Lavoro flessibile – jobs act - relazione avvocato Fabio Petracci al
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Lavoro flessibile – jobs act - relazione avvocato Fabio Petracci al
Associazione professionale Petracci Marin - www.petraccimarin.it Lavoro flessibile – jobs act - relazione avvocato Fabio Petracci al convegno del 25 settembre 2015 organizzato da AGI e Giuristi cattolici presso il Seminario Diocesano di Trieste. Il jobs act nell’ordinamento del lavoro. Parlare del Jobs Act come comunemente si parla di una legge è riduttivo. Si tratta in realtà di un sistema di norme che involge l’ordinamento del lavoro. Il provvedimento si compone in via principale della legge 183/2014 contenente tutta una serie di deleghe al governo per apportare sensibili riforme nell’ambito del diritto del lavoro. Poiché gli interventi erano ad ampio raggio, tutta una serie di decreti legislativi emanati dal Governo sono destinati a completare in dettaglio la materia. Poco dopo, era emanato il Dlgs 22 – 23/2015 in tema di sostegno alla disoccupazione – licenziamenti e tutele crescenti. Era quindi la volta del Dlgs 81/2015 in tema di disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni. Questo è l’ordine cronologico e mnemonico dei provvedimenti, ma noi preferiremo un ordine logico. Per fare questo è opportuno capire la logica di queste molteplice intervento ed ancor prima, i suoi presupposti. Non va dimenticato che all’inizio degli anni 2000, anche con l’avvento del centro destra al governo, si manifestò una grande fiducia nella flessibilità contrattuale quale punto d’incontro tra domanda ed offerta di lavoro. Fu emanato il Dlgs 276/2003 che introduceva accanto al classico rapporto di lavoro a tempo indeterminato numerose tipologie contrattuali mutanti gli elementi contrattuali della prestazione quali il tempo, la durata, il luogo. Altre forme contrattuali si frapponevano invece, talora in chiave elusiva, tra il classico rapporto di lavoro subordinato e quello autonomo con una conseguente caduta di tutele ed una maggiore appetibilità per l’impresa soprattutto quella di piccola dimensione prevalente nel nostro paese. Per il resto l’importante riforma conviveva con lo schema storico del rapporto di lavoro ad estrema tutela e contraddistinto da un rilevante margine di libertà e stabilità garantite dallo statuto dei lavoratori. 1 Associazione professionale Petracci Marin - www.petraccimarin.it La nuova legge per un certo periodo favorì effettivamente l’occupazione, ma poco dopo, stante anche la crisi economica, manifestava i propri limiti. In primo luogo, il prevalente sistema sotodimensionato ed elementare dell’impresa italiana, più che utilizzare le complesse e sofisticate forme contrattuali introdotte dalla legge Biagi, convergeva verso forme elusive della normativa lavoristica piu’ elementare con le prestazioni a progetto, i contratti di associazioni in partecipazione ed altre forme atte ad eludere la normativa imposta al lavoro subordinato. D’altro canto, presso le grandi aziende continuava ad operare lo schema contrattuale classico con pienezza di diritti, intangibilità dell’inquadramento, rigidità in uscita, rilevante sindacalizzazione. Su questo piano si muovevano di volta in volta, interventi contraddittori dei governi di centro sinistra per limitare la flessibilità ed interventi dei governi di centro destra per sguarnire lentamente le protezioni garantite al lavoro (vedasi collegato lavoro). Fu questa l’eredità raccolta dal Governo Monti che venne affrontata con la legge Fornero che per prima affrontò in maniera ragionata, ma non incisiva, questa situazione, limitando talune forme di contratti flessibili e facilitando la flessibilità in uscita, limitando la rigidità in uscita e facendo in modo che, per la prima volta nelle aziende dove era applicabile l’articolo 18 (medie e grandi dimensioni) non sempre al licenziamento illegittimo conseguisse la reintegra del lavoratore. Il Jobs Act, poco dopo, interviente in maniera molto più ampia, complessa ed articolata. Il Jobs Act prosegue in qualche modo l’opera di smussare gli estremi di tutela e quelli di flessibilità / elusione già affrontati con la legge Fornero. E’ quindi emanata la legge 183/2014 cui seguono tutta una serie di decreti legislativi destinati ad affrontare i singoli punti del diritto del lavoro. Abbiamo già detto che prima furono affrontati assieme i temi del licenziamento e degli amortizzatori sociali e quindi quello delle forme contrattuali e delle mansioni. Sotto l’aspetto sistematico nulla da eccepire. Sotto l’aspetto logico, ci sia consentita qualche riflessione. La limitazione delle forme contrattuali è un limite alla flessibilità. La disciplina delle mansioni e i licenziamenti garantiti da tutele minime destinate a salire è invece un elemento di smantellamento o almeno riduzione delle rilevanti tutele presenti nel mondo del lavoro. 2 Associazione professionale Petracci Marin - www.petraccimarin.it Una valenza supplettiva od ausiliaria, può essere invece data alla nuova disciplina degli amortizzatori sociali o meglio della protezione in caso di licenziamento. Smussando queste linee estreme, il legislatore si propone di convogliare le imprese verso la scelta di rapport di lavoro meno protetti, ma pur sempre a tempo indeterminato e soggetti alla normativa del lavoro. Vediamo ora, nell’ordine delineato, come viene attuato questo disegno. 1. Alleggerimento delle tutele. In base alla legge Fornero è confermato il doppio regime di tutela dal licenziamento. Continua ad esistere il doppio binario che vuole l’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori applicabile alle sole aziende con più di 15 dipendenti in sede locale o 60 in sede nazionale, mentre ai restanti datori di lavoro, con esclusione dei domestici, si applica in caso di licenziamento illegittimo, esclusivamente un modesto regime risarcitorio. La legge Fornero aveva peraltro escluso che anche nel caso di applicazione dell’articolo 18, al licenziamento illegittimo conseguisse sempre la reintegra, riservandola ai casi più gravi di totale insussistenza della materialità della giusta causa e del giustificato motivo. Il Jobs Act interviene sul punto, ma solo per i lavoratori assunti dopo la sua entrata in vigore o per i dipendenti di quei datori di lavoro che aumentano il numero dei dipendenti sino a superare la soglia di applicabilità del Jobs Act. Per questi lavoratori l’ipotesi di reintegra in caso di licenziamento illegittima viene ulteriormente ristretta al solo caso di insussistenza materiale del fatto addebitato. Viene ridotta la penale a carico del datore di lavoro per il licenziamento illegittimo in funzione dall’anzianità maturata dal dipendente, fissando il risarcimento in due mensilità per ogni anno di lavoro con un risarcimento minimo pari a 4 mensilità ed uno massimo pari a 24 mensilità. La penale è dimezzata per le aziende sotto i limiti di applicabilità dell’articolo 18 ed in ogni caso per i licenziamenti che presentano esclusivamente irregolarità formale. Si crea così un doppio regime giuridico dei licenziamenti , il regime a tutele crescenti per quanti assunti dopo l’entrata in vigore del Jobs act ed il “vecchio” regime Fornero per gli altri. 3 Associazione professionale Petracci Marin - www.petraccimarin.it Sempre in tema di “moderazione” delle tutele, il Jobs Act interviene anche per modificare l’articolo 2103 del codice civile che sino a ieri sanciva l’immodificabilità delle mansioni. Stabilisce la nuova disposizione di legge che nel caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali, previa formale comunicazione scritta al dipendente possono essere affidate mansioni di livello inferiore (non di categoria professionale) salvo l’inquadramento e la retribuzione. E’ resa possibile inoltre, nelle sedi protete DPL o Associazioni Sindacali il vero e proprio accordo di dequalificazione. Inoltre, il periodo minimo per l’acquisizione dell’inquadramento superiore per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori è portato da 3 mesi a 6. Sempre in tema di “contenimento” dei diritti un’ulteriore modifica riguarda l’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori inerenti i controlli a distanza dell’attività dei dipendenti. La riforma apporta un’eccezione a questa regola stabilendo al secondo comma dell’articolo 4 che i limiti imposti dallo statuto dei lavoratori non si applicano agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa ed agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze. A questo contenimento dei diritti, si accompagna una riduzione ed un contenimento della flessibilità contrattuale , destinati alla fine a convogliare le scelte degli imprenditori verso forme comuni e staili di lavoro o a tempo indeterminato o in casistiche tipiche a tempo indeterminato o a carattere formativo. E’ così emanato in attuazione della legge delega 183/2014 il Decreto legislativo 81/2015 caratterizzato da una serie di interventi destinati ad incidere per la gran parte sulle ipologie contrattuali introdotte con il Dlgs 276/2003 (legge Biagi). Una parte del provvedimento introduce sensibili cambiamenti, il resto si limita ad aggiustamenti di talune fattispecie contrattuali già toccate dalla legge Fornero. L’intervento radicale cui si accennava, è dato dall’eliminiazione a partire dal 1 gennaio 2016 delle collaborazioni coordinate e continuative con l’eccezione di quelle prestate da soggetti iscritti ad albi professionali, alle attività dei componenti i consigli di amministrazione, alle collaborazioni rese ai fini istituzionali a favore delle società sportive a carattere dilettantistico. Dalla data indicata del 1 gennaio 2016, tutte le prestazioni a progetto, coordinate e continuative, non rientranti nell’eccezione di cui sopra ed aventi caratteristiche di vincolo personale, continuato e destinte a svolgersi in ambienti del committente, 4 Associazione professionale Petracci Marin - www.petraccimarin.it saranno automaticamente trasformate in contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. E’ quindi eliminato dal mondo del lavoro il contratto di associazione in partecipazione che aveva avuto applicazioni prevalentemente elusive. Per il resto, si constatano modifiche sui contratti a tempo determinato dove gli unici vincoli restano quello della durata complessiva di 36 mesi e dell’intervallo obbligatorio di 10/20 giorni tra un contratto e l’altro. In proposito, il vincolo numerico percentuale di contratti a termine stipulabili rimane , ma la sua violazione determinerà esclusivamente una sanzione amministrativa. Viene quindi riordinato il lavoro a tempo parziale, ammettendosi l’inserimento del lavoratore a part time in regolare turnazione. Si procede ad una precisa definizione di lavoro supplementare e straordinario. Si sancisce il diritto a poter lavorare a tempo determinato non solo per i lavoratori affetti da patologie oncologiche, ma anche per quelli affetti da patologie oncologiche o degenerative ingravescenti Viene alquanto semplificata la normativa in tema di apprendistato con la suddivisione in n.3 tipologie: a) Professionalizzante b) Qualifica e diploma professionale c) Alta formazione e ricerca. Gli ultimi due vengono integrati in un sistema duale con l’istruzione scolastica. La riforma quindi si appoggia su una serie di interventi sugli amortizzatori sociali. In primo luogo è sancita l’esclusione della cassa integrazione per le aziende che hanno cessato l’attività. Si subordina l’accesso alla cassa integrazione alla preventiva attuazione di contratti di solidarietà. Sono sottoposti a revisione i limiti di durata della cassa integrazione Per venire incontro allo stato di disoccupazione è introdotto un nuovo assegno di disoccupazione che sostituisce l’Aspi, denominato Naspi. L’ammontare di detto assegno che viene erogato per un periodo più lungo, viene ridotto progressivamente del 3% per ogni mese successivo al 4° 5 Associazione professionale Petracci Marin - www.petraccimarin.it Nei casi più gravi di disoccupazione è introdotto un successivo assegno denominato ASDI cui si accompagna però un progetto personalizzato di avvio al lavoro. Dunque in conclusione una riforma ad ampio spettro che però solo su taluni punti strategici introduce forti innovazioni. Va tenuto conto, ad onor del vero, che essa interviene dopo poco più di un biennio dalla Legge Fornero che seppure con taluni limiti, ha toccato la materia. Per tale motivo essa forse non appare incisiva in quanto interviene su di un terreno appena lavorato. 6