Provo a ricombinare l` ordine delle cose che - Hobo

Transcript

Provo a ricombinare l` ordine delle cose che - Hobo
Provo a ricombinare l' ordine delle cose che pensavo di dire sulla base dell' intervento di
Andrea ( Fumagalli ).
E anticipo che ne condivido le due principali conclusioni , e cioè : sia il rilievo che vi è una
tendenza della precarietà ad estendersi per tutti i lavori di qualifica medio bassa, sia rispetto
all'altra direttrice, cioè il lavoro gratuito che tende ad estendersi per qualifiche medio alte
anche sulla base di forme di remunerazione simbolica diversa dal salario.
E condivido anche la conclusione ultima sul carattere essenzialmente regressivo delle riforme
del lavoro, degli ultimi tempi , specie della stagione del Jobs Act, atto primo e secondo sullo
stato di salute dell' economia italiana.
Tuttavia pensavo di fare un intervento diverso , in quanto pensavo che Andrea si
occupasse essenzialmente delle forme di sostegno al reddito e della parte ipotetica della
security.
Invece siccome ha fatto un 'intervento molto giuslavoristico, proverò ad interloquire sulle
questioni che lui sollevava con molti punti di contatto e qualche differenza che vorrei mettere
in evidenza.
Per riprendere alcune cose che venivano dette all' inizio, io credo che le riforme
dell'ultima stagione, non siano in forte continuità con le riforme dei governi del centro
destra,( legge 30 e la legge Biagi ) ma credo che gli elementi di discontinuità siano maggiori
rispetto a quelli di continuità.
C' 'è continuità se la assumiamo in un processo di banalizzazione del sapere rispetto alla
devalorizzazione del lavoro.
Però se proviamo ad essere più analitici , cioè non ragioniamo in un contesto di aspettative
decrescenti dal punto di vista della sofisticatezza degli argomenti e andiamo a cercare la
matrice degli interventi ,come giustamente diceva prima Andrea, dell' ultimo quinquennio, e
cioè collegato lavoro 2010, jobs act, io penso che ci siano delle differenze rispetto alle
riforme dei governi di destra.
E penso che ci sia un salto di qualità , che autorizza a definire le riforme in corso , in
particolare questa , come la peggiore riforma del lavoro che sia mai stata pensata e posta in
essere in Italia.
E' una rivoluzione copernicana , se uno scambia Copernico per Canossa, alla fine la
dichiarazione è : "non facciamo prigionieri, la lotta di classe l'abbiamo vinta noi e quindi
non facciamo prigionieri «
Provo a spiegare queste affermazioni, provo a spiegarle tecnicamente ; innanzitutto qualche
passaggio noioso su cosa fa il Jobs Act , lo ricordo a me stesso in primis, visto che magari
avete tutti letto la bozza di Decreto, e sapete tutti come stanno le cose, ma può essere utile
se non conoscete i contenuti del decreto che è attuativo della parte fortemente sottolineata del
Jobs Act atto secondo.
Che cosa è il contratto a tutele crescenti? Non è una nuova tipologia contrattuale .
Questo era quello che immaginavamo tutti , pensavamo che il contratto a tutele crescenti
fosse una nuova tipologia contrattuale per favorire le assunzioni , e invece no.
Quello che c'è scritto nella bozza di decreto, è che tutti i futuri contratti a tempo
indeterminato avranno il regime previsto dal Job Act atto secondo.
Qual'è questo regime? questo regime non cambia in nulla rispetto al precedente, fatta salva la
disciplina del licenziamento , ma anche questa affermazione è approssimativa ,perchè il
legislatore non ha messo mano alla disciplina dei licenziamenti. E non ha regolato in modo
diverso i licenziamenti , cioè, non rende più facili i licenziamenti , ma rende più facili o
meglio meno rischiosi e costosi i licenziamenti illegittimi . Quindi l'unico intervento che il
governo a posto in essere è stato un 'intervento modificativo dei rimedi contro un atto
unilaterale illegittimo. Questo è quello che ha fatto. Perchè l'unica cosa che si è modificata
sono le conseguenze previste per i casi di licenziamento, privi di giusta causa e giustificato
motivo, oggettivo cioè economico o soggettivo, senza toccare le ragioni che danno luogo ai
licenziamenti, quindi i licenziamenti nella dicotomia legittimo, illegittimo sono esattamente
come prima, soltanto che quelli abusivi , illegittimi , ingiustificati sono punti e sanzionati in
modo diverso. Questo vorrei che fosse chiaro perchè è molto importante questo passaggio
ed è su questo su cui vorrei ragionare, ma voglio fare un passo indietro perchè mi pare vi
siano, nonostante i moltissimi elementi di continuità metti in risalto da Andrea, elementi di
discontinuità, su cui voglio ragionare.
La mia materiai il diritto del lavoro è stato l'imputato del 21 secolo si sono scaricate sulle
spalle del diritto del lavoro tutte le colpe in termini di mancata crescita, disoccupazione
,sofferenza del sistema o dei sistemi paesi o dei sistemi dell'Europa continentale o sociale,
nella competizione globale ecc.
E tra le colpe imputate , attribuite all' imputato del 21 secolo ce ne sono state nel corso del
tempo , si è rimproverato al diritto del lavoro di regolare il lavoro in modo eccessivamente
rigido, gli si p detto di essere frigido ,nel senso di insensibili alle trasformazioni dei mercati
globali , poi gli si sono rivolte accuse più insidiose in qualche modo perverse, perchè gli è
stata attribuita la colpa di generare diseguaglianza , e di generare disoccupazioni quindi
smentendo le basi stesse della sua esistenza , della sua matrice ecc..
E molte di queste colpe sono state espiate per tempo , perchè la flessibilità delle tipologie
contrattuali gli strumento alternativi al lavoro del lavoro stabile su sono diffusi nel corso del
tempo a metà degli anni 90, però ad un certo punto mi pare che gli sia stata rivolta a questa
materia una imputazione diversa con cui ha fatto i conti profondamente una stagioni di
innovazioni normative , italiane ed europee e l'accusa è stata quella di essere un fattore di
produzione di incertezza.
Ad un certo punto c'è il governo francese che commissiona ad alcuni economisti , alcuni
rapporti che vengono scritti per il governo francese nel 2003 2004 ed in questi rapporti il
diritto del lavoro è accusato di essere un grande produttore di incertezza.
Non è accusata la norma lavoristica di essere eccessivamente protettiva , non viene imputato
al diritto del lavoro il fatto di alzare , come si era detto sino a quel momento , il tasso di
rigidità del mercato del lavoro , quella roba con cui Locks aveva giocato per unn decennio
, no , si dice al diritto del lavoro ed in particolare ad un suo complice e cioè il giudice del
lavoro, di essere un fattore di turbamento del calcolo di anticipazione razionale degli agenti,
che sono gli agenti economici.
Cioè l'idea è che i giudici del lavoro decidano sulla base di regole eccessivamente indistinte e
fumose, e quindi non consentono all' impresa, di fare in anticipo il calcolo costi benefici
rispetto ad una scelta di tipo economico organizzativo . Sopratutto la scelta di licenziare per
ragioni economiche.
Sulla base di questo ragionamento vengono proposte soluzioni che poi diventeranno legge ,
Andrea faceva riferimento al CPA, questi economisti dicono, siccome questi datori di lavoro
non assumono perchè hanno paura d i licenziare perche sanno che quando licenzieranno non
saranno in grado di prevedere l'esito di una eventuale controversia sul licenziamento , noi
immaginiamo , un tipo di contratto che per il primo biennio impedisce al lavoratore
licenziato, di ricorrere in giudizio per rendere controvertibile la decisone unilaterale di
licenziare.
E il contratto premier emblosce ed il suo cugino il contratto emebrere emblosce sono due
tipologie contrattuali la prima per i lavoratori con meno di 26 anni e la seconda per imprese
con meno di 20 dipendenti che però hanno questa caratteristica: per un primo periodo di
vigenza del contratto, se il datore licenzia per una ragione economica tu non puoi andare in
giudizio a contestare la legittimità di quel licenziamento.
Ce una seconda riflessione che fanno questi economisti che non è meno interessante.: ed è
una riflessione che impatta direttamente sul terreno di ciò che è legittimo e ciò che è
illegittimo.
Quando una scelta economico organizzativa è legittima, per questi economisti? quando colui
che la assume si fa carico in misura adeguata delle così dette delle esternalità negative, delle
sfighe che produce sulla collettività. E allora la soluzione che propongono questi economisti e
che uno che licenzia, deve dare a chi viene licenziato nei primi due anni, l8 percento di quello
che ha preso ed in più il 2 per cento da pagare all assicurazione contro la disoccupazione , che
è quella istituzione che si fa carico in certa misura delle conseguenze della disoccupazione
involontaria.
Quindi quando una scelta è legittima? quando c'è un meccanismo di internalizzazione, dei
costi che il singolo e la collettività sopportano in ragione di quella scelta.
Mentre parli di una branca del diritto che per come tradizionalmente è stata immaginata in
Europa, travalica i vincoli legali, cioè qualcosa che sopravanza i vincoli legali, noi stiamo
parlando di un meccanismo di sostituzione, cioè il CPE e il CNE sono due tipologie
contrattuali a tempo indeterminato ma che per i primi due anni conoscono la sospensione del
regime di tutela contro il licenziamento economico illegittimo.
Quella stagione e la stessa stagione in cui in Germania entra in vigore ( 1 gennaio 2004)una
legge che oltre a prevedere i mini job oltre a fare le cose di cui abbiamo sempre sentito
parlare sui giornali con riguardo alle riforme ards ,quindi tutte quelle riforme di lavoro
precario e sottopagato ecc..C'ha anche una novità sul terreno più tradizionale, quello della
disciplina del licenziamento economico , che cosa prevede questa riforma? Che quando il
datore di lavoro licenzia per una comprovata ragione economica, deve offrire al lavoratore
mezza mensilità per ogni anno di servizio , il lavoratore può decidere di non accettarla e di
impugnare il licenziamento, oppure può decidere di accettare quella mezza mensilità per ogni
anno di servizio e dopo tre settimane , che è l breve periodo di impugnazione, se non ha
impugnato questa gli viene versta se invece impugna perde questa possibilità.
Queste premesse a mio giudizio sono importanti per capire la versione italiana di queste
chiacchiere che nell' Europa continentale hanno questo tipo di svolgimenti.
Perchè la ricetta in Italia viene applicata in modo molto particolare e secondo me davvero
perverso.
Nel 2010 c'è il Collegato Lavoro ed il tratto che individua Andrea è l'aspetto centrale di cui ci
sono moltissime declinazione, cioè il collegato lavoro ha un nemico pubblico numero uno e
cioè il giudice del lavoro, ma ci sono diecimila formule, nel collegato lavoro che c'hanno al
centro il giudice, o per fare a meno di lui sostituendolo con un'altro o per evitare che gli si
ricorra con l'accorciamento dei termini di impugnazione di tutti i contratti di cui si accusa
l'illegittimità..peraltro riguardo al lavoro precario li la cosa è do una violenza spropositata
perchè portando a 60 giorni il termine di impugnazione di qualunque tipo di fattispecie
flessibile o precaria tu metti davanti il lavoratore ad una doppia possibilità un po
imbarazzante: o impugno il contratto nei termini e sono certo che non ci sarà un rinnovo o
aspetto il rinnovo nella economia della promessa o aspettativa e so per certo che decorsi i 60
giorni non potrò mai più contestare la legittimità del contratto precario. Ma non c'è solo
questo , c'è un rafforzamento di un istituto che si chiama certificazione che prima era solo
relativa alla natura giuridica dei contratti di lavoro e poi diventa anche relativa alla disciplina
dei contratti con riguardo alla tipizzazione per il legittimo esercizio del potere del datore di
lavoro , per trasferirlo, sanzionarlo licenziarlo ecc.. e c'è poi una norma manifesto che apre la
parte lavoristica del collegato che è proprio quella norma che dice, tu giudice tutte le volte
che vengono in gioco le cosi dette clausole generali , tutte quelle norme che hanno un
contenuto aperto , la il giudice deve stare bene attento alle tipizzazioni contenute nei contratti
collettivi o dei contratti certificati, insomma il cuore del collegato lavoro è un alt al giudice
tutte le volte che deve mettere mano laddove si verifica che una parte eserciti un potere
secondo un criterio che dovrebbe essere quello della razionalità produttiva, per cui al posto di
fare quello che ti pare devi fare delle cose quando ricorrono dei presupposto giustificativi o
puoi assumere a termine quando ricorrono delle causali oggettive, verificabili di natura
temporale oppure puoi esercitare il potere quando c'è un'infrazione di una certa proporzione
ecc ecc per farla breve..
Proseguo rapidamente, su questo tipo di impianto si innestano la riforma Fornero ed il Jobs
Act. Ha ragione, Andrea nel dire che l'art 18, viene modificata dalla Fornero che
ridimensiona fortissimamente il portato dell' articolo 18 perchè tende a marginalizzare un
istituto principe dell' art 18 , che p la reintegrazione ,del lavoratore illegittimamente licenziato
,nel proprio posto di lavoro. La «restitutio in integrum», il più antico ed efficace dei rimedi
contro gli abusi, all' esercizio illegittimo di un potere segue il ripristino della situazione
precedente all' esercizio viziato.
Tende a marginalizzare l'integrazione la riforma Fornero, però non c'è la fa del tutto perchè il
modo in cui rispondo i tribunali è variegato ed articolato , non viene obliterata la
reintegrazione dopo la riforma Fornero, perchè come tutte le leggi malfatte, apre uno spazio
ad interpretazioni diversificate ed esiste un resistenza nel ceto dei giuristi tessitori che
fornisce una lettura costituzionalmtne orientata di quella norma e continuano a dare la
reintegrazione abbastanza spesso ( Torino e Milano sono le peggiori).
Ciò detto , un solo passaggio tecnico sulla riforma Fornero: Quando tratta le conseguenze del
licenziamento disciplinare illegittimo , e cioè il licenziamento per una colpa di cui il
prestatore di lavoro si è macchiato , tratta diversamente quel licenziamento disciplinare
illegittimo a seconda che il fatto la condotta di cui il lavoratore si è macchiato sia o meno
prevista da un contratto collettivo come condotta sanzionata con un rimedio diverso dal
licenziamento o a seconda che non ci sia un contratto collettivo che non la contempla.
Come la traduco questa cosa? Il licenziamento prevede ancora la reintegrazione, dopo la
Fornero , se è maggiormente prevedibile la sua illegittimità perchè c'è un contratto collettivo
o un codice disciplinare che ti diceva in anticipo che a quella condotta , segue una sanzione
conservativa, cioè una sanzione diversa dal licenziamento , diversa dalla sanzione espulsiva.
Anche li l'aspetto della prevedibilità delle conseguenze di un' esercizio unilaterale del potere
è al centro , però c'è già una modificazione radicale dell'impianto che abbiamo anlizzato sino
ad ora, perchè stiamo parlando della prevedibilità delle conseguenze di un atto illegittimo,
non della prevediblità delle conseguenze di un comportamento. Cioè la logica nella quale si
muoveva il legislatore francese , con due tipologie contrattuali , x e y , una mai entrata in
vigore perchè andava a fuoco il quartiere latino e l'altra entrata in vigore nel 2006 e poi
dichiarato illegittimo perchè contrastante con la convenzione dell'OIL. Ecco quel tipo di
contratto c'aveva come meccanismo il fatto che si evitava l'incertezza rispetto all'esito di una
scelta , in termini di sua illegittimità o legittimità, per due anni io faccio spazio dell'intervento
del soggetto terzo,il giudice, quello che può turbare il calcolo di anticipazione razionale
dell'agente economico, e scambio questa cosa con l'8per cento di remunerazione più il 2
percento ad un altro ente
Invece in italia questo tipo di processo, lo si affronta con il collegato lavoro ma tra la
riforma Fornero ed il jobs act si va molto oltre perchè il crisma della prevedibilità , ha come
unico referente un comportamento illegittimo, un esercizio abusivo del potere. Ripeto. La
Riforma di Renzi , il cui primo decreto attuativo è oggi in discussione alle camere, non
cambia le ragioni che giustificano il licenziamento, il licenziamento è legittimo o illegittimo
esattamente come nel 1966 .Ma nel caso in cui sia giudicato illegittimo , io sono in grado di
prevedere in anticipo quanto mi costa e so che più licenzio uno giovane meno mi costa perchè
mi costa due mensilità per anno di servizio.
Secondo elemento del Jobs Act : come in Germania anche nel jobs act è prevista una formula
che consente al datore di lavoro che licenzia , di mettere a disposizione del lavoratore una
certa somma, e lui se l'accetta rinuncia ad impugnare il licenziamento , se rifiuta cazzi suoi
può impugnare il licenziamento entro 60 giorni. Direte voi, abbiamo fatto come in Germania,
ed invece No. Innanzitutto in Germania a regola continua ad essere la reintegrazione anche se
il giudice in moltissimi casi può decidere di non disporne. Inoltre nel caso del sistema tedesco
l'idea è che ogni licenziamento per ragioni economiche a prescindere dalla sua illegittimità
siccome determina delle conseguenze sulla persona che viene estromessa c'ha un costo sul
datore di lavoro ed un effetto indennitario di cui si carico il soggetto privato . Quindi tu
licenzi per comprovate regioni economico organizzative che ci sono e che il lavoratore ritiene
che ci siano , rinunci ad impugnare il licenziamento che ritieni legittimo e ti prendi un piccola
somma di denaro che è mezza mensilità per ogni anno di servizio.
Mentre in Italia è il datore di lavoro che decide se offrire o meno questa posta e questa posta
sono una mensilità pero ogni anno di servizio in un contesto in cui non c'è più il rito veloce
previsto dalla riforma Fornero per contestare i licenziamenti, perchè una cosa che i l
legislatore si p ricordato di precisare è che ai lavoratori con i contratti a tutele crescenti , non
si applica il rito breve per i licenziamenti che invece era stato previsto dalla Fornero, con
una combinazione perversa di istituti processuali.
Io penso che ANDREA abbia molta ragione nel dire che l'ingresso nel mercato del lavoro
sarà presidiato da contratti di tipo precario , cioè tu assumi la possibilità che uno ad un certo
punto esce dal circuito formativo e si fa 4 anni di apprendistato, poi si fa almeno un triennio
di contratto a termine, poi quando finisce questi strumenti che hanno un limite temporale , se
decidi di non cambiare le mansioni puoi anche decidere di prendertelo a tempo indeterminato
, tanto quello che ti costa sciogliere quel rapporto è infinitamente meno di quello che risparmi
grazie agli sgravi che il governo a messo su questi contratti. In ogni caso non è che dopo 3
anni le cose cambiano , nel senso che il licenziamento al 4 o 5 anno sono abissalmente diversi
dal punto di vista delle conseguenze rispetto ad un esercizio illegittimo del potere di
licenziare rispetto a quelle del vecchio 18 e persino al nuovo 18 fornero che comunque sul
piano della tutela monetaria è ben più vigoroso del nuovo regime del jobs act, perchè
comunque il regime generale ha la forbice 12/24 mensilità.
Quindi di questo stiamo parlando ; stiamo parlando di un «non facciamo prigionieri «. Io lo
so che ci sono una parte di persone , specie giovani, che il 18 non lo hanno mai visto , e
quindi dicono anche «a noi non ce ne frega niente» però badate che sbaglieremeo se
facessimo un 'analisi solo ed esclusivamente mercato lavoristica, esiste il tema del potere che
continua a contare, perchè questa è una riforma che vuole corpi docili, schiavi , gente che
dice si e non p che nel mondo del lavoro abbiamo conosciuto solo i si, c'è stata la stagione
dove si diceva qualche no e vi assicuro che è stato più facile dire qualche no dopo l'entrata in
vigore dello statuto dei lavoratori; provo a fare qualche esempio banale: temi come la
sicurezza dei lavorati , i controlli sui lavoratori , tu durante il controllo di lavoro, se hai
qualcosa da ridere, tu la dici se hai il 18 se no , non la dici.
Questo era per dire che con un effetto sostitutivo vecchi -nuovi, potrebbero anche farli dei
contratti a tutele crescenti cioè un po di contratti a tempo indeterminato, perchè tanto
l'elemento della precarietà intesa come ricattabilità sta in pieno nel nuovo contratto a tempo
indeterminato, quindi in non mi stupirei se il governo decidesse di intervenire sulle cococo e
sulle cocopro e credo che la previsione di Andrea sia abbastanza azzeccata perchè il lavoro
subordianto a tempo indeterminato non fa più paura.
Io penso che sia sciagurato aprire una partita tra quelli che dicono che il dramma è il 18 e
quelli che dicono che il dramma è il reddito, quella è na guerra TRA poveri che va disertata,
nel senso che sono due pezzi che stanno sullo stesso frame, ed è l'economia del ricatto, dentro
i rapporti di lavoro e sul l'economia di mercato .
Seconda considerazione d'insieme: condivido in pieno l'osservazione con cui chiudeva
Andrea, ma non soltanto perchè queste ricette hanno dato luogo a questa situazione, è proprio
l'idea perversa per cui tu fai la nuova riforma che è la rivoluzione copernicana, e l'unica cosa
di cui ti preoccupi è premiare un datore di lavoro che esercita il suo potere in modo abusivo,
questa è una cosa che trovo una barbarie giuridica, ed io vorrei che Renzi mi presentasse
l'imprenditore che gli ha chiesto di cambiare il 18 nell'ipotesi di violazione dei criteri di
scelta, cioè il fatto che uno viola due criteri che sono l'anzianità di servizio ed i carici di
famiglia,,ma stata un barbaro se mi chiedi di cambiare i criteri di violazione di scelta, esiste
un sistema barbarico che non può che essere uno scivolo alla crescita, perchè tu stai
premiando gli abusi..tenete presente che questa è la scelta, ed il contratto di domani e che sarà
in vigore da questa splendida primavera, ed è pensato per questa generazione, e fa specie che
un esperimento immensamente diverso sperimentato nell'autunno francese abbia sortito
questo effetto specie su una riforma così generazionale su una riforma come questa qui.