Conto Corrente in valuta estera consumatori

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Conto Corrente in valuta estera consumatori
Conto Corrente in valuta estera per consumatori
Aggiornato al 02/01/2017
Foglio informativo
CONTO CORRENTE IN VALUTA ESTERA PER CONSUMATORI
Questo conto è particolarmente adatto per chi al momento dell’apertura del conto pensa di svolgere un
numero bassissimo di operazioni o non può stabilire, nemmeno orientativamente, il tipo o il numero di
operazioni che svolgerà.
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Credito Cooperativo Mediocrati Società Cooperativa per Azioni
Sede legale ed amministrativa: Via Alfieri – 87036 Rende (CS)
Tel. 0984.841811 – Fax 0984.841805
e-mail: [email protected] - sito internet: www.mediocrati.it
Registro delle Imprese di Cosenza n. 46914 – n. R.E.A. 156519 – Cod. ABI 07062.3
Iscritta all’albo delle banche tenuto dalla Banca d’Italia al n. 5419
Iscritta all’Albo delle Società Cooperative al n. A160927
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo
CHE COS’È IL CONTO CORRENTE
Il conto corrente è un contratto con il quale la banca svolge un servizio di cassa per il cliente: custodisce i
suoi risparmi e gestisce il denaro con una serie di servizi (versamenti, prelievi e pagamenti nei limiti del
saldo disponibile).
Al conto corrente sono di solito collegati altri servizi quali carta di debito, carta di credito, assegni, bonifici,
domiciliazione delle bollette, fido.
Il conto corrente in valuta estera
Il conto corrente in valuta può essere acceso solo da clientela (consumatori e non) di standing elevato aventi
rapporti andamentali regolari da almeno 12 mesi.
Può essere aperto nelle seguenti valute: sterline inglesi, dollaro USA, dollaro canadese, franco svizzero, e yen
giapponese.
Il conto non potrà sconfinare (neanche per valuta) e non sarà possibile agganciarvi alcun mezzo di
pagamento compreso l’home banking.
Rischi
Il conto corrente è un prodotto sicuro. Il rischio principale è il rischio di controparte, cioè l’eventualità che la
banca non sia in grado di rimborsare al correntista, in tutto o in parte, il saldo disponibile. Per questa ragione
la banca aderisce al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo che assicura a ciascun
correntista una copertura fino a 100.000,00 Euro.
Altri rischi possono essere legati allo smarrimento o al furto di assegni, carta di debito, carta di credito, dati
identificativi e parole chiave per l’accesso al conto su internet, ma sono anche ridotti al minimo se il
correntista osserva le comuni regole di prudenza e attenzione.
Se il conto corrente è in valuta estera, un ulteriore rischio può essere rappresentato dalle variazioni del tasso
di cambio.
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Va segnalato, inoltre, il rischio che la banca – se contrattualmente previsto – possa variare unilateralmente, in
senso sfavorevole al cliente, le condizioni economiche (tassi d’interesse ed altre commissioni e spese del
servizio) secondo quanto previsto dall’art. 118 del Testo Unico Bancario (D.Lgs. n. 385/93).
Per saperne di più:
la Guida pratica al conto corrente, che orienta nella scelta del conto, è disponibile sul sito
www.bancaditalia.it, sul sito della banca www.mediocrati.it e presso tutte le filiali della banca.
Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue rappresentano, con buona approssimazione, la gran parte
dei costi complessivi sostenuti da un consumatore medio titolare di un conto corrente.
Questo vuol dire che il prospetto non include tutte le voci di costo. Alcune delle voci escluse potrebbero
essere importanti in relazione sia al singolo conto sia all’operatività del singolo cliente.
Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente anche la sezione “Altre
condizioni economiche” e consultare i fogli informativi dei servizi accessori al conto, messi a
disposizione della banca.
E’ sempre consigliabile verificare periodicamente se il conto corrente acquistato è ancora il più adatto alle
proprie esigenze. Per questo è utile esaminare con attenzione l’elenco delle spese sostenute nell’anno,
riportato nell’estratto conto, e confrontarlo con i costi orientativi per i clienti tipo indicati dalla banca
nello stesso estratto conto.
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
Voce
Importo
Non prevista
Spese per l’apertura del conto
SPESE FISSE
GESTIONE LIQUIDITA’
Voce
Spese tenuta conto annuale (trimestrale)
Periodicità di addebito
Importo
€ 70 (€ 17,50)
Trimestrale
SPESE VARIABILI
GESTIONE LIQUIDITA’
Voce
Spese per registrazione operazione (si aggiunge al costo dell'operazione) non
incluse nel canone
Numero di registrazioni gratuite trimestrali incluse nel canone
Spese per estratto conto
Spese per estratto conto scalare
Spese per documento di sintesi
Spese per altre comunicazioni
Spese per altre comunicazioni mediante raccomandata
INTERESSI SOMME DEPOSITATE
INTERESSI CREDITORI
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Importo
€ 1,50
0 operazioni
0,00€
1,00 €
1,00€
0,00€
0,00€
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-
Voce
Tasso creditore annuo
Tasso nominale
Importo
0%
Ritenuta fiscale
Come per legge
SCONFINAMENTI IN ASSENZA DI AFFIDAMENTO
SCONFINAMENTI IN ASSENZA DI AFFIDAMENTO
Interessi debitori
Gli interessi debitori previsti per gli sconfinamenti in assenza di fido sono calcolati sull’ammontare e per la durata dello
sconfinamento per valuta, nel caso in cui il saldo per valuta ed il saldo disponibile risultino contestualmente di segno negativo.
INTERESSI DEBITORI
Voce
Tasso debitore annuo
- nominale
Importo
0,00%
TASSO PER INTERESSI DI MORA
Voce
Tasso debitore annuo
- nominale
Importo
0,00%
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo
alle operazioni di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della
banca www.mediocrati.it
DISPONIBILITA’ SOMME VERSATE
Voce
Contante espresso in una divisa diversa da quella del conto
Contante espresso in una divisa uguale a quella del conto
Versamento assegni bancari tratti sullo stesso sportello
accreditante:
- nella stessa divisa in cui è espresso il conto
- in divisa diversa da quella in cui è espresso in conto
Versamento assegni in euro tratti su sportelli situati in Italia
Importo
2 giorni calendario Forex dal versamento
Giorno del versamento
Data operazione
2 gg calendario Forex dal versamento
4 giorni lavorativi bancari + 2 gg
calendario Forex dal versamento
ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE
Operatività corrente e gestione della liquidità
VALUTE
VALUTE SUI VERSAMENTI
Voce
Importo
Versamento contante:
- nella stessa divisa in cui è espresso il conto
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Data operazione
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- in divisa diversa da quella in cui è espresso il conto
Versamento assegni bancari tratti sullo stesso sportello
accreditante:
- nella stessa divisa in cui è espresso il conto
- in divisa diversa da quella in cui è espresso il conto
Versamento assegni in euro tratti su sportelli situati in Italia
Versamento assegni in euro tratti su sportelli situati all’estero
Versamento assegni in divisa tratti su sportelli situati nel Paese
in cui la divisa ha corso legale:
- nella stessa divisa in cui è espresso il conto
- in divisa diversa da quella in cui è espresso il conto
Data contabile
Data operazione
Data contabile
30 giorni lavorativi successivi a data
contabile
30 giorni lavorativi successivi a data
contabile
30 giorni lavorativi successivi a data
contabile
32 giorni lavorativi successivi a data
contabile
VALUTE SUI PRELIEVI
Voce
Valute sui prelevamenti nella stessa divisa in cui è espresso il
conto:
- in contanti
- mediante assegni bancari
ALTRE SPESE E CONDIZIONI
Voce
Imposta di bollo su estratto conto
Importo
Stesso giorno del prelievo
Data emissione
Importo
Nella misura stabilita tempo per
tempo
dall'Amministrazione
Finanziaria
(addebitata
al
controvalore in divisa calcolato al
cambio indicativo del giorno
d’esecuzione
dell’operazione
fornito
dalla Banca
Centrale
Europea)
Imposta di bollo annuale:
- persone fisiche:
€ 34,20
- persone giuridiche: € 100,00
L’imposta non si applica ai clienti persone fisiche titolari di un rapporto avente una giacenza media annua
risultante dagli estratti conto complessivamente non superiore ad € 5.000.
Periodicità
Annuale
Periodicità o data di addebito spese e commissioni
Annuale
o
al
momento
dell’esecuzione dell’operazione
Periodicità di conteggio interessi creditori e debitori
Annuale, al 31 dicembre di ciascun
anno o alla chiusura del rapporto
Liquidazione interessi creditori
Annuale, al 31 dicembre di ciascun
anno o alla chiusura del rapporto
Esigibilità interessi debitori
Primo marzo dell’anno successivo a
quello in cui sono maturati o alla
chiusura del rapporto
Divisore interessi debitori e creditori
365
Periodicità estratto conto
Annuale
Periodicità conto scalare
Annuale
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Periodicità documento di sintesi
Al 31 dicembre di ogni anno e
all’estinzione del rapporto.
TASSO DI CAMBIO
Applicato ad operazioni di addebito e accredito in
euro o in divisa diversa da quella in cui è espresso
il conto se previsto dal conto
Applicato all’addebito delle spese fisse e variabili
se espresse in euro
Applicato all’addebito delle altre spese e
commissioni espresse in euro
Applicato al versamento di assegni in euro o in una
divisa diversa da quella in cui è espresso il conto,
se previsto dal contratto, nonché alle spese e
commissioni applicate all’operazione
Cambio al durante alla data di esecuzione
dell’operazione, maggiorato dell’eventuale spread,
come esposto nel cartello di riferimento del
medesimo giorno presente presso tutte le succursali
della banca
Cambio di riferimento della Banca Centrale Europea
esposto presso tutte le succursali della banca nel
cartello dei cambi di riferimento del medesimo
giorno
Cambio al durante alla data di esecuzione
dell’operatore, maggiorato dell’eventuale spread,
come esposto nel cartello di riferimento del
medesimo giorno presente presso tutte le succursali
della banca
Cambio di riferimento della Banca Centrale Europea
maggiorato dell’eventuale spread come esposto nel
cartello dei cambi applicati alle operazioni di cassa
valuta del medesimo giorno presente presso tutte le
succursali della banca secondo quanto di volta in
volta concordato con il cliente
RECESSO E RECLAMI
Recesso dal contratto
Ciascuna parte potrà recedere in qualsiasi momento, dandone comunicazione all’altra parte con il preavviso
di 10 giorni,dal contratto di conto corrente e dalla inerente convenzione di assegno, esigendo tutto quanto sia
reciprocamente dovuto, salvo l’obbligo del cliente di costituire o mantenere i fondi necessari per il
regolamento delle eventuali operazioni ancora sospese.
La comunicazione di recesso è effettuata in forma scritta, su supporto cartaceo, eventualmente anticipata con
altro mezzo. L'efficacia del recesso,tuttavia, decorre dal ricevimento della comunicazione effettuata in forma
cartacea.
Il recesso senza preavviso è ammesso in presenza di un giustificato motivo, che ricorre, ad esempio, nel caso
di protesto di assegno per difetto di provvista o mancanza di autorizzazione.
Se la banca, in presenza di un giustificato motivo, vuole procedere a variazioni unilaterali di tassi, prezzi e
ogni altra condizione del contratto, sfavorevoli per il cliente, deve comunicare per iscritto a quest’ultimo la
variazione con un preavviso minimo di 2 mesi e indicare il motivo che giustifica la modifica. La proposta
può essere respinta entro la data prevista per la sua applicazione, chiudendo il contratto alle precedenti
condizioni.
Termini massimi di chiusura del rapporto contrattuale
Entro 10 giorni successivi dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso, salva la definizione delle
eventuali operazioni in corso.
Portabilità (Trasferimento dei servizi di pagamento connessi al rapporto di conto di pagamento)
Ai sensi di quanto previsto dal D.L. 3/15 convertito con L. 33/15, il cliente consumatore ha diritto a trasferire
gratuitamente, tutti o alcuni dei servizi di pagamento connessi al rapporto di conto (ordini permanenti di
bonifico – SCT – SEPA Credit Transfer, bonifici ricorrenti – SCT, ordini di addebito diretto – SDD – SEPA
Direct Debit Core, RID finanziari e a importo fisso, ordini di addebito relativi a rate di mutui e
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finanziamenti) e/o l’eventuale saldo disponibile positivo, con o senza la chiusura del rapporto, su un conto
di pagamento, espresso nella medesima valuta e con pari intestazione, in essere presso un’altra Banca o altro
prestatore di servizi di pagamento. Il trasferimento avviene, in assenza di cause ostative, entro dodici giorni
lavorativi della relativa richiesta presentata dal cliente alla banca o al prestatore di servizi di pagamento
presso cui si intendono trasferire i servizi di pagamento e/o il saldo del rapporto di conto.
Reclami
I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della Banca [BCC Mediocrati - Ufficio reclami, Via Alfieri - 87036
Rende (CS); e-mail: [email protected]: [email protected]], che risponde entro
30 giorni dal ricevimento.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni può rivolgersi a:
Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito
www.arbitrobancariofinanziario.it, il sito della banca www.mediocrati.it, chiedere presso le filiali della
Banca d’Italia, chiedere alla banca oppure consultare l’apposita “Guida Pratica” a disposizione della
clientela presso ogni filiale della banca.
Nei casi in cui la contestazione alla Banca tragga origine dalla mancata erogazione del finanziamento,
dal mancato incremento o dalla revoca di finanziamento, dall'inasprimento delle condizioni applicate a
un rapporto di finanziamento o da altri comportamenti della banca conseguenti alla valutazione del
merito di credito del cliente, quest'ultimo può decidere di presentare direttamente istanza al Prefetto, in
forma riservata, a mezzo PEC e su apposito modulo predisposto dal Ministero degli Interni al fine di
avviare la procedura di ricorso all'ABF;
•
per i reclami relativi ai servizi di investimento, può rivolgersi alla “Camera di Conciliazione e di
Arbitrato” presso la Consob, per la quale può consultare il sito www.camera-consob.it, fino alla data di
avvio dell’ Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), ovvero in data 09/01/2017, istituito con
Delibera Consob n. 19602 del 4 maggio 2016; o all’Ombudsman-Giurì Bancario sino alla data dell’
08/01/2017, presso il Conciliatore Bancario Finanziario, consultando il relativo sito internet. Le
procedure di conciliazione e di arbitrato iniziate innanzi alla Camera di Conciliazione e di Arbitrato e
non ancora concluse alla data di avvio dell’operatività dell’ACF (09/01/2017), continuano a svolgersi
secondo le disposizioni del regolamento adottato con delibera n. 18275 del 18 luglio 2012.
Dalla data di attivazione dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), del cui funzionamento la
Banca fornirà informazioni sul proprio sito web, il reclamante può rivolgersi a tale soggetto per le
controversie con l’intermediario relative alla violazione da parte di questo degli obblighi di diligenza,
correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell’esercizio delle attività
disciplinate nella parte II del TUF, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del
Regolamento (UE) n. 524/2013. Non rientrano nell’ambito di operatività dell’ACF le controversie che
implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a euro cinquecentomila. Sono
esclusi dalla cognizione dell'ACF i danni che non sono conseguenza immediata e diretta
dell'inadempimento o della violazione da parte dell’intermediario degli obblighi sopra indicati e quelli
che non hanno natura patrimoniale. L’ACF promuove forme di collaborazione con gli altri organismi di
risoluzione extragiudiziale delle controversie, anche al fine di risolvere questioni relative alla
delimitazione delle reciproche competenze.
Il ricorso all’ACF può essere proposto esclusivamente dall’investitore, personalmente o per il tramite di
un’associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore.
Il ricorso può essere proposto quando, sui medesimi fatti oggetto dello stesso:
a) non sono pendenti, anche su iniziativa dell’intermediario a cui l’investitore ha aderito, altre
procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie;
b) è stato preventivamente presentato reclamo all’intermediario al quale è stata fornita espressa
risposta, ovvero sono decorsi più di sessanta giorni dalla sua presentazione, senza che
l’intermediario abbia comunicato all’investitore le proprie determinazioni.
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Il ricorso all’ACF deve essere proposto entro un anno dalla presentazione del reclamo all’intermediario
ovvero, se il reclamo è stato presentato anteriormente alla data di avvio dell’operatività dell’ACF, entro
un anno da tale data.
Il diritto di ricorrere all’ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell’investitore ed è sempre
esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di
risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti.
Il ricorso alla “Camera di Conciliazione e di Arbitrato” o all’“Arbitro per le Controversie Finanziarie”
assolve alla condizione di procedibilità della domanda giudiziale di cui all’art. 5 del DLgs 28/2010,
mentre il ricorso all’Ombudsman-Giurì Bancario non assolve alla suddetta condizione di procedibilità;
•
ad altre forme di soluzione stragiudiziale delle controversie quale ad esempio, il Conciliatore Bancario
Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie finanziarie e societarie – ADR,
consultando il sito www.conciliatorebancario.it.
Anche in assenza di formale reclamo alla Banca, l’art. 5 del DLgs 28/2010 prevede che il Cliente che
intenda esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di contratti assicurativi,
bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente, assistito dall’avvocato, ad esperire il procedimento di
mediazione di cui al citato art. 5 del DLgs 28/2010, presso il Conciliatore Bancario Finanziario sopra
indicato oppure presso un organismo iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia
e specializzato in materia bancaria e finanziaria.
(Si precisa che un’eventuale clausola sulla risoluzione stragiudiziale diversa da quella sopra riportata,
contenuta in documenti, anche contrattuali, è da considerarsi superata da quella sopra, aggiornata con il
riferimento all’Arbitro per le Controversie Finanziarie -ACF).
BRRD –Standard di informativa per scheda prodotto/modulo d’ordine
Rischio connesso al Bail-in: la Direttiva 2014/59/UE dell’Unione Europea (BRRD - BankRecovery and
Resolution Directive) ha introdotto in tutti i Paesi europei regole armonizzate per prevenire e gestire le crisi
delle banche e delle imprese di investimento, limitando la possibilità di interventi pubblici da parte dello
Stato e prevedendo taluni strumenti da adottare per la risoluzione di un ente in dissesto o a rischio di
dissesto. Tra questi strumenti è previsto il c.d. “bail-in” che consente, al ricorrere delle condizioni per la
risoluzione, la riduzione del valore di alcuni crediti o la loro conversione in azioni per assorbire le perdite e
ricapitalizzare la banca; nonché a mantenere la fiducia del mercato.Il bail-in si applica seguendo la gerarchia
di seguito indicata: i) azioni e altri strumenti rappresentativi di capitale; ii) obbligazioni subordinate; iii)
obbligazioni non subordinate (senior) e dei depositi interbancari e delle grandi imprese; iv) depositi delle
persone fisiche e piccole e medie imprese (per la parte eccedente l’importo di € 100.000).Gli azionisti e i
creditori non potranno in nessun caso subire perdite maggiori di quelle che sopporterebbero in caso di
liquidazione della banca secondo le procedure ordinarie di insolvenza.
LEGENDA
Canone annuo
Consumatore
Conto di pagamento
Disponibilità somme
versate
Fido o affidamento
Prestatore di servizi di
pagamento
Spese fisse per la gestione del conto
Persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale,
commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
Un conto intrattenuto presso un prestatore di servizi di pagamento da uno o
più utilizzatori di servizi di pagamento per l’esecuzione di operazioni di
pagamento
Numero di giorni successivi alla data dell’operazione dopo i quali il cliente
può utilizzare le somme versate.
Somma che la banca si impegna a mettere a disposizione del cliente oltre il
saldo disponibile
Uno dei seguenti organismi: istituti di monetica elettronica e istituti di
pagamento nonché, quando prestano servizi di pagamento, banche, Poste
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Saldo disponibile
Sconfinamento in assenza
di fido e sconfinamento
extra-fido
Spesa singola operazione
non compresa nel canone
Spese annue per
conteggio interessi e
competenze
Spese per invio estratto
conto
Tasso creditore annuo
nominale
Tasso debitore annuo
nominale
Tasso effettivo
Tasso Effettivo Globale
Medio(TEGM)
Valute sui prelievi
Valute sui versamenti:
Italiane S.p.a., la Banca Centrale Europea e le banche centrali nazionali se non
agiscono in veste di autorità monetarie, altre autorità pubbliche, le pubbliche
amministrazioni statali, regionali e locali se non agiscono in veste di autorità
pubbliche.
Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare.
Somma che la banca ha accettato di pagare quando il cliente ha impartito un
ordine di pagamento (assegno, domiciliazione utenze) senza avere sul conto
corrente la disponibilità.
Si ha sconfinamento anche quando la somma pagata eccede il fido
utilizzabile.
Spesa per la registrazione contabile di ogni operazione oltre quelle
eventualmente comprese nel canone annuo.
Spese per il conteggio periodico degli interessi, creditori e debitori, e per il
calcolo delle competenze.
Commissioni che la banca applica ogni volta che invia un estratto conto,
secondo la periodicità e il canale di comunicazione stabiliti nel contratto.
Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme
depositate (interessi creditori), che sono poi accreditati sul conto al netto delle
ritenute fiscali.
Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del
clientesulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli
interessi sono poi addebitati sul conto.
Valore del tasso, rapportato su base annua, che tiene conto degli effetti della
periodicità – se inferiore all’anno – di capitalizzazione degli interessi.
Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’economia e delle
finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di
interesse è usurario e, quindi, vietato, occorre individuare, tra tutti quelli
pubblicati, il tasso soglia dell’operazione e accertare che quanto richiesto dalla
banca non sia superiore.
Numero dei giorni che intercorrono tra la data del prelievo e la data dalla
quale iniziano ad essere addebitati gli interessi. Quest’ultima potrebbe anche
essere precedente alla data del prelievo.
Numero dei giorni che intercorrono tra la data del versamento e la data dalla
quale iniziano ad essere accreditati gli interessi.
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