Mutuo Chirografario Assistito da Garanzia diretta del Fondo
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Mutuo Chirografario Assistito da Garanzia diretta del Fondo
Foglio Informativo MUTUO CHIROGRAFARIO CON GARANZIA DIRETTA DEL FONDO CENTRALE DI GAR ANZIA(FCG)PER LE PMI L.662/96 INFORMAZIONI SULLA BANCA Cassa di Risparmio di Cento S.p.A. Sede Legale e Direzione generale: Via Matteotti 8/B - 44042 CENTO (FE) Tel. 051 6833111 - Fax 051 6833237 CODICE FISCALE, PARTITA IVA e Numero Iscrizione Registro Imprese di Ferrara 01208920387 Codice ABI: 6115.0 - REA n. 138272 Sito Internet: www.crcento.it - E-mail: [email protected] N° iscrizione Albo delle Banche: 5099 Aderente al Fondo nazionale di garanzia ed al Fondo interbancario di tutela dei depositi IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE Dati e qualifica soggetto incaricato dell’offerta fuori sede/a distanza: _______________________________ Nome e cognome/Ragione sociale _____________________________ Sede (indirizzo) _____________________________ Telefono e e-mail _______________________________ Iscrizione ad Albi o elenchi _____________________________ Numero delibera iscrizione Albo/elenco _____________________________ Qualifica CHE COS’E’ IL MUTUO CHIROGRAFARIO ASSISTITO DA GARANZIA DIRETTA DEL FONDO CENTRALE DI GARANZIA (FCG) PER LE PMI L.662/96 Il prestito L.662/96 è un finanziamento a medio lungo termine assistito da garanzia rilasciata dal Fondo di garanzia per le PMI ed è destinato al sostegno dei programmi d’investimento e sviluppo delle imprese. Il debitore rimborserà il mutuo mediante pagamento periodico di rate comprensive di capitale ed interessi, secondo un tasso variabile. Le rate possono essere mensili, trimestrali, semestrali o annuali. La presente forma di finanziamento è riservata alle Micro ed alle Piccole/Medie Imprese (PMI) di tutto il territorio nazionale escluse le Regioni Toscana e Lazio; per l’esatta definizione di PMI, dei settori economici ammessi, delle limitazioni agli investimenti materiali ed immateriali nonché delle altre operazioni si rimanda al regolamento del Fondo di Garanzia per le PMI . Legge 662/96 e successive modifiche, reperibile sul sito internet dell’ente gestore Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno (http://www.mcc.it/). Le finalità a cui sono destinati i finanziamenti, devono essere concordate con la Banca e possono essere: investimenti, liquidità, scorte, consolidamento passività, ecc. Il fondo nazionale di garanzia, ex legge 662/96, è un fondo patrimoniale costituito dallo Stato Italiano e gestito da MedioCredito Centrale Spa, che fornisce garanzie di primo grado escutibili a prima richiesta, al fine di agevolare l’accesso al credito delle PMI in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa. La percentuale di copertura del fondo di garanzia PMI ex L. 662/96 varia dal 30% all’80% del dell’importo del finanziamento in funzione dei casi previsti dal Fondo e comunque entro il massimale di Euro 1.500.000,00, quale ammontare massimo pro tempore garantito dal Fondo per ogni impresa. Sulla quota di finanziamento non garantita dal Fondo, a insindacabile giudizio della Banca e in funzione delle valutazioni di merito creditizio e della durata, possono essere richieste garanzie reali (in questo caso entro precisi limiti previsti dal Fondo) o personali nonché vincoli o specifiche cautele. RATING DI LEGALITA' In ottemperanza all’art. 4 del Decreto del Ministero delle Finanze n.ro 57 del 20 febbraio 2014 che prevede che la Banca tenga in considerazione la presenza del Rating di Legalità tra le variabili che concorrono alla determinazione delle condizioni economiche di erogazione applicate all’impresa, la Cassa ha stabilito di applicare una riduzione del tasso annuo nominale di 0,10 punti rispetto agli standard indicati nel presente Foglio Informativo, e una riduzione delle spese di istruttoria, ove previste, sulla base del punteggio del Rating assegnato: 1 Stella: riduzione del 10% 2 Stelle: riduzione del 20% 3 Stelle: riduzione del 30% La Cassa si impegna altresì a fornire alle richieste di affidamento tempi di risposta non superiori a 20 giorni lavorativi in presenza di una completa documentazione. IL TIPO DI PRESTITO E I SUOI RISCHI Prestito a tasso variabile Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l’andamento di uno o più parametri di indicizzazione fissati nel contratto. Il rischio principale è l’aumento imprevedibile e consistente dell’importo o del numero delle rate. Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l’andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell’importo delle rate. Aggiornato al 14 gennaio 2016 pagina 1 di 5 Foglio Informativo MUTUO CHIROGRAFARIO CON GARANZIA DIRETTA DEL FONDO CENTRALE DI GAR ANZIA(FCG)PER LE PMI L.662/96 Rischi specifici legati alla tipologia di contratto Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti: la possibilità di variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese) ove contrattualmente previste; la possibilità di variazione del tasso di interesse nel caso di mutui a tasso variabile, in aumento rispetto al tasso di partenza. PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE Le condizioni economiche sotto riportate sono valide fino a nuovo avviso e non tengono conto di eventuali particolari spese aggiuntive, sostenute e/o reclamate da terzi o previste da specifici accordi in deroga, imposte o quant'altro dovuto per legge, che non sia immediatamente quantificabile; tali eventuali oneri aggiuntivi saranno oggetto di recupero integrale a parte. QUANTO PUO’ COSTARE IL MUTUO a Tasso Variabile Tasso annuo effettivo globale (TAEG) 12,59% Oltre al TAEG vanno considerati altri costi, non compresi nel calcolo del medesimo, quali le eventuali penali che il cliente è tenuto a pagare per la mancata esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi stabiliti dal contratto di credito, compresi gli interessi di mora. VOCI COSTI Minimo Durata Massimo 120 mesi Importo finanziabile Tasso di interesse nominale annuo calcolato sull’Euribor 3 mesi/365 media mese precedente(variabile mensilmente), a cui va aggiunto il seguente spread: TASSI 24mesi Se il parametro Euribor risulterà negativo, il suo valore sarà comunque considerato pari a zero Tasso di mora - punti in più rispetto al tasso applicato (per il tempo decorrente dall’inadempimento fino al giorno di pagamento, senza alcuna capitalizzazione) Minimo 30.000,00€ Massimo 2.500.000,00€ 11,00 2,5 punti Spese per la stipula del contratto SPESE NCCONDIZIONI ECONOMICHERINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE Spese istruttoria (compresi costi per acquisizione data certa o registrazione contratto) minimo Commissione per il rilascio della garanzia da parte di FCG – L.662/96 La misura della commissione “una tantum” se dovuta varia in funzione della tipologia di operazione garanzia,della dimensione e della localizzazione dell’impresa finanziata, secondo quanto indicato dalle Disposizioni operative del Fondo di Garanzia (per maggiori dettagli si consulti il sito dell’ente gestore www.mcc.it) la commissione non supera il Costi di intermediazione a favore di NSA Spa Per operazioni di Microcredito Per operazioni ordinarie: - Micro impresa - Piccola e media Impresa Aggiornato al 14 gennaio 2016 2,00% Compreso nel TAEG SI 600 € SI 3% dell’importo garantito SI 915 € 1.525 € 1.769 € pagina 2 di 5 Foglio Informativo MUTUO CHIROGRAFARIO CON GARANZIA DIRETTA DEL FONDO CENTRALE DI GAR ANZIA(FCG)PER LE PMI L.662/96 Incasso rata addebitata in conto corrente periodicità mensile periodicità trimestrale periodicità semestrale Incasso rata pagata allo sportello Incasso rata a mezzo SDD da altra banca Invio comunicazioni per certificazione interessi annuale posta ordinaria posta elettronica home banking via internet (se attivato) Invio comunicazione annuale delle condizioni applicate (con addebito su rata successiva all’emissione) posta ordinaria posta elettronica home banking via internet (se attivato) Invio comunicazioni per sollecito rate impagate (dal 2°sollecito) posta ordinaria posta elettronica home banking via internet (se attivato) Avviso registrazione dati in sistemi di informazioni creditizie con raccomandata A/R PIANO DI AMMORTAMENTO Calcolo degli interessi 3,00 € 6,00 € 10,00 € 6,50 € 8,00 € SI SI SI SI SI 15 € 15 € 15 € NO NO NO 0,70 € 0,70 € 0,70 € NO NO NO 10 € 10 € 10 € Costo determinato in base alla tariffa postale vigente Giorni effettivi/36000 NO NO NO NO Tipologia di rata Costante con ricalcolo quota capitale Periodicità delle rate Mensile, trimestrale, semestrale ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO DATA Gennaio 2015 Febbraio 2015 VALORE 0,082 0,066 Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi CALCOLO ESEMPLIFICATIVO TASSO VARIABILE DELL’IMPORTO DELLA RATA (comprensiva di quota capitale e quota interessi) Tasso di interesse applicato Durata del finanziamento (anni) 11,066%Variabile 10 Importo della rata mensile (31 gg.) per € 1.000.000 di capitale 14.121,37€ Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di mutuo, può essere consultato in filiale e sul sito internet della Cassa di Risparmio di Cento SpA www.crcento.it. SERVIZI ACCESSORI Estinzione (affranco) anticipata parziale o totale mutui a tasso variabile minimo Aggiornato al 14 gennaio 2016 T.A.E.G. NO 2,00% 100 € pagina 3 di 5 Foglio Informativo MUTUO CHIROGRAFARIO CON GARANZIA DIRETTA DEL FONDO CENTRALE DI GAR ANZIA(FCG)PER LE PMI L.662/96 Conteggi estintivi con rilascio attestazione Accollo Modifiche contrattuali richieste dal mutuatario minimo variazione tasso/periodicità rate Dichiarazioni e certificazioni varie richieste dal mutuatario 150 € 0,50% minimo 300 € 0,50% debito residuo 400 € 100 € 150 € Eventuale costo adempimenti notarili I costi vengono corrisposti direttamente dal CLIENTE al notaio Imposta sostitutiva per tutte le finalità 0,25% Spese giudiziali ed extragiudiziali a qualunque titolo sostenute Recupero integrale NO NO NO NO NO SI NO ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITA’ E RECLAMI Estinzione anticipata Il Cliente può restituire parzialmente o totalmente la Somma mutuata, anche prima del termine di estinzione convenuto purché il Cliente abbia saldato le eventuali spese giudiziali ed extra giudiziali, gli interessi di mora, gli interessi scaduti, il capitale scaduto ed ogni altra somma di cui la Banca è creditrice in dipendenza di questo contratto, compresa la commissione per l'estinzione anticipata indicata nel DDS. Ogni restituzione parziale (affranco) comporterà: a) la diminuzione dell'importo delle rate successive, fermo restando il numero di esse originariamente pattuito, oppure b) una corrispondente diminuzione del numero delle rate stabilite, senza alcuna interruzione nei pagamenti, con conseguente abbreviazione della durata del mutuo. La Banca si riserva di consentire l'uno o l'altro effetto. In caso di restituzione anticipata della intera somma mutuata, il rapporto sarà chiuso entro il termine massimo di 2 giorni lavorativi da quello in cui il pagamento è pervenuto alla Banca. RECLAMI – RICORSO A SISTEMI DI RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE 1. 2. 3. Il Cliente potrà eventualmente presentare i propri reclami alla Banca, per mezzo di lettera, che potrà essere consegnata anche al personale della Banca (che dovrà rilasciare ricevuta), oppure per telegramma, e-mail o telefax, indirizzati all’Ufficio Reclami della Banca. L’Ufficio Reclami dovrà rispondere entro il termine massimo di trenta giorni dal ricevimento del reclamo. Nel caso di insoddisfacente o non tempestiva risposta dell'Ufficio Reclami, il Cliente potrà rivolgersi all’”Arbitro Bancario Finanziario" (di seguito “ABF”). Se la richiesta ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, a qualunque titolo, la controversia rientra nella cognizione dell’ABF solo se l’importo richiesto non è superiore ad Euro 100.000 (centomila). Il Cliente può presentare il ricorso anche a mezzo di un associazione di categoria. Il Cliente deve redigere il ricorso utilizzando la modulistica pubblicata sul sito internet dell’ "ABF", reperibile anche presso tutte le Filiali della Banca d’Italia aperte al pubblico. Il Cliente deve inviare tempestivamente una copia del ricorso alla Banca a mezzo lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata. Il ricorso all'ABF non può essere proposto qualora siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. L'ABF adotterà una decisione nel termine di sessanta giorni dalla data in cui la segreteria tecnica ha ricevuto le controdeduzioni della Banca, ovvero dalla scadenza del termine previsto per la presentazione di tali controdeduzioni. Il suddetto termine di sessanta giorni può esser sospeso una o più volte, e in ogni caso per un periodo non superiore a sessanta giorni, dalla segreteria tecnica. Il ricorso è gratuito per il Cliente, salvo il versamento di un importo di Euro 20,00 per contributo alle spese di procedura, che in caso di accoglimento anche solo parziale del ricorso verrà tuttavia rimborsato dalla Banca. Presso ogni filiale della Banca il Cliente può trovare una Guida Pratica relativa all’accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie (ABF). In relazione al preventivo esperimento di tentativo di conciliazione ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie che possano sorgere da, o in relazione a, questo contratto, il Cliente e la Banca, singolarmente o in forma congiunta, qualunque sia il valore della controversia, devono ricorrere all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (Organismo abilitato alla mediazione iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia). Il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o chiesto alla Banca. È fatta salva la possibilità per la Banca ed il Cliente di indicare concordemente un altro organismo di conciliazione abilitato alla mediazione, iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. È fatta comunque salva la possibilità per il Cliente di adire, in alternativa all'Organismo di Conciliazione Bancaria, l’ABF ai sensi del precedente comma 2. Resta ferma la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria nel caso in cui il tentativo di conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo. Aggiornato al 14 gennaio 2016 pagina 4 di 5 Foglio Informativo MUTUO CHIROGRAFARIO CON GARANZIA DIRETTA DEL FONDO CENTRALE DI GAR ANZIA(FCG)PER LE PMI L.662/96 Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della banca d’Italia oppure chiedere alla Cassa di Risparmio di Cento SPA. LEGENDA Accollo Quota capitale Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore. Nel caso del mutuo, chi acquista un immobile gravato da ipoteca si impegna a pagare all’intermediario, cioè “si accolla”, il debito residuo. Imposta pari allo 0,25% (prima casa) o al 2% (seconda casa) della somma erogata in caso di acquisto, costruzione, ristrutturazione dell’immobile. Piano di rimborso del mutuo con l’indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito dal contratto. Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All’inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale cliente restituito, l’ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta. Quota della rata costituita dall’importo del finanziamento restituito. Quota interessi Quota della rata costituita dagli interessi maturati. Imposta sostitutiva Piano di ammortamento Piano di ammortamento “francese” Rata costante La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo. Tasso Annuo Effettivo Globale (TA- Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale EG) sull’ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili. Tasso di interesse nominale annuo Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l’interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato. Tasso di mora Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate. Tasso Effettivo Globale Medio Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal ministero dell’economia e delle (TEGM) finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei mutui, aumentarlo di un quarto + 4 punti e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore. Aggiornato al 14 gennaio 2016 pagina 5 di 5