(MI) ORLANDI Membro designato dalla Banca d`Italia

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(MI) ORLANDI Membro designato dalla Banca d`Italia
Decisione N. 6267 del 24 settembre 2014
COLLEGIO DI MILANO
composto dai signori:
(MI) LUCCHINI GUASTALLA
Presidente
(MI) ORLANDI
Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTONI
Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) GRECO
Membro designato da Associazione
rappresentativa degli intermediari
(MI) ESTRANGEROS
Membro designato da
rappresentativa dei clienti
Associazione
Relatore ORLANDI MAURO
Nella seduta del 24/07/2014 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
Espone il ricorrente di essere, con il coniuge, socio al 50% di una S.r.l. che, con
decorrenza dal 01.01.2012, ha incorporato un’altra società immobiliare di famiglia. In data
25.05.2012 veniva consegnata a mano lettera di revoca delle fideiussioni, a suo tempo
rilasciate a seguito del consolidamento di tutti i fidi in essere mediante un mutuo di pari
importo di € 400.000,00. Tale mutuo è stato aperto esclusivamente con garanzia
ipotecaria. Al momento della concessione d’ipoteca, sia di primo che di secondo grado, i
ricorrenti avevano in essere i seguenti affidamenti: i) fido in c.c. di € 50.000,00 durata a
revoca; ii) fido in c.c. di € 50.000 a scadenza (su tali fidi gravava una fideiussione in capo
ai ricorrenti limitata pari a € 130.000,00); iii) fido in c.c. ipotecario per € 300.000,00, tasso
Euribor + 1,10 con ipoteca di primo grado su un capannone della società immobiliare di
famiglia. I ricorrenti hanno accettato il consolidamento concedendo “maggiori garanzie,
tasso del muto notevolmente più elevato (EURIBOR + 5 punti) e rientro totale
dall’esposizione a breve”. La società resistente non rispettava però le condizioni
concordate e manteneva in essere le vecchie fideiussioni per € 130.000,00 che
garantivano i fidi ora estinti.
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Decisione N. 6267 del 24 settembre 2014
Replica l’intermediario che i ricorrenti hanno sottoscritto, in data 23.07.2001, due
fideiussioni omnibus a garanzia delle obbligazioni contratte da una S.r.l., della quale i
ricorrenti risultano soci al 50%. In data 15.05.2013, a seguito del consolidamento
dell’esposizione debitoria, i ricorrenti comunicavano mediante raccomandata alla società
resistente il recesso dalle predette fideiussioni e, conseguentemente, in data 21.05.2013,
erano inviate ai ricorrenti le prese d’atto del recesso dalle predette garanzie. A seguito di
tali comunicazioni i ricorrenti presentavano reclamo, datato 12.06.2013, in cui
contestavano l’obbligazione in essere; in data 08.07.2013 l’Istituto resistente riscontrava il
reclamo indicando trattarsi di fideiussione omnibus, non limitata a specifiche linee di
affidamento. In data 23.09.2013 i ricorrenti contestavano nuovamente l’obbligazione in
essere e l’Istituto resistente rispondeva riferendo di avere in corso una pratica di fido volta
a valutare la richiesta di estinzione dell’obbligazione, in base al merito di credito del
ricorrente. In data 20.12.2013, a fronte di un ulteriore sollecito, la Banca rispondeva
indicando che la richiesta di estinzione dell’obbligazione non era stata giudicata meritevole
di accoglimento da parte degli organi deliberanti e ribadendo che, contrariamente a quanto
asserito, le fideiussioni, a suo tempo rilasciate, erano omnibus e non relative a
determinate linee di credito. Allo stato, i ricorrenti risultano pertanto correttamente
segnalati in Centrale Rischi in qualità di garanti per fideiussione (omnibus) limitata a €
130.000,00 ciascuno.
Il ricorrente non ha formulato in modo espresso la domanda. Dalla lettura del ricorso
potrebbe dedursi una domanda volta all’accertamento dell’avvenuta estinzione delle
fideiussioni e una correlativa domanda di condanna alla cancellazione della segnalazione
in Centrale Rischi. L’intermediario insiste per il rigetto.
DIRITTO
La controversia parrebbe aver riguardo all’estinzione per recesso della fideiussione
pacificamente contratta dalle parti.
Giova trascrivere gli artt. 1 e 4 del contratto di garanzia: “La fideiussione garantisce tutto
quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro
accessorio, nonché per ogni spesa anche se di carattere giudiziario ed ogni altro onere
tributario”.
“Il fideiussore può recedere dalla garanzia dandone comunicazione alla Banca con lettera
raccomandata. La dichiarazione di recesso si reputa conosciuta dalla Banca solo quando
la lettera giunga ai suoi uffici e siano trascorsi 5 giorni dal suo ricevimento. Il fideiussore
risponde, oltre che delle obbligazioni del debitore in essere al momento in cui la Banca ha
preso conoscenza del recesso, di ogni altra obbligazione che venisse a sorgere o a
maturare successivamente in dipendenza dei rapporti esistenti al momento suindicato. Per
quanto concerne i rapporti di apertura di credito intrattenuti col debitore, il recesso del
fideiussore si rende operante solo quando la Banca abbia potuto recedere a sua volta dai
detti rapporti, sia conseguentemente cessata la facoltà di utilizzo del credito da parte del
debitore e sia decorso il termine di presentazione degli assegni da lui emessi e ancora in
circolazione”.
In data 15.05.2013, a seguito di un’operazione di consolidamento dell’esposizione
debitoria mediante mutuo ipotecario di € 400.000,00, i ricorrenti esercitavano la facoltà di
recesso dalle fideiussioni. Nella ricostruzione prospettata da parte attrice, l’operazione di
consolidamento degli affidamenti avrebbe spiegato un’efficacia novativa delle pregresse
garanzie personali (e costitutiva del nuovo debito). Non risulta però versato in atti il testo di
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tale accordo denominato, da entrambe le parti, di “consolidamento”. La banca resistente
prende atto dell’intervenuto recesso con missiva del 21.05.2013, contenente la seguente
clausola: “Resta inteso che, ai sensi dell’art. 3 della fideiussione [potrebbe trattarsi di un
refuso, posto che il rinvio dovrebbe essere fatto all’art. 4], rimarrà/rimarrete obbligato/i nei
nostri confronti nei limiti dell’esposizione del debitore principale nei confronti della Banca in
essere al momento in cui il recesso diviene efficace, pari ad € 854.109,00”. L’intermediario
reputa che le fideiussioni concluse siano “fideiussioni omnibus generiche e non, come da
[dai clienti] sostenuto, limitate agli affidamenti in conto corrente”. Con missiva del
20.12.2013, egli comunicava al cliente di non aver accolto la richiesta del ricorrente di
“scollegare” la fideiussione dall’esposizione debitoria complessiva della società garantita,
risultante prima dell’intervenuto recesso.
Dal complesso degli elementi a disposizione del Collegio, non sembra che il ricorso possa
essere accolto. Risulta stipulata tra le parti una fideiussione omnibus, la quale, per il
proprio oggetto, si estende pacificamente ad ogni debito; né al Collegio sono offerti
documenti, da cui risulti una novazione (la quale - appena da notare - deve “risultare in
modo non equivoco”, ai sensi dell’art. 1230 c.c.) della garanzia, nel senso divisato dal
ricorrente; e così l’estinzione della garanzia per i debiti pregressi.
PER QUESTI MOTIVI
Il Collegio non accoglie il ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1
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