Mutuo Chirografario Assistito da Garanzia diretta del Fondo

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Mutuo Chirografario Assistito da Garanzia diretta del Fondo
Foglio Informativo
MUTUO CHIROGRAFARIO CON GARANZIA DIRETTA DEL
FONDO CENTRALE DI GAR ANZIA(FCG)PER LE PMI L.662/96
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Cassa di Risparmio di Cento S.p.A.
Sede Legale e Direzione generale: Via Matteotti 8/B - 44042 CENTO (FE)
Tel. 051 6833111 - Fax 051 6833237
CODICE FISCALE, PARTITA IVA e Numero Iscrizione Registro Imprese di Ferrara 01208920387
Codice ABI: 6115.0 - REA n. 138272
Sito Internet: www.crcento.it - E-mail: [email protected]
N° iscrizione Albo delle Banche: 5099
Aderente al Fondo nazionale di garanzia ed al Fondo interbancario di tutela dei depositi
IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE
Dati e qualifica soggetto incaricato dell’offerta fuori sede/a distanza:
_______________________________
Nome e cognome/Ragione sociale
_____________________________
Sede (indirizzo)
_____________________________
Telefono e e-mail
_______________________________
Iscrizione ad Albi o elenchi
_____________________________
Numero delibera iscrizione
Albo/elenco
_____________________________
Qualifica
CHE COS’E’ IL MUTUO CHIROGRAFARIO ASSISTITO DA GARANZIA DIRETTA DEL FONDO CENTRALE DI
GARANZIA (FCG) PER LE PMI L.662/96
Il prestito L.662/96 è un finanziamento a medio lungo termine assistito da garanzia rilasciata dal Fondo di garanzia per
le PMI ed è destinato al sostegno dei programmi d’investimento e sviluppo delle imprese.
Il debitore rimborserà il mutuo mediante pagamento periodico di rate comprensive di capitale ed interessi, secondo un
tasso variabile. Le rate possono essere mensili, trimestrali, semestrali o annuali.
La presente forma di finanziamento è riservata alle Micro ed alle Piccole/Medie Imprese (PMI) di tutto il territorio nazionale escluse le Regioni Toscana e Lazio; per l’esatta definizione di PMI, dei settori economici ammessi, delle limitazioni
agli investimenti materiali ed immateriali nonché delle altre operazioni si rimanda al regolamento del Fondo di Garanzia
per le PMI . Legge 662/96 e successive modifiche, reperibile sul sito internet dell’ente gestore Mediocredito Centrale –
Banca del Mezzogiorno (http://www.mcc.it/).
Le finalità a cui sono destinati i finanziamenti, devono essere concordate con la Banca e possono essere: investimenti,
liquidità, scorte, consolidamento passività, ecc.
Il fondo nazionale di garanzia, ex legge 662/96, è un fondo patrimoniale costituito dallo Stato Italiano e gestito da MedioCredito Centrale Spa, che fornisce garanzie di primo grado escutibili a prima richiesta, al fine di agevolare l’accesso
al credito delle PMI in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa.
La percentuale di copertura del fondo di garanzia PMI ex L. 662/96 varia dal 30% all’80% del dell’importo del finanziamento in funzione dei casi previsti dal Fondo e comunque entro il massimale di Euro 1.500.000,00, quale ammontare
massimo pro tempore garantito dal Fondo per ogni impresa.
Sulla quota di finanziamento non garantita dal Fondo, a insindacabile giudizio della Banca e in funzione delle valutazioni di merito creditizio e della durata, possono essere richieste garanzie reali (in questo caso entro precisi limiti previsti
dal Fondo) o personali nonché vincoli o specifiche cautele.
RATING DI LEGALITA'
In ottemperanza all’art. 4 del Decreto del Ministero delle Finanze n.ro 57 del 20 febbraio 2014 che prevede che la Banca tenga in considerazione la presenza del Rating di Legalità tra le variabili che concorrono alla determinazione delle
condizioni economiche di erogazione applicate all’impresa, la Cassa ha stabilito di applicare una riduzione del tasso
annuo nominale di 0,10 punti rispetto agli standard indicati nel presente Foglio Informativo, e una riduzione delle spese
di istruttoria, ove previste, sulla base del punteggio del Rating assegnato:
1 Stella: riduzione del 10%
2 Stelle: riduzione del 20%
3 Stelle: riduzione del 30%
La Cassa si impegna altresì a fornire alle richieste di affidamento tempi di risposta non superiori a 20 giorni lavorativi in
presenza di una completa documentazione.
IL TIPO DI PRESTITO E I SUOI RISCHI
Prestito a tasso variabile
Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l’andamento di uno o più
parametri di indicizzazione fissati nel contratto.
Il rischio principale è l’aumento imprevedibile e consistente dell’importo o del numero delle rate.
Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l’andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell’importo delle rate.
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MUTUO CHIROGRAFARIO CON GARANZIA DIRETTA DEL
FONDO CENTRALE DI GAR ANZIA(FCG)PER LE PMI L.662/96
Rischi specifici legati alla tipologia di contratto
Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:
la possibilità di variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese)
ove contrattualmente previste;
la possibilità di variazione del tasso di interesse nel caso di mutui a tasso variabile, in aumento
rispetto al tasso di partenza.
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
Le condizioni economiche sotto riportate sono valide fino a nuovo avviso e non tengono conto di eventuali particolari
spese aggiuntive, sostenute e/o reclamate da terzi o previste da specifici accordi in deroga, imposte o quant'altro dovuto
per legge, che non sia immediatamente quantificabile; tali eventuali oneri aggiuntivi saranno oggetto di recupero integrale a parte.
QUANTO PUO’ COSTARE IL MUTUO a Tasso Variabile
Tasso annuo effettivo globale (TAEG)
12,59%
Oltre al TAEG vanno considerati altri costi, non compresi nel calcolo del medesimo, quali le eventuali penali che il cliente
è tenuto a pagare per la mancata esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi stabiliti dal contratto di credito, compresi gli
interessi di mora.
VOCI
COSTI
Minimo
Durata
Massimo 120 mesi
Importo finanziabile
Tasso di interesse nominale annuo calcolato sull’Euribor 3 mesi/365 media
mese precedente(variabile mensilmente), a cui va aggiunto il seguente spread:
TASSI
24mesi
Se il parametro Euribor risulterà negativo, il suo valore sarà comunque considerato pari a zero
Tasso di mora - punti in più rispetto al tasso applicato
(per il tempo decorrente dall’inadempimento fino al giorno di pagamento,
senza alcuna capitalizzazione)
Minimo
30.000,00€
Massimo 2.500.000,00€
11,00
2,5 punti
Spese per la stipula del contratto
SPESE
NCCONDIZIONI ECONOMICHERINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
Spese istruttoria
(compresi costi per acquisizione data certa o registrazione contratto)
minimo
Commissione per il rilascio della garanzia da parte di FCG –
L.662/96
La misura della commissione “una tantum” se dovuta varia in funzione della tipologia di operazione garanzia,della dimensione e
della localizzazione dell’impresa finanziata, secondo quanto indicato dalle Disposizioni operative del Fondo di Garanzia (per maggiori dettagli si consulti il sito dell’ente gestore www.mcc.it) la
commissione non supera il
Costi di intermediazione a favore di NSA Spa
Per operazioni di Microcredito
Per operazioni ordinarie:
- Micro impresa
- Piccola e media Impresa
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2,00%
Compreso nel
TAEG
SI
600 €
SI
3%
dell’importo
garantito
SI
915 €
1.525 €
1.769 €
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Incasso rata addebitata in conto corrente
periodicità mensile
periodicità trimestrale
periodicità semestrale
Incasso rata pagata allo sportello
Incasso rata a mezzo SDD da altra banca
Invio comunicazioni per certificazione interessi annuale
posta ordinaria
posta elettronica
home banking via internet (se attivato)
Invio comunicazione annuale delle condizioni applicate
(con addebito su rata successiva all’emissione)
posta ordinaria
posta elettronica
home banking via internet (se attivato)
Invio comunicazioni per sollecito rate impagate
(dal 2°sollecito)
posta ordinaria
posta elettronica
home banking via internet (se attivato)
Avviso registrazione dati in sistemi di informazioni creditizie con
raccomandata A/R
PIANO DI AMMORTAMENTO
Calcolo degli interessi
3,00 €
6,00 €
10,00 €
6,50 €
8,00 €
SI
SI
SI
SI
SI
15 €
15 €
15 €
NO
NO
NO
0,70 €
0,70 €
0,70 €
NO
NO
NO
10 €
10 €
10 €
Costo determinato in base
alla tariffa
postale vigente
Giorni effettivi/36000
NO
NO
NO
NO
Tipologia di rata
Costante con ricalcolo quota
capitale
Periodicità delle rate
Mensile, trimestrale, semestrale
ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO
DATA
Gennaio 2015
Febbraio 2015
VALORE
0,082
0,066
Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato
al documento di sintesi
CALCOLO ESEMPLIFICATIVO TASSO VARIABILE DELL’IMPORTO DELLA RATA (comprensiva di quota capitale
e quota interessi)
Tasso di interesse
applicato
Durata del finanziamento (anni)
11,066%Variabile
10
Importo della rata
mensile (31 gg.) per
€ 1.000.000 di capitale
14.121,37€
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti
di mutuo, può essere consultato in filiale e sul sito internet della Cassa di Risparmio di Cento SpA www.crcento.it.
SERVIZI ACCESSORI
Estinzione (affranco) anticipata parziale o totale
mutui a tasso variabile
minimo
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T.A.E.G.
NO
2,00%
100 €
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Conteggi estintivi con rilascio attestazione
Accollo
Modifiche contrattuali richieste dal mutuatario
minimo
variazione tasso/periodicità rate
Dichiarazioni e certificazioni varie richieste dal mutuatario
150 €
0,50% minimo 300 €
0,50% debito residuo
400 €
100 €
150 €
Eventuale costo adempimenti notarili
I costi vengono corrisposti direttamente dal CLIENTE al notaio
Imposta sostitutiva per tutte le finalità
0,25%
Spese giudiziali ed extragiudiziali a qualunque titolo sostenute
Recupero integrale
NO
NO
NO
NO
NO
SI
NO
ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITA’ E RECLAMI
Estinzione anticipata
Il Cliente può restituire parzialmente o totalmente la Somma mutuata, anche prima del termine di estinzione convenuto
purché il Cliente abbia saldato le eventuali spese giudiziali ed extra giudiziali, gli interessi di mora, gli interessi scaduti, il
capitale scaduto ed ogni altra somma di cui la Banca è creditrice in dipendenza di questo contratto, compresa la commissione per l'estinzione anticipata indicata nel DDS.
Ogni restituzione parziale (affranco) comporterà:
a) la diminuzione dell'importo delle rate successive, fermo restando il numero di esse originariamente pattuito, oppure
b) una corrispondente diminuzione del numero delle rate stabilite, senza alcuna interruzione nei pagamenti, con conseguente abbreviazione della durata del mutuo. La Banca si riserva di consentire l'uno o l'altro effetto. In caso di restituzione anticipata della intera somma mutuata, il rapporto sarà chiuso entro il termine massimo di 2 giorni lavorativi da quello
in cui il pagamento è pervenuto alla Banca.
RECLAMI – RICORSO A SISTEMI DI RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE
1.
2.
3.
Il Cliente potrà eventualmente presentare i propri reclami alla Banca, per mezzo di lettera, che potrà essere
consegnata anche al personale della Banca (che dovrà rilasciare ricevuta), oppure per telegramma, e-mail o telefax, indirizzati all’Ufficio Reclami della Banca. L’Ufficio Reclami dovrà rispondere entro il termine massimo di trenta giorni dal ricevimento del reclamo.
Nel caso di insoddisfacente o non tempestiva risposta dell'Ufficio Reclami, il Cliente potrà rivolgersi all’”Arbitro
Bancario Finanziario" (di seguito “ABF”). Se la richiesta ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, a qualunque titolo, la controversia rientra nella cognizione dell’ABF solo se l’importo richiesto non è superiore
ad Euro 100.000 (centomila). Il Cliente può presentare il ricorso anche a mezzo di un associazione di categoria. Il
Cliente deve redigere il ricorso utilizzando la modulistica pubblicata sul sito internet dell’ "ABF", reperibile anche
presso tutte le Filiali della Banca d’Italia aperte al pubblico. Il Cliente deve inviare tempestivamente una copia del
ricorso alla Banca a mezzo lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata. Il ricorso all'ABF non può
essere proposto qualora siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. L'ABF adotterà una decisione nel termine di sessanta giorni dalla data in cui la segreteria tecnica ha ricevuto le controdeduzioni della Banca, ovvero dalla scadenza del termine previsto per la presentazione di tali controdeduzioni. Il suddetto termine di sessanta giorni può esser sospeso una o più volte, e in ogni caso per un periodo non superiore a
sessanta giorni, dalla segreteria tecnica. Il ricorso è gratuito per il Cliente, salvo il versamento di un importo di Euro 20,00 per contributo alle spese di procedura, che in caso di accoglimento anche solo parziale del ricorso verrà
tuttavia rimborsato dalla Banca. Presso ogni filiale della Banca il Cliente può trovare una Guida Pratica relativa
all’accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie (ABF).
In relazione al preventivo esperimento di tentativo di conciliazione ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie che possano sorgere da, o in relazione a, questo contratto, il Cliente e la Banca, singolarmente o in
forma congiunta, qualunque sia il valore della controversia, devono ricorrere all'Organismo di Conciliazione
Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (Organismo abilitato alla mediazione iscritto nel registro tenuto dal Ministero
della Giustizia). Il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito
www.conciliatorebancario.it o chiesto alla Banca. È fatta salva la possibilità per la Banca ed il Cliente di indicare
concordemente un altro organismo di conciliazione abilitato alla mediazione, iscritto nell’apposito registro tenuto
dal Ministero della Giustizia. È fatta comunque salva la possibilità per il Cliente di adire, in alternativa all'Organismo di Conciliazione Bancaria, l’ABF ai sensi del precedente comma 2. Resta ferma la possibilità di ricorrere
all'autorità giudiziaria ordinaria nel caso in cui il tentativo di conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.
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Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito
www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della banca d’Italia oppure chiedere alla Cassa di Risparmio
di Cento SPA.
LEGENDA
Accollo
Quota capitale
Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al
creditore.
Nel caso del mutuo, chi acquista un immobile gravato da ipoteca si impegna a
pagare all’intermediario, cioè “si accolla”, il debito residuo.
Imposta pari allo 0,25% (prima casa) o al 2% (seconda casa) della somma erogata
in caso di acquisto, costruzione, ristrutturazione dell’immobile.
Piano di rimborso del mutuo con l’indicazione della composizione delle singole rate
(quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito dal contratto.
Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale
crescente e una quota interessi decrescente. All’inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale cliente restituito, l’ammontare degli interessi
diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Quota della rata costituita dall’importo del finanziamento restituito.
Quota interessi
Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
Imposta sostitutiva
Piano di ammortamento
Piano di ammortamento “francese”
Rata costante
La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del
mutuo.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TA- Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale
EG)
sull’ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e
altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione
della rata.
Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
Tasso di interesse nominale annuo Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l’interesse (quale compenso
del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di mora
Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento
delle rate.
Tasso Effettivo Globale Medio
Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal ministero dell’economia e delle
(TEGM)
finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse
è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM
dei mutui, aumentarlo di un quarto + 4 punti e accertare che quanto richiesto dalla
banca non sia superiore.
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