Club previdenza – Gruppo Tigullio – 22 settembre 2015. Congedo

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Club previdenza – Gruppo Tigullio – 22 settembre 2015. Congedo
Club previdenza – Gruppo Tigullio – 22 settembre 2015.
Congedo parentale - modalità di fruizione a ore – Circolare 152 del 18.8.2015.
L’art. 1, comma 339 della legge di stabilità 2013 (legge 228 del 24 dicembre 2012) ha modificato l’art. 32 del
T.U. maternità/paternità (D.L. 151/2001) introducendo la possibilità per i genitori lavoratori dipendenti di
fruire del congedo parentale in modalità oraria previa definizione, in sede di contrattazione collettiva, delle
modalità di fruizione del congedo parentale ad ore, dei criteri di calcolo della base oraria e
dell’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. La stessa legge di stabilità
ha previsto inoltre l’obbligo per il genitore richiedente di comunicare al datore di lavoro l’inizio e la fine del
periodo di congedo parentale richiesto, nonché la possibilità per lavoratore e datore di lavoro di
concordare, durante il periodo di fruizione, adeguate misure di ripresa dell’attività lavorativa, tenendo
conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva. (comma 4 bis art. 32).
Con il decreto legislativo del 15 giugno 2015, n. 80, attuativo della delega contenuta nel Jobs Act è
nuovamente intervenuto sull’art. 32 introducendo un criterio generale di fruizione del congedo in modalità
oraria che trova attuazione in assenza di contrattazione collettiva anche di livello aziendale. In particolare,
secondo questo criterio generale, in assenza di una contrattazione collettiva che disciplini compiutamente il
congedo parentale.
La riforma prevede, inoltre, in questa ipotesi, l’incumulabilità del congedo parentale ad ore con altri
permessi o riposi disciplinati dal T.U. La riforma in esame ha natura sperimentale ed è quindi attualmente in
vigore per i periodi di congedo parentale fruiti dal 25 giugno al 31 dicembre 2015, salva l’adozione di
ulteriori decreti legislativi.
a) Fruizione, computo ed indennizzo del congedo parentale su base oraria.
La modalità di fruizione oraria al congedo parentale, prevista dal novellato art. 32 del T.U.
Maternità/paternità, si aggiunge alla modalità di fruizione su base giornaliera e mensile relativamente
alle quali sono già state fornite, nel tempo, le istruzioni (Circolare 17 del 26 gennaio 1982 ). In merito
alle modalità già in uso (giornaliera o mensile), l’introduzione della modalità oraria non modifica la
durata del congedo parentale e, pertanto, rimangono invariati i limiti complessivi e individuali entro i
quali i genitori lavoratori dipendenti possono assentarsi dal lavoro a tale titolo.
Si rammenta che, con il decreto legislativo 80 del 2015, è stato previsto l’ampliamento sia del periodo
entro il quale è possibile fruire del congedo parentale (da 8 a 12 anni del bambino) sia del periodo
entro il quale il congedo è indennizzabile a prescindere dalle condizioni di reddito (da 3 a 6 anni del
bambino). Su tale disposizione è stata emanata la circolare 139 del 17 luglio 2015 Le istruzione
contenute in questa circolare trovano applicazione anche per il congedo parentale fruito con modalità
oraria.
I genitori lavoratori dipendenti possono fruire del congedo parentale nelle diverse modalità loro
consentite (giornaliera o mensile o oraria). Pertanto giornate o mesi di congedo parentale possono
alternarsi con giornate lavorative in cui il congedo parentale è fruito in modalità oraria nel limiti
eventualmente e stabiliti dalla contrattazione collettiva.
Esempio 1: genitore dipendente che prende congedo parentale ad ore in ogni giornata lavorativa,
compresa tra il 1° luglio ed il 22 luglio 2015 – le domeniche ed i sabati, in caso di settimana corta non si
computano né si indennizzano a titolo di congedo parentale.
Esempio 2: lavoratrice che prende congedo parentale dal 3 luglio al 13 luglio 2015 con la seguente
articolazione: congedo parentale ad ore nella giornata di venerdì 3 luglio – congedo parentale a
giornata per la settimana successiva, dal lunedì 6 a venerdì 10 – congedo parentale ad ore nella
giornate di venerdì 13 luglio, le domeniche ed i sabati compresi nel periodo considerato, ossia i giorni
del 4 e 5, del 11 e del 12 luglio non si computano né si indennizzano a titolo di congedo parentale.
Per espressa previsione di legge, qualora trovi applicazione il criterio generale di fruizione del congedo
parentale ad ore è esclusa la cumulabilità del congedo stesso con permessi o riposi disciplinati dal T.U.
maternità/paternità. Il congedo ad ore quindi non può essere fruito nei medesimi giorni in cui il
lavoratore fruisce dei riposi orari ex art. 33 T.U. per assistenza a figli disabili. Risulta invece compatibile
la fruizione del congedo parentale su base oraria con permessi o riposi disciplinati da disposizioni
normative diverse dal T.U., quali ad esempio i permessi di cui all’art. 33, commi 2 e 3, legge 5 febbraio
1992, n 104. Rimane fermo che la contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, nel definire le
modalità di fruizione del congedo parentale può prevedere diversi criteri di compatibilità.
La complessità della disciplina del congedo parentale –determinata dalle differenti modalità di
fruizione, dalla diversità di fonti, normativa contrattuale (anche aziendale) che oggi possono
disciplinare questo istituto, nonché dalla necessità di continuare a monitorare i limiti individuali e
complessivi di fruizione del congedo stabiliti che comporta la necessità di attuare le novità normative in
argomento mediante modalità operative.
Nella prima fase inizia il computo e l’indennizzo del congedo parentale avvengono su base giornaliera
anche se la fruizione è effettuata in modalità oraria.
Ai fini del congedo parentale su base oraria, la contrattazione deve prevedere anche l’equiparazione di
un monte ore alla singola giornata lavorativa. In assenza di contrattazione, la giornata di congedo
parentale si determina prendendo a riferimento l’orario medio giornaliero del periodo paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo
parentale (ossia lo stesso periodo preso a riferimento dall’art. 23 per il calcolo dell’indennità). In
assenza di ulteriori specificazioni di legge, per orario medio giornaliero si intende l’orario medio
giornaliero contrattualmente previsto. In tale caso, il congedo orario è fruibile in misura pari alla metà
di tale orario giornaliero.
L’introduzione del congedo parentale su base oraria non ha modificato le regole di indennizzo del
congedo stesso; pertanto il congedo parentale è indennizzato su base giornaliera anche nel caso in cui
la fruizione avvenga in modalità oraria. Al riguardo l’art. 34 comma 1 del T.U. richiama l’articolo 23
dello stesso T.U. , in forza del quale per l’indennizzo del congedo parentale viene presa a riferimento la
retribuzione media giornaliera del periodo paga quadri – settimanale o mensile scaduto ed
immediatamente precedente rispetto a quello in cui ha avuto inizio il congedo parentale; nella base
retributiva di riferimento non si computano il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla
tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità op trattamenti accessori eventualmente erogati al
genitore richiedente.
Contribuzione figurativa.
Le ore di congedo parentale – diano o non diano diritto all’indennità di cui all’art. 32 del D.Lgs
151/2001 – sono coperte da contribuzione figurativa.
Anche nel caso di fruizione oraria del congedo parentale, si applica quanto già disposto al punto 3 della
circolare numero 139/2015 e cioè che la fruizione del congedo parentale tra il 25 giugno 2015 e il 31
dicembre 2015 è coperta da contribuzione figurativa fino al 12° anno di vita del bambino ovvero fino al
12° anno di ingresso del minore in caso di adozione o affidamento. Per la valorizzazione del periodo di
congedo parentale fruito dopo il 6° anno di vita del bambino o dopo il 6° anno dall’ingresso in famiglia
del minore adottivo o affidato, si applica il comma 2 dell’art. 35 T.U. (retribuzione convenzionale,
integrabilità con riscatto o versamenti volontari). Tale disposizione si applica anche per i periodi di
congedo fruiti dai genitori oltre il periodo complessivo di 6 mesi (anche se fruiti entro il predetto 6°
anno).
La valorizzazione della contribuzione figurativa sulla base della retribuzione avviene in forza dell’art. 40
L. 183/2010, cioè in base alle voci retributive ricorrenti e continuative perse per le ore di congedo.
La valorizzazione della contribuzione figurativa sulla base della retribuzione convenzionale avviene in
forza di quanto disposto dall’art. 35 D.Lgs 151/2001.
Il beneficio della fruizione oraria del congedo parentale è finalizzato a conciliare i tempi di lavoro con la
cura della prole. D’altro canto, la base oraria del congedo, o è stabilita dalla contrattazione collettiva
(art. 32, comma 1 – bis) o fissata dalla legge con riferimento al periodo di paga immediatamente
precedente. Tutto ciò implica che la modalità oraria di fruizione del congedo sia concepibile
esclusivamente nel corso del rapporto di lavoro e che dunque sia esclusa l’applicazione su base oraria
del riscatto dei periodi corrispondenti fuori dal rapporto di lavoro di cui al comma 5, art. 35 D.Lgs
151/2001.
Il genitore lavoratore dipendente avente diritto al congedo parentale, secondo i presupposti di legge
già noti, richiede il congedo al datore di lavoro e all’Istituto, ai fini del trattamento economico e
previdenziale.
Nella fase transitoria , la richiesta all’Istituto è presentata mediante un’apposita domanda on line, che è
diversa dalla domanda telematica in uso per la richiesta di congedo parentale giornaliero o mensile.
Per tale motivo, se in un determinato arco di tempo, il genitore intende fruire il congedo parentale in
modalità giornaliera e/o mensile ed in modalità oraria, dovrà utilizzare le due diverse procedure di invio
on line.
Nella domanda di congedo parentale ad ore il genitore dichiara:
-
-
Se il congedo è richiesto in base alla contrattazione di riferimento oppure in base al criterio
generale previsto dall’art. 32 del T.U. (si rammenta che in questo caso la fruizione nella singola
giornata è necessariamente pari alla metà dell’orario medio giornaliero);
Il numero di giornate di congedo parentale da fruire in modalità oraria. La procedura infatti
prevede che il totale delle ore di congedo richieste sia calcolato in giornate lavorative intere. il
periodo all’interno del quale queste giornate intere di congedo parentale saranno fruite.
Nella prima fase di attuazione delle nuove disposizioni, le domande di congedo parentale ad ore son
presentate secondo le seguenti istruzioni:
-
-
La domanda è presentata in relazione a singolo mese solare. Quindi, ad esempio, se si intende
fruire di congedo parentale ad ore, sia nel mese di luglio sia nel mese di agosto, dovranno essere
presentate due distinte domande, una per ciascun mese, seguendo la procedura semplificata
“nuovo periodo” descritta nel successivo paragrafo;
La domanda di congedo può riguardare anche giornate di congedo parentale fruite in modalità
oraria in data antecedente alla presentazione della domanda stessa.
A regime, analogamente a quanto avviene attualmente per la fruizione del congedo parentale a giorni,
la domanda di congedo parentale dovrà essere presentata all’Istituto prima dell’inizio del congedo, al
limite anche lo stesso, al limite anche lo stesso giorno di inizio fruizione.; su tale regola non incidono i
nuovi termini di preavviso previsti dall’art. 32, comma 3, del T.U. maternità / paternità per la richiesta
del congedo parentale al datore di lavoro. Si rammenta che, salvi i casi di oggettiva impossibilità, il
genitore è tenuto ad avvisare il datore di lavoro secondo le modalità e criteri definiti dai contratti
collettivi e comunque, con un termine di preavviso non inferiore a 5 giorni, in caso di richiesta di
congedo mensile o giornaliero e non inferiore a 2 giorni in caso di congedo orario. (art. 32, comma 3
T.U.)
Esempio: in base alla contrattazione collettiva, una giornata di congedo parentale è equivalente a sei
ore – il genitore che intende fruire di congedo parentale per 2 giornate (pari a 12 ore di assenza dal
lavoro) dal 14.09.2015 al 22.09.2015 dovrà indicare 2 giornate nel predetto arco temporale. La
fruizione del congedo avverrà secondo le modalità indicate dalla contrattazione.
Esempio 2: Assenza di contrattazione collettiva – la giornata media lavorativa è pari a 8 ore – il genitore
intende fruire di 5 giorni di congedo parentale in modalità oraria, 2 nel mese di gennaio, 3 nel mese di
febbraio – il genitore presenta la domanda per il mese di gennaio specificando le 2 giornate e il
periodo all’interno del quale intende fruire del congedo a ore. Per il mese di febbraio, il genitore, a
partire dalla domanda già presentata, attiva la funzione “Nuovo periodo” indicando per questo mese 3
giornate ed il periodo all’interno del mese solare in cui intende fruire del congedo a ore.
Istruzione procedurali:
Per la previsione di cui all’articolo 26, commi 2 e 3 D.lgs 80/2015 e quindi per il carattere attualmente
sperimentale della misura per l’anno 2015, tenuto conto della complessità della materia, della pluralità
di tipologia di rapporto di lavoro alla quale si applica nonché dell’estrema variabilità della durata delle
giornate lavorative anche nell’ambito della stessa tipologia di rapporto di lavoro alla quale si applica
nonché all’estrema variabilità della durata delle giornate lavorative anche nell’ambito della stessa
tipologia di lavoratore e della diversa articolazione con la quale si può esplicitare l’attività lavorativa
(esempio part time orizzontale o verticale) è necessario procedere con un’approfondita analisi di tute le
possibili casistiche.
Nelle more di tali ulteriori e necessari approfondimenti amministrativi, e delle conseguenti
implementazioni informatiche che ne deriveranno, l’Istituto rende disponibile sul proprio sito
l’applicazione per consentire ai lavoratori di presentare la domanda di lavoro sulle modalità di
conguaglio della prestazione.
Per consentire un immediato controllo sui limiti individuali e complessivi, sia di fruizione sia di
indennizzo, previsti dalla legge, in una prima fase sono state individuate le modalità operative sotto
descritte per la presentazione della domanda, l’invio dei flussi uniemens e dei relativi conguagli.
In una seconda fase, qualora confermata come definitiva la disciplina della misura sperimentale, le
modalità operative saranno integrate per consentire una gestione delle domande e dei flussi uniemens
anche con il dettaglio orario.
Flusso uniemens delle denunce e conguagli.
Nella prima fase di applicazione, ai fini dell’esposizione nel flusso delle denunce Uniemens dei periodi
di congedo parentale fruiti su base oraria, è stato istituito un nuovo <codicevento>: MA0 (MA zero)
avente il significato di “periodi di congedo parentale disciplinati dall’art. 32 del D.lgs 151/2001, usufruiti
su base oraria”. Le informazioni tecniche per la valorizzazione del nuovo elemento saranno comunicate
dall’Istituto secondo le consuete modalità.
A regime, qualora confermata come definitiva la disciplina sperimentale, e comunque non oltre il primo
semestre 2016, il flusso uniemens consentirà una completa gestione del flusso informativo relativo al
congedo fruito dal lavoratore con il dettaglio di numero di ore di congedo fruite nel giorno.
Per il conguaglio dell’indennità di congedo parentale su base oraria anticipate al lavoratore, dovrà
essere valorizzato nell’elemento “MatcredAltre”, “CausaleRecMat”, il nuovo codice causale “L062”
avente il significato di “indennità di congedo parentale facoltativo fruito su base oraria” nell’elemento
“ImportoRecMat” il relativo importo.
Il flusso Uniemens sarà integrato con ulteriori elementi informativi che consentiranno al datore di
lavoro di trasmettere all’Istituto una più compiuta descrizione del congedo fruito dal lavoratore: in
particolare, saranno esposte, nell’elemento “NumOreEvento” le ore di congedo fruite nel giorno
espresse in centesimi.
Il congedo parentale non è fruibile ed indennizzabile oltre la cessazione del rapporto id lavoro ed in
generale nelle giornate in cui non sussista l’obbligo di rendere la prestazione lavorativa.
2) Lavoro accessorio. D.lgs 81 del 15 giugno 2015. Disciplina organica dei contratti di lavoro e
revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7, della legge 10
dicembre 2014, n. 183.
Il d.lgs 81/2015 ha abrogato e sostituito integralmente gli articoli da 70° 73 del d.lgs 276/2003,
nell’ottica di consentire il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative in
tutti i settori produttivi, garantendo, nel contempo, la piena tracciabilità dei buoni lavoro
acquistati.
Tale norma introduce importanti novità in ordine:
-
Al limite massimo del compenso che il prestatore può percepire;
-
Alla possibilità di remunerazione con i voucher dei soggetti percettori di prestazioni
integrative del salario e/o di prestazioni a sostegno del reddito;
All’obbligo di comunicazione preventiva in capo al committente;
Alla possibilità di acquisto esclusivamente telematica dei voucher da parte di committenti
imprenditori o professionisti.
Con la presente circolare si forniscono le prime indicazioni in ordine alla richiamata disciplina.
Limiti alle prestazioni di lavoro accessorio.
L’art. 48, comma 1 del citato decreto legislativo innalza il limite massimo del compenso che il
prestatore può percepire da 5000 a 7000 euro (rivalutabili annualmente) stabilendo che “per
prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento
alla totalità di committenti, a compensi superiori a 7000 euro (lordo 9333) nel corso di un anno civile
(dal 1 gennaio al 31 dicembre), annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice Istat dei
prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
Rimane, invece, immutato il limite di 2000 euro per le prestazioni rese nei confronti del singolo
committente imprenditore o professionista.
Con circolare 77 del 16 aprile 2015 è stato comunicato il valore di riferimento all’anno 2015,
“annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’Indice ISTAT dei prezzi al consumo per le
famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente. Tale valore, per l’anno in corso è
pari a 2020 euro (lordo 2693).
Modalità di acquisto:
Una importante novità è introdotta dall’art. 49, comma 1, che prevede, per i committenti imprenditori
o liberi professionisti, l’obbligo di acquistare esclusivamente con modalità telematiche “uno o più
carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui
valore nominale è fissato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto
della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del
confronto con le parti sociali”.
Pertanto, committenti ed imprenditori e liberi professionisti potranno acquistare i buoni attraverso:
-
La procedura telematica INPS (cosiddetto voucher telematico). Le modalità di accesso, acquisto e
gestione dei voucher telematici sono successivamente descritti.
Tabaccai che aderiscono alla convenzione INPS – FIT e tramite servizio internet Banking Intesa
Sanpaolo;
Banche Popolari abilitate.
Di converso, i committenti non imprenditori o professionisti, possono continuare ad acquistare i buoni,
oltre che attraverso i canali sopra descritti, anche presso gli Uffici Postali di tutto il territorio nazionale.
Non possono essere, dunque, acquistati buoni lavoro cartacei presso le sedi INPS, ad eccezione, e
comunque fino al 31.12.2015, di quelli riferiti alla corresponsione di voucher per l’acquisto di servizi di
baby sitting introdotti, in via sperimentale, dall’articolo 4 comma 24, lett. B, L. 92/2012 per il triennio
2013 – 2015.
Per tale fattispecie si rimanda alla circolare 169 del 16.12.2014 nella quale, al punto 3.1 è previsto che i
buoni lavoro consegnati dall’Inps alle madri richiedenti sono unicamente cartacei.
Misura del voucher.
In attesa dell’emanazione del decreto di cui al comma 1 dell’art. 49 e fatte salve le prestazioni rese nel
settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro e nel settore agricolo è pari
all’importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto
collettivo stipulato delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale.
Comunicazione telematica della prestazione di lavoro accessorio
L’art. 49, comma 3, prevede inoltre l’obbligo di comunicare alla Direzione territoriale del lavoro
competente prima dell’inizio della prestazione, attraverso modalità telematiche, ivi compresi sms o
posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore nonché della prestazione lavorativa,
con riferimento ad un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi. Tuttavia il Ministero del
Lavoro, con nota 3337 del 25 giungo 2015 ha chiarito che, al fine dei necessari approfondimento in
ordine all’attuazione dell’obbligo di legge e nelle more della attivazione delle relative procedure
telematiche, la comunicazione in questione sarà effettuate secondo le attuali procedure.
Il ruolo del concessionario.
I commi 4,5, e 7 dell’articolo 49 descrivono il ruolo del concessionario del servizio, il quale:
-
Eroga al prestatore il proprio compenso esente da qualsiasi imposizione fiscale;
Effettua il versamento dei contributo previdenziali all’Inps (13% del valore nominale del buono) e
all’ Inail (7% del valore nominale del buono);
Trattiene l’importo autorizzato dal decreto a titolo di rimborso spese.
Secondo quanto previsto dal comma 7 sarà un decreto del Ministero del Lavoro ad individuare il
concessionario del servizio ed a regolamentare le modalità per il versamento dei contributi e delle
relative coperture assicurative e previdenziali.
Lo stesso comma prevede, tuttavia che nelle more dell’emanazione del decreto i concessionari sono
individuati dall’INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1 lettera a) e c) e 6, commi
1,2, e 3 del decreto legislativo 276/2003.
In base al disposto dell’art. 49, comma 8, fino al 31 dicembre 2015 resta ferma la previgente disciplina
per l’utilizzo dei buoni già richiesti alla data di entrata in vigore del D.lgs 81/2015.
Sono, inoltre, fatte salve le eventuali operazioni di acquisto, attivazione e relativo accredito di buoni
cartacei, in parziale difformità con la presente circolare, effettuati da committenti imprenditori o
professionisti fino alla pubblicazione della circolare stessa.
3) incentivi all’occupazione previsti dalla legge 191/1009, art, 2, commi 134, 135 e 151, . Aziende
ammesse ai benefici per assunzioni effettuate nel 2012.
Con circolare 22/2011 sono state illustrate le caratteristiche degli incentivi all’occupazione previsti, in
via sperimentale per l’anno 2010, dalla l. 191/2009 per l’assunzione di lavoratori:
a) Disoccupati con almeno 50 anni, titolari di disoccupazione non agricola con requisiti normali
(comma 134, 1° periodo, della disposizione citata);
b) Che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva, per i quali siano scaduti determinati incentivi
connessi alla condizione di disoccupato del lavoratore (comma 34, 2° periodo);
c) Disoccupati di qualsiasi età, titolari di indennità di disoccupazione ordinaria o del trattamento
speciali di disoccupazione edile (comma 151),
Tali incentivi sono stati dapprima prorogati per le assunzioni effettuate nel 2011; la legge di stabilità
2012 (l 183/2011, articolo 33, comma 25, seconda parte) ha successivamente prorogato le agevolazioni
alle assunzioni effettuate nel 2012.
Le aziende interessate ad accedere alla fruizione del beneficio hanno presentato le apposite domande
con i moduli telematici presenti nel sito internet dell’Inps.
Con il presente messaggio si comunica che si sono concluse le attività istruttorie e di verifica previste
dalla legge.
Le aziende ammesse agli incentivi potranno consultare la comunicazione di accoglimento accedendo al
sito www.inps.it, mediante l’applicazione “Diresco – Dichiarazioni di responsabilità del contribuente”,
che è stata utilizzata per inviare la richiesta del beneficio; le comunicazioni relative al beneficio previsto
dal comma 151 contengono in allegato il prospetto di fruizione dell’incentivo.
Alle aziende in questione sono stati automaticamente attribuiti i codici di autorizzazione previsti dalla
citata circolare 22/2011, in relazione ai tre diversi incentivi.
Per gli incentivi all’assunzione di disoccupati con almeno 50 anni (comma 134, 1° periodo della
disposizione citata), è stato attribuito il codice di autorizzazione 0G (zero G).
Per gli incentivi al mantenimento in servizio di lavoratori con almeno 35 anni di anzianità contributiva
(comma 134, 2° periodo), è stato attribuito il codice di autorizzazione 0U (ZERO U).
Per gli incentivi al mantenimento in servizio di lavoratori con almeno 35 anni di anzianità contributiva, è
stato attribuito il codice di autorizzazione 0U (zero U).
Per gli incentivi all’assunzione di disoccupati titolari di indennità di disoccupazione (comma 151), è
stato attribuito il codice di autorizzazione oW (ZERO W).
Per le operazioni di conguaglio i datori di lavoro utilizzeranno i codici Uniemens illustrati nelle
comunicazioni di accoglimento.
I citati conguagli dovranno essere effettuati entro 3 mesi ad iniziare dalla denuncia contributiva relativa
al mese di luglio 2015.
Ogni eventuale contestazione dovrà essere inoltrata alla sede competente dalla denuncia contributiva
relativa al mese di luglio 2015.
Ogni eventuale contestazione dovrà essere inoltrata alla sede competente utilizzando la funzionalità
contatti del cassetto previdenziale.
Si ricorda inoltre che a partire dal 2013, gli incentivi in questione non sono stati prorogati.
4) Incremento del 10% nel trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà (art. 2 bis
D.L. 192/2014 conv, con mod. L. 11/2015 e art. 4, co 1 bis, D.L. n, 65/2015 conv. Con mod. dalla L.
109/2015) per l’anno 2015. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
Art. 2 bis L. 11 del 27.2.2015 “Conversione in legge con modificazioni, del D.L. 192/2014 dispone che :
“l’intervento di cui all’articolo 1, comma v6, del decreto legge 78 del 1.7.2009, convertito con
modificazioni, dalla L. 102 del 3.8.2009, è prorogati per l’anno 2015 nel limite di 50 milioni di euro. A tal
fine, l’ammontare del trattamento di integrazione salariale relativo ai contratti di solidarietà di cui
all’articolo 1, D.L. 863 del 19.12.1984 è aumentato nella misura del 10% della retribuzione persa a
seguito della riduzione di orario.
Successivamente, in sede di conversione del D.L. 65/15, la legge 109/15, attraverso la previsione
contenuta nell’arti 4 c. 1 bis, ha incrementato di 150 milioni di euro il suddetto stanziamento per l’anno
2015.
In merito alla portata legislativa si tale intervento, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con
nota 14/15063 del 22.7.2015, ha precisato che nel limite massimo di 150 milioni di euro, il trattamento
di integrazione salariale per contratti di solidarietà è aumentato nella misura del 10 per cento della
retribuzione persa a seguito della riduzione di orario di lavoro, relativamente ai periodi di competenza
dell’anno 2015.
Le risorse devono essere destinate in via prioritaria ai trattamenti dovuto nell’anno 2015 in forza di
contratti di solidarietà, anche di proroga, stipulati nell’anno 2014.
Per consentire l’esatto monitoraggio della spesa effettiva relativa alla maggiorazione in oggetto, le
aziende destinatarie di contratti di solidarietà dovranno esporre mensilmente nel flusso Uniemens gli
importi riferiti all’anno 2015 secondo le indicazioni che seguono.. Il ritardo nell’esposizione dei suddetti
dati potrà comportare l’impossibilità per l’azienda di ottenere il conguaglio una volta esaurite le risorse
finanziarie stanziate.
Istruzioni operative:
Ai fini della compilazione del flusso Uniemens i datori di lavoro opereranno come segue: per
l’esposizione dell’importo dell’integrazione nella misura del 60% della retribuzione persa (da decurtare
dalla percentuale di riduzione 5,84%, ai sensi dell’art. 26 della L. n. 41/1986) si conferma la prassi in uso
(codice G603); per la maggiorazione del 10% relativa ai periodi di paga correnti riferiti all’anno 2015,
valorizzeranno nell’elemento “denunciaindividuale” “CausaleConCigs” il codice di nuova istituzione
“G707” e nell’elemento “ImportoCongCigs” l’importo posto a conguaglio. ; per l’ esposizione della
maggiorazione del 10%, riferita a periodi di paga pregressi del 2015 e non conguagliata valorizzeranno
nell’elemento <denunciaindividuale> <causalecongcigs> il codice di nuova istituzione “G708” e
nell’elemento <ImportoCongCigs> l’import posto a conguaglio; per l’indicazione dell’importo dei ratei
di competenze annuali o periodiche o relative al trattamento straordinario di integrazione salariale,
derivante da contratto di solidarietà per l’anno 2015, dovranno valorizzare, nell’elemento
<DenunciaIndividuale> <cAUSALEcONGcIGs > il codice di nuova istituzione “F504” e, nell’Elemento
“ImportoCongCigs”, l’importo posto a conguaglio.
In conseguenza del contingentamento delle risorse finanziarie e dell’obbligo di monitoraggio mensile
delle stesse, le operazioni di recupero della maggiorazione del 10% riferita a periodi del 2015
antecedenti alla pubblicazione del presente messaggio dovranno essere effettuate con una delle
denunce relative ai periodi di luglio o di agosto 2015.
Pagamento diretti.
Circa i trattamenti di integrazione salariale per i quali nel decreto di autorizzazione è prevista la
modalità del pagamento diretto ai lavoratori da parte dell’Inps, la liquidazione della prestazione dovrà
essere effettuata con due distinti provvedimenti di pagamento, rispettivamente, alla misura ordinaria
del trattamento (60%) e all’incremento del 10% onde consentire l’esatta imputazione contabile delle
somme erogate e la descrizione che segue. Nel pagamento dell’incremento, nel campo “Tipo
integrazione” delle mensilità dovrà essere indicato il codice 7.
Transazioni sui crediti contributivi dell’Istituto ex art. 182 – ter della legge Fallimentare – modifiche alla
circolare 38/2010.
La circolare 38/2010 ha disciplinato la transazione sui crediti contributivi dell’Istituto introdotta dalla
Riforma dell’ art. 182 – ter della Legge Fallimentare ed oggetto di trattazione da parte del Decreto
4.8.2009, emanato dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di concerto con il
Ministero dell’Economia e delle Finanze.
L’esperienza maturata presso le sede dell’Istituto nella definizione delle istanze pervenute ha
evidenziato l’opportunità di apportare modifiche alle disposizioni vigenti. Tali modifiche avranno
effetto anche sulle domande pervenute e non ancora oggetto di decisione da parte delle competenti
strutture.
1) Esclusione dell’obbligo di presentare garanzie in presenza di proposte di accordo con dilazione di
pagamento.
L’articolo 3 del D.M del 4.8.2010 che nel pervenire alla conclusione di un accordo transattivo sui propri
crediti, gli Enti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie possano concedere dilazioni
di pagamento nel limite massima di sessanta rate mensile con applicazione di interessi al tasso legale.
La circolare 38/2010, recependo tale enunciati ha disposto la necessità che l’accoglimento della
richiesta di dilazione sia corredata da apposita fideiussione o garanzia reale per il valore dell’importo
definito nell’atto di transazione”
L’analisi di quanto accaduto in questi anni presso le strutture territoriali, con la constatazione delle
basse percentuali di accoglimento delle istanze di accordo nonché dai motivi di rigetto delle stesse,
consente di rilevare che tale forma di definizione bonaria delle pendenze debitorie è spesso impedita
proprio dalla necessità di reperire le garanzie richieste. Anzi, di frequente il costo della stipula di una
contratto di fidejussione o dell’accensione di un’ipoteca sui propri beni di fato vanifica i vantaggi
derivanti dalla possibilità di una falcidia del debito, almeno per quanto riguarda le somme accessorie.
Pertanto, allo scopo di perseguire il fine che il legislatore ha inteso raggiungere nel consentire ad
un’azienda, in presenza di un’istanza di concordato o di ristrutturazione del debito, di continuare ad
operare sul mercato e allo stesso tempo di poter soddisfare le pretese dei propri creditori, viene
rettificato quanto affermato dalla circolare 38/2010: la proposta di accordo ex art. 182- ter L. F. con
istanza di pagamento dilazionato non dovrà necessariamente essere supportata dalla presentazione di
garanzie.
Tale modifica peraltro è coerente con la disciplina generale sulle rateizzazione, disposta dall’Istituto con
la circolare 108/2013 (quindi successivamente alla regolamentazione delle transazioni), per effetto
della quale le Aziende non sono obbligate a presentare garanzie per ottenere la rateizzazione dei propri
debiti, neppure in caso di dilazione c.d. breve, richiesta per il pagamento dei debiti maturati nel corso di
una dilazione principale.
In conseguenza della possibilità di raggiungere un accordo che preveda non solo la falcidia di parte del
debito, ma anche la rateizzazione del pagamento con l’applicazione di interessi al tasso legale e senza la
presentazione di garanzie, le Direzione Regionali e le Sedi territorialmente competenti dovranno
monitorare con attenzione le aziende debitrici assolvano puntualmente gli obblighi, chiedendo in cosa
contrario al tribunale territorialmente competente la risoluzione dell’accordo omologato ai sensi
dell’art. 186 L.F.
Si evidenzia, in ogni caso, che le condizioni di pagamento presentate all’Istituto, sia relativamente ai
crediti privilegiati sia relativamente ai crediti aventi natura chirografaria, non possono essere inferiori a
quelle proposte agli altri creditori, per effetto di ciò, anche in applicazione di quanto previsto dal
Decreto Ministeriale citato (cfr. art. 4, comma 1, lettera a), nell’eventualità in cui il pagamento dei
debiti verso altri creditori fosse assicurato dalla prestazione di garanzie, anche la proposta all’Inps
dovrà essere supportata da garanzie, per un valore almeno equivalente.
2) Esclusione dell’obbligo di presentare la quietanza di pagamento degli aggi dovuto all’a.d.r.
Al paragrafo 5 della circolare 38/2010, tra i documenti da allegare alla proposta di transazione, è prevista
anche la quietanza di pagamento degli aggi all’esattore in caso di crediti iscritti a ruolo.”
Dal momento che l’importo degli aggi viene rideterminato dall’Adr. A seguito della falcidia operata
dall’Istituto e che lo stesso A.d.r. può accogliere la richiesta di rateizzazione di tale somma, anche il punto
della circolare sopra riportato viene annullato.