bollettino delle giunte e delle commissioni

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bollettino delle giunte e delle commissioni
CAMERA DEI DEPUTATI
741
MERCOLEDÌ 18 GENNAIO 2006
XIV LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
INDICE
COMITATO
Pag.
3
...........................
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11
.....................
»
13
PER LA LEGISLAZIONE
GIUNTA
DELLE ELEZIONI
GIUNTA
PER LE AUTORIZZAZIONI
.....................
COMMISSIONI
RIUNITE
(I e IV)
.....................
»
18
COMMISSIONI
RIUNITE
(IX e XI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
»
19
COMMISSIONI
RIUNITE
(X e XII) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
»
20
COMMISSIONI
RIUNITE
(X e XIV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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29
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30
.................................
»
34
AFFARI
COSTITUZIONALI, DELLA
INTERNI
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
(I) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GIUSTIZIA (II)
(III) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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44
DIFESA (IV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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50
BILANCIO,
(V) . . . . . . . . . . . . .
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51
FINANZE (VI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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70
CULTURA,
(VII) . . . . . . . . . . . . . . . .
»
100
(VIII) . . . . . . . . .
(IX) . . . . . . . . . . .
»
»
110
112
AFFARI
ESTERI E COMUNITARI
TESORO E PROGRAMMAZIONE
SCIENZA E ISTRUZIONE
AMBIENTE,
TRASPORTI,
TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI
POSTE E TELECOMUNICAZIONI
N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Forza Italia: FI; Democratici di Sinistra-L’Ulivo: DS-U; Alleanza
Nazionale: AN; Margherita, DL-L’Ulivo: MARGH-U; UDC Unione dei democratici cristiani e dei
democratici di centro (CCD-CDU): UDC (CCD-CDU); Lega Nord Federazione Padana: LNFP;
Rifondazione comunista: RC; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com.it; Misto-La Rosa nel
Pugno: Misto-RosanelPugno; Misto-Verdi-l’Unione: Misto-VU; Misto-Minoranze linguistiche: MistoMin.linguist.; Misto-Liberal-democratici, Repubblicani, Nuovo PSI: Misto-LdRN.PSI; Misto-PopolariUDEUR: Misto-Pop-UDEUR; Misto-Ecologisti democratici: Misto-ED.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI
ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN . . . . . . . . . . . . . . . .
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237
INDICE GENERALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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238
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) . . . . . . . .
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AFFARI SOCIALI (XII) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AGRICOLTURA (XIII) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (XIV) . . . . . . . . . . . . . . .
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L’INDIRIZZO GENERALE E LA
VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI . . . . . . . . . . . . .
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA
CRIMINALITÀ ORGANIZZATA MAFIOSA O SIMILARE . . . . . . .
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ
DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA
E ASSISTENZA SOCIALE
COMMISSIONE
.........................
PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL CICLO DEI RIFIUTI
E SULLE ATTIVITÀ ILLECITE AD ESSO CONNESSE
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
3
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Comitato per la legislazione
COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
S O M M A R I O
ESAME AI SENSI DELL’ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:
Conversione in legge del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3, recante attuazione della direttiva
98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (C. 6258) (Parere
alle Commissioni riunite X e XII) (Esame e conclusione – Parere con osservazioni) . . . . . . . . . . . .
3
Comunicazioni del Presidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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ESAME AI SENSI DELL’ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:
Conversione in legge del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, recante misure urgenti in
materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione (C. 6259)
(Parere alla I Commissione) (Esame e conclusione – Parere con condizioni, osservazioni e
raccomandazione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
ESAME AI SENSI DELL’ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:
Disposizioni in materia di professioni sanitarie e delega al Governo per l’istituzione dei
relativi ordini professionali (C. 6229, approvato dal Senato) (Parere alla XII Commissione)
(Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006. — Presidenza del presidente Vincenzo SINISCALCHI. — Intervengono i sottosegretari di
Stato Roberto Cota, per le attività produttive, e Learco Saporito, per la funzione
pubblica.
8
Giuliano PISAPIA, relatore, dopo aver
ricordato il contenuto del provvedimento,
illustra la seguente proposta di parere:
« Il Comitato per la legislazione,
La seduta comincia alle 14.
esaminato il disegno di legge n. 6258
e rilevato che:
ESAME AI SENSI DELL’ARTICOLO 96-BIS,
COMMA 1, DEL REGOLAMENTO
esso reca un contenuto omogeneo
volto a tutelare le invenzioni biotecnologiche conformemente alla normativa comunitaria;
Conversione in legge del decreto-legge 10 gennaio
2006, n. 3, recante attuazione della direttiva 98/
44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche.
(C. 6258).
(Parere alle Commissioni riunite X e XII).
(Esame e conclusione – Parere con osservazioni).
Il Comitato inizia l’esame del disegno di
legge di conversione in titolo.
pone specifiche disposizioni in materia di brevetti senza procedere ad un
coordinamento né con la disciplina organica sui brevetti presente nel codice civile
(artt. 2584-2594) né con quella recata nel
« Codice dei diritti di proprietà industriale »
(di cui al recente decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30) attesa l’esplicita volontà legislativa di tenere distinta la disci-
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
plina inerente la « proprietà industriale »
dalla materia dei brevetti relativi alle invenzioni biotecnologiche; tale circostanza
suscita comunque perplessità in ordine
alla coerenza sistematica della scelta di
collocare disposizioni in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche al di fuori del nuovo Codice
della proprietà industriale;
riproduce pressoché integralmente
il contenuto del disegno di legge S. 1745-B,
all’esame del Senato in seconda lettura (e
già oggetto di doppia approvazione da
parte della Camera); inoltre, il disegno di
legge comunitaria 2005, approvato in seconda lettura dalla Camera l’11 gennaio
2006, ricomprende tra le direttive che il
Governo è delegato ad attuare la medesima direttiva comunitaria 98/44/CE oggetto del decreto in esame;
reca disposizioni che contengono
generici richiami alla normativa nazionale
e comunitaria (ad esempio, i commi 3 e 4
dell’articolo 5) per i quali sarebbe invece
opportuno, ove possibile, specificare la
normativa oggetto del rinvio;
non è corredato della relazione
sull’analisi tecnico-normativa (ATN);
non è corredato della relazione
sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR);
alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento
osserva quanto segue:
sotto il profilo dell’efficacia del testo per
la semplificazione e il riordinamento della
legislazione vigente:
all’articolo 4, comma 1, lettera c),
n. 5 – ove si esclude la brevettabilità di
« protocolli di screening genetico » quando
siano suscettibili di determinare discriminazioni ovvero aventi finalità eugenetiche
– dovrebbe valutarsi se la disposizione
risulti coerente con quanto previsto dalla
lettera b) del medesimo comma, che esclu-
4
—
Comitato per la legislazione
derebbe dalla brevettabilità, senza esplicite
eccezioni, i metodi terapeutici e di diagnosi applicati al corpo umano;
all’articolo 5, comma 5 – che subordina alle condizioni definite da un decreto
del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanarsi di concerto con il
Ministro delle attività produttive, l’utilizzazione da parte dell’agricoltore di materiale brevettato di origine vegetale a fini di
riproduzione o moltiplicazione in propriosia valutata l’opportunità di stabilire un
termine per l’emanazione del decreto in
oggetto, analogamente a quanto previsto al
comma 7 del medesimo articolo, ove è
stabilito un termine di sessanta giorni per
l’emanazione di un analogo decreto volto
a disciplinare lo speculare privilegio dell’allevatore. »
Vincenzo SINISCALCHI, presidente,
concorda con i rilievi espressi dal relatore,
segnalando, in particolare, come la proposta di parere evidenzi in termini generali l’esigenza di operare un coordinamento legislativo del provvedimento con la
normativa in materia di brevetti.
Il Sottosegretario Roberto COTA ringrazia il relatore per l’accurata analisi del
provvedimento e per i suggerimenti recati
dalla proposta di parere, volti a promuovere un chiarimento del significato normativo delle disposizioni, nonchè una precisazione della loro formulazione. Nel convenire con quanto osservato a proposito
dell’articolo 5, comma 5, si riserva, invece,
un ulteriore approfondimento in ordine a
quanto segnalato con riferimento all’articolo 4, le cui disposizioni richiamate nella
proposta di parere, a suo avviso, non
appaiono porsi tra di loro in evidente
contraddizione, concorrendo entrambe a
definire gli ambiti di esclusione della brevettabilità.
Giuliano PISAPIA, relatore, conviene
sul fatto che certamente la previsione
contenuta nell’articolo 4, comma 1, lettera
c), n. 5 intende specificare i casi di esclusione della brevettabilità dei protocolli di
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—
screening genetico; tuttavia la formulazione della disposizione appare prevedere
l’esclusione solo relativamente ai « protocolli di screening genetico » quando siano
suscettibili di determinare discriminazioni
ovvero aventi finalità eugenetiche, rendendo invece brevettabili protocolli aventi
altre finalità.
5
—
Comitato per la legislazione
auspicio per la costituzione – nella prossima legislatura – di specifiche forme di
raccordo conoscitivo con il Governo.
Invita pertanto i colleghi a non far
mancare, in quella sede, il proprio contributo ad un cosı̀ importante momento di
confronto con il Governo.
Il Comitato prende atto.
Il
Sottosegretario
Roberto
COTA
prende atto della precisazione fornita dal
relatore
Il Comitato approva la proposta di
parere del relatore.
Comunicazioni del Presidente.
Vincenzo SINISCALCHI, presidente, facendo seguito all’iniziativa adottata dal
precedente presidente del Comitato, onorevole Fontanini, nello scorso mese di
maggio, relativamente allo svolgimento di
audizioni di membri del Governo presso il
Comitato – iniziativa che ha ricevuto
l’avallo del Presidente della Camera –
comunica che nella seduta di mercoledı̀ 25
gennaio avrà luogo l’audizione del Ministro per la funzione pubblica, on Mario
Baccini.
Tale incontro avrà ad oggetto l’illustrazione degli intendimenti e delle iniziative
del Governo volte alla semplificazione, alla
codificazione ed al riordino normativo,
prefigurate in particolare dalla recente
legge di semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005 (n. 246 del 2005),
ove si delinea un ambizioso procedimento
volto alla riduzione ed alla razionalizzazione del corpus legislativo, nonché una
piena valorizzazione degli strumenti
istruttori e di valutazione posti a carico
del Governo (ATN e AIR; cui si aggiunge
la futura previsione della VIR – Verifica
dell’impatto della regolamentazione).
L’audizione del Ministro si pone simbolicamente come momento conclusivo
dell’attività del Comitato nella legislatura
e, in questo senso, opera anche come
ESAME AI SENSI DELL’ARTICOLO 96-BIS,
COMMA 1, DEL REGOLAMENTO
Conversione in legge del decreto-legge 10 gennaio
2006, n. 4, recante misure urgenti in materia di
organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione.
(C. 6259).
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere con condizioni, osservazioni e raccomandazione).
Il Comitato inizia l’esame del disegno di
legge di conversione in titolo.
Antonio MAROTTA, relatore, illustra la
seguente proposta di parere:
« Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 6259
e rilevato che:
esso reca disposizioni tra loro eterogenee, pur se genericamente attinenti all’ambito dell’organizzazione amministrativa dello Stato e di enti pubblici nazionali;
reca, all’articolo 22, comma 1, una
disposizione la cui applicazione presuppone l’entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione della delega al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario previsto dalla legge n. 150 del
2005, finendo per incidere sugli stessi
principi e criteri direttivi della delega; tale
circostanza suscita perplessità sia per
quanto concerne il limite di contenuto dei
decreti legge di cui all’articolo 15, lettera
a) della legge n. 400 del 1988, sia in ordine
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
al requisito della « immediata applicabilità », statuito dall’articolo 15, comma 3,
della citata legge n. 400;
dispone, all’articolo 6, comma 3, la
novellazione integrale di una norma, che a
sua volta era stata modificata da un decreto legge attualmente all’esame del Senato (n. 250 del 5 dicembre 2005), determinando una sovrapposizione di fonti normative che rende incerta l’individuazione
della disciplina concretamente applicabile;
incide su fonti normative di rango
secondario;
modifica in alcuni casi disposizioni
vigenti senza procedere ad una loro esplicita novellazione;
reca in alcuni articoli rubriche non
pienamente corrispondenti al contenuto
delle norme (in particolare: all’articolo 20,
la rubrica fa riferimento a disposizioni
urgenti in materia di energia elettrica mentre i commi 9 e 10 concernono l’industria
bellica; all’articolo 31, il tenore della rubrica non appare corrispondente al complessivo contenuto dell’articolo);
la tecnica della novellazione – agli
artt. 1, comma 7, lettera a); 2, 6, comma
2, 10, comma 1; 20, comma 4; 25; 29,
comma 1, lettera a) – non è utilizzata
conformemente a quanto previsto dalla
circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, al punto 9),
secondo cui l’unità minima di testo da
sostituire con una novella dovrebbe essere
il comma (o comunque un periodo o una
lettera), anche nel caso in cui si modifichi
una singola parola, per consentire una più
agevole comprensione della modifica;
reca, all’articolo 1, comma 3, lettera
e), un rinvio ad una disposizione ormai
abrogata: l’articolo 18 della legge n. 229
del 2003 (legge di semplificazione 2001) è
stato abrogato, infatti, a decorrere dal
1o gennaio 2006, dall’articolo 75 del Codice
dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n 82 del 2005;
6
—
Comitato per la legislazione
reca, all’articolo 24, una errata numerazione di un comma (l’articolo in
esame inserisce un comma 1-bis nell’ambito dell’articolo 8 della legge 28 gennaio
1994, n. 84, nel quale è già presente un
comma numerato 1-bis);
non è corredato della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN);
non è corredato della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione
(AIR);
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e
96-bis del Regolamento, debbano essere
rispettate le seguenti condizioni,
sotto il profilo dei limiti di contenuto del
decreto-legge:
si sopprima la disposizione contenuta
nell’articolo 22, comma 1 – che ai fini del
conferimento di specifiche funzioni direttive e semidirettive previste dall’articolo 2,
comma 1, lettera h), numeri da 7 a 16, e
lettera i), numeri 1 e 2, della legge n. 150
del 2005, individua ulteriori parametri di
valutazione per il CSM (ed in particolare
lo svolgimento, almeno biennale, da parte
dei magistrati ordinari di funzioni presso
uffici di diretta collaborazione di Ministri,
di capo o vicecapo presso Dipartimenti e
di incarichi di livello dirigenziale presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri,
nonché di funzioni di coordinamento dell’attività normativa del Governo svolte
presso il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della stessa Presidenza)
– in quanto il limite di contenuto dei
decreti legge indicato dall’articolo 15,
comma 2, lettera a) della legge n. 400 del
1988, vietando al Governo di conferire
deleghe mediante decreti legge, appare
ricomprendere anche il divieto di incidere,
anche in via indiretta, su norme della
delega stessa;
sotto il profilo dell’efficacia del testo per
la semplificazione e il riordinamento della
legislazione vigente:
all’articolo 1, comma 3, lettera e) si
sopprima il riferimento all’articolo 18
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
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della legge n. 229 del 2003 (legge di
semplificazione 2001), che risulta abrogato, a decorrere dal 1o gennaio 2006,
dall’articolo 75 del decreto legislativo
n. 82 del 2005 (codice dell’amministrazione digitale);
all’articolo 23, comma 3, si sostituisca
il riferimento normativo errato alla legge
n. 17 del 1983, con il riferimento corretto
alla legge 2 maggio 1983, n. 179;
si sopprima l’articolo 32 – che proroga al 31 dicembre 2006 il termine previsto dall’articolo 8, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 2 marzo 2004, n. 117,
per l’accertamento preventivo del possesso
della carta di identità elettronica – in
quanto l’uso dello strumento della fonte
normativa di rango primario non appare
congruo in relazione alla finalità di modificare il contenuto di una disposizione
presente in un provvedimento di rango
subordinato;
analogamente, si sopprima l’articolo
34 – ove si prevede l’istituzione di una
nuova direzione generale per il danno
ambientale nell’ambito del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
sopprimendo una unità del contingente
previsto dall’articolo 1, comma 3, del regolamento di organizzazione di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 17
giugno 2003, n. 261, – atteso che tale
previsione incide su una materia oggetto di
regolamento di organizzazione del Ministero stesso.
Il Comitato osserva altresı̀ quanto segue:
sotto il profilo dell’efficacia del testo per
la semplificazione e il riordinamento della
legislazione vigente:
all’articolo 17 – ove si istituisce « un
sistema di controllo e monitoraggio delle
informazione inerenti alla sicurezza e alla
regolarità della circolazione stradale e
dello svolgimento di servizi di trasporto »
– dovrebbe valutarsi l’opportunità di integrare tale sistema con le funzioni di
7
—
Comitato per la legislazione
coordinamento in materia di informazione
stradale attualmente svolte dal Centro di
coordinamento Informazioni sulla sicurezza stradale (CCISS);
all’articolo 24 – che inserisce nell’articolo 8 della legge n. 84 del 1994 una
disposizione volta a disciplinare la procedura di nomina delle autorità portuali –
dovrebbe valutarsi l’opportunità di chiarire la relazione tra le procedure per la
nomina previste dai vigenti commi 1 e
1-bis del citato articolo 8 e l’iter procedimentale che l’intesa promossa ai sensi
della disposizione in esame dovrebbe individuare ai fini del raggiungimento dell’accordo tra il Ministro e la regione necessario per la nomina del Presidente;
dovrebbe, inoltre, in riferimento alle
disposizioni che determinano modifiche
indirette di altre norme, valutarsi l’opportunità di procedere ad una loro riformulazione che espliciti la modifica delle
norme esistenti; ciò in riferimento:
a) all’articolo 1, comma 6, che
modifica implicitamente l’articolo 3,
comma 6-duodecies, del decreto-legge
n. 35 del 2005;
b) al medesimo articolo 1, comma
8 che proroga il termine di cui all’articolo
14, comma 1, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, attualmente fissato
ogni anno « entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio »;
c) all’articolo 7, che incide sulla
legge 12 marzo 1999, n. 68, il cui articolo
21 già concerne lo stato di attuazione della
legge medesima;
d) all’articolo 9 che, prevedendo la
possibilità di istituire una banca dati informatica, ad adesione volontaria, finalizzata all’incontro tra la domanda e l’offerta
di mobilità, incide sul decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare
sugli artt. 33, 34 e 34-bis;
e) all’articolo 19 che, disponendo
l’adeguamento dell’organico dell’Autorità
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garante della concorrenza e del mercato,
incide indirettamente sull’articolo 11 della
legge 10 ottobre 1990, n. 287;
f) all’articolo 21 che amplia l’ambito delle attività della società per azioni
Stretto di Messina, incidendo cosı̀ sulla
legge 17 dicembre 1971, n. 1158, e successive modificazioni, che individua i compiti della società;
sotto il profilo della chiarezza e della
proprietà della formulazione:
all’articolo 3, comma 1 – ove si fa
riferimento « all’anzianità di servizio » con
riferimento ai criteri per l’inquadramento
del personale – dovrebbe valutarsi l’opportunità di chiarire se si intende fare
riferimento all’anzianità di servizio complessiva presso le amministrazioni dello
Stato o, come sembrerebbe preferibile,
all’anzianità di servizio presso l’amministrazione nei cui ruoli dovrebbe aver luogo
il trasferimento. »
Il Comitato raccomanda infine:
sotto il profilo dell’efficacia del testo per
la semplificazione e il riordinamento della
legislazione vigente:
con riferimento all’articolo 6, comma
3 del decreto in esame in rapporto all’articolo 3 del d.l. n. 250 del 2005, attualmente all’esame del Senato, si abbia cura
di evitare, in sede di emanazione di provvedimenti d’urgenza, contestualmente all’esame del Parlamento per la loro conversione, l’inserimento di diverse modifiche relative ad una medesima disposizione
e si adottino comportamenti idonei – ove
si verifichi tale situazione – a rimuovere la
sovrapposizione tra le fonti normative che
persiste fino al momento della conversione
dei decreti legge. »
Il Sottosegretario Learco SAPORITO
ringrazia il relatore per le diverse e puntuali indicazioni contenute nella proposta
di parere, assicurando che esse saranno
attentamente prese in esame dagli uffici
legislativi del Ministero.
8
—
Comitato per la legislazione
Desidera in ogni caso evidenziare che
alcuni aspetti del provvedimento oggetto di
censura nella proposta di parere sono
conseguenza di una gestazione piuttosto
lunga e complessa del provvedimento, tenuto anche conto dell’esigenza di affrontare questioni di particolare rilievo, come
ad esempio la materia disciplinata dall’articolo 22. Ricorda, inoltre, che l’articolo 24
aveva originariamente un contenuto molto
più ampio che – in attuazione delle norme
di riforma costituzionale (non ancora in
vigore) – differenziava i porti italiani in
più categorie prevedendo altresı̀, in corrispondenza di ciascuna categoria, diverse
modalità di nomina delle autorità portuali.
Rileva, peraltro come, a suo avviso, la
formulazione attuale della disposizione sia
comunque idonea ad assolvere alla funzione di esplicitare e di rendere « formale » una procedura di nomina delle autorità portuali, basata sull’intesa tra lo Stato
e le autonomie territoriali, compresi gli
enti locali, già affermatasi in via di prassi.
Il Comitato approva la proposta di
parere del relatore.
ESAME AI SENSI DELL’ARTICOLO 16-BIS,
COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO
Disposizioni in materia di professioni sanitarie e
delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini
professionali.
(C. 6229, approvato dal Senato).
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazione).
Il Comitato inizia l’esame del provvedimento in titolo.
Pietro FONTANINI, relatore, illustra la
seguente proposta di parere:
« Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 6229
e rilevato che:
esso delega il Governo a disporre
l’istituzione di albi ed ordini professio-
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nali relativi alle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione;
presenta disposizioni che contengono
richiami normativi effettuati in forma generica, per le quali sarebbe invece opportuno, ove possibile, specificare la normativa oggetto del rinvio (ad esempio, l’art 2,
comma 4, disciplina l’aggiornamento professionale richiamando « modalità identiche a quelle previste per la professione
medica »; l’articolo 4, comma 1, lettera l),
richiama genericamente « gli obblighi di
iscrizione alle gestioni previdenziali previsti dalle disposizioni vigenti »);
la tecnica della novellazione, all’articolo 2, comma 5, non è utilizzata conformemente a quanto previsto dalla circolare
congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20
aprile 2001, al punto 9), secondo cui
l’unità minima di testo da sostituire con
una novella dovrebbe essere il comma (o
comunque un periodo o una lettera), anche nel caso in cui si modifichi una singola
parola, per consentire una più agevole
comprensione della modifica;
è corredato della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN);
è corredato della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione
(AIR);
alla luce dei parametri stabiliti dagli
articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento
osserva quanto segue:
sotto il profilo dell’efficacia del testo per
la semplificazione e il riordinamento della
legislazione vigente:
all’articolo 5, comma 2 – ove si
demanda l’individuazione di nuove professioni in ambito sanitario ad accordi sanciti
in sede di Conferenza Stato-Regioni, « recepiti con decreti del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri » – dovrebbe valutarsi
l’opportunità di valutare se tale previsione
9
—
Comitato per la legislazione
sia in armonia con quanto disposto dall’articolo 6 della legge 10 agosto 2000,
n. 251, secondo cui « il Ministro della
sanità, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, acquisiti i pareri del Consiglio superiore di sanità e del comitato di medicina del Consiglio universitario nazionale,
include le diverse figure professionali esistenti o che saranno individuate successivamente in una delle fattispecie di cui agli
artt. 1, 2, 3 e 4 »;
sotto il profilo della chiarezza e della
proprietà della formulazione:
all’articolo 2, comma 5 – che modifica la disciplina prevista dall’articolo
3-bis, comma 3, lettera b), del decreto
legislativo n. 502 del 1992 in materia di
accesso alla carica di direttore generale
delle aziende sanitarie locali, riconoscendo
come requisito « l’espletamento del mandato parlamentare di senatore o deputato
della Repubblica, nonché di consigliere
regionale » – dovrebbe valutarsi l’opportunità di riformulare la disposizione al
fine di evitare dubbi interpretativi in ordine al riconoscimento del requisito indipendentemente da elementi temporali, atteso che il citato articolo 3-bis, richiede
come requisito alternativo una esperienza
professionale « almeno quinquennale » da
acquisire « nei dieci anni precedenti la
pubblicazione dell’avviso ».
Vincenzo SINISCALCHI, presidente,
concordando con le valutazioni espresse
dal relatore, evidenzia specificamente le
particolari difficoltà interpretative che potrebbero sorgere dall’attuale formulazione
dell’articolo 5, comma 2, che appare difficilmente raccordabile con la normativa
preesistente, di cui si potrebbe ipotizzare
un’implicita abrogazione.
Pietro FONTANINI, relatore, facendo
seguito ai rilievi del Presidente, riformu-
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
la la proposta di parere nei seguenti
termini:
« Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 6229
e rilevato che:
esso delega il Governo a disporre
l’istituzione di albi ed ordini professionali
relativi alle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione;
presenta disposizioni che contengono
richiami normativi effettuati in forma generica, per le quali sarebbe invece opportuno, ove possibile, specificare la normativa oggetto del rinvio (ad esempio, l’art 2,
comma 4, disciplina l’aggiornamento professionale richiamando « modalità identiche a quelle previste per la professione
medica »; l’articolo 4, comma 1, lettera l),
richiama genericamente « gli obblighi di
iscrizione alle gestioni previdenziali previsti dalle disposizioni vigenti »);
la tecnica della novellazione, all’articolo 2, comma 5, non è utilizzata conformemente a quanto previsto dalla circolare
congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20
aprile 2001, al punto 9), secondo cui
l’unità minima di testo da sostituire con
una novella dovrebbe essere il comma (o
comunque un periodo o una lettera), anche nel caso in cui si modifichi una singola
parola, per consentire una più agevole
comprensione della modifica;
è corredato della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN);
è corredato della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione
(AIR);
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall’articolo 16-bis del
Regolamento, debba essere rispettata la
seguente condizione,
sotto il profilo dell’efficacia del testo per
la semplificazione e il riordinamento della
legislazione vigente:
all’articolo 5, comma 2 –ove si demanda l’individuazione di nuove professioni in ambito sanitario ad accordi sanciti
10
—
Comitato per la legislazione
in sede di Conferenza Stato-Regioni, « recepiti con decreti del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri » – si chiarisca il rapporto di tale previsione – in particolare se
sussista un’abrogazione implicita – con
quanto disposto dall’articolo 6 della legge
10 agosto 2000, n. 251, secondo cui « il
Ministro della sanità, di concerto con il
Ministro dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica, acquisiti i pareri
del Consiglio superiore di sanità e del
comitato di medicina del Consiglio universitario nazionale, include le diverse figure
professionali esistenti o che saranno individuate successivamente in una delle fattispecie di cui agli artt. 1, 2, 3 e 4 »;
il Comitato osserva altresı̀ quanto segue:
sotto il profilo della chiarezza e della
proprietà della formulazione:
all’articolo 2, comma 5 – che modifica la disciplina prevista dall’articolo
3-bis, comma 3, lettera b), del decreto
legislativo n. 502 del 1992 in materia di
accesso alla carica di direttore generale
delle aziende sanitarie locali, riconoscendo
come requisito « l’espletamento del mandato parlamentare di senatore o deputato
della Repubblica, nonché di consigliere
regionale » – dovrebbe valutarsi l’opportunità di riformulare la disposizione al
fine di evitare dubbi interpretativi in ordine al riconoscimento del requisito indipendentemente da elementi temporali, atteso che il citato articolo 3-bis, richiede
come requisito alternativo una esperienza
professionale « almeno quinquennale » da
acquisire « nei dieci anni precedenti la
pubblicazione dell’avviso ».
Il Comitato approva la proposta di
parere del relatore come riformulata.
La seduta termina alle 14.55.
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
11
—
Giunta delle elezioni
GIUNTA DELLE ELEZIONI
S O M M A R I O
Modifica nella composizione della Giunta delle elezioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
Verifica dei poteri nel collegio uninominale n. 33 della XXI Circoscrizione (Puglia) . . . . . . .
11
Sui lavori della Giunta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
COMITATO DI VERIFICA PER LA REVISIONE DELLE SCHEDE ELETTORALI RELATIVE
AL COLLEGIO UNINOMINALE N. 33 DELLA XXI CIRCOSCRIZIONE (PUGLIA) . . . . . . .
12
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006. — Presidenza del presidente Antonello SORO.
La seduta comincia alle 14.10.
Modifica nella composizione
della Giunta delle elezioni.
Antonello SORO, presidente, comunica
che il Presidente della Camera in data 17
gennaio 2006 ha chiamato a far parte della
Giunta il deputato Stefano Cusumano, in
sostituzione del deputato Massimo Ostillio,
cessato dal mandato parlamentare in data
3 novembre 2005.
(La Giunta prende atto).
Verifica dei poteri nel collegio uninominale n. 33
della XXI Circoscrizione (Puglia).
della XXI Circoscrizione Puglia, conclusasi
con la convalida del deputato Sardelli
nella seduta dell’Assemblea del 20 giugno
2002.
Avverte che, in sostituzione del precedente relatore Pierfrancesco Gamba – le
cui proposte alla Giunta sono state contraddette dalla deliberazione di riapertura
della verifica – assumerà egli stesso le
funzioni di relatore.
Propone quindi che la Giunta deliberi
l’apertura dell’istruttoria e l’acquisizione
delle schede valide del collegio n. 33, al
fine di procedere alla revisione delle
stesse. Per la revisione delle schede, se
non vi sono obiezioni, si intende, per il
resto, confermata la composizione del
precedente Comitato di verifica, con il
subentro del deputato Di Giandomenico
al deputato D’Alia, non più componente
della Giunta.
(Cosı̀ rimane stabilito).
Antonello SORO, presidente, ricorda
che nella seduta di ieri, martedı̀ 17 gennaio 2006, l’Assemblea ha approvato la
proposta della Giunta – formulata ai sensi
dell’articolo 4, comma 2, lettera c), del
regolamento della Giunta medesima – di
riapertura della verifica dei risultati elettorali per il collegio uninominale n. 33
Sui lavori della Giunta.
Gregorio FONTANA (FI) sollecita una
riunione del Comitato per le incompatibilità al fine di valutare la posizione del
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
deputato Fabio Rampelli, considerato che
lo stesso ricopre la carica di consigliere
regionale del Lazio.
Giuseppe ROSSIELLO (DS-U) assicura
che il Comitato, di cui è coordinatore, si
riunirà martedı̀ 24 gennaio 2006 per esaminare la posizione del deputato Rampelli.
La seduta termina alle 14.15.
12
—
Giunta delle elezioni
COMITATO DI VERIFICA PER LA REVISIONE
DELLE SCHEDE ELETTORALI RELATIVE AL COLLEGIO UNINOMINALE N. 33 DELLA XXI CIRCOSCRIZIONE (PUGLIA)
Il Comitato, che si è riunito dalle 14.15
alle 14.20, ha convenuto di tornare a
riunirsi martedı̀ 24 gennaio 2006 per la
revisione delle schede valide, una volta
acquisite.
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
13
—
Giunta per le autorizzazioni
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI
S O M M A R I O
Seguito dell’esame di una domanda di autorizzazione all’utilizzo di intercettazioni di
conversazioni del deputato Michele Ranieli (nell’ambito del procedimento penale n. 266/04
RGNR – Vibo Valentia) (Doc. IV, n. 13) (Seguito dell’esame e conclusione) . . . . . . . . . . . . .
13
Esame di una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio per il reato di vilipendio
delle Assemblee legislative (nell’ambito del procedimento penale n. 4143/05 RGNR –
Latina) (Doc. IV, n. 14) (Seguito dell’esame e conclusione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
ESAME DELLE SEGUENTI DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL’ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE:
Richiesta relativa ad un procedimento civile pendente nei confronti del deputato Vincenzo
Fragalà presso il tribunale di Roma (atto di citazione del dottor Antonio Clemente) (Esame
e conclusione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
SEGUITO DELL’ESAME DELLA SEGUENTE DOMANDA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA
DI INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL’ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE:
Richiesta relativa ad un procedimento penale pendente nei confronti del deputato Gustavo
Selva presso il tribunale di Roma (proc. n. 13010/05 RGNR) (Seguito dell’esame e
conclusione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
AVVERTENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006. — Presidenza del presidente Vincenzo SINISCALCHI.
La seduta comincia alle 9.15.
Seguito dell’esame di una domanda di autorizzazione all’utilizzo di intercettazioni di conversazioni
del deputato Michele Ranieli (nell’ambito del procedimento penale n. 266/04 RGNR – Vibo Valentia)
(Doc. IV, n. 13).
(Seguito dell’esame e conclusione).
Aurelio GIRONDA VERALDI (AN), relatore, ricollegandosi a quanto sostenuto
nella seduta di ieri espone che dalla documentazione a disposizione della Giunta,
si desume che la difesa di Ranieli nell’udienza del 22 novembre 2005 ha eccepito essenzialmente tre profili: 1) siccome
l’on. Ranieli è indagato, non si applicherebbe l’articolo 6 ma l’articolo 4 della l. 140
del 2003; 2) il deposito delle intercettazioni
sarebbe avvenuto dopo la conclusione delle
indagini preliminari (id est: dopo l’avviso ex
articolo 415-bis) e quindi sarebbe stato violato l’articolo 268, comma 5, c.p.p.; 3) comunque, l’udienza del 22 novembre 2005,
tenutasi ai sensi del 268, comma 6, non
sarebbe stata preceduta dagli avvisi di cui
all’articolo 268, commi 4 e 5, e quindi il
relativo avviso di fissazione sarebbe nullo.
Nell’ordinanza successiva alla predetta
udienza, il GIP ha risposto che: 1-a) l’articolo 6 si applica alle intercettazioni indirette, mentre l’articolo 4 a quelle dirette
(ciò su cui si deve concordare, conformemente alla giurisprudenza costituzionale e
alla prassi della Giunta); 2-a) l’avviso di
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
concluse indagini (cui si riferisce il difensore di Ranieli) è relativo agli altri coindagati e non all’on. Ranieli stesso. Dalla
documentazione gli sembra di dedurre che
il nome di quest’ultimo era coperto dagli
omissis e fino all’udienza del 22 novembre
2005 egli non era ancora formalmente
indagato. Sicché l’invio dell’avviso ex articolo 415-bis costituirebbe il termine valido
per gli altri e non per l’on. Ranieli. La
possibilità di muovere a questi imputazioni discenderebbe allora dal « principio
della continuità investigativa » enucleabile
dagli istituti sia delle indagini suppletive ex
articolo 419 che da quelle integrative ex
articolo 430, i quali lasciano intendere che
il p.m. ben possa svolgere ulteriori indagini e quindi depositarne successivamente
gli esiti, ciò che è stato fatto nel caso in
esame. Peraltro, dal tenore dell’ordinanza
del GIP, si capisce che il p.m. non ha
ancora chiesto il rinvio a giudizio e che
quindi anche per il Ranieli provvederà
all’invio dell’avviso ex articolo 415-bis; 3-a)
il mancato rispetto dell’articolo 268,
comma 5, (che pure il GIP riconosce) viene
ritenuto non sanzionato da nullità da
alcuna norma espressa. Tanto più che –
anche a voler ravvisare una nullità implicita nel sistema – viene osservato che la
difesa dell’on. Ranieli non ha lamentato
alcun concreto pregiudizio per non aver
potuto prendere visione degli atti prima
del 22 novembre 2005 (ciò che il GIP
ritiene integrare la sanatoria di cui all’articolo 183, lett. b, c.p.p.).
Sull’eccezione sub 3) non concorda con
la risposta del GIP e – confortato anche
dal precedente della Corte di cassazione
del 26 maggio 2003 n. 22957 – ritiene che
in effetti sia stato omesso un passaggio
essenziale del procedimento. Prima della
cosiddetta udienza stralcio di cui all’articolo 268, comma 6, del codice di procedura penale occorre aver rispettato i precetti dell’articolo 268, commi 4 e 5, del
medesimo codice, ciò che nel caso in
esame non risulta avvenuto. Tale vizio si
ripercuote inevitabilmente sul rispetto dell’articolo 6, comma 2, della legge n. 140
del 2003 e quindi sulla regolarità della
richiesta pervenuta alla Camera dei depu-
14
—
Giunta per le autorizzazioni
tati. Anticipa quindi che proporrà la restituzione degli atti all’autorità giudiziaria.
(Viene introdotto il deputato Michele
Ranieli).
Michele RANIELI (UDC) ribadito integralmente il contenuto della memoria depositata ieri, tiene a precisare che gli
organi di stampa in sede locale avevano da
molto tempo prima che vi fossero provvedimenti giudiziari che lo riguardavano
formalmente reso noto che erano in corso
indagini anche a carico di politici nazionali, i cui nomi risultavano coperti da
omissis. Per l’opinione pubblica locale non
è stato quindi difficile intuire in un primo
momento che dietro tale dicitura si celasse
il suo nome. Si è saputo poi che si trattava
di personalità politiche romane. Ricorda
che egli è stato eletto nel collegio di Vibo
Valentia nel 2001 poiché egli era ritenuto
dallo schieramento del centro-destra
l’unico candidato che poteva strappare il
seggio al centro-sinistra che era dato in
netto vantaggio (il collegio infatti era inserito nella cosiddetta fascia D). La sua
storia politica è iniziata con il partito
socialdemocratico Italiano nel 1980, al
quale ha garantito sempre percentuali
elettorali superiori al 30 per cento. Si
ritiene un politico anomalo i cui consensi
avranno potuto infastidire certi poteri locali. Egli è nato a San Calogero e non nella
città di Vibo, ciò che ha suscitato sempre
invidie e pregiudizi.
Valter BIELLI (DS-U) non comprende
che cosa questi rilievi abbiano a che fare
con il procedimento in titolo.
Michele RANIELI (UDC) sostiene che
sono invece rilevanti per capire il clima
entro cui è maturato il suo coinvolgimento
nel procedimento penale. Ricorda che personaggi politici locali gli hanno scritto
centinaia di lettere di protesta, sostenendo
persino che, quando egli era riuscito a far
convergere finanziamenti sul raccordo
anulare di Vibo Valentia, ciò sarebbe avvenuto in modo non lineare. Ricorda che
nell’agosto 2005 il GIP, nel rigettare una
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
richiesta di misure cautelari della pubblica
accusa a carico di 25 dei 29 indagati nel
procedimento in titolo, lo ha completamente scagionato da ogni accusa. A testimonianza della fragilità dell’impianto accusatorio, cita il tratto della richiesta della
misura cautelare nella quale si sostiene
che i titolari del subappalto avrebbero
ricevuto la visita dei fratelli Evalto accompagnati dall’autista del direttore generale
dell’ASL. Si è scoperto poi che l’accompagnatore non era l’autista del direttore
generale, bensı̀ il nipote di questi, consigliere comunale. Espone poi che la procura della Repubblica di Vibo Valentia,
nella quale lavora un magistrato che ha
fatto tutta la sua carriera nella città, si è
avventurata in un’indagine di enormi proporzioni, spendendo centinaia di migliaia
euro per intercettazioni ambientali, le
quali non sono state proficue stante il
rigetto ordinato dal GIP Bonagura sulla
richiesta del PM.
Tiene a osservare che l’ASL di Vibo
Valentia era gestita dal centro-destra e che
nella sua sede si svolgevano ordinariamente incontri politici e sindacali, soprattutto il lunedı̀, il venerdı̀ e il sabato, vale
a dire nei giorni nei quali il deputato del
collegio è sul territorio. Gli investigatori
quindi sapevano benissimo che avrebbero
intercettato un parlamentare nei locali nei
quali avevano collocato i microfoni: è per
questo che ritiene applicabile al suo caso
non già l’articolo 6 ma l’articolo 4 della
legge n. 140 del 2003, le cui disposizioni
comunque ritiene totalmente insufficienti
a tutelare la privacy dei parlamentari. A
sostegno dell’evidente atmosfera persecutoria di cui è vittima nella città di Vibo
Valentia mostra copie di pagine di quotidiani, da cui titoli emerge il suo coinvolgimento nelle indagini. Mostra altresı̀ copie di locandine di giornali, distribuite in
migliaia di copie nell’intero territorio regionale, che sono risultate oggettivamente
diffamatorie nei suoi confronti e per le
quali ha assunto le debite iniziative giudiziarie.
15
—
Giunta per le autorizzazioni
Auspica pertanto che la Giunta non si
esima dal decidere nel merito e rigetti la
richiesta di autorizzazione avanzata dalla
magistratura.
Vincenzo SINISCALCHI, presidente, osserva che l’ipotesi formulata dal relatore
Gironda Veraldi di restituzione degli atti
per un vizio del procedimento finisce per
soddisfare il rilievo contenuto nella memoria per cui all’onorevole Ranieli non
sarebbe stata data piena facoltà di difesa
nell’udienza del 22 novembre 2005.
Michele RANIELI (UDC) dubita che
l’errore procedurale compiuto dal giudice
ed eccepito dal suo difensore d’ufficio
nell’udienza predetta sia stato commesso
in buona fede. Del resto, ad accrescere il
clima persecutorio nei suoi confronti concorre la notizia che la Giunta delle elezioni si è orientata per la contestazione
della sua elezione in favore dell’ex deputato Domenico Romano Carratelli. Sta vivendo questa vicenda mortificante e umiliante con tutta la dignità di cui è capace.
Spera che la decisione della Giunta ponga
fine agli equivoci e comunque dichiara di
rinunciare a far valere nel processo qualsiasi nullità procedimentale.
Valter BIELLI (DS-U) ricordato che
nella sua città è accaduto un episodio
analogo di diffusione giornalistica di notizie circa indagini sulle strutture sanitarie
che poi si sono risolte in un nulla di fatto,
domanda quali rapporti intrattenesse l’on.
Ranieli con i fratelli Evalto. Riconosciuto
altresı̀ che spesso le ASL dispongono di
saloni per convegni assai comodi e pratici,
gli domanda altresı̀ per quale motivo tra i
vari locali che poteva scegliere per i suoi
incontri prediligesse proprio la stanza del
direttore generale. Gli chiede ancora per
quale motivo l’episodio contestatogli della
violenza privata elettorale si sia svolto
proprio in quella stanza.
Michele RANIELI (UDC) risponde che
le due donne che egli asseritamente
avrebbe costretto a candidarsi nelle liste
dell’UDC in realtà l’avevano in precedenza
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
pregato di inserirle nelle liste e che solo
una di queste in seguito si era tirata
indietro adducendo che la candidatura
avrebbe causato la separazione personale
con il di lei coniuge. Quanto al fatto che
frequentasse la stanza del direttore generale dell’ASL, ciò era dovuto alla circostanza che li si tenevano spesso riunioni a
carattere politico e sindacale.
Valter BIELLI (DS-U) osserva che ciò
non depone favorevolmente a carico del
direttore generale.
Michele RANIELI (UDC) sostiene che si
è sempre battuto per i cittadini e le
imprese del meridione d’Italia. Riceve centinaia di domande di lavoro al giorno e si
è sempre battuto affinché le imprese del
meridione non fossero discriminate nell’assegnazione di appalti e subappalti a
causa delle remore nel rilascio delle certificazioni antimafia.
(Il deputato Michele Ranieli si allontana
dall’aula).
Vincenzo SINISCALCHI, presidente,
chiede ai relatori se intendono avanzare
una proposta.
Aurelio GIRONDA VERALDI (AN), relatore, propone che la Giunta deliberi nel
senso della restituzione degli atti all’autorità giudiziaria. Se l’Assemblea dovesse
respingere tale proposta, pensa che dovrebbe deliberare un rinvio in Giunta
affinché quest’ultima avanzi una proposta
di merito. Nel qual caso egli si asterrebbe
dal pronunciarsi sul capo d’imputazione
relativo al concorso in concussione.
Sergio COLA (AN), relatore, si associa
alla proposta del collega Gironda Veraldi,
osservando che le nullità assolute del procedimento penale non sono rinunciabili.
La Giunta all’unanimità delibera nel
senso di proporre all’Assemblea la restituzione degli atti all’autorità giudiziaria
16
—
Giunta per le autorizzazioni
in ragione dell’irregolarità del procedimento e quindi del mancato rispetto
dell’articolo 6, comma 2, della legge
n. 140 del 2003.
Esame di una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio per il reato di vilipendio delle
Assemblee legislative (nell’ambito del procedimento
penale n. 4143/05 RGNR – Latina) (Doc. IV, n. 14).
(Seguito dell’esame e conclusione).
Vincenzo SINISCALCHI, presidente e
relatore, osserva che i fatti alla base del
procedimento costituiscono una spregevole
e gratuita manifestazione di qualunquismo
politico e di sentimento antiparlamentare.
Propone che la Giunta deliberi per la
concessione dell’autorizzazione.
La Giunta all’unanimità approva la
proposta del Presidente dandogli mandato
di riferire all’Assemblea nel senso che
l’autorizzazione sia concessa.
(Il deputato Fragalà si allontana dall’aula).
ESAME DELLE SEGUENTI DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ AI
SENSI DELL’ARTICOLO 68, PRIMO COMMA,
DELLA COSTITUZIONE:
Richiesta relativa ad un procedimento civile pendente nei confronti del deputato Vincenzo Fragalà
presso il tribunale di Roma (atto di citazione del
dottor Antonio Clemente).
(Esame e conclusione).
Antonio LEONE (FI), relatore, espone
sinteticamente i fatti all’origine del procedimento e si riserva di formulare una
proposta all’esito dell’audizione dell’interessato.
(Viene introdotto il deputato Vincenzo
Fragalà).
Vincenzo FRAGALÀ (AN) espone che
viene citato a giudizio dal dottor Antonio
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
Clemente, magistrato addetto alla procura
della Repubblica di Napoli, il quale si
duole di sue affermazioni di carattere
squisitamente politico relative agli attacchi
subiti da più parti dal procuratore Cordova. Partecipe di questi attacchi, secondo
lui, è stato anche il dottor Clemente che ha
assunto un’iniziativa giudiziaria contro il
dottor Cordova niente meno che per mobbing. Si tratta di un’accusa paradossale nei
confronti del capo dell’ufficio, il quale
aveva invece esercitato semplicemente i
poteri che gli spettavano. A proposito di
questa vicenda egli aveva parlato di « menzogna togliattista » che fa ancora testo
nell’armamentario politico della sinistra.
Evidentemente identificandosi nella sinistra, il dottor Clemente si è sentito offeso
e lo ha citato in giudizio.
(Il deputato Vincenzo Fragalà si allontana dall’aula).
Antonio LEONE (FI), relatore, sciogliendo la riserva, propone alla Giunta di
deliberare nel senso dell’insidacabilità.
La Giunta, a maggioranza, approva la
proposta del relatore, dandogli mandato di
riferire all’Assemblea nel senso che i fatti
oggetto del procedimento concernono opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni
parlamentari.
(Il deputato Fragalà viene invitato a
rientrare nell’aula).
17
—
Giunta per le autorizzazioni
SEGUITO DELL’ESAME DELLA SEGUENTE DOMANDA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI
INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL’ARTICOLO 68,
PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE:
Richiesta relativa ad un procedimento penale pendente nei confronti del deputato Gustavo Selva presso
il tribunale di Roma (proc. n. 13010/05 RGNR).
(Seguito dell’esame e conclusione).
Giuseppe LEZZA (FI), relatore, esaminati gli atti propone che la Giunta deliberi
nel senso dell’insindacabilità.
La Giunta, a maggioranza, approva la
proposta del relatore, dandogli mandato di
riferire all’Assemblea nel senso che i fatti
oggetto del procedimento concernono opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni
parlamentari.
Giovanni KESSLER (DS-U) preannuncia la presentazione di una relazione di
minoranza.
La seduta termina alle 10.30.
AVVERTENZA
Il seguente punto all’ordine del giorno
non è stato trattato:
Richiesta relativa ad un procedimento penale pendente nei confronti del deputato
Franco Cardiello presso il tribunale di
Monza (proc. n. 9539/02 RGNR).
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
18
—
Commissioni riunite I e IV
COMMISSIONI RIUNITE
I (Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
e IV (Difesa)
S O M M A R I O
COMITATO DEI NOVE:
Delega al Governo per il riordino dei ruoli del personale delle Forze di polizia e delle Forze
armate C. 3437-A Ascierto ed abb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COMITATO DEI NOVE
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006.
Delega al Governo per il riordino dei ruoli del
personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.
C. 3437-A Ascierto ed abb.
Il Comitato si è riunito dalle 14.15 alle
15.
18
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
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Commissioni riunite IX e XI
COMMISSIONI RIUNITE
IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)
e XI (Lavoro pubblico e privato)
S O M M A R I O
AVVERTENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AVVERTENZA
Il seguente punto all’ordine del giorno
non è stato trattato:
RISOLUZIONI
7-00707 De Laurentiis: Lavoratori nel settore postale e disciplina dell’indennità di
buonuscita.
19
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
20
—
Commissioni riunite X e XII
COMMISSIONI RIUNITE
X (Attività produttive)
e XII (Affari sociali)
S O M M A R I O
SEDE REFERENTE:
DL 3/06: Attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle
invenzioni biotecnologiche. C. 6258 Governo (Esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
SEDE REFERENTE:
DL 3/06: Attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle
invenzioni biotecnologiche. C. 6258 Governo (Seguito dell’esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . .
26
ALLEGATO (Emendamenti) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28
SEDE REFERENTE
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006. — Presidenza del presidente della XII Commissione,
Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Domenico
Di Virgilio.
La seduta comincia alle 9.10.
DL 3/06: Attuazione della direttiva 98/44/CE in
materia di protezione giuridica delle invenzioni
biotecnologiche.
C. 6258 Governo.
(Esame e rinvio).
Le Commissioni iniziano l’esame.
Giuseppe PALUMBO, presidente, ricorda
che le Commissioni riunite dovranno concludere l’esame del provvedimento in titolo
entro la giornata di domani, al fine di consentire all’Assemblea di iniziarne la discussione lunedı̀ 23 gennaio 2006, come previsto
dal suo programma di lavori.
Massimo POLLEDRI (LNFP), relatore
per la X Commissione, rileva, in via preliminare, che il disegno di legge in oggetto,
recante la conversione in legge del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3, è volto a
recepire nell’ordinamento interno la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/44/CE del 6 luglio 1998, con la
quale gli Stati membri sono stati investiti
del compito di tutelare le invenzioni biotecnologiche mediante il diritto nazionale
dei brevetti, nel rispetto degli obblighi
internazionali sottoscritti.
Precisa quindi che il provvedimento
d’urgenza si è reso necessario in esecuzione degli obblighi derivanti da una sentenza di condanna della Corte di Giustizia
dell’Unione europea emessa nei confronti
dello Stato italiano ai sensi dell’articolo
226 del Trattato (causa C-456/03), che, in
data 16 giugno 2005, ha accertato l’inadempimento dello Stato italiano per la
mancata attuazione della citata direttiva, il
cui recepimento doveva avvenire entro il
30 luglio 2000.
Fa inoltre presente che la finalità della
direttiva, adottata dopo un dibattito de-
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
cennale, è quella di armonizzare, nella
prospettiva della libera circolazione dei
brevetti biotecnologici nel mercato unico,
la normativa sulla protezione delle invenzioni biotecnologiche, anche in relazione
alla crescente importanza che sta assumendo il mercato europeo delle biotecnologie.
In proposito, ricorda che nell’ordinamento nazionale la disciplina organica sui
brevetti si rinviene nel codice civile, agli
articoli 2584-2594 e, in particolare, nel
recente decreto legislativo 10 febbraio
2005, n. 30, recante il nuovo « Codice della
proprietà industriale », adottato in attuazione della delega contenuta nell’articolo
15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.
Tali disposizioni non recano tuttavia
una specifica disciplina relativa alle invenzioni biotecnologiche; la materia non è
stata infatti inserita nel citato Codice della
proprietà industriale in quanto si è inteso
predisporre una normativa ad hoc, contenuta in un apposito disegno di legge di
delega – AS 1745-B – che risulta attualmente all’esame, in seconda lettura, del
Senato.
Come affermato nella relazione illustrativa, il decreto-legge in esame riproduce pressoché integralmente il contenuto
del citato disegno di legge S. 1745-B, con
alcune integrazioni volte a recepire specifiche disposizioni della direttiva comunitaria, con particolare riferimento agli articoli 9,10,13 e 14, anche al fine di evitare
ulteriori procedure di infrazione.
In proposito, esprime, da un lato, rammarico per la mancata approvazione da
parte del Parlamento italiano del citato
disegno di legge AS 1745-B il cui esame,
ricorda, è stato avviato dalla Camera dei
deputati nel febbraio del 2002 e, dall’altro,
per la mancata disciplina delle invenzioni
biotecnologiche nell’ambito del Codice
della proprietà industriale.
Con riferimento al contenuto del provvedimento in oggetto, fa presente che esso
si compone di 13 articoli.
In particolare, osserva che l’articolo 1
individua le finalità del provvedimento,
21
—
Commissioni riunite X e XII
mentre l’articolo 2 reca le definizioni,
riproducendo integralmente l’articolo 2
della direttiva.
Segnala quindi l’articolo 3 che, nel
trasporre l’articolo 3 della direttiva, indica,
nel rispetto dei requisiti di novità, originalità e applicabilità industriale, i principi
di brevettabilità. In particolare, ai sensi
della citata disposizione, sono brevettabili
un materiale biologico, isolato dal suo
ambiente naturale o prodotto tramite un
procedimento tecnico, anche se preesistente allo stato naturale; un procedimento tecnico attraverso il quale viene
prodotto, lavorato o impiegato materiale
biologico, anche se preesistente allo stato
naturale; qualsiasi applicazione nuova di
un materiale biologico o di un procedimento tecnico già brevettato; un’invenzione relativa ad un elemento isolato dal
corpo umano o diversamente prodotto,
mediante un procedimento tecnico, anche
se la sua struttura è identica a quella di un
elemento naturale, a condizione che la sua
funzione e applicazione industriale siano
concretamente indicate, descritte e specificatamente rivendicate; un’invenzione riguardante piante o animali ovvero un
insieme vegetale, caratterizzato dall’espressione di un determinato gene e non
dal suo intero genoma, se la loro applicazione non è limitata, dal punto di vista
tecnico, all’ottenimento di una determinata varietà vegetale o specie animale e
non siano impiegati, per il loro ottenimento, soltanto procedimenti essenzialmente biologici.
Di converso, fa presente che l’articolo 4
reca le esclusioni, tra le quali é espressamente contemplato il divieto di brevettabilità del corpo umano, sin dal concepimento e nei vari stadi della sua costituzione e del suo sviluppo, nonché della
mera scoperta di uno degli elementi del
corpo stesso, ivi compresa la sequenza o la
sequenza parziale di un gene; dei metodi
per il trattamento chirurgico o terapeutico
del corpo umano o animale e dei metodi
di diagnosi applicati al corpo umano o
animale; delle invenzioni il cui sfruttamento commerciale è contrario alla dignità umana, all’ordine pubblico e al buon
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
costume, alla tutela della salute e della vita
delle persone e degli animali, alla preservazione dei vegetali e della biodiversità ed
alla prevenzione di gravi danni ambientali.
Nell’ambito di tale ultima fattispecie,
l’esclusione dalla brevettabilità riguarda,
tra l’altro, per evidenti ragioni etiche, ogni
procedimento tecnologico di clonazione
umana e di modificazione dell’identità
genetica germinale dell’essere umano,
nonché ogni utilizzazione di embrioni
umani, ivi incluse le linee di cellule staminali embrionali umane. Peraltro, ai
sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d), è
prevista la brevettabilità di una sequenza
parziale di un gene, utilizzata per produrre una proteina o una proteina parziale, qualora venga fornita l’indicazione e
la descrizione di una funzione utile alla
valutazione del requisito dell’applicazione
industriale e la funzione corrispondente
sia specificatamente rivendicata.
Dopo aver osservato che la disciplina
recata dall’articolo 4 meriterebbe taluni
approfondimenti, con particolare riferimento alla necessità di chiarire quali siano
i metodi di diagnosi applicati al corpo
umano o animale espressamente esclusi
dalla brevettabilità, fa presente che l’articolo 5 disciplina il procedimento amministrativo di concessione del brevetto di
invenzione biotecnologica.
Osserva quindi che l’articolo 6 disciplina le licenze obbligatorie dipendenti di
cui all’articolo 12 della direttiva, mentre
l’articolo 7 sanziona con la nullità gli atti
giuridici compiuti in violazione dei divieti
previsti dal provvedimento.
Meritevole di approfondimento ritiene
sia anche l’articolo 8, che prevede l’estensione della tutela attribuita da un brevetto
relativo ad un materiale biologico dotato,
in seguito all’invenzione, di determinate
proprietà, a tutti i materiali biologici da
esso derivati mediante riproduzione o
moltiplicazione in forma identica o differenziata e dotati delle stesse proprietà.
Analogamente, anche la protezione attribuita da un brevetto relativo ad un procedimento che consente di produrre un
materiale biologico dotato, per effetto dell’invenzione, di determinate proprietà, si
22
—
Commissioni riunite X e XII
estende al materiale biologico direttamente ottenuto da tale procedimento ed a
qualsiasi altro materiale biologico derivato
dal materiale biologico direttamente ottenuto mediante riproduzione o moltiplicazione in forma identica o differenziata e
dotato delle stesse proprietà.
Illustra quindi i contenuti dell’articolo
9, che circoscrive l’estensione della tutela
di cui al precedente articolo, escludendo
dalla protezione il materiale biologico ottenuto per riproduzione o moltiplicazione
di materiale biologico commercializzato
nel territorio di uno Stato membro dal
titolare del brevetto o con il suo consenso,
qualora la riproduzione o la moltiplicazione derivi necessariamente dall’utilizzazione per la quale il materiale biologico è
stato commercializzato, purché il materiale ottenuto non venga utilizzato successivamente per altre riproduzioni o moltiplicazioni.
Fa quindi presente che l’articolo 10
disciplina la procedura per ottenere il
brevetto relativo ad un’invenzione che riguarda un materiale biologico non accessibile al pubblico e che non può essere
descritto nella domanda di brevetto in
maniera tale da consentire ad un esperto
in materia di attuare l’invenzione stessa o
che implica l’uso di tale materiale; è
previsto il deposito del materiale biologico
presso un istituto riconosciuto ai sensi del
Trattato di Budapest del 1977.
L’articolo 11 prevede che il Ministro
delle attività produttive, di concerto con i
Ministri della salute, delle politiche agricole e forestali, dell’ambiente e della tutela
del territorio, e dell’istruzione, dell’università e della ricerca, presenti una relazione
annuale al Parlamento sull’applicazione
del provvedimento.
Da ultimo, segnala l’articolo 12, che
contiene la clausola di invarianza di oneri
finanziari a carico del bilancio dello Stato
e l’articolo 13, che dispone l’entrata in
vigore del decreto-legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
Francesco STAGNO d’ALCONTRES
(FI), relatore per la XII Commissione, ri-
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
corda che la Commissione ha affrontato la
materia oggetto del decreto-legge in esame
sin dal 2001, esaminando approfonditamente la normativa comunitaria ed internazionale e le relative proposte legislative
di attuazione, con l’obiettivo di pervenire
alla brevettabilità delle invenzioni biotecnologiche e di rispondere nel contempo
alle serie preoccupazioni di natura etica
emerse nelle aule parlamentari e nella
società civile.
Ricorda che, considerata la rilevanza e
la delicatezza dell’argomento, la Camera
aveva immediatamente provveduto, all’inizio del 2002, ad una prima approvazione
di un disegno di legge di delega (C. 2031ter). Nel corso dell’esame al Senato, furono
apportate al testo alcune modifiche conseguenti ad ulteriori riflessioni sui divieti
di clonazione, sulle invenzioni riguardanti
i protocolli di screening genetico, sulle
modalità di acquisizione del consenso per
il prelievo e l’utilizzazione di materiale
biologico e sulla tutela, infine, delle varietà
vegetali italiane a denominazione d’origine
protetta o indicazione geografica protetta.
Nella successiva lettura, la Camera ritenne
di intervenire ulteriormente sulle questioni
segnalate dal Senato, elaborando, ed approvando nel giugno del 2003, un testo (C.
2031-ter-B) che teneva conto dell’opportunità di proteggere le invenzioni biotecnologiche e di incoraggiare la ricerca e la
diffusione delle relative conoscenze scientifiche, considerata la loro straordinaria
utilità, ma in una cornice etica ben definita, che ponesse al centro la dignità
dell’individuo e della vita umana, e senza
creare equivoci sulla volontà del legislatore di disciplinare la brevettabilità delle
biotecnologie in conformità alle previsioni
comunitarie ed agli accordi internazionali.
Osserva che, nonostante il provvedimento giacente presso le Camere, il ricorso
allo strumento del decreto-legge si è imposto a causa della procedura d’infrazione
avviata dalla Commissione europea e conclusasi con la pronuncia emessa dalla
Corte di Giustizia nel giugno del 2005, la
quale ha accertato l’inadempimento dell’Italia e fissato in 60 giorni il termine per
l’attuazione della direttiva 98/44/CE. Non
23
—
Commissioni riunite X e XII
sussistendo più i tempi tecnici per l’approvazione della legge di delega e per
l’adozione del conseguente decreto legislativo, è stato necessario ricorrere alla decretazione d’urgenza. Il decreto-legge in
titolo, d’altra parte, riproduce il citato
testo approvato dalla Camera nel giugno
del 2003, modificandolo con alcune integrazioni volte ad innovare in misura ancora più aderente al disposto comunitario
l’ordinamento italiano.
Illustra quindi il contenuto del provvedimento in esame, che si compone di 13
articoli. L’articolo 1 richiama una pluralità
di atti internazionali, e precisamente la
Convenzione di Monaco del 1973 sul brevetto Europeo, la Convenzione di Rio del
1992 sulla diversità biologica, la Convenzione di Oviedo del 1997 per la protezione
dei diritti dell’uomo e della dignità dell’essere umano riguardo all’applicazione
della biologia e della medicina, il Protocollo di Parigi del 1998 sul divieto di
clonazione degli esseri umani, l’Accordo
TRIPS (Trade related aspects of intellectual
property rights) di Marrakech del 1994 sui
diritti della proprietà intellettuale negli
scambi commerciali. L’articolo 2 elenca le
definizioni, in analogia a quanto disposto
dalla direttiva comunitaria. L’articolo 3
traspone il corrispondente articolo della
direttiva, indicando i principi di brevettabilità, nel rispetto dei requisiti di novità,
originalità e applicabilità industriale. In
particolare, possono essere brevettati: un
materiale biologico isolato dal suo ambiente naturale o prodotto tramite un
procedimento tecnico anche se preesistente allo stato naturale; un procedimento tecnico attraverso il quale viene
prodotto, lavorato o impiegato materiale
biologico anche se preesistente allo stato
naturale, (comma 1, lettera b); qualsiasi
applicazione nuova di un materiale biologico o di un procedimento tecnico già
brevettati; un’invenzione relativa ad un
elemento isolato dal corpo umano o diversamente prodotto, mediante un procedimento tecnico, anche se la sua struttura
è identica a quella di un elemento naturale, a condizione che la sua funzione e
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
applicazione industriale siano concretamente indicate, descritte e specificatamente rivendicate.
L’articolo 4 prevede le esclusioni dalla
brevettabilità. In particolare, è vietata la
brevettabilità del corpo umano, nei vari
stadi della sua costituzione e del suo
sviluppo, nonché della mera scoperta di
uno degli elementi del corpo stesso, ivi
compresa la sequenza o la sequenza parziale di un gene, al fine di garantire che il
diritto brevettuale sia esercitato nel rispetto dei diritti fondamentali sulla dignità
e integrità dell’uomo e dell’ambiente; è
vietata la brevettabilità dei metodi per il
trattamento chirurgico o terapeutico del
corpo umano o animale e dei metodi di
diagnosi applicati al corpo umano o animale; delle invenzioni il cui sfruttamento
commerciale è contrario alla dignità
umana, all’ordine pubblico e al buon costume, alla tutela della salute e della vita
delle persone e degli animali, alla preservazione dei vegetali e della biodiversità ed
alla prevenzione di gravi danni ambientali,
in conformità ai principi contenuti nell’articolo 27, paragrafo 2, dell’Accordo sugli
aspetti dei diritti di proprietà intellettuale
attinenti al commercio (TRIPS). Tale
esclusione riguarda, in particolare ogni
procedimento tecnologico di clonazione
umana, qualunque sia la tecnica impiegata, il massimo stadio di sviluppo programmato dell’organismo clonato e la finalità della clonazione; i procedimenti di
modificazione dell’identità genetica germinale dell’essere umano; ogni utilizzazione
di embrioni umani, ivi incluse le linee di
cellule staminali embrionali umane; i procedimenti di modificazione dell’identità
genetica degli animali, atti a provocare su
questi ultimi sofferenze senza utilità medica sostanziale per l’essere umano o l’animale, nonché gli animali risultanti da tali
procedimenti; le invenzioni riguardanti
protocolli di screening genetico, il cui
sfruttamento conduca ad una discriminazione o catalogazione dei soggetti umani
su basi genetiche, patologiche, razziali,
etniche, sociali ed economiche, ovvero
aventi finalità eugenetiche e non diagnostiche. Non sono, inoltre, brevettabili: la
24
—
Commissioni riunite X e XII
semplice sequenza di DNA, una sequenza
parziale di un gene, utilizzata per produrre una proteina o una proteina parziale, salvo che venga fornita l’indicazione
e la descrizione di una funzione utile alla
valutazione del requisito dell’applicazione
industriale e che la funzione corrispondente sia specificatamente rivendicata; nel
caso di sequenze sovrapposte solamente
nelle parti non essenziali all’invenzione,
ciascuna frequenza deve essere considerata autonoma a fini brevettuali; le varietà
vegetali e le razze animali, nonché i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali; le nuove
varietà vegetali rispetto alle quali l’invenzione consista esclusivamente nella modifica genetica di altra varietà vegetale, anche se detta modifica è il frutto di procedimento di ingegneria genetica.
L’articolo 5 disciplina il procedimento
amministrativo di concessione di brevetto
di invenzione biotecnologica. Conformemente al testo approvato in sede parlamentare, la norma, che riprende anche i
considerando 26 e 27 della direttiva, stabilisce che la domanda di brevetto relativa
ad una invenzione che abbia per oggetto o
utilizzi materiale biologico di origine
umana, deve essere corredata dell’espresso
consenso, libero e informato, della persona
da cui è stato prelevato tale materiale,
nonché norme di garanzia a tutela di
varietà vegetali italiane autoctone. I commi
5 e 7 disciplinano il cosiddetto privilegio
da parte, rispettivamente, dell’agricoltore e
dell’allevatore, per l’utilizzazione, da parte
dei suddetti soggetti, di materiale brevettato di origine vegetale o animale, esclusivamente a fini di riproduzione o moltiplicazione in proprio nella loro azienda.
Tale deroga e’ disciplinata secondo modalità previste con decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali, di concerto
con il Ministro delle attività produttive.
L’articolo 6 disciplina le licenze obbligatorie dipendenti di cui all’articolo 12
della direttiva, il quale stabilisce che nel
caso in cui un costitutore non possa ottenere o sfruttare commercialmente una
privativa sui ritrovati vegetali senza violare
un brevetto precedente, possa richiedere
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
una licenza obbligatoria reciproca e non
esclusiva perché gli sia possibile sfruttare
la nuova varietà vegetale; parallelamente è
disciplinato il caso inverso del titolare di
un brevetto riguardante un’invenzione biotecnologica, qualora non possa sfruttarla
senza violare una privativa precedente su
un ritrovato vegetale. In caso di mancato
accordo fra le parti, l’Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero delle attività
produttive rilascia una licenza obbligatoria
reciproca, secondo le modalità degli articoli 71 e 72 del codice della proprietà
industriale, di cui al decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30.
L’articolo 7 sanziona con la nullità gli
atti giuridici compiuti in violazione dei
divieti previsti dal presente provvedimento. L’articolo 8, che riproduce gli articoli 8 e 9 della direttiva, prevede che la
protezione attribuita da un brevetto relativo ad un materiale biologico dotato, in
seguito all’invenzione, di determinate proprietà, si estende a tutti i materiali biologici da esso derivati mediante riproduzione o moltiplicazione in forma identica
o differenziata e dotati delle stesse proprietà. Anche la protezione attribuita da
un brevetto relativo ad un procedimento
che consente di produrre un materiale
biologico dotato, per effetto dell’invenzione, di determinate proprietà, si estende
al materiale biologico direttamente ottenuto da tale procedimento ed a qualsiasi
altro materiale biologico derivato dal materiale biologico direttamente ottenuto mediante riproduzione o moltiplicazione in
forma identica o differenziata e dotato
delle stesse proprietà.
Ribadito il divieto di brevettabilità del
corpo umano e dei suoi elementi ai cui
all’articolo 4, comma 1, lettera a), l’articolo 8 estende la protezione attribuita
da un brevetto ad un prodotto contenente o consistente in un’informazione
genetica a qualsiasi materiale nel quale il
prodotto è incorporato e nel quale l’informazione genetica è contenuta e svolge
la sua funzione.
L’articolo 9 limita la portata del precedente articolo, escludendo il 3 materiale
biologico ottenuto per riproduzione o mol-
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—
Commissioni riunite X e XII
tiplicazione di materiale biologico commercializzato nel territorio di uno Stato
membro dal titolare del brevetto o con il
suo consenso, qualora la riproduzione o la
moltiplicazione derivi necessariamente
dall’utilizzazione per la quale il materiale
biologico è stato commercializzato, purché
il materiale ottenuto non venga utilizzato
successivamente per altre riproduzioni o
moltiplicazioni.
L’articolo 10 disciplina la procedura
per ottenere il brevetto relativo ad un’invenzione che riguarda un materiale biologico non accessibile al pubblico e che
non può essere descritto nella domanda
di brevetto in maniera tale da consentire
ad un esperto in materia di attuare
l’invenzione stessa oppure implica l’uso di
tale materiale; è previsto il deposito del
materiale biologico presso un istituto riconosciuto ai sensi del Trattato di Budapest del 1977.
L’articolo 11 prevede che il Ministro
delle attività produttive, di concerto con i
Ministri della salute, delle politiche agricole e forestali, dell’ambiente e della tutela
del territorio, e dell’istruzione, dell’università e della ricerca, presenti una relazione
annuale al Parlamento sull’applicazione
del presente provvedimento. L’articolo 12
contiene la cosiddetta « clausola di invarianza finanziaria « , in quanto il provvedimento non comporta oneri per il bilancio dello Stato. L’articolo 13, infine, dispone che il decreto-legge entri in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
In conclusione, esprime una valutazione favorevole del provvedimento in
esame, che giudica equilibrato e che, come
ha già ricordato, riprende in sostanza, pur
con alcune differenze, il contenuto del
disegno di legge delega elaborato dai due
rami del Parlamento.
Massimo CIALENTE (DS-U) esprime
rammarico per la mancata approvazione
in via definitiva del disegno di legge
n. 1745-B, attualmente all’esame del Senato, il cui iter ha avuto inizio nel 2002 e
il cui esame in seconda lettura presso le
competenti Commissioni del Senato è stato
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
avviato nel giugno del 2003. Rileva come
tale ritardo abbia determinato l’avvio di
una procedura di infrazione nei confronti
del nostro Paese in sede europea e la
pronuncia di una sentenza di condanna da
parte della Corte di Giustizia europea. Al
riguardo, ricorda come il provvedimento
fosse oggetto di largo consenso presso la
Camera dei deputati che lo approvò pressoché all’unanimità, sia in prima che in
seconda lettura, grazie, principalmente, al
grande impegno dei gruppi di opposizione.
Ritiene pertanto che la responsabilità della
condanna pronunciata dalla Corte di Giustizia debba essere imputata al Governo
italiano e, in particolare, al Ministero delle
Attività produttive, per il disinteresse manifestato in ordine alla necessità di portare
a conclusione l’iter avviato. In proposito,
ricorda peraltro come, durante il semestre
di Presidenza italiana al Consiglio dell’Unione Europea, la Presidenza stessa sia
stata sollecitata da parte dei gruppi di
opposizione a proporre al Consiglio la
modifica in alcune parti della direttiva
98/44/CE, oggetto di recepimento da parte
del decreto in esame; tale sollecitazione
non trovò alcuna risposta.
Nel merito, esprime quindi talune perplessità sulla disciplina recata dal comma
3 dell’articolo 8 del decreto-legge, in materia di estensione della protezione brevettuale di un prodotto contenente informazioni genetiche ad altro materiale nel
quale il prodotto medesimo è incorporato.
Osserva infatti che tale formulazione rischia di produrre effetti di sbarramento
alla brevettabilità, a discapito degli investimenti e della ricerca.
Altra tematica meritevole di approfondimento è, a suo avviso, quella relativa alla
necessità di incentivare la ricerca sulle
cellule staminali. Come si evince dalla
risoluzione adottata dal Parlamento europeo il 26 ottobre scorso sui brevetti relativi
alle invenzioni biotecnologiche, in sede
europea, pur essendo stato ribadito il
rifiuto della brevettabilità di ogni forma di
clonazione umana, si è invece confermata
la necessità di proseguire la ricerca sulle
cellule staminali. In proposito, ritiene che
la normativa di diritto interno, che limita
26
—
Commissioni riunite X e XII
gli spazi della ricerca, rischia di precludere al nostro Paese la possibilità di
contribuire al progresso scientifico; invita
quindi le Commissioni a valutare l’opportunità di riflettere sul punto.
Il sottosegretario Domenico DI VIRGILIO, premesso di condividere le valutazioni e le considerazioni dei relatori, osserva che i ritardi dell’Italia nel recepimento della direttiva 98/44/CE hanno, se
non altro, permesso di approfondire e
affinare il provvedimento di attuazione
della direttiva stessa.
Giuseppe PALUMBO, presidente, propone di fissare alle ore 12 di oggi il
termine per la presentazione di emendamenti o articoli aggiuntivi, facendo peraltro presente che, considerata la ristrettezza dei tempi a disposizione delle
Commissioni, potrebbe essere più opportuno che le eventuali proposte emendative fossero presentate direttamente in
Assemblea.
Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame alla
seduta già convocata al termine della seconda chiama dei deputati della riunione
del Parlamento in seduta comune.
La seduta termina alle 9.45.
SEDE REFERENTE
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006. — Presidenza del presidente della XII Commissione
Giuseppe PALUMBO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Domenico
Di Virgilio.
La seduta comincia alle 16.25.
DL 3/06: Attuazione della direttiva 98/44/CE in
materia di protezione giuridica delle invenzioni
biotecnologiche.
C. 6258 Governo.
(Seguito dell’esame e rinvio).
Le Commissioni proseguono l’esame,
rinviato nella seduta antimeridiana.
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
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Giuseppe PALUMBO, presidente, avverte che sono stati presentati emendamenti (vedi allegato).
Massimo POLLEDRI (LNFP), relatore
per la X Commissione, anche a nome del
deputato Stagno d’Alcontres, relatore per
la XII Commissione, invita il presentatore
al ritiro degli emendamenti Zanella 3.1,
3.2 e 4.1, esprimendo altrimenti parere
contrario.
Il sottosegretario Domenico DI VIRGILIO esprime parere conforme a quello dei
relatori.
Luana ZANELLA (Misto-VU) illustra il
suo emendamento 3.1, volto ad escludere
la possibilità di brevettare invenzioni relative ad elementi isolati del corpo umano
o diversamente prodotti, attualmente prevista dal decreto-legge in esame, all’articolo 3, comma 1, lettera d). Chiarisce che
l’emendamento in esame, come pure gli
altri emendamenti da lei presentati, tendono alla tutela delle diverse forme di vita
esistenti – quella umana e quelle animali
e vegetali – nonché del diritto dei popoli
a non subire lo stravolgimento dell’ecosistema tipico dei rispettivi territori e delle
connesse tradizioni, anche alimentari.
Le Commissioni respingono l’emendamento Zanella 3.1.
Luana ZANELLA (Misto-VU) raccomanda l’approvazione del suo emendamento 3.2, volto ad escludere la possibilità
di brevettare invenzioni relative a piante o
animali.
Le Commissioni respingono l’emendamento Zanella 3.2.
Luana ZANELLA (Misto-VU), intervenendo sul suo emendamento 4.1, teso a
escludere la brevettabilità dei procedimenti di modificazione genetica degli ani-
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Commissioni riunite X e XII
mali, dopo aver ricordato che la maggioranza, con la legge n. 40 del 2004, in
materia di procreazione medicalmente assistita, ha sancito il principio della tutela
della vita umana, vietando la sperimentazione e la manipolazione genetica sugli
embrioni umani, compresi quelli soprannumerari, esprime l’avviso che lo stesso
principio dovrebbe ragionevolmente condurre a vietare anche la sperimentazione
sugli organismi animali e vegetali; diversamente, deve ammettersi esistente un
pregiudizio antropocentrico per il quale
solo l’uomo ha diritti e gli altri esseri
viventi sono meri strumenti dei suoi interessi. Fa inoltre presente che la ricerca
biotecnologia sull’organismo umano e
quella sugli animali sono strettamente
connesse, come dimostrano le sperimentazioni in corso in alcune parti del mondo,
ad esempio quelle finalizzate allo sviluppo,
in alcune specie animali, di tessuti o
organi da impiantare nell’uomo.
Massimo POLLEDRI (LNFP), relatore
per la X Commissione, replicando all’intervento del deputato Zanella, osserva che
le modificazioni dell’identità genetica degli
animali, consentite dall’articolo 4 del decreto legge solo nei limiti in cui rechino
utilità medica sostanziale per l’essere
umano, non possono essere accomunate
alle modificazioni genetiche dell’uomo.
Esse sono peraltro necessarie per effettuare trapianti di organi che possono consentire di salvare vite umane.
Le Commissioni respingono l’emendamento Zanella 4.1.
Giuseppe PALUMBO, presidente, non
essendo ancora pervenuti tutti i pareri
delle Commissioni competenti in sede consultiva, rinvia il seguito dell’esame alla
seduta già convocata per la giornata di
domani.
La seduta termina alle 16.45.
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
28
—
Commissioni riunite X e XII
ALLEGATO
DL 3/06: Attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione
giuridica delle invenzioni biotecnologiche. C. 6258 Governo.
EMENDAMENTI
ART. 3.
Al comma 1, sopprimere la lettera d).
3. 1. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato,
Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Al comma 1, sopprimere la lettera e).
3. 2. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato,
Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
ART. 4.
Al comma 1, lettera c), sostituire il n. 4)
con il seguente:
4) ogni procedimento di modificazione
dell’identità genetica degli animali.
4. 1. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato,
Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.
Mercoledì 18 gennaio 2006
—
29
—
Commissioni riunite X e XIV
COMMISSIONI RIUNITE
X (Attività produttive, commercio e turismo)
e XIV (Politiche dell’Unione europea)
S O M M A R I O
ATTI COMUNITARI:
Proposta di direttiva relativa ai servizi nel mercato interno. COM(2004)2 def (Seguito esame,
ai sensi dell’articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ATTI COMUNITARI
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006. — Presidenza del presidente della XIV Commissione, Giacomo STUCCHI.
La seduta comincia alle 14.35.
Proposta di direttiva relativa ai servizi nel mercato
interno.
COM(2004)2 def.
(Seguito esame, ai sensi dell’articolo 127,
comma 1, del regolamento, e rinvio).
Le Commissioni riunite X e XIV proseguono l’esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 22 dicembre 2005.
Giacomo STUCCHI, presidente e relatore per la XIV Commissione, avverte che,
d’accordo con il relatore per la X Commissione, D’Agrò, e preso atto di quanto
emerso nel corso delle audizioni, si riserva
di presentare alle Commissioni riunite la
29
proposta di documento finale nel corso
della prossima seduta.
Sergio GAMBINI (DS-U) ritiene opportuno che la proposta di documento finale
predisposta dai relatori possa essere
quanto prima portata a conoscenza di tutti
i rappresentanti dei gruppi, anche prima
della prossima seduta. Si potrebbe in questo modo approfondirne adeguatamente i
contenuti, in vista della formulazione di
eventuali contributi alla sua stesura prima
della sua formalizzazione da parte dei
relatori.
Marco AIRAGHI (AN) concorda con la
proposta del deputato Gambini.
Giacomo STUCCHI, presidente e relatore per la XIV Commissione, si riserva di
sottoporre la proposta del deputato Gambini al collega D’Agrò, ferma da parte sua
ogni disponibilità ad accoglierla.
Nessun altro chiedendo di intervenire
rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.40.
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
30
—
Commissione I
I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
S O M M A R I O
SEDE REFERENTE:
Norme in favore dei familiari superstiti degli aviatori italiani vittime dell’eccidio di Kindu.
C. 5692 Boato (Seguito dell’esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
ALLEGATO 1 (Emendamenti) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:
Riforma delle esecuzioni mobiliari. Nuovo testo C. 6232 Kessler (Parere alla II Commissione)
(Esame e conclusione – Parere favorevole) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31
ALLEGATO 2 (Parere approvato) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33
AVVERTENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31
SEDE REFERENTE
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. —
Interviene il sottosegretario di Stato per
l’interno, Michele Saponara.
La seduta comincia alle 14.10.
Norme in favore dei familiari superstiti degli aviatori
italiani vittime dell’eccidio di Kindu.
C. 5692 Boato.
(Seguito dell’esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame del
provvedimento, rinviato, da ultimo, nella
seduta del 15 novembre 2005.
Donato BRUNO, presidente, ricorda
che, con riferimento alla proposta di legge
in titolo, i rappresentanti di tutti i gruppi
in Commissione hanno convenuto di proporre il trasferimento in sede legislativa,
sul quale, con lettera del Ministro per i
rapporti con il Parlamento del 13 gennaio
2006, ha espresso l’assenso anche il Governo. Avverte quindi che è testé pervenuta alla Commissione la relazione tecnica
del Governo e che, sulla base di tale
documento, il relatore ha presentato
l’emendamento 2.1, interamente sostitutivo
della clausola di copertura finanziaria del
provvedimento (vedi allegato 1).
Giuseppe COSSIGA (FI), relatore, raccomanda l’approvazione del suo emendamento 2.1.
Il Sottosegretario Michele SAPONARA
esprime parere favorevole sull’emendamento 2.1 del relatore.
La Commissione approva
mento 2.1 del relatore.
l’emenda-
Donato BRUNO, presidente, avverte che
il testo della proposta di legge, come
risultante a seguito dell’approvazione dell’emendamento 2.1 del relatore, sarà trasmesso alla V Commissione (Bilancio), già
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
all’uopo convocata, ai fini dell’espressione
del prescritto parere, che costituisce l’ultimo requisito ai fini di poter procedere al
perfezionamento della procedura di trasferimento del provvedimento in sede legislativa. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra
seduta.
La seduta termina alle 14.15.
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006. — Presidenza del presidente Pierantonio ZANETTIN.
La seduta comincia alle 19.50.
Riforma delle esecuzioni mobiliari.
Nuovo testo C. 6232 Kessler.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
Il Comitato inizia l’esame.
Pierantonio ZANETTIN (FI), presidente
e relatore, illustra i contenuti del nuovo
testo della proposta di legge all’esame del
Comitato, facendo presente che le disposizioni dallo stesso recate appaiono riconducibili alla materia « giurisdizione e
31
Commissione I
—
norme processuali; ordinamento civile e
penale; giustizia amministrativa », riservata alla potestà legislativa esclusiva dello
Stato ai sensi dell’articolo 117, secondo
comma, lettera l) della Costituzione. Ritenuto che non sussistano motivi di rilievo
sugli aspetti di legittimità costituzionale,
propone di esprimere parere favorevole.
Nessuno chiedendo di intervenire, il
Comitato approva la proposta di parere
favorevole del relatore (vedi allegato 2).
La seduta termina alle 19.55.
AVVERTENZA
I seguenti punti all’ordine del giorno
non sono stati trattati:
SEDE REFERENTE
Decreto-legge 4/2006: Misure urgenti in
materia di organizzazione e funzionamento
della pubblica amministrazione.
C. 6259 Governo.
ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria.
Atto n. 578.
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
32
Commissione I
—
ALLEGATO 1
Norme in favore dei familiari superstiti degli aviatori italiani
vittime dell’eccidio di Kindu.
(C. 5692 Boato).
EMENDAMENTI
Sostituire l’articolo 2 con il seguente:
ART. 2.
(Copertura finanziaria).
1. All’onere derivante dall’attuazione
della presente legge, valutato complessivamente in 3.570.226 euro per l’anno 2006,
in 416.389 euro per l’anno 2007 e in euro
487.870 a decorrere dall’anno 2008, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2006-2008 nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte
corrente « Fondo speciale » dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2006, allo scopo
parzialmente utilizzando, quanto ad euro
3.570.226 per l’anno 2006, l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno e,
quanto a euro 416.389 per l’anno 2007 e
ad euro 487.870 a decorrere dall’anno
2008, l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell’economia e delle
finanze provvede al monitoraggio dell’attuazione delle disposizioni della presente
legge, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati
da apposite relazioni, gli eventuali decreti
adottati ai sensi dell’articolo 7, secondo
comma, numero 2), della medesima legge
n. 468 del 1978.
3. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
2.1.
Il relatore.
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
33
Commissione I
—
ALLEGATO 2
Riforma delle esecuzioni mobiliari (nuovo testo C. 6232 Kessler).
PARERE APPROVATO
Il Comitato permanente per i pareri,
esaminato il testo della proposta di
legge C. 6232 Kessler, recante « Riforma
delle esecuzioni mobiliari »,
ritenuto che le disposizioni dalla
stessa recate appaiono riconducibili alla
materia « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia
amministrativa », riservata alla potestà le-
gislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera l)
della Costituzione,
ritenuto che non sussistano motivi di
rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
34
—
Commissione II
II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
S O M M A R I O
SEDE CONSULTIVA:
Decreto-legge 4/2006: Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della
pubblica amministrazione. C. 6259 Governo (Parere alla I Commissione) (Seguito dell’esame
e conclusione – Parere favorevole con condizioni) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41
Non sequestrabilità delle opere d’arte prestate all’Italia. Ulteriore nuovo testo C. 2811 Selva
(Parere alla VII Commissione) (Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole) . . .
35
ALLEGATO 2 (Parere alternativo approvato dalla Commissione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43
Decreto-legge 3/2006: Attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica
delle invenzioni biotecnologiche. C. 6258 Governo (Parere alle Commissioni X e XII)
(Esame e conclusione – Parere favorevole) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35
Testo unico delle norme nazionali di attuazione del regolamento comunitario concernente
l’OCM del mercato del vino. Testo unificato C. 31 Collavini e C. 2743 Preda (Parere alla
XIII Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36
SEDE REFERENTE:
Norme sull’istituzione del luogo elettivo di nascita. C. 5795, approvata dal Senato, C. 3223
Osvaldo Napoli, C. 4801 Nuvoli, C. 5625 Milanese e C. 5898 Perrotta (Seguito dell’esame
e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36
Norme in materia di esercizio dell’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità. C. 1503
Innocenti (Esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36
Disposizioni in materia di iscrizione nel registro dei revisori contabili. C. 109 Detomas, C.
470 Contento, C. 3872 Castellani e C. 5030 Milioto (Esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38
AVVERTENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39
SEDE CONSULTIVA
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006. — Presidenza del vicepresidente Nino MORMINO.
— Interviene il sottosegretario di Stato per
la giustizia Pasquale Giuliano.
La seduta comincia alle 14.20.
Decreto-legge 4/2006: Misure urgenti in materia di
organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione.
C. 6259 Governo.
(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell’esame e conclusione – Parere
favorevole con condizioni).
La Commissione prosegue l’esame del
provvedimento in oggetto, rinviato nella
seduta del 17 gennaio 2006.
Nino MORMINO, presidente, avverte
che il relatore ha presentato una proposta
di parere (vedi allegato 1), che pone pertanto in votazione.
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
35
—
Commissione II
La Commissione approva la proposta di
parere del relatore.
alternativa presentata dal deputato Cola,
mentre, se risulterà respinta, sarà messa
in votazione la proposta alternativa.
Non sequestrabilità delle opere d’arte prestate all’Italia.
Ulteriore nuovo testo C. 2811 Selva.
(Parere alla VII Commissione).
La Commissione respinge la proposta
di parere del relatore.
(Seguito dell’esame e conclusione – Parere
favorevole).
La Commissione
provvedimento.
inizia
l’esame
del
Nino MORMINO, presidente, ricorda
che nella seduta di ieri ha dato conto di
una nota illustrativa del provvedimento,
trasmessa dal relatore, impossibilitato a
partecipare alla seduta. Ricorda che il
relatore, onorevole Fanfani, ha presentato
una proposta di parere (vedi Bollettino
delle giunte e delle Commissioni parlamentari del 17 gennaio 2006). Avverte che è
stata presentata una proposta di parere
alternativo da parte del deputato Cola
(vedi allegato 2).
Gian Franco ANEDDA (AN) condivide
il contenuto della proposta alternativa di
parere presentata dal deputato Cola, diretta ad esprimere un parere favorevole
sul provvedimento in esame. Osserva infatti che il nuovo testo elaborato dalla
Commissione consente di superare i problemi sul testo che avevano indotto la
Commissione giustizia ad esprimere un
parere contrario lo scorso 11 novembre
2004.
Sottolinea infine di condividere la finalità sottesa al provvedimento, che è
quella di consentire l’esposizione in Italia
di opere d’arte di grande importanza
senza esporre il nostro Paese al rischio di
contenziosi internazionali con altri Paesi
che ne potrebbero reclamare la titolarità.
Nino MORMINO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, pone quindi
in votazione la proposta di parere del
relatore, avvertendo che, se questa risulterà approvata, sarà preclusa la proposta
Nino MORMINO, presidente, pone in
votazione la proposta alternativa di parere
presentata dal deputato Cola.
La Commissione approva la proposta
alternativa di parere presentata dal deputato Cola.
Decreto-legge 3/2006: Attuazione della direttiva 98/
44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche.
C. 6258 Governo.
(Parere alle Commissioni X e XII).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione
provvedimento.
inizia
l’esame
del
Francesco BONITO (DS-U), relatore, ricorda che il provvedimento in esame trova
una sostanziale corrispondenza con il contenuto della delega al Governo in materia
di protezione giuridica delle invenzioni
biotecnologiche, di cui all’atto C. 2031-ter,
sul quale la Commissione giustizia aveva
già espresso il 10 luglio 2002 un parere
favorevole con osservazioni ed una condizione.
Il provvedimento in esame origina dallo
stralcio dell’articolo 6 dal disegno di legge
n. 2031, recante disposizioni per favorire
l’iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza, ed è diretto a recepire nel nostro
ordinamento giuridico la direttiva del europea n. 44 del 1998 con la quale gli Stati
membri si sono impegnati ad individuare
puntuali disposizioni di diritto interno
volte a tutelare le invenzioni biotecnologiche, nel rispetto degli obblighi internazionali sottoscritti.
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
La condizione contenuta nel parere
riguardava la necessità di prevedere il
principio generale in base al quale la
violazione dei divieti posti comportasse
sempre la nullità dei relativi atti giuridici
e delle conseguenti operazioni negoziali.
L’articolo 7 del decreto-legge in esame
stabilisce che gli atti giuridici e le operazioni negoziali compiuti in violazione dei
divieti previsti dal presente decreto sono
nulli.
Propone pertanto l’espressione di un
parere favorevole.
La Commissione approva la proposta di
parere del relatore.
Testo unico delle norme nazionali di attuazione del
regolamento comunitario concernente l’OCM del
mercato del vino.
Testo unificato C. 31 Collavini e C. 2743 Preda.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione
provvedimento.
inizia
l’esame
del
Italico PERLINI (FI), relatore, osserva
che la Commissione giustizia è chiamata
esprimere un nuovo parere sul testo in
esame a seguito degli emendamenti approvati dalla XIII Commissione in sede legislativa.
Rileva che è stata rispettata la condizione, contenuta nel parere originario, di
individuare con estremo rigore le condotte
vietate, evitando altresı̀ di far coincidere
sanzioni in corrispondenza di mere descrizioni.
Propone pertanto l’espressione di un
parere favorevole.
La Commissione approva la proposta di
parere del relatore.
La seduta termina alle 14.30.
36
Commissione II
—
SEDE REFERENTE
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006. — Presidenza del vicepresidente Nino MORMINO.
— Interviene il sottosegretario di Stato per
la giustizia Pasquale Giuliano.
La seduta comincia alle 14.30.
Norme sull’istituzione del luogo elettivo di nascita.
C. 5795, approvata dal Senato, C. 3223 Osvaldo
Napoli, C. 4801 Nuvoli, C. 5625 Milanese e C. 5898
Perrotta.
(Seguito dell’esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame del
provvedimento in oggetto, rinviato nella
seduta dell’11 gennaio 2006.
Nino MORMINO, presidente, ricorda
che nella seduta dell’11 gennaio 2006 la
Commissione ha adottato come testo base
la proposta di legge C. 5795, approvata dal
Senato, e che era stato fissato il termine
per la presentazione degli emendamenti
per le ore 10 di martedı̀ 17 gennaio 2006.
Avverte che, non essendo stati presentati
emendamenti, il testo sarà trasmesso alle
Commissioni competenti per l’espressione
del prescritto parere. Nessuno chiedendo
di intervenire, rinvia quindi il seguito
dell’esame ad altra seduta.
Norme in materia di esercizio dell’azione per la
dichiarazione giudiziale di paternità.
C. 1503 Innocenti.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia
provvedimento in oggetto.
l’esame
del
Nino MORMINO, presidente, sostituendo il relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta, osserva che la proposta di legge in esame consta di un solo
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
articolo ed è diretta a consentire l’esercizio dell’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità a quei soggetti ai quali
tale facoltà è stata preclusa per effetto
della vigenza delle disposizioni di cui agli
articoli 271 e 274 del codice civile, nel
testo precedente all’entrata in vigore della
legge 19 maggio 1975, n. 151, recante
« Riforma del diritto di famiglia », che ne
ha disposto l’abrogazione.
Data la situazione particolare sanata
dalla proposta in esame, ricorda i principali passaggi.
Con la sentenza n. 7 del 7 febbraio
1963, la Corte Costituzionale aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 123 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile (approvate con
regio decreto 30 marzo, 1942, n. 318),
nella parte in cui stabiliva che l’azione
per la dichiarazione giudiziale di paternità potesse essere proposta, dai figli
naturali nati prima del 1o luglio 1939,
solo qualora ricorressero le condizioni
stabilite dall’articolo 189 del codice civile
del 1865 (ratto o stupro violento): era
stato escluso, quindi, che i soggetti nati
in tale data potessero esercitare l’azione
citata sulla base delle (più ampie) condizioni previste all’articolo 269 del codice
civile del 1942.
Tale disposizione era stata quindi ritenuta in contrasto con il principio di
eguaglianza di cui all’articolo 3 della
Costituzione, tanto più che il precedente
articolo 122 delle disposizioni transitorie
citate stabiliva espressamente che al riconoscimento dei figli naturali nati prima
del 1o luglio 1939 si applicassero le
disposizioni del nuovo codice e che il
riconoscimento
compiuto
precedentemente, fuori dai casi in cui sarebbe stato
ammesso secondo le leggi anteriori ma
sulla base delle condizioni prescritte dal
codice del 1942, non poteva essere annullato.
La pronuncia della Corte, tuttavia, non
aveva raggiunto in concreto il suo obiettivo
poiché non toccava l’articolo 271 del codice civile che, nel testo precedente alla
riforma del diritto di famiglia di cui alla
legge 19 maggio 1975, n. 151, che ne ha
37
—
Commissione II
disposto l’abrogazione, prevedeva, tra l’altro, che l’azione per la dichiarazione giudiziale della paternità naturale potesse
essere promossa dal figlio entro i due anni
dal raggiungimento della maggiore età.
All’epoca della sentenza della Corte (febbraio 1963), tuttavia, i soggetti nati prima
del 1o luglio 1939 avevano superato da più
di due anni la maggiore età (allora fissata
a ventuno anni) e quindi, pure abilitati, sul
piano sostanziale ad esercitare l’azione ai
sensi dell’articolo 269 del codice vigente,
venivano ad essere privi, sul piano formale, della relativa legittimazione processuale. Allorché, quindi, alcuni di essi agirono in giudizio, si videro opporre una
sentenza di rigetto per improponibilità
dell’azione.
Tale stato di cose non sfuggı̀ al legislatore che, con la legge 1971 n. 1047 (proroga dei termini per la dichiarazione di
paternità e modificazione dell’articolo 274
del codice civile) dispose la riapertura dei
termini per l’esercizio dell’azione di dichiarazione giudiziale di paternità.
Nonostante questo intervento legislativo, tuttavia, non tutti i soggetti nati
prima del 1o luglio 1939 poterono esercitare l’azione citata; infatti quelli che avevano già esercitato la relativa facoltà nel
periodo di tempo compreso tra la sentenza
della Corte costituzionale (7 febbraio
1963) e la legge n. 1047 del 1971 sopracitata, si videro opporre il giudicato formatosi sull’improponibilità dell’azione ai
sensi del previgente articolo 271 del codice, giudicato che fu ritenuto dalla Corte
di cassazione di natura sostanziale e non
formale, con conseguente reiezione delle
nuove istanze presentate.
Questa situazione venne a determinare
un’ulteriore ingiustificata disparità di
trattamento tra i soggetti nati prima del
1o luglio 1939 che, in seguito alla sentenza della Corte costituzionale, avessero
esercitato l’azione per la dichiarazione
giudiziale di paternità e quelli che, fino
a quel momento, non avevano agito in
giudizio.
La proposta di legge in esame, quindi,
mira a sanare la situazione sopra ricordata consentendo l’esercizio dell’azione
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
anche nei casi in cui sia intervenuta sentenza definitiva sull’improponibilità della
stessa sulla base delle disposizioni dell’articolo 271 del codice civile (ora abrogato)
nel testo precedente all’entrata in vigore
della legge 19 maggio 1975, n. 151, recante
« Riforma del diritto di famiglia ».
Si tratta quindi di un caso in cui una
legge, allo scopo di assicurare il rispetto
del principio di eguaglianza, dando seguito
alle statuizioni della sentenza n. 7 del 7
febbraio 1963 della Corte costituzionale,
interviene per consentire l’esercizio dell’azione per la dichiarazione giudiziale di
paternità a soggetti che irragionevolmente
erano rimasti privati da tale facoltà, a
causa del passaggio in giudicato di sentenze di rigetto fondate su una normativa
(articolo 271 del codice civile) oggi non più
in vigore.
Va segnalato tuttavia che pur essendo
giustificata dall’esigenza di eliminare
un’indubbia ed irragionevole disparità di
trattamento la disposizione in esame, allo
scopo di riaprire i termini per l’esercizio
dell’azione, interviene su sentenze passate
in giudicato che negano la possibilità di
far valere la relativa istanza a causa della
sussistenza delle limitazioni di cui al citato
articolo 271, oggi abrogato.
Si può richiamare a questo riguardo il
contenuto della pronunzia del Consiglio di
Stato in adunanza plenaria (21 febbraio
1994, n. 4). Secondo quel Consesso, la
retroattività delle norme legislative, specialmente nel delicato settore della c.d.
interpretazione legislativa autentica, incontra limiti nelle singole disposizioni costituzionali e nei fondamentali principi
dell’ordinamento. Alla stregua di ciò, un
sicuro limite alla retroattività è costituito
dalla sentenza passata in cosa giudicata.
La garanzia costituzionale della tutela
giurisdizionale dei diritti e degli interessi
(articolo 24 e 113 Cost.) non riguarda,
infatti, il solo diritto di adire il giudice, ma
comprende anche e soprattutto il diritto di
ottenere dal giudice una statuizione definitiva e immutabile, l’unica realmente satisfattiva della pretesa fatta valere dal
ricorrente.
38
—
Commissione II
Peraltro, nel quadro della divisione dei
poteri dello Stato, in ossequio al precetto
costituzionale che riserva alla magistratura una sfera di azione autonoma e
indipendente da ogni altro potere (articolo
104 Cost.), emerge che, come la magistratura non può sovrapporsi al Parlamento
abrogando o modificando erga omnes le
norme da esso poste, ugualmente il Parlamento non può sovrapporsi alla Magistratura modificando ex post singole situazioni già definite dal giudice e coperte
dall’autorità del giudicato.
Ne deriva che l’immutabilità del giudicato non può cedere di fronte a norme
sopravvenute aventi efficacia retroattiva.
In caso contrario, sarebbe consentito al
legislatore vanificare in ogni momento la
funzione propria della magistratura, di cui
al Titolo IV della Costituzione), rendendo
aleatoria, sia pure attraverso lo strumento
dell’interpretazione autentica, quella tutela
giurisdizionale che costituisce un fondamentale diritto assicurato al singolo dalla
Costituzione; tutela che non può dirsi tale
se non è completa (articoli 24 e 113 Cost.)
e indipendente dall’ingerenza di ogni altro
potere (articoli 101 e 104 della Costituzione).
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra
seduta.
Disposizioni in materia di iscrizione nel registro dei
revisori contabili.
C. 109 Detomas, C. 470 Contento, C. 3872 Castellani
e C. 5030 Milioto.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia
provvedimento in oggetto.
l’esame
del
Nino MORMINO, presidente, sostituendo il relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta, osserva che le proposte in esame rispondono tutte alla medesima finalità, ossia a permettere lo svolgimento della professione di revisore
contabile a quei professionisti che, in base
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
alla legge n. 132 del 1997 o per le lungaggini della fase di attuazione della stessa
legge, non avrebbero titolo per lo svolgimento dell’attività di controllo legale dei
conti.
Ricorda che l’articolo 6, comma 2, della
citata legge n. 132 ha esonerato dall’esame
per l’iscrizione nel registro dei revisori
contabili quei professionisti che, alla data
di entrata in vigore della legge (22 maggio
1997), fossero iscritti o avessero acquisito
il diritto di essere iscritti nell’albo professionale dei dottori commercialisti o nell’albo professionale dei ragionieri e periti
commerciali.
Come accennato, tale previsione ha
però impedito l’iscrizione ex-lege al registro a coloro la cui sessione d’esame di
abilitazione, a tale data, era ancora in
corso.
Le proposte di legge C. 109 (Detomas),
C. 3872 (Castellani ed altri) e C. 5030
(Milito e Craxi) intendono garantire l’esonero dall’esame e quindi l’iscrizione di
diritto nel registro dei revisori contabili
anche ai professionisti che, alla data del 22
maggio 1997, avevano la sessione di esame
di abilitazione ancora in corso.
Successivamente, è però intervenuta la
sentenza della Corte costituzionale n. 35
del 2004, che ha dichiarato l’illegittimità
del comma 2 dell’articolo 6 della legge
n. 132 del 1997 ed in base alla quale
anche tali professionisti hanno potuto
chiedere l’iscrizione di diritto nel registro
dei revisori contabili.
In definitiva, le proposte di legge in
esame introdurrebbero nell’ordinamento
una disposizione già recepita a seguito
della decisione della Consulta.
La proposta di legge C. 470 intende,
invece, porre rimedio alla situazione di
grave ritardo nella pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale dell’elenco dei soggetti
esonerati dall’esame per l’accesso al registro dei revisori, ai sensi del citato articolo
6, comma 2, della legge n. 132 del 1997.
L’articolo 1 del provvedimento prevede,
cosı̀, da parte dei professionisti - e fino
alla data di pubblicazione ricordata - ai
fini del requisito del possesso del titolo di
revisore per far parte di collegio sindacale,
39
—
Commissione II
ai sensi dell’articolo 2397 del codice civile,
una autocertificazione dei requisiti di onorabilità richiesti per l’iscrizione nel registro dall’articolo 8 della legge n. 88 del
1992, ovvero una autocertificazione della
presentazione, nei termini di legge, della
domanda di esonero dall’esame per l’iscrizione nel registro dei revisori contabili ai
sensi dell’articolo 6, comma 2, della legge
n. 132 del 1997.
Tali autocertificazioni conserverebbero
validità fino alla pubblicazione degli elenchi
L’articolo 2 è relativo all’entrata in
vigore del provvedimento, prescrivendo
che essa avvenga il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra
seduta.
La seduta termina alle 14.40.
AVVERTENZA
I seguenti punti all’ordine del giorno
non sono stati trattati:
SEDE CONSULTIVA
Norme per la tutela e la valorizzazione delle
botteghe storiche di interesse artistico e
degli antichi mestieri.
(C. 3226 Mazzocchi ed abb.).
Regolarizzazione di versamenti dei contributi e dei premi previdenziali e assistenziali
obbligatori.
(C. 4392 Drago ed abb.).
SEDE REFERENTE
Disposizioni in materia di comunicazione
dell’inizio delle indagini.
(C. 1815 Pecorella).
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
Riforma delle esecuzioni mobiliari.
(C. 6232 Kessler).
Disposizioni in materia di reati di violenza
sessuale.
(C. 1241 Pisapia, C. 1332 Angela Napoli, C.
5942 Gibelli e C. 6204 Carlucci).
40
—
Commissione II
Disposizioni in materia di incompatibilità
dell’esercizio della professione di avvocato
per i pubblici dipendenti.
(C. 5943 Mazzoni).
Disposizioni in materia di adozioni.
(C. 5701 Burani Procaccini e C. 5724
Bolognesi).
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
41
—
Commissione II
ALLEGATO 1
Decreto-legge 4/2006: Misure urgenti in materia di organizzazione
e funzionamento della pubblica amministrazione. (C. 6259 Governo).
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La Commissione Giustizia,
esaminato il disegno di legge in oggetto,
considerato che:
i commi 1 e 2 dell’articolo 22 del
decreto-legge prevedono che per il conferimento delle funzioni semidirettive il
Consiglio superiore della magistratura
debba valutare anche lo svolgimento da
parte dei magistrati ordinari, per almeno
due anni, di taluni incarichi dirigenziali di
livello apicale presso la pubblica amministrazione;
nel condividere la finalità sottesa
alla disposizione citata, emergono tuttavia
forti perplessità sia per la limitazione della
valutazione dei predetti incarichi dirigenziali al solo Consiglio superiore della magistratura sia per la previsione di un limite
temporale minimo, pari a due anni, quale
requisito per la valutabilità degli incarichi
medesimi;
la mancata previsione della valutazione dei predetti incarichi dirigenziali da
parte della commissione di concorso non è
coerente con i principi dettati dalla legge
di riforma dell’ordinamento giudiziario,
secondo cui, ai fini del conferimento di
incarichi semidirettivi e direttivi, la deliberazione del Consiglio superiore della
magistratura è conseguente ad una previa
valutazione compiuta da un’apposita commissione di concorso;
appare irragionevole la previsione
di un periodo minimo di due anni di
espletamento delle funzioni dirigenziali
apicali presso la pubblica amministrazione
ai fini della loro sottoposizione a valutazione, in quanto potrebbe tradursi in una
alterazione del rapporto dialettico tra il
soggetto da valutare e l’organo politico,
considerato che a quest’ultimo spetta ogni
decisione in ordine alla durata dell’incarico apicale;
qualora si ritenesse comunque opportuno mantenere un limite temporale ,
sarebbe più congruo prevedere la possibilità di sottoporre a valutazione incarichi
dirigenziali di durata pari a cinque anni,
corrispondente alla quella ordinaria della
legislatura;
il comma 3 dello stesso articolo 22
suscita gravi perplessità nella parte in cui
prevede, limitatamente ai magistrati componenti elettivi del Consiglio superiore
della magistratura in scadenza nel periodo
previsto per l’esercizio delle deleghe di cui
alla legge di riforma dell’ordinamento giudiziario, che i medesimi, alla cessazione
dell’incarico, possano, in alternativa al
loro ricollocamento in ruolo nell’ufficio di
provenienza, chiedere di essere ricollocati
in altro posto libero per il quale non sia
stata avviata la procedura di copertura,
senza distinzione di funzioni, ma con
esclusione di qualunque incarico direttivo
e tenuto conto dell’anzianità di servizio;
la predetta norma rischia di creare
una situazione di favore per taluni soggetti, ai quali solo verrebbe consentito
l’esercizio della predetta opzione per altro
posto libero diverso dall’ufficio di provenienza, mentre per il futuro continuerebbe
ad applicarsi, al momento della cessazione
dalla carica, la disciplina vigente, dettata
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
dal secondo comma dell’articolo 30 del
decreto del Presidente della Repubblica 16
settembre 1958, n. 916, come modificato
dall’articolo 13 della legge 28 marzo 2002,
n. 44, che prevede il rientro in ruolo, nella
sede di provenienza e nelle funzioni precedentemente esercitate;
in materia di ricollocamento in
ruolo dei componenti togati del Consiglio
superiore della magistratura la legge di
riforma dell’ordinamento ha previsto meccanismi trasparenti che verrebbero pregiudicati da quanto previsto dalla prima
parte del comma 3 dell’articolo 22 del
decreto-legge;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
42
—
Commissione II
con le seguenti condizioni:
a) all’articolo 22, al comma 1, sia
prevista, ai fini del conferimento delle
funzioni semidirettive e direttive previste
dall’articolo 2, comma 1, lettera h), numeri
da 7) a 16), e lettera i), numeri 1) e 2),
della legge 25 luglio 2005, n. 150,, anche
l’obbligo della valutazione del giudizio effettuato sul candidato da parte della apposita commissione di concorso prevista
dalla legge delega di riforma dell’ordinamento giudiziario, eliminando la previsione di un limite temporale minimo quale
requisito per la valutabilità degli incarichi
medesimi ovvero portandolo da due a
cinque anni,;
b) all’articolo 22, al comma 3, siano
soppressi i primi due periodi.
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
43
Commissione II
—
ALLEGATO 2
Non sequestrabilità delle opere d’arte prestate all’Italia.
(Ulteriore nuovo testo C. 2811 Selva).
PARERE ALTERNATIVO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La Commissione Giustizia,
esaminato l’ulteriore nuovo testo
della proposta di legge C. 2811 in materia
di non sequestrabilità delle opere d’arte
prestate all’Italia, come risultante dagli
emendamenti approvati dalla VII Commissione;
osservato che il nuovo testo trova
applicazione nelle ipotesi marginali in cui
alle opere d’arte prestate all’Italia al fine
di esporre in Italia opere d’arte ed altri
beni di rilevante interesse culturale non si
applichi quanto disposto dalle convenzioni
e dagli accordi internazionali e dalla normativa comunitaria vigente;
rilevato che rispetto al testo sul quale
la Commissione si è già espressa, il nuovo
testo apporta significative modifiche migliorative, che rispondono adeguatamente
ai rilievi formulati nel parere contrario
espresso dalla Commissione Giustizia, in
data 11 novembre 2004, su un precedente
testo della proposta di legge C. 2811;
richiamati, in particolare, i commi 3
e 4 dell’articolo 1, introdotti dalla Commissione di merito nell’ulteriore nuovo
testo, che limitano ulteriormente la portata applicativa delle deroghe ai principi
generali di natura sostanziale e procedurale del diritto civile e penale in materia
di sequestro, in quanto escludono che
queste operino nel caso che i beni costituiscano corpo di reato commesso in
Italia e prevedono che i procedimenti
giudiziari concernenti la proprietà o il
possesso dei beni stranieri esposti in
Italia, fatto salvo il divieto di sequestrabilità, proseguono secondo le ordinarie
procedure, restando ferma la possibilità
di procedere alla confisca dei beni in
caso di sentenza non più soggetta a
impugnazione;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
44
—
Commissione III
III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)
S O M M A R I O
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . .
44
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:
5-05095 Cima e Folena: Elezioni presidenziali in Bielorussia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46
5-05096 Zacchera e Landi di Chiavenna: Posizione del Governo italiano sulla produzione di
energia atomica da parte dell’Iran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006.
anche tramite la trasmissione attraverso
l’impianto televisivo a circuito chiuso.
Dispone, pertanto, l’attivazione del circuito.
L’ufficio di presidenza si è riunito dalle
14 alle 14.40.
Laura CIMA (Misto-VU) illustra l’interrogazione in titolo.
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA
Il sottosegretario Giuseppe DRAGO risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006. — Presidenza del presidente Gustavo SELVA. —
Interviene il sottosegretario di Stato per gli
Affari esteri, Giuseppe Drago.
La seduta comincia alle 14.40.
5-05095 Cima e Folena:
Elezioni presidenziali in Bielorussia.
Gustavo SELVA, presidente, ricorda
che, ai sensi dell’articolo 135-ter, comma
5, del regolamento, la pubblicità delle
sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata
Laura CIMA (Misto-VU) replicando, si
dichiara soddisfatta della risposta fornita
dal rappresentante del Governo, apprezzando l’impegno del Governo ad inviare
una delegazione di osservatori italiani nell’ambito di un’eventuale missione di monitoraggio elettorale dell’OSCE, in occasione delle prossime elezioni presidenziali
bielorusse.
Tuttavia, chiede al Governo di impegnarsi maggiormente affinché l’Unione europea svolga un ruolo più efficace a difesa
delle libertà democratiche in Bielorussia,
in vista delle elezioni, considerato che
sinora la Commissione europea non ha
saputo garantire a sufficienza il suo ap-
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
poggio alla libera espressione dell’opposizione politica bielorussa, anche attraverso
il finanziamento di media indipendenti,
secondo quanto ha avuto modo di lamentare recentemente anche uno dei rappresentanti delle forze di opposizione del
Paese.
5-05096 Zacchera e Landi di Chiavenna: Posizione
del Governo italiano sulla produzione di energia
atomica da parte dell’Iran.
Marco ZACCHERA (AN) illustra l’interrogazione in titolo.
Il sottosegretario Giuseppe DRAGO risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).
Marco ZACCHERA (AN) replicando, si
dichiara soddisfatto della risposta fornita
dal rappresentante del Governo, pur rilevando che sarebbe necessaria un’azione
decisamente più concreta nei confronti
dell’Iran e del suo programma di produzione di energia atomica.
45
—
Commissione III
L’evoluzione della posizione iraniana in
relazione al programma nucleare in atto
rappresenta infatti un grave pericolo per
la comunità internazionale, che non può
essere in alcun modo sottovalutato dall’Unione europea e dal nostro Paese, anche
in considerazione del delicato ruolo strategico dell’Iran in Medioriente e dei suoi
rapporti bilaterali con l’Italia.
Dovendo amaramente prendere atto del
fatto che tutte le assicurazioni fornite
dalla parte iraniana in merito al carattere
pacifico del suo programma nucleare appaiono smentite da fatti oggettivi, ribadisce
il proprio giudizio per il quale, in questo
contesto, l’Iran costituisce un elemento
fortemente destabilizzante nel quadro mediorientale, rispetto al quale è necessario
che la comunità internazionale e il Governo italiano in particolare non abbassino mai il livello di guardia.
Gustavo SELVA, presidente, dichiara
concluso lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del giorno.
La seduta termina alle 14.55.
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
46
—
Commissione III
ALLEGATO 1
Interrogazione n. 5-05095 Cima e Folena:
Elezioni presidenziali in Bielorussia.
TESTO DELLA RISPOSTA
Con riferimento alla situazione dei
diritti umani in Bielorussia, in occasione
del « Consiglio Affari Generali e Relazioni
Esterne » del 7 novembre 2005 le relazioni della UE con Minsk hanno costituito l’oggetto di un dibattito approfondito. Il testo di conclusioni adottato –
complessivamente equilibrato – esprime
profonda preoccupazione per il deterioramento della situazione dei diritti dell’uomo e delle libertà politiche, con particolare riguardo alle vessazioni nei confronti dei partiti politici, dei mezzi di
comunicazione indipendenti e delle ONG,
nonché per la riluttanza nel condurre
indagini indipendenti sulla scomparsa di
importanti esponenti dell’opposizione al
Presidente Lukashenko. È stata inoltre
sottolineata l’intenzione della UE di contribuire al miglioramento della situazione
attraverso il dialogo e programmi specifici, mentre il ricorso ad eventuali nuove
misure sanzionatorie è legato in prospettiva alle risultanze del monitoraggio sugli
sviluppi nel paese. Il Consiglio, sottolineando il diritto sovrano del popolo bielorusso di decidere il proprio futuro democraticamente, ha auspicato con forza
che il prossimo processo elettorale possa
svolgersi nel rispetto delle norme internazionali e degli impegni assunti dalla
Bielorussia nell’ambito dell’OSCE e delle
Nazioni Unite.
Tale linea è stata confermata sia da
una Dichiarazione adottata dalla Presidenza britannica della UE il 6 dicembre
2005, sia in occasione di un più recente
incontro tra i Direttori Politici UE e l’Assistant Secretary americano per i paesi
europei Fried. Dall’incontro è emersa la
comune volontà di non isolare il paese e
di sviluppare una strategia di lunga durata
imperniata sul sostegno alla società civile.
Unione Europea e Stati Uniti dovrebbero
svolgere nelle prossime settimane un passo
congiunto a Minsk, con cui si chiederanno
misure concrete a favore dei valori democratici e dello stato di diritto come presupposto per cominciare ad instaurare con
il paese relazioni più strette e profonde. I
Ministri degli Esteri UE dovrebbero tornare a discutere della situazione in Bielorussia in occasione del prossimo CAGRE
del 30 gennaio. Anche nel corso dei lavori
della 61a Commissione dei Diritti Umani di
Ginevra della primavera scorsa è stata
adottata una risoluzione sulla situazione
dei diritti umani in Bielorussia con la
quale si è manifestata in particolare profonda insoddisfazione per lo svolgimento
delle due consultazioni elettorali del 2004,
che, come denunciato anche dall’OSCE,
non hanno soddisfatto gli standard minimi
internazionali affinché potesse parlarsi di
elezioni libere e democratiche.
L’Italia sostiene pienamente l’invito rivolto dalla Comunità Internazionale a
Minsk per una piena collaborazione con
gli organismi internazionali, governativi e
non, deputati alla salvaguardia dei diritti
umani al fine di consentire il pieno svolgimento delle attività democratiche attraverso il rilascio dei detenuti politici e il
rispetto delle libertà di assemblea e asso-
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
ciazione. Il Ministero degli Esteri, nei
limiti delle risorse finanziarie disponibili,
intende inoltre garantire la partecipazione
ad un’eventuale missione di monitoraggio
elettorale dell’OSCE/ODIHR in occasione
delle prossime elezioni presidenziali bielorusse, mettendo a disposizione un
47
—
Commissione III
gruppo di osservatori italiani. Ad oggi, non
è tuttavia dato sapere se l’OSCE/ODIHR
potrà organizzare una missione di monitoraggio elettorale, non avendo la Bielorussia ancora rivolto il necessario invito,
cosi come previsto dalla Carta di Copenaghen del 1990.
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
48
—
Commissione III
ALLEGATO 2
Interrogazione n. 5-05096 Zacchera e Landi di Chiavenna: Posizione
del Governo italiano sulla produzione di energia atomica da parte
dell’Iran.
TESTO DELLA RISPOSTA
Il Governo italiano ha sempre ritenuto
inaccettabile la prospettiva che l’Iran si
dotasse di armi nucleari. L’ampiezza del
programma nucleare iraniano, la sua portata, le modalità del suo sviluppo – per
lungo tempo sottratte ai controlli dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA) – hanno suscitato viva preoccupazione nella comunità internazionale:
spetta ora agli iraniani ristabilire un clima
di fiducia. L’Italia si è adoperata fin dall’inizio e con coerenza per la ricerca di
una soluzione negoziata a tale problema
nell’ambito del G8, dell’Unione Europea,
della stessa Agenzia Internazionale per
l’Energia Atomica, a garanzia della finalità
pacifica del programma nucleare iraniano.
In particolare il Governo considera le
relazioni con l’Iran un elemento qualificante della politica estera dell’Unione Europea, ed in tal senso abbiamo sostenuto
il coinvolgimento diretto dell’Alto Rappresentante Solana nel negoziato nucleare
con l’Iran. Si è inoltre adoperato per mantenere una stretta coesione tra i Paesi
membri dell’UE per far fronte ai rischi di
proliferazione che il programma nucleare
iraniano comporta. La nostra azione si è
sviluppata attivamente anche in seno all’AIEA, appoggiando le attività di verifica
condotte dal Direttore Generale, El Baradei, e sostenendo la necessità che l’Agenzia
sia dotata di strumenti sempre più efficaci
per portare a termine i propri compiti di
controllo.
La fase attuale è resa ancora più difficile dalla decisione iraniana di riprendere alcune attività nucleari sospese, sfidando le decisioni dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica. A fronte di
questa decisione di Teheran sarà necessario rafforzare ulteriormente l’unitarietà di
intenti all’interno della comunità internazionale attraverso l’uso più coordinato ed
incisivo di tutti gli strumenti diplomatici e
multilaterali a disposizione. L’azione italiana prosegue in stretta consultazione con
i principali partners europei, gli altri
membri del G8, la Presidenza austriaca
dell’Unione Europea, nonché con il Direttore Generale dell’AIEA.
La posizione italiana nei confronti della
questione nucleare iraniana è d’altra parte
coerente con l’impegno del nostro Paese
nel sostegno al sistema globale di non
proliferazione incentrato sul Trattato di
Non Proliferazione Nucleare (TNP). La
lotta alla diffusione delle armi di distruzione di massa rappresenta una priorità
della nostra politica estera: in questa ottica, per superare la fase di stallo nel
dibattito sulla non proliferazione ed il
disarmo seguito agli scarsi risultati della
Conferenza di Riesame del TNP del maggio scorso, l’Italia si è fatta promotrice
dell’adozione di iniziative concrete per
rafforzare l’autorità dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica nella sua
attività di controllo del rispetto degli ob-
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
blighi internazionali di non proliferazione,
promuovendo l’adozione generalizzata dei
protocolli aggiuntivi dell’AIEA.
Nello stesso tempo, l’Italia ha intrapreso numerose iniziative, anche organizzando dei seminari tematici di approfondimento, nei confronti dei nostri partners
europei per elevare il profilo dell’Unione
Europea nel campo della non proliferazione e del disarmo e renderla un attore
49
—
Commissione III
più incisivo anche in questo importante
ambito della politica internazionale. Ciò è
avvenuto in linea di continuità con
l’azione sviluppata dalla Presidenza italiana del 2003, che ha condotto l’Unione
Europea ad adottare una Strategia ad hoc
che l’ha resa uno dei principali protagonisti internazionali della lotta contro la
proliferazione delle armi di distruzione di
massa.
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
50
—
Commissione IV
IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)
S O M M A R I O
AVVERTENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006.
AVVERTENZA
Il seguente punto all’ordine del giorno
non è stato trattato:
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
50
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
51
—
Commissione V
V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
S O M M A R I O
SEDE CONSULTIVA:
Riordino dei ruoli dell’Arma dei carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di finanza e Polizia
penitenziaria. C. 3437-A (Parere all’Assemblea) (Seguito dell’esame e conclusione – Parere
favorevole con condizioni ai sensi dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione – Parere
su emendamenti) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52
SEDE CONSULTIVA:
Ratifica Accordo quadro Italia-Ungheria nel campo della ricerca scientifica e dello sviluppo
tecnologico. C. 5246-A Governo (Parere all’Assemblea) (Esame e conclusione – Parere
favorevole) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56
Ratifica Accordo Italia-Sud Africa di coproduzione cinematografica. C. 5335-A Governo
(Parere all’Assemblea) (Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni) . . . . . . .
56
Ratifica Accordo istituzione dell’Organizzazione per lo sviluppo della pesca in Europa
centrale ed orientale (Eurofish). C. 5488-A Governo (Parere all’Assemblea) (Esame e
conclusione – Parere favorevole) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57
Ratifica Accordo Italia e Consiglio federale della Confederazione svizzera sulla effettuazione
di attività di addestramento e formazione militare delle rispettive Forze armate. C. 6146-A
Governo (Parere all’Assemblea) (Esame e conclusione – Parere favorevole) . . . . . . . . . . . . . .
57
Adesione della Repubblica italiana all’Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici
migratori dell’Africa-EURASIA. C. 6224 Governo (Parere alla III Commissione) (Esame e
conclusione – Nulla osta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58
Ratifica Accordo Italia-Senegal in materia di promozione e protezione degli investimenti. C.
6225 Governo (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Nulla osta) . . . . . . .
58
Ratifica della Convenzione Italia-Ghana sulle imposte sul reddito e sulle evasioni fiscali. C.
6226 Governo (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Nulla osta) . . . . . . .
59
Ratifica Accordo Italia-Nicaragua sulla protezione degli investimenti. C. 6227 Governo (Parere
alla III Commissione) (Esame e conclusione – Nulla osta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59
Istituzione del profilo di docente presso la Scuola di lingue estere dell’Esercito. C. 6023 Governo,
approvato dal Senato (Parere alla XI Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole
con condizioni ai sensi dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60
Disposizioni in materia di professioni sanitarie e delega al Governo per l’istituzione dei
relativi ordini professionali. C. 6229, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione)
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61
Testo unico delle norme nazionali di attuazione del regolamento comunitario concernente
l’OCM del mercato del vino. Testo unificato C. 31 e abb. (Parere alla XIII Commissione)
(Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62
Norme in favore dei familiari superstiti degli aviatori italiani vittime dell’eccidio di Kindu.
C. 5692 (Parere alla I Commissione) (Seguito dell’esame e conclusione – Nulla osta) . . .
62
ATTI DEL GOVERNO:
Schema di decreto legislativo recante attuazione direttiva 2003/20/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell’8 marzo 2003, che modifica la direttiva 91/671/CEE relativa all’uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini nei veicoli. Atto n. 574
(Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Nulla osta) . . . . . .
63
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
52
—
Commissione V
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2003/42/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel
settore dell’aviazione civile. Atto n. 577 (Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del
regolamento, e conclusione – Parere favorevole) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64
Schema di decreto legislativo recante ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria.
Atto n. 578 (Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio) . . . . .
64
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:
Schema di regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro
della difesa. Atto n. 581 (Rilievi alla I Commissione) (Esame, ai sensi dell’articolo 96-ter,
comma 2, del regolamento, e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67
AVVERTENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69
SEDE CONSULTIVA
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006. — Presidenza del vicepresidente Marino ZORZATO.
— Intervengono i sottosegretari di Stato per
i rapporti con il Parlamento Gianfranco
Conte e per l’interno Alfredo Mantovano.
La seduta comincia alle 9.45.
Riordino dei ruoli dell’Arma dei carabinieri, Polizia
di Stato, Guardia di finanza e Polizia penitenziaria.
C. 3437-A.
(Parere all’Assemblea).
(Seguito dell’esame e conclusione – Parere
favorevole con condizioni ai sensi dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione
– Parere su emendamenti).
La Commissione prosegue l’esame del
provvedimento rinviato nella seduta di
ieri.
Alberto GIORGETTI (AN), relatore, avverte che in data 17 gennaio 2006 l’Assemblea ha trasmesso l’emendamento
2.100 delle Commissioni, che sostituisce
integralmente il testo dell’articolo 2 della
proposta di legge. Al riguardo, ricorda che
nel corso della seduta in sede consultiva
della Commissione bilancio svoltasi il 17
gennaio, aveva evidenziato che la formulazione dell’articolo 2 appariva presentare
rilevanti profili problematici di carattere
finanziario. In particolare, era stato evidenziato che, a differenza delle disposizioni di cui all’articolo 1, formulate in
termini di delega legislativa, quelle dell’ar-
ticolo 2 apparivano di carattere immediatamente precettivo, con decorrenza addirittura retrodatata al 1o gennaio 2006. Alla
luce di tali profili, condivisi dal rappresentante del Governo, aveva prospettato,
nella proposta di parere avanzata, l’inserimento di una condizione, ai sensi dell’articolo 81, comma 4 della Costituzione,
volta a prevedere la soppressione dell’articolo 2. In proposito, rileva che la formulazione dell’emendamento 2.100 non
sembra presentare gli stessi problemi del
testo dell’articolo 2. Nella nuova formulazione, infatti, la modifica in senso migliorativo del trattamento economico e giuridico delle forze di polizia e delle forze
armate avrebbe luogo nei limiti delle risorse annualmente stanziate dalla legge
finanziaria. A tal fine, si prevede un percorso procedurale per cui al miglioramento del trattamento economico si provvederebbe in un arco temporale presumibilmente non limitato ad una sola annualità, venendo in ogni caso meno la
previsione della decorrenza retroattiva al
1o gennaio 2006. Si prevede, inoltre, una
puntuale verifica in sede parlamentare del
provvedimento mediante il quale si provvederebbe all’attuazione dei progressivi
miglioramenti economici e alla perequazione dei trattamenti del personale dirigente, oltre che all’estensione ai medesimi
dirigenti dei trattamenti accessori previsti
dagli accordi sindacali e dalle procedure di
concertazione per il personale dirigente
delle amministrazioni pubbliche e allo sviluppo del processo di valorizzazione dirigenziale. Il comma 3 prevede, infatti, che
lo schema di decreto del Presidente del
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
Consiglio dei ministri che su base annuale
verrebbe adottato allo scopo debba essere
trasmesso alle Camere corredato di relazione tecnica per l’acquisizione del parere
anche da parte delle Commissioni competenti per le conseguenze di carattere finanziario. In tal senso, l’emendamento
riproduce la procedura che, con riferimento alla delega di cui all’articolo 1, il
relatore presso la Commissione bilancio
ha inteso prospettare con specifiche condizioni espresse ai sensi dell’articolo 81,
comma 4 della Costituzione, inserite nella
proposta di parere da lui formulata nella
seduta della Commissione del 17 gennaio.
Sulla formulazione dell’emendamento e
sulla sua idoneità a superare i rilievi
avanzati con riferimento all’articolo 2
della proposta di legge appare comunque
necessario acquisire l’avviso del Governo.
Il sottosegretario Gianfranco CONTE
rileva che la riformulazione dell’articolo 2
prospettata dall’emendamento 2.100 delle
Commissioni appare idonea a superare i
profili problematici evidenziati con riferimento all’articolo 2.
Arnaldo MARIOTTI (DS-U) dichiara il
proprio turbamento per il fatto che, con
questo provvedimento, si pensa di fare
campagna elettorale prospettando miglioramenti economici a importanti categorie
di servitori dello Stato, con riferimento ai
quali tuttavia si rinvia di fatto ad un
futuro indefinito l’individuazione della copertura finanziaria. Rileva che l’emendamento non reca alcuna quantificazione
dell’onere, vengono prospettati aumenti
per tutti, mentre è presumibile ritenere
che non vi saranno risorse per attribuire
i benefici promessi a tutti i soggetti potenzialmente interessati. Si chiede pertanto come verranno individuati i beneficiari del provvedimento e si dichiara sorpreso per le affermazioni del sottosegretario Conte che ritiene che l’emendamento
risolva tutti i problemi.
Pietro MAURANDI (DS-U) chiede un
chiarimento in ordine al significato normativo del comma 1 dell’emendamento,
53
—
Commissione V
che prevede che il Ministro dell’economia
possa definire i miglioramenti economici
da destinare al personale.
Gianfranco MORGANDO (MARGH-U),
nel richiamare le considerazioni svolte dai
colleghi Mariotti e Maurandi, sottolinea
che nei fatti l’attuazione dell’articolo 2
viene rinviata a futura memoria. Rileva
che la forma di copertura flessibile individuata dall’emendamento non sembra
utilizzabile in casi come questo, non trattandosi di norme di delega. Osserva poi
che l’emendamento fa una certa confusione per quel che concerne i soggetti che
saranno chiamati ad individuare e ripartire le risorse: si fa infatti prima riferimento ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e quindi ad un
decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri. Risultano pertanto indispensabili
chiarimenti in ordine all’entità delle risorse che saranno effettivamente disponibili e ai criteri con i quali si procederà al
loro riparto.
Michele VENTURA (DS-U) rileva che la
Commissione si trova di fronte all’ennesimo « provvedimento annuncio ». Sull’articolo 1 del provvedimento permangono
dubbi consistenti per quel che concerne la
quantificazione dell’onere e sulla congruità della copertura. Ricorda che, per
quel che concerne l’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 3, comma 155,
della legge n. 350 del 2003, risultano già
utilizzati 73 milioni di euro. Non risulta
poi chiaro l’effettivo significato della riformulazione dell’articolo 2 proposta dell’emendamento 2.100.
Marino ZORZATO, presidente, ricorda
che nella seduta di ieri il rappresentante
del Governo ha fornito rassicurazioni in
ordine alla congruità delle quantificazioni
ed all’idoneità della coperture individuate
per quel che concerne gli articoli 1 e 3.
Ricorda inoltre che la proposta di parere
formulata dal relatore nella seduta di ieri
conteneva, con riferimento ai medesimi
articoli, ulteriori elementi di presidio dal
punto di vista finanziario.
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
Pietro MAURANDI (DS-U) ricorda che
nella seduta di ieri era stato obiettato al
sottosegretario Conte il fatto di non aver
apportato, a sostegno delle sue dichiarazioni, puntuali elementi di analisi in ordine alla quantificazione degli oneri.
Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO ringrazia preliminarmente la Commissione per lo sforzo compiuto nell’individuare possibili soluzioni ai profili problematici di carattere finanziario del provvedimento. Con riferimento all’articolo 1,
sottolinea che un raffronto tra le disposizioni del provvedimento e l’attuale ordinamento della Polizia di Stato fornisce i
chiarimenti richiesti in ordine ai criteri
con i quali saranno stanziate le risorse.
Rileva poi che il contenuto dell’articolo 2,
nella riformulazione prospettata dall’emendamento 2.100 della Commissione,
costituisce un importante passo in avanti e
non una misura di carattere demagogico.
Ricorda, in proposito, che da tempo, è in
corso una discussione sulla contrattualizzazione dei dirigenti della Polizia di Stato.
In attesa dell’esito di tale discussione, le
misure di cui all’articolo 2 consentono di
non lasciare la sfera dirigenziale estranea
dai miglioramenti economici. Osserva peraltro che il provvedimento in esame costituisce il testo unificato di diverse proposte di legge di iniziativa parlamentare e
che una di queste aveva per primo firmatario l’onorevole Lucidi e per secondo
firmatario l’onorevole Violante. In tale
proposta di legge disposizioni di tenore
identico a quelle dell’articolo 2 erano
formulate in forma di delega, con una
copertura individuata, in analogia a
quanto previsto dal provvedimento, per il
primo anno, a valere delle risorse dell’articolo 3, comma 155, della legge n. 350 del
2003, e, per gli anni successivi al primo,
mediante rinvio alla legge finanziaria.
Pietro MAURANDI (DS-U) prende atto
che il rappresentante del Governo non ha
fornito elementi di risposta alla richiesta
di chiarimento da lui avanzata nel corso
della seduta.
54
Commissione V
—
Alberto GIORGETTI (AN), relatore, formula la seguente proposta di parere:
La V Commissione Bilancio, tesoro e
programmazione,
preso atto dei chiarimenti forniti dal
Governo per cui:
l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 155, secondo periodo,
della legge n. 350 del 2003 reca disponibilità finanziarie da destinare a copertura
del provvedimento;
la quantificazione degli oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni di
cui all’articolo 3 appare corretta;
considerato che:
allo scopo di consentire una accurata verifica della sostenibilità finanziaria
della delega conferita al Governo, appare
opportuno stabilire che gli schemi dei
decreti legislativi siano trasmessi anche
alle Commissioni competenti per i profili
finanziari;
l’articolo 2 reca disposizioni che
non sono formulate come delega ma appaiono di immediata applicazione e suscettibili di determinare oneri già a decorrere dal 1o gennaio 2006, non adeguatamente quantificati per cui si pone l’esigenza di una riformulazione del medesimo
articolo che stabilisca che il riconoscimento di nuove e più favorevoli trattamenti sia limitato entro le risorse finanziarie che risulteranno disponibili, come
previsto dall’emendamento 2.100 della
Commissione;
per quanto riguarda l’articolo 3,
trattandosi di oneri configurati in termini
di previsione e non di limite massimo di
spesa, appare necessario corredare la
clausola di copertura con apposita clausola di salvaguardia, come prescritto dalla
vigente disciplina contabile;
sul testo del provvedimento elaborato
dalla Commissione di merito,
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell’articolo 81, quarto
comma, della Costituzione:
All’articolo 1, comma 2, sostituire le
parole: « a valere sull’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 3, comma 155,
secondo periodo, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, » con le seguenti: « nei limiti
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 155, secondo periodo,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e
senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, ».
All’articolo 1, comma 2, lettera c),
numeri 2) e 3), sopprimere le parole:
« senza oneri aggiuntivi ».
All’articolo 1, comma 5, sostituire le
parole: « le competenti Commissioni permanenti » con le seguenti: « le Commissioni
permanenti competenti per materia e per le
conseguenze di carattere finanziario ».
Sia approvato l’emendamento 2.100
della Commissione.
All’articolo 3, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
« 3-bis. Il Ministro dell’economia e delle
finanze provvede al monitoraggio dell’attuazione delle disposizioni di cui al
comma 1 del presente articolo, anche ai
fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter,
comma 7, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite
relazioni, gli eventuali decreti adottati ai
sensi dell’articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del
1978. ».
sugli emendamenti trasmessi dall’Assemblea,
esprime
PARERE CONTRARIO
sugli emendamenti 1.17, 1.19, 1.22, 1.29,
1.36, 1.39, 1.41, 1.42, 1.49, 1.60, 1.62, 1.63,
55
—
Commissione V
1.64, 1.65, 1.66, 1.68, 1.69, 1.74, 1.75, 1.76,
1.79, 2.61, 2.62, 2.64, 2.65, 2.67, 3.1, 3.3,
3.8, e sugli articoli aggiuntivi 3.03, 3.04,
3.05, 3.07, 3.062, 3.063 e 3.064, in quanto
suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di
idonea quantificazione e copertura;
NULLA OSTA
sui restanti emendamenti contenuti nel
fascicolo n. 3.
Salvatore ADDUCE (DS-U) preannuncia
il voto contrario sulla proposta di parere.
La Commissione approva la proposta di
parere.
Marino ZORZATO, presidente, avverte
che stanno per avere inizio in Assemblea
le comunicazioni del Ministro della giustizia. Rinvia pertanto il seguito dell’esame
alla seduta che sarà convocata per le ore
14.15. Avverte quindi che in quella sede si
procederà all’esame di alcuni disegni di
legge di ratifica per i quali è prevista una
prossima calendarizzazione in Assemblea.
La seduta termina alle 10.
SEDE CONSULTIVA
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006. — Presidenza del vicepresidente Marino ZORZATO.
— Interviene il sottosegretario di Stato per
i rapporti con il Parlamento Gianfranco
Conte.
La seduta comincia alle 14.25.
Marino ZORZATO, presidente, ricorda
preliminarmente che nella seduta odierna
si procederà anche all’esame di alcuni
emendamenti riferiti alla proposta di legge
C. 31, concernente il regolamento dell’OCM del vino, nonché del nuovo testo
della proposta di legge C. 5692 recante
norme in favore dei familiari dei militari
italiani deceduti nell’eccidio di Kindu. Si
tratta, nel primo caso, di un provvedimento che la Commissione di merito sta
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
discutendo in sede legislativa e, nel secondo caso, di un provvedimento per il
quale la Commissione di merito si sta
orientando a richiedere il trasferimento
alla sede legislativa. In entrambi i casi
risulta pertanto urgente per la Commissione procedere all’espressione del parere.
Ratifica Accordo quadro Italia-Ungheria nel campo
della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico.
C. 5246-A Governo.
(Parere all’Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l’esame
provvedimento all’ordine del giorno.
del
Massimiliano DE SENEEN (AN), relatore, ricorda che nella seduta dell’11 gennaio 2006 la Commissione aveva espresso
un parere favorevole con una condizione,
ai sensi dell’articolo 81, quarto comma,
della Costituzione, volta ad aggiornare
l’autorizzazione di spesa e la relativa copertura finanziaria in seguito all’approvazione della legge finanziaria per l’anno
2006. La Commissione affari esteri ha
concluso l’esame del provvedimento in
sede referente apportando alcune modifiche al testo volte a recepire il parere reso
della Commissione bilancio. Il testo all’esame dell’Assemblea non presenta profili problematici di carattere finanziario.
Formula quindi la seguente proposta di
parere:
« La V Commissione Bilancio, tesoro e
programmazione,
sul testo del provvedimento elaborato
dalla Commissione di merito,
esprime
PARERE FAVOREVOLE ».
Il sottosegretario Gianfranco CONTE
concorda con la proposta di parere.
La Commissione approva la proposta di
parere.
56
Commissione V
—
Ratifica Accordo Italia-Sud Africa di coproduzione
cinematografica.
C. 5335-A Governo.
(Parere all’Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole
con condizioni).
La Commissione inizia l’esame
provvedimento all’ordine del giorno.
del
Marino ZORZATO, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che nella
seduta dell’11 gennaio 2006 la Commissione ha espresso un parere favorevole con
una condizione ai sensi dell’articolo 81,
quarto comma, della Costituzione, volta ad
aggiornare l’autorizzazione di spesa e la
relativa copertura finanziaria in seguito
all’approvazione della legge finanziaria. La
Commissione affari esteri, nella seduta
dell’11 gennaio 2006, ha concluso l’esame
del ravvedimento in sede referente apportando alcune modifiche al testo volte a
recepire il parere reso dalla Commissione
bilancio. Il testo all’esame non appare
pertanto presentare profili problematici di
carattere finanziario. Segnala unicamente,
dal punto di vista formale, l’opportunità di
sopprimere la parola annui che risulta
parzialmente contraddittoria con il fatto
che l’onere si manifesta ogni quattro anni.
Formula quindi la seguente proposta di
parere:
La V Commissione Bilancio, tesoro e
programmazione,
sul testo del provvedimento elaborato
dalla Commissione di merito,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell’articolo 81, quarto
comma, della Costituzione:
All’articolo 3, comma 1, sostituire le
parole: « annui ogni quadriennio » con le
seguenti: « ogni quadriennio ».
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
57
Commissione V
—
Il sottosegretario Gianfranco CONTE
concorda con la proposta di parere.
Il sottosegretario Gianfranco CONTE
concorda con la proposta di parere.
La Commissione approva la proposta di
parere.
La Commissione approva la proposta di
parere.
Ratifica Accordo istituzione dell’Organizzazione per
lo sviluppo della pesca in Europa centrale ed orientale (Eurofish).
C. 5488-A Governo.
(Parere all’Assemblea).
Ratifica Accordo Italia e Consiglio federale della
Confederazione svizzera sulla effettuazione di attività di addestramento e formazione militare delle
rispettive Forze armate.
C. 6146-A Governo.
(Parere all’Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l’esame
provvedimento all’ordine del giorno.
La Commissione inizia l’esame
provvedimento all’ordine del giorno.
del
Gioacchino ALFANO (FI), relatore, segnala che nella seduta dell’11 gennaio
2006 la Commissione ha espresso sul provvedimento un parere favorevole con condizione, ai sensi dell’articolo 81, quarto
comma, della Costituzione, volta a modificare l’entità dell’autorizzazione di spesa
alla luce dei dati forniti dal Governo, in
merito all’entità del contributo che l’Italia
è chiamata a corrispondere, e ad aggiornare la decorrenza degli oneri e la relativa
copertura finanziaria in seguito all’approvazione della legge finanziaria per l’anno
2006. La Commissione affari esteri, nella
seduta dell’11 gennaio 2006, ha concluso
l’esame del provvedimento in sede referente apportando alcune modifiche al testo volte, in parte, a recepire il parere reso
dalla Commissione bilancio. Il testo all’esame dell’Assemblea non presenta pertanto profili problematici di carattere finanziario. Formula quindi la seguente
proposta di parere:
« La V Commissione Bilancio, tesoro e
programmazione,
sul testo del provvedimento elaborato
dalla Commissione di merito,
esprime
PARERE FAVOREVOLE ».
del
Massimiliano DE SENEEN (AN), relatore, ricorda che nella seduta dell’11 gennaio 2006 la Commissione ha espresso sul
provvedimento un parere favorevole con
una condizione ai sensi dell’articolo 81,
quarto comma, della Costituzione, volta ad
aggiornare l’autorizzazione di spesa e la
relativa copertura finanziaria in seguito
all’approvazione della legge finanziaria per
il 2006. La Commissione affari esteri, nella
seduta dell’11 gennaio 2006, ha concluso
l’esame del provvedimento in sede referente, apportando alcune modifiche volte a
recepire il parere reso dalla Commissione
bilancio. Il testo in esame non risulta
pertanto presentare profili problematici di
carattere finanziario. Formula quindi la
seguente proposta di parere:
« La V Commissione Bilancio, tesoro e
programmazione,
sul testo del provvedimento elaborato
dalla Commissione di merito,
esprime
PARERE FAVOREVOLE ».
Il sottosegretario Gianfranco CONTE
concorda con la proposta di parere.
La Commissione approva la proposta di
parere.
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
Adesione della Repubblica italiana all’Accordo sulla
conservazione degli uccelli acquatici migratori dell’Africa-EURASIA.
C. 6224 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Nulla osta).
La Commissione inizia l’esame
provvedimento all’ordine del giorno.
del
Marino ZORZATO, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che l’articolo
3 autorizza, per l’attuazione del provvedimento, la spesa di euro 210.415 per ciascuno degli anni 2005 e 2006, e di euro
267.460 annui a decorrere dal 2007. Al
relativo onere si provvede a carico dell’accantonamento del fondo speciale di parte
corrente di competenza del Ministero degli
affari per il triennio 2005-2007, che reca
la necessaria disponibilità. Al riguardo,
segnala che sebbene l’autorizzazione di
spesa e la clausola di copertura si riferiscano al triennio 2005-2007, e la decorrenza degli oneri sia fissata con riferimento all’esercizio finanziario 2005, ormai
concluso, occorre considerare che il provvedimento è già stato approvato in prima
lettura dal Senato e che lo stesso è presumibilmente da intendersi incluso nell’elenco degli slittamenti di cui all’articolo
11-bis, comma 5, della legge n. 468 del
1978 e successive modificazioni. Va inoltre
considerato che alcuni degli oneri indicati,
quali quelli riconducibili all’articolo V,
paragrafo 2 e all’articolo V, paragrafi 3 e
4 dell’Accordo, non discendono dall’effettuazione di missioni all’estero, ma dalla
corresponsione di un contributo a carico
dell’Italia cui, a prescindere dall’entrata in
vigore del provvedimento, il nostro Paese
sarebbe comunque tenuto anche con riferimento al 2005. Sull’obbligo dell’Italia di
corrispondere il contributo anche per
l’anno 2005 appare opportuno acquisire
una conferma da parte del Governo. Risulta inoltre opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo circa l’eventualità che la misura del contributo che
l’Italia è chiamata a versare ai sensi dell’articolo V, paragrafo 2, possa essere ri-
58
Commissione V
—
determinata, per gli anni a successivi al
2006, in termini tali per cui ne derivino
maggiori oneri rispetto a quelli recati dalla
clausola di copertura. Va inoltre considerato che un eventuale aggiornamento all’esercizio in corso della decorrenza degli
oneri non comporterebbe, comunque, la
rideterminazione degli stessi, posto che la
riunione delle parti, dalla quale deriva
l’onere massimo, stabilito in 267.460 euro
per l’anno 2007, dovrebbe tenersi nel medesimo anno. Anche su tale aspetto appare
opportuno acquisire l’avviso del Governo.
Il sottosegretario Gianfranco CONTE
conferma la congruità della copertura e
l’inclusione del provvedimento nell’elenco
degli slittamenti di cui all’articolo 11-bis,
comma 5, della legge n. 468 del 1978.
Marino ZORZATO, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente
proposta di parere:
« La V Commissione Bilancio, tesoro e
programmazione,
sul testo del provvedimento,
esprime
NULLA OSTA ».
La Commissione approva la proposta di
parere.
Ratifica Accordo Italia-Senegal in materia di promozione e protezione degli investimenti.
C. 6225 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Nulla osta).
La Commissione inizia l’esame
provvedimento all’ordine del giorno.
del
Gioacchino ALFANO (FI), relatore, ricorda che il disegno di legge in esame reca
la ratifica dell’Accordo tra Italia e Senegal
sulla promozione e protezione degli investimenti non presenta profili problematici
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
di carattere finanziario. Formula infine la
seguente proposta di parere:
« La V Commissione Bilancio, tesoro e
programmazione,
sul testo del provvedimento,
59
Commissione V
—
Ratifica Accordo Italia-Nicaragua sulla protezione
degli investimenti.
C. 6227 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Nulla osta).
esprime
La Commissione inizia l’esame
provvedimento all’ordine del giorno.
del
NULLA OSTA ».
Il sottosegretario Gianfranco CONTE
concorda con la proposta di parere.
La Commissione approva la proposta di
parere.
Ratifica della Convenzione Italia-Ghana sulle imposte sul reddito e sulle evasioni fiscali.
C. 6226 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Nulla osta).
La Commissione inizia l’esame
provvedimento all’ordine del giorno.
del
Massimiliano DE SENEEN (AN), relatore, rileva che il disegno di legge, recante
la ratifica della Convenzione tra Italia e
Ghana per evitare le doppie imposizioni in
materia di imposte sul reddito e sulle
evasioni fiscali, non presenta profili problematici di carattere finanziario. Formula
quindi la seguente proposta di parere:
« La V Commissione Bilancio, tesoro e
programmazione,
sul testo del provvedimento,
esprime
NULLA OSTA ».
Gioacchino ALFANO (FI), relatore, rileva che la relazione illustrativa del provvedimento, recante ratifica ed esecuzione
dell’Accordo tra Italia e Nicaragua sulla
promozione e la protezione degli investimenti, non prevede, a differenza di quanto
riscontrato in altri disegni di legge di
ratifica di analogo oggetto, non contiene
precisazioni in merito ad eventuali futuri
oneri derivanti dagli espropri previsti dall’articolo 5; appare quindi necessario che
il Governo confermi che anche a tali
eventuali oneri – analogamente a quanto
precisato per quelli in materia di danni di
cui all’articolo 4 – si farà fronte con
apposito provvedimento.
Il sottosegretario Gianfranco CONTE
conferma che ad eventuali ulteriori oneri
si farà fronte con apposito provvedimento.
Gioacchino ALFANO (FI), relatore, formula la seguente proposta di parere:
« La V Commissione Bilancio, tesoro e
programmazione,
sul testo del provvedimento,
preso atto dei chiarimenti forniti dal
Governo, per cui dall’Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica,
esprime
Il sottosegretario Gianfranco CONTE
concorda con la proposta di parere.
NULLA OSTA ».
La Commissione approva la proposta di
parere.
La Commissione approva la proposta di
parere.
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
Istituzione del profilo di docente presso la Scuola di
lingue estere dell’Esercito.
C. 6023 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole
con condizioni ai sensi dell’articolo 81,
quarto comma, della Costituzione).
La Commissione
provvedimento.
inizia
l’esame
del
Marino ZORZATO, presidente, in sostituzione del relatore, con riferimento ai
profili finanziari del provvedimento, appare opportuno, pur tenuto conto delle
precisazioni fornite nel corso del dibattito
presso il Senato, acquisire l’avviso del
Governo in ordine alla possibilità che altro
personale dell’amministrazione della difesa – attualmente inquadrato nell’area B
o nell’equivalente area del ruolo militare,
e in possesso di requisiti di servizio analoghi a quelli dei soggetti interessati dal
provvedimento in esame – possa richiedere il medesimo inquadramento riconosciuto a tali soggetti dalla norma in questione, con conseguenti possibili oneri a
carico del bilancio dello Stato. Rileva,
inoltre, sotto un profilo metodologico, che
nello stabilire un organico di diritto ampiamente superiore a quello che viene
effettivamente coperto sulla base delle risorse individuate dal provvedimento, si
determina un presupposto per una successiva spesa, atteso che nell’ambito delle
risorse disponibili e nel rispetto delle ordinarie procedure di autorizzazione alle
assunzioni, dovrà provvedersi – pur con
tempi modulabili sulla base delle disponibilità finanziarie – al completamento della
pianta organica. L’articolo 2 pone l’onere
derivante dall’attuazione della presente
legge, pari ad euro 416.245 a decorrere
dall’anno 2005, si provvede mediante riduzione quanto ad euro 416.245 per
l’anno 2005 e ad euro 406.245 a decorrere
dall’anno 2006 mediante corrispondente
riduzione dell’accantonamento del fondo
speciale di parte corrente del Ministero
della difesa e, quanto ad euro 10.000 a
decorrere dall’anno 2006, l’accantona-
60
Commissione V
—
mento relativo al Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca. Al riguardo,
rileva la necessità di acquisire l’avviso del
Governo in ordine all’opportunità, a seguito dell’approvazione della legge finanziaria per il 2006 (legge n. 266 del 2005),
di aggiornare la clausola di copertura
finanziaria al triennio 2006-2008 in corso.
L’aggiornamento della copertura appare
infatti opportuno, nonostante il provvedimento sia già stato approvato in prima
lettura dal Senato, in quanto la natura
dell’onere, derivante dal reclutamento del
personale di cui all’articolo 1, fa sı̀ che lo
stesso si produrrà solo successivamente
all’entrata in vigore della legge, essendo
subordinato allo svolgimento di apposite
procedure selettive, e non anche, quindi,
nell’anno 2005. Ciò premesso, rileva che
gli accantonamenti dei fondi speciali utilizzati presentano le necessarie disponibilità ed un’apposita voce programmatica.
Il sottosegretario Gianfranco CONTE
concorda con l’esigenza di aggiornare al
triennio finanziario in corso la clausola di
copertura del provvedimento.
Marino ZORZATO, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente
proposta di parere:
La V Commissione Bilancio, tesoro e
programmazione,
sul testo del provvedimento,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell’articolo 81, quarto
comma, della Costituzione:
All’articolo 1, comma 4, sostituire le
parole: « a decorrere dall’anno 2005, » con
le seguenti: « a decorrere dall’anno 2006, »;
All’articolo 2, sostituire il comma 1
con il seguente:
1. All’onere derivante dall’attuazione
della presente legge, pari a 416.245 euro
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
annui a decorrere dall’anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di parte
corrente « Fondo speciale » dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2006, allo scopo
parzialmente utilizzando, quanto ad euro
406.245, l’accantonamento relativo al Ministero della difesa, e, quanto ad euro
10.000, l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca.
La Commissione approva la proposta di
parere.
Disposizioni in materia di professioni sanitarie e
delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini
professionali.
C. 6229, approvato dal Senato.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole
con osservazioni).
La Commissione inizia
provvedimento in oggetto.
l’esame
del
Marino ZORZATO, presidente, in sostituzione del relatore, con riferimento ai
profili finanziari del provvedimento, ricorda che l’articolo 4 comma 2 dispone
che gli schemi di decreti legislativi predisposti nell’ambito della delega al Governo
di cui al comma 1, siano trasmessi, ai fini
dell’espressione del parere, alle Commissioni parlamentari competenti per materia. Al riguardo, segnala che il testo non
prevede che gli schemi dei decreti legislativi siano corredati dalla relazione tecnica
ai fini di una verifica dell’effettività della
clausola di invarianza degli oneri di cui al
comma 4 dell’articolo 1. Segnala poi l’articolo 5, comma 3, prevede che l’individuazione delle nuove professioni sanitarie
sia subordinata ad un parere tecnicoscientifico espresso da apposite commissioni, da costituirsi nell’ambito del consiglio superiore di sanità, senza oneri a
61
Commissione V
—
carico della finanza pubblica. La partecipazione alle suddette commissioni non
comporta la corresponsione di alcuna indennità o compenso né rimborso spese. Al
riguardo, rileva, dal punto di vista formale,
che, per prassi, le clausole di invarianza,
quali quella in esame, sono dirette ad
escludere l’emersione di nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica. Segnala
infine che l’articolo 7, comma 3, dispone
che il presente provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Al riguardo, osserva che,
dal punto di vista formale, per prassi
consolidata, le clausole di invarianza sono
formulate in modo da prevedere che dall’attuazione delle disposizioni non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
Il sottosegretario Gianfranco CONTE
segnala l’esigenza di introdurre, all’articolo 2, comma 1, una clausola di invarianza finanziaria volta ad escludere che
dall’applicazione delle disposizioni di cui
al presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Rileva poi che le previsioni contenute all’articolo 2, comma 4,
interferiscono con la contrattazione collettiva che definisce compiutamente la materia della formazione e dell’aggiornamento.
Marino ZORZATO, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente
proposta di parere:
« La V Commissione Bilancio, tesoro e
programmazione,
sul testo del provvedimento,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito
l’opportunità di inserire, all’articolo 2,
comma 1, una clausola di invarianza finanziaria che escluda che dall’applica-
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
62
zione del medesimo comma derivino nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica;
b) valuti la Commissione di merito
l’opportunità di sopprimere l’articolo 2,
comma 4, in quanto le relative disposizioni
intervengono nella materia della formazione e dell’aggiornamento professionale
già regolamentata dalla contrattazione collettiva;
c) valuti la Commissione di merito
l’opportunità di riformulare le clausole di
invarianza di cui all’articolo 5, comma 3 e
all’articolo 7, comma 3, nel senso di prevedere che dall’attuazione della disposizioni ivi richiamate non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica ».
La Commissione approva la proposta di
parere.
Testo unico delle norme nazionali di attuazione del
regolamento comunitario concernente l’OCM del
mercato del vino.
Testo unificato C. 31 e abb.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame emendamenti
Nulla osta).
e
conclusione
–
—
Commissione V
damenti approvati in linea di principio nel
corso dell’esame del provvedimento in
sede legislativa. Rileva che gli emendamenti non sembrano presentare profili
problematici di carattere finanziario in
quanto rispondenti prevalentemente ad
esigenze di mero coordinamento formale
ovvero di una più corretta formulazione
del testo. In ogni caso, appare opportuno
che il Governo confermi che le correzione
e integrazioni prospettate dagli emendamenti trasmessi non pongono problemi dal
punto di vista della finanza pubblica.
Il sottosegretario Gianfranco CONTE
rileva che gli emendamenti trasmessi dalla
Commissione di merito non appaiono presentare profili problematici di carattere
finanziario.
Marino ZORZATO, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente
proposta di parere:
« La V Commissione Bilancio, tesoro e
programmazione,
sugli emendamenti trasmessi dalla
Commissione di merito,
esprime
NULLA OSTA ».
La Commissione inizia l’esame degli
emendamenti al provvedimento in oggetto.
Marino ZORZATO, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che il testo
unificato delle proposte di legge n. 31 ed
abbinate, recante norme di attuazione del
regolamento
comunitario
concernente
l’OCM del mercato del vino, è già stato
esaminato dalla Commissione bilancio. In
particolare, il 28 luglio 2005, il Comitato
permanente per i pareri, preso atto dei
chiarimenti forniti dal Governo per cui
dalle disposizioni recate all’articolo 31 del
testo unificato, in materia di convalida dei
documenti di accompagnamento, non derivano conseguenze negative sul gettito
tributario, ha espresso un parere di nulla
osta. In data 18 gennaio 2006, la XIII
Commissione ha trasmesso alcuni emen-
La Commissione approva la proposta di
parere.
Norme in favore dei familiari superstiti degli aviatori
italiani vittime dell’eccidio di Kindu.
C. 5692.
(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell’esame e conclusione – Nulla
osta).
La Commissione prosegue l’esame del
provvedimento in oggetto, rinviato nella
seduta del 17 gennaio 2006.
Marino ZORZATO, presidente, in sostituzione del relatore, avverte che è stata
trasmessa alla Commissione la relazione
tecnica predisposta dal Ministero della
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
difesa sul provvedimento. La relazione è
stata verificata dal Ministero dell’economia positivamente per la quantificazione
degli oneri, ma negativamente per la copertura finanziaria. In particolare, l’onere
derivante dal provvedimento è stato valutato in misura superiore alla quantificazione recata dall’articolo 2 del provvedimento nel testo esaminato dalla Commissione nella seduta di ieri: tale onere è
valutato dalla relazione in 3.570.226 euro
per l’anno 2006, in 416.389 euro per
l’anno 2007, in 424.718 euro per l’anno
2008 ed in 487.870 euro a regime per gli
anni successivi. Nella giornata odierna, la
Commissione di merito ha trasmesso un
nuovo testo del provvedimento, che modifica la clausola di copertura finanziaria di
cui all’articolo 2. In particolare, l’onere
viene valutato, in coerenza con le indicazioni della relazione tecnica, in 3.570.226
euro per l’anno 2006, in 416.389 euro per
l’anno 2007 ed in 487.870 euro a decorrere
dall’anno 2008. L’onere è posto a carico,
per l’anno 2006, dell’accantonamento del
fondo speciale di parte corrente del Ministero dell’interno e, per gli anni successivi, a carico dell’accantonamento del
fondo speciale di parte corrente del Ministero degli esteri. In proposito, appare
necessario acquisire l’avviso del Governo
in ordine alla coerenza della copertura
utilizzata con i principi della vigente disciplina contabile che vieta l’utilizzo per
finalità difformi di accantonamenti per
provvedimenti in adempimento di obblighi
internazionali. In altre parole, si tratta di
chiarire se le finalità del provvedimento
possono essere ricondotte all’ambito internazionale per il quale è consentito l’utilizzo dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero degli
esteri. Avverte infine che il nuovo testo
contiene una clausola di salvaguardia finanziaria nel provvedimento, ricordando,
in proposito, che la Commissione aveva
segnalato l’esigenza di inserire tale clausola. La clausola è individuata nel monitoraggio degli oneri del provvedimento e
nella possibilità di ricorrere al Fondo per
le spese obbligatorie e d’ordine.
63
—
Commissione V
Il sottosegretario Gianfranco CONTE
ritiene l’utilizzo dell’accantonamento del
fondo speciale di parte corrente del Ministero degli esteri coerente con la vigente
disciplina contabile.
Marino ZORZATO, presidente, formula
la seguente proposta di parere:
« La V Commissione Bilancio, tesoro e
programmazione,
sul nuovo testo del provvedimento
elaborato dalla Commissione di merito,
esprime
NULLA OSTA ».
La Commissione approva la proposta di
parere.
La seduta termina alle 14.55.
ATTI DEL GOVERNO
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006. — Presidenza del vicepresidente Marino ZORZATO.
— Interviene il sottosegretario di Stato per
i rapporti con il Parlamento Gianfranco
Conte.
La seduta comincia alle 14.55.
Schema di decreto legislativo recante attuazione
direttiva 2003/20/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell’8 marzo 2003, che modifica la direttiva 91/671/CEE relativa all’uso obbligatorio delle
cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per
bambini nei veicoli.
Atto n. 574.
(Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4,
del regolamento, e conclusione – Nulla
osta).
La Commissione inizia l’esame dello
Schema di decreto.
Marino ZORZATO, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che il prov-
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
vedimento in esame modifica alcune disposizioni contenute nell’articolo 172 del
decreto legislativo n. 285 del 1992 (codice
della strada). Tali modifiche si sono rese
necessarie a seguito dell’emanazione della
direttiva 2003/20/CE dell’8 aprile 2005 del
Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all’uso obbligatorio delle cinture di
sicurezza sugli autoveicoli. Rileva che il
provvedimento non presenta profili problematici di carattere finanziari. Formula
quindi la seguente proposta di parere:
« La V Commissione Bilancio, tesoro e
programmazione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva
2003/20/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell’8/4/2003, che modifica la
direttiva 91/671/CEE relativa all’uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei
sistemi di ritenuta per bambini nei veicoli
(atto n. 574),
esprime
NULLA OSTA ».
La Commissione approva la proposta di
parere.
Schema di decreto legislativo recante attuazione
della direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa alla
segnalazione di taluni eventi nel settore dell’aviazione civile.
Atto n. 577.
(Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4,
del regolamento, e conclusione – Parere
favorevole).
Ettore PERETTI, relatore, ricorda che
lo schema di decreto legislativo in esame
reca l’attuazione della direttiva 2003/
42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla segnalazione di taluni
eventi nel settore dell’aviazione civile, in
conformità alla delega contenuta nell’articolo 1, comma 1, della legge 18 aprile
2005, n. 62 (legge comunitaria 2004). Rileva che il provvedimento non appare
64
Commissione V
—
presentare profili problematici di carattere
finanziario. Formula quindi la seguente
proposta di parere:
« La V Commissione Bilancio, tesoro e
programmazione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva
2003/42/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13/06/2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore
dell’aviazione civile (atto n. 577),
esprime
PARERE FAVOREVOLE ».
Il sottosegretario Gianfranco CONTE
concorda con la proposta di parere.
La Commissione approva la proposta di
parere.
Schema di decreto legislativo recante ordinamento
della carriera dirigenziale penitenziaria.
Atto n. 578.
(Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4,
del regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l’esame dello
Schema di decreto all’ordine del giorno.
Marino ZORZATO, presidente, in sostituzione del relatore, rileva che la relazione
tecnica allegata al provvedimento, pur evidenziando il costo totale derivante dall’
organico dirigenziale come risultante dal
provvedimento e delineando il quadro
delle risorse complessivamente previste
dalle norme di delega per l’amministrazione penitenziaria – ivi comprese quelle
recate dalla legge n. 266 del 1999 – non
riporta tuttavia l’onere aggiuntivo dovuto
dalle variazioni organiche determinate dal
presente provvedimento, né individua, nell’ambito delle risorse predette, la quota
destinata a copertura delle variazioni medesime. Ciò in quanto la relazione riporta
la spesa necessaria per la complessiva
pianta organica della dirigenza dell’ammi-
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
nistrazione in questione, non differenziando la quota di tale spesa imputabile
all’attuale organico – che pertanto non
necessita di copertura – rispetto alla
quota dovuta agli incrementi del numero
dei dirigenti disposti dallo schema in
esame, che costituiscono l’onere da coprire; nell’ambito delle risorse destinate
alla copertura del provvedimento considera (oltre a quelle previste dall’articolo 5
della legge n. 154 del 2005 di delega, e
dall’articolo 50, comma 9, della legge
n. 388 del 2000, anche quelle destinate
dall’articolo 12, comma 5 della legge
n. 266 del 1999 al riordino dell’amministrazione penitenziaria poi effettuato con
il decreto legislativo n. 146 del 2000,
benché la norma di delega non rechi alcun
riferimento a tali ultime risorse, bensı̀
preveda l’utilizzo delle « risorse di organico » previste dall’articolo 3, comma 3, del
decreto legislativo n. 146 del 2000, che
invece la relazione non considera. Alla
luce di tali considerazioni, appare pertanto necessario che vengano fornite le
necessarie integrazioni della relazione tecnica, evidenziando distintamente quale sia
l’ammontare dei maggiori oneri recato dal
provvedimento e quali siano le corrispondenti risorse a copertura, sulla base di
quanto dispone l’articolo 1, comma 1,
lettera c) della legge delega. Ciò comporta,
ovviamente, che sia estremamente precisato quale sia l’incremento del numero
delle unità dirigenziali determinato dal
provvedimento rispetto a quello vigente.
Secondo una prima ricostruzione di questo Servizio, le risorse derivanti dalle autorizzazioni di spesa recate per il provvedimento in esame e indicate dall’articolo 1,
comma 1, lettera c) della legge delega dalla
legge n. 388 del 2000 e dalla legge n. 154
del 2005 ammontano complessivamente a
9.316.784 euro; quanto alle « risorse di
organico » – formulazione che, com’è evidente, non ne consente una chiara individuazione – di cui all’articolo 3, comma
3, del decreto legislativo n. 146 del 2000,
segnala che le stesse ammontano a
9.566.087, sulla base della relazione tecnica recata dal decreto medesimo, e risultano quantificate in corrispondenza del-
65
—
Commissione V
l’incremento di 183 unità del numero degli
uffici dirigenziali non generali dell’Amministrazione penitenziaria disposto dal medesimo comma 3. Per quanto concerne il
numero degli attuali dirigenti, rileva che
l’organico dirigenziale risultante dalla relazione tecnica al decreto legislativo n. 146
medesimo è pari a complessive 299 unità,
di cui 21 di livello dirigenziale generale.
Segnala inoltre che la relazione tecnica
non considera i possibili oneri derivanti
dall’attualità di formazione prevista dall’articolo 5 che deve effettuarsi all’atto
dell’ingresso nella carriera dirigenziale. Su
tale aspetto appare necessario un chiarimento.
Con riferimento all’articolo 14, che prevede l’istituzione di una commissione di
valutazione per il conferimento degli incarichi superiori, segnala l’opportunità di
acquisire l’avviso del Governo in ordine
alle ipotesi di riformulare la clausola di
invarianza di cui all’ultimo periodo prevedendo espressamente, come in casi precedenti, che per la partecipazione alla
Commissione non si dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti a
qualsiasi titolo riconosciuti o rimborsi
spese.
Ricorda poi che l’articolo 23 prevede,
tra le altre cose, che l’ipotesi di accordo da
definire sulla base della procedura di
negoziazione debba essere corredata da
prospetti contenenti l’individuazione del
personale interessato, i costi unitari e « gli
oneri riflessi del trattamento economico,
nonché la quantificazione complessiva
della spesa diretta e indiretta », con l’indicazione della relativa copertura finanziaria per l’intero periodo di validità dell’accordo. È inoltre stabilita una clausola
di invarianza in forza della quale l’ipotesi
di accordo non può in ogni caso comportare « impegni di spesa eccedenti rispetto a
quanto stabilito dal Dpef, votato dal Parlamento nella legge finanziaria », nonché
nella legge di bilancio. È poi previsto che
il Consiglio dei ministri, verificati le compatibilità finanziarie dell’accordo approvi
lo stesso con un riferimento ad un periodo
di durata quadriennale e trasmetta lo
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
schema di decreto del Presidente della
Repubblica di approvazione al controllo
della Corte dei conti.
Al riguardo, segnala che l’articolo 23
appare presentare disposizioni di carattere
prevalentemente procedurale di cui tuttavia non risulta chiara la coerenza rispetto
al dettato della delega e alla clausola di
copertura recata all’articolo 29 dello stesso
schema di decreto. In particolare, non
sembra direttamente riconducibile alle
previsioni della legge delega il rinvio, per
finalità di copertura, alle risorse individuate nel DPEF, di cui peraltro impropriamente il testo prevede l’approvazione
nella legge finanziaria. La legge delega si
limita in proposito a stabilire, alla lettera
d) del comma 1 dell’articolo 1, il ricorso a
un procedimento negoziale con cadenza
quadriennale, i cui contenuti dovrebbero
essere recepiti con decreto del Presidente
della Repubblica. Appare quindi necessario che il Governo chiarisca se l’articolo 23
prefiguri il reperimento di ulteriori risorse
da destinare a copertura degli oneri derivanti dall’accordo di durata quadriennale
rispetto a quelle individuate per la copertura finanziaria del provvedimento e stanziate dalla legge delega. In tal caso, dovrebbe valutarsi l’opportunità di consentire anche una verifica in sede parlamentare
della
compatibilità
finanziaria
dell’accordo. Andrebbe inoltre chiarito in
che termini si tradurrebbe il controllo
della Corte dei conti. Ricorda poi che
l’articolo 25 prevede l’istituzione di un
apposito Fondo per il finanziamento della
retribuzione accessoria. Nel Fondo di
nuova istituzione confluirebbero le risorse
finanziarie con finalità retributive, destinate ai funzionari, fatta eccezione per la
retribuzione di base. Al riguardo segnala
in primo luogo che il testo non prevede
esplicitamente, sebbene ciò si possa desumere dal complesso delle norme, in quale
stato di previsione verrebbe istituito il
fondo e la decorrenza della istituzione. In
secondo luogo, si rileva che la relazione
tecnica non fornisce alcun elemento di
tipo quantitativo sulla dotazione iniziale
del fondo e alcuna informazione idonea a
identificare le risorse con finalità retribu-
66
—
Commissione V
tive che dovrebbero confluire nel fondo.
Appare quindi necessario che il Governo
fornisca chiarimenti in proposito anche al
fine di verificare la sostenibilità finanziaria della corresponsione della retribuzione
accessoria sulla base delle risorse gia disponibili. Ricorda poi che l’articolo 29
dispone che all’onere derivante dall’attuazione del decreto si provvede a valere sulle
risorse finanziarie previste rispettivamente
dall’articolo 5 della legge 27 luglio 2005,
n. 154 recante delega al Governo per la
disciplina dell’ordinamento della carriera
dirigenziale penitenziaria che, in relazione alle differenze stipendiali, connesse
ai passaggi di qualifica del personale,
autorizza la spesa di euro 4.021.784 annui a decorrere dall’anno 2005 e
1.240.505 euro annui per le maggior
prestazioni di lavoro straordinario; complessivamente la norma autorizza la
spesa di euro 5.262.289 a decorrere dal
2005, cui devono aggiungersi, per l’attuazione delle disposizioni di delega di cui
alla lettera g) del comma 1 dell’articolo
1 della medesima legge, nel limite massimo di 70.711 euro annui a decorrere
dal 2005; dall’articolo 12, comma 5 della
legge 28 luglio 1999, n. 266 recante delega al Governo per la riorganizzazione
del personale dell’Amministrazione penitenziaria che prevede, a decorrere dal
2001, la spesa di euro 60.419.409 (l’importo è espresso in lire 116.988.295.000),
fra le altre finalità, anche l’ampliamento
delle dotazioni organiche dell’Amministrazione penitenziaria e della giustizia e
l’adeguamento dei profili professionali del
personale; dall’articolo 50, comma 9 lettera d) della legge 23 dicembre 2000,
n. 388 (legge finanziaria per il 2001)
come previsto dall’articolo 1, comma 1
lettera c) della citata legge delega n. 154
del 2005 che autorizza la spesa di euro
5.295.000 (l’importo è in realtà espresso
in lire pari a 10.254.000.000) per la
riorganizzazione degli uffici dell’amministrazione penitenziaria di cui agli articolo
1, commi 1, 2 e 3, dell’articolo 2, comma
1 e dell’articolo 3, comma 3 del decreto
legislativo n. 146 del 21 maggio 2000
attuativo della delega soprarichiamata di
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
cui alla legge n. 266 del 1999. Al riguardo, segnala che la norma di cui
all’articolo 29 dello schema di decreto
presenta alcuni profili problematici di
carattere finanziario. In particolare, non
appare chiaro quale sia l’entità complessiva dell’onere direttamente imputabile
all’attuazione del provvedimento. In base
agli elementi recati dalla relazione tecnica, come rilevato in precedenza, potrebbe dedursi che tale onere sia largamente eccedente la quantificazione e la
relativa autorizzazione di spesa prevista
all’articolo 5 della legge delega, sebbene
la stessa autorizzazione sia formulata in
termini di previsione e non di limite
massimo di spesa. Un chiarimento del
Governo in proposito risulta pregiudiziale
ai fini della verifica della coerenza dello
schema di decreto legislativo rispetto alle
previsioni della delega. Inoltre, sul piano
formale, la disposizione non appare pienamente conforme al dettato dell’articolo
11-ter, comma 1 della legge n. 468 del
1978, in quanto non indica espressamente
né l’onere complessivo derivante dall’attuazione del provvedimento in esame, né
distintamente per ciascun intervento oneroso la corrispondente autorizzazione di
spesa; non sono specificamente indicati
gli oneri che gravano su ciascuna autorizzazione di spesa espressamente richiamata dalla norma di copertura. A tale
ultimo proposito osserva inoltre che la
relazione tecnica indica, per ciascuna autorizzazione di spesa citata dalla norma
di copertura, la quota di onere che
dovrebbe essere posta a carico delle medesime. Sul punto appare necessario acquisire l’avviso del Governo circa l’effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a
fini di copertura senza che ciò pregiudichi la realizzazione degli interventi già
previsti a legislazione vigente. Sul punto
appare opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.
Il sottosegretario Gianfranco CONTE
chiede un rinvio dell’esame al fine di
predisporre i necessari elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate.
67
—
Commissione V
Marino ZORZATO, presidente, preso
atto dell’esigenza manifestata dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito
dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.
DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006. — Presidenza del vicepresidente Marino ZORZATO.
— Interviene il sottosegretario di Stato per
i rapporti con il Parlamento Gianfranco
Conte.
La seduta comincia alle 15.
Schema di regolamento di organizzazione degli uffici
di diretta collaborazione del Ministro della difesa.
Atto n. 581.
(Rilievi alla I Commissione).
(Esame, ai sensi dell’articolo 96-ter, comma
2, del regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l’esame dello
schema di regolamento in oggetto.
Marino ZORZATO, presidente, in sostituzione del relatore, osserva che alcune
disposizioni recate dal regolamento, pur
non sembrando comportare oneri maggiori rispetto a quelli ad oggi in essere,
determinano la trasformazione di una situazione di fatto in una situazione di
diritto con un conseguente irrigidimento
della struttura dei costi. Fa riferimento,
per esempio, alle disposizioni che riconoscono il trattamento da dirigente generale
(ossia di prima fascia) a tre Vice capi di
Gabinetto (articolo 8, comma 3) nonostante il fatto che gli stessi possano essere
scelti tra i dirigenti di seconda fascia o tra
i generali anche di brigata (articolo 3,
comma 2) nonché alle disposizioni che
prevedono che nell’ambito del contingente
di personale degli uffici di diretta collaborazione siano assegnati dodici colonnelli
o generali di brigata (ossia posizioni equiparate a dirigente di seconda fascia) in
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
aggiunta agli incarichi di livello dirigenziale previsti (articolo 6, comma 2). Sul
punto appare, pertanto, opportuno acquisire le valutazioni del Governo. Ricorda
poi che l’articolo 8, comma 10, prevede
che il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e
di quello con rapporto di collaborazione
coordinata e continuativa è determinato
dal Ministro della difesa, di concerto con
il Ministro dell’economia. Si prevede inoltre che il relativo onere grava sugli stanziamenti dell’unità previsionale di base
« gabinetto e uffici di diretta collaborazione all’opera del Ministro » dello stato di
previsione della spesa del Ministero. Al
riguardo, segnala che la disposizione riproduce sostanzialmente la normativa vigente (si veda l’articolo 8 comma 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 14
maggio 2001, n. 241). Peraltro, non essendo determinato l’onere, appare necessario che il Governo chiarisca se gli stanziamenti di bilancio in questione presentano le disponibilità necessarie a far fronte
agli oneri derivanti dalla disposizione. Si
rileva inoltre che il riferimento all’unità
previsionale di base « gabinetto e uffici di
diretta collaborazione all’opera del Ministro » non risulta corretto in quanto con
tale denominazione risulta indicato in bilancio un centro di responsabilità di spesa,
a cui sono ricondotte più unità previsionali di base. Ricorda che, in base al
bilancio per il 2006 (legge n. 267 del
2005), il centro di responsabilità di spesa
relativo al gabinetto e uffici di diretta
collaborazione all’opera del ministro reca
uno stanziamento di competenza pari a
88.899.854 euro ed un’autorizzazione di
cassa pari a 93.883.854 euro. Il medesimo
centro di spesa recava, nel bilancio per il
2005 (legge n. 312 del 2004), uno stanziamento di competenza pari a 134.979.813
euro ed un’autorizzazione di cassa pari a
138.979.813 euro e, in assestamento 2005
(legge n. 233 del 2005), uno stanziamento
di competenza pari a 289.244.784 euro ed
un’autorizzazione
di
cassa
pari
a
293.346.586 euro. Rileva inoltre la necessità di acquisire l’avviso del Governo in
ordine alla coerenza della disposizione con
68
—
Commissione V
la clausola di invarianza generale del
provvedimento di cui all’articolo 11,
comma 1. Si segnala infatti che la previsione di un onere, peraltro non quantificato, posto a carico di una specifica unità
previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della difesa, potrebbe
risultare in contraddizione con la clausola
di invarianza generale riferita al provvedimento nel suo complesso (ferme restando, le considerazioni che saranno
svolte su tale clausola). La norma potrebbe
peraltro risultare coerente con la clausola
di invarianza qualora si intendesse che al
trattamento economico del personale in
questione si provvede nei limiti degli ordinarie risorse di bilancio preordinate allo
scopo. Sul punto, e sulla necessità di
procedere ad una parziale riformulazione
della disposizione in tal senso, risulta
necessario acquisire l’avviso del Governo.
Ricorda poi che l’articolo 11 prevede, al
comma 1, che dall’attuazione del decreto
non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Si
prevede, inoltre, al comma 2, che, al fine
di assicurare l’effettivo rispetto del principio di invarianza della spesa, il maggior
onere derivante dall’applicazione del decreto, pari a 17.000 euro è compensato
riducendo gli incarichi di consulenza a
soggetti estranei all’amministrazione, per
un valore equivalente e rendendo indisponibile la somma sul capitolo 1034 dello
stato di previsione del Ministero della
difesa. Al riguardo, rileva la necessità di
acquisire l’avviso del Governo sulla conformità delle previsioni di cui all’articolo
11 con la vigente disciplina contabile,
posto che non appare chiaro in che misura
le disposizioni di cui al comma 2 debbano
intendersi come strumentali all’effettività
della clausola di invarianza di cui al
comma 1 ovvero se le stesse non risultino
parzialmente in contraddizione. L’esclusione dell’emersione di nuovi o maggiori
oneri affermata al comma 1 sembra infatti
parzialmente contraddetta dall’affermazione di cui al comma 2, che trova puntuale riscontro nella relazione tecnica, in
forza della quale l’attuazione del provvedimento determinerebbe un maggiore
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
onere in 17.000 euro (presumibilmente
annui). Si segnala inoltre la necessità di
acquisire l’avviso del Governo in ordine
all’eventuale parziale riformulazione dell’articolo in esame nel senso di sopprimere
il comma 1. Si può peraltro osservare che
il riferimento di cui al comma 2 al capitolo 1034 dello stato di previsione del
Ministero della difesa potrebbe configurarsi come copertura su capitolo di bilancio non consentita dalla vigente disciplina
contabile. Anche per questo comma potrebbe quindi prospettarsi l’eventualità di
una riformulazione nel senso di stabilire
che agli oneri derivanti dal provvedimento,
pari ad euro 17.000 euro annui (sempre
che il Governo confermi non debbano
essere piuttosto qualificati in termini di
stima), si farebbe fronte mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti
iscritti in bilancio per gli incarichi di
consulenza. Da ultimo, rileva che il Governo dovrebbe chiarire se la procedura
indicata (riduzione di consulenze e corrispondente indisponibilità delle relative
somme nel capitolo di competenza), sia
adeguata all’obiettivo o se non si debba
invece stabilire una corrispondente riduzione dell’impegnabilità e della possibilità
di pagare le somme interessate. In ogni
caso in base alla legge di bilancio per
69
—
Commissione V
l’anno 2006 (legge n. 267 del 2005) il
capitolo indicato reca le disponibilità necessarie, essendo previsti stanziamenti in
termini di competenza pari a 119.072
euro.
Il sottosegretario Gianfranco CONTE
chiede un rinvio dell’esame al fine di
predisporre i necessari elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate.
Marino ZORZATO, presidente, preso
atto dell’esigenza manifestata dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito
dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.10.
AVVERTENZA
I seguenti punti all’ordine del giorno
non sono stati trattati:
RISOLUZIONI
7-000741 Peretti ed altri: Disciplina del
Patto di stabilità interno per i comuni
commissariati.
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
70
—
Commissione VI
VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)
S O M M A R I O
RISOLUZIONI:
7-00739 Benvenuto: Modalità di elezione del Consiglio di amministrazione delle società
quotate in Borsa (Seguito della discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo
testo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71
ALLEGATO 1 (Nuovo testo approvato della risoluzione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91
INTERROGAZIONI:
5-04774 Benvenuto e Cordoni: Situazione dell’edificio già sede degli uffici finanziari di
Massa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
92
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:
5-05097 Benvenuto: Problematiche relative alla cessione della Cassa di risparmio di Lucca
alla Banca popolare di Lodi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
74
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93
5-05099 Leo: Regime tributario dell’ammortamento dell’avviamento relativamente all’esercizio
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
74
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . .
75
SEDE CONSULTIVA:
DL 4/06: Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica
amministrazione. C. 6259 Governo (Parere alla I Commissione) (Seguito dell’esame e
rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75
Disposizioni in materia di professioni sanitarie non mediche e delega al Governo per
l’istituzione dei relativi ordini professionali. C. 6229, approvato dal Senato, e abb. (Parere
alla XII Commissione) (Esame e conclusione – Nulla osta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76
Testo unico delle norme nazionali di attuazione del regolamento comunitario concernente
l’OCM del mercato del vino Emendamenti testo unificato C. 31 ed abbinate (Parere alla
XIII Commissione) (Esame e conclusione – Parere su emendamenti) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78
SEDE REFERENTE:
Disposizioni in materia di banche popolari. Testo unificato C. 2273 Serena, C. 2599 Jannone, C.
2619 Pinza, C. 2875 Giancarlo Giorgetti e C. 3065 Patria (Seguito dell’esame e conclusione) .
79
Disposizioni in favore delle associazioni pro-loco. C. 3735 Patria, C. 2854 Di Gioia e C. 3680
D’Agrò (Seguito dell’esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81
RISOLUZIONI:
7-00643 Grandi: Cessione da parte della BAT della società di distribuzione dei tabacchi
Etinera.
7-00729 Romoli: Misure conseguenti alla cessione da parte della BAT della società di
distribuzione dei tabacchi Etinera (Seguito della discussione congiunta e conclusione –
Approvazione in un nuovo testo della risoluzione 7-00643 e della risoluzione 7-00729) . .
83
ALLEGATO 5 (Nuovo testo approvato della risoluzione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97
ALLEGATO 6 (Nuovo testo approvato della risoluzione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
71
—
Commissione VI
7-00725 Benvenuto: Proroga della detrazione per i trattamenti di fine rapporto (Seguito della
discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84
ALLEGATO 7 (Nuovo testo approvato della risoluzione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95
7-00735 Lettieri: Concorrenza nel settore delle riparazioni di autoveicoli sinistrati (Seguito
della discussione e conclusione – Approvazione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85
7-00742 Romoli: Regime di detrazione dell’IVA relativa a prestazioni alberghiere e di
ristorazione (Discussione e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86
SEDE CONSULTIVA:
Riforma delle esecuzioni mobiliari. C. 6232 Kessler (Parere alla II Commissione) (Esame e
conclusione – Nulla osta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86
AVVERTENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90
RISOLUZIONI
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006. — Presidenza del presidente Renzo PATRIA. —
Interviene il sottosegretario di Stato per
l’economia e le finanze Michele Giuseppe
Vietti.
La seduta comincia alle 9.20.
7-00739 Benvenuto: Modalità di elezione del Consiglio di amministrazione delle società quotate in
Borsa.
(Seguito della discussione e conclusione –
Approvazione di un nuovo testo).
La Commissione prosegue la discussione, rinviata nella seduta di ieri.
Giorgio BENVENUTO (DS-U) sottolinea
favorevolmente le riflessioni svolte dal sottosegretario Vietti in merito alla tematica
affrontata dalla risoluzione, auspicando
che l’approvazione dell’atto di indirizzo
possa consentire di apportare le indispensabili
correzioni
all’articolo
147-ter,
comma 2, del Testo unico della finanza,
introdotto dall’articolo 1 della legge n. 262
del 2005. In tale contesto auspica che la
risoluzione possa essere sottoscritta da
tutti i gruppi presenti in Commissione.
Il sottosegretario Michele Giuseppe
VIETTI ringrazia il deputato Benvenuto
per l’apprezzamento espresso nei suoi
confronti, rilevando come la norma di cui
al comma 2 del nuovo articolo 147-ter del
Testo unico della finanza, introdotto dalla
legge n. 262 del 2005, sebbene sia ispirata
all’obiettivo di rafforzare il potere dei
piccoli azionisti che, protetti dalla segretezza del voto, dovrebbero potersi esprimere con maggiore libertà, possa determinare notevoli problematiche.
Infatti, tale previsione è stata inserita in
un contesto normativo che prevede, al
comma 1 del citato articolo 147-ter, la
regola secondo cui l’elezione dei membri
del Consiglio di amministrazione avviene
sulla base di liste di candidati, stabilendo
inoltre, al comma 3 che, alla lista di
minoranza più votata, sia attribuita il
diritto di nominare un proprio candidato.
Pertanto, per effetto del combinato disposto di tali previsioni, nelle società quotate si dovranno formare liste di azionisti
attribuendosi alla lista sostenuta dagli
azionisti di minoranza la possibilità di
esprimere almeno un membro del Consiglio di amministrazione. Tuttavia, la segretezza del voto imposta dal comma 2
potrebbe impedire di verificare che gli
aderenti alle singole liste abbiano espresso
la loro volontà in modo conforme agli
accordi, incidendo anche sulla possibilità
di verificare l’esistenza di una minoranza
di azionisti, per assicurare il rispetto delle
garanzie introdotte dalla riforma.
Inoltre, la previsione del voto segreto
potrebbe pregiudicare la possibilità di impugnare la deliberazione assembleare, la
quale si basa su canone generale del
dissenso dell’impugnate circa l’oggetto
della votazione, che, se svolta in forma
segreta, non consentirà di constatare documentalmente il voto contrario, determi-
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
nando pertanto possibili criticità in merito
alla legittimazione processuale all’azione.
Sottolinea altresı̀ come la CONSOB abbia rappresentato che la disposizione di
cui al comma 2 contrasterebbe con la
disciplina della trasparenza delle partecipazioni rilevanti e dei patti parasociali
contenuta nel Testo unico della finanza,
incidendo negativamente sull’efficacia dei
controlli sugli emittenti quotati.
Rileva peraltro come l’approvazione
della norma è avvenuta nella consapevolezza degli aspetti problematici di tale
previsione rispetto ai quali ha tuttavia
fatto premio l’esigenza di approvare con la
massima urgenza il provvedimento nel suo
complesso.
72
—
Commissione VI
Camera dei progetti di legge recanti interventi per la tutela del risparmio, i
relatori avessero dimostrato la più ampia
disponibilità ad intervenire sulla problematica affrontata dalla risoluzione. In tale
contesto ritiene che la risoluzione corrisponda alla sensibilità di tutti i gruppi, e
possa pertanto essere condivisa dall’intera
Commissione. Sottoscrive quindi, a nome
del gruppo di Forza Italia l’atto di indirizzo in discussione.
Giorgio BENVENUTO (DS-U) accogliendo l’invito del Presidente, riformula la
propria risoluzione (vedi allegato 1), modificandone l’impegno, nonché il terzo paragrafo delle premesse.
Mario LETTIERI (MARGH-U) ringrazia
il deputato Benvenuto per l’iniziativa assunta con la presentazione della risoluzione; sottolinea quindi come il sottosegretario Vietti, del quale ha pure apprezzato le dichiarazioni rese in merito alla
problematica oggetto dell’atto di indirizzo,
non possa tuttavia esimersi dalle proprie
responsabilità rispetto alla non corretta
formulazione del comma 2 del nuovo
articolo 147-ter del Testo unico della finanza introdotto dalla legge n. 262 del
2005. In tale contesto evidenzia come
l’intero provvedimento appaia sotto molti
aspetti inaccettabile e sia stato frettolosamente approvato dalla maggioranza, la
quale si è allineata alle esigenze personali
del Presidente del Consiglio, che l’hanno
indotta a preoccuparsi di peggiorare ulteriormente la disciplina sul falso in bilancio
piuttosto che di risolvere i gravi problemi
della disciplina del governo societario che
sono alla base delle gravissime vicende che
caratterizzano la vita economica e finanziaria del paese.
Prende comunque atto della disponibilità espressa dal sottosegretario ad accogliere la risoluzione, auspicando che sia
possibile correggere quanto prima il
comma 2 dell’articolo 147-ter nonché migliorare numerosi altri aspetti della legge
n. 262, ad esempio definendo un regime
transitorio che consenta alle autorità preposte di disporre di un tempo adeguato
per emanare le numerose disposizioni attuative previste dal provvedimento.
Gianpietro SCHERINI (FI) concorda
con le considerazioni del Presidente rilevando come, nel corso dell’esame alla
Gabriella PISTONE (Misto-Com.it) ringrazia il deputato Benvenuto per aver
assunto l’iniziativa di presentare la riso-
Renzo PATRIA, presidente, ricorda che,
in occasione dell’esame, in terza lettura
alla Camera, del provvedimento recante
disposizioni per la tutela del risparmio i
relatori avessero espresso la propria disponibilità ad accogliere un emendamento,
presentato dal deputato Benvenuto, volto a
sopprimere il comma 2 del nuovo articolo
147-ter del Testo unico della finanza,
nonché ad accogliere altri emendamenti
che accorpavano talune opportune correzioni all’intervento legislativo.
Suggerisce quindi al presentatore, anche per consentire la più ampia adesione
all’atto di indirizzo, di riformulare parzialmente l’impegno contenuto nella risoluzione, eliminando le parole: « al più
presto, e comunque entro la fine della
legislatura »; ritiene infatti che ogni intervento su una materia cosı̀ delicata debba
essere realizzato con il necessario approfondimento, sottolineando come sia, realisticamente, difficile approvare entro la
fine della legislatura tale modifica.
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
luzione, sottolineando come la legge
n. 262 del 2005 si presti a numerosi rilievi
critici, come dimostrato dalle osservazioni
espresse in merito da numerosi esponenti
del mondo accademico e dalle organizzazioni rappresentative degli operatori interessati. In tale contesto ritiene che la
tempestiva approvazione della risoluzione
risulti quanto mai necessaria, rilevando
peraltro l’opportunità di segnalare, nell’atto di indirizzo l’esigenza di apportare
ulteriori correzioni anche ad altri aspetti
del provvedimento.
Renzo PATRIA, presidente, informa che
la risoluzione è stata sottoscritta da tutti i
componenti della Commissione appartenenti ai gruppi di Forza Italia, Alleanza
nazionale e dell’UDC.
La Commissione approva la risoluzione,
come riformulata dal presentatore.
La seduta termina alle 9.50.
INTERROGAZIONI
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006. — Presidenza del presidente Renzo PATRIA. —
Interviene il sottosegretario di Stato per
l’economia e le finanze Daniele Molgora.
La seduta comincia alle 14.10.
5-04774 Benvenuto e Cordoni: Situazione dell’edificio già sede degli uffici finanziari di Massa.
Il sottosegretario Daniele MOLGORA risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).
Elena Emma CORDONI (DS-U), replicando, ringrazia il sottosegretario per la
risposta resa, che consente finalmente di
individuare nell’Agenzia del demanio l’interlocutore con il quale affrontare la problematica relativa alla situazione di degrado dell’edificio già sede degli uffici
finanziari di Massa.
73
—
Commissione VI
Renzo PATRIA, presidente, dichiara
concluso lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del giorno.
La seduta termina alle 14.15.
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006. — Presidenza del presidente Renzo PATRIA. —
Interviene il sottosegretario di Stato per
l’economia e le finanze Daniele Molgora.
La seduta comincia alle 14.15.
Renzo PATRIA, presidente, ricorda che,
ai sensi dell’articolo 135-ter, comma 5, del
regolamento, la pubblicità delle sedute per
lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l’impianto
televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l’attivazione del circuito.
Il sottosegretario Daniele MOLGORA
chiede di differire lo svolgimento dell’interrogazione n. 5-05098, al fine di disporre più compiuti elementi di risposta.
Mario LETTIERI (MARGH-U) accede
alla richiesta di rinvio avanzata dal sottosegretario, esprimendo peraltro meraviglia per il fatto che il Governo non disponga di dati aggiornati sulla posizione
fiscale del signor Gnutti, il quale è notoriamente al centro di complesse operazioni finanziarie nell’ambito delle quali
società a lui riconducibili hanno realizzato
ingentissime plusvalenze che, secondo
l’opinione di autorevoli studiosi della materia, dovrebbero essere assoggettate a tassazione in Italia. Invita quindi il sottosegretario ad approfondire con la massima
attenzione alla questione chiedendo che lo
svolgimento
dell’interrogazione
abbia
luogo nella prossima settimana.
Renzo PATRIA, presidente, avverte che
lo svolgimento dell’interrogazione 5-05098
Lettieri avrà luogo nel corso della prossima settimana.
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
5-05097 Benvenuto: Problematiche relative alla cessione della Cassa di risparmio di Lucca alla Banca
popolare di Lodi.
Raffaella MARIANI (DS-U) rinuncia ad
illustrare l’interrogazione, di cui è cofirmataria.
Il sottosegretario Daniele MOLGORA risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).
Raffaella MARIANI (DS-U) si dichiara
parzialmente soddisfatta, in quanto dalla
risposta del sottosegretario emergono elementi di preoccupazione sul destino della
Cassa di risparmio di Lucca che non
possono essere sottovalutati.
Ricorda che l’opposizione ha più volte
richiamato l’attenzione del Governo sulla
situazione venutasi a creare a seguito della
cessione, da parte della Fondazione Cassa
di risparmio di Lucca, del pacchetto di
controllo della stessa Cassa, evidenziando
come il pagamento dilazionato in tre tranche, originariamente previsto in denaro,
sia stato sostituito successivamente dalla
dazione di strumenti finanziari facenti
capo alla banca acquirente o a società del
suo gruppo. Rileva quindi come la questione consista ora nel verificare se le
garanzie prestate risultino sufficienti ad
escludere che possano derivare situazioni
di rischio a seguito delle vicende che
hanno coinvolto la Banca popolare italiana.
Sottolinea come spetti ora al Governo
verificare la validità del piano industriale
a suo tempo predisposto dalla banca acquirente e se esso conservi validità a
seguito delle ricordate vicende, evidenziando come l’approntamento di un valido
piano industriale risulti urgente anche con
riferimento alle realtà bancarie di Pisa e di
Livorno, nonché alla luce dell’importante
ruolo svolto dalle casse di risparmio nella
realtà produttiva toscana.
Osserva come il Governo non possa oggi
più assumere posizioni defilate a questo
riguardo, rientrando tale questione nell’ambito delle sue responsabilità specifiche.
74
—
Commissione VI
Evidenzia quindi la paradossale vicenda relativa alla presenza di un rappresentante della Fondazione Cassa di risparmio di Lucca all’interno del Consiglio di
amministrazione della Banca popolare italiana, a suo tempo presentata come una
risorsa per l’intera area territoriale di
radicamento, rilevando infatti come tale
presenza sia venuta meno insieme all’intero Consiglio di amministrazione della
stessa Banca popolare.
5-05099 Leo: Regime tributario dell’ammortamento
dell’avviamento relativamente all’esercizio 2005.
Maurizio LEO (AN) illustra brevemente
la propria interrogazione, la quale è volta
a chiarire un dubbio interpretativo determinato dalla diversità di formulazione
dell’articolo 1, comma 521 della legge
finanziaria per il 2006, il quale stabilisce
che l’ammortamento fiscale dell’avviamento deve essere effettuato in diciotto
periodi di imposta, rispetto alla previsione
contenuta nell’articolo 5-bis del decretolegge n. 203 del 2005, introdotto con la
legge di conversione n. 248 del 2005, che
aveva fissato il periodo di ammortamento
in 20 anni.
Evidenzia come ciò determini incertezze per ciò che riguarda le modalità di
calcolo degli ammortamenti relativi all’esercizio 2005, chiedendo al Governo di
chiarire quale sia l’interpretazione a cui
attenersi.
Il sottosegretario Daniele MOLGORA risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).
Maurizio LEO (AN), replicando, ringrazia il sottosegretario per la precisione
della risposta fornita.
Renzo PATRIA, presidente, dichiara
concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all’ordine del
giorno.
La seduta termina alle 14.40.
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
L’ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.40 alle 14.45.
SEDE CONSULTIVA
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006. — Presidenza del presidente Renzo PATRIA. —
Interviene il sottosegretario di Stato per
l’economia e le finanze Daniele Molgora.
La seduta comincia alle 14.45.
DL 4/06: Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione.
C. 6259 Governo.
(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell’esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame del
provvedimento in oggetto, rinviato nella
seduta di ieri.
Mario LETTIERI (MARGH-U) proseguendo nelle considerazioni svolte nella
precedente seduta, appunta la sua attenzione su talune norme del decreto – legge
che reputa particolarmente discutibili.
Evidenzia i perniciosi effetti dell’articolo 3, che consente al personale distaccato o comandato il transito nei ruoli
dell’amministrazione di applicazione; in
tal modo la Presidenza del Consiglio dei
Ministri acquisirà dimensioni pletoriche,
inglobando personale di diversa estrazione
e provenienza, al di fuori di qualsiasi
logica di merito e di buona amministrazione.
Con riferimento all’articolo 13, evidenzia come esso sia volto ad incentivare le
assunzioni a titolo di collaborazione ed i
contratti di consulenza, stigmatizzando la
politica dell’Esecutivo, volta a inserire surrettiziamente nell’amministrazione contingenti di personale, sulla base di logiche
puramente elettoralistiche e spartitorie, e
75
—
Commissione VI
lamentando in particolare l’incremento dei
contratti consulenza, passati da 63.000 a
oltre 206.000 negli ultimi 2 anni, con un
pesante aggravio sui conti pubblici.
Ritiene inoltre estremamente discutibile l’attuale formulazione dell’articolo 25,
che privilegia irrazionalmente il possesso
del titolo di dottore di ricerca posseduto
da soggetti esterni assunti dall’amministrazione a chiamata diretta, penalizzando
invece il personale che svolge spesso da
molti anni funzioni di carattere dirigenziale, dopo essere stato assunto a seguito
di regolare concorso.
Si sofferma quindi sulle innovazioni
contenute nell’articolo 24, con riferimento
alle autorità portuali, osservando come il
ministro Lunardi abbia di recente compiuto nomine in tali autorità senza consultare le regioni.
Al riguardo ricorda che la regione Basilicata, essendo priva di scali marittimi
rilevanti, utilizza come porti di riferimento
soprattutto quelli di Taranto e Salerno,
osservando al riguardo come ritenga auspicabile che il Presidente della Regione
Basilicata sia coinvolto nel meccanismo di
nomina dei presidenti delle rispettive autorità.
Preannuncia infine la presentazione di
emendamenti finalizzati a correggere taluni aspetti del provvedimento.
Giorgio BENVENUTO (DS-U) ritiene
che il decreto – legge, lungi dall’apportare
una razionalizzazione nell’organizzazione
della pubblica amministrazione, crei realtà
malfunzionamenti e appesantimenti burocratici del tutto irrazionali, preannunciando pertanto la valutazione assolutamente contrario del proprio gruppo sul
provvedimento, pur auspicando che il relatore tenga conto, in sede di predisposizione della proposta di parere, delle osservazioni che si accinge a formulare,
nello spirito di collaborazione che ha sempre caratterizzato l’operato della Commissione.
In tale contesto, dopo aver ricordato il
lavoro svolto dalla Commissione in occasione dell’esame del disegno di legge C.
4947, recante disposizioni relative alle
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
frodi perpetrate mediante le carte di credito, sottolinea preliminarmente l’opportunità che siano significativamente rafforzate le strutture amministrative chiamate
a contrastare il fenomeno delle frodi e
dell’uso abusivo di tali mezzi di pagamento.
Rileva inoltre la necessità di prevedere
appositi concorsi interni per consentire di
sanare la posizione dei numerosi dipendenti dell’Amministrazione finanziaria che
svolgono, in taluni casi da molti anni,
funzioni dirigenziali, sottolineando la necessità che tale amministrazione valorizzi
pienamente le competenze tecniche di
detto personale che svolge con successo
delicati compiti di istituto, spesso in sedi
disagiate.
Sottolinea quindi la grave situazione
dell’Autorità garante della concorrenza e
del mercato, investita dalla nuova legge sul
risparmio a nuovi importanti compiti in
materia bancaria, reputando a tale riguardo le disposizioni contenute nel provvedimento in esame, che prevedono l’assunzione di sole 7 unità di personale di
ruolo, nonché il ricorso a comandi e
distacchi. Osserva come in tal modo il
tema della concorrenza bancaria continui
a non essere affrontato seriamente dall’Esecutivo, che evidentemente non ritiene
necessario dotare di adeguate risorse l’Autorità per consentirle di svolgere i nuovi,
delicati compiti cui essa è chiamata.
Stigmatizza inoltre la proliferazione di
organismi e comitati di studio che il provvedimento istituisce, amplia o rende permanenti, determinando sclerosi burocratica e aggravio dei costi, evidenziando
come in tal modo si consolidi il deteriore
indirizzo affermatosi al Ministero dell’Economia e delle finanze.
Evidenzia quindi i problemi posti dall’indiscriminato transito del personale comandato e distaccato nei ruoli di altre
Amministrazioni, osserva come gli istituti
del comando e del distacco abbiano sempre svolto la funzione di assicurare flessibilità al sistema, consentendo la temporanea acquisizione di competenze non
presenti negli organici per fronteggiare,
76
—
Commissione VI
relativamente al versante tecnico, particolari situazioni di carattere temporaneo.
Concorda quindi con le considerazioni
svolte dal deputato Lettieri circa la crescita esponenziale degli incarichi e delle
consulenze, osservando in tale contesto
come la Presidenza del Consiglio abbia in
tal modo aumentato in modo abnorme il
proprio organico, senza che tale incremento dimensionale risulti in alcun modo
giustificato sul piano funzionale.
Si riserva di compiere ulteriori considerazioni in sede di dichiarazione di voto.
Renzo PATRIA, presidente, auspica che
il relatore tenga in debito conto le considerazioni emerse nel corso del dibattito.
Nessun altro chiedendo di intervenire,
rinvia quindi ad una seduta da convocare
nella giornata di domani il seguito dell’esame, al fine di consentire un ulteriore
approfondimento delle questioni affrontate dal provvedimento.
Disposizioni in materia di professioni sanitarie non
mediche e delega al Governo per l’istituzione dei
relativi ordini professionali.
C. 6229, approvato dal Senato, e abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Nulla osta).
La Commissione inizia
provvedimento in oggetto.
l’esame
del
Sergio ROSSI (LNFP), relatore, rileva
come la Commissione sia chiamata ad
esprimere il parere alla XII Commissione
Affari sociali sul progetto di legge C. 6229,
approvato dal Senato, recante Disposizioni
in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnicosanitarie e della prevenzione e delega al
Governo per l’istituzione dei relativi ordini
professionali, adottato come testo base
dalla Commissione di merito.
L’articolo 1 definisce, al comma 1, quali
professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della
prevenzione, quelle previste ai sensi della
legge n. 251 del, e del decreto del Ministro
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
della sanità 29 marzo 2001, i cui operatori
svolgono, in forza di un titolo abilitante
rilasciato dallo Stato, attività di prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione.
Il comma 2 fa salva la competenza
delle regioni ad individuare i profili di
operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie definite
dal comma 1.
L’articolo 2, comma 1, condiziona
l’esercizio delle professioni sanitarie di cui
all’articolo 1 al conseguimento, previo
esame finale, del titolo universitario definito ai sensi dell’articolo 4, comma 1,
lettera c), del progetto di legge. Tale titolo
è valido sull’intero territorio nazionale nel
rispetto della normativa europea in materia di libera circolazione delle professioni
ed è rilasciato a seguito di un percorso
formativo da svolgersi in tutto o in parte
presso le aziende e le strutture del Servizio sanitario nazionale, inclusi gli Istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico
(IRCCS), individuate dalle regioni.
Per quanto riguarda gli aspetti del
provvedimento attinenti in qualche modo
agli ambiti di competenza della Commissione, la disposizione specifica che il personale del servizio sanitario militare,
nonché quello addetto al comparto sanitario del Corpo della Guardia di finanza,
può svolgere il percorso formativo presso
le strutture del servizio stesso, individuate
con decreto del Ministro della salute.
Il comma 2 prevede che gli ordinamenti
didattici dei corsi di laurea di cui al
comma 1 sono definiti con uno o più
decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con
il Ministro della salute, mentre il comma
3 stabilisce che l’iscrizione all’albo professionale è obbligatoria anche per i pubblici
dipendenti ed è subordinata al conseguimento del titolo universitario abilitante di
cui al comma 1, fatto comunque salvo il
valore abilitante dei titoli già riconosciuti
come tali alla data di entrata in vigore del
provvedimento.
I commi 4, 5 e 6 regolano lo svolgimento dell’aggiornamento professionale,
secondo modalità identiche a quelle previste per la professione medica.
77
—
Commissione VI
L’articolo 3 prevede l’istituzione dei
rispettivi ordini ed albi professionali delle
professioni sanitarie, ai quali devono accedere gli operatori delle professioni sanitarie esistenti, nonché di quelle di nuova
configurazione.
L’articolo 4 conferisce delega al Governo ad adottare, entro sei mesi, uno o
più decreti legislativi per l’istituzione degli
ordini professionali delle professioni sanitarie di cui all’articolo 1, comma 1, nel
rispetto delle competenze delle regioni.
I principi e criteri direttivi contemplano la trasformazione dei collegi professionali esistenti in ordini professionali,
per l’area delle professioni infermieristiche, per l’area della professione ostetrica,
per l’area delle professioni della riabilitazione, per l’area delle professioni tecnicosanitarie e per l’area delle professioni
tecniche della prevenzione. Inoltre si prevede l’aggiornamento delle figure professionali da includere nell’ambito delle professioni sanitarie, l’individuazione dei titoli
che consentano l’iscrizione agli albi, la
definizione delle attività riservate agli
iscritti agli ordini ai singoli albi, la definizione della condizioni e modalità di
costituzione degli ordini, l’articolazione
degli ordini a livello provinciale o regionale o nazionale, i principi cui si devono
attenere gli statuti e i regolamenti degli
ordini, nonché gli obblighi di iscrizione
alle gestioni previdenziali previsti dalle
disposizioni vigenti.
L’articolo 5 disciplina, al comma 1,
l’individuazione di nuove professioni sanitarie riconosciute a sull’intero territorio
nazionale, prevedendo che essa possa avvenire in sede di recepimento di direttive
comunitarie ovvero per iniziativa dello
Stato o delle regioni, in considerazione dei
fabbisogni connessi agli obiettivi di salute
previsti nel Piano sanitario nazionale o nei
Piani sanitari regionali, che non trovino
rispondenza in professioni già riconosciute.
Ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 5, l’individuazione è effettuata, nel rispetto dei
princı̀pi fondamentali stabiliti dalla legge,
mediante uno o più accordi, sanciti in sede
di Conferenza permanente per i rapporti
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
tra lo Stato e le regioni, ed è subordinata
ad un parere tecnico-scientifico, espresso
da apposite commissioni, operanti nell’ambito del Consiglio superiore di sanità, di
volta in volta nominate dal Ministero della
salute, alle quali partecipano esperti designati dal Ministero della salute e dalla
predetta Conferenza permanente, evitando
parcellizzazioni e sovrapposizioni con le
professioni già riconosciute o con le specializzazioni delle stesse.
L’articolo 6 prevede, al comma 1, che il
personale laureato appartenente alle professioni sanitarie, è articolato in professionisti in possesso del diploma di laurea
o del titolo universitario conseguito anteriormente all’attivazione dei corsi di laurea o di diploma ad esso equipollente;
professionisti coordinatori in possesso del
master di primo livello in management o
per le funzioni di coordinamento; professionisti specialisti in possesso del master di
primo livello per le funzioni specialistiche;
professionisti dirigenti in possesso della
laurea specialistica, e che abbiano esercitato l’attività professionale con rapporto di
lavoro dipendente per almeno cinque anni,
oppure ai quali siano stati conferiti incarichi dirigenziali.
I commi da 2 a 7 disciplinano l’istituzione di figure di coordinamento per i
profili delle professioni sanitarie, prevedendone i criteri e le modalità, i requisiti
dei soggetti chiamati a rivestirle, nonché la
validità del certificato di abilitazione alle
funzioni direttive nell’assistenza infermieristica, ai fini dell’esercizio della funzione
di coordinatore.
L’articolo 7 stabilisce, al comma 1, che
alle professioni sanitarie infermieristiche,
ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e
della prevenzione già riconosciute alla
data di entrata in vigore del provvedimento continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nelle rispettive fonti di
riconoscimento, salvo quanto previsto
dalla legge, e che, con il medesimo procedimento di cui all’articolo 6, comma 3,
in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato e le regioni, previa
acquisizione del parere degli ordini pro-
78
—
Commissione VI
fessionali delle professioni interessate, si
può procedere ad integrazioni delle professioni riconosciute.
Rileva come le disposizioni del progetto
di legge non presentino profili problematici per gli ambiti di competenza della
Commissione Finanze, proponendo pertanto di esprimere su di esso nulla osta.
La Commissione approva la proposta
del relatore.
Testo unico delle norme nazionali di attuazione del
regolamento comunitario concernente l’OCM del
mercato del vino.
Emendamenti testo unificato C. 31 ed abbinate.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere su emendamenti).
Michele ZUIN (FI), relatore, rileva come
la Commissione sia chiamata ad esprimere
il parere alla XIII Commissione Agricoltura sugli emendamenti al testo unificato
delle proposte di legge C. 31 ed abbinata,
recante il Testo unico delle norme nazionali di attuazione del regolamento comunitario concernente l’organizzazione comune di mercato (OCM) del vino, approvati in linea di principio dalla Commissione di merito nell’ambito dell’esame in
sede legislativa del provvedimento.
Rammenta come la Commissione abbia
già esaminato, ai sensi dell’articolo 73,
comma 1-bis del regolamento, per gli
aspetti attinenti alla materia tributaria, il
provvedimento in due occasioni. Nella seduta del 31 maggio 2005 la Commissione
aveva espresso parere favorevole con osservazioni sul testo inizialmente formulato, mentre nella seduta del 26 luglio
2005 aveva espresso parere favorevole con
condizioni sul testo successivamente modificato.
Nell’ambito degli emendamenti trasmessi segnala, in quanto rientranti negli
ambiti di competenza della Commissione
Finanze, l’emendamento 28.1 del relatore
e l’emendamento 29.1 del relatore.
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
Il primo emendamento interviene sulla
formulazione del comma 4 dell’articolo 28,
specificando, alla lettera a), che i registri
previsti dal medesimo articolo 28 che
possono essere tenuti anche tramite supporto informatico, secondo le modalità
concordate con l’ufficio periferico dell’Ispettorato centrale repressione frodi, i
quali devono essere conservati per un
periodo non inferiore a cinque anni dalla
data dell’ultima registrazione, sono i registri istituiti dal medesimo articolo 28. In
tal modo l’emendamento chiarisce meglio
l’ambito di applicazione della norma recata dal comma 4, il quale, nella precedente versione, non identificava chiaramente se la norma si applicasse anche ai
registri non istituiti dall’articolo medesimo.
Il secondo emendamento interviene
sulla formulazione del comma 1 dell’articolo 29, relativamente al potere di accesso
dei funzionari e degli agenti delegati per la
vigilanza nei deposti e nei magazzini, sostituendo la dizione: « magazzini vincolati
alla finanza », che risultava poco perspicua, con quella « sottoposti a controllo da
parte dell’ufficio tecnico di finanza ».
Segnala come entrambi gli emendamenti recepiscano sostanzialmente le condizioni contenute nel parere espresso dalla
Commissione Finanze nella seduta del 27
luglio 2005, proponendo pertanto di esprimere su di esso parere favorevole.
La Commissione approva la proposta di
parere del relatore.
La seduta termina alle 15.
SEDE REFERENTE
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006. — Presidenza del presidente Renzo PATRIA. —
Interviene il sottosegretario di Stato per
l’economia e le finanze Daniele Molgora.
La seduta comincia alle 15.30.
79
—
Commissione VI
Disposizioni in materia di banche popolari.
Testo unificato C. 2273 Serena, C. 2599 Jannone, C.
2619 Pinza, C. 2875 Giancarlo Giorgetti e C. 3065
Patria.
(Seguito dell’esame e conclusione).
La Commissione prosegue l’esame del
provvedimento, rinviato, da ultimo, nella
seduta del 20 ottobre 2005.
Renzo PATRIA, presidente, informa di
aver attribuito l’incarico di relatore sul
provvedimento, da lui stesso finora rivestito, al deputato Giovanni Mauro.
Avverte inoltre che sono pervenuti
tutti i prescritti pareri da parte delle
Commissioni competenti in sede consultiva, e che pertanto nella seduta odierna
la Commissione procederà alla votazione
della proposta di conferire il mandato al
relatore a riferire favorevolmente all’Assemblea sul testo unificato delle proposte
di legge, come risultante dagli emendamenti approvati.
Giorgio BENVENUTO (DS-U) rileva
come le modifiche apportate all’originaria
impostazione del testo unificato adottato
come base dalla Commissione risultano
inaccettabili da parte del suo gruppo, che
pertanto esprimerà voto contrario sulla
proposta di conferire il mandato di relatore a riferire favorevolmente in Assemblea. Esprime il rammarico che, anche in
questo caso, non sia stato possibile aggiungere alla definizione di un testo condiviso da maggioranza ed opposizione, lamentando come le modificazioni votate
dalla maggioranza comportino il rischio di
attribuire il controllo delle banche popolari a soggetti estranei al mondo cooperativo, ponendo pertanto a rischio la positiva
specificità di tali soggetti bancari, che
rappresentano un elemento di forza del
sistema economico nazionale che dovrebbe
pertanto essere difeso.
Pur prendendo altro di difficoltà interne alla maggioranza su questo tema e
della particolare situazione connessa all’imminente conclusione della legislatura,
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
ritiene che si sia persa una grande occasione per rafforzare il tessuto finanziario
del Paese, cogliendo l’opportunità rappresentata dall’evoluzione derivante dall’avvicendamento ai vertici della Banca d’Italia,
certamente assumerà un atteggiamento di
ancora maggiore attenzione nei confronti
del settore delle banche popolari.
Gianpietro SCHERINI (FI) ritiene che
occorra tenere presente la prossima conclusione della legislatura, che impedisce di
apportare ulteriori modifiche al testo elaborato dalla Commissione, il quale, peraltro, costituisce un importante risultato nel
settore di particolare interesse per la vita
economica e finanziaria del Paese.
Preannuncia quindi il voto favorevole
del proprio gruppo sulla proposta di conferire il mandato al relatore a riferire
favorevolmente all’Assemblea sul provvedimento.
Mario LETTIERI (MARGH-U) condivide le considerazioni svolte dal deputato
Benvenuto, rilevando come le modifiche
apportate dalla maggioranza stravolgano
l’impostazione iniziale del testo unificato
adottato come base, il quale era stato
condiviso anche dai gruppi di opposizione.
Esprime quindi preoccupazione per le
scelte assunte dalle forze politiche di maggioranza, preannunciando il voto contrario
del proprio gruppo sulla proposta di conferire il mandato al relatore a riferire
favorevolmente all’Assemblea.
Giorgio JANNONE (FI) ribadisce l’esigenza, già più volte espressa nel corso
dell’esame, che il provvedimento intervenisse anche sulla questione relativa al voto
capitario nelle banche popolari, esprimendo peraltro soddisfazione per il fatto
che l’intervento legislativo affronti numerose tematiche relative alla governance
delle stesse banche popolari, che venivano
fino a pochi anni fa considerate come veri
e propri tabù. Ritiene invece che, come
dimostrato da recenti, gravi vicende che
hanno coinvolto anche un’importante
banca popolare, occorra sciogliere i nodi
esistenti nella disciplina di tali soggetti.
80
—
Commissione VI
Sottolinea inoltre come nel corso dell’esame dei provvedimenti la Commissione
abbia acquisito, anche attraverso le numerose audizioni svolte, un grande patrimonio di conoscenze, che potrà risultare
utile per le ulteriori iniziative che occorrerà certamente assumere in materia nel
corso della prossima legislatura, preannunciando quindi il proprio voto favorevole sulla proposta di conferire il mandato
al relatore a riferire favorevolmente.
Sergio ROSSI (LNFP) dichiara il voto
favorevole del proprio gruppo sulla proposta di conferire il mandato al relatore a
riferire favorevolmente sul provvedimento.
Ettore ROMOLI (FI) concorda con le
considerazioni espresse dal deputato Jannone circa l’esigenza di affrontare il tema
relativo al voto capitario nelle banche
popolari, rilevando come tali soggetti si
trovino di fronte ad un bivio dovendo
scegliere se mantenere tutte le proprie
peculiarità, rimanendo tuttavia confinate
entro un ambito dimensionale ridotto, ovvero aprirsi pienamente al mercato di
capitali, rimuovendo in tal caso l’ostacolo
costituito da tale istituto.
Dichiara comunque il proprio voto favorevole sulla proposta di conferire il
mandato al relatore a riferire in senso
favorevole.
Renzo PATRIA, presidente, sottolinea
come l’unico elemento di dissenso tra
maggioranza ed opposizione sia costituito
dalle modifiche apportate al comma 3-bis
del nuovo articolo 30 del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia,
introdotto dall’articolo 1. Mentre infatti la
formulazione di tale comma contenuta nel
testo unificato adottato come base prevedeva che gli organismi di investimento
collettivo di risparmio, i fondi pensioni, le
SICAV, le banche, le fondazioni bancarie e
le compagnie di assicurazione non potessero detenere complessivamente una quota
maggioritaria del capitale delle banche
popolari, il testo risultante dagli emendamenti approvati prevede che le SICAV, le
compagnie di assicurazioni esercenti il
ramo vita, le banche e le fondazioni bancarie non possano detenere complessiva-
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
mente una quota superiore al 30 per cento
del capitale delle medesime banche.
Ritiene, pertanto, come sulla maggior
parte delle norme contenute nel provvedimento sussista una sostanziale unitarietà
di vedute tra le forze politiche di maggioranza e di opposizione, che rende sorprendente la contrarietà espressa dalle
opposizioni sull’insieme del provvedimento
stesso.
Sottolinea inoltre come il Governo si
riconosca nell’impostazione seguita dal testo sugli aspetti fondamentali dell’intervento legislativo, anche rispetto all’interlocuzione in corso su questa tematica con
gli organismi dell’Unione europea.
La Commissione delibera di conferire il
mandato al relatore, onorevole Mauro, a
riferire in senso favorevole all’Assemblea
sul testo unificato delle proposte di legge,
come risultante dagli emendamenti approvati.
Renzo PATRIA (FI), presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni
dei gruppi.
Disposizioni in favore delle associazioni pro-loco.
C. 3735 Patria, C. 2854 Di Gioia e C. 3680 D’Agrò.
(Seguito dell’esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame del
provvedimento, rinviato, da ultimo, nella
seduta del 20 ottobre 2005.
Il sottosegretario Daniele MOLGORA
ricorda come l’originaria formulazione
della proposta di legge in esame mirasse
ad estendere alle associazioni pro-loco
alcune agevolazioni in materia di imposte
sul reddito, in particolare quelle previste
dall’articolo 111-bis, ora 149, comma 4,
del TUIR, originariamente prevista per i
soli enti ecclesiastici e successivamente
estesa dall’articolo 90, comma 11, della
legge n. 289 del 2002, anche alle associazioni sportive dilettantistiche, nonché dall’articolo 90, comma 4, della citata legge
81
—
Commissione VI
n. 289, il quale stabilisce che il CONI, le
federazioni sportive e gli enti di promozione sportiva da esso riconosciuti sono
sottratti dall’obbligo di operare la ritenuta
del 4 per cento a titolo dia conto sui
contributi erogati a favore delle associazioni sportive dilettantistiche.
Evidenzia come il citato articolo 149
del TUIR stabilisca che, qualora un ente
non commerciale eserciti prevalentemente
attività commerciale per un intero periodo
di imposta, questo perda la qualifica di
ente non commerciale. Tale articolo è
fondamentale nell’ambito della disciplina
fiscale degli enti che svolgono attività
« senza fini di lucro »; infatti, il principio
di « effettività » in esso contenuto è posto
a garanzia e tutela soprattutto della fede
pubblica, in quanto consente al soggetto di
fruire della particolare disciplina fiscale
prevista per gli enti non commerciali su
base dichiarativa, se ed in quanto l’attività
effettivamente svolta sia di natura prevalentemente non commerciale.
Sottolinea quindi come il comma 4 del
medesimo articolo contenga una deroga, di
carattere eccezionale, alla disciplina generale, in quanto stabilisce che gli enti
ecclesiastici e le associazioni sportive dilettantistiche non perdono la qualifica di
ente non commerciale, anche qualora
esercitino prevalentemente attività commerciale per un intero periodo di imposta.
Evidenzia altresı̀ come l’articolo 1 della
proposta di legge sia volto ad estendere
anche alle pro-loco la predetta previsione,
evitando cosı̀ che tali associazioni possano
perdere la qualifica di ente non commerciale, con i conseguenti vantaggi fiscali e
contabili, qualora esercitino prevalentemente attività di tipo commerciale; a tale
proposito rileva come l’articolo 28, comma
2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 stabilisca che le
regioni, le province, i comuni e gli altri
enti pubblici e privati devono operare una
ritenuta di acconto del 4 per cento sull’ammontare dei contributi corrisposti alle
imprese, tranne che nei casi previsti dal
citato articolo 90, comma, 3, della legge
n. 289 del 2002, la quale contiene una
deroga a tale disciplina.
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
Evidenzia poi come l’articolo 2 della
proposta di legge contenga un’ulteriore
deroga alla disposizione di cui all’articolo
28, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 600 del 1973, stabilendo che anche nel caso in cui il contributo è erogato in favore delle associazioni
pro-loco, gli enti pubblici e privati erogatori non sono tenuti ad effettuare la predetta ritenuta d’acconto.
Al riguardo segnala come, qualora
l’esenzione si riferisca ai contributi destinati a finalità istituzionali delle associazioni pro-loco, essa risulti priva di significato normativo, in quanto detti contributi non sono assoggettati ad imposizione
e conseguentemente alla ritenuta d’acconto di cui all’articolo 28, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica
n. 600 del 1973.
Qualora, invece, l’articolo 2 intenda
riferirsi ai contributi destinati ad attività
commerciali, la norma proposta costituirebbe un’ulteriore deroga alle previsioni
del richiamato articolo 28, più ampia di
quella prevista dall’articolo 90, comma 4,
della legge n. 289 del 2002, in favore delle
società ed associazioni sportive dilettantistiche. Infatti, per queste ultime resta
fermo l’assoggettamento alla ritenuta del 4
per cento di tutti i contributi, esclusi quelli
per l’acquisto di beni strumentali, corrisposti alle società sportive dilettantistiche
di capitali senza fine di lucro dalle Regioni, province, comuni e altri enti pubblici e privati.
Per tali ragioni osserva come l’articolato in esame susciti perplessità, a causa
delle sostanziali diversità dei fini perseguiti dalle associazioni pro-loco sia rispetto alle associazioni sportive dilettantistiche sia rispetto alle ONLUS, ciò anche
in virtù del fatto che le stesse già godono
di un regime fiscale di favore.
Evidenzia infine come l’articolo 3 contenga la norma di copertura dell’onere,
valutato in 5 milioni di euro annui, segnalando al riguardo come il Dipartimento
per le politiche fiscali ritenga congrua la
copertura prevista, mentre il Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato ha
espresso parere contrario sulla copertura
82
—
Commissione VI
in quanto l’accantonamento utilizzato non
presenta disponibilità allo scopo. Osserva
peraltro che tali questioni potranno essere
ulteriormente approfondite dalla Commissione Bilancio, non rilevando al riguardo
ragioni di perplessità sostanziale sugli
aspetti finanziari della norma.
Giovanni MAURO (FI), relatore, osserva
come un elemento di complessità sotteso
alla problematica oggetto delle proposte di
legge in esame sia rappresentato dalla
precisa individuazione del concetto di attività istituzionale, in quanto le pro-loco,
fin quando esercitano attività previste dal
loro statuto, operano certamente all’interno di tale ambito.
Renzo PATRIA, presidente, ritiene che
la soluzione del problema possa essere
ottenuta modulando la disciplina fiscale
contenuta nel provvedimento in analogia a
quanto previsto per le società sportive
dilettantistiche.
Invita pertanto il relatore ad approfondire le indicazioni contenute nell’intervento del sottosegretario Molgora predisponendo al più presto, in consultazione
con i rappresentanti dei gruppi, una proposta di testo unificato delle proposte di
legge in esame, che potrebbe essere adottata come base nel corso della prossima
settimana.
Giorgio BENVENUTO (DS-U) ritiene
fondamentale non disperdere il lavoro fin
qui compiuto dalla Commissione, concordando con l’esigenza di definire un testo
unificato delle porose di legge in esame
che potrà costituire una base di lavoro per
la prossima legislatura.
Renzo PATRIA, presidente, nessun altro
chiedendo di intervenire, rinvia il seguito
dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 16.
RISOLUZIONI
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006. — Presidenza del presidente Renzo PATRIA. —
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
Interviene il sottosegretario di Stato per
l’economia e le finanze Daniele Molgora.
La seduta comincia alle 16.
7-00643 Grandi: Cessione da parte della BAT della
società di distribuzione dei tabacchi Etinera.
7-00729 Romoli: Misure conseguenti alla cessione da
parte della BAT della società di distribuzione dei
tabacchi Etinera.
(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione in un nuovo testo
della risoluzione 7-00643 e della risoluzione 7-00729).
La Commissione prosegue la discussione congiunta, rinviata, da ultimo, nella
seduta del 13 dicembre 2005.
Renzo PATRIA, presidente, avverte che
la Commissione passerà alla distinta votazione delle risoluzioni in discussione.
Invita quindi il presentatore della risoluzione Romoli 7-00729 ad apportare talune modifiche al contenuto degli impegni
in essa contenuti, richiamandosi alle disposizioni previste in materia dalla legge
n. 25 del 1986.
Gianpietro SCHERINI (FI) sottolinea
preliminarmente come occorra farsi carico
delle problematiche affrontate nelle risoluzioni senza alcuna pregiudiziale di carattere politico, mantenendo esclusivamente conto delle difficoltà economiche e
sociali in cui si trovano i titolari di depositi fiscali di generi di monopolio dismessi a seguito del processo di ristrutturazione in atto nel settore della distribuzione dei tabacchi lavorati.
Concorda quindi con il suggerimento
del presidente di riformulare la risoluzione n. 7-00729, che sottoscrive, invitando il presentatore a riformulare l’ultimo paragrafo degli impegni, nel senso di
prevedere che, nello spirito delle disposizioni di cui alla legge n. 25 del 1986, i
83
—
Commissione VI
gestori ed i coadiutori dei depositi fiscali
di generi di monopolio dismessi possano
ottenere l’assegnazione di una rivendita,
eventualmente a titolo oneroso, ovvero
essere inquadrati, attraverso un concorso
per titoli, nei ruoli organici del personale
dell’amministrazione finanziaria.
Ettore ROMOLI (FI) accoglie i suggerimenti avanzati dal Presidente e dal deputato Scherini, riformulando conseguentemente la propria risoluzione (vedi allegato 5).
Mario LETTIERI (MARGH-U) sottolinea l’esigenza prioritaria di venire incontro alle esigenze vitali dei titolari dei
depositi fiscali, gravemente colpiti dal processo di ristrutturazione in corso nel settore della distribuzione dei tabacchi lavorati.
Francesco TOLOTTI (DS-U) sottoscrive
la risoluzione Romoli 7-00729, come riformulata.
Michele ZUIN (FI) sottoscrive la risoluzione n. 7-00729, come riformulata dal
presentatore.
Il sottosegretario Daniele MOLGORA
sottopone alla Commissione l’opportunità
di rinviare la votazione della risoluzione
Romoli 7-00729, come riformulata.
Ettore ROMOLI (FI) non condivide
l’orientamento del sottosegretario, ritenendo preferibile procedere nella seduta
odierna alla votazione della propria risoluzione.
Mario LETTIERI (MARGH-U) concorda
con l’opportunità di procedere alla votazione della risoluzione.
Giorgio BENVENUTO (DS-U) condivide
anch’egli l’esigenza di votare nella seduta
odierna le risoluzioni in discussione.
Gianpietro SCHERINI (FI) condivide la
richiesta del deputato Romoli di procedere
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
fin d’ora alla votazione della risoluzione
n. 7-00729.
Sergio ROSSI (LNFP) condivide le perplessità espresse dal sottosegretario in merito alla risoluzione n. 7-00729.
Gianpietro SCHERINI (FI) invita tutti i
gruppi a sottoscrivere la risoluzione
n. 7-00729, sottolineando come essa affronti una tematica di interesse generale,
proponendo una soluzione concreta alla
situazione di difficoltà nella quale versano
i titolari dei depositi dei generi di monopolio dismessi.
Renzo PATRIA, presidente, invita il deputato Rossi a sottoscrivere a nome del
suo
gruppo
la
risoluzione
Romoli
n. 7-00729, come riformulata, rilevando
come la mancata condivisione dell’atto di
indirizzo da parte di uno dei gruppi di
maggioranza costituirebbe un ostacolo all’approvazione della risoluzione stessa.
Il sottosegretario Daniele MOLGORA,
alla luce degli orientamenti emersi, si
rimette alla Commissione, nonché alla responsabilità dei singoli gruppi, in merito
alla risoluzione n. 7-00729.
Sergio ROSSI (LNFP) con riferimento
alle considerazioni del deputato Scherini,
sottolinea come anche altre questioni di
rilevanza generale, sollevate dal gruppo
della Lega, avrebbero dovuto essere adeguatamente affrontate; peraltro, alla luce
dell’invito formulato dal Presidente, sottoscrive la risoluzione n. 7-00729, come riformulata.
La Commissione approva la risoluzione
Romoli 7-00729, come riformulata dal
presentatore, che assume il n. 8-00150.
Renzo PATRIA, presidente, avverte che
la Commissione passerà ora alla votazione
della risoluzione Grandi 7-00643, già riformulata dal presentatore. In tale contesto invita il presentatore ad apportare
ulteriori modifiche agli impegni in esso
contenuti, eliminando, in particolare, nel
84
—
Commissione VI
secondo paragrafo il riferimento alla revoca della deroga con cui il Governo ha
autorizzato la vendita della società Etinera.
Alfiero GRANDI (DS-U) accoglie il suggerimento del Presidente, riformulando
quindi ulteriormente la propria risoluzione (vedi allegato 6).
Mario LETTIERI (MARGH-U) sottoscrive la risoluzione Grandi 7-00643, come
ulteriormente riformulata.
La Commissione approva la risoluzione
Grandi 7-00643, come ulteriormente riformulata dal presentatore, che assume il
n. 8-00151.
7-00725 Benvenuto: Proroga della detrazione
per i trattamenti di fine rapporto.
(Seguito della discussione e conclusione –
Approvazione di un nuovo testo).
La Commissione prosegue la discussione, rinviata nella seduta del 14 dicembre 2005.
Il sottosegretario Daniele MOLGORA
rileva di aver compiuto gli approfondimenti preannunciati nel corso della precedente seduta di discussione della risoluzione, sottolineando come il Ministero
del lavoro ritenga che la detrazione fiscale
per i trattamenti di fine rapporto abbia
ancora ragion d’essere, nonostante il rinvio al 1o gennaio 2008 dell’entrata in
vigore del decreto legislativo di riforma del
TFR: Sottolinea, peraltro, come il Ministero dell’economia non abbia espresso
una valutazione negativa sul merito dell’atto di indirizzo, rilevando tuttavia la
necessità di individuare adeguate forme di
copertura degli oneri finanziari che potrebbero essere determinati dal mantenimento della disciplina fiscale agevolata.
Alla luce di tali considerazioni ritiene
di poter esprimere una valutazione positiva sulla risoluzione, invitando peraltro il
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
presentatore a riformularla, nel senso di
sopprimere l’ultimo paragrafo delle premesse.
Giorgio BENVENUTO (DS-U) accoglie
la richiesta del sottosegretario, riformulando pertanto ulteriormente la propria
risoluzione (vedi allegato 7).
Ritiene particolarmente importante la
posizione assunta dal rappresentante del
Governo su una questione particolarmente
delicata, che non deve essere ulteriormente complicata da interpretazioni formalistiche della disciplina fiscale.
Ettore ROMOLI (FI) sottoscrive la risoluzione, dichiarando su di essa il proprio voto favorevole. In tale contesto sottolinea come la ratio della norma fiscale
agevolativa debba essere intesa nel senso
che il richiamo temporale al 31 dicembre
2005 deve ritenersi riferito alla data di
entrata in vigore della riforma del trattamento di fine rapporto, in quanto la scelta
di posticipare la vigenza del nuovo regime
della previdenza complementare non può
certamente trasformarsi in un danno per
i contribuenti interessati.
Sergio ROSSI (LNFP) dichiara il voto
favorevole del proprio gruppo sulla risoluzione, come da ultimo riformulata, che
sottoscrive.
Renzo PATRIA, presidente, avverte che
la risoluzione è stata sottoscritta anche dal
deputato Antonio Pepe.
La Commissione approva la risoluzione
Benvenuto 7-00725, come ulteriormente
riformulata dal presentatore.
7-00735 Lettieri: Concorrenza nel settore delle riparazioni di autoveicoli sinistrati.
(Seguito della discussione e conclusione –
Approvazione).
La Commissione prosegue la discussione, rinviata nella seduta del 17 gennaio
2006.
85
—
Commissione VI
Il sottosegretario Daniele MOLGORA
precisa preliminarmente che il sistema di
risarcimento diretto non impone al danneggiato di fruire di un’eventuale riparazione proposta dalla propria compagnia di
assicurazioni, potendo, come per il passato, accettare l’offerta di risarcimento e
non riparare il danno provocato all’autovettura ovvero avvalersi di operatori di
propria fiducia, naturalmente nel limite
della somma offerta dalla compagnia ed
accettata dall’assicuratore.
Rileva inoltre come l’utilizzo di autofficine o di autocarrozzerie di fiducia da
parte delle compagnie di assicurazioni dovrebbe suggerire anche agli operatori di
porsi sul mercato in condizioni di concorrenza, riuscendo a superare le difficoltà e
raggiungendo un rapporto qualità-prezzo
del servizio tale da non subire un’eventuale drastica diminuzione della clientele
abituale o potenziale. Sottolinea la convinzione del Governo circa la validità dei
principi della libera concorrenza, anche
nel settore delle autoriparazioni, che dovrebbe essere tra l’altro incentivato dal
sistema del risarcimento diretto del danno.
Ritiene quindi che l’Esecutivo possa impegnarsi a tenere conto di detti principi
nell’emanazione delle norme relative alla
responsabilità civile derivante dalla circolazione degli autoveicoli.
Per tali ragioni esprime una valutazione favorevole sull’atto di indirizzo in
discussione.
Sergio ROSSI (LNFP) preannunzia il
voto favorevole del proprio gruppo sulla
risoluzione.
Ettore ROMOLI (FI) osserva come il
risarcimento diretto costituisca un elemento di garanzia per gli assicurati, e
ritiene che tale ratio legis debba essere
tenuta presente in sede di interpretazione
normativa. Per tali ragioni ritiene che
l’effettiva concorrenza nel settore non sia
in nessun modo a rischio, pur reputando
utile che la Commissione assuma una
precisa posizione in merito. Esprime pertanto apprezzamento per l’atto di indirizzo in discussione.
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
Gianpietro SCHERINI (FI) preannunzia
il voto favorevole del proprio gruppo sulla
risoluzione in discussione.
Giorgio BENVENUTO (DS-U) dichiara
il voto favorevole del proprio gruppo sulla
risoluzione.
La Commissione approva la risoluzione
in titolo.
7-00742 Romoli: Regime di detrazione dell’IVA relativa a prestazioni alberghiere e di ristorazione.
86
Commissione VI
—
In tale contesto la risoluzione intende
impegnare il Governo ad assumere le iniziative necessarie, anche di carattere normativo, per precisare che il diritto alla
detrazione dell’IVA in tali casi sussiste,
oltre che nel caso specifico preso in considerazione dalla citata risoluzione dell’Agenzia delle entrate, in cui il soggetto
organizzatore procede alla rifatturazione
distinta dei servizi, con l’aliquota del 10
per cento, anche nei casi in cui comunque
essi siano acquisiti da un’impresa la cui
attività consista nell’organizzazione, in
proprio o per conto terzi, di eventi quali
convegni, congressi e mostre.
(Discussione e rinvio).
La Commissione inizia la discussione
della risoluzione.
Ettore ROMOLI (FI) illustra la propria
risoluzione, la quale è volta a chiarire la
portata applicativa dell’articolo 19-bis,
comma 1, lettera e), del decreto del presidente della repubblica 26 ottobre del
1972 n. 633, secondo il quale la detrazione
dell’IVA non è ammessa relativamente alle
prestazioni alberghiere e di ristorazione,
salvo che essi formino oggetto dell’attività
propria dell’impresa.
Evidenzia infatti come, nell’applicazione concreta di tale previsione si siano
evidenziati problemi interpretativi con riferimento al trattamento fiscale da applicare a talune società che professionalmente organizzano congressi, convegni e
altre tipologie di eventi assimilabili.
A tale proposito rileva come, nella
risoluzione del 4 giugno 2002, n. 168/E,
l’Agenzia delle entrate abbia affermato che
per verificare se l’acquisto dei servizi alberghieri e di ristorazione formi oggetto
dell’attività « propria » dell’impresa e sia
dunque detraibile, occorre individuare
l’attività che è effettivamente svolta, non
essendo sufficiente il dato meramente formale risultante dall’atto costitutivo.
Rammenta al riguardo che l’ufficio IVA
di Firenze, in una sua nota, abbia ritenuto
detraibile l’IVA relativa ai servizi di alloggio e ristorazione, con riferimento all’organizzazione di un evento congressuale.
Renzo PATRIA, presidente, nessun altro
chiedendo di intervenire, rinvia il seguito
della discussione ad altra seduta.
La seduta termina alle 16.40.
SEDE CONSULTIVA
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006. — Presidenza del presidente Renzo PATRIA.
La seduta comincia alle 19.55.
Riforma delle esecuzioni mobiliari.
C. 6232 Kessler.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Nulla osta).
La Commissione
provvedimento.
inizia
l’esame
del
Antonio PEPE (AN), relatore, rileva
come la Commissione sia chiamata ad
esprimere il parere alla II Commissione
Giustizia sulla proposta di legge C. 6232
Kessler, come risultante dagli emendamenti
approvati dalla Commissione di merito.
L’articolo 1 sostituisce la novella all’articolo 492 del codice di procedura civile di
cui all’articolo 2, comma 3, lettera e),
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
numero 5, del decreto – legge n. 35 del
2005, relativamente alle forme del pignoramento immobiliare.
In particolare, rispetto all’attuale formulazione dell’articolo 492, la disposizione
prevede che il pignoramento debba contenere l’invito al debitore pignorato ad
eleggere domicilio in uno dei comuni del
circondario dove ha sede il giudice dell’esecuzione, nonché l’avvertimento che il
debitore può chiedere di sostituire alle
cose o ai crediti pignorati una somma di
denaro pari all’importo dovuto al creditore. La disposizione contempla inoltre
specifiche previsioni relative all’accesso
dell’ufficiale giudiziario al luogo in cui si
trovano i beni pignorati.
Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione, segnala le
norme del comma 8, relative al pignoramento effettuato nei confronti dell’imprenditore commerciale.
In tale ultimo caso si prevede la
nomina di un commercialista, di un avvocato, ovvero di un notaio al fine dell’individuazione delle cose e crediti pignorabili.
Tale professionista può richiedere informazioni agli uffici finanziari circa il
luogo di tenuta e sulle modalità di conservazione, anche informatiche o telematiche, delle scritture contabili indicati nelle
dichiarazioni fiscali del debitore; egli può
accedere a tale scritture, richiedendo
quando occorre l’assistenza dell’ufficiale
giudiziario territorialmente competente, e
trasmette apposita relazione con i risultati
della verifica al creditore istante e all’ufficiale giudiziario che lo ha nominato, il
quale provvede alla liquidazione delle
spese e del compenso.
L’articolo 2 inserisce un nuovo sesto
comma nell’articolo 388 del codice penale,
prevedendo l’applicazione della sanzione
prevista dal quinto comma nei confronti
del custode di una cosa sottoposta a pignoramento o sequestro che ometta di
compiere atti del suo ufficio (consistente
nella reclusione fino ad un anno e nella
multa fino a 516 euro), anche nei confronti del debitore o dell’amministratore,
direttore generale o liquidatore della so-
87
—
Commissione VI
cietà debitrice che, invitato dall’ufficiale
giudiziario a indicare le cose o i crediti
pignorabili, omette di rispondere entro
quindici giorni o rende una falsa dichiarazione.
L’articolo 3 abroga il numero 4 dell’articolo 514 del codice di procedura civile,
che dichiara impignorabili gli strumenti,
oggetti e libri indispensabili per la professione, l’arte o il mestiere del debitore. Tale
previsione si connette con quella di cui
all’articolo 4, il quale aggiunge un nuovo
terzo comma all’articolo 515 del codice di
procedura civile, prevedendo che tali beni
possono essere pignorati nei limiti di un
quinto, quando il presumibile valore di
realizzo degli altri beni rinvenuti dall’ufficiale giudiziario o indicati dal debitore
non appare sufficiente per la soddisfazione del credito, escludendo l’applicazione di tale limite per i debitori costituiti
in forma societaria e in ogni caso se nelle
attività del debitore risulta una prevalenza
del capitale investito sul lavoro.
L’articolo 5 sostituisce l’articolo 517 del
codice di procedura civile, recante la disciplina circa la scelta delle cose da pignorare.
Rispetto alla vigente disposizione, la
quale prescrive di far riferimento preferibilmente alle cose indicate dal debitore,
salvo che non vi sia pregiudizio del creditore, si prevede che il pignoramento sia
eseguito sulle cose che l’ufficiale giudiziario ritiene di più facile e pronta liquidazione, nel limite di un presumibile valore
di realizzo pari all’importo del credito
aumentato della metà.
L’articolo 6 sostituisce l’articolo 518 del
codice di procedura civile, recante la disciplina della forma del pignoramento.
Rispetto alla vigente disposizione si
prevede che l’ufficiale giudiziario descriva
le cose pignorate, nonché il loro stato,
mediante rappresentazione fotografica ovvero altro mezzo di ripresa audiovisiva,
stabilendosi che, qualora ritenga di differire le operazioni di stima, l’ufficiale giudiziario deve redigere un primo verbale di
pignoramento, procedendo senza indugio e
comunque entro trenta giorni alla defini-
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
tiva individuazione dei beni da assoggettare al pignoramento sulla base dei valori
indicati dall’esperto.
Inoltre, si stabilisce che il giudice dell’esecuzione deve liquidare le spese ed il
compenso spettanti all’esperto, tenuto
conto dei valori di effettiva vendita o
assegnazione dei beni o, in qualunque
altro caso, sulla base dei valori stimati.
Il sesto comma del nuovo articolo 518
dispone altresı̀ che l’ufficiale giudiziario
trasmetta copia del processo verbale al
creditore e al debitore, qualora essi lo
richiedano, a mezzo posta ordinaria, telefax o posta elettronica. Infine si stabilisce
che, su istanza del creditore il giudice
ordina l’integrazione del pignoramento se
ritiene che il presumibile valore di realizzo
dei beni pignorati sia inferiore a quello
indicato nel primo comma.
L’articolo 7 sostituisce il secondo
comma dell’articolo 520 del codice di
procedura civile, stabilendo che, nel caso
di affidamento delle cose pignorate ad un
custode, questo sia diverso dal debitore,
prevedendo inoltre che, in caso di urgenza,
l’ufficiale giudiziario affidi la custodia agli
istituti autorizzati all’incanto dei beni di
cui all’articolo 159 delle disposizioni per
l’attuazione del codice.
L’articolo 8 aggiunge un quinto comma
all’articolo 521 del codice di procedura
civile, il quale disciplina specificamente le
modalità di trasporto dei beni pignorati da
parte dell’istituto abilitato allo svolgimento
dell’incanto a ciò incaricato dal giudice
dell’esecuzione, i poteri delle persone preposte al trasporto, stabilendo che, qualora
i beni risultato difficilmente trasportabili
l’istituto incaricato può chiedere di essere
autorizzato a provvedere alla loro custodia
nel luogo in cui si trovano.
L’articolo 9 modifica il primo comma
dell’articolo 532 del codice di procedura
civile, stabilendo che il giudice dell’esecuzione può disporre la vendita dei beni
pignorati, oltre che senza incanto, anche
mediante un commissario.
L’articolo 10 sostituisce l’articolo 538
del codice di procedura civile, stabilendo
che quando una cosa messa all’incanto
resta invenduta, il soggetto a cui è stata
88
—
Commissione VI
affidata l’esecuzione della vendita fissa un
nuovo incanto ad un prezzo base inferiore
di un quinto rispetto a quello precedente.
Si ricorda che la norme vigente prevede
che il nuovo incanto delle cose invendute
avviene su ordine del giudice, senza alcun
limite di offerta, quando nessuno dei creditori ne chieda l’assegnazione.
L’articolo 11 sostituisce il numero 4)
dell’articolo 543 del codice di procedura
civile, relativamente alla citazione del
terzo nell’ambito del pignoramento.
Rispetto alla norma vigente si stabilisce
che l’atto di pignoramento deve contenere
un invito al terzo a comparire quando il
pignoramento riguarda i crediti relativi a
stipendi o salari, di cui all’articolo 545,
commi terzo e quarto, nonché, negli altri
casi, a comunicare entro dieci giorni al
creditore procedente la dichiarazione del
terzo circa le cose o somme di denaro di
cui egli sia debitore o di cui sia in
possesso.
L’articolo 12 sostituisce il primo
comma dell’articolo 547 del codice di
procedura civile, in materia di dichiarazione del terzo nell’ambito del pignoramento. Rispetto alla disposizione vigente si
specifica che tale dichiarazione può essere
effettuata, nei casi previsti, anche mediante raccomandata, ovvero attraverso il
difensore munito di procura speciale.
L’articolo 13 sostituisce l’articolo 185
delle disposizioni di attuazione del codice
di procedura civile, relativo all’udienza di
comparizione davanti al giudice dell’esecuzione.
Rispetto alla disposizione vigente si
prevede che a tale udienza si applicano le
norme del procedimento camerale di cui
agli articoli 737 e seguenti del codice,
laddove attualmente è richiamato l’articolo
183 del codice stesso, che disciplina la
prima udienza di trattazione.
L’articolo 14 sostituisce l’articolo 616
del codice di procedura civile, relativo ai
provvedimenti del giudice per l’esecuzione
nell’ambito delle opposizioni all’esecuzione.
La nuova disposizione prevede che il
giudice dell’esecuzione fissa un termine
perentorio per l’introduzione del giudizio
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
di merito secondo le modalità previste in
ragione della materia e del rito, altrimenti
rimette la causa dinanzi all’ufficio giudiziario competente assegnando un termine
perentorio per la riassunzione della causa.
Rispetto alla vigente disposizione si
segnala come la nuova norma stabilisca
che la causa è decisa con sentenza non
impugnabile.
L’articolo 15 sostituisce il secondo
comma dell’articolo 618 del codice di
procedura civile, relativo ai provvedimenti
del giudice per l’esecuzione nell’ambito
delle opposizioni agli atti esecutivi.
La nuova disposizione prevede che il
giudice disponga con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili ovvero
sospenda la procedura, fissando in ogni
caso fissa un termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito. Analogamente a quanto previsto dalla norma
vigente, la causa è decisa con sentenza non
impugnabile.
L’articolo 16 modifica il secondo
comma dell’articolo 618-bis del codice di
procedura civile, in materia di procedimento delle opposizioni all’esecuzione in
materia di lavoro, previdenza ed assistenza, specificando che la competenza del
giudice dell’esecuzione resta ferma nei
limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza.
L’articolo 17 sostituisce il terzo comma
dell’articolo 619 del codice di procedura
civile, relativamente alla disciplina dell’udienza dinanzi al giudice dell’esecuzione
nel caso di opposizione di terzi, stabilendo
che, se le parti raggiungono un accordo il
giudice ne dia atto con ordinanza, adottando ogni altra decisione idonea ad assicurare, se del caso, la prosecuzione del
processo esecutivo ovvero ad estinguere il
processo, statuendo altresı̀ in questo caso
anche sulle spese. Nel caso di mancato
accordo tra le parti la norma prevede che
il giudice provveda all’introduzione del
giudizio di merito, ai sensi dell’articolo 616.
L’articolo 18 aggiunge due ulteriori
commi all’articolo 624 del codice di procedura civile, come modificato dal decre-
89
—
Commissione VI
to-legge n. 35 del 2005, relativo alla sospensione del processo dinanzi al giudice
dell’opposizione.
Le nuove disposizioni prevedono che nei
casi di sospensione del processo, il giudice
dichiara con ordinanza non impugnabile
l’estinzione del pignoramento, imponendo
eventualmente una cauzione, restando salvi
degli atti compiuti, su istanza dell’opponente alternativa all’instaurazione del giudizio di merito sull’opposizione, chiarendo
altresı̀ che l’ordinanza di estinzione non è
invocabile in un diverso processo. Si precisa
altresı̀ che tale previsione si applica, in
quanto compatibile, anche al caso di sospensione del processo disposta ai sensi degli articoli 618 e 618-bis.
L’articolo 19 inserisce un nuovo comma
3 nell’articolo 624-bis del codice di procedura civile, stabilendo i termini e le
modalità per la presentazione dell’istanza
di sospensione dell’esecuzione forzata nel
caso di espropriazioni mobiliari.
L’articolo 20 sostituisce l’articolo 165
delle disposizioni di attuazione al codice di
procedura civile, relativo all’assistenza del
creditore al pignoramento.
Rispetto alla disposizione vigente, che
si limita a stabilire la possibilità di assistenza del creditore alle operazioni di
pignoramento, la nuova norma prevede
che all’atto della richiesta del pignoramento il creditore può dichiarare di voler
partecipare personalmente alle operazioni,
disponendo che in tal caso l’ufficiale giudiziario comunichi la data e l’ora dell’accesso, da effettuarsi entro quindici giorni,
con un preavviso di tre giorni. Inoltre il
creditore può partecipare, a sue spese, alle
operazioni di pignoramento eseguite a
norma degli articoli 513 e 518 del codice,
con l’assistenza o a mezzo di difensore o
di esperto o di uno di essi.
L’articolo 21 prevede che il Governo
stabilisca con regolamento, entro 60 giorni
dall’entrata in vigore del provvedimento, i
compensi spettanti al professionista per
l’accesso e l’esame delle scritture contabili
previsto dal nuovo articolo 492 del codice
di procedura civile, nonché ai custodi dei
beni pignorati.
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
La disposizione appare connessa con la
novella dell’articolo 492 operata dall’articolo 1 del provvedimento, che prevede la
nomina di un commercialista, di un avvocato, ovvero di un notaio al fine dell’individuazione delle cose e crediti pignorabili, e lo svolgimento da parte di tali
soggetti di una serie di attività.
In merito alla formulazione della disposizione rileva come non si specifichi la
tipologia di regolamento governativo cui
essa si riferisce.
L’articolo 22 stabilisce che le disposizioni contenute nel provvedimento entrano in vigore il 1o marzo 2006.
Rileva come il provvedimento non presenti profili problematici per quanto riguarda gli ambiti di competenza della
Commissione Finanze, proponendo pertanto di esprimere su di esso nulla osta.
Giorgio BENVENUTO (DS-U) esprime
una valutazione favorevole sul provvedimento, preannunciando il voto favorevole
del proprio gruppo sulla proposta del
relatore.
90
—
Commissione VI
Mario LETTIERI (MARGH-U) dichiara
il voto favorevole del proprio gruppo sulla
proposta formulata dal relatore.
La Commissione approva la proposta
del relatore.
La seduta termina alle 20.05.
AVVERTENZA
I seguenti punti all’ordine del giorno
non sono stati trattati:
RISOLUZIONI
7-00718 Benvenuto: Disciplina
commerciale delle informazioni
ipotecarie.
7-00720 Mauro: Disciplina
commerciale delle informazioni
ipotecarie.
sull’utilizzo
catastali ed
sull’utilizzo
catastali ed
7-00727 Benvenuto: Esenzione dei promotori finanziari iscritti all’albo dall’iscrizione
nel registro degli intermediari assicurativi.
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
91
Commissione VI
—
ALLEGATO 1
Risoluzione n. 7-00739 Benvenuto: Modalità di elezione del Consiglio
di amministrazione delle società quotate in Borsa.
NUOVO TESTO APPROVATO DELLA RISOLUZIONE
La VI Commissione,
premesso che:
l’articolo 1 della legge 28 dicembre
2005, n. 262, recanti disposizioni per la
tutela del risparmio, ha introdotto un
articolo 147-ter nel Testo unico della finanza, in tema di elezione e composizione
del consiglio di amministrazione delle società quotate, disponendo, al comma 2,
che « per le elezioni alle cariche sociali le
votazioni devono sempre svolgersi con
scrutinio segreto »;
nel corso dei lunghi mesi di esame
del provvedimento, tale norma è stata
fatta fin dall’inizio oggetto di dibattito e di
contestazione in sede sia parlamentare che
dottrinaria, in quanto mette in gioco due
principi contrapposti: da un lato, la maggiore libertà di voto degli azionisti, grandi
o piccoli che siano; dall’altro lato, la
trasparenza del mercato finanziario, sotto
i profili della pubblicità dei patti parasociali e della conoscibilità della titolarità di
voto delle partecipazioni rilevanti;
essendo stato pressoché unanimemente riconosciuto come irrinunciabile e
quindi prevalente quest’ultimo valore, l’opposizione parlamentare ha invano presentato alla Camera, sia in Commissione sia in
Aula, nella seduta del 20 dicembre 2005, un
emendamento soppressivo della norma;
peraltro, persino un esponente avvertito dello stesso Governo, quale l’attuale
sottosegretario all’Economia Michele Vietti
(che aveva guidato la riforma del diritto
societario quando era alla Giustizia), ha
definito un « errore » il voto segreto in
un’intervista al Corriere della sera del 30
dicembre 2005;
in tale clima neppure è servito il
pur autorevole e informato intervento
della CONSOB, giustamente preoccupata
per i nuovi ostacoli frapposti al suo diritto-dovere istituzionale di tutelare la trasparenza del mercato finanziario e di
intervenire contro il deteriore fenomeno
dei « patti occulti », che rappresentano la
negazione della contendibilità delle società
quotate, oltre a porsi in contrasto con
precise statuizioni del codice civile;
considerato che le sopraindicate
argomentazioni contrarie all’introduzione
del voto segreto nel caso descritto vengono
ulteriormente confermate sia dalla CONSOB che dalla prevalente dottrina societaria, nonché dalle più consapevoli fra le
associazioni rappresentative degli operatori del mercato finanziario,
impegna il Governo
ad adottare iniziative normative per sopprimere il citato comma 2 del nuovo
articolo 147-ter del Testo unico della finanza, introdotto dall’articolo 1 della legge
28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni sulla tutela del risparmio, che entrerà in vigore il 12 gennaio 2006.
(7-00739) « Benvenuto, Lettieri, Gambini,
Agostini, Ruggeri, Grandi,
Crisci, Tolotti, Pistone, Pinza,
Giacomelli, Giachetti, Quartini, Antonio Pepe, Romoli,
Scherini, Degennaro, Liotta,
Arnoldi, Cuccu, Dalle Fratte,
Falsitta, Jannone, Lenna,
Mauro, Patria, Viale, Zuin,
Armani, De Seneen, Lamorte,
Leo, Maggi e Saglia ».
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
92
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Commissione VI
ALLEGATO 2
Interrogazione n. 5-04774 Benvenuto e Cordoni: Situazione
dell’edificio già sede degli uffici finanziari di Massa.
TESTO DELLA RISPOSTA
Con il documento di sindacato ispettivo
in esame, gli Onorevoli interroganti chiedono di conoscere quali interventi si intendono adottare per risolvere la situazione di degrado in cui si trova l’immobile
ubicato a Massa, in Viale Europa, già sede
di uffici finanziari ed, in particolare, di
quale ente sia la competenza per la gestione di detto immobile.
Al riguardo, l’Agenzia delle entrate ha
preliminarmente comunicato che il predetto immobile è stato, in passato, sede
degli uffici finanziari di Massa, poi trasferiti nell’immobile sito in Via Aurelia Ovest,
già sede dell’ex Ufficio Iva locale.
Relativamente all’immobile ubicato in
Viale Europa, l’Agenzia del demanio ha
fatto presente che per tale immobile, appartenente al patrimonio dello Stato, sono
in corso costanti contatti con il Comune di
Massa per definire un protocollo d’intesa
finalizzato alla sua valorizzazione, da operarsi nell’ambito della disciplina prevista
dall’articolo 3, comma 15; del decretolegge 25 settembre 2001, n. 351 (convertito
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410),
recante disposizioni in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio
immobiliare pubblico.
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
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93
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Commissione VI
ALLEGATO 3
Interrogazione n. 5-05097 Benvenuto: Problematiche relative alla cessione della Cassa di risparmio di Lucca alla Banca popolare di Lodi.
TESTO DELLA RISPOSTA
Con l’interrogazione a risposta immediata in Commissione, l’onorevole Giorgio
Benvenuto ed altri, in relazione alle operazioni di cessione da parte della Fondazione della Cassa di Risparmio di Lucca
alla Banca Popolare Italiana di quote della
partecipazione detenuta nella Cassa di
Risparmio di Lucca S.p.A., chiedono quali
siano gli attuali rapporti fra la Fondazione
Cassa di Risparmio di Lucca e la ex Banca
Popolare di Lodi, poi Banca Popolare
Italiana, con particolare riferimento alle
modalità di pagamento intercorse fra le
parti e se tutte le operazioni siano state
autorizzate da Ministero, come previsto
dal decreto legislativo n. 153 del 1999.
Al riguardo, il Dipartimento del Tesoro
ha comunicato che la vendita alla Banca
Popolare di Lodi delle azioni BPL Investimenti S.p.A. (derivanti dalla precedente
partecipazione in Casse del Tirreno) detenute dalla Fondazione Cassa di Risparmio
di Lucca, è stata perfezionata nel mese di
giugno 2003, prevedendo il pagamento
parte in contanti e parte in strumenti
finanziari monetizzabili, con garanzia
Dresdner Bank e rendimento minimo garantito fino alla monetizzazione, modalità
previste dal contratto sottoscritto, in data
4 dicembre 1999, dalle Fondazioni di
Lucca, Pisa e Livorno con la Banca Popolare di Lodi.
La Fondazione ha chiesto l’integrale
monetizzazione di tali strumenti finanziari
monetizzabili.
Nel frattempo, la Banca Popolare di
Lodi ha proposto alla Fondazione un
piano di reinvestimento dell’ammontare
della monetizzazione e dei relativi interessi mediante investimenti in società del
Gruppo Bipielle.
Questa Amministrazione, alla quale
l’operazione è stata sottoposta dalla Fondazione, pur non rientrando, a rigore, tra
quelle soggette ad autorizzazione, ai sensi
dell’articolo 7, del decreto legislativo
n. 153 del 1999, ha chiesto alla Fondazione idonea documentazione comprovante, tra l’altro, il rispetto dei criteri di
diversificazione, di conservazione e di adeguata redditività del patrimonio e, in particolare, la congruità del valore e la redditività degli strumenti finanziari oggetto
di investimento.
Successivamente, la Banca Popolare di
Lodi ha proposto una modifica del piano
di investimenti in relazione al nuovo piano
industriale della Cassa di Risparmio di
Lucca.
In particolare, l’accordo prevedeva:
il mantenimento da parte della Fondazione delle azioni ordinarie della Cassa
di Risparmio di Lucca e l’acquisto di
ulteriori azioni CR Lucca;
la fusione per incorporazione delle
nuove Casse di Risparmio Livorno e Pisa
in Cassa di Risparmio di Lucca, entro il 30
maggio 2006;
la concessione alla Fondazione da
parte della Banca Popolare Italiana di,
un’opzione di vendita, entro il 2010, di
tutte le azioni CR di Lucca detenute con
corrispettivo in strumenti finanziari del
Gruppo BPI.
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
In merito al citato accordo, questa
Amministrazione ha chiesto ulteriori chiarimenti, con particolare riferimento:
alla congruità dei prezzi di vendita e
acquisto di azioni della CR Lucca;
alla congruità del valore di conversione dei titoli ricevuti come corrispettivo
delle azioni CR Lucca;
alla redditività attuale e prospettica
delle azioni CR Lucca;
ai valori di esercizio dell’opzione di
vendita su tutte le azioni CR Lucca detenute dalla Fondazione;
alla valutazione dell’advisor sull’intero progetto industriale.
Con nota del 26 ottobre 2005, il Dipartimento del Tesoro ha invitato la Fondazione, alla luce dei recenti avvenimenti
che hanno interessato la Banca Popolare
Italiana s.c.r.l., già Banca Popolare di Lodi
s.c.r.l., a voler riesaminare il citato piano
di reinvestimento anche con l’assistenza di
un advisor e ad esaminare i possibili
interventi a tutela del proprio patrimonio.
La Fondazione, con nota del 22 dicembre 2005, ha comunicato che si è verificata
la condizione prevista dalla scrittura privata del 6 maggio 2005 e successive modifiche ed integrazioni, per l’effettuazione
del reinvestimento di euro 135.000.000 nel
capitale sociale della Cassa di Risparmio
di Lucca S.pA.
Inoltre, come richiesto dal citato Dipartimento, la Fondazione ha trasmesso il
riesame del piano di reinvestimento in
94
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Commissione VI
Cassa di Risparmio di Lucca, conseguente
al progetto industriale convenuto con BPI,
redatto da Prometeia S.p.A. in data 21
dicembre 2005.
In proposito, Prometeia ha fatto presente che « è difficile immaginare se le
vicende che coinvolgono BPI possano aver
qualche effetto sull’evoluzione di Cassa di
Risparmio di Lucca e, in particolare, sulla
realizzazione del progetto industriale. Inevitabilmente, il contesto del Gruppo appare oggi maggiormente rischioso e potrebbe generare un effetto anche sulle
controllate in termini di immagine e di
reputazione; sotto questo aspetto; tuttavia,
il marchio di Cassa di Risparmio di Lucca
appare sufficientemente autonomo e distinto sulla piazza locale, a maggior ragione con l’attuazione del progetto industriale ».
Secondo Prometeia « l’analisi del primo
semestre di CRLU mostra un lieve ritardo
nel processo di realizzazione del piano
industriale; tali valutazioni, rese più complesse dall’introduzione dei nuovi principi
contabili I.A.S. portano a prevedere un
utile netto del 2005 inferiore a quello
atteso nelle valutazioni di giugno, ma in
grado di essere recuperato negli anni futuri. Le valutazioni condotte sulla situazione patrimoniale, reddituale e sul valore
delle azioni di Cassa di Risparmio di
Lucca non pongono elementi di criticità
circa l’attuazione del progetto industriale
che rappresenta la base principale per il
reinvestimento
della
Fondazione
in
CRLU ».
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
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95
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Commissione VI
ALLEGATO 4
Interrogazione n. 5-05099 Leo: Regime tributario dell’ammortamento
dell’avviamento relativamente all’esercizio 2005.
TESTO DELLA RISPOSTA
Con la question time in esame la S.V.
Onorevole ha rappresentato due quesiti
afferenti le modifiche introdotte dalla
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge
finanziaria per il 2006), in materia di
ammortamento fiscale dell’avviamento.
In particolare, si chiede di conoscere:
a) se, con riferimento all’esercizio
2005, possa trovare applicazione il nuovo
criterio di ammortamento fiscale dell’avviamento introdotto dall’articolo 1, comma
521, della legge finanziaria per il 2006;
b) se per l’ammortamento dell’avviamento in corso alla data di entrata in
vigore del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, si possa effettuare il calcolo applicando al costo originario l’aliquota del
5,56 per cento, senza rideterminare le
quote di ammortamento in un lasso temporale di diciotto esercizi.
Al riguardo, il Dipartimento per le
politiche fiscali e l’Agenzia delle entrate,
concordemente, riferiscono quanto segue.
In ordine al primo quesito, si osserva
che l’articolo 5-bis del decreto-legge n. 203
del 2005 ha modificato l’articolo 103 del
decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 (approvazione del
Testo unico delle imposte sui redditi),
portando il periodo minimo di deduzione
del valore dell’avviamento da 10 anni a 20
anni (5 per cento).
Successivamente, l’articolo 1, comma
521, della legge finanziaria per il 2006 ha
ulteriormente modificato il citato articolo
103 del TUIR, portando la predetta durata
minima a 18 anni (5,56 per cento).
La prima modifica trova applicazione a
decorrere dal periodo d’imposta in corso
al 3 dicembre 2005 (data di entrata in
vigore della legge 2 dicembre 2005, n. 248,
di conversione del decreto-legge n. 203 del
2005), mentre il comma 521 della legge
finanziaria per il 2006 entra in vigore il
primo gennaio 2006, senza alcuna precisazione in ordine al periodo d’imposta in
cui tale modifica si rende efficace.
Al riguardo, il Dipartimento per le
politiche fiscali e l’Agenzia delle entrate
ritengono che la nuova misura di deducibilità dell’avviamento, introdotta dalla
legge finanziaria per il 2006, trovi applicazione a decorrere dal periodo d’imposta
in corso alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del decreto-legge
n. 203 del 2005 (3 dicembre 2005).
A sostegno di ciò, detti Uffici rilevano
che l’articolo 4 del decreto-legge n. 203
del 2005, prevede che « in anticipazione
del disegno di perequazione delle basi
imponibili contenuto nella legge finanziaria per l’anno 2006, operano le disposizioni del presente titolo ».
Da tale norma emergerebbe, infatti, la
volontà del legislatore di far operare, da
subito, norme destinate a trovare spazio
nella legge finanziaria. Pertanto, appare
coerente far decorrere la modifica introdotta dalla legge finanziaria per il 2006
dalla stessa data in cui avrebbe operato la
disposizione ”anticipatrice” della stessa
legge finanziaria.
Ad ulteriore sostegno di tale tesi,
l’Agenzia delle entrate osserva che il legislatore, richiamando nella disposizione
della legge finanziaria per il 2006 – l’articolo 5-bis del decreto-legge n. 203 del
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
2005, ha voluto rettificare la durata minima del periodo di ammortamento dell’avviamento, cosi come modificato dalla
norma del citato decreto-legge.
Con riferimento al secondo quesito, il
Dipartimento per le politiche fiscali e
l’Agenzia delle entrate hanno fatto presente quanto segue.
La modifica normativa introdotta dalla
legge finanziaria per il 2006, come sopra
evidenziato, trova applicazione a partire
dal periodo d’imposta 2005 e, per espressa
previsione del comma 2, dell’articolo 5-bis,
del decreto-legge n. 203 del 2005, anche
96
—
Commissione VI
con riferimento alle residue quote di ammortamento del costo sostenuto per l’avviamento in periodi d’imposta precedenti
al 2005 e non ancora completamente ammortizzato, Pertanto, i contribuenti con
periodo d’imposta coincidente con l’anno
solare (a partire dall’esercizio 2005) dovranno determinare le quote di ammortamento del valore dell’avviamento nel
rispetto dei nuovi limiti massimi, applicando al costo originario la nuova percentuale (5,56 per cento), senza rideterminare
le quote di ammortamento in un lasso
temporale di diciotto esercizi.
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
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97
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Commissione VI
ALLEGATO 5
Risoluzione n. 7-00729 Romoli: Misure conseguenti alla cessione da
parte della BAT della società di distribuzione dei tabacchi Etinera.
NUOVO TESTO APPROVATO DELLA RISOLUZIONE
La VI Commissione,
considerato il processo di privatizzazione che ha interessato l’intero settore dei
generi di monopolio, il quale ha determinato, a seguito della privatizzazione dell’Ente tabacchi italiani e della successiva
cessione della società di distribuzione dei
tabacchi lavorati Etinera dalla British
american tobacco alla società Logista Spa,
un complessivo riassetto del settore della
distribuzione dei tabacchi lavorati;
sottolineata l’esigenza di assicurare ai
titolari di depositi fiscali di generi di
monopolio, dismessi a seguito del processo
di ristrutturazione in atto, la possibilità di
fruire di nuove opportunità lavorative, al
fine di dare soluzione alle difficoltà nelle
quali si trovano molti di tali soggetti;
considerata l’opportunità di rendere
più efficiente e capillare la rete di vendita
al dettaglio dei tabacchi lavorati, nonché
di garantire l’andamento delle entrate erariali;
impegna il Governo:
ad intervenire, nell’ambito del suo
potere di vigilanza, adoperandosi formalmente per l’istituzione di un tavolo istituzionale, con la partecipazione di tutte le
parti interessate, che valuti l’attuale assetto della rete distributiva dei prodotti da
fumo, come risultante dal processo di
privatizzazione e di ristrutturazione;
a promuovere opportune integrazioni
alle norme che regolamentano la circolazione nel territorio nazionale dei tabacchi
lavorati, prevedendo in particolare che:
a) i soggetti autorizzati ai sensi del
decreto ministeriale 22 febbraio 1999,
n. 67, all’istituzione e gestione di un deposito fiscale di tabacchi lavorati debbano
dimostrare il possesso dei locali adibiti a
deposito fiscale per un periodo di almeno
9 anni;
b) per il rispetto del suddetto requisito, nel caso in cui, la gestione del
deposito fiscale sia stata delegata ai soggetti i quali detengono il possesso dei locali
adibiti a deposito, la delega si intende
attribuita, ad ogni eventuale rinnovo, per
una durata di almeno 9 anni;
c) l’autorizzazione all’istituzione ed
alla gestione dei depositi fiscali di tabacchi
lavorati, rilasciata ai sensi del citato decreto ministeriale n. 67 del 1999, sia revocata qualora l’Autorità garante della
concorrenza e del mercato, disponga a
carico del depositario autorizzato, in conseguenza di infrazioni agli articoli 2 o 3
della legge n. 287 del 1990, sanzioni o
diffide alle quali il depositario non abbia
ottemperato;
a recuperare lo spirito delle norme a
suo tempo previste con la legge 29 gennaio
1986, n. 25, cosı̀ che i gestori ed i coadiutori dei depositi fiscali di generi di
monopolio dismessi possano ottenere l’assegnazione di una rivendita, se del caso in
modo oneroso, oppure essere inquadrati,
mediante concorso speciale per titoli, nei
ruoli organici del personale dell’amministrazione finanziaria.
(8-00150) « Romoli, Lettieri, Scherini, Sergio Rossi, Tolotti, Zuin ».
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
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98
Commissione VI
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ALLEGATO 6
Risoluzione n. 7-00643 Grandi: Cessione da parte della BAT
della società di distribuzione dei tabacchi Etinera.
NUOVO TESTO APPROVATO DELLA RISOLUZIONE
La VI Commissione,
premesso che:
secondo la vigente normativa, l’attività svolta da Logista Italia Spa è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell’economia e delle finanze;
lo spirito che ha animato il legislatore nella privatizzazione dell’ETI includeva una tutela dei lavoratori e una più
generale attenzione alla conservazione dei
posti di lavoro della filiera del tabacco,
come confermano anche gli ultimi accordi
del Ministero per le politiche agricole e
forestali;
la « deroga » del Ministro, che ha
autorizzato la BAT a vendere la società di
distribuzione Etinera alla multinazionale
spagnola Logista era finalizzata a mantenere l’unitarietà del settore distributivo ed
a tenere alto il valore aziendale di Etinera,
fermo restando il rispetto anche da parte
del nuovo acquirente Logista degli impegni
assunti al momento dell’acquisto di ETI da
parte di BAT;
essendo stata realizzata la vendita,
ed essendo stata trasformata Etinera in
Logista Italia Spa, è iniziato un processo di
ristrutturazione aziendale, trascurando il
mantenimento degli impegni presi;
si sta consumando un’ingiustizia ai
danni degli ex gestori dei gestori dei ma-
gazzini e dei loro lavoratori dipendenti,
anche attraverso un rimpallo di responsabilità tra BAT e Logista;
l’accordo tra Logista e i vertici delle
associazioni dei distributori Agemos e Adistal delega gli stessi vertici a determinare
i siti da « salvare » e quelli da « sacrificare », in base a criteri del tutto incomprensibili, e deve quindi essere rivisto;
la chiusura di 200-250 magazzini
ha causato il licenziamento di oltre mille
lavoratori e la perdita di reddito delle
famiglie dei gestori;
è necessario scongiurare altri tagli
occupazionali e peggioramenti delle condizioni dei gestori dei magazzini,
impegna il Governo:
ad intervenire, nell’ambito del suo
potere di vigilanza, adoperandosi per accertare se le procedure seguite siano rispettose della legge e del patto di acquisto
di ETI;
a ricercare un accordo pienamente
soddisfacente con i gestori dei depositi
fiscali per quanto riguarda l’occupazione.
(8-00151) « Grandi, Benvenuto, Agostini,
Cennamo, Crisci, Fluvi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti,
Lettieri ».
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
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Commissione VI
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ALLEGATO 7
Risoluzione n. 7-00725 Benvenuto: Proroga della detrazione
per i trattamenti di fine rapporto.
NUOVO TESTO APPROVATO DELLA RISOLUZIONE
La VI Commissione,
premesso che:
il decreto legislativo 18 febbraio
2000, n. 47, recante riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, concede all’articolo 11, comma 5, una
detrazione annua di imposta di euro 61,97
per i rapporti di lavoro cessati fra il 1o
gennaio 2001 e la data di entrata in vigore
della riforma del TFR, ma comunque non
oltre il 31 dicembre 2005;
la ratio della norma era evidentemente quella di introdurre un’ulteriore
facilitazione per l’intero periodo transitorio che sarebbe incorso fino all’entrata in
vigore della riforma del TFR che, a ragione, si presumeva allora potesse essere
realizzata entro la fine del 2005;
poiché la riforma del TFR non è
stata ancora realizzata, in quanto l’attuale
Governo ha preferito rinviare l’entrata in
vigore del decreto legislativo di riforma,
fino al 1o gennaio 2008, la conseguenza
negativa per coloro che andranno in pensione a partire dall’ormai imminente 1o
gennaio 2006 sarà la perdita secca dell’intero ammontare di 309,85 euro della detrazione di imposta maturata fino al 31
dicembre 2005, nonché l’impossibilità di
fruire di analoga detrazione a partire dal
1o gennaio 2006 in ragione di 5,16 euro
per ogni mese lavorato in più;
tale situazione appare tanto più
grave, ove si consideri che l’Amministrazione finanziaria sta inviando numerosi
avvisi bonari con i quali si provvede alla
riliquidazione dell’imposta dovuta sui trattamenti di fine rapporto relativi a rapporti
di lavoro cessati dal 2001, conseguenti ad
un’interpretazione della normativa vigente
in materia, realizzata con la circolare
30/2005 dell’Agenzia delle entrate, in base
alla quale l’aliquota applicabile a tali redditi risulta superiore del 2,5 per cento;
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative normative perché sia prorogata la richiamata
disposizione dell’articolo 11, comma 5, del
decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47,
che consente ai pensionati una detrazione
di imposta annua di 61,97 euro (ovvero
mensile di 5,16 euro), fino al momento
della effettiva entrata in vigore della riforma del TFR, evitando comunque ogni
ulteriore peggioramento del regime tributario applicabile ai trattamenti di fine
rapporto.
(7-00725) « Benvenuto, Pinza, Agostini,
Lettieri, Cusumano, Pistone,
Giordano, Grandi, Cennamo,
Crisci, Fluvi, Giachetti, Giacomelli, Micheli, Nannicini,
Nicola Rossi, Santagata, Tolotti, Antonio Pepe ».
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
100
—
Commissione VII
VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)
S O M M A R I O
SEDE CONSULTIVA:
DL 4/2006: Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica
amministrazione. C. 6259 Governo (Parere alla I Commissione) (Esame e conclusione –
Parere favorevole) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
Professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega per l’istituzione dei relativi ordini professionali. C. 6229, approvato dal
Senato (Parere alla XII Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) . . . . . .
101
SEDE REFERENTE:
Iniziative e attività culturali promosse dalle donne. Nuovo testo C. 5515 Grignaffini (Seguito
dell’esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103
Accademia del doppiaggio. C. 1207 Volontè e C. 4445 Gianfranco Conte (Seguito dell’esame
e rinvio – Adozione del testo base) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104
ALLEGATO (Testo unificato adottato come testo base dalla Commissione) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . .
106
SEDE CONSULTIVA
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006. — Presidenza del presidente Ferdinando ADORNATO.
La seduta comincia alle 14.15.
DL 4/2006: Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione.
C. 6259 Governo.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
Gabriella CARLUCCI (FI), relatore, rileva che il provvedimento in titolo, che
incide su una pluralità di ambiti diversi,
reca alcuni articoli che investono le competenze della Commissione.
Segnala in primo luogo l’articolo 18,
che interviene sulla disciplina relativa all’acquisizione, da parte dello Stato, della
quota di diritti di utilizzazione e sfruttamento dei film finanziati ai sensi del
decreto legislativo n. 28 del 2004, nel caso
di mancata restituzione della quota finanziata dallo Stato. In particolare, il comma
1 prevede che Cinecittà Holding S.p.a.
gestisca per conto del Ministero i diritti di
utilizzazione e di sfruttamento dei film
finanziati ai sensi del decreto legislativo
n. 28 del 2004, nonché dei film già finanziati ai sensi dell’articolo 28 della legge
n. 1213 del 1965, nei casi in cui la quota
finanziata dallo Stato non sia stata restituita, secondo quanto previsto dalle predette norme. È inoltre previsto che il
negativo e le copie delle opere filmiche
permangano presso la Fondazione stessa,
che li può utilizzare nell’ambito dei propri
programmi di diffusione culturale.
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
101
Il comma 2 stabilisce il Ministero per i
beni e le attività culturali stipuli a tal fine
una convenzione con Cinecittà Holding
S.p.a., previo parere della Consulta territoriale per le attività cinematografiche. Ai
sensi del comma 3, i proventi derivanti
dallo sfruttamento dei diritti in questione
sono versati al Fondo per la produzione, la
distribuzione, l’esercizio e le industrie tecniche sopra citato e destinati allo sviluppo
di progetti, promossi da associazioni senza
scopo di lucro e fondazioni che contribuiscono a sostenere iniziative per le programmazioni stagionali e per la codistribuzione di film, come previsto dall’articolo
12, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 28 del 2004. È infine specificato,
ai sensi del comma 4, che da tali norme
non derivino nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
L’articolo 29 interviene in materia di
disciplina delle fondazioni lirico-sinfoniche, stabilendo – in virtù di apposita
modifica dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 367 del 1996 – che i membri dei
consigli di amministrazione delle fondazioni (il cui numero è attualmente pari a
sette, compreso il presidente) possano essere aumentati fino a nove; in tal caso
all’autorità di Governo competente in materia di spettacolo sono attribuiti almeno
due rappresentanti.
Segnala infine che l’articolo 33 prevede
che una quota pari a 10 milioni di euro – a
valere sull’autorizzazione di spesa per
l’anno 2005, relativa al fondo per interventi
straordinari della Presidenza del Consiglio,
istituito dall’articolo 32-bis del decretolegge n. 269 del 2003 – sia conservata in
bilancio e versata in entrata nel 2006, per
essere destinata al finanziamento della prosecuzione dei lavori per la realizzazione del
Centro per la documentazione e valorizzazione delle arti contemporanee, istituito
dalla legge n. 237 del 1999.
Conclusivamente, ritenendo condivisibili gli interventi testé illustrati, propone
alla Commissione di esprimere parere favorevole sul testo in titolo.
—
Commissione VII
suo complesso, le cui disposizioni non esita
definire caratterizzate da meri intenti propagandistici, di chiaro sapore elettorale.
Per quanto attiene agli interventi illustrati dal relatore, osserva che le misure
concernenti Cinecittà possono essere considerate un passaggio obbligato volto a
« sbloccare » l’attuale situazione. Ritiene
poi poco convincenti i contenuti recati
dall’articolo 29, che, nel prevedere un
aumento dei componenti dei consigli di
amministrazione delle fondazioni liricosinfoniche, non destina alcune risorse per
la realizzazione di tale intervento. Esprime
la preoccupazione che tale intervento
possa determinare ulteriori difficoltà finanziarie per queste istituzioni, già duramente colpite dai ripetuti « tagli » al Fondo
unico per lo spettacolo.
Fa quindi presente che il suo gruppo ha
presentato un emendamento, presso la
Commissione competente in sede primaria, volto a garantire anche al personale
ATA transitato nei ruoli dello Stato la
ricostruzione di carriera, con riconoscimento della pregressa attività lavorativa e
conseguente equiparazione allo status economico-giuridico del personale della medesima qualifica già operante presso la
pubblica amministrazione. Ritiene che si
tratti di un intervento assolutamente necessario per evitare sperequazioni di trattamento che appaiono di dubbia legittimità costituzionale.
Conclusivamente, dichiara la propria
contrarietà alla proposta di parere favorevole testé formulata dal relatore.
Nessun altro chiedendo di intervenire,
la Commissione approva la proposta di
parere del relatore.
Professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e
delega per l’istituzione dei relativi ordini professionali.
C. 6229, approvato dal Senato.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
Alba SASSO (DS-U) esprime notevoli
perplessità in ordine al provvedimento nel
La Commissione inizia l’esame.
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
102
Domenicantonio SPINA DIANA (FI), relatore, rileva che il provvedimento in
esame è finalizzato ad assicurare una
maggiore qualificazione delle professioni
sanitarie non mediche (infermieristiche,
ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e
della prevenzione).
A tal fine, esso modifica in alcuni
aspetti la disciplina vigente sui titoli di
studio per l’abilitazione all’esercizio della
professione, prefigurando una ridefinizione degli attuali percorsi di laurea, conferisce una delega al Governo per la istituzione dei relativi ordini professionali e
detta disposizioni sull’istituzione di nuove
professioni in ambito sanitario e sulla
funzione di coordinamento. Sono infine
previste norme modificative dei requisiti
per l’acceso all’incarico di direttore generale, nonché degli obblighi inerenti la
formazione permanente del personale sanitario.
Evidenzia che, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, in tale
materia – individuata dal nuovo Titolo V
della Costituzione come « concorrente » –
l’individuazione delle figure professionali e
i relativi profili e ordinamenti didattici
rientrano nell’ambito dei « princı̀pi fondamentali » riservati alla legge statale, lasciandosi quindi alle regioni il compito di
regolamentare e dettare la normativa di
attuazione.
Ricorda poi che il Testo unico delle
leggi sanitarie, ossia il regio decreto
n. 1265 del 1934, ha raggruppato il personale sanitario in tre categorie: le professioni sanitarie, per l’esercizio delle quali
era prescritta la laurea (medici chirurghi e
odontoiatri, farmacisti e veterinari), le
professioni sanitarie ausiliarie (infermieri
diplomati, assistenti sanitari e ostetriche) e
le arti ausiliarie delle professioni sanitarie
(ottici, odontotecnici, meccanici ortopedici,
infermieri abilitati o autorizzati).
Segnala che i successivi interventi normativi in materia (la legge n. 42 del 1999,
il decreto legislativo n. 502 del 1992, la
legge n. 251 del 2000 e il decreto ministeriale del 29 marzo 2001) hanno valorizzato le nuove professionalità, modificando la denominazione di « professione
—
Commissione VII
sanitaria ausiliaria » in « professione sanitaria » e aumentando le classi delle categorie e delle professioni. Attualmente, le
professioni, pari a ventidue, sono suddivise
in quattro classi.
Fa inoltre presente che l’articolo 1,
comma 10, del decreto-legge n. 402 del
2001, ha stabilito che i diplomi universitari
delle professioni universitarie (e degli assistenti sociali) conseguiti prima della istituzione dei corsi di laurea triennale sono
validi per l’accesso ai corsi di laurea
magistrale, ai master e ai corsi universitari
post-base, divenendo dunque equipollenti,
a tali effetti, ai diplomi di laurea triennale.
Evidenzia che nel provvedimento in
titolo si prevede l’abilitazione di Stato per
l’esercizio delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnicosanitarie e della riabilitazione, e si afferma
la competenza delle regioni in ordine
all’individuazione e alla formazione dei
profili degli operatori di interesse sanitario
non riconducibili alle citate professioni.
Vengono altresı̀ prefigurati i nuovi percorsi formativi che andranno a sostituire o
a modificare quelli attualmente disciplinati dai decreti del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica
del 2 aprile 2001.
Viene altresı̀ specificato, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, che l’abilitazione è
rilasciata dopo il superamento di specifici
corsi universitari, svolti in tutto o in parte
presso le aziende e le strutture del Servizio sanitario nazionale (inclusi gli Istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico),
individuate con accordi tra le regioni e le
università; in deroga a tale norma, al
personale del servizio sanitario militare,
della Guardia di finanza e della Polizia di
Stato è consentito lo svolgimento del suddetto corso nelle strutture del corpo di
appartenenza.
Il successivo comma 2 prevede che gli
ordinamenti didattici dei corsi di laurea
sono definiti con decreto del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della
salute, che l’esame finale di laurea ha
valore di esame di Stato abilitante all’esercizio della professione e che le università
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
103
procedono alle eventuali modifiche dell’organizzazione didattica dei corsi di laurea
già esistenti, ovvero all’istituzione di nuovi
corsi di laurea.
Ai sensi del comma 3, anche i pubblici
dipendenti sono obbligati ad iscriversi all’albo professionale, se in possesso del
titolo universitario abilitante; tuttavia, è
riconosciuto in via transitoria la validità
abilitante dei titoli conseguiti precedentemente alla presente normativa.
L’articolo 3 istituisce gli ordini e gli albi
delle professioni sanitarie, cui devono accedere gli operatori delle professioni sanitarie esistenti e quelle di nuova configurazione. I nuovi ordini e albi sono
anch’essi finalizzati ad accrescere il livello
deontologico e professionale degli operatori del campo sanitario. A tal fine l’articolo 4 conferisce una delega al Governo,
da esercitare previo parere della Conferenza Stato-regioni e delle Commissioni
parlamentari competenti, sulla base di
determinati princı̀pi e criteri direttivi, tra
i quali, in particolare: la trasformazione
dei collegi professionali esistenti in ordini
professionali, con l’istituzione di un ordine
specifico, con albi separati per ciascuna
delle citate aree di professioni sanitarie; la
possibilità di costituire un unico ordine
per due o più delle aree di professioni
sanitarie individuate; l’eventuale istituzione di ordini separati per le professioni
i cui albi abbiano almeno 20 mila iscritti;
l’aggiornamento della definizione delle figure professionali da includere nelle fattispecie previste dalla legge n. 251 del
2000; l’articolazione degli ordini a livello
provinciale o regionale o nazionale, in
relazione al numero degli operatori.
Nel dichiarare condivisione in ordine
alle finalità perseguite dal provvedimento
in titolo, largamente atteso dalle categorie
interessate, in quanto volto a valorizzarne
le relative professionalità, formula l’auspicio che esso sia approvato entro la fine
della legislatura, e invita pertanto la Commissione ad esprimere parere favorevole.
Alba SASSO (DS-U) annuncia, anche a
nome del suo gruppo, che si asterrà sulla
proposta di parere del relatore.
—
Commissione VII
Nessun altro chiedendo di intervenire,
la Commissione approva la proposta di
parere del relatore.
La seduta termina alle 14.25.
SEDE REFERENTE
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006. — Presidenza del presidente Ferdinando ADORNATO.
La seduta comincia alle 14.25.
Iniziative e attività culturali promosse dalle donne.
Nuovo testo C. 5515 Grignaffini.
(Seguito dell’esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame, rinviato, da ultimo, il 13 dicembre 2005.
Ferdinando ADORNATO, presidente,
avverte che non sono stati presentati
emendamenti al provvedimento in titolo.
In considerazione dell’approssimarsi
dello scioglimento delle Camere, e ritenendo, anche alla luce delle indicazioni
fornitegli dal relatore, che non vi siano le
condizioni per giungere alla trasformazione in legge del provvedimento in oggetto prima della fine della legislatura,
prospetta l’opportunità di sospenderne
l’esame, fermo restando che l’utile lavoro
svolto dal relatore e da tutta la Commissione potrà costituire una buona base da
cui ripartire nella prossima legislatura.
La Commissione concorda.
Ferdinando ADORNATO, presidente,
rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra
seduta.
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
104
Accademia del doppiaggio.
C. 1207 Volontè e C. 4445 Gianfranco Conte.
(Seguito dell’esame e rinvio – Adozione del
testo base).
La Commissione prosegue l’esame, rinviato, da ultimo, il 9 novembre 2005.
Gabriella CARLUCCI (FI), relatore, avverte di aver predisposto un testo unificato
di cui propone l’adozione come testo base
per il seguito dell’esame (vedi allegato).
Prima di passare all’illustrazione dei
contenuti del testo, intende sottolineare
che il rapido trasformarsi dei canali di
informazione e di comunicazione ha allargato a dismisura gli orizzonti conoscitivi dell’uomo. In quest’ottica hanno avuto
grande diffusione il cinema e la televisione. Riguardo allo specifico settore cinematografico e televisivo, nel processo di
trasformazione che rende l’opera originale
fruibile da un pubblico di cultura e di
lingua diverse, figura fondamentale è
quella dell’attore-doppiatore. Questa figura, cosı̀ importante per la diffusione
della cultura, va tutelata cosı̀ come va
intrapreso un processo normativo per il
miglioramento dell’attuale livello di doppiaggio italiano e per avviare alla carriera
artistica quanti vi sono naturalmente predisposti.
L’anno 2000, oltre ad aver rappresentato una data di grande importanza nella
storia dell’uomo con le scadenze del secondo millennio, ha costituito un significativo traguardo nell’ambito della realizzazione dell’Unione Europea verso la formazione di una società multirazziale, multiculturale
e
multimediale
ove
si
contempla la libera circolazione d’idee e di
persone. Forte è, quindi, la spinta verso
normative comuni che favoriscano e controllino lo sviluppo di attività umane e
imprenditoriali, gli scambi culturali, la
cooperazione e la formazione. Si vuole
sottoporre all’attenzione del Paese e dei
suoi organi preposti una serie di considerazioni riguardanti la formazione, la valorizzazione, la promozione e la tutela del
lavoro dell’attore doppiatore in Italia e
—
Commissione VII
all’estero. È noto che gli attori doppiatori
italiani sono universalmente considerati i
migliori del mondo, ma non tutti sono a
conoscenza che il settore del doppiaggio
ha subito in questi ultimi anni una forte
contrazione in termini occupazionali, dopo
aver in precedenza conosciuto una repentina espansione in seguito alla nascita di
numerosi poli televisivi. Ma proprio questo
fenomeno ha fatto sı̀ che le regole tradizionali che lo governavano risultassero
insufficienti ed obsolete, soprattutto in
considerazione della diversificazione e
della moltiplicazione incontrollata e incontrollabile dei canali di consumo del
prodotto doppiato negli ultimi venti anni.
In considerazione del fatto che le regole
tradizionali che disciplinano il mondo del
doppiaggio sono ormai superate e insufficienti, ritiene fondamentale l’istituzione
dell’Accademia del doppiaggio, volta a venire incontro alla professionalizzazione
dei doppiatori.
Passando ad illustrare i contenuto del
testo da lei predisposto, sottolinea in
primo luogo che esso prevede che l’Accademia, avente sede in Roma, sia dotata di
personalità giuridica di diritto pubblico. Si
prevede che essa abbia una struttura agile,
idonea a creare una cultura del doppiaggio
che, attraverso il primario ausilio dei più
validi doppiatori italiani e di quanti hanno
una lunga esperienza in questo settore,
promuova il costante miglioramento del
doppiaggio italiano e avvii alla carriera
artistica nuovi talenti. L’Accademia dovrebbe divenire il naturale completamento
delle altre strutture attualmente preposte
alla valorizzazione della cultura cinematografica e televisiva, operando sotto la
vigilanza del Ministero per i beni e le
attività culturali.
Suo compito principale dovrebbe essere
quello di formare professionalmente i
doppiatori, senza trascurare però la promozione di studi e ricerche nel campo del
doppiaggio, anche mediante pubblicazioni
e con la realizzazione di banche dati
pubbliche e di archivi, anche al fine della
salvaguardia della lingua e della cultura
italiana. Per la realizzazione dei suoi
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
105
scopi, l’Accademia dovrebbe provvedere
all’organizzazione e al funzionamento di
centri sperimentali di doppiaggio.
Il testo proposto prevede che la durata
dei corsi di doppiaggio sia di tre anni e che
al termine degli studi sia rilasciato il titolo
di « esperto nella disciplina del doppiaggio,
demandando al Ministro per i beni e le
attività culturali, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, la definizione del programma di
insegnamento e della sua articolazione, e
le norme sull’accesso all’Accademia e sull’assunzione e lo stato giuridico ed economico del personale.
Si prevede che lo statuto dell’Accademia sia approvato con decreto del Ministro
per i beni e le attività culturali, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, e che i suoi organi siano il presidente, il consiglio di amministrazione e il
collegio dei revisori dei conti. Il presidente,
scelto fra persone particolarmente qualificate sul piano culturale e professionale,
dovrebbe essere nominato con decreto del
Ministro per i beni e le attività culturali,
sentite le competenti commissioni parlamentari, e durare in carica quattro anni,
con la possibilità di conferma per una sola
volta. Il consiglio di amministrazione dovrebbe essere composto dal presidente
dell’Accademia, da quattro esperti del
doppiaggio (scelti tra personalità di particolare competenza nel campo del doppiaggio cinematografico e audiovisivo e nominati con decreto del Ministro per i beni e
le attività culturali) e da rappresentanti di
Cinecittà Holding S.p.a., della RAI e dell’Anica.
Il controllo della gestione finanziaria
dell’Accademia è demandato al collegio dei
revisori dei conti, nominato con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro per i beni e le
attività culturali. Si prevede che i revisori
dei conti compilino distinte relazioni sul
bilancio preventivo e sul conto consuntivo,
che saranno comunicate al Ministero per
i beni e le attività culturali e al Ministero
dell’economia e delle finanze.
Conclusivamente, pur nella consapevolezza dell’impossibilità di giungere alla
—
Commissione VII
trasformazione in legge di questo significativo provvedimento prima della fine
della legislatura, ritiene che l’adozione del
testo da lei predisposto da parte della
Commissione possa costituire comunque
un importante segnale di attenzione nei
confronti degli artisti e dei professionisti
che operano in questo campo. Auspica che
il testo in oggetto possa costituire la base
da cui riprendere sollecitamente la discussione nella prossima legislatura, con
l’obiettivo di giungere quanto prima all’approvazione di un provvedimento che,
oltre a rispondere alle aspettative di
quanti operano o di quanti vorrebbero
operare in questo settore, pone le basi
perché, attraverso gli interventi in esso
prefigurati, s’incida positivamente sul costume, sulla difesa della lingua italiana,
sulla cultura, sull’economia e sull’occupazione, legate al divenire della comunicazione e delle tecnologie innovative che
riguardano anche l’arte del doppiaggio.
Ferdinando ADORNATO, presidente, intervenendo nel merito, si chiede se la
tendenza a doppiare le opere cinematografiche, che caratterizza l’Italia rispetto
alla maggioranza degli altri Paesi, non
possa determinare in qualche misura una
distorsione nella loro fruizione, oltre a
costituire, di fatto, un disincentivo all’apprendimento delle lingue straniere.
Alba SASSO (DS-U) esprime la convinzione che quella dei doppiatori italiani
rappresenti una tradizione di grande valore artistico e professionale, che consente
una piena fruizione di quelle sfumature di
significato e di espressione inevitabilmente
destinate a sfuggire a tutti coloro che non
comprendano perfettamente le lingue straniere. Sotto questo profilo, dichiara di
condividere le finalità del provvedimento
in titolo, ritenendo essenziale che si assicuri la valorizzazione dell’autorevole e
prestigiosa tradizione del doppiaggio che
l’Italia vanta a livello internazionale.
Gabriella CARLUCCI (FI), relatore, sottolinea come la grande tradizione del
doppiaggio italiano e la sua comprovata
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
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106
—
Commissione VII
rilevanza a livello internazionale sia anche
testimoniata dal fatto che molti soggetti
interessati a tale attività, presenti nei paesi
dell’Unione europea, richiedano di apprendere tale preziosa arte nel territorio
nazionale.
odierna – le cui finalità sembrano essere
condivise da tutti i gruppi – possa essere
oggetto di un sollecito esame nella prossima legislatura.
Nessun altro chiedendo di intervenire,
la Commissione adotta il testo unificato
predisposto dal relatore come base per il
seguito dell’esame.
Ferdinando ADORNATO, presidente,
nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra
seduta.
Ferdinando ADORNATO, presidente,
osserva che l’approssimarsi dello scioglimento delle Camere rende di fatto impossibile, come rilevato anche dal relatore,
giungere all’approvazione definitiva del
provvedimento in oggetto. Ritiene pertanto
opportuno che la Commissione ne sospenda l’esame, nel convincimento peraltro che il testo adottato nella seduta
La Commissione concorda.
La seduta termina alle 14.40.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
L’ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.40 alle 14.45.
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
107
Commissione VII
—
ALLEGATO
Accademia del doppiaggio (C. 1207 e abb.).
TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE
DALLA COMMISSIONE
ISTITUZIONE DELL’ACCADEMIA
DEL DOPPIAGGIO.
laboratori e sale doppiaggio, di
zazione e di mixage, nonché di
rico-pratici, per la frequenza
possono essere assegnate borse
sincronizcorsi teodei quali
di studio.
ART. 1.
ART. 2.
1. È istituita, con sede in Roma, l’Accademia del doppiaggio, di seguito denominata « Accademia ». L’Accademia è dotata di personalità giuridica di diritto
pubblico ed è sottoposta alla vigilanza del
Ministero per i beni e le attività culturali.
2. L’Accademia è istituzione di alta
formazione e di ricerca nel campo del
doppiaggio cinematografico e televisivo
tradizionale e dei nuovi media. Essa, anche in collaborazione con istituti pubblici
e privati e con le università e, mediante
intese, con le regioni e gli enti locali, svolge
i seguenti compiti:
a) formazione e riqualificazione professionale e addestramento pratico di attori doppiatori, assistenti e direttori di
doppiaggio, traduttori e adattatori cinematografici, fonici, rumoristi, sound designers
e tecnici di mixage;
b) promozione degli studi, delle ricerche e delle esperienze nel settore dell’edizione e del doppiaggio, anche mediante pubblicazioni e con la realizzazione
di banche dati pubbliche e di archivi,
anche al fine della salvaguardia della lingua e della cultura italiana.
3. Per la realizzazione delle finalità di
cui al comma 2, l’Accademia provvede alla
organizzazione e alla gestione di centri
sperimentali di doppiaggio, con annessi
1. La durata dei corsi accademici è
stabilita in tre anni. L’Accademia rilascia,
al termine degli studi, il titolo di « esperto
nella disciplina del doppiaggio ».
2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro per i beni e le attività
culturali, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, è determinato il programma di insegnamento e la sua articolazione nonché le norme di accesso all’Accademia e i requisiti per l’ammissione ai
corsi.
3. Con regolamento adottato con decreto del Ministro per i beni e le attività
culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro
per la funzione pubblica, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono
definite le norme relative all’assunzione e
allo stato giuridico ed economico del personale, alla dotazione organica del personale medesimo e al trattamento di quiescenza.
4. Alla copertura delle vacanze di organico si provvede mediante le procedure
di cui al capo III del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
108
ART. 3.
1. L’Accademia è dotata di uno statuto
che, nell’ambito di quanto stabilito dalla
presente legge, ne specifica la struttura
operativa interna e le modalità di svolgimento dei compiti di cui all’articolo 1,
comma 2.
2. Lo statuto dell’Accademia è approvato con decreto del Ministro per i beni e
le attività culturali, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze.
3. Sono organi dell’Accademia:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il collegio dei revisori dei conti.
4. Il presidente, scelto fra persone particolarmente qualificate sul piano culturale e professionale, è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività
culturali, sentite le competenti commissioni parlamentari. Il presidente ha la
legale
rappresentanza
dell’Accademia,
dura in carica quattro anni e può essere
confermato una sola volta. In caso di
assenza o di impedimento è sostituito dal
vicepresidente, nominato ai sensi del
comma 6. Al presidente spetta una indennità di carica, determinata con decreto del
Ministro per i beni e le attività culturali,
di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze.
5. Il Consiglio di amministrazione è
composto da:
a) il presidente dell’Accademia;
b) quattro esperti nel campo del
doppiaggio;
c) un rappresentante di Cinecittà
Holding S.p.A.;
d) un rappresentante della RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A;
e) un rappresentante dell’Associazione nazionale industrie cinematografiche, audiovisive-multimediali (Anica).
—
Commissione VII
6. Gli esperti di cui al comma 5, lettera
b), scelti tra personalità di particolare
competenza nel campo del doppiaggio cinematografico ed audiovisivo e dell’edizione fra gli attori, i doppiatori, i dialoghisti, i registi di doppiaggio, assistenti di
doppiaggio ed i tecnici e i responsabili
delle edizioni italiani e stranieri, sono
nominati con decreto del Ministro per i
beni e le attività culturali. Il vicepresidente
è nominato dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti. I compensi
spettanti al vicepresidente e agli altri
membri del consiglio di amministrazione
sono determinati con decreto del Ministro
per i beni e le attività culturali, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze.
7. Il controllo della gestione finanziaria
dell’Accademia è demandato al collegio dei
revisori dei conti, nominato con decreto
del Ministro dell’economia e della finanze,
di concerto con il Ministro per i beni e le
attività culturali. I componenti del collegio
dei revisori dei conti durano in carica tre
anni e possono essere confermati. Il collegio dei revisori dei conti compila distinte
relazioni sul bilancio preventivo e sul
conto consuntivo e le trasmette al Ministro
per i beni e le attività culturali e al
Ministro dell’economia e delle finanze. Ai
componenti del collegio dei revisori dei
conti spetta un’indennità di carica determinata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
8. Il direttore generale è nominato con
deliberazione del consiglio di amministrazione. Il relativo rapporto di lavoro è
regolato con contratto di diritto privato di
durata non superiore a cinque anni. La
deliberazione di nomina, che fissa anche il
trattamento economico del direttore generale, è approvata con decreto del Ministro
per i beni e le attività culturali, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze. Il direttore generale:
a) cura l’esecuzione dei provvedimenti deliberati dal consiglio di amministrazione e l’organizzazione e il funzionamento dei corsi, dei dipartimenti, degli
uffici e dei servizi;
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
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109
b) dirige il personale;
c) svolge le funzioni di segretario del
consiglio di amministrazione.
9. La gestione finanziaria dell’Accademia si svolge in base al bilancio di previsione deliberato dal consiglio di amministrazione entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello al quale si riferisce ed
approvato dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze. Il contenuto e
la struttura del bilancio di previsione sono
determinati secondo le disposizioni di cui
agli articoli 2423 e seguenti del codice civile.
Con decreto del Ministro per i beni e le
attività culturali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, è adottato,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il regolamento amministrativo e contabile dell’Accademia, deliberato dal consiglio di amministrazione. Il
regolamento tiene conto delle peculiari esi-
—
Commissione VII
genze dell’Accademia, anche in deroga alle
disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27
febbraio 2003, n. 97.
10. I contratti stipulati dall’Accademia
nell’esercizio della propria attività istituzionale sono disciplinati dalle norme del
codice civile. Per esigenze didattiche, di
ricerca e di produzione dell’Accademia,
possono essere conferiti incarichi, ai sensi
dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad esperti
in materia cinematografica, audiovisiva e
della comunicazione. In tale caso le relative deliberazioni sono soggette all’approvazione del Ministro per i beni e le attività
culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
11. Il conto consuntivo è corredato di
una relazione sull’attività svolta ed è trasmesso al Ministro per i beni e le attività
culturali, che lo approva, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze.
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
110
—
Commissione VIII
VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)
S O M M A R I O
SEDE CONSULTIVA:
DL 3/06: Attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle
invenzioni biotecnologiche. C. 6258 Governo (Parere alle Commissioni riunite X e XII)
(Esame e conclusione – Parere favorevole) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
110
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . .
111
SEDE CONSULTIVA
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006. — Presidenza del presidente Pietro ARMANI.
La seduta comincia alle 14.05.
DL 3/06: Attuazione della direttiva 98/44/CE in
materia di protezione giuridica delle invenzioni
biotecnologiche.
C. 6258 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite X e XII).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l’esame.
Gregorio DELL’ANNA (FI), relatore, avverte preliminarmente che il provvedimento in esame reca disposizioni di attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, al fine di dare
esecuzione alla sentenza della Corte di
giustizia dell’Unione europea del 16 giugno
2005, emessa nei confronti dello Stato
italiano per inadempimento dell’obbligo di
recepimento della predetta direttiva nell’ordinamento nazionale. Ricorda, peral-
tro, che il provvedimento reca talune disposizioni già contenute nel disegno di
legge di delega al Governo in materia di
protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, già approvato dalla Camera e
da più di un anno all’esame del Senato.
Per quanto attiene alle disposizioni che
interessano gli aspetti di competenza dell’VIII Commissione, rileva che l’articolo 4,
comma 1, lettera c), del decreto-legge
esclude dalla brevettabilità le invenzioni il
cui sfruttamento commerciale è contrario,
tra le altre cose, alla preservazione dei
vegetali e della biodiversità ed alla prevenzione di gravi danni ambientali, in
conformità ai principi contenuti nell’articolo 27, paragrafo 2, dell’Accordo sugli
aspetti dei diritti di proprietà intellettuale
riguardanti il commercio (TRIPS). Nel
constatare che si tratta di una disposizione
di particolare rilevanza, dichiara di condividerne il contenuto.
Fa presente, inoltre, che l’articolo 11
del disegno di legge in esame dispone che
il Ministro delle attività produttive, di
concerto con i Ministri della salute, delle
politiche agricole e forestali, dell’ambiente
e della tutela del territorio e dell’istruzione, dell’università e della ricerca, pre-
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
111
senti al Parlamento ogni anno, a decorrere
dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, una
relazione sull’applicazione del decreto medesimo.
In conclusione, valutati positivamente i
profili di specifica competenza dell’VIII
Commissione e considerata l’urgenza di
recepire disposizioni di notevole rilevanza
anche al fine di superare la procedura di
infrazione comunitaria, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento
in esame.
—
Commissione VIII
Nessuno chiedendo di intervenire, la
Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.
La seduta termina alle 14.10.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006.
L’ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.10 alle 14.35.
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
112
—
Commissione IX
IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)
S O M M A R I O
INTERROGAZIONI:
5-04796 Delmastro Delle Vedove: Applicazione tariffe agevolate per le tratte aeree di
collegamento tra Sardegna e Piemonte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121
5-04089 Rosato: Il servizio di soccorso elicotteristico in Liguria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
123
5-04937 Zanotti: Omologazione dispositivo semaforico per i non vedenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124
5-04257 Molinari: Trasporto ferroviario in Basilicata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125
5-04188 Rosato: Disservizi presso l’aeroporto « Ronchi dei Legionari » di Trieste . . . . . . . . . .
114
ALLEGATO 5 (Testo della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127
5-05067 Giuseppe Gianni: Voli della compagnia aerea Alpi Eagles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
115
ALLEGATO 6 (Testo della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:
5-05079 Meroi: Modalità di aggiudicazione di talune forniture adottate da RFI SpA . . . . . .
115
ALLEGATO 7 (Testo della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
129
5-05080 Pasetto: Interventi relativi al trasporto ferroviario italiano.
5-05081 Duca: Interventi relativi al trasporto ferroviario italiano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116
ALLEGATO 8 (Testo della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
130
SEDE CONSULTIVA:
DL 4/2006: Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica
amministrazione. C. 6259 (Parere alla I Commissione). (Seguito dell’esame e conclusione
– Parere favorevole con osservazione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117
ALLEGATO 9 (Parere approvato dalla Commissione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133
ATTI DEL GOVERNO:
Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2003/20/CE relativa all’uso
obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini nei veicoli.
Atto n. 574 (Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione) . . . .
119
ALLEGATO 10 (Parere approvato dalla Commissione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
134
Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2003/42/CE relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell’aviazione civile. Atto n. 577 (Seguito dell’esame e
conclusione – Parere favorevole con condizione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
119
ALLEGATO 11 (Proposta di parere del relatore) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
135
ALLEGATO 12 (Parere approvato dalla Commissione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
136
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
113
INTERROGAZIONI
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006. — Presidenza del vicepresidente Giorgio BORNACIN. — Interviene il Viceministro delle
infrastrutture e dei trasporti, Mario Tassone.
La seduta comincia alle 14.
5-04796 Delmastro Delle Vedove: Applicazione tariffe agevolate per le tratte aeree di collegamento tra
Sardegna e Piemonte.
Il Viceministro Mario TASSONE risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).
Sandro DELMASTRO DELLE VEDOVE
(AN), replicando, si dichiara soddisfatto
della risposta fornita dal Viceministro che,
come nella altre occasioni, risulta particolarmente articolata ed approfondita.
Prende quindi atto degli impedimenti attualmente esistenti per realizzare il complesso delle misure chieste nell’interrogazione in titolo, evidenziando peraltro l’esigenza di assumere ogni possibile iniziativa
per poter applicare un sistema di tariffazione agevolata nei collegamenti aerei tra
la Sardegna ed il Piemonte, anche alla luce
dei particolari rapporti che vi sono tra le
due regioni.
Richiama altresı̀, quale atto particolarmente significativo, la recente approvazione – su proposta del gruppo consiliare
di Alleanza Nazionale – di un ordine del
giorno da parte del Consiglio della regione
Piemonte con cui si chiede di assumere
ogni misura possibile, da parte del governo
regionale e di quello nazionale, per fare in
modo che per le rotte di collegamento
aereo tra il Piemonte e la Sardegna sia
possibile assicurare ai passeggeri di origine
sarda e ad altre categorie di utenti l’applicazione di tariffe agevolate. Tale misura
consente, infatti, anche a valorizzare gli
stretti rapporti culturali sociali ed economici tra le due regioni.
—
Commissione IX
Prende atto altresı̀ che dalla risposta
fornita emerge il serio impegno anche da
parte del Governo a fare in modo di
rafforzare tale iniziativa di particolare
rilievo per il Paese e per consentire la
piena integrazione fra più regioni.
5-04089 Rosato: Il servizio di soccorso elicotteristico
in Liguria.
Il Viceministro Mario TASSONE risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).
Giorgio PASETTO (MARGH-U) replicando all’interrogazione di cui è cofirmatario, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita, che ritiene semplicistica e in
parte contraddittoria, soprattutto con riferimento a quanto rilevato in premessa in
ordine alla competenza regionale dell’intera materia dell’emergenza sanitaria. Ritiene in particolare rilevante che l’ENAC –
che svolge funzioni di vigilanza e controllo
rispetto all’intero settore del trasporto aereo – fa presente di non essere a conoscenza di quali siano le istallazioni sanitarie utilizzate per assicurare l’attività in
questione e di non aver mai lasciato al
nucleo elicotteri dei vigili del fuoco di
Genova il certificato di operatore aereo o
altro certificato equivalente.
Si chiede quindi come s’intenda intervenire in una situazione che risulta particolarmente grave e difforme nelle risposte rese, considerata l’esigenza di assicurare la sicurezza del settore ed il rilascio
delle relative autorizzazioni da parte dell’ente deputato alla vigilanza ed al controllo in tale ambito.
5-04937 Zanotti: Omologazione dispositivo semaforico per i non vedenti.
Il Viceministro Mario TASSONE risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).
Katia ZANOTTI (DS-U), ringrazia il
viceministro della risposta fornita alla sua
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
114
interrogazione, presentata per porre all’attenzione una problematica particolarmente sentita dalle associazioni dei non
vedenti soprattutto nella città di Bologna.
È stato infatti evidenziato un problema
assolutamente vero che riguarda il fatto
che i dispositivi semaforici sonori, attualmente già omologati in Italia, non dispongono di analogo segnalatore di posizionamento della palina semaforica e che ciò
richiede necessariamente l’installazione
delle piastrelle tattiloplantari sui marciapiedi che, peraltro, non risultano efficaci
in tale applicazione e comportano forti
spese da parte dei comuni per la loro
manutenzione, finendo di fatto per essere
abbandonati.
Si tratta pertanto di una questione da
risolvere con urgenza, andando ad incidere sul diritto – sancito in particolare nel
decreto del Presidente della Repubblica
del 1996 e dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato – di fare in modo che i non
vedenti possano svolgere una vita il più
possibile indipendente e che le città italiane siano quindi dotate di impianti semaforici a norma, con dispositivi sonori
che permettano loro di attraversare le
strade in sicurezza.
Prende quindi atto del fatto che rispetto alla richiesta di omologazione presentata da parte dell’azienda produttrice
di un particolare dispositivo semaforico,
individuato dai non vedenti come il sistema più adatto e più efficiente per la
soluzione del problema, nella risposta del
rappresentante del Governo testé fornita si
rileva che la mancata omologazione è
dovuta ad una questione connessa al mancato deposito di un prototipo.
Si tratta quindi già di un chiarimento
importante ed auspica che sia possibile
intervenire quanto prima per risolvere una
questione di particolare rilievo.
5-04257 Molinari: Trasporto ferroviario in Basilicata.
Il Viceministro Mario TASSONE risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).
—
Commissione IX
Giuseppe MOLINARI (MARGH-U), ringrazia il viceministro per la risposta fornita, soprattutto per quanto riguarda le
precisazioni effettuate nella premessa.
Ricorda, peraltro, che l’interrogazione è
stata presentata il 3 maggio scorso e che
continuano a verificarsi atteggiamenti che
fanno pensare ad un abbandono da parte
di FS Spa delle esigenze della Basilicata.
Ricorda in particolare la sostituzione
del treno Eurostar con quello Intercity,
per il quale si registrano, di media, circa
20 minuti di ritardo. Molto spesso inoltre
ci si trova di fronte a ritardi e ad attese
da parte degli utenti senza segnalazioni o
avvertimenti della società.
Ricorda quindi che la questione, con
specifico riferimento alla situazione e alle
esigenze della regione Basilicata, è stata
affrontata anche nella seduta di ieri della
Commissione nell’ambito dell’audizione
dei vertici delle società FS, RFI e Trenitalia. Auspica quindi che quanto prima si
assumano i necessari interventi, soprattutto alla luce della difficile situazione per
la regione, vista in particolare l’insufficiente pulizia delle carrozze e la necessità
di dotare di personale adeguato i servizi
resi.
Rileva quindi l’esigenza di intervenire
sia nell’ambito del contratto di programma sia attraverso una politica seria e
concreta da parte del Governo per risolvere il problema del sistema ferroviario e
della qualità del servizio fornito agli utenti
nel paese e, in modo particolare, nella
regione Basilicata.
5-04188 Rosato: Disservizi presso l’aeroporto « Ronchi dei Legionari » di Trieste.
Il Viceministro Mario TASSONE risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5),
aggiungendo che è in corso di approvazione il decreto legislativo che prevede
penalizzazioni nel caso di disservizi dei
vettori aerei.
Rileva altresı̀ che nel caso rappresentato nell’interrogazione quantomeno si
può prendere atto del fatto che ai passeg-
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
115
geri è stata fornita una assistenza mentre
accade di sovente che questa venga completamente a mancare: si tratta di situazioni in cui si è trovato a dover intervenire
repentinamente ma che purtroppo si verificano molto spesso.
Giorgio PASETTO (MARGH-U), replicando all’interrogazione di cui è cofirmatario, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta fornita. Rileva, peraltro, che da quanto aggiunto da ultimo
dal Viceministro emerge la grave constatazione per cui molto spesso viene a
mancare una qualsiasi forma di assistenza
ai passeggeri nel caso di ritardo o disservizio nei voli aerei.
Richiama la funzione di vigilanza propria dell’ENAC ed il ruolo del Governo in
quest’ambito, anche alla luce della forte
partecipazione pubblica nel capitale della
società Alitalia. Rileva infatti che, nonostante i numerosi sforzi compiuti e le
risorse statali impegnate per la ripresa di
tale società, sono sempre alquanto numerose le interrogazioni presentate per lamentare i disservizi di Alitalia nella sua
funzione di vettore aereo. Evidenzia pertanto l’esigenza di intervenire quanto
prima per assicurare il superamento di
tale situazione ed evitare che si continuino
a registrare forti disagi per gli utenti.
—
Commissione IX
Esprime in ogni modo apprezzamento
e condivisione in ordine alle iniziative
assunte ed al percorso delineato per superare tali carenze, auspicando che prosegua con efficacia un ruolo di controllo e
monitoraggio sulle questioni poste con
l’atto di sindacato ispettivo.
Giorgio BORNACIN, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del giorno.
La seduta termina alle 14.45.
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006. — Presidenza del vicepresidente Giorgio BORNACIN. — Interviene il viceministro per le
infrastrutture ed i trasporti Mario TASSONE.
La seduta comincia alle 14.45.
Giorgio BORNACIN, presidente, ricorda
che, ai sensi dell’articolo 135-ter, comma
5, del regolamento, la pubblicità delle
sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata
anche tramite la trasmissione attraverso
l’impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l’attivazione del circuito.
5-05067 Giuseppe Gianni: Voli della compagnia
aerea Alpi Eagles.
Il Viceministro Mario TASSONE risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).
Rodolfo DE LAURENTIIS (UDC CCDCDU), replicando, ringrazia il viceministro
per la puntualità e l’impegno dimostrati
nella risposta fornita all’interrogazione in
titolo. Auspica quindi che si possa proseguire negli interventi previsti per fare in
modo di migliorare la qualità del servizio
fornito agli utenti da parte della compagnia aerea Alpi Eagles, alla luce del grave
vulnus che si viene a verificare, come
rappresentato nella interrogazione.
5-05079 Meroi: Modalità di aggiudicazione di talune
forniture adottate da RFI SpA
Marcello MEROI (AN) illustra l’interrogazione n. 5-05079, che rispetto al testo
presentato alla Presidenza della Camera
risulta stralciata in alcune sue parti con la
motivazione – a suo avviso assolutamente
non condivisibile – che il riferimento ai
nomi di società aggiudicatarie della fornitura doveva essere accompagnato necessariamente da un richiamo contenuto in
articoli di stampa, nel presupposto fortemente dubbio che testate giornalistiche
abbiano una maggiore attendibilità di dati
a disposizione dei singoli parlamentari.
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
116
Quanto al merito dell’interrogazione,
ricorda che essa è stata presentata per
fare chiarezza su quanto risulta in ordine
a procedure a trattativa privata seguite da
RFI Spa per l’aggiudicazione di forniture
di scambi ad intersezione, senza il previo
coinvolgimento di altre società interessate
ad eccezione di quelle poi risultate affidatarie, con grave danno anche per il
bilancio pubblico, trattandosi di una società a partecipazione pubblica e chiamata
a rispettare la normativa nazionale e comunitaria in materia.
Il viceministro TASSONE nel rispondere all’interrogazione in titolo nei termini
riportati in allegato (vedi allegato 7), rileva
che, come evidenziato nell’ambito della
risposta testè fornita all’interrogazione che
riguardava la società Alitalia, anche in
questo caso vi è l’assoluta necessità di
svolgere ogni necessario approfondimento
e monitoraggio delle situazioni in essere
per la tutela degli interessi del paese e, in
particolare, della sicurezza dei trasporti.
Marcello MEROI (AN) replicando,
prende atto della risposta fornita dal viceministro Tassone, concordando sul fatto
che FS Spa provvede di norma all’acquisizione degli scambi ferroviari attraverso
la produzione delle officine interne, ricorrendo all’esterno solo nel caso in cui in
tale ambito non sia possibile fare fronte
alle richieste esistenti.
Non concorda invece sul fatto che RFI,
nelle procedure per l’affidamento all’esterno degli scambi ferroviari, abbia
coinvolto tutte le aziende che svolgono tale
servizio e che negli anni precedenti avevano presentato offerte per la vendita degli
stessi materiali a prezzi particolarmente
concorrenziali tanto da aggiudicarsi le
precedenti forniture e che si erano dichiarati disponibili ad ulteriori rapporti contrattuali con RFI a prezzi inferiori a quelli
poi concordati da RFI Spa.
Attualmente, infatti, sulla base del contratto sottoscritto il 25 marzo 2005, RFI
ha affidato, con trattativa privata, la costruzione di cinquanta scambi intersezione
60UNI/170/0, 12 doppi, alle società Nuova
—
Commissione IX
Sima Sud Spa con sede a Pomezia, con
CINEL Officine Meccaniche Spa e Franchi
Industrie Meccaniche Spa.
Si dichiara quindi soddisfatto della risposta fornita dal Viceministro Tassone
ma assolutamente insoddisfatto degli elementi a tal fine forniti da FS Spa. Chiede
quindi al Governo di verificare e controllare con grande attenzione quanto evidenziato con la sua interrogazione, con particolare riferimento al rispetto delle procedure seguite dal gruppo FS Spa ed alla
necessità che siano effettivamente ottimizzati gli investimenti previsti nell’avviso di
gara, richiamato nella risposta e pubblicato sulla GUCE, da attivare nel primo
trimestre del 2006, trattandosi di aspetti
necessariamente destinati a produrre forti
impatti sul complesso delle risorse pubbliche.
Giorgio BORNACIN, presidente, nel
condividere nel merito quanto rilevato dal
deputato Meroi, ricorda che i criteri di
ammissibilità degli atti di sindacato ispettivo sono individuati dalla lettera circolare
del Presidente della Camera del 1997.
5-05080 Pasetto: Interventi relativi al trasporto ferroviario italiano.
5-05081 Duca: Interventi relativi al trasporto ferroviario italiano.
Giorgio BORNACIN, presidente, avverte
che le interrogazioni Pasetto 5-05080 e
Duca 5-05081, vertendo su materia analoga, saranno svolte congiuntamente.
Giorgio PASETTO (MARGH-U) illustra
l’interrogazione in titolo evidenziando in
primo luogo la forte esigenza dei cittadini
italiani di poter utilizzare con maggiore
assiduità i mezzi pubblici, esigenza di cui
occorre tenere conto e rispondere adeguatamente. Nel caso del trasporto ferroviario
è stato invece sufficiente un incremento
della domanda per fare esplodere la situazione di FS Spa con conseguenti proteste generalizzate. Rileva quindi che solo
con l’ultima legge finanziaria sono state
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
117
tagliate risorse in favore della società FS
che di fatto la mettono in ginocchio ora e
ancora di più nei prossimi mesi.
—
Commissione IX
della seconda chiama dei deputati nella
seduta del Parlamento in seduta comune.
La Commissione prende atto.
Gabriele ALBONETTI (DS-U) si associa
a quanto testé evidenziato dal collega
Pasetto e si riserva di intervenire in sede
di replica.
La seduta termina alle 15.
SEDE CONSULTIVA
Il viceministro TASSONE risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 8).
Gabriele ALBONETTI (DS-U) replicando, anche a nome del collega Pasetto,
si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Ritiene, infatti, che di fronte al rilevante
problema politico posto con le interrogazioni in titolo si è data una risposta di
carattere burocratico e semplicistico.
Rileva infatti che la situazione del trasporto ferroviario di passeggeri e merci è
ormai insostenibile. Peraltro, come è
emerso anche nell’audizione dei vertici di
FS svoltasi della giornata di ieri, di fronte
ad una situazione grave e straordinaria si
continuano a dare risposte ordinarie e di
mero riepilogo.
Si tratta invece di aspetti che coinvolgono la responsabilità unitaria del Governo piuttosto che quella di singoli dicasteri e si sarebbe aspettato dal Viceministro quantomeno la stessa indignazione e
compartecipazione dimostrata nel rispondere ad alcune delle precedenti interrogazioni.
Comprende che la situazione attuale è
sicuramente peculiare vista la prossimità
alle elezioni politiche; rileva peraltro che
ci si trova di fronte ad una situazione
straordinaria che richiede un intervento
caratterizzato da maggiore impegno e responsabilità sia per il paese sia per rispondere alle esigenze dei cittadini.
Giorgio BORNACIN, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del giorno. Avverte
quindi che l’esame degli ulteriori argomenti previsti all’ordine del giorno della
seduta odierna proseguiranno al termine
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006. — Presidenza del vicepresidente Giorgio BORNACIN, indi del presidente Angelo SANZA. —
Interviene il viceministro per le infrastrutture ed i trasporti, Mario Tassone.
La seduta comincia alle 16.25.
DL 4/2006: Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione.
C. 6259.
(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell’esame e conclusione – Parere
favorevole con osservazione).
La Commissione prosegue l’esame del
provvedimento in oggetto, iniziato nella
seduta del 17 gennaio 2006.
Giorgio BORNACIN, presidente relatore,
ricorda che nella seduta di ieri erano stati
richiesti alcuni chiarimenti da parte del
deputato Duca in ordine a taluni aspetti
affrontati dal provvedimento in esame.
Non essendovi altre richieste di intervento
ritiene quindi opportuno che il viceministro Tassone fornisca alla Commissione le
risultanze degli approfondimenti svolti.
Il Viceministro Mario TASSONE, rileva
in primo luogo, per quanto attiene alla
questione delle assunzioni del personale
dell’ENAC, richiamate nella seduta di ieri,
che si tratta di una problematica da tempo
all’attenzione del Governo e della Commissione e su cui più volte si è concordato
unanimemente.
Per quanto attiene alle disposizioni del
provvedimento relative alle società Stretto
di Messina, ricorda che già quando egli
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
118
svolgeva le funzioni di sottosegretario ai
lavori pubblici l’allora consorzio Stretto di
Messina è stato più volte di oggetto di
interventi e specifici finanziamenti per
fare in modo che fosse acquisita e valorizzata una robusta esperienza in termini
di tecnicità e specializzazione nella progettazione e gestione delle opere pubbliche. Non ritiene quindi che le disposizioni
previste dall’articolo 21 del provvedimento
in esame possano risultare squilibrate o
modificare le condizioni e l’assetto della
società.
Per quanto riguarda poi le previsioni
dell’articolo 24, richiama i numerosi interventi e la copiosa giurisprudenza sulla
materia, nelle ipotesi in cui non sia possibile raggiungere l’intesa tra il ministro e
il presidente della regione sul nominativo
da designare. Rileva che si tratta, come è
noto, di una fattispecie che ha provocato
una rilevante incertezza applicativa. Nelle
proprie sentenze, la Corte Costituzionale
ha evidenziato l’esigenza che Stato e regioni siano posti sullo stesso piano nell’ambito del procedimento di nomina dei
presidenti delle autorità portuali. Le disposizioni dell’articolo 24 individuano
quindi la conferenza unificata quale camera di compensazione o comunque come
un forum, nell’auspicio di poter trovare un
percorso possibile per individuare soluzioni in una materia di cui i confini non
sono definiti interamente.
Il comma 2 dell’articolo 24, originariamente contenuto nel testo del decretolegge e richiamato dal deputato Duca nella
seduta di ieri, atteneva invece alle procedure relative ai dodici porti di interesse
nazionale;: rispetto a tale previsione, di cui
ribadisce di non avere la paternità, ritiene
comunque sia indipendente il percorso
definito dall’attuale comma 1 che rappresenta una possibile soluzione da seguire in
attesa che il Parlamento – probabilmente
nella prossima legislatura – intervenga per
ridefinire la materia nella sua interezza.
Giorgio BORNACIN, presidente relatore,
alla luce dei chiarimenti testé forniti dal
rappresentante del Governo formula una
proposta di parere con osservazione volta
—
Commissione IX
a richiamare l’esigenza di intervenire per
risolvere la questione relativa al personale
dell’ENAC (vedi allegato 9).
Eugenio DUCA (DS-U) prende atto
della risposta fornita dal viceministro Tassone e della proposta di parere presentata
dal relatore. Esprime quindi apprezzamento per il consenso manifestato sulla
questione relativa al personale dell’ENAC,
su cui rileva di aver presentato una proposta emendativa presso la I Commissione,
che auspica possa essere sottoscritta da
tutti i gruppi.
Con riguardo alle previsioni dell’articolo 21, ribadisce le perplessità espresse
nella seduta di ieri in ordine ad un
provvedimento di carattere legislativo che
interviene per modificare la ragione sociale di una società per azioni, con il
rischio altresı̀ di produrre un ampio contenzioso.
Infine, per quanto attiene l’articolo 24,
ribadisce l’esigenza di rivedere la sua attuale previsione, alla luce in particolare
del rischio che tutti i procedimenti di
nomina vengano di fatto bloccati per l’indeterminatezza di tale disposizione. Si
chiede ad esempio come tale norma venga
ad incidere sulla recente intesa raggiunta
tra il ministro delle infrastrutture e dei
trasporti ed il presidente della regione
Calabria sulla nomina del presidente dell’Autorità portuale di Gioia Tauro.
Ribadisce quindi che la previsione introdotta con tale articolo rischia di avere
un impatto negativo sull’intero procedimento di nomina. Ricorda in particolare
che da una dichiarazione resa dal viceministro Tassone emergeva la necessità di
attendere le previsioni del decreto in
esame prima di procedere al completamento della citata proposta di nomina:
occorre quindi che sia fatta chiarezza su
tali aspetti, evitando di aggiungere ulteriori
incertezze alla situazione in essere.
Il viceministro Mario TASSONE fa presente che la sua dichiarazione, richiamata
dal deputao Duca, faceva riferimento al
testo del decreto-legge nella versione adottata dal Consiglio dei ministri nella riu-
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
119
nione del 29 dicembre scorso, in cui era
contenuta la previsione del comma 2 su
cui peraltro ribadisce di non avere alcuna
competenza.
Eugenio DUCA (DS-U) nel prendere
atto di quanto evidenziato del viceministro
Tassone ribadisce l’esigenza di approfondire e di fare maggiormente chiarezza
sull’attuale testo dell’articolo 24. Ritiene
infatti che tale procedura non debba essere comunque applicabile alle intese già
raggiunte ed alle procedure in corso; dovrebbe pertanto essere meglio precisato
tale aspetto considerato che attualmente il
testo prevede la stipula dell’intesa in sede
di conferenza unificata al fine di definire
le procedure di individuazione dei candidati da inserire nella terna di esperti di cui
al comma 1. Occorre quindi chiarire maggiormente l’intenzione di fare riferimento
ad una fase successiva visto che allo stato
il percorso individuato sembra riferirsi
all’intero comma 1 dell’articolo 8 della
legge n. 84 del 1994 e, in particolare, alla
fase antecedente a quella dell’individuazione della terna da parte degli enti locali
e delle Camere di Commercio.
Angelo SANZA, presidente prende atto
dei puntuali chiarimenti forniti dal viceministro Tassone e dà lettura delle sostituzioni pervenute.
Nessun altro chiedendo di intervenire,
la Commissione approva la proposta di
parere favorevole con osservazione del
relatore.
—
Commissione IX
Schema di decreto legislativo di attuazione della
direttiva 2003/20/CE relativa all’uso obbligatorio
delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta
per bambini nei veicoli.
Atto n. 574.
(Seguito dell’esame e conclusione – Parere
favorevole con osservazione).
La Commissione prosegue l’esame del
provvedimento in oggetto, iniziato nella
seduta del 17 gennaio 2006.
Benedetto NICOTRA (FI), relatore, illustra la proposta di parere favorevole con
un’osservazione, di carattere essenzialmente tecnico (vedi allegato 10).
Nessun altro chiedendo di intervenire,
la Commissione approva la proposta di
parere del relatore.
Schema di decreto legislativo di attuazione della
direttiva 2003/42/CE relativa alla segnalazione di
taluni eventi nel settore dell’aviazione civile.
Atto n. 577.
(Seguito dell’esame e conclusione – Parere
favorevole con condizione).
La Commissione prosegue l’esame del
provvedimento in oggetto, iniziato nella
seduta il 17 gennaio 2006.
Paolo RICCIOTTI (FI), relatore, illustra
la proposta di parere favorevole con
un’osservazione elaborata alla luce del
dibattito svoltosi nella seduta di ieri (vedi
allegato 11).
La seduta termina alle 16.45.
ATTI DEL GOVERNO
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006. — Presidenza del presidente Angelo SANZA. —
Interviene il viceministro per le infrastrutture ed i trasporti Mario Tassone.
La seduta comincia alle 16.45.
Il Viceministro Mario TASSONE concorda sull’opportunità di verificare attentamente quanto rappresentato nella seduta
di ieri e nella proposta di parere in esame
in ordine alla possibilità di differire i
termini di entratta in vigore del provvedimento in esame.
Eugenio DUCA (DS-U) esprime apprezzamento per avere recepito nella propsota di
parere quanto da lui evidenziato nel corso
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
120
del dibattito, rilevando peraltro l’opportunità di prevedere tale rilievo quale condizione anzichè osservazione in modo da
rafforzarne la valenza, soprattutto visto
che molto spesso ai rilievi parlamentari il
Governo finisce per non dare seguito.
Paolo RICCIOTTI (FI), relatore, prende
atto di quanto rappresentato dal deputato
—
Commissione IX
Duca e riformula come condizione l’osservazione contenuta nella propria proposta
di parere (vedi allegato 12).
La Commissione approva la proposta di
parere favorevole con condizione del raltore, come da ultimo riformulata.
La seduta termina alle 17.
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
121
—
Commissione IX
ALLEGATO 1
5-04796 Delmastro Delle Vedove: Applicazione tariffe agevolate per le
tratte aeree di collegamento tra Sardegna e Piemonte.
TESTO DELLA RISPOSTA
In merito alle problematiche evidenziate con l’atto ispettivo cui si risponde si
fa conoscere che nel corso delle Conferenze di servizi indette dal presidente
della regione Sardegna nei giorni 11, 22 e
26 ottobre 2004 erano state individuate
diciotto rotte di collegamento tra i tre
aeroporti della Sardegna (Cagliari, Alghero
e Olbia) e i principali scali italiani, tra cui
quello di Torino.
La fascia di passeggeri aventi diritto
alla tariffa agevolata comprendeva i nati in
Sardegna, i residenti in tale regione, il
coniuge e i figli dei nati nella regione
medesima, i disabili, i giovani dai due ai
ventuno anni, gli anziani sopra i settant’anni e gli studenti universitari fino al
compimento del ventisettesimo anno di
età.
In considerazione del rilevante numero
di collegamenti su cui si intendeva imporre gli oneri, veniva indetta una riunione a Bruxelles tra i rappresentanti del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della regione Sardegna, dell’Assessorato ai trasporti della regione stessa, di
alcuni dirigenti dell’ENAC e di altri componenti la Conferenza dei servizi per
prendere contatto con i competenti Organi
della Commissione europea al fine le possibili problematiche che tale provvedimento avrebbe potuto ingenerare.
In tale occasione, la Commissione europea poneva in rilievo il notevole numero
di rotte interessate dal provvedimento.
Sulla base delle risultanze dei contatti
succitati fu inviata a Bruxelles la prevista
comunicazione di imposizione provvedendo a disporre il decreto ministeriale 8
novembre 2004 di imposizione degli oneri
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 20 novembre 2004.
Nel contempo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti inviava alla Commissione europea la comunicazione di imposizione prevista dal Regolamento CEE
n. 2408/92 il cui allegato è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Unione europea n. C 306 del 10 dicembre 2004.
In base a tale normativa, i vettori
interessati ad effettuare i collegamenti in
parola, singoli o associati potevano presentare formale accettazione dell’intero
contenuto degli oneri entro quindici giorni
dalla data di pubblicazione della comunicazione sulla GUUE.
A riguardo l’Alitalia, ritenendo di essere stata danneggiata dal decreto di imposizione di ordine di servizio pubblico,
presentava al TAR del Lazio un ricorso
avverso tale decreto ed una richiesta di
sospensiva del provvedimento, che il TAR
ha accordato fino alla data dell’udienza.
Alcuni giorni dopo anche il vettore Air
One presentava ricorso al TAR il quale,
nell’udienza del 17 marzo 2005, riconoscendo la fondatezza di due delle argomentazioni contenute nei ricorsi presentati, ha richiesto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la parziale modifica del decreto.
Nel contempo perveniva da parte della
Commissione europea una formale richiesta di chiarimenti sulle modalità applicative dell’imposizione in argomento.
Successivamente, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in considerazione della possibilità che uno dei vettori
potesse presentare appello al Consiglio di
Stato, ha ritenuto congruo dare comuni-
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
122
cazione alla Commissione europea della
decisione di ritirare il decreto di imposizione degli oneri di servizio pubblico sulle
rotte sopraccitate, riservandosi di presentare un nuovo provvedimento di imposizione.
È opportuno porre in rilievo che fino
ad ora i vettori Alitalia, Air One e Meridiana hanno operato le rotte con la Sardegna nel rispetto delle condizioni fissate
nel precedente decreto di imposizione sia
tariffarie sia di frequenza, senza soluzione
di continuità.
Occorre inoltre precisare che, in molti
casi le frequenze sono aumentate sia per
l’inserimento del vettore Ryan Air su alcune rotte, sia perché i vettori Meridiana
e Air One hanno iniziato ad operare
collegamenti precedentemente non effettuati.
A far data dal 9 giugno 2005 i vettori
Alitalia, Air One e Meridiana sono addivenuti ad un accordo su un operativo che
comprendesse l’intero pacchetto di collegamenti previsti dal decreto ministeriale
—
Commissione IX
21 dicembre 2000, evitando al contempo
l’eccesso di capacità e il traboccamento
degli oneri sul mercato generale, entrambi
criticati dal TAR del Lazio nella sentenza
del 17 marzo 2005, che ha sospeso gli
effetti del decreto ministeriale 8 novembre
2004.
La durata prevista di tale operativo è di
due stagioni IATA, vale a dire di 12 mesi.
Nel frattempo, è stata indetta dal presidente della regione Sardegna, su delega
del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, una nuova Conferenza dei servizi che si è sin qui tenuta nei giorni 19
luglio, 28 luglio e 26 ottobre 2005, al fine
di determinare il contenuto di un ulteriore
provvedimento di imposizione degli oneri
di servizio pubblico sugli aeroporti della
Sardegna.
A seguito dei fatti sin qui esposti, non
è stato, sino a questo momento, possibile
estendere anche ai collegamenti tra Sardegna e Piemonte le tariffe agevolate già
applicate sulle tratte che collegano la Sardegna alla Lombardia ed al Lazio.
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
123
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Commissione IX
ALLEGATO 2
5-04089 Rosato: Il servizio di soccorso elicotteristico in Liguria.
TESTO DELLA RISPOSTA
In merito alle problematiche evidenziate
con l’atto ispettivo, si premette che la materia dell’emergenza sanitaria, specie in ordine all’organizzazione e dalla normativa di
dettaglio, è di competenza regionale.
Per quanto di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
sono stati richiesti elementi all’Ente nazionale per l’aviazione civile, il quale fa
conoscere preliminarmente di non avere
potere ispettivo sugli aeromobili del Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco e sul loro
impiego operativo. Quanto detto alla luce
dell’articolo 748 del codice della navigazione, cosı̀ come sostituito dall’articolo 5,
comma 7, del decreto legislativo 9 maggio
2005, n. 96.
L’Ente aeronautico sottolinea che le
attività svolte per il Corpo nazionale dei
Vigili del fuoco rivestono esclusivamente
carattere di consulenza e sono regolate da
apposita Convenzione stipulata nel 2005.
Le attività in questione, nelle more di
apposito Capitolato tecnico, sono limitate
attualmente ai soli aspetti tecnico-manutentivi, cosı̀ come previsto dalla precedente
Convenzione tra l’ENAC medesimo ed il
Ministero dell’interno.
L’Ente fa conoscere inoltre di aver
segnalato, in fase di ridiscussione della
Convenzione, al Dipartimento dei Vigili del
fuoco del soccorso pubblico e della Difesa
civile – Direzione Centrale per l’Emergenza – attività di soccorso speciali/soccorso aereo del citato Ministero, l’obbligo
di assicurare per l’attività H.E.M.S. la
conformità ai requisiti tecnico/operativi
previsti dall’Ente medesimo.
L’Ente nazionale per l’aviazione civile
fa conoscere che, alla luce di quanto
suesposto, ne consegue di non aver mai
rilasciato al nucleo elicotteri dei Vigili del
fuoco di Genova, il Certificato di operatore
aereo (COA) o altra approvazione equivalente. La rispondenza ai requisiti tecnicooperativi della JAR-OPS 3 viene accertata
e verificata da tempo dall’ENAC medesimo
solo per le organizzazioni che risultano
essere in possesso di COA.
L’Ente precisa di non conoscere quali
siano le installazioni sanitarie, fisse o
mobili, utilizzate dal nucleo elicotteri dei
Vigili del fuoco di Genova per assicurare
l’attività oggetto della summenzionata convenzione con la regione Liguria.
Per quanto concerne il personale di
condotta impiegato dal Corpo nazionale
dei Vigili del fuoco l’Ente fa presente che
lo stesso è in possesso di licenze rilasciate dal Ministero dell’interno, in accordo a norme e procedure non note
all’ENAC.
Per ciò che riguarda anche la citata
Circolare ENAC OPV 02 del 23 luglio
1999 la stessa è applicabile ai soli operatori in possesso del Certificato di operatore aereo.
L’Ente infine fa presente che non rientra tra i propri compiti istituzionali esprimere valutazioni in merito all’eventuale
violazione delle normative di gara in un
appalto pubblico nel quale l’Ente medesimo non è stato di fatto coinvolto a
nessun titolo.
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
124
—
Commissione IX
ALLEGATO 3
5-04937 Zanotti: Omologazione dispositivo semaforico
per i non vedenti.
TESTO DELLA RISPOSTA
Con riferimento a quanto richiesto dagli onorevoli interroganti, si rappresenta
che l’unica domanda di omologazione di
un dispositivo acustico per non vedenti
che risulta essere stata presentata del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nel corso del mese di gennaio 2005
riguarda il dispositivo denominato « Konbi-S ITA » della ditta Siemens s.p.a..
L’iter approvativo di tale dispositivo
non è effettivamente ancora concluso
poiché la società proponente non ha ottemperato a quanto ripetutamente richiesto dalla competente struttura del Ministero. Difatti, non risulta a tutt’oggi depositato il richiesto prototipo per permettere
le indispensabili prove di funzionalità.
Il Ministero ha, tuttavia, redatto la
relazione tecnica illustrativa del sistema
che potrà essere trasmessa al Consiglio
superiore dei lavori pubblici per il relativo
parere non appena perverrà il richiesto
prototipo.
Per quanto attiene il segnalatore acustico di posizionamento della palina semaforica, si fa presente che tale dispositivo non sarà oggetto di omologazione
in quanto non previsto dalla norma CEI
214-7 ultima edizione, che viene considerata quale riferimento tecnico condiviso, peraltro, dalle associazioni di categoria.
Si rappresenta, infine, che il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti ha, ad
oggi, già omologato dispositivi dello stesso
tipo a nome di varie società che ne hanno
avanzato richiesta.
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
125
—
Commissione IX
ALLEGATO 4
5-04257 Molinari: Trasporto ferroviario in Basilicata.
TESTO DELLA RISPOSTA
Secondo quanto riferito da Ferrovie
dello Stato s.p.a, la biglietteria della stazione di Potenza Inferiore è rimasta
chiusa solo il giorno 27 aprile 2005 per
circostanze ascrivibili ad imprevisti di gestione interna; si è trattato, pertanto, di un
episodio occasionale. Ferrovie dello Stato
garantisce quindi che lo stesso non è in
alcun modo ascrivibile ad un processo di
ridimensionamento o razionalizzazione
del servizio.
Peraltro, il personale operante nelle
biglietterie della Basilicata è stato incrementato con due ulteriori risorse destinate
alle stazioni di Maratea e Potenza.
Ciò premesso, la società ha sottolineato
che nel giorno in cui si è verificata la
chiusura, cioè il 27 aprile, era comunque
possibile acquistare i titoli di viaggio mediante l’emettitrice automatica o presso
l’edicola della stazione medesima che, data
la particolare circostanza, ha protratto
l’orario di apertura. Di tale chiusura è
stato informato il personale di bordo che
pertanto ha consentito l’accesso ai treni ai
clienti sprovvisti di biglietto senza applicare il pagamento di alcuna sovrattassa.
Allo scopo di limitare i disagi ai viaggiatori, l’atrio della stazione è stato presidiato da addetti all’assistenza alla clientela con il compito di fornire informazioni.
Per quanto riguarda il servizio eurostar
nella regione Basilicata, Ferrovie dello
Stato s.p.a. ha sottolineato che i collegamenti diretti vengono effettuati con materiale 460/480 e quelli indiretti con materiale 460/480 e 500. Peraltro Trenitalia
s.p.a., sulla base dell’analisi della domanda
della clientela, ha avviato un programma
di interventi della flotta ETR allo scopo di
migliorarne il comfort di viaggio.
Tale programma, che interessa il materiale 460/480 e che a tutt’oggi ha investito l’80 per cento della flotta, riguarda la
ristrutturazione degli esterni del materiale
rotabile e interventi mirati in particolare
alla qualità degli ambienti interni ed al
comfort di viaggio, prevedendo:
nuova pellicolatura esterna e introduzione di nuovi pittogrammi;
ripulitura delle toilettes attraverso la
verniciatura dell’ambiente, sostituzione del
lavabo ed inserimento di specchi;
riqualificazione delle carrozze mediante l’introduzione di nuovi poggiatesta
di prese elettriche al posto e di nuovi cesti
porta rifiuti;
riqualificazione degli arredi interni
della carrozza ristorante con una migliore
illuminazione la revisione di poltrone e
tavolini e l’inserimento di elementi di
acciaio per il pianale di lavoro e per i
paracolpi.
Per quanto riguarda specificatamente
la stazione di Potenza Inferiore dal punto
di vista infrastrutturale, sono stati già
portati a temine da parte di Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. i lavori di sistemazione e ripristino della pavimentazione del
1o marciapiede nonché la realizzazione
della striscia gialla di sicurezza con superficie idonea a segnalare agli ipovedenti
il ciglio del marciapiede stesso.
Interventi di maggiore entità saranno
realizzati da Centostazioni s.p.a. con un
investimento stimato in prima approssimazione in circa 716.000,00 euro.
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
126
La data di inizio è prevista nella
seconda metà del corrente anno ed il
completamento entro la prima metà del
2007.
Gli interventi per il restyling della stazione sono in linea con quelli previsti per
—
Commissione IX
le stazioni di caratteristiche similari. L’intervento in questione consentirà all’impianto di divenire un nuovo polo di riferimento grazie ai servizi offerti soprattutto
per quella parte della cittadinanza che
risiede nella zona nuova della città.
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
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127
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Commissione IX
ALLEGATO 5
5-04188 Rosato: Disservizi presso l’aeroporto
« Ronchi dei Legionari » di Trieste.
TESTO DELLA RISPOSTA
In merito alle problematiche inerenti
l’atto ispettivo cui si risponde l’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) ha
fornito elementi i seguenti elementi conoscitivi.
Nell’aeroporto di Ronchi dei Legionari,
nella mattinata del 31 marzo 2005 il volo
AZ1336 risulta essere stato procrastinato
una prima volta di un’ora e cinque minuti
a seguito del ritardato arrivo dell’equipaggio la sera precedente, ritardo di cui i
passeggeri risultano essere stati subito informati.
L’Ente aeronautico fa conoscere che
l’imbarco è quindi iniziato alle ore 7,22 ed
è terminato alle ore 7,30 ma durante
l’espletamento delle relative operazioni è
sopraggiunta un ulteriore causa di ritardo
dovuto a « restrizioni Malpensa ATC », cioè
dello spazio aereo interessato dal volo in
argomento.
Pertanto, i passeggeri sono stati avvertiti della situazione che si stava determinando ed a seguito di ciò una passeggera
è stata riavviata a Monaco ed alla stessa è
stato erogato un DBC (Denided Boarding
Compensation), cioè una forma compensativa del danno subito, l’ENAC pone infine in rilievo che il vettore Alitalia si è
attivato sia inviando telex di assistenza a
Malpensa per « assistenza short connection » sia effettuando alcune telefonate. I
passeggeri sono rimasti a bordo in attesa
di miglioramento dello slot e nel contempo
veniva garantita ai medesimi l’assistenza
da parte del personale di bordo.
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
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128
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Commissione IX
ALLEGATO 6
5-05067 Giuseppe Gianni: Voli della compagnia aerea Alpi Eagles.
TESTO DELLA RISPOSTA
Con riferimento alle questioni sollevate
nell’interrogazione, sono stati richiesti gli
opportuni elementi informativi all’ENAC –
ente nazionale dell’aviazione civile, che ha
rappresentato quanto segue.
A seguito dei numerosi disservizi riscontrati nell’operativo del vettore Alpi
Eagles, l’Enac ha ritenuto opportuno indire una riunione con i vertici gestionali
della compagnia aerea.
Pertanto, il giorno 22 dicembre 2005 si
è svolto presso gli uffici dell’ENAC un
incontro con la predetta società.
Nel corso della riunione, presieduta dal
direttore generale dell’ente, si sono discusse le seguenti questioni:
a) mancanza di un capo scalo presso
l’aeroporto di Catania e conseguente sollecito della nomina dello stesso allo scopo
di garantire i passeggeri e la regolarità del
servizio di assistenza del vettore presso lo
scalo siciliano;
b) ritardi e cancellazioni di voli che
rappresentano il 35 per cento del totale di
reclami ricevuti dall’ENAC. Su questo
tema si è raccomandato al vettore di
attenersi alle prescrizioni della Carta dei
diritti del passeggero, in materia di cancellazioni dei voli, provvedendo non solo al
rimborso del biglietto, ma anche all’assistenza dei passeggeri.
A tal riguardo la società ha confermato
che il vettore provvede, in caso di ritardo
non superiore alle due ore, a fornire al
passeggero un rinfresco. Per ritardi di
durata superiore, viene assicurato uno
spuntino e, in caso di ritardo oltre le
quattro ore, la società corrisponde un
importo compensativo di euro 250, mentre, in caso di cancellazione del volo,
rimborsa il biglietto;
c) caratteristiche dell’aeromobile che
la Società Alpi Eagles ha recentemente
acquisito in flotta;
d) situazione finanziaria della Alpi
Eagles, con richiesta al vettore di fornire
all’ENAC il bilancio 2005 debitamente certificato, cosı̀ come richiesto dalle norme
comunitarie vigenti;
e) rapporti della Alpi Eagles con le
società di gestione aeroportuali, con particolare riferimento alle relazioni con la
SAVE.
La riunione è terminata con le richieste
formulate da parte di ENAC all’Accountable Manager di Alpi Eagles di fornire
alcuni documenti inerenti la risoluzione
delle problematiche discusse, richiesta che
è stata poi formalizzata in una successiva
nota.
Si è fatto, altresı̀, presente che in caso
di inottemperanza l’Enac promuoverà iniziative per ristabilire le condizioni a tutela
dell’utenza.
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
129
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Commissione IX
ALLEGATO 7
5-05079 Meroi: Modalità di aggiudicazione di talune
forniture adottate da RFI SpA,
TESTO DELLA RISPOSTA
Si deve innanzitutto premettere che la
tematica sollevata dagli onorevoli interroganti riguarda fatti ascrivibili a scelte
gestionali ed organizzative della società
R.F.I. – Rete Ferroviaria Italiana non
suscettibili di diretto controllo da parte
dello Stato.
Dagli elementi che Ferrovie dello Stato
S.p.a. ha trasmesso è tuttavia emersa la
seguente situazione che si riferisce a chiarimento dei quesiti presentati.
Gli scambi ferroviari vengono, di
norma, acquisiti direttamente attraverso la
produzione di Officina di RFI. Soltanto
qualora sia necessario far capacità produttiva della predetta struttura, RFI si
rivolge al mercato esterno.
L’acquisizione dei 50 scambi intersezione SI 60 UNI/170/0 12 DP cui fa
riferimento l’interrogazione, è stata dettata
dalla necessità di ricorrere al mercato
essendosi verificata detta condizione e
prospettandosi l’opportunità di proseguire
il rapporto di fornitura, a suo tempo
attivato con il mercato esterno, a fronte di
un contratto ancora in corso e alle condizioni economicamente vantaggiose in
esso previste. I prezzi, infatti, scaturivano
dal confronto delle ditte concorrenti in
gara, sulla base del criterio di scelta del
contraente più basso.
Le « altre aziende » che, successivamente, si sono dichiarate disponibili a
effettuare la medesima fornitura, non avevano in essere rapporti contrattuali a cui
fare riferimento, essendo scaduto di validità il relativo contratto.
Anche per il 2006, nell’ambito della
programmazione dei materiali occorrenti,
si è verificata nuovamente la necessità di
rivolgersi al mercato esterno per soddisfare le richieste di scambi ferroviari eccedenti la capacità produttiva dell’Officina.
Pertanto, è stato pubblicato sulla GUCE
l’avviso indicativo periodico riguardante
l’indizione di gara a procedura negoziata
per la fornitura di scambi della stessa
tipologia, da attivare nel 1o trimestre del
corrente anno. L’avviso di gara sarà rivolto
a tutte le ditte di comprovata idoneità
tecnica, sulla base di apposita selezione
delle domande di partecipazione, da effettuare con riferimento ai requisiti di idoneità generale, economico-finanziaria e
tecnica precisati nel bando di gara.
Ferrovie dello Stato ha, infine, inteso
fare presente a maggiore chiarimento,
che l’acquisizione delle forniture avviene
sempre mediante procedure di gara concorrenziali, ricorrendo all’esperimento di
trattative private singole soltanto nelle
fattispecie previste dalla normativa e,
quindi, principalmente nei casi di privativa industriale. Tutte le procedure di
acquisto vengono esperite in linea con le
norme e i principi dettati dalle Direttive
comunitarie e dalle norme nazionali di
recepimento in materia di aggiudicazione
di contratti di appalto e forniture in base
alla normativa, i fornitori vengono invitati a concorrere o sulla base di apposita
« selezione » a fronte di bandi di gara o
sulla base della « qualificazione » ottenuta
nell’ambito del Sistema di Qualificazione
del Fornitori di Prodotti per Infrastruttura.
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
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130
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Commissione IX
ALLEGATO 8
5-05080 Pasetto: Interventi relativi al trasporto ferroviario italiano.
5-05081 Duca: Interventi relativi al trasporto ferroviario italiano.
TESTO DELLA RISPOSTA
Con il permesso della Presidenza e
degli onorevoli interroganti ritengo di svolgere congiuntamente la risposta alle due
interrogazioni che vertono, sostanzialmente, sulla medesima problematica.
Il quadro normativo che regola la sicurezza dell’esercizio ferroviario sulla rete
ferroviaria nazionale italiana assegna sostanzialmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la funzione di definizione degli standard e norme di sicurezza
su proposta del gestore dell’infrastruttura
nazionale – Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.
che devono essere applicati per l’esercizio
in sicurezza della circolazione ferroviaria.
Al gestore dell’infrastruttura, dall’altra
parte, è assegnata la competenza ad emettere le disposizioni di attuazione dei predetti definiti standard di sicurezza e delle
prescrizioni in materia di requisiti tecnici
ed operativi dell’esercizio.
In tale contesto il programma di introduzione di nuove tecnologie per la protezione della marcia dei treni sull’intera rete
ferroviaria nazionale, attualmente in
corso, comporta una fase di transizione
caratterizzata dalla coesistenza di tratte
non ancora attrezzate con tratte già protette con le nuove tecnologie.
Tale delicata fase di transizione è seguita con particolare attenzione dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e,
per favorire la realizzazione in sicurezza
di detto processo, si è valutata l’introduzione di specifici accorgimenti anche di
natura regolamentare.
Alcune modifiche regolamentari sono
già state introdotte nel corso dello scorso
anno e sono in corso attualmente appro-
fondimenti con il gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale per individuare
nuove misure.
Si evidenzia, inoltre, che è prevista la
riorganizzazione dell’assetto inerente la
sicurezza. Infatti con la Direttiva comunitaria 2004/49/CE è stata introdotta una
nuova disciplina in materia di sicurezza
delle ferrovie, che, tra l’altro, prevede
l’istituzione in ogni stato comunitario di
una autorità preposta alla sicurezza ferroviaria (articolo 16 e seguenti).
Secondo l’articolo 16 di tale Direttiva
l’organismo per la sicurezza, indipendente
sul piano organizzativo, giuridico e decisionale da qualsiasi impresa ferroviaria,
gestore dell’infrastruttura, soggetto richiedente la certificazione ed ente appaltante,
ha compiti di regolamentazione del settore
e di supervisione della sicurezza ferroviaria e rilascia anche i certificati di sicurezza delle infrastrutture e per le Imprese
ferroviarie.
Tali attività sono attualmente di appartenenza in parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, per altra parte,
del Gestore della infrastruttura ferroviaria
Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.
La stessa Direttiva prevede inoltre la
costituzione di un organismo investigativo
permanente, indipendente funzionalmente
dall’autorità preposta alla sicurezza e da
qualsiasi ente di regolamentazione delle
ferrovie, che effettua tutte le verifiche
necessarie in caso di incidente ferroviario.
In forza della Direttiva, pertanto, si
deve non solo procedere all’istituzione dei
nuovi indicati organismi, ma occorre altresı̀ promuovere una profonda revisione
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
131
delle attribuzioni attualmente sussistenti
in materia di disciplina della sicurezza
delle ferrovie.
Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti si è già attivato per la definizione
delle attività e dell’organizzazione dell’organismo per la sicurezza e dell’organismo
investigativo tenendo conto dell’attuale assetto del Ministero stesso e delle Società
del Gruppo F.S. nonché, soprattutto, di
garantire continuità di azione e chiarezza
di moli e responsabilità nel presidio della
sicurezza ferroviaria.
Per quanto riguarda la realizzazione
delle infrastrutture ferroviarie si evidenzia
che l’approccio seguito dal Governo nei
confronti della rete ferroviaria e della
offerta ferroviaria è stato quello di dare
uniformità qualitativa alla intera rete e di
assicurare livelli di sicurezza tecnologicamente sempre più avanzati.
Particolare attenzione è stata posta al
miglioramento del sistema a rete con un
attenta programmazione che ha suddiviso
le risorse tra gli assi ferroviari principali,
cioè a quelli dell’alta capacità/alta velocità
e gli assi secondari.
È utile ricordare che la rete ad alta
velocità/alta capacità, un progetto nato
negli anni 80, è una rete in fase di
realizzazione da più di 15 anni e quindi le
risorse destinate a tale progetto seguono
una evoluzione di crescita lineare non
comparabile con gli interventi di potenziamento e manutenzione della rete storica.
Inoltre le fonti di finanziamento per la
rete AV/AC e per la rete storica sono
nettamente indipendenti e non è possibile
effettuare alcun trasferimento dai distinti
capitoli di spesa.
È invece misurabile la evoluzione del
volano di risorse dedicate alla rete storica
dal 1997 al 2005. Si è passati da poco più
di 1.000 milioni di euro nel 1997 a circa
2.400 milioni di euro nel 2004, mentre
salgono ad oltre 3.000 milioni di euro le
previsioni di spesa complessiva per l’anno
2005 sulla rete ferroviaria convenzionale.
Nei cinque anni che intercorrono dal 1997
al 2001 la spesa per la rete storica è
—
Commissione IX
cresciuta del 52 per cento circa, mentre
nei 5 ami dal 2001 al 2005 la stessa spesa
è aumentata del 78 per cento.
Si evidenzia, inoltre, che gli investimenti previsti dal Contratto dı̀ Programma
tra Stato e gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale, sia quelli connessi con
il potenziamento dell’infrastruttura esistente (nel breve-medio periodo) sia quelli
finalizzati alla realizzazione di nuova infrastruttura (nel lungo periodo), contribuiranno certamente al miglioramento della
mobilità ferroviaria anche e soprattutto
per il trasporto locale.
L’attività di monitoraggio e la conseguente relazione annuale al Parlamento
sulla realizzazione degli investimenti mostra, infatti, l’impegno profuso dal Gestore
dell’infrastruttura ferroviaria nell’attuazione degli interventi nei Nodi e sulle
Direttrici. Infatti i dati rilevati confermano
che continua ad incrementare la spesa per
i programmi inerenti gli investimenti sulle
Direttrici. È in aumento anche la spesa per
i programmi riguardanti gli investimenti
sui Nodi, gli sviluppi più significativi sono
stati registrati per i nodi di Napoli, Torino
e Milano.
In merito agli investimenti in nuovo
materiale rotabile, si deve ricordare che la
normativa e le politiche comunitarie in
vigore escludono la possibilità di aiuti di
Stato alle imprese ferroviarie; di conseguenza, l’ammodernamento del materiale
rotabile è realizzato dall’impresa ferroviaria senza contributi o sussidi statali nel
quadro della propria autonoma programmazione aziendale.
Per quanto riguarda, infine, gli esiti
dell’incontro svoltosi tra il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e l’amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, si
fa presente che in tale occasione sono
state esaminate le cause tecniche alla base
dei disagi verificatesi nel servizio ferroviario e sono stati individuati i seguenti
interventi immediati:
istituzione a livello di Holding FS di
una commissione speciale con incarichi di
supervisione e controllo delle attività di
assistenza alla clientela in situazioni di
emergenza, nonché la creazione di tre
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
132
presidi per migliorare le condizioni di
trasporto con particolare riguardo alla
puntualità, alla programmazione integrata
ed agli investimenti;
—
Commissione IX
trasporto passeggeri è stato articolato in
passeggeri regionale, passeggeri lunga percorrenza e passeggeri velocità;
avvio immediato, già nel corrente
mese di gennaio, di un confronto con tutte
le regioni per verificare congiuntamente la
corrispondenza del nuovo orario con le
esigenze di puntualità, ed intervenire laddove necessario;
prosecuzione degli interventi sulla sicurezza ferroviaria che nell’ultimo anno
hanno registrato una accelerazione [estensione del sistema sistema controllo marcia
treno (SCMT) sulla rete ferroviaria e attrezzaggio con lo stesso sistema della flotta
dei mezzi di trazione];
istituzione di una task force che
ottimizzi al massimo le attuali condizioni
dell’offerta ferroviaria;
costituzione di una unità dedicata
alla pianificazione integrata delle risorse
per la produzione;
adozione, a breve, di provvedimenti
di carattere organizzativo per migliorare
l’operatività e la velocità del Gruppo sui
fondamentali del servizio; in tale ambito il
realizzazione di specifici team operativi per una maggiore integrazione interfunzionale all’interno delle direzioni territoriali.
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
133
—
Commissione IX
ALLEGATO 9
DL 4/2006: Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La IX Commissione Trasporti, poste e
telecomunicazioni,
esaminato il disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, recante misure urgenti in
materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione »
(C. 6259 Governo),
delibera di esprimere:
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
si segnala l’esigenza di prevedere –
nell’ambito delle misure previste dal decreto-legge per il miglioramento della funzionalità dei settori della pubblica amministrazione – che l’Ente nazionale per
l’aviazione civile (ENAC) sia autorizzato
alla assunzione di centocinquanta unità di
personale, compreso il personale comandato da Poste Italiane Spa, con oneri a
carico del proprio bilancio, al fine di
incrementare il livello dei controlli per la
sicurezza del trasporto aereo.
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
134
—
Commissione IX
ALLEGATO 10
Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2003/20/CE
relativa all’uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di
ritenuta per bambini nei veicoli (Atto 574).
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La IX Commissione Trasporti, poste e
telecomunicazioni,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva
2003/20/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell’8 aprile 2003, che modifica
la direttiva 91/671/CEE relativa all’uso
obbligatorio delle cinture di sicurezza e
dei sistemi di ritenuta per bambini nei
veicoli (atto 574),
delibera di esprimere:
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
appare opportuno valutare l’effettiva
rispondenza della previsione dell’articolo
172, comma 6, del codice della strada,
come risultante dalle modifiche apportate
dallo schema di decreto in esame, rispetto
a quanto previsto dall’attuale articolo 2,
paragrafo 2, della direttiva 91/671/CE
nella parte in cui prevede, per i veicoli di
categoria M2 e M3 l’obbligo di sistemi di
ritenuta per bambini omologati conformemente alla normativa europea ovvero, fino
al 9 maggio 2008, alle norme nazionali
vigenti nello Stato membro.
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
135
—
Commissione IX
ALLEGATO 11
Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2003/42/CE
relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell’aviazione
civile (Atto 577).
PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE
La IX Commissione Trasporti, poste e
telecomunicazioni,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva
2003/42/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa alla
segnalazione di taluni eventi nel settore
dell’aviazione civile (atto 577),
delibera di esprimere:
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione:
si segnala l’esigenza di valutare attentamente – d’intesa con i soggetti maggiormente coinvolti dalle nuove previsioni
recate dal provvedimento – la concreta
possibilità di rendere il complesso delle
misure effettivamente operativo entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del
decreto legislativo, come attualmente previsto dall’articolo 10, ovvero se non sia più
opportuno – alla luce della prioritaria
finalità di sicurezza del settore – prevedere un termine più ampio per la concreta
entrata in vigore, quale quello di centoventi giorni dalla sua pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale.
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
136
—
Commissione IX
ALLEGATO 12
Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2003/42/CE
relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell’aviazione
civile (Atto 577).
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La IX Commissione Trasporti, poste e
telecomunicazioni,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva
2003/42/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa alla
segnalazione di taluni eventi nel settore
dell’aviazione civile (atto 577),
delibera di esprimere:
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione:
si segnala l’esigenza di valutare attentamente – d’intesa con i soggetti maggiormente coinvolti dalle nuove previsioni
recate dal provvedimento – la concreta
possibilità di rendere il complesso delle
misure effettivamente operativo entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del
decreto legislativo, come attualmente previsto dall’articolo 10, ovvero se non sia più
opportuno – alla luce della prioritaria
finalità di sicurezza del settore – prevedere un termine più ampio per la concreta
entrata in vigore, quale quello di centoventi giorni dalla sua pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale.
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
137
—
Commissione X
X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)
S O M M A R I O
SEDE CONSULTIVA:
DL 4/06: Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica
amministrazione. C. 6259 Governo (Parere alla I Commissione) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
137
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141
Disposizioni in materia di professioni sanitarie non mediche e delega al Governo per
l’istituzione dei relativi ordini professionali. C. 6229, approvato, in un testo unificato, dal
Senato, ed abb. (Parere alla XII Commissione) (Esame e conclusione – Nulla osta) . . . .
138
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . .
139
INDAGINE CONOSCITIVA:
Indagine conoscitiva sulle prospettive degli assetti proprietari delle imprese energetiche e sui
prezzi dell’energia in Italia.
Audizione di rappresentanti di British Gas Italia (Svolgimento e conclusione) . . . . . . . . . . . . .
139
Audizione di rappresentanti di Snam Rete Gas (Svolgimento e conclusione) . . . . . . . . . . . . . . .
139
Audizione di rappresentanti di Energia Spa (Svolgimento e conclusione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140
SEDE CONSULTIVA
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006. — Presidenza del presidente Bruno TABACCI.
La seduta comincia alle 8.40.
DL 4/06: Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione.
C. 6259 Governo.
(Parere alla I Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere
favorevole con osservazione).
La Commissione prosegue l’esame del
provvedimento in oggetto, rinviato nella
seduta di ieri.
Luigi D’AGRÒ (UDC-CCD-CDU), relatore, ricorda di aver svolto, nella seduta di
ieri, una relazione nella quale si era principalmente soffermato sugli aspetti di preminente interesse per la X Commissione.
In proposito, ritiene che l’attuale formulazione del comma 8 dell’articolo 20 suscita talune perplessità, laddove si limita a
richiamare il solo secondo periodo del
comma 12 dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 79 del 1999, piuttosto che l’intero comma, consentendo cosı̀ l’eventuale
anticipazione dei soli importi che il Gestore è tenuto a riconoscere ai produttori
per le cosiddette « eccedenze » di energia
elettrica da fonti rinnovabili e assimilate,
rimanendo pertanto esclusa dall’operazione finanziaria in oggetto l’energia di cui
al primo e al terzo periodo del medesimo
articolo 3 comma 12.
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
138
Alla luce di tali considerazioni, formula una proposta di parere favorevole
con un’osservazione con la quale invitare
la Commissione a modificare il disposto
del comma 8 dell’articolo 20 nel senso
indicato.
Nessuno chiedendo di intervenire, la
Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione del relatore (vedi allegato).
Disposizioni in materia di professioni sanitarie non
mediche e delega al Governo per l’istituzione dei
relativi ordini professionali.
C. 6229, approvato, in un testo unificato, dal Senato,
ed abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Nulla osta).
La Commissione
provvedimento.
inizia
l’esame
del
Luigi D’AGRÒ (UDC-CCD-CDU), relatore, illustra i contenuti del provvedimento in oggetto, frutto di un disegno di
legge del Governo e di alcune proposte di
legge di iniziativa parlamentare, che, al
fine di accrescere la qualificazione degli
operatori sanitari, detta nuove regole in
materia di professioni sanitarie non mediche e conferisce una delega al Governo
per l’istituzione dei relativi ordini professionali. Il progetto di legge dispone
anche l’istituzione di nuove professioni in
ambito sanitario e prevede infine norme
modificative dei requisiti per l’accesso
all’incarico di direttore generale, nonché
degli obblighi inerenti la formazione permanente e continua del personale sanitario.
Fa quindi presente che il progetto di
legge, nel testo approvato dal Senato, è
composto di 7 articoli.
In particolare, l’articolo 1 introduce
un’abilitazione rilasciata dallo Stato per
l’esercizio delle attività previste dalle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e
della prevenzione, prevede la competenza
—
Commissione X
delle regioni in ordine all’individuazione
e alla formazione dei profili di operatori
di interesse sanitario non riconducibili
alle citate professioni sanitarie e precisa
che la normativa in esame si applica alle
regioni a statuto ordinario e alle province
autonome nei limiti dei rispettivi statuti
e norme di attuazione.
L’articolo 2, ai commi da 1 a 4,
prefigura i nuovi percorsi formativi che
andranno a sostituire o a modificare
quelli attualmente disciplinati dai decreti
del ministro dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica del 2 aprile 2001,
mentre il comma 5 del medesimo articolo
modifica la disciplina prevista per l’accesso alla carica di direttore generale
delle ASL. Il successivo comma 6 modifica quindi la vigente disciplina in materia di partecipazione ai programmi di
formazione continua, dalla quale sono
esonerati i laureati in medicina e chirurgia e gli altri operatori delle professioni sanitarie.
Illustra quindi i contenuti dell’articolo
3, che istituisce gli ordini e gli albi delle
professioni sanitarie, ai quali devono accedere gli operatori delle professioni sanitarie esistenti e quelle di nuova configurazione. I nuovi ordini e albi sono
anch’essi finalizzati ad accrescere il livello deontologico e professionale degli
operatori del campo sanitario. A tal fine,
l’articolo 4 conferisce una delega al Governo, da esercitare previo parere della
Conferenza Stato regioni e delle commissioni parlamentari competenti, sulla base
di determinati princı̀pi e criteri direttivi,
tra i quali, in particolare, la trasformazione degli collegi professionali esistenti
in ordini professionali, con l’istituzione di
un ordine specifico, con albi separati per
ognuna delle professioni previste, per ciascuna delle citate aree di professioni
sanitarie; la possibilità di costituire un
unico ordine per due o più delle aree di
professioni sanitarie individuate; l’eventuale istituzione di ordini separati per le
professioni i cui albi abbiano almeno
ventimila iscritti; l’aggiornamento della
definizione delle figure professionali da
includere nelle fattispecie previste dalla
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
139
legge n. 251 del 2000; l’articolazione degli
ordini a livello provinciale o regionale o
nazionale, in relazione al numero degli
operatori.
Fa quindi presente che il successivo
articolo 5 disciplina l’istituzione di nuove
professioni in ambito sanitario, operanti
su tutto il territorio nazionale, individuate attraverso direttive comunitarie,
ovvero su iniziativa dello Stato o delle
regioni, da collocare comunque nelle
quattro aree professionali sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione.
Da ultimo, fa presente che l’articolo 6
istituisce la funzione di coordinamento per
le predette professioni sanitarie, mentre il
successivo articolo 7 definisce le disposizioni di attuazione del provvedimento e
reca la copertura finanziaria.
Alla luce di tali considerazioni e ritenendo che il provvedimento in oggetto non
investa aspetti di competenza della Commissione, formula una proposta di parere
di nulla osta.
Nessuno chiedendo di intervenire, la
Commissione approva la proposta di parere di nulla osta formulata dal relatore.
—
Commissione X
Indagine conoscitiva sulle prospettive degli assetti
proprietari delle imprese energetiche e sui prezzi
dell’energia in Italia.
Audizione di rappresentanti di British Gas Italia.
(Svolgimento e conclusione).
Bruno TABACCI, presidente, propone
che la pubblicità dei lavori sia assicurata
anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.
Non essendovi obiezioni, ne dispone
l’attivazione.
Introduce quindi l’audizione.
Franco FASSIO, Presidente di BG Italia
Spa, svolge una relazione sui temi oggetto
dell’indagine.
Intervengono quindi, per formulare
quesiti ed osservazioni, i deputati Erminio
Angelo QUARTIANI (DS-U), Massimo
POLLEDRI (LNFP) e Bruno TABACCI,
presidente, ai quali risponde Franco FASSIO, Presidente di BG Italia Spa.
Bruno TABACCI, presidente, ringrazia gli
intervenuti e dichiara conclusa l’audizione.
Audizione di rappresentanti di Snam Rete Gas.
La seduta termina alle 9.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
L’ufficio di presidenza si è riunito dalle
20.25 alle 20.35.
INDAGINE CONOSCITIVA
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006. — Presidenza del presidente Bruno TABACCI, indi
del vicepresidente Ruggero RUGGERI.
La seduta comincia alle 20.35.
(Svolgimento e conclusione).
Bruno TABACCI, presidente, introduce
l’audizione.
Alberto MEOMARTINI, presidente di
Snam Rete Gas, svolge una relazione sui
temi oggetto dell’indagine.
Intervengono quindi, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Stefano SAGLIA (AN), Erminio Angelo QUARTIANI
(DS-U), Massimo POLLEDRI (LNFP) e
Bruno TABACCI, presidente, ai quali rispondono Alberto MEOMARTINI, presidente di
Snam Rete Gas, Paolo CAROPRESO, assistente del presidente, e Carlo MALACARNE,
Direttore generale di Snam Rete Gas.
Bruno TABACCI, presidente, ringrazia gli
intervenuti e dichiara conclusa l’audizione.
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
140
Audizione di rappresentanti di Energia Spa.
(Svolgimento e conclusione).
Bruno TABACCI, presidente, introduce
l’audizione.
Massimo ORLANDI, amministratore delegato di Energia Spa, svolge una relazione
sui temi oggetto dell’indagine.
Interviene quindi, per formulare quesiti
ed osservazioni, i deputati Erminio Angelo
QUARTIANI (DS-U), Stefano SAGLIA (AN)
—
Commissione X
e Ruggero RUGGERI, presidente, ai quali
risponde Massimo ORLANDI, amministratore delegato di Energia Spa.
Ruggero RUGGERI, presidente, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa
l’audizione.
La seduta termina alle 22.50.
N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
141
—
Commissione X
ALLEGATO
DL 4/06: Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento
della pubblica amministrazione (C. 6259 Governo).
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La X Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 6259,
di conversione del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, recante « Misure urgenti
in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione »,
delibera di esprimere
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
a) valuti la Commissione di merito
l’opportunità di richiamare, all’articolo 20,
comma 8, l’intero comma 12 dell’articolo
3 del decreto legislativo n. 79/99, posto
che l’attuale formulazione della norma,
richiamando il solo secondo periodo del
citato comma 12, consente l’eventuale anticipazione dei soli importi che il Gestore
è tenuto a riconoscere ai produttori per le
cosiddette « eccedenze » di energia elettrica da fonti rinnovabili e assimilate,
rimanendo pertanto esclusa dall’operazione finanziaria in oggetto l’energia di cui
al primo e al terzo periodo del medesimo
articolo 3 comma 12.
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
142
—
Commissione XI
XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)
S O M M A R I O
SEDE REFERENTE:
Rinuncia al recupero delle prestazioni pensionistiche indebite e modifica della normativa
relativa al cumulo tra le prestazioni erogate dall’INAIL e dall’INPS. C. 6223 Governo,
C. 1450 Cordoni, C. 2960 Dario Galli e C. 5439 Campa (Seguito dell’esame e rinvio) . . .
142
Sui lavori della Commissione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
143
SEDE CONSULTIVA:
DL 4/2006: Organizzazione della pubblica amministrazione. C. 6259 (Parere alla I Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
144
AVVERTENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
147
SEDE REFERENTE
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006. — Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Alberto Brambilla.
La seduta comincia alle 14.20.
Rinuncia al recupero delle prestazioni pensionistiche
indebite e modifica della normativa relativa al
cumulo tra le prestazioni erogate dall’INAIL e dall’INPS.
C. 6223 Governo, C. 1450 Cordoni, C. 2960 Dario
Galli e C. 5439 Campa.
(Seguito dell’esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame, rinviato, da ultimo, nella seduta di ieri.
Domenico BENEDETTI VALENTINI,
presidente, ricorda che nella seduta di ieri
è stato espresso il parere del relatore e
del Governo sugli emendamenti presentati.
Angelo SANTORI (FI), relatore, rispondendo alle obiezioni sollevate dal deputato
Guerzoni nella seduta di ieri, dichiara che
la maggioranza è disposta a ritirare tutti
gli articoli aggiuntivi presentati, tranne
l’articolo aggiuntivo Benedetti Valentini
3.02, su cui ritiene sia possibile raccogliere
anche il consenso dell’opposizione.
Roberto GUERZONI (DS-U), premesso
che l’obiettivo della Commissione deve
essere innanzitutto approvare le norme
finalizzate all’eliminazione del divieto di
cumulo tra le prestazioni erogate dall’INAIL e dall’INPS, su cui da tempo si è
impegnata, nonché, secondariamente, la
norma relativa alla rinuncia al recupero
delle prestazione pensionistiche indebite,
ritiene che, per quanto attiene all’articolo
aggiuntivo Benedetti Valentini 3.02, relativo alla prosecuzione volontaria della
contribuzione per gli iscritti alla gestione
separata dell’INPS, debba essere chiarito
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
143
dal Governo se vi sia la necessaria copertura. Sottolinea infatti come occorra evitare il rischio che non si approvino le
norme su cui da tempo è maturato il
consenso dei gruppi.
Cesare CAMPA (FI) ritiene che la Commissione possa approvare l’articolo aggiuntivo 3.02 e trasmettere successivamente il testo alla Commissione bilancio,
che nel suo parere potrà valutare gli
aspetti relativi ad eventuali oneri collegati
a tale articolo aggiuntivo; qualora vi fossero difficoltà a tale riguardo, vi si potrebbe rinunciare per consentire l’immediata approvazione in sede legislativa delle
norme relative al superamento del divieto
di cumulo tra le prestazioni erogate dall’INAIL e dall’INPS e alla rinuncia al
recupero delle prestazione pensionistiche
indebite. Evidenzia pertanto l’opportunità
che il parere della Commissione bilancio
venga tempestivamente espresso e che si
avviino sin da subito le procedure necessarie per il trasferimento in sede legislativa del provvedimento.
Domenico BENEDETTI VALENTINI,
presidente, ritira gli articoli aggiuntivi 3.01,
3.03, 3.04, 3.05, 3.06, 3.07, 3.08 e 3.09.
Roberto GUERZONI (DS-U) ritira i
suoi emendamenti 1.1 e 1.2, nonché i suoi
articoli aggiuntivi 1.01 e 1.02.
La Commissione, con distinte votazioni,
approva l’articolo aggiuntivo Benedetti Valentini 3.02 e l’emendamento 4.1 del relatore.
Domenico BENEDETTI VALENTINI,
presidente, avverte che il testo sarà subito
trasmesso alle Commissioni competenti in
sede consultiva, anche ai fini dell’eventuale
trasferimento alla sede legislativa.
Nessun altro chiedendo di intervenire,
rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra
seduta.
—
Commissione XI
Sui lavori della Commissione.
Luigi MANINETTI (UDC), intervenendo
sui lavori della Commissione, invita il
sottosegretario per il lavoro e le politiche
sociali a fornire chiarimenti relativamente
alla notizia, riportata sulla stampa
odierna, del probabile mancato recepimento del parere espresso dalle Commissioni parlamentari sullo schema di decreto
legislativo relativo alla totalizzazione dei
periodi assicurativi.
Il sottosegretario Alberto BRAMBILLA
riferisce che, nella giornata di domani,
il ministro del lavoro presenterà, nella sede del Consiglio dei ministri, un
testo del decreto legislativo sulla totalizzazione che recepisce le condizioni
poste nei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari; tuttavia, a causa delle
obiezioni poste dalla Ragioneria generale dello Stato, sarà difficilmente recepita la condizione relativa alla facoltà
di cumulo dei periodi assicurativi di
durata non inferiore a cinque anni, anziché a sei anni. Invece, per quanto
attiene alle modalità di calcolo del trattamento a carico degli enti previdenziali
pubblici sulla base dell’ordinamento della
specifica gestione, le argomentazioni del
Ministero del lavoro dovrebbero essere
convincenti e consentire il recepimento
della condizione posta nei pareri parlamentari.
La seduta termina alle 14.40.
SEDE CONSULTIVA
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006. — Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI.
La seduta comincia alle 14.40.
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
144
DL 4/2006: Organizzazione della pubblica amministrazione.
C. 6259.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l’esame.
Domenico BENEDETTI VALENTINI,
presidente, avverte che, sostituirà personalmente il relatore, impossibilitato ad intervenire alla seduta odierna.
Rileva quindi come il decreto-legge su
cui la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla I Commissione Affari
costituzionali prevede misure finalizzate a
valorizzare i dipendenti pubblici, nonché
altre misure settoriali necessarie ad assicurare la funzionalità della pubblica amministrazione. Tra le misure che il decreto
introduce assume un particolare rilievo la
creazione di una cabina di regia che
coordini l’attività di indirizzo e la guida
strategica delle politiche di semplificazione
e di qualità della regolazione (Comitato di
indirizzo interministeriale), le norme relative ai dipendenti pubblici e le disposizioni che semplificano gli adempimenti
amministrativi per le persone con disabilità.
Passando al testo, l’articolo 1 reca disposizioni di varia natura finalizzate a
promuovere e verificare la semplificazione
e la qualità della produzione normativa,
nonché il monitoraggio e la valutazione
della regolazione, prevedendo in primo
luogo l’istituzione di un apposito Comitato
interministeriale per indirizzare le politiche di semplificazione e di qualità della
regolazione.
L’articolo 2 amplia i requisiti per il
conferimento dell’incarico di dirigente amministrativo della Scuola superiore della
pubblica amministrazione. L’articolo 3 introduce la possibilità, per il personale
delle amministrazioni dello Stato in posizione di comando o fuori ruolo, di ottenere la « stabilizzazione » transitando nei
ruoli delle amministrazioni presso cui prestano servizio. L’articolo 4 è volto a porre
dei vincoli più stringenti per il ricorso, da
—
Commissione XI
parte delle pubbliche amministrazioni, ai
contratti di lavoro a tempo determinato, ai
contratti di formazione e lavoro e alle
altre forme flessibili di utilizzazione del
personale. L’articolo 5 autorizza la Croce
rossa italiana a prorogare, fino al 31
dicembre 2006, i contratti di lavoro a
tempo determinato in essere.
L’articolo 6 detta una serie di disposizioni volte ad agevolare le persone affette
da disabilità, con riferimento alle procedure relative agli accertamenti sanitari
previsti dalla legge. L’articolo 7 è volto a
realizzare un sistema di monitoraggio in
materia di accesso al lavoro presso pubbliche amministrazioni dei soggetti disabili
ai sensi della disciplina del collocamento
obbligatorio. L’articolo 8 rende permanente il Comitato nazionale italiano per il
microcredito istituito nel 2005, Anno Internazionale del Microcredito. L’articolo 9
autorizza l’istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, di una
banca dati informatica allo scopo di « agevolare l’incontro tra le domande di mobilità volontaria dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e il fabbisogno
professionale delle stesse ».
L’articolo 10, comma 1, con una novella
al comma 3 dell’articolo 10-bis del decreto-legge 203/2005, amplia l’ambito soggettivo di applicazione della procedura di
mobilità del contingente di segretari comunali e provinciali da assegnare al Dipartimento della funzione pubblica con
l’obiettivo di rafforzare alcune attività di
competenza del Dipartimento medesimo.
Il successivo comma 2 prevede, attraverso
l’inserimento di un comma 2-bis all’articolo 40 del decreto legislativo 165 del
2001, l’introduzione di una disciplina distinta nel CCNL di comparto, per i segretari comunali e provinciali. L’articolo 11
modifica il comma 1 dell’articolo 6 del
decreto legislativo n. 165 del 2001 al fine
di migliorare la definizione dei fabbisogni
di personale delle pubbliche amministrazioni. L’articolo 12 consente alle amministrazioni pubbliche che erano state autorizzate ad avviare le assunzioni a tempo
indeterminato di personale ai sensi del
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
145
decreto del Presidente della Repubblica 6
settembre 2005, a completare le assunzioni
in oggetto entro il 30 aprile 2006. Lo stesso
articolo, inoltre, stabilisce che le assunzioni a tempo indeterminato previste per il
2005, possano essere effettuate dagli enti
locali, dalle Camere di commercio e del
Servizio sanitario nazionale, secondo le
modalità ed i criteri individuati in appositi
decreti.
L’articolo 13 disciplina in maniera più
rigorosa, rispetto alla normativa previgente, per le pubbliche amministrazioni,
il ricorso a collaborazioni coordinate e
continuative e comunque il conferimento
di incarichi individuali, ad esperti di
provata competenza, per esigenze cui non
si può far fronte con il personale in
servizio. L’articolo 14 prevede la trasformazione dei contratti di formazione e
lavoro in essere presso l’INPDAP, l’INPS
e l’INAIL, già prorogati, in contratti di
lavoro a tempo indeterminato. L’articolo
15 uniforma i limiti di durata minimi e
massimi (rispettivamente 3 e 5 anni) per
tutti i tipi di incarichi di funzione dirigenziale conferiti al personale esterno ai
ruoli dei dirigenti. L’articolo 16 disciplina
la fattispecie della reggenza di uffici dirigenziali non generali per gli organi
dell’amministrazione periferica del Ministero per i beni e le attività culturali.
L’articolo 17 istituisce, presso il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, un
sistema di controllo e monitoraggio delle
informazioni inerenti alla sicurezza e alla
regolarità della circolazione stradale e
dello svolgimento dei servizi di trasporto.
Il sistema deve essere realizzato mediante
il continuo interscambio di dati reso
possibile dalla connessione stabile, in via
telematica, dei centri di controllo, delle
sale operative e delle strutture apposite
esistenti presso le pubbliche amministrazioni, gli enti ed i soggetti operatori,
pubblici e privati, comunque preposti ai
settori della circolazione stradale e del
trasporto dei passeggeri e delle merci.
L’articolo 18 interviene sulla disciplina
relativa alla acquisizione, da parte dello
Stato, della quota di diritti di utilizzazione
e sfruttamento dei film finanziati ai sensi
—
Commissione XI
del decreto legislativo n. 28 del 2004, nel
caso di mancata restituzione della quota
finanziata dallo Stato. A tal fine, si prevede che la gestione di tali diritti, nonché
di quelli relativi ai film già finanziati ai
sensi dell’articolo 28 della L. 1213/1965,
sia affidata a Cinecittà Holding S.p.A. e
che le relative procedure siano oggetto di
una specifica convenzione tra il Ministero
e detta società. L’articolo 19 autorizza
l’incremento dell’organico dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato
nella misura di sette unità, per le nuove
funzioni di vigilanza in materia di concorrenza bancaria ad essa conferite dall’articolo 19 della L. 262/2005, concernente la tutela del risparmio e la disciplina
dei mercati finanziari. I commi da 1 a 8
dell’articolo 20 recano disposizioni urgenti
in materia di energia elettrica finalizzate a
contenere il costo della tariffa elettrica,
mentre i commi 9 e 10 del medesimo
articolo recano disposizioni in materia di
interventi per la razionalizzazione, ristrutturazione e riconversione produttiva dell’industria bellica.
L’articolo 21 prevede che la Stretto di
Messina Spa, titolare della concessione di
cui alla legge 1158/1971, sia altresı̀ autorizzata a svolgere attività di individuazione, progettazione, promozione, realizzazione e gestione di infrastrutture di
trasporti e di opere connesse, nonché ad
assumere ed espletare, quale organismo di
diritto pubblico, compiti di assistenza tecnica a pubbliche amministrazioni per l’appalto di infrastrutture di trasporti. L’articolo 22, commi 1 e 2, concerne il conferimento di funzioni direttive e semidirettive a magistrati ordinari e del CSM,
stabilendo che, ai fini del conferimento ex
L. 150/2005, di delega al Governo per la
riforma
dell’ordinamento
giudiziario,
debba essere valutato dal CSM lo svolgimento di particolari funzioni ed incarichi,
e dettando disposizioni transitorie relative
alla situazione antecedente all’entrata in
vigore del decreto-legge. Il comma 3 dell’articolo 22 attiene al ricollocamento in
ruolo di magistrati elettivi componenti il
CSM alla scadenza del mandato. L’articolo
23 reca norme finalizzate a rimediare alla
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
146
carenza di figure professionali idonee allo
svolgimento della funzione di coadiutore
notarile, allargando (comma 1) la platea
dei candidati coadiutori e (comma 2) dettando disposizioni in merito alla competenza alla nomina del coadiutore temporaneo in casi stabiliti di assenza del notaio. Il comma 3 abroga, infine, il previgente limite temporale allo svolgimento
delle funzioni di coadiutore notarile. L’articolo 24 modifica l’articolo 8 della L.
84/1994, incidendo sulla procedura di nomina del Presidente dell’Autorità portuale
con la previsione di un’ulteriore intesa in
sede di Conferenza unificata Stato-regionicittà e autonomie locali. L’articolo 25
permette la partecipazione al concorso per
esami per la dirigenza pubblica di coloro
che hanno ricoperto incarichi dirigenziali
presso pubbliche amministrazioni, per un
periodo non inferiore a 2 anni se in
possesso, oltre che del diploma di laurea,
anche del diploma triennale di dottorato
di ricerca.
L’articolo 26 chiarisce che gli oneri
derivanti dall’istituzione dell’Ufficio per il
contrasto delle discriminazioni presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri, inclusi quelli relativi al personale, devono
trovare copertura finanziaria esclusivamente nella disponibilità dell’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 29, co.
2, della legge comunitaria 2001. L’articolo
27 assegna un contributo straordinario di
200.000 euro annui per il triennio 20062008 a favore del Comitato atlantico italiano. L’articolo 28 reca un’autorizzazione
di spesa pari a 10 milioni di euro in favore
dell’ISFOL, al fine di garantire l’espletamento dei compiti istituzionali dello stesso
ente. L’articolo 29 apporta alcune modifiche alla disciplina delle fondazioni lirico-sinfoniche, stabilendo che i membri
dei consigli di amministrazione delle fondazioni (il cui numero è pari a sette
compreso il presidente) possano essere
aumentati fino a nove (lettera a)); in tal
caso all’autorità di Governo competente in
materia di spettacolo sono attribuiti almeno due rappresentanti (lettera b)). L’articolo 30 autorizza un contributo annuale
di 4 milioni di euro per 15 anni, a
—
Commissione XI
decorrere dal 2007, per rafforzare le capacità di pattugliamento e sorveglianza
marittima del Corpo delle capitanerie di
porto-Guardia costiera, tramite l’adeguamento della propria struttura aeronavale.
L’articolo 31 individua un limite temporale
per il riconoscimento delle regolazioni debitorie dei disavanzi delle ferrovie in concessione ed in ex gestione commissariale
governativa comprensivi anche degli oneri
di trattamento di fine rapporto maturati
alla data del 31 dicembre 2000. A tal fine
la disposizione limita il riconoscimento di
tali regolazioni alle istruttorie, eseguite
congiuntamente dal Ministero dell’economia e delle finanze e dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, relative alle
istanze presentate e alle comunicazioni
effettuate dalle aziende interessate entro
la data del 31 agosto 2005.
L’articolo 32 proroga al 31 dicembre
2006 il termine per l’accertamento preventivo del possesso della carta di identità
elettronica; tale verifica è finalizzata all’emissione, in favore dei cittadini che non
risiedono nei comuni in cui è rilasciato
tale documento, della carta nazionale di
servizi. L’articolo 33 prevede che una
quota pari a 10 milioni di euro a valere
sull’autorizzazione di spesa per l’anno
2005 relativa al fondo per interventi
straordinari della Presidenza del Consiglio,
istituito dall’articolo 32-bis del decretolegge 269/2003, sia conservata in bilancio
e versata in entrata nel 2006, per essere
destinata al finanziamento della prosecuzione dei lavori per la realizzazione del
« Centro per la documentazione e valorizzazione delle arti contemporanee » istituito dalla L. 237/1999. L’articolo 34 reca
l’istituzione, ai fini dell’immediato potenziamento del Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e senza aumenti
di spesa a carico del bilancio dello Stato,
della Direzione generale per il danno ambientale. L’articolo 35, infine, dispone in
ordine all’entrata in vigore del decretolegge.
Formula infine una proposta di parere
favorevole.
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
147
Roberto GUERZONI (DS-U) dichiara il
voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, evidenziando
come sarebbe opportuno che il Governo
ritirasse il decreto-legge in esame, che
contiene norme del tutto inaccettabili. Ritiene sufficiente, quale esempio, fare rapidamente riferimento al contenuto dell’articolo 1, che prevede l’istituzione di un
nuovo Comitato interministeriale di indirizzo che si aggiunge alla Commissione per
la semplificazione e la qualità della regolazione, ciascuno con le relative necessità
di personale, scelto anche tra estranei alla
pubblica amministrazione. Si prevede
inoltre che, nel 2006, il Ministro per
l’attuazione del programma di Governo
(figura che potrebbe anche essere soppressa nella futura compagine governativa)
dia vita ad un ulteriore Comitato tecnico
istituito presso la presidenza del Consiglio
dei ministri per attività di monitoraggio e
valutazione della regolazione e dei suoi
effetti e per i conseguenti aspetti di comunicazione istituzionale, comitato che a
sua volta potrà avvalersi di una segreteria
tecnica composta da personale scelto anche tra estranei alla pubblica amministrazione. Ribadisce pertanto il voto contrario
del suo gruppo.
Cesare CAMPA (FI) dichiara il voto
favorevole del suo gruppo, sottolineando
come egli personalmente abbia presentato,
nella sede della Commissione di merito, un
articolo aggiuntivo finalizzato a prevedere
che non siano soggetti a permesso di
costruire o a denuncia di inizio attività gli
allestimenti mobili di pernottamento quali
roulotte, caravan, case mobili o maxicaravan.
La Commissione approva la proposta di
parere del relatore.
La seduta termina alle 15.
—
Commissione XI
AVVERTENZA
I seguenti punti all’ordine del giorno
non sono stati trattati:
SEDE REFERENTE
Tutela e trattamento funzionari internazionali.
C. 5425 Calzolaio.
Ricalcalo del trattamento pensionistico dei
lavoratori postelegrafonici.
C. T.U. 535 e abb.
Benefici previdenziali per i lavoratori del
Sulcis-Iglesiente.
C. 2837 Mereu.
Validità delle graduatorie dei concorsi nella
PA.
C. 4495 Santori.
Istituzione del profilo di docente presso la
Scuola di lingue estere dell’Esercito.
C. 6023, approvato dal Senato e C. 5654
Perrotta.
Tutela previdenziale dei giudici di pace.
C. 4900 Lo Presti, C. 5028 Taglialatela e C.
6005 Lucchese.
Bilancio dei sindacati e trattenute sindacali.
C. 1900 Martinelli e C. 4116 Pagliarini.
SEDE CONSULTIVA
Disposizioni in materia di polizia locale.
C. 2 e abb. esame del testo unificato.
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
148
—
Commissione XII
XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)
S O M M A R I O
INDAGINE CONOSCITIVA:
Indagine conoscitiva sull’applicazione della legge n. 194 del 1978, recante « Norme per la
tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza », in particolare per quanto riguarda le funzioni attribuite dalla legge ai consultori familiari.
Seguito dell’audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province
autonome (Seguito dello svolgimento e conclusione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
148
SEDE LEGISLATIVA:
Modifica alla legge 14 febbraio 1974, n. 37, in materia di accesso dei cani guida dei ciechi
sui mezzi di trasporto pubblico e negli esercizi aperti al pubblico. C. 294 Giacco e C. 633
Battaglia (Seguito della discussione e approvazione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
149
ALLEGATO 1 (Articolo aggiuntivo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
152
Disciplina del riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della morte improvvisa del
lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto. C. 4248-B, approvata dalla 12a Commissione
del Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dalla 12a Commissione del
Senato (Seguito della discussione e approvazione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
150
ALLEGATO 2 (Emendamento) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
153
SEDE REFERENTE:
Disposizioni in materia di professioni sanitarie non mediche e delega al Governo per
l’istituzione dei relativi ordini professionali. C. 6229, approvato dal Senato, C. 2360
Francesca Martini, C. 2613 Battaglia, C. 2617 Lucchese, C. 2936 Battaglia, C. 3656 Anna
Maria Leone, C. 3881 Battaglia, C. 4057 Francesca Martini, C. 5274 Moroni e C. 5769
Milanese (Seguito dell’esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
150
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . .
151
AVVERTENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
151
ERRATA CORRIGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
151
INDAGINE CONOSCITIVA
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.
— Intervengono i sottosegretari di Stato per
la salute Domenico Di Virgilio e Cesare
Cursi.
La seduta comincia alle 14.05.
Indagine conoscitiva sull’applicazione della legge
n. 194 del 1978, recante « Norme per la tutela
sociale della maternità e sull’interruzione volontaria
della gravidanza », in particolare per quanto riguarda le funzioni attribuite dalla legge ai consultori
familiari.
Seguito dell’audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome.
(Seguito dello svolgimento e conclusione).
Giuseppe PALUMBO, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assi-
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
149
curata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l’attivazione.
Introduce, quindi, il seguito dell’audizione, rinviata nella seduta del 17 gennaio
2006.
Intervengono, quindi, per porre quesiti
e formulare osservazioni, i deputati Riccardo TAMBURRO (FI), Francesca MARTINI (LNFP), Marida BOLOGNESI (DS-U)
e Francesco Paolo LUCCHESE (UDC-CCDCDU).
Enrico ROSSI, Coordinatore della Commissione salute nell’ambito della Conferenza delle regioni e delle province autonome, risponde in relazione ai quesiti
posti dai deputati intervenuti nella seduta
odierna e in quella precedente e rende
ulteriori precisazioni.
Giuseppe PALUMBO, presidente, ringrazia l’assessore Rossi per il suo intervento. Dichiara, quindi, conclusa l’audizione.
La seduta termina alle 14.45.
N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.
SEDE LEGISLATIVA
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.
— Interviene il sottosegretario di Stato per
la salute Domenico Di Virgilio.
La seduta comincia alle 14.45.
Modifica alla legge 14 febbraio 1974, n. 37, in
materia di accesso dei cani guida dei ciechi sui
mezzi di trasporto pubblico e negli esercizi aperti al
pubblico.
C. 294 Giacco e C. 633 Battaglia.
(Seguito della discussione e approvazione).
—
Commissione XII
La Commissione prosegue la discussione, rinviata il 17 gennaio 2006.
Giuseppe PALUMBO, presidente, avverte che, ai sensi dell’articolo 65, comma
2, del regolamento, la pubblicità delle
sedute per la discussione delle proposte di
legge in sede legislativa è assicurata anche
tramite impianti audiovisivi a circuito
chiuso. Ne dispone, pertanto, l’attivazione.
Ricorda che nella precedente seduta è
stata svolta la relazione introduttiva e si è
chiusa la discussione sulle linee generali.
Ricorda altresı̀ che la Commissione ha
deliberato di adottare quale testo base per
il seguito della discussione il nuovo testo
della proposta di legge C. 294, come risultante dagli emendamenti approvati
dalla Commissione in sede referente nella
seduta del 29 novembre 2005. Avverte che
è stato presentato un articolo aggiuntivo al
testo base (vedi allegato 1).
Luigi GIACCO (DS-U), relatore, esprime
parere contrario sull’articolo aggiuntivo
Buontempo 1.01.
Il sottosegretario Domenico DI VIRGILIO, rilevato che l’articolo aggiuntivo 1.01
nella sostanza riproduce una proposta
emendativa già esaminata dalla Commissione nel corso dell’esame in sede referente
e che lo stesso reca oltretutto un contenuto
normativo per alcuni versi pleonastico, invita al ritiro dell’articolo aggiuntivo, avvertendo che, diversamente, il parere del Governo deve intendersi contrario.
Giuseppe PALUMBO, presidente, constata l’assenza del presentatore dell’articolo aggiuntivo Buontempo 1.01, avvertendo che si intende che vi abbia rinunziato.
Luigi GIACCO (DS-U), relatore, chiede
l’autorizzazione ad apportare al testo una
correzione di carattere formale, nel senso
di aggiungere, al comma 1, secondo capoverso, in fine, le seguenti parole: « , salvo
quanto previsto dal quinto comma ».
La Commissione acconsente.
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
150
Giuseppe PALUMBO, presidente, dà
conto delle sostituzioni intervenute. Avverte, quindi, che, constando la proposta
di legge in discussione di un unico articolo,
la Commissione passa ora direttamente
alla votazione finale del provvedimento.
La Commissione, con votazione nominale finale, approva la proposta di legge C.
294 Giacco nel nuovo testo adottato quale
testo base, come risultante dalle correzioni
formali da ultimo apportate.
Disciplina del riscontro diagnostico sulle vittime
della sindrome della morte improvvisa del lattante
(SIDS) e di morte inaspettata del feto.
C. 4248-B, approvata dalla 12a Commissione del
Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dalla 12a Commissione del Senato.
(Seguito della discussione e approvazione).
La Commissione prosegue la discussione, rinviata nella seduta del 17 gennaio
2006.
Giuseppe PALUMBO, presidente, avverte che, ai sensi dell’articolo 65, comma
2, del regolamento, la pubblicità delle
sedute per la discussione delle proposte di
legge in sede legislativa è assicurata anche
tramite impianti audiovisivi a circuito
chiuso. Ne dispone, pertanto, l’attivazione.
Ricorda che nella precedente seduta è
stata svolta la relazione introduttiva e si è
chiusa la discussione sulle linee generali.
Avverte che la V Commissione bilancio
e la VII Commissione cultura hanno
espresso parere favorevole. Avverte, inoltre, che è stato presentato un emendamento (vedi allegato 2).
Cesare ERCOLE (LNFP), relatore,
esprime parere contrario sull’emendamento Valpiana 5.1.
Il sottosegretario Domenico DI VIRGILIO esprime parere conforme a quello del
relatore.
—
Commissione XII
La Commissione passa all’esame degli
articoli della proposta di legge e degli
emendamenti ad essi riferiti.
Giuseppe PALUMBO, presidente, avverte che saranno posti in votazione soltanto gli articoli modificati dal Senato.
Nessuno chiedendo di intervenire, la
Commissione, con distinte votazioni, approva gli articoli 2 e 3.
Giuseppe PALUMBO, presidente, constata l’assenza del presentatore dell’emendamento Valpiana 5.1, avvertendo che si
intende che vi abbia rinunziato
La Commissione approva l’articolo 5.
Giuseppe PALUMBO, presidente,
conto delle sostituzioni intervenute.
dà
La Commissione, con votazione nominale finale, approva il progetto di legge C.
4248-B, nel testo trasmesso dal Senato.
La seduta termina alle 15.10.
N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.
SEDE REFERENTE
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.
— Interviene il sottosegretario di Stato per
la salute Domenico Di Virgilio.
La seduta comincia alle 15.10.
Disposizioni in materia di professioni sanitarie non
mediche e delega al Governo per l’istituzione dei
relativi ordini professionali.
C. 6229, approvato dal Senato, C. 2360 Francesca
Martini, C. 2613 Battaglia, C. 2617 Lucchese, C. 2936
Battaglia, C. 3656 Anna Maria Leone, C. 3881
Battaglia, C. 4057 Francesca Martini, C. 5274 Moroni
e C. 5769 Milanese.
(Seguito dell’esame e rinvio).
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
151
La Commissione prosegue l’esame, rinviato, da ultimo, il 17 gennaio 2005.
Giuseppe PALUMBO, presidente, ricorda che nella precedente seduta la Commissione ha esaminato gli emendamenti
presentati al progetto di legge C. 6229, già
adottato come testo base per l’esame dei
provvedimenti in titolo.
Avverte che, sul provvedimento in
esame, le Commissioni affari costituzionali, giustizia, e cultura hanno espresso
parere favorevole; le Commissioni finanze
e attività produttive hanno espresso nulla
osta; la Commissione lavoro ha espresso
parere favorevole con condizione; le Commissioni bilancio e Politiche dell’Unione
europea hanno espresso parere favorevole
con osservazioni. È pervenuto altresı̀ il
parere del Comitato per la legislazione.
—
Commissione XII
Giuseppe PALUMBO, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni
dei gruppi.
La seduta termina alle 15.15.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
L’ufficio di presidenza si è riunito dalle
16.45 alle 16.50.
AVVERTENZA
Il seguente punto all’ordine del giorno
non è stato trattato:
SEDE REFERENTE
Francesco Paolo LUCCHESE (UDCCCD-CDU), relatore, pur comprendendo le
motivazioni alla base dei pareri espressi
dalle Commissioni lavoro, bilancio e politiche dell’Unione europea, non ritiene opportuno recepire la condizione e le osservazioni apposte ai citati pareri, considerata la ristrettezza dei tempi che non
consentono un ulteriore passaggio del
provvedimento al Senato.
Nessuno chiedendo di intervenire, la
Commissione delibera di conferire al relatore, onorevole Lucchese, mandato a riferire all’Assemblea in senso favorevole sul
provvedimento in esame. Delibera, altresı̀,
di chiedere l’autorizzazione a riferire oralmente.
Disposizioni sulla protezione degli animali
utilizzati a fini sperimentali.
C. 5442 Schmidt, C. 706 Rocchi, C. 1010
Serena, C. 4009 Cima, C. 5700 Consiglio
Regionale Emilia Romagna, C. 6034 Zanella e petizioni n. 181 e n. 1007.
ERRATA CORRIGE
Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari di martedı̀ 17 gennaio 2006, a pagina 150, seconda colonna,
trentaseiesima riga, le parole: « C. 4248-C »
sono sostituite dalle seguenti « C. 4248-B »
(il sommario della seduta a pagina 144 è
rettificato conseguentemente).
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
152
—
Commissione XII
ALLEGATO 1
Modifica alla legge 14 febbraio 1974, n. 37, in materia di accesso dei
cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico e negli esercizi
aperti al pubblico. C. 294 Giacco e C. 633 Battaglia.
ARTICOLO AGGIUNTIVO
ART. 1.
Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:
ART. 1-bis. – 1. Al secondo comma
dell’articolo unico della legge 14 febbraio
1974, n. 37, e successive modificazioni,
dopo le parole: « Al privo della vista è
riconosciuto altresı̀ il diritto di accedere
agli esercizi aperti al pubblico » sono inserite le seguenti: « , agli uffici pubblici e
al proprio posto di lavoro ».
1. 01.
Buontempo.
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
153
—
Commissione XII
ALLEGATO 2
Disciplina del riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della
morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto.
C. 4248-B, approvata dalla 12a Commissione del Senato, modificata
dalla Camera e nuovamente modificata dalla 12a Commissione del
Senato.
EMENDAMENTO
ART. 5.
Al comma 1, sostituire le parole: Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca con le seguenti: Ministero della
salute.
5. 1.
Valpiana.
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
154
—
Commissione XIII
XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)
S O M M A R I O
SEDE LEGISLATIVA:
Testo unico delle norme nazionali di attuazione del regolamento comunitario concernente
l’OCM del mercato del vino. Testo unificato C. 31 Collavini e C. 2743 Preda (Discussione
e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
154
ALLEGATO 1 (Testo unificato adottato come testo base) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
162
ALLEGATO 2 (Emendamenti) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
183
SEDE REFERENTE:
Finanziamenti alle produzioni non regolamentate da organizzazioni comuni di mercato. C.
5914 de Ghislanzoni Cardoli (Seguito dell’esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
157
ALLEGATO 3 (Emendamenti) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
191
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . .
157
SEDE REFERENTE:
Salvaguardia dei limoneti. C. 4660 Cirielli, C. 5349 Perrotta, C. 5354 Caparini, C. 5966
Pecoraro Scanio e C. 5995 Catanoso (Seguito dell’esame e rinvio – Adozione del testo
unificato come testo base) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
157
ALLEGATO 4 (Testo unificato predisposto dal Comitato ristretto e adottato come testo base) .
192
SEDE CONSULTIVA:
DL 3/06: Attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle
invenzioni biotecnologiche. C. 6258 Governo (Parere alle Commissioni riunite X e XII)
(Esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
158
SEDE CONSULTIVA:
DL 3/06: Attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle
invenzioni biotecnologiche. C. 6258 Governo (Parere alle Commissioni riunite X e XII)
(Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni) . . . .
160
ALLEGATO 5 (Proposta di parere del Relatore) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
194
ALLEGATO 6 (Parere approvato dalla Commissione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
195
AVVERTENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
161
SEDE LEGISLATIVA
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006. — Presidenza del presidente Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole
e forestali Teresio Delfino.
La seduta comincia alle 9.20.
Testo unico delle norme nazionali di attuazione del
regolamento comunitario concernente l’OCM del
mercato del vino.
Testo unificato C. 31 Collavini e C. 2743 Preda.
(Discussione e rinvio).
La Commissione inizia la discussione
del testo unificato.
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
155
Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI,
presidente, avverte che, ai sensi dell’articolo 65, comma 2, del regolamento, la
pubblicità delle sedute per la discussione
in sede legislativa è assicurata anche attraverso l’impianto audiovisivo a circuito
chiuso. Dispone, pertanto, l’attivazione del
circuito.
Ricorda che la Commissione ha esaminato le proposte di legge in oggetto in sede
referente, predisponendo un testo unificato. È stato quindi richiesto il trasferimento di tale testo in sede legislativa da
più dei quattro quinti dei componenti
della Commissione, ai sensi dell’articolo
92, comma 6, del regolamento. Il trasferimento in sede legislativa è stato deliberato dall’Assemblea nella seduta di martedı̀ 17 gennaio 2006.
Dichiara quindi aperta la discussione
sulle linee generali.
Manlio COLLAVINI (FI), relatore, ritiene opportuno non soffermarsi sull’illustrazione dei contenuti del testo, richiamando in proposito quanto già è emerso
nel corso dei lavori in sede referente.
Evidenzia peraltro che il provvedimento è
il frutto di un lavoro lungo e approfondito
svolto dalla Commissione Agricoltura e
che si tratta di un provvedimento condiviso e sollecitato con convinzione da tutti
gli operatori della filiera.
Ricorda che la Commissione agricoltura ha approvato nella seduta del 12
luglio 2005 emendamenti rivolti a recepire
i pareri delle Commissioni competenti in
sede consultiva e ulteriori emendamenti
proposti dal relatore. Propone di adottare
come testo base per la discussione in sede
legislativa il testo derivante dall’approvazione dei suddetti emendamenti.
Ricorda che tale testo è stato trasmesso
alle Commissioni Affari costituzionali,
Giustizia, Bilancio e Finanze per l’ulteriore espressione del parere. Rileva che la
Commissione Affari costituzionali ha
espresso parere favorevole e la Commissione Bilancio ha espresso il proprio nulla
osta. La Commissione Giustizia ha
espresso parere favorevole a condizione
che sia riformulato il testo dell’articolo 39
—
Commissione XIII
con la precisa indicazione delle violazioni
per le quali è prevista la sanzione da 100
a 1.000 euro. La Commissione Giustizia ha
altresı̀ formulato alcune osservazioni concernenti il comma 4-bis dell’articolo 15,
relativo all’aceto balsamico di Modena; la
formulazione del testo delle disposizioni
sanzionatorie; l’opportunità di fissare un
termine per l’emanazione dei decreti ministeriali previsti dal provvedimento; l’opportunità di chiarire l’espressione « con
effetti potenzialmente nocivi alla salute »
contenuta nel comma 1 dell’articolo 33. La
Commissione finanze ha espresso parere
favorevole con due condizioni. In primo
luogo si richiede di chiarire l’ambito di
applicazione della previsione di cui all’articolo 28, comma 4, che riguarda la possibilità di tenere anche tramite supporto
informatico i registri di carico e di scarico.
In secondo luogo si richiede di chiarire il
significato dell’espressione contenuta nell’articolo 29, comma 1, con la quale si fa
riferimento a « magazzini vincolati alla
finanza ».
Ricorda altresı̀ che il Governo, nel
concedere il proprio assenso al trasferimento in sede legislativa, ha richiesto che
venga modificato il testo dell’articolo 30, in
modo da garantire che dall’attuazione di
tale articolo non derivino nuovi o ulteriori
oneri per la finanza pubblica.
Preannunzia di aver predisposto, in
qualità di relatore, una serie di emendamenti che hanno per finalità principale
quella di recepire le condizioni, e anche le
osservazioni, formulate dal Governo e
dalle Commissioni sopra indicate. A tali
emendamenti se ne aggiungono altri, rivolti a perfezionare il testo del provvedimento, senza modificarne in alcun modo i
contenuti sostanziali.
Segnala in particolare che l’emendamento all’articolo 30 recepisce la condizione posta dal Governo nel concedere
l’assenso al trasferimento in sede legislativa. Gli emendamenti agli articoli 28 e 29
recepiscono le due condizioni poste dalla
Commissione finanze. L’emendamento interamente sostitutivo dell’articolo 39 risponde alla condizione posta dalla Commissione giustizia.
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
156
Altri emendamenti, in particolare gli
emendamenti interamente sostitutivi degli
articoli 35 e 36, accolgono pressoché
integralmente anche le osservazioni della
Commissione giustizia. Infine ribadisce di
aver presentato diversi emendamenti che
migliorano il testo senza peraltro introdurre alcuna modifica sostanziale.
Auspica pertanto che sugli emendamenti predisposti vi sia il consenso del
Governo e che siano approvati dalla Commissione in modo da poter pervenire nei
tempi più rapidi, grazie anche al trasferimento in sede legislativa, alla definitiva
approvazione del provvedimento.
Il sottosegretario Teresio DELFINO si
riserva di intervenire in sede di replica.
Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI,
presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la discussione
sulle linee generali. Pone quindi in votazione la proposta del relatore di adottare
come testo base il testo unificato risultante
dagli emendamenti approvati dalla Commissione in sede referente nella seduta del
12 luglio 2005 (vedi allegato 1).
La Commissione delibera di adottare
come testo base il testo unificato risultante
dagli emendamenti approvati dalla Commissione in sede referente nella seduta del
12 luglio 2005.
Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI,
presidente, richiamandosi a quanto deciso
in sede di ufficio di presidenza, integrato
dai rappresentanti dei gruppi, propone di
fissare alle ore 9.40 il termine per la
presentazione degli emendamenti.
La Commissione concorda.
La seduta, sospesa alle 9.30, riprende
alle 9.40.
Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI,
presidente, avverte che entro il termine
fissato sono stati presentati emendamenti
a firma del relatore (vedi allegato 2).
Avverte che gli emendamenti presentati
—
Commissione XIII
debbono essere posti in votazione in linea
di principio e, se approvati, saranno trasmessi alle competenti Commissioni per
l’acquisizione dei prescritti pareri. Quanto
agli effetti della votazione in linea di
principio, ricorda che essa assume carattere sostanziale e definitivo solo in caso di
reiezione delle proposte emendative, mentre, in caso di approvazione, l’effetto che
ne consegue è di mera natura procedurale,
valendo essa ai fini della trasmissione per
i pareri.
Il sottosegretario Teresio DELFINO, in
merito agli emendamenti presentati dal
relatore, si rimette alla Commissione, riservandosi di valutarne in modo più approfondito il contenuto nel momento in
cui la Commissione si pronuncerà su tali
emendamenti in via definitiva.
Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI,
presidente, pone in votazione gli emendamenti presentati, avvertendo che, in caso
di voto favorevole, tali emendamenti si
intendono approvati in linea di principio,
al fine di sottoporli al parere delle Commissioni competenti.
La Commissione, con distinte votazioni,
approva gli emendamenti 3.11, 5.11, 6.1,
7.1, 8.1, 9.1, 10.1, 13.1, 15.4, 15.5, 18.1,
26.1, 28.1, 29.1, 30.1, 32.1, 34.2, 35.1, 36.1,
39.1, 44.1, 45.1, 46.1, TIT.1 del relatore.
Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI,
presidente, avverte che gli emendamenti
approvati in linea di principio saranno
trasmessi alle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Bilancio e Finanze, ai
fini dell’espressione del parere. Rinvia
quindi il seguito della discussione del
provvedimento ad una successiva seduta.
La seduta termina alle 9.45.
N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
157
SEDE REFERENTE
—
Commissione XIII
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006. — Presidenza del presidente Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole
e forestali Teresio Delfino.
L’ufficio di presidenza si è riunito dalle
9.50 alle 9.55.
SEDE REFERENTE
La seduta comincia alle 9.45.
Finanziamenti alle produzioni non regolamentate da
organizzazioni comuni di mercato.
C. 5914 de Ghislanzoni Cardoli.
(Seguito dell’esame e rinvio).
La seduta comincia alle 14.10.
La Commissione prosegue l’esame, rinviato nella seduta del 20 dicembre 2005.
Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI,
presidente e relatore, avverte che entro il
termine fissato alle ore 12 di venerdı̀ 13
gennaio è stato presentato un solo emendamento, a propria firma (vedi allegato 3).
Rileva che si tratta di un emendamento di
carattere tecnico, volto a riformulare la
norma di copertura.
Nessuno chiedendo di intervenire,
chiede il parere del rappresentante del Governo sull’emendamento 1.1 del relatore.
Il sottosegretario Teresio DELFINO
esprime parere favorevole sull’emendamento 1.1 del relatore.
La Commissione approva
mento 1.1 del relatore.
l’emenda-
Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI,
presidente e relatore, esprime soddisfazione per il fatto che la Commissione è
pervenuta alla definizione del testo della
proposta di legge in esame, riservandosi,
anche in base ai tempi di scioglimento
delle Camere, di trasmetterlo alle Commissioni competenti in sede consultiva.
Rinvia quindi il seguito dell’esame del
provvedimento ad una successiva seduta.
La seduta termina alle 9.50.
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006. — Presidenza del vicepresidente Rodolfo DE LAURENTIIS. — Interviene il sottosegretario di
Stato per le politiche agricole e forestali
Gianpaolo Dozzo.
Salvaguardia dei limoneti.
C. 4660 Cirielli, C. 5349 Perrotta, C. 5354 Caparini,
C. 5966 Pecoraro Scanio e C. 5995 Catanoso.
(Seguito dell’esame e rinvio – Adozione del
testo unificato come testo base).
La Commissione prosegue l’esame rinviato, nella seduta del 14 settembre 2005.
Edmondo CIRIELLI (AN), relatore, propone alla Commissione di adottare come
testo base il testo unificato delle proposte
di legge in oggetto predisposto dal Comitato ristretto, evidenziando che si tratta di
un testo che definisce una disciplina generale volta a promuovere gli interventi di
recupero e salvaguardia dei limoneti di
fasce territoriali del Paese particolarmente
rilevanti per il loro valore paesaggistico.
Evidenzia l’opportunità che si adottino
misure rivolte, da un lato, a sostenere una
produzione di pregio, dall’altro a tutelare
il territorio e a valorizzarne le qualità
paesaggistiche.
Il sottosegretario Gianpaolo DOZZO
esprime il proprio assenso sul testo predisposto dal Comitato ristretto.
Rodolfo DE LAURENTIIS, presidente,
pone in votazione la proposta del relatore
di adottare come testo base il testo uni-
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
158
ficato predisposto dal Comitato ristretto
(vedi allegato 4).
La Commissione delibera di adottare
come testo base il testo unificato predisposto dal Comitato ristretto
Rodolfo DE LAURENTIIS, presidente,
propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 12
di martedı̀ 24 gennaio 2005.
La Commissione concorda.
Rodolfo DE LAURENTIIS, presidente,
rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.20.
SEDE CONSULTIVA
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006. — Presidenza del vicepresidente Rodolfo DE LAURENTIIS.
La seduta comincia alle 14.20.
DL 3/06: Attuazione della direttiva 98/44/CE in
materia di protezione giuridica delle invenzioni
biotecnologiche.
C. 6258 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite X e XII).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia
provvedimento in oggetto.
l’esame
del
Riccardo RICCIUTI (FI), relatore, illustrando il provvedimento, osserva che
esso è volto a recepire nell’ordinamento
interno la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/44/CE del 6
luglio 1998, con la quale gli Stati membri
sono stati investiti del compito di tutelare
le invenzioni biotecnologiche mediante il
diritto nazionale dei brevetti, nel rispetto
degli obblighi internazionali sottoscritti. Il
provvedimento d’urgenza si è reso necessario in esecuzione degli obblighi deri-
—
Commissione XIII
vanti da una sentenza di condanna della
Corte di Giustizia dell’Unione europea
emessa ai sensi dell’articolo 226 CE che
in data 16 giugno 2005 ha accertato
l’inadempimento dello Stato italiano per
la mancata attuazione della citata direttiva, il cui recepimento doveva avvenire
entro il 30 luglio 2000.
Evidenzia che la finalità della direttiva, adottata dopo un dibattito decennale, è quella di armonizzare, nella prospettiva della libera circolazione dei brevetti biotecnologici nel mercato unico, la
normativa sulla protezione delle invenzioni biotecnologiche, anche in relazione
alla crescente importanza che sta assumendo il mercato europeo delle biotecnologie.
Osserva che il decreto riproduce pressoché integralmente il contenuto del disegno di legge A.S. 1745-B, già approvato dai
due rami del Parlamento, con alcune integrazioni inerenti il recepimento di specifiche disposizioni della direttiva comunitaria (articoli 9, 10, 13 e 14) volte ad
evitare ulteriori procedure di infrazione.
Rileva che il provvedimento si compone di 13 articoli. L’articolo 1 reca le
finalità del provvedimento; l’articolo 2
reca le definizioni; l’articolo 3 indica, nel
rispetto dei requisiti di novità, originalità
e applicabilità industriale, i principi di
brevettabilità; l’articolo 4 individua i divieti di brevettabilità, tra i quali sono
ricompresi il corpo umano, i metodi per
il trattamento chirurgico o terapeutico
del corpo umano o animale e le invenzioni il cui sfruttamento commerciale è
contrario alla dignità umana; l’articolo 5
disciplina il procedimento amministrativo
di concessione del brevetto di invenzione
biotecnologia; l’articolo 6 disciplina le
licenze obbligatorie dipendenti; l’articolo
7 sanziona con la nullità gli atti giuridici
compiuti in violazione dei divieti previsti
dal provvedimento; gli articoli 8 e 9
disciplinano l’estensione della tutela attribuita da un brevetto relativo ad un
materiale biologico dotato, in seguito all’invenzione, di determinate proprietà, a
tutti i materiali biologici da esso derivati
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
159
mediante riproduzione o moltiplicazione
in forma identica o differenziata e dotati
delle stesse proprietà; l’articolo 10 disciplina la procedura per ottenere il brevetto relativo ad un’invenzione che riguarda un materiale biologico non accessibile al pubblico; l’articolo 11 prevede
che il Ministro delle attività produttive, di
concerto con i Ministri della salute, delle
politiche agricole e forestali, dell’ambiente e della tutela del territorio, e
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, presenti una relazione annuale al
Parlamento sull’applicazione del provvedimento; l’articolo 12 contiene la clausola
di invarianza di oneri finanziari a carico
del bilancio dello Stato; l’articolo 13,
infine, dispone in merito all’entrata in
vigore del decreto-legge.
Segnala che, per quanto concerne i
profili di specifico interesse della Commissione agricoltura, vengono in rilievo le
disposizioni di cui all’articolo 5, commi 5,
6 e 7, concernenti il procedimento amministrativo di concessione del brevetto
di invenzione biotecnologica.
I commi 5 e 7 disciplinano il c.d.
« privilegio dell’agricoltore », contemplato
nell’articolo 11 della direttiva oggetto di
recepimento, prevedendo una deroga in
favore degli agricoltori per la moltiplicazione o riproduzione in azienda di materiale vegetale o animale coperto da diritto
di privativa o di brevetto.
In particolare, il comma 5, riguardante il materiale vegetale, è volto a
consentire agli agricoltori, a determinate
condizioni, di utilizzare il materiale di
moltiplicazione, ossia parte del raccolto,
ottenuto con il prodotto acquistato dal
titolare del brevetto, come semente per i
propri campi, senza richiedere l’autorizzazione del titolare della privativa. La
norma precisa che l’utilizzazione deve
avvenire nel rispetto dell’articolo 14 del
regolamento (CE) n. 2100 del 1994, ove
vengono indicate in dettaglio le specie di
piante da foraggio, da olio e da fibra, i
cereali e le patate oggetto della deroga,
nonchè delle modalità che saranno successivamente stabilite con un decreto del
—
Commissione XIII
Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro delle
attività produttive.
Il comma 7, riguardante la commercializzazione del bestiame di allevamento o di
altro materiale di riproduzione di origine
animale da parte del titolare del brevetto
o con il suo consenso, rimette a un decreto
del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri della
salute e delle attività produttive, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione
del decreto, la disciplina dell’ambito e
delle modalità per l’esercizio della deroga.
In particolare, tale decreto dovrà prevedere il divieto della ulteriore vendita del
bestiame in funzione di un’attività di produzione commerciale, a meno che gli animali dotati delle stesse proprietà siano
stati ottenuti mediante mezzi esclusivamente biologici e ferma restando la possibilità di vendita diretta da parte dell’allevatore per soggetti da vita rientranti
nella normale attività agricola.
Al riguardo evidenzia che il divieto di
vendita del bestiame andrebbe più opportunamente circoscritto all’ipotesi che
questa avvenga in funzione di un’attività
di « riproduzione » commerciale, conformemente a quanto espressamente previsto dall’articolo 11 della direttiva oggetto
di recepimento e alla stessa ratio della
deroga, volta a consentire l’utilizzo del
bestiame protetto per gli ordinari usi
agricoli.
Il comma 6, infine, impone che venga
acquisito il preventivo parere del Ministro delle politiche agricole quando una
richiesta di brevetto, che non abbia né
finalità diagnostiche né terapeutiche, abbia per oggetto l’utilizzo o la modifica
delle identità genetiche di varietà autoctone o da conservazione o materiali
biologici vegetali o animali cui si faccia
riferimento in un disciplinare di produzione adottato in base alle norme di
regolazione delle produzioni a denominazione protetta. L’espressione del parere
da parte del Ministro, per il quale vale
il principio del silenzio-assenso decorsi
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
160
90 giorni dalla data della richiesta, avviene previa consultazione delle associazioni che abbiano presentato una domanda di registrazione delle denominazioni protette e della Commissione istituita presso il Ministero dell’agricoltura
quale organo consultivo del Ministro sulle
questioni relative alla protezione delle
nuove varietà vegetali.
—
Commissione XIII
SEDE CONSULTIVA
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006. — Presidenza del vicepresidente Rodolfo DE LAURENTIIS. — Interviene il sottosegretario di
Stato per le politiche agricole e forestali
Teresio Delfino.
La seduta comincia alle 19.35.
Lino RAVA (DS-U) segnala le disposizioni contenute nei commi 2 e 3 dell’articolo 8, evidenziando, in particolare,
che il comma 2 estende la protezione
attribuita da un brevetto relativo alla
produzione di materiale biologico, oltre
che al materiale stesso, anche a qualsiasi
altro materiale biologico da esso derivato,
che sia dotato delle stesse proprietà; il
comma 3 estende la produzione attribuita
da un brevetto relativo ad un prodotto
contenente informazione genetica a qualsiasi altro materiale nel quale il prodotto
è incorporato e nel quale l’informazione
genetica è contenuta e svolge la sua
funzione. Ritiene che tali estensioni della
protezione derivante da brevetti siano
assai problematiche, proprio a causa dell’ampiezza dell’estensione risultante dalla
formulazione testuale delle disposizioni
richiamate. Invita pertanto il relatore a
fornire chiarimenti in proposito.
Luca MARCORA (MARGH-U) dichiara
di condividere interamente i rilievi formulati dall’onorevole Rava, ribadendo che la
formulazione dei commi 2 e 3 dell’articolo
8 del provvedimento sembra fornire una
tutela troppo estesa ai brevetti concernenti
le procedure di produzione di materiali
biologici e i prodotti contenenti un’informazione genetica o consistenti in tale
informazione.
Rodolfo DE LAURENTIIS, presidente,
nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame del provvedimento
alla seduta che si terrà al termine delle
votazioni pomeridiane dell’Assemblea.
La seduta termina alle 14.40.
DL 3/06: Attuazione della direttiva 98/44/CE in
materia di protezione giuridica delle invenzioni
biotecnologiche.
C. 6258 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite X e XII).
(Seguito dell’esame e conclusione – Parere
favorevole con condizioni e osservazioni).
La Commissione prosegue l’esame del
provvedimento in oggetto, rinviato nella
seduta pomeridiana.
Riccardo RICCIUTI (FI), relatore, illustra la propria proposta di parere con condizione e osservazione (vedi allegato 5), rilevando che ha cercato di dare conto anche
delle perplessità espresse dagli onorevoli
Rava e Marcora in merito alle disposizioni
di cui all’articolo 8, commi 2 e 3.
Il sottosegretario Teresio DELFINO
esprime il proprio assenso sulla proposta
di parere presentata dal relatore.
Luca MARCORA (MARGH-U) ritiene
importante segnalare, nell’ambito del parere della Commissione, l’esigenza di non
estendere in modo eccessivo la tutela brevettuale concernente i procedimenti di
produzione di materiale biologico e, a
maggior ragione, i prodotti contenenti
un’informazione genetica, anche al fine di
non limitare i successivi sviluppi scientifici
e applicativi. Ricorda che si sono verificati
diversi casi in cui il Parlamento italiano
non ha condiviso, sulla base di motivazioni
fondate, disposizioni di atti normativi comunitari; cita al riguardo la recente votazione, nell’ambito dell’esame del disegno
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
161
di legge comunitaria, sull’utilizzo della
denominazione di « cioccolato puro ». Invita pertanto il relatore a formulare come
condizione, anziché come osservazione, i
rilievi relativi all’articolo 8, commi 2 e 3.
Lino RAVA (DS-U) condividendo le
considerazioni svolte dall’onorevole Marcora, ritiene preferibile dare maggiore evidenza alle perplessità relative all’articolo
8, formulandole come condizioni. Reputa
infatti che sussistano ragioni assai rilevanti
che dovrebbero indurre a limitare la possibilità di brevettare procedure di produzione e materiale biologico e prodotti
contenenti informazioni genetiche. Ritiene
che la formulazione della direttiva, ripresa
letteralmente nel testo dell’articolo 8,
possa, per effetto dell’ampiezza della protezione riconosciuta a chi ottiene il brevetto, determinare conseguenze negative
che forse sono sfuggite alle autorità che
hanno formulato e approvato la direttiva
stessa.
Il Sottosegretario Teresio DELFINO rileva che a suo parere risulta preferibile
formulare i rilievi concernenti l’articolo 8
come osservazione, in quanto, si tratta di
disposizioni che hanno un ambito di applicazione che non si limita soltanto al
settore agricolo. L’osservazione richiamerebbe l’attenzione delle Commissioni di
merito sui problemi sottostanti alle disposizioni contenute nei commi 2 e 3 dell’articolo 8, lasciando tuttavia a tali Commissioni il compito di valutare una formulazione che possa dimostrarsi più soddisfacente. In considerazione del fatto che la
direttiva in oggetto è già stata causa di una
condanna per lo Stato italiano, evidenzia
altresı̀ l’opportunità di non creare situazioni che possano indurre la Commissione
europea ad avviare ulteriori procedure di
infrazione. In ogni caso, si rimette alla
Commissione riguardo alla scelta di formulare i rilievi relativi all’articolo 8 come
condizione o come osservazione.
—
Commissione XIII
Riccardo RICCIUTI (FI), relatore, pur
comprendendo le ragioni della posizione
espressa dal rappresentante del Governo,
ritiene opportuno riformulare la propria
proposta di parere, configurando il rilievo
relativo al comma 3 dell’articolo 8 come
condizione e mantenendo come osservazione il rilievo relativo al comma 2 del
medesimo articolo.
Lino RAVA (DS-U) dichiara il voto
favorevole del proprio gruppo sulla riformulazione della proposta del relatore, osservando che il comma 2 può prestarsi a
differenti interpretazioni, che possono modificarne l’ampiezza dell’ambito di applicazione.
Luca MARCORA (MARGH-U) dichiara
il voto favorevole del proprio gruppo alla
proposta di parere del relatore, nel testo
riformulato.
Rodolfo DE LAURENTIIS, presidente,
pone in votazione la proposta di parere
del relatore nel testo riformulato (vedi
allegato 6).
La Commissione approva la proposta di
parere con condizioni e osservazione nel
testo riformulato.
La seduta termina alle 20.
AVVERTENZA
Il seguente punto all’ordine del giorno
non è stato trattato:
RISOLUZIONI
7-00719 Rava: sull’applicazione della normativa comunitaria e nazionale in materia
di quote latte.
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
162
—
Commissione XIII
ALLEGATO 1
Testo unico delle norme nazionali di attuazione del regolamento
comunitario concernente l’OCM del mercato del vino (C. 31 Collavini
e C. 2743 Preda).
TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE
CAPO I
DEFINIZIONI E DISCIPLINA DELLA
PRODUZIONE DEI MOSTI E DEI VINI
ART. 1.
(Definizioni).
1. Ad integrazione delle definizioni previste dall’articolo 1, paragrafi 2 e 3, e
dall’allegato I del regolamento (CE)
n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio
1999, sono stabilite le definizioni dei seguenti prodotti nazionali:
a) per « vino passito » o « passito » si
intende un vino sottoposto ad appassimento, anche parziale, naturale sulla
pianta o dopo la raccolta. L’appassimento
può essere realizzato mediante uno o più
procedimenti e tecniche anche con l’ausilio di specifiche attrezzature. Nella produzione dei vini passiti non è consentita
alcuna pratica di arricchimento del titolo
alcolometrico naturale delle uve prima o
dopo l’appassimento. La definizione di
vino passito si applica ai vini da uve
stramature nonché ai vini ad indicazione
geografica tipica e ai vini di qualità
prodotti in regioni determinate (VQPRD),
per i quali è prevista tale tipologia nei
singoli disciplinari di produzione. I vini
passiti possono essere ottenuti da uve di
tutte le varietà autorizzate alla produzione di vino, fatte salve eventuali limitazioni presenti nei disciplinari dei vini
ad indicazione geografica tipica ed a
denominazione di origine. La menzione
« vino passito liquoroso » o « passito liquoroso » è riservata ai vini liquorosi ad
indicazione geografica tipica e a denominazione di origine i cui disciplinari
prevedono tale tipologia. La menzione
« vino passito » o « passito », ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1 lettera b) del
regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione, del 28 aprile 2002, e successive
modificazioni, sostituisce la denominazione « vino da uve stramature » e può
essere accompagnata in etichetta dalla
menzione « vendemmia tardiva ». La menzione « passito » o « vino passito » può
inoltre essere sostituita in etichetta dalle
menzioni tradizionali « Vin Santo », « vino
Santo », « vinsanto » esclusivamente nel
caso di VQPRD, i cui disciplinari prevedono tali menzioni;
b) per « mosto cotto » si intende il
prodotto parzialmente caramellizzato ottenuto mediante eliminazione di acqua dal
mosto o dal mosto muto a riscaldamento
diretto o indiretto ed a normale pressione
atmosferica;
c) per « filtrato dolce » si intende il
mosto parzialmente fermentato, la cui ulteriore fermentazione alcolica è stata ostacolata mediante filtrazione o centrifugazione, con l’ausilio eventuale di altri trattamenti e pratiche consentiti;
d) per « mosto muto » si intende il
mosto di uve la cui fermentazione alcolica
è impedita mediante pratiche enologiche
consentite dalle disposizioni vigenti;
e) per « enocianina » si intende il
complesso delle materie coloranti estratte
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dalle bucce delle uve nere di Vitis vinifera
con soluzione idrosolforosa e successiva
concentrazione sotto vuoto, oppure resa
solida con trattamenti fisici.
2. Sono altresı̀ stabilite le seguenti
definizioni:
a) per « pulcianella » si intende il
fiasco in vetro costituito da un corpo
approssimativamente sferico, raccordato a
un collo di profilo allungato. L’altezza
totale deve essere superiore a due volte il
diametro del corpo rivestito in tutto o in
parte con treccia di sala o di paglia o di
altro materiale vegetale naturale da intreccio. Il recipiente denominato « pulcianella » è riservato ai vini bianchi o rosati
diversi da quelli frizzanti, spumanti, liquorosi e aromatizzati;
b) per « bottiglia marsala » si intende
un recipiente di vetro costituito da un
corpo approssimativamente cilindrico raccordato a un collo con rigonfiamento centrale, denominato « collo oliva ». Il fondo
della bottiglia può presentare una rientranza più o meno accentuata. L’altezza
totale è di circa quattro volte il diametro
e l’altezza della parte cilindrica è pari a
circa tre quinti dell’altezza totale. La bottiglia Marsala è riservata ai vini Marsala e
ai vini liquorosi;
c) per « fiasco toscano » si intende
un recipiente in vetro costituito da un
corpo avente approssimativamente la
forma di un elissoide di rotazione, raccordato secondo il suo asse maggiore a
un collo allungato, nel quale l’altezza
totale non è inferiore alla metà e non è
superiore a tre volte il diametro del
corpo, rivestito in tutto o in parte con
sala o paglia o altro materiale vegetale
naturale da intreccio. Il fondo può essere
anche piano o leggermente concavo. Il
fiasco toscano è riservato ai vini ad
indicazione geografica tipica (IGT), a denominazione di origine controllata (DOC)
e a denominazione di origine controllata
e garantita (DOCG), per i quali il disciplinare di produzione non fa obbligo di
impiegare recipienti diversi.
—
Commissione XIII
ART. 1-bis.
(Vitigno autoctono italiano).
1. È definito « vitigno autoctono italiano » il vitigno la cui presenza è rilevata in
aree geografiche delimitate del territorio
nazionale.
2. Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano accertano la coltivazione di vitigni autoctoni italiani sul territorio di competenza. A tale fine esse
verificano la permanenza della coltivazione per un periodo di almeno cinquanta
anni, la diffusione sul territorio, il nome,
la descrizione ampelografica e le caratteristiche agronomiche dei vitigni.
3. Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano trasmettono la documentazione di cui al comma 2 al Comitato
nazionale per la classificazione delle varietà di viti, costituito con decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali
28 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 25 gennaio 2002.
4. Il Comitato di cui al comma 3,
esaminata la documentazione e accertata
la sua rispondenza alle prescrizioni di cui
ai commi 1 e 2, provvede alla iscrizione
del vitigno di cui al comma 1 nel Registro
nazionale delle varietà di viti, di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 dicembre 1969,
n. 1164, con l’indicazione « vitigno autoctono italiano ».
5. Il vitigno di cui al comma 1 è iscritto
con l’indicazione del nome storico tradizionale, di eventuali sinonimi, delle principali caratteristiche di colore dell’acino e
della zona di coltivazione di riferimento.
6. L’uso del vitigno di cui al comma 1
e dei suoi sinonimi può essere soggetto a
limitazione nella designazione e nella presentazione di specifici vini a DOCG, a DOC
e a IGT nell’ambito dei relativi disciplinari
di produzione di cui alla legge 10 febbraio
1992, n. 164.
6-bis. Alle attività del presente articolo
si provvede nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e con le dotazioni
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umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
ART. 2.
(Produzione di mosto cotto).
1. Ad integrazione di quanto previsto
dall’allegato IV del citato regolamento (CE)
n. 1493/1999, e successive modificazioni,
negli stabilimenti enologici è permessa la
concentrazione a riscaldamento diretto o
indiretto del mosto o del mosto muto per
la preparazione del mosto cotto, limitatamente agli stabilimenti che producono mosto cotto per l’aceto balsamico di Modena
e per l’aceto balsamico tradizionale di
Modena e di Reggio Emilia.
1-bis. È altresı̀ ammessa, previa comunicazione al competente ufficio periferico
dell’Ispettorato centrale repressione frodi,
la produzione di mosto cotto, denominato
anche saba, sapa o similari. L’ufficio periferico dell’Ispettorato centrale repressione frodi, nell’autorizzare la produzione,
determina le condizioni e le modalità
operative che l’operatore deve rispettare.
ART. 3.
(Vini spumanti).
1. La detenzione di anidride carbonica
in bombole, in altri recipienti e allo stato
solido, sia negli stabilimenti di produzione
sia nei locali annessi o intercomunicanti
anche attraverso cortili, a qualunque uso
destinati, nei quali si producono vini spumanti e vini frizzanti, è subordinata ad
apposita comunicazione da inviare contestualmente all’introduzione del prodotto al
competente ufficio periferico dell’Ispettorato centrale repressione frodi, il quale
può fissare le prescrizioni volte a prevenire ogni abuso.
2. È vietato produrre, nonché detenere
nello stesso stabilimento di produzione di
vini spumanti, i vini spumanti naturali e i
vini spumanti gassificati, anche se già
confezionati.
—
Commissione XIII
ART. 4.
(Comunicazione preventiva di lavorazioni).
1. La preparazione di mosti di uve
fresche mutizzati con alcole, di vini liquorosi, di vini aromatizzati, di bevande aromatizzate a base di vino, di cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli e di spumanti può essere fatta anche in stabilimenti dai quali si estraggono mosti o vini
nella cui preparazione non è consentito
l’impiego di saccarosio, dell’acquavite di
vino, dell’alcole e di tutti i prodotti consentiti dal regolamento (CEE) n. 1601/91
del Consiglio, del 10 giugno 1991, e successive modificazioni, soltanto a condizione che le lavorazioni siano preventivamente comunicate, entro il quinto giorno
antecedente alla lavorazione, al competente ufficio periferico dell’Ispettorato
centrale repressioni frodi. Il saccarosio,
l’acquavite di vino, l’alcole e gli altri prodotti consentiti dal citato regolamento
(CEE) n. 1601/91, e successive modificazioni, devono essere conservati in magazzini controllati dal predetto ufficio periferico, salvo che tali prodotti siano sottoposti alla vigilanza dell’autorità finanziaria; anche in tale caso, tuttavia, l’ufficio
periferico può controllare i prodotti immagazzinati.
2. Negli stabilimenti in cui si producono essenzialmente vini spumanti sono
consentite le elaborazioni dei prodotti indicati dal comma 1, diversi dal vino spumante, nonché le elaborazioni di vini frizzanti purché tali elaborazioni vengano
preventivamente comunicate seguendo la
procedura ivi indicata. In tale caso non
sono soggette a comunicazione preventiva
le elaborazioni di vino spumante.
ART. 5.
(Sostanze vietate).
1. Salvo quanto previsto dall’articolo 4,
negli stabilimenti enologici e nelle cantine
nonché nei locali annessi o intercomuni-
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canti anche attraverso cortili, a qualunque
uso destinati, è vietato detenere:
a) acquavite, alcole e altre bevande
spiritose;
b) zuccheri in quantitativi superiori a
10 chilogrammi e loro soluzioni;
c) sciroppi, bevande e succhi diversi
dal mosto e dal vino, aceti, nonché sostanze zuccherine o fermentate diverse da
quelle provenienti dall’uva fresca;
d) uve passite o secche o sostanze da
esse derivanti, ad eccezione delle uve in
corso di appassimento per la produzione
di vini passiti o tradizionali indicati nel
provvedimento di cui all’articolo 8;
e) qualunque sostanza atta a sofisticare i mosti, i vini e i vini speciali, quali
aromi, additivi, coloranti, salvo i casi consentiti;
f) vinelli o altri sottoprodotti della
vinificazione in violazione a quanto stabilito dalla presente legge;
g) salvo le deroghe previste dall’articolo 7, mosti, mosti parzialmente fermentati, vini nuovi ancora in fermentazione e
vini aventi un titolo alcolometrico volumico totale inferiore all’8 per cento in
volume, a meno che non siano denaturati
ai sensi dell’articolo 7, comma 1;
h) invertasi.
2. È in ogni caso consentito detenere
bevande spiritose, sciroppi, succhi, aceti e
altre bevande e alimenti diversi dal mosto
o dal vino contenuti in confezioni sigillate
destinate alla vendita e aventi una capacità
non superiore a 5 litri.
3. Quando nell’area della cantina o
dello stabilimento enologico sono presenti
abitazioni civili destinate a residenza del
titolare o di suoi collaboratori o impiegati,
in deroga al comma 1 è consentito detenere: le sostanze di cui alla lettera a) del
comma 1 nel limite massimo di 3 litri
anidri; le sostanze di cui alla lettera b) nel
limite massimo di 10 chilogrammi; le sostanze di cui alla lettera c) del comma 1
—
Commissione XIII
nel limite massimo di 3 litri; le sostanze di
cui alla lettera d) del comma 1 nel limite
massimo di 3 chilogrammi.
ART. 6.
(Comunicazione per la detenzione
e il confezionamento).
1. In deroga all’articolo 5, la detenzione
e il confezionamento negli stabilimenti
vinicoli e nelle cantine di prodotti non
consentiti, qualora essi non si prestino alla
sofisticazione o all’inquinamento dei prodotti vinicoli, sono subordinati ad apposita
comunicazione inviata all’ufficio periferico
dell’Ispettorato centrale repressione frodi
competente per il luogo di detenzione, il
quale può indicare le prescrizioni volte a
prevenire ogni abuso.
ART. 7.
(Succhi d’uva da mosti con tasso
alcolometrico inferiore all’8 per cento).
1. I mosti aventi un titolo alcolometrico
inferiore all’8 per cento in volume, destinati alla preparazione di succhi d’uve e di
succhi d’uve concentrati, possono essere
detenuti nelle cantine senza la prescritta
denaturazione, a condizione che siano rispettate le modalità definite con decreto
del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente
legge, e previa denuncia al competente
ufficio periferico dell’Ispettorato centrale
repressione frodi. In ogni caso, l’eventuale
loro vinificazione, in funzione del loro
invio alla distillazione, deve essere effettuata separatamente e tali mosti devono
essere addizionati della sostanza rivelatrice, stabilita con decreto del Ministro
delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro della salute.
2. Con il decreto di cui al comma 1,
secondo periodo, sono altresı̀ stabilite le
modalità da osservare per l’impiego della
sostanza rivelatrice.
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ART. 8.
(Determinazione del periodo
per le fermentazioni).
1. Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano stabiliscono annualmente, con proprio provvedimento, il periodo entro il quale le fermentazioni e le
rifermentazioni sono consentite. Tale periodo non può comunque superare la data
del 31 dicembre.
2. Con provvedimento analogo a
quello previsto dal comma 1, le regioni e
le province autonome di Trento e di
Bolzano, ai sensi dell’allegato V, sezione
C, punto 1, e sezione E, punto 6, del
citato regolamento (CE) n. 1493/1999, autorizzano annualmente l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei
prodotti destinati a diventare vini da
tavola con o senza indicazione geografica,
dei VQPRD e delle partite per l’elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di
qualità prodotti in regioni determinate
(VSQPRD), nonché l’acidificazione delle
uve fresche, del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino prodotti nella zona
viticola C1b) alle condizioni contemplate
per quanto riguarda le zone viticole C2
e C3b) di cui all’allegato III del medesimo
regolamento (CE) n. 1493/1999, e successive modificazioni.
3. Le fermentazioni spontanee, che
avvengono al di fuori del periodo stabilito
ai sensi del comma 1, devono essere
immediatamente comunicate, a mezzo telegramma, telefax o sistemi equipollenti
riconosciuti, al competente ufficio periferico dell’Ispettorato centrale repressione
frodi.
4. È vietata qualsiasi fermentazione o
rifermentazione al di fuori del periodo
stabilito ai sensi del comma 1, fatta eccezione per quelle effettuate in bottiglia o in
autoclave per la preparazione dei vini
spumanti, dei vini frizzanti e dei mosti
parzialmente fermentati frizzanti, nonché
per quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati. Analoga ec-
—
Commissione XIII
cezione si applica per le fermentazioni e le
rifermentazioni destinate alla produzione
dei vini espressamente indicati nel provvedimento delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano di cui al
comma 1.
CAPO II
DISCIPLINA DEL COMMERCIO DEI MOSTI, DEI VINI E DEI SOTTOPRODOTTI
DELLA VINIFICAZIONE
ART. 9.
(Divieto di detenzione a scopo
di commercio).
1. È vietata la detenzione a scopo di
commercio dei mosti e dei vini non rispondenti alle definizioni stabilite o che
hanno subı̀to trattamenti e aggiunte non
consentiti o che provengono da varietà di
vite non iscritte al Registro nazionale delle
varietà di vite ad uva da vino, secondo le
regole ivi previste.
2. Lo stesso divieto di cui al comma 1
si applica ai mosti e ai vini che:
a) all’analisi organolettica o chimica o
microscopica risultano alterati per malattia
o avariati in misura tale da essere considerati inutilizzabili per il consumo, salvo che
siano denaturati secondo le modalità previste dall’articolo 13, comma 5;
b) contengono una delle seguenti sostanze:
1) bromo organico;
2) cloro organico, salvo le eventuali
piccole quantità che possono provenire da
residui di pesticidi impiegati nel vigneto
come stabilite con decreto del Ministro
delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro della salute;
3) fluoro, oltre i limiti stabiliti con
il decreto di cui alla lettera a) del comma
1 dell’articolo 10;
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4) alcole metilico in quantità superiore a 0,30 millilitri per i vini rossi e
a 0,20 millilitri per i vini bianchi, per
ogni 100 millilitri di alcole totale. In
annate con andamento stagionale sfavorevole, il Ministro delle politiche agricole
e forestali può consentire, con proprio
decreto, per determinate zone di produzione e per prodotti provenienti da uve
di particolari vitigni, la detenzione presso
i vinificatori di mosti e di vini rossi
aventi un contenuto in alcole metilico
superiore a 0,30 millilitri, per ogni 100
millilitri di alcole totale, purché siano
rispettate le cautele stabilite con lo stesso
decreto;
c) all’analisi chimica risultano contenere residui di ferro-cianuro di potassio
e suoi derivati a trattamento ultimato, o
che hanno subı̀to tale trattamento in
violazione alla normativa vigente.
3. Il vino, la cui acidità volatile
espressa in grammi di acido acetico per
litro supera i limiti previsti dalla sezione
B dell’allegato V del citato regolamento
(CE) n. 1493/1999, non può essere detenuto se non previa denaturazione con la
sostanza rivelatrice prescritta con il decreto del Ministro delle politiche agricole
e forestali di cui all’articolo 7, comma 1,
secondo periodo, della presente legge. La
denaturazione deve essere comunicata
entro il giorno stesso della sua effettuazione con lettera raccomandata, telefax o
sistemi equipollenti riconosciuti al competente ufficio periferico dell’Ispettorato
centrale repressione frodi, nella quale
devono essere indicati almeno la quantità
e il luogo di detenzione. Il prodotto
denaturato deve essere assunto in carico
sui registri obbligatori in un apposito
conto separato e può essere ceduto e
spedito soltanto agli acetifici o alle distillerie. Tale disposizione si applica anche ai vini nei quali è in corso la
fermentazione acetica.
4. Si intendono detenuti a scopo di
commercio i mosti ed i vini che si
trovano nelle cantine o negli stabilimenti
o nei locali dei produttori e dei commercianti.
Commissione XIII
—
ART. 10.
(Divieto di vendita e di somministrazione).
1. È vietato vendere, porre in vendita o
mettere altrimenti in commercio, nonché
comunque somministrare mosti e vini:
a) i cui componenti e gli eventuali
loro rapporti non sono compresi nei limiti
stabiliti con decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali, di concerto
con il Ministro della salute, da emanare
entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, in relazione ai
risultati della sperimentazione;
b) (soppresso)
c) che all’analisi organolettica o chimica o microscopica risultano alterati per
malattia o comunque avariati e difettosi
per odori e per sapori anormali;
d) che, sottoposti alla prova preliminare di fermentazione secondo i metodi
ufficiali di analisi, non risultano fermentescibili. È fatta eccezione per i mosti
d’uva mutizzati con alcole, vini liquorosi e
vini aromatizzati;
e) contenenti oltre 1 grammo per
litro di cloruri espressi come cloruro di
sodio, fatta eccezione per il vino Marsala,
i vini liquorosi e i mosti d’uva mutizzati
con alcole, per i quali tale limite è elevato
a 2 grammi per litro;
f) contenenti oltre 2 grammi per litro
di solfati espressi come solfato neutro di
potassio, fatta eccezione per il vino
Marsala, i vini liquorosi e i mosti d’uva
mutizzati con alcole, per i quali tale limite
è elevato a 5 grammi per litro;
g) contenenti alcole metilico in quantità superiore a 0,25 millilitri per i vini
rossi e a 0,20 millilitri per i vini bianchi,
per ogni 100 millilitri di alcole totale;
h) contenenti acido citrico in quantità
superiore ad 1 grammo per litro;
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i) contenenti bromo e cloro organici
salvo, per quest’ultimo, quanto stabilito
all’articolo 9, comma 2, lettera b), numero 2);
l) che all’analisi chimica rivelano presenze di ferro-cianuro di potassio o di suoi
derivati;
m) contenenti qualsiasi altra sostanza
oltre i limiti di volta in volta riconosciuti
non pregiudizievoli per la salute pubblica
con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali, di concerto con il
Ministro della salute.
2. I prodotti che presentano caratteristiche in violazione al comma 1 nonché
all’articolo 9, commi 1 e 2, devono essere
immediatamente denaturati con la sostanza rivelatrice prevista dall’articolo 13,
comma 5, ed avviati alla distillazione in
esenzione da ogni forma di aiuto.
ART. 11.
(Recipienti, bottiglie e sistemi di chiusura).
1. I mosti ed i vini in bottiglia o in altri
recipienti di contenuto non superiore a 60
litri, muniti di chiusura e di etichetta, si
intendono posti in vendita per il consumo,
anche se detenuti nelle cantine e negli
stabilimenti enologici dei produttori e dei
commercianti all’ingrosso.
2. Non è considerato posto in vendita
per il consumo il vino in bottiglia in
corso di invecchiamento presso i produttori ed i commercianti all’ingrosso,
nonché il vino contenuto in bottiglie o in
recipienti fino a 60 litri, in corso di
lavorazione, elaborazione o confezionamento, oppure destinato al consumo familiare o aziendale del produttore purché
la partita dei recipienti sia ben distinta
dalle altre e su di essa sia presente un
cartello che ne specifichi la destinazione
o il tipo di lavorazione in corso e, in tale
caso, il lotto di appartenenza.
3. Ai fini della presente legge non
costituisce chiusura la chiusura provviso-
—
Commissione XIII
ria di fermentazione dei vini spumanti e
dei vini frizzanti preparati con il sistema
della fermentazione in bottiglia.
3-bis. Il sistema di chiusura riconosciuto dei recipienti di capacità inferiore
ai 60 litri deve recare, in modo indelebile
e ben visibile dall’esterno, il nome, la
ragione sociale o il marchio dell’imbottigliatore, come definito nell’articolo 2 del
regolamento (CE) n. 884/2001 della Commissione, del 24 aprile 2001, o, in alternativa, il numero di codice identificativo
denominato « codice ICRF » attribuito
dall’Ispettorato centrale repressione frodi
allo stabilimento di imbottigliamento.
ART. 12.
(Altre bevande derivate dall’uva).
1. Salvo quanto previsto da altre disposizioni, vigenti in materia, nessuna bevanda diversa dalle seguenti può essere
posta in vendita utilizzando nella propria
etichettatura, designazione, presentazione
e pubblicità denominazioni o raffigurazioni che comunque richiamano la vite,
l’uva, il mosto o il vino:
a) le bevande indicate nel citato regolamento (CE) n. 1493/1999 e successive
modificazioni;
b) le bevande a base di prodotti
indicati nel citato regolamento (CE)
n. 1493/1999, e successive modificazioni, e
previste dai regolamenti (CEE) n. 1576/89
del Consiglio, del 29 maggio 1989, e
n. 1601/91 e successive modificazioni;
c) lo sciroppo o il succo d’uva;
d) le bevande spiritose di uva, vino o
vinaccia;
e) l’uva allo spirito o ad una bevanda
spiritosa;
f) le marmellate o le gelatine o le
confetture di uva.
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ART. 13.
(Detenzione di vinacce, centri di raccolta
temporanei fuori fabbrica, fecce di vino,
preparazione del vinello).
1. La detenzione delle vinacce negli
stabilimenti enologici è vietata a datare dal
ventesimo giorno dalla fine del periodo
vendemmiale determinato annualmente
con il provvedimento delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano
di cui all’articolo 8.
2. Fatta eccezione per i casi di esenzione o di ritiro previo controllo previsti
dal citato regolamento (CE) n. 1493/1999,
e successive modificazioni, e per le vinacce
destinate ad altri usi industriali, ivi compreso quelli per la estrazione dell’enocianina, le vinacce e le fecce di vino comunque ottenute dalla trasformazione delle
uve e dei prodotti vinosi devono essere
avviate direttamente alle distillerie autorizzate ai sensi dell’articolo 27 del medesimo regolamento (CE) n. 1493/1999, e
successive modificazioni, e dei relativi regolamenti comunitari applicativi.
3. È consentita alle distillerie l’istituzione di centri di raccolta temporanei
fuori fabbrica previa autorizzazione, valida per una campagna vitivinicola, rilasciata dal competente ufficio periferico
dell’Ispettorato centrale repressione frodi,
al quale deve essere presentata domanda
in bollo con specificazione della sede e
dell’ubicazione dei locali interessati,
nonché del quantitativo presunto di sottoprodotti oggetto di richiesta. L’introduzione dei sottoprodotti nei locali di deposito è comunque subordinata alla tenuta di
un registro di carico e scarico, soggetto
alle modalità di cui al citato regolamento
(CE) n. 884/2001, e successive modificazioni.
4. La detenzione di vinacce destinate
ad altri usi industriali, diversi dalla distillazione, ivi compresa l’estrazione dell’enocianina, deve essere preventivamente
comunicata dai responsabili degli stabilimenti industriali utilizzatori all’ufficio
periferico dell’Ispettorato centrale repressione frodi competente per il luogo di
—
Commissione XIII
detenzione delle vinacce. La comunicazione, in carta libera e valida per una
campagna vitivinicola, deve pervenire all’ufficio periferico con qualsiasi mezzo
almeno entro il quinto giorno antecedente alla prima introduzione di vinaccia
e deve contenere il nome o la ragione
sociale dell’impresa, la sede legale, la
partita IVA, l’indirizzo dello stabilimento
di detenzione delle vinacce e la quantità
complessiva che si prevede di introdurre
nel corso della campagna vitivinicola di
riferimento.
5. In ogni caso le fecce di vino, prima
di essere estratte dalle cantine, devono
essere denaturate con la sostanza rilevatrice prescritta dal Ministro delle politiche
agricole e forestali con proprio decreto, da
emanare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con
il quale sono altresı̀ stabilite le modalità
da osservare per l’impiego della sostanza
denaturante.
6. Le operazioni di ottenimento, denaturazione e trasferimento delle fecce di
vino sono soggette alla sola comunicazione
prevista dall’articolo 10 del citato regolamento (CE) n. 884/2001.
7. La preparazione del vinello è consentita:
a) presso le distillerie e gli stabilimenti per lo sfruttamento dei sottoprodotti della vinificazione;
b) presso le cantine dei viticoltori
vinificatori di uve proprie aventi capacità
ricettiva non superiore a 25 ettolitri di
vino a condizione che ne siano prodotti
non più di 5 ettolitri e che siano utilizzati
esclusivamente per uso familiare o aziendale. 8. È fatto obbligo ai laboratori ufficiali di analisi autorizzati ai sensi delle
norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e ai
laboratori di analisi degli organismi di
vigilanza di effettuare sistematicamente la
prova preliminare di fermentazione e la
ricerca dei denaturanti previsti dalla presente legge per ogni prodotto vinoso ufficialmente analizzato, di riportarne il risultato sul certificato di analisi chimica e
di segnalarne l’eventuale esito irregolare al
competente ufficio periferico dell’Ispetto-
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rato centrale repressione frodi. Sono esentati da tali obblighi i certificati di analisi
rilasciati per uso interno alle aziende
committenti.
ART. 14.
—
Commissione XIII
mento, tali da rendere difficoltosa la verifica ispettiva da parte degli organismi di
vigilanza.
4. Ai fini della presente legge si intendono per stabilimenti vinicoli, cantine o
stabilimenti enologici, i locali e le relative
pertinenze destinati alla detenzione di mosti o di vini o di vinelli in recipienti fissi
o mobili.
(Planimetria dei locali).
1. I titolari di stabilimenti vinicoli,
esentati dall’obbligo di presentare la planimetria dei locali al ufficio tecnico di
finanza (UTF) competente, hanno l’obbligo
di trasmettere all’ufficio periferico dell’Ispettorato centrale repressione frodi
competente la planimetria dei locali dello
stabilimento nella quale deve essere specificata la collocazione di tutti i recipienti
fissi di capacità superiore a 10 ettolitri. La
planimetria è corredata dalla legenda riportante il numero che contraddistingue
ogni recipiente e la relativa capacità totale.
La planimetria deve riguardare tutti i
locali dello stabilimento e relative pertinenze e deve essere inviata a mezzo di
lettera raccomandata ovvero tramite consegna diretta in duplice copia, una delle
quali viene restituita all’interessato munita
del timbro di accettazione dell’ufficio periferico dell’Ispettorato centrale repressioni frodi ricevente.
2. Gli UTF pongono a disposizione degli
uffici periferici dell’Ispettorato centrale repressione frodi, che ne facciano richiesta,
le planimetrie loro presentate dai soggetti
obbligati.
3. Qualsiasi successiva variazione riguardante i recipienti di cui al comma 1 o
l’inizio di lavori di installazione o di
eliminazione di vasi vinari deve essere
immediatamente comunicata al competente ufficio periferico dall’Ispettorato
centrale repressione frodi tramite lettera
raccomandata, consegna diretta, telefax o
sistemi equipollenti riconosciuti. Lo spostamento dei recipienti nell’ambito dello
stesso stabilimento è sempre consentito.
Deve essere presentata una nuova planimetria qualora siano intervenute sostanziali variazioni nell’assetto dello stabili-
CAPO III
DISCIPLINA DELLA PRODUZIONE
DEGLI ACETI
ART. 15.
(Denominazione degli aceti).
1. La denominazione di « aceto di (...) »,
seguita dall’indicazione della materia
prima da cui deriva, è riservata al prodotto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione acetica di liquidi alcolici o
zuccherini di origine agricola, che presenta al momento dell’immissione al consumo umano diretto o indiretto un’acidità
totale, espressa in acido acetico, compresa
tra 5 e 12 grammi per 100 millilitri, una
quantità di alcool etilico non superiore a
0,5 per cento in volume, che ha le caratteristiche o che contiene qualsiasi altra
sostanza o elementi in quantità non superiore ai limiti di volta in volta riconosciuti normali e non pregiudizievoli per la
salute, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con
il Ministro della salute, da emanare entro
un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
2. In deroga al comma 1 del presente
articolo l’aceto di vino è il prodotto definito dall’allegato I, punto 19, del citato
regolamento (CE) n. 1493/1999, contenente una quantità di alcool etilico non
superiore a 1,5 per cento volumi.
3. I liquidi alcolici o zuccherini di cui
al comma 1 devono provenire da materie
prime idonee al consumo umano diretto.
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171
4. I vini destinati all’acetificazione devono avere un contenuto in acido acetico
non superiore a 8 grammi per litro.
4-bis. La denominazione « Aceto balsamico di Modena » è riservata all’aceto
prodotto con tecniche specifiche e tradizionali, le cui caratteristiche di composizione e modalità di preparazione sono
fissate nel decreto del Ministro per l’agricoltura e per le foreste del 3 dicembre
1965, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 306 del 9 dicembre 1965, e nel decreto
del Ministero delle politiche agricole e
forestali del 18 dicembre 2004, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del 7 dicembre 2004.
ART. 16.
(Acetifici e depositi di aceto).
01. Gli acetifici e i depositi di aceto allo
stato sfuso sono soggetti a comunicazione
relativa ai recipienti secondo le modalità
previste dall’articolo 14.
1. Negli acetifici e nei depositi di aceto
sono consentiti la detenzione, la produzione e l’imbottigliamento:
a) di aceti provenienti da qualsiasi
materia prima di origine agricola idonea al
consumo alimentare;
b) di prodotti alimentari idonei al
consumo umano diretto nei quali l’aceto è
presente come ingrediente;
c) di prodotti alimentari conservati in
aceto.
ART. 17.
(Divieti).
1. È vietato produrre, detenere, trasportare, e porre in commercio aceti:
a) che, all’esame organolettico, chimico o microscopico, risultano alterati per
malattia o comunque avariati o difettosi
per odori o per sapori anormali in misura
tale da essere inidonei al consumo umano
diretto o indiretto;
—
Commissione XIII
b) che contengono aggiunte
etilico, di acido acetico sintetico,
acetici comunque derivanti da
menti di distillazione di sostanze
o di acidi minerali;
di alcool
o liquidi
procedicoloranti
c) ottenuti a partire da diverse materie prime miscelate tra loro o dal taglio
di aceti provenienti da materie prime
diverse.
2. Il divieto di cui al comma 1, lettera
b), del presente articolo, non si applica agli
aceti provenienti da alcool etilico denaturato ai sensi dell’articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle
finanze 9 luglio 1996, n. 524, limitatamente alla presenza di acido acetico glaciale aggiunto e unicamente fino al valore
per lo stesso previsto per la predetta
denaturazione.
3. Negli stabilimenti di produzione di
aceti e nei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili, a qualunque
uso destinati, è vietato detenere:
a) acido acetico nonché ogni altra
sostanza atta a sofisticare gli aceti;
b) prodotti vinosi alterati per agrodolce o per girato o per fermentazione
putrida.
4. Il divieto di cui al comma 3, lettera
a), si estende ai locali in cui si preparano
o detengono prodotti alimentari e conserve
alimentari all’aceto.
5. È vietata in ogni caso la distillazione
dell’aceto.
6. È vietato trasportare, detenere per la
vendita, mettere in commercio o comunque utilizzare per uso alimentare diretto o
indiretto alcole etilico sintetico nonché
prodotti contenenti acido acetico non derivante da fermentazione acetica.
7. In deroga al divieto previsto dal
comma 4, sono consentiti la detenzione
dell’acido acetico nei panifici e negli stabilimenti dolciari, nonché l’uso dello stesso
nella preparazione degli impasti per la
panificazione e per la pasticceria, a condizione che in tali panifici o stabilimenti o
nei locali con essi comunque comunicanti
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172
anche attraverso cortili non si detengano
aceto o prodotti contenenti aceto e non si
effettuino altre lavorazioni in cui l’acido
acetico possa in tutto o in parte sostituirsi
all’aceto.
ART. 18.
(Registro).
1. Negli stabilimenti di produzione o di
imbottigliamento dell’aceto deve essere tenuto un registro aggiornato di carico e
scarico con fogli progressivamente numerati e preventivamente vidimato dal competente ufficio periferico dell’Ispettorato
centrale repressione frodi. Sul registro,
tenuto eventualmente anche tramite supporto informatico secondo le modalità
concordate con l’ufficio periferico dell’Ispettorato centrale repressione frodi, devono essere annotati, di volta in volta:
a) la data dell’operazione;
b) il quantitativo entrato o uscito
delle materie prime con la specificazione
della singola natura delle materie prime;
c) il prodotto ottenuto adottando
l’esatta denominazione rispettivamente
prevista dagli articoli 15 e 22;
d) il riferimento al documento che
giustifica l’entrata o l’uscita;
e) la trasformazione e lo scarico del
prodotto.
2. Sul registro sono tenuti conti distinti
per ciascuna materia prima introdotta e
per ciascun aceto prodotto da diverse
materie prime, ivi compresi gli aceti che
utilizzano denominazioni di origine riservate ai vini o denominazioni di origine
protette di cui all’articolo 20.
3. Il Ministero delle politiche agricole e
forestali, con decreto emanato di concerto
con il Ministero delle attività produttive e
con il Ministero della salute, può fissare:
—
Commissione XIII
a) le eventuali ulteriori caratteristiche
dei liquidi alcolici o zuccherini di origine
agricola che possono essere impiegati per
la preparazione di aceti;
b) le eventuali diverse caratteristiche
degli aceti oltre a quelle previste dall’articolo 15 in relazione a nuove acquisizioni
tecnico-scientifiche e igienico-sanitarie;
c) qualora si renda necessario, le
precauzioni e le limitazioni idonee a evitare possibili forme di frode, restando in
ogni caso proibita ogni pratica di colorazione.
ART. 19.
(Immissione in commercio).
1. È vietato porre in commercio per il
consumo umano diretto o indiretto aceti
non rispondenti a una delle definizioni di
cui agli articoli 15 e 22.
2. Gli aceti destinati al consumo diretto
devono essere posti in commercio in confezioni originali non manomissibili con
chiusura ermetica, congegnata in modo
tale che a seguito dell’apertura essa non
risulti più integra, sulla quale deve sempre
figurare una indicazione atta a individuare
chiaramente la ditta che ha operato il
riempimento del recipiente. I recipienti
devono avere le capacità stabilite dalle
disposizioni di cui al decreto-legge 3 luglio
1976, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 1976, n. 614, e
successive modificazioni.
ART. 20.
(Utilizzo delle denominazioni
di origine riservate ai vini).
1. L’utilizzo delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche riservate ai vini nella designazione di un aceto
di vino può essere consentito a condizione
che l’elaborazione di quest’ultimo avvenga
esclusivamente a partire da un vino a
denominazione di origine per il quale è
stata rilasciata la certificazione di idoneità
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173
prevista dall’articolo 13 della legge 10
febbraio 1992, n. 164, o, nel caso di vino
a IGT, altra documentazione idonea.
2. Nella designazione degli aceti, l’utilizzo di altre denominazioni riservate a
prodotti riconosciuti con denominazione
di origine protetta o indicazione geografica
protetta può essere consentito a condizione che la materia prima utilizzata per
tale elaborazione sia stata certificata dall’apposita autorità competente riconosciuta ai sensi della normativa vigente.
—
Commissione XIII
tizzato » e con l’indicazione della materia
prima da cui deriva. Tale denominazione
deve figurare sui recipienti e su tutta la
documentazione prevista in materia.
3. Il Ministro delle politiche agricole e
forestali, di concerto con il Ministro della
salute, con proprio decreto può stabilire
eventuali caratteristiche specifiche di composizione e modalità di preparazione degli
aceti di cui al comma 1.
ART. 23.
ART. 21.
(Pratiche e trattamenti enologici).
1. Nella produzione e nella conservazione degli aceti, le materie prime e gli
aceti possono essere sottoposti alle pratiche e ai trattamenti enologici menzionati
nel citato regolamento (CE) n. 1493/1999,
e successive modificazioni, nonché a quelli
impiegati per la fermentazione acetica secondo buona tecnica igienico-industriale.
2. Nella preparazione degli aceti è inoltre consentita:
a) l’aggiunta di acqua purché sia
effettuata soltanto negli acetifici;
b) la decolorazione con il carbone
per uso enologico;
b-bis) l’aggiunta di caramello negli
aceti diversi da quello di vino.
ART. 22.
(Sostanze aromatizzanti).
1. All’aceto possono essere aggiunte
sostanze aromatizzanti, mediante macerazione diretta o mediante impiego di infusi,
questi ultimi nella misura massima del 5
per cento in volume, o altri aromi naturali
come definiti nel decreto legislativo 25
gennaio 1992, n. 107. È consentito aromatizzare l’aceto di mele con il miele.
2. L’aceto preparato ai sensi del comma
1 deve essere posto in commercio con la
denominazione di « aceto di (...) aroma-
(Trasporto di sidri, mosti e aceti).
1. I sidri e altri fermentati alcolici
diversi dal vino che hanno subı̀to fermentazione acetica o che sono in corso di
fermentazione acetica possono essere venduti e trasportati solamente agli acetifici o
alle distillerie.
2. I mosti ed i vini introdotti in uno
stabilimento nel quale si procede alle
operazioni di produzione, imbottigliamento o deposito di aceti allo stato sfuso
possono essere estratti dallo stabilimento
unicamente per essere avviati ad altro
acetifico, alla distillazione o alla distruzione.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 i
prodotti destinati alla distilleria o alla
distruzione possono essere estratti dagli
stabilimenti solo previa denaturazione ai
sensi dell’articolo 13, comma 5.
CAPO IV
DISCIPLINA DEI PRODOTTI
PER USO ENOLOGICO
ART. 24.
(Sostanze ammesse).
1. È consentito detenere negli stabilimenti enologici, vendere per uso enologico
e impiegare in enologia soltanto le sostanze espressamente ammesse dalle vigenti norme nazionali e comunitarie, che
rispondono ai requisiti e alle caratteristi-
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—
174
che anche di purezza determinati con
decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro
della salute, da emanare entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, con decreto
del Ministro delle politiche agricole e
forestali, di concerto con il Ministro della
salute, sono stabilite le norme relative
alla produzione, al confezionamento, alla
conservazione e alla etichettatura delle
sostanze destinate ad uso enologico,
nonché dei prodotti ottenuti dalla loro
miscelazione o diluizione in idoneo supporto. Con lo stesso decreto sono altresı̀
indicate le modalità e le condizioni necessarie per ottenere l’autorizzazione alla
produzione e alla commercializzazione
dei citati preparati.
3. L’autorizzazione di cui al comma 2
è rilasciata dal Ministro delle politiche
agricole e forestali, di concerto con il
Ministro della salute.
ART. 25.
(Soppresso)
ART. 26.
(Prodotti per l’igiene della cantina).
1. Il Ministro delle politiche agricole e
forestali, di concerto con il Ministro della
salute, stabilisce con proprio decreto, da
emanare entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, quali
sostanze e specialità possono essere usate
per la pulizia e per il risanamento dei
recipienti di prodotti vinosi, nonché degli
attrezzi, delle pareti, dei pavimenti e degli
accessori di cantina.
2. I prodotti, preparati con le sostanze
o specialità stabilite dal decreto di cui al
comma 1, devono riportare in etichetta la
denominazione dei componenti attivi e la
dizione « da usare esclusivamente per
l’igiene della cantina » in caratteri ben
chiari, indelebili, in lingua italiana, di
—
Commissione XIII
formato non inferiore a un centimetro e
del colore adottato per l’iscrizione più
evidente.
3. È vietato produrre, vendere e detenere negli stabilimenti enologici, nelle cantine e nei locali comunicanti anche attraverso cortile, a qualunque uso destinati,
negli spacci di vendita all’ingrosso e al
dettaglio di mosti e di vini, sostanze e
specialità per l’igiene della cantina diverse
da quelle consentite ai sensi del decreto di
cui al comma 1.
ART. 27.
(Prodotti chimici nei laboratori annessi).
1. È vietato vendere per uso enologico
e detenere nelle cantine, negli stabilimenti
di produzione, nei magazzini e nei depositi
enologici nonché nei locali comunque comunicanti con essi anche attraverso cortili,
a qualunque uso destinati, prodotti di uso
enologico non consentiti ai sensi della
presente legge. Nei reagentari dei laboratori annessi è tuttavia permessa la presenza di prodotti chimici non consentiti,
fatta eccezione per i dolcificanti sintetici,
gli antifermentativi e gli antibiotici, purché
in quantitativi strettamente necessari al
normale lavoro analitico e purché sul
contenitore sia indicata la denominazione
chimica del prodotto in modo ben visibile
e indelebile, in lingua italiana.
CAPO V
DISPOSIZIONI COMUNI
ART. 28.
(Registri per i produttori, gli importatori ed
i grossisti di saccarosio, glucosio e isoglucosio).
1. I produttori, gli importatori ed i
grossisti di saccarosio, escluso lo zucchero
a velo, di glucosio e di isoglucosio anche in
soluzione devono tenere aggiornato un
registro di carico e scarico assoggettato
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—
175
all’imposta di bollo, con fogli progressivamente numerati e vidimati prima dell’uso
dal comune competente per territorio per
il luogo di detenzione, e annotarvi tutte le
introduzioni e le estrazioni all’atto in cui
si verificano.
2. I grossisti che effettuano vendita al
minuto devono annotare sul registro di carico e scarico ogni operazione precisando il
nominativo e il recapito dell’acquirente.
3. A tutti gli utilizzatori dei prodotti
annotati nei registri di cui ai commi 1 e 2,
ad eccezione di quelli che somministrano
al pubblico o che producono alimenti in
laboratori annessi a esercizi di vendita o
di somministrazione, compresi quelli artigiani, e di quelli in possesso di un registro
di carico e scarico delle materie prime,
vidimato dal competente ufficio periferico
dell’Ispettorato centrale repressione frodi,
o dell’apposito registro vidimato dall’Agenzia delle dogane competente per territorio,
è fatto obbligo di tenere un registro di
carico e scarico con le stesse modalità
previste dal comma 1 e di annotarvi giornalmente per prodotti omogenei i quantitativi delle sostanze zuccherine impiegate.
4. I registri di cui al presente articolo
possono essere tenuti anche tramite supporto informatico secondo le modalità
concordate con l’ufficio periferico dell’Ispettorato centrale repressione frodi e
devono essere conservati per un periodo
non inferiore a cinque anni dalla data
dell’ultima registrazione.
5. Per coloro che tengono la propria
contabilità avvalendosi di sistemi informatizzati, ai sensi del comma 4, le iscrizioni
nei registri di carico e scarico possono
essere completate settimanalmente.
ART. 29.
(Accesso dei funzionari e degli agenti delegati per la vigilanza).
1. I funzionari e gli agenti delegati per
la vigilanza, ai sensi del regio decreto-legge
15 ottobre 1925, n. 2033, convertito dalla
legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive
modificazioni, della legge 30 aprile 1962,
—
Commissione XIII
n. 283, nonché dell’articolo 10 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto
1986, n. 462, possono accedere liberamente anche ai depositi esistenti nei punti
franchi, nei magazzini doganali o vincolati
alla finanza, per eseguire accertamenti e
prelevamenti di campioni sui prodotti e
sulle sostanze di cui alla presente legge.
2. Gli esercenti di cui alla presente legge
hanno l’obbligo di esibire la documentazione ufficiale prescritta dalle norme comunitarie e nazionali, di dare assistenza
agli agenti preposti alla vigilanza e di agevolarne l’effettuazione delle operazioni di cui
al comma 1, fornendo, nei limiti delle normali necessità, anche la manodopera ed i
mezzi esistenti in azienda.
ART. 30.
(Accessibilità dei dati).
1. I dati delle dichiarazioni annuali di
raccolta delle uve e di vinificazione, di giacenza e di denuncia delle uve ai fini delle
rivendicazioni della DOC, della DOCG e
della IGT, non appena pervenuti ed elaborati con il sistema informatizzato dal Ministero delle politiche agricole e forestali o da
un ente delegato, sono resi disponibili a
chiunque ne dimostri interesse e pubblicati
sul sito Internet del Ministero delle politiche agricole e forestali.
ART. 31.
(Convalida dei documenti
di accompagnamento).
1. La convalida dei documenti di accompagnamento redatti per i trasporti di prodotti vinosi in recipienti di capacità superiore a 60 litri, prevista dall’articolo 3, paragrafo 4, terzo comma, secondo trattino, del
citato regolamento (CE) n. 884/2001, può
essere espletata, in alternativa, mediante:
a) l’apposizione di un timbro di convalida da parte di un incaricato del sindaco del comune competente per il luogo
di inizio del trasporto;
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—
176
b) l’apposizione da parte del mittente
di una stampigliatura effettuata da una
apparecchiatura automatica di microfilmatura;
c) l’apposizione da parte del mittente
di una specifica impronta di una timbratrice riconosciuta munita di un dispositivo
non manomissibile recante la data e la
numerazione progressiva delle impronte
eseguite. La foggia dell’impronta è determinata dall’utilizzatore ed è depositata
presso il competente ufficio periferico dell’Ispettorato centrale repressione frodi.
2. Il Ministro delle politiche agricole e
forestali, con proprio decreto, da emanare
entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, fissa le disposizioni riguardanti l’applicazione della
convalida nonché le caratteristiche della
timbratrice riconosciuta.
ART. 32.
(Abrogazioni).
1. Sono abrogati il regio decreto-legge
26 ottobre 1933, n. 1443, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1934,
n. 332 e il decreto del Capo del Governo
13 dicembre 1933 e il decreto del Capo del
Governo 14 dicembre 1933, pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 23 dicembre 1933, in materia di marchio dell’Istituto nazionale per l’esportazione
(INE) per l’esportazione dei vini.
CAPO VI
SANZIONI PER VIOLAZIONE DELLE
NORME SULLA PRODUZIONE E SULLA
COMMERCIALIZZAZIONE DEI MOSTI E
DEI VINI
—
Commissione XIII
piega in tutto o in parte prodotti con
effetti potenzialmente nocivi alla salute,
quali antibiotici, ovvero addiziona altre
sostanze antifermentative, acido salicilico,
acido malico, sostanze inorganiche o altre
sostanze non consentite, salvo che il fatto
costituisca reato, è soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria di 500 euro per
ettolitro di prodotto sofisticato; in ogni
caso, la sanzione non può essere inferiore
a 5.000 euro.
2. Chiunque fuori dai casi consentiti,
nelle operazioni di vinificazione o di manipolazione dei vini, impiega in tutto o in
parte prodotti non consentiti, quali alcole,
zuccheri o materie zuccherine o fermentate diverse da quelle provenienti dall’uva
fresca anche leggermente appassita, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di 250 euro per ettolitro di prodotto
sofisticato; in ogni caso, la sanzione non
può essere inferiore a 2.500 euro.
3. Quando, tenuto conto delle proporzioni dell’azienda, della quantità di prodotto, del semplice uso di zucchero o di
sostanze zuccherine destinate all’alimentazione umana senza l’uso concorrente di
altre sostanze non consentite, e di ogni
altra circostanza attenuante in relazione al
comportamento del trasgressore, il fatto
commesso entro il periodo consentito per
le fermentazioni può essere ritenuto di
lieve entità rientrando nei limiti di un
aumento del titolo alcolometrico volumico
totale del 2 per cento e riguarda aziende
di trasformazione di uva in vino, si applica
la sola sanzione amministrativa pecuniaria
di 75 euro per ogni ettolitro o quintale di
prodotto globalmente sofisticato.
4. Al tecnico responsabile delle operazioni o delle manipolazioni di cui ai
commi 1 e 2 si applica la medesima
sanzione amministrativa pecuniaria prevista a carico del legale rappresentante
della ditta.
ART. 33.
ART. 34.
(Sanzioni per l’utilizzo di prodotti nocivi o
non consentiti).
(Sanzioni per la detenzione di prodotti
vitivinicoli non giustificati).
1. Chiunque, nelle operazioni di vinificazione o di manipolazione dei vini, im-
1. Fatti salvi i limiti e le tolleranze
stabiliti dalle vigenti norme comunitarie e
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—
177
nazionali e previa riconciliazione dei conti
distinti delle varie tipologie di vini con le
necessarie riclassificazioni di prodotto,
chiunque detiene quantitativi di prodotti
vitivinicoli non giustificati dalla documentazione ufficiale di cantina, salvo che il
fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 25 euro
per quintale o frazione di quintale di prodotto del quantitativo eccedente. Tale sanzione è elevata rispettivamente a 50 euro se
trattasi di vino da tavola a IGT o destinato
all’ottenimento di tale vino, a 100 euro, se
trattasi di vino a DOC o destinato all’ottenimento di tale vino, a 250 euro, se trattasi di
vino a DOCG o destinato all’ottenimento di
tale vino. In ogni caso, un quantitativo di
prodotto, corrispondente per qualità e per
quantità alle eccedenze riscontrate, deve
essere denaturato ai sensi delle disposizioni
di cui all’articolo 9, comma 3, e avviato alla
distillazione in esenzione da ogni forma di
aiuto.
2. Quando il fatto è commesso entro il
periodo consentito per la fermentazione
stabilito ai sensi dell’articolo 8 e riguarda
aziende di trasformazione di uva in mosto
o in vino, tenuto conto delle proporzioni
dell’azienda, della quantità di prodotto
eccedentario e se esso è ottenuto da prodotti della stessa campagna vitivinicola, si
applica la sola sanzione amministrativa
pecuniaria, di cui al comma 1 del presente
articolo, ridotta della metà.
ART. 35.
(Altre disposizioni sanzionatorie).
1. Chiunque pone in vendita in recipienti di cui all’articolo 1, commi 2 e 3,
vini per i quali tali contenitori non sono
consentiti, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 1.500
euro.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui
agli articoli 1, comma 1, lettera a), 3,
commi 1 e 2, 4 e 6 è soggetto alla sanzione
amministrativa da 600 euro a 15.000 euro.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui
all’articolo 5 è soggetto alla sanzione amministrativa da 6.000 euro a 60.000 euro.
—
Commissione XIII
4. Chiunque viola le disposizioni di cui
agli articoli 2, 7 e 8 è soggetto alla
sanzione amministrativa da 300 euro a
3.000 euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato,
chiunque viola le disposizioni di cui all’articolo 9, commi 1 e 2, all’articolo 10, comma
1, lettere a), d), g), i), l) e m), e comma 2, è
soggetto alla sanzione amministrativa di
105 euro per ettolitro o frazione di ettolitro
di prodotto posto in vendita o somministrato; la sanzione non può essere, in ogni
caso, inferiore a 600 euro.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui
all’articolo 9, comma 3, all’articolo 10,
comma 1, lettere c), e), f) e h), all’articolo
11, comma 3-bis, e all’articolo 13, commi
1, 3, 4, 6, 7 e 8, è soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da 600 euro a
3.000 euro.
7. Le disposizioni di cui agli articoli 9 e
10 non si applicano al commerciante che
vende o pone in vendita o comunque distribuisce per consumo i prodotti di cui alla
presente legge in confezione originale, salvo
che il commerciante stesso sia a conoscenza
della violazione o che la confezione originale presenti segni di alterazione.
8. Chiunque viola le disposizioni di cui
all’articolo 12 è soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a
15.000 euro.
9. Chiunque non osserva le modalità e le
prescrizioni relative all’aggiunta delle sostanze rivelatrici di cui all’articolo 13,
comma 5, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 5.000 euro.
10. Chiunque viola le disposizioni di cui
all’articolo 14 è soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da 600 euro a
6.000 euro. Se la capacità complessiva non
denunciata è inferiore a 300 ettolitri, la
sanzione amministrativa consiste nel pagamento di una somma da 100 euro a
1.000 euro.
11. Salvo che il fatto costituisca reato,
l’inosservanza delle disposizioni emanate
con i decreti di cui all’articolo 24, commi
1 e 2, nonché l’esercizio dell’attività di
produzione e di commercializzazione delle
sostanze per uso enologico senza la pre-
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
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178
scritta autorizzazione, sono puniti con la
sanzione amministrativa pecuniaria da
1.500 euro a 15.000 euro.
12. Chiunque viola le disposizioni di cui
all’articolo 26 è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 150 euro a
1.500 euro.
13. Chiunque viola le disposizioni di cui
all’articolo 27 è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a
25.000 euro.
14. Chiunque viola le disposizioni di cui
all’articolo 28 è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a
15.000 euro. Tuttavia la sanzione è ridotta
alla metà nel caso le annotazioni obbligatorie nei registri siano effettuate con un
ritardo non superiore alle 24 ore e la
movimentazione sia dimostrabile e supportata da idonea documentazione.
15. Salvo che il fatto costituisca reato,
chiunque rifiuta di esibire agli addetti
preposti alla vigilanza la documentazione
ufficiale ed i registri previsti dalla vigente
normativa comunitaria e nazionale nel
settore vitivinicolo o impedisce il prelevamento di campioni in violazione agli obblighi di cui all’articolo 29, è soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria da
300 euro a 3.000 euro.
CAPO VII
SANZIONI PER VIOLAZIONE DELLE
NORME SULLA PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEGLI ACETI
—
Commissione XIII
lare; la sanzione non può in ogni caso essere inferiore a 250 euro.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui
agli articoli 15, comma 4, 21 e 22 è
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600 euro a 3.000 euro.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui
all’articolo 16, comma 01, è soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria da
600 euro a 6.000 euro. Se la capacità
complessiva non denunciata è inferiore a
300 ettolitri, la sanzione amministrativa è
da 100 euro a 1.000 euro.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui
all’articolo 17, commi 3, lettera a), 4, 5 e
6, è soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da 6.000 euro a 60.000 euro.
5. Chiunque viola le disposizioni di cui
agli articoli 18 e 19, comma 2, è soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria
da 500 euro a 2.500 euro.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui
all’articolo 20 è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria di 50 euro per
ogni quintale o frazione di quintale di
prodotto riconosciuto irregolare. La sanzione non può, in ogni caso, essere inferiore a 250 euro.
7. Chiunque viola le disposizioni di cui
all’articolo 23, commi 1 e 2, è soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria da
1.500 euro a 6.000 euro.
8. Chiunque viola le disposizioni di cui
all’articolo 23, comma 3, è soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria da
100 euro a 5.000 euro.
CAPO VIII
ART. 36.
(Sanzioni per violazione delle disposizioni
sulla produzione e commercializzazione
degli aceti).
MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 10 AGOSTO 2000, N. 260, E ALTRE
SANZIONI
ART. 37.
1. Chiunque nella produzione e commercializzazione degli aceti viola i limiti e
le prescrizioni di cui all’articolo 15, commi
1, 2 e 3, all’articolo 17, commi 1 e 3, lettera
b), e all’articolo 19, comma 1, è soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria da 75
euro a 100 euro per quintale o frazione di
quintale di prodotto riconosciuto irrego-
(Modifiche al decreto legislativo 10 agosto
2000, n. 260).
1. All’articolo 1 del decreto legislativo
10 agosto 2000, n. 260, sono aggiunti, in
fine, i seguenti commi:
« 10-bis. Chiunque non osserva le modalità e le prescrizioni adottate con de-
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—
179
creto del Ministro delle politiche agricole
e forestali riguardanti l’aggiunta nei vini
destinati alle distillazioni delle sostanze
rivelatrici in relazione al regolamento (CE)
n. 1493/1999, e successive modificazioni, e
al relativo regolamento di applicazione
(CE) n. 1623/2000 della Commissione, del
25 luglio 2000, è soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da 100 euro a
5.000 euro.
10-ter. Salvo che il fatto costituisca
reato, il produttore che, nelle operazioni
relative al magazzinaggio dei mosti e dei
vini, non osserva le prescrizioni del titolo
III, capo I, del regolamento (CE) n. 1493/
1999, e delle relative disposizioni applicative, nonché della legislazione nazionale, è
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro.
10-quater. Chiunque non osserva le
prescrizioni sull’elaborazione e sulla commercializzazione dei vini spumanti, previste dall’allegato V, sezioni H e I, e dall’allegato VI, sezione K, del regolamento
(CE) n. 1493/1999, e delle relative disposizioni applicative, nonché dalla legislazione nazionale, è soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da 300 euro a
30.000 euro.
10-quinquies. Chiunque non osserva le
prescrizioni sull’elaborazione e sulla commercializzazione dei vini liquorosi, previste dall’allegato V, sezione J, e dall’allegato
VI, sezione L, del regolamento (CE)
n. 1493/1999, e delle relative disposizioni
applicative, nonché dalla legislazione nazionale, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 20.000
euro.
10-sexies. Chiunque non osserva le prescrizioni sulla definizione, designazione e
presentazione delle bevande spiritose, dei
vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli stabilite dai
regolamenti (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, e successive
modificazioni, e n. 1601/91 del Consiglio,
del 10 giugno 1991, e successive modificazioni, nonché dalla legislazione nazio-
—
Commissione XIII
nale, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 10.000
euro ».
2. Il comma 1 dell’articolo 3 del decreto
legislativo 10 agosto 2000, n. 260, è abrogato; conseguentemente, alla rubrica del
medesimo articolo 3, le parole: « Disposizioni finali ed » sono soppresse.
ART. 38.
(Violazioni del decreto del Ministro per le
politiche agricole 13 luglio 1999).
1. Chiunque viola le disposizioni di cui
al decreto del Ministro per le politiche
agricole 13 luglio 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 213 del 10 settembre
1999, riguardante la produzione e la commercializzazione dei vini a IGT, a DOC e
a DOCG designati con la qualificazione
« novello », è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 150
euro per ettolitro o frazione di ettolitro; la
sanzione non può, in ogni caso, essere
inferiore a 250 euro.
ART. 39.
(Altre violazioni della presente legge).
1. Per violazioni alle norme della presente legge, qualora non siano previste
specifiche sanzioni, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da 100 euro a
1.000 euro.
CAPO IX
ALTRE DISPOSIZIONI CONNESSE
ALLE SANZIONI
ART. 40.
(Chiusura degli stabilimenti).
1. Per le infrazioni previste dagli articoli 33, 34, 35, commi 3, 11 e 12, e 36,
comma 1, il prefetto, in caso di reitera-
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—
180
zione specifica delle violazioni, su proposta del competente ufficio periferico dell’Ispettorato centrale repressione frodi, e
dopo aver sentito gli interessati, può disporre la chiusura degli stabilimenti e
degli esercizi per un periodo di tempo
compreso tra uno e diciotto mesi.
—
Commissione XIII
CAPO X
DIFFIDA PER LE INFRAZIONI MINORI
ART. 43.
(Diffida per le infrazioni minori).
ART. 41.
(Ordinanza di ingiunzione).
1. L’autorità amministrativa di cui all’articolo 17 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, nell’emettere l’ordinanza di ingiunzione per le infrazioni alle disposizioni
previste dalla presente legge, dispone:
a) che siano poste a carico del responsabile delle violazioni anche le spese
di analisi da corrispondere agli istituti
analizzatori incaricati;
b) che, nei casi gravi o di reiterato
compimento degli atti, l’estratto dell’ordinanza di ingiunzione sia pubblicato a
spese del responsabile delle violazioni
almeno su due giornali di grande diffusione, uno dei quali scelto fra i quotidiani locali, e che sia affisso all’albo della
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia e all’albo del comune in cui risiede il responsabile delle violazioni e dove è ubicata la cantina nella quale è stata commessa l’infrazione.
ART. 42.
(Costituzione delle associazioni
come parte civile).
1. Le associazioni dei produttori, le
associazioni rappresentative della filiera,
le associazioni dei consumatori e le altre
associazioni interessate possono costituirsi
parte civile, indipendentemente dalle
prove di danno immediato e diretto, nei
procedimenti penali per violazioni alle
disposizioni della presente legge.
1. Al fine di ridurre i contenziosi dovuti
a infrazioni minori, quali imprecisioni,
errori e omissioni formali o infrazioni di
lieve entità, punite con la sanzione amministrativa pecuniaria avente un minimo
edittale non superiore a 500 euro, è istituito lo strumento della diffida volto a
sanare il fatto accertato attraverso un
richiamo formale che comporti, quando
possibile, una semplice operazione di regolarizzazione, il declassamento, la distruzione o il cambio di destinazione del
prodotto o dei materiali irregolari.
2. L’agente verbalizzante che ha accertato l’infrazione di cui al comma 1, tenuto
conto della gravità del fatto e su richiesta
dell’avente diritto, anche successiva alla
contestazione, può applicare la diffida redigendo apposito verbale nel quale precisa
il richiamo effettuato e dispone i tempi e
i modi per la regolarizzazione dell’infrazione od ogni altra operazione a cui il
contravventore deve attenersi.
3. Nel caso la medesima azienda sia
soggetta a diffida per tre volte nell’arco dei
cinque anni precedenti all’accertamento,
ogni altra infrazione deve essere contestata, rendendosi inapplicabile ogni ulteriore diffida.
4. Sono, in ogni caso, esclusi dalla
possibilità di applicazione della diffida i
reati e le violazioni per fatti riguardanti
falsi, frodi o prodotti pregiudizievoli per la
salute, anche se puniti con sanzione amministrativa pecuniaria.
5. Nell’ipotesi in cui il trasgressore non
si attenga alle istruzioni impartite nel
verbale di richiamo formale di cui al
comma 2 entro i tempi previsti, è applicata
la sanzione amministrativa pecuniaria
prescritta per il fatto accertato aumentata
fino al doppio.
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—
181
6. La diffida di cui al comma 1 si
applica a tutte le sanzioni amministrative
previste nel settore vitivinicolo e in particolare alle sanzioni amministrative prescritte dalla presente legge, dalla legge 10
febbraio 1992, n. 164, dal decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, e successive modificazioni, e da decreti ministeriali applicativi di norme nazionali o
comunitarie.
CAPO XI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ART. 44.
(Commissione consultiva per l’aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi).
1. Presso il Ministero delle politiche
agricole e forestali è istituita la commissione consultiva per l’aggiornamento dei
metodi ufficiali di analisi relativi ai prodotti disciplinati dal regio decreto-legge 15
ottobre 1925, n. 2033, convertito dalla
legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive
modificazioni, per gli aspetti per i quali
non esistono metodi di analisi comunitari
ufficiali o metodi riconosciuti dall’Organizzazione internazionale della vigna e del
vino (OIV), in relazione all’articolo 46,
paragrafo 3, terzo comma, lettera c), del
citato regolamento (CE) n. 1493/1999.
2. La commissione di cui al comma 1,
i cui componenti sono nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole
e forestali, è composta da rappresentanti
dei Ministeri delle politiche agricole e
forestali, dell’economia e delle finanze,
della salute ed eventualmente da quelli del
Ministero delle attività produttive nonché
di enti o istituti specializzati nei particolari settori.
3. In relazione alle esigenze derivanti
dallo svolgimento dei lavori, il Ministro
delle politiche agricole e forestali può, con
proprio decreto, articolare la commissione
di cui al comma 1 in più sottocommissioni,
determinandone la composizione.
—
Commissione XIII
4. Le mansioni di segreteria della commissione di cui al comma 1 e delle sottocommissioni di cui al comma 3 sono
esercitate da funzionari del Ministero delle
politiche agricole e forestali.
ART. 45.
(Comitato di coordinamento per il servizio
repressione frodi).
1. Presso il Ministero delle politiche
agricole e forestali è istituito il comitato di
coordinamento per il servizio repressione
frodi con il compito di:
a) realizzare una costante collaborazione e un coordinamento tra le varie
amministrazioni incaricate della repressione delle frodi;
b) proporre provvedimenti di carattere amministrativo al fine di combattere
le frodi in base a indirizzi uniformi;
c) proporre eventuali modifiche alle
disposizioni vigenti in materia di vigilanza.
2. Il comitato di cui al comma 1, i cui
componenti sono nominati con decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali,
è composto da tre rappresentanti del Ministero delle politiche agricole e forestali,
di cui uno con funzioni di presidente, da
tre rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze, da tre rappresentanti del Ministero della salute e da un
rappresentante rispettivamente del Ministero dell’interno e del Ministero delle
attività produttive.
3. Le mansioni di segreteria del comitato di cui al comma 1 sono esercitate da
un funzionario del Ministero delle politiche agricole e forestali con qualifica non
inferiore a consigliere di prima classe.
ART. 45-bis.
(Assenza di nuovi o maggiori oneri).
1. All’istituzione e al funzionamento
della commissione di cui all’articolo 44 e
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—
182
del comitato di cui all’articolo 45 si fa
fronte con le risorse finanziarie, umane e
strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica. La partecipazione all’attività della commissione e del comitato
non dà luogo alla corresponsione di alcun
compenso o rimborso spese.
ART. 46.
(Abrogazioni).
1. Dalla data di entrata in vigore della
presente legge sono abrogate le seguenti
norme:
a) il decreto-legge 11 gennaio 1956,
n. 3, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 marzo 1956, n. 108, e successive
modificazioni;
b) il decreto del Ministro dell’agricoltura e delle foreste 6 dicembre 1956,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29
del 1o febbraio 1957;
c) il decreto del Ministro dell’agricoltura e delle foreste 1o luglio 1957, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del
15 luglio 1957;
d) il decreto del Presidente della
Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e
successive modificazioni;
e) il decreto del Ministro dell’agricoltura e delle foreste 22 settembre 1967,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241
del 26 settembre 1967;
—
Commissione XIII
f) il decreto del Ministro dell’agricoltura e delle foreste 12 marzo 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 9
aprile 1968;
g) il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1968, n. 773;
h) il decreto-legge 28 ottobre 1971,
n. 858, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 dicembre 1971, n. 1064, e successive modificazioni;
i) il decreto del Ministro dell’agricoltura e delle foreste 10 novembre 1979,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 324
del 28 novembre 1979;
l) la legge 2 agosto 1982, n. 527, e
successive modificazioni;
m) gli articoli 1,
decreto del Ministro
delle foreste27 marzo
nella Gazzetta Ufficiale
1986;
2, 5, 6 e 7 del
dell’agricoltura e
1986, pubblicato
n. 76 del 2 aprile
n) il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 gennaio 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136
del 14 giugno 2001.
2. Ogni riferimento contenuto nella
presente legge a regolamenti comunitari
deve intendersi riferito anche ai regolamenti emanati successivamente alla data
di entrata in vigore della legge stessa con
i quali vengono ricodificate le medesime
disposizioni.
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—
183
Commissione XIII
—
ALLEGATO 2
Testo unico delle norme nazionali di attuazione del regolamento
comunitario concernente l’OCM del mercato del vino. (C. 31 Collavini
e C. 2743 Preda).
EMENDAMENTI
ART. 3.
Al comma 1, sopprimere le parole: « il
quale può fissare le prescrizioni volte a
prevenire ogni abuso ».
Conseguentemente, al medesimo comma,
aggiungere in fine il seguente periodo: « Con
decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali possono essere stabilite le
prescrizioni volte a prevenire ogni abuso
nella detenzione di anidride carbonica ».
3. 11.
Il Relatore.
ART. 5.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
Conseguentemente, al medesimo comma,
aggiungere in fine il seguente periodo: « Con
decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali possono essere stabilite le
prescrizioni volte a prevenire ogni abuso
nella detenzione e confezionamento di
prodotti non consentiti ».
6. 1.
Il Relatore.
ART. 7.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le
parole: « Ministro della salute », aggiungere
le seguenti: « da emanare entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge ».
7. 1.
Il Relatore.
a) alla lettera d), sostituire le parole:
« indicati nel provvedimento di cui all’articolo 8 » con le seguenti: « individuati nel
provvedimento di cui all’articolo 8,
comma 4 »;
Apportare le seguenti modificazioni:
b) alla lettera g), sopprimere le parole:
« a meno che non siano denaturati ai sensi
dell’articolo 7, comma 1 ».
a) al comma 1, aggiungere in fine le
seguenti parole: « dell’anno in cui il provvedimento viene adottato ».
5. 11.
b) al comma 4, sostituire l’ultimo
periodo con il seguente: « Con il provvedimento di cui al comma 1 sono altresı̀
individuati i vini tradizionali per i quali
sono consentite fermentazioni e rifermentazioni al di fuori del periodo stabilito ai
sensi del medesimo comma 1 ».
Il Relatore.
ART. 6.
Al comma 1, sopprimere le parole: « il
quale può indicare le prescrizioni volte a
prevenire ogni abuso ».
ART. 8.
8. 1.
Il Relatore.
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—
184
ART. 9.
Al comma 2, lettera b), numero 2),
aggiungere in fine le seguenti parole: « da
emanare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge ».
9. 1.
Commissione XIII
—
b) al medesimo comma 1, sostituire le
parole: « di cui all’articolo 8 » con le seguenti: « di cui all’articolo 8, comma 1 ».
13. 1.
Il Relatore.
ART. 15.
Il Relatore.
Al comma 1, sopprimere le parole: « di
volta in volta ».
ART. 10.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sopprimere la lettera
m);
b) dopo il comma 1, aggiungere il
seguente: « 1-bis. In aggiunta ai casi di cui
al comma 1, con decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali, di concerto
con il Ministro della salute, possono essere
individuate, in base alla accertata pericolosità per la salute umana, ulteriori sostanze che i mosti e i vini venduti, posti in
vendita o messi altrimenti in commercio o
somministrati non possono contenere ovvero non possono contenere in misura
superiore ai limiti stabiliti con il medesimo
decreto »;
c) al comma 2, sostituire le parole:
« in violazione al comma 1 » con le seguenti: « in violazione delle disposizioni di
cui al comma 1 e al comma 1-bis »;
d) al medesimo comma 2, sostituire le
parole: « in esenzione da ogni forma di
aiuto » con le seguenti: « senza la possibilità di beneficiare di alcuna forma di
aiuto ».
10. 1.
Il Relatore.
Conseguentemente, dopo il comma 1,
aggiungere il seguente: « 1-bis. Con successivi decreti del Ministro delle politiche
agricole e forestali, di concerto con il
Ministro della salute, può essere modificata e integrata l’individuazione delle caratteristiche, delle sostanze e elementi,
nonché dei limiti di cui al comma 1 ».
15. 4.
Il Relatore.
Al comma 4-bis sostituire le parole da:
« nel decreto del Ministro per l’agricoltura
e le foreste del 3 dicembre 1965 » fino alla
fine del comma con le seguenti: « con
decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali da emanare entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge ».
15. 5.
Il Relatore.
ART. 18.
Al comma 1, sostituire le parole: « concordate con l’ufficio periferico dell’Ispettorato centrale repressione frodi » con le
seguenti: « stabilite con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, da
emanare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge ».
18. 1.
Il Relatore.
ART. 13.
ART. 26.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire la parola
« ventesimo » con la seguente: « trentesimo »;
Sostituire, ovunque ricorra, la parola
« specialità » con la parola: « prodotti ».
26. 1.
Il Relatore.
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
185
ART. 28.
Al comma 4, apportare le seguenti modifiche:
a) sostituire le parole: « di cui al
presente articolo » con le seguenti: « istituiti ai sensi dei commi 1 e 3 del presente
articolo »;
b) sostituire le parole: « secondo le
modalità concordate con l’ufficio periferico dell’Ispettorato centrale repressione
frodi » con le seguenti: « secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero
delle politiche agricole e forestali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, ».
28. 1.
Il Relatore.
Commissione XIII
—
guenti: « il decreto del Ministro dell’agricoltura e delle foreste 14 dicembre 1933,
pubblicato ».
32. 1.
Il Relatore.
ART. 34.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: « in esenzione da ogni
forma di aiuto » con le seguenti: « senza la
possibilità di beneficiare di alcuna forma
di aiuto »;
b) al comma 2, dopo le parole: « di cui
all’articolo 8 » aggiungere le seguenti: « ,
comma 1 ».
34. 2.
Il Relatore.
ART. 29.
ART. 35.
Al comma 1 sostituire le parole: « vincolati alla finanza » con le seguenti: « sottoposti a controllo da parte dell’ufficio
tecnico di finanza ».
29. 1.
Il Relatore.
ART. 30.
Al comma 1, sostituire le parole: « con il
sistema informatizzato dal Ministero delle
politiche agricole e forestali o da un ente
delegato » con le seguenti: « nell’ambito del
Sistema informativo agricolo nazionale di
cui all’articolo 15 della legge 4 giugno
1984, n. 194, senza che da ciò derivino
nuovi o ulteriori oneri a carico della
finanza pubblica ».
30. 1.
Il Relatore.
ART. 32.
Al comma 1,
decreto del Capo
1933 e il decreto
dicembre 1933,
sostituire le parole: « il
del Governo 13 dicembre
del Capo del Governo 14
pubblicati » con le se-
Sostituirlo con il seguente:
« ART. 35. (Altre sanzioni relative alla
produzione, detenzione e commercializzazione di mosti e vini). 1. È soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria da
600 euro a 15.000 euro:
a) chiunque pone in vendita con la
denominazione di « vino passito » o « passito » vini che non rispondono alle definizioni di cui all’articolo 1, comma 1,
lettera a);
b) chiunque detiene anidride carbonica in violazione delle disposizioni di cui
all’articolo 3, comma 1;
c) chiunque produce o detiene vini
spumanti naturali e vini spumanti gassificati in violazione delle disposizioni di cui
all’articolo 3, comma 2.
2. Chiunque pone in vendita in recipienti di cui all’articolo 1, comma 2, vini
diversi da quelli per i quali tali contenitori
sono riservati, è soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da 150 euro a
1.500 euro.
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
186
3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro:
a) chiunque produce mosto cotto in
violazione delle disposizioni di cui all’articolo 2;
b) chiunque detiene nelle cantine mosti aventi un titolo alcolometrico inferiore
all’8 per cento in volume e chiunque
procede alla vinificazione dei suddetti mosti in violazione delle disposizioni di cui
all’articolo 7;
c) chiunque, con modalità diverse da
quelle consentite ai sensi dell’articolo 8,
comma 4, effettua fermentazioni o rifermentazioni al di fuori del periodo stabilito
ai sensi del medesimo articolo 8, comma 1;
d) chiunque effettua operazioni di
aumento del titolo alcolometrico volumico
naturale e di acidificazione in violazione
delle disposizioni di cui all’articolo 8,
comma 2.
4. Chiunque detiene negli stabilimenti
enologici e nelle cantine nonché nei locali
annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili le sostanze vietate ai sensi
dell’articolo 5 è soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a
60.000 euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato,
chiunque detiene a scopo di vendita o di
somministrazione o comunque di commercio mosti e vini di cui all’articolo 9,
commi 1 e 2, e all’articolo 10, comma 1,
lettere a), d), g), i), l), e comma 1-bis,
senza procedere alla denaturazione e alla
distillazione previste ai sensi del medesimo articolo 10, comma 2, è soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria
di 105 euro per ettolitro o frazione di
ettolitro detenuto a scopo di vendita o di
somministrazione; la sanzione non può
essere, in ogni caso, inferiore a 600 euro.
6. Sono soggetti alla sanzione amministrativa da 600 a 3.000 euro:
a) chiunque detiene il vino di cui
all’articolo 9, comma 3, primo periodo,
senza procedere alla denaturazione con le
modalità stabilite dal medesimo periodo e
—
Commissione XIII
chiunque cede o spedisce il prodotto denaturato, nonché vini nei quali è in corso
la fermentazione acetica a stabilimenti
diversi dagli acetifici o dalle distillerie, in
violazione di quanto previsto dal citato
articolo 9, comma 3, terzo e quarto periodo;
b) chiunque detiene a scopo di vendita o di somministrazione o comunque di
commercio mosti e vini di cui all’articolo
10, comma 1, lettere c), e), f) e h), senza
procedere alla denaturazione e alla distillazione previste ai sensi del medesimo
articolo 10, comma 2;
c) chiunque adotta un sistema di
chiusura dei recipienti di capacità inferiore ai 60 litri che non presenta le
caratteristiche previste ai sensi dell’articolo 11, comma 3-bis;
d) chiunque detiene vinacce negli stabilimenti enologici al di fuori del periodo
stabilito ai sensi dell’articolo 13, comma 1;
e) chiunque istituisce centri di raccolta temporanei fuori fabbrica in violazione delle disposizioni di cui all’articolo
13, comma 3, primo periodo;
f) chiunque prepara il vinello in difformità dalle disposizioni di cui all’articolo
13, comma 7;
g) i laboratori ufficiali di analisi di
cui all’articolo 13, comma 8, che violano
gli obblighi previsti dal medesimo
comma.
7. Le disposizioni di cui agli articoli 9
e 10 e le relative sanzioni non si applicano al commerciante che vende o pone
in vendita o comunque distribuisce per il
consumo i prodotti di cui alla presente
legge in confezione originale, salvo che il
commerciante stesso sia a conoscenza
della violazione o che la confezione originale presenti segni di alterazione.
8. Chiunque pone in vendita bevande
diverse da quelle indicate dall’articolo 12
utilizzando nell’etichettatura, designazione, presentazione e pubblicità della
bevanda o del prodotto denominazioni o
raffigurazioni che comunque richiamano
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—
187
la vite, l’uva, il mosto o il vino è soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria
da 1.500 euro a 15.000 euro.
9. Chiunque non denatura le fecce di
vino, prima che siano estratte dalle cantine, con la sostanza rivelatrice di cui
all’articolo 13, comma 5, e chi impiega la
sostanza denaturante in difformità con le
modalità previste ai sensi del medesimo
comma è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 5.000
euro.
10. I titolari di stabilimenti vinicoli,
cantine o stabilimenti enologici di cui
all’articolo 14 che non presentano al
competente ufficio periferico dell’Ispettorato centrale repressione frodi la planimetria prevista dal comma 1 e dal
comma 3, ultimo periodo, del medesimo
articolo sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600 euro a
3.000 euro. Se la capacità complessiva
non denunciata è inferiore a 300 ettolitri,
la sanzione amministrativa pecuniaria è
determinata in una somma da 100 a
1.000 euro.
11. Salvo che il fatto costituisca reato,
la violazione delle disposizioni emanate
con i decreti di cui all’articolo 24, commi
1 e 2, nonché l’esercizio dell’attività di
produzione e di commercializzazione delle
sostanze per uso enologico senza la prescritta autorizzazione, sono soggette alla
sanzione amministrativa pecuniaria da
1.500 euro a 15.000 euro.
12. Chiunque viola le disposizioni in
materia di igiene della cantina di cui
all’articolo 26 è soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da 150 euro a
1.500 euro.
13. Chiunque vende per uso enologico
o detiene nelle cantine, negli stabilimenti
di produzione, nei magazzini e nei depositi enologici, nonché nei locali comunque comunicanti, anche attraverso cortili,
a qualunque uso destinati, prodotti di
uso enologico non permessi dalla presente legge e chiunque detiene nei reagentari dei laboratori annessi prodotti
chimici non consentiti in difformità alle
disposizioni di cui all’articolo 27, comma
Commissione XIII
—
1, secondo periodo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000
euro a 25.000 euro.
14. Sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a
15.000 euro:
a) i produttori, gli importatori e i
grossisti di cui all’articolo 28, comma 1,
che non tengono il registro di carico e
scarico previsto dal medesimo comma o
che non vi effettuano le prescritte annotazioni;
b) i grossisti di cui all’articolo 28,
comma 2, che non effettuano sul registro
di carico e scarico le annotazioni previste
dal medesimo comma;
c) gli utilizzatori di cui all’articolo 28,
comma 3, che non tengono il registro di
carico e scarico previsto dal medesimo
comma o che non vi effettuano le prescritte annotazioni;
d) i soggetti di cui all’articolo 28,
commi 1, 2 e 3 che non conservano i
registri di carico e scarico previsti dalle
medesime disposizioni per un periodo non
inferiore a cinque anni dalla data dell’ultima registrazione;
14-bis. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 14 è ridotta
alla metà nel caso in cui le annotazioni
obbligatorie nei registri siano effettuate
con un ritardo non superiore a ventiquattro ore e la movimentazione sia dimostrabile e supportata da idonea documentazione.
15. Salvo che il fatto costituisca reato,
chiunque rifiuta di esibire agli addetti
preposti alla vigilanza la documentazione
ufficiale e i registri previsti dalla vigente
normativa comunitaria e nazionale nel
settore vitivinicolo o impedisce il prelevamento di campioni in violazione degli
obblighi di cui all’articolo 29, comma 1, è
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro ».
35. 1.
Il Relatore.
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
188
ART. 36.
Sostituirlo con il seguente:
« ART. 36. (Sanzioni per violazione delle
disposizioni sulla produzione e sulla commercializzazione degli aceti). 1. Chiunque
utilizza la denominazione di « aceto di
vino » per prodotti che non abbiano le
caratteristiche previste dall’articolo 15,
commi 1, 1-bis, 2 e 3, è soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria da 75
euro a 100 euro per quintale o frazione di
quintale di prodotto riconosciuto irregolare; la sanzione non può in ogni caso
essere inferiore a 250 euro.
1-bis. Chiunque utilizza la denominazione « aceto balsamico di Modena » per
prodotti che non possiedono le caratteristiche previste ai sensi dell’articolo 15,
comma 4-bis, è soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da 100 euro a
200 euro per quintale o frazione di quintale di prodotto riconosciuto irregolare; la
sanzione non può, in ogni caso, essere
inferiore a 500 euro.
1-ter. Salvo quanto disposto dall’articolo 17, comma 2, chiunque produce,
detiene, trasporta e pone in commercio
aceti che hanno le caratteristiche di cui al
medesimo articolo 17, comma 1, è soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria
da 75 euro a 100 euro per quintale o
frazione di quintale di prodotto riconosciuto irregolare; la sanzione non può in
ogni caso essere inferiore a 250 euro.
1-quater. Chiunque detiene nei locali di
cui all’articolo 17, comma 3, prodotti vinosi alterati per agrodolce o per girato o
per fermentazione putrida è soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria da 75
euro a 100 euro per quintale o frazione di
quintale di prodotto riconosciuto irregolare; la sanzione non può, in ogni caso,
essere inferiore a 250 euro.
2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600 euro a 3.000 euro:
a) chiunque utilizza la denominazione di « aceto di vino » per prodotti
ottenuti mediante l’acetificazione di vini
—
Commissione XIII
che hanno un contenuto in acido acetico
superiore a quello previsto dall’articolo 15,
comma 4;
b) chiunque detiene, produce e imbottiglia negli acetifici e nei depositi di
aceto prodotti diversi da quelli previsti ai
sensi dell’articolo 16, comma 1.
c) chiunque nella preparazione e
nella conservazione degli aceti ricorre a
pratiche e trattamenti enologici diversi da
quelli consentiti ai sensi dell’articolo 21;
d) chiunque aggiunge all’aceto sostanze aromatizzanti in violazione di
quanto previsto dall’articolo 22, comma 1,
e chiunque viola nella composizione e
nelle modalità di preparazione degli aceti
le prescrizione stabilite ai sensi del comma
3 del medesimo articolo;
e) chiunque utilizza la denominazione di « aceto di (...) aromatizzato » per
prodotti che non possiedono le caratteristiche previste ai sensi dell’articolo 22.
3. Chiunque non effettua la comunicazione prevista ai sensi dell’articolo 16,
comma 01, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600 euro a
3.000 euro. Se la capacità complessiva non
denunciata è inferiore a 300 ettolitri, la
sanzione amministrativa pecuniaria è determinata in una somma da 100 euro a
1.000 euro.
4. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 60.000
euro:
a) chiunque detiene negli stabilimenti
e nei locali di cui all’articolo 17, commi 3
e 4, acido acetico nonché ogni altra sostanza atta a sofisticare gli aceti, salvo
quanto previsto ai sensi del comma 7 del
medesimo articolo.
b) chiunque effettua la distillazione
dell’aceto;
c) chiunque trasporta, detiene per la
vendita, mette in commercio o comunque
utilizza per uso alimentare diretto o in-
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
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189
diretto alcole etilico sintetico nonché prodotti contenenti acido acetico non derivante da fermentazione acetica.
5. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro:
a) chiunque viola le disposizioni stabilite con il decreto di cui all’articolo 18,
comma 3;
b) chiunque pone in commercio aceti
destinati al consumo diretto in confezioni e
recipienti che non hanno le caratteristiche
previste ai sensi dell’articolo 19, comma 2.
6. Chiunque utilizza le denominazioni
di origine e le indicazioni geografiche di
cui all’articolo 20 nella designazione di un
aceto che non possiede le caratteristiche
previste dal medesimo articolo è soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria di
75 euro per ogni quintale o frazione di
quintale di prodotto riconosciuto irregolare. La sanzione non può, in ogni caso,
essere inferiore a 500 euro.
7. Chiunque vende o trasporta i sidri, i
mosti e gli altri prodotti di cui all’articolo
23, commi 1 e 2, in violazione delle
disposizione previste ai sensi dei medesimi
commi è soggetto alla sanzione amministrativa da 1.500 a 6.000 euro.
8. Chiunque trasporta al di fuori degli
stabilimenti di produzione i prodotti di cui
all’articolo 23, commi 1 e 2, destinati alla
distillazione o alla distruzione senza avere
provveduto alla denaturazione prescritta
ai sensi del medesimo articolo 23, comma
3, è soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da 100 euro a 5.000 euro.
36. 1.
Il Relatore.
b) chiunque non provvede alla comunicazione prevista ai sensi dell’articolo 6;
c) chiunque non provvede alla comunicazione concernente le fermentazioni
spontanee prevista ai sensi dell’articolo 8,
comma 3;
d) chiunque non provvede alla comunicazione concernente le operazioni di
denaturazione e alle annotazioni secondo
quanto previsto dall’articolo 9, comma 3,
secondo, terzo e quarto periodo;
e) chiunque non avvia alle distillerie
autorizzate le vinacce e le fecce di vino in
violazione delle disposizioni di cui all’articolo 13, comma 2;
f) chiunque non tiene il registro di
carico e scarico previsto ai sensi dell’articolo 13, comma 3, secondo periodo;
g) chiunque non effettua la comunicazione relativa alla detenzione di vinacce
prevista ai sensi dell’articolo 13, comma 4,
ovvero effettua tale comunicazione oltre il
termine stabilito dal medesimo comma;
h) chiunque non effettua la comunicazione di cui all’articolo 13, comma 6,
relativa alle operazioni di ottenimento,
denaturazione e trasferimento delle fecce
di vino;
i) chiunque non provvede alle comunicazioni previste ai sensi dell’articolo 14,
comma 3, primo periodo;
j) chiunque non tiene il registro di
carico e scarico e chiunque non provvede
agli aggiornamenti e alle annotazioni previsti ai sensi dell’articolo 18, commi 1 e 2.
39. 1.
« ART. 39. (Altre sanzioni). 1. È soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria
da 100 euro a 1.000 euro:
a) chiunque non provvede alle comunicazioni previste ai sensi dell’articolo 4;
Il Relatore.
ART. 44.
ART. 39.
Sostituirlo con il seguente:
Commissione XIII
—
Al comma 2, sostituire le parole: « ed
eventualmente da quelli del Ministero
delle attività produttive nonché di enti o
istituti » con le seguenti: « e delle attività
produttive, nonché eventualmente di enti o
istituti ».
44. 1.
Il Relatore.
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
190
ART. 45.
Al comma 3, sostituire le parole: « a
consigliere di prima classe » con le seguenti: « a dirigente di seconda fascia ».
45. 1.
Il Relatore.
Commissione XIII
—
tivamente, il rivelatore da addizionare alle
materie prime destinate all’acetificazione e
il rivelatore da addizionare ai mosti ed ai
vini alterati per malattia o avariati, alle
fecce ed ai prodotti vinosi ottenuti da
torchiature aventi composizione anomala,
nonché alle fecce liquide e semiliquide »;
b) sopprimere la lettera i).
ART. 46.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire la lettera e) con la seguente: « e) i decreti del Ministro dell’agricoltura e delle foreste 10 novembre 1979,
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 324
del 28 novembre 1979, concernenti, rispet-
46. 1.
Il Relatore.
Sostituire il titolo della proposta di legge
con il seguente: « Disposizioni di attuazione
della normativa comunitaria concernente
l’Organizzazione comune di mercato
(OCM) del vino ».
Tit. 1.
Il Relatore.
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
191
Commissione XIII
—
ALLEGATO 3
Finanziamenti alle produzioni non regolamentate da organizzazioni
comuni di mercato. (C. 5914 de Ghislanzoni Cardoli).
EMENDAMENTI
ART. 1.
Sostituire il comma 2 con i seguenti:
« 2. All’onere derivante dall’attuazione
del comma 1, pari a 10 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si
provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2006, 2007
e 2008, dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 7, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165,
come determinata nella Tabella C allegata
alla legge 23 dicembre 2005, n. 266.
3. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio ».
1. 1.
Il Relatore.
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
192
—
Commissione XIII
ALLEGATO 4
Salvaguardia dei limoneti. (C. 4660 Cirielli, C. 5349 Perrotta, C. 5354
Caparini, C. 5966 Pecoraro Scanio e C. 5995 Catanoso).
TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO
E ADOTTATO COME TESTO BASE
ART. 1.
(Finalità).
1. Lo Stato, ai fini dell’adozione di
misure urgenti di tutela ambientale, di
difesa del territorio e del suolo e di
conservazione dei paesaggi tradizionali di
cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera d)
del trattato istitutivo dell’Unione Europea,
promuove e favorisce interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei limoneti caratteristici delle fasce
costiere di particolare pregio paesaggistico
e a rischio di dissesto idrogeologico.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, di concerto con il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e
con il Ministro per i beni e le attività
culturali, da emanare entro due mesi dalla
data di entrata in vigore della presente
legge, sono individuati i comuni il cui
territorio è compreso nelle fasce costiere
di cui al comma 1.
ART. 2.
(Contributo per gli interventi di recupero,
manutenzione e salvaguardia).
1. Ai proprietari o ai detentori a titolo
di affitto di limoneti ricadenti nei comuni
di cui all’articolo 1, comma 2, è concesso,
per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008,
un contributo annuale, a copertura parziale delle spese sostenute o da sostenere
per il recupero, la manutenzione e la
salvaguardia dei limoneti, entro il limite di
importo di 10 euro per ogni albero di
limoni.
2. Le spese di recupero, manutenzione
e salvaguardia previste dal comma 1, riguardano l’ordinaria manutenzione dei
terrazzamenti, realizzata mediante l’attuazione dei seguenti interventi: potatura e
piegatura delle piante, zappatura del terreno, irrigazione, pulizia bimestrale al terreno e alle macere, concimazione, trattamenti fitosanitari, copertura, raccolta e
pulizia delle canalizzazioni.
ART. 3.
(Contributo per le spese di ripristino
di limoneti abbandonati).
1. Ai proprietari o ai detentori a titolo
di affitto di limoneti ricadenti nei comuni
di cui all’articolo 1, comma 2, è concesso,
per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008,
un contributo unico, a copertura parziale
delle spese sostenute o da sostenere per il
ripristino dei limoneti abbandonati, entro
il limite di importo di 100 euro per ogni
albero di limoni.
2. Le spese di ripristino di funzionalità
dei limoneti abbandonati riguardano la
straordinaria manutenzione dei terrazzamenti, realizzata mediante l’attuazione dei
seguenti interventi: ristrutturazione di macere a secco, gradini e canali di irrigazione, acquisto e messa a dimora di
piante, acquisto e messa in opera di palo
tutore e triangolo di copertura di legno di
castagno, acquisto e messa in opera di pali
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
193
di castagno per le impalcature di sostegno,
acquisto di reti di copertura e di ogni
materiale necessario allo scopo.
3. I contributi previsti dal presente
articolo sono destinati alla copertura delle
spese relative a un triennio a decorrere
dall’inizio delle attività di ripristino.
ART. 4.
(Attuazione degli interventi).
1. Gli interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia e gli interventi di
ripristino, di cui, rispettivamente, agli
articoli 2 e 3, devono essere eseguito in
conformità alla legislazione vigente in
materia.
—
Commissione XIII
ordinaria o straordinaria che sono stati
effettuati o che si intendono effettuare.
3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, da adottare
entro due mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono definite le
modalità di predisposizione delle domande
di cui al comma 2, la documentazione da
allegare e le forme di presentazione.
4. Il Ministero delle politiche agricole e
forestali provvede ad erogare i contributi
entro il 30 aprile di ciascun anno entro il
limite delle risorse assegnate. L’erogazione
viene effettuata assicurando l’assegnazione
del contributo a tutti gli aventi diritto per
un importo determinato in base alle risorse disponibili e alle domande valide
presentate entro il termine previsto.
ART. 6.
ART. 5.
(Copertura finanziaria).
(Assegnazione dei contributi).
1. All’onere derivante dall’attuazione
della presente legge, pari a 7 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e
2008, si provvede, per 3,5 milioni di euro,
mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità
previsionale di base di parte corrente
Fondo speciale dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno 2006, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al
Ministero delle politiche agricole e forestali, e, per 3,5 milioni di euro, mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma
28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
1. I contributi di cui all’articolo 2 e
all’articolo 3 sono concessi, per ciascuno
degli anni 2006, 2007 e 2008, entro il
limite di spesa annuale complessivo pari,
rispettivamente, a 5 milioni di euro e a 2
milioni di euro.
2. Ai fini dell’assegnazione dei contributi di cui all’articolo 2 e all’articolo 3, i
proprietari o i detentori a titolo di affitto
di limoneti presentano domanda al Ministero delle politiche agricole e forestali
entro il 15 febbraio di ciascun anno. Nella
domanda sono indicati il numero degli
alberi di limoni per cui viene richiesto il
contributo e gli interventi di manutenzione
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
194
Commissione XIII
—
ALLEGATO 5
DL 3/06: Attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione
giuridica delle invenzioni biotecnologiche. (C. 6258 Governo).
PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE
La XIII Commissione,
esaminato, per le parti di propria
competenza, il disegno di legge C. 6258
Governo, recante: « Conversione in legge
del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3,
recante attuazione della direttiva 98/44/CE
in materia di protezione giuridica delle
invenzioni biotecnologiche »;
considerato che il comma 7 dell’articolo 5 fa riferimento al divieto della
ulteriore vendita del bestiame in funzione
di un’attività di produzione commerciale,
mentre risulta più opportuno riferire il
divieto di vendita all’ipotesi di attività di
riproduzione, come indicato all’articolo 11,
par. 2, della direttiva oggetto di recepimento;
rilevato che l’articolo 8 configura una
tutela brevettuale delle invenzioni biotecnologiche estremamente ampia, in quanto
essa si estende anche ai materiali biologici
derivati, al materiale biologico direttamente ottenuto tramite uno stesso procedimento e a qualsiasi materiale contenente
una determinata informazione genetica,
con il rischio di una progressiva riduzione
del ruolo degli utilizzatori e dei successivi
produttori a solo vantaggio dei titolari dei
brevetti;
rilevato, peraltro, che l’articolo 8 si
limita a riprodurre, senza alcuna modifica,
il testo di norme contenute nella direttiva
98/44/CE (e precisamente degli articoli 8 e
9) le quali sono direttamente applicabili
negli Stati membri, dal momento che si
tratta di norme, sotto il profilo sostanziale,
incondizionate e puntuali, che non lasciano margine di adattamento a livello di
normativa nazionale;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione:
all’articolo 5, comma 7, ultimo periodo, sostituire la parola « produzione »
con la seguente « riproduzione »
e con la seguente osservazione:
valutino le Commissioni di merito
l’opportunità di limitare l’estensione della
tutela brevettuale prevista ai sensi dell’articolo 8, commi 2 e 3.
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
195
Commissione XIII
—
ALLEGATO 6
DL 3/06: Attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione
giuridica delle invenzioni biotecnologiche. (C. 6258 Governo).
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La XIII Commissione,
esaminato, per le parti di propria
competenza, il disegno di legge C. 6258
Governo, recante: « Conversione in legge
del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3,
recante attuazione della direttiva 98/44/CE
in materia di protezione giuridica delle
invenzioni biotecnologiche »;
considerato che il comma 7 dell’articolo 5 fa riferimento al divieto della
ulteriore vendita del bestiame in funzione
di un’attività di produzione commerciale,
mentre risulta più opportuno riferire il
divieto di vendita all’ipotesi di attività di
riproduzione, come indicato all’articolo 11,
par. 2, della direttiva oggetto di recepimento;
rilevato che l’articolo 8 configura una
tutela brevettuale delle invenzioni biotecnologiche estremamente ampia, in quanto
essa si estende anche ai materiali biologici
derivati, al materiale biologico direttamente ottenuto tramite uno stesso procedimento e a qualsiasi materiale contenente
una determinata informazione genetica,
con il rischio di una progressiva riduzione
del ruolo degli utilizzatori e dei successivi
produttori a solo vantaggio dei titolari dei
brevetti;
rilevato, peraltro, che l’articolo 8 si
limita a riprodurre, senza alcuna modifica,
il testo di norme contenute nella direttiva
98/44/CE (e precisamente degli articoli 8 e
9) le quali sono direttamente applicabili
negli Stati membri, dal momento che si
tratta di norme, sotto il profilo sostanziale,
incondizionate e puntuali, che non lasciano margine di adattamento a livello di
normativa nazionale;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
1) all’articolo 5, comma 7, ultimo
periodo, sostituire la parola « produzione »
con la seguente « riproduzione »;
2) con riferimento all’articolo 8,
comma 3, individuino le Commissioni di
merito una formulazione della disposizione che consenta di limitarne la portata,
evitando che la protezione brevettuale di
un prodotto contenente un’informazione
genetica o consistente in tale informazione
si estenda, senza eccezioni, a qualsiasi
materiale nel quale il prodotto è incorporato e nel quale l’informazione genetica è
contenuta e svolge la sua funzione;
e con la seguente osservazione:
con riferimento all’articolo 8, comma
2, valutino le Commissioni di merito l’opportunità di limitarne la portata, al fine di
evitare che la protezione brevettuale relativa ad un procedimento che consente la
produzione di materiale biologico dotato
di determinate proprietà per effetto dell’invenzione si estenda, senza eccezioni, al
materiale biologico ottenuto direttamente
dal medesimo procedimento e ad ogni
altro materiale biologico derivato da materiale biologico direttamente ottenuto mediante riproduzione o moltiplicazione e
dotato delle stesse proprietà.
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
196
—
Commissione XIV
XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell’Unione europea)
S O M M A R I O
ATTI COMUNITARI:
Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti
fondamentali 2005/0124(CNS) e proposta di decisione del Consiglio, che conferisce
all’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali il potere di svolgere le proprie
attività nelle materie indicate nel titolo VI del trattato sull’Unione europea 2005/
0125(CNS). COM(2005)280 def. (Esame, ai sensi dell’articolo 127, comma 1, del regolamento,
e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
197
SEDE CONSULTIVA:
Disciplina dell’attività professionale di tintolavanderia. C. 5337 Milanato (Parere alla X
Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
199
Disposizioni in materia di professioni sanitarie non mediche e delega al Governo per
l’istituzione dei relativi ordini professionali. C. 6229 Governo, approvato dal Senato (Parere
alla XII Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni) . . . . .
201
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
212
ATTI DEL GOVERNO:
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2003/20/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell’8 aprile 2003, che modifica la direttiva 91/671/CEE relativa
all’uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini nei veicoli.
Atto n. 574 (Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio) . . . . . . . . . . .
204
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2003/42/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel
settore dell’aviazione civile. Atto n. 577 (Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del
regolamento, e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
205
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . .
207
SEDE CONSULTIVA:
DL 3/06: Attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle
invenzioni biotecnologiche. C. 6258 Governo (Parere alle Commissioni X e XII Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
207
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
213
ATTI DEL GOVERNO:
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2003/20/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell’8 aprile 2003, che modifica la direttiva 91/671/CEE relativa
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
197
—
Commissione XIV
all’uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini nei
veicoli. Atto n. 574 (Seguito esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento, e
conclusione – Parere favorevole con condizione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
211
ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
214
ATTI COMUNITARI
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006. — Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.
La seduta comincia alle 14.40.
Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce
l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali 2005/0124(CNS) e proposta di decisione del
Consiglio, che conferisce all’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali il potere di svolgere
le proprie attività nelle materie indicate nel titolo VI
del trattato sull’Unione europea 2005/0125(CNS).
COM(2005)280 def.
(Esame, ai sensi dell’articolo 127, comma 1,
del regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia
provvedimento in titolo.
l’esame
del
Giacomo STUCCHI, presidente, ricorda
che sul provvedimento in esame il Governo – con lettera del 7 dicembre pervenuta alla Camera il 12 dicembre – ha
posto per la prima volta la riserva parlamentare ai sensi dell’articolo 4, comma 2,
della legge n. 11 del 2005.
Invita quindi il relatore a svolgere il
suo intervento.
Andrea DI TEODORO (FI), relatore,
ricorda che il 30 giugno 2005 la Commissione, cosı̀ come previsto dal programma
dell’Aja del 2004, ha presentato una proposta di regolamento e una proposta di
decisione
relative
all’istituzione
di
un’Agenzia dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Le proposte fanno seguito all’accordo raggiunto dal Consiglio
europeo del 12-13 dicembre 2003 sull’estensione del mandato dell’Osservatorio
europeo sui fenomeni di razzismo e xenofobia e la sua trasformazione in Agenzia
dei diritti fondamentali. L’istituzione dell’Agenzia è stata anche richiesta dal Parlamento europeo in una risoluzione, approvata il 26 maggio 2004, sulla promozione e la tutela dei diritti fondamentali.
Precisa che l’obiettivo delle proposte è
quello di creare a livello di Unione europea
un centro di expertise sulle questioni relative ai diritti fondamentali. Secondo la
Commissione la tutela dei diritti fondamentali richiede infatti di precostituire meccanismi di governance idonei ad assicurare
che essi vengano pienamente presi in considerazione nella definizione delle strategie e
nel processo di formazione decisionale nell’Unione europea. Per conseguire questo
obiettivo la Commissione ritiene sia necessario non solo adottare un adeguato quadro
legislativo, ma anche istituire strutture adeguate, dotate di risorse sufficienti. Sottolinea che a differenza dell’Osservatorio, il cui
campo di intervento è limitato al razzismo e
alla xenofobia, la nuova Agenzia, secondo le
proposte, sarebbe competente per i diritti
fondamentali, cosı̀ come definiti all’articolo
6, paragrafo 2, del Trattato sull’Unione europea (TUE) e ripresi dalla Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea, che costituisce il testo di riferimento per la sua
attività.
Poiché in materia di spazio di libertà,
sicurezza e giustizia l’UE agisce in parte
sulla base delle norme del titolo IV del
Trattato istitutivo della Comunità europea
– visti, asilo, immigrazione e altre politiche connesse alla libera circolazione delle
persone – e in parte sulla base del titolo
VI del Trattato sull’Unione europea, ovvero del cosiddetto « terzo pilastro » dell’UE, la Commissione europea ha presentato sia una proposta di regolamento che
disciplina l’attività dell’Agenzia nel quadro
delle competenze della Comunità, cosı̀
come definite dal Trattato che istituisce la
Comunità europea, sia una proposta di
decisione con la quale il Consiglio auto-
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
198
rizza l’Agenzia ad esercitare le sue funzioni in relazione alle materie disciplinate
dal titolo VI del Trattato sull’UE.
Ricorda, per completezza, che entrambe le proposte, presentate dalla Commissione il 30 giugno 2005 seguono la
procedura di consultazione, secondo la
quale il Consiglio delibera all’unanimità
previa consultazione del Parlamento europeo. La base giuridica del regolamento
proposto è l’articolo 308 del Trattato che
istituisce la Comunità europea. Gli articoli
30, 31 e 34 del Trattato sull’Unione europea costituiscono la base giuridica della
proposta di decisione che affida all’Agenzia lo svolgimento di compiti nei settori
disciplinati dal titolo VI del TUE. Le
proposte sono in attesa di esame da parte
del Consiglio.
Rileva che il Parlamento europeo ha
assegnato le proposte per l’esame alla
Commissione per le libertà civili, giustizia
e affari interni, competente nel merito. In
riferimento al contenuto, osserva che secondo le proposte l’Agenzia avrebbe il
compito di monitorare la situazione dei
diritti fondamentali nell’Unione e negli
Stati membri in relazione all’attuazione
del diritto comunitario. La Commissione
potrà anche richiedere all’Agenzia di fornirle informazioni e analisi sui Paesi terzi
con i quali la Comunità ha concluso
accordi di associazione o accordi contenenti disposizioni sul rispetto dei diritti
umani, o con i quali ha avviato o intende
avviare negoziati in vista della conclusione
di tali accordi. In particolare, l’Agenzia
dovrebbe fornire alle istituzioni, agli organi e organismi competenti dell’Unione e
agli Stati membri (questi ultimi relativamente all’attuazione del diritto comunitario) assistenza in materia di diritti fondamentali. Tale assistenza è finalizzata a
garantire il pieno rispetto dei diritti fondamentali da parte di questi soggetti all’atto di assunzione di misure o definizione
di azioni nei loro rispettivi settori di
competenza.
Aggiunge che le competenze tematiche
dell’Agenzia sarebbero fissate, in un quadro pluriennale, da un regolamento di
attuazione della Commissione. Nell’ambito
—
Commissione XIV
di tali competenze tematiche l’Agenzia
raccoglierebbe e analizzerebbe, in modo
indipendente, le informazioni e i dati relativi, da un lato agli effetti concreti sui
diritti fondamentali delle misure adottate
dall’Unione, dall’altro alle buone pratiche
in materia di rispetto di tali diritti.
L’Agenzia dovrebbe inoltre pubblicare un
rapporto annuale sulla situazione dei diritti fondamentali e rapporti tematici sulla
base delle sue analisi e ricerche. L’Agenzia
formulerebbe anche risoluzioni e conclusioni sull’evoluzione della situazione dei
diritti fondamentali nella messa in opera
delle varie politiche, condurrebbe azioni di
sensibilizzazione del pubblico e instaurerebbe una rete di contatti con altri centri
ed istituzioni.
Rileva in particolare che nella proposta
in esame la Commissione europea ha previsto che l’Agenzia dovrebbe coordinare la
propria attività con quella svolta dal Consiglio d’Europa in tema di diritti umani. A
tal fine la Comunità dovrebbe concludere
un accordo finalizzato a instaurare una
stretta cooperazione con il Consiglio d’Europa. Considerando la necessità di assicurare le continuità dell’azione svolta attualmente dall’Osservatorio europeo sui fenomeni di razzismo e xenofobia e le sinergie
con il Consiglio d’Europa e gli organismi
nazionali incaricati di seguire i diritti
fondamentali, la Commissione propone di
preservare l’attuale struttura dell’Osservatorio, prevedendo la presenza nel consiglio
d’amministrazione di un esperto designato
da ciascun Stato membro, dal Parlamento
europeo e dal Consiglio d’Europa e di due
rappresentanti della Commissione. Responsabile dell’Agenzia dovrebbe essere un
direttore, nominato dal consiglio di amministrazione sulla base di una lista di
candidati proposti dalla Commissione. È
inoltre prevista l’istituzione di un forum
dei diritti fondamentali, composto di rappresentanti di organizzazioni della società
civile attive in materia di diritti fondamentali, che sarebbero selezionati dal consiglio di amministrazione sulla base di una
lista aperta.
Osserva che l’Agenzia – la cui sede
resterebbe Vienna – avrebbe, a regime, un
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
199
organico di cento persone (l’attuale Osservatorio ha un organico di trentasette persone) e sarebbe operativa dal 1o gennaio
2007. La Commissione propone di prevedere un bilancio in crescita per il periodo
2007-2013 per tenere conto del periodo di
transizione, e valuta che la messa a regime
definitiva richiederà un periodo compreso
tra i due e i tre anni. Per il 2006 propone
di destinare all’Agenzia 16 milioni di euro,
per arrivare a 29 milioni di euro nel 2013
(l’Osservatorio ha un bilancio di 8,2 milioni di euro). Rinvia quindi per il contenuto di dettaglio al testo dell’articolato dei
due provvedimenti in esame.
Preannuncia che nella predisposizione
della proposta di documento finale terrà
conto anche di quanto previsto dalla risoluzione, a prima firma Azzolini, n. 7/
00639, approvata dalla III Commissione,
esteri e affari e comunitari, il 31 maggio
2005, in particolare per quanto riguarda il
rapporto tra le competenze dell’Agenzia
indicata e quelle del Consiglio d’Europa.
Giacomo STUCCHI, presidente, nessuno
chiedendo di intervenire rinvia il seguito
dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.50.
SEDE CONSULTIVA
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006. — Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.
La seduta comincia alle 14.50.
Disciplina dell’attività professionale di tintolavanderia.
C. 5337 Milanato.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia
provvedimento in titolo.
l’esame
del
Marco AIRAGHI (AN), relatore, rileva
che la proposta di legge in esame, adottata
—
Commissione XIV
come testo base dalla Commissione di
merito, reca, all’articolo 1, i principi e le
finalità del provvedimento, riconducendo
la disciplina dell’attività professionale di
tintolavanderia nell’ambito della potestà
legislativa esclusiva statale in materia di
tutela della concorrenza e della potestà
legislativa concorrente in materia di professioni, di cui all’articolo 117 della Costituzione. La proposta reca dunque i
principi fondamentali di disciplina dell’attività di tintolavanderia ed è diretta ad
assicurare l’omogeneità dei requisiti professionali e la parità di condizioni di
accesso delle imprese del settore al mercato, nonché la tutela dei consumatori e
dell’ambiente, garantendo l’unità giuridica
dell’ordinamento ai sensi dell’articolo 120,
secondo comma, della Costituzione.
Aggiunge che l’articolo 2 definisce il
profilo imprenditoriale di coloro che intendono esercitare l’attività, stabilendo alcuni requisiti essenziali di abilitazione
professionale, mentre l’articolo 3 attribuisce alle regioni funzioni programmatorie,
demandando alle stesse il compito di adottare norme dirette a favorire lo sviluppo
economico e professionale del settore,
nonché di definire i criteri per l’esercizio
delle funzioni amministrative dei comuni;
l’articolo 4 definisce invece le modalità di
esercizio dell’attività di tintolavanderia,
vietandone lo svolgimento in forma ambulante o di posteggio. Ricorda ancora che
l’articolo 5 prevede un regime sanzionatorio nei confronti di coloro che esercitano
l’attività senza essere in possesso dei requisiti di abilitazione professionale ovvero
dei titoli e dei requisiti previsti ai sensi del
provvedimento in esame, mentre il successivo articolo 6 disciplina il regime transitorio, riconoscendo alle imprese regolarmente iscritte e operanti alla data di
entrata in vigore della legge il diritto di
continuare a svolgere le attività di tintolavanderia a condizione che entro tre anni
dalla medesima data esse provvedano a
designare il responsabile tecnico professionalmente qualificato.
Sotto il profilo della compatibilità comunitaria,
evidenzia
preliminarmente
come tra i principi fondanti della crea-
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
200
zione del mercato unico europeo debbano
annoverarsi quelli della libera circolazione
delle merci, delle persone, dei servizi e dei
capitali: ciò implica per i professionisti il
riconoscimento non del solo diritto alla
libera prestazione di servizi nell’ambito
della Comunità, ma altresı̀ la libertà di
stabilimento, ossia il diritto di ogni cittadino europeo di esercitare la propria attività in qualsiasi Stato dell’Unione. Ulteriore corollario di tali principi sono il
reciproco riconoscimento fra i paesi membri della CE dei diplomi, certificati e titoli
professionali dei cittadini europei. La direttiva 1999/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 giugno 1999,
confluita nella direttiva 2005/36/CE, che
istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di
liberalizzazione e dalle direttive recanti
misure transitorie, completa il sistema
generale di riconoscimento delle qualifiche. Sottolinea in particolare che tra le
attività indicate nell’allegato A della direttiva 1999/42 rientrano, nella lista I, parte
3, l’attività di lavanderia, lavaggio a secco
e tintoria. Si prevede quindi che gli Stati
membri nei quali si può accedere ad una
delle attività indicate nell’allegato A, ovvero esercitare queste attività soltanto a
patto di soddisfare talune condizioni di
qualifica, si adoperano affinché il beneficiario che ne fa domanda sia informato,
prima di stabilirsi o prima di cominciare
a prestare servizi, riguardo alla regolamentazione che disciplina la professione
che egli intende esercitare. Per completezza aggiunge che il 13 gennaio 2004 la
Commissione europea ha presentato una
proposta di direttiva COM(2004)2 relativa
ai servizi nel mercato interno, volta a
stabilire un quadro giuridico che elimini
gli ostacoli alla libertà di stabilimento dei
prestatori di servizi ed alla libera circolazione dei servizi tra Stati membri, attualmente all’esame, in fase ascendente,
delle Commissioni riunite X e XIV.
Evidenzia quindi che non sussistono
profili di contrasto con la normativa comunitaria. Propone, perciò, di esprimere
parere favorevole.
—
Commissione XIV
Paola MARIANI (DS-U) osserva che la
ratio sottesa alla proposta di legge in
esame, finalizzata a disciplinare l’esercizio
dell’attività di tintolavanderia, è rinvenibile nel fatto che il comparto delle imprese
di lavanderia, pulitura, tintoria, smacchiatura, stireria e affini – che trova la sua
principale espressione nell’ambito delle
micro e piccole imprese, con specifico
riferimento alle imprese artigiana – si
inserisce in un quadro economico settoriale caratterizzato da pesanti forme di
concorrenza sleale e di abuso da parte di
operatori irregolari. Tale situazione è indirettamente favorita sia da una regolamentazione comunale disorganica e discontinua, ritenuta inefficace sul piano
delle procedure di avvio dell’attività e su
quello della vigilanza e del controllo, sia
dalla carenza di iniziative formative da
parte degli organi competenti per innalzare il livello di professionalità degli operatori del settore. Rileva che in tale contesto, stante l’assenza di una legislazione
nazionale di principio in grado di conferire maggiore certezza operativa al comparto, la proposta di legge intende definire
i presupposti e i requisiti necessari per lo
svolgimento dell’attività di tintolavanderia,
definita come una attività imprenditoriale
professionalmente qualificata, che deve essere esercitata in funzione di una reale
tutela dell’ambiente e degli interessi degli
utenti.
Condivide quindi la proposta di legge in
esame, in particolare nell’intento di disciplinare l’esercizio dell’attività di tintolavanderia. Il comparto delle imprese di
lavanderia, pulitura, tintoria, smacchiatura, stireria e affini – formato soprattutto
da micro e piccole imprese – è stato
infatti sino ad oggi caratterizzato da pesanti forme di concorrenza sleale e di
abuso da parte di operatori irregolari,
anche a causa di una regolamentazione
comunale disorganica e discontinua. In
tale contesto, stante l’assenza di una legislazione nazionale di principio in grado di
conferire maggiore certezza operativa al
comparto, la proposta di legge intende
definire i presupposti e i requisiti necessari per lo svolgimento dell’attività di tin-
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
201
tolavanderia, definita come una attività
imprenditoriale professionalmente qualificata, che deve essere esercitata in funzione
di una reale tutela dell’ambiente e degli
interessi degli utenti.
Concorda con quanto rilevato dal relatore, osservando che il provvedimento
non presenta profili problematici dal
punto di vista della compatibilità comunitaria. Si conforma infatti ai principi
fondanti della creazione del mercato unico
europeo di libera circolazione delle merci,
delle persone, dei servizi e dei capitali, che
implicano per i professionisti il riconoscimento non del solo diritto alla libera
prestazione di servizi nell’ambito della
Comunità, ma altresı̀ la libertà di stabilimento, ossia il diritto di ogni cittadino
europeo di esercitare la propria attività in
qualsiasi Stato dell’Unione. Il provvedimento appare, in questo senso, in linea
con la direttiva 2005/36/CE, relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali.
Sulla base delle riflessioni esposte
preannuncia quindi, anche a nome dei
deputati del suo gruppo, voto favorevole
sulla proposta di parere del relatore.
Gabriele FRIGATO (MARGH-U) preannuncia, anche a nome dei deputati del suo
gruppo, voto favorevole sulla proposta di
parere del relatore, evidenziando il positivo lavoro svolto dalla Commissione di
merito, e l’assenza di qualsiasi profilo di
incompatilibilità con la normativa comunitaria.
Giacomo STUCCHI, presidente, preannuncia, anche a nome dei deputati del
gruppo Lega Nord Federazione Padana,
voto favorevole sulla proposta di parere
del relatore.
Andrea DI TEODORO (FI) preannuncia, anche a nome dei deputati del suo
gruppo, voto favorevole sulla proposta di
parere del relatore.
La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole del relatore.
—
Commissione XIV
Disposizioni in materia di professioni sanitarie non
mediche e delega al Governo per l’istituzione dei
relativi ordini professionali.
C. 6229 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole
con osservazioni).
La Commissione inizia
provvedimento in titolo.
l’esame
del
Giacomo STUCCHI, presidente e relatore, ricorda che il provvedimento in
esame, finalizzato ad assicurare una maggiore qualificazione delle professioni sanitarie non mediche, è stato trasmesso dal
Senato, che lo ha approvato in un testo
unificato di tre progetti legge. La proposta
in esame ai sensi degli articoli 1 e 2
subordina l’esercizio delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, al rilascio di un titolo statale abilitativo, derivante dal conseguimento del
titolo universitario, valido sull’intero territorio nazionale nel rispetto della normativa europea in materia di libera circolazione delle professioni. Il provvedimento
all’articolo 3 prevede quindi l’istituzione
degli ordini e degli albi delle professioni
sanitarie, a tal fine conferendo con l’articolo 4 un’apposita delega al Governo.
Sottolinea ancora che il testo detta disposizioni sull’istituzione di nuove professioni
in ambito sanitario, agli articoli 5 e 7, e,
con l’articolo 6, sulla funzione di coordinamento, modificando altresı̀ i requisiti
per l’accesso all’incarico di direttore generale, nonché gli obblighi inerenti la
formazione permanente e continua del
personale sanitario.
Per quanto riguarda i profili d’interesse
della XIV Commissione, ritiene opportuno
valutare il provvedimento in relazione ai
principi della libertà di stabilimento e di
libera prestazione dei servizi, di cui agli
articoli 47 e 49 del Trattato che istituisce
la Comunita europea, ed alla conseguente
normativa comunitaria in materia di formazione e qualifiche professionali.
Per quanto riguarda il primo aspetto,
ricorda che la libera prestazione dei ser-
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
202
vizi è una delle libertà fondamentali del
Trattato e, secondo una giurisprudenza
costante della Corte di Giustizia, l’articolo
49 prescrive non solo l’eliminazione di
qualsiasi discriminazione nei confronti del
prestatore di servizi stabilito in un altro
Stato membro in base alla sua cittadinanza, ma anche la soppressione di qualsiasi restrizione tale da vietare, ostacolare
o rendere meno attraenti le attività del
prestatore stabilito in un altro Stato membro, ove fornisce legittimamente servizi
analoghi. Sempre in base alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, una restrizione alla libera prestazione dei servizi
può essere giustificata da ragioni imperative di interesse generale – quali, ad
esempio, la necessità di garantire la qualità delle prestazioni ad utenti che non
siano appieno in grado di valutarla autonomamente, anche attraverso l’istituzione
di albi professionali – che non risultino
già garantite dagli obblighi cui il prestatore di servizi è tenuto nello Stato membro
in cui è stabilito. In ogni caso, la procedura nazionale deve essere idonea a garantire il conseguimento dello scopo perseguito ma non andare oltre quanto necessario per il suo raggiungimento. Osserva che di conseguenza la disciplina
nazionale non dovrebbe né ritardare né
rendere più complesso l’esercizio del diritto di un soggetto stabilito in un altro
Stato membro di prestare i propri servizi
in un altro Stato quando l’esame dei
requisiti per l’accesso alle attività di cui
trattasi sia stato effettuato e sia stata
accertata la sussistenza dei requisiti medesimi.
Ricorda d’altro canto che la medesima
Corte ha ritenuto compatibile con l’articolo 49 TCE l’introduzione del requisito di
iscrizione in appositi albi e simili solo nel
caso in cui esso risulti automatico e qualora non costituisca una previa condizione
alla prestazione dei servizi, né implichi
oneri amministrativi o contributivi per il
prestatore interessato. Per quanto riguarda la formazione professionale ed il
riconoscimento delle qualifiche professionali, invece, l’attuale disciplina comunitaria trova il suo fondamento nel regime
—
Commissione XIV
generale di liberalizzazione posto dal Trattato CE in materia di diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi.
Evidenzia, in particolare, che l’articolo 47
stabilisce il reciproco riconoscimento dei
diplomi, certificati ed altri titoli professionali, prevedendo l’adozione di direttive
volte ad evitare agli interessati la ripetizione del percorso degli studi e della
successiva formazione per esercitare professioni subordinate al possesso di titoli
universitari o comunque post-secondari.
Rileva che in questo contesto, è stata
recentemente approvata la direttiva 2005/
36/CE del 7 settembre 2005, relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali, che consolida in un unico testo e
semplifica le direttive settoriali, concernenti tra l’altro le professioni di infermiere responsabile dell’assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica e medico, nonché le direttive relative al sistema
generale di riconoscimento delle qualifiche
professionali. In particolare, la direttiva
dispone che, se in uno Stato membro
l’accesso o l’esercizio di una delle attività
elencate nell’allegato è subordinato al possesso di conoscenze e competenze generali,
commerciali o professionali, ogni Stato
membro riconosce come prova sufficiente
di tali conoscenze e competenze l’esercizio
dell’attività considerata in un qualunque
altro Stato membro. La direttiva, pertanto,
prevede un regime generale di riconoscimento reciproco ed il riconoscimento automatico delle qualifiche comprovate dall’esperienza professionale per una serie di
attività, imponendo agli Stati membri di
semplificare le procedure e formalità per
l’accesso ai diversi servizi. Ritiene dunque
necessario che il rilascio delle abilitazioni
professionali ed i percorsi formativi delineati dagli articoli 1 e 2 del provvedimento
rispondano al principio generale di riconoscimento reciproco ed automatico delle
qualifiche professionali, come da ultimo
disciplinato dalla direttiva 2005/36/CE.
Inoltre, risulta fondamentale che l’istituzione degli appositi ordini ed albi, disposta
dagli articoli 3 e 4 del provvedimento,
avvenga nel rispetto degli indicati principi
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
203
comunitari di cui agli articoli 47 e 49 del
TCE, come interpretati dalla Corte di Giustizia.
Alla luce delle considerazioni espresse,
propone di esprimere parere favorevole
con osservazioni (vedi allegato 1).
Andrea DI TEODORO (FI) tiene a sottolineare che la relazione svolta dal presidente Stucchi è stata assolutamente completa ed esaustiva. Riterrebbe peraltro opportuno che le osservazioni recate dal
parere fossero trasformate in condizioni,
per dare una più incisiva indicazione alla
Commissione di merito dei rilievi sulla
compatibilità comunitaria del provvedimento.
Paola MARIANI (DS-U) rileva che il
progetto di legge in titolo è finalizzato ad
assicurare una maggiore qualificazione
delle professioni sanitarie non mediche. A
tal fine, si modifica in alcuni aspetti la
disciplina sui titoli di studio per l’abilitazione all’esercizio della professione, prefigurando una ridefinizione degli attuali
percorsi di laurea, conferisce una delega al
Governo per l’istituzione dei relativi ordini
professionali, detta disposizioni sull’istituzione di nuove professioni in ambito sanitario e sulla funzione di coordinamento,
e prevede norme modificative dei requisiti
per l’accesso ad incarichi dirigenziali,
nonché degli obblighi inerenti la formazione permanente e continua del personale sanitario.
Osserva che il provvedimento conclude
il percorso di riforma avviato nella precedente legislatura, che ha valorizzato la
professionalità delle categorie sanitarie interessate, le quali svolgono un ruolo essenziale nel Servizio sanitario nazionale.
L’istituzione degli albi professionali è importante sia per la dignità professionale
degli operatori in questione, sia per la
sicurezza dei cittadini, in quanto assicura
il rispetto delle regole deontologiche della
professione e il possesso dei requisiti da
parte degli operatori. Sottolinea quindi
che il provvedimento non presenta elementi di contrapposizione con la normativa europea che permette l’istituzione di
—
Commissione XIV
nuovi ordini professionali nei casi in cui
tale strumento rappresenti una garanzia
rafforzata ai cittadini rispetto alla fruizione di servizi professionali di livello
adeguato.
Concorda quindi con la proposta di
parere presentata dal relatore, rilevando
l’opportunità di privilegiare l’esigenza di
consentire alla Commissione di merito di
procedere speditamente al successivo
corso del suo esame. Ritiene infatti che
l’eventuale trasformazione delle osservazioni in condizioni, se corretta solo da un
punto di vista formale, non aggiungerebbe
nulla dal punto di vista sostanziale del
rispetto della normativa comunitaria.
Preannuncia quindi, anche a nome dei
deputati del gruppo cui appartiene, il voto
favorevole sulla proposta di parere del
relatore.
Marco AIRAGHI (AN) concorda con la
proposta di parere del relatore, rilevando
l’opportunità di non modificarne il contenuto. Condivide infatti la necessità di consentire alla Commissione di merito di
concludere celermente l’iter di approvazione della proposta in esame, ferma la
necessità di lasciare agli atti della Commissione l’esigenza di un adeguamento alla
normativa comunitaria sotto i profili indicati dal relatore.
Preannuncia quindi, anche a nome dei
deputati del gruppo cui appartiene, il voto
favorevole sulla proposta di parere del
relatore.
Gabriele FRIGATO (MARGH-U) concorda con la proposta di parere del relatore che consente di velocizzare l’iter del
disegno di legge, pur ritenendo necessario
lasciare agli atti l’esigenza di un adeguamento della Commissione di merito alla
normativa comunitaria sulpiano dei profili
evidenziati.
Preannuncia quindi, anche a nome dei
deputati del suo gruppo, voto favorevole
sulla proposta di parere del relatore.
Andrea DI TEODORO (FI), concorda
con l’esigenza di consentire alla Commissione di merito di concludere in tempi
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
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204
brevi l’approvazione dell’importante provvedimento in esame.
Preannuncia quindi, anche a nome dei
deputati del suo gruppo, voto favorevole
sulla proposta di parere del relatore.
La Commissione approva quindi la
proposta di parere del relatore (vedi allegato 1).
La seduta termina alle 15.05.
ATTI DEL GOVERNO
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006. — Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.
La seduta comincia alle 15.05
Schema di decreto legislativo recante attuazione
della direttiva 2003/20/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell’8 aprile 2003, che modifica la
direttiva 91/671/CEE relativa all’uso obbligatorio
delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta
per bambini nei veicoli.
Atto n. 574.
(Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4,
del regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l’esame dello
schema di decreto legislativo in titolo,
rinviato nella seduta del 17 gennaio 2006.
Giacomo STUCCHI, presidente, intervenendo in sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare alla seduta odierna,
rileva che lo schema di decreto legislativo
in esame – emanato ai sensi dell’articolo
1, commi 3 e 4, della legge n. 62 del 2005,
legge comunitaria 2004, reca l’attuazione
della direttiva 2003/20/CE relativa all’uso
obbligatorio delle cinture di sicurezza e
dei sistemi di ritenuta per bambini nei
veicoli, introducendo novelle ad alcune
disposizioni codice della strada.
Ricorda che l’articolo 1 novella l’articolo 172 del codice della strada, relativo
all’uso obbligatorio di cinture di sicurezza
e di sistemi di ritenuta, estendendo l’ob-
—
Commissione XIV
bligo ad altre categorie di veicoli oltre a
quelle già previste e, in generale, ampliando l’ambito di applicazione della
norma relativamente al trasporto di bambini. In particolare, viene previsto l’obbligo
di utilizzo dei sistemi di ritenuta anche
per coloro che viaggiano su veicoli adibiti
al trasporto merci, sugli autobus e per i
conducenti di taxi. Aggiunge che l’articolo
2 novella – per esigenze di coordinamento
con le modifiche apportate all’articolo 172
del codice della strada dall’articolo 1 del
provvedimento in esame – la tabella allegata all’articolo 126-bis relativa alla decurtazione del punteggio dalla patente a
punti in caso di specifiche violazioni, tra le
quali è compreso il caso del mancato o
scorretto uso delle cinture di sicurezza e
dei sistemi di ritenuta. L’articolo 3 modifica invece il comma 5 dell’articolo 169 del
codice, circoscrivendo la possibilità di trasporto in soprannumero di bambini sui
sedili posteriori degli autoveicoli destinati
al trasporto promiscuo di persone e cose
fino all’8 maggio 2009, data a partire dalla
quale – ai sensi dell’articolo 172 del codice
della strada come modificato dall’articolo
1 del provvedimento in esame – decorre
l’obbligo inderogabile di assicurare i bambini con sistemi di ritenuta. Aggiunge,
quindi, che l’articolo 4 fissa la data di
entrata in vigore del decreto legislativo al
giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Sotto il profilo della compatibilità comunitaria del provvedimento, segnala che
con le disposizioni della direttiva – che
risultano in larga parte attuate dal provvedimento in esame – si opera anche una
classificazione dei sistemi di ritenuta per
bambini in cinque « gruppi di massa ».
Tale classificazione peraltro, definita in
base al peso del bambino e una suddivisione dei medesimi sistemi in due classi, a
seconda della tecnologia utilizzata – classe
integrale e classe non integrale – non
sembra completamente recepita dal provvedimento in esame.
Ricorda inoltre, per completezza, che il
27 marzo 2003 la Commissione ha presentato
la
proposta
di
direttiva
COM(2003)145 relativa al dispositivo di
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
205
ritenuta per passeggeri dei veicoli a motore a due ruote con l’obiettivo di procedere alla codificazione della direttiva 93/
32/CEE relativa alla stessa materia. La
proposta, che segue la procedura di codecisione, è stata approvata senza emendamenti dal Parlamento europeo in prima
lettura il 21 ottobre 2003 ed è in attesa
della posizione comune del Consiglio. Aggiunge che l’uso delle cinture di sicurezza
figura fra i settori di intervento individuati
dalla Commissione in una serie di documenti che prospettano iniziative volte a
rafforzare la sicurezza stradale e a ridurre, entro il 2010, il numero delle vittime degli incidenti stradali.
Si riserva quindi di presentare una
proposta di parere nel prosieguo dell’esame.
Nessuno chiedendo di intervenire rinvia
quindi il seguito dell’esame.
Schema di decreto legislativo recante attuazione
della direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa alla
segnalazione di taluni eventi nel settore dell’aviazione civile.
Atto n. 577.
(Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4,
del regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l’esame dello
schema di decreto legislativo in titolo.
Marco AIRAGHI (AN), relatore, osserva
che lo schema di decreto legislativo in
esame – adottato in attuazione dell’articolo 1, commi 3 e 4, della legge n. 62 del
2005, legge comunitaria 2004, reca il recepimento della direttiva 2003/42/CE relativa alla segnalazione di taluni eventi nel
settore dell’aviazione civile.
Ricorda che il provvedimento consta di
10 articoli e di due allegati contenenti
l’uno l’elenco degli esempi degli eventi da
segnalare per quanto riguarda le operazioni di volo, la manutenzione, la riparazione o la costruzione di aeromobili (allegato I), l’altro l’elenco degli eventi da
segnalare in relazione ai servizi di navigazione aerea (allegato II).
—
Commissione XIV
Illustra quindi l’articolo 1, che istituisce
un sistema di segnalazione obbligatoria –
affidato alla responsabilità dell’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) – ed
un sistema di segnalazione volontaria –
affidato all’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) – degli eventi
aeronautici, entrambi volti alla prevenzione degli incidenti e degli inconvenienti
aeronautici; l’istituzione degli stessi non
mira alla determinazione di colpe o responsabilità. L’articolo 2 reca le definizioni di « evento » e di « cancellazione dei
dati personali », mentre l’articolo 3 disciplina il sistema delle segnalazioni obbligatorie, prevedendo che vengano segnalati
all’ENAC gli eventi che mettono in pericolo o che, se non corretti, rischiano di
mettere in pericolo un aeromobile, i suoi
occupanti o qualsiasi persona, facendosi
comunque salve le disposizioni di cui agli
articoli 828 e 829 del codice della navigazione. Aggiunge quindi che l’articolo 4
individua i soggetti obbligati alla segnalazione degli eventi aventi le caratteristiche
descritte all’articolo 3 e prevede che tali
segnalazioni possano essere effettuate anche da chiunque eserciti, in altre operazioni riguardanti l’aviazione civile, funzioni simili a quelle previste dai soggetti
espressamente elencati dalla norma, nell’esercizio delle proprie funzioni. La
norma fa comunque salve, per la segnalazione degli eventi concernenti gli aeromobili di Stato, le procedure adottate dal
Ministero della difesa e dagli altri dicasteri
che impiegano aeromobili di Stato di loro
proprietà.
Rileva quindi che il successivo articolo
5 riconosce in capo all’ENAC l’obbligo
della predisposizione di un sistema per la
raccolta, la valutazione, l’elaborazione e la
registrazione degli eventi oggetto di segnalazione obbligatoria, a tal fine utilizzando
le risorse umane, strumentali e finanziarie
assegnate a legislazione vigente. La segnalazione dell’evento viene quindi registrata
nella banca dati dell’ente. L’articolo 6
attribuisce alla Agenzia nazionale per la
sicurezza del volo (ANSV) l’obbligo della
predisposizione di un sistema per la raccolta, la valutazione, l’elaborazione e la
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
206
registrazione degli eventi non compresi tra
quelli oggetto di segnalazione obbligatoria,
ma che rappresentano o possono rappresentare, secondo i soggetti informatori, un
rischio per la sicurezza della navigazione
aerea, a tal fine utilizzandosi le risorse
umane, strumentali e finanziarie assegnate
a legislazione vigente. Ricorda quindi che
l’articolo 7 prevede che l’ENAC e l’ANSV
mettano a disposizione le informazioni in
loro possesso; il successivo articolo 8 prevede che gli eventi registrati nella banca
dati dell’ENAC non devono consentire
l’identificazione delle persone dalle quali
proviene l’informazione e che l’ANSV deve
stabilire le modalità che garantiscano l’immediata cancellazione dei dati personali
dalle segnalazioni volontarie; l’articolo 9
stabilisce l’obbligo di utilizzo delle informazioni registrate nelle banche dati dell’ENAC e dell’ANSV unicamente per fini di
prevenzione, fatta eccezione per il caso di
accesso alle banche dati contenenti le
informazioni raccolte dall’ENAC e dall’ANSV da parte delle autorità giudiziarie,
nel corso di un procedimento penale, qualora l’accesso sia assolutamente indispensabile per la prosecuzione delle indagini
che vertano sulle ipotesi delittuose previste
dagli articoli 428, 437, 449 e 451 del codice
penale. L’articolo 10 prevede infine che
dall’applicazione delle disposizioni del
provvedimento non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, fissando la data di entrata in
vigore del provvedimento al sessantesimo
giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Sotto il profilo della compatibilità comunitaria, segnala che la direttiva – il cui
termine di recepimento è scaduto il 4
luglio 2005 – individua quale scopo dell’atto il miglioramento della sicurezza aerea, provvedendo affinché le pertinenti
informazioni sulla sicurezza siano segnalate, raccolte, registrate, tutelate e diffuse.
Ricorda che la direttiva prevede due sistemi di segnalazione degli eventi che
hanno come unico obiettivo la prevenzione
di futuri incidenti ed inconvenienti e non
la determinazione di colpe e responsabilità. Il primo sistema, relativo alla segna-
—
Commissione XIV
lazione obbligatoria, è finalizzato a fornire
la raccolta e l’analisi delle informazioni
provenienti da soggetti indicati dalla stessa
direttiva e relative a specifici eventi; il
secondo sistema, di segnalazione su base
volontaria, da affidare ad uno o più soggetti designati dallo Stato membro, diversi
da quelli incaricati per il sistema delle
segnalazioni obbligatorie, è finalizzato a
raccogliere le informazioni non classificate
come obbligatorie, ma che comunque possono rappresentare un rischio per la sicurezza della navigazione aerea. Circa il
sistema di segnalazione obbligatoria, sottolinea che la direttiva individua tre possibili autorità preposte, congiuntamente o
in alternativa, alla raccolta delle segnalazioni obbligatorie l’autorità nazionale dell’aviazione civile; l’organismo o ente investigativo istituito in virtù dell’articolo 6
della direttiva 94/56/CE; qualsiasi altro
organismo o ente indipendente incaricato
di questa funzione. I dati cosı̀ raccolti
vengono registrati in una banca dati.
Osserva quindi che per il funzionamento delle banche dati destinate alla
raccolta delle segnalazioni obbligatorie, le
autorità individuate a livello nazionale
potranno utilizzare uno specifico software
sviluppato dalla Commissione europea. Gli
Stati membri, conformemente alle rispettive legislazioni nazionali, garantiscono
un’adeguata riservatezza delle informazioni ricevute e, lasciando impregiudicate
le norme dell’ordinamento penale, si
astengono dal perseguire violazioni della
legge non premeditate o commesse inavvertitamente di cui sono venuti a conoscenza soltanto perché segnalate nell’ambito di un sistema nazionale di segnalazione obbligatoria di eventi, salvo in caso
di negligenza grave. Quanto, poi, al sistema di segnalazione volontaria, sottolinea che la direttiva prevede che anche in
questo caso deve essere garantito alla
fonte di informazione un adeguato livello
di riservatezza, prevedendo che il soggetto
incaricato della raccolta e dell’analisi delle
segnalazioni in questione proceda alla
cancellazione dei dati personali in esse
contenuti. Le informazioni ricavate dalle
segnalazioni su base spontanea, una volta
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
207
rese anonime, devono essere conservate e
messe a disposizione di tutte le parti,
affinché possano essere utilizzate per migliorare il livello di sicurezza dell’aviazione.
Aggiunge quindi che le disposizioni
della direttiva risultano quasi totalmente
attuate dal provvedimento in esame. Fa
rilevare peraltro che il provvedimento prevede all’articolo 4, comma 3, una prescrizione non contemplata dalla direttiva, a
norma della quale per la segnalazione
degli eventi concernenti gli aeromobili di
Stato sono fatte salve le procedure adottate dal Ministero della difesa e dagli altri
dicasteri che impiegano aeromobili di
Stato di loro proprietà. Rispetto allo
schema di decreto, la direttiva prevede
inoltre che, restando impregiudicate le
norme dell’ordinamento penale, gli Stati
membri si astengono « dal perseguire violazioni della legge non premeditate o commesse inavvertitamente di cui sono venuti
a conoscenza soltanto perché segnalate
nell’ambito di un sistema nazionale di
segnalazione obbligatoria di eventi, salvo
in caso di negligenza grave ».
Segnala, per completezza, che il 30
settembre 2005 la Commissione ha inviato all’Italia una lettera di messa in
mora per non aver comunicato le misure
di recepimento della direttiva 2003/42/
CE, oggetto del presente schema di decreto legislativo. Il 22 settembre 2005 la
Commissione europea ha presentato inoltre la relazione COM(2005)428 riguardante l’applicazione del regolamento (CE)
n. 2320/2002 che istituisce norme comuni
in materia di sicurezza dell’aviazione civile, adottato in seguito agli attentati
dell’11 settembre. La presentazione della
relazione annuale è prevista dall’articolo
11 del regolamento in oggetto. Ricorda
ancora che il 15 novembre 2005 la Commissione ha presentato la comunicazione
COM(2005)578 corredata della proposta
di regolamento COM(2005)579 volta a
modificare il regolamento (CE) n. 1592/
2002 con il quale è stata istituita l’Agenzia europea per la sicurezza aerea
(AESA), al fine di estenderne i compiti a
tutti i settori della sicurezza aerea fra cui
—
Commissione XIV
le operazioni di volo, le licenze dei piloti
e gli aeromobili dei paesi terzi. Precisa
quindi che nel programma di lavoro per
il 2006 la Commissione europea, infine,
ha preannunciato la presentazione di una
proposta di regolamento volta proporre
un’ulteriore modifica del regolamento
(CE) n. 1592/2002 al fine di estendere i
compiti dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea ai settori della gestione del
traffico aereo, dei servizi di navigazione
aerea e degli aeroporti.
Si riserva di presentare quindi una
proposta di parere nel prosieguo dell’esame.
Giacomo STUCCHI, presidente, nessuno
chiedendo di intervenire rinvia il seguito
dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.15.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
L’ufficio di presidenza si è riunito dalle
15.15 alle 15.20.
SEDE CONSULTIVA
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006. — Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.
La seduta comincia alle 19.40
DL 3/06 Attuazione della direttiva 98/44/CE in
materia di protezione giuridica delle invenzioni
biotecnologiche.
C. 6258 Governo.
(Parere alle Commissioni X e XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia
provvedimento in titolo.
l’esame
del
Marco AIRAGHI (AN), relatore, osserva
che il disegno di legge in esame, recante la
conversione in legge del decreto-legge 10
gennaio 2006, n. 3, è volto a recepire
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
208
nell’ordinamento interno la direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio 98/
44/CE del 6 luglio 1998, con la quale gli
Stati membri sono stati investiti del compito di tutelare le invenzioni biotecnologiche mediante il diritto nazionale dei
brevetti, nel rispetto degli obblighi internazionali sottoscritti. Il provvedimento
d’urgenza è necessario in esecuzione degli
obblighi derivanti da una sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione
europea emessa nei confronti dello Stato
italiano ai sensi dell’articolo 226 CE (causa
C-456/03), che in data 16 giugno 2005 ha
accertato l’inadempimento dello Stato italiano per la mancata attuazione della
citata direttiva, il cui recepimento doveva
avvenire entro il 30 luglio 2000. La Commissione europea ha già notificato, in data
19 dicembre 2005, ai sensi dell’articolo 228
del Trattato, specifica lettera di messa in
mora e di richiesta di chiarimenti, contestante l’ulteriore inottemperanza dello
Stato italiano anche dopo la sentenza di
condanna della Corte di Giustizia per il
mancato recepimento della direttiva 98/
44/CE. La Commissione ha, inoltre, assegnato il termine di sessanta giorni per
l’adeguamento alle prescrizioni della sentenza. Sussiste quindi l’esigenza di evitare
il successivo ed automatico ricorso alla
Corte di Giustizia per la condanna dello
Stato italiano al pagamento di. una penalità e di una somma forfetaria, ex articolo
228, par. 2 del Trattato, che, alla stregua
della giurisprudenza della stessa Corte, si
prospetta di notevole entità, tenuto conto
dei criteri di calcolo stabiliti dallo stesso
supremo giudice comunitario e della sua
discrezionalità nel determinarne la misura
a scopo dissuasivo.
Ricorda che la finalità della direttiva
98/44/CE, adottata dopo un dibattito decennale, è quella di armonizzare, nella prospettiva della libera circolazione dei brevetti biotecnologici nel mercato unico, la
normativa sulla protezione delle invenzioni
biotecnologiche, anche in relazione alla
crescente importanza che sta assumendo il
mercato europeo delle biotecnologie.
Il provvedimento si compone di 13
articoli. In particolare, l’articolo 1 reca le
—
Commissione XIV
finalità del provvedimento, mentre l’articolo 2 reca le definizioni, riproducendo
integralmente l’articolo 2 della direttiva.
L’articolo 3, nel trasporre l’articolo 3 della
direttiva, indica, nel rispetto dei requisiti
di novità, originalità e applicabilità industriale, i principi di brevettabilità. Si prevede che in particolare, sono brevettabili
un materiale biologico, isolato dal suo
ambiente naturale o prodotto tramite un
procedimento tecnico, anche se preesistente allo stato naturale; un procedimento tecnico attraverso il quale viene
prodotto, lavorato o impiegato materiale
biologico, anche se preesistente allo stato
naturale; qualsiasi applicazione nuova di
un materiale biologico o di un procedimento tecnico già brevettato; un’invenzione relativa ad un elemento isolato dal
corpo umano o diversamente prodotto,
mediante un procedimento tecnico, anche
se la sua struttura è identica a quella di un
elemento naturale, a condizione che la sua
funzione e applicazione industriale siano
concretamente indicate, descritte e specificatamente rivendicate; un’invenzione riguardante piante o animali ovvero un
insieme vegetale, caratterizzato dall’espressione di un determinato gene e non
dal suo intero genoma, se la loro applicazione non è limitata, dal punto di vista
tecnico, all’ottenimento di una determinata varietà vegetale o specie animale e
non siano impiegati, per il loro ottenimento, soltanto procedimenti essenzialmente biologici.
Sottolinea che l’articolo 4 reca invece le
esclusioni, tra le quali é espressamente
contemplato il divieto di brevettabilità del
corpo umano, sin dal concepimento e nei
vari stadi della sua costituzione e del suo
sviluppo, nonché della mera scoperta di
uno degli elementi del corpo stesso, ivi
compresa la sequenza o la sequenza parziale di un gene; dei metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo
umano o animale e dei metodi di diagnosi
applicati al corpo umano o animale; delle
invenzioni il cui sfruttamento commerciale
è contrario alla dignità umana, all’ordine
pubblico e al buon costume, alla tutela
della salute e della vita delle persone e
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
209
degli animali, alla preservazione dei vegetali e della biodiversità ed alla prevenzione
di gravi danni ambientali. Nell’ambito di
tale ultima fattispecie, l’esclusione dalla
brevettabilità riguarda, tra l’altro, per evidenti ragioni etiche, ogni procedimento
tecnologico di clonazione umana e di modificazione dell’identità genetica germinale
dell’essere umano, nonché ogni utilizzazione di embrioni umani, ivi incluse le
linee di cellule staminali embrionali
umane. Peraltro, ai sensi dell’articolo 4,
comma 1, lettera d), è prevista la brevettabilità di una sequenza parziale di un
gene, utilizzata per produrre una proteina
o una proteina parziale, qualora venga
fornita l’indicazione e la descrizione di
una funzione utile alla valutazione del
requisito dell’applicazione industriale e la
funzione corrispondente sia specificatamente rivendicata. Aggiunge quindi che
l’articolo 5 disciplina il procedimento amministrativo di concessione del brevetto di
invenzione biotecnologia; l’articolo 6 disciplina le licenze obbligatorie dipendenti di
cui all’articolo 12 della direttiva, mentre
l’articolo 7 sanziona con la nullità gli atti
giuridici compiuti in violazione dei divieti
previsti dal provvedimento.
Ricorda quindi che l’articolo 8 prevede
l’estensione della tutela attribuita da un
brevetto relativo ad un materiale biologico
dotato, in seguito all’invenzione, di determinate proprietà, a tutti i materiali biologici da esso derivati mediante riproduzione o moltiplicazione in forma identica
o differenziata e dotati delle stesse proprietà. Analogamente, anche la protezione
attribuita da un brevetto relativo ad un
procedimento che consente di produrre un
materiale biologico dotato, per effetto dell’invenzione, di determinate proprietà, si
estende al materiale biologico direttamente ottenuto da tale procedimento ed a
qualsiasi altro materiale biologico derivato
dal materiale biologico direttamente ottenuto mediante riproduzione o moltiplicazione in forma identica o differenziata e
dotato delle stesse proprietà. L’articolo 9
circoscrive l’estensione della tutela di cui
al precedente articolo, escludendo dalla
protezione il materiale biologico ottenuto
—
Commissione XIV
per riproduzione o moltiplicazione di materiale biologico commercializzato nel territorio di uno Stato membro dal titolare
del brevetto o con il suo consenso, qualora
la riproduzione o la moltiplicazione derivi
necessariamente dall’utilizzazione per la
quale il materiale biologico è stato commercializzato, purché il materiale ottenuto
non venga utilizzato successivamente per
altre riproduzioni o moltiplicazioni.
Sottolinea quindi che l’articolo 10 disciplina la procedura per ottenere il brevetto relativo ad un’invenzione che riguarda un materiale biologico non accessibile al pubblico e che non può essere
descritto nella domanda di brevetto in
maniera tale da consentire ad un esperto
in materia di attuare l’invenzione stessa
oppure implica l’uso di tale materiale; è
previsto il deposito del materiale biologico
presso un istituto riconosciuto ai sensi del
Trattato di Budapest del 1977. L’articolo
11 prevede inmvece che il Ministro delle
attività produttive, di concerto con i Ministri della salute, delle politiche agricole e
forestali, dell’ambiente e della tutela del
territorio, e dell’istruzione, dell’università
e della ricerca, presenti una relazione
annuale al Parlamento sull’ applicazione
del provvedimento. L’articolo 12 contiene
quinid la clausola di invarianza di oneri
finanziari a carico del bilancio dello Stato,
mentre l’articolo 13 dispone l’entrata in
vigore del decreto-legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
Ricorda quindi per completezza che il
14 luglio 2005 la Commissione ha presentato la seconda relazione COM(2005)312
« Sviluppi e implicazioni del diritto dei
brevetti nel settore della biotecnologia e
dell’ingegneria genetica », ai sensi dell’articolo 16, lettera c) della direttiva 98/44/
CE. Il 26 ottobre 2005 il Parlamento
europeo ha adottato una risoluzione sui
brevetti relativi alle invenzioni biotecnologiche.
Alla luce delle considerazioni espresse,
con la specifica finalità di dare corso alla
sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione europea emessa nei confronti dello Stato italiano ai sensi dell’ar-
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
210
ticolo 226 CE (causa C-456/03), propone
quindi di esprimere parere favorevole (vedi
allegato 2).
Paola MARIANI (DS-U) concorda con
le indicazioni del relatore sulla necessità
del provvedimento. Rileva che gli elementi
critici che possono essere rilevati riguardano i profili etici che la direttiva solleva
e che sono stati alla base di approfondite
discussioni a livello delle istituzioni comunitarie e degli stati membri. Ricorda che
l’Italia ha anche presentato una richiesta
ad adiuvandum per l’annullamento della
Direttiva, alla Corte di Giustizia, nell’ambito della causa per la mancata attuazione.
Aggiunge che le maggiori controversie
sulla direttiva sono nate dal fatto che essa
prevede la possibilità di brevettare forme
di proprietà industriale su materiale vivente, inclusi elementi isolati del corpo
umano, capace anche di riproduzione,
cosa che travalica la fonte normativa dell’articolo 100A, finalizzato al semplice funzionamento e all’armonizzazione del mercato interno. Fa riferimento, in particolare, all’articolo 3 che include tra le invenzioni
brevettabili
un
materiale
biologico, isolato dal suo ambiente naturale o prodotto tramite un procedimento
tecnico, anche se preesistente allo stato
naturale; un’invenzione relativa ad un elemento isolato dal corpo umano o diversamente prodotto, mediante un procedimento tecnico, anche se la sua struttura è
identica a quella di un elemento naturale,
a condizione che la sua funzione e applicazione industriale siano concretamente
indicate, descritte e specificatamente rivendicate. La direttiva naturalmente
esclude la possibilità di brevettare le invenzioni il cui sfruttamento economico sia
contrario all’ordine pubblico o al buon
costume e considera non brevettabili in
particolare i procedimenti di clonazione di
esseri umani; i procedimenti di modificazione dell’identità genetica germinale dell’essere umano; le utilizzazioni di embrioni umani a fini industriali o commerciali; i procedimenti di modificazione dell’identità genetica degli animali atti a
provocare su di loro sofferenze senza
—
Commissione XIV
utilità medica sostanziale per l’uomo o
l’animale, nonché gli animali risultanti da
tali procedimenti ».
Precisa che vi è la consapevolezza del
fatto che la biotecnologia rappresenta una
delle più importanti tecnologie per l’avvenire e che pertanto essa debba essere
supportata da un idoneo quadro politico,
che tenga altresı̀ conto degli aspetti etici,
ambientali e sanitari. Non si condividono
peraltro fino in fondo le disposizioni della
direttiva in esame.
Preannuncia quindi, anche a nome dei
deputati del gruppo cui appartiene, il voto
di astensione sulla proposta di parere del
relatore.
Andrea DI TEODORO (FI) preannuncia, anche a nome dei deputati del gruppo
cui appartiene, il voto favorevole sulla
proposta di parere del relatore, rilevando
che il provvedimento in esame esclude
espressamente la brevettabilità del corpo
umano, sin dal concepimento e nei vari
stadi della sua costituzione e del suo
sviluppo, nonché della mera scoperta di
uno degli elementi del corpo stesso, ivi
compresa la sequenza o la sequenza parziale di un gene.
Giuseppe GALLO (AN) preannuncia,
anche a nome dei deputati del gruppo cui
appartiene, il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.
Giacomo STUCCHI, presidente, preannuncia, anche a nome dei deputati del
gruppo della Lega nord federazione padana, il voto favorevole sulla proposta di
parere del relatore.
La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore (vedi allegato 2).
La seduta termina alle 19.50.
ATTI DEL GOVERNO
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006. — Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.
La seduta comincia alle 19.50.
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
211
Schema di decreto legislativo recante attuazione
della direttiva 2003/20/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell’8 aprile 2003, che modifica la
direttiva 91/671/CEE relativa all’uso obbligatorio
delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta
per bambini nei veicoli.
Atto n. 574.
(Seguito esame, ai sensi dell’articolo 143,
comma 4, del regolamento, e conclusione –
Parere favorevole con condizione).
La Commissione prosegue l’esame dello
schema di decreto legislativo in titolo,
rinviato nel corso dell’odierna seduta pomeridiana.
Giacomo STUCCHI, presidente e relatore, illustra una proposta di parere favorevole con condizione (vedi allegato 3).
Andrea DI TEODORO (FI) preannuncia, anche a nome dei deputati del gruppo
cui appartiene, il voto favorevole sulla
proposta di parere del relatore.
Marco AIRAGHI (AN) preannuncia, anche a nome dei deputati del gruppo cui
appartiene, il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, rilevando l’op-
—
Commissione XIV
portunità di non ritardare l’iter di approvazione del provvedimento in esame da
parte del Governo.
Paola MARIANI (DS-U) rileva in particolare che il provvedimento in esame
prevede un genrale obbligo di utilizzare i
sistemi di ritenuta omologati per bambini
durante la circolazione dei veicoli e un
divieto di collocare i bambini di età inferiore a tre anni sul sedile anteriore in
senso inverso rispetto alla marcia del veicolo provvisto di air-bag attivo. Ritiene
condivisibile inoltre l’obbligo dell’uso di
cinture di sicurezza nei veicoli adibiti al
trasporto passeggeri e in quelli adibiti a
trasporto merci. Concorda in particolare
con la condizione prevista dal relatore che
colma una lacuna del provvedimento in
esame.
Preannuncia quindi, anche a nome dei
deputati del gruppo cui appartiene, il voto
favorevole sulla proposta di parere del
relatore.
La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con condizione
del relatore (vedi allegato 3).
La seduta termina alle 20.
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
212
Commissione XIV
—
ALLEGATO 1
Disposizioni in materia di professioni sanitarie non mediche e delega
al Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali (C. 6229
Governo, approvato dal Senato).
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea),
esaminato l’A.C. 6229 recante « Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e
delega al Governo per l’istituzione dei
relativi ordini professionali »;
rilevato che esso è volto ad assicurare
una maggiore qualificazione delle professioni sanitarie non mediche (infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione), modificando tra
l’altro la disciplina esistente sui titoli di
studio per l’abilitazione all’esercizio della
professione (artt. 1 e 2) e conferendo una
delega al Governo per l’istituzione dei
relativi albi ed ordini professionali (articoli 3 e 4);
ricordato che la Direttiva 2005/36/CE
del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali,
prevede un regime generale di riconoscimento reciproco di modo che, se in uno
Stato membro l’accesso o l’esercizio di
un’attività è subordinato al possesso di
conoscenze e competenze generali, commerciali o professionali, ogni Stato membro riconosce come prova sufficiente di
tali conoscenze e competenze l’esercizio
dell’attività considerata in un qualunque
altro Stato membro, stabilendo altresı̀ il
riconoscimento automatico delle qualifiche comprovate dall’esperienza professionale per una serie di attività;
osservato che l’articolo 49 TCE, come
interpretato dalla Corte di Giustizia, consente restrizioni alla libera prestazione dei
servizi giustificate da ragioni imperative di
interesse generale, quali la necessità di
garantire la qualità delle prestazioni ad
utenti che non siano appieno in grado di
valutarla autonomamente, anche attraverso l’istituzione di albi od ordini professionali, purchè l’iscrizione in essi risulti
automatica e non costituisca una previa
condizione alla prestazione dei servizi, né
implichi oneri amministrativi o contributivi per il prestatore interessato;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
valuti la Commissione di merito l’opportunità di richiamare espressamente il
principio del riconoscimento reciproco
delle qualifiche professionali, di cui alla
direttiva 2005/36/CE;
valuti altresı̀ la Commissione di merito l’opportunità di inserire tra i principi
e criteri direttivi per l’esercizio della delega di cui all’articolo 4 del provvedimento
in esame, che l’istituzione degli albi ed
ordini professionali debba avvenire nel
rispetto dell’articolo 49 TCE, come interpretato dalla Corte di Giustizia, e della
direttiva 2005/36/CE.
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
213
Commissione XIV
—
ALLEGATO 2
DL 3/06 Attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione
giuridica delle invenzioni biotecnologiche (C. 6258 Governo).
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La XIV Commissione Politiche dell’Unione europea,
esaminato il testo del disegno di legge
C. 6258 Governo, di conversione del DL
3/06: Attuazione della direttiva 98/44/CE
in materia di protezione giuridica delle
invenzioni biotecnologiche;
rilevato che il contenuto del provvedimento appare compatibile con la normativa comunitaria;
tenuto conto che la sua adozione si
rende necessaria per dare corso alla sentenza di condanna della Corte di Giustizia
dell’Unione europea emessa nei confronti
dello Stato italiano ai sensi dell’articolo
226 CE (causa C-456/03);
esprime
PARERE FAVOREVOLE
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
214
Commissione XIV
—
ALLEGATO 3
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2003/
20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 aprile 2003, che
modifica la direttiva 91/671/CEE relativa all’uso obbligatorio delle
cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini nei veicoli.
(Atto n. 574).
PARERE APPROVATO DALLA COMMISIONE
La XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea),
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva
2003/20/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell’8 aprile 2003, che modifica
la direttiva 91/671/CEE relativa all’uso
obbligatorio delle cinture di sicurezza e
dei sistemi di ritenuta per bambini nei
veicoli (A0574);
considerato che lo schema di decreto
legislativo appare compatibile con la normativa comunitaria;
rilevato peraltro che lo schema di
decreto in esame non dà attuazione al-
l’articolo 1, comma 3, della direttiva 91/
671/CEE, come sostituito dall’articolo 1
della direttiva 2003/20/CE, relativo alla
suddivisione dei sistemi di ritenuta per
bambini;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione:
appare opportuno che il Governo adegui il
provvedimento in esame a quanto previsto
dall’articolo 1, comma 3, della direttiva
91/671/CEE, come sostituito dall’articolo 1
della direttiva 2003/20/CE.
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
215
—
Commissione bicamerale
COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l’indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi
S O M M A R I O
Sulla pubblicità dei lavori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
215
Seguito dell’esame di un provvedimento in materia di comunicazione politica, messaggi
autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché Tribune elettorali per le
elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica previste
per i giorni 9 e 10 aprile 2006 (Seguito dell’esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
215
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006. — Presidenza del presidente GENTILONI SILVERI.
La seduta comincia alle 14.
Sulla pubblicità dei lavori.
Il presidente, deputato GENTILONI
SILVERI, avverte che, ai sensi dell’articolo
13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà
assicurata per mezzo della trasmissione
con il sistema audiovisivo a circuito
chiuso.
Seguito dell’esame di un provvedimento in materia
di comunicazione politica, messaggi autogestiti e
informazione della concessionaria pubblica nonché
Tribune elettorali per le elezioni per il rinnovo della
Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica
previste per i giorni 9 e 10 aprile 2006.
(Seguito dell’esame e rinvio).
Riprende la discussione sospesa nella
seduta del 17 gennaio 2006.
Il deputato CAPARINI chiede al presidente Gentiloni di fornire alcuni chiarimenti in merito al testo, in particolare per
quanto riguarda l’articolo 2, comma 1,
lettera d), che inibisce la presenza di
uomini politici con la trattazione di argomenti politici in tutte le trasmissioni che
non abbiano natura di informazione o
comunicazione politica. In proposito egli si
domanda se la formulazione sia sufficiente
a chiarire la posizione di trasmissioni fino
ad oggi considerate al limite tra l’informazione e l’intrattenimento, come « Che
tempo che fa », condotta da Fabio Fazio.
Egli ritiene altresı̀ che sarebbe opportuno specificare ulteriormente le norme di
cui all’articolo 5 che disciplinano le modalità di svolgimento dell’informazione durante il periodo elettorale, in particolare
con un riferimento al criterio della completezza.
L’oratore si sofferma poi sulle disposizioni di cui all’articolo 10.
Egli condivide l’opportunità di garantire adeguatamente le modalità con cui si
dovranno svolgere i confronti fra i capi
delle coalizioni concorrenti, tuttavia riterrebbe consigliabile non imporre alla Testata Tribune e Servizi parlamentari l’effettuazione di tale trasmissione, ma limi-
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
216
tarsi a stabilire delle regole per lo svolgimento dei dibattiti stessi qualora siano
trasmessi da programmi di approfondimento informativo. Infatti una disciplina
di carattere obbligatorio determinerebbe
la necessità di effettuare i cosiddetti confronti anche con capi di coalizioni estemporanee tra forze politiche piccolissime e
prive di un reale seguito elettorale, e non
vi è dubbio che sarebbe quanto mai inopportuno imporre alla RAI di mandare in
prima serata e su RAIUNO siffatte trasmissioni di scarsissimo interesse.
Il deputato Caparini chiede infine chiarimenti in ordine all’articolo 11, sottolineando l’inopportunità di assegnare alla
Testata Tribune e Servizi parlamentari il
compito esclusivo di garantire l’informazione per l’estero incidendo sull’autonomia
editoriale di Rai International e di
RAIUNO.
Il senatore LABELLARTE si sofferma
in primo luogo sulle disposizioni recate
dall’articolo 3 nella parte in cui disciplinano le trasmissioni elettorali nella fase
intercorrente tra la convocazione dei comizi elettorali e la presentazione delle
candidature, osservando come i criteri
adottati per l’identificazione delle forze
politiche ammesse fanno riferimento ad
elementi, ad esempio l’elezione con proprio simbolo dei deputati al Parlamento
Europeo, che non tengono conto delle
evoluzioni conosciute dal sistema dei soggetti politici negli ultimi anni.
Anche i criteri che stabiliscono l’ordine
di successione delle conferenze-stampa dei
responsabili nazionali di lista, di cui all’articolo 9, andrebbero resi più semplici e
conformi alla realtà della geografia politica nazionale.
Il senatore Labellarte segnala poi l’esigenza di valutare la possibilità di inserire
nel regolamento una prescrizione nei confronti della RAI diretta a dare la massima
informazione in ordine alle agevolazioni
previste dalla legge per l’espressione del
voto da parte di cittadini infermi o diversamente abili.
Il senatore IERVOLINO esprime la
preoccupazione che un eccesso di comu-
—
Commissione bicamerale
nicazione politica nel corso di una lunga
campagna elettorale, come quello che sarebbe determinato da un’eventuale proliferazione del numero delle conferenzedibattito previste dall’articolo 10 – il testo
infatti già prevede tribune politiche e conferenze-stampa dei rappresentanti nazionali di lista che si aggiungono alle trasmissioni organizzate da programmi di
approfondimento informativo – potrebbe
determinare un rifiuto da parte degli
ascoltatori, con il paradossale effetto di
diminuire la penetrazione e l’efficacia
della campagna elettorale radiotelevisiva.
Pertanto egli ritiene che sarebbe opportuno prevedere unicamente la possibilità di una tribuna elettorale speciale alla
fine della campagna con un confronto
diretto tra i capi delle coalizioni.
Il deputato GAMBA, dopo aver preannunciato la presentazione di emendamenti
di carattere formale all’articolo 3, si sofferma sull’articolo 8, comma 1, nella parte
in cui si stabilisce che le tribune elettorali
siano organizzate nella formula del confronto tra tre o quattro partecipanti; si
tratta certamente di una formulazione che
riprende quella dei precedenti regolamenti, tuttavia egli ritiene che sarebbe più
opportuno indicare un numero fisso di
partecipanti, e in particolare osserva come
una formula con quattro partecipanti, evidentemente in rappresentanza di liste appartenenti a due coalizioni contrapposte,
favorirebbe il contraddittorio.
Per quanto riguarda l’articolo 10, l’oratore ritiene che sia auspicabile un maggior
equilibrio tra la parità di condizioni tra
tutti i partecipanti alla competizione elettorale e l’esigenza di dare visibilità alla
competizione tra coalizioni contrapposte
da cui la legge elettorale fa discendere
l’attribuzione del premio di maggioranza;
pertanto egli invita la Commissione a riflettere sulla possibilità di disciplinare le
conferenze-dibattito non necessariamente
come confronti tra capi delle coalizioni ma
come confronti tra le coalizioni, lasciando
cosı̀ la libertà a ciascuna coalizione di
indicare di volta in volta il nome del
soggetto partecipante.
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
217
Il deputato Gamba si sofferma infine
sull’articolo 11, in riferimento al quale
condivide le perplessità del deputato Caparini circa l’opportunità di attribuire per
intero la responsabilità dell’informazione
politica alla Testata delle Tribune e Servizi
parlamentari, e ritiene invece che sarebbe
giusto e corretto valorizzare in questa
circostanza la specifica professionalità di
Rai International, cioè della struttura vocata a realizzare la programmazione diretta ai connazionali residenti all’estero.
Il senatore D’ANDREA esprime vivo
apprezzamento per la proposta formulata
dal relatore, che appare equilibrata e
conforme tanto ai principi della legge
n. 28 del 2000, quanto alle specificità del
sistema elettorale italiano cosı̀ come si
configura dopo la riforma introdotta con
la legge n. 370 del 2005.
Egli si sofferma in particolare sull’articolo 10, in ordine al quale sono state
formulate delle perplessità da taluni colleghi della maggioranza.
In proposito egli comprende che all’interno del centro-destra vi sono tre partiti
che non intendono rinunciare alla possibilità di rivendicare, sulla base dei risultati
elettorali, la guida del Governo in caso di
vittoria della loro coalizione.
Tuttavia non si può ignorare che la
riforma elettorale che lo stesso centrodestra ha approvato attribuisce un premio
di maggioranza in base al fatto che taluni
partiti abbiano sottoscritto un programma
comune e indicato il nome di un capo
della coalizione.
Il senatore D’Andrea condivide quindi
le osservazioni del collega Labellarte in
ordine alla necessità di assicurare la massima informazione non solo in materia di
agevolazioni attribuite dalla legge agli elettori infermi o disabili, ma anche sulle
stesse novità determinate dalla riforma
della legge elettorale – a suo parere molto
meno note all’opinione pubblica di quanto
si creda, anche per la brevità dell’intervallo intercorrente tra la riforma e la sua
prima applicazione – e sulle novità dell’espressione del voto come quelle relative
al voto elettronico.
—
Commissione bicamerale
Il deputato CARRA si associa alle
espressioni di apprezzamento del collega
D’Andrea, osservando che la conferenzadibattito tra i capi delle coalizioni introdotta con l’articolo 10 rappresenta una
novità in parte certamente mutuata dal
modello americano, ma anche diversa, e
forse più simile al modello tedesco, in
particolare per il ruolo attribuito ai giornalisti intervistatori.
Egli ritiene peraltro che sia utile riflettere su alcuni miglioramenti di carattere
tecnico che potrebbero contribuire a rendere più agile il format; in particolare egli
ritiene televisivamente troppo lungo il
tempo di cinque minuti previsto per la
dichiarazione introduttiva, mentre un aumento dei giornalisti intervistatori da
quattro a sei potrebbe conferire maggior
ritmo alla trasmissione.
Il deputato GIULIETTI svolge una
breve integrazione all’intervento di ieri
esprimendo in primo luogo vivo apprezzamento per il testo proposto dal Presidente e in particolare per l’articolo 10,
rispetto al quale egli suggerisce unicamente di dare carattere tematico alle conferenze dibattito, non diversamente da
quanto avviene tra i confronti dei candidati alla Presidenza degli Stati Uniti, in
modo da consentire ai telespettatori un’informazione realmente completa ed approfondita sulle proposte politiche in campo.
Egli osserva peraltro come al di là di
ciò che stabilisce il regolamento vi sia già
oggi un grave problema di imparzialità ed
equità della comunicazione, determinato
dalla bulimia mediatica del Presidente del
Consiglio, che a suo parere contribuisce
anche a spiegare le perplessità di molti tra
i suoi partners della maggioranza circa
l’opportunità dell’articolo 10 del testo proposto dal relatore.
In proposito egli ritiene che sarebbe
necessario un forte richiamo alle regole,
dal momento che se si può consentire al
Presidente del Consiglio di intervenire con
una telefonata in diretta ieri a « Ballarò »
– e certamente egli ritiene che abbia fatto
bene il conduttore a dargli voce, perché
per qualunque giornalista una telefonata
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
218
in diretta del Presidente del Consiglio è
una notizia che non può essere non data
– di intervenire la mattina dopo alla
trasmissione « Uno mattina », peraltro non
nella parte abitualmente dedicata all’informazione, e subito dopo ai microfoni del
canale di servizio Isoradio, tutto ciò
preannunciando un suo intervento al TG1,
ebbene allora va chiarito a quali condizioni anche gli altri soggetti politici, della
maggioranza o dell’opposizione, possano
esercitare lo stesso diritto di intervento.
Il relatore, presidente GENTILONI SILVERI, intervenendo in sede di replica,
fornisce in primo luogo un chiarimento
sulla questione, più volte sollevata in questi giorni del termine da cui decorre
l’applicazione del regolamento e la vigenza
della par condicio elettorale.
Questo termine non è stabilito dalla
Commissione e non è indicato dal regolamento, in quanto è la stessa legge n. 28 del
2000 ad indicarlo nella data del decreto di
convocazione dei comizi elettorali, che
appunto dà inizio alla campagna elettorale.
Tale data, indipendentemente dalla
contestualità della pubblicazione, può non
coincidere con quella del decreto di scioglimento delle Camere; tuttavia va considerato che in cinquanta anni di prassi
repubblicana i due decreti sono stati sempre emanati lo stesso giorno o con un
giorno di differenza, con una sola eccezione nel 1979 quando l’intervallo fu di
otto giorni.
Il relatore si sofferma poi in primo
luogo sulla questione, sollevata dal deputato Caparini, dell’ambito di applicazione
dell’articolo 2, comma 1, lettera d).
In realtà il regolamento, in coerenza
con i precedenti e con la legge n. 28 del
2000 stabilisce che tanto la comunicazione
– sotto forma delle trasmissioni di cui agli
articoli 3, 8, 9 e 10 – quanto l’informazione politica non possano avere luogo se
non in spazi che siano garantiti dalla
responsabilità di un direttore di testata
giornalistica registrata ai sensi dell’articolo
10, comma 1, della legge n. 223 del 1990.
—
Commissione bicamerale
Tali sono evidentemente, per loro natura, le trasmissioni realizzate dalla Testata delle Tribune e Servizi parlamentari,
i notiziari televisivi e radiofonici e le
rubriche dei telegiornali e del giornale
radio, quale ad esempio « DOPOTG1 » o
« Primo Piano ».
Per quanto riguarda le trasmissioni di
rete che abbiano contenuto informativo, è
la RAI che decide, comunicandolo alla
Commissione quali ricondurre per il periodo della campagna elettorale alla responsabilità di una Testata giornalistica, e
solo in questo caso, nel periodo considerato, tali trasmissioni potranno ospitare
esponenti politici e trattare argomenti rilevanti ai fini del dibattito elettorale, con le
modalità e i limiti stabiliti dall’articolo 5.
Per quanto riguarda l’articolo 10, il
relatore ritiene che potranno essere prese
utilmente in considerazione proposte dirette a migliorare l’interesse di tali trasmissioni ed anche a consentire, sulla base
di accordi interni alle coalizioni la partecipazione a taluni confronti anche di soggetti diversi del capo della coalizione.
Tuttavia egli ritiene opportuno conservare una norma che regoli, eliminando di
fatto la figura del conduttore e sostituendola con quella di un arbitro della parità
di tempo e di condizioni, una formula che
intende rappresentare, su quel lato maggioritario che comunque residua nel nostro sistema elettorale grazie all’istituto del
premio di coalizione, quella stessa area di
comunicazione politica istituzionale che è
garantita per quanto riguarda la parte
proporzionale del sistema elettorale dalle
tribune di cui all’articolo 8 e dalle conferenze-stampa di cui all’articolo 9.
Queste considerazioni valgono anche
con riferimento alla perplessità che i colleghi Caparini e Gambia hanno manifestato in ordine al ruolo attribuito alla
Testata delle Tribune e Servizi parlamentari dall’articolo 11 relativo alla campagna
elettorale riferita alla circoscrizione
estero.
Deve essere chiaro che l’articolo 11 non
impedisce in alcun modo a Rai International e a RAIUNO di fare informazione
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
219
politica diretta agli elettori italiani all’estero, e anzi al comma 2 impone un
obbligo specifico di svolgere questo genere
di informazione, richiamando anche per
questo tipo di trasmissioni il rispetto dei
principi di cui all’articolo 5.
Alle Tribune e Servizi parlamentari si
chiede unicamente di organizzare, in conformità al loro ruolo istituzionale e allo
stesso modo di quanto fanno in base agli
articoli 8, 9 e 10, una specifica tribuna
elettorale, con lo stesso carattere di for-
—
Commissione bicamerale
malità e di istituzionalità di quelle di cui
all’articolo 8, dedicata alle liste presentate
nelle ripartizioni della circoscrizione
estero.
Il presidente Gentiloni Silveri dichiara
quindi chiusa la discussione generale e
fissa il termine della presentazione degli
emendamenti alle ore 15 di lunedı̀ 23
gennaio 2006.
La seduta termina alle 16.
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
220
—
Commissione bicamerale
COMMISSIONE PARLAMENTARE
DI INCHIESTA
sul fenomeno della criminalità organizzata
mafiosa o similare
S O M M A R I O
Seguito dell’esame e votazione della relazione conclusiva, ai sensi dell’articolo 1, comma 1,
lettera h), della legge istitutiva n. 386 del 2001, sull’attività svolta dalla Commissione . .
220
Deliberazione sui criteri di pubblicità di atti e documenti formati o acquisiti dalla
Commissione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
220
Sull’ordine dei lavori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
221
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006. — Presidenza del presidente Roberto CENTARO.
La seduta comincia alle 20.38.
Seguito dell’esame e votazione della relazione conclusiva, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera h),
della legge istitutiva n. 386 del 2001, sull’attività
svolta dalla Commissione.
Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 10 gennaio 2006 si è conclusa la discussione generale e si è svolta
la replica del relatore. Avverte che si
passerà alla votazione finale della relazione.
Intervengono in dichiarazione di voto
i senatori ZANCAN, PERUZZOTTI, CIRAMI e BOBBIO e i deputati RUSSO
SPENA, CEREMIGNA, SINISI, LUMIA e
PALMA.
Il senatore BRUTTI, a nome del prescritto numero di commissari, chiede la
votazione nominale.
L’onorevole LUMIA deposita la relazione di minoranza e chiede vi che sia
allegato il testo degli interventi in discussione generale dei rappresentanti dell’opposizione.
Il PRESIDENTE, accertata la presenza della maggioranza dei componenti
della Commissione, ai sensi dell’articolo
12 del regolamento interno, pone ai voti
la relazione conclusiva, che risulta approvata.
Deliberazione sui criteri di pubblicità di atti e
documenti formati o acquisiti dalla Commissione.
Il PRESIDENTE pone in votazione i
criteri di pubblicità di atti e documenti
formati o acquisiti dalla Commissione, già
approvati all’unanimità dall’ufficio di presidenza.
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
221
I criteri di pubblicità sono approvati
all’unanimità.
Sull’ordine dei lavori.
Il senatore FLORINO sollecita lo svolgimento di una missione a Salerno per
svolgere indagini sulla vicenda che ha visto
coinvolto un consigliere comunale di
quella città.
—
Commissione bicamerale
Il senatore NOVI chiede l’acquisizione
degli atti relativi all’inchiesta anzidetta.
Il PRESIDENTE assicura che procederà
all’acquisizione degli atti richiesti dal senatore Novi e che investirà l’ufficio di
presidenza della richiesta avanzata dal
senatore Florino.
La seduta termina alle 22.30.
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
222
—
Commissione bicamerale
COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sulle attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale
S O M M A R I O
INDAGINE CONOSCITIVA:
Sui lavori della Commissione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
222
Indagine conoscitiva sull’efficienza organizzativa e finanziaria del sistema previdenziale
pubblico e privato.
Esame del documento conclusivo (Svolgimento e conclusione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
222
ALLEGATO (Documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sulla efficienza organizzativa e
finanziaria del sistema previdenziale pubblico e privato approvato dalla Commissione) . . .
224
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . .
223
INDAGINE CONOSCITIVA
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006. — Presidenza del presidente Francesco Maria AMORUSO.
La seduta comincia alle 13.50.
Sui lavori della Commissione.
ziale pubblico e privato: situazione attuale e
prospettive future », che sintetizza l’attività
svolta dalla Commissione nel corso degli
ultimi due anni della XIV legislatura e che
sarà oggetto di pubblicazione.
Indagine conoscitiva sull’efficienza organizzativa e
finanziaria del sistema previdenziale pubblico e
privato.
Esame del documento conclusivo.
Il deputato Francesco Maria AMORUSO, presidente, prima di passare all’esame degli argomenti iscritti all’ordine
del giorno dell’odierna seduta, ritiene opportuno esprimere la propria soddisfazione per l’attività svolta dalla Commissione nel corso della XIV legislatura e
quindi ringraziare sia tutti i componenti la
Commissione per l’impegno profuso, sia gli
uffici della Camera, che hanno contribuito
al buon andamento dei lavori.
Fa inoltre presente di aver predisposto,
in collaborazione con la società di consulenza della Commissione « Bayn & Company », un « Rapporto sul sistema previden-
(Svolgimento e conclusione).
Il deputato Francesco Maria AMORUSO, presidente, propone, se non vi sono
obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia
assicurata anche mediante l’attivazione
dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso.
Non essendovi obiezioni, ne dispone l’attivazione.
Illustra quindi lo schema di documento
conclusivo in titolo, rilevando come lo
stesso evidenzi in particolare le diverse
problematiche emerse nel corso delle audizioni nonché le posizioni di volta in volta
espresse dai soggetti auditi.
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
223
La bozza di documento conclusivo affronta, nel primo capitolo, le problematiche e prospettive connesse all’eventuale
riforma del sistema duale di governance
degli enti previdenziali pubblici e, nel
secondo, la questione della sostenibilità
finanziaria nel medio-lungo periodo delle
casse privatizzate.
Ricorda quindi che l’esame del documento conclusivo dovrà terminare necessariamente entro il 4 febbraio prossimo,
scadendo il relativo termine, già prorogato,
in quella data.
Dà quindi la parola ai colleghi che
intendano intervenire per proporre eventuali modifiche o integrazioni allo schema
in esame, ovvero per dichiarazione di voto.
Intervengono, per formulare osservazioni ed integrazioni, i senatori Antonio
PIZZINATO (DS-U) e a più riprese, Tiziano TREU (MAR-DL-U), i deputati Lino
DUILIO (MARGH-U) a più riprese, e Nino
LO PRESTI (AN).
Il deputato Francesco Maria AMORUSO, presidente, replica ai quesiti posti,
accogliendo in parte i rilievi formulati.
Illustra quindi le proposte di modifica e di
integrazione suggerite dai membri della
Commissione, riformulando conseguentemente la proposta di documento conclusivo, per quanto concerne in particolare le
considerazioni finali.
—
Commissione bicamerale
Il senatore Valerio CARRARA (FI), nel
ringraziare il Presidente, i colleghi e gli
uffici per il lavoro svolto, dichiara il voto
favorevole del suo gruppo sullo schema di
documento conclusivo in esame.
Il deputato Lino DUILIO (MARGH-U)
dichiara il proprio voto favorevole sul
documento in esame.
Il deputato Francesco Maria AMORUSO, presidente, nessun altro chiedendo
di intervenire, pone in votazione la proposta di documento conclusivo, come riformulata.
La Commissione approva all’unanimità
la proposta di documento conclusivo,
come riformulata (vedi allegato).
La seduta termina alle 14.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
L’ufficio di presidenza si è riunito dalle
14 alle 14.10.
N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
224
—
Commissione bicamerale
ALLEGATO
DOCUMENTO
CONCLUSIVO
DELL’INDAGINE
CONOSCITIVA
SULLA EFFICIENZA ORGANIZZATIVA E FINANZIARIA DEL SISTEMA PREVIDENZIALE PUBBLICO E PRIVATO APPROVATO
DALLA COMMISSIONE
INDICE
Obiettivo dell’indagine.
IL SISTEMA DUALE
a) Il sistema duale negli enti previdenziali: aspetti
generali ed esigenza di un approfondimento.
b) Un bilancio sul sistema duale: le ipotesi di riforma
e le prospettive di miglioramento.
LA SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA DEL SISTEMA
PREVIDENZIALE PRIVATO
Considerazioni conclusive.
Obiettivo dell’indagine.
La Commissione parlamentare di controllo sull’attività degli enti gestori di
forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale ha deliberato, nella seduta
del 14 giugno 2005, lo svolgimento di
un’indagine conoscitiva sull’efficienza organizzativa e finanziaria del sistema previdenziale pubblico e privato avente una
duplice finalità: da un lato, approfondire il
sistema di gestione e funzionamento degli
enti pubblici, effettuando una verifica sul
cosiddetto modello o sistema duale, che
prevede la separazione tra compiti propriamente gestionali (spettanti ai consigli
di amministrazione) e funzioni di indirizzo
e vigilanza (di competenza dei Comitati di
indirizzo e vigilanza – CIV); dall’altro,
verificare nel medio-lungo periodo la sostenibilità finanziaria delle Casse privatizzate al fine di valutarne l’equilibrio delle
singole gestioni.
Relativamente al primo aspetto la Commissione ha proceduto ad una verifica
circa il corretto funzionamento di tale
modello organizzativo previsto dal decreto
legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 ed ha
valutato altresı̀ l’opportunità di un suo
eventuale ripensamento, essendosi ravvisata da più parti quale elemento di criticità la mancanza di una corretta distinzione tra funzione di indirizzo generale e
vigilanza e funzione di gestione. Viceversa,
una univoca definizione delle due funzioni, che ne consenta una netta distinzione, varrebbe a colmare quello che attualmente risulta essere ritenuto un vuoto
normativo, ovviando sul piano funzionale
al rischio di sovrapposizioni e conflitti tra
organi.
Relativamente al secondo aspetto, la
Commissione ha ritenuto opportuno approfondire talune preoccupazioni legate
alla sostenibilità economico-finanziaria
degli enti privatizzati nel medio-lungo periodo, verificando, da un lato, la necessità
di procedere a misure correttive che tengano conto delle peculiarità dei singoli
enti, e dall’altro, effettuando un monitoraggio sull’andamento temporale del rapporto tra iscritti e pensionati per talune
categorie professionali anche in relazione
all’evoluzione del mercato del lavoro.
Per meglio illustrare i risultati emersi
nel corso dell’indagine si è ritenuto opportuno distinguere all’interno della
struttura del presente documento i due
ambiti di approfondimento. Lo stesso
si articolerà quindi nelle seguenti due
parti:
il sistema duale;
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la sostenibilità finanziaria del sistema
previdenziale privato.
IL SISTEMA DUALE
a)
Il sistema duale negli enti previdenziali:
aspetti generali ed esigenza di un approfondimento.
In ambito previdenziale la distinzione
tra organi di indirizzo generale e organi di
gestione è stata prospettata dall’articolo 1,
commi 32 e 33, lettera b), della legge 24
dicembre 1993, n. 537, « Interventi correttivi di finanza pubblica », tra i principi e
criteri direttivi della delega per la riforma
degli enti pubblici di previdenza e assistenza.
In virtù di tale nuovo disegno normativo – la cui concreta attuazione ha
avuto luogo con l’articolo 3 del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 479, « Attuazione della delega conferita dall’articolo 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino
e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza » – si è avuta per gli
Enti previdenziali pubblici la nascita di
un modello di governance fondato sulla
netta separazione tra le funzioni di indirizzo e vigilanza e quelle di gestione –
secondo appunto il cosiddetto « sistema
duale » – con l’attribuzione delle prime
al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza (CIV)
e delle seconde al Consiglio di Amministrazione e al Direttore Generale. In tale
nuovo assetto completano il quadro di
vertice le figure del Presidente dell’ente e
il Collegio dei revisori dei conti, cui sono
affidati, rispettivamente, funzioni di rappresentanza legale dell’ente e funzioni di
controllo e verifica contabile.
In particolare al Consiglio di Indirizzo
e Vigilanza, che ha costituito un elemento
organizzativo nuovo rispetto alla tradizionale struttura degli Enti previdenziali,
viene rimessa, secondo quanto stabilito
dall’articolo 3 del decreto legislativo
n. 479 del 1994, l’individuazione delle linee di indirizzo generale dell’ente e, in
questo ambito, « prefigura gli obiettivi
—
Commissione bicamerale
strategici pluriennali » approvando i bilanci preventivi e consuntivi ed i piani di
investimento – la cui predisposizione è di
competenza del Consiglio di Amministrazione – con compiti, altresı̀, di vigilanza
sulla loro attuazione. Nella sua composizione il CIV è espressione di tutte le
categorie sociali ed economiche interessate
nei singoli segmenti della previdenza, essendo composto pariteticamente da rappresentanti dei lavoratori e dei datori di
lavoro.
Muovendo da alcune risultanze già
emerse nel corso dell’indagine conoscitiva
sulla gestione delle forme obbligatorie di
previdenza e di assistenza sociale da
parte degli enti preposti e sulle prospettive di riforma nazionale e comunitaria
della disciplina relativa – svolta dalla
Commissione dal febbraio 2002 al giugno
2003 – in cui erano stati evidenziati
alcuni limiti nel funzionamento dell’attuale sistema, e che avevano avviato una
riflessione sulla possibilità di introdurre
interventi correttivi che, pur tendenti a
mantenere l’attuale assetto organizzativo,
potessero conseguire l’obiettivo di un miglior coordinamento tra i due organi –
consiglio di amministrazione e CIV – la
Commissione ha quindi ritenuto opportuno procedere ad un ulteriore approfondimento della questione attraverso lo
svolgimento di una serie di audizioni dei
cui principali profili problematici emersi
si intende dare conto nelle pagine che
seguono.
b) Un bilancio sul sistema duale: le ipotesi
di riforma e le prospettive di miglioramento.
I profili più strettamente giuridici relativi al modello duale sono stati affrontati
nel corso dell’audizione – svoltasi il 27
luglio 2005 – del prof. Pasquale Sandulli,
ordinario di diritto del lavoro presso la
Facoltà di economia e commercio dell’Università degli studi di Roma « La Sapienza », a giudizio del quale il dualismo
presente nella struttura degli enti previdenziali pubblici può essere indicato come
il risultato della convergenza di « due linee
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
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di scelta politica »: quella del principio di
partecipazione delle parti sociali alla gestione e all’amministrazione degli enti –
che trova la sua principale espressione
nell’articolo 3, secondo comma, della Costituzione – e quella del criterio della
separazione delle funzioni di indirizzo e di
gestione, di cui alla legge n. 421 del 1992,
« Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in
materia di sanità, di pubblico impiego, di
previdenza e di finanza territoriale »,
nonché alla serie di provvedimenti attuativi, a partire dal decreto legislativo n. 29
del 1993.
Dovendosi considerare i punti sopra
espressi « sufficientemente stabili e fermi »,
è stata ritenuta difficile una scelta che
prefiguri un superamento dell’attuale sistema, ritenendosi invece di porre la questione in termini di evoluzione e perfezionamento dello stesso, anche con riferimento alla circostanza che la « logica dualistica » presiede ormai anche il nuovo
assetto del diritto societario.
Relativamente
alle
problematiche
emergenti dall’assetto attuale, l’opinione
espressa dal prof. Sandulli è come sul
piano organizzativo queste riguardino le
modalità di composizione degli organi.
In particolare, per quanto concerne il
Consiglio di amministrazione, di nomina
governativa, un problema evidenziato riguarda l’individuazione dei requisiti di
professionalità necessari alla nomina, ritenendosi che gli stessi siano insufficientemente delineati nel decreto legislativo
n. 479 del 1994. Tale decreto prevede
infatti all’articolo 3, comma 5, che i « componenti del consiglio sono scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e
professionalità e di indiscussa moralità ed
indipendenza ». A tale riguardo è stato
osservato come il criterio della professionalità ivi previsto, esaurendosi in una
sorta di autocertificazione, comprovato da
apposito curriculum da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale venga « troppo sbrigativamente delineato », lasciandosi in tal
modo ampi margini ad una valutazione
discrezionale del Governo.
—
Commissione bicamerale
Per quanto riguarda il Consiglio di
indirizzo e vigilanza, l’attuale articolazione, che prevede una ripartizione della
composizione, metà riservata a soggetti
designati dalle confederazioni maggiormente rappresentative e metà al criterio
della ulteriore spartizione fra rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori
autonomi, viene ritenuta suscettibile di
una riconsiderazione, potendosi pensare
nella composizione dello stesso ad una
sorta di geometria variabile che, volta per
volta, attraverso opportune procedure di
consultazione fra le parti sociali determini
delle modificazioni nella composizione
« capaci di adeguarsi alle variazioni della
struttura della società civile ».
Relativamente ai profili delle competenze è stato considerato in particolare in
termini problematici il riparto di competenze nella messa a punto del bilancio
preventivo e consuntivo; risulta in effetti
noto come – ancorché nel decreto legislativo si parli in termini testuali di approvazione da parte del CIV e di predisposizione da parte del Consiglio di amministrazione – nella realtà dei fatti si rende
necessario individuare una linea di separazione del potenziale conflitto tra i due
organi.
Il contributo interpretativo offerto dal
prof. Sandulli parte con il distinguere la
fase dell’approvazione del bilancio consuntivo da quella di approvazione del bilancio
preventivo, ed ha evidenziato come nella
fase del consuntivo – ove non può che
operare la vigilanza, mentre la funzione di
indirizzo è ormai esaurita perché per
definizione essa si applica a scelte riferite
al futuro – poiché non è plausibile immaginare che il CIV debba analizzare il
consuntivo nelle singole poste per verificare la regolarità degli atti amministrativi
(essendo lo stesso compito specifico del
Collegio sindacale), solo in presenza di uno
scostamento significativo (prescindendo
dalla componente variabile determinata
dall’intervento del legislatore o dell’azione
governativa) dell’azione del Consiglio di
amministrazione rispetto alle linee generali fissate dal CIV si potrebbe ipotizzare
una mancata approvazione del consuntivo,
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circostanza che assumerebbe in tal caso
« una rilevanza propriamente politica »;
mentre l’approvazione del Bilancio consuntivo, in presenza delle ipotesi di correttezza della registrazione amministrativa
e di congruità del consuntivo rispetto
all’indirizzo originario, assume sostanzialmente il carattere di atto dovuto.
Totalmente diverso è il ragionamento
con riferimento al bilancio preventivo, ove
la competenza del CIV, che in questo caso
è prevalentemente una competenza di indirizzo, può ben interferire sull’azione del
Consiglio di amministrazione e quindi, nel
caso di eventuale contrasto con le ipotesi
di indirizzo generale formulate, si potrebbe pervenire ad un’ipotesi di reiezione
del bilancio preventivo, potendosi determinare una crisi funzionale dell’ente che,
a giudizio del prof. Sandulli, non escluderebbe un’ipotesi di commissariamento.
Un ulteriore punto di attenzione messo
in evidenza nel corso della citata audizione dal prof. Sandulli riguarda la facoltà
riconosciuta ad entrambi gli organi di
emanare regolamenti interni, circostanza
ritenuta suscettibile di creare, in mancanza di un adeguato coordinamento, ulteriori ipotesi di sovrapposizioni funzionali.
Il punto di vista delle associazioni sindacali è stato espresso nel corso dell’audizione – svoltasi il 27 settembre 2005 –
dei segretari confederali di CGIL, CISL,
UIL e del vice segretario confederale della
UGL. È stata rilevata una certa convergenza di opinioni circa quelle che sono
ritenute le criticità attualmente presenti
nell’assetto duale, pur essendosi sottolineato come qualunque riflessione volta a
modificarne il quadro attuale debba partire dall’esigenza di confermare l’importanza del ruolo delle parti sociali, con
riferimento non solo alle rappresentanze
dei lavoratori e dei pensionati ma anche
alle rappresentanze del sistema delle imprese.
Si è altresı̀ sottolineato come nell’andamento delle relazioni interne tra i vari
organi degli enti abbiano influito anche
alcuni fattori esterni che sono stati giudicati lesivi della possibilità di esercitare in
—
Commissione bicamerale
autonomia la mission assegnata agli stessi;
il riferimento è rivolto in particolare al
rapporto tra gli enti medesimi e i ministeri
vigilanti, soprattutto ove il ruolo di controllo esercitato dai ministeri abbia una
manifestazione ex ante rispetto alle decisioni assunte dagli enti, diventando motivo
di forte ingerenza sull’autonomia degli enti
stessi. In tal senso è stato sostenuto come
ciò, oltre a determinare problemi rispetto
all’uso delle risorse e all’assunzione di
decisioni, con lesione dell’autonomia istituzionalmente riconosciuta agli stessi,
possa comportare anche una profonda
alterazione del sistema duale, vanificando
– o quanto meno tendendo a farlo – le
disposizioni di indirizzo e vigilanza emanate dai CIV, ma allo stesso tempo depotenziando il ruolo di altri organi, come il
Consiglio di Amministrazione.
È stato inoltre ritenuto che, in riferimento alla funzionalità interna dei Consigli di Indirizzo e Vigilanza, una criticità
da evidenziare – oltre a quella nota con gli
organi gestionali – riguardi un difetto di
relazione con i livelli territoriali, non rispondendo questi ultimi al sistema duale,
in quanto, essendo stati istituiti con la
legge n. 88 del 1989 e non essendo stati
coinvolti nei successivi provvedimenti legislativi di riforma citati, non sembrano
avere un preciso ruolo rispetto alle funzioni svolte dai CIV a livello nazionale.
Per converso è stato invece ritenuto che
la presenza delle parti sociali ad ogni
livello territoriale, ai fini di un efficiente
funzionamento del sistema, dovrebbe
avere un filo conduttore incentrato su un
ruolo di indirizzo e vigilanza; da ciò consegue che esso pertanto dovrebbe estendersi anche alle relazioni di tipo territoriale.
Analoga convergenza di opinioni si è
registrata da parte dei Presidenti dei CIV
dell’INPS, INPDAP, INAIL, IPOST, IPSEMA e ENPALS, avendo gli stessi
espresso un giudizio in termini di « validità di fondo » dell’attuale sistema duale
(pur in presenza di talune criticità), cosı̀
come risulta dalla documentazione fatta
pervenire alla Commissione su richiesta
della stessa – di cui è stata resa comu-
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nicazione nella seduta del 15 dicembre
2005 – ed i cui contenuti essenziali
hanno avuto una ulteriore illustrazione
nel corso dell’audizione svolta il 5 ottobre
2005. In particolare la validità del modello duale viene ritenuta tale soprattutto
perché ribadisce « la coessenzialità del
ruolo svolto dalle parti sociali ». Non si
è mancato tuttavia di evidenziare elementi di criticità la cui soluzione –
secondo quanto affermato – « non può
che essere affidata al legislatore ».
Sotto tale aspetto un primo punto critico viene visto nell’affievolimento dell’autonomia funzionale degli enti previdenziali
di fronte alla funzione vigilante dei ministeri del lavoro e delle politiche sociali e
dell’economia e delle finanze. Tale affievolimento – considerato causa di un vuoto
normativo, posto che il nodo dell’autonomia non sarebbe stato affrontato dal decreto legislativo n. 479 del 1994 – si
sarebbe verificato – come sostenuto – sul
piano propriamente gestionale a causa di
un intervento amministrativo del Ministero del lavoro e del Ministero dell’economia e delle finanze nella formazione
delle scelte gestionali e nei processi organizzativi degli enti. È stato in altri termini
ribadito quanto già sostenuto dalle organizzazioni sindacali, essendosi voluto contestare uno stravolgimento della funzione
vigilante assegnata legislativamente ai ministeri e che – ritenuta legittima quando
viene esercitata come controllo sugli atti in
relazione all’osservanza dei disposti legislativi – quando si imperni di fatto su
interventi ex ante invece che ex post (gli
esempi riportati riguardano il controllo
preventivo dei contenuti delle circolari
amministrative da parte del Ministero del
lavoro o la nomina di una Commissione
mista Ministero/INAIL sugli investimenti
dell’Istituto), andrebbe ad incidere profondamente sul principio di autonomia degli
Enti.
Un secondo punto critico evidenziato
concerne quello che è stato definito « un
problema di esigibilità delle linee di indirizzo del CIV », con particolare riferimento
al potere deliberativo in materia di bilanci,
circostanza che richiederebbe di rendere
—
Commissione bicamerale
più preciso il rapporto con gli organi di
gestione. In difetto di ciò è stato evidenziato come, in caso di parere negativo del
CIV rispetto a quello del Consiglio di
Amministrazione, il potere di vigilanza del
Ministero del lavoro si trasformi, nei fatti,
in potere « arbitrale » – cosı̀ come riportato nel documento consegnato alla Commissione e come ribadito dal Presidente
dell’INPS, Franco Lotito, nel corso del suo
intervento – andando ad inficiare la portata della disposizione normativa che invece attribuisce al CIV il potere di approvare in via definitiva i documenti di bilancio. In virtù di ciò si riterrebbe opportuno riconoscere ai Ministeri vigilanti una
facoltà di intervento correttivo esclusivamente nel caso di inadempienze legislative
presenti nei bilanci stessi.
Nella logica del sistema duale è stata
inoltre evidenziata una « asimmetria » tra
il carattere monistico dell’organo di indirizzo e vigilanza ed il carattere plurimo
degli organi propriamente di gestione, proponendosi al riguardo una semplificazione
del sistema stesso attraverso la riduzione
a due soli organi: il CIV e un organo di
gestione.
Precedentemente all’audizione dei Presidenti dei CIV la Commissione aveva
avuto modo di acquisire anche il parere
della Confederazione italiana dirigenti e
alte professionalità (CIDA) i cui rappresentanti – auditi nel corso della seduta del
28 settembre 2005 – pur ritenendo necessario il mantenimento di una distinzione
tra la funzione di indirizzo con la partecipazione delle parti sociali e la funzione
di gestione, hanno tenuto a rilevare come
– dal loro punto di vista – nella realtà tra
i due organi si realizzi un intreccio di
compiti di indirizzo, pianificazione, regolazione interna che finisce col comprimere
la funzione di gestione, che spetta propriamente ai dirigenti. È stato in particolare lamentato, anche a causa di carenze
normative, uno « sdoppiamento della funzione di indirizzo », presentandosi da
parte dei ministeri vigilanti una rilevante
attività di direzione politica, che si sostanzia – come sostenuto – non solo in sede
di iniziativa legislativa, ma anche in in-
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
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terventi sul patrimonio, finanziario ed immobiliare, nel controllo preventivo delle
circolari, nella nomina del CdA e conseguentemente nell’orientamento delle funzioni di questo. In virtù di ciò l’indicazione
fornita dalla CIDA riguarda la necessità di
riunificare la funzione di indirizzo (definita nella situazione attuale a « schema
obliquo », secondo l’espressione utilizzata
dal Presidente della CIDA-Funzione pubblica Antonio Zucaro), raccordando l’intervento politico dei ministeri, ritenuto
ineliminabile per la complessità politica, le
dimensioni finanziarie e la delicatezza
sociale del sistema previdenziale, con la
necessità che le parti sociali, dirette rappresentanti dei contribuenti e degli utenti
del sistema medesimo, contribuiscano sostanzialmente ad indirizzare le attività
degli enti.
Opinioni variamente articolate sono
emerse nel corso dell’audizione dei Presidenti degli enti previdenziali pubblici,
svoltasi il 26 ottobre 2005. A giudizio del
Presidente dell’INPDAP, Marco Staderini,
le sovrapposizioni attualmente presenti tra
le funzioni di indirizzo e vigilanza, da una
parte, e di gestione dall’altra, risiedono
anche nel numero eccessivo degli organi di
vertice, rappresentati dalle figure del presidente, del consiglio di amministrazione,
del direttore generale e dal CIV.
È stato in particolare evidenziato come
la figura del presidente, che svolge una
funzione di rappresentanza dell’istituto
senza avere la capacità di indirizzo, risulti
una « figura ibrida », che fa da cuscinetto
tra l’organo di indirizzo e quello di gestione. Per tale ragione l’ipotesi di semplificazione del sistema proposta potrebbe
consistere nel mantenimento dei due organi: CIV e consiglio di amministrazione,
ma rendendo il secondo molto più simile
a quello di una società per azioni con la
presenza di un presidente del consiglio di
amministrazione (che non corrisponde al
ruolo attualmente svolto dal presidente
dell’ente previdenziale) e un consiglio che
affiderebbe a un suo componente la responsabilità di gestione tipica del direttore
generale o amministratore delegato di una
S.p.A.. In questo modo l’intero consiglio,
—
Commissione bicamerale
per il tramite di un amministratore delegato, avrebbe la gestione dell’istituto, mentre il CIV continuerebbe a svolgere una
funzione di indirizzo e di valutazione dei
risultati. Per una funzione di raccordo più
stringente di quella attuale il presidente
del CIV potrebbe far parte o addirittura
presiedere il consiglio di amministrazione;
in tal modo, le attività di indirizzo e di
valutazione troverebbero un rapporto con
l’organo di gestione per il tramite della
figura del presidente.
In una prospettiva di superamento del
sistema duale la soluzione proposta dal
Presidente dell’IPSEMA, Antonio Parlato,
prevede la costituzione di un consiglio di
amministrazione di nove componenti (otto
consiglieri, più il presidente), rappresentativo anche delle parti sociali, prevedendosi altresı̀ che tra gli otto consiglieri
cinque vadano a costituire l’assemblea,
mentre due affiancherebbero l’amministratore delegato con compiti di vice e con
precise deleghe.
L’auspicio per un superamento del sistema duale – considerato funzionante
« per caso » – con la conseguente riduzione dei passaggi decisionali è stato
espresso anche da parte del Presidente
dell’INPS, Gian Paolo Sassi, anche sulla
base del fatto che – secondo il parere
espresso – la mancata definizione delle
competenze e la sovrapposizione delle funzioni danno luogo a quella che viene
definita una « inevitabile invadenza » da
parte dei ministeri vigilanti. È stata peraltro rimarcata anche da parte del Presidente dell’INPS l’esigenza di preservare
– sostenendosi la necessità di presenza
forte ed assunzione di rilievo – la rappresentanza delle parti sociali all’interno
degli enti, per le quali d’altra parte, nel
sistema attuale, se ne è voluta evidenziare
l’esclusione nel « governo diretto della tecnostruttura ».
Relativamente alle funzioni del CIV, si
è evidenziata da parte del Presidente dell’INAIL, Vincenzo Mungari, l’assenza di
una previsione normativa che consenta
poteri autoritativi e di intervento nei confronti dell’organo di gestione in caso di
mancato rispetto degli indirizzi dettati. Da
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ciò consegue che, nell’attuale situazione,
« solo per la via di una intesa e di una
condivisione delle azioni e degli obiettivi
con gli altri organi, e segnatamente con il
consiglio di amministrazione, si possa dare
effettività alle deliberazioni del CIV ». Da
tale premessa discende anche per il Presidente Mungari la preferenza per l’opzione di una semplificazione organizzativa
dell’attuale sistema, che nella finalità di
« coinvolgere responsabilmente le parti sociali nella gestione e nell’amministrazione
dell’ente » possa prevedere, secondo l’ipotesi formulata, l’esistenza di un consiglio
di amministrazione, articolato in due organi derivati: un comitato esecutivo e un
amministratore delegato che opererebbero
sulla base di apposite deleghe statutariamente fissate, ab origine, da parte del
consiglio di amministrazione.
Una valutazione positiva sul funzionamento del modello duale è stata riportata
dal Presidente dell’IPOST, Giovanni Ialongo, anche in virtù della specifica peculiarità dell’ente in questione (peculiarità
ricordata e condivisa in precedente audizione anche dal Presidente del CIV dell’IPOST, Angelo Agricola), che vede –
secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale n. 523 del 18 dicembre 1997 –
la presenza del Presidente dell’Istituto all’interno del CIV in qualità di componente;
circostanza da cui – secondo quanto ritenuto – conseguirebbe una maggiore efficienza nel funzionamento del sistema.
Il punto di vista del Governo è stato
espresso attraverso l’audizione, svoltasi il
16 novembre 2005, del sottosegretario di
Stato per il lavoro e le politiche sociali,
Alberto Brambilla. In termini generali, le
problematiche poste dal sottosegretario
Brambilla con riferimento all’universo
previdenziale pubblico hanno riguardato
la constatazione di una certa carenza
nell’organizzazione amministrativa degli
enti pubblici previdenziali per ciò che
concerne la dislocazione logistica e territoriale, anche con riferimento alla mancata attuazione del cosiddetto sportello
unico previdenziale. Anche relativamente
alla pianificazione interna è stata lamentata una eccessiva complessità dell’orga-
—
Commissione bicamerale
nizzazione; in tal senso un riferimento
specifico è stato fatto al numero eccessivo
– quantificabile nell’ordine di oltre venti
unità – di direzioni generali presenti nell’INPS. È stato infatti ritenuto dallo stesso
come con troppe direzioni generali il sistema venga reso ingestibile, laddove in
base ad un processo di divisionalizzazione
l’INPS dovrebbe avere non più di cinque
divisioni, ovvero quella delle entrate,
quella delle uscite, quella del bilancio,
quella dei casellari e quella della pianificazione delle risorse umane. Anche relativamente al sistema duale sono stati colti
da parte del sottosegretario Brambilla elementi di scarsa efficienza che ne dovrebbero suggerire – come affermato – una
rimodulazione. In tal senso il suggerimento proposto è quello di un CIV unificato, che raccolga e operi tra tutti gli enti
con il vantaggio di poter favorire in una
prospettiva di medio termine l’unificazione
delle sedi, dei programmi informatici,
delle sinergie, nonché l’armonizzazione
delle regole.
LA SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA DEL
SISTEMA PREVIDENZIALE PRIVATO
L’approfondimento del problema della
sostenibilità finanziaria di medio-lungo
periodo delle casse ex lege 509/94 è stato
condotto dalla Commissione attraverso
l’audizione di:
esperti della materia, come il prof.
Massimo Angrisani, ordinario di matematica finanziaria presso la facoltà di Economia e commercio dell’Università degli
studi di Roma « La Sapienza »;
associazioni dei giovani professionisti,
soggetti più direttamente interessati al futuro della previdenza delle Casse privatizzate;
i responsabili delle Casse che hanno
riferito sulla salute degli enti gestiti e sui
risultati attesi delle riforme poste in essere.
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Prima di illustrare le principali evidenze emerse nel corso dell’indagine conoscitiva, si ritiene opportuno contestualizzare la problematica, circoscrivendo
correttamente l’ambito di analisi alle sole
casse privatizzate con il decreto legislativo
n. 509 del 1994. Le casse, infatti, istituite
con il decreto legislativo n. 103 del 1996 e,
come tali nate già private, rispetto alle
Casse privatizzate presentano una situazione opposta: sono infatti, diversamente
da queste ultime, caratterizzate da una
sostenibilità finanziaria a cui si contrappone, però, un problema di adeguatezza
delle prestazioni erogate.
In ordine alle casse ex decreto legislativo n. 509 del 1994, già dalla prima
relazione a conclusione dei lavori della
Commissione (cfr. Doc. XVI-bis, n. 3), si è
precisato come i dati, sia pur confortanti,
commentati nell’analisi dei singoli bilanci
degli enti non dovessero distrarre dall’attenzione sulla sostenibilità di medio-lungo
periodo. Con questo si intendeva sottolineare che, se indubbiamente i principali
indici di sostenibilità, quali i rapporti
iscritti/ pensionati ed entrate contributive/
pensioni, soprattutto se confrontati con il
comparto pubblico, risultavano positivi era
altrettanto vero che, per molte Casse, gli
stessi presentavano un preoccupante trend
decrescente.
Tali dati, tra l’altro, devono essere letti
tenendo debitamente in considerazione
che trattasi prevalentemente di Casse la
cui gestione è a ripartizione: alle pensioni
correnti si fa fronte in larga misura con i
contributi correnti. Questo significa che
esse devono assicurare all’iscritto – che
non vede accantonati, come nel sistema a
capitalizzazione, i suoi contributi per la
sua prestazione, essendo questi utilizzati,
in buona parte, per pagare le pensioni
correnti – il pagamento della sua pensione, quando sarà il suo turno, in un’ottica di sostanziale stabilità, nel corso del
tempo, del rapporto tra contributi e prestazioni, in virtù dell’equità intergenerazionale.
I sistemi previdenziali a ripartizione si
fondano, infatti, su un « patto tacito tra
generazioni ». Il problema è capire se tale
—
Commissione bicamerale
patto sia un’utopia o una realtà. Per molte
Casse, infatti, già nel medio periodo i
contributi versati non basteranno ad erogare le pensioni e le spese inizieranno ad
erodere il patrimonio fino all’azzeramento
dello stesso.
È proprio questo l’interrogativo cui si è
cercato di dare una risposta nel corso
dell’indagine conoscitiva svolta dalla Commissione e di cui, di seguito, si riportano
le principali evidenze emerse dall’audizione degli esperti della materia.
Il prof. Angrisani, nel suo intervento,
dopo aver chiarito i termini della questione, ha evidenziato come il principio
dell’equità tra le generazioni, sulla cui
base si fondano i sistemi a ripartizione, sia
stato in generale poco rispettato dalle
Casse.
Da una parte, vi sono state Casse che,
a fronte di un significativo incremento
della propria platea di assicurati e, quindi,
nell’immediato, di una forte crescita delle
entrate contributive, hanno ritenuto di
poter « elargire » prestazioni di importi
significativi. Rientrano in questa categoria
a titolo esemplificativo la Cassa Forense, la
Cassa Ingegneri e Architetti, che hanno
entrambe superato ampiamente i 100 mila
iscritti (partendo dieci anni prima da un
numero pari alla metà), ma anche la Cassa
commercialisti e quella dei veterinari, anche se queste ultime con ordini di grandezza inferiori (nel caso della cassa commercialisti 40 mila iscritti e veterinari 22
mila).
Dall’altra, vi sono Casse che hanno
visto progressivamente ridurre il numero
dei loro iscritti. Eloquente il caso della
Cassa Ragionieri rispetto alla Cassa Commercialisti, come quello della Cassa Geometri rispetto alla Cassa Ingegneri ed
Architetti.
È chiaro come per queste Casse è
ancora più evidente il problema di garantire nel medio periodo il pagamento delle
pensioni correnti con i contributi correnti,
proprio per un rapporto iscritti/pensionati
che fa registrare un trend decrescente.
Il contesto sopra illustrato, ad avviso
del prof. Angrisani, è sintomatico dell’inadeguatezza degli attuali sistemi di con-
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trollo previsti dalla legge. Scarsamente
significativi sono, infatti, sia il controllo
con un orizzonte temporale a 15 anni per
valutare lo stato di salute delle Casse, sia
il controllo relativo alla riserva legale, cioè
le 5 annualità di prestazioni accantonate.
Con particolare riferimento alla riserva, si
evidenzia tra l’altro che, quando è stata
istituita, la stessa faceva riferimento a 5
annualità di prestazioni in essere; poi,
evidentemente per ragioni contingenti,
queste 5 annualità sono state riportate
addirittura alle prestazioni esistenti all’epoca della privatizzazione, e, in presenza di tale requisito, l’equilibrio della
gestione risulta garantito.
L’inadeguatezza degli attuali controlli
appare in modo evidente dall’analisi dei
bilanci tecnici attuariali che per molte
Casse, pur superando tutti gli attuali controlli, evidenziano un’erosione del patrimonio nel medio periodo.
Alle osservazioni formulate dal prof.
Angrisani si sono aggiunte le preoccupazioni manifestate dai giovani professionisti, che hanno evidenziato le difficoltà che
avranno le casse a pagare loro una pensione adeguata. I giovani dovranno, con i
loro contributi, garantire al tempo stesso
la « solidarietà » ai professionisti in pensione e creare un montante per garantirsi
la propria pensione. È una situazione
paradossale in cui i giovani devono provvedere, in parte, alle loro future pensioni
e, per altra parte, a colmare quel debito
attuariale e latente che il sistema retributivo ha creato.
Tale consapevolezza è emersa chiaramente nel corso dell’audizione del presidente dell’Unione nazionale giovani ragionieri commercialisti, Massimo Lusuriello,
il quale ha riferito in ordine alla riforma
epocale che ha interessato la Cassa dei
ragionieri con il passaggio da un sistema
di previdenza basato sulla ripartizione
retributiva ad uno fondato sulla ripartizione contributiva.
La necessità di tale riforma appare
evidente ove si consideri un semplice dato:
nel 1992 le uscite per prestazioni corrispondevano a circa il 19 per cento dei
—
Commissione bicamerale
contributi incassati; nel 2003 le uscite per
pensioni hanno eroso il 62 per cento delle
entrate.
A fronte della riforma i giovani professionisti richiedono però alle Casse un
maggior controllo degli investimenti nel
settore mobiliare, che non devono assolutamente mettere a rischio il patrimonio
necessario al pagamento delle pensioni
nonché una maggiore attenzione ai costi di
gestione. La sostenibilità, come la Commissione ha avuto modo di evidenziare
anche nel corso delle audizioni con i
responsabili degli Enti, non consiste solamente nel gestire al meglio i contributi e
le prestazioni, ma anche nel gestire bene
l’ente, sia in termini di contenimento delle
spese, sia di efficacia nella gestione del
patrimonio.
Anche il presidente dell’Unione nazionale giovani dottori commercialisti, Marco
Piemonte, nel corso dell’audizione, ha sottolineato come la riforma adottata dalla
Cassa commercialisti sia molto gravosa per
i giovani professionisti che, ora, devono
considerare due aspetti fondamentali: conoscere il livello dei redditi disponibili e
capire se sia necessario ricorrere alla
previdenza complementare.
Considerato quindi che i giovani devono contribuire anche per ripianare il
« debito » latente lasciato in eredità dal
precedente sistema, disporranno necessariamente di una pensione esigua che dovrà
essere opportunamente integrata per potersi assicurare una vecchiaia dignitosa.
In linea con la generale preoccupazione
espressa dai colleghi professionisti è risultato l’intervento del vicepresidente dell’Associazione italiana giovani avvocati, Sergio
Russo, il quale ha esposto alla Commissione i principali dati del bilancio tecnico
attuariale della Cassa Forense, che evidenziano già nel 2027 un saldo tecnico negativo, vale a dire che il sistema a ripartizione non riuscirà più ad autoalimentarsi.
Nel 2037, poi, il patrimonio si esaurirà e
non ci sarà nemmeno la possibilità di far
riferimento ad esso per erogare le pensioni. Proprio alla luce di tale prospettiva,
i giovani avvocati sono in attesa di una
riforma strutturale.
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
233
Sul versante dei responsabili delle
Casse, sono stati sentiti i rappresentanti
dell’Associazione degli enti previdenziali
privati
(AdEPP),
della
Fondazione
Enasarco e dell’Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in
agricoltura (ENPAIA). Tutti gli auditi
hanno espresso ampia consapevolezza
circa l’entità del problema anche se il
Presidente dell’AdEPP ha tenuto a precisare che « tutte le proiezioni attuariali
sono superiori ai 15 anni previsti dalla
legge, e che alcune casse hanno avviato
riforme incisive che hanno consentito loro
di estendere lo spettro delle rispettive
proiezioni attuariali a 30, 40, o addirittura
50 anni ».
La trattazione del tema della sostenibilità delle Casse è stata, inoltre, l’occasione per richiamare l’attenzione su alcuni
temi particolarmente cari all’AdEPP quali:
quello della doppia tassazione, in ordine al
quale è stato suggerito di parificare la
tassazione delle casse professionali a
quella dei fondi pensione, pari all’11,5;
nonché il tema della totalizzazione, sul
quale attualmente è all’esame del Governo,
su iniziativa del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e del sottosegretario delegato, la valutazione delle modalità per
contenerne la ricaduta negativa sui conti
della Casse.
È stata, altresı̀, sottolineata da più parti
la necessità di sviluppare il pilastro della
previdenza complementare. Sul punto è
stata avanzata la proposta di mettere
un’aliquota della contribuzione obbligatoria in un sistema a capitalizzazione che
può confluire nella previdenza complementare (opting out). Ciò consentirebbe di
avviare opportunamente il sistema della
contribuzione obbligatoria che altrimenti
rischia di non decollare.
Considerazioni conclusive.
Dall’indagine conoscitiva svolta dalla
Commissione è emerso, innanzitutto,
come, relativamente al sistema duale, la
normativa regolante l’attuale modello organizzativo degli enti previdenziali pub-
—
Commissione bicamerale
blici non tracci, a livello di organi di
indirizzo e vigilanza, da un lato, e di
gestione, dall’altro, un confine ben delineato delle rispettive funzioni. Si evidenzia
quindi l’opportunità di addivenire ad un
miglior coordinamento tra i due organi
anche attraverso mirati interventi legislativi al fine di limitare al massimo – se non
eliminare – le sovrapposizioni e conflitti
interorganici, attualmente esistenti.
Nella direzione di una semplificazione
del sistema, del conseguimento di una
maggiore efficienza dell’azione amministrativa, nonché di una riduzione dei costi
di funzionamento degli enti, sembrano
muoversi anche le proposte tendenti a
ridurre il numero eccessivo sia degli organi di gestione, attualmente rappresentati
dal presidente, dal consiglio d’amministrazione e dal direttore generale, sia degli
organismi territoriali (per esempio nel
2004 con riferimento all’INPS i componenti di tali organismi hanno raggiunto la
cifra di 5.918 unità per una spesa complessiva di 17,2 milioni di euro). Quindi,
anche nell’ottica di una riorganizzazione
logistica, territoriale e telematica degli
enti, sarebbe opportuno considerare l’esigenza di accorpamento delle sedi, cosı̀
come più volte emerso nei dibattiti in
Commissione, anche al fine di un miglioramento dei servizi offerti agli utenti.
A tale riguardo si ricorda, in particolare, come anche da parte dei Presidenti
degli enti non siano mancate critiche all’attuale modello gestionale, che determinerebbe una configurazione « ibrida » del
ruolo del presidente dell’istituto (secondo
la gia riportata espressione utilizzata dal
Presidente dell’INPDAP Marco Staderini),
nonché una eccessiva condivisione di competenze tra direttore generale e consiglio
di amministrazione, tale da dilatare eccessivamente i tempi di passaggio dalla fase
decisionale a quella propriamente esecutiva.
In sede di conclusioni, quindi, sulla
base di quanto emerso nel corso dell’indagine si intendono fornire al Governo e al
legislatore spunti di riflessione nonché
raccomandare un ulteriore approfondimento per dare soluzione all’esigenza, più
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
234
volte evidenziata, se non di una reductio
ad unum, di una semplificazione anche
degli organi coinvolti nella fase gestionale.
Relativamente ai Consigli di indirizzo e
vigilanza (CIV), sembrerebbe opportuno
avviare una riflessione sulla riduzione del
numero dei componenti (pari a ventiquattro per INPS, INPDAP e INAIL), essendo lo
stesso considerato eccessivo.
Si sottolinea inoltre l’utilità di individuare meccanismi che prevedano l’obbligo
per l’organo di amministrazione (C.d.a.) di
motivare l’eventuale mancato rispetto delle
delibere del CIV, e che consentano interventi specifici nei confronti dell’organo di
gestione in caso di mancato rispetto degli
indirizzi dettati.
Ai fini di una razionalizzazione del
sistema dei controlli, e prendendo atto
delle esigenze manifestate al riguardo, si
evidenzia la necessità di precisare opportunamente il sistema dei poteri di vigilanza ministeriale, limitando gli stessi alla
verifica circa la legittimità e la coerenza
dell’attività degli enti con gli indirizzi
politici generali relativi al settore previdenziale, ed evitando quelli che sono stati
considerati controlli ex ante sulle linee
strategiche, di indirizzo e di utilizzazione
delle risorse, per ciò stesso lesivi dell’autonomia istituzionalmente riconosciuta
agli enti stessi.
Va peraltro evidenziato come una limitazione di quella che è stata definita
« invadenza » dei ministeri vada anche
nella direzione di una valorizzazione della
dirigenza interna.
Occorre infine sottolineare quella che è
risultata essere una indicazione condivisa
unanimemente sia dalla Commissione sia
dai soggetti auditi, ovvero come qualunque
ipotesi di modifica si intenda intraprendere per una rimodulazione in senso migliorativo dell’attuale sistema duale di governance degli enti previdenziali pubblici
dovrà preservare il ruolo – sia esso configurato in termini di indirizzo e controllo
o di gestione – e la rappresentanza delle
parti sociali, essendo gli stessi i principali
detentori degli interessi dei lavoratori e dei
pensionati e quindi – con riferimento
all’universo previdenziale – dei contri-
—
Commissione bicamerale
buenti e fruitori delle prestazioni. Si ricorda infatti come, nell’ambito delle ipotesi che sono state formulate circa il
possibile superamento del sistema duale,
la presenza delle parti sociali sia sempre
prevista anche nell’ipotesi di istituzione di
un unico organo collegiale.
In relazione agli elementi emersi in
tema di sostenibilità finanziaria del sistema previdenziale privato, la Commissione ritiene che la questione debba essere
affrontata in modo organico, anche considerando tutta una serie di altri aspetti,
come quelli richiamati nel relativo capitolo, che, anche se « corollari », possono
impattare sulla sostenibilità finanziaria
delle Casse.
Probabilmente, pur nel rispetto « doveroso » della natura privata delle Casse,
sarebbe auspicabile un intervento politico
sul tema, finalizzato ad indicare linee
guida di riforma che non possono prescindere dalla necessità di cambiamento del
sistema previdenziale dal retributivo al
contributivo. In ogni caso, quello che
emerge chiaramente è la necessità di rivedere l’attuale sistema dei controlli che
risulta del tutto inefficace nella misura in
cui Casse la cui sostenibilità finanziaria
non è garantita nel medio periodo (come
dimostrano i bilanci attuariali) passano
senza problemi gli attuali controlli.
È questo il dato più preoccupante cui
prontamente occorre dare una risposta.
Questo significa estendere ad almeno 40
anni l’arco temporale di controllo per
valutare lo stato di salute delle Casse
nonché rivedere il controllo relativo alla
riserva legale, cioè le 5 annualità di prestazioni accantonate.
L’importanza di « controlli di lungo
periodo » non deve però distrarre dalla
necessità di un attento monitoraggio sull’attività gestionale degli enti, anno per
anno. In tal senso l’attività di controllo sui
bilanci dei singoli enti svolta dalla Commissione appare essenziale. Come da più
parti è stato sottolineato, è infatti fondamentale che i responsabili degli enti siano
sottoposti a controlli adeguati sia relativamente alle singole politiche di investimento – che devono essere effettuate nella
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
235
consapevolezza che trattasi di somme destinate al pagamento delle pensioni – sia
relativamente all’efficienza della loro gestione.
Con particolare riferimento alle politiche di investimento:
per quanto riguarda il settore mobiliare, si segnala che l’attuale sistema dei
controlli previsti dalla legge per la previdenza obbligatoria riconosce totale autonomia alle Casse nella scelta delle loro
politiche di investimento. Sul punto, facendo riferimento a quanto già previsto
per la previdenza complementare, si potrebbe definire un asset allocation di massima, indicando dei limiti per categoria/
tipologia di investimento nonché istituire
un’apposita autorità amministrativa, sul
modello COVIP, altamente specializzata e
tecnica cui attribuire la funzione di garantire ed assicurare la trasparenza e la
correttezza nella gestione e nell’amministrazione del patrimonio mobiliare degli
enti. In tal caso andranno chiaramente
—
Commissione bicamerale
individuate le procedure e gli strumenti di
raccordo, anche permanente, con eventuale modificazione o nuova costituzione
di forme di cooperazione strutturali e
funzionali, che consentano la collaborazione e l’azione coordinata tra i diversi
soggetti deputati al controllo;
in ordine al patrimonio immobiliare,
si conferma la validità di tale tipo di
investimento che, peraltro, come più volte
sottolineato dalla Commissione, deve essere gestito in modo « attivo », all’interno
di un processo dinamico di costante valutazione del portafoglio finalizzato a cogliere le opportunità di mercato e a disinvestire gli immobili cui è associata una
bassa redditività. Le Casse devono, in altri
termini, garantire la « qualità » e la « redditività » dei propri immobili, adottando
modalità di gestione in cui le tradizionali
fasi di acquisizione, gestione e dismissione
interagiscano tra loro, secondo un processo dinamico di complessiva valorizzazione del patrimonio.
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
236
—
Commissione d’inchiesta
COMMISSIONE PARLAMENTARE
DI INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse
S O M M A R I O
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . .
236
Seguito dell’esame della proposta di relazione territoriale sulla Campania (Esame e rinvio) . . . .
236
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006.
L’ufficio di presidenza si è riunito dalle
13.45 alle 13.50.
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.
La seduta comincia alle 13.50.
(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).
Seguito dell’esame della proposta di relazione territoriale sulla Campania.
(Esame e rinvio).
Paolo RUSSO, presidente, riferisce che
non sono pervenute osservazioni e proposte
di modifica alla proposta di relazione territoriale sulla Campania, di cui è relatore.
Ravvisa l’opportunità, sulla base di richieste avanzate in tal senso da componenti
della Commissione, di riaprire il termine di
scadenza delle proposte emendative al testo
in esame. Comunica quindi che osservazioni e proposte di modifica potranno essere presentate entro le ore 18 di martedı̀
prossimo, 20 gennaio; la prossima settimana proseguirà l’esame del testo.
(Cosı̀ rimane stabilito).
La seduta termina alle 13.55.
N.B.: Il resoconto stenografico della seduta sarà pubblicato in un fascicolo a
parte.
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
237
—
Commissione di inchiesta
COMMISSIONE PARLAMENTARE
DI INCHIESTA
sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin
S O M M A R I O
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . .
237
Comunicazioni del Presidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
237
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006. — Presidenza del presidente Carlo TAORMINA.
Roma, sez. I, emessa in data 27.5.2005,
relativa a Said Omar Mugne (appellante) e
Torrealta, Grainer, Alpi (appellati), trasmessa dall’avvocato Giovanni Arieta, liberamente consultabile;
L’ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei gruppi, si è riunito
dalle 20,20 alle 22 e dalle 22,20 alle 23,45.
in data 18 gennaio 2006, relazione di
servizio della consulente Serena Purarelli,
liberamente consultabile;
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006. — Presidenza del presidente Carlo TAORMINA.
in data 18 gennaio 2006, comunicazioni dell’Interpol relative al rintraccio di
Ahmed Ali Rage (detto « Gelle »), aventi
natura di atti segreti.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
La seduta comincia alle 23.45.
La Commissione prende atto.
Comunicazioni del Presidente.
Carlo TAORMINA, presidente, comunica che la Commissione ha acquisito i
seguenti atti:
in data 16 gennaio 2006, sentenza
n. 5019/05 della Corte di Appello di
La seduta termina alle 23.50.
N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un
fascicolo a parte.
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
238
—
Indice Generale
INDICE GENERALE
COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
ESAME AI SENSI DELL’ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:
Conversione in legge del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3, recante attuazione della direttiva
98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (C. 6258) (Parere
alle Commissioni riunite X e XII) (Esame e conclusione – Parere con osservazioni) . . . . . . . . . . . .
3
Comunicazioni del Presidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
ESAME AI SENSI DELL’ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:
Conversione in legge del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, recante misure urgenti in
materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione (C. 6259)
(Parere alla I Commissione) (Esame e conclusione – Parere con condizioni, osservazioni e
raccomandazione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
ESAME AI SENSI DELL’ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:
Disposizioni in materia di professioni sanitarie e delega al Governo per l’istituzione dei
relativi ordini professionali (C. 6229, approvato dal Senato) (Parere alla XII Commissione)
(Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
GIUNTA DELLE ELEZIONI
Modifica nella composizione della Giunta delle elezioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
Verifica dei poteri nel collegio uninominale n. 33 della XXI Circoscrizione (Puglia) . . . . . . .
11
Sui lavori della Giunta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
COMITATO DI VERIFICA PER LA REVISIONE DELLE SCHEDE ELETTORALI RELATIVE
AL COLLEGIO UNINOMINALE N. 33 DELLA XXI CIRCOSCRIZIONE (PUGLIA) . . . . . . .
12
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI
Seguito dell’esame di una domanda di autorizzazione all’utilizzo di intercettazioni di
conversazioni del deputato Michele Ranieli (nell’ambito del procedimento penale n. 266/04
RGNR – Vibo Valentia) (Doc. IV, n. 13) (Seguito dell’esame e conclusione) . . . . . . . . . . . . .
13
Esame di una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio per il reato di vilipendio
delle Assemblee legislative (nell’ambito del procedimento penale n. 4143/05 RGNR –
Latina) (Doc. IV, n. 14) (Seguito dell’esame e conclusione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
ESAME DELLE SEGUENTI DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL’ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE:
Richiesta relativa ad un procedimento civile pendente nei confronti del deputato Vincenzo
Fragalà presso il tribunale di Roma (atto di citazione del dottor Antonio Clemente) (Esame
e conclusione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
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239
—
Indice Generale
SEGUITO DELL’ESAME DELLA SEGUENTE DOMANDA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA
DI INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL’ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE:
Richiesta relativa ad un procedimento penale pendente nei confronti del deputato Gustavo
Selva presso il tribunale di Roma (proc. n. 13010/05 RGNR) (Seguito dell’esame e
conclusione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
AVVERTENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
COMMISSIONI RIUNITE (I e IV)
COMITATO DEI NOVE:
Delega al Governo per il riordino dei ruoli del personale delle Forze di polizia e delle Forze
armate C. 3437-A Ascierto ed abb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
COMMISSIONI RIUNITE (IX e XI)
AVVERTENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
COMMISSIONI RIUNITE (X e XII)
SEDE REFERENTE:
DL 3/06: Attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle
invenzioni biotecnologiche. C. 6258 Governo (Esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
SEDE REFERENTE:
DL 3/06: Attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle
invenzioni biotecnologiche. C. 6258 Governo (Seguito dell’esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . .
26
ALLEGATO (Emendamenti) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28
COMMISSIONI RIUNITE (X e XIV)
ATTI COMUNITARI:
Proposta di direttiva relativa ai servizi nel mercato interno. COM(2004)2 def (Seguito esame,
ai sensi dell’articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29
I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
SEDE REFERENTE:
Norme in favore dei familiari superstiti degli aviatori italiani vittime dell’eccidio di Kindu.
C. 5692 Boato (Seguito dell’esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
ALLEGATO 1 (Emendamenti) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:
Riforma delle esecuzioni mobiliari. Nuovo testo C. 6232 Kessler (Parere alla II Commissione)
(Esame e conclusione – Parere favorevole) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31
ALLEGATO 2 (Parere approvato) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33
AVVERTENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31
II Giustizia
SEDE CONSULTIVA:
Decreto-legge 4/2006: Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della
pubblica amministrazione. C. 6259 Governo (Parere alla I Commissione) (Seguito dell’esame
e conclusione – Parere favorevole con condizioni) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
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240
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Indice Generale
Non sequestrabilità delle opere d’arte prestate all’Italia. Ulteriore nuovo testo C. 2811 Selva
(Parere alla VII Commissione) (Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole) . . .
35
ALLEGATO 2 (Parere alternativo approvato dalla Commissione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43
Decreto-legge 3/2006: Attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica
delle invenzioni biotecnologiche. C. 6258 Governo (Parere alle Commissioni X e XII)
(Esame e conclusione – Parere favorevole) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35
Testo unico delle norme nazionali di attuazione del regolamento comunitario concernente
l’OCM del mercato del vino. Testo unificato C. 31 Collavini e C. 2743 Preda (Parere alla
XIII Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36
SEDE REFERENTE:
Norme sull’istituzione del luogo elettivo di nascita. C. 5795, approvata dal Senato, C. 3223
Osvaldo Napoli, C. 4801 Nuvoli, C. 5625 Milanese e C. 5898 Perrotta (Seguito dell’esame
e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36
Norme in materia di esercizio dell’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità. C. 1503
Innocenti (Esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36
Disposizioni in materia di iscrizione nel registro dei revisori contabili. C. 109 Detomas, C.
470 Contento, C. 3872 Castellani e C. 5030 Milioto (Esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38
AVVERTENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39
III Affari esteri e comunitari
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . .
44
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:
5-05095 Cima e Folena: Elezioni presidenziali in Bielorussia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46
5-05096 Zacchera e Landi di Chiavenna: Posizione del Governo italiano sulla produzione di
energia atomica da parte dell’Iran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48
IV Difesa
AVVERTENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
V Bilancio, tesoro e programmazione
SEDE CONSULTIVA:
Riordino dei ruoli dell’Arma dei carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di finanza e Polizia
penitenziaria. C. 3437-A (Parere all’Assemblea) (Seguito dell’esame e conclusione – Parere
favorevole con condizioni ai sensi dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione – Parere
su emendamenti) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52
SEDE CONSULTIVA:
Ratifica Accordo quadro Italia-Ungheria nel campo della ricerca scientifica e dello sviluppo
tecnologico. C. 5246-A Governo (Parere all’Assemblea) (Esame e conclusione – Parere
favorevole) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56
Ratifica Accordo Italia-Sud Africa di coproduzione cinematografica. C. 5335-A Governo
(Parere all’Assemblea) (Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni) . . . . . . .
56
Ratifica Accordo istituzione dell’Organizzazione per lo sviluppo della pesca in Europa
centrale ed orientale (Eurofish). C. 5488-A Governo (Parere all’Assemblea) (Esame e
conclusione – Parere favorevole) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57
Ratifica Accordo Italia e Consiglio federale della Confederazione svizzera sulla effettuazione
di attività di addestramento e formazione militare delle rispettive Forze armate. C. 6146-A
Governo (Parere all’Assemblea) (Esame e conclusione – Parere favorevole) . . . . . . . . . . . . . .
57
Adesione della Repubblica italiana all’Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici
migratori dell’Africa-EURASIA. C. 6224 Governo (Parere alla III Commissione) (Esame e
conclusione – Nulla osta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
241
—
Indice Generale
Ratifica Accordo Italia-Senegal in materia di promozione e protezione degli investimenti. C.
6225 Governo (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Nulla osta) . . . . . . .
58
Ratifica della Convenzione Italia-Ghana sulle imposte sul reddito e sulle evasioni fiscali. C.
6226 Governo (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Nulla osta) . . . . . . .
59
Ratifica Accordo Italia-Nicaragua sulla protezione degli investimenti. C. 6227 Governo (Parere
alla III Commissione) (Esame e conclusione – Nulla osta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59
Istituzione del profilo di docente presso la Scuola di lingue estere dell’Esercito. C. 6023 Governo,
approvato dal Senato (Parere alla XI Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole
con condizioni ai sensi dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60
Disposizioni in materia di professioni sanitarie e delega al Governo per l’istituzione dei
relativi ordini professionali. C. 6229, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione)
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61
Testo unico delle norme nazionali di attuazione del regolamento comunitario concernente
l’OCM del mercato del vino. Testo unificato C. 31 e abb. (Parere alla XIII Commissione)
(Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62
Norme in favore dei familiari superstiti degli aviatori italiani vittime dell’eccidio di Kindu.
C. 5692 (Parere alla I Commissione) (Seguito dell’esame e conclusione – Nulla osta) . . .
62
ATTI DEL GOVERNO:
Schema di decreto legislativo recante attuazione direttiva 2003/20/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell’8 marzo 2003, che modifica la direttiva 91/671/CEE relativa all’uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini nei veicoli. Atto n. 574
(Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Nulla osta) . . . . . .
63
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2003/42/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel
settore dell’aviazione civile. Atto n. 577 (Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del
regolamento, e conclusione – Parere favorevole) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64
Schema di decreto legislativo recante ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria.
Atto n. 578 (Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio) . . . . .
64
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:
Schema di regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro
della difesa. Atto n. 581 (Rilievi alla I Commissione) (Esame, ai sensi dell’articolo 96-ter,
comma 2, del regolamento, e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67
AVVERTENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69
VI Finanze
RISOLUZIONI:
7-00739 Benvenuto: Modalità di elezione del Consiglio di amministrazione delle società
quotate in Borsa (Seguito della discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo
testo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71
ALLEGATO 1 (Nuovo testo approvato della risoluzione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91
INTERROGAZIONI:
5-04774 Benvenuto e Cordoni: Situazione dell’edificio già sede degli uffici finanziari di
Massa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
92
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:
5-05097 Benvenuto: Problematiche relative alla cessione della Cassa di risparmio di Lucca
alla Banca popolare di Lodi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
74
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93
5-05099 Leo: Regime tributario dell’ammortamento dell’avviamento relativamente all’esercizio
2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
74
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
242
—
Indice Generale
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . .
75
SEDE CONSULTIVA:
DL 4/06: Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica
amministrazione. C. 6259 Governo (Parere alla I Commissione) (Seguito dell’esame e
rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75
Disposizioni in materia di professioni sanitarie non mediche e delega al Governo per
l’istituzione dei relativi ordini professionali. C. 6229, approvato dal Senato, e abb. (Parere
alla XII Commissione) (Esame e conclusione – Nulla osta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76
Testo unico delle norme nazionali di attuazione del regolamento comunitario concernente
l’OCM del mercato del vino Emendamenti testo unificato C. 31 ed abbinate (Parere alla
XIII Commissione) (Esame e conclusione – Parere su emendamenti) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78
SEDE REFERENTE:
Disposizioni in materia di banche popolari. Testo unificato C. 2273 Serena, C. 2599 Jannone, C.
2619 Pinza, C. 2875 Giancarlo Giorgetti e C. 3065 Patria (Seguito dell’esame e conclusione) .
79
Disposizioni in favore delle associazioni pro-loco. C. 3735 Patria, C. 2854 Di Gioia e C. 3680
D’Agrò (Seguito dell’esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81
RISOLUZIONI:
7-00643 Grandi: Cessione da parte della BAT della società di distribuzione dei tabacchi
Etinera.
7-00729 Romoli: Misure conseguenti alla cessione da parte della BAT della società di
distribuzione dei tabacchi Etinera (Seguito della discussione congiunta e conclusione –
Approvazione in un nuovo testo della risoluzione 7-00643 e della risoluzione 7-00729) . .
83
ALLEGATO 5 (Nuovo testo approvato della risoluzione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97
ALLEGATO 6 (Nuovo testo approvato della risoluzione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98
7-00725 Benvenuto: Proroga della detrazione per i trattamenti di fine rapporto (Seguito della
discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84
ALLEGATO 7 (Nuovo testo approvato della risoluzione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95
7-00735 Lettieri: Concorrenza nel settore delle riparazioni di autoveicoli sinistrati (Seguito
della discussione e conclusione – Approvazione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85
7-00742 Romoli: Regime di detrazione dell’IVA relativa a prestazioni alberghiere e di
ristorazione (Discussione e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86
SEDE CONSULTIVA:
Riforma delle esecuzioni mobiliari. C. 6232 Kessler (Parere alla II Commissione) (Esame e
conclusione – Nulla osta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86
AVVERTENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90
VII Cultura, scienza e istruzione
SEDE CONSULTIVA:
DL 4/2006: Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica
amministrazione. C. 6259 Governo (Parere alla I Commissione) (Esame e conclusione –
Parere favorevole) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100
Professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega per l’istituzione dei relativi ordini professionali. C. 6229, approvato dal
Senato (Parere alla XII Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) . . . . . .
101
SEDE REFERENTE:
Iniziative e attività culturali promosse dalle donne. Nuovo testo C. 5515 Grignaffini (Seguito
dell’esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103
Accademia del doppiaggio. C. 1207 Volontè e C. 4445 Gianfranco Conte (Seguito dell’esame
e rinvio – Adozione del testo base) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104
ALLEGATO (Testo unificato adottato come testo base dalla Commissione) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . .
106
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
243
—
Indice Generale
VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici
SEDE CONSULTIVA:
DL 3/06: Attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle
invenzioni biotecnologiche. C. 6258 Governo (Parere alle Commissioni riunite X e XII)
(Esame e conclusione – Parere favorevole) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
110
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . .
111
IX Trasporti, poste e telecomunicazioni
INTERROGAZIONI:
5-04796 Delmastro Delle Vedove: Applicazione tariffe agevolate per le tratte aeree di
collegamento tra Sardegna e Piemonte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121
5-04089 Rosato: Il servizio di soccorso elicotteristico in Liguria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
123
5-04937 Zanotti: Omologazione dispositivo semaforico per i non vedenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
124
5-04257 Molinari: Trasporto ferroviario in Basilicata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125
5-04188 Rosato: Disservizi presso l’aeroporto « Ronchi dei Legionari » di Trieste . . . . . . . . . .
114
ALLEGATO 5 (Testo della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127
5-05067 Giuseppe Gianni: Voli della compagnia aerea Alpi Eagles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
115
ALLEGATO 6 (Testo della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
128
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:
5-05079 Meroi: Modalità di aggiudicazione di talune forniture adottate da RFI SpA . . . . . .
115
ALLEGATO 7 (Testo della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
129
5-05080 Pasetto: Interventi relativi al trasporto ferroviario italiano.
5-05081 Duca: Interventi relativi al trasporto ferroviario italiano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116
ALLEGATO 8 (Testo della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
130
SEDE CONSULTIVA:
DL 4/2006: Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica
amministrazione. C. 6259 (Parere alla I Commissione). (Seguito dell’esame e conclusione
– Parere favorevole con osservazione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117
ALLEGATO 9 (Parere approvato dalla Commissione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
133
ATTI DEL GOVERNO:
Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2003/20/CE relativa all’uso
obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini nei veicoli.
Atto n. 574 (Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione) . . . .
119
ALLEGATO 10 (Parere approvato dalla Commissione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
134
Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2003/42/CE relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell’aviazione civile. Atto n. 577 (Seguito dell’esame e
conclusione – Parere favorevole con condizione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
119
ALLEGATO 11 (Proposta di parere del relatore) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
135
ALLEGATO 12 (Parere approvato dalla Commissione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
136
X Attività produttive, commercio e turismo
SEDE CONSULTIVA:
DL 4/06: Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica
amministrazione. C. 6259 Governo (Parere alla I Commissione) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
137
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
141
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
244
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Indice Generale
Disposizioni in materia di professioni sanitarie non mediche e delega al Governo per
l’istituzione dei relativi ordini professionali. C. 6229, approvato, in un testo unificato, dal
Senato, ed abb. (Parere alla XII Commissione) (Esame e conclusione – Nulla osta) . . . .
138
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . .
139
INDAGINE CONOSCITIVA:
Indagine conoscitiva sulle prospettive degli assetti proprietari delle imprese energetiche e sui
prezzi dell’energia in Italia.
Audizione di rappresentanti di British Gas Italia (Svolgimento e conclusione) . . . . . . . . . . . . .
139
Audizione di rappresentanti di Snam Rete Gas (Svolgimento e conclusione) . . . . . . . . . . . . . . .
139
Audizione di rappresentanti di Energia Spa (Svolgimento e conclusione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140
XI Lavoro pubblico e privato
SEDE REFERENTE:
Rinuncia al recupero delle prestazioni pensionistiche indebite e modifica della normativa
relativa al cumulo tra le prestazioni erogate dall’INAIL e dall’INPS. C. 6223 Governo,
C. 1450 Cordoni, C. 2960 Dario Galli e C. 5439 Campa (Seguito dell’esame e rinvio) . . .
142
Sui lavori della Commissione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
143
SEDE CONSULTIVA:
DL 4/2006: Organizzazione della pubblica amministrazione. C. 6259 (Parere alla I Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
144
AVVERTENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
147
XII Affari sociali
INDAGINE CONOSCITIVA:
Indagine conoscitiva sull’applicazione della legge n. 194 del 1978, recante « Norme per la
tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza », in particolare per quanto riguarda le funzioni attribuite dalla legge ai consultori familiari.
Seguito dell’audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province
autonome (Seguito dello svolgimento e conclusione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
148
SEDE LEGISLATIVA:
Modifica alla legge 14 febbraio 1974, n. 37, in materia di accesso dei cani guida dei ciechi
sui mezzi di trasporto pubblico e negli esercizi aperti al pubblico. C. 294 Giacco e C. 633
Battaglia (Seguito della discussione e approvazione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
149
ALLEGATO 1 (Articolo aggiuntivo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
152
Disciplina del riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della morte improvvisa del
lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto. C. 4248-B, approvata dalla 12a Commissione
del Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dalla 12a Commissione del
Senato (Seguito della discussione e approvazione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
150
ALLEGATO 2 (Emendamento) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
153
SEDE REFERENTE:
Disposizioni in materia di professioni sanitarie non mediche e delega al Governo per
l’istituzione dei relativi ordini professionali. C. 6229, approvato dal Senato, C. 2360
Francesca Martini, C. 2613 Battaglia, C. 2617 Lucchese, C. 2936 Battaglia, C. 3656 Anna
Maria Leone, C. 3881 Battaglia, C. 4057 Francesca Martini, C. 5274 Moroni e C. 5769
Milanese (Seguito dell’esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
150
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . .
151
AVVERTENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
151
ERRATA CORRIGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
151
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
245
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Indice Generale
XIII Agricoltura
SEDE LEGISLATIVA:
Testo unico delle norme nazionali di attuazione del regolamento comunitario concernente
l’OCM del mercato del vino. Testo unificato C. 31 Collavini e C. 2743 Preda (Discussione
e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
154
ALLEGATO 1 (Testo unificato adottato come testo base) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
162
ALLEGATO 2 (Emendamenti) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
183
SEDE REFERENTE:
Finanziamenti alle produzioni non regolamentate da organizzazioni comuni di mercato. C.
5914 de Ghislanzoni Cardoli (Seguito dell’esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
157
ALLEGATO 3 (Emendamenti) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
191
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . .
157
SEDE REFERENTE:
Salvaguardia dei limoneti. C. 4660 Cirielli, C. 5349 Perrotta, C. 5354 Caparini, C. 5966
Pecoraro Scanio e C. 5995 Catanoso (Seguito dell’esame e rinvio – Adozione del testo
unificato come testo base) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
157
ALLEGATO 4 (Testo unificato predisposto dal Comitato ristretto e adottato come testo base) .
192
SEDE CONSULTIVA:
DL 3/06: Attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle
invenzioni biotecnologiche. C. 6258 Governo (Parere alle Commissioni riunite X e XII)
(Esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
158
SEDE CONSULTIVA:
DL 3/06: Attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle
invenzioni biotecnologiche. C. 6258 Governo (Parere alle Commissioni riunite X e XII)
(Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni) . . . .
160
ALLEGATO 5 (Proposta di parere del Relatore) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
194
ALLEGATO 6 (Parere approvato dalla Commissione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
195
AVVERTENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
161
XIV Politiche dell’Unione europea
ATTI COMUNITARI:
Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti
fondamentali 2005/0124(CNS) e proposta di decisione del Consiglio, che conferisce
all’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali il potere di svolgere le proprie
attività nelle materie indicate nel titolo VI del trattato sull’Unione europea 2005/
0125(CNS). COM(2005)280 def. (Esame, ai sensi dell’articolo 127, comma 1, del regolamento,
e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
197
SEDE CONSULTIVA:
Disciplina dell’attività professionale di tintolavanderia. C. 5337 Milanato (Parere alla X
Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
199
Disposizioni in materia di professioni sanitarie non mediche e delega al Governo per
l’istituzione dei relativi ordini professionali. C. 6229 Governo, approvato dal Senato (Parere
alla XII Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni) . . . . .
201
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
212
ATTI DEL GOVERNO:
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2003/20/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell’8 aprile 2003, che modifica la direttiva 91/671/CEE relativa
all’uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini nei veicoli.
Atto n. 574 (Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio) . . . . . . . . . . .
204
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
246
—
Indice Generale
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2003/42/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel
settore dell’aviazione civile. Atto n. 577 (Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del
regolamento, e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
205
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . .
207
SEDE CONSULTIVA:
DL 3/06: Attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle
invenzioni biotecnologiche. C. 6258 Governo (Parere alle Commissioni X e XII Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
207
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
213
ATTI DEL GOVERNO:
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2003/20/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell’8 aprile 2003, che modifica la direttiva 91/671/CEE relativa
all’uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini nei
veicoli. Atto n. 574 (Seguito esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento, e
conclusione – Parere favorevole con condizione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
211
ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
214
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L’INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI
Sulla pubblicità dei lavori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
215
Seguito dell’esame di un provvedimento in materia di comunicazione politica, messaggi
autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché Tribune elettorali per le
elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica previste
per i giorni 9 e 10 aprile 2006 (Seguito dell’esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
215
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA
CRIMINALITÀ ORGANIZZATA MAFIOSA O SIMILARE
Seguito dell’esame e votazione della relazione conclusiva, ai sensi dell’articolo 1, comma 1,
lettera h), della legge istitutiva n. 386 del 2001, sull’attività svolta dalla Commissione . .
220
Deliberazione sui criteri di pubblicità di atti e documenti formati o acquisiti dalla
Commissione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
220
Sull’ordine dei lavori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
221
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI
ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA
SOCIALE
INDAGINE CONOSCITIVA:
Sui lavori della Commissione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
222
Indagine conoscitiva sull’efficienza organizzativa e finanziaria del sistema previdenziale
pubblico e privato.
Esame del documento conclusivo (Svolgimento e conclusione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
222
ALLEGATO (Documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sulla efficienza organizzativa e
finanziaria del sistema previdenziale pubblico e privato approvato dalla Commissione) . . .
224
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . .
223
Mercoledı̀ 18 gennaio 2006
—
247
—
Indice Generale
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL CICLO DEI RIFIUTI E
SULLE ATTIVITÀ ILLECITE AD ESSO CONNESSE
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . .
236
Seguito dell’esame della proposta di relazione territoriale sulla Campania (Esame e rinvio) . . . .
236
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI ILARIA
ALPI E MIRAN HROVATIN
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . .
237
Comunicazioni del Presidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
237
Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.
€ 4,92
*14SMC0007440*
*14SMC0007440*