(MI) ORLANDI Membro designato dalla Banca d`Italia
Transcript
(MI) ORLANDI Membro designato dalla Banca d`Italia
Decisione N. 6267 del 24 settembre 2014 COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) LUCCHINI GUASTALLA Presidente (MI) ORLANDI Membro designato dalla Banca d'Italia (MI) SANTONI Membro designato dalla Banca d'Italia (MI) GRECO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (MI) ESTRANGEROS Membro designato da rappresentativa dei clienti Associazione Relatore ORLANDI MAURO Nella seduta del 24/07/2014 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO Espone il ricorrente di essere, con il coniuge, socio al 50% di una S.r.l. che, con decorrenza dal 01.01.2012, ha incorporato un’altra società immobiliare di famiglia. In data 25.05.2012 veniva consegnata a mano lettera di revoca delle fideiussioni, a suo tempo rilasciate a seguito del consolidamento di tutti i fidi in essere mediante un mutuo di pari importo di € 400.000,00. Tale mutuo è stato aperto esclusivamente con garanzia ipotecaria. Al momento della concessione d’ipoteca, sia di primo che di secondo grado, i ricorrenti avevano in essere i seguenti affidamenti: i) fido in c.c. di € 50.000,00 durata a revoca; ii) fido in c.c. di € 50.000 a scadenza (su tali fidi gravava una fideiussione in capo ai ricorrenti limitata pari a € 130.000,00); iii) fido in c.c. ipotecario per € 300.000,00, tasso Euribor + 1,10 con ipoteca di primo grado su un capannone della società immobiliare di famiglia. I ricorrenti hanno accettato il consolidamento concedendo “maggiori garanzie, tasso del muto notevolmente più elevato (EURIBOR + 5 punti) e rientro totale dall’esposizione a breve”. La società resistente non rispettava però le condizioni concordate e manteneva in essere le vecchie fideiussioni per € 130.000,00 che garantivano i fidi ora estinti. Pag. 2/4 Decisione N. 6267 del 24 settembre 2014 Replica l’intermediario che i ricorrenti hanno sottoscritto, in data 23.07.2001, due fideiussioni omnibus a garanzia delle obbligazioni contratte da una S.r.l., della quale i ricorrenti risultano soci al 50%. In data 15.05.2013, a seguito del consolidamento dell’esposizione debitoria, i ricorrenti comunicavano mediante raccomandata alla società resistente il recesso dalle predette fideiussioni e, conseguentemente, in data 21.05.2013, erano inviate ai ricorrenti le prese d’atto del recesso dalle predette garanzie. A seguito di tali comunicazioni i ricorrenti presentavano reclamo, datato 12.06.2013, in cui contestavano l’obbligazione in essere; in data 08.07.2013 l’Istituto resistente riscontrava il reclamo indicando trattarsi di fideiussione omnibus, non limitata a specifiche linee di affidamento. In data 23.09.2013 i ricorrenti contestavano nuovamente l’obbligazione in essere e l’Istituto resistente rispondeva riferendo di avere in corso una pratica di fido volta a valutare la richiesta di estinzione dell’obbligazione, in base al merito di credito del ricorrente. In data 20.12.2013, a fronte di un ulteriore sollecito, la Banca rispondeva indicando che la richiesta di estinzione dell’obbligazione non era stata giudicata meritevole di accoglimento da parte degli organi deliberanti e ribadendo che, contrariamente a quanto asserito, le fideiussioni, a suo tempo rilasciate, erano omnibus e non relative a determinate linee di credito. Allo stato, i ricorrenti risultano pertanto correttamente segnalati in Centrale Rischi in qualità di garanti per fideiussione (omnibus) limitata a € 130.000,00 ciascuno. Il ricorrente non ha formulato in modo espresso la domanda. Dalla lettura del ricorso potrebbe dedursi una domanda volta all’accertamento dell’avvenuta estinzione delle fideiussioni e una correlativa domanda di condanna alla cancellazione della segnalazione in Centrale Rischi. L’intermediario insiste per il rigetto. DIRITTO La controversia parrebbe aver riguardo all’estinzione per recesso della fideiussione pacificamente contratta dalle parti. Giova trascrivere gli artt. 1 e 4 del contratto di garanzia: “La fideiussione garantisce tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa anche se di carattere giudiziario ed ogni altro onere tributario”. “Il fideiussore può recedere dalla garanzia dandone comunicazione alla Banca con lettera raccomandata. La dichiarazione di recesso si reputa conosciuta dalla Banca solo quando la lettera giunga ai suoi uffici e siano trascorsi 5 giorni dal suo ricevimento. Il fideiussore risponde, oltre che delle obbligazioni del debitore in essere al momento in cui la Banca ha preso conoscenza del recesso, di ogni altra obbligazione che venisse a sorgere o a maturare successivamente in dipendenza dei rapporti esistenti al momento suindicato. Per quanto concerne i rapporti di apertura di credito intrattenuti col debitore, il recesso del fideiussore si rende operante solo quando la Banca abbia potuto recedere a sua volta dai detti rapporti, sia conseguentemente cessata la facoltà di utilizzo del credito da parte del debitore e sia decorso il termine di presentazione degli assegni da lui emessi e ancora in circolazione”. In data 15.05.2013, a seguito di un’operazione di consolidamento dell’esposizione debitoria mediante mutuo ipotecario di € 400.000,00, i ricorrenti esercitavano la facoltà di recesso dalle fideiussioni. Nella ricostruzione prospettata da parte attrice, l’operazione di consolidamento degli affidamenti avrebbe spiegato un’efficacia novativa delle pregresse garanzie personali (e costitutiva del nuovo debito). Non risulta però versato in atti il testo di Pag. 3/4 Decisione N. 6267 del 24 settembre 2014 tale accordo denominato, da entrambe le parti, di “consolidamento”. La banca resistente prende atto dell’intervenuto recesso con missiva del 21.05.2013, contenente la seguente clausola: “Resta inteso che, ai sensi dell’art. 3 della fideiussione [potrebbe trattarsi di un refuso, posto che il rinvio dovrebbe essere fatto all’art. 4], rimarrà/rimarrete obbligato/i nei nostri confronti nei limiti dell’esposizione del debitore principale nei confronti della Banca in essere al momento in cui il recesso diviene efficace, pari ad € 854.109,00”. L’intermediario reputa che le fideiussioni concluse siano “fideiussioni omnibus generiche e non, come da [dai clienti] sostenuto, limitate agli affidamenti in conto corrente”. Con missiva del 20.12.2013, egli comunicava al cliente di non aver accolto la richiesta del ricorrente di “scollegare” la fideiussione dall’esposizione debitoria complessiva della società garantita, risultante prima dell’intervenuto recesso. Dal complesso degli elementi a disposizione del Collegio, non sembra che il ricorso possa essere accolto. Risulta stipulata tra le parti una fideiussione omnibus, la quale, per il proprio oggetto, si estende pacificamente ad ogni debito; né al Collegio sono offerti documenti, da cui risulti una novazione (la quale - appena da notare - deve “risultare in modo non equivoco”, ai sensi dell’art. 1230 c.c.) della garanzia, nel senso divisato dal ricorrente; e così l’estinzione della garanzia per i debiti pregressi. PER QUESTI MOTIVI Il Collegio non accoglie il ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 4/4