imputazione di questi costi, ovvero di costi sostenuti dall Aibes, ma
imputati nel Bilancio della Promotion srl genera problematiche sia di
natura civilistica, che di natura fiscale.
Problematiche di natura civilistica
Premesso che le disposizione dall articolo 2423-bis del codice civile
dispone dei principi generali di redazione del Bilancio di esercizio. In
pratica la norma civilistica impone che il Bilancio debba essere redatto in
modo veritiero e corretto e in modo di dare una rappresentazione fedele e
corretta della situazione patrimoniale economica e finanziaria della Società.
Vediamo di seguito cosa deve intendersi con i termini riportati:
Chiarezza
Il bilancio deve essere trasparente in modo:
- sostanziale;
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- formale;
- in relazione alle dimensioni aziendali.
Verità
Il bilancio deve essere attendibile, basato quindi su:
- veridicità (oggettività);
- credibilità (soggettività delle stime).
Correttezza
Per la quale il documento dovrà essere caratterizzato da:
- esattezza contabile;
- ordinamento logico del processo decisionale.
Tra i principi generali di redazione del bilancio, e attenendoci all oggetto
della nostra analisi , vi è il PRINCIPIO DELLA COMPETENZA, secondo
cui i Costi e ricavi che caratterizzano il bilancio devono essere tra loro
correlati.
In pratica, gli effetti contabili di un operazione aziendale devono essere
rilevati al momento della loro maturazione economica e non nel momento
della loro manifestazione monetaria. Ma è anche importante che ai costi
siano connessi ricavi.
In altre parole l imputazione di costi per un ammontare rilevante come
quelli analizzati comporta una notevole riduzione dell utile dell esercizio e
una conseguente sottovalutazione del patrimonio sociale e della situazione
finanziaria della società. Il Bilancio ne esce non veritiero e non corretto.
Problematiche di natura fiscale
Ai sensi e per gli effetti dell art. 109 del Dpr 917/1986 intitolato norme
generali sui componenti del reddito di impresa i costi per essere dedotti
fiscalmente devono rispettare i requisiti della competenza, della certezza e
della inerenza.
In particolare il comma 5) precisa testualmente:
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Le spese e gli altri componenti negativi, sono deducibili se e nella
misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri
proventi che concorrono a formare il reddito .
L imputazione dei suindicati costi in Bilancio della Promotion srl non
rispetta dunque il requisito fondamentale della INERENZA, come sopra
precisato, poiché, detti costi non concorrono in alcun modo alla
generazione di ricavi in quanto sono utilizzati dall Associazione.
Si pone dunque un grave rischio , di fronte ad una verifica dell Agenzia
delle Entrate di vedersi riprendere (ossia non riconoscere parzialmente o
integralmente) tutti i costi per il mancato requisito dell inerenza. Alla
ripresa dei costi fiscali si accompagna anche l irrogazione di sanzioni che
possono essere di importi anche rilevanti, minando la stabilità economico
finanziaria della Società.
Soluzione prospettata al problema
Una soluzione a tale problematica potrebbe essere quella di riaddebitare i
costi analizzati ai relativi utilizzatori per un importo che ne consenta non
solo l integrale copertura ma anche un adeguato margine di ricarico. In tale
modo sarebbe rispettato il criterio dell inerenza fiscale , della competenza
economica e sicuramente sarebbero evitate possibili contestazioni fiscali.
Considerazioni in merito alle verifiche contabili e all obbligo del
Collegio Sindacale.
Ai sensi dell art. 2477 del c.c. l obbligo della costituzione del Collegio
Sindacale sussiste solo quando una s.r.l. abbia un capitale sociale non
inferiore ad 120.000,00, ovvero, quando abbia superato, per due esercizi
consecutivi, i limiti indicati dall art. 2435 bis c.c. (che disciplina limiti di
attivo, di fatturato e di dipendenti). Fatte salve le previsioni statutarie,
ovviamente.
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E mail: [email protected]
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Nel caso della Promotion srl non sussiste quindi un obbligo di legge alla
nomina del Collegio sindacale, né un obbligo statutario.
E opinione del sottoscritto, tuttavia, che sia interesse della Società, sia per
la tutela dei propri soci, che degli associati e più in generale dei soggetti
Terzi (banche, finanziatori, Amministrazione Finanziaria, fornitori ecc.) di
farsi regolarmente verificare la contabilità da soggetti esperti nel campo
contabile e fiscale.
Baranzate, li 08/06/2012
In fede:
Il Dott. Massimo Martinelli, come evidenziato nella sua relazione, ribadisce
come la soluzione per quei costi non pertinenti sostenuti dalla società, sia
nell’addebito di essi all’Associazione applicando il principio per il quale gli
amministratori non possono sostenere un costo pari al prezzo addebitato a
meno che non dimostrino che tale addebito vada a generare dei ricavi
indiretti. Comunque ribadisce il principio per il quale un amministratore non
può arrecare danni all’azienda che amministra.
Al termine della relazione, il Dott. Massimo Martinelli, resta a disposizione del
Consiglio per eventuali domande.
Interviene il Presidente A.I.B.E.S. chiedendo se, la revisione contabile di una
società di capitali, possa essere tenuta da individui con non hanno le idonee
abilitazioni.
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Replica il Dott. Massimo Martinelli spiegando come esistano degli obblighi
civilistici del collegio sindacale che non possono essere svolti da soggetti non
iscritti al registro dei revisori contabili. Illustra ampiamente la normativa
fiscale vigente in materia che disciplina la figura dei revisori contabili delle
società di capitale. Al di fuori di questa normativa, l’amministrazione, può
assumersi la responsabilità di demandare una verifica fiscale ai soggetti che
ritiene più idonei, anche senza i requisiti di competenza, assumendosi le
responsabilità delle medesime.
Interviene il Dott. Pensotti evidenziando come sussista un obbligo legale e
deontologico che preclude al consulente commerciale di svolgere anche
funzione di revisore contabile.
Aggiunge il Dott. Massimo Martinelli che il ruolo del revisore contabile
consiste nel verificare che il Presidente e i consiglieri non facciano operazioni
non inerenti all’oggetto sociale, non in contrasto con la legge e non
sperperino il patrimonio.
Interviene il Presidente A.I.B.E.S. chiedendo se, nel caso in cui il Presidente
della società acquisti una automobile Porsche con i soldi della società, il
revisore possa intervenire.
Replica il Dott. Massimo Martinelli descrivendo come, in tal caso, lui sia
chiamato a denunciare l’accaduto al consiglio di amministrazione e nel caso
in cui il consiglio di amministrazione non intervenisse, ci sarebbero i
presupposti per denunciare l’accaduto alla procura della Repubblica perché
ci sarebbero i fattispecie di distrazione del patrimonio sociale.
Interviene il Presidente A.I.B.E.S. chiedendo se, alla luce del fatto che i
revisori contabili dell’Associazione sono eletti, sarebbe auspicabile iniziare a
ragionare che, oltre alla revisione contabile prevista in termini statutari
dall’Associazione, se ne operi un’altra effettuata da un tecnico che possa
avallare la prima ed eventualmente suggerire migliori comportamenti.
Replica il Dott. Massimo Martinelli descrivendo come sarebbe opportuno
avere una maggiore garanzia data da un soggetto terzo che garantisca
ulteriormente l’operato dei revisori dell’Associazione.
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Interviene il Consigliere Riccardo Ponzianelli chiedendo quale sia la
tempistica intercorrente tra la ricezione di denaro da un corsista e l’emissione
della fattura.
Replica il Dott. Massimo Martinelli descrivendo come all’atto della ricezione
degli importi è indispensabile emettere fattura e auspica una profonda
attenzione inerente al giroconto di denaro contante derivante da queste
attività.
Interviene il Consigliere Paolo Mati descrivendo le dinamiche gestionali della
movimentazione contante derivante dalla gestione dei corsi.
Replica il Dott. Pensotti descrivendo una possibile soluzione amministrativa
al problema.
Interviene il Consigliere Sergio Aiello descrivendo come sia possibile
superare tale problema inviando il pagamento del corso direttamente ad
Aibes Promotion SrL.
Replica il Dott. Pensotti descrivendo le difficoltà che potrebbe incontrare la
sede centrale nell’ipotesi descritta dal Consigliere Sergio Aiello e ribadendo il
sottile equilibrio tra costi e ricavi al quale la società deve comunque far
riferimento onde evitare che, per snellire le procedure, si azzerino gli utili dei
corsi.
Conclude il Presidente A.I.B.E.S. ricordando come, presumibilmente dal 1
ottobre p.v., si dovrebbe adottare la soluzione per la quale tutti i Fiduciari
A.I.B.E.S. diventeranno dei collaboratori di Aibes Promotion SrL, ovviando a
tutte le difficoltà descritte.
Il Presidente A.I.B.E.S. ringrazia e congeda il Dott. Massimo Martinelli e il
Dott. Pensotti.
Alle 16:03 il Vice Presidente Salvatore Arcidiacono lascia la seduta.
3.3 RELAZIONE SEGRETARIO NAZIONALE
Il Segretario Nazionale ribadisce quanto dichiarato dal Presidente A.I.B.E.S.
in merito alla documentazione riferita alle passate gestioni che risulta ancora
essere sotto analisi. Porta a conoscenza del Consiglio Nazionale l’invio di
una raccomandata al Sig. Aldo Pigatto della quale da lettura:
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Alle 16:16 il Vice Presidente Giovanni Di Somma ed il Consigliere Riccardo
Ponzianelli lasciano la seduta.
Il Segretario Nazionale evidenzia come, allegate a tale raccomandata siano
presenti anche le e-mail di sollecito e la mail del Sig. Aldo Pigatto attestante il
fatto che sta ancora incassando altri tesseramenti. Ribadisce inoltre
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l’anomala gestione della pratica inerente il Sig. Oscar Cavallera per la quale
non può essere ritenuto valido il rientro.
Il Segretario Nazionale dichiara inoltre di aver provveduto ad effettuare un
nuovo estratto conto di quanto dovuto dal Sig. Aldo Pigatto e di averlo
consegnato ai due Consiglieri, Sig. Leonardo Cisotto e Sig. Giorgio Fadda
pregandoli di consegnarlo al Sig. Aldo Pigatto e di farne ricevere copia
dell’avvenuta consegna firmata al Segretario Nazionale.
Il Segretario Nazionale descrive come, in seguito all’invio della
documentazione attestante l’avvenuto pagamento, alcuni Soci stiano
evidenziando come, circa 10 anni or sono, il Sig. Aldo Pigatto, all’epoca già
Fiduciario, si fosse impossessato di denaro per un ammontare di circa
10.000.000 di lire derivante da corsi di formazione professionale, unitamente
al Sig. Valent, assistente dei corsi all’epoca dei fatti.
Alle 16:20 il Vice Presidente Giovanni Di Somma riprende parte alla seduta.
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Il Segretario Nazionale dichiara come, di tale pregressa situazione, presero
atto tanto il Presidente A.I.B.E.S. Sig. Umberto Caselli, quanto il Presidente
Aibes Promotion SrL, Sig. Antonio Palazzi, ma non lasciando alcuna
documentazione inerente questo ammanco, evidenziando come, stando ai
documenti contabili, risulti presente la ritenuta di acconto dell’avvenuta
prestazione del Sig. Valent in merito a tale corso, ma non risulti esistere
traccia di altro, neanche di eventuali procedure civili avviate per finalizzare il
recupero dell’ammanco.
Il Segretario Nazionale, alla luce di quanto dichiarato chiede come sia stato
possibile che a un Socio, con tale pregresso, si sia pensato di poter affidare
un incarico di responsabilità come quello di Fiduciario e come mai l’operato
del Fiduciario della Sezione Veneto-Trentino Alto Adige non sia stato
controllato dai Consiglieri di riferimento.
Interviene il Tesoriere dichiarando come al 31/12/2010, data in cui dovevano
pervenire le candidature, ebbe modo di capire che la Sezione VenetoTrentino Alto Adige non aveva il candidato a Fiduciario. Ricorda che, la
candidatura del Sig. Aldo Pigatto arrivò fuori tempo e che la Sezione non
aveva il candidato.
Replica il Consigliere Leonardo Cisotto dichiarando che tra le azioni che
continua ad imputare al Sig. Roberto Pellegrini, c’è anche la scelta del
Fiduciario e dei Vice Fiduciari, chiedendo conferma al Consigliere Giorgio
Fadda, il quale afferma, del fatto che sia stato il Sig. Pellegrini a sceglierli.
Aggiunge inoltre che c’è gente che è stata spinta a fare il Vice Fiduciario ma
che, in mancanza di tempo, vorrebbe dimettersi, come, ad esempio Patrizia
Mainero, però grazie all’intervento del Sig. Pigatto, secondo il quale se si
dimettessero dovrebbe rifare le elezioni, non lo fanno.
Interviene il Consigliere Giorgio Fadda spiegando come l’episodio
dell’ammanco di denaro in riferimento ad un corso di formazione
professionale tenuto in passato sia a conoscenza di poche persone perché é
stata gestita in famiglia e che il Socio, in effetti, non è a conoscenza di questo
episodio. Ritiene che di tale episodio non vi siano tracce anche perché fu
gestito nel modo di pacca sulla spalla dal Presidente Caselli. Dichiara di
ricordare la rabbia derivante da quell’episodio, poiché, in quei tempi, lui e gli
altri formatori come Leonardo Cisotto o il Sig. Boscolo, tenevano i corsi gratis
per il Sig. Palazzi, per cui, il fatto che una persona trattenesse soldi lo fece
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molto adirare ed, ancor più, dopo aver saputo che era stato perdonato senza
chiedergli indietro il denaro.
Interviene il Presidente A.I.B.E.S. chiedendo spiegazioni sul fatto che se la
famiglia è l’A.I.B.E.S. tutta, quale era la famiglia che ha gestito l’ammanco di
10.000.000 di lire.
Replica il Consigliere Giorgio Fadda dichiarando che i soldi in questione
rimasero ai Sig. Aldo Pigatto e Valent e che gli sembra di aver saputo, in un
secondo momento, che era avvenuto un incontro a Vicenza in cui era
intervenuto il Presidente A.I.B.E.S. Umberto Caselli, incontro in cui era
avvenuto un chiarimento ed al termine del quale fu perdonato il tutto, senza
però recuperare l’importo.
Interviene il Consigliere Antonino Perrone premettendo di essere
probabilmente monotono e ripetitivo, ma chiede come mai, per tale episodio
avvenuto nel 2001, non sia stato adottato lo stesso provvedimento
disciplinare adottato per il Sig. Giacca che fu la radiazione. Chiede a chi deve
chiedere spiegazioni per avere delle risposte.
Il Consigliere Antonino Perrone afferma inoltre come, ogni volta che partecipa
alle riunioni di Consiglio Nazionale A.I.B.E.S., emerga qualcosa del genere di
nuovo. Si dichiara affranto ed amareggiato ed esterna il pensiero di smettere,
ringraziando e salutando tutti amichevolmente e di andare via perché ogni
volta c’è qualche episodio nuovo e l’unico ad aver pagato è stato Michele
Giacca.
Ribadisce il Consigliere Antonino Perrone la richiesta per la quale chiede a
chi può chiedere spiegazioni per avere delle risposte.
Interviene il Presidente A.I.B.E.S. spiegando come, la differenza tra l’attuale
gestione ed il passato, stia nel fatto che oggi, tali informazioni vengono rese
pubbliche e verbalizzate e che, quindi, si stanno facendo passi da gigante
verso una vera democrazia.
Confida inoltre che tali episodi non accadano più e dichiara che saranno presi
provvedimenti per chi li compie. Aggiunge inoltre che non è possibile
cambiare il passato, bensì scrivere il futuro.
Alle 16:27 il Consigliere Riccardo Ponzianelli riprende parte alla seduta.
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Interviene il Consigliere Paolo Mati aggiungendo come un’altra persona che
abbia pagato sia stato Stefano Renzetti, persona dal grande valore umano
che, seppur avesse sbagliato, probabilmente tenendo delle bottiglie, è stato
però radiato, mentre per 10.000.000 di lire è stata data una pacca sulla
spalla. Aggiunge di non essere a conoscenza del Sig. Giacca e che, la
disparità delle pene, esiste. Esprime inoltre fastidio per il fatto che chi
trattiene denaro a volte viene punito ed altre volte no.
Interviene il Consigliere Giorgio Fadda dichiarando che non era presente a
quella riunione e che non esclude la possibilità per la quale il Sig. Pigatto
abbia fornito spiegazioni sufficienti a portare al perdono per l’ammanco.
Interviene il Tesoriere dichiarando come, inizialmente, il Sig. Pigatto, avesse
inviato a lui una comunicazione nella quale dichiarava che il Sig. Cavallera
era stato riammesso con l’ausilio dei Consiglieri Fadda e Cisotto, come
emerge dalla comunicazione stessa:
Da: fiduciario aibes venezia <[email protected]>
Data: 29 maggio 2012 15:40:22 GMT+02:00
A: Pietro Attolico <[email protected]>, Simonetta Cristina Beccia
<[email protected]>
Buon giorno Signor presidente Pietro Attolico, volevo portare alla tua attenzione
questi nominativi di soci che hanno pagato con qualche giorno di ritardo
chiedendoti la possibilità di inserirli nel tesseramento di quest'anno.Per quanto
riguarda il socio Cavallera Oscar mi sono sentito con i due consiglieri nazionali
Fadda e Cisotto quali mi hanno confermato che non era necessario fare esame di
ammissione ma solo compilare il modulo di riammissione da voi inviatomi e
controfirmato da questi.Sarà mia cura inviarti tale modulo che ho già a disposizione
entro domani o al più tardi giovedì.Colgo l'occasione per augurarti buon lavoro
certo di una tua risposta positiva Aldo Pigatto ASPIRANTI BARMAN:
CARRARO TOMMASO (QUOTA 2011 + 2012)
PASIAN FEDERICO
TREVISAN GIANCARLO
BARMAN:
SCARAMUCCI EMANUELE
COSTA ENZO
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LUCIANI CRISTIANO
SABAINI MAURO
MARCHIODI WALTER
GRIGOLO MASSIMO
BRIGNANI GIAMPAOLO
CAPO BARMAN:
SUTTO LUIGI (non ricordo se l'avevo già inserito nel precedente elenco)
CAVALLERA OSCAR
Ti serviranno anche gli indirizzi immagino, appena ho un attimo te l'invio.
Ciao e buon lavoro.
Interviene il Consigliere Leonardo Cisotto dichiarando come il Fiduciario,
parlando con Fadda e Cisotto, abbia seguito una procedura interna
consolidata per la quale coloro che, sospesi perché lavoravano con Soci
Sostenitori, al momento della cessazione della loro collaborazione, venivano
automaticamente reinseriti senza esame e pagando il solo anno in corso ed
aggiunge che fu fatto così per il Sig. Picotto, per il Sig. Giovanni Porta e così
si è continuato. Dichiara inoltre di aver sostenuto lui il colloquio con il Sig.
Cavallera.
Interviene il Presidente A.I.B.E.S. prendendo atto della situazione anomala
del Sig. Cavallera e dichiarando che sarà oggetto di ulteriore
approfondimento in quanto caso non normato ne dallo Statuto, ne dal
Regolamento.
3.4 RELAZIONE PRESIDENTE COMMISSIONE DIDATTICA
Il Presidente della commissione didattica, Sig. Domenico Maura, premette
esternando stupore per i fatti uditi, anche in riferimento ai nomi delle persone
coinvolte.
Descrive le nuove attività dei master che sta realizzando, anche grazie alla
collaborazione dei Fiduciari, facendo riferimento anche al master sui Tiki ed a
quello sulle tecniche di lavoro giapponesi tenuti in Puglia.
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Descrive anche il master tenuto durante il concorso regionale del Lazio
sull’italianità del cocktail.
Rivolge i suoi più vivi ringraziamenti al Sig. Gianni Anselmo per il prezioso
contributo dato nella stesura del libro di testo e ribadisce che soltanto chi non
fa non può essere criticato.
Alle 16:34 il Tesoriere lascia la seduta.
Riprende il Presidente della commissione didattica descrivendo il libro
mostrato dal Presidente A.I.B.E.S. e spiegando come tale sua realizzazione
sia stata concepita con spirito didattico evidenziando la valenza del testo
anche perché c’è, al suo interno, la attiva partecipazione del Sig. Guido
Angelini, past Vice Presidente A.I.B.E.S., nonché storico e prestigioso
barman che, già negli anni 60, a Roma, realizzava tali particolari
preparazioni.
Descrive come al più presto arriverà il regolamento e la bibliografia per il
premio A. Zola ed il barman dell’anno. Esprime perplessità in merito ad
alcune osservazioni mosse che vogliono descrivere come di difficile
reperimento i testi della bibliografia aggiungendo come, a fronte di un piccolo
sforzo, si riescano comunque a trovare.
Riporta inoltre l’esperienza della verifica formatori, all’inizio della quale la
commissione didattica veniva osservata con certo scetticismo, ma che, al
termine, è risultata essere, a detta degli esaminati, una opportunità di
confronto e di crescita. Ribadisce che l’obiettivo era quello di stimolare i
formatori ad essere sempre aggiornati. Ricorda ulteriormente che l’obiettivo
della verifica, oltre alla crescita ed all’aggiornamento, era quello di avere una
mappatura dei formatori.
Illustra come, anche da colloquio intercorso con Giorgio Fadda, traendo
anche spunto dal modulo di bar manager dell’ I.B.A. E.D.C., si stia
sviluppando anche questa tipologia di corso, molto richiesta ed interessante.
Restando a disposizione per eventuali domande, il Presidente della
commissione didattica, ringrazia per l’attenzione.
Interviene il Presidente A.I.B.E.S. rilasciando una dichiarazione che ritiene
opportuna a questo punto della riunione: “l’A.I.B.E.S., o meglio questa
Presidenza o Tesoreria, non ha, purtroppo, contribuito in alcun modo al
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risultato in I.B.A. del Sig. Giorgio Fadda che è stato nominato come membro
della commissione didattica E.D.C. dal Vice Presidente per l’Europa, Sig. Ron
Busman, ed all’interno di quella commissione è stato poi nominato
Chairman.”
Alle 16:39 il Tesoriere riprende parte alla seduta.
Interviene il Consigliere Antonino Perrone, chiedendo, in riferimento alla
bibliografia per il premio A.Zola o per il Barman dell’anno, di non
scandalizzare i concorrenti con domande che non siano inerenti al lavoro del
barman, lasciando invece ampio spazio per le domande di cultura generale.
Replica il Presidente della commissione didattica ribadendo come se si voglia
guardare al futuro non si può restare ancorati a vecchi preconcetti
merceologici che, invece, dovrebbero vedere i finalisti di una gara nazionale,
disponibili al confronto ed alla crescita. Ricorda come, alcuni concorrenti della
scorsa finale nazionale, abbiano addirittura risposto a zero domande e
descrive come, tale livello di preparazione, da un finalista nazionale, non sia
accettabile.
3.5 RELAZIONE PRESIDENTE COMMISSIONE ELETTORALE
Il Presidente della commissione elettorale, Sig. Giovanni Di Somma, saluta i
presenti e relaziona in merito a tutto l’operato della commissione da quando
si è insediata.
Ripercorre la votazione che ha visto vincere il Consigliere Giuseppe Riviera
sull’altro candidato Giancarlo Raschi.
Il Presidente della commissione elettorale dichiara inoltre come poco
piacevoli le dichiarazioni che negli ultimi mesi sono state rilasciate dal Sig.
Raschi perché mettere in discussione l’operato del Presidente della
commissione elettorale, nonché Vice Presidente A.I.B.E.S. nonché del
Presidente A.I.B.E.S. e del Tesoriere A.I.B.E.S., oltre alla stesura del verbale
effettuata dalla Sig.ra Stefania Lodola ed alla presenza del Sig. Fabrizio
Dallavalle è addirittura citabile in giudizio.
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Alla luce di tali affermazioni invita il Sig. Raschi, previa autorizzazione del
Presidente A.I.B.E.S., a recarsi presso la sede nazionale ed a visionare
l’archivio contenente tutta la documentazione relativa alla sua elezione.
Il Presidente della commissione elettorale relaziona in merito alle elezioni dei
Vice Fiduciari della Campania, resesi necessarie in quanto, nel precedente
mandato, era stato deciso che erano soltanto due i Vice Fiduciari ma,
soprattutto in seguito alle richieste ed esigenze di Sezione, si è ritenuto
necessario procedere in tale direzione.
Il Presidente della commissione elettorale relaziona in merito alle elezioni del
Fiduciario della Sezione Lombardia, Sig. Lorenzo Bertaggia, per le quali non
è stata minimamente coinvolta la commissione elettorale, fatto salvo un
contatto telefonico iniziale intercorso tra il Consigliere Daniele Dagradi ed Il
Presidente della commissione elettorale, che però non ha generato niente di
più.
Il Presidente della commissione elettorale ricorda come i Consiglieri Fiorenzo
Colombo e Daniele Dagradi, nonostante l’autonomia in cui abbiano gestito
tale elezione, hanno impiegato 3 mesi per eleggere il nuovo Fiduciario, senza
comunque inviare alcun verbale alla commissione elettorale che è stata
messa a conoscenza soltanto attraverso la segreteria nazionale.
Il Presidente della commissione elettorale spiega come, anche per l’elezione
del Vice Fiduciario del Piemonte, Sig. Thomas Deste, la commissione
elettorale non sia stata né coinvolta né messa a conoscenza.
Il Presidente della commissione elettorale, riprendendo quanto precedente
dichiarato dal Consigliere Gianluca Pinna, esprime perplessità in merito alla
non comunicazione attraverso i canali istituzionali, ribadendo come, in caso
di elezioni, sia la commissione elettorale a dover essere informata di ciò che
accade.
Alle 16:46 il Consigliere Domenico Maura lascia la seduta.
Il Presidente della commissione elettorale chiede di prendere provvedimenti
in merito alle anomalie denunciate ed auspica che tali mancanze, per il
futuro, non si ripetano più.
Restando a disposizione per eventuali domande, il Presidente della
commissione elettorale, ringrazia per l’attenzione.
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Interviene il Tesoriere, chiedendo che sia verbalizzato, esternando una
richiesta alla commissione controllo concorsi per la quale si riesamini il totale
dei punteggi riferiti ai concorrenti, attribuendo alla decorazione un punteggio
proporzionato rispetto al totale, da applicare già dal prossimo concorso
nazionale.
Interviene il Consigliere Paolo Stoppa dichiarando che nella commissione
controllo concorsi si è aggiunto il Consigliere Antonino Perrone.
Interviene il Consigliere Antonino Perrone ringraziando per la fiducia
dimostrata nei suoi confronti, ricordando comunque che non era stato votato
per tale commissione e dichiarandosi dispiaciuto per quanto accaduto in
Piemonte in merito alle elezioni del Vice Fiduciario e spiega come, tale
anomalia, sia accaduta per un errore di comunicazioni.
Interviene il Presidente A.I.B.E.S. affermando che non sussistono colpe da
parte del Consigliere Antonino Perrone, in quanto, tale situazione, oltremodo
anomala, in quanto la candidatura di un Socio, per il quale era
precedentemente stata inviata al collegio dei probiviri la richiesta di
radiazione, è stata a sua volta gestita da un Fiduciario, per il quale era
precedentemente stata inviata al collegio dei probiviri la richiesta di
radiazione, oltre al fatto che, tale Socio, ha oltretutto gareggiato al concorso
regionale, risultandone anche il vincitore.
Ribadisce il Presidente A.I.B.E.S. come, anche alla luce di casi come quello
descritto, assuma profondo valore il nuovo Regolamento per l’esecuzione
dello statuto AIBES che è in grado di dotare gli organi direttivi dei mezzi
indispensabili per risolvere casi come questo.
3.6 RELAZIONE PRESIDENTE COMMISSIONE REVISIONE DELLO
STATUTO
Il Presidente della commissione revisione dello statuto, Sig. Stefano Gardani,
saluta i presenti e relaziona in merito a tutto l’operato della commissione da
quando si è insediata, esprimendo apprezzamento per il nuovo Regolamento
per l’esecuzione dello statuto.
Rinnova la disponibilità al dialogo e chiede ai presenti di inviargli eventuali
proposte da inserire nel nuovo Statuto.
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Restando a disposizione per eventuali domande, il Presidente della
commissione revisione dello statuto, ringrazia per l’attenzione.
Interviene il Presidente A.I.B.E.S. ribadendo come, dal 12/07/2011, in ogni
riunione di Consiglio Nazionale si ricorda che le commissioni sono aperte ai
Soci ed anche ai non Soci, confermando per tale eventualità il carattere
puramente volontario della collaborazione, che volessero contribuire alla
realizzazione del nuovo Statuto ed a tutti coloro che volessero inviare
proposte di articoli da inserire nel medesimo. Ricorda come, nonostante i
numerosi solleciti, non sia arrivata però alcuna richiesta di inserimento di
nuovi articoli. Ribadisce che, secondo la sua opinione, la richiesta di
inserimento di articoli che vadano a prevedere l’opportunità di sfiduciare il
Presidente o il Consiglio Nazionale sia più che accettabile, dichiarando di
interpretare, in tal senso, il pensiero di tutti.
In merito al punto 3.7, il Presidente A.I.B.E.S., dichiara che non ci sarà tale
relazione in quanto assente il Presidente di commissione.
Alle 16:54 il Consigliere Lucia Milone lascia la seduta.
3.8 RELAZIONE PRESIDENTE COMMISSIONE TEMPO LIBERO
Il Presidente della commissione tempo libero, Sig. Sergio Aiello, saluta i
presenti e relaziona in merito all’operato della commissione.
Alle 16:54 il Consigliere Domenico Maura riprende parte alla seduta.
Il Presidente di commissione evidenzia come, alla data attuale, numerose
Sezioni non hanno ancora comunicato il loro referente per il tempo libero.
Rappresenta inoltre come sia necessario avere un budget a disposizione per
le attività del tempo libero, senza il quale, risulta davvero articolata la
realizzazione di attività.
Restando a disposizione per eventuali domande, il Presidente della
commissione tempo libero, ringrazia per l’attenzione.
3.9 RELAZIONE PRESIDENTE COMMISSIONE CONTROLLO CONCORSI
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Interviene il Presidente A.I.B.E.S. evidenziando l’assenza del Presidente
della commissione, Sig. Salvatore Arcidiacono, che ha dovuto lasciare la
seduta per impegni personali, comunicando ai presenti che, come da
regolamento dei concorsi, le 5 Sezioni che porteranno il secondo concorrente
per le categorie Barmen e Capi Barmen sono: Campania, Sicilia, PugliaBasilicata, Lazio-Umbria, Toscana.
Alle 16:56 i Consiglieri Raffaele Pepe e Sergio Aiello lasciano la seduta.
Riprende il Presidente A.I.B.E.S. descrivendo come i concorsi regionali, da
un punto di vista Associativo siano andati, in linea di massima, bene. Esprime
anche l’analisi fatta in seguito a valutazione della percentuale tra concorrente
del concorso regionale e partecipante alla finale nazionale.
Interviene il Tesoriere ricordando che il termine ultimo per la presentazione
delle ricette inedite per il concorso nazionale è il 30 Agosto, ricordando ai
Fiduciari di attivarsi per tale compito.
Alle 16:58 il Consigliere Antonino Perrone lascia la seduta.
Interviene il Consigliere Nazionale Riccardo Ponzianelli chiedendo se, alla
luce del nuovo Regolamento per l’esecuzione dello statuto, sia possibile
prevedere una sessione d’esame suppletiva per l’ingresso di nuovi Soci in
Umbria.
Replica il Presidente A.I.B.E.S. esprimendo apertura per la valutazione di tale
ipotesi ed illustra ulteriormente i requisiti per l’attivazione delle Sezioni.
Alle 17:00 i Consiglieri Lucia Milone e Antonino Perrone riprendono parte alla
seduta.
Alle 17:00 il Consigliere Giuseppe Riviera lascia la seduta.
Ribadisce il Consigliere Nazionale Riccardo Ponzianelli esternando
apprezzamento per il Sig. Sabbatini e per la nascente Sezione Umbria.
Interviene il Vice Presidente Giovanni Di Somma dichiarando come il
Fiduciario della sezione Campania fosse già allertato al 28 Marzo scorso di
iniziare a far preparare la ricetta anche ai secondi classificati, in quanto, tale
risultato, è stato il frutto di un lavoro svolto. Dichiara anche di essere stato
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presente in occasione del concorso della Sicilia che, insieme a quello
campano, sono quelli che hanno ottenuto il maggior numero di partecipanti.
Alle 17:02 i Consiglieri Giuseppe Riviera e Paolo Stoppa riprendono parte
alla seduta.
Alle 17:02 i Consiglieri Lucia Milone, Antonino Perrone, Domenico Maura,
lasciano la seduta.
Riprende il Vice Presidente Giovanni Di Somma dichiarando anomalo il fatto
che, in alcune sezioni, gareggino 25 concorrenti che ricevono 20 premi,
mentre, in altre, si trovano anche più di 100 concorrenti che però ricevono
sempre 20 premi. Auspica pertanto che si valuti una percentuale da applicare
che vada a bilanciare il numero di concorrenti sia con i premi che con la
partecipazione alla finale nazionale.
Alle 17:03 il Consigliere Gianluca Pinna lascia la seduta.
3.10 RELAZIONE CONSIGLIERE PAOLO MATI
Relaziona il Consigliere Paolo Mati ironizzando in merito alla situazione del
merchandising della Sezione Toscana e dichiarando che tutte tali attività
risultano al momento sospese.
3.13 RELAZIONE REVISORI DEI CONTI
Da lettura della relazione dei Revisori dei conti il Presidente A.I.B.E.S.,
motivando la loro assenza sia in funzione di una corretta gestione dei costi,
sia in funzione del fatto che, purtroppo, la presenza di uno dei tre ha generato
il disagio di qualcun altro. Al fine di evitare di offendere qualcuno, ribadisce il
Presidente A.I.B.E.S., non è stato convocato nessuno, in quanto, la revisione
contabile è già stata effettuata e verbalizzata.
Il Presidente A.I.B.E.S. da lettura del verbale del collegio dei Revisori dei
conti, del quale viene consegnata una copia a ciascun Consigliere:
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Alle 17:05 il Consigliere Gianluca Pinna riprende parte alla seduta.
Il Presidente A.I.B.E.S. evidenzia come, tali addebiti a cui fa riferimento il
verbale, siano di cifre rispettivamente di € 20,00 ed € 100,00 e siano addebiti
inerenti vecchi refusi di un R.I.D. che ancora non si riesce a revocare per
difficoltà di comunicazione con l’agenzia emettitrice della carta. Evidenzia
inoltre come, tale revisione, effettuata in un solo giorno, ha verificato le
scritture contabili di 6 mesi, dimostrando quali siano le reali tempistiche
necessarie per svolgere la revisione contabile, ribadendo come, da statuto,
non ci sia un limite perentorio che fissi le scadenze entro le quali effettuare la
revisione contabile e che, tale gestione, è legata alla ottimizzazione dei costi.
Ribadisce inoltre che effettuare una revisione contabile al mese, durante la
quale ospitare in hotel e prevedere tutti i pasti per i revisori contabili sarebbe
tanto assennato quanto andare nelle cene di natale delle Sezioni e pagare la
cena a tutti i Soci, consegnando anche un regalo a tutti.
Al termine della lettura della relazione dei Revisori dei conti, il Presidente
A.I.B.E.S. si dichiara a disposizione del Consiglio per eventuali domande.
3.14 RELAZIONE I.B.A. TRAINING CENTER EUROPE
Il Presidente A.I.B.E.S., constatata l’assenza dei Consiglieri in sala, prega
coloro che devono andar via di volersi trattenere ulteriormente per consentire
la relazione al punto 3.14.
Il Tesoriere A.I.B.E.S. relaziona in merito all’I.B.A. Training Center:
E’ quantomeno doveroso ricordare quanto deliberato nell’ultima riunione di
Consiglio Nazionale:
Alla luce di quanto esposto, il Presidente A.I.B.E.S., ritiene necessario affidare
l’organizzazione di tutti gli aspetti organizzativi riferiti al Training Center al
Presidente di Aibes Promotion srl. Il Presidente A.I.B.E.S., nella prima riunione
successiva alla chiusura del Training Center, darà comunicazione della relazione
organizzativa, didattica ed amministrativa di quanto realizzato.
Il Consiglio Nazionale A.I.B.E.S., su proposta del Presidente A.I.B.E.S. e nel
rispetto dello Statuto Sociale, dopo ampio ed approfondito dibattito, a voti unanimi e
legalmente espressi delibera di affidare la totalità della gestione del Training Center
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al Presidente Aibes Promotion srl, che si avvarrà della collaborazione delle persone
che riterrà opportune.
La premessa fatta è fondamentale perché cercherò di attenermi il più
possibile a quanto è stato deciso nel rispetto dello statuto e delle regole così
come si sta caratterizzando ogni singola scelta di questo mandato, a
differenza di quanto fatto in passato, fatta eccezione per il mandato che ha
avuto la presidenza del Sig. Fadda, passato per il quale non c’è traccia.
Il Training Center si è svolto a Pompei, presso l’Hotel Pompei Resort dal 2 al
13 Maggio c.a..
Per quanto concerne la parte organizzativa devo evidenziare come sia stato
fondamentale il supporto del Vice Presidente A.I.B.E.S., Sig. Giovanni Di
Somma per tutta la logistica, i transfer, il welcome e la gestione di tutti gli out
working. Evidenzio il supporto organizzativo del Consigliere Nazionale
A.I.B.E.S. Sig. Giorgio Fadda nel reclutamento di corsisti sia nazionali che
internazionali. Ulteriore nota va posta anche al costante supporto che ha
fornito il Presidente A.I.B.E.S..
Per quanto concerne la parte didattica, ho avuto modo di confrontarmi con il
Sig. Fadda che, insieme al Presidente Pieri, oltre ad aver tenuto diverse
lezioni e ad aver seguito i ragazzi tutti i giorni del corso, si sono occupati del
programma e dei docenti. Degna di nota e di valore è stata l’incessante
presenza della Signora Mina Di Palma che ha supportato l’intero training con
costanza, dedizione e professionalità.
Al termine del corso ho personalmente provveduto a far effettuare un
customer satisfaction anonimo che ha evidenziato come la preparazione dei
docenti, l’accoglienza, l’organizzazione, i servizi della struttura ospitante e lo
staff che ha supportato il corso siano stati eccellenti.
Mi preme anche evidenziare e ringraziare, in questa parte della mia relazione
quei Fiduciari che sono stati di supporto per l’iscrizione dei corsisti italiani. In
particolar modo elogio l’operato del Fiduciario della Sardegna, Sig. Leandro
Serra, del Fiduciario del Friuli Venezia Giulia, Sig. Gianni Marcon ed, in modo
sentito quello del Fiduciario della Sezione Emilia Romagna-Rep. San Marino,
Sig. Valentino Bolognese.
Ritengo doveroso sottolineare, così come evidenziava un presidente
A.I.B.E.S. in una riunione di Consiglio Nazionale A.I.B.E.S. degli anni 60,
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come, purtroppo, da parte di molti Fiduciari, c’è stato disinteresse e
negligenza rispetto all’evento.
Per quanto concerne la parte amministrativa, sottolineo come, per questo
primo anno di gestione economica della società, ci sia stata la grossa
difficoltà del passaggio tra contributi non assoggettati ad I.V.A. a contributi ad
essa assoggettati. E’ stato fondamentale per il contenimento costi il prezioso
contributo del Presidente A.I.B.E.S. Andrea Giacinto Pieri e del past
Presidente Giorgio Fadda, effettuato a titolo totalmente gratuito e volontario,
che, in abbinamento all’ulteriore contributo volontario e gratuito del Vice
Presidente A.I.B.E.S. Giovanni Di Somma ed alla ospitalità di alcuni Soci
della Sezione Campania ha consentito la chiusura del conto economico del
corso in attivo, con contributi ancora da incassare.
Concludo esternando profondo ringraziamento ed ammirazione per quanti si
sono adoperati ed esternando profondo rammarico per tutti coloro facenti
parte del direttivo nazionale che, anche con la loro non curanza e negligenza,
hanno tentato di arrecare un danno di immagine all’importante
manifestazione. Constato che, forse purtroppo per loro e sicuramente per
fortuna per l’A.I.B.E.S., anche questo ennesimo tentativo di ostruzionismo,
non è andato a buon fine.”
Il Presidente A.I.B.E.S., al termine della relazione del Tesoriere apre
all’opportunità di formulare domande.
Alle ore 17:14, constata la partenza dei Consiglieri Giuseppe Riviera,
Giuseppe Paternostro ed Antonino Perrone e la presenza in aula dei
Consiglieri Giovanni Di Somma, Stefano Gardani, Paolo Mati, Paolo Stoppa,
Pietro Attolico, Giorgio Fadda, Raffaele Pepe, Leonardo Cisotto, Gianluca
Pinna ed Andrea Giacinto Pieri, il Presidente A.I.B.E.S., evidenziando la
presenza di 10 componenti del Consiglio Nazionale A.I.B.E.S., constatando
l’assenza del numero legale indispensabile per il prosieguo della riunione,
scioglie la seduta salutando e ringraziando i Consiglieri intervenuti ed
aggiorna la seduta alla prossima riunione di Consiglio Nazionale A.I.B.E.S..
Il PRESIDENTE A.I.B.E.S.
ANDREA G. PIERI
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