Conto Corrente in valuta estera consumatori
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Conto Corrente in valuta estera consumatori
Conto Corrente in valuta estera per consumatori Aggiornato al 02/01/2017 Foglio informativo CONTO CORRENTE IN VALUTA ESTERA PER CONSUMATORI Questo conto è particolarmente adatto per chi al momento dell’apertura del conto pensa di svolgere un numero bassissimo di operazioni o non può stabilire, nemmeno orientativamente, il tipo o il numero di operazioni che svolgerà. INFORMAZIONI SULLA BANCA Credito Cooperativo Mediocrati Società Cooperativa per Azioni Sede legale ed amministrativa: Via Alfieri – 87036 Rende (CS) Tel. 0984.841811 – Fax 0984.841805 e-mail: [email protected] - sito internet: www.mediocrati.it Registro delle Imprese di Cosenza n. 46914 – n. R.E.A. 156519 – Cod. ABI 07062.3 Iscritta all’albo delle banche tenuto dalla Banca d’Italia al n. 5419 Iscritta all’Albo delle Società Cooperative al n. A160927 Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo CHE COS’È IL CONTO CORRENTE Il conto corrente è un contratto con il quale la banca svolge un servizio di cassa per il cliente: custodisce i suoi risparmi e gestisce il denaro con una serie di servizi (versamenti, prelievi e pagamenti nei limiti del saldo disponibile). Al conto corrente sono di solito collegati altri servizi quali carta di debito, carta di credito, assegni, bonifici, domiciliazione delle bollette, fido. Il conto corrente in valuta estera Il conto corrente in valuta può essere acceso solo da clientela (consumatori e non) di standing elevato aventi rapporti andamentali regolari da almeno 12 mesi. Può essere aperto nelle seguenti valute: sterline inglesi, dollaro USA, dollaro canadese, franco svizzero, e yen giapponese. Il conto non potrà sconfinare (neanche per valuta) e non sarà possibile agganciarvi alcun mezzo di pagamento compreso l’home banking. Rischi Il conto corrente è un prodotto sicuro. Il rischio principale è il rischio di controparte, cioè l’eventualità che la banca non sia in grado di rimborsare al correntista, in tutto o in parte, il saldo disponibile. Per questa ragione la banca aderisce al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo che assicura a ciascun correntista una copertura fino a 100.000,00 Euro. Altri rischi possono essere legati allo smarrimento o al furto di assegni, carta di debito, carta di credito, dati identificativi e parole chiave per l’accesso al conto su internet, ma sono anche ridotti al minimo se il correntista osserva le comuni regole di prudenza e attenzione. Se il conto corrente è in valuta estera, un ulteriore rischio può essere rappresentato dalle variazioni del tasso di cambio. Pagina 1 di 8 Conto Corrente in valuta estera per consumatori Aggiornato al 02/01/2017 Va segnalato, inoltre, il rischio che la banca – se contrattualmente previsto – possa variare unilateralmente, in senso sfavorevole al cliente, le condizioni economiche (tassi d’interesse ed altre commissioni e spese del servizio) secondo quanto previsto dall’art. 118 del Testo Unico Bancario (D.Lgs. n. 385/93). Per saperne di più: la Guida pratica al conto corrente, che orienta nella scelta del conto, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it, sul sito della banca www.mediocrati.it e presso tutte le filiali della banca. Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue rappresentano, con buona approssimazione, la gran parte dei costi complessivi sostenuti da un consumatore medio titolare di un conto corrente. Questo vuol dire che il prospetto non include tutte le voci di costo. Alcune delle voci escluse potrebbero essere importanti in relazione sia al singolo conto sia all’operatività del singolo cliente. Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente anche la sezione “Altre condizioni economiche” e consultare i fogli informativi dei servizi accessori al conto, messi a disposizione della banca. E’ sempre consigliabile verificare periodicamente se il conto corrente acquistato è ancora il più adatto alle proprie esigenze. Per questo è utile esaminare con attenzione l’elenco delle spese sostenute nell’anno, riportato nell’estratto conto, e confrontarlo con i costi orientativi per i clienti tipo indicati dalla banca nello stesso estratto conto. PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE Voce Importo Non prevista Spese per l’apertura del conto SPESE FISSE GESTIONE LIQUIDITA’ Voce Spese tenuta conto annuale (trimestrale) Periodicità di addebito Importo € 70 (€ 17,50) Trimestrale SPESE VARIABILI GESTIONE LIQUIDITA’ Voce Spese per registrazione operazione (si aggiunge al costo dell'operazione) non incluse nel canone Numero di registrazioni gratuite trimestrali incluse nel canone Spese per estratto conto Spese per estratto conto scalare Spese per documento di sintesi Spese per altre comunicazioni Spese per altre comunicazioni mediante raccomandata INTERESSI SOMME DEPOSITATE INTERESSI CREDITORI Pagina 2 di 8 Importo € 1,50 0 operazioni 0,00€ 1,00 € 1,00€ 0,00€ 0,00€ Conto Corrente in valuta estera per consumatori Aggiornato al 02/01/2017 - Voce Tasso creditore annuo Tasso nominale Importo 0% Ritenuta fiscale Come per legge SCONFINAMENTI IN ASSENZA DI AFFIDAMENTO SCONFINAMENTI IN ASSENZA DI AFFIDAMENTO Interessi debitori Gli interessi debitori previsti per gli sconfinamenti in assenza di fido sono calcolati sull’ammontare e per la durata dello sconfinamento per valuta, nel caso in cui il saldo per valuta ed il saldo disponibile risultino contestualmente di segno negativo. INTERESSI DEBITORI Voce Tasso debitore annuo - nominale Importo 0,00% TASSO PER INTERESSI DI MORA Voce Tasso debitore annuo - nominale Importo 0,00% Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca www.mediocrati.it DISPONIBILITA’ SOMME VERSATE Voce Contante espresso in una divisa diversa da quella del conto Contante espresso in una divisa uguale a quella del conto Versamento assegni bancari tratti sullo stesso sportello accreditante: - nella stessa divisa in cui è espresso il conto - in divisa diversa da quella in cui è espresso in conto Versamento assegni in euro tratti su sportelli situati in Italia Importo 2 giorni calendario Forex dal versamento Giorno del versamento Data operazione 2 gg calendario Forex dal versamento 4 giorni lavorativi bancari + 2 gg calendario Forex dal versamento ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE Operatività corrente e gestione della liquidità VALUTE VALUTE SUI VERSAMENTI Voce Importo Versamento contante: - nella stessa divisa in cui è espresso il conto Pagina 3 di 8 Data operazione Conto Corrente in valuta estera per consumatori Aggiornato al 02/01/2017 - in divisa diversa da quella in cui è espresso il conto Versamento assegni bancari tratti sullo stesso sportello accreditante: - nella stessa divisa in cui è espresso il conto - in divisa diversa da quella in cui è espresso il conto Versamento assegni in euro tratti su sportelli situati in Italia Versamento assegni in euro tratti su sportelli situati all’estero Versamento assegni in divisa tratti su sportelli situati nel Paese in cui la divisa ha corso legale: - nella stessa divisa in cui è espresso il conto - in divisa diversa da quella in cui è espresso il conto Data contabile Data operazione Data contabile 30 giorni lavorativi successivi a data contabile 30 giorni lavorativi successivi a data contabile 30 giorni lavorativi successivi a data contabile 32 giorni lavorativi successivi a data contabile VALUTE SUI PRELIEVI Voce Valute sui prelevamenti nella stessa divisa in cui è espresso il conto: - in contanti - mediante assegni bancari ALTRE SPESE E CONDIZIONI Voce Imposta di bollo su estratto conto Importo Stesso giorno del prelievo Data emissione Importo Nella misura stabilita tempo per tempo dall'Amministrazione Finanziaria (addebitata al controvalore in divisa calcolato al cambio indicativo del giorno d’esecuzione dell’operazione fornito dalla Banca Centrale Europea) Imposta di bollo annuale: - persone fisiche: € 34,20 - persone giuridiche: € 100,00 L’imposta non si applica ai clienti persone fisiche titolari di un rapporto avente una giacenza media annua risultante dagli estratti conto complessivamente non superiore ad € 5.000. Periodicità Annuale Periodicità o data di addebito spese e commissioni Annuale o al momento dell’esecuzione dell’operazione Periodicità di conteggio interessi creditori e debitori Annuale, al 31 dicembre di ciascun anno o alla chiusura del rapporto Liquidazione interessi creditori Annuale, al 31 dicembre di ciascun anno o alla chiusura del rapporto Esigibilità interessi debitori Primo marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati o alla chiusura del rapporto Divisore interessi debitori e creditori 365 Periodicità estratto conto Annuale Periodicità conto scalare Annuale Pagina 4 di 8 Conto Corrente in valuta estera per consumatori Aggiornato al 02/01/2017 Periodicità documento di sintesi Al 31 dicembre di ogni anno e all’estinzione del rapporto. TASSO DI CAMBIO Applicato ad operazioni di addebito e accredito in euro o in divisa diversa da quella in cui è espresso il conto se previsto dal conto Applicato all’addebito delle spese fisse e variabili se espresse in euro Applicato all’addebito delle altre spese e commissioni espresse in euro Applicato al versamento di assegni in euro o in una divisa diversa da quella in cui è espresso il conto, se previsto dal contratto, nonché alle spese e commissioni applicate all’operazione Cambio al durante alla data di esecuzione dell’operazione, maggiorato dell’eventuale spread, come esposto nel cartello di riferimento del medesimo giorno presente presso tutte le succursali della banca Cambio di riferimento della Banca Centrale Europea esposto presso tutte le succursali della banca nel cartello dei cambi di riferimento del medesimo giorno Cambio al durante alla data di esecuzione dell’operatore, maggiorato dell’eventuale spread, come esposto nel cartello di riferimento del medesimo giorno presente presso tutte le succursali della banca Cambio di riferimento della Banca Centrale Europea maggiorato dell’eventuale spread come esposto nel cartello dei cambi applicati alle operazioni di cassa valuta del medesimo giorno presente presso tutte le succursali della banca secondo quanto di volta in volta concordato con il cliente RECESSO E RECLAMI Recesso dal contratto Ciascuna parte potrà recedere in qualsiasi momento, dandone comunicazione all’altra parte con il preavviso di 10 giorni,dal contratto di conto corrente e dalla inerente convenzione di assegno, esigendo tutto quanto sia reciprocamente dovuto, salvo l’obbligo del cliente di costituire o mantenere i fondi necessari per il regolamento delle eventuali operazioni ancora sospese. La comunicazione di recesso è effettuata in forma scritta, su supporto cartaceo, eventualmente anticipata con altro mezzo. L'efficacia del recesso,tuttavia, decorre dal ricevimento della comunicazione effettuata in forma cartacea. Il recesso senza preavviso è ammesso in presenza di un giustificato motivo, che ricorre, ad esempio, nel caso di protesto di assegno per difetto di provvista o mancanza di autorizzazione. Se la banca, in presenza di un giustificato motivo, vuole procedere a variazioni unilaterali di tassi, prezzi e ogni altra condizione del contratto, sfavorevoli per il cliente, deve comunicare per iscritto a quest’ultimo la variazione con un preavviso minimo di 2 mesi e indicare il motivo che giustifica la modifica. La proposta può essere respinta entro la data prevista per la sua applicazione, chiudendo il contratto alle precedenti condizioni. Termini massimi di chiusura del rapporto contrattuale Entro 10 giorni successivi dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso, salva la definizione delle eventuali operazioni in corso. Portabilità (Trasferimento dei servizi di pagamento connessi al rapporto di conto di pagamento) Ai sensi di quanto previsto dal D.L. 3/15 convertito con L. 33/15, il cliente consumatore ha diritto a trasferire gratuitamente, tutti o alcuni dei servizi di pagamento connessi al rapporto di conto (ordini permanenti di bonifico – SCT – SEPA Credit Transfer, bonifici ricorrenti – SCT, ordini di addebito diretto – SDD – SEPA Direct Debit Core, RID finanziari e a importo fisso, ordini di addebito relativi a rate di mutui e Pagina 5 di 8 Conto Corrente in valuta estera per consumatori Aggiornato al 02/01/2017 finanziamenti) e/o l’eventuale saldo disponibile positivo, con o senza la chiusura del rapporto, su un conto di pagamento, espresso nella medesima valuta e con pari intestazione, in essere presso un’altra Banca o altro prestatore di servizi di pagamento. Il trasferimento avviene, in assenza di cause ostative, entro dodici giorni lavorativi della relativa richiesta presentata dal cliente alla banca o al prestatore di servizi di pagamento presso cui si intendono trasferire i servizi di pagamento e/o il saldo del rapporto di conto. Reclami I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della Banca [BCC Mediocrati - Ufficio reclami, Via Alfieri - 87036 Rende (CS); e-mail: [email protected]: [email protected]], che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni può rivolgersi a: Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, il sito della banca www.mediocrati.it, chiedere presso le filiali della Banca d’Italia, chiedere alla banca oppure consultare l’apposita “Guida Pratica” a disposizione della clientela presso ogni filiale della banca. Nei casi in cui la contestazione alla Banca tragga origine dalla mancata erogazione del finanziamento, dal mancato incremento o dalla revoca di finanziamento, dall'inasprimento delle condizioni applicate a un rapporto di finanziamento o da altri comportamenti della banca conseguenti alla valutazione del merito di credito del cliente, quest'ultimo può decidere di presentare direttamente istanza al Prefetto, in forma riservata, a mezzo PEC e su apposito modulo predisposto dal Ministero degli Interni al fine di avviare la procedura di ricorso all'ABF; • per i reclami relativi ai servizi di investimento, può rivolgersi alla “Camera di Conciliazione e di Arbitrato” presso la Consob, per la quale può consultare il sito www.camera-consob.it, fino alla data di avvio dell’ Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), ovvero in data 09/01/2017, istituito con Delibera Consob n. 19602 del 4 maggio 2016; o all’Ombudsman-Giurì Bancario sino alla data dell’ 08/01/2017, presso il Conciliatore Bancario Finanziario, consultando il relativo sito internet. Le procedure di conciliazione e di arbitrato iniziate innanzi alla Camera di Conciliazione e di Arbitrato e non ancora concluse alla data di avvio dell’operatività dell’ACF (09/01/2017), continuano a svolgersi secondo le disposizioni del regolamento adottato con delibera n. 18275 del 18 luglio 2012. Dalla data di attivazione dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), del cui funzionamento la Banca fornirà informazioni sul proprio sito web, il reclamante può rivolgersi a tale soggetto per le controversie con l’intermediario relative alla violazione da parte di questo degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell’esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013. Non rientrano nell’ambito di operatività dell’ACF le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a euro cinquecentomila. Sono esclusi dalla cognizione dell'ACF i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte dell’intermediario degli obblighi sopra indicati e quelli che non hanno natura patrimoniale. L’ACF promuove forme di collaborazione con gli altri organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, anche al fine di risolvere questioni relative alla delimitazione delle reciproche competenze. Il ricorso all’ACF può essere proposto esclusivamente dall’investitore, personalmente o per il tramite di un’associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore. Il ricorso può essere proposto quando, sui medesimi fatti oggetto dello stesso: a) non sono pendenti, anche su iniziativa dell’intermediario a cui l’investitore ha aderito, altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie; b) è stato preventivamente presentato reclamo all’intermediario al quale è stata fornita espressa risposta, ovvero sono decorsi più di sessanta giorni dalla sua presentazione, senza che l’intermediario abbia comunicato all’investitore le proprie determinazioni. Pagina 6 di 8 Conto Corrente in valuta estera per consumatori Aggiornato al 02/01/2017 Il ricorso all’ACF deve essere proposto entro un anno dalla presentazione del reclamo all’intermediario ovvero, se il reclamo è stato presentato anteriormente alla data di avvio dell’operatività dell’ACF, entro un anno da tale data. Il diritto di ricorrere all’ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell’investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti. Il ricorso alla “Camera di Conciliazione e di Arbitrato” o all’“Arbitro per le Controversie Finanziarie” assolve alla condizione di procedibilità della domanda giudiziale di cui all’art. 5 del DLgs 28/2010, mentre il ricorso all’Ombudsman-Giurì Bancario non assolve alla suddetta condizione di procedibilità; • ad altre forme di soluzione stragiudiziale delle controversie quale ad esempio, il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie finanziarie e societarie – ADR, consultando il sito www.conciliatorebancario.it. Anche in assenza di formale reclamo alla Banca, l’art. 5 del DLgs 28/2010 prevede che il Cliente che intenda esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente, assistito dall’avvocato, ad esperire il procedimento di mediazione di cui al citato art. 5 del DLgs 28/2010, presso il Conciliatore Bancario Finanziario sopra indicato oppure presso un organismo iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria. (Si precisa che un’eventuale clausola sulla risoluzione stragiudiziale diversa da quella sopra riportata, contenuta in documenti, anche contrattuali, è da considerarsi superata da quella sopra, aggiornata con il riferimento all’Arbitro per le Controversie Finanziarie -ACF). BRRD –Standard di informativa per scheda prodotto/modulo d’ordine Rischio connesso al Bail-in: la Direttiva 2014/59/UE dell’Unione Europea (BRRD - BankRecovery and Resolution Directive) ha introdotto in tutti i Paesi europei regole armonizzate per prevenire e gestire le crisi delle banche e delle imprese di investimento, limitando la possibilità di interventi pubblici da parte dello Stato e prevedendo taluni strumenti da adottare per la risoluzione di un ente in dissesto o a rischio di dissesto. Tra questi strumenti è previsto il c.d. “bail-in” che consente, al ricorrere delle condizioni per la risoluzione, la riduzione del valore di alcuni crediti o la loro conversione in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca; nonché a mantenere la fiducia del mercato.Il bail-in si applica seguendo la gerarchia di seguito indicata: i) azioni e altri strumenti rappresentativi di capitale; ii) obbligazioni subordinate; iii) obbligazioni non subordinate (senior) e dei depositi interbancari e delle grandi imprese; iv) depositi delle persone fisiche e piccole e medie imprese (per la parte eccedente l’importo di € 100.000).Gli azionisti e i creditori non potranno in nessun caso subire perdite maggiori di quelle che sopporterebbero in caso di liquidazione della banca secondo le procedure ordinarie di insolvenza. LEGENDA Canone annuo Consumatore Conto di pagamento Disponibilità somme versate Fido o affidamento Prestatore di servizi di pagamento Spese fisse per la gestione del conto Persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. Un conto intrattenuto presso un prestatore di servizi di pagamento da uno o più utilizzatori di servizi di pagamento per l’esecuzione di operazioni di pagamento Numero di giorni successivi alla data dell’operazione dopo i quali il cliente può utilizzare le somme versate. Somma che la banca si impegna a mettere a disposizione del cliente oltre il saldo disponibile Uno dei seguenti organismi: istituti di monetica elettronica e istituti di pagamento nonché, quando prestano servizi di pagamento, banche, Poste Pagina 7 di 8 Conto Corrente in valuta estera per consumatori Aggiornato al 02/01/2017 Saldo disponibile Sconfinamento in assenza di fido e sconfinamento extra-fido Spesa singola operazione non compresa nel canone Spese annue per conteggio interessi e competenze Spese per invio estratto conto Tasso creditore annuo nominale Tasso debitore annuo nominale Tasso effettivo Tasso Effettivo Globale Medio(TEGM) Valute sui prelievi Valute sui versamenti: Italiane S.p.a., la Banca Centrale Europea e le banche centrali nazionali se non agiscono in veste di autorità monetarie, altre autorità pubbliche, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali se non agiscono in veste di autorità pubbliche. Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare. Somma che la banca ha accettato di pagare quando il cliente ha impartito un ordine di pagamento (assegno, domiciliazione utenze) senza avere sul conto corrente la disponibilità. Si ha sconfinamento anche quando la somma pagata eccede il fido utilizzabile. Spesa per la registrazione contabile di ogni operazione oltre quelle eventualmente comprese nel canone annuo. Spese per il conteggio periodico degli interessi, creditori e debitori, e per il calcolo delle competenze. Commissioni che la banca applica ogni volta che invia un estratto conto, secondo la periodicità e il canale di comunicazione stabiliti nel contratto. Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme depositate (interessi creditori), che sono poi accreditati sul conto al netto delle ritenute fiscali. Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del clientesulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto. Valore del tasso, rapportato su base annua, che tiene conto degli effetti della periodicità – se inferiore all’anno – di capitalizzazione degli interessi. Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’economia e delle finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, occorre individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell’operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore. Numero dei giorni che intercorrono tra la data del prelievo e la data dalla quale iniziano ad essere addebitati gli interessi. Quest’ultima potrebbe anche essere precedente alla data del prelievo. Numero dei giorni che intercorrono tra la data del versamento e la data dalla quale iniziano ad essere accreditati gli interessi. Pagina 8 di 8