bollettino delle giunte e delle commissioni
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CAMERA DEI DEPUTATI 741 MERCOLEDÌ 18 GENNAIO 2006 XIV LEGISLATURA BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI INDICE COMITATO Pag. 3 ........................... » 11 ..................... » 13 PER LA LEGISLAZIONE GIUNTA DELLE ELEZIONI GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI ..................... COMMISSIONI RIUNITE (I e IV) ..................... » 18 COMMISSIONI RIUNITE (IX e XI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 19 COMMISSIONI RIUNITE (X e XII) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 20 COMMISSIONI RIUNITE (X e XIV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 29 » 30 ................................. » 34 AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA INTERNI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E (I) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GIUSTIZIA (II) (III) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 44 DIFESA (IV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 50 BILANCIO, (V) . . . . . . . . . . . . . » 51 FINANZE (VI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 70 CULTURA, (VII) . . . . . . . . . . . . . . . . » 100 (VIII) . . . . . . . . . (IX) . . . . . . . . . . . » » 110 112 AFFARI ESTERI E COMUNITARI TESORO E PROGRAMMAZIONE SCIENZA E ISTRUZIONE AMBIENTE, TRASPORTI, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI POSTE E TELECOMUNICAZIONI N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Forza Italia: FI; Democratici di Sinistra-L’Ulivo: DS-U; Alleanza Nazionale: AN; Margherita, DL-L’Ulivo: MARGH-U; UDC Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro (CCD-CDU): UDC (CCD-CDU); Lega Nord Federazione Padana: LNFP; Rifondazione comunista: RC; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com.it; Misto-La Rosa nel Pugno: Misto-RosanelPugno; Misto-Verdi-l’Unione: Misto-VU; Misto-Minoranze linguistiche: MistoMin.linguist.; Misto-Liberal-democratici, Repubblicani, Nuovo PSI: Misto-LdRN.PSI; Misto-PopolariUDEUR: Misto-Pop-UDEUR; Misto-Ecologisti democratici: Misto-ED. — 2 — Pag. » » » » 137 142 148 154 196 » 215 » 220 » 222 ........ » 236 COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN . . . . . . . . . . . . . . . . » 237 INDICE GENERALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 238 ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) . . . . . . . . LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AFFARI SOCIALI (XII) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AGRICOLTURA (XIII) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (XIV) . . . . . . . . . . . . . . . COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L’INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI . . . . . . . . . . . . . COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA MAFIOSA O SIMILARE . . . . . . . COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE COMMISSIONE ......................... PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL CICLO DEI RIFIUTI E SULLE ATTIVITÀ ILLECITE AD ESSO CONNESSE Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 3 — Comitato per la legislazione COMITATO PER LA LEGISLAZIONE S O M M A R I O ESAME AI SENSI DELL’ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO: Conversione in legge del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3, recante attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (C. 6258) (Parere alle Commissioni riunite X e XII) (Esame e conclusione – Parere con osservazioni) . . . . . . . . . . . . 3 Comunicazioni del Presidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ESAME AI SENSI DELL’ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO: Conversione in legge del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione (C. 6259) (Parere alla I Commissione) (Esame e conclusione – Parere con condizioni, osservazioni e raccomandazione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ESAME AI SENSI DELL’ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO: Disposizioni in materia di professioni sanitarie e delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali (C. 6229, approvato dal Senato) (Parere alla XII Commissione) (Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mercoledı̀ 18 gennaio 2006. — Presidenza del presidente Vincenzo SINISCALCHI. — Intervengono i sottosegretari di Stato Roberto Cota, per le attività produttive, e Learco Saporito, per la funzione pubblica. 8 Giuliano PISAPIA, relatore, dopo aver ricordato il contenuto del provvedimento, illustra la seguente proposta di parere: « Il Comitato per la legislazione, La seduta comincia alle 14. esaminato il disegno di legge n. 6258 e rilevato che: ESAME AI SENSI DELL’ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO esso reca un contenuto omogeneo volto a tutelare le invenzioni biotecnologiche conformemente alla normativa comunitaria; Conversione in legge del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3, recante attuazione della direttiva 98/ 44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche. (C. 6258). (Parere alle Commissioni riunite X e XII). (Esame e conclusione – Parere con osservazioni). Il Comitato inizia l’esame del disegno di legge di conversione in titolo. pone specifiche disposizioni in materia di brevetti senza procedere ad un coordinamento né con la disciplina organica sui brevetti presente nel codice civile (artt. 2584-2594) né con quella recata nel « Codice dei diritti di proprietà industriale » (di cui al recente decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30) attesa l’esplicita volontà legislativa di tenere distinta la disci- Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — plina inerente la « proprietà industriale » dalla materia dei brevetti relativi alle invenzioni biotecnologiche; tale circostanza suscita comunque perplessità in ordine alla coerenza sistematica della scelta di collocare disposizioni in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche al di fuori del nuovo Codice della proprietà industriale; riproduce pressoché integralmente il contenuto del disegno di legge S. 1745-B, all’esame del Senato in seconda lettura (e già oggetto di doppia approvazione da parte della Camera); inoltre, il disegno di legge comunitaria 2005, approvato in seconda lettura dalla Camera l’11 gennaio 2006, ricomprende tra le direttive che il Governo è delegato ad attuare la medesima direttiva comunitaria 98/44/CE oggetto del decreto in esame; reca disposizioni che contengono generici richiami alla normativa nazionale e comunitaria (ad esempio, i commi 3 e 4 dell’articolo 5) per i quali sarebbe invece opportuno, ove possibile, specificare la normativa oggetto del rinvio; non è corredato della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN); non è corredato della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR); alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue: sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente: all’articolo 4, comma 1, lettera c), n. 5 – ove si esclude la brevettabilità di « protocolli di screening genetico » quando siano suscettibili di determinare discriminazioni ovvero aventi finalità eugenetiche – dovrebbe valutarsi se la disposizione risulti coerente con quanto previsto dalla lettera b) del medesimo comma, che esclu- 4 — Comitato per la legislazione derebbe dalla brevettabilità, senza esplicite eccezioni, i metodi terapeutici e di diagnosi applicati al corpo umano; all’articolo 5, comma 5 – che subordina alle condizioni definite da un decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanarsi di concerto con il Ministro delle attività produttive, l’utilizzazione da parte dell’agricoltore di materiale brevettato di origine vegetale a fini di riproduzione o moltiplicazione in propriosia valutata l’opportunità di stabilire un termine per l’emanazione del decreto in oggetto, analogamente a quanto previsto al comma 7 del medesimo articolo, ove è stabilito un termine di sessanta giorni per l’emanazione di un analogo decreto volto a disciplinare lo speculare privilegio dell’allevatore. » Vincenzo SINISCALCHI, presidente, concorda con i rilievi espressi dal relatore, segnalando, in particolare, come la proposta di parere evidenzi in termini generali l’esigenza di operare un coordinamento legislativo del provvedimento con la normativa in materia di brevetti. Il Sottosegretario Roberto COTA ringrazia il relatore per l’accurata analisi del provvedimento e per i suggerimenti recati dalla proposta di parere, volti a promuovere un chiarimento del significato normativo delle disposizioni, nonchè una precisazione della loro formulazione. Nel convenire con quanto osservato a proposito dell’articolo 5, comma 5, si riserva, invece, un ulteriore approfondimento in ordine a quanto segnalato con riferimento all’articolo 4, le cui disposizioni richiamate nella proposta di parere, a suo avviso, non appaiono porsi tra di loro in evidente contraddizione, concorrendo entrambe a definire gli ambiti di esclusione della brevettabilità. Giuliano PISAPIA, relatore, conviene sul fatto che certamente la previsione contenuta nell’articolo 4, comma 1, lettera c), n. 5 intende specificare i casi di esclusione della brevettabilità dei protocolli di Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — screening genetico; tuttavia la formulazione della disposizione appare prevedere l’esclusione solo relativamente ai « protocolli di screening genetico » quando siano suscettibili di determinare discriminazioni ovvero aventi finalità eugenetiche, rendendo invece brevettabili protocolli aventi altre finalità. 5 — Comitato per la legislazione auspicio per la costituzione – nella prossima legislatura – di specifiche forme di raccordo conoscitivo con il Governo. Invita pertanto i colleghi a non far mancare, in quella sede, il proprio contributo ad un cosı̀ importante momento di confronto con il Governo. Il Comitato prende atto. Il Sottosegretario Roberto COTA prende atto della precisazione fornita dal relatore Il Comitato approva la proposta di parere del relatore. Comunicazioni del Presidente. Vincenzo SINISCALCHI, presidente, facendo seguito all’iniziativa adottata dal precedente presidente del Comitato, onorevole Fontanini, nello scorso mese di maggio, relativamente allo svolgimento di audizioni di membri del Governo presso il Comitato – iniziativa che ha ricevuto l’avallo del Presidente della Camera – comunica che nella seduta di mercoledı̀ 25 gennaio avrà luogo l’audizione del Ministro per la funzione pubblica, on Mario Baccini. Tale incontro avrà ad oggetto l’illustrazione degli intendimenti e delle iniziative del Governo volte alla semplificazione, alla codificazione ed al riordino normativo, prefigurate in particolare dalla recente legge di semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005 (n. 246 del 2005), ove si delinea un ambizioso procedimento volto alla riduzione ed alla razionalizzazione del corpus legislativo, nonché una piena valorizzazione degli strumenti istruttori e di valutazione posti a carico del Governo (ATN e AIR; cui si aggiunge la futura previsione della VIR – Verifica dell’impatto della regolamentazione). L’audizione del Ministro si pone simbolicamente come momento conclusivo dell’attività del Comitato nella legislatura e, in questo senso, opera anche come ESAME AI SENSI DELL’ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO Conversione in legge del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione. (C. 6259). (Parere alla I Commissione). (Esame e conclusione – Parere con condizioni, osservazioni e raccomandazione). Il Comitato inizia l’esame del disegno di legge di conversione in titolo. Antonio MAROTTA, relatore, illustra la seguente proposta di parere: « Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge n. 6259 e rilevato che: esso reca disposizioni tra loro eterogenee, pur se genericamente attinenti all’ambito dell’organizzazione amministrativa dello Stato e di enti pubblici nazionali; reca, all’articolo 22, comma 1, una disposizione la cui applicazione presuppone l’entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione della delega al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario previsto dalla legge n. 150 del 2005, finendo per incidere sugli stessi principi e criteri direttivi della delega; tale circostanza suscita perplessità sia per quanto concerne il limite di contenuto dei decreti legge di cui all’articolo 15, lettera a) della legge n. 400 del 1988, sia in ordine Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — al requisito della « immediata applicabilità », statuito dall’articolo 15, comma 3, della citata legge n. 400; dispone, all’articolo 6, comma 3, la novellazione integrale di una norma, che a sua volta era stata modificata da un decreto legge attualmente all’esame del Senato (n. 250 del 5 dicembre 2005), determinando una sovrapposizione di fonti normative che rende incerta l’individuazione della disciplina concretamente applicabile; incide su fonti normative di rango secondario; modifica in alcuni casi disposizioni vigenti senza procedere ad una loro esplicita novellazione; reca in alcuni articoli rubriche non pienamente corrispondenti al contenuto delle norme (in particolare: all’articolo 20, la rubrica fa riferimento a disposizioni urgenti in materia di energia elettrica mentre i commi 9 e 10 concernono l’industria bellica; all’articolo 31, il tenore della rubrica non appare corrispondente al complessivo contenuto dell’articolo); la tecnica della novellazione – agli artt. 1, comma 7, lettera a); 2, 6, comma 2, 10, comma 1; 20, comma 4; 25; 29, comma 1, lettera a) – non è utilizzata conformemente a quanto previsto dalla circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, al punto 9), secondo cui l’unità minima di testo da sostituire con una novella dovrebbe essere il comma (o comunque un periodo o una lettera), anche nel caso in cui si modifichi una singola parola, per consentire una più agevole comprensione della modifica; reca, all’articolo 1, comma 3, lettera e), un rinvio ad una disposizione ormai abrogata: l’articolo 18 della legge n. 229 del 2003 (legge di semplificazione 2001) è stato abrogato, infatti, a decorrere dal 1o gennaio 2006, dall’articolo 75 del Codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n 82 del 2005; 6 — Comitato per la legislazione reca, all’articolo 24, una errata numerazione di un comma (l’articolo in esame inserisce un comma 1-bis nell’ambito dell’articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel quale è già presente un comma numerato 1-bis); non è corredato della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN); non è corredato della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR); ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni, sotto il profilo dei limiti di contenuto del decreto-legge: si sopprima la disposizione contenuta nell’articolo 22, comma 1 – che ai fini del conferimento di specifiche funzioni direttive e semidirettive previste dall’articolo 2, comma 1, lettera h), numeri da 7 a 16, e lettera i), numeri 1 e 2, della legge n. 150 del 2005, individua ulteriori parametri di valutazione per il CSM (ed in particolare lo svolgimento, almeno biennale, da parte dei magistrati ordinari di funzioni presso uffici di diretta collaborazione di Ministri, di capo o vicecapo presso Dipartimenti e di incarichi di livello dirigenziale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di funzioni di coordinamento dell’attività normativa del Governo svolte presso il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della stessa Presidenza) – in quanto il limite di contenuto dei decreti legge indicato dall’articolo 15, comma 2, lettera a) della legge n. 400 del 1988, vietando al Governo di conferire deleghe mediante decreti legge, appare ricomprendere anche il divieto di incidere, anche in via indiretta, su norme della delega stessa; sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente: all’articolo 1, comma 3, lettera e) si sopprima il riferimento all’articolo 18 Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — della legge n. 229 del 2003 (legge di semplificazione 2001), che risulta abrogato, a decorrere dal 1o gennaio 2006, dall’articolo 75 del decreto legislativo n. 82 del 2005 (codice dell’amministrazione digitale); all’articolo 23, comma 3, si sostituisca il riferimento normativo errato alla legge n. 17 del 1983, con il riferimento corretto alla legge 2 maggio 1983, n. 179; si sopprima l’articolo 32 – che proroga al 31 dicembre 2006 il termine previsto dall’articolo 8, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 117, per l’accertamento preventivo del possesso della carta di identità elettronica – in quanto l’uso dello strumento della fonte normativa di rango primario non appare congruo in relazione alla finalità di modificare il contenuto di una disposizione presente in un provvedimento di rango subordinato; analogamente, si sopprima l’articolo 34 – ove si prevede l’istituzione di una nuova direzione generale per il danno ambientale nell’ambito del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio sopprimendo una unità del contingente previsto dall’articolo 1, comma 3, del regolamento di organizzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, – atteso che tale previsione incide su una materia oggetto di regolamento di organizzazione del Ministero stesso. Il Comitato osserva altresı̀ quanto segue: sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente: all’articolo 17 – ove si istituisce « un sistema di controllo e monitoraggio delle informazione inerenti alla sicurezza e alla regolarità della circolazione stradale e dello svolgimento di servizi di trasporto » – dovrebbe valutarsi l’opportunità di integrare tale sistema con le funzioni di 7 — Comitato per la legislazione coordinamento in materia di informazione stradale attualmente svolte dal Centro di coordinamento Informazioni sulla sicurezza stradale (CCISS); all’articolo 24 – che inserisce nell’articolo 8 della legge n. 84 del 1994 una disposizione volta a disciplinare la procedura di nomina delle autorità portuali – dovrebbe valutarsi l’opportunità di chiarire la relazione tra le procedure per la nomina previste dai vigenti commi 1 e 1-bis del citato articolo 8 e l’iter procedimentale che l’intesa promossa ai sensi della disposizione in esame dovrebbe individuare ai fini del raggiungimento dell’accordo tra il Ministro e la regione necessario per la nomina del Presidente; dovrebbe, inoltre, in riferimento alle disposizioni che determinano modifiche indirette di altre norme, valutarsi l’opportunità di procedere ad una loro riformulazione che espliciti la modifica delle norme esistenti; ciò in riferimento: a) all’articolo 1, comma 6, che modifica implicitamente l’articolo 3, comma 6-duodecies, del decreto-legge n. 35 del 2005; b) al medesimo articolo 1, comma 8 che proroga il termine di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, attualmente fissato ogni anno « entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio »; c) all’articolo 7, che incide sulla legge 12 marzo 1999, n. 68, il cui articolo 21 già concerne lo stato di attuazione della legge medesima; d) all’articolo 9 che, prevedendo la possibilità di istituire una banca dati informatica, ad adesione volontaria, finalizzata all’incontro tra la domanda e l’offerta di mobilità, incide sul decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare sugli artt. 33, 34 e 34-bis; e) all’articolo 19 che, disponendo l’adeguamento dell’organico dell’Autorità Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — garante della concorrenza e del mercato, incide indirettamente sull’articolo 11 della legge 10 ottobre 1990, n. 287; f) all’articolo 21 che amplia l’ambito delle attività della società per azioni Stretto di Messina, incidendo cosı̀ sulla legge 17 dicembre 1971, n. 1158, e successive modificazioni, che individua i compiti della società; sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione: all’articolo 3, comma 1 – ove si fa riferimento « all’anzianità di servizio » con riferimento ai criteri per l’inquadramento del personale – dovrebbe valutarsi l’opportunità di chiarire se si intende fare riferimento all’anzianità di servizio complessiva presso le amministrazioni dello Stato o, come sembrerebbe preferibile, all’anzianità di servizio presso l’amministrazione nei cui ruoli dovrebbe aver luogo il trasferimento. » Il Comitato raccomanda infine: sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente: con riferimento all’articolo 6, comma 3 del decreto in esame in rapporto all’articolo 3 del d.l. n. 250 del 2005, attualmente all’esame del Senato, si abbia cura di evitare, in sede di emanazione di provvedimenti d’urgenza, contestualmente all’esame del Parlamento per la loro conversione, l’inserimento di diverse modifiche relative ad una medesima disposizione e si adottino comportamenti idonei – ove si verifichi tale situazione – a rimuovere la sovrapposizione tra le fonti normative che persiste fino al momento della conversione dei decreti legge. » Il Sottosegretario Learco SAPORITO ringrazia il relatore per le diverse e puntuali indicazioni contenute nella proposta di parere, assicurando che esse saranno attentamente prese in esame dagli uffici legislativi del Ministero. 8 — Comitato per la legislazione Desidera in ogni caso evidenziare che alcuni aspetti del provvedimento oggetto di censura nella proposta di parere sono conseguenza di una gestazione piuttosto lunga e complessa del provvedimento, tenuto anche conto dell’esigenza di affrontare questioni di particolare rilievo, come ad esempio la materia disciplinata dall’articolo 22. Ricorda, inoltre, che l’articolo 24 aveva originariamente un contenuto molto più ampio che – in attuazione delle norme di riforma costituzionale (non ancora in vigore) – differenziava i porti italiani in più categorie prevedendo altresı̀, in corrispondenza di ciascuna categoria, diverse modalità di nomina delle autorità portuali. Rileva, peraltro come, a suo avviso, la formulazione attuale della disposizione sia comunque idonea ad assolvere alla funzione di esplicitare e di rendere « formale » una procedura di nomina delle autorità portuali, basata sull’intesa tra lo Stato e le autonomie territoriali, compresi gli enti locali, già affermatasi in via di prassi. Il Comitato approva la proposta di parere del relatore. ESAME AI SENSI DELL’ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO Disposizioni in materia di professioni sanitarie e delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali. (C. 6229, approvato dal Senato). (Parere alla XII Commissione). (Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazione). Il Comitato inizia l’esame del provvedimento in titolo. Pietro FONTANINI, relatore, illustra la seguente proposta di parere: « Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge n. 6229 e rilevato che: esso delega il Governo a disporre l’istituzione di albi ed ordini professio- Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — nali relativi alle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione; presenta disposizioni che contengono richiami normativi effettuati in forma generica, per le quali sarebbe invece opportuno, ove possibile, specificare la normativa oggetto del rinvio (ad esempio, l’art 2, comma 4, disciplina l’aggiornamento professionale richiamando « modalità identiche a quelle previste per la professione medica »; l’articolo 4, comma 1, lettera l), richiama genericamente « gli obblighi di iscrizione alle gestioni previdenziali previsti dalle disposizioni vigenti »); la tecnica della novellazione, all’articolo 2, comma 5, non è utilizzata conformemente a quanto previsto dalla circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, al punto 9), secondo cui l’unità minima di testo da sostituire con una novella dovrebbe essere il comma (o comunque un periodo o una lettera), anche nel caso in cui si modifichi una singola parola, per consentire una più agevole comprensione della modifica; è corredato della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN); è corredato della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR); alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue: sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente: all’articolo 5, comma 2 – ove si demanda l’individuazione di nuove professioni in ambito sanitario ad accordi sanciti in sede di Conferenza Stato-Regioni, « recepiti con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri » – dovrebbe valutarsi l’opportunità di valutare se tale previsione 9 — Comitato per la legislazione sia in armonia con quanto disposto dall’articolo 6 della legge 10 agosto 2000, n. 251, secondo cui « il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, acquisiti i pareri del Consiglio superiore di sanità e del comitato di medicina del Consiglio universitario nazionale, include le diverse figure professionali esistenti o che saranno individuate successivamente in una delle fattispecie di cui agli artt. 1, 2, 3 e 4 »; sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione: all’articolo 2, comma 5 – che modifica la disciplina prevista dall’articolo 3-bis, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 502 del 1992 in materia di accesso alla carica di direttore generale delle aziende sanitarie locali, riconoscendo come requisito « l’espletamento del mandato parlamentare di senatore o deputato della Repubblica, nonché di consigliere regionale » – dovrebbe valutarsi l’opportunità di riformulare la disposizione al fine di evitare dubbi interpretativi in ordine al riconoscimento del requisito indipendentemente da elementi temporali, atteso che il citato articolo 3-bis, richiede come requisito alternativo una esperienza professionale « almeno quinquennale » da acquisire « nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell’avviso ». Vincenzo SINISCALCHI, presidente, concordando con le valutazioni espresse dal relatore, evidenzia specificamente le particolari difficoltà interpretative che potrebbero sorgere dall’attuale formulazione dell’articolo 5, comma 2, che appare difficilmente raccordabile con la normativa preesistente, di cui si potrebbe ipotizzare un’implicita abrogazione. Pietro FONTANINI, relatore, facendo seguito ai rilievi del Presidente, riformu- Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — la la proposta di parere nei seguenti termini: « Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge n. 6229 e rilevato che: esso delega il Governo a disporre l’istituzione di albi ed ordini professionali relativi alle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione; presenta disposizioni che contengono richiami normativi effettuati in forma generica, per le quali sarebbe invece opportuno, ove possibile, specificare la normativa oggetto del rinvio (ad esempio, l’art 2, comma 4, disciplina l’aggiornamento professionale richiamando « modalità identiche a quelle previste per la professione medica »; l’articolo 4, comma 1, lettera l), richiama genericamente « gli obblighi di iscrizione alle gestioni previdenziali previsti dalle disposizioni vigenti »); la tecnica della novellazione, all’articolo 2, comma 5, non è utilizzata conformemente a quanto previsto dalla circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, al punto 9), secondo cui l’unità minima di testo da sostituire con una novella dovrebbe essere il comma (o comunque un periodo o una lettera), anche nel caso in cui si modifichi una singola parola, per consentire una più agevole comprensione della modifica; è corredato della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN); è corredato della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR); ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall’articolo 16-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione, sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente: all’articolo 5, comma 2 –ove si demanda l’individuazione di nuove professioni in ambito sanitario ad accordi sanciti 10 — Comitato per la legislazione in sede di Conferenza Stato-Regioni, « recepiti con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri » – si chiarisca il rapporto di tale previsione – in particolare se sussista un’abrogazione implicita – con quanto disposto dall’articolo 6 della legge 10 agosto 2000, n. 251, secondo cui « il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, acquisiti i pareri del Consiglio superiore di sanità e del comitato di medicina del Consiglio universitario nazionale, include le diverse figure professionali esistenti o che saranno individuate successivamente in una delle fattispecie di cui agli artt. 1, 2, 3 e 4 »; il Comitato osserva altresı̀ quanto segue: sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione: all’articolo 2, comma 5 – che modifica la disciplina prevista dall’articolo 3-bis, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 502 del 1992 in materia di accesso alla carica di direttore generale delle aziende sanitarie locali, riconoscendo come requisito « l’espletamento del mandato parlamentare di senatore o deputato della Repubblica, nonché di consigliere regionale » – dovrebbe valutarsi l’opportunità di riformulare la disposizione al fine di evitare dubbi interpretativi in ordine al riconoscimento del requisito indipendentemente da elementi temporali, atteso che il citato articolo 3-bis, richiede come requisito alternativo una esperienza professionale « almeno quinquennale » da acquisire « nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell’avviso ». Il Comitato approva la proposta di parere del relatore come riformulata. La seduta termina alle 14.55. Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 11 — Giunta delle elezioni GIUNTA DELLE ELEZIONI S O M M A R I O Modifica nella composizione della Giunta delle elezioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Verifica dei poteri nel collegio uninominale n. 33 della XXI Circoscrizione (Puglia) . . . . . . . 11 Sui lavori della Giunta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 COMITATO DI VERIFICA PER LA REVISIONE DELLE SCHEDE ELETTORALI RELATIVE AL COLLEGIO UNINOMINALE N. 33 DELLA XXI CIRCOSCRIZIONE (PUGLIA) . . . . . . . 12 Mercoledı̀ 18 gennaio 2006. — Presidenza del presidente Antonello SORO. La seduta comincia alle 14.10. Modifica nella composizione della Giunta delle elezioni. Antonello SORO, presidente, comunica che il Presidente della Camera in data 17 gennaio 2006 ha chiamato a far parte della Giunta il deputato Stefano Cusumano, in sostituzione del deputato Massimo Ostillio, cessato dal mandato parlamentare in data 3 novembre 2005. (La Giunta prende atto). Verifica dei poteri nel collegio uninominale n. 33 della XXI Circoscrizione (Puglia). della XXI Circoscrizione Puglia, conclusasi con la convalida del deputato Sardelli nella seduta dell’Assemblea del 20 giugno 2002. Avverte che, in sostituzione del precedente relatore Pierfrancesco Gamba – le cui proposte alla Giunta sono state contraddette dalla deliberazione di riapertura della verifica – assumerà egli stesso le funzioni di relatore. Propone quindi che la Giunta deliberi l’apertura dell’istruttoria e l’acquisizione delle schede valide del collegio n. 33, al fine di procedere alla revisione delle stesse. Per la revisione delle schede, se non vi sono obiezioni, si intende, per il resto, confermata la composizione del precedente Comitato di verifica, con il subentro del deputato Di Giandomenico al deputato D’Alia, non più componente della Giunta. (Cosı̀ rimane stabilito). Antonello SORO, presidente, ricorda che nella seduta di ieri, martedı̀ 17 gennaio 2006, l’Assemblea ha approvato la proposta della Giunta – formulata ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera c), del regolamento della Giunta medesima – di riapertura della verifica dei risultati elettorali per il collegio uninominale n. 33 Sui lavori della Giunta. Gregorio FONTANA (FI) sollecita una riunione del Comitato per le incompatibilità al fine di valutare la posizione del Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — deputato Fabio Rampelli, considerato che lo stesso ricopre la carica di consigliere regionale del Lazio. Giuseppe ROSSIELLO (DS-U) assicura che il Comitato, di cui è coordinatore, si riunirà martedı̀ 24 gennaio 2006 per esaminare la posizione del deputato Rampelli. La seduta termina alle 14.15. 12 — Giunta delle elezioni COMITATO DI VERIFICA PER LA REVISIONE DELLE SCHEDE ELETTORALI RELATIVE AL COLLEGIO UNINOMINALE N. 33 DELLA XXI CIRCOSCRIZIONE (PUGLIA) Il Comitato, che si è riunito dalle 14.15 alle 14.20, ha convenuto di tornare a riunirsi martedı̀ 24 gennaio 2006 per la revisione delle schede valide, una volta acquisite. Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 13 — Giunta per le autorizzazioni GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI S O M M A R I O Seguito dell’esame di una domanda di autorizzazione all’utilizzo di intercettazioni di conversazioni del deputato Michele Ranieli (nell’ambito del procedimento penale n. 266/04 RGNR – Vibo Valentia) (Doc. IV, n. 13) (Seguito dell’esame e conclusione) . . . . . . . . . . . . . 13 Esame di una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio per il reato di vilipendio delle Assemblee legislative (nell’ambito del procedimento penale n. 4143/05 RGNR – Latina) (Doc. IV, n. 14) (Seguito dell’esame e conclusione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 ESAME DELLE SEGUENTI DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL’ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE: Richiesta relativa ad un procedimento civile pendente nei confronti del deputato Vincenzo Fragalà presso il tribunale di Roma (atto di citazione del dottor Antonio Clemente) (Esame e conclusione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 SEGUITO DELL’ESAME DELLA SEGUENTE DOMANDA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL’ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE: Richiesta relativa ad un procedimento penale pendente nei confronti del deputato Gustavo Selva presso il tribunale di Roma (proc. n. 13010/05 RGNR) (Seguito dell’esame e conclusione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 AVVERTENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Mercoledı̀ 18 gennaio 2006. — Presidenza del presidente Vincenzo SINISCALCHI. La seduta comincia alle 9.15. Seguito dell’esame di una domanda di autorizzazione all’utilizzo di intercettazioni di conversazioni del deputato Michele Ranieli (nell’ambito del procedimento penale n. 266/04 RGNR – Vibo Valentia) (Doc. IV, n. 13). (Seguito dell’esame e conclusione). Aurelio GIRONDA VERALDI (AN), relatore, ricollegandosi a quanto sostenuto nella seduta di ieri espone che dalla documentazione a disposizione della Giunta, si desume che la difesa di Ranieli nell’udienza del 22 novembre 2005 ha eccepito essenzialmente tre profili: 1) siccome l’on. Ranieli è indagato, non si applicherebbe l’articolo 6 ma l’articolo 4 della l. 140 del 2003; 2) il deposito delle intercettazioni sarebbe avvenuto dopo la conclusione delle indagini preliminari (id est: dopo l’avviso ex articolo 415-bis) e quindi sarebbe stato violato l’articolo 268, comma 5, c.p.p.; 3) comunque, l’udienza del 22 novembre 2005, tenutasi ai sensi del 268, comma 6, non sarebbe stata preceduta dagli avvisi di cui all’articolo 268, commi 4 e 5, e quindi il relativo avviso di fissazione sarebbe nullo. Nell’ordinanza successiva alla predetta udienza, il GIP ha risposto che: 1-a) l’articolo 6 si applica alle intercettazioni indirette, mentre l’articolo 4 a quelle dirette (ciò su cui si deve concordare, conformemente alla giurisprudenza costituzionale e alla prassi della Giunta); 2-a) l’avviso di Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — concluse indagini (cui si riferisce il difensore di Ranieli) è relativo agli altri coindagati e non all’on. Ranieli stesso. Dalla documentazione gli sembra di dedurre che il nome di quest’ultimo era coperto dagli omissis e fino all’udienza del 22 novembre 2005 egli non era ancora formalmente indagato. Sicché l’invio dell’avviso ex articolo 415-bis costituirebbe il termine valido per gli altri e non per l’on. Ranieli. La possibilità di muovere a questi imputazioni discenderebbe allora dal « principio della continuità investigativa » enucleabile dagli istituti sia delle indagini suppletive ex articolo 419 che da quelle integrative ex articolo 430, i quali lasciano intendere che il p.m. ben possa svolgere ulteriori indagini e quindi depositarne successivamente gli esiti, ciò che è stato fatto nel caso in esame. Peraltro, dal tenore dell’ordinanza del GIP, si capisce che il p.m. non ha ancora chiesto il rinvio a giudizio e che quindi anche per il Ranieli provvederà all’invio dell’avviso ex articolo 415-bis; 3-a) il mancato rispetto dell’articolo 268, comma 5, (che pure il GIP riconosce) viene ritenuto non sanzionato da nullità da alcuna norma espressa. Tanto più che – anche a voler ravvisare una nullità implicita nel sistema – viene osservato che la difesa dell’on. Ranieli non ha lamentato alcun concreto pregiudizio per non aver potuto prendere visione degli atti prima del 22 novembre 2005 (ciò che il GIP ritiene integrare la sanatoria di cui all’articolo 183, lett. b, c.p.p.). Sull’eccezione sub 3) non concorda con la risposta del GIP e – confortato anche dal precedente della Corte di cassazione del 26 maggio 2003 n. 22957 – ritiene che in effetti sia stato omesso un passaggio essenziale del procedimento. Prima della cosiddetta udienza stralcio di cui all’articolo 268, comma 6, del codice di procedura penale occorre aver rispettato i precetti dell’articolo 268, commi 4 e 5, del medesimo codice, ciò che nel caso in esame non risulta avvenuto. Tale vizio si ripercuote inevitabilmente sul rispetto dell’articolo 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003 e quindi sulla regolarità della richiesta pervenuta alla Camera dei depu- 14 — Giunta per le autorizzazioni tati. Anticipa quindi che proporrà la restituzione degli atti all’autorità giudiziaria. (Viene introdotto il deputato Michele Ranieli). Michele RANIELI (UDC) ribadito integralmente il contenuto della memoria depositata ieri, tiene a precisare che gli organi di stampa in sede locale avevano da molto tempo prima che vi fossero provvedimenti giudiziari che lo riguardavano formalmente reso noto che erano in corso indagini anche a carico di politici nazionali, i cui nomi risultavano coperti da omissis. Per l’opinione pubblica locale non è stato quindi difficile intuire in un primo momento che dietro tale dicitura si celasse il suo nome. Si è saputo poi che si trattava di personalità politiche romane. Ricorda che egli è stato eletto nel collegio di Vibo Valentia nel 2001 poiché egli era ritenuto dallo schieramento del centro-destra l’unico candidato che poteva strappare il seggio al centro-sinistra che era dato in netto vantaggio (il collegio infatti era inserito nella cosiddetta fascia D). La sua storia politica è iniziata con il partito socialdemocratico Italiano nel 1980, al quale ha garantito sempre percentuali elettorali superiori al 30 per cento. Si ritiene un politico anomalo i cui consensi avranno potuto infastidire certi poteri locali. Egli è nato a San Calogero e non nella città di Vibo, ciò che ha suscitato sempre invidie e pregiudizi. Valter BIELLI (DS-U) non comprende che cosa questi rilievi abbiano a che fare con il procedimento in titolo. Michele RANIELI (UDC) sostiene che sono invece rilevanti per capire il clima entro cui è maturato il suo coinvolgimento nel procedimento penale. Ricorda che personaggi politici locali gli hanno scritto centinaia di lettere di protesta, sostenendo persino che, quando egli era riuscito a far convergere finanziamenti sul raccordo anulare di Vibo Valentia, ciò sarebbe avvenuto in modo non lineare. Ricorda che nell’agosto 2005 il GIP, nel rigettare una Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — richiesta di misure cautelari della pubblica accusa a carico di 25 dei 29 indagati nel procedimento in titolo, lo ha completamente scagionato da ogni accusa. A testimonianza della fragilità dell’impianto accusatorio, cita il tratto della richiesta della misura cautelare nella quale si sostiene che i titolari del subappalto avrebbero ricevuto la visita dei fratelli Evalto accompagnati dall’autista del direttore generale dell’ASL. Si è scoperto poi che l’accompagnatore non era l’autista del direttore generale, bensı̀ il nipote di questi, consigliere comunale. Espone poi che la procura della Repubblica di Vibo Valentia, nella quale lavora un magistrato che ha fatto tutta la sua carriera nella città, si è avventurata in un’indagine di enormi proporzioni, spendendo centinaia di migliaia euro per intercettazioni ambientali, le quali non sono state proficue stante il rigetto ordinato dal GIP Bonagura sulla richiesta del PM. Tiene a osservare che l’ASL di Vibo Valentia era gestita dal centro-destra e che nella sua sede si svolgevano ordinariamente incontri politici e sindacali, soprattutto il lunedı̀, il venerdı̀ e il sabato, vale a dire nei giorni nei quali il deputato del collegio è sul territorio. Gli investigatori quindi sapevano benissimo che avrebbero intercettato un parlamentare nei locali nei quali avevano collocato i microfoni: è per questo che ritiene applicabile al suo caso non già l’articolo 6 ma l’articolo 4 della legge n. 140 del 2003, le cui disposizioni comunque ritiene totalmente insufficienti a tutelare la privacy dei parlamentari. A sostegno dell’evidente atmosfera persecutoria di cui è vittima nella città di Vibo Valentia mostra copie di pagine di quotidiani, da cui titoli emerge il suo coinvolgimento nelle indagini. Mostra altresı̀ copie di locandine di giornali, distribuite in migliaia di copie nell’intero territorio regionale, che sono risultate oggettivamente diffamatorie nei suoi confronti e per le quali ha assunto le debite iniziative giudiziarie. 15 — Giunta per le autorizzazioni Auspica pertanto che la Giunta non si esima dal decidere nel merito e rigetti la richiesta di autorizzazione avanzata dalla magistratura. Vincenzo SINISCALCHI, presidente, osserva che l’ipotesi formulata dal relatore Gironda Veraldi di restituzione degli atti per un vizio del procedimento finisce per soddisfare il rilievo contenuto nella memoria per cui all’onorevole Ranieli non sarebbe stata data piena facoltà di difesa nell’udienza del 22 novembre 2005. Michele RANIELI (UDC) dubita che l’errore procedurale compiuto dal giudice ed eccepito dal suo difensore d’ufficio nell’udienza predetta sia stato commesso in buona fede. Del resto, ad accrescere il clima persecutorio nei suoi confronti concorre la notizia che la Giunta delle elezioni si è orientata per la contestazione della sua elezione in favore dell’ex deputato Domenico Romano Carratelli. Sta vivendo questa vicenda mortificante e umiliante con tutta la dignità di cui è capace. Spera che la decisione della Giunta ponga fine agli equivoci e comunque dichiara di rinunciare a far valere nel processo qualsiasi nullità procedimentale. Valter BIELLI (DS-U) ricordato che nella sua città è accaduto un episodio analogo di diffusione giornalistica di notizie circa indagini sulle strutture sanitarie che poi si sono risolte in un nulla di fatto, domanda quali rapporti intrattenesse l’on. Ranieli con i fratelli Evalto. Riconosciuto altresı̀ che spesso le ASL dispongono di saloni per convegni assai comodi e pratici, gli domanda altresı̀ per quale motivo tra i vari locali che poteva scegliere per i suoi incontri prediligesse proprio la stanza del direttore generale. Gli chiede ancora per quale motivo l’episodio contestatogli della violenza privata elettorale si sia svolto proprio in quella stanza. Michele RANIELI (UDC) risponde che le due donne che egli asseritamente avrebbe costretto a candidarsi nelle liste dell’UDC in realtà l’avevano in precedenza Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — pregato di inserirle nelle liste e che solo una di queste in seguito si era tirata indietro adducendo che la candidatura avrebbe causato la separazione personale con il di lei coniuge. Quanto al fatto che frequentasse la stanza del direttore generale dell’ASL, ciò era dovuto alla circostanza che li si tenevano spesso riunioni a carattere politico e sindacale. Valter BIELLI (DS-U) osserva che ciò non depone favorevolmente a carico del direttore generale. Michele RANIELI (UDC) sostiene che si è sempre battuto per i cittadini e le imprese del meridione d’Italia. Riceve centinaia di domande di lavoro al giorno e si è sempre battuto affinché le imprese del meridione non fossero discriminate nell’assegnazione di appalti e subappalti a causa delle remore nel rilascio delle certificazioni antimafia. (Il deputato Michele Ranieli si allontana dall’aula). Vincenzo SINISCALCHI, presidente, chiede ai relatori se intendono avanzare una proposta. Aurelio GIRONDA VERALDI (AN), relatore, propone che la Giunta deliberi nel senso della restituzione degli atti all’autorità giudiziaria. Se l’Assemblea dovesse respingere tale proposta, pensa che dovrebbe deliberare un rinvio in Giunta affinché quest’ultima avanzi una proposta di merito. Nel qual caso egli si asterrebbe dal pronunciarsi sul capo d’imputazione relativo al concorso in concussione. Sergio COLA (AN), relatore, si associa alla proposta del collega Gironda Veraldi, osservando che le nullità assolute del procedimento penale non sono rinunciabili. La Giunta all’unanimità delibera nel senso di proporre all’Assemblea la restituzione degli atti all’autorità giudiziaria 16 — Giunta per le autorizzazioni in ragione dell’irregolarità del procedimento e quindi del mancato rispetto dell’articolo 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003. Esame di una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio per il reato di vilipendio delle Assemblee legislative (nell’ambito del procedimento penale n. 4143/05 RGNR – Latina) (Doc. IV, n. 14). (Seguito dell’esame e conclusione). Vincenzo SINISCALCHI, presidente e relatore, osserva che i fatti alla base del procedimento costituiscono una spregevole e gratuita manifestazione di qualunquismo politico e di sentimento antiparlamentare. Propone che la Giunta deliberi per la concessione dell’autorizzazione. La Giunta all’unanimità approva la proposta del Presidente dandogli mandato di riferire all’Assemblea nel senso che l’autorizzazione sia concessa. (Il deputato Fragalà si allontana dall’aula). ESAME DELLE SEGUENTI DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL’ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE: Richiesta relativa ad un procedimento civile pendente nei confronti del deputato Vincenzo Fragalà presso il tribunale di Roma (atto di citazione del dottor Antonio Clemente). (Esame e conclusione). Antonio LEONE (FI), relatore, espone sinteticamente i fatti all’origine del procedimento e si riserva di formulare una proposta all’esito dell’audizione dell’interessato. (Viene introdotto il deputato Vincenzo Fragalà). Vincenzo FRAGALÀ (AN) espone che viene citato a giudizio dal dottor Antonio Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — Clemente, magistrato addetto alla procura della Repubblica di Napoli, il quale si duole di sue affermazioni di carattere squisitamente politico relative agli attacchi subiti da più parti dal procuratore Cordova. Partecipe di questi attacchi, secondo lui, è stato anche il dottor Clemente che ha assunto un’iniziativa giudiziaria contro il dottor Cordova niente meno che per mobbing. Si tratta di un’accusa paradossale nei confronti del capo dell’ufficio, il quale aveva invece esercitato semplicemente i poteri che gli spettavano. A proposito di questa vicenda egli aveva parlato di « menzogna togliattista » che fa ancora testo nell’armamentario politico della sinistra. Evidentemente identificandosi nella sinistra, il dottor Clemente si è sentito offeso e lo ha citato in giudizio. (Il deputato Vincenzo Fragalà si allontana dall’aula). Antonio LEONE (FI), relatore, sciogliendo la riserva, propone alla Giunta di deliberare nel senso dell’insidacabilità. La Giunta, a maggioranza, approva la proposta del relatore, dandogli mandato di riferire all’Assemblea nel senso che i fatti oggetto del procedimento concernono opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari. (Il deputato Fragalà viene invitato a rientrare nell’aula). 17 — Giunta per le autorizzazioni SEGUITO DELL’ESAME DELLA SEGUENTE DOMANDA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL’ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE: Richiesta relativa ad un procedimento penale pendente nei confronti del deputato Gustavo Selva presso il tribunale di Roma (proc. n. 13010/05 RGNR). (Seguito dell’esame e conclusione). Giuseppe LEZZA (FI), relatore, esaminati gli atti propone che la Giunta deliberi nel senso dell’insindacabilità. La Giunta, a maggioranza, approva la proposta del relatore, dandogli mandato di riferire all’Assemblea nel senso che i fatti oggetto del procedimento concernono opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari. Giovanni KESSLER (DS-U) preannuncia la presentazione di una relazione di minoranza. La seduta termina alle 10.30. AVVERTENZA Il seguente punto all’ordine del giorno non è stato trattato: Richiesta relativa ad un procedimento penale pendente nei confronti del deputato Franco Cardiello presso il tribunale di Monza (proc. n. 9539/02 RGNR). Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 18 — Commissioni riunite I e IV COMMISSIONI RIUNITE I (Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e IV (Difesa) S O M M A R I O COMITATO DEI NOVE: Delega al Governo per il riordino dei ruoli del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate C. 3437-A Ascierto ed abb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . COMITATO DEI NOVE Mercoledı̀ 18 gennaio 2006. Delega al Governo per il riordino dei ruoli del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. C. 3437-A Ascierto ed abb. Il Comitato si è riunito dalle 14.15 alle 15. 18 Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 19 — Commissioni riunite IX e XI COMMISSIONI RIUNITE IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e XI (Lavoro pubblico e privato) S O M M A R I O AVVERTENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AVVERTENZA Il seguente punto all’ordine del giorno non è stato trattato: RISOLUZIONI 7-00707 De Laurentiis: Lavoratori nel settore postale e disciplina dell’indennità di buonuscita. 19 Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 20 — Commissioni riunite X e XII COMMISSIONI RIUNITE X (Attività produttive) e XII (Affari sociali) S O M M A R I O SEDE REFERENTE: DL 3/06: Attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche. C. 6258 Governo (Esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 SEDE REFERENTE: DL 3/06: Attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche. C. 6258 Governo (Seguito dell’esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . 26 ALLEGATO (Emendamenti) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 SEDE REFERENTE Mercoledı̀ 18 gennaio 2006. — Presidenza del presidente della XII Commissione, Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Domenico Di Virgilio. La seduta comincia alle 9.10. DL 3/06: Attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche. C. 6258 Governo. (Esame e rinvio). Le Commissioni iniziano l’esame. Giuseppe PALUMBO, presidente, ricorda che le Commissioni riunite dovranno concludere l’esame del provvedimento in titolo entro la giornata di domani, al fine di consentire all’Assemblea di iniziarne la discussione lunedı̀ 23 gennaio 2006, come previsto dal suo programma di lavori. Massimo POLLEDRI (LNFP), relatore per la X Commissione, rileva, in via preliminare, che il disegno di legge in oggetto, recante la conversione in legge del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3, è volto a recepire nell’ordinamento interno la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/44/CE del 6 luglio 1998, con la quale gli Stati membri sono stati investiti del compito di tutelare le invenzioni biotecnologiche mediante il diritto nazionale dei brevetti, nel rispetto degli obblighi internazionali sottoscritti. Precisa quindi che il provvedimento d’urgenza si è reso necessario in esecuzione degli obblighi derivanti da una sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione europea emessa nei confronti dello Stato italiano ai sensi dell’articolo 226 del Trattato (causa C-456/03), che, in data 16 giugno 2005, ha accertato l’inadempimento dello Stato italiano per la mancata attuazione della citata direttiva, il cui recepimento doveva avvenire entro il 30 luglio 2000. Fa inoltre presente che la finalità della direttiva, adottata dopo un dibattito de- Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — cennale, è quella di armonizzare, nella prospettiva della libera circolazione dei brevetti biotecnologici nel mercato unico, la normativa sulla protezione delle invenzioni biotecnologiche, anche in relazione alla crescente importanza che sta assumendo il mercato europeo delle biotecnologie. In proposito, ricorda che nell’ordinamento nazionale la disciplina organica sui brevetti si rinviene nel codice civile, agli articoli 2584-2594 e, in particolare, nel recente decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il nuovo « Codice della proprietà industriale », adottato in attuazione della delega contenuta nell’articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273. Tali disposizioni non recano tuttavia una specifica disciplina relativa alle invenzioni biotecnologiche; la materia non è stata infatti inserita nel citato Codice della proprietà industriale in quanto si è inteso predisporre una normativa ad hoc, contenuta in un apposito disegno di legge di delega – AS 1745-B – che risulta attualmente all’esame, in seconda lettura, del Senato. Come affermato nella relazione illustrativa, il decreto-legge in esame riproduce pressoché integralmente il contenuto del citato disegno di legge S. 1745-B, con alcune integrazioni volte a recepire specifiche disposizioni della direttiva comunitaria, con particolare riferimento agli articoli 9,10,13 e 14, anche al fine di evitare ulteriori procedure di infrazione. In proposito, esprime, da un lato, rammarico per la mancata approvazione da parte del Parlamento italiano del citato disegno di legge AS 1745-B il cui esame, ricorda, è stato avviato dalla Camera dei deputati nel febbraio del 2002 e, dall’altro, per la mancata disciplina delle invenzioni biotecnologiche nell’ambito del Codice della proprietà industriale. Con riferimento al contenuto del provvedimento in oggetto, fa presente che esso si compone di 13 articoli. In particolare, osserva che l’articolo 1 individua le finalità del provvedimento, 21 — Commissioni riunite X e XII mentre l’articolo 2 reca le definizioni, riproducendo integralmente l’articolo 2 della direttiva. Segnala quindi l’articolo 3 che, nel trasporre l’articolo 3 della direttiva, indica, nel rispetto dei requisiti di novità, originalità e applicabilità industriale, i principi di brevettabilità. In particolare, ai sensi della citata disposizione, sono brevettabili un materiale biologico, isolato dal suo ambiente naturale o prodotto tramite un procedimento tecnico, anche se preesistente allo stato naturale; un procedimento tecnico attraverso il quale viene prodotto, lavorato o impiegato materiale biologico, anche se preesistente allo stato naturale; qualsiasi applicazione nuova di un materiale biologico o di un procedimento tecnico già brevettato; un’invenzione relativa ad un elemento isolato dal corpo umano o diversamente prodotto, mediante un procedimento tecnico, anche se la sua struttura è identica a quella di un elemento naturale, a condizione che la sua funzione e applicazione industriale siano concretamente indicate, descritte e specificatamente rivendicate; un’invenzione riguardante piante o animali ovvero un insieme vegetale, caratterizzato dall’espressione di un determinato gene e non dal suo intero genoma, se la loro applicazione non è limitata, dal punto di vista tecnico, all’ottenimento di una determinata varietà vegetale o specie animale e non siano impiegati, per il loro ottenimento, soltanto procedimenti essenzialmente biologici. Di converso, fa presente che l’articolo 4 reca le esclusioni, tra le quali é espressamente contemplato il divieto di brevettabilità del corpo umano, sin dal concepimento e nei vari stadi della sua costituzione e del suo sviluppo, nonché della mera scoperta di uno degli elementi del corpo stesso, ivi compresa la sequenza o la sequenza parziale di un gene; dei metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e dei metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale; delle invenzioni il cui sfruttamento commerciale è contrario alla dignità umana, all’ordine pubblico e al buon Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — costume, alla tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, alla preservazione dei vegetali e della biodiversità ed alla prevenzione di gravi danni ambientali. Nell’ambito di tale ultima fattispecie, l’esclusione dalla brevettabilità riguarda, tra l’altro, per evidenti ragioni etiche, ogni procedimento tecnologico di clonazione umana e di modificazione dell’identità genetica germinale dell’essere umano, nonché ogni utilizzazione di embrioni umani, ivi incluse le linee di cellule staminali embrionali umane. Peraltro, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d), è prevista la brevettabilità di una sequenza parziale di un gene, utilizzata per produrre una proteina o una proteina parziale, qualora venga fornita l’indicazione e la descrizione di una funzione utile alla valutazione del requisito dell’applicazione industriale e la funzione corrispondente sia specificatamente rivendicata. Dopo aver osservato che la disciplina recata dall’articolo 4 meriterebbe taluni approfondimenti, con particolare riferimento alla necessità di chiarire quali siano i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale espressamente esclusi dalla brevettabilità, fa presente che l’articolo 5 disciplina il procedimento amministrativo di concessione del brevetto di invenzione biotecnologica. Osserva quindi che l’articolo 6 disciplina le licenze obbligatorie dipendenti di cui all’articolo 12 della direttiva, mentre l’articolo 7 sanziona con la nullità gli atti giuridici compiuti in violazione dei divieti previsti dal provvedimento. Meritevole di approfondimento ritiene sia anche l’articolo 8, che prevede l’estensione della tutela attribuita da un brevetto relativo ad un materiale biologico dotato, in seguito all’invenzione, di determinate proprietà, a tutti i materiali biologici da esso derivati mediante riproduzione o moltiplicazione in forma identica o differenziata e dotati delle stesse proprietà. Analogamente, anche la protezione attribuita da un brevetto relativo ad un procedimento che consente di produrre un materiale biologico dotato, per effetto dell’invenzione, di determinate proprietà, si 22 — Commissioni riunite X e XII estende al materiale biologico direttamente ottenuto da tale procedimento ed a qualsiasi altro materiale biologico derivato dal materiale biologico direttamente ottenuto mediante riproduzione o moltiplicazione in forma identica o differenziata e dotato delle stesse proprietà. Illustra quindi i contenuti dell’articolo 9, che circoscrive l’estensione della tutela di cui al precedente articolo, escludendo dalla protezione il materiale biologico ottenuto per riproduzione o moltiplicazione di materiale biologico commercializzato nel territorio di uno Stato membro dal titolare del brevetto o con il suo consenso, qualora la riproduzione o la moltiplicazione derivi necessariamente dall’utilizzazione per la quale il materiale biologico è stato commercializzato, purché il materiale ottenuto non venga utilizzato successivamente per altre riproduzioni o moltiplicazioni. Fa quindi presente che l’articolo 10 disciplina la procedura per ottenere il brevetto relativo ad un’invenzione che riguarda un materiale biologico non accessibile al pubblico e che non può essere descritto nella domanda di brevetto in maniera tale da consentire ad un esperto in materia di attuare l’invenzione stessa o che implica l’uso di tale materiale; è previsto il deposito del materiale biologico presso un istituto riconosciuto ai sensi del Trattato di Budapest del 1977. L’articolo 11 prevede che il Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri della salute, delle politiche agricole e forestali, dell’ambiente e della tutela del territorio, e dell’istruzione, dell’università e della ricerca, presenti una relazione annuale al Parlamento sull’applicazione del provvedimento. Da ultimo, segnala l’articolo 12, che contiene la clausola di invarianza di oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato e l’articolo 13, che dispone l’entrata in vigore del decreto-legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Francesco STAGNO d’ALCONTRES (FI), relatore per la XII Commissione, ri- Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — corda che la Commissione ha affrontato la materia oggetto del decreto-legge in esame sin dal 2001, esaminando approfonditamente la normativa comunitaria ed internazionale e le relative proposte legislative di attuazione, con l’obiettivo di pervenire alla brevettabilità delle invenzioni biotecnologiche e di rispondere nel contempo alle serie preoccupazioni di natura etica emerse nelle aule parlamentari e nella società civile. Ricorda che, considerata la rilevanza e la delicatezza dell’argomento, la Camera aveva immediatamente provveduto, all’inizio del 2002, ad una prima approvazione di un disegno di legge di delega (C. 2031ter). Nel corso dell’esame al Senato, furono apportate al testo alcune modifiche conseguenti ad ulteriori riflessioni sui divieti di clonazione, sulle invenzioni riguardanti i protocolli di screening genetico, sulle modalità di acquisizione del consenso per il prelievo e l’utilizzazione di materiale biologico e sulla tutela, infine, delle varietà vegetali italiane a denominazione d’origine protetta o indicazione geografica protetta. Nella successiva lettura, la Camera ritenne di intervenire ulteriormente sulle questioni segnalate dal Senato, elaborando, ed approvando nel giugno del 2003, un testo (C. 2031-ter-B) che teneva conto dell’opportunità di proteggere le invenzioni biotecnologiche e di incoraggiare la ricerca e la diffusione delle relative conoscenze scientifiche, considerata la loro straordinaria utilità, ma in una cornice etica ben definita, che ponesse al centro la dignità dell’individuo e della vita umana, e senza creare equivoci sulla volontà del legislatore di disciplinare la brevettabilità delle biotecnologie in conformità alle previsioni comunitarie ed agli accordi internazionali. Osserva che, nonostante il provvedimento giacente presso le Camere, il ricorso allo strumento del decreto-legge si è imposto a causa della procedura d’infrazione avviata dalla Commissione europea e conclusasi con la pronuncia emessa dalla Corte di Giustizia nel giugno del 2005, la quale ha accertato l’inadempimento dell’Italia e fissato in 60 giorni il termine per l’attuazione della direttiva 98/44/CE. Non 23 — Commissioni riunite X e XII sussistendo più i tempi tecnici per l’approvazione della legge di delega e per l’adozione del conseguente decreto legislativo, è stato necessario ricorrere alla decretazione d’urgenza. Il decreto-legge in titolo, d’altra parte, riproduce il citato testo approvato dalla Camera nel giugno del 2003, modificandolo con alcune integrazioni volte ad innovare in misura ancora più aderente al disposto comunitario l’ordinamento italiano. Illustra quindi il contenuto del provvedimento in esame, che si compone di 13 articoli. L’articolo 1 richiama una pluralità di atti internazionali, e precisamente la Convenzione di Monaco del 1973 sul brevetto Europeo, la Convenzione di Rio del 1992 sulla diversità biologica, la Convenzione di Oviedo del 1997 per la protezione dei diritti dell’uomo e della dignità dell’essere umano riguardo all’applicazione della biologia e della medicina, il Protocollo di Parigi del 1998 sul divieto di clonazione degli esseri umani, l’Accordo TRIPS (Trade related aspects of intellectual property rights) di Marrakech del 1994 sui diritti della proprietà intellettuale negli scambi commerciali. L’articolo 2 elenca le definizioni, in analogia a quanto disposto dalla direttiva comunitaria. L’articolo 3 traspone il corrispondente articolo della direttiva, indicando i principi di brevettabilità, nel rispetto dei requisiti di novità, originalità e applicabilità industriale. In particolare, possono essere brevettati: un materiale biologico isolato dal suo ambiente naturale o prodotto tramite un procedimento tecnico anche se preesistente allo stato naturale; un procedimento tecnico attraverso il quale viene prodotto, lavorato o impiegato materiale biologico anche se preesistente allo stato naturale, (comma 1, lettera b); qualsiasi applicazione nuova di un materiale biologico o di un procedimento tecnico già brevettati; un’invenzione relativa ad un elemento isolato dal corpo umano o diversamente prodotto, mediante un procedimento tecnico, anche se la sua struttura è identica a quella di un elemento naturale, a condizione che la sua funzione e Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — applicazione industriale siano concretamente indicate, descritte e specificatamente rivendicate. L’articolo 4 prevede le esclusioni dalla brevettabilità. In particolare, è vietata la brevettabilità del corpo umano, nei vari stadi della sua costituzione e del suo sviluppo, nonché della mera scoperta di uno degli elementi del corpo stesso, ivi compresa la sequenza o la sequenza parziale di un gene, al fine di garantire che il diritto brevettuale sia esercitato nel rispetto dei diritti fondamentali sulla dignità e integrità dell’uomo e dell’ambiente; è vietata la brevettabilità dei metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e dei metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale; delle invenzioni il cui sfruttamento commerciale è contrario alla dignità umana, all’ordine pubblico e al buon costume, alla tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, alla preservazione dei vegetali e della biodiversità ed alla prevenzione di gravi danni ambientali, in conformità ai principi contenuti nell’articolo 27, paragrafo 2, dell’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS). Tale esclusione riguarda, in particolare ogni procedimento tecnologico di clonazione umana, qualunque sia la tecnica impiegata, il massimo stadio di sviluppo programmato dell’organismo clonato e la finalità della clonazione; i procedimenti di modificazione dell’identità genetica germinale dell’essere umano; ogni utilizzazione di embrioni umani, ivi incluse le linee di cellule staminali embrionali umane; i procedimenti di modificazione dell’identità genetica degli animali, atti a provocare su questi ultimi sofferenze senza utilità medica sostanziale per l’essere umano o l’animale, nonché gli animali risultanti da tali procedimenti; le invenzioni riguardanti protocolli di screening genetico, il cui sfruttamento conduca ad una discriminazione o catalogazione dei soggetti umani su basi genetiche, patologiche, razziali, etniche, sociali ed economiche, ovvero aventi finalità eugenetiche e non diagnostiche. Non sono, inoltre, brevettabili: la 24 — Commissioni riunite X e XII semplice sequenza di DNA, una sequenza parziale di un gene, utilizzata per produrre una proteina o una proteina parziale, salvo che venga fornita l’indicazione e la descrizione di una funzione utile alla valutazione del requisito dell’applicazione industriale e che la funzione corrispondente sia specificatamente rivendicata; nel caso di sequenze sovrapposte solamente nelle parti non essenziali all’invenzione, ciascuna frequenza deve essere considerata autonoma a fini brevettuali; le varietà vegetali e le razze animali, nonché i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali; le nuove varietà vegetali rispetto alle quali l’invenzione consista esclusivamente nella modifica genetica di altra varietà vegetale, anche se detta modifica è il frutto di procedimento di ingegneria genetica. L’articolo 5 disciplina il procedimento amministrativo di concessione di brevetto di invenzione biotecnologica. Conformemente al testo approvato in sede parlamentare, la norma, che riprende anche i considerando 26 e 27 della direttiva, stabilisce che la domanda di brevetto relativa ad una invenzione che abbia per oggetto o utilizzi materiale biologico di origine umana, deve essere corredata dell’espresso consenso, libero e informato, della persona da cui è stato prelevato tale materiale, nonché norme di garanzia a tutela di varietà vegetali italiane autoctone. I commi 5 e 7 disciplinano il cosiddetto privilegio da parte, rispettivamente, dell’agricoltore e dell’allevatore, per l’utilizzazione, da parte dei suddetti soggetti, di materiale brevettato di origine vegetale o animale, esclusivamente a fini di riproduzione o moltiplicazione in proprio nella loro azienda. Tale deroga e’ disciplinata secondo modalità previste con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro delle attività produttive. L’articolo 6 disciplina le licenze obbligatorie dipendenti di cui all’articolo 12 della direttiva, il quale stabilisce che nel caso in cui un costitutore non possa ottenere o sfruttare commercialmente una privativa sui ritrovati vegetali senza violare un brevetto precedente, possa richiedere Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — una licenza obbligatoria reciproca e non esclusiva perché gli sia possibile sfruttare la nuova varietà vegetale; parallelamente è disciplinato il caso inverso del titolare di un brevetto riguardante un’invenzione biotecnologica, qualora non possa sfruttarla senza violare una privativa precedente su un ritrovato vegetale. In caso di mancato accordo fra le parti, l’Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero delle attività produttive rilascia una licenza obbligatoria reciproca, secondo le modalità degli articoli 71 e 72 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. L’articolo 7 sanziona con la nullità gli atti giuridici compiuti in violazione dei divieti previsti dal presente provvedimento. L’articolo 8, che riproduce gli articoli 8 e 9 della direttiva, prevede che la protezione attribuita da un brevetto relativo ad un materiale biologico dotato, in seguito all’invenzione, di determinate proprietà, si estende a tutti i materiali biologici da esso derivati mediante riproduzione o moltiplicazione in forma identica o differenziata e dotati delle stesse proprietà. Anche la protezione attribuita da un brevetto relativo ad un procedimento che consente di produrre un materiale biologico dotato, per effetto dell’invenzione, di determinate proprietà, si estende al materiale biologico direttamente ottenuto da tale procedimento ed a qualsiasi altro materiale biologico derivato dal materiale biologico direttamente ottenuto mediante riproduzione o moltiplicazione in forma identica o differenziata e dotato delle stesse proprietà. Ribadito il divieto di brevettabilità del corpo umano e dei suoi elementi ai cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), l’articolo 8 estende la protezione attribuita da un brevetto ad un prodotto contenente o consistente in un’informazione genetica a qualsiasi materiale nel quale il prodotto è incorporato e nel quale l’informazione genetica è contenuta e svolge la sua funzione. L’articolo 9 limita la portata del precedente articolo, escludendo il 3 materiale biologico ottenuto per riproduzione o mol- 25 — Commissioni riunite X e XII tiplicazione di materiale biologico commercializzato nel territorio di uno Stato membro dal titolare del brevetto o con il suo consenso, qualora la riproduzione o la moltiplicazione derivi necessariamente dall’utilizzazione per la quale il materiale biologico è stato commercializzato, purché il materiale ottenuto non venga utilizzato successivamente per altre riproduzioni o moltiplicazioni. L’articolo 10 disciplina la procedura per ottenere il brevetto relativo ad un’invenzione che riguarda un materiale biologico non accessibile al pubblico e che non può essere descritto nella domanda di brevetto in maniera tale da consentire ad un esperto in materia di attuare l’invenzione stessa oppure implica l’uso di tale materiale; è previsto il deposito del materiale biologico presso un istituto riconosciuto ai sensi del Trattato di Budapest del 1977. L’articolo 11 prevede che il Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri della salute, delle politiche agricole e forestali, dell’ambiente e della tutela del territorio, e dell’istruzione, dell’università e della ricerca, presenti una relazione annuale al Parlamento sull’applicazione del presente provvedimento. L’articolo 12 contiene la cosiddetta « clausola di invarianza finanziaria « , in quanto il provvedimento non comporta oneri per il bilancio dello Stato. L’articolo 13, infine, dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. In conclusione, esprime una valutazione favorevole del provvedimento in esame, che giudica equilibrato e che, come ha già ricordato, riprende in sostanza, pur con alcune differenze, il contenuto del disegno di legge delega elaborato dai due rami del Parlamento. Massimo CIALENTE (DS-U) esprime rammarico per la mancata approvazione in via definitiva del disegno di legge n. 1745-B, attualmente all’esame del Senato, il cui iter ha avuto inizio nel 2002 e il cui esame in seconda lettura presso le competenti Commissioni del Senato è stato Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — avviato nel giugno del 2003. Rileva come tale ritardo abbia determinato l’avvio di una procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese in sede europea e la pronuncia di una sentenza di condanna da parte della Corte di Giustizia europea. Al riguardo, ricorda come il provvedimento fosse oggetto di largo consenso presso la Camera dei deputati che lo approvò pressoché all’unanimità, sia in prima che in seconda lettura, grazie, principalmente, al grande impegno dei gruppi di opposizione. Ritiene pertanto che la responsabilità della condanna pronunciata dalla Corte di Giustizia debba essere imputata al Governo italiano e, in particolare, al Ministero delle Attività produttive, per il disinteresse manifestato in ordine alla necessità di portare a conclusione l’iter avviato. In proposito, ricorda peraltro come, durante il semestre di Presidenza italiana al Consiglio dell’Unione Europea, la Presidenza stessa sia stata sollecitata da parte dei gruppi di opposizione a proporre al Consiglio la modifica in alcune parti della direttiva 98/44/CE, oggetto di recepimento da parte del decreto in esame; tale sollecitazione non trovò alcuna risposta. Nel merito, esprime quindi talune perplessità sulla disciplina recata dal comma 3 dell’articolo 8 del decreto-legge, in materia di estensione della protezione brevettuale di un prodotto contenente informazioni genetiche ad altro materiale nel quale il prodotto medesimo è incorporato. Osserva infatti che tale formulazione rischia di produrre effetti di sbarramento alla brevettabilità, a discapito degli investimenti e della ricerca. Altra tematica meritevole di approfondimento è, a suo avviso, quella relativa alla necessità di incentivare la ricerca sulle cellule staminali. Come si evince dalla risoluzione adottata dal Parlamento europeo il 26 ottobre scorso sui brevetti relativi alle invenzioni biotecnologiche, in sede europea, pur essendo stato ribadito il rifiuto della brevettabilità di ogni forma di clonazione umana, si è invece confermata la necessità di proseguire la ricerca sulle cellule staminali. In proposito, ritiene che la normativa di diritto interno, che limita 26 — Commissioni riunite X e XII gli spazi della ricerca, rischia di precludere al nostro Paese la possibilità di contribuire al progresso scientifico; invita quindi le Commissioni a valutare l’opportunità di riflettere sul punto. Il sottosegretario Domenico DI VIRGILIO, premesso di condividere le valutazioni e le considerazioni dei relatori, osserva che i ritardi dell’Italia nel recepimento della direttiva 98/44/CE hanno, se non altro, permesso di approfondire e affinare il provvedimento di attuazione della direttiva stessa. Giuseppe PALUMBO, presidente, propone di fissare alle ore 12 di oggi il termine per la presentazione di emendamenti o articoli aggiuntivi, facendo peraltro presente che, considerata la ristrettezza dei tempi a disposizione delle Commissioni, potrebbe essere più opportuno che le eventuali proposte emendative fossero presentate direttamente in Assemblea. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame alla seduta già convocata al termine della seconda chiama dei deputati della riunione del Parlamento in seduta comune. La seduta termina alle 9.45. SEDE REFERENTE Mercoledı̀ 18 gennaio 2006. — Presidenza del presidente della XII Commissione Giuseppe PALUMBO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Domenico Di Virgilio. La seduta comincia alle 16.25. DL 3/06: Attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche. C. 6258 Governo. (Seguito dell’esame e rinvio). Le Commissioni proseguono l’esame, rinviato nella seduta antimeridiana. Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — Giuseppe PALUMBO, presidente, avverte che sono stati presentati emendamenti (vedi allegato). Massimo POLLEDRI (LNFP), relatore per la X Commissione, anche a nome del deputato Stagno d’Alcontres, relatore per la XII Commissione, invita il presentatore al ritiro degli emendamenti Zanella 3.1, 3.2 e 4.1, esprimendo altrimenti parere contrario. Il sottosegretario Domenico DI VIRGILIO esprime parere conforme a quello dei relatori. Luana ZANELLA (Misto-VU) illustra il suo emendamento 3.1, volto ad escludere la possibilità di brevettare invenzioni relative ad elementi isolati del corpo umano o diversamente prodotti, attualmente prevista dal decreto-legge in esame, all’articolo 3, comma 1, lettera d). Chiarisce che l’emendamento in esame, come pure gli altri emendamenti da lei presentati, tendono alla tutela delle diverse forme di vita esistenti – quella umana e quelle animali e vegetali – nonché del diritto dei popoli a non subire lo stravolgimento dell’ecosistema tipico dei rispettivi territori e delle connesse tradizioni, anche alimentari. Le Commissioni respingono l’emendamento Zanella 3.1. Luana ZANELLA (Misto-VU) raccomanda l’approvazione del suo emendamento 3.2, volto ad escludere la possibilità di brevettare invenzioni relative a piante o animali. Le Commissioni respingono l’emendamento Zanella 3.2. Luana ZANELLA (Misto-VU), intervenendo sul suo emendamento 4.1, teso a escludere la brevettabilità dei procedimenti di modificazione genetica degli ani- 27 — Commissioni riunite X e XII mali, dopo aver ricordato che la maggioranza, con la legge n. 40 del 2004, in materia di procreazione medicalmente assistita, ha sancito il principio della tutela della vita umana, vietando la sperimentazione e la manipolazione genetica sugli embrioni umani, compresi quelli soprannumerari, esprime l’avviso che lo stesso principio dovrebbe ragionevolmente condurre a vietare anche la sperimentazione sugli organismi animali e vegetali; diversamente, deve ammettersi esistente un pregiudizio antropocentrico per il quale solo l’uomo ha diritti e gli altri esseri viventi sono meri strumenti dei suoi interessi. Fa inoltre presente che la ricerca biotecnologia sull’organismo umano e quella sugli animali sono strettamente connesse, come dimostrano le sperimentazioni in corso in alcune parti del mondo, ad esempio quelle finalizzate allo sviluppo, in alcune specie animali, di tessuti o organi da impiantare nell’uomo. Massimo POLLEDRI (LNFP), relatore per la X Commissione, replicando all’intervento del deputato Zanella, osserva che le modificazioni dell’identità genetica degli animali, consentite dall’articolo 4 del decreto legge solo nei limiti in cui rechino utilità medica sostanziale per l’essere umano, non possono essere accomunate alle modificazioni genetiche dell’uomo. Esse sono peraltro necessarie per effettuare trapianti di organi che possono consentire di salvare vite umane. Le Commissioni respingono l’emendamento Zanella 4.1. Giuseppe PALUMBO, presidente, non essendo ancora pervenuti tutti i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva, rinvia il seguito dell’esame alla seduta già convocata per la giornata di domani. La seduta termina alle 16.45. Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 28 — Commissioni riunite X e XII ALLEGATO DL 3/06: Attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche. C. 6258 Governo. EMENDAMENTI ART. 3. Al comma 1, sopprimere la lettera d). 3. 1. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion. Al comma 1, sopprimere la lettera e). 3. 2. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion. ART. 4. Al comma 1, lettera c), sostituire il n. 4) con il seguente: 4) ogni procedimento di modificazione dell’identità genetica degli animali. 4. 1. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion. Mercoledì 18 gennaio 2006 — 29 — Commissioni riunite X e XIV COMMISSIONI RIUNITE X (Attività produttive, commercio e turismo) e XIV (Politiche dell’Unione europea) S O M M A R I O ATTI COMUNITARI: Proposta di direttiva relativa ai servizi nel mercato interno. COM(2004)2 def (Seguito esame, ai sensi dell’articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ATTI COMUNITARI Mercoledı̀ 18 gennaio 2006. — Presidenza del presidente della XIV Commissione, Giacomo STUCCHI. La seduta comincia alle 14.35. Proposta di direttiva relativa ai servizi nel mercato interno. COM(2004)2 def. (Seguito esame, ai sensi dell’articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio). Le Commissioni riunite X e XIV proseguono l’esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 22 dicembre 2005. Giacomo STUCCHI, presidente e relatore per la XIV Commissione, avverte che, d’accordo con il relatore per la X Commissione, D’Agrò, e preso atto di quanto emerso nel corso delle audizioni, si riserva di presentare alle Commissioni riunite la 29 proposta di documento finale nel corso della prossima seduta. Sergio GAMBINI (DS-U) ritiene opportuno che la proposta di documento finale predisposta dai relatori possa essere quanto prima portata a conoscenza di tutti i rappresentanti dei gruppi, anche prima della prossima seduta. Si potrebbe in questo modo approfondirne adeguatamente i contenuti, in vista della formulazione di eventuali contributi alla sua stesura prima della sua formalizzazione da parte dei relatori. Marco AIRAGHI (AN) concorda con la proposta del deputato Gambini. Giacomo STUCCHI, presidente e relatore per la XIV Commissione, si riserva di sottoporre la proposta del deputato Gambini al collega D’Agrò, ferma da parte sua ogni disponibilità ad accoglierla. Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta. La seduta termina alle 14.40. Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 30 — Commissione I I COMMISSIONE PERMANENTE (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) S O M M A R I O SEDE REFERENTE: Norme in favore dei familiari superstiti degli aviatori italiani vittime dell’eccidio di Kindu. C. 5692 Boato (Seguito dell’esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 ALLEGATO 1 (Emendamenti) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 COMITATO PERMANENTE PER I PARERI: Riforma delle esecuzioni mobiliari. Nuovo testo C. 6232 Kessler (Parere alla II Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 ALLEGATO 2 (Parere approvato) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 AVVERTENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 SEDE REFERENTE Mercoledı̀ 18 gennaio 2006. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l’interno, Michele Saponara. La seduta comincia alle 14.10. Norme in favore dei familiari superstiti degli aviatori italiani vittime dell’eccidio di Kindu. C. 5692 Boato. (Seguito dell’esame e rinvio). La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 novembre 2005. Donato BRUNO, presidente, ricorda che, con riferimento alla proposta di legge in titolo, i rappresentanti di tutti i gruppi in Commissione hanno convenuto di proporre il trasferimento in sede legislativa, sul quale, con lettera del Ministro per i rapporti con il Parlamento del 13 gennaio 2006, ha espresso l’assenso anche il Governo. Avverte quindi che è testé pervenuta alla Commissione la relazione tecnica del Governo e che, sulla base di tale documento, il relatore ha presentato l’emendamento 2.1, interamente sostitutivo della clausola di copertura finanziaria del provvedimento (vedi allegato 1). Giuseppe COSSIGA (FI), relatore, raccomanda l’approvazione del suo emendamento 2.1. Il Sottosegretario Michele SAPONARA esprime parere favorevole sull’emendamento 2.1 del relatore. La Commissione approva mento 2.1 del relatore. l’emenda- Donato BRUNO, presidente, avverte che il testo della proposta di legge, come risultante a seguito dell’approvazione dell’emendamento 2.1 del relatore, sarà trasmesso alla V Commissione (Bilancio), già Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — all’uopo convocata, ai fini dell’espressione del prescritto parere, che costituisce l’ultimo requisito ai fini di poter procedere al perfezionamento della procedura di trasferimento del provvedimento in sede legislativa. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta. La seduta termina alle 14.15. COMITATO PERMANENTE PER I PARERI Mercoledı̀ 18 gennaio 2006. — Presidenza del presidente Pierantonio ZANETTIN. La seduta comincia alle 19.50. Riforma delle esecuzioni mobiliari. Nuovo testo C. 6232 Kessler. (Parere alla II Commissione). (Esame e conclusione – Parere favorevole). Il Comitato inizia l’esame. Pierantonio ZANETTIN (FI), presidente e relatore, illustra i contenuti del nuovo testo della proposta di legge all’esame del Comitato, facendo presente che le disposizioni dallo stesso recate appaiono riconducibili alla materia « giurisdizione e 31 Commissione I — norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa », riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione. Ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, propone di esprimere parere favorevole. Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere favorevole del relatore (vedi allegato 2). La seduta termina alle 19.55. AVVERTENZA I seguenti punti all’ordine del giorno non sono stati trattati: SEDE REFERENTE Decreto-legge 4/2006: Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione. C. 6259 Governo. ATTI DEL GOVERNO Schema di decreto legislativo recante ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria. Atto n. 578. Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 32 Commissione I — ALLEGATO 1 Norme in favore dei familiari superstiti degli aviatori italiani vittime dell’eccidio di Kindu. (C. 5692 Boato). EMENDAMENTI Sostituire l’articolo 2 con il seguente: ART. 2. (Copertura finanziaria). 1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato complessivamente in 3.570.226 euro per l’anno 2006, in 416.389 euro per l’anno 2007 e in euro 487.870 a decorrere dall’anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008 nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto ad euro 3.570.226 per l’anno 2006, l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno e, quanto a euro 416.389 per l’anno 2007 e ad euro 487.870 a decorrere dall’anno 2008, l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell’attuazione delle disposizioni della presente legge, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978. 3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 2.1. Il relatore. Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 33 Commissione I — ALLEGATO 2 Riforma delle esecuzioni mobiliari (nuovo testo C. 6232 Kessler). PARERE APPROVATO Il Comitato permanente per i pareri, esaminato il testo della proposta di legge C. 6232 Kessler, recante « Riforma delle esecuzioni mobiliari », ritenuto che le disposizioni dalla stessa recate appaiono riconducibili alla materia « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa », riservata alla potestà le- gislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione, ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, esprime PARERE FAVOREVOLE Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 34 — Commissione II II COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia) S O M M A R I O SEDE CONSULTIVA: Decreto-legge 4/2006: Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione. C. 6259 Governo (Parere alla I Commissione) (Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Non sequestrabilità delle opere d’arte prestate all’Italia. Ulteriore nuovo testo C. 2811 Selva (Parere alla VII Commissione) (Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole) . . . 35 ALLEGATO 2 (Parere alternativo approvato dalla Commissione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Decreto-legge 3/2006: Attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche. C. 6258 Governo (Parere alle Commissioni X e XII) (Esame e conclusione – Parere favorevole) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Testo unico delle norme nazionali di attuazione del regolamento comunitario concernente l’OCM del mercato del vino. Testo unificato C. 31 Collavini e C. 2743 Preda (Parere alla XIII Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 SEDE REFERENTE: Norme sull’istituzione del luogo elettivo di nascita. C. 5795, approvata dal Senato, C. 3223 Osvaldo Napoli, C. 4801 Nuvoli, C. 5625 Milanese e C. 5898 Perrotta (Seguito dell’esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Norme in materia di esercizio dell’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità. C. 1503 Innocenti (Esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Disposizioni in materia di iscrizione nel registro dei revisori contabili. C. 109 Detomas, C. 470 Contento, C. 3872 Castellani e C. 5030 Milioto (Esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 AVVERTENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 SEDE CONSULTIVA Mercoledı̀ 18 gennaio 2006. — Presidenza del vicepresidente Nino MORMINO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Pasquale Giuliano. La seduta comincia alle 14.20. Decreto-legge 4/2006: Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione. C. 6259 Governo. (Parere alla I Commissione). (Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni). La Commissione prosegue l’esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 17 gennaio 2006. Nino MORMINO, presidente, avverte che il relatore ha presentato una proposta di parere (vedi allegato 1), che pone pertanto in votazione. Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 35 — Commissione II La Commissione approva la proposta di parere del relatore. alternativa presentata dal deputato Cola, mentre, se risulterà respinta, sarà messa in votazione la proposta alternativa. Non sequestrabilità delle opere d’arte prestate all’Italia. Ulteriore nuovo testo C. 2811 Selva. (Parere alla VII Commissione). La Commissione respinge la proposta di parere del relatore. (Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole). La Commissione provvedimento. inizia l’esame del Nino MORMINO, presidente, ricorda che nella seduta di ieri ha dato conto di una nota illustrativa del provvedimento, trasmessa dal relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta. Ricorda che il relatore, onorevole Fanfani, ha presentato una proposta di parere (vedi Bollettino delle giunte e delle Commissioni parlamentari del 17 gennaio 2006). Avverte che è stata presentata una proposta di parere alternativo da parte del deputato Cola (vedi allegato 2). Gian Franco ANEDDA (AN) condivide il contenuto della proposta alternativa di parere presentata dal deputato Cola, diretta ad esprimere un parere favorevole sul provvedimento in esame. Osserva infatti che il nuovo testo elaborato dalla Commissione consente di superare i problemi sul testo che avevano indotto la Commissione giustizia ad esprimere un parere contrario lo scorso 11 novembre 2004. Sottolinea infine di condividere la finalità sottesa al provvedimento, che è quella di consentire l’esposizione in Italia di opere d’arte di grande importanza senza esporre il nostro Paese al rischio di contenziosi internazionali con altri Paesi che ne potrebbero reclamare la titolarità. Nino MORMINO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, pone quindi in votazione la proposta di parere del relatore, avvertendo che, se questa risulterà approvata, sarà preclusa la proposta Nino MORMINO, presidente, pone in votazione la proposta alternativa di parere presentata dal deputato Cola. La Commissione approva la proposta alternativa di parere presentata dal deputato Cola. Decreto-legge 3/2006: Attuazione della direttiva 98/ 44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche. C. 6258 Governo. (Parere alle Commissioni X e XII). (Esame e conclusione – Parere favorevole). La Commissione provvedimento. inizia l’esame del Francesco BONITO (DS-U), relatore, ricorda che il provvedimento in esame trova una sostanziale corrispondenza con il contenuto della delega al Governo in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, di cui all’atto C. 2031-ter, sul quale la Commissione giustizia aveva già espresso il 10 luglio 2002 un parere favorevole con osservazioni ed una condizione. Il provvedimento in esame origina dallo stralcio dell’articolo 6 dal disegno di legge n. 2031, recante disposizioni per favorire l’iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza, ed è diretto a recepire nel nostro ordinamento giuridico la direttiva del europea n. 44 del 1998 con la quale gli Stati membri si sono impegnati ad individuare puntuali disposizioni di diritto interno volte a tutelare le invenzioni biotecnologiche, nel rispetto degli obblighi internazionali sottoscritti. Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — La condizione contenuta nel parere riguardava la necessità di prevedere il principio generale in base al quale la violazione dei divieti posti comportasse sempre la nullità dei relativi atti giuridici e delle conseguenti operazioni negoziali. L’articolo 7 del decreto-legge in esame stabilisce che gli atti giuridici e le operazioni negoziali compiuti in violazione dei divieti previsti dal presente decreto sono nulli. Propone pertanto l’espressione di un parere favorevole. La Commissione approva la proposta di parere del relatore. Testo unico delle norme nazionali di attuazione del regolamento comunitario concernente l’OCM del mercato del vino. Testo unificato C. 31 Collavini e C. 2743 Preda. (Parere alla XIII Commissione). (Esame e conclusione – Parere favorevole). La Commissione provvedimento. inizia l’esame del Italico PERLINI (FI), relatore, osserva che la Commissione giustizia è chiamata esprimere un nuovo parere sul testo in esame a seguito degli emendamenti approvati dalla XIII Commissione in sede legislativa. Rileva che è stata rispettata la condizione, contenuta nel parere originario, di individuare con estremo rigore le condotte vietate, evitando altresı̀ di far coincidere sanzioni in corrispondenza di mere descrizioni. Propone pertanto l’espressione di un parere favorevole. La Commissione approva la proposta di parere del relatore. La seduta termina alle 14.30. 36 Commissione II — SEDE REFERENTE Mercoledı̀ 18 gennaio 2006. — Presidenza del vicepresidente Nino MORMINO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Pasquale Giuliano. La seduta comincia alle 14.30. Norme sull’istituzione del luogo elettivo di nascita. C. 5795, approvata dal Senato, C. 3223 Osvaldo Napoli, C. 4801 Nuvoli, C. 5625 Milanese e C. 5898 Perrotta. (Seguito dell’esame e rinvio). La Commissione prosegue l’esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell’11 gennaio 2006. Nino MORMINO, presidente, ricorda che nella seduta dell’11 gennaio 2006 la Commissione ha adottato come testo base la proposta di legge C. 5795, approvata dal Senato, e che era stato fissato il termine per la presentazione degli emendamenti per le ore 10 di martedı̀ 17 gennaio 2006. Avverte che, non essendo stati presentati emendamenti, il testo sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l’espressione del prescritto parere. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta. Norme in materia di esercizio dell’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità. C. 1503 Innocenti. (Esame e rinvio). La Commissione inizia provvedimento in oggetto. l’esame del Nino MORMINO, presidente, sostituendo il relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta, osserva che la proposta di legge in esame consta di un solo Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — articolo ed è diretta a consentire l’esercizio dell’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità a quei soggetti ai quali tale facoltà è stata preclusa per effetto della vigenza delle disposizioni di cui agli articoli 271 e 274 del codice civile, nel testo precedente all’entrata in vigore della legge 19 maggio 1975, n. 151, recante « Riforma del diritto di famiglia », che ne ha disposto l’abrogazione. Data la situazione particolare sanata dalla proposta in esame, ricorda i principali passaggi. Con la sentenza n. 7 del 7 febbraio 1963, la Corte Costituzionale aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 123 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile (approvate con regio decreto 30 marzo, 1942, n. 318), nella parte in cui stabiliva che l’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità potesse essere proposta, dai figli naturali nati prima del 1o luglio 1939, solo qualora ricorressero le condizioni stabilite dall’articolo 189 del codice civile del 1865 (ratto o stupro violento): era stato escluso, quindi, che i soggetti nati in tale data potessero esercitare l’azione citata sulla base delle (più ampie) condizioni previste all’articolo 269 del codice civile del 1942. Tale disposizione era stata quindi ritenuta in contrasto con il principio di eguaglianza di cui all’articolo 3 della Costituzione, tanto più che il precedente articolo 122 delle disposizioni transitorie citate stabiliva espressamente che al riconoscimento dei figli naturali nati prima del 1o luglio 1939 si applicassero le disposizioni del nuovo codice e che il riconoscimento compiuto precedentemente, fuori dai casi in cui sarebbe stato ammesso secondo le leggi anteriori ma sulla base delle condizioni prescritte dal codice del 1942, non poteva essere annullato. La pronuncia della Corte, tuttavia, non aveva raggiunto in concreto il suo obiettivo poiché non toccava l’articolo 271 del codice civile che, nel testo precedente alla riforma del diritto di famiglia di cui alla legge 19 maggio 1975, n. 151, che ne ha 37 — Commissione II disposto l’abrogazione, prevedeva, tra l’altro, che l’azione per la dichiarazione giudiziale della paternità naturale potesse essere promossa dal figlio entro i due anni dal raggiungimento della maggiore età. All’epoca della sentenza della Corte (febbraio 1963), tuttavia, i soggetti nati prima del 1o luglio 1939 avevano superato da più di due anni la maggiore età (allora fissata a ventuno anni) e quindi, pure abilitati, sul piano sostanziale ad esercitare l’azione ai sensi dell’articolo 269 del codice vigente, venivano ad essere privi, sul piano formale, della relativa legittimazione processuale. Allorché, quindi, alcuni di essi agirono in giudizio, si videro opporre una sentenza di rigetto per improponibilità dell’azione. Tale stato di cose non sfuggı̀ al legislatore che, con la legge 1971 n. 1047 (proroga dei termini per la dichiarazione di paternità e modificazione dell’articolo 274 del codice civile) dispose la riapertura dei termini per l’esercizio dell’azione di dichiarazione giudiziale di paternità. Nonostante questo intervento legislativo, tuttavia, non tutti i soggetti nati prima del 1o luglio 1939 poterono esercitare l’azione citata; infatti quelli che avevano già esercitato la relativa facoltà nel periodo di tempo compreso tra la sentenza della Corte costituzionale (7 febbraio 1963) e la legge n. 1047 del 1971 sopracitata, si videro opporre il giudicato formatosi sull’improponibilità dell’azione ai sensi del previgente articolo 271 del codice, giudicato che fu ritenuto dalla Corte di cassazione di natura sostanziale e non formale, con conseguente reiezione delle nuove istanze presentate. Questa situazione venne a determinare un’ulteriore ingiustificata disparità di trattamento tra i soggetti nati prima del 1o luglio 1939 che, in seguito alla sentenza della Corte costituzionale, avessero esercitato l’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e quelli che, fino a quel momento, non avevano agito in giudizio. La proposta di legge in esame, quindi, mira a sanare la situazione sopra ricordata consentendo l’esercizio dell’azione Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — anche nei casi in cui sia intervenuta sentenza definitiva sull’improponibilità della stessa sulla base delle disposizioni dell’articolo 271 del codice civile (ora abrogato) nel testo precedente all’entrata in vigore della legge 19 maggio 1975, n. 151, recante « Riforma del diritto di famiglia ». Si tratta quindi di un caso in cui una legge, allo scopo di assicurare il rispetto del principio di eguaglianza, dando seguito alle statuizioni della sentenza n. 7 del 7 febbraio 1963 della Corte costituzionale, interviene per consentire l’esercizio dell’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità a soggetti che irragionevolmente erano rimasti privati da tale facoltà, a causa del passaggio in giudicato di sentenze di rigetto fondate su una normativa (articolo 271 del codice civile) oggi non più in vigore. Va segnalato tuttavia che pur essendo giustificata dall’esigenza di eliminare un’indubbia ed irragionevole disparità di trattamento la disposizione in esame, allo scopo di riaprire i termini per l’esercizio dell’azione, interviene su sentenze passate in giudicato che negano la possibilità di far valere la relativa istanza a causa della sussistenza delle limitazioni di cui al citato articolo 271, oggi abrogato. Si può richiamare a questo riguardo il contenuto della pronunzia del Consiglio di Stato in adunanza plenaria (21 febbraio 1994, n. 4). Secondo quel Consesso, la retroattività delle norme legislative, specialmente nel delicato settore della c.d. interpretazione legislativa autentica, incontra limiti nelle singole disposizioni costituzionali e nei fondamentali principi dell’ordinamento. Alla stregua di ciò, un sicuro limite alla retroattività è costituito dalla sentenza passata in cosa giudicata. La garanzia costituzionale della tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi (articolo 24 e 113 Cost.) non riguarda, infatti, il solo diritto di adire il giudice, ma comprende anche e soprattutto il diritto di ottenere dal giudice una statuizione definitiva e immutabile, l’unica realmente satisfattiva della pretesa fatta valere dal ricorrente. 38 — Commissione II Peraltro, nel quadro della divisione dei poteri dello Stato, in ossequio al precetto costituzionale che riserva alla magistratura una sfera di azione autonoma e indipendente da ogni altro potere (articolo 104 Cost.), emerge che, come la magistratura non può sovrapporsi al Parlamento abrogando o modificando erga omnes le norme da esso poste, ugualmente il Parlamento non può sovrapporsi alla Magistratura modificando ex post singole situazioni già definite dal giudice e coperte dall’autorità del giudicato. Ne deriva che l’immutabilità del giudicato non può cedere di fronte a norme sopravvenute aventi efficacia retroattiva. In caso contrario, sarebbe consentito al legislatore vanificare in ogni momento la funzione propria della magistratura, di cui al Titolo IV della Costituzione), rendendo aleatoria, sia pure attraverso lo strumento dell’interpretazione autentica, quella tutela giurisdizionale che costituisce un fondamentale diritto assicurato al singolo dalla Costituzione; tutela che non può dirsi tale se non è completa (articoli 24 e 113 Cost.) e indipendente dall’ingerenza di ogni altro potere (articoli 101 e 104 della Costituzione). Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta. Disposizioni in materia di iscrizione nel registro dei revisori contabili. C. 109 Detomas, C. 470 Contento, C. 3872 Castellani e C. 5030 Milioto. (Esame e rinvio). La Commissione inizia provvedimento in oggetto. l’esame del Nino MORMINO, presidente, sostituendo il relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta, osserva che le proposte in esame rispondono tutte alla medesima finalità, ossia a permettere lo svolgimento della professione di revisore contabile a quei professionisti che, in base Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — alla legge n. 132 del 1997 o per le lungaggini della fase di attuazione della stessa legge, non avrebbero titolo per lo svolgimento dell’attività di controllo legale dei conti. Ricorda che l’articolo 6, comma 2, della citata legge n. 132 ha esonerato dall’esame per l’iscrizione nel registro dei revisori contabili quei professionisti che, alla data di entrata in vigore della legge (22 maggio 1997), fossero iscritti o avessero acquisito il diritto di essere iscritti nell’albo professionale dei dottori commercialisti o nell’albo professionale dei ragionieri e periti commerciali. Come accennato, tale previsione ha però impedito l’iscrizione ex-lege al registro a coloro la cui sessione d’esame di abilitazione, a tale data, era ancora in corso. Le proposte di legge C. 109 (Detomas), C. 3872 (Castellani ed altri) e C. 5030 (Milito e Craxi) intendono garantire l’esonero dall’esame e quindi l’iscrizione di diritto nel registro dei revisori contabili anche ai professionisti che, alla data del 22 maggio 1997, avevano la sessione di esame di abilitazione ancora in corso. Successivamente, è però intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 35 del 2004, che ha dichiarato l’illegittimità del comma 2 dell’articolo 6 della legge n. 132 del 1997 ed in base alla quale anche tali professionisti hanno potuto chiedere l’iscrizione di diritto nel registro dei revisori contabili. In definitiva, le proposte di legge in esame introdurrebbero nell’ordinamento una disposizione già recepita a seguito della decisione della Consulta. La proposta di legge C. 470 intende, invece, porre rimedio alla situazione di grave ritardo nella pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’elenco dei soggetti esonerati dall’esame per l’accesso al registro dei revisori, ai sensi del citato articolo 6, comma 2, della legge n. 132 del 1997. L’articolo 1 del provvedimento prevede, cosı̀, da parte dei professionisti - e fino alla data di pubblicazione ricordata - ai fini del requisito del possesso del titolo di revisore per far parte di collegio sindacale, 39 — Commissione II ai sensi dell’articolo 2397 del codice civile, una autocertificazione dei requisiti di onorabilità richiesti per l’iscrizione nel registro dall’articolo 8 della legge n. 88 del 1992, ovvero una autocertificazione della presentazione, nei termini di legge, della domanda di esonero dall’esame per l’iscrizione nel registro dei revisori contabili ai sensi dell’articolo 6, comma 2, della legge n. 132 del 1997. Tali autocertificazioni conserverebbero validità fino alla pubblicazione degli elenchi L’articolo 2 è relativo all’entrata in vigore del provvedimento, prescrivendo che essa avvenga il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta. La seduta termina alle 14.40. AVVERTENZA I seguenti punti all’ordine del giorno non sono stati trattati: SEDE CONSULTIVA Norme per la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche di interesse artistico e degli antichi mestieri. (C. 3226 Mazzocchi ed abb.). Regolarizzazione di versamenti dei contributi e dei premi previdenziali e assistenziali obbligatori. (C. 4392 Drago ed abb.). SEDE REFERENTE Disposizioni in materia di comunicazione dell’inizio delle indagini. (C. 1815 Pecorella). Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — Riforma delle esecuzioni mobiliari. (C. 6232 Kessler). Disposizioni in materia di reati di violenza sessuale. (C. 1241 Pisapia, C. 1332 Angela Napoli, C. 5942 Gibelli e C. 6204 Carlucci). 40 — Commissione II Disposizioni in materia di incompatibilità dell’esercizio della professione di avvocato per i pubblici dipendenti. (C. 5943 Mazzoni). Disposizioni in materia di adozioni. (C. 5701 Burani Procaccini e C. 5724 Bolognesi). Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 41 — Commissione II ALLEGATO 1 Decreto-legge 4/2006: Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione. (C. 6259 Governo). PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE La Commissione Giustizia, esaminato il disegno di legge in oggetto, considerato che: i commi 1 e 2 dell’articolo 22 del decreto-legge prevedono che per il conferimento delle funzioni semidirettive il Consiglio superiore della magistratura debba valutare anche lo svolgimento da parte dei magistrati ordinari, per almeno due anni, di taluni incarichi dirigenziali di livello apicale presso la pubblica amministrazione; nel condividere la finalità sottesa alla disposizione citata, emergono tuttavia forti perplessità sia per la limitazione della valutazione dei predetti incarichi dirigenziali al solo Consiglio superiore della magistratura sia per la previsione di un limite temporale minimo, pari a due anni, quale requisito per la valutabilità degli incarichi medesimi; la mancata previsione della valutazione dei predetti incarichi dirigenziali da parte della commissione di concorso non è coerente con i principi dettati dalla legge di riforma dell’ordinamento giudiziario, secondo cui, ai fini del conferimento di incarichi semidirettivi e direttivi, la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura è conseguente ad una previa valutazione compiuta da un’apposita commissione di concorso; appare irragionevole la previsione di un periodo minimo di due anni di espletamento delle funzioni dirigenziali apicali presso la pubblica amministrazione ai fini della loro sottoposizione a valutazione, in quanto potrebbe tradursi in una alterazione del rapporto dialettico tra il soggetto da valutare e l’organo politico, considerato che a quest’ultimo spetta ogni decisione in ordine alla durata dell’incarico apicale; qualora si ritenesse comunque opportuno mantenere un limite temporale , sarebbe più congruo prevedere la possibilità di sottoporre a valutazione incarichi dirigenziali di durata pari a cinque anni, corrispondente alla quella ordinaria della legislatura; il comma 3 dello stesso articolo 22 suscita gravi perplessità nella parte in cui prevede, limitatamente ai magistrati componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura in scadenza nel periodo previsto per l’esercizio delle deleghe di cui alla legge di riforma dell’ordinamento giudiziario, che i medesimi, alla cessazione dell’incarico, possano, in alternativa al loro ricollocamento in ruolo nell’ufficio di provenienza, chiedere di essere ricollocati in altro posto libero per il quale non sia stata avviata la procedura di copertura, senza distinzione di funzioni, ma con esclusione di qualunque incarico direttivo e tenuto conto dell’anzianità di servizio; la predetta norma rischia di creare una situazione di favore per taluni soggetti, ai quali solo verrebbe consentito l’esercizio della predetta opzione per altro posto libero diverso dall’ufficio di provenienza, mentre per il futuro continuerebbe ad applicarsi, al momento della cessazione dalla carica, la disciplina vigente, dettata Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — dal secondo comma dell’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, come modificato dall’articolo 13 della legge 28 marzo 2002, n. 44, che prevede il rientro in ruolo, nella sede di provenienza e nelle funzioni precedentemente esercitate; in materia di ricollocamento in ruolo dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura la legge di riforma dell’ordinamento ha previsto meccanismi trasparenti che verrebbero pregiudicati da quanto previsto dalla prima parte del comma 3 dell’articolo 22 del decreto-legge; esprime PARERE FAVOREVOLE 42 — Commissione II con le seguenti condizioni: a) all’articolo 22, al comma 1, sia prevista, ai fini del conferimento delle funzioni semidirettive e direttive previste dall’articolo 2, comma 1, lettera h), numeri da 7) a 16), e lettera i), numeri 1) e 2), della legge 25 luglio 2005, n. 150,, anche l’obbligo della valutazione del giudizio effettuato sul candidato da parte della apposita commissione di concorso prevista dalla legge delega di riforma dell’ordinamento giudiziario, eliminando la previsione di un limite temporale minimo quale requisito per la valutabilità degli incarichi medesimi ovvero portandolo da due a cinque anni,; b) all’articolo 22, al comma 3, siano soppressi i primi due periodi. Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 43 Commissione II — ALLEGATO 2 Non sequestrabilità delle opere d’arte prestate all’Italia. (Ulteriore nuovo testo C. 2811 Selva). PARERE ALTERNATIVO APPROVATO DALLA COMMISSIONE La Commissione Giustizia, esaminato l’ulteriore nuovo testo della proposta di legge C. 2811 in materia di non sequestrabilità delle opere d’arte prestate all’Italia, come risultante dagli emendamenti approvati dalla VII Commissione; osservato che il nuovo testo trova applicazione nelle ipotesi marginali in cui alle opere d’arte prestate all’Italia al fine di esporre in Italia opere d’arte ed altri beni di rilevante interesse culturale non si applichi quanto disposto dalle convenzioni e dagli accordi internazionali e dalla normativa comunitaria vigente; rilevato che rispetto al testo sul quale la Commissione si è già espressa, il nuovo testo apporta significative modifiche migliorative, che rispondono adeguatamente ai rilievi formulati nel parere contrario espresso dalla Commissione Giustizia, in data 11 novembre 2004, su un precedente testo della proposta di legge C. 2811; richiamati, in particolare, i commi 3 e 4 dell’articolo 1, introdotti dalla Commissione di merito nell’ulteriore nuovo testo, che limitano ulteriormente la portata applicativa delle deroghe ai principi generali di natura sostanziale e procedurale del diritto civile e penale in materia di sequestro, in quanto escludono che queste operino nel caso che i beni costituiscano corpo di reato commesso in Italia e prevedono che i procedimenti giudiziari concernenti la proprietà o il possesso dei beni stranieri esposti in Italia, fatto salvo il divieto di sequestrabilità, proseguono secondo le ordinarie procedure, restando ferma la possibilità di procedere alla confisca dei beni in caso di sentenza non più soggetta a impugnazione; esprime PARERE FAVOREVOLE Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 44 — Commissione III III COMMISSIONE PERMANENTE (Affari esteri e comunitari) S O M M A R I O UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 44 INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA: 5-05095 Cima e Folena: Elezioni presidenziali in Bielorussia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 ALLEGATO 1 (Testo della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 5-05096 Zacchera e Landi di Chiavenna: Posizione del Governo italiano sulla produzione di energia atomica da parte dell’Iran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 ALLEGATO 2 (Testo della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI Mercoledı̀ 18 gennaio 2006. anche tramite la trasmissione attraverso l’impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l’attivazione del circuito. L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.40. Laura CIMA (Misto-VU) illustra l’interrogazione in titolo. INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA Il sottosegretario Giuseppe DRAGO risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1). Mercoledı̀ 18 gennaio 2006. — Presidenza del presidente Gustavo SELVA. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli Affari esteri, Giuseppe Drago. La seduta comincia alle 14.40. 5-05095 Cima e Folena: Elezioni presidenziali in Bielorussia. Gustavo SELVA, presidente, ricorda che, ai sensi dell’articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata Laura CIMA (Misto-VU) replicando, si dichiara soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, apprezzando l’impegno del Governo ad inviare una delegazione di osservatori italiani nell’ambito di un’eventuale missione di monitoraggio elettorale dell’OSCE, in occasione delle prossime elezioni presidenziali bielorusse. Tuttavia, chiede al Governo di impegnarsi maggiormente affinché l’Unione europea svolga un ruolo più efficace a difesa delle libertà democratiche in Bielorussia, in vista delle elezioni, considerato che sinora la Commissione europea non ha saputo garantire a sufficienza il suo ap- Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — poggio alla libera espressione dell’opposizione politica bielorussa, anche attraverso il finanziamento di media indipendenti, secondo quanto ha avuto modo di lamentare recentemente anche uno dei rappresentanti delle forze di opposizione del Paese. 5-05096 Zacchera e Landi di Chiavenna: Posizione del Governo italiano sulla produzione di energia atomica da parte dell’Iran. Marco ZACCHERA (AN) illustra l’interrogazione in titolo. Il sottosegretario Giuseppe DRAGO risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2). Marco ZACCHERA (AN) replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, pur rilevando che sarebbe necessaria un’azione decisamente più concreta nei confronti dell’Iran e del suo programma di produzione di energia atomica. 45 — Commissione III L’evoluzione della posizione iraniana in relazione al programma nucleare in atto rappresenta infatti un grave pericolo per la comunità internazionale, che non può essere in alcun modo sottovalutato dall’Unione europea e dal nostro Paese, anche in considerazione del delicato ruolo strategico dell’Iran in Medioriente e dei suoi rapporti bilaterali con l’Italia. Dovendo amaramente prendere atto del fatto che tutte le assicurazioni fornite dalla parte iraniana in merito al carattere pacifico del suo programma nucleare appaiono smentite da fatti oggettivi, ribadisce il proprio giudizio per il quale, in questo contesto, l’Iran costituisce un elemento fortemente destabilizzante nel quadro mediorientale, rispetto al quale è necessario che la comunità internazionale e il Governo italiano in particolare non abbassino mai il livello di guardia. Gustavo SELVA, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del giorno. La seduta termina alle 14.55. Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 46 — Commissione III ALLEGATO 1 Interrogazione n. 5-05095 Cima e Folena: Elezioni presidenziali in Bielorussia. TESTO DELLA RISPOSTA Con riferimento alla situazione dei diritti umani in Bielorussia, in occasione del « Consiglio Affari Generali e Relazioni Esterne » del 7 novembre 2005 le relazioni della UE con Minsk hanno costituito l’oggetto di un dibattito approfondito. Il testo di conclusioni adottato – complessivamente equilibrato – esprime profonda preoccupazione per il deterioramento della situazione dei diritti dell’uomo e delle libertà politiche, con particolare riguardo alle vessazioni nei confronti dei partiti politici, dei mezzi di comunicazione indipendenti e delle ONG, nonché per la riluttanza nel condurre indagini indipendenti sulla scomparsa di importanti esponenti dell’opposizione al Presidente Lukashenko. È stata inoltre sottolineata l’intenzione della UE di contribuire al miglioramento della situazione attraverso il dialogo e programmi specifici, mentre il ricorso ad eventuali nuove misure sanzionatorie è legato in prospettiva alle risultanze del monitoraggio sugli sviluppi nel paese. Il Consiglio, sottolineando il diritto sovrano del popolo bielorusso di decidere il proprio futuro democraticamente, ha auspicato con forza che il prossimo processo elettorale possa svolgersi nel rispetto delle norme internazionali e degli impegni assunti dalla Bielorussia nell’ambito dell’OSCE e delle Nazioni Unite. Tale linea è stata confermata sia da una Dichiarazione adottata dalla Presidenza britannica della UE il 6 dicembre 2005, sia in occasione di un più recente incontro tra i Direttori Politici UE e l’Assistant Secretary americano per i paesi europei Fried. Dall’incontro è emersa la comune volontà di non isolare il paese e di sviluppare una strategia di lunga durata imperniata sul sostegno alla società civile. Unione Europea e Stati Uniti dovrebbero svolgere nelle prossime settimane un passo congiunto a Minsk, con cui si chiederanno misure concrete a favore dei valori democratici e dello stato di diritto come presupposto per cominciare ad instaurare con il paese relazioni più strette e profonde. I Ministri degli Esteri UE dovrebbero tornare a discutere della situazione in Bielorussia in occasione del prossimo CAGRE del 30 gennaio. Anche nel corso dei lavori della 61a Commissione dei Diritti Umani di Ginevra della primavera scorsa è stata adottata una risoluzione sulla situazione dei diritti umani in Bielorussia con la quale si è manifestata in particolare profonda insoddisfazione per lo svolgimento delle due consultazioni elettorali del 2004, che, come denunciato anche dall’OSCE, non hanno soddisfatto gli standard minimi internazionali affinché potesse parlarsi di elezioni libere e democratiche. L’Italia sostiene pienamente l’invito rivolto dalla Comunità Internazionale a Minsk per una piena collaborazione con gli organismi internazionali, governativi e non, deputati alla salvaguardia dei diritti umani al fine di consentire il pieno svolgimento delle attività democratiche attraverso il rilascio dei detenuti politici e il rispetto delle libertà di assemblea e asso- Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — ciazione. Il Ministero degli Esteri, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, intende inoltre garantire la partecipazione ad un’eventuale missione di monitoraggio elettorale dell’OSCE/ODIHR in occasione delle prossime elezioni presidenziali bielorusse, mettendo a disposizione un 47 — Commissione III gruppo di osservatori italiani. Ad oggi, non è tuttavia dato sapere se l’OSCE/ODIHR potrà organizzare una missione di monitoraggio elettorale, non avendo la Bielorussia ancora rivolto il necessario invito, cosi come previsto dalla Carta di Copenaghen del 1990. Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 48 — Commissione III ALLEGATO 2 Interrogazione n. 5-05096 Zacchera e Landi di Chiavenna: Posizione del Governo italiano sulla produzione di energia atomica da parte dell’Iran. TESTO DELLA RISPOSTA Il Governo italiano ha sempre ritenuto inaccettabile la prospettiva che l’Iran si dotasse di armi nucleari. L’ampiezza del programma nucleare iraniano, la sua portata, le modalità del suo sviluppo – per lungo tempo sottratte ai controlli dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA) – hanno suscitato viva preoccupazione nella comunità internazionale: spetta ora agli iraniani ristabilire un clima di fiducia. L’Italia si è adoperata fin dall’inizio e con coerenza per la ricerca di una soluzione negoziata a tale problema nell’ambito del G8, dell’Unione Europea, della stessa Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica, a garanzia della finalità pacifica del programma nucleare iraniano. In particolare il Governo considera le relazioni con l’Iran un elemento qualificante della politica estera dell’Unione Europea, ed in tal senso abbiamo sostenuto il coinvolgimento diretto dell’Alto Rappresentante Solana nel negoziato nucleare con l’Iran. Si è inoltre adoperato per mantenere una stretta coesione tra i Paesi membri dell’UE per far fronte ai rischi di proliferazione che il programma nucleare iraniano comporta. La nostra azione si è sviluppata attivamente anche in seno all’AIEA, appoggiando le attività di verifica condotte dal Direttore Generale, El Baradei, e sostenendo la necessità che l’Agenzia sia dotata di strumenti sempre più efficaci per portare a termine i propri compiti di controllo. La fase attuale è resa ancora più difficile dalla decisione iraniana di riprendere alcune attività nucleari sospese, sfidando le decisioni dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica. A fronte di questa decisione di Teheran sarà necessario rafforzare ulteriormente l’unitarietà di intenti all’interno della comunità internazionale attraverso l’uso più coordinato ed incisivo di tutti gli strumenti diplomatici e multilaterali a disposizione. L’azione italiana prosegue in stretta consultazione con i principali partners europei, gli altri membri del G8, la Presidenza austriaca dell’Unione Europea, nonché con il Direttore Generale dell’AIEA. La posizione italiana nei confronti della questione nucleare iraniana è d’altra parte coerente con l’impegno del nostro Paese nel sostegno al sistema globale di non proliferazione incentrato sul Trattato di Non Proliferazione Nucleare (TNP). La lotta alla diffusione delle armi di distruzione di massa rappresenta una priorità della nostra politica estera: in questa ottica, per superare la fase di stallo nel dibattito sulla non proliferazione ed il disarmo seguito agli scarsi risultati della Conferenza di Riesame del TNP del maggio scorso, l’Italia si è fatta promotrice dell’adozione di iniziative concrete per rafforzare l’autorità dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica nella sua attività di controllo del rispetto degli ob- Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — blighi internazionali di non proliferazione, promuovendo l’adozione generalizzata dei protocolli aggiuntivi dell’AIEA. Nello stesso tempo, l’Italia ha intrapreso numerose iniziative, anche organizzando dei seminari tematici di approfondimento, nei confronti dei nostri partners europei per elevare il profilo dell’Unione Europea nel campo della non proliferazione e del disarmo e renderla un attore 49 — Commissione III più incisivo anche in questo importante ambito della politica internazionale. Ciò è avvenuto in linea di continuità con l’azione sviluppata dalla Presidenza italiana del 2003, che ha condotto l’Unione Europea ad adottare una Strategia ad hoc che l’ha resa uno dei principali protagonisti internazionali della lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa. Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 50 — Commissione IV IV COMMISSIONE PERMANENTE (Difesa) S O M M A R I O AVVERTENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mercoledı̀ 18 gennaio 2006. AVVERTENZA Il seguente punto all’ordine del giorno non è stato trattato: UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 50 Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 51 — Commissione V V COMMISSIONE PERMANENTE (Bilancio, tesoro e programmazione) S O M M A R I O SEDE CONSULTIVA: Riordino dei ruoli dell’Arma dei carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di finanza e Polizia penitenziaria. C. 3437-A (Parere all’Assemblea) (Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ai sensi dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione – Parere su emendamenti) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 SEDE CONSULTIVA: Ratifica Accordo quadro Italia-Ungheria nel campo della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico. C. 5246-A Governo (Parere all’Assemblea) (Esame e conclusione – Parere favorevole) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Ratifica Accordo Italia-Sud Africa di coproduzione cinematografica. C. 5335-A Governo (Parere all’Assemblea) (Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni) . . . . . . . 56 Ratifica Accordo istituzione dell’Organizzazione per lo sviluppo della pesca in Europa centrale ed orientale (Eurofish). C. 5488-A Governo (Parere all’Assemblea) (Esame e conclusione – Parere favorevole) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Ratifica Accordo Italia e Consiglio federale della Confederazione svizzera sulla effettuazione di attività di addestramento e formazione militare delle rispettive Forze armate. C. 6146-A Governo (Parere all’Assemblea) (Esame e conclusione – Parere favorevole) . . . . . . . . . . . . . . 57 Adesione della Repubblica italiana all’Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell’Africa-EURASIA. C. 6224 Governo (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Nulla osta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Ratifica Accordo Italia-Senegal in materia di promozione e protezione degli investimenti. C. 6225 Governo (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Nulla osta) . . . . . . . 58 Ratifica della Convenzione Italia-Ghana sulle imposte sul reddito e sulle evasioni fiscali. C. 6226 Governo (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Nulla osta) . . . . . . . 59 Ratifica Accordo Italia-Nicaragua sulla protezione degli investimenti. C. 6227 Governo (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Nulla osta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Istituzione del profilo di docente presso la Scuola di lingue estere dell’Esercito. C. 6023 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XI Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ai sensi dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Disposizioni in materia di professioni sanitarie e delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali. C. 6229, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Testo unico delle norme nazionali di attuazione del regolamento comunitario concernente l’OCM del mercato del vino. Testo unificato C. 31 e abb. (Parere alla XIII Commissione) (Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Norme in favore dei familiari superstiti degli aviatori italiani vittime dell’eccidio di Kindu. C. 5692 (Parere alla I Commissione) (Seguito dell’esame e conclusione – Nulla osta) . . . 62 ATTI DEL GOVERNO: Schema di decreto legislativo recante attuazione direttiva 2003/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 marzo 2003, che modifica la direttiva 91/671/CEE relativa all’uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini nei veicoli. Atto n. 574 (Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Nulla osta) . . . . . . 63 Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 52 — Commissione V Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell’aviazione civile. Atto n. 577 (Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Schema di decreto legislativo recante ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria. Atto n. 578 (Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio) . . . . . 64 DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO: Schema di regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa. Atto n. 581 (Rilievi alla I Commissione) (Esame, ai sensi dell’articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 AVVERTENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 SEDE CONSULTIVA Mercoledı̀ 18 gennaio 2006. — Presidenza del vicepresidente Marino ZORZATO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per i rapporti con il Parlamento Gianfranco Conte e per l’interno Alfredo Mantovano. La seduta comincia alle 9.45. Riordino dei ruoli dell’Arma dei carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di finanza e Polizia penitenziaria. C. 3437-A. (Parere all’Assemblea). (Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ai sensi dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione – Parere su emendamenti). La Commissione prosegue l’esame del provvedimento rinviato nella seduta di ieri. Alberto GIORGETTI (AN), relatore, avverte che in data 17 gennaio 2006 l’Assemblea ha trasmesso l’emendamento 2.100 delle Commissioni, che sostituisce integralmente il testo dell’articolo 2 della proposta di legge. Al riguardo, ricorda che nel corso della seduta in sede consultiva della Commissione bilancio svoltasi il 17 gennaio, aveva evidenziato che la formulazione dell’articolo 2 appariva presentare rilevanti profili problematici di carattere finanziario. In particolare, era stato evidenziato che, a differenza delle disposizioni di cui all’articolo 1, formulate in termini di delega legislativa, quelle dell’ar- ticolo 2 apparivano di carattere immediatamente precettivo, con decorrenza addirittura retrodatata al 1o gennaio 2006. Alla luce di tali profili, condivisi dal rappresentante del Governo, aveva prospettato, nella proposta di parere avanzata, l’inserimento di una condizione, ai sensi dell’articolo 81, comma 4 della Costituzione, volta a prevedere la soppressione dell’articolo 2. In proposito, rileva che la formulazione dell’emendamento 2.100 non sembra presentare gli stessi problemi del testo dell’articolo 2. Nella nuova formulazione, infatti, la modifica in senso migliorativo del trattamento economico e giuridico delle forze di polizia e delle forze armate avrebbe luogo nei limiti delle risorse annualmente stanziate dalla legge finanziaria. A tal fine, si prevede un percorso procedurale per cui al miglioramento del trattamento economico si provvederebbe in un arco temporale presumibilmente non limitato ad una sola annualità, venendo in ogni caso meno la previsione della decorrenza retroattiva al 1o gennaio 2006. Si prevede, inoltre, una puntuale verifica in sede parlamentare del provvedimento mediante il quale si provvederebbe all’attuazione dei progressivi miglioramenti economici e alla perequazione dei trattamenti del personale dirigente, oltre che all’estensione ai medesimi dirigenti dei trattamenti accessori previsti dagli accordi sindacali e dalle procedure di concertazione per il personale dirigente delle amministrazioni pubbliche e allo sviluppo del processo di valorizzazione dirigenziale. Il comma 3 prevede, infatti, che lo schema di decreto del Presidente del Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — Consiglio dei ministri che su base annuale verrebbe adottato allo scopo debba essere trasmesso alle Camere corredato di relazione tecnica per l’acquisizione del parere anche da parte delle Commissioni competenti per le conseguenze di carattere finanziario. In tal senso, l’emendamento riproduce la procedura che, con riferimento alla delega di cui all’articolo 1, il relatore presso la Commissione bilancio ha inteso prospettare con specifiche condizioni espresse ai sensi dell’articolo 81, comma 4 della Costituzione, inserite nella proposta di parere da lui formulata nella seduta della Commissione del 17 gennaio. Sulla formulazione dell’emendamento e sulla sua idoneità a superare i rilievi avanzati con riferimento all’articolo 2 della proposta di legge appare comunque necessario acquisire l’avviso del Governo. Il sottosegretario Gianfranco CONTE rileva che la riformulazione dell’articolo 2 prospettata dall’emendamento 2.100 delle Commissioni appare idonea a superare i profili problematici evidenziati con riferimento all’articolo 2. Arnaldo MARIOTTI (DS-U) dichiara il proprio turbamento per il fatto che, con questo provvedimento, si pensa di fare campagna elettorale prospettando miglioramenti economici a importanti categorie di servitori dello Stato, con riferimento ai quali tuttavia si rinvia di fatto ad un futuro indefinito l’individuazione della copertura finanziaria. Rileva che l’emendamento non reca alcuna quantificazione dell’onere, vengono prospettati aumenti per tutti, mentre è presumibile ritenere che non vi saranno risorse per attribuire i benefici promessi a tutti i soggetti potenzialmente interessati. Si chiede pertanto come verranno individuati i beneficiari del provvedimento e si dichiara sorpreso per le affermazioni del sottosegretario Conte che ritiene che l’emendamento risolva tutti i problemi. Pietro MAURANDI (DS-U) chiede un chiarimento in ordine al significato normativo del comma 1 dell’emendamento, 53 — Commissione V che prevede che il Ministro dell’economia possa definire i miglioramenti economici da destinare al personale. Gianfranco MORGANDO (MARGH-U), nel richiamare le considerazioni svolte dai colleghi Mariotti e Maurandi, sottolinea che nei fatti l’attuazione dell’articolo 2 viene rinviata a futura memoria. Rileva che la forma di copertura flessibile individuata dall’emendamento non sembra utilizzabile in casi come questo, non trattandosi di norme di delega. Osserva poi che l’emendamento fa una certa confusione per quel che concerne i soggetti che saranno chiamati ad individuare e ripartire le risorse: si fa infatti prima riferimento ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e quindi ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Risultano pertanto indispensabili chiarimenti in ordine all’entità delle risorse che saranno effettivamente disponibili e ai criteri con i quali si procederà al loro riparto. Michele VENTURA (DS-U) rileva che la Commissione si trova di fronte all’ennesimo « provvedimento annuncio ». Sull’articolo 1 del provvedimento permangono dubbi consistenti per quel che concerne la quantificazione dell’onere e sulla congruità della copertura. Ricorda che, per quel che concerne l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 155, della legge n. 350 del 2003, risultano già utilizzati 73 milioni di euro. Non risulta poi chiaro l’effettivo significato della riformulazione dell’articolo 2 proposta dell’emendamento 2.100. Marino ZORZATO, presidente, ricorda che nella seduta di ieri il rappresentante del Governo ha fornito rassicurazioni in ordine alla congruità delle quantificazioni ed all’idoneità della coperture individuate per quel che concerne gli articoli 1 e 3. Ricorda inoltre che la proposta di parere formulata dal relatore nella seduta di ieri conteneva, con riferimento ai medesimi articoli, ulteriori elementi di presidio dal punto di vista finanziario. Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — Pietro MAURANDI (DS-U) ricorda che nella seduta di ieri era stato obiettato al sottosegretario Conte il fatto di non aver apportato, a sostegno delle sue dichiarazioni, puntuali elementi di analisi in ordine alla quantificazione degli oneri. Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO ringrazia preliminarmente la Commissione per lo sforzo compiuto nell’individuare possibili soluzioni ai profili problematici di carattere finanziario del provvedimento. Con riferimento all’articolo 1, sottolinea che un raffronto tra le disposizioni del provvedimento e l’attuale ordinamento della Polizia di Stato fornisce i chiarimenti richiesti in ordine ai criteri con i quali saranno stanziate le risorse. Rileva poi che il contenuto dell’articolo 2, nella riformulazione prospettata dall’emendamento 2.100 della Commissione, costituisce un importante passo in avanti e non una misura di carattere demagogico. Ricorda, in proposito, che da tempo, è in corso una discussione sulla contrattualizzazione dei dirigenti della Polizia di Stato. In attesa dell’esito di tale discussione, le misure di cui all’articolo 2 consentono di non lasciare la sfera dirigenziale estranea dai miglioramenti economici. Osserva peraltro che il provvedimento in esame costituisce il testo unificato di diverse proposte di legge di iniziativa parlamentare e che una di queste aveva per primo firmatario l’onorevole Lucidi e per secondo firmatario l’onorevole Violante. In tale proposta di legge disposizioni di tenore identico a quelle dell’articolo 2 erano formulate in forma di delega, con una copertura individuata, in analogia a quanto previsto dal provvedimento, per il primo anno, a valere delle risorse dell’articolo 3, comma 155, della legge n. 350 del 2003, e, per gli anni successivi al primo, mediante rinvio alla legge finanziaria. Pietro MAURANDI (DS-U) prende atto che il rappresentante del Governo non ha fornito elementi di risposta alla richiesta di chiarimento da lui avanzata nel corso della seduta. 54 Commissione V — Alberto GIORGETTI (AN), relatore, formula la seguente proposta di parere: La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui: l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge n. 350 del 2003 reca disponibilità finanziarie da destinare a copertura del provvedimento; la quantificazione degli oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 3 appare corretta; considerato che: allo scopo di consentire una accurata verifica della sostenibilità finanziaria della delega conferita al Governo, appare opportuno stabilire che gli schemi dei decreti legislativi siano trasmessi anche alle Commissioni competenti per i profili finanziari; l’articolo 2 reca disposizioni che non sono formulate come delega ma appaiono di immediata applicazione e suscettibili di determinare oneri già a decorrere dal 1o gennaio 2006, non adeguatamente quantificati per cui si pone l’esigenza di una riformulazione del medesimo articolo che stabilisca che il riconoscimento di nuove e più favorevoli trattamenti sia limitato entro le risorse finanziarie che risulteranno disponibili, come previsto dall’emendamento 2.100 della Commissione; per quanto riguarda l’articolo 3, trattandosi di oneri configurati in termini di previsione e non di limite massimo di spesa, appare necessario corredare la clausola di copertura con apposita clausola di salvaguardia, come prescritto dalla vigente disciplina contabile; sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito, Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — esprime PARERE FAVOREVOLE con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione: All’articolo 1, comma 2, sostituire le parole: « a valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, » con le seguenti: « nei limiti dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, ». All’articolo 1, comma 2, lettera c), numeri 2) e 3), sopprimere le parole: « senza oneri aggiuntivi ». All’articolo 1, comma 5, sostituire le parole: « le competenti Commissioni permanenti » con le seguenti: « le Commissioni permanenti competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario ». Sia approvato l’emendamento 2.100 della Commissione. All’articolo 3, dopo il comma 3, aggiungere il seguente: « 3-bis. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978. ». sugli emendamenti trasmessi dall’Assemblea, esprime PARERE CONTRARIO sugli emendamenti 1.17, 1.19, 1.22, 1.29, 1.36, 1.39, 1.41, 1.42, 1.49, 1.60, 1.62, 1.63, 55 — Commissione V 1.64, 1.65, 1.66, 1.68, 1.69, 1.74, 1.75, 1.76, 1.79, 2.61, 2.62, 2.64, 2.65, 2.67, 3.1, 3.3, 3.8, e sugli articoli aggiuntivi 3.03, 3.04, 3.05, 3.07, 3.062, 3.063 e 3.064, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura; NULLA OSTA sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3. Salvatore ADDUCE (DS-U) preannuncia il voto contrario sulla proposta di parere. La Commissione approva la proposta di parere. Marino ZORZATO, presidente, avverte che stanno per avere inizio in Assemblea le comunicazioni del Ministro della giustizia. Rinvia pertanto il seguito dell’esame alla seduta che sarà convocata per le ore 14.15. Avverte quindi che in quella sede si procederà all’esame di alcuni disegni di legge di ratifica per i quali è prevista una prossima calendarizzazione in Assemblea. La seduta termina alle 10. SEDE CONSULTIVA Mercoledı̀ 18 gennaio 2006. — Presidenza del vicepresidente Marino ZORZATO. — Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Gianfranco Conte. La seduta comincia alle 14.25. Marino ZORZATO, presidente, ricorda preliminarmente che nella seduta odierna si procederà anche all’esame di alcuni emendamenti riferiti alla proposta di legge C. 31, concernente il regolamento dell’OCM del vino, nonché del nuovo testo della proposta di legge C. 5692 recante norme in favore dei familiari dei militari italiani deceduti nell’eccidio di Kindu. Si tratta, nel primo caso, di un provvedimento che la Commissione di merito sta Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — discutendo in sede legislativa e, nel secondo caso, di un provvedimento per il quale la Commissione di merito si sta orientando a richiedere il trasferimento alla sede legislativa. In entrambi i casi risulta pertanto urgente per la Commissione procedere all’espressione del parere. Ratifica Accordo quadro Italia-Ungheria nel campo della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico. C. 5246-A Governo. (Parere all’Assemblea). (Esame e conclusione – Parere favorevole). La Commissione inizia l’esame provvedimento all’ordine del giorno. del Massimiliano DE SENEEN (AN), relatore, ricorda che nella seduta dell’11 gennaio 2006 la Commissione aveva espresso un parere favorevole con una condizione, ai sensi dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, volta ad aggiornare l’autorizzazione di spesa e la relativa copertura finanziaria in seguito all’approvazione della legge finanziaria per l’anno 2006. La Commissione affari esteri ha concluso l’esame del provvedimento in sede referente apportando alcune modifiche al testo volte a recepire il parere reso della Commissione bilancio. Il testo all’esame dell’Assemblea non presenta profili problematici di carattere finanziario. Formula quindi la seguente proposta di parere: « La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione, sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito, esprime PARERE FAVOREVOLE ». Il sottosegretario Gianfranco CONTE concorda con la proposta di parere. La Commissione approva la proposta di parere. 56 Commissione V — Ratifica Accordo Italia-Sud Africa di coproduzione cinematografica. C. 5335-A Governo. (Parere all’Assemblea). (Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni). La Commissione inizia l’esame provvedimento all’ordine del giorno. del Marino ZORZATO, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che nella seduta dell’11 gennaio 2006 la Commissione ha espresso un parere favorevole con una condizione ai sensi dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, volta ad aggiornare l’autorizzazione di spesa e la relativa copertura finanziaria in seguito all’approvazione della legge finanziaria. La Commissione affari esteri, nella seduta dell’11 gennaio 2006, ha concluso l’esame del ravvedimento in sede referente apportando alcune modifiche al testo volte a recepire il parere reso dalla Commissione bilancio. Il testo all’esame non appare pertanto presentare profili problematici di carattere finanziario. Segnala unicamente, dal punto di vista formale, l’opportunità di sopprimere la parola annui che risulta parzialmente contraddittoria con il fatto che l’onere si manifesta ogni quattro anni. Formula quindi la seguente proposta di parere: La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione, sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito, esprime PARERE FAVOREVOLE con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione: All’articolo 3, comma 1, sostituire le parole: « annui ogni quadriennio » con le seguenti: « ogni quadriennio ». Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 57 Commissione V — Il sottosegretario Gianfranco CONTE concorda con la proposta di parere. Il sottosegretario Gianfranco CONTE concorda con la proposta di parere. La Commissione approva la proposta di parere. La Commissione approva la proposta di parere. Ratifica Accordo istituzione dell’Organizzazione per lo sviluppo della pesca in Europa centrale ed orientale (Eurofish). C. 5488-A Governo. (Parere all’Assemblea). Ratifica Accordo Italia e Consiglio federale della Confederazione svizzera sulla effettuazione di attività di addestramento e formazione militare delle rispettive Forze armate. C. 6146-A Governo. (Parere all’Assemblea). (Esame e conclusione – Parere favorevole). (Esame e conclusione – Parere favorevole). La Commissione inizia l’esame provvedimento all’ordine del giorno. La Commissione inizia l’esame provvedimento all’ordine del giorno. del Gioacchino ALFANO (FI), relatore, segnala che nella seduta dell’11 gennaio 2006 la Commissione ha espresso sul provvedimento un parere favorevole con condizione, ai sensi dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, volta a modificare l’entità dell’autorizzazione di spesa alla luce dei dati forniti dal Governo, in merito all’entità del contributo che l’Italia è chiamata a corrispondere, e ad aggiornare la decorrenza degli oneri e la relativa copertura finanziaria in seguito all’approvazione della legge finanziaria per l’anno 2006. La Commissione affari esteri, nella seduta dell’11 gennaio 2006, ha concluso l’esame del provvedimento in sede referente apportando alcune modifiche al testo volte, in parte, a recepire il parere reso dalla Commissione bilancio. Il testo all’esame dell’Assemblea non presenta pertanto profili problematici di carattere finanziario. Formula quindi la seguente proposta di parere: « La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione, sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito, esprime PARERE FAVOREVOLE ». del Massimiliano DE SENEEN (AN), relatore, ricorda che nella seduta dell’11 gennaio 2006 la Commissione ha espresso sul provvedimento un parere favorevole con una condizione ai sensi dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, volta ad aggiornare l’autorizzazione di spesa e la relativa copertura finanziaria in seguito all’approvazione della legge finanziaria per il 2006. La Commissione affari esteri, nella seduta dell’11 gennaio 2006, ha concluso l’esame del provvedimento in sede referente, apportando alcune modifiche volte a recepire il parere reso dalla Commissione bilancio. Il testo in esame non risulta pertanto presentare profili problematici di carattere finanziario. Formula quindi la seguente proposta di parere: « La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione, sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito, esprime PARERE FAVOREVOLE ». Il sottosegretario Gianfranco CONTE concorda con la proposta di parere. La Commissione approva la proposta di parere. Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — Adesione della Repubblica italiana all’Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell’Africa-EURASIA. C. 6224 Governo. (Parere alla III Commissione). (Esame e conclusione – Nulla osta). La Commissione inizia l’esame provvedimento all’ordine del giorno. del Marino ZORZATO, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che l’articolo 3 autorizza, per l’attuazione del provvedimento, la spesa di euro 210.415 per ciascuno degli anni 2005 e 2006, e di euro 267.460 annui a decorrere dal 2007. Al relativo onere si provvede a carico dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari per il triennio 2005-2007, che reca la necessaria disponibilità. Al riguardo, segnala che sebbene l’autorizzazione di spesa e la clausola di copertura si riferiscano al triennio 2005-2007, e la decorrenza degli oneri sia fissata con riferimento all’esercizio finanziario 2005, ormai concluso, occorre considerare che il provvedimento è già stato approvato in prima lettura dal Senato e che lo stesso è presumibilmente da intendersi incluso nell’elenco degli slittamenti di cui all’articolo 11-bis, comma 5, della legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni. Va inoltre considerato che alcuni degli oneri indicati, quali quelli riconducibili all’articolo V, paragrafo 2 e all’articolo V, paragrafi 3 e 4 dell’Accordo, non discendono dall’effettuazione di missioni all’estero, ma dalla corresponsione di un contributo a carico dell’Italia cui, a prescindere dall’entrata in vigore del provvedimento, il nostro Paese sarebbe comunque tenuto anche con riferimento al 2005. Sull’obbligo dell’Italia di corrispondere il contributo anche per l’anno 2005 appare opportuno acquisire una conferma da parte del Governo. Risulta inoltre opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo circa l’eventualità che la misura del contributo che l’Italia è chiamata a versare ai sensi dell’articolo V, paragrafo 2, possa essere ri- 58 Commissione V — determinata, per gli anni a successivi al 2006, in termini tali per cui ne derivino maggiori oneri rispetto a quelli recati dalla clausola di copertura. Va inoltre considerato che un eventuale aggiornamento all’esercizio in corso della decorrenza degli oneri non comporterebbe, comunque, la rideterminazione degli stessi, posto che la riunione delle parti, dalla quale deriva l’onere massimo, stabilito in 267.460 euro per l’anno 2007, dovrebbe tenersi nel medesimo anno. Anche su tale aspetto appare opportuno acquisire l’avviso del Governo. Il sottosegretario Gianfranco CONTE conferma la congruità della copertura e l’inclusione del provvedimento nell’elenco degli slittamenti di cui all’articolo 11-bis, comma 5, della legge n. 468 del 1978. Marino ZORZATO, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere: « La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione, sul testo del provvedimento, esprime NULLA OSTA ». La Commissione approva la proposta di parere. Ratifica Accordo Italia-Senegal in materia di promozione e protezione degli investimenti. C. 6225 Governo. (Parere alla III Commissione). (Esame e conclusione – Nulla osta). La Commissione inizia l’esame provvedimento all’ordine del giorno. del Gioacchino ALFANO (FI), relatore, ricorda che il disegno di legge in esame reca la ratifica dell’Accordo tra Italia e Senegal sulla promozione e protezione degli investimenti non presenta profili problematici Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — di carattere finanziario. Formula infine la seguente proposta di parere: « La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione, sul testo del provvedimento, 59 Commissione V — Ratifica Accordo Italia-Nicaragua sulla protezione degli investimenti. C. 6227 Governo. (Parere alla III Commissione). (Esame e conclusione – Nulla osta). esprime La Commissione inizia l’esame provvedimento all’ordine del giorno. del NULLA OSTA ». Il sottosegretario Gianfranco CONTE concorda con la proposta di parere. La Commissione approva la proposta di parere. Ratifica della Convenzione Italia-Ghana sulle imposte sul reddito e sulle evasioni fiscali. C. 6226 Governo. (Parere alla III Commissione). (Esame e conclusione – Nulla osta). La Commissione inizia l’esame provvedimento all’ordine del giorno. del Massimiliano DE SENEEN (AN), relatore, rileva che il disegno di legge, recante la ratifica della Convenzione tra Italia e Ghana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sulle evasioni fiscali, non presenta profili problematici di carattere finanziario. Formula quindi la seguente proposta di parere: « La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione, sul testo del provvedimento, esprime NULLA OSTA ». Gioacchino ALFANO (FI), relatore, rileva che la relazione illustrativa del provvedimento, recante ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra Italia e Nicaragua sulla promozione e la protezione degli investimenti, non prevede, a differenza di quanto riscontrato in altri disegni di legge di ratifica di analogo oggetto, non contiene precisazioni in merito ad eventuali futuri oneri derivanti dagli espropri previsti dall’articolo 5; appare quindi necessario che il Governo confermi che anche a tali eventuali oneri – analogamente a quanto precisato per quelli in materia di danni di cui all’articolo 4 – si farà fronte con apposito provvedimento. Il sottosegretario Gianfranco CONTE conferma che ad eventuali ulteriori oneri si farà fronte con apposito provvedimento. Gioacchino ALFANO (FI), relatore, formula la seguente proposta di parere: « La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione, sul testo del provvedimento, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, per cui dall’Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, esprime Il sottosegretario Gianfranco CONTE concorda con la proposta di parere. NULLA OSTA ». La Commissione approva la proposta di parere. La Commissione approva la proposta di parere. Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — Istituzione del profilo di docente presso la Scuola di lingue estere dell’Esercito. C. 6023 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla XI Commissione). (Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ai sensi dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione). La Commissione provvedimento. inizia l’esame del Marino ZORZATO, presidente, in sostituzione del relatore, con riferimento ai profili finanziari del provvedimento, appare opportuno, pur tenuto conto delle precisazioni fornite nel corso del dibattito presso il Senato, acquisire l’avviso del Governo in ordine alla possibilità che altro personale dell’amministrazione della difesa – attualmente inquadrato nell’area B o nell’equivalente area del ruolo militare, e in possesso di requisiti di servizio analoghi a quelli dei soggetti interessati dal provvedimento in esame – possa richiedere il medesimo inquadramento riconosciuto a tali soggetti dalla norma in questione, con conseguenti possibili oneri a carico del bilancio dello Stato. Rileva, inoltre, sotto un profilo metodologico, che nello stabilire un organico di diritto ampiamente superiore a quello che viene effettivamente coperto sulla base delle risorse individuate dal provvedimento, si determina un presupposto per una successiva spesa, atteso che nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto delle ordinarie procedure di autorizzazione alle assunzioni, dovrà provvedersi – pur con tempi modulabili sulla base delle disponibilità finanziarie – al completamento della pianta organica. L’articolo 2 pone l’onere derivante dall’attuazione della presente legge, pari ad euro 416.245 a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante riduzione quanto ad euro 416.245 per l’anno 2005 e ad euro 406.245 a decorrere dall’anno 2006 mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero della difesa e, quanto ad euro 10.000 a decorrere dall’anno 2006, l’accantona- 60 Commissione V — mento relativo al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Al riguardo, rileva la necessità di acquisire l’avviso del Governo in ordine all’opportunità, a seguito dell’approvazione della legge finanziaria per il 2006 (legge n. 266 del 2005), di aggiornare la clausola di copertura finanziaria al triennio 2006-2008 in corso. L’aggiornamento della copertura appare infatti opportuno, nonostante il provvedimento sia già stato approvato in prima lettura dal Senato, in quanto la natura dell’onere, derivante dal reclutamento del personale di cui all’articolo 1, fa sı̀ che lo stesso si produrrà solo successivamente all’entrata in vigore della legge, essendo subordinato allo svolgimento di apposite procedure selettive, e non anche, quindi, nell’anno 2005. Ciò premesso, rileva che gli accantonamenti dei fondi speciali utilizzati presentano le necessarie disponibilità ed un’apposita voce programmatica. Il sottosegretario Gianfranco CONTE concorda con l’esigenza di aggiornare al triennio finanziario in corso la clausola di copertura del provvedimento. Marino ZORZATO, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere: La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione, sul testo del provvedimento, esprime PARERE FAVOREVOLE con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione: All’articolo 1, comma 4, sostituire le parole: « a decorrere dall’anno 2005, » con le seguenti: « a decorrere dall’anno 2006, »; All’articolo 2, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, pari a 416.245 euro Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — annui a decorrere dall’anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto ad euro 406.245, l’accantonamento relativo al Ministero della difesa, e, quanto ad euro 10.000, l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. La Commissione approva la proposta di parere. Disposizioni in materia di professioni sanitarie e delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali. C. 6229, approvato dal Senato. (Parere alla XII Commissione). (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni). La Commissione inizia provvedimento in oggetto. l’esame del Marino ZORZATO, presidente, in sostituzione del relatore, con riferimento ai profili finanziari del provvedimento, ricorda che l’articolo 4 comma 2 dispone che gli schemi di decreti legislativi predisposti nell’ambito della delega al Governo di cui al comma 1, siano trasmessi, ai fini dell’espressione del parere, alle Commissioni parlamentari competenti per materia. Al riguardo, segnala che il testo non prevede che gli schemi dei decreti legislativi siano corredati dalla relazione tecnica ai fini di una verifica dell’effettività della clausola di invarianza degli oneri di cui al comma 4 dell’articolo 1. Segnala poi l’articolo 5, comma 3, prevede che l’individuazione delle nuove professioni sanitarie sia subordinata ad un parere tecnicoscientifico espresso da apposite commissioni, da costituirsi nell’ambito del consiglio superiore di sanità, senza oneri a 61 Commissione V — carico della finanza pubblica. La partecipazione alle suddette commissioni non comporta la corresponsione di alcuna indennità o compenso né rimborso spese. Al riguardo, rileva, dal punto di vista formale, che, per prassi, le clausole di invarianza, quali quella in esame, sono dirette ad escludere l’emersione di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Segnala infine che l’articolo 7, comma 3, dispone che il presente provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, osserva che, dal punto di vista formale, per prassi consolidata, le clausole di invarianza sono formulate in modo da prevedere che dall’attuazione delle disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il sottosegretario Gianfranco CONTE segnala l’esigenza di introdurre, all’articolo 2, comma 1, una clausola di invarianza finanziaria volta ad escludere che dall’applicazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Rileva poi che le previsioni contenute all’articolo 2, comma 4, interferiscono con la contrattazione collettiva che definisce compiutamente la materia della formazione e dell’aggiornamento. Marino ZORZATO, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere: « La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione, sul testo del provvedimento, esprime PARERE FAVOREVOLE con le seguenti osservazioni: a) valuti la Commissione di merito l’opportunità di inserire, all’articolo 2, comma 1, una clausola di invarianza finanziaria che escluda che dall’applica- Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 62 zione del medesimo comma derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; b) valuti la Commissione di merito l’opportunità di sopprimere l’articolo 2, comma 4, in quanto le relative disposizioni intervengono nella materia della formazione e dell’aggiornamento professionale già regolamentata dalla contrattazione collettiva; c) valuti la Commissione di merito l’opportunità di riformulare le clausole di invarianza di cui all’articolo 5, comma 3 e all’articolo 7, comma 3, nel senso di prevedere che dall’attuazione della disposizioni ivi richiamate non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ». La Commissione approva la proposta di parere. Testo unico delle norme nazionali di attuazione del regolamento comunitario concernente l’OCM del mercato del vino. Testo unificato C. 31 e abb. (Parere alla XIII Commissione). (Esame emendamenti Nulla osta). e conclusione – — Commissione V damenti approvati in linea di principio nel corso dell’esame del provvedimento in sede legislativa. Rileva che gli emendamenti non sembrano presentare profili problematici di carattere finanziario in quanto rispondenti prevalentemente ad esigenze di mero coordinamento formale ovvero di una più corretta formulazione del testo. In ogni caso, appare opportuno che il Governo confermi che le correzione e integrazioni prospettate dagli emendamenti trasmessi non pongono problemi dal punto di vista della finanza pubblica. Il sottosegretario Gianfranco CONTE rileva che gli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito non appaiono presentare profili problematici di carattere finanziario. Marino ZORZATO, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere: « La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione, sugli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito, esprime NULLA OSTA ». La Commissione inizia l’esame degli emendamenti al provvedimento in oggetto. Marino ZORZATO, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che il testo unificato delle proposte di legge n. 31 ed abbinate, recante norme di attuazione del regolamento comunitario concernente l’OCM del mercato del vino, è già stato esaminato dalla Commissione bilancio. In particolare, il 28 luglio 2005, il Comitato permanente per i pareri, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui dalle disposizioni recate all’articolo 31 del testo unificato, in materia di convalida dei documenti di accompagnamento, non derivano conseguenze negative sul gettito tributario, ha espresso un parere di nulla osta. In data 18 gennaio 2006, la XIII Commissione ha trasmesso alcuni emen- La Commissione approva la proposta di parere. Norme in favore dei familiari superstiti degli aviatori italiani vittime dell’eccidio di Kindu. C. 5692. (Parere alla I Commissione). (Seguito dell’esame e conclusione – Nulla osta). La Commissione prosegue l’esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 17 gennaio 2006. Marino ZORZATO, presidente, in sostituzione del relatore, avverte che è stata trasmessa alla Commissione la relazione tecnica predisposta dal Ministero della Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — difesa sul provvedimento. La relazione è stata verificata dal Ministero dell’economia positivamente per la quantificazione degli oneri, ma negativamente per la copertura finanziaria. In particolare, l’onere derivante dal provvedimento è stato valutato in misura superiore alla quantificazione recata dall’articolo 2 del provvedimento nel testo esaminato dalla Commissione nella seduta di ieri: tale onere è valutato dalla relazione in 3.570.226 euro per l’anno 2006, in 416.389 euro per l’anno 2007, in 424.718 euro per l’anno 2008 ed in 487.870 euro a regime per gli anni successivi. Nella giornata odierna, la Commissione di merito ha trasmesso un nuovo testo del provvedimento, che modifica la clausola di copertura finanziaria di cui all’articolo 2. In particolare, l’onere viene valutato, in coerenza con le indicazioni della relazione tecnica, in 3.570.226 euro per l’anno 2006, in 416.389 euro per l’anno 2007 ed in 487.870 euro a decorrere dall’anno 2008. L’onere è posto a carico, per l’anno 2006, dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell’interno e, per gli anni successivi, a carico dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero degli esteri. In proposito, appare necessario acquisire l’avviso del Governo in ordine alla coerenza della copertura utilizzata con i principi della vigente disciplina contabile che vieta l’utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali. In altre parole, si tratta di chiarire se le finalità del provvedimento possono essere ricondotte all’ambito internazionale per il quale è consentito l’utilizzo dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero degli esteri. Avverte infine che il nuovo testo contiene una clausola di salvaguardia finanziaria nel provvedimento, ricordando, in proposito, che la Commissione aveva segnalato l’esigenza di inserire tale clausola. La clausola è individuata nel monitoraggio degli oneri del provvedimento e nella possibilità di ricorrere al Fondo per le spese obbligatorie e d’ordine. 63 — Commissione V Il sottosegretario Gianfranco CONTE ritiene l’utilizzo dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero degli esteri coerente con la vigente disciplina contabile. Marino ZORZATO, presidente, formula la seguente proposta di parere: « La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione, sul nuovo testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito, esprime NULLA OSTA ». La Commissione approva la proposta di parere. La seduta termina alle 14.55. ATTI DEL GOVERNO Mercoledı̀ 18 gennaio 2006. — Presidenza del vicepresidente Marino ZORZATO. — Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Gianfranco Conte. La seduta comincia alle 14.55. Schema di decreto legislativo recante attuazione direttiva 2003/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 marzo 2003, che modifica la direttiva 91/671/CEE relativa all’uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini nei veicoli. Atto n. 574. (Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Nulla osta). La Commissione inizia l’esame dello Schema di decreto. Marino ZORZATO, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che il prov- Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — vedimento in esame modifica alcune disposizioni contenute nell’articolo 172 del decreto legislativo n. 285 del 1992 (codice della strada). Tali modifiche si sono rese necessarie a seguito dell’emanazione della direttiva 2003/20/CE dell’8 aprile 2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all’uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli. Rileva che il provvedimento non presenta profili problematici di carattere finanziari. Formula quindi la seguente proposta di parere: « La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione, esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2003/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8/4/2003, che modifica la direttiva 91/671/CEE relativa all’uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini nei veicoli (atto n. 574), esprime NULLA OSTA ». La Commissione approva la proposta di parere. Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell’aviazione civile. Atto n. 577. (Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole). Ettore PERETTI, relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame reca l’attuazione della direttiva 2003/ 42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell’aviazione civile, in conformità alla delega contenuta nell’articolo 1, comma 1, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004). Rileva che il provvedimento non appare 64 Commissione V — presentare profili problematici di carattere finanziario. Formula quindi la seguente proposta di parere: « La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione, esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13/06/2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell’aviazione civile (atto n. 577), esprime PARERE FAVOREVOLE ». Il sottosegretario Gianfranco CONTE concorda con la proposta di parere. La Commissione approva la proposta di parere. Schema di decreto legislativo recante ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria. Atto n. 578. (Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio). La Commissione inizia l’esame dello Schema di decreto all’ordine del giorno. Marino ZORZATO, presidente, in sostituzione del relatore, rileva che la relazione tecnica allegata al provvedimento, pur evidenziando il costo totale derivante dall’ organico dirigenziale come risultante dal provvedimento e delineando il quadro delle risorse complessivamente previste dalle norme di delega per l’amministrazione penitenziaria – ivi comprese quelle recate dalla legge n. 266 del 1999 – non riporta tuttavia l’onere aggiuntivo dovuto dalle variazioni organiche determinate dal presente provvedimento, né individua, nell’ambito delle risorse predette, la quota destinata a copertura delle variazioni medesime. Ciò in quanto la relazione riporta la spesa necessaria per la complessiva pianta organica della dirigenza dell’ammi- Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — nistrazione in questione, non differenziando la quota di tale spesa imputabile all’attuale organico – che pertanto non necessita di copertura – rispetto alla quota dovuta agli incrementi del numero dei dirigenti disposti dallo schema in esame, che costituiscono l’onere da coprire; nell’ambito delle risorse destinate alla copertura del provvedimento considera (oltre a quelle previste dall’articolo 5 della legge n. 154 del 2005 di delega, e dall’articolo 50, comma 9, della legge n. 388 del 2000, anche quelle destinate dall’articolo 12, comma 5 della legge n. 266 del 1999 al riordino dell’amministrazione penitenziaria poi effettuato con il decreto legislativo n. 146 del 2000, benché la norma di delega non rechi alcun riferimento a tali ultime risorse, bensı̀ preveda l’utilizzo delle « risorse di organico » previste dall’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 146 del 2000, che invece la relazione non considera. Alla luce di tali considerazioni, appare pertanto necessario che vengano fornite le necessarie integrazioni della relazione tecnica, evidenziando distintamente quale sia l’ammontare dei maggiori oneri recato dal provvedimento e quali siano le corrispondenti risorse a copertura, sulla base di quanto dispone l’articolo 1, comma 1, lettera c) della legge delega. Ciò comporta, ovviamente, che sia estremamente precisato quale sia l’incremento del numero delle unità dirigenziali determinato dal provvedimento rispetto a quello vigente. Secondo una prima ricostruzione di questo Servizio, le risorse derivanti dalle autorizzazioni di spesa recate per il provvedimento in esame e indicate dall’articolo 1, comma 1, lettera c) della legge delega dalla legge n. 388 del 2000 e dalla legge n. 154 del 2005 ammontano complessivamente a 9.316.784 euro; quanto alle « risorse di organico » – formulazione che, com’è evidente, non ne consente una chiara individuazione – di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 146 del 2000, segnala che le stesse ammontano a 9.566.087, sulla base della relazione tecnica recata dal decreto medesimo, e risultano quantificate in corrispondenza del- 65 — Commissione V l’incremento di 183 unità del numero degli uffici dirigenziali non generali dell’Amministrazione penitenziaria disposto dal medesimo comma 3. Per quanto concerne il numero degli attuali dirigenti, rileva che l’organico dirigenziale risultante dalla relazione tecnica al decreto legislativo n. 146 medesimo è pari a complessive 299 unità, di cui 21 di livello dirigenziale generale. Segnala inoltre che la relazione tecnica non considera i possibili oneri derivanti dall’attualità di formazione prevista dall’articolo 5 che deve effettuarsi all’atto dell’ingresso nella carriera dirigenziale. Su tale aspetto appare necessario un chiarimento. Con riferimento all’articolo 14, che prevede l’istituzione di una commissione di valutazione per il conferimento degli incarichi superiori, segnala l’opportunità di acquisire l’avviso del Governo in ordine alle ipotesi di riformulare la clausola di invarianza di cui all’ultimo periodo prevedendo espressamente, come in casi precedenti, che per la partecipazione alla Commissione non si dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti a qualsiasi titolo riconosciuti o rimborsi spese. Ricorda poi che l’articolo 23 prevede, tra le altre cose, che l’ipotesi di accordo da definire sulla base della procedura di negoziazione debba essere corredata da prospetti contenenti l’individuazione del personale interessato, i costi unitari e « gli oneri riflessi del trattamento economico, nonché la quantificazione complessiva della spesa diretta e indiretta », con l’indicazione della relativa copertura finanziaria per l’intero periodo di validità dell’accordo. È inoltre stabilita una clausola di invarianza in forza della quale l’ipotesi di accordo non può in ogni caso comportare « impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito dal Dpef, votato dal Parlamento nella legge finanziaria », nonché nella legge di bilancio. È poi previsto che il Consiglio dei ministri, verificati le compatibilità finanziarie dell’accordo approvi lo stesso con un riferimento ad un periodo di durata quadriennale e trasmetta lo Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — schema di decreto del Presidente della Repubblica di approvazione al controllo della Corte dei conti. Al riguardo, segnala che l’articolo 23 appare presentare disposizioni di carattere prevalentemente procedurale di cui tuttavia non risulta chiara la coerenza rispetto al dettato della delega e alla clausola di copertura recata all’articolo 29 dello stesso schema di decreto. In particolare, non sembra direttamente riconducibile alle previsioni della legge delega il rinvio, per finalità di copertura, alle risorse individuate nel DPEF, di cui peraltro impropriamente il testo prevede l’approvazione nella legge finanziaria. La legge delega si limita in proposito a stabilire, alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 1, il ricorso a un procedimento negoziale con cadenza quadriennale, i cui contenuti dovrebbero essere recepiti con decreto del Presidente della Repubblica. Appare quindi necessario che il Governo chiarisca se l’articolo 23 prefiguri il reperimento di ulteriori risorse da destinare a copertura degli oneri derivanti dall’accordo di durata quadriennale rispetto a quelle individuate per la copertura finanziaria del provvedimento e stanziate dalla legge delega. In tal caso, dovrebbe valutarsi l’opportunità di consentire anche una verifica in sede parlamentare della compatibilità finanziaria dell’accordo. Andrebbe inoltre chiarito in che termini si tradurrebbe il controllo della Corte dei conti. Ricorda poi che l’articolo 25 prevede l’istituzione di un apposito Fondo per il finanziamento della retribuzione accessoria. Nel Fondo di nuova istituzione confluirebbero le risorse finanziarie con finalità retributive, destinate ai funzionari, fatta eccezione per la retribuzione di base. Al riguardo segnala in primo luogo che il testo non prevede esplicitamente, sebbene ciò si possa desumere dal complesso delle norme, in quale stato di previsione verrebbe istituito il fondo e la decorrenza della istituzione. In secondo luogo, si rileva che la relazione tecnica non fornisce alcun elemento di tipo quantitativo sulla dotazione iniziale del fondo e alcuna informazione idonea a identificare le risorse con finalità retribu- 66 — Commissione V tive che dovrebbero confluire nel fondo. Appare quindi necessario che il Governo fornisca chiarimenti in proposito anche al fine di verificare la sostenibilità finanziaria della corresponsione della retribuzione accessoria sulla base delle risorse gia disponibili. Ricorda poi che l’articolo 29 dispone che all’onere derivante dall’attuazione del decreto si provvede a valere sulle risorse finanziarie previste rispettivamente dall’articolo 5 della legge 27 luglio 2005, n. 154 recante delega al Governo per la disciplina dell’ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria che, in relazione alle differenze stipendiali, connesse ai passaggi di qualifica del personale, autorizza la spesa di euro 4.021.784 annui a decorrere dall’anno 2005 e 1.240.505 euro annui per le maggior prestazioni di lavoro straordinario; complessivamente la norma autorizza la spesa di euro 5.262.289 a decorrere dal 2005, cui devono aggiungersi, per l’attuazione delle disposizioni di delega di cui alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 1 della medesima legge, nel limite massimo di 70.711 euro annui a decorrere dal 2005; dall’articolo 12, comma 5 della legge 28 luglio 1999, n. 266 recante delega al Governo per la riorganizzazione del personale dell’Amministrazione penitenziaria che prevede, a decorrere dal 2001, la spesa di euro 60.419.409 (l’importo è espresso in lire 116.988.295.000), fra le altre finalità, anche l’ampliamento delle dotazioni organiche dell’Amministrazione penitenziaria e della giustizia e l’adeguamento dei profili professionali del personale; dall’articolo 50, comma 9 lettera d) della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001) come previsto dall’articolo 1, comma 1 lettera c) della citata legge delega n. 154 del 2005 che autorizza la spesa di euro 5.295.000 (l’importo è in realtà espresso in lire pari a 10.254.000.000) per la riorganizzazione degli uffici dell’amministrazione penitenziaria di cui agli articolo 1, commi 1, 2 e 3, dell’articolo 2, comma 1 e dell’articolo 3, comma 3 del decreto legislativo n. 146 del 21 maggio 2000 attuativo della delega soprarichiamata di Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — cui alla legge n. 266 del 1999. Al riguardo, segnala che la norma di cui all’articolo 29 dello schema di decreto presenta alcuni profili problematici di carattere finanziario. In particolare, non appare chiaro quale sia l’entità complessiva dell’onere direttamente imputabile all’attuazione del provvedimento. In base agli elementi recati dalla relazione tecnica, come rilevato in precedenza, potrebbe dedursi che tale onere sia largamente eccedente la quantificazione e la relativa autorizzazione di spesa prevista all’articolo 5 della legge delega, sebbene la stessa autorizzazione sia formulata in termini di previsione e non di limite massimo di spesa. Un chiarimento del Governo in proposito risulta pregiudiziale ai fini della verifica della coerenza dello schema di decreto legislativo rispetto alle previsioni della delega. Inoltre, sul piano formale, la disposizione non appare pienamente conforme al dettato dell’articolo 11-ter, comma 1 della legge n. 468 del 1978, in quanto non indica espressamente né l’onere complessivo derivante dall’attuazione del provvedimento in esame, né distintamente per ciascun intervento oneroso la corrispondente autorizzazione di spesa; non sono specificamente indicati gli oneri che gravano su ciascuna autorizzazione di spesa espressamente richiamata dalla norma di copertura. A tale ultimo proposito osserva inoltre che la relazione tecnica indica, per ciascuna autorizzazione di spesa citata dalla norma di copertura, la quota di onere che dovrebbe essere posta a carico delle medesime. Sul punto appare necessario acquisire l’avviso del Governo circa l’effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a fini di copertura senza che ciò pregiudichi la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente. Sul punto appare opportuno acquisire una conferma da parte del Governo. Il sottosegretario Gianfranco CONTE chiede un rinvio dell’esame al fine di predisporre i necessari elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate. 67 — Commissione V Marino ZORZATO, presidente, preso atto dell’esigenza manifestata dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta. La seduta termina alle 15. DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO Mercoledı̀ 18 gennaio 2006. — Presidenza del vicepresidente Marino ZORZATO. — Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Gianfranco Conte. La seduta comincia alle 15. Schema di regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa. Atto n. 581. (Rilievi alla I Commissione). (Esame, ai sensi dell’articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio). La Commissione inizia l’esame dello schema di regolamento in oggetto. Marino ZORZATO, presidente, in sostituzione del relatore, osserva che alcune disposizioni recate dal regolamento, pur non sembrando comportare oneri maggiori rispetto a quelli ad oggi in essere, determinano la trasformazione di una situazione di fatto in una situazione di diritto con un conseguente irrigidimento della struttura dei costi. Fa riferimento, per esempio, alle disposizioni che riconoscono il trattamento da dirigente generale (ossia di prima fascia) a tre Vice capi di Gabinetto (articolo 8, comma 3) nonostante il fatto che gli stessi possano essere scelti tra i dirigenti di seconda fascia o tra i generali anche di brigata (articolo 3, comma 2) nonché alle disposizioni che prevedono che nell’ambito del contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione siano assegnati dodici colonnelli o generali di brigata (ossia posizioni equiparate a dirigente di seconda fascia) in Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — aggiunta agli incarichi di livello dirigenziale previsti (articolo 6, comma 2). Sul punto appare, pertanto, opportuno acquisire le valutazioni del Governo. Ricorda poi che l’articolo 8, comma 10, prevede che il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è determinato dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia. Si prevede inoltre che il relativo onere grava sugli stanziamenti dell’unità previsionale di base « gabinetto e uffici di diretta collaborazione all’opera del Ministro » dello stato di previsione della spesa del Ministero. Al riguardo, segnala che la disposizione riproduce sostanzialmente la normativa vigente (si veda l’articolo 8 comma 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 241). Peraltro, non essendo determinato l’onere, appare necessario che il Governo chiarisca se gli stanziamenti di bilancio in questione presentano le disponibilità necessarie a far fronte agli oneri derivanti dalla disposizione. Si rileva inoltre che il riferimento all’unità previsionale di base « gabinetto e uffici di diretta collaborazione all’opera del Ministro » non risulta corretto in quanto con tale denominazione risulta indicato in bilancio un centro di responsabilità di spesa, a cui sono ricondotte più unità previsionali di base. Ricorda che, in base al bilancio per il 2006 (legge n. 267 del 2005), il centro di responsabilità di spesa relativo al gabinetto e uffici di diretta collaborazione all’opera del ministro reca uno stanziamento di competenza pari a 88.899.854 euro ed un’autorizzazione di cassa pari a 93.883.854 euro. Il medesimo centro di spesa recava, nel bilancio per il 2005 (legge n. 312 del 2004), uno stanziamento di competenza pari a 134.979.813 euro ed un’autorizzazione di cassa pari a 138.979.813 euro e, in assestamento 2005 (legge n. 233 del 2005), uno stanziamento di competenza pari a 289.244.784 euro ed un’autorizzazione di cassa pari a 293.346.586 euro. Rileva inoltre la necessità di acquisire l’avviso del Governo in ordine alla coerenza della disposizione con 68 — Commissione V la clausola di invarianza generale del provvedimento di cui all’articolo 11, comma 1. Si segnala infatti che la previsione di un onere, peraltro non quantificato, posto a carico di una specifica unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della difesa, potrebbe risultare in contraddizione con la clausola di invarianza generale riferita al provvedimento nel suo complesso (ferme restando, le considerazioni che saranno svolte su tale clausola). La norma potrebbe peraltro risultare coerente con la clausola di invarianza qualora si intendesse che al trattamento economico del personale in questione si provvede nei limiti degli ordinarie risorse di bilancio preordinate allo scopo. Sul punto, e sulla necessità di procedere ad una parziale riformulazione della disposizione in tal senso, risulta necessario acquisire l’avviso del Governo. Ricorda poi che l’articolo 11 prevede, al comma 1, che dall’attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si prevede, inoltre, al comma 2, che, al fine di assicurare l’effettivo rispetto del principio di invarianza della spesa, il maggior onere derivante dall’applicazione del decreto, pari a 17.000 euro è compensato riducendo gli incarichi di consulenza a soggetti estranei all’amministrazione, per un valore equivalente e rendendo indisponibile la somma sul capitolo 1034 dello stato di previsione del Ministero della difesa. Al riguardo, rileva la necessità di acquisire l’avviso del Governo sulla conformità delle previsioni di cui all’articolo 11 con la vigente disciplina contabile, posto che non appare chiaro in che misura le disposizioni di cui al comma 2 debbano intendersi come strumentali all’effettività della clausola di invarianza di cui al comma 1 ovvero se le stesse non risultino parzialmente in contraddizione. L’esclusione dell’emersione di nuovi o maggiori oneri affermata al comma 1 sembra infatti parzialmente contraddetta dall’affermazione di cui al comma 2, che trova puntuale riscontro nella relazione tecnica, in forza della quale l’attuazione del provvedimento determinerebbe un maggiore Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — onere in 17.000 euro (presumibilmente annui). Si segnala inoltre la necessità di acquisire l’avviso del Governo in ordine all’eventuale parziale riformulazione dell’articolo in esame nel senso di sopprimere il comma 1. Si può peraltro osservare che il riferimento di cui al comma 2 al capitolo 1034 dello stato di previsione del Ministero della difesa potrebbe configurarsi come copertura su capitolo di bilancio non consentita dalla vigente disciplina contabile. Anche per questo comma potrebbe quindi prospettarsi l’eventualità di una riformulazione nel senso di stabilire che agli oneri derivanti dal provvedimento, pari ad euro 17.000 euro annui (sempre che il Governo confermi non debbano essere piuttosto qualificati in termini di stima), si farebbe fronte mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti in bilancio per gli incarichi di consulenza. Da ultimo, rileva che il Governo dovrebbe chiarire se la procedura indicata (riduzione di consulenze e corrispondente indisponibilità delle relative somme nel capitolo di competenza), sia adeguata all’obiettivo o se non si debba invece stabilire una corrispondente riduzione dell’impegnabilità e della possibilità di pagare le somme interessate. In ogni caso in base alla legge di bilancio per 69 — Commissione V l’anno 2006 (legge n. 267 del 2005) il capitolo indicato reca le disponibilità necessarie, essendo previsti stanziamenti in termini di competenza pari a 119.072 euro. Il sottosegretario Gianfranco CONTE chiede un rinvio dell’esame al fine di predisporre i necessari elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate. Marino ZORZATO, presidente, preso atto dell’esigenza manifestata dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta. La seduta termina alle 15.10. AVVERTENZA I seguenti punti all’ordine del giorno non sono stati trattati: RISOLUZIONI 7-000741 Peretti ed altri: Disciplina del Patto di stabilità interno per i comuni commissariati. Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 70 — Commissione VI VI COMMISSIONE PERMANENTE (Finanze) S O M M A R I O RISOLUZIONI: 7-00739 Benvenuto: Modalità di elezione del Consiglio di amministrazione delle società quotate in Borsa (Seguito della discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 ALLEGATO 1 (Nuovo testo approvato della risoluzione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 INTERROGAZIONI: 5-04774 Benvenuto e Cordoni: Situazione dell’edificio già sede degli uffici finanziari di Massa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 ALLEGATO 2 (Testo della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA: 5-05097 Benvenuto: Problematiche relative alla cessione della Cassa di risparmio di Lucca alla Banca popolare di Lodi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 ALLEGATO 3 (Testo della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 5-05099 Leo: Regime tributario dell’ammortamento dell’avviamento relativamente all’esercizio 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 ALLEGATO 4 (Testo della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 75 SEDE CONSULTIVA: DL 4/06: Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione. C. 6259 Governo (Parere alla I Commissione) (Seguito dell’esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Disposizioni in materia di professioni sanitarie non mediche e delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali. C. 6229, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla XII Commissione) (Esame e conclusione – Nulla osta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Testo unico delle norme nazionali di attuazione del regolamento comunitario concernente l’OCM del mercato del vino Emendamenti testo unificato C. 31 ed abbinate (Parere alla XIII Commissione) (Esame e conclusione – Parere su emendamenti) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 SEDE REFERENTE: Disposizioni in materia di banche popolari. Testo unificato C. 2273 Serena, C. 2599 Jannone, C. 2619 Pinza, C. 2875 Giancarlo Giorgetti e C. 3065 Patria (Seguito dell’esame e conclusione) . 79 Disposizioni in favore delle associazioni pro-loco. C. 3735 Patria, C. 2854 Di Gioia e C. 3680 D’Agrò (Seguito dell’esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 RISOLUZIONI: 7-00643 Grandi: Cessione da parte della BAT della società di distribuzione dei tabacchi Etinera. 7-00729 Romoli: Misure conseguenti alla cessione da parte della BAT della società di distribuzione dei tabacchi Etinera (Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione in un nuovo testo della risoluzione 7-00643 e della risoluzione 7-00729) . . 83 ALLEGATO 5 (Nuovo testo approvato della risoluzione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 ALLEGATO 6 (Nuovo testo approvato della risoluzione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 71 — Commissione VI 7-00725 Benvenuto: Proroga della detrazione per i trattamenti di fine rapporto (Seguito della discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 ALLEGATO 7 (Nuovo testo approvato della risoluzione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 7-00735 Lettieri: Concorrenza nel settore delle riparazioni di autoveicoli sinistrati (Seguito della discussione e conclusione – Approvazione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 7-00742 Romoli: Regime di detrazione dell’IVA relativa a prestazioni alberghiere e di ristorazione (Discussione e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 SEDE CONSULTIVA: Riforma delle esecuzioni mobiliari. C. 6232 Kessler (Parere alla II Commissione) (Esame e conclusione – Nulla osta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 AVVERTENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 RISOLUZIONI Mercoledı̀ 18 gennaio 2006. — Presidenza del presidente Renzo PATRIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Michele Giuseppe Vietti. La seduta comincia alle 9.20. 7-00739 Benvenuto: Modalità di elezione del Consiglio di amministrazione delle società quotate in Borsa. (Seguito della discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo). La Commissione prosegue la discussione, rinviata nella seduta di ieri. Giorgio BENVENUTO (DS-U) sottolinea favorevolmente le riflessioni svolte dal sottosegretario Vietti in merito alla tematica affrontata dalla risoluzione, auspicando che l’approvazione dell’atto di indirizzo possa consentire di apportare le indispensabili correzioni all’articolo 147-ter, comma 2, del Testo unico della finanza, introdotto dall’articolo 1 della legge n. 262 del 2005. In tale contesto auspica che la risoluzione possa essere sottoscritta da tutti i gruppi presenti in Commissione. Il sottosegretario Michele Giuseppe VIETTI ringrazia il deputato Benvenuto per l’apprezzamento espresso nei suoi confronti, rilevando come la norma di cui al comma 2 del nuovo articolo 147-ter del Testo unico della finanza, introdotto dalla legge n. 262 del 2005, sebbene sia ispirata all’obiettivo di rafforzare il potere dei piccoli azionisti che, protetti dalla segretezza del voto, dovrebbero potersi esprimere con maggiore libertà, possa determinare notevoli problematiche. Infatti, tale previsione è stata inserita in un contesto normativo che prevede, al comma 1 del citato articolo 147-ter, la regola secondo cui l’elezione dei membri del Consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste di candidati, stabilendo inoltre, al comma 3 che, alla lista di minoranza più votata, sia attribuita il diritto di nominare un proprio candidato. Pertanto, per effetto del combinato disposto di tali previsioni, nelle società quotate si dovranno formare liste di azionisti attribuendosi alla lista sostenuta dagli azionisti di minoranza la possibilità di esprimere almeno un membro del Consiglio di amministrazione. Tuttavia, la segretezza del voto imposta dal comma 2 potrebbe impedire di verificare che gli aderenti alle singole liste abbiano espresso la loro volontà in modo conforme agli accordi, incidendo anche sulla possibilità di verificare l’esistenza di una minoranza di azionisti, per assicurare il rispetto delle garanzie introdotte dalla riforma. Inoltre, la previsione del voto segreto potrebbe pregiudicare la possibilità di impugnare la deliberazione assembleare, la quale si basa su canone generale del dissenso dell’impugnate circa l’oggetto della votazione, che, se svolta in forma segreta, non consentirà di constatare documentalmente il voto contrario, determi- Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — nando pertanto possibili criticità in merito alla legittimazione processuale all’azione. Sottolinea altresı̀ come la CONSOB abbia rappresentato che la disposizione di cui al comma 2 contrasterebbe con la disciplina della trasparenza delle partecipazioni rilevanti e dei patti parasociali contenuta nel Testo unico della finanza, incidendo negativamente sull’efficacia dei controlli sugli emittenti quotati. Rileva peraltro come l’approvazione della norma è avvenuta nella consapevolezza degli aspetti problematici di tale previsione rispetto ai quali ha tuttavia fatto premio l’esigenza di approvare con la massima urgenza il provvedimento nel suo complesso. 72 — Commissione VI Camera dei progetti di legge recanti interventi per la tutela del risparmio, i relatori avessero dimostrato la più ampia disponibilità ad intervenire sulla problematica affrontata dalla risoluzione. In tale contesto ritiene che la risoluzione corrisponda alla sensibilità di tutti i gruppi, e possa pertanto essere condivisa dall’intera Commissione. Sottoscrive quindi, a nome del gruppo di Forza Italia l’atto di indirizzo in discussione. Giorgio BENVENUTO (DS-U) accogliendo l’invito del Presidente, riformula la propria risoluzione (vedi allegato 1), modificandone l’impegno, nonché il terzo paragrafo delle premesse. Mario LETTIERI (MARGH-U) ringrazia il deputato Benvenuto per l’iniziativa assunta con la presentazione della risoluzione; sottolinea quindi come il sottosegretario Vietti, del quale ha pure apprezzato le dichiarazioni rese in merito alla problematica oggetto dell’atto di indirizzo, non possa tuttavia esimersi dalle proprie responsabilità rispetto alla non corretta formulazione del comma 2 del nuovo articolo 147-ter del Testo unico della finanza introdotto dalla legge n. 262 del 2005. In tale contesto evidenzia come l’intero provvedimento appaia sotto molti aspetti inaccettabile e sia stato frettolosamente approvato dalla maggioranza, la quale si è allineata alle esigenze personali del Presidente del Consiglio, che l’hanno indotta a preoccuparsi di peggiorare ulteriormente la disciplina sul falso in bilancio piuttosto che di risolvere i gravi problemi della disciplina del governo societario che sono alla base delle gravissime vicende che caratterizzano la vita economica e finanziaria del paese. Prende comunque atto della disponibilità espressa dal sottosegretario ad accogliere la risoluzione, auspicando che sia possibile correggere quanto prima il comma 2 dell’articolo 147-ter nonché migliorare numerosi altri aspetti della legge n. 262, ad esempio definendo un regime transitorio che consenta alle autorità preposte di disporre di un tempo adeguato per emanare le numerose disposizioni attuative previste dal provvedimento. Gianpietro SCHERINI (FI) concorda con le considerazioni del Presidente rilevando come, nel corso dell’esame alla Gabriella PISTONE (Misto-Com.it) ringrazia il deputato Benvenuto per aver assunto l’iniziativa di presentare la riso- Renzo PATRIA, presidente, ricorda che, in occasione dell’esame, in terza lettura alla Camera, del provvedimento recante disposizioni per la tutela del risparmio i relatori avessero espresso la propria disponibilità ad accogliere un emendamento, presentato dal deputato Benvenuto, volto a sopprimere il comma 2 del nuovo articolo 147-ter del Testo unico della finanza, nonché ad accogliere altri emendamenti che accorpavano talune opportune correzioni all’intervento legislativo. Suggerisce quindi al presentatore, anche per consentire la più ampia adesione all’atto di indirizzo, di riformulare parzialmente l’impegno contenuto nella risoluzione, eliminando le parole: « al più presto, e comunque entro la fine della legislatura »; ritiene infatti che ogni intervento su una materia cosı̀ delicata debba essere realizzato con il necessario approfondimento, sottolineando come sia, realisticamente, difficile approvare entro la fine della legislatura tale modifica. Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — luzione, sottolineando come la legge n. 262 del 2005 si presti a numerosi rilievi critici, come dimostrato dalle osservazioni espresse in merito da numerosi esponenti del mondo accademico e dalle organizzazioni rappresentative degli operatori interessati. In tale contesto ritiene che la tempestiva approvazione della risoluzione risulti quanto mai necessaria, rilevando peraltro l’opportunità di segnalare, nell’atto di indirizzo l’esigenza di apportare ulteriori correzioni anche ad altri aspetti del provvedimento. Renzo PATRIA, presidente, informa che la risoluzione è stata sottoscritta da tutti i componenti della Commissione appartenenti ai gruppi di Forza Italia, Alleanza nazionale e dell’UDC. La Commissione approva la risoluzione, come riformulata dal presentatore. La seduta termina alle 9.50. INTERROGAZIONI Mercoledı̀ 18 gennaio 2006. — Presidenza del presidente Renzo PATRIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Daniele Molgora. La seduta comincia alle 14.10. 5-04774 Benvenuto e Cordoni: Situazione dell’edificio già sede degli uffici finanziari di Massa. Il sottosegretario Daniele MOLGORA risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2). Elena Emma CORDONI (DS-U), replicando, ringrazia il sottosegretario per la risposta resa, che consente finalmente di individuare nell’Agenzia del demanio l’interlocutore con il quale affrontare la problematica relativa alla situazione di degrado dell’edificio già sede degli uffici finanziari di Massa. 73 — Commissione VI Renzo PATRIA, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del giorno. La seduta termina alle 14.15. INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA Mercoledı̀ 18 gennaio 2006. — Presidenza del presidente Renzo PATRIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Daniele Molgora. La seduta comincia alle 14.15. Renzo PATRIA, presidente, ricorda che, ai sensi dell’articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l’impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l’attivazione del circuito. Il sottosegretario Daniele MOLGORA chiede di differire lo svolgimento dell’interrogazione n. 5-05098, al fine di disporre più compiuti elementi di risposta. Mario LETTIERI (MARGH-U) accede alla richiesta di rinvio avanzata dal sottosegretario, esprimendo peraltro meraviglia per il fatto che il Governo non disponga di dati aggiornati sulla posizione fiscale del signor Gnutti, il quale è notoriamente al centro di complesse operazioni finanziarie nell’ambito delle quali società a lui riconducibili hanno realizzato ingentissime plusvalenze che, secondo l’opinione di autorevoli studiosi della materia, dovrebbero essere assoggettate a tassazione in Italia. Invita quindi il sottosegretario ad approfondire con la massima attenzione alla questione chiedendo che lo svolgimento dell’interrogazione abbia luogo nella prossima settimana. Renzo PATRIA, presidente, avverte che lo svolgimento dell’interrogazione 5-05098 Lettieri avrà luogo nel corso della prossima settimana. Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 5-05097 Benvenuto: Problematiche relative alla cessione della Cassa di risparmio di Lucca alla Banca popolare di Lodi. Raffaella MARIANI (DS-U) rinuncia ad illustrare l’interrogazione, di cui è cofirmataria. Il sottosegretario Daniele MOLGORA risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3). Raffaella MARIANI (DS-U) si dichiara parzialmente soddisfatta, in quanto dalla risposta del sottosegretario emergono elementi di preoccupazione sul destino della Cassa di risparmio di Lucca che non possono essere sottovalutati. Ricorda che l’opposizione ha più volte richiamato l’attenzione del Governo sulla situazione venutasi a creare a seguito della cessione, da parte della Fondazione Cassa di risparmio di Lucca, del pacchetto di controllo della stessa Cassa, evidenziando come il pagamento dilazionato in tre tranche, originariamente previsto in denaro, sia stato sostituito successivamente dalla dazione di strumenti finanziari facenti capo alla banca acquirente o a società del suo gruppo. Rileva quindi come la questione consista ora nel verificare se le garanzie prestate risultino sufficienti ad escludere che possano derivare situazioni di rischio a seguito delle vicende che hanno coinvolto la Banca popolare italiana. Sottolinea come spetti ora al Governo verificare la validità del piano industriale a suo tempo predisposto dalla banca acquirente e se esso conservi validità a seguito delle ricordate vicende, evidenziando come l’approntamento di un valido piano industriale risulti urgente anche con riferimento alle realtà bancarie di Pisa e di Livorno, nonché alla luce dell’importante ruolo svolto dalle casse di risparmio nella realtà produttiva toscana. Osserva come il Governo non possa oggi più assumere posizioni defilate a questo riguardo, rientrando tale questione nell’ambito delle sue responsabilità specifiche. 74 — Commissione VI Evidenzia quindi la paradossale vicenda relativa alla presenza di un rappresentante della Fondazione Cassa di risparmio di Lucca all’interno del Consiglio di amministrazione della Banca popolare italiana, a suo tempo presentata come una risorsa per l’intera area territoriale di radicamento, rilevando infatti come tale presenza sia venuta meno insieme all’intero Consiglio di amministrazione della stessa Banca popolare. 5-05099 Leo: Regime tributario dell’ammortamento dell’avviamento relativamente all’esercizio 2005. Maurizio LEO (AN) illustra brevemente la propria interrogazione, la quale è volta a chiarire un dubbio interpretativo determinato dalla diversità di formulazione dell’articolo 1, comma 521 della legge finanziaria per il 2006, il quale stabilisce che l’ammortamento fiscale dell’avviamento deve essere effettuato in diciotto periodi di imposta, rispetto alla previsione contenuta nell’articolo 5-bis del decretolegge n. 203 del 2005, introdotto con la legge di conversione n. 248 del 2005, che aveva fissato il periodo di ammortamento in 20 anni. Evidenzia come ciò determini incertezze per ciò che riguarda le modalità di calcolo degli ammortamenti relativi all’esercizio 2005, chiedendo al Governo di chiarire quale sia l’interpretazione a cui attenersi. Il sottosegretario Daniele MOLGORA risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4). Maurizio LEO (AN), replicando, ringrazia il sottosegretario per la precisione della risposta fornita. Renzo PATRIA, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all’ordine del giorno. La seduta termina alle 14.40. Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.45. SEDE CONSULTIVA Mercoledı̀ 18 gennaio 2006. — Presidenza del presidente Renzo PATRIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Daniele Molgora. La seduta comincia alle 14.45. DL 4/06: Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione. C. 6259 Governo. (Parere alla I Commissione). (Seguito dell’esame e rinvio). La Commissione prosegue l’esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri. Mario LETTIERI (MARGH-U) proseguendo nelle considerazioni svolte nella precedente seduta, appunta la sua attenzione su talune norme del decreto – legge che reputa particolarmente discutibili. Evidenzia i perniciosi effetti dell’articolo 3, che consente al personale distaccato o comandato il transito nei ruoli dell’amministrazione di applicazione; in tal modo la Presidenza del Consiglio dei Ministri acquisirà dimensioni pletoriche, inglobando personale di diversa estrazione e provenienza, al di fuori di qualsiasi logica di merito e di buona amministrazione. Con riferimento all’articolo 13, evidenzia come esso sia volto ad incentivare le assunzioni a titolo di collaborazione ed i contratti di consulenza, stigmatizzando la politica dell’Esecutivo, volta a inserire surrettiziamente nell’amministrazione contingenti di personale, sulla base di logiche puramente elettoralistiche e spartitorie, e 75 — Commissione VI lamentando in particolare l’incremento dei contratti consulenza, passati da 63.000 a oltre 206.000 negli ultimi 2 anni, con un pesante aggravio sui conti pubblici. Ritiene inoltre estremamente discutibile l’attuale formulazione dell’articolo 25, che privilegia irrazionalmente il possesso del titolo di dottore di ricerca posseduto da soggetti esterni assunti dall’amministrazione a chiamata diretta, penalizzando invece il personale che svolge spesso da molti anni funzioni di carattere dirigenziale, dopo essere stato assunto a seguito di regolare concorso. Si sofferma quindi sulle innovazioni contenute nell’articolo 24, con riferimento alle autorità portuali, osservando come il ministro Lunardi abbia di recente compiuto nomine in tali autorità senza consultare le regioni. Al riguardo ricorda che la regione Basilicata, essendo priva di scali marittimi rilevanti, utilizza come porti di riferimento soprattutto quelli di Taranto e Salerno, osservando al riguardo come ritenga auspicabile che il Presidente della Regione Basilicata sia coinvolto nel meccanismo di nomina dei presidenti delle rispettive autorità. Preannuncia infine la presentazione di emendamenti finalizzati a correggere taluni aspetti del provvedimento. Giorgio BENVENUTO (DS-U) ritiene che il decreto – legge, lungi dall’apportare una razionalizzazione nell’organizzazione della pubblica amministrazione, crei realtà malfunzionamenti e appesantimenti burocratici del tutto irrazionali, preannunciando pertanto la valutazione assolutamente contrario del proprio gruppo sul provvedimento, pur auspicando che il relatore tenga conto, in sede di predisposizione della proposta di parere, delle osservazioni che si accinge a formulare, nello spirito di collaborazione che ha sempre caratterizzato l’operato della Commissione. In tale contesto, dopo aver ricordato il lavoro svolto dalla Commissione in occasione dell’esame del disegno di legge C. 4947, recante disposizioni relative alle Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — frodi perpetrate mediante le carte di credito, sottolinea preliminarmente l’opportunità che siano significativamente rafforzate le strutture amministrative chiamate a contrastare il fenomeno delle frodi e dell’uso abusivo di tali mezzi di pagamento. Rileva inoltre la necessità di prevedere appositi concorsi interni per consentire di sanare la posizione dei numerosi dipendenti dell’Amministrazione finanziaria che svolgono, in taluni casi da molti anni, funzioni dirigenziali, sottolineando la necessità che tale amministrazione valorizzi pienamente le competenze tecniche di detto personale che svolge con successo delicati compiti di istituto, spesso in sedi disagiate. Sottolinea quindi la grave situazione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, investita dalla nuova legge sul risparmio a nuovi importanti compiti in materia bancaria, reputando a tale riguardo le disposizioni contenute nel provvedimento in esame, che prevedono l’assunzione di sole 7 unità di personale di ruolo, nonché il ricorso a comandi e distacchi. Osserva come in tal modo il tema della concorrenza bancaria continui a non essere affrontato seriamente dall’Esecutivo, che evidentemente non ritiene necessario dotare di adeguate risorse l’Autorità per consentirle di svolgere i nuovi, delicati compiti cui essa è chiamata. Stigmatizza inoltre la proliferazione di organismi e comitati di studio che il provvedimento istituisce, amplia o rende permanenti, determinando sclerosi burocratica e aggravio dei costi, evidenziando come in tal modo si consolidi il deteriore indirizzo affermatosi al Ministero dell’Economia e delle finanze. Evidenzia quindi i problemi posti dall’indiscriminato transito del personale comandato e distaccato nei ruoli di altre Amministrazioni, osserva come gli istituti del comando e del distacco abbiano sempre svolto la funzione di assicurare flessibilità al sistema, consentendo la temporanea acquisizione di competenze non presenti negli organici per fronteggiare, 76 — Commissione VI relativamente al versante tecnico, particolari situazioni di carattere temporaneo. Concorda quindi con le considerazioni svolte dal deputato Lettieri circa la crescita esponenziale degli incarichi e delle consulenze, osservando in tale contesto come la Presidenza del Consiglio abbia in tal modo aumentato in modo abnorme il proprio organico, senza che tale incremento dimensionale risulti in alcun modo giustificato sul piano funzionale. Si riserva di compiere ulteriori considerazioni in sede di dichiarazione di voto. Renzo PATRIA, presidente, auspica che il relatore tenga in debito conto le considerazioni emerse nel corso del dibattito. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi ad una seduta da convocare nella giornata di domani il seguito dell’esame, al fine di consentire un ulteriore approfondimento delle questioni affrontate dal provvedimento. Disposizioni in materia di professioni sanitarie non mediche e delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali. C. 6229, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla XII Commissione). (Esame e conclusione – Nulla osta). La Commissione inizia provvedimento in oggetto. l’esame del Sergio ROSSI (LNFP), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla XII Commissione Affari sociali sul progetto di legge C. 6229, approvato dal Senato, recante Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnicosanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali, adottato come testo base dalla Commissione di merito. L’articolo 1 definisce, al comma 1, quali professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, quelle previste ai sensi della legge n. 251 del, e del decreto del Ministro Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — della sanità 29 marzo 2001, i cui operatori svolgono, in forza di un titolo abilitante rilasciato dallo Stato, attività di prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione. Il comma 2 fa salva la competenza delle regioni ad individuare i profili di operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie definite dal comma 1. L’articolo 2, comma 1, condiziona l’esercizio delle professioni sanitarie di cui all’articolo 1 al conseguimento, previo esame finale, del titolo universitario definito ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera c), del progetto di legge. Tale titolo è valido sull’intero territorio nazionale nel rispetto della normativa europea in materia di libera circolazione delle professioni ed è rilasciato a seguito di un percorso formativo da svolgersi in tutto o in parte presso le aziende e le strutture del Servizio sanitario nazionale, inclusi gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), individuate dalle regioni. Per quanto riguarda gli aspetti del provvedimento attinenti in qualche modo agli ambiti di competenza della Commissione, la disposizione specifica che il personale del servizio sanitario militare, nonché quello addetto al comparto sanitario del Corpo della Guardia di finanza, può svolgere il percorso formativo presso le strutture del servizio stesso, individuate con decreto del Ministro della salute. Il comma 2 prevede che gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea di cui al comma 1 sono definiti con uno o più decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, mentre il comma 3 stabilisce che l’iscrizione all’albo professionale è obbligatoria anche per i pubblici dipendenti ed è subordinata al conseguimento del titolo universitario abilitante di cui al comma 1, fatto comunque salvo il valore abilitante dei titoli già riconosciuti come tali alla data di entrata in vigore del provvedimento. I commi 4, 5 e 6 regolano lo svolgimento dell’aggiornamento professionale, secondo modalità identiche a quelle previste per la professione medica. 77 — Commissione VI L’articolo 3 prevede l’istituzione dei rispettivi ordini ed albi professionali delle professioni sanitarie, ai quali devono accedere gli operatori delle professioni sanitarie esistenti, nonché di quelle di nuova configurazione. L’articolo 4 conferisce delega al Governo ad adottare, entro sei mesi, uno o più decreti legislativi per l’istituzione degli ordini professionali delle professioni sanitarie di cui all’articolo 1, comma 1, nel rispetto delle competenze delle regioni. I principi e criteri direttivi contemplano la trasformazione dei collegi professionali esistenti in ordini professionali, per l’area delle professioni infermieristiche, per l’area della professione ostetrica, per l’area delle professioni della riabilitazione, per l’area delle professioni tecnicosanitarie e per l’area delle professioni tecniche della prevenzione. Inoltre si prevede l’aggiornamento delle figure professionali da includere nell’ambito delle professioni sanitarie, l’individuazione dei titoli che consentano l’iscrizione agli albi, la definizione delle attività riservate agli iscritti agli ordini ai singoli albi, la definizione della condizioni e modalità di costituzione degli ordini, l’articolazione degli ordini a livello provinciale o regionale o nazionale, i principi cui si devono attenere gli statuti e i regolamenti degli ordini, nonché gli obblighi di iscrizione alle gestioni previdenziali previsti dalle disposizioni vigenti. L’articolo 5 disciplina, al comma 1, l’individuazione di nuove professioni sanitarie riconosciute a sull’intero territorio nazionale, prevedendo che essa possa avvenire in sede di recepimento di direttive comunitarie ovvero per iniziativa dello Stato o delle regioni, in considerazione dei fabbisogni connessi agli obiettivi di salute previsti nel Piano sanitario nazionale o nei Piani sanitari regionali, che non trovino rispondenza in professioni già riconosciute. Ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 5, l’individuazione è effettuata, nel rispetto dei princı̀pi fondamentali stabiliti dalla legge, mediante uno o più accordi, sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — tra lo Stato e le regioni, ed è subordinata ad un parere tecnico-scientifico, espresso da apposite commissioni, operanti nell’ambito del Consiglio superiore di sanità, di volta in volta nominate dal Ministero della salute, alle quali partecipano esperti designati dal Ministero della salute e dalla predetta Conferenza permanente, evitando parcellizzazioni e sovrapposizioni con le professioni già riconosciute o con le specializzazioni delle stesse. L’articolo 6 prevede, al comma 1, che il personale laureato appartenente alle professioni sanitarie, è articolato in professionisti in possesso del diploma di laurea o del titolo universitario conseguito anteriormente all’attivazione dei corsi di laurea o di diploma ad esso equipollente; professionisti coordinatori in possesso del master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento; professionisti specialisti in possesso del master di primo livello per le funzioni specialistiche; professionisti dirigenti in possesso della laurea specialistica, e che abbiano esercitato l’attività professionale con rapporto di lavoro dipendente per almeno cinque anni, oppure ai quali siano stati conferiti incarichi dirigenziali. I commi da 2 a 7 disciplinano l’istituzione di figure di coordinamento per i profili delle professioni sanitarie, prevedendone i criteri e le modalità, i requisiti dei soggetti chiamati a rivestirle, nonché la validità del certificato di abilitazione alle funzioni direttive nell’assistenza infermieristica, ai fini dell’esercizio della funzione di coordinatore. L’articolo 7 stabilisce, al comma 1, che alle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione già riconosciute alla data di entrata in vigore del provvedimento continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nelle rispettive fonti di riconoscimento, salvo quanto previsto dalla legge, e che, con il medesimo procedimento di cui all’articolo 6, comma 3, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni, previa acquisizione del parere degli ordini pro- 78 — Commissione VI fessionali delle professioni interessate, si può procedere ad integrazioni delle professioni riconosciute. Rileva come le disposizioni del progetto di legge non presentino profili problematici per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, proponendo pertanto di esprimere su di esso nulla osta. La Commissione approva la proposta del relatore. Testo unico delle norme nazionali di attuazione del regolamento comunitario concernente l’OCM del mercato del vino. Emendamenti testo unificato C. 31 ed abbinate. (Parere alla XIII Commissione). (Esame e conclusione – Parere su emendamenti). Michele ZUIN (FI), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla XIII Commissione Agricoltura sugli emendamenti al testo unificato delle proposte di legge C. 31 ed abbinata, recante il Testo unico delle norme nazionali di attuazione del regolamento comunitario concernente l’organizzazione comune di mercato (OCM) del vino, approvati in linea di principio dalla Commissione di merito nell’ambito dell’esame in sede legislativa del provvedimento. Rammenta come la Commissione abbia già esaminato, ai sensi dell’articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il provvedimento in due occasioni. Nella seduta del 31 maggio 2005 la Commissione aveva espresso parere favorevole con osservazioni sul testo inizialmente formulato, mentre nella seduta del 26 luglio 2005 aveva espresso parere favorevole con condizioni sul testo successivamente modificato. Nell’ambito degli emendamenti trasmessi segnala, in quanto rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Finanze, l’emendamento 28.1 del relatore e l’emendamento 29.1 del relatore. Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — Il primo emendamento interviene sulla formulazione del comma 4 dell’articolo 28, specificando, alla lettera a), che i registri previsti dal medesimo articolo 28 che possono essere tenuti anche tramite supporto informatico, secondo le modalità concordate con l’ufficio periferico dell’Ispettorato centrale repressione frodi, i quali devono essere conservati per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data dell’ultima registrazione, sono i registri istituiti dal medesimo articolo 28. In tal modo l’emendamento chiarisce meglio l’ambito di applicazione della norma recata dal comma 4, il quale, nella precedente versione, non identificava chiaramente se la norma si applicasse anche ai registri non istituiti dall’articolo medesimo. Il secondo emendamento interviene sulla formulazione del comma 1 dell’articolo 29, relativamente al potere di accesso dei funzionari e degli agenti delegati per la vigilanza nei deposti e nei magazzini, sostituendo la dizione: « magazzini vincolati alla finanza », che risultava poco perspicua, con quella « sottoposti a controllo da parte dell’ufficio tecnico di finanza ». Segnala come entrambi gli emendamenti recepiscano sostanzialmente le condizioni contenute nel parere espresso dalla Commissione Finanze nella seduta del 27 luglio 2005, proponendo pertanto di esprimere su di esso parere favorevole. La Commissione approva la proposta di parere del relatore. La seduta termina alle 15. SEDE REFERENTE Mercoledı̀ 18 gennaio 2006. — Presidenza del presidente Renzo PATRIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Daniele Molgora. La seduta comincia alle 15.30. 79 — Commissione VI Disposizioni in materia di banche popolari. Testo unificato C. 2273 Serena, C. 2599 Jannone, C. 2619 Pinza, C. 2875 Giancarlo Giorgetti e C. 3065 Patria. (Seguito dell’esame e conclusione). La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 ottobre 2005. Renzo PATRIA, presidente, informa di aver attribuito l’incarico di relatore sul provvedimento, da lui stesso finora rivestito, al deputato Giovanni Mauro. Avverte inoltre che sono pervenuti tutti i prescritti pareri da parte delle Commissioni competenti in sede consultiva, e che pertanto nella seduta odierna la Commissione procederà alla votazione della proposta di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente all’Assemblea sul testo unificato delle proposte di legge, come risultante dagli emendamenti approvati. Giorgio BENVENUTO (DS-U) rileva come le modifiche apportate all’originaria impostazione del testo unificato adottato come base dalla Commissione risultano inaccettabili da parte del suo gruppo, che pertanto esprimerà voto contrario sulla proposta di conferire il mandato di relatore a riferire favorevolmente in Assemblea. Esprime il rammarico che, anche in questo caso, non sia stato possibile aggiungere alla definizione di un testo condiviso da maggioranza ed opposizione, lamentando come le modificazioni votate dalla maggioranza comportino il rischio di attribuire il controllo delle banche popolari a soggetti estranei al mondo cooperativo, ponendo pertanto a rischio la positiva specificità di tali soggetti bancari, che rappresentano un elemento di forza del sistema economico nazionale che dovrebbe pertanto essere difeso. Pur prendendo altro di difficoltà interne alla maggioranza su questo tema e della particolare situazione connessa all’imminente conclusione della legislatura, Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — ritiene che si sia persa una grande occasione per rafforzare il tessuto finanziario del Paese, cogliendo l’opportunità rappresentata dall’evoluzione derivante dall’avvicendamento ai vertici della Banca d’Italia, certamente assumerà un atteggiamento di ancora maggiore attenzione nei confronti del settore delle banche popolari. Gianpietro SCHERINI (FI) ritiene che occorra tenere presente la prossima conclusione della legislatura, che impedisce di apportare ulteriori modifiche al testo elaborato dalla Commissione, il quale, peraltro, costituisce un importante risultato nel settore di particolare interesse per la vita economica e finanziaria del Paese. Preannuncia quindi il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente all’Assemblea sul provvedimento. Mario LETTIERI (MARGH-U) condivide le considerazioni svolte dal deputato Benvenuto, rilevando come le modifiche apportate dalla maggioranza stravolgano l’impostazione iniziale del testo unificato adottato come base, il quale era stato condiviso anche dai gruppi di opposizione. Esprime quindi preoccupazione per le scelte assunte dalle forze politiche di maggioranza, preannunciando il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente all’Assemblea. Giorgio JANNONE (FI) ribadisce l’esigenza, già più volte espressa nel corso dell’esame, che il provvedimento intervenisse anche sulla questione relativa al voto capitario nelle banche popolari, esprimendo peraltro soddisfazione per il fatto che l’intervento legislativo affronti numerose tematiche relative alla governance delle stesse banche popolari, che venivano fino a pochi anni fa considerate come veri e propri tabù. Ritiene invece che, come dimostrato da recenti, gravi vicende che hanno coinvolto anche un’importante banca popolare, occorra sciogliere i nodi esistenti nella disciplina di tali soggetti. 80 — Commissione VI Sottolinea inoltre come nel corso dell’esame dei provvedimenti la Commissione abbia acquisito, anche attraverso le numerose audizioni svolte, un grande patrimonio di conoscenze, che potrà risultare utile per le ulteriori iniziative che occorrerà certamente assumere in materia nel corso della prossima legislatura, preannunciando quindi il proprio voto favorevole sulla proposta di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente. Sergio ROSSI (LNFP) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente sul provvedimento. Ettore ROMOLI (FI) concorda con le considerazioni espresse dal deputato Jannone circa l’esigenza di affrontare il tema relativo al voto capitario nelle banche popolari, rilevando come tali soggetti si trovino di fronte ad un bivio dovendo scegliere se mantenere tutte le proprie peculiarità, rimanendo tuttavia confinate entro un ambito dimensionale ridotto, ovvero aprirsi pienamente al mercato di capitali, rimuovendo in tal caso l’ostacolo costituito da tale istituto. Dichiara comunque il proprio voto favorevole sulla proposta di conferire il mandato al relatore a riferire in senso favorevole. Renzo PATRIA, presidente, sottolinea come l’unico elemento di dissenso tra maggioranza ed opposizione sia costituito dalle modifiche apportate al comma 3-bis del nuovo articolo 30 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, introdotto dall’articolo 1. Mentre infatti la formulazione di tale comma contenuta nel testo unificato adottato come base prevedeva che gli organismi di investimento collettivo di risparmio, i fondi pensioni, le SICAV, le banche, le fondazioni bancarie e le compagnie di assicurazione non potessero detenere complessivamente una quota maggioritaria del capitale delle banche popolari, il testo risultante dagli emendamenti approvati prevede che le SICAV, le compagnie di assicurazioni esercenti il ramo vita, le banche e le fondazioni bancarie non possano detenere complessiva- Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — mente una quota superiore al 30 per cento del capitale delle medesime banche. Ritiene, pertanto, come sulla maggior parte delle norme contenute nel provvedimento sussista una sostanziale unitarietà di vedute tra le forze politiche di maggioranza e di opposizione, che rende sorprendente la contrarietà espressa dalle opposizioni sull’insieme del provvedimento stesso. Sottolinea inoltre come il Governo si riconosca nell’impostazione seguita dal testo sugli aspetti fondamentali dell’intervento legislativo, anche rispetto all’interlocuzione in corso su questa tematica con gli organismi dell’Unione europea. La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Mauro, a riferire in senso favorevole all’Assemblea sul testo unificato delle proposte di legge, come risultante dagli emendamenti approvati. Renzo PATRIA (FI), presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi. Disposizioni in favore delle associazioni pro-loco. C. 3735 Patria, C. 2854 Di Gioia e C. 3680 D’Agrò. (Seguito dell’esame e rinvio). La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 ottobre 2005. Il sottosegretario Daniele MOLGORA ricorda come l’originaria formulazione della proposta di legge in esame mirasse ad estendere alle associazioni pro-loco alcune agevolazioni in materia di imposte sul reddito, in particolare quelle previste dall’articolo 111-bis, ora 149, comma 4, del TUIR, originariamente prevista per i soli enti ecclesiastici e successivamente estesa dall’articolo 90, comma 11, della legge n. 289 del 2002, anche alle associazioni sportive dilettantistiche, nonché dall’articolo 90, comma 4, della citata legge 81 — Commissione VI n. 289, il quale stabilisce che il CONI, le federazioni sportive e gli enti di promozione sportiva da esso riconosciuti sono sottratti dall’obbligo di operare la ritenuta del 4 per cento a titolo dia conto sui contributi erogati a favore delle associazioni sportive dilettantistiche. Evidenzia come il citato articolo 149 del TUIR stabilisca che, qualora un ente non commerciale eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo di imposta, questo perda la qualifica di ente non commerciale. Tale articolo è fondamentale nell’ambito della disciplina fiscale degli enti che svolgono attività « senza fini di lucro »; infatti, il principio di « effettività » in esso contenuto è posto a garanzia e tutela soprattutto della fede pubblica, in quanto consente al soggetto di fruire della particolare disciplina fiscale prevista per gli enti non commerciali su base dichiarativa, se ed in quanto l’attività effettivamente svolta sia di natura prevalentemente non commerciale. Sottolinea quindi come il comma 4 del medesimo articolo contenga una deroga, di carattere eccezionale, alla disciplina generale, in quanto stabilisce che gli enti ecclesiastici e le associazioni sportive dilettantistiche non perdono la qualifica di ente non commerciale, anche qualora esercitino prevalentemente attività commerciale per un intero periodo di imposta. Evidenzia altresı̀ come l’articolo 1 della proposta di legge sia volto ad estendere anche alle pro-loco la predetta previsione, evitando cosı̀ che tali associazioni possano perdere la qualifica di ente non commerciale, con i conseguenti vantaggi fiscali e contabili, qualora esercitino prevalentemente attività di tipo commerciale; a tale proposito rileva come l’articolo 28, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 stabilisca che le regioni, le province, i comuni e gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta di acconto del 4 per cento sull’ammontare dei contributi corrisposti alle imprese, tranne che nei casi previsti dal citato articolo 90, comma, 3, della legge n. 289 del 2002, la quale contiene una deroga a tale disciplina. Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — Evidenzia poi come l’articolo 2 della proposta di legge contenga un’ulteriore deroga alla disposizione di cui all’articolo 28, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, stabilendo che anche nel caso in cui il contributo è erogato in favore delle associazioni pro-loco, gli enti pubblici e privati erogatori non sono tenuti ad effettuare la predetta ritenuta d’acconto. Al riguardo segnala come, qualora l’esenzione si riferisca ai contributi destinati a finalità istituzionali delle associazioni pro-loco, essa risulti priva di significato normativo, in quanto detti contributi non sono assoggettati ad imposizione e conseguentemente alla ritenuta d’acconto di cui all’articolo 28, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. Qualora, invece, l’articolo 2 intenda riferirsi ai contributi destinati ad attività commerciali, la norma proposta costituirebbe un’ulteriore deroga alle previsioni del richiamato articolo 28, più ampia di quella prevista dall’articolo 90, comma 4, della legge n. 289 del 2002, in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche. Infatti, per queste ultime resta fermo l’assoggettamento alla ritenuta del 4 per cento di tutti i contributi, esclusi quelli per l’acquisto di beni strumentali, corrisposti alle società sportive dilettantistiche di capitali senza fine di lucro dalle Regioni, province, comuni e altri enti pubblici e privati. Per tali ragioni osserva come l’articolato in esame susciti perplessità, a causa delle sostanziali diversità dei fini perseguiti dalle associazioni pro-loco sia rispetto alle associazioni sportive dilettantistiche sia rispetto alle ONLUS, ciò anche in virtù del fatto che le stesse già godono di un regime fiscale di favore. Evidenzia infine come l’articolo 3 contenga la norma di copertura dell’onere, valutato in 5 milioni di euro annui, segnalando al riguardo come il Dipartimento per le politiche fiscali ritenga congrua la copertura prevista, mentre il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha espresso parere contrario sulla copertura 82 — Commissione VI in quanto l’accantonamento utilizzato non presenta disponibilità allo scopo. Osserva peraltro che tali questioni potranno essere ulteriormente approfondite dalla Commissione Bilancio, non rilevando al riguardo ragioni di perplessità sostanziale sugli aspetti finanziari della norma. Giovanni MAURO (FI), relatore, osserva come un elemento di complessità sotteso alla problematica oggetto delle proposte di legge in esame sia rappresentato dalla precisa individuazione del concetto di attività istituzionale, in quanto le pro-loco, fin quando esercitano attività previste dal loro statuto, operano certamente all’interno di tale ambito. Renzo PATRIA, presidente, ritiene che la soluzione del problema possa essere ottenuta modulando la disciplina fiscale contenuta nel provvedimento in analogia a quanto previsto per le società sportive dilettantistiche. Invita pertanto il relatore ad approfondire le indicazioni contenute nell’intervento del sottosegretario Molgora predisponendo al più presto, in consultazione con i rappresentanti dei gruppi, una proposta di testo unificato delle proposte di legge in esame, che potrebbe essere adottata come base nel corso della prossima settimana. Giorgio BENVENUTO (DS-U) ritiene fondamentale non disperdere il lavoro fin qui compiuto dalla Commissione, concordando con l’esigenza di definire un testo unificato delle porose di legge in esame che potrà costituire una base di lavoro per la prossima legislatura. Renzo PATRIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta. La seduta termina alle 16. RISOLUZIONI Mercoledı̀ 18 gennaio 2006. — Presidenza del presidente Renzo PATRIA. — Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Daniele Molgora. La seduta comincia alle 16. 7-00643 Grandi: Cessione da parte della BAT della società di distribuzione dei tabacchi Etinera. 7-00729 Romoli: Misure conseguenti alla cessione da parte della BAT della società di distribuzione dei tabacchi Etinera. (Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione in un nuovo testo della risoluzione 7-00643 e della risoluzione 7-00729). La Commissione prosegue la discussione congiunta, rinviata, da ultimo, nella seduta del 13 dicembre 2005. Renzo PATRIA, presidente, avverte che la Commissione passerà alla distinta votazione delle risoluzioni in discussione. Invita quindi il presentatore della risoluzione Romoli 7-00729 ad apportare talune modifiche al contenuto degli impegni in essa contenuti, richiamandosi alle disposizioni previste in materia dalla legge n. 25 del 1986. Gianpietro SCHERINI (FI) sottolinea preliminarmente come occorra farsi carico delle problematiche affrontate nelle risoluzioni senza alcuna pregiudiziale di carattere politico, mantenendo esclusivamente conto delle difficoltà economiche e sociali in cui si trovano i titolari di depositi fiscali di generi di monopolio dismessi a seguito del processo di ristrutturazione in atto nel settore della distribuzione dei tabacchi lavorati. Concorda quindi con il suggerimento del presidente di riformulare la risoluzione n. 7-00729, che sottoscrive, invitando il presentatore a riformulare l’ultimo paragrafo degli impegni, nel senso di prevedere che, nello spirito delle disposizioni di cui alla legge n. 25 del 1986, i 83 — Commissione VI gestori ed i coadiutori dei depositi fiscali di generi di monopolio dismessi possano ottenere l’assegnazione di una rivendita, eventualmente a titolo oneroso, ovvero essere inquadrati, attraverso un concorso per titoli, nei ruoli organici del personale dell’amministrazione finanziaria. Ettore ROMOLI (FI) accoglie i suggerimenti avanzati dal Presidente e dal deputato Scherini, riformulando conseguentemente la propria risoluzione (vedi allegato 5). Mario LETTIERI (MARGH-U) sottolinea l’esigenza prioritaria di venire incontro alle esigenze vitali dei titolari dei depositi fiscali, gravemente colpiti dal processo di ristrutturazione in corso nel settore della distribuzione dei tabacchi lavorati. Francesco TOLOTTI (DS-U) sottoscrive la risoluzione Romoli 7-00729, come riformulata. Michele ZUIN (FI) sottoscrive la risoluzione n. 7-00729, come riformulata dal presentatore. Il sottosegretario Daniele MOLGORA sottopone alla Commissione l’opportunità di rinviare la votazione della risoluzione Romoli 7-00729, come riformulata. Ettore ROMOLI (FI) non condivide l’orientamento del sottosegretario, ritenendo preferibile procedere nella seduta odierna alla votazione della propria risoluzione. Mario LETTIERI (MARGH-U) concorda con l’opportunità di procedere alla votazione della risoluzione. Giorgio BENVENUTO (DS-U) condivide anch’egli l’esigenza di votare nella seduta odierna le risoluzioni in discussione. Gianpietro SCHERINI (FI) condivide la richiesta del deputato Romoli di procedere Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — fin d’ora alla votazione della risoluzione n. 7-00729. Sergio ROSSI (LNFP) condivide le perplessità espresse dal sottosegretario in merito alla risoluzione n. 7-00729. Gianpietro SCHERINI (FI) invita tutti i gruppi a sottoscrivere la risoluzione n. 7-00729, sottolineando come essa affronti una tematica di interesse generale, proponendo una soluzione concreta alla situazione di difficoltà nella quale versano i titolari dei depositi dei generi di monopolio dismessi. Renzo PATRIA, presidente, invita il deputato Rossi a sottoscrivere a nome del suo gruppo la risoluzione Romoli n. 7-00729, come riformulata, rilevando come la mancata condivisione dell’atto di indirizzo da parte di uno dei gruppi di maggioranza costituirebbe un ostacolo all’approvazione della risoluzione stessa. Il sottosegretario Daniele MOLGORA, alla luce degli orientamenti emersi, si rimette alla Commissione, nonché alla responsabilità dei singoli gruppi, in merito alla risoluzione n. 7-00729. Sergio ROSSI (LNFP) con riferimento alle considerazioni del deputato Scherini, sottolinea come anche altre questioni di rilevanza generale, sollevate dal gruppo della Lega, avrebbero dovuto essere adeguatamente affrontate; peraltro, alla luce dell’invito formulato dal Presidente, sottoscrive la risoluzione n. 7-00729, come riformulata. La Commissione approva la risoluzione Romoli 7-00729, come riformulata dal presentatore, che assume il n. 8-00150. Renzo PATRIA, presidente, avverte che la Commissione passerà ora alla votazione della risoluzione Grandi 7-00643, già riformulata dal presentatore. In tale contesto invita il presentatore ad apportare ulteriori modifiche agli impegni in esso contenuti, eliminando, in particolare, nel 84 — Commissione VI secondo paragrafo il riferimento alla revoca della deroga con cui il Governo ha autorizzato la vendita della società Etinera. Alfiero GRANDI (DS-U) accoglie il suggerimento del Presidente, riformulando quindi ulteriormente la propria risoluzione (vedi allegato 6). Mario LETTIERI (MARGH-U) sottoscrive la risoluzione Grandi 7-00643, come ulteriormente riformulata. La Commissione approva la risoluzione Grandi 7-00643, come ulteriormente riformulata dal presentatore, che assume il n. 8-00151. 7-00725 Benvenuto: Proroga della detrazione per i trattamenti di fine rapporto. (Seguito della discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo). La Commissione prosegue la discussione, rinviata nella seduta del 14 dicembre 2005. Il sottosegretario Daniele MOLGORA rileva di aver compiuto gli approfondimenti preannunciati nel corso della precedente seduta di discussione della risoluzione, sottolineando come il Ministero del lavoro ritenga che la detrazione fiscale per i trattamenti di fine rapporto abbia ancora ragion d’essere, nonostante il rinvio al 1o gennaio 2008 dell’entrata in vigore del decreto legislativo di riforma del TFR: Sottolinea, peraltro, come il Ministero dell’economia non abbia espresso una valutazione negativa sul merito dell’atto di indirizzo, rilevando tuttavia la necessità di individuare adeguate forme di copertura degli oneri finanziari che potrebbero essere determinati dal mantenimento della disciplina fiscale agevolata. Alla luce di tali considerazioni ritiene di poter esprimere una valutazione positiva sulla risoluzione, invitando peraltro il Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — presentatore a riformularla, nel senso di sopprimere l’ultimo paragrafo delle premesse. Giorgio BENVENUTO (DS-U) accoglie la richiesta del sottosegretario, riformulando pertanto ulteriormente la propria risoluzione (vedi allegato 7). Ritiene particolarmente importante la posizione assunta dal rappresentante del Governo su una questione particolarmente delicata, che non deve essere ulteriormente complicata da interpretazioni formalistiche della disciplina fiscale. Ettore ROMOLI (FI) sottoscrive la risoluzione, dichiarando su di essa il proprio voto favorevole. In tale contesto sottolinea come la ratio della norma fiscale agevolativa debba essere intesa nel senso che il richiamo temporale al 31 dicembre 2005 deve ritenersi riferito alla data di entrata in vigore della riforma del trattamento di fine rapporto, in quanto la scelta di posticipare la vigenza del nuovo regime della previdenza complementare non può certamente trasformarsi in un danno per i contribuenti interessati. Sergio ROSSI (LNFP) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla risoluzione, come da ultimo riformulata, che sottoscrive. Renzo PATRIA, presidente, avverte che la risoluzione è stata sottoscritta anche dal deputato Antonio Pepe. La Commissione approva la risoluzione Benvenuto 7-00725, come ulteriormente riformulata dal presentatore. 7-00735 Lettieri: Concorrenza nel settore delle riparazioni di autoveicoli sinistrati. (Seguito della discussione e conclusione – Approvazione). La Commissione prosegue la discussione, rinviata nella seduta del 17 gennaio 2006. 85 — Commissione VI Il sottosegretario Daniele MOLGORA precisa preliminarmente che il sistema di risarcimento diretto non impone al danneggiato di fruire di un’eventuale riparazione proposta dalla propria compagnia di assicurazioni, potendo, come per il passato, accettare l’offerta di risarcimento e non riparare il danno provocato all’autovettura ovvero avvalersi di operatori di propria fiducia, naturalmente nel limite della somma offerta dalla compagnia ed accettata dall’assicuratore. Rileva inoltre come l’utilizzo di autofficine o di autocarrozzerie di fiducia da parte delle compagnie di assicurazioni dovrebbe suggerire anche agli operatori di porsi sul mercato in condizioni di concorrenza, riuscendo a superare le difficoltà e raggiungendo un rapporto qualità-prezzo del servizio tale da non subire un’eventuale drastica diminuzione della clientele abituale o potenziale. Sottolinea la convinzione del Governo circa la validità dei principi della libera concorrenza, anche nel settore delle autoriparazioni, che dovrebbe essere tra l’altro incentivato dal sistema del risarcimento diretto del danno. Ritiene quindi che l’Esecutivo possa impegnarsi a tenere conto di detti principi nell’emanazione delle norme relative alla responsabilità civile derivante dalla circolazione degli autoveicoli. Per tali ragioni esprime una valutazione favorevole sull’atto di indirizzo in discussione. Sergio ROSSI (LNFP) preannunzia il voto favorevole del proprio gruppo sulla risoluzione. Ettore ROMOLI (FI) osserva come il risarcimento diretto costituisca un elemento di garanzia per gli assicurati, e ritiene che tale ratio legis debba essere tenuta presente in sede di interpretazione normativa. Per tali ragioni ritiene che l’effettiva concorrenza nel settore non sia in nessun modo a rischio, pur reputando utile che la Commissione assuma una precisa posizione in merito. Esprime pertanto apprezzamento per l’atto di indirizzo in discussione. Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — Gianpietro SCHERINI (FI) preannunzia il voto favorevole del proprio gruppo sulla risoluzione in discussione. Giorgio BENVENUTO (DS-U) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla risoluzione. La Commissione approva la risoluzione in titolo. 7-00742 Romoli: Regime di detrazione dell’IVA relativa a prestazioni alberghiere e di ristorazione. 86 Commissione VI — In tale contesto la risoluzione intende impegnare il Governo ad assumere le iniziative necessarie, anche di carattere normativo, per precisare che il diritto alla detrazione dell’IVA in tali casi sussiste, oltre che nel caso specifico preso in considerazione dalla citata risoluzione dell’Agenzia delle entrate, in cui il soggetto organizzatore procede alla rifatturazione distinta dei servizi, con l’aliquota del 10 per cento, anche nei casi in cui comunque essi siano acquisiti da un’impresa la cui attività consista nell’organizzazione, in proprio o per conto terzi, di eventi quali convegni, congressi e mostre. (Discussione e rinvio). La Commissione inizia la discussione della risoluzione. Ettore ROMOLI (FI) illustra la propria risoluzione, la quale è volta a chiarire la portata applicativa dell’articolo 19-bis, comma 1, lettera e), del decreto del presidente della repubblica 26 ottobre del 1972 n. 633, secondo il quale la detrazione dell’IVA non è ammessa relativamente alle prestazioni alberghiere e di ristorazione, salvo che essi formino oggetto dell’attività propria dell’impresa. Evidenzia infatti come, nell’applicazione concreta di tale previsione si siano evidenziati problemi interpretativi con riferimento al trattamento fiscale da applicare a talune società che professionalmente organizzano congressi, convegni e altre tipologie di eventi assimilabili. A tale proposito rileva come, nella risoluzione del 4 giugno 2002, n. 168/E, l’Agenzia delle entrate abbia affermato che per verificare se l’acquisto dei servizi alberghieri e di ristorazione formi oggetto dell’attività « propria » dell’impresa e sia dunque detraibile, occorre individuare l’attività che è effettivamente svolta, non essendo sufficiente il dato meramente formale risultante dall’atto costitutivo. Rammenta al riguardo che l’ufficio IVA di Firenze, in una sua nota, abbia ritenuto detraibile l’IVA relativa ai servizi di alloggio e ristorazione, con riferimento all’organizzazione di un evento congressuale. Renzo PATRIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta. La seduta termina alle 16.40. SEDE CONSULTIVA Mercoledı̀ 18 gennaio 2006. — Presidenza del presidente Renzo PATRIA. La seduta comincia alle 19.55. Riforma delle esecuzioni mobiliari. C. 6232 Kessler. (Parere alla II Commissione). (Esame e conclusione – Nulla osta). La Commissione provvedimento. inizia l’esame del Antonio PEPE (AN), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla II Commissione Giustizia sulla proposta di legge C. 6232 Kessler, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito. L’articolo 1 sostituisce la novella all’articolo 492 del codice di procedura civile di cui all’articolo 2, comma 3, lettera e), Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — numero 5, del decreto – legge n. 35 del 2005, relativamente alle forme del pignoramento immobiliare. In particolare, rispetto all’attuale formulazione dell’articolo 492, la disposizione prevede che il pignoramento debba contenere l’invito al debitore pignorato ad eleggere domicilio in uno dei comuni del circondario dove ha sede il giudice dell’esecuzione, nonché l’avvertimento che il debitore può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all’importo dovuto al creditore. La disposizione contempla inoltre specifiche previsioni relative all’accesso dell’ufficiale giudiziario al luogo in cui si trovano i beni pignorati. Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione, segnala le norme del comma 8, relative al pignoramento effettuato nei confronti dell’imprenditore commerciale. In tale ultimo caso si prevede la nomina di un commercialista, di un avvocato, ovvero di un notaio al fine dell’individuazione delle cose e crediti pignorabili. Tale professionista può richiedere informazioni agli uffici finanziari circa il luogo di tenuta e sulle modalità di conservazione, anche informatiche o telematiche, delle scritture contabili indicati nelle dichiarazioni fiscali del debitore; egli può accedere a tale scritture, richiedendo quando occorre l’assistenza dell’ufficiale giudiziario territorialmente competente, e trasmette apposita relazione con i risultati della verifica al creditore istante e all’ufficiale giudiziario che lo ha nominato, il quale provvede alla liquidazione delle spese e del compenso. L’articolo 2 inserisce un nuovo sesto comma nell’articolo 388 del codice penale, prevedendo l’applicazione della sanzione prevista dal quinto comma nei confronti del custode di una cosa sottoposta a pignoramento o sequestro che ometta di compiere atti del suo ufficio (consistente nella reclusione fino ad un anno e nella multa fino a 516 euro), anche nei confronti del debitore o dell’amministratore, direttore generale o liquidatore della so- 87 — Commissione VI cietà debitrice che, invitato dall’ufficiale giudiziario a indicare le cose o i crediti pignorabili, omette di rispondere entro quindici giorni o rende una falsa dichiarazione. L’articolo 3 abroga il numero 4 dell’articolo 514 del codice di procedura civile, che dichiara impignorabili gli strumenti, oggetti e libri indispensabili per la professione, l’arte o il mestiere del debitore. Tale previsione si connette con quella di cui all’articolo 4, il quale aggiunge un nuovo terzo comma all’articolo 515 del codice di procedura civile, prevedendo che tali beni possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall’ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito, escludendo l’applicazione di tale limite per i debitori costituiti in forma societaria e in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro. L’articolo 5 sostituisce l’articolo 517 del codice di procedura civile, recante la disciplina circa la scelta delle cose da pignorare. Rispetto alla vigente disposizione, la quale prescrive di far riferimento preferibilmente alle cose indicate dal debitore, salvo che non vi sia pregiudizio del creditore, si prevede che il pignoramento sia eseguito sulle cose che l’ufficiale giudiziario ritiene di più facile e pronta liquidazione, nel limite di un presumibile valore di realizzo pari all’importo del credito aumentato della metà. L’articolo 6 sostituisce l’articolo 518 del codice di procedura civile, recante la disciplina della forma del pignoramento. Rispetto alla vigente disposizione si prevede che l’ufficiale giudiziario descriva le cose pignorate, nonché il loro stato, mediante rappresentazione fotografica ovvero altro mezzo di ripresa audiovisiva, stabilendosi che, qualora ritenga di differire le operazioni di stima, l’ufficiale giudiziario deve redigere un primo verbale di pignoramento, procedendo senza indugio e comunque entro trenta giorni alla defini- Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — tiva individuazione dei beni da assoggettare al pignoramento sulla base dei valori indicati dall’esperto. Inoltre, si stabilisce che il giudice dell’esecuzione deve liquidare le spese ed il compenso spettanti all’esperto, tenuto conto dei valori di effettiva vendita o assegnazione dei beni o, in qualunque altro caso, sulla base dei valori stimati. Il sesto comma del nuovo articolo 518 dispone altresı̀ che l’ufficiale giudiziario trasmetta copia del processo verbale al creditore e al debitore, qualora essi lo richiedano, a mezzo posta ordinaria, telefax o posta elettronica. Infine si stabilisce che, su istanza del creditore il giudice ordina l’integrazione del pignoramento se ritiene che il presumibile valore di realizzo dei beni pignorati sia inferiore a quello indicato nel primo comma. L’articolo 7 sostituisce il secondo comma dell’articolo 520 del codice di procedura civile, stabilendo che, nel caso di affidamento delle cose pignorate ad un custode, questo sia diverso dal debitore, prevedendo inoltre che, in caso di urgenza, l’ufficiale giudiziario affidi la custodia agli istituti autorizzati all’incanto dei beni di cui all’articolo 159 delle disposizioni per l’attuazione del codice. L’articolo 8 aggiunge un quinto comma all’articolo 521 del codice di procedura civile, il quale disciplina specificamente le modalità di trasporto dei beni pignorati da parte dell’istituto abilitato allo svolgimento dell’incanto a ciò incaricato dal giudice dell’esecuzione, i poteri delle persone preposte al trasporto, stabilendo che, qualora i beni risultato difficilmente trasportabili l’istituto incaricato può chiedere di essere autorizzato a provvedere alla loro custodia nel luogo in cui si trovano. L’articolo 9 modifica il primo comma dell’articolo 532 del codice di procedura civile, stabilendo che il giudice dell’esecuzione può disporre la vendita dei beni pignorati, oltre che senza incanto, anche mediante un commissario. L’articolo 10 sostituisce l’articolo 538 del codice di procedura civile, stabilendo che quando una cosa messa all’incanto resta invenduta, il soggetto a cui è stata 88 — Commissione VI affidata l’esecuzione della vendita fissa un nuovo incanto ad un prezzo base inferiore di un quinto rispetto a quello precedente. Si ricorda che la norme vigente prevede che il nuovo incanto delle cose invendute avviene su ordine del giudice, senza alcun limite di offerta, quando nessuno dei creditori ne chieda l’assegnazione. L’articolo 11 sostituisce il numero 4) dell’articolo 543 del codice di procedura civile, relativamente alla citazione del terzo nell’ambito del pignoramento. Rispetto alla norma vigente si stabilisce che l’atto di pignoramento deve contenere un invito al terzo a comparire quando il pignoramento riguarda i crediti relativi a stipendi o salari, di cui all’articolo 545, commi terzo e quarto, nonché, negli altri casi, a comunicare entro dieci giorni al creditore procedente la dichiarazione del terzo circa le cose o somme di denaro di cui egli sia debitore o di cui sia in possesso. L’articolo 12 sostituisce il primo comma dell’articolo 547 del codice di procedura civile, in materia di dichiarazione del terzo nell’ambito del pignoramento. Rispetto alla disposizione vigente si specifica che tale dichiarazione può essere effettuata, nei casi previsti, anche mediante raccomandata, ovvero attraverso il difensore munito di procura speciale. L’articolo 13 sostituisce l’articolo 185 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, relativo all’udienza di comparizione davanti al giudice dell’esecuzione. Rispetto alla disposizione vigente si prevede che a tale udienza si applicano le norme del procedimento camerale di cui agli articoli 737 e seguenti del codice, laddove attualmente è richiamato l’articolo 183 del codice stesso, che disciplina la prima udienza di trattazione. L’articolo 14 sostituisce l’articolo 616 del codice di procedura civile, relativo ai provvedimenti del giudice per l’esecuzione nell’ambito delle opposizioni all’esecuzione. La nuova disposizione prevede che il giudice dell’esecuzione fissa un termine perentorio per l’introduzione del giudizio Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, altrimenti rimette la causa dinanzi all’ufficio giudiziario competente assegnando un termine perentorio per la riassunzione della causa. Rispetto alla vigente disposizione si segnala come la nuova norma stabilisca che la causa è decisa con sentenza non impugnabile. L’articolo 15 sostituisce il secondo comma dell’articolo 618 del codice di procedura civile, relativo ai provvedimenti del giudice per l’esecuzione nell’ambito delle opposizioni agli atti esecutivi. La nuova disposizione prevede che il giudice disponga con ordinanza i provvedimenti che ritiene indilazionabili ovvero sospenda la procedura, fissando in ogni caso fissa un termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito. Analogamente a quanto previsto dalla norma vigente, la causa è decisa con sentenza non impugnabile. L’articolo 16 modifica il secondo comma dell’articolo 618-bis del codice di procedura civile, in materia di procedimento delle opposizioni all’esecuzione in materia di lavoro, previdenza ed assistenza, specificando che la competenza del giudice dell’esecuzione resta ferma nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza. L’articolo 17 sostituisce il terzo comma dell’articolo 619 del codice di procedura civile, relativamente alla disciplina dell’udienza dinanzi al giudice dell’esecuzione nel caso di opposizione di terzi, stabilendo che, se le parti raggiungono un accordo il giudice ne dia atto con ordinanza, adottando ogni altra decisione idonea ad assicurare, se del caso, la prosecuzione del processo esecutivo ovvero ad estinguere il processo, statuendo altresı̀ in questo caso anche sulle spese. Nel caso di mancato accordo tra le parti la norma prevede che il giudice provveda all’introduzione del giudizio di merito, ai sensi dell’articolo 616. L’articolo 18 aggiunge due ulteriori commi all’articolo 624 del codice di procedura civile, come modificato dal decre- 89 — Commissione VI to-legge n. 35 del 2005, relativo alla sospensione del processo dinanzi al giudice dell’opposizione. Le nuove disposizioni prevedono che nei casi di sospensione del processo, il giudice dichiara con ordinanza non impugnabile l’estinzione del pignoramento, imponendo eventualmente una cauzione, restando salvi degli atti compiuti, su istanza dell’opponente alternativa all’instaurazione del giudizio di merito sull’opposizione, chiarendo altresı̀ che l’ordinanza di estinzione non è invocabile in un diverso processo. Si precisa altresı̀ che tale previsione si applica, in quanto compatibile, anche al caso di sospensione del processo disposta ai sensi degli articoli 618 e 618-bis. L’articolo 19 inserisce un nuovo comma 3 nell’articolo 624-bis del codice di procedura civile, stabilendo i termini e le modalità per la presentazione dell’istanza di sospensione dell’esecuzione forzata nel caso di espropriazioni mobiliari. L’articolo 20 sostituisce l’articolo 165 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile, relativo all’assistenza del creditore al pignoramento. Rispetto alla disposizione vigente, che si limita a stabilire la possibilità di assistenza del creditore alle operazioni di pignoramento, la nuova norma prevede che all’atto della richiesta del pignoramento il creditore può dichiarare di voler partecipare personalmente alle operazioni, disponendo che in tal caso l’ufficiale giudiziario comunichi la data e l’ora dell’accesso, da effettuarsi entro quindici giorni, con un preavviso di tre giorni. Inoltre il creditore può partecipare, a sue spese, alle operazioni di pignoramento eseguite a norma degli articoli 513 e 518 del codice, con l’assistenza o a mezzo di difensore o di esperto o di uno di essi. L’articolo 21 prevede che il Governo stabilisca con regolamento, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento, i compensi spettanti al professionista per l’accesso e l’esame delle scritture contabili previsto dal nuovo articolo 492 del codice di procedura civile, nonché ai custodi dei beni pignorati. Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — La disposizione appare connessa con la novella dell’articolo 492 operata dall’articolo 1 del provvedimento, che prevede la nomina di un commercialista, di un avvocato, ovvero di un notaio al fine dell’individuazione delle cose e crediti pignorabili, e lo svolgimento da parte di tali soggetti di una serie di attività. In merito alla formulazione della disposizione rileva come non si specifichi la tipologia di regolamento governativo cui essa si riferisce. L’articolo 22 stabilisce che le disposizioni contenute nel provvedimento entrano in vigore il 1o marzo 2006. Rileva come il provvedimento non presenti profili problematici per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, proponendo pertanto di esprimere su di esso nulla osta. Giorgio BENVENUTO (DS-U) esprime una valutazione favorevole sul provvedimento, preannunciando il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta del relatore. 90 — Commissione VI Mario LETTIERI (MARGH-U) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta formulata dal relatore. La Commissione approva la proposta del relatore. La seduta termina alle 20.05. AVVERTENZA I seguenti punti all’ordine del giorno non sono stati trattati: RISOLUZIONI 7-00718 Benvenuto: Disciplina commerciale delle informazioni ipotecarie. 7-00720 Mauro: Disciplina commerciale delle informazioni ipotecarie. sull’utilizzo catastali ed sull’utilizzo catastali ed 7-00727 Benvenuto: Esenzione dei promotori finanziari iscritti all’albo dall’iscrizione nel registro degli intermediari assicurativi. Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 91 Commissione VI — ALLEGATO 1 Risoluzione n. 7-00739 Benvenuto: Modalità di elezione del Consiglio di amministrazione delle società quotate in Borsa. NUOVO TESTO APPROVATO DELLA RISOLUZIONE La VI Commissione, premesso che: l’articolo 1 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recanti disposizioni per la tutela del risparmio, ha introdotto un articolo 147-ter nel Testo unico della finanza, in tema di elezione e composizione del consiglio di amministrazione delle società quotate, disponendo, al comma 2, che « per le elezioni alle cariche sociali le votazioni devono sempre svolgersi con scrutinio segreto »; nel corso dei lunghi mesi di esame del provvedimento, tale norma è stata fatta fin dall’inizio oggetto di dibattito e di contestazione in sede sia parlamentare che dottrinaria, in quanto mette in gioco due principi contrapposti: da un lato, la maggiore libertà di voto degli azionisti, grandi o piccoli che siano; dall’altro lato, la trasparenza del mercato finanziario, sotto i profili della pubblicità dei patti parasociali e della conoscibilità della titolarità di voto delle partecipazioni rilevanti; essendo stato pressoché unanimemente riconosciuto come irrinunciabile e quindi prevalente quest’ultimo valore, l’opposizione parlamentare ha invano presentato alla Camera, sia in Commissione sia in Aula, nella seduta del 20 dicembre 2005, un emendamento soppressivo della norma; peraltro, persino un esponente avvertito dello stesso Governo, quale l’attuale sottosegretario all’Economia Michele Vietti (che aveva guidato la riforma del diritto societario quando era alla Giustizia), ha definito un « errore » il voto segreto in un’intervista al Corriere della sera del 30 dicembre 2005; in tale clima neppure è servito il pur autorevole e informato intervento della CONSOB, giustamente preoccupata per i nuovi ostacoli frapposti al suo diritto-dovere istituzionale di tutelare la trasparenza del mercato finanziario e di intervenire contro il deteriore fenomeno dei « patti occulti », che rappresentano la negazione della contendibilità delle società quotate, oltre a porsi in contrasto con precise statuizioni del codice civile; considerato che le sopraindicate argomentazioni contrarie all’introduzione del voto segreto nel caso descritto vengono ulteriormente confermate sia dalla CONSOB che dalla prevalente dottrina societaria, nonché dalle più consapevoli fra le associazioni rappresentative degli operatori del mercato finanziario, impegna il Governo ad adottare iniziative normative per sopprimere il citato comma 2 del nuovo articolo 147-ter del Testo unico della finanza, introdotto dall’articolo 1 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni sulla tutela del risparmio, che entrerà in vigore il 12 gennaio 2006. (7-00739) « Benvenuto, Lettieri, Gambini, Agostini, Ruggeri, Grandi, Crisci, Tolotti, Pistone, Pinza, Giacomelli, Giachetti, Quartini, Antonio Pepe, Romoli, Scherini, Degennaro, Liotta, Arnoldi, Cuccu, Dalle Fratte, Falsitta, Jannone, Lenna, Mauro, Patria, Viale, Zuin, Armani, De Seneen, Lamorte, Leo, Maggi e Saglia ». Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 92 — Commissione VI ALLEGATO 2 Interrogazione n. 5-04774 Benvenuto e Cordoni: Situazione dell’edificio già sede degli uffici finanziari di Massa. TESTO DELLA RISPOSTA Con il documento di sindacato ispettivo in esame, gli Onorevoli interroganti chiedono di conoscere quali interventi si intendono adottare per risolvere la situazione di degrado in cui si trova l’immobile ubicato a Massa, in Viale Europa, già sede di uffici finanziari ed, in particolare, di quale ente sia la competenza per la gestione di detto immobile. Al riguardo, l’Agenzia delle entrate ha preliminarmente comunicato che il predetto immobile è stato, in passato, sede degli uffici finanziari di Massa, poi trasferiti nell’immobile sito in Via Aurelia Ovest, già sede dell’ex Ufficio Iva locale. Relativamente all’immobile ubicato in Viale Europa, l’Agenzia del demanio ha fatto presente che per tale immobile, appartenente al patrimonio dello Stato, sono in corso costanti contatti con il Comune di Massa per definire un protocollo d’intesa finalizzato alla sua valorizzazione, da operarsi nell’ambito della disciplina prevista dall’articolo 3, comma 15; del decretolegge 25 settembre 2001, n. 351 (convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 410), recante disposizioni in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico. Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 93 — Commissione VI ALLEGATO 3 Interrogazione n. 5-05097 Benvenuto: Problematiche relative alla cessione della Cassa di risparmio di Lucca alla Banca popolare di Lodi. TESTO DELLA RISPOSTA Con l’interrogazione a risposta immediata in Commissione, l’onorevole Giorgio Benvenuto ed altri, in relazione alle operazioni di cessione da parte della Fondazione della Cassa di Risparmio di Lucca alla Banca Popolare Italiana di quote della partecipazione detenuta nella Cassa di Risparmio di Lucca S.p.A., chiedono quali siano gli attuali rapporti fra la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e la ex Banca Popolare di Lodi, poi Banca Popolare Italiana, con particolare riferimento alle modalità di pagamento intercorse fra le parti e se tutte le operazioni siano state autorizzate da Ministero, come previsto dal decreto legislativo n. 153 del 1999. Al riguardo, il Dipartimento del Tesoro ha comunicato che la vendita alla Banca Popolare di Lodi delle azioni BPL Investimenti S.p.A. (derivanti dalla precedente partecipazione in Casse del Tirreno) detenute dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, è stata perfezionata nel mese di giugno 2003, prevedendo il pagamento parte in contanti e parte in strumenti finanziari monetizzabili, con garanzia Dresdner Bank e rendimento minimo garantito fino alla monetizzazione, modalità previste dal contratto sottoscritto, in data 4 dicembre 1999, dalle Fondazioni di Lucca, Pisa e Livorno con la Banca Popolare di Lodi. La Fondazione ha chiesto l’integrale monetizzazione di tali strumenti finanziari monetizzabili. Nel frattempo, la Banca Popolare di Lodi ha proposto alla Fondazione un piano di reinvestimento dell’ammontare della monetizzazione e dei relativi interessi mediante investimenti in società del Gruppo Bipielle. Questa Amministrazione, alla quale l’operazione è stata sottoposta dalla Fondazione, pur non rientrando, a rigore, tra quelle soggette ad autorizzazione, ai sensi dell’articolo 7, del decreto legislativo n. 153 del 1999, ha chiesto alla Fondazione idonea documentazione comprovante, tra l’altro, il rispetto dei criteri di diversificazione, di conservazione e di adeguata redditività del patrimonio e, in particolare, la congruità del valore e la redditività degli strumenti finanziari oggetto di investimento. Successivamente, la Banca Popolare di Lodi ha proposto una modifica del piano di investimenti in relazione al nuovo piano industriale della Cassa di Risparmio di Lucca. In particolare, l’accordo prevedeva: il mantenimento da parte della Fondazione delle azioni ordinarie della Cassa di Risparmio di Lucca e l’acquisto di ulteriori azioni CR Lucca; la fusione per incorporazione delle nuove Casse di Risparmio Livorno e Pisa in Cassa di Risparmio di Lucca, entro il 30 maggio 2006; la concessione alla Fondazione da parte della Banca Popolare Italiana di, un’opzione di vendita, entro il 2010, di tutte le azioni CR di Lucca detenute con corrispettivo in strumenti finanziari del Gruppo BPI. Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — In merito al citato accordo, questa Amministrazione ha chiesto ulteriori chiarimenti, con particolare riferimento: alla congruità dei prezzi di vendita e acquisto di azioni della CR Lucca; alla congruità del valore di conversione dei titoli ricevuti come corrispettivo delle azioni CR Lucca; alla redditività attuale e prospettica delle azioni CR Lucca; ai valori di esercizio dell’opzione di vendita su tutte le azioni CR Lucca detenute dalla Fondazione; alla valutazione dell’advisor sull’intero progetto industriale. Con nota del 26 ottobre 2005, il Dipartimento del Tesoro ha invitato la Fondazione, alla luce dei recenti avvenimenti che hanno interessato la Banca Popolare Italiana s.c.r.l., già Banca Popolare di Lodi s.c.r.l., a voler riesaminare il citato piano di reinvestimento anche con l’assistenza di un advisor e ad esaminare i possibili interventi a tutela del proprio patrimonio. La Fondazione, con nota del 22 dicembre 2005, ha comunicato che si è verificata la condizione prevista dalla scrittura privata del 6 maggio 2005 e successive modifiche ed integrazioni, per l’effettuazione del reinvestimento di euro 135.000.000 nel capitale sociale della Cassa di Risparmio di Lucca S.pA. Inoltre, come richiesto dal citato Dipartimento, la Fondazione ha trasmesso il riesame del piano di reinvestimento in 94 — Commissione VI Cassa di Risparmio di Lucca, conseguente al progetto industriale convenuto con BPI, redatto da Prometeia S.p.A. in data 21 dicembre 2005. In proposito, Prometeia ha fatto presente che « è difficile immaginare se le vicende che coinvolgono BPI possano aver qualche effetto sull’evoluzione di Cassa di Risparmio di Lucca e, in particolare, sulla realizzazione del progetto industriale. Inevitabilmente, il contesto del Gruppo appare oggi maggiormente rischioso e potrebbe generare un effetto anche sulle controllate in termini di immagine e di reputazione; sotto questo aspetto; tuttavia, il marchio di Cassa di Risparmio di Lucca appare sufficientemente autonomo e distinto sulla piazza locale, a maggior ragione con l’attuazione del progetto industriale ». Secondo Prometeia « l’analisi del primo semestre di CRLU mostra un lieve ritardo nel processo di realizzazione del piano industriale; tali valutazioni, rese più complesse dall’introduzione dei nuovi principi contabili I.A.S. portano a prevedere un utile netto del 2005 inferiore a quello atteso nelle valutazioni di giugno, ma in grado di essere recuperato negli anni futuri. Le valutazioni condotte sulla situazione patrimoniale, reddituale e sul valore delle azioni di Cassa di Risparmio di Lucca non pongono elementi di criticità circa l’attuazione del progetto industriale che rappresenta la base principale per il reinvestimento della Fondazione in CRLU ». Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 95 — Commissione VI ALLEGATO 4 Interrogazione n. 5-05099 Leo: Regime tributario dell’ammortamento dell’avviamento relativamente all’esercizio 2005. TESTO DELLA RISPOSTA Con la question time in esame la S.V. Onorevole ha rappresentato due quesiti afferenti le modifiche introdotte dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), in materia di ammortamento fiscale dell’avviamento. In particolare, si chiede di conoscere: a) se, con riferimento all’esercizio 2005, possa trovare applicazione il nuovo criterio di ammortamento fiscale dell’avviamento introdotto dall’articolo 1, comma 521, della legge finanziaria per il 2006; b) se per l’ammortamento dell’avviamento in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, si possa effettuare il calcolo applicando al costo originario l’aliquota del 5,56 per cento, senza rideterminare le quote di ammortamento in un lasso temporale di diciotto esercizi. Al riguardo, il Dipartimento per le politiche fiscali e l’Agenzia delle entrate, concordemente, riferiscono quanto segue. In ordine al primo quesito, si osserva che l’articolo 5-bis del decreto-legge n. 203 del 2005 ha modificato l’articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi), portando il periodo minimo di deduzione del valore dell’avviamento da 10 anni a 20 anni (5 per cento). Successivamente, l’articolo 1, comma 521, della legge finanziaria per il 2006 ha ulteriormente modificato il citato articolo 103 del TUIR, portando la predetta durata minima a 18 anni (5,56 per cento). La prima modifica trova applicazione a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 3 dicembre 2005 (data di entrata in vigore della legge 2 dicembre 2005, n. 248, di conversione del decreto-legge n. 203 del 2005), mentre il comma 521 della legge finanziaria per il 2006 entra in vigore il primo gennaio 2006, senza alcuna precisazione in ordine al periodo d’imposta in cui tale modifica si rende efficace. Al riguardo, il Dipartimento per le politiche fiscali e l’Agenzia delle entrate ritengono che la nuova misura di deducibilità dell’avviamento, introdotta dalla legge finanziaria per il 2006, trovi applicazione a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 203 del 2005 (3 dicembre 2005). A sostegno di ciò, detti Uffici rilevano che l’articolo 4 del decreto-legge n. 203 del 2005, prevede che « in anticipazione del disegno di perequazione delle basi imponibili contenuto nella legge finanziaria per l’anno 2006, operano le disposizioni del presente titolo ». Da tale norma emergerebbe, infatti, la volontà del legislatore di far operare, da subito, norme destinate a trovare spazio nella legge finanziaria. Pertanto, appare coerente far decorrere la modifica introdotta dalla legge finanziaria per il 2006 dalla stessa data in cui avrebbe operato la disposizione ”anticipatrice” della stessa legge finanziaria. Ad ulteriore sostegno di tale tesi, l’Agenzia delle entrate osserva che il legislatore, richiamando nella disposizione della legge finanziaria per il 2006 – l’articolo 5-bis del decreto-legge n. 203 del Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 2005, ha voluto rettificare la durata minima del periodo di ammortamento dell’avviamento, cosi come modificato dalla norma del citato decreto-legge. Con riferimento al secondo quesito, il Dipartimento per le politiche fiscali e l’Agenzia delle entrate hanno fatto presente quanto segue. La modifica normativa introdotta dalla legge finanziaria per il 2006, come sopra evidenziato, trova applicazione a partire dal periodo d’imposta 2005 e, per espressa previsione del comma 2, dell’articolo 5-bis, del decreto-legge n. 203 del 2005, anche 96 — Commissione VI con riferimento alle residue quote di ammortamento del costo sostenuto per l’avviamento in periodi d’imposta precedenti al 2005 e non ancora completamente ammortizzato, Pertanto, i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (a partire dall’esercizio 2005) dovranno determinare le quote di ammortamento del valore dell’avviamento nel rispetto dei nuovi limiti massimi, applicando al costo originario la nuova percentuale (5,56 per cento), senza rideterminare le quote di ammortamento in un lasso temporale di diciotto esercizi. Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 97 — Commissione VI ALLEGATO 5 Risoluzione n. 7-00729 Romoli: Misure conseguenti alla cessione da parte della BAT della società di distribuzione dei tabacchi Etinera. NUOVO TESTO APPROVATO DELLA RISOLUZIONE La VI Commissione, considerato il processo di privatizzazione che ha interessato l’intero settore dei generi di monopolio, il quale ha determinato, a seguito della privatizzazione dell’Ente tabacchi italiani e della successiva cessione della società di distribuzione dei tabacchi lavorati Etinera dalla British american tobacco alla società Logista Spa, un complessivo riassetto del settore della distribuzione dei tabacchi lavorati; sottolineata l’esigenza di assicurare ai titolari di depositi fiscali di generi di monopolio, dismessi a seguito del processo di ristrutturazione in atto, la possibilità di fruire di nuove opportunità lavorative, al fine di dare soluzione alle difficoltà nelle quali si trovano molti di tali soggetti; considerata l’opportunità di rendere più efficiente e capillare la rete di vendita al dettaglio dei tabacchi lavorati, nonché di garantire l’andamento delle entrate erariali; impegna il Governo: ad intervenire, nell’ambito del suo potere di vigilanza, adoperandosi formalmente per l’istituzione di un tavolo istituzionale, con la partecipazione di tutte le parti interessate, che valuti l’attuale assetto della rete distributiva dei prodotti da fumo, come risultante dal processo di privatizzazione e di ristrutturazione; a promuovere opportune integrazioni alle norme che regolamentano la circolazione nel territorio nazionale dei tabacchi lavorati, prevedendo in particolare che: a) i soggetti autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, all’istituzione e gestione di un deposito fiscale di tabacchi lavorati debbano dimostrare il possesso dei locali adibiti a deposito fiscale per un periodo di almeno 9 anni; b) per il rispetto del suddetto requisito, nel caso in cui, la gestione del deposito fiscale sia stata delegata ai soggetti i quali detengono il possesso dei locali adibiti a deposito, la delega si intende attribuita, ad ogni eventuale rinnovo, per una durata di almeno 9 anni; c) l’autorizzazione all’istituzione ed alla gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, rilasciata ai sensi del citato decreto ministeriale n. 67 del 1999, sia revocata qualora l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, disponga a carico del depositario autorizzato, in conseguenza di infrazioni agli articoli 2 o 3 della legge n. 287 del 1990, sanzioni o diffide alle quali il depositario non abbia ottemperato; a recuperare lo spirito delle norme a suo tempo previste con la legge 29 gennaio 1986, n. 25, cosı̀ che i gestori ed i coadiutori dei depositi fiscali di generi di monopolio dismessi possano ottenere l’assegnazione di una rivendita, se del caso in modo oneroso, oppure essere inquadrati, mediante concorso speciale per titoli, nei ruoli organici del personale dell’amministrazione finanziaria. (8-00150) « Romoli, Lettieri, Scherini, Sergio Rossi, Tolotti, Zuin ». Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 98 Commissione VI — ALLEGATO 6 Risoluzione n. 7-00643 Grandi: Cessione da parte della BAT della società di distribuzione dei tabacchi Etinera. NUOVO TESTO APPROVATO DELLA RISOLUZIONE La VI Commissione, premesso che: secondo la vigente normativa, l’attività svolta da Logista Italia Spa è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell’economia e delle finanze; lo spirito che ha animato il legislatore nella privatizzazione dell’ETI includeva una tutela dei lavoratori e una più generale attenzione alla conservazione dei posti di lavoro della filiera del tabacco, come confermano anche gli ultimi accordi del Ministero per le politiche agricole e forestali; la « deroga » del Ministro, che ha autorizzato la BAT a vendere la società di distribuzione Etinera alla multinazionale spagnola Logista era finalizzata a mantenere l’unitarietà del settore distributivo ed a tenere alto il valore aziendale di Etinera, fermo restando il rispetto anche da parte del nuovo acquirente Logista degli impegni assunti al momento dell’acquisto di ETI da parte di BAT; essendo stata realizzata la vendita, ed essendo stata trasformata Etinera in Logista Italia Spa, è iniziato un processo di ristrutturazione aziendale, trascurando il mantenimento degli impegni presi; si sta consumando un’ingiustizia ai danni degli ex gestori dei gestori dei ma- gazzini e dei loro lavoratori dipendenti, anche attraverso un rimpallo di responsabilità tra BAT e Logista; l’accordo tra Logista e i vertici delle associazioni dei distributori Agemos e Adistal delega gli stessi vertici a determinare i siti da « salvare » e quelli da « sacrificare », in base a criteri del tutto incomprensibili, e deve quindi essere rivisto; la chiusura di 200-250 magazzini ha causato il licenziamento di oltre mille lavoratori e la perdita di reddito delle famiglie dei gestori; è necessario scongiurare altri tagli occupazionali e peggioramenti delle condizioni dei gestori dei magazzini, impegna il Governo: ad intervenire, nell’ambito del suo potere di vigilanza, adoperandosi per accertare se le procedure seguite siano rispettose della legge e del patto di acquisto di ETI; a ricercare un accordo pienamente soddisfacente con i gestori dei depositi fiscali per quanto riguarda l’occupazione. (8-00151) « Grandi, Benvenuto, Agostini, Cennamo, Crisci, Fluvi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Lettieri ». Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 99 Commissione VI — ALLEGATO 7 Risoluzione n. 7-00725 Benvenuto: Proroga della detrazione per i trattamenti di fine rapporto. NUOVO TESTO APPROVATO DELLA RISOLUZIONE La VI Commissione, premesso che: il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, recante riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, concede all’articolo 11, comma 5, una detrazione annua di imposta di euro 61,97 per i rapporti di lavoro cessati fra il 1o gennaio 2001 e la data di entrata in vigore della riforma del TFR, ma comunque non oltre il 31 dicembre 2005; la ratio della norma era evidentemente quella di introdurre un’ulteriore facilitazione per l’intero periodo transitorio che sarebbe incorso fino all’entrata in vigore della riforma del TFR che, a ragione, si presumeva allora potesse essere realizzata entro la fine del 2005; poiché la riforma del TFR non è stata ancora realizzata, in quanto l’attuale Governo ha preferito rinviare l’entrata in vigore del decreto legislativo di riforma, fino al 1o gennaio 2008, la conseguenza negativa per coloro che andranno in pensione a partire dall’ormai imminente 1o gennaio 2006 sarà la perdita secca dell’intero ammontare di 309,85 euro della detrazione di imposta maturata fino al 31 dicembre 2005, nonché l’impossibilità di fruire di analoga detrazione a partire dal 1o gennaio 2006 in ragione di 5,16 euro per ogni mese lavorato in più; tale situazione appare tanto più grave, ove si consideri che l’Amministrazione finanziaria sta inviando numerosi avvisi bonari con i quali si provvede alla riliquidazione dell’imposta dovuta sui trattamenti di fine rapporto relativi a rapporti di lavoro cessati dal 2001, conseguenti ad un’interpretazione della normativa vigente in materia, realizzata con la circolare 30/2005 dell’Agenzia delle entrate, in base alla quale l’aliquota applicabile a tali redditi risulta superiore del 2,5 per cento; impegna il Governo ad adottare le opportune iniziative normative perché sia prorogata la richiamata disposizione dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, che consente ai pensionati una detrazione di imposta annua di 61,97 euro (ovvero mensile di 5,16 euro), fino al momento della effettiva entrata in vigore della riforma del TFR, evitando comunque ogni ulteriore peggioramento del regime tributario applicabile ai trattamenti di fine rapporto. (7-00725) « Benvenuto, Pinza, Agostini, Lettieri, Cusumano, Pistone, Giordano, Grandi, Cennamo, Crisci, Fluvi, Giachetti, Giacomelli, Micheli, Nannicini, Nicola Rossi, Santagata, Tolotti, Antonio Pepe ». Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 100 — Commissione VII VII COMMISSIONE PERMANENTE (Cultura, scienza e istruzione) S O M M A R I O SEDE CONSULTIVA: DL 4/2006: Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione. C. 6259 Governo (Parere alla I Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega per l’istituzione dei relativi ordini professionali. C. 6229, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) . . . . . . 101 SEDE REFERENTE: Iniziative e attività culturali promosse dalle donne. Nuovo testo C. 5515 Grignaffini (Seguito dell’esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Accademia del doppiaggio. C. 1207 Volontè e C. 4445 Gianfranco Conte (Seguito dell’esame e rinvio – Adozione del testo base) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 ALLEGATO (Testo unificato adottato come testo base dalla Commissione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 106 SEDE CONSULTIVA Mercoledı̀ 18 gennaio 2006. — Presidenza del presidente Ferdinando ADORNATO. La seduta comincia alle 14.15. DL 4/2006: Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione. C. 6259 Governo. (Parere alla I Commissione). (Esame e conclusione – Parere favorevole). Gabriella CARLUCCI (FI), relatore, rileva che il provvedimento in titolo, che incide su una pluralità di ambiti diversi, reca alcuni articoli che investono le competenze della Commissione. Segnala in primo luogo l’articolo 18, che interviene sulla disciplina relativa all’acquisizione, da parte dello Stato, della quota di diritti di utilizzazione e sfruttamento dei film finanziati ai sensi del decreto legislativo n. 28 del 2004, nel caso di mancata restituzione della quota finanziata dallo Stato. In particolare, il comma 1 prevede che Cinecittà Holding S.p.a. gestisca per conto del Ministero i diritti di utilizzazione e di sfruttamento dei film finanziati ai sensi del decreto legislativo n. 28 del 2004, nonché dei film già finanziati ai sensi dell’articolo 28 della legge n. 1213 del 1965, nei casi in cui la quota finanziata dallo Stato non sia stata restituita, secondo quanto previsto dalle predette norme. È inoltre previsto che il negativo e le copie delle opere filmiche permangano presso la Fondazione stessa, che li può utilizzare nell’ambito dei propri programmi di diffusione culturale. Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 101 Il comma 2 stabilisce il Ministero per i beni e le attività culturali stipuli a tal fine una convenzione con Cinecittà Holding S.p.a., previo parere della Consulta territoriale per le attività cinematografiche. Ai sensi del comma 3, i proventi derivanti dallo sfruttamento dei diritti in questione sono versati al Fondo per la produzione, la distribuzione, l’esercizio e le industrie tecniche sopra citato e destinati allo sviluppo di progetti, promossi da associazioni senza scopo di lucro e fondazioni che contribuiscono a sostenere iniziative per le programmazioni stagionali e per la codistribuzione di film, come previsto dall’articolo 12, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 28 del 2004. È infine specificato, ai sensi del comma 4, che da tali norme non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L’articolo 29 interviene in materia di disciplina delle fondazioni lirico-sinfoniche, stabilendo – in virtù di apposita modifica dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 367 del 1996 – che i membri dei consigli di amministrazione delle fondazioni (il cui numero è attualmente pari a sette, compreso il presidente) possano essere aumentati fino a nove; in tal caso all’autorità di Governo competente in materia di spettacolo sono attribuiti almeno due rappresentanti. Segnala infine che l’articolo 33 prevede che una quota pari a 10 milioni di euro – a valere sull’autorizzazione di spesa per l’anno 2005, relativa al fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio, istituito dall’articolo 32-bis del decretolegge n. 269 del 2003 – sia conservata in bilancio e versata in entrata nel 2006, per essere destinata al finanziamento della prosecuzione dei lavori per la realizzazione del Centro per la documentazione e valorizzazione delle arti contemporanee, istituito dalla legge n. 237 del 1999. Conclusivamente, ritenendo condivisibili gli interventi testé illustrati, propone alla Commissione di esprimere parere favorevole sul testo in titolo. — Commissione VII suo complesso, le cui disposizioni non esita definire caratterizzate da meri intenti propagandistici, di chiaro sapore elettorale. Per quanto attiene agli interventi illustrati dal relatore, osserva che le misure concernenti Cinecittà possono essere considerate un passaggio obbligato volto a « sbloccare » l’attuale situazione. Ritiene poi poco convincenti i contenuti recati dall’articolo 29, che, nel prevedere un aumento dei componenti dei consigli di amministrazione delle fondazioni liricosinfoniche, non destina alcune risorse per la realizzazione di tale intervento. Esprime la preoccupazione che tale intervento possa determinare ulteriori difficoltà finanziarie per queste istituzioni, già duramente colpite dai ripetuti « tagli » al Fondo unico per lo spettacolo. Fa quindi presente che il suo gruppo ha presentato un emendamento, presso la Commissione competente in sede primaria, volto a garantire anche al personale ATA transitato nei ruoli dello Stato la ricostruzione di carriera, con riconoscimento della pregressa attività lavorativa e conseguente equiparazione allo status economico-giuridico del personale della medesima qualifica già operante presso la pubblica amministrazione. Ritiene che si tratti di un intervento assolutamente necessario per evitare sperequazioni di trattamento che appaiono di dubbia legittimità costituzionale. Conclusivamente, dichiara la propria contrarietà alla proposta di parere favorevole testé formulata dal relatore. Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore. Professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega per l’istituzione dei relativi ordini professionali. C. 6229, approvato dal Senato. (Parere alla XII Commissione). (Esame e conclusione – Parere favorevole). Alba SASSO (DS-U) esprime notevoli perplessità in ordine al provvedimento nel La Commissione inizia l’esame. Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 102 Domenicantonio SPINA DIANA (FI), relatore, rileva che il provvedimento in esame è finalizzato ad assicurare una maggiore qualificazione delle professioni sanitarie non mediche (infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione). A tal fine, esso modifica in alcuni aspetti la disciplina vigente sui titoli di studio per l’abilitazione all’esercizio della professione, prefigurando una ridefinizione degli attuali percorsi di laurea, conferisce una delega al Governo per la istituzione dei relativi ordini professionali e detta disposizioni sull’istituzione di nuove professioni in ambito sanitario e sulla funzione di coordinamento. Sono infine previste norme modificative dei requisiti per l’acceso all’incarico di direttore generale, nonché degli obblighi inerenti la formazione permanente del personale sanitario. Evidenzia che, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, in tale materia – individuata dal nuovo Titolo V della Costituzione come « concorrente » – l’individuazione delle figure professionali e i relativi profili e ordinamenti didattici rientrano nell’ambito dei « princı̀pi fondamentali » riservati alla legge statale, lasciandosi quindi alle regioni il compito di regolamentare e dettare la normativa di attuazione. Ricorda poi che il Testo unico delle leggi sanitarie, ossia il regio decreto n. 1265 del 1934, ha raggruppato il personale sanitario in tre categorie: le professioni sanitarie, per l’esercizio delle quali era prescritta la laurea (medici chirurghi e odontoiatri, farmacisti e veterinari), le professioni sanitarie ausiliarie (infermieri diplomati, assistenti sanitari e ostetriche) e le arti ausiliarie delle professioni sanitarie (ottici, odontotecnici, meccanici ortopedici, infermieri abilitati o autorizzati). Segnala che i successivi interventi normativi in materia (la legge n. 42 del 1999, il decreto legislativo n. 502 del 1992, la legge n. 251 del 2000 e il decreto ministeriale del 29 marzo 2001) hanno valorizzato le nuove professionalità, modificando la denominazione di « professione — Commissione VII sanitaria ausiliaria » in « professione sanitaria » e aumentando le classi delle categorie e delle professioni. Attualmente, le professioni, pari a ventidue, sono suddivise in quattro classi. Fa inoltre presente che l’articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 402 del 2001, ha stabilito che i diplomi universitari delle professioni universitarie (e degli assistenti sociali) conseguiti prima della istituzione dei corsi di laurea triennale sono validi per l’accesso ai corsi di laurea magistrale, ai master e ai corsi universitari post-base, divenendo dunque equipollenti, a tali effetti, ai diplomi di laurea triennale. Evidenzia che nel provvedimento in titolo si prevede l’abilitazione di Stato per l’esercizio delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnicosanitarie e della riabilitazione, e si afferma la competenza delle regioni in ordine all’individuazione e alla formazione dei profili degli operatori di interesse sanitario non riconducibili alle citate professioni. Vengono altresı̀ prefigurati i nuovi percorsi formativi che andranno a sostituire o a modificare quelli attualmente disciplinati dai decreti del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica del 2 aprile 2001. Viene altresı̀ specificato, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, che l’abilitazione è rilasciata dopo il superamento di specifici corsi universitari, svolti in tutto o in parte presso le aziende e le strutture del Servizio sanitario nazionale (inclusi gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico), individuate con accordi tra le regioni e le università; in deroga a tale norma, al personale del servizio sanitario militare, della Guardia di finanza e della Polizia di Stato è consentito lo svolgimento del suddetto corso nelle strutture del corpo di appartenenza. Il successivo comma 2 prevede che gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea sono definiti con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, che l’esame finale di laurea ha valore di esame di Stato abilitante all’esercizio della professione e che le università Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 103 procedono alle eventuali modifiche dell’organizzazione didattica dei corsi di laurea già esistenti, ovvero all’istituzione di nuovi corsi di laurea. Ai sensi del comma 3, anche i pubblici dipendenti sono obbligati ad iscriversi all’albo professionale, se in possesso del titolo universitario abilitante; tuttavia, è riconosciuto in via transitoria la validità abilitante dei titoli conseguiti precedentemente alla presente normativa. L’articolo 3 istituisce gli ordini e gli albi delle professioni sanitarie, cui devono accedere gli operatori delle professioni sanitarie esistenti e quelle di nuova configurazione. I nuovi ordini e albi sono anch’essi finalizzati ad accrescere il livello deontologico e professionale degli operatori del campo sanitario. A tal fine l’articolo 4 conferisce una delega al Governo, da esercitare previo parere della Conferenza Stato-regioni e delle Commissioni parlamentari competenti, sulla base di determinati princı̀pi e criteri direttivi, tra i quali, in particolare: la trasformazione dei collegi professionali esistenti in ordini professionali, con l’istituzione di un ordine specifico, con albi separati per ciascuna delle citate aree di professioni sanitarie; la possibilità di costituire un unico ordine per due o più delle aree di professioni sanitarie individuate; l’eventuale istituzione di ordini separati per le professioni i cui albi abbiano almeno 20 mila iscritti; l’aggiornamento della definizione delle figure professionali da includere nelle fattispecie previste dalla legge n. 251 del 2000; l’articolazione degli ordini a livello provinciale o regionale o nazionale, in relazione al numero degli operatori. Nel dichiarare condivisione in ordine alle finalità perseguite dal provvedimento in titolo, largamente atteso dalle categorie interessate, in quanto volto a valorizzarne le relative professionalità, formula l’auspicio che esso sia approvato entro la fine della legislatura, e invita pertanto la Commissione ad esprimere parere favorevole. Alba SASSO (DS-U) annuncia, anche a nome del suo gruppo, che si asterrà sulla proposta di parere del relatore. — Commissione VII Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore. La seduta termina alle 14.25. SEDE REFERENTE Mercoledı̀ 18 gennaio 2006. — Presidenza del presidente Ferdinando ADORNATO. La seduta comincia alle 14.25. Iniziative e attività culturali promosse dalle donne. Nuovo testo C. 5515 Grignaffini. (Seguito dell’esame e rinvio). La Commissione prosegue l’esame, rinviato, da ultimo, il 13 dicembre 2005. Ferdinando ADORNATO, presidente, avverte che non sono stati presentati emendamenti al provvedimento in titolo. In considerazione dell’approssimarsi dello scioglimento delle Camere, e ritenendo, anche alla luce delle indicazioni fornitegli dal relatore, che non vi siano le condizioni per giungere alla trasformazione in legge del provvedimento in oggetto prima della fine della legislatura, prospetta l’opportunità di sospenderne l’esame, fermo restando che l’utile lavoro svolto dal relatore e da tutta la Commissione potrà costituire una buona base da cui ripartire nella prossima legislatura. La Commissione concorda. Ferdinando ADORNATO, presidente, rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta. Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 104 Accademia del doppiaggio. C. 1207 Volontè e C. 4445 Gianfranco Conte. (Seguito dell’esame e rinvio – Adozione del testo base). La Commissione prosegue l’esame, rinviato, da ultimo, il 9 novembre 2005. Gabriella CARLUCCI (FI), relatore, avverte di aver predisposto un testo unificato di cui propone l’adozione come testo base per il seguito dell’esame (vedi allegato). Prima di passare all’illustrazione dei contenuti del testo, intende sottolineare che il rapido trasformarsi dei canali di informazione e di comunicazione ha allargato a dismisura gli orizzonti conoscitivi dell’uomo. In quest’ottica hanno avuto grande diffusione il cinema e la televisione. Riguardo allo specifico settore cinematografico e televisivo, nel processo di trasformazione che rende l’opera originale fruibile da un pubblico di cultura e di lingua diverse, figura fondamentale è quella dell’attore-doppiatore. Questa figura, cosı̀ importante per la diffusione della cultura, va tutelata cosı̀ come va intrapreso un processo normativo per il miglioramento dell’attuale livello di doppiaggio italiano e per avviare alla carriera artistica quanti vi sono naturalmente predisposti. L’anno 2000, oltre ad aver rappresentato una data di grande importanza nella storia dell’uomo con le scadenze del secondo millennio, ha costituito un significativo traguardo nell’ambito della realizzazione dell’Unione Europea verso la formazione di una società multirazziale, multiculturale e multimediale ove si contempla la libera circolazione d’idee e di persone. Forte è, quindi, la spinta verso normative comuni che favoriscano e controllino lo sviluppo di attività umane e imprenditoriali, gli scambi culturali, la cooperazione e la formazione. Si vuole sottoporre all’attenzione del Paese e dei suoi organi preposti una serie di considerazioni riguardanti la formazione, la valorizzazione, la promozione e la tutela del lavoro dell’attore doppiatore in Italia e — Commissione VII all’estero. È noto che gli attori doppiatori italiani sono universalmente considerati i migliori del mondo, ma non tutti sono a conoscenza che il settore del doppiaggio ha subito in questi ultimi anni una forte contrazione in termini occupazionali, dopo aver in precedenza conosciuto una repentina espansione in seguito alla nascita di numerosi poli televisivi. Ma proprio questo fenomeno ha fatto sı̀ che le regole tradizionali che lo governavano risultassero insufficienti ed obsolete, soprattutto in considerazione della diversificazione e della moltiplicazione incontrollata e incontrollabile dei canali di consumo del prodotto doppiato negli ultimi venti anni. In considerazione del fatto che le regole tradizionali che disciplinano il mondo del doppiaggio sono ormai superate e insufficienti, ritiene fondamentale l’istituzione dell’Accademia del doppiaggio, volta a venire incontro alla professionalizzazione dei doppiatori. Passando ad illustrare i contenuto del testo da lei predisposto, sottolinea in primo luogo che esso prevede che l’Accademia, avente sede in Roma, sia dotata di personalità giuridica di diritto pubblico. Si prevede che essa abbia una struttura agile, idonea a creare una cultura del doppiaggio che, attraverso il primario ausilio dei più validi doppiatori italiani e di quanti hanno una lunga esperienza in questo settore, promuova il costante miglioramento del doppiaggio italiano e avvii alla carriera artistica nuovi talenti. L’Accademia dovrebbe divenire il naturale completamento delle altre strutture attualmente preposte alla valorizzazione della cultura cinematografica e televisiva, operando sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali. Suo compito principale dovrebbe essere quello di formare professionalmente i doppiatori, senza trascurare però la promozione di studi e ricerche nel campo del doppiaggio, anche mediante pubblicazioni e con la realizzazione di banche dati pubbliche e di archivi, anche al fine della salvaguardia della lingua e della cultura italiana. Per la realizzazione dei suoi Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 105 scopi, l’Accademia dovrebbe provvedere all’organizzazione e al funzionamento di centri sperimentali di doppiaggio. Il testo proposto prevede che la durata dei corsi di doppiaggio sia di tre anni e che al termine degli studi sia rilasciato il titolo di « esperto nella disciplina del doppiaggio, demandando al Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, la definizione del programma di insegnamento e della sua articolazione, e le norme sull’accesso all’Accademia e sull’assunzione e lo stato giuridico ed economico del personale. Si prevede che lo statuto dell’Accademia sia approvato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e che i suoi organi siano il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti. Il presidente, scelto fra persone particolarmente qualificate sul piano culturale e professionale, dovrebbe essere nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentite le competenti commissioni parlamentari, e durare in carica quattro anni, con la possibilità di conferma per una sola volta. Il consiglio di amministrazione dovrebbe essere composto dal presidente dell’Accademia, da quattro esperti del doppiaggio (scelti tra personalità di particolare competenza nel campo del doppiaggio cinematografico e audiovisivo e nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali) e da rappresentanti di Cinecittà Holding S.p.a., della RAI e dell’Anica. Il controllo della gestione finanziaria dell’Accademia è demandato al collegio dei revisori dei conti, nominato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali. Si prevede che i revisori dei conti compilino distinte relazioni sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo, che saranno comunicate al Ministero per i beni e le attività culturali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Conclusivamente, pur nella consapevolezza dell’impossibilità di giungere alla — Commissione VII trasformazione in legge di questo significativo provvedimento prima della fine della legislatura, ritiene che l’adozione del testo da lei predisposto da parte della Commissione possa costituire comunque un importante segnale di attenzione nei confronti degli artisti e dei professionisti che operano in questo campo. Auspica che il testo in oggetto possa costituire la base da cui riprendere sollecitamente la discussione nella prossima legislatura, con l’obiettivo di giungere quanto prima all’approvazione di un provvedimento che, oltre a rispondere alle aspettative di quanti operano o di quanti vorrebbero operare in questo settore, pone le basi perché, attraverso gli interventi in esso prefigurati, s’incida positivamente sul costume, sulla difesa della lingua italiana, sulla cultura, sull’economia e sull’occupazione, legate al divenire della comunicazione e delle tecnologie innovative che riguardano anche l’arte del doppiaggio. Ferdinando ADORNATO, presidente, intervenendo nel merito, si chiede se la tendenza a doppiare le opere cinematografiche, che caratterizza l’Italia rispetto alla maggioranza degli altri Paesi, non possa determinare in qualche misura una distorsione nella loro fruizione, oltre a costituire, di fatto, un disincentivo all’apprendimento delle lingue straniere. Alba SASSO (DS-U) esprime la convinzione che quella dei doppiatori italiani rappresenti una tradizione di grande valore artistico e professionale, che consente una piena fruizione di quelle sfumature di significato e di espressione inevitabilmente destinate a sfuggire a tutti coloro che non comprendano perfettamente le lingue straniere. Sotto questo profilo, dichiara di condividere le finalità del provvedimento in titolo, ritenendo essenziale che si assicuri la valorizzazione dell’autorevole e prestigiosa tradizione del doppiaggio che l’Italia vanta a livello internazionale. Gabriella CARLUCCI (FI), relatore, sottolinea come la grande tradizione del doppiaggio italiano e la sua comprovata Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 106 — Commissione VII rilevanza a livello internazionale sia anche testimoniata dal fatto che molti soggetti interessati a tale attività, presenti nei paesi dell’Unione europea, richiedano di apprendere tale preziosa arte nel territorio nazionale. odierna – le cui finalità sembrano essere condivise da tutti i gruppi – possa essere oggetto di un sollecito esame nella prossima legislatura. Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione adotta il testo unificato predisposto dal relatore come base per il seguito dell’esame. Ferdinando ADORNATO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta. Ferdinando ADORNATO, presidente, osserva che l’approssimarsi dello scioglimento delle Camere rende di fatto impossibile, come rilevato anche dal relatore, giungere all’approvazione definitiva del provvedimento in oggetto. Ritiene pertanto opportuno che la Commissione ne sospenda l’esame, nel convincimento peraltro che il testo adottato nella seduta La Commissione concorda. La seduta termina alle 14.40. UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.45. Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 107 Commissione VII — ALLEGATO Accademia del doppiaggio (C. 1207 e abb.). TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE DALLA COMMISSIONE ISTITUZIONE DELL’ACCADEMIA DEL DOPPIAGGIO. laboratori e sale doppiaggio, di zazione e di mixage, nonché di rico-pratici, per la frequenza possono essere assegnate borse sincronizcorsi teodei quali di studio. ART. 1. ART. 2. 1. È istituita, con sede in Roma, l’Accademia del doppiaggio, di seguito denominata « Accademia ». L’Accademia è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali. 2. L’Accademia è istituzione di alta formazione e di ricerca nel campo del doppiaggio cinematografico e televisivo tradizionale e dei nuovi media. Essa, anche in collaborazione con istituti pubblici e privati e con le università e, mediante intese, con le regioni e gli enti locali, svolge i seguenti compiti: a) formazione e riqualificazione professionale e addestramento pratico di attori doppiatori, assistenti e direttori di doppiaggio, traduttori e adattatori cinematografici, fonici, rumoristi, sound designers e tecnici di mixage; b) promozione degli studi, delle ricerche e delle esperienze nel settore dell’edizione e del doppiaggio, anche mediante pubblicazioni e con la realizzazione di banche dati pubbliche e di archivi, anche al fine della salvaguardia della lingua e della cultura italiana. 3. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 2, l’Accademia provvede alla organizzazione e alla gestione di centri sperimentali di doppiaggio, con annessi 1. La durata dei corsi accademici è stabilita in tre anni. L’Accademia rilascia, al termine degli studi, il titolo di « esperto nella disciplina del doppiaggio ». 2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinato il programma di insegnamento e la sua articolazione nonché le norme di accesso all’Accademia e i requisiti per l’ammissione ai corsi. 3. Con regolamento adottato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le norme relative all’assunzione e allo stato giuridico ed economico del personale, alla dotazione organica del personale medesimo e al trattamento di quiescenza. 4. Alla copertura delle vacanze di organico si provvede mediante le procedure di cui al capo III del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 108 ART. 3. 1. L’Accademia è dotata di uno statuto che, nell’ambito di quanto stabilito dalla presente legge, ne specifica la struttura operativa interna e le modalità di svolgimento dei compiti di cui all’articolo 1, comma 2. 2. Lo statuto dell’Accademia è approvato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. 3. Sono organi dell’Accademia: a) il presidente; b) il consiglio di amministrazione; c) il collegio dei revisori dei conti. 4. Il presidente, scelto fra persone particolarmente qualificate sul piano culturale e professionale, è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentite le competenti commissioni parlamentari. Il presidente ha la legale rappresentanza dell’Accademia, dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal vicepresidente, nominato ai sensi del comma 6. Al presidente spetta una indennità di carica, determinata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. 5. Il Consiglio di amministrazione è composto da: a) il presidente dell’Accademia; b) quattro esperti nel campo del doppiaggio; c) un rappresentante di Cinecittà Holding S.p.A.; d) un rappresentante della RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A; e) un rappresentante dell’Associazione nazionale industrie cinematografiche, audiovisive-multimediali (Anica). — Commissione VII 6. Gli esperti di cui al comma 5, lettera b), scelti tra personalità di particolare competenza nel campo del doppiaggio cinematografico ed audiovisivo e dell’edizione fra gli attori, i doppiatori, i dialoghisti, i registi di doppiaggio, assistenti di doppiaggio ed i tecnici e i responsabili delle edizioni italiani e stranieri, sono nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. Il vicepresidente è nominato dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti. I compensi spettanti al vicepresidente e agli altri membri del consiglio di amministrazione sono determinati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. 7. Il controllo della gestione finanziaria dell’Accademia è demandato al collegio dei revisori dei conti, nominato con decreto del Ministro dell’economia e della finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali. I componenti del collegio dei revisori dei conti durano in carica tre anni e possono essere confermati. Il collegio dei revisori dei conti compila distinte relazioni sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo e le trasmette al Ministro per i beni e le attività culturali e al Ministro dell’economia e delle finanze. Ai componenti del collegio dei revisori dei conti spetta un’indennità di carica determinata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. 8. Il direttore generale è nominato con deliberazione del consiglio di amministrazione. Il relativo rapporto di lavoro è regolato con contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni. La deliberazione di nomina, che fissa anche il trattamento economico del direttore generale, è approvata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Il direttore generale: a) cura l’esecuzione dei provvedimenti deliberati dal consiglio di amministrazione e l’organizzazione e il funzionamento dei corsi, dei dipartimenti, degli uffici e dei servizi; Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 109 b) dirige il personale; c) svolge le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione. 9. La gestione finanziaria dell’Accademia si svolge in base al bilancio di previsione deliberato dal consiglio di amministrazione entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello al quale si riferisce ed approvato dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione sono determinati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è adottato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento amministrativo e contabile dell’Accademia, deliberato dal consiglio di amministrazione. Il regolamento tiene conto delle peculiari esi- — Commissione VII genze dell’Accademia, anche in deroga alle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97. 10. I contratti stipulati dall’Accademia nell’esercizio della propria attività istituzionale sono disciplinati dalle norme del codice civile. Per esigenze didattiche, di ricerca e di produzione dell’Accademia, possono essere conferiti incarichi, ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad esperti in materia cinematografica, audiovisiva e della comunicazione. In tale caso le relative deliberazioni sono soggette all’approvazione del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. 11. Il conto consuntivo è corredato di una relazione sull’attività svolta ed è trasmesso al Ministro per i beni e le attività culturali, che lo approva, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 110 — Commissione VIII VIII COMMISSIONE PERMANENTE (Ambiente, territorio e lavori pubblici) S O M M A R I O SEDE CONSULTIVA: DL 3/06: Attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche. C. 6258 Governo (Parere alle Commissioni riunite X e XII) (Esame e conclusione – Parere favorevole) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 111 SEDE CONSULTIVA Mercoledı̀ 18 gennaio 2006. — Presidenza del presidente Pietro ARMANI. La seduta comincia alle 14.05. DL 3/06: Attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche. C. 6258 Governo. (Parere alle Commissioni riunite X e XII). (Esame e conclusione – Parere favorevole). La Commissione inizia l’esame. Gregorio DELL’ANNA (FI), relatore, avverte preliminarmente che il provvedimento in esame reca disposizioni di attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, al fine di dare esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 16 giugno 2005, emessa nei confronti dello Stato italiano per inadempimento dell’obbligo di recepimento della predetta direttiva nell’ordinamento nazionale. Ricorda, peral- tro, che il provvedimento reca talune disposizioni già contenute nel disegno di legge di delega al Governo in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, già approvato dalla Camera e da più di un anno all’esame del Senato. Per quanto attiene alle disposizioni che interessano gli aspetti di competenza dell’VIII Commissione, rileva che l’articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto-legge esclude dalla brevettabilità le invenzioni il cui sfruttamento commerciale è contrario, tra le altre cose, alla preservazione dei vegetali e della biodiversità ed alla prevenzione di gravi danni ambientali, in conformità ai principi contenuti nell’articolo 27, paragrafo 2, dell’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale riguardanti il commercio (TRIPS). Nel constatare che si tratta di una disposizione di particolare rilevanza, dichiara di condividerne il contenuto. Fa presente, inoltre, che l’articolo 11 del disegno di legge in esame dispone che il Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri della salute, delle politiche agricole e forestali, dell’ambiente e della tutela del territorio e dell’istruzione, dell’università e della ricerca, pre- Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 111 senti al Parlamento ogni anno, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una relazione sull’applicazione del decreto medesimo. In conclusione, valutati positivamente i profili di specifica competenza dell’VIII Commissione e considerata l’urgenza di recepire disposizioni di notevole rilevanza anche al fine di superare la procedura di infrazione comunitaria, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame. — Commissione VIII Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore. La seduta termina alle 14.10. UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI Mercoledı̀ 18 gennaio 2006. L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.35. Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 112 — Commissione IX IX COMMISSIONE PERMANENTE (Trasporti, poste e telecomunicazioni) S O M M A R I O INTERROGAZIONI: 5-04796 Delmastro Delle Vedove: Applicazione tariffe agevolate per le tratte aeree di collegamento tra Sardegna e Piemonte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 ALLEGATO 1 (Testo della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 5-04089 Rosato: Il servizio di soccorso elicotteristico in Liguria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 ALLEGATO 2 (Testo della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 5-04937 Zanotti: Omologazione dispositivo semaforico per i non vedenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 ALLEGATO 3 (Testo della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 5-04257 Molinari: Trasporto ferroviario in Basilicata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 ALLEGATO 4 (Testo della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 5-04188 Rosato: Disservizi presso l’aeroporto « Ronchi dei Legionari » di Trieste . . . . . . . . . . 114 ALLEGATO 5 (Testo della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 5-05067 Giuseppe Gianni: Voli della compagnia aerea Alpi Eagles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 ALLEGATO 6 (Testo della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA: 5-05079 Meroi: Modalità di aggiudicazione di talune forniture adottate da RFI SpA . . . . . . 115 ALLEGATO 7 (Testo della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 5-05080 Pasetto: Interventi relativi al trasporto ferroviario italiano. 5-05081 Duca: Interventi relativi al trasporto ferroviario italiano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 ALLEGATO 8 (Testo della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 SEDE CONSULTIVA: DL 4/2006: Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione. C. 6259 (Parere alla I Commissione). (Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 ALLEGATO 9 (Parere approvato dalla Commissione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 ATTI DEL GOVERNO: Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2003/20/CE relativa all’uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini nei veicoli. Atto n. 574 (Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione) . . . . 119 ALLEGATO 10 (Parere approvato dalla Commissione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2003/42/CE relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell’aviazione civile. Atto n. 577 (Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole con condizione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 ALLEGATO 11 (Proposta di parere del relatore) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 ALLEGATO 12 (Parere approvato dalla Commissione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 113 INTERROGAZIONI Mercoledı̀ 18 gennaio 2006. — Presidenza del vicepresidente Giorgio BORNACIN. — Interviene il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti, Mario Tassone. La seduta comincia alle 14. 5-04796 Delmastro Delle Vedove: Applicazione tariffe agevolate per le tratte aeree di collegamento tra Sardegna e Piemonte. Il Viceministro Mario TASSONE risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1). Sandro DELMASTRO DELLE VEDOVE (AN), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal Viceministro che, come nella altre occasioni, risulta particolarmente articolata ed approfondita. Prende quindi atto degli impedimenti attualmente esistenti per realizzare il complesso delle misure chieste nell’interrogazione in titolo, evidenziando peraltro l’esigenza di assumere ogni possibile iniziativa per poter applicare un sistema di tariffazione agevolata nei collegamenti aerei tra la Sardegna ed il Piemonte, anche alla luce dei particolari rapporti che vi sono tra le due regioni. Richiama altresı̀, quale atto particolarmente significativo, la recente approvazione – su proposta del gruppo consiliare di Alleanza Nazionale – di un ordine del giorno da parte del Consiglio della regione Piemonte con cui si chiede di assumere ogni misura possibile, da parte del governo regionale e di quello nazionale, per fare in modo che per le rotte di collegamento aereo tra il Piemonte e la Sardegna sia possibile assicurare ai passeggeri di origine sarda e ad altre categorie di utenti l’applicazione di tariffe agevolate. Tale misura consente, infatti, anche a valorizzare gli stretti rapporti culturali sociali ed economici tra le due regioni. — Commissione IX Prende atto altresı̀ che dalla risposta fornita emerge il serio impegno anche da parte del Governo a fare in modo di rafforzare tale iniziativa di particolare rilievo per il Paese e per consentire la piena integrazione fra più regioni. 5-04089 Rosato: Il servizio di soccorso elicotteristico in Liguria. Il Viceministro Mario TASSONE risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2). Giorgio PASETTO (MARGH-U) replicando all’interrogazione di cui è cofirmatario, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita, che ritiene semplicistica e in parte contraddittoria, soprattutto con riferimento a quanto rilevato in premessa in ordine alla competenza regionale dell’intera materia dell’emergenza sanitaria. Ritiene in particolare rilevante che l’ENAC – che svolge funzioni di vigilanza e controllo rispetto all’intero settore del trasporto aereo – fa presente di non essere a conoscenza di quali siano le istallazioni sanitarie utilizzate per assicurare l’attività in questione e di non aver mai lasciato al nucleo elicotteri dei vigili del fuoco di Genova il certificato di operatore aereo o altro certificato equivalente. Si chiede quindi come s’intenda intervenire in una situazione che risulta particolarmente grave e difforme nelle risposte rese, considerata l’esigenza di assicurare la sicurezza del settore ed il rilascio delle relative autorizzazioni da parte dell’ente deputato alla vigilanza ed al controllo in tale ambito. 5-04937 Zanotti: Omologazione dispositivo semaforico per i non vedenti. Il Viceministro Mario TASSONE risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3). Katia ZANOTTI (DS-U), ringrazia il viceministro della risposta fornita alla sua Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 114 interrogazione, presentata per porre all’attenzione una problematica particolarmente sentita dalle associazioni dei non vedenti soprattutto nella città di Bologna. È stato infatti evidenziato un problema assolutamente vero che riguarda il fatto che i dispositivi semaforici sonori, attualmente già omologati in Italia, non dispongono di analogo segnalatore di posizionamento della palina semaforica e che ciò richiede necessariamente l’installazione delle piastrelle tattiloplantari sui marciapiedi che, peraltro, non risultano efficaci in tale applicazione e comportano forti spese da parte dei comuni per la loro manutenzione, finendo di fatto per essere abbandonati. Si tratta pertanto di una questione da risolvere con urgenza, andando ad incidere sul diritto – sancito in particolare nel decreto del Presidente della Repubblica del 1996 e dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato – di fare in modo che i non vedenti possano svolgere una vita il più possibile indipendente e che le città italiane siano quindi dotate di impianti semaforici a norma, con dispositivi sonori che permettano loro di attraversare le strade in sicurezza. Prende quindi atto del fatto che rispetto alla richiesta di omologazione presentata da parte dell’azienda produttrice di un particolare dispositivo semaforico, individuato dai non vedenti come il sistema più adatto e più efficiente per la soluzione del problema, nella risposta del rappresentante del Governo testé fornita si rileva che la mancata omologazione è dovuta ad una questione connessa al mancato deposito di un prototipo. Si tratta quindi già di un chiarimento importante ed auspica che sia possibile intervenire quanto prima per risolvere una questione di particolare rilievo. 5-04257 Molinari: Trasporto ferroviario in Basilicata. Il Viceministro Mario TASSONE risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4). — Commissione IX Giuseppe MOLINARI (MARGH-U), ringrazia il viceministro per la risposta fornita, soprattutto per quanto riguarda le precisazioni effettuate nella premessa. Ricorda, peraltro, che l’interrogazione è stata presentata il 3 maggio scorso e che continuano a verificarsi atteggiamenti che fanno pensare ad un abbandono da parte di FS Spa delle esigenze della Basilicata. Ricorda in particolare la sostituzione del treno Eurostar con quello Intercity, per il quale si registrano, di media, circa 20 minuti di ritardo. Molto spesso inoltre ci si trova di fronte a ritardi e ad attese da parte degli utenti senza segnalazioni o avvertimenti della società. Ricorda quindi che la questione, con specifico riferimento alla situazione e alle esigenze della regione Basilicata, è stata affrontata anche nella seduta di ieri della Commissione nell’ambito dell’audizione dei vertici delle società FS, RFI e Trenitalia. Auspica quindi che quanto prima si assumano i necessari interventi, soprattutto alla luce della difficile situazione per la regione, vista in particolare l’insufficiente pulizia delle carrozze e la necessità di dotare di personale adeguato i servizi resi. Rileva quindi l’esigenza di intervenire sia nell’ambito del contratto di programma sia attraverso una politica seria e concreta da parte del Governo per risolvere il problema del sistema ferroviario e della qualità del servizio fornito agli utenti nel paese e, in modo particolare, nella regione Basilicata. 5-04188 Rosato: Disservizi presso l’aeroporto « Ronchi dei Legionari » di Trieste. Il Viceministro Mario TASSONE risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5), aggiungendo che è in corso di approvazione il decreto legislativo che prevede penalizzazioni nel caso di disservizi dei vettori aerei. Rileva altresı̀ che nel caso rappresentato nell’interrogazione quantomeno si può prendere atto del fatto che ai passeg- Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 115 geri è stata fornita una assistenza mentre accade di sovente che questa venga completamente a mancare: si tratta di situazioni in cui si è trovato a dover intervenire repentinamente ma che purtroppo si verificano molto spesso. Giorgio PASETTO (MARGH-U), replicando all’interrogazione di cui è cofirmatario, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta fornita. Rileva, peraltro, che da quanto aggiunto da ultimo dal Viceministro emerge la grave constatazione per cui molto spesso viene a mancare una qualsiasi forma di assistenza ai passeggeri nel caso di ritardo o disservizio nei voli aerei. Richiama la funzione di vigilanza propria dell’ENAC ed il ruolo del Governo in quest’ambito, anche alla luce della forte partecipazione pubblica nel capitale della società Alitalia. Rileva infatti che, nonostante i numerosi sforzi compiuti e le risorse statali impegnate per la ripresa di tale società, sono sempre alquanto numerose le interrogazioni presentate per lamentare i disservizi di Alitalia nella sua funzione di vettore aereo. Evidenzia pertanto l’esigenza di intervenire quanto prima per assicurare il superamento di tale situazione ed evitare che si continuino a registrare forti disagi per gli utenti. — Commissione IX Esprime in ogni modo apprezzamento e condivisione in ordine alle iniziative assunte ed al percorso delineato per superare tali carenze, auspicando che prosegua con efficacia un ruolo di controllo e monitoraggio sulle questioni poste con l’atto di sindacato ispettivo. Giorgio BORNACIN, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del giorno. La seduta termina alle 14.45. INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA Mercoledı̀ 18 gennaio 2006. — Presidenza del vicepresidente Giorgio BORNACIN. — Interviene il viceministro per le infrastrutture ed i trasporti Mario TASSONE. La seduta comincia alle 14.45. Giorgio BORNACIN, presidente, ricorda che, ai sensi dell’articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l’impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l’attivazione del circuito. 5-05067 Giuseppe Gianni: Voli della compagnia aerea Alpi Eagles. Il Viceministro Mario TASSONE risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6). Rodolfo DE LAURENTIIS (UDC CCDCDU), replicando, ringrazia il viceministro per la puntualità e l’impegno dimostrati nella risposta fornita all’interrogazione in titolo. Auspica quindi che si possa proseguire negli interventi previsti per fare in modo di migliorare la qualità del servizio fornito agli utenti da parte della compagnia aerea Alpi Eagles, alla luce del grave vulnus che si viene a verificare, come rappresentato nella interrogazione. 5-05079 Meroi: Modalità di aggiudicazione di talune forniture adottate da RFI SpA Marcello MEROI (AN) illustra l’interrogazione n. 5-05079, che rispetto al testo presentato alla Presidenza della Camera risulta stralciata in alcune sue parti con la motivazione – a suo avviso assolutamente non condivisibile – che il riferimento ai nomi di società aggiudicatarie della fornitura doveva essere accompagnato necessariamente da un richiamo contenuto in articoli di stampa, nel presupposto fortemente dubbio che testate giornalistiche abbiano una maggiore attendibilità di dati a disposizione dei singoli parlamentari. Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 116 Quanto al merito dell’interrogazione, ricorda che essa è stata presentata per fare chiarezza su quanto risulta in ordine a procedure a trattativa privata seguite da RFI Spa per l’aggiudicazione di forniture di scambi ad intersezione, senza il previo coinvolgimento di altre società interessate ad eccezione di quelle poi risultate affidatarie, con grave danno anche per il bilancio pubblico, trattandosi di una società a partecipazione pubblica e chiamata a rispettare la normativa nazionale e comunitaria in materia. Il viceministro TASSONE nel rispondere all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 7), rileva che, come evidenziato nell’ambito della risposta testè fornita all’interrogazione che riguardava la società Alitalia, anche in questo caso vi è l’assoluta necessità di svolgere ogni necessario approfondimento e monitoraggio delle situazioni in essere per la tutela degli interessi del paese e, in particolare, della sicurezza dei trasporti. Marcello MEROI (AN) replicando, prende atto della risposta fornita dal viceministro Tassone, concordando sul fatto che FS Spa provvede di norma all’acquisizione degli scambi ferroviari attraverso la produzione delle officine interne, ricorrendo all’esterno solo nel caso in cui in tale ambito non sia possibile fare fronte alle richieste esistenti. Non concorda invece sul fatto che RFI, nelle procedure per l’affidamento all’esterno degli scambi ferroviari, abbia coinvolto tutte le aziende che svolgono tale servizio e che negli anni precedenti avevano presentato offerte per la vendita degli stessi materiali a prezzi particolarmente concorrenziali tanto da aggiudicarsi le precedenti forniture e che si erano dichiarati disponibili ad ulteriori rapporti contrattuali con RFI a prezzi inferiori a quelli poi concordati da RFI Spa. Attualmente, infatti, sulla base del contratto sottoscritto il 25 marzo 2005, RFI ha affidato, con trattativa privata, la costruzione di cinquanta scambi intersezione 60UNI/170/0, 12 doppi, alle società Nuova — Commissione IX Sima Sud Spa con sede a Pomezia, con CINEL Officine Meccaniche Spa e Franchi Industrie Meccaniche Spa. Si dichiara quindi soddisfatto della risposta fornita dal Viceministro Tassone ma assolutamente insoddisfatto degli elementi a tal fine forniti da FS Spa. Chiede quindi al Governo di verificare e controllare con grande attenzione quanto evidenziato con la sua interrogazione, con particolare riferimento al rispetto delle procedure seguite dal gruppo FS Spa ed alla necessità che siano effettivamente ottimizzati gli investimenti previsti nell’avviso di gara, richiamato nella risposta e pubblicato sulla GUCE, da attivare nel primo trimestre del 2006, trattandosi di aspetti necessariamente destinati a produrre forti impatti sul complesso delle risorse pubbliche. Giorgio BORNACIN, presidente, nel condividere nel merito quanto rilevato dal deputato Meroi, ricorda che i criteri di ammissibilità degli atti di sindacato ispettivo sono individuati dalla lettera circolare del Presidente della Camera del 1997. 5-05080 Pasetto: Interventi relativi al trasporto ferroviario italiano. 5-05081 Duca: Interventi relativi al trasporto ferroviario italiano. Giorgio BORNACIN, presidente, avverte che le interrogazioni Pasetto 5-05080 e Duca 5-05081, vertendo su materia analoga, saranno svolte congiuntamente. Giorgio PASETTO (MARGH-U) illustra l’interrogazione in titolo evidenziando in primo luogo la forte esigenza dei cittadini italiani di poter utilizzare con maggiore assiduità i mezzi pubblici, esigenza di cui occorre tenere conto e rispondere adeguatamente. Nel caso del trasporto ferroviario è stato invece sufficiente un incremento della domanda per fare esplodere la situazione di FS Spa con conseguenti proteste generalizzate. Rileva quindi che solo con l’ultima legge finanziaria sono state Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 117 tagliate risorse in favore della società FS che di fatto la mettono in ginocchio ora e ancora di più nei prossimi mesi. — Commissione IX della seconda chiama dei deputati nella seduta del Parlamento in seduta comune. La Commissione prende atto. Gabriele ALBONETTI (DS-U) si associa a quanto testé evidenziato dal collega Pasetto e si riserva di intervenire in sede di replica. La seduta termina alle 15. SEDE CONSULTIVA Il viceministro TASSONE risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 8). Gabriele ALBONETTI (DS-U) replicando, anche a nome del collega Pasetto, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Ritiene, infatti, che di fronte al rilevante problema politico posto con le interrogazioni in titolo si è data una risposta di carattere burocratico e semplicistico. Rileva infatti che la situazione del trasporto ferroviario di passeggeri e merci è ormai insostenibile. Peraltro, come è emerso anche nell’audizione dei vertici di FS svoltasi della giornata di ieri, di fronte ad una situazione grave e straordinaria si continuano a dare risposte ordinarie e di mero riepilogo. Si tratta invece di aspetti che coinvolgono la responsabilità unitaria del Governo piuttosto che quella di singoli dicasteri e si sarebbe aspettato dal Viceministro quantomeno la stessa indignazione e compartecipazione dimostrata nel rispondere ad alcune delle precedenti interrogazioni. Comprende che la situazione attuale è sicuramente peculiare vista la prossimità alle elezioni politiche; rileva peraltro che ci si trova di fronte ad una situazione straordinaria che richiede un intervento caratterizzato da maggiore impegno e responsabilità sia per il paese sia per rispondere alle esigenze dei cittadini. Giorgio BORNACIN, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del giorno. Avverte quindi che l’esame degli ulteriori argomenti previsti all’ordine del giorno della seduta odierna proseguiranno al termine Mercoledı̀ 18 gennaio 2006. — Presidenza del vicepresidente Giorgio BORNACIN, indi del presidente Angelo SANZA. — Interviene il viceministro per le infrastrutture ed i trasporti, Mario Tassone. La seduta comincia alle 16.25. DL 4/2006: Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione. C. 6259. (Parere alla I Commissione). (Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione). La Commissione prosegue l’esame del provvedimento in oggetto, iniziato nella seduta del 17 gennaio 2006. Giorgio BORNACIN, presidente relatore, ricorda che nella seduta di ieri erano stati richiesti alcuni chiarimenti da parte del deputato Duca in ordine a taluni aspetti affrontati dal provvedimento in esame. Non essendovi altre richieste di intervento ritiene quindi opportuno che il viceministro Tassone fornisca alla Commissione le risultanze degli approfondimenti svolti. Il Viceministro Mario TASSONE, rileva in primo luogo, per quanto attiene alla questione delle assunzioni del personale dell’ENAC, richiamate nella seduta di ieri, che si tratta di una problematica da tempo all’attenzione del Governo e della Commissione e su cui più volte si è concordato unanimemente. Per quanto attiene alle disposizioni del provvedimento relative alle società Stretto di Messina, ricorda che già quando egli Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 118 svolgeva le funzioni di sottosegretario ai lavori pubblici l’allora consorzio Stretto di Messina è stato più volte di oggetto di interventi e specifici finanziamenti per fare in modo che fosse acquisita e valorizzata una robusta esperienza in termini di tecnicità e specializzazione nella progettazione e gestione delle opere pubbliche. Non ritiene quindi che le disposizioni previste dall’articolo 21 del provvedimento in esame possano risultare squilibrate o modificare le condizioni e l’assetto della società. Per quanto riguarda poi le previsioni dell’articolo 24, richiama i numerosi interventi e la copiosa giurisprudenza sulla materia, nelle ipotesi in cui non sia possibile raggiungere l’intesa tra il ministro e il presidente della regione sul nominativo da designare. Rileva che si tratta, come è noto, di una fattispecie che ha provocato una rilevante incertezza applicativa. Nelle proprie sentenze, la Corte Costituzionale ha evidenziato l’esigenza che Stato e regioni siano posti sullo stesso piano nell’ambito del procedimento di nomina dei presidenti delle autorità portuali. Le disposizioni dell’articolo 24 individuano quindi la conferenza unificata quale camera di compensazione o comunque come un forum, nell’auspicio di poter trovare un percorso possibile per individuare soluzioni in una materia di cui i confini non sono definiti interamente. Il comma 2 dell’articolo 24, originariamente contenuto nel testo del decretolegge e richiamato dal deputato Duca nella seduta di ieri, atteneva invece alle procedure relative ai dodici porti di interesse nazionale;: rispetto a tale previsione, di cui ribadisce di non avere la paternità, ritiene comunque sia indipendente il percorso definito dall’attuale comma 1 che rappresenta una possibile soluzione da seguire in attesa che il Parlamento – probabilmente nella prossima legislatura – intervenga per ridefinire la materia nella sua interezza. Giorgio BORNACIN, presidente relatore, alla luce dei chiarimenti testé forniti dal rappresentante del Governo formula una proposta di parere con osservazione volta — Commissione IX a richiamare l’esigenza di intervenire per risolvere la questione relativa al personale dell’ENAC (vedi allegato 9). Eugenio DUCA (DS-U) prende atto della risposta fornita dal viceministro Tassone e della proposta di parere presentata dal relatore. Esprime quindi apprezzamento per il consenso manifestato sulla questione relativa al personale dell’ENAC, su cui rileva di aver presentato una proposta emendativa presso la I Commissione, che auspica possa essere sottoscritta da tutti i gruppi. Con riguardo alle previsioni dell’articolo 21, ribadisce le perplessità espresse nella seduta di ieri in ordine ad un provvedimento di carattere legislativo che interviene per modificare la ragione sociale di una società per azioni, con il rischio altresı̀ di produrre un ampio contenzioso. Infine, per quanto attiene l’articolo 24, ribadisce l’esigenza di rivedere la sua attuale previsione, alla luce in particolare del rischio che tutti i procedimenti di nomina vengano di fatto bloccati per l’indeterminatezza di tale disposizione. Si chiede ad esempio come tale norma venga ad incidere sulla recente intesa raggiunta tra il ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il presidente della regione Calabria sulla nomina del presidente dell’Autorità portuale di Gioia Tauro. Ribadisce quindi che la previsione introdotta con tale articolo rischia di avere un impatto negativo sull’intero procedimento di nomina. Ricorda in particolare che da una dichiarazione resa dal viceministro Tassone emergeva la necessità di attendere le previsioni del decreto in esame prima di procedere al completamento della citata proposta di nomina: occorre quindi che sia fatta chiarezza su tali aspetti, evitando di aggiungere ulteriori incertezze alla situazione in essere. Il viceministro Mario TASSONE fa presente che la sua dichiarazione, richiamata dal deputao Duca, faceva riferimento al testo del decreto-legge nella versione adottata dal Consiglio dei ministri nella riu- Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 119 nione del 29 dicembre scorso, in cui era contenuta la previsione del comma 2 su cui peraltro ribadisce di non avere alcuna competenza. Eugenio DUCA (DS-U) nel prendere atto di quanto evidenziato del viceministro Tassone ribadisce l’esigenza di approfondire e di fare maggiormente chiarezza sull’attuale testo dell’articolo 24. Ritiene infatti che tale procedura non debba essere comunque applicabile alle intese già raggiunte ed alle procedure in corso; dovrebbe pertanto essere meglio precisato tale aspetto considerato che attualmente il testo prevede la stipula dell’intesa in sede di conferenza unificata al fine di definire le procedure di individuazione dei candidati da inserire nella terna di esperti di cui al comma 1. Occorre quindi chiarire maggiormente l’intenzione di fare riferimento ad una fase successiva visto che allo stato il percorso individuato sembra riferirsi all’intero comma 1 dell’articolo 8 della legge n. 84 del 1994 e, in particolare, alla fase antecedente a quella dell’individuazione della terna da parte degli enti locali e delle Camere di Commercio. Angelo SANZA, presidente prende atto dei puntuali chiarimenti forniti dal viceministro Tassone e dà lettura delle sostituzioni pervenute. Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione del relatore. — Commissione IX Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2003/20/CE relativa all’uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini nei veicoli. Atto n. 574. (Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione). La Commissione prosegue l’esame del provvedimento in oggetto, iniziato nella seduta del 17 gennaio 2006. Benedetto NICOTRA (FI), relatore, illustra la proposta di parere favorevole con un’osservazione, di carattere essenzialmente tecnico (vedi allegato 10). Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore. Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2003/42/CE relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell’aviazione civile. Atto n. 577. (Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole con condizione). La Commissione prosegue l’esame del provvedimento in oggetto, iniziato nella seduta il 17 gennaio 2006. Paolo RICCIOTTI (FI), relatore, illustra la proposta di parere favorevole con un’osservazione elaborata alla luce del dibattito svoltosi nella seduta di ieri (vedi allegato 11). La seduta termina alle 16.45. ATTI DEL GOVERNO Mercoledı̀ 18 gennaio 2006. — Presidenza del presidente Angelo SANZA. — Interviene il viceministro per le infrastrutture ed i trasporti Mario Tassone. La seduta comincia alle 16.45. Il Viceministro Mario TASSONE concorda sull’opportunità di verificare attentamente quanto rappresentato nella seduta di ieri e nella proposta di parere in esame in ordine alla possibilità di differire i termini di entratta in vigore del provvedimento in esame. Eugenio DUCA (DS-U) esprime apprezzamento per avere recepito nella propsota di parere quanto da lui evidenziato nel corso Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 120 del dibattito, rilevando peraltro l’opportunità di prevedere tale rilievo quale condizione anzichè osservazione in modo da rafforzarne la valenza, soprattutto visto che molto spesso ai rilievi parlamentari il Governo finisce per non dare seguito. Paolo RICCIOTTI (FI), relatore, prende atto di quanto rappresentato dal deputato — Commissione IX Duca e riformula come condizione l’osservazione contenuta nella propria proposta di parere (vedi allegato 12). La Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizione del raltore, come da ultimo riformulata. La seduta termina alle 17. Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 121 — Commissione IX ALLEGATO 1 5-04796 Delmastro Delle Vedove: Applicazione tariffe agevolate per le tratte aeree di collegamento tra Sardegna e Piemonte. TESTO DELLA RISPOSTA In merito alle problematiche evidenziate con l’atto ispettivo cui si risponde si fa conoscere che nel corso delle Conferenze di servizi indette dal presidente della regione Sardegna nei giorni 11, 22 e 26 ottobre 2004 erano state individuate diciotto rotte di collegamento tra i tre aeroporti della Sardegna (Cagliari, Alghero e Olbia) e i principali scali italiani, tra cui quello di Torino. La fascia di passeggeri aventi diritto alla tariffa agevolata comprendeva i nati in Sardegna, i residenti in tale regione, il coniuge e i figli dei nati nella regione medesima, i disabili, i giovani dai due ai ventuno anni, gli anziani sopra i settant’anni e gli studenti universitari fino al compimento del ventisettesimo anno di età. In considerazione del rilevante numero di collegamenti su cui si intendeva imporre gli oneri, veniva indetta una riunione a Bruxelles tra i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della regione Sardegna, dell’Assessorato ai trasporti della regione stessa, di alcuni dirigenti dell’ENAC e di altri componenti la Conferenza dei servizi per prendere contatto con i competenti Organi della Commissione europea al fine le possibili problematiche che tale provvedimento avrebbe potuto ingenerare. In tale occasione, la Commissione europea poneva in rilievo il notevole numero di rotte interessate dal provvedimento. Sulla base delle risultanze dei contatti succitati fu inviata a Bruxelles la prevista comunicazione di imposizione provvedendo a disporre il decreto ministeriale 8 novembre 2004 di imposizione degli oneri pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 novembre 2004. Nel contempo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti inviava alla Commissione europea la comunicazione di imposizione prevista dal Regolamento CEE n. 2408/92 il cui allegato è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Unione europea n. C 306 del 10 dicembre 2004. In base a tale normativa, i vettori interessati ad effettuare i collegamenti in parola, singoli o associati potevano presentare formale accettazione dell’intero contenuto degli oneri entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della comunicazione sulla GUUE. A riguardo l’Alitalia, ritenendo di essere stata danneggiata dal decreto di imposizione di ordine di servizio pubblico, presentava al TAR del Lazio un ricorso avverso tale decreto ed una richiesta di sospensiva del provvedimento, che il TAR ha accordato fino alla data dell’udienza. Alcuni giorni dopo anche il vettore Air One presentava ricorso al TAR il quale, nell’udienza del 17 marzo 2005, riconoscendo la fondatezza di due delle argomentazioni contenute nei ricorsi presentati, ha richiesto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la parziale modifica del decreto. Nel contempo perveniva da parte della Commissione europea una formale richiesta di chiarimenti sulle modalità applicative dell’imposizione in argomento. Successivamente, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in considerazione della possibilità che uno dei vettori potesse presentare appello al Consiglio di Stato, ha ritenuto congruo dare comuni- Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 122 cazione alla Commissione europea della decisione di ritirare il decreto di imposizione degli oneri di servizio pubblico sulle rotte sopraccitate, riservandosi di presentare un nuovo provvedimento di imposizione. È opportuno porre in rilievo che fino ad ora i vettori Alitalia, Air One e Meridiana hanno operato le rotte con la Sardegna nel rispetto delle condizioni fissate nel precedente decreto di imposizione sia tariffarie sia di frequenza, senza soluzione di continuità. Occorre inoltre precisare che, in molti casi le frequenze sono aumentate sia per l’inserimento del vettore Ryan Air su alcune rotte, sia perché i vettori Meridiana e Air One hanno iniziato ad operare collegamenti precedentemente non effettuati. A far data dal 9 giugno 2005 i vettori Alitalia, Air One e Meridiana sono addivenuti ad un accordo su un operativo che comprendesse l’intero pacchetto di collegamenti previsti dal decreto ministeriale — Commissione IX 21 dicembre 2000, evitando al contempo l’eccesso di capacità e il traboccamento degli oneri sul mercato generale, entrambi criticati dal TAR del Lazio nella sentenza del 17 marzo 2005, che ha sospeso gli effetti del decreto ministeriale 8 novembre 2004. La durata prevista di tale operativo è di due stagioni IATA, vale a dire di 12 mesi. Nel frattempo, è stata indetta dal presidente della regione Sardegna, su delega del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, una nuova Conferenza dei servizi che si è sin qui tenuta nei giorni 19 luglio, 28 luglio e 26 ottobre 2005, al fine di determinare il contenuto di un ulteriore provvedimento di imposizione degli oneri di servizio pubblico sugli aeroporti della Sardegna. A seguito dei fatti sin qui esposti, non è stato, sino a questo momento, possibile estendere anche ai collegamenti tra Sardegna e Piemonte le tariffe agevolate già applicate sulle tratte che collegano la Sardegna alla Lombardia ed al Lazio. Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 123 — Commissione IX ALLEGATO 2 5-04089 Rosato: Il servizio di soccorso elicotteristico in Liguria. TESTO DELLA RISPOSTA In merito alle problematiche evidenziate con l’atto ispettivo, si premette che la materia dell’emergenza sanitaria, specie in ordine all’organizzazione e dalla normativa di dettaglio, è di competenza regionale. Per quanto di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono stati richiesti elementi all’Ente nazionale per l’aviazione civile, il quale fa conoscere preliminarmente di non avere potere ispettivo sugli aeromobili del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e sul loro impiego operativo. Quanto detto alla luce dell’articolo 748 del codice della navigazione, cosı̀ come sostituito dall’articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96. L’Ente aeronautico sottolinea che le attività svolte per il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco rivestono esclusivamente carattere di consulenza e sono regolate da apposita Convenzione stipulata nel 2005. Le attività in questione, nelle more di apposito Capitolato tecnico, sono limitate attualmente ai soli aspetti tecnico-manutentivi, cosı̀ come previsto dalla precedente Convenzione tra l’ENAC medesimo ed il Ministero dell’interno. L’Ente fa conoscere inoltre di aver segnalato, in fase di ridiscussione della Convenzione, al Dipartimento dei Vigili del fuoco del soccorso pubblico e della Difesa civile – Direzione Centrale per l’Emergenza – attività di soccorso speciali/soccorso aereo del citato Ministero, l’obbligo di assicurare per l’attività H.E.M.S. la conformità ai requisiti tecnico/operativi previsti dall’Ente medesimo. L’Ente nazionale per l’aviazione civile fa conoscere che, alla luce di quanto suesposto, ne consegue di non aver mai rilasciato al nucleo elicotteri dei Vigili del fuoco di Genova, il Certificato di operatore aereo (COA) o altra approvazione equivalente. La rispondenza ai requisiti tecnicooperativi della JAR-OPS 3 viene accertata e verificata da tempo dall’ENAC medesimo solo per le organizzazioni che risultano essere in possesso di COA. L’Ente precisa di non conoscere quali siano le installazioni sanitarie, fisse o mobili, utilizzate dal nucleo elicotteri dei Vigili del fuoco di Genova per assicurare l’attività oggetto della summenzionata convenzione con la regione Liguria. Per quanto concerne il personale di condotta impiegato dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco l’Ente fa presente che lo stesso è in possesso di licenze rilasciate dal Ministero dell’interno, in accordo a norme e procedure non note all’ENAC. Per ciò che riguarda anche la citata Circolare ENAC OPV 02 del 23 luglio 1999 la stessa è applicabile ai soli operatori in possesso del Certificato di operatore aereo. L’Ente infine fa presente che non rientra tra i propri compiti istituzionali esprimere valutazioni in merito all’eventuale violazione delle normative di gara in un appalto pubblico nel quale l’Ente medesimo non è stato di fatto coinvolto a nessun titolo. Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 124 — Commissione IX ALLEGATO 3 5-04937 Zanotti: Omologazione dispositivo semaforico per i non vedenti. TESTO DELLA RISPOSTA Con riferimento a quanto richiesto dagli onorevoli interroganti, si rappresenta che l’unica domanda di omologazione di un dispositivo acustico per non vedenti che risulta essere stata presentata del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nel corso del mese di gennaio 2005 riguarda il dispositivo denominato « Konbi-S ITA » della ditta Siemens s.p.a.. L’iter approvativo di tale dispositivo non è effettivamente ancora concluso poiché la società proponente non ha ottemperato a quanto ripetutamente richiesto dalla competente struttura del Ministero. Difatti, non risulta a tutt’oggi depositato il richiesto prototipo per permettere le indispensabili prove di funzionalità. Il Ministero ha, tuttavia, redatto la relazione tecnica illustrativa del sistema che potrà essere trasmessa al Consiglio superiore dei lavori pubblici per il relativo parere non appena perverrà il richiesto prototipo. Per quanto attiene il segnalatore acustico di posizionamento della palina semaforica, si fa presente che tale dispositivo non sarà oggetto di omologazione in quanto non previsto dalla norma CEI 214-7 ultima edizione, che viene considerata quale riferimento tecnico condiviso, peraltro, dalle associazioni di categoria. Si rappresenta, infine, che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha, ad oggi, già omologato dispositivi dello stesso tipo a nome di varie società che ne hanno avanzato richiesta. Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 125 — Commissione IX ALLEGATO 4 5-04257 Molinari: Trasporto ferroviario in Basilicata. TESTO DELLA RISPOSTA Secondo quanto riferito da Ferrovie dello Stato s.p.a, la biglietteria della stazione di Potenza Inferiore è rimasta chiusa solo il giorno 27 aprile 2005 per circostanze ascrivibili ad imprevisti di gestione interna; si è trattato, pertanto, di un episodio occasionale. Ferrovie dello Stato garantisce quindi che lo stesso non è in alcun modo ascrivibile ad un processo di ridimensionamento o razionalizzazione del servizio. Peraltro, il personale operante nelle biglietterie della Basilicata è stato incrementato con due ulteriori risorse destinate alle stazioni di Maratea e Potenza. Ciò premesso, la società ha sottolineato che nel giorno in cui si è verificata la chiusura, cioè il 27 aprile, era comunque possibile acquistare i titoli di viaggio mediante l’emettitrice automatica o presso l’edicola della stazione medesima che, data la particolare circostanza, ha protratto l’orario di apertura. Di tale chiusura è stato informato il personale di bordo che pertanto ha consentito l’accesso ai treni ai clienti sprovvisti di biglietto senza applicare il pagamento di alcuna sovrattassa. Allo scopo di limitare i disagi ai viaggiatori, l’atrio della stazione è stato presidiato da addetti all’assistenza alla clientela con il compito di fornire informazioni. Per quanto riguarda il servizio eurostar nella regione Basilicata, Ferrovie dello Stato s.p.a. ha sottolineato che i collegamenti diretti vengono effettuati con materiale 460/480 e quelli indiretti con materiale 460/480 e 500. Peraltro Trenitalia s.p.a., sulla base dell’analisi della domanda della clientela, ha avviato un programma di interventi della flotta ETR allo scopo di migliorarne il comfort di viaggio. Tale programma, che interessa il materiale 460/480 e che a tutt’oggi ha investito l’80 per cento della flotta, riguarda la ristrutturazione degli esterni del materiale rotabile e interventi mirati in particolare alla qualità degli ambienti interni ed al comfort di viaggio, prevedendo: nuova pellicolatura esterna e introduzione di nuovi pittogrammi; ripulitura delle toilettes attraverso la verniciatura dell’ambiente, sostituzione del lavabo ed inserimento di specchi; riqualificazione delle carrozze mediante l’introduzione di nuovi poggiatesta di prese elettriche al posto e di nuovi cesti porta rifiuti; riqualificazione degli arredi interni della carrozza ristorante con una migliore illuminazione la revisione di poltrone e tavolini e l’inserimento di elementi di acciaio per il pianale di lavoro e per i paracolpi. Per quanto riguarda specificatamente la stazione di Potenza Inferiore dal punto di vista infrastrutturale, sono stati già portati a temine da parte di Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. i lavori di sistemazione e ripristino della pavimentazione del 1o marciapiede nonché la realizzazione della striscia gialla di sicurezza con superficie idonea a segnalare agli ipovedenti il ciglio del marciapiede stesso. Interventi di maggiore entità saranno realizzati da Centostazioni s.p.a. con un investimento stimato in prima approssimazione in circa 716.000,00 euro. Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 126 La data di inizio è prevista nella seconda metà del corrente anno ed il completamento entro la prima metà del 2007. Gli interventi per il restyling della stazione sono in linea con quelli previsti per — Commissione IX le stazioni di caratteristiche similari. L’intervento in questione consentirà all’impianto di divenire un nuovo polo di riferimento grazie ai servizi offerti soprattutto per quella parte della cittadinanza che risiede nella zona nuova della città. Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 127 — Commissione IX ALLEGATO 5 5-04188 Rosato: Disservizi presso l’aeroporto « Ronchi dei Legionari » di Trieste. TESTO DELLA RISPOSTA In merito alle problematiche inerenti l’atto ispettivo cui si risponde l’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) ha fornito elementi i seguenti elementi conoscitivi. Nell’aeroporto di Ronchi dei Legionari, nella mattinata del 31 marzo 2005 il volo AZ1336 risulta essere stato procrastinato una prima volta di un’ora e cinque minuti a seguito del ritardato arrivo dell’equipaggio la sera precedente, ritardo di cui i passeggeri risultano essere stati subito informati. L’Ente aeronautico fa conoscere che l’imbarco è quindi iniziato alle ore 7,22 ed è terminato alle ore 7,30 ma durante l’espletamento delle relative operazioni è sopraggiunta un ulteriore causa di ritardo dovuto a « restrizioni Malpensa ATC », cioè dello spazio aereo interessato dal volo in argomento. Pertanto, i passeggeri sono stati avvertiti della situazione che si stava determinando ed a seguito di ciò una passeggera è stata riavviata a Monaco ed alla stessa è stato erogato un DBC (Denided Boarding Compensation), cioè una forma compensativa del danno subito, l’ENAC pone infine in rilievo che il vettore Alitalia si è attivato sia inviando telex di assistenza a Malpensa per « assistenza short connection » sia effettuando alcune telefonate. I passeggeri sono rimasti a bordo in attesa di miglioramento dello slot e nel contempo veniva garantita ai medesimi l’assistenza da parte del personale di bordo. Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 128 — Commissione IX ALLEGATO 6 5-05067 Giuseppe Gianni: Voli della compagnia aerea Alpi Eagles. TESTO DELLA RISPOSTA Con riferimento alle questioni sollevate nell’interrogazione, sono stati richiesti gli opportuni elementi informativi all’ENAC – ente nazionale dell’aviazione civile, che ha rappresentato quanto segue. A seguito dei numerosi disservizi riscontrati nell’operativo del vettore Alpi Eagles, l’Enac ha ritenuto opportuno indire una riunione con i vertici gestionali della compagnia aerea. Pertanto, il giorno 22 dicembre 2005 si è svolto presso gli uffici dell’ENAC un incontro con la predetta società. Nel corso della riunione, presieduta dal direttore generale dell’ente, si sono discusse le seguenti questioni: a) mancanza di un capo scalo presso l’aeroporto di Catania e conseguente sollecito della nomina dello stesso allo scopo di garantire i passeggeri e la regolarità del servizio di assistenza del vettore presso lo scalo siciliano; b) ritardi e cancellazioni di voli che rappresentano il 35 per cento del totale di reclami ricevuti dall’ENAC. Su questo tema si è raccomandato al vettore di attenersi alle prescrizioni della Carta dei diritti del passeggero, in materia di cancellazioni dei voli, provvedendo non solo al rimborso del biglietto, ma anche all’assistenza dei passeggeri. A tal riguardo la società ha confermato che il vettore provvede, in caso di ritardo non superiore alle due ore, a fornire al passeggero un rinfresco. Per ritardi di durata superiore, viene assicurato uno spuntino e, in caso di ritardo oltre le quattro ore, la società corrisponde un importo compensativo di euro 250, mentre, in caso di cancellazione del volo, rimborsa il biglietto; c) caratteristiche dell’aeromobile che la Società Alpi Eagles ha recentemente acquisito in flotta; d) situazione finanziaria della Alpi Eagles, con richiesta al vettore di fornire all’ENAC il bilancio 2005 debitamente certificato, cosı̀ come richiesto dalle norme comunitarie vigenti; e) rapporti della Alpi Eagles con le società di gestione aeroportuali, con particolare riferimento alle relazioni con la SAVE. La riunione è terminata con le richieste formulate da parte di ENAC all’Accountable Manager di Alpi Eagles di fornire alcuni documenti inerenti la risoluzione delle problematiche discusse, richiesta che è stata poi formalizzata in una successiva nota. Si è fatto, altresı̀, presente che in caso di inottemperanza l’Enac promuoverà iniziative per ristabilire le condizioni a tutela dell’utenza. Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 129 — Commissione IX ALLEGATO 7 5-05079 Meroi: Modalità di aggiudicazione di talune forniture adottate da RFI SpA, TESTO DELLA RISPOSTA Si deve innanzitutto premettere che la tematica sollevata dagli onorevoli interroganti riguarda fatti ascrivibili a scelte gestionali ed organizzative della società R.F.I. – Rete Ferroviaria Italiana non suscettibili di diretto controllo da parte dello Stato. Dagli elementi che Ferrovie dello Stato S.p.a. ha trasmesso è tuttavia emersa la seguente situazione che si riferisce a chiarimento dei quesiti presentati. Gli scambi ferroviari vengono, di norma, acquisiti direttamente attraverso la produzione di Officina di RFI. Soltanto qualora sia necessario far capacità produttiva della predetta struttura, RFI si rivolge al mercato esterno. L’acquisizione dei 50 scambi intersezione SI 60 UNI/170/0 12 DP cui fa riferimento l’interrogazione, è stata dettata dalla necessità di ricorrere al mercato essendosi verificata detta condizione e prospettandosi l’opportunità di proseguire il rapporto di fornitura, a suo tempo attivato con il mercato esterno, a fronte di un contratto ancora in corso e alle condizioni economicamente vantaggiose in esso previste. I prezzi, infatti, scaturivano dal confronto delle ditte concorrenti in gara, sulla base del criterio di scelta del contraente più basso. Le « altre aziende » che, successivamente, si sono dichiarate disponibili a effettuare la medesima fornitura, non avevano in essere rapporti contrattuali a cui fare riferimento, essendo scaduto di validità il relativo contratto. Anche per il 2006, nell’ambito della programmazione dei materiali occorrenti, si è verificata nuovamente la necessità di rivolgersi al mercato esterno per soddisfare le richieste di scambi ferroviari eccedenti la capacità produttiva dell’Officina. Pertanto, è stato pubblicato sulla GUCE l’avviso indicativo periodico riguardante l’indizione di gara a procedura negoziata per la fornitura di scambi della stessa tipologia, da attivare nel 1o trimestre del corrente anno. L’avviso di gara sarà rivolto a tutte le ditte di comprovata idoneità tecnica, sulla base di apposita selezione delle domande di partecipazione, da effettuare con riferimento ai requisiti di idoneità generale, economico-finanziaria e tecnica precisati nel bando di gara. Ferrovie dello Stato ha, infine, inteso fare presente a maggiore chiarimento, che l’acquisizione delle forniture avviene sempre mediante procedure di gara concorrenziali, ricorrendo all’esperimento di trattative private singole soltanto nelle fattispecie previste dalla normativa e, quindi, principalmente nei casi di privativa industriale. Tutte le procedure di acquisto vengono esperite in linea con le norme e i principi dettati dalle Direttive comunitarie e dalle norme nazionali di recepimento in materia di aggiudicazione di contratti di appalto e forniture in base alla normativa, i fornitori vengono invitati a concorrere o sulla base di apposita « selezione » a fronte di bandi di gara o sulla base della « qualificazione » ottenuta nell’ambito del Sistema di Qualificazione del Fornitori di Prodotti per Infrastruttura. Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 130 — Commissione IX ALLEGATO 8 5-05080 Pasetto: Interventi relativi al trasporto ferroviario italiano. 5-05081 Duca: Interventi relativi al trasporto ferroviario italiano. TESTO DELLA RISPOSTA Con il permesso della Presidenza e degli onorevoli interroganti ritengo di svolgere congiuntamente la risposta alle due interrogazioni che vertono, sostanzialmente, sulla medesima problematica. Il quadro normativo che regola la sicurezza dell’esercizio ferroviario sulla rete ferroviaria nazionale italiana assegna sostanzialmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la funzione di definizione degli standard e norme di sicurezza su proposta del gestore dell’infrastruttura nazionale – Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. che devono essere applicati per l’esercizio in sicurezza della circolazione ferroviaria. Al gestore dell’infrastruttura, dall’altra parte, è assegnata la competenza ad emettere le disposizioni di attuazione dei predetti definiti standard di sicurezza e delle prescrizioni in materia di requisiti tecnici ed operativi dell’esercizio. In tale contesto il programma di introduzione di nuove tecnologie per la protezione della marcia dei treni sull’intera rete ferroviaria nazionale, attualmente in corso, comporta una fase di transizione caratterizzata dalla coesistenza di tratte non ancora attrezzate con tratte già protette con le nuove tecnologie. Tale delicata fase di transizione è seguita con particolare attenzione dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, per favorire la realizzazione in sicurezza di detto processo, si è valutata l’introduzione di specifici accorgimenti anche di natura regolamentare. Alcune modifiche regolamentari sono già state introdotte nel corso dello scorso anno e sono in corso attualmente appro- fondimenti con il gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale per individuare nuove misure. Si evidenzia, inoltre, che è prevista la riorganizzazione dell’assetto inerente la sicurezza. Infatti con la Direttiva comunitaria 2004/49/CE è stata introdotta una nuova disciplina in materia di sicurezza delle ferrovie, che, tra l’altro, prevede l’istituzione in ogni stato comunitario di una autorità preposta alla sicurezza ferroviaria (articolo 16 e seguenti). Secondo l’articolo 16 di tale Direttiva l’organismo per la sicurezza, indipendente sul piano organizzativo, giuridico e decisionale da qualsiasi impresa ferroviaria, gestore dell’infrastruttura, soggetto richiedente la certificazione ed ente appaltante, ha compiti di regolamentazione del settore e di supervisione della sicurezza ferroviaria e rilascia anche i certificati di sicurezza delle infrastrutture e per le Imprese ferroviarie. Tali attività sono attualmente di appartenenza in parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, per altra parte, del Gestore della infrastruttura ferroviaria Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. La stessa Direttiva prevede inoltre la costituzione di un organismo investigativo permanente, indipendente funzionalmente dall’autorità preposta alla sicurezza e da qualsiasi ente di regolamentazione delle ferrovie, che effettua tutte le verifiche necessarie in caso di incidente ferroviario. In forza della Direttiva, pertanto, si deve non solo procedere all’istituzione dei nuovi indicati organismi, ma occorre altresı̀ promuovere una profonda revisione Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 131 delle attribuzioni attualmente sussistenti in materia di disciplina della sicurezza delle ferrovie. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si è già attivato per la definizione delle attività e dell’organizzazione dell’organismo per la sicurezza e dell’organismo investigativo tenendo conto dell’attuale assetto del Ministero stesso e delle Società del Gruppo F.S. nonché, soprattutto, di garantire continuità di azione e chiarezza di moli e responsabilità nel presidio della sicurezza ferroviaria. Per quanto riguarda la realizzazione delle infrastrutture ferroviarie si evidenzia che l’approccio seguito dal Governo nei confronti della rete ferroviaria e della offerta ferroviaria è stato quello di dare uniformità qualitativa alla intera rete e di assicurare livelli di sicurezza tecnologicamente sempre più avanzati. Particolare attenzione è stata posta al miglioramento del sistema a rete con un attenta programmazione che ha suddiviso le risorse tra gli assi ferroviari principali, cioè a quelli dell’alta capacità/alta velocità e gli assi secondari. È utile ricordare che la rete ad alta velocità/alta capacità, un progetto nato negli anni 80, è una rete in fase di realizzazione da più di 15 anni e quindi le risorse destinate a tale progetto seguono una evoluzione di crescita lineare non comparabile con gli interventi di potenziamento e manutenzione della rete storica. Inoltre le fonti di finanziamento per la rete AV/AC e per la rete storica sono nettamente indipendenti e non è possibile effettuare alcun trasferimento dai distinti capitoli di spesa. È invece misurabile la evoluzione del volano di risorse dedicate alla rete storica dal 1997 al 2005. Si è passati da poco più di 1.000 milioni di euro nel 1997 a circa 2.400 milioni di euro nel 2004, mentre salgono ad oltre 3.000 milioni di euro le previsioni di spesa complessiva per l’anno 2005 sulla rete ferroviaria convenzionale. Nei cinque anni che intercorrono dal 1997 al 2001 la spesa per la rete storica è — Commissione IX cresciuta del 52 per cento circa, mentre nei 5 ami dal 2001 al 2005 la stessa spesa è aumentata del 78 per cento. Si evidenzia, inoltre, che gli investimenti previsti dal Contratto dı̀ Programma tra Stato e gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale, sia quelli connessi con il potenziamento dell’infrastruttura esistente (nel breve-medio periodo) sia quelli finalizzati alla realizzazione di nuova infrastruttura (nel lungo periodo), contribuiranno certamente al miglioramento della mobilità ferroviaria anche e soprattutto per il trasporto locale. L’attività di monitoraggio e la conseguente relazione annuale al Parlamento sulla realizzazione degli investimenti mostra, infatti, l’impegno profuso dal Gestore dell’infrastruttura ferroviaria nell’attuazione degli interventi nei Nodi e sulle Direttrici. Infatti i dati rilevati confermano che continua ad incrementare la spesa per i programmi inerenti gli investimenti sulle Direttrici. È in aumento anche la spesa per i programmi riguardanti gli investimenti sui Nodi, gli sviluppi più significativi sono stati registrati per i nodi di Napoli, Torino e Milano. In merito agli investimenti in nuovo materiale rotabile, si deve ricordare che la normativa e le politiche comunitarie in vigore escludono la possibilità di aiuti di Stato alle imprese ferroviarie; di conseguenza, l’ammodernamento del materiale rotabile è realizzato dall’impresa ferroviaria senza contributi o sussidi statali nel quadro della propria autonoma programmazione aziendale. Per quanto riguarda, infine, gli esiti dell’incontro svoltosi tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l’amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, si fa presente che in tale occasione sono state esaminate le cause tecniche alla base dei disagi verificatesi nel servizio ferroviario e sono stati individuati i seguenti interventi immediati: istituzione a livello di Holding FS di una commissione speciale con incarichi di supervisione e controllo delle attività di assistenza alla clientela in situazioni di emergenza, nonché la creazione di tre Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 132 presidi per migliorare le condizioni di trasporto con particolare riguardo alla puntualità, alla programmazione integrata ed agli investimenti; — Commissione IX trasporto passeggeri è stato articolato in passeggeri regionale, passeggeri lunga percorrenza e passeggeri velocità; avvio immediato, già nel corrente mese di gennaio, di un confronto con tutte le regioni per verificare congiuntamente la corrispondenza del nuovo orario con le esigenze di puntualità, ed intervenire laddove necessario; prosecuzione degli interventi sulla sicurezza ferroviaria che nell’ultimo anno hanno registrato una accelerazione [estensione del sistema sistema controllo marcia treno (SCMT) sulla rete ferroviaria e attrezzaggio con lo stesso sistema della flotta dei mezzi di trazione]; istituzione di una task force che ottimizzi al massimo le attuali condizioni dell’offerta ferroviaria; costituzione di una unità dedicata alla pianificazione integrata delle risorse per la produzione; adozione, a breve, di provvedimenti di carattere organizzativo per migliorare l’operatività e la velocità del Gruppo sui fondamentali del servizio; in tale ambito il realizzazione di specifici team operativi per una maggiore integrazione interfunzionale all’interno delle direzioni territoriali. Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 133 — Commissione IX ALLEGATO 9 DL 4/2006: Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione. PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE La IX Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni, esaminato il disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione » (C. 6259 Governo), delibera di esprimere: PARERE FAVOREVOLE con la seguente osservazione: si segnala l’esigenza di prevedere – nell’ambito delle misure previste dal decreto-legge per il miglioramento della funzionalità dei settori della pubblica amministrazione – che l’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) sia autorizzato alla assunzione di centocinquanta unità di personale, compreso il personale comandato da Poste Italiane Spa, con oneri a carico del proprio bilancio, al fine di incrementare il livello dei controlli per la sicurezza del trasporto aereo. Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 134 — Commissione IX ALLEGATO 10 Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2003/20/CE relativa all’uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini nei veicoli (Atto 574). PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE La IX Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni, esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2003/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 aprile 2003, che modifica la direttiva 91/671/CEE relativa all’uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini nei veicoli (atto 574), delibera di esprimere: PARERE FAVOREVOLE con la seguente osservazione: appare opportuno valutare l’effettiva rispondenza della previsione dell’articolo 172, comma 6, del codice della strada, come risultante dalle modifiche apportate dallo schema di decreto in esame, rispetto a quanto previsto dall’attuale articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 91/671/CE nella parte in cui prevede, per i veicoli di categoria M2 e M3 l’obbligo di sistemi di ritenuta per bambini omologati conformemente alla normativa europea ovvero, fino al 9 maggio 2008, alle norme nazionali vigenti nello Stato membro. Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 135 — Commissione IX ALLEGATO 11 Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2003/42/CE relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell’aviazione civile (Atto 577). PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE La IX Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni, esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell’aviazione civile (atto 577), delibera di esprimere: PARERE FAVOREVOLE con la seguente condizione: si segnala l’esigenza di valutare attentamente – d’intesa con i soggetti maggiormente coinvolti dalle nuove previsioni recate dal provvedimento – la concreta possibilità di rendere il complesso delle misure effettivamente operativo entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del decreto legislativo, come attualmente previsto dall’articolo 10, ovvero se non sia più opportuno – alla luce della prioritaria finalità di sicurezza del settore – prevedere un termine più ampio per la concreta entrata in vigore, quale quello di centoventi giorni dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 136 — Commissione IX ALLEGATO 12 Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2003/42/CE relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell’aviazione civile (Atto 577). PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE La IX Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni, esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell’aviazione civile (atto 577), delibera di esprimere: PARERE FAVOREVOLE con la seguente condizione: si segnala l’esigenza di valutare attentamente – d’intesa con i soggetti maggiormente coinvolti dalle nuove previsioni recate dal provvedimento – la concreta possibilità di rendere il complesso delle misure effettivamente operativo entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del decreto legislativo, come attualmente previsto dall’articolo 10, ovvero se non sia più opportuno – alla luce della prioritaria finalità di sicurezza del settore – prevedere un termine più ampio per la concreta entrata in vigore, quale quello di centoventi giorni dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 137 — Commissione X X COMMISSIONE PERMANENTE (Attività produttive, commercio e turismo) S O M M A R I O SEDE CONSULTIVA: DL 4/06: Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione. C. 6259 Governo (Parere alla I Commissione) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 Disposizioni in materia di professioni sanitarie non mediche e delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali. C. 6229, approvato, in un testo unificato, dal Senato, ed abb. (Parere alla XII Commissione) (Esame e conclusione – Nulla osta) . . . . 138 UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 139 INDAGINE CONOSCITIVA: Indagine conoscitiva sulle prospettive degli assetti proprietari delle imprese energetiche e sui prezzi dell’energia in Italia. Audizione di rappresentanti di British Gas Italia (Svolgimento e conclusione) . . . . . . . . . . . . . 139 Audizione di rappresentanti di Snam Rete Gas (Svolgimento e conclusione) . . . . . . . . . . . . . . . 139 Audizione di rappresentanti di Energia Spa (Svolgimento e conclusione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 SEDE CONSULTIVA Mercoledı̀ 18 gennaio 2006. — Presidenza del presidente Bruno TABACCI. La seduta comincia alle 8.40. DL 4/06: Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione. C. 6259 Governo. (Parere alla I Commissione). (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione). La Commissione prosegue l’esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri. Luigi D’AGRÒ (UDC-CCD-CDU), relatore, ricorda di aver svolto, nella seduta di ieri, una relazione nella quale si era principalmente soffermato sugli aspetti di preminente interesse per la X Commissione. In proposito, ritiene che l’attuale formulazione del comma 8 dell’articolo 20 suscita talune perplessità, laddove si limita a richiamare il solo secondo periodo del comma 12 dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 79 del 1999, piuttosto che l’intero comma, consentendo cosı̀ l’eventuale anticipazione dei soli importi che il Gestore è tenuto a riconoscere ai produttori per le cosiddette « eccedenze » di energia elettrica da fonti rinnovabili e assimilate, rimanendo pertanto esclusa dall’operazione finanziaria in oggetto l’energia di cui al primo e al terzo periodo del medesimo articolo 3 comma 12. Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 138 Alla luce di tali considerazioni, formula una proposta di parere favorevole con un’osservazione con la quale invitare la Commissione a modificare il disposto del comma 8 dell’articolo 20 nel senso indicato. Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione del relatore (vedi allegato). Disposizioni in materia di professioni sanitarie non mediche e delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali. C. 6229, approvato, in un testo unificato, dal Senato, ed abb. (Parere alla XII Commissione). (Esame e conclusione – Nulla osta). La Commissione provvedimento. inizia l’esame del Luigi D’AGRÒ (UDC-CCD-CDU), relatore, illustra i contenuti del provvedimento in oggetto, frutto di un disegno di legge del Governo e di alcune proposte di legge di iniziativa parlamentare, che, al fine di accrescere la qualificazione degli operatori sanitari, detta nuove regole in materia di professioni sanitarie non mediche e conferisce una delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali. Il progetto di legge dispone anche l’istituzione di nuove professioni in ambito sanitario e prevede infine norme modificative dei requisiti per l’accesso all’incarico di direttore generale, nonché degli obblighi inerenti la formazione permanente e continua del personale sanitario. Fa quindi presente che il progetto di legge, nel testo approvato dal Senato, è composto di 7 articoli. In particolare, l’articolo 1 introduce un’abilitazione rilasciata dallo Stato per l’esercizio delle attività previste dalle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, prevede la competenza — Commissione X delle regioni in ordine all’individuazione e alla formazione dei profili di operatori di interesse sanitario non riconducibili alle citate professioni sanitarie e precisa che la normativa in esame si applica alle regioni a statuto ordinario e alle province autonome nei limiti dei rispettivi statuti e norme di attuazione. L’articolo 2, ai commi da 1 a 4, prefigura i nuovi percorsi formativi che andranno a sostituire o a modificare quelli attualmente disciplinati dai decreti del ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica del 2 aprile 2001, mentre il comma 5 del medesimo articolo modifica la disciplina prevista per l’accesso alla carica di direttore generale delle ASL. Il successivo comma 6 modifica quindi la vigente disciplina in materia di partecipazione ai programmi di formazione continua, dalla quale sono esonerati i laureati in medicina e chirurgia e gli altri operatori delle professioni sanitarie. Illustra quindi i contenuti dell’articolo 3, che istituisce gli ordini e gli albi delle professioni sanitarie, ai quali devono accedere gli operatori delle professioni sanitarie esistenti e quelle di nuova configurazione. I nuovi ordini e albi sono anch’essi finalizzati ad accrescere il livello deontologico e professionale degli operatori del campo sanitario. A tal fine, l’articolo 4 conferisce una delega al Governo, da esercitare previo parere della Conferenza Stato regioni e delle commissioni parlamentari competenti, sulla base di determinati princı̀pi e criteri direttivi, tra i quali, in particolare, la trasformazione degli collegi professionali esistenti in ordini professionali, con l’istituzione di un ordine specifico, con albi separati per ognuna delle professioni previste, per ciascuna delle citate aree di professioni sanitarie; la possibilità di costituire un unico ordine per due o più delle aree di professioni sanitarie individuate; l’eventuale istituzione di ordini separati per le professioni i cui albi abbiano almeno ventimila iscritti; l’aggiornamento della definizione delle figure professionali da includere nelle fattispecie previste dalla Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 139 legge n. 251 del 2000; l’articolazione degli ordini a livello provinciale o regionale o nazionale, in relazione al numero degli operatori. Fa quindi presente che il successivo articolo 5 disciplina l’istituzione di nuove professioni in ambito sanitario, operanti su tutto il territorio nazionale, individuate attraverso direttive comunitarie, ovvero su iniziativa dello Stato o delle regioni, da collocare comunque nelle quattro aree professionali sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione. Da ultimo, fa presente che l’articolo 6 istituisce la funzione di coordinamento per le predette professioni sanitarie, mentre il successivo articolo 7 definisce le disposizioni di attuazione del provvedimento e reca la copertura finanziaria. Alla luce di tali considerazioni e ritenendo che il provvedimento in oggetto non investa aspetti di competenza della Commissione, formula una proposta di parere di nulla osta. Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere di nulla osta formulata dal relatore. — Commissione X Indagine conoscitiva sulle prospettive degli assetti proprietari delle imprese energetiche e sui prezzi dell’energia in Italia. Audizione di rappresentanti di British Gas Italia. (Svolgimento e conclusione). Bruno TABACCI, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l’attivazione. Introduce quindi l’audizione. Franco FASSIO, Presidente di BG Italia Spa, svolge una relazione sui temi oggetto dell’indagine. Intervengono quindi, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Erminio Angelo QUARTIANI (DS-U), Massimo POLLEDRI (LNFP) e Bruno TABACCI, presidente, ai quali risponde Franco FASSIO, Presidente di BG Italia Spa. Bruno TABACCI, presidente, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l’audizione. Audizione di rappresentanti di Snam Rete Gas. La seduta termina alle 9. UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 20.25 alle 20.35. INDAGINE CONOSCITIVA Mercoledı̀ 18 gennaio 2006. — Presidenza del presidente Bruno TABACCI, indi del vicepresidente Ruggero RUGGERI. La seduta comincia alle 20.35. (Svolgimento e conclusione). Bruno TABACCI, presidente, introduce l’audizione. Alberto MEOMARTINI, presidente di Snam Rete Gas, svolge una relazione sui temi oggetto dell’indagine. Intervengono quindi, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Stefano SAGLIA (AN), Erminio Angelo QUARTIANI (DS-U), Massimo POLLEDRI (LNFP) e Bruno TABACCI, presidente, ai quali rispondono Alberto MEOMARTINI, presidente di Snam Rete Gas, Paolo CAROPRESO, assistente del presidente, e Carlo MALACARNE, Direttore generale di Snam Rete Gas. Bruno TABACCI, presidente, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l’audizione. Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 140 Audizione di rappresentanti di Energia Spa. (Svolgimento e conclusione). Bruno TABACCI, presidente, introduce l’audizione. Massimo ORLANDI, amministratore delegato di Energia Spa, svolge una relazione sui temi oggetto dell’indagine. Interviene quindi, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Erminio Angelo QUARTIANI (DS-U), Stefano SAGLIA (AN) — Commissione X e Ruggero RUGGERI, presidente, ai quali risponde Massimo ORLANDI, amministratore delegato di Energia Spa. Ruggero RUGGERI, presidente, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l’audizione. La seduta termina alle 22.50. N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte. Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 141 — Commissione X ALLEGATO DL 4/06: Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione (C. 6259 Governo). PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE La X Commissione, esaminato il disegno di legge C. 6259, di conversione del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, recante « Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione », delibera di esprimere PARERE FAVOREVOLE con la seguente osservazione: a) valuti la Commissione di merito l’opportunità di richiamare, all’articolo 20, comma 8, l’intero comma 12 dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 79/99, posto che l’attuale formulazione della norma, richiamando il solo secondo periodo del citato comma 12, consente l’eventuale anticipazione dei soli importi che il Gestore è tenuto a riconoscere ai produttori per le cosiddette « eccedenze » di energia elettrica da fonti rinnovabili e assimilate, rimanendo pertanto esclusa dall’operazione finanziaria in oggetto l’energia di cui al primo e al terzo periodo del medesimo articolo 3 comma 12. Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 142 — Commissione XI XI COMMISSIONE PERMANENTE (Lavoro pubblico e privato) S O M M A R I O SEDE REFERENTE: Rinuncia al recupero delle prestazioni pensionistiche indebite e modifica della normativa relativa al cumulo tra le prestazioni erogate dall’INAIL e dall’INPS. C. 6223 Governo, C. 1450 Cordoni, C. 2960 Dario Galli e C. 5439 Campa (Seguito dell’esame e rinvio) . . . 142 Sui lavori della Commissione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 SEDE CONSULTIVA: DL 4/2006: Organizzazione della pubblica amministrazione. C. 6259 (Parere alla I Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 AVVERTENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 SEDE REFERENTE Mercoledı̀ 18 gennaio 2006. — Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Alberto Brambilla. La seduta comincia alle 14.20. Rinuncia al recupero delle prestazioni pensionistiche indebite e modifica della normativa relativa al cumulo tra le prestazioni erogate dall’INAIL e dall’INPS. C. 6223 Governo, C. 1450 Cordoni, C. 2960 Dario Galli e C. 5439 Campa. (Seguito dell’esame e rinvio). La Commissione prosegue l’esame, rinviato, da ultimo, nella seduta di ieri. Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, ricorda che nella seduta di ieri è stato espresso il parere del relatore e del Governo sugli emendamenti presentati. Angelo SANTORI (FI), relatore, rispondendo alle obiezioni sollevate dal deputato Guerzoni nella seduta di ieri, dichiara che la maggioranza è disposta a ritirare tutti gli articoli aggiuntivi presentati, tranne l’articolo aggiuntivo Benedetti Valentini 3.02, su cui ritiene sia possibile raccogliere anche il consenso dell’opposizione. Roberto GUERZONI (DS-U), premesso che l’obiettivo della Commissione deve essere innanzitutto approvare le norme finalizzate all’eliminazione del divieto di cumulo tra le prestazioni erogate dall’INAIL e dall’INPS, su cui da tempo si è impegnata, nonché, secondariamente, la norma relativa alla rinuncia al recupero delle prestazione pensionistiche indebite, ritiene che, per quanto attiene all’articolo aggiuntivo Benedetti Valentini 3.02, relativo alla prosecuzione volontaria della contribuzione per gli iscritti alla gestione separata dell’INPS, debba essere chiarito Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 143 dal Governo se vi sia la necessaria copertura. Sottolinea infatti come occorra evitare il rischio che non si approvino le norme su cui da tempo è maturato il consenso dei gruppi. Cesare CAMPA (FI) ritiene che la Commissione possa approvare l’articolo aggiuntivo 3.02 e trasmettere successivamente il testo alla Commissione bilancio, che nel suo parere potrà valutare gli aspetti relativi ad eventuali oneri collegati a tale articolo aggiuntivo; qualora vi fossero difficoltà a tale riguardo, vi si potrebbe rinunciare per consentire l’immediata approvazione in sede legislativa delle norme relative al superamento del divieto di cumulo tra le prestazioni erogate dall’INAIL e dall’INPS e alla rinuncia al recupero delle prestazione pensionistiche indebite. Evidenzia pertanto l’opportunità che il parere della Commissione bilancio venga tempestivamente espresso e che si avviino sin da subito le procedure necessarie per il trasferimento in sede legislativa del provvedimento. Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, ritira gli articoli aggiuntivi 3.01, 3.03, 3.04, 3.05, 3.06, 3.07, 3.08 e 3.09. Roberto GUERZONI (DS-U) ritira i suoi emendamenti 1.1 e 1.2, nonché i suoi articoli aggiuntivi 1.01 e 1.02. La Commissione, con distinte votazioni, approva l’articolo aggiuntivo Benedetti Valentini 3.02 e l’emendamento 4.1 del relatore. Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, avverte che il testo sarà subito trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva, anche ai fini dell’eventuale trasferimento alla sede legislativa. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta. — Commissione XI Sui lavori della Commissione. Luigi MANINETTI (UDC), intervenendo sui lavori della Commissione, invita il sottosegretario per il lavoro e le politiche sociali a fornire chiarimenti relativamente alla notizia, riportata sulla stampa odierna, del probabile mancato recepimento del parere espresso dalle Commissioni parlamentari sullo schema di decreto legislativo relativo alla totalizzazione dei periodi assicurativi. Il sottosegretario Alberto BRAMBILLA riferisce che, nella giornata di domani, il ministro del lavoro presenterà, nella sede del Consiglio dei ministri, un testo del decreto legislativo sulla totalizzazione che recepisce le condizioni poste nei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari; tuttavia, a causa delle obiezioni poste dalla Ragioneria generale dello Stato, sarà difficilmente recepita la condizione relativa alla facoltà di cumulo dei periodi assicurativi di durata non inferiore a cinque anni, anziché a sei anni. Invece, per quanto attiene alle modalità di calcolo del trattamento a carico degli enti previdenziali pubblici sulla base dell’ordinamento della specifica gestione, le argomentazioni del Ministero del lavoro dovrebbero essere convincenti e consentire il recepimento della condizione posta nei pareri parlamentari. La seduta termina alle 14.40. SEDE CONSULTIVA Mercoledı̀ 18 gennaio 2006. — Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI. La seduta comincia alle 14.40. Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 144 DL 4/2006: Organizzazione della pubblica amministrazione. C. 6259. (Parere alla I Commissione). (Esame e conclusione – Parere favorevole). La Commissione inizia l’esame. Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, avverte che, sostituirà personalmente il relatore, impossibilitato ad intervenire alla seduta odierna. Rileva quindi come il decreto-legge su cui la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla I Commissione Affari costituzionali prevede misure finalizzate a valorizzare i dipendenti pubblici, nonché altre misure settoriali necessarie ad assicurare la funzionalità della pubblica amministrazione. Tra le misure che il decreto introduce assume un particolare rilievo la creazione di una cabina di regia che coordini l’attività di indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualità della regolazione (Comitato di indirizzo interministeriale), le norme relative ai dipendenti pubblici e le disposizioni che semplificano gli adempimenti amministrativi per le persone con disabilità. Passando al testo, l’articolo 1 reca disposizioni di varia natura finalizzate a promuovere e verificare la semplificazione e la qualità della produzione normativa, nonché il monitoraggio e la valutazione della regolazione, prevedendo in primo luogo l’istituzione di un apposito Comitato interministeriale per indirizzare le politiche di semplificazione e di qualità della regolazione. L’articolo 2 amplia i requisiti per il conferimento dell’incarico di dirigente amministrativo della Scuola superiore della pubblica amministrazione. L’articolo 3 introduce la possibilità, per il personale delle amministrazioni dello Stato in posizione di comando o fuori ruolo, di ottenere la « stabilizzazione » transitando nei ruoli delle amministrazioni presso cui prestano servizio. L’articolo 4 è volto a porre dei vincoli più stringenti per il ricorso, da — Commissione XI parte delle pubbliche amministrazioni, ai contratti di lavoro a tempo determinato, ai contratti di formazione e lavoro e alle altre forme flessibili di utilizzazione del personale. L’articolo 5 autorizza la Croce rossa italiana a prorogare, fino al 31 dicembre 2006, i contratti di lavoro a tempo determinato in essere. L’articolo 6 detta una serie di disposizioni volte ad agevolare le persone affette da disabilità, con riferimento alle procedure relative agli accertamenti sanitari previsti dalla legge. L’articolo 7 è volto a realizzare un sistema di monitoraggio in materia di accesso al lavoro presso pubbliche amministrazioni dei soggetti disabili ai sensi della disciplina del collocamento obbligatorio. L’articolo 8 rende permanente il Comitato nazionale italiano per il microcredito istituito nel 2005, Anno Internazionale del Microcredito. L’articolo 9 autorizza l’istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, di una banca dati informatica allo scopo di « agevolare l’incontro tra le domande di mobilità volontaria dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e il fabbisogno professionale delle stesse ». L’articolo 10, comma 1, con una novella al comma 3 dell’articolo 10-bis del decreto-legge 203/2005, amplia l’ambito soggettivo di applicazione della procedura di mobilità del contingente di segretari comunali e provinciali da assegnare al Dipartimento della funzione pubblica con l’obiettivo di rafforzare alcune attività di competenza del Dipartimento medesimo. Il successivo comma 2 prevede, attraverso l’inserimento di un comma 2-bis all’articolo 40 del decreto legislativo 165 del 2001, l’introduzione di una disciplina distinta nel CCNL di comparto, per i segretari comunali e provinciali. L’articolo 11 modifica il comma 1 dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001 al fine di migliorare la definizione dei fabbisogni di personale delle pubbliche amministrazioni. L’articolo 12 consente alle amministrazioni pubbliche che erano state autorizzate ad avviare le assunzioni a tempo indeterminato di personale ai sensi del Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 145 decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 2005, a completare le assunzioni in oggetto entro il 30 aprile 2006. Lo stesso articolo, inoltre, stabilisce che le assunzioni a tempo indeterminato previste per il 2005, possano essere effettuate dagli enti locali, dalle Camere di commercio e del Servizio sanitario nazionale, secondo le modalità ed i criteri individuati in appositi decreti. L’articolo 13 disciplina in maniera più rigorosa, rispetto alla normativa previgente, per le pubbliche amministrazioni, il ricorso a collaborazioni coordinate e continuative e comunque il conferimento di incarichi individuali, ad esperti di provata competenza, per esigenze cui non si può far fronte con il personale in servizio. L’articolo 14 prevede la trasformazione dei contratti di formazione e lavoro in essere presso l’INPDAP, l’INPS e l’INAIL, già prorogati, in contratti di lavoro a tempo indeterminato. L’articolo 15 uniforma i limiti di durata minimi e massimi (rispettivamente 3 e 5 anni) per tutti i tipi di incarichi di funzione dirigenziale conferiti al personale esterno ai ruoli dei dirigenti. L’articolo 16 disciplina la fattispecie della reggenza di uffici dirigenziali non generali per gli organi dell’amministrazione periferica del Ministero per i beni e le attività culturali. L’articolo 17 istituisce, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un sistema di controllo e monitoraggio delle informazioni inerenti alla sicurezza e alla regolarità della circolazione stradale e dello svolgimento dei servizi di trasporto. Il sistema deve essere realizzato mediante il continuo interscambio di dati reso possibile dalla connessione stabile, in via telematica, dei centri di controllo, delle sale operative e delle strutture apposite esistenti presso le pubbliche amministrazioni, gli enti ed i soggetti operatori, pubblici e privati, comunque preposti ai settori della circolazione stradale e del trasporto dei passeggeri e delle merci. L’articolo 18 interviene sulla disciplina relativa alla acquisizione, da parte dello Stato, della quota di diritti di utilizzazione e sfruttamento dei film finanziati ai sensi — Commissione XI del decreto legislativo n. 28 del 2004, nel caso di mancata restituzione della quota finanziata dallo Stato. A tal fine, si prevede che la gestione di tali diritti, nonché di quelli relativi ai film già finanziati ai sensi dell’articolo 28 della L. 1213/1965, sia affidata a Cinecittà Holding S.p.A. e che le relative procedure siano oggetto di una specifica convenzione tra il Ministero e detta società. L’articolo 19 autorizza l’incremento dell’organico dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato nella misura di sette unità, per le nuove funzioni di vigilanza in materia di concorrenza bancaria ad essa conferite dall’articolo 19 della L. 262/2005, concernente la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari. I commi da 1 a 8 dell’articolo 20 recano disposizioni urgenti in materia di energia elettrica finalizzate a contenere il costo della tariffa elettrica, mentre i commi 9 e 10 del medesimo articolo recano disposizioni in materia di interventi per la razionalizzazione, ristrutturazione e riconversione produttiva dell’industria bellica. L’articolo 21 prevede che la Stretto di Messina Spa, titolare della concessione di cui alla legge 1158/1971, sia altresı̀ autorizzata a svolgere attività di individuazione, progettazione, promozione, realizzazione e gestione di infrastrutture di trasporti e di opere connesse, nonché ad assumere ed espletare, quale organismo di diritto pubblico, compiti di assistenza tecnica a pubbliche amministrazioni per l’appalto di infrastrutture di trasporti. L’articolo 22, commi 1 e 2, concerne il conferimento di funzioni direttive e semidirettive a magistrati ordinari e del CSM, stabilendo che, ai fini del conferimento ex L. 150/2005, di delega al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario, debba essere valutato dal CSM lo svolgimento di particolari funzioni ed incarichi, e dettando disposizioni transitorie relative alla situazione antecedente all’entrata in vigore del decreto-legge. Il comma 3 dell’articolo 22 attiene al ricollocamento in ruolo di magistrati elettivi componenti il CSM alla scadenza del mandato. L’articolo 23 reca norme finalizzate a rimediare alla Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 146 carenza di figure professionali idonee allo svolgimento della funzione di coadiutore notarile, allargando (comma 1) la platea dei candidati coadiutori e (comma 2) dettando disposizioni in merito alla competenza alla nomina del coadiutore temporaneo in casi stabiliti di assenza del notaio. Il comma 3 abroga, infine, il previgente limite temporale allo svolgimento delle funzioni di coadiutore notarile. L’articolo 24 modifica l’articolo 8 della L. 84/1994, incidendo sulla procedura di nomina del Presidente dell’Autorità portuale con la previsione di un’ulteriore intesa in sede di Conferenza unificata Stato-regionicittà e autonomie locali. L’articolo 25 permette la partecipazione al concorso per esami per la dirigenza pubblica di coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali presso pubbliche amministrazioni, per un periodo non inferiore a 2 anni se in possesso, oltre che del diploma di laurea, anche del diploma triennale di dottorato di ricerca. L’articolo 26 chiarisce che gli oneri derivanti dall’istituzione dell’Ufficio per il contrasto delle discriminazioni presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, inclusi quelli relativi al personale, devono trovare copertura finanziaria esclusivamente nella disponibilità dell’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 29, co. 2, della legge comunitaria 2001. L’articolo 27 assegna un contributo straordinario di 200.000 euro annui per il triennio 20062008 a favore del Comitato atlantico italiano. L’articolo 28 reca un’autorizzazione di spesa pari a 10 milioni di euro in favore dell’ISFOL, al fine di garantire l’espletamento dei compiti istituzionali dello stesso ente. L’articolo 29 apporta alcune modifiche alla disciplina delle fondazioni lirico-sinfoniche, stabilendo che i membri dei consigli di amministrazione delle fondazioni (il cui numero è pari a sette compreso il presidente) possano essere aumentati fino a nove (lettera a)); in tal caso all’autorità di Governo competente in materia di spettacolo sono attribuiti almeno due rappresentanti (lettera b)). L’articolo 30 autorizza un contributo annuale di 4 milioni di euro per 15 anni, a — Commissione XI decorrere dal 2007, per rafforzare le capacità di pattugliamento e sorveglianza marittima del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera, tramite l’adeguamento della propria struttura aeronavale. L’articolo 31 individua un limite temporale per il riconoscimento delle regolazioni debitorie dei disavanzi delle ferrovie in concessione ed in ex gestione commissariale governativa comprensivi anche degli oneri di trattamento di fine rapporto maturati alla data del 31 dicembre 2000. A tal fine la disposizione limita il riconoscimento di tali regolazioni alle istruttorie, eseguite congiuntamente dal Ministero dell’economia e delle finanze e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relative alle istanze presentate e alle comunicazioni effettuate dalle aziende interessate entro la data del 31 agosto 2005. L’articolo 32 proroga al 31 dicembre 2006 il termine per l’accertamento preventivo del possesso della carta di identità elettronica; tale verifica è finalizzata all’emissione, in favore dei cittadini che non risiedono nei comuni in cui è rilasciato tale documento, della carta nazionale di servizi. L’articolo 33 prevede che una quota pari a 10 milioni di euro a valere sull’autorizzazione di spesa per l’anno 2005 relativa al fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio, istituito dall’articolo 32-bis del decretolegge 269/2003, sia conservata in bilancio e versata in entrata nel 2006, per essere destinata al finanziamento della prosecuzione dei lavori per la realizzazione del « Centro per la documentazione e valorizzazione delle arti contemporanee » istituito dalla L. 237/1999. L’articolo 34 reca l’istituzione, ai fini dell’immediato potenziamento del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e senza aumenti di spesa a carico del bilancio dello Stato, della Direzione generale per il danno ambientale. L’articolo 35, infine, dispone in ordine all’entrata in vigore del decretolegge. Formula infine una proposta di parere favorevole. Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 147 Roberto GUERZONI (DS-U) dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, evidenziando come sarebbe opportuno che il Governo ritirasse il decreto-legge in esame, che contiene norme del tutto inaccettabili. Ritiene sufficiente, quale esempio, fare rapidamente riferimento al contenuto dell’articolo 1, che prevede l’istituzione di un nuovo Comitato interministeriale di indirizzo che si aggiunge alla Commissione per la semplificazione e la qualità della regolazione, ciascuno con le relative necessità di personale, scelto anche tra estranei alla pubblica amministrazione. Si prevede inoltre che, nel 2006, il Ministro per l’attuazione del programma di Governo (figura che potrebbe anche essere soppressa nella futura compagine governativa) dia vita ad un ulteriore Comitato tecnico istituito presso la presidenza del Consiglio dei ministri per attività di monitoraggio e valutazione della regolazione e dei suoi effetti e per i conseguenti aspetti di comunicazione istituzionale, comitato che a sua volta potrà avvalersi di una segreteria tecnica composta da personale scelto anche tra estranei alla pubblica amministrazione. Ribadisce pertanto il voto contrario del suo gruppo. Cesare CAMPA (FI) dichiara il voto favorevole del suo gruppo, sottolineando come egli personalmente abbia presentato, nella sede della Commissione di merito, un articolo aggiuntivo finalizzato a prevedere che non siano soggetti a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività gli allestimenti mobili di pernottamento quali roulotte, caravan, case mobili o maxicaravan. La Commissione approva la proposta di parere del relatore. La seduta termina alle 15. — Commissione XI AVVERTENZA I seguenti punti all’ordine del giorno non sono stati trattati: SEDE REFERENTE Tutela e trattamento funzionari internazionali. C. 5425 Calzolaio. Ricalcalo del trattamento pensionistico dei lavoratori postelegrafonici. C. T.U. 535 e abb. Benefici previdenziali per i lavoratori del Sulcis-Iglesiente. C. 2837 Mereu. Validità delle graduatorie dei concorsi nella PA. C. 4495 Santori. Istituzione del profilo di docente presso la Scuola di lingue estere dell’Esercito. C. 6023, approvato dal Senato e C. 5654 Perrotta. Tutela previdenziale dei giudici di pace. C. 4900 Lo Presti, C. 5028 Taglialatela e C. 6005 Lucchese. Bilancio dei sindacati e trattenute sindacali. C. 1900 Martinelli e C. 4116 Pagliarini. SEDE CONSULTIVA Disposizioni in materia di polizia locale. C. 2 e abb. esame del testo unificato. Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 148 — Commissione XII XII COMMISSIONE PERMANENTE (Affari sociali) S O M M A R I O INDAGINE CONOSCITIVA: Indagine conoscitiva sull’applicazione della legge n. 194 del 1978, recante « Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza », in particolare per quanto riguarda le funzioni attribuite dalla legge ai consultori familiari. Seguito dell’audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome (Seguito dello svolgimento e conclusione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 SEDE LEGISLATIVA: Modifica alla legge 14 febbraio 1974, n. 37, in materia di accesso dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico e negli esercizi aperti al pubblico. C. 294 Giacco e C. 633 Battaglia (Seguito della discussione e approvazione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 ALLEGATO 1 (Articolo aggiuntivo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 Disciplina del riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto. C. 4248-B, approvata dalla 12a Commissione del Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dalla 12a Commissione del Senato (Seguito della discussione e approvazione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 ALLEGATO 2 (Emendamento) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 SEDE REFERENTE: Disposizioni in materia di professioni sanitarie non mediche e delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali. C. 6229, approvato dal Senato, C. 2360 Francesca Martini, C. 2613 Battaglia, C. 2617 Lucchese, C. 2936 Battaglia, C. 3656 Anna Maria Leone, C. 3881 Battaglia, C. 4057 Francesca Martini, C. 5274 Moroni e C. 5769 Milanese (Seguito dell’esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 151 AVVERTENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 ERRATA CORRIGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 INDAGINE CONOSCITIVA Mercoledı̀ 18 gennaio 2006. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la salute Domenico Di Virgilio e Cesare Cursi. La seduta comincia alle 14.05. Indagine conoscitiva sull’applicazione della legge n. 194 del 1978, recante « Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza », in particolare per quanto riguarda le funzioni attribuite dalla legge ai consultori familiari. Seguito dell’audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome. (Seguito dello svolgimento e conclusione). Giuseppe PALUMBO, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assi- Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 149 curata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l’attivazione. Introduce, quindi, il seguito dell’audizione, rinviata nella seduta del 17 gennaio 2006. Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Riccardo TAMBURRO (FI), Francesca MARTINI (LNFP), Marida BOLOGNESI (DS-U) e Francesco Paolo LUCCHESE (UDC-CCDCDU). Enrico ROSSI, Coordinatore della Commissione salute nell’ambito della Conferenza delle regioni e delle province autonome, risponde in relazione ai quesiti posti dai deputati intervenuti nella seduta odierna e in quella precedente e rende ulteriori precisazioni. Giuseppe PALUMBO, presidente, ringrazia l’assessore Rossi per il suo intervento. Dichiara, quindi, conclusa l’audizione. La seduta termina alle 14.45. N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte. SEDE LEGISLATIVA Mercoledı̀ 18 gennaio 2006. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Domenico Di Virgilio. La seduta comincia alle 14.45. Modifica alla legge 14 febbraio 1974, n. 37, in materia di accesso dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico e negli esercizi aperti al pubblico. C. 294 Giacco e C. 633 Battaglia. (Seguito della discussione e approvazione). — Commissione XII La Commissione prosegue la discussione, rinviata il 17 gennaio 2006. Giuseppe PALUMBO, presidente, avverte che, ai sensi dell’articolo 65, comma 2, del regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione delle proposte di legge in sede legislativa è assicurata anche tramite impianti audiovisivi a circuito chiuso. Ne dispone, pertanto, l’attivazione. Ricorda che nella precedente seduta è stata svolta la relazione introduttiva e si è chiusa la discussione sulle linee generali. Ricorda altresı̀ che la Commissione ha deliberato di adottare quale testo base per il seguito della discussione il nuovo testo della proposta di legge C. 294, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione in sede referente nella seduta del 29 novembre 2005. Avverte che è stato presentato un articolo aggiuntivo al testo base (vedi allegato 1). Luigi GIACCO (DS-U), relatore, esprime parere contrario sull’articolo aggiuntivo Buontempo 1.01. Il sottosegretario Domenico DI VIRGILIO, rilevato che l’articolo aggiuntivo 1.01 nella sostanza riproduce una proposta emendativa già esaminata dalla Commissione nel corso dell’esame in sede referente e che lo stesso reca oltretutto un contenuto normativo per alcuni versi pleonastico, invita al ritiro dell’articolo aggiuntivo, avvertendo che, diversamente, il parere del Governo deve intendersi contrario. Giuseppe PALUMBO, presidente, constata l’assenza del presentatore dell’articolo aggiuntivo Buontempo 1.01, avvertendo che si intende che vi abbia rinunziato. Luigi GIACCO (DS-U), relatore, chiede l’autorizzazione ad apportare al testo una correzione di carattere formale, nel senso di aggiungere, al comma 1, secondo capoverso, in fine, le seguenti parole: « , salvo quanto previsto dal quinto comma ». La Commissione acconsente. Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 150 Giuseppe PALUMBO, presidente, dà conto delle sostituzioni intervenute. Avverte, quindi, che, constando la proposta di legge in discussione di un unico articolo, la Commissione passa ora direttamente alla votazione finale del provvedimento. La Commissione, con votazione nominale finale, approva la proposta di legge C. 294 Giacco nel nuovo testo adottato quale testo base, come risultante dalle correzioni formali da ultimo apportate. Disciplina del riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto. C. 4248-B, approvata dalla 12a Commissione del Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dalla 12a Commissione del Senato. (Seguito della discussione e approvazione). La Commissione prosegue la discussione, rinviata nella seduta del 17 gennaio 2006. Giuseppe PALUMBO, presidente, avverte che, ai sensi dell’articolo 65, comma 2, del regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione delle proposte di legge in sede legislativa è assicurata anche tramite impianti audiovisivi a circuito chiuso. Ne dispone, pertanto, l’attivazione. Ricorda che nella precedente seduta è stata svolta la relazione introduttiva e si è chiusa la discussione sulle linee generali. Avverte che la V Commissione bilancio e la VII Commissione cultura hanno espresso parere favorevole. Avverte, inoltre, che è stato presentato un emendamento (vedi allegato 2). Cesare ERCOLE (LNFP), relatore, esprime parere contrario sull’emendamento Valpiana 5.1. Il sottosegretario Domenico DI VIRGILIO esprime parere conforme a quello del relatore. — Commissione XII La Commissione passa all’esame degli articoli della proposta di legge e degli emendamenti ad essi riferiti. Giuseppe PALUMBO, presidente, avverte che saranno posti in votazione soltanto gli articoli modificati dal Senato. Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, approva gli articoli 2 e 3. Giuseppe PALUMBO, presidente, constata l’assenza del presentatore dell’emendamento Valpiana 5.1, avvertendo che si intende che vi abbia rinunziato La Commissione approva l’articolo 5. Giuseppe PALUMBO, presidente, conto delle sostituzioni intervenute. dà La Commissione, con votazione nominale finale, approva il progetto di legge C. 4248-B, nel testo trasmesso dal Senato. La seduta termina alle 15.10. N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte. SEDE REFERENTE Mercoledı̀ 18 gennaio 2006. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Domenico Di Virgilio. La seduta comincia alle 15.10. Disposizioni in materia di professioni sanitarie non mediche e delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali. C. 6229, approvato dal Senato, C. 2360 Francesca Martini, C. 2613 Battaglia, C. 2617 Lucchese, C. 2936 Battaglia, C. 3656 Anna Maria Leone, C. 3881 Battaglia, C. 4057 Francesca Martini, C. 5274 Moroni e C. 5769 Milanese. (Seguito dell’esame e rinvio). Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 151 La Commissione prosegue l’esame, rinviato, da ultimo, il 17 gennaio 2005. Giuseppe PALUMBO, presidente, ricorda che nella precedente seduta la Commissione ha esaminato gli emendamenti presentati al progetto di legge C. 6229, già adottato come testo base per l’esame dei provvedimenti in titolo. Avverte che, sul provvedimento in esame, le Commissioni affari costituzionali, giustizia, e cultura hanno espresso parere favorevole; le Commissioni finanze e attività produttive hanno espresso nulla osta; la Commissione lavoro ha espresso parere favorevole con condizione; le Commissioni bilancio e Politiche dell’Unione europea hanno espresso parere favorevole con osservazioni. È pervenuto altresı̀ il parere del Comitato per la legislazione. — Commissione XII Giuseppe PALUMBO, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi. La seduta termina alle 15.15. UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.45 alle 16.50. AVVERTENZA Il seguente punto all’ordine del giorno non è stato trattato: SEDE REFERENTE Francesco Paolo LUCCHESE (UDCCCD-CDU), relatore, pur comprendendo le motivazioni alla base dei pareri espressi dalle Commissioni lavoro, bilancio e politiche dell’Unione europea, non ritiene opportuno recepire la condizione e le osservazioni apposte ai citati pareri, considerata la ristrettezza dei tempi che non consentono un ulteriore passaggio del provvedimento al Senato. Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire al relatore, onorevole Lucchese, mandato a riferire all’Assemblea in senso favorevole sul provvedimento in esame. Delibera, altresı̀, di chiedere l’autorizzazione a riferire oralmente. Disposizioni sulla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali. C. 5442 Schmidt, C. 706 Rocchi, C. 1010 Serena, C. 4009 Cima, C. 5700 Consiglio Regionale Emilia Romagna, C. 6034 Zanella e petizioni n. 181 e n. 1007. ERRATA CORRIGE Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari di martedı̀ 17 gennaio 2006, a pagina 150, seconda colonna, trentaseiesima riga, le parole: « C. 4248-C » sono sostituite dalle seguenti « C. 4248-B » (il sommario della seduta a pagina 144 è rettificato conseguentemente). Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 152 — Commissione XII ALLEGATO 1 Modifica alla legge 14 febbraio 1974, n. 37, in materia di accesso dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico e negli esercizi aperti al pubblico. C. 294 Giacco e C. 633 Battaglia. ARTICOLO AGGIUNTIVO ART. 1. Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente: ART. 1-bis. – 1. Al secondo comma dell’articolo unico della legge 14 febbraio 1974, n. 37, e successive modificazioni, dopo le parole: « Al privo della vista è riconosciuto altresı̀ il diritto di accedere agli esercizi aperti al pubblico » sono inserite le seguenti: « , agli uffici pubblici e al proprio posto di lavoro ». 1. 01. Buontempo. Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 153 — Commissione XII ALLEGATO 2 Disciplina del riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto. C. 4248-B, approvata dalla 12a Commissione del Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dalla 12a Commissione del Senato. EMENDAMENTO ART. 5. Al comma 1, sostituire le parole: Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca con le seguenti: Ministero della salute. 5. 1. Valpiana. Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 154 — Commissione XIII XIII COMMISSIONE PERMANENTE (Agricoltura) S O M M A R I O SEDE LEGISLATIVA: Testo unico delle norme nazionali di attuazione del regolamento comunitario concernente l’OCM del mercato del vino. Testo unificato C. 31 Collavini e C. 2743 Preda (Discussione e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 ALLEGATO 1 (Testo unificato adottato come testo base) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 ALLEGATO 2 (Emendamenti) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 SEDE REFERENTE: Finanziamenti alle produzioni non regolamentate da organizzazioni comuni di mercato. C. 5914 de Ghislanzoni Cardoli (Seguito dell’esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 ALLEGATO 3 (Emendamenti) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 157 SEDE REFERENTE: Salvaguardia dei limoneti. C. 4660 Cirielli, C. 5349 Perrotta, C. 5354 Caparini, C. 5966 Pecoraro Scanio e C. 5995 Catanoso (Seguito dell’esame e rinvio – Adozione del testo unificato come testo base) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 ALLEGATO 4 (Testo unificato predisposto dal Comitato ristretto e adottato come testo base) . 192 SEDE CONSULTIVA: DL 3/06: Attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche. C. 6258 Governo (Parere alle Commissioni riunite X e XII) (Esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 SEDE CONSULTIVA: DL 3/06: Attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche. C. 6258 Governo (Parere alle Commissioni riunite X e XII) (Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni) . . . . 160 ALLEGATO 5 (Proposta di parere del Relatore) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 ALLEGATO 6 (Parere approvato dalla Commissione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 AVVERTENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 SEDE LEGISLATIVA Mercoledı̀ 18 gennaio 2006. — Presidenza del presidente Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali Teresio Delfino. La seduta comincia alle 9.20. Testo unico delle norme nazionali di attuazione del regolamento comunitario concernente l’OCM del mercato del vino. Testo unificato C. 31 Collavini e C. 2743 Preda. (Discussione e rinvio). La Commissione inizia la discussione del testo unificato. Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 155 Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, avverte che, ai sensi dell’articolo 65, comma 2, del regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione in sede legislativa è assicurata anche attraverso l’impianto audiovisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l’attivazione del circuito. Ricorda che la Commissione ha esaminato le proposte di legge in oggetto in sede referente, predisponendo un testo unificato. È stato quindi richiesto il trasferimento di tale testo in sede legislativa da più dei quattro quinti dei componenti della Commissione, ai sensi dell’articolo 92, comma 6, del regolamento. Il trasferimento in sede legislativa è stato deliberato dall’Assemblea nella seduta di martedı̀ 17 gennaio 2006. Dichiara quindi aperta la discussione sulle linee generali. Manlio COLLAVINI (FI), relatore, ritiene opportuno non soffermarsi sull’illustrazione dei contenuti del testo, richiamando in proposito quanto già è emerso nel corso dei lavori in sede referente. Evidenzia peraltro che il provvedimento è il frutto di un lavoro lungo e approfondito svolto dalla Commissione Agricoltura e che si tratta di un provvedimento condiviso e sollecitato con convinzione da tutti gli operatori della filiera. Ricorda che la Commissione agricoltura ha approvato nella seduta del 12 luglio 2005 emendamenti rivolti a recepire i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva e ulteriori emendamenti proposti dal relatore. Propone di adottare come testo base per la discussione in sede legislativa il testo derivante dall’approvazione dei suddetti emendamenti. Ricorda che tale testo è stato trasmesso alle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Bilancio e Finanze per l’ulteriore espressione del parere. Rileva che la Commissione Affari costituzionali ha espresso parere favorevole e la Commissione Bilancio ha espresso il proprio nulla osta. La Commissione Giustizia ha espresso parere favorevole a condizione che sia riformulato il testo dell’articolo 39 — Commissione XIII con la precisa indicazione delle violazioni per le quali è prevista la sanzione da 100 a 1.000 euro. La Commissione Giustizia ha altresı̀ formulato alcune osservazioni concernenti il comma 4-bis dell’articolo 15, relativo all’aceto balsamico di Modena; la formulazione del testo delle disposizioni sanzionatorie; l’opportunità di fissare un termine per l’emanazione dei decreti ministeriali previsti dal provvedimento; l’opportunità di chiarire l’espressione « con effetti potenzialmente nocivi alla salute » contenuta nel comma 1 dell’articolo 33. La Commissione finanze ha espresso parere favorevole con due condizioni. In primo luogo si richiede di chiarire l’ambito di applicazione della previsione di cui all’articolo 28, comma 4, che riguarda la possibilità di tenere anche tramite supporto informatico i registri di carico e di scarico. In secondo luogo si richiede di chiarire il significato dell’espressione contenuta nell’articolo 29, comma 1, con la quale si fa riferimento a « magazzini vincolati alla finanza ». Ricorda altresı̀ che il Governo, nel concedere il proprio assenso al trasferimento in sede legislativa, ha richiesto che venga modificato il testo dell’articolo 30, in modo da garantire che dall’attuazione di tale articolo non derivino nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica. Preannunzia di aver predisposto, in qualità di relatore, una serie di emendamenti che hanno per finalità principale quella di recepire le condizioni, e anche le osservazioni, formulate dal Governo e dalle Commissioni sopra indicate. A tali emendamenti se ne aggiungono altri, rivolti a perfezionare il testo del provvedimento, senza modificarne in alcun modo i contenuti sostanziali. Segnala in particolare che l’emendamento all’articolo 30 recepisce la condizione posta dal Governo nel concedere l’assenso al trasferimento in sede legislativa. Gli emendamenti agli articoli 28 e 29 recepiscono le due condizioni poste dalla Commissione finanze. L’emendamento interamente sostitutivo dell’articolo 39 risponde alla condizione posta dalla Commissione giustizia. Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 156 Altri emendamenti, in particolare gli emendamenti interamente sostitutivi degli articoli 35 e 36, accolgono pressoché integralmente anche le osservazioni della Commissione giustizia. Infine ribadisce di aver presentato diversi emendamenti che migliorano il testo senza peraltro introdurre alcuna modifica sostanziale. Auspica pertanto che sugli emendamenti predisposti vi sia il consenso del Governo e che siano approvati dalla Commissione in modo da poter pervenire nei tempi più rapidi, grazie anche al trasferimento in sede legislativa, alla definitiva approvazione del provvedimento. Il sottosegretario Teresio DELFINO si riserva di intervenire in sede di replica. Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la discussione sulle linee generali. Pone quindi in votazione la proposta del relatore di adottare come testo base il testo unificato risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione in sede referente nella seduta del 12 luglio 2005 (vedi allegato 1). La Commissione delibera di adottare come testo base il testo unificato risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione in sede referente nella seduta del 12 luglio 2005. Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, richiamandosi a quanto deciso in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, propone di fissare alle ore 9.40 il termine per la presentazione degli emendamenti. La Commissione concorda. La seduta, sospesa alle 9.30, riprende alle 9.40. Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, avverte che entro il termine fissato sono stati presentati emendamenti a firma del relatore (vedi allegato 2). Avverte che gli emendamenti presentati — Commissione XIII debbono essere posti in votazione in linea di principio e, se approvati, saranno trasmessi alle competenti Commissioni per l’acquisizione dei prescritti pareri. Quanto agli effetti della votazione in linea di principio, ricorda che essa assume carattere sostanziale e definitivo solo in caso di reiezione delle proposte emendative, mentre, in caso di approvazione, l’effetto che ne consegue è di mera natura procedurale, valendo essa ai fini della trasmissione per i pareri. Il sottosegretario Teresio DELFINO, in merito agli emendamenti presentati dal relatore, si rimette alla Commissione, riservandosi di valutarne in modo più approfondito il contenuto nel momento in cui la Commissione si pronuncerà su tali emendamenti in via definitiva. Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, pone in votazione gli emendamenti presentati, avvertendo che, in caso di voto favorevole, tali emendamenti si intendono approvati in linea di principio, al fine di sottoporli al parere delle Commissioni competenti. La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 3.11, 5.11, 6.1, 7.1, 8.1, 9.1, 10.1, 13.1, 15.4, 15.5, 18.1, 26.1, 28.1, 29.1, 30.1, 32.1, 34.2, 35.1, 36.1, 39.1, 44.1, 45.1, 46.1, TIT.1 del relatore. Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente, avverte che gli emendamenti approvati in linea di principio saranno trasmessi alle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Bilancio e Finanze, ai fini dell’espressione del parere. Rinvia quindi il seguito della discussione del provvedimento ad una successiva seduta. La seduta termina alle 9.45. N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte. Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 157 SEDE REFERENTE — Commissione XIII UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI Mercoledı̀ 18 gennaio 2006. — Presidenza del presidente Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali Teresio Delfino. L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.50 alle 9.55. SEDE REFERENTE La seduta comincia alle 9.45. Finanziamenti alle produzioni non regolamentate da organizzazioni comuni di mercato. C. 5914 de Ghislanzoni Cardoli. (Seguito dell’esame e rinvio). La seduta comincia alle 14.10. La Commissione prosegue l’esame, rinviato nella seduta del 20 dicembre 2005. Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente e relatore, avverte che entro il termine fissato alle ore 12 di venerdı̀ 13 gennaio è stato presentato un solo emendamento, a propria firma (vedi allegato 3). Rileva che si tratta di un emendamento di carattere tecnico, volto a riformulare la norma di copertura. Nessuno chiedendo di intervenire, chiede il parere del rappresentante del Governo sull’emendamento 1.1 del relatore. Il sottosegretario Teresio DELFINO esprime parere favorevole sull’emendamento 1.1 del relatore. La Commissione approva mento 1.1 del relatore. l’emenda- Giacomo de GHISLANZONI CARDOLI, presidente e relatore, esprime soddisfazione per il fatto che la Commissione è pervenuta alla definizione del testo della proposta di legge in esame, riservandosi, anche in base ai tempi di scioglimento delle Camere, di trasmetterlo alle Commissioni competenti in sede consultiva. Rinvia quindi il seguito dell’esame del provvedimento ad una successiva seduta. La seduta termina alle 9.50. Mercoledı̀ 18 gennaio 2006. — Presidenza del vicepresidente Rodolfo DE LAURENTIIS. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali Gianpaolo Dozzo. Salvaguardia dei limoneti. C. 4660 Cirielli, C. 5349 Perrotta, C. 5354 Caparini, C. 5966 Pecoraro Scanio e C. 5995 Catanoso. (Seguito dell’esame e rinvio – Adozione del testo unificato come testo base). La Commissione prosegue l’esame rinviato, nella seduta del 14 settembre 2005. Edmondo CIRIELLI (AN), relatore, propone alla Commissione di adottare come testo base il testo unificato delle proposte di legge in oggetto predisposto dal Comitato ristretto, evidenziando che si tratta di un testo che definisce una disciplina generale volta a promuovere gli interventi di recupero e salvaguardia dei limoneti di fasce territoriali del Paese particolarmente rilevanti per il loro valore paesaggistico. Evidenzia l’opportunità che si adottino misure rivolte, da un lato, a sostenere una produzione di pregio, dall’altro a tutelare il territorio e a valorizzarne le qualità paesaggistiche. Il sottosegretario Gianpaolo DOZZO esprime il proprio assenso sul testo predisposto dal Comitato ristretto. Rodolfo DE LAURENTIIS, presidente, pone in votazione la proposta del relatore di adottare come testo base il testo uni- Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 158 ficato predisposto dal Comitato ristretto (vedi allegato 4). La Commissione delibera di adottare come testo base il testo unificato predisposto dal Comitato ristretto Rodolfo DE LAURENTIIS, presidente, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 12 di martedı̀ 24 gennaio 2005. La Commissione concorda. Rodolfo DE LAURENTIIS, presidente, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta. La seduta termina alle 14.20. SEDE CONSULTIVA Mercoledı̀ 18 gennaio 2006. — Presidenza del vicepresidente Rodolfo DE LAURENTIIS. La seduta comincia alle 14.20. DL 3/06: Attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche. C. 6258 Governo. (Parere alle Commissioni riunite X e XII). (Esame e rinvio). La Commissione inizia provvedimento in oggetto. l’esame del Riccardo RICCIUTI (FI), relatore, illustrando il provvedimento, osserva che esso è volto a recepire nell’ordinamento interno la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/44/CE del 6 luglio 1998, con la quale gli Stati membri sono stati investiti del compito di tutelare le invenzioni biotecnologiche mediante il diritto nazionale dei brevetti, nel rispetto degli obblighi internazionali sottoscritti. Il provvedimento d’urgenza si è reso necessario in esecuzione degli obblighi deri- — Commissione XIII vanti da una sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione europea emessa ai sensi dell’articolo 226 CE che in data 16 giugno 2005 ha accertato l’inadempimento dello Stato italiano per la mancata attuazione della citata direttiva, il cui recepimento doveva avvenire entro il 30 luglio 2000. Evidenzia che la finalità della direttiva, adottata dopo un dibattito decennale, è quella di armonizzare, nella prospettiva della libera circolazione dei brevetti biotecnologici nel mercato unico, la normativa sulla protezione delle invenzioni biotecnologiche, anche in relazione alla crescente importanza che sta assumendo il mercato europeo delle biotecnologie. Osserva che il decreto riproduce pressoché integralmente il contenuto del disegno di legge A.S. 1745-B, già approvato dai due rami del Parlamento, con alcune integrazioni inerenti il recepimento di specifiche disposizioni della direttiva comunitaria (articoli 9, 10, 13 e 14) volte ad evitare ulteriori procedure di infrazione. Rileva che il provvedimento si compone di 13 articoli. L’articolo 1 reca le finalità del provvedimento; l’articolo 2 reca le definizioni; l’articolo 3 indica, nel rispetto dei requisiti di novità, originalità e applicabilità industriale, i principi di brevettabilità; l’articolo 4 individua i divieti di brevettabilità, tra i quali sono ricompresi il corpo umano, i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e le invenzioni il cui sfruttamento commerciale è contrario alla dignità umana; l’articolo 5 disciplina il procedimento amministrativo di concessione del brevetto di invenzione biotecnologia; l’articolo 6 disciplina le licenze obbligatorie dipendenti; l’articolo 7 sanziona con la nullità gli atti giuridici compiuti in violazione dei divieti previsti dal provvedimento; gli articoli 8 e 9 disciplinano l’estensione della tutela attribuita da un brevetto relativo ad un materiale biologico dotato, in seguito all’invenzione, di determinate proprietà, a tutti i materiali biologici da esso derivati Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 159 mediante riproduzione o moltiplicazione in forma identica o differenziata e dotati delle stesse proprietà; l’articolo 10 disciplina la procedura per ottenere il brevetto relativo ad un’invenzione che riguarda un materiale biologico non accessibile al pubblico; l’articolo 11 prevede che il Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri della salute, delle politiche agricole e forestali, dell’ambiente e della tutela del territorio, e dell’istruzione, dell’università e della ricerca, presenti una relazione annuale al Parlamento sull’applicazione del provvedimento; l’articolo 12 contiene la clausola di invarianza di oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato; l’articolo 13, infine, dispone in merito all’entrata in vigore del decreto-legge. Segnala che, per quanto concerne i profili di specifico interesse della Commissione agricoltura, vengono in rilievo le disposizioni di cui all’articolo 5, commi 5, 6 e 7, concernenti il procedimento amministrativo di concessione del brevetto di invenzione biotecnologica. I commi 5 e 7 disciplinano il c.d. « privilegio dell’agricoltore », contemplato nell’articolo 11 della direttiva oggetto di recepimento, prevedendo una deroga in favore degli agricoltori per la moltiplicazione o riproduzione in azienda di materiale vegetale o animale coperto da diritto di privativa o di brevetto. In particolare, il comma 5, riguardante il materiale vegetale, è volto a consentire agli agricoltori, a determinate condizioni, di utilizzare il materiale di moltiplicazione, ossia parte del raccolto, ottenuto con il prodotto acquistato dal titolare del brevetto, come semente per i propri campi, senza richiedere l’autorizzazione del titolare della privativa. La norma precisa che l’utilizzazione deve avvenire nel rispetto dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 2100 del 1994, ove vengono indicate in dettaglio le specie di piante da foraggio, da olio e da fibra, i cereali e le patate oggetto della deroga, nonchè delle modalità che saranno successivamente stabilite con un decreto del — Commissione XIII Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro delle attività produttive. Il comma 7, riguardante la commercializzazione del bestiame di allevamento o di altro materiale di riproduzione di origine animale da parte del titolare del brevetto o con il suo consenso, rimette a un decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri della salute e delle attività produttive, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, la disciplina dell’ambito e delle modalità per l’esercizio della deroga. In particolare, tale decreto dovrà prevedere il divieto della ulteriore vendita del bestiame in funzione di un’attività di produzione commerciale, a meno che gli animali dotati delle stesse proprietà siano stati ottenuti mediante mezzi esclusivamente biologici e ferma restando la possibilità di vendita diretta da parte dell’allevatore per soggetti da vita rientranti nella normale attività agricola. Al riguardo evidenzia che il divieto di vendita del bestiame andrebbe più opportunamente circoscritto all’ipotesi che questa avvenga in funzione di un’attività di « riproduzione » commerciale, conformemente a quanto espressamente previsto dall’articolo 11 della direttiva oggetto di recepimento e alla stessa ratio della deroga, volta a consentire l’utilizzo del bestiame protetto per gli ordinari usi agricoli. Il comma 6, infine, impone che venga acquisito il preventivo parere del Ministro delle politiche agricole quando una richiesta di brevetto, che non abbia né finalità diagnostiche né terapeutiche, abbia per oggetto l’utilizzo o la modifica delle identità genetiche di varietà autoctone o da conservazione o materiali biologici vegetali o animali cui si faccia riferimento in un disciplinare di produzione adottato in base alle norme di regolazione delle produzioni a denominazione protetta. L’espressione del parere da parte del Ministro, per il quale vale il principio del silenzio-assenso decorsi Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 160 90 giorni dalla data della richiesta, avviene previa consultazione delle associazioni che abbiano presentato una domanda di registrazione delle denominazioni protette e della Commissione istituita presso il Ministero dell’agricoltura quale organo consultivo del Ministro sulle questioni relative alla protezione delle nuove varietà vegetali. — Commissione XIII SEDE CONSULTIVA Mercoledı̀ 18 gennaio 2006. — Presidenza del vicepresidente Rodolfo DE LAURENTIIS. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali Teresio Delfino. La seduta comincia alle 19.35. Lino RAVA (DS-U) segnala le disposizioni contenute nei commi 2 e 3 dell’articolo 8, evidenziando, in particolare, che il comma 2 estende la protezione attribuita da un brevetto relativo alla produzione di materiale biologico, oltre che al materiale stesso, anche a qualsiasi altro materiale biologico da esso derivato, che sia dotato delle stesse proprietà; il comma 3 estende la produzione attribuita da un brevetto relativo ad un prodotto contenente informazione genetica a qualsiasi altro materiale nel quale il prodotto è incorporato e nel quale l’informazione genetica è contenuta e svolge la sua funzione. Ritiene che tali estensioni della protezione derivante da brevetti siano assai problematiche, proprio a causa dell’ampiezza dell’estensione risultante dalla formulazione testuale delle disposizioni richiamate. Invita pertanto il relatore a fornire chiarimenti in proposito. Luca MARCORA (MARGH-U) dichiara di condividere interamente i rilievi formulati dall’onorevole Rava, ribadendo che la formulazione dei commi 2 e 3 dell’articolo 8 del provvedimento sembra fornire una tutela troppo estesa ai brevetti concernenti le procedure di produzione di materiali biologici e i prodotti contenenti un’informazione genetica o consistenti in tale informazione. Rodolfo DE LAURENTIIS, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame del provvedimento alla seduta che si terrà al termine delle votazioni pomeridiane dell’Assemblea. La seduta termina alle 14.40. DL 3/06: Attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche. C. 6258 Governo. (Parere alle Commissioni riunite X e XII). (Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni). La Commissione prosegue l’esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta pomeridiana. Riccardo RICCIUTI (FI), relatore, illustra la propria proposta di parere con condizione e osservazione (vedi allegato 5), rilevando che ha cercato di dare conto anche delle perplessità espresse dagli onorevoli Rava e Marcora in merito alle disposizioni di cui all’articolo 8, commi 2 e 3. Il sottosegretario Teresio DELFINO esprime il proprio assenso sulla proposta di parere presentata dal relatore. Luca MARCORA (MARGH-U) ritiene importante segnalare, nell’ambito del parere della Commissione, l’esigenza di non estendere in modo eccessivo la tutela brevettuale concernente i procedimenti di produzione di materiale biologico e, a maggior ragione, i prodotti contenenti un’informazione genetica, anche al fine di non limitare i successivi sviluppi scientifici e applicativi. Ricorda che si sono verificati diversi casi in cui il Parlamento italiano non ha condiviso, sulla base di motivazioni fondate, disposizioni di atti normativi comunitari; cita al riguardo la recente votazione, nell’ambito dell’esame del disegno Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 161 di legge comunitaria, sull’utilizzo della denominazione di « cioccolato puro ». Invita pertanto il relatore a formulare come condizione, anziché come osservazione, i rilievi relativi all’articolo 8, commi 2 e 3. Lino RAVA (DS-U) condividendo le considerazioni svolte dall’onorevole Marcora, ritiene preferibile dare maggiore evidenza alle perplessità relative all’articolo 8, formulandole come condizioni. Reputa infatti che sussistano ragioni assai rilevanti che dovrebbero indurre a limitare la possibilità di brevettare procedure di produzione e materiale biologico e prodotti contenenti informazioni genetiche. Ritiene che la formulazione della direttiva, ripresa letteralmente nel testo dell’articolo 8, possa, per effetto dell’ampiezza della protezione riconosciuta a chi ottiene il brevetto, determinare conseguenze negative che forse sono sfuggite alle autorità che hanno formulato e approvato la direttiva stessa. Il Sottosegretario Teresio DELFINO rileva che a suo parere risulta preferibile formulare i rilievi concernenti l’articolo 8 come osservazione, in quanto, si tratta di disposizioni che hanno un ambito di applicazione che non si limita soltanto al settore agricolo. L’osservazione richiamerebbe l’attenzione delle Commissioni di merito sui problemi sottostanti alle disposizioni contenute nei commi 2 e 3 dell’articolo 8, lasciando tuttavia a tali Commissioni il compito di valutare una formulazione che possa dimostrarsi più soddisfacente. In considerazione del fatto che la direttiva in oggetto è già stata causa di una condanna per lo Stato italiano, evidenzia altresı̀ l’opportunità di non creare situazioni che possano indurre la Commissione europea ad avviare ulteriori procedure di infrazione. In ogni caso, si rimette alla Commissione riguardo alla scelta di formulare i rilievi relativi all’articolo 8 come condizione o come osservazione. — Commissione XIII Riccardo RICCIUTI (FI), relatore, pur comprendendo le ragioni della posizione espressa dal rappresentante del Governo, ritiene opportuno riformulare la propria proposta di parere, configurando il rilievo relativo al comma 3 dell’articolo 8 come condizione e mantenendo come osservazione il rilievo relativo al comma 2 del medesimo articolo. Lino RAVA (DS-U) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla riformulazione della proposta del relatore, osservando che il comma 2 può prestarsi a differenti interpretazioni, che possono modificarne l’ampiezza dell’ambito di applicazione. Luca MARCORA (MARGH-U) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo alla proposta di parere del relatore, nel testo riformulato. Rodolfo DE LAURENTIIS, presidente, pone in votazione la proposta di parere del relatore nel testo riformulato (vedi allegato 6). La Commissione approva la proposta di parere con condizioni e osservazione nel testo riformulato. La seduta termina alle 20. AVVERTENZA Il seguente punto all’ordine del giorno non è stato trattato: RISOLUZIONI 7-00719 Rava: sull’applicazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di quote latte. Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 162 — Commissione XIII ALLEGATO 1 Testo unico delle norme nazionali di attuazione del regolamento comunitario concernente l’OCM del mercato del vino (C. 31 Collavini e C. 2743 Preda). TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE CAPO I DEFINIZIONI E DISCIPLINA DELLA PRODUZIONE DEI MOSTI E DEI VINI ART. 1. (Definizioni). 1. Ad integrazione delle definizioni previste dall’articolo 1, paragrafi 2 e 3, e dall’allegato I del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sono stabilite le definizioni dei seguenti prodotti nazionali: a) per « vino passito » o « passito » si intende un vino sottoposto ad appassimento, anche parziale, naturale sulla pianta o dopo la raccolta. L’appassimento può essere realizzato mediante uno o più procedimenti e tecniche anche con l’ausilio di specifiche attrezzature. Nella produzione dei vini passiti non è consentita alcuna pratica di arricchimento del titolo alcolometrico naturale delle uve prima o dopo l’appassimento. La definizione di vino passito si applica ai vini da uve stramature nonché ai vini ad indicazione geografica tipica e ai vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD), per i quali è prevista tale tipologia nei singoli disciplinari di produzione. I vini passiti possono essere ottenuti da uve di tutte le varietà autorizzate alla produzione di vino, fatte salve eventuali limitazioni presenti nei disciplinari dei vini ad indicazione geografica tipica ed a denominazione di origine. La menzione « vino passito liquoroso » o « passito liquoroso » è riservata ai vini liquorosi ad indicazione geografica tipica e a denominazione di origine i cui disciplinari prevedono tale tipologia. La menzione « vino passito » o « passito », ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1 lettera b) del regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione, del 28 aprile 2002, e successive modificazioni, sostituisce la denominazione « vino da uve stramature » e può essere accompagnata in etichetta dalla menzione « vendemmia tardiva ». La menzione « passito » o « vino passito » può inoltre essere sostituita in etichetta dalle menzioni tradizionali « Vin Santo », « vino Santo », « vinsanto » esclusivamente nel caso di VQPRD, i cui disciplinari prevedono tali menzioni; b) per « mosto cotto » si intende il prodotto parzialmente caramellizzato ottenuto mediante eliminazione di acqua dal mosto o dal mosto muto a riscaldamento diretto o indiretto ed a normale pressione atmosferica; c) per « filtrato dolce » si intende il mosto parzialmente fermentato, la cui ulteriore fermentazione alcolica è stata ostacolata mediante filtrazione o centrifugazione, con l’ausilio eventuale di altri trattamenti e pratiche consentiti; d) per « mosto muto » si intende il mosto di uve la cui fermentazione alcolica è impedita mediante pratiche enologiche consentite dalle disposizioni vigenti; e) per « enocianina » si intende il complesso delle materie coloranti estratte Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 163 dalle bucce delle uve nere di Vitis vinifera con soluzione idrosolforosa e successiva concentrazione sotto vuoto, oppure resa solida con trattamenti fisici. 2. Sono altresı̀ stabilite le seguenti definizioni: a) per « pulcianella » si intende il fiasco in vetro costituito da un corpo approssimativamente sferico, raccordato a un collo di profilo allungato. L’altezza totale deve essere superiore a due volte il diametro del corpo rivestito in tutto o in parte con treccia di sala o di paglia o di altro materiale vegetale naturale da intreccio. Il recipiente denominato « pulcianella » è riservato ai vini bianchi o rosati diversi da quelli frizzanti, spumanti, liquorosi e aromatizzati; b) per « bottiglia marsala » si intende un recipiente di vetro costituito da un corpo approssimativamente cilindrico raccordato a un collo con rigonfiamento centrale, denominato « collo oliva ». Il fondo della bottiglia può presentare una rientranza più o meno accentuata. L’altezza totale è di circa quattro volte il diametro e l’altezza della parte cilindrica è pari a circa tre quinti dell’altezza totale. La bottiglia Marsala è riservata ai vini Marsala e ai vini liquorosi; c) per « fiasco toscano » si intende un recipiente in vetro costituito da un corpo avente approssimativamente la forma di un elissoide di rotazione, raccordato secondo il suo asse maggiore a un collo allungato, nel quale l’altezza totale non è inferiore alla metà e non è superiore a tre volte il diametro del corpo, rivestito in tutto o in parte con sala o paglia o altro materiale vegetale naturale da intreccio. Il fondo può essere anche piano o leggermente concavo. Il fiasco toscano è riservato ai vini ad indicazione geografica tipica (IGT), a denominazione di origine controllata (DOC) e a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), per i quali il disciplinare di produzione non fa obbligo di impiegare recipienti diversi. — Commissione XIII ART. 1-bis. (Vitigno autoctono italiano). 1. È definito « vitigno autoctono italiano » il vitigno la cui presenza è rilevata in aree geografiche delimitate del territorio nazionale. 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano accertano la coltivazione di vitigni autoctoni italiani sul territorio di competenza. A tale fine esse verificano la permanenza della coltivazione per un periodo di almeno cinquanta anni, la diffusione sul territorio, il nome, la descrizione ampelografica e le caratteristiche agronomiche dei vitigni. 3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono la documentazione di cui al comma 2 al Comitato nazionale per la classificazione delle varietà di viti, costituito con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 28 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 25 gennaio 2002. 4. Il Comitato di cui al comma 3, esaminata la documentazione e accertata la sua rispondenza alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2, provvede alla iscrizione del vitigno di cui al comma 1 nel Registro nazionale delle varietà di viti, di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, con l’indicazione « vitigno autoctono italiano ». 5. Il vitigno di cui al comma 1 è iscritto con l’indicazione del nome storico tradizionale, di eventuali sinonimi, delle principali caratteristiche di colore dell’acino e della zona di coltivazione di riferimento. 6. L’uso del vitigno di cui al comma 1 e dei suoi sinonimi può essere soggetto a limitazione nella designazione e nella presentazione di specifici vini a DOCG, a DOC e a IGT nell’ambito dei relativi disciplinari di produzione di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 164. 6-bis. Alle attività del presente articolo si provvede nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e con le dotazioni Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 164 umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ART. 2. (Produzione di mosto cotto). 1. Ad integrazione di quanto previsto dall’allegato IV del citato regolamento (CE) n. 1493/1999, e successive modificazioni, negli stabilimenti enologici è permessa la concentrazione a riscaldamento diretto o indiretto del mosto o del mosto muto per la preparazione del mosto cotto, limitatamente agli stabilimenti che producono mosto cotto per l’aceto balsamico di Modena e per l’aceto balsamico tradizionale di Modena e di Reggio Emilia. 1-bis. È altresı̀ ammessa, previa comunicazione al competente ufficio periferico dell’Ispettorato centrale repressione frodi, la produzione di mosto cotto, denominato anche saba, sapa o similari. L’ufficio periferico dell’Ispettorato centrale repressione frodi, nell’autorizzare la produzione, determina le condizioni e le modalità operative che l’operatore deve rispettare. ART. 3. (Vini spumanti). 1. La detenzione di anidride carbonica in bombole, in altri recipienti e allo stato solido, sia negli stabilimenti di produzione sia nei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati, nei quali si producono vini spumanti e vini frizzanti, è subordinata ad apposita comunicazione da inviare contestualmente all’introduzione del prodotto al competente ufficio periferico dell’Ispettorato centrale repressione frodi, il quale può fissare le prescrizioni volte a prevenire ogni abuso. 2. È vietato produrre, nonché detenere nello stesso stabilimento di produzione di vini spumanti, i vini spumanti naturali e i vini spumanti gassificati, anche se già confezionati. — Commissione XIII ART. 4. (Comunicazione preventiva di lavorazioni). 1. La preparazione di mosti di uve fresche mutizzati con alcole, di vini liquorosi, di vini aromatizzati, di bevande aromatizzate a base di vino, di cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli e di spumanti può essere fatta anche in stabilimenti dai quali si estraggono mosti o vini nella cui preparazione non è consentito l’impiego di saccarosio, dell’acquavite di vino, dell’alcole e di tutti i prodotti consentiti dal regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, e successive modificazioni, soltanto a condizione che le lavorazioni siano preventivamente comunicate, entro il quinto giorno antecedente alla lavorazione, al competente ufficio periferico dell’Ispettorato centrale repressioni frodi. Il saccarosio, l’acquavite di vino, l’alcole e gli altri prodotti consentiti dal citato regolamento (CEE) n. 1601/91, e successive modificazioni, devono essere conservati in magazzini controllati dal predetto ufficio periferico, salvo che tali prodotti siano sottoposti alla vigilanza dell’autorità finanziaria; anche in tale caso, tuttavia, l’ufficio periferico può controllare i prodotti immagazzinati. 2. Negli stabilimenti in cui si producono essenzialmente vini spumanti sono consentite le elaborazioni dei prodotti indicati dal comma 1, diversi dal vino spumante, nonché le elaborazioni di vini frizzanti purché tali elaborazioni vengano preventivamente comunicate seguendo la procedura ivi indicata. In tale caso non sono soggette a comunicazione preventiva le elaborazioni di vino spumante. ART. 5. (Sostanze vietate). 1. Salvo quanto previsto dall’articolo 4, negli stabilimenti enologici e nelle cantine nonché nei locali annessi o intercomuni- Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 165 canti anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati, è vietato detenere: a) acquavite, alcole e altre bevande spiritose; b) zuccheri in quantitativi superiori a 10 chilogrammi e loro soluzioni; c) sciroppi, bevande e succhi diversi dal mosto e dal vino, aceti, nonché sostanze zuccherine o fermentate diverse da quelle provenienti dall’uva fresca; d) uve passite o secche o sostanze da esse derivanti, ad eccezione delle uve in corso di appassimento per la produzione di vini passiti o tradizionali indicati nel provvedimento di cui all’articolo 8; e) qualunque sostanza atta a sofisticare i mosti, i vini e i vini speciali, quali aromi, additivi, coloranti, salvo i casi consentiti; f) vinelli o altri sottoprodotti della vinificazione in violazione a quanto stabilito dalla presente legge; g) salvo le deroghe previste dall’articolo 7, mosti, mosti parzialmente fermentati, vini nuovi ancora in fermentazione e vini aventi un titolo alcolometrico volumico totale inferiore all’8 per cento in volume, a meno che non siano denaturati ai sensi dell’articolo 7, comma 1; h) invertasi. 2. È in ogni caso consentito detenere bevande spiritose, sciroppi, succhi, aceti e altre bevande e alimenti diversi dal mosto o dal vino contenuti in confezioni sigillate destinate alla vendita e aventi una capacità non superiore a 5 litri. 3. Quando nell’area della cantina o dello stabilimento enologico sono presenti abitazioni civili destinate a residenza del titolare o di suoi collaboratori o impiegati, in deroga al comma 1 è consentito detenere: le sostanze di cui alla lettera a) del comma 1 nel limite massimo di 3 litri anidri; le sostanze di cui alla lettera b) nel limite massimo di 10 chilogrammi; le sostanze di cui alla lettera c) del comma 1 — Commissione XIII nel limite massimo di 3 litri; le sostanze di cui alla lettera d) del comma 1 nel limite massimo di 3 chilogrammi. ART. 6. (Comunicazione per la detenzione e il confezionamento). 1. In deroga all’articolo 5, la detenzione e il confezionamento negli stabilimenti vinicoli e nelle cantine di prodotti non consentiti, qualora essi non si prestino alla sofisticazione o all’inquinamento dei prodotti vinicoli, sono subordinati ad apposita comunicazione inviata all’ufficio periferico dell’Ispettorato centrale repressione frodi competente per il luogo di detenzione, il quale può indicare le prescrizioni volte a prevenire ogni abuso. ART. 7. (Succhi d’uva da mosti con tasso alcolometrico inferiore all’8 per cento). 1. I mosti aventi un titolo alcolometrico inferiore all’8 per cento in volume, destinati alla preparazione di succhi d’uve e di succhi d’uve concentrati, possono essere detenuti nelle cantine senza la prescritta denaturazione, a condizione che siano rispettate le modalità definite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e previa denuncia al competente ufficio periferico dell’Ispettorato centrale repressione frodi. In ogni caso, l’eventuale loro vinificazione, in funzione del loro invio alla distillazione, deve essere effettuata separatamente e tali mosti devono essere addizionati della sostanza rivelatrice, stabilita con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro della salute. 2. Con il decreto di cui al comma 1, secondo periodo, sono altresı̀ stabilite le modalità da osservare per l’impiego della sostanza rivelatrice. Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 166 ART. 8. (Determinazione del periodo per le fermentazioni). 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono annualmente, con proprio provvedimento, il periodo entro il quale le fermentazioni e le rifermentazioni sono consentite. Tale periodo non può comunque superare la data del 31 dicembre. 2. Con provvedimento analogo a quello previsto dal comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’allegato V, sezione C, punto 1, e sezione E, punto 6, del citato regolamento (CE) n. 1493/1999, autorizzano annualmente l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti destinati a diventare vini da tavola con o senza indicazione geografica, dei VQPRD e delle partite per l’elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate (VSQPRD), nonché l’acidificazione delle uve fresche, del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino prodotti nella zona viticola C1b) alle condizioni contemplate per quanto riguarda le zone viticole C2 e C3b) di cui all’allegato III del medesimo regolamento (CE) n. 1493/1999, e successive modificazioni. 3. Le fermentazioni spontanee, che avvengono al di fuori del periodo stabilito ai sensi del comma 1, devono essere immediatamente comunicate, a mezzo telegramma, telefax o sistemi equipollenti riconosciuti, al competente ufficio periferico dell’Ispettorato centrale repressione frodi. 4. È vietata qualsiasi fermentazione o rifermentazione al di fuori del periodo stabilito ai sensi del comma 1, fatta eccezione per quelle effettuate in bottiglia o in autoclave per la preparazione dei vini spumanti, dei vini frizzanti e dei mosti parzialmente fermentati frizzanti, nonché per quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati. Analoga ec- — Commissione XIII cezione si applica per le fermentazioni e le rifermentazioni destinate alla produzione dei vini espressamente indicati nel provvedimento delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui al comma 1. CAPO II DISCIPLINA DEL COMMERCIO DEI MOSTI, DEI VINI E DEI SOTTOPRODOTTI DELLA VINIFICAZIONE ART. 9. (Divieto di detenzione a scopo di commercio). 1. È vietata la detenzione a scopo di commercio dei mosti e dei vini non rispondenti alle definizioni stabilite o che hanno subı̀to trattamenti e aggiunte non consentiti o che provengono da varietà di vite non iscritte al Registro nazionale delle varietà di vite ad uva da vino, secondo le regole ivi previste. 2. Lo stesso divieto di cui al comma 1 si applica ai mosti e ai vini che: a) all’analisi organolettica o chimica o microscopica risultano alterati per malattia o avariati in misura tale da essere considerati inutilizzabili per il consumo, salvo che siano denaturati secondo le modalità previste dall’articolo 13, comma 5; b) contengono una delle seguenti sostanze: 1) bromo organico; 2) cloro organico, salvo le eventuali piccole quantità che possono provenire da residui di pesticidi impiegati nel vigneto come stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro della salute; 3) fluoro, oltre i limiti stabiliti con il decreto di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 10; Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 167 4) alcole metilico in quantità superiore a 0,30 millilitri per i vini rossi e a 0,20 millilitri per i vini bianchi, per ogni 100 millilitri di alcole totale. In annate con andamento stagionale sfavorevole, il Ministro delle politiche agricole e forestali può consentire, con proprio decreto, per determinate zone di produzione e per prodotti provenienti da uve di particolari vitigni, la detenzione presso i vinificatori di mosti e di vini rossi aventi un contenuto in alcole metilico superiore a 0,30 millilitri, per ogni 100 millilitri di alcole totale, purché siano rispettate le cautele stabilite con lo stesso decreto; c) all’analisi chimica risultano contenere residui di ferro-cianuro di potassio e suoi derivati a trattamento ultimato, o che hanno subı̀to tale trattamento in violazione alla normativa vigente. 3. Il vino, la cui acidità volatile espressa in grammi di acido acetico per litro supera i limiti previsti dalla sezione B dell’allegato V del citato regolamento (CE) n. 1493/1999, non può essere detenuto se non previa denaturazione con la sostanza rivelatrice prescritta con il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui all’articolo 7, comma 1, secondo periodo, della presente legge. La denaturazione deve essere comunicata entro il giorno stesso della sua effettuazione con lettera raccomandata, telefax o sistemi equipollenti riconosciuti al competente ufficio periferico dell’Ispettorato centrale repressione frodi, nella quale devono essere indicati almeno la quantità e il luogo di detenzione. Il prodotto denaturato deve essere assunto in carico sui registri obbligatori in un apposito conto separato e può essere ceduto e spedito soltanto agli acetifici o alle distillerie. Tale disposizione si applica anche ai vini nei quali è in corso la fermentazione acetica. 4. Si intendono detenuti a scopo di commercio i mosti ed i vini che si trovano nelle cantine o negli stabilimenti o nei locali dei produttori e dei commercianti. Commissione XIII — ART. 10. (Divieto di vendita e di somministrazione). 1. È vietato vendere, porre in vendita o mettere altrimenti in commercio, nonché comunque somministrare mosti e vini: a) i cui componenti e gli eventuali loro rapporti non sono compresi nei limiti stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione ai risultati della sperimentazione; b) (soppresso) c) che all’analisi organolettica o chimica o microscopica risultano alterati per malattia o comunque avariati e difettosi per odori e per sapori anormali; d) che, sottoposti alla prova preliminare di fermentazione secondo i metodi ufficiali di analisi, non risultano fermentescibili. È fatta eccezione per i mosti d’uva mutizzati con alcole, vini liquorosi e vini aromatizzati; e) contenenti oltre 1 grammo per litro di cloruri espressi come cloruro di sodio, fatta eccezione per il vino Marsala, i vini liquorosi e i mosti d’uva mutizzati con alcole, per i quali tale limite è elevato a 2 grammi per litro; f) contenenti oltre 2 grammi per litro di solfati espressi come solfato neutro di potassio, fatta eccezione per il vino Marsala, i vini liquorosi e i mosti d’uva mutizzati con alcole, per i quali tale limite è elevato a 5 grammi per litro; g) contenenti alcole metilico in quantità superiore a 0,25 millilitri per i vini rossi e a 0,20 millilitri per i vini bianchi, per ogni 100 millilitri di alcole totale; h) contenenti acido citrico in quantità superiore ad 1 grammo per litro; Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 168 i) contenenti bromo e cloro organici salvo, per quest’ultimo, quanto stabilito all’articolo 9, comma 2, lettera b), numero 2); l) che all’analisi chimica rivelano presenze di ferro-cianuro di potassio o di suoi derivati; m) contenenti qualsiasi altra sostanza oltre i limiti di volta in volta riconosciuti non pregiudizievoli per la salute pubblica con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro della salute. 2. I prodotti che presentano caratteristiche in violazione al comma 1 nonché all’articolo 9, commi 1 e 2, devono essere immediatamente denaturati con la sostanza rivelatrice prevista dall’articolo 13, comma 5, ed avviati alla distillazione in esenzione da ogni forma di aiuto. ART. 11. (Recipienti, bottiglie e sistemi di chiusura). 1. I mosti ed i vini in bottiglia o in altri recipienti di contenuto non superiore a 60 litri, muniti di chiusura e di etichetta, si intendono posti in vendita per il consumo, anche se detenuti nelle cantine e negli stabilimenti enologici dei produttori e dei commercianti all’ingrosso. 2. Non è considerato posto in vendita per il consumo il vino in bottiglia in corso di invecchiamento presso i produttori ed i commercianti all’ingrosso, nonché il vino contenuto in bottiglie o in recipienti fino a 60 litri, in corso di lavorazione, elaborazione o confezionamento, oppure destinato al consumo familiare o aziendale del produttore purché la partita dei recipienti sia ben distinta dalle altre e su di essa sia presente un cartello che ne specifichi la destinazione o il tipo di lavorazione in corso e, in tale caso, il lotto di appartenenza. 3. Ai fini della presente legge non costituisce chiusura la chiusura provviso- — Commissione XIII ria di fermentazione dei vini spumanti e dei vini frizzanti preparati con il sistema della fermentazione in bottiglia. 3-bis. Il sistema di chiusura riconosciuto dei recipienti di capacità inferiore ai 60 litri deve recare, in modo indelebile e ben visibile dall’esterno, il nome, la ragione sociale o il marchio dell’imbottigliatore, come definito nell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 884/2001 della Commissione, del 24 aprile 2001, o, in alternativa, il numero di codice identificativo denominato « codice ICRF » attribuito dall’Ispettorato centrale repressione frodi allo stabilimento di imbottigliamento. ART. 12. (Altre bevande derivate dall’uva). 1. Salvo quanto previsto da altre disposizioni, vigenti in materia, nessuna bevanda diversa dalle seguenti può essere posta in vendita utilizzando nella propria etichettatura, designazione, presentazione e pubblicità denominazioni o raffigurazioni che comunque richiamano la vite, l’uva, il mosto o il vino: a) le bevande indicate nel citato regolamento (CE) n. 1493/1999 e successive modificazioni; b) le bevande a base di prodotti indicati nel citato regolamento (CE) n. 1493/1999, e successive modificazioni, e previste dai regolamenti (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, e n. 1601/91 e successive modificazioni; c) lo sciroppo o il succo d’uva; d) le bevande spiritose di uva, vino o vinaccia; e) l’uva allo spirito o ad una bevanda spiritosa; f) le marmellate o le gelatine o le confetture di uva. Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 169 ART. 13. (Detenzione di vinacce, centri di raccolta temporanei fuori fabbrica, fecce di vino, preparazione del vinello). 1. La detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici è vietata a datare dal ventesimo giorno dalla fine del periodo vendemmiale determinato annualmente con il provvedimento delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui all’articolo 8. 2. Fatta eccezione per i casi di esenzione o di ritiro previo controllo previsti dal citato regolamento (CE) n. 1493/1999, e successive modificazioni, e per le vinacce destinate ad altri usi industriali, ivi compreso quelli per la estrazione dell’enocianina, le vinacce e le fecce di vino comunque ottenute dalla trasformazione delle uve e dei prodotti vinosi devono essere avviate direttamente alle distillerie autorizzate ai sensi dell’articolo 27 del medesimo regolamento (CE) n. 1493/1999, e successive modificazioni, e dei relativi regolamenti comunitari applicativi. 3. È consentita alle distillerie l’istituzione di centri di raccolta temporanei fuori fabbrica previa autorizzazione, valida per una campagna vitivinicola, rilasciata dal competente ufficio periferico dell’Ispettorato centrale repressione frodi, al quale deve essere presentata domanda in bollo con specificazione della sede e dell’ubicazione dei locali interessati, nonché del quantitativo presunto di sottoprodotti oggetto di richiesta. L’introduzione dei sottoprodotti nei locali di deposito è comunque subordinata alla tenuta di un registro di carico e scarico, soggetto alle modalità di cui al citato regolamento (CE) n. 884/2001, e successive modificazioni. 4. La detenzione di vinacce destinate ad altri usi industriali, diversi dalla distillazione, ivi compresa l’estrazione dell’enocianina, deve essere preventivamente comunicata dai responsabili degli stabilimenti industriali utilizzatori all’ufficio periferico dell’Ispettorato centrale repressione frodi competente per il luogo di — Commissione XIII detenzione delle vinacce. La comunicazione, in carta libera e valida per una campagna vitivinicola, deve pervenire all’ufficio periferico con qualsiasi mezzo almeno entro il quinto giorno antecedente alla prima introduzione di vinaccia e deve contenere il nome o la ragione sociale dell’impresa, la sede legale, la partita IVA, l’indirizzo dello stabilimento di detenzione delle vinacce e la quantità complessiva che si prevede di introdurre nel corso della campagna vitivinicola di riferimento. 5. In ogni caso le fecce di vino, prima di essere estratte dalle cantine, devono essere denaturate con la sostanza rilevatrice prescritta dal Ministro delle politiche agricole e forestali con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il quale sono altresı̀ stabilite le modalità da osservare per l’impiego della sostanza denaturante. 6. Le operazioni di ottenimento, denaturazione e trasferimento delle fecce di vino sono soggette alla sola comunicazione prevista dall’articolo 10 del citato regolamento (CE) n. 884/2001. 7. La preparazione del vinello è consentita: a) presso le distillerie e gli stabilimenti per lo sfruttamento dei sottoprodotti della vinificazione; b) presso le cantine dei viticoltori vinificatori di uve proprie aventi capacità ricettiva non superiore a 25 ettolitri di vino a condizione che ne siano prodotti non più di 5 ettolitri e che siano utilizzati esclusivamente per uso familiare o aziendale. 8. È fatto obbligo ai laboratori ufficiali di analisi autorizzati ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e ai laboratori di analisi degli organismi di vigilanza di effettuare sistematicamente la prova preliminare di fermentazione e la ricerca dei denaturanti previsti dalla presente legge per ogni prodotto vinoso ufficialmente analizzato, di riportarne il risultato sul certificato di analisi chimica e di segnalarne l’eventuale esito irregolare al competente ufficio periferico dell’Ispetto- Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 170 rato centrale repressione frodi. Sono esentati da tali obblighi i certificati di analisi rilasciati per uso interno alle aziende committenti. ART. 14. — Commissione XIII mento, tali da rendere difficoltosa la verifica ispettiva da parte degli organismi di vigilanza. 4. Ai fini della presente legge si intendono per stabilimenti vinicoli, cantine o stabilimenti enologici, i locali e le relative pertinenze destinati alla detenzione di mosti o di vini o di vinelli in recipienti fissi o mobili. (Planimetria dei locali). 1. I titolari di stabilimenti vinicoli, esentati dall’obbligo di presentare la planimetria dei locali al ufficio tecnico di finanza (UTF) competente, hanno l’obbligo di trasmettere all’ufficio periferico dell’Ispettorato centrale repressione frodi competente la planimetria dei locali dello stabilimento nella quale deve essere specificata la collocazione di tutti i recipienti fissi di capacità superiore a 10 ettolitri. La planimetria è corredata dalla legenda riportante il numero che contraddistingue ogni recipiente e la relativa capacità totale. La planimetria deve riguardare tutti i locali dello stabilimento e relative pertinenze e deve essere inviata a mezzo di lettera raccomandata ovvero tramite consegna diretta in duplice copia, una delle quali viene restituita all’interessato munita del timbro di accettazione dell’ufficio periferico dell’Ispettorato centrale repressioni frodi ricevente. 2. Gli UTF pongono a disposizione degli uffici periferici dell’Ispettorato centrale repressione frodi, che ne facciano richiesta, le planimetrie loro presentate dai soggetti obbligati. 3. Qualsiasi successiva variazione riguardante i recipienti di cui al comma 1 o l’inizio di lavori di installazione o di eliminazione di vasi vinari deve essere immediatamente comunicata al competente ufficio periferico dall’Ispettorato centrale repressione frodi tramite lettera raccomandata, consegna diretta, telefax o sistemi equipollenti riconosciuti. Lo spostamento dei recipienti nell’ambito dello stesso stabilimento è sempre consentito. Deve essere presentata una nuova planimetria qualora siano intervenute sostanziali variazioni nell’assetto dello stabili- CAPO III DISCIPLINA DELLA PRODUZIONE DEGLI ACETI ART. 15. (Denominazione degli aceti). 1. La denominazione di « aceto di (...) », seguita dall’indicazione della materia prima da cui deriva, è riservata al prodotto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione acetica di liquidi alcolici o zuccherini di origine agricola, che presenta al momento dell’immissione al consumo umano diretto o indiretto un’acidità totale, espressa in acido acetico, compresa tra 5 e 12 grammi per 100 millilitri, una quantità di alcool etilico non superiore a 0,5 per cento in volume, che ha le caratteristiche o che contiene qualsiasi altra sostanza o elementi in quantità non superiore ai limiti di volta in volta riconosciuti normali e non pregiudizievoli per la salute, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. In deroga al comma 1 del presente articolo l’aceto di vino è il prodotto definito dall’allegato I, punto 19, del citato regolamento (CE) n. 1493/1999, contenente una quantità di alcool etilico non superiore a 1,5 per cento volumi. 3. I liquidi alcolici o zuccherini di cui al comma 1 devono provenire da materie prime idonee al consumo umano diretto. Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 171 4. I vini destinati all’acetificazione devono avere un contenuto in acido acetico non superiore a 8 grammi per litro. 4-bis. La denominazione « Aceto balsamico di Modena » è riservata all’aceto prodotto con tecniche specifiche e tradizionali, le cui caratteristiche di composizione e modalità di preparazione sono fissate nel decreto del Ministro per l’agricoltura e per le foreste del 3 dicembre 1965, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 9 dicembre 1965, e nel decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 18 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del 7 dicembre 2004. ART. 16. (Acetifici e depositi di aceto). 01. Gli acetifici e i depositi di aceto allo stato sfuso sono soggetti a comunicazione relativa ai recipienti secondo le modalità previste dall’articolo 14. 1. Negli acetifici e nei depositi di aceto sono consentiti la detenzione, la produzione e l’imbottigliamento: a) di aceti provenienti da qualsiasi materia prima di origine agricola idonea al consumo alimentare; b) di prodotti alimentari idonei al consumo umano diretto nei quali l’aceto è presente come ingrediente; c) di prodotti alimentari conservati in aceto. ART. 17. (Divieti). 1. È vietato produrre, detenere, trasportare, e porre in commercio aceti: a) che, all’esame organolettico, chimico o microscopico, risultano alterati per malattia o comunque avariati o difettosi per odori o per sapori anormali in misura tale da essere inidonei al consumo umano diretto o indiretto; — Commissione XIII b) che contengono aggiunte etilico, di acido acetico sintetico, acetici comunque derivanti da menti di distillazione di sostanze o di acidi minerali; di alcool o liquidi procedicoloranti c) ottenuti a partire da diverse materie prime miscelate tra loro o dal taglio di aceti provenienti da materie prime diverse. 2. Il divieto di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, non si applica agli aceti provenienti da alcool etilico denaturato ai sensi dell’articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 9 luglio 1996, n. 524, limitatamente alla presenza di acido acetico glaciale aggiunto e unicamente fino al valore per lo stesso previsto per la predetta denaturazione. 3. Negli stabilimenti di produzione di aceti e nei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati, è vietato detenere: a) acido acetico nonché ogni altra sostanza atta a sofisticare gli aceti; b) prodotti vinosi alterati per agrodolce o per girato o per fermentazione putrida. 4. Il divieto di cui al comma 3, lettera a), si estende ai locali in cui si preparano o detengono prodotti alimentari e conserve alimentari all’aceto. 5. È vietata in ogni caso la distillazione dell’aceto. 6. È vietato trasportare, detenere per la vendita, mettere in commercio o comunque utilizzare per uso alimentare diretto o indiretto alcole etilico sintetico nonché prodotti contenenti acido acetico non derivante da fermentazione acetica. 7. In deroga al divieto previsto dal comma 4, sono consentiti la detenzione dell’acido acetico nei panifici e negli stabilimenti dolciari, nonché l’uso dello stesso nella preparazione degli impasti per la panificazione e per la pasticceria, a condizione che in tali panifici o stabilimenti o nei locali con essi comunque comunicanti Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 172 anche attraverso cortili non si detengano aceto o prodotti contenenti aceto e non si effettuino altre lavorazioni in cui l’acido acetico possa in tutto o in parte sostituirsi all’aceto. ART. 18. (Registro). 1. Negli stabilimenti di produzione o di imbottigliamento dell’aceto deve essere tenuto un registro aggiornato di carico e scarico con fogli progressivamente numerati e preventivamente vidimato dal competente ufficio periferico dell’Ispettorato centrale repressione frodi. Sul registro, tenuto eventualmente anche tramite supporto informatico secondo le modalità concordate con l’ufficio periferico dell’Ispettorato centrale repressione frodi, devono essere annotati, di volta in volta: a) la data dell’operazione; b) il quantitativo entrato o uscito delle materie prime con la specificazione della singola natura delle materie prime; c) il prodotto ottenuto adottando l’esatta denominazione rispettivamente prevista dagli articoli 15 e 22; d) il riferimento al documento che giustifica l’entrata o l’uscita; e) la trasformazione e lo scarico del prodotto. 2. Sul registro sono tenuti conti distinti per ciascuna materia prima introdotta e per ciascun aceto prodotto da diverse materie prime, ivi compresi gli aceti che utilizzano denominazioni di origine riservate ai vini o denominazioni di origine protette di cui all’articolo 20. 3. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, con decreto emanato di concerto con il Ministero delle attività produttive e con il Ministero della salute, può fissare: — Commissione XIII a) le eventuali ulteriori caratteristiche dei liquidi alcolici o zuccherini di origine agricola che possono essere impiegati per la preparazione di aceti; b) le eventuali diverse caratteristiche degli aceti oltre a quelle previste dall’articolo 15 in relazione a nuove acquisizioni tecnico-scientifiche e igienico-sanitarie; c) qualora si renda necessario, le precauzioni e le limitazioni idonee a evitare possibili forme di frode, restando in ogni caso proibita ogni pratica di colorazione. ART. 19. (Immissione in commercio). 1. È vietato porre in commercio per il consumo umano diretto o indiretto aceti non rispondenti a una delle definizioni di cui agli articoli 15 e 22. 2. Gli aceti destinati al consumo diretto devono essere posti in commercio in confezioni originali non manomissibili con chiusura ermetica, congegnata in modo tale che a seguito dell’apertura essa non risulti più integra, sulla quale deve sempre figurare una indicazione atta a individuare chiaramente la ditta che ha operato il riempimento del recipiente. I recipienti devono avere le capacità stabilite dalle disposizioni di cui al decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 1976, n. 614, e successive modificazioni. ART. 20. (Utilizzo delle denominazioni di origine riservate ai vini). 1. L’utilizzo delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche riservate ai vini nella designazione di un aceto di vino può essere consentito a condizione che l’elaborazione di quest’ultimo avvenga esclusivamente a partire da un vino a denominazione di origine per il quale è stata rilasciata la certificazione di idoneità Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 173 prevista dall’articolo 13 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, o, nel caso di vino a IGT, altra documentazione idonea. 2. Nella designazione degli aceti, l’utilizzo di altre denominazioni riservate a prodotti riconosciuti con denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta può essere consentito a condizione che la materia prima utilizzata per tale elaborazione sia stata certificata dall’apposita autorità competente riconosciuta ai sensi della normativa vigente. — Commissione XIII tizzato » e con l’indicazione della materia prima da cui deriva. Tale denominazione deve figurare sui recipienti e su tutta la documentazione prevista in materia. 3. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro della salute, con proprio decreto può stabilire eventuali caratteristiche specifiche di composizione e modalità di preparazione degli aceti di cui al comma 1. ART. 23. ART. 21. (Pratiche e trattamenti enologici). 1. Nella produzione e nella conservazione degli aceti, le materie prime e gli aceti possono essere sottoposti alle pratiche e ai trattamenti enologici menzionati nel citato regolamento (CE) n. 1493/1999, e successive modificazioni, nonché a quelli impiegati per la fermentazione acetica secondo buona tecnica igienico-industriale. 2. Nella preparazione degli aceti è inoltre consentita: a) l’aggiunta di acqua purché sia effettuata soltanto negli acetifici; b) la decolorazione con il carbone per uso enologico; b-bis) l’aggiunta di caramello negli aceti diversi da quello di vino. ART. 22. (Sostanze aromatizzanti). 1. All’aceto possono essere aggiunte sostanze aromatizzanti, mediante macerazione diretta o mediante impiego di infusi, questi ultimi nella misura massima del 5 per cento in volume, o altri aromi naturali come definiti nel decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107. È consentito aromatizzare l’aceto di mele con il miele. 2. L’aceto preparato ai sensi del comma 1 deve essere posto in commercio con la denominazione di « aceto di (...) aroma- (Trasporto di sidri, mosti e aceti). 1. I sidri e altri fermentati alcolici diversi dal vino che hanno subı̀to fermentazione acetica o che sono in corso di fermentazione acetica possono essere venduti e trasportati solamente agli acetifici o alle distillerie. 2. I mosti ed i vini introdotti in uno stabilimento nel quale si procede alle operazioni di produzione, imbottigliamento o deposito di aceti allo stato sfuso possono essere estratti dallo stabilimento unicamente per essere avviati ad altro acetifico, alla distillazione o alla distruzione. 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 i prodotti destinati alla distilleria o alla distruzione possono essere estratti dagli stabilimenti solo previa denaturazione ai sensi dell’articolo 13, comma 5. CAPO IV DISCIPLINA DEI PRODOTTI PER USO ENOLOGICO ART. 24. (Sostanze ammesse). 1. È consentito detenere negli stabilimenti enologici, vendere per uso enologico e impiegare in enologia soltanto le sostanze espressamente ammesse dalle vigenti norme nazionali e comunitarie, che rispondono ai requisiti e alle caratteristi- Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 174 che anche di purezza determinati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro della salute, sono stabilite le norme relative alla produzione, al confezionamento, alla conservazione e alla etichettatura delle sostanze destinate ad uso enologico, nonché dei prodotti ottenuti dalla loro miscelazione o diluizione in idoneo supporto. Con lo stesso decreto sono altresı̀ indicate le modalità e le condizioni necessarie per ottenere l’autorizzazione alla produzione e alla commercializzazione dei citati preparati. 3. L’autorizzazione di cui al comma 2 è rilasciata dal Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro della salute. ART. 25. (Soppresso) ART. 26. (Prodotti per l’igiene della cantina). 1. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro della salute, stabilisce con proprio decreto, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, quali sostanze e specialità possono essere usate per la pulizia e per il risanamento dei recipienti di prodotti vinosi, nonché degli attrezzi, delle pareti, dei pavimenti e degli accessori di cantina. 2. I prodotti, preparati con le sostanze o specialità stabilite dal decreto di cui al comma 1, devono riportare in etichetta la denominazione dei componenti attivi e la dizione « da usare esclusivamente per l’igiene della cantina » in caratteri ben chiari, indelebili, in lingua italiana, di — Commissione XIII formato non inferiore a un centimetro e del colore adottato per l’iscrizione più evidente. 3. È vietato produrre, vendere e detenere negli stabilimenti enologici, nelle cantine e nei locali comunicanti anche attraverso cortile, a qualunque uso destinati, negli spacci di vendita all’ingrosso e al dettaglio di mosti e di vini, sostanze e specialità per l’igiene della cantina diverse da quelle consentite ai sensi del decreto di cui al comma 1. ART. 27. (Prodotti chimici nei laboratori annessi). 1. È vietato vendere per uso enologico e detenere nelle cantine, negli stabilimenti di produzione, nei magazzini e nei depositi enologici nonché nei locali comunque comunicanti con essi anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati, prodotti di uso enologico non consentiti ai sensi della presente legge. Nei reagentari dei laboratori annessi è tuttavia permessa la presenza di prodotti chimici non consentiti, fatta eccezione per i dolcificanti sintetici, gli antifermentativi e gli antibiotici, purché in quantitativi strettamente necessari al normale lavoro analitico e purché sul contenitore sia indicata la denominazione chimica del prodotto in modo ben visibile e indelebile, in lingua italiana. CAPO V DISPOSIZIONI COMUNI ART. 28. (Registri per i produttori, gli importatori ed i grossisti di saccarosio, glucosio e isoglucosio). 1. I produttori, gli importatori ed i grossisti di saccarosio, escluso lo zucchero a velo, di glucosio e di isoglucosio anche in soluzione devono tenere aggiornato un registro di carico e scarico assoggettato Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 175 all’imposta di bollo, con fogli progressivamente numerati e vidimati prima dell’uso dal comune competente per territorio per il luogo di detenzione, e annotarvi tutte le introduzioni e le estrazioni all’atto in cui si verificano. 2. I grossisti che effettuano vendita al minuto devono annotare sul registro di carico e scarico ogni operazione precisando il nominativo e il recapito dell’acquirente. 3. A tutti gli utilizzatori dei prodotti annotati nei registri di cui ai commi 1 e 2, ad eccezione di quelli che somministrano al pubblico o che producono alimenti in laboratori annessi a esercizi di vendita o di somministrazione, compresi quelli artigiani, e di quelli in possesso di un registro di carico e scarico delle materie prime, vidimato dal competente ufficio periferico dell’Ispettorato centrale repressione frodi, o dell’apposito registro vidimato dall’Agenzia delle dogane competente per territorio, è fatto obbligo di tenere un registro di carico e scarico con le stesse modalità previste dal comma 1 e di annotarvi giornalmente per prodotti omogenei i quantitativi delle sostanze zuccherine impiegate. 4. I registri di cui al presente articolo possono essere tenuti anche tramite supporto informatico secondo le modalità concordate con l’ufficio periferico dell’Ispettorato centrale repressione frodi e devono essere conservati per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data dell’ultima registrazione. 5. Per coloro che tengono la propria contabilità avvalendosi di sistemi informatizzati, ai sensi del comma 4, le iscrizioni nei registri di carico e scarico possono essere completate settimanalmente. ART. 29. (Accesso dei funzionari e degli agenti delegati per la vigilanza). 1. I funzionari e gli agenti delegati per la vigilanza, ai sensi del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni, della legge 30 aprile 1962, — Commissione XIII n. 283, nonché dell’articolo 10 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, possono accedere liberamente anche ai depositi esistenti nei punti franchi, nei magazzini doganali o vincolati alla finanza, per eseguire accertamenti e prelevamenti di campioni sui prodotti e sulle sostanze di cui alla presente legge. 2. Gli esercenti di cui alla presente legge hanno l’obbligo di esibire la documentazione ufficiale prescritta dalle norme comunitarie e nazionali, di dare assistenza agli agenti preposti alla vigilanza e di agevolarne l’effettuazione delle operazioni di cui al comma 1, fornendo, nei limiti delle normali necessità, anche la manodopera ed i mezzi esistenti in azienda. ART. 30. (Accessibilità dei dati). 1. I dati delle dichiarazioni annuali di raccolta delle uve e di vinificazione, di giacenza e di denuncia delle uve ai fini delle rivendicazioni della DOC, della DOCG e della IGT, non appena pervenuti ed elaborati con il sistema informatizzato dal Ministero delle politiche agricole e forestali o da un ente delegato, sono resi disponibili a chiunque ne dimostri interesse e pubblicati sul sito Internet del Ministero delle politiche agricole e forestali. ART. 31. (Convalida dei documenti di accompagnamento). 1. La convalida dei documenti di accompagnamento redatti per i trasporti di prodotti vinosi in recipienti di capacità superiore a 60 litri, prevista dall’articolo 3, paragrafo 4, terzo comma, secondo trattino, del citato regolamento (CE) n. 884/2001, può essere espletata, in alternativa, mediante: a) l’apposizione di un timbro di convalida da parte di un incaricato del sindaco del comune competente per il luogo di inizio del trasporto; Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 176 b) l’apposizione da parte del mittente di una stampigliatura effettuata da una apparecchiatura automatica di microfilmatura; c) l’apposizione da parte del mittente di una specifica impronta di una timbratrice riconosciuta munita di un dispositivo non manomissibile recante la data e la numerazione progressiva delle impronte eseguite. La foggia dell’impronta è determinata dall’utilizzatore ed è depositata presso il competente ufficio periferico dell’Ispettorato centrale repressione frodi. 2. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, fissa le disposizioni riguardanti l’applicazione della convalida nonché le caratteristiche della timbratrice riconosciuta. ART. 32. (Abrogazioni). 1. Sono abrogati il regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1934, n. 332 e il decreto del Capo del Governo 13 dicembre 1933 e il decreto del Capo del Governo 14 dicembre 1933, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 23 dicembre 1933, in materia di marchio dell’Istituto nazionale per l’esportazione (INE) per l’esportazione dei vini. CAPO VI SANZIONI PER VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA PRODUZIONE E SULLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI MOSTI E DEI VINI — Commissione XIII piega in tutto o in parte prodotti con effetti potenzialmente nocivi alla salute, quali antibiotici, ovvero addiziona altre sostanze antifermentative, acido salicilico, acido malico, sostanze inorganiche o altre sostanze non consentite, salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 500 euro per ettolitro di prodotto sofisticato; in ogni caso, la sanzione non può essere inferiore a 5.000 euro. 2. Chiunque fuori dai casi consentiti, nelle operazioni di vinificazione o di manipolazione dei vini, impiega in tutto o in parte prodotti non consentiti, quali alcole, zuccheri o materie zuccherine o fermentate diverse da quelle provenienti dall’uva fresca anche leggermente appassita, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di 250 euro per ettolitro di prodotto sofisticato; in ogni caso, la sanzione non può essere inferiore a 2.500 euro. 3. Quando, tenuto conto delle proporzioni dell’azienda, della quantità di prodotto, del semplice uso di zucchero o di sostanze zuccherine destinate all’alimentazione umana senza l’uso concorrente di altre sostanze non consentite, e di ogni altra circostanza attenuante in relazione al comportamento del trasgressore, il fatto commesso entro il periodo consentito per le fermentazioni può essere ritenuto di lieve entità rientrando nei limiti di un aumento del titolo alcolometrico volumico totale del 2 per cento e riguarda aziende di trasformazione di uva in vino, si applica la sola sanzione amministrativa pecuniaria di 75 euro per ogni ettolitro o quintale di prodotto globalmente sofisticato. 4. Al tecnico responsabile delle operazioni o delle manipolazioni di cui ai commi 1 e 2 si applica la medesima sanzione amministrativa pecuniaria prevista a carico del legale rappresentante della ditta. ART. 33. ART. 34. (Sanzioni per l’utilizzo di prodotti nocivi o non consentiti). (Sanzioni per la detenzione di prodotti vitivinicoli non giustificati). 1. Chiunque, nelle operazioni di vinificazione o di manipolazione dei vini, im- 1. Fatti salvi i limiti e le tolleranze stabiliti dalle vigenti norme comunitarie e Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 177 nazionali e previa riconciliazione dei conti distinti delle varie tipologie di vini con le necessarie riclassificazioni di prodotto, chiunque detiene quantitativi di prodotti vitivinicoli non giustificati dalla documentazione ufficiale di cantina, salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 25 euro per quintale o frazione di quintale di prodotto del quantitativo eccedente. Tale sanzione è elevata rispettivamente a 50 euro se trattasi di vino da tavola a IGT o destinato all’ottenimento di tale vino, a 100 euro, se trattasi di vino a DOC o destinato all’ottenimento di tale vino, a 250 euro, se trattasi di vino a DOCG o destinato all’ottenimento di tale vino. In ogni caso, un quantitativo di prodotto, corrispondente per qualità e per quantità alle eccedenze riscontrate, deve essere denaturato ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 3, e avviato alla distillazione in esenzione da ogni forma di aiuto. 2. Quando il fatto è commesso entro il periodo consentito per la fermentazione stabilito ai sensi dell’articolo 8 e riguarda aziende di trasformazione di uva in mosto o in vino, tenuto conto delle proporzioni dell’azienda, della quantità di prodotto eccedentario e se esso è ottenuto da prodotti della stessa campagna vitivinicola, si applica la sola sanzione amministrativa pecuniaria, di cui al comma 1 del presente articolo, ridotta della metà. ART. 35. (Altre disposizioni sanzionatorie). 1. Chiunque pone in vendita in recipienti di cui all’articolo 1, commi 2 e 3, vini per i quali tali contenitori non sono consentiti, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 1.500 euro. 2. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 1, lettera a), 3, commi 1 e 2, 4 e 6 è soggetto alla sanzione amministrativa da 600 euro a 15.000 euro. 3. Chiunque viola le disposizioni di cui all’articolo 5 è soggetto alla sanzione amministrativa da 6.000 euro a 60.000 euro. — Commissione XIII 4. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 2, 7 e 8 è soggetto alla sanzione amministrativa da 300 euro a 3.000 euro. 5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all’articolo 9, commi 1 e 2, all’articolo 10, comma 1, lettere a), d), g), i), l) e m), e comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa di 105 euro per ettolitro o frazione di ettolitro di prodotto posto in vendita o somministrato; la sanzione non può essere, in ogni caso, inferiore a 600 euro. 6. Chiunque viola le disposizioni di cui all’articolo 9, comma 3, all’articolo 10, comma 1, lettere c), e), f) e h), all’articolo 11, comma 3-bis, e all’articolo 13, commi 1, 3, 4, 6, 7 e 8, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600 euro a 3.000 euro. 7. Le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 non si applicano al commerciante che vende o pone in vendita o comunque distribuisce per consumo i prodotti di cui alla presente legge in confezione originale, salvo che il commerciante stesso sia a conoscenza della violazione o che la confezione originale presenti segni di alterazione. 8. Chiunque viola le disposizioni di cui all’articolo 12 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro. 9. Chiunque non osserva le modalità e le prescrizioni relative all’aggiunta delle sostanze rivelatrici di cui all’articolo 13, comma 5, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 5.000 euro. 10. Chiunque viola le disposizioni di cui all’articolo 14 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600 euro a 6.000 euro. Se la capacità complessiva non denunciata è inferiore a 300 ettolitri, la sanzione amministrativa consiste nel pagamento di una somma da 100 euro a 1.000 euro. 11. Salvo che il fatto costituisca reato, l’inosservanza delle disposizioni emanate con i decreti di cui all’articolo 24, commi 1 e 2, nonché l’esercizio dell’attività di produzione e di commercializzazione delle sostanze per uso enologico senza la pre- Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 178 scritta autorizzazione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro. 12. Chiunque viola le disposizioni di cui all’articolo 26 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 1.500 euro. 13. Chiunque viola le disposizioni di cui all’articolo 27 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro. 14. Chiunque viola le disposizioni di cui all’articolo 28 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 15.000 euro. Tuttavia la sanzione è ridotta alla metà nel caso le annotazioni obbligatorie nei registri siano effettuate con un ritardo non superiore alle 24 ore e la movimentazione sia dimostrabile e supportata da idonea documentazione. 15. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque rifiuta di esibire agli addetti preposti alla vigilanza la documentazione ufficiale ed i registri previsti dalla vigente normativa comunitaria e nazionale nel settore vitivinicolo o impedisce il prelevamento di campioni in violazione agli obblighi di cui all’articolo 29, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro. CAPO VII SANZIONI PER VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEGLI ACETI — Commissione XIII lare; la sanzione non può in ogni caso essere inferiore a 250 euro. 2. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 4, 21 e 22 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600 euro a 3.000 euro. 3. Chiunque viola le disposizioni di cui all’articolo 16, comma 01, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600 euro a 6.000 euro. Se la capacità complessiva non denunciata è inferiore a 300 ettolitri, la sanzione amministrativa è da 100 euro a 1.000 euro. 4. Chiunque viola le disposizioni di cui all’articolo 17, commi 3, lettera a), 4, 5 e 6, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 60.000 euro. 5. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 18 e 19, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro. 6. Chiunque viola le disposizioni di cui all’articolo 20 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di 50 euro per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto riconosciuto irregolare. La sanzione non può, in ogni caso, essere inferiore a 250 euro. 7. Chiunque viola le disposizioni di cui all’articolo 23, commi 1 e 2, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 6.000 euro. 8. Chiunque viola le disposizioni di cui all’articolo 23, comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 5.000 euro. CAPO VIII ART. 36. (Sanzioni per violazione delle disposizioni sulla produzione e commercializzazione degli aceti). MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 10 AGOSTO 2000, N. 260, E ALTRE SANZIONI ART. 37. 1. Chiunque nella produzione e commercializzazione degli aceti viola i limiti e le prescrizioni di cui all’articolo 15, commi 1, 2 e 3, all’articolo 17, commi 1 e 3, lettera b), e all’articolo 19, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 75 euro a 100 euro per quintale o frazione di quintale di prodotto riconosciuto irrego- (Modifiche al decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260). 1. All’articolo 1 del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: « 10-bis. Chiunque non osserva le modalità e le prescrizioni adottate con de- Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 179 creto del Ministro delle politiche agricole e forestali riguardanti l’aggiunta nei vini destinati alle distillazioni delle sostanze rivelatrici in relazione al regolamento (CE) n. 1493/1999, e successive modificazioni, e al relativo regolamento di applicazione (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 5.000 euro. 10-ter. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che, nelle operazioni relative al magazzinaggio dei mosti e dei vini, non osserva le prescrizioni del titolo III, capo I, del regolamento (CE) n. 1493/ 1999, e delle relative disposizioni applicative, nonché della legislazione nazionale, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro. 10-quater. Chiunque non osserva le prescrizioni sull’elaborazione e sulla commercializzazione dei vini spumanti, previste dall’allegato V, sezioni H e I, e dall’allegato VI, sezione K, del regolamento (CE) n. 1493/1999, e delle relative disposizioni applicative, nonché dalla legislazione nazionale, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 30.000 euro. 10-quinquies. Chiunque non osserva le prescrizioni sull’elaborazione e sulla commercializzazione dei vini liquorosi, previste dall’allegato V, sezione J, e dall’allegato VI, sezione L, del regolamento (CE) n. 1493/1999, e delle relative disposizioni applicative, nonché dalla legislazione nazionale, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 20.000 euro. 10-sexies. Chiunque non osserva le prescrizioni sulla definizione, designazione e presentazione delle bevande spiritose, dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli stabilite dai regolamenti (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, e successive modificazioni, e n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, e successive modificazioni, nonché dalla legislazione nazio- — Commissione XIII nale, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 10.000 euro ». 2. Il comma 1 dell’articolo 3 del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, è abrogato; conseguentemente, alla rubrica del medesimo articolo 3, le parole: « Disposizioni finali ed » sono soppresse. ART. 38. (Violazioni del decreto del Ministro per le politiche agricole 13 luglio 1999). 1. Chiunque viola le disposizioni di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 13 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 10 settembre 1999, riguardante la produzione e la commercializzazione dei vini a IGT, a DOC e a DOCG designati con la qualificazione « novello », è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 150 euro per ettolitro o frazione di ettolitro; la sanzione non può, in ogni caso, essere inferiore a 250 euro. ART. 39. (Altre violazioni della presente legge). 1. Per violazioni alle norme della presente legge, qualora non siano previste specifiche sanzioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 1.000 euro. CAPO IX ALTRE DISPOSIZIONI CONNESSE ALLE SANZIONI ART. 40. (Chiusura degli stabilimenti). 1. Per le infrazioni previste dagli articoli 33, 34, 35, commi 3, 11 e 12, e 36, comma 1, il prefetto, in caso di reitera- Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 180 zione specifica delle violazioni, su proposta del competente ufficio periferico dell’Ispettorato centrale repressione frodi, e dopo aver sentito gli interessati, può disporre la chiusura degli stabilimenti e degli esercizi per un periodo di tempo compreso tra uno e diciotto mesi. — Commissione XIII CAPO X DIFFIDA PER LE INFRAZIONI MINORI ART. 43. (Diffida per le infrazioni minori). ART. 41. (Ordinanza di ingiunzione). 1. L’autorità amministrativa di cui all’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nell’emettere l’ordinanza di ingiunzione per le infrazioni alle disposizioni previste dalla presente legge, dispone: a) che siano poste a carico del responsabile delle violazioni anche le spese di analisi da corrispondere agli istituti analizzatori incaricati; b) che, nei casi gravi o di reiterato compimento degli atti, l’estratto dell’ordinanza di ingiunzione sia pubblicato a spese del responsabile delle violazioni almeno su due giornali di grande diffusione, uno dei quali scelto fra i quotidiani locali, e che sia affisso all’albo della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia e all’albo del comune in cui risiede il responsabile delle violazioni e dove è ubicata la cantina nella quale è stata commessa l’infrazione. ART. 42. (Costituzione delle associazioni come parte civile). 1. Le associazioni dei produttori, le associazioni rappresentative della filiera, le associazioni dei consumatori e le altre associazioni interessate possono costituirsi parte civile, indipendentemente dalle prove di danno immediato e diretto, nei procedimenti penali per violazioni alle disposizioni della presente legge. 1. Al fine di ridurre i contenziosi dovuti a infrazioni minori, quali imprecisioni, errori e omissioni formali o infrazioni di lieve entità, punite con la sanzione amministrativa pecuniaria avente un minimo edittale non superiore a 500 euro, è istituito lo strumento della diffida volto a sanare il fatto accertato attraverso un richiamo formale che comporti, quando possibile, una semplice operazione di regolarizzazione, il declassamento, la distruzione o il cambio di destinazione del prodotto o dei materiali irregolari. 2. L’agente verbalizzante che ha accertato l’infrazione di cui al comma 1, tenuto conto della gravità del fatto e su richiesta dell’avente diritto, anche successiva alla contestazione, può applicare la diffida redigendo apposito verbale nel quale precisa il richiamo effettuato e dispone i tempi e i modi per la regolarizzazione dell’infrazione od ogni altra operazione a cui il contravventore deve attenersi. 3. Nel caso la medesima azienda sia soggetta a diffida per tre volte nell’arco dei cinque anni precedenti all’accertamento, ogni altra infrazione deve essere contestata, rendendosi inapplicabile ogni ulteriore diffida. 4. Sono, in ogni caso, esclusi dalla possibilità di applicazione della diffida i reati e le violazioni per fatti riguardanti falsi, frodi o prodotti pregiudizievoli per la salute, anche se puniti con sanzione amministrativa pecuniaria. 5. Nell’ipotesi in cui il trasgressore non si attenga alle istruzioni impartite nel verbale di richiamo formale di cui al comma 2 entro i tempi previsti, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria prescritta per il fatto accertato aumentata fino al doppio. Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 181 6. La diffida di cui al comma 1 si applica a tutte le sanzioni amministrative previste nel settore vitivinicolo e in particolare alle sanzioni amministrative prescritte dalla presente legge, dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, dal decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, e successive modificazioni, e da decreti ministeriali applicativi di norme nazionali o comunitarie. CAPO XI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ART. 44. (Commissione consultiva per l’aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi). 1. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali è istituita la commissione consultiva per l’aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi relativi ai prodotti disciplinati dal regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni, per gli aspetti per i quali non esistono metodi di analisi comunitari ufficiali o metodi riconosciuti dall’Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), in relazione all’articolo 46, paragrafo 3, terzo comma, lettera c), del citato regolamento (CE) n. 1493/1999. 2. La commissione di cui al comma 1, i cui componenti sono nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, è composta da rappresentanti dei Ministeri delle politiche agricole e forestali, dell’economia e delle finanze, della salute ed eventualmente da quelli del Ministero delle attività produttive nonché di enti o istituti specializzati nei particolari settori. 3. In relazione alle esigenze derivanti dallo svolgimento dei lavori, il Ministro delle politiche agricole e forestali può, con proprio decreto, articolare la commissione di cui al comma 1 in più sottocommissioni, determinandone la composizione. — Commissione XIII 4. Le mansioni di segreteria della commissione di cui al comma 1 e delle sottocommissioni di cui al comma 3 sono esercitate da funzionari del Ministero delle politiche agricole e forestali. ART. 45. (Comitato di coordinamento per il servizio repressione frodi). 1. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali è istituito il comitato di coordinamento per il servizio repressione frodi con il compito di: a) realizzare una costante collaborazione e un coordinamento tra le varie amministrazioni incaricate della repressione delle frodi; b) proporre provvedimenti di carattere amministrativo al fine di combattere le frodi in base a indirizzi uniformi; c) proporre eventuali modifiche alle disposizioni vigenti in materia di vigilanza. 2. Il comitato di cui al comma 1, i cui componenti sono nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, è composto da tre rappresentanti del Ministero delle politiche agricole e forestali, di cui uno con funzioni di presidente, da tre rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze, da tre rappresentanti del Ministero della salute e da un rappresentante rispettivamente del Ministero dell’interno e del Ministero delle attività produttive. 3. Le mansioni di segreteria del comitato di cui al comma 1 sono esercitate da un funzionario del Ministero delle politiche agricole e forestali con qualifica non inferiore a consigliere di prima classe. ART. 45-bis. (Assenza di nuovi o maggiori oneri). 1. All’istituzione e al funzionamento della commissione di cui all’articolo 44 e Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 182 del comitato di cui all’articolo 45 si fa fronte con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione all’attività della commissione e del comitato non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso o rimborso spese. ART. 46. (Abrogazioni). 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti norme: a) il decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 marzo 1956, n. 108, e successive modificazioni; b) il decreto del Ministro dell’agricoltura e delle foreste 6 dicembre 1956, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 1o febbraio 1957; c) il decreto del Ministro dell’agricoltura e delle foreste 1o luglio 1957, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 15 luglio 1957; d) il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni; e) il decreto del Ministro dell’agricoltura e delle foreste 22 settembre 1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 26 settembre 1967; — Commissione XIII f) il decreto del Ministro dell’agricoltura e delle foreste 12 marzo 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 9 aprile 1968; g) il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1968, n. 773; h) il decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1064, e successive modificazioni; i) il decreto del Ministro dell’agricoltura e delle foreste 10 novembre 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 324 del 28 novembre 1979; l) la legge 2 agosto 1982, n. 527, e successive modificazioni; m) gli articoli 1, decreto del Ministro delle foreste27 marzo nella Gazzetta Ufficiale 1986; 2, 5, 6 e 7 del dell’agricoltura e 1986, pubblicato n. 76 del 2 aprile n) il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 14 giugno 2001. 2. Ogni riferimento contenuto nella presente legge a regolamenti comunitari deve intendersi riferito anche ai regolamenti emanati successivamente alla data di entrata in vigore della legge stessa con i quali vengono ricodificate le medesime disposizioni. Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 183 Commissione XIII — ALLEGATO 2 Testo unico delle norme nazionali di attuazione del regolamento comunitario concernente l’OCM del mercato del vino. (C. 31 Collavini e C. 2743 Preda). EMENDAMENTI ART. 3. Al comma 1, sopprimere le parole: « il quale può fissare le prescrizioni volte a prevenire ogni abuso ». Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: « Con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali possono essere stabilite le prescrizioni volte a prevenire ogni abuso nella detenzione di anidride carbonica ». 3. 11. Il Relatore. ART. 5. Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni: Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere in fine il seguente periodo: « Con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali possono essere stabilite le prescrizioni volte a prevenire ogni abuso nella detenzione e confezionamento di prodotti non consentiti ». 6. 1. Il Relatore. ART. 7. Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: « Ministro della salute », aggiungere le seguenti: « da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ». 7. 1. Il Relatore. a) alla lettera d), sostituire le parole: « indicati nel provvedimento di cui all’articolo 8 » con le seguenti: « individuati nel provvedimento di cui all’articolo 8, comma 4 »; Apportare le seguenti modificazioni: b) alla lettera g), sopprimere le parole: « a meno che non siano denaturati ai sensi dell’articolo 7, comma 1 ». a) al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: « dell’anno in cui il provvedimento viene adottato ». 5. 11. b) al comma 4, sostituire l’ultimo periodo con il seguente: « Con il provvedimento di cui al comma 1 sono altresı̀ individuati i vini tradizionali per i quali sono consentite fermentazioni e rifermentazioni al di fuori del periodo stabilito ai sensi del medesimo comma 1 ». Il Relatore. ART. 6. Al comma 1, sopprimere le parole: « il quale può indicare le prescrizioni volte a prevenire ogni abuso ». ART. 8. 8. 1. Il Relatore. Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 184 ART. 9. Al comma 2, lettera b), numero 2), aggiungere in fine le seguenti parole: « da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ». 9. 1. Commissione XIII — b) al medesimo comma 1, sostituire le parole: « di cui all’articolo 8 » con le seguenti: « di cui all’articolo 8, comma 1 ». 13. 1. Il Relatore. ART. 15. Il Relatore. Al comma 1, sopprimere le parole: « di volta in volta ». ART. 10. Apportare le seguenti modificazioni: a) al comma 1, sopprimere la lettera m); b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: « 1-bis. In aggiunta ai casi di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro della salute, possono essere individuate, in base alla accertata pericolosità per la salute umana, ulteriori sostanze che i mosti e i vini venduti, posti in vendita o messi altrimenti in commercio o somministrati non possono contenere ovvero non possono contenere in misura superiore ai limiti stabiliti con il medesimo decreto »; c) al comma 2, sostituire le parole: « in violazione al comma 1 » con le seguenti: « in violazione delle disposizioni di cui al comma 1 e al comma 1-bis »; d) al medesimo comma 2, sostituire le parole: « in esenzione da ogni forma di aiuto » con le seguenti: « senza la possibilità di beneficiare di alcuna forma di aiuto ». 10. 1. Il Relatore. Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: « 1-bis. Con successivi decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro della salute, può essere modificata e integrata l’individuazione delle caratteristiche, delle sostanze e elementi, nonché dei limiti di cui al comma 1 ». 15. 4. Il Relatore. Al comma 4-bis sostituire le parole da: « nel decreto del Ministro per l’agricoltura e le foreste del 3 dicembre 1965 » fino alla fine del comma con le seguenti: « con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ». 15. 5. Il Relatore. ART. 18. Al comma 1, sostituire le parole: « concordate con l’ufficio periferico dell’Ispettorato centrale repressione frodi » con le seguenti: « stabilite con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ». 18. 1. Il Relatore. ART. 13. ART. 26. Apportare le seguenti modificazioni: a) al comma 1, sostituire la parola « ventesimo » con la seguente: « trentesimo »; Sostituire, ovunque ricorra, la parola « specialità » con la parola: « prodotti ». 26. 1. Il Relatore. Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 185 ART. 28. Al comma 4, apportare le seguenti modifiche: a) sostituire le parole: « di cui al presente articolo » con le seguenti: « istituiti ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo »; b) sostituire le parole: « secondo le modalità concordate con l’ufficio periferico dell’Ispettorato centrale repressione frodi » con le seguenti: « secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ». 28. 1. Il Relatore. Commissione XIII — guenti: « il decreto del Ministro dell’agricoltura e delle foreste 14 dicembre 1933, pubblicato ». 32. 1. Il Relatore. ART. 34. Apportare le seguenti modificazioni: a) al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: « in esenzione da ogni forma di aiuto » con le seguenti: « senza la possibilità di beneficiare di alcuna forma di aiuto »; b) al comma 2, dopo le parole: « di cui all’articolo 8 » aggiungere le seguenti: « , comma 1 ». 34. 2. Il Relatore. ART. 29. ART. 35. Al comma 1 sostituire le parole: « vincolati alla finanza » con le seguenti: « sottoposti a controllo da parte dell’ufficio tecnico di finanza ». 29. 1. Il Relatore. ART. 30. Al comma 1, sostituire le parole: « con il sistema informatizzato dal Ministero delle politiche agricole e forestali o da un ente delegato » con le seguenti: « nell’ambito del Sistema informativo agricolo nazionale di cui all’articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, senza che da ciò derivino nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica ». 30. 1. Il Relatore. ART. 32. Al comma 1, decreto del Capo 1933 e il decreto dicembre 1933, sostituire le parole: « il del Governo 13 dicembre del Capo del Governo 14 pubblicati » con le se- Sostituirlo con il seguente: « ART. 35. (Altre sanzioni relative alla produzione, detenzione e commercializzazione di mosti e vini). 1. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600 euro a 15.000 euro: a) chiunque pone in vendita con la denominazione di « vino passito » o « passito » vini che non rispondono alle definizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a); b) chiunque detiene anidride carbonica in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 1; c) chiunque produce o detiene vini spumanti naturali e vini spumanti gassificati in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 2. 2. Chiunque pone in vendita in recipienti di cui all’articolo 1, comma 2, vini diversi da quelli per i quali tali contenitori sono riservati, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 1.500 euro. Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 186 3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro: a) chiunque produce mosto cotto in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 2; b) chiunque detiene nelle cantine mosti aventi un titolo alcolometrico inferiore all’8 per cento in volume e chiunque procede alla vinificazione dei suddetti mosti in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 7; c) chiunque, con modalità diverse da quelle consentite ai sensi dell’articolo 8, comma 4, effettua fermentazioni o rifermentazioni al di fuori del periodo stabilito ai sensi del medesimo articolo 8, comma 1; d) chiunque effettua operazioni di aumento del titolo alcolometrico volumico naturale e di acidificazione in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 8, comma 2. 4. Chiunque detiene negli stabilimenti enologici e nelle cantine nonché nei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili le sostanze vietate ai sensi dell’articolo 5 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 60.000 euro. 5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque detiene a scopo di vendita o di somministrazione o comunque di commercio mosti e vini di cui all’articolo 9, commi 1 e 2, e all’articolo 10, comma 1, lettere a), d), g), i), l), e comma 1-bis, senza procedere alla denaturazione e alla distillazione previste ai sensi del medesimo articolo 10, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 105 euro per ettolitro o frazione di ettolitro detenuto a scopo di vendita o di somministrazione; la sanzione non può essere, in ogni caso, inferiore a 600 euro. 6. Sono soggetti alla sanzione amministrativa da 600 a 3.000 euro: a) chiunque detiene il vino di cui all’articolo 9, comma 3, primo periodo, senza procedere alla denaturazione con le modalità stabilite dal medesimo periodo e — Commissione XIII chiunque cede o spedisce il prodotto denaturato, nonché vini nei quali è in corso la fermentazione acetica a stabilimenti diversi dagli acetifici o dalle distillerie, in violazione di quanto previsto dal citato articolo 9, comma 3, terzo e quarto periodo; b) chiunque detiene a scopo di vendita o di somministrazione o comunque di commercio mosti e vini di cui all’articolo 10, comma 1, lettere c), e), f) e h), senza procedere alla denaturazione e alla distillazione previste ai sensi del medesimo articolo 10, comma 2; c) chiunque adotta un sistema di chiusura dei recipienti di capacità inferiore ai 60 litri che non presenta le caratteristiche previste ai sensi dell’articolo 11, comma 3-bis; d) chiunque detiene vinacce negli stabilimenti enologici al di fuori del periodo stabilito ai sensi dell’articolo 13, comma 1; e) chiunque istituisce centri di raccolta temporanei fuori fabbrica in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 13, comma 3, primo periodo; f) chiunque prepara il vinello in difformità dalle disposizioni di cui all’articolo 13, comma 7; g) i laboratori ufficiali di analisi di cui all’articolo 13, comma 8, che violano gli obblighi previsti dal medesimo comma. 7. Le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 e le relative sanzioni non si applicano al commerciante che vende o pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo i prodotti di cui alla presente legge in confezione originale, salvo che il commerciante stesso sia a conoscenza della violazione o che la confezione originale presenti segni di alterazione. 8. Chiunque pone in vendita bevande diverse da quelle indicate dall’articolo 12 utilizzando nell’etichettatura, designazione, presentazione e pubblicità della bevanda o del prodotto denominazioni o raffigurazioni che comunque richiamano Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 187 la vite, l’uva, il mosto o il vino è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro. 9. Chiunque non denatura le fecce di vino, prima che siano estratte dalle cantine, con la sostanza rivelatrice di cui all’articolo 13, comma 5, e chi impiega la sostanza denaturante in difformità con le modalità previste ai sensi del medesimo comma è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 5.000 euro. 10. I titolari di stabilimenti vinicoli, cantine o stabilimenti enologici di cui all’articolo 14 che non presentano al competente ufficio periferico dell’Ispettorato centrale repressione frodi la planimetria prevista dal comma 1 e dal comma 3, ultimo periodo, del medesimo articolo sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600 euro a 3.000 euro. Se la capacità complessiva non denunciata è inferiore a 300 ettolitri, la sanzione amministrativa pecuniaria è determinata in una somma da 100 a 1.000 euro. 11. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni emanate con i decreti di cui all’articolo 24, commi 1 e 2, nonché l’esercizio dell’attività di produzione e di commercializzazione delle sostanze per uso enologico senza la prescritta autorizzazione, sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro. 12. Chiunque viola le disposizioni in materia di igiene della cantina di cui all’articolo 26 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 1.500 euro. 13. Chiunque vende per uso enologico o detiene nelle cantine, negli stabilimenti di produzione, nei magazzini e nei depositi enologici, nonché nei locali comunque comunicanti, anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati, prodotti di uso enologico non permessi dalla presente legge e chiunque detiene nei reagentari dei laboratori annessi prodotti chimici non consentiti in difformità alle disposizioni di cui all’articolo 27, comma Commissione XIII — 1, secondo periodo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro. 14. Sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 15.000 euro: a) i produttori, gli importatori e i grossisti di cui all’articolo 28, comma 1, che non tengono il registro di carico e scarico previsto dal medesimo comma o che non vi effettuano le prescritte annotazioni; b) i grossisti di cui all’articolo 28, comma 2, che non effettuano sul registro di carico e scarico le annotazioni previste dal medesimo comma; c) gli utilizzatori di cui all’articolo 28, comma 3, che non tengono il registro di carico e scarico previsto dal medesimo comma o che non vi effettuano le prescritte annotazioni; d) i soggetti di cui all’articolo 28, commi 1, 2 e 3 che non conservano i registri di carico e scarico previsti dalle medesime disposizioni per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data dell’ultima registrazione; 14-bis. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 14 è ridotta alla metà nel caso in cui le annotazioni obbligatorie nei registri siano effettuate con un ritardo non superiore a ventiquattro ore e la movimentazione sia dimostrabile e supportata da idonea documentazione. 15. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque rifiuta di esibire agli addetti preposti alla vigilanza la documentazione ufficiale e i registri previsti dalla vigente normativa comunitaria e nazionale nel settore vitivinicolo o impedisce il prelevamento di campioni in violazione degli obblighi di cui all’articolo 29, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro ». 35. 1. Il Relatore. Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 188 ART. 36. Sostituirlo con il seguente: « ART. 36. (Sanzioni per violazione delle disposizioni sulla produzione e sulla commercializzazione degli aceti). 1. Chiunque utilizza la denominazione di « aceto di vino » per prodotti che non abbiano le caratteristiche previste dall’articolo 15, commi 1, 1-bis, 2 e 3, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 75 euro a 100 euro per quintale o frazione di quintale di prodotto riconosciuto irregolare; la sanzione non può in ogni caso essere inferiore a 250 euro. 1-bis. Chiunque utilizza la denominazione « aceto balsamico di Modena » per prodotti che non possiedono le caratteristiche previste ai sensi dell’articolo 15, comma 4-bis, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 200 euro per quintale o frazione di quintale di prodotto riconosciuto irregolare; la sanzione non può, in ogni caso, essere inferiore a 500 euro. 1-ter. Salvo quanto disposto dall’articolo 17, comma 2, chiunque produce, detiene, trasporta e pone in commercio aceti che hanno le caratteristiche di cui al medesimo articolo 17, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 75 euro a 100 euro per quintale o frazione di quintale di prodotto riconosciuto irregolare; la sanzione non può in ogni caso essere inferiore a 250 euro. 1-quater. Chiunque detiene nei locali di cui all’articolo 17, comma 3, prodotti vinosi alterati per agrodolce o per girato o per fermentazione putrida è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 75 euro a 100 euro per quintale o frazione di quintale di prodotto riconosciuto irregolare; la sanzione non può, in ogni caso, essere inferiore a 250 euro. 2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600 euro a 3.000 euro: a) chiunque utilizza la denominazione di « aceto di vino » per prodotti ottenuti mediante l’acetificazione di vini — Commissione XIII che hanno un contenuto in acido acetico superiore a quello previsto dall’articolo 15, comma 4; b) chiunque detiene, produce e imbottiglia negli acetifici e nei depositi di aceto prodotti diversi da quelli previsti ai sensi dell’articolo 16, comma 1. c) chiunque nella preparazione e nella conservazione degli aceti ricorre a pratiche e trattamenti enologici diversi da quelli consentiti ai sensi dell’articolo 21; d) chiunque aggiunge all’aceto sostanze aromatizzanti in violazione di quanto previsto dall’articolo 22, comma 1, e chiunque viola nella composizione e nelle modalità di preparazione degli aceti le prescrizione stabilite ai sensi del comma 3 del medesimo articolo; e) chiunque utilizza la denominazione di « aceto di (...) aromatizzato » per prodotti che non possiedono le caratteristiche previste ai sensi dell’articolo 22. 3. Chiunque non effettua la comunicazione prevista ai sensi dell’articolo 16, comma 01, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600 euro a 3.000 euro. Se la capacità complessiva non denunciata è inferiore a 300 ettolitri, la sanzione amministrativa pecuniaria è determinata in una somma da 100 euro a 1.000 euro. 4. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 60.000 euro: a) chiunque detiene negli stabilimenti e nei locali di cui all’articolo 17, commi 3 e 4, acido acetico nonché ogni altra sostanza atta a sofisticare gli aceti, salvo quanto previsto ai sensi del comma 7 del medesimo articolo. b) chiunque effettua la distillazione dell’aceto; c) chiunque trasporta, detiene per la vendita, mette in commercio o comunque utilizza per uso alimentare diretto o in- Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 189 diretto alcole etilico sintetico nonché prodotti contenenti acido acetico non derivante da fermentazione acetica. 5. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro: a) chiunque viola le disposizioni stabilite con il decreto di cui all’articolo 18, comma 3; b) chiunque pone in commercio aceti destinati al consumo diretto in confezioni e recipienti che non hanno le caratteristiche previste ai sensi dell’articolo 19, comma 2. 6. Chiunque utilizza le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche di cui all’articolo 20 nella designazione di un aceto che non possiede le caratteristiche previste dal medesimo articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 75 euro per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto riconosciuto irregolare. La sanzione non può, in ogni caso, essere inferiore a 500 euro. 7. Chiunque vende o trasporta i sidri, i mosti e gli altri prodotti di cui all’articolo 23, commi 1 e 2, in violazione delle disposizione previste ai sensi dei medesimi commi è soggetto alla sanzione amministrativa da 1.500 a 6.000 euro. 8. Chiunque trasporta al di fuori degli stabilimenti di produzione i prodotti di cui all’articolo 23, commi 1 e 2, destinati alla distillazione o alla distruzione senza avere provveduto alla denaturazione prescritta ai sensi del medesimo articolo 23, comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 5.000 euro. 36. 1. Il Relatore. b) chiunque non provvede alla comunicazione prevista ai sensi dell’articolo 6; c) chiunque non provvede alla comunicazione concernente le fermentazioni spontanee prevista ai sensi dell’articolo 8, comma 3; d) chiunque non provvede alla comunicazione concernente le operazioni di denaturazione e alle annotazioni secondo quanto previsto dall’articolo 9, comma 3, secondo, terzo e quarto periodo; e) chiunque non avvia alle distillerie autorizzate le vinacce e le fecce di vino in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 13, comma 2; f) chiunque non tiene il registro di carico e scarico previsto ai sensi dell’articolo 13, comma 3, secondo periodo; g) chiunque non effettua la comunicazione relativa alla detenzione di vinacce prevista ai sensi dell’articolo 13, comma 4, ovvero effettua tale comunicazione oltre il termine stabilito dal medesimo comma; h) chiunque non effettua la comunicazione di cui all’articolo 13, comma 6, relativa alle operazioni di ottenimento, denaturazione e trasferimento delle fecce di vino; i) chiunque non provvede alle comunicazioni previste ai sensi dell’articolo 14, comma 3, primo periodo; j) chiunque non tiene il registro di carico e scarico e chiunque non provvede agli aggiornamenti e alle annotazioni previsti ai sensi dell’articolo 18, commi 1 e 2. 39. 1. « ART. 39. (Altre sanzioni). 1. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 1.000 euro: a) chiunque non provvede alle comunicazioni previste ai sensi dell’articolo 4; Il Relatore. ART. 44. ART. 39. Sostituirlo con il seguente: Commissione XIII — Al comma 2, sostituire le parole: « ed eventualmente da quelli del Ministero delle attività produttive nonché di enti o istituti » con le seguenti: « e delle attività produttive, nonché eventualmente di enti o istituti ». 44. 1. Il Relatore. Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 190 ART. 45. Al comma 3, sostituire le parole: « a consigliere di prima classe » con le seguenti: « a dirigente di seconda fascia ». 45. 1. Il Relatore. Commissione XIII — tivamente, il rivelatore da addizionare alle materie prime destinate all’acetificazione e il rivelatore da addizionare ai mosti ed ai vini alterati per malattia o avariati, alle fecce ed ai prodotti vinosi ottenuti da torchiature aventi composizione anomala, nonché alle fecce liquide e semiliquide »; b) sopprimere la lettera i). ART. 46. Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni: a) sostituire la lettera e) con la seguente: « e) i decreti del Ministro dell’agricoltura e delle foreste 10 novembre 1979, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 324 del 28 novembre 1979, concernenti, rispet- 46. 1. Il Relatore. Sostituire il titolo della proposta di legge con il seguente: « Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l’Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino ». Tit. 1. Il Relatore. Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 191 Commissione XIII — ALLEGATO 3 Finanziamenti alle produzioni non regolamentate da organizzazioni comuni di mercato. (C. 5914 de Ghislanzoni Cardoli). EMENDAMENTI ART. 1. Sostituire il comma 2 con i seguenti: « 2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come determinata nella Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2005, n. 266. 3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ». 1. 1. Il Relatore. Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 192 — Commissione XIII ALLEGATO 4 Salvaguardia dei limoneti. (C. 4660 Cirielli, C. 5349 Perrotta, C. 5354 Caparini, C. 5966 Pecoraro Scanio e C. 5995 Catanoso). TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO E ADOTTATO COME TESTO BASE ART. 1. (Finalità). 1. Lo Stato, ai fini dell’adozione di misure urgenti di tutela ambientale, di difesa del territorio e del suolo e di conservazione dei paesaggi tradizionali di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera d) del trattato istitutivo dell’Unione Europea, promuove e favorisce interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei limoneti caratteristici delle fasce costiere di particolare pregio paesaggistico e a rischio di dissesto idrogeologico. 2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i comuni il cui territorio è compreso nelle fasce costiere di cui al comma 1. ART. 2. (Contributo per gli interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia). 1. Ai proprietari o ai detentori a titolo di affitto di limoneti ricadenti nei comuni di cui all’articolo 1, comma 2, è concesso, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, un contributo annuale, a copertura parziale delle spese sostenute o da sostenere per il recupero, la manutenzione e la salvaguardia dei limoneti, entro il limite di importo di 10 euro per ogni albero di limoni. 2. Le spese di recupero, manutenzione e salvaguardia previste dal comma 1, riguardano l’ordinaria manutenzione dei terrazzamenti, realizzata mediante l’attuazione dei seguenti interventi: potatura e piegatura delle piante, zappatura del terreno, irrigazione, pulizia bimestrale al terreno e alle macere, concimazione, trattamenti fitosanitari, copertura, raccolta e pulizia delle canalizzazioni. ART. 3. (Contributo per le spese di ripristino di limoneti abbandonati). 1. Ai proprietari o ai detentori a titolo di affitto di limoneti ricadenti nei comuni di cui all’articolo 1, comma 2, è concesso, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, un contributo unico, a copertura parziale delle spese sostenute o da sostenere per il ripristino dei limoneti abbandonati, entro il limite di importo di 100 euro per ogni albero di limoni. 2. Le spese di ripristino di funzionalità dei limoneti abbandonati riguardano la straordinaria manutenzione dei terrazzamenti, realizzata mediante l’attuazione dei seguenti interventi: ristrutturazione di macere a secco, gradini e canali di irrigazione, acquisto e messa a dimora di piante, acquisto e messa in opera di palo tutore e triangolo di copertura di legno di castagno, acquisto e messa in opera di pali Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 193 di castagno per le impalcature di sostegno, acquisto di reti di copertura e di ogni materiale necessario allo scopo. 3. I contributi previsti dal presente articolo sono destinati alla copertura delle spese relative a un triennio a decorrere dall’inizio delle attività di ripristino. ART. 4. (Attuazione degli interventi). 1. Gli interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia e gli interventi di ripristino, di cui, rispettivamente, agli articoli 2 e 3, devono essere eseguito in conformità alla legislazione vigente in materia. — Commissione XIII ordinaria o straordinaria che sono stati effettuati o che si intendono effettuare. 3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di predisposizione delle domande di cui al comma 2, la documentazione da allegare e le forme di presentazione. 4. Il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede ad erogare i contributi entro il 30 aprile di ciascun anno entro il limite delle risorse assegnate. L’erogazione viene effettuata assicurando l’assegnazione del contributo a tutti gli aventi diritto per un importo determinato in base alle risorse disponibili e alle domande valide presentate entro il termine previsto. ART. 6. ART. 5. (Copertura finanziaria). (Assegnazione dei contributi). 1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, pari a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede, per 3,5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali, e, per 3,5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 1. I contributi di cui all’articolo 2 e all’articolo 3 sono concessi, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, entro il limite di spesa annuale complessivo pari, rispettivamente, a 5 milioni di euro e a 2 milioni di euro. 2. Ai fini dell’assegnazione dei contributi di cui all’articolo 2 e all’articolo 3, i proprietari o i detentori a titolo di affitto di limoneti presentano domanda al Ministero delle politiche agricole e forestali entro il 15 febbraio di ciascun anno. Nella domanda sono indicati il numero degli alberi di limoni per cui viene richiesto il contributo e gli interventi di manutenzione Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 194 Commissione XIII — ALLEGATO 5 DL 3/06: Attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche. (C. 6258 Governo). PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE La XIII Commissione, esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 6258 Governo, recante: « Conversione in legge del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3, recante attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche »; considerato che il comma 7 dell’articolo 5 fa riferimento al divieto della ulteriore vendita del bestiame in funzione di un’attività di produzione commerciale, mentre risulta più opportuno riferire il divieto di vendita all’ipotesi di attività di riproduzione, come indicato all’articolo 11, par. 2, della direttiva oggetto di recepimento; rilevato che l’articolo 8 configura una tutela brevettuale delle invenzioni biotecnologiche estremamente ampia, in quanto essa si estende anche ai materiali biologici derivati, al materiale biologico direttamente ottenuto tramite uno stesso procedimento e a qualsiasi materiale contenente una determinata informazione genetica, con il rischio di una progressiva riduzione del ruolo degli utilizzatori e dei successivi produttori a solo vantaggio dei titolari dei brevetti; rilevato, peraltro, che l’articolo 8 si limita a riprodurre, senza alcuna modifica, il testo di norme contenute nella direttiva 98/44/CE (e precisamente degli articoli 8 e 9) le quali sono direttamente applicabili negli Stati membri, dal momento che si tratta di norme, sotto il profilo sostanziale, incondizionate e puntuali, che non lasciano margine di adattamento a livello di normativa nazionale; esprime PARERE FAVOREVOLE con la seguente condizione: all’articolo 5, comma 7, ultimo periodo, sostituire la parola « produzione » con la seguente « riproduzione » e con la seguente osservazione: valutino le Commissioni di merito l’opportunità di limitare l’estensione della tutela brevettuale prevista ai sensi dell’articolo 8, commi 2 e 3. Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 195 Commissione XIII — ALLEGATO 6 DL 3/06: Attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche. (C. 6258 Governo). PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE La XIII Commissione, esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 6258 Governo, recante: « Conversione in legge del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3, recante attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche »; considerato che il comma 7 dell’articolo 5 fa riferimento al divieto della ulteriore vendita del bestiame in funzione di un’attività di produzione commerciale, mentre risulta più opportuno riferire il divieto di vendita all’ipotesi di attività di riproduzione, come indicato all’articolo 11, par. 2, della direttiva oggetto di recepimento; rilevato che l’articolo 8 configura una tutela brevettuale delle invenzioni biotecnologiche estremamente ampia, in quanto essa si estende anche ai materiali biologici derivati, al materiale biologico direttamente ottenuto tramite uno stesso procedimento e a qualsiasi materiale contenente una determinata informazione genetica, con il rischio di una progressiva riduzione del ruolo degli utilizzatori e dei successivi produttori a solo vantaggio dei titolari dei brevetti; rilevato, peraltro, che l’articolo 8 si limita a riprodurre, senza alcuna modifica, il testo di norme contenute nella direttiva 98/44/CE (e precisamente degli articoli 8 e 9) le quali sono direttamente applicabili negli Stati membri, dal momento che si tratta di norme, sotto il profilo sostanziale, incondizionate e puntuali, che non lasciano margine di adattamento a livello di normativa nazionale; esprime PARERE FAVOREVOLE con le seguenti condizioni: 1) all’articolo 5, comma 7, ultimo periodo, sostituire la parola « produzione » con la seguente « riproduzione »; 2) con riferimento all’articolo 8, comma 3, individuino le Commissioni di merito una formulazione della disposizione che consenta di limitarne la portata, evitando che la protezione brevettuale di un prodotto contenente un’informazione genetica o consistente in tale informazione si estenda, senza eccezioni, a qualsiasi materiale nel quale il prodotto è incorporato e nel quale l’informazione genetica è contenuta e svolge la sua funzione; e con la seguente osservazione: con riferimento all’articolo 8, comma 2, valutino le Commissioni di merito l’opportunità di limitarne la portata, al fine di evitare che la protezione brevettuale relativa ad un procedimento che consente la produzione di materiale biologico dotato di determinate proprietà per effetto dell’invenzione si estenda, senza eccezioni, al materiale biologico ottenuto direttamente dal medesimo procedimento e ad ogni altro materiale biologico derivato da materiale biologico direttamente ottenuto mediante riproduzione o moltiplicazione e dotato delle stesse proprietà. Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 196 — Commissione XIV XIV COMMISSIONE PERMANENTE (Politiche dell’Unione europea) S O M M A R I O ATTI COMUNITARI: Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali 2005/0124(CNS) e proposta di decisione del Consiglio, che conferisce all’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali il potere di svolgere le proprie attività nelle materie indicate nel titolo VI del trattato sull’Unione europea 2005/ 0125(CNS). COM(2005)280 def. (Esame, ai sensi dell’articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 SEDE CONSULTIVA: Disciplina dell’attività professionale di tintolavanderia. C. 5337 Milanato (Parere alla X Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 Disposizioni in materia di professioni sanitarie non mediche e delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali. C. 6229 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni) . . . . . 201 ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 ATTI DEL GOVERNO: Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2003/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 aprile 2003, che modifica la direttiva 91/671/CEE relativa all’uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini nei veicoli. Atto n. 574 (Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio) . . . . . . . . . . . 204 Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell’aviazione civile. Atto n. 577 (Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 207 SEDE CONSULTIVA: DL 3/06: Attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche. C. 6258 Governo (Parere alle Commissioni X e XII Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 ATTI DEL GOVERNO: Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2003/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 aprile 2003, che modifica la direttiva 91/671/CEE relativa Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 197 — Commissione XIV all’uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini nei veicoli. Atto n. 574 (Seguito esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 ATTI COMUNITARI Mercoledı̀ 18 gennaio 2006. — Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI. La seduta comincia alle 14.40. Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali 2005/0124(CNS) e proposta di decisione del Consiglio, che conferisce all’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali il potere di svolgere le proprie attività nelle materie indicate nel titolo VI del trattato sull’Unione europea 2005/0125(CNS). COM(2005)280 def. (Esame, ai sensi dell’articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio). La Commissione inizia provvedimento in titolo. l’esame del Giacomo STUCCHI, presidente, ricorda che sul provvedimento in esame il Governo – con lettera del 7 dicembre pervenuta alla Camera il 12 dicembre – ha posto per la prima volta la riserva parlamentare ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge n. 11 del 2005. Invita quindi il relatore a svolgere il suo intervento. Andrea DI TEODORO (FI), relatore, ricorda che il 30 giugno 2005 la Commissione, cosı̀ come previsto dal programma dell’Aja del 2004, ha presentato una proposta di regolamento e una proposta di decisione relative all’istituzione di un’Agenzia dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Le proposte fanno seguito all’accordo raggiunto dal Consiglio europeo del 12-13 dicembre 2003 sull’estensione del mandato dell’Osservatorio europeo sui fenomeni di razzismo e xenofobia e la sua trasformazione in Agenzia dei diritti fondamentali. L’istituzione dell’Agenzia è stata anche richiesta dal Parlamento europeo in una risoluzione, approvata il 26 maggio 2004, sulla promozione e la tutela dei diritti fondamentali. Precisa che l’obiettivo delle proposte è quello di creare a livello di Unione europea un centro di expertise sulle questioni relative ai diritti fondamentali. Secondo la Commissione la tutela dei diritti fondamentali richiede infatti di precostituire meccanismi di governance idonei ad assicurare che essi vengano pienamente presi in considerazione nella definizione delle strategie e nel processo di formazione decisionale nell’Unione europea. Per conseguire questo obiettivo la Commissione ritiene sia necessario non solo adottare un adeguato quadro legislativo, ma anche istituire strutture adeguate, dotate di risorse sufficienti. Sottolinea che a differenza dell’Osservatorio, il cui campo di intervento è limitato al razzismo e alla xenofobia, la nuova Agenzia, secondo le proposte, sarebbe competente per i diritti fondamentali, cosı̀ come definiti all’articolo 6, paragrafo 2, del Trattato sull’Unione europea (TUE) e ripresi dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che costituisce il testo di riferimento per la sua attività. Poiché in materia di spazio di libertà, sicurezza e giustizia l’UE agisce in parte sulla base delle norme del titolo IV del Trattato istitutivo della Comunità europea – visti, asilo, immigrazione e altre politiche connesse alla libera circolazione delle persone – e in parte sulla base del titolo VI del Trattato sull’Unione europea, ovvero del cosiddetto « terzo pilastro » dell’UE, la Commissione europea ha presentato sia una proposta di regolamento che disciplina l’attività dell’Agenzia nel quadro delle competenze della Comunità, cosı̀ come definite dal Trattato che istituisce la Comunità europea, sia una proposta di decisione con la quale il Consiglio auto- Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 198 rizza l’Agenzia ad esercitare le sue funzioni in relazione alle materie disciplinate dal titolo VI del Trattato sull’UE. Ricorda, per completezza, che entrambe le proposte, presentate dalla Commissione il 30 giugno 2005 seguono la procedura di consultazione, secondo la quale il Consiglio delibera all’unanimità previa consultazione del Parlamento europeo. La base giuridica del regolamento proposto è l’articolo 308 del Trattato che istituisce la Comunità europea. Gli articoli 30, 31 e 34 del Trattato sull’Unione europea costituiscono la base giuridica della proposta di decisione che affida all’Agenzia lo svolgimento di compiti nei settori disciplinati dal titolo VI del TUE. Le proposte sono in attesa di esame da parte del Consiglio. Rileva che il Parlamento europeo ha assegnato le proposte per l’esame alla Commissione per le libertà civili, giustizia e affari interni, competente nel merito. In riferimento al contenuto, osserva che secondo le proposte l’Agenzia avrebbe il compito di monitorare la situazione dei diritti fondamentali nell’Unione e negli Stati membri in relazione all’attuazione del diritto comunitario. La Commissione potrà anche richiedere all’Agenzia di fornirle informazioni e analisi sui Paesi terzi con i quali la Comunità ha concluso accordi di associazione o accordi contenenti disposizioni sul rispetto dei diritti umani, o con i quali ha avviato o intende avviare negoziati in vista della conclusione di tali accordi. In particolare, l’Agenzia dovrebbe fornire alle istituzioni, agli organi e organismi competenti dell’Unione e agli Stati membri (questi ultimi relativamente all’attuazione del diritto comunitario) assistenza in materia di diritti fondamentali. Tale assistenza è finalizzata a garantire il pieno rispetto dei diritti fondamentali da parte di questi soggetti all’atto di assunzione di misure o definizione di azioni nei loro rispettivi settori di competenza. Aggiunge che le competenze tematiche dell’Agenzia sarebbero fissate, in un quadro pluriennale, da un regolamento di attuazione della Commissione. Nell’ambito — Commissione XIV di tali competenze tematiche l’Agenzia raccoglierebbe e analizzerebbe, in modo indipendente, le informazioni e i dati relativi, da un lato agli effetti concreti sui diritti fondamentali delle misure adottate dall’Unione, dall’altro alle buone pratiche in materia di rispetto di tali diritti. L’Agenzia dovrebbe inoltre pubblicare un rapporto annuale sulla situazione dei diritti fondamentali e rapporti tematici sulla base delle sue analisi e ricerche. L’Agenzia formulerebbe anche risoluzioni e conclusioni sull’evoluzione della situazione dei diritti fondamentali nella messa in opera delle varie politiche, condurrebbe azioni di sensibilizzazione del pubblico e instaurerebbe una rete di contatti con altri centri ed istituzioni. Rileva in particolare che nella proposta in esame la Commissione europea ha previsto che l’Agenzia dovrebbe coordinare la propria attività con quella svolta dal Consiglio d’Europa in tema di diritti umani. A tal fine la Comunità dovrebbe concludere un accordo finalizzato a instaurare una stretta cooperazione con il Consiglio d’Europa. Considerando la necessità di assicurare le continuità dell’azione svolta attualmente dall’Osservatorio europeo sui fenomeni di razzismo e xenofobia e le sinergie con il Consiglio d’Europa e gli organismi nazionali incaricati di seguire i diritti fondamentali, la Commissione propone di preservare l’attuale struttura dell’Osservatorio, prevedendo la presenza nel consiglio d’amministrazione di un esperto designato da ciascun Stato membro, dal Parlamento europeo e dal Consiglio d’Europa e di due rappresentanti della Commissione. Responsabile dell’Agenzia dovrebbe essere un direttore, nominato dal consiglio di amministrazione sulla base di una lista di candidati proposti dalla Commissione. È inoltre prevista l’istituzione di un forum dei diritti fondamentali, composto di rappresentanti di organizzazioni della società civile attive in materia di diritti fondamentali, che sarebbero selezionati dal consiglio di amministrazione sulla base di una lista aperta. Osserva che l’Agenzia – la cui sede resterebbe Vienna – avrebbe, a regime, un Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 199 organico di cento persone (l’attuale Osservatorio ha un organico di trentasette persone) e sarebbe operativa dal 1o gennaio 2007. La Commissione propone di prevedere un bilancio in crescita per il periodo 2007-2013 per tenere conto del periodo di transizione, e valuta che la messa a regime definitiva richiederà un periodo compreso tra i due e i tre anni. Per il 2006 propone di destinare all’Agenzia 16 milioni di euro, per arrivare a 29 milioni di euro nel 2013 (l’Osservatorio ha un bilancio di 8,2 milioni di euro). Rinvia quindi per il contenuto di dettaglio al testo dell’articolato dei due provvedimenti in esame. Preannuncia che nella predisposizione della proposta di documento finale terrà conto anche di quanto previsto dalla risoluzione, a prima firma Azzolini, n. 7/ 00639, approvata dalla III Commissione, esteri e affari e comunitari, il 31 maggio 2005, in particolare per quanto riguarda il rapporto tra le competenze dell’Agenzia indicata e quelle del Consiglio d’Europa. Giacomo STUCCHI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta. La seduta termina alle 14.50. SEDE CONSULTIVA Mercoledı̀ 18 gennaio 2006. — Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI. La seduta comincia alle 14.50. Disciplina dell’attività professionale di tintolavanderia. C. 5337 Milanato. (Parere alla X Commissione). (Esame e conclusione – Parere favorevole). La Commissione inizia provvedimento in titolo. l’esame del Marco AIRAGHI (AN), relatore, rileva che la proposta di legge in esame, adottata — Commissione XIV come testo base dalla Commissione di merito, reca, all’articolo 1, i principi e le finalità del provvedimento, riconducendo la disciplina dell’attività professionale di tintolavanderia nell’ambito della potestà legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e della potestà legislativa concorrente in materia di professioni, di cui all’articolo 117 della Costituzione. La proposta reca dunque i principi fondamentali di disciplina dell’attività di tintolavanderia ed è diretta ad assicurare l’omogeneità dei requisiti professionali e la parità di condizioni di accesso delle imprese del settore al mercato, nonché la tutela dei consumatori e dell’ambiente, garantendo l’unità giuridica dell’ordinamento ai sensi dell’articolo 120, secondo comma, della Costituzione. Aggiunge che l’articolo 2 definisce il profilo imprenditoriale di coloro che intendono esercitare l’attività, stabilendo alcuni requisiti essenziali di abilitazione professionale, mentre l’articolo 3 attribuisce alle regioni funzioni programmatorie, demandando alle stesse il compito di adottare norme dirette a favorire lo sviluppo economico e professionale del settore, nonché di definire i criteri per l’esercizio delle funzioni amministrative dei comuni; l’articolo 4 definisce invece le modalità di esercizio dell’attività di tintolavanderia, vietandone lo svolgimento in forma ambulante o di posteggio. Ricorda ancora che l’articolo 5 prevede un regime sanzionatorio nei confronti di coloro che esercitano l’attività senza essere in possesso dei requisiti di abilitazione professionale ovvero dei titoli e dei requisiti previsti ai sensi del provvedimento in esame, mentre il successivo articolo 6 disciplina il regime transitorio, riconoscendo alle imprese regolarmente iscritte e operanti alla data di entrata in vigore della legge il diritto di continuare a svolgere le attività di tintolavanderia a condizione che entro tre anni dalla medesima data esse provvedano a designare il responsabile tecnico professionalmente qualificato. Sotto il profilo della compatibilità comunitaria, evidenzia preliminarmente come tra i principi fondanti della crea- Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 200 zione del mercato unico europeo debbano annoverarsi quelli della libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali: ciò implica per i professionisti il riconoscimento non del solo diritto alla libera prestazione di servizi nell’ambito della Comunità, ma altresı̀ la libertà di stabilimento, ossia il diritto di ogni cittadino europeo di esercitare la propria attività in qualsiasi Stato dell’Unione. Ulteriore corollario di tali principi sono il reciproco riconoscimento fra i paesi membri della CE dei diplomi, certificati e titoli professionali dei cittadini europei. La direttiva 1999/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 giugno 1999, confluita nella direttiva 2005/36/CE, che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie, completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche. Sottolinea in particolare che tra le attività indicate nell’allegato A della direttiva 1999/42 rientrano, nella lista I, parte 3, l’attività di lavanderia, lavaggio a secco e tintoria. Si prevede quindi che gli Stati membri nei quali si può accedere ad una delle attività indicate nell’allegato A, ovvero esercitare queste attività soltanto a patto di soddisfare talune condizioni di qualifica, si adoperano affinché il beneficiario che ne fa domanda sia informato, prima di stabilirsi o prima di cominciare a prestare servizi, riguardo alla regolamentazione che disciplina la professione che egli intende esercitare. Per completezza aggiunge che il 13 gennaio 2004 la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva COM(2004)2 relativa ai servizi nel mercato interno, volta a stabilire un quadro giuridico che elimini gli ostacoli alla libertà di stabilimento dei prestatori di servizi ed alla libera circolazione dei servizi tra Stati membri, attualmente all’esame, in fase ascendente, delle Commissioni riunite X e XIV. Evidenzia quindi che non sussistono profili di contrasto con la normativa comunitaria. Propone, perciò, di esprimere parere favorevole. — Commissione XIV Paola MARIANI (DS-U) osserva che la ratio sottesa alla proposta di legge in esame, finalizzata a disciplinare l’esercizio dell’attività di tintolavanderia, è rinvenibile nel fatto che il comparto delle imprese di lavanderia, pulitura, tintoria, smacchiatura, stireria e affini – che trova la sua principale espressione nell’ambito delle micro e piccole imprese, con specifico riferimento alle imprese artigiana – si inserisce in un quadro economico settoriale caratterizzato da pesanti forme di concorrenza sleale e di abuso da parte di operatori irregolari. Tale situazione è indirettamente favorita sia da una regolamentazione comunale disorganica e discontinua, ritenuta inefficace sul piano delle procedure di avvio dell’attività e su quello della vigilanza e del controllo, sia dalla carenza di iniziative formative da parte degli organi competenti per innalzare il livello di professionalità degli operatori del settore. Rileva che in tale contesto, stante l’assenza di una legislazione nazionale di principio in grado di conferire maggiore certezza operativa al comparto, la proposta di legge intende definire i presupposti e i requisiti necessari per lo svolgimento dell’attività di tintolavanderia, definita come una attività imprenditoriale professionalmente qualificata, che deve essere esercitata in funzione di una reale tutela dell’ambiente e degli interessi degli utenti. Condivide quindi la proposta di legge in esame, in particolare nell’intento di disciplinare l’esercizio dell’attività di tintolavanderia. Il comparto delle imprese di lavanderia, pulitura, tintoria, smacchiatura, stireria e affini – formato soprattutto da micro e piccole imprese – è stato infatti sino ad oggi caratterizzato da pesanti forme di concorrenza sleale e di abuso da parte di operatori irregolari, anche a causa di una regolamentazione comunale disorganica e discontinua. In tale contesto, stante l’assenza di una legislazione nazionale di principio in grado di conferire maggiore certezza operativa al comparto, la proposta di legge intende definire i presupposti e i requisiti necessari per lo svolgimento dell’attività di tin- Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 201 tolavanderia, definita come una attività imprenditoriale professionalmente qualificata, che deve essere esercitata in funzione di una reale tutela dell’ambiente e degli interessi degli utenti. Concorda con quanto rilevato dal relatore, osservando che il provvedimento non presenta profili problematici dal punto di vista della compatibilità comunitaria. Si conforma infatti ai principi fondanti della creazione del mercato unico europeo di libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, che implicano per i professionisti il riconoscimento non del solo diritto alla libera prestazione di servizi nell’ambito della Comunità, ma altresı̀ la libertà di stabilimento, ossia il diritto di ogni cittadino europeo di esercitare la propria attività in qualsiasi Stato dell’Unione. Il provvedimento appare, in questo senso, in linea con la direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. Sulla base delle riflessioni esposte preannuncia quindi, anche a nome dei deputati del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta di parere del relatore. Gabriele FRIGATO (MARGH-U) preannuncia, anche a nome dei deputati del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, evidenziando il positivo lavoro svolto dalla Commissione di merito, e l’assenza di qualsiasi profilo di incompatilibilità con la normativa comunitaria. Giacomo STUCCHI, presidente, preannuncia, anche a nome dei deputati del gruppo Lega Nord Federazione Padana, voto favorevole sulla proposta di parere del relatore. Andrea DI TEODORO (FI) preannuncia, anche a nome dei deputati del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta di parere del relatore. La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole del relatore. — Commissione XIV Disposizioni in materia di professioni sanitarie non mediche e delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali. C. 6229 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla XII Commissione). (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni). La Commissione inizia provvedimento in titolo. l’esame del Giacomo STUCCHI, presidente e relatore, ricorda che il provvedimento in esame, finalizzato ad assicurare una maggiore qualificazione delle professioni sanitarie non mediche, è stato trasmesso dal Senato, che lo ha approvato in un testo unificato di tre progetti legge. La proposta in esame ai sensi degli articoli 1 e 2 subordina l’esercizio delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, al rilascio di un titolo statale abilitativo, derivante dal conseguimento del titolo universitario, valido sull’intero territorio nazionale nel rispetto della normativa europea in materia di libera circolazione delle professioni. Il provvedimento all’articolo 3 prevede quindi l’istituzione degli ordini e degli albi delle professioni sanitarie, a tal fine conferendo con l’articolo 4 un’apposita delega al Governo. Sottolinea ancora che il testo detta disposizioni sull’istituzione di nuove professioni in ambito sanitario, agli articoli 5 e 7, e, con l’articolo 6, sulla funzione di coordinamento, modificando altresı̀ i requisiti per l’accesso all’incarico di direttore generale, nonché gli obblighi inerenti la formazione permanente e continua del personale sanitario. Per quanto riguarda i profili d’interesse della XIV Commissione, ritiene opportuno valutare il provvedimento in relazione ai principi della libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, di cui agli articoli 47 e 49 del Trattato che istituisce la Comunita europea, ed alla conseguente normativa comunitaria in materia di formazione e qualifiche professionali. Per quanto riguarda il primo aspetto, ricorda che la libera prestazione dei ser- Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 202 vizi è una delle libertà fondamentali del Trattato e, secondo una giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, l’articolo 49 prescrive non solo l’eliminazione di qualsiasi discriminazione nei confronti del prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro in base alla sua cittadinanza, ma anche la soppressione di qualsiasi restrizione tale da vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività del prestatore stabilito in un altro Stato membro, ove fornisce legittimamente servizi analoghi. Sempre in base alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, una restrizione alla libera prestazione dei servizi può essere giustificata da ragioni imperative di interesse generale – quali, ad esempio, la necessità di garantire la qualità delle prestazioni ad utenti che non siano appieno in grado di valutarla autonomamente, anche attraverso l’istituzione di albi professionali – che non risultino già garantite dagli obblighi cui il prestatore di servizi è tenuto nello Stato membro in cui è stabilito. In ogni caso, la procedura nazionale deve essere idonea a garantire il conseguimento dello scopo perseguito ma non andare oltre quanto necessario per il suo raggiungimento. Osserva che di conseguenza la disciplina nazionale non dovrebbe né ritardare né rendere più complesso l’esercizio del diritto di un soggetto stabilito in un altro Stato membro di prestare i propri servizi in un altro Stato quando l’esame dei requisiti per l’accesso alle attività di cui trattasi sia stato effettuato e sia stata accertata la sussistenza dei requisiti medesimi. Ricorda d’altro canto che la medesima Corte ha ritenuto compatibile con l’articolo 49 TCE l’introduzione del requisito di iscrizione in appositi albi e simili solo nel caso in cui esso risulti automatico e qualora non costituisca una previa condizione alla prestazione dei servizi, né implichi oneri amministrativi o contributivi per il prestatore interessato. Per quanto riguarda la formazione professionale ed il riconoscimento delle qualifiche professionali, invece, l’attuale disciplina comunitaria trova il suo fondamento nel regime — Commissione XIV generale di liberalizzazione posto dal Trattato CE in materia di diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi. Evidenzia, in particolare, che l’articolo 47 stabilisce il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli professionali, prevedendo l’adozione di direttive volte ad evitare agli interessati la ripetizione del percorso degli studi e della successiva formazione per esercitare professioni subordinate al possesso di titoli universitari o comunque post-secondari. Rileva che in questo contesto, è stata recentemente approvata la direttiva 2005/ 36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, che consolida in un unico testo e semplifica le direttive settoriali, concernenti tra l’altro le professioni di infermiere responsabile dell’assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica e medico, nonché le direttive relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali. In particolare, la direttiva dispone che, se in uno Stato membro l’accesso o l’esercizio di una delle attività elencate nell’allegato è subordinato al possesso di conoscenze e competenze generali, commerciali o professionali, ogni Stato membro riconosce come prova sufficiente di tali conoscenze e competenze l’esercizio dell’attività considerata in un qualunque altro Stato membro. La direttiva, pertanto, prevede un regime generale di riconoscimento reciproco ed il riconoscimento automatico delle qualifiche comprovate dall’esperienza professionale per una serie di attività, imponendo agli Stati membri di semplificare le procedure e formalità per l’accesso ai diversi servizi. Ritiene dunque necessario che il rilascio delle abilitazioni professionali ed i percorsi formativi delineati dagli articoli 1 e 2 del provvedimento rispondano al principio generale di riconoscimento reciproco ed automatico delle qualifiche professionali, come da ultimo disciplinato dalla direttiva 2005/36/CE. Inoltre, risulta fondamentale che l’istituzione degli appositi ordini ed albi, disposta dagli articoli 3 e 4 del provvedimento, avvenga nel rispetto degli indicati principi Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 203 comunitari di cui agli articoli 47 e 49 del TCE, come interpretati dalla Corte di Giustizia. Alla luce delle considerazioni espresse, propone di esprimere parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 1). Andrea DI TEODORO (FI) tiene a sottolineare che la relazione svolta dal presidente Stucchi è stata assolutamente completa ed esaustiva. Riterrebbe peraltro opportuno che le osservazioni recate dal parere fossero trasformate in condizioni, per dare una più incisiva indicazione alla Commissione di merito dei rilievi sulla compatibilità comunitaria del provvedimento. Paola MARIANI (DS-U) rileva che il progetto di legge in titolo è finalizzato ad assicurare una maggiore qualificazione delle professioni sanitarie non mediche. A tal fine, si modifica in alcuni aspetti la disciplina sui titoli di studio per l’abilitazione all’esercizio della professione, prefigurando una ridefinizione degli attuali percorsi di laurea, conferisce una delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali, detta disposizioni sull’istituzione di nuove professioni in ambito sanitario e sulla funzione di coordinamento, e prevede norme modificative dei requisiti per l’accesso ad incarichi dirigenziali, nonché degli obblighi inerenti la formazione permanente e continua del personale sanitario. Osserva che il provvedimento conclude il percorso di riforma avviato nella precedente legislatura, che ha valorizzato la professionalità delle categorie sanitarie interessate, le quali svolgono un ruolo essenziale nel Servizio sanitario nazionale. L’istituzione degli albi professionali è importante sia per la dignità professionale degli operatori in questione, sia per la sicurezza dei cittadini, in quanto assicura il rispetto delle regole deontologiche della professione e il possesso dei requisiti da parte degli operatori. Sottolinea quindi che il provvedimento non presenta elementi di contrapposizione con la normativa europea che permette l’istituzione di — Commissione XIV nuovi ordini professionali nei casi in cui tale strumento rappresenti una garanzia rafforzata ai cittadini rispetto alla fruizione di servizi professionali di livello adeguato. Concorda quindi con la proposta di parere presentata dal relatore, rilevando l’opportunità di privilegiare l’esigenza di consentire alla Commissione di merito di procedere speditamente al successivo corso del suo esame. Ritiene infatti che l’eventuale trasformazione delle osservazioni in condizioni, se corretta solo da un punto di vista formale, non aggiungerebbe nulla dal punto di vista sostanziale del rispetto della normativa comunitaria. Preannuncia quindi, anche a nome dei deputati del gruppo cui appartiene, il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore. Marco AIRAGHI (AN) concorda con la proposta di parere del relatore, rilevando l’opportunità di non modificarne il contenuto. Condivide infatti la necessità di consentire alla Commissione di merito di concludere celermente l’iter di approvazione della proposta in esame, ferma la necessità di lasciare agli atti della Commissione l’esigenza di un adeguamento alla normativa comunitaria sotto i profili indicati dal relatore. Preannuncia quindi, anche a nome dei deputati del gruppo cui appartiene, il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore. Gabriele FRIGATO (MARGH-U) concorda con la proposta di parere del relatore che consente di velocizzare l’iter del disegno di legge, pur ritenendo necessario lasciare agli atti l’esigenza di un adeguamento della Commissione di merito alla normativa comunitaria sulpiano dei profili evidenziati. Preannuncia quindi, anche a nome dei deputati del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta di parere del relatore. Andrea DI TEODORO (FI), concorda con l’esigenza di consentire alla Commissione di merito di concludere in tempi Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 204 brevi l’approvazione dell’importante provvedimento in esame. Preannuncia quindi, anche a nome dei deputati del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta di parere del relatore. La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore (vedi allegato 1). La seduta termina alle 15.05. ATTI DEL GOVERNO Mercoledı̀ 18 gennaio 2006. — Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI. La seduta comincia alle 15.05 Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2003/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 aprile 2003, che modifica la direttiva 91/671/CEE relativa all’uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini nei veicoli. Atto n. 574. (Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio). La Commissione inizia l’esame dello schema di decreto legislativo in titolo, rinviato nella seduta del 17 gennaio 2006. Giacomo STUCCHI, presidente, intervenendo in sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, rileva che lo schema di decreto legislativo in esame – emanato ai sensi dell’articolo 1, commi 3 e 4, della legge n. 62 del 2005, legge comunitaria 2004, reca l’attuazione della direttiva 2003/20/CE relativa all’uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini nei veicoli, introducendo novelle ad alcune disposizioni codice della strada. Ricorda che l’articolo 1 novella l’articolo 172 del codice della strada, relativo all’uso obbligatorio di cinture di sicurezza e di sistemi di ritenuta, estendendo l’ob- — Commissione XIV bligo ad altre categorie di veicoli oltre a quelle già previste e, in generale, ampliando l’ambito di applicazione della norma relativamente al trasporto di bambini. In particolare, viene previsto l’obbligo di utilizzo dei sistemi di ritenuta anche per coloro che viaggiano su veicoli adibiti al trasporto merci, sugli autobus e per i conducenti di taxi. Aggiunge che l’articolo 2 novella – per esigenze di coordinamento con le modifiche apportate all’articolo 172 del codice della strada dall’articolo 1 del provvedimento in esame – la tabella allegata all’articolo 126-bis relativa alla decurtazione del punteggio dalla patente a punti in caso di specifiche violazioni, tra le quali è compreso il caso del mancato o scorretto uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta. L’articolo 3 modifica invece il comma 5 dell’articolo 169 del codice, circoscrivendo la possibilità di trasporto in soprannumero di bambini sui sedili posteriori degli autoveicoli destinati al trasporto promiscuo di persone e cose fino all’8 maggio 2009, data a partire dalla quale – ai sensi dell’articolo 172 del codice della strada come modificato dall’articolo 1 del provvedimento in esame – decorre l’obbligo inderogabile di assicurare i bambini con sistemi di ritenuta. Aggiunge, quindi, che l’articolo 4 fissa la data di entrata in vigore del decreto legislativo al giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Sotto il profilo della compatibilità comunitaria del provvedimento, segnala che con le disposizioni della direttiva – che risultano in larga parte attuate dal provvedimento in esame – si opera anche una classificazione dei sistemi di ritenuta per bambini in cinque « gruppi di massa ». Tale classificazione peraltro, definita in base al peso del bambino e una suddivisione dei medesimi sistemi in due classi, a seconda della tecnologia utilizzata – classe integrale e classe non integrale – non sembra completamente recepita dal provvedimento in esame. Ricorda inoltre, per completezza, che il 27 marzo 2003 la Commissione ha presentato la proposta di direttiva COM(2003)145 relativa al dispositivo di Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 205 ritenuta per passeggeri dei veicoli a motore a due ruote con l’obiettivo di procedere alla codificazione della direttiva 93/ 32/CEE relativa alla stessa materia. La proposta, che segue la procedura di codecisione, è stata approvata senza emendamenti dal Parlamento europeo in prima lettura il 21 ottobre 2003 ed è in attesa della posizione comune del Consiglio. Aggiunge che l’uso delle cinture di sicurezza figura fra i settori di intervento individuati dalla Commissione in una serie di documenti che prospettano iniziative volte a rafforzare la sicurezza stradale e a ridurre, entro il 2010, il numero delle vittime degli incidenti stradali. Si riserva quindi di presentare una proposta di parere nel prosieguo dell’esame. Nessuno chiedendo di intervenire rinvia quindi il seguito dell’esame. Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell’aviazione civile. Atto n. 577. (Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio). La Commissione inizia l’esame dello schema di decreto legislativo in titolo. Marco AIRAGHI (AN), relatore, osserva che lo schema di decreto legislativo in esame – adottato in attuazione dell’articolo 1, commi 3 e 4, della legge n. 62 del 2005, legge comunitaria 2004, reca il recepimento della direttiva 2003/42/CE relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell’aviazione civile. Ricorda che il provvedimento consta di 10 articoli e di due allegati contenenti l’uno l’elenco degli esempi degli eventi da segnalare per quanto riguarda le operazioni di volo, la manutenzione, la riparazione o la costruzione di aeromobili (allegato I), l’altro l’elenco degli eventi da segnalare in relazione ai servizi di navigazione aerea (allegato II). — Commissione XIV Illustra quindi l’articolo 1, che istituisce un sistema di segnalazione obbligatoria – affidato alla responsabilità dell’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) – ed un sistema di segnalazione volontaria – affidato all’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) – degli eventi aeronautici, entrambi volti alla prevenzione degli incidenti e degli inconvenienti aeronautici; l’istituzione degli stessi non mira alla determinazione di colpe o responsabilità. L’articolo 2 reca le definizioni di « evento » e di « cancellazione dei dati personali », mentre l’articolo 3 disciplina il sistema delle segnalazioni obbligatorie, prevedendo che vengano segnalati all’ENAC gli eventi che mettono in pericolo o che, se non corretti, rischiano di mettere in pericolo un aeromobile, i suoi occupanti o qualsiasi persona, facendosi comunque salve le disposizioni di cui agli articoli 828 e 829 del codice della navigazione. Aggiunge quindi che l’articolo 4 individua i soggetti obbligati alla segnalazione degli eventi aventi le caratteristiche descritte all’articolo 3 e prevede che tali segnalazioni possano essere effettuate anche da chiunque eserciti, in altre operazioni riguardanti l’aviazione civile, funzioni simili a quelle previste dai soggetti espressamente elencati dalla norma, nell’esercizio delle proprie funzioni. La norma fa comunque salve, per la segnalazione degli eventi concernenti gli aeromobili di Stato, le procedure adottate dal Ministero della difesa e dagli altri dicasteri che impiegano aeromobili di Stato di loro proprietà. Rileva quindi che il successivo articolo 5 riconosce in capo all’ENAC l’obbligo della predisposizione di un sistema per la raccolta, la valutazione, l’elaborazione e la registrazione degli eventi oggetto di segnalazione obbligatoria, a tal fine utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate a legislazione vigente. La segnalazione dell’evento viene quindi registrata nella banca dati dell’ente. L’articolo 6 attribuisce alla Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) l’obbligo della predisposizione di un sistema per la raccolta, la valutazione, l’elaborazione e la Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 206 registrazione degli eventi non compresi tra quelli oggetto di segnalazione obbligatoria, ma che rappresentano o possono rappresentare, secondo i soggetti informatori, un rischio per la sicurezza della navigazione aerea, a tal fine utilizzandosi le risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate a legislazione vigente. Ricorda quindi che l’articolo 7 prevede che l’ENAC e l’ANSV mettano a disposizione le informazioni in loro possesso; il successivo articolo 8 prevede che gli eventi registrati nella banca dati dell’ENAC non devono consentire l’identificazione delle persone dalle quali proviene l’informazione e che l’ANSV deve stabilire le modalità che garantiscano l’immediata cancellazione dei dati personali dalle segnalazioni volontarie; l’articolo 9 stabilisce l’obbligo di utilizzo delle informazioni registrate nelle banche dati dell’ENAC e dell’ANSV unicamente per fini di prevenzione, fatta eccezione per il caso di accesso alle banche dati contenenti le informazioni raccolte dall’ENAC e dall’ANSV da parte delle autorità giudiziarie, nel corso di un procedimento penale, qualora l’accesso sia assolutamente indispensabile per la prosecuzione delle indagini che vertano sulle ipotesi delittuose previste dagli articoli 428, 437, 449 e 451 del codice penale. L’articolo 10 prevede infine che dall’applicazione delle disposizioni del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fissando la data di entrata in vigore del provvedimento al sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Sotto il profilo della compatibilità comunitaria, segnala che la direttiva – il cui termine di recepimento è scaduto il 4 luglio 2005 – individua quale scopo dell’atto il miglioramento della sicurezza aerea, provvedendo affinché le pertinenti informazioni sulla sicurezza siano segnalate, raccolte, registrate, tutelate e diffuse. Ricorda che la direttiva prevede due sistemi di segnalazione degli eventi che hanno come unico obiettivo la prevenzione di futuri incidenti ed inconvenienti e non la determinazione di colpe e responsabilità. Il primo sistema, relativo alla segna- — Commissione XIV lazione obbligatoria, è finalizzato a fornire la raccolta e l’analisi delle informazioni provenienti da soggetti indicati dalla stessa direttiva e relative a specifici eventi; il secondo sistema, di segnalazione su base volontaria, da affidare ad uno o più soggetti designati dallo Stato membro, diversi da quelli incaricati per il sistema delle segnalazioni obbligatorie, è finalizzato a raccogliere le informazioni non classificate come obbligatorie, ma che comunque possono rappresentare un rischio per la sicurezza della navigazione aerea. Circa il sistema di segnalazione obbligatoria, sottolinea che la direttiva individua tre possibili autorità preposte, congiuntamente o in alternativa, alla raccolta delle segnalazioni obbligatorie l’autorità nazionale dell’aviazione civile; l’organismo o ente investigativo istituito in virtù dell’articolo 6 della direttiva 94/56/CE; qualsiasi altro organismo o ente indipendente incaricato di questa funzione. I dati cosı̀ raccolti vengono registrati in una banca dati. Osserva quindi che per il funzionamento delle banche dati destinate alla raccolta delle segnalazioni obbligatorie, le autorità individuate a livello nazionale potranno utilizzare uno specifico software sviluppato dalla Commissione europea. Gli Stati membri, conformemente alle rispettive legislazioni nazionali, garantiscono un’adeguata riservatezza delle informazioni ricevute e, lasciando impregiudicate le norme dell’ordinamento penale, si astengono dal perseguire violazioni della legge non premeditate o commesse inavvertitamente di cui sono venuti a conoscenza soltanto perché segnalate nell’ambito di un sistema nazionale di segnalazione obbligatoria di eventi, salvo in caso di negligenza grave. Quanto, poi, al sistema di segnalazione volontaria, sottolinea che la direttiva prevede che anche in questo caso deve essere garantito alla fonte di informazione un adeguato livello di riservatezza, prevedendo che il soggetto incaricato della raccolta e dell’analisi delle segnalazioni in questione proceda alla cancellazione dei dati personali in esse contenuti. Le informazioni ricavate dalle segnalazioni su base spontanea, una volta Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 207 rese anonime, devono essere conservate e messe a disposizione di tutte le parti, affinché possano essere utilizzate per migliorare il livello di sicurezza dell’aviazione. Aggiunge quindi che le disposizioni della direttiva risultano quasi totalmente attuate dal provvedimento in esame. Fa rilevare peraltro che il provvedimento prevede all’articolo 4, comma 3, una prescrizione non contemplata dalla direttiva, a norma della quale per la segnalazione degli eventi concernenti gli aeromobili di Stato sono fatte salve le procedure adottate dal Ministero della difesa e dagli altri dicasteri che impiegano aeromobili di Stato di loro proprietà. Rispetto allo schema di decreto, la direttiva prevede inoltre che, restando impregiudicate le norme dell’ordinamento penale, gli Stati membri si astengono « dal perseguire violazioni della legge non premeditate o commesse inavvertitamente di cui sono venuti a conoscenza soltanto perché segnalate nell’ambito di un sistema nazionale di segnalazione obbligatoria di eventi, salvo in caso di negligenza grave ». Segnala, per completezza, che il 30 settembre 2005 la Commissione ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora per non aver comunicato le misure di recepimento della direttiva 2003/42/ CE, oggetto del presente schema di decreto legislativo. Il 22 settembre 2005 la Commissione europea ha presentato inoltre la relazione COM(2005)428 riguardante l’applicazione del regolamento (CE) n. 2320/2002 che istituisce norme comuni in materia di sicurezza dell’aviazione civile, adottato in seguito agli attentati dell’11 settembre. La presentazione della relazione annuale è prevista dall’articolo 11 del regolamento in oggetto. Ricorda ancora che il 15 novembre 2005 la Commissione ha presentato la comunicazione COM(2005)578 corredata della proposta di regolamento COM(2005)579 volta a modificare il regolamento (CE) n. 1592/ 2002 con il quale è stata istituita l’Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA), al fine di estenderne i compiti a tutti i settori della sicurezza aerea fra cui — Commissione XIV le operazioni di volo, le licenze dei piloti e gli aeromobili dei paesi terzi. Precisa quindi che nel programma di lavoro per il 2006 la Commissione europea, infine, ha preannunciato la presentazione di una proposta di regolamento volta proporre un’ulteriore modifica del regolamento (CE) n. 1592/2002 al fine di estendere i compiti dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea ai settori della gestione del traffico aereo, dei servizi di navigazione aerea e degli aeroporti. Si riserva di presentare quindi una proposta di parere nel prosieguo dell’esame. Giacomo STUCCHI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta. La seduta termina alle 15.15. UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.20. SEDE CONSULTIVA Mercoledı̀ 18 gennaio 2006. — Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI. La seduta comincia alle 19.40 DL 3/06 Attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche. C. 6258 Governo. (Parere alle Commissioni X e XII Commissione). (Esame e conclusione – Parere favorevole). La Commissione inizia provvedimento in titolo. l’esame del Marco AIRAGHI (AN), relatore, osserva che il disegno di legge in esame, recante la conversione in legge del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3, è volto a recepire Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 208 nell’ordinamento interno la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/ 44/CE del 6 luglio 1998, con la quale gli Stati membri sono stati investiti del compito di tutelare le invenzioni biotecnologiche mediante il diritto nazionale dei brevetti, nel rispetto degli obblighi internazionali sottoscritti. Il provvedimento d’urgenza è necessario in esecuzione degli obblighi derivanti da una sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione europea emessa nei confronti dello Stato italiano ai sensi dell’articolo 226 CE (causa C-456/03), che in data 16 giugno 2005 ha accertato l’inadempimento dello Stato italiano per la mancata attuazione della citata direttiva, il cui recepimento doveva avvenire entro il 30 luglio 2000. La Commissione europea ha già notificato, in data 19 dicembre 2005, ai sensi dell’articolo 228 del Trattato, specifica lettera di messa in mora e di richiesta di chiarimenti, contestante l’ulteriore inottemperanza dello Stato italiano anche dopo la sentenza di condanna della Corte di Giustizia per il mancato recepimento della direttiva 98/ 44/CE. La Commissione ha, inoltre, assegnato il termine di sessanta giorni per l’adeguamento alle prescrizioni della sentenza. Sussiste quindi l’esigenza di evitare il successivo ed automatico ricorso alla Corte di Giustizia per la condanna dello Stato italiano al pagamento di. una penalità e di una somma forfetaria, ex articolo 228, par. 2 del Trattato, che, alla stregua della giurisprudenza della stessa Corte, si prospetta di notevole entità, tenuto conto dei criteri di calcolo stabiliti dallo stesso supremo giudice comunitario e della sua discrezionalità nel determinarne la misura a scopo dissuasivo. Ricorda che la finalità della direttiva 98/44/CE, adottata dopo un dibattito decennale, è quella di armonizzare, nella prospettiva della libera circolazione dei brevetti biotecnologici nel mercato unico, la normativa sulla protezione delle invenzioni biotecnologiche, anche in relazione alla crescente importanza che sta assumendo il mercato europeo delle biotecnologie. Il provvedimento si compone di 13 articoli. In particolare, l’articolo 1 reca le — Commissione XIV finalità del provvedimento, mentre l’articolo 2 reca le definizioni, riproducendo integralmente l’articolo 2 della direttiva. L’articolo 3, nel trasporre l’articolo 3 della direttiva, indica, nel rispetto dei requisiti di novità, originalità e applicabilità industriale, i principi di brevettabilità. Si prevede che in particolare, sono brevettabili un materiale biologico, isolato dal suo ambiente naturale o prodotto tramite un procedimento tecnico, anche se preesistente allo stato naturale; un procedimento tecnico attraverso il quale viene prodotto, lavorato o impiegato materiale biologico, anche se preesistente allo stato naturale; qualsiasi applicazione nuova di un materiale biologico o di un procedimento tecnico già brevettato; un’invenzione relativa ad un elemento isolato dal corpo umano o diversamente prodotto, mediante un procedimento tecnico, anche se la sua struttura è identica a quella di un elemento naturale, a condizione che la sua funzione e applicazione industriale siano concretamente indicate, descritte e specificatamente rivendicate; un’invenzione riguardante piante o animali ovvero un insieme vegetale, caratterizzato dall’espressione di un determinato gene e non dal suo intero genoma, se la loro applicazione non è limitata, dal punto di vista tecnico, all’ottenimento di una determinata varietà vegetale o specie animale e non siano impiegati, per il loro ottenimento, soltanto procedimenti essenzialmente biologici. Sottolinea che l’articolo 4 reca invece le esclusioni, tra le quali é espressamente contemplato il divieto di brevettabilità del corpo umano, sin dal concepimento e nei vari stadi della sua costituzione e del suo sviluppo, nonché della mera scoperta di uno degli elementi del corpo stesso, ivi compresa la sequenza o la sequenza parziale di un gene; dei metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e dei metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale; delle invenzioni il cui sfruttamento commerciale è contrario alla dignità umana, all’ordine pubblico e al buon costume, alla tutela della salute e della vita delle persone e Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 209 degli animali, alla preservazione dei vegetali e della biodiversità ed alla prevenzione di gravi danni ambientali. Nell’ambito di tale ultima fattispecie, l’esclusione dalla brevettabilità riguarda, tra l’altro, per evidenti ragioni etiche, ogni procedimento tecnologico di clonazione umana e di modificazione dell’identità genetica germinale dell’essere umano, nonché ogni utilizzazione di embrioni umani, ivi incluse le linee di cellule staminali embrionali umane. Peraltro, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d), è prevista la brevettabilità di una sequenza parziale di un gene, utilizzata per produrre una proteina o una proteina parziale, qualora venga fornita l’indicazione e la descrizione di una funzione utile alla valutazione del requisito dell’applicazione industriale e la funzione corrispondente sia specificatamente rivendicata. Aggiunge quindi che l’articolo 5 disciplina il procedimento amministrativo di concessione del brevetto di invenzione biotecnologia; l’articolo 6 disciplina le licenze obbligatorie dipendenti di cui all’articolo 12 della direttiva, mentre l’articolo 7 sanziona con la nullità gli atti giuridici compiuti in violazione dei divieti previsti dal provvedimento. Ricorda quindi che l’articolo 8 prevede l’estensione della tutela attribuita da un brevetto relativo ad un materiale biologico dotato, in seguito all’invenzione, di determinate proprietà, a tutti i materiali biologici da esso derivati mediante riproduzione o moltiplicazione in forma identica o differenziata e dotati delle stesse proprietà. Analogamente, anche la protezione attribuita da un brevetto relativo ad un procedimento che consente di produrre un materiale biologico dotato, per effetto dell’invenzione, di determinate proprietà, si estende al materiale biologico direttamente ottenuto da tale procedimento ed a qualsiasi altro materiale biologico derivato dal materiale biologico direttamente ottenuto mediante riproduzione o moltiplicazione in forma identica o differenziata e dotato delle stesse proprietà. L’articolo 9 circoscrive l’estensione della tutela di cui al precedente articolo, escludendo dalla protezione il materiale biologico ottenuto — Commissione XIV per riproduzione o moltiplicazione di materiale biologico commercializzato nel territorio di uno Stato membro dal titolare del brevetto o con il suo consenso, qualora la riproduzione o la moltiplicazione derivi necessariamente dall’utilizzazione per la quale il materiale biologico è stato commercializzato, purché il materiale ottenuto non venga utilizzato successivamente per altre riproduzioni o moltiplicazioni. Sottolinea quindi che l’articolo 10 disciplina la procedura per ottenere il brevetto relativo ad un’invenzione che riguarda un materiale biologico non accessibile al pubblico e che non può essere descritto nella domanda di brevetto in maniera tale da consentire ad un esperto in materia di attuare l’invenzione stessa oppure implica l’uso di tale materiale; è previsto il deposito del materiale biologico presso un istituto riconosciuto ai sensi del Trattato di Budapest del 1977. L’articolo 11 prevede inmvece che il Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri della salute, delle politiche agricole e forestali, dell’ambiente e della tutela del territorio, e dell’istruzione, dell’università e della ricerca, presenti una relazione annuale al Parlamento sull’ applicazione del provvedimento. L’articolo 12 contiene quinid la clausola di invarianza di oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato, mentre l’articolo 13 dispone l’entrata in vigore del decreto-legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Ricorda quindi per completezza che il 14 luglio 2005 la Commissione ha presentato la seconda relazione COM(2005)312 « Sviluppi e implicazioni del diritto dei brevetti nel settore della biotecnologia e dell’ingegneria genetica », ai sensi dell’articolo 16, lettera c) della direttiva 98/44/ CE. Il 26 ottobre 2005 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sui brevetti relativi alle invenzioni biotecnologiche. Alla luce delle considerazioni espresse, con la specifica finalità di dare corso alla sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione europea emessa nei confronti dello Stato italiano ai sensi dell’ar- Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 210 ticolo 226 CE (causa C-456/03), propone quindi di esprimere parere favorevole (vedi allegato 2). Paola MARIANI (DS-U) concorda con le indicazioni del relatore sulla necessità del provvedimento. Rileva che gli elementi critici che possono essere rilevati riguardano i profili etici che la direttiva solleva e che sono stati alla base di approfondite discussioni a livello delle istituzioni comunitarie e degli stati membri. Ricorda che l’Italia ha anche presentato una richiesta ad adiuvandum per l’annullamento della Direttiva, alla Corte di Giustizia, nell’ambito della causa per la mancata attuazione. Aggiunge che le maggiori controversie sulla direttiva sono nate dal fatto che essa prevede la possibilità di brevettare forme di proprietà industriale su materiale vivente, inclusi elementi isolati del corpo umano, capace anche di riproduzione, cosa che travalica la fonte normativa dell’articolo 100A, finalizzato al semplice funzionamento e all’armonizzazione del mercato interno. Fa riferimento, in particolare, all’articolo 3 che include tra le invenzioni brevettabili un materiale biologico, isolato dal suo ambiente naturale o prodotto tramite un procedimento tecnico, anche se preesistente allo stato naturale; un’invenzione relativa ad un elemento isolato dal corpo umano o diversamente prodotto, mediante un procedimento tecnico, anche se la sua struttura è identica a quella di un elemento naturale, a condizione che la sua funzione e applicazione industriale siano concretamente indicate, descritte e specificatamente rivendicate. La direttiva naturalmente esclude la possibilità di brevettare le invenzioni il cui sfruttamento economico sia contrario all’ordine pubblico o al buon costume e considera non brevettabili in particolare i procedimenti di clonazione di esseri umani; i procedimenti di modificazione dell’identità genetica germinale dell’essere umano; le utilizzazioni di embrioni umani a fini industriali o commerciali; i procedimenti di modificazione dell’identità genetica degli animali atti a provocare su di loro sofferenze senza — Commissione XIV utilità medica sostanziale per l’uomo o l’animale, nonché gli animali risultanti da tali procedimenti ». Precisa che vi è la consapevolezza del fatto che la biotecnologia rappresenta una delle più importanti tecnologie per l’avvenire e che pertanto essa debba essere supportata da un idoneo quadro politico, che tenga altresı̀ conto degli aspetti etici, ambientali e sanitari. Non si condividono peraltro fino in fondo le disposizioni della direttiva in esame. Preannuncia quindi, anche a nome dei deputati del gruppo cui appartiene, il voto di astensione sulla proposta di parere del relatore. Andrea DI TEODORO (FI) preannuncia, anche a nome dei deputati del gruppo cui appartiene, il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, rilevando che il provvedimento in esame esclude espressamente la brevettabilità del corpo umano, sin dal concepimento e nei vari stadi della sua costituzione e del suo sviluppo, nonché della mera scoperta di uno degli elementi del corpo stesso, ivi compresa la sequenza o la sequenza parziale di un gene. Giuseppe GALLO (AN) preannuncia, anche a nome dei deputati del gruppo cui appartiene, il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore. Giacomo STUCCHI, presidente, preannuncia, anche a nome dei deputati del gruppo della Lega nord federazione padana, il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore. La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore (vedi allegato 2). La seduta termina alle 19.50. ATTI DEL GOVERNO Mercoledı̀ 18 gennaio 2006. — Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI. La seduta comincia alle 19.50. Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 211 Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2003/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 aprile 2003, che modifica la direttiva 91/671/CEE relativa all’uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini nei veicoli. Atto n. 574. (Seguito esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione). La Commissione prosegue l’esame dello schema di decreto legislativo in titolo, rinviato nel corso dell’odierna seduta pomeridiana. Giacomo STUCCHI, presidente e relatore, illustra una proposta di parere favorevole con condizione (vedi allegato 3). Andrea DI TEODORO (FI) preannuncia, anche a nome dei deputati del gruppo cui appartiene, il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore. Marco AIRAGHI (AN) preannuncia, anche a nome dei deputati del gruppo cui appartiene, il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, rilevando l’op- — Commissione XIV portunità di non ritardare l’iter di approvazione del provvedimento in esame da parte del Governo. Paola MARIANI (DS-U) rileva in particolare che il provvedimento in esame prevede un genrale obbligo di utilizzare i sistemi di ritenuta omologati per bambini durante la circolazione dei veicoli e un divieto di collocare i bambini di età inferiore a tre anni sul sedile anteriore in senso inverso rispetto alla marcia del veicolo provvisto di air-bag attivo. Ritiene condivisibile inoltre l’obbligo dell’uso di cinture di sicurezza nei veicoli adibiti al trasporto passeggeri e in quelli adibiti a trasporto merci. Concorda in particolare con la condizione prevista dal relatore che colma una lacuna del provvedimento in esame. Preannuncia quindi, anche a nome dei deputati del gruppo cui appartiene, il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore. La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con condizione del relatore (vedi allegato 3). La seduta termina alle 20. Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 212 Commissione XIV — ALLEGATO 1 Disposizioni in materia di professioni sanitarie non mediche e delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali (C. 6229 Governo, approvato dal Senato). PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE La XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea), esaminato l’A.C. 6229 recante « Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali »; rilevato che esso è volto ad assicurare una maggiore qualificazione delle professioni sanitarie non mediche (infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione), modificando tra l’altro la disciplina esistente sui titoli di studio per l’abilitazione all’esercizio della professione (artt. 1 e 2) e conferendo una delega al Governo per l’istituzione dei relativi albi ed ordini professionali (articoli 3 e 4); ricordato che la Direttiva 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, prevede un regime generale di riconoscimento reciproco di modo che, se in uno Stato membro l’accesso o l’esercizio di un’attività è subordinato al possesso di conoscenze e competenze generali, commerciali o professionali, ogni Stato membro riconosce come prova sufficiente di tali conoscenze e competenze l’esercizio dell’attività considerata in un qualunque altro Stato membro, stabilendo altresı̀ il riconoscimento automatico delle qualifiche comprovate dall’esperienza professionale per una serie di attività; osservato che l’articolo 49 TCE, come interpretato dalla Corte di Giustizia, consente restrizioni alla libera prestazione dei servizi giustificate da ragioni imperative di interesse generale, quali la necessità di garantire la qualità delle prestazioni ad utenti che non siano appieno in grado di valutarla autonomamente, anche attraverso l’istituzione di albi od ordini professionali, purchè l’iscrizione in essi risulti automatica e non costituisca una previa condizione alla prestazione dei servizi, né implichi oneri amministrativi o contributivi per il prestatore interessato; esprime PARERE FAVOREVOLE con le seguenti osservazioni: valuti la Commissione di merito l’opportunità di richiamare espressamente il principio del riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali, di cui alla direttiva 2005/36/CE; valuti altresı̀ la Commissione di merito l’opportunità di inserire tra i principi e criteri direttivi per l’esercizio della delega di cui all’articolo 4 del provvedimento in esame, che l’istituzione degli albi ed ordini professionali debba avvenire nel rispetto dell’articolo 49 TCE, come interpretato dalla Corte di Giustizia, e della direttiva 2005/36/CE. Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 213 Commissione XIV — ALLEGATO 2 DL 3/06 Attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (C. 6258 Governo). PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE La XIV Commissione Politiche dell’Unione europea, esaminato il testo del disegno di legge C. 6258 Governo, di conversione del DL 3/06: Attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche; rilevato che il contenuto del provvedimento appare compatibile con la normativa comunitaria; tenuto conto che la sua adozione si rende necessaria per dare corso alla sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione europea emessa nei confronti dello Stato italiano ai sensi dell’articolo 226 CE (causa C-456/03); esprime PARERE FAVOREVOLE Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 214 Commissione XIV — ALLEGATO 3 Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2003/ 20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 aprile 2003, che modifica la direttiva 91/671/CEE relativa all’uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini nei veicoli. (Atto n. 574). PARERE APPROVATO DALLA COMMISIONE La XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea), esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2003/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 aprile 2003, che modifica la direttiva 91/671/CEE relativa all’uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini nei veicoli (A0574); considerato che lo schema di decreto legislativo appare compatibile con la normativa comunitaria; rilevato peraltro che lo schema di decreto in esame non dà attuazione al- l’articolo 1, comma 3, della direttiva 91/ 671/CEE, come sostituito dall’articolo 1 della direttiva 2003/20/CE, relativo alla suddivisione dei sistemi di ritenuta per bambini; esprime PARERE FAVOREVOLE con la seguente condizione: appare opportuno che il Governo adegui il provvedimento in esame a quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, della direttiva 91/671/CEE, come sostituito dall’articolo 1 della direttiva 2003/20/CE. Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 215 — Commissione bicamerale COMMISSIONE PARLAMENTARE per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi S O M M A R I O Sulla pubblicità dei lavori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 Seguito dell’esame di un provvedimento in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché Tribune elettorali per le elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica previste per i giorni 9 e 10 aprile 2006 (Seguito dell’esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 Mercoledı̀ 18 gennaio 2006. — Presidenza del presidente GENTILONI SILVERI. La seduta comincia alle 14. Sulla pubblicità dei lavori. Il presidente, deputato GENTILONI SILVERI, avverte che, ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso. Seguito dell’esame di un provvedimento in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché Tribune elettorali per le elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica previste per i giorni 9 e 10 aprile 2006. (Seguito dell’esame e rinvio). Riprende la discussione sospesa nella seduta del 17 gennaio 2006. Il deputato CAPARINI chiede al presidente Gentiloni di fornire alcuni chiarimenti in merito al testo, in particolare per quanto riguarda l’articolo 2, comma 1, lettera d), che inibisce la presenza di uomini politici con la trattazione di argomenti politici in tutte le trasmissioni che non abbiano natura di informazione o comunicazione politica. In proposito egli si domanda se la formulazione sia sufficiente a chiarire la posizione di trasmissioni fino ad oggi considerate al limite tra l’informazione e l’intrattenimento, come « Che tempo che fa », condotta da Fabio Fazio. Egli ritiene altresı̀ che sarebbe opportuno specificare ulteriormente le norme di cui all’articolo 5 che disciplinano le modalità di svolgimento dell’informazione durante il periodo elettorale, in particolare con un riferimento al criterio della completezza. L’oratore si sofferma poi sulle disposizioni di cui all’articolo 10. Egli condivide l’opportunità di garantire adeguatamente le modalità con cui si dovranno svolgere i confronti fra i capi delle coalizioni concorrenti, tuttavia riterrebbe consigliabile non imporre alla Testata Tribune e Servizi parlamentari l’effettuazione di tale trasmissione, ma limi- Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 216 tarsi a stabilire delle regole per lo svolgimento dei dibattiti stessi qualora siano trasmessi da programmi di approfondimento informativo. Infatti una disciplina di carattere obbligatorio determinerebbe la necessità di effettuare i cosiddetti confronti anche con capi di coalizioni estemporanee tra forze politiche piccolissime e prive di un reale seguito elettorale, e non vi è dubbio che sarebbe quanto mai inopportuno imporre alla RAI di mandare in prima serata e su RAIUNO siffatte trasmissioni di scarsissimo interesse. Il deputato Caparini chiede infine chiarimenti in ordine all’articolo 11, sottolineando l’inopportunità di assegnare alla Testata Tribune e Servizi parlamentari il compito esclusivo di garantire l’informazione per l’estero incidendo sull’autonomia editoriale di Rai International e di RAIUNO. Il senatore LABELLARTE si sofferma in primo luogo sulle disposizioni recate dall’articolo 3 nella parte in cui disciplinano le trasmissioni elettorali nella fase intercorrente tra la convocazione dei comizi elettorali e la presentazione delle candidature, osservando come i criteri adottati per l’identificazione delle forze politiche ammesse fanno riferimento ad elementi, ad esempio l’elezione con proprio simbolo dei deputati al Parlamento Europeo, che non tengono conto delle evoluzioni conosciute dal sistema dei soggetti politici negli ultimi anni. Anche i criteri che stabiliscono l’ordine di successione delle conferenze-stampa dei responsabili nazionali di lista, di cui all’articolo 9, andrebbero resi più semplici e conformi alla realtà della geografia politica nazionale. Il senatore Labellarte segnala poi l’esigenza di valutare la possibilità di inserire nel regolamento una prescrizione nei confronti della RAI diretta a dare la massima informazione in ordine alle agevolazioni previste dalla legge per l’espressione del voto da parte di cittadini infermi o diversamente abili. Il senatore IERVOLINO esprime la preoccupazione che un eccesso di comu- — Commissione bicamerale nicazione politica nel corso di una lunga campagna elettorale, come quello che sarebbe determinato da un’eventuale proliferazione del numero delle conferenzedibattito previste dall’articolo 10 – il testo infatti già prevede tribune politiche e conferenze-stampa dei rappresentanti nazionali di lista che si aggiungono alle trasmissioni organizzate da programmi di approfondimento informativo – potrebbe determinare un rifiuto da parte degli ascoltatori, con il paradossale effetto di diminuire la penetrazione e l’efficacia della campagna elettorale radiotelevisiva. Pertanto egli ritiene che sarebbe opportuno prevedere unicamente la possibilità di una tribuna elettorale speciale alla fine della campagna con un confronto diretto tra i capi delle coalizioni. Il deputato GAMBA, dopo aver preannunciato la presentazione di emendamenti di carattere formale all’articolo 3, si sofferma sull’articolo 8, comma 1, nella parte in cui si stabilisce che le tribune elettorali siano organizzate nella formula del confronto tra tre o quattro partecipanti; si tratta certamente di una formulazione che riprende quella dei precedenti regolamenti, tuttavia egli ritiene che sarebbe più opportuno indicare un numero fisso di partecipanti, e in particolare osserva come una formula con quattro partecipanti, evidentemente in rappresentanza di liste appartenenti a due coalizioni contrapposte, favorirebbe il contraddittorio. Per quanto riguarda l’articolo 10, l’oratore ritiene che sia auspicabile un maggior equilibrio tra la parità di condizioni tra tutti i partecipanti alla competizione elettorale e l’esigenza di dare visibilità alla competizione tra coalizioni contrapposte da cui la legge elettorale fa discendere l’attribuzione del premio di maggioranza; pertanto egli invita la Commissione a riflettere sulla possibilità di disciplinare le conferenze-dibattito non necessariamente come confronti tra capi delle coalizioni ma come confronti tra le coalizioni, lasciando cosı̀ la libertà a ciascuna coalizione di indicare di volta in volta il nome del soggetto partecipante. Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 217 Il deputato Gamba si sofferma infine sull’articolo 11, in riferimento al quale condivide le perplessità del deputato Caparini circa l’opportunità di attribuire per intero la responsabilità dell’informazione politica alla Testata delle Tribune e Servizi parlamentari, e ritiene invece che sarebbe giusto e corretto valorizzare in questa circostanza la specifica professionalità di Rai International, cioè della struttura vocata a realizzare la programmazione diretta ai connazionali residenti all’estero. Il senatore D’ANDREA esprime vivo apprezzamento per la proposta formulata dal relatore, che appare equilibrata e conforme tanto ai principi della legge n. 28 del 2000, quanto alle specificità del sistema elettorale italiano cosı̀ come si configura dopo la riforma introdotta con la legge n. 370 del 2005. Egli si sofferma in particolare sull’articolo 10, in ordine al quale sono state formulate delle perplessità da taluni colleghi della maggioranza. In proposito egli comprende che all’interno del centro-destra vi sono tre partiti che non intendono rinunciare alla possibilità di rivendicare, sulla base dei risultati elettorali, la guida del Governo in caso di vittoria della loro coalizione. Tuttavia non si può ignorare che la riforma elettorale che lo stesso centrodestra ha approvato attribuisce un premio di maggioranza in base al fatto che taluni partiti abbiano sottoscritto un programma comune e indicato il nome di un capo della coalizione. Il senatore D’Andrea condivide quindi le osservazioni del collega Labellarte in ordine alla necessità di assicurare la massima informazione non solo in materia di agevolazioni attribuite dalla legge agli elettori infermi o disabili, ma anche sulle stesse novità determinate dalla riforma della legge elettorale – a suo parere molto meno note all’opinione pubblica di quanto si creda, anche per la brevità dell’intervallo intercorrente tra la riforma e la sua prima applicazione – e sulle novità dell’espressione del voto come quelle relative al voto elettronico. — Commissione bicamerale Il deputato CARRA si associa alle espressioni di apprezzamento del collega D’Andrea, osservando che la conferenzadibattito tra i capi delle coalizioni introdotta con l’articolo 10 rappresenta una novità in parte certamente mutuata dal modello americano, ma anche diversa, e forse più simile al modello tedesco, in particolare per il ruolo attribuito ai giornalisti intervistatori. Egli ritiene peraltro che sia utile riflettere su alcuni miglioramenti di carattere tecnico che potrebbero contribuire a rendere più agile il format; in particolare egli ritiene televisivamente troppo lungo il tempo di cinque minuti previsto per la dichiarazione introduttiva, mentre un aumento dei giornalisti intervistatori da quattro a sei potrebbe conferire maggior ritmo alla trasmissione. Il deputato GIULIETTI svolge una breve integrazione all’intervento di ieri esprimendo in primo luogo vivo apprezzamento per il testo proposto dal Presidente e in particolare per l’articolo 10, rispetto al quale egli suggerisce unicamente di dare carattere tematico alle conferenze dibattito, non diversamente da quanto avviene tra i confronti dei candidati alla Presidenza degli Stati Uniti, in modo da consentire ai telespettatori un’informazione realmente completa ed approfondita sulle proposte politiche in campo. Egli osserva peraltro come al di là di ciò che stabilisce il regolamento vi sia già oggi un grave problema di imparzialità ed equità della comunicazione, determinato dalla bulimia mediatica del Presidente del Consiglio, che a suo parere contribuisce anche a spiegare le perplessità di molti tra i suoi partners della maggioranza circa l’opportunità dell’articolo 10 del testo proposto dal relatore. In proposito egli ritiene che sarebbe necessario un forte richiamo alle regole, dal momento che se si può consentire al Presidente del Consiglio di intervenire con una telefonata in diretta ieri a « Ballarò » – e certamente egli ritiene che abbia fatto bene il conduttore a dargli voce, perché per qualunque giornalista una telefonata Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 218 in diretta del Presidente del Consiglio è una notizia che non può essere non data – di intervenire la mattina dopo alla trasmissione « Uno mattina », peraltro non nella parte abitualmente dedicata all’informazione, e subito dopo ai microfoni del canale di servizio Isoradio, tutto ciò preannunciando un suo intervento al TG1, ebbene allora va chiarito a quali condizioni anche gli altri soggetti politici, della maggioranza o dell’opposizione, possano esercitare lo stesso diritto di intervento. Il relatore, presidente GENTILONI SILVERI, intervenendo in sede di replica, fornisce in primo luogo un chiarimento sulla questione, più volte sollevata in questi giorni del termine da cui decorre l’applicazione del regolamento e la vigenza della par condicio elettorale. Questo termine non è stabilito dalla Commissione e non è indicato dal regolamento, in quanto è la stessa legge n. 28 del 2000 ad indicarlo nella data del decreto di convocazione dei comizi elettorali, che appunto dà inizio alla campagna elettorale. Tale data, indipendentemente dalla contestualità della pubblicazione, può non coincidere con quella del decreto di scioglimento delle Camere; tuttavia va considerato che in cinquanta anni di prassi repubblicana i due decreti sono stati sempre emanati lo stesso giorno o con un giorno di differenza, con una sola eccezione nel 1979 quando l’intervallo fu di otto giorni. Il relatore si sofferma poi in primo luogo sulla questione, sollevata dal deputato Caparini, dell’ambito di applicazione dell’articolo 2, comma 1, lettera d). In realtà il regolamento, in coerenza con i precedenti e con la legge n. 28 del 2000 stabilisce che tanto la comunicazione – sotto forma delle trasmissioni di cui agli articoli 3, 8, 9 e 10 – quanto l’informazione politica non possano avere luogo se non in spazi che siano garantiti dalla responsabilità di un direttore di testata giornalistica registrata ai sensi dell’articolo 10, comma 1, della legge n. 223 del 1990. — Commissione bicamerale Tali sono evidentemente, per loro natura, le trasmissioni realizzate dalla Testata delle Tribune e Servizi parlamentari, i notiziari televisivi e radiofonici e le rubriche dei telegiornali e del giornale radio, quale ad esempio « DOPOTG1 » o « Primo Piano ». Per quanto riguarda le trasmissioni di rete che abbiano contenuto informativo, è la RAI che decide, comunicandolo alla Commissione quali ricondurre per il periodo della campagna elettorale alla responsabilità di una Testata giornalistica, e solo in questo caso, nel periodo considerato, tali trasmissioni potranno ospitare esponenti politici e trattare argomenti rilevanti ai fini del dibattito elettorale, con le modalità e i limiti stabiliti dall’articolo 5. Per quanto riguarda l’articolo 10, il relatore ritiene che potranno essere prese utilmente in considerazione proposte dirette a migliorare l’interesse di tali trasmissioni ed anche a consentire, sulla base di accordi interni alle coalizioni la partecipazione a taluni confronti anche di soggetti diversi del capo della coalizione. Tuttavia egli ritiene opportuno conservare una norma che regoli, eliminando di fatto la figura del conduttore e sostituendola con quella di un arbitro della parità di tempo e di condizioni, una formula che intende rappresentare, su quel lato maggioritario che comunque residua nel nostro sistema elettorale grazie all’istituto del premio di coalizione, quella stessa area di comunicazione politica istituzionale che è garantita per quanto riguarda la parte proporzionale del sistema elettorale dalle tribune di cui all’articolo 8 e dalle conferenze-stampa di cui all’articolo 9. Queste considerazioni valgono anche con riferimento alla perplessità che i colleghi Caparini e Gambia hanno manifestato in ordine al ruolo attribuito alla Testata delle Tribune e Servizi parlamentari dall’articolo 11 relativo alla campagna elettorale riferita alla circoscrizione estero. Deve essere chiaro che l’articolo 11 non impedisce in alcun modo a Rai International e a RAIUNO di fare informazione Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 219 politica diretta agli elettori italiani all’estero, e anzi al comma 2 impone un obbligo specifico di svolgere questo genere di informazione, richiamando anche per questo tipo di trasmissioni il rispetto dei principi di cui all’articolo 5. Alle Tribune e Servizi parlamentari si chiede unicamente di organizzare, in conformità al loro ruolo istituzionale e allo stesso modo di quanto fanno in base agli articoli 8, 9 e 10, una specifica tribuna elettorale, con lo stesso carattere di for- — Commissione bicamerale malità e di istituzionalità di quelle di cui all’articolo 8, dedicata alle liste presentate nelle ripartizioni della circoscrizione estero. Il presidente Gentiloni Silveri dichiara quindi chiusa la discussione generale e fissa il termine della presentazione degli emendamenti alle ore 15 di lunedı̀ 23 gennaio 2006. La seduta termina alle 16. Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 220 — Commissione bicamerale COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare S O M M A R I O Seguito dell’esame e votazione della relazione conclusiva, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera h), della legge istitutiva n. 386 del 2001, sull’attività svolta dalla Commissione . . 220 Deliberazione sui criteri di pubblicità di atti e documenti formati o acquisiti dalla Commissione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 Sull’ordine dei lavori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 Mercoledı̀ 18 gennaio 2006. — Presidenza del presidente Roberto CENTARO. La seduta comincia alle 20.38. Seguito dell’esame e votazione della relazione conclusiva, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera h), della legge istitutiva n. 386 del 2001, sull’attività svolta dalla Commissione. Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 10 gennaio 2006 si è conclusa la discussione generale e si è svolta la replica del relatore. Avverte che si passerà alla votazione finale della relazione. Intervengono in dichiarazione di voto i senatori ZANCAN, PERUZZOTTI, CIRAMI e BOBBIO e i deputati RUSSO SPENA, CEREMIGNA, SINISI, LUMIA e PALMA. Il senatore BRUTTI, a nome del prescritto numero di commissari, chiede la votazione nominale. L’onorevole LUMIA deposita la relazione di minoranza e chiede vi che sia allegato il testo degli interventi in discussione generale dei rappresentanti dell’opposizione. Il PRESIDENTE, accertata la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione, ai sensi dell’articolo 12 del regolamento interno, pone ai voti la relazione conclusiva, che risulta approvata. Deliberazione sui criteri di pubblicità di atti e documenti formati o acquisiti dalla Commissione. Il PRESIDENTE pone in votazione i criteri di pubblicità di atti e documenti formati o acquisiti dalla Commissione, già approvati all’unanimità dall’ufficio di presidenza. Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 221 I criteri di pubblicità sono approvati all’unanimità. Sull’ordine dei lavori. Il senatore FLORINO sollecita lo svolgimento di una missione a Salerno per svolgere indagini sulla vicenda che ha visto coinvolto un consigliere comunale di quella città. — Commissione bicamerale Il senatore NOVI chiede l’acquisizione degli atti relativi all’inchiesta anzidetta. Il PRESIDENTE assicura che procederà all’acquisizione degli atti richiesti dal senatore Novi e che investirà l’ufficio di presidenza della richiesta avanzata dal senatore Florino. La seduta termina alle 22.30. Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 222 — Commissione bicamerale COMMISSIONE PARLAMENTARE di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale S O M M A R I O INDAGINE CONOSCITIVA: Sui lavori della Commissione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 Indagine conoscitiva sull’efficienza organizzativa e finanziaria del sistema previdenziale pubblico e privato. Esame del documento conclusivo (Svolgimento e conclusione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 ALLEGATO (Documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sulla efficienza organizzativa e finanziaria del sistema previdenziale pubblico e privato approvato dalla Commissione) . . . 224 UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 223 INDAGINE CONOSCITIVA Mercoledı̀ 18 gennaio 2006. — Presidenza del presidente Francesco Maria AMORUSO. La seduta comincia alle 13.50. Sui lavori della Commissione. ziale pubblico e privato: situazione attuale e prospettive future », che sintetizza l’attività svolta dalla Commissione nel corso degli ultimi due anni della XIV legislatura e che sarà oggetto di pubblicazione. Indagine conoscitiva sull’efficienza organizzativa e finanziaria del sistema previdenziale pubblico e privato. Esame del documento conclusivo. Il deputato Francesco Maria AMORUSO, presidente, prima di passare all’esame degli argomenti iscritti all’ordine del giorno dell’odierna seduta, ritiene opportuno esprimere la propria soddisfazione per l’attività svolta dalla Commissione nel corso della XIV legislatura e quindi ringraziare sia tutti i componenti la Commissione per l’impegno profuso, sia gli uffici della Camera, che hanno contribuito al buon andamento dei lavori. Fa inoltre presente di aver predisposto, in collaborazione con la società di consulenza della Commissione « Bayn & Company », un « Rapporto sul sistema previden- (Svolgimento e conclusione). Il deputato Francesco Maria AMORUSO, presidente, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l’attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l’attivazione. Illustra quindi lo schema di documento conclusivo in titolo, rilevando come lo stesso evidenzi in particolare le diverse problematiche emerse nel corso delle audizioni nonché le posizioni di volta in volta espresse dai soggetti auditi. Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 223 La bozza di documento conclusivo affronta, nel primo capitolo, le problematiche e prospettive connesse all’eventuale riforma del sistema duale di governance degli enti previdenziali pubblici e, nel secondo, la questione della sostenibilità finanziaria nel medio-lungo periodo delle casse privatizzate. Ricorda quindi che l’esame del documento conclusivo dovrà terminare necessariamente entro il 4 febbraio prossimo, scadendo il relativo termine, già prorogato, in quella data. Dà quindi la parola ai colleghi che intendano intervenire per proporre eventuali modifiche o integrazioni allo schema in esame, ovvero per dichiarazione di voto. Intervengono, per formulare osservazioni ed integrazioni, i senatori Antonio PIZZINATO (DS-U) e a più riprese, Tiziano TREU (MAR-DL-U), i deputati Lino DUILIO (MARGH-U) a più riprese, e Nino LO PRESTI (AN). Il deputato Francesco Maria AMORUSO, presidente, replica ai quesiti posti, accogliendo in parte i rilievi formulati. Illustra quindi le proposte di modifica e di integrazione suggerite dai membri della Commissione, riformulando conseguentemente la proposta di documento conclusivo, per quanto concerne in particolare le considerazioni finali. — Commissione bicamerale Il senatore Valerio CARRARA (FI), nel ringraziare il Presidente, i colleghi e gli uffici per il lavoro svolto, dichiara il voto favorevole del suo gruppo sullo schema di documento conclusivo in esame. Il deputato Lino DUILIO (MARGH-U) dichiara il proprio voto favorevole sul documento in esame. Il deputato Francesco Maria AMORUSO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di documento conclusivo, come riformulata. La Commissione approva all’unanimità la proposta di documento conclusivo, come riformulata (vedi allegato). La seduta termina alle 14. UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.10. N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte. Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 224 — Commissione bicamerale ALLEGATO DOCUMENTO CONCLUSIVO DELL’INDAGINE CONOSCITIVA SULLA EFFICIENZA ORGANIZZATIVA E FINANZIARIA DEL SISTEMA PREVIDENZIALE PUBBLICO E PRIVATO APPROVATO DALLA COMMISSIONE INDICE Obiettivo dell’indagine. IL SISTEMA DUALE a) Il sistema duale negli enti previdenziali: aspetti generali ed esigenza di un approfondimento. b) Un bilancio sul sistema duale: le ipotesi di riforma e le prospettive di miglioramento. LA SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA DEL SISTEMA PREVIDENZIALE PRIVATO Considerazioni conclusive. Obiettivo dell’indagine. La Commissione parlamentare di controllo sull’attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale ha deliberato, nella seduta del 14 giugno 2005, lo svolgimento di un’indagine conoscitiva sull’efficienza organizzativa e finanziaria del sistema previdenziale pubblico e privato avente una duplice finalità: da un lato, approfondire il sistema di gestione e funzionamento degli enti pubblici, effettuando una verifica sul cosiddetto modello o sistema duale, che prevede la separazione tra compiti propriamente gestionali (spettanti ai consigli di amministrazione) e funzioni di indirizzo e vigilanza (di competenza dei Comitati di indirizzo e vigilanza – CIV); dall’altro, verificare nel medio-lungo periodo la sostenibilità finanziaria delle Casse privatizzate al fine di valutarne l’equilibrio delle singole gestioni. Relativamente al primo aspetto la Commissione ha proceduto ad una verifica circa il corretto funzionamento di tale modello organizzativo previsto dal decreto legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 ed ha valutato altresı̀ l’opportunità di un suo eventuale ripensamento, essendosi ravvisata da più parti quale elemento di criticità la mancanza di una corretta distinzione tra funzione di indirizzo generale e vigilanza e funzione di gestione. Viceversa, una univoca definizione delle due funzioni, che ne consenta una netta distinzione, varrebbe a colmare quello che attualmente risulta essere ritenuto un vuoto normativo, ovviando sul piano funzionale al rischio di sovrapposizioni e conflitti tra organi. Relativamente al secondo aspetto, la Commissione ha ritenuto opportuno approfondire talune preoccupazioni legate alla sostenibilità economico-finanziaria degli enti privatizzati nel medio-lungo periodo, verificando, da un lato, la necessità di procedere a misure correttive che tengano conto delle peculiarità dei singoli enti, e dall’altro, effettuando un monitoraggio sull’andamento temporale del rapporto tra iscritti e pensionati per talune categorie professionali anche in relazione all’evoluzione del mercato del lavoro. Per meglio illustrare i risultati emersi nel corso dell’indagine si è ritenuto opportuno distinguere all’interno della struttura del presente documento i due ambiti di approfondimento. Lo stesso si articolerà quindi nelle seguenti due parti: il sistema duale; Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 225 la sostenibilità finanziaria del sistema previdenziale privato. IL SISTEMA DUALE a) Il sistema duale negli enti previdenziali: aspetti generali ed esigenza di un approfondimento. In ambito previdenziale la distinzione tra organi di indirizzo generale e organi di gestione è stata prospettata dall’articolo 1, commi 32 e 33, lettera b), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, « Interventi correttivi di finanza pubblica », tra i principi e criteri direttivi della delega per la riforma degli enti pubblici di previdenza e assistenza. In virtù di tale nuovo disegno normativo – la cui concreta attuazione ha avuto luogo con l’articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, « Attuazione della delega conferita dall’articolo 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza » – si è avuta per gli Enti previdenziali pubblici la nascita di un modello di governance fondato sulla netta separazione tra le funzioni di indirizzo e vigilanza e quelle di gestione – secondo appunto il cosiddetto « sistema duale » – con l’attribuzione delle prime al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza (CIV) e delle seconde al Consiglio di Amministrazione e al Direttore Generale. In tale nuovo assetto completano il quadro di vertice le figure del Presidente dell’ente e il Collegio dei revisori dei conti, cui sono affidati, rispettivamente, funzioni di rappresentanza legale dell’ente e funzioni di controllo e verifica contabile. In particolare al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, che ha costituito un elemento organizzativo nuovo rispetto alla tradizionale struttura degli Enti previdenziali, viene rimessa, secondo quanto stabilito dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 479 del 1994, l’individuazione delle linee di indirizzo generale dell’ente e, in questo ambito, « prefigura gli obiettivi — Commissione bicamerale strategici pluriennali » approvando i bilanci preventivi e consuntivi ed i piani di investimento – la cui predisposizione è di competenza del Consiglio di Amministrazione – con compiti, altresı̀, di vigilanza sulla loro attuazione. Nella sua composizione il CIV è espressione di tutte le categorie sociali ed economiche interessate nei singoli segmenti della previdenza, essendo composto pariteticamente da rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. Muovendo da alcune risultanze già emerse nel corso dell’indagine conoscitiva sulla gestione delle forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale da parte degli enti preposti e sulle prospettive di riforma nazionale e comunitaria della disciplina relativa – svolta dalla Commissione dal febbraio 2002 al giugno 2003 – in cui erano stati evidenziati alcuni limiti nel funzionamento dell’attuale sistema, e che avevano avviato una riflessione sulla possibilità di introdurre interventi correttivi che, pur tendenti a mantenere l’attuale assetto organizzativo, potessero conseguire l’obiettivo di un miglior coordinamento tra i due organi – consiglio di amministrazione e CIV – la Commissione ha quindi ritenuto opportuno procedere ad un ulteriore approfondimento della questione attraverso lo svolgimento di una serie di audizioni dei cui principali profili problematici emersi si intende dare conto nelle pagine che seguono. b) Un bilancio sul sistema duale: le ipotesi di riforma e le prospettive di miglioramento. I profili più strettamente giuridici relativi al modello duale sono stati affrontati nel corso dell’audizione – svoltasi il 27 luglio 2005 – del prof. Pasquale Sandulli, ordinario di diritto del lavoro presso la Facoltà di economia e commercio dell’Università degli studi di Roma « La Sapienza », a giudizio del quale il dualismo presente nella struttura degli enti previdenziali pubblici può essere indicato come il risultato della convergenza di « due linee Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 226 di scelta politica »: quella del principio di partecipazione delle parti sociali alla gestione e all’amministrazione degli enti – che trova la sua principale espressione nell’articolo 3, secondo comma, della Costituzione – e quella del criterio della separazione delle funzioni di indirizzo e di gestione, di cui alla legge n. 421 del 1992, « Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale », nonché alla serie di provvedimenti attuativi, a partire dal decreto legislativo n. 29 del 1993. Dovendosi considerare i punti sopra espressi « sufficientemente stabili e fermi », è stata ritenuta difficile una scelta che prefiguri un superamento dell’attuale sistema, ritenendosi invece di porre la questione in termini di evoluzione e perfezionamento dello stesso, anche con riferimento alla circostanza che la « logica dualistica » presiede ormai anche il nuovo assetto del diritto societario. Relativamente alle problematiche emergenti dall’assetto attuale, l’opinione espressa dal prof. Sandulli è come sul piano organizzativo queste riguardino le modalità di composizione degli organi. In particolare, per quanto concerne il Consiglio di amministrazione, di nomina governativa, un problema evidenziato riguarda l’individuazione dei requisiti di professionalità necessari alla nomina, ritenendosi che gli stessi siano insufficientemente delineati nel decreto legislativo n. 479 del 1994. Tale decreto prevede infatti all’articolo 3, comma 5, che i « componenti del consiglio sono scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e professionalità e di indiscussa moralità ed indipendenza ». A tale riguardo è stato osservato come il criterio della professionalità ivi previsto, esaurendosi in una sorta di autocertificazione, comprovato da apposito curriculum da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale venga « troppo sbrigativamente delineato », lasciandosi in tal modo ampi margini ad una valutazione discrezionale del Governo. — Commissione bicamerale Per quanto riguarda il Consiglio di indirizzo e vigilanza, l’attuale articolazione, che prevede una ripartizione della composizione, metà riservata a soggetti designati dalle confederazioni maggiormente rappresentative e metà al criterio della ulteriore spartizione fra rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi, viene ritenuta suscettibile di una riconsiderazione, potendosi pensare nella composizione dello stesso ad una sorta di geometria variabile che, volta per volta, attraverso opportune procedure di consultazione fra le parti sociali determini delle modificazioni nella composizione « capaci di adeguarsi alle variazioni della struttura della società civile ». Relativamente ai profili delle competenze è stato considerato in particolare in termini problematici il riparto di competenze nella messa a punto del bilancio preventivo e consuntivo; risulta in effetti noto come – ancorché nel decreto legislativo si parli in termini testuali di approvazione da parte del CIV e di predisposizione da parte del Consiglio di amministrazione – nella realtà dei fatti si rende necessario individuare una linea di separazione del potenziale conflitto tra i due organi. Il contributo interpretativo offerto dal prof. Sandulli parte con il distinguere la fase dell’approvazione del bilancio consuntivo da quella di approvazione del bilancio preventivo, ed ha evidenziato come nella fase del consuntivo – ove non può che operare la vigilanza, mentre la funzione di indirizzo è ormai esaurita perché per definizione essa si applica a scelte riferite al futuro – poiché non è plausibile immaginare che il CIV debba analizzare il consuntivo nelle singole poste per verificare la regolarità degli atti amministrativi (essendo lo stesso compito specifico del Collegio sindacale), solo in presenza di uno scostamento significativo (prescindendo dalla componente variabile determinata dall’intervento del legislatore o dell’azione governativa) dell’azione del Consiglio di amministrazione rispetto alle linee generali fissate dal CIV si potrebbe ipotizzare una mancata approvazione del consuntivo, Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 227 circostanza che assumerebbe in tal caso « una rilevanza propriamente politica »; mentre l’approvazione del Bilancio consuntivo, in presenza delle ipotesi di correttezza della registrazione amministrativa e di congruità del consuntivo rispetto all’indirizzo originario, assume sostanzialmente il carattere di atto dovuto. Totalmente diverso è il ragionamento con riferimento al bilancio preventivo, ove la competenza del CIV, che in questo caso è prevalentemente una competenza di indirizzo, può ben interferire sull’azione del Consiglio di amministrazione e quindi, nel caso di eventuale contrasto con le ipotesi di indirizzo generale formulate, si potrebbe pervenire ad un’ipotesi di reiezione del bilancio preventivo, potendosi determinare una crisi funzionale dell’ente che, a giudizio del prof. Sandulli, non escluderebbe un’ipotesi di commissariamento. Un ulteriore punto di attenzione messo in evidenza nel corso della citata audizione dal prof. Sandulli riguarda la facoltà riconosciuta ad entrambi gli organi di emanare regolamenti interni, circostanza ritenuta suscettibile di creare, in mancanza di un adeguato coordinamento, ulteriori ipotesi di sovrapposizioni funzionali. Il punto di vista delle associazioni sindacali è stato espresso nel corso dell’audizione – svoltasi il 27 settembre 2005 – dei segretari confederali di CGIL, CISL, UIL e del vice segretario confederale della UGL. È stata rilevata una certa convergenza di opinioni circa quelle che sono ritenute le criticità attualmente presenti nell’assetto duale, pur essendosi sottolineato come qualunque riflessione volta a modificarne il quadro attuale debba partire dall’esigenza di confermare l’importanza del ruolo delle parti sociali, con riferimento non solo alle rappresentanze dei lavoratori e dei pensionati ma anche alle rappresentanze del sistema delle imprese. Si è altresı̀ sottolineato come nell’andamento delle relazioni interne tra i vari organi degli enti abbiano influito anche alcuni fattori esterni che sono stati giudicati lesivi della possibilità di esercitare in — Commissione bicamerale autonomia la mission assegnata agli stessi; il riferimento è rivolto in particolare al rapporto tra gli enti medesimi e i ministeri vigilanti, soprattutto ove il ruolo di controllo esercitato dai ministeri abbia una manifestazione ex ante rispetto alle decisioni assunte dagli enti, diventando motivo di forte ingerenza sull’autonomia degli enti stessi. In tal senso è stato sostenuto come ciò, oltre a determinare problemi rispetto all’uso delle risorse e all’assunzione di decisioni, con lesione dell’autonomia istituzionalmente riconosciuta agli stessi, possa comportare anche una profonda alterazione del sistema duale, vanificando – o quanto meno tendendo a farlo – le disposizioni di indirizzo e vigilanza emanate dai CIV, ma allo stesso tempo depotenziando il ruolo di altri organi, come il Consiglio di Amministrazione. È stato inoltre ritenuto che, in riferimento alla funzionalità interna dei Consigli di Indirizzo e Vigilanza, una criticità da evidenziare – oltre a quella nota con gli organi gestionali – riguardi un difetto di relazione con i livelli territoriali, non rispondendo questi ultimi al sistema duale, in quanto, essendo stati istituiti con la legge n. 88 del 1989 e non essendo stati coinvolti nei successivi provvedimenti legislativi di riforma citati, non sembrano avere un preciso ruolo rispetto alle funzioni svolte dai CIV a livello nazionale. Per converso è stato invece ritenuto che la presenza delle parti sociali ad ogni livello territoriale, ai fini di un efficiente funzionamento del sistema, dovrebbe avere un filo conduttore incentrato su un ruolo di indirizzo e vigilanza; da ciò consegue che esso pertanto dovrebbe estendersi anche alle relazioni di tipo territoriale. Analoga convergenza di opinioni si è registrata da parte dei Presidenti dei CIV dell’INPS, INPDAP, INAIL, IPOST, IPSEMA e ENPALS, avendo gli stessi espresso un giudizio in termini di « validità di fondo » dell’attuale sistema duale (pur in presenza di talune criticità), cosı̀ come risulta dalla documentazione fatta pervenire alla Commissione su richiesta della stessa – di cui è stata resa comu- Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 228 nicazione nella seduta del 15 dicembre 2005 – ed i cui contenuti essenziali hanno avuto una ulteriore illustrazione nel corso dell’audizione svolta il 5 ottobre 2005. In particolare la validità del modello duale viene ritenuta tale soprattutto perché ribadisce « la coessenzialità del ruolo svolto dalle parti sociali ». Non si è mancato tuttavia di evidenziare elementi di criticità la cui soluzione – secondo quanto affermato – « non può che essere affidata al legislatore ». Sotto tale aspetto un primo punto critico viene visto nell’affievolimento dell’autonomia funzionale degli enti previdenziali di fronte alla funzione vigilante dei ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell’economia e delle finanze. Tale affievolimento – considerato causa di un vuoto normativo, posto che il nodo dell’autonomia non sarebbe stato affrontato dal decreto legislativo n. 479 del 1994 – si sarebbe verificato – come sostenuto – sul piano propriamente gestionale a causa di un intervento amministrativo del Ministero del lavoro e del Ministero dell’economia e delle finanze nella formazione delle scelte gestionali e nei processi organizzativi degli enti. È stato in altri termini ribadito quanto già sostenuto dalle organizzazioni sindacali, essendosi voluto contestare uno stravolgimento della funzione vigilante assegnata legislativamente ai ministeri e che – ritenuta legittima quando viene esercitata come controllo sugli atti in relazione all’osservanza dei disposti legislativi – quando si imperni di fatto su interventi ex ante invece che ex post (gli esempi riportati riguardano il controllo preventivo dei contenuti delle circolari amministrative da parte del Ministero del lavoro o la nomina di una Commissione mista Ministero/INAIL sugli investimenti dell’Istituto), andrebbe ad incidere profondamente sul principio di autonomia degli Enti. Un secondo punto critico evidenziato concerne quello che è stato definito « un problema di esigibilità delle linee di indirizzo del CIV », con particolare riferimento al potere deliberativo in materia di bilanci, circostanza che richiederebbe di rendere — Commissione bicamerale più preciso il rapporto con gli organi di gestione. In difetto di ciò è stato evidenziato come, in caso di parere negativo del CIV rispetto a quello del Consiglio di Amministrazione, il potere di vigilanza del Ministero del lavoro si trasformi, nei fatti, in potere « arbitrale » – cosı̀ come riportato nel documento consegnato alla Commissione e come ribadito dal Presidente dell’INPS, Franco Lotito, nel corso del suo intervento – andando ad inficiare la portata della disposizione normativa che invece attribuisce al CIV il potere di approvare in via definitiva i documenti di bilancio. In virtù di ciò si riterrebbe opportuno riconoscere ai Ministeri vigilanti una facoltà di intervento correttivo esclusivamente nel caso di inadempienze legislative presenti nei bilanci stessi. Nella logica del sistema duale è stata inoltre evidenziata una « asimmetria » tra il carattere monistico dell’organo di indirizzo e vigilanza ed il carattere plurimo degli organi propriamente di gestione, proponendosi al riguardo una semplificazione del sistema stesso attraverso la riduzione a due soli organi: il CIV e un organo di gestione. Precedentemente all’audizione dei Presidenti dei CIV la Commissione aveva avuto modo di acquisire anche il parere della Confederazione italiana dirigenti e alte professionalità (CIDA) i cui rappresentanti – auditi nel corso della seduta del 28 settembre 2005 – pur ritenendo necessario il mantenimento di una distinzione tra la funzione di indirizzo con la partecipazione delle parti sociali e la funzione di gestione, hanno tenuto a rilevare come – dal loro punto di vista – nella realtà tra i due organi si realizzi un intreccio di compiti di indirizzo, pianificazione, regolazione interna che finisce col comprimere la funzione di gestione, che spetta propriamente ai dirigenti. È stato in particolare lamentato, anche a causa di carenze normative, uno « sdoppiamento della funzione di indirizzo », presentandosi da parte dei ministeri vigilanti una rilevante attività di direzione politica, che si sostanzia – come sostenuto – non solo in sede di iniziativa legislativa, ma anche in in- Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 229 terventi sul patrimonio, finanziario ed immobiliare, nel controllo preventivo delle circolari, nella nomina del CdA e conseguentemente nell’orientamento delle funzioni di questo. In virtù di ciò l’indicazione fornita dalla CIDA riguarda la necessità di riunificare la funzione di indirizzo (definita nella situazione attuale a « schema obliquo », secondo l’espressione utilizzata dal Presidente della CIDA-Funzione pubblica Antonio Zucaro), raccordando l’intervento politico dei ministeri, ritenuto ineliminabile per la complessità politica, le dimensioni finanziarie e la delicatezza sociale del sistema previdenziale, con la necessità che le parti sociali, dirette rappresentanti dei contribuenti e degli utenti del sistema medesimo, contribuiscano sostanzialmente ad indirizzare le attività degli enti. Opinioni variamente articolate sono emerse nel corso dell’audizione dei Presidenti degli enti previdenziali pubblici, svoltasi il 26 ottobre 2005. A giudizio del Presidente dell’INPDAP, Marco Staderini, le sovrapposizioni attualmente presenti tra le funzioni di indirizzo e vigilanza, da una parte, e di gestione dall’altra, risiedono anche nel numero eccessivo degli organi di vertice, rappresentati dalle figure del presidente, del consiglio di amministrazione, del direttore generale e dal CIV. È stato in particolare evidenziato come la figura del presidente, che svolge una funzione di rappresentanza dell’istituto senza avere la capacità di indirizzo, risulti una « figura ibrida », che fa da cuscinetto tra l’organo di indirizzo e quello di gestione. Per tale ragione l’ipotesi di semplificazione del sistema proposta potrebbe consistere nel mantenimento dei due organi: CIV e consiglio di amministrazione, ma rendendo il secondo molto più simile a quello di una società per azioni con la presenza di un presidente del consiglio di amministrazione (che non corrisponde al ruolo attualmente svolto dal presidente dell’ente previdenziale) e un consiglio che affiderebbe a un suo componente la responsabilità di gestione tipica del direttore generale o amministratore delegato di una S.p.A.. In questo modo l’intero consiglio, — Commissione bicamerale per il tramite di un amministratore delegato, avrebbe la gestione dell’istituto, mentre il CIV continuerebbe a svolgere una funzione di indirizzo e di valutazione dei risultati. Per una funzione di raccordo più stringente di quella attuale il presidente del CIV potrebbe far parte o addirittura presiedere il consiglio di amministrazione; in tal modo, le attività di indirizzo e di valutazione troverebbero un rapporto con l’organo di gestione per il tramite della figura del presidente. In una prospettiva di superamento del sistema duale la soluzione proposta dal Presidente dell’IPSEMA, Antonio Parlato, prevede la costituzione di un consiglio di amministrazione di nove componenti (otto consiglieri, più il presidente), rappresentativo anche delle parti sociali, prevedendosi altresı̀ che tra gli otto consiglieri cinque vadano a costituire l’assemblea, mentre due affiancherebbero l’amministratore delegato con compiti di vice e con precise deleghe. L’auspicio per un superamento del sistema duale – considerato funzionante « per caso » – con la conseguente riduzione dei passaggi decisionali è stato espresso anche da parte del Presidente dell’INPS, Gian Paolo Sassi, anche sulla base del fatto che – secondo il parere espresso – la mancata definizione delle competenze e la sovrapposizione delle funzioni danno luogo a quella che viene definita una « inevitabile invadenza » da parte dei ministeri vigilanti. È stata peraltro rimarcata anche da parte del Presidente dell’INPS l’esigenza di preservare – sostenendosi la necessità di presenza forte ed assunzione di rilievo – la rappresentanza delle parti sociali all’interno degli enti, per le quali d’altra parte, nel sistema attuale, se ne è voluta evidenziare l’esclusione nel « governo diretto della tecnostruttura ». Relativamente alle funzioni del CIV, si è evidenziata da parte del Presidente dell’INAIL, Vincenzo Mungari, l’assenza di una previsione normativa che consenta poteri autoritativi e di intervento nei confronti dell’organo di gestione in caso di mancato rispetto degli indirizzi dettati. Da Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 230 ciò consegue che, nell’attuale situazione, « solo per la via di una intesa e di una condivisione delle azioni e degli obiettivi con gli altri organi, e segnatamente con il consiglio di amministrazione, si possa dare effettività alle deliberazioni del CIV ». Da tale premessa discende anche per il Presidente Mungari la preferenza per l’opzione di una semplificazione organizzativa dell’attuale sistema, che nella finalità di « coinvolgere responsabilmente le parti sociali nella gestione e nell’amministrazione dell’ente » possa prevedere, secondo l’ipotesi formulata, l’esistenza di un consiglio di amministrazione, articolato in due organi derivati: un comitato esecutivo e un amministratore delegato che opererebbero sulla base di apposite deleghe statutariamente fissate, ab origine, da parte del consiglio di amministrazione. Una valutazione positiva sul funzionamento del modello duale è stata riportata dal Presidente dell’IPOST, Giovanni Ialongo, anche in virtù della specifica peculiarità dell’ente in questione (peculiarità ricordata e condivisa in precedente audizione anche dal Presidente del CIV dell’IPOST, Angelo Agricola), che vede – secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale n. 523 del 18 dicembre 1997 – la presenza del Presidente dell’Istituto all’interno del CIV in qualità di componente; circostanza da cui – secondo quanto ritenuto – conseguirebbe una maggiore efficienza nel funzionamento del sistema. Il punto di vista del Governo è stato espresso attraverso l’audizione, svoltasi il 16 novembre 2005, del sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Alberto Brambilla. In termini generali, le problematiche poste dal sottosegretario Brambilla con riferimento all’universo previdenziale pubblico hanno riguardato la constatazione di una certa carenza nell’organizzazione amministrativa degli enti pubblici previdenziali per ciò che concerne la dislocazione logistica e territoriale, anche con riferimento alla mancata attuazione del cosiddetto sportello unico previdenziale. Anche relativamente alla pianificazione interna è stata lamentata una eccessiva complessità dell’orga- — Commissione bicamerale nizzazione; in tal senso un riferimento specifico è stato fatto al numero eccessivo – quantificabile nell’ordine di oltre venti unità – di direzioni generali presenti nell’INPS. È stato infatti ritenuto dallo stesso come con troppe direzioni generali il sistema venga reso ingestibile, laddove in base ad un processo di divisionalizzazione l’INPS dovrebbe avere non più di cinque divisioni, ovvero quella delle entrate, quella delle uscite, quella del bilancio, quella dei casellari e quella della pianificazione delle risorse umane. Anche relativamente al sistema duale sono stati colti da parte del sottosegretario Brambilla elementi di scarsa efficienza che ne dovrebbero suggerire – come affermato – una rimodulazione. In tal senso il suggerimento proposto è quello di un CIV unificato, che raccolga e operi tra tutti gli enti con il vantaggio di poter favorire in una prospettiva di medio termine l’unificazione delle sedi, dei programmi informatici, delle sinergie, nonché l’armonizzazione delle regole. LA SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA DEL SISTEMA PREVIDENZIALE PRIVATO L’approfondimento del problema della sostenibilità finanziaria di medio-lungo periodo delle casse ex lege 509/94 è stato condotto dalla Commissione attraverso l’audizione di: esperti della materia, come il prof. Massimo Angrisani, ordinario di matematica finanziaria presso la facoltà di Economia e commercio dell’Università degli studi di Roma « La Sapienza »; associazioni dei giovani professionisti, soggetti più direttamente interessati al futuro della previdenza delle Casse privatizzate; i responsabili delle Casse che hanno riferito sulla salute degli enti gestiti e sui risultati attesi delle riforme poste in essere. Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 231 Prima di illustrare le principali evidenze emerse nel corso dell’indagine conoscitiva, si ritiene opportuno contestualizzare la problematica, circoscrivendo correttamente l’ambito di analisi alle sole casse privatizzate con il decreto legislativo n. 509 del 1994. Le casse, infatti, istituite con il decreto legislativo n. 103 del 1996 e, come tali nate già private, rispetto alle Casse privatizzate presentano una situazione opposta: sono infatti, diversamente da queste ultime, caratterizzate da una sostenibilità finanziaria a cui si contrappone, però, un problema di adeguatezza delle prestazioni erogate. In ordine alle casse ex decreto legislativo n. 509 del 1994, già dalla prima relazione a conclusione dei lavori della Commissione (cfr. Doc. XVI-bis, n. 3), si è precisato come i dati, sia pur confortanti, commentati nell’analisi dei singoli bilanci degli enti non dovessero distrarre dall’attenzione sulla sostenibilità di medio-lungo periodo. Con questo si intendeva sottolineare che, se indubbiamente i principali indici di sostenibilità, quali i rapporti iscritti/ pensionati ed entrate contributive/ pensioni, soprattutto se confrontati con il comparto pubblico, risultavano positivi era altrettanto vero che, per molte Casse, gli stessi presentavano un preoccupante trend decrescente. Tali dati, tra l’altro, devono essere letti tenendo debitamente in considerazione che trattasi prevalentemente di Casse la cui gestione è a ripartizione: alle pensioni correnti si fa fronte in larga misura con i contributi correnti. Questo significa che esse devono assicurare all’iscritto – che non vede accantonati, come nel sistema a capitalizzazione, i suoi contributi per la sua prestazione, essendo questi utilizzati, in buona parte, per pagare le pensioni correnti – il pagamento della sua pensione, quando sarà il suo turno, in un’ottica di sostanziale stabilità, nel corso del tempo, del rapporto tra contributi e prestazioni, in virtù dell’equità intergenerazionale. I sistemi previdenziali a ripartizione si fondano, infatti, su un « patto tacito tra generazioni ». Il problema è capire se tale — Commissione bicamerale patto sia un’utopia o una realtà. Per molte Casse, infatti, già nel medio periodo i contributi versati non basteranno ad erogare le pensioni e le spese inizieranno ad erodere il patrimonio fino all’azzeramento dello stesso. È proprio questo l’interrogativo cui si è cercato di dare una risposta nel corso dell’indagine conoscitiva svolta dalla Commissione e di cui, di seguito, si riportano le principali evidenze emerse dall’audizione degli esperti della materia. Il prof. Angrisani, nel suo intervento, dopo aver chiarito i termini della questione, ha evidenziato come il principio dell’equità tra le generazioni, sulla cui base si fondano i sistemi a ripartizione, sia stato in generale poco rispettato dalle Casse. Da una parte, vi sono state Casse che, a fronte di un significativo incremento della propria platea di assicurati e, quindi, nell’immediato, di una forte crescita delle entrate contributive, hanno ritenuto di poter « elargire » prestazioni di importi significativi. Rientrano in questa categoria a titolo esemplificativo la Cassa Forense, la Cassa Ingegneri e Architetti, che hanno entrambe superato ampiamente i 100 mila iscritti (partendo dieci anni prima da un numero pari alla metà), ma anche la Cassa commercialisti e quella dei veterinari, anche se queste ultime con ordini di grandezza inferiori (nel caso della cassa commercialisti 40 mila iscritti e veterinari 22 mila). Dall’altra, vi sono Casse che hanno visto progressivamente ridurre il numero dei loro iscritti. Eloquente il caso della Cassa Ragionieri rispetto alla Cassa Commercialisti, come quello della Cassa Geometri rispetto alla Cassa Ingegneri ed Architetti. È chiaro come per queste Casse è ancora più evidente il problema di garantire nel medio periodo il pagamento delle pensioni correnti con i contributi correnti, proprio per un rapporto iscritti/pensionati che fa registrare un trend decrescente. Il contesto sopra illustrato, ad avviso del prof. Angrisani, è sintomatico dell’inadeguatezza degli attuali sistemi di con- Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 232 trollo previsti dalla legge. Scarsamente significativi sono, infatti, sia il controllo con un orizzonte temporale a 15 anni per valutare lo stato di salute delle Casse, sia il controllo relativo alla riserva legale, cioè le 5 annualità di prestazioni accantonate. Con particolare riferimento alla riserva, si evidenzia tra l’altro che, quando è stata istituita, la stessa faceva riferimento a 5 annualità di prestazioni in essere; poi, evidentemente per ragioni contingenti, queste 5 annualità sono state riportate addirittura alle prestazioni esistenti all’epoca della privatizzazione, e, in presenza di tale requisito, l’equilibrio della gestione risulta garantito. L’inadeguatezza degli attuali controlli appare in modo evidente dall’analisi dei bilanci tecnici attuariali che per molte Casse, pur superando tutti gli attuali controlli, evidenziano un’erosione del patrimonio nel medio periodo. Alle osservazioni formulate dal prof. Angrisani si sono aggiunte le preoccupazioni manifestate dai giovani professionisti, che hanno evidenziato le difficoltà che avranno le casse a pagare loro una pensione adeguata. I giovani dovranno, con i loro contributi, garantire al tempo stesso la « solidarietà » ai professionisti in pensione e creare un montante per garantirsi la propria pensione. È una situazione paradossale in cui i giovani devono provvedere, in parte, alle loro future pensioni e, per altra parte, a colmare quel debito attuariale e latente che il sistema retributivo ha creato. Tale consapevolezza è emersa chiaramente nel corso dell’audizione del presidente dell’Unione nazionale giovani ragionieri commercialisti, Massimo Lusuriello, il quale ha riferito in ordine alla riforma epocale che ha interessato la Cassa dei ragionieri con il passaggio da un sistema di previdenza basato sulla ripartizione retributiva ad uno fondato sulla ripartizione contributiva. La necessità di tale riforma appare evidente ove si consideri un semplice dato: nel 1992 le uscite per prestazioni corrispondevano a circa il 19 per cento dei — Commissione bicamerale contributi incassati; nel 2003 le uscite per pensioni hanno eroso il 62 per cento delle entrate. A fronte della riforma i giovani professionisti richiedono però alle Casse un maggior controllo degli investimenti nel settore mobiliare, che non devono assolutamente mettere a rischio il patrimonio necessario al pagamento delle pensioni nonché una maggiore attenzione ai costi di gestione. La sostenibilità, come la Commissione ha avuto modo di evidenziare anche nel corso delle audizioni con i responsabili degli Enti, non consiste solamente nel gestire al meglio i contributi e le prestazioni, ma anche nel gestire bene l’ente, sia in termini di contenimento delle spese, sia di efficacia nella gestione del patrimonio. Anche il presidente dell’Unione nazionale giovani dottori commercialisti, Marco Piemonte, nel corso dell’audizione, ha sottolineato come la riforma adottata dalla Cassa commercialisti sia molto gravosa per i giovani professionisti che, ora, devono considerare due aspetti fondamentali: conoscere il livello dei redditi disponibili e capire se sia necessario ricorrere alla previdenza complementare. Considerato quindi che i giovani devono contribuire anche per ripianare il « debito » latente lasciato in eredità dal precedente sistema, disporranno necessariamente di una pensione esigua che dovrà essere opportunamente integrata per potersi assicurare una vecchiaia dignitosa. In linea con la generale preoccupazione espressa dai colleghi professionisti è risultato l’intervento del vicepresidente dell’Associazione italiana giovani avvocati, Sergio Russo, il quale ha esposto alla Commissione i principali dati del bilancio tecnico attuariale della Cassa Forense, che evidenziano già nel 2027 un saldo tecnico negativo, vale a dire che il sistema a ripartizione non riuscirà più ad autoalimentarsi. Nel 2037, poi, il patrimonio si esaurirà e non ci sarà nemmeno la possibilità di far riferimento ad esso per erogare le pensioni. Proprio alla luce di tale prospettiva, i giovani avvocati sono in attesa di una riforma strutturale. Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 233 Sul versante dei responsabili delle Casse, sono stati sentiti i rappresentanti dell’Associazione degli enti previdenziali privati (AdEPP), della Fondazione Enasarco e dell’Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (ENPAIA). Tutti gli auditi hanno espresso ampia consapevolezza circa l’entità del problema anche se il Presidente dell’AdEPP ha tenuto a precisare che « tutte le proiezioni attuariali sono superiori ai 15 anni previsti dalla legge, e che alcune casse hanno avviato riforme incisive che hanno consentito loro di estendere lo spettro delle rispettive proiezioni attuariali a 30, 40, o addirittura 50 anni ». La trattazione del tema della sostenibilità delle Casse è stata, inoltre, l’occasione per richiamare l’attenzione su alcuni temi particolarmente cari all’AdEPP quali: quello della doppia tassazione, in ordine al quale è stato suggerito di parificare la tassazione delle casse professionali a quella dei fondi pensione, pari all’11,5; nonché il tema della totalizzazione, sul quale attualmente è all’esame del Governo, su iniziativa del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del sottosegretario delegato, la valutazione delle modalità per contenerne la ricaduta negativa sui conti della Casse. È stata, altresı̀, sottolineata da più parti la necessità di sviluppare il pilastro della previdenza complementare. Sul punto è stata avanzata la proposta di mettere un’aliquota della contribuzione obbligatoria in un sistema a capitalizzazione che può confluire nella previdenza complementare (opting out). Ciò consentirebbe di avviare opportunamente il sistema della contribuzione obbligatoria che altrimenti rischia di non decollare. Considerazioni conclusive. Dall’indagine conoscitiva svolta dalla Commissione è emerso, innanzitutto, come, relativamente al sistema duale, la normativa regolante l’attuale modello organizzativo degli enti previdenziali pub- — Commissione bicamerale blici non tracci, a livello di organi di indirizzo e vigilanza, da un lato, e di gestione, dall’altro, un confine ben delineato delle rispettive funzioni. Si evidenzia quindi l’opportunità di addivenire ad un miglior coordinamento tra i due organi anche attraverso mirati interventi legislativi al fine di limitare al massimo – se non eliminare – le sovrapposizioni e conflitti interorganici, attualmente esistenti. Nella direzione di una semplificazione del sistema, del conseguimento di una maggiore efficienza dell’azione amministrativa, nonché di una riduzione dei costi di funzionamento degli enti, sembrano muoversi anche le proposte tendenti a ridurre il numero eccessivo sia degli organi di gestione, attualmente rappresentati dal presidente, dal consiglio d’amministrazione e dal direttore generale, sia degli organismi territoriali (per esempio nel 2004 con riferimento all’INPS i componenti di tali organismi hanno raggiunto la cifra di 5.918 unità per una spesa complessiva di 17,2 milioni di euro). Quindi, anche nell’ottica di una riorganizzazione logistica, territoriale e telematica degli enti, sarebbe opportuno considerare l’esigenza di accorpamento delle sedi, cosı̀ come più volte emerso nei dibattiti in Commissione, anche al fine di un miglioramento dei servizi offerti agli utenti. A tale riguardo si ricorda, in particolare, come anche da parte dei Presidenti degli enti non siano mancate critiche all’attuale modello gestionale, che determinerebbe una configurazione « ibrida » del ruolo del presidente dell’istituto (secondo la gia riportata espressione utilizzata dal Presidente dell’INPDAP Marco Staderini), nonché una eccessiva condivisione di competenze tra direttore generale e consiglio di amministrazione, tale da dilatare eccessivamente i tempi di passaggio dalla fase decisionale a quella propriamente esecutiva. In sede di conclusioni, quindi, sulla base di quanto emerso nel corso dell’indagine si intendono fornire al Governo e al legislatore spunti di riflessione nonché raccomandare un ulteriore approfondimento per dare soluzione all’esigenza, più Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 234 volte evidenziata, se non di una reductio ad unum, di una semplificazione anche degli organi coinvolti nella fase gestionale. Relativamente ai Consigli di indirizzo e vigilanza (CIV), sembrerebbe opportuno avviare una riflessione sulla riduzione del numero dei componenti (pari a ventiquattro per INPS, INPDAP e INAIL), essendo lo stesso considerato eccessivo. Si sottolinea inoltre l’utilità di individuare meccanismi che prevedano l’obbligo per l’organo di amministrazione (C.d.a.) di motivare l’eventuale mancato rispetto delle delibere del CIV, e che consentano interventi specifici nei confronti dell’organo di gestione in caso di mancato rispetto degli indirizzi dettati. Ai fini di una razionalizzazione del sistema dei controlli, e prendendo atto delle esigenze manifestate al riguardo, si evidenzia la necessità di precisare opportunamente il sistema dei poteri di vigilanza ministeriale, limitando gli stessi alla verifica circa la legittimità e la coerenza dell’attività degli enti con gli indirizzi politici generali relativi al settore previdenziale, ed evitando quelli che sono stati considerati controlli ex ante sulle linee strategiche, di indirizzo e di utilizzazione delle risorse, per ciò stesso lesivi dell’autonomia istituzionalmente riconosciuta agli enti stessi. Va peraltro evidenziato come una limitazione di quella che è stata definita « invadenza » dei ministeri vada anche nella direzione di una valorizzazione della dirigenza interna. Occorre infine sottolineare quella che è risultata essere una indicazione condivisa unanimemente sia dalla Commissione sia dai soggetti auditi, ovvero come qualunque ipotesi di modifica si intenda intraprendere per una rimodulazione in senso migliorativo dell’attuale sistema duale di governance degli enti previdenziali pubblici dovrà preservare il ruolo – sia esso configurato in termini di indirizzo e controllo o di gestione – e la rappresentanza delle parti sociali, essendo gli stessi i principali detentori degli interessi dei lavoratori e dei pensionati e quindi – con riferimento all’universo previdenziale – dei contri- — Commissione bicamerale buenti e fruitori delle prestazioni. Si ricorda infatti come, nell’ambito delle ipotesi che sono state formulate circa il possibile superamento del sistema duale, la presenza delle parti sociali sia sempre prevista anche nell’ipotesi di istituzione di un unico organo collegiale. In relazione agli elementi emersi in tema di sostenibilità finanziaria del sistema previdenziale privato, la Commissione ritiene che la questione debba essere affrontata in modo organico, anche considerando tutta una serie di altri aspetti, come quelli richiamati nel relativo capitolo, che, anche se « corollari », possono impattare sulla sostenibilità finanziaria delle Casse. Probabilmente, pur nel rispetto « doveroso » della natura privata delle Casse, sarebbe auspicabile un intervento politico sul tema, finalizzato ad indicare linee guida di riforma che non possono prescindere dalla necessità di cambiamento del sistema previdenziale dal retributivo al contributivo. In ogni caso, quello che emerge chiaramente è la necessità di rivedere l’attuale sistema dei controlli che risulta del tutto inefficace nella misura in cui Casse la cui sostenibilità finanziaria non è garantita nel medio periodo (come dimostrano i bilanci attuariali) passano senza problemi gli attuali controlli. È questo il dato più preoccupante cui prontamente occorre dare una risposta. Questo significa estendere ad almeno 40 anni l’arco temporale di controllo per valutare lo stato di salute delle Casse nonché rivedere il controllo relativo alla riserva legale, cioè le 5 annualità di prestazioni accantonate. L’importanza di « controlli di lungo periodo » non deve però distrarre dalla necessità di un attento monitoraggio sull’attività gestionale degli enti, anno per anno. In tal senso l’attività di controllo sui bilanci dei singoli enti svolta dalla Commissione appare essenziale. Come da più parti è stato sottolineato, è infatti fondamentale che i responsabili degli enti siano sottoposti a controlli adeguati sia relativamente alle singole politiche di investimento – che devono essere effettuate nella Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 235 consapevolezza che trattasi di somme destinate al pagamento delle pensioni – sia relativamente all’efficienza della loro gestione. Con particolare riferimento alle politiche di investimento: per quanto riguarda il settore mobiliare, si segnala che l’attuale sistema dei controlli previsti dalla legge per la previdenza obbligatoria riconosce totale autonomia alle Casse nella scelta delle loro politiche di investimento. Sul punto, facendo riferimento a quanto già previsto per la previdenza complementare, si potrebbe definire un asset allocation di massima, indicando dei limiti per categoria/ tipologia di investimento nonché istituire un’apposita autorità amministrativa, sul modello COVIP, altamente specializzata e tecnica cui attribuire la funzione di garantire ed assicurare la trasparenza e la correttezza nella gestione e nell’amministrazione del patrimonio mobiliare degli enti. In tal caso andranno chiaramente — Commissione bicamerale individuate le procedure e gli strumenti di raccordo, anche permanente, con eventuale modificazione o nuova costituzione di forme di cooperazione strutturali e funzionali, che consentano la collaborazione e l’azione coordinata tra i diversi soggetti deputati al controllo; in ordine al patrimonio immobiliare, si conferma la validità di tale tipo di investimento che, peraltro, come più volte sottolineato dalla Commissione, deve essere gestito in modo « attivo », all’interno di un processo dinamico di costante valutazione del portafoglio finalizzato a cogliere le opportunità di mercato e a disinvestire gli immobili cui è associata una bassa redditività. Le Casse devono, in altri termini, garantire la « qualità » e la « redditività » dei propri immobili, adottando modalità di gestione in cui le tradizionali fasi di acquisizione, gestione e dismissione interagiscano tra loro, secondo un processo dinamico di complessiva valorizzazione del patrimonio. Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 236 — Commissione d’inchiesta COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse S O M M A R I O UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 236 Seguito dell’esame della proposta di relazione territoriale sulla Campania (Esame e rinvio) . . . . 236 UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI Mercoledı̀ 18 gennaio 2006. L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 13.50. Mercoledı̀ 18 gennaio 2006. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. La seduta comincia alle 13.50. (La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente). Seguito dell’esame della proposta di relazione territoriale sulla Campania. (Esame e rinvio). Paolo RUSSO, presidente, riferisce che non sono pervenute osservazioni e proposte di modifica alla proposta di relazione territoriale sulla Campania, di cui è relatore. Ravvisa l’opportunità, sulla base di richieste avanzate in tal senso da componenti della Commissione, di riaprire il termine di scadenza delle proposte emendative al testo in esame. Comunica quindi che osservazioni e proposte di modifica potranno essere presentate entro le ore 18 di martedı̀ prossimo, 20 gennaio; la prossima settimana proseguirà l’esame del testo. (Cosı̀ rimane stabilito). La seduta termina alle 13.55. N.B.: Il resoconto stenografico della seduta sarà pubblicato in un fascicolo a parte. Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 237 — Commissione di inchiesta COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin S O M M A R I O UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 237 Comunicazioni del Presidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 Mercoledı̀ 18 gennaio 2006. — Presidenza del presidente Carlo TAORMINA. Roma, sez. I, emessa in data 27.5.2005, relativa a Said Omar Mugne (appellante) e Torrealta, Grainer, Alpi (appellati), trasmessa dall’avvocato Giovanni Arieta, liberamente consultabile; L’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 20,20 alle 22 e dalle 22,20 alle 23,45. in data 18 gennaio 2006, relazione di servizio della consulente Serena Purarelli, liberamente consultabile; Mercoledı̀ 18 gennaio 2006. — Presidenza del presidente Carlo TAORMINA. in data 18 gennaio 2006, comunicazioni dell’Interpol relative al rintraccio di Ahmed Ali Rage (detto « Gelle »), aventi natura di atti segreti. UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI La seduta comincia alle 23.45. La Commissione prende atto. Comunicazioni del Presidente. Carlo TAORMINA, presidente, comunica che la Commissione ha acquisito i seguenti atti: in data 16 gennaio 2006, sentenza n. 5019/05 della Corte di Appello di La seduta termina alle 23.50. N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte. Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 238 — Indice Generale INDICE GENERALE COMITATO PER LA LEGISLAZIONE ESAME AI SENSI DELL’ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO: Conversione in legge del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3, recante attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (C. 6258) (Parere alle Commissioni riunite X e XII) (Esame e conclusione – Parere con osservazioni) . . . . . . . . . . . . 3 Comunicazioni del Presidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ESAME AI SENSI DELL’ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO: Conversione in legge del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione (C. 6259) (Parere alla I Commissione) (Esame e conclusione – Parere con condizioni, osservazioni e raccomandazione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ESAME AI SENSI DELL’ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO: Disposizioni in materia di professioni sanitarie e delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali (C. 6229, approvato dal Senato) (Parere alla XII Commissione) (Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 GIUNTA DELLE ELEZIONI Modifica nella composizione della Giunta delle elezioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Verifica dei poteri nel collegio uninominale n. 33 della XXI Circoscrizione (Puglia) . . . . . . . 11 Sui lavori della Giunta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 COMITATO DI VERIFICA PER LA REVISIONE DELLE SCHEDE ELETTORALI RELATIVE AL COLLEGIO UNINOMINALE N. 33 DELLA XXI CIRCOSCRIZIONE (PUGLIA) . . . . . . . 12 GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI Seguito dell’esame di una domanda di autorizzazione all’utilizzo di intercettazioni di conversazioni del deputato Michele Ranieli (nell’ambito del procedimento penale n. 266/04 RGNR – Vibo Valentia) (Doc. IV, n. 13) (Seguito dell’esame e conclusione) . . . . . . . . . . . . . 13 Esame di una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio per il reato di vilipendio delle Assemblee legislative (nell’ambito del procedimento penale n. 4143/05 RGNR – Latina) (Doc. IV, n. 14) (Seguito dell’esame e conclusione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 ESAME DELLE SEGUENTI DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL’ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE: Richiesta relativa ad un procedimento civile pendente nei confronti del deputato Vincenzo Fragalà presso il tribunale di Roma (atto di citazione del dottor Antonio Clemente) (Esame e conclusione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 239 — Indice Generale SEGUITO DELL’ESAME DELLA SEGUENTE DOMANDA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL’ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE: Richiesta relativa ad un procedimento penale pendente nei confronti del deputato Gustavo Selva presso il tribunale di Roma (proc. n. 13010/05 RGNR) (Seguito dell’esame e conclusione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 AVVERTENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 COMMISSIONI RIUNITE (I e IV) COMITATO DEI NOVE: Delega al Governo per il riordino dei ruoli del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate C. 3437-A Ascierto ed abb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 COMMISSIONI RIUNITE (IX e XI) AVVERTENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 COMMISSIONI RIUNITE (X e XII) SEDE REFERENTE: DL 3/06: Attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche. C. 6258 Governo (Esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 SEDE REFERENTE: DL 3/06: Attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche. C. 6258 Governo (Seguito dell’esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . 26 ALLEGATO (Emendamenti) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 COMMISSIONI RIUNITE (X e XIV) ATTI COMUNITARI: Proposta di direttiva relativa ai servizi nel mercato interno. COM(2004)2 def (Seguito esame, ai sensi dell’articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni SEDE REFERENTE: Norme in favore dei familiari superstiti degli aviatori italiani vittime dell’eccidio di Kindu. C. 5692 Boato (Seguito dell’esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 ALLEGATO 1 (Emendamenti) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 COMITATO PERMANENTE PER I PARERI: Riforma delle esecuzioni mobiliari. Nuovo testo C. 6232 Kessler (Parere alla II Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 ALLEGATO 2 (Parere approvato) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 AVVERTENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 II Giustizia SEDE CONSULTIVA: Decreto-legge 4/2006: Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione. C. 6259 Governo (Parere alla I Commissione) (Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 240 — Indice Generale Non sequestrabilità delle opere d’arte prestate all’Italia. Ulteriore nuovo testo C. 2811 Selva (Parere alla VII Commissione) (Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole) . . . 35 ALLEGATO 2 (Parere alternativo approvato dalla Commissione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Decreto-legge 3/2006: Attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche. C. 6258 Governo (Parere alle Commissioni X e XII) (Esame e conclusione – Parere favorevole) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Testo unico delle norme nazionali di attuazione del regolamento comunitario concernente l’OCM del mercato del vino. Testo unificato C. 31 Collavini e C. 2743 Preda (Parere alla XIII Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 SEDE REFERENTE: Norme sull’istituzione del luogo elettivo di nascita. C. 5795, approvata dal Senato, C. 3223 Osvaldo Napoli, C. 4801 Nuvoli, C. 5625 Milanese e C. 5898 Perrotta (Seguito dell’esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Norme in materia di esercizio dell’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità. C. 1503 Innocenti (Esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Disposizioni in materia di iscrizione nel registro dei revisori contabili. C. 109 Detomas, C. 470 Contento, C. 3872 Castellani e C. 5030 Milioto (Esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 AVVERTENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 III Affari esteri e comunitari UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 44 INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA: 5-05095 Cima e Folena: Elezioni presidenziali in Bielorussia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 ALLEGATO 1 (Testo della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 5-05096 Zacchera e Landi di Chiavenna: Posizione del Governo italiano sulla produzione di energia atomica da parte dell’Iran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 ALLEGATO 2 (Testo della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 IV Difesa AVVERTENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 V Bilancio, tesoro e programmazione SEDE CONSULTIVA: Riordino dei ruoli dell’Arma dei carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di finanza e Polizia penitenziaria. C. 3437-A (Parere all’Assemblea) (Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ai sensi dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione – Parere su emendamenti) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 SEDE CONSULTIVA: Ratifica Accordo quadro Italia-Ungheria nel campo della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico. C. 5246-A Governo (Parere all’Assemblea) (Esame e conclusione – Parere favorevole) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Ratifica Accordo Italia-Sud Africa di coproduzione cinematografica. C. 5335-A Governo (Parere all’Assemblea) (Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni) . . . . . . . 56 Ratifica Accordo istituzione dell’Organizzazione per lo sviluppo della pesca in Europa centrale ed orientale (Eurofish). C. 5488-A Governo (Parere all’Assemblea) (Esame e conclusione – Parere favorevole) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Ratifica Accordo Italia e Consiglio federale della Confederazione svizzera sulla effettuazione di attività di addestramento e formazione militare delle rispettive Forze armate. C. 6146-A Governo (Parere all’Assemblea) (Esame e conclusione – Parere favorevole) . . . . . . . . . . . . . . 57 Adesione della Repubblica italiana all’Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell’Africa-EURASIA. C. 6224 Governo (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Nulla osta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 241 — Indice Generale Ratifica Accordo Italia-Senegal in materia di promozione e protezione degli investimenti. C. 6225 Governo (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Nulla osta) . . . . . . . 58 Ratifica della Convenzione Italia-Ghana sulle imposte sul reddito e sulle evasioni fiscali. C. 6226 Governo (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Nulla osta) . . . . . . . 59 Ratifica Accordo Italia-Nicaragua sulla protezione degli investimenti. C. 6227 Governo (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Nulla osta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Istituzione del profilo di docente presso la Scuola di lingue estere dell’Esercito. C. 6023 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XI Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ai sensi dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Disposizioni in materia di professioni sanitarie e delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali. C. 6229, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Testo unico delle norme nazionali di attuazione del regolamento comunitario concernente l’OCM del mercato del vino. Testo unificato C. 31 e abb. (Parere alla XIII Commissione) (Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Norme in favore dei familiari superstiti degli aviatori italiani vittime dell’eccidio di Kindu. C. 5692 (Parere alla I Commissione) (Seguito dell’esame e conclusione – Nulla osta) . . . 62 ATTI DEL GOVERNO: Schema di decreto legislativo recante attuazione direttiva 2003/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 marzo 2003, che modifica la direttiva 91/671/CEE relativa all’uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini nei veicoli. Atto n. 574 (Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Nulla osta) . . . . . . 63 Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell’aviazione civile. Atto n. 577 (Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Schema di decreto legislativo recante ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria. Atto n. 578 (Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio) . . . . . 64 DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO: Schema di regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa. Atto n. 581 (Rilievi alla I Commissione) (Esame, ai sensi dell’articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 AVVERTENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 VI Finanze RISOLUZIONI: 7-00739 Benvenuto: Modalità di elezione del Consiglio di amministrazione delle società quotate in Borsa (Seguito della discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 ALLEGATO 1 (Nuovo testo approvato della risoluzione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 INTERROGAZIONI: 5-04774 Benvenuto e Cordoni: Situazione dell’edificio già sede degli uffici finanziari di Massa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 ALLEGATO 2 (Testo della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA: 5-05097 Benvenuto: Problematiche relative alla cessione della Cassa di risparmio di Lucca alla Banca popolare di Lodi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 ALLEGATO 3 (Testo della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 5-05099 Leo: Regime tributario dell’ammortamento dell’avviamento relativamente all’esercizio 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 ALLEGATO 4 (Testo della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 242 — Indice Generale UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 75 SEDE CONSULTIVA: DL 4/06: Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione. C. 6259 Governo (Parere alla I Commissione) (Seguito dell’esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Disposizioni in materia di professioni sanitarie non mediche e delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali. C. 6229, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla XII Commissione) (Esame e conclusione – Nulla osta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Testo unico delle norme nazionali di attuazione del regolamento comunitario concernente l’OCM del mercato del vino Emendamenti testo unificato C. 31 ed abbinate (Parere alla XIII Commissione) (Esame e conclusione – Parere su emendamenti) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 SEDE REFERENTE: Disposizioni in materia di banche popolari. Testo unificato C. 2273 Serena, C. 2599 Jannone, C. 2619 Pinza, C. 2875 Giancarlo Giorgetti e C. 3065 Patria (Seguito dell’esame e conclusione) . 79 Disposizioni in favore delle associazioni pro-loco. C. 3735 Patria, C. 2854 Di Gioia e C. 3680 D’Agrò (Seguito dell’esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 RISOLUZIONI: 7-00643 Grandi: Cessione da parte della BAT della società di distribuzione dei tabacchi Etinera. 7-00729 Romoli: Misure conseguenti alla cessione da parte della BAT della società di distribuzione dei tabacchi Etinera (Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione in un nuovo testo della risoluzione 7-00643 e della risoluzione 7-00729) . . 83 ALLEGATO 5 (Nuovo testo approvato della risoluzione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 ALLEGATO 6 (Nuovo testo approvato della risoluzione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 7-00725 Benvenuto: Proroga della detrazione per i trattamenti di fine rapporto (Seguito della discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 ALLEGATO 7 (Nuovo testo approvato della risoluzione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 7-00735 Lettieri: Concorrenza nel settore delle riparazioni di autoveicoli sinistrati (Seguito della discussione e conclusione – Approvazione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 7-00742 Romoli: Regime di detrazione dell’IVA relativa a prestazioni alberghiere e di ristorazione (Discussione e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 SEDE CONSULTIVA: Riforma delle esecuzioni mobiliari. C. 6232 Kessler (Parere alla II Commissione) (Esame e conclusione – Nulla osta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 AVVERTENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 VII Cultura, scienza e istruzione SEDE CONSULTIVA: DL 4/2006: Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione. C. 6259 Governo (Parere alla I Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega per l’istituzione dei relativi ordini professionali. C. 6229, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) . . . . . . 101 SEDE REFERENTE: Iniziative e attività culturali promosse dalle donne. Nuovo testo C. 5515 Grignaffini (Seguito dell’esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Accademia del doppiaggio. C. 1207 Volontè e C. 4445 Gianfranco Conte (Seguito dell’esame e rinvio – Adozione del testo base) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 ALLEGATO (Testo unificato adottato come testo base dalla Commissione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 106 Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 243 — Indice Generale VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici SEDE CONSULTIVA: DL 3/06: Attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche. C. 6258 Governo (Parere alle Commissioni riunite X e XII) (Esame e conclusione – Parere favorevole) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 111 IX Trasporti, poste e telecomunicazioni INTERROGAZIONI: 5-04796 Delmastro Delle Vedove: Applicazione tariffe agevolate per le tratte aeree di collegamento tra Sardegna e Piemonte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 ALLEGATO 1 (Testo della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 5-04089 Rosato: Il servizio di soccorso elicotteristico in Liguria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 ALLEGATO 2 (Testo della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 5-04937 Zanotti: Omologazione dispositivo semaforico per i non vedenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 ALLEGATO 3 (Testo della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 5-04257 Molinari: Trasporto ferroviario in Basilicata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 ALLEGATO 4 (Testo della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 5-04188 Rosato: Disservizi presso l’aeroporto « Ronchi dei Legionari » di Trieste . . . . . . . . . . 114 ALLEGATO 5 (Testo della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 5-05067 Giuseppe Gianni: Voli della compagnia aerea Alpi Eagles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 ALLEGATO 6 (Testo della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA: 5-05079 Meroi: Modalità di aggiudicazione di talune forniture adottate da RFI SpA . . . . . . 115 ALLEGATO 7 (Testo della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 5-05080 Pasetto: Interventi relativi al trasporto ferroviario italiano. 5-05081 Duca: Interventi relativi al trasporto ferroviario italiano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 ALLEGATO 8 (Testo della risposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 SEDE CONSULTIVA: DL 4/2006: Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione. C. 6259 (Parere alla I Commissione). (Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 ALLEGATO 9 (Parere approvato dalla Commissione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 ATTI DEL GOVERNO: Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2003/20/CE relativa all’uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini nei veicoli. Atto n. 574 (Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione) . . . . 119 ALLEGATO 10 (Parere approvato dalla Commissione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2003/42/CE relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell’aviazione civile. Atto n. 577 (Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole con condizione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 ALLEGATO 11 (Proposta di parere del relatore) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 ALLEGATO 12 (Parere approvato dalla Commissione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 X Attività produttive, commercio e turismo SEDE CONSULTIVA: DL 4/06: Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione. C. 6259 Governo (Parere alla I Commissione) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 244 — Indice Generale Disposizioni in materia di professioni sanitarie non mediche e delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali. C. 6229, approvato, in un testo unificato, dal Senato, ed abb. (Parere alla XII Commissione) (Esame e conclusione – Nulla osta) . . . . 138 UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 139 INDAGINE CONOSCITIVA: Indagine conoscitiva sulle prospettive degli assetti proprietari delle imprese energetiche e sui prezzi dell’energia in Italia. Audizione di rappresentanti di British Gas Italia (Svolgimento e conclusione) . . . . . . . . . . . . . 139 Audizione di rappresentanti di Snam Rete Gas (Svolgimento e conclusione) . . . . . . . . . . . . . . . 139 Audizione di rappresentanti di Energia Spa (Svolgimento e conclusione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 XI Lavoro pubblico e privato SEDE REFERENTE: Rinuncia al recupero delle prestazioni pensionistiche indebite e modifica della normativa relativa al cumulo tra le prestazioni erogate dall’INAIL e dall’INPS. C. 6223 Governo, C. 1450 Cordoni, C. 2960 Dario Galli e C. 5439 Campa (Seguito dell’esame e rinvio) . . . 142 Sui lavori della Commissione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 SEDE CONSULTIVA: DL 4/2006: Organizzazione della pubblica amministrazione. C. 6259 (Parere alla I Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 AVVERTENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 XII Affari sociali INDAGINE CONOSCITIVA: Indagine conoscitiva sull’applicazione della legge n. 194 del 1978, recante « Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza », in particolare per quanto riguarda le funzioni attribuite dalla legge ai consultori familiari. Seguito dell’audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome (Seguito dello svolgimento e conclusione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 SEDE LEGISLATIVA: Modifica alla legge 14 febbraio 1974, n. 37, in materia di accesso dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico e negli esercizi aperti al pubblico. C. 294 Giacco e C. 633 Battaglia (Seguito della discussione e approvazione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 ALLEGATO 1 (Articolo aggiuntivo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 Disciplina del riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto. C. 4248-B, approvata dalla 12a Commissione del Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dalla 12a Commissione del Senato (Seguito della discussione e approvazione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 ALLEGATO 2 (Emendamento) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 SEDE REFERENTE: Disposizioni in materia di professioni sanitarie non mediche e delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali. C. 6229, approvato dal Senato, C. 2360 Francesca Martini, C. 2613 Battaglia, C. 2617 Lucchese, C. 2936 Battaglia, C. 3656 Anna Maria Leone, C. 3881 Battaglia, C. 4057 Francesca Martini, C. 5274 Moroni e C. 5769 Milanese (Seguito dell’esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 151 AVVERTENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 ERRATA CORRIGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 245 — Indice Generale XIII Agricoltura SEDE LEGISLATIVA: Testo unico delle norme nazionali di attuazione del regolamento comunitario concernente l’OCM del mercato del vino. Testo unificato C. 31 Collavini e C. 2743 Preda (Discussione e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 ALLEGATO 1 (Testo unificato adottato come testo base) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 ALLEGATO 2 (Emendamenti) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 SEDE REFERENTE: Finanziamenti alle produzioni non regolamentate da organizzazioni comuni di mercato. C. 5914 de Ghislanzoni Cardoli (Seguito dell’esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 ALLEGATO 3 (Emendamenti) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 157 SEDE REFERENTE: Salvaguardia dei limoneti. C. 4660 Cirielli, C. 5349 Perrotta, C. 5354 Caparini, C. 5966 Pecoraro Scanio e C. 5995 Catanoso (Seguito dell’esame e rinvio – Adozione del testo unificato come testo base) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 ALLEGATO 4 (Testo unificato predisposto dal Comitato ristretto e adottato come testo base) . 192 SEDE CONSULTIVA: DL 3/06: Attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche. C. 6258 Governo (Parere alle Commissioni riunite X e XII) (Esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 SEDE CONSULTIVA: DL 3/06: Attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche. C. 6258 Governo (Parere alle Commissioni riunite X e XII) (Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni) . . . . 160 ALLEGATO 5 (Proposta di parere del Relatore) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 ALLEGATO 6 (Parere approvato dalla Commissione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 AVVERTENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 XIV Politiche dell’Unione europea ATTI COMUNITARI: Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali 2005/0124(CNS) e proposta di decisione del Consiglio, che conferisce all’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali il potere di svolgere le proprie attività nelle materie indicate nel titolo VI del trattato sull’Unione europea 2005/ 0125(CNS). COM(2005)280 def. (Esame, ai sensi dell’articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 SEDE CONSULTIVA: Disciplina dell’attività professionale di tintolavanderia. C. 5337 Milanato (Parere alla X Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 Disposizioni in materia di professioni sanitarie non mediche e delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali. C. 6229 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XII Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni) . . . . . 201 ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 ATTI DEL GOVERNO: Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2003/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 aprile 2003, che modifica la direttiva 91/671/CEE relativa all’uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini nei veicoli. Atto n. 574 (Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio) . . . . . . . . . . . 204 Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 246 — Indice Generale Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell’aviazione civile. Atto n. 577 (Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 207 SEDE CONSULTIVA: DL 3/06: Attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche. C. 6258 Governo (Parere alle Commissioni X e XII Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 ATTI DEL GOVERNO: Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2003/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 aprile 2003, che modifica la direttiva 91/671/CEE relativa all’uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini nei veicoli. Atto n. 574 (Seguito esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L’INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI Sulla pubblicità dei lavori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 Seguito dell’esame di un provvedimento in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché Tribune elettorali per le elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica previste per i giorni 9 e 10 aprile 2006 (Seguito dell’esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA MAFIOSA O SIMILARE Seguito dell’esame e votazione della relazione conclusiva, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera h), della legge istitutiva n. 386 del 2001, sull’attività svolta dalla Commissione . . 220 Deliberazione sui criteri di pubblicità di atti e documenti formati o acquisiti dalla Commissione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 Sull’ordine dei lavori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE INDAGINE CONOSCITIVA: Sui lavori della Commissione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 Indagine conoscitiva sull’efficienza organizzativa e finanziaria del sistema previdenziale pubblico e privato. Esame del documento conclusivo (Svolgimento e conclusione) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 ALLEGATO (Documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sulla efficienza organizzativa e finanziaria del sistema previdenziale pubblico e privato approvato dalla Commissione) . . . 224 UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 223 Mercoledı̀ 18 gennaio 2006 — 247 — Indice Generale COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL CICLO DEI RIFIUTI E SULLE ATTIVITÀ ILLECITE AD ESSO CONNESSE UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 236 Seguito dell’esame della proposta di relazione territoriale sulla Campania (Esame e rinvio) . . . . 236 COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 237 Comunicazioni del Presidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 Stabilimenti Tipografici Carlo Colombo S. p. A. € 4,92 *14SMC0007440* *14SMC0007440*