misure alternative alla detenzione

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misure alternative alla detenzione
LE MISURE ALTERNATIVE ALLA
DETENZIONE:
‘LA PROGRESSIONE
TRATTAMENTALE E L’APERTURA
VERSO L’ESTERNO’
In ultimo: il decreto-legge sull’emergenza del
sovraffollamento carceri: D.l. 23 dicembre 2013, n.
146 (conv. L. 94/2013)
Lezioni di Diritto Penale, UNICAL 2016
Prof.ssa G.M.Patrizia Surace
Il Governo fronteggia l''emergenza carceri' con il d.l. 23
dicembre 2013, n. 146, motivato dalla pressione della
imminente scadenza del termine imposto dalla Corte EDU,
con la sentenza Torreggiani, per individuare dei rimedi
preventivi e compensativi finalizzati a riparare le violazioni
'seriali' dell'art. 3 della Convenzione.
Due i piani di intervento: il primo riguarda la necessità di
ridurre il numero delle presenze in carcere, attraverso la
riduzione del flusso dei detenuti in ingresso e l'ampliamento
di quello dei detenuti in uscita; il secondo attiene a
interventi funzionali volti a rafforzare la tutela dei diritti
dei detenuti e, in particolare, a garantire la giustiziabilità
dei diritti violati dal sovraffollamento, così come richiesto
dalla sentenza Torreggiani.
…la finalità del “rieducare” è affidata
principalmente ai modi di esecuzione
della pena (C.Cost. 22/71; 173/97): il
sistema penitenziario deve operare in
funzione della rimozione degli ostacoli
che impediscono una costruttiva
partecipazione sociale
Affidamento in prova al servizio sociale (art. 47
O.P.): il probation penitenziario (… TRA L’ALTRO… la
possibilità per i detenuti e gli internati (ad esclusione di quelli per mafia) di
partecipare, a titolo volontario e gratuito, all'esecuzione di progetti di pubblica utilità
Presupposti
Pena detentiva inflitta non superiore ai tre anni (anche residua, così art. 656 cpp
novellato), con possibilità di estenderla a quattro.
La sospensione delle pene detentive (entro il termine dei 3 anni o 4 ex art. 90 e 94 DPR
309/90 -ora 6 anni con la L. 2006/49-) da parte dell’organo dell’esecuzione. I risultati
dell’osservazione: il minimo trimestrale della L. 354/75, successivamente divenuto di
un mese (e adesso anche dalla libertà). Il giudizio di “favorevole prognosi” del T.S. Il
potere del M. S. sull’istanza di affidamento dopo l’esecuzione della pena. Il
consolidamento del principio dell’A.P dallo stato di libertà: la sent. C.Cost. 569/89 e la
L. 165/98: art. 47³ … “può essere disposto senza procedere all’osserv. quando il
condannato, dopo la commissione del reato, ha serbato comportamento tale da
consentire il giudizio di cui al comma 2”.
Capo VI
MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE E REMISSIONE DEL DEBITO
Art. 47.
(Affidamento in prova al servizio sociale).
1. Se la pena detentiva inflitta non supera tre anni, il condannato puo' essere
affidato al servizio sociale fuori dell'istituto per un periodo uguale a quello della pena
da scontare.
2. Il provvedimento e' adottato sulla base dei risultati della osservazione della
personalita', condotta collegialmente per almeno un mese in istituto, nei casi in cui si
puo' ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni di cui al
comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del
pericolo che egli commetta altri reati.
3. L'affidamento in prova al servizio sociale puo' essere disposto senza procedere
all'osservazione in istituto quando il condannato, dopo la commissione del reato, ha
serbato comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2.
(3-bis. L'affidamento in prova puo', altresi', essere concesso al condannato
che deve espiare una pena, anche residua, non superiore a quattro anni di
detenzione, quando abbia serbato, quantomeno nell'anno precedente alla
presentazione della richiesta, trascorso in espiazione di pena, in esecuzione
di una misura cautelare ovvero in liberta', un comportamento tale da
consentire il giudizio di cui al comma 2.)
Pur restando invariati i presupposti soggettivi (ossia la idoneità della misura a
contribuire alla rieducazione del reo e a prevenire il pericolo di commissione di
altri reati), l'applicabilità della misura ai condannati a pene fino a 4 anni
presuppone un periodo di osservazione della personalità ben più lungo di
quello ordinario, dovendosi avere riguardo al comportamento serbato dal
condannato "quantomeno nell'anno precedente alla presentazione della
richiesta". Come già previsto nell'art. 47 o.p., anche in questo caso
l'osservazione non deve svolgersi necessariamente in carcere, potendosi fare
riferimento anche alla condotta tenuta dal soggetto in libertà.
Al fine di incentivare l'accesso all'affidamento in prova nei confronti dei
condannati già detenuti, il decreto stabilisce - novellando il co. 4 dell'art. 47
o.p. - che, in caso di istanza della parte, il magistrato di sorveglianza ha il
potere (non più, come era sino ad oggi, di sospendere la pena, ma) di
applicare provvisoriamente la misura alternativa, analogamente a quanto
avviene per la detenzione domiciliare, la semilibertà e l'affidamento
terapeutico. Il provvedimento del magistrato - che presuppone un grave
pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, un fumus boni
iuris sulla sussistenza dei presupposti e l'assenza del pericolo di fuga - ha
efficacia sino alla decisione definitiva del tribunale di sorveglianza, che dovrà
intervenire entro 60 giorni.
(4. L'istanza di affidamento in prova al servizio sociale e' proposta, dopo che
ha avuto inizio l'esecuzione della pena, al tribunale di sorveglianza competente
in relazione al luogo dell'esecuzione. Quando sussiste un grave pregiudizio
derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, l'istanza puo' essere
proposta al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di
detenzione. Il magistrato di sorveglianza, quando sono offerte concrete
indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'ammissione
all'affidamento in prova e al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello
stato di detenzione e non vi sia pericolo di fuga, dispone la liberazione del
condannato e l'applicazione provvisoria dell'affidamento in prova con
ordinanza. L'ordinanza conserva efficacia fino alla decisione del tribunale di
sorveglianza, cui il magistrato trasmette immediatamente gli atti, che decide
entro sessanta giorni.)
5. All'atto dell'affidamento e' redatto verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il
soggetto dovra' seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla dimora,
alla liberta' di locomozione, al divieto di frequentare determinati locali ed al lavoro.
6. Con lo stesso provvedimento puo' essere disposto che durante tutto o parte del
periodo di affidamento in prova il condannato non soggiorni in uno o piu' comuni, o
soggiorni in un comune determinato; in particolare sono stabilite prescrizioni che
impediscano al soggetto di svolgere attivita' o di avere rapporti personali che
possono portare al compimento di altri reati.
7. Nel verbale deve anche stabilirsi che l'affidato si adoperi in quanto possibile in
favore della vittima del suo reato ed adempia puntualmente agli obblighi di
assistenza familiare.
8. Nel corso dell'affidamento le prescrizioni possono essere modificate dal
magistrato di sorveglianza. (Le deroghe temporanee alle prescrizioni sono
autorizzate, nei casi di urgenza, dal direttore dell'ufficio di esecuzione
penale esterna, che ne da' immediata comunicazione al magistrato di
sorveglianza e ne riferisce nella relazione di cui al comma 10.)
9. Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a
superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi
in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita.
10. Il servizio sociale riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sul
comportamento del soggetto.
11. L'affidamento e' revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario
alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione
della prova.
12. L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni
altro effetto penale. Il tribunale di sorveglianza, qualora l'interessato si trovi in
disagiate condizioni economiche, puo' dichiarare estinta anche la pena
pecuniaria che non sia stata gia' riscossa.
12-bis. All'affidato in prova al servizio sociale che abbia dato prova nel periodo
di affidamento di un suo concreto recupero sociale, desumibile da
comportamenti rivelatori del positivo evolversi della sua personalita', puo'
essere concessa la detrazione di pena di cui all'articolo 54. Si applicano gli
articoli 69, comma 8, e 69-bis nonche' l'articolo 54, comma 3.
Tra gli interventi funzionali ad ampliare l'operatività delle
misure alternative deve includersi anche l'abolizione del
divieto, di cui al co. 5 dell'art. 94 d.P.R. 309/1990, di applicare
per più di due volte l'affidamento in prova terapeutico per
condannati tossicodipendenti ed alcol dipendenti.
L'abolizione si spiega alla luce dei dati esperienziali - così si
legge nella già citata relazione al decreto legge - che rivelano
un consistente rischio di ricaduta nell'abuso di sostanze da
parte dei tossicodipendenti e alla conseguente conclusione
secondo cui appare più ragionevole evitare rigide preclusioni
e rimettere alla valutazione giudiziale la possibilità di
concedere a tali soggetti, che rappresentano circa il 25% del
totale della popolazione detenuta, ulteriori chance di recupero
attraverso l'accesso a programmi di esecuzione extramuraria
della pena detentiva.
Si rifletta, criticamente, sul numero esiguo di capienza
nelle comunità…
In sintesi
Principio indefettibile e fondante della prognosi di
idoneità alla concessione delle misure alternative alla
detenzione è la buona fede del condannato (Cass. Sez. 1,
6 marzo 2000), sicchè partendo dal giudizio sul reato
commesso, punto di emersione della pericolosità sociale
del reo, il TS esprime una valutazione globale inclusiva
della condotta carceraria, dei risultati dell’indagine
sociofamiliare operata dal UEPE, dei precedenti e
pendenze penali e delle informazioni di P.S.
Gli indici di valore prognostico
Tali indici vanno inquadrati nell’osservazione della personalità
ed utilizzati per la verifica dell’attuale condizione del soggetto,
in relazione alle eventuali carenze psico-fisiche, affettive,
educative e sociali che, se presenti, potrebbero costituire
effettivo pregiudizio all’instaurazione di una normale vita di
relazione.
Occorre cioè constatare una positiva evoluzione della
personalità: mentre non si può escludere al condannato il
diritto morale di negare la propria colpevolezza, si può, invece,
contribuire, attraverso la misura, alla consapevolezza della
necessità di rispettare le leggi penali e di conformare il proprio
agire ai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e
sociale. (Cass.sez.1, 3 aprile 2000).
Le prescrizioni
Nel disporre l’affidamento in prova il TS determina,
con apposito processo verbale, le prescrizioni che il
soggetto è tenuto ad eseguire in ordine ai rapporti con il
servizio sociale, alla dimora, alla libertà di locomozione
al divieto di frequentare determinati locali…
L’ottica mediativa di questa fase procedurale è evidente:
la sottoscrizione del verbale contenente le prescrizioni
statuite dal Tribunale è condizione di efficacia
dell’ordinanza dispositiva della misura; la scelta delle
prescrizioni deve contribuire alla rieducazione del
condannato e tener conto della pericolosità della persona.
Le prescrizioni
Si espande il settore del lavoro c.d. risarcitorio o
socialmente utile, mediante attività già individuate o
da individuarsi di concerto con il UEPE.
Per quel che concerne il risarcimento della vittima del
reato, in relazione al disposto dell’art. 47 comma 7, è
opinione prevalente (cfr. Cass. Sez.1, 7 dicembre 1999)
che la prospettiva della norma riguardi solo la
prognosi di risocializzazione e solo in questa ottica
deve determinarsi ed apprezzarsi l’adempimento della
relativa prescrizione.
Art. 47 comma 7 legge 354/75 : …è
compito del giudice stabilire che “l’affidato si adoperi, in quanto
possibile, in favore della vittima del reato ed adempia puntualmente
agli obblighi di assistenza familiare”.
Nel senso di uno “spazio mediativo” nell’ambito di
esecuzione della pena sembrano, almeno in parte,
recepite anche nella nuova formulazione dell’articolo 27
del Dpr 230/00, che, nell’ambito della osservazione
scientifica della personalità, richiede agli operatori di
svolgere, insieme al condannato, “una riflessione sulle
condotte antigiuridiche poste in essere, sulle motivazioni e
sulle conseguenze negative delle stesse per l’interessato
medesimo e sulle possibili azioni di riparazione delle
conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla
persona offesa”.
IN CONCRETO…
Intraprendere percorsi di autoresponsabilizzazione da parte del reo attraverso
forme di incontro ed, eventualmente, di dialogo
tra detenuto e vittime di reato (siano esse dirette,
indirette o surrogate). Tale percorso dialogico,
genericamente definito dalla Magistratura di
Sorveglianza come mediazione aspecifica
propende -in molti casi- in proposte di Victim
Empathy Group con cui si restituisce voce alle
vittime facendo loro esprimere il proprio vissuto,
progressivamente spento dal linguaggio della
‘liturgia processuale’.
T.S. DI VENEZIA, ORDINANZA 7.1.2012
Questo è, ad esempio il caso dell’ordinanza del T.S. di Venezia, del
7.1.2012, che ha accolto l’istanza di semilibertà del condannato
esponente della ‘Uno Bianca’ -che ha scontato 17 anni e 16 giorni
di reclusione- giacché, si legge, ‘le relazioni acquisite con cadenza
regolare negli anni 2001, 2005, 2007, 2009, riferiscono di un
importante e genuino percorso di revisione critica del detenuto
rispetto alle condotte antigiuridiche’.
L’incontro avvenuto con il figlio di un brigadiere ucciso dalle B.R.
nel 1976, ha consentito una lettura più approfondita della vicenda
vissuta, al punto che nel corso dell’udienza nella quale si sarebbe
decisa la concessione della misura, lo stesso condannato ha
presentato scuse formali non solo ai presenti, ma “a tutti i cittadini
italiani per i reati gravi commessi che hanno ferito sia persone
fisiche sia la società intera”. Egli, inoltre, utilizza parte della
propria remunerazione (il quinto dello stipendio) per il risarcimento
delle vittime dei reati per i quali è stato condannato dalla Corte
d’Assise di Bologna.
DETENZIONE DOMICILIARE
LA C.D. DETENZIONE ‘ULTIMI 18 MESI’
La legge 26 novembre 2010, n. 199, “Disposizioni relative all’esecuzione presso il
domicilio delle pene detentive non superiori a un anno”, ha ampliato i criteri di
concessione della misura alternativa della detenzione domiciliare.
Un anno dopo, il decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, "Interventi urgenti per il
contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri",
all'art. 3 ha elevato a diciotto mesi il limite di pena entro cui la detenzione
domiciliare può essere richiesta. I provvedimenti consentono ai condannati
con pena detentiva (anche residua) non superiore a diciotto mesi, di
scontarla presso la propria abitazione o un altro luogo, pubblico o privato,
che lo accolga.
Il Governo, con l'approvazione del Decreto Legge n° 146 del 23/12/2013, convertito
nella Legge n° 10 del 21/02/2014, ha previsto la stabilizzazione della misura
dell'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ai 18 mesi, di
cui all'art. 1 della l. 199/2010, introdotta nell'ordinamento in forma emergenziale
DETENZIONE DOMICILIARE
LA C.D. DETENZIONE ‘ULTIMI 18 MESI’
Non si applica:
• ai condannati per i reati particolarmente gravi (quelli previsti dall’art. 4 bis della
legge sull’ordinamento penitenziario);
• ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza (artt. 102, 105 e 108 del codice
penale);
• ai detenuti sottoposti al regime di sorveglianza particolare (art. 14 bis della legge
sull’ordinamento penitenziario);
• qualora vi sia la concreta possibilità che il condannato possa darsi alla fuga o
commettere altri delitti;
• qualora il condannato non abbia un domicilio idoneo alla sorveglianza e alla tutela
delle persone offese dal reato commesso.
PROCEDURE DI CONTROLLO ELETTRONICO: tali disposizioni (il c.d. braccialetto
elettronico) riguardano i soggetti sottoposti agli arresti e alla detenzione domiciliare.
Quanto alla detenzione domiciliare, il nuovo art. 58 quinquies o.p., ha innovato
la precedente disciplina prevedendo, da un lato, la possibilità per il tribunale di
sorveglianza di disporre il controllo elettronico anche "nel corso dell'esecuzione della
misura" (e non più solo, quindi, al momento dell'applicazione della misura
alternativa) ed attribuendo, dall'altro, anche al magistrato di sorveglianza il potere di
disporlo, nei casi di applicazione provvisoria della detenzione domiciliare ex co. 1
quater.
Detenzione domiciliare ordinaria (art. 47 ter O.P., mod.
L. 251/2005)
A) reclusione per qualsiasi reato, ad eccezione di quelli previsti dal libro II, tit.
XII, sez. I (riduzone in schiavitù, tratta ed altri reati contro la personalità
individuale), oltre gli art. 609 bis, quater, octies; art. 51, comma 3 bis c.p.p.
(associazione a delinquere, sequestro di persona…) e art. 4 bis O.P. (reati
associativi), quando trattasi di persona che al momento dell’esecuzione, o dopo
l’inizio della stessa, abbia compiuto i 70 anni e sempre che non sia stato dichiarato
delinquente abituale, professionale o per tendenza, ovvero recidivo reiterato ex art.
99 comma 4 c.p. (il divieto di concessione della detenzione domiciliare è
stato soppresso -l. 94/2013-).
B) la d.d. può essere concessa al condannato alla pena dell’arresto o reclusione non
superiore a 4 anni (anche residua), ma per i recidivi (art. 99 comma 4)
l’operatività della misura è ridotta a 3 anni, sempre che vi siano particolari
condizioni personali: 1) donna incinta o madre di prole infradecenne (o figlio
totalmente invalido C.Cost. 350/2003); 2) padre esercente la responsabilità
genitoriale, in caso di decesso della madre o di sua impossibilità assoluta; 3)
persona che versi in condizioni di salute gravi che richiedano costanti contatti con
i presisi sanitari territoriali; 4) persona di età superiore a 60 anni se inabile anche
parzialmente; 5) persona minore di anni 21 per comprovate esigenze di studio,
salute, lavoro e famiglia
Detenzione domiciliare ordinaria (art. 47 ter O.P.)
C) La d.d. può essere applicata al di fuori delle condizioni personali in
precedenza esaminate, se la pena detentiva non supera i 2 anni (anche residua)
quando non ricorrono i presupposti applicativi dell’affidamento e sempre che
essa sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati. La
detenzione c.d. ‘biennale’ non può essere applicata ai recidivi di cui all’art. 99
comma 4 c.p. (il divieto di accesso alla detenzione domiciliare infrabiennale è stato soppresso -l. 94/2013- ).
D) la d.d. può essere concessa anche se la pena supera i 4 anni quando potrebbe
essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo dell’esecuzione di pena ex
artt. 146 e 147 c.p. (detenzione domiciliare a durata prestabilita)
E IN CASO DI EVASIONE? secondo quanto ora previsto nel co. 9
dell'art. 47 ter o.p., solo la condanna per evasione può
comportare la revoca della detenzione domiciliare. Inoltre,
conformemente a quanto prescritto dalla Corte costituzionale nella
sentenza 173/1997, la revoca non opererà automaticamente, ma solo a
seguito di un vaglio giudiziale circa la "non lieve entità" del fatto
DETENZIONE DOMICILIARE SPECIALE
(ART. 47 QUINQUIES O.P., INTR. DALLA L. 40/2001)
LE CONDANNATE MADRI DI PROLE DI ETA’ NON SUPERIORE a 10
ANNI, quando non ricorrono le condizioni per la detenzione domiciliare
ordinaria, e sempre che non sussista il concreto pericolo di commissione di reati
e SE VI E’ LA POSSIBILITA’ DI RIPRISTINARE LA CONVIVENZA
CON I FIGLI, POTRANNO ESPIARE LA PENA NELLA PROPRIA
ABITAZIONE O IN ALTRO LUOGO DI PRIVATA DIMORA.
Presupposto oggettivo: avere espiato almeno un terzo della pena ovvero
l’espiazione di almeno 15 anni nel caso di condanna all’ergastolo.
La misura è applicabile al padre detenuto ove la madre sia deceduta o
impossibilitata; non è applicabile a coloro che sono stati dichiarati decaduti dalla
responsabilità genitoriale (330 c.c.). Allorchè il figlio compia i 10 anni il TS può,
alternativamente, disporre la proroga del beneficio (se ricorrono i requisiti per
l’applicazione della semilibertà), oppure disporre l’ammissione all’assistenza
all’esterno dei figli minori di cui all’art 21 bis O.P., avuto riguardo al
comportamento del condannato durante la misura.
Liberazione anticipata speciale
Essa è caratterizzata da una detrazione di 75 giorni ogni sei mesi di pena
scontata, anziché di 45 giorni, come nella liberazione anticipata ordinaria, di
cui all'art. 54 o.p. (l'art. 4 del decreto stabilisce che la maggiore detrazione si applica
a partire dai semestri di pena in corso di espiazione alla data del 1 gennaio 2010.
La nuova misura ‘integrativa’ si caratterizza, innanzitutto, per il suo carattere
temporaneo: essa infatti è destinata ad operare solo per un periodo di due anni
dalla data di entrata in vigore del decreto (ciò che spiega perché la disposizione
non è stata inserita nel corpo dell'art. 54 o.p.) si applica ai detenuti che abbiano
ottenuto nel triennio pregresso la concessione della liberazione anticipata ordinaria).
Rimane invece invariato il presupposto soggettivo, posto che la misura continua a
concedersi sulla base della prova della partecipazione del condannato all'opera di
rieducazione, così come previsto nella forma ordinaria.
Degna di rilievo la considerazione che la nuova misura si applica anche ai
condannati per i reati di cui all'art. 4 bis o.p., per i quali tuttavia è necessario un
presupposto soggettivo più pregnante, rappresentato dalla prova, nel periodo
di detenzione, "di un concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti
rivelatori del positivo evolversi della personalità".
È esclusa a coloro che si trovano in affidamento in prova e in detenzione domiciliare
(e neanche agli arr. dom., Cass. Pen., sez I, 13.1. 2016 n. 987), relativamente ai
periodi trascorsi, in tutto o in parte, in esecuzione di tali misure alternative.
Semilibertà (art. 48 O.P.)
Il regime di semilibertà rappresenta più che una alternativa alla detenzione, una
speciale modalità di esecuzione di essa. Difatti lo stato detentivo continua a
permanere anche se giornalmente intervallato da contatti con l’ambiente esterno
che dovranno essere finalizzati al reinserimento sociale (attività lavorative,
istruttive…).
Presupposti oggettivi: 1) condannati all’arresto e condannati alla reclusione non
sup. a 6 mesi che non siano stati affidati in prova al s.s.; 2) condannati alla
reclusione sup. a 6 mesi dopo che se ne sia scontata almeno la metà, ovvero i due
terzi se trattasi di condannato per i delitti indicati al primo comma dell’art. 4 bis
O.P.; 3) ergastolano che abbia espiato 20 anni di reclusione; 4) agli internati, in
ogni tempo .
Presupposti soggettivi: l’ammissione è correlata ai progressi compiuti nel corso
del trattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento
ABROGATO (L. 94/2013), PRIMA: Per i recidivi ex art. 99, comma 4, la
semilibertà potrà essere concessa solo dopo aver espiato due terzi della pena,
ovvero se si tratta di condannati per delitti di cui all’art. 4 bis O.P., comma 1,
almeno 3 quarti di essa (art. 50 bis O.P. mod. L. 251/2005)
Il doppio binario in fase di esecuzione: il regime speciale
extra ordinem -ART. 4 BIS O.P.
L’attuale disciplina dell’articolo 4 bis ord. penit., come modificata con il d.l. 23
febbraio, 2009, n.11 convertito dalla l. 23 aprile 2009, n. 38, con la l. 15 luglio 2009, n.
94, con l. 23 luglio 2009, n. 99 e da ultimo con la legge n. 172 del 2012, si presenta con
una divisione in tre gruppi dei delitti ostati vi alla concessione dei benefici penitenziari
sulla base di un giudizio di pericolosità che si può definire decrescente
“PRIMA FASCIA” (COMMA 1) SONO CONTEMPLATI I DELITTI C.D.
“ASSOLUTAMENTE OSTATIVI”: preclusione alla concessione delle misure
alternative alla detenzione (tranne che la liberazione anticipata) salva la possibilità per il
condannato di COLLABORARE CON LA GIUSTIZIA ai sensi dell’art. 58 ter ord.
penit.
Tra questi vi sono i delitti: commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale,
o di eversione dell’ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza,
l’associazione per delinquere di stampo mafioso anche straniera, i delitti commessi
avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo mafioso e della
condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, ovvero i delitti commessi al
fine di agevolare l’attività dell’associazione mafiosa, riduzione o mantenimento in
schiavitù o in servitù, tratta di persone. A queste ipotesi delittuose le modifiche del 2009
hanno aggiunto la prostituzione minorile, la pornografia minorile, la violenza sessuale di
gruppo, il sequestro di persona a scopo di estorsione, l’associazione per delinquere
finalizzata al contrabbando ed al traffico di stupefacenti .
Il doppio binario in fase di esecuzione: il regime speciale
extra ordinem -ART. 4 BIS (comma 1 bis e ter) O.P.SECONDA FASCIA: si applica ai condannati o internati per uno dei delitti di cui
al primo periodo dell’art. 4 bis, comma 1, ai quali sia stata applicata la
CIRCOSTANZA ATTENUANTE DELL’AVVENUTO RISARCIMENTO
DEL DANNO (sia pure dopo la condanna), O DELLA MINIMA
PARTECIPAZIONE AL FATTO O SE IL REATO COMMESSO E’ PIU’
GRAVE DI QUELLO VOLUTO. I benefici possono essere concessi anche se la
collaborazione offerta risulti oggettivamente irrilevante, purchè SIANO STATI
ACQUISITI ELEMENTI TALI DA ESCLUDERE L’ATTUALITA’ DI
COLLEGAMENTI CON LA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA
TERZA FASCIA: opera per condannati ad una serie di delitti, tra cui, omicidio
volontario, prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte
allo sfruttamento della prostituzione minorile, rapina aggravata, estorsione
aggravata, contrabbando aggravato di tabacchi lavorati all’estero, associazione a
delin. finalizzata alla commissione di delitti contro la personalità individuale… I
benefici possono essere concessi SOLO SE VI SONO ELEMENTI TALI DA
ESCLUDERE LA SUSSISTENZA DI COLLEGAMENTI CON LA CRIM.
ORGANIZZATA.
Il doppio binario in fase di esecuzione: il regime speciale
extra ordinem -ART. 4 BIS (1 quater e quinquies) O.P.(introdotti dalle l. 38/2009 e L. 172/2012)
1-quater. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati
per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-bis,
609-ter, 609-quater , 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies del codice penale solo
sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta
collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti di cui al
quarto comma dell'articolo 80 della presente legge. Le disposizioni di cui al periodo
precedente si applicano in ordine al delitto previsto dall'articolo 609-bis del codice
penale salvo che risulti applicata la circostanza attenuante dallo stesso contemplata.
1-quinquies. Salvo quanto previsto dal comma 1, ai fini della concessione dei benefici
ai detenuti e internati per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, anche se
relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609quater, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, nonche' agli articoli 609-bis e
609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenne, il
magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valuta la positiva
partecipazione al programma di riabilitazione specifica di cui all'articolo 13-bis della
presente legge. Raggruppati i reati di natura sessuale che prescindono invece da
un contesto organizzativo
Il doppio binario in fase di esecuzione: il regime speciale
extra ordinem -ART. 4 BIS O.P.QUARTA FASCIA: LE MISURE ESCLUSE DALL’ART 4 BIS, IVI
COMPRESA LA LIBERAZIONE ANTICIPATA, POSSONO ESSERE
ALTRESI’ NON APPLICATE AI DETENUTI O INTERNATI PER
QUALSIASI DELITTO QUANDO IL PROCURATORE NAZIONALE
ANTIMAFIA O IL PROCURATORE DISTRETTUALE COMUNICA,
L’ATTUALITA’ DI COLLEGAMENTI CON LA CRIMINALITA’
ORGANIZZATA. IN TAL CASO SI PRESCINDE DALLA DISCIPLINA DI
CUI ALL’ART. 4 BIS.
La C.Cost. ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 4 bis nella parte in
cui non prevedeva la concessione dei benefici nei casi: 1) limitata partecipazione al
fatto criminoso, come accertato dalla sentenza, quando renda impossibile un’utile
collaborazione COLLABORAZIONE ININFLUENTE (e sempre che non vi siano
collegamenti attuali con la criminalità organizzata); 2) COLLABORAZIONE
IMPOSSIBILE O INESIGIBILE, allorquando cioè vi sia stato l’integrale
accertamento dei fatti e delle responsabilità operato con sentenza irrevocabile e
sempre che non vi siano collegamenti attuali con la criminalità organizzata.
I PROVVEDIMENTI DI RIGORE
ART. 14 BIS O.P. SORVEGLIANZA SPECIALE: PRESUPPOSTO DELLA
‘PERICOLOSITA’ INTERNA’ E DURATA SEMESTRALE REITERABILE;
COMPETENZA DEL DAP, PREVIO PARERE DEL CONSIGLIO DI
DISCIPLINA
ART. 41 BIS: SOSPENSIONE DEL TRATTAMENTO
-- I tipo di sospensione (art. 41 bis primo comma): si applica ai singoli istituti, in
casi eccezionali di rivolta o gravi situazione di emergenza (c.d. pericolosità interna
dell’istituto). La misura è volta al ripristino dell’ordine e della sicurezza e la sua
durata deve essere strettamente necessaria al conseguimento del detto fine.
--II tipo di sospensione (art. 41 bis, comma 2): si applica ai singoli detenuti o
internati per reati di particolare allarme sociale (c.d. carcere duro). Quando
ricorrono gravi motivi di ordine e sicurezza, il ministro della giustizia ha facoltà di
SOSPENDERE, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti per taluno dei delitti
di cui all’art. 4 bis comma 1 primo periodo, L’APPLICAZIONE DELLE REGOLE
DI TRATTAMENTO, ONDE SPEZZARE I COLLEGAMENTI TRA IL
DETENUTO O INTERNATO E L’ASSOCIAZIONE CRIMINALE,
TERRORISTICA O EVERSIVA. DURATA: non inferiore ad 1 anno e non sup. a
2; prorogabile nelle stesse forme per periodi successivi, ciascuno pari a 1 anno; è
ammesso reclamo al TS